Gazzetta n. 74 del 29 marzo 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA DIFESA
DECRETO 11 dicembre 2006
Struttura ordinativa e compiti del Centro interforze studi per le applicazioni militari (CISAM).

IL MINISTRO DELLA DIFESA
di concerto con
IL MINISTRO PER LE RIFORME
E LE INNOVAZIONI NELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
e
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, concernente disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato e, in particolare, l'art. 3 che ha introdotto modifiche all'art. 19 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001;
Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25 e successive modificazioni, recante attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'amministrazione della difesa;
Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464 e successive modificazioni, recante la rifonna strutturale delle Forze armate;
Visto il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265 e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di personale civile del Ministero della difesa;
Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459 e successive modificazioni, concernente la riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa e, in particolare, gli articoli 1 e 5, comma 1, lettera b);
Visto l'art. 9, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 158 del 10 luglio 2006, concernente delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di riforme e innovazioni nella pubblica amministrazione al Ministro senza portafoglio prof. Luigi Nicolais;
Visto il decreto del Ministro della difesa in data 28 aprile 1994, pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 21ª - Circolare n. 317 del 21 maggio 1994, concernente la soppressione del CRESAM e l'istituzione, l'organizzazione e i compiti del Centro interforze studi per le applicazioni militari (CISAM);
Visto il decreto del Ministro della difesa 20 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, serie generale, n. 79 del 4 aprile 1998, concernente l'attuazione del richiamato decreto legislativo n. 459 del 1997 e, in particolare, l'art. 1, comma 4, che individua in annessa tabella D gli enti dell'area tecnico-operativa del Ministero della difesa cui vanno applicate le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 dello stesso decreto legislativo n. 459 del 1997, tra i quali figurano il CISAM e l'Istituto per le telecomunicazioni e l'elettronica della Marina militare «Giancarlo Vallauri» (Mariteleradar);
Ravvisata a norma del richiamato art. 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 459 del 1997, la necessita' di procedere alla riorganizzazione delle attivita' svolte dal CISAM, previa anche concentrazione di alcuni compiti gia' devoluti a Mariteleradar, in un'ottica di economie gestionali e di utilizzo razionale delle risorse;
Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
Decreta:
Art. 1.
1. Il Centro interforze studi per le applicazioni militari (CISAM) di S. Piero a Grado (Pisa), di seguito denominato anche Centro, provvede agli studi, alle verifiche e alle applicazioni di specifico interesse militare concorrenti allo sviluppo di sistemi di difesa delle Forze armate ad elevato contenuto tecnologico nei settori dell'energia nucleare, dell'elettroottica e della compatibilita' elettromagnetica, nonche' alla preparazione tecnico-professionale del personale della amministrazione della difesa nei suddetti settori. Assicura la sorveglianza e le attivita', in ambito Difesa, in materia di protezione dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti. Svolge compiti in materia di aggiornamento della normativa nel campo della compatibilita' elettromagnetica e dell'optoelettronica, gia' attribuiti all'Istituto per le telecomunicazioni e l'elettronica della Marina militare «Giancarlo Vallauri». Esplica incombenze connesse con i collaudi dei materiali d'interesse istituzionale.
2. Il Centro gestisce il reattore termico sperimentale «Galileo Galilei» e la sua dismissione, nonche' il condizionamento e la conservazione in sicurezza dei rifiuti radioattivi provenienti da tale operazione e dai vari enti della Difesa, secondo la normativa vigente.
 
Art. 2.
1. Il Centro dipende dall'Ispettorato per il supporto logistico e dei fari della Marina militare ed e' dotato di autonomia gestionale, nell'ambito delle attivita' e dei programmi di lavoro disposti dal citato Ispettorato. Il potere disciplinare nei confronti del Centro, connesso con lo svolgimento delle attivita' di presidio, e' esercitato dall'alto comando militare marittimo competente per territorio.
 
Art. 3.
1. Per l'assolvimento delle attivita' istituzionali, il CISAM e' organizzato al proprio interno in strutture dei livelli di reparto, divisione, ufficio, servizio e sezione, come da organigramma in allegato 1, e dispone di contingenti di personale militare e civile secondo le piante organiche indicate in allegato 2. I compiti delle singole unita' ordinative interne sono elencati in allegato 3. Tali allegati costituiscono parte integrante del presente decreto.
2. Le risorse umane impiegate nelle articolazioni organizzative di cui al comma 1 sono costituite da personale militare e civile del Ministero della difesa. Alle citate strutture e' altresi' preposto stesso personale, di grado, ruolo e categoria indicati nella tabella in allegato 4, facente parte integrante del presente decreto.
3. Fermo restando il vincolo dell'invarianza delle dotazioni organiche di personale militare e civile dell'Amministrazione difesa, gli adeguamenti professionali e organizzativi di cui alle tabelle allegate al presente decreto sono stabiliti dal Capo di stato maggiore della Marina, sentito il Capo di stato maggiore della difesa, in relazione alle effettive esigenze connesse con i compiti istituzionali e i programmi delle attivita' del Centro, in coerenza con criteri di gestione economica, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato a legislazione vigente e sulla base di accordi con le organizzazioni sindacali.
4. I dipendenti civili in servizio presso il Centro alla data di entrata in vigore del presente decreto, in soprannumero nel relativo profilo professionale, sono soggetti alla riconversione professionale secondo le norme in vigore e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato a legislazione vigente.
 
Art. 4.
1. Il Centro e' retto da ufficiale della Marina militare, di grado non inferiore a ammiraglio ispettore del Corpo del genio navale o delle armi navali, avente la qualifica di direttore. Egli e' responsabile dell'organizzazione dell'ente, nonche' dell'impiego e della gestione delle relative risorse umane, strumentali e finanziarie.
2. L'incarico di direttore e' conferito con decreto del Ministro della difesa e ha una durata di quattro anni, rinnovabile anche per un periodo di tempo inferiore, compatibilmente con le esigenze d'impiego della Marina militare.
 
Art. 5.
1. Il direttore e' coadiuvato nell'espletamento dei compiti di istituto dal dirigente civile di seconda fascia preposto al reparto supporti generali, nella funzione di vice direttore, il quale lo sostituisce nei casi di assenze o impedimenti in tutte le sue attribuzioni, con l'esclusione di quella di comandante di corpo nei confronti del personale militare, che viene esercitata dall'ufficiale anziano piu' elevato in grado effettivo al Centro. Il Vice direttore dirige i servizi posti alle sue dipendenze, ha la reggenza dell'ente in caso di vacanza e gestisce i progetti affidatigli dal direttore. Per i periodi di reggenza non competono trattamenti economici aggiuntivi.
 
Art. 6.
1. Il decreto del Ministro della difesa 28 aprile 1994, citato in premessa, e' abrogato.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione.
Roma, 11 dicembre 2006

Il Ministro della difesa
Parisi

Il Ministro per le riforme
e le innovazioni nella pubblica amministrazione
Nicolais

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoa Schioppa

Registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 2007 Ministeri istituzionali, Difesa, registro n. 2, foglio n. 122
 
Allegato 1

----> vedere allegato a pag. 25 della G.U. <----
 
Allegato 2

----> vedere allegato da pag. 26 a pag. 28 della G.U. <----
 
Allegato 3

----> vedere allegato da pag. 29 a pag. 30 della G.U. <----
 
Allegato 4

----> vedere allegato a pag. 31 della G.U. <----
 
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