Gazzetta n. 46 del 24 febbraio 2007 (vai al sommario)
LEGGE 23 febbraio 2007, n. 15
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, recante disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e per l'adeguamento a decisioni in ambito comunitario relative all'assistenza a terra negli aeroporti, all'Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.
1. Il decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, recante disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e per l'adeguamento a decisioni in ambito comunitario relative all'assistenza a terra negli aeroporti, all'Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, dall'articolo 3 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 febbraio 2007

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bonino, Ministro del commercio
internazionale
Visto, il Guardasigilli: Mastella

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2112):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Prodi), dal Ministro del commercio internazionale
(Bonino), dal Ministro dell'economia e finanze (Padoa
Schioppa), dal Ministro dei trasporti (Bianchi).
Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede
referente, il 28 dicembre 2006 con pareri del comitato per
la legislazione, delle commissioni I, V, IX, XI, XII, XIII,
XIV, e per le questioni regionali.
Esaminato dalla VI commissione in sede referente, il
16, 17, 18, 23, 24, 25 gennaio 2007.
Esaminato in aula il 29, 31 gennaio 2007; il
1° febbraio 2007 ed approvato il 6 febbraio 2007.
Senato della Repubblica (atto n. 1299):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze), in sede
referente, il 7 febbraio 2007 con pareri delle commissioni
1ª, 2ª, 5ª, 9ª, 10ª, 11ª, 13ª, 14ª, e per le questioni
regionali.
Esaminato dalla 1ª commissione (Affari
costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei
presupposti di costituzionalita' l'8 e 13 febbraio 2007.
Esaminato dalla 6ª commissione, in sede referente,
l'8, 13, 14 febbraio 2007.
Esaminato in aula il 20 febbraio 2007 ed approvato
il 22 febbraio 2007.
Avvertenza:

Il decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
299 del 27 dicembre 2006.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge
di conversione e corredato delle relative note e'
pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla
pag. 14.
 
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 297

All'articolo 1:
al comma 1, lettera a), capoverso comma 10, dopo le parole: "scambia informazioni con" sono inserite le seguenti: "tutte le";
al comma 1, lettera b), numero 2):
all'alinea, le parole: "e' inserito il seguente" sono sostituite dalle seguenti: "sono inseriti i seguenti";
al capoverso comma 2-bis, lettera a), dopo le parole: "i requisiti" sono inserite le seguenti: ", anche di competenza tecnica e di indipendenza,";
dopo il capoverso comma 2-bis e' aggiunto il seguente:
"2-ter. Le societa' o enti esterni che, anche gestendo sistemi informativi creditizi, rilasciano alle banche valutazioni del rischio di credito o sviluppano modelli statistici per l'utilizzo ai fini di cui a1 comma 1, lettera a), conservano, per tale esclusiva finalita', anche in deroga alle altre vigenti disposizioni normative, i dati personali detenuti legittimamente per un periodo di tempo storico di osservazione che sia congruo rispetto a quanto richiesto dalle disposizioni emanate ai sensi del comma 2-bis. Le modalita' di attuazione e i criteri che assicurano la non identificabilita' sono individuati su conforme parere del Garante per la protezione dei dati personali";
al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso lettera d), dopo le parole: "adottare per" e' inserita la seguente: "tutte" e dopo le parole: "determinate operazioni" sono inserite le seguenti: ", anche di natura societaria,";
al comma 1, lettera g), numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, la parola: "realizzare" e' sostituita dalla seguente: "esercitare";
al comma 1, lettera h):
al numero 1), capoverso comma 1, alinea, la parola: "realizzare" e' sostituita dalla seguente: "esercitare";
al numero 3), capoverso comma 3, la parola. "realizzare" e' sostituita dalla seguente: "esercitare";
al numero 4), capoverso comma 3-bis, dopo le parole: "nei confronti" sono inserite le seguenti: "di uno solo o di alcuni";
al comma 1, lettera m), numero 1), capoverso comma 2, secondo periodo, le parole: "puo' adottare" sono sostituite dalla seguente: "adotta";
al comma 1, lettera n), capoverso Art. 116-bis, comma 1, al primo periodo, le parole da: "autorizzati a utilizzare" fino a: "requisiti patrimoniali" e la parola: "interni" sono soppresse, e il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "L'eventuale conseguente comunicazione non da' luogo ad oneri per il cliente".

All'articolo 2.
al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso comma 1-bis, secondo periodo, dopo la parola: "comunica" e' inserita la seguente: "tempestivamente";
al comma 1, lettera d), numero 3), capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: "disposizioni alle" e' inserita la seguente: "singole".

L'articolo 3 e' soppresso.

All'articolo 5:
al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le risorse dell'Agenzia sono prevalentemente utilizzate per il perseguimento delle finalita' istituzionali alla stessa attribuite".

All'articolo 6:
al comma 2, al primo periodo, la parola: "annui" e' soppressa; al secondo periodo, dopo la parola: "mediante", ovunque ricorra, e' inserita la seguente: "corrispondente" e le parole: "legge 23 dicembre 2005, n. 266"" sono sostituite dalle seguenti: "legge 27 dicembre 2006, n. 296".
 
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