Gazzetta n. 145 del 25 giugno 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 6 giugno 2007
Riconoscimento, al sig. Salvatore Domenico, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di perito industriale.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE de 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzioni superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 chi modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi «ordinamenti»;
Vista l'istanza del sig. Salvatore Domenico, nato a Charleroi (Belgio) il 1° luglio 1961 cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 cosi' come modificato dal decreto ministeriale n. 277/2003 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Electricien et electronique», conseguito in Belgio ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «perito industriale» in Italia;
Considerato che il richiedente e' in possesso del «Diplome Enseiguement Secondarie Technique subdivision Electronique», conseguito presso l'«Universite' du Travail Paul Pasteur - Charleroi» in data 20 giugno 1981, ottenendo cosi' il certificato «all'insegnamento superiore e il certificato di qualificazione»;
Considerato che dalla dichiarazione dell'Autorita' competente belga del 7 novembre 2006, pervenuta il 17 gennaio 2007, risulta che il titolo di cui e' in possesso il sig. Salvatore Domenico «consentirebbe di esercitare la professione, in Belgio, delle attivita' autonome di elettricista e di tecnico elettronico»;
Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta 12 aprile 2007;
Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra citata;
Considerato che comunque, sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di perito industriale, e quella di cui e' in possesso l'istante, alla luce anche del fatto che in Italia la professione di perito in industriale attualmente rientra nella fattispecie delle professioni soggette alla direttiva 89/48, e che quindi l'istante deve colmare le lacune presenti nella sua formazione, pertanto dovra' sostenere un esame sulle seguenti materie (scritte e orali): 1) radioelettronica, 2) elettronica generale, misure elettriche, misure elettroniche, 3) sistemi elettronici automatici, analogici e digitali, 4) tecnologia generale e tecnologia delle costruzioni elettroniche, disegno e progettazione; solo orale 5) deontologia ordinamento professionale oppure a scelta dell'istante un tirocinio di 12 mesi, svolto sotto la responsabilita' di un professionista abilitato, iscritto all'Albo professionale, specializzato nell'are disciplinare riconosciuta al candidato, con anzianita' di almeno cinque anni;
Decreta:

Art. 1.
Al sig. Salvatore Domenico, nato a Charleroi (Belgio) il 1° luglio 1961, cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «Periti industriali», e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale scritta e orale su: 1) radioelettronica, 2) elettronica generale, misure elettriche, misure elettroniche, 3) sistemi elettronici automatici, analogici e digitali, 4) tecnologia generale e tecnologia delle costruzioni elettroniche, disegno e progettazione; solo orale 5) deontologia e ordinamento professionale oppure a scelta dell'istante un tirocinio di 12 mesi, svolto sotto la responsabilita' di un professionista abilitato, iscritto all'Albo professionale, specializzato nell'area disciplinare riconosciuta al candidato, con anzianita' di almeno cinque anni;
Roma, 6 giugno 2007
Il direttore generale: Papa
 
Allegato A
a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana.
b) La commissione rilascia all'interessato cedificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei periti industriali.
c) Tirocinio di adattamento ove oggetto di scelta del richiedente, e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3, il richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in cada legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonche' la dichiarazione di disponibilita' de perito tutor. Detto tirocinio si svolgera' presso un perito industriale, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiesdente e che abbiano un'anzianita' d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo volgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale
 
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