Gazzetta n. 112 del 16 maggio 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 10 maggio 2007, n. 62
Regolamento per l'adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in materia di forme pensionistiche complementari preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante «Disciplina delle forme pensionistiche complementari»;
Visto in particolare l'articolo 20, comma 2, il quale dispone che le forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, devono adeguarsi alle disposizioni del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, secondo i criteri, le modalita' e i tempi stabiliti, anche in relazione alle specifiche caratteristiche di talune delle suddette forme, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sentita la Commissione di vigilanza sui fondi pensione;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante «testo unico dell'intermediazione Finanziaria»;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante «Codice delle assicurazioni»;
Vista la direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attivita' e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali;
Vista la direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 1996, n. 703, recante norme sui criteri ed i limiti di investimento delle risorse dei fondi pensione e sulle regole in materia di conflitti di interesse;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 gennaio 1997, n. 211, recante norme sui requisiti formali costitutivi, sugli elementi essenziali statutari, sui requisiti di onorabilita' e professionalita' dei componenti degli organi e sulle procedure per l'autorizzazione all'esercizio dei fondi pensione gestori di forme di previdenza complementare;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 maggio 1999, n. 228, e successive modificazioni, recante il regolamento che individua norme per la determinazione dei criteri generali cui devono essere uniformati i fondi comuni di investimento;
Sentita la COVIP;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 7 maggio 2007;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, in data 9 maggio 2007.

Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
a) «fondi pensione preesistenti»: le forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ad eccezione di quelle istituite all'interno di enti pubblici, anche economici, che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, in materia valutaria o in materia assicurativa;
b) «fondi pensione interni bancari o assicurativi»: i fondi pensione preesistenti istituiti all'interno di enti o societa' che sono sottoposti, direttamente o in quanto facenti parte di un gruppo, a vigilanza in base alle disposizioni di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
c) «investimenti immobiliari»: gli investimenti in:
1) beni immobili e diritti reali immobiliari;
2) quote di fondi immobiliari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d-bis) del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 maggio 1999, n. 228;
3) azioni o quote di societa' immobiliari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g-bis) del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 maggio 1999, n. 228.



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).

Note al preambolo.

- Si riporta il testo dell'art. 20, commi 1 e 2, del
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina
delle forma pensionistiche complementari), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 2005, n. 200 supplemento
ordinario:
«Art. 20 (Forme pensionistiche complementari
istituite alla data di entrata in vigore della legge
23 ottobre 1992, n. 421). - 1. Fino alla emanazione del
decreto di cui al comma 2, alle forme pensionistiche
complementari che risultano istituite alla data di entrata
in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, non si
applicano gli articoli 4, comma 5, e 6, commi 1, 3 e 5.
Salvo quanto previsto al comma 3, dette forme, se gia'
configurate ai sensi dell'art. 2117 del codice civile ed
indipendentemente dalla natura giuridica del datore di
lavoro, devono essere dotate di strutture gestionali
amministrative e contabili separate.
2. Le forme di cui al comma 1 devono adeguarsi alle
disposizioni del presente decreto legislativo secondo i
criteri, le modalita' e i tempi stabiliti, anche in
relazione alle specifiche caratteristiche di talune delle
suddette forme, con uno o piu' decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali sentita la COVIP, da
adottarsi entro un anno dalla data di pubblicazione del
presente decreto legislativo nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Le operazioni necessarie per
l'adeguamento alle disposizioni di cui al presente
comma sono esenti da ogni onere fiscale. Le forme da cui ai
commi 1 sono iscritte in una sezione speciale dell'albo di
cui all'art. 19, comma 1.».
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
recante: «testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
della legge 6 febbraio 1996, n. 52» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O.
- Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
recante: «testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia.» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 settembre 1993, n. 230, S.O.
- Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
recante: «Codice delle assicurazioni private.» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2005, n.
239, S.O.
- La Direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 3 giugno 2003, recante «Direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle attivita'
e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o
professionali.» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea 23 settembre 2003, n. L 235.
- La Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 aprile 2004, recante: «Direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati
degli strumenti finanziari, che modifica le direttive
85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva
2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che
abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio» e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 30 aprile
2004, n. L 145.
- Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
del 21 novembre 1996, n. 703, recante: «Regolamento recante
norme sui criteri e sui limiti di investimento delle
risorse dei fondi di pensione e sulle regole in materia di
conflitto di interessi.» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 22 febbraio 1997, n. 44.
- Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale 14 gennaio 1997, n. 211, recante: «Regolamento
recante norme sui requisiti formali costitutivi, sugli
elementi essenziali statutari, sui requisiti di
onorabilita' e professionalita' dei componenti degli organi
e sulle procedure per l'autorizzazione all'esercizio dei
fondi pensione gestori di forme di previdenza
complementare.» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
11 luglio 1997, n. 160.
- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.».
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 20, commi 1 e 2 del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, si veda nelle note al
preambolo:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettera
d-bis) e lettera g-bis) del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 24 maggio 1999, n. 228
(Regolamento recante norme per la determinazione dei
criteri generali cui devono essere uniformati i fondi
comuni di investimento), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 15 luglio 1999, n. 164 supplemento ordinario:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente regolamento
s'intendono per:
a)-d) (omissis);
d-bis) "fondi immobiliari": i fondi che investono
esclusivamente o prevalentemente in beni immobili, diritti
reali immobiliari e partecipazioni in societa' immobiliari.
e)-g) (omissis);
g-bis) "partecipazioni in societa' immobiliari": le
partecipazioni in societa' di capitali che svolgono
attivita' di costruzione, valorizzazione, acquisto,
alienazione e gestione di immobili.».



 
Art. 2.
Adeguamento dei fondi pensione preesistenti

1. Il presente decreto, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, individua le disposizioni che richiedono modalita' specifiche di adeguamento ai fini dell'applicazione del decreto medesimo nei confronti dei fondi pensione preesistenti.



Nota all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 20, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 si veda nelle note al
preambolo.



 
Art. 3.
Norme di organizzazione e funzionamento

1. I fondi pensione preesistenti adeguano i propri statuti alle disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento di cui agli articoli 5, 8, 11 e 14 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, salvo le specifiche deroghe previste dal presente decreto.
2. Nel caso di fondi pensione preesistenti a prestazione definita, ovvero in altri casi particolari in funzione della specificita' dei fondi, la COVIP puo' consentire ai predetti fondi specifiche deroghe alle disposizioni di cui al comma 1 in funzione di esigenze relative all'equilibrio tecnico del fondo, al rispetto del criterio di sana e prudente gestione e alla tutela degli interessi degli iscritti, ivi incluso il contenimento dei costi.
3. I fondi pensione interni bancari o assicurativi prevedono l'istituzione del responsabile del fondo che puo' essere scelto anche tra gli esponenti della banca o dell'impresa di assicurazione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e si dotano di forme di organizzazione adeguate alle proprie caratteristiche e atte a garantire la partecipazione degli iscritti.
4. I fondi pensione preesistenti istituiti all'interno di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), acquisiscono autonoma soggettivita' giuridica ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto.
5. I fondi pensione preesistenti costituiti nell'ambito di categorie, comparti o raggruppamenti assumono forma di soggetto riconosciuto ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.



Note all'art. 3:
- Si riporta il testo degli articoli 5, 8, 11 e 14 del
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252:
«Art. 5 (Partecipazione negli organi di
amministrazione e di controllo e responsabilita). - 1. La
composizione degli organi di amministrazione e di controllo
delle forme pensionistiche complementari, escluse quelle di
cui agli articoli 12 e 13, deve rispettare il criterio
della partecipazione paritetica di rappresentanti dei
lavoratori e dei datori di lavoro. Per quelle
caratterizzate da contribuzione unilaterale a carico dei
lavoratori, la composizione degli organi collegiali
risponde al criterio rappresentativo di partecipazione
delle categorie e raggruppamenti interessati. I componenti
dei primi organi collegiali sono nominati in sede di atto
costitutivo. Per la successiva individuazione dei
rappresentanti dei lavoratori e' previsto il metodo
elettivo secondo modalita' e criteri definiti dalle fonti
costitutive.
2. Il consiglio di amministrazione di ciascuna forma
pensionistica complementare nomina il responsabile della
forma stessa in possesso dei requisiti di onorabilita' e
professionalita' e per il quale non sussistano le cause di
incompatibilita' e di decadenza cosi' come previsto dal
decreto di cui all'art. 4, comma 3, lettera b). Il
responsabile della forma pensionistica svolge la propria
attivita' in modo autonomo e indipendente, riportando
direttamente all'organo amministrativo della forma
pensionistica complementare relativamente ai risultati
dell'attivita' svolta. Per le forme pensionistiche di cui
all'art. 3, comma 1, lettere a), b), e) ed f), l'incarico
di responsabile della forma pensionistica puo' essere
conferito anche al direttore generale, comunque denominato,
ovvero ad uno degli amministratori della forma
pensionistica. Per le forme pensionistiche di cui agli
articoli 12 e 13, l'incarico di responsabile della forma
pensionistica non puo' essere conferito ad uno degli
amministratori o a un dipendente della forma stessa ed e'
incompatibile con lo svolgimento di attivita' di lavoro
subordinato, di prestazione d'opera continuativa, presso i
soggetti istitutori delle predette forme, ovvero presso le
societa' da queste controllate o che le controllano.
3. Il responsabile della forma pensionistica verifica
che la gestione della stessa sia svolta nell'esclusivo
interesse degli aderenti, nonche' nel rispetto della
normativa vigente e delle previsioni stabilite nei
regolamenti e nei contratti; sulla base delle direttive
emanate da COVIP provvede all'invio di dati e notizie
sull'attivita' complessiva del fondo richieste dalla stessa
COVIP. Le medesime informazioni vengono inviate
contemporaneamente anche all'organismo di sorveglianza di
cui ai commi 4 e 5. In particolare vigila sul rispetto dei
limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna
linea in cui si articola il fondo, sulle operazioni in
conflitto di interesse e sulle buone pratiche ai fini di
garantire la maggiore tutela degli iscritti.
4. Ferma restando la possibilita' per le forme
pensionistiche complementari di cui all'art. 12 di dotarsi
di organismi di sorveglianza anche ai sensi di cui al
comma 1, le medesime forme prevedono comunque l'istituzione
di un organismo di sorveglianza, composto da almeno due
membri, in possesso dei requisiti di onorabilita' e
professionalita', per i quali non sussistano le cause di
incompatibilita' e di decadenza previste dal decreto di cui
all'art. 4, comma 3. In sede di prima applicazione, i
predetti membri sono designati dai soggetti istitutori dei
fondi stessi, per un incarico non superiore al biennio. La
partecipazione all'organismo di sorveglianza e'
incompatibile con la carica di amministratore o di
componente di altri organi sociali, nonche' con lo
svolgimento di attivita' di lavoro subordinato, di
prestazione d'opera continuativa, presso i soggetti
istitutori dei fondi pensione aperti, ovvero presso le
societa' da questi controllate o che li controllano. I
componenti dell'organismo di sorveglianza non possono
essere proprietari, usufruttuari o titolari di altri
diritti, anche indirettamente o per conto terzi,
relativamente a partecipazioni azionarie di soggetti
istitutori di fondi pensione aperti, ovvero di societa' da
questi controllate o che li controllano. La sussistenza dei
requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla presente
disposizione deve essere attestata dal candidato mediante
apposita dichiarazione sottoscritta. L'accertamento del
mancato possesso anche di uno solo dei requisiti indicati
determina la decadenza dall'ufficio dichiarata ai sensi del
comma 9.
5. Successivamente alla fase di prima applicazione, i
membri dell'organismo di sorveglianza sono designati dai
soggetti istitutori dei fondi stessi, individuati tra gli
amministratori indipendenti iscritti all'albo istituito
dalla Consob. Nel caso di adesione collettiva che comporti
l'iscrizione di almeno 500 lavoratori appartenenti ad una
singola azienda o a un medesimo gruppo, l'organismo di
sorveglianza e' integrato da un rappresentante, designato
dalla medesima azienda o gruppo e da un rappresentante dei
lavoratori.
6. L'organismo di sorveglianza rappresenta gli
interessi degli aderenti e verifica che l'amministrazione e
la gestione complessiva del fondo avvenga nell'esclusivo
interesse degli stessi, anche sulla base delle informazioni
ricevute dal responsabile della forma pensionistica.
L'organismo riferisce agli organi di amministrazione del
fondo e alla COVIP delle eventuali irregolarita'
riscontrate.
7. Nei confronti dei componenti degli organi di cui al
comma 1 e del responsabile della forma pensionistica si
applicano l'art. 2392, l'art. 2393, l'art. 2394, l'art.
2394-bis, l'art. 2395 e l'art. 2396 del codice civile.
8. Nei confronti dei componenti degli organi di
controllo di cui ai commi 1 e 4, si applica l'art. 2407 del
codice civile».
«Art. 8 (Finanziamento). - 1. Il finanziamento delle
forme pensionistiche complementari puo' essere attuato
mediante il versamento di contributi a carico del
lavoratore, del datore di lavoro o del committente e
attraverso il conferimento del TFR maturando. Nel caso di
lavoratori autonomi e di liberi professionisti il
finanziamento delle forme pensionistiche complementari e'
attuato mediante contribuzioni a carico dei soggetti
stessi. Nel caso di soggetti diversi dai titolari di
reddito di lavoro o d'impresa e di soggetti fiscalmente a
carico di altri, il finanziamento alle citate forme e'
attuato dagli stessi o dai soggetti nei confronti dei quali
sono a carico.
2. Ferma restando la facolta' per tutti i lavoratori di
determinare liberamente l'entita' della contribuzione a
proprio carico, relativamente ai lavoratori dipendenti che
aderiscono ai fondi di cui all'art. 3, comma 1, lettere
da a) a g) e di cui all'art. 12, con adesione su base
collettiva, le modalita' e la misura minima della
contribuzione a carico del datore di lavoro e del
lavoratore stesso possono essere fissati dai contratti e
dagli accordi collettivi, anche aziendali; gli accordi fra
soli lavoratori determinano il livello minimo della
contribuzione a carico degli stessi. Il contributo da
destinare alle forme pensionistiche complementari e'
stabilito in cifra fissa oppure: per i lavoratori
dipendenti, in percentuale della retribuzione assunta per
il calcolo del TFR o con riferimento ad elementi
particolari della retribuzione stessa; per i lavoratori
autonomi e i liberi professionisti, in percentuale del
reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini
IRPEF, relativo al periodo d'imposta precedente; per i soci
lavoratori di societa' cooperative, secondo la tipologia
del rapporto di lavoro, in percentuale della retribuzione
assunta per il calcolo del TFR ovvero degli imponibili
considerati ai fini dei contributi previdenziali
obbligatori ovvero in percentuale del reddito di lavoro
autonomo dichiarato ai fini IRPEF relativo al periodo
d'imposta precedente.
3. Nel caso di forme pensionistiche complementari di
cui siano destinatari i dipendenti della pubblica
amministrazione, i contributi alle forme pensionistiche
debbono essere definiti in sede di determinazione del
trattamento economico, secondo procedure coerenti alla
natura del rapporto.
4. I contributi versati dal lavoratore e dal datore di
lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a
contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme
di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi
dell'art. 10 del TUIR, dal reddito complessivo per un
importo non superiore ad euro 5.164,57; i contributi
versati dal datore di lavoro usufruiscono altresi' delle
medesime agevolazioni contributive di cui all'art. 16; ai
fini del computo del predetto limite di euro 5.164,57 si
tiene conto anche delle quote accantonate dal datore di
lavoro ai fondi di previdenza di cui all'art. 105, comma 1,
del citato TUIR. Per la parte dei contributi versati che
non hanno fruito della deduzione, compresi quelli eccedenti
il suddetto ammontare, il contribuente comunica alla forma
pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell'anno
successivo a quello in cui e' stato effettuato il
versamento, ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge
il diritto alla prestazione, l'importo non dedotto o che
non sara' dedotto nella dichiarazione dei redditi.
5. Per i contributi versati nell'interesse delle
persone indicate nell'art. 12 del TUIR, che si trovino
nelle condizioni ivi previste, spetta al soggetto nei
confronti del quale dette persone sono a carico la
deduzione per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse,
fermo restando l'importo complessivamente stabilito nel
comma 4.
6. Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla
data di entrata in vigore del presente decreto e,
limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle
forme pensionistiche complementari, e' consentito, nei
venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a
tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi
eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza
positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi
effettivamente versati nei primi cinque anni di
partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un
importo non superiore a 2.582,29 euro annui.
7. Il conferimento del TFR maturando alle forme
pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme
stesse e avviene, con cadenza almeno annuale, secondo:
a) modalita' esplicite: entro sei mesi dalla data di
prima assunzione il lavoratore, puo' conferire l'intero
importo del TFR maturando ad una forma di previdenza
complementare dallo stesso prescelta; qualora, in
alternativa, il lavoratore decida, nel predetto periodo di
tempo, di mantenere il TFR maturando presso il proprio
datore di lavoro, tale scelta puo' essere successivamente
revocata e il lavoratore puo' conferire il TFR maturando ad
una forma pensionistica complementare dallo stesso
prescelta;
b) modalita' tacite: nel caso in cui il lavoratore
nel periodo di tempo indicato alla lettera a) non esprima
alcuna volonta', a decorrere dal mese successivo alla
scadenza dei sei mesi ivi previsti:
1) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando
dei dipendenti alla forma pensionistica collettiva prevista
dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali,
salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che
preveda la destinazione del TFR a una forma collettiva tra
quelle previste all'art. 1, comma 2, lettera e), n. 2),
della legge 23 agosto 2004, n. 243; tale accordo deve
essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore, in
modo diretto e personale;
2) in caso di presenza di piu' forme pensionistiche
di cui al n. 1), il TFR maturando e' trasferito, salvo
diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia
aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
3) qualora non siano applicabili le disposizioni di
cui ai numeri 1) e 2), il datore di lavoro trasferisce il
TFR maturando alla forma pensionistica complementare
istituita presso l'INPS;
c) con riferimento ai lavoratori di prima iscrizione
alla previdenza obbligatoria in data antecedente al
29 aprile 1993:
1) fermo restando quanto previsto all'art. 20,
qualora risultino iscritti, alla data di entrata in vigore
del presente decreto, a forme pensionistiche complementari
in regime di contribuzione definita, e' consentito
scegliere, entro sei mesi dalla predetta data o dalla data
di nuova assunzione, se successiva, se mantenere il residuo
TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero
conferirlo, anche nel caso in cui non esprimano alcuna
volonta', alla forma complementare collettiva alla quale
gli stessi abbiano gia' aderito;
2) qualora non risultino iscritti, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, a forme
pensionistiche complementari, e' consentito scegliere,
entro sei mesi dalla predetta data, se mantenere il TFR
maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero
conferirlo, nella misura gia' fissata dagli accordi o
contratti collettivi, ovvero, qualora detti accordi non
prevedano il versamento del TFR, nella misura non inferiore
al 50 per cento, con possibilita' di incrementi successivi,
ad una forma pensionistica complementare; nel caso in cui
non esprimano alcuna volonta', si applica quanto previsto
alla lettera b).
8. Prima dell'avvio del periodo di sei mesi previsto
dal comma 7, il datore di lavoro deve fornire al lavoratore
adeguate informazioni sulle diverse scelte disponibili.
Trenta giorni prima della scadenza dei sei mesi utili ai
fini del conferimento del TFR maturando, il lavoratore che
non abbia ancora manifestato alcuna volonta' deve ricevere
dal datore di lavoro le necessarie informazioni relative
alla forma pensionistica complementare verso la quale il
TFR maturando e' destinato alla scadenza del semestre.
9. Gli statuti e i regolamenti delle forme
pensionistiche complementari prevedono, in caso di
conferimento tacito del TFR, l'investimento di tali somme
nella linea a contenuto piu' prudenziale tali da garantire
la restituzione del capitale e rendimenti comparabili, nei
limiti previsti dalla normativa statale e comunitaria, al
tasso di rivalutazione del TFR.
10. L'adesione a una forma pensionistica realizzata
tramite il solo conferimento esplicito o tacito del TFR non
comporta l'obbligo della contribuzione a carico del
lavoratore e del datore di lavoro. Il lavoratore puo'
decidere, tuttavia, di destinare una parte della
retribuzione alla forma pensionistica prescelta in modo
autonomo ed anche in assenza di accordi collettivi; in tale
caso comunica al datore di lavoro l'entita' del contributo
e il fondo di destinazione. Il datore puo' a sua volta
decidere, pur in assenza di accordi collettivi, anche
aziendali, di contribuire alla forma pensionistica alla
quale il lavoratore ha gia' aderito, ovvero a quella
prescelta in base al citato accordo. Nel caso in cui il
lavoratore intenda contribuire alla forma pensionistica
complementare e qualora abbia diritto ad un contributo del
datore di lavoro in base ad accordi collettivi, anche
aziendali, detto contributo affluisce alla forma
pensionistica prescelta dal lavoratore stesso, nei limiti e
secondo le modalita' stabilite dai predetti contratti o
accordi.
11. La contribuzione alle forme pensionistiche
complementari puo' proseguire volontariamente oltre il
raggiungimento dell'eta' pensionabile prevista dal regime
obbligatorio di appartenenza, a condizione che l'aderente,
alla data del pensionamento, possa far valere almeno un
anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza
complementare. E' fatta salva la facolta' del soggetto che
decida di proseguire volontariamente la contribuzione, di
determinare autonomamente il momento di fruizione delle
prestazioni pensionistiche.
12. Il finanziamento delle forme pensionistiche
complementari puo' essere altresi' attuato delegando il
centro servizi o l'azienda emittente la carta di credito o
di debito al versamento con cadenza trimestrale alla forma
pensionistica complementare dell'importo corrispondente
agli abbuoni accantonati a seguito di acquisti effettuati
tramite moneta elettronica o altro mezzo di pagamento
presso i centri vendita convenzionati. Per la
regolarizzazione di dette operazioni deve ravvisarsi la
coincidenza tra il soggetto che conferisce la delega al
centro convenzionato con il titolare della posizione aperta
presso la forma pensionistica complementare medesima.
13. Gli statuti e i regolamenti disciplinano, secondo i
criteri stabiliti dalla COVIP, le modalita' in base alle
quali l'aderente puo' suddividere i flussi contributivi
anche su diverse linee di investimento all'interno della
forma pensionistica medesima, nonche' le modalita'
attraverso le quali puo' trasferire l'intera posizione
individuale a una o piu' linee.».
«Art. 11 (Prestazioni). - 1. Le forme pensionistiche
complementari definiscono i requisiti e le modalita' di
accesso alle prestazioni nel rispetto di quanto disposto
dal presente articolo.
2. Il diritto alla prestazione pensionistica si
acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di
accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio
di appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione
alle forme pensionistiche complementari.
3. Le prestazioni pensionistiche in regime di
contribuzione definita e di prestazione definita possono
essere erogate in capitale, secondo il valore attuale, fino
ad un massimo del 50 per cento del montante finale
accumulato, e in rendita. Nel computo dell'importo
complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme
erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia
provveduto al reintegro. Nel caso in cui la rendita
derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del
montante finale sia inferiore al 50 per cento dell'assegno
sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge
8 agosto 1995, n. 335.
4. Le forme pensionistiche complementari prevedono che,
in caso di cessazione dell'attivita' lavorativa che
comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore
a 48 mesi, le prestazioni pensionistiche siano, su
richiesta dell'aderente, consentite con un anticipo massimo
di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle
prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza.
5. A migliore tutela dell'aderente, gli schemi per
l'erogazione delle rendite possono prevedere, in caso di
morte del titolare della prestazione pensionistica, la
restituzione ai beneficiari dallo stesso indicati del
montante residuo o, in alternativa, l'erogazione ai
medesimi di una rendita calcolata in base al montante
residuale. In tale caso e' autorizzata la stipula di
contratti assicurativi collaterali contro i rischi di morte
o di sopravvivenza oltre la vita media.
6. Le prestazioni pensionistiche complementari erogate
in forma di capitale sono imponibili per il loro ammontare
complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi
gia' assoggettati ad imposta. Le prestazioni pensionistiche
complementari erogate in forma di rendita sono imponibili
per il loro ammontare complessivo al netto della parte
corrispondente ai redditi gia' assoggettati ad imposta e a
quelli di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1
dell'art. 44 del TUIR, e successive modificazioni, se
determinabili. Sulla parte imponibile delle prestazioni
pensionistiche comunque erogate e' operata una ritenuta a
titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di
una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno
eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme
pensionistiche complementari con un limite massimo di
riduzione di 6 punti percentuali. Nel caso di prestazioni
erogate in forma di capitale la ritenuta di cui al periodo
precedente e' applicata dalla forma pensionistica a cui
risulta iscritto il lavoratore; nel caso di prestazioni
erogate in forma di rendita tale ritenuta e' applicata dai
soggetti eroganti. La forma pensionistica complementare
comunica ai soggetti che erogano le rendite i dati in suo
possesso necessari per il calcolo della parte delle
prestazioni corrispondente ai redditi gia' assoggettati ad
imposta se determinabili.
7. Gli aderenti alle forme pensionistiche complementari
possono richiedere un'anticipazione della posizione
individuale maturata:
a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore
al 75 per cento, per spese sanitarie a seguito di
gravissime situazioni relative a se', al coniuge e ai figli
per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle
competenti strutture pubbliche. Sull'importo erogato, al
netto dei redditi gia' assoggettati ad imposta, e'
applicata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota
del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti
percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di
partecipazione a forme pensionistiche complementari con un
limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali;
b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo
non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima
casa di abitazione per se' o per i figli, documentato con
atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di
cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell'art. 3
del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
relativamente alla prima casa di abitazione, documentati
come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'art.
1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Sull'importo erogato, al netto dei redditi gia'
assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo
di imposta del 23 per cento;
c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo
non superiore al 30 per cento, per ulteriori esigenze degli
aderenti. Sull'importo erogato, al netto dei redditi gia'
assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo
di imposta del 23 per cento;
d) le ritenute di cui alle lettere a), b) e c) sono
applicate dalla forma pensionistica che eroga le
anticipazioni.
8. Le somme percepite a titolo di anticipazione non
possono mai eccedere, complessivamente, il 75 per cento del
totale dei versamenti, comprese le quote del TFR,
maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate,
effettuati alle forme pensionistiche complementari a
decorrere dal primo momento di iscrizione alle predette
forme. Le anticipazioni possono essere reintegrate, a
scelta dell'aderente, in qualsiasi momento anche mediante
contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro.
Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti
alle anticipazioni reintegrate, e' riconosciuto al
contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata
al momento della fruizione dell'anticipazione,
proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.
9. Ai fini della determinazione dell'anzianita'
necessaria per la richiesta delle anticipazioni e delle
prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i
periodi di partecipazione alle forme pensionistiche
complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso
non abbia esercitato il riscatto totale della posizione
individuale.
10. Ferma restando l'intangibilita' delle posizioni
individuali costituite presso le forme pensionistiche
complementari nella fase di accumulo, le prestazioni
pensionistiche in capitale e rendita, e le anticipazioni di
cui al comma 7, lettera a), sono sottoposti agli stessi
limiti di cedibilita', sequestrabilita' e pignorabilita' in
vigore per le pensioni a carico degli istituti di
previdenza obbligatoria previsti dall'art. 128 del regio
decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 aprile 1935, n. 1155, e
dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni. I
crediti relativi alle somme oggetto di riscatto totale e
parziale e le somme oggetto di anticipazione di cui al
comma 7, lettere b) e c), non sono assoggettate ad alcun
vincolo di cedibilita', sequestrabilita' e
pignorabilita'.».
«Art. 14 (Permanenza nella forma pensionistica
complementare e cessazione dei requisiti di partecipazione
e portabilita). - 1. Gli statuti e i regolamenti delle
forme pensionistiche complementari stabiliscono le
modalita' di esercizio relative alla partecipazione alle
forme medesime, alla portabilita' delle posizioni
individuali e della contribuzione, nonche' al riscatto
parziale o totale delle posizioni individuali, secondo
quanto disposto dal presente articolo.
2. Ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla
forma pensionistica complementare gli statuti e i
regolamenti stabiliscono:
a) il trasferimento ad altra forma pensionistica
complementare alla quale il lavoratore acceda in relazione
alla nuova attivita';
b) il riscatto parziale, nella misura del 50 per
cento della posizione individuale maturata, nei casi di
cessazione dell'attivita' lavorativa che comporti
l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12
mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso
da parte del datore di lavoro a procedure di mobilita',
cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
c) il riscatto totale della posizione individuale
maturata per i casi di invalidita' permanente che comporti
la riduzione della capacita' di lavoro a meno di un terzo e
a seguito di cessazione dell'attivita' lavorativa che
comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore
a 48 mesi. Tale facolta' non puo' essere esercitata nel
quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di
accesso alle prestazioni pensionistiche complementari; in
questi casi si applicano le previsioni di cui al comma 4
dell'art. 11.
3. In caso di morte dell'aderente ad una forma
pensionistica complementare prima della maturazione del
diritto alla prestazione pensionistica l'intera posizione
individuale maturata e' riscattata dagli eredi ovvero dai
diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi
persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti,
la posizione, limitatamente alle forme pensionistiche
complementari di cui all'art. 13, viene devoluta a
finalita' sociali secondo le modalita' stabilite con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Nelle forme pensionistiche complementari di cui agli
articoli 3, comma 1, lettere da a) a g), e 12, la suddetta
posizione resta acquisita al fondo pensione.
4. Sulle somme percepite a titolo di riscatto della
posizione individuale relative alle fattispecie previste ai
commi 2 e 3, e' operata una ritenuta a titolo di imposta
con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a
0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il
quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche
complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti
percentuali, sul medesimo imponibile di cui all'art. 11,
comma 6.
5. Sulle somme percepite a titolo di riscatto per cause
diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3, si applica una
ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento sul medesimo
imponibile di cui all'art. 11, comma 6.
6. Decorsi due anni dalla data di partecipazione ad una
forma pensionistica complementare l'aderente ha facolta' di
trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra
forma pensionistica. Gli statuti e i regolamenti delle
forme pensionistiche prevedono esplicitamente la predetta
facolta' e non possono contenere clausole che risultino,
anche di fatto, limitative del suddetto diritto alla
portabilita' dell'intera posizione individuale. Sono
comunque inefficaci clausole che, all'atto dell'adesione o
del trasferimento, consentano l'applicazione di voci di
costo, comunque denominate, significativamente piu' elevate
di quelle applicate nel corso del rapporto e che possono
quindi costituire ostacolo alla portabilita'. In caso di
esercizio della predetta facolta' di trasferimento della
posizione individuale, il lavoratore ha diritto al
versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del
TFR maturando e dell'eventuale contributo a carico del
datore di lavoro nei limiti e secondo le modalita'
stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche
aziendali.
7. Le operazioni di trasferimento delle posizioni
pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale, a
condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche
disciplinate dal presente decreto legislativo. Sono
altresi' esenti da ogni onere fiscale i trasferimenti delle
risorse o delle riserve matematiche da un fondo pensione o
da una forma pensionistica individuale ad altro fondo
pensione o ad altra forma pensionistica individuale.
8. Gli adempimenti a carico delle forme pensionistiche
complementari conseguenti all'esercizio delle facolta' di
cui al presente articolo devono essere effettuati entro il
termine massimo di sei mesi dalla data di esercizio
stesso.».
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, lettere a)
e b) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252:
«Art. 4 (Costituzione dei fondi pensione ed
autorizzazione all'esercizio). - 1. I fondi pensione sono
costituiti:
a) come soggetti giuridici di natura associativa, ai
sensi dell'art. 36 del codice civile, distinti dai soggetti
promotori dell'iniziativa;
b) come soggetti dotati di personalita' giuridica; in
tale caso, in deroga alle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, il
riconoscimento della personalita' giuridica consegue al
provvedimento di autorizzazione all'esercizio
dell'attivita' adottato dalla COVIP; per tali fondi
pensione, la COVIP cura la tenuta del registro delle
persone giuridiche e provvede ai relativi adempimenti».



 
Art. 4.
Conferimento del TFR ai fondi preesistenti

1. I fondi pensione preesistenti che intendono essere destinatari del conferimento del TFR di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, costituiscono, ove non gia' esistenti, apposite sezioni a contribuzione definita.
2. I fondi pensione preesistenti che fanno ricorso a gestioni assicurative ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, possono garantire l'osservanza dell'articolo 8, comma 9, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, anche mediante l'inserimento di apposite clausole nei contratti assicurativi.
3. I fondi pensione interni bancari o assicurativi che intendono essere destinatari del conferimento del TFR di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, costituiscono, ove non gia' esistenti, un patrimonio separato e apposite sezioni a contribuzione definita. L'osservanza dell'articolo 8, comma 9, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, puo' essere garantita anche tramite l'assunzione di impegni da parte dei soggetti al cui interno i fondi sono istituiti.
4. I fondi pensione preesistenti istituiti all'interno di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), possono essere destinatari del conferimento del TFR di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, a condizione che si siano adeguati alle norme del presente decreto e abbiano acquisito autonoma soggettivita' giuridica.
5. I fondi pensione preesistenti avviano le procedure di adeguamento dei propri statuti alle norme del presente decreto e ne danno comunicazione alla COVIP, che procede successivamente alla verifica dell'avvenuto adeguamento.



Nota all'art. 4:
- Il testo degli articoli 5 e 8 del decreto legislativo
5 dicembre 2005, n. 252, e' riportato nelle note all'art.
3.



 
Art. 5
Modelli gestionali e investimenti dei fondi pensione preesistenti

1. Ai fondi pensione preesistenti, nella gestione delle attivita' svolta in forma diretta ovvero tramite convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, si applicano le norme di cui all'articolo 6, comma 13, del medesimo decreto legislativo, nonche' quelle di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 1996, n. 703, secondo le specificazioni e deroghe indicate nei commi 2, 3, 4, 5 e 6. I fondi pensione preesistenti possono, altresi', continuare a gestire le attivita' mediante la stipula di contratti assicurativi di cui ai rami vita I, III e V previsti dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
2. I fondi pensione preesistenti possono: a) effettuare investimenti immobiliari sia in forma diretta, sia
attraverso partecipazioni anche di controllo in societa'
immobiliari, sia tramite quote di fondi immobiliari anche in
deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera b) del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre
1996, n. 703. Fermo restando il rispetto dei criteri generali di
gestione di cui al predetto decreto ministeriale, gli investimenti
immobiliari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), n. 1),
devono essere contenuti entro il limite totale del venti per cento
del patrimonio del fondo pensione; i fondi che alla data di
entrata in vigore del presente regolamento detengono investimenti
superiori al predetto limite riconducono gli investimenti medesimi
nell'ambito della predetta percentuale nel termine di cinque anni
dall'entrata in vigore del presente decreto; la COVIP puo'
stabilire i casi in cui i predetti limiti e termini possono essere
superati o derogati per specifiche esigenze del fondo coerenti con
la politica di gestione e la situazione del fondo stesso; b) continuare a concedere prestiti strettamente connessi alle
attivita' del fondo, per un ammontare limitato sulla base di
parametri fissati dalla COVIP; c) assumere prestiti solo a fini di liquidita' e su base temporanea.
3. La COVIP puo' limitare le categorie di attivita' nelle quali i fondi pensione preesistenti possono investire direttamente le proprie risorse in funzione dell'adeguatezza della struttura organizzativa preposta alla valutazione e alla gestione del rischio degli investimenti.
4. I fondi pensione preesistenti possono assumere direttamente la garanzia di restituzione del capitale, nel rispetto dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e delle disposizioni regolamentari da esso previste.
5. I fondi pensione preesistenti adeguano i propri statuti alle diposizioni in materia di limiti agli investimenti previsti dall'articolo 6, comma 13, lettere a), b) e d) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e alle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 1996, n. 703, entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
6. I fondi pensione preesistenti adeguano i propri statuti alle altre disposizioni dell'articolo 6 e all'articolo 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente decreto, ove compatibili con il modello gestionale adottato nel rispetto delle norme del presente decreto. I fondi pensione preesistenti che gia' erogano direttamente le rendite possono continuare l'erogazione diretta delle prestazioni salvo verifica da parte della COVIP dei requisiti previsti dalla legge.



Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252:
"Art. 6 (Regime delle prestazioni e modelli
gestionali). - 1. I fondi pensione di cui all'art. 3,
comma 1, lettere da a) a h), gestiscono le risorse
mediante:
a) convenzioni con soggetti autorizzati all'esercizio
dell'attivita' di cui all'art. 1, comma 5, lettera d), del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero con
soggetti che svolgono la medesima attivita', con sede
statutaria in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea,
che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;
b) convenzioni con imprese assicurative di cui
all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, mediante ricorso alle gestioni di cui al ramo VI dei
rami vita, ovvero con imprese svolgenti la medesima
attivita', con sede in uno dei Paesi aderenti all'Unione
europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;
c) convenzioni con societa' di gestione del
risparmio, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58 e successive modificazioni, ovvero con imprese
svolgenti la medesima attivita', con sede in uno dei Paesi
aderenti all'Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo
riconoscimento;
d) sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di
societa' immobiliari nelle quali il fondo pensione puo'
detenere partecipazioni anche superiori ai limiti di cui al
comma 13, lettera a), nonche' di quote di fondi comuni di
investimento immobiliare chiusi nei limiti di cui alla
lettera e);
e) sottoscrizione e acquisizione di quote di fondi
comuni di investimento mobiliare chiusi secondo le
disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 11, ma
comunque non superiori al 20 per cento del proprio
patrimonio e al 25 per cento del capitale del fondo chiuso.
2. Gli enti gestori di forme pensionistiche
obbligatorie, sentita l'Autorita' garante della concorrenza
e del mercato, possono stipulare con i fondi pensione
convenzioni per l'utilizzazione del servizio di raccolta
dei contributi da versare ai fondi pensione e di erogazione
delle prestazioni e delle attivita' connesse e strumentali
anche attraverso la costituzione di societa' di capitali di
cui debbono conservare in ogni caso la maggioranza del
capitale sociale; detto servizio deve essere organizzato
secondo criteri di separatezza contabile dalle attivita'
istituzionali del medesimo ente.
3. Alle prestazioni di cui all'art. 11 erogate sotto
forma di rendita i fondi pensione provvedono mediante
convenzioni con una o piu' imprese assicurative di cui
all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, ovvero direttamente, ove sussistano mezzi patrimoniali
adeguati, in conformita' con le disposizioni di cui
all'art. 7-bis. I fondi pensione sono autorizzati dalla
COVIP all'erogazione diretta delle rendite, avuto riguardo
all'adeguatezza dei mezzi patrimoniali costituiti e alla
dimensione del fondo per numero di iscritti.
4. (Comma abrogato dall'art. 7 del decreto legislativo
6 febbraio 2007, n. 28).
5. Per le forme pensionistiche in regime di prestazione
definita e per le eventuali prestazioni per invalidita' e
premorienza, sono in ogni caso stipulate apposite
convenzioni con imprese assicurative. Nell'esecuzione di
tali convenzioni non si applica l'art. 7.
5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, sentita la COVIP, sono individuati:
a) le attivita' nelle quali i fondi pensione possono
investire le proprie disponibilita', avendo presente il
perseguimento dell'interesse degli iscritti, eventualmente
fissando limiti massimi di investimento qualora siano
giustificati da un punto di vista prudenziale;
b) i criteri di investimento nelle varie categorie di
valori mobiliari;
c) le regole da osservare in materia di conflitti di
interesse tenendo conto delle specificita' dei fondi
pensione e dei principi di cui alla direttiva 2004/39/CE,
alla normativa comunitaria di esecuzione e a quella
nazionale di recepimento.
5-ter. I fondi pensione definiscono gli obiettivi e i
criteri della propria politica di investimento, anche in
riferimento ai singoli comparti eventualmente previsti, e
provvedono periodicamente, almeno con cadenza triennale,
alla verifica della rispondenza degli stessi agli interessi
degli iscritti.
5-quater. Secondo modalita' definite dalla COVIP, i
fondi pensione danno informativa agli iscritti delle scelte
di investimento e predispongono apposito documento sugli
obiettivi e sui criteri della propria politica di
investimento, illustrando anche i metodi di misurazione e
le tecniche di gestione del rischio di investimento
utilizzate e la ripartizione strategica delle attivita' in
relazione alla natura e alla durata delle prestazioni
pensionistiche dovute. Il documento e' riesaminato almeno
ogni tre anni ed e' messo a disposizione degli aderenti e
dei beneficiari del fondo pensione o dei loro
rappresentanti che lo richiedano.
6. Per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 1,
3 e 5, e all'art. 7, i competenti organismi di
amministrazione dei fondi, individuati ai sensi dell'art.
5, comma 1, richiedono offerte contrattuali, per ogni
tipologia di servizio offerto, attraverso la forma della
pubblicita' notizia su almeno due quotidiani fra quelli a
maggiore diffusione nazionale o internazionale, a soggetti
abilitati che non appartengono ad identici gruppi societari
e comunque non sono legati, direttamente o indirettamente,
da rapporti di controllo. Le offerte contrattuali rivolte
ai fondi sono formulate per singolo prodotto in maniera da
consentire il raffronto dell'insieme delle condizioni
contrattuali con riferimento alle diverse tipologie di
servizio offerte.
7. Con deliberazione delle rispettive autorita' di
vigilanza sui soggetti gestori, che conservano tutti i
poteri di controllo su di essi, sono determinati i
requisiti patrimoniali minimi, differenziati per tipologia
di prestazione offerta, richiesti ai soggetti di cui al
comma 1 ai fini della stipula delle convenzioni previste
nel presente articolo.
8. Il processo di selezione dei gestori deve essere
condotto secondo le istruzioni adottate dalla COVIP e
comunque in modo da garantire la trasparenza del
procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalita'
gestionali, decisi preventivamente dagli amministratori, e
i criteri di scelta dei gestori. Le convenzioni possono
essere stipulate, nell'ambito dei rispettivi regimi, anche
congiuntamente fra loro e devono in ogni caso:
a) contenere le linee di indirizzo dell'attivita' dei
soggetti convenzionati nell'ambito dei criteri di
individuazione e di ripartizione del rischio di cui al
comma 11 e le modalita' con le quali possono essere
modificate le linee di indirizzo medesime; nel definire le
linee di indirizzo della gestione, i fondi pensione possono
prevedere linee di investimento che consentano di garantire
rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del TFR;
b) prevedere i termini e le modalita' attraverso cui
i fondi pensione esercitano la facolta' di recesso,
contemplando anche la possibilita' per il fondo pensione di
rientrare in possesso del proprio patrimonio attraverso la
restituzione delle attivita' finanziarie nelle quali
risultano investite le risorse del fondo all'atto della
comunicazione al gestore della volonta' di recesso dalla
convenzione;
c) prevedere l'attribuzione in ogni caso al fondo
pensione della titolarita' dei diritti di voto inerenti ai
valori mobiliari nei quali risultano investite le
disponibilita' del fondo medesimo.
9. I fondi pensione sono titolari dei valori e delle
disponibilita' conferiti in gestione, restando peraltro in
facolta' degli stessi di concludere, in tema di
titolarita', diversi accordi con i gestori a cio' abilitati
nel caso di gestione accompagnata dalla garanzia di
restituzione del capitale. I valori e le disponibilita'
affidati ai gestori di cui al comma 1 secondo le modalita'
ed i criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono in
ogni caso patrimonio separato ed autonomo, devono essere
contabilizzati a valori correnti e non possono essere
distratti dal fine al quale sono stati destinati, ne'
formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori
dei soggetti gestori, sia da parte di rappresentanti dei
creditori stessi, ne' possono essere coinvolti nelle
procedure concorsuali che riguardano il gestore. Il fondo
pensione e' legittimato a proporre la domanda di
rivendicazione di cui all'art. 103 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267. Possono essere rivendicati tutti i
valori conferiti in gestione, anche se non individualmente
determinati o individuati ed anche se depositati presso
terzi, diversi dal soggetto gestore. Per l'accertamento dei
valori oggetto della domanda e' ammessa ogni prova
documentale, ivi compresi i rendiconti redatti dal gestore
o dai terzi depositari.
10. Con delibera della COVIP, assunta previo parere
dell'autorita' di vigilanza sui soggetti convenzionati,
sono fissati criteri e modalita' omogenee per la
comunicazione ai fondi dei risultati conseguiti
nell'esecuzione delle convenzioni in modo da assicurare la
piena comparabilita' delle diverse convenzioni.
11. (Comma abrogato dall'art. 7 del decreto legislativo
6 febbraio 2007, n. 28).
12. I fondi pensione, costituiti nell'ambito delle
autorita' di vigilanza sui soggetti gestori a favore dei
dipendenti delle stesse, possono gestire direttamente le
proprie risorse.
13. I fondi non possono comunque assumere o concedere
prestiti, prestare garanzie in favore di terzi, ne'
investire le disponibilita' di competenza:
a) in azioni o quote con diritto di voto, emesse da
una stessa societa', per un valore nominale superiore al
cinque per cento del valore nominale complessivo di tutte
le azioni o quote con diritto di voto emesse dalla societa'
medesima se quotata, ovvero al dieci per cento se non
quotata, ne' comunque, azioni o quote con diritto di voto
per un ammontare tale da determinare in via diretta
un'influenza dominante sulla societa' emittente;
b) in azioni o quote emesse da soggetti tenuti alla
contribuzione o da questi controllati direttamente o
indirettamente, per interposta persona o tramite societa'
fiduciaria, o agli stessi legati da rapporti di controllo
ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, in misura complessiva superiore al venti per
cento delle risorse del fondo e, se trattasi di fondo
pensione di categoria, in misura complessiva superiore al
trenta per cento;
c) fermi restando i limiti generali indicati alla
lettera b), i fondi pensione aventi come destinatari i
lavoratori di una determinata impresa non possono investire
le proprie disponibilita' in strumenti finanziari emessi
dalla predetta impresa, o, allorche' l'impresa appartenga a
un gruppo, dalle imprese appartenenti al gruppo medesimo,
in misura complessivamente superiore, rispettivamente, al
cinque e al dieci per cento del patrimonio complessivo del
fondo. Per la nozione di gruppo si fa riferimento all'art.
23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
c-bis) il patrimonio del fondo pensione deve essere
investito in misura predominante su mercati regolamentati.
Gli investimenti in attivita' che non sono ammesse allo
scambio in un mercato regolamentato devono in ogni caso
essere mantenute a livelli prudenziali.
14. Le forme pensionistiche complementari sono tenute
ad esporre nel rendiconto annuale e, sinteticamente, nelle
comunicazioni periodiche agli iscritti, se ed in quale
misura nella gestione delle risorse e nelle linee seguite
nell'esercizio dei diritti derivanti dalla titolarita' dei
valori in portafoglio si siano presi in considerazione
aspetti sociali, etici ed ambientali".
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, del citato
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
21 novembre 1996, n. 703:
"Art. 4 (Limiti agli investimenti). - 1. Fermi restando
i divieti ed i limiti di cui all'art. 6 del decreto
legislativo, i fondi pensione, nel rispetto dei criteri di
cui all'art. 2 del presente regolamento, nell'investimento
delle proprie disponibilita' possono detenere:
a) liquidita' entro il limite del 20 per cento del
patrimonio del fondo pensione;
b) quote di fondi chiusi entro il limite totale del
20 per cento del patrimonio del fondo pensione e del 25 per
cento del valore del fondo chiuso;
c) titoli di debito e di capitale non negoziati in
mercati regolamentati dei Paesi dell'Unione europea, degli
Stati Uniti, del Canada e del Giappone entro il limite del
50 per cento, purche' emessi da Paesi aderenti all'OCSE
ovvero da soggetti ivi residenti; entro tale limite i
titoli di capitale non possono superare il 10 per cento del
patrimonio ed il complesso dei titoli di debito e di
capitale emessi da soggetti diversi dai Paesi aderenti
all'OCSE o dagli organismi internazionali, cui aderiscono
almeno uno degli Stati appartenenti all'Unione europea, non
puo' superare il 20 per cento del patrimonio del fondo
pensione;
d) titoli di debito e di capitale emessi da soggetti
diversi dai Paesi aderenti all'OCSE ovvero residenti in
detti Paesi, entro il limite massimo del 5 per cento del
patrimonio del fondo pensione, purche' negoziati in mercati
regolamentari dei Paesi dell'Unione europea, degli Stati
Uniti, del Canada e del Giappone.".
- Si riporta il testo degli articoli 7-bis e 7 del
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252:
"Art. 7-bis (Mezzi patrimoniali). - 1. I fondi pensione
che coprono rischi biometrici, che garantiscono un
rendimento degli investimenti o un determinato livello di
prestazioni devono dotarsi, nel rispetto dei criteri di cui
al successivo comma 2, di mezzi patrimoniali adeguati in
relazione al complesso degli impegni finanziari esistenti,
salvo che detti impegni finanziari siano assunti da
soggetti gestori gia' sottoposti a vigilanza prudenziale a
cio' abilitati, i quali operano in conformita' alle norme
che li disciplinano.
2. Con regolamento del Ministero dell'economia e delle
finanze, sentita la COVIP, la Banca d'Italia e l'ISVAP,
sono definiti i principi per la determinazione dei mezzi
patrimoniali adeguati in conformita' con quanto previsto
dalle disposizioni comunitarie e dall'art. 29-bis, comma 3,
lettera a), numero 3), della legge 18 aprile 2005, n. 62.
Nel regolamento sono, inoltre, definite le condizioni alle
quali una forma pensionistica puo', per un periodo
limitato, detenere attivita' insufficienti.
3. La COVIP puo', nei confronti delle forme di cui al
comma 1, limitare o vietare la disponibilita' dell'attivo
qualora non siano stati costituiti i mezzi patrimoniali
adeguati in conformita' al regolamento di cui al comma 2.
Restano ferme le competenze delle autorita' di vigilanza
sui soggetti gestori".
"Art. 7 (Banca depositaria). - 1. Le risorse dei fondi,
affidate in gestione, sono depositate presso una banca
distinta dal gestore che presenti i requisiti di cui
all'art. 38 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58.
2. La banca depositaria esegue le istruzioni impartite
dal soggetto gestore del patrimonio del fondo, se non siano
contrarie alla legge, allo statuto del fondo stesso e ai
criteri stabiliti nel decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze di cui all'art. 6, comma 5-bis.
3. Si applicano, per quanto compatibili, le
disposizioni di cui al citato art. 38 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Gli amministratori e i
sindaci della banca depositaria riferiscono senza ritardo
alla COVIP sulle irregolarita' riscontrate nella gestione
dei fondi pensione.
3-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2, e
3, quale banca depositaria puo' anche essere nominata una
banca stabilita in un altro Stato membro, debitamente
autorizzata a norma della direttiva 93/22/CEE o della
direttiva 2000/12/CE, ovvero operante come depositaria ai
fini della direttiva 85/611/CEE.
3-ter. La Banca d'Italia puo' vietare la libera
disponibilita' degli attivi, depositati presso una banca
avente sede legale in Italia, di un fondo pensione avente
sede in uno Stato membro. La Banca d'Italia provvede su
richiesta della COVIP, anche previa conforme iniziativa
dell'Autorita' competente dello Stato membro di origine del
fondo pensione quando trattasi di forme pensionistiche
comunitarie di cui all'art. 15-ter".



 
Art. 6.
Conflitti di interesse

1. I conflitti di interesse relativi ai fondi pensione preesistenti sono disciplinati dalle disposizioni regolamentari emanate ai sensi dell'articolo 6, comma 5-bis, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 10 maggio 2007

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoa Schioppa
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Damiano

Visto, il Guardasigilli: Mastella

Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 2007 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3
Economia e finanze, foglio n. 177



Nota all'art. 6:
- Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo
5 dicembre 2005, n. 252, e' riportato nelle note all'art.
5.



 
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