Gazzetta n. 50 del 1 marzo 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valpolicella» e la proposta del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n 164;
Esaminata la domanda presentata dalla regione Veneto in data 24 marzo 2006, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valpolicella» ed in particolare degli articoli 1, 5, 6 e 8;
Ha espresso, nella riunione del 31 gennaio 2007, presente il rappresentante della regione Veneto, parere favorevole al suo accoglimento proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, le modifiche da apportare agli articoli sopra citati del disciplinare di produzione cosi' come specificato nel testo di seguito annesso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, essere inviate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via XX settembre n. 20 - 00187 Roma - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 
Annesso

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «VALPOLICELLA»

Art. 1.
... (Omissis).
Comma 2.
Le tipologie di vini «Valpolicella», «Valpolicella» classico, «Valpolicella» superiore, «Valpolicella» classico superiore, «Valpolicella» Valpantena, «Valpolicella» Valpantena superiore possono utilizzare l'indicazione «ripasso» qualora i vini di dette tipologie siano sottoposti al metodo di elaborazione previsto al successivo art. 5.

Art. 5.
... (Omissis).
Comma 11.
I vini a denominazione di origine controllata. «Valpolicella» nelle tipologie «Valpolicella», «Valpolicella» classico, «Valpolicella» superiore, «Valpolicella» classico superiore, «Valpolicella» Valpantena, «Valpolicella» Valpantena superiore possono essere rifermentati sulle vinacce residue della preaparazione dei vini «Recioto della valpolicella» e /o «Amarone della Valpolicella».
I vini cosi' ottenuti possono utilizzare l'indicazione aggiuntiva «ripasso».
Il quantitativo dei vini delle tipologie sopra elencate, destinate alle produzioni della versione «ripasso» non possono essere in volume superiori al doppio del volume di vino ottenuto dalle vinacce delle tipologie «Recioto della Valpolicella» e/o «Amarone della Valpolicella» impiegate nella rifermentazione.
I vini a denominazione di origine controllata. «Valpolicella», nelle tipologie «Valpolicella», «Valpolicella» classico, «Valpolicella» superiore, «Valpolicella» classico superiore, «Valpolicella» Valpantena, «Valpolicella» Valpantena superiore, che riporta l'indicazione «ripasso» devono essere immessi al consumo non prima del 1° dicembre dell'anno successivo all'anno della vendemmia
... (Omissis).
Comma 13.
I vini Valpolicella designabili con la menzione «superiore», prima dell'immissione al consumo, devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno un anno a partire dal 1° dicembre dell'anno di produzione delle uve.
(Omissis).

Art. 6.
... (Omissis).
Comma 2.
I vini a d.o.c. «Valpolicella», nelle tipologie «Valpolicella», «Valpolicella» classico, «Valpolicella» superiore, «Valpolicella» classico superiore, «Valpolicella» Valpantena, «Valpolicella» Valpantena superiore che riportano l'indicazione «ripasso», all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
- colore: rosso rubino carico tendente al granato con l'invecchiamento;
- odore: caratteristico con profumo gradevole;
- sapore: pieno, vellutato, di corpo;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol., con un residuo alcolometrico volumico potenziale massimo di 0,60% vol.;
- acidita' totale minima: 5,0 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.
(Omissis).

Art. 8.
... (Omissis).
Comma 3.
E' ammesso inoltre l'impiego di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e localita' comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto, in conformita' al disposto dell'art. 1, comma 2, decreto ministeriale 22 aprile 1992.
L'indicazione «ripasso» puo' essere utilizzata in etichetta con dimensioni non superiori a quelle della denominazione di origine controllata «Valpolicella»
... (Omissis).
Comma 6.
Nella chiusura di dette bottiglie e' consentito solo l'uso di tappi raso bocca; per le bottiglie fino a lt 0,375 e' consentito anche l'uso del tappo a vite.
E' consentito altresi' l'uso del tappo a vite anche per la chiusura delle bottiglie di «Valpolicella», senza alcuna specificazione o menzione, di volume fino a litri 1,500.
Comma 7.
Per i vini «Valpolicella» che possono usufruire delle indicazioni superiore, ripasso ed i vini «Recioto della Valpolicella» e «Amarone della Valpolicella», con le diverse specificazioni e menzioni, e' obbligatorio riportare in etichetta e nella documentazione prevista dalla specifica normativa, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
 
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