Gazzetta n. 38 del 15 febbraio 2007 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 19 gennaio 2007
Modalita' e termini di comunicazione all'Anagrafe tributaria dei dati relativi alle somme di denaro erogate, a qualsiasi titolo, da imprese, intermediari e ogni altro operatore del settore delle assicurazioni.

IL DIRETTORE
dell'Agenzia delle entrate
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,
Dispone:
1. Soggetti obbligati alla comunicazione.
1.1. Le imprese, gli intermediari e tutti gli altri operatori del settore delle assicurazioni che erogano, in ragione dei contratti di assicurazione di qualsiasi ramo, somme di denaro a qualsiasi titolo nei confronti dei danneggiati, comunicano in via telematica all'Anagrafe tributaria, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, i dati relativi alle suddette liquidazioni come descritti al successivo punto 2.1, compresi quelli relativi alle erogazioni effettuate da altri in loro nome o per loro conto.
1.2. Sono esonerati dall'obbligo della comunicazione di cui al punto precedente gli intermediari e gli altri operatori del settore che erogano somme di denaro in nome o per conto di imprese di assicurazione residenti in Italia o di stabili organizzazioni in Italia di imprese di assicurazione residenti all'estero.
2. Dati oggetto della comunicazione.
2.1. Costituiscono oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria le informazioni relative all'ammontare delle somme liquidate, erogate a decorrere dal 1° ottobre 2006, l'identificativo del sinistro, il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario e dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata, come specificato nell'allegato 1.
3. Modalita' di trasmissione.
3.1. I soggetti obbligati devono trasmettere i dati richiesti di cui al punto 2.1, utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline in relazione ai requisiti da essi posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni, secondo le specifiche tecniche indicate nell'allegato 1 del presente provvedimento. Per effettuare la trasmissione telematica delle comunicazioni di cui al punto 2.1, i soggetti di cui al punto 1.1 sono tenuti ad utilizzare i prodotti software di controllo distribuiti gratuitamente dall'Agenzia delle entrate, al fine di verificare la congruenza dei dati comunicati con quanto previsto dalle suddette specifiche tecniche.
3.2. Gli archivi contenenti le comunicazioni da trasmettere tramite il servizio telematico dovranno avere dimensioni non superiori a cinque MegaByte.
4. Termini per le comunicazioni.
4.1. Le comunicazioni sono effettuate entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui sono riferiti i dati.
5. Trattamento dei dati.
5.1. I dati e le notizie che pervengono all'Anagrafe tributaria sono raccolti e ordinati su scala nazionale al fine della valutazione della capacita' contributiva, nel rispetto dei diritti e delle liberta' fondamentali dei contribuenti.
5.2. I dati e le notizie raccolti, che sono trasmessi nell'osservanza della normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali, sono inseriti nei sistemi informativi dell'Anagrafe tributaria e sono trattati, secondo il principio di necessita', attraverso particolari sistemi di elaborazione, prevalentemente consistenti nei c.d. «data warehouse», che consentono di eseguire analisi selettive che limitano il trattamento dei dati personali, e di individuare i soli soggetti che posseggono i requisiti fissati per l'esecuzione dei controlli fiscali.
5.3. I dati sono inseriti all'interno di una specifica area dedicata dell'Anagrafe tributaria, al fine di assicurare la selettivita' degli accessi.
5.4. Il trattamento dei dati acquisiti da parte dell'Agenzia delle entrate e' riservato esclusivamente agli operatori incaricati dei controlli, le cui operazioni sono compiutamente tracciate.
6. Sicurezza dei dati.
6.1. La sicurezza nella trasmissione dei dati, di cui al punto 2, e' garantita dal sistema di invio telematico dell'Anagrafe tributaria, che e' basato su un meccanismo di autorizzazione a doppio fattore, consistente in un codice identificativo dell'utente abbinato ad una specifica password. Per usufruire di alcuni servizi erogati in rete e' previsto l'inserimento di un ulteriore codice PIN personale dell'utente, non utilizzabile da altri soggetti. Le predette credenziali di autenticazione sono esclusivamente personali per ciascun incaricato del trattamento. La riservatezza nella trasmissione dei dati e' altresi' realizzata attraverso un meccanismo basato su chiavi «asimmetriche» che garantiscono la cifratura dell'archivio da trasmettere.
6.2. La consultazione sicura degli archivi del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria e' garantita da misure che prevedono un sistema di profilazione, identificazione, autenticazione ed autorizzazione dei soggetti abilitati alla consultazione, di tracciatura degli accessi effettuati, con indicazione dei tempi e della tipologia delle operazioni svolte nonche' della conservazione delle copie di sicurezza.
7. Consultazione del Garante per la protezione dei dati personali.
7.1. Il Garante per la protezione dei dati personali e' stato consultato all'atto della predisposizione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 154, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
8. Comunicazione degli esiti.
8.1. La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui e' completata, da parte dell'Agenzia delle entrate, la ricezione del file contenente le comunicazioni.
8.2. Le comunicazioni si considerano non presentate, qualora il file venga scartato per uno dei seguenti motivi:
a) file non elaborabile, in quanto non predisposto utilizzando il software di controllo;
b) file che presenta errori, tali da pregiudicare le informazioni contenute in esso, in misura maggiore di un terzo del totale dei record di dettaglio trasmessi.
8.3. Gli esiti, di cui al precedente punto 8.2, sono comunicati all'utente che ha effettuato la trasmissione mediante apposito file contenente la descrizione dei motivi che hanno causato lo scarto della comunicazione.
8.4. Il destinatario della comunicazione di cui al punto precedente e' tenuto a riproporre la trasmissione corretta entro i termini previsti. Nell'ipotesi di cui alla lettera b), al fine di poter consentire la rielaborazione dei dati, il termine previsto e' in ogni caso prorogato di trenta giorni lavorativi.
Motivazioni.
Le disposizioni del presente provvedimento consentono alle compagnie di assicurazione ed agli altri soggetti del settore di comunicare i dati relativi alle somme liquidate ai danneggiati, e rispondono all'esigenza di rendere piu' incisiva l'azione di contrasto all'evasione prioritariamente nell'area dei servizi prestati nei confronti di soggetti destinatari di risarcimenti per danni subiti.
La comunicazione dei dati da parte degli operatori del settore delle assicurazioni rendera' possibile l'individuazione delle figure professionali e imprenditoriali che hanno concorso alla quantificazione della somma liquidata e, da questa, una ricostruzione dell'entita' dei corrispettivi dei servizi forniti.
Riferimenti normativi.
a) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.
b) Disciplina normativa di riferimento:
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 29 settembre 1973, e successive modificazioni.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 gennaio 2007
Il direttore: Romano
 
Allegato

----> vedere allegato da pag. 52 a pag. 56 della G.U. <----
 
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