Gazzetta n. 29 del 5 febbraio 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 22 gennaio 2007
Proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato «Istituto Parma Qualita' - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformita' di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma».

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;
Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma»;
Visti i decreti 17 febbraio 2005, 13 giugno 2005, 1° settembre 2005, 4 gennaio 2006, 9 maggio 2006 e 5 settembre 2006 con i quali la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Istituto Parma Qualita' - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformita' di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta» con decreto 11 marzo 2002 e' stata prorogata fino al 27 febbraio 2007;
Considerato che il consorzio del Prosciutto di Parma con nota del 19 maggio 2005 ha comunicato di confermare l'Istituto Parma Qualita' - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformita' di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi dei citati articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006;
Considerata la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e la proroga della stessa, al fine di consentire all'organismo «Istituto Parma Qualita' - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformita' di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta» la predisposizione del piano di controllo;
Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 11 marzo 2002, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo di controllo «Istituto Parma Qualita' - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformita' di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta»;
Decreta:

Art. 1.
L'autorizzazione rilasciata all'organismo «Istituto Parma Qualita' - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformita' di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta», con sede in Langhirano (Parma), via Roma n. 82/b-82/c con decreto 11 marzo 2002, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma» registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, gia' prorogata con decreti 17 febbraio 2005, 13 giugno 2005, 1° settembre 2005, 4 gennaio 2006, 9 maggio 2006 e 5 settembre 2006, e' ulteriormente prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso.
 
Art. 2.
Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 11 marzo 2002.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 gennaio 2007
Il direttore generale: La Torre
 
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