Gazzetta n. 106 del 9 maggio 2007 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI TORINO
DECRETO RETTORALE 12 aprile 2007
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE
Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989 ed in particolare gli articoli 6 e 16;
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, emanato con decreto rettorale n. 2274 del 2 luglio 1994, e successive modificazioni, emanate con decreto rettorale n. 54 dell'8 febbraio 1999, con decreto rettorale n. 632 del 31 maggio 2000, con decreto rettorale n. 28 del 15 gennaio 2002 e con decreto rettorale n. 181 del 21 marzo 2005;
Considerata la necessita' di adeguare il vigente statuto dell'Universita' degli studi di Torino al dettato normativo del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche;
Viste le deliberazioni del senato accademico n. 11/2006/II/1 del 5 giugno 2006, n. 13/2006/II/1 del 26 giugno 2006, n. 14/2006/III/1 del 10 luglio 2006, con le quali sono state approvate le modifiche ai titoli III, IV (esclusi gli articoli 40 e 41) V, VI, VII, IX dello statuto dell'Universita' degli studi di Torino;
Sentiti per le loro competenze il consiglio di amministrazione, il senato degli studenti e i consigli delle facolta' e dei dipartimenti interessati, le cui osservazioni sono state acquisite dal senato accademico nella seduta del 25 settembre 2006;
Considerato che nella medesima seduta del 25 settembre 2006 il senato accademico con deliberazione n. 15/2006/III/1, ha approvato una norma generale di armonizzazione a valere sullo statuto nel suo complesso, che prevede la sostituzione della dizione «centro/i di gestione autonoma» con la dizione «centro/i dotati di autonomi poteri di amministrazione finanziaria e contabile» con la sola eccezione dell'art. 80;
Tenuto conto che le modifiche sono state trasmesse al Ministero dell'universita' e della ricerca con nota prot. n. 29202 del 17 ottobre 2006, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 168 del 9 maggio 1989, per il controllo di legittimita' e di merito;
Viste le osservazioni ministeriali trasmesse con nota prot. n. 4775 del 21 dicembre 2006, relativamente agli articoli 20 comma 6, 39 comma 5, 57 comma 4 e 62 comma 10 lettera d), art. 59, comma 8 e art. 74, comma 3;
Considerato che il senato accademico nella seduta del 12 marzo 2007 deliberazione n. 8/2007/III/1 ed il consiglio di amministrazione nella seduta del 27 marzo 2007 con deliberazione n. 3/2007/III/1, all'unanimita' hanno recepito le osservazioni ministeriali, apportando le modifiche conseguenti;
Valutato ogni opportuno elemento;
Sentito il direttore amministrativo;
Decreta:
I titoli III, IV (esclusi gli articoli 40 e 41 per quali resta in vigore il medesimo testo degli articoli 43 e 44 dell'attuale statuto), V, VI, VII, VIII e IX, dello statuto dell'Universita' degli studi di Torino sono modificati secondo il testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, con decorrenza dalla data del presente provvedimento.
In ottemperanza alla norma generale di armonizzazione dello statuto nel suo complesso, approvata dal senato accademico nella seduta del 25 settembre 2006, si sostituisce la dizione «centro/i di gestione autonoma» con la dizione «centro/i dotati di autonomi poteri di amministrazione finanziaria e contabile» con la sola eccezione dell'art. 80.
Le incompatibilita' di cui all'art. 74 si applicheranno a partire dal 1° ottobre 2007.
Il presente decreto sara' trasmesso al Ministero della giustizia, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Torino, 12 aprile 2007
Il rettore: Pelizzetti
 
Allegato
Titolo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1.
Finalita'
1. L'Universita' di Torino (di seguito denominata «Universita») e' un'istituzione pubblica le cui finalita' sono l'istruzione superiore e la ricerca scientifica e tecnologica.
2. E' dotata di personalita' giuridica e non persegue fini di lucro.
3. Ha autonomia didattica, scientifica, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, finanziaria e contabile, secondo le norme dell'ordinamento universitario, del presente statuto e degli appositi regolamenti.
Art. 2.
Personale e organizzazione dell'Universita'
1. L'Universita' garantisce l'osservanza della normativa vigente sullo stato giuridico del personale.
2. Adotta criteri organizzativi idonei a consentire il conseguimento dei suoi fini istituzionali nel modo piu' efficace ed efficiente; vi provvede attraverso la trasparenza, il controllo della gestione e l'individuazione delle responsabilita'.
3. Tutti i soggetti operanti nell'Universita' devono assicurare l'impegno adeguato per l'assolvimento dei loro compiti istituzionali. L'Universita' sostiene tale impegno con una dotazione di risorse e un sistema d'incentivi che assicurino il pieno utilizzo e la valorizzazione delle competenze e delle professionalita'.
Art. 3.
Autonomia didattica e di ricerca
1. L'attivita' didattica si svolge nel rispetto della liberta' d'insegnamento e della normativa che disciplina gli ordinamenti didattici.
2. L'attivita' di ricerca si svolge nel rispetto della liberta' dei professori e dei ricercatori e dell'autonomia delle strutture scientifiche.
Art. 4.
Diritto allo studio
1. L'Universita' adotta i provvedimenti necessari per assicurare la piena realizzazione del diritto allo studio. S'impegna specificatamente a favorire quanto consenta di migliorare le condizioni degli studenti nell'Ateneo, la loro formazione culturale e il loro inserimento nel mondo del lavoro, avvalendosi di tutte le possibilita' offerte dalla normativa vigente.
Art. 5.
Rapporti con l'esterno
1. L'Universita', nell'ambito delle proprie finalita', sviluppa rapporti con altre istituzioni ed organismi nazionali, stranieri, comunitari e internazionali operanti nel campo della didattica e della ricerca e con enti pubblici e privati. Realizza intese programmatiche con le istituzioni del sistema educativo e della formazione professionale.
Art. 6.
Pari opportunita'
1. L'Universita' garantisce pari opportunita' nell'accesso agli studi e nei meccanismi di reclutamento e di carriera.
Art. 7.
Comunicazione e valutazione
1. L'Universita' assicura forme di comunicazione adeguate a tutte le sue attivita', garantendo la migliore circolazione delle informazioni al suo interno e la loro diffusione all'esterno.
2. L'Universita' adotta un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attivita' didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttivita' della ricerca e della didattica nonche' l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa.
Titolo II
ORGANI CENTRALI DI ATENEO
Art. 8.
Organi centrali
1. Sono organi centrali dell'Universita':
a) il rettore;
b) il senato accademico;
c) il consiglio di amministrazione;
d) il senato degli studenti;
e) il nucleo di valutazione d'Ateneo;
f) il collegio dei revisori dei conti.
Art. 9.
Rettore
1. Il rettore rappresenta l'Universita' ad ogni effetto di legge; ha compiti di proposta ed impulso, di attuazione e di vigilanza; assicura il raccordo tra gli organi centrali di governo dell'Ateneo.
2. Spetta al rettore, in particolare:
a) convocare e presiedere le sedute del senato accademico e del consiglio di amministrazione, delle quali stabilisce l'ordine del giorno, assicurando il corretto ed efficace funzionamento di entrambi gli organi e l'attuazione delle delibere degli stessi;
b) emanare eventuali modifiche statutarie e nuove norme regolamentari deliberate dagli organi collegiali competenti;
c) vigilare sul funzionamento delle strutture e dei servizi dell'Universita', assicurando la corretta applicazione dello statuto e dei regolamenti;
d) sottoscrivere gli accordi di cooperazione scientifica e didattica d'interesse generale per l'Universita', approvati dai competenti organi di governo;
e) presentare al Ministro competente per l'Universita' le relazioni periodiche previste dalla legge;
f) promuovere rapporti, per quanto concerne l'Universita' nel suo complesso, con gli enti locali competenti per territorio e con le organizzazioni economiche e sociali interessate all'attivita' dell'Ateneo;
g) assumere, in caso di necessita' ed urgenza, i provvedimenti amministrativi necessari, da sottoporre a ratifica dell'organo collegiale competente alla prima riunione successiva;
h) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme del vigente ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti.
3. Il rettore dura in carica quattro anni accademici ed e' nominato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca. Le funzioni di rettore non possono essere assunte per piu' di due mandati consecutivi. La nomina, dopo due mandati consecutivi, puo' avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato.
4. Il rettore designa, fra i professori di prima fascia, che abbiano optato per il regime a tempo pieno o abbiano presentato una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso, da far valere in caso di nomina, un prorettore che lo supplisce in tutte le sue funzioni, in caso di temporaneo impedimento od assenza. Il prorettore e' nominato con decreto rettorale e il suo mandato coincide con quello del rettore. La carica di prorettore e' incompatibile con altre cariche universitarie previste in questo statuto.
5. Il rettore puo' esercitare le proprie attribuzioni, oltre che con rappresentanti designati caso per caso, anche a mezzo di vice-rettori, in numero non superiore a dieci, con delega specifica biennale rinnovabile, da lui stesso designati tra i docenti dell'Ateneo, sentito il senato accademico.
6. Il rettore ed il prorettore, su loro richiesta e con decreto ministeriale, possono essere parzialmente esentati dallo svolgimento di attivita' didattica. Al rettore, al prorettore ed agli eventuali vice-rettori di cui al precedente comma 5 spetta un'indennita' di carica nella misura fissata annualmente dal consiglio di amministrazione.
Art. 10.
Elezione del rettore
1. Il rettore e' eletto fra i professori di prima fascia che abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno o abbiano presentato una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso, da far valere in caso di nomina.
2. Hanno diritto di voto, per l'elezione del rettore, i professori di ruolo e fuori ruolo, gli altri membri elettivi del senato accademico, del consiglio di amministrazione, dei consigli di facolta', delle giunte di dipartimento nonche' un numero di rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, non eleggibile nelle giunte di dipartimento, pari al numero del personale tecnico-amministrativo membro elettivo delle giunte di dipartimento.
3. Il rettore e' eletto a maggioranza assoluta dei votanti, nelle prime due votazioni; in caso di mancata elezione, si procedera' con il ballottaggio fra i due votati che, nell'ultima votazione, hanno riportato il maggior numero di voti; e' eletto chi riporta il maggior numero di voti. Ogni votazione e' valida se vi ha partecipato almeno la meta' degli aventi diritto. Le elezioni per la designazione del rettore sono convocate dal decano del corpo accademico, il quale sovraintende a tutte le operazioni elettorali.
4. Il regolamento elettorale e' approvato dal senato accademico.
Art. 11.
Senato accademico
1. Il senato accademico e' l'organo politico di indirizzo dell'Ateneo, cui compete la determinazione dei programmi, degli obiettivi e delle priorita' per lo sviluppo dell'Universita' nel suo complesso e la verifica della loro attuazione.
2. Spetta al senato accademico, in particolare:
a) deliberare le eventuali modifiche statutarie, il regolamento didattico di Ateneo e gli altri regolamenti di rilevanza per l'Ateneo, che non siano demandati alla competenza del consiglio di amministrazione;
b) deliberare l'istituzione delle strutture didattiche, di ricerca e di servizi, delle biblioteche, dei centri interstrutture, dei centri d'interesse generale di Ateneo e coordinarne le attivita';
c) definire l'organico di Ateneo, la ripartizione dei docenti fra le strutture, nonche' i criteri per quella del personale tecnico-amministrativo;
d) definire i criteri e formulare le proposte per la ripartizione delle risorse finanziarie e materiali fra le diverse strutture, centrali e periferiche;
e) determinare criteri e modalita' di verifica dell'attivita' di ricerca scientifica, di quella didattica, assistenziale e dei servizi;
f) predisporre relazioni di previsione sullo sviluppo dell'Ateneo, come base per il progetto dei bilanci di previsione;
g) approvare la stipulazione di accordi di cooperazione didattica e di ricerca, di rilevanza generale per l'Ateneo, con universita' italiane ed estere, con enti pubblici e privati, nazionali ed esteri, nonche' la partecipazione dell'Ateneo a fondazioni, associazioni, societa', consorzi e centri interuniversitari;
h) esercitare tutte le altre funzioni e competenze previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, ivi compresa la verifica dei risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione rispetto ai programmi e agli obiettivi indicati.
3. Il senato accademico puo' delegare ad una delle proprie commissioni, in casi eccezionali di necessita' ed urgenza, il potere di deliberare su punti specifici e predeterminati.
Art. 12.
Composizione del senato accademico
1. Il senato accademico e' composto da:
a) il rettore;
b) i presidi di facolta';
c) un rappresentante per ognuna delle sedici aree scientifico-disciplinari elencate nella tabella A. All'interno di ciascuna area, l'elettorato attivo e passivo spetta ai professori di ruolo e fuori ruolo e ai ricercatori;
d) quattro rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, eletti fra coloro che hanno maturato un'anzianita' di servizio in ruolo presso l'Universita' di almeno cinque anni;
e) otto rappresentanti degli studenti eletti per raggruppamenti di facolta'.
2. Partecipano, senza diritto di voto, il prorettore ed il direttore amministrativo.
3. I membri eletti del senato accademico sono nominati con decreto del rettore.
Art. 13.
Consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione e' l'organo che sovrintende alla gestione amministrativa, economica, patrimoniale e del personale tecnico-amministrativo, in attuazione degli indirizzi programmatici del senato accademico, fatti salvi i poteri delle strutture alle quali e' attribuita ai sensi dello statuto autonomia gestionale e di spesa.
2. Spetta al consiglio di amministrazione, in particolare:
a) approvare il bilancio preventivo annuale e quello pluriennale predisposti sulla base delle relazioni di previsione di sviluppo e delle decisioni conseguenti approvate dal senato accademico. Prima dell'approvazione da parte del consiglio d'amministrazione, i progetti di bilancio sono esaminati da una commissione mista, eletta in modo paritetico dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, e sottoposti a parere consultivo del senato accademico. La medesima commissione esplica funzioni consultive di coordinamento fra senato accademico e consiglio di amministrazione per questioni di interesse generale che concernono la gestione del bilancio;
b) approvare il conto consuntivo annuale;
c) esercitare la gestione del patrimonio mobile e immobile e la vigilanza sulla sua conservazione;
d) determinare, sentito il parere del senato accademico, gli oneri contributivi a carico degli studenti ed ogni e qualsiasi trattamento economico a favore degli studenti stessi di competenza dell'amministrazione centrale d'Ateneo;
e) destinare le risorse finanziarie e di personale tecnico-amministrativo alle strutture dell'amministrazione centrale e ai centri dotati di autonomi poteri di amministrazione finanziaria e contabile, nel rispetto delle norme contenute nei regolamenti e in base ai criteri determinati dal senato accademico;
f) individuare gli strumenti e determinare i criteri per il controllo della gestione, nei limiti di cui al comma 1, dell'amministrazione centrale e dell'Ateneo nel suo complesso;
g) autorizzare, se comportano spese per il bilancio centrale di Ateneo, accordi e convenzioni con universita' ed enti pubblici o privati, nazionali ed esteri, gia' approvati dal senato accademico, nonche' contratti per attivita' di ricerca e di consulenza;
h) approvare il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', secondo la procedura indicata dalle leggi vigenti;
i) esercitare tutte le altre funzioni e competenze previste dalla legislazione vigente, dallo statuto e dai regolamenti.
Art. 14.
Composizione del consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione e' composto da:
a) il rettore;
b) il direttore amministrativo;
c) tre rappresentanti eletti dagli studenti;
d) un rappresentante del Governo, designato dal Ministro dell'universita' e della ricerca;
e) un rappresentante della regione Piemonte;
f) otto membri, designati dal senato accademico, che possiedano adeguate competenze e comprovate esperienze professionali nel campo della gestione e dell'organizzazione. Due di essi dovranno essere scelti tra il personale tecnico-amministrativo.
2. Partecipa, senza diritto di voto, il prorettore.
3. I rappresentanti del Governo e della regione non possono avere rapporti di lavoro con l'Universita'. I membri designati dal senato accademico non possono essere esterni all'Universita' in numero maggiore di due e devono essere scelti in modo da garantire l'espressione della pluralita' di funzioni presenti all'interno dell'Universita'.
4. I membri eletti e quelli designati del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del rettore.
Art. 15.
Senato degli studenti
1. Il senato degli studenti ha la funzione di coordinamento dell'attivita' dei rappresentanti degli studenti e di diffusione dell'informazione sull'attivita' degli organi dell'Ateneo. Puo' fare proposte e sollecitare inchieste conoscitive a tutti gli organi accademici su argomenti inerenti all'attivita' didattica, ai servizi per gli studenti e al diritto allo studio. Ha competenze in tema di regolamento e coordinamento delle attivita' di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), della legge n. 341/1990 e successive modificazioni.
2. Il senato degli studenti e' composto dai rappresentanti degli studenti nel senato accademico, nel consiglio di amministrazione, nel comitato universitario per lo sport, nell'ente regionale per il diritto allo studio e da uno studente scelto, fra di loro, dagli studenti eletti in ciascun consiglio di facolta'.
3. Le adunanze del senato degli studenti sono pubbliche. Almeno due volte all'anno, e comunque ogni qualvolta lo richiedano almeno la meta' dei suoi componenti, il senato degli studenti si riunisce in seduta allargata a tutti i rappresentanti degli studenti previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
4. L'attivita' del senato degli studenti e' disciplinata da un apposito regolamento, approvato dai due terzi dei suoi membri, sottoposto al controllo di legittimita' da parte del senato accademico ed emanato dal rettore.
Art. 16.
Nucleo di valutazione
1. Il nucleo di valutazione di Ateneo e' un organo collegiale che svolge le funzioni di cui all'art. 7, comma 2.
2. Il nucleo di valutazione di Ateneo, e' composto da sette membri, di cui almeno due scelti tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione. I membri possono provenire anche da ambiti esterni all'Ateneo. E' nominato con decreto rettorale su designazione del senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, e viene rinnovato ogni quattro anni. I membri non possono essere riconfermati per piu' di una volta.
3. L'Universita' assicura al nucleo l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari nonche' la pubblicita' e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza. Il nucleo acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti frequentanti sulle attivita' didattiche e trasmette un'apposita relazione, entro il 30 aprile di ciascun anno, al Ministero dell'universita' e della ricerca e al comitato per la valutazione del sistema universitario, unitamente alle informazioni e ai dati previsti dalla normativa vigente.
4. Ai componenti del nucleo di valutazione spettano un'indennita' di carica fissata dal consiglio di amministrazione e un trattamento di missione nella misura determinata dalla normativa vigente.
Art. 17.
Collegio dei revisori dei conti
1. Il collegio dei revisori dei conti e' l'organo che controlla l'attivita' economico-finanziaria dell'Universita'.
2. Spetta al collegio dei revisori, in particolare:
a) esaminare i bilanci di previsione e i conti consuntivi, redigendo apposite relazioni;
b) compiere tutte le verifiche necessarie per assicurare il regolare andamento della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale, sottoponendo al consiglio di amministrazione gli eventuali rilievi in ordine alla gestione stessa;
c) accertare la regolarita' delle scritture contabili;
d) effettuare verifiche di cassa, dei valori e dei titoli in proprieta' o in deposito, a cauzione o custodia.
3. Le competenze del collegio dei revisori si estendono a tutti i centri dotati di autonomi poteri di amministrazione finanziaria e contabile.
4. Le ispezioni relative ai compiti di cui al precedente comma 2 possono essere svolte anche singolarmente dai membri del collegio e successivamente portate all'attenzione del collegio nel suo complesso.
5. I componenti del collegio possono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione; in tal caso spetta loro un gettone di presenza nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione.
Art. 18.
Composizione del collegio dei revisori dei conti
1. Il rettore, sentito il consiglio di amministrazione, nomina il Collegio dei revisori dei conti, costituito da non piu' di cinque componenti effettivi e un supplente.
2. I componenti del collegio, scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, durano in carica tre anni e possono essere confermati.
3. Il collegio individua al suo interno il presidente e delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
4. Ai componenti del collegio spettano un'indennita' di carica, il trattamento di missione nella misura determinata dalla normativa vigente ed il gettone di presenza previsto dall'art. 17, comma 5, che precede.
Titolo III
ORGANIZZAZIONE DI ATENEO
Art. 19.
Attivita' amministrativa
1. I regolamenti di Ateneo ed il sistema informativo di Ateneo garantiscono la piena realizzazione dei principi di semplificazione dell'azione e dei procedimenti amministrativi, affermando la valorizzazione delle professionalita' ed assicurando l'individuazione della responsabilita'.
2. Agli interessati e' garantito - anche in forma telematica il diritto di accesso ai documenti amministrativi e l'informazione sugli atti di rilevanza generale, secondo modalita' disciplinate dalla legge e dal regolamento generale di organizzazione.
3. I provvedimenti dell'Universita' sono comunicati ai destinatari in forma completa, analitica e motivata, anche in forma telematica.
4. Le deliberazioni ed i verbali delle adunanze degli organi collegiali dell'Universita' sono pubblici. Dopo l'approvazione sono tempestivamente depositati in un luogo accessibile al pubblico anche in forma telematica.
5. I bilanci e le risultanze degli appalti e di altre materie d'interesse generale sono resi pubblici, anche in forma telematica.
Art. 20.
Principi di organizzazione
1. L'Universita' identifica ed utilizza modelli di organizzazione che consentano una gestione professionale altamente qualificata, coerente e a sostegno delle proprie funzioni scientifica e didattica.
2. L'Universita' di Torino assume, quale principio di gestione per la propria attivita', il metodo della programmazione annuale e pluriennale degli obiettivi e della pianificazione per progetti.
3. Adotta conseguentemente un modello organizzativo coerente con tale principio, in modo da assicurare, con le risorse impiegate, il piu' elevato livello di efficacia.
4. Favorisce forme di coordinamento e accordi di collaborazione fra le strutture per una maggiore efficienza, efficacia ed economicita' dei servizi.
5. La direzione amministrativa e gli uffici dell'amministrazione centrale sono tenuti a svolgere attivita' di coordinamento, di assistenza, di supporto e di consulenza per le altre strutture dell'Universita'.
6. L'Universita' assume a proprio carico iniziative per la copertura assicurativa collettiva riguardo a rischi di responsabilita' gravante sul personale di qualsiasi grado o mansione, per danni causati a terzi (escluso il rischio derivante da responsabilita' amministrativa e contabile) in conseguenza di fatti, atti od omissioni posti in essere nell'esercizio delle proprie funzioni e rinvia a specifico regolamento anche l'individuazione di detto personale. Nella copertura assicurativa sono compresi gli oneri di assistenza legale in ogni stato e grado del giudizio, quando il dipendente sia assolto.
Art. 21.
Regolamento d'organizzazione
1. L'organizzazione delle strutture dell'Universita', le forme di coordinamento e di collaborazione tra le stesse sono disciplinate dal regolamento generale di organizzazione, deliberato dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali.
2. Il regolamento generale di organizzazione definisce i tipi di strutture, anche decentrate, dell'Universita', responsabili di realizzare risultati coerenti in termini di efficacia e di efficienza, cui sono riconosciuti autonomi poteri di gestione amministrativa, finanziaria e contabile.
3. Le strutture con autonomi poteri di gestione sono individuate dal consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, in conformita' al regolamento generale di organizzazione.
4. Le strutture di cui ai commi 2 e 3 possono essere dotate di propri servizi amministrativo-contabili oppure utilizzare a tali fini centri di servizio sovrastruttura, conformemente alla delibera istitutiva.
5. La deliberazione del regolamento generale di organizzazione contiene anche l'adeguamento di coerenza delle norme del regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', o di altri regolamenti dell'Universita'.
Art. 22.
Direttore amministrativo
1. Il direttore amministrativo ha la sovrintendenza gestionale dell'attivita' amministrativa e tecnica dell'Ateneo, coordina i dirigenti ed e' responsabile unitamente a questi ultimi del buon andamento delle strutture loro affidate.
2. Il direttore amministrativo, conformemente ai criteri indicati dal senato accademico e alle conseguenti delibere del consiglio di amministrazione dispone l'assegnazione alle strutture del personale tecnico-amministrativo occorrente per il loro funzionamento.
3. L'incarico di direttore amministrativo e' attribuito dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, ad un dirigente dell'Universita' che ne abbia titolo ovvero, previo specifico avviso pubblico, ad un dirigente di altra sede universitaria o di altra amministrazione pubblica o anche ad estranei alle amministrazioni pubbliche. L'incarico ha durata quadriennale e puo' essere rinnovato. Per gravi motivi, il direttore amministrativo puo' essere sospeso o dichiarato decaduto, con provvedimento motivato dal consiglio di amministrazione.
4. Il consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, puo' anche conferire l'incarico ad un direttore amministrativo vicario, per coadiuvare il direttore amministrativo o sostituirlo in caso di vacanza, di assenza o di impedimento, scegliendolo fra i dirigenti dell'Universita'.
Art. 23.
Funzioni dirigenziali
1. Nell'ambito della vigente normativa sulla dirigenza statale, il direttore amministrativo, gli altri dirigenti e i responsabili delle strutture attuano, per la parte di rispettiva competenza, i programmi deliberati dagli organi accademici, disponendo a tale scopo dei mezzi e del personale ad essi attribuiti dagli organi stessi, e rispondono dei risultati conseguiti, in termini di efficienza nell'impiego delle risorse e di efficacia nella gestione in relazione agli obiettivi prefissati.
2. Le funzioni dirigenziali sono attribuite dal direttore amministrativo per incarico o contratto, secondo le modalita' e nei limiti definiti dalla legge o dal regolamento generale d'organizzazione.
Art. 24.
Controllo di gestione
1. Il regolamento generale di organizzazione disciplina le forme di controllo interno sull'efficienza ed efficacia della gestione complessiva dell'Universita' e delle singole strutture o attivita' (sia essa interna o a mezzo di strutture terze), nonche' dell'amministrazione del patrimonio dell'Ateneo.
Art. 25.
Centri interstrutture e di interesse di Ateneo
1. Per lo svolgimento di ricerche di rilevante impegno scientifico e finanziario e per l'erogazione di servizi di rilevante impegno necessari per l'organizzazione e il funzionamento delle attivita' didattiche e di ricerca, possono essere costituiti centri interstrutture.
2. Possono essere costituiti altresi' centri per servizi d'interesse generale di Ateneo.
3. Gli organi, le funzioni fondamentali dei centri, le forme di gestione e il grado di autonomia degli stessi sono disciplinati dal regolamento generale di organizzazione.
4. I centri sono istituiti con decreto rettorale, su proposta delle strutture interessate, previa approvazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione di un proprio regolamento, che e' allegato al decreto rettorale.
5. Le risorse umane, finanziarie e materiali per lo svolgimento delle attivita' dei centri sono fornite dalle strutture partecipanti e, qualora il centro rivesta un ruolo d'interesse generale per l'intero Ateneo, dal consiglio di amministrazione.
Art. 26.
Strutture per attivita' di collaborazione
1. Per l'espletamento di attivita' di ricerca, didattiche, assistenziali o di servizi aventi particolare rilevanza in rapporto all'impegno gestionale e alla specializzazione delle prestazioni o per l'acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni di mercato, l'Universita - secondo le norme del regolamento generale di organizzazione - puo' promuovere, in accordo con altri enti pubblici e privati, la gestione di attivita' in modo coordinato, attraverso convenzioni, o costituire organismi autonomi ed enti strumentali, anche in collaborazione con soggetti terzi. In particolare puo':
a) costituire organismi o enti strumentali per l'esercizio o la gestione di attivita' di particolare rilevanza, nella forma di istituzioni, aziende speciali, fondazioni o altri enti o soggetti ammessi dalla legge;
b) costituire, con soggetti terzi, associazioni, consorzi, fondazioni, societa' o altri enti e soggetti ammessi dalla legge.
2. Nel caso di collaborazione con soggetti esterni, devono essere assicurati all'Ateneo appropriati strumenti di indirizzo, informazione e controllo sull'attivita' oggetto di collaborazione nonche' le opportune garanzie di carattere economico e patrimoniale.
3. Gli enti sono istituiti con decreto rettorale, previa approvazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione, che coinvolge anche lo statuto e un piano finanziario almeno quinquennale, accompagnati da una relazione del collegio dei revisori e da una relazione di presentazione dell'attivita' dell'ente, comprovante l'impossibilita' di un'utile fruizione di enti gia' istituiti.
4. Il rettore, o suo delegato, fa parte dell'assemblea o dell'organo di amministrazione dell'ente. L'atto costitutivo indica l'organo cui spetta la designazione dei rappresentanti dell'Universita' nell'organo di amministrazione dell'ente.
Art. 27.
Convenzioni
1. Al fine di potenziare la propria attivita' di ricerca, le strutture dotate di autonomi poteri di gestione possono stipulare apposite convenzioni con enti pubblici e privati aventi ad oggetto attivita' compatibili con lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Universita'.
2. Le convenzioni definiscono i fini e la durata del programma di ricerca nonche' le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie, determinando in modo specifico la proprieta', la brevettabilita' e l'eventuale sfruttamento economico dei risultati ottenuti, che consenta, ad ogni modo, la disponibilita' dei risultati scientifici conseguiti.
3. Le convenzioni in parola possono prevedere l'istituzione di borse di studio e/o di dottorato e l'attivazione di contratti a termine per il personale ricercatore e tecnico-amministrativo.
4. La convenzione puo' avere ad oggetto la cessione di risultati di ricerca, l'erogazione non episodica di servizi, la prestazione di consulenza o di attivita' didattica all'esterno. In questi casi, i corrispettivi devono essere determinati sulla base di tutti i costi sostenuti sia dalla struttura interessata sia dall'Ateneo, nonche' una remunerazione del personale adeguata al mercato esterno dello stesso settore professionale.
5. Le convenzioni e il relativo procedimento di approvazione sono disciplinate dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. Esse sono, di regola, stipulate in conformita' a schemi tipo approvati dal consiglio di amministrazione dell'Universita'. In caso contrario, devono essere specificamente approvate dal consiglio di amministrazione. Di esse viene data comunicazione, con cadenza semestrale, al senato accademico.
Art. 28.
Attivita' assistenziale
1. L'Universita' stipula, su proposta delle facolta' interessate, previa approvazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione, apposite convenzioni, con enti pubblici e privati, riguardanti le attivita' assistenziali, ai sensi della normativa vigente.
2. Le convenzioni fissano le modalita' di gestione diretta o di cogestione amministrativa e sanitaria delle strutture assistenziali convenzionate da parte delle facolta' interessate, garantendo un'attivita' scientifica e didattica altamente qualificata.
Art. 29.
Cooperazione interuniversitaria
1. Per lo svolgimento di attivita' didattiche e scientifiche, l'Universita', in attuazione delle linee di sviluppo deliberate dal senato accademico, puo' stipulare accordi di cooperazione con universita', istituti di istruzione, accademie e altre istituzioni a carattere universitario nazionali ed esteri.
2. Gli accordi di cooperazione sono disciplinati dal regolamento generale di organizzazione e devono essere compatibili con il funzionamento delle strutture didattiche e di ricerca interessate.
3. Sono deliberati dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione ove riguardino corsi di laurea e laurea magistrale o le strutture dell'amministrazione centrale, negli altri casi unicamente dagli organi delle strutture interessate.
4. L'Universita', nel programmare la cooperazione interuniversitaria, predispone strutture logistiche idonee ad ospitare docenti, ricercatori e studenti provenienti da altre sedi accademiche.
5. Per lo svolgimento di conferenze, cicli di conferenze o seminari, l'Universita' puo' avvalersi di esperti esterni al mondo universitario, italiani e stranieri, che abbiano elevata qualificazione scientifica o professionale, ovvero di docenti universitari di altre universita' nazionali e straniere, anche al di fuori di specifici accordi bilaterali.
Art. 30.
Disciplina dei contratti
1. I contratti dai quali deriva un'entrata o una spesa per l'Universita' o che comunque riguardino alienazioni, locazioni, acquisti, appalti di opere, concessione di servizi o concessione di attivita' mediante convenzione devono essere stipulati seguendo le procedure previste dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', in base alla normativa vigente.
2. In ogni caso il regolamento, di cui al comma precedente, non potra' prevedere procedure nelle quali particolari soggetti pubblici o privati abbiano un trattamento privilegiato.
3. Contratti aperti per quantita' o qualita' di forniture, servizi o lavori sono disciplinati dal regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilita', garantendo l'autonoma esecuzione da parte delle strutture dotate di autonomi poteri di gestione.
4. Il regolamento generale di organizzazione disciplina l'attivazione di contratti di lavoro a tempo determinato per attivita' di ricerca, di collaborazione alla docenza, di consulenza scientifica, fatto salvo quanto disposto dal presente statuto come disciplina dei contratti o convenzioni per attivita' didattiche o di ricerca.
Titolo IV
STRUTTURE E ORGANI DIDATTICI
Art. 31.
Attivita' didattica
Nell'Universita' vengono svolti:
a) corsi per il conseguimento dei seguenti titoli: laurea, laurea specialistica o magistrale, diploma di specializzazione, dottorati di ricerca;
b) corsi relativi a tutti gli altri livelli di formazione universitaria, tra i quali i master di primo e di secondo livello.
2. Vengono inoltre svolti corsi di formazione e aggiornamento del personale tecnico-amministrativo dell'Universita'.
3. Sono previste attivita' didattiche e formative quali:
a) corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e a concorsi pubblici;
b) corsi di educazione, aggiornamento culturale degli adulti, formazione permanente e ricorrente;
c) corsi di perfezionamento;
d) corsi di formazione e aggiornamento professionale.
4. Sono altresi' previste le attivita' e i servizi didattici integrativi precisati al titolo V del presente statuto.
5. L'ordinamento degli studi e dei corsi e delle attivita' formative e' disciplinato dal regolamento didattico di Ateneo; i criteri e le modalita' di svolgimento dei corsi e delle attivita' formative sono deliberati dalle strutture didattiche e scientifiche interessate.
Art. 32.
Collaborazioni esterne
1. Per la realizzazione delle attivita' previste nel precedente art. 31, l'Universita', nel rispetto della propria autonomia, puo' stabilire rapporti di collaborazione con lo Stato, le regioni e con altri enti e istituzioni pubbliche e private; puo' partecipare alla progettazione e attuazione di attivita' culturali e formative promosse da terzi; puo' svolgere attivita' di consulenza o avvalersi della stipulazione di appositi accordi, contratti, convenzioni o costituire associazioni, fondazioni, consorzi o altri enti o soggetti ammessi dalla legge.
Art. 33.
Contratti e convenzioni per attivita' didattiche
1. L'Universita', su proposta dei singoli consigli di facolta' o delle altre strutture didattiche e scientifiche interessate, puo' stipulare, con enti pubblici e privati, convenzioni per il finanziamento di posti di professore e ricercatore nonche' di supplenze e di incarichi da attribuire nei limiti e con le modalita' previsti dall'ordinamento universitario. Le convenzioni per il finanziamento di posti di professori e di ricercatori prevedono la copertura parziale o totale della retribuzione del docente, comprensiva di oneri fiscali e parafiscali, e devono avere una durata minima conforme a quella fissata da leggi o regolamenti e comunque non inferiore a dieci anni.
2. Sulla base delle proprie esigenze didattiche e nell'ambito delle relative disponibilita' di bilancio, previo espletamento di procedure disciplinate con propri regolamenti che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicita' degli atti, l'Universita' puo' conferire incarichi di insegnamento gratuiti o retribuiti, anche pluriennali, a soggetti italiani e stranieri in possesso di adeguati requisiti determinati da leggi e regolamenti.
3. Per tutte le attivita' didattiche previste dal precedente art. 31, possono essere stipulati contratti di durata non superiore all'anno per lo svolgimento di attivita' integrative o di corsi ufficiali che non possono essere altrimenti svolti. La durata e la possibilita' di rinnovo di tali contratti sono fissate dalla legge o da regolamenti.
4. Le facolta' possono attivare - anche in seguito a convenzione con enti pubblici e privati - cicli di esercitazione, lettorati di lingua straniera, altre attivita' didattiche, borse di qualsiasi tipo, anche a favore di cittadini stranieri.
5. La procedura per la stipulazione delle convenzioni e dei contratti, di cui al presente articolo, viene disciplinata da regolamenti interni.
Art. 34.
Strutture didattiche dell'Universita'
1. Nell'Universita' l'attivita' didattica viene svolta in modo coordinato nelle seguenti strutture didattiche:
a) facolta' e loro articolazioni;
b) corsi di laurea e di laurea specialistica interfacolta';
c) scuole di dottorato di ricerca e dottorati internazionali;
d) scuole di specializzazione;
e) strutture didattiche speciali.
Art. 35.
Autonomia delle strutture didattiche
1. Le strutture didattiche hanno autonomia di organizzazione e possibilita' di delega e decentramento delle decisioni a propri organismi, nel rispetto delle norme vigenti e secondo quanto stabilito nei regolamenti di ciascuna.
2. Nei consigli delle strutture didattiche sono previste rappresentanze degli studenti, secondo norme stabilite dallo statuto e dai regolamenti.
Art. 36.
Funzionamento delle strutture didattiche
1. L'Universita' assicura alle strutture didattiche personale docente e tecnico-amministrativo e risorse materiali e finanziarie adeguate al funzionamento e alle finalita' di ciascuna struttura, in conformita' al regolamento di organizzazione e secondo quanto e' definito in sede di programmazione.
Art. 37.
Facolta' e corsi di studio
1. Nell'Universita' sono istituite le facolta' elencate nella tabella B.
2. L'elenco dei corsi di laurea, di laurea specialistica o magistrale e di specializzazione e il relativo ordinamento sono contenuti nel regolamento didattico di Ateneo.
Art. 38.
Facolta'
1. Le facolta' sono le strutture nelle quali, anche in collaborazione con altre strutture dell'Universita', si svolgono i corsi per il conseguimento dei titoli di laurea, laurea specialistica o magistrale master di primo e secondo livello, nonche' altre attivita' didattiche e formative previste dalla legge, dallo statuto e dal regolamento didattico di Ateneo.
2. Sono organi della facolta':
a) il preside;
b) il consiglio di facolta';
c) i consigli di corso di studio e loro aggregazioni;
d) il consiglio di gestione.
Art. 39.
Preside di facolta'
1. Il preside e' un professore di ruolo o fuori ruolo di prima fascia che abbia optato per il regime di impegno a tempo pieno o abbia presentato una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso, da far valere in caso di nomina.
2. Il preside rappresenta la facolta', convoca e presiede il consiglio di facolta' e il consiglio di gestione e ne attua le delibere. Vigila sulle attivita' didattiche, certificative ed amministrative della carriera degli studenti della facolta' ed esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla legge.
3. Il preside e' eletto dal consiglio di facolta' nella sua composizione piu' ampia. Per l'elezione occorre la maggioranza assoluta degli aventi diritto, nella prima votazione, e la maggioranza assoluta dei votanti, in seconda votazione. Qualora quest'ultima maggioranza non sia raggiunta, si procede al ballottaggio fra i due votati che, nell'ultima votazione, hanno riportato il maggior numero di voti; e' eletto chi riporta il maggior numero di voti. Le sedute per l'elezione del preside sono convocate e presiedute dal decano della facolta'.
4. Il preside e' nominato con decreto rettorale. Dura in carica tre anni accademici.
5. Il preside puo' chiedere al rettore di essere parzialmente esentato dallo svolgimento dell'attivita' didattica.
6. Al preside spetta un'indennita' di carica fissata annualmente dal consiglio di amministrazione.
7. Il preside designa, tra i professori di prima fascia che abbiano optato per il regime a tempo pieno o abbiano presentato una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso, da far valere in caso di nomina, un vicepreside vicario che lo supplisce nell'esercizio delle sue funzioni in caso di impedimento o assenza. Il vicepreside vicario e' nominato con decreto rettorale e il suo mandato coincide con quello del preside. Il preside puo' delegare parte delle sue funzioni al vicepreside vicario o ad altri vicepresidi, nominati con proprio provvedimento e scelti fra i docenti di ruolo e fuori ruolo della facolta'.
Art. 40.
Consiglio di facolta'
1. Il consiglio di facolta' e' composto da tutti i professori di ruolo e fuori ruolo appartenenti alla facolta' e da rappresentanze dei ricercatori e degli studenti.
2. Il numero dei rappresentanti dei ricercatori e' pari al 20% del numero dei professori di ruolo e fuori ruolo; le modalita' di elezione sono stabilite dai regolamenti di ciascuna facolta'. Sono rieleggibili consecutivamente una sola volta e la durata del mandato e' di tre anni accademici. La rielezione, dopo due mandati consecutivi, puo' avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato.
3. I rappresentanti degli studenti sono sette nelle facolta' con un numero di iscritti inferiore a cinquemila; nove nelle facolta' con un numero di iscritti compreso tra cinquemila e otto mila; undici nelle facolta' con un numero di studenti superiore a ottomila e comunque in numero non superiore al 25% del numero dei professori di ruolo e fuori ruolo.
4. Ai fini della determinazione del numero legale richiesto per la validita' delle sedute del consiglio di facolta', si tiene conto dei professori fuori ruolo e dei rappresentanti degli studenti soltanto se vi intervengono.
5. Al consiglio di facolta', nel quadro degli indirizzi del senato accademico e sentite le altre strutture didattiche e scientifiche interessate, spettano i seguenti compiti:
a) il coordinamento delle attivita' didattiche e la programmazione dell'uso delle risorse;
b) l'approvazione del regolamento di facolta', da sottoporre all'approvazione del senato accademico, e dei regolamenti dei corsi di studio;
c) la programmazione del numero di studenti iscrivibili ad ogni anno di corso di studio;
d) la proposta di attivazione e di disattivazione di corsi di studio;
e) l'attivazione e la disattivazione di insegnamenti e il conferimento di affidamenti, supplenze e contratti di insegnamento;
f) l'attivazione delle procedure relative alla copertura dei posti di ruolo della facolta';
g) la valutazione dei risultati dell'attivita' didattica svolta nei vari corsi di studio della facolta' e l'approvazione della relazione annuale sull'attivita' didattica da trasmettere al nucleo di valutazione;
h) le proposte di facolta' per la programmazione triennale dell'Ateneo;
i) la proposta dell'entita' dei contributi richiesti agli studenti per esercitazioni, laboratori e servizi destinati ai singoli corsi di laurea.
6. Spettano altresi' al consiglio di facolta':
a) la proposta di modificazione al regolamento didattico di Ateneo;
b) l'approvazione delle relazioni periodiche dei professori e dei ricercatori;
c) ogni altro compito stabilito dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
7. Alle deliberazioni sulle materie che riguardano le persone e le procedure per la copertura dei posti di professore di prima fascia partecipano soltanto i professori di prima fascia. Alle deliberazioni relative alle persone e alle procedure per la copertura dei posti di professore di seconda fascia partecipano soltanto i professori di prima e di seconda fascia. Alle deliberazioni relative alle persone e alle procedure per la copertura dei posti di ricercatore partecipano soltanto i professori di prima e seconda fascia e i ricercatori. Gli studenti partecipano a tutte le deliberazioni, ad eccezione di quelle concernenti le procedure per la copertura dei posti e le persone dei professori e dei ricercatori nonche' il conferimento di affidamenti, supplenze e contratti di insegnamento.
8. Nelle facolta' comprendenti piu' corsi di studio possono essere istituiti i corrispondenti consigli, secondo la normativa del regolamento didattico di Ateneo.
9. Il consiglio di facolta' puo' delegare ai consigli di corso di studio e a commissioni specifiche compiti secondo norme contenute nel regolamento didattico di Ateneo e nel regolamento di facolta'.
Art. 41.
Consigli di corsi di studio
1. I consigli di corso di studio sono composti da titolari di insegnamenti ufficiali e dai professori fuori ruolo che in essi svolgono attivita' didattica. L'afferenza a piu' consigli di corso di studio e' regolamentata dal regolamento didattico di Ateneo e dai regolamenti di facolta'.
2. Ne fanno inoltre parte rappresentanze di ricercatori, di studenti iscritti al corso di studio e di personale tecnico-amministrativo afferente alla facolta', nella misura prevista dal regolamento del corso di studio. In caso di assenza di studenti espressamente eletti per il consiglio di corso di studio, la rappresentanza e' svolta da studenti eletti per il consiglio di facolta'.
3. La durata del mandato dei ricercatori e del personale tecnico-amministrativo e' di tre anni accademici. Le modalita' di elezione sono stabilite dai regolamenti di ciascuna facolta'. Ai fini del numero legale, qualora le rappresentanze non siano state ancora nominate, le sedute sono ugualmente valide.
4. Ogni consiglio elegge un presidente tra i professori di ruolo e fuori ruolo membri del consiglio stesso. Egli e' eletto a maggioranza assoluta dei votanti, nella prima votazione; qualora questa maggioranza non sia raggiunta, si procede al ballottaggio fra i due votati che, nella prima votazione, hanno ottenuto il maggior numero di voti; e' eletto chi riporta il maggior numero di voti. Le sedute per l'elezione del presidente sono convocate e presiedute dal decano del consiglio. Il presidente dura in carica tre anni accademici; si applica quanto previsto dal comma 4 del precedente art. 39 e dall'art. 72.
5. Il presidente convoca e presiede il consiglio e sovrintende alle attivita' del corso di studio. Puo' designare, fra i professori di ruolo e fuori ruolo, un vicepresidente che lo supplisce nelle sue funzioni in caso di impedimento o di assenza.
6. Sono compiti del consiglio di corso di studio:
a) la programmazione ed il coordinamento delle attivita' didattiche per il conseguimento dei titoli di studio e delle attivita' previste dal regolamento didattico di Ateneo, dal regolamento di facolta' e da quello del corso di studio;
b) l'esame e l'approvazione dei carichi didattici degli studenti e di eventuali piani di studio;
c) la proposta al consiglio di facolta' di attivazione e disattivazione di insegnamenti;
d) ogni altro compito delegato dalla facolta', secondo le norme contenute dal regolamento didattico di Ateneo.
7. Ai consigli di corso di studio si applica quanto previsto dal comma 7 dell'art. 40.
Art. 42.
Commissioni
1. Le facolta' possono istituire commissioni temporanee o permanenti con compiti istruttori e/o consultivi o con compiti operativi delegati dal consiglio. Le norme per il funzionamento delle commissioni sono precisate nel regolamento di facolta'.
2. In ciascun consiglio di facolta' e' istituita la commissione didattica paritetica permanente con funzioni di confronto tra docenti e studenti e di istruttoria sulle problematiche relative all'efficacia, alla funzionalita' e alla valutazione dei risultati dell'attivita' didattica, dei piani di studio, del tutorato e dei servizi forniti agli studenti.
3. La commissione didattica paritetica e' composta da un ugual numero di docenti e di studenti, nominati secondo quanto stabilito dal regolamento di facolta'. Le sue sedute possono essere aperte a tutti i docenti, studenti e personale della facolta'.
4. La commissione didattica paritetica:
a) riferisce, periodicamente e ogni volta che lo ritenga necessario, al consiglio di facolta';
b) svolge funzioni di collegamento con i corsi di studio e con i dipartimenti per i problemi che riguardano l'attivita' didattica;
c) prepara, sulla base di criteri stabiliti dal consiglio di facolta', la relazione annuale sulle attivita' ed i servizi didattici da trasmettere al consiglio di facolta' per la redazione della relazione prevista dall'art. 40, comma 4, lettera g);
d) propone eventuali attivita' didattiche.
5. In ciascun consiglio di facolta' sono istituite una o piu' commissioni per l'orientamento e il tutorato, con la partecipazione di rappresentanti degli studenti.
6. Quanto indicato nei commi precedenti si applica anche ai consigli di corso di laurea e di laurea specialistica o magistrale interfacolta'.
Art. 43.
Autonomia gestionale delle facolta'
1. Le facolta' sono strutture con autonomi poteri di gestione; possono essere dotate di propri servizi amministrativo-contabili oppure utilizzare a tali fini centri di servizio sovrastruttura.
2. I contributi, versati dagli studenti, che sono assegnati alle facolta', sono da queste utilizzati a favore delle diverse strutture all'interno delle quali si svolgono le attivita' didattiche.
3. Sono organi funzionali all'autonomia gestionale della facolta':
a) il preside;
b) il consiglio di gestione.
4. Il consiglio di gestione della facolta' e' l'organo che gestisce l'attivita' amministrativa e contabile della facolta' stessa. Ne fanno parte docenti e studenti eletti, nel proprio interno, dal consiglio di facolta'; inoltre il segretario amministrativo responsabile della contabilita' della facolta' e una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo afferente alla facolta' ai sensi dei regolamenti di Ateneo. La composizione e le modalita' di funzionamento del consiglio di gestione sono stabilite nel regolamento di facolta'. Il consiglio di gestione dura in carica tre anni.
Art. 44. Corsi di laurea e di laurea specialistica o magistrale interfacolta'
1. I corsi di laurea e di laurea specialistica o magistrale interfacolta' sono gestiti da uno specifico consiglio interfacolta' nominato in modo paritetico dai consigli delle facolta' partecipanti, con un numero di membri definito nel protocollo istitutivo del corso di studio interfacolta' e comunque compreso fra tre e cinque volte il numero delle facolta' partecipanti, cui si aggiungono tre rappresentanti degli studenti iscritti al corso di laurea o di laurea specialistica interfacolta'.
2. I rappresentanti delle facolta' sono nominati per un triennio e sono rieleggibili. I rappresentanti degli studenti durano in carica per due anni. Le modalita' di elezione, i compiti e la durata del mandato del presidente sono definiti dall'art. 39.
3. Al consiglio interfacolta' spettano i compiti previsti per i consigli di facolta' dall'art. 40, comma 4, con esclusione delle lettere b), d), f) e h). Spetta inoltre al consiglio interfacolta' la proposta ai consigli delle facolta' interessate di modificazione del regolamento didattico di Ateneo.
4. E' istituito un consiglio di corso di studio regolamentato dall'art. 41.
5. I corsi di laurea e di laurea specialistica o magistrale interfacolta' possono essere configurati nella forma di strutture didattiche speciali, secondo quanto previsto dall'art. 50. Qualora la struttura didattica speciale sia dotata di poteri autonomi di gestione, il consiglio interfacolta', di cui al comma 1, svolge anche le funzioni di consiglio di gestione o puo' costituire al proprio interno un consiglio di gestione la cui composizione e le cui modalita' di funzionamento sono stabilite nel regolamento del consiglio interfacolta'.
Art. 45.
Dottorato di ricerca
1. Il titolo di dottore di ricerca si consegue tramite la partecipazione a specifiche attivita' didattiche e di ricerca organizzate da apposite scuole o da dottorati internazionali. Tali attivita' vengono di regola svolte presso le scuole e/o presso uno o piu' dipartimenti; la struttura sede del dottorato puo' autorizzare lo svolgimento di attivita' didattiche e di ricerca presso altre strutture italiane o straniere.
2. Le scuole di dottorato sono competenti a richiedere l'attivazione di corsi di dottorato.
3. L'amministrazione delle risorse finanziarie per lo svolgimento del corso di dottorato e' affidata ad una delle strutture dotate di autonomia gestionale ove viene svolta l'attivita' scientifica del dottorato.
Art. 46.
Scuole di specializzazione
1. Il diploma di specializzazione si consegue presso le scuole di specializzazione dopo un corso di studi successivo alla laurea o alla laurea specialistica ed e' finalizzato alla formazione di specialisti in settori professionali determinati.
Art. 47.
Istituzione e attivazione delle scuole di specializzazione
1. Per l'istituzione di una scuola di specializzazione devono essere definiti:
a) l'ordinamento e la durata degli studi (incluse le forme e i modi di tirocinio pratico previsti);
b) i requisiti e le procedure di ammissione;
c) il numero massimo degli studenti ammissibili;
d) le fonti di finanziamento.
2. Una scuola di specializzazione puo' essere attivata dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, su proposta delle facolta' interessate, sulla base di una documentata verifica delle condizioni necessarie per l'efficace svolgimento dei corsi, e in particolare della disponibilita' di:
a) personale docente e tecnico-amministrativo in numero e tipo di qualificazione necessari;
b) risorse finanziarie adeguate;
c) locali ed attrezzature idonee;
d) occasioni adeguate di tirocinio professionale;
e) servizi generali delle strutture in cui si svolge la formazione.
3. Le risorse, di cui al comma precedente, possono essere acquisite anche tramite convenzioni con enti pubblici e privati.
4. Per lo svolgimento delle attivita' didattiche nelle scuole di specializzazione si applica quanto previsto dall'art. 33 del presente statuto.
Art. 48.
Organi e gestione delle scuole di specializzazione
1. In assenza di specifiche disposizioni di legge o di norme europee, si applicano le successive disposizioni di questo articolo.
2. Sono organi della scuola:
a) il direttore;
b) il consiglio della scuola.
3. Il direttore e' un docente di una delle facolta' interessate che tenga un corso nella scuola stessa. E' eletto a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio della scuola, nella prima votazione. Qualora questa maggioranza non sia raggiunta, si procede al ballottaggio fra i due votati che, nella prima votazione, hanno ottenuto il maggior numero di voti; e' eletto chi riporta il maggior numero di voti. Le sedute per l'elezione del direttore sono convocate dal decano del consiglio. Il direttore dura in carica tre anni accademici. Puo' designare, fra i docenti, un vicedirettore che lo supplisce nelle sue funzioni nei casi di impedimento o assenza.
4. Il direttore:
a) rappresenta la scuola;
b) convoca il consiglio della scuola e lo presiede;
c) ha, nell'ambito della scuola, le funzioni proprie dei presidenti di consiglio di corso di studio;
d) propone ai consigli di facolta' competenti la stipulazione delle convenzioni.
5. Il consiglio della scuola e' composto da tutti i docenti della scuola, compresi gli eventuali professori a contratto, e inoltre da una rappresentanza di specializzandi, secondo quanto stabilito dagli statuti di ciascuna scuola.
6. I docenti della scuola sono designati annualmente dai consigli delle facolta' interessate.
7. Il consiglio della scuola ha competenze analoghe al consiglio di corso di studio, per quanto riguarda il coordinamento delle attivita' didattiche; fa inoltre proposte al consiglio o ai consigli di facolta' competenti in merito all'attivazione e disattivazione di insegnamenti e all'eventuale stipulazione di contratti.
8. La deliberazione che dispone l'attivazione di ciascuna scuola di specializzazione stabilisce l'eventuale attribuzione alla medesima di autonomi poteri di gestione e la tipologia di servizi amministrativo-contabili di cui fruisce.
Art. 49.
Master e corsi di perfezionamento
1. I corsi di master di primo e di secondo livello e i corsi di perfezionamento sono istituiti, anche a seguito di convenzioni, con enti pubblici e privati e con universita' nazionali ed estere, per rispondere ad esigenze culturali e di approfondimento in specifici settori o ad esigenze di aggiornamento o riqualificazione professionale e di educazione permanente.
2. Tali corsi sono regolati dalla normativa vigente, dal regolamento didattico di Ateneo e dallo specifico regolamento in materia.
3. Il direttore del corso e' un docente di una delle facolta' interessate che tenga un insegnamento nel corso stesso.
4. La deliberazione di istituzione di ciascun corso di master o di corso di perfezionamento indica a quale centro dotato di autonomi poteri di amministrazione finanziaria e contabile, lo stesso afferisce dal punto di vista amministrativo.
Art. 50.
Strutture didattiche speciali
1. Per la realizzazione di attivita' didattiche proprie di singole facolta' o comuni a piu' facolta' appartenenti anche ad altre universita' nonche' per le attivita' culturali e formative previste dall'art. 31 del presente statuto, possono essere costituite, anche a seguito di convenzioni o mediante la costituzione di consorzi con enti pubblici e privati, apposite strutture didattiche.
2. Tali strutture possono assumere denominazioni diverse corrispondenti alle finalita' che si propongono (centri, scuole, seminari ecc.), sono fornite di autonomia didattica e possono essere dotate di autonomi poteri di gestione secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione.
3. Le deliberazioni istitutive, le convenzioni e gli atti costitutivi dei consorzi indicano la composizione degli organi gestionali e didattici della struttura, ai quali partecipano rappresentanti della facolta' o delle facolta' promotrici e possono partecipare anche rappresentanti degli enti esterni convenzionati o consorziati.
4. La proposta di costituzione delle suddette strutture o di riconoscimento come tali di strutture gia' esistenti, promossa dalla facolta' o dalle facolta' interessate, e' approvata dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, per la parte di rispettiva competenza.
5. Le strutture didattiche speciali istituite nell'Universita' sono elencate nella tabella C.
Titolo V
DIRITTO ALLO STUDIO E SERVIZI PER GLI STUDENTI
Art. 51.
Servizi di informazione e orientamento per gli studenti
1. Nell'Universita' e' istituito un centro di informazione e documentazione, il cui scopo e' fornire tutte le informazioni necessarie per la partecipazione degli studenti alle attivita' dell'Ateneo. Il centro raccoglie e rende pubblici i dati necessari provenienti dagli uffici, dalle strutture didattiche, scientifiche e di servizio.
2. Le singole strutture didattiche debbono curare la pubblicazione di guide contenenti i regolamenti e i programmi dei corsi di studio nonche' ogni notizia utile ad informare gli studenti.
3. L'Universita', in collaborazione con le facolta', organizza lo svolgimento di attivita' di orientamento e di informazione per l'iscrizione agli studi universitari. Le facolta' organizzano le attivita' di orientamento e di informazione specifiche riguardanti i corsi di studio di loro pertinenza.
Art. 52.
Servizi didattici
1. Nei limiti delle risorse disponibili, l'Universita' promuove:
a) iniziative volte a favorire la frequenza degli studenti;
b) altre iniziative volte a sviluppare la didattica nelle varie forme dell'insegnamento a distanza;
c) l'istituzione di corsi intensivi;
d) l'istituzione di corsi di lingua italiana per stranieri, anche con la collaborazione degli studenti;
e) l'interscambio di studenti, anche a livello internazionale, secondo quanto stabilito dall'art. 29 del presente statuto;
f) l'istituzione di borse di studio per giovani con laurea, laurea specialistica e titolo di dottore di ricerca nonche' di sussidi agli studenti per tirocini di formazione anche all'estero;
g) attivita' formative autogestite dagli studenti consentite dalla legge;
h) premi d'incentivazione per servizi di orientamento agli studenti.
Art. 53.
Collaborazione degli studenti alle attivita' dell'Ateneo
1. L'Universita', anche in accordo con altri enti pubblici e privati, puo' avvalersi della collaborazione di singoli studenti nelle attivita' di orientamento e di supporto alla didattica o nei servizi forniti agli studenti, con l'esclusione di ogni incarico che comporti l'assunzione di responsabilita' amministrative e didattiche.
2. L'Universita' puo' avvalersi altresi', per le attivita' previste dalla legge, di servizi resi da associazioni o da cooperative studentesche costituite e operanti nell'Universita' stessa.
3. L'Universita' favorisce le iniziative delle associazioni studentesche che, senza fini di lucro, promuovono attivita', anche di carattere internazionale, in ambito culturale, sportivo, ricreativo e di servizi.
4. E' istituito l'Albo delle associazioni studentesche dell'Ateneo, da aggiornare ogni due anni.
Art. 54.
Tutorato
1. E' istituito il servizio di tutorato affidato alla responsabilita' dei consigli delle strutture didattiche.
2. Le norme generali, che riguardano i servizi di tutorato, sono indicate in apposito regolamento, deliberato dal senato accademico, sentito il senato degli studenti.
Art. 55.
Spazi a disposizione degli studenti
1. Nelle strutture edilizie universitarie devono essere previsti luoghi di studio, d'incontro e di ristoro per gli studenti e spazi per le associazioni e le rappresentanze studentesche.
Art. 56.
Collaborazione Universita-Mondo del lavoro
1. L'Universita' provvede ad attivare servizi intesi a favorire l'inserimento, nel mondo del lavoro, di laureandi e neolaureati di qualsiasi livello. A tale scopo sono organizzati seminari informativi, banche dati, tirocini e ogni attivita' che contribuisca al miglioramento dei rapporti tra l'Universita' e il mondo del lavoro onde facilitare la transizione dalla prima al secondo.
Art. 57.
Comitato universitario per lo sport
1. E' istituito il comitato universitario per lo sport. Esso:
a) definisce le regole generali per lo svolgimento dell'attivita' sportiva a livello amatoriale e agonistico destinata agli studenti universitari, individualmente o associati;
b) esprime pareri sulle convenzioni che l'Universita' - su conforme deliberazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione, ciascuno per le proprie competenze - stipula, con enti esterni, per la realizzazione dei programmi di attivita' e per la gestione dei servizi e degli impianti sportivi universitari e sovrintende alla loro attuazione;
c) definisce gli indirizzi di gestione dei servizi, degli impianti e delle attivita' sportive e i relativi piani di spesa, assicurando la fruibilita' dei servizi, degli impianti e delle attrezzature, anche da parte degli studenti che non svolgono attivita' agonistica;
d) propone al senato accademico e al consiglio di amministrazione, ciascuno per le proprie competenze, i programmi e gli interventi di edilizia sportiva;
e) collabora con gli organi degli enti locali competenti in materia di sport e di diritto allo studio e provvede alla diffusione dell'informazione;
f) redige una relazione annuale sull'attivita' svolta, da trasmettere al senato accademico e al consiglio di amministrazione.
2. Il comitato e' composto dal rettore, o suo delegato, che assume le funzioni di presidente, da due membri designati dal CUSI, da quattro dipendenti di ruolo dell'Ateneo, di cui due designati dal senato accademico e due dal consiglio di amministrazione dell'Universita', da quattro rappresentanti degli studenti eletti secondo le modalita' previste dal competente regolamento elettorale, dal direttore amministrativo, o suo delegato, dal presidente del circolo ricreativo dell'Universita' (C.U.T.), o suo delegato.
3. Il comitato e' costituito con decreto rettorale e dura in carica un biennio. I membri del comitato non possono essere riconfermati consecutivamente per piu' di due volte. La nomina dopo tre mandati consecutivi puo' avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato.
4. Alle attivita', di cui al comma 1 del presente articolo, si provvede con i fondi appositamente stanziati dal Ministero dell'universita' e della ricerca, secondo quanto previsto dalla legge, con eventuali contributi degli studenti e con ogni altro fondo appositamente stanziato dall'Universita' o da altri enti.
Titolo VI
STRUTTURE E ORGANI DI RICERCA
Art. 58.
Strutture di ricerca
1. Sono strutture scientifiche dell'Ateneo:
a) i dipartimenti;
b) il centro di Ateneo grandi apparecchiature;
c) i centri interstrutture;
d) le biblioteche;
e) i musei, l'orto botanico e l'archivio scientifico-tecnologico dell'Universita' di Torino.
Art. 59.
Dipartimenti
1. I dipartimenti sono le strutture finalizzate all'organizzazione e realizzazione delle attivita' di ricerca.
2. Vengono costituiti come organizzazione di uno o piu' settori di ricerca omogenei per fini o per metodo.
3. Promuovono e coordinano le attivita' di ricerca nell'Universita', ferma restando l'autonomia di ogni professore e ricercatore. Organizzano le strutture per la ricerca e ad essi vengono affidati, di norma, i programmi di ricerca che si svolgono nell'ambito dell'Universita'.
4. Possono stipulare contratti con organismi e organizzazioni internazionali, enti pubblici e privati per lo svolgimento di ricerche e per l'erogazione di servizi; possono altresi' fornire prestazioni di ricerca e di servizi, purche' non in contrasto con i propri fini istituzionali.
5. Possono promuovere l'istituzione di centri interuniversitari e di consorzi di ricerca, anche partecipandovi con fondi propri.
6. Concorrono allo svolgimento di tutte le attivita' didattiche universitarie, comprese quelle relative al conseguimento del dottorato di ricerca, secondo quanto previsto dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
7. Danno pareri in ordine alle chiamate dei professori, limitatamente alle discipline comprese nei settori di ricerca del dipartimento. Danno inoltre pareri sulla istituzione, la soppressione o la modificazione delle discipline indicate nel regolamento didattico di Ateneo, limitatamente alle discipline di propria pertinenza.
8. Tutti i professori di ruolo e ricercatori devono afferire ad un solo dipartimento.
9. La proposta di costituzione di un nuovo dipartimento puo' essere avanzata da professori e ricercatori dell'Ateneo. La proposta deve essere corredata da un programma scientifico e dall'indicazione delle risorse necessarie per avviarne l'attivita', incluse le opzioni di massima.
10. La proposta di costituzione e' approvata dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione valutando anche la conformita' ai requisiti contenuti nel regolamento dei dipartimenti.
11. La fusione di piu' dipartimenti puo' avvenire, su proposta dei consigli di dipartimento interessati, secondo le norme fissate dal regolamento. La proposta e' approvata dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, secondo le rispettive competenze.
12. Ogni cinque anni, il senato accademico verifica la sussistenza dei requisiti indicati nel regolamento dei dipartimenti, e prende, di concerto con il consiglio di amministrazione, gli opportuni provvedimenti.
13. Qualora venga disattivato un dipartimento, i professori e ricercatori che vi afferiscono dovranno esprimere la propria opzione di afferenza ad un altro dipartimento. Il personale tecnico-amministrativo e le risorse del dipartimento disattivato sono riassegnati dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, valutate le proposte dei componenti il dipartimento disattivato e le preferenze espresse dal personale.
14. I dipartimenti attivati nell'Universita' sono elencati nella tabella D.
Art. 60.
Autonomia del dipartimento
1. Il dipartimento e' fornito di autonomi poteri di gestione. Puo' essere dotato di propri servizi amministrativo-contabili oppure utilizzare a tali fini un centro di servizi sovrastruttura.
2. Il dipartimento dispone di personale tecnico-amministrativo e di risorse finanziarie e materiali assegnate dall'amministrazione centrale.
3. L'esercizio delle funzioni conferite al dipartimento e le modalita' di elezione dei suoi organi sono disciplinati dal regolamento deliberato dal dipartimento stesso sulla base dello schema tipo previsto dal regolamento dei dipartimenti; gli eventuali scostamenti da quest'ultimo dovranno essere approvati dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione per le rispettive competenze.
Art. 61.
Organizzazione del dipartimento
1. Sono organi del dipartimento:
a) il direttore;
b) il consiglio;
c) la giunta.
2. Il direttore e' un professore di prima fascia che abbia optato per il regime d'impegno a tempo pieno o abbia presentato una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso, da far valere in caso di nomina. In caso eccezionale di indisponibilita' di professori di prima fascia, puo' essere eletto direttore un professore associato a tempo pieno o che abbia presentato una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso da far valere in caso di nomina.
3. Il direttore rappresenta il dipartimento; presiede il consiglio e la giunta e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati; promuove le attivita' del dipartimento; vigila sull'osservanza, nell'ambito del dipartimento, delle leggi, dello statuto e dei regolamenti. Tiene i rapporti con gli organi accademici ed esercita le altre attribuzioni che gli sono devolute dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
4. Il direttore e' eletto dal consiglio di dipartimento nella sua composizione piu' ampia. Per l'elezione del medesimo occorre la maggioranza assoluta degli aventi diritto, nella prima votazione, e la maggioranza assoluta dei votanti, in seconda votazione. Qualora questa maggioranza non sia raggiunta, si procede al ballottaggio fra i due votati che, nell'ultima votazione, hanno ottenuto il maggior numero di voti; e' eletto chi riporta il maggior numero di voti. Le sedute per l'elezione del direttore sono convocate e presiedute dal decano del dipartimento.
5. Il direttore e' nominato con decreto rettorale e dura in carica tre anni accademici, gli spetta un'indennita' di carica determinata nella misura e in base a criteri approvati dal consiglio di amministrazione.
6. Il direttore designa, tra i professori di ruolo e fuori ruolo, un vicedirettore che lo supplisce nelle sue funzioni nei casi di impedimento o assenza.
7. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo, il direttore si avvale di un segretario amministrativo proprio o di un centro di servizio sovrastruttura.
8. Il consiglio di dipartimento e' composto dai professori di ruolo e fuori ruolo, dai ricercatori afferenti al dipartimento e dal segretario amministrativo responsabile della contabilita' del dipartimento ai sensi dei regolamenti di Ateneo. Ne fanno inoltre parte, secondo quanto stabilito dallo specifico regolamento del dipartimento, una rappresentanza degli iscritti a scuole di dottorato che svolgono ricerche presso il dipartimento, dei borsisti post-dottorato o dei fruitori di altre borse o assegni di ricerca almeno biennali e del personale tecnico-amministrativo. Si applica al consiglio di dipartimento quanto previsto dal comma 6, dell'art. 40.
9. Alle riunioni del consiglio di dipartimento riguardanti l'organizzazione dei servizi per la didattica, partecipa anche, con diritto di voto, una rappresentanza degli studenti membri dei consigli dei corsi di laurea magistrale i cui docenti afferiscono al dipartimento, secondo modalita' fissate dal regolamento del singolo dipartimento.
10. Il consiglio programma le attivita' del dipartimento e ne indirizza la realizzazione; si esprime sulle domande di afferenza di professori e ricercatori.
11. La giunta e' organo propositivo ed esecutivo che coadiuva il direttore. Essa e' eletta dal consiglio al proprio interno ed e' composta, oltre che dal presidente, dal segretario amministrativo responsabile della contabilita' del dipartimento o da un rappresentante - con voto consultivo e funzioni di segretario della giunta - da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo e da un minimo di tre a un massimo di nove altri componenti, di cui per un terzo professori di prima fascia, per un terzo professori di seconda fascia e per un terzo ricercatori.
Art. 62.
Centro di Ateneo grandi apparecchiature
1. Il centro raggruppa, in un'unica struttura dotata di autonomia gestionale, apparecchiature complesse, di costo elevato e di larga utenza.
2. Il centro ha la finalita' di erogare servizi prioritariamente nei confronti di gruppi di ricerca operanti nell'Ateneo, nonche' nei confronti di terzi, e di promuovere e svolgere attivita' proprie per lo sviluppo delle diverse metodologie.
3. Il centro e' articolato in sezioni, ciascuna delle quali comprende ampi gruppi di strumenti omogenei o integrati.
4. Sono organi del centro:
a) il consiglio;
b) il presidente del consiglio;
c) il direttore;
d) i responsabili delle sezioni.
5. Il consiglio e' costituito dal presidente, dal direttore e dai responsabili eletti dalle diverse sezioni.
6. Il presidente e' nominato dal rettore, su proposta dei responsabili delle diverse sezioni. Deve possedere i requisiti personali richiesti per la nomina a direttore di dipartimento.
7. Il direttore e' un tecnico di livello adeguato appartenente al centro e viene nominato con decreto rettorale, su proposta del consiglio del centro.
8. I responsabili delle sezioni sono eletti dagli afferenti alle sezioni stesse.
9. Il centro di Ateneo grandi apparecchiature dispone di personale tecnico-amministrativo e di spazi assegnati dall'Universita'.
10. Il centro dispone di finanziamenti rappresentati da:
a) fondi corrisposti dai dipartimenti in base alle prestazioni fornite;
b) fondi appositamente stanziati dal consiglio di amministrazione;
c) proventi derivanti dalle prestazioni esterne;
d) finanziamenti provenienti dal Ministero dell'universita' e della ricerca, dal CNR e da altri enti pubblici e privati;
e) fondi derivanti da contratti e convenzioni.
Art. 63.
Centri interdipartimentali
1. I centri interdipartimentali costituiscono centri interstrutture ai sensi dell'art. 25.
Art. 64.
Commissioni di valutazione di area
1. Il senato accademico, per i compiti previsti dall'art. 11, comma 2, lettera e), nomina, almeno con cadenza biennale, per ciascuna area scientifico-disciplinare, una commissione, formata anche di esperti non dipendenti dall'Universita' di Torino, per la valutazione dell'attivita' scientifica e delle prospettive di sviluppo del settore.
Art. 65.
Commissione di coordinamento dei dipartimenti
1. La commissione di coordinamento dei dipartimenti e' organo di collegamento tra i dipartimenti e gli organi centrali di Ateneo; svolge funzioni di consulenza e di proposta nei confronti del senato accademico e del consiglio di amministrazione nelle materie riguardanti i dipartimenti; puo' esprimere entro trenta giorni pareri obbligatori non vincolanti sui punti indicati dal regolamento di organizzazione.
2. La composizione, le competenze e il funzionamento di tale organismo sono definiti da specifico titolo del regolamento di organizzazione.
Titolo VII
BIBLIOTECHE E MUSEI
Art. 66.
Biblioteche
1. Le biblioteche sono strutture prioritariamente destinate alle esigenze della ricerca e della didattica. Esse sono organizzate in un sistema bibliotecario di Ateneo e sono inserite funzionalmente in sistemi informativi locali, nazionali e internazionali.
2. Adempiono al compito di garantire ai professori, ai ricercatori agli studenti e, secondo regole definite, al pubblico l'accesso diretto, nelle forme adeguate e con la maggiore ampiezza, alle fonti di informazione mediante l'individuazione, l'acquisizione, la conservazione, lo sviluppo del patrimonio di testi e documenti, anche mediante il ricorso alle nuove tecnologie disponibili.
3. Le biblioteche dispongono di adeguato personale specializzato e di risorse finanziarie e materiali assegnate dal consiglio di amministrazione.
Art. 67.
Sistema bibliotecario di Ateneo
1. Il sistema bibliotecario di Ateneo e' disciplinato da un apposito titolo del regolamento di organizzazione, che definisce la composizione e i poteri del comitato direttivo, del suo presidente e dell'eventuale direttore, i poteri di gestione e i servizi amministrativo-contabili, nonche', gli organi delle biblioteche.
2. Il sistema bibliotecario di Ateneo si articola in ambiti scientifico-didattici, individuati aggregando di norma le aree scientifico-disciplinari definite dallo statuto d'Ateneo, tenendo conto delle affinita' e contiguita' scientifiche, ma anche di ragioni storiche, di convenienze logistiche, organizzative e di servizio per gli studenti.
3. Gli ambiti bibliotecari sono definiti dal relativo titolo del regolamento di organizzazione, che ne individua altresi' struttura e compiti.
Art. 68.
Regolamento quadro delle biblioteche
1. Il regolamento quadro delle biblioteche - proposto dal comitato direttivo del sistema bibliotecario e approvato dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione - definisce, in conformita' al regolamento di organizzazione, l'elenco delle biblioteche, la consistenza, la quantita', la qualita' e le modalita' dei servizi da esse erogati.
2. Tale regolamento quadro definisce altresi' le modalita' organizzative e gestionali delle biblioteche, e in particolare - in conformita' al regolamento di organizzazione - le funzioni e le competenze del presidente, del consiglio di biblioteca e del direttore (se presente), nonche' la composizione del consiglio.
3. Ogni biblioteca ha un regolamento, proposto dal proprio consiglio di biblioteca e approvato - se conforme al regolamento quadro - dal consiglio dell'ambito bibliotecario cui afferisce; in caso contrario, approvato dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione per le rispettive competenze, previo parere del comitato direttivo del sistema bibliotecario.
Art. 69.
Musei e orto botanico
1. I musei dell'Ateneo e l'orto botanico svolgono funzioni di pubblico interesse attinenti la tutela, la ricerca scientifica, la didattica, la fruizione e la valorizzazione dei beni patrimoniali di loro pertinenza.
2. Essi afferiscono ai dipartimenti che garantiscono la conservazione, promuovono l'utilizzazione scientifica, didattica, culturale e ne curano la parte gestionale. Possono organizzarsi in strutture di ricerca autonoma.
3. L'Universita' assicura ai musei e all'orto botanico organici di personale, finanziamento e strutture adeguate allo svolgimento dei compiti istituzionali e ne promuove, di concerto con le strutture scientifiche e didattiche, l'arricchimento del patrimonio.
4. L'Universita' coordina le gestioni museali e, per la realizzazione delle attivita' connesse, puo' avvalersi della collaborazione di enti pubblici e privati e puo' partecipare altresi' alla progettazione e attuazione di attivita' culturali e formative promosse da terzi.
Titolo VIII
NORME COMUNI E FINALI
Art. 70.
Anno accademico
1. Il senato accademico determina la data d'inizio dell'anno accademico.
Art. 71.
Organi centrali di Ateneo
1. Il senato accademico e il consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni accademici. I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni accademici.
2. Le funzioni di membro eletto del senato accademico e membro del consiglio di amministrazione non possono essere assunte per piu' di due mandati consecutivi. La nomina dopo due mandati consecutivi puo' avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato.
3. Il regolamento elettorale per lo svolgimento delle elezioni del senato accademico e del consiglio di amministrazione e' approvato dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione.
4. Tranne il rettore, il prorettore e il direttore amministrativo dell'Ateneo, nessun membro puo' far parte contemporaneamente del senato accademico e del consiglio di amministrazione.
5. Il consiglio di amministrazione viene eletto alla scadenza della meta' della durata del mandato del senato accademico.
6. Per essere nominati membri degli organi centrali, i professori e i ricercatori devono avere optato per il regime di impegno a tempo pieno o aver presentato una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso, da far valere in caso di nomina.
7. Ai membri, privi di indennita' di carica, del senato accademico, del consiglio di amministrazione, del senato degli studenti spetta un gettone di presenza per la loro partecipazione alle sedute degli organi stessi. Le modalita' di corresponsione, l'importo e la disciplina per l'erogazione del gettone di presenza sono fissati da apposito regolamento deliberato dal consiglio di amministrazione.
Art. 72.
Rieleggibilita'
1. Le funzioni di preside, direttore di dipartimento o scuola, presidente di uno stesso organo collegiale fra quelli previsti dai titoli IV, VI e VII del presente statuto non possono essere assunte per piu' di due mandati consecutivi. La nomina dopo due mandati consecutivi puo' avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato.
Art. 73.
Validita' delle deliberazioni
1. Le riunioni degli organi collegiali dell'Universita' sono valide qualora vi partecipi la maggioranza assoluta degli aventi diritto. Nel computo per determinare la maggioranza predetta non si tiene conto degli aventi diritto che abbiano giustificato la loro assenza per motivi di salute, per seri motivi di famiglia o per inderogabili motivi d'ufficio. Deve comunque essere presente almeno un terzo degli aventi diritto.
2. Possono intervenire alle adunanze degli organi collegiali, su invito del presidente, persone estranee, la cui presenza sia ritenuta opportuna. Queste persone devono allontanarsi prima della deliberazione.
3. Le deliberazioni degli organi collegiali dell'Universita' sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi in cui la legge preveda maggioranze differenti. In caso di parita', prevale il voto del presidente.
Art. 74.
Incompatibilita'
1. Una stessa persona non puo' essere contemporaneamente al vertice di piu' di una struttura a cui sono riconosciuti autonomi poteri di gestione.
2. Esiste incompatibilita' fra la direzione di una struttura dotata di autonomi poteri di gestione e quella di membro del consiglio di amministrazione dell'Ateneo.
3. Non possono far parte del nucleo di valutazione i componenti degli organi centrali dell'Universita', come definiti nell'art. 8, ne' i responsabili dei centri dotati di autonomi poteri di amministrazione finanziaria e contabile, i dirigenti dell'Ateneo, i presidenti di corsi di studio e i direttori di scuola di dottorato.
Art. 75.
Indennita' di carica
1. Ai presidenti di centri dotati di autonomi poteri di gestione puo' essere concessa un'indennita' di carica il cui importo e la cui disciplina e' fissata con apposito regolamento deliberato dal consiglio di amministrazione.
Art. 76.
Norme elettorali per gli studenti
1. Gli studenti eletti negli organi dell'Ateneo hanno un mandato di durata biennale.
2. L'elettorato attivo e passivo per la designazione delle rappresentanze studentesche spetta a tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea specialistica o magistrale, ai dottorati e alle scuole, secondo le modalita' indicate nel regolamento elettorale studenti.
3. Il regolamento che disciplina le elezioni dei rappresentanti degli studenti e' deliberato dal senato accademico, sentiti il senato degli studenti e le organizzazioni studentesche presenti nell'Universita'.
4. Il regolamento deve prevedere procedure organizzative che garantiscano la effettiva possibilita' di esercitare il diritto di voto.
5. Il numero dei rappresentanti degli studenti eletti nei diversi organi non puo' essere vincolato alla percentuale dei votanti.
Art. 77.
Modificazioni dello statuto
1. Le modificazioni dello statuto e della tabella A sono deliberate, a maggioranza assoluta dei componenti, del senato accademico sentiti, per le loro competenze, il consiglio di amministrazione, il senato degli studenti e i consigli delle facolta' e dei dipartimenti interessati. Il parere s'intende favorevole decorsi sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dello stesso.
2. Le variazioni delle strutture didattiche e scientifiche, approvate secondo le procedure previste dal presente statuto, comportano l'automatico adeguamento delle corrispondenti tabelle allegate al presente statuto.
3. Il consiglio di amministrazione, il senato degli studenti, i consigli delle facolta', delle scuole di dottorato, e dei dipartimenti possono sottoporre al senato accademico proposte di modificazioni dello statuto. Su tali proposte, il senato accademico si deve pronunciare entro il termine di centoventi giorni.
4. Lo statuto e le relative modificazioni sono emanate dal rettore, con proprio decreto, secondo le procedure previste dalla legge.
Art. 78.
Entrata in vigore
1. Lo statuto e le relative modificazioni entrano in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del corrispondente decreto rettorale.
Titolo IX
NORME TRANSITORIE
Art. 79.
1. Ai fini dell'elettorato attivo, i professori incaricati stabilizzati sono equiparati ai professori associati.
2. Ai fini dell'elettorato attivo e passivo, gli assistenti del ruolo ad esaurimento sono equiparati ai ricercatori confermati.
Art. 80.
1. Fino all'emanazione del regolamento generale di organizzazione di cui all'art. 21 nulla e' innovato in ordine alla disciplina dei centri di gestione autonoma.
2. Fino all'emanazione dello stesso regolamento la commissione di coordinamento dei dipartimenti e' composta da tutti i direttori e i segretari amministrativi dei dipartimenti dell'Ateneo.
 
Tabella A
AREE SCIENTIFICO-DISCIPLINARI PRESENTI NELL'UNIVERSITA' DI TORINO
Area 1 - Scienze matematiche e informatiche.
Area 2 - Scienze fisiche.
Area 3 - Scienze chimiche.
Area 4 - Scienze agrarie.
Area 5 - Scienze della terra.
Area 6 - Scienze biologiche.
Area 7 - Scienze mediche sperimentali.
Area 8 - Scienze dell'antichita', filologico-letterarie e storico-artistiche.
Area 9 - Scienze storiche e filosofiche.
Area 10 - Scienze pedagogiche e psicologiche.
Area 11 - Scienze giuridiche.
Area 12 - Scienze economiche e statistiche.
Area 13 - Scienze politiche e sociologiche.
Area 14 - Scienze farmaceutiche.
Area 15 - Scienze veterinarie.
Area 16 - Scienze mediche cliniche.
Tabella B
FACOLTA' DELL'UNIVERSITA' DI TORINO
\bullet Facolta' di agraria.
\bullet Facolta' di economia.
\bullet Facolta' di farmacia.
\bullet Facolta' di giurisprudenza.
\bullet Facolta' di lettere e filosofia.
\bullet Facolta' di lingue e letterature straniere.
\bullet Facolta' di medicina e chirurgia.
\bullet Facolta' di medicina veterinaria.
\bullet Facolta' di psicologia.
\bullet Facolta' di scienze della formazione.
\bullet Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali.
\bullet Facolta' di scienze politiche.
Tabella C
STRUTTURE DIDATTICHE SPECIALI DELL'UNIVERSITA' DI TORINO
In fase di adeguamento.
Tabella D
DIPARTIMENTI DELL'UNIVERSITA' DI TORINO
In fase di adeguamento.
 
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