Gazzetta n. 23 del 29 gennaio 2007 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 gennaio 2007
Disposizioni per la celebrazione del «grande evento», relativo alla ricorrenza del 50° anniversario della firma dei trattati di Roma, denominato «Europa 2007». (Ordinanza n. 3562).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto, in particolare, l'art. 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, che stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano anche con riferimento alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 dicembre 2006, concernente la dichiarazione di «grande evento» in relazione alla celebrazione del 50° anniversario della firma dei trattati di Roma, denominato «Europa 2007», con il quale il Capo del Dipartimento della protezione civile e' stato nominato Commissario delegato;
Considerato che, entro il 30 settembre 2007, si svolgeranno una serie di manifestazioni correlate alla celebrazione del 50° anniversario della firma dei trattati di Roma sottoscritti il 25 marzo 1957 e che in tale occasione saranno presenti i vertici istituzionali dell'Unione europea, della Repubblica italiana, dei Parlamenti nazionali dei Paesi dell'Unione europea;
Considerato che, nell'ambito del citato evento, sono previste ulteriori iniziative, con la partecipazione di vertici istituzionali europei ed italiani, come la commemorazione per la nascita di Altiero Spinelli, la celebrazione del ventennale del progetto Erasmus, alle quali parteciperanno numerosi giovani appartenenti alle Universita' europee e la promozione del progetto Servizio civile europeo;
Ravvisata la necessita' di attuare con urgenza tutti gli interventi strutturali ed infrastrutturali necessari per la celebrazione delle predette manifestazioni, nonche' di definire gli aspetti organizzativi connessi al grande evento, in particolare per quanto riguarda gli aspetti della sicurezza e dell'ordine pubblico, della mobilita', della ricettivita' alberghiera, dell'accoglienza e della assistenza sanitaria;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attivita' contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;
Vista la nota del 12 gennaio 2007 del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, on.le Rutelli;
Su proposta del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri in ordine alla gestione dei «grandi eventi» di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 luglio 2006;
Dispone:
Art. 1.
1. Il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario delegato, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 2006, provvede al coordinamento di tutti gli interventi e le iniziative, anche all'estero, correlate al grande evento e programmate fino al mese di settembre 2007; provvede altresi' alla definizione ed all'attuazione delle iniziative dirette alla realizzazione degli interventi di adeguamento delle strutture presso le quali si svolgeranno le manifestazioni, collegate alla celebrazione del 50° anniversario della firma dei trattati di Roma, nonche' al conseguimento urgente della disponibilita' dei beni, forniture e servizi, comunque necessari e strumentali per la funzionale organizzazione del grande evento, assicurando condizioni di adeguata accoglienza e mobilita' ai partecipanti alla celebrazione stessa ed alle connesse manifestazioni.
2. Il Commissario delegato, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, si avvale di uno o piu' soggetti attuatori cui affidare specifici settori di intervento sulla base di direttive di volta in volta impartite dal Commissario medesimo, nonche' adotta determinazioni che costituiscono variante alle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici, nonche', ove occorra, approvazione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' degli interventi previsti.
3. Il Commissario delegato provvede, altresi', ad armonizzare, nell'ambito di una costante azione di coordinamento, le attivita' organizzative di competenza di altre istituzioni, anche avviando ogni utile rapporto con enti ed organizzazioni statali e non statali, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 2006, citato in premessa.
 
Art. 2.
1. Per il compimento delle attivita' da porre in essere ai sensi della presente ordinanza, il Commissario delegato si avvale di un'apposita struttura di supporto, composta da personale del Dipartimento della protezione civile, nonche', eventualmente, da personale dipendente da altre amministrazioni dello Stato e da enti pubblici territoriali e non territoriali, nel limite massimo di dieci unita', individuato dal Commissario delegato medesimo, che sara' messo a disposizione da parte degli uffici di appartenenza entro giorni cinque dalla richiesta.
2. In ragione dei maggiori impegni derivanti dall'attuazione delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato e' autorizzato a stipulare, in deroga alla normativa vigente e con oneri a valere sul fondo della protezione civile che presenta le occorrenti disponibilita', cinque contratti a tempo determinato di durata rinnovabile fino al termine delle attivita' connesse con lo svolgimento del «grande evento», sulla base di una scelta di carattere fiduciario.
3. In relazione alle necessita' connesse con l'attuazione della presente ordinanza il Commissario delegato e' autorizzato a conferire incarichi fiduciari, per un massimo di tre unita', a consulenti, esperti ed interpreti, aventi specifiche professionalita', anche estranei alla pubblica amministrazione.
4. Al fine di garantire un'efficace programmazione degli interventi, nonche' per curare il coordinamento degli aspetti organizzativi necessari per il regolare svolgimento delle manifestazioni di cui in premessa, e' istituita, con apposito provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, una «Commissione generale di indirizzo», composta da sedici componenti, di cui uno con funzioni di coordinatore nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Capo Dipartimento della protezione civile, uno individuato nella figura del Consigliere diplomatico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, due nominati dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i restanti designati rispettivamente dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Dipartimento delle politiche giovanili e delle attivita' sportive della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Dipartimento per le politiche europee, dal Dipartimento per l'informazione e per l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero dell'interno, dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero dell'istruzione, dal Ministero dell'universita' e ricerca, dal Comune di Roma, dalla Regione Lazio, alla quale partecipa il Commissario delegato.
5. Per l'espletamento delle occorrenti attivita' previste dalla presente ordinanza, al Commissario delegato e' attribuito un compenso mensile lordo pari al 3,75% del trattamento economico complessivo in godimento.
6. Ai soggetti attuatori di cui al comma 2 dell'art. 1 del presente articolo e' corrisposta una indennita' mensile omnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, di entita' pari al 50% del trattamento economico in godimento.
7. Ai consulenti di cui al comma 3 e' corrisposto un compenso lordo di euro 20.000,00 su base annua.
 
Art. 3.
1. Il Commissario delegato anche per il tramite del soggetto attuatore e' autorizzato ad effettuare i rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile ed impiegate in occasione delle manifestazioni di cui in premessa, nonche' al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari. Il rimborso e' effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 2001, n. 194.
 
Art. 4.
1. Relativamente agli aspetti inerenti alla pubblica sicurezza pubblica e per le finalita' di cui alla presente ordinanza, il Capo della Polizia, sulla base delle direttive del Ministero dell'interno e sentito il Commissario delegato, definisce uno o piu' piani di sicurezza per disciplinare ogni utile coordinamento tra le forze di polizia e le forze armate, anche con riferimento ai rispettivi livelli di responsabilita'.
 
Art. 5.
1. La celebrazione del «grande evento» e tutte le manifestazioni ad esso correlate saranno caratterizzate da un unico simbolo identificativo nazionale predisposto per l'occasione dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che sara' abbinato al logo dell'Unione europea per il cinquantenario.
2. L'eventuale utilizzo del logo del Dipartimento della protezione civile, in occasione di manifestazioni legate al grande evento, dovra' essere preventivamente autorizzato dal Capo del Dipartimento della protezione civile - Commissario delegato.
 
Art. 6.
1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza il Commissario delegato, ove ritenuto indispensabile, e' autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, ed articoli 8,11 e 19;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 13, 54, comma 1, lettere b) e c), commi 2, 3, 4;
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 48, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 68, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 111, 118, 128, 130, 132, 141, 241;
legge 27 dicembre 2002, n. 289, articoli 24 e 29, comma 7, lettera d);
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli, 24, 35 e 36;
contratto collettivo nazionale dei lavoratori, comparto Ministeri, e successive modifiche ed integrazioni, art. 19;
decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, articoli 16 e 17;
leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse agli interventi previsti dalla presente ordinanza.
 
Art. 7.
1. Agli oneri relativi all'attuazione della presente ordinanza si provvede nel limite di 1,5 milioni di euro a valere sul fondo della protezione civile, opportunamente integrato dal Ministero dell'economia e finanze.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 gennaio 2007
Il Presidente: Prodi
 
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