Gazzetta n. 153 del 4 luglio 2007 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 marzo 2007
Modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2005, n. 2354, relativo all'assegnazione finanziaria alla provincia autonoma di Trento, ai sensi dell'articolo 32-bis&b ; del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», ed in particolare l'art. 32-bis che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorita' per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle citta' d'arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 dicembre 2002 recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362 dell'8 luglio 2004 recante «Modalita' di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326» con la quale, nell'ambito della dotazione del Fondo, e' stata destinata la somma di euro 200.000.000,00, in ragione di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005, alla realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, ai quali la medesima normativa riconosce carattere di priorita', riservando l'importo di euro 67.500.000,00, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, ad interventi di competenza regionale, e l'importo di euro 32.500.000,00, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, ad interventi di competenza statale;
Vista la medesima ordinanza n. 3362/2004 con la quale, relativamente agli interventi di competenza delle regioni e province autonome, sono state ripartite le risorse finanziarie disponibili per l'anno 2004 e sono stati dettati i criteri per la determinazione dei relativi finanziamenti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2354 del 6 giugno 2005 recante «Assegnazione alla provincia autonoma di Trento di risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 166 del 19 luglio 2005;
Considerato che le risorse finanziarie di cui al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2005 sono state regolarmente trasferite alla provincia autonoma;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3505 del 9 marzo 2006 recante «Ulteriori disposizioni relative al Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326» con la quale, tra l'altro, sono state modificate alcune scadenze temporali al fine di assicurare una piu' proficua gestione delle risorse assegnate alle regioni e province autonome;
Viste le risultanze della riunione del 4 maggio 2006 tenutasi a Roma tra il Dipartimento della protezione civile ed i rappresentanti regionali e la successiva nota del capo del Dipartimento della protezione civile n. DPC/SSN/28937 del 6 giugno 2006 con la quale sono stati forniti i chiarimenti in merito agli interventi sostituitivi di quelli non affidati nei termini prescritti;
Viste le note della provincia autonoma di Trento n. 4411/06/D327/LC dell'8 settembre 2006, n. 5194/06/D327/LC del 13 ottobre 2006 e n. 6060/06/D327/LC del 21 novembre 2006 con le quali e' stato comunicata l'impossibilita' alla pubblicazione del bando di gara per l'unico intervento finanziato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2354/2005 per euro 425.969,00 ed e' stata trasmessa la proposta di utilizzo del predetto importo;
Considerato che la provincia autonoma di Trento ha avanzato la proposta di utilizzare la somma prevista per l'intervento non attivato nei tempi prescritti per il finanziamento di nuovi interventi di adeguamento sismico di un ospedale provinciale;
Considerato che tali sostituzioni non comportano variazioni dell'importo complessivamente assegnato alla provincia autonoma stessa con il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2354/2005;
Ritenuto, sulla base dell'esito delle risultanze istruttorie, di poter procedere al finanziamento di nuovi interventi di adeguamento sismico di un ospedale provinciale per un importo complessivo di euro 425.969,00;
Visto il comma 2 del richiamato art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono individuati gli interventi da realizzare, gli enti beneficiari e le risorse da assegnare nell'ambito della disponibilita' del Fondo;
Sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1.
1. L'intervento di adeguamento sismico riportato nell'allegato 1 del presente decreto, gia' finanziato con il precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2354 del 6 giugno 2005, e' annullato ed il relativo finanziamento, complessivamente pari ad euro 425.969,00 resta assegnato alla provincia autonoma di Trento per il finanziamento degli interventi di adeguamento sismico riportati nell'allegato 2 al presente decreto.
 
Art. 2.
1. Per gli interventi di adeguamento sismico di cui all'art. 1, comma 4, lettera c) dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362 dell'8 luglio 2004, riportati nell'allegato 2 del presente decreto, le comunicazioni di avvenuta pubblicazione della gara di affidamento dei lavori e del costo complessivo necessario per la relativa realizzazione, dovranno pervenire alla provincia autonoma di Trento entro otto mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale ed i lavori dovranno concretamente iniziare entro i successivi sei mesi.
2. La provincia autonoma di Trento comunichera' al Dipartimento della protezione civile, entro quindici giorni dalla prima scadenza indicata al comma 1, l'elenco degli interventi con avvenuta pubblicazione di gara.
3. La provincia autonoma di Trento comunichera' al Dipartimento della protezione civile, entro quindici giorni dalla seconda scadenza indicata al comma 1, gli interventi per i quali i lavori siano concretamente iniziati.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi competenti per la prescritta registrazione.
Roma, 5 marzo 2007
Il Presidente: Prodi
 
Allegato

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