Gazzetta n. 110 del 14 maggio 2007 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO
DECRETO 12 aprile 2007
Disciplina della emissione di obbligazioni bancarie garantite.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB);
Visto l'art. 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, recante «Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti», introdotto dal decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e in particolare:
il comma 1, che disciplina le operazioni aventi ad oggetto le cessioni di crediti fondiari e ipotecari, di crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni o garantiti dalle medesime, anche individuabili in blocco, nonche' di titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti della medesima natura, effettuate da banche in favore di societa' il cui oggetto esclusivo sia l'acquisto di tali crediti e titoli, mediante l'assunzione di finanziamenti concessi o garantiti anche dalle banche cedenti, e la prestazione di garanzia per le obbligazioni emesse dalle stesse banche ovvero da altre;
il comma 2, in base al quale i crediti ed i titoli acquistati dalla societa' di cui al comma 1 e le somme corrisposte dai relativi debitori sono destinati al soddisfacimento dei diritti, anche ai sensi dell'art. 1180 del codice civile, dei portatori delle obbligazioni di cui al comma 1 e delle controparti dei contratti derivati con finalita' di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti e degli altri contratti accessori, nonche' al pagamento degli altri costi dell'operazione, in via prioritaria rispetto al rimborso dei finanziamenti di cui al comma 1;
Visto il comma 6 dell'art. 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, in base al quale sono emanate, ai sensi dell'art. 53 del TUB, disposizioni di attuazione aventi a oggetto anche i requisiti delle banche emittenti, i criteri che le banche cedenti adottano per la valutazione dei crediti e dei titoli ceduti e le relative modalita' di integrazione, nonche' i controlli che le banche effettuano per il rispetto degli obblighi previsti dallo stesso articolo, anche per il tramite di societa' di revisione allo scopo incaricate;
Viste, in particolare, le seguenti disposizioni del TUB:
gli articoli 53, comma 1, e 67, comma 1, in base ai quali la Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni aventi a oggetto, tra l'altro, l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni, rispettivamente, delle banche e dei gruppi bancari;
l'art. 12, comma 5, in base al quale la Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, disciplina l'emissione da parte delle banche di obbligazioni e di strumenti finanziari diversi dalle partecipazioni;
l'art. 65, comma 1, che individua i soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2006, n. 310, emanato sentita la Banca d'Italia e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 2007, con il quale sono state dettate le disposizioni di attuazione di cui al comma 5 dell'art. 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, aventi a oggetto il rapporto massimo tra le obbligazioni oggetto di garanzia e le attivita' cedute, la tipologia di tali attivita' e di quelle, dagli equivalenti profili di rischio, utilizzabili per la loro successiva integrazione, nonche' le caratteristiche della garanzia della societa' cessionaria;
Viste le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006, relative all'accesso all'attivita' degli enti creditizi ed al suo esercizio e all'adeguatezza patrimoniale degli enti creditizi e delle imprese di investimento;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze - Presidente del CICR 27 dicembre 2006, recante «Recepimento della nuova disciplina sul capitale delle banche»;
Su proposta formulata dalla Banca d'Italia;
Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 3, comma 2, TUB;
Decreta:

Art. 1.
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
«legge», la legge 30 aprile 1999, n. 130, e successive modificazioni e integrazioni;
«regolamento», il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2006, n. 310, emanato, sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 7-bis, comma 5, della legge;
«obbligazioni bancarie garantite», le obbligazioni emesse ai sensi dell'art. 7-bis della legge;
«banca emittente», la banca che emette le obbligazioni bancarie garantite;
«banca cedente», la banca che cede attivita' alla societa' cessionaria ai sensi dell'art. 7-bis della legge;
«societa' cessionaria», la societa' che, ai sensi dell'art. 7-bis della legge, ha per oggetto esclusivo l'acquisto di crediti e titoli, mediante l'assunzione di finanziamenti concessi o garantiti anche dalle banche cedenti, e la prestazione di garanzie per le obbligazioni emesse dalle stesse banche ovvero da altre;
«attivi idonei», le attivita' (crediti e titoli) individuate dal regolamento come idonee a essere cedute alla societa' cessionaria, anche a fini di successiva integrazione del patrimonio separato.
 
Art. 2.
Disciplina

1. L'emissione di obbligazioni bancarie garantite e' consentita alle banche nel rispetto della legge, del regolamento e delle disposizioni di vigilanza emanate dalla Banca d'Italia. Le disposizioni di vigilanza, in particolare, disciplinano:
i requisiti delle banche e dei gruppi bancari emittenti e, se diversi, delle banche e dei gruppi bancari cedenti, avendo riguardo all'entita' dei mezzi patrimoniali e alla capacita' di assorbimento dei rischi;
i limiti alla cessione di attivi idonei, anche in caso di successiva integrazione, avendo presenti, a fini di tutela degli altri creditori e in particolare dei depositanti, la situazione tecnica della banca o del gruppo;
le modalita' di integrazione degli attivi ceduti, individuando i casi e i limiti nei quali l'integrazione e' consentita;
i controlli sulle operazioni, con particolare riguardo all'organizzazione e all'attivita' dei controlli interni delle banche e della societa' cessionaria, nonche' al raccordo tra il sistema dei controlli interni e la societa' di revisione allo scopo incaricata;
l'organizzazione e i flussi informativi relativi alle operazioni, al fine di assicurare la disponibilita' di notizie e dati utili allo svolgimento dei controlli sulle operazioni stesse e alla conoscenza della situazione di rischi delle banche, del gruppo bancario e del sistema nel suo complesso.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 aprile 2007
Il Presidente del comitato
Padoa Schioppa
 
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