Gazzetta n. 116 del 21 maggio 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 24 aprile 2007
Riconoscimento, al sig. Di Cecilia Massimo, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza del sig. Di Cecilia Massimo, nato il 17 maggio 1971 a Hechingen (Germania), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo accademico professionale di «Diplom-Ingenieur» conseguito in Germania e rilasciato dalla «Fachhochschule Hochschule fur Stuttgart Technik» di Stoccarda (Germania) in data 25 luglio 2001, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri sezione A - settore civile ambientale e l'esercizio in Italia della professione di «ingegnere civile ambientale»;
Preso atto che il richiedente ha documentato lo svolgimento di attivita' professionale dal 2002 al 2004 presso la «DEHN GmbH» di Hechingen (Germania);
Preso atto che nella seduta della Conferenza dei servizi del 21 novembre 2006, con il conforme parere del rappresentante di categoria, e' stato espresso parere negativo per 1'iscrizione alla sezione A settore civile ambientale dell'albo degli ingegneri poiche' sia in termini di preparazione accademica che di esperienza professionale si evidenzia una chiara competenza del sig. Di Cecilia per edifici di non grandi dimensioni con totale esclusione della parte impiantistica e dell'urbanistica, con competenze che in Italia sono attribuibili al geometra e non all'ingegnere sezione A settore civile ambientale, ove tali lacune non possono essere colmate con l'applicazione di misure compensative;
Preso atto che nella medesima seduta il rappresentante di categoria ha rilevato che l'istante, in base alla sua formazione, potrebbe richiedere il riconoscimento per la sezione B - settore civile ambientale senza l'applicazione di misure compensative;
Rilevato che il sig. Di Cecilia, a seguito di comunicazione della Amministrazione, ha provveduto a inviare apposita istanza volta a richiedere il riconoscimento del proprio titolo professionale ai fini della iscrizione nella sezione B settore civile ambientale dell'albo degli ingegneri;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 25 gennaio 2007;
Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri nella seduta sopra indicata;
Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «ingegnere» e l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione B, settore civile ambientale, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;
Decreta:
Art. 1.
Al sig. Di Cecilia Massimo, nato il 17 maggio 1971 a Hechingen (Germania), cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione B - settore civile ambientale e l'esercizio della omonima professione in Italia senza l'applicazione di misure compensative.
 
Art. 2.
L'istanza relativa all'iscrizione all'albo «ingegneri» sezione A - settore civile ambientale professionale, per le ragioni in motivazione, e' respinta.
Roma, 24 aprile 2007
Il direttore generale: Papa
 
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