Gazzetta n. 22 del 27 gennaio 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 9 gennaio 2007
Riconoscimento, al sig. Schneider Christopher Axel, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di chimico.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1989, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2005, n. 265, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 115/1992 in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di chimico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza del sig. Schneider Christopher Axel, nato il 20 gennaio 1962 a Maulbronn (Germania), cittadino tedesco, diretta ad ottenere, a sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del proprio titolo accademico-professionale di «Diplom-Chemiker» conseguito in Germania presso l'«Universitat Hannover» in data 1° dicembre 1986, ai fini dell'iscrizione all'albo dei chimici - sezione A e l'esercizio in Italia della omonima professione;
Preso atto che da informazioni assunte dal Consolato generale d'Italia ad Hannover risulta che, in base all'ordinamento locale il predetto titolo e' condizione necessaria e sufficiente per l'esercizio della professione di chimico in Germania;
Viste le conformi determinazioni della Conferenza di Servizi nella seduta del 26 ottobre 2006;
Visto il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale dei chimici nella seduta sopra indicata;
Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di chimico - sez. A in Italia, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;
Decreta:
Al sig. Schneider Christopher Axel, nato il 20 gennaio 1962 a Maulbronn (Germania), cittadino tedesco, e' riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei chimici - sezione A e l'esercizio della omonima professione in Italia.
Roma, 9 gennaio 2007
Il direttore generale: Papa
 
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