Gazzetta n. 135 del 13 giugno 2007 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 2007, n. 70
Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, ed in particolare l'articolo 29, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria;
Ritenuta la necessita' di procedere alla razionalizzazione dell'organizzazione degli organismi istituiti presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali anteriormente al 4 luglio 2006;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 dicembre 2006;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 5 marzo 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2007;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Riordino di organismi

1. Ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono confermati e continuano ad operare, per la durata indicata nel comma 2, i seguenti organismi istituiti presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:
a) Comitato del patrimonio agroalimentare, istituito dall'articolo 123 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
b) Comitato di valutazione degli organismi di controllo in agricoltura biologica, istituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 17 maggio 1995, n. 220;
c) Osservatorio per l'imprenditoria giovanile in agricoltura, istituito dall'articolo 8 della legge 15 dicembre 1998, n. 441;
d) Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura, istituita dall'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154;
e) Nucleo per i sistemi informativi e statistici in agricoltura, istituito ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79;
f) il Nucleo di valutazione degli investimenti del Ministero, istituito ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144.
2. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i compensi dei componenti degli organismi di cui al comma 1, sono ridotti del 30 per cento rispetto all'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006, la riduzione prevista dall'articolo 29 opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra la data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 223 del 2006 ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa gia' assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto.



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si trascrive il testo dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita'
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri»:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.».
- Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, reca
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
dei Ministeri».
- Si trascrive il testo dell'art. 29 del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, recante «Disposizioni urgenti
per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'
interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale»:
«Art. 29 (Contenimento spesa per commissioni comitati
ed altri organismi). - 1. Fermo restando il divieto
previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta dalle
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, per organi collegiali e altri organismi,
anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle
predette amministrazioni, e' ridotta del trenta per cento
rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Ai suddetti
fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e
comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, le necessarie misure di
adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si
aggiunge a quella prevista dall'art. 1, comma 58, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266.
2. Per realizzare le finalita' di contenimento delle
spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si
procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, al riordino degli organismi,
anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture,
con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi
previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta del Ministro competente. I provvedimenti tengono
conto dei seguenti criteri:
a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e
funzionali;
b) razionalizzazione delle competenze delle strutture
che svolgono funzioni omogenee;
c) limitazione del numero delle strutture di supporto
a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli
organismi;
d) diminuzione del numero dei componenti degli
organismi;
e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti
degli organismi;
e-bis) indicazione di un termine di durata, non
superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza
l'organismo e' da intendersi automaticamente soppresso;
e-ter) previsione di una relazione di fine mandato
sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare
all'amministrazione competente e alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta,
prima della scadenza del termine di durata degli organismi
individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di
concerto con l'amministrazione di settore competente, la
perdurante utilita' dell'organismo proponendo le
conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata
dello stesso.
3. Le amministrazioni non statali sono tenute a
provvedere, entro lo stesso termine e sulla base degli
stessi criteri di cui al comma 2, con atti di natura
regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da
sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo
e all'approvazione dell'amministrazione vigilante, ove
prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti
le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite
di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.
4. Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di
risparmio di spesa di cui al comma 1, gli organismi non
individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3
entro il 15 maggio 2007 sono soppressi. A tale fine, i
regolamenti ed i decreti di cui al comma 2, nonche' gli
atti di natura regolamentare di cui al comma 3, devono
essere trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri,
ovvero per la verifica da parte degli organi interni di
controllo e per l'approvazione da parte
dell'amministrazione vigilante, ove prevista, entro il
28 febbraio 2007.
5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che
si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti e' fatto
divieto alle amministrazioni di corrispondere compensi ai
componenti degli organismi di cui al comma 1.
6. Le disposizioni del presente articolo non trovano
diretta applicazione alle regioni, alle province autonome,
agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario
nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di
principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
7. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai commissari straordinari del Governo di cui
all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e agli
organi di direzione, amministrazione e controllo.».
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006, n. 248, si vedano le note alle premesse.
- Si trascrive il testo dell'art. 123 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001)»:
«Art. 123 (Promozione e sviluppo delle aziende agricole
e zootecniche biologiche). - 1. All'art. 59 della legge
23 dicembre 1999, n. 488, sono apportate le seguenti
modificazioni:
A) 1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una
produzione agricola di qualita' ed ecocompatibile e di
perseguire l'obiettivo prioritario di riduzione dei rischi
per la salute degli uomini e degli animali e per
l'ambiente, a decorrere dal 1° gennaio 2001 e' istituito un
contributo annuale per la sicurezza alimentare nella misura
del 2 per cento del fatturato dell'anno precedente relativo
alla vendita di prodotti fitosanitari, autorizzati ai sensi
degli articoli 5, 8 e 10 del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 194, dei fertilizzanti da sintesi, da individuare
con i decreti di cui al presente comma, e dei presidi
sanitari di cui all'art. 1 del regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n.
1255, ed etichettati con le sigle: R62, R60, R50, R49, R45,
R40, R33, R28, R27, R26, R25, R24, R23. Con decreti dei
Ministri della sanita' e delle politiche agricole e
forestali, da emanare entro il 31 dicembre di ciascun anno,
e' determinato ed aggiornato l'elenco dei prodotti di cui
al presente comma.
1-bis. Sono tenuti al versamento del contributo di cui
al comma 1 i titolari delle autorizzazioni all'immissione
in commercio dei prodotti di cui al medesimo comma 1, in
base al relativo fatturato di vendita.
1-ter. E' vietata la somministrazione agli animali da
allevamento di mangimi contenenti proteine derivanti da
tessuti animali incompatibili con l'alimentazione naturale
ed etologica delle singole specie. Negli allevamenti ittici
e' consentita la somministrazione di mangimi contenenti
proteine di pesce. Con decreto del Ministro della sanita',
di concerto con il Ministro delle politiche agricole e
forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, sono definiti i
criteri e le disposizioni per l'attuazione del presente
comma.
B) 2. E' istituito il Fondo per la ricerca nel settore
dell'agricoltura biologica e di qualita', alimentato dalle
entrate derivanti dai contributi di cui al comma 1. Il
Fondo e' finalizzato al finanziamento di programmi annuali,
nazionali e regionali, di ricerca in materia di agricoltura
biologica, nonche' in materia di sicurezza e salubrita'
degli alimenti, in coerenza con la comunicazione 2000/C
28/02 della Commissione europea sugli orientamenti
comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
n. C 28 del 1° febbraio 2000. Il Ministro delle politiche
agricole e forestali, con decreto da emanare entro due mesi
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, determina le modalita' di funzionamento del
Fondo e la tipologia dei soggetti, dei progetti e delle
spese di ricerca ammissibili.
2-bis. E' istituito il Fondo per lo sviluppo
dell'agricoltura biologica e di qualita', alimentato da un
contributo statale pari a lire quindici miliardi per
ciascun anno del triennio 2001-2003. Il Fondo e'
finalizzato:
a) al sostegno allo sviluppo della produzione
agricola biologica mediante incentivi agli agricoltori e
agli allevatori che attuano la riconversione del metodo di
produzione, nonche' mediante adeguate misure di assistenza
tecnica e codici di buona pratica agricola per un corretto
uso dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti;
b) all'informazione dei consumatori sugli alimenti
ottenuti con metodi di produzione biologica, sugli alimenti
tipici e tradizionali, nonche' su quelli a denominazione di
origine protetta.
C) 3-bis. Le attivita' di ricezione e di ospitalita',
compresa la degustazione dei prodotti aziendali e
l'organizzazione di attivita' ricreative, culturali e
didattiche svolte da aziende agricole nell'ambito della
diffusione di prodotti agricoli biologici o di qualita',
possono essere equiparate ai sensi di legge alle attivita'
agrituristiche di cui all'art. 2 della legge 5 dicembre
1985, n. 730, secondo i principi in essa contenuti e
secondo le disposizioni emanate dalle regioni o dalle
province autonome.
3-ter. In deroga alle disposizioni vigenti e'
consentita ai produttori di prodotti a denominazione di
origine protette (DOP), a indicazione geografica protette
(IGP) e con attenzione di specificita' (AS), cui ai
regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92 del Consiglio,
del 14 luglio 1992, ivi compresi i prodotti ammessi a
tutela provvisoria, la presentazione, la degustazione e la
vendita, anche per via telematica, secondo disposizioni
emanate dalle regioni o dalle province autonome. Al comma 8
dell'art. 10 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dopo le
parole «la vendita diretta» sono inserite le seguenti:
«anche per via telematica».
D) 4-bis. Presso il Ministero delle politiche agricole
e forestali e' istituito un comitato per la valorizzazione
e la tutela del patrimonio alimentare italiano, con il
compito di censire le lavorazioni alimentari tipiche
italiane, nonche' di tutelarle, valorizzarle e diffonderne
la conoscenza in Italia e nel mondo. Del comitato fanno
parte esperti di settore, rappresentanti delle categorie
produttive, delle regioni e delle amministrazioni
interessate. Con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali sono dettate le regole relative alla
composizione ed al funzionamento del Comitato, che svolge
anche le funzioni e le attivita' del comitato di cui ai
commi 3, 4 e 5 dell'art. 8 del decreto legislativo
30 aprile 1998, n. 173, che e' soppresso.».
2. In sede di prima applicazione il primo decreto di
cui al comma 1, secondo periodo, dell'art. 59 della legge
23 dicembre 1999, n. 488, come sostituito dal comma 1,
lettera A), del presente articolo, e' emanato entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
- Si trascrive il testo dell'art. 2 del decreto
legislativo 17 maggio 1995, n. 220, recante «Attuazione
degli articoli 8 e 9 del regolamento n. 2092/91/CEE in
materia di produzione agricola ed agro-alimentare con
metodo biologico»:
«Art. 2 (Comitato di valutazione degli organismi di
controllo). - 1. E' istituito presso il Ministero delle
risorse agricole, alimentari e forestali il Comitato di
valutazione degli organismi di controllo, con il compito di
esprimere pareri in merito all'adozione dei provvedimenti
di autorizzazione degli organismi di controllo di cui
all'art. 3, e di revoca totale o parziale dei medesimi.
2. Il Comitato di cui al comma 1 e' formato da nove
componenti, nominati con decreto del Ministro delle risorse
agricole, alimentari e forestali, di cui tre scelti tra
funzionari del Ministero delle risorse agricole, alimentari
e forestali, tre funzionari designati rispettivamente dai
Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
della sanita', del commercio con l'estero, tre designati
dalla Conferenza dei Presidenti di cui all'art. 4 del
decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418.
3. Al fine di esprimere il parere previsto al comma 1,
il Comitato e' integrato di volta in volta con un
rappresentante designato da ciascuna delle regioni e
provincie autonome in cui il richiedente ha dichiarato di
essere presente, ai sensi dell'allegato II, parte I, punto
6.
4. Il presidente ed il segretario del Comitato sono
nominati tra i rappresentanti del Ministero delle risorse
agricole, alimentari e forestali. Il segretario del
Comitato cura l'invio ai componenti di cui ai commi 2 e 3
dell'ordine del giorno e della relativa documentazione.»
- Si trascrive il testo dell'art. 8 della legge
15 dicembre 1998, n. 441, recante «Norme per la diffusione
e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in
agricoltura»:
«Art. 8 (Osservatorio per l'imprenditorialita). - 1. E'
istituito presso il Ministero per le politiche agricole un
Osservatorio per l'esame delle problematiche relative
all'imprenditorialita' giovanile in agricoltura e per il
monitoraggio sull'attuazione della presente legge, di cui
sono chiamati a far parte anche rappresentanti degli ordini
e collegi professionali di tecnici agricoli, alimentari e
forestali e delle organizzazioni agricole giovanili
rappresentative a livello nazionale. La partecipazione
all'Osservatorio non comporta oneri per lo Stato e per il
suo funzionamento e' autorizzata la spesa nel limite di un
miliardo di lire annue a decorrere dal 1999.
- Si trascrive il testo dell'art. 3 del decreto
legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante
«Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a
norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n.
38.»:
«Art. 3 (Commissione consultiva centrale per la pesca e
l'acquacoltura). - 1. La Commissione consultiva centrale
per la pesca e l'acquacoltura, presieduta dal Ministro
delle politiche agricole e forestali o dal Sottosegretario
di Stato delegato, e' composta dal Direttore generale per
la pesca e l'acquacoltura e dai seguenti membri:
a) due dirigenti della Direzione generale per la
pesca e l'acquacoltura;
b) un dirigente del Dipartimento economico della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
c) un dirigente del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali;
d) un dirigente del Ministero della salute;
e) un dirigente del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio;
f) un dirigente del Ministero dell'economia e delle
finanze;
g) un dirigente del Ministero delle attivita'
produttive;
h) un dirigente del Ministero della difesa;
i) un dirigente del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca;
j) un ufficiale del Comando generale del Corpo delle
capitanerie di porto, di grado non inferiore a Capitano di
Vascello;
k) quindici dirigenti del settore pesca e
acquacoltura delle regioni designati dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano;
l) nove rappresentanti della cooperazione designati
dalle associazioni nazionali delle cooperative della pesca
comparativamente piu' rappresentative;
m) quattro rappresentanti designati dalle
associazioni nazionali delle imprese di pesca
comparativamente piu' rappresentative;
n) due rappresentanti designati dalle associazioni
nazionali delle imprese di acquacoltura comparativamente
piu' rappresentative;
o) un rappresentante della pesca sportiva designato
dalle organizzazioni nazionali della pesca sportiva
comparativamente piu' rappresentative;
p) sei rappresentanti designati dalle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;
q) un rappresentante delle associazioni nazionali di
organizzazioni di produttori costituite ai sensi del
regolamento (CE) n. 104/2000 del 17 dicembre 1999 del
Consiglio;
r) due rappresentanti della ricerca scientifica
applicata alla pesca e all'acquacoltura designati dal
Ministro delle politiche agricole e forestali;
s) un rappresentante della ricerca scientifica
applicata alla pesca e all'acquacoltura designato dal
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
t) due rappresentanti della ricerca scientifica
applicata alla pesca e all'acquacoltura designati dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di
cui uno dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica
applicata al mare (ICRAM);
u) due rappresentanti della ricerca scientifica
applicata alla pesca e all'acquacoltura delle regioni
designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
2. La Commissione e' chiamata a dare pareri sui decreti
del Ministro delle politiche agricole e forestali, o del
Sottosegretario di Stato delegato, finalizzati alla tutela
e gestione delle risorse ittiche ed in relazione ad ogni
argomento per il quale il presidente ne ravvisi
l'opportunita'.
3. Il presidente puo' invitare, alle riunioni della
Commissione, gli assessori regionali per la pesca e
l'acquacoltura, i rappresentanti dei Ministeri e degli enti
interessati agli argomenti posti all'ordine del giorno ed
esperti del settore.
4. La Commissione ha durata triennale ed e' nominata
con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali.»
- Si trascrive il testo dell'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79, recante
«Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle
politiche agricole e forestali»:
«Art. 5 (Uffici di diretta collaborazione). - 1.
L'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione
resta disciplinata dal decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, recante regolamento di
organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del
Ministro delle politiche agricole e forestali.
2. L'Ufficio di Gabinetto promuove, con cadenza almeno
mensile, azioni di coordinamento delle attivita' operative
dei Dipartimenti di cui agli articoli 2 e 3.
3. Nell'ambito del Gabinetto opera il Nucleo per i
sistemi informativi e statistici in agricoltura, con
funzioni consultive in materia di programmazione,
coordinamento e verifica, composto di dieci addetti scelti
tra soggetti esperti nelle discipline di informatica e
statistica, coordinato dal responsabile dei servizi
informativi automatizzati, di cui all'art. 10 del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. Il Ministro determina,
con proprio decreto di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, l'indennita' spettante ai
componenti del nucleo. L'Ufficio di Gabinetto si avvale del
Nucleo per l'esercizio delle funzioni di indirizzo del
Sistema informativo agricolo nazionale (S.I.A.N.).
Dall'attuazione delle disposizioni previste dal presente
comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato.
4. Alle dipendenze funzionali del Ministro opera il
reparto specializzato Comando carabinieri politiche
agricole, istituito presso il Ministero, che svolge
controlli straordinari sulla erogazione e percepimento di
aiuti comunitari nel settore agroalimentare e della pesca
ed acquacoltura, sulle operazioni di ritiro e vendita di
prodotti agroalimentari, ivi compresi gli aiuti a Paesi in
via di sviluppo e indigenti. Esercita controlli specifici
sulla regolare applicazione di regolamenti comunitari e
concorre, coordinandosi con l'Ispettorato centrale
repressione frodi, nell'attivita' di prevenzione e
repressione delle frodi nel settore agroalimentare. Nello
svolgimento di tali compiti, il reparto puo' effettuare
accessi e ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri
previsti dalle norme vigenti per l'esercizio delle proprie
attivita' istituzionali.
5. Il Ministro, d'intesa con il Ministro degli affari
esteri, puo' inviare in lunga missione e con onere a carico
del Ministero, personale di supporto agli addetti del
Ministero che svolgano l'incarico di esperti ai sensi
dell'art. 168 del decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.».
- La legge 17 maggio 1999, n. 144, reca «Misure in
materia di investimenti, delega al Governo per il riordino
degli incentivi all'occupazione e della normativa che
disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino
degli enti previdenziali».
- Si trascrive il testo del comma 58 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2006):
«58. Le somme riguardanti indennita', compensi,
gettoni, retribuzioni o altre utilita' comunque denominate,
corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione
e controllo, consigli di amministrazione e organi
collegiali comunque denominati, presenti nelle pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, e negli enti da queste ultime controllati,
sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli
importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.».



 
Art. 2.

Riordino del Consiglio nazionale dell'agricoltura

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 2005, n. 79, relativo al Consiglio nazionale dell'agricoltura, che e' confermato, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il Consiglio e' presieduto dal Ministro ed e' composto da un dirigente di prima fascia, con funzioni di vicepresidente e da dodici esperti di alta qualificazione tecnico-scientifica nelle scienze agrarie, economiche, giuridiche e politiche e di comprovata esperienza professionale nei corrispondenti settori di attivita'.»;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Nella prima riunione, il Consiglio adotta a maggioranza dei componenti il regolamento interno di funzionamento, nonche' la ripartizione in classi, con i relativi ambiti di competenza.».



Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79, recante
«Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle
politiche agricole e forestali», come modificato dal
presente decreto:
«Art. 4 (Consiglio nazionale dell'Agricoltura). - 1. Il
Consiglio nazionale dell'Agricoltura e' organo tecnico
consultivo del Ministro ed ha il compito di svolgere
attivita' di alta consulenza, di studio e ricerca.
2. Il Consiglio e' presieduto dal Ministro ed e'
composto da un dirigente di prima fascia, con funzioni di
vicepresidente e da dodici esperti di alta qualificazione
tecnico-scientifica nelle scienze agrarie, economiche,
giuridiche e politiche e di comprovata esperienza
professionale nei corrispondenti settori di attivita'.
3. I componenti del Consiglio sono nominati dal
Ministro fra i docenti universitari, magistrati ordinari o
amministrativi e equiparati, ricercatori di enti pubblici e
privati, dirigenti di amministrazioni ed enti pubblici,
organizzazioni internazionali e altri esperti, anche
estranei alla Pubblica Amministrazione. Due componenti sono
nominati su designazione della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano. I componenti durano in carica tre anni
e possono essere confermati nell'incarico per una sola
volta.
4. Nella prima riunione, il Consiglio adotta a
maggioranza dei componenti il regolamento interno di
funzionamento, nonche' la ripartizione in classi, con i
relativi ambiti di competenza.
5. Le funzioni di segretario del Consiglio sono
esercitate da un dirigente di seconda fascia dei ruoli del
Ministero.
6. Il Ministro determina, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, le indennita' spettanti ai
componenti.».



 
Art. 3.

Riordino degli altri organismi esistenti

1. Ai sensi dell'articolo 29, commi 1 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono confermati e continuano ad operare i seguenti organismi, istituiti presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:
a) Comitato gruppo tecnico di valutazione di rispondenza degli organismi di controllo DOP, IGP, e STG, istituito ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 526;
b) Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale, istituito dall'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
c) Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito dall'articolo 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
d) Comitato tecnico-scientifico nazionale per il sughero, istituito ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
e) Commissione tecnica per la elaborazione delle proposte ai fini dell'adozione del piano assicurativo agricolo annuale, istituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;
f) Commissione sementi, istituita ai sensi dell'articolo 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096;
g) Commissione per la promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, istituita ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
h) Osservatorio nazionale dell'agriturismo, istituito dall'articolo 13 della legge 20 febbraio 2006, n. 96;
i) Osservatorio per la cooperazione agricola, istituito dall'articolo 2 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231;
j) Osservatorio nazionale del mercato dei prodotti e dei servizi forestali, istituito dall'articolo 12 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
k) Commissioni provinciali per l'accertamento dei requisiti necessari per il riconoscimento dei centri di imballaggio delle uova da consumo, istituite ai sensi dell'articolo 1 della legge 3 maggio 1971, n. 419;
l) Tavolo agroalimentare, istituito dall'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
m) Tavoli di filiera, istituiti ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102;
n) Tavolo azzurro, istituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154;
o) Commissione consultiva per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e mezzi tecnici di produzione, istituita dall'articolo 44 della legge 20 febbraio 2006, n. 82;
p) Comitato di coordinamento per il servizio di repressione frodi, istituito dall'articolo 45 della legge 20 febbraio 2006, n. 82;
q) Comitato Nazionale Italiano per il Codex Alimentarius, di cui all'articolo 4 della legge 27 marzo 2001, n. 122;
r) Comitato per la ricerca applicata alla pesca e all'acquacoltura, istituito dall'articolo 9 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154;
s) Commissione nazionale per il pioppo, istituita ai sensi della legge 3 dicembre 1962, n. 1799;
t) Comitato tecnico di cui all'articolo 4 del regolamento ministeriale 13 febbraio 2003, n. 44, per una piu' efficace operativita' dell'azione istituzionale dell'Ispettorato centrale repressione frodi;
u) Comitato tecnico di cui all'articolo 5 del regolamento ministeriale 13 febbraio 2003, n. 44, per una piu' energica lotta alle frodi ed un migliore controllo del territorio;
v) Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti, istituita dall'articolo 9 del decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217.
2. Le spese di funzionamento degli organismi di cui al comma 1, sono ridotte del 30 per cento rispetto all'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006, la riduzione prevista dall'articolo 29 opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra la data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 223 del 2006 ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa gia' assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto.



Note all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006, n. 248, si vedano le note alle premesse.
- La legge 21 dicembre 1999, n. 526, reca «Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria
1999».
- Si trascrive il testo dell'art. 8 della legge
11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio»:
«Art. 8 (Comitato tecnico faunistico-venatorio
nazionale). - 1. Presso il Ministero dell'agricoltura e
delle foreste e' istituito il Comitato tecnico
faunistico-venatorio nazionale (CTFVN) composto da tre
rappresentanti nominati dal Ministro dell'agricoltura e
delle foreste, da tre rappresentanti nominati dal Ministro
dell'ambiente, da tre rappresentanti delle regioni nominati
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da
tre rappresentanti delle province nominati dall'Unione
delle province d'Italia, dal direttore dell'Istituto
nazionale per la fauna selvatica, da un rappresentante per
ogni associazione venatoria nazionale riconosciuta, da tre
rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole
maggiormente rappresentative a livello nazionale, da
quattro rappresentanti delle associazioni di protezione
ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente,
da un rappresentante dell'Unione zoologica italiana, da un
rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia
italiana, da un rappresentante del Consiglio internazionale
della caccia e della conservazione della selvaggina, da un
rappresentante dell'Ente nazionale per la protezione degli
animali, da un rappresentante del Club alpino italiano.
2. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale
e' costituito, entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri sulla base delle designazioni delle
organizzazioni ed associazioni di cui al comma 1 ed e'
presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o
da un suo delegato.
3. Al Comitato sono conferiti compiti di organo tecnico
consultivo per tutto quello che concerne l'applicazione
della presente legge.
4. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale
viene rinnovato ogni cinque anni.».
- Si trascrive il testo dell'art. 17 della legge
10 febbraio 1992, n. 164, recante «Nuova disciplina delle
denominazioni d'origine»:
«Art. 17 (Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini). - 1. Entro
centottanta giorni dalla data di pubblicazione della
presente legge nella Gazzetta Ufficiale il Comitato
nazionale per la tutela delle denominazioni d'origine di
cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica
12 luglio 1963, n. 930, e' sostituito dal «Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini», cui compete la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni d'origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini italiani.
2. Il Comitato e' organo del Ministero dell'agricoltura
e delle foreste ed ha competenza consultiva, propositiva ed
esecutiva su tutti i vini designati con nome geografico.
3. Il Comitato e' composto da una sezione
interprofessionale, costituita dal Presidente e dai
componenti di cui al comma 5, e da una sezione
amministrativa, costituita da personale dipendente dal
Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che svolge
anche i compiti di segreteria.
4. Il Presidente e' nominato con decreto del Ministro
dell'agricoltura e delle foreste.
5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste sono nominati i componenti della sezione
interprofessionale del Comitato secondo la seguente
ripartizione:
a) due funzionari del Ministero dell'agricoltura e
delle foreste;
b) un funzionario del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato;
c) un funzionario del Ministero del commercio con
l'estero;
d) un funzionario dell'Istituto nazionale per il
commercio estero;
e) sei membri designati dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano di cui all'art. 12 della legge
23 agosto 1988, n. 400, in rappresentanza delle regioni e
delle province autonome;
f) un membro scelto fra tre designati dall'Unione
nazionale delle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, in rappresentanza delle camere stesse;
g) un membro scelto fra tre designati dall'Accademia
della vite e del vino;
h) due membri esperti particolarmente competenti in
materia di viticoltura e di enologia;
i) due membri scelti fra quattro designati
dall'Associazione enotecnici italiani e dall'Ordine
nazionale assaggiatori vino;
l) un membro scelto fra tre designati dall'Unione
nazionale delle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, in rappresentanza dei consigli
interprofessionali di cui all'art. 20;
m) un membro scelto fra tre designati dalla
Federazione nazionale dei consorzi volontari di cui
all'art. 19, in rappresentanza dei consorzi stessi;
n) un membro scelto fra tre designati dai consigli
interprofessionali di cui all'art. 20;
o) tre membri, di cui uno per l'Italia
settentrionale, uno per l'Italia centrale e uno per
l'Italia meridionale e insulare, scelti fra sei designati
dalle organizzazioni sindacali degli agricoltori;
p) sei membri, di cui due per l'Italia
settentrionale, due per l'Italia centrale e due per
l'Italia meridionale e insulare, scelti fra dodici
designati dalle organizzazioni professionali dei
coltivatori diretti maggiormente rappresentative a livello
nazionale;
q) tre membri scelti fra sei designati dalle unioni
nazionali riconosciute dei produttori vitivinicoli;
r) due membri in rappresentanza delle cantine sociali
e cooperative agricole produttrici, scelti fra quattro
designati dalle associazioni nazionali riconosciute di
assistenza e tutela del movimento cooperativo;
s) un membro scelto fra tre designati dalle
organizzazioni sindacali degli industriali vinicoli;
t) un membro scelto fra tre designati dalle
organizzazioni sindacali dei commercianti grossisti
vinicoli;
u) un membro scelto fra tre designati dalle
organizzazioni sindacali degli esportatori vinicoli;
v) un membro particolarmente competente in materia di
produzione di vini speciali, scelto fra quattro designati
dalle competenti organizzazioni sindacali;
z) un membro scelto fra tre designati dall'Unione
nazionale consumatori.
6.
7. Il Presidente ed i componenti di cui al comma 5
durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati
per non piu' di due volte.
8. Il Comitato:
a) esprime il proprio parere nelle materie di cui
alla presente legge, formulando e proponendo al Ministero
dell'agricoltura e delle foreste disciplinari di produzione
dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica tipica, proponendo strategie di intervento;
b) propone, anche d'ufficio, la modifica o la revoca
delle denominazioni di origine o delle indicazioni
geografiche tipiche riconosciute e dei loro disciplinari di
produzione;
c) collabora con i competenti organi statali e
regionali all'osservanza della presente legge e dei
disciplinari di produzione relativi ai prodotti con
denominazione di origine o con indicazione geografica
tipica;
d) promuove iniziative in materia di studi e
propaganda per una migliore produzione e per una piu'
estesa divulgazione dei prodotti di cui alla presente
legge;
e) tiene rapporti con altri organismi esteri e
nazionali operanti nel settore delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche;
f) interviene in Italia e all'estero a tutela delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche, nei modi previsti dalle leggi e dai trattati
internazionali;
g) svolge ogni altro incarico ad esso affidato nelle
materie di cui alla presente legge;
h) svolge controlli qualitativi e di classificazione
di vini DOCG, DOC e IGT, avvalendosi delle commissioni di
degustazione di cui all'art. 13, comma 2;
i) promuove attivita' di controllo per una corretta
produzione, trasformazione e commercializzazione dei vini a
denominazione di origine e ad indicazione geografica
tipica;
l) promuove e coordina, in collaborazione con le
regioni, le indagini relative alla natura, alla
composizione e alle rese dei vigneti, nonche' alla
composizione analitica dei vini a denominazione di origine
e ad indicazione geografica tipica;
m) formula proposte sull'applicazione delle norme in
materia di analisi chimico-fisiche e di esami organolettici
dei vini italiani a denominazione di origine e ad
indicazione geografica tipica.
9. Il Comitato puo' costituirsi, per conto e previa
autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle
foreste, parte civile nei procedimenti penali aventi ad
oggetto frodi sull'origine e provenienza geografica dei
vini di cui alla presente legge. Il Comitato puo' altresi'
intervenire nei giudizi civili, ai sensi dell'art. 105,
secondo comma, del codice di procedura civile, per far
valere il proprio interesse alla tutela delle denominazioni
di origine e delle indicazioni geografiche tipiche.
10. Il Comitato e' legittimato ad agire in giudizio,
per conto e previa autorizzazione del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste, a tutela dei viticoltori
interessati nei confronti di soggetti privati e pubblici
che, con agenti inquinanti od altri fattori ovvero
attraverso l'abusivo esercizio di servitu', rechino
pregiudizio alle coltivazioni dei vigneti nonche' alla
qualita' ed all'immagine dei vini a denominazione di
origine e ad indicazione geografica tipica.
11. Le spese annuali per il funzionamento del Comitato
e per l'adempimento dei suoi compiti istituzionali, sono
poste a carico dell'apposito capitolo di spesa dello stato
di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle
foreste.
12. Per il funzionamento del Comitato si osservano, in
quanto applicabili, le norme del decreto del Presidente
della Repubblica 22 novembre 1965, n. 1675.».
- Si trascrive il testo dell'art. 12 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 227, recante «Orientamento e
modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7
della legge 5 marzo 2001, n. 57»:
«Art. 12 (Ricerca, formazione e informazione). - 1. Il
Ministero delle politiche agricole e forestali, d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome, promuove e sostiene lo
sviluppo della ricerca e della sperimentazione forestale
anche in conformita' al decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 454, nonche' attraverso il coinvolgimento delle
istituzioni scientifiche operanti nel settore forestale.
2. Le regioni curano la formazione professionale degli
addetti a vario titolo operanti nel settore forestale.
3. E' istituito, senza oneri aggiuntivi per il bilancio
dello Stato, presso il Consiglio nazionale dell'economia e
del lavoro, l'Osservatorio nazionale del mercato dei
prodotti e dei servizi forestali, costituito da
rappresentanti dello Stato, delle regioni e delle categorie
economiche del comparto forestale, con il compito di
promuovere azioni per il mercato dei prodotti e servizi
forestali.
4. E' istituito presso il Ministero delle politiche
agricole e forestali, senza oneri aggiuntivi per il
bilancio dello Stato, il Comitato tecnico-scientifico
nazionale per il sughero, cui partecipano le regioni
interessate, con il compito di suggerire nuovi indirizzi di
ricerca sulla base delle esigenze degli operatori del
settore e coordinare il trasferimento dei risultati a
questi ultimi.
5. Il Ministero delle politiche agricole e forestali,
di concerto con il Ministero dell'ambiente e d'intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
promuove attivita' di informazione e di educazione sul
significato e lo stato del bosco e sulle esternalita' da
esso svolte in favore della societa', avvalendosi a tale
scopo anche del sistema per l'educazione ambientale
coordinato dal Ministero dell'ambiente, in collaborazione
con quest'ultimo.».
- Si trascrive il testo dell'art. 4 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante «Interventi
finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma
dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003,
n. 38»:
«Art. 4 (Piano assicurativo agricolo annuale). - 1.
L'entita' del contributo pubblico sui premi assicurativi e'
determinata attraverso il Piano assicurativo agricolo
annuale, di seguito denominato: «Piano assicurativo»,
tenendo conto delle disponibilita' di bilancio,
dell'importanza socio-economica delle produzioni e del
numero di potenziali assicurati.
2. Il Piano assicurativo e' elaborato sulla base delle
informazioni e dei dati di carattere
statistico-assicurativo rilevati dalla Banca dati sui
rischi agricoli, ed e' approvato, entro il 30 novembre di
ogni anno, con decreto del Ministero delle politiche
agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sentite le proposte di una Commissione
tecnica costituita, da:
a) un rappresentante del Ministero delle politiche
agricole e forestali, che la presiede;
b) tre rappresentanti delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano;
c) un rappresentante dell'Istituto di servizi per il
mercato agricolo alimentare (ISMEA);
d) un rappresentante per ciascuna Organizzazione
professionale agricola rappresentata nel Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);
e) un rappresentante della Cooperazione agricola;
f) un rappresentante dell'Associazione nazionale dei
consorzi di difesa (ASNACODI);
g) due rappresentanti dell'Associazione nazionale
delle imprese assicuratrici (ANIA).
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali e' approvato il regolamento di funzionamento
della commissione tecnica e sono nominati i relativi
componenti. Ai componenti della commissione tecnica non
compete alcuna indennita' o compenso ne' rimborso spese.
4. Nel Piano assicurativo sono stabiliti i parametri
per il calcolo del contributo pubblico sui premi
assicurativi distinti per:
a) tipologia di polizza assicurativa;
b) area territoriale identificata sulla base delle
proposte delle regioni e delle province autonome di Trento
e di Bolzano;
c) evento climatico avverso, garanzia;
d) tipo di coltura e/o strutture.
5. Nel Piano assicurativo possono essere disposti
anche:
a) i termini massimi di sottoscrizione delle polizze
per le diverse produzioni e aree;
b) qualsiasi altro elemento ritenuto necessario per
garantire un impiego efficace ed efficiente delle risorse
pubbliche.».
- Si trascrive il testo dell'art. 19 della legge
25 novembre 1971, n. 1096, recante «Disciplina
dell'attivita' sementiera»:
«Art. 19. - Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
puo' istituire, per ciascuna specie di coltura, registri di
varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione
delle varieta' stesse. Nel caso di varieta' (linee inbred,
ibridi) che sono destinate unicamente a servire da
componenti per le varieta' finali, il comma 1 si applica
solo se le sementi loro appartenenti devono essere
commercializzate sotto il loro nome.
Dopo il 1° luglio 1992 possono essere fissate, secondo
la procedura dell'art. 21 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, le condizioni secondo
le quali il comma 1 si applica anche ad altre varieta'
componenti. Nel frattempo, nel caso di cereali diversi dal
granturco, dette disposizioni si possono applicare ad altre
varieta' componenti nei confronti delle sementi destinate
alla certificazione nei loro territori. Le varieta'
componenti sono indicate come tali.
L'iscrizione al registro puo' essere chiesta dal
costitutore della varieta' o dai suoi aventi causa, ed in
mancanza di essi da un istituto od ente od altro soggetto
operante in campo sementiero che offra la necessaria
garanzia del mantenimento in purezza della varieta'.
L'iscrizione al registro puo' essere chiesta dal
costitutore della varieta' o dai suoi aventi causa, ed in
mancanza di essi da un istituto od ente od altro soggetto
operante in campo sementiero che offra la necessaria
garanzia del mantenimento in purezza della varieta'.
L'iscrizione e' disposta dal Ministro per l'agricoltura
e le foreste, sentito il parere di apposita commissione
nominata dallo stesso Ministro e costituita dal direttore
dell'Istituto conservatore dei registri di varieta' dei
prodotti sementieri, che la presiede, da tre tecnici
designati dalle regioni, da quattro membri scelti fra i
direttori di istituti di ricerca e di sperimentazione
agraria, docenti universitari e funzionari del ruolo
tecnico superiore dell'agricoltura, da un rappresentante
dei costitutori di novita' vegetali, da un rappresentante
dei produttori di sementi, da due rappresentanti degli
agricoltori, da due rappresentanti dei coltivatori diretti,
e potra' essere integrata da due specialisti della specie
di coltura.
La commissione, ai fini dell'iscrizione, deve accertare
che ogni varieta' si distingua per uno o piu' caratteri
importanti dalle altre varieta' iscritte e che essa sia
sufficientemente omogenea e stabile nei suoi caratteri
essenziali e che abbia un valore agronomico e di
utilizzazione soddisfacente. Per gli adempimenti da
compiere ai fini anzidetti sono dovuti i compensi di cui al
successivo art. 41.
Per la varieta' di cui non si conosca il costitutore o
esso piu' non esista, l'iscrizione puo' essere fatta
d'ufficio. In tal caso il Ministro per l'agricoltura e le
foreste affida il compito della conservazione in purezza
delle varieta' ad un istituto od ente od altro soggetto
operante in campo sementiero, che dia affidamento di bene
assolverlo sotto il profilo tecnico ed organizzativo.
Analogamente si provvede qualora il costitutore, l'avente
causa dello stesso e l'istituto od ente od altro soggetto
che hanno chiesto ed ottenuto l'iscrizione non adempiano
alle prescrizioni concernenti il mantenimento in purezza
della varieta' e la produzione di sementi di base.
L'istituto od ente od altro soggetto incaricato della
conservazione in purezza della varieta' assume, ai fini
della presente legge, la facolta' e gli obblighi del
costitutore.
Nei suoi confronti il Ministero dell'agricoltura e
delle foreste puo' imporre prescrizioni per quanto riguarda
la distribuzione della semente di base.
Le varieta' di sementi gia' iscritte nei registri
previsti dalla legge 18 aprile 1938, n. 546, e dal decreto
ministeriale 28 ottobre 1963, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 16 novembre 1963, n. 298, e successive
modificazioni, saranno iscritte di ufficio e senza
ulteriori accertamenti nei registri istituiti ai sensi del
presente articolo.
A richiesta del costitutore puo' essere fatto obbligo
del segreto ai componenti la commissione di cui al terzo
comma del presente articolo ed a chiunque altro prenda
visione della descrizione dei componenti genealogici
concernenti gli ibridi e le varieta' sintetiche.
Per l'iscrizione delle varieta' nei registri di cui al
primo comma del presente articolo e' dovuta la tassa
annuale di concessione governativa di lire 20.000 da
corrispondersi entro il 31 gennaio dell'anno cui si
riferisce. Per la modifica nei predetti registri della
descrizione delle caratteristiche secondarie della varieta'
e' dovuta la tassa di concessione governativa «una tantum»
di lire 10.000.
Per le varieta' iscritte d'ufficio ai sensi del
precedente quinto comma le tasse di cui sopra non sono
dovute.
Una varieta' geneticamente modificata, rientrante fra
gli organismi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b)
del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, puo' essere
iscritta nel registro nazionale solo se sono state adottate
tutte le misure appropriate atte ad evitare effetti nocivi
sulla salute umana e sull'ambiente, previste dal medesimo
decreto legislativo, nonche' dal principio di precauzione,
dalla Convenzione sulla diversita' biologica e dal
protocollo sulla biosicurezza di Carthagena.
Nel caso di prodotti ottenuti da una varieta'
geneticamente modificata destinati ad essere utilizzati
come alimenti o ingredienti alimentari, si applicano
altresi' le disposizioni previste dal regolamento (CE) n.
258/97 del 27 gennaio 1997, al fine di verificare che tali
prodotti o ingredienti alimentari:
a) non presentino rischi per il consumatore;
b) non inducano in errore il consumatore;
c) non differiscano dagli altri prodotti o
ingredienti alimentari alla cui sostituzione essi sono
destinati, al punto che il loro consumo normale possa
comportare svantaggi per il consumatore sotto il profilo
nutrizionale.
La Commissione di cui al quinto comma del presente
articolo, nell'esprimere il parere sull'iscrizione di
varieta' geneticamente modificate nell'apposita sezione del
registro nazionale di cui all'art. 17 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del
1973, si deve attenere al parere della Commissione per i
prodotti sementieri di varieta' geneticamente modificate.».
- Si trascrive il testo dell'art. 5 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante «Attuazione
della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione
dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche
rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita»:
«Art. 5 (Disposizioni specifiche per la valorizzazione
energetica delle biomasse, dei gas residuati dai processi
di depurazione e del biogas). - 1. Entro due mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto
del Ministro delle politiche agricole e forestali, e'
nominata, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica,
una commissione di esperti che, entro un anno
dall'insediamento, predispone una relazione con la quale
sono indicati:
a) i distretti produttivi nei quali sono prodotti
rifiuti e residui di lavorazione del legno non destinati
rispettivamente ad attivita' di riciclo o riutilizzo,
unitamente alle condizioni tecniche, economiche, normative
ed organizzative, nonche' alle modalita' per la
valorizzazione energetica di detti rifiuti e residui;
b) le condizioni tecniche, economiche, normative ed
organizzative per la valorizzazione energetica degli scarti
della manutenzione boschiva, delle aree verdi, delle
alberature stradali e delle industrie agroalimentari;
c) le aree agricole, anche a rischio di dissesto
idrogeologico e le aree golenali sulle quali e' possibile
intervenire mediante messa a dimora di colture da destinare
a scopi energetici nonche' le modalita' e le condizioni
tecniche, economiche, normative ed organizzative per
l'attuazione degli interventi;
d) le aree agricole nelle quali sono prodotti residui
agricoli non destinati all'attivita' di riutilizzo,
unitamente alle condizioni tecniche, economiche, normative
ed organizzative, nonche' alle modalita', per la
valorizzazione energetica di detti residui;
e) gli incrementi netti di produzione annua di
biomassa utilizzabili a scopi energetici, ottenibili dalle
aree da destinare, ai sensi della legge 1° giugno 2002, n.
120, all'aumento degli assorbimenti di gas a effetto serra
mediante attivita' forestali;
f) i criteri e le modalita' per la valorizzazione
energetica dei gas residuati dai processi di depurazione e
del biogas, in particolare da attivita' zootecniche;
g) le condizioni per la promozione prioritaria degli
impianti cogenerativi di potenza elettrica inferiore a 5
MW;
h) le innovazioni tecnologiche eventualmente
necessarie per l'attuazione delle proposte di cui alle
precedenti lettere.
2. La commissione di cui al comma 1 ha sede presso il
Ministero delle politiche agricole e forestali ed e'
composta da un membro designato dal Ministero delle
politiche agricole e forestali, che la presiede, da un
membro designato dal Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio, da un membro designato dal Ministero delle
attivita' produttive, da un membro designato dal Ministero
dell'interno e da un membro designato dal Ministero per i
beni e le attivita' culturali e da cinque membri designati
dal Presidente della Conferenza unificata.
3. Ai componenti della Commissione non e' dovuto alcun
compenso, ne' rimborso spese. Al relativo funzionamento
provvede il Ministero delle politiche agricole e forestali
con le proprie strutture e le risorse strumentali
acquisibili in base alle norme vigenti. Alle eventuali
spese per i componenti provvede l'amministrazione di
appartenenza nell'ambito delle rispettive dotazioni.
4. La commissione di cui al comma 1 puo' avvalersi del
contributo delle associazioni di categoria dei settori
produttivi interessati, nonche' del supporto tecnico
dell'ENEA, dell'AGEA, dell'APAT e degli IRSA del Ministero
delle politiche agricole e forestali. La commissione tiene
conto altresi' delle conoscenze acquisite nell'ambito dei
gruppi di lavoro attivati ai sensi della delibera del CIPE
19 dicembre 2002, n. 123/2002 di «revisione delle linee
guida per le politiche e misure nazionali per la riduzione
delle emissioni dei gas serra».
5. Tenuto conto della relazione di cui al comma 1, il
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il
Ministro delle politiche agricole e forestali e gli altri
Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza unificata,
adotta uno o piu' decreti con i quali sono definiti i
criteri per l'incentivazione della produzione di energia
elettrica da biomasse, gas residuati dai processi di
depurazione e biogas. Dai medesimi decreti non possono
derivare oneri per il bilancio dello Stato.».
- Si trascrive il testo dell'art. 13 della legge
20 febbraio 2006, n. 96, recante «Disciplina
dell'agriturismo»:
«Art. 13 (Osservatorio nazionale dell'agriturismo). -
1. Al fine di fornire informazioni utili per lo svolgimento
delle attivita' di indirizzo e di coordinamento di
competenza del Ministero delle politiche agricole e
forestali, nonche' allo scopo di favorire la comunicazione
e lo scambio di esperienze sul territorio nazionale, le
regioni inviano annualmente allo stesso Ministero delle
politiche agricole e forestali una relazione sintetica
sullo stato dell'agriturismo nel territorio di propria
competenza, integrata dai dati sulla consistenza del
settore e da eventuali disposizioni emanate in materia.
2. Presso il Ministero delle politiche agricole e
forestali e' istituito l'Osservatorio nazionale
dell'agriturismo, al quale partecipano le associazioni di
operatori agrituristici piu' rappresentative a livello
nazionale.
3. L'Osservatorio nazionale dell'agriturismo cura la
raccolta e la elaborazione delle informazioni provenienti
dalle regioni e dalle associazioni di cui al comma 2,
pubblicando annualmente un rapporto nazionale sullo stato
dell'agriturismo e formulando, anche con il contributo di
esperienze estere, proposte per lo sviluppo del settore.
4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
- Si trascrive il testo dell'art. 2 del decreto-legge
9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, recante «Interventi
urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del
settore, nonche' per contrastare andamenti anomali dei
prezzi nelle filiere agroalimentari»:
«Art. 2 (Contrasto dei fenomeni di andamento anomalo
dei livelli di qualita' e dei prezzi nelle filiere
agroalimentari). - 1. Al fine di contrastare l'andamento
anomalo dei livelli di qualita' e dei prezzi nelle filiere
agroalimentari in funzione della tutela del consumatore,
della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa
del made in Italy:
a) la Guardia di finanza e l'Agenzia delle entrate,
sulla base delle direttive impartite dal Ministro
dell'economia e delle finanze, avvalendosi anche dei dati
ed elementi in possesso degli Osservatori dei prezzi del
Ministero delle politiche agricole e forestali e del
Ministero delle attivita' produttive, effettuano controlli
mirati a rilevare i prezzi lungo le filiere produttive
agroalimentari in cui si sono manifestati, o sono in atto,
andamenti anomali dei prezzi;
b) l'Ispettorato centrale repressione frodi del
Ministero delle politiche agricole e forestali svolge
programmi di controllo finalizzati al contrasto della
irregolare commercializzazione dei prodotti agroalimentari
provenienti dai Paesi comunitari ed extracomunitari. A tale
fine all'art. 6, comma 7, del decreto-legge 18 giugno 1986,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
1986, n. 462, sono aggiunte le seguenti parole: ", con
l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), con il
Comando carabinieri politiche agricole e con l'Agenzia
delle dogane"».
2. Per favorire il raggiungimento delle finalita' di
cui al comma 1 e all'art. 5, comma 4, l'Ispettorato
centrale repressione frodi, fermo restando quanto previsto
dall'art. 3, comma 3, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001,
n. 49, e' organizzato in struttura dipartimentale,
articolata nelle seguenti direzioni generali: Direzione
generale della programmazione, del coordinamento ispettivo
e dei laboratori di analisi; Direzione generale delle
procedure sanzionatorie, degli affari generali, del
personale e del bilancio. La dotazione organica della
qualifica dirigenziale - dirigente di prima fascia - di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
13 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127
del 3 giugno 2005, e' elevata a tre unita'. Al fine di
assicurare il rispetto del principio di invarianza della
spesa, il relativo onere e' compensato mediante preventiva
riduzione di complessive 10 unita' effettivamente in
servizio dell'area funzionale C, posizione economica C3,
nella dotazione organica dell'Ispettorato centrale
repressione frodi di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 13 aprile 2005. Con successivo
decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis,
lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art.
4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si
provvede alla revisione complessiva degli uffici e dei
laboratori di livello dirigenziale non generale
dell'Ispettorato centrale repressione frodi. In sede di
attuazione della presente disposizione e anche con
riferimento alla peculiarita' dell'attivita' istituzionale
dell'Ispettorato, le variazioni e le conseguenti
distribuzioni della dotazione organica dell'Ispettorato
centrale repressione frodi del Ministero delle politiche
agricole e forestali, nell'ambito delle aree funzionali e
delle posizioni economiche, sono determinate con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, senza oneri
aggiuntivi rispetto alla vigente dotazione organica
complessiva.
3. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
riferisce sugli esiti delle attivita' degli organismi di
controllo di cui ai commi 1 e 2 al Presidente del Consiglio
dei Ministri, formulando le proposte per l'adozione da
parte del Governo di adeguate misure correttive dei
fenomeni di andamento anomalo nelle filiere agroalimentari.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano promuovono accordi volontari tra consumatori,
finalizzati a favorire la costituzione di centrali di
acquisto e, conseguentemente, a facilitare l'incontro tra
domanda e offerta di prodotti agroalimentari.
5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali sono attivate, nei limiti di spesa di 250.000
euro a decorrere dall'anno 2006, iniziative di rilevamento
ed elaborazione di informazioni congiunturali e strutturali
delle filiere direttamente gestite dai produttori agricoli,
anche attraverso uno specifico osservatorio della
cooperazione agricola. Agli oneri derivanti dall'attuazione
del presente comma, pari a 250.000 euro a decorrere
dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 36
del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le
finalita' di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto
legislativo.».
- Si trascrive il testo dell'art. 1 della legge
3 maggio 1971, n. 419, recante «Applicazione dei
regolamenti comunitari n. 1619/68 e n. 95/69 contenenti
norme sulla commercializzazione delle uova»:
«Art. 1. - Il controllo sull'osservanza delle
disposizioni concernenti la commercializzazione delle uova,
previste dal regolamento n. 1619/68 adottato dal Consiglio
dei Ministri della Comunita' economica europea il
15 ottobre 1968 e dal relativo regolamento di applicazione
n. 95/69 adottato dalla commissione della Comunita'
economica europea il 17 gennaio 1969, nonche' delle
disposizioni contenute nella presente legge e' esercitato
dagli organi centrali e periferici del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste, il quale si avvale degli
organi preposti dalle leggi vigenti agli accertamenti per
la repressione delle frodi nella preparazione e nel
commercio dei prodotti agrari.
Le regioni, nello svolgimento delle funzioni di propria
competenza, provvedono per la materia, oggetto della
presente legge, a coordinare la loro specifica attivita'
col Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Nulla e' innovato per quanto riguarda la osservanza
delle vigenti norme sanitarie e le competenze
dell'Amministrazione sanitaria.
Gli organi di cui al precedente primo comma esercitano
i controlli previsti dai citati regolamenti n. 1619/68 e n.
95/69 anche alla importazione delle uova dai Paesi terzi
nella Comunita' europea ed alla esportazione verso i Paesi
terzi di uova imballate.».
- Si trascrive il testo dell'art. 20 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e
modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7
della legge 5 marzo 2001, n. 57»:
«Art. 20 (Istituti della concertazione) - 1. Nella
definizione delle politiche agroalimentari il Governo si
avvale del Tavolo agroalimentare istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, che e' convocato con
cadenza almeno trimestrale. Al Tavolo agroalimentare
partecipa una delegazione del Consiglio nazionale dei
consumatori e degli utenti di cui all'art. 4 della legge
30 luglio 1998, n. 281, composta di tre rappresentanti
designati dal Consiglio medesimo.
2. Le modalita' delle ulteriori attivita' di
concertazione presso il Ministero delle politiche agricole
e forestali sono definite con decreto del Ministro.».
- Si trascrive il testo dell'art. 9 del decreto
legislativo 27 maggio 2005, n. 102, recante «Regolazioni
dei mercati agroalimentari, a norma dell'art. 1, comma 2,
lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38»:
«Art. 9 (Intesa di filiera). - 1. L'intesa di filiera
ha lo scopo di favorire l'integrazione di filiera e la
valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari,
tenendo conto degli interessi della filiera e dei
consumatori. L'intesa puo' definire:
a) azioni per migliorare la conoscenza e la
trasparenza della produzione e del mercato;
b) azioni per un migliore coordinamento
dell'immissione dei prodotti sul mercato;
c) modelli contrattuali compatibili con la normativa
comunitaria da utilizzare nella stipula dei contratti di
coltivazione, allevamento e fornitura;
d) modalita' di valorizzazione e tutela delle
denominazioni di origine, indicazioni geografiche e marchi
di qualita';
e) criteri per la valorizzazione del legame delle
produzioni al territorio di provenienza;
f) azioni al fine di perseguire condizioni di
equilibrio e stabilita' del mercato attraverso informazioni
e ricerche per l'orientamento della produzione agricola
alla domanda e alle esigenze dei consumatori;
g) metodi di produzione rispettosi dell'ambiente.
2. L'intesa di filiera e' stipulata nell'ambito del
Tavolo agroalimentare, di cui all'art. 20 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, tra gli organismi
maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei
settori della produzione, della trasformazione, del
commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e
agroalimentari, presenti o rappresentati nel Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro. A tale fine, i
predetti organismi indicano la rappresentanza di filiera a
livello nazionale per il settore di appartenenza. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali,
da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono definite le modalita' per la
stipula delle intese di filiera, nonche' quelle di
costituzione e di funzionamento dei tavoli di filiera.
3. Le intese possono, inoltre, essere stipulate dalle
Organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi
all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.
4. Le intese non possono comportare restrizioni della
concorrenza ad eccezione di quelli che risultino da una
programmazione previsionale e coordinata della produzione
in funzione degli sbocchi di mercato o da un programma di
miglioramento della qualita' che abbia come conseguenza
diretta una limitazione del volume di offerta.
5. Le intese sono comunicate al Ministero delle
politiche agricole e forestali entro i quindici giorni
dalla loro sottoscrizione che ne verifica la compatibilita'
con la normativa comunitaria e nazionale. Le intese di cui
al comma 4 sono approvate con decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali.».
- Si trascrive il testo degli articoli 2 e 9 del
decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante
«Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a
norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n.
38»:
«Art. 2 (Tavolo azzurro). - 1. Per la determinazione
degli obiettivi e delle linee generali della politica
nazionale della pesca e dell'acquacoltura, nonche' per la
concertazione permanente di cui all'art. 1, comma 2,
lettera a), della legge 7 marzo 2003, n. 38, e' istituito
il "Tavolo azzurro".
2. Il Tavolo azzurro e' coordinato dal Ministro delle
politiche agricole e forestali o dal Sottosegretario di
Stato delegato, ed e' composto dagli assessori alla pesca e
all'acquacoltura delle regioni e delle province autonome,
dai presidenti di ciascuna associazione nazionale delle
cooperative della pesca, delle imprese di pesca, delle
imprese di acquacoltura, dai segretari generali di ciascuna
organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa a
livello nazionale, da un rappresentante del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio.
3. Il Tavolo azzurro e' sentito, altresi', sui criteri
e le strategie del Programma nazionale di cui all'art. 4,
nonche' in relazione ad ogni altra finalita' per la quale
il Ministro delle politiche agricole e forestali o il
Sottosegretario di Stato delegato, ne ravvisi
l'opportunita'.
4. La partecipazione al Tavolo azzurro e alle
Commissioni e ai Comitati di cui agli articoli 3, 9 e 10 e'
assicurata nell'ambito delle attivita' istituzionali degli
organismi di provenienza, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.».
«Art. 9 (Ricerca scientifica e tecnologica applicata
alla pesca e all'acquacoltura) - 1. Il Ministero delle
politiche agricole e forestali, avvalendosi del gruppo
composto dai rappresentanti della ricerca scientifica di
cui all'art. 3, comma 1, lettere r), s), t) e u), definisce
gli indirizzi di ricerca in materia di pesca e
acquacoltura, finalizzati a sostenere il conseguimento
degli obiettivi previsti dal Programma nazionale, con
particolare riferimento al perseguimento di quelli di cui
all'art. 4, comma 1, lettere a), b) e d).
2. Per le attivita' di ricerca e studio finalizzate
alla realizzazione del Programma, di cui al comma 1, il
Ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione
generale per la pesca e l'acquacoltura, si avvale, senza
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato,
di istituti scientifici, ivi compresi i consorzi nazionali
di settore promossi dalle associazioni nazionali delle
cooperative della pesca.
3. I risultati delle ricerche eseguite sono esaminati
dal Comitato di cui al comma 4 che riferisce, con le
proprie valutazioni, al Ministro delle politiche agricole e
forestali, al quale ne puo' proporre la pubblicazione.
4. Il Comitato per la ricerca applicata alla pesca e
all'acquacoltura e' presieduto dal direttore generale per
la pesca e l'acquacoltura ed e' composto da:
a) due dirigenti della Direzione generale per la
pesca e l'acquacoltura, di cui uno responsabile del settore
ricerca;
b) tre esperti in ricerche applicate al settore,
designati dal Ministro delle politiche agricole e
forestali;
c) un esperto in ricerche applicate al settore,
designato dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca;
d) un esperto in sanita' veterinaria e degli
alimenti, designato dal Ministro della salute;
e) un esperto in ricerche applicate al settore,
designato dal Ministro delle attivita' produttive;
f) tre esperti dell'Istituto centrale per la ricerca
scientifica applicata al mare (ICRAM);
g) un esperto in ricerche applicate al settore
dell'Istituto per la nutrizione, designato dal Ministro
delle politiche agricole e forestali;
h) due esperti in ricerche applicate al settore,
designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, di cui uno per le regioni a statuto speciale e uno
per le regioni a statuto ordinario;
i) un esperto in ricerche applicate al settore,
scelto tra una terna designata dal Consiglio nazionale
delle ricerche tra propri ricercatori;
j) un esperto in ricerca applicata al settore per
ciascuna associazione nazionale delle cooperative della
pesca;
k) un esperto in ricerche applicate al settore,
designato dall'associazione nazionale delle imprese di
pesca comparativamente piu' rappresentativa;
l) un esperto in ricerca applicata al settore,
designato dalle associazioni delle imprese di acquacoltura
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale;
m) un esperto in ricerche applicate al settore,
designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale.
5. Il Comitato e' chiamato, inoltre, ad esprimersi su
ogni questione relativa a studi, ricerche e indagini che
abbiano importanza scientifica di rilievo nazionale e
interregionale per la pesca o siano funzionali alla
disciplina giuridica del settore.
6. Il Comitato ha durata triennale ed e' nominato con
decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali.».
- Si trascrive il testo degli articoli 44 e 45 della
legge 20 febbraio 2006, n. 82, recante «Disposizioni di
attuazione della normativa comunitaria concernente
l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino»:
«Art. 44 (Commissione consultiva per l'aggiornamento
dei metodi ufficiali di analisi). - 1. Presso il Ministero
delle politiche agricole e forestali e' istituita la
commissione consultiva per l'aggiornamento dei metodi
ufficiali di analisi relativi ai prodotti disciplinati dal
regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito
dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive
modificazioni, per gli aspetti per i quali non esistono
metodi di analisi comunitari ufficiali o metodi
riconosciuti dall'Organizzazione internazionale della vigna
e del vino (OIV), in relazione all'art. 46, paragrafo 3,
terzo comma, lettera c), del citato regolamento (CE) n.
1493/1999.
2. La commissione di cui al comma 1, i cui componenti
sono nominati con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali, e' composta da rappresentanti dei
Ministeri delle politiche agricole e forestali,
dell'economia e delle finanze, della salute e delle
attivita' produttive, nonche' eventualmente di enti o
istituti specializzati nei particolari settori.
3. In relazione alle esigenze derivanti dallo
svolgimento dei lavori, il Ministro delle politiche
agricole e forestali puo', con proprio decreto, articolare
la commissione di cui al comma 1 in piu' sottocommissioni,
determinandone la composizione.
4. Le mansioni di segreteria della commissione di cui
al comma 1 e delle sottocommissioni di cui al comma 3 sono
esercitate da funzionari del Ministero delle politiche
agricole e forestali.».
«Art. 45 (Comitato di coordinamento per il servizio
repressione frodi). - 1. Presso il Ministero delle
politiche agricole e forestali e' istituito il comitato di
coordinamento per il servizio repressione frodi con il
compito di:
a) realizzare una costante collaborazione e un
coordinamento tra le varie amministrazioni incaricate della
repressione delle frodi;
b) proporre provvedimenti di carattere amministrativo
al fine di combattere le frodi in base a indirizzi
uniformi;
c) proporre eventuali modifiche alle disposizioni
vigenti in materia di vigilanza.
2. Il comitato di cui al comma 1, i cui componenti sono
nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole
e forestali, e' composto da tre rappresentanti del
Ministero delle politiche agricole e forestali, di cui uno
con funzioni di presidente, da tre rappresentanti del
Ministero dell'economia e delle finanze, da tre
rappresentanti del Ministero della salute e da un
rappresentante rispettivamente del Ministero dell'interno e
del Ministero delle attivita' produttive.
3. Le mansioni di segreteria del comitato di cui al
comma 1 sono esercitate da un funzionario del Ministero
delle politiche agricole e forestali con qualifica non
inferiore a dirigente di seconda fascia.».
- Si trascrive il testo dell'art. 4 della legge
27 marzo 2001, n. 122, recante «Disposizioni modificative e
integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale».
«Art. 4 (Codex Alimentarius e contributo straordinario
all'Istituto nazionale della nutrizione). - 1. Per
assicurare lo svolgimento dei lavori del Comitato nazionale
italiano per il Codex Alimentarius, di cui al decreto del
Ministro per l'agricoltura e le foreste del 13 ottobre
1966, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del
26 maggio 1967, in adempimento degli obblighi
internazionali, e' autorizzata, per gli anni 2002 e 2003,
la spesa di lire 250 milioni annue.
2. Al fine di incrementare l'attivita' di ricerca nel
campo della qualita' nutrizionale degli alimenti e
dell'utilizzo ottimale delle risorse alimentari, e'
attribuito un contributo straordinario di lire 2 miliardi
per l'anno 2002 all'Istituto nazionale della nutrizione.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a lire 2 miliardi e 250 milioni per l'anno
2002 e a lire 250 milioni per l'anno 2003, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'art. 4 della legge 23 dicembre 1999, n.
499.».
- La legge 3 dicembre 1962, n. 1799, reca «Adesione
alla Convenzione per l'inquadramento della Commissione
internazionale del pioppo nell'Organizzazione delle Nazioni
Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (F.A.O.) adottata
a Roma il 20 novembre 1959 e sua esecuzione.».
- Si trascrive il testo degli articoli 4 e 5 del
regolamento ministeriale 13 febbraio 2003, n. 44, recante
«Regolamento di riorganizzazione della struttura operativa
dell'Ispettorato centrale repressione frodi»:
«Art. 4. - 1. E' istituito un Comitato tecnico,
presieduto dal Ministro delle politiche agricole e
forestali o da un suo delegato e formato da tre
rappresentanti del Ministero - dei quali uno appartenente
all'Ispettorato e due ai Dipartimenti in cui si articola il
Ministero delle politiche agricole e forestali - e da un
rappresentante di ciascuna regione e delle province
autonome di Trento e Bolzano, con il compito di individuare
idonee forme di cooperazione atte a consentire una piu'
efficace operativita' dell'azione istituzionale
dell'Ispettorato.
2. Ai componenti del Comitato di cui al
comma precedente non e' riconosciuto alcun compenso o
rimborso-spese per la partecipazione alle riunioni del
Comitato medesimo.».
«Art. 5. - 1. E' istituito un Comitato tecnico,
presieduto dal Ministro delle politiche agricole e
forestali o da un suo delegato e formato da rappresentanti
di tutti gli organismi di controllo di cui all'art. 6,
comma 7, della legge n. 462 del 1986, con il compito di
rendere piu' agevole la concertazione di azioni volte ad
attuare una piu' energica lotta alle frodi ed un migliore
controllo del territorio.
2. Ai componenti del Comitato di cui al
comma precedente non e' riconosciuto alcun compenso o
rimborso-spese per la partecipazione alle riunioni del
Comitato medesimo.».
- Si trascrive il testo dell'art. 9 del decreto
legislativo 29 aprile 2006, n. 217, recante «Revisione
della disciplina in materia di fertilizzanti»:
«Art. 9 (Commissione). - 1. Presso il Ministero delle
politiche agricole e forestali e' istituita una Commissione
tecnico-consultiva per i fertilizzanti con il compito di
esprimere il proprio parere su questioni di particolare
rilevanza a livello comunitario e nazionale attinenti al
settore dei fertilizzanti, nonche' sulle modifiche da
apportare agli allegati al presente decreto.
2. La Commissione e' composta da:
a) quattro rappresentanti del Ministero delle
politiche agricole e forestali, di cui uno con funzioni di
presidente e due appartenenti all'Ispettorato centrale
repressione frodi;
b) un rappresentante della Presidenza del Consiglio
dei Ministri;
c) due rappresentanti del Ministero delle attivita'
produttive;
d) un rappresentante del Ministero della salute;
e) un rappresentante del Ministero dell'economia e
delle finanze (Agenzia delle dogane, area centrale
verifiche e controlli tributi doganali ed accise -
Laboratori chimici);
f) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio;
g) un rappresentante dell'Istituto superiore di
sanita';
h) un rappresentante dell'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici;
i) tre rappresentanti delle organizzazioni di
produttori di fertilizzanti, designati dalle Associazioni
nazionali di categoria piu' rappresentative;
l) tre rappresentanti dei produttori agricoli,
designati dalle Associazioni di categoria piu'
rappresentative;
m) un rappresentante dei commercianti, designato
dall'Associazione nazionale di categoria piu'
rappresentativa;
n) un rappresentante degli importatori di
fertilizzanti, designato dall'Associazione nazionale di
categoria piu' rappresentativa;
o) un rappresentante regionale designato dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
p) cinque esperti in materia di fertilizzanti, cosi'
suddivisi: quattro docenti universitari ed uno in
rappresentanza del Consiglio per la ricerca e la
sperimentazione in agricoltura - Istituto sperimentale per
la nutrizione delle piante, scelti dal Ministero delle
politiche agricole e forestali.
3. I componenti della Commissione, ad eccezione di
quelli di cui al comma 2, lettera p), in caso di
impedimento possono delegare formalmente loro sostituti, di
volta in volta.
4. La Commissione dura in carica cinque anni ed i suoi
componenti possono essere riconfermati non piu' di una
volta. Ove le designazioni non pervengano in tempo utile,
la Commissione puo' regolarmente funzionare qualora sia
stata nominata la meta' piu' uno dei componenti. Le
funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da
un funzionario del Ministero delle politiche agricole e
forestali coadiuvato da un membro della Commissione stessa.
5. Ai componenti della Commissione ed ai loro sostituti
non spetta alcun compenso o rimborso spese.».



 
Art. 4.

Disposizioni comuni

1. Gli organismi di cui agli articoli 1, 2 e 3 durano in carica tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, i predetti organismi presentano una relazione sull'attivita' svolta al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilita' dei singoli organismi e della conseguente eventuale proroga della loro durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. I componenti dei suddetti organismi possono essere confermati una sola volta nel caso di proroga della durata degli stessi. In caso di nomina di nuovi componenti, si tiene conto del principio di pari opportunita' tra uomini e donne.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 4 aprile 2007

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri

De Castro, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali
Padoa Schioppa, Ministro
dell'economia e delle finanze
Santagata, Ministro per
l'attuazione del programma di
Governo
Nicolais, Ministro per le riforme e
le innovazioni nella pubblica
amministrazione

Visto, il Guardasigilli: Mastella

Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 2007

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 2, foglio n. 395
 
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