Gazzetta n. 72 del 27 marzo 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 22 febbraio 2007, n. 31
Regolamento concernente modalita' di gestione e funzionamento del fondo per il soddisfacimento dei debiti dei partiti e movimenti politici, in attuazione dell'articolo 6-bis della legge 3 giugno 1999, n. 157.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 3 giugno 1999, n. 157, recante «Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici» e, in particolare, l'articolo 1, il quale attribuisce ai movimenti o partiti politici un rimborso in relazione alle spese elettorali sostenute per le campagne per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, del Parlamento europeo e dei Consigli regionali;
Visto il comma 1 dell'articolo 6-bis della legge n. 157/1999 aggiunto dall'articolo 39-quaterdecies, comma 2 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, con il quale e' stabilito che le risorse erogate ai partiti politici ai sensi della stessa legge n. 157 costituiscono, ai sensi dell'articolo 2740 del codice civile, garanzia ai fini dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte da parte dei partiti e movimenti politici beneficiari delle stesse e che i creditori dei partiti e movimenti politici non possono pretendere direttamente dagli amministratori dei medesimi l'adempimento delle obbligazioni del partito o movimento politico se non qualora questi ultimi abbiano agito con dolo o colpa grave;
Visto il comma 2 dell'articolo 6-bis della predetta legge n. 157/1999 che prevede l'istituzione di un fondo di garanzia, alimentato dall'1 per cento delle risorse stanziate per i fondi indicati dall'articolo 1 della citata legge n. 157/1999, per il soddisfacimento dei debiti dei partiti e movimenti politici maturati in epoca antecedente all'entrata in vigore della presente normativa con modalita' di gestione e funzionamento stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, con la quale nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e' stato istituito, tra l'altro, il capitolo 1638 denominato «Fondi relativi alle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, del Parlamento europeo e dei Consigli regionali»;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 settembre 2006;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 193/MIX/13646 del 30 novembre 2006;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1.
Costituzione del Fondo di garanzia
1. Il Fondo di garanzia per il soddisfacimento dei debiti dei partiti e movimenti politici e' costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro.
2. Le disponibilita' del Fondo di cui al comma 1, calcolate annualmente sulla base di quanto spettante ai movimenti e partiti politici secondo le previsioni di cui al comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 157/1999, affluiscono su un apposito conto corrente infruttifero acceso presso la Tesoreria Centrale dello Stato.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 1 e dell'art. 6-bis, comma 1 e
comma 2 della legge 3 giugno 1999, n. 157, recante: «Nuove
norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni
elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni
concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e
partiti politici», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
4 giugno 1999, n. 129, e' il seguente:
«Art. 1 (Rimborso per le spese elettorali sostenute da
movimenti o partiti politici). - 1. E' attribuito ai
movimenti o partiti politici un rimborso in relazione alle
spese elettorali sostenute per le campagne per il rinnovo
del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati,
del Parlamento europeo e dei consigli regionali.
1-bis. Specifiche disposizioni sono previste dal
comma 5-bis per il rimborso da attribuire ai movimenti o
partiti politici in relazione alle spese sostenute per le
campagne elettorali nella circoscrizione estero, di cui
all'art. 48 della Costituzione, per l'elezione delle
Camere.
2. L'erogazione dei rimborsi e' disposta, secondo le
norme della presente legge, con decreti del Presidente
della Camera dei deputati, a carico del bilancio interno
della Camera dei deputati, per quanto riguarda il rinnovo
della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei
consigli regionali, nonche' per i comitati promotori dei
referendum, nei casi previsti dal comma 4. Con decreto del
Presidente del Senato della Repubblica, a carico del
bilancio interno del Senato della Repubblica, si provvede
all'erogazione dei rimborsi per il rinnovo del Senato della
Repubblica. I movimenti o partiti politici che intendano
usufruire dei rimborsi ne fanno richiesta, a pena di
decadenza, al Presidente della Camera dei deputati o al
Presidente del Senato della Repubblica, secondo le
rispettive competenze, entro dieci giorni dalla data di
scadenza del termine per la presentazione delle liste per
il rinnovo degli organi di cui al comma 1.
3. Il rimborso di cui al comma 1 e' corrisposto
ripartendo, tra i movimenti o partiti politici aventi
diritto, i diversi fondi relativi alle spese elettorali per
il rinnovo di ciascuno degli organi di cui al medesimo
comma 1.
4. In caso di richiesta di uno o piu' referendum,
effettuata ai sensi dell'art. 75 della Costituzione e
dichiarata ammissibile dalla Corte costituzionale, e'
attribuito ai comitati promotori un rimborso pari alla
somma risultante dalla moltiplicazione di un euro per ogni
firma valida fino alla concorrenza della cifra minima
necessaria per la validita' della richiesta e fino ad un
limite massimo pari complessivamente a euro 2.582.285
annui, a condizione che la consultazione referendaria abbia
raggiunto il quorum di validita' di partecipazione al voto.
Analogo rimborso e' previsto, sempre nel limite di lire 5
miliardi di cui al presente comma, per le richieste di
referendum effettuate ai sensi dell'art. 138 della
Costituzione.
5. L'ammontare di ciascuno dei quattro fondi relativi
agli organi di cui al comma 1 e' pari, per ciascun anno di
legislatura degli organi stessi, alla somma risultante
dalla moltiplicazione dell'importo di euro 1,00 per il
numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste
elettorali per le elezioni della Camera dei deputati. Per
le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento
europeo del 13 giugno 1999, l'importo di cui al presente
comma e' ridotto a L. 3.400.
5-bis. Per il rimborso previsto dal comma 1-bis, in
relazione alle spese sostenute per le elezioni nella
circoscrizione estero, i fondi di cui al comma 5 relativi,
rispettivamente, al Senato della Repubblica e alla Camera
dei deputati, sono incrementati nella misura dell'1,5 per
cento del loro ammontare. Ciascuno dei due importi
aggiuntivi di cui al precedente periodo e' suddiviso tra le
ripartizioni della circoscrizione estero in proporzione
alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna
ripartizione e' suddivisa tra le liste di candidati in
proporzione ai voti conseguiti nell'ambito della
ripartizione. Partecipano alla ripartizione della quota le
liste che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella
ripartizione o che abbiano conseguito almeno il 4 per cento
dei voti validamente espressi nell'ambito della
ripartizione stessa. Si applicano le disposizioni di cui al
comma 13 dell'art. 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.
6. I rimborsi di cui ai commi 1 e 1-bis sono
corrisposti con cadenza annuale, entro il 31 luglio di
ciascun anno. I rimborsi di cui al comma 4 sono corrisposti
in un'unica soluzione, entro il 31 luglio dell'anno in cui
si e' svolta la consultazione referendaria. L'erogazione
dei rimborsi non e' vincolata alla prestazione di alcuna
forma di garanzia bancaria o fidejussoria da parte dei
movimenti o partiti politici aventi diritto. In caso di
scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della
Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei
relativi rimborsi e' comunque effettuato. Il versamento
della quota annua di rimborso, spettante sulla base del
presente comma, e' effettuato anche nel caso in cui sia
trascorsa una frazione di anno. Le somme erogate o da
erogare ai sensi del presente articolo ed ogni altro
credito, presente o futuro, vantato dai partiti o movimenti
politici possono costituire oggetto di operazioni di
cartolarizzazione e sono comunque cedibili a terzi.
7. Per il primo rinnovo del Parlamento europeo
successivo alla data di entrata in vigore della presente
legge e dei consigli regionali negli anni 1999 e 2000,
nonche' per le consultazioni referendarie il cui
svolgimento sia previsto entro l'anno 2000, i rimborsi sono
corrisposti in unica soluzione.
8. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui
all'art. 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, o di
irregolare redazione del rendiconto, redatto secondo le
modalita' di cui al medesimo art. 8 della citata legge n. 2
del 1997, il Presidente della Camera dei deputati e il
Presidente del Senato della Repubblica, per i fondi di
rispettiva competenza, sospendono l'erogazione del rimborso
fino ad avvenuta regolarizzazione.
9. All'art. 10, comma 1, della legge 10 dicembre 1993,
n. 515, le parole: "lire 200" sono sostituite dalle
seguenti: "lire 800". Al medesimo comma, le parole: "degli
abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "dei cittadini
della Repubblica iscritti nelle liste elettorali".
10. In sede di prima applicazione e in relazione alle
spese elettorali sostenute per il rinnovo del Parlamento
europeo del 13 giugno 1999, il termine di cui al comma 2
decorre dalla data di entrata in vigore della presente
legge.».
«Art. 6-bis (Garanzia patrimoniale). - 1. Le risorse
erogate ai partiti ai sensi della presente legge
costituiscono, ai sensi dell'art. 2740 del codice civile,
garanzia ai fini dell'esatto adempimento delle obbligazioni
assunte da parte dei partiti e movimenti politici
beneficiari delle stesse. I creditori dei partiti e
movimenti politici di cui alla presente legge non possono
pretendere direttamente dagli amministratori dei medesimi
l'adempimento delle obbligazioni del partito o movimento
politico se non qualora questi ultimi abbiano agito con
dolo o colpa grave.
2. Per il soddisfacimento dei debiti dei partiti e
movimenti politici maturati in epoca antecedente
all'entrata in vigore della presente legge e' istituito un
fondo di garanzia alimentato dall'1 per cento delle risorse
stanziate per i fondi indicati all'art. 1. Le modalita' di
gestione e funzionamento del fondo sono stabilite con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.».
- Il testo dell'art. 39-quater decies del decreto-legge
30 dicembre 2005, n. 273 (Definizione e proroga dei
termini, nonche' conseguenti disposizioni urgenti -
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2005, n.
303), convertito, con modificazioni, della legge
23 febbraio 2006, n. 51, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 28 febbraio 2006, n. 49, supplemento ordinario,
e' il seguente:
«Art. 39-quaterdecies (Modifiche alle leggi 18 novembre
1981, n. 659, 3 giugno 1999, n. 157, e 2 maggio 1974, n.
195). - 1. All'art. 4, terzo comma, della legge 18 novembre
1981, n. 659, e successive modificazioni, le parole: "i
cinque milioni di lire, somma da intendersi rivalutata nel
tempo secondo gli indici ISTAT dei prezzi all'ingrosso"
sono sostituite dalle seguenti: "euro cinquantamila".
2. Alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 1, comma 6, terzo periodo, le parole: "e'
interrotto" sono sostituite dalle seguenti: "e' comunque
effettuato";
b) all'art. 1, comma 6, il quarto periodo e'
soppresso;
c) all'art. 1, comma 6, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Le somme erogate o da erogare ai sensi
del presente articolo ed ogni altro credito, presente o
futuro, vantato dai partiti o movimenti politici possono
costituire oggetto di operazioni di cartolarizzazione e
sono comunque cedibili a terzi";
d) dopo l'art. 6, e' inserito il seguente:
Art. 6-bis (Garanzia patrimoniale). - 1. Le risorse
erogate ai partiti ai sensi della presente legge
costituiscono, ai sensi dell'art. 2740 del codice civile,
garanzia ai fini dell'esatto adempimento delle obbligazioni
assunte da parte dei partiti e movimenti politici
beneficiari delle stesse. I creditori dei partiti e
movimenti politici di cui alla presente legge non possono
pretendere direttamente dagli amministratori dei medesimi
l'adempimento delle obbligazioni del partito o movimento
politico se non qualora questi ultimi abbiano agito con
dolo o colpa grave.
2. Per il soddisfacimento dei debiti dei partiti e
movimenti politici maturati in epoca antecedente
all'entrata in vigore della presente legge e' istituito un
fondo di garanzia alimentato dall'1 per cento delle risorse
stanziate per i fondi indicati all'art. 1. Le modalita' di
gestione e funzionamento del fondo sono stabilite con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.".
3. La disposizione di cui al comma 2, lettera a), si
applica anche per i giudizi e procedimenti in corso.
4. All'art. 6 della legge 2 maggio 1974, n. 195, il
primo ed il secondo periodo sono soppressi.».
- Il testo dell'art. 2740 del codice civile e' il
seguente:
«Art. 2740 (Responsabilita' patrimoniale). - Il
debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con
tutti i suoi beni presenti e futuri.
Le limitazioni della responsabilita' non sono ammesse
se non nei casi stabiliti dalla legge.».
- La legge 23 dicembre 2005, n. 267, recante: «Bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e
bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2005, n.
302, supplemento ordinario.
- Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita'
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, e' il
seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.».
Nota all'art. 1:
- Per il comma 5 dell'art. 1 della citata legge
3 giugno 1999, n. 157, si vedano le note alle premesse.



 
Art. 2.
Oggetto ed efficacia della garanzia statale
1. Ai fini del presente decreto per debiti maturati si intendono quelli a fronte di crediti comprensivi di tutti gli elementi di certezza, liquidita' ed esigibilita' per procedere all'adempimento dell'obbligazione. Nel caso di titoli giudiziari tali requisiti si intendono soddisfatti con il deposito degli stessi anche se intervenuto successivamente alla data del 5 giugno 1999.
2. La garanzia del Fondo opera quale garanzia di ultima istanza volta al ripianamento delle perdite che i creditori dei partiti e movimenti politici dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva relative alle altre eventuali garanzie primarie reali o fideiussorie dei partiti medesimi o di soggetti terzi.
 
Art. 3.
Motivi di non operativita' della garanzia del Fondo
1. Sono motivi di non operativita' della garanzia del Fondo:
a) il ritardo non giustificato e la non tempestivita' nel dare corso alle procedure esecutive che ha pregiudicato o, comunque, non consentito il recupero del credito;
b) l'omessa querela in danno del custode dei beni sottoposti a sequestro o pignoramento nel caso di distruzione, sottrazione o alienazione degli stessi.
 
Art. 4.
Richiesta di operativita' della garanzia statale
1. La richiesta di escussione della garanzia e' presentata tramite raccomandata dai creditori al Ministero del-l'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione VI - Ufficio V, di seguito denominato «Ministero» e, per conoscenza all'amministrazione del partito o movimento politico interessato, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Alla richiesta deve essere allegata idonea documentazione comprovante:
a) la sussistenza del debito maturato antecedentemente alla data del 5 giugno 1999;
b) i risultati delle procedure di recupero attivate dai creditori.
3. Gli amministratori entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al comma 1 trasmettono al Ministero la documentazione comprovante la costituzione del debito anteriormente al 5 giugno 1999 nonche' le vicende di natura amministrativa e giudiziaria relative al debito stesso.
4. Il Ministero puo' richiedere ai creditori ed agli amministratori ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria per l'attivazione della garanzia statale.
5. Il Ministero provvede all'istruttoria delle domande secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle stesse e al relativo pagamento ripartendo ogni anno le disponibilita' del Fondo in misura proporzionale alle richieste, dopo aver accertato la sussistenza dei crediti e l'ammontare delle perdite. La ripartizione proporzionale e' effettuata ogni anno sui crediti residui fino alla loro completa estinzione.
6. Le domande relative ai crediti sub-iudice sono accolte con riserva salvo l'esito del giudizio. Essi hanno accesso alla ripartizione al momento dello scioglimento della riserva stessa.
 
Art. 5.
Determinazione della perdita da rimborsare
1. L'importo della perdita che il Fondo puo' rimborsare e' composta dall'ammontare del credito rispondente ai requisiti di cui all'articolo 2, comma 1.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativa della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 22 febbraio 2007
Il Ministro: Padoa Schioppa

Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2007 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1
Economia e finanze, foglio n. 353
 
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