Gazzetta n. 31 del 7 febbraio 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 7 dicembre 2006
Individuazione dei criteri per la determinazione delle tariffe relative alle funzioni metriche svolte dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con il
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 43, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale ha soppresso, dal 1° gennaio 2006, i trasferimenti dello Stato per l'esercizio delle funzioni gia' svolte dagli uffici provinciali metrici e trasferite alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonche' le tariffe relative alla verificazione degli strumenti di misura fissate in base all'art. 16 della legge 18 dicembre 1973, n. 836;
Visto l'art. 18, comma 1, lettera c), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, il quale stabilisce che al finanziamento ordinario delle camere di commercio si provvede anche mediante i proventi derivanti dalla gestione di attivita' e prestazioni di servizi;
Visto l'art. 1, comma 44, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale dispone che al finanziamento delle funzioni metriche si provvede ai sensi del richiamato art. 18, comma 1, lettera c), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Ritenuto necessario stabilire i criteri e le modalita' di determinazione dei costi sostenuti dalle camere di commercio per l'esercizio delle funzioni metriche assegnate;
Ravvisata la necessita' di definire criteri specifici per la determinazione delle tariffe metrologiche per il settore della distribuzione su strada dei carburanti per autotrazione.
Decreta:

Art. 1.
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «accertamenti della conformita' di strumenti di misura a requisiti prescritti», tutti i controlli metrologici eseguiti in base alle norme vigenti ed, in particolare, verificazioni nazionali prima e periodica, verificazione prima CEE, verificazione CE, verificazione CE all'unita', nonche' le verificazioni di misuratori di gas, nei casi non contemplati dalla legge;
b) «accertamenti della conformita' di aziende e laboratori, a requisiti prescritti», tutti gli accertamenti previsti dalle norme vigenti ed in particolare le attivita' connesse alla delega della verificazione prima CEE, al rilascio della concessione di conformita' metrologica, al riconoscimento dell'idoneita' di organismi ad operare in qualita' di laboratori per l'esecuzione della verificazione periodica ai sensi del decreto ministeriale 10 dicembre 2001, recante approvazione del sistema di garanzia della qualita' ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 1992 n. 517;
c) «costo di gestione della struttura», il costo calcolato su base annuale dalle singole camere di commercio in relazione alle risorse umane e materiali impegnate per l'espletamento delle funzioni contemplate nel presente decreto;
d) «percorrenza media di trasferimento», la distanza, uguale per tutti gli utenti, calcolata sulla base dei chilometri effettivamente percorsi e del numero dei sopralluoghi effettuati nell'ultimo triennio;
e) «tempo medio di trasferimento», il tempo, uguale per tutti gli utenti, necessario a coprire la percorrenza media di trasferimento;
f) «ufficio», la sede della camera di commercio;
g) «grandi utenti metrici», i fabbricanti di strumenti di misura nel caso della verificazione prima nazionale, CEE e CE e gli utenti che richiedono con continuita' gli accertamenti di cui alla lettera a) da parte dell'ufficio metrico o comunque utenti che in un anno richiedono piu' di 70 accertamenti nel caso di verificazione periodica.
 
Art. 2.
Principi generali

1. Le camere di commercio stabiliscono le tariffe relative alle funzioni metriche nel rispetto dei principi informatori dell'azione della pubblica amministrazione di efficienza, efficacia ed economicita' e secondo il principio di omogeneita' tra gli enti stessi.
2. Le misure delle tariffe devono, di norma, garantire l'integrale copertura dei costi di produzione dei servizi cui afferiscono.
 
Art. 3.
Ambito di applicazione

1. I criteri stabiliti dal presente decreto si applicano ai fini della determinazione delle tariffe relative alle funzioni esercitate dagli uffici provinciali metrici e trasferite alle camere di commercio ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con esclusione di quelle relative all'assegnazione dei marchi di identificazione dei metalli preziosi e per l'ammissione di modello alla verifica prima. Accertamenti della conformita' di strumenti di misura a requisiti
prescritti
 
Art. 4.
Tariffe

1. Le tariffe da applicare si compongono di tre voci:
a) costo degli accertamenti della conformita' degli strumenti di misura a requisiti prescritti per ogni singolo strumento di misura;
b) costo per il trasferimento del personale dalla sede dell'ufficio al luogo ove si effettua l'accertamento della conformita' degli strumenti di misura a requisiti prescritti;
c) costo per il trasporto dei mezzi di prova presso la sede dell'accertamento.
2. Alla determinazione della voce di cui al comma 1, lettera a), concorre il costo di gestione della struttura rapportato al tempo necessario per l'effettuazione dell'accertamento. La voce di costo definita per ogni singola tipologia di strumento di misura viene moltiplicata per il numero di strumenti della stessa tipologia per i quali e' richiesto l'accertamento.
3. Alla formazione della voce di costo di cui al comma 1, lettera b), concorrono il costo di gestione della struttura rapportato al tempo medio di trasferimento ed il costo del trasporto del personale da calcolare sulla base della percorrenza media di trasferimento.
4. La voce di cui al comma 1, lettera c), e' formata dal solo costo di trasporto dei mezzi di prova, qualora non siano messi a disposizione dal richiedente l'accertamento, calcolato sulla base della percorrenza media di trasferimento.
 
Art. 5.
Criteri di determinazione delle voci di costo della tariffa

1. Il tempo necessario per l'effettuazione dell'accertamento di cui all'art. 4, comma 2, e' determinato dalle camere di commercio sulla base del tempo medio nazionale di lavoro necessario per l'accertamento di ciascuna tipologia di strumento o per gruppi di strumenti assimilabili.
2. Il costo del trasporto del personale, di cui all'art. 4, comma , e' calcolato sulla base dei costi chilometrici pubblicati dall'ACI.
3. Il costo di trasporto dei mezzi di prova di cui all'art. 4, comma 4, e' determinato per una percorrenza media di trasferimento, tenendo conto della massa e del volume d'ingombro dei mezzi di prova idonei all'accertamento da effettuare.
 
Art. 6.
Accertamenti eseguiti presso l'Ufficio metrico

1. Nei casi in cui l'accertamento e' effettuato presso la sede dell'Ufficio metrico, la tariffa e' costituita dalla sola voce di costo di cui al precedente art. 4, comma 2.
Accertamenti della conformita' di aziende e laboratori
 
Art. 7.
Criteri di determinazione delle voci di costo della tariffa

1. Alla determinazione della tariffa concorrono le seguenti voci:
1.1) costo per l'analisi docurnentale;
1.2) costo per il trasferimento del personale dalla sede dell'ufficio al luogo ove si effettua l'accertamento;
1.3) costo per il trasporto dei mezzi di prova presso la sede dell'accertamento.
2. Il costo per l'analisi documentale e' calcolato con gli stessi criteri adottati al precedente art. 4, comma 2 e art. 5, comma 1. Lo stesso costo, se relativo ad accertimenti succcssivi al primo, e' ridotto del 50%. Il suddetto costo e' ridotto del 50% relativamente ad accertamenti successivi al primo.
3. Il costo per il trasferimento del personale e per il trasporto dei mezzi di prova sono calcolati con gli stessi criteri di cui all'art. 4, commi 3 e 4, e art. 5, commi 2 e 3.
Disposizioni finali
 
Art. 8. Accertamenti della conformita' di strumenti di misura e della conformita' di aziende e laboratori a requisiti prescritti effettuati al di fuori della circoscrizione provinciale della camera di
commercio

1. Per accertamenti effettuati nel territorio nazionale i rapporti fra le camere di commercio interessate sono regolati per via convenzionale, tenendo conto dei criteri di cui all'art. 4 e 7.
 
Art. 9.
Ulteriori funzioni metriche

1. Le tariffe relative a funzioni metriche attribuite alle camere di commercio successivamente all'entrata in vigore del decreto tegislativo 31 marzo 1998, n 112 e pei le quali. non sono state individuate le modalita' di copertura finanziaria, sono determinate dalle camere di commercio tenendo conto dei criteri di cui agli articoli 4 e 7.
 
Art. 10.
Grandi utenti metrici

1. Le camere di commercio possono regolare coii convenzioni annuali i rapporti con i grandi utenti metrici, tenendo conto dei criteri di cui agli articoli 4 e 7 e della frequenza con i quali gli accertamenti sono richiesti.
2. Le camere di commercio definiscono le tariffe per il settore della distribuzione su strada dei carburanti per autotrazione sulla base della convenzione - quadro, aggiornata ogni tre anni, stipulata tra le associazioni nazionali rappresentative dei proprietari degli strumenti metrici, anche utilizzati da terzi soggetti, le organizzazioni sindacali dei gestori piu' rappresentative a livello nazionale, l'Unioncamere in rappresentanza - a norma dell'art. 7 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 - delle camere di commercio titolari della funzione di verificazione metrologica e il Ministero dello sviluppo economico.
3. Ai fini della stipulazione della convenzione di cui al comma 2, si tiene conto della dimensione dell'impianto in ragione del numero dei complessi di misurazione di carburante e della frequenza con la quale vengono effettuati gli accertamenti.
 
Art. 11.
Aggiornamento delle tariffe

1. Le camere di commercio provvedono ogni tre anni all'aggiornamento delle tariffe sulla base delle variazioni degli elementi di costo intervenute nel triennio precedente.
 
Art. 12.
Sorveglianza e vigilanza

1. Le tariffe devono garantire la copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento di ogni attivita' di sorveglianza e vigilanza non diversamente disciplinate, ivi comprese quelle da esercitare sulle officine autorizzate al montaggio ed alla riparazione di cronotachigrafi costruiti in base all'allegato I del regolamento CEE n. 3821/85.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Roma, 7 dicembre 2006
p. Il Ministro dello sviluppo economico
D'Antoni

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoa Schioppa

Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2007, Ufficio di controllo Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 50
 
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