Gazzetta n. 95 del 24 aprile 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 23 marzo 2007
Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Foray 48B Avio».

IL DIRETTORE GENERALE
della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Vista la richiesta presentata dalla regione Toscana, in data 17 gennaio 2007, di autorizzazione ex art. 22 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente un progetto regionale sperimentale per trattamenti fitosanitari con prodotti a base di Bacillus thuringiensis sp kurstaki, mediante impiego di mezzo aereo;
Visto il parere espresso, in data 8 febbraio 2007, dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con il quale la suddetta richiesta e' stata ritenuta non pertinente e, in considerazione dell'urgenza segnalata, e' stata avanzata dalla stessa la possibilita' alternativa di applicazione della procedura di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
Viste le conseguenti richieste presentate dalla regione Toscana, in data 9 febbraio 2007, e dalla regione Sardegna, in data 21 febbraio 2007, di autorizzazione ex art. 8, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, alla effettuazione di trattamenti aerei con prodotti fitosanitari a base di Bacillus thuringiensis sp kurstaki;
Considerato che il provvedimento di autorizzazione provvisoria a centoventi giorni ex art. 8, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, si applica al fine di contrastare un pericolo imprevedibile che non puo' essere combattuto con altri mezzi;
Preso atto che la condizione segnalata dalle regioni Toscana e Sardegna permette di ravvisare l'esistenza dei presupposti sopraccitati;
Visto il mandato conferito all'Ufficio, in data 8 febbraio 2007, dalla commissione consultiva di attivarsi nella procedura autorizzativa ex art. 8, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
Vista la domanda presentata in data 6 marzo 2007 dall'Impresa Valent BioSciences, una divisione della Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S. con sede legale in Francia, Parc d'Affaires de Crecy - 2 rue Claude Chappe, St-Didier-An-Mont-D'or, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato Foray 48B Avio, a base di Bacillus thuringiensis sp. kurstaki, per l'impiego con il mezzo aereo;
Vista la limitazione contenuta nell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevede un'autorizzazione provvisoria a centoventi giorni e per un'utilizzazione limitata e controllata;
Vista la nota in data 6 marzo 2007 dalla quale risulta che l'impresa ha trasmesso la documentazione necessaria comunicando, altresi', di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo nello stabilimento dell'impresa: A-Z Drying - Osage, Iowa (U.S.A.);
Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;
Decreta:

A decorrere dalla data del 1° aprile 2007 e fino al 29 luglio 2007, nelle regioni Toscana e Sardegna, l'impresa Valent BioSciences, una divisione della Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S. con sede legale in Francia, Parc d'Affaires de Crecy - 2 rue Claude Chappe, St-Didier-Au-Mont-D'or, e' autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario denominato Foray 48B Avio, a base di Bacillus thuringiensis sp. kurstaki, con la composizione e alle condizioni indicate nella etichetta allegata al presente decreto.
Le regioni Toscana e Sardegna sono autorizzate a impiegare il prodotto Foray 48B Avio per un periodo limitato a centoventi giorni, come previsto dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, nelle aree indicate dalle regioni sopraccitate con le note inviate al Ministero della salute.
Le regioni Toscana e Sardegna vigileranno sulla corretta modalita' di distribuzione del prodotto attuando ogni procedura necessaria alla salvaguardia della salute dell'uomo, dell'animale e dell'ambiente.
Il prodotto e' confezionato nelle taglie da litri 10-20-25-50-100-200;
Il prodotto in questione e' preparato nello stabilimento dell'impresa: A-Z Drying - Osage, Iowa (U.S.A.) e distribuito dalle imprese Isagro Italia S.r.l. - via Caldera n. 21 - Milano; Siapa S.r.l., via Caldera n. 21 - Milano.
Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 13757.
E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.
Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'impresa e alle regioni interessate e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 marzo 2007
Il direttore generale: Borrello
 
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