Gazzetta n. 152 del 3 luglio 2007 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 2007, n. 83
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti modifiche al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280, in materia di catasto terreni e urbano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280;
Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione dello statuto prevista dall'articolo 107, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 2007;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
1. All'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280, dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente:
"6-bis. In caso di soppressione di una sezione distaccata di tribunale e conseguente aggregazione del suo territorio al tribunale oppure ad altra sezione distaccata di tribunale, la Provincia, ferma la competenza territoriale del giudice designato dal presidente del tribunale, ha facolta' di mantenere i preesistenti uffici tavolari nelle sedi originarie.".
2. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280, con le quali la disciplina della delega delle funzioni statali in materia di catasto e' coordinata con la disciplina della delega alle Province autonome di Trento e di Bolzano delle funzioni regionali in materia di libri fondiari, in relazione ai procedimenti riguardanti gli atti tavolari si interpretano nel senso che il personale rivestente le funzioni di conservatore del libro fondiario esercita le funzioni del cancelliere anche a seguito dell'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 569.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 21 maggio 2007
NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Lanzillotta, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie locali
Mastella, Ministro della giustizia
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Mastella



Avvertenza:

- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280 (Norme
di attuazione dello statuto speciale della regione
Trentino-Alto Adige recante modifiche e integrazioni al
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n.
569, in materia di catasto terreni e urbano) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2001.
- Il testo del primo comma dell'art. 107 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
(Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 1972,
n. 301), e' il seguente:
"Art. 107. Con decreti legislativi saranno emanate le
norme di attuazione del presente statuto, sentita una
commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei
in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale,
due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di
Bolzano. Tre componenti devono appartenere a gruppo
linguistico tedesco.".
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo
18 maggio 2001, n. 280, con le modifiche apportate dal
presente decreto, e' il seguente:
"Art. 1 (Disposizioni in materia di catasto terreni e
urbano). - 1. Le funzioni amministrative statali in materia
di catasto terreni e urbano, nell'ambito delle province di
Trento e di Bolzano sono esercitate, per delega dello
Stato, dalle province autonome, con decorrenza dalla data
prevista dal comma 4.
2. Le funzioni amministrative delegate vengono
esercitate dagli organi provinciali in conformita' alle
direttive emanate dal Ministero delle finanze. In caso di
difformita' dalle direttive emanate dal Ministero delle
finanze o di persistenti inattivita' degli organi
provinciali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora
le attivita' relative alle materie delegate comportino
adempimenti propri dell'amministrazione da svolgersi entro
termini perentori previsti dalla legge e termini risultanti
dalla natura degli interventi, il Ministro delle finanze
puo' disporre il compimento degli atti relativi in
sostituzione dell'amministrazione provinciale. Alle
riunioni del comitato direttivo dell'organismo tecnico di
cui all'art. 67 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, concernenti questioni di diretto interesse delle due
province autonome, partecipano anche i rappresentanti delle
province stesse. Il predetto comitato direttivo assicura il
coordinamento tecnico delle funzioni amministrative in
materia di catasto terreni e urbano delegate con il
presente decreto.
3. Le province sono, altresi', delegate a fissare le
tipologie e gli importi dei tributi speciali catastali e a
provvedere alla loro riscossione. Gli introiti relativi
confluiscono nei rispettivi bilanci provinciali secondo le
modalita' di cui all'art. 5-bis, del decreto del Presidente
della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526, inserito con il
decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 275.
4. La delega delle funzioni amministrative statali in
materia di catasto, terreni e urbano alle province autonome
di Trento e di Bolzano decorre dalla data prevista con
legge regionale per l'operativita' della delega da parte
della regione stessa alle province autonome di Trento e di
Bolzano delle funzioni amministrative in materia di libri
fondiari. Il decreto del Presidente della Repubblica 31
luglio 1978, n. 569, e' abrogato con effetto dalla stessa
data. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge regionale la regione, previa intesa con
ciascuna provincia autonoma competente per territorio, con
uno o piu' provvedimenti trasferisce alle province medesime
i beni immobili utilizzati dalla regione come sede degli
uffici del catasto terreni ed urbano, ivi compresi quelli
gia' trasferiti dallo Stato alla regione per l'esercizio
delle medesime funzioni, i beni mobili relativi nonche' il
personale addetto agli uffici medesimi. Al personale
trasferito e' assicurato il rispetto della posizione
giuridica e del trattamento economico in godimento presso
la regione.
5. I provvedimenti regionali di trasferimento dei beni
immobili costituiscono titolo per la intavolazione e la
voltura catastale, a favore delle province, dei beni
immobili alle stesse trasferiti ai sensi del
comma precedente. Alle relative operazioni nonche' a quelle
relative ai beni mobili si applica l'art. 14 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115.
6. Le somme dovute dallo Stato per il rimborso alle
province autonome di Trento e di Bolzano degli oneri
conseguenti allo svolgimento delle funzioni delegate sono
determinate, al netto dei tributi speciali introitati nei
bilanci provinciali, nell'ambito dell'accordo di cui
all'art. 78 dello statuto e dall'art. 10 del decreto
legislativo 16 marzo 1992, n. 268.
6-bis. In caso di soppressione di una sezione
distaccata di tribunale e conseguente aggregazione del suo
territorio al tribunale oppure ad altra sezione distaccata
di tribunale, la Provincia, ferma la competenza
territoriale del giudice designato dal presidente del
tribunale, ha facolta' di mantenere i preesistenti uffici
nelle sedi ordinarie.".
- Il D.P.R. 31 luglio 1978, n. 569 (Norme di attuazione
dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in
materia di coordinamento fra catasto e libri fondiari e
delega alla regione delle funzioni amministrative in
materia di catasto), e' pubblicato della Gazzetta Ufficiale
n. 270 del 27 settembre 1978.



 
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