Gazzetta n. 153 del 4 luglio 2007 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 marzo 2007
Modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2005, relativo all'assegnazione finanziaria alla regione Marche, ai sensi dell'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», ed in particolare l'art. 32-bis che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorita' per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle citta' d'arte, ha istituito un apposito Fondoper interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362 dell'8 luglio 2004 recante «Modalita' di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326» con la quale, nell'ambito della dotazione del Fondo, e' stata destinata la somma di euro 200.000.000,00, in ragione di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005, alla realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, ai quali la medesima normativa riconosce carattere di priorita', riservando l'importo di euro 67.500.000,00, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, ad interventi di competenza regionale, e l'importo di euro 32.500.000,00, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, ad interventi di competenza statale;
Vista la medesima ordinanza n. 3362/2004 con la quale, relativamente agli interventi di competenza delle regioni e province autonome, sono state ripartite le risorse finanziarie disponibili per l'anno 2004 e sono stati dettati i criteri per la determinazione dei relativi finanziamenti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2005 recante «Assegnazione alla regione Marche di risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 167 del 20 luglio 2005;
Considerato che le risorse finanziarie di cui al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2005 sono state regolarmente trasferite alla regione;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3505 del 9 marzo 2006 recante «Ulteriori disposizioni relative al Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326» con la quale, tra l'altro, sono state modificate alcune scadenze temporali al fine di assicurare una piu' proficua gestione delle risorse assegnate alle regioni e province autonome;
Viste le risultanze della riunione del 4 maggio 2006 tenutasi a Roma tra il Dipartimento della protezione civile ed i rappresentanti regionali e la successiva nota del capo del Dipartimento della protezione civile n. DPC/SSN/28937 del 6 giugno 2006 con la quale sono stati forniti i chiarimenti in merito agli interventi sostituitivi di quelli non affidati nei termini prescritti;
Viste le note della regione Marche n. 233144 del 13 ottobre 2006, n. 246953 del 3 novembre 2006 e n. 253819 del 15 novembre 2006 con le quali e' stata comunicata l'impossibilita' alla pubblicazione del bando di gara per n. 3 interventi finanziati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2005 per un totale di euro 263.531,00 ed e' stata trasmessa la proposta di utilizzo del predetto importo per n. 2 interventi sostitutivi;
Considerato che tali sostituzioni non comportano variazioni dell'importo complessivamente assegnato alla regione Marche stessa con il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2005;
Ritenuto, sulla base dell'esito delle risultanze istruttorie, di poter procedere al finanziamento di 2 nuovi interventi di adeguamento/miglioramento sismico nella regione Marche per un importo complessivo di euro 263.531,00;
Visto il comma 2 del richiamato art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono individuati gli interventi da realizzare, gli enti beneficiari e le risorse da assegnare nell'ambito della disponibilita' del Fondo;
Sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1.
1. Gli interventi di adeguamento/miglioramento sismico riportati nell'allegato 1 del presente decreto, gia' finanziati con il precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2005, sono annullati ed il relativo finanziamento, complessivamente pari ad euro 263.531,00 resta assegnato alla regione Marche per il finanziamento degli interventi di adeguamento/miglioramento sismico riportati nell'allegato 2 al presente decreto.
 
Art. 2.
1. Per gli interventi di adeguamento/miglioramento sismico di cui all'art. 1, comma 4, lettera c) dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362 dell'8 luglio 2004, riportati nell'allegato 2 del presente decreto, le comunicazioni di avvenuta pubblicazione della gara di affidamento dei lavori e del costo complessivo necessario per la relativa realizzazione, dovranno pervenire alla regione Marche entro otto mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale ed i lavori dovranno concretamente iniziare entro i successivi sei mesi.
2. La regione Marche comunichera' al Dipartimento della protezione civile, entro quindici giorni dalla prima scadenza indicata al comma 1, l'elenco degli interventi con avvenuta pubblicazione di gara.
3. La regione Marche comunichera' al Dipartimento della protezione civile, entro quindici giorni dalla seconda scadenza indicata al comma 1, gli interventi per i quali i lavori siano concretamente iniziati.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi competenti per la prescritta registrazione.
Roma, 30 marzo 2007
Il Presidente: Prodi
 
Allegato

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