Gazzetta n. 154 del 5 luglio 2007 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2007, n. 85
Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'interno, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Visto l'articolo 29, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare il comma 1, che prevede la riduzione del 30 per cento della spesa sostenuta dalle Amministrazioni pubbliche per organi collegiali ed altri organismi anche monocratici e, al comma 2, il riordino di detti organismi anche mediante soppressione od accorpamento delle strutture;
Visto l'articolo 14 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144;
Vista la circolare del 21 novembre 2006 emanata dal Ministro per l'attuazione del programma di Governo, e dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, avente ad oggetto le Linee di indirizzo per la redazione dei provvedimenti attuativi dell'articolo 29, del citato decreto-legge n. 223 del 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2007;
Ritenuta la necessita' di procedere alla ricognizione e al riordino degli organi collegiali e degli altri organismi di perdurante utilita' per i fini istituzionali del Ministero dell'interno;
Ritenuta altresi' la perdurante utilita' del Nucleo per il supporto tecnico alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2006;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 22 gennaio 2007;
Vista la successiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 aprile 2007;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, con il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente regolamento:
Art. 1. Riduzione della spesa degli organi collegiali e degli altri organismi
operanti presso il Ministero dell'interno

1. In attuazione dell'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono confermati e continuano ad operare presso il Ministero dell'interno gli organismi sottoindicati, istituiti con legge o con regolamento:
a) Comitato tecnico centrale per la demolizione di opere e manufatti abusivi su suolo del demanio o del patrimonio dello Stato e di altri enti pubblici, di cui all'articolo 17-bis del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
b) Commissione per le ricompense al valore e merito civile, di cui all'articolo 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13;
c) Commissione tecnica provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
d) Commissione tecnica provinciale per le sostanze esplosive e infiammabili, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
e) Commissione tecnica provinciale per le sostanze esplosive integrata a norma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, per l'accertamento dell'idoneita' all'esercizio del mestiere di fochino, di cui all'articolo 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110;
f) Commissione per la finanza e per gli organici degli enti locali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2000, n. 273, e all'articolo 154 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
g) Commissione per l'abilitazione alla manutenzione di ascensori e montacarichi, di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767, e all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;
h) Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, di cui all'articolo 6 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608;
i) Commissione centrale per la definizione ed applicazione dello speciale programma di protezione per i collaboratori di giustizia, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82;
l) Commissione per la pianificazione e il coordinamento della fase esecutiva del programma di potenziamento dei mezzi delle Forze di polizia, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217;
m) Comitato tecnico consultivo per le forniture di beni e servizi occorrenti per le Forze di polizia, di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417;
n) Commissioni di collaudo, di congruita' e per il fuori uso, di cui all'articolo 26, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417;
o) Commissione centrale e commissioni periferiche per le ricompense al personale della Polizia di Stato, di cui agli articoli 75-sexies e 75-septies del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782;
p) Consigli di istituto e Collegi dei docenti presso le scuole della Polizia di Stato, di cui all'articolo 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256;
q) Commissione paritetica per la formazione e 1'aggiornamento professionale, di cui all'articolo 26, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395;
r) Consiglio direttivo, Collegio dei docenti e Consiglio d'istituto della Scuola di perfezionamento per le Forze di polizia, di cui all'articolo 22 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e al decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1986, n. 423;
s) Commissione consultiva per la concessione dei benefici in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' di stampo mafioso, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, e legge 13 agosto 1980, n. 466;
t) Commissioni di collaudo, di congruita' e per il fuori uso delle forniture per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1999, n. 550, ed agli articoli 121 e 122 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
u) Commissione per l'accertamento dell'idoneita' tecnica degli addetti antincendi, di cui al decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609;
v) Commissione di esame per il rilascio delle abilitazioni al personale addetto ai servizi antincendi aeroportuali e negli eliporti ed elisuperfici, di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, e all'articolo 8 del decreto del Ministro dell'interno 2 aprile 1990, n. 121;
z) Commissione per gli accertamenti e i sopralluoghi presso gli insediamenti industriali e impianti di tipo complesso e tecnologie avanzate, di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
aa) Commissione collaudo materiali centri assistenza e pronto intervento (C.A.P.I.), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1967, n. 903;
bb) Commissione medica per l'accertamento dei requisiti psicofisici e attitudinali, di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 246;
cc) Comitato centrale tecnico scientifico di prevenzione incendi, di cui agli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e all'articolo 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
dd) Comitato tecnico regionale di prevenzione incendi, di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e all'articolo 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
ee) Commissione consultiva per le nomine a prefetto, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;
ff) Collegio arbitrale di disciplina, di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
gg) Comitato dei garanti, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;
hh) Comitato direttivo della Scuola superiore dell'Amministrazione dell'intemo, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva degli organismi di cui al comma 1, ivi compresi gli oneri di funzionamento e gli eventuali compensi per i componenti, in qualunque forma erogati e comunque denominati, e' ridotta del 30 per cento rispetto all'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006, la riduzione opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra la data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 223 del 2006 ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa gia' assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto.



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:

- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
e' il seguente:
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.».
- Il testo dell'art. 1, comma 58, della legge
23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2006), e' il seguente:
«58. Le somme riguardanti indennita', compensi,
gettoni, retribuzioni o altre utilita' comunque denominate,
corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione
e controllo, consigli di amministrazione e organi
collegiali comunque denominati, presenti nelle pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, e negli enti da queste ultime controllati,
sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli
importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.».
- Il testo dell'art. 29, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248 (Disposizioni urgenti per il
rilancio economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi
in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale),
e' il seguente;
«Art. 29 (Contenimento spesa per commissioni, comitati
ed altri organismi). - 1. Fermo restando il divieto
previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta dalle
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, per organi collegiali e altri organismi,
anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle
predette amministrazioni, e' ridotta del trenta per cento
rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Ai suddetti
fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e
comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, le necessarie misure di
adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si
aggiunge a quella prevista dall'art. 1, comma 58, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266.
2. Per realizzare le finalita' di contenimento delle
spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si
procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, al riordino degli organismi,
anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture,
con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi
previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta del Ministro competente. I provvedimenti tengono
conto dei seguenti criteri:
a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e
funzionali;
b) razionalizzazione delle competenze delle strutture
che svolgono funzioni omogenee;
c) limitazione del numero delle strutture di supporto
a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli
organismi;
d) diminuzione del numero dei componenti degli
organismi;
e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti
degli organismi;
e-bis) indicazione di un termine di durata, non
superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza
l'organismo e' da intendersi automaticamente soppresso;
e-ter) previsione di una relazione di fine mandato
sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare
all'amministrazione competente e alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta,
prima della scadenza del termine di durata degli organismi
individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di
concerto con l'amministrazione di settore competente, la
perdurante utilita' dell'organismo proponendo le
conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata
dello stesso.
3. Le amministrazioni non statali sono tenute a
provvedere, entro lo stesso termine e sulla base degli
stessi criteri di cui al comma 2, con atti di natura
regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da
sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo
e all'approvazione dell'amministrazione vigilante, ove
prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti
le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite
di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.
4. Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di
risparmio di spesa di cui al comma 1, gli organismi non
individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3
entro il 15 maggio 2007 sono soppressi. A tale fine, i
regolamenti ed i decreti di cui al comma 2, nonche' gli
atti di natura regolamentare di cui al comma 3, devono
essere trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri,
ovvero per la verifica da parte degli organi interni di
controllo e per l'approvazione da parte
dell'amministrazione vigilante, ove prevista, entro il
28 febbraio 2007.
5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che
si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti e' fatto
divieto alle amministrazioni di corrispondere compensi ai
componenti degli organismi di cui al comma 1.
6. Le disposizioni del presente articolo non trovano
diretta applicazione alle regioni, alle province autonome,
agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario
nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di
principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
7. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai commissari straordinari del Governo di cui
all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e agli
organi di direzione, amministrazione e controllo.».
- Il testo dell'art. 14 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del
Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59), e' il seguente:
«Art. 14 (Attribuzioni). - 1. Al Ministero dell'interno
sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo
Stato in materia di: garanzia della regolare costituzione e
del funzionamento degli organi degli enti locali e funzioni
statali esercitate dagli enti locali, tutela dell'ordine e
della sicurezza pubblica, difesa civile, politiche di
protezione civile e prevenzione incendi, salve le
specifiche competenze in materia del Presidente del
Consiglio dei Ministri, tutela dei diritti civili,
cittadinanza, immigrazione, asilo e soccorso pubblico.
2. Il Ministero svolge in particolare le funzioni e i
compiti di spettanza statale nelle seguenti aree
funzionali:
a) garanzia della regolare costituzione degli organi
elettivi degli enti locali e del loro funzionamento,
finanza locale, servizi elettorali, vigilanza sullo stato
civile e sull'anagrafe e attivita' di collaborazione con
gli enti locali;
b) tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e
coordinamento delle Forze di polizia;
c) amministrazione generale e supporto dei compiti di
rappresentanza generale di Governo sul territorio;
d) tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli
delle confessioni religiose, di cittadinanza, immigrazione
e asilo;
d-bis) organizzazione e funzionamento delle strutture
centrali e periferiche dell'amministrazione, con
particolare riguardo alle politiche del personale
dell'amministrazione civile e alla promozione e sviluppo
delle relative attivita' formative nonche' alla gestione
delle risorse strumentali e finanziarie del Ministero.
3. Il Ministero svolge attraverso il Corpo nazionale
dei vigili del fuoco anche gli altri compiti ad esso
assegnati dalla normativa vigente.
4. Restano ferme le disposizioni della legge 1° aprile
1981, n. 121.».
- La legge 17 maggio 1999, n. 144, reca: misure in
materia di investimenti, delega al Governo per il riordino
degli incentivi all'occupazione e della normativa che
disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino
degli enti previdenziali, e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 22 maggio 1999, n. 118, supplemento
ordinario.
Note all'art. 1:
- Per l'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, si vedano le note alle premesse.
- Il testo dell'art. 17-bis del decreto-legge 13 maggio
1991, n. 152, convertito in legge dall'art. 1, comma 1,
della legge 12 luglio 1991, n. 203 (Provvedimenti urgenti
in tema di lotta alla criminalita' organizzata e di
trasparenza e buon andamento dell'attivita'
amministrativa), e' il seguente:
«Art. 17-bis. - 1. E' istituito presso il Ministero
dell'interno il Comitato tecnico centrale per l'esecuzione
della demolizione delle opere e manufatti realizzati
abusivamente su suolo del demanio o del patrimonio dello
Stato o di enti pubblici.
2. Il Comitato e' presieduto da un prefetto ed e'
composto da due rappresentanti dei Ministeri dell'interno,
della difesa, delle finanze, dei lavori pubblici e della
marina mercantile. Dei predetti componenti almeno due sono
designati tra appartenenti ai ruoli tecnici delle
rispettive Amministrazioni. Del Comitato possono, di volta
in volta, essere chiamati a far parte, senza aver diritto a
corresponsione di somme a qualunque titolo, rappresentanti
di altre Amministrazioni o enti pubblici interessati.
3. Quando, espletate senza esito le procedure di gara
per l'affidamento dei lavori di demolizione indicate
nell'art. 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sussista
la materiale impossibilita' di dare esecuzione alle
ordinanze di demolizione per carenza dei mezzi tecnici
occorrenti, le Amministrazioni e gli enti pubblici
proprietari dei suoli su cui insistono le opere abusive
possono richiedere al prefetto della provincia l'intervento
del Comitato. La richiesta e' trasmessa al predetto
Comitato corredata di una relazione del prefetto che,
qualora sussistano particolari esigenze di tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica, acquisisce il
preventivo parere del Comitato provinciale per l'ordine e
la sicurezza pubblica.
4. Per le finalita' di cui al comma 1, il Comitato
provvede all'elaborazione del progetto di demolizione e
sovrintende alla esecuzione dello stesso, alla quale si
provvede con personale e mezzi delle Forze armate, del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle altre
Amministrazioni dello Stato, tenuto conto delle rispettive
dotazioni di attrezzature e mezzi tecnici in relazione
all'entita' dell'intervento.
5. Il prefetto, ove necessario, dispone che
l'esecuzione avvenga con l'assistenza della forza pubblica.
6. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro della difesa, sentiti i Ministri delle
finanze, dei lavori pubblici e della marina mercantile,
sono determinati i criteri e le modalita' di organizzazione
e funzionamento del Comitato, nonche' le procedure per
l'attuazione degli interventi operativi.
7. Salvo quanto previsto dall'art. 4, commi 5 e 6, del
decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, le
disposizioni del presente articolo possono applicarsi anche
ai beni confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n.
575, e successive modificazioni, quando si tratti di opere
e manufatti abusivi ricompresi tra quelli indicati nel
comma 1.
8. Le spese relative alle demolizioni sono a carico
delle Amministrazioni richiedenti e assistite dai privilegi
di legge per la riscossione delle imposte.».
- Il testo dell'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n.
13 (Norme per la concessione di ricompense al valore
civile), e' il seguente:
«Art. 7. - Una commissione, nominata con decreto
presidenziale, su proposta del Ministro per l'interno,
esamina il merito dell'azione compiuta ed esprime il suo
parere sulla ricompensa da concedere.
Tale commissione e' composta:
a) da un prefetto della Repubblica in servizio al
Ministero dell'interno, che la presiede;
b) da un senatore e da un deputato da designarsi
all'inizio di ogni legislatura dai presidenti delle
rispettive assemblee;
c) da due membri designati dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, di cui uno scelto fra persone
particolarmente qualificate per l'attivita' svolta nel
campo sociale ed assistenziale e l'altro fra persone
particolarmente qualificate per l'attivita' svolta nel
campo della pubblica informazione;
d) da un ufficiale generale o superiore appartenente
all'Arma dei carabinieri, designato dal Ministro per la
difesa;
e) da un componente il consiglio di amministrazione
della Fondazione Carnegie per gli atti di eroismo,
designato dal presidente della Fondazione medesima.
Esercita le funzioni di segretario della commissione un
consigliere dell'amministrazione civile dell'interno.
I componenti della commissione durano in carica quattro
anni e possono essere riconfermati per una sola volta.».
- Il regio decreto 18 giugno 1931, reca: approvazione
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ed e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 1931, n.
146.
- Il testo dell'art. 27 del decreto del Presidente
della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302 (Norme di
prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di
quelle generali emanate con decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547), e' il seguente:
«Art. 27 (Licenza per il mestiere del fochino). - Le
operazioni di:
a) disgelamento delle dinamiti;
b) confezionamento ed innesco delle cariche e
caricamento dei fori da mina;
c) brillamento delle mine, sia a fuoco che elettrico;
d) eliminazione delle cariche inesplose,
devono essere effettuate esclusivamente da personale munito
di speciale licenza, da rilasciarsi, su parere favorevole
della Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi,
dal prefetto previo accertamento del possesso dei requisiti
soggettivi di idoneita' da parte del richiedente
all'esercizio del predetto mestiere.
La Commissione, di cui al comma precedente, e'
integrata da due ispettori del lavoro, di cui uno laureato
in ingegneria e uno in medicina.
La Commissione deve accertare nel candidato il
possesso:
a) dei requisiti fisici indispensabili (vista, udito,
funzionalita' degli arti);
b) della capacita' intellettuale e della cultura
generale indispensabili;
c) delle cognizioni proprie del mestiere;
d) della conoscenza delle norme di sicurezza e di
legge riguardanti l'impiego degli esplosivi nei lavori da
mina.
Gli aspiranti alla licenza devono far pervenire alla
prefettura competente, una domanda in carta libera
specificante l'oggetto della richiesta, le generalita' del
richiedente, il domicilio o recapito.
All'esame gli aspiranti devono esibire il libretto di
lavoro e gli eventuali documenti del lavoro prestato.
A datare dal 1° luglio 1958 potranno essere incaricati
delle mansioni indicate nel primo comma del presente
articolo soltanto i fochini muniti di licenza.
Fino al 30 giugno 1960 i fochini che dimostrano di aver
esercitato il mestiere ininterrottamente da tre anni,
possono ottenere la licenza senza esame.».
- Il testo degli articoli 6 e 9 della legge 18 aprile
1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente
per il controllo delle armi, delle munizioni e degli
esplosivi), e' il seguente:
«Art. 6 (Commissione consultiva centrale per il
controllo delle armi). - E' istituita, presso il Ministero
dell'interno, la Commissione consultiva centrale delle
armi. La Commissione si compone di un presidente, di due
rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui uno della
Polizia di Stato, di due del Ministero della difesa, di cui
uno dell'Arma dei carabinieri, di cinque del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di cui
quattro in rappresentanza dei settori economici
interessati, su designazioni plurime delle associazioni di
categoria piu' rappresentative, di uno del Ministero del
commercio con l'estero, di due del Ministero delle finanze,
di cui uno della Direzione generale delle dogane e l'altro
del Corpo della guardia di finanza, di tre esperti in
materia balistica e di un esperto in armi antiche,
artistiche, rare o comunque di importanza storica.
Le mansioni di segretario sono esercitate da un
funzionario della Direzione generale della pubblica
sicurezza.
Il presidente e i componenti della Commissione sono
nominati con decreto del Ministro per l'interno, durano in
carica cinque anni e possono essere riconfermati. Per
ciascun componente effettivo e' nominato un supplente.
In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne
esercita le funzioni il componente effettivo annualmente
delegato dal presidente; in caso di assenza o di
impedimento dei componenti effettivi, ne fanno le veci i
supplenti.
La commissione esprime parere obbligatorio sulla
catalogazione delle armi prodotte o importate nello Stato,
accertando che le stesse, anche per le loro
caratteristiche, non rientrino nelle categorie contemplate
nel precedente art. 1, nonche' su tutte le questioni di
carattere generale e normativo relative alle armi e alle
misure di sicurezza per quanto concerne la fabbricazione,
la riparazione, il deposito, la custodia, il commercio,
l'importazione, l'esportazione, la detenzione, la raccolta,
la collezione, il trasporto e l'uso delle armi.».
«Art. 9 (Requisiti soggettivi per le autorizzazioni di
Polizia in materia di armi). - Oltre quanto stabilito
dall'art. 11 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, le autorizzazioni di Polizia prescritte per
la fabbricazione, la raccolta, il commercio,
l'importazione, l'esportazione, la collezione, il deposito,
la riparazione e il trasporto di armi di qualsiasi tipo non
possono essere rilasciate alle persone che si trovino nelle
condizioni indicate nell'art. 43 dello stesso testo unico.
Per il rilascio di tali autorizzazioni, l'autorita' di
pubblica sicurezza puo' richiedere agli interessati la
presentazione del certificato di cui al quarto
comma dell'art. 35 del predetto testo unico modificato con
decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1274, convertito nella
legge 22 dicembre 1956, n. 1452.
Ferme restando le disposizioni contenute nell'art. 8
della legge 31 maggio 1965, n. 575, le autorizzazioni di
cui al primo comma non possono essere rilasciate a coloro
che siano sottoposti ad una delle misure di prevenzione
previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto
2000, n. 273, reca: regolamento recante modifiche al
decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1999,
n. 420, concernente la composizione e le modalita' di
funzionamento della Commissione per la finanza e gli
organici degli enti locali, ed e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 4 ottobre 2000, n. 232.
- Il testo dell'art. 154 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali), e' il seguente:
«Art. 154 (Osservatorio sulla finanza e la contabilita'
degli enti locali). - 1. E' istituito presso il Ministero
dell'interno l'Osservatorio sulla finanza e la contabilita'
degli enti locali.
2. L'Osservatorio ha il compito di promuovere la
corretta gestione delle risorse finanziarie, strumentali ed
umane, la salvaguardia degli equilibri di bilancio,
l'applicazione dei principi contabili e la congruita' degli
strumenti applicativi, nonche' la sperimentazione di nuovi
modelli contabili. L'Osservatorio adotta iniziative di
divulgazione e di approfondimento finalizzate ad agevolare
l'applicazione ed il recepimento delle norme.
3. L'Osservatorio presenta al Ministro dell'interno
almeno una relazione annuale sullo stato di applicazione
delle norme, con proposte di integrazione normativa e di
principi contabili di generale applicazione.
4. Il presidente ed i componenti dell'Osservatorio, in
numero non superiore a diciotto, sono nominati dal Ministro
dell'interno con proprio decreto tra funzionari dello
Stato, o di altre pubbliche amministrazioni, professori e
ricercatori universitari ed esperti. L'UPI, l'ANCI e
l'UNCEM designano ciascuna un proprio rappresentante.
L'Osservatorio dura in carica cinque anni.
5. Il Ministro dell'interno puo' assegnare ulteriori
funzioni nell'ambito delle finalita' generali del comma 2
ed emanare norme di funzionamento e di organizzazione.
6. L'Osservatorio si avvale delle strutture e
dell'organizzazione della Direzione centrale per la finanza
locale e per i servizi finanziari dell'Amministrazione
civile del Ministero dell'interno.
7. Ai componenti dell'Osservatorio spettano il gettone
di presenza ed i rimborsi spese previsti per i componenti
della Commissione per la finanza e gli organici degli enti
locali. L'imputazione dei relativi oneri avviene sul
medesimo capitolo di spesa relativo alla citata
Commissione. I rimborsi competono anche per la
partecipazione ad attivita' esterne di studio, di
divulgazione ed approfondimento rientranti nell'attivita'
istituzionale dell'Osservatorio. Il Ministro dell'interno
puo' affidare, nell'anno 2000 ed entro la complessiva spesa
di 30 milioni di lire, all'Osservatorio, o a singoli
membri, la redazione di studi e lavori monografici,
determinando il compenso in relazione alla complessita'
dell'incarico ed ai risultati conseguiti.».
- Il testo dell'art. 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767 (Approvazione del
regolamento per l'esecuzione della legge 24 ottobre 1942,
n. 1415, concernente l'impianto e l'esercizio di ascensori
e di montacarichi in servizio privato), e' il seguente:
«Art. 6 (Commissione per l'abilitazione del personale
di manutenzione). - Il prefetto determina la data delle
sessioni di esami per il rilascio dei certificati di
abilitazione previsti dall'art. 5 della legge 24 ottobre
1942, n. 1415, sentito l'Ispettorato del lavoro e le
associazioni sindacali, in relazione al numero delle
domande presentate e del personale disponibile in rapporto
alle esigenze pubbliche e private.
La Commissione di cui all'art. 5 della legge 24 ottobre
1942, n. 1415, e' nominata dal prefetto ed e' composta da
quattro membri: un funzionario del Genio civile, uno
dell'Ispettorato del lavoro, uno dell'Ispettorato della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, uno
dell'Ente nazionale di propaganda per da prevenzione degli
infortuni, designati dalle rispettive amministrazioni.
Il funzionario del Genio civile ha le funzioni di
presidente.
Le amministrazioni statali che hanno propri ruoli di
ingegneri potranno chiedere al prefetto che nell'esame di
abilitazione dei loro dipendenti un proprio funzionario
faccia parte della commissione di esame.
L'esame teorico-pratico deve essere sostenuto dinanzi
ad almeno tre membri della commissione.
A ciascuno dei componenti della commissione
esaminatrice spettano i compensi dovuti ai funzionari dello
Stato che fanno parte di commissioni esaminatrici per
pubblici concorsi.».
- Il testo dell'art. 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 (Regolamento
recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE
sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per
la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi,
nonche' della relativa licenza di esercizio), e' il
seguente:
«Art. 15 (Manutenzione). - 1. Ai fini della
conservazione dell'impianto e del suo normale
funzionamento, il proprietario o il suo legale
rappresentante sono tenuti ad affidare la manutenzione di
tutto il sistema dell'ascensore o del montacarichi a
persona munita di certificato di abilitazione o a ditta
specializzata ovvero a un operatore comunitario dotato di
specializzazione equivalente che debbono provvedere a mezzo
di personale abilitato.
Il certificato di abilitazione e' rilasciato dal
prefetto, in seguito all'esito favorevole di una prova
teorico-pratica, da sostenersi dinanzi ad apposita
commissione esaminatrice ai sensi degli articoli 6, 7, 8, 9
e 10 del decreto del Presidente della Repubblica
24 dicembre 1951, n. 1767.
2. Il manutentore provvede anche alla manovra di
emergenza che, in caso di necessita', puo' essere
effettuata anche da personale di custodia istruito per
questo scopo.
3. Il manutentore provvede, periodicamente, secondo le
esigenze dell'impianto:
a) a verificare il regolare funzionamento dei
dispositivi meccanici, idraulici ed elettrici e, in
particolare, delle porte dei piani e delle serrature;
b) a verificare lo stato di conservazione delle funi
e delle catene;
c) alle operazioni normali di pulizia e di
lubrificazione delle parti.
4. Il manutentore provvede, almeno una volta ogni sei
mesi per gli ascensori e almeno una volta all'anno per i
montacarichi:
a) a verificare l'integrita' e l'efficienza del
paracadute, del limitatore di velocita' e degli altri
dispositivi di sicurezza;
b) a verificare minutamente le funi, le catene e i
loro attacchi;
c) a verificare l'isolamento dell'impianto elettrico
e l'efficienza dei collegamenti con la terra;
d) ad annotare i risultati di queste verifiche sul
libretto di cui all'art. 16.
5. Il manutentore promuove, altresi', tempestivamente
la riparazione e la sostituzione delle parti rotte o
logorate, o a verificarne l'avvenuta, corretta, esecuzione.
6. Il proprietario o il suo legale rappresentante
provvedono prontamente alle riparazioni e alle
sostituzioni.
7. Nel caso in cui il manutentore rilevi un pericolo in
atto, deve fermare l'impianto, fino a quando esso non sia
stato riparato informandone, tempestivamente, il
proprietario o il suo legale rappresentante e il soggetto
incaricato delle verifiche periodiche, nonche' il comune
per l'adozione degli eventuali provvedimenti di
competenza.».
- Il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 608 (Regolamento recante norme
sul riordino degli organi collegiali dello Stato), e' il
seguente:
«Art. 2 (Organi collegiali soppressi). - 1. Sono
soppressi, ai sensi dell'art. 1, comma 28, lettera a),
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, gli organi collegiali
elencati nell'allegata tabella A, che costituisce parte
integrante del presente regolamento.
2. Le funzioni consultive in materia di armi e di
sostanze esplosive e infiammabili sono esercitate dalla
Commissione consultiva centrale controllo armi.
3. Le funzioni di riscontro relative ai fondi alluvioni
sono esercitate dal Comitato provinciale erogazione fondi
alluvioni.
4. Le funzioni relative all'erogazione di assegni o di
provvidenze ai ciechi e ai sordomuti sono esercitate dalla
Commissione concessioni assegni assistiti sordomuti.
5. Le funzioni di cooperazione con il Servizio di
controllo statistico sulle manifestazioni fieristiche
internazionali sono esercitate dalla Commissione consultiva
interministeriale per le manifestazioni fieristiche.
7. Per lo svolgimento delle funzioni gia' attribuite
alla Commissione per i piani di sviluppo e di adeguamento
della rete di vendita, la partecipazione procedimentale e'
assicurata ai sensi del capo III della legge 7 agosto 1990,
n. 241.
8. Il Comitato tecnico per l'approvazione dei piani per
l'occupazione giovanile continua ad operare fino
all'esaurimento delle pratiche pendenti.».
- Il testo dell'art. 10 del decreto-legge 15 gennaio
1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 marzo 1991, n. 82 (Nuove norme in materia di sequestri
di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei
testimoni di giustizia, nonche' per la protezione e il
trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la
giustizia), e' il seguente:
«Art. 10 (Commissione centrale per la definizione e
applicazione delle speciali misure di protezione). - 2. Con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro della giustizia, sentiti i Ministri interessati,
e' istituita una Commissione centrale per la definizione e
applicazione delle speciali misure di protezione.
2-bis. La Commissione centrale e' composta da un
Sottosegretario di Stato all'interno che la presiede, da
due magistrati e da cinque funzionari e ufficiali. I
componenti della Commissione diversi dal presidente sono
preferibilmente scelti tra coloro che hanno maturato
specifiche esperienze nel settore e che siano in possesso
di cognizioni relative alle attuali tendenze della
criminalita' organizzata, ma che non sono addetti ad uffici
che svolgono attivita' di investigazione, di indagine
preliminare sui fatti o procedimenti relativi alla
criminalita' organizzata di tipo mafioso o
terroristico-eversivo.
2-ter. Sono coperti dal segreto di ufficio, oltre alla
proposta di cui all'art. 11, tutti gli atti e i
provvedimenti comunque pervenuti alla Commissione centrale,
gli atti e i provvedimenti della Commissione stessa, salvi
gli estratti essenziali e le attivita' svolte per
l'attuazione delle misure di protezione. Agli atti e ai
provvedimenti della Commissione, salvi gli estratti
essenziali che devono essere comunicati a organi diversi da
quelli preposti all'attuazione delle speciali misure di
protezione, si applicano altresi' le norme per la tenuta e
la circolazione degli atti classificati, con classifica di
segretezza adeguata al contenuto di ciascun atto.
2-quater. Per lo svolgimento dei compiti di segreteria
e di istruttoria, la Commissione centrale si avvale
dell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle
Forze di polizia. Per lo svolgimento dei compiti di
istruttoria, la Commissione puo' avvalersi anche del
Servizio centrale di protezione di cui all'art. 14.
2-quinquies. Nei confronti dei provvedimenti della
Commissione centrale con cui vengono applicate le speciali
misure di protezione, anche se di tipo urgente o
provvisorio a norma dell'art. 13, comma 1, non e' ammessa
la sospensione dell'esecuzione in sede giurisdizionale ai
sensi dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e
successive modificazioni, o dell'art. 36 del regio decreto
17 agosto 1907, n. 642 .
2-sexies. Nei confronti dei provvedimenti della
Commissione centrale con cui vengono modificate o revocate
le speciali misure di protezione anche se di tipo urgente o
provvisorio a norma dell'art. 13, comma 1, l'ordinanza di
sospensione cautelare emessa ai sensi dell'art. 21 della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni,
o dell'art. 36 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, ha
efficacia non superiore a sei mesi. Con l'ordinanza il
giudice fissa, anche d'ufficio, l'udienza per la
discussione di merito del ricorso che deve avvenire entro i
quattro mesi successivi; il dispositivo della sentenza e'
pubblicato entro sette giorni dalla data dell'udienza con
deposito in cancelleria. I termini processuali sono ridotti
alla meta'.
2-septies. Nel termine entro il quale puo' essere
proposto il ricorso giurisdizionale ed in pendenza del
medesimo il provvedimento di cui al comma 2-sexies rimane
sospeso sino a contraria determinazione del giudice in sede
cautelare o di merito.
2-octies. I magistrati componenti della Commissione
centrale non possono esercitare funzioni giudicanti nei
procedimenti cui partecipano a qualsiasi titolo i soggetti
nei cui confronti la Commissione, con la loro
partecipazione, ha deliberato sull'applicazione della
misura di protezione.
2-nonies. Con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
vengono stabilite le modalita' di corresponsione dei
gettoni di presenza ai componenti della Commissione
centrale ed al personale chiamato a partecipare con compiti
di segreteria e di istruttoria alle riunioni della medesima
Commissione. All'onere derivante dall'attuazione del
presente comma, determinato nella misura massima di 42.000
euro per l'anno 2002 e di 100.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
- Il testo dell'art. 9 del decreto-legge 18 gennaio
1992, n. 9, convertito, con modificazioni dalla legge
28 febbraio 1992, n. 217 (Disposizioni urgenti per
l'adeguamento degli organici delle Forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' per il
potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle
attrezzature delle Forze di polizia), e' il seguente:
«Art. 9 (Commissione per la pianificazione ed il
coordinamento della fase esecutiva del programma.
Stipulazione dei contratti e delle convenzioni). - 1.
Presso il Ministero dell'interno e' istituita una
commissione avente il compito di formulare pareri sullo
schema del programma di cui all'art. 8, sul suo
coordinamento e integrazione interforze e, nella fase di
attuazione del programma, su ciascuna fornitura o progetto.
2. La commissione, presieduta dal Ministro dell'interno
o da un suo delegato, e' composta:
a) dal capo della Polizia - Direttore generale della
pubblica sicurezza;
b) dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
c) dal comandante generale del Corpo della guardia di
finanza;
d) da un consigliere di Stato;
e) da un ispettore generale capo e da un dirigente
della Ragioneria generale dello Stato;
f) dal direttore dell'Ufficio per il coordinamento e
la pianificazione, di cui all'art. 6 della legge 1° aprile
1981, n. 121;
g) dal direttore centrale dei servizi
tecnico-logistici e della gestione patrimoniale del
Dipartimento della pubblica sicurezza.
3. Le funzioni di segretario sono espletate da un
funzionario designato dal Ministro dell'interno.
4. Per l'attuazione del piano di potenziamento di cui
all'art. 8, comma 4, la commissione e' integrata da un
rappresentante del Ministero di grazia e giustizia.
5. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i compensi da
corrispondere ai componenti della commissione.
6. La commissione puo' decidere di chiedere specifici
pareri anche ad estranei all'amministrazione dello Stato,
che abbiano particolare competenza tecnica.
7. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
dell'art. 2, commi 2 e 3, e dell'art. 4, comma 2, della
legge 5 dicembre 1988, n. 521.
8. I contratti e le convenzioni inerenti all'attuazione
del programma di cui all'art. 8, comma 1, sono stipulati
dal capo della Polizia - Direttore generale della pubblica
sicurezza, o da un suo delegato, per l'Amministrazione
della pubblica sicurezza; dal comandante generale dell'Arma
dei carabinieri, o da un suo delegato, per quelli dell'Arma
stessa; dal comandante generale della Guardia di finanza o
da un suo delegato, per quelli di detto Corpo e sono
approvati con decreto del Ministro dell'interno, acquisito
il parere della commissione di cui al presente articolo.».
- Il testo degli articoli 22, 23 e 26 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417
(Regolamento di amministrazione e di contabilita'
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), e' il
seguente:
«Art. 22 (Comitato tecnico-consultivo). - 1. Il decreto
del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1969, n. 1279,
concernente l'istituzione della Commissione consultiva per
le forniture occorrenti per i servizi e le Forze di
polizia, e' abrogato.
2. E' istituito, presso il Dipartimento della pubblica
sicurezza, un comitato tecnico-consultivo, avente il
compito di esprimere parere, anche di massima, dal lato
tecnico-economico, su tutte le forniture occorrenti per i
servizi cui l'Amministrazione della pubblica sicurezza deve
provvedere, nonche' sulle alienazioni dei materiali.
3. Per le forniture previste dal primo e secondo
comma dell'art. 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140,
si applica il disposto del terzo
comma dell'articolo medesimo, modificato dall'art. 10 della
legge 4 gennaio 1943, n. 20.
4. Lo stesso comitato puo' essere sentito su qualsiasi
argomento o questione riguardante i servizi
tecnico-logistici e le gestioni patrimoniale e finanziaria
su cui il capo della Polizia reputi opportuno
interpellarlo.».
«Art. 23 (Composizione del comitato
tecnico-consultivo). - 1. Il comitato tecnico-consultivo di
cui all'art. 22 e' presieduto dal direttore centrale dei
servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale ed
e' composto da:
a) il direttore del servizio anticrimine della
direzione centrale della polizia criminale;
b) il direttore del servizio affari generali della
direzione centrale per gli affari generali;
c) il direttore del servizio antiterrorismo e
operazioni speciali della direzione centrale per la polizia
di prevenzione;
d) il direttore del servizio scuole della direzione
centrale per gli istituti di istruzione;
e) i direttori dei servizi accasermamento forze di
polizia, equipaggiamento e casermaggio, impianti tecnici e
telecomunicazioni e motorizzazione della direzione centrale
dei servizi tecnicologistici e della gestione patrimoniale;
f) il direttore dell'ufficio programmazione e
bilancio della direzione centrale per i servizi di
ragioneria;
g) un funzionario del Ministero del tesoro -
Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di
finanza, con qualifica di dirigente superiore;
2. Per ciascuno dei suddetti componenti, e' nominato
un supplente con qualifica dirigenziale.
3. Il presidente ha facolta' di consentire l'intervento
alle sedute dei direttori delle divisioni interessate o di
altri funzionari, per illustrazioni e chiarimenti o per
quant'altro occorra per l'esame e la valutazione delle
materie iscritte all'ordine del giorno.
4. In caso di assenza o impedimento del presidente, ne
fa le veci il componente piu' anziano tra quelli di cui
alle lettere a), b), c), d), e) e f) del comma 1. Detto
componente e', a sua volta, sostituito dal proprio
supplente.
5. Il comitato e' integrato da almeno due esperti
scelti dal presidente tra i funzionari compresi nell'elenco
previsto dal comma 8, in relazione alle materie iscritte
all'ordine del giorno di ciascuna riunione.
6. Un funzionario dell'Amministrazione civile
dell'interno in servizio presso il Dipartimento della
pubblica sicurezza esercita le funzioni di segretario.
7. Il presidente, i componenti ed il segretario del
comitato sono nominati con decreto del Ministro
dell'interno.
8. Con lo stesso decreto, si provvede alla formazione
di un elenco di esperti, nel quale sono iscritti, su
designazione dei rispettivi Ministeri, dipendenti in
attivita' di servizio di Amministrazioni statali diverse da
quelle indicate nel comma 1, con qualifica non inferiore a
direttore di sezione o equiparata, che abbiano particolare
competenza tecnica nelle materie oggetto dell'attivita'
consultiva del comitato.».
4. Per determinate forniture, puo' essere provveduto al
relativo collaudo, mediante commissione speciale, da
nominarsi con decreto ministeriale.».
- Il testo degli articoli 75-sexies e 75-septies del
decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n.
782: (Approvazione del regolamento di servizio
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), e' il
seguente:
«Art. 75-sexies (Commissione centrale per le
ricompense). - 1. Con provvedimento del Capo della polizia
- Direttore generale della pubblica sicurezza e' istituita,
presso la direzione centrale del personale, la commissione
centrale per le ricompense, presieduta dal vice direttore
generale della pubblica sicurezza con funzioni vicarie e
composta da:
a) il direttore centrale della polizia criminale;
b) il direttore centrale degli affari generali;
c) il direttore centrale della polizia di
prevenzione;
d) il direttore centrale per la polizia stradale,
ferroviaria, di frontiera e postale;
e) il direttore centrale del personale;
f) il direttore centrale per gli istituti di
istruzione;
g) sei rappresentanti del personale designati dalle
organizzazioni sindacali rappresentative sul piano
nazionale, tenuto conto del grado di rappresentativita'
delle stesse risultante dalle deleghe complessivamente
espresse per la riscossione del contributo sindacale; nel
limite dei sei posti disponibili, e' garantita a ciascuna
organizzazione sindacale rappresentativa la designazione di
almeno un componente.
2. In caso di parita' di voti prevale il voto del
presidente.
3. Le funzioni di segretario della commissione sono
espletate da un funzionario appartenente al ruolo dei
commissari della Polizia di Stato, in servizio presso il
Dipartimento della pubblica sicurezza.
4. La commissione e' competente, altresi', ad esprimere
il parere sulle proposte di intitolazione delle caserme e
degli uffici della Polizia di Stato.».
«Art. 75-septies (Commissioni periferiche per le
ricompense). - 1. Con provvedimento del Capo della polizia
- Direttore generale della Pubblica sicurezza, e'
istituita, annualmente, nell'ambito delle ordinarie
dotazioni di bilancio, presso ciascuno degli uffici
ispettivi di cui si avvale l'ufficio centrale ispettivo
indicato dall'art. 5, primo comma, lettera b), della legge
1° aprile 1981, n. 121, una commissione periferica per le
ricompense, presieduta dal dirigente dell'ufficio ispettivo
e composta:
a) dal questore della provincia del capoluogo ove ha
sede l'ufficio ispettivo;
b) da cinque componenti prescelti
dall'amministrazione fra:
1) i questori di una delle altre province in cui si
estende la competenza dell'ufficio ispettivo;
2) i dirigenti di ufficio periferico a livello
regionale o interprovinciale per le esigenze di polizia
stradale, ferroviaria, di frontiera e postale, avente
competenza, anche in parte, nell'ambito territoriale
dell'ufficio ispettivo;
3) i dirigenti di reparti mobili, aventi sede
nell'ambito territoriale dell'ufficio ispettivo;
4) i dirigenti degli istituti di istruzione, aventi
sede nell'ambito territoriale dell'ufficio ispettivo;
c) da sei rappresentanti del personale designati
dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano
nazionale, tenuto conto del grado di rappresentativita'
delle stesse risultante dalle deleghe complessivamente
espresse per la riscossione del contributo sindacale; nel
limite dei sei posti disponibili, e' garantita a ciascuna
organizzazione sindacale rappresentativa la designazione di
almeno un componente.
2. La composizione della commissione periferica
istituita presso l'ufficio ispettivo con sede a Roma e'
integrata da un funzionario dei ruoli della Polizia di
Stato, avente qualifica non inferiore a dirigente
superiore, in servizio presso il Dipartimento della
pubblica sicurezza.
3. La designazione dei componenti della commissione
prescelti dall'amministrazione e' effettuata secondo
criteri di rotazione, che tengano conto dell'entita' del
personale rispettivamente dipendente in servizio presso gli
uffici aventi sede nell'ambito territoriale dell'ufficio
ispettivo.
4. In caso di parita' di voti prevale il voto del
presidente.
5. Le funzioni di segretario della commissione sono
espletate da un funzionario appartenente al ruolo dei
commissari della Polizia di Stato in servizio nel capoluogo
ove ha sede l'ufficio ispettivo.».
- Il testo degli articoli 22 e 60 della legge 1° aprile
1981, n. 121: (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza), e' il seguente:
«Art. 22 (Scuola di perfezionamento per le Forze di
polizia). - E' istituita, presso il dipartimento della
pubblica sicurezza, la scuola di perfezionamento per le
forze di polizia.
I corsi svolti dalla scuola sono indirizzati all'altra
formazione e all'aggiornamento dei funzionari e degli
ufficiali delle forze di polizia per un'adeguata e
qualificata preparazione nelle materie attinenti ai compiti
istituzionali.
La frequenza e il superamento con esito favorevole dei
corsi costituisce titolo per l'avanzamento in carriera.
Con regolamento da emanarsi con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'interno, si provvede
a stabilire i criteri e le modalita' di ammissione alla
scuola, di nomina dei docenti e di svolgimento dei corsi,
nonche' a determinare le strutture e l'ordinamento della
scuola.».
«Art. 60 (Istruzione e formazione professionale). - Gli
istituti di istruzione per la formazione del personale
della Polizia di Stato sono i seguenti:
1) scuole per agenti di polizia;
2) istituti per sovrintendenti di polizia;
3) istituto di perfezionamento per ispettori di
polizia;
4) Istituto superiore di polizia;
5) centri e scuole di specializzazione, addestramento
e aggiornamento.
Nei programmi e' dedicata particolare cura
all'insegnamento della Costituzione e dei diritti e doveri
del cittadino all'insegnamento delle materie giuridiche e
professionali e alle esercitazioni pratiche per la lotta
alla criminalita' e la tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica. La formulazione dei programmi, i metodi di
insegnamento e di studio, il rapporto numerico fra docenti
e allievi, la previsione e la conduzione delle prove
pratiche rispondono al fine di conseguire la piu' alta
preparazione professionale del personale e di promuovere il
senso di responsabilita' e capacita' di iniziativa.
Salvo quanto disposto per l'Istituto superiore di
polizia, presso gli istituti di istruzione di cui al primo
comma possono essere chiamati a svolgere attivita' di
insegnamento docenti universitari o di istituti
specializzati, docenti non di ruolo delle scuole secondarie
di primo e secondo grado, purche' abilitati per le materie
corrispondenti a quelle d'insegnamento nelle scuole stesse,
inseriti in appositi elenchi formati presso ogni istituto o
scuola o centro di polizia sulla base dei nominativi
risultanti dalle graduatorie provinciali del provveditorato
agli studi ove ha sede l'istituto di polizia interessato,
nonche' magistrati, funzionari appartenenti ai ruoli di
Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato,
ufficiali delle Forze armate ed esperti in singole
discipline, i quali abbiano comunicato la propria
disponibilita' al direttore dell'istituto o scuola o centro
di polizia.
Per l'insegnamento delle materie
specialistico-professionali ed operative, gli incarichi
sono conferiti al personale appartenente ai ruoli dei
dirigenti, dei commissari e degli ispettori della Polizia
di Stato; per l'addestramento fisico e tecnico-operativo i
relativi incarichi sono conferiti al personale di polizia
di qualsiasi ruolo in possesso della qualifica di
istruttore o della necessaria professionalita', nonche' ad
esperti. Per motivi di contingente necessita' gli incarichi
di insegnamento possono essere conferiti anche ad altri
appartenenti alla Polizia di Stato, in servizio presso gli
istituti interessati, aventi la qualifica non inferiore a
quella di sovrintendente o equiparata. Gli incarichi hanno
la durata del corso e sono rinnovabili. La scelta degli
insegnanti spetta al Ministro dell'interno, su proposta del
Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica
sicurezza, sentito il direttore dell'istituto o scuola o
centro di polizia. I docenti non di ruolo della scuola di
istruzione secondaria, incaricati dell'insegnamento presso
un istituto o scuola o centro di polizia, qualora siano
nominati supplenti annuali del provveditore agli studi,
possono essere autorizzati dal capo istituto a mantenere
l'incarico presso l'istituto di istruzione della Polizia di
Stato, purche' l'orario di insegnamento non superi
complessivamente le diciotto ore settimanali e risulti
compatibile con l'attivita' di insegnamento che il docente
deve svolgere presso la scuola di istruzione secondaria. Il
servizio prestato dai docenti non di ruolo della scuola di
istruzione secondaria presso l'istituto o scuola o centro
di polizia e' considerato come servizio non di ruolo
prestato presso le scuole statali.
Coloro che sono chiamati a svolgere attivita' di
insegnamento possono essere collocati, ad eccezione del
personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato,
nella posizione di fuori ruolo dall'Amministrazione di
appartenenza e, in tal caso, svolgeranno attivita' di
insegnamento a tempo pieno. Gli insegnanti di cultura
generale gia' in servizio nelle scuole di polizia alla data
di entrata in vigore della legge 11 giugno 1974, n. 253,
confermati nell'insegnamento e per lo stesso abilitati ai
sensi degli articoli 1 e 3 della legge 27 ottobre 1975, n.
608, rimangono, a domanda, nell'attuale posizione e vengono
utilizzati fino al collocamento a riposo.
Fuori dei casi previsti dal quinto comma, per
l'insegnamento o per l'addestramento fisico e
tecnico-operativo svolti presso gli istituti o scuole o
centri dell'Amministrazione della pubblica sicurezza viene
corrisposto un compenso orario stabilito con le modalita'
indicate nell'art. 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, concernente la Scuola
superiore della pubblica amministrazione.
Le materie d'insegnamento, i piani di studio, lo
svolgimento dei corsi, le modalita' degli esami, il
collegio dei docenti e gli appositi organismi di
collaborazione tra docenti e allievi sono previsti dai
regolamenti degli istituti o scuole o centri di cui al
primo comma, da emanarsi con decreto del Ministro
dell'interno.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto
2006, n. 256, reca: (Regolamento di riorganizzazione
dell'Istituto superiore di Polizia), ed e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 1° settembre 2006, n. 203.
- Il testo dell'art. 26, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395:
(Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995
riguardante il personale delle Forze di polizia ad
ordinamento civile Polizia di Stato, Corpo di polizia
penitenziaria e Corpo forestale dello Stato e del
provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995
riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare
Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), e'
il seguente:
«Art. 26 (Forme di partecipazione). - 1. Oltre ai
comitati e commissioni di partecipazione in materia di pari
opportunita' e di formazione e aggiornamento professionale
di cui agli articoli 20 e 22, presso ciascuna
Amministrazione sono costituite apposite commissioni, a
livello centrale e periferico, per la verifica e la
formulazione di proposte relativamente:
a) alla formazione ed aggiornamento professionale;».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno
1986, n. 423 reca: (Approvazione del regolamento della
Scuola di perfezionamento per le Forze di polizia), ed e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° agosto 1986, n.
177.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio
1999, n. 510 reca: (Regolamento recante nuove norme in
favore delle vittime del terrorismo e della criminalita'
organizzata), ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
7 gennaio 2000, n. 4.
- La legge 13 agosto 1980, n. 466 reca: (Speciali
elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e
di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche),
ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1980,
n. 230.
- Il testo dell'art. 31 del decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1999, n. 550 (Regolamento
recante norme per l'amministrazione e la contabilita' del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco), e' il seguente:
«Art. 31 (Modalita' per il fuori uso). - 1. La
richiesta di dichiarazione di fuori uso di materiali
ritenuti non piu' idonei all'impiego in relazione alla loro
prima destinazione o non suscettibili di ulteriore impiego
o che siano superati per motivi di natura tecnica, ovvero
l'utilizzazione di parti di un bene, e', di regola,
formulata dall'agente che ha in consegna i materiali
stessi.
2. La richiesta di cui al primo comma, e' trasmessa ad
una apposita commissione, nominata con provvedimento del
direttore generale della protezione civile e dei servizi
antincendio per le sedi centrali, ivi comprese le scuole
centrali antincendio ed il centro studi ed esperienze e dal
prefetto per le sedi periferiche, con la partecipazione di
un funzionario del locale ufficio tecnico erariale ovvero,
in mancanza, di un proprio funzionario tecnico.
3. L'accertamento di cui al comma 1 e la determinazione
del valore di stima deve risultare da apposito verbale da
redigersi a seguito di sopralluogo.
4. Il verbale deve essere trasmesso alla Direzione
generale della protezione civile e dei servizi antincendi
che autorizza la procedura da seguire ritenuta piu' idonea
per la cessione dei beni e, al termine della procedura
stessa, quando previsto, emette il provvedimento di
discarico dei beni.».
- Il testo degli articoli 121 e 122 del regio decreto
23 maggio 1924, n. 827: (Regolamento per l'amministrazione
del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato),
e' il seguente:
«Art. 121. - Tutti i lavori e tutte le forniture fatte
ad appalto sono soggette, salvo speciali disposizioni in
contrario, a collaudazione parziale o finale, nei modi
stabiliti dai singoli regolamenti per i diversi servizi.».
«Art. 122. - Le collaudazioni finali dei lavori e delle
forniture sono fatte da agenti destinati
dall'amministrazione centrale cui la spesa riguarda.
La collaudazione non puo' essere fatta dalla stessa
persona che ha diretta o sorvegliata la esecuzione dei
lavori.».
- Il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito
in legge dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, reca:
(Disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il
ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per
l'impiego del personale nei servizi d'istituto), ed e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre 1996, n.
231.
- Il testo dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1980, n.
930: (Norme sui servizi antincendi negli aeroporti e sui
servizi di supporto tecnico ed amministrativo-contabile del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco), e' il seguente:
«Art. 3. - Negli aeroporti non compresi nella tabella A
l'espletamento del servizio antincendi e' assicurato, a
proprie cure e spese, dai titolari della licenza di cui
all'art. 788 del codice della navigazione i quali abbiano
la loro base operativa nell'aeroporto, o dagli enti
pubblici o privati che abbiano in gestione l'aerostazione
passeggeri o merci, con personale in possesso di apposita
abilitazione, rilasciata dall'ispettore regionale o
interregionale dei vigili del fuoco previo accertamento
della sussistenza di adeguati requisiti di idoneita' e di
capacita' tecnica. Le modalita' per il conseguimento
dell'abilitazione sono stabilite con decreto del Ministro
dell'interno. Le spese per l'addestramento del personale ai
fini del conseguimento dell'abilitazione sono a carico dei
titolari o degli enti sopra indicati.
Nel caso in cui in un medesimo aeroporto l'attivita'
aerea sia gestita da piu' enti, questi dovranno
consorziarsi ai fini dell'espletamento dei servizi
antincendi.
Il Ministero dell'interno determina la dotazione minima
di personale e la consistenza e le caratteristiche dei
mezzi da adibire al servizio antincendi negli aeroporti di
cui al primo comma.
La responsabilita' della regolarita' e dell'efficienza
dei servizi antincendi nell'ambito dell'aeroporto compete
al titolare della licenza o all'ente di cui al primo comma.
Ove, in sede dell'accertamento all'atto dell'attivazione
del servizio antincendi, il Ministero dell'interno
riscontri inadempienze o difformita' rispetto a quanto
stabilito con le determinazioni di cui al precedente comma,
non si fara' luogo all'emanazione di apposito decreto
ministeriale istitutivo del servizio antincendi.
Nel caso che la prestazione del servizio venga
effettuata in favore di terzi, a questi sara' richiesto un
corrispettivo la cui tariffa e' sottoposta all'approvazione
del Ministero dei trasporti quando il servizio stesso viene
richiesto nel prevalente interesse del privato. Le
prestazioni in favore degli aeromobili appartenenti allo
Stato sono effettuate gratuitamente.».
- Il testo dell'art. 8 del decreto ministeriale
2 aprile 1990, n. 121: (Regolamento recante norme
provvisorie per la sicurezza antincendio negli eliporti),
e' il seguente:
«Art. 8 (Disposizioni finali). - 1. Sono applicabili
anche agli eliporti le disposizioni dell'art. 3 della legge
23 dicembre 1980, n. 930.
2. Gli eliporti esistenti sono tenuti ad adeguare il
proprio servizio antincendi e di soccorso nei tempi tecnici
strettamente necessari e comunque non oltre due anni dalla
data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale.».
- Il testo degli articoli 10, 11, 14 e 20 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577:
(Approvazione del regolamento concernente l'espletamento
dei servizi antincendi), e' il seguente:
«Art. 10 (Comitato centrale tecnico-scientifico per la
prevenzione incendi). - E' istituito, con decreto del
Ministro dell'interno, il comitato centrale
tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, avente i
compiti indicati nell'art. 11 e cosi' composto:
a) ispettore generale capo del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, che lo presiede;
b) direttore centrale per la prevenzione e la
sicurezza tecnica, vicepresidente;
c) tre dirigenti scelti fra i direttori regionali dei
vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa
civile;
d) un dirigente della Direzione centrale per la
prevenzione e la sicurezza tecnica;
e) un dirigente della Direzione centrale per
l'emergenza e il soccorso tecnico;
f) un dirigente della Direzione centrale per la
formazione;
g) tre dirigenti scelti fra i comandanti provinciali
dei vigili del fuoco;
h) un dirigente della carriera prefettizia
dell'ufficio affari legislativi del Dipartimento dei vigili
del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
i) un rappresentante del Dipartimento della
protezione civile;
l) un rappresentante del Ministero delle attivita'
produttive;
m) un rappresentante del Ministero delle politiche
agricole e forestali;
n) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio;
o) un rappresentante del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
p) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali;
q) un rappresentante dell'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro;
r) due esperti delle istituzioni scientifiche
universitarie designati dal Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca;
s) un esperto del Consiglio nazionale delle ricerche;
t) quattro esperti designati rispettivamente dai
consigli nazionali degli ordini e dei collegi professionali
degli ingegneri, degli architetti, dei geometri e dei
periti industriali;
u) un esperto dell'organizzazione sindacale dei
dirigenti dello Stato maggiormente rappresentativa sul
piano nazionale;
v) tre esperti delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
z) quattro esperti delle confederazioni
dell'industria del commercio, dell'agricoltura e
dell'artigianato, maggiormente rappresentative sul piano
nazionale;
aa) un esperto dell'associazione nazionale delle
imprese assicuratrici (ANIA);
bb) un esperto della «piccola industria»;
cc) un esperto della «proprieta' edilizia».
Per ogni componente titolare del comitato e' nominato
un membro supplente.
Il comitato dura in carica tre anni e i componenti
possono essere riconfermati.
Il componente che, senza giustificato motivo, non
interviene per tre sedute consecutive, viene dichiarato
decaduto e ne viene richiesta la tempestiva sostituzione.
Funge da segretario un funzionario del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco.».
«Art. 11 (Competenze del comitato centrale
tecnico-scientifico per la prevenzione incendi). - Il
comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione
incendi provvede:
a) all'elaborazione e all'aggiornamento delle norme
tecniche e procedurali in materia di prevenzione incendi in
armonia con quanto stabilito nel decreto di cui all'art. 4,
secondo comma;
b) a fornire il necessario apporto
tecnico-scientifico per la elaborazione delle norme di
prevenzione incendi interessanti le macchine, gli impianti
e le attrezzature soggetti ad omologazione di cui al
penultimo comma dell'art. 23, legge 23 dicembre 1978, n.
833, sull'istituzione del Servizio sanitario nazionale;
c) ad esprimere pareri su questioni e problemi
inerenti la prevenzione incendi;
e) a richiedere agli organi del Corpo l'effettuazione
di studi, ricerche e progetti nella specifica materia.
Nell'espletamento delle proprie attribuzioni il
comitato potra' articolarsi in gruppi di lavoro.
Per determinati settori di competenza e per un tempo
limitato alle esigenze di elaborazione e di aggiornamento
di particolari norme tecniche, il comitato puo' avvalersi
dell'opera di esperti o di rappresentanti di enti e
organismi diversi da quelli indicati nel precedente art.
10.
All'emanazione delle norme e delle specifiche tecniche,
elaborate e aggiornate dal comitato centrale
tecnico-scientifico per la prevenzione incendi si provvede
mediante decreti del Ministero dell'interno con l'eventuale
concerto di altri Ministeri interessati.
Il comitato, all'inizio di ogni anno, formula il
programma generale della propria attivita' concernente i
compiti al medesimo attribuiti, nonche' una relazione
sull'attivita' svolta nell'anno precedente.».
«Art. 14 (Visite tecniche). - Il personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, tenuto anche conto di
quanto verra' stabilito nel decreto di cui all'art. 4,
provvede agli accertamenti sopraluogo presso gli
insediamenti industriali e civili, gli impianti e le
attivita' soggetti al controllo di prevenzione incendi al
fine di valutare direttamente i fattori di rischio,
verificare la rispondenza alle norme e ai criteri tecnici
di prevenzione incendi e l'attuazione delle prescrizioni e
degli obblighi a carico dei responsabili delle attivita'
soggette a controllo.
Gli accertamenti sopraluogo possono essere effettuati:
a) su richiesta degli interessati per procedere al
controllo dell'osservanza delle prescrizioni impartite in
sede di esame dei progetti delle nuove attivita' e dei
nuovi impianti soggetti ai controlli stessi;
b) su richiesta dei soggetti interessati, a norma di
legge, alla sicurezza antincendi, al fine del controllo
dell'osservanza delle norme di prevenzione incendi per le
attivita' in esercizio;
c) per procedere al controllo di situazioni di
potenziale pericolo segnalate o comunque rilevate;
d) per procedere a controlli «a campione», in base a
disposizioni da emanarsi da parte degli organi tecnici del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Per insediamenti industriali e impianti di tipo
complesso e a tecnologia avanzata, gli accertamenti
sopraluogo sono effettuati da una commissione composta da
tre esperti in materia, designati dal comitato tecnico
regionale di cui all'art. 20.
Di detta commissione deve far parte un componente del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».
«Art. 20. - Presso l'ufficio dell'ispettore regionale o
interregionale e' istituito, con decreto del Ministro
dell'interno, un comitato tecnico regionale o
interregionale per la prevenzione incendi, con il compito
di esprimere parere sui progetti delle installazioni o
impianti concernenti le attivita' di cui all'art. 19 e
designare gli esperti della commissione incaricata di
effettuare gli accertamenti sopraluogo per gli insediamenti
industriali e gli impianti di tipo complesso e a tecnologia
avanzata di cui all'art. 14.
Il comitato e' composto dei seguenti membri:
un ispettore regionale o interregionale competente
per territorio con funzione di presidente;
tre funzionari tecnici del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco della regione, di cui almeno due con funzioni di
comandante;
un ispettore del lavoro designato dall'ispettorato
regionale del lavoro;
un rappresentante dell'ordine degli ingegneri della
provincia in cui ha sede l'ispettorato regionale o
interregionale.
Per l'esame delle questioni connesse a competenze delle
regioni, puo' essere chiamato a far parte del comitato un
esperto tecnico designato dalla regione.
In aggiunta a ciascun componente titolare del comitato
e' nominato anche un membro supplente.
Il comitato puo' avvalersi a titolo consultivo, per
particolari problemi, di tecnici aventi specifiche
competenze.
Funge da segretario un dipendente dell'ispettorato
regionale designato dall'ispettore.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno
1967, n. 903, reca: (Disciplina della fornitura e della
custodia di materiale vario per l'assistenza in natura
degli assistibili bisognosi), ed e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 14 ottobre 1967, n. 257.
- La legge 10 agosto 2000, n. 246, reca: (Potenziamento
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), ed e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 2000, n. 206.
- Il testo degli articoli 21 e 22 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante: (Riassetto delle
disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della
legge 29 luglio 2003, n. 229), e' il seguente:
«Art. 21 (Comitato centrale tecnico-scientifico per la
prevenzione incendi) - (articoli 10 e 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577). - 1.
Nell'ambito del Dipartimento e' istituito il Comitato
centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi,
quale organo tecnico consultivo e propositivo sulle
questioni riguardanti la prevenzione degli incendi. Il
Comitato svolge in particolare i seguenti compiti:
a) concorre all'elaborazione e esprime il parere
preliminare sulle norme tecniche e procedurali di
prevenzione incendi e su ogni altra questione inerente alla
prevenzione incendi ad esso rimessa;
b) propone agli organi del Dipartimento
l'effettuazione di studi, ricerche, progetti e
sperimentazioni e l'elaborazione di atti di normazione
tecnica nella specifica materia, anche in cooperazione con
altre amministrazioni, istituti, enti e aziende, anche di
rilievo internazionale.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica da
emanare a norma dell'art. 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'interno, sono dettate le disposizioni relative alla
composizione e al funzionamento del Comitato.».
«Art. 22 (Comitato tecnico regionale per la prevenzione
incendi). - (art. 19, decreto legislativo 17 agosto 1999,
n. 334; art. 19, lettera c), e art. 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577). - 1.
Nell'ambito di ciascuna Direzione regionale dei vigili dei
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e'
istituito un Comitato tecnico regionale per la prevenzione
incendi, quale organo tecnico consultivo territoriale sulle
questioni riguardanti la prevenzione degli incendi. Il
Comitato svolge in particolare i seguenti compiti:
a) su richiesta dei Comandi provinciali dei vigili
del fuoco, esprime la valutazione sui progetti e designa
gli esperti per l'effettuazione delle visite tecniche,
nell'ambito dei procedimenti di rilascio del certificato di
prevenzione incendi riguardanti insediamenti industriali ed
attivita' di tipo complesso;
b) esprime il parere sulle istanze di deroga
all'osservanza della normativa di prevenzione incendi
inoltrate in relazione agli insediamenti o impianti le cui
attivita' presentino caratteristiche tali da non consentire
il rispetto della normativa stessa.
2. Fino all'emanazione da parte delle regioni della
disciplina per l'esercizio delle competenze amministrative
in materia di incidenti rilevanti ai sensi dell'art. 72 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il Comitato,
nella composizione integrata prevista dall'art. 19 del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, provvede a
svolgere l'istruttoria per gli stabilimenti soggetti alla
presentazione del rapporto di sicurezza indicati nell'art.
8 dello stesso decreto legislativo n. 334 del 1999 ed a
formulare le relative conclusioni.
3. Con il decreto del Presidente della Repubblica di
cui all'art. 21, comma 2, sono dettate le disposizioni
relative alla composizione e al funzionamento del Comitato
di cui al comma 1.».
- Il testo degli articoli 9 e 23 del decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139: (Disposizioni in
materia di rapporto di impiego del personale della carriera
prefettizia, a norma dell'art. 10 della legge 28 luglio
1999, n. 266), e' il seguente:
«Art. 9 (Nomina a prefetto). - 1. La nomina a prefetto
e' conferita con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'interno, nei limiti delle
disponibilita' di organico e nel rispetto della riserva per
il personale della carriera prefettizia prevista dall'art.
236 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3.
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Ministro
dell'interno costituisce, su designazione del Consiglio di
amministrazione, una commissione consultiva composta da
cinque membri di cui due, oltre al capo del dipartimento
competente per l'amministrazione del personale della
carriera prefettizia, scelti tra i capi di dipartimento e
due tra i prefetti titolari di uno degli uffici
territoriali del governo nelle sedi capoluogo di regione
identificate come aree metropolitane. Con il decreto di
costituzione e' individuato il componente della commissione
chiamato a svolgere le funzioni di presidente e sono
indicati due componenti supplenti, uno titolare
dell'incarico di capo di dipartimento e l'altro titolare di
un ufficio territoriale del governo nelle sedi capoluogo di
regione identificate come aree metropolitane.
3. La commissione consultiva individua, sulla base
delle schede valutative annuali di cui all'art. 16,
comma 4, delle esperienze professionali maturate e
dell'intero servizio prestato nella carriera, i funzionari
aventi la qualifica di viceprefetto ritenuti idonei alla
nomina a prefetto, nella misura non inferiore a due volte
il numero dei posti disponibili. I funzionari selezionati
sono indicati, secondo l'ordine alfabetico, in un apposito
elenco all'occorrenza suscettibile di aggiornamento.
4. Il Ministro dell'interno sceglie, in vista della sua
proposta al Consiglio dei Ministri, fra i funzionari
indicati dalla commissione.
5. Restano ferme le disposizioni dell'art. 42 della
legge 1° aprile 1981, n. 121. Ai fini dell'applicazione
della riserva nella nomina a prefetto prevista dal primo
comma del suddetto articolo, la commissione consultiva di
cui al comma 2 e' costituita, su proposta del consiglio di
amministrazione, oltre che dal capo del dipartimento
competente per l'amministrazione del personale della
carriera prefettizia, dal capo della polizia - Direttore
generale della pubblica sicurezza, da altro titolare di
incarico di capo di dipartimento e da due prefetti nominati
tra i dirigenti dell'amministrazione della pubblica
sicurezza. Sono indicati come membri supplenti il vice
direttore generale vicario della pubblica sicurezza e un
prefetto nominato tra i dirigenti dell'amministrazione
della pubblica sicurezza.».
«Art. 23 (Verifica dei risultati). - 1. La verifica dei
risultati conseguiti dal funzionario della carriera
prefettizia nell'espletamento degli incarichi di funzione
conferiti ai sensi dell'art. 11 viene effettuata sulla base
delle modalita' e garanzie stabilite dal regolamento di cui
all'art. 20, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29. L'esito negativo della verifica comporta per
il funzionario prefettizio la revoca dell'incarico
ricoperto e la destinazione ad altro incarico. Si osservano
le disposizioni dell'art. 12.
2. Nel caso di grave inosservanza delle direttive
impartite dall'organo competente o di ripetuta valutazione
negativa, il funzionario prefettizio, previa contestazione
e valutazione degli elementi eventualmente dallo stesso
forniti nel termine congruo assegnato all'atto della
contestazione, puo' essere escluso, con decreto del
Ministro dell'interno, da ogni incarico per un periodo
compreso nel limite massimo di tre anni. Allo stesso
compete esclusivamente il trattamento economico stipendiale
di base correlato alla qualifica rivestita. Il
provvedimento di esclusione e' adottato su conforme parere
di un comitato di garanti presieduto da un magistrato
amministrativo o contabile e composto dal prefetto facente
parte della commissione per la progressione in carriera di
cui all'art. 17 e dall'esperto in tecniche di valutazione
del personale nominato ai sensi dell'art. 8, comma 2.
3. Restano ferme per i prefetti le disposizioni di cui
all'art. 238 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.».
- Il testo vigente dell'art. 55 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165: (Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e'
il seguente:
«Art. 55 (Sanzioni disciplinari e responsabilita). - 1.
Per i dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, resta ferma la
disciplina attualmente vigente in materia di
responsabilita' civile, amministrativa, penale e contabile
per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
2. Ai dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, si
applicano l'art. 2106 del codice civile e l'art. 7,
commi primo, quinto e ottavo, della legge 20 maggio 1970,
n. 300.
3. Salvo quanto previsto dagli articoli 21 e 53,
comma 1, e ferma restando la definizione dei doveri del
dipendente ad opera dei codici di comportamento di cui
all'art. 54, la tipologia delle infrazioni e delle relative
sanzioni e' definita dai contratti collettivi.
4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio
ordinamento, individua l'ufficio competente per i
procedimenti disciplinari. Tale ufficio, su segnalazione
del capo della struttura in cui il dipendente lavora,
contesta l'addebito al dipendente medesimo, istruisce il
procedimento disciplinare e applica la sanzione. Quando le
sanzioni da applicare siano rimprovero verbale e censura,
il capo della struttura in cui il dipendente lavora
provvede direttamente.
5. Ogni provvedimento disciplinare, ad eccezione del
rimprovero verbale, deve essere adottato previa tempestiva
contestazione scritta dell'addebito al dipendente, che
viene sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un
procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione
sindacale cui aderisce o conferisce mandato. Trascorsi
inutilmente quindici giorni dalla convocazione per la
difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei
successivi quindici giorni.
6. Con il consenso del dipendente la sanzione
applicabile puo' essere ridotta, ma in tal caso non e' piu'
suscettibile di impugnazione.
7. Ove i contratti collettivi non prevedano procedure
di conciliazione, entro venti giorni dall'applicazione
della sanzione, il dipendente, anche per mezzo di un
procuratore o dell'associazione sindacale cui aderisce o
conferisce mandato, puo' impugnarla dinanzi al collegio
arbitrale di disciplina dell'amministrazione in cui lavora.
Il collegio emette la sua decisione entro novanta giorni
dall'impugnazione e l'amministrazione vi si conforma.
Durante tale periodo la sanzione resta sospesa.
8. Il collegio arbitrale si compone di due
rappresentanti dell'amministrazione e di due rappresentanti
dei dipendenti ed e' presieduto da un esterno
all'amministrazione, di provata esperienza e indipendenza.
Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento,
stabilisce, sentite le organizzazioni sindacali, le
modalita' per la periodica designazione di dieci
rappresentanti dell'amministrazione e dieci rappresentanti
dei dipendenti, che, di comune accordo, indicano cinque
presidenti. In mancanza di accordo, l'amministrazione
richiede la nomina dei presidenti al presidente del
tribunale del luogo in cui siede il collegio. Il collegio
opera con criteri oggettivi di rotazione dei membri e di
assegnazione dei procedimenti disciplinari che ne
garantiscono l'imparzialita'.
9. Piu' amministrazioni omogenee o affini possono
istituire un unico collegio arbitrale mediante convenzione
che ne regoli le modalita' di costituzione e di
funzionamento nel rispetto dei principi di cui ai
precedenti commi.
10. Fino al riordinamento degli organi collegiali della
scuola nei confronti del personale ispettivo tecnico,
direttivo, docente ed educativo delle scuole di ogni ordine
e grado e delle istituzioni educative statali si applicano
le norme di cui agli articoli da 502 a 507 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297.».
- Il testo dell'art. 9 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 287: (Riordino della Scuola superiore
della pubblica amministrazione e riqualificazione del
personale delle amministrazioni pubbliche, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997), e' il seguente:
«Art. 9 (Estensione di disciplina alla Scuola superiore
dell'Amministrazione dell'interno). - 1. Per la Scuola
superiore dell'Amministrazione dell'interno, istituita con
decreto interministeriale 10 settembre 1980,
l'organizzazione interna e il suo funzionamento, comprese
le modalita' di attribuzione degli incarichi temporanei di
insegnamento e ricerca e i relativi compensi, sono definiti
con deliberazione del direttore della Scuola, sulla base
dei criteri generali stabiliti dal Ministro dell'interno.
Resta affidata alla determinazione del Ministro la
composizione del comitato direttivo della Scuola.
2. Le attivita' della Scuola superiore
dell'Amministrazione dell'interno possono svolgersi anche
in favore del personale di altre amministrazioni pubbliche
nazionali ed estere, nonche' in favore di giovani laureati
per stimolarne la cultura istituzionale e favorirne
l'ingresso nel mondo del lavoro. A tale fine essa puo'
associarsi, convenzionarsi, costituire consorzi e
promuovere attivita' di partenariato con istituzioni e
societa', pubbliche e private, nazionali ed estere,
operanti nel campo dell'alta formazione, anche per lo
svolgimento di attivita' di ricerca e studio.».
- Per l'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266 e per i riferimenti al decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, si vedano le note alle premesse.



 
Art. 2. Riduzione della spesa del Nucleo per il supporto tecnico alla
valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici

1. E' confermato e continua ad operare il Nucleo per il supporto tecnico alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, di seguito denominato: «Nucleo», istituito ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144.
2. I componenti del Nucleo possono essere confermati una sola volta nel caso di proroga della durata dell'organismo stesso.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva del Nucleo, ivi compresi gli oneri di funzionamento e gli eventuali compensi per i componenti, in qualunque forma erogati e comunque denominati, e' ridotta del 30 per cento rispetto all'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006, la riduzione opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra la data di entrata in vigore del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa gia' assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto.



Nota all'art. 2:
- Per i riferimenti alla legge 17 maggio 1999, n. 144,
per l'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n.
266 e per i riferimenti al decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, si vedano le note alle premesse.



 
Art. 3.
Durata degli organismi e relazione di fine mandato

1. Gli organismi di cui agli articoli 1 e 2 durano in carica tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, i predetti organismi presentano una relazione sull'attivita' svolta al Ministro dell'interno, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione, di cui all'articolo 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, circa la perdurante utilita' dei medesimi e della conseguente eventuale proroga della loro durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la stessa procedura. I componenti di ciascun organismo restano in carica sino alla scadenza del termine di durata dell'organismo stesso.
3. In caso di nomina di nuovi componenti degli organismi di cui al comma 1, si tiene conto del principio di pari opportunita' tra donne e uomini.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 14 maggio 2007
NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Amato, Ministro dell'interno
Nicolais, Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica
amministrazione
Santagata, Ministro per l'attuazione
del programma di Governo
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2007 Ministeri istituzionali, registro n. 8, foglio n. 112



Nota all'art. 3:
- Per l'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006, n. 248, si vedano le note alle premesse.



 
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