Gazzetta n. 44 del 22 febbraio 2007 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
DELIBERAZIONE 25 gennaio 2007
Trasporto pubblico locale - Valutazione di idoneita' dell'accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dalla azienda «Salvatore Lumia S.r.l.» di Agrigento, concluso in data 16 dicembre 2005 tra l'azienda e le rappresentanze sindacali aziendali FIT-CISL e FAISA-CISAL (pos. 23330). (Deliberazione n. 07/40).

LA COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE
SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI ESSENZIALI
su proposta dell'avv. Giovanni Di Cagno, delegato per il settore;
Premesso
che l'azienda S«alvatore Lumia S.r.l.» di Agrigento svolge attivita' di trasporto pubblico locale;
che, in data 16 dicembre 2005, l'azienda «Salvatore Lumia S.r.l.» di Agrigento e le rappresentanze sindacali aziendali FIT-CISL e FAISA-CISAL hanno concluso un accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dall'azienda, giusta quanto previsto dalla legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000, e in adeguamento alle previsioni di cui all'art. 11 della regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili adottata dalla Commissione di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70;
che in data 2 agosto 2006 tale accordo e' stato trasmesso alle associazioni degli utenti e dei consumatori, per l'acquisizione del relativo parere ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a) della legge n. 146/1990 e successive modificazioni;
che in data 28 agosto 2006 l'ADOC ha espresso parere favorevole in ordine al contenuto dell'accordo;
Considerato
che lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale e' attualmente disciplinato dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, nonche' da una regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili adottata dalla Commissione di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70;
che la predetta regolamentazione provvisoria rinvia ad accordi collettivi aziendali o territoriali, per la definizione di alcuni suoi contenuti e, segnatamente, per quanto riguarda:
a) dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dall'azienda (art. 10, lettera A);
b) individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo (art. 11, lettera B);
c) individuazione delle seguenti modalita' operative necessarie al fine di emanare i regolamenti di servizio (art. 16):
i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi ...);
procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio;
procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce;
criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga percorrenza;
garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi;
eventuali procedure da adottare per forme alternative di agitazioni sindacali;
in caso di trasporto di merci, garanzia dei servizi necessari al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di prima necessita', di animali vivi, di merci deperibili, nonche' per la continuita' delle attivita' produttive;
individuazione delle aziende che per tipo, orari e tratte programmate possano garantire un servizio alternativo a quello erogato dall'azienda interessata dallo sciopero;
individuazione dei servizi da garantire in occasione dello sciopero di cui all'art. 15;
Rilevato:
che le fasce orarie coincidenti con i periodi di massima richiesta dell'utenza o con le esigenze di particolari categorie di utenti, per i quali il servizio si pone come essenziale, e durante le quali deve essere garantito il servizio completo, sono state cosi' individuate: dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 13,30 alle ore 16,30 (fasce coincidenti con quelle previste dall'accordo regionale concluso in data 23 giugno 2005, e successivamente integrato in data 11 luglio 2005 tra l'ANAV Sicilia e le Segreterie Regionali Sicilia delle organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL e UGL);
che le parti hanno inteso richiamare altresi' tutte le norme contenute nell'accordo regionale del 23 giugno-11 luglio 2005, sia in relazione alle procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio, sia in relazione alla costituzione dei presidi aziendali;
che, pertanto, l'accordo in esame appare conforme alle disposizioni dell'accordo regionale gia' valutato idoneo da questa Commissione di garanzia con delibera n. 06/279 del 17 maggio 2006;
Valuta idoneo ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, l'accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dalla azienda «Salvatore Lumia S.r.l.» di Agrigento, concluso in data 16 dicembre 2005 tra la suddetta azienda e le rappresentanze sindacali aziendali FIT-CISL, FAISA-CISAL;
Precisa che, per tutti gli ulteriori profili considerati dall'art. 2 della legge n. 146/1990 e successive modifiche, ma non disciplinati nell'accordo in esame, restano in vigore le regole contenute nella menzionata regolamentazione provvisoria del settore;
Dispone la comunicazione della presente delibera alla azienda «Salvatore Lumia S.r.l.» di Agrigento, alle rappresentanze sindacali aziendali FIT-CISL e FAISA-CISAL, al prefetto di Agrigento, al Ministro dei trasporti, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' l'inserimento sul sito Internet della Commissione;
Dispone inoltre la pubblicazione della presente delibera e dell'accordo dichiarato idoneo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 gennaio 2007
Il presidente: Martone
 
Allegato
VERBALE DI RIUNIONE
Il giorno 16 del mese di dicembre dell'anno 2005, presso la sede aziendale di Agrigento della «Salvatore Lumia S.r.l.», si riuniscono per l'azienda:
il dott. Francesco Zicari e il dott. Salvatore Zicari, per la rappresentanza sindacale aziendale i signori:
Alfonso Scalia (FIT-CISL) e Alberto Guzzardo (FAISA-CISAL) per discutere, su convocazione dell'azienda, il seguente O.d.G.: adeguamento fasce orarie dei servizi garantiti in caso decreto-legge sciopero.
1) Prende la parola in dott. Francesco Zicari che richiama quanto dichiarato nel verbale della riunione del 12 ottobre 2005 in cui ha segnalato l'opportunita' di adeguare le fasce orarie aziendali dei servizi garantiti in caso di sciopero a quelle stabilite in sede regionale dalle segreterie regionali di FILT-CGIL, FIT-CISL, UIL-Trasporti, UGL e FAISA-CISAL insieme alla sezione regionale dell'ANAV (associazione cui l'azienda aderisce).
Per questi motivi, diffusamente dettagliati nel predetto verbale di riunione del 12 ottobre 2005, l'azienda propone di modificare le esistenti fasce orarie dei servizi garantiti in caso di sciopero nelle seguenti: delle ore 6 alle 9 e dalle ore 13,30 alle 16,30.
I rappresentanti sindacali si dichiarano concordi.
Pertanto si stabilisce che dalla data odierna le fasce orarie dei servizi garantiti in caso di sciopero sono cosi' individuate: dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 13,30 alle ore 16,30.
Sono inoltre richiamate e ratificate da tutti i presenti le norme contenute nel citato verbale delle organizzazioni regionali del 23 giugno 2005 ed esattamente:
a) procedure da adottare all'inizio dello sciopero ed alta ripresa del servizio (vedi nota*);
b) garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori degli impianti e dei mezzi (vedi nota**);
Il presente verbale, a cura dell'azienda, sara' trasmesso alle segreterie regionali delle organizzazioni sindacali di cui al citato verbale regionale, all'ANAV Sicilia e alla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, nonche' affisso presso le sedi aziendali per almeno quindici giorni. Nota:
(*) Con l'inizio dell'astensione dal lavoro i mezzi, completate le corse gia' iniziate, saranno, ove previsto, rimessati presso il deposito aziendale, ove esistente, oppure in altro luogo convenzionalmente utilizzato, da dove saranno riconsegnati al personale in servizio al termine dell'astensione stessa per riprendere il regolare esercizio dai rispettivi capilinea.
(**) Durante l'astensione dal lavoro almeno un operatore di officina dovra' presidiare l'impianto fisso al fine di prestare soccorso in caso di emergenza, limitando al massimo il disagio per l'utenza e garantendo la sicurezza dell'esercizio.
2) I rappresentanti aziendali procedono, quindi, ad informare la rappresentanza sindacale aziendale in merito a: organico, fabbisogno aziendale, turni di servizio, ricorso ad assunzioni a tempo determinato e al lavoro somministrato, assolvendo a quanto previsto dall'art. 2, lettere A ed E dell'accordo nazionale 20 novembre 2004 in merito alla comunicazione semestrale alla rappresentanze sindacali aziendali sul numero dei contratti a termine in corso, sulla necessita' o meno di assunzioni e sul ricorso al lavoro somministrato.
Letto, confermato e sottoscritto.
 
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