Gazzetta n. 44 del 22 febbraio 2007 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 dicembre 2006
Proroga della gestione commissariale governativa della ferrovia «Funivia Savona-S. Giuseppe».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, recante testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata;
Vista la legge 2 agosto 1952, n. 1221, recante provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione;
Considerato che il 19 dicembre 2005 e' scaduta la concessione della ferrovia denominata «Funivie Savona - S. Giuseppe di Cairo» esercitata dalla societa' funiviaria Alto Tirreno S.p.A.;
Considerato che in prossimita' della scadenza delle concessione il concessionario uscente ha inoltrato istanza di proroga in applicazione di quanto previsto dall'art. 14 della legge 8 agosto 1992, n. 359, ed in subordine ai sensi del disposto di cui all'art. 3, comma 3, della legge 15 dicembre 1990, n. 385;
Visto il parere n. 1786, trasmesso con nota protocollo n. 10076 del 4 novembre 2005, con il quale il Consiglio di Stato ha espresso parere non favorevole al riconoscimento della proroga del rapporto in atto;
Vista la nota protocollo n. 4733 dell'8 novembre 2005, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in conformita' al parere suddetto, ha comunicato al concessionerio istante di non poter accogliere la richiesta di proroga;
Considerato che il servizio della predetta ferrovia viene esercitato mediante gestione di una infrastruttura funiviaria per il trasporto oltre Appennino di carbone e di rinfuse solide, in via alternativa al trasporto su strada e su rotaia, apprezzabili risultati di interesse pubblico in termini di decongestione del traffico, di intermodalita' e supporto alla crescita economica, nonche' di impatto ambientale;
Considerato che, per la rilevanza rivestita dall'impianto nel contesto della portualita' alto tirrenica, per le dimensioni e caratteristiche tecniche del servizio fornito, provenienza dei traffici, peculiarita' delle merci trasportate, interconnessione funzionale con il trasporto marittimo e ferroviario, la ferrovia in parola e stata riconosciuta di interesse nazionale nell'ambito delle procedure di attuazione del trasferimento di funzioni e compiti in materia di servizi di trasporto pubblico di interesse regionale e/o locale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ferma restando quindi la competenza del Ministero dei trasporti;
Considerato che occorre assicurare la continiuta' del pubblico servizio di rilievo nazionale anche successivamente alla scandenza della concessione;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere ai sensi del combinato disposto degli articoli 18 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, e 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, in virtu' del quale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri «nel caso di normale scadenza di una concessione, senza che ne sia stata resa possibile la tempestiva rinnovazione, durante il periodo intercedente tra la cessazione della precedente concessione e l'assunzione dell'esercizio da parte del nuovo concessionario, il Ministero dei trasporti e' autorizzato a gestire direttamente il pubblico servizio per la durata massima di un anno, salvo proroga da concedersi per giustificati motivi per altri due anni»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2005, registrato alla Corte dei conti in data 23 marzo 2006 al registro n. 3, foglio n. 119, con il quale e' stata autorizzata la gestione governativa di cui all'art. 18 della legge 2 agosto 1952, n. 1221;
Visto il decreto ministeriale n. 46/T del 16 dicembre 2005 con il quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha designato il proprio rappresentante per l'assunzione in consegna delle attivita' stesse;
Visto il decreto ministeriale 2/T del 10 gennaio 2006, con il quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha nominato il commissario governativo;
Ritenuto necessario prorogare per un ulteriore anno la gestione commissariale governativa al fine di proseguire negli adempimenti previsti dal predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1.
E' prorogata, per la durata di un anno, la gestione governativa di cui all'art. 18 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, della ferrovia concessa «Funivie Savona - S. Giuseppe», al fine di consentire la prosecuzione degli adempimenti di cui decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2005.
Roma, 19 dicembre 2006
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Prodi
Il Ministro dei trasporti
Bianchi
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoa Schioppa Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 2007 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 1, foglio n. 278
 
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