Gazzetta n. 140 del 19 giugno 2007 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 2007, n. 75
Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero della pubblica istruzione, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 agosto 2006, n. 248 e, in particolare, l'articolo 29;
Visto il testo unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2006;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 22 gennaio 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 marzo 2007;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e per l'attuazione del programma di Governo;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1. Riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso
il Ministero della pubblica istruzione

1. Ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono riordinati secondo quanto previsto dal presente regolamento e continuano ad operare presso il Ministero della pubblica istruzione i seguenti organismi, istituiti con legge o regolamento:
a) Comitato nazionale per il sistema dell'istruzione e della formazione tecnica superiore, istituito ai sensi dell'articolo 69, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144;
b) Comitato per il monitoraggio e la valutazione dell'alternanza scuola-lavoro, istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77;
c) Comitato per le pari opportunita', istituito ai sensi dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266;
d) Osservatorio per l'edilizia scolastica, istituito ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 gennaio 1996, n. 23;
e) Forum nazionale delle associazioni studentesche, previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2005, n. 301;
f) Forum nazionale delle associazioni dei genitori, previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2005, n. 301;
g) Conferenza nazionale dei Presidenti delle consulte provinciali degli studenti, istituita dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1999, n. 156;
h) Comitato interministeriale di sorveglianza per l'attuazione del Piano operativo nazionale (PON), previsto dal regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio, del 21 giugno 1999 e dal Quadro comunitario di sostegno, obiettivo 1 2000/2006;
i) Organi collegiali regionali, istituiti ai sensi dell'articolo 75 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
l) Commissione per la concessione di diplomi ai benemeriti della scuola, della cultura e dell'arte, istituita ai sensi dell'articolo 6 della legge 16 novembre 1950, n. 1093;
m) Comitati provinciali di educazione e prevenzione dei danni alla salute derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, istituiti ai sensi della legge 20 giugno 1990, n. 162, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
n) Consulte provinciali degli studenti e i nuclei di coordinamento regionale, istituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1999, n. 156, e successive modificazioni;
o) Gruppi di lavoro interistituzionali provinciali (GLIP) istituiti ai sensi dell'articolo 15 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
p) Organi provinciali di garanzia, istituiti ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;
q) Comitati per la sicurezza, istituiti ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
r) Commissioni provinciali di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416;
s) Gruppi di lavoro provinciali per l'handicap, istituiti ai sensi della citata legge n. 104 del 1992;
t) Commissioni di lavoro regionali per l'handicap e l'integrazione, istituite ai sensi della citata legge n. 104 del 1992;
u) Conferenze regionali delle Consulte per gli studenti, istituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni;
v) Forum regionali dei genitori, istituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni;
z) Commissioni per lo scarto d'archivio, istituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le spese di funzionamento degli organismi di cui al comma 1 sono ridotte del 30 per cento rispetto all'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006 la riduzione prevista dall'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, opera in misura proporzionale al periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del citato decreto-legge ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa gia' assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto-legge.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note al preambolo:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il comma 2 dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, che reca: «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri»;
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.».
- Si riporta il testo dell'art. 29 del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, che reca: «Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio
economico e sociale, per il contenimento e la
razionaliz-zazione della spesa pubblica, nonche' interventi
in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale»:
«Art. 29 (Contenimento spesa per commissioni comitati
ed altri organismi). - 1. Fermo restando il divieto
previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta dalle
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, per organi collegiali e altri organismi,
anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle
predette amministrazioni, e' ridotta del trenta per cento
rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Ai suddetti
fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e
comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, le necessarie misure di
adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si
aggiunge a quella prevista dall'art. 1, comma 58, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266.
2. Per realizzare le finalita' di contenimento delle
spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si
procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, al riordino degli organismi,
anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture,
con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi
previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta del Ministro competente. I provvedimenti tengono
conto dei seguenti criteri:
a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e
funzionali;
b) razionalizzazione delle competenze delle strutture
che svolgono funzioni omogenee;
c) limitazione del numero delle strutture di supporto
a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli
organismi;
d) diminuzione del numero dei componenti degli
organismi;
e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti
degli organismi;
e-bis) indicazione di un termine di durata, non
superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza
l'organismo e' da intendersi automaticamente soppresso;
e-ter) previsione di una relazione di fine mandato
sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare
all'amministrazione competente e alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta,
prima della scadenza del termine di durata degli organismi
individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di
concerto con l'amministrazione di settore competente, la
perdurante utilita' dell'organismo proponendo le
conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata
dello stesso.
3. Le amministrazioni non statali sono tenute a
provvedere, entro lo stesso termine e sulla base degli
stessi criteri di cui al comma 2, con atti di natura
regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da
sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo
e all'approvazione dell'amministrazione vigilante, ove
prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti
le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite
di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.
4. Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di
risparmio di spesa di cui al comma 1, gli organismi non
individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3
entro il 15 maggio 2007 sono soppressi. A tale fine, i
regolamenti ed i decreti di cui al comma 2, nonche' gli
atti di natura regolamentare di cui al comma 3, devono
essere trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri,
ovvero per la verifica da parte degli organi interni di
controllo e per l'approvazione da parte
dell'amministrazione vigilante, ove prevista, entro il
28 febbraio 2007.
5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che
si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti e' fatto
divieto alle amministrazioni di corrispondere compensi ai
componenti degli organismi di cui al comma 1.
6. Le disposizioni del presente articolo non trovano
diretta applicazione alle regioni, alle province autonome,
agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario
nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di
principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
7. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai commissari straordinari del Governo di cui
all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e agli
organi di direzione, amministrazione e controllo.».
- Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, reca:
«Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca:
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca:
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche».
- Si riporta il comma 177 dell'art. 2 del decreto-legge
3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che reca «Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia
tributaria e finanziaria»:
«177. All'art. 29, comma 4, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006, n. 248, le parole: "centoventi giorni" sono
sostituite dalle seguenti: "centottanta giorni".».
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 29, comma 2, del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, si vedano le note al
preambolo.
- Si riporta il testo dell'art. 69, comma 2, della
legge 17 maggio 1999, n. 144, che reca «Misure in materia
di investimenti, delega al Governo per il riordino degli
incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina
l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti
previdenziali»:
«Art. 69 (Istruzione e formazione tecnica superiore). -
1. (Omissis).
2. Le regioni programmano l'istituzione dei corsi
dell'IFTS, che sono realizzati con modalita' che
garantiscono l'integrazione tra sistemi formativi, sulla
base di linee guida definite d'intesa tra i Ministri della
pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale
e dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, la Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le parti sociali
mediante l'istituzione di un apposito comitato nazionale.
Alla progettazione dei corsi dell'IFTS concorrono
universita', scuole medie superiori, enti pubblici di
ricerca, centri e agenzie di formazione professionale
accreditati ai sensi dell'art. 17 della legge 24 giugno
1997, n. 196, e imprese o loro associazioni, tra loro
associati anche in forma consortile.».
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 2, del decreto
legislativo 15 aprile 2005, n. 77, che reca «Definizione
delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro,
a norma dell'art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53»:
«Art. 3 (Realizzazione dei percorsi in alternanza). -
1. (Omissis).
2. Ai fini dello sviluppo, nelle diverse realta'
territoriali, dei percorsi di cui all'art. 1 che rispondano
a criteri di qualita' sotto il profilo educativo ed ai fini
del monitoraggio e della valutazione dell'alternanza
scuola-lavoro, nonche' ai fini di cui al comma 3, e'
istituito, a livello nazionale, il Comitato per il
monitoraggio e la valutazione dell'alternanza
scuola-lavoro, con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il
Ministro delle attivita' produttive, previa intesa in sede
di Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il Comitato e'
istituito assicurando la rappresentanza dei soggetti
istituzionali interessati, delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura e delle rappresentanze
dei lavoratori e dei datori di lavoro. Per la valutazione
dei percorsi il Comitato si coordina con l'Istituto
nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione
(INVALSI), di cui all'art. 2 del decreto legislativo
19 novembre 2004, n. 286.».
- Si riporta il testo dell'art. 41 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, recante
«Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo
del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale
dipendente dai Ministeri»:
«Art. 41 (Pari opportunita). - 1. Nell'intento di
attivare misure e meccanismi tesi a consentire una reale
parita' tra uomini e donne all'interno del comparto di cui
all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica
5 marzo 1986, n. 68, saranno definiti, con la
contrattazione decentrata di livello nazionale e di area
territoriale cosi' come individuata nell'art. 17, specifici
interventi che si concretizzino in vere e proprie "azioni
positive" a favore delle lavoratrici.
2. Pertanto, al fine di consentire una reale parita'
uomini-donne, vengono istituiti, presso tutti i Ministeri,
con la presenza delle organizzazioni sindacali, appositi
comitati per le pari opportunita', che propongano misure
adatte a creare effettive condizioni di pari opportunita' e
relazionino almeno una volta all'anno, sulle condizioni
oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto alle
attribuzioni, alle mansioni, alla partecipazione ai corsi
di formazione ed aggiornamento, ai nuovi ingressi, al
rispetto dell'applicazione della normativa per la
prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali,
alla promozione di misure idonee a tutelarne la salute in
relazione alle peculiarita' psicofisiche ed alla
prevedibilita' di rischi specifici per le donne con
particolare attenzione alle situazioni di lavoro che
possono rappresentare rischi per la salute riproduttiva.».
- Si riporta il testo dell'art. 6 della legge
11 gennaio 1996, n. 23, che reca «Norme per l'edilizia
scolastica»:
«Art. 6 (Osservatorio per l'edilizia scolastica). - 1.
E' istituito presso il Ministero della pubblica istruzione
l'Osservatorio per l'edilizia scolastica, composto dai
rappresentanti degli organismi nazionali, regionali e
locali competenti in materia di edilizia scolastica,
nonche' da una rappresentanza del Ministero per i beni
culturali e ambientali, con compiti di promozione, di
indirizzo e di coordinamento delle attivita' di studio,
ricerca e normazione tecnica espletate dalle regioni e
dagli enti locali territoriali nel campo delle strutture
edilizie per la scuola e del loro assetto urbanistico,
nonche' di supporto dei soggetti programmatori e attuatori
degli interventi previsti dalla presente legge.
2. L'Osservatorio e' presieduto dal Ministro della
pubblica istruzione, il quale ne determina la composizione
con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. La partecipazione alle
riunioni dell'Osservatorio non comporta il diritto a
percepire alcun compenso a carico del bilancio del
Ministero della pubblica istruzione.
3. I competenti uffici e i servizi statistico ed
informatico operanti presso il Ministero della pubblica
istruzione sono di supporto all'Osservatorio, ai fini delle
attivita' di cui al comma 1. Ai medesimi fini, nonche' ai
fini di cui all'art. 5, comma 1, opera presso il Ministero
della pubblica istruzione un'apposita struttura tecnica
funzionalmente incardinata nel competente Ufficio per
l'edilizia scolastica. Per le esigenze di tale struttura
puo' essere disposto il comando di personale qualificato
appartenente ai ruoli delle amministrazioni dello Stato,
fino ad un massimo di cinque unita' nella fase di
predisposizione delle norme tecniche di cui all'art. 5,
comma 1, e di due unita' per l'attivita' ordinaria.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre
1996, n. 567, reca: «Regolamento recante la disciplina
delle iniziative complementari e delle attivita'
integrative nelle istituzioni scolastiche».
- Il decreto del Presidente della Repubblica
23 dicembre 2005, n. 301, reca: «Regolamento recante
modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della
Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, concernente la
disciplina delle iniziative complementari e delle attivita'
integrative nelle istituzioni scolastiche».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile
1999, n. 156, reca: «Regolamento recante modifiche ed
integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica
10 ottobre 1996, n. 567, concernente la disciplina delle
iniziative complementari e le attivita' integrative delle
istituzioni scolastiche».
- Si riporta il testo dell'art. 75 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59»:
«Art. 75 (Disposizioni particolari per l'area
dell'istruzione non universitaria). - 1. Le disposizioni
relative al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, limitatamente all'area dell'istruzione non
universitaria, fatta salva l'ulteriore fase di riordino in
attuazione del presente titolo, si applicano a decorrere
dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. A
tal fine l'organizzazione, la dotazione organica,
l'individuazione dei dipartimenti e degli uffici di livello
dirigenziale generale e la definizione dei rispettivi
compiti sono stabiliti con regolamenti emanati ai sensi
dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
2. Il regolamento di cui al comma 1 si attiene ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuazione dei dipartimenti in numero non
superiore a due e ripartizione fra essi dei compiti e delle
funzioni secondo criteri di omogeneita', coerenza e
completezza;
b) eventuale individuazione, quali uffici di livello
non equiparato ad ufficio dirigenziale dipartimentale, di
servizi autonomi di supporto, in numero non superiore a
tre, per l'esercizio di funzioni strumentali di interesse
comune ai dipartimenti, con particolare riferimento ai
compiti in materia di informatizzazione, comunicazione ed
affari economici.
3. Relativamente alle competenze in materia di
istruzione non universitaria, il Ministero ha
organizzazione periferica, articolata in uffici scolastici
regionali di livello dirigenziale generale, quali autonomi
centri di responsabilita' amministrativa, che esercitano
tra le funzioni residuate allo Stato in particolare quelle
inerenti all'attivita' di supporto alle istituzioni
scolastiche autonome, ai rapporti con le amministrazioni
regionali e con gli enti locali, ai rapporti con le
universita' e le agenzie formative, al reclutamento e alla
mobilita' del personale scolastico, ferma restando la
dimensione provinciale dei ruoli del personale docente,
amministrativo, tecnico e ausiliare, alla assegnazione
delle risorse finanziarie e di personale alle istituzioni
scolastiche. Ai fini di un coordinato esercizio delle
funzioni pubbliche in materia di istruzione e' costituito
presso ogni ufficio scolastico regionale un organo
collegiale a composizione mista, con rappresentanti dello
Stato, della regione e delle autonomie territoriali
interessate, cui compete il coordinamento delle attivita'
gestionali di tutti i soggetti interessati e la valutazione
della realizzazione degli obiettivi programmati. Alla
organizzazione degli uffici scolastici regionali e del
relativo organo collegiale si provvede con regolamento
adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge
23 agosto 1988, n. 400. A decorrere dalla entrata in vigore
del regolamento stesso, sono soppresse le sovrintendenze
scolastiche regionali e, in relazione all'articolazione sul
territorio provinciale, anche per funzioni, di servizi di
consulenza e supporto alle istituzioni scolastiche, sono
contestualmente soppressi i provveditorati agli studi.
4. In relazione all'entrata in vigore delle
disposizioni di attuazione dell'art. 21 della legge
15 marzo 1997, n. 59, il riordino dell'area dell'istruzione
non universitaria e' definitivamente attuato entro l'anno
2000, garantendo l'invarianza della spesa per le dotazioni
organiche di personale previste dal decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 30 luglio 1996.
5. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui
all'art. 4 il Ministro della pubblica istruzione e'
autorizzato a sperimentare anche con singoli atti modelli
organizzativi conformi alle disposizioni del presente
decreto legislativo che consentano l'aggregazione di
compiti e funzioni omogenee con attribuzione delle connesse
responsabilita' amministrative e contabili al dirigente
preposto. Per tali finalita' e' altresi' autorizzato a
promuovere i procedimenti di formazione, riconversione e
riqualificazione necessari in relazione alla nuova
organizzazione e alle competenze dell'amministrazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 6 della legge
16 novembre 1950, n. 1093, che reca: «Concessione di
diplomi ai benemeriti della scuola, della cultura e
dell'arte»:
«Art. 6. - Il Ministro per la pubblica istruzione fara'
le proposte, di cui all'articolo precedente, su parere di
una commissione da lui nominata e presieduta, e costituita:
a) dai direttori generali del Ministero della
pubblica istruzione;
b) da un membro di ciascuna delle tre sezioni del
Consiglio superiore della pubblica istruzione; da un membro
del Consiglio superiore delle antichita' e belle arti e da
uno del Consiglio superiore delle accademie e biblioteche,
tutti designati dai rispettivi Consigli;
c) da un rappresentante rispettivamente
dell'Accademia dei Lincei, dell'Accademia di San Luca e
dell'Accademia di Santa Cecilia;
d) da due membri scelti dal Ministro per la pubblica
istruzione tra coloro che sono gia' insigniti del diploma
di benemerenza di cui all'art. 1.
La commissione dara' parere anche sulle segnalazioni
che fossero fatte per iniziativa di membri della
commissione stessa.
In caso di assenza o di impedimento del Ministro, la
commissione sara' presieduta dal Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione.
I membri della commissione durano in carica due anni e
possono essere confermati.».
- La legge 20 giugno 1990, n. 162, reca:
«Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge
22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, reca: «Testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza».
- Si riporta il testo dell'art. 15 della legge
5 febbraio 1992, n. 104, recante: «Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate»:
«Art. 15 (Gruppi di lavoro per l'integrazione
scolastica). - 1. Presso ogni ufficio scolastico
provinciale e' istituito un gruppo di lavoro composto da:
un ispettore tecnico nominato dal provveditore agli studi,
un esperto della scuola utilizzato ai sensi dell'art. 14,
decimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, e
successive modificazioni, due esperti designati dagli enti
locali, due esperti delle unita' sanitarie locali, tre
esperti designati dalle associazioni delle persone
handicappate maggiormente rappresentative a livello
provinciale nominati dal provveditore agli studi sulla base
dei criteri indicati dal Ministro della pubblica istruzione
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Il gruppo di lavoro dura in carica tre
anni.
2. Presso ogni circolo didattico ed istituto di scuola
secondaria di primo e secondo grado sono costituiti gruppi
di studio e di lavoro composti da insegnanti, operatori dei
servizi, familiari e studenti con il compito di collaborare
alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal
piano educativo.
3. I gruppi di lavoro di cui al comma 1 hanno compiti
di consulenza e proposta al provveditore agli studi, di
consulenza alle singole scuole, di collaborazione con gli
enti locali e le unita' sanitarie locali per la conclusione
e la verifica dell'esecuzione degli accordi di programma di
cui agli articoli 13, 39 e 40, per l'impostazione e
l'attuazione dei piani educativi individualizzati, nonche'
per qualsiasi altra attivita' inerente all'integrazione
degli alunni in difficolta' di apprendimento.
4. I gruppi di lavoro predispongono annualmente una
relazione da inviare al Ministro della pubblica istruzione
ed al presidente della giunta regionale. Il presidente
della giunta regionale puo' avvalersi della relazione ai
fini della verifica dello stato di attuazione degli accordi
di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40.».
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, che
reca: «Regolamento recante lo statuto delle studentesse e
degli studenti della scuola secondaria»:
«Art. 5 (Impugnazioni). - 1. Per l'irrogazione delle
sanzioni di cui all'art. 4, comma 7, e per i relativi
ricorsi si applicano le disposizioni di cui all'art. 328,
commi 2 e 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297.
2. Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di
cui al comma 1 e' ammesso ricorso da parte degli studenti
nella scuola secondaria superiore e da parte dei genitori
nella scuola media, entro quindici giorni dalla
comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo
di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato
dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del
quale fa parte almeno un rappresentante degli studenti
nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella
scuola media.
3. L'organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su
richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore
o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che
sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione
del presente regolamento.
4. Il dirigente dell'amministrazione scolastica
periferica decide in via definitiva sui reclami proposti
dagli studenti della scuola secondaria superiore o da
chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del
presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli
istituti. La decisione e' assunta previo parere vincolante
di un organo di garanzia composto, per la scuola secondaria
superiore, da due studenti designati dalla consulta
provinciale, da tre docenti e da un genitore designati dal
consiglio scolastico provinciale, e presieduto da una
persona di elevate qualita' morali e civili nominata dal
dirigente dell'amministrazione scolastica periferica. Per
la scuola media in luogo degli studenti sono designati
altri due genitori.».
- Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
reca: «Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE,
89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE,
90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE,
99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute
dei lavoratori durante il lavoro».
- Si riporta il testo del terzo comma dell'art. 26 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.
416, che reca: «Istituzione e riordinamento di organi
collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed
artistica»:
«I provveditori agli studi procedono all'approvazione
dei conti consuntivi, su parere di una commissione formata
da due funzionari della carriera dirigenziale o direttiva
appartenenti uno all'ufficio scolastico provinciale e
l'altro alla competente ragioneria provinciale dello Stato,
nonche' da un rappresentante dei genitori degli allievi
membro del consiglio scolastico provinciale,
preferibilmente esperto in materia
amministrativo-contabile.».
- La legge 5 febbraio 1992, n. 104, reca: «Legge-quadro
per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate».
- Il decreto del Presidente della Repubblica
30 settembre 1963, n. 1409, reca: «Norme relative
all'ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato».
- Si riporta il comma 58 dell'art. 1 della legge
23 dicembre 2005, n. 266, recante: «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006)»:
«58. Le somme riguardanti indennita', compensi,
gettoni, retribuzioni o altre utilita' comunque denominate,
corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione
e controllo, consigli di amministrazione e organi
collegiali comunque denominati, presenti nelle pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, e negli enti da queste ultime controllati,
sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli
importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.».
- Per il testo dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006, n. 248, si vedano le note al preambolo.



 
Art. 2. Riordino del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti
pubblici del Ministero della pubblica istruzione

1. Ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, continua ad operare presso il Ministero della pubblica istruzione il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, istituito ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i gettoni di presenza, le indennita' o qualsiasi altro compenso comunque denominato, spettanti ai membri del Nucleo di cui al comma 1 sono rideterminati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura tale da assicurare una riduzione di spesa non inferiore al 30 per cento di quella riferita all'anno 2005. Per l'anno 2006 la riduzione prevista dall'articolo 29 del citato decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, opera in misura proporzionale al periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 223 del 2006 ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa gia' assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto-legge.



Note all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 29, comma 2, del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, si vedano le note al
preambolo.
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 17 maggio
1999, n. 144, recante: «Misure in materia di investimenti,
delega al Governo per il riordino degli incentivi
all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL,
nonche' disposizioni per il riordino degli enti
previdenziali»:
«Art. 1 (Costituzione di unita' tecniche di supporto
alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio
degli investimenti pubblici). - 1. Al fine di migliorare e
dare maggiore qualita' ed efficienza al processo di
programmazione delle politiche di sviluppo, le
amministrazioni centrali e regionali, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
istituiscono e rendono operativi, entro il 31 ottobre 1999,
propri nuclei di valutazione e verifica degli investimenti
pubblici che, in raccordo fra loro e con il Nucleo di
valutazione e verifica degli investimenti pubblici del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, garantiscono il supporto tecnico nelle fasi di
programmazione, valutazione, attuazione e verifica di
piani, programmi e politiche di intervento promossi e
attuati da ogni singola amministrazione. E' assicurata
l'integrazione dei nuclei di valutazione e verifica degli
investimenti pubblici con il Sistema statistico nazionale,
secondo quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112.
2. I nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1
operano all'interno delle rispettive amministrazioni, in
collegamento con gli uffici di statistica costituiti ai
sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed
esprimono adeguati livelli di competenza tecnica ed
operativa al fine di poter svolgere funzioni tecniche a
forte contenuto di specializzazione, con particolare
riferimento per:
a) l'assistenza e il supporto tecnico per le fasi di
programmazione, formulazione e valutazione di documenti di
programma, per le analisi di opportunita' e fattibilita'
degli investimenti e per la valutazione ex ante di progetti
e interventi, tenendo conto in particolare di criteri di
qualita' ambientale e di sostenibilita' dello sviluppo
ovvero dell'indicazione della compatibilita' ecologica
degli investimenti pubblici;
b) la gestione del Sistema di monitoraggio di cui al
comma 5, da realizzare congiuntamente con gli uffici di
statistica delle rispettive amministrazioni;
c) l'attivita' volta alla graduale estensione delle
tecniche proprie dei fondi strutturali all'insieme dei
programmi e dei progetti attuati a livello territoriale,
con riferimento alle fasi di programmazione, valutazione,
monitoraggio e verifica.
3. Le attivita' volte alla costituzione dei nuclei di
valutazione e verifica di cui al comma 1 sono attuate
autonomamente sotto il profilo amministrativo,
organizzativo e funzionale dalle singole amministrazioni
tenendo conto delle strutture similari gia' esistenti e
della necessita' di evitare duplicazioni. Le
amministrazioni provvedono a tal fine ad elaborare, anche
sulla base di un'adeguata analisi organizzativa, un
programma di attuazione comprensivo delle connesse
attivita' di formazione e aggiornamento necessarie alla
costituzione e all'avvio dei nuclei.
4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono indicate le caratteristiche
organizzative comuni dei nuclei di cui al presente
articolo, ivi compresa la spettanza di compensi agli
eventuali componenti estranei alla pubblica
amministrazione, nonche' le modalita' e i criteri per la
formulazione e la realizzazione dei programmi di attuazione
di cui al comma 3.
5. E' istituito presso il Comitato interministeriale
per la programmazione economica (CIPE) il "Sistema di
monitoraggio degli investimenti pubblici" (MIP), con il
compito di fornire tempestivamente informazioni
sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con
particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i
fondi strutturali europei, sulla base dell'attivita' di
monitoraggio svolta dai nuclei di cui al comma 1. Tale
attivita' concerne le modalita' attuative dei programmi di
investimento e l'avanzamento tecnico-procedurale,
finanziario e fisico dei singoli interventi. Il Sistema di
monitoraggio degli investimenti pubblici e' funzionale
all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito
dello stesso CIPE, anche con l'utilizzazione del Sistema
informativo integrato del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica. Il CIPE, con
propria deliberazione, costituisce e definisce la
strutturazione del Sistema di monitoraggio degli
investimenti pubblici disciplina il suo funzionamento ed
emana indirizzi per la sua attivita', previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti
pubblici deve essere flessibile ed integrabile in modo tale
da essere funzionale al progetto "Rete unitaria della
pubblica amministrazione", di cui alla direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 1995,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre
1995. Le informazioni derivanti dall'attivita' di
monitoraggio sono trasmesse dal CIPE alla Cabina di regia
nazionale di cui all'art. 6 del decreto-legge 23 giugno
1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 agosto 1995, n. 341, alla sezione centrale
dell'Osservatorio dei lavori pubblici e, in relazione alle
rispettive competenze, a tutte le amministrazioni centrali
e regionali. Il CIPE invia un rapporto semestrale al
Parlamento.
7. Per le finalita' di cui al presente articolo, ivi
compreso il ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, e'
istituito un fondo da ripartire, previa deliberazione del
CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica. Per la dotazione del
fondo e' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno
1999 e di lire 10 miliardi annue a decorrere dall'anno
2000.
8. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 8 miliardi di lire per l'anno 1999 e 10
miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si
provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
9. Per le finalita' di cui al comma 1, il CIPE, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e
previo parere delle competenti commissioni parlamentari
permanenti, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, indica i criteri ai quali
dovranno attenersi le regioni e le province autonome al
fine di suddividere il rispettivo territorio in Sistemi
locali del lavoro, individuando tra questi i distretti
economico-produttivi sulla base di una metodologia e di
indicatori elaborati dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT), che ne curera' anche l'aggiornamento periodico.
Tali indicatori considereranno fenomeni demografici,
sociali, economici, nonche' la dotazione infrastrutturale e
la presenza di fattori di localizzazione, situazione
orografica e condizione ambientale ai fini della
programmazione delle politiche di sviluppo di cui al
comma 1. Sono fatte salve le competenze in materia delle
regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e
degli enti locali.».
- Per il testo dell'art. 1, comma 58, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, si vedano le note all'art. 1.
- Per il testo dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006, n. 248, si vedano le note al preambolo.



 
Art. 3.
Durata e proroga degli organismi

1. Gli organismi di cui al presente decreto durano in carica tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata indicato al comma 1, ciascuno degli organismi suddetti presenta una relazione sull'attivita' svolta al Ministro della pubblica istruzione, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione, di cui all'articolo 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, circa la perdurante utilita' degli organismi stessi e della conseguente eventuale proroga della loro durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. I componenti di ciascun organismo restano in carica fino alla scadenza del termine di durata dell'organismo e, nel caso di proroga della durata dello stesso, possono essere confermati.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 28 marzo 2007

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Fioroni, Ministro della pubblica
istruzione
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze
Nicolais, Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica
amministrazione
Santagata, Ministro per l'attuazione
del programma di Governo

Visto, il Guardasigilli: Mastella

Registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 2007 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 305



Nota all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 29, comma 2-bis, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si vedano
le note al preambolo.



 
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