Gazzetta n. 68 del 22 marzo 2007 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 15 marzo 2007
Approvazione del modello IVA TR per la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

1. Approvazione del modello per la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale.
1.1. E' approvato il modello IVA TR, con le relative istruzioni, da utilizzare per la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale, comprendente il prospetto riepilogativo riservato all'ente o societa' controllante per la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale del gruppo.
1.2. Il presente modello, contenente gli elementi richiesti dal decreto del Ministro delle finanze 23 luglio 1975 e successive modificazioni, e' utilizzato, in luogo del modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 14 settembre 2006, a decorrere dalle richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA relativo al primo trimestre dell'anno d'imposta 2007, da presentare entro il termine previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e successive modificazioni.

2. Reperibilita' del modello e autorizzazione alla stampa.

2.1. Il modello di cui al punto 1 e' reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico e puo' essere utilizzato prelevandolo dal sito internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentra te.gov.it e dal sito del Ministero dell'economia e delle finanze www.finanze.gov.it, nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche di cui all'allegato A.
2.2. Il medesimo modello puo' essere altresi' prelevato da altri siti Internet a condizione che lo stesso abbia le caratteristiche di cui all'allegato A e rechi l'indirizzo del sito dal quale e' stato prelevato nonche' gli estremi del presente provvedimento.
2.3. E' autorizzata la stampa del modello di cui al punto 1 nel rispetto delle caratteristiche tecniche di cui all'allegato A. A tale fine il modello e' reso disponibile nei siti di cui al punto 2.1 in uno specifico formato elettronico riservato ai soggetti che dispongono di sistemi tipografici, idonei a consentirne la riproduzione.

3. Modalita' per la presentazione telematica del modello.

3.1. I soggetti che intendono presentare il modello di cui al punto 1 per via telematica direttamente e gli intermediari abilitati di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, devono trasmettere i dati contenuti nel predetto modello secondo le specifiche tecniche contenute nell'allegato B al presente provvedimento.
3.2. E' fatto comunque obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione telematica di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, di rilasciare al contribuente la richiesta di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale redatta su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con il presente provvedimento.

Motivazioni.

L'art. 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 - da ultimo modificato dall'art. 1, comma 308, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) - consente ai contribuenti IVA di chiedere, in presenza delle condizioni previste dall'art. 30, terzo comma, lettere a), b), c) ed e) dello stesso decreto, con alcune limitazioni nell'ipotesi della lettera c) rispetto al rimborso annuale, il rimborso dell'eccedenza di imposta detraibile anche per periodi inferiori all'anno.
In alternativa alla richiesta di rimborso, l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e successive modificazioni, prevede la possibilita' di utilizzare il predetto credito d'imposta in compensazione nel modello F24.
Inoltre, lo stesso art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, disciplina le modalita' e i termini di presentazione dell'istanza di rimborso e della dichiarazione di compensazione, prevedendo che le stesse debbano contenere gli elementi individuati dal decreto del Ministro delle finanze 23 luglio 1975 e successive modificazioni.
Con lo scopo di razionalizzare e uniformare le modalita' di presentazione delle richieste di rimborso e delle dichiarazioni di compensazione del credito IVA trimestrale e' stato predisposto un apposito modello, contenente gli elementi previsti dal citato decreto del 1975, approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 8 settembre 2004, da ultimo modificato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 14 settembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2006.
A seguito dell'introduzione di alcune modifiche ad opera della citata legge finanziaria 2007 e' sorta, pertanto, la necessita' di adeguare il modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 14 settembre 2006 con particolare riferimento all'inclusione, tra i requisiti per la richiesta trimestrale di rimborso o compensazione dell'IVA, dell'ipotesi di cui alla lettera e) dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, nonche' alla previsione di una procedura prioritaria di erogazione dei rimborsi per particolari categorie di contribuenti individuate con decreti ministeriali da emanarsi ai sensi dell'ultimo comma del menzionato art. 38-bis.
A tal fine e' predisposta una nuova versione del modello in argomento, da utilizzare a decorrere dalle richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA relativo al primo trimestre dell'anno d'imposta 2007.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento.

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni: istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
Decreto ministeriale 23 luglio 1975 e successive modificazioni: modalita' per l'esecuzione delle disposizioni dell'art. 38-bis, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
Decreto ministeriale 13 dicembre 1979, e successive modificazioni: norme in materia di imposta sul valore aggiunto relative ai versamenti ed alle dichiarazioni delle societa' controllanti e controllate;
Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni: disciplina per un periodo transitorio delle operazioni intracomunitarie agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto;
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni: norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, recante la revisione della disciplina dei Centri di assistenza fiscale;
Decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, e successive modificazioni: norme in materia di imposta sul valore aggiunto;
Decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542: regolamento recante modificazioni alle disposizioni relative alla presentazione della dichiarazione dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA;
Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435 e successive modificazioni: regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonche' disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione di adempimenti tributari;
Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2003, n. 126: regolamento per la razionalizzazione e la semplificazione di adempimenti tributari in materia di imposte sui redditi, di Iva, di scritture contabili e di trasmissione telematica;
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: codice in materia di protezione dei dati personali;
Decreto 23 dicembre 2005: rideterminazione di alcune percentuali di compensazione applicabili ai prodotti agricoli, da adottare ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto-legge 14 maggio 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni: disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale;
Legge 27 dicembre 2006, n. 296: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 marzo 2007
Il direttore dell'Agenzia: Romano
 
Allegato A

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Allegato B

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