Gazzetta n. 152 del 3 luglio 2007 (vai al sommario) |
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI |
COMUNICATO |
CCNL di interpretazione autentica dell'articolo 23 del CCNL del personale del comparto regioni-autonomie locali del 14 settembre 2000. |
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In data 21 giugno 2007, alle ore 12.00, presso la sede dell'ARAN, ha avuto luogo l'incontro tra: L'ARAN: nella persona del presidente avv. Massimo Massella Ducci Teri e le seguenti:
Organizzazioni sindacali |Confederazioni sindacali: --------------------------------------------------------------------- CGIL FP (firmato) |CGIL (firmato) --------------------------------------------------------------------- CISL FPS (firmato) |CISL (firmato) --------------------------------------------------------------------- UIL FPL (firmato) |UIL (firmato) --------------------------------------------------------------------- COORDINAMENTO SINDACALE AUTONOMO | (Fiadel/Cisal, Fialp/Cisal, Cisas/Fisael, | Confail-Unsiau, Confill Enti Locali - | Cusal, Usppi-Cuspel-Fasil-Fadel) | (firmato) |CISAL (firmato) --------------------------------------------------------------------- DICCAP - DIPARTIMENTO ENTI LOCALI CAMERE DI| COMMERCIO - POLIZIA MUNICIPALE (Snalcc - | Fenal-Sulpm) (firmato) |CONFSAL (firmato)
Al termine della riunione, le parti hanno sottoscritto l'allegato CCNL. |
| CCNL DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 23 DEL CCNL DEL PERSONALE DEL COMPARTO REGIONI-AUTONOMIE LOCALI DEL 14 SETTEMBRE 2000. Premesso che, con ordinanza del 12 febbraio 2005, il Tribunale di Potenza, sezione lavoro, in relazione alla controversia di lavoro iscritta al n. 1332/2005 r.g. promossa da Lucernati Riccardo contro il comune di San Fele ha ritenuto che, poter definire la stessa, e' necessario risolvere in via pregiudiziale, ai sensi dell'art. 64 del decreto legislativo n. 165/2001, la questione concernente l'interpretazione in forma autentica dell'art. 23 CCNL del 14 settembre 2000, relativo al personale del comparto Regioni autonomie locali, per accertare se la reperibilita' effettuata in giorno festivo, nel caso in cui non sia resa alcuna prestazione lavorativa: 1. determini con il riconoscimento del riposo compensativo una mera redistribuzione dell'orario di lavoro settimanale nei restanti giorni; 2. ovvero sia da considerare a tutti gli effetti compresa nell'orario di lavoro settimanale (sicche' l'orario di lavoro effettivo risulti minore). Rilevato che la reperibilita' attualmente trova piena e completa regolamentazione esclusivamente nell'art. 23 del CCNL del 14 settembre 2000; Evidenziato che nella definizione della disciplina della reperibilita', di cui all'art. 23 del CCNL del 14 settembre 2000 le parti hanno tenuto conto della particolare natura della stessa quale prestazione strumentale ed accessoria, qualitativamente diversa dall'attivita' di lavoro, che si traduce nell'obbligo del lavoratore di porsi in condizione di essere prontamente rintracciato, fuori del proprio orario di lavoro, in vista di un'eventuale prestazione lavorativa e di raggiungere in breve lasso di tempo il luogo di lavoro per eseguirvi la prestazione richiesta; Considerato che l'art. 23 del CCNL del 14 settembre 2000 espressamente prevede e disciplina il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore assegnato ad un periodo di reperibilita' domenicale o comunque ricadente nel giorno del riposo settimanale; Che in tale ambito viene specificamente stabilito che il lavoratore ha comunque diritto ad un giorno di riposo compensativo anche nel caso che non sia stato chiamato ad alcuna prestazione di lavoro); Che l'ultimo periodo dell'art. 23, comma 4, del CCNL del 14 settembre 2000, espressamente e chiaramente, specifica che la fruizione del riposo compensativo in tale ipotesi non comporta alcuna riduzione dell'orario di lavoro settimanale; Preso atto della circostanza che la formulazione dell'art. 23, comma 4, del CCNL del 14 settembre 2000 sostanzialmente ripete, ma in termini piu' chiari e precisi, il precedente testo dell'art. 49, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 333/1990 che precedentemente regolava la materia; Rilevato che, proprio attraverso la nuova formulazione, si e' voluto chiarire in via definitiva che il periodo di reperibilita' di domenica o nella giornata di riposo settimanale non puo' in alcun modo essere equiparato a effettiva prestazione lavorativa; che, conseguentemente, in considerazione di tale diversita' della prestazione dovuta, anche il riconoscimento del diritto al riposo compensativo nei casi di reperibilita' del lavoratore, non seguita da effettiva prestazione lavorativa, avviene in termini diversi da quelli stabiliti per la diversa ipotesi del lavoratore in reperibilita' che sia chiamato a rendere un'effettiva prestazione lavorativa nel corso della stessa; che, pertanto, nella settimana nella quale il dipendente gia' collocato in reperibilita' nel giorno della domenica o del riposo settimanale fruisce del riposo compensativo, questi deve comunque prestare le ordinarie 36 ore di lavoro d'obbligo settimanale; tutto quanto sopra valutato, le parti, fino ad una eventuale e diversa disciplina contrattuale della materia, concordano l'interpretazione autentica dell'art. 23, comma 4, ultimo periodo, del CCNL del 14 settembre 2000 nel testo che segue: Art. 1. La previsione dell'art. 23, comma 4, ultimo periodo, del CCNL del 14 settembre 2000, secondo la quale «La fruizione del riposo compensativo non comporta alcuna riduzione dell'orario di lavoro settimanale», deve essere interpretata nel senso che il lavoratore che abbia prestato servizio di reperibilita' di domenica o comunque in giorno di riposo settimanale, secondo il turno assegnato, e che fruisce del riposo compensativo e' tenuto, comunque, a rendere completamente l'orario ordinario di lavoro di 36 ore nella settimana in cui gode del riposo. |
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