Gazzetta n. 67 del 21 marzo 2007 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 marzo 2007
Disposizioni urgenti di protezione civile, finalizzate ad assicurare il soccorso alla popolazione della Repubblica del Mozambico, interessato dagli eventi alluvionali verificatisi nel corso delle ultime settimane. (Ordinanza n. 3572).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto l'art. 4, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, nel quale si dispone che agli interventi all'estero del Dipartimento della protezione civile si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale e' stato dichiarato dello stato di criticita' nel territorio della Repubblica del Mozambico interessato dagli eventi alluvionali verificatisi nel corso delle ultime settimane;
Ravvisata la necessita' di assicurare il concorso dello Stato italiano nelle iniziative di soccorso della popolazione del Mozambico allo scopo di contribuire al ritorno alle normali condizioni di vita;
Considerato che la Repubblica italiana partecipa alle attivita' di assistenza e soccorso alle popolazioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravita';
Vista la nota del 27 febbraio 2007 della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.
1. Nel quadro delle iniziative da adottarsi in favore della Repubblica del Mozambico, per fronteggiare in un contesto di necessaria solidarieta' internazionale la situazione di criticita' indicata in premessa, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri assume e partecipa anche avvalendosi di organismi internazionali, a tutte le iniziative ed effettua i necessari interventi di carattere umanitario utili a consentire il soccorso alla popolazione, avvalendosi delle risorse umane e materiali all'uopo necessarie.
2. Per le medesime finalita' il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato in via d'urgenza a stipulare contratti, anche a trattativa privata ovvero con affidamenti diretti, per la pronta acquisizione di forniture di beni e servizi idonei a garantire il piu' celere perseguimento degli obiettivi di cui in premessa, nonche' a stipulare polizze assicurative a garanzia di eventuali danni in favore del personale inviato in missione all'estero.
3. Il Dipartimento della protezione civile puo' mettere a disposizione a titolo gratuito delle autorita' locali e degli enti e soggetti legalmente riconosciuti, che operano nell'area interessata dalla situazione di criticita', anche trasferendone ove occorra la proprieta', i beni e materiali da impiegare per consentire il pieno e completo ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione interessata.
4. Per il soddisfacimento delle straordinarie esigenze derivanti dalle attivita' necessarie a fronteggiare gli eventi di cui alla presente ordinanza, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a stipulare, sulla base di una scelta di carattere fiduciario, sei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per la durata massima di sei mesi in deroga all'art. 12 comma 4, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, che si configurano quali incarichi di esperto ai sensi della medesima legge con conseguente applicazione del relativo regime giuridico, economico, fiscale e previdenziale.
5. Agli esperti di cui al comma 4, puo' essere corrisposto, per il periodo di impiego, il compenso previsto per gli esperti inviati nel sud est asiatico per lo svolgimento delle analoghe funzioni previste dalle ordinanze di protezione civile disciplinanti la specifica missione.
 
Art. 2.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza si provvede nel limite massimo di Euro 400.000,00 a carico del Fondo della protezione civile che presenta le occorrenti disponibilita'.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 marzo 2007
Il Presidente: Prodi
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone