Gazzetta n. 152 del 3 luglio 2007 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 2007, n. 83 |
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti modifiche al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280, in materia di catasto terreni e urbano. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280; Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione dello statuto prevista dall'articolo 107, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 2007; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1. 1. All'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280, dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente: "6-bis. In caso di soppressione di una sezione distaccata di tribunale e conseguente aggregazione del suo territorio al tribunale oppure ad altra sezione distaccata di tribunale, la Provincia, ferma la competenza territoriale del giudice designato dal presidente del tribunale, ha facolta' di mantenere i preesistenti uffici tavolari nelle sedi originarie.". 2. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280, con le quali la disciplina della delega delle funzioni statali in materia di catasto e' coordinata con la disciplina della delega alle Province autonome di Trento e di Bolzano delle funzioni regionali in materia di libri fondiari, in relazione ai procedimenti riguardanti gli atti tavolari si interpretano nel senso che il personale rivestente le funzioni di conservatore del libro fondiario esercita le funzioni del cancelliere anche a seguito dell'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 569. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 21 maggio 2007 NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Lanzillotta, Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali Mastella, Ministro della giustizia Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Mastella
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 569, in materia di catasto terreni e urbano) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2001. - Il testo del primo comma dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 1972, n. 301), e' il seguente: "Art. 107. Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere a gruppo linguistico tedesco.". Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280, con le modifiche apportate dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 1 (Disposizioni in materia di catasto terreni e urbano). - 1. Le funzioni amministrative statali in materia di catasto terreni e urbano, nell'ambito delle province di Trento e di Bolzano sono esercitate, per delega dello Stato, dalle province autonome, con decorrenza dalla data prevista dal comma 4. 2. Le funzioni amministrative delegate vengono esercitate dagli organi provinciali in conformita' alle direttive emanate dal Ministero delle finanze. In caso di difformita' dalle direttive emanate dal Ministero delle finanze o di persistenti inattivita' degli organi provinciali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attivita' relative alle materie delegate comportino adempimenti propri dell'amministrazione da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge e termini risultanti dalla natura degli interventi, il Ministro delle finanze puo' disporre il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione provinciale. Alle riunioni del comitato direttivo dell'organismo tecnico di cui all'art. 67 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernenti questioni di diretto interesse delle due province autonome, partecipano anche i rappresentanti delle province stesse. Il predetto comitato direttivo assicura il coordinamento tecnico delle funzioni amministrative in materia di catasto terreni e urbano delegate con il presente decreto. 3. Le province sono, altresi', delegate a fissare le tipologie e gli importi dei tributi speciali catastali e a provvedere alla loro riscossione. Gli introiti relativi confluiscono nei rispettivi bilanci provinciali secondo le modalita' di cui all'art. 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526, inserito con il decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 275. 4. La delega delle funzioni amministrative statali in materia di catasto, terreni e urbano alle province autonome di Trento e di Bolzano decorre dalla data prevista con legge regionale per l'operativita' della delega da parte della regione stessa alle province autonome di Trento e di Bolzano delle funzioni amministrative in materia di libri fondiari. Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 569, e' abrogato con effetto dalla stessa data. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale la regione, previa intesa con ciascuna provincia autonoma competente per territorio, con uno o piu' provvedimenti trasferisce alle province medesime i beni immobili utilizzati dalla regione come sede degli uffici del catasto terreni ed urbano, ivi compresi quelli gia' trasferiti dallo Stato alla regione per l'esercizio delle medesime funzioni, i beni mobili relativi nonche' il personale addetto agli uffici medesimi. Al personale trasferito e' assicurato il rispetto della posizione giuridica e del trattamento economico in godimento presso la regione. 5. I provvedimenti regionali di trasferimento dei beni immobili costituiscono titolo per la intavolazione e la voltura catastale, a favore delle province, dei beni immobili alle stesse trasferiti ai sensi del comma precedente. Alle relative operazioni nonche' a quelle relative ai beni mobili si applica l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115. 6. Le somme dovute dallo Stato per il rimborso alle province autonome di Trento e di Bolzano degli oneri conseguenti allo svolgimento delle funzioni delegate sono determinate, al netto dei tributi speciali introitati nei bilanci provinciali, nell'ambito dell'accordo di cui all'art. 78 dello statuto e dall'art. 10 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268. 6-bis. In caso di soppressione di una sezione distaccata di tribunale e conseguente aggregazione del suo territorio al tribunale oppure ad altra sezione distaccata di tribunale, la Provincia, ferma la competenza territoriale del giudice designato dal presidente del tribunale, ha facolta' di mantenere i preesistenti uffici nelle sedi ordinarie.". - Il D.P.R. 31 luglio 1978, n. 569 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di coordinamento fra catasto e libri fondiari e delega alla regione delle funzioni amministrative in materia di catasto), e' pubblicato della Gazzetta Ufficiale n. 270 del 27 settembre 1978.
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