Gazzetta n. 62 del 15 marzo 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DEI TRASPORTI
DECRETO 1 dicembre 2006, n. 316
Regolamento recante riordino dei servizi automobilistici di competenza statale.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Visti gli articoli 1, e 2, comma 1, lettere a), b) e c), comma 2, lettera a), della legge 1° marzo 2005, n. 32, recante «Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose»;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, recante «Riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale», con particolare riguardo agli articoli 3, commi 1 e 4, 4, commi 1 e 2, 5, comma 2, lettere b), c), d) ed e), e 9, comma 3;
Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 maggio 2006, ed in particolare la parte in cui si richiede all'Amministrazione referente un ulteriore approfondimento sulla possibilita' di abbreviare i termini stabiliti negli articoli 4, commi 1 e 2, 7, comma 1, al fine di assicurare la massima semplificazione dell'azione amministrativa nel rapporto con le imprese;
Considerato che, da un ulteriore esame, i termini stabiliti negli articoli 4, commi 1 e 2, 7, comma 1, non possono essere ridotti, in quanto il complesso accertamento previsto per il rilascio dell'autorizzazione dei servizi di linea richiede l'intervento di diversi organi della medesima Amministrazione nonche' di altri Enti;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. UL/3898 del 18 ottobre 2006;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini della disciplina prevista nel presente decreto ministeriale, si intende per:
a) competente Ufficio della Direzione generale: la struttura della Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose del Ministero dei trasporti, nelle cui attribuzioni rientra la materia dei servizi automobi-listici di linea di competenza statale;
b) Ufficio motorizzazione civile: l'Ufficio motorizzazione civile - Settore trasporti - dei Servizi integrati infrastrutture e trasporti;
c) autorizzazione: il provvedimento dell'Ufficio della Direzione generale che autorizza il servizio di linea o le modifiche accogliendo le richieste dell'impresa per il loro esercizio e modifica;
d) concessione statale: la concessione dei servizi automobilistici di linea interregionali di competenza statale, rilasciata in base alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, recante la «Disciplina degli autoservizi di linea (autolinee) per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione alla industria privata»;
e) decreto legislativo n. 285/2005: il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, recante «Riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale»;
f) decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000: il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», e successive modificazioni.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n,
400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, cosi' recita:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- Gli articoli 1, e 2, comma 1, lettere a), b) e c),
comma 2, lettera a), della legge 1° marzo 2005, n. 32,
recante «Delega al Governo per il riassetto normativo del
settore dell'autotrasporto di persone e cose» pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 10 marzo 2005, n. 57, cosi'
recitano:
«Art. 1 (Delega al Governo per il riassetto normativo
in materia di autotrasporto di persone e cose). - 1. Il
Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o piu' decreti legislativi per il riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di:
a) servizi automobilistici interregionali di
competenza statale;
b) liberalizzazione regolata secondo i principi e i
criteri direttivi di cui all'art. 2 dell'esercizio
dell'attivita' di autotrasporto e contestuale raccordo con
la disciplina delle condizioni e dei prezzi dei servizi di
autotrasporto di merci per conto di terzi;
c) organizzazione e funzioni delle strutture e degli
organismi pubblici operanti nel settore dell'autotrasporto
di merci.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1998, n. 400, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con i Ministri per le politiche comunitarie,
della giustizia e delle attivita' produttive.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
sono trasmessi, entro la scadenza del termine previsto dal
medesimo comma, alla Camera dei deputati ed al Senato della
Repubblica, perche' su di essi sia espresso, entro trenta
giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti
organi parlamentari. Decorso tale termine, i decreti
legislativi sono emanati anche in mancanza del parere.
Qualora il termine previsto per il parere dei competenti
organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono
la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4, o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di sessanta
giorni.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo puo' adottare, nel rispetto dei
commi 2 e 3 del presente articolo e dei principi e dei
criteri direttivi previsti dall'art. 2, uno o piu' decreti
legislativi recanti disposizioni integrative e correttive
dei decreti legislativi di cui al comma 1.».
«Art. 2 (Principi e criteri direttivi). - 1. I decreti
legislativi di cui all'art. 1 sono informati ai seguenti
principi e criteri direttivi generali:
a) riordino delle normative e adeguamento delle
stesse alla disciplina comunitaria, in un'ottica di mercato
aperto e concorrenziale;
b) salvaguardia della concorrenza fra le imprese
operanti nei settori dell'autotrasporto di merci e
dell'autotrasporto di viaggiatori;
c) tutela della sicurezza della circolazione e della
sicurezza sociale;
d) introduzione di una normativa di coordinamento fra
i principi della direttiva 2003/59/CE del 15 luglio 2003
del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla
qualificazione iniziale e formazione periodica dei
conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto
di merci o passeggeri, e l'apparato sanzionatorio di cui
all'art. 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni.
2. I decreti legislativi di cui all'art. 1 sono inoltre
informati ai seguenti principi e criteri direttivi
specifici:
a) per la materia di cui all'art. 1, comma 1,
lettera a):
1) eliminazione delle rendite e dei diritti di
esclusivita' attraverso il graduale passaggio dal regime
concessorio a quello autorizzativo senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica;
2) introduzione di parametri intesi ad elevare gli
standard di sicurezza e qualita' dei servizi resi
all'utenza;
3) riordino dei servizi esistenti nel rispetto
delle competenze delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano in materia di trasporto pubblico
locale;
4) riformulazione dell'apparato sanzionatorio, con
riferimento, in particolare, alla previsione di sanzioni
amministrative a carico delle imprese per la perdita dei
requisiti necessari al rilascio dell'autorizzazione per
l'esercizio dei servizi, per il mancato rispetto delle
condizioni e prescrizioni contenute nell'autorizzazione,
per gli adempimenti formali di carattere documentale;».
- Gli articoli 3, comma 1 e 4, 4, commi 1 e 2, 5, comma
2, lettere b), c), d) ed e), e 9, comma 3, del decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 285, recante «Riordino dei
servizi, automobilistici interregionali di competenza
statale» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 gennaio
2006, n. 6, supplemento ordinario, cosi' recitano:
«Art. 3 (Accesso al mercato). - 1. I servizi di linea
di cui al presente decreto legislativo sono soggetti ad
autorizzazione avente termine massimo di validita' di
cinque anni, rilasciata dal Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, secondo le modalita' e i criteri previsti
dal decreto ministeriale di cui al successivo art. 4, comma
1.
2.-3. (Omissis).
4. Le imprese o le riunioni di imprese, titolari
dell'autorizzazione, possono far svolgere il servizio ad
imprese subaffidatarie, in possesso dei requisiti di cui al
comma 2, nei termini e con le modalita' previsti dal
decreto ministeriale di cui all'art. 4, comma 1.».
«Art. 4 (Adempimenti del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti). - 1. Con decreto ministeriale, da
adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti adotta le disposizioni per
l'attuazione degli articoli 3, commi 1 e 4; art. 4,
comma 2; art. 5, comma 2, lettere b), c), d) ed e), art. 9,
comma 3.
2. E' istituito presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato, l'Elenco nazionale
delle imprese che esercitano servizi di linea in qualita'
di imprese titolari o di imprese subaffidatarie. Le
funzioni e l'organizzazione di tale Elenco sono stabilite
nel decreto ministeriale di cui al comma 1.».
«Art. 5 (Obblighi delle imprese). - 1. (Omissis).
2. L'impresa e' tenuta a:
a) (omissis);
b) comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti l'eventuale intenzione di cessare l'esercizio del
servizio di linea autorizzato. Tale comunicazione,
opportunamente motivata, deve essere inoltrata almeno
trenta giorni prima della cessazione del servizio e resa
nota all'utenza nei termini stabiliti nel decreto
ministeriale di cui all'art. 4, comma 1;
c) tenere a bordo dell'autobus adibito al servizio la
copia dell'autorizzazione, certificata conforme
dall'autorita' che ha rilasciato il titolo e una
dichiarazione, redatta nella forma specificata nel decreto
ministeriale di cui all'art. 4, comma 1, nella quale si
attesti che il conducente abbia un regolare rapporto di
lavoro secondo la normativa vigente;
d) adibire al servizio di linea autobus in propria
disponibilita', salvo impiegare autobus di rinforzo per far
fronte a situazioni temporanee ed eccezionali, previo
rilascio di apposita autorizzazione da parte del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le modalita'
stabilite dal decreto ministeriale di cui all'art. 4,
comma 1;
e) adottare la Carta della mobilita', sulla base di
quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri in data 30 dicembre 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 1999, e rendere
noto, nei termini stabiliti nel decreto ministeriale di cui
all'art. 4, comma 1, l'itinerario sul quale e' effettuato
il servizio, le fermate, gli orari, i prezzi applicati e le
altre condizioni di esercizio, in modo da garantire
trasparenza dell'informazione ed agevole accesso agli
utenti interessati, secondo le modalita' previste dal
medesimo decreto ministeriale di cui all'art. 4, comma 1;».
«3. Entro il termine di cui al comma 1 e, secondo le
modalita' previste dal decreto ministeriale di cui all'art.
4, comma 1, le riunioni di imprese, titolari delle
concessioni di servizi di linea, possono richiedere, previo
scioglimento delle stesse, il rilascio dell'autorizzazione
alle singole imprese.».
Note all'art. 1:
- La legge 28 settembre 1939, n. 1822, recante
«Disciplina degli autoservizi di linea (autolinee) per
viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di
concessione alla industria privata» e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 dicembre 1939, n. 292.
- Per il decreto legislativo n. 285/2005 si veda nelle
note alle premesse.
- Il decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa. (Testo A)» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42,
supplemento ordinario.



 
Art. 2.
Domande di autorizzazione o di rinnovo di servizi di linea
1. Le domande di autorizzazione per nuovi servizi di linea o di rinnovo senza modifiche di quelli esercitati, presentate al competente Ufficio della Direzione generale, hanno per oggetto i servizi di linea che prevedono relazioni di traffico interessanti il territorio di almeno tre regioni.
2. In tali domande:
a) e' indicato il numero di iscrizione nel registro delle imprese, nonche' i dati anagrafici dell'impresa richiedente, ovvero di ciascuna delle imprese riunite, qualora le domande stesse siano presentate da una riunione di imprese;
b) e' dimostrato il rispetto delle condizioni stabilite all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 285/2005, mediante dichiarazioni rese, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con le seguenti modalita':
1) la dichiarazione riguardante il rispetto delle condizioni relative al possesso dei requisiti per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di persone, all'applicazione delle norme di diritto comune e del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore, all'assenza, nell'anno antecedente il ricevimento della domanda, di piu' di due infrazioni considerate molto gravi o di piu' di cinque infrazioni considerate gravi, nonche' della revoca di un titolo legale per l'esercizio di servizi di trasporto di persone su strada mediante autobus, e' resa dall'impresa richiedente e, in caso di riunione di imprese, da ciascuna delle imprese riunite;
2) la dichiarazione relativa alla disponibilita' di personale, impianti e strutture in misura idonea ad assicurare il regolare esercizio del servizio richiesto e' resa dall'impresa richiedente e, in caso di riunione di imprese, anche dalle singole imprese riunite, mediante quantificazione delle risorse umane impiegate, attestazione della tipologia e dell'ubicazione degli impianti, e specificazione dell'organizzazione aziendale;
3) nella dichiarazione relativa alla disponibilita' di autobus classificati come classe «B» o classe «III» e non acquistati con sovvenzioni pubbliche di cui non possano beneficiare la totalita' delle imprese, l'impresa e, in caso di riunione di imprese, anche le singole imprese riunite, attestano il numero, la tipologia, le dimensioni, la vetusta' degli autobus in propria disponibilita', specificando l'uso in base al quale gli stessi sono stati immatricolati nonche' specificano, con riferimento al singolo servizio di linea richiesto, quanti tra questi si intendono utilizzare, e gli autobus oggetto di contratti di compravendita o dei relativi contratti preliminari, che entreranno in propria disponibilita' entro trecentosessantacinque giorni dalla data di ricevimento della domanda. Nella stessa dichiarazione, l'impresa, o le imprese riunite, attestano l'assenza, per l'acquisto degli autobus destinati ai servizi di linea richiesti, di sovvenzioni pubbliche di cui non hanno beneficiato la totalita' delle imprese di trasporto di persone su strada;
4) nella dichiarazione relativa al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 1, comma 5 del Regolamento del Consiglio (CEE) n. 1191/69, del 26 giugno 1969, cosi' come modificato dal Regolamento del Consiglio (CEE) n. 1893/91 del 20 giugno 1991, l'impresa richiedente e, in caso di riunione di imprese, ciascuna delle imprese riunite, attesta di non gestire servizi soggetti ad obblighi di servizio pubblico ovvero, qualora li gestisca, il rispetto da parte della stessa degli obblighi inerenti la separazione contabile;
5) nella dichiarazione relativa al nulla osta in materia di sicurezza sul percorso e sulle aree di fermata del servizio di linea richiesto, l'impresa richiedente attesta di aver ottenuto il nulla osta relativo alla sicurezza del percorso dall'Ufficio motorizzazione civile del capoluogo della regione, in cui ha origine il servizio di linea, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, contestualmente alla produzione della tabella degli orari e del percorso dello stesso servizio di linea approvata dal medesimo Ufficio motorizzazione civile. Ai fini del rilascio del predetto nulla osta, il competente Ufficio motorizzazione civile verifica la congruita' dei tempi di percorrenza proposti, rispetto ai limiti di velocita' consentiti sulle strade rientranti nell'itinerario, ed alla normativa vigente in materia di tempi di guida e di riposo dei conducenti, nonche' l'idoneita' delle dimensioni degli autobus da impiegare nel servizio. Nella stessa dichiarazione, l'impresa attesta che ciascun competente Ufficio motorizzazione civile del capoluogo della provincia, alla quale appartiene il comune nel cui territorio prevede di effettuare la fermata, ha rilasciato, da non oltre 18 mesi, il nulla osta tecnico di cui al richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980;
3. Ai fini della dimostrazione relativa al possesso della certificazione di qualita' aziendale, l'impresa richiedente e, in caso di riunione di imprese, ciascuna delle imprese riunite, produce la certificazione della serie UNI EN ISO 9000, nella versione piu' recente, rilasciata da organismi accreditati dal Sistema Nazionale per l'Accreditamento degli Organismi di Certificazione (SINCERT).
4. L'impresa richiedente fornisce inoltre tutte le informazioni inerenti lo svolgimento del servizio di linea proposto, mediante una scheda, allegata alla domanda di autorizzazione, contenente il programma di esercizio del servizio proposto (fermate, relazioni di traffico, prezzi dei servizi offerti, periodo e frequenza di esercizio, tempi di guida e di riposo dei conducenti).
5. Fino al 31 dicembre 2010, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo n. 285/2005, la scheda contenente il programma di esercizio, allegata alla domanda di autorizzazione, e' integrata da una dichiarazione, nella quale l'impresa richiedente e' tenuta a precisare che ogni relazione di traffico proposta serve almeno una localita' distante piu' di 30 km da una delle due localita' interessate da una relazione di traffico compresa nei programmi di esercizio dei servizi di linea, oggetto di una concessione statale, assentiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto. La dichiarazione e' corredata da una cartina stradale, nella quale sono evidenziate le distanze chilometriche tra le localita' interessate dal nuovo servizio e quelle servite dai servizi di linea oggetto di concessione statale.
6. All'elenco delle relazioni di traffico inserite nei programmi di esercizio dei servizi di linea oggetto di concessione statale, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' data pubblicita' da parte del competente Ufficio della Direzione generale.
7. Le imprese titolari di autorizzazione, iscritte nell'elenco nazionale di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 285/2005, nelle domande volte ad ottenere il rilascio di ulteriori autorizzazioni o di rinnovo di quelle esercitate, attestano, mediante dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, il mantenimento dei requisiti, che hanno dato luogo al rilascio dell'autorizzazione in base alla quale le imprese sono state iscritte nel predetto elenco, ad esclusione delle condizioni relative all'organizzazione aziendale e al materiale rotabile. Tale dichiarazione non sostituisce quella da produrre, con cadenza annuale, relativa al mantenimento dei requisiti.



Note all'art. 2:
- Per il decreto legislativo n. 285/2005 si veda nelle
note alle premesse.
- Per il decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000 si veda nelle note all'art. 1.
- Il Regolamento del Consiglio (CEE) del 20 giugno
1991, n. 1893, che modifica il Regolamento del Consiglio
(CEE) del 26 giugno 1969, n. 1191, recante «Regolamento del
Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1191/69
relativo all'azione degli Stati membri in materia di
obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel
settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via
navigabile» e' pubblicato nella G.U.C.E. 29 giugno 1991, n.
L 169.
- L'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 753, recante «Nuove norme in materia di
polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle
ferrovie e di altri servizi di trasporto» pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 15 novembre
1980, n. 314, cosi' recita:
«Art. 5. - L'autorizzazione di cui al precedente
articolo e' subordinata al favorevole esito di verifiche e
prove funzionali, rivolte ad accertare che sussistano le
necessarie condizioni perche' il servizio possa svolgersi
con sicurezza e regolarita'.
All'espletamento delle verifiche e delle prove
funzionali di cui al precedente comma provvedono i
competenti uffici della M.C.T.C., con la partecipazione
degli organi regionali agli effetti della regolarita'
dell'esercizio, per i servizi di pubblico trasporto di
competenza delle regioni stesse.
Le verifiche e le prove funzionali vengono disposte
dagli uffici e dagli organi indicati al precedente comma su
richiesta del concessionario il quale, all'uopo, dovra'
unire alla propria domanda una dichiarazione di ultimazione
e regolare esecuzione di tutte le opere costituenti la
ferrovia in concessione, rilasciata dal professionista
preposto alla realizzazione delle opere stesse e corredata
del certificato relativo al collaudo statico delle
eventuali opere civili ai sensi della legge 15 novembre
1971, n. 1086, nonche', per le attrezzature, per le
apparecchiature e per il materiale mobile in genere, della
documentazione probatoria rilasciata dal costruttore ovvero
dal capocommessa qualora si tratti di complessi non
prodotti da unico fornitore.
Ai fini della sicurezza il Ministro dei trasporti, con
proprio decreto, stabilisce le disposizioni e le modalita'
di esecuzione per le verifiche e prove funzionali di cui al
primo comma, nonche' la forma ed i contenuti della
dichiarazione di cui al terzo comma e dei documenti
probatori da allegare ad essa, in particolare per quanto
riguarda la rispondenza alle normative tecniche, nonche' i
controlli sulla qualita' e sull'assenza di difetti dei
materiali e dei componenti impiegati.
Nei confronti delle ferrovie in concessione o,
comunque, di loro singoli impianti o di parti di essi
nonche' del materiale mobile realizzati con contributi
finanziari dello Stato resta fermo quanto stabilito
dall'art. 102 del testo unico approvato con regio decreto
9 maggio 1912, n. 1447, e dal capo VI del regolamento
approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, e
successive modificazioni, per quanto riguarda il generale e
definitivo collaudo, che, in ogni caso, non potra'
intervenire se non trascorso un anno dall'apertura
all'esercizio. Il collaudo si effettua anche per le opere
realizzate con contributi finanziari delle regioni o degli
enti locali territoriali, intendendosi sostituiti agli
organi statali quelli regionali o degli enti locali
medesimi.
Le procedure di cui ai precedenti commi trovano
applicazione, oltreche' in sede di prima realizzazione di
una ferrovia in concessione, anche in sede di varianti
rispetto alle caratteristiche tecniche dei progetti
definitivi approvati a norma del precedente art. 3, secondo
comma, intendendosi l'autorizzazione di cui al precedente
primo comma riferita alla riapertura od alla prosecuzione
dell'esercizio per la sede e gli impianti, ovvero alla
immissione in servizio di materiale mobile nuovo, rinnovato
o modificato.
Per quanto riguarda i servizi di pubblico trasporto
svolgentisi su strade ed effettuati con autobus, gli
accertamenti di cui al primo comma sono limitati al
riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarita'
del servizio, della idoneita' del percorso, delle sue
eventuali variazioni, nonche' dell'ubicazione delle fermate
in relazione anche alle caratteristiche dei veicoli da
impiegare. Restano ferme inoltre le norme del vigente
codice della strada e delle relative disposizioni di
esecuzione per cio' che concerne l'ammissione alla
circolazione dei veicoli.».



 
Art. 3.
Accertamenti e controlli sulle domande
1. Il competente Ufficio della Direzione generale verifica che la domanda di autorizzazione per nuovi servizi di linea o di rinnovo senza modifiche di quelli esercitati sia conforme a quanto disposto dall'articolo 2.
2. Con riferimento al rispetto della condizione che il servizio di linea proposto non riguardi unicamente i servizi piu' redditizi fra quelli esistenti, il competente Ufficio della Direzione generale compara il programma di esercizio del servizio di linea proposto con quelli esistenti e, qualora accerti una totale identita' di relazioni di traffico fra due servizi ed accerti, altresi', che il periodo e i giorni di esercizio del servizio proposto coincidono parzialmente con quelli del servizio esistente, rende note alle imprese titolari dei servizi di linea in esercizio le modalita' di svolgimento del servizio di linea proposto, al fine di acquisire elementi utili per la valutazione sulla sussistenza della condizione di cui sopra.
3. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, le imprese iscritte all'elenco nazionale, nell'ambito del servizio di linea da esse esercitato, forniscono elementi atti a dimostrare in quali periodi o giorni il medesimo e' piu' redditizio. Entro i successivi dieci giorni, il competente Ufficio della Direzione generale procede alla valutazione sulla sussistenza della eventuale maggiore redditivita' dei servizi esercitati. Non rientra in tale valutazione la comparazione tra il numero di corse effettuate nell'arco di una giornata, ovvero tra corse che prevedono una frequenza inferiore a quella settimanale.
4. Durante il periodo transitorio di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 285/2005, il competente Ufficio della Direzione generale invia agli Uffici motorizzazione civile dei capoluoghi delle regioni, nel cui territorio ricadono le localita' interessate dalle relazioni di traffico proposte, nonche' a quelli delle regioni limitrofe a tali localita', la documentazione prodotta dall'impresa richiedente, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, al fine di acquisire elementi in ordine alla sussistenza della condizione che ogni relazione di traffico proposta serve almeno una localita' distante piu' di 30 km da una delle due localita' interessate da una relazione di traffico dei servizi di linea gia' oggetto di concessione statale.
5. Entro dieci giorni dal ricevimento della documentazione, gli Uffici motorizzazione civile interessati provvedono ad inoltrare copia della documentazione stessa alle imprese gia' titolari di concessioni statali, esercenti servizi di linea aventi fermate nel territorio delle regioni di competenza dei medesimi Uffici. Entro dieci giorni dal ricevimento della documentazione, dette imprese possono presentare a tali Uffici, ed al competente Ufficio della Direzione generale, osservazioni inerenti il servizio di linea proposto.
6. Ove la distanza tra la localita' di salita o di discesa dei viaggiatori di una relazione di traffico, presente in un programma di esercizio di un servizio di linea gia' oggetto di concessione statale, e la localita' di salita o di discesa dei viaggiatori della relazione di traffico proposta, calcolata da casa comunale a casa comunale sul percorso stradale piu' breve percorribile, indipendentemente dalle categorie delle strade utilizzate, risulti superiore a 30 km, la condizione di cui all'articolo 9, comma 4 del decreto legislativo n. 285/2005 si intende soddisfatta.
7. Il competente Ufficio motorizzazione civile compie gli accertamenti inerenti la sussistenza della predetta condizione e ne comunica l'esito al competente Ufficio della Direzione generale, entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione prodotta dall'impresa richiedente.
8. L'accertamento della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettere e) ed f), del decreto legislativo n. 285/2005, e' effettuato dall'Ufficio motorizzazione civile del capoluogo della regione nel cui territorio ha sede l'impresa richiedente, mediante verifica della congruita' di quanto dichiarato dall'impresa stessa con le modalita' tecnicamente necessarie per assicurare il regolare svolgimento del servizio di linea proposto, nonche' con il complesso dei servizi esercitati dalla medesima impresa, anche acquisendo informazioni dalle regioni, dagli enti locali e da altre pubbliche amministrazioni, oltre che mediante specifici controlli, disposti ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 285/2005.



Nota all'art. 3:
- Per il decreto legislativo n. 285/2005 si veda nelle
note alle promesse.



 
Art. 4.
Rilascio dell'autorizzazione
1. Il termine per la conclusione del procedimento relativo al rilascio dell'autorizzazione per un nuovo servizio di linea e' di centoventi giorni dalla data di ricevimento della domanda. Fino al 31 dicembre 2010, in relazione all'esigenza di accertare la condizione di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo n. 285/2005, il predetto termine e' di centocinquanta giorni.
2. Il procedimento relativo al rinnovo senza modifiche di un servizio gia' esercitato si conclude entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda.
3. Il competente Ufficio della Direzione generale, a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 3, rilascia l'autorizzazione per il servizio di linea richiesto. Il rilascio dell'autorizzazione e' comunque subordinato:
a) al nulla osta rilasciato dall'Ufficio motorizzazione civile competente per territorio a seguito dell'accertamento della sussistenza delle condizioni previste all'articolo 3, comma 2, lettere e) ed f), del decreto legislativo n. 285/2005;
b) all'avvenuto versamento, da parte dell'impresa richiedente, da effettuarsi entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione circa il rilascio del nulla osta di cui alla lettera a), del contributo di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 285/2005.
4. La documentazione comprovante l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, conforme ai modelli di cui all'articolo 13, e' consegnata dall'Ufficio motorizzazione civile competente per territorio all'impresa richiedente. Lo stesso Ufficio comunica alle imprese, che hanno presentato osservazioni, l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione.
5. I competenti Uffici della Direzione generale e motorizzazione civile, ciascuno per quanto di competenza, comunicano all'impresa richiedente i motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione o del nulla osta di cui al comma 3, lettera a).



Nota all'art. 4:
- Per il decreto legislativo n. 285/2005 si veda nelle
note alle premesse.



 
Art. 5.
Elenco nazionale delle imprese
1. La Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose redige ed organizza su base centralizzata e telematica l'Elenco nazionale delle imprese che esercitano servizi di linea, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 285/2005.
2. L'Elenco di cui al precedente comma ha funzioni di supporto all'attivita' di monitoraggio e di controllo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 285/2005, nonche' di registrazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, previste dall'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni accessorie previste dal successivo articolo 8 dello stesso decreto legislativo.
3. All'Elenco sono iscritte le imprese autorizzate ad esercitare servizi di linea, in qualita' di imprese titolari, di imprese riunite e di imprese subaffidatarie, nonche', durante il periodo transitorio di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 285/2005, le imprese che esercitano servizi di linea oggetto di concessione statale, previo versamento, da parte delle stesse, del contributo di iscrizione di cui all'articolo 5, commi 3 e 4 del decreto legislativo n. 285/2005.
4. Le imprese non piu' titolari di autorizzazione o, nel periodo transitorio, di concessione per l'esercizio di servizi di linea, sono cancellate dall'Elenco di cui al comma 1. Sono cancellate, altresi', dal predetto Elenco le imprese concessionarie che, al termine del periodo transitorio, non risultino titolari di autorizzazioni ad esercitare servizi di linea.
5. L'iscrizione e la cancellazione dall'Elenco, nonche' la verifica del versamento dei contributi di iscrizione, viene effettuata dall'Ufficio motorizzazione civile competente per territorio. Il medesimo Ufficio comunica agli interessati l'avvenuta iscrizione o cancellazione dall'Elenco.
6. Fermo restando il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i competenti Uffici del Ministero dei trasporti e le imprese iscritte all'Elenco di cui al comma 1, possono inserire, modificare e consultare i dati contenuti nel relativo archivio, secondo le modalita' fissate con circolare della Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose, emanata dopo aver acquisito su di essa il parere del Garante per la protezione dei dati personali.



Nota all'art. 5:
- Per il decreto legislativo n. 285/2005 si veda nelle
note alle premesse.



 
Art. 6.
Domande di modifica dei servizi di linea
e di trasformazione delle concessioni in autorizzazioni
1. L'impresa titolare dell'autorizzazione nonche', fino alla data del 31 dicembre 2010, l'impresa titolare della concessione statale, richiede la modifica delle prescrizioni contenute nei predetti titoli, anche contestualmente al rinnovo dell'autorizzazione, presentando domanda al competente Ufficio della Direzione generale.
2. Fino al 31 dicembre 2010, l'impresa titolare di concessione statale, che intende modificare le prescrizioni previste nella predetta concessione, richiede previamente la trasformazione in autorizzazione della stessa ai sensi dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo n. 285/2005. Qualora richieda modifiche delle prescrizioni contenute nella concessione statale, concernenti la realizzazione di una o piu' relazioni di traffico, l'impresa dimostra altresi' la sussistenza della condizione di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo n. 285/2005. La richiesta e' presentata al competente Ufficio della Direzione generale, con dimostrazione della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del medesimo decreto legislativo, secondo le modalita' previste dall'articolo 2.
3. Nel periodo transitorio, le singole imprese, facenti parte di una riunione di imprese titolare di una concessione statale, che intendono richiedere la trasformazione in autorizzazione, dimostrano la sussistenza delle condizioni previste all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 285/2005, nonche', ai sensi dell'articolo 9, comma 3, dello stesso decreto legislativo, l'avvenuto scioglimento della riunione di imprese, tramite produzione della scrittura privata autenticata o di una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La facolta' di richiedere la predetta trasformazione puo' essere esercitata da ciascuna delle imprese facenti parte della riunione di imprese concessionaria, entro un anno dallo scioglimento della medesima riunione.
4. L'impresa titolare, che intende subaffidare l'esercizio del servizio di linea autorizzato, e' tenuta a produrre copia autentica del contratto di subaffidamento nonche' le dichiarazioni rese, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dalle imprese subaffidatarie relative alla dimostrazione della sussistenza delle condizioni fissate dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 285/2005, lettere a), b), c), d), h), i) ed l).
5. Ai fini della dimostrazione della sussistenza delle condizioni fissate dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 285/2005, si applicano le procedure e le modalita' di cui all'articolo 2. Con circolare della Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose, sono diramate istruzioni di dettaglio, ai fini dell'attuazione del presente articolo.
6. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni, si applicano le procedure e le modalita' di cui agli articoli 3 e 4.



Note all'art. 6:
- Per il decreto legislativo n. 285/2005 si veda nelle
note alle premesse.
- Per il decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000 si veda nelle note all'art. 1.



 
Art. 7.
Rilascio dell'autorizzazione alla modifica
dei servizi di linea e alla trasformazione delle concessioni
1. I procedimenti relativi alle modifiche delle prescrizioni relative ai servizi di linea e alla trasformazione delle concessioni statali in autorizzazioni si concludono:
a) entro centoventi giorni, per le modifiche dei servizi di linea e per la trasformazione delle concessioni statali in autorizzazioni;
b) entro centocinquanta giorni, per le modifiche dei servizi di linea che comportano l'accertamento della sussistenza della condizione di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo n. 285/2005.
2. Il competente Ufficio della Direzione generale, conclusi positivamente i prescritti accertamenti, autorizza le modifiche richieste e dispone il rilascio della documentazione conforme ai modelli di cui all'articolo 13, da parte dell'Ufficio motorizzazione civile competente per territorio. Quest'ultimo, contestualmente, comunica l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione alle imprese che hanno presentato osservazioni.
3. Le modifiche concernenti i prezzi applicati e l'eliminazione di una o piu' imprese dal novero delle imprese subaffidatarie, vengono annotate dall'Ufficio motorizzazione civile competente per territorio su apposito modello, secondo quanto stabilito all'articolo 13.
4. I competenti Uffici della Direzione generale e motorizzazione civile, ciascuno per quanto di competenza, comunicano all'impresa richiedente i motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione.



Nota all'art. 7:
- Per il decreto legislativo n. 285/2005 si veda nelle
note alle premesse.



 
Art. 8.
Autorizzazioni relative ai servizi di linea internazionali
1. Ai fini del rispetto degli Accordi bilaterali in materia di autotrasporto di persone, stipulati dall'Italia con Paesi non appartenenti all'Unione europea, ai procedimenti concernenti nuovi servizi di linea internazionali o modifiche o rinnovi degli stessi, si applicano le disposizioni contenute nel presente decreto relative all'accertamento della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 2, dalla lettera a) alla lettera l), del decreto legislativo n. 285/2005, nonche' quelle relative agli obblighi delle imprese ed alle sanzioni pecuniarie e accessorie di cui agli articoli 5, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo.
2. Ai servizi di linea di cui al precedente comma non si applicano le norme transitorie di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 285/2005 in quanto incompatibili con gli Accordi bilaterali di cui al medesimo comma.



Nota all'art. 8:
- Per il decreto legislativo n. 285/2005 si veda nelle
note alle premesse.



 
Art. 9.
Comunicazione di inizio servizio
1. Le imprese rendono noto all'utenza il programma di esercizio dei servizi di linea autorizzati entro la data della loro attivazione. Tale obbligo si intende rispettato quando:
a) almeno una delle imprese autorizzate pubblica sulla rete internet le informazioni relative alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, nonche' la denominazione delle altre eventuali imprese autorizzate ed i punti vendita dei titoli di viaggio;
b) le imprese autorizzate forniscono telefonicamente, per non meno di quattro ore nei giorni feriali, le informazioni concernenti le fermate, il periodo, i giorni e l'orario di esercizio dei servizi di linea ad esse autorizzati, nonche' i punti vendita dei titoli di viaggio ed i prezzi degli stessi;
c) nei punti vendita dei titoli di viaggio relativi ai servizi di linea e' a disposizione specifico materiale di documentazione contenente le informazioni di cui alla lettera b) ed ogni altra notizia utile;
d) almeno il cinquanta per cento delle paline apposte alle fermate riporta l'orario dei relativi servizi di linea.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le imprese che esercitano servizi di linea oggetto di concessione statale, rispettano l'obbligo di adottare la Carta della mobilita', secondo quanto previsto all'articolo 5, comma 2, lettera e) del decreto legislativo n. 285/2005.
 
Art. 10.
Comunicazione di cessazione servizio
1. Le imprese che intendono cessare l'esercizio di un servizio di linea ne danno comunicazione all'utenza, almeno trenta giorni prima della cessazione del servizio stesso, sulla rete internet, mediante informazioni telefoniche e con specifico materiale informativo nei punti vendita dei titoli di viaggio, nonche' apponendo specifici avvisi presso le fermate del servizio di linea.
 
Art. 11.
Impiego ed utilizzo del materiale rotabile
1. Per l'esercizio dei servizi di linea autorizzati, le imprese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 285/2005, impiegano autobus in propria disponibilita', aventi le caratteristiche dichiarate ai fini del rispetto della condizione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera f) del predetto decreto legislativo.
2. E' fatto divieto di effettuare trasbordi dei viaggiatori, ossia di utilizzare piu' autobus lungo il medesimo percorso stradale di un servizio di linea, salvo il caso in cui il trasbordo avvenga per effettuare diramazioni autorizzate o nei casi previsti al successivo articolo 12, comma 5, lettere a) e d), relative all'utilizzo di autobus di rinforzo.
 
Art. 12.
Autobus di rinforzo
1. Le imprese autorizzate ad esercitare servizi di linea e, fino al 31 dicembre 2010, le imprese esercenti servizi oggetto di concessione statale, richiedono agli Uffici motorizzazione civile competenti per territorio l'autorizzazione per l'utilizzo di autobus di rinforzo, cosi' come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 285/2005.
2. Nella domanda di cui al comma 1, le imprese dimostrano di essere autorizzate ad esercitare i servizi di linea nei quali intendono utilizzare l'autobus di rinforzo, mediante dichiarazione resa, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, nonche' di aver concluso con una impresa abilitata a svolgere la professione di trasportatore di viaggiatori su strada, iscritta al registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, un contratto di locazione temporanea di autobus senza conducente, mediante produzione di quest'ultimo o di un suo estratto, dal quale risultano:
a) la denominazione dei soggetti contraenti;
b) la data e la durata del contratto;
c) le caratteristiche tecniche dell'autobus locato.
3. Gli autobus immatricolati in servizio di linea, ai sensi dell'articolo 87 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono autorizzati come autobus di rinforzo sui servizi di linea di competenza statale, a condizione che l'Autorita', che ha rilasciato il titolo legale in base al quale l'autobus e' stato immatricolato, certifichi che lo stesso non sia stato acquistato con sovvenzioni pubbliche di cui non possano beneficiare la totalita' delle imprese di trasporto di persone su strada, e che la locazione dello stesso non rechi pregiudizio al regolare esercizio del servizio o dei servizi di linea ai quali e' adibito.
4. L'Ufficio motorizzazione civile competente per territorio, verificata la conformita' della domanda a quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, e valutata l'idoneita' tecnica dell'autobus ad essere impiegato sui servizi di linea indicati nella domanda, procede al rilascio, a favore dell'impresa richiedente, dell'autorizzazione per l'utilizzo dell'autobus di rinforzo, nella quale sono indicati la denominazione dell'impresa locataria e di quella locatrice, i servizi di linea su cui e' consentito impiegare l'autobus e i dati identificativi dello stesso.
5. L'autorizzazione ha validita' massima di un anno e consente all'impresa interessata l'impiego sui servizi di linea di autobus di rinforzo per periodi non superiori a dieci giorni, salvo quanto previsto alla lettera c), a decorrere dalla data in cui si verifica uno dei seguenti eventi:
a) guasto meccanico, furto o incendio di un autobus in propria disponibilita';
b) imprevista eccedenza di domanda da parte dell'utenza rispetto all'offerta programmata sul servizio di linea interessato;
c) differita disponibilita' di un autobus oggetto di un contratto di compravendita. In tale caso l'autobus di rinforzo puo' essere impiegato nel servizio di linea fino alla data di effettiva consegna dell'autobus acquistato e, comunque, per un periodo non superiore a centottanta giorni;
d) forza maggiore.
6. L'Ufficio motorizzazione civile competente per territorio, in caso di valutazione negativa della domanda, comunica all'impresa richiedente i motivi ostativi all'accoglimento della stessa.
7. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto, non trova applicazione, relativamente ai servizi di linea di cui al decreto legislativo n. 285/2005, il decreto ministeriale 4 luglio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 161 del 12 luglio 1994, recante «Direttive e criteri per la locazione temporanea ed eccezionale degli autobus adibiti a servizio di linea».



Note all'art. 12:
- L'art. 87 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, recante «Nuovo codice della strada», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, supplemento
ordinario, cosi' recita:
«Art. 87 (Servizio di linea per trasporto di persone).
- 1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si
intende adibito al servizio di linea quando l'esercente,
comunque remunerato, effettua corse per una destinazione
predeterminata su itinerari autorizzati e con offerta
indifferenziata al pubblico, anche se questo sia costituito
da una particolare categoria di persone.
2. Possono essere destinati ai servizi di linea per
trasporto di persone: gli autobus, gli autosnodati, gli
autoarticolati, gli autotreni, i filobus, i filosnodati, i
filoarticolati e i filotreni destinati a tale trasporto.
3. La carta di circolazione di tali veicoli e'
rilasciata sulla base del nulla osta emesso dalle autorita'
competenti ad accordare le relative concessioni.
4. I suddetti veicoli possono essere utilizzati
esclusivamente sulle linee per le quali l'intestatario
della carta di circolazione ha ottenuto il titolo legale,
salvo le eventuali limitazioni imposte in detto titolo. Il
concedente la linea puo' autorizzare l'utilizzo di veicoli
destinati al servizio di linea per quello di noleggio da
rimessa, purche' non sia pregiudicata la regolarita' del
servizio. A tal fine la carta di circolazione deve essere
accompagnata da un documento rilasciato dall'autorita'
concedente, in cui sono indicate le linee o i bacini di
traffico o il noleggio per i quali i veicoli possono essere
utilizzati.
5. I proprietari di autoveicoli immatricolati a uso
servizio di linea per trasporto di persone possono locare
temporaneamente e in via eccezionale, secondo direttive
emanate con decreto del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, ad altri esercenti di servizi di linea per
trasporto persone parte dei propri veicoli, con
l'autorizzazione delle rispettive autorita' competenti a
rilasciare le concessioni.
6. Chiunque utilizza in servizio di linea un veicolo
non adibito a tale uso, ovvero impiega un veicolo su linee
diverse da quelle per le quali ha titolo legale, e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 370 a euro 1.485.
7. La violazione di cui al comma 6 importa la sanzione
accessoria della sospensione della carta di circolazione da
due a otto mesi, secondo le norme del capo 1, sezione II,
del titolo VI.».
- Il decreto ministeriale 4 luglio 1994 recante
«Direttive e criteri per la locazione temporanea ed
eccezionale degli autobus adibiti a servizio di linea» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 1994, n. 161.



 
Art. 13.
Modelli della documentazione
1. Con circolare della Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose, sono stabiliti i modelli relativi:
a) alle domande di autorizzazione per nuovi servizi di linea o di rinnovo senza modifiche di quelli esercitati;
b) alle domande di modifica dei servizi di linea e di trasformazione delle concessioni in autorizzazioni;
c) alla scheda contenente il programma di esercizio del servizio di linea proposto;
d) alle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;
e) alla tabella degli orari e del percorso;
f) alle domande di autorizzazione per l'utilizzo di autobus di rinforzo;
g) alla documentazione comprovante il rilascio dell'autorizzazione, da conservarsi presso la sede principale dell'impresa e da tenere a bordo dell'autobus;
h) all'autorizzazione per l'utilizzo dell'autobus di rinforzo.
 
Art. 14.
Documentazione da tenere a bordo dell'autobus
1. Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 285/2005, l'impresa tiene a bordo dell'autobus impiegato nel servizio di linea copia conforme del documento comprovante il rilascio dell'autorizzazione e una dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, nella quale, oltre alle generalita' del conducente ed agli estremi di iscrizione dello stesso agli Enti previdenziali ed assistenziali, risultino:
a) per i conducenti aventi un rapporto di lavoro subordinato con l'impresa titolare del servizio di linea, gli estremi del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore applicato;
b) per i conducenti aventi un rapporto di lavoro subordinato con una Agenzia di somministrazione di lavoro, iscritta all'apposito Albo, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la denominazione della stessa e l'applicazione della vigente normativa in materia di somministrazione di lavoro;
c) per i conducenti non rientranti nelle precedenti ipotesi, la qualita' o la carica sociale rivestita all'interno dell'impresa autorizzata allo svolgimento del servizio di linea.
2. Allorche' viene impiegato un autobus di rinforzo, a bordo dello stesso deve essere conservata l'autoriz-zazione di cui all'articolo 12, comma 4, sulla quale l'impresa e' tenuta ad indicare la data di inizio del periodo di utilizzo, nonche' la dichiarazione resa, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, per attestare il verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 5 dello stesso articolo 12. La dichiarazione e' resa dal titolare, dal rappresentante legale o dal direttore di esercizio dell'impresa locataria o dal conducente dell'autobus, qualora gli eventi indicati nel predetto articolo 12, comma 5, lettere a) e d), si siano verificati durante lo svolgimento del servizio di linea.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 1° dicembre 2006
Il Ministro: Bianchi Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 2007 Ufficio di controllo sui Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 2, foglio n. 7
 
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