Gazzetta n. 72 del 27 marzo 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 26 febbraio 2007
Proroga dei termini previsti dall'ordinanza 23 gennaio 2006, recante: «Misure sanitarie di lotta contro le pesti suine in Sardegna».

IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;
Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni;
Visti gli articoli 5 e 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 20 luglio 1989, n. 298, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 agosto 1989, n. 198, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE del Consiglio del 27 novembre 1992, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, di attuazione della direttiva 97/12/CE del Consiglio del 17 marzo 1997, che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE del Consiglio del 26 giugno 1964 relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina;
Visto il regolamento n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002;
Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 53, di attuazione della direttiva 2001/93/CE della Commissione del 9 novembre 2001, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini;
Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 54, di attuazione della direttiva 2002/60/CE del Consiglio del 27 giugno 2002 recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana;
Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 55, di attuazione della direttiva 2001/89/CE del Consiglio del 23 ottobre 2001 relativa alle misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica;
Visto il regolamento n. 349/2005 della Commissione del 28 febbraio 2005 che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio del 26 giugno 1990;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 23 gennaio 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 febbraio 2006 n. 43 recante misure di lotta contro le pesti suine in Sardegna;
Visto il decreto di attuazione del piano di eradicazione delle pesti suine ( D.A.I.S ) n. 11 del 16 giugno 2006 della Regione Sardegna pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna 30 giugno 2006 n. 21;
Vista la decisione 2006/875/CE della Commissione del 30 novembre 2006 che approva i piani per il controllo e la sorveglianza della peste suina classica e della peste suina africana presentati dall'Italia per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007;
Vista la decisione 2007/11/CE della Commissione del 20 dicembre 2006 che modifica la decisione 2005/362/CE del 2 maggio 2005 recante approvazione del programma di eradicazione della peste suina africana in Sardegna;
Vista la decisione 2007/12/CE della Commissione del 20 dicembre 2006 che modifica la decisione 2005/363/CE del 2 maggio 2005, relativa a talune misure di protezione della salute animale contro la peste suina africana in Sardegna;
Considerato che l'applicazione delle misure di potenziamento di lotta contro la peste suina africana in Sardegna, previste dall'ordinanza del Ministro della salute 23 gennaio 2006, ha prodotto risultati positivi per l'eradicazione della malattia sul territorio regionale tali da, nel corso dell'anno 2006, non aver riscontrato nessun nuovo focolaio di peste suina africana;
Considerato che la Commissione europea con decisione 2006/875/CE ha approvato il piano di controllo e sorveglianza della peste suina africana presentato dall'Italia per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007;
Considerato che il 21 febbraio 2007 scade il termine di validita' dell'ordinanza del Ministro della salute 23 gennaio 2006;
Ritenuto pertanto necessario e urgente prorogare fino al 31 dicembre 2009 il termine del 21 febbraio 2007 previsto dall'ordinanza del Ministro della salute 23 gennaio 2006, per continuare ad applicare le misure ivi contenute di lotta contro le pesti suine nella Regione Sardegna e garantire quindi la salvaguardia dello stato sanitario del patrimonio zootecnico della regione nonche' di quello nazionale e comunitario;
Acquisito il parere conforme espresso in proposito dal centro di referenza per le pesti suine presso l'Istituto zooprofilattico dell'Umbria e delle Marche;
Ordina:
Art. 1.
1. Il termine del 21 febbraio 2007, previsto dall'ordinanza del Ministro della salute 23 gennaio 2006, e' prorogato al 31 dicembre 2009.
La presente ordinanza, inviata alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 febbraio 2007
Il Ministro: Turco

Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2007 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 252
 
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