Gazzetta n. 89 del 17 aprile 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 29 marzo 2007
Disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.).

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare l'art. 57, paragrafo 2, che demanda agli Stati membri di stabilire, per i vini di qualita' prodotti in regioni determinate prodotti nel loro territorio, condizioni di produzione, di elaborazione e di commercializzazione complementari o piu' severe;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, in particolare l'art. 4;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini e, in particolare gli articoli 19 e 21 concernenti i Consorzi volontari di tutela che demandano particolari funzioni di vigilanza nei confronti degli associati e funzioni di tutela generali sulle denominazioni interessate;
Visto il proprio decreto 4 giugno 1997, n. 256, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 181 del 5 agosto 1997, recante norme sulle condizioni per consentire l'attivita' dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;
Visto il proprio decreto 29 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 20 giugno 2001, recante il controllo sulla produzione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);
Visto il proprio decreto 27 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 3 gennaio 2002, concernente la proroga del termine previsto dall'art. 4, comma 4, del citato decreto ministeriale 29 maggio 2001, concernente il controllo sulla produzione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 21 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 84 del 10 aprile 2002, concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, delle relative istruzioni e del prospetto tariffario ai fini dell'applicazione del decreto ministeriale 29 maggio 2001, recante il controllo sulla produzione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);
Visto il proprio decreto 9 agosto 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 201 del 28 agosto 2002, concernente la proroga del termine previsto dall'art. 4, comma 4, del citato decreto ministeriale 29 maggio 2001 come modificato dal decreto 27 dicembre 2001, concernente il controllo sulla produzione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate (V.O.P.R.D.);
Visto il proprio decreto 31 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 193 del 21 agosto 2003, concernente la sospensione del termine previsto dall'art. 4, comma 4, del citato decreto ministeriale 29 maggio 2001, concernente il controllo sulla produzione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);
Visti i decreti del Ministero delle politiche agricole e forestali con i quali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 del decreto ministeriale 29 maggio 2001 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 31 luglio 2003, sono stati autorizzati, in via sperimentale, n. 28 consorzi di tutela all'attivita' di controllo per le relative denominazioni di origine, in conformita' alle istruzioni di cui al citato decreto ministeriale 21 marzo 2002;
Visto il proprio decreto 4 agosto 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 190 del 17 agosto 2006, concernente la vigilanza sul controllo della produzione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);
Considerato che a seguito dell'attivita' di monitoraggio effettuata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003, sull'azione di controllo svolta in via sperimentale dai predetti consorzi di tutela, sono emersi risultati positivi circa la tracciabilita' del prodotto in tutte le fasi del processo produttivo, a garanzia della qualita' dei relativi vini ed a tutela del consumatore;
Considerato che negli obiettivi di governo e' prevista la revisione della legge n. 164/1992 anche per assicurare l'omogeneita' del sistema dei controlli e di vigilanza su tutte le produzioni tipiche di qualita' riconosciute a livello comunitario e nazionale definendo disposizioni per l'attivita' di controllo sulla produzione di tutti i V.Q.P.R.D. italiani lungo tutte le fasi del processo produttivo;
Considerato che, nelle more della revisione della citata legge n. 164/1992, e' opportuno estendere il sistema di controllo a tutti i V.Q.P.R.D. italiani ed e', pertanto, necessario fissare le disposizioni per l'attivita' di controllo sulla produzione dei V.Q.P.R.D. lungo tutte le fasi del processo produttivo;
Ritenuto inoltre che in base ai risultati conseguiti dalla predetta attivita' di controllo sperimentale si rende opportuno, al fine di razionalizzare e semplificare le procedure cui sono sottoposti gli operatori e di ridurre i relativi costi, stabilire le disposizioni per attuare un utile coordinamento tecnico-amministrativo tra le vigenti disposizioni nazionali concernenti la gestione dei V.Q.P.R.D.;
Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 15 marzo 2007;
Decreta:
Art. 1.
Finalita'
1. Nelle more della revisione strutturale del sistema dei controlli e della revisione della legge n. 164/1992 la produzione dei V.Q.P.R.D. e' sottoposta ad un sistema di controllo e di tracciabilita' in tutte le fasi del processo produttivo nel rispetto delle disposizioni del presente decreto.
 
Art. 2.
Controllo delle produzioni dei V.Q.P.R.D.
1. Il controllo sulla produzione dei V.Q.P.R.D. e' effettuato dai soggetti autorizzati di cui all'art. 3 in possesso dei requisiti e nel rispetto degli obblighi di cui all'allegato 1 che e' parte integrante del presente decreto.
2. L'attivita' di controllo e' effettuata nel rispetto dello schema del piano dei controlli e del prospetto tariffario approvati con decreto dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato Ministero, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominate Regioni, da adottarsi entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.
3. I costi derivanti dall'attivita' di controllo sono posti a carico di tutti i soggetti appartenenti alla filiera produttiva.
 
Art. 3.
Soggetti idonei all'attivita' di controllo
1. I soggetti idonei a svolgere l'attivita' di controllo sono:
a) i Consorzi di tutela muniti dell'incarico di vigilanza di cui all'art. 19 della legge n. 164/1992;
b) i soggetti di cui alla lettera a) possono svolgere l'attivita' di controllo anche per le denominazioni di origine per le quali non hanno l'incarico di vigilanza, qualora proposti alla Regione competente da almeno il 75% dei componenti della filiera di cui all'art. 4, comma 1;
c) le associazioni di Consorzi di tutela - ciascuno in possesso dei requisiti di cui alla lettera a) - riconosciute con apposito decreto ministeriale d'intesa con la competente regione;
d) gli enti pubblici;
e) gli organismi privati iscritti all'elenco di cui all'art. 14 della legge n. 526/1999, possono essere autorizzati se proposti alla Regione competente da almeno il 75% dei componenti della filiera di cui alla lettera b).
 
Art. 4. Procedure per l'individuazione del soggetto da incaricare al
controllo
1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del decreto di cui all'art. 2, comma 2, la filiera vitivinicola regionale, effettivamente rappresentativa della DO interessata, presenta alla competente Regione documentata proposta per l'individuazione del soggetto da autorizzare all'attivita' di controllo per la singola DO. I criteri per la verifica della rappresentativita' sono fissati con il decreto di cui all'art. 2, comma 2.
2. Decorso il termine di cui al comma 1 senza che sia stata effettuata la proposta, il soggetto da autorizzare e' individuato dalla competente Regione, sentita la filiera di cui al comma 1.
 
Art. 5.
Adempimenti delle Regioni
Entro trenta giorni dal ricevimento della proposta o nel caso di cui all'art. 4, comma 2 la Regione, verificata la sussistenza dei requisiti di cui all'allegato 1, lettera A, individua il soggetto per la specifica denominazione di origine e lo propone al Ministero, dandone comunicazione al soggetto interessato.
2. Qualora il soggetto proposto dalla filiera di cui all'art. 4, comma 1, non sia in possesso dei requisiti di cui all'allegato 1, lettera A, la Regione, sentita la filiera, individua un altro soggetto da autorizzare all'attivita' di controllo.
 
Art. 6.
Adempimenti del soggetto individuato dalla Regione
1. Entro trenta giorni dal termine di cui all'art. 5, comma 1, il soggetto individuato per il controllo della specifica DO trasmette al Ministero ed alla Regione competente il piano dei controlli e il relativo prospetto tariffario di cui all'art. 2, comma 2.
 
Art. 7.
Procedimento di autorizzazione
1. Entro i trenta giorni successivi alla presentazione della documentazione di cui all'art. 6, il Ministero, esaminati il piano dei controlli ed il prospetto tariffario, acquisito il parere della Regione, emana il decreto di autorizzazione.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 ha validita' triennale ed e' rinnovabile, con decreto del Ministero su proposta della Regione competente, previa valutazione della sussistenza dei requisiti previsti dal presente decreto e dell'attivita' svolta.
3. Nel caso di perdita dei requisiti previsti per l'autorizzazione o nel caso di violazione del piano dei controlli e del prospetto tariffario, l'autorizzazione di cui al comma 1 e' revocata con decreto del Ministero, acquisito il parere della Regione interessata.
 
Art. 8.
Disposizioni di coordinamento
1. Nel caso in cui le zone di produzione di piu' denominazioni di origine siano in tutto o in parte sovrapposte e siano stati autorizzati al controllo soggetti diversi, i controlli ispettivi presso i singoli operatori possono essere eseguiti da un unico soggetto individuato dalla Regione, d'intesa con il Ministero, tra quelli autorizzati al controllo per le DO interessate.
2. Il soggetto che effettua i controlli di cui al comma 1, e' tenuto a comunicare a tutti gli altri soggetti incaricati l'esito dell'attivita' di controllo per quanto di competenza.
 
Art. 9.
Obblighi degli operatori
1. Gli operatori di tutte le fasi del processo produttivo di ciascuna DO sono tenuti a fornire la documentazione richiesta e consentire l'accesso in azienda ai soggetti incaricati del controllo.
2. Per i vini D.O.C., le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacita' non superiore a 60 litri previsti dai rispettivi disciplinari l'apposita fascetta identificativa, stampata dall'Istituto Poligrafico dello Stato, secondo il modello approvato dal Ministero, attestante l'avvenuto controllo e recante la numerazione progressiva. Le caratteristiche di tale fascetta e le relative modalita' di applicazione sono definite con il decreto di cui all'art. 2, comma 2.
3. In alternativa al sistema di cui al comma 2 e' consentito l'utilizzo del lotto - ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 - attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta al predetto soggetto autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformita'.
4. La scelta tra i sistemi di cui ai comma 2 e 3 deve essere indicata nel piano dei controlli di cui all'art. 6.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano fino all'entrata in vigore del decreto ministeriale, da adottare d'intesa con la Conferenza Stato, regioni e province autonome, con il quale saranno stabilite le modalita' di utilizzazione e di applicazione dell'ologramma di Stato per tutte le produzioni a denominazione di origine registrata.
6. Per i vini a D.O.C.G. il rilascio delle fascette sostitutive del contrassegno di Stato e' subordinato all'applicazione del sistema di controllo di cui al presente decreto.
 
Art. 10.
Vigilanza sui soggetti autorizzati all'attivita' di controllo
La vigilanza sui soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 7 e sull'attivita' di controllo svolta dai medesimi sono esercitate dal Ministero - Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari, e dalle competenti regioni e province autonome, secondo le modalita' fissate con decreto ministeriale, d'intesa con la Conferenza Stato, regioni e province autonome, da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.
2. Gli esiti dell'attivita' di vigilanza sono comunicati al Dipartimento dello sviluppo - Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari per i provvedimenti di competenza ed alla Regione competente.
 
Art. 11. Disciplina degli incarichi in atto e della procedura per l'esame
delle istanze di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2006
1. I Consorzi incaricati ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 31 luglio 2003 sono autorizzati per un triennio a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, fatte salve le previsioni di cui all'art. 7, comma 3.
2. L'istruttoria in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto relativa alle istanze gia' presentate ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 4 agosto 2006 continua con la procedura di cui al decreto ministeriale 29 maggio 2001.
3. I consorzi di cui ai commi 1 e 2 devono provvedere entro un anno dall'entrata in vigore del decreto di cui all'art. 2, comma 2, all'adeguamento del piano dei controlli e del tariffario.
 
Art. 12.
Disposizioni particolari e abrogazione di precedenti decreti
1. Per le DO riconosciute dopo l'entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano entro un anno dal riconoscimento delle relative DO.
2. Fatte salve le previsioni di cui all'art. 11, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i seguenti decreti richiamati nelle premesse:
decreto ministeriale 29 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 20 giugno 2001;
decreto ministeriale 31 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 21 agosto 2003.
3. Il decreto ministeriale 21 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 84 del 10 aprile 2002, e' abrogato dalla data di pubblicazione del decreto di cui all'art. 2, comma 2, del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2007

Il Ministro: De Castro
 
Allegato 1

A - Requisiti dei soggetti e procedure per l'autorizzazione
La richiesta e' sottoscritta, con firma autenticata, dal legale rappresentante del soggetto stesso e corredata da:
1) documentazione che illustra il suo stato giuridico;
2) copia del verbale dell'organismo statutario competente, che autorizza il legale rappresentante a richiedere l'autorizzazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per lo svolgimento di attivita' di controllo;
3) per i Consorzi di tutela di cui al punto a) dell'art. 3 del presente decreto, attestazione di rappresentativita' della produzione di competenza dei vigneti della zona delimitata rivendicata a D.O.C. o D.O.C.G., pari almeno al 66%, riferita all'anno precedente alla presentazione dell'istanza medesima, qualora il controllo riguardi la DO tutelata;
4) indicazione di personale qualificato (direttivo, amministrativo, tecnico) con relativo organigramma, e illustrazione delle responsabilita' e dei rapporti esistenti tra le diverse funzioni;
5) il personale responsabile del piano dei controlli dei soggetti di cui all'art. 3 del presente decreto deve possedere una comprovata esperienza nel settore vitivinicolo di almeno cinque anni; il restante personale addetto all'attivita' di controllo deve possedere una comprovata esperienza nel settore vitivinicolo di almeno tre anni;
6) indicazione dell'articolazione delle strutture operative a livello territoriale;
7) impegno ad utilizzare, ai fini delle indagini analitiche, laboratori autorizzati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per ciascuna prova, ed indicazione degli stessi;
8) atto d'impegno a consentire l'accesso nelle proprie strutture al personale incaricato di effettuare le ispezioni di vigilanza;
9) atto d'impegno a mantenere la segretezza in ordine alle informazioni e ai dati acquisiti nell'esercizio dell'attivita' di controllo;
10) atto d'impegno a comunicare all'autorita' di vigilanza competente tutte le informazioni richieste o dovute nell'ambito dei poteri di vigilanza;
11) atto di impegno ad effettuare le attivita' autorizzate in condizioni di parita' a tutti gli operatori che utilizzano la denominazione.
12) tenuta di una contabilita' apposita e separata relativa alla gestione delle attivita' di controllo al fine di assicurare trasparenza sull'impiego delle risorse. B - Obblighi dei soggetti incaricati al controllo
1. Comunicare al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione della struttura di controllo e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.
2. Comunicare agli enti preposti (come previsto dal piano dei controlli) gli esiti delle attivita' ed in particolare delle non conformita' al fine di consentire agli stessi l'adozione delle misure e/o sanzioni previste dalla specifica normativa.
3. Tenere gli elenchi aggiornati degli operatori assoggettati al sistema di controllo.
4. Trasmettere al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed alle regioni e le province autonome competenti, entro il 31 gennaio di ciascun anno, la relazione sull'attivita' dei controlli svolti nell'anno precedente, contente almeno i seguenti dati per ogni tipologia di controllo svolta su ciascuna DO:

----> Vedere a pag. 22 della G.U. <----

5. Consegnare al Ministero ed alle regioni, in caso di scioglimento o revoca dell'autorizzazione, tutta la documentazione inerente il sistema di controllo.
6. Avere procedure documentate per l'applicazione del piano dei controlli.
7. Avere procedure per l'accoglimento dei reclami.
8. Effettuare l'estrazione del campione, ove previsto, con metodo di estrazione casuale, e darne comunicazione alla competente regione e al Ministero. Detto campione puo' essere integrato con controlli mirati su indicazione delle strutture competenti in materia (Regione, ICQ, ecc.) secondo le indicazioni annualmente fornite da dette strutture.
9. Fornire al personale istruzioni documentate ed aggiornate sui propri compiti e responsabilita'.
10. Mantenere un sistema di registrazione e di archiviazione delle attivita' di controllo, per un periodo minimo di cinque anni.
 
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