Gazzetta n. 150 del 30 giugno 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 25 maggio 2007 |
Individuazione, in relazione all'attivita' esercitata ed alle tipologie di operazioni effettuate, delle categorie di contribuenti ammessi al rimborso, in via prioritaria, entro tre mesi dalla richiesta. |
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IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto; Visto l'art. 30 del citato decreto n. 633 del 1972, in materia di versamento di conguaglio e rimborso dell'eccedenza; Visto l'art. 38-bis del citato decreto n. 633 del 1972, in materia di esecuzione dei rimborsi, e, in particolare, il comma nono con il quale e' stabilito che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate, anche progressivamente, in relazione all'attivita' esercitata ed alle tipologie di operazioni effettuate, le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi di cui al primo ed al secondo comma del predetto art. 38-bis sono eseguiti in via prioritaria entro tre mesi dalla richiesta; Visto l'art. 7-bis del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, in materia di crediti d'imposta relativi all'IVA; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 22 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2007; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'on. prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze; Ritenuta la necessita' di individuare, in relazione all'attivita' esercitata ed alle tipologie di operazioni effettuate ulteriori categorie di contribuenti beneficiari dell'erogazione in via prioritaria, entro tre mesi dalla richiesta, dei rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto; Decreta: Art. 1. Contribuenti ammessi al rimborso in via prioritaria 1. La disposizione di cui all'art. 38-bis, nono comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che prevede l'erogazione dei rimborsi in via prioritaria entro tre mesi dalla richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta detraibile, si applica, a partire dalla richiesta relativa al secondo trimestre dell'anno d'imposta 2007, agli operatori economici titolari del codice di classificazione delle attivita' economiche ATECOFIN 37.10.1 (recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici), fermo restando quanto previsto dall'art. 2 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 22 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2007 e nel rispetto dei presupposti di cui all'art. 30, terzo comma, lettera a), del predetto decreto n. 633 del 1972. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 maggio 2007 Il vice Ministro: Visco Registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 2007 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 28 |
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