Gazzetta n. 113 del 17 maggio 2007 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 maggio 2007
Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza determinatasi a causa della criticita' del sistema portuale e dell'approvvigionamento idrico nel territorio dell'isola di Pantelleria in provincia di Trapani. (Ordinanza n. 3589).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge del 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 dicembre 2006, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2007, lo stato di emergenza in relazione alla situazione determinatasi a causa della criticita' del sistema portuale e dell'approvvigionamento idrico nel territorio dell'isola di Pantelleria in provincia di Trapani;
Considerato che il sistema portuale di Pantelleria versa in condizioni di grave carenza strutturale ed insufficiente sicurezza per la navigazione sia in fase di accosto che per l'approdo;
Considerato che il sistema idrico di Pantelleria presenta delle forti criticita' inerenti sia alla produzione di acqua potabile che alla successiva distribuzione, per cui occorre realizzare e completare il sistema infrastrutturale inerente il ciclo integrato delle acque;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attivita' contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;
Ravvisata, quindi, la necessita' di attuare tutte le procedure di carattere straordinario ed urgente finalizzate sia alla rimozione, in tempi brevi, delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumita' che al ritorno alle normali condizioni di vita;
Vista la nota n. 2868 del 28 febbraio 2007 dell'Ufficio del Coordinamento legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze;
Acquisita l'intesa della Regione Siciliana con nota del 12 aprile 2007;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:

Art. 1.
1. In relazione alla necessita' di fronteggiare l'emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 dicembre 2006, in un contesto di interventi di somma urgenza, il Sindaco di Pantelleria e' nominato Commissario delegato.
2. Per la realizzazione delle iniziative previste dalla presente ordinanza il Commissario delegato si avvale degli Uffici tecnici regionali e del Dirigente generale del dipartimento regionale della protezione civile in qualita' di soggetto attuatore, cui affidare specifici settori di intervento, sulla base di specifiche direttive ed indicazioni impartite dal Commissario delegato medesimo.
3. Per le finalita' di cui al comma 1, il Commissario delegato predispone, anche per piani stralcio e sulla base delle risorse finanziarie disponibili, un apposito programma di interventi che preveda:
l'aggiornamento del Piano regolatore portuale;
il completamento, la progettazione e la realizzazione di tutte le opere necessarie per la messa in sicurezza finalizzate a rendere fruibile lo scalo principale di Pantelleria centro e quello alternativo di Scauri;
il risanamento delle rete idrica esistente e la sua integrazione funzionale;
la realizzazione di un impianto di dissalazione, gia' avviato dal Commissario delegato per l'emergenza idrica nella regione Siciliana, e, ove necessario, d'intesa con l'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque in Sicilia;
l'espletamento, in via generale, di tutte le altre iniziative comunque necessarie al superamento del contesto emergenziale in rassegna.
4. Per la realizzazione degli interventi finalizzati al superamento dell'emergenza, il Commissario delegato richiede ogni necessaria collaborazione alle Amministrazioni periferiche dello Stato, all'Amministrazione regionale, all'Ufficio territoriale del Governo e alla Provincia.
5. Per il superamento del contesto emergenziale di cui alla presente ordinanza il Prefetto di Trapani e' autorizzato a porre in essere i necessari interventi finalizzati ad accelerare l'esecuzione delle opere gia' avviate e finanziate, anche mediante la messa in mora dei soggetti realizzatori delle opere, e, se dal caso, disponendo affinche' il Commissario delegato si sostituisca in caso di perdurante inerzia.
6. Il Commissario delegato nell'ambito delle risorse finanziarie che si renderanno disponibili provvede alla realizzazione ed al potenziamento delle infrastrutture, attrezzature e mezzi di protezione civile organicamente coordinati nell'ambito del Piano comunale d'emergenza.
7. Al fine supportare il Commissario delegato nell'espletamento della attivita' da porre in essere per il superamento del contesto emergenziale e per assicurare un'efficace azione di programmazione ed una costante attivita' di impulso e di verifica dell'avanzamento e della congruita' delle procedure di realizzazione degli interventi e della copertura finanziaria, e' istituita, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, una Commissione generale d'indirizzo e coordinamento presieduta dal Prefetto di Trapani con funzioni di Presidente, da un magistrato della Corte dei conti, da un magistrato amministrativo, da un Avvocato dello Stato, da un esperto nominato dal Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da due dirigenti regionali ed un consulente nominati dal Presidente della regione Siciliana e da un consulente nominato dal Sindaco di Pantelleria.
8. Ai membri della Commissione di cui al comma 7 e' corrisposta un'indennita' mensile onnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, di entita' pari al 10% del trattamento economico in godimento, e qualora non dipendenti pubblici il compenso spettante ai membri della predetta Commissione e' determinato in misura pari al compenso spettante ai membri dipendenti pubblici.
 
Art. 2.
1. Il Commissario delegato per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, che sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilita', puo', ove strettamente necessario, affidare incarichi professionali e di consulenza specialistica giuridica e tecnica in base alla normativa vigente, avvalendosi ove occorrenti delle deroghe previste dalla presente ordinanza.
2. Il Commissario delegato puo', ove ritenuto necessario, indire conferenze dei servizi, entro sette giorni dall'acquisizione della disponibilita' dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata risulti assente, o non dotato di idoneo potere di rappresentanza, la conferenza e' comunque legittimata a deliberare. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita', la determinazione e' subordinata, in deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 11 della legge 11 febbraio 2005, n. 15, all'assenso del Ministero competente o della Giunta regionale, secondo che il dissenso sia stato espresso dall'Amministrazione statale o dall'Amministrazione regionale, che si pronunciano entro sette giorni dalla richiesta.
3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 16, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, decorso tale termine si intendono favorevoli.
4. Il Commissario delegato provvede per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di competenza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, nonche' alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.
5. Qualora per l'approvazione dei progetti di interventi e di opere per cui e' prevista dalla vigente normativa la procedura di valutazione di impatto ambientale di competenza statale e regionale, ovvero per l'approvazione di progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 42 del 2004 e successive modificazioni ed integrazioni la procedura medesima deve essere conclusa entro e non oltre 45 giorni richiesta del Commissario delegato. A tal fine i termini previsti dal titolo III del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e dal citato decreto legislativo n. 42 del 2004 sono ridotti della meta'.
 
Art. 3.
1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza il Commissario delegato e' autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle seguenti disposizioni normative:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 58 e 81;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 38, 39, 40, 41, 42, 105, 117 e 119;
regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, articoli 56, 57, 58, 59, 60 e 61;
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, articoli 7, 8, 9, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16 e 17;
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7; 8, 9,10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 55, 56, 62, 63, 68, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 111, 118, 130, 132, 141 e 241;
decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, articoli, 100, 101, 103, 106, 107, 109, 125, 126 e 127;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 22-bis, 23 e 49, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, art. 42;
decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 art. 20, comma 1, articoli 22, 23, 24, 25, 26, 28, 45, 46, 47, 146 e 150;
legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo coordinato con le disposizioni della legge regionale 2 agosto 2002 n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 9, 10, comma 1-quater, 14-bis, 16, 17, 19, 20, 21, 24-bis, 25, 28, 29, 30 e 32 e 34 e le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 per le parti strettamente collegate e, comunque, nel rispetto dell'art. 7, lettera c) della direttiva comunitaria n. 93/37;
decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, articoli 4, 13 e 18;
decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, articoli 3, 6, 7 e 8 come modificati dall'art. 75 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, nonche' dai decreti attuativi emessi in attuazione del relativo art. 10, commi 4, 5 e 6;
legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 art. 30;
legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni;
legge regionale n. 10 del 1991, articoli 8, 9 e 11;
legge regionale 3 maggio 2001 n. 6 art. 91 e disposizioni ivi richiamate;
legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;
legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 art. 68.
 
Art. 4.
1. Al fine di garantire il necessario supporto giuridico amministrativo e finanziario all'espletamento delle attivita' da porre in essere ai sensi della presente ordinanza, il Commissario delegato a cui spetta un compenso pari ad euro 1.000 netti mensili, e' autorizzato a costituire un'apposita struttura, composta da dieci unita' di personale, in posizione di distacco o comando appartenenti alla Pubblica Amministrazione, alla Regione, alle Amministrazioni locali ed Enti pubblici.
2. Il personale della struttura commissariale e' autorizzato ad effettuare ore di lavoro straordinario nel limite massimo di 70 ore mensili pro-capite oltre i limiti previsti dalla vigente normativa.
3. Al soggetto attuatore e' corrisposta un'indennita' mensile onnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, di entita' pari al 10% degli emolumenti in godimento.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico delle risorse finanziarie di cui all'articolo 5 della presente ordinanza.
 
Art. 5.
1. Per la realizzazione degli interventi relativi all'attuazione della presente ordinanza si provvede:
quanto a euro 6.176.000,00, a valere sui fondi della delibera del Cipe n. 17 del 2003 e quanto a euro 12.911.422,00, a valere sui fondi della delibera del Cipe n. 84 del 2000 ricomprese nell'Accordo di Programma Quadro coordinato e integrato per il trasporto marittimo sottoscritto il 28 novembre 2005;
quanto a euro 4.200.000,00 mediante utilizzo delle risorse finanziarie, di cui alla delibera Cipe n. 2 del 2006 - punto P - assegnati al Dipartimento della protezione civile per la realizzazione degli interventi per fronteggiare situazioni emergenziali nella Regione Siciliana;
nonche' mediante eventuali ulteriori risorse finanziarie di competenza regionale, fondi comunitari, nazionali, regionali e locali, comunque assegnati o destinati per le finalita' di cui alla presente ordinanza.
2. Le risorse di cui al comma 1 disponibili e non utilizzate sono trasferite su un'apposita contabilita' speciale intestata al Commissario delegato all'uopo istituita secondo le modalita' previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994 n. 367.
 
Art. 6.
1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza dello stato d'emergenza il Commissario delegato predispone entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attivita' da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi e con l'indicazione della copertura finanziaria. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il Commissario delegato comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.
2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un Comitato per il rientro nell'ordinario, con il compito di esaminare e valutare i documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.
3. La composizione e l'organizzazione del Comitato di cui al comma 2, sono stabilite dal Capo del Dipartimento della protezione civile, utilizzando anche personale in servizio presso il Dipartimento stesso. Per le medesime finalita' il Capo del Dipartimento della protezione civile e' inoltre autorizzato a stipulare fino a cinque contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con personale estraneo all'amministrazione anche militare, determinandone il relativo compenso, nonche' ad avvalersi della collaborazione di personale, nel limite di quattro unita', anche appartenente a pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico del Fondo della protezione civile.
 
Art. 7.
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile resta estranea ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 maggio 2007
Il Presidente: Prodi
 
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