Gazzetta n. 115 del 19 maggio 2007 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 20 marzo 2007, n. 23
Testo del decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 66 del 20 marzo 2007), coordinato con la legge di conversione 17 maggio 2007, n. 64, recante: «Disposizioni urgenti per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario, nonche' in materia di quota fissa sulla ricetta per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale.».

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate in caratteri corsivi.
Sul video le modifiche apportate sono racchiuse tra i segni (( . . . )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.

1. Lo Stato, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, concorre al ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per il periodo 2001-2005 nei confronti delle regioni che:
a) al fine della riduzione strutturale del disavanzo nel settore sanitario sottoscrivono l'accordo con lo Stato per i piani di rientro e accedono al fondo transitorio di cui all'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) al fine dell'ammortamento del debito accumulato fino al 31 dicembre 2005, ai sensi di quanto disposto dalla lettera e) del medesimo articolo 1, comma 796, ed in via ulteriore rispetto all'incremento nella misura massima dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, destinano al settore sanitario in modo specifico, anche in via alternativa, quote di manovre fiscali gia' adottate o quote di tributi erariali attribuiti alle regioni stesse ovvero, nei limiti dei poteri loro attribuiti dalla normativa statale di riferimento ed in conformita' ad essa, misure fiscali da attivarsi sul proprio territorio, in modo tale da assicurare complessivamente risorse superiori rispetto a quelle derivanti dal predetto incremento nella misura massima. (( 1-bis. Gli esiti della verifica annuale dei piani di rientro sono tempestivamente trasmessi dal Ministro dell'economia e delle finanze al Presidente della Corte dei conti per le valutazioni di competenza dell'istituto, anche ai fini dell'avvio di un eventuale giudizio di responsabilita' amministrativa e contabile.))
2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2006 e per i periodi seguenti fino all'anno 2010, per le regioni che, con delibera della Giunta regionale da pubblicare nel Bollettino ufficiale della regione entro il 27 marzo 2007, approvano l'Accordo stipulato con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 1, comma 796, lettera b), secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'addizionale all'IRPEF e le maggiorazioni dell'aliquota dell'IRAP si applicano nella misura prevista al comma 174, ultimo periodo, dell'articolo 1 della medesima legge n. 311 del 2004. Tali incrementi non si applicano nelle regioni nelle quali, in attuazione dell'articolo 1, comma 174, della citata legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni, sia scattato formalmente, in modo automatico, l'innalzamento dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e della maggiorazione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e, a seguito del raggiungimento dell'accordo con il Governo, di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 7 giugno 2006, n. 206, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 234, tale innalzamento non sia stato applicato. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettera b), sesto, settimo ed ottavo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, la spesa di 3.000 milioni di euro per l'anno 2007. Le predette disponibilita' finanziarie sono ripartite tra le regioni interessate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sulla base dei debiti accumulati fino al 31 dicembre 2005, della capacita' fiscale regionale e della partecipazione delle regioni al finanziamento del fabbisogno sanitario. Nell'ambito dei predetti piani di rientro sono disciplinate le modalita' di monitoraggio e di riscontro dell'estinzione dei debiti. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. ((Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al presente comma e' trasmesso alle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, trasmette al Parlamento una relazione sullo stato del monitoraggio e del riscontro dell'estinzione dei debiti.))
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 4 del
decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2001, n. 405
(Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria):
«3. Gli eventuali disavanzi di gestione accertati o
stimati, nel rispetto dell'accordo Stato-regioni di cui
all'art. 1, comma 1, sono coperti dalle regioni con le
modalita' stabilite da norme regionali che prevedano
alternativamente o cumulativamente l'introduzione di:
a) misure di compartecipazione alla spesa sanitaria,
ivi inclusa l'introduzione di forme di
corresponsabilizzazione dei principali soggetti che
concorrono alla determinazione della spesa;
b) variazioni dell'aliquota dell'addizionale
regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche o
altre misure fiscali previste nella normativa vigente;
c) altre misure idonee a contenere la spesa, ivi
inclusa l'adozione di interventi sui meccanismi di
distribuzione dei farmaci.».
- Si riporta il testo del comma 796 dell'art. 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007):

«796. Per garantire il rispetto degli obblighi
comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica per il triennio 2007-2009, in attuazione del
protocollo di intesa tra il Governo, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano per un patto
nazionale per la salute sul quale la Conferenza delle
regioni e delle province autonome, nella riunione del
28 settembre 2006, ha espresso la propria condivisione:
a) il finanziamento del Servizio sanitario nazionale,
cui concorre ordinariamente lo Stato, e' determinato in
96.040 milioni di euro per l'anno 2007, in 99.082 milioni
di euro per l'anno 2008 e in 102.285 milioni di euro per
l'anno 2009, comprensivi dell'importo di 50 milioni di
euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo di
ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale
«Bambino Gesu». All'art. 1, comma 278, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «a decorrere dall'anno
2006» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente
all'anno 2006»;
b) e' istituito per il triennio 2007-2009, un Fondo
transitorio di 1.000 milioni di euro per l'anno 2007, di
850 milioni di euro per l'anno 2008 e di 700 milioni di
euro per l'anno 2009, la cui ripartizione tra le regioni
interessate da elevati disavanzi e' disposta con decreto
del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. L'accesso alle
risorse del Fondo di cui alla presente lettera e'
subordinato alla sottoscrizione di apposito accordo ai
sensi dell'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, e successive modificazioni, comprensivo di un piano
di rientro dai disavanzi. Il piano di rientro deve
contenere sia le misure di riequilibrio del profilo
erogativo dei livelli essenziali di assistenza, per
renderlo conforme a quello desumibile dal vigente Piano
sanitario nazionale e dal vigente decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri di fissazione dei medesimi
livelli essenziali di assistenza, sia le misure necessarie
all'azzeramento del disavanzo entro il 2010, sia gli
obblighi e le procedure previsti dall'art. 8 dell'intesa
23 marzo 2005 sancita dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario
n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.
Tale accesso presuppone che sia scattata formalmente in
modo automatico o che sia stato attivato l'innalzamento ai
livelli massimi dell'addizionale regionale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche e dell'aliquota dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive. Qualora nel
procedimento di verifica annuale del piano si prefiguri il
mancato rispetto di parte degli obiettivi intermedi di
riduzione del disavanzo contenuti nel piano di rientro, la
regione interessata puo' proporre misure equivalenti che
devono essere approvate dai Ministeri della salute e
dell'economia e delle finanze. In ogni caso l'accertato
verificarsi del mancato raggiungimento degli obiettivi
intermedi comporta che, con riferimento all'anno d'imposta
dell'esercizio successivo, l'addizionale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche e l'aliquota dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive si applicano oltre i
livelli massimi previsti dalla legislazione vigente fino
all'integrale copertura dei mancati obiettivi. La
maggiorazione ha carattere generalizzato e non settoriale e
non e' suscettibile di differenziazioni per settori di
attivita' e per categorie di soggetti passivi. Qualora
invece sia verificato che il rispetto degli obiettivi
intermedi e' stato conseguito con risultati ottenuti
quantitativamente migliori, la regione interessata puo'
ridurre, con riferimento all'anno d'imposta dell'esercizio
successivo, l'addizionale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche e l'aliquota dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive per la quota corrispondente al miglior
risultato ottenuto. Gli interventi individuati dai
programmi operativi di riorganizzazione, qualificazione o
potenziamento del servizio sanitario regionale, necessari
per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel
rispetto dei livelli essenziali di assistenza, oggetto
degli accordi di cui all'art. 1, comma 180, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, come
integrati dagli accordi di cui all'art. 1, commi 278 e 281,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono vincolanti per
la regione che ha sottoscritto l'accordo e le
determinazioni in esso previste possono comportare effetti
di variazione dei provvedimenti normativi ed amministrativi
gia' adottati dalla medesima regione in materia di
programmazione sanitaria. Il Ministero della salute, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
assicura l'attivita' di affiancamento delle regioni che
hanno sottoscritto l'accordo di cui all'art. 1, comma 180,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, comprensivo di un
Piano di rientro dai disavanzi, sia ai fini del
monitoraggio dello stesso, sia per i provvedimenti
regionali da sottoporre a preventiva approvazione da parte
del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e
delle finanze, sia per i Nuclei da realizzarsi nelle
singole regioni con funzioni consultive di supporto
tecnico, nell'ambito del Sistema nazionale di verifica e
controllo sull'assistenza sanitaria di cui all'art. 1,
comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
c) all'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e successive modificazioni, le parole:
«all'anno d'imposta 2006» sono sostituite dalle seguenti:
«agli anni di imposta 2006 e successivi». Il procedimento
per l'accertamento delle risultanze contabili regionali, ai
fini dell'avvio delle procedure di cui al citato art. 1,
comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
successive modificazioni, e' svolto dal Tavolo tecnico per
la verifica degli adempimenti di cui all'art. 12 della
citata intesa 23 marzo 2005;
d) al fine di consentire in via anticipata
l'erogazione del finanziamento a carico dello Stato:
1) in deroga a quanto stabilito dall'art. 13,
comma 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56,
il Ministero dell'economia e delle finanze, per gli anni
2007, 2008 e 2009, e' autorizzato a concedere alle regioni
a statuto ordinario anticipazioni con riferimento alle
somme indicate alla lettera a) del presente comma da
accreditare sulle contabilita' speciali di cui al comma 6
dell'art. 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in
essere presso le tesorerie provinciali dello Stato, nella
misura pari al 97 per cento delle somme dovute alle regioni
a statuto ordinario a titolo di finanziamento della quota
indistinta del fabbisogno sanitario, quale risulta
dall'intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla
ripartizione delle disponibilita' finanziarie complessive
destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale
per i medesimi anni;
2) per gli anni 2007, 2008 e 2009, il Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a concedere
alla Regione siciliana anticipazioni nella misura pari al
97 per cento delle somme dovute a tale regione a titolo di
finanziamento della quota indistinta, quale risulta
dall'intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla
ripartizione delle disponibilita' finanziarie complessive
destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale
per i medesimi anni, al netto delle entrate proprie e delle
partecipazioni della medesima regione;
3) alle regioni che abbiano superato tutti gli
adempimenti dell'ultima verifica effettuata dal Tavolo
tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'art.
12 della citata intesa 23 marzo 2005, si riconosce la
possibilita' di un incremento di detta percentuale
compatibilmente con gli obblighi di finanza pubblica;
4) all'erogazione dell'ulteriore 3 per cento nei
confronti delle singole regioni si provvede a seguito
dell'esito positivo della verifica degli adempimenti
previsti dalla vigente normativa e dalla presente legge;
5) nelle more dell'intesa espressa, ai sensi delle
norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilita'
finanziarie complessive destinate al finanziamento del
Servizio sanitario nazionale, le anticipazioni sono
commisurate al livello del finanziamento corrispondente a
quello previsto dal riparto per l'anno 2006, quale risulta
dall'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e incrementato, a decorrere dall'anno
2008, sulla base del tasso di crescita del prodotto interno
lordo nominale programmato;
6) sono autorizzati, in sede di conguaglio,
eventuali recuperi necessari anche a carico delle somme a
qualsiasi titolo spettanti alle regioni per gli esercizi
successivi;
7) sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi
titolo spettanti, le compensazioni degli importi a credito
e a debito di ciascuna regione e provincia autonoma,
connessi alla mobilita' sanitaria interregionale di cui
all'art. 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
nonche' alla mobilita' sanitaria internazionale di cui
all'art. 18, comma 7, dello stesso decreto legislativo n.
502 del 1992, e successive modificazioni. I predetti
importi sono definiti dal Ministero della salute di intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
e) ai fini della copertura dei disavanzi pregressi
nel settore sanitario, cumulativamente registrati e
certificati fino all'anno 2005, al netto per l'anno 2005
della copertura derivante dall'incremento automatico delle
aliquote, di cui all'art. 1, comma 174, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dalla
lettera c) del presente comma, per le regioni che, al fine
della riduzione strutturale del disavanzo, sottoscrivono
l'accordo richiamato alla lettera b) del presente comma,
risultano idonei criteri di copertura a carattere
pluriennale derivanti da specifiche entrate certe e
vincolate, in sede di verifica degli adempimenti del Tavolo
tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'art.
12 della citata intesa 23 marzo 2005;
f) per gli anni 2007 e seguenti sono confermate le
misure di contenimento della spesa farmaceutica assunte
dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ai fini del
rispetto dei tetti stabiliti dall'art. 48, comma 1, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con le
deliberazioni del consiglio di amministrazione n. 34 del
22 dicembre 2005, n. 18 dell'8 giugno 2006, n. 21 del
21 giugno 2006, n. 25 del 20 settembre 2006 e n. 26 del
27 settembre 2006, salvo rideterminazioni delle medesime da
parte dell'AIFA stessa sulla base del monitoraggio degli
andamenti effettivi della spesa;
g) in riferimento alla disposizione di cui alla
lettera f) del presente comma, per il periodo 1° marzo
2007-29 febbraio 2008 e limitatamente ad un importo di
manovra pari a 807 milioni di euro di cui 583,7 milioni a
carico delle aziende farmaceutiche, 178,7 milioni a carico
dei farmacisti e 44,6 milioni a carico dei grossisti, sulla
base di tabelle di equivalenza degli effetti
economico-finanziari per il Servizio sanitario nazionale,
approvate dall'AIFA e definite per regione e per azienda
farmaceutica, le singole aziende farmaceutiche, entro il
termine perentorio del 30 gennaio 2007, possono chiedere
alla medesima AIFA la sospensione, nei confronti di tutti i
propri farmaci, della misura della ulteriore riduzione del
5 per cento dei prezzi di cui alla deliberazione del
consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 26 del
27 settembre 2006. La richiesta deve essere corredata dalla
contestuale dichiarazione di impegno al versamento, a
favore delle regioni interessate, degli importi indicati
nelle tabelle di equivalenza approvate dall'AIFA, secondo
le modalita' indicate nella presente disposizione normativa
e nei provvedimenti attuativi dell'AIFA, per un importo
complessivo equivalente a quello derivante, a livello
nazionale, dalla riduzione del 5 cento dei prezzi dei
propri farmaci. L'AIFA delibera, entro il 10 febbraio 2007,
l'approvazione della richiesta delle singole aziende
farmaceutiche e dispone, con decorrenza 1° marzo 2007, il
ripristino dei prezzi dei relativi farmaci in vigore il
30 settembre 2006, subordinando tale ripristino al
versamento, da parte dell'azienda farmaceutica, degli
importi dovuti alle singole regioni in base alle tabelle di
equivalenza, in tre rate di pari importo da corrispondersi
entro i termini improrogabili del 20 febbraio 2007,
20 giugno 2007 e 20 settembre 2007. Gli atti che attestano
il versamento alle singole regioni devono essere inviati da
ciascuna azienda farmaceutica contestualmente all'AIFA, al
Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero
della salute rispettivamente entro il 22 febbraio 2007,
22 giugno 2007 e 22 settembre 2007. La mancata
corresponsione, nei termini previsti, a ciascuna regione di
una rata comporta, per i farmaci dell'azienda farmaceutica
inadempiente, l'automatico ripristino, dal primo giorno del
mese successivo, del prezzo dei farmaci in vigore il
1° ottobre 2006;
h) in coerenza con quanto previsto dalla lettera g),
l'AIFA ridetermina, in via temporanea, le quote di
spettanza dovute al farmacista e al grossista per i farmaci
oggetto delle misure indicate nella medesima disposizione,
in modo tale da assicurare, attraverso la riduzione delle
predette quote e il corrispondente incremento della
percentuale di sconto a favore del Servizio sanitario
nazionale, una minore spesa dello stesso Servizio di
entita' pari a 223,3 milioni di euro, di cui 178,7 milioni
a carico dei farmacisti e 44,6 milioni a carico dei
grossisti;
i) in caso di rideterminazione delle misure di
contenimento della spesa farmaceutica ai sensi di quanto
stabilito nella parte conclusiva della lettera f), l'AIFA
provvede alla conseguente rimodulazione delle disposizioni
attuative di quanto previsto dalle norme di cui alle
lettere g) e h);
l) nei confronti delle regioni che abbiano comunque
garantito la copertura degli eventuali relativi disavanzi,
e' consentito l'accesso agli importi di cui all'art. 1,
comma 181, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con
riferimento alla spesa farmaceutica registrata negli
esercizi 2005 e 2006 anche alle seguenti condizioni:
1) con riferimento al superamento del tetto del 13
per cento, per la spesa farmaceutica convenzionata, in
assenza del rispetto dell'obbligo regionale di contenimento
della spesa per la quota a proprio carico, con le misure di
cui all'art. 5 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre
2001, n. 405, l'avvenuta applicazione, entro la data del
28 febbraio 2007, nell'ambito della procedura di cui
all'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, come da ultimo modificato dalla lettera c) del
presente comma, di una quota fissa per confezione di
importo idoneo a garantire l'integrale contenimento del 40
per cento. Le regioni interessate, in alternativa alla
predetta applicazione di una quota fissa per confezione,
possono adottare anche diverse misure regionali di
contenimento della spesa farmaceutica convenzionata,
purche' di importo adeguato a garantire l'integrale
contenimento del 40 per cento, la cui adozione e congruita'
e' verificata entro il 28 febbraio 2007 dal Tavolo tecnico
di verifica degli adempimenti di cui all'art. 12 della
citata intesa del 23 marzo 2005, avvalendosi del supporto
tecnico dell'AIFA;
2) con riferimento al superamento della soglia del
3 per cento, per la spesa farmaceutica non convenzionata,
in assenza del rispetto dell'obbligo regionale di
contenimento della spesa per la quota a proprio carico,
l'avvenuta presentazione, da parte della regione
interessata, entro la data del 28 febbraio 2007, ai
Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze di
un Piano di contenimento della spesa farmaceutica
ospedaliera, che contenga interventi diretti al controllo
dei farmaci innovativi, al monitoraggio dell'uso
appropriato degli stessi e degli appalti per l'acquisto dei
farmaci, la cui idoneita' deve essere verificata
congiuntamente nell'ambito del Comitato paritetico
permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli
essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la
verifica degli adempimenti di cui alla citata intesa
23 marzo 2005;
m) all'art. 1, comma 28, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
«I percorsi diagnostico-terapeutici sono costituiti dalle
linee-guida di cui all'art. 1, comma 283, terzo periodo,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonche' da percorsi
definiti ed adeguati periodicamente con decreto del
Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del
Comitato strategico del Sistema nazionale linee-guida, di
cui al decreto del Ministro della salute 30 giugno 2004,
integrato da un rappresentante della Federazione nazionale
degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri»;
2) al terzo periodo, le parole: «Il Ministro della
sanita» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze,» e dopo le parole: «di Trento e di Bolzano,» sono
inserite le seguenti: «entro il 31 marzo 2007,»;
n) ai fini del programma pluriennale di interventi in
materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento
tecnologico, l'importo fissato dall'art. 20 della legge
11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, come
rideterminato dall'art. 83, comma 3, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e' elevato a 20 miliardi di euro,
fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di
programma con le regioni e l'assegnazione di risorse agli
altri enti del settore sanitario interessati, il limite
annualmente definito in base alle effettive disponibilita'
di bilancio. Il maggior importo di cui alla presente
lettera e' vincolato per 500 milioni di euro alla
riqualificazione strutturale e tecnologica dei servizi di
radiodiagnostica e di radioterapia di interesse oncologico
con prioritario riferimento alle regioni meridionali ed
insulari, per 100 milioni di euro ad interventi per la
realizzazione di strutture residenziali dedicate alle cure
palliative con prioritario riferimento alle regioni che
abbiano completato il programma realizzativo di cui
all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n.
450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1999, n. 39, e che abbiano avviato programmi di assistenza
domiciliare nel campo delle cure palliative, per 100
milioni di euro all'implementazione e all'ammodernamento
dei sistemi informatici delle aziende sanitarie ed
ospedaliere e all'integrazione dei medesimi con i sistemi
informativi sanitari delle regioni e per 100 milioni di
euro per strutture di assistenza odontoiatrica. Il riparto
fra le regioni del maggiore importo di cui alla presente
lettera e' effettuato con riferimento alla valutazione dei
bisogni relativi ai seguenti criteri e linee prioritarie:
1) innovazione tecnologica delle strutture del
Servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento
alla diagnosi e terapia nel campo dell'oncologia e delle
malattie rare;
2) superamento del divario Nord-Sud;
3) possibilita' per le regioni che abbiano gia'
realizzato la programmazione pluriennale, di attivare una
programmazione aggiuntiva;
4) messa a norma delle strutture pubbliche ai sensi
dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato
nel supplemento ordinario n. 37 alla Gazzetta Ufficiale n.
42 del 20 febbraio 1997;
5) premialita' per le regioni sulla base della
tempestivita' e della qualita' di interventi di
ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico gia'
eseguiti per una quota pari al 10 per cento;
o) fatto salvo quanto previsto in materia di
aggiornamento dei tariffari delle prestazioni sanitarie
dall'art. 1, comma 170, quarto periodo, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dalla presente
lettera, a partire dalla data di entrata in vigore della
presente legge le strutture private accreditate, ai fini
della remunerazione delle prestazioni rese per conto del
Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al
2 per cento degli importi indicati per le prestazioni
specialistiche dal decreto del Ministro della sanita'
22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150
alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, e
pari al 20 per cento degli importi indicati per le
prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo
decreto. Fermo restando il predetto sconto, le regioni
provvedono, entro il 28 febbraio 2007, ad approvare un
piano di riorganizzazione della rete delle strutture
pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni
specialistiche e di diagnostica di laboratorio, al fine
dell'adeguamento degli standard organizzativi e di
personale coerenti con i processi di incremento
dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche
automatizzate. All'art. 1, comma 170, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, sentite le societa' scientifiche e le
associazioni di categoria interessate»;
p) a decorrere dal 1° gennaio 2007, per le
prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale gli
assistiti non esentati dalla quota di partecipazione al
costo sono tenuti al pagamento di una quota fissa sulla
ricetta pari a 10 euro. Per le prestazioni erogate in
regime di pronto soccorso ospedaliero non seguite da
ricovero, la cui condizione e' stata codificata come codice
bianco, ad eccezione di quelli afferenti al pronto soccorso
a seguito di traumatismi ed avvelenamenti acuti, gli
assistiti non esenti sono tenuti al pagamento di una quota
fissa pari a 25 euro. La quota fissa per le prestazioni
erogate in regime di pronto soccorso non e', comunque,
dovuta dagli assistiti non esenti di eta' inferiore a 14
anni. Sono fatte salve le disposizioni eventualmente
assunte dalle regioni che, per l'accesso al pronto soccorso
ospedaliero, pongono a carico degli assistiti oneri piu'
elevati;
p-bis) per le prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale, di cui al primo periodo della lettera p),
fermo restando l'importo di manovra pari a 811 milioni di
euro per l'anno 2007, 834 milioni di euro per l'anno 2008 e
834 milioni di euro per l'anno 2009, le regioni, sulla base
della stima degli effetti della complessiva manovra nelle
singole regioni, definita dal Ministero della salute di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
anziche' applicare la quota fissa sulla ricetta pari a 10
euro, possono alternativamente:
1) adottare altre misure di partecipazione al costo
delle prestazioni sanitarie, la cui entrata in vigore nella
regione interessata e' subordinata alla certificazione del
loro effetto di equivalenza per il mantenimento
dell'equilibrio economico-finanziario e per il controllo
dell'appropriatezza, da parte del Tavolo tecnico per la
verifica degli adempimenti di cui all'art. 12 dell'intesa
Stato-regioni del 23 marzo 2005;
2) stipulare con il Ministero della salute e il
Ministero dell'economia e delle finanze un accordo per la
definizione di altre misure di partecipazione al costo
delle prestazioni sanitarie, equivalenti sotto il profilo
del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario e
del controllo dell'appropriatezza. Le misure individuate
dall'accordo si applicano, nella regione interessata, a
decorrere dal giorno successivo alla data di sottoscrizione
dell'accordo medesimo;
q) all'art. 1, comma 292, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) con le procedure di cui all'art. 54 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, si provvede, entro il 28 febbraio
2007, alla modificazione degli allegati al citato decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001,
e successive modificazioni, di definizione dei livelli
essenziali di assistenza, finalizzata all'inserimento,
nell'elenco delle prestazioni di specialistica
ambulatoriale, di prestazioni gia' erogate in regime di
ricovero ospedaliero, nonche' alla integrazione e
modificazione delle soglie di appropriatezza per le
prestazioni di ricovero ospedaliero in regime di ricovero
ordinario diurno»;
r) a decorrere dal 1° gennaio 2007, i cittadini,
anche se esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria,
che non abbiano ritirato i risultati di visite o esami
diagnostici e di laboratorio sono tenuti al pagamento per
intero della prestazione usufruita, con le modalita' piu'
idonee al recupero delle somme dovute stabilite dai
provvedimenti regionali;
s) a decorrere dal 1° gennaio 2008, cessano i
transitori accreditamenti delle strutture private gia'
convenzionate, ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge
23 dicembre 1994, n. 724, non confermati da accreditamenti
provvisori o definitivi disposti ai sensi dell'art.
8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni;
t) le regioni provvedono ad adottare provvedimenti
finalizzati a garantire che dal 1° gennaio 2010 cessino gli
accreditamenti provvisori delle strutture private, di cui
all'art. 8-quater, comma 7, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, non confermati dagli
accreditamenti definitivi di cui all'art. 8-quater,
comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 502 del 1992;
u) le regioni provvedono ad adottare provvedimenti
finalizzati a garantire che, a decorrere dal 1° gennaio
2008, non possano essere concessi nuovi accreditamenti, ai
sensi dell'art. 8-quater del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in
assenza di un provvedimento regionale di ricognizione e
conseguente determinazione, ai sensi del comma 8 del
medesimo art. 8-quater del decreto legislativo n. 502 del
1992. Il provvedimento di ricognizione e' trasmesso al
Comitato paritetico permanente per la verifica
dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui
all'art. 9 della citata intesa 23 marzo 2005. Per le
regioni impegnate nei piani di rientro previsti
dall'accordo di cui alla lettera b), le date del 1° gennaio
2008 di cui alla presente lettera e alla lettera s) sono
anticipate al 1° luglio 2007 limitatamente alle regioni
nelle quali entro il 31 maggio 2007 non si sia provveduto
ad adottare o ad aggiornare, adeguandoli alle esigenze di
riduzione strutturale dei disavanzi, i provvedimenti di cui
all'art. 8-quinquies, commi 1 e 2, del citato decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni;
v) il Ministero della salute, avvalendosi della
Commissione unica sui dispositivi medici e della
collaborazione istituzionale del-l'Agenzia per i servizi
sanitari regionali, individua, entro il 31 gennaio 2007,
tipologie di dispositivi per il cui acquisto la
corrispondente spesa superi il 50 per cento della spesa
complessiva dei dispositivi medici registrata per il
Servizio sanitario nazionale. Fermo restando quanto
previsto dal comma 5 dell'art. 57 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, e dal numero 2) della lettera a) del
comma 409 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
entro il 30 aprile 2007, con decreto del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono stabiliti i prezzi dei
dispositivi individuati ai sensi della presente lettera, da
assumere, con decorrenza dal 1° maggio 2007, come base
d'asta per le forniture del Servizio sanitario nazionale. I
prezzi sono stabiliti tenendo conto dei piu' bassi prezzi
unitari di acquisto da parte del Servizio sanitario
nazionale risultanti dalle informazioni in possesso degli
osservatori esistenti e di quelle rese disponibili
dall'ottemperanza al disposto del successivo periodo della
presente lettera. Entro il 15 marzo 2007 le regioni
trasmettono al Ministero della salute - Direzione generale
dei farmaci e dei dispositivi medici, anche per il tramite
dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, i prezzi
unitari corrisposti dalle aziende sanitarie nel corso del
biennio 2005-2006; entro la stessa data le aziende che
producono o commercializzano in Italia dispositivi medici
trasmettono alla predetta Direzione generale, sulla base di
criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute, i
prezzi unitari relativi alle forniture effettuate alle
aziende sanitarie nel corso del medesimo biennio. Nelle
gare in cui la fornitura di dispositivi medici e' parte di
una piu' ampia fornitura di beni e servizi, l'offerente
deve indicare in modo specifico il prezzo unitario di
ciascun dispositivo e i dati identificativi dello stesso.
Il Ministero della salute, avvalendosi della Commissione
unica sui dispositivi medici e della collaborazione
istituzionale dell'Istituto superiore di sanita' e
dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, promuove la
realizzazione, sulla base di una programmazione annuale, di
studi sull'appropriatezza dell'impiego di specifiche
tipologie di dispositivi medici, anche mediante
comparazione dei costi rispetto ad ipotesi alternative. I
risultati degli studi sono pubblicati sul sito Internet del
Ministero della salute;
z) la disposizione di cui all'art. 3, comma 2, del
decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, non e'
applicabile al ricorso a terapie farmacologiche a carico
del Servizio sanitario nazionale, che, nell'ambito dei
presidi ospedalieri o di altre strutture e interventi
sanitari, assuma carattere diffuso e sistematico e si
configuri, al di fuori delle condizioni di autorizzazione
all'immissione in commercio, quale alternativa terapeutica
rivolta a pazienti portatori di patologie per le quali
risultino autorizzati farmaci recanti specifica indicazione
al trattamento. Il ricorso a tali terapie e' consentito
solo nell'ambito delle sperimentazioni cliniche dei
medicinali di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n.
211, e successive modificazioni. In caso di ricorso
improprio si applicano le disposizioni di cui all'art. 3,
commi 4 e 5, del citato decreto-legge 17 febbraio 1998, n.
23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile
1998, n. 94. Le regioni provvedono ad adottare entro il
28 febbraio 2007 disposizioni per le aziende sanitarie
locali, per le aziende ospedaliere, per le aziende
ospedaliere universitarie e per gli Istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico volte alla individuazione dei
responsabili dei procedimenti applicativi delle
disposizioni di cui alla presente lettera, anche sotto il
profilo della responsabilita' amministrativa per danno
erariale. Fino alla data di entrata in vigore delle
disposizioni regionali di cui alla presente lettera, tale
responsabilita' e' attribuita al direttore sanitario delle
aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle
aziende ospedaliere universitarie e degli Istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 27 luglio
2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei
diritti del contribuente):
«Art. 3 (Efficacia temporale delle norme tributarie). -
1. Salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, le
disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo.
Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte
si applicano solo a partire dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
delle disposizioni che le prevedono.
2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono
prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui
scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno
dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei
provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli
accertamenti di imposta non possono essere prorogati.».
- Si riporta il testo del comma 180 dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005):
«180. La regione interessata, nelle ipotesi indicate ai
commi 174 e 176 nonche' in caso di mancato adempimento per
gli anni 2004 e precedenti, anche avvalendosi del supporto
tecnico dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali,
procede ad una ricognizione delle cause ed elabora un
programma operativo di riorganizzazione, di
riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario
regionale, di durata non superiore al triennio. I Ministri
della salute e dell'economia e delle finanze e la singola
regione stipulano apposito accordo che individui gli
interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio
economico, nel rispetto dei livelli essenziali di
assistenza e degli adempimenti di cui alla intesa prevista
dal comma 173. La sottoscrizione dell'accordo e' condizione
necessaria per la riattribuzione alla regione interessata
del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e
graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva
attuazione del programma.».
- Si riporta il testo del comma 174 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 311 del 2004:
«174. Al fine del rispetto dell'equilibrio
economico-finanziario, la regione, ove si prospetti sulla
base del monitoraggio trimestrale una situazione di
squilibrio, adotta i provvedimenti necessari. Qualora dai
dati del monitoraggio del quarto trimestre si evidenzi un
disavanzo di gestione a fronte del quale non sono stati
adottati i predetti provvedimenti, ovvero essi non siano
sufficienti, con la procedura di cui all'art. 8, comma 1,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Presidente del
Consiglio dei Ministri diffida la regione a provvedervi
entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di
riferimento. Qualora la regione non adempia, entro i
successivi trenta giorni il presidente della regione, in
qualita' di commissario ad acta, approva il bilancio di
esercizio consolidato del Servizio sanitario regionale al
fine di determinare il disavanzo di gestione e adotta i
necessari provvedimenti per il suo ripianamento, ivi
inclusi gli aumenti dell'addizionale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni
dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive entro le misure stabilite dalla normativa
vigente. I predetti incrementi possono essere adottati
anche in funzione della copertura dei disavanzi di gestione
accertati o stimati nel settore sanitario relativi
all'esercizio 2004 e seguenti. Qualora i provvedimenti
necessari per il ripianamento del disavanzo di gestione non
vengano adottati dal commissario ad acta entro il 31
maggio, nella regione interessata, con riferimento agli
anni di imposta 2006 e successivi, si applicano comunque
nella misura massima prevista dalla vigente normativa
l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive; scaduto il termine del 31
maggio, i provvedimenti del commissario ad acta non possono
avere ad oggetto l'addizionale e le maggiorazioni
d'aliquota delle predette imposte ed i contribuenti
liquidano e versano gli acconti d'imposta dovuti nel
medesimo anno sulla base della misura massima
dell'addizionale e delle maggiorazioni d'aliquota di tali
imposte.».
- Si riporta il testo del comma 1-bis dell'art. 1 del
decreto-legge 7 giugno 2006, n. 206, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 234
(Disposizioni urgenti in materia di IRAP e di canoni
demaniali marittimi):
«1-bis. Le disposizioni contenute nell'art. 1,
comma 174, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, si applicano limitatamente alle regioni che non
abbiano raggiunto, entro il 30 giugno 2006, un accordo con
il Governo sulla copertura dei disavanzi di gestione del
servizio sanitario regionale e si interpretano nel senso
che l'IRAP e' calcolata maggiorando di un punto percentuale
l'aliquota, ordinaria o ridotta, vigente nelle regioni
interessate, fatti salvi comunque i regimi di esenzione.».



 
((Art. 1-bis.))

(( 1. L'importo della manovra derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' rideterminato per il solo anno 2007 da 811 milioni di euro a 300 milioni di euro, anche per le finalita' di cui alla lettera p-bis) del medesimo comma. A tal fine il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, cui concorre ordinariamente lo Stato, e' incrementato per l'anno 2007 di 511 milioni di euro. Il predetto incremento e' ripartito tra le regioni con i medesimi criteri adottati per lo stesso anno. Conseguentemente la quota fissa sulla ricetta e' abolita con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007. Il comma 1 dell'articolo 6-quater del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, e' abrogato.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 511 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede:
a) quanto a 100 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
b) quanto a 411 milioni di euro mediante utilizzo delle disponibilita' del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che, a tal fine, sono versate nello stesso anno 2007 all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, in deroga all'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, al Fondo sanitario nazionale.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))




Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo del comma 50 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«50. Ferma restando la disposizione di cui all'art. 23,
comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al fine di
provvedere all'estinzione dei debiti pregressi contratti
dalle amministrazioni centrali dello Stato nei confronti di
enti, societa', persone fisiche, istituzioni ed organismi
vari, nello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze e' istituito un Fondo con una dotazione
finanziaria pari a 170 milioni di euro per l'anno 2006 e a
200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.
Alla ripartizione del predetto Fondo si provvede con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su
proposta del Ministro competente.».
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 16 aprile
1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti
l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed
adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi
comunitari):
«Art. 5 (Fondo di rotazione). - 1. E' istituito,
nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale
dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione
autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9
della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la
tesoreria centrale dello Stato denominato «Ministero del
tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie», nel quale sono versate:
a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla
legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a
decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
di cui al comma 1;
b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita'
europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
c) le somme da individuare annualmente in sede di
legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del
Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c),
nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da
disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di quelle
previste dalle norme comunitarie da attuare;
d) le somme annualmente determinate con la legge di
approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati
di cui all'art. 7.
3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente
intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
e dagli organismi di cui all'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
legge 26 novembre 1975, n. 748.».
- Si riporta il testo del comma 46 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 266 del 2005:
«46. A decorrere dall'anno 2006, l'ammontare
complessivo delle riassegnazioni di entrate non potra'
superare, per ciascuna amministrazione, l'importo
complessivo delle riassegnazioni effettuate nell'anno 2005
al netto di quelle di cui al successivo periodo. La
limitazione non si applica alle riassegnazioni per le quali
l'iscrizione della spesa non ha impatto sul conto economico
consolidato delle pubbliche amministrazioni, nonche' a
quelle riguardanti l'attuazione di interventi cofinanziati
dall'Unione europea.».



 
Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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