Gazzetta n. 147 del 27 giugno 2007 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 febbraio 2007
Rideterminazione delle compartecipazioni regionali all'imposta sul valore aggiunto e all'accisa sulle benzine e delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF, per l'anno 2005, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale;
Visto l'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale, che stabilisce la compensazione dei trasferimenti soppressi con compartecipazioni regionali all'imposta sul valore aggiunto e all'accisa sulle benzine e con l'aumento dell'aliquota regionale all'IRPEF;
Visto l'art. 5, comma 2, del predetto decreto legislativo e successive modificazioni ed integrazioni che prevede la rideterminazione delle aliquote relative alla compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto e all'accisa sulle benzine e dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF;
Visto l'art. 1, comma 58, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004, che integra nella misura di euro 342.583.000 i trasferimenti soppressi di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 56 del 18 febbraio 2000, con riferimento alla perdita di gettito realizzata dalle regioni a statuto ordinario per gli anni 2003 e successivi;
Vista la delibera del CIPE n. 47 del 27 maggio 2005 che ha ripartito il finanziamento del fabbisogno sanitario 2005, cosi' come stabilito ai punti 6, 16 e 17 dell'accordo Stato - regioni dell'8 agosto 2001 (tabella 2);
Tenuto conto dell'ammontare dei trasferimenti soppressi ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 56 del 18 febbraio 2000 e dell'art. 1, commi 58 e 59 della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (tabella 1);
Vista l'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1.
1. L'aliquota della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e' rideterminata nella misura del 44,28 per cento per l'anno 2005;
2. L'aliquota di cui al comma 1 va commisurata al gettito IVA complessivo, di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo citato, desunto dal Rendiconto generale dello Stato, capitolo 1203, articoli 01 e 02, in conto competenza per l'anno 2003;
3. Restano ferme, per l'anno 2005, le aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF e dell'accisa sulle benzine, previste dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 56 del 2000;
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo in base alle vigenti norme e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 febbraio 2007
Il Presidente del Consiglio dei Ministri Prodi
Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoa Schioppa Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2007 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 115
 
Tabelle

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