Gazzetta n. 36 del 13 febbraio 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 14 dicembre 2006
Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare, l'art. 4, comma 4, nonche' gli articoli 47-bis, 47-ter e 47-quater, introdotti dall'art. 11 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 giugno 2003, n. 129, recante norme di organizzazione del Ministero della salute;
Visto il decreto del Ministro della salute 12 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 256 del 4 novembre 2003, come modificato dal decreto del Ministro della salute 23 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 192 del 17 agosto 2004, con il quale, ai sensi delle richiamate disposizioni legislative, sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali del Ministero della salute;
Visto il decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202 recante «Misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria», convertito, con modificazioni dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, ed in particolare, l'art. 1, comma 3, il quale dispone che «e' istituito presso il Ministero della salute, il Dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti, articolato in tre uffici di livello dirigenziale generale, nel quale confluiscono, tra l'altro, la Direzione generale della sanita' veterinaria e degli alimenti, l'istituendo Centro nazionale, nonche' il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, con il compito di provvedere alla riorganizzazione delle attivita' attribuite a detto Ministero dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, in materia di sanita' veterinaria e di sicurezza degli alimenti»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 22 maggio 2006, n. 117, che modifica il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129 provvedendo, in conformita' alle citate disposizioni di cui al decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, alla definizione dell'organizzazione e delle competenze del Dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti, nonche' all'individuazione degli uffici dirigenziali generali del predetto Dipartimento e delle relative funzioni;
Ritenuto, pertanto, di dover individuare le posizioni di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti e degli uffici dirigenziali di livello generale nei quali lo stesso si articola;
Visto l'art. 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale prevede che presso il Ministero della salute, al fine di verificare che i finanziamenti siano effettivamente tradotti in servizi per i cittadini, secondo criteri di efficienza ed appropriatezza, e' realizzato un Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SiVeAS);
Ritenuto di istituire nell'ambito della Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema un apposito ufficio di livello dirigenziale non generale, per assicurare le funzioni di supporto tecnico, in conformita' all'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 17 giugno 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 16 agosto 2006, n. 189, concernente l'istituzione del Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SiVeAS);
Visti i decreti ministeriali 1° luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 agosto 2004, n. 185, concernente l'organizzazione del Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie (CCM), istituito presso il Ministero della salute dall'art. 1, lettera a), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, ed il successivo decreto direttoriale 14 ottobre 2004, registrato dall'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 12 novembre 2004 al n. 1856 del registro «Visti Semplici», che, nel disciplinare l'attivita' della direzione operativa del CCM, ha stabilito che la stessa si avvale degli uffici della Direzione generale della prevenzione sanitaria;
Visto il C.C.N.L. relativo al personale dirigente dell'area I per il quadriennio normativo 2002- 2005, sottoscritto il 21 aprile 2006;
Considerata l'opportunita' di apportare ulteriori modifiche migliorative al citato decreto ministeriale 12 settembre 2003 e successive modifiche ed integrazioni;
Considerata la necessita' di assicurare la corrispondenza delle posizioni dirigenziali di livello non generale con i posti di qualifica dirigenziale non generale previsti nella vigente dotazione organica, riducendo gli incarichi di consulenza, studio e ricerca allo stato individuati in misura corrispondente all'incremento del numero complessivo degli uffici di livello dirigenziale non generale;
Acquisite le proposte dei capi Dipartimento;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Decreta:
Art. 1.
1. All'art. 1 del decreto del Ministro della salute 12 settembre 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «Presso ognuno dei tre Dipartimenti» sono sostituite dalle seguenti: «Presso ognuno dei quattro Dipartimenti»;
b) dopo il comma 2-ter, sono inseriti i seguenti:
«2-quater. All'ufficio I del Dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti sono, altresi', attribuite le funzioni di coordinamento del contenzioso nazionale e di coordinamento dell'elaborazione normativa in materia di uniformita' dell'assetto istituzionale degli Istituti zooprofilattici sperimentali.
2-quinquies. All'ufficio II del Dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti sono, altresi', attribuite le funzioni di coordinamento della ricerca e sperimentazione degli Istituti zooprofilattici sperimentali e di coordinamento della formazione, della comunicazione istituzionale e dei sistemi informativi nelle materie di competenza del Dipartimento.
2-sexies. All'ufficio III del Dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti sono, altresi', attribuite le funzioni di coordinamento della profilassi veterinaria internazionale e di coordinamento del contenzioso comunitario e internazionale.».
2. All'art. 3, comma 3, del decreto del Ministro della salute 12 settembre 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole «nel numero di cinque» sono sostituite dalle seguenti: «nel numero di quattro».
3. All'art. 4, comma 2, del decreto del Ministro della salute 12 settembre 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole «nel numero di cinque» sono sostituite dalle seguenti: «nel numero di tre».
4. All'art. 6, comma 2, del decreto del Ministro della salute 12 settembre 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole «nel numero di cinque» sono sostituite dalle seguenti: «nel numero di quattro».
5. All'art. 7, comma 2, del decreto del Ministro della salute 12 settembre 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole «nel numero di sette» sono sostituite dalle seguenti: «nel numero di cinque».
6. All'art. 9, comma 3, del decreto del Ministro della salute 12 settembre 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole «nel numero di dodici» sono sostituite dalle seguenti: «nel numero di dieci».
 
Art. 2.
1. Dopo l'art. 12 del decreto del Ministro della salute 12 settembre 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, e' inserito il seguente capo: «Capo IV-bis Dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria la
nutrizione e la sicurezza degli alimenti
Art. 12-bis (Direzione generale della sanita' animale e del farmaco veterinario). - 1. La Direzione generale della sanita' animale e del farmaco veterinario della sanita' e' articolata nei seguenti uffici di livello dirigenziale:
Ufficio I - Affari generali: segreteria del direttore generale; gestione del personale della direzione e vigilanza sulle modalita' di svolgimento del rapporto di lavoro; gestione finanziaria e contabile; programmazione e verifica delle attivita' della Direzione generale; coordinamento con il controllo di gestione dipartimentale; affari giuridici e coordinamento normativo;
Ufficio II - Sanita' animale ed anagrafi: profilassi pianificate e zoonosi, anagrafi degli animali;
Ufficio III - Gestione operativa del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e unita' centrale di crisi: programmazione e organizzazione degli interventi sanitari per il controllo e l'eradicazione delle malattie animali; interventi di emergenza per le malattie infettive e diffusive del bestiame; ricerca in materia di sanita' animale; coordinamento e gestione dell'unita' centrale di crisi, verifiche ispettive;
Ufficio IV - Medicinali veterinari e dispositivi medici ad uso veterinario: immissione in commercio dei medicinali veterinari e dispositivi medici ad uso veterinario, farmacovigilanza e farmacosorveglianza veterinaria, segreteria commissione consultiva per il farmaco veterinario;
Ufficio V - Fabbricazione medicinali veterinari e dispostivi medici ad uso veterinario: officine di produzione medicinali veterinari, delle materie prime e dei dispostivi medici ad uso veterinario; attivita' ispettive e di buona pratica di fabbricazione; sistema qualita' delle procedure di ispezione e di autorizzazione dell'ufficio IV;
Ufficio VI - Benessere animale: tutela del benessere animale, riproduzione animale e fecondazione artificiale, igiene zootecnica, igiene urbana veterinaria e lotta al randagismo; protezione degli animali nella sperimentazione;
Ufficio VII - Alimentazione animale: alimentazione animale e segreteria commissione tecnica mangimi;
Ufficio VIII - PIF e UVAC: attivita' amministrative e tecniche degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC) e dei posti di ispezione frontalieri (PIF) di cui al comma 2; procedure di controllo negli scambi e nelle importazioni, sulla base delle indicazioni, per quanto riguarda gli alimenti e prodotti di origine animale e vegetale, della Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione;
Ufficio IX - Audit: verifiche dei sistemi di prevenzione veterinaria ed alimentare e relativi accertamenti ed ispezioni, verifiche di conformita' nell'applicazione della normativa e del rispetto delle procedure operative d'intesa, per quanto riguarda la sicurezza alimentare, con la competente Direzione generale.
2. La Direzione generale della sanita' animale e del farmaco veterinario coordina, per quanto di competenza, gli uffici veterinari di livello dirigenziale non generale per gli adempimenti comunitari (UVAC) e posti di ispezione frontalieri (PIF), la cui direzione e' conferita a dirigenti veterinari di seconda fascia, di seguito individuati con le relative specificita':
1) Torino UVAC Piemonte - PIF;
2) Pollein UVAC Valle d'Aosta - PIF;
3) Milano UVAC Lombardia;
4) Vipiteno UVAC Trentino-Alto Adige;
5) Verona UVAC Veneto - PIF;
6) Gorizia UVAC Friuli-Venezia Giulia;
7) Parma UVAC Emilia-Romagna; con funzioni anche di raccordo con l'EFSA su indirizzo del segretariato nazionale per la valutazione del rischio nella catena alimentare;
8) Genova UVAC Liguria - PIF;
9) Livorno UVAC Toscana - PIF;
10) Ancona UVAC Marche e Umbria - PIF;
11) Pescara UVAC Abruzzo e Molise;
12) Fiumicino UVAC Lazio - PIF;
13) Napoli UVAC Campania e Basilicata - PIF;
14) Bari UVAC Puglia - PIF;
15) Reggio Calabria UVAC Calabria - PIF;
16) Palermo UVAC Sicilia - PIF;
17) Sassari UVAC Sardegna - PIF;
18) Malpensa, Linate, Chiasso- PIF;
19) Bologna - PIF;
20) La Spezia - PIF.
3. Sono determinate nel numero di due le funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca conferibili, presso la Direzione generale della sanita' animale e del farmaco veterinario a dirigenti di seconda fascia, uno dei quali destinabile a funzioni di consulenza presso l'ufficio PIF di Malpensa.
Art. 12-ter (Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione). - 1. La Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione e' articolata nei seguenti uffici di livello dirigenziale:
Ufficio I - Affari generali: segreteria del direttore generale; gestione del personale della direzione e vigilanza sulle modalita' di svolgimento del rapporto di lavoro; gestione finanziaria e contabile; programmazione e verifica delle attivita' della Direzione generale; coordinamento con il controllo di gestione dipartimentale; affari giuridici e coordinamento normativo;
Ufficio II - Igiene generale degli alimenti: igiene generale degli alimenti; alimenti di origine vegetale e altri alimenti non di origine animale, indirizzi operativi agli USMAF per i prodotti non di origine animale;
Ufficio III - Igiene prodotti di origine animale: igiene della produzione e trasformazione degli alimenti di origine animale e dei relativi sottoprodotti, procedure di riconoscimento degli stabilimenti per l'esportazione dei prodotti;
Ufficio IV - Alimentazione particolare e erboristeria: prodotti destinati ad una alimentazione particolare, integratori alimentari compresi quelli a base di ingredienti erboristici, prodotti salutistici, alimenti arricchiti e funzionali e nuovi alimenti; stabilimenti di produzione; segreteria della commissione dietetica e nutrizione;
Ufficio V - Nutrizione: nutrizione; tutela nutrizionale dei prodotti tipici nazionali; educazione. alimentare; etichettatura nutrizionale e dichiarazioni delle proprieta' degli alimenti;
Ufficio VI - Igiene delle tecnologie alimentari: additivi, aromi, contaminanti e organismi geneticamente modificati, materiali a contatto;
Ufficio VII - Prodotti fitosanitari: prodotti fitosanitari, segreteria della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari;
Ufficio VIII - Piani di controllo della catena alimentare e sistemi di allerta: predisposizione piani nazionali di controllo e sorveglianza della catena alimentare umana e zootecnica; acquisizione, raccolta, organizzazione e gestione dei relativi dati, predisposizione delle relazioni annuali, coordinamento e gestione dei sistemi di allerta della catena alimentare;
Ufficio IX - Esportazione prodotti alimentari: predisposizione accordi e intese tecniche per le esportazioni, predisposizione certificazioni all'esportazione.
2. Sono determinate nel numero di due le funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca conferibili a dirigenti di seconda fascia presso la direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione.
Art. 12-quater (Segretariato nazionale della valutazione del rischio della catena alimentare). - 1. Il Segretariato nazionale della valutazione del rischio della catena alimentare nutrizione e' articolata nei seguenti uffici di livello dirigenziale:
Ufficio I - Affari generali: segreteria del direttore generale; gestione del personale della direzione e vigilanza sulle modalita' di svolgimento del rapporto di lavoro; gestione finanziaria e contabile; programmazione e verifica delle attivita' della direzione generale; coordinamento con il controllo di gestione dipartimentale; affari giuridici e coordinamento normativo.
Ufficio II - Rischio chimico-fisico e biologico: valutazione del rischio chimico-fisico e biologico.
Ufficio III - Consulta delle associazioni dei consumatori e dei produttori in materia di sicurezza alimentare: coordinamento dei rapporti con le associazioni dei consumatori in materia di sicurezza alimentare;
Ufficio IV - Segreteria del Comitato nazionale per la sicurezza alimentare: coordinamento dei rapporti con l'EFSA; Segreteria del Comitato nazionale per la sicurezza alimentare.».
 
Art. 3.
1. All'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro della salute 12 settembre 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo l'ufficio IX e' aggiunto il seguente:
«Ufficio X - SiVeAS: Supporto tecnico per il coordinamento delle attivita' e degli interventi del Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SiVeAS) e monitoraggio della realizzazione del programma; segreteria del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui all'art. 9 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005».
 
Art. 4.
1. All'art. 8, comma 1, del decreto del Ministero della salute 12 settembre 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'Ufficio I, dopo le parole «segreteria del direttore generale;» sono inserite le seguenti: «segreteria del Comitato centrale per gli uffici periferici;»;
b) l'Ufficio VII e' sostituito dal seguente: «Ufficio VII - Gestione patrimonio: acquisizione e gestione degli immobili, compreso il magazzino centrale del materiale profilattico; manutenzione degli stessi immobili e dei relativi impianti e acquisto di materiali, beni strumentali e funzionali occorrenti; ufficio tecnico; gestione mezzi di trasporto; telefonia fissa e mobile e acquisto di materiali, beni strumentali e funzionali occorrenti; utenze del Ministero e dei Carabinieri per la salute;»;
c) l'Ufficio VIII e' sostituito dal seguente: «Ufficio VIII - Beni mobili e servizi: acquisizione dei beni mobili e dei servizi del Ministero e dei Carabinieri per la salute, ad eccezione di quelli informatici; consegnatario; cassa; gestione dei servizi generali; servizi di pulizia; vigilanza; tariffa rifiuti del Ministero e dei Carabinieri per la salute».
 
Art. 5.
1. All'art. 9, comma 1, del decreto del Ministro della salute 12 settembre 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, con riferimento all'Ufficio I, dopo le parole «gestione dipartimentale» sono inserite le seguenti: «procedure amministrative connesse al funzionamento del CCM;»;
2. All'art. 9, comma 2, del decreto del Ministero della salute 12 settembre 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, il punto 2) e' sostituito dal seguente: «2) ufficio di Trieste; unita' territoriali: Trieste, Venezia;».
 
Art. 6.
1. All'art. 12, comma 1, del decreto del Ministero della salute 12 settembre 2003, e successive modificazioni ed integrazioni:
1) con riferimento all'Ufficio VI, dopo le parole «dai dipendenti pubblici;» sono inserite le seguenti: «prestazioni di alta specializzazione all'estero.»;
2) con riferimento all'Ufficio VII, dopo le parole «aziende sanitarie» sono eliminate le seguenti: «prestazioni di alta specializzazione all'estero».
 
Art. 7.
1. Gli articoli 10 e 13 del decreto del Ministro della salute 12 settembre 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, sono abrogati.
2. L'attuazione del presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, anche con riferimento alla retribuzione di posizione dei dirigenti con incarico nell'ambito del Dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti.
Il presente decreto verra' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 14 dicembre 2006

Il Ministro: Turco

Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2007

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 22
 
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