Gazzetta n. 155 del 2007-07-06
BANCA D'ITALIA
PROVVEDIMENTO 21 giugno 2007
Modifica del regolamento del 14 aprile 2005 in materia di gestione collettiva del risparmio.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, contenente il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito, «TUF»);
Visti in particolare i seguenti articoli del TUF:
art. 6, comma 1, lettera a), che prevede che la Banca d'Italia, sentita la Consob, disciplina con regolamento, tra l'altro, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
art. 36, comma 3, ai sensi del quale la Banca d'Italia, sentita la Consob, determina i criteri generali di redazione del regolamento del fondo e il suo contenuto minimo;
art. 39, comma 3-bis, che prevede che la Banca d'Italia individua le ipotesi in cui, in base all'oggetto dell'investimento, alla categoria di investitori o alle regole di funzionamento del fondo, il regolamento e le sue modificazioni si intendono approvati in via generale;
Visto il regolamento del Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica del 24 maggio 1999, n. 228 e successive modificazioni e integrazioni, attuativo dell'art. 37 del TUF, recante norme per la determinazione dei criteri generali cui devono essere uniformati i fondi comuni di investimento (di seguito D.M.);
Visto in particolare l'art. 16, comma 7, del D.M., che prevede che la Banca d'Italia disciplini i casi in cui i fondi speculativi possano essere istituiti o gestiti solo da societa' di gestione del risparmio (di seguito SGR) che abbiano come oggetto esclusivo l'istituzione o la gestione di tali fondi;
Visto il Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 14 aprile 2005, contenente il Regolamento sulla gestione collettiva (di seguito, «Regolamento»);
Considerata l'esigenza di semplificare le procedure di accesso al mercato dei fondi comuni di investimento;
Valutata l'opportunita' di ampliare le possibilita' operative delle SGR;
Sentita la Consob;

Emana

L'unito provvedimento contenente disposizioni volte ad:
ampliare i casi di applicazione dell'istituto dell'approvazione in via generale dei regolamenti di gestione dei fondi comuni di investimento;
eliminare l'obbligo di istituire una SGR specializzata ove si intenda svolgere l'attivita' di gestione o istituzione di fondi speculativi.
Le nuove disposizioni entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 giugno 2007

p. Il Governatore
Il direttore generale
Saccomanni
Allegato

Art. 1.
SGR che gestiscono fondi speculativi

1. Nel Titolo II, Capitolo I, Sezione VI, paragrafo 2, del Regolamento e' eliminato il secondo capoverso.
2. Nel Titolo II, Capitolo I, Sezione VI, paragrafo 4, del Regolamento, il secondo alinea del quarto paragrafo e' sostituito con il seguente:
«alla gestione o alla istituzione di singole tipologie di fondi comuni (fondi aperti / fondi chiusi / fondi riservati / fondi speculativi) intenda gestire o istituire altre tipologie di organismi di investimento collettivo. In particolare, le SGR che intendono estendere la propria operativita' alla gestione o alla istituzione di fondi speculativi adeguano i presidi operativi interni mediante il rafforzamento delle procedure, delle risorse e degli strumenti in dotazione alle funzioni di controllo interno, risk management e compliance».
3. Nel titolo II, capitolo III, paragrafo 5, del Regolamento sono eliminati il primo capoverso e la relativa nota (2).
4. Nel titolo V, capitolo I, sezione III, paragrafo 3, dopo le parole «indica almeno:» e' inserito il seguente primo alinea: «nella denominazione del fondo la natura dello stesso («fondo speculativo»);».

Art. 2. Procedimento di approvazione e di modifica dei regolamenti dei fondi
comuni di investimento

1. Nel Titolo V, Capitolo II, Sezione II, paragrafo 2, del Regolamento, sono abrogati i capoversi da 3 a 5 relativi ai «Regolamenti semplificati».
2. Nel Titolo V, Capitolo II, Sezione Il, paragrafo 2, del Regolamento, i capoversi 9, 10 e 11, relativi ai Regolamenti approvati in via generale, sono sostituiti come segue:
«Sono approvati in via generale:
I) i regolamenti dei fondi riservati a investitori qualificati ove siano verificate tutte le seguenti condizioni:
le quote possono essere sottoscritte e circolare solo tra gli investitori qualificati previsti dall'art. 1, lettera h), primo, secondo e terzo alinea del D.M., ovvero, se possono essere sottoscritte e circolare anche tra le persone fisiche previste nel quarto alinea del citato art. (1), la quota di partecipazione minima deve essere pari ad almeno 500 mila euro;
il regolamento del fondo e' redatto secondo uno «schema riconosciuto»;
la SGR ha gia' istituito un altro fondo comune di investimento;
(1) L'art. 1, comma 1, lettera h), del D.M. prevede che per «investitori qualificati» s'intendono le seguenti categorie di soggetti: le imprese di investimento, le banche, gli agenti di cambio, le societa' di gestione del risparmio (SGR), le societa' di investimento a capitale variabile (SICAV), i fondi pensione, le imprese di assicurazione, le societa' finanziarie capogruppo di gruppi bancari e i soggetti iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106, 107 e 113 del testo unico bancario; i soggetti esteri autorizzati a svolgere, forza della normativa in vigore nel proprio paese di origine, le medesime attivita' svolte dai soggetti indicati precedentemente; le fondazioni bancarie; le persone fisiche e giuridiche e gli altri entri in possesso di specifica competenza ed esperienza in operazioni in strumenti finanziari espressamente dichiarata per iscritto dalla persona fisica o dal legale rappresentante della persona giuridica o dell'ente.
II) i regolamenti dei fondi mobiliari aperti redatti secondo lo schema di regolamento semplificato (cfr. titolo V, capitolo I, sezione II, paragrafo 1);
III) i regolamenti di fondi mobiliari speculativi, di fondi mobiliari riservati a investitori qualificati e di fondi mobiliari aperti che differiscono dal regolamento di altri fondi gia' operativi istituiti dalla stessa SGR solo per gli aspetti relativi allo scopo, oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche nonche' regime delle spese (cfr. titolo V, capitolo I, sezione II, paragrafi 3.1 e 3.3), nell'intesa che risultino osservati i criteri generali e le norme stabiliti per tali profili dalla Banca d'Italia.
I regolamenti di cui ai precedenti punti I) e II) che prevedono limitate deroghe rispetto al regolamento semplificato o allo schema riconosciuto, si intendono approvati nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione della domanda completa di tutta la documentazione; il termine di approvazione e' fissato in sessanta giorni, qualora le imitate modifiche riguardino i regolamenti di cui al precedente punto III). In tali casi, la domanda di approvazione del regolamento, oltre ai documenti indicati nel recedente paragrafo 1, e' corredata anche di un testo del regolamento che evidenzia, in modo analitico, le modifiche apportate al testo.
Nella Parte A «Scheda identificativa» di tutti i regolamenti che si avvalgono dell'approvazione in via generale e' inserita la seguente frase: «Il presente regolamento e' stato approvato dall'organo amministrativo della SGR che, dopo averne verificato la conformita' rispetto alle disposizioni vigenti, ha accertato la sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 39, comma 3-bis del decreto legislativo n. 58/1998 (testo unico della finanza), relative all'approvazione in via generale dei regolamenti dei fondi comuni. Pertanto, il presente regolamento non e' stato sottoposto all'approvazione specifica della Banca d'Italia in quanto rientra nei casi in cui l'approvazione si intende rilasciata in via generale.».
La SGR, entro dieci giorni dalla data della delibera di approvazione del regolamento del fondo, invia alla Banca d'Italia:
il testo del regolamento in formato cartaceo ed elettronico;
la delibera dell'organo amministrativo della SGR di approvazione del regolamento, nella quale deve risultare l'attestazione dello stesso organo, con il parere dell'organo di controllo:
i) circa la conformita' del regolamento ai criteri e al contenuto minimo del regolamento di gestione indicati nel titolo V, capitolo I;
ii) della fattispecie per la quale ricorre l'approvazione in via generale;
iii) circa la conformita' del testo del regolamento approvato in via generale, a seconda dei casi, allo schema riconosciuto, allo schema di regolamento semplificato o al testo del regolamento di un altro fondo operativo istituito dalla SGR (salvo che per gli aspetti relativi allo scopo, oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche nonche' regime delle spese);
iv) circa l'adeguatezza del sistema organizzativo e dei controlli interni della SGR rispetto all'esigenza di assicurare l'efficiente gestione del fondo nel caso in cui preveda politiche di investimento significativamente diverse da quelle di altri fondi operativi istituiti dalla SGR (es.: investimento in strumenti finanziari diversi da quelli trattati dalla SGR).
Dalla stessa deve altresi' risultare che la SGR ha accertato che la banca depositaria e' abilitata dalla Banca d'Italia ad assumere l'incarico.»
3. Nel Titolo V, Capitolo II, Sezione III, paragrafo 3, del Regolamento, sono abrogati i capoversi da 3 a 5 relativi ai «Regolamenti semplificati».
4. Nel Titolo V, Capitolo II, Sezione III, paragrafo 3, del Regolamento, i capoversi 9 e 10, relativi alle modifiche dei regolamenti approvate in via generale, sono sostituiti come segue:
«Nel caso di fondi comuni i cui regolamenti sono approvati in via generale, le relative modifiche sono approvate dalla Banca d'Italia:
i) in via generale, se riguardano scopo, oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche, nonche' regime delle spese (cfr. Titolo V, Capitolo I, paragrafi 3.1 e 3.3);
ii) nel termine di trenta giorni, se comportano limitate modifiche, diverse da quelle del precedente alinea, rispetto al regolamento semplificato o allo schema riconosciuto di riferimento; il termine di approvazione e' fissato in settanta giorni, qualora le limitate modifiche riguardino regolamenti di cui alla precedente Sezione II, paragrafo 2, capoverso 6, punto III). In tali casi, la domanda di approvazione della modifica del regolamento, oltre ai documenti indicati nel precedente paragrafo 2, e' corredata anche di un testo che evidenzia, in modo analitico, le modifiche apportate al regolamento;
iii) nel termine ordinario di tre mesi, nei casi diversi da quelli indicati negli alinea i) e ii).
5. Nel Titolo V, Capitolo II, Sezione III, paragrafo 6, terzo capoverso, del Regolamento, relativo alle modifiche dei regolamenti approvate in via generale:
il primo trattino e' sostituito come segue:
«- la delibera dell'organo amministrativo della SGR di modifica del regolamento, nella quale deve risultare l'attestazione dello stesso organo, con il parere dell'organo di controllo:
i) circa la conformita' del regolamento ai criteri e al contenuto minimo del regolamento di gestione indicati nel Titolo V, Capitolo I;
ii) della fattispecie per la quale ricorre l'approvazione in via generale;
iii) circa la conformita' delle modifiche del testo del regolamento approvate in via generale, a seconda dei casi, allo schema riconosciuto, allo schema di regolamento semplificato o al testo del regolamento di un altro fondo operativo istituito dalla SGR (salvo che per gli aspetti relativi allo scopo, oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche nonche' regime delle spese);
iv) circa l'adeguatezza del sistema organizzativo e dei controlli interni della SGR rispetto all'esigenza di assicurare l'efficiente gestione del fondo nel caso in cui le modifiche regolamentari prevedano politiche di investimento significativamente diverse da quelle di altri fondi operativi istituiti dalla SGR (es.: investimento in strumenti finanziari diversi da quelli trattati dalla SGR).
dopo il terzo trattino e' aggiunto il seguente:
«- nel caso di sostituzione della banca depositaria, dalla delibera dell'organo amministrativo deve risultare che la SGR ha accertato che la nuova banca depositaria e' abilitata dalla Banca d'Italia ad assumere l'incarico.».

Art. 3.
Regolamento semplificato

Nell'Allegato V.1.1, «Schema di regolamento semplificato», sono apportate le seguenti modifiche:
1. prima della locuzione «A) Scheda identificativa» e' inserita la seguente frase: «Il presente regolamento e' stato approvato dall'organo amministrativo della SGR che, dopo averne verificato la conformita' rispetto alle disposizioni vigenti, ha accertato la sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 39, comma 3-bis del decreto legislativo n. 58/1998 (testo unico della finanza), relative all'approvazione in via generale dei regolamenti dei fondi comuni. Pertanto, il presente regolamento non e' stato sottoposto all'approvazione specifica della Banca d'Italia in quanto rientra nei casi in cui l'approvazione si intende rilasciata in via generale.».
2. Nella parte «B) Caratteristiche del prodotto», tra le disposizioni necessarie, il punto 2 «Proventi, risultati della gestione e modalita' di ripartizione» e' riformulato come segue:
«I fondi a capitalizzazione dei proventi inseriscono la seguente locuzione: «il fondo e' del tipo a capitalizzazione dei proventi. i proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio del Fondo.».
I fondi a distribuzione dei proventi inseriscono quanto segue:
«1. Il fondo e' del tipo a distribuzione dei proventi. I proventi realizzati sono distribuiti ai partecipanti secondo le seguenti modalita':
1.1 i proventi oggetto di distribuzione sono costituiti da ... [indicare le componenti della voce «proventi»].
La SGR distribuisce [indicare la periodicita' di distribuzione: anno, semestre, ecc.] ai partecipanti almeno il [indicare la percentuale] dei proventi conseguiti dal Fondo, in proporzione al numero di quote possedute da ciascun partecipante ai sensi del paragrafo 1.2.
1.2 Si considerano aventi diritto alla distribuzione dei proventi di cui al punto 1.1 i partecipanti esistenti il giorno precedente a quello della quotazione ex-cedola.
1.3 L'ammontare dei proventi conseguiti a tutto il [indicare il giorno preciso] di ogni [indicare il periodo. Es.. anno, semestre] spettante a ogni quota nonche' la data di inizio della distribuzione vengono indicati nella relazione di accompagnamento del rendiconto redatta entro sessanta giorni dalla fine di ogni [inserire la formulazione opportuna in relazione alla periodicita' di distribuzione] dall'organo amministrativo della SGR e pubblicati sulle fonti indicate nella scheda identificativa. In ogni caso la data stabilita non puo' essere posteriore al [indicare il giorno] successivo alla chiusura [indicare il periodo coerente con la periodicita' di distribuzione. Es.: anno, semestre] [in alternativa] successivo alla data di approvazione [del rendiconto di gestione o della relazione semestrale].
1.4 La distribuzione dei proventi avviene a mezzo della banca depositaria in proporzione al numero di quote possedute da ciascun partecipante. Qualora il sottoscrittore abbia richiesto l'emissione del certificato di partecipazione il pagamento dei proventi e' subordinato alla presentazione, anche tramite il collocatore, alla banca depositaria delle cedole e, in caso di certificato nominativo, dell'intero certificato e delle relative cedole.
I proventi sono corrisposti in numerario o secondo le diverse modalita' di pagamento indicate dal partecipante, che dovra' in tal caso corrispondere le relative spese.
Su richiesta del partecipante, che abbia disposto l'immissione delle quote nel certificato cumulativo rappresentativo di una pluralita' di quote appartenenti a piu' partecipanti, i proventi destinati alla distribuzione possono essere totalmente o parzialmente reinvestiti nel Fondo in esenzione di spese, al netto di eventuali oneri fiscali. In tali casi, il reinvestimento avverra' sulla base del primo valore quota ex-cedola e il numero delle quote da assegnare al partecipante viene determinato sulla base del valore unitario della quota relativo al primo giorno di distribuzione dei proventi.
1.5 I diritti relativi alle cedole non riscosse si prescrivono a favore del Fondo nei termini di legge. Qualora il credito si prescriva successivamente alla pubblicazione del rendiconto finale di liquidazione del Fondo, i proventi sono acquisiti al patrimonio della SGR.»
3. Nella parte «B) Caratteristiche del prodotto», sono abrogati il punto 4 delle «disposizioni necessarie» e tutta la parte relativa a «disposizioni eventuali»
4. Nella parte «C) Modalita' di funzionamento»:
A) dopo il titolo «I Partecipazione al fondo» e' inserito il sottotitolo «I.1 Previsioni generali»;
B) nel punto 5 della sezione «Partecipazione al fondo» la locuzione «entro l'orario indicato nella parte B) Caratteristiche del prodotto» del presente regolamento» e' sostituita con «entro [indicare l'orario]»;
C) nel punto 7 della sezione «Partecipazione al fondo», dopo la prima frase, sono eliminate le parole da «Nel caso di richieste» a «Caratteristiche del prodotto».
D) dopo il punto 13 della sezione «Partecipazione al fondo», e' inserito il seguente sottotitolo «I.2 Modalita' di sottoscrizione delle quote» e, di seguito, sono aggiunte le seguenti previsioni:
«1. La sottoscrizione delle quote del fondo avviene mediante [indicare solo le modalita' di sottoscrizione rilevanti]:
versamento in un'unica soluzione. L'importo minimo della sottoscrizione e' pari a [indicare l'ammontare] euro;
partecipazione ai piani di accumulazione di cui alla successiva sezione I.3;
abbinamento al Servizio [indicare la denominazione], disciplinato nella successiva sezione I.4;
adesione ad operazioni di passaggio tra fondi, disciplinate nella successiva sezione I.5.
2. La sottoscrizione puo' essere effettuata [indicare solo le modalita' rilevanti]:
direttamente presso la SGR;
per il tramite dei soggetti collocatori;
mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi del successivo punto 6.
3. La sottoscrizione di quote si realizza tramite la compilazione e la sottoscrizione dell'apposito modulo, predisposto dalla SGR e indirizzato alla societa' stessa, contenente l'indicazione delle generalita' del sottoscrittore, degli eventuali cointestatari, dell'importo del versamento (al lordo delle commissioni di sottoscrizione e delle eventuali altre spese), del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi al Fondo.
4. [Da inserire solo se rilevante] La sottoscrizione delle quote puo' essere effettuata anche mediante conferimento di mandato con rappresentanza ai soggetti incaricati del collocamento, redatto sul modulo di sottoscrizione ovvero contenuto all'interno di un contratto di gestione individuale ovvero di negoziazione, ricezione e trasmissione ordini, custodia e amministrazione di strumenti finanziari preventivamente sottoscritto con il soggetto collocatore.
I soggetti incaricati del collocamento trasmettono alla SGR la domanda di sottoscrizione contenente: l'indicazione nominativa dei singoli sottoscrittori, gli importi conferiti da ciascuno e le istruzioni relative all'emissione dei certificati qualora non sia stata richiesta l'immissione delle quote nel certificato cumulativo detenuto dalla banca depositaria.
Il conferimento del mandato non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei sottoscrittori.
Il soggetto incaricato del collocamento puo' altresi' trasmettere alla SGR un codice identificativo del sottoscrittore in luogo dell'indicazione nominativa del medesimo, in tal caso il collocatore provvede senza indugio a comunicare alla SGR le generalita' del sottoscrittore dietro richiesta espressa di quest'ultimo ovvero in caso di revoca del mandato ovvero su richiesta della stessa SGR in tutte le ipotesi in cui cio' sia necessario per l'assolvimento dei compiti connessi con la partecipazione al Fondo di competenza della SGR o della banca depositaria.
5. Il versamento del corrispettivo in euro puo' avvenire mediante [indicare solo i mezzi di pagamento rilavanti ai fini della sottoscrizione]:
assegno bancario o circolare, non trasferibile ovvero girato con clausola di non trasferibilita', all'ordine della SGR - rubrica intestata al Fondo prescelto tra quelli di cui al presente Regolamento;
bonifico bancario alla cui copertura il sottoscrittore puo' provvedere anche a mezzo contanti;
carta di credito bancaria e carta di credito di societa' convenzionata;
vaglia postale;
autorizzazione permanente di addebito (RID) su un conto corrente bancario intestato al sottoscrittore o ad uno dei cointestatari, in caso di adesione ad un Piano di accumulo e per i soli versamenti unitari successivi al primo;
[per i soli fondi indice] conferimento di strumenti finanziari quotati nella composizione che riproduce l'indice in conformita' del quale il Fondo investe.
6. [Da inserire solo se rilevante] La sottoscrizione delle quote puo' essere effettuata mediante tecniche di comunicazione a distanza, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti. In tal caso il mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione e' esclusivamente il bonifico bancario. Le quote oggetto dell'operativita' a distanza sono immesse nel certificato cumulativo di cui alla sezione II Quote e certificati di partecipazione.
7. Le operazioni di emissione e di rimborso delle quote avvengono con cadenza [indicare la cadenza. Esempio: giornaliera, settimanale], coerentemente con la cadenza stabilita per il calcolo del valore della quota, indicata nella Scheda identificativa del presente Regolamento.
8. La SGR si impegna a trasmettere alla banca depositaria gli assegni ricevuti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Da tale data decorrono i giorni di valuta.
1.3 Sottoscrizione delle quote mediante Piani di accumulo.
1. La sottoscrizione delle quote puo' avvenire anche mediante adesione ai Piani di accumulo [indicare l'eventuale denominazione del Piano] che consentono al sottoscrittore di ripartire nel tempo l'investimento nel Fondo.
2. L'adesione al Piano si attua mediante la sottoscrizione di un apposito modulo nel quale sono indicati:
il valore complessivo dell'investimento;
il numero dei versamenti e/o la durata del Piano;
l'importo unitario e la cadenza dei versamenti;
l'importo corrispondente a n. [indicare il numero] versamenti, da corrispondere in sede di sottoscrizione.
3. Il Piano di accumulo prevede versamenti periodici il cui numero puo', a scelta del sottoscrittore, essere compreso tra un minimo di [indicare il numero] versamenti ed un massimo di [indicare il numero] versamenti.
4. L'importo minimo unitario di ciascun versamento e' uguale o multiplo di [indicare l'importo] euro, al lordo degli oneri di sottoscrizione. Il sottoscrittore puo' effettuare in qualsiasi momento - nell'ambito del Piano - versamenti anticipati purche' multipli del versamento unitario prescelto.
5. Per i versamenti previsti dal Piano di accumulo il sottoscrittore puo' avvalersi dei mezzi di pagamento previsti nel punto 5 della sezione I.2. E' altresi' ammessa l'autorizzazione permanente di addebito (Modulo RID) sul conto corrente bancario indicato dal sottoscrittore per i soli versamenti unitari successivi al primo.
6. E' facolta' del sottoscrittore sospendere o interrompere i versamenti del Piano di accumulo senza che cio' comporti alcun onere aggiuntivo a suo carico.
7. La lettera di conferma dell'avvenuto investimento e' inviata in occasione del primo versamento e, successivamente, con cadenza [indicare la periodicita'. trimestrale/semestrale] solo nei [trimestri/semestri] in cui sono effettuati versamenti.
8. Nel rispetto di quanto indicato nel precedente punto 2, il sottoscrittore puo' variare il Piano in qualunque momento mediante la variazione:
della durata residua del Piano;
dell'importo unitario dei versamenti successivi;
della cadenza dei versamenti.
Le disposizioni di variazione del Piano sono comunicate secondo le modalita' indicate nel punto 2 del paragrafo I.2 Modalita' di sottoscrizione delle quote. Le disposizioni di variazione hanno efficacia dal giorno di ricezione da parte della SGR. [Ove rilevante, inserire] La SGR impegna contrattualmente i collocatori a inoltrare le disposizioni di variazione entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione.
9. La SGR provvede - ove del caso - a rideterminare il valore nominale del Piano e il totale delle commissioni dovute e le nuove commissioni da applicare sui versamenti residui. Non si fara' comunque luogo a rimborsi di commissioni.
[La seguente sezione va inserita solo se rilevante] I.4 Sottoscrizione delle quote mediante abbinamento al Servizio [indicare denominazione].
1. La sottoscrizione delle quote del fondo puo' essere realizzata anche mediante abbinamento al Servizio [indicare denominazione].
2. Con l'abbinamento al Servizio [indicare denominazione] si realizza un collegamento funzionale tra il fondo e un conto corrente bancario aperto dal sottoscrittore presso la Banca convenzionata.
3. Tale servizio prevede il conferimento da parte dell'investitore alla Banca convenzionata di un mandato con rappresentanza, in forza del quale, la Banca stessa e' tenuta a richiedere alla SGR, secondo le modalita' di seguito specificate, l'assegnazione o il rimborso delle quote del Fondo contro addebito o accredito dei relativi corrispettivi sul conto corrente del mandante (o dei mandanti).
All'atto del conferimento del mandato, l'investitore indica la giacenza di conto corrente prescelta (c.d. giacenza media) e successivamente puo' richiederne alla Banca convenzionata la modifica nei limiti prefissati dalla stessa.
4. In esecuzione al mandato ricevuto la Banca convenzionata provvede a:
richiedere, con cadenza [indicare la cadenza] alla SGR l'investimento in quote del Fondo per un importo pari alla differenza tra il saldo di conto corrente e la giacenza media prescelta. L'ammontare da investire non puo' comunque essere inferiore a [indicare l'importo] euro. La sottoscrizione viene effettuata sulla base del valore unitario della quota relativo al giorno di valuta riconosciuta dalla Banca convenzionata all'addebito del conto corrente intestato al sottoscrittore, coincidente con la valuta dell'accredito sul conto corrente rubricato al Fondo;
richiedere, con cadenza [indicare la cadenza], alla SGR il rimborso di quote di pertinenza del mandante per un importo che ripristini la giacenza media prescelta. Tale rimborso viene richiesto a condizione che, secondo le scritture contabili della Banca, la giacenza del conto risulti inferiore o pari al [indicare la percentuale o l'importo in valore assoluto] della giacenza media prescelta. Qualora il valore delle quote di pertinenza del mandante risulti inferiore all'importo necessario per ripristinare la giacenza prescelta, la SOR provvede ugualmente al rimborso nei limiti dell'importo corrispondente al predetto valore. L'importo minimo del rimborso non puo' essere comunque inferiore a [indicare l'importo] euro. Il controvalore del rimborso viene stabilito dalla SGR sulla base del valore unitario delle quote relativo al giorno in cui e' pervenuta la richiesta di rimborso alla SGR stessa. Il rimborso totale delle quote non determina la cessazione del Servizio.
5. Il correntista puo' trarre assegni esclusivamente nei limiti delle disponibilita' in conto.
6. Le quote sottoscritte tramite il servizio di abbinamento al conto corrente sono immesse in apposita rubrica intestata alla Banca convenzionata nel certificato cumulativo di cui alla sezione «II Quote e certificati di partecipazione».
7. La SGR impegna contrattualmente la Banca Convenzionata circa il rispetto delle modalita' e dei tempi sopra indicati.
8. Il sottoscrittore ha comunque la facolta' di chiedere in qualunque momento, secondo le modalita' previste nella sezione «VI Rimborso delle quote», il rimborso totale o parziale delle proprie quote del fondo.
9. Il sottoscrittore puo' revocare in ogni momento il mandato alla Banca convenzionata dandone comunicazione nei modi d'uso senza che cio' comporti alcun effetto sul rapporto di partecipazione al Fondo.
10. L'adesione al conto corrente di liquidita' costituisce atto volontario, separato e distinto rispetto alla sottoscrizione di quote e non comporta, relativamente alla partecipazione al Fondo, oneri o vincoli a carico del sottoscrittore ne' altri effetti sulla disciplina del fondo che restano integralmente assoggettati alle previsioni del presente Regolamento.
[La seguente sezione va inserita solo se rilevante] I.5 Operazioni di passaggio tra fondi o tra comparti istituiti all'interno del medesimo fondo(switch).
1. Contestualmente al rimborso di quote di un Fondo il partecipante ha facolta' di sottoscrivere quote di altri Fondi/Comparti della SGR.
2. L'operazione di passaggio fra Fondi/Comparti puo' essere effettuata direttamente ovvero per il tramite dei soggetti collocatori, che provvedono a trasmettere le richieste entro il giorno successivo a quello di ricezione.
3. Le operazioni di passaggio tra Fondi/Comparti possono avvenire per richiesta scritta [inserire la frase seguente solo se rilevante] o anche mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.
4. La SGR, verificata la disponibilita' delle quote, da' esecuzione all'operazione di passaggio tra i Fondi/Comparti con la seguente modalita':
il valore del rimborso e' determinato il giorno di ricezione della richiesta di trasferimento. Si intendono convenzionalmente ricevute in giornata le richieste pervenute entro le ore [indicare l'ora];
il giorno della sottoscrizione del Fondo/Comparto prescelto dal partecipante coincide con quello del pagamento del rimborso, che deve avvenire entro [indicare un giorno non oltre il quarto giorno successivo a quello di determinazione del rimborso].
E) Nella sezione «V. Valore unitario della quota e sua pubblicazione», nel punto 1., dopo le parole «ne facciano richiesta» e' aggiunto: « Limitatamente ai primi [inserire il numero di giorni] giorni di calcolo del valore unitario della quota, il valore giornaliero rimarra' invariato a [indicare l'importo] euro.
F) Nella sezione «V. Valore unitario della quota e sua pubblicazione», dopo il punto 4. e' aggiunto il seguente: «5. [Da inserire solo se rilevante] Nel caso di errore nel calcolo del valore della quota, ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo [inserire l'importo avendo presente che il limite massimo e' pari allo 0,1 per cento] per cento del valore corretto («soglia di irrilevanza dell'errore»), la SGR non procedera' alle operazioni di reintegro dei partecipanti e del fondo e non fornira' l'informativa prevista dal presente regolamento per le ipotesi di errori nel calcolo del valore della quota.
G) dopo il titolo «VI. Rimborso delle quote» e' inserito il sottotitolo «VI.1 Previsioni generali»;
H) nel punto 5 della sezione «VI. Rimborso delle quote» la locuzione «entro l'orario indicato nella parte B) Caratteristiche del prodotto» del presente regolamento» e' sostituita con «entro [indicare l'orario]»;
I) nel punto 7 della sezione «VI. Rimborso delle quote» la locuzione «nella parte B («Caratteristiche del prodotto»)» e' sostituita con «di seguito» e, dopo le parole «da quelle ordinarie» e' aggiunto quanto segue:
«In particolare:
In caso di somma di richieste contestuali di rimborso o di switch proveniente da uno stesso sottoscrittore e/o dai relativi cointestatari, di importo complessivo superiore al [indicare la percentuale] del valore complessivo del Fondo e/o a [indicare l'importo] euro o ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione, in quanto tra la richiesta di sottoscrizione e quella di rimborso intercorrono [indicare il numero di giorni] giorni, la SGR si riserva di determinare l'importo del rimborso secondo modalita' diverse da quelle ordinarie, la' dove cio' sia necessario ad assicurare la parita' di trattamento tra tutti i partecipanti al Fondo. In tali casi: [indicare alternativamente una delle tre seguenti formulazioni]:
Formulazione n. 1): il valore di rimborso della richiesta verra' regolato in base al valore unitario delle quote relativo al giorno in cui sono portati a termine i disinvestimenti necessari a far fronte alla richiesta di rimborso e a ricostituire la necessaria liquidita' del fondo; tale giorno non potra' essere in ogni caso successivo al [indicare un numero di giorni non superiore a 15] giorno dalla richiesta di rimborso. La corresponsione delle somme dovra' avvenire il giorno successivo a quello della determinazione del valore di rimborso. Al verificarsi di tali ipotesi la SGR comunica tempestivamente al partecipante la data di determinazione del valore di rimborso.
Formulazione n. 2): il valore di rimborso potra' essere determinato sulla base del valore unitario della quota del [indicare un numero di giorni compatibile con l'obbligo di effettuare il rimborso entro quindici giorni dalla data di ricezione della domanda di rimborso] giorno successivo a quello della richiesta. La corresponsione delle somme dovra' avvenire il giorno successivo a quello della determinazione del valore di rimborso. Al verificarsi di tali ipotesi la SGR comunica tempestivamente al partecipante la data di determinazione del valore di rimborso.
Formulazione n. 3) il valore di rimborso e' determinato sulla base di criteri oggettivi preventivamente individuati in via generale dall'organo amministrativo della SGR. La corresponsione delle somme dovra' avvenire il giorno successivo a quello della determinazione del valore di rimborso. Al verificarsi di tali ipotesi la SGR comunica tempestivamente al partecipante la data di determinazione del valore di rimborso.
Nel caso di piu' richieste di rimborso di importo rilevante i rimborsi effettuati con le modalita' previste dal presente comma verranno eseguiti rispettando l'ordine di ricezione delle stesse.
J) Dopo il punto 10 della sezione «VI. Rimborso delle quote» e' aggiunto il seguente sottotitolo «VI.2 Modalita' di rimborso delle quote» e, di seguito, sono inserite le seguenti disposizioni:
«1. Il rimborso puo' alternativamente avvenire a mezzo:
contante;
bonifico;
assegno circolare o bancario non trasferibile all'ordine dell'avente diritto;
[indicare eventuali altri mezzi di pagamento].
2. [Da inserire solo se rilevante] Il partecipante puo' impartire istruzioni alla SGR per ottenere un rimborso programmato di quote, indicando:
la data da cui dovra' decorrere il piano di rimborso;
le cadenze periodiche delle operazioni di rimborso. I rimborsi non potranno avere una frequenza superiore a quella mensile;
l'ammontare da disinvestire pari ad importi prestabiliti o corrispondenti ad un numero determinato di quote. Tali importi non potranno essere comunque inferiori a [indicare l'importo] euro, salvo il caso di abbinamento con prodotti collaterali;
l'istituto e il relativo conto corrente sul quale accreditare le somme disinvestite.
3. Le istruzioni per il rimborso programmato possono essere impartite sia all'atto della sottoscrizione sia successivamente: in quest'ultimo caso le istruzioni dovranno pervenire alla SGR direttamente o per il tramite dei soggetti collocatori, non oltre il trentesimo giorno antecedente la data indicata per la prima operazione e dovranno indicare le complete generalita' del partecipante e le disposizioni relative alle modalita' di pagamento.
4. Il rimborso programmato viene eseguito in base al valore unitario della quota del giorno coincidente (o immediatamente successivo nel caso di Borsa chiusa) con la data prestabilita dal partecipante e l'importo viene messo a disposizione del richiedente alla data e secondo le modalita' dallo stesso indicate.
Qualora alla data individuata per la valorizzazione del rimborso il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo programmato la relativa disposizione si intendera' inefficace e non verra' eseguita neppure in parte [in alternativa] verra' eseguita sino a concorrenza delle quote disponibili. In tal caso la SGR avvisera' tempestivamente il partecipante.
5. Le istruzioni per il rimborso programmato di quote si intendono valide fino a comunicazione di revoca da parte del partecipante da far pervenire alla SGR entro il [indicare il giorno] giorno antecedente la data prestabilita per il rimborso.
Entro il medesimo termine il partecipante puo' chiedere di non procedere al singolo disinvestimento in scadenza, senza che cio' comporti decadenza dal piano di rimborso. Qualora il partecipante si avvalga di tale facolta' per piu' di due volte consecutive, ovvero per due volte consecutive non sia possibile dar corso al rimborso programmato in quanto il controvalore delle quote non raggiunge l'ammontare dell'importo programmato, la SGR intendera' revocata la disposizione di rimborso programmato [in alternativa] eseguira' il rimborso programmato sino a concorrenza dell'ammontare disponibile.
In ogni caso, la revoca del rimborso programmato non comporta onere di alcun tipo per il partecipante al fondo.
6. E' fatto salvo il diritto del partecipante di chiedere in qualsiasi momento ulteriori rimborsi in aggiunta a quelli programmati.
K) Dopo la sezione «VIII. Liquidazione del fondo» e' aggiunta la seguente sezione: «[Da inserire solo se rilevante] IX. Societa' promotrice distinta dal gestore.
1. Societa' promotrice distinta dal gestore
La [indicare la denominazione] SGR S.p.A. e' la Societa' promotrice del fondo, come indicato nella scheda identificativa di cui al presente Regolamento. Detta Societa' assolve alle funzioni di:
studio e progettazione dei prodotti del risparmio gestito;
espletamento di tutte le procedure organizzative relative al fondo e direzione del procedimento di liquidazione dello stesso;
scelta delle modalita' di commercializzazione del fondo, tenuto conto della specifica destinazione dello stesso;
cura dei rapporti con i partecipanti;
gestione dei rapporti con la banca depositaria, i soggetti collocatori e la Societa' gestore;
ricezione delle domande di sottoscrizione e rimborso delle quote (direttamente o per il tramite dei soggetti collocatori);
messa a disposizione del pubblico, presso la propria sede (indicata nella Scheda identificativa di cui al presente Regolamento), del rendiconto del fondo e dei prospetti periodici dello stesso;
adempimento degli obblighi informativi nei confronti dei partecipanti e del mercato, [la frase che segue va inserita se rilevante] ad eccezione della pubblicazione relativa al valore unitario delle quote di partecipazione al Fondo;
esecuzione dei pagamenti relativi agli oneri posti a carico del Fondo;
tenuta delle registrazioni contabili riferite ai partecipanti;
nomina della societa' incaricata della certificazione del rendiconto di gestione e di liquidazione del Fondo;
[inserire eventuali altri compiti].
Per ottenere informazioni e chiedere chiarimenti connessi alla partecipazione al fondo, i partecipanti possono rivolgersi alla Societa' promotrice, direttamente o tramite i soggetti incaricati del collocamento.
La [inserire denominazione] SGR S.p.A. e' la Societa' gestore del fondo, come indicato nella Scheda identificativa di cui al presente Regolamento. Detta Societa' assolve alle funzioni di:
studio e analisi dei mercati e degli emittenti;
definizione delle strategie gestionali;
gestione delle attivita' sui mercati di investimento per la realizzazione della politica di investimento del fondo;
gestione dei rapporti con la banca depositaria e la Societa' promotrice;
esercizio, nell'interesse dei partecipanti, dei diritti di voto inerenti gli strumenti finanziari in cui e' investito il Fondo, sempreche' tale facolta' non sia espressamente attribuita alla Societa' promotrice;
esercizio dei diritti patrimoniali connessi con i valori in gestione;
verifica del rispetto degli obiettivi di investimento del fondo come definiti ai sensi del presente Regolamento e dei limiti posti dalle vigenti disposizioni normative;
[inserire solo se rilevante] back office e tenuta della contabilita' del fondo;
[inserire solo se rilevante] calcolo del valore complessivo netto del fondo;
[inserire solo se rilevante] calcolo del valore unitario delle quote del fondo e relativa pubblicazione;
[inserire solo se rilevante] produzione e invio delle segnalazioni di vigilanza;
[inserire solo se rilevante] redazione del rendiconto di gestione del fondo e degli altri prospetti periodici.
[inserire eventuali altri compiti].
Indipendentemente dalla ripartizione dei compiti, la Societa' promotrice e la Societa' gestore sono responsabili in solido nei confronti dei partecipanti.

Art. 4.
Disposizioni transitorie

1. Le SGR possono utilizzare le procedure di approvazione in via generale introdotte con l'art. 2 del presente provvedimento anche per le domande di approvazione di regolamenti di fondi comuni o delle relative modifiche presentate prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento. Per avvalersi della menzionata facolta', le SGR comunicano tale intenzione alla Banca d'Italia tempestivamente, non oltre quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
2. Le modifiche dei regolamenti dei fondi mobiliari aperti esistenti alla data dell'entrata in vigore del presente provvedimento volte ad adottare il regolamento semplificato, come modificato dall'art. 3 del presente provvedimento, si intendono approvate secondo le procedure previste dall'art. 2 del presente provvedimento.