Gazzetta n. 141 del 20 giugno 2007 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 giugno 2007
Primi interventi urgenti di protezione civile, diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali, che hanno colpito il territorio del comune di Salerno nei giorni del 21 e 22 ottobre 2006. (Ordinanza n. 3593).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° dicembre 2006, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nei giorni 21 e 22 ottobre 2006 nel territorio del comune di Salerno;
Considerato che i predetti fenomeni atmosferici hanno determinato ingenti danni alla viabilita' comunale, alle infrastrutture ed al patrimonio edilizio pubblico;
Considerato che la natura e la particolare intensita' degli eventi meteorologici hanno causato gravi difficolta' al tessuto economico e sociale delle zone interessate e, pertanto, risulta necessario fronteggiare la situazione determinatasi mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;
Ritenuto comunque necessario ed indifferibile porre in essere i primi interventi urgenti per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate;
Acquisita l'intesa della Regione Campania con nota prot. 471 del 6 febbraio 2006;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Il sindaco di Salerno e' nominato commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi di cui in premessa.
2. Il commissario delegato provvede, anche avvalendosi, di soggetti attuatori, all'adozione di tutte le necessarie ed urgenti iniziative, volte a rimuovere le situazioni di pericolo, ponendo in essere ogni utile attivita' di prevenzione.
3. Il commissario delegato, nell'avvalersi dei soggetti attuatori di cui al comma 2, affida loro specifici settori di intervento, emanando le occorrenti direttive ed indicazioni. Il commissario delegato, per gli adempimenti di propria competenza, si avvale altresi' della collaborazione delle strutture regionali, nonche' degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato.
4. Per le finalita' di cui alla presente ordinanza il commissario delegato predispone anche per piani stralcio e sulla base delle risorse finanziarie disponibili, un apposito programma di interventi per il ripristino in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche danneggiate, per la pulizia e la manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti. Possono essere ricompresi nel piano ed attuati con le procedure e deroghe di cui alla presente ordinanza ulteriori interventi urgenti finanziati dalla Comunita' europea, dalle amministrazioni statali, dalle regioni, dagli enti locali e da enti o societa' erogatori di servizi pubblici finalizzati alla rimozione del pericolo o alla prevenzione del rischio. La priorita' nell'attuazione degli interventi deve essere attribuita al ripristino delle infrastrutture essenziali danneggiate e alla pulizia e manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua e delle opere di difesa idraulica.
 
Art. 2.
1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, il commissario delegato o i soggetti attuatori, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, possono affidare la progettazione anche a liberi professionisti, avvalendosi, ove occorrenti, delle deroghe di cui all'art. 3.
2. Il commissario delegato per gli interventi di competenza, provvede all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla Conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilita' dei progetti. Qualora alla Conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la Conferenza e' comunque legittimata a deliberare. Il dissenso manifestato in sede di Conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione e' subordinata, in deroga all'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 17, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127, all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.
3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla Conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, decorso tale termine si intendono favorevoli.
4. Il commissario delegato provvede, avvalendosi anche dei soggetti attuatori, per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.
5. L'approvazione del parte del commissario delegato dei progetti definitivi o esecutivi costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti, approvazione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' delle relative opere.
 
Art. 3.
1. Per il compimento in termini di somma urgenza, delle iniziative previste dalla presente ordinanza il commissario delegato, e' autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, ed articoli 8, 11 e 19;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 55, 56, 62, 63, 68, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 111, 118, 130, 132, 141, 241;
legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, e successive modificazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, e 22-bis;
leggi regionali di recepimento ed applicazione della legislazione statale oggetto di deroga.
 
Art. 4.
1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, e' assegnata al commissario delegato la somma di 1.000.000,00 euro a carico del Fondo della protezione civile.
2. La regione Campania e' autorizzata a trasferire al commissario delegato risorse finanziarie a carico del proprio bilancio, anche a titolo di anticipazione rispetto all'importo di cui al comma 1, in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, ed alle relative disposizioni normative regionali.
3. Le amministrazioni statali e gli enti pubblici sono autorizzati a trasferire al commissario delegato eventuali risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale.
4. Le risorse finanziarie di cui al presente articolo sono trasferite su apposita contabilita' speciale, all'uopo istituita, intestata al commissario delegato - sindaco di Salerno con le modalita' previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
5. Il commissario delegato con propria relazione trimestrale ed ogni volta richiesto o necessario, riferisce al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
 
Art. 5.
1. Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 giugno 2007
Il Presidente: Prodi
 
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