Gazzetta n. 42 del 20 febbraio 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 2 febbraio 2007
Riconoscimento, alla sig.ra Gaina Maria Aniela, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza della sig.ra Gaina Maria Aniela, nata a Cetatean - Focsani (Romania) il 7 novembre 1975, cittadina rumena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del suo titolo professionale di psicologa conseguito in Romania, come attestato dall'iscrizione all'«Associazione degli Psicologi» della Romania al n. 2040352 decorrente dal 12 luglio 2004 ai fini dell'accesso all'albo degli psicologi sezione A ed esercizio in Italia della omonima professione;
Rilevato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico quadriennale «Licentiat in Psihologie - Profilul Sociapsihopedagogie - Specializarea Psihologie si Asistenta Sociala» conseguito presso l'«Universitatea de Vest din Timisoara» nella sessione di settembre 2001 e rilasciato dal Ministero dell'educazione e della ricerca rumeno in data 4 dicembre 2003;
Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 26 ottobre 2006;
Visto il conforme rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di psicologo - sezione A e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;
Visto l'art. 6, comma 1 del decreto legislativo n. 115/1992, cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003;
Decreta:
Art. 1.
Alla sig.ra Gaina Maria Aniela, nata a Cetatean - Focsani (Romania) il 7 novembre 1975, cittadina rumena, e' riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A - e l'esercizio della omonima professione in Italia.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale orale sulle seguenti materie: 1) psicologia dinamica; 2) teoria e tecnica dei test; 3) psicopatologia; 4) deontologia professionale.
 
Art. 3.
Le modalita' di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 2 febbraio 2007
Il direttore generale: Papa
 
Allegato A
Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
Detta prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana che evidenzi la competenza teorica, metodologica ed esperenziale della candidata circa l'area professionale richiesta, relativa alle materie di cui all'art. 2.
La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A.
 
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