Gazzetta n. 143 del 22 giugno 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 6 giugno 2007
Riconoscimento, al sig. Kurzydlowski Ireneusz, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2005, n. 264 che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di assistente sociale;
Vista l'istanza del sig. Kurzydlowski Ireneusz, nato il 1° aprile 1965 a Chelm (Polonia), cittadino polacco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 cosi' come modificato dal d.lgs. n. 277/2003, il riconoscimento del titolo biennale postliceale di studio e professionale di «Pracownikon Socjalnych» conseguito a Chelm (Polonia) presso il «Medycznego studium zawodowego» nel 1989, ai fini dell'accesso all'albo degli «assistenti sociali sezione B e l'esercizio in Italia della omonima professione;
Preso atto che il titolo di studio in possesso del richiedente e' «condizione necessaria e sufficiente» per l'esercizio della professione di assistente sociale in Polonia, come confermato dalla dichiarazione di valore rilasciata dall'Ambasciata d'Italia a Varsavia;
Considerato altresi' che il richiedente ha dimostrato di aver svolto attivita' professionale per circa un anno in Polonia;
Viste le determinazioni della Conferenza di Servizi nella seduta del 9 marzo 2007;
Visto il parere del rappresentante del Consiglio Nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
Rilevato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «assistente sociale sezione B» e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare misure compensative;
Ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni di cui all'art. 6, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;
Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra, debba consistere in esami scritti e orali, sulle materie indicate nell'allegato A;
Ritenuto di determinare, in alternativa, la durata del tirocinio in mesi sei;
Decreta:
Art. 1.
Al sig. Kurzydlowski Ireneusz nato il 1° aprile 1965 a Chelm (Polonia), cittadino polacco, e riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «assistenti sociali» sezione B l'esercizio della omonima professione in Italia.
 
Art. 2.
Il riconoscimento e' subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tiricinio di adattamento, per un periodo di sei mesi, da effettuarsi presso una struttura pubblica o privata.
Le modalita' di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante al presente decreto.
 
Art. 3.
La prova attitudinale ove oggetto di scelta del richiedente, vertera' sulle seguenti materie: 1) Metodologia del servizio soci le per la programmazione; 2) Organizzazione e gestione dei servizi e interventi complessi.

Roma, 6 giugno 2007

Il direttore generale: Papa
 
Allegato A

a) Prova attitudinale: il candidato dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana sulle materie indicate nel precedente art. 3.
b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento.
Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.
 
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