Gazzetta n. 72 del 27 marzo 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 14 marzo 2007
Riconoscimento, alla sig.ra Waltoft Maria Aurora Amie Cecilie, di titolo di studio estero, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi e l'esercizio della professione in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisisti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza della sig.ra Waltoft Maria Aurora Amie Cecilie nata il 28 giugno 1976 a Gentofte (Danimarca), cittadina danese diretta a ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo danese di psykolog, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia dell'attivita' di psicologa;
Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico di bachelor degree in psychology, conseguito presso l'«University of Copenhagen» come attestato in data 31 ottobre 2002, e del «M.SC. Degree in Psychology» ottenendo il titolo di candidata psychologiae (Cand. Psych.) in data 6 gennaio 2005;
Rilevato che da informazioni dell'Ambasciata d'Italia a Copenaghen nel caso della sig.ra Waltoft Maria Aurora Amie Cecilie il titolo di candidata psychologiae, di cui e' in possesso e' condizione necessaria e sufficiente per esercitare la professione di psicologo in Danimarca secondo la legislazione danese e che l'«autorizzazione» dell'organismo ministeriale danese «Psycholognaevnet» e' facoltativa;
Viste le conformi determinazioni delle Conferenze dei servizi nella seduta del 21 novembre 2006;
Preso atto del conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella Conferenza sopra citata;
Considerato che sussistano differenze tra la formazione professionale richiesta per l'esercizio della professione di psicologo in Italia e quella di cui e' in possesso l'istante, che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative nelle seguenti materie solo orali: 1) psicologia clinica; 2) psicologia dinamica; 3) deontologia professionale oppure a scelta della richiedente dodici mesi di tirocinio da svolgersi presso una struttura pubblica;
Decreta:
Art. 1.
Alla sig.ra Waltoft Maria Aurora Amie Cecilie nata il 28 giugno 1976 a Gentofte (Danimarca) cittadina danese, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi sezione A in Italia.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al presente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale, orale, sulle seguenti materie: 1) psicologia clinica; 2) psicologia dinamica; 3) deontologia professionale oppure a scelta della richiedente dodici mesi di tirocinio da svolgersi presso una struttura pubblica.
Roma, 14 marzo 2007
Il direttore generale: Papa
 
Allegato A
a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana.
b) Tirocinio di adattamento ove oggetto di scelta del richiedente, e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonche' la dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere tutor. Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.
 
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