Gazzetta n. 110 del 14 maggio 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 24 aprile 2007
Designazione del «Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro e del Consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari, coordinati tra di loro dal Consorzio per la frutticoltura, con sede legale-amministrativa e di coordinamento in Cagliari» quali autorita' pubbliche incaricate ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Sardegna», registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;
Visto il regolamento (CE) n. 148/2007 del 15 febbraio 2007 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta Sardegna;
Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
Vista la comunicazione effettuata ai sensi del comma 9 del citato art. 14 della legge n. 526/1999 dalla regione Sardegna con la quale il predetto ente territoriale ha indicato quali autorita' pubbliche da designare per svolgere l'attivita' di controllo sulla denominazione di origine protetta Sardegna, il Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro e il Consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari, coordinati tra di loro dal Consorzio per la frutticoltura con sede legale-amministrativa e di coordinamento in Cagliari, via Mameli n. 126/d;
Visto il decreto ministeriale 14 luglio 2006 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione Sardegna per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta;
Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2006 relativo alla designazione del Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro e del Consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari, coordinati tra di loro dal Consorzio per la frutticoltura con sede legale-amministrativa e di coordinamento in Cagliari, via Mameli n. 126/d, quali autorita' pubbliche incaricate di effettuare i controlli sulla denominazione Sardegna protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto ministeriale 14 luglio 2006;
Considerato che il Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro e il Consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari, coordinati tra di loro dal Consorzio per la frutticoltura hanno predisposto il piano di controllo per la denomi-nazione di origine protetta Sardegna conformemente allo schema tipo di controllo;
Considerato che le decisioni concernenti le autoriz-zazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;
Considerata la necessita', espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che e' stata autorizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare;
Vista la documentazione agli atti del Ministero;
Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;
Decreta:

Art. 1.
Il Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro e il Consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari, coordinati tra di loro dal Consorzio per la frutticoltura con sede legale-amministrativa e di coordinamento in Cagliari, via Mameli n. 126/d, sono designate quali autorita' pubbliche autorizzate ad espletare le funzioni di controllo previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione di origine protetta Sardegna, registrata in ambito europeo con regolamento (CE) n. 148/2007 del 15 febbraio 2007.
 
Art. 2.
La presente autorizzazione comporta l'obbligo per il Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro e per il Consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari, coordinati tra di loro dal Consorzio per la frutticoltura, con sede legale-amministrativa e di coordinamento in Cagliari, del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, con provvedimento dell'autorita' nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
 
Art. 3.
Il Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro e il Consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari coordinati tra di loro dal Consorzio per la frutticoltura, con sede legale-amministrativa e di coordinamento in Cagliari, dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione Sardegna, venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) 510/2006».
 
Art. 4.
Il Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro e il Consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari, coordinati tra di loro dal Consorzio per la frutticoltura, con sede legale-amministrativa e di coordinamento in Cagliari, non puo' modificare le modalita' di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta Sardegna, cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta Autorita'.
Il Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro e il Consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari, coordinati tra di loro dal Consorzio per la frutticoltura, con sede legale-amministrativa e di coordinamento in Cagliari, comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.
Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
 
Art. 5.
L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dall'8 marzo 2007, data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 148/2007 del 15 febbraio 2007.
Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovra' comunicare all'Autorita' nazionale competente, l'intenzione di confermare il Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro e il Consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari, coordinati tra di loro dal Consorzio per la frutticoltura, con sede legale-amministrativa e di coordinamento in Cagliari o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti «nell'elenco» di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.
Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, il Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro e il Consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari, coordinati tra di loro dal Consorzio per la frutticoltura, con sede legale-amministrativa e di coordinamento in Cagliari, e' tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.
 
Art. 6.
Il Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro e il Consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari, coordinati tra di loro dal Consorzio per la frutticoltura, con sede legale-amministrativa e di coordinamento in Cagliari, comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione di origine protetta Sardegna, anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.
 
Art. 7.
Il Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro e il Consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari, coordinati tra di loro dal Consorzio per la frutticoltura, con sede legale-amministrativa e di coordinamento in Cagliari, immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformita' della denominazione di origine protetta Sardegna rilasciate agli utilizzatori. Le modalita' di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Sardegna.
 
Art. 8.
Il Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro e il Consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari, coordinati tra di loro dal Consorzio per la frutticoltura, con sede legale-amministrativa e di coordinamento in Cagliari e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla regione Sardegna, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 aprile 2007
Il direttore generale: La Torre
 
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