IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di stato Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attivita' di gioco; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto l'art. 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha stabilito che il Ministro dell'economia e delle finanze determini, con proprio decreto, la posta unitaria di partecipazione a scommesse, giochi e concorsi pronostici; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici; Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173; Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, con il quale si e' provveduto al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonche' al riparto dei relativi proventi; Visti, in particolare, l'art. 4, comma 5, del citato regolamento che demanda a decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, anche su proposta dell'UNIRE la determinazione della tipologia delle scommesse effettuabili sulle corse dei cavalli, le relative regole di svolgimento ed i limiti posti alle scommesse; Visto il decreto interdirettoriale del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e del capo del Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi del Ministero delle politiche agricole e forestali del 3 aprile 2003, il quale ha, tra l'altro, esteso alle agenzie di scommesse la possibilita' di commercializzare concorsi pronostici su base sportiva nonche' altri, eventuali, giochi connessi a manifestazioni sportive, in attuazione dell'art. 22, commi 10 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; Visto l'art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che ha previsto l'istituzione, con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi, di una nuova scommessa ippica a totalizzatore, proposta dall'UNIRE. Con il medesimo provvedimento sono stabilite le disposizioni attuative relative alla nuova scommessa ippica, da effettuarsi nelle reti dei punti di vendita dei concorsi pronostici, delle agenzie ippiche e sportive nonche' negli ippodromi, tenendo conto che la raccolta deve essere ripartita assegnando il 72 per cento come montepremi e compenso per l'attivita' di gestione della scommessa, l'8 per cento come compenso dell'attivita' dei punti di vendita, il 6 per cento come prelievo erariale sotto forma di imposta unica ed il 14 per cento come prelievo a favore dell'UNIRE; Visto il decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il Capo del Dipartimento delle politiche di sviluppo del Ministero delle politiche agricole e forestali del 15 dicembre 2005, emanato in attuazione del citato articolo, 1, comma 498 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che ha introdotto una nuova scommessa ippica a totalizzatore articolata in piu' formule di scommessa e che ha previsto che la scommessa «Tris», a partire dalla scadenza naturale della relativa convenzione di concessione, fissata al 31 dicembre 2005, e' assoggettata, in via sperimentale e temporanea, alla disciplina di cui all'art. 1, comma 498, legge 30 dicembre 2004, n. 311, configurandosi quale una delle formule della scommessa ippica a totalizzatore di cui al citato comma 498; Visto il decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 26 ottobre 2005, che ha approvato i regolamenti di disciplina tecnica delle formule della nuova scommessa ippica a totalizzatore denominate «Vincente nazionale» ed «Accoppiata nazionale»; Visto il decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 20 dicembre 2005, che ha approvato i regolamenti di disciplina tecnica delle formule della nuova scommessa ippica a totalizzatore, denominate «Quarte' nazionale» e «Quinte' nazionale»; Visto il decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 20 dicembre 2005, che ha approvato i regolamenti di disciplina tecnica delle formule della nuova scommessa ippica a totalizzatore denominata «Nuova Tris Nazionale»; Viste le concessioni per l'esercizio dei concorsi pronostici su base sportiva nonche' di altri eventuali giochi connessi a manifestazioni sportive, stipulate con i concessionari di cui alla graduatoria di selezione pubblicizzata con il comunicato del Ministero dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 136 del 14 giugno 2003; Viste le procedure di selezione pubblica di cui all'art. 38, commi 2 e 4 del decreto-legge 4 luglio 2006, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in esito alle quali sono state stipulate le convenzioni di concessione dei giochi pubblici, aventi ad oggetto, tra gli altri, con efficacia a partire dal 1° luglio 2007, le formule della scommessa ippica a totalizzatore di cui all'art. 1, comma 498 della legge 30 dicembre 2004, denominate ippica nazionale; Considerato che le formule della scommessa ippica a totalizzatore di cui all'art. 1, comma 498 della legge 30 dicembre 2004 sono attualmente distribuite attraverso i punti di vendita, le agenzie di scommessa e gli ippodromi collegati ai concessionari per l'esercizio dei concorsi pronostici su base sportiva, nonche' di altri eventuali giochi connessi a manifestazioni sportive, le cui concessioni sono previste in scadenza al 30 giugno 2007; Considerato che ai punti di vendita collegati ai suddetti concessionari sono stati rilasciati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato i titoli autorizzatori per la raccolta della scommessa ippica a totalizzatore di cui all'art. 1, comma 498 della legge 30 dicembre 2004; Considerato altresi' che le citate formule di scommessa di cui all'art. 1, comma 498 della legge 30 dicembre 2004 saranno distribuite, a partire dal 1° luglio 2007, dai concessionari individuati a seguito delle procedure di selezione pubblica di cui all'art. 38, commi 2 e 4 del decreto legge 4 luglio 2006, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248; Considerato che i suddetti concessionari hanno perfezionato nel corso dei mesi di febbraio, marzo ed aprile 2007 la stipula delle relative convenzioni di concessione e che l'attivazione delle rispettive reti di vendita sara' attuata progressivamente, in funzione della velocita' di espletamento, da parte di ciascun concessionario, delle numerose attivita' propedeutiche all'avviamento dei punti di vendita e che comunque e' previsto il periodo di 18 mesi per la relativa completa attivazione; Considerato che l'attivazione della nuova rete dei giochi in questione decorre dal 1° luglio 2007, sulla base di quanto disposto con decreto direttoriale del 2 maggio 2007, per quanto attiene al protocollo di comunicazione e con decreto direttoriale 18 giugno 2007 per quanto riguarda i flussi finanziari; Considerata la iniziale ridotta consistenza numerica dei punti di vendita dei suddetti concessionari e la conseguente difficolta' di garantire, a partire dal 1° luglio 2007, una capillarita' distributiva della nuova rete di vendita della citata scommessa ippica, nonche' i connessi volumi di raccolta, con potenziali ricadute negative sia in termini di entrate per lo Stato, sia soprattutto di servizio nei confronti del consumatore; Preso atto delle risultanze degli incontri di carattere tecnico organizzativo tenuti dal Direttore per i giochi di AAMS con gli operatori del settore; Ritenuto prevalente l'interesse pubblico al mantenimento dell'attuale livello delle entrate erariali; Ritenuto necessario dare continuita' al gioco, nell'attesa che i concessionari di cui all'art. 38, commi 2 e 4 del decreto-legge 4 luglio 2006, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, attivino una quota significativa delle rispettive reti di vendita, prevedendo un periodo transitorio non superiore a tre mesi nel quale i punti di vendita dell'ippica nazionale attivi al 30 giugno 2007, possono continuare a raccogliere gioco fino al 30 settembre 2007, mediante i tre operatori cui sono collegati; Ritenuto che dalla previsione del periodo transitorio, non superiore a tre mesi, non derivi pregiudizio nei confronti di alcun operatore, attesa la brevita' dei termini del periodo transitorio stesso, risultando altresi' contemperati in modo armonico ed equilibrato tutti gli interessi, individuali e collettivi, su cui incide il provvedimento; Dispone: Art. 1. 1. Continua ad essere esercitata provvisoriamente a partire dal 1° luglio 2007, per un periodo massimo di tre mesi, la raccolta della nuova scommessa ippica a totalizzatore di cui al citato art. 1, comma 498 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da parte dei punti di vendita, delle agenzie di scommessa e degli ippodromi collegati al 30 giugno 2007 ai concessionari per l'esercizio dei concorsi pronostici su base sportiva nonche' di altri eventuali giochi connessi a manifestazioni sportive, di cui alla graduatoria di selezione pubblicizzata con comunicato del Ministero dell'economia e delle finanze nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 136 del 14 giugno 2003. 2. I concessionari di cui al comma 1, possono distribuire provvisoriamente la nuova scommessa ippica attraverso i punti di raccolta ad essi collegati, a condizione che tali punti non siano stati esercitati come diritti, entro il 1° luglio 2007, da uno dei concessionari di cui all'art. 38, commi 2 e 4 del decreto-legge 4 luglio 2006, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248. In tal caso detti punti di vendita saranno abilitati alla raccolta del gioco esclusivamente come punti di raccolta dei concessionari di cui al citato art. 38. 3. I flussi finanziari della nuova scommessa ippica a totalizzatore di cui al comma 1, sono disciplinati dal decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 18 giugno 2007 e sono stati recepiti nel protocollo di comunicazione PSR, approvato con decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 2 maggio 2007. I concessionari sono pertanto tenuti ad adeguare i propri sistemi informatici, sulla base di quanto disposto nei citati decreti. Il presente decreto, in vigore dal 1° luglio 2007, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 giugno 2007 Il direttore generale: Tino Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2007 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 155 |