Gazzetta n. 8 del 11 gennaio 2007 (vai al sommario)
LEGGE 27 dicembre 2006, n. 296
Ripubblicazione del testo della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», corredato delle relative note. (Legge pubblicata nel supplemento ordinario n. 244/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 299 del 27 dicembre 2006).

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 10, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo a suo tempo pubblicato.
Art. 1
Risultati differenziali del bilancio dello Stato anno 2007 1. Per l'anno 2007, il livello massimo del saldo netto da finanziare e' determinato in termini di competenza in 29.000 milioni di euro, al netto di 12.520 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 4.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2007, e' fissato, in termini di competenza, in 240.500 milioni di euro per l'anno finanziario 2007.
Risultati differenziali del bilancio dello Stato anni 2008 e 2009 2. Per gli anni 2008 e 2009, il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, e' determinato, rispettivamente, in 26.000 milioni di euro ed in 18.000 milioni di euro, al netto di 8.850 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in 214.000 milioni di euro ed in 208.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2008 e 2009, il livello massimo del saldo netto da finanziare e' determinato, rispettivamente, in 19.500 milioni di euro ed in 10.500 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in 208.000 milioni di euro ed in 200.000 milioni di euro.
Ricorso al mercato 3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passivita' preesistenti con ammortamento a carico dello Stato. Destinazione delle maggiori entrate tributarie rispetto alle
previsioni 4. Le maggiori entrate tributarie che si realizzassero nel 2007 rispetto alle previsioni sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e sui saldi di finanza pubblica definiti dal Documento di programmazione economico-finanziaria 2007-2011. In quanto eccedenti rispetto a tali obiettivi, le eventuali maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale sono destinate, qualora permanenti, a riduzioni della pressione fiscale finalizzata al conseguimento degli obiettivi di sviluppo ed equita' sociale, dando priorita' a misure di sostegno del reddito di soggetti incapienti ovvero appartenenti alle fasce di reddito piu' basse, salvo che si renda necessario assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamita' naturali ovvero improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese. Relazione al Parlamento sui risultati derivanti dalla lotta
all'evasione fiscale 5. Entro il 30 settembre di ogni anno, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento una relazione che definisce i risultati derivanti dalla lotta all'evasione, quantificando le maggiori entrate permanenti da destinare a riduzioni della pressione fiscale ai sensi del comma 4. Nuova tassazione dei redditi ai fini IRPEF (aliquote, deduzioni,
detrazioni) 6. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3, relativo alla base imponibile, al comma 1, le parole: ", nonche' delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12," sono soppresse; b) l'articolo 11 e' sostituito dal seguente: "Art. 11. - (Determinazione dell'imposta). - 1. L'imposta lorda e' determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito: a) fino a 15.000 euro, 23 per cento; b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento; c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento; d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento; e) oltre 75.000 euro, 43 per cento. 2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, goduti per l'intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e il reddito dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, l'imposta non e' dovuta. 3. L'imposta netta e' determinata operando sull'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13, 15 e 16 nonche' in altre disposizioni di legge. 4. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti d'imposta spettanti al contribuente a norma dell'articolo 165. Se l'ammontare dei crediti d'imposta e' superiore a quello dell'imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo d'imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi"; c) l'articolo 12 e' sostituito dal seguente: "Art. 12. - (Detrazioni per carichi di famiglia). - 1. Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi: a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato: 1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra reddito complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro; 2) 690 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro; 3) 690 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro; b) la detrazione spettante ai sensi della lettera a) e' aumentata di un importo pari a: 1) 10 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 29.000 euro ma non a 29.200 euro; 2) 20 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 29.200 euro ma non a 34.700 euro; 3) 30 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 34.700 euro ma non a 35.000 euro; 4) 20 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 35.000 euro ma non a 35.100 euro; 5) 10 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 35.100 euro ma non a 35.200 euro; c) 800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. La detrazione e' aumentata a 900 euro per ciascun figlio di eta' inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con piu' di tre figli a carico la detrazione e' aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza di piu' figli, l'importo di 95.000 euro e' aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. La detrazione e' ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare piu' elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione e' ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione e' assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, e' tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non e' coniugato o, se coniugato, si e' successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non e' coniugato o, se coniugato, si e' successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se piu' convenienti, le detrazioni previste alla lettera a); d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro. 2. Le detrazioni di cui al comma 1 spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonche' quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. 3. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste. 4. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a), numero 1), e' uguale a uno, la detrazione compete nella misura di 690 euro. Se i rapporti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la detrazione non compete. Se i rapporti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono pari a zero, minori di zero o uguali a uno, le detrazioni non competono. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali"; d) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente: "Art. 13. - (Altre detrazioni). - 1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, pari a: a) 1.840 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non puo' essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non puo' essere inferiore a 1.380 euro; b) 1.338 euro, aumentata del prodotto tra 502 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro; c) 1.338 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro. 2. La detrazione spettante ai sensi del comma 1, lettera c), e' aumentata di un importo pari a: a) 10 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 23.000 euro ma non a 24.000 euro; b) 20 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 24.000 euro ma non a 25.000 euro; c) 30 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 25.000 euro ma non a 26.000 euro; d) 40 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 26.000 euro ma non a 27.700 euro; e) 25 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 27.700 euro ma non a 28.000 euro. 3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quella di cui al comma 1 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nell'anno, pari a: a) 1.725 euro, se il reddito complessivo non supera 7.500 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non puo' essere inferiore a 690 euro; b) 1.255 euro, aumentata del prodotto tra 470 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 7.500 euro ma non a 15.000 euro; c) 1.255 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro. 4. Se alla formazione del reddito complessivo dei soggetti di eta' non inferiore a 75 anni concorrono uno o piu' redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda, in luogo di quella di cui al comma 3 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nell'anno e non cumulabile con quella prevista al comma 1, pari a: a) 1.783 euro, se il reddito complessivo non supera 7.750 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non puo' essere inferiore a 713 euro; b) 1.297 euro, aumentata del prodotto tra 486 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.250 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 7.750 euro ma non a 15.000 euro; c) 1.297 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro. 5. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di cui agli articoli 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i), 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, pari a: a) 1.104 euro, se il reddito complessivo non supera 4.800 euro; b) 1.104 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 4.800 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 50.200 euro. 6. Se il risultato dei rapporti indicati nei commi 1, 3, 4 e 5 e' maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali"; e) all'articolo 24, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Dall'imposta lorda si scomputano le detrazioni di cui all'articolo 13 nonche' quelle di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a), b), g), h), h-bis) e i). Le detrazioni per carichi di famiglia non competono".
Norme di coordinamento 7. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, lettera a), al primo periodo, le parole da: ", al netto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2, del medesimo testo unico, rapportate al periodo stesso" sono sostituite dalle seguenti: "ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13 del citato testo unico, rapportate al periodo stesso" e, al secondo periodo, le parole: "Le deduzioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2," sono sostituite dalle seguenti: "Le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13"; b) al comma 2, lettera c), le parole: "al netto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2," sono sostituite dalle seguenti: "effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13"; c) al comma 3, primo periodo, le parole: "delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2," sono sostituite dalle seguenti: "delle detrazioni eventualmente spettanti a norma degli articoli 12 e 13".
Abrogazione del contributo di solidarieta' 8. Il comma 350 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' abrogato.
Clausola di salvaguardia sul TFR e le indennita' equipollenti 9. Ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui trattamenti di fine rapporto, sulle indennita' equipollenti e sulle altre indennita' e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano, se piu' favorevoli, le aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006. Clausola di salvaguardia per lo Stato 10. I trasferimenti erariali in favore delle regioni e degli enti locali sono ridotti in misura pari al maggior gettito loro derivante dalle disposizioni dei commi da 6 a 9, secondo le modalita' indicate nel comma 322, da definire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Assegno per il nucleo familiare 11. Alla disciplina vigente dell'assegno per il nucleo familiare sono apportate le seguenti modificazioni: a) i livelli di reddito e gli importi annuali dell'assegno per il nucleo familiare, con riferimento ai nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili nonche' ai nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili, sono rideterminati a decorrere dal 1° gennaio 2007 secondo la Tabella 1 allegata alla presente legge. Sulla base di detti importi annuali, sono elaborate a cura dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le tabelle contenenti gli importi mensili, giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione; b) a decorrere dal 1° gennaio 2007 gli importi degli assegni per tutte le altre tipologie di nuclei familiari con figli sono rivalutati del 15 per cento; c) i livelli di reddito e gli importi degli assegni per i nuclei con figli di cui alle lettere a) e b) nonche' quelli per i nuclei senza figli possono essere ulteriormente rimodulati secondo criteri analoghi a quelli indicati alla lettera a), con decreto interministeriale del Ministro delle politiche per la famiglia e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della solidarieta' sociale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche con riferimento alla coerenza del sostegno dei redditi disponibili delle famiglie risultante dagli assegni per il nucleo familiare e dalle detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; d) nel caso di nuclei familiari con piu' di tre figli o equiparati di eta' inferiore a 26 anni compiuti, ai fini della determinazione dell'assegno rilevano al pari dei figli minori anche i figli di eta' superiore a 18 anni compiuti e inferiore a 21 anni compiuti purche' studenti o apprendisti; e) restano fermi i criteri di rivalutazione dei livelli di reddito familiare di cui all'articolo 2, comma 12, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, che trovano applicazione a decorrere dall'anno 2008. Compartecipazione delle regioni a statuto ordinario al gettito
dell'accisa sul gasolio per autotrazione 12. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo il comma 12 e' inserito il seguente: "12-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2007 una quota dell'accisa sul gasolio per autotrazione (codici NC da 2710 19 41 a 2710 19 49) e' attribuita alla regione a statuto ordinario nel cui territorio avviene il consumo. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, la predetta quota e' fissata, rispettivamente, nella misura di 0,00266 euro al litro, nella misura di 0,00288 euro al litro e nella misura di 0,00307 euro al litro. Con la legge finanziaria per l'anno 2010 la suddetta quota e' rideterminata, ove necessario e compatibilmente con il rispetto degli equilibri della finanza pubblica, al fine di completare la compensazione, a favore delle regioni a statuto ordinario, della minore entrata registrata nell'anno 2005 rispetto all'anno 2004 relativamente alla compartecipazione all'accisa sulla benzina di cui al comma 12. L'ammontare della predetta quota viene versato dai soggetti obbligati al pagamento dell'accisa e riversato dalla struttura di gestione in apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato. La ripartizione delle somme viene effettuata sulla base dei quantitativi erogati nell'anno precedente dagli impianti di distribuzione di carburante che risultano dal registro di carico e scarico previsto dall'articolo 25, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di applicazione delle disposizioni del presente comma".
Modalita' di revisione degli studi di settore 13. Dopo l'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e' inserito il seguente: "Art. 10-bis. (Modalita' di revisione ed aggiornamento degli studi di settore). - 1. Gli studi di settore previsti all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, sono soggetti a revisione, al massimo, ogni tre anni dalla data di entrata in vigore dello studio di settore ovvero da quella dell'ultima revisione, sentito il parere della commissione di esperti di cui all'articolo 10, comma 7. Nella fase di revisione degli studi di settore si tiene anche conto dei dati e delle statistiche ufficiali, quali quelli di contabilita' nazionale, al fine di mantenere, nel medio periodo, la rappresentativita' degli stessi rispetto alla realta' economica cui si riferiscono. La revisione degli studi di settore e' programmata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro il mese di febbraio di ciascun anno. 2. Ai fini dell'elaborazione e della revisione degli studi di settore si tiene anche conto di valori di coerenza, risultanti da specifici indicatori definiti da ciascuno studio, rispetto a comportamenti considerati normali per il relativo settore economico". Introduzione di specifici indicatori di normalita' economica applicati a tutti gli studi di settore 14. Fino alla elaborazione e revisione degli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, che tengono conto degli indicatori di coerenza di cui al comma 2 dell'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, introdotto dal comma 13, con effetto dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, si tiene altresi' conto di specifici indicatori di normalita' economica, di significativa rilevanza, idonei alla individuazione di ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attivita' svolta. Ai fini della relativa approvazione non si applica la disposizione di cui all'articolo 10, comma 7, secondo periodo, della legge 8 maggio 1998, n. 146. Si applicano le disposizioni di cui al comma 4-bis dell'articolo 10 della medesima legge.
Abrogazione della revisione quadriennale degli studi di settore 15. Il comma 399 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' abrogato. Soggetti per i quali non sono applicabili gli studi di settore 16. Il comma 4 dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "4. La disposizione del comma 1 del presente articolo non si applica nei confronti dei contribuenti: a) che hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di ammontare superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Tale limite non puo', comunque, essere superiore a 7,5 milioni di euro; b) che hanno iniziato o cessato l'attivita' nel periodo d'imposta. La disposizione di cui al comma 1 si applica comunque in caso di cessazione e inizio dell'attivita', da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione, nonche' quando l'attivita' costituisce mera prosecuzione di attivita' svolte da altri soggetti; c) che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell'attivita'". Limiti alla possibilita' per l'Amministrazione finanziaria di rettificare gli studi di settore in base a presunzioni semplici 17. All'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo il comma 4, e' inserito il seguente: "4-bis. Le rettifiche sulla base di presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non possono essere effettuate nei confronti dei contribuenti che dichiarino, anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori al livello della congruita', ai fini dell'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, tenuto altresi' conto dei valori di coerenza risultanti dagli specifici indicatori, di cui all'articolo 10-bis, comma 2, della presente legge, qualora l'ammontare delle attivita' non dichiarate, con un massimo di 50.000 euro, sia pari o inferiore al 40 per cento dei ricavi o compensi dichiarati. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, per attivita', ricavi o compensi si intendono quelli indicati al comma 4, lettera a). In caso di rettifica, nella motivazione dell'atto devono essere evidenziate le ragioni che inducono l'ufficio a disattendere le risultanze degli studi di settore in quanto inadeguate a stimare correttamente il volume di ricavi o compensi potenzialmente ascrivibili al contribuente. La presente disposizione si applica a condizione che non siano irrogabili le sanzioni di cui ai commi 2-bis e 4-bis rispettivamente degli articoli 1 e 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nonche' al comma 2-bis dell'articolo 32 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446". Efficacia delle nuove disposizioni sugli studi di settore 18. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 4-bis dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, come modificate e introdotte rispettivamente dai commi 16 e 17 del presente articolo, hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2007, ad esclusione di quelle previste alla lettera b) del comma 4 del citato articolo 10 che hanno effetto dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006. Indicatori di normalita' economica per i soggetti cui non si applicano gli studi di settore 19. Nei confronti dei contribuenti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo, per i quali non si rendono applicabili gli studi di settore, sono individuati specifici indicatori di normalita' economica, idonei a rilevare la presenza di ricavi o compensi non dichiarati ovvero di rapporti di lavoro irregolare. Ai medesimi fini, nelle ipotesi di cessazione dell'attivita', di liquidazione ordinaria ovvero di non normale svolgimento dell'attivita', puo' altresi' essere richiesta la compilazione del modello, allegato alla dichiarazione, previsto per i soggetti cui si applicano gli studi di settore. Indicatori di coerenza per le societa' di capitale che iniziano l'attivita' 20. Per i soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, con riferimento al primo periodo d'imposta di esercizio dell'attivita', sono definiti appositi indicatori di coerenza per la individuazione dei requisiti minimi di continuita' della stessa, tenuto conto delle caratteristiche e delle modalita' di svolgimento della attivita' medesima. Provvedimento per l'approvazione degli indicatori di coerenza 21. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro il 28 febbraio 2007, sono approvati gli indicatori di cui al comma 20, anche per settori economicamente omogenei, da applicare a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006. Programmazione dell'attivita' di controllo nei confronti degli incoerenti 22. Sulla base di appositi criteri selettivi e' programmata una specifica attivita' di controllo nei confronti dei soggetti che risultano incoerenti per effetto dell'applicazione degli indicatori di cui al comma 20. Applicabilita' degli studi di settore ai soggetti con periodo di imposta diverso da 12 mesi 23. All'articolo 10, comma 1, della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "con periodo d'imposta pari a dodici mesi e" sono soppresse; b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "qualora l'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati risulta inferiore all'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi stessi". Decorrenza della disposizione di cui al comma 23 24. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, come modificate dal comma 23, limitatamente alla lettera a), hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2007. Sanzioni applicabili in caso di omessa o irregolare indicazione dei dati rilevanti per gli studi di settore (imposte dirette) 25. All'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 2 e' elevata del 10 per cento nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, nonche' nei casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilita' degli studi di settore non sussistenti. La presente disposizione non si applica se il maggior reddito d'impresa ovvero di arte o professione, accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non e' superiore al 10 per cento del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato". Sanzioni applicabili in caso di omessa o irregolare indicazione dei dati rilevanti per gli studi di settore (IVA) 26. All'articolo 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: "4-bis. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 4 e' elevata del 10 per cento nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, nonche' nei casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilita' degli studi di settore non sussistenti. La presente disposizione non si applica se la maggiore imposta accertata o la minore imposta detraibile o rimborsabile, a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non e' superiore al 10 per cento di quella dichiarata". Sanzioni applicabili in caso di omessa o irregolare indicazione dei dati rilevanti per gli studi di settore (IRAP) 27. All'articolo 32 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 2 e' elevata del 10 per cento nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, nonche' nei casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilita' degli studi di settore non sussistenti. La presente disposizione non si applica se il maggior imponibile, accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non e' superiore al 10 per cento di quello dichiarato". Certificazioni per la deducibilita' o detraibilita' delle spese per medicinali 28. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 10, comma 1, lettera b), dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Ai fini della deduzione la spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualita' e quantita' dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario"; b) all'articolo 15, comma 1, lettera c), dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "Ai fini della detrazione la spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualita' e quantita' dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario". Decorrenza applicabilita' comma 28 29. Le disposizioni introdotte dalle lettere a) e b) del comma 28 hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2007. Fino al 31 dicembre 2007, nel caso in cui l'acquirente non sia il destinatario del farmaco, non ne conosca il codice fiscale o non abbia con se' la tessera sanitaria, l'indicazione del codice fiscale puo' essere riportata a mano sullo scontrino fiscale direttamente dal destinatario, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, in materia di obbligo di rilevazione del codice fiscale da parte del farmacista. Obbligo di preventiva 30. Al fine di contrastare l'indebita effettuazione delle compensazioni previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i titolari di partita IVA, entro il quinto giorno precedente quello in cui intendono effettuare l'operazione di compensazione per importi superiori a 10.000 euro, comunicano all'Agenzia delle entrate, in via telematica, l'importo e la tipologia dei crediti oggetto della successiva compensazione. La mancata comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate al contribuente, entro il terzo giorno successivo a quello di comunicazione, vale come silenzio assenso. comunicazione per usufruire dell'istituto della compensazione Modalita' di attuazione del comma 30 31. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalita', anche progressive, per l'attuazione delle disposizioni del comma 30. Con il predetto provvedimento, in particolare, sono stabilite le procedure di controllo volte ad impedire l'utilizzo indebito di crediti. Utilizzo delle maggiori entrate di cui al comma 30 32. Parte delle maggiori entrate derivanti dai commi 30 e 31, per un importo pari a 214 milioni di euro per l'anno 2007, e' iscritta sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. L'autorizzazione di spesa relativa al predetto Fondo e' ridotta di 183,8 milioni di euro per l'anno 2008. Modifica del sistema sanzionatorio applicabile agli intermediari incaricati 33. All'articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera a), nel primo periodo, le parole: "da lire cinquecentomila a lire cinque milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 258 ad euro 2.582" e il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "La violazione e' punibile in caso di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni, di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e in caso di controllo ai sensi degli articoli 36-ter e seguenti del medesimo decreto, nonche' in caso di liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni e di controllo di cui agli articoli 54 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La violazione e' punibile a condizione che non trovi applicazione l'articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, e' disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facolta' di rilasciare il visto di conformita' e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni. In caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, e' disposta l'inibizione dalla facolta' di rilasciare il visto di conformita' e l'asseverazione. Si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione"; b) al comma 1, lettera b), primo periodo, le parole: "da lire un milione a lire dieci milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 516 ad euro 5.165"; c) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Nei casi di violazioni commesse ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Il centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore e' obbligato solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata"; d) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore anche sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia. L'atto di contestazione e' unico per ciascun anno solare di riferimento e, fino al compimento dei termini di decadenza, puo' essere integrato o modificato dalla medesima direzione regionale. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti"; e) al comma 3, le parole: "da lire cinquecentomila a lire cinque milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 258 a euro 2.582". Irripetibilita' di somme eventualmente pagate per violazioni relative alla trasmissione telematica delle dichiarazioni 34. Per le violazioni di cui all'articolo 7-bis e ai commi 1 e 3 dell'articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, ferma restando l'applicazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nelle ipotesi in cui la violazione sia stata gia' contestata alla data di entrata in vigore della presente legge, non si da' luogo a restituzione di quanto eventualmente pagato. Detraibilita' IVA delle operazioni relative all'esercizio di giochi e scommesse 35. I commi 7 e 8 dell'articolo 11-quinquiesdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono abrogati. Requisiti per beneficiare delle agevolazioni per l'acquisto di autoveicoli da parte di soggetti disabili 36. Le agevolazioni tributarie e di altra natura relative agli autoveicoli utilizzati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacita' motorie, sono riconosciute a condizione che gli autoveicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio dei predetti soggetti. Limitazione del beneficio fiscale in caso di cessione dell'autoveicolo da parte del soggetto disabile 37. In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito delle autovetture per le quali l'acquirente ha usufruito dei benefici fiscali prima del decorso del termine di due anni dall'acquisto, e' dovuta la differenza fra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione delle agevolazioni stesse. La disposizione non si applica per i disabili che, in seguito a mutate necessita' dovute al proprio handicap, cedano il proprio veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti. Obbligo per le strutture sanitarie di provvedere all'incasso e alla registrazione dei corrispettivi spettanti ai medici e paramedici per le attivita' di lavoro autonomo svolte presso tali strutture 38. La riscossione dei compensi dovuti per attivita' di lavoro autonomo, mediche e paramediche, svolte nell'ambito delle strutture sanitarie private e' effettuata in modo unitario dalle stesse strutture sanitarie, le quali provvedono a: a) incassare il compenso in nome e per conto del prestatore di lavoro autonomo e a riversarlo contestualmente al medesimo; b) registrare nelle scritture contabili obbligatorie, ovvero in apposito registro, il compenso incassato per ciascuna prestazione di lavoro autonomo resa nell'ambito della struttura. Obbligo per la struttura sanitaria di comunicare i dati all'Agenzia delle entrate 39. Le strutture sanitarie di cui al comma 38 comunicano telematicamente all'Agenzia delle entrate l'ammontare dei compensi complessivamente riscossi per ciascun percipiente. Provvedimento per definire termini e modalita' della comunicazione 40. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i termini e le modalita' per la comunicazione prevista dal comma 39 nonche' ogni altra disposizione utile ai fini dell'attuazione dei commi 38 e 39. Decorrenza commi da 38 a 40 41. Le disposizioni di cui ai commi da 38 a 40 si applicano a decorrere dal 1° marzo 2007. Disciplina sanzionatoria applicabile alle violazioni della disciplina contenuta nei commi 38 e 39 42. Per le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 38 e 39 si applicano rispettivamente gli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Restano fermi in capo ai singoli prestatori di lavoro autonomo tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti per lo svolgimento dell'attivita'. Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore 43. Dopo l'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: "Art. 25-ter. - (Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore). - 1. Il condominio quale sostituto di imposta opera all'atto del pagamento una ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa. 2. La ritenuta di cui al comma 1 e' operata anche se i corrispettivi sono qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera i), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917". Applicabilita' dell'istituto del reverse charge alle cessioni inerenti la telefonia radiomobile, i personal computer e i prodotti lapidei, se il cessionario e' soggetto residente in Italia 44. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il sesto comma e' sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano anche: a) alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attivita' di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore; b) alle cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita, da ultimo, dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, nonche' dei loro componenti ed accessori; c) alle cessioni di personal computer e dei loro componenti ed accessori; d) alle cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere"; b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano alle ulteriori operazioni individuate dal Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, in base alla direttiva 2006/69/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006, ovvero individuate con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle ipotesi in cui necessita la preventiva autorizzazione comunitaria prevista dalla direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977". Preventiva autorizzazione comunitaria per l'applicabilita' del comma 44 45. Le disposizioni di cui alle lettere b), c) e d) del sesto comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal comma 44 del presente articolo, si applicano alle cessioni effettuate successivamente alla data di autorizzazione della misura ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977. Obbligo solidale per i mediatori immobiliari di registrare tutte le scritture private poste in essere nell'ambito della propria attivita' 46. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera d) e' inserita la seguente: "d-bis) gli agenti di affari in mediazione iscritti nella sezione degli agenti immobiliari del ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attivita' per la conclusione degli affari"; b) all'articolo 57, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Gli agenti immobiliari di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d-bis), sono solidalmente tenuti al pagamento dell'imposta per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attivita' per la conclusione degli affari". Aumento della sanzione per l'esercizio abusivo dell'attivita' di mediazione 47. All'articolo 8, comma 1, della legge 3 febbraio 1989, n. 39, le parole: "una somma compresa tra lire un milione e lire quattro milioni" sono sostituite dalle seguenti: "una somma compresa fra euro 7.500 e euro 15.000". Obbligo per le parti, in caso di cessione immobiliare, di dichiarare se si sono avvalsi di un mediatore 48. Il comma 22 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' sostituito dai seguenti: "22. All'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' recante l'indicazione analitica delle modalita' di pagamento del corrispettivo. Con le medesime modalita', ciascuna delle parti ha l'obbligo di dichiarare: a) se si e' avvalsa di un mediatore e, nell'ipotesi affermativa, di fornire i dati identificativi del titolare, se persona fisica, o la denominazione, la ragione sociale ed i dati identificativi del legale rappresentante, se soggetto diverso da persona fisica, ovvero del mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa societa'; b) il codice fiscale o la partita IVA; c) il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di riferimento per il titolare ovvero per il legale rappresentante o mediatore che ha operato per la stessa societa'; d) l'ammontare della spesa sostenuta per tale attivita' e le analitiche modalita' di pagamento della stessa. 22.1. In caso di assenza dell'iscrizione al ruolo di agenti di affari in mediazione ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, e successive modificazioni, il notaio e' obbligato ad effettuare specifica segnalazione all'Agenzia delle entrate di competenza. In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati di cui al comma 22, si applica la sanzione amministrativa da 500 euro a 10.000 euro e, ai fini dell'imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati a rettifica di valore ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni". Applicabilita' della disciplina previgente in tema di dati da dichiarare in caso di cessione immobiliare 49. Le disposizioni di cui al comma 22 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, trovano applicazione con riferimento ai pagamenti effettuati a decorrere dal 4 luglio 2006. Attribuzione all'AAMS della potesta' di stabilire le modalita' per rimuovere i giochi illegali o irregolari 50. In coerenza ai principi recati dall'articolo 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione e l'elusione fiscale nel settore del gioco, nonche' di assicurare l'ordine pubblico e la tutela del giocatore, con uno o piu' provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le modalita' per procedere alla rimozione dell'offerta, attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni definite dalla stessa Amministrazione. I provvedimenti di cui al presente comma sono adottati nel rispetto degli obblighi comunitari. L'inosservanza dei provvedimenti adottati in attuazione della presente disposizione comporta l'irrogazione, da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di sanzioni amministrative pecuniarie da 30.000 euro a 180.000 euro per ciascuna violazione accertata. Abrogazione dell'obbligo di comunicazione delle offerte da parte dell'AAMS 51. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i commi da 535 a 538 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono abrogati e cessano di avere effetto tutti gli atti adottati. Finanziamento di campagne di educazione dei giovani finalizzate alla conoscenza dei rischi derivanti dal vizio del gioco 52. E' autorizzata la spesa di 100.000 euro per ciascun anno del triennio 2007-2009, a favore del Ministero della pubblica istruzione, per la realizzazione di campagne di informazione e di educazione dei giovani, da effettuare in collaborazione con le istituzioni scolastiche, finalizzate alla realizzazione di programmi educativi dei ragazzi in modo da permettere loro di conoscere la realta' dei rischi derivanti dal vizio del gioco e a sviluppare un approccio responsabile al gioco. Il Ministro della pubblica istruzione provvede, con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a disciplinare le modalita' e i criteri per lo svolgimento delle campagne informative di cui al presente comma. Trasmissione dati doganali e fiscali alle regioni ed agli enti locali 53. Entro il 31 gennaio di ciascun anno sono trasmessi alle regioni i dati relativi all'import/export del sistema doganale; entro il medesimo termine sono trasmessi alle regioni, alle province autonome e ai comuni i dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno precedente dai contribuenti residenti. Provvedimento per stabilire le modalita' di trasmissione telematica delle dichiarazioni alle regioni 54. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabilite le modalita' tecniche di trasmissione in via telematica dei dati delle dichiarazioni nel rispetto delle disposizioni e nel quadro delle regole tecniche previste dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Provvedimento per stabilire le modalita' di trasmissione dei dati doganali alle regioni 55. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane sono stabilite le modalita' tecniche di trasmissione in via telematica dei dati dell'import/export alle regioni. Istituzione del sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e finanziaria 56. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e' istituito il sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e finanziaria finalizzato alla condivisione ed alla gestione coordinata delle informazioni dell'intero settore pubblico per l'analisi ed il monitoraggio della pressione fiscale e dell'andamento dei flussi finanziari. Individuazione delle basi di dati per comporre il sistema integrato 57. Ai fini di cui al comma 56, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria che esprime il proprio giudizio tassativamente entro quindici giorni, da adottare entro il 31 marzo 2007 ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, sono individuate le basi di dati di interesse nazionale che compongono il sistema integrato e sono definiti le regole tecniche per l'accesso e la consultazione da parte delle pubbliche amministrazioni abilitate nonche' i servizi di natura amministrativa e tecnica che il Ministero dell'economia e delle finanze eroga alle amministrazioni che ne facciano richiesta per la utilizzazione e la valorizzazione del sistema. Attribuzione di nuove funzioni alla Commissione di vigilanza sull'anagrafe tributaria 58. Alla legge 27 marzo 1976, n. 60, dopo l'articolo 2, e' inserito il seguente: "Art. 2-bis. - 1. Ferme restando le attribuzioni di cui all'articolo 2, la Commissione: a) effettua indagini e ricerche, tramite consultazioni e audizioni di organismi nazionali e internazionali, per valutare l'impatto delle soluzioni tecniche sugli intermediari incaricati di svolgere servizi fiscali tra contribuenti e amministrazioni; b) esprime un parere sulle attivita' svolte annualmente dall'anagrafe tributaria e sugli obbiettivi raggiunti nel corso dell'anno". Modifica delle disposizioni relative al segreto d'ufficio sui dati e le notizie raccolti dall'anagrafe tributaria 59. Il secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e' sostituito dal seguente: "Il Ministero dell'economia e delle finanze ha facolta' di rendere pubblici, senza riferimenti nominativi, statistiche ed elaborazioni relative ai dati di cui al primo comma, nonche', per esclusive finalita' di studio e di ricerca, i medesimi dati, sotto forma di collezioni campionarie, privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalita' che rendano questi ultimi non identificabili". Clausola di salvaguardia finanziaria delle norme sul sistema integrato banche dati 60. Dall'attuazione dei commi 56, 57 e 59 non derivano oneri per il bilancio dello Stato. Contabilita' economica delle amministrazioni e trasmis-sione telematica dei dati contabili degli enti pubblici 61. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite, a fini di monitoraggio, le modalita' per introdurre in tutte le amministrazioni pubbliche criteri di contabilita' economica, nonche' i tempi, le modalita' e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica da parte degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali dei bilanci standard e dei dati di contabilita'. Modalita' di invio dell'invito al contribuente a fornire chiarimenti in esito all'atti-vita' di liquidazione delle dichiarazioni 62. Al decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, l'articolo 2-bis e' sostituito dal seguente: "Art. 2-bis. - (Comunicazione degli esiti della liquidazione delle dichiarazioni). - 1. A partire dalle dichiarazioni presentate dal 1° gennaio 2006, l'invito previsto dall'articolo 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e' effettuato: a) con mezzi telematici ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che portano a conoscenza dei contribuenti interessati, tempestivamente e comunque nei termini di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, gli esiti della liquidazione delle dichiarazioni contenuti nell'invito; b) mediante raccomandata in ogni altro caso. 2. L'Agenzia delle entrate puo', su istanza motivata, derogare all'obbligo previsto dalla lettera a) del comma 1, qualora siano riconosciute difficolta' da parte degli intermediari nell'espletamento delle attivita' di cui alla medesima lettera a). 3. Il termine di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell'invito di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo. 4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti il contenuto e la modalita' della risposta telematica". Obbligo di indicazione nella propria dichiarazione dei redditi del codice fiscale del coniuge beneficiario dell'assegno periodico 63. I soggetti di cui all'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che deducono dal reddito complessivo somme per assegni periodici corrisposti al coniuge di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 10 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, devono indicare nella dichiarazione annuale il codice fiscale del soggetto beneficiario delle somme. Obbligo per gli enti con fini assistenziali di comunicare all'A. T. i nomi dei soggetti cui sono state rimborsate spese sanitarie 64. All'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dopo il comma 25 sono inseriti i seguenti: "25-bis. Ai fini dei controlli sugli oneri detraibili di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, gli enti e le casse aventi esclusivamente fine assistenziale devono comunicare in via telematica all'Anagrafe tributaria gli elenchi dei soggetti ai quali sono state rimborsate spese sanitarie per effetto dei contributi versati di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 51 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. 25-ter. Il contenuto, i termini e le modalita' delle trasmissioni sono definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate". Elusivita' di caparre, multe e clausole penali 65. All'articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f-ter) e' aggiunta la seguente: "f-quater) pattuizioni intercorse tra societa' controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, una delle quali avente sede legale in uno degli Stati o nei territori a regime fiscale privilegiato, individuati ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale". Decorrenza applicabilita' comma 65 66. Le disposizioni di cui al comma 65 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2007. Termine per l'approvazione dei modelli per la trasmissione telematica dei dati 67. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, all'articolo 2, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: "3-bis. I modelli di dichiarazione, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati sono resi disponibili in formato elettronico dall'Agenzia delle entrate entro il 15 febbraio". Autenticazione atti di alienazione beni mobili registrati 68. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: "titolari" sono inserite le seguenti: ", o dipendenti da loro delegati,". Differimento graduale nel tempo degli obblighi di tracciabilita' dei compensi di artigiani e professionisti 69. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 12-bis e' sostituito dal seguente: "12-bis. Il limite di 100 euro di cui al quarto comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal comma 12 del presente articolo, si applica a decorrere dal 1° luglio 2009. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 30 giugno 2008 il limite e' stabilito in 1.000 euro. Dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2009 il limite e' stabilito in 500 euro. Entro il 31 gennaio 2008 il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento una relazione sull'applicazione del presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad emanare apposito decreto che individua le condizioni impeditive del soggetto tenuto al pagamento, che consentono di derogare ai limiti indicati nel presente comma". Base imponibile IRES: deducibilita' delle spese sostenute dalle imprese di costruzione di opere pub-bliche 70. All'articolo 93 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il comma 5 e' abrogato. La disposizione del periodo precedente si applica alle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale la cui esecuzione ha inizio a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2006. Deducibilita' degli accanto-namenti per le imprese di costruzione di opere pubbliche 71. All'articolo 107, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al terzo periodo, le parole: "nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quinto" sono sostituite dalle seguenti: "in quote costanti nell'esercizio stesso e nei cinque successivi". Limitazione al riporto delle perdite per soggetti agevolati o esenti 72. All'articolo 84, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione totale o parziale del reddito la perdita riportabile e' diminuita in misura proporzionalmente corrispondente alla quota di esenzione applicabile in presenza di un reddito imponibile. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita e' riportabile per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti". Decorrenza applicabilita' comma 72 73. Le disposizioni del secondo e del terzo periodo del comma 1 dell'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotti dal comma 72 del presente articolo, si applicano ai redditi prodotti e agli utili realizzati a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006. Soggettivita' passiva tributaria del Trust 74. All'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) alle lettere b) e c), dopo le parole: "dalle societa'," sono inserite le seguenti: "nonche' i trust,"; 2) alla lettera d), dopo le parole: "di ogni tipo," sono inserite le seguenti: "compresi i trust,"; b) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali"; c) al comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Si considerano altresi' residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Paesi diversi da quelli indicati nel decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli indicati nel citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust un'attribuzione che importi il trasferimento di proprieta' di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonche' vincoli di destinazione sugli stessi". Inclusione, tra i redditi di capitale, dei redditi imputati al beneficiario del trust 75. All'articolo 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera g-quinquies) e' inserita la seguente: "g-sexies) i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell'articolo 73, comma 2, anche se non residenti;". Obbligo di tenuta delle scritture contabili per i trust 76. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, lettera b), dopo le parole: "persone giuridiche," sono inserite le seguenti: "nonche' i trust,"; b) al secondo comma, lettera g), dopo le parole: "persone giuridiche," sono inserite le seguenti: "nonche' i trust,". Introduzione franchigia imposta sulle successioni e sulle donazioni per devoluzione a fratelli o soggetti portatori di handicap 77. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 48, dopo la lettera a), e' inserita la seguente: "a-bis) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 6 per cento"; b) nel comma 49, dopo la lettera a), e' inserita la seguente: "a-bis) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 6 per cento"; c) dopo il comma 49 e' inserito il seguente: "49-bis. Se il beneficiario dei trasferimenti di cui ai commi 48 e 49 e' una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di 1.500.000 euro". Esenzione dall'imposta di successione e donazione per i trasferimenti di aziende a discendenti 78. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "4-ter. I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali e' acquisito o integrato il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile. Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attivita' d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso. Il mancato rispetto della condizione di cui al periodo precedente comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell'imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata"; b) all'articolo 8, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Resta comunque ferma l'esclusione dell'avviamento nella determinazione della base imponibile delle aziende, delle azioni, delle quote sociali"; c) all'articolo 31, comma 1, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi". Decorrenza applicabilita' commi 77 e 78 79. Le disposizioni di cui ai commi 77 e 78 si applicano alle successioni apertesi a decorrere dal 3 ottobre 2006, nonche' agli atti pubblici formati, agli atti a titolo gratuito fatti, alle scritture private autenticate e alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Modalita' di pagamento dell'imposta di bollo 80. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e' sostituito dal seguente: "Art. 3. - (Modi di pagamento). - 1. L'imposta di bollo si corrisponde secondo le indicazioni della tariffa allegata: a) mediante pagamento dell'imposta ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle entrate, il quale rilascia, con modalita' telematiche, apposito contrassegno; b) in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio dell'Agenzia delle entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale. 2. Le frazioni degli importi dell'imposta di bollo dovuta in misura proporzionale sono arrotondate ad euro 0,10 per difetto o per eccesso a seconda che si tratti rispettivamente di frazioni fino ad euro 0,05 o superiori ad euro 0,05. 3. In ogni caso l'imposta e' dovuta nella misura minima di euro 1,00, ad eccezione delle cambiali e dei vaglia cambiari di cui, rispettivamente, all'articolo 6, numero 1, lettere a) e b), e numero 2, della tariffa - Allegato A - annessa al presente decreto, per i quali l'imposta minima e' stabilita in euro 0,50". Regime tributario degli apparecchi da intrattenimento 81. All'articolo 39, comma 13, alinea, primo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: "somme giocate" sono inserite le seguenti: ", dovuto dal soggetto al quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. A decorrere dal 26 luglio 2004 il soggetto passivo d'imposta e' identificato nell'ambito dei concessionari individuati ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, ove in possesso di tale nulla osta rilasciato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. I titolari di nulla osta rilasciati antecedentemente al 26 luglio 2004 sono soggetti passivi d'imposta fino alla data di rilascio dei nulla osta sostitutivi a favore dei concessionari di rete o fino alla data della revoca del nulla osta stesso". Modalita' di assolvimento del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento 82. All'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il comma 13-bis e' sostituito dal seguente: "13-bis. Il prelievo erariale unico e' assolto dai soggetti passivi d'imposta, con riferimento a ciascun anno solare, mediante versamenti periodici relativi ai singoli periodi contabili e mediante un versamento annuale a saldo. Con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono individuati: a) i periodi contabili in cui e' suddiviso l'anno solare; b) le modalita' di calcolo del prelievo erariale unico dovuto per ciascun periodo contabile e per ciascun anno solare; c) i termini e le modalita' con cui i soggetti passivi d'imposta effettuano i versamenti periodici e il versamento annuale a saldo; d) le modalita' per l'utilizzo in compensazione del credito derivante dall'eventuale eccedenza dei versamenti periodici rispetto al prelievo erariale unico dovuto per l'intero anno solare; e) i termini e le modalita' con cui i concessionari di rete, individuati ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, comunicano, tramite la rete telematica prevista dallo stesso comma 4 dell'articolo 14-bis, i dati relativi alle somme giocate nonche' gli altri dati relativi agli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, da utilizzare per la determinazione del prelievo erariale unico dovuto; f) le modalita' con cui l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato puo' concedere su istanza dei soggetti passivi d'imposta la rateizzazione delle somme dovute nelle ipotesi in cui questi ultimi si trovino in temporanea situazione di difficolta'". Norma transitoria 83. Fino alla emanazione dei provvedimenti indicati nel comma 13-bis dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come sostituito dal comma 82 del presente articolo, il prelievo erariale unico e' assolto dai soggetti passivi d'imposta con le modalita' e nei termini stabiliti nei decreti del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 8 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 13 aprile 2004, e 14 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2004, e successive modificazioni. Liquidazione del prelievo erariale unico e controllo dei versamenti 84. Dopo l'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono inseriti i seguenti: "Art. 39-bis. - (Liquidazione del prelievo erariale unico e controllo dei versamenti). - 1. Per gli apparecchi previsti all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, avvalendosi di procedure automatizzate, procede, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello per il quale e' dovuto il prelievo erariale unico, alla liquidazione dell'imposta dovuta per i periodi contabili e per l'anno solare sulla base dei dati correttamente trasmessi dai concessionari in applicazione dell'articolo 39, comma 13-bis, lettera e), ed al controllo della tempestivita' e della rispondenza rispetto al prelievo erariale unico dovuto dei versamenti effettuati dai concessionari stessi. 2. Nel caso in cui risultino omessi, carenti o intempestivi i versamenti dovuti, l'esito del controllo automatizzato e' comunicato al concessionario di rete per evitare la reiterazione di errori. Il concessionario di rete che rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nel controllo dei versamenti, puo' fornire i chiarimenti necessari all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione. 3. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono definite le modalita' di effettuazione della liquidazione del prelievo erariale unico e del controllo dei relativi versamenti, di cui al comma 1. Art. 39-ter. - (Riscossione delle somme dovute a titolo di prelievo erariale unico a seguito dei controlli automatici). - 1. Le somme che, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 39-bis, risultano dovute a titolo di prelievo erariale unico, nonche' di interessi e di sanzioni per ritardato od omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli, resi esecutivi a titolo definitivo nel termine di decadenza fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello per il quale e' dovuto il prelievo erariale unico. Per la determinazione del contenuto del ruolo, delle procedure, delle modalita' della sua formazione e dei tempi di consegna, si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 3 settembre 1999, n. 321. 2. Le cartelle di pagamento recanti i ruoli di cui al comma 1 sono notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello per il quale e' dovuto il prelievo erariale unico. 3. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita, in tutto o in parte, se il concessionario di rete provvede a pagare, con le modalita' indicate nell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dal comma 2 dell'articolo 39-bis ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione, in sede di autotutela, delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dallo stesso concessionario di rete. In questi casi, l'ammontare della sanzione amministrativa per tardivo od omesso versamento e' ridotto ad un sesto e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione. 4. Qualora il concessionario di rete non provveda a pagare, entro i termini di scadenza, i ruoli di cui al comma 1, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato procede alla riscossione delle somme dovute anche tramite escussione delle garanzie presentate dal concessionario di rete ai sensi della convenzione di concessione. In tal caso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato comunica al concessionario della riscossione l'importo del credito per imposta, sanzioni e interessi che e' stato estinto tramite l'escussione delle garanzie e il concessionario della riscossione procede alla riscossione coattiva dell'eventuale credito residuo secondo le disposizioni di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. Art. 39-quater. - (Accertamento e controlli in materia di prelievo erariale unico). - 1. Gli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'adempimento dei loro compiti si avvalgono delle attribuzioni e dei poteri indicati nell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Per l'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche si applicano le disposizioni dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. 2. Il prelievo erariale unico e' dovuto anche sulle somme giocate tramite apparecchi e congegni che erogano vincite in denaro o le cui caratteristiche consentono il gioco d'azzardo, privi del nulla osta di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, nonche' tramite apparecchi e congegni muniti del nulla osta di cui al predetto articolo 38, comma 5, il cui esercizio sia qualificabile come illecito civile, penale o amministrativo. Per gli apparecchi e congegni privi del nulla osta il prelievo erariale unico, gli interessi e le sanzioni amministrative sono dovuti dal soggetto che ha provveduto alla loro installazione. E' responsabile in solido per le somme dovute a titolo di prelievo erariale unico, interessi e sanzioni amministrative il possessore dei locali in cui sono installati gli apparecchi e congegni privi del nulla osta. Per gli apparecchi e congegni muniti del nulla osta di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, il cui esercizio sia qualificabile come illecito civile, penale o amministrativo, il maggiore prelievo erariale unico accertato rispetto a quello calcolato sulla base dei dati di funzionamento trasmessi tramite la rete telematica prevista dal comma 4 dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, gli interessi e le sanzioni amministrative sono dovuti dai soggetti che hanno commesso l'illecito o, nel caso in cui non sia possibile la loro identificazione, dal concessionario di rete a cui e' stato rilasciato il nulla osta. Sono responsabili in solido per le somme dovute a titolo di prelievo erariale unico, interessi e sanzioni amministrative relativi agli apparecchi e congegni di cui al quarto periodo, il soggetto che ha provveduto alla loro installazione, il possessore dei locali in cui sono installati e il concessionario di rete titolare del relativo nulla osta, qualora non siano gia' debitori di tali somme a titolo principale. 3. Gli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato procedono all'accertamento della base imponibile e del prelievo erariale unico dovuto per gli apparecchi e congegni di cui al comma 2 mediante la lettura dei dati relativi alle somme giocate memorizzati dagli stessi apparecchi e congegni. In presenza di apparecchi e congegni per i quali i dati relativi alle somme giocate non siano memorizzati o leggibili, risultino memorizzati in modo non corretto o siano stati alterati, gli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato determinano induttivamente l'ammontare delle somme giocate sulla base dell'importo forfetario giornaliero definito con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. 4. Gli avvisi relativi agli accertamenti di cui ai commi 2 e 3 sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui sono state giocate, tramite gli apparecchi e congegni indicati negli stessi commi 2 e 3, le somme su cui e' calcolato il prelievo erariale unico. Art. 39-quinquies. - (Sanzioni in materia di prelievo erariale unico). - 1. La sanzione prevista nell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, si applica anche alle violazioni, indicate nello stesso comma 1, relative al prelievo erariale unico. 2. Nelle ipotesi di apparecchi che erogano vincite in denaro o le cui caratteristiche consentono il gioco d'azzardo, privi del nulla osta di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e nelle ipotesi di apparecchi e congegni muniti del nulla osta di cui al predetto articolo 38, comma 5, il cui esercizio sia qualificabile come illecito civile, penale o amministrativo, si applica la sanzione amministrativa dal 120 al 240 per cento dell'ammontare del prelievo erariale unico dovuto, con un minimo di euro 1.000. 3. Se sono omesse o sono effettuate con dati incompleti o non veritieri le comunicazioni cui sono tenuti i concessionari di rete ai sensi del comma 13-bis, lettera e), dell'articolo 39 del presente decreto, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 8.000. Art. 39-sexies. - (Responsabilita' solidale dei terzi incaricati della raccolta delle somme giocate). - 1. I terzi incaricati della raccolta di cui all'articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono solidalmente responsabili con i concessionari di rete per il versamento del prelievo erariale unico dovuto con riferimento alle somme giocate che i suddetti terzi hanno raccolto, nonche' per i relativi interessi e sanzioni. 2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono definite le modalita' di accertamento e di contestazione della responsabilita' solidale di cui al comma 1. Art. 39-septies. - (Disposizioni transitorie). - 1. Per le somme che, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 39-bis, risultano dovute per gli anni 2004 e 2005 a titolo di prelievo erariale unico, nonche' di interessi e di sanzioni, i termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 39-ter, previsti a pena di decadenza per rendere esecutivi i ruoli e per la notifica delle relative cartelle di pagamento, sono rispettivamente fissati al 31 dicembre 2009 e al 31 dicembre 2010. 2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono definiti i dati relativi alle annualita' di cui al comma 1 che i concessionari di rete devono comunicare all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonche' i relativi termini e modalita' di trasmissione". Definizione degli apparecchi per il gioco d'azzardo 85. All'articolo 110, comma 5, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo le parole: "escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato" sono aggiunte le seguenti: "e gli apparecchi di cui al comma 6". Modifica alla disciplina delle sanzioni in materia di apparecchi e congegni da intrattenimento 86. All'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, il comma 9 e' sostituito dal seguente: "9. In materia di apparecchi e congegni da intrattenimento di cui ai commi 6 e 7, si applicano le seguenti sanzioni: a) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio; b) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio; c) chiunque sul territorio nazionale distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi; d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio; e) nei casi di reiterazione di una delle violazioni di cui alle lettere a), b), c) e d), e' preclusa all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la possibilita' di rilasciare all'autore delle violazioni titoli autorizzatori concernenti la distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al comma 6 ovvero la distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al comma 7, per un periodo di cinque anni; f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio". Istituzione di un nuovo concorso pronostici su base ippica 87. E' istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, un nuovo concorso pronostici su base ippica, nel rispetto dei seguenti criteri: a) formula di gioco caratterizzata dalla possibilita' di garantire elevati premi ai giocatori; b) assegnazione del 50 per cento della posta di gioco a montepremi, del 5,71 per cento alle attivita' di gestione, dell'8 per cento come compenso per l'attivita' dei punti di vendita, del 25 per cento come entrate erariali sotto forma di imposta unica e dell'11,29 per cento a favore dell'UNIRE; c) raccolta del concorso pronostici da parte dei concessionari di cui all'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, delle agenzie di scommessa, nonche' negli ippodromi. Introduzione di scommesse a quota fissa e a totalizzatore su simulazione di eventi 88. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato introduce con uno o piu' provvedimenti scommesse a quota fissa e a totalizzatore su simulazioni di eventi, nel rispetto dei seguenti criteri: a) raccolta delle scommesse da parte dei concessionari di cui all'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e delle agenzie di scommessa; b) organizzazione e gestione del palinsesto delle scommesse affidata all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; c) esiti delle simulazioni sugli eventi determinati in modo principale dal caso; d) per le scommesse a quota fissa, applicazione delle aliquote d'imposta previste all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; e) per le scommesse a totalizzatore, applicazione di una imposta del 12 per cento e di un montepremi non inferiore al 75 per cento della posta di gioco. Modalita' di innovazioni da apportare al gioco del Lotto 89. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato stabilisce con propri provvedimenti, ogni qual volta ritenuto necessario ai fini dell'equilibrio complessivo dell'offerta, le innovazioni da apportare al gioco del Lotto aventi ad oggetto, in particolare: a) la rimodulazione delle sorti del Lotto e dei premi delle relative combinazioni; b) la rimodulazione o la sostituzione dei giochi opzionali e complementari al Lotto, introdotti dall'articolo 11-quinquiesdecies, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248; c) l'introduzione di ulteriori forme di gioco ispirate ai meccanismi di gioco del Lotto, anche prevedendo modalita' di fruizione distinte da quelle attuali, al fine di ampliare l'offerta di giochi numerici a quota fissa. Modalita' di affidamento in concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale 90. Con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono stabilite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalita' di affidamento in concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, nel rispetto dei seguenti criteri: a) aggiudicazione, in base al criterio dell'offerta economicamente piu' conveniente, della concessione ad un soggetto da individuare a seguito di procedura di selezione aperta ai piu' qualificati operatori italiani ed esteri, secondo i principi e le regole previste in materia dalla normativa nazionale e comunitaria, evitando comunque il determinarsi di posizioni dominanti sul mercato nazionale del gioco; b) inclusione, tra i giochi numerici a totalizzatore nazionale da affidare con procedura di selezione, dell'Enalotto, dei suoi giochi complementari ed opzionali e delle relative forme di partecipazione a distanza, nonche' di ogni ulteriore gioco numerico basato su un unico totalizzatore a livello nazionale; c) revisione del regolamento e della formula di gioco dell'Enalotto e previsione di nuovi giochi numerici a totalizzatore nazionale, anche al fine di assicurare il costante allineamento dell'offerta del gioco all'evoluzione della domanda dei consumatori; d) assicurazione del costante miglioramento degli attuali livelli di servizio al pubblico dei giochi a totalizzatore nazionale, al fine di preservare i preminenti interessi pubblici connessi al loro regolare ed ininterrotto svolgimento, anche con l'apporto dei punti di vendita titolari di contratti con concessionari per la commercializzazione di tali giochi; e) coerenza della soluzione concessoria individuata con la finalita' di progressiva costituzione della rete unitaria dei giochi pubblici, anche attraverso la devoluzione allo Stato, alla scadenza della concessione, di una rete di almeno 15.000 punti di vendita non coincidenti con quelli dei concessionari della raccolta del gioco del Lotto. Proroga concessione del gioco Enalotto e del suo gioco opzionale 91. Al fine di garantire la continuita' di esercizio del gioco Enalotto e del suo gioco opzionale, nonche' la tutela dei preminenti interessi pubblici connessi, nelle more dell'operativita' della nuova concessione, da affidare a seguito della prevista procedura di selezione, la gestione del gioco continua ad essere assicurata dall'attuale concessionario, fino al 30 giugno 2007. Con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il termine puo' essere prorogato una sola volta, per un uguale periodo, esclusivamente nel caso in cui tale misura si renda necessaria in relazione agli esiti della procedura di selezione. Proventi dell'aggiudicazione dei punti di vendita dei giochi 92. I proventi derivanti dalle procedure di selezione di cui all'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato comunque entro il 28 febbraio 2007. Assoggettamento dei giochi di carte all'imposta prevista per i giochi di abilita' 93. Al comma 1, lettera b), dell'articolo 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: "somma giocata;" sono aggiunte le seguenti: "i giochi di carte di qualsiasi tipo, qualora siano organizzati sotto forma di torneo e nel caso in cui la posta di gioco sia costituita esclusivamente dalla sola quota di iscrizione, sono considerati giochi di abilita';". Assegnazione delle rivendite di generi di monopolio 94. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 23 luglio 1980, n. 384, e successive modificazioni, ai delegati della gestione dimessi, salvo che per inadempienza contrattuale, in conseguenza del processo di privatizzazione e ristrutturazione dei servizi di distribuzione dei generi di monopolio e' consentito ottenere la diretta assegnazione di una rivendita di generi di monopolio su istanza da presentare all'ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente per territorio, con l'osservanza delle disposizioni relative alle distanze e ai parametri di redditivita' previsti per le istituzioni di rivendite ordinarie e previo versamento forfetario della somma di 12.000 euro rateizzabili in tre anni. Le rivendite assegnate non sono soggette al triennio di esperimento previsto dal quinto comma dell'articolo 21 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293. Efficacia delle disposizioni di cui al comma 94 95. Le disposizioni di cui al comma 94 hanno effetto per la durata di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Onere per i gestori di depositi fiscali di tabacchi di dimostrare il possesso dei locali adibiti a deposito per un periodo di almeno nove anni 96. I soggetti che, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, sono stati autorizzati o richiedono l'autorizzazione all'istituzione e gestione di depositi fiscali di tabacchi lavorati devono dimostrare il possesso dei locali adibiti a deposito per un periodo di almeno nove anni dalla data di entrata in vigore della presente legge o, per le nuove autorizzazioni, dalla data della richiesta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalita' di attuazione del presente comma. Gestione in forma societaria o consortile dei depositi fiscali locali di tabacchi 97. I delegati alla gestione dei depositi fiscali locali di tabacchi, se in possesso dei requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, possono esercitare, anche in forma societaria o consortile, l'attivita' di depositi fiscali nelle superfici dei locali in loro possesso e ospitanti i depositi di cui sono delegati alla gestione a prescindere dall'effettiva disponibilita', al momento della domanda, dei tabacchi che intendono distribuire, con autorizzazioni concesse con la stessa planimetria e con un distinto codice di accisa rispetto alle autorizzazioni in essere, considerando le capacita' di stoccaggio dei nuovi depositi come aggiuntive a quelle gia' determinate e disponendo l'obbligo di contraddistinguere opportunamente i tabacchi detenuti al fine di evitare commistioni, secondo modalita' da stabilire entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Differimento del termine per il personale ETI per optare per il rientro nell'amministrazione pubblica 98. All'articolo 4, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, le parole: "nei sette anni successivi" sono sostituite dalle seguenti: "nei nove anni successivi". Proroga iscrizione a ruolo imposta sugli spettacoli 99. I termini di cui all'articolo 14-quater, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono fissati, rispettivamente, al 31 dicembre 2008 e al 31 dicembre 2009 per l'anno 2004 e al 31 dicembre 2009 e al 31 dicembre 2010 per l'anno 2005. 100. All'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "e a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006" sono sostituite dalle seguenti: ", a 1.000 milioni di euro per l'anno 2006 ed a 1.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007". Possibilita' di aumento delle accise sui tabacchi lavorati 100. All'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "e a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006" sono sostituite dalle seguenti: ", a 1.000 milioni di euro per l'anno 2006 ed a 1.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007". Dati catastali da indicare nella dichiarazione dei redditi 101. A decorrere dall'anno 2008, nella dichiarazione dei redditi presentata dai contribuenti diversi da quelli di cui al comma 102, per ciascun fabbricato e' specificato: a) oltre all'indirizzo, l'identificativo dell'immobile stesso costituito dal codice del comune, dal foglio, dalla sezione, dalla particella e dal subalterno. Tali dati sono indicati nelle dichiarazioni da presentare negli anni successivi unicamente in caso di variazione relativa anche a solo uno di essi; b) l'importo dell'imposta comunale sugli immobili pagata nell'anno precedente. Dati rilevanti ai fini ICI da indicare nella dichiarazione dei redditi da parte di societa' ed enti commerciali 102. La dichiarazione dei redditi presentata dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in relazione ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, contiene tutte le indicazioni utili ai fini del trattamento dell'imposta comunale sugli immobili. Tali indicazioni sono riportate nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007, solo in caso di variazione relativa anche a solo una di esse. Con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono definiti gli elementi, i termini e le modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente ed al comma 101. Verifica dei versamenti ICI in sede di controllo delle dichiarazioni dei redditi e comunicazione ai comuni 103. In sede di controllo delle dichiarazioni effettuato ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, si verifica il versamento dell'imposta comunale sugli immobili relativo a ciascun fabbricato, nell'anno precedente. L'esito del controllo e' trasmesso ai comuni competenti. Obbligo di indicare in dichiarazione, per ogni immobile, l'importo dell'ICI dovuta per l'anno precedente 104. Nelle dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno 2007, nel quadro relativo ai fabbricati, per ogni immobile deve essere indicato l'importo dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno precedente. Obbligo per i comuni di trasmettere annualmente all'Agenzia del territorio i dati ICI risultati discordanti da quelli catastali 105. I comuni trasmettono annualmente all'Agenzia del territorio, per via telematica, i dati risultanti dalla esecuzione dei controlli previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, in materia di imposta comunale sugli immobili, ove discordanti da quelli catastali, secondo modalita' e nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI). Obbligo per i gestori del servizio di smaltimento dei rifiuti di comunicare ogni anno all'Agenzia delle entrate i dati acquisiti rilevanti ai fini delle imposte sui redditi 106. I soggetti che gestiscono, anche in regime di concessione, il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani comunicano annualmente per via telematica all'Agenzia delle entrate, relativamente agli immobili insistenti sul territorio comunale per i quali il servizio e' istituito, i dati acquisiti nell'ambito dell'attivita' di gestione che abbiano rilevanza ai fini delle imposte sui redditi. Modalita' di comunicazione dei dati di cui al comma 106 107. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono approvati il modello di comunicazione dei dati e le relative specifiche tecniche di trasmissione. Sanzioni per omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati da parte dei gestori del servizio rifiuti 108. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione di cui al comma 106 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Modifiche dei criteri di individuazione delle societa' di comodo 109. All'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, primo periodo, le parole: ", salvo prova contraria," sono soppresse; b) al comma 1, lettera a), le parole: "beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie" sono sostituite dalle seguenti: "beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle quote di partecipazione nelle societa' commerciali di cui all'articolo 5 del medesimo testo unico, anche se i predetti beni e partecipazioni costituiscono immobilizzazioni finanziarie"; c) al comma 1, lettera b), dopo le parole: "locazione finanziaria;" sono aggiunte le seguenti: "per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10, la predetta percentuale e' ridotta al 5 per cento; per gli immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti, la percentuale e' ulteriormente ridotta al 4 per cento;"; d) al medesimo comma 1, ultimo periodo, le parole: "4) alle societa' ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani" sono sostituite dalle seguenti: "4) alle societa' ed enti che controllano societa' ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, nonche' alle stesse societa' ed enti quotati ed alle societa' da essi controllate, anche indirettamente"; e) al comma 2, secondo periodo, le parole: "l'articolo 76" sono sostituite dalle seguenti: "l'articolo 110"; f) al comma 3, lettera b), dopo le parole: "locazione finanziaria;" sono aggiunte le seguenti: "per le immobilizzazioni costituite da beni immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti la predetta percentuale e' ridotta al 3 per cento;"; g) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis. Fermo l'ordinario potere di accertamento, ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive per le societa' e per gli enti non operativi indicati nel comma 1 si presume che il valore della produzione netta non sia inferiore al reddito minimo determinato ai sensi del comma 3 aumentato delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente, dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi, di quelli per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e degli interessi passivi"; h) al comma 4-bis, le parole: "di carattere straordinario" sono soppresse. Societa' di comodo: clausola di salvaguardia 110. Le disposizioni di cui al comma 109, lettera b), se piu' favorevoli ai contribuenti, e quelle di cui alle lettere c), d) e f) si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. I trasferimenti erariali alle regioni sono ridotti in misura pari al gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 109, lettera g). Scioglimento e trasformazione delle societa' di comodo 111. Le societa' considerate non operative nel periodo di imposta in corso alla data del 4 luglio 2006, nonche' quelle che a tale data si trovavano nel primo periodo di imposta e che, entro il 31 maggio 2007, deliberano lo scioglimento ovvero la trasformazione in societa' semplice e richiedono la cancellazione dal registro delle imprese a norma degli articoli 2312 e 2495 del codice civile entro un anno dalla delibera di scioglimento o trasformazione, sono assoggettate alla disciplina prevista dai commi da 112 a 118 a condizione che tutti i soci siano persone fisiche e che risultino iscritti nel libro dei soci, ove previsto, alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla medesima data, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° novembre 2006. Regime fiscale delle societa' di comodo soggette a scioglimento o trasformazione 112. Sul reddito di impresa del periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della liquidazione, determinato ai sensi dell'articolo 182 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o, nel caso di trasformazione, sulla differenza tra il valore normale dei beni posseduti all'atto della trasformazione ed il loro valore fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive nella misura del 25 per cento; le perdite di esercizi precedenti non sono ammesse in deduzione. Le riserve e i fondi in sospensione di imposta sono assoggettati alla medesima imposta sostitutiva; per i saldi attivi di rivalutazione, l'imposta sostitutiva e' stabilita nella misura del 10 per cento e non spetta il credito di imposta, previsto dalle rispettive leggi di rivalutazione, nell'ipotesi di attribuzione ai soci del saldo attivo di rivalutazione. Regime fiscale delle somme e dei beni ricevuti dai soci delle societa' di comodo 113. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 47, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riguardante la qualificazione come utili delle somme e dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione di capitale esuberante e di liquidazione, le somme o il valore normale dei beni assegnati ai soci sono diminuiti degli importi assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al comma 112 da parte della societa', al netto dell'imposta sostitutiva stessa. Detti importi non costituiscono redditi per i soci. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle societa' trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva. Quantificazione del valore delle cessioni a favore dei soci successive alla delibera di scioglimento della societa' di comodo 114. Ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni a titolo oneroso e gli atti di assegnazione ai soci, anche di singoli beni, anche se di diversa natura, posti in essere dalle societa' di cui al comma 111 successivamente alla delibera di scioglimento, si considerano effettuati ad un valore non inferiore al valore normale dei beni ceduti o assegnati. Per gli immobili, su richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale e' quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, riguardante la procedura per l'attribuzione della rendita catastale. Adempimenti necessari per la concessione della disciplina fiscale di cui ai commi da 111 a 114 115. L'applicazione della disciplina prevista dai commi da 111 a 114 deve essere richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta anteriore allo scioglimento o alla trasformazione; per il medesimo periodo di imposta, alle societa' che si avvalgono della predetta disciplina non si applicano le disposizioni dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni. Disciplina IVA e registro sulle assegnazioni ai soci delle societa' di comodo 116. Le assegnazioni ai soci sono soggette all'imposta di registro nella misura dell'1 per cento e non sono considerate cessioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Nel caso in cui le assegnazioni abbiano ad oggetto beni immobili, le imposte ipotecaria e catastale sono applicabili in misura fissa per ciascun tributo; in tali ipotesi la base imponibile non puo' essere inferiore a quella risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, su richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte. Per le assegnazioni di beni la cui base imponibile non e' determinabile con i predetti criteri, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 50, 51 e 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, riguardanti la determinazione della base imponibile di atti e operazioni concernenti societa', enti, consorzi, associazioni e altre organizzazioni commerciali e agricole, e le imposte sono dovute nelle misure precedentemente indicate. L'applicazione del presente comma deve essere richiesta, a pena di decadenza, nell'atto di assegnazione ai soci. Societa' di comodo: rinvio alla disciplina in materia di imposte sui redditi 117. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Societa' di comodo: obblighi per gli assegnatari di beni immobili 118. Entro trenta giorni dall'avvenuta assegnazione degli immobili, gli assegnatari sono obbligati a presentare apposita denuncia di accatastamento o di revisione dello stesso, conformemente alla procedura docfa, contenente eventuali atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Requisiti ai fini dell'applicabilita' del regime speciale opzionale civile e fiscale alle societa' di investimento immobiliare quotate (SIIQ) 119. A partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 30 giugno 2007, le societa' per azioni residenti nel territorio dello Stato svolgenti in via prevalente l'attivita' di locazione immobiliare, i cui titoli di partecipazione siano negoziati in mercati regolamentati italiani, nelle quali nessun socio possieda direttamente o indirettamente piu' del 51 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e piu' del 51 per cento dei diritti di partecipazione agli utili ed almeno il 35 per cento delle azioni sia detenuto da soci che non possiedano direttamente o indirettamente piu' dell'1 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e piu' dell'1 per cento dei diritti di partecipazione agli utili, possono avvalersi del regime speciale opzionale civile e fiscale disciplinato dalle disposizioni del presente comma e dei commi da 120 a 141 e dalle relative norme di attuazione che saranno stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi del comma 141 entro il 30 aprile 2007. Termine per l'esercizio dell'opzione 120. L'opzione per il regime speciale e' esercitata entro il termine del periodo d'imposta anteriore a quello dal quale il contribuente intende avvalersene, con le modalita' che saranno stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. L'opzione e' irrevocabile e comporta per la societa' l'assunzione della qualifica di "Societa' di investimento immobiliare quotata" (SIIQ) che deve essere indicata nella denominazione sociale, anche nella forma abbreviata, nonche' in tutti i documenti della societa' stessa. Criteri per il rispetto dei parametri di prevalenza dell'attivita' di locazione immobiliare delle SIIQ 121. L'attivita' di locazione immobiliare si considera svolta in via prevalente se gli immobili posseduti a titolo di proprieta' o di altro diritto reale ad essa destinati rappresentano almeno l'80 per cento dell'attivo patrimoniale e se, in ciascun esercizio, i ricavi da essa provenienti rappresentano almeno l'80 per cento dei componenti positivi del conto economico. Agli effetti della verifica di detti parametri, assumono rilevanza anche le partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, detenute in altre SIIQ nonche' quelle detenute nelle societa' che esercitino l'opzione di cui al comma 125 e i relativi dividendi formati, a loro volta, con utili derivanti dall'attivita' di locazione immobiliare svolta da tali societa'. In caso di alienazione degli immobili e dei diritti reali su immobili, anche nel caso di loro classificazione tra le attivita' correnti, ai fini della verifica del parametro reddituale, concorrono a formare i componenti positivi derivanti dallo svolgimento di attivita' diverse dalla locazione immobiliare soltanto le eventuali plusvalenze realizzate. La societa' che abbia optato per il regime speciale deve tenere contabilita' separate per rilevare i fatti di gestione dell'attivita' di locazione immobiliare e delle altre attivita', dando indicazione, tra le informazioni integrative al bilancio, dei criteri adottati per la ripartizione dei costi e degli altri componenti comuni. Decadenza dal trattamento agevolato previsto per le SIIQ 122. Fermo restando quanto disposto dal comma 127, la mancata osservanza per due esercizi consecutivi di una delle condizioni di prevalenza indicate nel comma 121 determina la definitiva cessazione dal regime speciale e l'applicazione delle ordinarie regole gia' a partire dal secondo dei due esercizi considerati. Obbligo per le SIIQ di distribuire ai soci almeno l'85 per cento dell'utile netto derivante dall'attivita' di locazione immobiliare 123. L'opzione per il regime speciale comporta l'obbligo, in ciascun esercizio, di distribuire ai soci almeno l'85 per cento dell'utile netto derivante dall'attivita' di locazione immobiliare e dal possesso delle partecipazioni indicate al comma 121; se l'utile complessivo di esercizio disponibile per la distribuzione e' di importo inferiore a quello derivante dall'attivita' di locazione immobiliare e dal possesso di dette partecipazioni, la percentuale suddetta si applica su tale minore importo. Ulteriore ipotesi di decadenza in caso di mancata osservanza dell'obbligo di distribuzione ai soci dell'utile netto 124. Fermo restando quanto disposto dal comma 127, la mancata osservanza dell'obbligo di cui al comma 123 comporta la definitiva cessazione dal regime speciale a decorrere dallo stesso esercizio di formazione degli utili non distribuiti. Estensione del regime speciale alle societa' controllate 125. Il regime speciale puo' essere esteso, in presenza di opzione congiunta, alle societa' per azioni residenti nel territorio dello Stato non quotate, svolgenti anch'esse attivita' di locazione immobiliare in via prevalente, secondo la definizione stabilita al comma 121, e in cui una SIIQ, anche congiuntamente ad altre SIIQ, possieda almeno il 95 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e il 95 per cento dei diritti di partecipazione agli utili. L'adesione al regime speciale di gruppo comporta, per la societa' controllata, oltre al rispetto delle disposizioni recate dai commi da 119 a 141, l'obbligo di redigere il bilancio di esercizio in conformita' ai principi contabili internazionali. Rivalutazione dei beni in base al valore normale degli immobili, con applicazione di imposta sostitutiva del 20% sulle plusvalenze 126. L'ingresso nel regime speciale comporta il realizzo a valore normale degli immobili nonche' dei diritti reali su immobili destinati alla locazione posseduti dalla societa' alla data di chiusura dell'ultimo esercizio in regime ordinario. L'importo complessivo delle plusvalenze cosi' realizzate, al netto delle eventuali minusvalenze, e' assoggettato a imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive con l'aliquota del 20 per cento. Decorrenza della rivalutazione 127. Il valore normale costituisce il nuovo valore fiscalmente riconosciuto degli immobili e dei diritti reali su immobili di cui al comma 126, rilevando anche agli effetti della verifica del parametro patrimoniale di cui al comma 121, a decorrere dal quarto periodo d'imposta successivo a quello anteriore all'ingresso nel regime speciale. In caso di alienazione degli immobili o dei diritti reali anteriormente a tale termine, ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del valore della produzione assoggettati a imposizione ordinaria, si assume come costo fiscale quello riconosciuto prima dell'ingresso nel regime speciale, al netto delle quote di ammortamento calcolate su tale costo e l'imposta sostitutiva proporzionalmente imputabile agli immobili o ai diritti reali alienati costituisce credito d'imposta. Modalita' di versamento dell'imposta sostitutiva 128. L'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di cinque rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle societa' relativa al periodo d'imposta anteriore a quello dal quale viene acquisita la qualifica di SIIQ; le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle societa' relativa ai periodi d'imposta successivi. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di rateizzazione, sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi, nella misura del tasso di sconto aumentato di un punto percentuale, da versare contestualmente al versamento di ciascuna delle predette rate. Possibilita' di applicazione dell'imposta sostitutiva anche agli immobili destinati alla vendita 129. Possono essere assoggettati ad imposta sostitutiva anche gli immobili destinati alla vendita, ferma restando, in tal caso, l'applicazione del comma 127. Tassazione alternativa delle plusvalenze su opzione della societa' 130. A scelta della societa', in luogo dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, l'importo complessivo delle plusvalenze, al netto delle eventuali minusvalenze, calcolate in base al valore normale, puo' essere incluso nel reddito d'impresa del periodo anteriore a quello di decorrenza del regime speciale ovvero, per quote costanti, nel reddito di detto periodo e in quello dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, qualificandosi, in tal caso, interamente come reddito derivante da attivita' diverse da quella esente. Esenzione del reddito d'impresa derivante dall'attivita' di locazione immobiliare dall'imposta sul reddito delle societa' (IRES) 131. Dal periodo d'imposta da cui ha effetto l'opzione per il regime speciale, il reddito d'impresa derivante dall'attivita' di locazione immobiliare e' esente dall'imposta sul reddito delle societa' e la parte di utile civilistico ad esso corrispondente e' assoggettata ad imposizione in capo ai partecipanti secondo le regole stabilite nei commi da 134 a 136. Si comprendono nel reddito esente i dividendi percepiti, provenienti dalle societa' indicate nel comma 121, formati con utili derivanti dall'attivita' di locazione immobiliare svolta da tali societa'. Analoga esenzione si applica anche agli effetti dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, tenendo conto, a tal fine, della parte del valore della produzione attribuibile all'attivita' di locazione immobiliare. Con il decreto di attuazione previsto dal comma 119, possono essere stabiliti criteri anche forfetari per la determinazione del valore della produzione esente. Imputazione al reddito derivante dall'attivita' di locazione immobiliare dei componenti positivi e negativi di reddito sorti in periodi precedenti all'opzione 132. Le quote dei componenti positivi e negativi di reddito sorti in periodi precedenti a quello da cui decorrono gli effetti dell'opzione e delle quali sia stata rinviata la tassazione o la deduzione in conformita' alle norme del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 si imputano, per la parte ad esso riferibile, al reddito derivante dall'attivita' di locazione immobiliare e, per la residua parte, al reddito derivante dalle altre attivita' eventualmente esercitate. Con il decreto attuativo di cui al comma 119, possono essere previsti criteri anche forfetari per la ripartizione delle suddette quote. Utilizzo delle perdite fiscale ai fini dell'abbattimento della base imponibile 133. Le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori a quello da cui decorre il regime speciale possono essere utilizzate, secondo le ordinarie regole, in abbattimento della base imponibile dell'imposta sostitutiva d'ingresso di cui ai commi da 126 a 133 e a compensazione dei redditi imponibili derivanti dalle eventuali attivita' diverse da quella esente. Obbligo per le SIIQ di operare una ritenuta del 20 per cento sui dividendi distribuiti ai soci 134. Le SIIQ operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 20 per cento sugli utili in qualunque forma corrisposti a soggetti diversi da altre SIIQ, derivanti dall'attivita' di locazione immobiliare nonche' dal possesso delle partecipazioni indicate nel comma 121. La misura della ritenuta e' ridotta al 15 per cento in relazione alla parte dell'utile di esercizio riferibile a contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. La ritenuta e' applicata a titolo d'acconto, con conseguente concorso dell'intero importo dei dividendi percepiti alla formazione del reddito imponibile, nei confronti di: a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa commerciale; b) societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, societa' ed enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' e degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo 73, comma 1. La ritenuta e' applicata a titolo d'imposta in tutti gli altri casi. La ritenuta non e' operata sugli utili corrisposti alle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e agli organismi d'investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e disciplinati dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonche' su quelli che concorrono a formare il risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. Le societa' che abbiano esercitato l'opzione congiunta per il regime speciale di cui al comma 125 operano la ritenuta secondo le regole indicate nei precedenti periodi solo nei confronti dei soci diversi dalla SIIQ controllante e da altre SIIQ. Non applicabilita' dei regimi di esenzione alle partecipazioni in societa' optanti per il regime speciale. 135. Le partecipazioni detenute nelle societa' che abbiano optato per il regime speciale non beneficiano comunque dei regimi di esenzione previsti dagli articoli 58, 68, comma 3, e 87 del citato testo unico delle imposte sui redditi. Tassazione ordinaria delle riserve di utili formatesi nei periodi d'imposta anteriori. 136. Per le riserve di utili formatesi nei periodi d'imposta anteriori a quello da cui decorre l'applicazione del regime speciale, continuano a trovare applicazione, anche agli effetti delle ritenute, le ordinarie regole. Possibilita' per il contribuente di scegliere il tipo di tassazione delle plusvalenze realizzate all'atto del conferimento di immobili in societa' che abbiano gia' optato per il regime speciale. 137. Le plusvalenze realizzate all'atto del conferimento di immobili e di diritti reali su immobili in societa' che abbiano optato o che, entro la chiusura del periodo d'imposta del conferente nel corso del quale e' effettuato il conferimento, optino per il regime speciale, ivi incluse quelle di cui al comma 125, sono assoggettabili, a scelta del contribuente, alle ordinarie regole di tassazione ovvero ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive con aliquota del 20 per cento; tuttavia, l'applicazione dell'imposta sostitutiva e' subordinata al mantenimento, da parte della societa' conferitaria, della proprieta' o di altro diritto reale sugli immobili per almeno tre anni. L'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di cinque rate annuali di pari importo, la prima delle quali entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta nel quale avviene il conferimento; si applicano per il resto le disposizioni del comma 128. Esenzione IVA dei conferimenti costituiti da una pluralita' di immobili prevalentemente locati. 138. Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, i conferimenti alle societa' che abbiano optato per il regime speciale, ivi incluse quelle di cui al comma 125, costituiti da una pluralita' di immobili prevalentemente locati si considerano compresi tra le operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Gli stessi conferimenti, da chiunque effettuati, sono soggetti, agli effetti delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, ad imposta in misura fissa. Assoggettamento ad imposta di registro, ipotecaria e catastale, in misura fissa. 139. Ai fini delle imposte ipotecaria e catastale per le cessioni e i conferimenti alle predette societa', diversi da quelli del comma 138, trova applicazione la riduzione alla meta' di cui all'articolo 35, comma 10-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Estensione delle disposizioni di cui al comma 137 ai conferimenti di immobili e di diritti reali su immobili in alcune societa' che non possono effettuare opzione per il regime speciale 140. Le disposizioni del comma 137 si applicano agli apporti ai fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le disposizioni dei commi 137 e 138 si applicano anche ai conferimenti di immobili e di diritti reali su immobili in societa' per azioni residenti nel territorio dello Stato svolgenti in via prevalente l'attivita' di locazione immobiliare, i cui titoli di partecipazione siano ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani entro la data di chiusura del periodo d'imposta del conferente nel corso del quale e' effettuato il conferimento e sempre che, entro la stessa data, le medesime societa' optino per il regime speciale. Disposizioni attuative. 141. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni di attuazione della disciplina recata dai commi da 119 a 140. In particolare, il decreto dovra' definire: a) le regole e le modalita' per l'esercizio della vigilanza prudenziale sulle SIIQ da parte delle competenti autorita'; b) i criteri e le modalita' di determinazione del valore normale di cui al comma 126; c) le condizioni, le modalita' ed i criteri di utilizzo delle perdite riportabili a nuovo ai sensi dell'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, formatesi nei periodi d'imposta di vigenza del regime speciale; d) i criteri di determinazione del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni in SIIQ e nelle societa' controllate di cui al comma 125; e) il regime di consolidamento fiscale della SIIQ con le societa' da essa controllate di cui al comma 125; f) i criteri di individuazione dei valori fiscali dell'attivo e del passivo in caso di fuoriuscita, per qualsiasi motivo, dal regime fiscale speciale; g) le conseguenze derivanti da operazioni di ristrutturazione aziendale che interessano le SIIQ e le societa' da queste controllate; h) le modalita' ed i criteri di utilizzo dei crediti di imposta preesistenti all'opzione; i) gli effetti della decadenza dal regime speciale non espressamente disciplinati dai commi da 119 a 140 o dai principi generali valevoli ai fini delle imposte dirette; l) gli obblighi contabili e gli adempimenti formali necessari ai fini dell'applicazione della ritenuta in misura ridotta al 15 per cento di cui al secondo periodo del comma 134. Aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale all'IRPEF 142. All'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non puo' eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione puo' essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2"; b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 puo' essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali"; c) al comma 4: 1) le parole: "dei crediti di cui agli articoli 14 e 15" sono sostituite dalle seguenti: "del credito di cui all'articolo 165"; 2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'addizionale e' dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti. Il versamento dell'addizionale medesima e' effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto e' stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al reddito imponibile dell'anno precedente determinato ai sensi del primo periodo del presente comma. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 e' assunta nella misura deliberata per l'anno di riferimento qualora la pubblicazione della delibera sia effettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo anno ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine"; d) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l'acconto dell'addizionale dovuta e' determinato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e il relativo importo e' trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo. Il saldo dell'addizionale dovuta e' determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo e' trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l'addizionale residua dovuta e' prelevata in unica soluzione. L'importo da trattenere e quello trattenuto sono indicati nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322"; e) il comma 6 e' abrogato. Versamento diretto dell'addizionale comunale all'IRPEF ai rispettivi comuni. 143. A decorrere dall'anno d'imposta 2007, il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF e' effettuato direttamente ai comuni di riferimento, attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun comune. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' di attuazione del presente comma. Abrogazione del blocco dell'addizionale IRPEF per il 2007. 144. All'articolo 1, comma 51, primo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "e 2007" sono soppresse. Istituzione dell'imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche 145. A decorrere dal 1° gennaio 2007, i comuni possono deliberare, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, l'istituzione di un'imposta di scopo destinata esclusivamente alla parziale copertura delle spese per la realizzazione di opere pubbliche individuate dai comuni nello stesso regolamento tra quelle indicate nel comma 149. Regolamento istitutivo dell'imposta di scopo 146. Il regolamento che istituisce l'imposta determina: a) l'opera pubblica da realizzare; b) l'ammontare della spesa da finanziare; c) l'aliquota di imposta; d) l'applicazione di esenzioni, riduzioni o detrazioni in favore di determinate categorie di soggetti, in relazione all'esistenza di particolari situazioni sociali o reddituali, con particolare riferimento ai soggetti che gia' godono di esenzioni o di riduzioni ai fini del versamento dell'imposta comunale sugli immobili sulla prima casa e ai soggetti con reddito inferiore a 20.000 euro; e) le modalita' di versamento degli importi dovuti. Durata dell'imposta 147. L'imposta e' dovuta, in relazione alla stessa opera pubblica, per un periodo massimo di cinque anni ed e' determinata applicando alla base imponibile dell'imposta comunale sugli immobili un'aliquota nella misura massima dello 0,5 per mille. Applicabilita' all'imposta di scopo della disciplina ICI 148. Per la disciplina dell'imposta si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili. Finalita' per le quali puo' essere istituita l'imposta di scopo 149. L'imposta puo' essere istituita per le seguenti opere pubbliche: a) opere per il trasporto pubblico urbano; b) opere viarie, con l'esclusione della manutenzione straordinaria ed ordinaria delle opere esistenti; c) opere particolarmente significative di arredo urbano e di maggior decoro dei luoghi; d) opere di risistemazione di aree dedicate a parchi e giardini; e) opere di realizzazione di parcheggi pubblici; f) opere di restauro; g) opere di conservazione dei beni artistici e architettonici; h) opere relative a nuovi spazi per eventi e attivita' culturali, allestimenti museali e biblioteche; i) opere di realizzazione e manutenzione straordinaria dell'edilizia scolastica. Gettito massimo realizzabile con l'imposta di scopo 150. Il gettito complessivo dell'imposta non puo' essere superiore al 30 per cento dell'ammontare della spesa dell'opera pubblica da realizzare. Rimborso dell'imposta in caso di mancata realizzazione dell'opera 151. Nel caso di mancato inizio dell'opera pubblica entro due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo i comuni sono tenuti al rimborso dei versamenti effettuati dai contribuenti entro i due anni successivi. Trasmissione agli enti locali dei dati inerenti l'addizionale sull'energia elettrica. 152. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, sentite l'ANCI e l'Unione delle province d'Italia (UPI), le modalita' ed i termini di trasmissione, agli enti locali interessati che ne fanno richiesta, dei dati inerenti l'addizionale comunale e provinciale sull'imposta sull'energia elettrica di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e successive modificazioni, desumibili dalla dichiarazione di consumo di cui all'articolo 55 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, presentata dai soggetti tenuti a detto adempimento, nonche' le informazioni concernenti le procedure di liquidazione e di accertamento delle suddette addizionali. Assegnazione diretta alle province dell'addizionale sul consumo di energia elettrica 153. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le province alle quali puo' essere assegnata, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la diretta riscossione dell'addizionale sul consumo di energia elettrica concernente i consumi relativi a forniture con potenza impegnata superiore a 200 kW, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e successive modificazioni, con priorita' per le province confinanti con le province autonome di Trento e di Bolzano, per quelle confinanti con la Confederazione elvetica e per quelle nelle quali oltre il 60 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni. Aumento del limite entro il quale e' possibile aumentare l'imposta provinciale di trascrizione 154. All'articolo 56, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, la parola: "venti" e' sostituita dalla seguente: "trenta". Differimento dei termini di rientro dei debiti degli enti locali contratti per eventi straordinari 155. Gli enti locali possono presentare istanza motivata al Ministero dell'economia e delle finanze per ottenere un differimento della data di rientro dei debiti contratti in relazione ad eventi straordinari anche mediante rinegoziazione dei mutui in essere. Il Ministero si pronuncia sull'istanza entro i successivi trenta giorni. Dal differimento ovvero dalla rinegoziazione non devono derivare aggravi delle passivita' totali o, comunque, oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Attribuzione al consiglio comunale della delibera sulle aliquote ICI 156. All'articolo 6, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la parola: "comune" e' sostituita dalle seguenti: "consiglio comunale". Oneri per la rimozione dei manifesti affissi abusivamente 157. Dopo l'articolo 20 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: "Art. 20.1. - (Oneri per la rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti). - 1. Ai fini della salvaguardia degli enti locali, a decorrere dal 1° gennaio 2007, gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria". Nomina messi notificatori per la notifica di atti di accertamento di tributi locali 158. Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni, nonche' degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie dei comuni e delle province, ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente dell'ufficio competente, con provvedimento formale, puo' nominare uno o piu' messi notificatori. Ambito dal quale possono essere scelti i messi notificatori 159. I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale o provinciale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, nonche' tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacita' ed affidabilita', forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale, ed il superamento di un esame di idoneita'. Ambito territoriale nel quale puo' esercitare le funzioni il messo notificatore 160. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio dell'ente locale che lo ha nominato, sulla base della direzione e del coordinamento diretto dell'ente ovvero degli affidatari del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Il messo notificatore non puo' farsi sostituire ne' rappresentare da altri soggetti. Modalita' e termini per l'accertamento, da parte degli enti locali, dei tributi di propria competenza. 161. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonche' all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. Requisiti minimi che devono possedere gli atti di accertamento di tributi locali 162. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresi', l'indicazione dell'ufficio presso il quale e' possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorita' amministrativa presso i quali e' possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalita', del termine e dell'organo giurisdizionale cui e' possibile ricorrere, nonche' il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo. Termine per la notifica degli atti esecutivi relativi a tributi locali 163. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento e' divenuto definitivo. Termine per la richiesta di rimborso, da parte del contribuente, di tributi locali non dovuti 164. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui e' stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Misura degli interessi sui rimborsi di imposta 165. La misura annua degli interessi e' determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento. Arrotondamento del versamento di tributi locali 166. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione e' inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Modalita' di compensazione di tributi locali. 167. Gli enti locali disciplinano le modalita' con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali. Soglie minime per l'esigibilita' di tributi locali. 168. Gli enti locali, nel rispetto dei principi posti dall'articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. In caso di inottemperanza, si applica la disciplina prevista dal medesimo articolo 25 della legge n. 289 del 2002. Proroga automatica delle aliquote vigenti in mancanza di nuova delibera. 169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purche' entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno. Comunicazione al MEF da parte degli enti locali e regionali del gettito delle entrate tributarie e patrimoniali. 170. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario ed in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, gli enti locali e regionali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi al gettito delle entrate tributarie e patrimoniali, di rispettiva competenza. Per l'inosservanza di detti adempimenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 161, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sono stabiliti il sistema di comunicazione, le modalita' ed i termini per l'effettuazione della trasmissione dei dati. Decorrenza norme in materia di accertamento di tributi locali 171. Le norme di cui ai commi da 161 a 170 si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Modifica della disciplina in tema di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicita'. 172. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5 dell'articolo 9, le parole da: "; il relativo ruolo" fino a: "periodo di sospensione" sono soppresse; b) sono abrogati: il comma 6 dell'articolo 9; l'articolo 10; il comma 4 dell'articolo 23; l'articolo 51, ad eccezione del comma 5; il comma 4 dell'articolo 53; l'articolo 71, ad eccezione del comma 4; l'articolo 75; il comma 5 dell'articolo 76. Modifica della disciplina ICI 173. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 4 dell'articolo 5 e' abrogato; b) al comma 2 dell'articolo 8, dopo le parole: "adibita ad abitazione principale del soggetto passivo" sono inserite le seguenti: ", intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica,"; c) all'articolo 10, il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresi', tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili"; d) i commi 1, 2, 2-bis e 6 dell'articolo 11 sono abrogati; e) all'articolo 12, comma 1, le parole: "90 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni" e le parole da: "; il ruolo deve essere formato" fino alla fine del comma sono soppresse; f) l'articolo 13 e' abrogato; g) il comma 6 dell'articolo 14 e' abrogato. Reintroduzione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione ICI in assenza di procedure telematiche di acquisizione dei dati rilevanti ai fini dell'imposta dovuta 174. Al comma 53 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico". Soppressione di alcuni poteri regolamentari dei comuni in materia di ICI 175. Le lettere l) e n) del comma 1 e i commi 2 e 3 dell'articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono abrogati. Misure di contrasto alle affissioni abusive. 176. Al fine di contrastare il fenomeno delle affissioni abusive, sono abrogate le seguenti disposizioni: a) il comma 2-bis dell'articolo 6, il comma 1-bis dell'articolo 20, l'articolo 20-bis, il comma 4-bis dell'articolo 23 e il comma 5-ter dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni; b) il comma 13-quinquies dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; c) il terzo comma dell'articolo 6 ed il quarto comma dell'articolo 8 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni. Salvezza effetti sanatoria affissioni abusive 177. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall'articolo 20-bis, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. Sanzioni in materia di affissioni abusive 178. All'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, le parole da: "sono a carico" fino a: "del committente" sono sostituite dalle seguenti: "sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile"; b) al comma 19, il terzo periodo e' soppresso. Possibilita' per province e comuni di affidare a propri dipendenti le attivita' di accertamento e riscossione dei tributi locali 179. I comuni e le province, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, possono conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonche' di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, a dipendenti dell'ente locale o dei soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attivita' di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 68, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative all'efficacia del verbale di accertamento. Esclusione dalla possibilita' di affidare a terzi le violazioni inerenti il codice della strada 180. I poteri di cui al comma 179 non includono, comunque, la contestazione delle violazioni delle disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. La procedura sanzionatoria amministrativa e' di competenza degli uffici degli enti locali. Requisiti che devono possedere i dipendenti degli enti locali per ambire all'affidamento delle attivita' di cui al comma 179 181. Le funzioni di cui al comma 179 sono conferite ai dipendenti degli enti locali e dei soggetti affidatari che siano in possesso almeno di titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale stesso, ed il superamento di un esame di idoneita'. Obbligo di moralita' per i dipendenti degli enti locali per ambire all'affidamento delle attivita' di cui al comma 179 182. I soggetti prescelti non devono avere precedenti e pendenze penali in corso ne' essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorita' giudiziaria, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione. Estensione dell'utilizzo della superficie catastale a fini TARSU, anche alla tariffa per la gestione dei rifiuti urbani 183. I criteri indicati nel secondo e nel terzo periodo del comma 3 dell'articolo 70 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sono applicabili anche ai fini della determinazione delle superfici per il calcolo della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui all'allegato 1, punto 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Norma transitoria in materia di rifiuti 184. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni: a) il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2006 resta invariato anche per l'anno 2007; b) in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 18, comma 2, lettera d), e 57, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. c) il termine di cui all'articolo 17, commi 1, 2 e 6, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e' fissato al 31 dicembre 2007. Tale proroga non si applica alle discariche di II categoria, tipo A, ex "2A", e alle discariche per rifiuti inerti, cui si conferiscono materiali di matrice cementizia contenenti amianto. Esenzione IRES per le associazioni che partecipano alle manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale in ambito locale. 185. A decorrere dal 1° gennaio 2007, le associazioni che operano per la realizzazione o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunita' locali, sono equiparate ai soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle societa', indicati dall'articolo 74, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. I soggetti, persone fisiche, incaricati di gestire le attivita' connesse alle finalita' istituzionali delle predette associazioni, non assumono la qualifica di sostituti d'imposta e sono esenti dagli obblighi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Le prestazioni e le dazioni offerte da persone fisiche in favore dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma hanno, ai fini delle imposte sui redditi, carattere di liberalita'. Individuazione dei soggetti beneficiari 186. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i soggetti a cui si applicano le disposizioni di cui al comma 185, in termini tali da determinare un onere complessivo non superiore a 5 milioni di euro annui. Irripetibilita' delle somme eventualmente versate 187. In ogni caso, nei confronti dei soggetti di cui ai commi 185 e 186 non si fa luogo al rimborso delle imposte versate. Esenzione contributiva per le esibizioni folkloristiche 188. Per le esibizioni in spettacoli musicali, di divertimento o di celebrazione di tradizioni popolari e folcloristiche effettuate da giovani fino a diciotto anni, da studenti, da pensionati e da coloro che svolgono una attivita' lavorativa per la quale sono gia' tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria, gli adempimenti di cui agli articoli 3, 6, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, non sono richiesti se la retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni non supera l'importo di 5.000 euro. Le minori entrate contributive per l'ENPALS derivanti dall'applicazione del presente comma sono valutate in 15 milioni di euro annui. Aliquota di compartecipazione dei comuni al gettito IRPEF. 189. In attesa del riassetto organico del sistema di finanziamento delle amministrazioni locali in attuazione del federalismo fiscale di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione, e' istituita, in favore dei comuni, una compartecipazione dello 0,69 per cento al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La compartecipazione sull'imposta e' efficace a decorrere dal 1° gennaio 2007 con corrispondente riduzione annua costante, di pari ammontare, a decorrere dalla stessa data, del complesso dei trasferimenti operati a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'aliquota di compartecipazione e' applicata al gettito del penultimo anno precedente l'esercizio di riferimento. Riduzione trasferimenti ordinari ai comuni in misura pari alla compartecipazione di cui al comma 189 190. Dall'anno 2007, per ciascun comune e' operata e consolidata una riduzione dei trasferimenti ordinari in misura proporzionale alla riduzione complessiva, di cui al comma 189, operata sul fondo ordinario ed e' attribuita una quota di compartecipazione in eguale misura, tale da garantire l'invarianza delle risorse. Ripartizione tra i comuni del maggior gettito compartecipato 191. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008, l'incremento del gettito compartecipato, rispetto all'anno 2007, derivante dalla dinamica dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, e' ripartito fra i singoli comuni secondo criteri definiti con decreto emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. I criteri di riparto devono tenere primariamente conto di finalita' perequative e dell'esigenza di promuovere lo sviluppo economico. Misura dell'aliquota di compartecipazione dal 2009 192. A decorrere dall'anno 2009 l'aliquota di compartecipazione e' determinata in misura pari allo 0,75 per cento. Modalita' di attribuzione della compartecipazione IRPEF per i comuni appartenenti alle regioni a statuto speciale 193. Per i comuni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le stesse provvedono all'attuazione dei commi da 189 a 192 in conformita' alle disposizioni contenute nei rispettivi statuti, anche al fine della regolazione dei rapporti finanziari tra Stato, regioni, province e comuni e per mantenere il necessario equilibrio finanziario. Modifica della ripartizione delle funzioni tra Stato e comuni in materia di catasto e conservazione dei registri immobiliari. 194. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 dell'articolo 65: 1) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: "d) alla tenuta dei registri immobiliari, con esecuzione delle formalita' di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione, nonche' di visure e certificati ipotecari"; 2) la lettera g) e' sostituita dalla seguente: "g) al controllo di qualita' delle informazioni e dei processi di aggiornamento degli atti"; 3) la lettera h) e' sostituita dalla seguente: "h) alla gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera g), assicurando il coordinamento operativo per la loro utilizzazione a fini istituzionali attraverso il sistema pubblico di connettivita' e garantendo l'accesso ai dati a tutti i soggetti interessati"; b) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 66 e' sostituita dalla seguente: "a) alla conservazione, alla utilizzazione ed all'aggiornamento degli atti catastali, partecipando al processo di determinazione degli estimi catastali fermo restando quanto previsto dall'articolo 65, comma 1, lettera h)". Modalita' di esercizio delle funzioni 195. A decorrere dal 1° novembre 2007, i comuni esercitano direttamente, anche in forma associata, o attraverso le comunita' montane, le funzioni catastali loro attribuite dall'articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come da ultimo modificato dal comma 194 del presente articolo, fatto salvo quanto stabilito dal comma 196 per la funzione di conservazione degli atti catastali. Al fine di evitare maggiori oneri a carico della finanza pubblica, resta in ogni caso esclusa la possibilita' di esercitare le funzioni catastali affidandole a societa' private, pubbliche o miste pubblico-private. catastali conferite agli enti locali. Efficacia dell'attribuzione della funzione catastale al comune 196. L'efficacia dell'attribuzione della funzione comunale di conservazione degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano decorre dalla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa tra l'Agenzia del territorio e l'ANCI, recante l'individuazione dei termini e delle modalita' per il graduale trasferimento delle funzioni, tenendo conto dello stato di attuazione dell'informatizzazione del sistema di banche dati catastali e della capacita' organizzativa e tecnica, in relazione al potenziale bacino di utenza, dei comuni interessati. La previsione di cui al precedente periodo non si applica ai poli catastali gia' costituiti. Possibilita' per i comuni di stipulare convenzioni con l'Agenzia del territorio per l'esercizio delle funzioni catastali 197. Fatto salvo quanto previsto dal comma 196, e' in facolta' dei comuni di stipulare convenzioni soltanto con l'Agenzia del territorio per l'esercizio di tutte o di parte delle funzioni catastali di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come da ultimo modificato dal comma 194 del presente articolo. Le convenzioni non sono onerose, hanno durata decennale e sono tacitamente rinnovabili. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso criteri definiti previa consultazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tenuto conto delle indicazioni contenute nel protocollo di intesa concluso dall'Agenzia del territorio e dall'ANCI, sono determinati i requisiti e gli elementi necessari al convenzionamento e al completo esercizio delle funzioni catastali decentrate, ivi compresi i livelli di qualita' che i comuni devono assicurare nell'esercizio diretto, nonche' i controlli e le conseguenti misure in caso di mancato raggiungimento degli stessi, e, in particolare, le procedure di attuazione, gli ambiti territoriali di competenza, la determinazione delle risorse umane strumentali e finanziarie, tra le quali una quota parte dei tributi speciali catastali, da trasferire agli enti locali nonche' i termini di comunicazione da parte dei comuni o di loro associazioni dell'avvio della gestione delle funzioni catastali. Interoperabilita' delle banche dati catastali tra Agenzia del territorio ed enti locali 198. L'Agenzia del territorio, con provvedimento del Direttore, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, nel rispetto delle disposizioni e nel quadro delle regole tecniche di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, predispone entro il 1° settembre 2007 specifiche modalita' d'interscambio in grado di garantire l'accessibilita' e la interoperabilita' applicativa delle banche dati, unitamente ai criteri per la gestione della banca dati catastale. Le modalita' d'interscambio devono assicurare la piena cooperazione applicativa tra gli enti interessati e l'unitarieta' del servizio su tutto il territorio nazionale nell'ambito del sistema pubblico di connettivita'. Salvaguardia degli attuali livelli del servizio all'utenza in materia catastale 199. L'Agenzia del territorio salvaguarda il contestuale mantenimento degli attuali livelli di servizio all'utenza in tutte le fasi del processo, garantendo in ogni caso su tutto il territorio nazionale la circolazione e la fruizione dei dati catastali; fornisce inoltre assistenza e supporto ai comuni nelle attivita' di specifica formazione del personale comunale. L'assegnazione di personale puo' avere luogo anche mediante distacco. Monitoraggio dell'attivita' realizzata in materia di decentramento delle funzioni catastali 200. Al fine di compiere un costante monitoraggio del processo di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 195 a 199, l'Agenzia del territorio, con la collaborazione dei comuni, elabora annualmente l'esito della attivita' realizzata, dandone informazione al Ministro dell'economia e delle finanze ed alle competenti Commissioni parlamentari. Ampliamento delle ipotesi di utilizzo dei beni immobili confiscati per fini statali 201. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, dopo le parole: "protezione civile" sono inserite le seguenti: "e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attivita' istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, universita' statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse,". Ampliamento delle ipotesi di utilizzo dei beni immobili confiscati a favore di regioni ed enti locali 202. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e' sostituita dalla seguente: "b) trasferiti per finalita' istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile e' sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali possono amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunita', ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, o a comunita' terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonche' alle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni. Se entro un anno dal trasferimento l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, il prefetto nomina un commissario con poteri sostitutivi". Regolamento per regolare il trasferimento a favore delle universita' dei beni del patrimonio indisponibile dello Stato 203. All'articolo 2, comma 1, della legge 2 aprile 2001, n. 136, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Entro la data del 30 giugno 2007, con regolamento da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati i criteri, le modalita' e i termini del trasferimento in favore delle universita' statali di cui al presente comma". Obiettivi di riduzione della spesa da parte delle amministrazioni centrali e periferiche relativamente agli immobili condotti in locazione 204. Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l'utilizzo degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze, con l'atto di indirizzo di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, relativo all'Agenzia del demanio, determina gli obiettivi annuali di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa da parte delle amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato. Fondo unico del costo d'uso degli immobili in uso governativo 205. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo unico nel quale confluiscono le poste corrispondenti al costo d'uso degli immobili in uso governativo e dal quale vengono ripartite le quote di costo da imputare a ciascuna amministrazione. Commisurazione del costo d'uso ai valori correnti di mercato 206. Il costo d'uso dei singoli immobili in uso alle amministrazioni e' commisurato ai valori correnti di mercato secondo i parametri di comune commercio forniti dall'Osservatorio del mercato immobiliare, praticati nella zona per analoghe attivita'. Modalita' di conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa per locazione di immobili 207. Gli obiettivi di cui al comma 204 possono essere conseguiti da parte delle amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici, sia attraverso la riduzione del costo d'uso di cui al comma 205 derivante dalla razionalizzazione degli spazi, sia attraverso la riduzione della spesa corrente per le locazioni passive, ovvero con la combinazione delle due misure. Decreto concernente le modalita' per la riduzione degli oneri e la trasmissione delle informazioni all'Agenzia del demanio 208. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono stabiliti i criteri, le modalita' e i termini per la razionalizzazione e la riduzione degli oneri, nonche' i contenuti e le modalita' di trasmissione delle informazioni da parte delle amministrazioni usuarie e conduttrici all'Agenzia del demanio, la quale, in base agli obiettivi contenuti nell'atto di indirizzo di cui al comma 204, definisce annualmente le relative modalita' attuative, comunicandole alle predette amministrazioni. Abrogazione di disposizioni in materia di immobili 209. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 208, sono abrogati il comma 9 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, gli articoli 24 e 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, nonche' il comma 4 dell'articolo 62 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Individuazione dei beni per i quali si rende necessario l'accertamento delle destinazioni d'uso 210. Al fine di favorire la razionalizzazione e la valorizzazione dell'impiego dei beni immobili dello Stato, nonche' al fine di completare lo sviluppo del sistema informativo sui beni immobili del demanio e del patrimonio di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, l'Agenzia del demanio, ferme restando le competenze del Ministero per i beni e le attivita' culturali, individua i beni di proprieta' dello Stato per i quali si rende necessario l'accertamento di conformita' delle destinazioni d'uso esistenti per funzioni di interesse statale, oppure una dichiarazione di legittimita' per le costruzioni eseguite, ovvero realizzate in tutto o in parte in difformita' dal provvedimento di localizzazione. Tale elenco e' inviato al Ministero delle infrastrutture. Adempimenti del Ministero delle infrastrutture per la verifica della destinazione d'uso




Nota al comma 1216:
- Si riporta il testo del paragrafo 2 dell'art. 228 del
Trattato 25 marzo 1957 istitutivo della Comunita' europea:
«2. Se ritiene che lo Stato membro in questione non
abbia preso detti provvedimenti, la Commissione, dopo aver
dato a tale Stato la possibilita' di presentare le sue
osservazioni, formula un parere motivato che precisa i
punti sui quali lo Stato membro in questione non si e'
conformato alla sentenza della Corte di giustizia.».
Nota al comma 1217:
- La legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed
esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali firmata a
Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla
Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952), e'
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 settembre
1955, n. 221.
Nota al comma 1218:
- La legge 20 ottobre 1984, n. 720 (Istituzione del
sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici),
e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 ottobre
1984, n. 298.
Nota al comma 1221:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
Note al comma 1223:
- Si riporta il testo dell'art. 87 del Trattato
25 marzo 1957 che istituisce la Comunita' europea:
«Art. 87 (ex art. 92). - 1. Salvo deroghe contemplate
dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato
comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati
membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante
risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo
talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di
falsare la concorrenza.
2. Sono compatibili con il mercato comune:
a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli
consumatori, a condizione che siano accordati senza
discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati
dalle calamita' naturali oppure da altri eventi
eccezionali;
c) gli aiuti concessi all'economia di determinate
regioni della Repubblica federale di Germania che risentono
della divisione della Germania, nella misura in cui sono
necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da
tale divisione.
3. Possono considerarsi compatibili con il mercato
comune:
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo
economico delle regioni ove il tenore di vita sia
anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di
sottoccupazione;
b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione
di un importante progetto di comune interesse europeo
oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia
di uno Stato membro;
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di
talune attivita' o di talune regioni economiche, sempre che
non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria
al comune interesse;
d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la
conservazione del patrimonio, quando non alterino le
condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunita'
in misura contraria all'interesse comune;
e) le altre categorie di aiuti, determinate con
decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza
qualificata su proposta della Commissione.».
- Si riporta il testo dell'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa - Testo A):
«Art. 47 (R) (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'art. 38. (R).
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza. (R).
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. (R).
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva. (R)».
Note al comma 1224:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 3 della
legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione
in caso di violazione del termine ragionevole del processo
e modifica dell'art. 375 del codice di procedura civile),
cosi' come modificato dalla presente legge:
«3. Il ricorso e' proposto nei confronti del Ministro
della giustizia quando si tratta di procedimenti del
giudice ordinario, al Ministro della difesa quando si
tratta di procedimenti del giudice militare. Negli altri
casi e' proposto nei confronti del Ministro dell'economia e
delle finanze.».
Nota al comma 1226:
- Si riporta il testo degli articoli 4 e 6 del decreto
del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357
(Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE
relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali, nonche' della flora e della fauna
selvatiche):
«Art. 4 (Misure di conservazione). - 1. Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano assicurano per i
proposti siti di importanza comunitaria opportune misure
per evitare il degrado degli habitat naturali e degli
habitat di specie, nonche' la perturbazione delle specie
per cui le zone sono state designate, nella misura in cui
tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative
per quanto riguarda gli obiettivi del presente regolamento.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sulla base di linee guida per la gestione delle
aree della rete «Natura 2000», da adottarsi con decreto del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, adottano per le zone speciali di conservazione,
entro sei mesi dalla loro designazione, le misure di
conservazione necessarie che implicano all'occorrenza
appropriati piani di gestione specifici od integrati ad
altri piani di sviluppo e le opportune misure
regolamentari, amministrative o contrattuali che siano
conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat
naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui
all'allegato B presenti nei siti.
2-bis. Le misure di cui al comma 1 rimangono in vigore
nelle zone speciali di conservazione fino all'adozione
delle misure previste al comma 2.
3. Qualora le zone speciali di conservazione ricadano
all'interno di aree naturali protette, si applicano le
misure di conservazione per queste previste dalla normativa
vigente. Per la porzione ricadente all'esterno del
perimetro dell'area naturale protetta la regione o la
provincia autonoma adotta, sentiti anche gli enti locali
interessati e il soggetto gestore dell'area protetta, le
opportune misure di conservazione e le norme di gestione.».
«Art. 6 (Zone di protezione speciale). - 1. La rete
«Natura 2000» comprende le Zone di protezione speciale
previste dalla direttiva 79/409/CEE e dall'art. 1, comma 5,
della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
2. Gli obblighi derivanti dagli articoli 4 e 5 si
applicano anche alle zone di protezione speciale di cui al
comma 1.».
Nota al comma 1227:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.»
Nota al comma 1228:
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137), e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.
Nota al comma 1229:
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 12 del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti
nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico,
sociale e territoriale):
«7. Con decreto emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con il Ministro degli affari
esteri, con il Ministro per gli italiani nel mondo e con il
Ministro per gli affari regionali, se nominati, sentite le
organizzazioni sindacali di categoria maggiormente
rappresentative, acquisita l'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede
all'organizzazione e alla disciplina dell'Agenzia, con
riguardo anche all'istituzione di un apposito comitato
tecnico-consultivo e dell'Osservatorio nazionale del
turismo e alla partecipazione negli organi dell'agenzia di
rappresentanti delle regioni, dello Stato, delle
associazioni di categoria e delle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, anche in deroga a
quanto stabilito dall'art. 13, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419. Tra i compiti
dell'Agenzia sono in particolare previsti lo sviluppo e la
cura del turismo culturale e del turismo congressuale, in
raccordo con le iniziative di valorizzazione del patrimonio
culturale.».
Note al comma 1230:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Si riporta il testo dell'art. 23 del decreto-legge
24 dicembre 2003, n. 355 (Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative):
«Art. 23 (Finanziamento del rinnovo contrattuale per il
settore del trasporto pubblico locale, proroga di termine
in materia di servizi di trasporto pubblico regionale e
locale e differimento del nuovo regime di ricorsi in
materia di invalidita' civile). - 1. Al fine di assicurare
il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del
trasporto pubblico locale e' autorizzata la spesa di euro
337.500.000 per l'anno 2004 e di euro 214.300.000 annui a
decorrere dall'anno 2005; i trasferimenti erariali
conseguenti sono effettuati con le procedure e le modalita'
stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. L'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 42,
comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e' differita al 31 dicembre 2004. A tal fine
e' autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno
2004.
3. All'onere complessivo, pari a euro 339.500.000 per
l'anno 2004 e a euro 214.300.000 annui a decorrere
dall'anno 2005 derivante dal presente articolo, si provvede
con le maggiori entrate per accisa conseguenti all'aumento
a euro 558,64 per mille litri dell'aliquota di accisa sulla
benzina e sulla benzina senza piombo di cui all'allegato I
del testo unico delle disposizioni legislative concernenti
le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni.
3-bis. Il termine del 31 dicembre 2003, previsto
dall'art. 18, comma 3-bis, del decreto legislativo
19 novembre 1997, n. 422, per l'affidamento dello
svolgimento dei servizi di trasporto automobilistici e'
prorogato al 31 dicembre 2005. Il Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente alla
ricognizione e alla individuazione delle risorse al fine di
emanare provvedimenti per contribuire al risanamento e allo
sviluppo del trasporto pubblico locale, al potenziamento
del trasporto rapido di massa nonche' al corretto
svolgimento delle procedure di affidamento dei servizi.».
Nota al comma 1231:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 1 del
decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16 (Interventi urgenti
per la tutela dell'ambiente e per la viabilita' e per la
sicurezza pubblica), cosi' come modificato dalla presente
legge:
«3. Le risorse di cui al comma 2 sono assegnate alle
regioni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Le risorse sono attribuite con riferimento alla consistenza
del personale in servizio alla data del 30 novembre 2004
presso le aziende di trasporto pubblico locale e presso le
aziende ferroviarie, limitatamente a quelle che applicano
il contratto autoferrotranviari di cui all'art. 23 del
decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47. Le
spese sostenute dagli enti territoriali per la
corresponsione alle aziende degli importi assegnati sono
escluse dal patto di stabilita' interno.».
Nota al comma 1232:
- Si riporta il testo delle lettere a), b) e c) del
comma 74 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), cosi'
come modificato dalla presente legge:
«74. A decorrere dall'esercizio 2007 le dotazioni di
cui al comma 73 sono rideterminate applicando alla media
delle somme incassate nell'ultimo triennio consuntivato,
rilevata dal rendiconto generale delle amministrazioni
dello Stato, relativamente alle unita' previsionali di base
dello stato di previsione dell'entrata, indicate
nell'elenco 4 allegato alla presente legge, le seguenti
percentuali e comunque con una dotazione non superiore a
quella dell'anno precedente incrementata del 5 per cento:
a) Agenzia delle entrate 0,7201 per cento;
b) Agenzia del territorio 0,1592 per cento;
c) Agenzia delle dogane 0,1668 per cento.».
Nota al comma 1233:
- Si riporta il testo del comma 69 dell'art. 2 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2004): cosi' come modificato dalla
presente legge:
«69. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 47,
secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222,
relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per
mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF), e' ridotta di 35 milioni di euro per l'anno 2007 e
di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009».
Note al comma 1234:
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della
disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale):
«Art. 10 (Organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale). - 1. Sono organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le
fondazioni, le societa' cooperative e gli altri enti di
carattere privato, con o senza personalita' giuridica, i
cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma
dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o
registrata, prevedono espressamente:
a) lo svolgimento di attivita' in uno o piu' dei
seguenti settori:
1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
2) assistenza sanitaria;
3) beneficenza;
4) istruzione;
5) formazione;
6) sport dilettantistico;
7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose
d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno
1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409;
8) tutela e valorizzazione della natura e
dell'ambiente, con esclusione dell'attivita', esercitata
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,
speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
9) promozione della cultura e dell'arte;
10) tutela dei diritti civili;
11) ricerca scientifica di particolare interesse
sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse
affidata ad universita', enti di ricerca ed altre
fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e
secondo modalita' da definire con apposito regolamento
governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400;
b) l'esclusivo perseguimento di finalita' di
solidarieta' sociale;
c) il divieto di svolgere attivita' diverse da quelle
menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse
direttamente connesse;
d) il divieto di distribuire, anche in modo
indiretto, utili e avanzi di gestione nonche' fondi,
riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a
meno che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte per legge o siano effettuate a favore di altre
ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte
della medesima ed unitaria struttura;
e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di
gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali
e di quelle ad esse direttamente connesse;
f) l'obbligo di devolvere il patrimonio
dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per
qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale o a fini di pubblica utilita', sentito
l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge;
g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto
annuale;
h) disciplina uniforme del rapporto associativo e
delle modalita' associative volte a garantire
l'effettivita' del rapporto medesimo, escludendo
espressamente la temporaneita' della partecipazione alla
vita associativa e prevedendo per gli associati o
partecipanti maggiori d'eta' il diritto di voto per
l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei
regolamenti e per la nomina degli organi direttivi
dell'associazione;
i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia
segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della
locuzione «organizzazione non lucrativa di utilita'
sociale» o dell'acronimo «ONLUS».
2. Si intende che vengono perseguite finalita' di
solidarieta' sociale quando le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi relative alle attivita' statutarie
nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione,
della formazione, dello sport dilettantistico, della
promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei
diritti civili non sono rese nei confronti di soci,
associati o partecipanti, nonche' degli altri soggetti
indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad
arrecare benefici a:
a) persone svantaggiate in ragione di condizioni
fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
b) componenti collettivita' estere, limitatamente
agli aiuti umanitari.
3. Le finalita' di solidarieta' sociale s'intendono
realizzate anche quando tra i beneficiari delle attivita'
statutarie dell'organizzazione vi siano i propri soci,
associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla
lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nelle
condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del
comma 2.
4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e
3, si considerano comunque inerenti a finalita' di
solidarieta' sociale le attivita' statutarie istituzionali
svolte nei settori della assistenza sociale e
sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione
e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico
di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le
biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, della tutela e
valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione
dell'attivita', esercitata abitualmente, di raccolta e
riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di
cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, della ricerca scientifica di particolare interesse
sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse
affidate ad universita', enti di ricerca ed altre
fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e
secondo modalita' da definire con apposito regolamento
governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, nonche' le attivita' di promozione
della cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti
apporti economici da parte dell'amministrazione centrale
dello Stato.
5. Si considerano direttamente connesse a quelle
istituzionali le attivita' statutarie di assistenza
sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico,
promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti
civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del
comma 1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni
previste ai commi 2 e 3, nonche' le attivita' accessorie
per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto
integrative delle stesse. L'esercizio delle attivita'
connesse e' consentito a condizione che, in ciascun
esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati
alla lettera a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti
rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi
non superino il 66 per cento delle spese complessive
dell'organizzazione.
6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta
di utili o di avanzi di gestione:
a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a
soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti
gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a
qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano
parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a
favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo
grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonche'
alle societa' da questi direttamente o indirettamente
controllate o collegate, effettuate a condizioni piu'
favorevoli in ragione della loro qualita'. Sono fatti
salvi, nel caso delle attivita' svolte nei settori di cui
ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi
accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti
che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari,
aventi significato puramente onorifico e valore economico
modico;
b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi
che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al
loro valore normale;
c) la corresponsione ai componenti gli organi
amministrativi e di controllo di emolumenti individuali
annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto
del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e
dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla
legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e
integrazioni, per il presidente del collegio sindacale
delle societa' per azioni;
d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche
e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi
passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie,
superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di
salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a
quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le
medesime qualifiche.
7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1
non si applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle
lettere h) ed i) del medesimo comma 1 non si applicano agli
enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali
lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.
8. Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto
della loro struttura e delle loro finalita', gli organismi
di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266,
iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni
non governative riconosciute idonee ai sensi della legge
26 febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui
alla legge 8 novembre 1991, n. 381, nonche' i consorzi di
cui all'art. 8 della predetta legge n. 381 del 1991 che
abbiano la base sociale formata per il cento per cento da
cooperative sociali. Sono fatte salve le previsioni di
maggior favore relative agli organismi di volontariato,
alle organizzazioni non governative e alle cooperative
sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266
del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.
9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose
con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese
e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli
enti di cui all'art. 3, comma 6, lettera e), della legge
25 agosto 1991, n. 287, le cui finalita' assistenziali
siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sono
considerati ONLUS limitatamente all'esercizio delle
attivita' elencate alla lettera a) del comma 1; fatta
eccezione per la prescrizione di cui alla lettera c) del
comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano le
disposizioni anche agevolative del presente decreto, a
condizione che per tali attivita' siano tenute
separatamente le scritture contabili previste all'art.
20-bis del decreto del Presidente delle Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'art. 25,
comma 1.
10. Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti
pubblici, le societa' commerciali diverse da quelle
cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge
30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici,
le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di
lavoro e le associazioni di categoria.».
- Si riporta il testo dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 7
della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle
associazioni di promozione sociale):
«Art. 7 (Registri). - 1. Presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari
sociali e' istituito un registro nazionale al quale possono
iscriversi, ai fini dell'applicazione della presente legge,
le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale
in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, costituite ed
operanti da almeno un anno. Alla tenuta del registro si
provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e
strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.
2. Per associazioni di promozione sociale a carattere
nazionale si intendono quelle che svolgono attivita' in
almeno cinque regioni ed in almeno venti province del
territorio nazionale.
3. L'iscrizione nel registro nazionale delle
associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di
automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi
livelli di organizzazione territoriale e dei circoli
affiliati, mantenendo a tali soggetti i benefici connessi
alla iscrizione nei registri di cui al comma 4.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano istituiscono, rispettivamente, registri su scala
regionale e provinciale, cui possono iscriversi tutte le
associazioni in possesso dei requisiti di cui all'art. 2,
che svolgono attivita', rispettivamente, in ambito
regionale o provinciale.».
Note al comma 1238:
- Si riporta il testo del comma 46 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«46. A decorrere dall'anno 2006, l'ammontare
complessivo delle riassegnazioni di entrate non potra'
superare, per ciascuna amministrazione, l'importo
complessivo delle riassegnazioni effettuate nell'anno 2005
al netto di quelle di cui al successivo periodo. La
limitazione non si applica alle riassegnazioni per le quali
l'iscrizione della spesa non ha impatto sul conto economico
consolidato delle pubbliche amministrazioni, nonche' a
quelle riguardanti l'attuazione di interventi cofinanziati
dall'Unione europea.»
Note al comma 1241:
- Il decreto-legge 5 luglio 2006, n. 224 (Disposizioni
urgenti per la partecipazione italiana alle missioni
internazionali), e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 6 luglio 2006, n. 155.
- La legge 4 agosto 2006, n. 247 (Disposizioni per la
partecipazione italiana alle missioni internazionali), e'
stato pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2006,
n. 186.
- Il decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253 (Disposizioni
concernenti l'intervento di cooperazione allo sviluppo in
Libano e il rafforzamento del contingente militare italiano
nella missione UNIFIL ridefinita dalla citata risoluzione
1701 (2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni
Unite), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
28 agosto 2006, n. 199.
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge
28 agosto 2006, n. 253 (Disposizioni concernenti
l'intervento di cooperazione allo sviluppo in Libano e il
rafforzamento del contingente militare italiano nella
missione UNIFIL ridefinita dalla citata risoluzione 1701
(2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite):
«Art. 5. (Disposizioni in materia penale). - 1. Al
personale militare che partecipa alla missione di cui
all'art. 2 si applicano il codice penale militare di pace e
l'art. 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del
decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.
2. I reati commessi dallo straniero nel territorio in
cui si svolgono gli interventi di cui all'art. 1 e la
missione di cui all'art. 2, a danno dello Stato o di
cittadini italiani partecipanti agli interventi e alla
missione stessi, sono puniti sempre a richiesta del
Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa
per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze
armate.
3. Per i reati di cui al comma 2 e per i reati
attribuiti alla giurisdizione dell'autorita' giudiziaria
ordinaria, commessi nel territorio e per il periodo in cui
si svolgono gli interventi di cui all'art. 1 e la missione
di cui all'art. 2 dal cittadino che partecipa agli
interventi o alla missione stessi, la competenza per
territorio e' attribuita al Tribunale di Roma.».
Note al comma 1242:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 della
legge 11 luglio 1998, n. 224 (Trasmissione radiofonica dei
lavori parlamentari e agevolazioni per l'editoria):
«Art. 1. - 1. Allo scopo di garantire la continuita'
del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute
parlamentari, e confermando lo strumento della convenzione
da stipulare a seguito di gara pubblica, i cui criteri
saranno definiti nel quadro dell'approvazione della riforma
generale del sistema delle comunicazioni, in via
transitoria la convenzione tra il Ministero delle
comunicazioni e il Centro di produzione S.p.a., stipulata
ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre
1994, n. 602, ed approvata con decreto del Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni del 21 novembre 1994, e'
rinnovata con decorrenza 21 novembre 1997 per un ulteriore
triennio, intendendosi rivalutato in legge 11.500.000.000
l'importo di cui al comma 4 dello stesso art. 9. I
contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compreso, per
i redattori, il contratto unico nazionale di lavoro dei
giornalisti, si applicano ai dipendenti del Centro di
produzione S.p.a. fino alla scadenza della convenzione.».
Note al comma 1243:
- Si riporta il testo del comma 341 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«341. Allo scopo di promuovere lo sviluppo della
ricerca avanzata nel campo delle biotecnologie, nell'ambito
degli accordi di cooperazione scientifica e tecnologica
stipulati con gli Stati Uniti d'America, il Presidente del
Consiglio dei Ministri e' autorizzato a costituire una
fondazione secondo le modalita' da esso stabilite con
proprio decreto. Al relativo onere si provvede mediante
riduzione della dotazione del Fondo per le aree
sottoutilizzate, di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, per gli importi di 30 milioni di euro per
l'anno 2006, 60 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008, e
180 milioni di euro per l'anno 2009, in coerenza con il
punto 5.3.6 della delibera CIPE n. 35 del 27 maggio 2005.».
Note al comma 1244:
- Si riporta il testo del comma 18 dell'art. 52 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2002):
«18. Il finanziamento annuale di cui all'art. 27,
comma 10, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n.
488, e successive modificazioni, e' incrementato, a
decorrere dal 2002, di un importo pari a 20 milioni di euro
in ragione di anno. La previsione di cui all'art. 145,
comma 19, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, si estende agli esercizi finanziari 1999 e 2000. Delle
misure di sostegno di cui al presente comma possono
beneficiare, a decorrere dall'anno 2002, anche le emittenti
radiofoniche locali legittimamente esercenti alla data di
entrata in vigore della presente legge, nella misura
complessivamente non superiore ad un decimo dell'ammontare
globale dei contributi stanziati. Per queste ultime
emittenti, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, vengono stabiliti le modalita'
e i criteri di attribuzione ed erogazione.».
- La legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2003).
- La legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2004).
- La legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2005).
- La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2006).
Note al comma 1246:
- Si riporta il testo degli articoli 3, 4, 7 e 8 della
legge 7 agosto 1990, n. 250 (Provvidenze per l'editoria e
riapertura dei termini, a favore delle imprese
radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili
di cui all'art. 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987,
n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'art. 11 della
legge stessa):
«Art. 3. - 1. Per l'anno 1990 alle imprese editrici di
quotidiani o periodici di cui al comma 6 dell'art. 9 della
legge 25 febbraio 1987, n. 67, e alle imprese radiofoniche
di cui al comma 2 dell'art. 11 della medesima legge, sono
concessi ulteriori contributi integrativi pari a quelli
risultanti dai predetti commi degli articoli 9 e 11 della
citata legge n. 67 del 1987, sempre che tutte le entrate
pubblicitarie non raggiungano il 40 per cento dei costi
complessivi dell'esercizio relativo all'anno 1990, compresi
gli ammortamenti risultanti a bilancio.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2002, i contributi di cui
al comma 8 e al comma 11 del presente articolo, il cui
ammontare non puo' comunque superare il 50 per cento dei
costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti
dal bilancio dell'impresa stessa, sono concessi,
limitatamente ad una sola testata, alle imprese editrici di
giornali quotidiani che, con esclusione di quanto previsto
dalle lettere a) e b) per le cooperative editrici
costituite ai sensi e per gli effetti dell'art. 153,
comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possiedano i
seguenti requisiti:
a) siano costituite come cooperative giornalistiche
da almeno tre anni;
b) editino la testata stessa da almeno tre anni;
c) abbiano acquisito, nell'anno di riferimento dei
contributi, entrate pubblicitarie che non superino il 30
per cento dei costi complessivi dell'impresa risultanti dal
bilancio dell'anno medesimo;
d) abbiano adottato con norma statutaria il divieto
di distribuzione degli utili nell'esercizio di riscossione
dei contributi e nei dieci esercizi successivi;
e) la testata edita abbia diffusione formalmente
certificata pari ad almeno il 25 per cento della tiratura
complessiva per le testate nazionali e ad almeno il 40 per
cento per quelle locali. Ai fini del presente articolo, si
intende per diffusione l'insieme delle vendite e degli
abbonamenti e per testata locale quella cui almeno l'80 per
cento della diffusione complessiva e' concentrata in una
sola regione;
f) [le testate nazionali che usufruiscono di
contributi di cui al presente articolo non siano poste in
vendita congiuntamente con altre testate];
g) abbiano sottoposto l'intero bilancio di esercizio
cui si riferiscono i contributi alla certificazione di una
societa' di revisione scelta tra quelle di cui all'elenco
apposito previsto dalla CONSOB;
h) [la testata edita sia posta in vendita a un prezzo
non inferiore alla media dal prezzo base degli altri
quotidiani, senza inserti e supplementi, di cui viene
accertata la tiratura, prendendo a riferimento il primo
giorno di pubblicazione dall'anno di riferimento dei
contributi].
2-bis. I contributi previsti dalla presente legge e in
misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi
complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal
bilancio dell'impresa stessa, sono concessi anche alle
imprese editrici di giornali quotidiani la cui maggioranza
del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti
morali non aventi scopo di lucro che possiedano i requisiti
di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del
presente articolo.
2-ter. I contributi previsti dalla presente legge, con
esclusione di quelli previsti dal comma 11, e in misura,
comunque, non superiore al 50 per cento dei costi
complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal
bilancio dell'impresa stessa, sono concessi alle imprese
editrici, comunque costituite, che editino giornali
quotidiani in lingua francese, ladina, slovena e tedesca
nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia
e Trentino-Alto Adige, a condizione che le imprese
beneficiarie non editino altri giornali quotidiani e
possiedano i requisiti di cui alle
lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del presente
articolo. A decorrere dal 1° gennaio 2002 i contributi di
cui ai commi 8 e 11 e in misura, comunque, non superiore al
50 per cento dei costi complessivi, compresi gli
ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa,
sono concessi ai giornali quotidiani italiani editi e
diffusi all'estero a condizione che le imprese editrici
beneficiarie possiedano i requisiti di cui alle
lettere b), c), d) e g) del comma 2 del presente articolo.
Tali imprese devono allegare alla domanda i bilanci
corredati da una relazione di certificazione da parte di
societa' abilitate secondo la normativa dello Stato in cui
ha sede l'impresa.
2-quater. Le norme previste dal presente articolo per i
quotidiani per quanto attiene ai requisiti e ai contributi
si applicano anche ai periodici editi da cooperative
giornalistiche ivi comprese quelle di cui all'art. 52 della
legge 5 agosto 1981, n. 416, con il limite di 310.000 euro
e di 207.000 euro rispettivamente per il contributo fisso e
per il contributo variabile di cui al comma 10; a tali
periodici non si applica l'aumento previsto dal comma 11.
3. A decorrere dal 1° gennaio 1991, alle imprese
editrici di periodici che risultino esercitate da
cooperative, fondazioni o enti morali, ovvero da societa'
la maggioranza del capitale sociale delle quali sia
detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali che non
abbiano scopo di lucro, sono corrisposte annualmente 0,2
euro per copia stampata fino a 30.000 copie di tiratura
media, indipendentemente dal numero delle testate. Le
imprese di cui al presente comma devono essere costituite
da almeno tre anni ovvero editare testate diffuse da almeno
cinque anni. I contributi di cui al presente comma sono
corrisposti a condizione che le imprese editrici:
a) non abbiano acquisito, nell'anno precedente
introiti pubblicitari superiori complessivamente al 40 per
cento dei costi, compresi gli ammortamenti, dell'impresa
per l'anno medesimo, risultanti dal bilancio;
b) editino periodici a contenuto prevalentemente
informativo;
c) abbiano pubblicato nei due anni antecedenti
l'entrata in vigore della presente legge e nell'anno di
riferimento dei contributi, non meno di 45 numeri ogni anno
per ciascuna testata per i plurisettimanali e settimanali,
18 per i quindicinali e 9 per i mensili.
3-bis. Qualora le societa' di cui al comma 3 siano
costituite da persone fisiche e giuridiche, ciascuna delle
quali possieda quote di capitale inferiori al 3 per cento,
e' sufficiente che la cooperativa, fondazione o ente morale
detenga la maggioranza relativa del capitale sociale.
4. La commissione di cui all'art. 54 della legge
5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'art. 11 della
legge 30 aprile 1983, n. 137, esprime parere
sull'accertamento della tiratura e sull'accertamento dei
requisiti di ammissione ai contributi disposti dal comma 3.
5. Le imprese editrici in possesso dei requisiti di cui
ai commi 2 e 3 devono trasmettere alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e
l'editoria, lo statuto della societa' che escluda
esplicitamente la distribuzione degli utili fino allo
scioglimento della societa' stessa. Le disposizioni di cui
all'art. 2 della presente legge si applicano anche alle
imprese editrici di giornali quotidiani e periodici che
gia' abbiano presentato domanda per accedere ai contributi
di cui agli articoli 9 e 10 della citata legge n. 67 del
1987. Non possono percepire i contributi di cui al comma 8
le imprese editrici che siano collegate con imprese
editrici di altri giornali quotidiani o periodici ovvero
con imprese che raccolgono pubblicita' per la testata
stessa o per altri giornali quotidiani o periodici. Non
possono percepire i suddetti contributi le imprese
editoriali collegate con altre imprese titolari di rapporti
contrattuali con l'impresa editoriale stessa, il cui
importo ecceda il 10 per cento dei costi complessivi
dell'impresa editrice, compresi gli ammortamenti, ovvero
nel caso in cui tra i soci e gli amministratori
dell'impresa editoriale figurino persone fisiche nella
medesima condizione contrattuale.
6. Ove nei dieci anni dalla riscossione dell'ultimo
contributo la societa' proceda ad operazioni di riduzione
del capitale per esuberanza, ovvero la societa' deliberi la
fusione o comunque operi il conferimento di azienda in
societa' il cui statuto non contempli l'esclusione di cui
al comma 5, la societa' dovra' versare in conto entrate al
Ministero del tesoro una somma pari ai contributi disposti,
aumentati degli interessi calcolati al tasso doppio del
tasso di riferimento di cui all'art. 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e
successive modificazioni, a partire dalla data di ogni
riscossione, e capitalizzati annualmente; ove nello stesso
periodo la societa' sia posta in liquidazione, dovra'
versare in conto entrate al Ministero del tesoro una somma
parimenti calcolata nei limiti del risultato netto della
liquidazione, prima di qualunque distribuzione od
assegnazione. Una somma parimenti calcolata dovra' essere
versata dalla societa' quando, nei dieci anni dalla
riscossione dell'ultimo contributo, dai bilanci annuali o
da altra documentazione idonea, risulti violata
l'esclusione della distribuzione degli utili.
7. I contributi di cui al comma 8 sono corrisposti a
condizione che gli introiti pubblicitari di ciascuna
impresa editoriale, acquisiti nell'anno precedente, non
superino il 40 per cento dei costi complessivi dell'impresa
risultanti dal bilancio per l'anno medesimo, compresi gli
ammortamenti. Se le entrate pubblicitarie sono comprese tra
il 35 per cento ed il 40 per cento dei costi, i contributi
di cui al comma 8, lettera b), sono ridotti del 50 per
cento.
8. I contributi alle imprese editrici di cui al comma 2
sono determinati nella seguente misura:
a) un contributo fisso annuo di importo pari al 30
per cento dei costi risultanti dal bilancio, inclusi gli
ammortamenti, e comunque non superiore a lire 2 miliardi
per ciascuna impresa;
b) contributi variabili nelle seguenti misure:
1) lire 500 milioni all'anno da 10.000 a 30.000
copie di tiratura media giornaliera e lire 300 milioni
all'anno, ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera,
dalle 30.000 alle 150.000 copie;
2) lire 200 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di
tiratura media giornaliera, oltre le 150.000 copie e fino
alle 250.000 copie;
3) lire 100 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di
tiratura media giornaliera, oltre le 250.000 copie.
9. L'ammontare totale dei contributi previsti dal
comma 8 non puo' comunque superare il 60 per cento dei
costi risultanti dal bilancio, dei costi come determinati
dal medesimo comma 8.
10. Fatta salva l'applicazione a regime della normativa
in vigore al 31 dicembre 1997 a favore delle imprese
editrici di quotidiani o periodici a quella data organi di
movimenti politici i quali organi siano in possesso dei
requisiti per l'accesso ai contributi previsti, nonche' a
favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici
pubblicati per la prima volta in data successiva al
31 dicembre 1997 e fino al 30 giugno 1998 quali organi di
partiti o movimenti ammessi al finanziamento pubblico, a
decorrere dal 1° gennaio 1998 alle imprese editrici di
quotidiani o periodici che, oltre che attraverso esplicita
menzione riportata in testata, risultino essere organi o
giornali di forze politiche che abbiano il proprio gruppo
parlamentare in una delle Camere o nel Parlamento europeo
avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento
italiano, nell'anno di riferimento dei contributi nei
limiti delle disponibilita' dello stanziamento di bilancio,
e' corrisposto:
a) un contributo fisso annuo di importo pari al 40
per cento dei costi risultanti dal bilancio, inclusi gli
ammortamenti, e comunque non superiore a lire 2 miliardi e
500 milioni per i quotidiani e lire 600 milioni per i
periodici;
b) un contributo variabile, calcolato secondo i
parametri previsti dal comma 8, per i quotidiani, ridotto
ad un sesto, un dodicesimo od un ventiquattresimo
rispettivamente per i periodici settimanali, quindicinali o
mensili; per i suddetti periodici viene comunque
corrisposto un contributo fisso di lire 400 milioni nel
caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie.
11. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate
pubblicitarie siano inferiori al 30 per cento dei costi
d'esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, sono
concessi, per ogni esercizio, ulteriori contributi
integrativi pari al 50 per cento di quanto determinato
dalle lettere a) e b) del comma 10.
11-bis. [Ai fini dell'applicazione dei commi 10 e 11,
il requisito della rappresentanza parlamentare della forza
politica, la cui impresa editrice dell'organo o giornale
aspiri alla concessione dei contributi di cui ai predetti
commi, e' soddisfatto, in assenza di specifico collegamento
elettorale, anche da una dichiarazione di appartenenza e
rappresentanza di tale forza politica da parte dei
parlamentari interessati, certificata dalla Camera di cui
sono componenti].
11-ter. A decorrere dall'anno 1991 sono abrogati gli
ultimi due periodi del comma 5. Dal medesimo anno i
contributi previsti dal comma 2 sono concessi a condizione
che non fruiscono dei contributi previsti dal predetto
comma imprese collegate con l'impresa richiedente, o
controllate da essa, o che la controllano, o che siano
controllate dalle stesse imprese, o dagli stessi soggetti
che la controllano.
12. La somma dei contributi previsti dai commi 10 e 11
non puo' comunque superare il 70 per cento dei costi, come
determinati dai medesimi commi 10 e 11.
13. I contributi di cui ai commi 10 e 11 e di cui
all'art. 4 sono concessi a condizione che le imprese non
fruiscano, ne' direttamente ne' indirettamente, di quelli
di cui ai commi 2, 5, 6, 7 e 8, ed a condizione che i
contributi di cui ai commi stessi non siano percepiti da
imprese da esse controllate o che le controllano ovvero che
siano controllate dalle stesse imprese o dagli stessi
soggetti che le controllano.
14. I contributi di cui ai commi 10 e 11 e di cui
all'art. 4 sono corrisposti alternativamente per un
quotidiano o un periodico o una impresa radiofonica,
qualora siano espressione dello stesso partito politico.
15. Le imprese editrici di cui al presente articolo, ad
eccezione di quelle previste dal comma 3, sono comunque
soggette agli obblighi di cui al quinto comma dell'art. 7,
legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'art. 4,
legge 30 aprile 1983, n. 137, a prescindere dall'ammontare
dei ricavi delle vendite. Sono soggette agli obblighi
medesimi, a prescindere dall'ammontare dei ricavati delle
vendite, anche le imprese di cui al comma 2 dell'art. 11,
legge 25 febbraio 1987, n. 67.
15-bis. A decorrere dall'anno 1998 entro il 31 marzo di
ogni anno e purche' sia stata inoltrata domanda valida ai
sensi delle vigenti disposizioni, e' corrisposto un importo
pari al 50 per cento dei contributi di cui ai commi 2, 8,
10 e 11 spettanti per l'anno precedente. La liquidazione
del contributo residuo verra' effettuata entro tre mesi
dalla presentazione del bilancio dell'impresa editoriale e
della necessaria certificazione nonche' della
documentazione richiesta all'editore dalle norme vigenti.
La certificazione, eseguita a cura di una societa' di
revisione, e' limitata alla verifica ed al riscontro dei
soli costi a cui si fa riferimento per il conteggio del
contributo complessivo relativo ad ogni esercizio.».
«Art. 4. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, viene
corrisposto, a cura del Dipartimento dell'informazione e
dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
un contributo annuo pari al 70 per cento della media dei
costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi,
inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 4
miliardi, alle imprese radiofoniche che risultino essere
organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo
del Parlamento e che:
a) abbiano registrato la testata giornalistica
trasmessa presso il competente tribunale;
b) trasmettano quotidianamente propri programmi
informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici,
sociali, sindacali o culturali per non meno del 50 per
cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le
ore 20;
c) non siano editori o controllino, direttamente o
indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6
dell'art. 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.
2. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate
pubblicitarie siano inferiori al 25 per cento dei costi di
esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, e' concesso
un ulteriore contributo integrativo pari al 50 per cento
del contributo di cui al comma 1. La somma di tutti i
contributi non puo' comunque superare l'80 per cento dei
costi come determinati al medesimo comma 1.
3. Le imprese di cui al comma 1 hanno diritto alle
riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della legge
5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni,
applicate con le stesse modalita' anche ai consumi di
energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento
ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi
compresi i sistemi via satellite, nonche' alle agevolazioni
di credito di cui all'art. 20 della legge 25 febbraio 1987,
n. 67, ed al rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1
dell'art. 11 della medesima legge n. 67 del 1987.
4. I metodi e le procedure per l'accertamento del
possesso dei requisiti per l'accesso alle provvidenze di
cui al presente articolo, nonche' per la verifica periodica
della loro persistenza, sono disciplinati dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n.
410, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del
7 ottobre 1987.».
«Art. 7. - 1... ».
«Art. 8. - 1. Le imprese di radiodiffusione sonora a
carattere locale che abbiano registrato la testata
radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente
tribunale, trasmettano quotidianamente propri programmi
informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici,
sociali, sindacali o letterari, per non meno del 15 per
cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le
ore 20, hanno diritto a decorrere dal 1° gennaio 2007:
a) alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della
legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni,
applicate con le stesse modalita' anche ai consumi di
energia elettrica;
b) al rimborso del 60 per cento delle spese per
l'abbonamento ai servizi di due agenzie di informazione a
diffusione nazionale o regionale.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 23 della
legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema
radiotelevisivo pubblico e privato):
«3. Ai concessionari per la radiodiffusione televisiva
in ambito locale, ovvero ai soggetti autorizzati per la
radiodiffusione televisiva locale di cui all'art. 32, che
abbiano registrato la testata televisiva presso il
competente tribunale e che trasmettano quotidianamente,
nelle ore comprese tra le 07,00 e le 23,00 per almeno
un'ora, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti
politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o
culturali, si applicano i benefici di cui al comma 1
dell'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, cosi'
come modificato dall'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n.
250, nonche' quelli di cui agli articoli 28, 29 e 30 della
legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed
integrazioni.».
- Si riporta il testo del comma 13 dell'art. 7 della
legge 3 maggio 2004, n. 112 (Norme di principio in materia
di assetto del sistema radiotelevisivo e della
RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al
Governo per l'emanazione del testo unico della
radiotelevisione):
«13. L'accesso alle provvidenze di cui all'art. 11
della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive
modificazioni, agli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto
1990, n. 250, e all'art. 7 del decreto-legge 27 agosto
1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 ottobre 1993, n. 422, e' altresi' previsto anche per i
canali tematici autorizzati alla diffusione via satellite,
con esclusione di quelli ad accesso condizionato, come
definiti dall'art. 1, lettera c), del regolamento
concernente la promozione della distribuzione e della
produzione di opere europee, di cui alla Del.Aut.gar.com.
16 marzo 1999, n. 9/1999, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1999, che si impegnano a
trasmettere programmi di informazione alle condizioni
previste dall'art. 7 del citato decreto-legge n. 323 del
1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 422 del
1993.».
- Si riporta il testo del comma 454 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«454. A decorrere dai contributi relativi all'anno
2005, non e' piu' corrisposta l'anticipazione di cui
all'art. 3, comma 15-bis, della legge 7 agosto 1990, n.
250. I contributi sono comunque erogati in un'unica
soluzione entro l'anno successivo a quello di
riferimento.».
Note al comma 1247:
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 7 agosto
1990, n. 250 (Provvidenze per l'editoria e riapertura dei
termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la
dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'art. 9,
comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso
ai benefici di cui all'art. 11 della legge stessa):
«Art. 4. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, viene
corrisposto, a cura del Dipartimento dell'informazione e
dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
un contributo annuo pari al 70 per cento della media dei
costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi,
inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 4
miliardi, alle imprese radiofoniche che risultino essere
organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo
del Parlamento e che:
a) abbiano registrato la testata giornalistica
trasmessa presso il competente tribunale;
b) trasmettano quotidianamente propri programmi
informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici,
sociali, sindacali o culturali per non meno del 50 per
cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le
ore 20;
c) non siano editori o controllino, direttamente o
indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6
dell'art. 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.
2. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate
pubblicitarie siano inferiori al 25 per cento dei costi di
esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, e' concesso
un ulteriore contributo integrativo pari al 50 per cento
del contributo di cui al comma 1. La somma di tutti i
contributi non puo' comunque superare l'80 per cento dei
costi come determinati al medesimo comma 1.
3. Le imprese di cui al comma 1 hanno diritto alle
riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della legge
5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni,
applicate con le stesse modalita' anche ai consumi di
energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento
ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi
compresi i sistemi via satellite, nonche' alle agevolazioni
di credito di cui all'art. 20 della legge 25 febbraio 1987,
n. 67, ed al rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1
dell'art. 11 della medesima legge n. 67 del 1987.
4. I metodi e le procedure per l'accertamento del
possesso dei requisiti per l'accesso alle provvidenze di
cui al presente articolo, nonche' per la verifica periodica
della loro persistenza, sono disciplinati dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n.
410, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del
7 ottobre 1987.».
- Per l'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, si
vedano le note al comma 1246.
- Si riporta il testo del comma 13 dell'art. 7 della
legge 3 maggio 2004, n. 112 (Norme di principio in materia
di assetto del sistema radiotelevisivo e della
RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al
Governo per l'emanazione del testo unico della
radiotelevisione):
«13. L'accesso alle provvidenze di cui all'art. 11
della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive
modificazioni, agli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto
1990, n. 250, e all'art. 7 del decreto-legge 27 agosto
1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 ottobre 1993, n. 422, e' altresi' previsto anche per i
canali tematici autorizzati alla diffusione via satellite,
con esclusione di quelli ad accesso condizionato, come
definiti dall'art. 1, lettera c), del regolamento
concernente la promozione della distribuzione e della
produzione di opere europee, di cui alla Del.Aut.gar.com.
16 marzo 1999, n. 9/1999, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1999, che si impegnano a
trasmettere programmi di informazione alle condizioni
previste dall'art. 7 del citato decreto-legge n. 323 del
1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 422 del
1993.».
Nota al comma 1248:
- Si riporta il testo degli articoli 19 e 20 della
legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di
diffusione radiofonica e televisiva):
«Art. 19. La societa' concessionaria, oltre che alla
gestione dei servizi in concessione, e' tenuta alle
seguenti prestazioni:
a) a sistemare, secondo piani tecnici approvati dal
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, le reti
trasmittenti televisive nelle zone di confine bilingui, per
renderle idonee a ritrasmettere programmi di organismi
esteri confinanti; ad attuare la ristrutturazione ed
assumere la gestione degli impianti di terzi eventualmente
ad essa affidati, esistenti in dette zone alla data di
entrata in vigore della presente legge;
b) a predisporre annualmente, sulla base delle
direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
sentita la Commissione parlamentare per l'indennizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,
programmi televisivi e radiofonici destinati a stazioni
radiofoniche e televisive di altri Paesi per la diffusione
e la conoscenza della lingua e della cultura italiana nel
mondo e ad effettuare, sentita la stessa Commissione
parlamentare, trasmissioni radiofoniche speciali;
c) ad effettuare trasmissioni radiofoniche e
televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia di
Bolzano, in lingua francese per la regione autonoma Valle
d'Aosta ed in lingua slovena per la regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia.».
«Art. 20. I corrispettivi dovuti alla societa' per gli
adempimenti di cui al precedente articolo sono stabiliti
come segue.
Per quanto previsto al punto a) si provvede mediante
separate pattuizioni da effettuarsi d'intesa con i
rappresentanti degli enti locali delle zone di confine
interessate.
Per quanto previsto al punto b), i programmi televisivi
e radiofonici destinati a stazioni radiofoniche e
televisive di altri Paesi sono regolati mediante
convenzioni aggiuntive da stipularsi con le competenti
amministrazioni dello Stato entro novanta giorni dalla
stipula della convenzione di cui al successivo art. 46.
Per gli adempimenti di cui al punto c), le trasmissioni
in lingua tedesca per la provincia di Bolzano sono regolate
mediante convenzione aggiuntiva da stipularsi con le
competenti amministrazioni dello Stato entro lo stesso
termine di cui al precedente comma, mentre le trasmissioni
in lingua slovena da radio Trieste sono regolate secondo le
modalita' previste dalla legge 14 aprile 1956, n. 308.
L'ammontare dei rimborsi della spesa per le
trasmissioni in lingua tedesca effettuate dalla sede di
Bolzano, nel periodo 7 febbraio 1966-31 dicembre 1972, e'
forfettariamente stabilito in lire 6.710 milioni oltre
all'imposta sul valore aggiunto.
La misura del rimborso forfettario annuo, previsto per
le trasmissioni radiofoniche da radio Trieste dalla legge
14 aprile 1956, n. 308, in considerazione dell'intervenuto
aumento del numero di trasmissioni con l'inclusione nei
programmi de «l'Ora della Venezia Giulia», viene elevata a
lire 250 milioni l'anno oltre all'imposta sul valore
aggiunto, a partire dal 1968 e puo' essere soggetta a
revisione triennale su richiesta di ciascuna parte
contraente a far tempo dal 1° gennaio 1977.
L'ammontare dei rimborsi della spesa sostenuta per le
trasmissioni in lingua francese per la regione autonoma
Valle d'Aosta e per le trasmissioni televisive in lingua
slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e'
regolato con apposite convenzioni con le competenti
amministrazioni dello Stato.
La somma di 8.300 milioni, iscritta al capitolo 2554
dello stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro dell'anno finanziario 1973 e di cui al capitolo
aggiunto 7480 dell'anno finanziario 1974, resta destinata
ed impegnata per la liquidazione degli oneri di cui al
precedente quinto comma nonche' a quello di cui al sesto
comma per il periodo 1968-1972. All'onere derivante
dall'applicazione dello stesso sesto comma per il periodo
successivo al 1972, si provvede a carico dello stanziamento
del capitolo 2549 dello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974 e
corrispondenti capitoli degli anni successivi.
Ai nuovi o maggiori oneri derivanti dalle altre
convenzioni da stipulare ai sensi dei precedenti commi, si
provvede con utilizzo dei proventi del canone dovuto dalla
concessionaria allo Stato e da determinare, ai sensi del
precedente art. 16 con la convenzione di cui al successivo
art. 46. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Per i servizi speciali radiotelevisivi, non compresi
fra quelli suindicati, le amministrazioni dello Stato
richiedenti concordano, attraverso apposite convenzioni,
con la societa' concessionaria le modalita' delle
prestazioni e l'entita' dei relativi rimborsi, sentito il
parere obbligatorio della Commissione parlamentare.».
Note al comma 1249:
- Si riporta il testo dell'art. 26 della legge
10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della
concorrenza e del mercato):
«Art. 26 (Pubblicita' delle decisioni). - 1. Le
decisioni di cui agli articoli 15, 16, 18, 19 e 25 sono
pubblicate entro venti giorni in un apposito bollettino, a
cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nello
stesso bollettino sono pubblicate, ove l'Autorita' lo
ritenga opportuno, le conclusioni delle indagini di cui
all'art. 12, comma 2.»
- Si riporta il testo del comma 26 dell'art. 2 della
legge 14 ottobre 1995, n. 481 (Norme per la concorrenza e
la regolazione dei servizi di pubblica utilita'.
Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di
pubblica utilita):
«26. La pubblicita' di atti e procedimenti delle
Autorita' e' assicurata anche attraverso un apposito
bollettino pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri.»
- Si riporta il testo del comma 21 dell'art. 1 della
legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi
delle telecomunicazioni e radiotelevisivo):
«21. All'Autorita' si applicano le disposizioni di cui
all'art. 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, non
derogate dalle disposizioni della presente legge. Le
disposizioni del comma 9, limitatamente alla deroga alle
norme sulla contabilita' generale dello Stato, nonche' dei
commi 16 e 19 del presente articolo si applicano anche alle
altre Autorita' istituite dalla legge 14 novembre 1995, n.
481, senza oneri a carico dello Stato.»
Note al comma 1250:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 19 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti
per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'
interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale):
«Art. 19 (Fondi per le politiche della famiglia, per le
politiche giovanili e per le politiche relative ai diritti
e alle pari opportunita). - 1. Al fine di promuovere e
realizzare interventi per la tutela della famiglia, in
tutte le sue componenti e le sue problematiche
generazionali, nonche' per supportare l'Osservatorio
nazionale sulla famiglia, presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo denominato
«Fondo per le politiche della famiglia», al quale e'
assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e
di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.»
- Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 8 marzo
2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternita'
e della paternita', per il diritto alla cura e alla
formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta):
«Art. 9. (Misure a sostegno della flessibilita' di
orario). - 1. Al fine di promuovere e incentivare forme di
articolazione della prestazione lavorativa volte a
conciliare tempo di vita e di lavoro, nell'ambito del Fondo
per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e'
destinata una quota fino a lire 40 miliardi annue a
decorrere dall'anno 2000, al fine di erogare contributi, di
cui almeno il 50 per cento destinato ad imprese fino a
cinquanta dipendenti, in favore di aziende che applichino
accordi contrattuali che prevedono azioni positive per la
flessibilita', ed in particolare:
a) progetti articolati per consentire alla
lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno
dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in
affidamento o in adozione un minore, di usufruire di
particolari forme di flessibilita' degli orari e
dell'organizzazione del lavoro, tra cui part time
reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario
flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore,
flessibilita' sui turni, orario concentrato, con priorita'
per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di
eta' o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di
adozione;
b) programmi di formazione per il reinserimento dei
lavoratori dopo il periodo di congedo;
c) progetti che consentano la sostituzione del
titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che benefici
del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi
parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la
solidarieta' sociale e per le pari opportunita', sono
definiti i criteri e le modalita' per la concessione dei
contributi di cui al comma 1.».
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 3 agosto
1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della
prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in
danno di minori, quali nuove forme di riduzione in
schiavitu):
«Art. 17 (Attivita' di coordinamento). - 1. Sono
attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
fatte salve le disposizioni della legge 28 agosto 1997, n.
285, le funzioni di coordinamento delle attivita' svolte da
tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla
prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei
minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso sessuale.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta ogni anno
al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta ai sensi
del comma 3.
1-bis. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunita'
l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della
pornografia minorile con il compito di acquisire e
monitorare i dati e le informazioni relativi alle
attivita', svolte da tutte le pubbliche amministrazioni,
per la prevenzione e la repressione della pedofilia. A tale
fine e' autorizzata l'istituzione presso l'Osservatorio di
una banca dati per raccogliere, con l'apporto dei dati
forniti dalle amministrazioni, tutte le informazioni utili
per il monitoraggio del fenomeno. Con decreto del Ministro
per le pari opportunita' sono definite la composizione e le
modalita' di funzionamento dell'Osservatorio nonche' le
modalita' di attuazione e di organizzazione della banca
dati, anche per quanto attiene all'adozione dei dispositivi
necessari per la sicurezza e la riservatezza dei dati.
Resta ferma la disciplina delle assunzioni di cui ai
commi da 95 a 103 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311. Per l'istituzione e l'avvio delle attivita'
dell'Osservatorio e della banca dati di cui al presente
comma e' autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno
2006 e di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come rideterminata
dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2005, n.
266. A decorrere dall'anno 2009, si provvede ai sensi
dell'art. 11-ter, comma 1, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato; ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Le multe irrogate, le somme di denaro confiscate e
quelle derivanti dalla vendita dei beni confiscati ai sensi
della presente legge sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate su un apposito fondo da
iscrivere nello stato di previsione della Presidenza del
Consiglio dei ministri e destinate, nella misura di due
terzi, a finanziare specifici programmi di prevenzione,
assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori degli
anni diciotto vittime dei delitti di cui agli
articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies del
codice penale, introdotti dagli articoli 2, comma 1, 3, 4 e
5 della presente legge. La parte residua del fondo e'
destinata, nei limiti delle risorse effettivamente
disponibili, al recupero di coloro che, riconosciuti
responsabili dei delitti previsti dagli articoli 600-bis,
secondo comma, 600-ter, terzo comma, e 600-quater del
codice penale, anche se relativi al materiale pornografico
di cui all'art. 600-quater.1 dello stesso codice, facciano
apposita richiesta. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1,
la Presidenza del Consiglio dei Ministri:
a) acquisisce dati e informazioni, a livello
nazionale ed internazionale, sull'attivita' svolta per la
prevenzione e la repressione e sulle strategie di contrasto
programmate o realizzate da altri Stati;
b) promuove, in collaborazione con i Ministeri della
pubblica istruzione, della sanita', dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, di grazia e
giustizia e degli affari esteri, studi e ricerche relativi
agli aspetti sociali, sanitari e giudiziari dei fenomeni di
sfruttamento sessuale dei minori;
c) partecipa, d'intesa con il Ministero degli affari
esteri, agli organismi comunitari e internazionali aventi
compiti di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale.
4. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi 1
e 3 e' autorizzata la spesa di lire cento milioni annue. Al
relativo onere si fa fronte mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo
utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del
Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
5. Il Ministro dell'interno, in virtu' dell'accordo
adottato dai Ministri di giustizia europei in data
27 settembre 1996, volto ad estendere la competenza di
EUROPOL anche ai reati di sfruttamento sessuale di minori,
istituisce, presso la squadra mobile di ogni questura, una
unita' specializzata di polizia giudiziaria, avente il
compito di condurre le indagini sul territorio nella
materia regolata dalla presente legge.
6. Il Ministero dell'interno istituisce altresi' presso
la sede centrale della questura un nucleo di polizia
giudiziaria avente il compito di raccogliere tutte le
informazioni relative alle indagini nella materia regolata
dalla presente legge e di coordinarle con le sezioni
analoghe esistenti negli altri Paesi europei.
7. L'unita' specializzata ed il nucleo di polizia
giudiziaria sono istituiti nei limiti delle strutture, dei
mezzi e delle vigenti dotazioni organiche, nonche' degli
stanziamenti iscritti nello stato di previsione del
Ministero dell'interno.».
- La legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della
Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio
nazionale per l'infanzia), e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302.
Note al comma 1251:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.»
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 8 della
legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3):
«6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non
possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.».
Note al comma 1253:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.»
Note al comma 1254:
- La legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il
sostegno della maternita' e della paternita', per il
diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento
dei tempi delle citta), e' stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 13 marzo 2000, n. 60.
Note al comma 1257:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 7 della
legge 3 dicembre 1999, n. 493 (Norme per la tutela della
salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione
contro gli infortuni domestici), cosi come modificato dalla
presente legge:
«4. L'assicurazione comprende i casi di infortunio
avvenuti nell'ambito domestico in occasione ed a causa
dello svolgimento delle attivita' di cui all'art. 6,
comma 2, lettera a), e dai quali sia derivata una
inabilita' permanente al lavoro non inferiore al 27 per
cento. Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni
verificatisi al di fuori del territorio nazionale.».
Note al comma 1258:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 28 agosto
1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e
di opportunita' per l'infanzia e l'adolescenza):
«Art. 1 (Fondo nazionale per l'infanzia e
l'adolescenza). - 1. E' istituito, presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, il Fondo nazionale per l'infanzia e
l'adolescenza finalizzato alla realizzazione di interventi
a livello nazionale, regionale e locale per favorire la
promozione dei diritti, la qualita' della vita, lo
sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione
dell'infanzia e dell'adolescenza, privilegiando l'ambiente
ad esse piu' confacente ovvero la famiglia naturale,
adottiva o affidataria, in attuazione dei principi della
Convenzione sui diritti del fanciullo resa esecutiva ai
sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e degli
articoli 1 e 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2. Il Fondo e' ripartito tra le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. Una quota pari al 30 per
cento delle risorse del Fondo e' riservata al,
finanziamento di interventi da realizzare nei comuni di
Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma,
Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania,
Palermo e Cagliari. La ripartizione del Fondo e della quota
riservata avviene, per il 50 per cento, sulla base
dell'ultima rilevazione della popolazione minorile
effettuata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e
per il 50 per cento secondo i seguenti criteri:
a) carenza di strutture per la prima infanzia secondo
le indicazioni del Centro nazionale di documentazione e di
analisi per l'infanzia della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
b) numero di minori presenti in presidi residenziali
socio-assistenziali in base all'ultima rilevazione
dell'ISTAT;
c) percentuale di dispersione scolastica nella scuola
dell'obbligo come accertata dal Ministero della pubblica
istruzione;
d) percentuale di famiglie con figli minori che
vivono al di sotto della soglia di poverta' cosi' come
stimata dall'ISTAT;
e) incidenza percentuale del coinvolgimento di minori
in attivita' criminose come accertata dalla Direzione
generale dei servizi civili del Ministero dell'interno,
nonche' dall'Ufficio centrale per la giustizia minorile del
Ministero di grazia e giustizia.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministro per la
solidarieta' sociale, con proprio decreto emanato di
concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, di grazia
e giustizia e con il Ministro per le pari opportunita',
sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano nonche' le Commissioni parlamentari competenti,
provvede alla ripartizione delle quote del Fondo tra le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di
quelle riservate ai comuni, ai sensi del comma 2.
4. Per il finanziamento del Fondo e' autorizzata la
spesa di lire 117 miliardi per l'anno 1997 e di lire 312
miliardi a decorrere dall'anno 1998.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 11 della
legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio):
«3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
competenza, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni
contabili pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e
degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla
determinazione del quantum della prestazione, afferenti
imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in
vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui
essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte
conseguenti all'andamento dell'inflazione;
c) la determinazione, in apposita tabella, per le
leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle
quote destinate a gravare su ciascuno degli anni
considerati;
d) la determinazione, in apposita tabella, della
quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui
quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
e) la determinazione, in apposita tabella, delle
riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella,
per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per
le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno
stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
tra le spese in conto capitale;
g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art.
11-bis e le corrispondenti tabelle;
h) l'importo complessivo massimo destinato, in
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al
rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma
dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle
modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente da pubbliche amministrazioni non
compreso nel regime contrattuale;
i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate
alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o
riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si
caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento
dei saldi di cui alla lettera a);
i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o
riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato
direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con
esclusione di interventi di carattere localistico o
microsettoriale;
i-quater) norme recanti misure correttive degli
effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11-ter,
comma 7.».
Note al comma 1259:
- Si riporta il testo dell'art. 119 della Costituzione
della Repubblica italiana:
«Art. 119 (I Comuni, le Province, le Citta'
metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di
entrata e di spesa). - I Comuni, le Province, le Citta'
metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome.
Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in
armonia con la Costituzione e secondo i principi di
coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di
tributi erariali riferibile al loro territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo,
senza vincoli di destinazione, per i territori con minore
capacita' fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai
commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle
Citta' metropolitane e alle Regioni di finanziare
integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la
solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici
e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti
della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse
aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di
determinati Comuni, Province, Citta' metropolitane e
Regioni.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le
Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i
principi generali determinati dalla legge dello Stato.
Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare
spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato
sui prestiti dagli stessi contratti.».
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 8 della
legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla legge Costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3):
«6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non
possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.»
Nota al comma 1261:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 19 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti
per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'
interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale):
«3. Al fine di promuovere le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunita', presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo denominato
«Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunita», al quale e' assegnata la somma di 3 milioni
di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a
decorrere dall'anno 2007.»
Nota al comma 1263:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 9 gennaio
2006, n. 7 (Disposizioni concernenti la prevenzione e il
divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile):
«Art. 2 (Attivita' di promozione e coordinamento). - 1.
La Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per
le pari opportunita' promuove e sostiene, nell'ambito degli
ordinari stanziamenti di bilancio, il coordinamento delle
attivita' svolte dai Ministeri competenti dirette alla
prevenzione, all'assistenza alle vittime e all'eliminazione
delle pratiche di mutilazione genitale femminile.
2. Ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui al
comma 1, la Presidenza del Consiglio dei
ministri-Dipartimento per le pari opportunita' acquisisce
dati e informazioni, a livello nazionale e internazionale,
sull'attivita' svolta per la prevenzione e la repressione e
sulle strategie di contrasto programmate o realizzate da
altri Stati.»
Nota al comma 1265:
- Per l'art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997,
si vedano le note al comma 1251.
Nota al comma 1266:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 42 del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (testo unico
delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternita' e della paternita', a norma
dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), cosi come
modificato dalla presente legge:
«5. La lavoratrice madre o, in alternativa, il
lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei
fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in
situazione di gravita' di cui all'art. 3, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'art.
4, comma 1, della legge medesima e che abbiano titolo a
fruire dei benefici di cui all'art. 33, comma 1, del
presente testo unico e all'art. 33, commi 2 e 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza del figlio,
hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2
dell'art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta
giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il
richiedente ha diritto a percepire un'indennita'
corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo
medesimo e' coperto da contribuzione figurativa;
l'indennita' e la contribuzione figurativa spettano fino a
un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per
il congedo di durata annuale. Detto importo e' rivalutato
annualmente, a decorrere dall'anno 2002, sulla base della
variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati. L'indennita' e' corrisposta
dal datore di lavoro secondo le modalita' previste per la
corresponsione dei trattamenti economici di maternita'. I
datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva,
detraggono l'importo dell'indennita' dall'ammontare dei
contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale
competente. Peri dipendenti dei predetti datori di lavoro
privati, compresi quelli per i quali non e' prevista
l'assicurazione per le prestazioni di maternita',
l'indennita' di cui al presente comma e' corrisposta con le
modalita' di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre
1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 febbraio 1980, n. 33. Il congedo fruito ai sensi del
presente comma alternativamente da entrambi i genitori non
puo' superare la durata complessiva di due anni; durante il
periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire
dei benefici di cui all'art. 33, comma 1, del presente
testo unico e all'art. 33, commi 2 e 3, della legge
5 febbraio 1992, n. 104, fatte salve le disposizioni di cui
ai commi 5 e 6 del medesimo articolo. I soggetti che
usufruiscono dei permessi di cui al presente comma per un
periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto
ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al
numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero
maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza
riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa»
Nota al comma 1269:
- Si riporta il testo del comma 429 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006), cosi come modificato dalla
presente legge:
«429. Per lo svolgimento delle attivita' istituzionali
della Fondazione di cui all'art. 1, comma 160, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, e' assegnato un contributo di 3
milioni di euro per l'anno 2006 e di 750.000 euro per
ciascuno degli anni 2007 e 2008. A tal fine e'
corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di
cui all'art. 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n.
328. Le risorse pari a 2,25 milioni di euro per gli anni
2007 e 2008 confluiscono nel Fondo nazionale per le
politiche sociali di cui all'art. 20, comma 8, della legge
8 novembre 2000, n. 328».
Nota al comma 1270:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 3 agosto
2004, n. 206 (Nuove norme in favore delle vittime del
terrorismo e delle stragi di tale matrice), cosi some
modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - 1. Le disposizioni della presente legge si
applicano a tutte le vittime degli atti di terrorismo e
delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio
nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini
italiani, nonche' ai loro familiari superstiti.
1-bis. Le disposizioni della presente legge si
applicano inoltre ai familiari delle vittime del disastro
aereo di Ustica del 1980 nonche' ai familiari delle vittime
e ai superstiti della cosiddetta «banda della Uno bianca».
Ai beneficiari vanno compensate le somme gia' percepite
2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente
legge si applicano le disposizioni contenute nella legge
20 ottobre 1990, n. 302, nella legge 23 novembre 1998, n.
407, e successive modificazioni, nonche' l'art. 82 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, ad eccezione del comma 6.».
Nota al comma 1276:
- Si riporta il testo del comma 343 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«343. Per indennizzare i risparmiatori che, investendo
sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi
finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non
altrimenti risarcito, e' costituito, a decorrere dall'anno
2006, un apposito fondo nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze. Il fondo e'
alimentato con le risorse di cui al comma 345, previo loro
versamento al bilancio dello Stato.».
Note al comma 1277:
- La legge 8 agosto 1985, n. 440 (Istituzione di un
assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano
illustrato la Patria e che versino in stato di particolare
necessita), e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
23 agosto 1985, n. 198.
- Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 20 della
legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali):
«8. A decorrere dall'anno 2002 lo stanziamento
complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali e'
determinato dalla legge finanziaria con le modalita' di cui
all'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, assicurando
comunque la copertura delle prestazioni di cui all'art. 24
della presente legge.»
Note al comma 1278:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge
31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone
montane):
«Art. 2 (Fondo nazionale per la montagna). - 1. E'
istituito presso il Ministero del bilancio e della
programmazione economica il Fondo nazionale per la
montagna.
2. Il Fondo e' alimentato da trasferimenti comunitari,
dello Stato e di enti pubblici, ed e' iscritto in un
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
del bilancio e della programmazione economica. Le somme
provenienti dagli enti pubblici sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate al suddetto
capitolo.
3. Le risorse erogate dal Fondo hanno carattere
aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o
speciale dello Stato a favore degli enti locali. Le risorse
sono ripartite fra le regioni e le province autonome che
provvedono ad istituire propri fondi regionali per la
montagna, alimentati anche con stanziamenti a carico dei
rispettivi bilanci, con i quali sostenere gli interventi
speciali di cui all'art. 1.
4. Le regioni e le province autonome disciplinano con
propria legge i criteri relativi all'impiego delle risorse
di cui al comma 3.
5. I criteri di ripartizione del Fondo tra le regioni e
le province autonome sono stabiliti con deliberazione del
Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE), sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, su proposta del Ministro per gli affari regionali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
il Ministro delle politiche agricole e forestali.
6. I criteri di ripartizione tengono conto
dell'esigenza della salvaguardia dell'ambiente con il
conseguente sviluppo delle attivita' agro-silvo-pastorali
eco-compatibili, dell'estensione del territorio montano,
della popolazione residente, anche con riferimento alle
classi di eta', alla occupazione ed all'indice di
spopolamento, del reddito medio pro capite, del livello dei
servizi e dell'entita' dei trasferimenti ordinari e
speciali.»
Nota al comma 1284:
- Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, si vedano le note al comma 1251.
Note al comma 1285:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 80 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2001), cosi come modificato dalla
presente legge:
«Art. 80 (Disposizioni in materia di politiche
sociali). - 1. Nei limiti di lire 350 miliardi per l'anno
2001 e di lire 430 miliardi per l'anno 2002 e fino alla
data del 31 dicembre 2002, ovvero fino alla conclusione dei
processi attuativi della sperimentazione e comunque non
oltre il 30 giugno 2007, fermi restando gli stanziamenti
gia' previsti:
a) i comuni individuati ai sensi dell'art. 4 del
decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, sono
autorizzati, nell'ambito della disciplina prevista dal
predetto decreto legislativo, a proseguire l'attuazione
dell'istituto del reddito minimo di inserimento;
b) la disciplina dell'istituto del reddito minimo di
inserimento di cui al citato decreto legislativo n. 237 del
1998 si applica anche ai comuni compresi nei territori per
i quali sono stati approvati, alla data del 30 giugno 2000,
i patti territoriali di cui all'art. 2, comma 203, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni,
che i medesimi comuni hanno sottoscritto o ai quali hanno
aderito e che comprendono comuni gia' individuati o da
individuare ai sensi dell'art. 4 del medesimo decreto
legislativo n. 237 del 1998.»
Nota al comma 1286:
- Si riporta il testo del comma 44 dell'art. 59 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica):
«44. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e'
istituito il Fondo per le politiche sociali, con una
dotazione di lire 28 miliardi per l'anno 1998, di lire 115
miliardi per l'anno 1999 e di lire 143 miliardi per l'anno
2000.».
Nota al comma 1287:
- Si riporta il testo del comma 333 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«333. Il Ministero dell'economia e delle finanze
comunica per iscritto, entro il 15 gennaio 2006, la sede
dell'ufficio postale di zona presso il quale gli assegni
possono essere riscossi con riferimento all'assegno di cui
al comma 331 e, previa verifica dell'ordine di nascita,
entro la fine del mese successivo a quello di nascita o di
adozione con riferimento all'assegno di cui al comma 332.
Gli assegni possono essere riscossi, in deroga ad ogni
disposizione vigente in materia di minori, dall'esercente
la potesta' sui figli di cui ai commi 331 e 332, sempreche'
residente, cittadino italiano ovvero comunitario ed
appartenente a un nucleo familiare con un reddito
complessivo, riferito all'anno 2004 ai fini dell'assegno di
cui al comma 331 e all'anno 2005 ai fini dell'assegno di
cui al comma 332, non superiore ad euro 50.000. Per nucleo
familiare s'intende quello di cui all'art. 1 del decreto
ministeriale 22 gennaio 1993 del Ministro della sanita',
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio
1993. La condizione reddituale di cui al presente comma e'
autocertificata dall'esercente la potesta', all'atto della
riscossione dell'assegno, mediante riempimento e
sottoscrizione di apposita formula prestampata in calce
alla comunicazione del Ministero dell'economia e delle
finanze, da verificare da parte dell'Agenzia delle entrate
secondo procedure definite convenzionalmente. Per
l'attuazione del presente comma il Ministero dell'economia
e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione
generale, del personale e dei servizi del tesoro si avvale
di SOGEI Spa.».
Note al comma 1288:
- Si riporta il testo dell'art. 18 della legge
24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale):
«Art. 18 (Ordinanza-ingiunzione). - Entro il termine di
trenta giorni dalla data della contestazione o
notificazione della violazione, gli interessati possono far
pervenire all'autorita' competente a ricevere il rapporto a
norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono
chiedere di essere sentiti dalla medesima autorita'.
L'autorita' competente, sentiti gli interessati, ove
questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti
inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se
ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza
motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge
il pagamento, insieme con le spese, all'autore della
violazione ed alle persone che vi sono obbligate
solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di
archiviazione degli atti comunicandola integralmente
all'organo che ha redatto il rapporto.
Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la
restituzione, previo pagamento delle spese di custodia,
delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo
stesso provvedimento. La restituzione delle cose
sequestrate e' altresi' disposta con l'ordinanza di
archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.
Il pagamento e' effettuato all'ufficio del registro o
al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione,
entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di
detto provvedimento, eseguita nelle forme previste
dall'art. 14; del pagamento e' data comunicazione, entro il
trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto,
all'autorita' che ha emesso l'ordinanza.
Il termine per il pagamento e' di sessanta giorni se
l'interessato risiede all'estero.
La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione puo' essere
eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le
modalita' di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.
L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo.
Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa
esecutiva dopo il decorso del termine per proporre
opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione e' proposta,
con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale
si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale
viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato
il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o e'
dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la
stessa.».
- Per il comma 333 dell'art. 1 della citata legge n.
266 del 2005, si veda la nota al comma 1287.
Nota al comma 1290:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 19 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti
per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'
interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale):
«2. Al fine di promuovere il diritto dei giovani alla
formazione culturale e professionale e all'inserimento
nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad
agevolare la realizzazione del diritto dei giovani
all'abitazione, nonche' a facilitare l'accesso al credito
per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo
denominato «Fondo per le politiche giovanili», al quale e'
assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e
di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.».
Nota al comma 1292:
- Si riporta il testo dell'art. 11-quaterdecies del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di
contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in
materia tributaria e finanziaria):
«Art. 11-quaterdecies (Interventi infrastrutturali, per
la ricerca e per l'occupazione). - 1. Per consentire
l'organizzazione e l'adeguamento degli impianti e
attrezzature necessari allo svolgimento dei Campionati
mondiali di nuoto che si terranno a Roma nel 2009 e dei
Giochi del Mediterraneo che si terranno a Pescara nel
medesimo anno, il Dipartimento della protezione civile e'
autorizzato a provvedere con contributi quindicennali nei
confronti dei soggetti competenti. A tal fine e'
autorizzata la spesa annua di 2 milioni di euro per
quindici anni a decorrere dal 2007, nonche' quella annua di
2 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno
2008, da ripartire in eguale misura tra le manifestazioni
di cui al primo periodo del presente comma.
2. [Per l'organizzazione e l'adeguamento
infrastrutturale necessario alla realizzazione del convegno
internazionale interconfessionale, e' autorizzata la spesa
di 5 milioni di euro per l'anno 2006].
3. Per la prosecuzione degli interventi previsti
dall'art. 1, comma 279, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e' autorizzata la spesa di ulteriori 3 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2006; e' altresi' autorizzata la
spesa di ulteriori 1,5 milioni di euro per la prosecuzione
degli interventi previsti dall'art. 1, comma 278, della
citata legge n. 311 del 2004 in favore della Facolta' ivi
indicata della Seconda Universita' degli studi di Napoli.
4. Al comma 2 dell'art. 2 del decreto-legge 24 dicembre
2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «1° luglio 2003» sono
sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2005»;
b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2005»
sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006»;
c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2005» sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006».
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la
fauna selvatica o, se istituti, degli istituti regionali,
possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento
selettivi, distinti per sesso e classi di eta',
regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati
appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei
periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992,
n. 157.
6. Al comma 1 dell'art. 70 del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, e' aggiunta la seguente lettera:
«e-ter) dell'esecuzione di vendemmie di breve durata e a
carattere saltuario, effettuata da studenti e pensionati».
A tal fine e' autorizzata la spesa annua di 200.000 euro
dal 2006.
7. Al fine di garantire i livelli occupazionali nel
parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, e' erogata a
favore dell'ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise
la somma di euro 2.500.000, a decorrere dall'anno 2006, per
consentire la stabilizzazione del personale fuori ruolo
operante presso l'ente. Le relative stabilizzazioni sono
effettuate nei limiti delle risorse assegnate con il
presente comma e nel rispetto delle normative vigenti in
materia di assunzioni, anche in soprannumero. I rapporti di
lavoro in essere con il personale che presta attivita'
professionale e collaborazione presso l'ente parco sono
regolati, sulla base di nuovi contratti che verranno
stipulati dall'ente, a decorrere dal 1° gennaio 2006, fino
alla definitiva stabilizzazione del suddetto personale e,
comunque, non oltre il 31 dicembre 2007 nei limiti delle
risorse di cui al primo periodo. Al relativo onere si
provvede attraverso la riduzione del fondo di cui al
comma 96 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
8. Il comma 12 dell'art. 9 della legge 6 dicembre 1991,
n. 394, e' sostituito dal seguente:
«12. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque
anni».
9. All'art. 17, commi 1, 2 e 6, lettera a), del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive
modificazioni, le parole: «31 dicembre 2005» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006». La
disposizione del presente comma non si applica alle
discariche di II categoria, di tipo A, di tipo ex 2A e alle
discariche per inerti, cui si conferiscono materiali di
matrice cementizia contenenti amianto, per le quali il
termine di conferimento e' fissato alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
10. Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993,
n. 379, e' aumentato, a decorrere dall'anno 2006, ad euro
2.300.000. Per le attivita' e il conseguimento delle
finalita' scientifiche del Polo nazionale di cui alla
tabella A prevista dall'art. 1 della legge 29 ottobre 2003,
n. 291, viene riconosciuto alla Sezione italiana
dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della
cecita' un contributo annuo di euro 750.000. E' concesso un
contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni
2006, 2007 e 2008 in favore dell'ente morale riconosciuto
con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1967,
n. 516. Il contributo di cui all'art. 1, comma 113, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, deve essere inteso come
contributo statale annuo ordinario; a decorrere dall'anno
2006 esso e' pari a 400.000 euro. Per le finalita' di cui
all'art. 1, comma 187, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e' autorizzata per il 2006 la spesa di 15 milioni di
euro e per ciascuno degli anni 2007 e 2008 la spesa di un
milione di euro. In favore della Lega italiana tumori e'
autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno
degli anni 2006, 2007 e 2008.
11. In considerazione del rilievo nazionale e
internazionale nella sperimentazione sanitaria di elevata
specializzazione e nella cura delle patologie nel campo
dell'oftalmologia, per l'anno 2006 e' autorizzata la
concessione di un contributo di 1 milione di euro in favore
della Fondazione «G.B. Bietti» per lo studio e la ricerca
in oftalmologia, con sede in Roma. Allo scopo di promuovere
il miglioramento della salute e di offrire ai cittadini
alti livelli di assistenza ospedaliera, e' autorizzata la
concessione di un contributo associativo nel limite di
50.000 euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008
in favore del Comitato permanente degli Ospedali
dell'Unione europea (Hope) con sede in Belgio. E'
autorizzata la spesa di 219.000 euro per l'anno 2006,
500.000 euro per l'anno 2007 e 500.000 euro per l'anno 2008
per l'interconnessione e la formazione sanitaria tra centri
sanitari all'estero e in Italia che il Ministro della
salute, il Ministro per gli italiani nel mondo, il Ministro
degli affari esteri, il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e il Ministro per
l'innovazione e le tecnologie attuano congiuntamente
avvalendosi, in particolare, dell'Associazione denominata
«Alleanza degli Ospedali italiani nel mondo», da essi
congiuntamente costituita in data 2 febbraio 2004.
12. Il prestito vitalizio ipotecario ha per oggetto la
concessione da parte di aziende ed istituti di credito
nonche' da parte di intermediari finanziari, di cui
all'art. 106 del testo unico di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, di finanziamenti a medio e lungo
termine con capitalizzazione annuale di interessi e spese,
e rimborso integrale in unica soluzione alla scadenza,
assistiti da ipoteca di primo grado su immobili
residenziali, riservati a persone fisiche con eta'
superiore ai 65 anni compiuti.
13. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, emana
uno o piu' decreti, ai sensi dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:
a) il riordino delle disposizioni in materia di
attivita' di installazione degli impianti all'interno degli
edifici;
b) la definizione di un reale sistema di verifiche
degli impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo
primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti
garantendo una effettiva sicurezza;
c) la determinazione delle competenze dello Stato,
delle regioni e degli enti locali secondo i principi di
sussidiarieta' e di leale collaborazione, anche tramite lo
strumento degli accordi in sede di Conferenza unificata di
cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281;
d) la previsione di sanzioni in caso di violazione
degli obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti dalle
lettere a) e b).
14. Per la prosecuzione ed il completamento degli
interventi di cui all'art. 52, comma 21, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, e' autorizzata la spesa di 10
milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
15. Al comma 4 dell'art. 1 della legge 9 dicembre 1998,
n. 426, dopo la lettera p-terdecies), e' aggiunta la
seguente:
«p-quaterdecies) area del territorio di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 19 maggio 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio
2005».
16. Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, la disposizione prevista
dall'art. 2, comma 1, lettera b), dello stesso decreto si
interpreta nel senso che un'area e' da considerare comunque
fabbricabile se e' utilizzabile a scopo edificatorio in
base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente
dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
17. E' autorizzato un contributo quindicennale di 1
milione di euro a decorrere dall'anno 2006 in favore
dell'ANAS Spa per la realizzazione di lavori di raccordo
stradale tra le strade pugliesi SP 231 e SP 238.
18. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive
e' determinata annualmente la quota di risorse del Fondo
speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui
all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, da
destinare, a valere sulla quota erogata a fondo perduto,
agli interventi previsti dal comma 270 dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311.
19. Il primo periodo del comma 1 dell'art. 155 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e' sostituito dal seguente: "Il reddito imponibile dei
soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera a), derivante
dall'utilizzo in traffico internazionale delle navi
indicate nell'art. 8-bis, comma 1, lettera a), del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, iscritte nel registro
internazionale di cui al decreto-legge 30 dicembre 1997, n.
457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1998, n. 30, e dagli stessi armate, nonche' delle navi
noleggiate il cui tonnellaggio non sia superiore al 50 per
cento di quello complessivamente utilizzato, e' determinato
ai sensi della presente sezione qualora il contribuente
comunichi un'opzione in tal senso all'Agenzia delle entrate
entro tre mesi dall'inizio del periodo d'imposta a partire
dal quale intende fruirne con le modalita' di cui al
decreto previsto dall'art. 161".
20. Per la prosecuzione degli interventi previsti
dall'art. 2 della legge 30 luglio 2002, n. 174, nonche' per
la realizzazione di opere di natura sociale, culturale e
sportiva, e' autorizzato un contributo quindicennale di 1
milione di euro a decorrere dall'anno 2006.
21. All'art. 1 del decreto legge 24 dicembre 2003, n.
353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2004, n. 46, al comma 3, dopo le parole: «dell'ambiente
naturale» sono inserite le seguenti: «, le associazioni
riconosciute a carattere nazionale aventi per oggetto
statutario, da piu' di quaranta anni, lo svolgimento o la
promozione di attivita' di ricerca oncologica.».
Nota al comma 1293:
- Si riporta il testo del comma 556 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006), cosi come modificato dalla
presente legge:
«556. Al fine di prevenire fenomeni di disagio
giovanile legato all'uso di sostanze stupefacenti, e'
istituito presso il Ministero della solidarieta' sociale
l'«Osservatorio per il disagio giovanile legato alle
dipendenze». Con decreto del Ministro della solidarieta'
sociale, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e' disciplinata la composizione e
l'organizzazione dell'Osservatorio. Presso il Ministero di
cui al presente comma e' altres` istituito il «Fondo
nazionale per le comunita' giovanili», per azioni di
promozione della salute e di prevenzione dei comportamenti
a rischio e per favorire la partecipazione dei giovani in
materia di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno
delle dipendenze. La dotazione finanziaria del Fondo per
ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 e' fissata in 5
milioni di euro, di cui il 25 per cento e' destinato ai
compiti istituzionali del Ministero della solidarieta'
sociale di comunicazione, informazione, ricerca,
monitoraggio e valutazione, per i quali il Ministero si
avvale del parere dell'Osservatorio per il disagio
giovanile legato alle dipendenze; il restante 75 per cento
del Fondo viene destinato alle associazioni e reti
giovanili individuate con decreto del Ministro della
solidarieta' sociale, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Con tale decreto, di natura regolamentare,
vengono determinati anche i criteri per l'accesso al Fondo
e le modalita' di presentazione delle istanze.».
Nota al comma 1295:
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge
24 dicembre 1957, n. 1295 (Costituzione di un Istituto per
il credito sportivo con sede in Roma):
«Art. 5. L'Istituto puo' concedere contributi per
interessi sui mutui anche se accordati da altre aziende di
credito e dalla Cassa depositi e prestiti per le finalita'
istituzionali, con le disponibilita' di un fondo speciale
costituito presso l'Istituto medesimo e alimentato con il
versamento da parte dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato dell'aliquota ad esso spettante a norma
dell'art. 5 del regolamento di cui al decreto ministeriale
19 giugno 2003, n. 179 del Ministro dell'economia e delle
finanze, nonche' con l'importo dei premi riservati al CONI
a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948,
n. 496, colpiti da decadenza per i quali resta salvo il
disposto dell'art. 90, comma 16, della legge 27 dicembre
2002, n. 289.
Per i mutui assistiti dal contributo agli interessi di
cui al primo comma del presente articolo la relativa rata
di ammortamento verra' ridotta di un ammontare pari
all'importo annuale del contributo concesso.
La concessione del contributo agli interessi puo'
essere sospesa o revocata dall'Istituto nei casi piu' gravi
anche con effetto retroattivo, nei confronti di quei
mutuatari che non si trovassero, a seguito di successivi
controlli, nelle condizioni previste dal contratto di
concessione del finanziamento.».
Nota al comma 1296:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n.
179 (Regolamento recante la disciplina dei concorsi
pronostici su base sportiva):
«Art. 5 (Ripartizione della posta). - 1. La posta dei
concorsi pronostici e' ripartita, secondo quanto gia'
disposto dagli articoli 2 e 5 della legge 24 dicembre 1957,
n. 1295, dall'art. 2 della legge 29 settembre 1965, n.
1117, dall'art. 3 della legge 29 dicembre 1988, n. 555,
dall'art. 27 della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
dall'art. 2 del decreto legislativo 2 dicembre 1999, n. 464
e dall'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,
convertito, con modificazioni, con la legge 8 agosto 2002,
n. 178, nelle seguenti percentuali:
a) aggio al punto di vendita 8%;
b) montepremi: 50%;
c) imposta unica: 33,84%;
d) contributo all'Istituto per il credito sportivo:
2,45%;
e) contributo alle spese di gestione di AAMS:
5,71%.».
Nota al comma 1297:
- Si riporta il testo della lettera a) del comma 19
dell'art. 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181
(Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
dei Ministeri):
«19. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei
Ministri:
a) le funzioni di competenza statale attribuite al
Ministero per i beni e le attivita' culturali dagli
articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, in materia di sport. Entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, lo statuto dell'Istituto
per il credito sportivo e' modificato al fine di prevedere
la vigilanza da parte del Presidente del Consiglio dei
Ministri e del Ministro per i beni e le attivita'
culturali.».
Nota al comma 1298:
- Si riporta il testo del comma 580 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«580. Al Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), cui la
legge 15 luglio 2003, n. 189, ha attribuito compiti
relativi alla promozione dell'attivita' sportiva tra le
persone disabili e di riconoscimento e coordinamento di
tutte le organizzazioni sportive per disabili, e' concesso
un contributo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2006,
2007 e 2008, per la promozione della pratica sportiva di
base e agonistica.».
Note al comma 1299:
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 3 della
legge 9 ottobre 2000, n. 285 (Interventi per i Giochi
olimpici invernali «Torino 2006»):
«7. L'Agenzia termina la propria attivita' il
31 dicembre 2006.».
- Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 10
della legge 9 ottobre 2000, n. 285 (Interventi per i Giochi
olimpici invernali «Torino 2006»):
«Art. 10 (Risorse finanziarie). - 1. Per il
finanziamento degli interventi necessari allo svolgimento
dei Giochi olimpici e delle opere connesse e' autorizzato
il limite d'impegno quindicennale di lire 110 miliardi per
l'anno 2001, quale limite massimo del concorso dello Stato
agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o altre
operazioni finanziarie che l'Agenzia e l'Ente nazionale per
le strade (ANAS) e la Societa' italiana per il traforo
autostradale del Frejus (SITAF), nonche', limitatamente
alle opere connesse di cui all'art. 1, comma 1, la regione
Piemonte, la provincia di Torino, il comune di Torino e la
societa' Gruppo Torinese Trasporti spa, sono autorizzati ad
effettuare, nei limiti della quota che sara' a ciascuno
assegnata con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da emanare successivamente alla predisposizione
del piano degli interventi; le relative rate di
ammortamento per capitale ed interessi sono corrisposte
agli istituti finanziatori da parte del Ministero
dell'economia e delle finanze. Per le medesime finalita' e
per il funzionamento dell'Agenzia e' altresi' concesso
all'Agenzia un contributo straordinario nel limite massimo
di lire 5 miliardi per l'anno 2000, di lire 20 miliardi per
l'anno 2001 e di lire 10 miliardi per l'anno 2002.
2. Per lo svolgimento delle sue funzioni sono inoltre
attribuite all'Agenzia le somme previste alla voce «spese
generali» compresa nel quadro economico di ciascun progetto
delle opere di cui agli allegati 1, 2 e 3, ed eventuali
successive variazioni. Tale importo e' commisurato al 3 per
cento dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle
forniture e dell'importo delle indennita' di
espropriazione. La relativa documentazione e' sottoposta
alla certificazione del collegio dei revisori dei conti al
fine della definitiva quantificazione della somma.».
Nota al comma 1300:
- L'art. 7 della legge 9 ottobre 2000, n. 285
(Interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006»
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 2000, n.
242), abrogato dalla presente legge, recava:
«Art. 7 (Comitato di alta sorveglianza e garanzia).».
Nota al comma 1301:
- Si riporta il testo dell'art. 5 della citata legge
9 ottobre 2000, n. 285:
«Art. 5 (Comitato direttivo). - 1. Il comitato
direttivo provvede alla programmazione annuale delle
attivita' dell'Agenzia, all'approvazione dei bilanci,
all'approvazione delle operazioni finanziarie necessarie
per l'acquisizione delle risorse, secondo i propri atti
organizzativi, e ad ogni altra attivita' necessaria per il
perseguimento dei compiti di cui all'art. 3.
2. Il comitato direttivo e' composto dal direttore
generale, nominato a norma dell'art. 6, dai due
vicedirettori generali, nominati a norma dell'art. 6-bis,
nonche' da nove membri nominati con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, di cui uno su designazione del
Presidente del Consiglio dei ministri, uno su designazione
del Ministro dell'economia e delle finanze, uno su
designazione del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, quattro su designazione, rispettivamente, del
presidente della regione Piemonte, del presidente della
provincia di Torino, del sindaco di Torino e del presidente
del CONI, e due su designazione effettuata d'intesa tra i
legali rappresentanti delle comunita' montane e dei comuni
interessati dalle opere di cui all'art. 1 o sedi di gara.
Il comitato direttivo e' regolarmente costituito quando
sono nominati almeno sette componenti. Il comitato
direttivo delibera a maggioranza dei presenti. In caso di
parita' prevale il voto del direttore generale.
3. I membri del comitato direttivo sono scelti tra
esperti particolarmente qualificati nelle discipline
tecniche, giuridiche ed economiche. Per la validita' delle
deliberazioni del comitato direttivo e' necessaria la
presenza di sette componenti.».
Note al comma 1302:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 della
legge 18 marzo 1991, n. 99 (Interventi urgenti per opere
connesse alla esposizione internazionale «Colombo '92»):
«Art. 1. - 1. Per l'immediata realizzazione di
interventi diretti al completamento dell'area espositiva
della esposizione internazionale «Colombo '92», nonche'
alla realizzazione di opere strettamente correlate
all'evento, il comune di Genova e' autorizzato a stipulare,
anche oltre i limiti di indebitamento previsti dalla
normativa vigente, mutui quindicennali fino all'importo di
lire quattrocentosettanta miliardi, di cui centocinquanta
miliardi a decorrere dal secondo semestre del 1991, con
onere di ammortamento a totale carico dello Stato.
L'importo eventualmente dovuto a titolo di interessi di
preammortamento - maggiorato degli ulteriori interessi
dalla data di inizio dell'ammortamento a quella di scadenza
della prima rata dello stesso, calcolati al medesimo tasso
applicabile, ai sensi di quanto previsto per le operazioni
di mutuo, nel primo semestre dell'ammortamento - sara'
corrisposto unitamente alla prima rata di ammortamento. In
relazione agli oneri di ammortamento e di preammortamento
sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di lire
50 miliardi a decorrere dall'anno 1991 e di lire 23
miliardi a decorrere dall'anno 1992.».
Note al comma 1305:
- Si riporta il testo dell'art. 7-viciesquater del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 (Disposizioni urgenti
per l'universita' e la ricerca, per i beni e le attivita'
culturali, per il completamento di grandi opere
strategiche, per la mobilita' dei pubblici dipendenti, e
per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di
bollo e tasse di concessione, nonche' altre misure
urgenti), cosi come modificato dalla presente legge:
«Art. 7-vicies quater. (Disposizioni in materia di
carte valori). - 1. All'atto del rilascio delle carte
valori di cui all'art. 7-vicies ter da parte delle
competenti amministrazioni pubbliche, i soggetti
richiedenti sono tenuti a corrispondere un importo pari
almeno alle spese necessarie per la loro produzione e
spedizione, nonche' per la manutenzione necessaria
all'espletamento dei servizi ad esse connessi. L'importo e
le modalita' di riscossione sono determinati annualmente
con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per
le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione,
da adottare, in sede di prima attuazione, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
2. Le somme percepite dalle amministrazioni pubbliche
in applicazione del comma 1 sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato e riassegnate con decreti del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero dell'interno, anche in aggiunta alle somme gia'
stanziate, nell'ambito dell'unita' previsionale di base
3.1.5.17 - servizi del Poligrafico dello Stato - dello
stato di previsione del medesimo Ministero. Una quota pari
a euro 1,85 dell'imposta sul valore aggiunto inclusa nel
costo della carta d'identita' elettronica e' riassegnata al
Ministero dell'interno per essere destinata per euro 1,15
alla copertura dei costi di gestione del Ministero medesimo
e per euro 0,70 ai comuni, per la copertura delle spese
connesse alla gestione e distribuzione del documento. Con
decreto del Ministro dell'interno di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le
modalita` di attuazione della presente disposizione. Alle
riassegnazioni previste dal presente comma non si applica
il limite di cui all'art. 1, comma 46, della legge
23 dicembre 2005, n. 266.
3. Al fine di contenere i prezzi di cessione delle
carte valori ed i costi di attivazione, di produzione,
emissione e manutenzione dei centri gestione delle stesse
e' in facolta' dell'Istituto poligrafico e Zecca dello
Stato Spa di stipulare accordi o indire gare con pubbliche
amministrazioni ed anche con soggetti privati, anche allo
scopo di estendere l'operativita' delle carte valori alla
fruizione di servizi, ivi compresi quelli di natura
privatistica. [Gli accordi sono soggetti a ratifica da
parte del Ministero dell'economia e delle finanze di
concerto con il Ministero dell'interno].
4. L'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato Spa puo'
continuare ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura
dello Stato, ai sensi del titolo I del testo unico di cui
al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e con
applicazione dell'art. 417-bis, commi primo e secondo, del
codice di procedura civile.
5. E' abrogato il regio decreto 7 marzo 1926, n. 401.
6. Dall'attuazione dell'art. 7-vicies-ter e del
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.».
Nota al comma 1306:
- Si riporta il testo del comma 65 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«65. A decorrere dall'anno 2007 le spese di
funzionamento della Commissione nazionale per le societa' e
la borsa (CONSOB), dell'Autorita' per la vigilanza sui
lavori pubblici, dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni e della Commissione di vigilanza sui fondi
pensione sono finanziate dal mercato di competenza, per la
parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio
dello Stato, secondo modalita' previste dalla normativa
vigente ed entita' di contribuzione determinate con propria
deliberazione da ciascuna Autorita', nel rispetto dei
limiti massimi previsti per legge, versate direttamente
alle medesime Autorita'. Le deliberazioni, con le quali
sono fissati anche i termini e le modalita' di versamento,
sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei Ministri,
sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per
l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal
ricevimento. Decorso il termine di venti giorni dal
ricevimento senza che siano state formulate osservazioni,
le deliberazioni adottate dagli organismi ai sensi del
presente comma divengono esecutive.».
Nota al comma 1307:
- Si riporta il testo del comma 6-bis dell'art. 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115 (testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia. - Testo A),
cosi come modificato dalla presente legge:
«6-bis. Per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali
amministrativi regionali e al Consiglio di Stato il
contributo dovuto e' di euro 500; per i ricorsi previsti
dall'art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, per
quelli previsti dall'art. 25, comma 5, della legge 7 agosto
1990, n. 241, per i ricorsi aventi ad oggetto il diritto di
cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel
territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella
sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo
dovuto e' di euro 250; per i ricorsi previsti dall'art.
23-bis, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,
nonche¨ da altre disposizioni che richiamano il citato art.
23-bis, il contributo dovuto e' di euro 1.000; per i
predetti ricorsi in materia di affidamento di lavori,
servizi e forniture, nonche¨ di provvedimenti delle
Autorita', il contributo dovuto e' di euro 2.000. L'onere
relativo al pagamento dei suddetti contributi e' dovuto in
ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di
compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si
e' costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza
si determina con il passaggio in giudicato della sentenza.
Non e' dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti
dall'art. 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il
diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della
direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico
all'informazione ambientale.».
Nota al comma 1309:
- Si riporta il testo dei commi 306, 307, 308 e 309
dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005):
«306. All'art. 10, comma 4, del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, le parole: «il processo di valore inferiore a euro
1.100 e» sono soppresse.».
«307. I commi 1 e 2 dell'art. 13 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
n. 115, sono sostituiti dai seguenti:
1. Il contributo unificato e' dovuto nei seguenti
importi:
a) euro 30 per i processi di valore fino a 1.100
euro;
b) euro 70 per i processi di valore superiore a euro
1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria
giurisdizione, nonche' per i processi speciali di cui al
libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura
civile;
c) euro 170 per i processi di valore superiore a euro
5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di
valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice
di pace;
d) euro 340 per i processi di valore superiore a euro
26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e
amministrativi di valore indeterminabile;
e) euro 500 per i processi di valore superiore a euro
52.000 e fino a euro 260.000;
f) euro 800 per i processi di valore superiore a euro
260.000 e fino a euro 520.000;
g) euro 1.110 per i processi di valore superiore a
euro 520.000.
2. Per i processi di esecuzione immobiliare il
contributo dovuto e' pari a euro 200. Per gli altri
processi esecutivi lo stesso importo e' ridotto della
meta'. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il
contributo dovuto e' pari a euro 120.».
«308. L'art. 46, comma 1, della legge 21 novembre 1991,
n. 374, e' sostituito dal seguente:
1. Le cause e le attivita' conciliative in sede non
contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro
1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono
soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato,
secondo gli importi previsti dall'art. 13 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, e successive modificazioni.».
«309. Il maggior gettito derivante dall'applicazione
delle disposizioni di cui ai commi da 306 a 308 e' versato
al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato
di previsione del Ministero della giustizia per il
pagamento di debiti pregressi nonche' per l'adeguamento
delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari e allo
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per le spese riguardanti il funzionamento del
Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi
regionali.».
Note al comma 1310:
- La legge 25 luglio 2000, n. 209 (Misure per la
riduzione del debito estero dei Paesi a piu' basso reddito
e maggiormente indebitati), e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 28 luglio 2000, n. 175.
Nota al comma 1314:
- La legge 31 dicembre 1998, n. 477 (Autorizzazione di
spesa per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione
di immobili da adibire a sedi di rappresentanze
diplomatiche e di uffici consolari, nonche' di alloggi per
il personale), e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
12 gennaio 1999, n. 8.
Nota al comma 1315:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 2 maggio
1983, n. 185 (Modifica della tabella dei diritti da
riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari):
«Art. 1. La tabella dei diritti da riscuotere dagli
uffici diplomatici e consolari di cui all'art. 56 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
200, relativo alle disposizioni sulle funzioni e sui poteri
consolari, e' sostituita da quella annessa alla presente
legge.
Detta tabella dovra' essere munita del visto dei
Ministri degli affari esteri, del tesoro e delle finanze.».
Note al comma 1317:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 1 del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti
nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico,
sociale e territoriale):
«5. E' istituito presso il Ministero dell'economia e
delle finanze un apposito Fondo con la dotazione di
34.180.000 euro per l'anno 2005, di 39.498.000 euro per
l'anno 2006, di 38.700.000 euro per l'anno 2007 e di
42.320.000 euro a decorrere dall'anno 2008, per le esigenze
connesse all'istituzione del Sistema d'informazione visti,
finalizzato al contrasto della criminalita' organizzata e
della immigrazione illegale attraverso lo scambio tra gli
Stati membri dell'Unione europea di dati relativi ai visti,
di cui alla decisione 2004/512/CE dell'8 giugno 2004 del
Consiglio. Al riparto del Fondo di cui al presente comma si
provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta dei Ministri competenti. All'onere di
cui al presente comma si provvede:
a) quanto a euro 4.845.000 per il 2005, a euro
15.000.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo
parzialmente utilizzando, per euro 1.345.000 per il 2005 e
per euro 15.000.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007,
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri
e, per euro 3.500.000 per il 2005, l'accantonamento
relativo al Ministero dell'interno;
b) a euro 22.566.000 per il 2007 e ad euro 42.320.000
a decorrere dal 2008, mediante utilizzo di parte delle
maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'art. 7,
comma 3;
c) quanto a euro 29.335.000 per il 2005, a euro
24.498.000 per il 2006 e ad euro 1.134.000 per il 2007,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto
capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al predetto Ministero.».
- Si riporta il testo dell'art. 152 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
(Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri):
«Art. 152 (Contingente e durata del contratto). - Le
rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima
categoria e gli istituti italiani di cultura possono
assumere personale a contratto per le proprie esigenze di
servizio, previa autorizzazione dell'Amministrazione
centrale, nel limite di un contingente complessivo pari a
2.277 unita'. Gli impiegati a contratto svolgono le
mansioni previste nei contratti individuali, tenuto conto
dell'organizzazione del lavoro esistente negli uffici
all'estero.
Il contratto di assunzione e' stipulato a tempo
indeterminato, con un periodo di prova di nove mesi, alla
scadenza del quale, sulla base di una relazione del capo
dell'ufficio, si provvede a disporre la conferma o la
risoluzione del contratto.».
Note al comma 1322:
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 della legge
28 luglio 2004, n. 193 (Proroga e rifinanziamento della
legge 16 marzo 2001, n. 72, recante interventi a tutela del
patrimonio storico e culturale delle comunita' degli esuli
italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia, e della
legge 21 marzo 2001, n. 73, recante interventi in favore
della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia),
pubblicata nella Gazzazzetta Ufficiale 3 agosto 2004, n.
180:
«Art. 1. (Proroga e rifinanziamento della legge
16 marzo 2001, n. 72). - 1. Per le finalita' di cui
all'art. 1, comma 1, della legge 16 marzo 2001, n. 72, e'
autorizzata la spesa di euro 1.550.000 per ciascuno degli
anni 2004, 2005 e 2006.
2. All'art. 1, comma 4, della legge 16 marzo 2001, n.
72, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «da stipulare tra», sono inserite
le seguenti: «il Ministero degli affari esteri,»;
b) la parola: «sentiti» e' sostituita dalla seguente:
«sentita»;
c) le parole: «e il Ministero degli affari esteri»
sono soppresse;
d) dopo le parole: «Alla ripartizione delle somme
stanziate provvede annualmente il Ministro per i beni e le
attivita' culturali» sono aggiunte le seguenti: «, con
proprio decreto, di concerto con il Ministro degli affari
esteri».
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1,
pari a euro 1.550.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e
2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2004, allo scopo parzialmente utilizzando 1'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
«Art. 2. Proroga e rifinanziamento della legge 21 marzo
2001, n. 73. - 1. Le disposizioni di cui all'art. 1 della
legge 21 marzo 2001, n. 73, sono prorogate al 31 dicembre
2006. A tale scopo e' autorizzata la spesa di euro
4.650.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1,
pari a euro 4.650.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e
2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
Note al comma 1323:
- Si riporta il testo dell'art. 56 della legge
27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2003):
«Art. 56 (Fondo per progetti di ricerca). - 1. E'
istituito un fondo finalizzato al finanziamento di progetti
di ricerca, di rilevante valore scientifico, anche con
riguardo alla tutela della salute e all'innovazione
tecnologica, con una dotazione finanziaria di 225 milioni
di euro per l'anno 2003 e di 100 milioni di euro per l'anno
2004, 92,758 milioni di euro per l'anno 2005, 97,934
milioni di euro per l'anno 2006 e 100 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2007. Alla ripartizione del fondo,
istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, tra le diverse finalita'
provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, con
proprio decreto, su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, sentiti i Ministri
dell'economia e delle finanze, della salute e per
l'innovazione tecnologica. Con lo stesso decreto sono
stabiliti procedure, modalita' e strumenti per l'utilizzo
delle risorse, assicurando in via prioritaria il
finanziamento dei progetti presentati da soggetti che
abbiano ottenuto, negli anni precedenti, un eccellente
risultato nell'utilizzo e nella capacita' di spesa delle
risorse comunitarie assegnate e delle risorse finanziarie
provenienti dai programmi quadro di ricerca dell'Unione
europea o dai Fondi strutturali.».
Nota al comma 1324:
- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi):
«Art. 12. (Deduzioni per oneri di famiglia). - 1. Dal
reddito complessivo si deducono per oneri di famiglia i
seguenti importi:
a) 3.200 euro per il coniuge non legalmente ed
effettivamente separato;
b) 2.900 euro per ciascun figlio, compresi i figli
naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o
affiliati, nonche' per ogni altra persona indicata
nell'art. 433 del codice civile che conviva con il
contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti
da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria da ripartire
tra coloro che hanno diritto alla deduzione.
2. La deduzione di cui al comma 1, lettera b), e'
aumentata a:
a) 3.450 euro, per ciascun figlio di eta' inferiore a
tre anni;
b) 3.200 euro, per il primo figlio se l'altro
genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il
contribuente non e' coniugato o se coniugato, si e'
successivamente legalmente ed effettivamente separato,
ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del
solo contribuente e questi non e' coniugato o, se
coniugato, si e' successivamente legalmente ed
effettivamente separato;
c) 3.700 euro, per ogni figlio portatore di handicap
ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
3. Le deduzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano a
condizione che le persone alle quali si riferiscono
possiedano un reddito complessivo, computando anche le
retribuzioni corrisposte da enti e organismi
internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e
missioni, nonche' quelle corrisposte dalla Santa Sede,
dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti
centrali della Chiesa cattolica, non superiore a lire
5.500.000, al lordo degli oneri deducibili.
4. Le deduzioni di cui ai commi 1 e 2 sono rapportate a
mese e competono dal mese in cui si sono verificate a
quello in cui sono cessate le condizioni richieste.
4-bis. Dal reddito complessivo si deducono, fino ad un
massimo di 1.820 euro, le spese documentate sostenute dal
contribuente per gli addetti alla propria assistenza
personale nei casi di non autosufficienza nel compimento
degli atti della vita quotidiana. Le medesime spese sono
deducibili anche se sono state sostenute nell'interesse
delle persone indicate nell'art. 433 del codice civile.
4-ter. Le deduzioni di cui ai commi 1, 2 e 4-bis
spettano per la parte corrispondente al rapporto tra
l'ammontare di 78.000 euro, aumentato delle medesime
deduzioni e degli oneri deducibili di cui all'art. 10, e
diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 78.000
euro. Se il predetto rapporto e' maggiore o uguale a 1, la
deduzione compete per intero; se lo stesso e' zero o minore
di zero, la deduzione non compete; negli altri casi, ai
fini del predetto rapporto, si computano le prime quattro
cifre decimali.».
Nota al comma 1327:
- Si riporta il testo dell'art. 21 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per
favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei
conti pubblici), cosi come modificato dalla presente legge:
«Art. 21 (Assegno per ogni secondo figlio e incremento
del Fondo nazionale per le politiche sociali). - 1. Per
ogni figlio nato dal 1° dicembre 2003 e fino al 31 dicembre
2004, secondo od ulteriore per ordine di nascita, e,
comunque, per ogni figlio adottato nel medesimo periodo,
alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie, e'
concesso un assegno pari ad euro 1.000.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, e' istituita,
nell'ambito dell'INPS, una speciale gestione con una
dotazione finanziaria complessiva di 308 milioni di euro.
3. L'assegno e' concesso dai comuni. I comuni
provvedono ad informare gli interessati invitandoli a
certificare il possesso dei requisiti all'atto
dell'iscrizione all'anagrafe dei nuovi nati.
4. L'assegno, ferma restando la titolarita' in capo ai
comuni, e' erogato dall'I.N.P.S. sulla base dei dati
forniti dai comuni medesimi, secondo modalita' da definire
nell'ambito dei decreti di cui al comma 5.
5. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono emanate le necessarie disposizioni per l'attuazione
del presente articolo.
6. Per il finanziamento delle politiche in favore delle
famiglie il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui
all'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni, e' incrementato di 232
milioni di euro per l'anno 2004.
6-bis. (abrogato).
6-ter. Gli imprenditori artigiani iscritti nei relativi
albi provinciali possono avvalersi, in deroga alla
normativa previdenziale vigente, di collaborazioni
occasionali di parenti entro il terzo grado, aventi anche
il titolo di studente, per un periodo complessivo nel corso
dell'anno non superiore a novanta giorni. Le collaborazioni
suddette devono avere carattere di aiuto, a titolo di
obbligazione morale e percio' senza corresponsione di
compensi ed essere prestate nel caso di temporanea
impossibilita' dell'imprenditore artigiano all'espletamento
della propria attivita' lavorativa. E' fatto, comunque,
obbligo dell'iscrizione all'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali.
7. Per le finalita' del presente articolo e'
autorizzata la spesa di 287 milioni di euro per l'anno 2003
e di 253 milioni di euro per l'anno 2004. Al relativo onere
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello Stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.».
Nota al comma 1328:
- Si riporta il testo del comma 11 dell'art. 2 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2004):
«11. E' istituita l'addizionale comunale sui diritti
d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili. L'addizionale e'
pari a 2,50 euro per passeggero imbarcato ed e' versata
all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva
riassegnazione quanto a 30 milioni di euro, in un apposito
fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti destinato a compensare ENAV Spa, secondo
modalita' regolate dal contratto di servizio di cui
all'art. 9 della legge 21 dicembre 1996, n. 665, per i
costi sostenuti da ENAV Spa per garantire la sicurezza ai
propri impianti e per garantire la sicurezza operativa e,
quanto alla residua quota, in un apposito fondo istituito
presso il Ministero dell'interno e ripartito sulla base del
rispettivo traffico aeroportuale secondo i seguenti
criteri:
a) il 40 per cento del totale a favore dei comuni del
sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la
media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie
del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale
sul totale del sedime; percentuale della superficie totale
del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati;
b) al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela
dell'incolumita' delle persone e delle strutture, il 60 per
cento del totale per il finanziamento di misure volte alla
prevenzione e al contrasto della criminalita' e al
potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali
e nelle principali stazioni ferroviarie.».
Nota al comma 1333:
- Si riporta il testo del comma 52 dell'art. 145 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001):
«52. Il programma speciale di reindustrializzazione di
cui all'art. 5 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989,
n. 181, e' integrato con la previsione dello sviluppo di un
polo di ricerca e di attivita' industriali ad alta
tecnologia nel territorio del comune di Genova anche in
relazione all'attuazione dell'art. 4 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Per finanziare gli
interventi previsti da tale integrazione e' autorizzata la
spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2001,
2002 e 2003. Le risorse di cui al presente comma non
possono essere utilizzate per altre finalita' fino al
31 dicembre 2006.».
Nota ai commi 1334 - 1335 - 1336 - 1337 - 1338:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143 (Disposizioni in materia
di commercio con l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4,
lettera c), e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59), cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Funzioni). - 1. La societa' e' autorizzata a
rilasciare garanzie, nonche' ad assumere in assicurazione i
rischi di carattere politico, catastrofico, economico,
commerciale e di cambio ai quali sono esposti, direttamente
o indirettamente secondo quanto stabilito ai sensi del
comma 3, gli operatori nazionali e le loro controllate e
collegate estere nella loro attivita' con l'estero e di
internazionalizzazione dell'economia italiana; la societa'
e' altresi' autorizzata a rilasciare, a condizioni di
mercato, garanzie e coperture assicurative per imprese
estere relativamente ad operazioni che siano di rilievo
strategico per l'economia italiana sotto i profili
dell'internazionalizzazione, della sicurezza economica e
dell'attivazione di processi produttivi e occupazionali in
Italia. Le garanzie e le assicurazioni possono essere
rilasciate anche a banche nazionali, nonche' a banche
estere od operatori finanziari italiani od esteri quando
rispettino adeguati principi di organizzazione, vigilanza,
patrimonializzazione ed operativita', per crediti concessi
sotto ogni forma e destinati al finanziamento delle
suddette attivita', nonche' quelle connesse o strumentali.
2. La societa' puo' concludere accordi di
riassicurazione e di coassicurazione con enti o imprese
italiani, autorizzati, nonche' con enti od imprese esteri
ed organismi internazionali; la societa' puo' altresi'
stipulare altri contratti di copertura del rischio
assicurativo, a condizioni di mercato con primari operatori
del settore.
3. Le operazioni e le categorie di rischi assicurabili
sono definite con delibera del Comitato interministeriale
per la programmazione economica, su proposta del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
di concerto con il Ministero del commercio con l'estero,
tenendo anche conto degli accordi internazionali, nonche'
della normativa e degli indirizzi dell'Unione europea in
materia di privatizzazione dei rischi di mercato e di
armonizzazione dei sistemi comunitari di assicurazione dei
crediti all'esportazione gestiti con il sostegno dello
Stato.».
Note al comma 1339:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge
27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni
(Istituzione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di
Stato):
«Art. 2 (Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato).
- 1. E' istituito presso la Banca d'Italia un conto
denominato «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato»,
di seguito denominato «Fondo». Esso ha lo scopo di ridurre,
secondo le modalita' previste dalla presente legge, la
consistenza dei titoli di Stato in circolazione.
2. L'amministrazione del Fondo di cui al comma 1 e'
attribuita al Ministro del tesoro, coadiuvato da un
Comitato consultivo composto:
a) dal Direttore generale del tesoro, che lo
presiede;
b) dal Ragioniere generale dello Stato;
c) dal Direttore generale delle entrate del Ministero
delle finanze;
d) dal Direttore generale del territorio del
Ministero delle finanze.
3. Il Ministro del tesoro presenta annualmente al
Parlamento, in allegato al conto consuntivo, una relazione
sull'amministrazione del Fondo.»
- Si riporta il testo del terzo comma dell'art. 2445
del codice civile:
«La deliberazione puo' essere eseguita soltanto dopo
novanta giorni dal giorno dell'iscrizione nel registro
delle imprese, purche' entro questo termine nessun
creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto
opposizione.».
Note al comma 1340:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 9 del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80
(Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per
lo sviluppo economico, sociale e territoriale):
«3. Per fruire del contributo, l'impresa concentrataria
inoltra, a decorrere dalla data di ultimazione del processo
di concentrazione, un'apposita istanza in via telematica al
Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, che
ne rilascia, in via telematica, certificazione della data
di avvenuta presentazione. L'Agenzia delle entrate esamina
le istanze secondo l'ordine cronologico di presentazione, e
comunica, in via telematica, entro trenta giorni dalla
presentazione dell'istanza, il riconoscimento del
contributo ovvero il diniego del contributo stesso per
carenza dei presupposti desumibili dall'istanza ovvero per
l'esaurimento dei fondi stanziati, pari a 34 milioni di
euro per l'anno 2005, 110 milioni di euro per l'anno 2006 e
57 milioni di euro per l'anno 2007.».
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 2 del
decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156
(Disposizioni urgenti in materia di entrate):
«4. Per fruire del contributo, l'impresa concentrataria
inoltra un'apposita istanza in via telematica al Centro
operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, che ne
rilascia, in via telematica e con procedura automatizzata,
certificazione della data di avvenuta presentazione.
L'Agenzia delle entrate esamina le istanze secondo l'ordine
cronologico di presentazione, fino ad esaurimento dei fondi
stanziati, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2005, 242
milioni di euro per l'anno 2006 e 122 milioni di euro per
l'anno 2007, e comunica, in via telematica, entro trenta
giorni dalla presentazione dell'istanza, il diniego del
contributo per carenza dei presupposti desumibili
dall'istanza, ovvero per l'esaurimento dei fondi
stanziati.».
Nota al comma 1343:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 della
legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti), cosi'
come modificato dalla presente legge:
«2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive
in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui
e' stata realizzata la condotta produttiva di danno,
ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla
data della sua scoperta.».
Nota al comma 1344:
- Si riporta il testo del comma 27 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006), cosi' come modificato dalla
presente legge:
«27. Nello stato di previsione del Ministero
dell'interno e' istituito un Fondo da ripartire per le
esigenze correnti connesse all'acquisizione di beni e
servizi dell'amministrazione, con una dotazione, per l'anno
2006, di 100 milioni di euro, di 30 milioni di euro per
l'anno 2007 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni
2008 e 2009. Con decreti del Ministro dell'interno, da
comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero
dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale
del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni
parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla
ripartizione del Fondo tra le unita' previsionali di base
interessate del medesimo stato di previsione.».
Note al comma 1346:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.».
- Si riporta il testo dell'art. 27 della legge 7 agosto
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi):
«Art. 27 (Commissione per l'accesso ai documenti
amministrativi). - 1. E' istituita presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri la Commissione per l'accesso ai
documenti amministrativi.
2. La Commissione e' nominata con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio
dei Ministri. Essa e' presieduta dal sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed e'
composta da dodici membri, dei quali due senatori e due
deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere,
quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile
1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi di
autogoverno, due fra i professori di ruolo in materie
giuridiche e uno fra i dirigenti dello Stato e degli altri
enti pubblici. E' membro di diritto della Commissione il
capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei
Ministri che costituisce il supporto organizzativo per il
funzionamento della Commissione. La Commissione puo'
avvalersi di un numero di esperti non superiore a cinque
unita', nominati ai sensi dell'art. 29 della legge
23 agosto 1988, n. 400.
3. La Commissione e' rinnovata ogni tre anni. Per i
membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di
scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso
del triennio.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, a decorrere dall'anno 2004, sono determinati i
compensi dei componenti e degli esperti di cui al comma 2,
nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5. La Commissione adotta le determinazioni previste
dall'art. 25, comma 4; vigila affinche' sia attuato il
principio di piena conoscibilita' dell'attivita' della
pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati
dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla
trasparenza dell'attivita' della pubblica amministrazione,
che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei
Ministri; propone al Governo modifiche dei testi
legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la
piu' ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'art.
22.
6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare
alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le
informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione
di quelli coperti da segreto di Stato.
7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di
cui al comma 1 dell'art. 18, le misure ivi previste sono
adottate dalla Commissione di cui al presente articolo.».
Nota al comma 1347:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 10 del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica):
«5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
Note al comma 1349:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 3 del
decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4
(Interventi straordinari per il riordino e il risanamento
economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino), cosi'
come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Provvedimenti urgenti per il risanamento
dell'Ordine Mauriziano). - 1. Dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e per un periodo di trentasei
mesi:
a) non possono essere intraprese o proseguite azioni
esecutive nei confronti della Fondazione per debiti
dell'Ente, insoluti alla data predetta;
b) le procedure esecutive pendenti, per le quali sono
scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte
dell'Ordine Mauriziano, ovvero la stessa opposizione,
benche' proposta, sia stata rigettata, sono dichiarate
estinte dal giudice; gli importi dei relativi debiti sono
inseriti nella massa passiva di cui alla lettera e), a
titolo di capitale, accessori e spese;
c) i pignoramenti eventualmente gia' eseguiti non
hanno efficacia e non vincolano la Fondazione ed il
tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini
della Fondazione e le finalita' di legge;
d) i debiti insoluti alla data di entrata in vigore
del presente decreto non producono interessi, ne' sono
soggetti a rivalutazione monetaria;
e) il legale rappresentante della Fondazione assume
le funzioni di Commissario straordinario e provvede al
ripiano dell'indebitamento pregresso con i mezzi consentiti
dalla legge. A tale fine provvede all'accertamento della
massa passiva risultante dai debiti insoluti per capitale,
interessi e spese ed istituisce apposita gestione separata,
nella quale confluiscono i debiti e i crediti maturati fino
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Nell'ambito di tale gestione separata e', altresi', formata
la massa attiva con l'impiego anche del ricavato
dall'alienazione dei cespiti appartenenti al patrimonio
disponibile della Fondazione, delle sovvenzioni
straordinarie e delle altre eventuali entrate non vincolate
per legge o per destinazione, per il pagamento anche
parziale dei debiti, mediante periodici stati di
ripartizione, secondo i privilegi e le graduazioni previsti
dalla legge;
f) avverso il provvedimento del legale rappresentante
della Fondazione che prevede l'esclusione, totale o
parziale, di un credito dalla massa passiva, i creditori
esclusi possono proporre ricorso, entro il termine di
trenta giorni dalla notifica, al Ministro dell'interno, che
si pronuncera' entro sessanta giorni dal ricevimento
decidendo allo stato degli atti;
g) il legale rappresentante della Fondazione e'
autorizzato a definire transattivamente, con propria
determinazione, le pretese dei creditori, in misura non
superiore al 70 per cento di ciascun debito complessivo,
con rinuncia ad ogni altra pretesa e con la liquidazione
obbligatoria entro trenta giorni dalla conoscenza
dell'accettazione della transazione.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 del gia'
citato decreto-legge n. 277 del 2004:
«Art. 1 (Ente Ordine Mauriziano di Torino). - 1. L'Ente
Ordine Mauriziano di Torino, ente ospedaliero di seguito
denominato «Ente» e' costituito dai presidi ospedalieri
Umberto I di Torino e Istituto per la ricerca e la cura del
cancro (IRCC) di Candiolo (Torino).»
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2 del gia'
citato decreto-legge n. 277 del 2004:
«Art. 2 (Costituzione della Fondazione Ordine
Mauriziano). - 1. E' costituita la Fondazione Ordine
Mauriziano con sede in Torino, di seguito denominata:
«Fondazione.».
Nota al comma 1350:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 2 del gia'
citato decreto-legge n. 277 del 2004:
«2. Il patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ente,
con esclusione dei presidi ospedalieri di cui all'art. 1,
comma 1, e' trasferito alla Fondazione di cui al comma 1,
sulla cui gestione vigila un comitato costituito da cinque
membri di cui: uno nominato dal Presidente del Consiglio
dei Ministri, con funzioni di presidente del comitato; uno
nominato dal Ministro dell'interno; uno nominato dal
Ministro per i beni e le attivita' culturali; uno nominato
dalla regione Piemonte; uno nominato dall'Ordinario
diocesano di Torino. Gli eventuali oneri per il
funzionamento di detto comitato sono a carico della
gestione dell'Ente Ordine Mauriziano. Il comitato presenta
una relazione annuale al Presidente del Consiglio dei
Ministri che provvede alla trasmissione alle competenti
commissioni parlamentari.».
Nota al comma 1351:
- Si riporta il testo dell'art. 117 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle
assicurazioni private pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
13 ottobre 2005, n. 239, S.O.), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 117 (Separazione patrimoniale). - 1. I premi
pagati all'intermediario e le somme destinate ai
risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese di
assicurazione, se regolati per il tramite
dell'intermediario, sono versati in un conto separato, del
quale puo' essere titolare anche l'intermediario
espressamente in tale qualita', e che costituiscono un
patrimonio autonomo rispetto a quello dell'intermediario
medesimo.
2. Sul conto separato non sono ammesse azioni,
sequestri o pignoramenti da parte di creditori diversi
dagli assicurati e dalle imprese di assicurazione. Sono
ammesse le azioni da parte dei loro creditori ma nei limiti
della somma rispettivamente spettante al singolo assicurato
o alla singola impresa di assicurazione.
3. Sul conto separato non operano le compensazioni
legale e giudiziale e non puo' essere pattuita la
compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal
depositario nei confronti dell'intermediario.
3-bis. Sono esenti dagli obblighi previsti dal comma 1
gli intermediari di cui all'art. 109, comma 2,
lettere a), b) e d), che possano documentare in modo
permanente con fideiussione bancaria una capacita'
finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un
minimo di euro 15.000.».
Nota al comma 1352:
- La legge della regione Piemonte 16 giugno 2006, n. 21
reca «Interventi per lo sviluppo economico post-olimpico»
ed e' pubblicata nel B.U. Piemonte 22 giugno 2006, n. 25.
Nota al comma 1353:
- Si riporta il testo dell'art. 11-bis della legge
5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio)
introdotto dall'art. 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362:
«Art. 11-bis. (Fondi speciali). - 1. La legge
finanziaria in apposita norma prevede gli importi dei fondi
speciali destinati alla copertura finanziaria di
provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati
nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio
pluriennale ed in particolare di quelli correlati al
perseguimento degli obiettivi del documento di
programmazione finanziaria deliberato dal Parlamento. In
tabelle allegate alla legge finanziaria sono indicate,
distintamente per la parte corrente e per la parte in conto
capitale, le somme destinate alla copertura dei predetti
provvedimenti legislativi ripartiti per Ministeri e per
programmi. Nella relazione illustrativa del disegno di
legge finanziaria, con apposite note, sono indicati i
singoli provvedimenti legislativi che motivano lo
stanziamento proposto per ciascun Ministero e per i singoli
programmi. I fondi speciali di cui al presente comma sono
iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro
in appositi capitoli la cui riduzione, ai fini della
integrazione per competenza e cassa di capitoli esistenti o
di nuovi capitoli, puo' avvenire solo dopo la pubblicazione
dei provvedimenti legislativi che li utilizzano.
2. Gli importi previsti nei fondi di cui al comma 1
rappresentano il saldo fra accantonamenti di segno positivo
per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e
accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o
incremento di entrate. Gli accantonamenti di segno negativo
sono collegati mediante apposizione della medesima lettera
alfabetica, ad uno o piu' accantonamenti di segno positivo
o parte di essi, la cui utilizzazione resta subordinata
all'entrata in vigore del provvedimento legislativo
relativo al corrispondente accantonamento di segno negativo
e comunque nei limiti della minore spesa o delle maggiori
entrate da essi previsti per ciascuno degli anni
considerati. A seguito dell'approvazione dei provvedimenti
legislativi relativi ad accantonamenti negativi, con
decreto del Ministro del tesoro, gli importi derivanti da
riduzioni di spesa o incrementi di entrata sono portati
rispettivamente in diminuzione ai pertinenti capitoli di
spesa ovvero in aumento dell'entrata del bilancio e
correlativamente assegnati in aumento alle dotazioni dei
fondi di cui al comma 1.
3. Gli accantonamenti di segno negativo possono essere
previsti solo nel caso in cui i corrispondenti progetti di
legge siano stati presentati alle Camere.
4. Le quote dei fondi di cui al presente articolo non
possono essere utilizzate per destinazioni diverse da
quelle previste nelle relative tabelle per la copertura
finanziaria di provvedimenti adottati ai sensi dell'art.
77, secondo comma, della Costituzione, salvo che essi
riguardino spese di primo intervento per fronteggiare
calamita' naturali o improrogabili esigenze connesse alla
tutela della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza
economico-finanziaria.
5. Le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se
non corrispondono a progetti di legge gia' approvati da un
ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale non
utilizzate entro l'anno cui si riferiscono costituiscono
economie di bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad
obblighi internazionali ovvero ad obbligazioni risultanti
dai contratti o dai provvedimenti di cui al comma 3,
lettera h), dell'art. 11, la copertura finanziaria prevista
per il primo anno resta valida anche dopo il termine di
scadenza dell'esercizio a cui si riferisce purche' il
provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno
ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno
successivo. Le economie di spesa da utilizzare a tal fine
nell'esercizio successivo formano oggetto di appositi
elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro del
tesoro entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono allegati
al conto consuntivo del Ministero del tesoro. In tal caso,
le nuove o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei
relativi provvedimenti legislativi sono comunque iscritte
nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in
vigore i provvedimenti stessi e sono portate in aumento dei
limiti dei saldi previsti dal comma 3, lettera b),
dell'art. 11.».
Nota al comma 1355:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 11 della
gia' citata legge n. 468 del 1978:
«3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
competenza, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni
contabili pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e
degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla
determinazione del quantum della prestazione, afferenti
imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in
vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui
essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte
conseguenti all'andamento dell'inflazione;
c) la determinazione, in apposita tabella, per le
leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle
quote destinate a gravare su ciascuno degli anni
considerati;
d) la determinazione, in apposita tabella, della
quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui
quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
e) la determinazione, in apposita tabella, delle
riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella,
per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per
le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno
stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
tra le spese in conto capitale;
g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art.
11-bis e le corrispondenti tabelle;
h) l'importo complessivo massimo destinato, in
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al
rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma
dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle
modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente da pubbliche amministrazioni non
compreso nel regime contrattuale;
i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate
alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o
riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si
caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento
dei saldi di cui alla lettera a);
i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o
riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato
direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con
esclusione di interventi di carattere localistico o
microsettoriale;
i-quater) norme recanti misure correttive degli
effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11-ter,
comma 7.».
Nota al comma 1356:
- Per la lettera e), comma 3 dell'art. 11 della legge
5 agosto 1978, n. 468, si veda la nota al comma 1355.
Nota al comma 1359:
- Per la lettera i-quater), comma 3 dell'art. 11 della
gia' citata legge n. 468 del 1978, si veda la nota al
comma 1355.
Nota al comma 1360:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 46 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002):
«4. In apposito allegato al disegno di legge
finanziaria sono analiticamente indicati le autorizzazioni
di spesa e gli stanziamenti che confluiscono in ciascuno
dei fondi di cui al presente articolo.».
Nota al comma 1361:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 11 della
gia' citata legge n. 468 del 1978:
«5. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della
Costituzione, la legge finanziaria puo' disporre, per
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale,
nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e
nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art.
11-bis, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti
delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie
e contributive e delle riduzioni permanenti di
autorizzazioni di spesa corrente.».



 
211. Il Ministero delle infrastrutture trasmette l'elenco di cui al comma 210 alla regione o alle regioni competenti, che provvedono, entro il termine di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, alle verifiche di conformita' e di compatibilita' urbanistica con i comuni interessati. In caso di presenza di vincoli, l'elenco e' trasmesso contestualmente alle amministrazioni competenti alle tutele differenziate, le quali esprimono il proprio parere entro il termine predetto. Nel caso di espressione positiva da parte dei soggetti predetti, il Ministero delle infrastrutture emette un'attestazione di conformita' alle prescrizioni urbanistico-edilizie la quale, qualora riguardi situazioni di locazione passiva, ha valore solo transitorio e obbliga, una volta terminato il periodo di locazione, al ripristino della destinazione d'uso preesistente, previa comunicazione all'amministrazione comunale ed alle eventuali altre amministrazioni competenti in materia di tutela differenziata. Procedura in caso di contrarieta' da parte della regione 212. In caso di espressione negativa, ovvero in caso di mancata risposta da parte della regione, oppure delle autorita' preposte alla tutela entro i termini di cui al comma 211, e' convocata una conferenza dei servizi anche per ambiti comunali complessivi o per uno o piu' immobili, in base a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383. Possibilita' di conferire incarichi a societa' a capitale pubblico, per la gestione delle attivita' di liquidazione delle aziende confiscate 213. Per le esigenze connesse alla gestione delle attivita' di liquidazione delle aziende confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico contabile, l'Agenzia del demanio puo' conferire apposito incarico a societa' a totale o prevalente capitale pubblico. I rapporti con l'Agenzia del demanio sono disciplinati con apposita convenzione che definisce le modalita' di svolgimento dell'attivita' affidata ed ogni aspetto relativo alla rendicontazione e al controllo. Individuazione del concetto di strumentalita' per gli immobili statali 214. Laddove disposizioni normative stabiliscano l'assegnazione gratuita ovvero l'attribuzione ad amministrazioni pubbliche, enti e societa' a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta di beni immobili di proprieta' dello Stato per consentire il perseguimento delle finalita' istituzionali ovvero strumentali alle attivita' svolte, la funzionalita' dei beni allo scopo dell'assegnazione o attribuzione e' da intendersi concreta, attuale, strettamente connessa e necessaria al funzionamento del servizio e all'esercizio delle funzioni attribuite, nonche' al loro proseguimento. Attribuzione all'Agenzia del demanio della verifica del concetto di strumentalita' 215. E' attribuita all'Agenzia del demanio la verifica, con il supporto dei soggetti interessati, della sussistenza dei suddetti requisiti all'atto dell'assegnazione o attribuzione e successivamente l'accertamento periodico della permanenza di tali condizioni o della suscettibilita' del bene a rientrare in tutto o in parte nella disponibilita' dello Stato, e per esso dell'Agenzia del demanio come stabilito dalle norme vigenti. A tal fine l'Agenzia del demanio esercita la vigilanza e il controllo secondo le modalita' previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1998, n. 367. Divieto di dismissione temporanea degli immobili statali 216. Per i beni immobili statali assegnati in uso gratuito alle amministrazioni pubbliche e' vietata la dismissione temporanea. I beni immobili per i quali, prima della data di entrata in vigore della presente legge, sia stata operata la dismissione temporanea si intendono dismessi definitivamente per rientrare nella disponibilita' del Ministero dell'economia e delle finanze e per esso dell'Agenzia del demanio. Il presente comma non si applica ai beni immobili in uso all'Amministrazione della difesa affidati, in tutto o in parte, a terzi per lo svolgimento di attivita' funzionali alle finalita' istituzionali dell'Amministrazione stessa. Requisiti per l'ammissione alle garanzie di prelazione per l'acquisto di immobili pubblici 217. Il comma 109 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che i requisiti necessari per essere ammessi alle garanzie di cui alle lettere a) e b) del citato comma devono sussistere in capo agli aventi diritto al momento del ricevimento della proposta di vendita da parte dell'amministrazione alienante, ovvero alla data stabilita, con propri atti, dalla medesima amministrazione in funzione dei piani di dismissione programmati. Esenzione da imposte, per lo Stato, dei passaggi di proprieta' conseguenti alle misure di sequestro e confisca. 218. Dopo il comma 3 dell'articolo 214-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' aggiunto il seguente: "3-bis. Tutte le trascrizioni ed annotazioni nei pubblici registri relative agli atti posti in essere in attuazione delle operazioni previste dal presente articolo e dagli articoli 213 e 214 sono esenti, per le amministrazioni dello Stato, da qualsiasi tributo ed emolumento". Alienazione degli immobili dello Stato gestiti dall'Agenzia del demanio 219. Le unita' immobiliari appartenenti al patrimonio dello Stato, destinate ad uso abitativo e gestite dall'Agenzia del demanio, possono essere alienate dall'Agenzia medesima, ai sensi dell'articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Confisca 220. All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: "codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli" sono inserite le seguenti: "314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis, 325,"; b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. In caso di confisca di beni per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis e 325 del codice penale, si applicano le disposizioni degli articoli 2-novies, 2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni". Destinazione delle somme ricavate dai beni confiscati 221. Il comma 5 dell'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "5. Le somme ricavate ai sensi del comma 1, lettere b) e c), nonche' i proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni, di cui al comma 3, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati in egual misura al finanziamento degli interventi per l'edilizia scolastica e per l'informatizzazione del processo". Contributo di solidarieta' sulle indennita' di buonuscita di importo elevato. 222. A decorrere dal 1° gennaio 2007 e per un periodo di tre anni, sul trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, sull'indennita' premio di fine servizio, di cui all'articolo 2 e seguenti della legge 8 marzo 1968, n. 152, e sull'indennita' di buonuscita, di cui all'articolo 3 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e successive modificazioni, nonche' sui trattamenti integrativi percepiti dai soggetti nei cui confronti trovano applicazione le forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione dei suddetti trattamenti, erogati ai lavoratori dipendenti pubblici e privati e corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi superino complessivamente un importo pari a 1,5 milioni di euro, rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, e' dovuto sull'importo eccedente il predetto limite un contributo di solidarieta' nella misura del 15 per cento. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. Destinazione delle risorse derivanti dal contributo di solidarieta' 223. Il 90 per cento delle risorse derivanti dall'attuazione del comma 222 affluiscono allo stato di previsione dell'entrata per essere successivamente riassegnate al Fondo di cui al comma 1261 e destinate ad iniziative volte a favorire l'istruzione e la tutela delle donne immigrate. Contributo per la rottamazione di autoveicoli 224. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la riduzione di autoveicoli per il trasporto promiscuo, immatricolati come "euro 0" o "euro 1", per i predetti autoveicoli consegnati ad un demolitore dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, e' disposta la concessione, a fronte della presentazione del certificato di avvenuta rottamazione rilasciato da centri autorizzati, di un contributo pari al costo di demolizione disciplinato ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive modificazioni, e comunque nei limiti di 80 euro per ciascun veicolo. Tale contributo e' anticipato dal centro autorizzato che ha effettuato la rottamazione che recupera il corrispondente importo come credito d'imposta da utilizzare in compensazione secondo le disposizioni previste dai periodi secondo e quarto del comma 231. Contributo per la rottamazione di un autoveicolo senza acquisto di veicolo nuovo 225. Coloro che effettuano la rottamazione senza sostituzione ai sensi del comma 224 possono richiedere, qualora non risultino intestatari di veicoli registrati, quale agevolazione ulteriore, il totale rimborso dell'abbonamento al trasporto pubblico locale nell'ambito del comune di residenza e di domicilio, di durata pari ad una annualita'. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalita' di erogazione del rimborso di cui al presente comma. Contributo per l'acquisto di autoveicoli "euro 4" o "euro 5" 226. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione con le modalita' indicate al comma 233, di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come "euro 0" o "euro 1", con autovetture nuove immatricolate come "euro 4" o "euro 5", che emettono non oltre 140 grammi di CO2 al chilometro, e' concesso un contributo di euro 800 per l'acquisto di detti autoveicoli nonche' l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per detti autoveicoli, per un periodo di due annualita'. La predetta esenzione e' estesa per un'altra annualita' per l'acquisto di autoveicoli che hanno una cilindrata inferiore a 1300 cc. Tali limiti di cilindrata non si applicano alle autovetture e autoveicoli acquistati da persone fisiche il cui nucleo familiare, certificato da idoneo stato di famiglia, sia formato da almeno sei componenti, i quali non risultino intestatari di altra autovettura o autoveicolo. Contributo per l'acquisto di autocarri "euro 4" o "euro 5". 227. Allo scopo di favorire il rinnovo del parco autocarri circolante mediante la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione con le modalita' indicate al comma 233, di veicoli immatricolati come "euro 0" o "euro 1" con veicoli nuovi a minore impatto ambientale, e' concesso un contributo di euro 2.000 per ogni veicolo di cui all'articolo 54, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate, immatricolato come "euro 4" o "euro 5". Il beneficio e' accordato a fronte della sostituzione di un veicolo avente sin dalla prima immatricolazione da parte del costruttore la medesima categoria e peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate ed immatricolato come "euro 0" o "euro 1". Contributo per l'acquisto di auto a metano, GPL, elettriche o ad idrogeno 228. Per l'acquisto di autovetture e di veicoli di cui al comma 227, nuovi ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, nonche' mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno e' concesso un contributo pari ad euro 1.500, incrementato di ulteriori euro 500 nel caso in cui il veicolo acquistato, nell'alimentazione ivi considerata, abbia emissioni di CO2 inferiori a 120 grammi per chilometro. Le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, ove se ne presentino le condizioni, con quelle di cui ai commi 226 e 227. Limiti alla spettanza del contributo rottamazione 229. Le disposizioni di cui ai commi 226, 227 e 228 possono essere fruite nel rispetto della regola degli aiuti "de minimis" di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001. Le disposizioni di cui ai commi 226 e 227 hanno validita' per i veicoli nuovi acquistati e risultanti da contratto stipulato dal venditore e acquirente a decorrere dal 3 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2007; i suddetti veicoli non possono essere immatricolati oltre il 31 marzo 2008; le disposizioni di cui al comma 228 hanno validita' per i veicoli nuovi ivi previsti per i quali il predetto contratto e' stipulato a decorrere dal 3 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2009, con possibilita' di immatricolazione dei veicoli fino al 31 marzo 2010. Documentazione integrativa richiesta al venditore per la spettanza del contributo rottamazione 230. Al fine di consentire agli enti impositori di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione e del contributo di cui ai commi 226, 227, 228 e 236, il venditore integra la documentazione da consegnare al pubblico registro automobilistico, per la trascrizione del titolo di acquisto del nuovo veicolo, con una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui devono essere indicati: a) la conformita' del veicolo acquistato ai requisiti prescritti dai commi 226, 227, 228 e 236; b) la targa del veicolo ritirato per la consegna ai centri autorizzati di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e la conformita' dello stesso ai requisiti stabiliti dai commi 226, 227, 228 e 236; c) copia del certificato di rottamazione rilasciato da centri autorizzati. L'ente gestore del pubblico registro automobilistico acquisisce le informazioni relative all'acquisto del veicolo che fruisce dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica e del veicolo avviato alla demolizione in via telematica, le trasmette in tempo reale all'archivio nazionale delle tasse automobilistiche ed al Ministero dei trasporti, Dipartimento per i trasporti terrestri, i quali provvedono al necessario scambio dei dati. Recupero del contributo da parte del venditore o dei centri autorizzati alla rottamazione 231. Ai fini dell'applicazione dei commi 224, 226, 227 e 228, i centri autorizzati che hanno effettuato la rottamazione, ovvero le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta solo ai fini della compensazione di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal momento in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprieta'. Il credito di imposta non e' rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ne' dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il contributo di cui ai commi 226, 227 e 228 non spetta per gli acquisti dei veicoli per la cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa. Il contributo di cui ai commi 226, 227 e 228 spetta anche nel caso in cui il veicolo demolito sia intestato ad un familiare convivente, risultante dallo stato di famiglia. Documentazione da conservare per gli eventuali controlli successivi. 232. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore: a) copia della fattura di vendita, del contratto di acquisto e della carta di circolazione relativi al nuovo veicolo; b) copia del libretto o della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprieta' del veicolo usato; in caso di mancanza, copia dell'estratto cronologico; c) copia della domanda di cancellazione per demolizione e copia del certificato di proprieta' rilasciato dal pubblico registro automobilistico relativi al veicolo demolito; d) copia dello stato di famiglia nel caso in cui il veicolo demolito sia intestato a familiare convivente. Adempimenti del venditore 233. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo di consegnare ad un demolitore il veicolo ritirato per la demolizione e di provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione al pubblico registro automobilistico. I veicoli ritirati per la demolizione non possono essere rimessi in circolazione e vanno avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. Entro il 31 dicembre 2007 il Governo presenta una relazione al Parlamento sull'efficacia della presente disposizione, sulla base dei dati rilevati dal Ministero dei trasporti, con valutazione degli effetti di gettito derivati dalla stessa. Le eventuali maggiori entrate possono essere utilizzate dal Governo con specifica previsione di legge per alimentare il Fondo per la mobilita' sostenibile, di cui al comma 1121, subordinatamente al rispetto del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. Decreto per la fissazione dei criteri di collegamento tra gli archivi informatici dei veicoli 234. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dei trasporti, sentiti il soggetto gestore del pubblico registro automobilistico ed il Comitato interregionale di gestione di cui all'articolo 5 del protocollo di intesa tra le regioni e le province autonome ed il Ministero dell'economia e delle finanze per la costituzione, gestione ed aggiornamento degli archivi regionali e nazionale delle tasse automobilistiche, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di collegamento tra gli archivi informatici relativi ai veicoli, al fine di rendere uniformi le informazioni in essi contenute e di consentire l'aggiornamento in tempo reale dei dati in essi presenti. Regolazioni finanziarie con le Regioni 235. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dei trasporti e il Ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono effettuate le regolazioni finanziarie delle minori entrate nette derivanti dall'attuazione delle norme dei commi da 224 a 234 e sono stabiliti i criteri e le modalita' per la corrispondente definizione dei trasferimenti dello Stato alle regioni ed alle province autonome. Incentivi per l'acquisto di un motociclo "euro 3" con contestuale rottamazione di motociclo "euro 0" 236. A decorrere dal 1° dicembre 2006 e fino al 31 dicembre 2007, in caso di acquisto di un motociclo nuovo di categoria "euro 3", con contestuale sostituzione di un motociclo appartenente alla categoria "euro 0", realizzata attraverso la demolizione con le modalita' indicate al comma 233, e' concessa l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per cinque annualita'. Il costo di rottamazione e' a carico del bilancio dello Stato, nei limiti di 80 euro per ciascun motociclo, ed e' anticipato dal venditore che recupera detto importo quale credito d'imposta da utilizzare in compensazione secondo le disposizioni del comma 231. Si applicano, per il resto, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi da 230 a 235, con il rispetto della regola degli aiuti "de minimis" di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001. Le disposizioni di cui al presente comma hanno validita' per i motocicli nuovi acquistati e risultanti da contratto stipulato dal venditore e acquirente. I suddetti motocicli non possono essere immatricolati oltre il 31 marzo 2008. Per i motocicli acquistati dal 1° dicembre 2006 al 31 dicembre 2006, gli adempimenti previsti dai commi 230 e 233 possono essere effettuati entro il 31 gennaio 2007. Ricalcolo tassa di circolazione in funzione delle eventuali maggiorazioni gia' deliberate dalle Regioni 237. Al comma 63 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e' aggiunto il seguente periodo: "Gli incrementi percentuali approvati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto vengono ricalcolati sugli importi della citata tabella 1". Conferma dell'incentivo per l'installazione di impianti GPL e metano sui autoveicoli "euro 0" e "euro 1". 238. Il comma 59 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e' sostituito dal seguente: "59. Per gli interventi finalizzati ad incentivare l'installazione su autoveicoli immatricolati come "euro 0" o "euro 1" di impianti a GPL o a metano per autotrazione, e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009". Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403. Esclusione dalla maggiorazione della tassa di circolazione per i veicoli con alimentazione anche a GPL, metano, elettrica o a idrogeno. 239. Fatte salve le agevolazioni gia' in vigore, le misure della tassa automobilistica previste per le autovetture ed i veicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come "euro 0", "euro 1", "euro 2", "euro 3" e "euro 4", di cui al comma 321, non si applicano per i veicoli omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, elettrica, a gas metano, a GPL, a idrogeno. Tale agevolazione si applica anche ai veicoli sui quali il sistema di doppia alimentazione venga installato successivamente alla immatricolazione. Tassazione autoveicoli reimmatricolati come autocarri 240. All'articolo 2, primo comma, lettera d), del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dopo le parole: "per gli autoveicoli di peso complessivo a pieno carico inferiore a 12 tonnellate" sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione dei veicoli che, pur immatricolati o reimmatricolati come N1, presentino codice di carrozzeria F0 (Effe zero) con quattro o piu' posti ed abbiano un rapporto tra la potenza espressa in kw e la portata del veicolo espressa in tonnellate maggiore o uguale a 180, per i quali la tassazione continua ad essere effettuata in base alla potenza effettiva dei motori". Entrata in vigore del comma 240 241. Le disposizioni del comma 240 hanno effetto a decorrere dal 3 ottobre 2006. E' abrogato il comma 55 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Riconoscimento fiscale dei valori iscritti in conseguenza di operazioni di aggregazione aziendale 242. Per i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che risultano da operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso fusione o scissione, effettuate negli anni 2007 e 2008, si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto della imputazione in bilancio del disavanzo da concambio, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro. Riconoscimento fiscale dei valori iscritti dal soggetto conferitario nel caso di conferimento d'azienda 243. Nel caso di operazioni di conferimento di azienda effettuate ai sensi dell'articolo 176 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, negli anni 2007 e 2008, si considerano riconosciuti, ai fini fiscali, i maggiori valori iscritti dal soggetto conferitario di cui al comma 242 a titolo di avviamento o beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro. Condizioni per la spettanza del beneficio fiscale sulle aggregazioni aziendali 244. Le disposizioni dei commi 242 e 243 si applicano qualora alle operazioni di aggregazione aziendale partecipino esclusivamente imprese operative da almeno due anni. Le medesime disposizioni non si applicano qualora le imprese che partecipano alle predette operazioni facciano parte dello stesso gruppo societario. Sono in ogni caso esclusi i soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Ulteriori condizioni per la spettanza del beneficio fiscale sulle aggregazioni aziendali 245. Le disposizioni dei commi 242, 243 e 244 si applicano qualora le imprese interessate dalle operazioni di aggregazione aziendale si trovino o si siano trovate ininterrottamente, nei due anni precedenti l'operazione, nelle condizioni che consentono il riconoscimento fiscale di cui ai commi 242 e 243. Subordinazione del beneficio fiscale alla preventiva istanza di interpello 246. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 242 a 245 e' subordinata alla presentazione all'Agenzia delle entrate di una istanza preventiva ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 agosto 2000, n. 212, al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dai commi da 242 a 249. Applicabilita' delle disposizioni in materia di imposte sui redditi 247. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Cause di decadenza dal beneficio 248. La societa' risultante dall'aggregazione che nei primi quattro periodi d'imposta dalla effettuazione dell'operazione pone in essere ulteriori operazioni straordinarie, di cui al titolo III, capi III e IV, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero cede i beni iscritti o rivalutati ai sensi dei commi da 242 a 249, decade dall'agevolazione, fatta salva l'attivazione della procedura di cui all'articolo 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Modalita' e termini di versamento delle imposte in caso di decadenza dal beneficio 249. Nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui si verifica la decadenza prevista al comma 248, la societa' e' tenuta a liquidare e versare l'imposta sul reddito delle societa' e l'imposta regionale sulle attivita' produttive dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi di imposta precedenti, determinato senza tenere conto dei maggiori valori riconosciuti fiscalmente ai sensi dei commi 242 e 243. Sulle maggiori imposte liquidate non sono dovute sanzioni e interessi. Revoca della concessione di beni del demanio marittimo 250. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e' aggiunto il seguente: "2-ter. Le concessioni di cui al comma 1 sono revocate qualora il concessionario si renda, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, responsabile di gravi violazioni edilizie, che costituiscono inadempimento agli obblighi derivanti dalla concessione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296". Nuovi criteri di determinazione dei canoni demaniali per finalita' turistico-ricreative 251. Il comma 1 dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e' sostituito dal seguente: "1. I canoni annui per concessioni rilasciate o rinnovate con finalita' turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo sono determinati nel rispetto dei seguenti criteri: a) classificazione, a decorrere dal 1° gennaio 2007, delle aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei nelle seguenti categorie: 1) categoria A: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico ad alta valenza turistica; 2) categoria B: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazione ad uso pubblico a normale valenza turistica. L'accertamento dei requisiti di alta e normale valenza turistica e' riservato alle regioni competenti per territorio con proprio provvedimento. Nelle more dell'emanazione di detto provvedimento la categoria di riferimento e' da intendersi la B. Una quota pari al 10 per cento delle maggiori entrate annue rispetto alle previsioni di bilancio derivanti dall'utilizzo delle aree, pertinenze e specchi acquei inseriti nella categoria A e' devoluta alle regioni competenti per territorio; b) misura del canone annuo determinata come segue: 1) per le concessioni demaniali marittime aventi ad oggetto aree e specchi acquei, per gli anni 2004, 2005 e 2006 si applicano le misure unitarie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non operano le disposizioni maggiorative di cui ai commi 21, 22 e 23 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni; a decorrere dal 1° gennaio 2007, si applicano i seguenti importi aggiornati degli indici ISTAT maturati alla stessa data: 1.1) area scoperta: euro 1,86 al metro quadrato per la categoria A; euro 0,93 al metro quadrato per la categoria B; 1.2) area occupata con impianti di facile rimozione: euro 3,10 al metro quadrato per la categoria A; euro 1,55 al metro quadrato per la categoria B; 1.3) area occupata con impianti di difficile rimozione: euro 4,13 al metro quadrato per la categoria A; euro 2,65 al metro quadrato per la categoria B; 1.4) euro 0,72 per ogni metro quadrato di mare territoriale per specchi acquei o delimitati da opere che riguardano i porti cosi' come definite dall'articolo 5 del testo unico di cui al regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e comunque entro 100 metri dalla costa; 1.5) euro 0,52 per gli specchi acquei compresi tra 100 e 300 metri dalla costa; 1.6) euro 0,41 per gli specchi acquei oltre 300 metri dalla costa; 1.7) euro 0,21 per gli specchi acquei utilizzati per il posizionamento di campi boa per l'ancoraggio delle navi al di fuori degli specchi acquei di cui al numero 1.3); 2) per le concessioni comprensive di pertinenze demaniali marittime si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2007, i seguenti criteri: 2.1) per le pertinenze destinate ad attivita' commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi, il canone e' determinato moltiplicando la superficie complessiva del manufatto per la media dei valori mensili unitari minimi e massimi indicati dall'Osservatorio del mercato immobiliare per la zona di riferimento. L'importo ottenuto e' moltiplicato per un coefficiente pari a 6,5. Il canone annuo cosi' determinato e' ulteriormente ridotto delle seguenti percentuali, da applicare per scaglioni progressivi di superficie del manufatto: fino a 200 metri quadrati, 0 per cento; oltre 200 metri quadrati e fino a 500 metri quadrati, 20 per cento; oltre 500 metri quadrati e fino a 1.000 metri quadrati, 40 per cento; oltre 1.000 metri quadrati, 60 per cento. Qualora i valori dell'Osservatorio del mercato immobiliare non siano disponibili, si fa riferimento a quelli del piu' vicino comune costiero rispetto al manufatto nell'ambito territoriale della medesima regione; 2.2) per le aree ricomprese nella concessione, per gli anni 2004, 2005 e 2006 si applicano le misure vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non operano le disposizioni maggiorative di cui ai commi 21, 22 e 23 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni; a decorrere dal 1° gennaio 2007, si applicano quelle di cui alla lettera b), numero 1); c) riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del 50 per cento: 1) in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravita' che comportino una minore utilizzazione dei beni oggetto della concessione, previo accertamento da parte delle competenti autorita' marittime di zona; 2) nel caso di concessioni demaniali marittime assentite alle societa' sportive dilettantistiche senza scopo di lucro affiliate alle Federazioni sportive nazionali con l'esclusione dei manufatti pertinenziali adibiti ad attivita' commerciali; d) riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del 90 per cento per le concessioni indicate al secondo comma dell'articolo 39 del codice della navigazione e all'articolo 37 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; e) obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione; f) riduzione, per le imprese turistico-ricettive all'aria aperta, dei valori inerenti le superfici del 25 per cento". Estensione dei criteri di determinazione dei canoni demaniali marittimi anche alle concessioni per la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto. 252. Il comma 3 dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e' sostituito dal seguente: "3. Le misure dei canoni di cui al comma 1, lettera b), si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2007, anche alle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto". Durata delle concessioni 253. All'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "4-bis. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 01, comma 2, le concessioni di cui al presente articolo possono avere durata superiore a sei anni e comunque non superiore a venti anni in ragione dell'entita' e della rilevanza economica delle opere da realizzare e sulla base dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni". Obbligo per le regioni di mantenere un equilibrio tra aree concesse a soggetti privati e arenili liberamente fruibili 254. Le regioni, nel predisporre i piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, sentiti i comuni interessati, devono altresi' individuare un corretto equilibrio tra le aree concesse a soggetti privati e gli arenili liberamente fruibili; devono inoltre individuare le modalita' e la collocazione dei varchi necessari al fine di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione. Canoni demaniali marittimi: possibilita' di compensare eventuali somme versate in eccedenza 255. All'articolo 5 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "1-bis. Le somme per canoni relative a concessioni demaniali marittime aventi finalita' turistico-ricreative versate in eccedenza rispetto a quelle dovute a decorrere dal 1° gennaio 2004 ai sensi dell'articolo 03, comma 1, sono compensate con quelle da versare allo stesso titolo, in base alla medesima disposizione". Abrogazione precedenti criteri di determinazione dei canoni demaniali marittimi 256. I commi 21, 22 e 23 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e il comma 4 dell'articolo 10 della legge 17 dicembre 1997, n. 449, sono abrogati. Misura degli indennizzi dovuti per l'utilizzazione senza titolo di beni demaniali marittimi 257. Le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che le utilizzazioni ivi contemplate fanno riferimento alla mera occupazione di beni demaniali marittimi e relative pertinenze. Qualora, invece, l'occupazione consista nella realizzazione sui beni demaniali marittimi di opere inamovibili in difetto assoluto di titolo abilitativo o in presenza di titolo abilitativo che per il suo contenuto e' incompatibile con la destinazione e disciplina del bene demaniale, l'indennizzo dovuto e' commisurato ai valori di mercato, ferma restando l'applicazione delle misure sanzionatorie vigenti, ivi compreso il ripristino dello stato dei luoghi. Incremento del canone annuo per l'uso dei beni del demanio dovuto dalle societa' che provvedono alla gestione aeroportuale 258. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il canone annuo per l'uso dei beni del demanio dovuto dalle societa' di gestione che provvedono alla gestione aeroportuale totale o parziale, anche in regime precario, e' proporzionalmente incrementato nella misura utile a determinare un introito diretto per l'erario pari a 3 milioni di euro nel 2007, 9,5 milioni di euro nel 2008 e a 10 milioni di euro nel 2009. Valorizzazione a fini economici dei beni immobili tramite concessione o locazione 259. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e' inserito il seguente: "Art. 3-bis. - (Valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni immobili tramite concessione o locazione). - 1. I beni immobili di proprieta' dello Stato individuati ai sensi dell'articolo 1 possono essere concessi o locati a privati, a titolo oneroso, per un periodo non superiore a cinquanta anni, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento di attivita' economiche o attivita' di servizio per i cittadini, ferme restando le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. 2. Il Ministero dell'economia e delle finanze puo' convocare una o piu' conferenze di servizi o promuovere accordi di programma per sottoporre all'approvazione iniziative per la valorizzazione degli immobili di cui al presente articolo. 3. Agli enti territoriali interessati dal procedimento di cui al comma 2 e' riconosciuta una somma non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento del contributo di costruzione dovuto ai sensi dell'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, per l'esecuzione delle opere necessarie alla riqualificazione e riconversione. Tale importo e' corrisposto dal concessionario all'atto del rilascio o dell'efficacia del titolo abilitativo edilizio. 4. Le concessioni e le locazioni di cui al presente articolo sono assegnate con procedure ad evidenza pubblica, per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e comunque non eccedente i cinquanta anni. 5. I criteri di assegnazione e le condizioni delle concessioni o delle locazioni di cui al presente articolo sono contenuti nei bandi predisposti dall'Agenzia del demanio, prevedendo, in particolare, nel caso di revoca della concessione o di recesso dal contratto di locazione il riconoscimento all'affidatario di un indennizzo valutato sulla base del piano economico-finanziario. 6. Per il perseguimento delle finalita' di valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni di cui al presente articolo, i beni medesimi possono essere affidati a terzi ai sensi dell'articolo 143 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in quanto compatibile". Acquisizione delle informazioni per individuare i beni immobili derivanti da eredita' giacenti 260. Allo scopo di devolvere allo Stato i beni vacanti o derivanti da eredita' giacenti, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno ed il Ministro dell'economia e delle finanze, determina, con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per l'acquisizione dei dati e delle informazioni rilevanti per individuare i beni giacenti o vacanti nel territorio dello Stato. Al possesso esercitato sugli immobili vacanti o derivanti da eredita' giacenti si applica la disposizione dell'articolo 1163 del codice civile sino a quando il terzo esercente attivita' corrispondente al diritto di proprieta' o ad altro diritto reale non notifichi all'Agenzia del demanio di essere in possesso del bene vacante o derivante da eredita' giacenti. Nella comunicazione inoltrata all'Agenzia del demanio gli immobili sui quali e' esercitato il possesso corrispondente al diritto di proprieta' o ad altro diritto reale devono essere identificati descrivendone la consistenza mediante la indicazione dei dati catastali. Termine massimo delle concessioni del patrimonio immobiliare dello Stato nei riguardi di regioni, province e comuni. 261. All'articolo 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis. Per i soggetti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 11, qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 2, secondo periodo, del presente articolo, la durata delle concessioni o locazioni puo' essere stabilita in anni cinquanta". Programmi unitari di valorizzazione degli immobili pubblici per la promozione dello sviluppo locale. 262. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, dopo il comma 15 sono inseriti i seguenti: "15-bis. Per la valorizzazione di cui al comma 15, l'Agenzia del demanio puo' individuare, d'intesa con gli enti territoriali interessati, una pluralita' di beni immobili pubblici per i quali e' attivato un processo di valorizzazione unico, in coerenza con gli indirizzi di sviluppo territoriale, che possa costituire, nell'ambito del contesto economico e sociale di riferimento, elemento di stimolo ed attrazione di interventi di sviluppo locale. Per il finanziamento degli studi di fattibilita' dei programmi facenti capo ai programmi unitari di valorizzazione dei beni demaniali per la promozione e lo sviluppo dei sistemi locali si provvede a valere sul capitolo relativo alle somme da attribuire all'Agenzia del demanio per l'acquisto dei beni immobili, per la manutenzione, la ristrutturazione, il risanamento e la valorizzazione dei beni del demanio e del patrimonio immobiliare statale, nonche' per gli interventi sugli immobili confiscati alla criminalita' organizzata. E' elemento prioritario di individuazione, nell'ambito dei predetti programmi unitari, la suscettivita' di valorizzazione dei beni immobili pubblici mediante concessione d'uso o locazione, nonche' l'allocazione di funzioni di interesse sociale, culturale, sportivo, ricreativo, per l'istruzione, la promozione delle attivita' di solidarieta' e per il sostegno alle politiche per i giovani, nonche' per le pari opportunita'. 15-ter. Nell'ambito dei processi di razionalizzazione dell'uso degli immobili pubblici ed al fine di adeguare l'assetto infrastrutturale delle Forze armate alle esigenze derivanti dall'adozione dello strumento professionale, il Ministero della difesa puo' individuare beni immobili di proprieta' dello Stato mantenuti in uso al medesimo Dicastero per finalita' istituzionali, suscettibili di permuta con gli enti territoriali. Le attivita' e le procedure di permuta sono effettuate dall'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero della difesa, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile". Individuazione dei beni immobili in uso all'amministrazione della difesa non piu' utili per fini istituzionali 263. All'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 13-bis, le parole: "L'Agenzia del demanio, di concerto con la Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministero della difesa, con decreti da adottare d'intesa con l'Agenzia del demanio"; le parole: "da inserire in programmi di dismissione per le finalita' di cui all'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "da consegnare all'Agenzia del demanio per essere inseriti in programmi di dismissione e valorizzazione ai sensi delle norme vigenti in materia"; e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Relativamente a tali programmi che interessino Enti locali, si procede mediante accordi di programma ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nell'ambito degli accordi di programma puo' essere previsto il riconoscimento in favore degli Enti locali di una quota del maggior valore degli immobili determinato per effetto delle valorizzazioni assentite"; b) al comma 13-ter, le parole da: "il Ministero" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "con decreti adottati ai sensi del medesimo comma 13-bis sono individuati: a) entro il 28 febbraio 2007, beni immobili, per un valore complessivo pari a 1.000 milioni di euro, da consegnare all'Agenzia del demanio entro il 30 giugno 2007; b) entro il 31 luglio 2007, beni immobili, per un valore complessivo pari a 1.000 milioni di euro, da consegnare all'Agenzia del demanio entro il 31 dicembre 2007. Con le modalita' indicate nel primo periodo e per le medesime finalita', nell'anno 2008 sono individuati, entro il 28 febbraio ed entro il 31 luglio, beni immobili per un valore pari a complessivi 2.000 milioni di euro"; c) i commi 13-quinquies e 13-sexies sono abrogati. Abrogazione norma sulla competenza in merito all'alienazione dei beni immobili della Difesa 264. Il comma 482 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' abrogato. Prelazione enti locali su alienazione immobili Ferrovie dello Stato collocati in aree con vincolo paesaggistico 265. All'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il comma 6-ter e' inserito il seguente: "6-quater. Sui beni immobili non piu' strumentali alla gestione caratteristica dell'impresa ferroviaria, di proprieta' di Ferrovie dello Stato spa o delle societa' dalla stessa direttamente o indirettamente controllate, che siano ubicati in aree naturali protette e in territori sottoposti a vincolo paesaggistico, in caso di alienazione degli stessi e' riconosciuto il diritto di prelazione degli enti locali e degli altri soggetti pubblici gestori delle aree protette. I vincoli di destinazione urbanistica degli immobili e quelli peculiari relativi alla loro finalita' di utilita' pubblica sono parametri di valutazione per la stima del valore di vendita". Riduzione del cuneo fiscale: modifiche alla base imponibile IRAP 266. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) sono ammessi in deduzione: 1) i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro; 2) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, un importo pari a 5.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta; 3) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, un importo fino a 10.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; tale deduzione e' alternativa a quella di cui al numero 2), e puo' essere fruita nel rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, e successive modificazioni; 4) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, i contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato; 5) le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro, nonche', per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo, a condizione che l'attestazione di effettivita' degli stessi sia rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto negli albi dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale"; b) al comma 4-bis.1, dopo le parole: "pari a euro 2.000" sono inserite le seguenti: ", su base annua," e le parole da: "; la deduzione" fino a: "di cui all'articolo 10, comma 2" sono soppresse; c) al comma 4-bis.2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le deduzioni di cui ai commi 1, lettera a), numeri 2) e 3), e 4-bis.1 sono ragguagliate ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d'imposta nel caso di contratti di lavoro a tempo indeterminato e parziale, nei diversi tipi e modalita' di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modificazioni, ivi compreso il lavoro a tempo parziale di tipo verticale e di tipo misto, sono ridotte in misura proporzionale; per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), le medesime deduzioni spettano solo in relazione ai dipendenti impiegati nell'esercizio di attivita' commerciali e, in caso di dipendenti impiegati anche nelle attivita' istituzionali, l'importo e' ridotto in base al rapporto di cui all'articolo 10, comma 2"; d) al comma 4-ter, le parole: "la deduzione di cui ai commi 4-bis e 4-bis.1" sono sostituite dalle seguenti: "le deduzioni indicate nel presente articolo"; e) dopo il comma 4-quinquies sono aggiunti i seguenti: "4-sexies. In caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui al regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, in materia di aiuti di Stato a favore dell'occupazione, in alternativa a quanto previsto dal comma 4-quinquies, l'importo deducibile e', rispettivamente, moltiplicato per sette e per cinque nelle suddette aree, ma in questo caso l'intera maggiorazione spetta nei limiti di intensita' nonche' alle condizioni previsti dal predetto regolamento sui regimi di aiuto a favore dell'assunzione di lavoratori svantaggiati. 4-septies. Per ciascun dipendente l'importo delle deduzioni ammesse dai precedenti commi 1, 4-bis.1 e 4-quater, non puo' comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro e l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e 4), e' alternativa alla fruizione delle disposizioni di cui ai commi 1, lettera a), numero 5), 4-bis.1, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies". Preventiva autorizzazione comunitaria 267. Le deduzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numeri 2) e 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come da ultimo modificato dal comma 266, spettano, subordinatamente all'autorizzazione delle competenti autorita' europee, a decorrere dal mese di febbraio 2007 nella misura del 50 per cento e per il loro intero ammontare a decorrere dal successivo mese di luglio, con conseguente ragguaglio ad anno di quella prevista dal citato numero 2). Applicabilita' in misura ridotta dell'incentivo sul cuneo fiscale per i primi mesi di entrata in vigore della norma 268. La deduzione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come da ultimo modificato dal comma 266, spetta in misura ridotta alla meta' a decorrere dal mese di febbraio 2007 e per l'intero ammontare a decorrere dal successivo mese di luglio, con conseguente ragguaglio ad anno. Irrilevanza delle norme sulla riduzione del cuneo fiscale ai fini dei versamenti in acconto delle imposte sui redditi 269. Nella determinazione dell'acconto dell'imposta regionale sulle attivita' produttive relativa al periodo d'imposta in corso al 1° febbraio 2007, puo' assumersi, come imposta del periodo precedente, la minore imposta che si sarebbe determinata applicando in tale periodo le disposizioni dei commi 266, 267 e 268. Agli stessi effetti, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° febbraio 2007, puo' assumersi, come imposta del periodo precedente, la minore imposta che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del comma 266 senza tenere conto delle limitazioni previste dai commi 267 e 268. Clausola di salvaguardia per le Regioni 270. Al fine di garantire alle regioni che sottoscrivono gli accordi di cui al comma 796, lettera b), un ammontare di risorse equivalente a quello che deriverebbe dall'incremento automatico dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, applicata alla base imponibile che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni introdotte dai commi da 266 a 269, e' ad esse riconosciuto, con riferimento alle esigenze finanziarie degli esercizi 2007, 2008 e 2009, un trasferimento pari a 89,81 milioni di euro per l'anno 2007, a 179 milioni di euro per l'anno 2008 e a 191,94 milioni di euro per l'anno 2009. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le somme di cui al periodo precedente sono ripartite in proporzione al minor gettito dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di ciascuna regione. Credito di imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate 271. Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 273, destinati a strutture produttive ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunita' europea, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, e' attribuito un credito d'imposta secondo le modalita' di cui ai commi da 272 a 279. Misura massima del credito di imposta 272. Il credito d'imposta e' riconosciuto nella misura massima consentita in applicazione delle intensita' di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalita' regionale per il periodo 2007-2013 e non e' cumulabile con il sostegno de minimis ne' con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili. Acquisizioni agevolabili 273. Ai fini del comma 271, si considerano agevolabili le acquisizioni, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di: a) macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie, classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B.II.2 e B.II.3, dell'articolo 2424 del codice civile, destinati a strutture produttive gia' esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 271; b) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, limitatamente alle piccole e medie imprese; c) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attivita' svolta nell'unita' produttiva; per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del 50 per cento del complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d'imposta. Ammontare del credito di imposta 274. Il credito d'imposta e' commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 273 eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione. Settori esclusi dal credito di imposta 275. L'agevolazione di cui al comma 271 non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica e delle fibre sintetiche, come definiti rispettivamente agli allegati I e II agli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalita' regionale 2007-2013, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 54 del 4 marzo 2006, nonche' ai settori della pesca, dell'industria carbonifera, creditizio, finanziario e assicurativo. Il credito d'imposta a favore di imprese o attivita' che riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la disciplina multisettoriale dei grandi progetti, e' riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle predette discipline dell'Unione europea e previa autorizzazione, ove prescritta, della Commissione europea. Modalita' di determinazione del credito di imposta 276. Il credito d'imposta e' determinato con riguardo ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta e deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed e' utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi; l'eventuale eccedenza e' utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito e' concesso. Decadenza dal credito di imposta in caso di mancata entrata in funzione del bene 277. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta e' rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta e' rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta e' rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato che deriva dall'applicazione del presente comma e' versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate. Verifiche per garantire la corretta applicazione del credito di imposta 278. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono adottate le disposizioni per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione dei commi da 271 a 277. Tali verifiche, da effettuare dopo almeno dodici mesi dall'attribuzione del credito d'imposta, sono, altresi', finalizzate alla valutazione della qualita' degli investimenti effettuati, anche al fine di valutare l'opportunita' di effettuare un riequilibrio con altri strumenti aventi analoga finalita'. Preventiva autorizzazione comunitaria 279. L'efficacia dei commi da 271 a 278 e' subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Credito di imposta per le attivita' di ricerca industriale 280. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009, alle imprese e' attribuito un credito d'imposta nella misura del 10 per cento dei costi sostenuti per attivita' di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, in conformita' alla vigente disciplina comunitaria degli aiuti di Stato in materia, secondo le modalita' dei commi da 281 a 285. La misura del 10 per cento e' elevata al 15 per cento qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con universita' ed enti pubblici di ricerca. Importo massimo dei costi per i quali spetta il credito di imposta 281. Ai fini della determinazione del credito d'imposta i costi non possono, in ogni caso, superare l'importo di 15 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta. Modalita' di determinazione del credito di imposta 282. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed e' utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui al comma 280 sono state sostenute; l'eventuale eccedenza e' utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito e' concesso. Adempimenti a carico delle imprese ai fini della spettanza del credito di imposta 283. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati gli obblighi di comunicazione a carico delle imprese per quanto attiene alla definizione delle attivita' di ricerca e sviluppo agevolabili e le modalita' di verifica ed accertamento della effettivita' delle spese sostenute e coerenza delle stesse con la disciplina comunitaria di cui al comma 280. Preventiva autorizzazione comunitaria 284. L'efficacia dei commi da 280 a 283 e' subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Giochi: gare per l'istituzione di nuove agenzie. 285. Entro il 31 dicembre 2007 il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha facolta' di bandire, nei limiti di una corretta ed equilibrata distribuzione territoriale, una o piu' nuove gare, per un massimo di ulteriori 1.000 agenzie, alle medesime condizioni previste dai bandi di gara pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, parte II, n. 199 del 28 agosto 2006. Fondo a favore del personale impegnato nel contrasto all'evasione fiscale 286. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il 20 per cento delle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma precedente e' destinato ad un Fondo finalizzato ad interventi a favore del personale dell'amministrazione finanziaria impegnato nel contrasto dell'evasione fiscale. Con lo stesso decreto il medesimo Fondo e' ripartito tra le competenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del predetto Ministero. Credito di imposta per le imprese di produzioni musicali 287. Le piccole e medie imprese di produzioni musicali possono beneficiare di un credito d'imposta a titolo di spesa di produzione, di sviluppo, di digitalizzazione e di promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali per opere prime o seconde di artisti emergenti. Requisiti per l'accesso al credito di imposta 288. Possono accedere al credito d'imposta di cui al comma 287 fermo restando il rispetto dei limiti della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, solo le imprese che abbiano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 15 milioni di euro e che non siano possedute, direttamente o indirettamente, da un editore di servizi radiotelevisivi. Credito di imposta per le spese sostenute per i certificati di controllo di qualita' delle produzioni agroalimentari 289. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 alle imprese agricole e agroalimentari soggette al regime obbligatorio di certificazione e controllo della qualita' ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/1991, del Consiglio, del 24 giugno 1991, e del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, anche se riunite in consorzi o costituite in forma cooperativa, e' concesso un credito d'imposta pari al 50 per cento del totale delle spese sostenute ai fini dell'ottenimento dei previsti certificati e delle relative attestazioni di conformita'. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato, le modalita' per l'accesso all'agevolazione di cui al presente comma, entro un limite di spesa pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Credito d'imposta per le spese sostenute dalle imprese per registrare una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta in paesi extra-comunitari. 290. Nelle more degli accordi internazionali in sede di Organizzazione mondiale del commercio, sono ammessi al credito di imposta di cui al comma precedente gli oneri sostenuti dalle imprese agricole ed agroalimentari, anche se riunite in consorzi o costituite in forma cooperativa, per la registrazione nei Paesi extracomunitari delle denominazioni protette ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006. Soppressione obbligo acconto IVA per i contribuenti minimi in franchigia IVA 291. Nell'articolo 32-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: "La prima rata e' versata entro il 27 dicembre 2006." sono soppresse. Disciplina transitoria locazione immobili da parte di soggetti IVA 292. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall'applicazione delle norme, oggetto di mancata conversione, di cui all'articolo 35, commi 8, lettera a), e 10, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, concernenti l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta di registro alle cessioni e alle locazioni, anche finanziarie, di immobili. Tuttavia, il cedente o locatore puo' optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 10, numeri 8) ed 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in presenza dei presupposti ivi previsti. In caso di opzione l'imposta di registro e le imposte ipotecarie e catastali sono dovute sulla base delle regole di cui all'articolo 35, commi 10 e 10-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Il cedente o locatore che intende esercitare l'opzione per ipotesi diverse da quelle disciplinate dall'articolo 35, comma 10-quinquies, del citato decreto-legge, ne da' comunicazione nella dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno 2006. Per le cessioni l'eventuale eccedenza dell'imposta di registro conseguente all'effettuazione dell'opzione e' compensata con i maggiori importi dovuti ai fini delle imposte ipotecarie e catastali, fermo restando la possibilita' di chiedere il rimborso per gli importi che non trovano capienza in tale compensazione. Possibilita' di emanare regolamenti di delegificazione in materia di CAAF 293. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 14 e' inserito il seguente: "14-bis. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente la adozione di regolamenti ministeriali nella materia ivi indicata. I regolamenti previsti dal citato articolo 40 del decreto legislativo n. 241 del 1997 possono comunque essere adottati qualora disposizioni legislative successive a quelle contenute dal presente decreto regolino la materia, a meno che la legge successiva non lo escluda espressamente". Inapplicabilita' di alcune disposizioni societarie agli agenti della riscossione 294. All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 23, e' inserito il seguente: "23-bis. Agli agenti della riscossione non si applicano l'articolo 2, comma 4, del regolamento approvato con decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289, e le disposizioni di tale regolamento relative all'esercizio di influenza dominante su altri agenti della riscossione, nonche' al divieto, per i legali rappresentanti, gli amministratori e i sindaci, di essere pubblici dipendenti ovvero coniugi, parenti ed affini entro il secondo grado di pubblici dipendenti". Esclusione dal pagamento delle imposte di bollo per le Agenzie fiscali 295. Alle Agenzie fiscali continuano ad applicarsi le disposizioni riguardanti le amministrazioni dello Stato di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, 26 ottobre 1972, n. 642, e 26 aprile 1986, n. 131. Detrazione IRPEF per l'acquisto di PC da parte di docenti 296. Per l'anno 2007, ai docenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, nonche' al personale docente presso le universita' statali ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, spetta una detrazione dall'imposta lorda e fino a capienza della stessa nella misura del 19 per cento delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle stesse di 1.000 euro, per l'acquisto di un solo personal computer nuovo di fabbrica. Decreto attuativo del comma 296 297. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'universita' e della ricerca, sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 296. Fondo per l'erogazione di contributi per l'acquisto di PC da parte di collaboratori coordinati e continuativi 298. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo con dotazione di 10 milioni di euro, per l'anno 2007, destinato all'erogazione di contributi ai collaboratori coordinati e continuativi, compresi i colaboratori a progetto, per le spese documentate sostenute entro il 31 dicembre 2007 per l'acquisto di un personal computer nuovo di fabbrica. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce modalita', limiti e criteri per l'attribuzione dei contributi di cui al presente comma, ivi comprese le procedure per assicurare il rispetto dei limiti di stanziamento di cui al periodo precedente. Tassazione redditi direttori artistici bande musicali 299. All'articolo 67 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, lettera m), sono apportate le seguenti modifiche: a) al primo periodo, dopo le parole: "compensi erogati" sono inserite le seguenti: "ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalita' dilettantistiche, e quelli erogati"; b) al secondo periodo sono soppresse le seguenti parole: "e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici". Aliquota IVA applicabile ai contratti di scrittura connessi agli spettacoli 300. Per contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali di cui al numero 119) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono intendersi i contratti di scrittura connessi con gli spettacoli individuati al numero 123) della stessa Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Indeducibilita' delle spese per operazioni con imprese site in Paesi a regime fiscale privilegiato 301. All'articolo 110, comma 11, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Le spese e gli altri componenti negativi deducibili ai sensi del primo periodo sono separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi"; b) l'ultimo periodo e' soppresso. Sanzioni applicabili per l'omessa indicazione di spese sostenute con imprese ubicate in Paesi a regime fiscale privilegiato 302. All'articolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: "3-bis. Quando l'omissione o incompletezza riguarda l'indicazione delle spese e degli altri componenti negativi di cui all'articolo 110, comma 11, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica una sanzione amministrativa pari al 10 per cento dell'importo complessivo delle spese e dei componenti negativi non indicati nella dichiarazione dei redditi, con un minimo di euro 500 ed un massimo di euro 50.000". Applicabilita' della sanzione del comma 302 anche alle irregolarita' pregresse 303. La disposizione del comma 302 si applica anche per le violazioni commesse prima della data di entrata in vigore della presente legge, sempre che il contribuente fornisca la prova di cui all'articolo 110, comma 11, primo periodo, del citato testo unico delle imposte sui redditi. Resta ferma in tal caso l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Detraibilita' IVA relativa ad alimenti e bevande somministrati nei giorni di svolgimento di convegni 304. All'articolo 19-bis1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: ", a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione" sono sostituite dalle seguenti: "e a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione di quelle inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e simili, erogate nei giorni di svolgimento degli stessi,". IVA convegni: detrabilita' parziale per il 2007 305. Per l'anno 2007 le detrazioni di cui al comma 304 spettano nella misura del 50 per cento. Imposta di registro agevolata per edilizia residenziale convenzionata 306. Nell'articolo 36, comma 15, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "edilizia residenziale convenzionata pubblica" sono sostituite dalle seguenti: "edilizia residenziale convenzionata". La disposizione recata dal periodo precedente ha effetto per gli atti pubblici formati e le scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Criteri per la determinazione del valore normale dei fabbricati 307. Per la uniforme e corretta applicazione delle norme di cui all'articolo 54, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'articolo 39, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati periodicamente i criteri utili per la determinazione del valore normale dei fabbricati ai sensi dell'articolo 14 del citato decreto n. 633 del 1972, dell'articolo 9, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dell'articolo 51, comma 3, del citato decreto n. 131 del 1986. Accelerazione dei rimborsi infrannuali per i soggetti in regime di reverse charge. 308. Nell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo comma, le parole: "di cui alle lettere a) e b)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alle lettere a), b) ed e)"; b) dopo l'ultimo comma, e' aggiunto il seguente: "Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate, anche progressivamente, in relazione all'attivita' esercitata ed alle tipologie di operazioni effettuate, le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi di cui al primo e al secondo comma sono eseguiti in via prioritaria entro tre mesi dalla richiesta". Tassazione sul valore catastale dell'immobile in caso di vendita solo qualora il cessionario sia persona fisica. 309. All'articolo 1, comma 497, primo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, le parole: "per le sole cessioni fra persone fisiche" sono sostituite dalle seguenti: "e fatta salva l'applicazione dell'articolo 39, primo comma, lettera d), ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per le sole cessioni nei confronti di persone fisiche". Abolizione imposta sostitutiva per terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria. 310. Nell'articolo 1, comma 496, primo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, le parole: "e di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione," sono soppresse. Imposta di pubblicita' sulle insegne 311. Al comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, entro il 31 marzo 2007, possono essere individuate le attivita' per le quali l'imposta e' dovuta per la sola superficie eccedente i 5 metri quadrati"; b) nel secondo periodo, le parole: "di cui al periodo precedente" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al primo periodo del presente comma". IVA su prestazioni socio-sanitarie in favore di soggetti svantaggiati. 312. All'articolo 10, primo comma, numero 27-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo la parola: "devianza," sono inserite le seguenti: "di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo,". Deducibilita' dei contributi versati ai Fondi di previdenza istituiti in Stati UE. 313. Nell'articolo 10, comma 1, lettera e-bis), primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo le parole: "previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124" sono aggiunte le seguenti: ", nonche' quelli versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239". Norme di coordinamento tra il comma 313 e la disciplina della forme pensionistiche complementari. 314. Il comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e' sostituito dal seguente: "2. La lettera e-bis) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' sostituita dalla seguente: "e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 8 del medesimo decreto. Alle medesime condizioni ed entro gli stessi limiti sono deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239"". Estensione della convenzione contro la doppia imposizione ai Fondi istituiti presso Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo 315. All'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, sull'istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel primo periodo del comma 1, le parole: "situati negli Stati membri dell'Unione europea, conformi alle direttive comunitarie e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 10-bis," sono sostituite dalle seguenti: "conformi alle direttive comunitarie situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,"; b) al comma 9, le parole: "situati negli Stati membri della Comunita' economica europea e conformi alle direttive comunitarie" sono sostituite dalle seguenti: "conformi alle direttive comunitarie situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239". Estensione dell'aliquota del 12,5% ai titoli non negoziati in mercati regolamentati di Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo 316. Il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' sostituito dal seguente: "Tuttavia, se i titoli indicati nel precedente periodo sono emessi da societa' o enti, diversi dalle banche, il cui capitale e' rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, ovvero da quote, l'aliquota del 12,50 per cento si applica a condizione che, al momento di emissione, il tasso di rendimento effettivo non sia superiore: a) al doppio del tasso ufficiale di riferimento, per le obbligazioni ed i titoli similari negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, e successive modificazioni, o collegati mediante offerta al pubblico ai sensi della disciplina vigente al momento di emissione; b) al tasso ufficiale di riferimento aumentato di due terzi, per le obbligazioni e titoli similari diversi dai precedenti". Norma di coordinamento con i commi 315 e 316 317. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni, le parole: "in mercati regolamentati italiani" sono sostituite dalle seguenti: "in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni". Deducibilita' dal reddito dei diritti di opere di ingegno per giovani under 35. 318. All'articolo 54, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo le parole: "ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese" sono inserite le seguenti: ", ovvero del 40 per cento se i relativi compensi sono percepiti da soggetti di eta' inferiore a 35 anni". Detrazione IRPEF spese per palestre, locazioni studenti fuori sede e badanti 319. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo la lettera i-quater) sono aggiunte le seguenti: "i-quinquies) le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di eta' compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e le attivita' sportive; i-sexies) i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una universita' ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per unita' immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'universita' o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro; i-septies) le spese, per un importo non superiore a 2.100 euro, sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro"; b) al comma 2, primo periodo, le parole: "e) e f)" sono sostituite dalle seguenti: "e), f), i-quinquies) e i-sexies)"; nel secondo periodo del medesimo comma le parole: "dal comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "dal comma 2" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le spese di cui alla lettera i-septies) del citato comma 1, la detrazione spetta, alle condizioni ivi stabilite, anche se sono state sostenute per le persone indicate nell'articolo 12 ancorche' non si trovino nelle condizioni previste dal comma 2 del medesimo articolo". Equiparazione della tassazione sulle assicurazioni RC auto. 320. All'articolo 1-bis, comma 1, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Tale misura si applica anche alle assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione". Revisione importi tassa di circolazione auto. 321. A decorrere dai pagamenti successivi al 1° gennaio 2007, la tabella di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 27 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1997, e' sostituita dalla Tabella 2 annessa alla presente legge. Gli incrementi percentuali approvati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano prima della data di entrata in vigore della presente legge vengono ricalcolati sugli importi della citata Tabella 2. I trasferimenti erariali in favore delle regioni o delle province autonome di cui al periodo precedente sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante ad esse dal presente comma. Revisione importi tassa di circolazione auto: regolazioni finanziarie Stato-Regioni. 322. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono effettuate le regolazioni finanziarie delle maggiori entrate nette derivanti dall'attuazione delle norme del comma 321 e sono definiti i criteri e le modalita' per la corrispondente riduzione dei trasferimenti dello Stato alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano. Norma interpretativa rottamazione auto. 323. Le disposizioni dell'articolo 2 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, nonche' quelle dell'articolo 1 del decreto-legge 13 gennaio 2003, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2003, n. 39, si interpretano nel senso che le esenzioni ivi previste si applicano esclusivamente agli atti di acquisto di autoveicoli le cui richieste di iscrizione al pubblico registro automobilistico siano state presentate entro i sessanta giorni successivi alla data di acquisto, ai sensi degli articoli 93 e 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Deducibilita' costi auto aziendali. 324. Al comma 72 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo periodo e' sostituito dai seguenti: "Le disposizioni della lettera a) del comma 71 hanno effetto a partire dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto. Le altre disposizioni del medesimo comma 71, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, hanno effetto a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto"; b) nel terzo periodo, dopo le parole: "legge 23 agosto 1988, n. 400,", sono inserite le seguenti: "sentite le Commissioni parlamentari competenti"; c) nel quarto periodo, dopo le parole: "La modifica e' effettuata," sono inserite le seguenti: "prioritariamente con riferimento alle disposizioni in materia di reddito di lavoro dipendente di cui alla lettera a) del comma 71,". IVA prestazioni di intermediazione 325. All'articolo 7, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera f-quater) e' aggiunta la seguente: "f-quinquies) le prestazioni di intermediazione, relative ad operazioni diverse da quelle di cui alla lettera d) del presente comma e da quelle di cui all'articolo 40, commi 5 e 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le operazioni oggetto dell'intermediazione si considerano ivi effettuate, a meno che non siano commesse da soggetto passivo in un altro Stato membro dell'Unione europea; le suddette prestazioni si considerano in ogni caso effettuate nel territorio dello Stato se il committente delle stesse e' ivi soggetto passivo d'imposta". Riduzione delle percentuali dei valori dei beni ai fini della individuazione delle societa' di comodo 326. All'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le percentuali di cui alle lettere a) e c) sono ridotte rispettivamente all'1 per cento e al 10 per cento per i beni situati in comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti". Differimento progressivo dell'efficacia dell'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi. 327. Il comma 37 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' sostituito dal seguente: "37. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 33, 34 e 35 decorre dalla data progressivamente individuata, per singole categorie di contribuenti, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro il 1° giugno 2008"; Obbligo dal 2008 di immettere sul mercato solo misuratori fiscali idonei alla trasmissione telematica dei corrispettivi, e conseguente deducibilita' fiscale delle spese di acquisto. 328. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 37 sono inseriti i seguenti: "37-bis. Gli apparecchi misuratori di cui all'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, immessi sul mercato a decorrere dal 1° gennaio 2008 devono essere idonei alla trasmissione telematica prevista dai commi 33 e seguenti. Per detti apparecchi e' consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell'esercizio in cui sono state sostenute, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 102, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Gli apparecchi misuratori di cui al presente comma non sono soggetti alla verificazione periodica di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2003. I soggetti che effettuano la trasmissione telematica emettono scontrino non avente valenza fiscale, secondo le modalita' stabilite con il regolamento di cui al comma 37-ter. 37-ter. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono emanate disposizioni atte a disciplinare le modalita' di rilascio delle certificazioni dei corrispettivi, non aventi valore fiscale, in correlazione alla trasmissione, in via telematica, dei corrispettivi medesimi". Riduzione dell'aliquota d'accisa sul gas metano per autotrazione 329. L'aliquota di accisa sul metano usato per autotrazione di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e' ridotta a euro 0,00291 per metro cubo di prodotto. Iva locazioni di fabbricati ad uso abitativo. 330. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al numero 8) dopo le parole: "escluse le locazioni di" sono inserite le seguenti: "fabbricati abitativi effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata dalle imprese che li hanno costruiti o che hanno realizzato sugli stessi interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento e a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a quattro anni, e le locazioni di"; b) al numero 8-bis), le parole da: ", entro quattro anni" fino alla fine del numero sono sostituite dalle seguenti: "dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento o anche successivamente nel caso in cui entro tale termine i fabbricati siano stati locati per un periodo non inferiore a quattro anni in attuazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata". Iva cooperative socio-sanitarie 331. Il numero 41-bis) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che sono ricomprese anche le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10 del predetto decreto rese in favore dei soggetti indicati nel medesimo numero 41-bis) da cooperative e loro consorzi sia direttamente sia in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in genere. Resta salva la facolta' per le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, di optare per la previsione di cui all'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Nella tabella A, parte III, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente numero: "127-duodevicies) locazioni di immobili di civile abitazione effettuate in esecuzione di programmi di edilizia abitativa convenzionata dalle imprese che li hanno costruiti o che hanno realizzato sugli stessi interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457". IVA agenti della riscossione 332. All'articolo 6, comma 3, della legge 13 maggio 1999, n. 133, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: "c-bis) a societa' che svolgono operazioni relative alla riscossione dei tributi da altra societa' controllata, controllante o controllata dalla stessa controllante, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile". Compenso ai commercialisti per l'assistenza fiscale 333. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo le parole: "ai centri" sono inserite le seguenti: "e, a decorrere dall'anno 2006, agli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di cui all'articolo 1, comma 4, e all'articolo 78 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, e nell'albo dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12,". Ammortamento immobili strumentali professionisti 334. All'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1-bis, alinea, le parole: "e le minusvalenze" e "gli immobili e" sono soppresse e, dopo le parole: "o da collezione", sono inserite le seguenti: "di cui al comma 5"; b) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: "1-bis.1. Le minusvalenze dei beni strumentali di cui al comma 1-bis sono deducibili se sono realizzate ai sensi delle lettere a) e b) del medesimo comma 1-bis"; c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Per i beni strumentali per l'esercizio dell'arte o della professione, esclusi gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui al comma 5, sono ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento non superiori a quelle risultanti dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti, per categorie di beni omogenei, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. E' tuttavia consentita la deduzione integrale, nel periodo d'imposta in cui sono state sostenute, delle spese di acquisizione di beni strumentali il cui costo unitario non sia superiore a euro 516,4. La deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali e' ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla meta' del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito nel predetto decreto e comunque con un minimo di otto anni e un massimo di quindici se lo stesso ha per oggetto beni immobili. Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili dei beni immobili strumentali, si applica l'articolo 36, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilita' dei canoni di locazione finanziaria e' ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del primo periodo. I canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali sono deducibili nel periodo d'imposta in cui maturano. Le spese relative all'ammodernamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione di immobili utilizzati nell'esercizio di arti e professioni, che per le loro caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili, nel periodo d'imposta di sostenimento, nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili, quale risulta all'inizio del periodo d'imposta dal registro di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni; l'eccedenza e' deducibile in quote costanti nei cinque periodi d'imposta successivi"; d) al comma 3, i periodi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti: "Per gli immobili utilizzati promiscuamente, a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione, e' deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita ovvero, in caso di immobili acquisiti mediante locazione, anche finanziaria, un importo pari al 50 per cento del relativo canone. Nella stessa misura sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali immobili nonche' quelle relative all'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati, che per le loro caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono". Decorrenza delle norme sull'ammortamento dei beni immobili strumentali dei professionisti dettate dal comma 334 335. Le disposizioni introdotte dal comma 334 in materia di deduzione dell'ammortamento o dei canoni di locazione finanziaria degli immobili strumentali per l'esercizio dell'arte o della professione si applicano agli immobili acquistati nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009 e ai contratti di locazione finanziaria stipulati nel medesimo periodo; tuttavia, per i periodi d'imposta 2007, 2008 e 2009, gli importi deducibili sono ridotti a un terzo. Esclusione dalla tassazione IRPEF delle borse di studio ai non residenti 336. All'articolo 3, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera d-bis) e' aggiunta la seguente: "d-ter) le somme corrisposte a titolo di borsa di studio dal Governo italiano a cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali". Sanatoria comunicazioni IVA 337. Fino al 31 dicembre 2006 le comunicazioni previste dall'articolo 8, comma 4-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dall'articolo 37, comma 8, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si considerano validamente effettuate anche se il contribuente, invece di indicare il codice fiscale dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'IVA, abbia indicato il numero di partita IVA dei predetti soggetti. Proroga del regime di esenzione fiscale sugli atti di riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) 338. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007". Aggiornamento delle banche dati catastali da parte dell'AGEA 339. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 34 e' sostituito dal seguente: "34. In sede di prima applicazione del comma 33, l'aggiornamento della banca dati catastale avviene sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni di cui al comma 33, presentate dai soggetti interessati nell'anno 2006 e messe a disposizione della Agenzia del territorio dall'AGEA. L'Agenzia del territorio provvede ad inserire in atti i nuovi redditi relativi agli immobili oggetto delle variazioni colturali, anche sulla scorta delle informazioni contenute nelle suddette dichiarazioni. In deroga alle vigenti disposizioni ed in particolare all'articolo 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, l'Agenzia del territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rende noto, per ciascun comune, il completamento delle operazioni e provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i comuni interessati, tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito internet, i risultati delle relative operazioni catastali di aggiornamento; i ricorsi di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, avverso la variazione dei redditi possono essere proposti entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del comunicato relativo al completamento delle operazioni di aggiornamento catastale per gli immobili interessati; i nuovi redditi cosi' attribuiti producono effetti fiscali dal 1° gennaio 2006. In tale caso non sono dovute le sanzioni previste dall'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471"; b) il comma 36 e' sostituito dal seguente: "36. L'Agenzia del territorio, anche sulla base delle informazioni fornite dall'AGEA e delle verifiche, amministrative, da telerilevamento e da sopralluogo sul terreno, dalla stessa effettuate nell'ambito dei propri compiti istituzionali, individua i fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralita' ai fini fiscali, nonche' quelli che non risultano dichiarati al catasto. L'Agenzia del territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rende nota la disponibilita', per ciascun comune, dell'elenco degli immobili individuati ai sensi del periodo precedente, comprensivo, qualora accertata, della data cui riferire la mancata presentazione della dichiarazione al catasto, e provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i comuni interessati e tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito internet, il predetto elenco, con valore di richiesta, per i titolari dei diritti reali, di presentazione degli atti di aggiornamento catastale redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Se questi ultimi non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al periodo precedente, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto attraverso la predisposizione delle relative dichiarazioni redatte in conformita' al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e a notificarne i relativi esiti. Le rendite catastali dichiarate o attribuite producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, ovvero, in assenza di tale indicazione, dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione del comunicato di cui al secondo periodo. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite modalita' tecniche ed operative per l'attuazione del presente comma. Si applicano le sanzioni per le violazioni previste dall'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni". Istituzione delle zone franche urbane 340. Per favorire lo sviluppo economico e sociale, anche tramite interventi di recupero urbano, di aree e quartieri degradati nelle citta' del Mezzogiorno, identificati quali zone franche urbane, con particolare riguardo al centro storico di Napoli, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il Fondo provvede al cofinanziamento di programmi regionali di intervento nelle predette aree. Individuazione dei requisiti delle zone franche urbane 341. Le aree di cui al comma 340 devono essere caratterizzate da fenomeni di particolare degrado ed esclusione sociale e le agevolazioni concedibili per effetto dei programmi e delle riduzioni di cui al comma 340 sono disciplinate in conformita' e nei limiti previsti dagli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalita' regionale 2007-2013, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 54 del 4 marzo 2006, per quanto riguarda in particolare quelli riferiti al sostegno delle piccole imprese di nuova costituzione. Competenza CIPE per la definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e l'identificazione delle zone franche urbane 342. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, formulata sentite le regioni interessate, provvede alla definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e l'identificazione, la perimetrazione e la selezione delle zone franche urbane sulla base di parametri socio-economici. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' e le procedure per la concessione del cofinanziamento in favore dei programmi regionali e sono individuate le eventuali riduzioni di cui al comma 340 concedibili, secondo le modalita' previste dal medesimo decreto, nei limiti delle risorse del Fondo a tal fine vincolate. Monitoraggio degli interventi di sostegno a favore delle zone franche urbane. 343. Il Nucleo di valutazione e verifica del Ministero dello sviluppo economico, anche in coordinamento con i nuclei di valutazione delle regioni interessate, provvede al monitoraggio ed alla valutazione di efficacia degli interventi e presenta a tal fine al CIPE una relazione annuale sugli esiti delle predette attivita'. Detrazione spese sostenute per riqualificazione energetica degli edifici. 344. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo. Detrazione per l'installazione di pareti, pavimenti, coperture e finestre idonee a conseguire determinati livelli di risparmio energetico 345. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unita' immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, della Tabella 3 allegata alla presente legge. Detrazione per l'installazione di pannelli solari. 346. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e universita', spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo. Detrazione per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale 347. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo. Modalita' di concessione delle detrazioni di cui ai commi 344, 345, 346 e 347. 348. La detrazione fiscale di cui ai commi 344, 345, 346 e 347 e' concessa con le modalita' di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e alle relative norme di attuazione previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41, e successive modificazioni, sempreche' siano rispettate le seguenti ulteriori condizioni: a) la rispondenza dell'intervento ai previsti requisiti e' asseverata da un tecnico abilitato, che risponde civilmente e penalmente dell'asseverazione; b) il contribuente acquisisce la certificazione energetica dell'edificio, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, qualora introdotta dalla regione o dall'ente locale, ovvero, negli altri casi, un "attestato di qualificazione energetica", predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, o dell'unita' immobiliare ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione. L'attestato di qualificazione energetica comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell'edificio o dell'unita' immobiliare, a seguito della loro eventuale realizzazione. Le spese per la certificazione energetica, ovvero per l'attestato di qualificazione energetica, rientrano negli importi detraibili. Disposizioni attuative dei commi da 344 a 350. 349. Ai fini di quanto disposto dai commi da 344 a 350 si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 28 febbraio 2007, sono dettate le disposizioni attuative di quanto disposto ai commi 344, 345, 346 e 347. Incentivi installazione pannelli fotovoltaici 350. All'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista l'installazione dei pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica per gli edifici di nuova costruzione, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 0,2 kW per ciascuna unita' abitativa". Contributo per la realizzazione di nuovi edifici a risparmio energetico 351. Gli interventi di realizzazione di nuovi edifici o nuovi complessi di edifici, di volumetria complessiva superiore a 10.000 metri cubi, con data di inizio lavori entro il 31 dicembre 2007 e termine entro i tre anni successivi, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per metro quadrato di superficie utile dell'edificio inferiore di almeno il 50 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, nonche' del fabbisogno di energia per il condizionamento estivo e l'illuminazione, hanno diritto a un contributo pari al 55 per cento degli extra costi sostenuti per conseguire il predetto valore limite di fabbisogno di energia, incluse le maggiori spese di progettazione. Modalita' attuative del commi 351 352. Per l'attuazione del comma 351 e' costituito un Fondo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2007-2009. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono fissate le condizioni e le modalita' per l'accesso e l'erogazione dell'incentivo, nonche' i valori limite relativi al fabbisogno di energia per il condizionamento estivo e l'illuminazione. Detrazione per la sostituzione di frigoriferi. 353. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+ spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 200 euro per ciascun apparecchio, in un'unica rata. Deduzione dei costi sostenuti per interventi di efficienza energetica per l'illuminazione. 354. Ai soggetti esercenti attivita' d'impresa rientrante nel settore del commercio che effettuano interventi di efficienza energetica per l'illuminazione nei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2006, spetta una ulteriore deduzione dal reddito d'impresa pari al 36 per cento dei costi sostenuti nei seguenti casi: a) sostituzione, negli ambienti interni, di apparecchi illuminanti con altri ad alta efficienza energetica, maggiore o uguale al 60 per cento; b) sostituzione, negli ambienti interni, di lampade ad incandescenza con lampade fluorescenti di classe A purche' alloggiate in apparecchi illuminanti ad alto rendimento ottico, maggiore o uguale al 60 per cento; c) sostituzione, negli ambienti esterni, di apparecchi illuminanti dotati di lampade a vapori di mercurio con apparecchi illuminanti ad alto rendimento ottico, maggiore o uguale all'80 per cento, dotati di lampade a vapori di sodio ad alta o bassa pressione o di lampade a ioduri metallici; d) azione o integrazione, in ambienti interni o esterni, di regolatori del flusso luminoso. Irrilevanza della deduzione di cui al comma 354 per la determinazione dell'acconto ai fini delle imposte sul reddito senza 355. Nella determinazione dell'acconto dovuto ai fini delle imposte sul reddito per il secondo e il terzo periodo d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2006, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata senza tenere conto delle disposizioni del comma 354. Copertura finanziaria comma 354. 356. All'onere di cui ai commi 354 e 355, pari a 11 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 362. Detrazione per rinnovo del parco apparecchi televisivi 357. Allo scopo di favorire il rinnovo del parco apparecchi televisivi in vista della migrazione della televisione analogica alla televisione digitale, agli utenti del servizio di radiodiffusione che dimostrino di essere in regola, per l'anno 2007, con il pagamento del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, spetta, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2007 ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle stesse di 1.000 euro, per l'acquisto di un apparecchio televisivo dotato anche di sintonizzatore digitale integrato. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nella determinazione dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si assume, quale imposta del periodo d'imposta precedente, quella che si sarebbe determinata senza tenere conto delle disposizioni del primo periodo del presente comma. Detrazione spese per acquisto di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica. 358. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per l'acquisto e l'installazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica, compresa tra 5 e 90 kW, nonche' per la sostituzione di motori esistenti con motori ad elevata efficienza di potenza elettrica, compresa tra 5 e 90 kW, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 1.500 euro per motore, in un'unica rata. Detrazione spese per l'acquisto e l'installazione di variatori di velocita' (inverter) su impianti con potenza elettrica 359. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per l'acquisto e l'installazione di variatori di velocita' (inverter) su impianti con potenza elettrica compresa tra 7,5 e 90 kW spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 1.500 euro per intervento, in un'unica rata. Modalita' attuative dei commi 358 e 359. 360. Entro il 28 febbraio 2007, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le caratteristiche cui devono rispondere i motori ad elevata efficienza e i variatori di velocita' (inverter) di cui ai commi 358 e 359, i tetti di spesa massima in funzione della potenza dei motori e dei variatori di velocita' (inverter) di cui ai medesimi commi, nonche' le modalita' per l'applicazione di quanto disposto ai commi 357, 358 e 359 e per la verifica del rispetto delle disposizioni in materia di ritiro delle apparecchiature sostituite. Modalita' attuative del comma 357 (rinnovo del parco apparecchi televisivi) 361. Entro il 28 febbraio 2007, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le caratteristiche a cui devono rispondere gli apparecchi televisivi di cui al comma 357 al fine di garantire il rispetto del principio di neutralita' tecnologica e la compatibilita' con le piattaforme trasmissive esistenti, nonche' le modalita' per l'applicazione di quanto disposto al medesimo comma 357. Fondo per la copertura di interventi di efficienza energetica e di riduzione dei costi della fornitura energetica per finalita' sociali 362. Il maggiore gettito fiscale derivante dall'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto sui prezzi di carburanti e combustibili di origine petrolifera, in relazione ad aumenti del prezzo internazionale del petrolio greggio, rispetto al valore di riferimento previsto nel Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2007-2011, e' destinato, nel limite di 100 milioni di euro annui, alla costituzione di un apposito Fondo da utilizzare a copertura di interventi di efficienza energetica e di riduzione dei costi della fornitura energetica per finalita' sociali. Dotazione Fondo comma 362 363. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e' istituito il Fondo di cui al comma 362 che, per il triennio 2007-2009, ha una dotazione iniziale di 50 milioni di euro annui. Modalita' attuative per l'utilizzo della dotazione del Fondo di cui al comma 362 364. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le condizioni, le modalita' e i termini per l'utilizzo della dotazione del Fondo di cui al comma 362, da destinare al finanziamento di interventi di carattere sociale, da parte dei comuni, per la riduzione dei costi delle forniture di energia per usi civili a favore di clienti economicamente disagiati, anziani e disabili e, per una somma di 11 milioni di euro annui per il biennio 2008-2009, agli interventi di efficienza energetica di cui ai commi da 353 a 361. Accordi tra Governo e Regioni ed enti locali per l'attuazione del comma 364. 365. Per dare efficace attuazione a quanto previsto al comma 364, sono stipulati accordi tra il Governo, le regioni e gli enti locali che garantiscano la individuazione o la creazione, ove non siano gia' esistenti, di strutture amministrative, almeno presso ciascun comune capoluogo di provincia, per la gestione degli interventi di cui al comma 364, i cui costi possono in parte essere coperti dalle risorse del Fondo di cui al comma 362. Destinazione alle regioni del Mezzogiorno delle somme stanziate nell'ambito del programma di finanziamento per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi. 366. All'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e successive modificazioni, le parole: "incluse nell'obiettivo n. 1 di cui al regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "del Mezzogiorno". Modifica degli obiettivi indicativi nazionali relativi all'immissione in consumo di biocarburanti e altri carburanti rinnovabili. 367. Nel decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, recante le disposizioni di attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti, l'articolo 3 e' sostituito dal seguente: "Art. 3 - (Obiettivi indicativi nazionali). - 1. Sono fissati i seguenti obiettivi indicativi nazionali, calcolati sulla base del tenore energetico, di immissione in consumo di biocarburanti e altri carburanti rinnovabili, espressi come percentuale del totale del carburante diesel e di benzina nei trasporti immessi al consumo nel mercato nazionale: a) entro il 31 dicembre 2005: 1,0 per cento; b) entro il 31 dicembre 2008: 2,5 per cento; c) entro il 31 dicembre 2010: 5,75 per cento. 2. Ai fini del rispetto degli obiettivi indicativi di cui al comma 1, concorrono, nell'ambito dei rispettivi programmi di agevolazione di cui ai commi 1 e 5 dell'articolo 22-bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le immissioni in consumo di biodiesel e dei prodotti di cui al predetto comma 5". Interventi nel settore agroenergetico: quota minima di biocarburanti da immettere in consumo. 368. Nel decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, recante disposizioni in materia di interventi nel settore agroenergetico, l'articolo 2-quater e' sostituito dal seguente: "Art. 2-quater. - (Interventi nel settore agroenergetico). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio, prodotti a partire da fonti primarie non rinnovabili e destinati ad essere impiegati per autotrazione, hanno l'obbligo di immettere in consumo nel territorio nazionale una quota minima di biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili indicati al comma 4, con le modalita' di cui al comma 3. I medesimi soggetti possono assolvere al predetto obbligo anche acquistando, in tutto o in parte, l'equivalente quota o i relativi diritti da altri soggetti. 2. Per l'anno 2007 la quota minima di cui al comma 1 e' fissata nella misura dell'1,0 per cento di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nell'anno solare precedente, calcolata sulla base del tenore energetico; a partire dall'anno 2008, tale quota minima e' fissata nella misura del 2,0 per cento. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, vengono fissate le sanzioni amministrative pecuniarie, proporzionali e dissuasive, per il mancato raggiungimento dell'obbligo previsto per i singoli anni di attuazione della presente disposizione successivi al 2007, tenendo conto dei progressi compiuti nello sviluppo delle filiere agroenergetiche di cui al comma 3. Gli importi derivanti dalla comminazione delle eventuali sanzioni sono versati al Fondo di cui all'articolo 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per essere riassegnati quale maggiorazione del quantitativo di biodiesel che annualmente puo' godere della riduzione dell'accisa o quale aumento allo stanziamento previsto per l'incentivazione del bioetanolo e suoi derivati o quale sostegno della defiscalizzazione di programmi sperimentali di nuovi biocarburanti. 3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono dettati criteri, condizioni e modalita' per l'attuazione dell'obbligo di cui al comma 1, secondo obiettivi di sviluppo di filiere agroenergetiche e in base a criteri che in via prioritaria tengono conto della quantita' di prodotto proveniente da intese di filiera, da contratti quadro o contratti ad essi equiparati. 4. I biocarburanti e gli altri carburanti rinnovabili da immettere in consumo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono il biodiesel, il bioetanolo e suoi derivati, l'ETBE e il bioidrogeno. 5. La sottoscrizione di un contratto di filiera o contratto quadro, o contratti ad essi equiparati, costituisce titolo preferenziale: a) nei bandi pubblici per i finanziamenti delle iniziative e dei progetti nel settore della promozione delle energie rinnovabili e dell'impiego dei biocarburanti; b) nei contratti di fornitura dei biocarburanti per il trasporto ed il riscaldamento pubblici. 6. Le pubbliche amministrazioni stipulano contratti o accordi di programma con i soggetti interessati al fine di promuovere la produzione e l'impiego di biomasse e di biocarburanti di origine agricola, la ricerca e lo sviluppo di specie e varieta' vegetali da destinare ad utilizzazioni energetiche. 7. Ai fini dell'articolo 21, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il biogas e' equiparato al gas naturale. 8. Gli operatori della filiera di produzione e distribuzione dei biocarburanti di origine agricola devono garantire la tracciabilita' e la rintracciabilita' della filiera. A tal fine realizzano un sistema di identificazioni e registrazioni di tutte le informazioni necessarie a ricostruire il percorso del biocarburante attraverso tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, con particolare riferimento alle informazioni relative alla biomassa ed alla materia prima agricola, specificando i fornitori e l'ubicazione dei siti di produzione". Energia elettrica e calorica prodotta da carburanti vegetali 369. Nella legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 1, il comma 423 e' sostituito dal seguente: "423. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonche' di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attivita' connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario". Copertura onere comma 369 370. All'onere derivante dall'attuazione del comma 369, pari a un milione di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244. Eliminazione esenzione accisa per il biodiesel. 371. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 21: 1) identico: "6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al biodiesel (codice NC 3824 90 99) usato come carburante, come combustibile, come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. La fabbricazione o la miscelazione con oli minerali del biodiesel e' effettuata in regime di deposito fiscale. Per il trattamento fiscale del biodiesel destinato ad essere usato come combustibile per riscaldamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 61"; 2) i commi 6.1, 6.2, 6-bis e 6-ter sono abrogati; b) dopo l'articolo 22 e' inserito il seguente: "Art. 22-bis. - (Disposizioni particolari in materia di biodiesel ed alcuni prodotti derivati dalla biomassa). - 1. Nell'ambito di un programma pluriennale con decorrenza dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2010 e nel limite di un contingente annuo di 250.000 tonnellate, al biodiesel, destinato ad essere impiegato in autotrazione in miscela con il gasolio, e' applicata una aliquota di accisa pari al 20 per cento di quella applicata al gasolio usato come carburante di cui all'allegato I. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinati i requisiti che gli operatori e i rispettivi impianti di produzione, nazionali e comunitari, devono possedere per partecipare al programma pluriennale nonche' le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, le percentuali di miscelazione consentite, i criteri per l'assegnazione dei quantitativi agevolati agli operatori su base pluriennale dando priorita' al prodotto proveniente da intese di filiera o da contratti quadro. Con lo stesso decreto sono stabilite le forme di garanzia che i soggetti che partecipano al programma pluriennale devono fornire per il versamento del 5 per cento della accisa che graverebbe sui quantitativi assegnati e non immessi in consumo. Per ogni anno di validita' del programma i quantitativi del contingente che risultassero, al termine di ciascun anno, non immessi in consumo sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro assegnate dal nuovo programma pluriennale purche' vengano immessi in consumo entro il successivo 30 giugno. In caso di rinuncia, totale o parziale, alle quote risultanti dalla predetta ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse sono ridistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari. Nelle more dell'entrata in vigore del predetto decreto trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256. L'efficacia della disposizione di cui al presente comma e' subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea, alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea. 2. Nelle more dell'autorizzazione comunitaria di cui al comma 1 e dell'entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma 1, per l'anno 2007, una parte del contingente pari a 180.000 tonnellate e' assegnata, con i criteri di cui al predetto regolamento n. 256 del 2003, dall'Agenzia delle dogane agli operatori che devono garantire il pagamento della maggiore accisa gravante sui quantitativi di biodiesel rispettivamente assegnati. In caso di mancata autorizzazione comunitaria di cui al comma 1 i soggetti assegnatari del predetto quantitativo di 180.000 tonnellate sono tenuti al versamento dell'accisa gravante sul biodiesel rispettivamente immesso in consumo. La parte restante del contingente e' assegnata, dall'Agenzia delle dogane, previa comunicazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali relativa ai produttori di biodiesel che hanno stipulato contratti di coltivazione realizzati nell'ambito di contratti quadro o intese di filiera e delle relative quantita' di biodiesel ottenibili dalle materie prime oggetto dei contratti sottoscritti, proporzionalmente a tali quantita'. L'eventuale mancata realizzazione delle produzioni previste dai contratti quadro e intese di filiera, nonche' dai relativi contratti di coltivazione con gli agricoltori, comporta la decadenza dall'accesso al contingente agevolato per i volumi non realizzati e determina la riduzione di pari volume del quantitativo assegnato all'operatore nell'ambito del programma pluriennale per i due anni successivi. 3. Entro il 1° marzo di ogni anno di validita' del programma di cui al comma 1, i Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i costi industriali medi del gasolio, del biodiesel e delle materie prime necessarie alla sua produzione, rilevati nell'anno solare precedente. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro il 30 aprile di ogni anno di validita' del programma di cui al comma 1, e' rideterminata la misura dell'agevolazione di cui al medesimo comma 1. 4. A seguito della eventuale rideterminazione della misura dell'agevolazione di cui al comma 3, il contingente di cui al comma 1 e' conseguentemente aumentato, senza costi aggiuntivi per l'erario, a partire dall'anno successivo a quello della rideterminazione. Qualora la misura dell'aumento del contingente risultante dalle disposizioni di cui al presente comma richieda la preventiva autorizzazione ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea, l'efficacia delle disposizioni di cui al presente comma e' subordinata all'autorizzazione stessa. 5. Per l'anno 2007 continuano ad applicarsi le disposizioni relative al programma triennale di cui all'articolo 21, commi 6-bis e 6-ter, del presente decreto nella formulazione in vigore al 31 dicembre 2006; nell'ambito del predetto programma, a partire dal 1° gennaio 2007, l'aliquota di accisa ridotta relativa all'etere etilterbutilico (ETBE), derivato da alcole di origine agricola e' rideterminata in euro 298,92 per 1.000 litri". Programma agevolativo biomasse a decorrere dal 2008 372. Con effetto dal 1° gennaio 2008 nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 22-bis sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Allo scopo di incrementare l'utilizzo di fonti energetiche che determinino un ridotto impatto ambientale e' stabilita, nell'ambito di un programma triennale a decorrere dal 1° gennaio 2008, una accisa ridotta, secondo le aliquote di seguito indicate, applicabile sui seguenti prodotti impiegati come carburanti da soli o in miscela con oli minerali: a) bioetanolo derivato da prodotti di origine agricola: euro 289,22 per 1.000 litri; b) etere etilterbutilico (ETBE), derivato da alcole di origine agricola: euro 298,92 per 1.000 litri; c) additivi e riformulanti prodotti da biomasse: 1) per benzina senza piombo: euro 289,22 per 1.000 litri; 2) per gasolio, escluso il biodiesel: euro 245,32 per 1.000 litri"; b) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: "5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, sono fissati, entro il limite complessivo di spesa di 73 milioni di euro annui, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, i criteri di ripartizione dell'agevolazione prevista dal comma 5, tra le varie tipologie di prodotti e tra gli operatori, le caratteristiche tecniche dei prodotti singoli e delle relative miscele ai fini dell'impiego nella carburazione, nonche' le modalita' di verifica della loro idoneita' ad abbattere i principali agenti inquinanti, valutata sull'intero ciclo di vita. Con cadenza semestrale dall'inizio del programma triennale di cui al comma 5, i Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i costi industriali medi dei prodotti agevolati di cui al comma 5, rilevati nei sei mesi immediatamente precedenti. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla fine del semestre, e' eventualmente rideterminata la misura dell'agevolazione di cui al medesimo comma 5. 5-ter. In caso di aumento dell'aliquota di accisa sulle benzine di cui all'allegato I, l'aliquota di accisa relativa all'ETBE, di cui al comma 5, lettera b), e' conseguentemente aumentata nella misura del 53 per cento della aliquota di accisa sulle benzine, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 2, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2003, relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti". Preventiva autorizzazione comunitaria. 373. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 372 e' subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea, alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea. Incremento per l'anno 2007 della quota del contingente agevolato di biodiesel. 374. Per l'anno 2007 la quota di contingente di biodiesel di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, assegnato secondo le modalita' di cui all'articolo 22-bis, comma 2, primo periodo, e' incrementata in misura corrispondente alla somma di euro 16.726.523 e, nei limiti di tali risorse, puo' essere destinata anche come combustibile per riscaldamento. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma di euro 16.726.523 a valere sulle disponibilita' del Fondo per le iniziative a vantaggio dei consumatori di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relativamente alle disponibilita' recate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro delle attivita' produttive 28 ottobre 2005. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. Utilizzo delle somme corrispondenti alle quote di biodiesel non assegnate. 375. Per l'anno 2007 gli importi corrispondenti al quantitativo di biodiesel di cui all'articolo 22-bis, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, da assegnare secondo le modalita' dettate dall'articolo 1, comma 421, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che risultassero non assegnati al termine dell'anno, sono trasferiti al fondo per la promozione e lo sviluppo delle filiere agroenergetiche di cui all'articolo 1, comma 422, della medesima legge n. 266 del 2005. Destinazione somme corrispondenti alle quote di biomasse (bioetanolo, ETBE, biomasse) non utilizzati. 376. Gli importi annui previsti dall'articolo 21, comma 6-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 520 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, eventualmente non utilizzati negli anni 2005 e 2006, sono destinati per il 50 per cento dei medesimi importi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'incremento del contingente di biodiesel di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 per gli anni 2007-2010. Il restante 50 per cento e' assegnato al Fondo di cui all'articolo 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, destinando l'importo di 15 milioni di euro a programmi di ricerca e sperimentazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nel campo bioenergetico. Destinazione delle maggiori entrate derivanti dal mancato utilizzo delle quote di biodiesel previste nel nuovo programma triennale. 377. In caso di mancato impiego del contingente di biodiesel di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le corrispondenti maggiori entrate per lo Stato possono essere destinate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, per le finalita' di sostegno ai biocarburanti, tra cui il bioetanolo, di cui all'articolo 22-bis, comma 5, del testo unico di cui al medesimo decreto legislativo n. 504 del 1995. Esclusione dell'indirizzo della Commissione biocombustibili, nella destinazione delle risorse non utilizzate per il biodiese 378. All'articolo 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: ", da utilizzare tenuto conto delle linee di indirizzo definite dalla Commissione biocombustibili, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387" sono soppresse. Definizione dei termini "intesa di filiera" e "contratto quadro" 379. Senza comportare restrizioni alla concorrenza, ai fini di quanto disposto dai commi da 367 a 378, per "intesa di filiera" e "contratto quadro" si intende quanto stabilito dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102. Esenzione accisa per l'olio vegetale utilizzato a fini energetici nel settore agricolo. 380. E' esentato dall'accisa, entro un importo massimo di 1 milione di euro per ogni anno a decorrere dall'anno 2007, l'impiego a fini energetici nel settore agricolo, per autoconsumo nell'ambito dell'impresa singola o associata, dell'olio vegetale puro, come definito dall'allegato I, lettera l), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' per l'accesso all'agevolazione di cui al presente comma. Copertura oneri comma 380. 381. All'onere derivante dall'attuazione del comma 380, pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244. Revisione della disciplina dei certificati verdi 382. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, provvede, con proprio decreto, alla revisione della disciplina dei certificati verdi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, finalizzata ai seguenti obiettivi: a) incentivare l'impiego a fini energetici delle materie prime provenienti dai contratti di coltivazione di cui all'articolo 90 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003; b) incentivare l'impiego a fini energetici di prodotti e materiali residui provenienti dall'agricoltura, dalla zootecnia, dalle attivita' forestali e di trasformazione alimentare, nell'ambito di progetti rivolti a favorire la formazione di distretti locali agro-energetici; c) incentivare l'impiego a fini energetici di materie prime provenienti da pratiche di coltivazione a basso consumo energetico e in grado di conservare o integrare il contenuto di carbonio nel suolo Inapplicabilita' ai certificati verdi di cui al comma 382 della disciplina sul valore dettata dalla legge n. 239/04. 383. Ai certificati verdi riconosciuti ai produttori di energia ai sensi del comma 382 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 87, della legge 23 agosto 2004, n. 239. IVA su energia termica da fonti rinnovabili 384. Il numero 122) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' sostituito dal seguente: "122) prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche di teleriscaldamento o nell'ambito del contratto servizio energia, come definito nel decreto interministeriale di cui all'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni; sono incluse le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento; alle forniture di energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica l'aliquota ordinaria". Estensione dei casi di esclusione dalle ipotesi di riutilizzazione commerciale dei dati catastali 385. Il secondo periodo del comma 369 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' soppresso. Modifica della disciplina sulla riutilizzazione commerciale di documenti, dati e informazioni catastali e ipotecarie 386. I commi 370, 371 e 372 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono sostituiti dai seguenti: "370. I documenti, i dati e le informazioni catastali ed ipotecarie sono riutilizzabili commercialmente, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali; per l'acquisizione originaria di documenti, dati ed informazioni catastali, i riutilizzatori commerciali autorizzati devono corrispondere un importo fisso annuale determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; per l'acquisizione originaria di documenti, dati ed informazioni ipotecarie, i riutilizzatori commerciali autorizzati devono corrispondere i tributi previsti maggiorati nella misura del 20 per cento. L'importo fisso annuale e la percentuale di aumento possono comunque essere rideterminati annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze anche tenendo conto dei costi complessivi di raccolta, produzione e diffusione di dati e documenti sostenuti dall'Agenzia del territorio, maggiorati di un adeguato rendimento degli investimenti e dell'andamento delle relative riscossioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le categorie di ulteriori servizi telematici che possono essere forniti dall'Agenzia del territorio esclusivamente ai riutilizzatori commerciali autorizzati a fronte del pagamento di un corrispettivo da determinare con lo stesso decreto. 371. Per ciascun atto di riutilizzazione commerciale non consentito sono dovuti i tributi nella misura prevista per l'acquisizione, anche telematica, dei documenti, dei dati o delle informazioni direttamente dagli uffici dell'Agenzia del territorio. 372. Chi pone in essere atti di riutilizzazione commerciale non consentiti, oltre a dover corrispondere i tributi di cui al comma 371, e' soggetto altresi' ad una sanzione amministrativa tributaria di ammontare compreso fra il triplo ed il quintuplo dei tributi dovuti ai sensi del comma 370 e, nell'ipotesi di dati la cui acquisizione non e' soggetta al pagamento di tributi, una sanzione amministrativa tributaria da euro 10.000 a euro 50.000. Si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni". Agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie 387. Sono prorogate per l'anno 2007, per una quota pari al 36 per cento delle spese sostenute, nel limite di 48.000 euro per unita' immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative: a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007; b) alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1° gennaio 2007. Obbligo di evidenza in fattura della manodopera ai fini delle agevolazioni di cui al comma 387. 388. Le agevolazioni di cui al comma 387 spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura. Fondo per l'abbattimento delle barriere architettoniche. 389. Al fine di incentivare l'abbattimento delle barriere architettoniche negli esercizi commerciali, presso il Ministero dello sviluppo economico e' istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro destinato all'erogazione di contributi ai gestori di attivita' commerciali per le spese documentate e documentabili sostenute entro il 31 dicembre 2007 per l'eliminazione delle barriere architettoniche nei locali aperti al pubblico. Entro settanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, adottato d'intesa con i Ministri dello sviluppo economico e della solidarieta' sociale, definisce modalita', limiti e criteri per l'attribuzione dei contributi di cui al presente comma. Aliquota IRAP settore agricolo 390. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da: "per i sette periodi d'imposta successivi" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "per gli otto periodi d'imposta successivi l'aliquota e' stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2007 l'aliquota e' stabilita nella misura del 3,75 per cento". Proroga agevolazioni fiscali per il settore della pesca 391. Per l'anno 2007 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Agevolazioni piccola proprieta' contadina 392. Il termine del 31 dicembre 2006, di cui al comma 120 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprieta' contadina, e' prorogato al 31 dicembre 2007. Deduzioni esercenti impianti di distribuzione carburante 393. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante, si applicano per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007. Proroghe agevolazioni in materia di accise prodotti petroliferi e fonti alternative. 394. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2007 si applicano: a) le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonche' la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, e, per il medesimo periodo, l'aliquota di cui al numero 1) della predetta lettera d) e' stabilita in euro 256,70 per mille litri; b) le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418; c) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane e in altri specifici territori nazionali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418; d) le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418; e) le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili, di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; f) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448; g) le disposizioni in materia di accisa concernenti il regime agevolato per il gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine, di cui all'articolo 21, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni; h) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Preventiva autorizzazione comunitaria per la proroga dell'accisa agevolata per le emulsioni stabilizzate 395. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 394, lettera a), e' subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea. Deducibilita' contributo al SSN 396. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 103, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, si applicano anche alle somme versate nel periodo d'imposta 2006 ai fini della compensazione dei versamenti effettuati dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007. Deduzione forfetaria spese non documentate imprese di autotrasporto 397. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, sono prorogate al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006. Franchigia IRPEF frontalieri 398. All'articolo 2, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: "Per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007". Deducibilita' contributi versati per assistenza sanitaria 399. Per l'anno 2007, il limite di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, relativamente ai contributi di assistenza sanitaria, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e' fissato in euro 3.615,20. Detraibilita' IRPEF spese asili nido 400. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano anche relativamente al periodo d'imposta 2006. Modifica percentuale deducibilita' fiscale spese telefonia per esercenti attivita' d'impresa. 401. Il comma 9 dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "9. Le quote d'ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell'articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono deducibili nella misura dell'80 per cento. La percentuale di cui al precedente periodo e' elevata al 100 per cento per gli oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte di imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo". Modifica percentuale deducibilita' fiscale spese telefonia per i lavoratori autonomi. 402. Il comma 3-bis dell'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' sostituito dal seguente: "3-bis. Le quote d'ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell'articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono deducibili nella misura dell'80 per cento". Decorrenza commi 401 e 402. 403. Le disposizioni introdotte dai commi 401 e 402 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006; per il medesimo periodo d'imposta, nella determinazione dell'acconto dovuto ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, si assume quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata tenendo conto delle disposizioni dei predetti commi 401 e 402. Revisione degli assetti organizzativi dei Ministeri mediante emanazione di regolamenti di delegificazione 404. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare, entro il 30 aprile 2007, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede: a) alla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale, procedendo alla riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di quelli di livello dirigenziale non generale nonche' alla eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti, garantendo comunque nell'ambito delle procedure sull'autorizzazione alle assunzioni la possibilita' della immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti assunti ai sensi dell'articolo 28, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in misura non inferiore al 10 per cento degli uffici dirigenziali; b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica; c) alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e, ove possibile, la costituzione di uffici regionali o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicita' a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali ed il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprieta' pubblica; d) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo; e) alla riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione; f) alla riduzione delle dotazioni organiche in modo da assicurare che il personale utilizzato per funzioni di supporto (gestione delle risorse umane, sistemi informativi, servizi manutentivi e logistici, affari generali, provveditorati e contabilita) non ecceda comunque il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate da ogni amministrazione, mediante processi di riorganizzazione e di formazione e riconversione del personale addetto alle predette funzioni che consentano di ridurne il numero in misura non inferiore all'8 per cento all'anno fino al raggiungimento del limite predetto; g) all'avvio della ristrutturazione, da parte del Ministero degli affari esteri, della rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura in considerazione del mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa, ed in particolare all'unificazione dei servizi contabili degli uffici della rete diplomatica aventi sede nella stessa citta' estera, prevedendo che le funzioni delineate dagli articoli 3, 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, siano svolte dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di tutte le rappresentanze medesime. Termine per l'attuazione della riorganizzazione 405. I regolamenti di cui al comma 404 prevedono la completa attuazione dei processi di riorganizzazione entro diciotto mesi dalla data della loro emanazione. Abrogazione previgenti disposizioni 406. Dalla data di emanazione dei regolamenti di cui al comma 404 sono abrogate le previgenti disposizioni regolatrici delle materie ivi disciplinate. Con i medesimi regolamenti si provvede alla loro puntuale ricognizione. Adempimenti delle amministrazioni 407. Le amministrazioni, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze gli schemi di regolamento di cui al comma 404, il cui esame deve concludersi entro un mese dalla loro ricezione, corredati: a) da una dettagliata relazione tecnica asseverata, ai fini di cui all'articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, dai competenti uffici centrali del bilancio, che specifichi, per ciascuna modifica organizzativa, le riduzioni di spesa previste nel triennio; b) da un analitico piano operativo asseverato, ai fini di cui all'articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, dai competenti uffici centrali del bilancio, con indicazione puntuale degli obiettivi da raggiungere, delle azioni da porre in essere e dei relativi tempi e termini. Piani ricollocazione del personale di supporto 408. In coerenza con le disposizioni di cui al comma 404, lettera f), e tenuto conto del regime limitativo delle assunzioni di cui alla normativa vigente, le amministrazioni statali attivano con immediatezza, previa consultazione delle organizzazioni sindacali, piani di riallocazione del personale in servizio, idonei ad assicurare che le risorse umane impegnate in funzioni di supporto siano effettivamente ridotte nella misura indicata al comma 404, lettera f). I predetti piani, da predisporre entro il 31 marzo 2007, sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nelle more dell'approvazione dei piani non possono essere disposte nuove assunzioni. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle Forze armate, ai Corpi di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Verifica semestrale; informativa al Parlamento 409. Il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione verificano semestralmente lo stato di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 416 e trasmettono alle Camere una relazione sui risultati di tale verifica. Divieto assunzioni per le amministrazioni inadempienti 410. Alle amministrazioni che non abbiano provveduto nei tempi previsti alla predisposizione degli schemi di regolamento di cui al comma 404 e' fatto divieto, per gli anni 2007 e 2008, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto. Monitoraggio semestrale degli organi di controllo sulla riorganizzazione 411. I competenti organi di controllo delle amministrazioni, nell'esercizio delle rispettive attribuzioni, effettuano semestralmente il monitoraggio sull'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 416 e ne trasmettono i risultati ai Ministeri vigilanti e alla Corte dei conti. Successivamente al primo biennio, verificano il rispetto del parametro di cui al comma 404, lettera f), relativamente al personale utilizzato per lo svolgimento delle funzioni di supporto. Emanazione linee guida per attuazione della riorganizzazione 412. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, emana linee guida per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 416. Direttive dei Ministri per riorganizzazione e riallocazione personale di supporto 413. Le direttive generali per l'attivita' amministrativa e per la gestione, emanate annualmente dai Ministri, contengono piani e programmi specifici sui processi di riorganizzazione e di riallocazione delle risorse necessari per il rispetto del parametro di cui al comma 404, lettera f), e di quanto disposto dal comma 408. Conseguenze sui dirigenti per mancato raggiungimento degli obiettivi 414. Il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano operativo di cui al comma 407, lettera b), e nei piani e programmi di cui al comma 413 sono valutati ai fini della corresponsione ai dirigenti della retribuzione di risultato e della responsabilita' dirigenziale. "Unita' per la riorganizzazione" 415. L'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 414 e' coordinata anche al fine del conseguimento dei risultati finanziari di cui al comma 416 dall'"Unita' per la riorganizzazione" composta dai Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze e dell'interno, che opera anche come centro di monitoraggio delle attivita' conseguenti alla predetta attuazione. Nell'esercizio delle relative funzioni l'Unita' per la riorganizzazione si avvale, nell'ambito delle attivita' istituzionali, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, delle strutture gia' esistenti presso le competenti amministrazioni. Risparmi di spesa 416. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 415 e da 425 a 429 devono conseguire risparmi di spesa non inferiori a 7 milioni di euro per l'anno 2007, 14 milioni di euro per l'anno 2008 e 20 milioni di euro per l'anno 2009. Istituzione Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici 417. Al fine di concorrere alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, oltre alle specifiche misure di stabilizzazione previste dai commi 418 e 419, e' istituito un "Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici" finalizzato alla realizzazione di piani straordinari per l'assunzione a tempo indeterminato di personale gia' assunto o utilizzato attraverso tipologie contrattuali non a tempo indeterminato. DPCM riguardante criteri e procedure per la ripartizione risorse del Fondo 418. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo confronto con le organizzazioni sindacali, da adottare entro il 30 aprile 2007, sono fissati i criteri e le procedure per l'assegnazione delle risorse disponibili alle amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta. Nella definizione dei criteri sono, altresi', fissati i requisiti dei soggetti interessati alla stabilizzazione e le relative modalita' di selezione. 419. E' fatto divieto alle Amministrazioni destinatarie delle risorse di ricorrere a nuovi rapporti di lavoro precario nei cinque anni successivi all'attribuzione delle stesse. L'inosservanza di tale divieto comporta responsabilita' patrimoniale dell'autore della violazione. Divieto di nuovi rapporti di lavoro precario Autorizzazione di spesa e Modalita' di finanziamento del Fondo 420. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 417 e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Il medesimo Fondo puo' essere, altresi', alimentato da: a) una somma pari al risparmio di interessi derivante dalla riduzione del debito pubblico, conseguente al versamento, al Fondo di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni, di una quota fino al venti per cento delle somme giacenti sui conti di cui all'articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a seguito della definizione del regolamento prevista dal medesimo comma; b) una somma pari al risparmio di interessi derivante dalla riduzione del debito pubblico, conseguente al versamento, al Fondo di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni, di una quota fino al 5 per cento dei versamenti a titolo di dividendi derivanti da societa' pubbliche, eccedenti rispetto alle previsioni ed alla realizzazione degli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, definiti nel documento di programmazione economico finanziaria. Esclusione dei Commissari straordinari del Governo dalle disposizioni di contenimento della spesa previste dal D.L. n. 223/2006 421. Al comma 7 dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: "non si applicano" sono inserite le seguenti: "ai commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e". Limiti per determinate categorie di spesa nel sistema dell'autonomia contabile della PCM 422. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con detti decreti si provvede altresi' all'attuazione di disposizioni legislative recanti limiti per specifiche categorie di spesa in modo da assicurare, nel sistema dell'autonomia contabile e di bilancio della Presidenza e dandone adeguata evidenza, l'invarianza in termini di fabbisogno e di indebitamento netto dei risultati previsti dalle disposizioni legislative medesime". Sospensione attribuzioni Consiglio superiore delle Comunicazioni




Nota al comma 1216:
- Si riporta il testo del paragrafo 2 dell'art. 228 del
Trattato 25 marzo 1957 istitutivo della Comunita' europea:
«2. Se ritiene che lo Stato membro in questione non
abbia preso detti provvedimenti, la Commissione, dopo aver
dato a tale Stato la possibilita' di presentare le sue
osservazioni, formula un parere motivato che precisa i
punti sui quali lo Stato membro in questione non si e'
conformato alla sentenza della Corte di giustizia.».
Nota al comma 1217:
- La legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed
esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali firmata a
Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla
Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952), e'
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 settembre
1955, n. 221.
Nota al comma 1218:
- La legge 20 ottobre 1984, n. 720 (Istituzione del
sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici),
e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 ottobre
1984, n. 298.
Nota al comma 1221:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
Note al comma 1223:
- Si riporta il testo dell'art. 87 del Trattato
25 marzo 1957 che istituisce la Comunita' europea:
«Art. 87 (ex art. 92). - 1. Salvo deroghe contemplate
dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato
comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati
membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante
risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo
talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di
falsare la concorrenza.
2. Sono compatibili con il mercato comune:
a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli
consumatori, a condizione che siano accordati senza
discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati
dalle calamita' naturali oppure da altri eventi
eccezionali;
c) gli aiuti concessi all'economia di determinate
regioni della Repubblica federale di Germania che risentono
della divisione della Germania, nella misura in cui sono
necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da
tale divisione.
3. Possono considerarsi compatibili con il mercato
comune:
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo
economico delle regioni ove il tenore di vita sia
anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di
sottoccupazione;
b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione
di un importante progetto di comune interesse europeo
oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia
di uno Stato membro;
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di
talune attivita' o di talune regioni economiche, sempre che
non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria
al comune interesse;
d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la
conservazione del patrimonio, quando non alterino le
condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunita'
in misura contraria all'interesse comune;
e) le altre categorie di aiuti, determinate con
decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza
qualificata su proposta della Commissione.».
- Si riporta il testo dell'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa - Testo A):
«Art. 47 (R) (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'art. 38. (R).
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza. (R).
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. (R).
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva. (R)».
Note al comma 1224:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 3 della
legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione
in caso di violazione del termine ragionevole del processo
e modifica dell'art. 375 del codice di procedura civile),
cosi' come modificato dalla presente legge:
«3. Il ricorso e' proposto nei confronti del Ministro
della giustizia quando si tratta di procedimenti del
giudice ordinario, al Ministro della difesa quando si
tratta di procedimenti del giudice militare. Negli altri
casi e' proposto nei confronti del Ministro dell'economia e
delle finanze.».
Nota al comma 1226:
- Si riporta il testo degli articoli 4 e 6 del decreto
del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357
(Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE
relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali, nonche' della flora e della fauna
selvatiche):
«Art. 4 (Misure di conservazione). - 1. Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano assicurano per i
proposti siti di importanza comunitaria opportune misure
per evitare il degrado degli habitat naturali e degli
habitat di specie, nonche' la perturbazione delle specie
per cui le zone sono state designate, nella misura in cui
tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative
per quanto riguarda gli obiettivi del presente regolamento.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sulla base di linee guida per la gestione delle
aree della rete «Natura 2000», da adottarsi con decreto del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, adottano per le zone speciali di conservazione,
entro sei mesi dalla loro designazione, le misure di
conservazione necessarie che implicano all'occorrenza
appropriati piani di gestione specifici od integrati ad
altri piani di sviluppo e le opportune misure
regolamentari, amministrative o contrattuali che siano
conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat
naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui
all'allegato B presenti nei siti.
2-bis. Le misure di cui al comma 1 rimangono in vigore
nelle zone speciali di conservazione fino all'adozione
delle misure previste al comma 2.
3. Qualora le zone speciali di conservazione ricadano
all'interno di aree naturali protette, si applicano le
misure di conservazione per queste previste dalla normativa
vigente. Per la porzione ricadente all'esterno del
perimetro dell'area naturale protetta la regione o la
provincia autonoma adotta, sentiti anche gli enti locali
interessati e il soggetto gestore dell'area protetta, le
opportune misure di conservazione e le norme di gestione.».
«Art. 6 (Zone di protezione speciale). - 1. La rete
«Natura 2000» comprende le Zone di protezione speciale
previste dalla direttiva 79/409/CEE e dall'art. 1, comma 5,
della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
2. Gli obblighi derivanti dagli articoli 4 e 5 si
applicano anche alle zone di protezione speciale di cui al
comma 1.».
Nota al comma 1227:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.»
Nota al comma 1228:
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137), e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.
Nota al comma 1229:
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 12 del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti
nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico,
sociale e territoriale):
«7. Con decreto emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con il Ministro degli affari
esteri, con il Ministro per gli italiani nel mondo e con il
Ministro per gli affari regionali, se nominati, sentite le
organizzazioni sindacali di categoria maggiormente
rappresentative, acquisita l'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede
all'organizzazione e alla disciplina dell'Agenzia, con
riguardo anche all'istituzione di un apposito comitato
tecnico-consultivo e dell'Osservatorio nazionale del
turismo e alla partecipazione negli organi dell'agenzia di
rappresentanti delle regioni, dello Stato, delle
associazioni di categoria e delle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, anche in deroga a
quanto stabilito dall'art. 13, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419. Tra i compiti
dell'Agenzia sono in particolare previsti lo sviluppo e la
cura del turismo culturale e del turismo congressuale, in
raccordo con le iniziative di valorizzazione del patrimonio
culturale.».
Note al comma 1230:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Si riporta il testo dell'art. 23 del decreto-legge
24 dicembre 2003, n. 355 (Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative):
«Art. 23 (Finanziamento del rinnovo contrattuale per il
settore del trasporto pubblico locale, proroga di termine
in materia di servizi di trasporto pubblico regionale e
locale e differimento del nuovo regime di ricorsi in
materia di invalidita' civile). - 1. Al fine di assicurare
il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del
trasporto pubblico locale e' autorizzata la spesa di euro
337.500.000 per l'anno 2004 e di euro 214.300.000 annui a
decorrere dall'anno 2005; i trasferimenti erariali
conseguenti sono effettuati con le procedure e le modalita'
stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. L'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 42,
comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e' differita al 31 dicembre 2004. A tal fine
e' autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno
2004.
3. All'onere complessivo, pari a euro 339.500.000 per
l'anno 2004 e a euro 214.300.000 annui a decorrere
dall'anno 2005 derivante dal presente articolo, si provvede
con le maggiori entrate per accisa conseguenti all'aumento
a euro 558,64 per mille litri dell'aliquota di accisa sulla
benzina e sulla benzina senza piombo di cui all'allegato I
del testo unico delle disposizioni legislative concernenti
le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni.
3-bis. Il termine del 31 dicembre 2003, previsto
dall'art. 18, comma 3-bis, del decreto legislativo
19 novembre 1997, n. 422, per l'affidamento dello
svolgimento dei servizi di trasporto automobilistici e'
prorogato al 31 dicembre 2005. Il Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente alla
ricognizione e alla individuazione delle risorse al fine di
emanare provvedimenti per contribuire al risanamento e allo
sviluppo del trasporto pubblico locale, al potenziamento
del trasporto rapido di massa nonche' al corretto
svolgimento delle procedure di affidamento dei servizi.».
Nota al comma 1231:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 1 del
decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16 (Interventi urgenti
per la tutela dell'ambiente e per la viabilita' e per la
sicurezza pubblica), cosi' come modificato dalla presente
legge:
«3. Le risorse di cui al comma 2 sono assegnate alle
regioni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Le risorse sono attribuite con riferimento alla consistenza
del personale in servizio alla data del 30 novembre 2004
presso le aziende di trasporto pubblico locale e presso le
aziende ferroviarie, limitatamente a quelle che applicano
il contratto autoferrotranviari di cui all'art. 23 del
decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47. Le
spese sostenute dagli enti territoriali per la
corresponsione alle aziende degli importi assegnati sono
escluse dal patto di stabilita' interno.».
Nota al comma 1232:
- Si riporta il testo delle lettere a), b) e c) del
comma 74 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), cosi'
come modificato dalla presente legge:
«74. A decorrere dall'esercizio 2007 le dotazioni di
cui al comma 73 sono rideterminate applicando alla media
delle somme incassate nell'ultimo triennio consuntivato,
rilevata dal rendiconto generale delle amministrazioni
dello Stato, relativamente alle unita' previsionali di base
dello stato di previsione dell'entrata, indicate
nell'elenco 4 allegato alla presente legge, le seguenti
percentuali e comunque con una dotazione non superiore a
quella dell'anno precedente incrementata del 5 per cento:
a) Agenzia delle entrate 0,7201 per cento;
b) Agenzia del territorio 0,1592 per cento;
c) Agenzia delle dogane 0,1668 per cento.».
Nota al comma 1233:
- Si riporta il testo del comma 69 dell'art. 2 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2004): cosi' come modificato dalla
presente legge:
«69. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 47,
secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222,
relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per
mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF), e' ridotta di 35 milioni di euro per l'anno 2007 e
di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009».
Note al comma 1234:
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della
disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale):
«Art. 10 (Organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale). - 1. Sono organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le
fondazioni, le societa' cooperative e gli altri enti di
carattere privato, con o senza personalita' giuridica, i
cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma
dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o
registrata, prevedono espressamente:
a) lo svolgimento di attivita' in uno o piu' dei
seguenti settori:
1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
2) assistenza sanitaria;
3) beneficenza;
4) istruzione;
5) formazione;
6) sport dilettantistico;
7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose
d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno
1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409;
8) tutela e valorizzazione della natura e
dell'ambiente, con esclusione dell'attivita', esercitata
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,
speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
9) promozione della cultura e dell'arte;
10) tutela dei diritti civili;
11) ricerca scientifica di particolare interesse
sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse
affidata ad universita', enti di ricerca ed altre
fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e
secondo modalita' da definire con apposito regolamento
governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400;
b) l'esclusivo perseguimento di finalita' di
solidarieta' sociale;
c) il divieto di svolgere attivita' diverse da quelle
menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse
direttamente connesse;
d) il divieto di distribuire, anche in modo
indiretto, utili e avanzi di gestione nonche' fondi,
riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a
meno che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte per legge o siano effettuate a favore di altre
ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte
della medesima ed unitaria struttura;
e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di
gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali
e di quelle ad esse direttamente connesse;
f) l'obbligo di devolvere il patrimonio
dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per
qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale o a fini di pubblica utilita', sentito
l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge;
g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto
annuale;
h) disciplina uniforme del rapporto associativo e
delle modalita' associative volte a garantire
l'effettivita' del rapporto medesimo, escludendo
espressamente la temporaneita' della partecipazione alla
vita associativa e prevedendo per gli associati o
partecipanti maggiori d'eta' il diritto di voto per
l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei
regolamenti e per la nomina degli organi direttivi
dell'associazione;
i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia
segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della
locuzione «organizzazione non lucrativa di utilita'
sociale» o dell'acronimo «ONLUS».
2. Si intende che vengono perseguite finalita' di
solidarieta' sociale quando le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi relative alle attivita' statutarie
nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione,
della formazione, dello sport dilettantistico, della
promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei
diritti civili non sono rese nei confronti di soci,
associati o partecipanti, nonche' degli altri soggetti
indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad
arrecare benefici a:
a) persone svantaggiate in ragione di condizioni
fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
b) componenti collettivita' estere, limitatamente
agli aiuti umanitari.
3. Le finalita' di solidarieta' sociale s'intendono
realizzate anche quando tra i beneficiari delle attivita'
statutarie dell'organizzazione vi siano i propri soci,
associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla
lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nelle
condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del
comma 2.
4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e
3, si considerano comunque inerenti a finalita' di
solidarieta' sociale le attivita' statutarie istituzionali
svolte nei settori della assistenza sociale e
sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione
e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico
di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le
biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, della tutela e
valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione
dell'attivita', esercitata abitualmente, di raccolta e
riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di
cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, della ricerca scientifica di particolare interesse
sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse
affidate ad universita', enti di ricerca ed altre
fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e
secondo modalita' da definire con apposito regolamento
governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, nonche' le attivita' di promozione
della cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti
apporti economici da parte dell'amministrazione centrale
dello Stato.
5. Si considerano direttamente connesse a quelle
istituzionali le attivita' statutarie di assistenza
sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico,
promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti
civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del
comma 1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni
previste ai commi 2 e 3, nonche' le attivita' accessorie
per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto
integrative delle stesse. L'esercizio delle attivita'
connesse e' consentito a condizione che, in ciascun
esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati
alla lettera a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti
rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi
non superino il 66 per cento delle spese complessive
dell'organizzazione.
6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta
di utili o di avanzi di gestione:
a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a
soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti
gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a
qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano
parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a
favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo
grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonche'
alle societa' da questi direttamente o indirettamente
controllate o collegate, effettuate a condizioni piu'
favorevoli in ragione della loro qualita'. Sono fatti
salvi, nel caso delle attivita' svolte nei settori di cui
ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi
accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti
che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari,
aventi significato puramente onorifico e valore economico
modico;
b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi
che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al
loro valore normale;
c) la corresponsione ai componenti gli organi
amministrativi e di controllo di emolumenti individuali
annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto
del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e
dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla
legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e
integrazioni, per il presidente del collegio sindacale
delle societa' per azioni;
d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche
e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi
passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie,
superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di
salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a
quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le
medesime qualifiche.
7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1
non si applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle
lettere h) ed i) del medesimo comma 1 non si applicano agli
enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali
lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.
8. Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto
della loro struttura e delle loro finalita', gli organismi
di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266,
iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni
non governative riconosciute idonee ai sensi della legge
26 febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui
alla legge 8 novembre 1991, n. 381, nonche' i consorzi di
cui all'art. 8 della predetta legge n. 381 del 1991 che
abbiano la base sociale formata per il cento per cento da
cooperative sociali. Sono fatte salve le previsioni di
maggior favore relative agli organismi di volontariato,
alle organizzazioni non governative e alle cooperative
sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266
del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.
9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose
con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese
e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli
enti di cui all'art. 3, comma 6, lettera e), della legge
25 agosto 1991, n. 287, le cui finalita' assistenziali
siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sono
considerati ONLUS limitatamente all'esercizio delle
attivita' elencate alla lettera a) del comma 1; fatta
eccezione per la prescrizione di cui alla lettera c) del
comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano le
disposizioni anche agevolative del presente decreto, a
condizione che per tali attivita' siano tenute
separatamente le scritture contabili previste all'art.
20-bis del decreto del Presidente delle Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'art. 25,
comma 1.
10. Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti
pubblici, le societa' commerciali diverse da quelle
cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge
30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici,
le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di
lavoro e le associazioni di categoria.».
- Si riporta il testo dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 7
della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle
associazioni di promozione sociale):
«Art. 7 (Registri). - 1. Presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari
sociali e' istituito un registro nazionale al quale possono
iscriversi, ai fini dell'applicazione della presente legge,
le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale
in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, costituite ed
operanti da almeno un anno. Alla tenuta del registro si
provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e
strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.
2. Per associazioni di promozione sociale a carattere
nazionale si intendono quelle che svolgono attivita' in
almeno cinque regioni ed in almeno venti province del
territorio nazionale.
3. L'iscrizione nel registro nazionale delle
associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di
automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi
livelli di organizzazione territoriale e dei circoli
affiliati, mantenendo a tali soggetti i benefici connessi
alla iscrizione nei registri di cui al comma 4.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano istituiscono, rispettivamente, registri su scala
regionale e provinciale, cui possono iscriversi tutte le
associazioni in possesso dei requisiti di cui all'art. 2,
che svolgono attivita', rispettivamente, in ambito
regionale o provinciale.».
Note al comma 1238:
- Si riporta il testo del comma 46 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«46. A decorrere dall'anno 2006, l'ammontare
complessivo delle riassegnazioni di entrate non potra'
superare, per ciascuna amministrazione, l'importo
complessivo delle riassegnazioni effettuate nell'anno 2005
al netto di quelle di cui al successivo periodo. La
limitazione non si applica alle riassegnazioni per le quali
l'iscrizione della spesa non ha impatto sul conto economico
consolidato delle pubbliche amministrazioni, nonche' a
quelle riguardanti l'attuazione di interventi cofinanziati
dall'Unione europea.»
Note al comma 1241:
- Il decreto-legge 5 luglio 2006, n. 224 (Disposizioni
urgenti per la partecipazione italiana alle missioni
internazionali), e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 6 luglio 2006, n. 155.
- La legge 4 agosto 2006, n. 247 (Disposizioni per la
partecipazione italiana alle missioni internazionali), e'
stato pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2006,
n. 186.
- Il decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253 (Disposizioni
concernenti l'intervento di cooperazione allo sviluppo in
Libano e il rafforzamento del contingente militare italiano
nella missione UNIFIL ridefinita dalla citata risoluzione
1701 (2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni
Unite), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
28 agosto 2006, n. 199.
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge
28 agosto 2006, n. 253 (Disposizioni concernenti
l'intervento di cooperazione allo sviluppo in Libano e il
rafforzamento del contingente militare italiano nella
missione UNIFIL ridefinita dalla citata risoluzione 1701
(2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite):
«Art. 5. (Disposizioni in materia penale). - 1. Al
personale militare che partecipa alla missione di cui
all'art. 2 si applicano il codice penale militare di pace e
l'art. 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del
decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.
2. I reati commessi dallo straniero nel territorio in
cui si svolgono gli interventi di cui all'art. 1 e la
missione di cui all'art. 2, a danno dello Stato o di
cittadini italiani partecipanti agli interventi e alla
missione stessi, sono puniti sempre a richiesta del
Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa
per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze
armate.
3. Per i reati di cui al comma 2 e per i reati
attribuiti alla giurisdizione dell'autorita' giudiziaria
ordinaria, commessi nel territorio e per il periodo in cui
si svolgono gli interventi di cui all'art. 1 e la missione
di cui all'art. 2 dal cittadino che partecipa agli
interventi o alla missione stessi, la competenza per
territorio e' attribuita al Tribunale di Roma.».
Note al comma 1242:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 della
legge 11 luglio 1998, n. 224 (Trasmissione radiofonica dei
lavori parlamentari e agevolazioni per l'editoria):
«Art. 1. - 1. Allo scopo di garantire la continuita'
del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute
parlamentari, e confermando lo strumento della convenzione
da stipulare a seguito di gara pubblica, i cui criteri
saranno definiti nel quadro dell'approvazione della riforma
generale del sistema delle comunicazioni, in via
transitoria la convenzione tra il Ministero delle
comunicazioni e il Centro di produzione S.p.a., stipulata
ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre
1994, n. 602, ed approvata con decreto del Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni del 21 novembre 1994, e'
rinnovata con decorrenza 21 novembre 1997 per un ulteriore
triennio, intendendosi rivalutato in legge 11.500.000.000
l'importo di cui al comma 4 dello stesso art. 9. I
contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compreso, per
i redattori, il contratto unico nazionale di lavoro dei
giornalisti, si applicano ai dipendenti del Centro di
produzione S.p.a. fino alla scadenza della convenzione.».
Note al comma 1243:
- Si riporta il testo del comma 341 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«341. Allo scopo di promuovere lo sviluppo della
ricerca avanzata nel campo delle biotecnologie, nell'ambito
degli accordi di cooperazione scientifica e tecnologica
stipulati con gli Stati Uniti d'America, il Presidente del
Consiglio dei Ministri e' autorizzato a costituire una
fondazione secondo le modalita' da esso stabilite con
proprio decreto. Al relativo onere si provvede mediante
riduzione della dotazione del Fondo per le aree
sottoutilizzate, di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, per gli importi di 30 milioni di euro per
l'anno 2006, 60 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008, e
180 milioni di euro per l'anno 2009, in coerenza con il
punto 5.3.6 della delibera CIPE n. 35 del 27 maggio 2005.».
Note al comma 1244:
- Si riporta il testo del comma 18 dell'art. 52 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2002):
«18. Il finanziamento annuale di cui all'art. 27,
comma 10, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n.
488, e successive modificazioni, e' incrementato, a
decorrere dal 2002, di un importo pari a 20 milioni di euro
in ragione di anno. La previsione di cui all'art. 145,
comma 19, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, si estende agli esercizi finanziari 1999 e 2000. Delle
misure di sostegno di cui al presente comma possono
beneficiare, a decorrere dall'anno 2002, anche le emittenti
radiofoniche locali legittimamente esercenti alla data di
entrata in vigore della presente legge, nella misura
complessivamente non superiore ad un decimo dell'ammontare
globale dei contributi stanziati. Per queste ultime
emittenti, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, vengono stabiliti le modalita'
e i criteri di attribuzione ed erogazione.».
- La legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2003).
- La legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2004).
- La legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2005).
- La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2006).
Note al comma 1246:
- Si riporta il testo degli articoli 3, 4, 7 e 8 della
legge 7 agosto 1990, n. 250 (Provvidenze per l'editoria e
riapertura dei termini, a favore delle imprese
radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili
di cui all'art. 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987,
n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'art. 11 della
legge stessa):
«Art. 3. - 1. Per l'anno 1990 alle imprese editrici di
quotidiani o periodici di cui al comma 6 dell'art. 9 della
legge 25 febbraio 1987, n. 67, e alle imprese radiofoniche
di cui al comma 2 dell'art. 11 della medesima legge, sono
concessi ulteriori contributi integrativi pari a quelli
risultanti dai predetti commi degli articoli 9 e 11 della
citata legge n. 67 del 1987, sempre che tutte le entrate
pubblicitarie non raggiungano il 40 per cento dei costi
complessivi dell'esercizio relativo all'anno 1990, compresi
gli ammortamenti risultanti a bilancio.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2002, i contributi di cui
al comma 8 e al comma 11 del presente articolo, il cui
ammontare non puo' comunque superare il 50 per cento dei
costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti
dal bilancio dell'impresa stessa, sono concessi,
limitatamente ad una sola testata, alle imprese editrici di
giornali quotidiani che, con esclusione di quanto previsto
dalle lettere a) e b) per le cooperative editrici
costituite ai sensi e per gli effetti dell'art. 153,
comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possiedano i
seguenti requisiti:
a) siano costituite come cooperative giornalistiche
da almeno tre anni;
b) editino la testata stessa da almeno tre anni;
c) abbiano acquisito, nell'anno di riferimento dei
contributi, entrate pubblicitarie che non superino il 30
per cento dei costi complessivi dell'impresa risultanti dal
bilancio dell'anno medesimo;
d) abbiano adottato con norma statutaria il divieto
di distribuzione degli utili nell'esercizio di riscossione
dei contributi e nei dieci esercizi successivi;
e) la testata edita abbia diffusione formalmente
certificata pari ad almeno il 25 per cento della tiratura
complessiva per le testate nazionali e ad almeno il 40 per
cento per quelle locali. Ai fini del presente articolo, si
intende per diffusione l'insieme delle vendite e degli
abbonamenti e per testata locale quella cui almeno l'80 per
cento della diffusione complessiva e' concentrata in una
sola regione;
f) [le testate nazionali che usufruiscono di
contributi di cui al presente articolo non siano poste in
vendita congiuntamente con altre testate];
g) abbiano sottoposto l'intero bilancio di esercizio
cui si riferiscono i contributi alla certificazione di una
societa' di revisione scelta tra quelle di cui all'elenco
apposito previsto dalla CONSOB;
h) [la testata edita sia posta in vendita a un prezzo
non inferiore alla media dal prezzo base degli altri
quotidiani, senza inserti e supplementi, di cui viene
accertata la tiratura, prendendo a riferimento il primo
giorno di pubblicazione dall'anno di riferimento dei
contributi].
2-bis. I contributi previsti dalla presente legge e in
misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi
complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal
bilancio dell'impresa stessa, sono concessi anche alle
imprese editrici di giornali quotidiani la cui maggioranza
del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti
morali non aventi scopo di lucro che possiedano i requisiti
di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del
presente articolo.
2-ter. I contributi previsti dalla presente legge, con
esclusione di quelli previsti dal comma 11, e in misura,
comunque, non superiore al 50 per cento dei costi
complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal
bilancio dell'impresa stessa, sono concessi alle imprese
editrici, comunque costituite, che editino giornali
quotidiani in lingua francese, ladina, slovena e tedesca
nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia
e Trentino-Alto Adige, a condizione che le imprese
beneficiarie non editino altri giornali quotidiani e
possiedano i requisiti di cui alle
lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del presente
articolo. A decorrere dal 1° gennaio 2002 i contributi di
cui ai commi 8 e 11 e in misura, comunque, non superiore al
50 per cento dei costi complessivi, compresi gli
ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa,
sono concessi ai giornali quotidiani italiani editi e
diffusi all'estero a condizione che le imprese editrici
beneficiarie possiedano i requisiti di cui alle
lettere b), c), d) e g) del comma 2 del presente articolo.
Tali imprese devono allegare alla domanda i bilanci
corredati da una relazione di certificazione da parte di
societa' abilitate secondo la normativa dello Stato in cui
ha sede l'impresa.
2-quater. Le norme previste dal presente articolo per i
quotidiani per quanto attiene ai requisiti e ai contributi
si applicano anche ai periodici editi da cooperative
giornalistiche ivi comprese quelle di cui all'art. 52 della
legge 5 agosto 1981, n. 416, con il limite di 310.000 euro
e di 207.000 euro rispettivamente per il contributo fisso e
per il contributo variabile di cui al comma 10; a tali
periodici non si applica l'aumento previsto dal comma 11.
3. A decorrere dal 1° gennaio 1991, alle imprese
editrici di periodici che risultino esercitate da
cooperative, fondazioni o enti morali, ovvero da societa'
la maggioranza del capitale sociale delle quali sia
detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali che non
abbiano scopo di lucro, sono corrisposte annualmente 0,2
euro per copia stampata fino a 30.000 copie di tiratura
media, indipendentemente dal numero delle testate. Le
imprese di cui al presente comma devono essere costituite
da almeno tre anni ovvero editare testate diffuse da almeno
cinque anni. I contributi di cui al presente comma sono
corrisposti a condizione che le imprese editrici:
a) non abbiano acquisito, nell'anno precedente
introiti pubblicitari superiori complessivamente al 40 per
cento dei costi, compresi gli ammortamenti, dell'impresa
per l'anno medesimo, risultanti dal bilancio;
b) editino periodici a contenuto prevalentemente
informativo;
c) abbiano pubblicato nei due anni antecedenti
l'entrata in vigore della presente legge e nell'anno di
riferimento dei contributi, non meno di 45 numeri ogni anno
per ciascuna testata per i plurisettimanali e settimanali,
18 per i quindicinali e 9 per i mensili.
3-bis. Qualora le societa' di cui al comma 3 siano
costituite da persone fisiche e giuridiche, ciascuna delle
quali possieda quote di capitale inferiori al 3 per cento,
e' sufficiente che la cooperativa, fondazione o ente morale
detenga la maggioranza relativa del capitale sociale.
4. La commissione di cui all'art. 54 della legge
5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'art. 11 della
legge 30 aprile 1983, n. 137, esprime parere
sull'accertamento della tiratura e sull'accertamento dei
requisiti di ammissione ai contributi disposti dal comma 3.
5. Le imprese editrici in possesso dei requisiti di cui
ai commi 2 e 3 devono trasmettere alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e
l'editoria, lo statuto della societa' che escluda
esplicitamente la distribuzione degli utili fino allo
scioglimento della societa' stessa. Le disposizioni di cui
all'art. 2 della presente legge si applicano anche alle
imprese editrici di giornali quotidiani e periodici che
gia' abbiano presentato domanda per accedere ai contributi
di cui agli articoli 9 e 10 della citata legge n. 67 del
1987. Non possono percepire i contributi di cui al comma 8
le imprese editrici che siano collegate con imprese
editrici di altri giornali quotidiani o periodici ovvero
con imprese che raccolgono pubblicita' per la testata
stessa o per altri giornali quotidiani o periodici. Non
possono percepire i suddetti contributi le imprese
editoriali collegate con altre imprese titolari di rapporti
contrattuali con l'impresa editoriale stessa, il cui
importo ecceda il 10 per cento dei costi complessivi
dell'impresa editrice, compresi gli ammortamenti, ovvero
nel caso in cui tra i soci e gli amministratori
dell'impresa editoriale figurino persone fisiche nella
medesima condizione contrattuale.
6. Ove nei dieci anni dalla riscossione dell'ultimo
contributo la societa' proceda ad operazioni di riduzione
del capitale per esuberanza, ovvero la societa' deliberi la
fusione o comunque operi il conferimento di azienda in
societa' il cui statuto non contempli l'esclusione di cui
al comma 5, la societa' dovra' versare in conto entrate al
Ministero del tesoro una somma pari ai contributi disposti,
aumentati degli interessi calcolati al tasso doppio del
tasso di riferimento di cui all'art. 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e
successive modificazioni, a partire dalla data di ogni
riscossione, e capitalizzati annualmente; ove nello stesso
periodo la societa' sia posta in liquidazione, dovra'
versare in conto entrate al Ministero del tesoro una somma
parimenti calcolata nei limiti del risultato netto della
liquidazione, prima di qualunque distribuzione od
assegnazione. Una somma parimenti calcolata dovra' essere
versata dalla societa' quando, nei dieci anni dalla
riscossione dell'ultimo contributo, dai bilanci annuali o
da altra documentazione idonea, risulti violata
l'esclusione della distribuzione degli utili.
7. I contributi di cui al comma 8 sono corrisposti a
condizione che gli introiti pubblicitari di ciascuna
impresa editoriale, acquisiti nell'anno precedente, non
superino il 40 per cento dei costi complessivi dell'impresa
risultanti dal bilancio per l'anno medesimo, compresi gli
ammortamenti. Se le entrate pubblicitarie sono comprese tra
il 35 per cento ed il 40 per cento dei costi, i contributi
di cui al comma 8, lettera b), sono ridotti del 50 per
cento.
8. I contributi alle imprese editrici di cui al comma 2
sono determinati nella seguente misura:
a) un contributo fisso annuo di importo pari al 30
per cento dei costi risultanti dal bilancio, inclusi gli
ammortamenti, e comunque non superiore a lire 2 miliardi
per ciascuna impresa;
b) contributi variabili nelle seguenti misure:
1) lire 500 milioni all'anno da 10.000 a 30.000
copie di tiratura media giornaliera e lire 300 milioni
all'anno, ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera,
dalle 30.000 alle 150.000 copie;
2) lire 200 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di
tiratura media giornaliera, oltre le 150.000 copie e fino
alle 250.000 copie;
3) lire 100 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di
tiratura media giornaliera, oltre le 250.000 copie.
9. L'ammontare totale dei contributi previsti dal
comma 8 non puo' comunque superare il 60 per cento dei
costi risultanti dal bilancio, dei costi come determinati
dal medesimo comma 8.
10. Fatta salva l'applicazione a regime della normativa
in vigore al 31 dicembre 1997 a favore delle imprese
editrici di quotidiani o periodici a quella data organi di
movimenti politici i quali organi siano in possesso dei
requisiti per l'accesso ai contributi previsti, nonche' a
favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici
pubblicati per la prima volta in data successiva al
31 dicembre 1997 e fino al 30 giugno 1998 quali organi di
partiti o movimenti ammessi al finanziamento pubblico, a
decorrere dal 1° gennaio 1998 alle imprese editrici di
quotidiani o periodici che, oltre che attraverso esplicita
menzione riportata in testata, risultino essere organi o
giornali di forze politiche che abbiano il proprio gruppo
parlamentare in una delle Camere o nel Parlamento europeo
avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento
italiano, nell'anno di riferimento dei contributi nei
limiti delle disponibilita' dello stanziamento di bilancio,
e' corrisposto:
a) un contributo fisso annuo di importo pari al 40
per cento dei costi risultanti dal bilancio, inclusi gli
ammortamenti, e comunque non superiore a lire 2 miliardi e
500 milioni per i quotidiani e lire 600 milioni per i
periodici;
b) un contributo variabile, calcolato secondo i
parametri previsti dal comma 8, per i quotidiani, ridotto
ad un sesto, un dodicesimo od un ventiquattresimo
rispettivamente per i periodici settimanali, quindicinali o
mensili; per i suddetti periodici viene comunque
corrisposto un contributo fisso di lire 400 milioni nel
caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie.
11. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate
pubblicitarie siano inferiori al 30 per cento dei costi
d'esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, sono
concessi, per ogni esercizio, ulteriori contributi
integrativi pari al 50 per cento di quanto determinato
dalle lettere a) e b) del comma 10.
11-bis. [Ai fini dell'applicazione dei commi 10 e 11,
il requisito della rappresentanza parlamentare della forza
politica, la cui impresa editrice dell'organo o giornale
aspiri alla concessione dei contributi di cui ai predetti
commi, e' soddisfatto, in assenza di specifico collegamento
elettorale, anche da una dichiarazione di appartenenza e
rappresentanza di tale forza politica da parte dei
parlamentari interessati, certificata dalla Camera di cui
sono componenti].
11-ter. A decorrere dall'anno 1991 sono abrogati gli
ultimi due periodi del comma 5. Dal medesimo anno i
contributi previsti dal comma 2 sono concessi a condizione
che non fruiscono dei contributi previsti dal predetto
comma imprese collegate con l'impresa richiedente, o
controllate da essa, o che la controllano, o che siano
controllate dalle stesse imprese, o dagli stessi soggetti
che la controllano.
12. La somma dei contributi previsti dai commi 10 e 11
non puo' comunque superare il 70 per cento dei costi, come
determinati dai medesimi commi 10 e 11.
13. I contributi di cui ai commi 10 e 11 e di cui
all'art. 4 sono concessi a condizione che le imprese non
fruiscano, ne' direttamente ne' indirettamente, di quelli
di cui ai commi 2, 5, 6, 7 e 8, ed a condizione che i
contributi di cui ai commi stessi non siano percepiti da
imprese da esse controllate o che le controllano ovvero che
siano controllate dalle stesse imprese o dagli stessi
soggetti che le controllano.
14. I contributi di cui ai commi 10 e 11 e di cui
all'art. 4 sono corrisposti alternativamente per un
quotidiano o un periodico o una impresa radiofonica,
qualora siano espressione dello stesso partito politico.
15. Le imprese editrici di cui al presente articolo, ad
eccezione di quelle previste dal comma 3, sono comunque
soggette agli obblighi di cui al quinto comma dell'art. 7,
legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'art. 4,
legge 30 aprile 1983, n. 137, a prescindere dall'ammontare
dei ricavi delle vendite. Sono soggette agli obblighi
medesimi, a prescindere dall'ammontare dei ricavati delle
vendite, anche le imprese di cui al comma 2 dell'art. 11,
legge 25 febbraio 1987, n. 67.
15-bis. A decorrere dall'anno 1998 entro il 31 marzo di
ogni anno e purche' sia stata inoltrata domanda valida ai
sensi delle vigenti disposizioni, e' corrisposto un importo
pari al 50 per cento dei contributi di cui ai commi 2, 8,
10 e 11 spettanti per l'anno precedente. La liquidazione
del contributo residuo verra' effettuata entro tre mesi
dalla presentazione del bilancio dell'impresa editoriale e
della necessaria certificazione nonche' della
documentazione richiesta all'editore dalle norme vigenti.
La certificazione, eseguita a cura di una societa' di
revisione, e' limitata alla verifica ed al riscontro dei
soli costi a cui si fa riferimento per il conteggio del
contributo complessivo relativo ad ogni esercizio.».
«Art. 4. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, viene
corrisposto, a cura del Dipartimento dell'informazione e
dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
un contributo annuo pari al 70 per cento della media dei
costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi,
inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 4
miliardi, alle imprese radiofoniche che risultino essere
organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo
del Parlamento e che:
a) abbiano registrato la testata giornalistica
trasmessa presso il competente tribunale;
b) trasmettano quotidianamente propri programmi
informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici,
sociali, sindacali o culturali per non meno del 50 per
cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le
ore 20;
c) non siano editori o controllino, direttamente o
indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6
dell'art. 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.
2. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate
pubblicitarie siano inferiori al 25 per cento dei costi di
esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, e' concesso
un ulteriore contributo integrativo pari al 50 per cento
del contributo di cui al comma 1. La somma di tutti i
contributi non puo' comunque superare l'80 per cento dei
costi come determinati al medesimo comma 1.
3. Le imprese di cui al comma 1 hanno diritto alle
riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della legge
5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni,
applicate con le stesse modalita' anche ai consumi di
energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento
ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi
compresi i sistemi via satellite, nonche' alle agevolazioni
di credito di cui all'art. 20 della legge 25 febbraio 1987,
n. 67, ed al rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1
dell'art. 11 della medesima legge n. 67 del 1987.
4. I metodi e le procedure per l'accertamento del
possesso dei requisiti per l'accesso alle provvidenze di
cui al presente articolo, nonche' per la verifica periodica
della loro persistenza, sono disciplinati dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n.
410, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del
7 ottobre 1987.».
«Art. 7. - 1... ».
«Art. 8. - 1. Le imprese di radiodiffusione sonora a
carattere locale che abbiano registrato la testata
radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente
tribunale, trasmettano quotidianamente propri programmi
informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici,
sociali, sindacali o letterari, per non meno del 15 per
cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le
ore 20, hanno diritto a decorrere dal 1° gennaio 2007:
a) alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della
legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni,
applicate con le stesse modalita' anche ai consumi di
energia elettrica;
b) al rimborso del 60 per cento delle spese per
l'abbonamento ai servizi di due agenzie di informazione a
diffusione nazionale o regionale.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 23 della
legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema
radiotelevisivo pubblico e privato):
«3. Ai concessionari per la radiodiffusione televisiva
in ambito locale, ovvero ai soggetti autorizzati per la
radiodiffusione televisiva locale di cui all'art. 32, che
abbiano registrato la testata televisiva presso il
competente tribunale e che trasmettano quotidianamente,
nelle ore comprese tra le 07,00 e le 23,00 per almeno
un'ora, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti
politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o
culturali, si applicano i benefici di cui al comma 1
dell'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, cosi'
come modificato dall'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n.
250, nonche' quelli di cui agli articoli 28, 29 e 30 della
legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed
integrazioni.».
- Si riporta il testo del comma 13 dell'art. 7 della
legge 3 maggio 2004, n. 112 (Norme di principio in materia
di assetto del sistema radiotelevisivo e della
RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al
Governo per l'emanazione del testo unico della
radiotelevisione):
«13. L'accesso alle provvidenze di cui all'art. 11
della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive
modificazioni, agli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto
1990, n. 250, e all'art. 7 del decreto-legge 27 agosto
1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 ottobre 1993, n. 422, e' altresi' previsto anche per i
canali tematici autorizzati alla diffusione via satellite,
con esclusione di quelli ad accesso condizionato, come
definiti dall'art. 1, lettera c), del regolamento
concernente la promozione della distribuzione e della
produzione di opere europee, di cui alla Del.Aut.gar.com.
16 marzo 1999, n. 9/1999, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1999, che si impegnano a
trasmettere programmi di informazione alle condizioni
previste dall'art. 7 del citato decreto-legge n. 323 del
1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 422 del
1993.».
- Si riporta il testo del comma 454 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«454. A decorrere dai contributi relativi all'anno
2005, non e' piu' corrisposta l'anticipazione di cui
all'art. 3, comma 15-bis, della legge 7 agosto 1990, n.
250. I contributi sono comunque erogati in un'unica
soluzione entro l'anno successivo a quello di
riferimento.».
Note al comma 1247:
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 7 agosto
1990, n. 250 (Provvidenze per l'editoria e riapertura dei
termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la
dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'art. 9,
comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso
ai benefici di cui all'art. 11 della legge stessa):
«Art. 4. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, viene
corrisposto, a cura del Dipartimento dell'informazione e
dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
un contributo annuo pari al 70 per cento della media dei
costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi,
inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 4
miliardi, alle imprese radiofoniche che risultino essere
organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo
del Parlamento e che:
a) abbiano registrato la testata giornalistica
trasmessa presso il competente tribunale;
b) trasmettano quotidianamente propri programmi
informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici,
sociali, sindacali o culturali per non meno del 50 per
cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le
ore 20;
c) non siano editori o controllino, direttamente o
indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6
dell'art. 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.
2. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate
pubblicitarie siano inferiori al 25 per cento dei costi di
esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, e' concesso
un ulteriore contributo integrativo pari al 50 per cento
del contributo di cui al comma 1. La somma di tutti i
contributi non puo' comunque superare l'80 per cento dei
costi come determinati al medesimo comma 1.
3. Le imprese di cui al comma 1 hanno diritto alle
riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della legge
5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni,
applicate con le stesse modalita' anche ai consumi di
energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento
ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi
compresi i sistemi via satellite, nonche' alle agevolazioni
di credito di cui all'art. 20 della legge 25 febbraio 1987,
n. 67, ed al rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1
dell'art. 11 della medesima legge n. 67 del 1987.
4. I metodi e le procedure per l'accertamento del
possesso dei requisiti per l'accesso alle provvidenze di
cui al presente articolo, nonche' per la verifica periodica
della loro persistenza, sono disciplinati dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n.
410, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del
7 ottobre 1987.».
- Per l'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, si
vedano le note al comma 1246.
- Si riporta il testo del comma 13 dell'art. 7 della
legge 3 maggio 2004, n. 112 (Norme di principio in materia
di assetto del sistema radiotelevisivo e della
RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al
Governo per l'emanazione del testo unico della
radiotelevisione):
«13. L'accesso alle provvidenze di cui all'art. 11
della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive
modificazioni, agli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto
1990, n. 250, e all'art. 7 del decreto-legge 27 agosto
1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 ottobre 1993, n. 422, e' altresi' previsto anche per i
canali tematici autorizzati alla diffusione via satellite,
con esclusione di quelli ad accesso condizionato, come
definiti dall'art. 1, lettera c), del regolamento
concernente la promozione della distribuzione e della
produzione di opere europee, di cui alla Del.Aut.gar.com.
16 marzo 1999, n. 9/1999, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1999, che si impegnano a
trasmettere programmi di informazione alle condizioni
previste dall'art. 7 del citato decreto-legge n. 323 del
1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 422 del
1993.».
Nota al comma 1248:
- Si riporta il testo degli articoli 19 e 20 della
legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di
diffusione radiofonica e televisiva):
«Art. 19. La societa' concessionaria, oltre che alla
gestione dei servizi in concessione, e' tenuta alle
seguenti prestazioni:
a) a sistemare, secondo piani tecnici approvati dal
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, le reti
trasmittenti televisive nelle zone di confine bilingui, per
renderle idonee a ritrasmettere programmi di organismi
esteri confinanti; ad attuare la ristrutturazione ed
assumere la gestione degli impianti di terzi eventualmente
ad essa affidati, esistenti in dette zone alla data di
entrata in vigore della presente legge;
b) a predisporre annualmente, sulla base delle
direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
sentita la Commissione parlamentare per l'indennizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,
programmi televisivi e radiofonici destinati a stazioni
radiofoniche e televisive di altri Paesi per la diffusione
e la conoscenza della lingua e della cultura italiana nel
mondo e ad effettuare, sentita la stessa Commissione
parlamentare, trasmissioni radiofoniche speciali;
c) ad effettuare trasmissioni radiofoniche e
televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia di
Bolzano, in lingua francese per la regione autonoma Valle
d'Aosta ed in lingua slovena per la regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia.».
«Art. 20. I corrispettivi dovuti alla societa' per gli
adempimenti di cui al precedente articolo sono stabiliti
come segue.
Per quanto previsto al punto a) si provvede mediante
separate pattuizioni da effettuarsi d'intesa con i
rappresentanti degli enti locali delle zone di confine
interessate.
Per quanto previsto al punto b), i programmi televisivi
e radiofonici destinati a stazioni radiofoniche e
televisive di altri Paesi sono regolati mediante
convenzioni aggiuntive da stipularsi con le competenti
amministrazioni dello Stato entro novanta giorni dalla
stipula della convenzione di cui al successivo art. 46.
Per gli adempimenti di cui al punto c), le trasmissioni
in lingua tedesca per la provincia di Bolzano sono regolate
mediante convenzione aggiuntiva da stipularsi con le
competenti amministrazioni dello Stato entro lo stesso
termine di cui al precedente comma, mentre le trasmissioni
in lingua slovena da radio Trieste sono regolate secondo le
modalita' previste dalla legge 14 aprile 1956, n. 308.
L'ammontare dei rimborsi della spesa per le
trasmissioni in lingua tedesca effettuate dalla sede di
Bolzano, nel periodo 7 febbraio 1966-31 dicembre 1972, e'
forfettariamente stabilito in lire 6.710 milioni oltre
all'imposta sul valore aggiunto.
La misura del rimborso forfettario annuo, previsto per
le trasmissioni radiofoniche da radio Trieste dalla legge
14 aprile 1956, n. 308, in considerazione dell'intervenuto
aumento del numero di trasmissioni con l'inclusione nei
programmi de «l'Ora della Venezia Giulia», viene elevata a
lire 250 milioni l'anno oltre all'imposta sul valore
aggiunto, a partire dal 1968 e puo' essere soggetta a
revisione triennale su richiesta di ciascuna parte
contraente a far tempo dal 1° gennaio 1977.
L'ammontare dei rimborsi della spesa sostenuta per le
trasmissioni in lingua francese per la regione autonoma
Valle d'Aosta e per le trasmissioni televisive in lingua
slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e'
regolato con apposite convenzioni con le competenti
amministrazioni dello Stato.
La somma di 8.300 milioni, iscritta al capitolo 2554
dello stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro dell'anno finanziario 1973 e di cui al capitolo
aggiunto 7480 dell'anno finanziario 1974, resta destinata
ed impegnata per la liquidazione degli oneri di cui al
precedente quinto comma nonche' a quello di cui al sesto
comma per il periodo 1968-1972. All'onere derivante
dall'applicazione dello stesso sesto comma per il periodo
successivo al 1972, si provvede a carico dello stanziamento
del capitolo 2549 dello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974 e
corrispondenti capitoli degli anni successivi.
Ai nuovi o maggiori oneri derivanti dalle altre
convenzioni da stipulare ai sensi dei precedenti commi, si
provvede con utilizzo dei proventi del canone dovuto dalla
concessionaria allo Stato e da determinare, ai sensi del
precedente art. 16 con la convenzione di cui al successivo
art. 46. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Per i servizi speciali radiotelevisivi, non compresi
fra quelli suindicati, le amministrazioni dello Stato
richiedenti concordano, attraverso apposite convenzioni,
con la societa' concessionaria le modalita' delle
prestazioni e l'entita' dei relativi rimborsi, sentito il
parere obbligatorio della Commissione parlamentare.».
Note al comma 1249:
- Si riporta il testo dell'art. 26 della legge
10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della
concorrenza e del mercato):
«Art. 26 (Pubblicita' delle decisioni). - 1. Le
decisioni di cui agli articoli 15, 16, 18, 19 e 25 sono
pubblicate entro venti giorni in un apposito bollettino, a
cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nello
stesso bollettino sono pubblicate, ove l'Autorita' lo
ritenga opportuno, le conclusioni delle indagini di cui
all'art. 12, comma 2.»
- Si riporta il testo del comma 26 dell'art. 2 della
legge 14 ottobre 1995, n. 481 (Norme per la concorrenza e
la regolazione dei servizi di pubblica utilita'.
Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di
pubblica utilita):
«26. La pubblicita' di atti e procedimenti delle
Autorita' e' assicurata anche attraverso un apposito
bollettino pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri.»
- Si riporta il testo del comma 21 dell'art. 1 della
legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi
delle telecomunicazioni e radiotelevisivo):
«21. All'Autorita' si applicano le disposizioni di cui
all'art. 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, non
derogate dalle disposizioni della presente legge. Le
disposizioni del comma 9, limitatamente alla deroga alle
norme sulla contabilita' generale dello Stato, nonche' dei
commi 16 e 19 del presente articolo si applicano anche alle
altre Autorita' istituite dalla legge 14 novembre 1995, n.
481, senza oneri a carico dello Stato.»
Note al comma 1250:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 19 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti
per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'
interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale):
«Art. 19 (Fondi per le politiche della famiglia, per le
politiche giovanili e per le politiche relative ai diritti
e alle pari opportunita). - 1. Al fine di promuovere e
realizzare interventi per la tutela della famiglia, in
tutte le sue componenti e le sue problematiche
generazionali, nonche' per supportare l'Osservatorio
nazionale sulla famiglia, presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo denominato
«Fondo per le politiche della famiglia», al quale e'
assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e
di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.»
- Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 8 marzo
2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternita'
e della paternita', per il diritto alla cura e alla
formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta):
«Art. 9. (Misure a sostegno della flessibilita' di
orario). - 1. Al fine di promuovere e incentivare forme di
articolazione della prestazione lavorativa volte a
conciliare tempo di vita e di lavoro, nell'ambito del Fondo
per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e'
destinata una quota fino a lire 40 miliardi annue a
decorrere dall'anno 2000, al fine di erogare contributi, di
cui almeno il 50 per cento destinato ad imprese fino a
cinquanta dipendenti, in favore di aziende che applichino
accordi contrattuali che prevedono azioni positive per la
flessibilita', ed in particolare:
a) progetti articolati per consentire alla
lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno
dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in
affidamento o in adozione un minore, di usufruire di
particolari forme di flessibilita' degli orari e
dell'organizzazione del lavoro, tra cui part time
reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario
flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore,
flessibilita' sui turni, orario concentrato, con priorita'
per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di
eta' o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di
adozione;
b) programmi di formazione per il reinserimento dei
lavoratori dopo il periodo di congedo;
c) progetti che consentano la sostituzione del
titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che benefici
del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi
parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la
solidarieta' sociale e per le pari opportunita', sono
definiti i criteri e le modalita' per la concessione dei
contributi di cui al comma 1.».
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 3 agosto
1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della
prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in
danno di minori, quali nuove forme di riduzione in
schiavitu):
«Art. 17 (Attivita' di coordinamento). - 1. Sono
attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
fatte salve le disposizioni della legge 28 agosto 1997, n.
285, le funzioni di coordinamento delle attivita' svolte da
tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla
prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei
minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso sessuale.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta ogni anno
al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta ai sensi
del comma 3.
1-bis. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunita'
l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della
pornografia minorile con il compito di acquisire e
monitorare i dati e le informazioni relativi alle
attivita', svolte da tutte le pubbliche amministrazioni,
per la prevenzione e la repressione della pedofilia. A tale
fine e' autorizzata l'istituzione presso l'Osservatorio di
una banca dati per raccogliere, con l'apporto dei dati
forniti dalle amministrazioni, tutte le informazioni utili
per il monitoraggio del fenomeno. Con decreto del Ministro
per le pari opportunita' sono definite la composizione e le
modalita' di funzionamento dell'Osservatorio nonche' le
modalita' di attuazione e di organizzazione della banca
dati, anche per quanto attiene all'adozione dei dispositivi
necessari per la sicurezza e la riservatezza dei dati.
Resta ferma la disciplina delle assunzioni di cui ai
commi da 95 a 103 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311. Per l'istituzione e l'avvio delle attivita'
dell'Osservatorio e della banca dati di cui al presente
comma e' autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno
2006 e di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come rideterminata
dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2005, n.
266. A decorrere dall'anno 2009, si provvede ai sensi
dell'art. 11-ter, comma 1, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato; ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Le multe irrogate, le somme di denaro confiscate e
quelle derivanti dalla vendita dei beni confiscati ai sensi
della presente legge sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate su un apposito fondo da
iscrivere nello stato di previsione della Presidenza del
Consiglio dei ministri e destinate, nella misura di due
terzi, a finanziare specifici programmi di prevenzione,
assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori degli
anni diciotto vittime dei delitti di cui agli
articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies del
codice penale, introdotti dagli articoli 2, comma 1, 3, 4 e
5 della presente legge. La parte residua del fondo e'
destinata, nei limiti delle risorse effettivamente
disponibili, al recupero di coloro che, riconosciuti
responsabili dei delitti previsti dagli articoli 600-bis,
secondo comma, 600-ter, terzo comma, e 600-quater del
codice penale, anche se relativi al materiale pornografico
di cui all'art. 600-quater.1 dello stesso codice, facciano
apposita richiesta. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1,
la Presidenza del Consiglio dei Ministri:
a) acquisisce dati e informazioni, a livello
nazionale ed internazionale, sull'attivita' svolta per la
prevenzione e la repressione e sulle strategie di contrasto
programmate o realizzate da altri Stati;
b) promuove, in collaborazione con i Ministeri della
pubblica istruzione, della sanita', dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, di grazia e
giustizia e degli affari esteri, studi e ricerche relativi
agli aspetti sociali, sanitari e giudiziari dei fenomeni di
sfruttamento sessuale dei minori;
c) partecipa, d'intesa con il Ministero degli affari
esteri, agli organismi comunitari e internazionali aventi
compiti di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale.
4. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi 1
e 3 e' autorizzata la spesa di lire cento milioni annue. Al
relativo onere si fa fronte mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo
utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del
Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
5. Il Ministro dell'interno, in virtu' dell'accordo
adottato dai Ministri di giustizia europei in data
27 settembre 1996, volto ad estendere la competenza di
EUROPOL anche ai reati di sfruttamento sessuale di minori,
istituisce, presso la squadra mobile di ogni questura, una
unita' specializzata di polizia giudiziaria, avente il
compito di condurre le indagini sul territorio nella
materia regolata dalla presente legge.
6. Il Ministero dell'interno istituisce altresi' presso
la sede centrale della questura un nucleo di polizia
giudiziaria avente il compito di raccogliere tutte le
informazioni relative alle indagini nella materia regolata
dalla presente legge e di coordinarle con le sezioni
analoghe esistenti negli altri Paesi europei.
7. L'unita' specializzata ed il nucleo di polizia
giudiziaria sono istituiti nei limiti delle strutture, dei
mezzi e delle vigenti dotazioni organiche, nonche' degli
stanziamenti iscritti nello stato di previsione del
Ministero dell'interno.».
- La legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della
Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio
nazionale per l'infanzia), e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302.
Note al comma 1251:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.»
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 8 della
legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3):
«6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non
possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.».
Note al comma 1253:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.»
Note al comma 1254:
- La legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il
sostegno della maternita' e della paternita', per il
diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento
dei tempi delle citta), e' stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 13 marzo 2000, n. 60.
Note al comma 1257:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 7 della
legge 3 dicembre 1999, n. 493 (Norme per la tutela della
salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione
contro gli infortuni domestici), cosi come modificato dalla
presente legge:
«4. L'assicurazione comprende i casi di infortunio
avvenuti nell'ambito domestico in occasione ed a causa
dello svolgimento delle attivita' di cui all'art. 6,
comma 2, lettera a), e dai quali sia derivata una
inabilita' permanente al lavoro non inferiore al 27 per
cento. Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni
verificatisi al di fuori del territorio nazionale.».
Note al comma 1258:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 28 agosto
1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e
di opportunita' per l'infanzia e l'adolescenza):
«Art. 1 (Fondo nazionale per l'infanzia e
l'adolescenza). - 1. E' istituito, presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, il Fondo nazionale per l'infanzia e
l'adolescenza finalizzato alla realizzazione di interventi
a livello nazionale, regionale e locale per favorire la
promozione dei diritti, la qualita' della vita, lo
sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione
dell'infanzia e dell'adolescenza, privilegiando l'ambiente
ad esse piu' confacente ovvero la famiglia naturale,
adottiva o affidataria, in attuazione dei principi della
Convenzione sui diritti del fanciullo resa esecutiva ai
sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e degli
articoli 1 e 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2. Il Fondo e' ripartito tra le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. Una quota pari al 30 per
cento delle risorse del Fondo e' riservata al,
finanziamento di interventi da realizzare nei comuni di
Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma,
Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania,
Palermo e Cagliari. La ripartizione del Fondo e della quota
riservata avviene, per il 50 per cento, sulla base
dell'ultima rilevazione della popolazione minorile
effettuata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e
per il 50 per cento secondo i seguenti criteri:
a) carenza di strutture per la prima infanzia secondo
le indicazioni del Centro nazionale di documentazione e di
analisi per l'infanzia della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
b) numero di minori presenti in presidi residenziali
socio-assistenziali in base all'ultima rilevazione
dell'ISTAT;
c) percentuale di dispersione scolastica nella scuola
dell'obbligo come accertata dal Ministero della pubblica
istruzione;
d) percentuale di famiglie con figli minori che
vivono al di sotto della soglia di poverta' cosi' come
stimata dall'ISTAT;
e) incidenza percentuale del coinvolgimento di minori
in attivita' criminose come accertata dalla Direzione
generale dei servizi civili del Ministero dell'interno,
nonche' dall'Ufficio centrale per la giustizia minorile del
Ministero di grazia e giustizia.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministro per la
solidarieta' sociale, con proprio decreto emanato di
concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, di grazia
e giustizia e con il Ministro per le pari opportunita',
sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano nonche' le Commissioni parlamentari competenti,
provvede alla ripartizione delle quote del Fondo tra le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di
quelle riservate ai comuni, ai sensi del comma 2.
4. Per il finanziamento del Fondo e' autorizzata la
spesa di lire 117 miliardi per l'anno 1997 e di lire 312
miliardi a decorrere dall'anno 1998.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 11 della
legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio):
«3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
competenza, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni
contabili pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e
degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla
determinazione del quantum della prestazione, afferenti
imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in
vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui
essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte
conseguenti all'andamento dell'inflazione;
c) la determinazione, in apposita tabella, per le
leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle
quote destinate a gravare su ciascuno degli anni
considerati;
d) la determinazione, in apposita tabella, della
quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui
quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
e) la determinazione, in apposita tabella, delle
riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella,
per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per
le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno
stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
tra le spese in conto capitale;
g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art.
11-bis e le corrispondenti tabelle;
h) l'importo complessivo massimo destinato, in
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al
rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma
dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle
modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente da pubbliche amministrazioni non
compreso nel regime contrattuale;
i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate
alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o
riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si
caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento
dei saldi di cui alla lettera a);
i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o
riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato
direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con
esclusione di interventi di carattere localistico o
microsettoriale;
i-quater) norme recanti misure correttive degli
effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11-ter,
comma 7.».
Note al comma 1259:
- Si riporta il testo dell'art. 119 della Costituzione
della Repubblica italiana:
«Art. 119 (I Comuni, le Province, le Citta'
metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di
entrata e di spesa). - I Comuni, le Province, le Citta'
metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome.
Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in
armonia con la Costituzione e secondo i principi di
coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di
tributi erariali riferibile al loro territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo,
senza vincoli di destinazione, per i territori con minore
capacita' fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai
commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle
Citta' metropolitane e alle Regioni di finanziare
integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la
solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici
e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti
della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse
aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di
determinati Comuni, Province, Citta' metropolitane e
Regioni.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le
Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i
principi generali determinati dalla legge dello Stato.
Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare
spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato
sui prestiti dagli stessi contratti.».
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 8 della
legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla legge Costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3):
«6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non
possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.»
Nota al comma 1261:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 19 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti
per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'
interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale):
«3. Al fine di promuovere le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunita', presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo denominato
«Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunita», al quale e' assegnata la somma di 3 milioni
di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a
decorrere dall'anno 2007.»
Nota al comma 1263:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 9 gennaio
2006, n. 7 (Disposizioni concernenti la prevenzione e il
divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile):
«Art. 2 (Attivita' di promozione e coordinamento). - 1.
La Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per
le pari opportunita' promuove e sostiene, nell'ambito degli
ordinari stanziamenti di bilancio, il coordinamento delle
attivita' svolte dai Ministeri competenti dirette alla
prevenzione, all'assistenza alle vittime e all'eliminazione
delle pratiche di mutilazione genitale femminile.
2. Ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui al
comma 1, la Presidenza del Consiglio dei
ministri-Dipartimento per le pari opportunita' acquisisce
dati e informazioni, a livello nazionale e internazionale,
sull'attivita' svolta per la prevenzione e la repressione e
sulle strategie di contrasto programmate o realizzate da
altri Stati.»
Nota al comma 1265:
- Per l'art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997,
si vedano le note al comma 1251.
Nota al comma 1266:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 42 del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (testo unico
delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternita' e della paternita', a norma
dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), cosi come
modificato dalla presente legge:
«5. La lavoratrice madre o, in alternativa, il
lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei
fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in
situazione di gravita' di cui all'art. 3, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'art.
4, comma 1, della legge medesima e che abbiano titolo a
fruire dei benefici di cui all'art. 33, comma 1, del
presente testo unico e all'art. 33, commi 2 e 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza del figlio,
hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2
dell'art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta
giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il
richiedente ha diritto a percepire un'indennita'
corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo
medesimo e' coperto da contribuzione figurativa;
l'indennita' e la contribuzione figurativa spettano fino a
un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per
il congedo di durata annuale. Detto importo e' rivalutato
annualmente, a decorrere dall'anno 2002, sulla base della
variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati. L'indennita' e' corrisposta
dal datore di lavoro secondo le modalita' previste per la
corresponsione dei trattamenti economici di maternita'. I
datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva,
detraggono l'importo dell'indennita' dall'ammontare dei
contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale
competente. Peri dipendenti dei predetti datori di lavoro
privati, compresi quelli per i quali non e' prevista
l'assicurazione per le prestazioni di maternita',
l'indennita' di cui al presente comma e' corrisposta con le
modalita' di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre
1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 febbraio 1980, n. 33. Il congedo fruito ai sensi del
presente comma alternativamente da entrambi i genitori non
puo' superare la durata complessiva di due anni; durante il
periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire
dei benefici di cui all'art. 33, comma 1, del presente
testo unico e all'art. 33, commi 2 e 3, della legge
5 febbraio 1992, n. 104, fatte salve le disposizioni di cui
ai commi 5 e 6 del medesimo articolo. I soggetti che
usufruiscono dei permessi di cui al presente comma per un
periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto
ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al
numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero
maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza
riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa»
Nota al comma 1269:
- Si riporta il testo del comma 429 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006), cosi come modificato dalla
presente legge:
«429. Per lo svolgimento delle attivita' istituzionali
della Fondazione di cui all'art. 1, comma 160, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, e' assegnato un contributo di 3
milioni di euro per l'anno 2006 e di 750.000 euro per
ciascuno degli anni 2007 e 2008. A tal fine e'
corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di
cui all'art. 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n.
328. Le risorse pari a 2,25 milioni di euro per gli anni
2007 e 2008 confluiscono nel Fondo nazionale per le
politiche sociali di cui all'art. 20, comma 8, della legge
8 novembre 2000, n. 328».
Nota al comma 1270:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 3 agosto
2004, n. 206 (Nuove norme in favore delle vittime del
terrorismo e delle stragi di tale matrice), cosi some
modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - 1. Le disposizioni della presente legge si
applicano a tutte le vittime degli atti di terrorismo e
delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio
nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini
italiani, nonche' ai loro familiari superstiti.
1-bis. Le disposizioni della presente legge si
applicano inoltre ai familiari delle vittime del disastro
aereo di Ustica del 1980 nonche' ai familiari delle vittime
e ai superstiti della cosiddetta «banda della Uno bianca».
Ai beneficiari vanno compensate le somme gia' percepite
2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente
legge si applicano le disposizioni contenute nella legge
20 ottobre 1990, n. 302, nella legge 23 novembre 1998, n.
407, e successive modificazioni, nonche' l'art. 82 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, ad eccezione del comma 6.».
Nota al comma 1276:
- Si riporta il testo del comma 343 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«343. Per indennizzare i risparmiatori che, investendo
sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi
finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non
altrimenti risarcito, e' costituito, a decorrere dall'anno
2006, un apposito fondo nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze. Il fondo e'
alimentato con le risorse di cui al comma 345, previo loro
versamento al bilancio dello Stato.».
Note al comma 1277:
- La legge 8 agosto 1985, n. 440 (Istituzione di un
assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano
illustrato la Patria e che versino in stato di particolare
necessita), e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
23 agosto 1985, n. 198.
- Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 20 della
legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali):
«8. A decorrere dall'anno 2002 lo stanziamento
complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali e'
determinato dalla legge finanziaria con le modalita' di cui
all'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, assicurando
comunque la copertura delle prestazioni di cui all'art. 24
della presente legge.»
Note al comma 1278:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge
31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone
montane):
«Art. 2 (Fondo nazionale per la montagna). - 1. E'
istituito presso il Ministero del bilancio e della
programmazione economica il Fondo nazionale per la
montagna.
2. Il Fondo e' alimentato da trasferimenti comunitari,
dello Stato e di enti pubblici, ed e' iscritto in un
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
del bilancio e della programmazione economica. Le somme
provenienti dagli enti pubblici sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate al suddetto
capitolo.
3. Le risorse erogate dal Fondo hanno carattere
aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o
speciale dello Stato a favore degli enti locali. Le risorse
sono ripartite fra le regioni e le province autonome che
provvedono ad istituire propri fondi regionali per la
montagna, alimentati anche con stanziamenti a carico dei
rispettivi bilanci, con i quali sostenere gli interventi
speciali di cui all'art. 1.
4. Le regioni e le province autonome disciplinano con
propria legge i criteri relativi all'impiego delle risorse
di cui al comma 3.
5. I criteri di ripartizione del Fondo tra le regioni e
le province autonome sono stabiliti con deliberazione del
Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE), sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, su proposta del Ministro per gli affari regionali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
il Ministro delle politiche agricole e forestali.
6. I criteri di ripartizione tengono conto
dell'esigenza della salvaguardia dell'ambiente con il
conseguente sviluppo delle attivita' agro-silvo-pastorali
eco-compatibili, dell'estensione del territorio montano,
della popolazione residente, anche con riferimento alle
classi di eta', alla occupazione ed all'indice di
spopolamento, del reddito medio pro capite, del livello dei
servizi e dell'entita' dei trasferimenti ordinari e
speciali.»
Nota al comma 1284:
- Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, si vedano le note al comma 1251.
Note al comma 1285:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 80 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2001), cosi come modificato dalla
presente legge:
«Art. 80 (Disposizioni in materia di politiche
sociali). - 1. Nei limiti di lire 350 miliardi per l'anno
2001 e di lire 430 miliardi per l'anno 2002 e fino alla
data del 31 dicembre 2002, ovvero fino alla conclusione dei
processi attuativi della sperimentazione e comunque non
oltre il 30 giugno 2007, fermi restando gli stanziamenti
gia' previsti:
a) i comuni individuati ai sensi dell'art. 4 del
decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, sono
autorizzati, nell'ambito della disciplina prevista dal
predetto decreto legislativo, a proseguire l'attuazione
dell'istituto del reddito minimo di inserimento;
b) la disciplina dell'istituto del reddito minimo di
inserimento di cui al citato decreto legislativo n. 237 del
1998 si applica anche ai comuni compresi nei territori per
i quali sono stati approvati, alla data del 30 giugno 2000,
i patti territoriali di cui all'art. 2, comma 203, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni,
che i medesimi comuni hanno sottoscritto o ai quali hanno
aderito e che comprendono comuni gia' individuati o da
individuare ai sensi dell'art. 4 del medesimo decreto
legislativo n. 237 del 1998.»
Nota al comma 1286:
- Si riporta il testo del comma 44 dell'art. 59 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica):
«44. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e'
istituito il Fondo per le politiche sociali, con una
dotazione di lire 28 miliardi per l'anno 1998, di lire 115
miliardi per l'anno 1999 e di lire 143 miliardi per l'anno
2000.».
Nota al comma 1287:
- Si riporta il testo del comma 333 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«333. Il Ministero dell'economia e delle finanze
comunica per iscritto, entro il 15 gennaio 2006, la sede
dell'ufficio postale di zona presso il quale gli assegni
possono essere riscossi con riferimento all'assegno di cui
al comma 331 e, previa verifica dell'ordine di nascita,
entro la fine del mese successivo a quello di nascita o di
adozione con riferimento all'assegno di cui al comma 332.
Gli assegni possono essere riscossi, in deroga ad ogni
disposizione vigente in materia di minori, dall'esercente
la potesta' sui figli di cui ai commi 331 e 332, sempreche'
residente, cittadino italiano ovvero comunitario ed
appartenente a un nucleo familiare con un reddito
complessivo, riferito all'anno 2004 ai fini dell'assegno di
cui al comma 331 e all'anno 2005 ai fini dell'assegno di
cui al comma 332, non superiore ad euro 50.000. Per nucleo
familiare s'intende quello di cui all'art. 1 del decreto
ministeriale 22 gennaio 1993 del Ministro della sanita',
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio
1993. La condizione reddituale di cui al presente comma e'
autocertificata dall'esercente la potesta', all'atto della
riscossione dell'assegno, mediante riempimento e
sottoscrizione di apposita formula prestampata in calce
alla comunicazione del Ministero dell'economia e delle
finanze, da verificare da parte dell'Agenzia delle entrate
secondo procedure definite convenzionalmente. Per
l'attuazione del presente comma il Ministero dell'economia
e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione
generale, del personale e dei servizi del tesoro si avvale
di SOGEI Spa.».
Note al comma 1288:
- Si riporta il testo dell'art. 18 della legge
24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale):
«Art. 18 (Ordinanza-ingiunzione). - Entro il termine di
trenta giorni dalla data della contestazione o
notificazione della violazione, gli interessati possono far
pervenire all'autorita' competente a ricevere il rapporto a
norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono
chiedere di essere sentiti dalla medesima autorita'.
L'autorita' competente, sentiti gli interessati, ove
questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti
inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se
ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza
motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge
il pagamento, insieme con le spese, all'autore della
violazione ed alle persone che vi sono obbligate
solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di
archiviazione degli atti comunicandola integralmente
all'organo che ha redatto il rapporto.
Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la
restituzione, previo pagamento delle spese di custodia,
delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo
stesso provvedimento. La restituzione delle cose
sequestrate e' altresi' disposta con l'ordinanza di
archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.
Il pagamento e' effettuato all'ufficio del registro o
al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione,
entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di
detto provvedimento, eseguita nelle forme previste
dall'art. 14; del pagamento e' data comunicazione, entro il
trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto,
all'autorita' che ha emesso l'ordinanza.
Il termine per il pagamento e' di sessanta giorni se
l'interessato risiede all'estero.
La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione puo' essere
eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le
modalita' di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.
L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo.
Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa
esecutiva dopo il decorso del termine per proporre
opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione e' proposta,
con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale
si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale
viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato
il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o e'
dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la
stessa.».
- Per il comma 333 dell'art. 1 della citata legge n.
266 del 2005, si veda la nota al comma 1287.
Nota al comma 1290:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 19 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti
per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'
interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale):
«2. Al fine di promuovere il diritto dei giovani alla
formazione culturale e professionale e all'inserimento
nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad
agevolare la realizzazione del diritto dei giovani
all'abitazione, nonche' a facilitare l'accesso al credito
per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo
denominato «Fondo per le politiche giovanili», al quale e'
assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e
di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.».
Nota al comma 1292:
- Si riporta il testo dell'art. 11-quaterdecies del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di
contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in
materia tributaria e finanziaria):
«Art. 11-quaterdecies (Interventi infrastrutturali, per
la ricerca e per l'occupazione). - 1. Per consentire
l'organizzazione e l'adeguamento degli impianti e
attrezzature necessari allo svolgimento dei Campionati
mondiali di nuoto che si terranno a Roma nel 2009 e dei
Giochi del Mediterraneo che si terranno a Pescara nel
medesimo anno, il Dipartimento della protezione civile e'
autorizzato a provvedere con contributi quindicennali nei
confronti dei soggetti competenti. A tal fine e'
autorizzata la spesa annua di 2 milioni di euro per
quindici anni a decorrere dal 2007, nonche' quella annua di
2 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno
2008, da ripartire in eguale misura tra le manifestazioni
di cui al primo periodo del presente comma.
2. [Per l'organizzazione e l'adeguamento
infrastrutturale necessario alla realizzazione del convegno
internazionale interconfessionale, e' autorizzata la spesa
di 5 milioni di euro per l'anno 2006].
3. Per la prosecuzione degli interventi previsti
dall'art. 1, comma 279, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e' autorizzata la spesa di ulteriori 3 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2006; e' altresi' autorizzata la
spesa di ulteriori 1,5 milioni di euro per la prosecuzione
degli interventi previsti dall'art. 1, comma 278, della
citata legge n. 311 del 2004 in favore della Facolta' ivi
indicata della Seconda Universita' degli studi di Napoli.
4. Al comma 2 dell'art. 2 del decreto-legge 24 dicembre
2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «1° luglio 2003» sono
sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2005»;
b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2005»
sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006»;
c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2005» sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006».
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la
fauna selvatica o, se istituti, degli istituti regionali,
possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento
selettivi, distinti per sesso e classi di eta',
regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati
appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei
periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992,
n. 157.
6. Al comma 1 dell'art. 70 del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, e' aggiunta la seguente lettera:
«e-ter) dell'esecuzione di vendemmie di breve durata e a
carattere saltuario, effettuata da studenti e pensionati».
A tal fine e' autorizzata la spesa annua di 200.000 euro
dal 2006.
7. Al fine di garantire i livelli occupazionali nel
parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, e' erogata a
favore dell'ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise
la somma di euro 2.500.000, a decorrere dall'anno 2006, per
consentire la stabilizzazione del personale fuori ruolo
operante presso l'ente. Le relative stabilizzazioni sono
effettuate nei limiti delle risorse assegnate con il
presente comma e nel rispetto delle normative vigenti in
materia di assunzioni, anche in soprannumero. I rapporti di
lavoro in essere con il personale che presta attivita'
professionale e collaborazione presso l'ente parco sono
regolati, sulla base di nuovi contratti che verranno
stipulati dall'ente, a decorrere dal 1° gennaio 2006, fino
alla definitiva stabilizzazione del suddetto personale e,
comunque, non oltre il 31 dicembre 2007 nei limiti delle
risorse di cui al primo periodo. Al relativo onere si
provvede attraverso la riduzione del fondo di cui al
comma 96 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
8. Il comma 12 dell'art. 9 della legge 6 dicembre 1991,
n. 394, e' sostituito dal seguente:
«12. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque
anni».
9. All'art. 17, commi 1, 2 e 6, lettera a), del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive
modificazioni, le parole: «31 dicembre 2005» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006». La
disposizione del presente comma non si applica alle
discariche di II categoria, di tipo A, di tipo ex 2A e alle
discariche per inerti, cui si conferiscono materiali di
matrice cementizia contenenti amianto, per le quali il
termine di conferimento e' fissato alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
10. Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993,
n. 379, e' aumentato, a decorrere dall'anno 2006, ad euro
2.300.000. Per le attivita' e il conseguimento delle
finalita' scientifiche del Polo nazionale di cui alla
tabella A prevista dall'art. 1 della legge 29 ottobre 2003,
n. 291, viene riconosciuto alla Sezione italiana
dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della
cecita' un contributo annuo di euro 750.000. E' concesso un
contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni
2006, 2007 e 2008 in favore dell'ente morale riconosciuto
con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1967,
n. 516. Il contributo di cui all'art. 1, comma 113, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, deve essere inteso come
contributo statale annuo ordinario; a decorrere dall'anno
2006 esso e' pari a 400.000 euro. Per le finalita' di cui
all'art. 1, comma 187, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e' autorizzata per il 2006 la spesa di 15 milioni di
euro e per ciascuno degli anni 2007 e 2008 la spesa di un
milione di euro. In favore della Lega italiana tumori e'
autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno
degli anni 2006, 2007 e 2008.
11. In considerazione del rilievo nazionale e
internazionale nella sperimentazione sanitaria di elevata
specializzazione e nella cura delle patologie nel campo
dell'oftalmologia, per l'anno 2006 e' autorizzata la
concessione di un contributo di 1 milione di euro in favore
della Fondazione «G.B. Bietti» per lo studio e la ricerca
in oftalmologia, con sede in Roma. Allo scopo di promuovere
il miglioramento della salute e di offrire ai cittadini
alti livelli di assistenza ospedaliera, e' autorizzata la
concessione di un contributo associativo nel limite di
50.000 euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008
in favore del Comitato permanente degli Ospedali
dell'Unione europea (Hope) con sede in Belgio. E'
autorizzata la spesa di 219.000 euro per l'anno 2006,
500.000 euro per l'anno 2007 e 500.000 euro per l'anno 2008
per l'interconnessione e la formazione sanitaria tra centri
sanitari all'estero e in Italia che il Ministro della
salute, il Ministro per gli italiani nel mondo, il Ministro
degli affari esteri, il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e il Ministro per
l'innovazione e le tecnologie attuano congiuntamente
avvalendosi, in particolare, dell'Associazione denominata
«Alleanza degli Ospedali italiani nel mondo», da essi
congiuntamente costituita in data 2 febbraio 2004.
12. Il prestito vitalizio ipotecario ha per oggetto la
concessione da parte di aziende ed istituti di credito
nonche' da parte di intermediari finanziari, di cui
all'art. 106 del testo unico di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, di finanziamenti a medio e lungo
termine con capitalizzazione annuale di interessi e spese,
e rimborso integrale in unica soluzione alla scadenza,
assistiti da ipoteca di primo grado su immobili
residenziali, riservati a persone fisiche con eta'
superiore ai 65 anni compiuti.
13. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, emana
uno o piu' decreti, ai sensi dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:
a) il riordino delle disposizioni in materia di
attivita' di installazione degli impianti all'interno degli
edifici;
b) la definizione di un reale sistema di verifiche
degli impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo
primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti
garantendo una effettiva sicurezza;
c) la determinazione delle competenze dello Stato,
delle regioni e degli enti locali secondo i principi di
sussidiarieta' e di leale collaborazione, anche tramite lo
strumento degli accordi in sede di Conferenza unificata di
cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281;
d) la previsione di sanzioni in caso di violazione
degli obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti dalle
lettere a) e b).
14. Per la prosecuzione ed il completamento degli
interventi di cui all'art. 52, comma 21, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, e' autorizzata la spesa di 10
milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
15. Al comma 4 dell'art. 1 della legge 9 dicembre 1998,
n. 426, dopo la lettera p-terdecies), e' aggiunta la
seguente:
«p-quaterdecies) area del territorio di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 19 maggio 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio
2005».
16. Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, la disposizione prevista
dall'art. 2, comma 1, lettera b), dello stesso decreto si
interpreta nel senso che un'area e' da considerare comunque
fabbricabile se e' utilizzabile a scopo edificatorio in
base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente
dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
17. E' autorizzato un contributo quindicennale di 1
milione di euro a decorrere dall'anno 2006 in favore
dell'ANAS Spa per la realizzazione di lavori di raccordo
stradale tra le strade pugliesi SP 231 e SP 238.
18. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive
e' determinata annualmente la quota di risorse del Fondo
speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui
all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, da
destinare, a valere sulla quota erogata a fondo perduto,
agli interventi previsti dal comma 270 dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311.
19. Il primo periodo del comma 1 dell'art. 155 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e' sostituito dal seguente: "Il reddito imponibile dei
soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera a), derivante
dall'utilizzo in traffico internazionale delle navi
indicate nell'art. 8-bis, comma 1, lettera a), del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, iscritte nel registro
internazionale di cui al decreto-legge 30 dicembre 1997, n.
457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1998, n. 30, e dagli stessi armate, nonche' delle navi
noleggiate il cui tonnellaggio non sia superiore al 50 per
cento di quello complessivamente utilizzato, e' determinato
ai sensi della presente sezione qualora il contribuente
comunichi un'opzione in tal senso all'Agenzia delle entrate
entro tre mesi dall'inizio del periodo d'imposta a partire
dal quale intende fruirne con le modalita' di cui al
decreto previsto dall'art. 161".
20. Per la prosecuzione degli interventi previsti
dall'art. 2 della legge 30 luglio 2002, n. 174, nonche' per
la realizzazione di opere di natura sociale, culturale e
sportiva, e' autorizzato un contributo quindicennale di 1
milione di euro a decorrere dall'anno 2006.
21. All'art. 1 del decreto legge 24 dicembre 2003, n.
353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2004, n. 46, al comma 3, dopo le parole: «dell'ambiente
naturale» sono inserite le seguenti: «, le associazioni
riconosciute a carattere nazionale aventi per oggetto
statutario, da piu' di quaranta anni, lo svolgimento o la
promozione di attivita' di ricerca oncologica.».
Nota al comma 1293:
- Si riporta il testo del comma 556 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006), cosi come modificato dalla
presente legge:
«556. Al fine di prevenire fenomeni di disagio
giovanile legato all'uso di sostanze stupefacenti, e'
istituito presso il Ministero della solidarieta' sociale
l'«Osservatorio per il disagio giovanile legato alle
dipendenze». Con decreto del Ministro della solidarieta'
sociale, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e' disciplinata la composizione e
l'organizzazione dell'Osservatorio. Presso il Ministero di
cui al presente comma e' altres` istituito il «Fondo
nazionale per le comunita' giovanili», per azioni di
promozione della salute e di prevenzione dei comportamenti
a rischio e per favorire la partecipazione dei giovani in
materia di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno
delle dipendenze. La dotazione finanziaria del Fondo per
ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 e' fissata in 5
milioni di euro, di cui il 25 per cento e' destinato ai
compiti istituzionali del Ministero della solidarieta'
sociale di comunicazione, informazione, ricerca,
monitoraggio e valutazione, per i quali il Ministero si
avvale del parere dell'Osservatorio per il disagio
giovanile legato alle dipendenze; il restante 75 per cento
del Fondo viene destinato alle associazioni e reti
giovanili individuate con decreto del Ministro della
solidarieta' sociale, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Con tale decreto, di natura regolamentare,
vengono determinati anche i criteri per l'accesso al Fondo
e le modalita' di presentazione delle istanze.».
Nota al comma 1295:
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge
24 dicembre 1957, n. 1295 (Costituzione di un Istituto per
il credito sportivo con sede in Roma):
«Art. 5. L'Istituto puo' concedere contributi per
interessi sui mutui anche se accordati da altre aziende di
credito e dalla Cassa depositi e prestiti per le finalita'
istituzionali, con le disponibilita' di un fondo speciale
costituito presso l'Istituto medesimo e alimentato con il
versamento da parte dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato dell'aliquota ad esso spettante a norma
dell'art. 5 del regolamento di cui al decreto ministeriale
19 giugno 2003, n. 179 del Ministro dell'economia e delle
finanze, nonche' con l'importo dei premi riservati al CONI
a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948,
n. 496, colpiti da decadenza per i quali resta salvo il
disposto dell'art. 90, comma 16, della legge 27 dicembre
2002, n. 289.
Per i mutui assistiti dal contributo agli interessi di
cui al primo comma del presente articolo la relativa rata
di ammortamento verra' ridotta di un ammontare pari
all'importo annuale del contributo concesso.
La concessione del contributo agli interessi puo'
essere sospesa o revocata dall'Istituto nei casi piu' gravi
anche con effetto retroattivo, nei confronti di quei
mutuatari che non si trovassero, a seguito di successivi
controlli, nelle condizioni previste dal contratto di
concessione del finanziamento.».
Nota al comma 1296:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n.
179 (Regolamento recante la disciplina dei concorsi
pronostici su base sportiva):
«Art. 5 (Ripartizione della posta). - 1. La posta dei
concorsi pronostici e' ripartita, secondo quanto gia'
disposto dagli articoli 2 e 5 della legge 24 dicembre 1957,
n. 1295, dall'art. 2 della legge 29 settembre 1965, n.
1117, dall'art. 3 della legge 29 dicembre 1988, n. 555,
dall'art. 27 della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
dall'art. 2 del decreto legislativo 2 dicembre 1999, n. 464
e dall'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,
convertito, con modificazioni, con la legge 8 agosto 2002,
n. 178, nelle seguenti percentuali:
a) aggio al punto di vendita 8%;
b) montepremi: 50%;
c) imposta unica: 33,84%;
d) contributo all'Istituto per il credito sportivo:
2,45%;
e) contributo alle spese di gestione di AAMS:
5,71%.».
Nota al comma 1297:
- Si riporta il testo della lettera a) del comma 19
dell'art. 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181
(Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
dei Ministeri):
«19. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei
Ministri:
a) le funzioni di competenza statale attribuite al
Ministero per i beni e le attivita' culturali dagli
articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, in materia di sport. Entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, lo statuto dell'Istituto
per il credito sportivo e' modificato al fine di prevedere
la vigilanza da parte del Presidente del Consiglio dei
Ministri e del Ministro per i beni e le attivita'
culturali.».
Nota al comma 1298:
- Si riporta il testo del comma 580 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«580. Al Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), cui la
legge 15 luglio 2003, n. 189, ha attribuito compiti
relativi alla promozione dell'attivita' sportiva tra le
persone disabili e di riconoscimento e coordinamento di
tutte le organizzazioni sportive per disabili, e' concesso
un contributo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2006,
2007 e 2008, per la promozione della pratica sportiva di
base e agonistica.».
Note al comma 1299:
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 3 della
legge 9 ottobre 2000, n. 285 (Interventi per i Giochi
olimpici invernali «Torino 2006»):
«7. L'Agenzia termina la propria attivita' il
31 dicembre 2006.».
- Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 10
della legge 9 ottobre 2000, n. 285 (Interventi per i Giochi
olimpici invernali «Torino 2006»):
«Art. 10 (Risorse finanziarie). - 1. Per il
finanziamento degli interventi necessari allo svolgimento
dei Giochi olimpici e delle opere connesse e' autorizzato
il limite d'impegno quindicennale di lire 110 miliardi per
l'anno 2001, quale limite massimo del concorso dello Stato
agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o altre
operazioni finanziarie che l'Agenzia e l'Ente nazionale per
le strade (ANAS) e la Societa' italiana per il traforo
autostradale del Frejus (SITAF), nonche', limitatamente
alle opere connesse di cui all'art. 1, comma 1, la regione
Piemonte, la provincia di Torino, il comune di Torino e la
societa' Gruppo Torinese Trasporti spa, sono autorizzati ad
effettuare, nei limiti della quota che sara' a ciascuno
assegnata con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da emanare successivamente alla predisposizione
del piano degli interventi; le relative rate di
ammortamento per capitale ed interessi sono corrisposte
agli istituti finanziatori da parte del Ministero
dell'economia e delle finanze. Per le medesime finalita' e
per il funzionamento dell'Agenzia e' altresi' concesso
all'Agenzia un contributo straordinario nel limite massimo
di lire 5 miliardi per l'anno 2000, di lire 20 miliardi per
l'anno 2001 e di lire 10 miliardi per l'anno 2002.
2. Per lo svolgimento delle sue funzioni sono inoltre
attribuite all'Agenzia le somme previste alla voce «spese
generali» compresa nel quadro economico di ciascun progetto
delle opere di cui agli allegati 1, 2 e 3, ed eventuali
successive variazioni. Tale importo e' commisurato al 3 per
cento dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle
forniture e dell'importo delle indennita' di
espropriazione. La relativa documentazione e' sottoposta
alla certificazione del collegio dei revisori dei conti al
fine della definitiva quantificazione della somma.».
Nota al comma 1300:
- L'art. 7 della legge 9 ottobre 2000, n. 285
(Interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006»
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 2000, n.
242), abrogato dalla presente legge, recava:
«Art. 7 (Comitato di alta sorveglianza e garanzia).».
Nota al comma 1301:
- Si riporta il testo dell'art. 5 della citata legge
9 ottobre 2000, n. 285:
«Art. 5 (Comitato direttivo). - 1. Il comitato
direttivo provvede alla programmazione annuale delle
attivita' dell'Agenzia, all'approvazione dei bilanci,
all'approvazione delle operazioni finanziarie necessarie
per l'acquisizione delle risorse, secondo i propri atti
organizzativi, e ad ogni altra attivita' necessaria per il
perseguimento dei compiti di cui all'art. 3.
2. Il comitato direttivo e' composto dal direttore
generale, nominato a norma dell'art. 6, dai due
vicedirettori generali, nominati a norma dell'art. 6-bis,
nonche' da nove membri nominati con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, di cui uno su designazione del
Presidente del Consiglio dei ministri, uno su designazione
del Ministro dell'economia e delle finanze, uno su
designazione del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, quattro su designazione, rispettivamente, del
presidente della regione Piemonte, del presidente della
provincia di Torino, del sindaco di Torino e del presidente
del CONI, e due su designazione effettuata d'intesa tra i
legali rappresentanti delle comunita' montane e dei comuni
interessati dalle opere di cui all'art. 1 o sedi di gara.
Il comitato direttivo e' regolarmente costituito quando
sono nominati almeno sette componenti. Il comitato
direttivo delibera a maggioranza dei presenti. In caso di
parita' prevale il voto del direttore generale.
3. I membri del comitato direttivo sono scelti tra
esperti particolarmente qualificati nelle discipline
tecniche, giuridiche ed economiche. Per la validita' delle
deliberazioni del comitato direttivo e' necessaria la
presenza di sette componenti.».
Note al comma 1302:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 della
legge 18 marzo 1991, n. 99 (Interventi urgenti per opere
connesse alla esposizione internazionale «Colombo '92»):
«Art. 1. - 1. Per l'immediata realizzazione di
interventi diretti al completamento dell'area espositiva
della esposizione internazionale «Colombo '92», nonche'
alla realizzazione di opere strettamente correlate
all'evento, il comune di Genova e' autorizzato a stipulare,
anche oltre i limiti di indebitamento previsti dalla
normativa vigente, mutui quindicennali fino all'importo di
lire quattrocentosettanta miliardi, di cui centocinquanta
miliardi a decorrere dal secondo semestre del 1991, con
onere di ammortamento a totale carico dello Stato.
L'importo eventualmente dovuto a titolo di interessi di
preammortamento - maggiorato degli ulteriori interessi
dalla data di inizio dell'ammortamento a quella di scadenza
della prima rata dello stesso, calcolati al medesimo tasso
applicabile, ai sensi di quanto previsto per le operazioni
di mutuo, nel primo semestre dell'ammortamento - sara'
corrisposto unitamente alla prima rata di ammortamento. In
relazione agli oneri di ammortamento e di preammortamento
sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di lire
50 miliardi a decorrere dall'anno 1991 e di lire 23
miliardi a decorrere dall'anno 1992.».
Note al comma 1305:
- Si riporta il testo dell'art. 7-viciesquater del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 (Disposizioni urgenti
per l'universita' e la ricerca, per i beni e le attivita'
culturali, per il completamento di grandi opere
strategiche, per la mobilita' dei pubblici dipendenti, e
per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di
bollo e tasse di concessione, nonche' altre misure
urgenti), cosi come modificato dalla presente legge:
«Art. 7-vicies quater. (Disposizioni in materia di
carte valori). - 1. All'atto del rilascio delle carte
valori di cui all'art. 7-vicies ter da parte delle
competenti amministrazioni pubbliche, i soggetti
richiedenti sono tenuti a corrispondere un importo pari
almeno alle spese necessarie per la loro produzione e
spedizione, nonche' per la manutenzione necessaria
all'espletamento dei servizi ad esse connessi. L'importo e
le modalita' di riscossione sono determinati annualmente
con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per
le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione,
da adottare, in sede di prima attuazione, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
2. Le somme percepite dalle amministrazioni pubbliche
in applicazione del comma 1 sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato e riassegnate con decreti del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero dell'interno, anche in aggiunta alle somme gia'
stanziate, nell'ambito dell'unita' previsionale di base
3.1.5.17 - servizi del Poligrafico dello Stato - dello
stato di previsione del medesimo Ministero. Una quota pari
a euro 1,85 dell'imposta sul valore aggiunto inclusa nel
costo della carta d'identita' elettronica e' riassegnata al
Ministero dell'interno per essere destinata per euro 1,15
alla copertura dei costi di gestione del Ministero medesimo
e per euro 0,70 ai comuni, per la copertura delle spese
connesse alla gestione e distribuzione del documento. Con
decreto del Ministro dell'interno di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le
modalita` di attuazione della presente disposizione. Alle
riassegnazioni previste dal presente comma non si applica
il limite di cui all'art. 1, comma 46, della legge
23 dicembre 2005, n. 266.
3. Al fine di contenere i prezzi di cessione delle
carte valori ed i costi di attivazione, di produzione,
emissione e manutenzione dei centri gestione delle stesse
e' in facolta' dell'Istituto poligrafico e Zecca dello
Stato Spa di stipulare accordi o indire gare con pubbliche
amministrazioni ed anche con soggetti privati, anche allo
scopo di estendere l'operativita' delle carte valori alla
fruizione di servizi, ivi compresi quelli di natura
privatistica. [Gli accordi sono soggetti a ratifica da
parte del Ministero dell'economia e delle finanze di
concerto con il Ministero dell'interno].
4. L'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato Spa puo'
continuare ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura
dello Stato, ai sensi del titolo I del testo unico di cui
al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e con
applicazione dell'art. 417-bis, commi primo e secondo, del
codice di procedura civile.
5. E' abrogato il regio decreto 7 marzo 1926, n. 401.
6. Dall'attuazione dell'art. 7-vicies-ter e del
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.».
Nota al comma 1306:
- Si riporta il testo del comma 65 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«65. A decorrere dall'anno 2007 le spese di
funzionamento della Commissione nazionale per le societa' e
la borsa (CONSOB), dell'Autorita' per la vigilanza sui
lavori pubblici, dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni e della Commissione di vigilanza sui fondi
pensione sono finanziate dal mercato di competenza, per la
parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio
dello Stato, secondo modalita' previste dalla normativa
vigente ed entita' di contribuzione determinate con propria
deliberazione da ciascuna Autorita', nel rispetto dei
limiti massimi previsti per legge, versate direttamente
alle medesime Autorita'. Le deliberazioni, con le quali
sono fissati anche i termini e le modalita' di versamento,
sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei Ministri,
sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per
l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal
ricevimento. Decorso il termine di venti giorni dal
ricevimento senza che siano state formulate osservazioni,
le deliberazioni adottate dagli organismi ai sensi del
presente comma divengono esecutive.».
Nota al comma 1307:
- Si riporta il testo del comma 6-bis dell'art. 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115 (testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia. - Testo A),
cosi come modificato dalla presente legge:
«6-bis. Per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali
amministrativi regionali e al Consiglio di Stato il
contributo dovuto e' di euro 500; per i ricorsi previsti
dall'art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, per
quelli previsti dall'art. 25, comma 5, della legge 7 agosto
1990, n. 241, per i ricorsi aventi ad oggetto il diritto di
cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel
territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella
sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo
dovuto e' di euro 250; per i ricorsi previsti dall'art.
23-bis, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,
nonche¨ da altre disposizioni che richiamano il citato art.
23-bis, il contributo dovuto e' di euro 1.000; per i
predetti ricorsi in materia di affidamento di lavori,
servizi e forniture, nonche¨ di provvedimenti delle
Autorita', il contributo dovuto e' di euro 2.000. L'onere
relativo al pagamento dei suddetti contributi e' dovuto in
ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di
compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si
e' costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza
si determina con il passaggio in giudicato della sentenza.
Non e' dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti
dall'art. 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il
diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della
direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico
all'informazione ambientale.».
Nota al comma 1309:
- Si riporta il testo dei commi 306, 307, 308 e 309
dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005):
«306. All'art. 10, comma 4, del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, le parole: «il processo di valore inferiore a euro
1.100 e» sono soppresse.».
«307. I commi 1 e 2 dell'art. 13 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
n. 115, sono sostituiti dai seguenti:
1. Il contributo unificato e' dovuto nei seguenti
importi:
a) euro 30 per i processi di valore fino a 1.100
euro;
b) euro 70 per i processi di valore superiore a euro
1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria
giurisdizione, nonche' per i processi speciali di cui al
libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura
civile;
c) euro 170 per i processi di valore superiore a euro
5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di
valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice
di pace;
d) euro 340 per i processi di valore superiore a euro
26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e
amministrativi di valore indeterminabile;
e) euro 500 per i processi di valore superiore a euro
52.000 e fino a euro 260.000;
f) euro 800 per i processi di valore superiore a euro
260.000 e fino a euro 520.000;
g) euro 1.110 per i processi di valore superiore a
euro 520.000.
2. Per i processi di esecuzione immobiliare il
contributo dovuto e' pari a euro 200. Per gli altri
processi esecutivi lo stesso importo e' ridotto della
meta'. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il
contributo dovuto e' pari a euro 120.».
«308. L'art. 46, comma 1, della legge 21 novembre 1991,
n. 374, e' sostituito dal seguente:
1. Le cause e le attivita' conciliative in sede non
contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro
1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono
soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato,
secondo gli importi previsti dall'art. 13 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, e successive modificazioni.».
«309. Il maggior gettito derivante dall'applicazione
delle disposizioni di cui ai commi da 306 a 308 e' versato
al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato
di previsione del Ministero della giustizia per il
pagamento di debiti pregressi nonche' per l'adeguamento
delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari e allo
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per le spese riguardanti il funzionamento del
Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi
regionali.».
Note al comma 1310:
- La legge 25 luglio 2000, n. 209 (Misure per la
riduzione del debito estero dei Paesi a piu' basso reddito
e maggiormente indebitati), e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 28 luglio 2000, n. 175.
Nota al comma 1314:
- La legge 31 dicembre 1998, n. 477 (Autorizzazione di
spesa per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione
di immobili da adibire a sedi di rappresentanze
diplomatiche e di uffici consolari, nonche' di alloggi per
il personale), e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
12 gennaio 1999, n. 8.
Nota al comma 1315:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 2 maggio
1983, n. 185 (Modifica della tabella dei diritti da
riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari):
«Art. 1. La tabella dei diritti da riscuotere dagli
uffici diplomatici e consolari di cui all'art. 56 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
200, relativo alle disposizioni sulle funzioni e sui poteri
consolari, e' sostituita da quella annessa alla presente
legge.
Detta tabella dovra' essere munita del visto dei
Ministri degli affari esteri, del tesoro e delle finanze.».
Note al comma 1317:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 1 del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti
nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico,
sociale e territoriale):
«5. E' istituito presso il Ministero dell'economia e
delle finanze un apposito Fondo con la dotazione di
34.180.000 euro per l'anno 2005, di 39.498.000 euro per
l'anno 2006, di 38.700.000 euro per l'anno 2007 e di
42.320.000 euro a decorrere dall'anno 2008, per le esigenze
connesse all'istituzione del Sistema d'informazione visti,
finalizzato al contrasto della criminalita' organizzata e
della immigrazione illegale attraverso lo scambio tra gli
Stati membri dell'Unione europea di dati relativi ai visti,
di cui alla decisione 2004/512/CE dell'8 giugno 2004 del
Consiglio. Al riparto del Fondo di cui al presente comma si
provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta dei Ministri competenti. All'onere di
cui al presente comma si provvede:
a) quanto a euro 4.845.000 per il 2005, a euro
15.000.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo
parzialmente utilizzando, per euro 1.345.000 per il 2005 e
per euro 15.000.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007,
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri
e, per euro 3.500.000 per il 2005, l'accantonamento
relativo al Ministero dell'interno;
b) a euro 22.566.000 per il 2007 e ad euro 42.320.000
a decorrere dal 2008, mediante utilizzo di parte delle
maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'art. 7,
comma 3;
c) quanto a euro 29.335.000 per il 2005, a euro
24.498.000 per il 2006 e ad euro 1.134.000 per il 2007,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto
capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al predetto Ministero.».
- Si riporta il testo dell'art. 152 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
(Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri):
«Art. 152 (Contingente e durata del contratto). - Le
rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima
categoria e gli istituti italiani di cultura possono
assumere personale a contratto per le proprie esigenze di
servizio, previa autorizzazione dell'Amministrazione
centrale, nel limite di un contingente complessivo pari a
2.277 unita'. Gli impiegati a contratto svolgono le
mansioni previste nei contratti individuali, tenuto conto
dell'organizzazione del lavoro esistente negli uffici
all'estero.
Il contratto di assunzione e' stipulato a tempo
indeterminato, con un periodo di prova di nove mesi, alla
scadenza del quale, sulla base di una relazione del capo
dell'ufficio, si provvede a disporre la conferma o la
risoluzione del contratto.».
Note al comma 1322:
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 della legge
28 luglio 2004, n. 193 (Proroga e rifinanziamento della
legge 16 marzo 2001, n. 72, recante interventi a tutela del
patrimonio storico e culturale delle comunita' degli esuli
italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia, e della
legge 21 marzo 2001, n. 73, recante interventi in favore
della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia),
pubblicata nella Gazzazzetta Ufficiale 3 agosto 2004, n.
180:
«Art. 1. (Proroga e rifinanziamento della legge
16 marzo 2001, n. 72). - 1. Per le finalita' di cui
all'art. 1, comma 1, della legge 16 marzo 2001, n. 72, e'
autorizzata la spesa di euro 1.550.000 per ciascuno degli
anni 2004, 2005 e 2006.
2. All'art. 1, comma 4, della legge 16 marzo 2001, n.
72, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «da stipulare tra», sono inserite
le seguenti: «il Ministero degli affari esteri,»;
b) la parola: «sentiti» e' sostituita dalla seguente:
«sentita»;
c) le parole: «e il Ministero degli affari esteri»
sono soppresse;
d) dopo le parole: «Alla ripartizione delle somme
stanziate provvede annualmente il Ministro per i beni e le
attivita' culturali» sono aggiunte le seguenti: «, con
proprio decreto, di concerto con il Ministro degli affari
esteri».
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1,
pari a euro 1.550.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e
2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2004, allo scopo parzialmente utilizzando 1'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
«Art. 2. Proroga e rifinanziamento della legge 21 marzo
2001, n. 73. - 1. Le disposizioni di cui all'art. 1 della
legge 21 marzo 2001, n. 73, sono prorogate al 31 dicembre
2006. A tale scopo e' autorizzata la spesa di euro
4.650.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1,
pari a euro 4.650.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e
2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
Note al comma 1323:
- Si riporta il testo dell'art. 56 della legge
27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2003):
«Art. 56 (Fondo per progetti di ricerca). - 1. E'
istituito un fondo finalizzato al finanziamento di progetti
di ricerca, di rilevante valore scientifico, anche con
riguardo alla tutela della salute e all'innovazione
tecnologica, con una dotazione finanziaria di 225 milioni
di euro per l'anno 2003 e di 100 milioni di euro per l'anno
2004, 92,758 milioni di euro per l'anno 2005, 97,934
milioni di euro per l'anno 2006 e 100 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2007. Alla ripartizione del fondo,
istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, tra le diverse finalita'
provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, con
proprio decreto, su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, sentiti i Ministri
dell'economia e delle finanze, della salute e per
l'innovazione tecnologica. Con lo stesso decreto sono
stabiliti procedure, modalita' e strumenti per l'utilizzo
delle risorse, assicurando in via prioritaria il
finanziamento dei progetti presentati da soggetti che
abbiano ottenuto, negli anni precedenti, un eccellente
risultato nell'utilizzo e nella capacita' di spesa delle
risorse comunitarie assegnate e delle risorse finanziarie
provenienti dai programmi quadro di ricerca dell'Unione
europea o dai Fondi strutturali.».
Nota al comma 1324:
- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi):
«Art. 12. (Deduzioni per oneri di famiglia). - 1. Dal
reddito complessivo si deducono per oneri di famiglia i
seguenti importi:
a) 3.200 euro per il coniuge non legalmente ed
effettivamente separato;
b) 2.900 euro per ciascun figlio, compresi i figli
naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o
affiliati, nonche' per ogni altra persona indicata
nell'art. 433 del codice civile che conviva con il
contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti
da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria da ripartire
tra coloro che hanno diritto alla deduzione.
2. La deduzione di cui al comma 1, lettera b), e'
aumentata a:
a) 3.450 euro, per ciascun figlio di eta' inferiore a
tre anni;
b) 3.200 euro, per il primo figlio se l'altro
genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il
contribuente non e' coniugato o se coniugato, si e'
successivamente legalmente ed effettivamente separato,
ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del
solo contribuente e questi non e' coniugato o, se
coniugato, si e' successivamente legalmente ed
effettivamente separato;
c) 3.700 euro, per ogni figlio portatore di handicap
ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
3. Le deduzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano a
condizione che le persone alle quali si riferiscono
possiedano un reddito complessivo, computando anche le
retribuzioni corrisposte da enti e organismi
internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e
missioni, nonche' quelle corrisposte dalla Santa Sede,
dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti
centrali della Chiesa cattolica, non superiore a lire
5.500.000, al lordo degli oneri deducibili.
4. Le deduzioni di cui ai commi 1 e 2 sono rapportate a
mese e competono dal mese in cui si sono verificate a
quello in cui sono cessate le condizioni richieste.
4-bis. Dal reddito complessivo si deducono, fino ad un
massimo di 1.820 euro, le spese documentate sostenute dal
contribuente per gli addetti alla propria assistenza
personale nei casi di non autosufficienza nel compimento
degli atti della vita quotidiana. Le medesime spese sono
deducibili anche se sono state sostenute nell'interesse
delle persone indicate nell'art. 433 del codice civile.
4-ter. Le deduzioni di cui ai commi 1, 2 e 4-bis
spettano per la parte corrispondente al rapporto tra
l'ammontare di 78.000 euro, aumentato delle medesime
deduzioni e degli oneri deducibili di cui all'art. 10, e
diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 78.000
euro. Se il predetto rapporto e' maggiore o uguale a 1, la
deduzione compete per intero; se lo stesso e' zero o minore
di zero, la deduzione non compete; negli altri casi, ai
fini del predetto rapporto, si computano le prime quattro
cifre decimali.».
Nota al comma 1327:
- Si riporta il testo dell'art. 21 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per
favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei
conti pubblici), cosi come modificato dalla presente legge:
«Art. 21 (Assegno per ogni secondo figlio e incremento
del Fondo nazionale per le politiche sociali). - 1. Per
ogni figlio nato dal 1° dicembre 2003 e fino al 31 dicembre
2004, secondo od ulteriore per ordine di nascita, e,
comunque, per ogni figlio adottato nel medesimo periodo,
alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie, e'
concesso un assegno pari ad euro 1.000.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, e' istituita,
nell'ambito dell'INPS, una speciale gestione con una
dotazione finanziaria complessiva di 308 milioni di euro.
3. L'assegno e' concesso dai comuni. I comuni
provvedono ad informare gli interessati invitandoli a
certificare il possesso dei requisiti all'atto
dell'iscrizione all'anagrafe dei nuovi nati.
4. L'assegno, ferma restando la titolarita' in capo ai
comuni, e' erogato dall'I.N.P.S. sulla base dei dati
forniti dai comuni medesimi, secondo modalita' da definire
nell'ambito dei decreti di cui al comma 5.
5. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono emanate le necessarie disposizioni per l'attuazione
del presente articolo.
6. Per il finanziamento delle politiche in favore delle
famiglie il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui
all'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni, e' incrementato di 232
milioni di euro per l'anno 2004.
6-bis. (abrogato).
6-ter. Gli imprenditori artigiani iscritti nei relativi
albi provinciali possono avvalersi, in deroga alla
normativa previdenziale vigente, di collaborazioni
occasionali di parenti entro il terzo grado, aventi anche
il titolo di studente, per un periodo complessivo nel corso
dell'anno non superiore a novanta giorni. Le collaborazioni
suddette devono avere carattere di aiuto, a titolo di
obbligazione morale e percio' senza corresponsione di
compensi ed essere prestate nel caso di temporanea
impossibilita' dell'imprenditore artigiano all'espletamento
della propria attivita' lavorativa. E' fatto, comunque,
obbligo dell'iscrizione all'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali.
7. Per le finalita' del presente articolo e'
autorizzata la spesa di 287 milioni di euro per l'anno 2003
e di 253 milioni di euro per l'anno 2004. Al relativo onere
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello Stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.».
Nota al comma 1328:
- Si riporta il testo del comma 11 dell'art. 2 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2004):
«11. E' istituita l'addizionale comunale sui diritti
d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili. L'addizionale e'
pari a 2,50 euro per passeggero imbarcato ed e' versata
all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva
riassegnazione quanto a 30 milioni di euro, in un apposito
fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti destinato a compensare ENAV Spa, secondo
modalita' regolate dal contratto di servizio di cui
all'art. 9 della legge 21 dicembre 1996, n. 665, per i
costi sostenuti da ENAV Spa per garantire la sicurezza ai
propri impianti e per garantire la sicurezza operativa e,
quanto alla residua quota, in un apposito fondo istituito
presso il Ministero dell'interno e ripartito sulla base del
rispettivo traffico aeroportuale secondo i seguenti
criteri:
a) il 40 per cento del totale a favore dei comuni del
sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la
media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie
del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale
sul totale del sedime; percentuale della superficie totale
del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati;
b) al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela
dell'incolumita' delle persone e delle strutture, il 60 per
cento del totale per il finanziamento di misure volte alla
prevenzione e al contrasto della criminalita' e al
potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali
e nelle principali stazioni ferroviarie.».
Nota al comma 1333:
- Si riporta il testo del comma 52 dell'art. 145 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001):
«52. Il programma speciale di reindustrializzazione di
cui all'art. 5 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989,
n. 181, e' integrato con la previsione dello sviluppo di un
polo di ricerca e di attivita' industriali ad alta
tecnologia nel territorio del comune di Genova anche in
relazione all'attuazione dell'art. 4 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Per finanziare gli
interventi previsti da tale integrazione e' autorizzata la
spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2001,
2002 e 2003. Le risorse di cui al presente comma non
possono essere utilizzate per altre finalita' fino al
31 dicembre 2006.».
Nota ai commi 1334 - 1335 - 1336 - 1337 - 1338:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143 (Disposizioni in materia
di commercio con l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4,
lettera c), e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59), cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Funzioni). - 1. La societa' e' autorizzata a
rilasciare garanzie, nonche' ad assumere in assicurazione i
rischi di carattere politico, catastrofico, economico,
commerciale e di cambio ai quali sono esposti, direttamente
o indirettamente secondo quanto stabilito ai sensi del
comma 3, gli operatori nazionali e le loro controllate e
collegate estere nella loro attivita' con l'estero e di
internazionalizzazione dell'economia italiana; la societa'
e' altresi' autorizzata a rilasciare, a condizioni di
mercato, garanzie e coperture assicurative per imprese
estere relativamente ad operazioni che siano di rilievo
strategico per l'economia italiana sotto i profili
dell'internazionalizzazione, della sicurezza economica e
dell'attivazione di processi produttivi e occupazionali in
Italia. Le garanzie e le assicurazioni possono essere
rilasciate anche a banche nazionali, nonche' a banche
estere od operatori finanziari italiani od esteri quando
rispettino adeguati principi di organizzazione, vigilanza,
patrimonializzazione ed operativita', per crediti concessi
sotto ogni forma e destinati al finanziamento delle
suddette attivita', nonche' quelle connesse o strumentali.
2. La societa' puo' concludere accordi di
riassicurazione e di coassicurazione con enti o imprese
italiani, autorizzati, nonche' con enti od imprese esteri
ed organismi internazionali; la societa' puo' altresi'
stipulare altri contratti di copertura del rischio
assicurativo, a condizioni di mercato con primari operatori
del settore.
3. Le operazioni e le categorie di rischi assicurabili
sono definite con delibera del Comitato interministeriale
per la programmazione economica, su proposta del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
di concerto con il Ministero del commercio con l'estero,
tenendo anche conto degli accordi internazionali, nonche'
della normativa e degli indirizzi dell'Unione europea in
materia di privatizzazione dei rischi di mercato e di
armonizzazione dei sistemi comunitari di assicurazione dei
crediti all'esportazione gestiti con il sostegno dello
Stato.».
Note al comma 1339:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge
27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni
(Istituzione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di
Stato):
«Art. 2 (Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato).
- 1. E' istituito presso la Banca d'Italia un conto
denominato «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato»,
di seguito denominato «Fondo». Esso ha lo scopo di ridurre,
secondo le modalita' previste dalla presente legge, la
consistenza dei titoli di Stato in circolazione.
2. L'amministrazione del Fondo di cui al comma 1 e'
attribuita al Ministro del tesoro, coadiuvato da un
Comitato consultivo composto:
a) dal Direttore generale del tesoro, che lo
presiede;
b) dal Ragioniere generale dello Stato;
c) dal Direttore generale delle entrate del Ministero
delle finanze;
d) dal Direttore generale del territorio del
Ministero delle finanze.
3. Il Ministro del tesoro presenta annualmente al
Parlamento, in allegato al conto consuntivo, una relazione
sull'amministrazione del Fondo.»
- Si riporta il testo del terzo comma dell'art. 2445
del codice civile:
«La deliberazione puo' essere eseguita soltanto dopo
novanta giorni dal giorno dell'iscrizione nel registro
delle imprese, purche' entro questo termine nessun
creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto
opposizione.».
Note al comma 1340:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 9 del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80
(Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per
lo sviluppo economico, sociale e territoriale):
«3. Per fruire del contributo, l'impresa concentrataria
inoltra, a decorrere dalla data di ultimazione del processo
di concentrazione, un'apposita istanza in via telematica al
Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, che
ne rilascia, in via telematica, certificazione della data
di avvenuta presentazione. L'Agenzia delle entrate esamina
le istanze secondo l'ordine cronologico di presentazione, e
comunica, in via telematica, entro trenta giorni dalla
presentazione dell'istanza, il riconoscimento del
contributo ovvero il diniego del contributo stesso per
carenza dei presupposti desumibili dall'istanza ovvero per
l'esaurimento dei fondi stanziati, pari a 34 milioni di
euro per l'anno 2005, 110 milioni di euro per l'anno 2006 e
57 milioni di euro per l'anno 2007.».
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 2 del
decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156
(Disposizioni urgenti in materia di entrate):
«4. Per fruire del contributo, l'impresa concentrataria
inoltra un'apposita istanza in via telematica al Centro
operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, che ne
rilascia, in via telematica e con procedura automatizzata,
certificazione della data di avvenuta presentazione.
L'Agenzia delle entrate esamina le istanze secondo l'ordine
cronologico di presentazione, fino ad esaurimento dei fondi
stanziati, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2005, 242
milioni di euro per l'anno 2006 e 122 milioni di euro per
l'anno 2007, e comunica, in via telematica, entro trenta
giorni dalla presentazione dell'istanza, il diniego del
contributo per carenza dei presupposti desumibili
dall'istanza, ovvero per l'esaurimento dei fondi
stanziati.».
Nota al comma 1343:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 della
legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti), cosi'
come modificato dalla presente legge:
«2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive
in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui
e' stata realizzata la condotta produttiva di danno,
ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla
data della sua scoperta.».
Nota al comma 1344:
- Si riporta il testo del comma 27 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006), cosi' come modificato dalla
presente legge:
«27. Nello stato di previsione del Ministero
dell'interno e' istituito un Fondo da ripartire per le
esigenze correnti connesse all'acquisizione di beni e
servizi dell'amministrazione, con una dotazione, per l'anno
2006, di 100 milioni di euro, di 30 milioni di euro per
l'anno 2007 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni
2008 e 2009. Con decreti del Ministro dell'interno, da
comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero
dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale
del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni
parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla
ripartizione del Fondo tra le unita' previsionali di base
interessate del medesimo stato di previsione.».
Note al comma 1346:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.».
- Si riporta il testo dell'art. 27 della legge 7 agosto
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi):
«Art. 27 (Commissione per l'accesso ai documenti
amministrativi). - 1. E' istituita presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri la Commissione per l'accesso ai
documenti amministrativi.
2. La Commissione e' nominata con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio
dei Ministri. Essa e' presieduta dal sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed e'
composta da dodici membri, dei quali due senatori e due
deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere,
quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile
1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi di
autogoverno, due fra i professori di ruolo in materie
giuridiche e uno fra i dirigenti dello Stato e degli altri
enti pubblici. E' membro di diritto della Commissione il
capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei
Ministri che costituisce il supporto organizzativo per il
funzionamento della Commissione. La Commissione puo'
avvalersi di un numero di esperti non superiore a cinque
unita', nominati ai sensi dell'art. 29 della legge
23 agosto 1988, n. 400.
3. La Commissione e' rinnovata ogni tre anni. Per i
membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di
scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso
del triennio.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, a decorrere dall'anno 2004, sono determinati i
compensi dei componenti e degli esperti di cui al comma 2,
nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5. La Commissione adotta le determinazioni previste
dall'art. 25, comma 4; vigila affinche' sia attuato il
principio di piena conoscibilita' dell'attivita' della
pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati
dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla
trasparenza dell'attivita' della pubblica amministrazione,
che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei
Ministri; propone al Governo modifiche dei testi
legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la
piu' ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'art.
22.
6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare
alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le
informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione
di quelli coperti da segreto di Stato.
7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di
cui al comma 1 dell'art. 18, le misure ivi previste sono
adottate dalla Commissione di cui al presente articolo.».
Nota al comma 1347:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 10 del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica):
«5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
Note al comma 1349:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 3 del
decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4
(Interventi straordinari per il riordino e il risanamento
economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino), cosi'
come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Provvedimenti urgenti per il risanamento
dell'Ordine Mauriziano). - 1. Dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e per un periodo di trentasei
mesi:
a) non possono essere intraprese o proseguite azioni
esecutive nei confronti della Fondazione per debiti
dell'Ente, insoluti alla data predetta;
b) le procedure esecutive pendenti, per le quali sono
scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte
dell'Ordine Mauriziano, ovvero la stessa opposizione,
benche' proposta, sia stata rigettata, sono dichiarate
estinte dal giudice; gli importi dei relativi debiti sono
inseriti nella massa passiva di cui alla lettera e), a
titolo di capitale, accessori e spese;
c) i pignoramenti eventualmente gia' eseguiti non
hanno efficacia e non vincolano la Fondazione ed il
tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini
della Fondazione e le finalita' di legge;
d) i debiti insoluti alla data di entrata in vigore
del presente decreto non producono interessi, ne' sono
soggetti a rivalutazione monetaria;
e) il legale rappresentante della Fondazione assume
le funzioni di Commissario straordinario e provvede al
ripiano dell'indebitamento pregresso con i mezzi consentiti
dalla legge. A tale fine provvede all'accertamento della
massa passiva risultante dai debiti insoluti per capitale,
interessi e spese ed istituisce apposita gestione separata,
nella quale confluiscono i debiti e i crediti maturati fino
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Nell'ambito di tale gestione separata e', altresi', formata
la massa attiva con l'impiego anche del ricavato
dall'alienazione dei cespiti appartenenti al patrimonio
disponibile della Fondazione, delle sovvenzioni
straordinarie e delle altre eventuali entrate non vincolate
per legge o per destinazione, per il pagamento anche
parziale dei debiti, mediante periodici stati di
ripartizione, secondo i privilegi e le graduazioni previsti
dalla legge;
f) avverso il provvedimento del legale rappresentante
della Fondazione che prevede l'esclusione, totale o
parziale, di un credito dalla massa passiva, i creditori
esclusi possono proporre ricorso, entro il termine di
trenta giorni dalla notifica, al Ministro dell'interno, che
si pronuncera' entro sessanta giorni dal ricevimento
decidendo allo stato degli atti;
g) il legale rappresentante della Fondazione e'
autorizzato a definire transattivamente, con propria
determinazione, le pretese dei creditori, in misura non
superiore al 70 per cento di ciascun debito complessivo,
con rinuncia ad ogni altra pretesa e con la liquidazione
obbligatoria entro trenta giorni dalla conoscenza
dell'accettazione della transazione.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 del gia'
citato decreto-legge n. 277 del 2004:
«Art. 1 (Ente Ordine Mauriziano di Torino). - 1. L'Ente
Ordine Mauriziano di Torino, ente ospedaliero di seguito
denominato «Ente» e' costituito dai presidi ospedalieri
Umberto I di Torino e Istituto per la ricerca e la cura del
cancro (IRCC) di Candiolo (Torino).»
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2 del gia'
citato decreto-legge n. 277 del 2004:
«Art. 2 (Costituzione della Fondazione Ordine
Mauriziano). - 1. E' costituita la Fondazione Ordine
Mauriziano con sede in Torino, di seguito denominata:
«Fondazione.».
Nota al comma 1350:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 2 del gia'
citato decreto-legge n. 277 del 2004:
«2. Il patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ente,
con esclusione dei presidi ospedalieri di cui all'art. 1,
comma 1, e' trasferito alla Fondazione di cui al comma 1,
sulla cui gestione vigila un comitato costituito da cinque
membri di cui: uno nominato dal Presidente del Consiglio
dei Ministri, con funzioni di presidente del comitato; uno
nominato dal Ministro dell'interno; uno nominato dal
Ministro per i beni e le attivita' culturali; uno nominato
dalla regione Piemonte; uno nominato dall'Ordinario
diocesano di Torino. Gli eventuali oneri per il
funzionamento di detto comitato sono a carico della
gestione dell'Ente Ordine Mauriziano. Il comitato presenta
una relazione annuale al Presidente del Consiglio dei
Ministri che provvede alla trasmissione alle competenti
commissioni parlamentari.».
Nota al comma 1351:
- Si riporta il testo dell'art. 117 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle
assicurazioni private pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
13 ottobre 2005, n. 239, S.O.), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 117 (Separazione patrimoniale). - 1. I premi
pagati all'intermediario e le somme destinate ai
risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese di
assicurazione, se regolati per il tramite
dell'intermediario, sono versati in un conto separato, del
quale puo' essere titolare anche l'intermediario
espressamente in tale qualita', e che costituiscono un
patrimonio autonomo rispetto a quello dell'intermediario
medesimo.
2. Sul conto separato non sono ammesse azioni,
sequestri o pignoramenti da parte di creditori diversi
dagli assicurati e dalle imprese di assicurazione. Sono
ammesse le azioni da parte dei loro creditori ma nei limiti
della somma rispettivamente spettante al singolo assicurato
o alla singola impresa di assicurazione.
3. Sul conto separato non operano le compensazioni
legale e giudiziale e non puo' essere pattuita la
compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal
depositario nei confronti dell'intermediario.
3-bis. Sono esenti dagli obblighi previsti dal comma 1
gli intermediari di cui all'art. 109, comma 2,
lettere a), b) e d), che possano documentare in modo
permanente con fideiussione bancaria una capacita'
finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un
minimo di euro 15.000.».
Nota al comma 1352:
- La legge della regione Piemonte 16 giugno 2006, n. 21
reca «Interventi per lo sviluppo economico post-olimpico»
ed e' pubblicata nel B.U. Piemonte 22 giugno 2006, n. 25.
Nota al comma 1353:
- Si riporta il testo dell'art. 11-bis della legge
5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio)
introdotto dall'art. 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362:
«Art. 11-bis. (Fondi speciali). - 1. La legge
finanziaria in apposita norma prevede gli importi dei fondi
speciali destinati alla copertura finanziaria di
provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati
nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio
pluriennale ed in particolare di quelli correlati al
perseguimento degli obiettivi del documento di
programmazione finanziaria deliberato dal Parlamento. In
tabelle allegate alla legge finanziaria sono indicate,
distintamente per la parte corrente e per la parte in conto
capitale, le somme destinate alla copertura dei predetti
provvedimenti legislativi ripartiti per Ministeri e per
programmi. Nella relazione illustrativa del disegno di
legge finanziaria, con apposite note, sono indicati i
singoli provvedimenti legislativi che motivano lo
stanziamento proposto per ciascun Ministero e per i singoli
programmi. I fondi speciali di cui al presente comma sono
iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro
in appositi capitoli la cui riduzione, ai fini della
integrazione per competenza e cassa di capitoli esistenti o
di nuovi capitoli, puo' avvenire solo dopo la pubblicazione
dei provvedimenti legislativi che li utilizzano.
2. Gli importi previsti nei fondi di cui al comma 1
rappresentano il saldo fra accantonamenti di segno positivo
per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e
accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o
incremento di entrate. Gli accantonamenti di segno negativo
sono collegati mediante apposizione della medesima lettera
alfabetica, ad uno o piu' accantonamenti di segno positivo
o parte di essi, la cui utilizzazione resta subordinata
all'entrata in vigore del provvedimento legislativo
relativo al corrispondente accantonamento di segno negativo
e comunque nei limiti della minore spesa o delle maggiori
entrate da essi previsti per ciascuno degli anni
considerati. A seguito dell'approvazione dei provvedimenti
legislativi relativi ad accantonamenti negativi, con
decreto del Ministro del tesoro, gli importi derivanti da
riduzioni di spesa o incrementi di entrata sono portati
rispettivamente in diminuzione ai pertinenti capitoli di
spesa ovvero in aumento dell'entrata del bilancio e
correlativamente assegnati in aumento alle dotazioni dei
fondi di cui al comma 1.
3. Gli accantonamenti di segno negativo possono essere
previsti solo nel caso in cui i corrispondenti progetti di
legge siano stati presentati alle Camere.
4. Le quote dei fondi di cui al presente articolo non
possono essere utilizzate per destinazioni diverse da
quelle previste nelle relative tabelle per la copertura
finanziaria di provvedimenti adottati ai sensi dell'art.
77, secondo comma, della Costituzione, salvo che essi
riguardino spese di primo intervento per fronteggiare
calamita' naturali o improrogabili esigenze connesse alla
tutela della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza
economico-finanziaria.
5. Le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se
non corrispondono a progetti di legge gia' approvati da un
ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale non
utilizzate entro l'anno cui si riferiscono costituiscono
economie di bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad
obblighi internazionali ovvero ad obbligazioni risultanti
dai contratti o dai provvedimenti di cui al comma 3,
lettera h), dell'art. 11, la copertura finanziaria prevista
per il primo anno resta valida anche dopo il termine di
scadenza dell'esercizio a cui si riferisce purche' il
provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno
ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno
successivo. Le economie di spesa da utilizzare a tal fine
nell'esercizio successivo formano oggetto di appositi
elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro del
tesoro entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono allegati
al conto consuntivo del Ministero del tesoro. In tal caso,
le nuove o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei
relativi provvedimenti legislativi sono comunque iscritte
nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in
vigore i provvedimenti stessi e sono portate in aumento dei
limiti dei saldi previsti dal comma 3, lettera b),
dell'art. 11.».
Nota al comma 1355:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 11 della
gia' citata legge n. 468 del 1978:
«3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
competenza, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni
contabili pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e
degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla
determinazione del quantum della prestazione, afferenti
imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in
vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui
essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte
conseguenti all'andamento dell'inflazione;
c) la determinazione, in apposita tabella, per le
leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle
quote destinate a gravare su ciascuno degli anni
considerati;
d) la determinazione, in apposita tabella, della
quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui
quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
e) la determinazione, in apposita tabella, delle
riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella,
per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per
le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno
stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
tra le spese in conto capitale;
g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art.
11-bis e le corrispondenti tabelle;
h) l'importo complessivo massimo destinato, in
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al
rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma
dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle
modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente da pubbliche amministrazioni non
compreso nel regime contrattuale;
i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate
alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o
riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si
caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento
dei saldi di cui alla lettera a);
i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o
riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato
direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con
esclusione di interventi di carattere localistico o
microsettoriale;
i-quater) norme recanti misure correttive degli
effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11-ter,
comma 7.».
Nota al comma 1356:
- Per la lettera e), comma 3 dell'art. 11 della legge
5 agosto 1978, n. 468, si veda la nota al comma 1355.
Nota al comma 1359:
- Per la lettera i-quater), comma 3 dell'art. 11 della
gia' citata legge n. 468 del 1978, si veda la nota al
comma 1355.
Nota al comma 1360:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 46 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002):
«4. In apposito allegato al disegno di legge
finanziaria sono analiticamente indicati le autorizzazioni
di spesa e gli stanziamenti che confluiscono in ciascuno
dei fondi di cui al presente articolo.».
Nota al comma 1361:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 11 della
gia' citata legge n. 468 del 1978:
«5. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della
Costituzione, la legge finanziaria puo' disporre, per
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale,
nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e
nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art.
11-bis, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti
delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie
e contributive e delle riduzioni permanenti di
autorizzazioni di spesa corrente.».



 
423. Fino al completo riordino del Consiglio superiore delle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, l'efficacia dell'articolo 1, comma 2, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 2005, n. 243, e' sospesa. Organismi tecnici della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dello sviluppo economico 424. All'articolo 1, comma 22-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, sono apportate le seguenti modifiche: a) al secondo periodo, dopo le parole: "segreteria tecnica" sono aggiunte le seguenti: "che costituisce struttura di missione ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303"; b) dopo il quarto periodo, e' inserito il seguente: "Non si applicano l'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonche' l'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, fermo restando il vincolo di spesa di cui al presente comma"; c) in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: "Allo scopo di assicurare la funzionalita' del CIPE, l'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non si applica, altresi', all'Unita' tecnica-finanza di progetto di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e alla segreteria tecnica della cabina di regia nazionale di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, e all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1999, n. 61. La segreteria tecnico-operativa istituita ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni, costituisce organo di direzione ricadente tra quelli di cui all'articolo 29, comma 7, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248". Determinazione degli ambiti territoriali ottimali degli uffici periferici del Ministero dell'interno 425. In coerenza con la revisione dell'ordinamento degli enti locali prevista dal titolo V della parte seconda della Costituzione e con il conferimento di nuove funzioni agli stessi ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministero dell'interno, sono individuati gli ambiti territoriali determinati per l'esercizio delle funzioni di competenza degli uffici periferici dell'Amministrazione dell'interno, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, tenendo conto dei seguenti criteri e indirizzi: a) semplificazione delle procedure amministrative e riduzione dei tempi dei procedimenti e contenimento dei relativi costi; b) realizzazione di economie di scala, evitando duplicazioni funzionali; c) ottimale impiego delle risorse; d) determinazione della dimensione territoriale, correlata alle attivita' economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, alle realta' etnico-linguistiche; e) ponderazione dei precedenti criteri, con riguardo alle specificita' dell'ambito territoriale di riferimento e alla esigenza di garantire principalmente la prossimita' dei servizi resi al cittadino. Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze 426. Ai fini di quanto previsto dai commi da 404 a 416 l'articolazione periferica del Ministero dell'economia e delle finanze e' ridefinita su base regionale e, ove se ne ravvisi l'opportunita', interregionale e interprovinciale, in relazione alle esigenze di conseguimento di economie di gestione e del miglioramento dei servizi resi all'utenza. Principi e criteri direttivi per la riorganizzazione MEF 427. Con le modalita', i tempi e i criteri previsti dai commi da 404 a 416 si provvede: a) al riordino dell'articolazione periferica del Ministero dell'economia e delle finanze e alla soppressione dei Dipartimenti provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonche' delle Ragionerie provinciali dello Stato e delle Direzioni provinciali dei servizi vari; b) alla ridefinizione delle competenze e delle strutture dei Dipartimenti centrali. Nuova denominazione uffici periferici MEF 428. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 404 gli uffici di cui al comma 427, lettera a), assumono le seguenti denominazioni: "Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze" e "Ragionerie territoriali dello Stato". Delega alle ASL delle funzioni delle commissioni mediche di verifica 429. Previa stipula di apposite convenzioni, gli uffici territoriali dell'economia e delle finanze possono delegare alle aziende sanitarie locali lo svolgimento, in tutto o in parte, delle residue funzioni attribuite alle commissioni mediche di verifica. Modificazioni all'assetto organizzativo dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e all'ordinamento del personale della Polizia di Stato 430. Al fine di conseguire economie, garantendo comunque la piena funzionalita' dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, le Direzioni interregionali della Polizia di Stato sono soppresse a decorrere dal 1o dicembre 2007 e le relative funzioni sono ripartite tra le strutture centrali e periferiche della stessa Amministrazione, assicurando il decentramento di quelle attinenti al supporto tecnico-logistico. Razionalizzazione strutture preposte alla formazione e aggiornamento del personale di P.S. 431. Al medesimo fine di cui al comma 430, l'Amministrazione della pubblica sicurezza provvede alla razionalizzazione del complesso delle strutture preposte alla formazione e all'aggiornamento del proprio personale, nonche' dei presidi esistenti nei settori specialistici della Polizia di Stato. Termine per l'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione 432. I provvedimenti di organizzazione occorrenti, comprese le modificazioni ai regolamenti previsti dall'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78, e successive modificazioni, e dall'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dirigenti generali di pubblica sicurezza 433. Con successivi provvedimenti si provvede alla revisione delle norme concernenti i dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B, garantendo ai funzionari che rivestono tale qualifica alla data di entrata in vigore della presente legge, l'applicazione ad esaurimento dell'articolo 42, comma 3, della legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, nonche' il loro successivo impiego sino alla cessazione del servizio. Con gli stessi provvedimenti, si provvede altresi' ad adeguare l'organico dei dirigenti generali di pubblica sicurezza, nonche' la disciplina relativa all'inquadramento nella qualifica di prefetto degli stessi dirigenti, assicurando, comunque, l'invarianza della spesa. Risparmi di spesa 434. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 430 a 433 devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 3 milioni di euro per l'anno 2007, a 8,1 milioni di euro per l'anno 2008 e a 13 milioni di euro per l'anno 2009. Piani pluriennali di riarticolazione presidi territoriali Forze di polizia 435. Al fine di conseguire il piu' razionale impiego delle risorse umane, logistiche, tecnologiche e dei mezzi delle forze di polizia nell'espletamento dei compiti di ordine e di sicurezza pubblica, e di conseguire gli obiettivi di sicurezza pubblica nell'ambito delle risorse disponibili, il Ministro dell'interno, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, predispone, entro il 30 giugno 2007, appositi piani pluriennali, di carattere interforze, di riarticolazione e ridislocazione dei presidi territoriali delle Forze di polizia, con l'obiettivo di realizzare una riduzione della spesa corrente per locazioni, manutenzioni e canoni di servizio, almeno pari al 5 per cento entro l'anno 2007 e ad un ulteriore 5 per cento entro l'anno 2008, anche mediante le convenzioni di cui al comma 439. Proroga obbligo per gli enti previdenziali destinazione fondi per l'edilizia universitaria 436. Le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, si applicano agli enti previdenziali fino al 31 dicembre 2009. Utilizzo beni sequestrati o confiscati e affidati in uso alle Forze di Polizia 437. Al fine di assicurare la migliore utilizzazione delle risorse disponibili, i mezzi, gli immobili e gli altri beni sequestrati o confiscati ed affidati in uso alle Forze di polizia sulla base delle disposizioni di legge o di regolamento in vigore possono essere utilizzati per tutti i compiti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria definiti dall'amministrazione assegnataria. Investimenti prioritari enti previdenziali. 438. Le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, si applicano agli enti previdenziali fino al 31 dicembre 2009. L'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) procede alla realizzazione degli investimenti di cui all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con priorita' per il "Centro polifunzionale della Polizia di Stato" di Napoli, rientrante tra quelli previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 24 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 22 luglio 2005, nonche' alla realizzazione degli investimenti di cui al primo periodo del presente comma. Centro polifunzionale della Polizia di Stato di Napoli Misure per la realizzazione di programmi di incremento dei servizi di polizia 439. Per la realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia, di soccorso tecnico urgente e per la sicurezza dei cittadini, il Ministro dell'interno e, per sua delega, i prefetti, possono stipulare convenzioni con le regioni e gli enti locali che prevedano la contribuzione logistica, strumentale o finanziaria delle stesse regioni e degli enti locali. Per le contribuzioni del presente comma non si applica l'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Limite utilizzo personale in funzioni di supporto per agenzie e enti pubblici non economici nazionali mediante processi di riorganizzazione, con esclusione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e delle Agenzie fiscali. 440. Il personale utilizzato dalle agenzie e dagli enti pubblici non economici nazionali per lo svolgimento delle funzioni di supporto, ivi incluse quelle relative alla gestione delle risorse umane, dei servizi manutentivi e logistici, degli affari generali, dei provveditorati e della contabilita', non puo' eccedere il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate dalle amministrazioni stesse. Tale misura deve essere raggiunta mediante processi di riorganizzazione e di formazione e riconversione del personale addetto alle predette funzioni che consentano di ridurne il numero in misura non inferiore all'8 per cento all'anno fino al raggiungimento del limite predetto. Le disposizioni del presente comma non si applicano all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ed alle Agenzie fiscali. Termine per provvedimenti riorganizzazione 441. Le agenzie e gli enti di cui al comma 440 adottano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti di riorganizzazione e di riallocazione delle risorse necessari per rispettare il parametro di cui al medesimo comma, riducendo contestualmente le dotazioni organiche. Comunicazione dei provvedimenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 442. I provvedimenti di riorganizzazione e di riallocazione delle risorse di cui al comma 441 sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Termine massimo per attuazione riorganizzazione 443. I processi riorganizzativi di cui ai commi da 440 a 442 devono essere portati a compimento entro il termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 440. Monitoraggio degli organi di controllo sull'attuazione della riorganizzazione 444. I competenti organi di controllo delle amministrazioni effettuano il monitoraggio sull'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 440 a 445 e ne trasmettono i risultati, entro il 29 febbraio 2008, ai Ministri vigilanti e alla Corte dei conti. Successivamente verificano ogni anno il rispetto del parametro di cui al comma 440 relativamente al personale utilizzato per lo svolgimento delle funzioni di supporto. Nomina Commissario straordinario per amministrazioni inadempienti 445. In caso di mancata adozione entro il termine previsto dei provvedimenti di cui al comma 441, o di mancato rispetto, a partire dal 1o gennaio 2008, del parametro di cui al comma 440, gli organi di governo dell'ente o dell'agenzia sono revocati o sciolti ed e' nominato in loro vece, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri vigilanti, un commissario straordinario, con il compito di assicurare la prosecuzione dell'attivita' istituzionale e di procedere, entro il termine massimo di un anno, all'attuazione di quanto previsto dai commi da 440 a 444. Utilizzo procedure informatiche e dei servizi del MEF per il pagamento degli stipendi delle amministrazioni, ad eccezione delle Forze armate compresa l'Arma dei carabinieri 446. Allo scopo di razionalizzare, omogeneizzare ed eliminare duplicazioni e sovrapposizioni degli adempimenti e dei servizi della pubblica amministrazione per il personale e per favorire il monitoraggio della spesa del personale, tutte le amministrazioni dello Stato, ad eccezione delle Forze armate compresa l'Arma dei carabinieri, per il pagamento degli stipendi si avvalgono delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro. Ordini collettivi di pagamento emessi in forma dematerializzata 447. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stipulate apposite convenzioni per stabilire tempi e modalita' di erogazione del pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi e continuativi a carico del bilancio dello Stato mediante ordini collettivi di pagamento emessi in forma dematerializzata, come previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2002. Il Ministero della difesa assicura, per le Forze armate compresa l'Arma dei carabinieri, l'invio dei dati mensili di pagamento relativi alle competenze fisse e accessorie al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato mediante protocolli di colloquio tra sistemi informativi da definire ai sensi e per le finalita' di cui al Titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Trasmissione dei dati alla PCM per finalita' conoscitive di controllo della spesa 448. I dati aggregati della spesa per gli stipendi sono posti a disposizione del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini di quanto previsto dall'articolo 58 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Razionalizzazione acquisti beni e servizi. Obbligo convenzioni quadro per amministrazioni statali. Facolta' per altre amministrazioni pubbliche 449. Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati, entro il mese di gennaio di ogni anno, tenuto conto delle caratteristiche del mercato e del grado di standardizzazione dei prodotti, le tipologie di beni e servizi per le quali tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualita' come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento. Ricorso per le amministrazioni statali, centrali e periferiche al mercato elettronico della PA 450. Dal 1o luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. Sperimentazione Carta acquisto elettronica per pagamenti importo limitato 451. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato, anche in deroga alla normativa vigente, a sperimentare l'introduzione della carta di acquisto elettronica per i pagamenti di limitato importo relativi agli acquisti di beni e servizi. Successivamente, con regole tecniche da emanare ai sensi degli articoli 38 e 71 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, e' disciplinata l'introduzione dei predetti sistemi di pagamento per la pubblica amministrazione. Utilizzo rete telematica 452. Le transazioni compiute dalle amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, avvengono, per le convenzioni che hanno attivo il negozio elettronico, attraverso la rete telematica, salvo che la stessa rete sia temporaneamente inutilizzabile per cause non imputabili all'amministrazione procedente e sussistano ragioni di imprevedibile necessita' e urgenza certificata dal responsabile dell'ufficio. Meccanismi di remunerazione sugli acquisti 453. Con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, possono essere previsti meccanismi di remunerazione sugli acquisti da effettuare a carico dell'aggiudicatario delle convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni. Programma per Adozione di sistemi informativi comuni alle amministrazioni dello Stato 454. Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il supporto della CONSIP Spa, realizza, sentita l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, un programma per l'adozione di sistemi informativi comuni alle amministrazioni dello Stato a supporto della definizione dei fabbisogni di beni e servizi e definisce un insieme di indicatori sui livelli di spesa sostenibili, per le categorie di spesa comune, che vengono utilizzati nel processo di formazione dei relativi capitoli di bilancio. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. centrali di acquisto operanti quali centrali di committenza per regioni, enti locali e Servizio sanitario nazionale 455. Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio. Convenzioni centrali di committenza 456. Le centrali di cui al comma 455 stipulano, per gli ambiti territoriali di competenza, convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni. Costituzione di un sistema a rete tra centrali regionali di acquisto e consip s.p.a. 457. Le centrali regionali e la CONSIP Spa costituiscono un sistema a rete, perseguendo l'armonizzazione dei piani di razionalizzazione della spesa e realizzando sinergie nell'utilizzo degli strumenti informatici per l'acquisto di beni e servizi. Nel quadro del patto di stabilita' interno, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano approva annualmente i programmi per lo sviluppo della rete delle centrali di acquisto della pubblica amministrazione e per la razionalizzazione delle forniture di beni e servizi, definisce le modalita' e monitora il raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Abrogazione previgente disciplina Acquisto di beni e servizi degli enti decentrati di spesa 458. E' abrogato l'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, ad eccezione del comma 3. All'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "Per le finalita' di cui al presente articolo, nonche'" e le parole: ", in luogo delle aggregazioni di cui alla lettera c) del comma 2," sono soppresse. Consigli di amministrazione di Sviluppo Italia S.p.A. e Sogin S.p.A. 459. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, il numero dei membri del consiglio di amministrazione della Societa' di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, nonche' della Societa' di cui all'articolo 13, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e' ridotto a tre. I componenti dei suddetti consigli di amministrazione cessano dall'incarico alla data di entrata in vigore della presente legge ed i nuovi componenti sono nominati entro i successivi quarantacinque giorni. Il limite di tre si applica anche per il numero dei componenti dei consigli di Amministrazione delle Societa' di cui al comma 461. Riassetto e ridenominazione Societa' Sviluppo Italia S.p.A. 460. La Societa' Sviluppo Italia Spa assume la denominazione di "Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa" ed e' societa' a capitale interamente pubblico. Il Ministro dello sviluppo economico definisce, con apposite direttive, le priorita' e gli obiettivi della societa' e approva le linee generali di organizzazione interna, il documento previsionale di gestione ed i suoi eventuali aggiornamenti e, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, lo statuto. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono individuati gli atti di gestione ordinaria e straordinaria della societa' e delle sue controllate dirette ed indirette che, ai fini della loro efficacia e validita', necessitano della preventiva approvazione ministeriale. Riordino e dismissione partecipazioni societarie 461. Sulla base dei contenuti e dei termini fissati con direttiva del Ministro dello sviluppo economico, la Societa' di cui al comma 460 predispone entro il 31 marzo 2007 un piano di riordino e di dismissione delle proprie partecipazioni societarie, nei settori non strategici di attivita'. Il predetto piano di riordino e di dismissione dovra' prevedere che entro il 30 giugno 2007 il numero delle societa' controllate sia ridotto a non piu' di tre, nonche' entro lo stesso termine la cessione, anche tramite una societa' veicolo, delle partecipazioni di minoranza acquisite; per le societa' regionali si procedera' d'intesa con le regioni interessate anche tramite la cessione a titolo gratuito alle stesse Regioni o altre amministrazioni pubbliche delle relative partecipazioni. Le conseguenti operazioni di riorganizzazione, nonche' quelle complementari e strumentali sono esenti da imposte dirette e indirette e da tasse. Facolta' di avvalersi delle convenzioni con Sviluppo Italia Spa 462. All'articolo 8, comma 1, della legge 1o agosto 2002, n. 166, sono soppresse le parole: ", regionali e locali". Modificazioni alla normativa istitutiva della societa' Sviluppo Italia Spa 463. Al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 5, le parole: ", regionali e locali" sono soppresse; b) all'articolo 2, il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. I diritti dell'azionista in riferimento alla societa' Sviluppo Italia sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nomina gli organi della societa' e ne riferisce al Parlamento"; c) all'articolo 2, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: "6-bis. Un magistrato della Corte dei Conti, nominato dal Presidente della Corte stessa, assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione della Societa'"; d) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente: "Art. 4. - 1. La societa' presenta annualmente al Ministero dello sviluppo economico una relazione sulle attivita' svolte ai fini della valutazione di coerenza, efficacia ed economicita' e ne riferisce alle Camere". Esclusione del Ministro per le politiche agricole dall'intesa per direttive all'esercizio dei diritti dell'azionista in riferimento alla societa' Sviluppo Italia. 464. All'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, le parole: "e con il Ministro per le politiche agricole" sono soppresse. Atto di indirizzo volto alla riduzione componenti organi delle societa' partecipate, dal MEF 465. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un atto di indirizzo volto, ove necessario, al contenimento del numero dei componenti dei consigli di amministrazione delle societa' non quotate partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze e rispettive societa' controllate e collegate, al fine di rendere la composizione dei predetti consigli coerente con l'oggetto sociale delle societa'. Compensi amministratori societa' partecipate dal MEF 466. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il conferimento di nuovi incarichi, nelle societa' di cui al comma 465, i compensi degli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, non possono superare l'importo di 500.000 euro annui, a cui potra' essere aggiunta una quota variabile, non superiore al 50 per cento della retribuzione fissa, che verra' corrisposta al raggiungimento di obiettivi annuali, oggettivi e specifici. Tali importi saranno rivalutati annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione al tasso di inflazione programmato. Per comprovate ed effettive esigenze il Ministro dell'economia e delle finanze puo' concedere autorizzazioni in deroga. Nella regolamentazione del rapporto di amministrazione, le societa' non potranno inserire clausole contrattuali che, al momento della cessazione dell'incarico, prevedano per i soggetti di cui sopra benefici economici superiori ad una annualita' di indennita'. Esclusione di alcuni incarichi dai limiti alle spese per consulenza 467. L'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e l'articolo 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non si applicano agli incarichi di consulenza conferiti per lo svolgimento di attivita' propedeutiche ai processi di dismissione di societa' partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero di analisi funzionali alla verifica della sussistenza dei presupposti normativi e di mercato per l'attivazione di detti processi. Rimborso spese di viaggio aereo per personale pubblico in missione 468. Le disposizioni di cui al comma 216 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applicano al personale con qualifica non inferiore a dirigente di prima fascia e alle categorie equiparate, nonche' ai voli transcontinentali superiori alle cinque ore. Riordino e razionalizzazione degli organismi preposti alla definizione dei ricorsi in materia pensionistica 469. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilita' e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle Amministrazioni pubbliche, nonche' di incrementarne l'efficienza e migliorare la qualita' dei servizi, con uno o piu' regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2007, il Governo, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali, procede, senza oneri diretti o indiretti a carico delle amministrazioni pubbliche, al riordino, alla semplificazione e alla razionalizzazione degli organismi preposti alla definizione dei ricorsi in materia pensionistica. Controlli di congruenza delle clausole di copertura 470. Gli uffici centrali del bilancio valutano, in sede di applicazione delle norme di spesa e minore entrata, la congruenza delle clausole di copertura. Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS)Vigilanza del Ministero dell'Ambiente e tutela del territorio e del mare 471. All'articolo 7, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: "e' sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri" sono sostituite dalle seguenti: "e' sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare". Riorganizzazione dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) 472. All'articolo 7, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con regolamento, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono disposte tutte le successive modificazioni statutarie che si rendano necessarie per rimodulare l'assetto organizzativo e strutturale dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, onde consentire ad esso l'ottimale svolgimento dei propri compiti, in modo da realizzare una piu' efficiente e razionale gestione delle risorse finanziarie disponibili". Controllo della Corte dei conti 473. Il terzo periodo del comma 4 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e' sostituito dal seguente: "La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di riferimento del controllo sulla base delle priorita' previamente deliberate dalle competenti Commissioni parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti". Istituzione Commissione tecnica per la finanza pubblica 474. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze e' istituita la Commissione tecnica per la finanza pubblica, composta di dieci membri, per le seguenti finalita' di studio e di analisi: a) formulare proposte finalizzate ad accelerare il processo di armonizzazione e di coordinamento della finanza pubblica e di riforma dei bilanci delle amministrazioni pubbliche che sia diretto a: 1) per quanto concerne specificamente il bilancio dello Stato, disegnare una diversa classificazione della spesa, anche mediante ridefinizione delle unita' elementari ai fini dell'approvazione parlamentare, finalizzata al miglioramento della scelta allocativa e ad una efficiente gestione delle risorse, rafforzando i processi di misurazione delle attivita' pubbliche e la responsabilizzazione delle competenti amministrazioni; 2) migliorare la trasparenza dei dati conoscitivi della finanza pubblica, con evidenziazione nel bilancio dello Stato della quota di stanziamenti afferenti alle autorizzazioni legislative di spesa, nonche' con una prospettazione delle decisioni in termini di classificazione funzionale, economica e per macrosettori; 3) armonizzare i criteri di classificazione dei bilanci delle pubbliche amministrazioni, per un piu' agevole consolidamento dei conti di cassa e di contabilita' nazionale; b) elaborare studi preliminari e proposte tecniche per la definizione dei principi generali e degli strumenti di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, con particolare attenzione al coordinamento dei rapporti finanziari tra lo Stato ed il sistema delle autonomie territoriali, nonche' all'efficacia dei meccanismi di controllo della finanza territoriale in relazione al rispetto del Patto di stabilita' europeo; c) elaborare studi e analisi concernenti l'attivita' di monitoraggio sui flussi di spesa del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze; d) valutare, in collaborazione con l'ISTAT e con gli altri enti del sistema statistico nazionale, l'affidabilita', la trasparenza e la completezza dell'informazione statistica relativa agli andamenti della finanza pubblica; e) svolgere, su richiesta delle competenti Commissioni parlamentari, ricerche, studi e rilevazioni e cooperare alle attivita' poste in essere dal Parlamento in attuazione del comma 480. Relazione al Parlamento sull'attivita' della Commissione 475. La Commissione di cui al comma 474 opera sulla base dei programmi predisposti dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri competenti in relazione alle diverse finalita' e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta dalla Commissione e sul programma di lavoro per l'anno in corso. Per l'anno 2007 la Commissione avvia la propria attivita' sulla base delle disposizioni di cui ai commi da 474 a 481, con priorita' per le attivita' di supporto del programma di cui al comma 480. Istituzione del Servizio studi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 476. Ai fini del raccordo operativo con la Commissione di cui al comma 474, e' istituito un apposito Servizio studi nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, cui e' preposto un dirigente di prima fascia del medesimo Dipartimento composto di personale appartenente al Dipartimento stesso. Struttura di supporto e segreteria tecnica della Commissione 477. Per l'espletamento della sua attivita' la Commissione di cui al comma 474 si avvale, altresi', della struttura di supporto dell'Alta Commissione di studio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, la quale e' contestualmente soppressa. La Commissione puo' altresi' avvalersi degli strumenti di supporto gia' previsti per la Commissione tecnica per la spesa pubblica, di cui all'articolo 32 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, ivi incluso l'accesso ai sistemi informativi, di cui al quarto comma del medesimo articolo 32, nonche' l'istituzione di una segreteria tecnica e la stipula di contratti di consulenza, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 8 della legge 17 dicembre 1986, n. 878. A tal fine e' autorizzata la spesa di 1.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007. Soppressione Alta Commissione di studio per la definizione dei meccanismi del federalismo fiscale Composizione Commissione e regole per il suo funzionamento 478. Entro il 31 gennaio 2007, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, nomina la Commissione di cui al comma 474 e stabilisce le regole per il suo funzionamento, nonche' la data di inizio della sua attivita'. I membri della Commissione, incluso il presidente, sono scelti tra esperti di alto profilo tecnico-scientifico e di riconosciuta competenza in materia di finanza pubblica; tre dei componenti sono scelti tra una rosa di nomi indicata dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto di cui al presente comma e' comunicato alle competenti Commissioni parlamentari. Nomina componenti 479. I componenti della Commissione di cui al comma 474 sono nominati per un triennio e possono, alla scadenza, essere rinnovati per una sola volta. Programma straordinario di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali 480. Per l'anno 2007 il Ministro dell'economia e delle finanze, avvalendosi anche della Commissione di cui al comma 474, promuove la realizzazione di un programma straordinario di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali, anche in relazione alla applicazione delle disposizioni del comma 507, individuando le criticita', le opzioni di riallocazione delle risorse, le possibili strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse stanziate, sul piano della qualita' e dell'economicita'. Ai fini dell'attuazione del programma di cui al presente comma, le amministrazioni dello Stato trasmettono, entro il 31 marzo 2007, al Ministero dell'economia e delle finanze un rapporto sullo stato della spesa nei rispettivi settori di competenza, anche alla luce dell'applicazione delle disposizioni del comma 507 e delle altre disposizioni di cui ai commi da 404 a 512, indicando le difficolta' emerse e formulando proposte di intervento in ordine alla allocazione delle risorse e alle azioni che possono incrementare l'efficacia della spesa. Il Governo riferisce sull'attuazione del programma di cui al presente comma nell'ambito del Documento di programmazione economico-finanziaria presentato nell'anno 2007. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre 2007, presenta al Parlamento una relazione sui risultati del programma straordinario di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali di cui al presente comma e sulle conseguenti iniziative di intervento. In allegato alla relazione un apposito documento da' conto dei provvedimenti adottati ai sensi delle disposizioni introdotte dal comma 482. Autorizzazione spesa per Potenziamento delle attivita' e degli strumenti di analisi e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica. 481. Per il potenziamento delle attivita' e degli strumenti di analisi e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, a decorrere dall'anno 2007, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui di cui una quota parte non inferiore a 3 milioni di euro da destinare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze lo stanziamento e' ripartito tra le amministrazioni interessate per gli scopi di cui al presente comma. A decorrere dal medesimo anno 2007 e' altresi' autorizzata la spesa di 600.000 euro in favore di ciascuna Camera per il potenziamento e il collegamento delle strutture di supporto del Parlamento, anche avvalendosi della cooperazione di altre istituzioni e di istituti di ricerca. In relazione alle finalita' di cui al presente comma, una quota, stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle risorse attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e' destinata ad un programma straordinario di reclutamento di personale con elevata professionalita'. Le relative modalita' di reclutamento sono definite, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Riordino, trasformazione e soppressione enti pubblici 482. All'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilita' e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualita' dei servizi, con uno o piu' regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2007, il Governo, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro interessato, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale, procede al riordino, alla trasformazione o alla soppressione e messa in liquidazione degli enti ed organismi pubblici, nonche' di strutture amministrative pubbliche nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: Fissazione dei principi e criteri direttivi a) fusione degli enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate che svolgono attivita' analoghe o complementari, con conseguente riduzione della spesa complessiva e corrispondente riduzione del contributo statale di funzionamento; b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato ovvero soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo le modalita' previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dalla lettera d) del presente comma, nonche' dall'articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112; c) razionalizzazione e riduzione degli organi di indirizzo amministrativo, gestione e consultivi; d) per gli enti soppressi e messi in liquidazione lo Stato risponde delle passivita' nei limiti dell'attivo della singola liquidazione; e) abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato ai sensi della lettera b)"; b) i commi 2, 2-bis, 5 e 6 sono abrogati. Risparmio di spesa 483. Dall'attuazione del comma 482 deve derivare un miglioramento dell'indebitamento netto non inferiore a 205 milioni di euro per l'anno 2007, a 310 milioni di euro per l'anno 2008 e a 415 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. A tal fine, entro il 30 settembre 2007, il Governo da' conto dei provvedimenti adottati in apposito documento allegato alla relazione di cui al comma 480. Immobili delle gestioni liquidatorie trasferiti a Fintecna 484. La societa' di cui all'articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, acquista nell'anno 2007 gli immobili delle gestioni liquidatorie di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, per un controvalore non inferiore a 180 milioni di euro. Ambito contribuzione obbligatoria in favore ONAOSI 485. La lettera e) dell'articolo 2 della legge 7 luglio 1901, n. 306, come sostituita dal comma 23 dell'articolo 52 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' sostituita dalla seguente: "e) il contributo obbligatorio di tutti i sanitari dipendenti pubblici, iscritti ai rispettivi ordini professionali italiani dei medici chirurghi, odontoiatri, veterinari e farmacisti, nella misura e con modalita' di versamento fissate dal Consiglio di amministrazione della fondazione con regolamenti soggetti ad approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni". Modifiche alla disciplina per la liquidazione degli enti disciolti 486. I commi 89, 90 e 91 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono sostituiti dai seguenti: Soppressione IGED "89. L'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e' soppresso. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le competenze dell'Ispettorato sono attribuite ad uno o piu' Ispettorati generali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 90. Il personale adibito, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, alle procedure di liquidazione previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, e' destinato alle altre attivita' istituzionali del citato Dipartimento della ragioneria generale dello Stato. 91. Alla definizione delle pregresse posizioni previdenziali del personale degli enti soppressi, per il quale non sia stata ancora effettuata, ai sensi degli articoli 74, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e della legge 27 ottobre 1988, n. 482, la ricongiunzione dei servizi ai fini dell'indennita' di anzianita' e del trattamento integrativo di previdenza, provvede la gestione previdenziale di destinazione di detto personale. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'INPS, l'INPDAP e l'INAIL, limitatamente ai trattamenti pensionistici integrativi relativi alla soppressa gestione sanitaria, concordano con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, anche in via presuntiva e a completa definizione delle predette posizioni previdenziali, l'ammontare dei capitali di copertura necessari. L'INPS e l'INPDAP subentrano, a decorrere dalla data di perfezionamento dell'accordo con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al Ministero dell'economia e delle finanze nelle vertenze innanzi al giudice ordinario e a quello amministrativo, concernenti le pregresse posizioni previdenziali del personale degli enti soppressi". Utilizzo personale ex IGED Posizioni previdenziali Remunerazione servizi resi FINTECNA per liquidazione e contenzioso enti pubblici 487. L'ammontare della remunerazione di cui al capitolo 2835 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006 e successivi e' annualmente determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con riferimento ai servizi resi nell'anno precedente dalla societa' di cui all'articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, per la gestione della liquidazione e del contenzioso degli enti pubblici, nel limite dello stanziamento di bilancio a legislazione vigente. Chiusura liquidazione ex gruppo EFIM; trasferimento a Fintecna del patrimonio attivo e passivo 488. Sono trasferiti alla societa' FINTECNA o a societa' da essa interamente controllata, con ogni loro componente attiva e passiva, ivi compresi i rapporti in corso e le cause pendenti, i patrimoni di EFIM in liquidazione coatta amministrativa e delle societa' in liquidazione coatta amministrativa interamente controllate da EFIM. Detti patrimoni costituiscono tra loro un unico patrimonio, separato dal residuo patrimonio della societa' trasferitaria. Alla data del trasferimento sono chiuse le liquidazioni coatte amministrative di EFIM e delle predette societa', con conseguente estinzione delle stesse e con contestuale cessazione dalla carica dei loro commissari liquidatori. La societa' trasferitaria procede alla cancellazione di tali societa' dal registro delle imprese. Decorrenza dei termini per il trasferimento dei patrimoni di EFIM 489. Il trasferimento di cui al comma 488 decorre dal quindicesimo giorno successivo alla data di presentazione al Ministero dell'economia e delle finanze del rendiconto finale delle liquidazioni coatte amministrative, che e' presentato dal commissario liquidatore di EFIM in liquidazione coatta amministrativa entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Al predetto commissario devono essere comunicati, almeno centoventi giorni prima, i rendiconti finali delle procedure delle societa' di cui al comma 488. Adempimenti Commissario liquidatore di EFIM e collegio periti 490. Per il trasferimento dei patrimoni di cui al comma 488, il commissario liquidatore di EFIM predispone una situazione patrimoniale di riferimento tenendo conto del rendiconto finale di cui al comma 489. Un collegio di tre periti verifica, entro novanta giorni dalla nomina, tale situazione patrimoniale e predispone, sulla base della stessa, una valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione dei patrimoni trasferiti. Tale valutazione deve, tra l'altro, tenere conto delle garanzie di cui al comma 491, nonche' di tutti i costi e gli oneri necessari per il completamento della liquidazione di detti patrimoni, individuando altresi' il fabbisogno finanziario stimato per la chiusura della liquidazione medesima. I componenti del collegio sono designati, uno ciascuno, da EFIM e dalla societa' trasferitaria e il presidente e' scelto dal Ministero dell'economia e delle finanze. L'importo massimo del compenso per i periti e' determinato dal Ministero dell'economia e delle finanze con il decreto di cui al comma 497 ed e' ad esclusivo carico delle parti. Il valore stimato dell'esito finale della liquidazione costituisce il corrispettivo per il trasferimento stesso, che e' corrisposto dalla societa' trasferitaria al Ministero dell'economia e delle finanze, fermo restando quanto previsto al comma 494. Adempimenti societa' trasferitaria. 491. Effettuato il trasferimento, la societa' trasferitaria procede alla liquidazione dei patrimoni trasferiti, avendo per scopo la finale monetizzazione degli attivi, la piu' celere definizione dei rapporti creditori e debitori e dei contenziosi in corso e il pagamento dei creditori dei patrimoni trasferiti, assicurando il rigoroso rispetto del principio della separatezza di tali patrimoni dal proprio. La societa' trasferitaria non risponde con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri dei patrimoni ad essa trasferiti in base alla presente legge, ivi compresi quelli sostenuti per la liquidazione di tali patrimoni. Ai creditori dei patrimoni trasferiti continua ad applicarsi la garanzia dello Stato prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni. Le disponibilita' finanziarie rivenienti e conseguenti ai trasferimenti di cui ai commi da 488 a 497 devono affluire su un apposito conto corrente infruttifero da aprire presso la Tesoreria centrale per conto dello Stato, intestato alla societa' trasferitaria. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e' fissato, tenendo conto del fabbisogno finanziario, come individuato ai sensi del comma 490, l'ammontare delle risorse finanziarie tratte dal predetto conto corrente infruttifero e depositate presso il sistema bancario per le esigenze urgenti ed improcrastinabili relative alla liquidazione dei patrimoni trasferiti. Subentro societa' trasferitaria nei processi nei quali sono parti EFIM e le societa' controllate in liquidazione coatta amministrativa 492. Dalla data del trasferimento, la societa' trasferitaria subentra automaticamente nei processi attivi e passivi pendenti nei quali sono parti EFIM in liquidazione coatta amministrativa e le societa' di cui al comma 488, in luogo di essi, senza che si faccia luogo all'interruzione dei processi e senza mutamento del rito applicabile. Le spese legali e di consulenza tecnica relative a tali processi o alle eventuali transazioni non possono comunque superare, per ciascuna vertenza comprensiva di tutti i diversi gradi di giudizio, l'ammontare di 300.000 euro. Destinazione eventuale attivo 493. Al termine della liquidazione dei patrimoni trasferiti, il collegio dei periti di cui al comma 490 determina l'eventuale maggiore importo risultante dalla differenza tra l'esito economico effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione e il corrispettivo versato di cui al medesimo comma 490. Di tale eventuale maggiore importo, detratto il costo della valutazione, il 70 per cento e' attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze e la residua quota del 30 per cento e' di competenza della societa' trasferitaria in ragione del migliore risultato conseguito nella liquidazione. Assunzione funzioni commissario liquidatore da parte della societa' trasferitaria 494. Allo scopo di accelerare e razionalizzare la prosecuzione delle liquidazioni coatte amministrative delle societa' non interamente controllate, direttamente o indirettamente da EFIM in liquidazione coatta amministrativa, nella stessa data di cui al comma 489 i commissari liquidatori delle stesse decadono dalle loro funzioni e la funzione di commissario liquidatore e' assunta dalla societa' trasferitaria. Il trasferimento delle funzioni e' disciplinato dalle vigenti norme in materia di liquidazione coatta amministrativa. Esenzione fiscale atti relativi alla liquidazione 495. Tutti gli atti compiuti in attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 488 a 494 sono esenti da qualunque imposta, diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato. Estensione a societa' ITALTRADE 496. Le disposizioni di cui ai commi da 488 a 495 si applicano, in quanto compatibili, alla societa' ITALTRADE Spa in liquidazione. modalita' attuative trasferimenti 497. Il Ministero dell'economia e delle finanze stabilisce con uno o piu' decreti i criteri e le modalita' di attuazione dei commi da 488 a 496. Decadenza Commissari liquidatori amministrazioni straordinarie 498. I commissari liquidatori, nominati a norma dell'articolo 7, comma 3, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, e i commissari straordinari nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, decadono se non confermati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, puo' disporre l'attribuzione al medesimo organo commissariale, se del caso con composizione collegiale, dell'incarico relativo a piu' procedure che si trovano nella fase liquidatoria, dando mandato ai commissari di realizzare una gestione unificata dei servizi generali e degli affari comuni, al fine di assicurare le massime sinergie organizzative e conseguenti economie gestionali. Con il medesimo decreto l'incarico di commissario puo' essere attribuito a studi professionali associati o a societa' tra professionisti, in conformita' a quanto disposto all'articolo 28, primo comma, lettera b), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Riduzione numero commissari liquidatori 499. Il numero dei commissari nominati o confermati ai sensi del comma 498 non puo' superare la meta' del numero dei commissari in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli stessi stipulano convenzioni con i professionisti la cui opera si rende necessaria nell'interesse della procedura, al fine di ridurre i costi a carico dei creditori. Criteri per determinazione e liquidazione Compensi Commissari liquidatori 500. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per la determinazione e la liquidazione dei compensi dovuti ai commissari liquidatori nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, tenuto conto dei criteri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 luglio 1992, n. 570, nonche' delle modifiche e degli adattamenti suggeriti dalla diversita' delle procedure. Fissazione dei compensi 501. Il compenso dei commissari di cui al comma 498 e' determinato nella misura spettante in relazione al numero delle procedure ad essi assegnate ridotto del 30 per cento. Misure urgenti per la ristrutturazione di grandi imprese in stato di insolvenza. Facolta' di costituzione di parte civile da parte del Commissario straordinario. 502. All'articolo 8 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: "1-bis. La facolta' prevista dall'articolo 97 del decreto legislativo n. 270 e' esercitata dal Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del presente decreto. Nel caso di concordato con assunzione, la medesima facolta' e' esercitata, dopo la chiusura della procedura a norma dell'articolo 4-bis, comma 11, del presente decreto dall'assuntore del concordato. Se, al momento della chiusura della procedura, il commissario straordinario e' costituito parte civile nel processo penale, l'assuntore subentra nell'azione anche se e' scaduto il termine previsto dall'articolo 79 del codice di procedura penale". Trasformazione Sogesid S.p.A. 503. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero delle infrastrutture, e' autorizzato a procedere, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla trasformazione della SOGESID Spa, al fine di renderla strumentale alle esigenze e finalita' del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche procedendo a tale scopo alla fusione per incorporazione con altri soggetti, societa' e organismi di diritto pubblico che svolgono attivita' nel medesimo settore della SOGESID Spa. Scioglimento organi Sogesid e nomina di Commissario straordinario e subcommissario 504. Per la realizzazione delle finalita' di cui al comma 503, alla data di entrata in vigore della presente legge, gli organismi di amministrazione della SOGESID Spa sono sciolti e sono nominati un Commissario straordinario e un subcommissario, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro delle infrastrutture. Ambito di applicazione delle disposizioni di contenimento 505. A decorrere dall'anno 2007, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9, 10, 11, 56, 58 e 61, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, si applicano alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, di cui all'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Restano salve le esclusioni previste dai commi 9, 12 e 64 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni. Per quanto riguarda le spese di personale, le predette amministrazioni adeguano le proprie politiche ai principi di contenimento e razionalizzazione di cui alla presente legge. Il presente comma non si applica agli organi costituzionali. Esclusione di alcuni enti pubblici dalla riduzione delle spese di funzionamento 506. Agli enti pubblici di ricerca, all'Istituto nazionale di economia agraria, all'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione, al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e alle agenzie regionali per l'ambiente, non si applica l'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Contenimento spesa mediante accantonamento e indisponibilita' di una quota delle dotazioni delle unita' previsionali di base iscritte nel bilancio dello Stato 507. Per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, e' accantonata e resa indisponibile, in maniera lineare, con esclusione degli effetti finanziari derivanti dalla presente legge, una quota, pari rispettivamente a 4.572 milioni di euro, a 5.031 milioni di euro e a 4.922 milioni di euro, delle dotazioni delle unita' previsionali di base iscritte nel bilancio dello Stato, anche con riferimento alle autorizzazioni di spesa predeterminate legislativamente, con esclusione del comparto della radiodiffusione televisiva locale, relative a consumi intermedi (categoria 2), a trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche (categoria 4), con esclusione dei trasferimenti a favore della protezione civile, del Fondo ordinario delle universita' statali, degli enti territoriali, degli enti previdenziali e degli organi costituzionali, ad altri trasferimenti correnti (categorie 5, 6 e 7), con esclusione dei trasferimenti all'estero aventi natura obbligatoria, delle pensioni di guerra e altri assegni vitalizi, delle erogazioni agli istituti di patronato e di assistenza sociale, nonche' alle confessioni religiose di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, ad altre uscite correnti (categoria 12) e alle spese in conto capitale, con esclusione dei trasferimenti a favore della protezione civile, di una quota pari al 50 per cento dello stanziamento del Fondo per le aree sottoutilizzate, dei limiti di impegno gia' attivati, delle rate di ammortamento mutui, dei trasferimenti agli enti territoriali e delle acquisizioni di attivita' finanziarie. Ai fini degli accantonamenti complessivi indicati, le dotazioni iscritte nelle unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione sono accantonate e rese indisponibili, in maniera lineare, per un importo complessivo di 40 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2007-2009. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, su proposta dei Ministri competenti, entro il 31 marzo di ciascun anno del triennio 2007-2009, possono essere disposte variazioni degli accantonamenti di cui al primo periodo, anche interessando diverse unita' previsionali relative alle suddette categorie con invarianza degli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione, restando preclusa la possibilita' di utilizzo di risorse di conto capitale per disaccantonare risorse di parte corrente. Lo schema di decreto e' trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per le conseguenze di carattere finanziario. Incentivi alle amministrazioni per ulteriori effetti di risparmio. 508. Il Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' comunicare all'Ufficio centrale del bilancio ulteriori accantonamenti aggiuntivi delle dotazioni delle unita' previsionali di parte corrente del proprio stato di previsione, fatta eccezione per le spese obbligatorie e per quelle predeterminate legislativamente, da destinare a consuntivo, per una quota non superiore al 30 per cento, ad appositi fondi per l'incentivazione, mediante contrattazione integrativa, del personale dirigente e non dirigente che abbia contribuito direttamente al conseguimento degli obiettivi di efficienza e di razionalizzazione dei processi di spesa. Taglio lineare delle autorizzazioni di spesa di cui alla Tab. C 509. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla presente legge sono ridotte, in maniera lineare, per un importo complessivo pari a euro 126,4 milioni per l'anno 2007, a euro 335,4 milioni per l'anno 2008 e a euro 11,4 milioni per l'anno 2009. Proroga termine per interventi a favore dei territori di Umbria e Marche 510. Nell'ambito delle risorse disponibili, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, i termini previsti dall'articolo 4, comma 92, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono prorogati fino al 31 dicembre 2007. Istituzione Fondo compensazione degli effetti finanziari conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali 511. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 520 milioni di euro per l'anno 2007, un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dal comma 512 del presente articolo. All'utilizzo del Fondo per le finalita' di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, e alla Corte dei conti. Procedura per utilizzo contributi pluriennali. 512. Dopo il comma 177 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' inserito il seguente: "177-bis. In sede di attuazione di disposizioni legislative che autorizzano contributi pluriennali, il relativo utilizzo, anche mediante attualizzazione, e' disposto con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente. In caso si riscontrino effetti finanziari non previsti a legislazione vigente gli stessi possono essere compensati a valere sulle disponibilita' del Fondo per la compensazione degli effetti conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle operazioni finanziarie poste in essere dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a valere sui predetti contributi pluriennali, il cui onere sia posto a totale carico dello Stato. Le amministrazioni interessate sono, inoltre, tenute a comunicare preventivamente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento del tesoro, all'ISTAT e alla Banca d'Italia la data di attivazione delle operazioni di cui al presente comma ed il relativo ammontare". Assunzioni nella Polizia di Stato 513. Per l'anno 2007, a valere sul fondo di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, appositamente incrementato, per gli anni 2007, 2008 e 2009, di 31,1 milioni di euro, i Corpi di polizia sono autorizzati, entro il 30 marzo, ad effettuare assunzioni per un contingente complessivo di personale non superiore a 2.000 unita'. In questo contingente sono compresi 1.316 agenti della Polizia di Stato trattenuti in servizio, da ultimo, ai sensi del decreto-legge 27 settembre 2006, n. 260, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2006, n. 280, che sono assunti a tempo indeterminato a decorrere dal 1o gennaio 2007 con le modalita' previste all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49. Assunzioni per il Corpo dei vigili del fuoco 514. Per l'anno 2007 e' autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2007, l'assunzione di un contingente di 600 vigili del fuoco. Reclutamenti straordinari per l'Arma dei carabinieri 515. Per l'anno 2007, per esigenze connesse con la prevenzione ed il contrasto del terrorismo, anche internazionale, e della criminalita' organizzata, l'Arma dei carabinieri e' autorizzata, in deroga all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad effettuare reclutamenti straordinari, entro un limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, si provvede, entro il predetto limite di spesa, alla distribuzione nei vari gradi dei relativi reclutamenti. Reclutamenti straordinari per il Corpo della guardia di finanza 516. Per l'anno 2007, al fine di garantire il consolidamento dell'azione di contrasto all'economia sommersa, nonche' la piena efficacia degli interventi in materia di polizia economica e finanziaria, il Corpo della guardia di finanza e' autorizzato, in deroga all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad effettuare reclutamenti straordinari, entro un limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, si provvede, entro il predetto limite di spesa, alla distribuzione nei vari gradi dei relativi reclutamenti. Reclutamento di magistrati ordinari 517. Per l'anno 2007, e' autorizzato, in deroga all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il reclutamento di magistrati ordinari entro il limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2007 e di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Reclutamento di magistrati amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello Stato 518. Per l'anno 2007, e' autorizzato, in deroga all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il reclutamento di magistrati amministrativi e contabili, di avvocati e procuratori dello Stato, entro il limite di spesa di 1,370 milioni di euro per l'anno 2007 e di 5,671 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Alla ripartizione delle predette assunzioni, si provvede mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Stabilizzazione di personale non di ruolo presso le pubbliche amministrazioni per l'anno 2007 519. Per l'anno 2007 una quota pari al 20 per cento del fondo di cui al comma 513 e' destinata alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtu' di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purche' sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive. Le amministrazioni continuano ad avvalersi del personale di cui al presente comma, e prioritariamente del personale di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, in servizio al 31 dicembre 2006, nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione. Nei limiti del presente comma, la stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' consentita al personale che risulti iscritto negli appositi elenchi, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. Con decreto del Ministro dell'interno, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri, il sistema di selezione, nonche' modalita' abbreviate per il corso di formazione. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate secondo le modalita' di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Costituzione Fondo per Stabilizzazione personale ricercatori, tecnologi, tecnici e personale impiegato in attivita' di ricerca 520. Per l'anno 2007, per le specifiche esigenze degli enti di ricerca, e' costituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo, destinato alla stabilizzazione di ricercatori, tecnologi, tecnici e personale impiegato in attivita' di ricerca in possesso dei requisiti temporali e di selezione di cui al comma 519, nonche' all'assunzione dei vincitori di concorso con uno stanziamento pari a 20 milioni di euro per l'anno 2007 e a 30 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008. All'utilizzo del predetto fondo si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni vigilanti, su proposta della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Stabilizzazione personale 521. Le modalita' di assunzione di cui al comma 519 trovano applicazione anche nei confronti del personale di cui all'articolo 1, commi da 237 a 242, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in possesso dei requisiti previsti dal citato comma 519, fermo restando il relativo onere a carico del fondo previsto dall'articolo 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, fatto salvo per il restante personale quanto disposto dall'articolo 1, comma 249, della stessa legge n. 266 del 2005. BBCCAA, Giustizia, INPDAP, APAT, CNIPA, ENPALS, CFS Assunzioni Corpo forestale dello Stato 522. Al fine di potenziare l'attivita' di sorveglianza nelle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale, ai sensi dell'articolo 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Corpo forestale dello Stato e' autorizzato ad assumere, a decorrere dal 1o gennaio 2007, in deroga all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, 166 idonei non vincitori del concorso pubblico per 500 allievi agenti forestali svolto in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77. Al relativo onere, pari a 2,2 milioni di euro per l'anno 2007 e a 5,24 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, relativamente ai fondi di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Assunzione personale per parziale turn-over 523. Per gli anni 2008 e 2009 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. Il limite di cui al presente comma si applica anche alle assunzioni del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25 della medesima legge n. 226 del 2004. Corso-concorso per segretari comunali e provinciali 524. L'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali procede a bandire il corso- concorso per l'accesso in carriera dei segretari comunali e provinciali secondo le vigenti disposizioni normative. Il corso-concorso, fermo restando, per il resto, quanto previsto dalle norme vigenti, ha una durata di nove mesi ed e' seguito da un tirocinio pratico di tre mesi presso uno o piu' comuni. Durante il corso e' prevista una verifica volta ad accertare l'apprendimento. Assunzioni Corpo di polizia penitenziaria 525. Per l'anno 2007, le vacanze organiche nei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come sostituita dalla tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, possono essere utilizzate per le assunzioni di agenti anche in eccedenza alla dotazione organica del ruolo degli agenti ed assistenti della predetta tabella F, mediante assunzione, a domanda, degli agenti ausiliari del Corpo di polizia penitenziaria, reclutati ai sensi dell'articolo 6 della legge 30 novembre 2000, n. 356, e dell'articolo 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, anche se cessati dal servizio nel limite di 500 unita' e comunque, entro un limite di spesa annua di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Le conseguenti posizioni di soprannumero nel ruolo degli agenti ed assistenti sono riassorbite per effetto dei passaggi per qualunque causa del personale del predetto ruolo a quelli dei sovrintendenti e degli ispettori. Ferme restando le procedure di autorizzazione di cui al comma 536, con decreto del Ministro della giustizia sono definiti i requisiti e le modalita' per le predette assunzioni, nonche' i criteri per la formazione della relativa graduatoria e le modalita' abbreviate del corso di formazione, anche in deroga agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443. Stabilizzazione personale per gli anni 2008 e 2009. Stabilizzazione specifica per il Corpo dei vigili del fuoco 526. Le amministrazioni di cui al comma 523 possono altresi' procedere, per gli anni 2008 e 2009, nel limite di un contingente di personale non dirigenziale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 40 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale, in possesso dei requisiti di cui al comma 519. Nel limite del predetto contingente, per avviare anche per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco la trasformazione in rapporti a tempo indeterminato delle forme di organizzazione precaria del lavoro, e' autorizzata una stabilizzazione del personale volontario, di cui agli articoli 6, 8 e 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che, alla data del 1o gennaio 2007, risulti iscritto negli appositi elenchi di cui al predetto articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. Con decreto del Ministro dell'interno, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri, il sistema di selezione, nonche' modalita' abbreviate per il corso di formazione. Ulteriori assunzioni, nelle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo per indifferibili esigenze di servizio 527. Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, le amministrazioni di cui al comma 523 non interessate al processo di stabilizzazione previsto dai commi da 513 a 543, possono procedere ad ulteriori assunzioni, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tale fine e' istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 25 milioni di euro per l'anno 2008, a 100 milioni di euro per l'anno 2009 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Per ciascuno degli anni 2008 e 2009, nel limite di una spesa pari a 25 milioni di euro per ciascun anno iniziale e a 75 milioni di euro a regime, le autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le modalita' di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Stabilizzazione contratti formazione e lavoro 528. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro prorogati ai sensi dell'articolo 1, comma 243, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ovvero in essere alla data del 30 settembre 2006, possono essere attuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel limite dei posti disponibili in organico. Nell'attesa delle procedure di conversione di cui al presente comma i contratti di formazione e lavoro sono prorogati al 31 dicembre 2007. Riserva posti per co.co.co nelle procedure per l'assunzione di personale a tempo determinato 529. Per il triennio 2007-2009 le pubbliche amministrazioni indicate al comma 523, che procedono all'assunzione di personale a tempo determinato, nei limiti ed alle condizioni previsti dal comma 1-bis dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' dal comma 538 del presente articolo, nel bandire le relative prove selettive riservano una quota del 60 per cento del totale dei posti programmati ai soggetti con i quali hanno stipulato uno o piu' contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006, attraverso i quali le medesime abbiano fronteggiato esigenze attinenti alle ordinarie attivita' di servizio. Modalita' di reclutamento del personale dell'amministrazione economico finanziaria, compreso quello delle agenzie fiscali 530. Al fine di potenziare l'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, nonche' l'attivita' di monitoraggio e contenimento della spesa, una quota parte, stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle risorse previste per il finanziamento di specifici programmi di assunzione del personale dell'amministrazione economico-finanziaria, e' destinata alle agenzie fiscali. Le modalita' di reclutamento del personale dell'amministrazione economico-finanziaria, incluso quello delle agenzie fiscali, sono definite, anche in deroga ai limiti previsti dalle vigenti disposizioni, sentite le organizzazioni sindacali, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2005, n. 248. Modificazioni disposizioni per il potenziamento dell'amministrazione finanziaria 531. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: "attivita' di controllo fiscale," sono inserite le seguenti: "dei risparmi di spesa conseguenti a controlli che abbiano determinato il disconoscimento in via definitiva di richieste di rimborsi o di crediti d'imposta,"; b) dopo le parole: "di tali risorse" sono inserite le seguenti: ", per l'amministrazione economica e per quella finanziaria in relazione a quelle di rispettiva competenza,"; c) le parole: "con effetto dall'anno 2004" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2004 e 2005"; d) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con effetto dall'anno 2006, le predette percentuali sono determinate ogni anno in misura tale da destinare alle medesime finalita' un livello di risorse non superiore a quello assegnato per il 2004, ridotto del 10 per cento". Indennita' di trasferta personale Agenzie fiscali 532. Al comma 213-bis dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' al personale delle agenzie fiscali". Riduzione delle risorse per il premio di concentrazione 533. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, e' ridotta di 500.000 euro per l'anno 2007. Proroga comandi personale Poste italiane Spa. 534. Sono prorogati fino al 31 dicembre 2007 i comandi del personale appartenente a Poste italiane Spa. Proroga contratti di collaborazione attivati dall'ISTAT 535. All'articolo 10-bis, comma 5, quinto periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: "31 dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007". Procedura per assunzioni. Proroga efficacia graduatorie concorsuali 536. Le assunzioni di cui ai commi 523, 526, 528 e 530 sono autorizzate secondo le modalita' di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e dei relativi oneri. Il termine di validita' di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' prorogato al 31 dicembre 2008. Adeguamento temporale a nuovi criteri per le assunzioni 537. All'articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "A decorrere dall'anno 2008" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2010". Riduzione rapporti di lavoro "flessibile" 538. Con effetto dall'anno 2007, all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: "60 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "40 per cento". soppressione Fondo mobilita' 539. I commi 228 e 229 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono abrogati. Integrazione categorie personale per assunzioni prioritarie 540. All'articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: "h-bis) per la copertura delle posizioni dirigenziali della Presidenza del Consiglio dei ministri; h-ter) del personale del Ministero degli affari esteri; h-quater) del personale dell'Ente nazionale per l'aviazione civile". h-quinquies) del personale di magistratura della giustizia amministrativa". Proroga autorizzazione assunzioni nelle pubbliche amministrazioni 541. Le assunzioni autorizzate per l'anno 2006 con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2006, possono essere effettuate entro il 30 aprile 2007. Incremento organico Autorita' garante per la protezione dei dati personali 542. Al fine di perseguire il migliore espletamento dei propri compiti istituzionali e, in particolare, di quelli di vigilanza e di controllo, il Garante per la protezione dei dati personali e' autorizzato ad incrementare la propria dotazione organica in misura non superiore al 25 per cento della consistenza attualmente prevista dall'articolo 156, comma 2, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nei limiti della dotazione prevista nella Tabella C allegata alla presente legge. Incremento organico Autorita' garanzie nelle comunicazioni. 543. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di perseguire il migliore espletamento dei propri compiti istituzionali, puo' proporre una graduale ridefinizione della propria dotazione organica in misura non superiore al 25 per cento della consistenza attuale, mediante le risorse ad essa assicurate in via continuativa dall'articolo 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, senza aumenti del finanziamento a carico del bilancio statale. La delibera dell'Autorita' recante la proposta motivata di cui al periodo precedente e' sottoposta al Presidente del Consiglio dei ministri per l'approvazione, sentiti il Ministro delle comunicazioni e il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento, trascorso il quale la delibera diventa esecutiva. Assunzione ispettori del lavoro e immissione nei ruoli di destinazione finale del personale "riqualificato" 544. Al fine di fronteggiare le esigenze scaturenti dai nuovi compiti recati dalla presente legge, con particolare riferimento alle politiche di contrasto del lavoro sommerso e di prevenzione degli incidenti sul lavoro e del fenomeno delle morti bianche, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' autorizzato: a) all'immissione in servizio fino a trecento unita' di personale risultato idoneo in seguito allo svolgimento dei concorsi pubblici, per esami, a complessivi 795 posti di ispettore del lavoro, area funzionale C, posizione economica C2, per gli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ubicati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto, Campania, Molise e Sicilia; b) all'immissione nei ruoli di destinazione finale e al conseguente adeguamento delle competenze economiche, del personale in servizio risultato vincitore ovvero idoneo nei relativi percorsi di riqualificazione. Autorizzazione di spesa per il Ministero del Lavoro e per la previdenza sociale 545. Per l'attuazione del comma 544, a decorrere dall'anno 2007 e' autorizzata la spesa annua di 8,5 milioni di euro con riferimento al comma 544, lettera a), e di 5 milioni di euro con riferimento al comma 544, lettera b). Incremento risorse per la contrattazione collettiva biennio 2006-2007 546. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste per il biennio 2006-2007 dall'articolo 1, comma 183, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a carico del bilancio statale sono incrementate per l'anno 2007 di 807 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2008 di 2.193 milioni di euro. Esigibilita' risorse 547. In sede di definizione delle linee generali di indirizzo per la contrattazione collettiva del biennio 2006-2007, ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in applicazione delle disposizioni di cui al comma 546, e' reso esigibile interamente, per il medesimo biennio, il complesso delle risorse di cui al medesimo comma 546. Nuova procedura di certificazione contratti collettivi 548. All'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. La procedura di certificazione dei contratti collettivi deve concludersi entro quaranta giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, decorsi i quali i contratti sono efficaci, fermo restando che, ai fini dell'esame dell'ipotesi di accordo da parte del Consiglio dei ministri, il predetto termine puo' essere sospeso una sola volta e per non piu' di quindici giorni, per motivate esigenze istruttorie dei comitati di settore o del Presidente del Consiglio dei ministri. L'ARAN provvede a fornire i chiarimenti richiesti entro i successivi sette giorni. La deliberazione del Consiglio dei ministri deve comunque essere adottata entro otto giorni dalla ricezione dei chiarimenti richiesti, o dalla scadenza del termine assegnato all'ARAN, fatta salva l'autonomia negoziale delle parti in ordine ad un'eventuale modifica delle clausole contrattuali. In ogni caso i contratti divengono efficaci trascorso il cinquantacinquesimo giorno dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, che e' trasmesso dall'ARAN, corredato della prescritta relazione tecnica, al comitato di settore entro tre giorni dalla predetta sottoscrizione. Resta escluso comunque dall'applicazione del presente articolo ogni onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato anche nell'ipotesi in cui i comitati di settore delle amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 3, non si esprimano entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo". Benefici economici spettanti al personale statale in regime di diritto pubblico 549. Le risorse previste dall'articolo 1, comma 184, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico per il biennio 2006-2007 sono incrementate per l'anno 2007 di 374 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2008 di 1.032 milioni di euro, con specifica destinazione, rispettivamente, di 304 milioni di euro e di 805 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. In aggiunta a quanto previsto dal primo periodo e' stanziata, per l'anno 2007, la somma di 40 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2008 la somma di 80 milioni di euro da destinare al trattamento accessorio del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in relazione alle speciali esigenze connesse con la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, con la prevenzione e la repressione dei reati, nonche' alle speciali esigenze della difesa nazionale, anche in relazione agli accresciuti impegni in campo internazionale. Incremento Fondo unico di amministrazione del Ministero dell'interno 550. Il Fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali del Ministero dell'interno e' incrementato, a decorrere dal 2007, di 6 milioni di euro. Incentivi al personale applicato alle attivita' di programmazione e controllo su ANAS S.p.a. e sui concessionari autostradali 551. Allo scopo del miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza delle funzioni di competenza statale in campo infrastrutturale, a decorrere dal 2007 e' autorizzata la spesa di 6 milioni di euro da destinare, con criteri fissati in sede di contrattazione integrativa, al personale applicato alle attivita' di programmazione, indirizzo, vigilanza tecnica ed operativa e controllo su ANAS Spa e sui concessionari autostradali, nonche' alle attivita' di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 2006. Risorse per la Cassa previdenza e assistenza dipendenti ex Ministero Infrastrutture e Trasporti 552. A decorrere dal 1o gennaio 2007, in sede di contrattazione integrativa, un importo non superiore a un milione di euro annui, viene destinato a garantire il funzionamento della Cassa di previdenza ed assistenza per i dipendenti dell'ex Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con modalita' stabilite ai sensi dell'articolo 5, lettera a), del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14, e successive modificazioni. Stanziamento per i dipendenti del Ministero 553. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 634, a decorrere dall'anno 2007 e' stanziata la somma di euro 7.000.000 annui per le finalita' di cui all'articolo 2-octies del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109, da destinare ai dipendenti del Ministero della pubblica istruzione. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti i criteri di riparto della citata somma. della pubblica istruzione Ammontare complessivo massimo destinato a copertura degli oneri contrattuali 554. Le somme di cui ai commi 546 e 549, comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468. Disposizioni in materia di equo indennizzo del personale delle amministrazioni statali 555. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 219, 220 e 221, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applicano, a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge, alle spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi, con esclusione delle cure balneo-termali, idropiniche e inalatorie, sostenute dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Forze armate e di polizia e conseguenti a ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico, ovvero nello svolgimento di attivita' operative o addestrative, riconosciute dipendenti da causa di servizio. Resta ferma la vigente disciplina in materia prevista dai contratti collettivi nazionali o da provvedimenti di recepimento di accordi sindacali. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, le risorse per i rinnovi contrattuali e per i miglioramenti economici sono a carico dei rispettivi bilanci 556. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2006-2007, nonche' quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi, quale tetto massimo di crescita delle retribuzioni, ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 546. A tale fine, i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente. Revisione degli obblighi delle regioni e degli enti locali sottoposti al patto di stabilita' relativi al contenimento delle spese per il personale 557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di cui ai commi da 655 a 695, gli enti sottoposti al patto di stabilita' interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratico-amministrative. A tale fine, nell'ambito della propria autonomia, possono fare riferimento ai principi desumibili dalle seguenti disposizioni: a) commi da 513 a 543 del presente articolo, per quanto attiene al riassetto organizzativo; b) articolo 1, commi 189, 191 e 194, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la determinazione dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa al fine di rendere coerente la consistenza dei fondi stessi con l'obiettivo di riduzione della spesa complessiva di personale. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 1, commi da 198 a 206, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni medesime per gli anni 2005 e 2006, sono disapplicate per gli enti di cui al presente comma, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Stabilizzazione del personale delle regioni e degli enti locali 558. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui al comma 557 fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilita' interno, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtu' di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, nonche' del personale di cui al comma 1156, lettera f), purche' sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive. Inquadramento presso regioni ed enti locali del personale proveniente dai consorzi agrari 559. Il personale proveniente dai consorzi agrari ai sensi dei commi 6 e 7 dell'articolo 5 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e collocato in mobilita' collettiva alla data del 29 settembre 2006 puo' essere inquadrato a domanda presso le regioni e gli enti locali nei limiti delle dotazioni organiche vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Riserva posti per co.co.co nelle procedure per l'assunzione di personale a tempo determinato 560. Per il triennio 2007-2009 le amministrazioni di cui al comma 557, che procedono all'assunzione di personale a tempo determinato, nei limiti e alle condizioni previste dal comma 1-bis dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel bandire le relative prove selettive riservano una quota non inferiore al 60 per cento del totale dei posti programmati ai soggetti con i quali hanno stipulato uno o piu' contratti di collaborazione coordinata e continuativa, esclusi gli incarichi di nomina politica, per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006. Divieto nuove assunzioni per inosservanza patto di stabilita' interno 561. Gli enti che non abbiano rispettato per l'anno 2006 le regole del patto di stabilita' interno non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto. Limite assunzioni per gli enti fuori dal patto di stabilita' 562. Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilita' interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558. Inquadramento nei ruoli delle amministrazioni presso cui prestano servizio del personale dell'Ente Tabacchi Italiani S.p.A. 563. Il personale, gia' appartenente all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato distaccato presso l'Ente Tabacchi Italiani, dichiarato in esubero a seguito di ristrutturazioni aziendali e ricollocato presso uffici delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, attualmente inquadrato nel ruolo fino ad esaurimento, previsto dall'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 283 del 1998 e inserito nella specifica sezione 1/G prevista dal decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001, che ne fa esplicita richiesta, viene assegnato anche in posizione di soprannumero, salvo riassorbimento al verificarsi delle relative vacanze in organico, nei ruoli degli enti presso i quali presta al momento servizio. Su dichiarazione dei relativi enti e' riconosciuta l'eventuale professionalita' acquisita con l'assegnazione della qualifica o profili corrispondenti. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, senza aggravio di spesa, ad assegnare agli enti le relative risorse finanziarie, attualmente attestate in un unico capitolo di spesa di bilancio gestito dal Dipartimento per le politiche fiscali. Facolta' per le regioni ed enti locali di finalizzare ad assunzioni stagionali a progetto quota dei proventi sanzioni amministrative pecuniarie 564. All'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: "4-bis. La quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice, annualmente destinata con delibera di Giunta al miglioramento della circolazione sulle strade, puo' essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro". Ridefinizione della disciplina sui vincoli alla spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale 565. Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, in attuazione del protocollo d'intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per un patto nazionale per la salute, sul quale la Conferenza delle regioni e delle province autonome, in data 28 settembre 2006, ha espresso la propria condivisione: a) gli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando quanto previsto per gli anni 2005 e 2006 dall'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e, per l'anno 2006, dall'articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, non superino per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento. A tale fine si considerano anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni; b) ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a), le spese di personale sono considerate al netto: 1) per l'anno 2004, delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro; 2) per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all'anno 2004. Sono comunque fatte salve, e pertanto devono essere escluse sia per l'anno 2004 sia per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, le spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati nonche' le spese relative alle assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni; c) gli enti destinatari delle disposizioni di cui alla lettera a), nell'ambito degli indirizzi fissati dalle regioni nella loro autonomia, per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa previsti dalla medesima lettera: 1) individuano la consistenza organica del personale dipendente a tempo indeterminato in servizio alla data del 31 dicembre 2006 e la relativa spesa; 2) individuano la consistenza del personale che alla medesima data del 31 dicembre 2006 presta servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni e la relativa spesa; 3) predispongono un programma annuale di revisione delle predette consistenze finalizzato alla riduzione della spesa complessiva di personale. In tale ambito e nel rispetto dell'obiettivo di cui alla lettera a), puo' essere valutata la possibilita' di trasformare le posizioni di lavoro gia' ricoperte da personale precario in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato. A tale fine le regioni nella definizione degli indirizzi di cui alla presente lettera possono nella loro autonomia far riferimento ai principi desumibili dalle disposizioni di cui ai commi da 513 a 543; 4) fanno riferimento, per la determinazione dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa, alle disposizioni recate dall'articolo 1, commi 189, 191 e 194, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, al fine di rendere coerente la consistenza dei fondi stessi con gli obiettivi di riduzione della spesa complessiva di personale e di rideterminazione della consistenza organica; d) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge per gli enti del Servizio sanitario nazionale le misure previste per gli anni 2007 e 2008 dall'articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dall'articolo 1, commi da 198 a 206, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono sostituite da quelle indicate nel presente comma; e) alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti dalle disposizioni di cui alla lettera a) per gli anni 2007, 2008 e 2009, nonche' di quelli previsti per i medesimi enti del Servizio sanitario nazionale dall'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per gli anni 2005 e 2006 e dall'articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2006, si provvede nell'ambito del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. La regione e' giudicata adempiente accertato l'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti. In caso contrario la regione e' considerata adempiente solo ove abbia comunque assicurato l'equilibrio economico. Assunzioni di personale Istituti zooprofilattici sperimentali 566. Al fine di dare continuita' alle attivita' di sorveglianza epidemiologica, prevenzione e sperimentazione di cui alla legge 19 gennaio 2001, n. 3, gli Istituti zooprofilattici sperimentali sono autorizzati a procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato, nei limiti della dotazione organica all'uopo rideterminata e del finanziamento complessivo deliberato annualmente dal CIPE, integrato dalla quota parte della somma di cui al terzo periodo del presente comma. Nelle procedure di assunzione si provvede prioritariamente alla stabilizzazione del personale precario, che sia in servizio da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtu' di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 ovvero che sia stato in servizio per almeno tre anni anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge purche' abbia superato o superi prove selettive di natura concorsuale. A far data dal 2007 lo stanziamento annuo della legge 19 gennaio 2001, n. 3, e' rideterminato in euro 30.300.000. Il Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti gli Istituti zooprofilattici sperimentali, definisce con apposito programma annuale le attivita' da svolgere nonche' i criteri e i parametri di distribuzione agli stessi di quota parte del predetto stanziamento. Incentivazione della produttivita' del personale delle aree funzionali del Ministero degli affari esteri 567. E' autorizzata, a decorrere dal 2007, la spesa di euro 6 milioni da destinare, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa, all'incentivazione della produttivita' del personale delle aree funzionali in servizio presso il Ministero degli affari esteri in relazione all'incremento dei compiti ad esso assegnati e connessi al supporto delle missioni umanitarie, di stabilizzazione e di ricostruzione in atto, di cui alla legge 4 agosto 2006, n. 247, e al decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 2006, n. 270, ivi incluse la gestione e l'amministrazione degli interventi. Risorse per il funzionamento delle sedi consolari all'estero 568. Una quota delle maggiori entrate di ciascun anno provenienti dalla applicazione della tariffa consolare di cui all'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, certificate con decreto del Ministro degli affari esteri, nel limite di 10 milioni di euro annui, e' destinata al funzionamento e alla razionalizzazione delle sedi all'estero. Abrogazione diversa destinazione risorse 569. L'articolo 80, comma 42, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e' abrogato. Contenimento spese per professionalizzazione Forze armate. 570. Gli oneri previsti dalla tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, nonche' dalla tabella C allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226, sono ridotti del 15 per cento in ragione d'anno a decorrere dall'anno 2007. Incremento organico carabinieri per la tutela del lavoro 571. Al fine di potenziare l'attivita' ispettiva, il Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro e' incrementato di sessanta unita' di personale, di cui tre tenenti colonnello/maggiori, un capitano, venticinque ispettori, quattordici sovrintendenti e diciassette appuntati/carabinieri, da considerare in soprannumero rispetto all'organico dell'Arma dei carabinieri previsto dalle norme vigenti. Arruolamenti straordinari in deroga 572. Per le finalita' di cui al comma 571, e' autorizzato il ricorso ad arruolamenti straordinari, per un numero corrispondente di unita' di personale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Requisiti richiesti 573. Nel nuovo contingente di cui al comma 571 deve essere previsto almeno il 50 per cento di unita' gia' in possesso di esperienza e capacita' operativa nella materia giuslavoristica. Potenziamento dell'organico del Comando dei Carabinieri per la lotta all'ecomafia e alla criminalita' ambientale 574. Al fine di potenziare gli strumenti per la lotta all'ecomafia ed alle altre forme di criminalita' organizzata in campo ambientale, anche attraverso azioni di ricerca operativa e di intelligence, e per ottimizzare gli interventi di prevenzione e repressione delle violazioni commesse in danno dell'ambiente sul territorio nazionale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e' autorizzato ad avvalersi di strutture specialistiche del Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente, che e' a tale fine autorizzato per l'anno 2007 a ricorrere ad arruolamenti straordinari fino ad un massimo di venti unita' di personale, di cui sei tenenti, dodici ispettori e due appuntati/carabinieri, da considerare in soprannumero rispetto all'organico dell'Arma dei carabinieri previsto dalle norme vigenti. Riduzione trattamento economico Ministri e Sottosegretari 575. Il trattamento economico complessivo dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, e' ridotto del 30 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2007. Misure di contenimento dei trattamenti accessori del personale non contrattualizzato 576. Per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, l'adeguamento retributivo previsto dall'articolo 24, commi 1 e 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, fermo restando il procedimento di determinazione ivi disciplinato, e' corrisposto per gli anni 2007 e 2008 nella misura del 70 per cento, con riferimento al personale con retribuzioni complessivamente superiori a 53.000 euro annui, senza dare luogo a successivi recuperi, con applicazione nell'anno 2009 nella misura piena dell'indice di adeguamento Misure di contenimento trattamento economico dei dirigenti pubblici 577. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono anche disciplinati i criteri applicativi dell'articolo 22-bis, comma 1, dello stesso decreto-legge, sulla base dei medesimi principi e modalita'. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo del presente comma trova applicazione anche nei confronti del personale di cui all'articolo 5, terzo comma, della legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, nonche' del personale di cui all'articolo 65, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, in relazione ai trattamenti indennitari comunque denominati in godimento. Interpretazione autentica riconoscimento anzianita' di servizio per talune figure dirigenziali della PA 578. L'articolo 23-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si interpreta nel senso che ai dirigenti delle pubbliche amministrazioni, agli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia nonche' ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato, collocati in aspettativa senza assegni presso soggetti e organismi pubblici, e' riconosciuta l'anzianita' di servizio. E' fatta salva l'esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge. Partecipazione sindacale 579. Sui provvedimenti di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 577, aventi riflessi sull'organizzazione e sulla gestione dei rapporti di lavoro o sullo stato giuridico dei pubblici dipendenti, sono sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Istituzione dell'Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni pubbliche e soppressione della Scuola superiore della pubblica amministrazione 580. Al fine di contribuire all'ammodernamento delle amministrazioni pubbliche, di migliorare la qualita' delle attivita' formative pubbliche, di garantire una selezione rigorosa della dirigenza dello Stato e di fornire adeguato sostegno alle amministrazioni nella valutazione dei loro fabbisogni formativi e nella sperimentazione delle innovazioni organizzative e gestionali, e' istituita l'Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni pubbliche-Scuola nazionale della pubblica amministrazione, di seguito indicata come Agenzia per la formazione. Essa e' dotata di personalita' giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa e contabile e sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri. La Scuola superiore della pubblica amministrazione e' soppressa a far tempo dal 31 marzo 2007 e le relative dotazioni finanziarie, strumentali e di personale sono trasferite alla Agenzia, la quale subentra nei suoi rapporti attivi e passivi e nei relativi diritti ed obblighi. L'Istituto diplomatico, la Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno e la Scuola superiore dell'economia e delle finanze fanno parte dell'Agenzia per la formazione, che ne coordina l'attivita', mantenendo la loro autonomia organizzativa e l'inquadramento nelle rispettive amministrazioni. Il regolamento di cui al comma 585 provvede alle necessarie armonizzazioni ordinamentali. Compiti dell'Agenzia per la formazione 581. L'Agenzia per la formazione ha i seguenti compiti: raccolta, elaborazione e sviluppo delle metodologie formative; ricerca, sviluppo, sperimentazione e trasferimento delle innovazioni di processo e di prodotto delle pubbliche amministrazioni; accreditamento delle strutture di formazione; cooperazione europea ed internazionale in materia di formazione e innovazione amministrativa; supporto, consulenza e assistenza alle amministrazioni pubbliche nell'analisi dei fabbisogni formativi, nello sviluppo e trasferimento di modelli innovativi, nella definizione dei programmi formativi. Reclutamento e formazione dirigenti 582. Il reclutamento e la formazione dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato e' affidata alla Agenzia per la formazione ed alle Scuole speciali, costituite per il reclutamento e la formazione del personale delle carriere militare e dei Corpi di polizia. Il reclutamento e la formazione dei segretari comunali e provinciali resta affidato alla Scuola superiore della pubblica amministrazione locale, della quale gli enti locali possono avvalersi altresi' per la formazione dei loro dirigenti. Elenco nazionale di istituzioni o organismi formativi pubblici o privati accreditati 583. Salvo quanto disposto dal comma 582, le pubbliche amministrazioni si avvalgono, per la formazione e l'aggiornamento professionale dei loro dipendenti, di istituzioni o organismi formativi pubblici o privati dotati di competenza ed esperienza adeguate, a tal fine inseriti in un apposito elenco nazionale tenuto dalla Agenzia per la formazione, che provvede alla relativa attivita' di accreditamento e certificazione. Ai fini dello svolgimento delle iniziative di formazione e aggiornamento professionale di propri dipendenti, da esse promosse, le pubbliche amministrazioni procedono alla scelta dell'istituzione formativa, mediante procedura competitiva tra le strutture accreditate. Fabbisogno annuale nuovi dirigenti dello Stato e degli enti pubblici nazionali 584. Entro il 28 febbraio di ogni anno il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali piu' rappresentative nel settore pubblico, stabilisce il numero di posti di dirigente dello Stato e degli enti pubblici nazionali messi a concorso dalla Agenzia per la formazione, ripartendoli tra il concorso riservato a dipendenti pubblici in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e il concorso aperto ai cittadini dei Paesi dell'Unione europea in possesso di qualificata formazione universitaria. Regolamenti di delegificazione per la riforma del sistema della formazione nella P.A. 585. Con uno o piu' regolamenti adottati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'interno, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede a dare attuazione alle disposizioni dei commi precedenti, a riformare il sistema della formazione dei dirigenti e dipendenti delle pubbliche amministrazioni e di sostegno all'innovazione ed alla modernizzazione delle amministrazioni pubbliche ed a riordinare le relative strutture pubbliche o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, nonche' i loro strumenti di finanziamento, in modo da ridurre l'ammontare delle spese attualmente sostenute e da conseguire consistenti miglioramenti nella qualita' e nei risultati dell'attivita' formativa e di sostegno all'innovazione, attenendosi ai seguenti criteri: a) accorpamento delle strutture nazionali preposte a funzioni coincidenti o analoghe, con eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni; b) precisa indicazione delle missioni e dei compiti di ciascuna struttura; c) disciplina della missione e dell'attivita' della Agenzia per la formazione come struttura di governo e coordinamento unitario del sistema della formazione pubblica, in attuazione di quanto disposto dai commi 580 e 581; attribuzione all'Agenzia dei poteri necessari per assicurare la razionalizzazione delle attivita' delle strutture di cui al comma 580, la realizzazione delle sinergie possibili, la gestione unitaria e coordinata delle relative risorse finanziarie; d) definizione dell'organizzazione della Agenzia per la formazione, anche mediante la previsione di autonome strutture organizzative; definizione dei suoi organi di indirizzo, direzione e supervisione scientifica, assicurando una qualificata partecipazione di esperti della formazione e della innovazione amministrativa, italiani e stranieri, e di alti dirigenti pubblici, individuati anche su indicazione delle regioni, delle autonomie locali e delle parti sociali; istituzione di un comitato di coordinamento presieduto dal Presidente dell'Agenzia per la formazione e formato dai direttori delle Scuole speciali e delle strutture autonome; e) ad eccezione delle Scuole di cui ai commi 580 e 582, soppressione delle strutture aventi finalita' identiche o analoghe a quelle elencate nel comma 581; attribuzione all'Agenzia per la formazione delle relative attivita' e dotazioni umane, strumentali e finanziarie, ivi compresi i rapporti di lavoro a tempo determinato e le collaborazioni coordinate e continuative o di progetto; scorporo e attribuzione all'Agenzia per la formazione degli uffici o delle risorse dedicati o comunque impiegati, nel corso del 2006, alle attivita' di cui al predetto comma 581, nell'ambito di strutture o organismi pubblici o comunque partecipati dallo Stato non destinati alla soppressione in quanto svolgenti anche altre attivita'; f) trasferimento del personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in servizio presso gli organismi di cui alla lettera e), oggetto della soppressione o dello scorporo e del conferimento all'Agenzia per la formazione, nei ruoli organici dell'Agenzia stessa, secondo i criteri di equiparazione tra figure professionali, stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato sulla base di apposito accordo con le organizzazioni sindacali. Il personale trasferito nei ruoli organici dell'Agenzia per la formazione mantiene il trattamento economico in godimento presso le strutture di provenienza. Si applica il disposto dell'articolo 11, commi 5 e 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Risparmi di spesa 586. Dalla attuazione dei regolamenti di cui al comma 585 dovra' derivare una riduzione di spesa non inferiore a 3 milioni di euro nel 2007 e a 6 milioni di euro negli anni 2008 e seguenti. Pubblicita' delle partecipazioni delle amministrazioni pubbliche in societa' e consorzi 587. Entro il 30 aprile di ciascun anno le amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco dei consorzi di cui fanno parte e delle societa' a totale o parziale partecipazione da parte delle amministrazioni medesime, indicando la ragione sociale, la misura della partecipazione, la durata dell'impegno, l'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, il numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, il trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante. Sanzione per mancata o incompleta comunicazione dei dati 588. Nel caso di mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui al comma 587, e' vietata l'erogazione di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata a favore del consorzio o della societa', o a favore dei propri rappresentanti negli organi di governo degli stessi. Conseguenze inosservanza delle disposizioni 589. Nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 587 e 588 una cifra pari alle spese da ciascuna amministrazione sostenuta nell'anno viene detratta dai fondi a qualsiasi titolo trasferiti a quella amministrazione dallo Stato nel medesimo anno. Principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica per le regioni 590. Le disposizioni di cui ai commi 587, 588 e 589, costituiscono per le regioni principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilita' e crescita dell'Unione europea. Pubblicita' dei dati 591. I dati raccolti ai sensi del comma 587 sono pubblici, e sono esposti nel sito web del Dipartimento della funzione pubblica. Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione riferisce annualmente alle Camere. Armonizzazione regime previdenziale ENPALS 592. All'articolo 43, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: "legge 28 febbraio 1986, n. 41" sono aggiunte le seguenti: "; gli effetti si estendono anche alle eventuali partite debitorie pregresse a carico dell'Ente definite alla data di entrata in vigore della presente legge". Contenimento e pubblicita' delle retribuzioni per i dirigenti e i titolari di incarichi pubblici 593. Fermo restando quanto previsto al comma 466, per gli amministratori delle societa' partecipate direttamente o indirettamente dallo Stato, la retribuzione dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, dei consulenti, dei membri di commissioni e di collegi e dei titolari di qualsivoglia incarico corrisposto dallo Stato, da enti pubblici o da societa' a prevalente partecipazione pubblica non quotate in borsa, non puo' superare quella del primo presidente della Corte di cassazione. Nessun atto comportante spesa ai sensi del precedente periodo puo' ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito web dell'amministrazione o del soggetto interessato, nonche' comunicato al Governo e al Parlamento. In caso di violazione, l'amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso in solido, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita. Divieto di acquistare o gestire Sedi regionali di rappresentanza all'estero 594. Fatti salvi gli uffici di rappresentanza delle regioni presso gli organi dell'Unione europea, non possono essere coperte con fondi derivanti da trasferimenti a qualunque titolo da parte dello Stato le spese sostenute dalle regioni per l'acquisto o la gestione di sedi di rappresentanza in Paesi esteri, o per la istituzione di uffici o di strutture comunque denominate per la promozione economica, commerciale, turistica. Sanzione 595. Qualora le regioni sostengano spese ricadenti nelle fattispecie di cui al comma precedente, una cifra pari alle spese da ciascuna regione sostenute nell'anno viene detratta dai fondi a qualsiasi titolo complessivamente trasferiti a quella regione dallo Stato nel medesimo anno. Principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica per le regioni 596. Le disposizioni di cui ai commi 594 e 595 costituiscono principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilita' e crescita dell'Unione europea. Divieto di acquistare o gestire sedi di rappresentanza o uffici per gli enti locali 597. Fatti salvi gli uffici di rappresentanza delle associazioni nazionali degli enti locali presso gli organi dell'Unione europea, non e' consentito a comuni e province, anche in forma associata, acquistare o gestire sedi di rappresentanza in Paesi esteri, o l'istituzione di uffici o di strutture comunque denominate per la promozione economica, commerciale, turistica. Divieto utilizzo fondi trasferiti dallo Stato 598. E' fatto altresi' divieto a comuni e province di coprire, con fondi derivanti da trasferimenti a qualunque titolo da parte dello Stato, le spese sostenute, anche in forma associata, nell'ambito delle fattispecie di cui al comma 596. Sanzione 599. Qualora gli enti locali sostengano, anche in forma associata, spese ricadenti nelle fattispecie di cui al comma 596, una cifra pari alle spese da ciascun ente sostenute nell'anno viene detratta dai fondi a qualsiasi titolo complessivamente trasferiti a quell'ente dallo Stato nel medesimo anno. Indennita' di trasferta personale ispettivo ENPALS e IPSEMA 600. All'articolo 1, comma 213-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: "dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)" sono inserite le seguenti: ", dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA)". Istituzione Fondi per il personale ed il funzionamento delle istituzioni scolastiche 601. A decorrere dall'anno 2007, al fine di aumentare l'efficienza e la celerita' dei processi di finanziamento a favore delle scuole statali, sono istituiti nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, in apposita unita' previsionale di base, i seguenti fondi: "Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato" e "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche". Ai predetti fondi affluiscono gli stanziamenti dei capitoli iscritti nelle unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione "Strutture scolastiche" e "Interventi integrativi disabili", nonche' gli stanziamenti iscritti nel centro di responsabilita' "Programmazione ministeriale e gestione ministeriale del bilancio" destinati ad integrare i fondi stessi. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti i criteri e i parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse di cui al presente comma. Al fine di avere la completa conoscenza delle spese effettuate da parte delle istituzioni scolastiche a valere sulle risorse finanziarie derivanti dalla costituzione dei predetti fondi, il Ministero della pubblica istruzione procede a una specifica attivita' di monitoraggio. Utilizzo disponibilita' del fondo per l'offerta formativa 602. Le disponibilita' iscritte nel fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, non utilizzate nel corso dell'anno di competenza, sono utilizzate nell'esercizio successivo. La quota del predetto fondo non ripartita nell'anno 2006 e' assegnata nell'anno 2007, alle istituzioni scolastiche autonome, per il miglioramento dell'offerta formativa e per la formazione del personale, sulla base di quanto previsto dalla direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 33 del 3 aprile 2006. Equiparazione ai collegi universitari legalmente riconosciuti 603. Tutti i collegi universitari gestiti da fondazioni, enti morali, nonche' enti ecclesiastici che abbiano le finalita' di cui all'articolo 1, comma 4, primo periodo della legge 14 novembre 2000, n. 338, ed iscritti ai registri delle prefetture, sono equiparati ai collegi universitari legalmente riconosciuti. Esenzione dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto per i collegi universitari 604. Ai collegi universitari di cui al comma 603 e' applicata l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto prevista dall'articolo 10, primo comma, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Interventi per rilancio scuola pubblica: 605. Per meglio qualificare il ruolo e l'attivita' dell'amministrazione scolastica attraverso misure e investimenti, anche di carattere strutturale, che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell'istruzione, con uno o piu' decreti del Ministro della pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti: a) nel rispetto della normativa vigente, la revisione, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, dei criteri e dei parametri per la formazione delle classi al fine di valorizzare la responsabilita' dell'amministrazione e delle istituzioni scolastiche, individuando obiettivi, da attribuire ai dirigenti responsabili, articolati per i diversi ordini e gradi di scuola e le diverse realta' territoriali, in modo da incrementare il valore medio nazionale del rapporto alunni/classe dello 0,4. Si procede, altresi', alla revisione dei criteri e parametri di riferimento ai fini della riduzione della dotazione organica del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA). L'adozione di interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto degli insuccessi scolastici attraverso la flessibilita' e l'individualizzazione della didattica, anche al fine di ridurre il fenomeno delle ripetenze; Formazione classi b) il perseguimento della sostituzione del criterio previsto dall'articolo 40, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con l'individuazione di organici corrispondenti alle effettive esigenze rilevate, tramite una stretta collaborazione tra regioni, uffici scolastici regionali, aziende sanitarie locali e istituzioni scolastiche, attraverso certificazioni idonee a definire appropriati interventi formativi; Riduzione organici ATA c) la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, da verificare annualmente, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, circa la concreta fattibilita' dello stesso, per complessive 150.000 unita', al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere piu' funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'eta' media del personale docente. Analogo piano di assunzioni a tempo indeterminato e' predisposto per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), per complessive 20.000 unita'. Le nomine disposte in attuazione dei piani di cui alla presente lettera sono conferite nel rispetto del regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Contestualmente all'applicazione del piano triennale, il Ministro della pubblica istruzione realizza un'attivita' di monitoraggio sui cui risultati, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, anche al fine di individuare nuove modalita' di formazione e abilitazione e di innovare e aggiornare gli attuali sistemi di reclutamento del personale docente, nonche' di verificare, al fine della gestione della fase transitoria, l'opportunita' di procedere a eventuali adattamenti in relazione a quanto previsto nei periodi successivi. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti gia' in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), e' successivamente disciplinata la valutazione dei titoli e dei servizi dei docenti inclusi nelle predette graduatorie ai fini della partecipazione ai futuri concorsi per esami e titoli. In correlazione alla predisposizione del piano per l'assunzione a tempo indeterminato per il personale docente previsto dalla presente lettera, e' abrogata con effetto dal 1o settembre 2007 la disposizione di cui al punto B.3), lettera h), della tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143. E' fatta salva la valutazione in misura doppia dei servizi prestati anteriormente alla predetta data. Ai docenti in possesso dell'abilitazione in educazione musicale, conseguita entro la data di scadenza dei termini per l'inclusione nelle graduatorie permanenti per il biennio 2005/2006-2006/2007, privi del requisito di servizio di insegnamento che, alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, erano inseriti negli elenchi compilati ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1996, e' riconosciuto il diritto all'iscrizione nel secondo scaglione delle graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media previsto dall'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333. Sono comunque fatte salve le assunzioni a tempo indeterminato gia' effettuate su posti della medesima classe di concorso. Sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010, una volta completate le nomine di cui al comma 619, si procede alla nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali della procedura riservata bandita con decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, che abbiano completato la relativa procedura concorsuale riservata, alla quale siano stati ammessi per effetto dell'aliquota aggiuntiva del 10 per cento e siano risultati idonei e non nominati in relazione al numero dei posti previsti dal bando. Successivamente si procede alla nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali delle procedure riservate bandite con decreto dirigenziale 17 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 100 del 20 dicembre 2002 e con il predetto decreto ministeriale 3 ottobre 2006, che abbiano superato il colloquio di ammissione ai corsi di formazione previsti dalle medesime procedure, ma non si siano utilmente collocati nelle rispettive graduatorie per la partecipazione agli stessi corsi di formazione. Detti candidati possono partecipare a domanda ad un apposito periodo di formazione e sono ammessi a completare l'iter concorsuale sostenendo gli esami finali previsti nei citati bandi, inserendosi nelle rispettive graduatorie dopo gli ultimi graduati. L'onere relativo al corso di formazione previsto dal precedente periodo deve essere sostenuto nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. Le nomine, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono conferite secondo l'ordine di indizione delle medesime procedure concorsuali. Nella graduatoria del concorso riservato indetto con il decreto dirigenziale 17 dicembre 2002 sono, altresi', inseriti, ulteriormente in coda, coloro che hanno frequentato nell'ambito della medesima procedura il corso di formazione, superando il successivo esame finale, ma che risultano privi del requisito di almeno un anno di incarico di presidenza; d) l'attivazione, presso gli uffici scolastici provinciali, di attivita' di monitoraggio a sostegno delle competenze dell'autonomia scolastica relativamente alle supplenze brevi, con l'obiettivo di ricondurre gli scostamenti piu' significativi delle assenze ai valori medi nazionali; e) ai fini della compiuta attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'adozione di un piano biennale di formazione per i docenti della scuola primaria, da realizzare negli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, finalizzato al conseguimento delle competenze necessarie per l'insegnamento della lingua inglese. A tale fine, per un rapido conseguimento dell'obiettivo, sono attivati corsi di formazione anche a distanza, integrati da momenti intensivi in presenza; f) il miglioramento dell'efficienza ed efficacia degli attuali ordinamenti dell'istruzione professionale anche attraverso la riduzione, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, dei carichi orari settimanali delle lezioni, secondo criteri di maggiore flessibilita', di piu' elevata professionalizzazione e di funzionale collegamento con il territorio. piano di assunzioni triennale Trasformazione graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento Procedimenti attuazione 606. Il decreto concernente la materia di cui alla lettera a) del comma 605 e' adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il decreto concernente la materia di cui alla lettera b) del comma 605 e' adottato d'intesa con il Ministro della salute. Il decreto concernente la materia di cui alla lettera c) del comma 605 e' adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione. Tabella valutazione titoli 607. La tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, e successive modificazioni, e' ridefinita con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il CNPI. Il decreto e' adottato, a decorrere dal biennio 2007/2008-2008/2009, in occasione degli aggiornamenti biennali delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Sono fatte salve le valutazioni dei titoli conseguiti anteriormente e gia' riconosciuti nelle graduatorie permanenti relative al biennio 2005/2006-2006/2007. Sono ridefinite, in particolare, le disposizioni riguardanti la valutazione dei titoli previsti dal punto C.11) della predetta tabella, e successive modificazioni. Ai fini di quanto previsto dal precedente periodo, con il decreto di cui al presente comma sono definiti criteri e requisiti per l'accreditamento delle strutture formative e dei corsi. Piano mobilita' docenti inidonei 608. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 35, comma 5, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione predispone, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, un piano organico di mobilita', relativamente al personale docente permanentemente inidoneo ai compiti di insegnamento e collocato fuori ruolo. Tale piano, da definire entro il 30 giugno 2007, tiene conto prioritariamente dei posti vacanti, presso gli uffici dell'amministrazione scolastica, nonche' presso le amministrazioni pubbliche in cui possono essere meglio utilizzate le professionalita' del predetto personale. In connessione con la realizzazione del piano, il termine fissato dalle disposizioni di cui al citato articolo 35, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' prorogato di un anno, ovvero fino al 31 dicembre 2008. Piano riconversione docenti soprannumerari 609. Il Ministro della pubblica istruzione predispone uno specifico piano di riconversione professionale del personale docente in soprannumero sull'organico provinciale, finalizzato all'assorbimento del medesimo personale. La riconversione, obbligatoria per i docenti interessati, e' finalizzata alla copertura dei posti di insegnamento per materie affini e dei posti di laboratorio compatibili con l'esperienza professionale maturata, nonche' all'acquisizione del titolo di specializzazione per l'insegnamento sui posti di sostegno. L'assorbimento del personale di cui al presente comma trova completa attuazione entro l'anno scolastico 2007/2008. Agenzia sviluppo autonomia scolastica 610. Allo scopo di sostenere l'autonomia delle istituzioni scolastiche nella dimensione dell'Unione europea ed i processi di innovazione e di ricerca educativa delle medesime istituzioni, nonche' per favorirne l'interazione con il territorio, e' istituita, presso il Ministero della pubblica istruzione, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la "Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica", di seguito denominata "Agenzia", avente sede a Firenze, articolata, anche a livello periferico, in nuclei allocati presso gli uffici scolastici regionali ed in raccordo con questi ultimi, con le seguenti funzioni: a) ricerca educativa e consulenza pedagogico-didattica; b) formazione e aggiornamento del personale della scuola; c) attivazione di servizi di documentazione pedagogica, didattica e di ricerca e sperimentazione; d) partecipazione alle iniziative internazionali nelle materie di competenza; e) collaborazione alla realizzazione delle misure di sistema nazionali in materia di istruzione per gli adulti e di istruzione e formazione tecnica superiore; f) collaborazione con le regioni e gli enti locali. Organizzazione Agenzia e soppressione IRRE e INDIRE 611. L'organizzazione dell'Agenzia, con articolazione centrale e periferica, e' definita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. L'Agenzia subentra nelle funzioni e nei compiti attualmente svolti dagli Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE) e dall'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE), che sono contestualmente soppressi. Al fine di assicurare l'avvio delle attivita' dell'Agenzia, e in attesa della costituzione degli organi previsti dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, nomina uno o piu' commissari straordinari. Con il regolamento di cui al presente comma e' individuata la dotazione organica del personale dell'Agenzia e delle sue articolazioni territoriali nel limite complessivo del 50 per cento dei contingenti di personale gia' previsti per l'INDIRE e per gli IRRE, che in fase di prima attuazione, per il periodo contrattuale in corso, conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento. Il predetto regolamento disciplina, altresi', le modalita' di stabilizzazione, attraverso prove selettive, dei rapporti di lavoro esistenti anche a titolo precario, purche' costituite mediante procedure selettive di natura concorsuale. Modifica ordinamento INVALSI 612. Al fine di potenziare la qualificazione scientifica nonche' l'autonomia amministrativa dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni, che non devono comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato: a) le parole: "Comitato direttivo" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "Comitato di indirizzo"; b) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente: "Art. 4. - (Organi). - 1. Gli organi dell'Istituto sono: a) il Presidente; b) il Comitato di indirizzo; c) il Collegio dei revisori dei conti"; c) all'articolo 5, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Il Presidente e' scelto tra persone di alta qualificazione scientifica e con adeguata conoscenza dei sistemi di istruzione e formazione e dei sistemi di valutazione in Italia ed all'estero. E' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su designazione del Ministro, tra una terna di nominativi proposti dal Comitato di indirizzo dell'Istituto fra i propri componenti. L'incarico ha durata triennale ed e' rinnovabile, con le medesime modalita', per un ulteriore triennio"; d) all'articolo 6, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Il Comitato di indirizzo e' composto dal Presidente e da otto membri, nel rispetto del principio di pari opportunita', dei quali non piu' di quattro provenienti dal mondo della scuola. I componenti del Comitato sono scelti dal Ministro tra esperti nei settori di competenza dell'Istituto, sulla base di una indicazione di candidati effettuata da un'apposita commissione, previo avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale finalizzato all'acquisizione dei curricula. La commissione esaminatrice, nominata dal Ministro, e' composta da tre membri compreso il Presidente, dotati delle necessarie competenze amministrative e scientifiche". Ridefinizione funzioni INVALSI 613. L'INVALSI, fermo restando quanto previsto dall'articolo 20 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area V della dirigenza per il quadriennio normativo 2002-2005 ed il primo biennio economico 2002-2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 113 alla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2006 e nel rispetto delle prerogative del dirigente generale dell'ufficio scolastico regionale, sulla base delle indicazioni del Ministro della pubblica istruzione, assume i seguenti compiti: a) formula al Ministro della pubblica istruzione proposte per la piena attuazione del sistema di valutazione dei dirigenti scolastici; b) definisce le procedure da seguire per la valutazione dei dirigenti scolastici; c) formula proposte per la formazione dei componenti del team di valutazione; d) realizza il monitoraggio sullo sviluppo e sugli esiti del sistema di valutazione. Accelerazione concorsi assunzione 614. Le procedure concorsuali di reclutamento del personale, di cui alla dotazione organica definita dalla tabella A allegata al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, devono essere espletate entro sei mesi dalla indizione dei relativi bandi, con conseguente assunzione con contratto a tempo indeterminato dei rispettivi vincitori. Scioglimento precedenti organi INVALSI 615. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente e i componenti del Comitato direttivo dell'INVALSI cessano dall'incarico. In attesa della costituzione dei nuovi organi, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, nomina uno o piu' commissari straordinari. Controllo su istituzioni scolastiche 616. Il riscontro di regolarita' amministrativa e contabile presso le istituzioni scolastiche statali e' effettuato da due revisori dei conti, nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro della pubblica istruzione, con riferimento agli ambiti territoriali scolastici. La minore spesa derivante dall'attuazione del presente comma resta a disposizione delle istituzioni scolastiche interessate. Conferma attuali revisori dei conti delle istituzioni scolastiche 617. I revisori dei conti, in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della pubblica istruzione, gia' nominati dal competente ufficio scolastico regionale, sono confermati fino all'emanazione del decreto di nomina dei rispettivi Ministeri e comunque non oltre l'entrata in vigore del provvedimento di modifica al regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" di cui al decreto del Ministero della pubblica istruzione 1o febbraio 2001, n. 44. Procedure reclutamento dirigenti scolastici 618. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalita' delle procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici secondo i seguenti principi: cadenza triennale del concorso su tutti i posti vacanti nel triennio; unificazione dei tre settori di dirigenza scolastica; accesso aperto al personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali, in possesso di laurea, che abbia maturato dopo la nomina in ruolo un servizio effettivamente prestato di almeno cinque anni; previsione di una preselezione mediante prove oggettive di carattere culturale e professionale, in sostituzione dell'attuale preselezione per titoli; svolgimento di una o piu' prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano la preselezione; effettuazione di una prova orale; valutazione dei titoli; formulazione della graduatoria di merito; periodo di formazione e tirocinio, di durata non superiore a quattro mesi, nei limiti dei posti messi a concorso, con conseguente soppressione dell'aliquota aggiuntiva del 10 per cento. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal presente comma sono abrogate le disposizioni vigenti con esso incompatibili, la cui ricognizione e' affidata al regolamento medesimo. Procedura transitoria reclutamento dirigenti scolastici 619. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui al comma 618 si procede alla nomina sui posti previsti dal bando di concorso ordinario a dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 94 del 26 novembre 2004, e, ove non sufficienti, sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, dei candidati del citato concorso compresi i candidati in possesso dei prescritti requisiti ammessi con riserva a seguito di provvedimento cautelare in sede giurisdizionale o amministrativa che abbiano superato le prove di esame propedeutiche alla fase della formazione con la produzione da parte degli stessi di una relazione finale e il rilascio di un attestato positivo da parte del direttore del corso, senza effettuazione dell'esame finale previsto dal bando medesimo. Si procede, altresi', sui posti vacanti e disponibili a livello regionale relativi al medesimo periodo, alla nomina degli altri candidati che abbiano superato le prove di esame propedeutiche al corso di formazione del predetto concorso ma non vi abbiano partecipato perche' non utilmente collocati nelle relative graduatorie; questi ultimi devono partecipare con esito positivo ad un apposito corso intensivo di formazione, indetto dall'amministrazione con le medesime modalita' di cui sopra, che si conclude nell'anno scolastico 2006/2007; le nomine di cui al presente comma, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono conferite secondo l'ordine della graduatoria di merito. Risparmi di spesa 620. Dall'attuazione dei commi da 605 a 619 devono conseguire economie di spesa per un importo complessivo non inferiore a euro 448,20 milioni per l'anno 2007, a euro 1.324,50 milioni per l'anno 2008 e a euro 1.402,20 milioni a decorrere dall'anno 2009. Clausola di salvaguardia 621. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui ai commi 483 e 620, in caso di accertamento di minori economie, si provvede: a) relativamente al comma 483, alla riduzione delle dotazioni di bilancio, relative ai trasferimenti agli enti pubblici, ivi comprese quelle determinate ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, in maniera lineare, fino a concorrenza degli importi indicati dal medesimo comma 483; b) relativamente al comma 620, a ridurre le dotazioni complessive di bilancio del Ministero della pubblica istruzione, ad eccezione di quelle relative alle competenze spettanti al personale della scuola e dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione, in maniera lineare, fino a concorrenza degli importi indicati dal medesimo comma 620. Principi su istruzione scolastica obbligatoria 622. L'istruzione impartita per almeno dieci anni e' obbligatoria ed e' finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di eta'. L'eta' per l'accesso al lavoro e' conseguentemente elevata da quindici a sedici anni. Resta fermo il regime di gratuita' ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. L'adempimento dell'obbligo di istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, l'acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricula relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di un apposito regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici previsti dai predetti curricula, possono essere concordati tra il Ministero della pubblica istruzione e le singole regioni percorsi e progetti che, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, siano in grado di prevenire e contrastare la dispersione e di favorire il successo nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione. Le strutture formative che concorrono alla realizzazione dei predetti percorsi e progetti devono essere inserite in un apposito elenco predisposto con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Il predetto decreto e' redatto sulla base di criteri predefiniti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita' ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione, nonche' alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno scolastico 2007/2008. Disposizioni particolari per la Provincia autonoma di Bolzano in materia di obbligo scolastico 623. Nella provincia autonoma di Bolzano, considerato il suo particolare sistema della formazione professionale, l'ultimo anno dell'obbligo scolastico di cui al precedente comma puo' essere speso anche nelle scuole professionali provinciali in abbinamento con adeguate forme di apprendistato. Prosecuzione percorsi sperimentali di istruzione e di formazione professionale 624. Fino alla messa a regime di quanto previsto dal comma 622, proseguono i percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Restano, pertanto, confermati i finanziamenti destinati dalla normativa vigente alla realizzazione dei predetti percorsi. Dette risorse per una quota non superiore al 3 per cento sono destinate alle misure nazionali di sistema ivi compreso il monitoraggio e la valutazione. Le strutture che realizzano tali percorsi sono accreditate dalle regioni sulla base dei criteri generali definiti con decreto adottato dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Piani di edilizia scolastica 625. Per l'attivazione dei piani di edilizia scolastica di cui all'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2007 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il 50 per cento delle risorse assegnate annualmente ai sensi del precedente periodo e' destinato al completamento delle attivita' di messa in sicurezza e di adeguamento a norma degli edifici scolastici da parte dei competenti enti locali. Per le finalita' di cui al precedente periodo, lo Stato, la regione e l'ente locale interessato concorrono, nell'ambito dei piani di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 23 del 1996, in parti uguali per l'ammontare come sopra determinato, ai fini del finanziamento dei singoli interventi. Per il completamento delle opere di messa in sicurezza e di adeguamento a norma, le regioni possono fissare un nuovo termine di scadenza al riguardo, comunque non successivo al 31 dicembre 2009, decorrente dalla data di sottoscrizione dell'accordo denominato "patto per la sicurezza" tra Ministero della pubblica istruzione, regione ed enti locali della medesima regione. Abbattimento barriere architettoniche e adeguamento delle strutture alle vigenti disposizioni in tema di sicurezza e igiene del lavoro 626. Nella logica degli interventi per il miglioramento delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni, il consiglio di indirizzo e di vigilanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) definisce, in via sperimentale per il triennio 2007-2009, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro della pubblica istruzione e con gli enti locali competenti, indirizzi programmatici per la promozione ed il finanziamento di progetti degli istituti di istruzione secondaria di primo grado e superiore per l'abbattimento delle barriere architettoniche o l'adeguamento delle strutture alle vigenti disposizioni in tema di sicurezza e igiene del lavoro. Il consiglio di indirizzo e di vigilanza dell'INAIL determina altresi' l'entita' delle risorse da destinare annualmente alle finalita' di cui al presente comma, utilizzando a tale fine anche le risorse che si rendessero disponibili a conclusione delle iniziative di attuazione dell'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 38 del 2000. Sulla base degli indirizzi definiti, il consiglio di amministrazione dell'INAIL definisce i criteri e le modalita' per l'approvazione dei singoli progetti e provvede all'approvazione dei finanziamenti dei singoli progetti. Modalita' attribuzione risorse per ampliamento offerta normativa 627. Al fine di favorire ampliamenti dell'offerta formativa e una piena fruizione degli ambienti e delle attrezzature scolastiche, anche in orario diverso da quello delle lezioni, in favore degli alunni, dei loro genitori e, piu' in generale, della popolazione giovanile e degli adulti, il Ministro della pubblica istruzione definisce, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, criteri e parametri sulla base dei quali sono attribuite le relative risorse alle istituzioni scolastiche. Gratuita' parziale libri di testo 628. La gratuita' parziale dei libri di testo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' estesa agli studenti del primo e del secondo anno dell'istruzione secondaria superiore. Il disposto del comma 3 del medesimo articolo 27 si applica anche per il primo e per il secondo anno dell'istruzione secondaria superiore e si applica, altresi', limitatamente all'individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria, agli anni successivi al secondo. Le istituzioni scolastiche, le reti di scuole e le associazioni dei genitori sono autorizzate al noleggio di libri scolastici agli studenti e ai loro genitori. Assegnazione in comodato libri di testo 629. Le amministrazioni interessate possono, a fronte di particolari esigenze, disporre che il beneficio previsto dall'articolo 27, comma 1, della citata legge n. 448 del 1998 sia utilizzato per l'assegnazione, anche in comodato, dei libri di testo agli alunni, in possesso dei requisiti richiesti che adempiono l'obbligo scolastico. Offerta formativa infantile 630. Per fare fronte alla crescente domanda di servizi educativi per i bambini al di sotto dei tre anni di eta', sono attivati, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, progetti tesi all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di eta', anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualita' pedagogica, flessibilita', rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di eta'. I nuovi servizi possono articolarsi secondo diverse tipologie, con priorita' per quelle modalita' che si qualificano come sezioni sperimentali aggregate alla scuola dell'infanzia, per favorire un'effettiva continuita' del percorso formativo lungo l'asse cronologico 0-6 anni di eta'. Il Ministero della pubblica istruzione concorre alla realizzazione delle sezioni sperimentali attraverso un progetto nazionale di innovazione ordinamentale ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e assicura specifici interventi formativi per il personale docente e non docente che chiede di essere utilizzato nei nuovi servizi. A tale fine sono utilizzate annualmente le risorse previste dall'articolo 7, comma 5, della legge 28 marzo 2003, n. 53, destinate al finanziamento dell'articolo 2, comma 1, lettera e), ultimo periodo, della medesima legge. L'articolo 2 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e' abrogato. Istruzione tecnica superiore (IFTS) 631. A decorrere dall'anno 2007, il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e' riorganizzato nel quadro del potenziamento dell'alta formazione professionale e delle misure per valorizzare la filiera tecnico-scientifica, secondo le linee guida adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione formulata di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi del medesimo decreto legislativo. Centri provinciali per l'istruzione degli adulti 632. Ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali in materia, in relazione agli obiettivi fissati dall'Unione europea, allo scopo di far conseguire piu' elevati livelli di istruzione alla popolazione adulta, anche immigrata con particolare riferimento alla conoscenza della lingua italiana, i centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e i corsi serali, funzionanti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sono riorganizzati su base provinciale e articolati in reti territoriali e ridenominati "Centri provinciali per l'istruzione degli adulti". Ad essi e' attribuita autonomia amministrativa, organizzativa e didattica, con il riconoscimento di un proprio organico distinto da quello degli ordinari percorsi scolastici, da determinare in sede di contrattazione collettiva nazionale, nei limiti del numero delle autonomie scolastiche istituite in ciascuna regione e delle attuali disponibilita' complessive di organico. Alla riorganizzazione di cui al presente comma, si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi del medesimo decreto legislativo. Finanziamenti per le innovazioni tecnologiche 633. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, con lo scopo di dotare le scuole di ogni ordine e grado delle innovazioni tecnologiche necessarie al migliore supporto delle attivita' didattiche. Autorizzazione di spesa 634. Per gli interventi previsti dai commi da 622 a 633, con esclusione del comma 625, e' autorizzata la spesa di euro 220 milioni a decorrere dall'anno 2007. Su proposta del Ministro della pubblica istruzione sono disposte, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le variazioni di bilancio per l'assegnazione delle risorse agli interventi previsti dai commi da 622 a 633. Finanziamenti scuole non statali 635. Al fine di dare il necessario sostegno alla funzione pubblica svolta dalle scuole paritarie nell'ambito del sistema nazionale di istruzione, a decorrere dall'anno 2007, gli stanziamenti, iscritti nelle unita' previsionali di base "Scuole non statali" dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, sono incrementati complessivamente di 100 milioni di euro, da destinare prioritariamente alle scuole dell'infanzia. Criteri assegnazione contributi scuole paritarie 636. Il Ministro della pubblica istruzione definisce annualmente, con apposito decreto, i criteri e i parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie e, in via prioritaria, a quelle che svolgono il servizio scolastico senza fini di lucro e che comunque non siano legate con societa' aventi fini di lucro o da queste controllate. In tale ambito i contributi sono assegnati secondo il seguente ordine di priorita': scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo e secondo grado. Criterio di determinazione annuale del fabbisogno finanziario delle Universita' 637. Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, garantendo che il fabbisogno finanziario, riferito alle universita' statali, ai dipartimenti e a tutti gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile, da esso complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente, incrementato del 3 per cento. Il Ministro dell'universita' e della ricerca procede annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ateneo, sentita la Conferenza dei rettori delle universita' italiane (CRUI), tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse e delle esigenze di razionalizzazione del sistema universitario, garantendo l'equilibrata distribuzione delle opportunita' formative. Criterio di determinazione annuale del fabbisogno finanziario degli enti pubblici di ricerca 638. Il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Agenzia spaziale italiana, l'Istituto nazionale di fisica nucleare, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, il Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste e l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, garantendo che il fabbisogno finanziario complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente incrementato del 4 per cento annuo. Ulteriore criterio di determinazione fabbisogno finanziario 639. Il fabbisogno di ciascuno degli enti di ricerca di cui al comma 638 e' determinato annualmente nella misura inferiore tra il fabbisogno programmato e quello realizzato nell'anno precedente incrementato del tasso di crescita previsto dal medesimo comma 638. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca e del Ministro dello sviluppo economico, possono essere introdotte modifiche al fabbisogno annuale spettante a ciascun ente di ricerca ai sensi del presente comma, previa compensazione con il fabbisogno annuale degli altri enti di ricerca e comunque nei limiti del fabbisogno complessivo programmato e possono essere altresi' determinati i pagamenti annuali che non concorrono al consolidamento del fabbisogno programmato per ciascun ente di ricerca, derivanti da accordi di programma e convenzioni per effetto dei quali gli enti medesimi agiscono in veste di attuatori dei programmi ed attivita' per conto e nell'interesse dei Ministeri che li finanziano. Esclusioni dei criteri di determinazione del fabbisogno finanziario 640. Per il triennio 2007-2009 continua ad applicarsi la disciplina di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Finanziamento ricerca scientifica 641. Per le finalita' di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, e' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009. Incremento fabbisogno finanziario per competenze arretrate dovute al personale 642. Il fabbisogno finanziario annuale determinato per il sistema universitario statale dal comma 637 e per i principali enti pubblici di ricerca dal comma 638 e' incrementato degli oneri contrattuali del personale limitatamente a quanto dovuto a titolo di competenze arretrate. Disposizioni in materia di personale degli enti di ricerca 643. Per gli anni 2008 e 2009 gli enti di ricerca pubblici possono procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purche' entro il limite delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno. Stabilizzazione del personale degli enti di ricerca 644. Sono fatti salvi i principi di cui ai commi 526 e 529. Avvio procedure concorsuali 645. Nell'anno 2007, gli enti di cui al comma 643 possono avviare procedure concorsuali volte alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, la cui costituzione effettiva non puo' comunque intervenire in data antecedente al 1o gennaio 2008, fermi i limiti di cui al medesimo comma 643 riferiti all'anno 2006. Assunzioni conseguenti a bandi di concorso gia' pubblicati ovvero a procedure concorsuali gia avviate 646. Ai fini dell'applicazione dei commi 643 e 645, sono fatte salve le assunzioni conseguenti a bandi di concorso gia' pubblicati ovvero a procedure gia' avviate alla data del 30 settembre 2006 e i rapporti di lavoro costituiti all'esito dei medesimi sono computati ai fini dell'applicazione dei predetti commi. Disciplina transitoria per assunzione di ricercatori universitari 647. In attesa della riforma dello stato giuridico dei ricercatori universitari, il Ministro dell'universita' e della ricerca, con proprio decreto da emanare entro il 31 marzo 2007, sentiti il Consiglio universitario nazionale (CUN) e la CRUI, disciplina le modalita' di svolgimento dei concorsi per ricercatore, banditi dalle universita' successivamente alla data di emanazione del predetto decreto ministeriale, con particolare riguardo alle modalita' procedurali ed ai criteri di valutazione dei titoli didattici e dell'attivita' di ricerca, garantendo celerita', trasparenza e allineamento agli standard internazionali. Definizione numero aggiuntivo di posti 648. Al fine di consentire il reclutamento straordinario di ricercatori, il decreto di cui al comma 647 definisce un numero aggiuntivo di posti di ricercatore da assegnare alle universita' e da coprire con concorsi banditi entro il 30 giugno 2008. Mantenimento in servizio di personale a tempo determinato 649. Per l'anno 2007, il personale in servizio con contratto a tempo determinato presso gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca, che risulti vincitore di concorso per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato, gia' espletato ovvero con procedure in corso alla data del 30 settembre 2006, la cui assunzione risulti dal 2008 compatibile con i limiti posti dal comma 523, puo' essere mantenuto in servizio a tempo determinato per l'anno 2007, qualora i relativi oneri non siano posti a carico dei bilanci di funzionamento o del Fondo di finanziamento ordinario degli enti stessi. Fabbisogno finanziario 650. All'onere derivante dal comma 648 si provvede nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2007, di 40 milioni di euro per l'anno 2008 e di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Assunzioni di ricercatori presso gli enti di ricerca vigilati dal MUR 651. Fermo quanto previsto dai commi 643, 644 e 645, entro il 30 aprile 2007 il Ministro dell'universita' e della ricerca, sentiti i presidenti degli enti interessati, bandisce un piano straordinario di assunzioni di ricercatori nell'ambito degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'universita' e della ricerca, definendone il numero complessivo e le modalita' procedimentali con particolare riferimento ai criteri di valutazione dei pregressi rapporti di lavoro, dei titoli scientifici e dell'attivita' di ricerca svolta. Autorizzazione di spesa 652. Per l'attuazione del piano di cui al comma 651, e' autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Divieto temporaneo di istituire nuove facolta' e corsi di studio 653. Per gli anni dal 2007 al 2009 incluso, e' fatto divieto alle universita' statali e non statali, autorizzate a rilasciare titoli accademici aventi valore legale, di istituire e attivare facolta' o corsi di studio in comuni diversi da quello ove l'ateneo ha la sede legale e amministrativa, salvo che si tratti di comune confinante o di razionalizzazione dell'offerta didattica mediante accorpamento di sedi decentrate gia' esistenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, o di istituzione di centri di ricerca funzionali alle attivita' produttive della regione. Fondazione Collegio europeo di Parma 654. In favore della "Fondazione Collegio europeo" di Parma e' autorizzata per ciascuno degli anni 2007-2008, la somma di 500.000 euro da destinare al funzionamento. Patto di stabilita' interno per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 655. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 656 a 672, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. Avvio sperimentazione finalizzata ad assumere quale base di riferimento il saldo finanziario




Nota al comma 1216:
- Si riporta il testo del paragrafo 2 dell'art. 228 del
Trattato 25 marzo 1957 istitutivo della Comunita' europea:
«2. Se ritiene che lo Stato membro in questione non
abbia preso detti provvedimenti, la Commissione, dopo aver
dato a tale Stato la possibilita' di presentare le sue
osservazioni, formula un parere motivato che precisa i
punti sui quali lo Stato membro in questione non si e'
conformato alla sentenza della Corte di giustizia.».
Nota al comma 1217:
- La legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed
esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali firmata a
Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla
Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952), e'
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 settembre
1955, n. 221.
Nota al comma 1218:
- La legge 20 ottobre 1984, n. 720 (Istituzione del
sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici),
e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 ottobre
1984, n. 298.
Nota al comma 1221:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
Note al comma 1223:
- Si riporta il testo dell'art. 87 del Trattato
25 marzo 1957 che istituisce la Comunita' europea:
«Art. 87 (ex art. 92). - 1. Salvo deroghe contemplate
dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato
comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati
membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante
risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo
talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di
falsare la concorrenza.
2. Sono compatibili con il mercato comune:
a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli
consumatori, a condizione che siano accordati senza
discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati
dalle calamita' naturali oppure da altri eventi
eccezionali;
c) gli aiuti concessi all'economia di determinate
regioni della Repubblica federale di Germania che risentono
della divisione della Germania, nella misura in cui sono
necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da
tale divisione.
3. Possono considerarsi compatibili con il mercato
comune:
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo
economico delle regioni ove il tenore di vita sia
anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di
sottoccupazione;
b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione
di un importante progetto di comune interesse europeo
oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia
di uno Stato membro;
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di
talune attivita' o di talune regioni economiche, sempre che
non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria
al comune interesse;
d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la
conservazione del patrimonio, quando non alterino le
condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunita'
in misura contraria all'interesse comune;
e) le altre categorie di aiuti, determinate con
decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza
qualificata su proposta della Commissione.».
- Si riporta il testo dell'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa - Testo A):
«Art. 47 (R) (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'art. 38. (R).
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza. (R).
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. (R).
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva. (R)».
Note al comma 1224:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 3 della
legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione
in caso di violazione del termine ragionevole del processo
e modifica dell'art. 375 del codice di procedura civile),
cosi' come modificato dalla presente legge:
«3. Il ricorso e' proposto nei confronti del Ministro
della giustizia quando si tratta di procedimenti del
giudice ordinario, al Ministro della difesa quando si
tratta di procedimenti del giudice militare. Negli altri
casi e' proposto nei confronti del Ministro dell'economia e
delle finanze.».
Nota al comma 1226:
- Si riporta il testo degli articoli 4 e 6 del decreto
del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357
(Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE
relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali, nonche' della flora e della fauna
selvatiche):
«Art. 4 (Misure di conservazione). - 1. Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano assicurano per i
proposti siti di importanza comunitaria opportune misure
per evitare il degrado degli habitat naturali e degli
habitat di specie, nonche' la perturbazione delle specie
per cui le zone sono state designate, nella misura in cui
tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative
per quanto riguarda gli obiettivi del presente regolamento.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sulla base di linee guida per la gestione delle
aree della rete «Natura 2000», da adottarsi con decreto del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, adottano per le zone speciali di conservazione,
entro sei mesi dalla loro designazione, le misure di
conservazione necessarie che implicano all'occorrenza
appropriati piani di gestione specifici od integrati ad
altri piani di sviluppo e le opportune misure
regolamentari, amministrative o contrattuali che siano
conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat
naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui
all'allegato B presenti nei siti.
2-bis. Le misure di cui al comma 1 rimangono in vigore
nelle zone speciali di conservazione fino all'adozione
delle misure previste al comma 2.
3. Qualora le zone speciali di conservazione ricadano
all'interno di aree naturali protette, si applicano le
misure di conservazione per queste previste dalla normativa
vigente. Per la porzione ricadente all'esterno del
perimetro dell'area naturale protetta la regione o la
provincia autonoma adotta, sentiti anche gli enti locali
interessati e il soggetto gestore dell'area protetta, le
opportune misure di conservazione e le norme di gestione.».
«Art. 6 (Zone di protezione speciale). - 1. La rete
«Natura 2000» comprende le Zone di protezione speciale
previste dalla direttiva 79/409/CEE e dall'art. 1, comma 5,
della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
2. Gli obblighi derivanti dagli articoli 4 e 5 si
applicano anche alle zone di protezione speciale di cui al
comma 1.».
Nota al comma 1227:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.»
Nota al comma 1228:
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137), e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.
Nota al comma 1229:
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 12 del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti
nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico,
sociale e territoriale):
«7. Con decreto emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con il Ministro degli affari
esteri, con il Ministro per gli italiani nel mondo e con il
Ministro per gli affari regionali, se nominati, sentite le
organizzazioni sindacali di categoria maggiormente
rappresentative, acquisita l'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede
all'organizzazione e alla disciplina dell'Agenzia, con
riguardo anche all'istituzione di un apposito comitato
tecnico-consultivo e dell'Osservatorio nazionale del
turismo e alla partecipazione negli organi dell'agenzia di
rappresentanti delle regioni, dello Stato, delle
associazioni di categoria e delle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, anche in deroga a
quanto stabilito dall'art. 13, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419. Tra i compiti
dell'Agenzia sono in particolare previsti lo sviluppo e la
cura del turismo culturale e del turismo congressuale, in
raccordo con le iniziative di valorizzazione del patrimonio
culturale.».
Note al comma 1230:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Si riporta il testo dell'art. 23 del decreto-legge
24 dicembre 2003, n. 355 (Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative):
«Art. 23 (Finanziamento del rinnovo contrattuale per il
settore del trasporto pubblico locale, proroga di termine
in materia di servizi di trasporto pubblico regionale e
locale e differimento del nuovo regime di ricorsi in
materia di invalidita' civile). - 1. Al fine di assicurare
il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del
trasporto pubblico locale e' autorizzata la spesa di euro
337.500.000 per l'anno 2004 e di euro 214.300.000 annui a
decorrere dall'anno 2005; i trasferimenti erariali
conseguenti sono effettuati con le procedure e le modalita'
stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. L'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 42,
comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e' differita al 31 dicembre 2004. A tal fine
e' autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno
2004.
3. All'onere complessivo, pari a euro 339.500.000 per
l'anno 2004 e a euro 214.300.000 annui a decorrere
dall'anno 2005 derivante dal presente articolo, si provvede
con le maggiori entrate per accisa conseguenti all'aumento
a euro 558,64 per mille litri dell'aliquota di accisa sulla
benzina e sulla benzina senza piombo di cui all'allegato I
del testo unico delle disposizioni legislative concernenti
le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni.
3-bis. Il termine del 31 dicembre 2003, previsto
dall'art. 18, comma 3-bis, del decreto legislativo
19 novembre 1997, n. 422, per l'affidamento dello
svolgimento dei servizi di trasporto automobilistici e'
prorogato al 31 dicembre 2005. Il Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente alla
ricognizione e alla individuazione delle risorse al fine di
emanare provvedimenti per contribuire al risanamento e allo
sviluppo del trasporto pubblico locale, al potenziamento
del trasporto rapido di massa nonche' al corretto
svolgimento delle procedure di affidamento dei servizi.».
Nota al comma 1231:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 1 del
decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16 (Interventi urgenti
per la tutela dell'ambiente e per la viabilita' e per la
sicurezza pubblica), cosi' come modificato dalla presente
legge:
«3. Le risorse di cui al comma 2 sono assegnate alle
regioni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Le risorse sono attribuite con riferimento alla consistenza
del personale in servizio alla data del 30 novembre 2004
presso le aziende di trasporto pubblico locale e presso le
aziende ferroviarie, limitatamente a quelle che applicano
il contratto autoferrotranviari di cui all'art. 23 del
decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47. Le
spese sostenute dagli enti territoriali per la
corresponsione alle aziende degli importi assegnati sono
escluse dal patto di stabilita' interno.».
Nota al comma 1232:
- Si riporta il testo delle lettere a), b) e c) del
comma 74 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), cosi'
come modificato dalla presente legge:
«74. A decorrere dall'esercizio 2007 le dotazioni di
cui al comma 73 sono rideterminate applicando alla media
delle somme incassate nell'ultimo triennio consuntivato,
rilevata dal rendiconto generale delle amministrazioni
dello Stato, relativamente alle unita' previsionali di base
dello stato di previsione dell'entrata, indicate
nell'elenco 4 allegato alla presente legge, le seguenti
percentuali e comunque con una dotazione non superiore a
quella dell'anno precedente incrementata del 5 per cento:
a) Agenzia delle entrate 0,7201 per cento;
b) Agenzia del territorio 0,1592 per cento;
c) Agenzia delle dogane 0,1668 per cento.».
Nota al comma 1233:
- Si riporta il testo del comma 69 dell'art. 2 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2004): cosi' come modificato dalla
presente legge:
«69. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 47,
secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222,
relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per
mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF), e' ridotta di 35 milioni di euro per l'anno 2007 e
di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009».
Note al comma 1234:
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della
disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale):
«Art. 10 (Organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale). - 1. Sono organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le
fondazioni, le societa' cooperative e gli altri enti di
carattere privato, con o senza personalita' giuridica, i
cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma
dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o
registrata, prevedono espressamente:
a) lo svolgimento di attivita' in uno o piu' dei
seguenti settori:
1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
2) assistenza sanitaria;
3) beneficenza;
4) istruzione;
5) formazione;
6) sport dilettantistico;
7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose
d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno
1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409;
8) tutela e valorizzazione della natura e
dell'ambiente, con esclusione dell'attivita', esercitata
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,
speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
9) promozione della cultura e dell'arte;
10) tutela dei diritti civili;
11) ricerca scientifica di particolare interesse
sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse
affidata ad universita', enti di ricerca ed altre
fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e
secondo modalita' da definire con apposito regolamento
governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400;
b) l'esclusivo perseguimento di finalita' di
solidarieta' sociale;
c) il divieto di svolgere attivita' diverse da quelle
menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse
direttamente connesse;
d) il divieto di distribuire, anche in modo
indiretto, utili e avanzi di gestione nonche' fondi,
riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a
meno che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte per legge o siano effettuate a favore di altre
ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte
della medesima ed unitaria struttura;
e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di
gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali
e di quelle ad esse direttamente connesse;
f) l'obbligo di devolvere il patrimonio
dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per
qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale o a fini di pubblica utilita', sentito
l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge;
g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto
annuale;
h) disciplina uniforme del rapporto associativo e
delle modalita' associative volte a garantire
l'effettivita' del rapporto medesimo, escludendo
espressamente la temporaneita' della partecipazione alla
vita associativa e prevedendo per gli associati o
partecipanti maggiori d'eta' il diritto di voto per
l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei
regolamenti e per la nomina degli organi direttivi
dell'associazione;
i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia
segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della
locuzione «organizzazione non lucrativa di utilita'
sociale» o dell'acronimo «ONLUS».
2. Si intende che vengono perseguite finalita' di
solidarieta' sociale quando le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi relative alle attivita' statutarie
nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione,
della formazione, dello sport dilettantistico, della
promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei
diritti civili non sono rese nei confronti di soci,
associati o partecipanti, nonche' degli altri soggetti
indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad
arrecare benefici a:
a) persone svantaggiate in ragione di condizioni
fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
b) componenti collettivita' estere, limitatamente
agli aiuti umanitari.
3. Le finalita' di solidarieta' sociale s'intendono
realizzate anche quando tra i beneficiari delle attivita'
statutarie dell'organizzazione vi siano i propri soci,
associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla
lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nelle
condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del
comma 2.
4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e
3, si considerano comunque inerenti a finalita' di
solidarieta' sociale le attivita' statutarie istituzionali
svolte nei settori della assistenza sociale e
sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione
e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico
di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le
biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, della tutela e
valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione
dell'attivita', esercitata abitualmente, di raccolta e
riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di
cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, della ricerca scientifica di particolare interesse
sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse
affidate ad universita', enti di ricerca ed altre
fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e
secondo modalita' da definire con apposito regolamento
governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, nonche' le attivita' di promozione
della cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti
apporti economici da parte dell'amministrazione centrale
dello Stato.
5. Si considerano direttamente connesse a quelle
istituzionali le attivita' statutarie di assistenza
sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico,
promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti
civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del
comma 1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni
previste ai commi 2 e 3, nonche' le attivita' accessorie
per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto
integrative delle stesse. L'esercizio delle attivita'
connesse e' consentito a condizione che, in ciascun
esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati
alla lettera a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti
rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi
non superino il 66 per cento delle spese complessive
dell'organizzazione.
6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta
di utili o di avanzi di gestione:
a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a
soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti
gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a
qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano
parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a
favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo
grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonche'
alle societa' da questi direttamente o indirettamente
controllate o collegate, effettuate a condizioni piu'
favorevoli in ragione della loro qualita'. Sono fatti
salvi, nel caso delle attivita' svolte nei settori di cui
ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi
accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti
che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari,
aventi significato puramente onorifico e valore economico
modico;
b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi
che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al
loro valore normale;
c) la corresponsione ai componenti gli organi
amministrativi e di controllo di emolumenti individuali
annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto
del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e
dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla
legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e
integrazioni, per il presidente del collegio sindacale
delle societa' per azioni;
d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche
e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi
passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie,
superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di
salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a
quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le
medesime qualifiche.
7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1
non si applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle
lettere h) ed i) del medesimo comma 1 non si applicano agli
enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali
lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.
8. Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto
della loro struttura e delle loro finalita', gli organismi
di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266,
iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni
non governative riconosciute idonee ai sensi della legge
26 febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui
alla legge 8 novembre 1991, n. 381, nonche' i consorzi di
cui all'art. 8 della predetta legge n. 381 del 1991 che
abbiano la base sociale formata per il cento per cento da
cooperative sociali. Sono fatte salve le previsioni di
maggior favore relative agli organismi di volontariato,
alle organizzazioni non governative e alle cooperative
sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266
del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.
9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose
con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese
e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli
enti di cui all'art. 3, comma 6, lettera e), della legge
25 agosto 1991, n. 287, le cui finalita' assistenziali
siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sono
considerati ONLUS limitatamente all'esercizio delle
attivita' elencate alla lettera a) del comma 1; fatta
eccezione per la prescrizione di cui alla lettera c) del
comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano le
disposizioni anche agevolative del presente decreto, a
condizione che per tali attivita' siano tenute
separatamente le scritture contabili previste all'art.
20-bis del decreto del Presidente delle Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'art. 25,
comma 1.
10. Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti
pubblici, le societa' commerciali diverse da quelle
cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge
30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici,
le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di
lavoro e le associazioni di categoria.».
- Si riporta il testo dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 7
della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle
associazioni di promozione sociale):
«Art. 7 (Registri). - 1. Presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari
sociali e' istituito un registro nazionale al quale possono
iscriversi, ai fini dell'applicazione della presente legge,
le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale
in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, costituite ed
operanti da almeno un anno. Alla tenuta del registro si
provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e
strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.
2. Per associazioni di promozione sociale a carattere
nazionale si intendono quelle che svolgono attivita' in
almeno cinque regioni ed in almeno venti province del
territorio nazionale.
3. L'iscrizione nel registro nazionale delle
associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di
automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi
livelli di organizzazione territoriale e dei circoli
affiliati, mantenendo a tali soggetti i benefici connessi
alla iscrizione nei registri di cui al comma 4.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano istituiscono, rispettivamente, registri su scala
regionale e provinciale, cui possono iscriversi tutte le
associazioni in possesso dei requisiti di cui all'art. 2,
che svolgono attivita', rispettivamente, in ambito
regionale o provinciale.».
Note al comma 1238:
- Si riporta il testo del comma 46 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«46. A decorrere dall'anno 2006, l'ammontare
complessivo delle riassegnazioni di entrate non potra'
superare, per ciascuna amministrazione, l'importo
complessivo delle riassegnazioni effettuate nell'anno 2005
al netto di quelle di cui al successivo periodo. La
limitazione non si applica alle riassegnazioni per le quali
l'iscrizione della spesa non ha impatto sul conto economico
consolidato delle pubbliche amministrazioni, nonche' a
quelle riguardanti l'attuazione di interventi cofinanziati
dall'Unione europea.»
Note al comma 1241:
- Il decreto-legge 5 luglio 2006, n. 224 (Disposizioni
urgenti per la partecipazione italiana alle missioni
internazionali), e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 6 luglio 2006, n. 155.
- La legge 4 agosto 2006, n. 247 (Disposizioni per la
partecipazione italiana alle missioni internazionali), e'
stato pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2006,
n. 186.
- Il decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253 (Disposizioni
concernenti l'intervento di cooperazione allo sviluppo in
Libano e il rafforzamento del contingente militare italiano
nella missione UNIFIL ridefinita dalla citata risoluzione
1701 (2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni
Unite), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
28 agosto 2006, n. 199.
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge
28 agosto 2006, n. 253 (Disposizioni concernenti
l'intervento di cooperazione allo sviluppo in Libano e il
rafforzamento del contingente militare italiano nella
missione UNIFIL ridefinita dalla citata risoluzione 1701
(2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite):
«Art. 5. (Disposizioni in materia penale). - 1. Al
personale militare che partecipa alla missione di cui
all'art. 2 si applicano il codice penale militare di pace e
l'art. 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del
decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.
2. I reati commessi dallo straniero nel territorio in
cui si svolgono gli interventi di cui all'art. 1 e la
missione di cui all'art. 2, a danno dello Stato o di
cittadini italiani partecipanti agli interventi e alla
missione stessi, sono puniti sempre a richiesta del
Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa
per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze
armate.
3. Per i reati di cui al comma 2 e per i reati
attribuiti alla giurisdizione dell'autorita' giudiziaria
ordinaria, commessi nel territorio e per il periodo in cui
si svolgono gli interventi di cui all'art. 1 e la missione
di cui all'art. 2 dal cittadino che partecipa agli
interventi o alla missione stessi, la competenza per
territorio e' attribuita al Tribunale di Roma.».
Note al comma 1242:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 della
legge 11 luglio 1998, n. 224 (Trasmissione radiofonica dei
lavori parlamentari e agevolazioni per l'editoria):
«Art. 1. - 1. Allo scopo di garantire la continuita'
del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute
parlamentari, e confermando lo strumento della convenzione
da stipulare a seguito di gara pubblica, i cui criteri
saranno definiti nel quadro dell'approvazione della riforma
generale del sistema delle comunicazioni, in via
transitoria la convenzione tra il Ministero delle
comunicazioni e il Centro di produzione S.p.a., stipulata
ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre
1994, n. 602, ed approvata con decreto del Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni del 21 novembre 1994, e'
rinnovata con decorrenza 21 novembre 1997 per un ulteriore
triennio, intendendosi rivalutato in legge 11.500.000.000
l'importo di cui al comma 4 dello stesso art. 9. I
contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compreso, per
i redattori, il contratto unico nazionale di lavoro dei
giornalisti, si applicano ai dipendenti del Centro di
produzione S.p.a. fino alla scadenza della convenzione.».
Note al comma 1243:
- Si riporta il testo del comma 341 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«341. Allo scopo di promuovere lo sviluppo della
ricerca avanzata nel campo delle biotecnologie, nell'ambito
degli accordi di cooperazione scientifica e tecnologica
stipulati con gli Stati Uniti d'America, il Presidente del
Consiglio dei Ministri e' autorizzato a costituire una
fondazione secondo le modalita' da esso stabilite con
proprio decreto. Al relativo onere si provvede mediante
riduzione della dotazione del Fondo per le aree
sottoutilizzate, di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, per gli importi di 30 milioni di euro per
l'anno 2006, 60 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008, e
180 milioni di euro per l'anno 2009, in coerenza con il
punto 5.3.6 della delibera CIPE n. 35 del 27 maggio 2005.».
Note al comma 1244:
- Si riporta il testo del comma 18 dell'art. 52 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2002):
«18. Il finanziamento annuale di cui all'art. 27,
comma 10, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n.
488, e successive modificazioni, e' incrementato, a
decorrere dal 2002, di un importo pari a 20 milioni di euro
in ragione di anno. La previsione di cui all'art. 145,
comma 19, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, si estende agli esercizi finanziari 1999 e 2000. Delle
misure di sostegno di cui al presente comma possono
beneficiare, a decorrere dall'anno 2002, anche le emittenti
radiofoniche locali legittimamente esercenti alla data di
entrata in vigore della presente legge, nella misura
complessivamente non superiore ad un decimo dell'ammontare
globale dei contributi stanziati. Per queste ultime
emittenti, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, vengono stabiliti le modalita'
e i criteri di attribuzione ed erogazione.».
- La legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2003).
- La legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2004).
- La legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2005).
- La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2006).
Note al comma 1246:
- Si riporta il testo degli articoli 3, 4, 7 e 8 della
legge 7 agosto 1990, n. 250 (Provvidenze per l'editoria e
riapertura dei termini, a favore delle imprese
radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili
di cui all'art. 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987,
n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'art. 11 della
legge stessa):
«Art. 3. - 1. Per l'anno 1990 alle imprese editrici di
quotidiani o periodici di cui al comma 6 dell'art. 9 della
legge 25 febbraio 1987, n. 67, e alle imprese radiofoniche
di cui al comma 2 dell'art. 11 della medesima legge, sono
concessi ulteriori contributi integrativi pari a quelli
risultanti dai predetti commi degli articoli 9 e 11 della
citata legge n. 67 del 1987, sempre che tutte le entrate
pubblicitarie non raggiungano il 40 per cento dei costi
complessivi dell'esercizio relativo all'anno 1990, compresi
gli ammortamenti risultanti a bilancio.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2002, i contributi di cui
al comma 8 e al comma 11 del presente articolo, il cui
ammontare non puo' comunque superare il 50 per cento dei
costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti
dal bilancio dell'impresa stessa, sono concessi,
limitatamente ad una sola testata, alle imprese editrici di
giornali quotidiani che, con esclusione di quanto previsto
dalle lettere a) e b) per le cooperative editrici
costituite ai sensi e per gli effetti dell'art. 153,
comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possiedano i
seguenti requisiti:
a) siano costituite come cooperative giornalistiche
da almeno tre anni;
b) editino la testata stessa da almeno tre anni;
c) abbiano acquisito, nell'anno di riferimento dei
contributi, entrate pubblicitarie che non superino il 30
per cento dei costi complessivi dell'impresa risultanti dal
bilancio dell'anno medesimo;
d) abbiano adottato con norma statutaria il divieto
di distribuzione degli utili nell'esercizio di riscossione
dei contributi e nei dieci esercizi successivi;
e) la testata edita abbia diffusione formalmente
certificata pari ad almeno il 25 per cento della tiratura
complessiva per le testate nazionali e ad almeno il 40 per
cento per quelle locali. Ai fini del presente articolo, si
intende per diffusione l'insieme delle vendite e degli
abbonamenti e per testata locale quella cui almeno l'80 per
cento della diffusione complessiva e' concentrata in una
sola regione;
f) [le testate nazionali che usufruiscono di
contributi di cui al presente articolo non siano poste in
vendita congiuntamente con altre testate];
g) abbiano sottoposto l'intero bilancio di esercizio
cui si riferiscono i contributi alla certificazione di una
societa' di revisione scelta tra quelle di cui all'elenco
apposito previsto dalla CONSOB;
h) [la testata edita sia posta in vendita a un prezzo
non inferiore alla media dal prezzo base degli altri
quotidiani, senza inserti e supplementi, di cui viene
accertata la tiratura, prendendo a riferimento il primo
giorno di pubblicazione dall'anno di riferimento dei
contributi].
2-bis. I contributi previsti dalla presente legge e in
misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi
complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal
bilancio dell'impresa stessa, sono concessi anche alle
imprese editrici di giornali quotidiani la cui maggioranza
del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti
morali non aventi scopo di lucro che possiedano i requisiti
di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del
presente articolo.
2-ter. I contributi previsti dalla presente legge, con
esclusione di quelli previsti dal comma 11, e in misura,
comunque, non superiore al 50 per cento dei costi
complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal
bilancio dell'impresa stessa, sono concessi alle imprese
editrici, comunque costituite, che editino giornali
quotidiani in lingua francese, ladina, slovena e tedesca
nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia
e Trentino-Alto Adige, a condizione che le imprese
beneficiarie non editino altri giornali quotidiani e
possiedano i requisiti di cui alle
lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del presente
articolo. A decorrere dal 1° gennaio 2002 i contributi di
cui ai commi 8 e 11 e in misura, comunque, non superiore al
50 per cento dei costi complessivi, compresi gli
ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa,
sono concessi ai giornali quotidiani italiani editi e
diffusi all'estero a condizione che le imprese editrici
beneficiarie possiedano i requisiti di cui alle
lettere b), c), d) e g) del comma 2 del presente articolo.
Tali imprese devono allegare alla domanda i bilanci
corredati da una relazione di certificazione da parte di
societa' abilitate secondo la normativa dello Stato in cui
ha sede l'impresa.
2-quater. Le norme previste dal presente articolo per i
quotidiani per quanto attiene ai requisiti e ai contributi
si applicano anche ai periodici editi da cooperative
giornalistiche ivi comprese quelle di cui all'art. 52 della
legge 5 agosto 1981, n. 416, con il limite di 310.000 euro
e di 207.000 euro rispettivamente per il contributo fisso e
per il contributo variabile di cui al comma 10; a tali
periodici non si applica l'aumento previsto dal comma 11.
3. A decorrere dal 1° gennaio 1991, alle imprese
editrici di periodici che risultino esercitate da
cooperative, fondazioni o enti morali, ovvero da societa'
la maggioranza del capitale sociale delle quali sia
detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali che non
abbiano scopo di lucro, sono corrisposte annualmente 0,2
euro per copia stampata fino a 30.000 copie di tiratura
media, indipendentemente dal numero delle testate. Le
imprese di cui al presente comma devono essere costituite
da almeno tre anni ovvero editare testate diffuse da almeno
cinque anni. I contributi di cui al presente comma sono
corrisposti a condizione che le imprese editrici:
a) non abbiano acquisito, nell'anno precedente
introiti pubblicitari superiori complessivamente al 40 per
cento dei costi, compresi gli ammortamenti, dell'impresa
per l'anno medesimo, risultanti dal bilancio;
b) editino periodici a contenuto prevalentemente
informativo;
c) abbiano pubblicato nei due anni antecedenti
l'entrata in vigore della presente legge e nell'anno di
riferimento dei contributi, non meno di 45 numeri ogni anno
per ciascuna testata per i plurisettimanali e settimanali,
18 per i quindicinali e 9 per i mensili.
3-bis. Qualora le societa' di cui al comma 3 siano
costituite da persone fisiche e giuridiche, ciascuna delle
quali possieda quote di capitale inferiori al 3 per cento,
e' sufficiente che la cooperativa, fondazione o ente morale
detenga la maggioranza relativa del capitale sociale.
4. La commissione di cui all'art. 54 della legge
5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'art. 11 della
legge 30 aprile 1983, n. 137, esprime parere
sull'accertamento della tiratura e sull'accertamento dei
requisiti di ammissione ai contributi disposti dal comma 3.
5. Le imprese editrici in possesso dei requisiti di cui
ai commi 2 e 3 devono trasmettere alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e
l'editoria, lo statuto della societa' che escluda
esplicitamente la distribuzione degli utili fino allo
scioglimento della societa' stessa. Le disposizioni di cui
all'art. 2 della presente legge si applicano anche alle
imprese editrici di giornali quotidiani e periodici che
gia' abbiano presentato domanda per accedere ai contributi
di cui agli articoli 9 e 10 della citata legge n. 67 del
1987. Non possono percepire i contributi di cui al comma 8
le imprese editrici che siano collegate con imprese
editrici di altri giornali quotidiani o periodici ovvero
con imprese che raccolgono pubblicita' per la testata
stessa o per altri giornali quotidiani o periodici. Non
possono percepire i suddetti contributi le imprese
editoriali collegate con altre imprese titolari di rapporti
contrattuali con l'impresa editoriale stessa, il cui
importo ecceda il 10 per cento dei costi complessivi
dell'impresa editrice, compresi gli ammortamenti, ovvero
nel caso in cui tra i soci e gli amministratori
dell'impresa editoriale figurino persone fisiche nella
medesima condizione contrattuale.
6. Ove nei dieci anni dalla riscossione dell'ultimo
contributo la societa' proceda ad operazioni di riduzione
del capitale per esuberanza, ovvero la societa' deliberi la
fusione o comunque operi il conferimento di azienda in
societa' il cui statuto non contempli l'esclusione di cui
al comma 5, la societa' dovra' versare in conto entrate al
Ministero del tesoro una somma pari ai contributi disposti,
aumentati degli interessi calcolati al tasso doppio del
tasso di riferimento di cui all'art. 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e
successive modificazioni, a partire dalla data di ogni
riscossione, e capitalizzati annualmente; ove nello stesso
periodo la societa' sia posta in liquidazione, dovra'
versare in conto entrate al Ministero del tesoro una somma
parimenti calcolata nei limiti del risultato netto della
liquidazione, prima di qualunque distribuzione od
assegnazione. Una somma parimenti calcolata dovra' essere
versata dalla societa' quando, nei dieci anni dalla
riscossione dell'ultimo contributo, dai bilanci annuali o
da altra documentazione idonea, risulti violata
l'esclusione della distribuzione degli utili.
7. I contributi di cui al comma 8 sono corrisposti a
condizione che gli introiti pubblicitari di ciascuna
impresa editoriale, acquisiti nell'anno precedente, non
superino il 40 per cento dei costi complessivi dell'impresa
risultanti dal bilancio per l'anno medesimo, compresi gli
ammortamenti. Se le entrate pubblicitarie sono comprese tra
il 35 per cento ed il 40 per cento dei costi, i contributi
di cui al comma 8, lettera b), sono ridotti del 50 per
cento.
8. I contributi alle imprese editrici di cui al comma 2
sono determinati nella seguente misura:
a) un contributo fisso annuo di importo pari al 30
per cento dei costi risultanti dal bilancio, inclusi gli
ammortamenti, e comunque non superiore a lire 2 miliardi
per ciascuna impresa;
b) contributi variabili nelle seguenti misure:
1) lire 500 milioni all'anno da 10.000 a 30.000
copie di tiratura media giornaliera e lire 300 milioni
all'anno, ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera,
dalle 30.000 alle 150.000 copie;
2) lire 200 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di
tiratura media giornaliera, oltre le 150.000 copie e fino
alle 250.000 copie;
3) lire 100 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di
tiratura media giornaliera, oltre le 250.000 copie.
9. L'ammontare totale dei contributi previsti dal
comma 8 non puo' comunque superare il 60 per cento dei
costi risultanti dal bilancio, dei costi come determinati
dal medesimo comma 8.
10. Fatta salva l'applicazione a regime della normativa
in vigore al 31 dicembre 1997 a favore delle imprese
editrici di quotidiani o periodici a quella data organi di
movimenti politici i quali organi siano in possesso dei
requisiti per l'accesso ai contributi previsti, nonche' a
favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici
pubblicati per la prima volta in data successiva al
31 dicembre 1997 e fino al 30 giugno 1998 quali organi di
partiti o movimenti ammessi al finanziamento pubblico, a
decorrere dal 1° gennaio 1998 alle imprese editrici di
quotidiani o periodici che, oltre che attraverso esplicita
menzione riportata in testata, risultino essere organi o
giornali di forze politiche che abbiano il proprio gruppo
parlamentare in una delle Camere o nel Parlamento europeo
avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento
italiano, nell'anno di riferimento dei contributi nei
limiti delle disponibilita' dello stanziamento di bilancio,
e' corrisposto:
a) un contributo fisso annuo di importo pari al 40
per cento dei costi risultanti dal bilancio, inclusi gli
ammortamenti, e comunque non superiore a lire 2 miliardi e
500 milioni per i quotidiani e lire 600 milioni per i
periodici;
b) un contributo variabile, calcolato secondo i
parametri previsti dal comma 8, per i quotidiani, ridotto
ad un sesto, un dodicesimo od un ventiquattresimo
rispettivamente per i periodici settimanali, quindicinali o
mensili; per i suddetti periodici viene comunque
corrisposto un contributo fisso di lire 400 milioni nel
caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie.
11. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate
pubblicitarie siano inferiori al 30 per cento dei costi
d'esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, sono
concessi, per ogni esercizio, ulteriori contributi
integrativi pari al 50 per cento di quanto determinato
dalle lettere a) e b) del comma 10.
11-bis. [Ai fini dell'applicazione dei commi 10 e 11,
il requisito della rappresentanza parlamentare della forza
politica, la cui impresa editrice dell'organo o giornale
aspiri alla concessione dei contributi di cui ai predetti
commi, e' soddisfatto, in assenza di specifico collegamento
elettorale, anche da una dichiarazione di appartenenza e
rappresentanza di tale forza politica da parte dei
parlamentari interessati, certificata dalla Camera di cui
sono componenti].
11-ter. A decorrere dall'anno 1991 sono abrogati gli
ultimi due periodi del comma 5. Dal medesimo anno i
contributi previsti dal comma 2 sono concessi a condizione
che non fruiscono dei contributi previsti dal predetto
comma imprese collegate con l'impresa richiedente, o
controllate da essa, o che la controllano, o che siano
controllate dalle stesse imprese, o dagli stessi soggetti
che la controllano.
12. La somma dei contributi previsti dai commi 10 e 11
non puo' comunque superare il 70 per cento dei costi, come
determinati dai medesimi commi 10 e 11.
13. I contributi di cui ai commi 10 e 11 e di cui
all'art. 4 sono concessi a condizione che le imprese non
fruiscano, ne' direttamente ne' indirettamente, di quelli
di cui ai commi 2, 5, 6, 7 e 8, ed a condizione che i
contributi di cui ai commi stessi non siano percepiti da
imprese da esse controllate o che le controllano ovvero che
siano controllate dalle stesse imprese o dagli stessi
soggetti che le controllano.
14. I contributi di cui ai commi 10 e 11 e di cui
all'art. 4 sono corrisposti alternativamente per un
quotidiano o un periodico o una impresa radiofonica,
qualora siano espressione dello stesso partito politico.
15. Le imprese editrici di cui al presente articolo, ad
eccezione di quelle previste dal comma 3, sono comunque
soggette agli obblighi di cui al quinto comma dell'art. 7,
legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'art. 4,
legge 30 aprile 1983, n. 137, a prescindere dall'ammontare
dei ricavi delle vendite. Sono soggette agli obblighi
medesimi, a prescindere dall'ammontare dei ricavati delle
vendite, anche le imprese di cui al comma 2 dell'art. 11,
legge 25 febbraio 1987, n. 67.
15-bis. A decorrere dall'anno 1998 entro il 31 marzo di
ogni anno e purche' sia stata inoltrata domanda valida ai
sensi delle vigenti disposizioni, e' corrisposto un importo
pari al 50 per cento dei contributi di cui ai commi 2, 8,
10 e 11 spettanti per l'anno precedente. La liquidazione
del contributo residuo verra' effettuata entro tre mesi
dalla presentazione del bilancio dell'impresa editoriale e
della necessaria certificazione nonche' della
documentazione richiesta all'editore dalle norme vigenti.
La certificazione, eseguita a cura di una societa' di
revisione, e' limitata alla verifica ed al riscontro dei
soli costi a cui si fa riferimento per il conteggio del
contributo complessivo relativo ad ogni esercizio.».
«Art. 4. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, viene
corrisposto, a cura del Dipartimento dell'informazione e
dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
un contributo annuo pari al 70 per cento della media dei
costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi,
inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 4
miliardi, alle imprese radiofoniche che risultino essere
organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo
del Parlamento e che:
a) abbiano registrato la testata giornalistica
trasmessa presso il competente tribunale;
b) trasmettano quotidianamente propri programmi
informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici,
sociali, sindacali o culturali per non meno del 50 per
cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le
ore 20;
c) non siano editori o controllino, direttamente o
indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6
dell'art. 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.
2. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate
pubblicitarie siano inferiori al 25 per cento dei costi di
esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, e' concesso
un ulteriore contributo integrativo pari al 50 per cento
del contributo di cui al comma 1. La somma di tutti i
contributi non puo' comunque superare l'80 per cento dei
costi come determinati al medesimo comma 1.
3. Le imprese di cui al comma 1 hanno diritto alle
riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della legge
5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni,
applicate con le stesse modalita' anche ai consumi di
energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento
ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi
compresi i sistemi via satellite, nonche' alle agevolazioni
di credito di cui all'art. 20 della legge 25 febbraio 1987,
n. 67, ed al rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1
dell'art. 11 della medesima legge n. 67 del 1987.
4. I metodi e le procedure per l'accertamento del
possesso dei requisiti per l'accesso alle provvidenze di
cui al presente articolo, nonche' per la verifica periodica
della loro persistenza, sono disciplinati dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n.
410, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del
7 ottobre 1987.».
«Art. 7. - 1... ».
«Art. 8. - 1. Le imprese di radiodiffusione sonora a
carattere locale che abbiano registrato la testata
radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente
tribunale, trasmettano quotidianamente propri programmi
informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici,
sociali, sindacali o letterari, per non meno del 15 per
cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le
ore 20, hanno diritto a decorrere dal 1° gennaio 2007:
a) alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della
legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni,
applicate con le stesse modalita' anche ai consumi di
energia elettrica;
b) al rimborso del 60 per cento delle spese per
l'abbonamento ai servizi di due agenzie di informazione a
diffusione nazionale o regionale.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 23 della
legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema
radiotelevisivo pubblico e privato):
«3. Ai concessionari per la radiodiffusione televisiva
in ambito locale, ovvero ai soggetti autorizzati per la
radiodiffusione televisiva locale di cui all'art. 32, che
abbiano registrato la testata televisiva presso il
competente tribunale e che trasmettano quotidianamente,
nelle ore comprese tra le 07,00 e le 23,00 per almeno
un'ora, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti
politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o
culturali, si applicano i benefici di cui al comma 1
dell'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, cosi'
come modificato dall'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n.
250, nonche' quelli di cui agli articoli 28, 29 e 30 della
legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed
integrazioni.».
- Si riporta il testo del comma 13 dell'art. 7 della
legge 3 maggio 2004, n. 112 (Norme di principio in materia
di assetto del sistema radiotelevisivo e della
RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al
Governo per l'emanazione del testo unico della
radiotelevisione):
«13. L'accesso alle provvidenze di cui all'art. 11
della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive
modificazioni, agli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto
1990, n. 250, e all'art. 7 del decreto-legge 27 agosto
1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 ottobre 1993, n. 422, e' altresi' previsto anche per i
canali tematici autorizzati alla diffusione via satellite,
con esclusione di quelli ad accesso condizionato, come
definiti dall'art. 1, lettera c), del regolamento
concernente la promozione della distribuzione e della
produzione di opere europee, di cui alla Del.Aut.gar.com.
16 marzo 1999, n. 9/1999, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1999, che si impegnano a
trasmettere programmi di informazione alle condizioni
previste dall'art. 7 del citato decreto-legge n. 323 del
1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 422 del
1993.».
- Si riporta il testo del comma 454 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«454. A decorrere dai contributi relativi all'anno
2005, non e' piu' corrisposta l'anticipazione di cui
all'art. 3, comma 15-bis, della legge 7 agosto 1990, n.
250. I contributi sono comunque erogati in un'unica
soluzione entro l'anno successivo a quello di
riferimento.».
Note al comma 1247:
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 7 agosto
1990, n. 250 (Provvidenze per l'editoria e riapertura dei
termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la
dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'art. 9,
comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso
ai benefici di cui all'art. 11 della legge stessa):
«Art. 4. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, viene
corrisposto, a cura del Dipartimento dell'informazione e
dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
un contributo annuo pari al 70 per cento della media dei
costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi,
inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 4
miliardi, alle imprese radiofoniche che risultino essere
organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo
del Parlamento e che:
a) abbiano registrato la testata giornalistica
trasmessa presso il competente tribunale;
b) trasmettano quotidianamente propri programmi
informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici,
sociali, sindacali o culturali per non meno del 50 per
cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le
ore 20;
c) non siano editori o controllino, direttamente o
indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6
dell'art. 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.
2. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate
pubblicitarie siano inferiori al 25 per cento dei costi di
esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, e' concesso
un ulteriore contributo integrativo pari al 50 per cento
del contributo di cui al comma 1. La somma di tutti i
contributi non puo' comunque superare l'80 per cento dei
costi come determinati al medesimo comma 1.
3. Le imprese di cui al comma 1 hanno diritto alle
riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della legge
5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni,
applicate con le stesse modalita' anche ai consumi di
energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento
ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi
compresi i sistemi via satellite, nonche' alle agevolazioni
di credito di cui all'art. 20 della legge 25 febbraio 1987,
n. 67, ed al rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1
dell'art. 11 della medesima legge n. 67 del 1987.
4. I metodi e le procedure per l'accertamento del
possesso dei requisiti per l'accesso alle provvidenze di
cui al presente articolo, nonche' per la verifica periodica
della loro persistenza, sono disciplinati dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n.
410, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del
7 ottobre 1987.».
- Per l'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, si
vedano le note al comma 1246.
- Si riporta il testo del comma 13 dell'art. 7 della
legge 3 maggio 2004, n. 112 (Norme di principio in materia
di assetto del sistema radiotelevisivo e della
RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al
Governo per l'emanazione del testo unico della
radiotelevisione):
«13. L'accesso alle provvidenze di cui all'art. 11
della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive
modificazioni, agli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto
1990, n. 250, e all'art. 7 del decreto-legge 27 agosto
1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 ottobre 1993, n. 422, e' altresi' previsto anche per i
canali tematici autorizzati alla diffusione via satellite,
con esclusione di quelli ad accesso condizionato, come
definiti dall'art. 1, lettera c), del regolamento
concernente la promozione della distribuzione e della
produzione di opere europee, di cui alla Del.Aut.gar.com.
16 marzo 1999, n. 9/1999, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1999, che si impegnano a
trasmettere programmi di informazione alle condizioni
previste dall'art. 7 del citato decreto-legge n. 323 del
1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 422 del
1993.».
Nota al comma 1248:
- Si riporta il testo degli articoli 19 e 20 della
legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di
diffusione radiofonica e televisiva):
«Art. 19. La societa' concessionaria, oltre che alla
gestione dei servizi in concessione, e' tenuta alle
seguenti prestazioni:
a) a sistemare, secondo piani tecnici approvati dal
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, le reti
trasmittenti televisive nelle zone di confine bilingui, per
renderle idonee a ritrasmettere programmi di organismi
esteri confinanti; ad attuare la ristrutturazione ed
assumere la gestione degli impianti di terzi eventualmente
ad essa affidati, esistenti in dette zone alla data di
entrata in vigore della presente legge;
b) a predisporre annualmente, sulla base delle
direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
sentita la Commissione parlamentare per l'indennizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,
programmi televisivi e radiofonici destinati a stazioni
radiofoniche e televisive di altri Paesi per la diffusione
e la conoscenza della lingua e della cultura italiana nel
mondo e ad effettuare, sentita la stessa Commissione
parlamentare, trasmissioni radiofoniche speciali;
c) ad effettuare trasmissioni radiofoniche e
televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia di
Bolzano, in lingua francese per la regione autonoma Valle
d'Aosta ed in lingua slovena per la regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia.».
«Art. 20. I corrispettivi dovuti alla societa' per gli
adempimenti di cui al precedente articolo sono stabiliti
come segue.
Per quanto previsto al punto a) si provvede mediante
separate pattuizioni da effettuarsi d'intesa con i
rappresentanti degli enti locali delle zone di confine
interessate.
Per quanto previsto al punto b), i programmi televisivi
e radiofonici destinati a stazioni radiofoniche e
televisive di altri Paesi sono regolati mediante
convenzioni aggiuntive da stipularsi con le competenti
amministrazioni dello Stato entro novanta giorni dalla
stipula della convenzione di cui al successivo art. 46.
Per gli adempimenti di cui al punto c), le trasmissioni
in lingua tedesca per la provincia di Bolzano sono regolate
mediante convenzione aggiuntiva da stipularsi con le
competenti amministrazioni dello Stato entro lo stesso
termine di cui al precedente comma, mentre le trasmissioni
in lingua slovena da radio Trieste sono regolate secondo le
modalita' previste dalla legge 14 aprile 1956, n. 308.
L'ammontare dei rimborsi della spesa per le
trasmissioni in lingua tedesca effettuate dalla sede di
Bolzano, nel periodo 7 febbraio 1966-31 dicembre 1972, e'
forfettariamente stabilito in lire 6.710 milioni oltre
all'imposta sul valore aggiunto.
La misura del rimborso forfettario annuo, previsto per
le trasmissioni radiofoniche da radio Trieste dalla legge
14 aprile 1956, n. 308, in considerazione dell'intervenuto
aumento del numero di trasmissioni con l'inclusione nei
programmi de «l'Ora della Venezia Giulia», viene elevata a
lire 250 milioni l'anno oltre all'imposta sul valore
aggiunto, a partire dal 1968 e puo' essere soggetta a
revisione triennale su richiesta di ciascuna parte
contraente a far tempo dal 1° gennaio 1977.
L'ammontare dei rimborsi della spesa sostenuta per le
trasmissioni in lingua francese per la regione autonoma
Valle d'Aosta e per le trasmissioni televisive in lingua
slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e'
regolato con apposite convenzioni con le competenti
amministrazioni dello Stato.
La somma di 8.300 milioni, iscritta al capitolo 2554
dello stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro dell'anno finanziario 1973 e di cui al capitolo
aggiunto 7480 dell'anno finanziario 1974, resta destinata
ed impegnata per la liquidazione degli oneri di cui al
precedente quinto comma nonche' a quello di cui al sesto
comma per il periodo 1968-1972. All'onere derivante
dall'applicazione dello stesso sesto comma per il periodo
successivo al 1972, si provvede a carico dello stanziamento
del capitolo 2549 dello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974 e
corrispondenti capitoli degli anni successivi.
Ai nuovi o maggiori oneri derivanti dalle altre
convenzioni da stipulare ai sensi dei precedenti commi, si
provvede con utilizzo dei proventi del canone dovuto dalla
concessionaria allo Stato e da determinare, ai sensi del
precedente art. 16 con la convenzione di cui al successivo
art. 46. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Per i servizi speciali radiotelevisivi, non compresi
fra quelli suindicati, le amministrazioni dello Stato
richiedenti concordano, attraverso apposite convenzioni,
con la societa' concessionaria le modalita' delle
prestazioni e l'entita' dei relativi rimborsi, sentito il
parere obbligatorio della Commissione parlamentare.».
Note al comma 1249:
- Si riporta il testo dell'art. 26 della legge
10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della
concorrenza e del mercato):
«Art. 26 (Pubblicita' delle decisioni). - 1. Le
decisioni di cui agli articoli 15, 16, 18, 19 e 25 sono
pubblicate entro venti giorni in un apposito bollettino, a
cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nello
stesso bollettino sono pubblicate, ove l'Autorita' lo
ritenga opportuno, le conclusioni delle indagini di cui
all'art. 12, comma 2.»
- Si riporta il testo del comma 26 dell'art. 2 della
legge 14 ottobre 1995, n. 481 (Norme per la concorrenza e
la regolazione dei servizi di pubblica utilita'.
Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di
pubblica utilita):
«26. La pubblicita' di atti e procedimenti delle
Autorita' e' assicurata anche attraverso un apposito
bollettino pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri.»
- Si riporta il testo del comma 21 dell'art. 1 della
legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi
delle telecomunicazioni e radiotelevisivo):
«21. All'Autorita' si applicano le disposizioni di cui
all'art. 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, non
derogate dalle disposizioni della presente legge. Le
disposizioni del comma 9, limitatamente alla deroga alle
norme sulla contabilita' generale dello Stato, nonche' dei
commi 16 e 19 del presente articolo si applicano anche alle
altre Autorita' istituite dalla legge 14 novembre 1995, n.
481, senza oneri a carico dello Stato.»
Note al comma 1250:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 19 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti
per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'
interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale):
«Art. 19 (Fondi per le politiche della famiglia, per le
politiche giovanili e per le politiche relative ai diritti
e alle pari opportunita). - 1. Al fine di promuovere e
realizzare interventi per la tutela della famiglia, in
tutte le sue componenti e le sue problematiche
generazionali, nonche' per supportare l'Osservatorio
nazionale sulla famiglia, presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo denominato
«Fondo per le politiche della famiglia», al quale e'
assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e
di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.»
- Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 8 marzo
2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternita'
e della paternita', per il diritto alla cura e alla
formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta):
«Art. 9. (Misure a sostegno della flessibilita' di
orario). - 1. Al fine di promuovere e incentivare forme di
articolazione della prestazione lavorativa volte a
conciliare tempo di vita e di lavoro, nell'ambito del Fondo
per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e'
destinata una quota fino a lire 40 miliardi annue a
decorrere dall'anno 2000, al fine di erogare contributi, di
cui almeno il 50 per cento destinato ad imprese fino a
cinquanta dipendenti, in favore di aziende che applichino
accordi contrattuali che prevedono azioni positive per la
flessibilita', ed in particolare:
a) progetti articolati per consentire alla
lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno
dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in
affidamento o in adozione un minore, di usufruire di
particolari forme di flessibilita' degli orari e
dell'organizzazione del lavoro, tra cui part time
reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario
flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore,
flessibilita' sui turni, orario concentrato, con priorita'
per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di
eta' o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di
adozione;
b) programmi di formazione per il reinserimento dei
lavoratori dopo il periodo di congedo;
c) progetti che consentano la sostituzione del
titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che benefici
del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi
parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la
solidarieta' sociale e per le pari opportunita', sono
definiti i criteri e le modalita' per la concessione dei
contributi di cui al comma 1.».
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 3 agosto
1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della
prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in
danno di minori, quali nuove forme di riduzione in
schiavitu):
«Art. 17 (Attivita' di coordinamento). - 1. Sono
attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
fatte salve le disposizioni della legge 28 agosto 1997, n.
285, le funzioni di coordinamento delle attivita' svolte da
tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla
prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei
minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso sessuale.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta ogni anno
al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta ai sensi
del comma 3.
1-bis. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunita'
l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della
pornografia minorile con il compito di acquisire e
monitorare i dati e le informazioni relativi alle
attivita', svolte da tutte le pubbliche amministrazioni,
per la prevenzione e la repressione della pedofilia. A tale
fine e' autorizzata l'istituzione presso l'Osservatorio di
una banca dati per raccogliere, con l'apporto dei dati
forniti dalle amministrazioni, tutte le informazioni utili
per il monitoraggio del fenomeno. Con decreto del Ministro
per le pari opportunita' sono definite la composizione e le
modalita' di funzionamento dell'Osservatorio nonche' le
modalita' di attuazione e di organizzazione della banca
dati, anche per quanto attiene all'adozione dei dispositivi
necessari per la sicurezza e la riservatezza dei dati.
Resta ferma la disciplina delle assunzioni di cui ai
commi da 95 a 103 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311. Per l'istituzione e l'avvio delle attivita'
dell'Osservatorio e della banca dati di cui al presente
comma e' autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno
2006 e di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come rideterminata
dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2005, n.
266. A decorrere dall'anno 2009, si provvede ai sensi
dell'art. 11-ter, comma 1, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato; ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Le multe irrogate, le somme di denaro confiscate e
quelle derivanti dalla vendita dei beni confiscati ai sensi
della presente legge sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate su un apposito fondo da
iscrivere nello stato di previsione della Presidenza del
Consiglio dei ministri e destinate, nella misura di due
terzi, a finanziare specifici programmi di prevenzione,
assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori degli
anni diciotto vittime dei delitti di cui agli
articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies del
codice penale, introdotti dagli articoli 2, comma 1, 3, 4 e
5 della presente legge. La parte residua del fondo e'
destinata, nei limiti delle risorse effettivamente
disponibili, al recupero di coloro che, riconosciuti
responsabili dei delitti previsti dagli articoli 600-bis,
secondo comma, 600-ter, terzo comma, e 600-quater del
codice penale, anche se relativi al materiale pornografico
di cui all'art. 600-quater.1 dello stesso codice, facciano
apposita richiesta. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1,
la Presidenza del Consiglio dei Ministri:
a) acquisisce dati e informazioni, a livello
nazionale ed internazionale, sull'attivita' svolta per la
prevenzione e la repressione e sulle strategie di contrasto
programmate o realizzate da altri Stati;
b) promuove, in collaborazione con i Ministeri della
pubblica istruzione, della sanita', dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, di grazia e
giustizia e degli affari esteri, studi e ricerche relativi
agli aspetti sociali, sanitari e giudiziari dei fenomeni di
sfruttamento sessuale dei minori;
c) partecipa, d'intesa con il Ministero degli affari
esteri, agli organismi comunitari e internazionali aventi
compiti di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale.
4. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi 1
e 3 e' autorizzata la spesa di lire cento milioni annue. Al
relativo onere si fa fronte mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo
utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del
Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
5. Il Ministro dell'interno, in virtu' dell'accordo
adottato dai Ministri di giustizia europei in data
27 settembre 1996, volto ad estendere la competenza di
EUROPOL anche ai reati di sfruttamento sessuale di minori,
istituisce, presso la squadra mobile di ogni questura, una
unita' specializzata di polizia giudiziaria, avente il
compito di condurre le indagini sul territorio nella
materia regolata dalla presente legge.
6. Il Ministero dell'interno istituisce altresi' presso
la sede centrale della questura un nucleo di polizia
giudiziaria avente il compito di raccogliere tutte le
informazioni relative alle indagini nella materia regolata
dalla presente legge e di coordinarle con le sezioni
analoghe esistenti negli altri Paesi europei.
7. L'unita' specializzata ed il nucleo di polizia
giudiziaria sono istituiti nei limiti delle strutture, dei
mezzi e delle vigenti dotazioni organiche, nonche' degli
stanziamenti iscritti nello stato di previsione del
Ministero dell'interno.».
- La legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della
Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio
nazionale per l'infanzia), e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302.
Note al comma 1251:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.»
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 8 della
legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3):
«6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non
possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.».
Note al comma 1253:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.»
Note al comma 1254:
- La legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il
sostegno della maternita' e della paternita', per il
diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento
dei tempi delle citta), e' stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 13 marzo 2000, n. 60.
Note al comma 1257:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 7 della
legge 3 dicembre 1999, n. 493 (Norme per la tutela della
salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione
contro gli infortuni domestici), cosi come modificato dalla
presente legge:
«4. L'assicurazione comprende i casi di infortunio
avvenuti nell'ambito domestico in occasione ed a causa
dello svolgimento delle attivita' di cui all'art. 6,
comma 2, lettera a), e dai quali sia derivata una
inabilita' permanente al lavoro non inferiore al 27 per
cento. Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni
verificatisi al di fuori del territorio nazionale.».
Note al comma 1258:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 28 agosto
1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e
di opportunita' per l'infanzia e l'adolescenza):
«Art. 1 (Fondo nazionale per l'infanzia e
l'adolescenza). - 1. E' istituito, presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, il Fondo nazionale per l'infanzia e
l'adolescenza finalizzato alla realizzazione di interventi
a livello nazionale, regionale e locale per favorire la
promozione dei diritti, la qualita' della vita, lo
sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione
dell'infanzia e dell'adolescenza, privilegiando l'ambiente
ad esse piu' confacente ovvero la famiglia naturale,
adottiva o affidataria, in attuazione dei principi della
Convenzione sui diritti del fanciullo resa esecutiva ai
sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e degli
articoli 1 e 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2. Il Fondo e' ripartito tra le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. Una quota pari al 30 per
cento delle risorse del Fondo e' riservata al,
finanziamento di interventi da realizzare nei comuni di
Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma,
Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania,
Palermo e Cagliari. La ripartizione del Fondo e della quota
riservata avviene, per il 50 per cento, sulla base
dell'ultima rilevazione della popolazione minorile
effettuata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e
per il 50 per cento secondo i seguenti criteri:
a) carenza di strutture per la prima infanzia secondo
le indicazioni del Centro nazionale di documentazione e di
analisi per l'infanzia della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
b) numero di minori presenti in presidi residenziali
socio-assistenziali in base all'ultima rilevazione
dell'ISTAT;
c) percentuale di dispersione scolastica nella scuola
dell'obbligo come accertata dal Ministero della pubblica
istruzione;
d) percentuale di famiglie con figli minori che
vivono al di sotto della soglia di poverta' cosi' come
stimata dall'ISTAT;
e) incidenza percentuale del coinvolgimento di minori
in attivita' criminose come accertata dalla Direzione
generale dei servizi civili del Ministero dell'interno,
nonche' dall'Ufficio centrale per la giustizia minorile del
Ministero di grazia e giustizia.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministro per la
solidarieta' sociale, con proprio decreto emanato di
concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, di grazia
e giustizia e con il Ministro per le pari opportunita',
sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano nonche' le Commissioni parlamentari competenti,
provvede alla ripartizione delle quote del Fondo tra le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di
quelle riservate ai comuni, ai sensi del comma 2.
4. Per il finanziamento del Fondo e' autorizzata la
spesa di lire 117 miliardi per l'anno 1997 e di lire 312
miliardi a decorrere dall'anno 1998.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 11 della
legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio):
«3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
competenza, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni
contabili pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e
degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla
determinazione del quantum della prestazione, afferenti
imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in
vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui
essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte
conseguenti all'andamento dell'inflazione;
c) la determinazione, in apposita tabella, per le
leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle
quote destinate a gravare su ciascuno degli anni
considerati;
d) la determinazione, in apposita tabella, della
quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui
quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
e) la determinazione, in apposita tabella, delle
riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella,
per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per
le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno
stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
tra le spese in conto capitale;
g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art.
11-bis e le corrispondenti tabelle;
h) l'importo complessivo massimo destinato, in
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al
rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma
dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle
modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente da pubbliche amministrazioni non
compreso nel regime contrattuale;
i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate
alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o
riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si
caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento
dei saldi di cui alla lettera a);
i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o
riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato
direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con
esclusione di interventi di carattere localistico o
microsettoriale;
i-quater) norme recanti misure correttive degli
effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11-ter,
comma 7.».
Note al comma 1259:
- Si riporta il testo dell'art. 119 della Costituzione
della Repubblica italiana:
«Art. 119 (I Comuni, le Province, le Citta'
metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di
entrata e di spesa). - I Comuni, le Province, le Citta'
metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome.
Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in
armonia con la Costituzione e secondo i principi di
coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di
tributi erariali riferibile al loro territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo,
senza vincoli di destinazione, per i territori con minore
capacita' fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai
commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle
Citta' metropolitane e alle Regioni di finanziare
integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la
solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici
e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti
della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse
aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di
determinati Comuni, Province, Citta' metropolitane e
Regioni.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le
Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i
principi generali determinati dalla legge dello Stato.
Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare
spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato
sui prestiti dagli stessi contratti.».
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 8 della
legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla legge Costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3):
«6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non
possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.»
Nota al comma 1261:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 19 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti
per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'
interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale):
«3. Al fine di promuovere le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunita', presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo denominato
«Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunita», al quale e' assegnata la somma di 3 milioni
di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a
decorrere dall'anno 2007.»
Nota al comma 1263:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 9 gennaio
2006, n. 7 (Disposizioni concernenti la prevenzione e il
divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile):
«Art. 2 (Attivita' di promozione e coordinamento). - 1.
La Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per
le pari opportunita' promuove e sostiene, nell'ambito degli
ordinari stanziamenti di bilancio, il coordinamento delle
attivita' svolte dai Ministeri competenti dirette alla
prevenzione, all'assistenza alle vittime e all'eliminazione
delle pratiche di mutilazione genitale femminile.
2. Ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui al
comma 1, la Presidenza del Consiglio dei
ministri-Dipartimento per le pari opportunita' acquisisce
dati e informazioni, a livello nazionale e internazionale,
sull'attivita' svolta per la prevenzione e la repressione e
sulle strategie di contrasto programmate o realizzate da
altri Stati.»
Nota al comma 1265:
- Per l'art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997,
si vedano le note al comma 1251.
Nota al comma 1266:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 42 del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (testo unico
delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternita' e della paternita', a norma
dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), cosi come
modificato dalla presente legge:
«5. La lavoratrice madre o, in alternativa, il
lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei
fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in
situazione di gravita' di cui all'art. 3, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'art.
4, comma 1, della legge medesima e che abbiano titolo a
fruire dei benefici di cui all'art. 33, comma 1, del
presente testo unico e all'art. 33, commi 2 e 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza del figlio,
hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2
dell'art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta
giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il
richiedente ha diritto a percepire un'indennita'
corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo
medesimo e' coperto da contribuzione figurativa;
l'indennita' e la contribuzione figurativa spettano fino a
un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per
il congedo di durata annuale. Detto importo e' rivalutato
annualmente, a decorrere dall'anno 2002, sulla base della
variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati. L'indennita' e' corrisposta
dal datore di lavoro secondo le modalita' previste per la
corresponsione dei trattamenti economici di maternita'. I
datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva,
detraggono l'importo dell'indennita' dall'ammontare dei
contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale
competente. Peri dipendenti dei predetti datori di lavoro
privati, compresi quelli per i quali non e' prevista
l'assicurazione per le prestazioni di maternita',
l'indennita' di cui al presente comma e' corrisposta con le
modalita' di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre
1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 febbraio 1980, n. 33. Il congedo fruito ai sensi del
presente comma alternativamente da entrambi i genitori non
puo' superare la durata complessiva di due anni; durante il
periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire
dei benefici di cui all'art. 33, comma 1, del presente
testo unico e all'art. 33, commi 2 e 3, della legge
5 febbraio 1992, n. 104, fatte salve le disposizioni di cui
ai commi 5 e 6 del medesimo articolo. I soggetti che
usufruiscono dei permessi di cui al presente comma per un
periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto
ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al
numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero
maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza
riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa»
Nota al comma 1269:
- Si riporta il testo del comma 429 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006), cosi come modificato dalla
presente legge:
«429. Per lo svolgimento delle attivita' istituzionali
della Fondazione di cui all'art. 1, comma 160, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, e' assegnato un contributo di 3
milioni di euro per l'anno 2006 e di 750.000 euro per
ciascuno degli anni 2007 e 2008. A tal fine e'
corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di
cui all'art. 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n.
328. Le risorse pari a 2,25 milioni di euro per gli anni
2007 e 2008 confluiscono nel Fondo nazionale per le
politiche sociali di cui all'art. 20, comma 8, della legge
8 novembre 2000, n. 328».
Nota al comma 1270:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 3 agosto
2004, n. 206 (Nuove norme in favore delle vittime del
terrorismo e delle stragi di tale matrice), cosi some
modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - 1. Le disposizioni della presente legge si
applicano a tutte le vittime degli atti di terrorismo e
delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio
nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini
italiani, nonche' ai loro familiari superstiti.
1-bis. Le disposizioni della presente legge si
applicano inoltre ai familiari delle vittime del disastro
aereo di Ustica del 1980 nonche' ai familiari delle vittime
e ai superstiti della cosiddetta «banda della Uno bianca».
Ai beneficiari vanno compensate le somme gia' percepite
2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente
legge si applicano le disposizioni contenute nella legge
20 ottobre 1990, n. 302, nella legge 23 novembre 1998, n.
407, e successive modificazioni, nonche' l'art. 82 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, ad eccezione del comma 6.».
Nota al comma 1276:
- Si riporta il testo del comma 343 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«343. Per indennizzare i risparmiatori che, investendo
sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi
finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non
altrimenti risarcito, e' costituito, a decorrere dall'anno
2006, un apposito fondo nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze. Il fondo e'
alimentato con le risorse di cui al comma 345, previo loro
versamento al bilancio dello Stato.».
Note al comma 1277:
- La legge 8 agosto 1985, n. 440 (Istituzione di un
assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano
illustrato la Patria e che versino in stato di particolare
necessita), e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
23 agosto 1985, n. 198.
- Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 20 della
legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali):
«8. A decorrere dall'anno 2002 lo stanziamento
complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali e'
determinato dalla legge finanziaria con le modalita' di cui
all'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, assicurando
comunque la copertura delle prestazioni di cui all'art. 24
della presente legge.»
Note al comma 1278:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge
31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone
montane):
«Art. 2 (Fondo nazionale per la montagna). - 1. E'
istituito presso il Ministero del bilancio e della
programmazione economica il Fondo nazionale per la
montagna.
2. Il Fondo e' alimentato da trasferimenti comunitari,
dello Stato e di enti pubblici, ed e' iscritto in un
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
del bilancio e della programmazione economica. Le somme
provenienti dagli enti pubblici sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate al suddetto
capitolo.
3. Le risorse erogate dal Fondo hanno carattere
aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o
speciale dello Stato a favore degli enti locali. Le risorse
sono ripartite fra le regioni e le province autonome che
provvedono ad istituire propri fondi regionali per la
montagna, alimentati anche con stanziamenti a carico dei
rispettivi bilanci, con i quali sostenere gli interventi
speciali di cui all'art. 1.
4. Le regioni e le province autonome disciplinano con
propria legge i criteri relativi all'impiego delle risorse
di cui al comma 3.
5. I criteri di ripartizione del Fondo tra le regioni e
le province autonome sono stabiliti con deliberazione del
Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE), sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, su proposta del Ministro per gli affari regionali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
il Ministro delle politiche agricole e forestali.
6. I criteri di ripartizione tengono conto
dell'esigenza della salvaguardia dell'ambiente con il
conseguente sviluppo delle attivita' agro-silvo-pastorali
eco-compatibili, dell'estensione del territorio montano,
della popolazione residente, anche con riferimento alle
classi di eta', alla occupazione ed all'indice di
spopolamento, del reddito medio pro capite, del livello dei
servizi e dell'entita' dei trasferimenti ordinari e
speciali.»
Nota al comma 1284:
- Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, si vedano le note al comma 1251.
Note al comma 1285:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 80 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2001), cosi come modificato dalla
presente legge:
«Art. 80 (Disposizioni in materia di politiche
sociali). - 1. Nei limiti di lire 350 miliardi per l'anno
2001 e di lire 430 miliardi per l'anno 2002 e fino alla
data del 31 dicembre 2002, ovvero fino alla conclusione dei
processi attuativi della sperimentazione e comunque non
oltre il 30 giugno 2007, fermi restando gli stanziamenti
gia' previsti:
a) i comuni individuati ai sensi dell'art. 4 del
decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, sono
autorizzati, nell'ambito della disciplina prevista dal
predetto decreto legislativo, a proseguire l'attuazione
dell'istituto del reddito minimo di inserimento;
b) la disciplina dell'istituto del reddito minimo di
inserimento di cui al citato decreto legislativo n. 237 del
1998 si applica anche ai comuni compresi nei territori per
i quali sono stati approvati, alla data del 30 giugno 2000,
i patti territoriali di cui all'art. 2, comma 203, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni,
che i medesimi comuni hanno sottoscritto o ai quali hanno
aderito e che comprendono comuni gia' individuati o da
individuare ai sensi dell'art. 4 del medesimo decreto
legislativo n. 237 del 1998.»
Nota al comma 1286:
- Si riporta il testo del comma 44 dell'art. 59 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica):
«44. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e'
istituito il Fondo per le politiche sociali, con una
dotazione di lire 28 miliardi per l'anno 1998, di lire 115
miliardi per l'anno 1999 e di lire 143 miliardi per l'anno
2000.».
Nota al comma 1287:
- Si riporta il testo del comma 333 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«333. Il Ministero dell'economia e delle finanze
comunica per iscritto, entro il 15 gennaio 2006, la sede
dell'ufficio postale di zona presso il quale gli assegni
possono essere riscossi con riferimento all'assegno di cui
al comma 331 e, previa verifica dell'ordine di nascita,
entro la fine del mese successivo a quello di nascita o di
adozione con riferimento all'assegno di cui al comma 332.
Gli assegni possono essere riscossi, in deroga ad ogni
disposizione vigente in materia di minori, dall'esercente
la potesta' sui figli di cui ai commi 331 e 332, sempreche'
residente, cittadino italiano ovvero comunitario ed
appartenente a un nucleo familiare con un reddito
complessivo, riferito all'anno 2004 ai fini dell'assegno di
cui al comma 331 e all'anno 2005 ai fini dell'assegno di
cui al comma 332, non superiore ad euro 50.000. Per nucleo
familiare s'intende quello di cui all'art. 1 del decreto
ministeriale 22 gennaio 1993 del Ministro della sanita',
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio
1993. La condizione reddituale di cui al presente comma e'
autocertificata dall'esercente la potesta', all'atto della
riscossione dell'assegno, mediante riempimento e
sottoscrizione di apposita formula prestampata in calce
alla comunicazione del Ministero dell'economia e delle
finanze, da verificare da parte dell'Agenzia delle entrate
secondo procedure definite convenzionalmente. Per
l'attuazione del presente comma il Ministero dell'economia
e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione
generale, del personale e dei servizi del tesoro si avvale
di SOGEI Spa.».
Note al comma 1288:
- Si riporta il testo dell'art. 18 della legge
24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale):
«Art. 18 (Ordinanza-ingiunzione). - Entro il termine di
trenta giorni dalla data della contestazione o
notificazione della violazione, gli interessati possono far
pervenire all'autorita' competente a ricevere il rapporto a
norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono
chiedere di essere sentiti dalla medesima autorita'.
L'autorita' competente, sentiti gli interessati, ove
questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti
inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se
ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza
motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge
il pagamento, insieme con le spese, all'autore della
violazione ed alle persone che vi sono obbligate
solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di
archiviazione degli atti comunicandola integralmente
all'organo che ha redatto il rapporto.
Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la
restituzione, previo pagamento delle spese di custodia,
delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo
stesso provvedimento. La restituzione delle cose
sequestrate e' altresi' disposta con l'ordinanza di
archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.
Il pagamento e' effettuato all'ufficio del registro o
al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione,
entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di
detto provvedimento, eseguita nelle forme previste
dall'art. 14; del pagamento e' data comunicazione, entro il
trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto,
all'autorita' che ha emesso l'ordinanza.
Il termine per il pagamento e' di sessanta giorni se
l'interessato risiede all'estero.
La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione puo' essere
eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le
modalita' di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.
L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo.
Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa
esecutiva dopo il decorso del termine per proporre
opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione e' proposta,
con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale
si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale
viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato
il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o e'
dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la
stessa.».
- Per il comma 333 dell'art. 1 della citata legge n.
266 del 2005, si veda la nota al comma 1287.
Nota al comma 1290:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 19 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti
per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'
interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale):
«2. Al fine di promuovere il diritto dei giovani alla
formazione culturale e professionale e all'inserimento
nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad
agevolare la realizzazione del diritto dei giovani
all'abitazione, nonche' a facilitare l'accesso al credito
per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo
denominato «Fondo per le politiche giovanili», al quale e'
assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e
di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.».
Nota al comma 1292:
- Si riporta il testo dell'art. 11-quaterdecies del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di
contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in
materia tributaria e finanziaria):
«Art. 11-quaterdecies (Interventi infrastrutturali, per
la ricerca e per l'occupazione). - 1. Per consentire
l'organizzazione e l'adeguamento degli impianti e
attrezzature necessari allo svolgimento dei Campionati
mondiali di nuoto che si terranno a Roma nel 2009 e dei
Giochi del Mediterraneo che si terranno a Pescara nel
medesimo anno, il Dipartimento della protezione civile e'
autorizzato a provvedere con contributi quindicennali nei
confronti dei soggetti competenti. A tal fine e'
autorizzata la spesa annua di 2 milioni di euro per
quindici anni a decorrere dal 2007, nonche' quella annua di
2 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno
2008, da ripartire in eguale misura tra le manifestazioni
di cui al primo periodo del presente comma.
2. [Per l'organizzazione e l'adeguamento
infrastrutturale necessario alla realizzazione del convegno
internazionale interconfessionale, e' autorizzata la spesa
di 5 milioni di euro per l'anno 2006].
3. Per la prosecuzione degli interventi previsti
dall'art. 1, comma 279, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e' autorizzata la spesa di ulteriori 3 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2006; e' altresi' autorizzata la
spesa di ulteriori 1,5 milioni di euro per la prosecuzione
degli interventi previsti dall'art. 1, comma 278, della
citata legge n. 311 del 2004 in favore della Facolta' ivi
indicata della Seconda Universita' degli studi di Napoli.
4. Al comma 2 dell'art. 2 del decreto-legge 24 dicembre
2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «1° luglio 2003» sono
sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2005»;
b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2005»
sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006»;
c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2005» sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006».
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la
fauna selvatica o, se istituti, degli istituti regionali,
possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento
selettivi, distinti per sesso e classi di eta',
regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati
appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei
periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992,
n. 157.
6. Al comma 1 dell'art. 70 del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, e' aggiunta la seguente lettera:
«e-ter) dell'esecuzione di vendemmie di breve durata e a
carattere saltuario, effettuata da studenti e pensionati».
A tal fine e' autorizzata la spesa annua di 200.000 euro
dal 2006.
7. Al fine di garantire i livelli occupazionali nel
parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, e' erogata a
favore dell'ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise
la somma di euro 2.500.000, a decorrere dall'anno 2006, per
consentire la stabilizzazione del personale fuori ruolo
operante presso l'ente. Le relative stabilizzazioni sono
effettuate nei limiti delle risorse assegnate con il
presente comma e nel rispetto delle normative vigenti in
materia di assunzioni, anche in soprannumero. I rapporti di
lavoro in essere con il personale che presta attivita'
professionale e collaborazione presso l'ente parco sono
regolati, sulla base di nuovi contratti che verranno
stipulati dall'ente, a decorrere dal 1° gennaio 2006, fino
alla definitiva stabilizzazione del suddetto personale e,
comunque, non oltre il 31 dicembre 2007 nei limiti delle
risorse di cui al primo periodo. Al relativo onere si
provvede attraverso la riduzione del fondo di cui al
comma 96 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
8. Il comma 12 dell'art. 9 della legge 6 dicembre 1991,
n. 394, e' sostituito dal seguente:
«12. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque
anni».
9. All'art. 17, commi 1, 2 e 6, lettera a), del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive
modificazioni, le parole: «31 dicembre 2005» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006». La
disposizione del presente comma non si applica alle
discariche di II categoria, di tipo A, di tipo ex 2A e alle
discariche per inerti, cui si conferiscono materiali di
matrice cementizia contenenti amianto, per le quali il
termine di conferimento e' fissato alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
10. Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993,
n. 379, e' aumentato, a decorrere dall'anno 2006, ad euro
2.300.000. Per le attivita' e il conseguimento delle
finalita' scientifiche del Polo nazionale di cui alla
tabella A prevista dall'art. 1 della legge 29 ottobre 2003,
n. 291, viene riconosciuto alla Sezione italiana
dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della
cecita' un contributo annuo di euro 750.000. E' concesso un
contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni
2006, 2007 e 2008 in favore dell'ente morale riconosciuto
con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1967,
n. 516. Il contributo di cui all'art. 1, comma 113, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, deve essere inteso come
contributo statale annuo ordinario; a decorrere dall'anno
2006 esso e' pari a 400.000 euro. Per le finalita' di cui
all'art. 1, comma 187, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e' autorizzata per il 2006 la spesa di 15 milioni di
euro e per ciascuno degli anni 2007 e 2008 la spesa di un
milione di euro. In favore della Lega italiana tumori e'
autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno
degli anni 2006, 2007 e 2008.
11. In considerazione del rilievo nazionale e
internazionale nella sperimentazione sanitaria di elevata
specializzazione e nella cura delle patologie nel campo
dell'oftalmologia, per l'anno 2006 e' autorizzata la
concessione di un contributo di 1 milione di euro in favore
della Fondazione «G.B. Bietti» per lo studio e la ricerca
in oftalmologia, con sede in Roma. Allo scopo di promuovere
il miglioramento della salute e di offrire ai cittadini
alti livelli di assistenza ospedaliera, e' autorizzata la
concessione di un contributo associativo nel limite di
50.000 euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008
in favore del Comitato permanente degli Ospedali
dell'Unione europea (Hope) con sede in Belgio. E'
autorizzata la spesa di 219.000 euro per l'anno 2006,
500.000 euro per l'anno 2007 e 500.000 euro per l'anno 2008
per l'interconnessione e la formazione sanitaria tra centri
sanitari all'estero e in Italia che il Ministro della
salute, il Ministro per gli italiani nel mondo, il Ministro
degli affari esteri, il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e il Ministro per
l'innovazione e le tecnologie attuano congiuntamente
avvalendosi, in particolare, dell'Associazione denominata
«Alleanza degli Ospedali italiani nel mondo», da essi
congiuntamente costituita in data 2 febbraio 2004.
12. Il prestito vitalizio ipotecario ha per oggetto la
concessione da parte di aziende ed istituti di credito
nonche' da parte di intermediari finanziari, di cui
all'art. 106 del testo unico di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, di finanziamenti a medio e lungo
termine con capitalizzazione annuale di interessi e spese,
e rimborso integrale in unica soluzione alla scadenza,
assistiti da ipoteca di primo grado su immobili
residenziali, riservati a persone fisiche con eta'
superiore ai 65 anni compiuti.
13. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, emana
uno o piu' decreti, ai sensi dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:
a) il riordino delle disposizioni in materia di
attivita' di installazione degli impianti all'interno degli
edifici;
b) la definizione di un reale sistema di verifiche
degli impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo
primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti
garantendo una effettiva sicurezza;
c) la determinazione delle competenze dello Stato,
delle regioni e degli enti locali secondo i principi di
sussidiarieta' e di leale collaborazione, anche tramite lo
strumento degli accordi in sede di Conferenza unificata di
cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281;
d) la previsione di sanzioni in caso di violazione
degli obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti dalle
lettere a) e b).
14. Per la prosecuzione ed il completamento degli
interventi di cui all'art. 52, comma 21, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, e' autorizzata la spesa di 10
milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
15. Al comma 4 dell'art. 1 della legge 9 dicembre 1998,
n. 426, dopo la lettera p-terdecies), e' aggiunta la
seguente:
«p-quaterdecies) area del territorio di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 19 maggio 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio
2005».
16. Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, la disposizione prevista
dall'art. 2, comma 1, lettera b), dello stesso decreto si
interpreta nel senso che un'area e' da considerare comunque
fabbricabile se e' utilizzabile a scopo edificatorio in
base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente
dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
17. E' autorizzato un contributo quindicennale di 1
milione di euro a decorrere dall'anno 2006 in favore
dell'ANAS Spa per la realizzazione di lavori di raccordo
stradale tra le strade pugliesi SP 231 e SP 238.
18. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive
e' determinata annualmente la quota di risorse del Fondo
speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui
all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, da
destinare, a valere sulla quota erogata a fondo perduto,
agli interventi previsti dal comma 270 dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311.
19. Il primo periodo del comma 1 dell'art. 155 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e' sostituito dal seguente: "Il reddito imponibile dei
soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera a), derivante
dall'utilizzo in traffico internazionale delle navi
indicate nell'art. 8-bis, comma 1, lettera a), del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, iscritte nel registro
internazionale di cui al decreto-legge 30 dicembre 1997, n.
457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1998, n. 30, e dagli stessi armate, nonche' delle navi
noleggiate il cui tonnellaggio non sia superiore al 50 per
cento di quello complessivamente utilizzato, e' determinato
ai sensi della presente sezione qualora il contribuente
comunichi un'opzione in tal senso all'Agenzia delle entrate
entro tre mesi dall'inizio del periodo d'imposta a partire
dal quale intende fruirne con le modalita' di cui al
decreto previsto dall'art. 161".
20. Per la prosecuzione degli interventi previsti
dall'art. 2 della legge 30 luglio 2002, n. 174, nonche' per
la realizzazione di opere di natura sociale, culturale e
sportiva, e' autorizzato un contributo quindicennale di 1
milione di euro a decorrere dall'anno 2006.
21. All'art. 1 del decreto legge 24 dicembre 2003, n.
353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2004, n. 46, al comma 3, dopo le parole: «dell'ambiente
naturale» sono inserite le seguenti: «, le associazioni
riconosciute a carattere nazionale aventi per oggetto
statutario, da piu' di quaranta anni, lo svolgimento o la
promozione di attivita' di ricerca oncologica.».
Nota al comma 1293:
- Si riporta il testo del comma 556 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006), cosi come modificato dalla
presente legge:
«556. Al fine di prevenire fenomeni di disagio
giovanile legato all'uso di sostanze stupefacenti, e'
istituito presso il Ministero della solidarieta' sociale
l'«Osservatorio per il disagio giovanile legato alle
dipendenze». Con decreto del Ministro della solidarieta'
sociale, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e' disciplinata la composizione e
l'organizzazione dell'Osservatorio. Presso il Ministero di
cui al presente comma e' altres` istituito il «Fondo
nazionale per le comunita' giovanili», per azioni di
promozione della salute e di prevenzione dei comportamenti
a rischio e per favorire la partecipazione dei giovani in
materia di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno
delle dipendenze. La dotazione finanziaria del Fondo per
ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 e' fissata in 5
milioni di euro, di cui il 25 per cento e' destinato ai
compiti istituzionali del Ministero della solidarieta'
sociale di comunicazione, informazione, ricerca,
monitoraggio e valutazione, per i quali il Ministero si
avvale del parere dell'Osservatorio per il disagio
giovanile legato alle dipendenze; il restante 75 per cento
del Fondo viene destinato alle associazioni e reti
giovanili individuate con decreto del Ministro della
solidarieta' sociale, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Con tale decreto, di natura regolamentare,
vengono determinati anche i criteri per l'accesso al Fondo
e le modalita' di presentazione delle istanze.».
Nota al comma 1295:
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge
24 dicembre 1957, n. 1295 (Costituzione di un Istituto per
il credito sportivo con sede in Roma):
«Art. 5. L'Istituto puo' concedere contributi per
interessi sui mutui anche se accordati da altre aziende di
credito e dalla Cassa depositi e prestiti per le finalita'
istituzionali, con le disponibilita' di un fondo speciale
costituito presso l'Istituto medesimo e alimentato con il
versamento da parte dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato dell'aliquota ad esso spettante a norma
dell'art. 5 del regolamento di cui al decreto ministeriale
19 giugno 2003, n. 179 del Ministro dell'economia e delle
finanze, nonche' con l'importo dei premi riservati al CONI
a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948,
n. 496, colpiti da decadenza per i quali resta salvo il
disposto dell'art. 90, comma 16, della legge 27 dicembre
2002, n. 289.
Per i mutui assistiti dal contributo agli interessi di
cui al primo comma del presente articolo la relativa rata
di ammortamento verra' ridotta di un ammontare pari
all'importo annuale del contributo concesso.
La concessione del contributo agli interessi puo'
essere sospesa o revocata dall'Istituto nei casi piu' gravi
anche con effetto retroattivo, nei confronti di quei
mutuatari che non si trovassero, a seguito di successivi
controlli, nelle condizioni previste dal contratto di
concessione del finanziamento.».
Nota al comma 1296:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n.
179 (Regolamento recante la disciplina dei concorsi
pronostici su base sportiva):
«Art. 5 (Ripartizione della posta). - 1. La posta dei
concorsi pronostici e' ripartita, secondo quanto gia'
disposto dagli articoli 2 e 5 della legge 24 dicembre 1957,
n. 1295, dall'art. 2 della legge 29 settembre 1965, n.
1117, dall'art. 3 della legge 29 dicembre 1988, n. 555,
dall'art. 27 della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
dall'art. 2 del decreto legislativo 2 dicembre 1999, n. 464
e dall'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,
convertito, con modificazioni, con la legge 8 agosto 2002,
n. 178, nelle seguenti percentuali:
a) aggio al punto di vendita 8%;
b) montepremi: 50%;
c) imposta unica: 33,84%;
d) contributo all'Istituto per il credito sportivo:
2,45%;
e) contributo alle spese di gestione di AAMS:
5,71%.».
Nota al comma 1297:
- Si riporta il testo della lettera a) del comma 19
dell'art. 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181
(Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
dei Ministeri):
«19. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei
Ministri:
a) le funzioni di competenza statale attribuite al
Ministero per i beni e le attivita' culturali dagli
articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, in materia di sport. Entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, lo statuto dell'Istituto
per il credito sportivo e' modificato al fine di prevedere
la vigilanza da parte del Presidente del Consiglio dei
Ministri e del Ministro per i beni e le attivita'
culturali.».
Nota al comma 1298:
- Si riporta il testo del comma 580 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«580. Al Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), cui la
legge 15 luglio 2003, n. 189, ha attribuito compiti
relativi alla promozione dell'attivita' sportiva tra le
persone disabili e di riconoscimento e coordinamento di
tutte le organizzazioni sportive per disabili, e' concesso
un contributo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2006,
2007 e 2008, per la promozione della pratica sportiva di
base e agonistica.».
Note al comma 1299:
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 3 della
legge 9 ottobre 2000, n. 285 (Interventi per i Giochi
olimpici invernali «Torino 2006»):
«7. L'Agenzia termina la propria attivita' il
31 dicembre 2006.».
- Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 10
della legge 9 ottobre 2000, n. 285 (Interventi per i Giochi
olimpici invernali «Torino 2006»):
«Art. 10 (Risorse finanziarie). - 1. Per il
finanziamento degli interventi necessari allo svolgimento
dei Giochi olimpici e delle opere connesse e' autorizzato
il limite d'impegno quindicennale di lire 110 miliardi per
l'anno 2001, quale limite massimo del concorso dello Stato
agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o altre
operazioni finanziarie che l'Agenzia e l'Ente nazionale per
le strade (ANAS) e la Societa' italiana per il traforo
autostradale del Frejus (SITAF), nonche', limitatamente
alle opere connesse di cui all'art. 1, comma 1, la regione
Piemonte, la provincia di Torino, il comune di Torino e la
societa' Gruppo Torinese Trasporti spa, sono autorizzati ad
effettuare, nei limiti della quota che sara' a ciascuno
assegnata con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da emanare successivamente alla predisposizione
del piano degli interventi; le relative rate di
ammortamento per capitale ed interessi sono corrisposte
agli istituti finanziatori da parte del Ministero
dell'economia e delle finanze. Per le medesime finalita' e
per il funzionamento dell'Agenzia e' altresi' concesso
all'Agenzia un contributo straordinario nel limite massimo
di lire 5 miliardi per l'anno 2000, di lire 20 miliardi per
l'anno 2001 e di lire 10 miliardi per l'anno 2002.
2. Per lo svolgimento delle sue funzioni sono inoltre
attribuite all'Agenzia le somme previste alla voce «spese
generali» compresa nel quadro economico di ciascun progetto
delle opere di cui agli allegati 1, 2 e 3, ed eventuali
successive variazioni. Tale importo e' commisurato al 3 per
cento dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle
forniture e dell'importo delle indennita' di
espropriazione. La relativa documentazione e' sottoposta
alla certificazione del collegio dei revisori dei conti al
fine della definitiva quantificazione della somma.».
Nota al comma 1300:
- L'art. 7 della legge 9 ottobre 2000, n. 285
(Interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006»
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 2000, n.
242), abrogato dalla presente legge, recava:
«Art. 7 (Comitato di alta sorveglianza e garanzia).».
Nota al comma 1301:
- Si riporta il testo dell'art. 5 della citata legge
9 ottobre 2000, n. 285:
«Art. 5 (Comitato direttivo). - 1. Il comitato
direttivo provvede alla programmazione annuale delle
attivita' dell'Agenzia, all'approvazione dei bilanci,
all'approvazione delle operazioni finanziarie necessarie
per l'acquisizione delle risorse, secondo i propri atti
organizzativi, e ad ogni altra attivita' necessaria per il
perseguimento dei compiti di cui all'art. 3.
2. Il comitato direttivo e' composto dal direttore
generale, nominato a norma dell'art. 6, dai due
vicedirettori generali, nominati a norma dell'art. 6-bis,
nonche' da nove membri nominati con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, di cui uno su designazione del
Presidente del Consiglio dei ministri, uno su designazione
del Ministro dell'economia e delle finanze, uno su
designazione del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, quattro su designazione, rispettivamente, del
presidente della regione Piemonte, del presidente della
provincia di Torino, del sindaco di Torino e del presidente
del CONI, e due su designazione effettuata d'intesa tra i
legali rappresentanti delle comunita' montane e dei comuni
interessati dalle opere di cui all'art. 1 o sedi di gara.
Il comitato direttivo e' regolarmente costituito quando
sono nominati almeno sette componenti. Il comitato
direttivo delibera a maggioranza dei presenti. In caso di
parita' prevale il voto del direttore generale.
3. I membri del comitato direttivo sono scelti tra
esperti particolarmente qualificati nelle discipline
tecniche, giuridiche ed economiche. Per la validita' delle
deliberazioni del comitato direttivo e' necessaria la
presenza di sette componenti.».
Note al comma 1302:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 della
legge 18 marzo 1991, n. 99 (Interventi urgenti per opere
connesse alla esposizione internazionale «Colombo '92»):
«Art. 1. - 1. Per l'immediata realizzazione di
interventi diretti al completamento dell'area espositiva
della esposizione internazionale «Colombo '92», nonche'
alla realizzazione di opere strettamente correlate
all'evento, il comune di Genova e' autorizzato a stipulare,
anche oltre i limiti di indebitamento previsti dalla
normativa vigente, mutui quindicennali fino all'importo di
lire quattrocentosettanta miliardi, di cui centocinquanta
miliardi a decorrere dal secondo semestre del 1991, con
onere di ammortamento a totale carico dello Stato.
L'importo eventualmente dovuto a titolo di interessi di
preammortamento - maggiorato degli ulteriori interessi
dalla data di inizio dell'ammortamento a quella di scadenza
della prima rata dello stesso, calcolati al medesimo tasso
applicabile, ai sensi di quanto previsto per le operazioni
di mutuo, nel primo semestre dell'ammortamento - sara'
corrisposto unitamente alla prima rata di ammortamento. In
relazione agli oneri di ammortamento e di preammortamento
sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di lire
50 miliardi a decorrere dall'anno 1991 e di lire 23
miliardi a decorrere dall'anno 1992.».
Note al comma 1305:
- Si riporta il testo dell'art. 7-viciesquater del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 (Disposizioni urgenti
per l'universita' e la ricerca, per i beni e le attivita'
culturali, per il completamento di grandi opere
strategiche, per la mobilita' dei pubblici dipendenti, e
per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di
bollo e tasse di concessione, nonche' altre misure
urgenti), cosi come modificato dalla presente legge:
«Art. 7-vicies quater. (Disposizioni in materia di
carte valori). - 1. All'atto del rilascio delle carte
valori di cui all'art. 7-vicies ter da parte delle
competenti amministrazioni pubbliche, i soggetti
richiedenti sono tenuti a corrispondere un importo pari
almeno alle spese necessarie per la loro produzione e
spedizione, nonche' per la manutenzione necessaria
all'espletamento dei servizi ad esse connessi. L'importo e
le modalita' di riscossione sono determinati annualmente
con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per
le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione,
da adottare, in sede di prima attuazione, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
2. Le somme percepite dalle amministrazioni pubbliche
in applicazione del comma 1 sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato e riassegnate con decreti del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero dell'interno, anche in aggiunta alle somme gia'
stanziate, nell'ambito dell'unita' previsionale di base
3.1.5.17 - servizi del Poligrafico dello Stato - dello
stato di previsione del medesimo Ministero. Una quota pari
a euro 1,85 dell'imposta sul valore aggiunto inclusa nel
costo della carta d'identita' elettronica e' riassegnata al
Ministero dell'interno per essere destinata per euro 1,15
alla copertura dei costi di gestione del Ministero medesimo
e per euro 0,70 ai comuni, per la copertura delle spese
connesse alla gestione e distribuzione del documento. Con
decreto del Ministro dell'interno di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le
modalita` di attuazione della presente disposizione. Alle
riassegnazioni previste dal presente comma non si applica
il limite di cui all'art. 1, comma 46, della legge
23 dicembre 2005, n. 266.
3. Al fine di contenere i prezzi di cessione delle
carte valori ed i costi di attivazione, di produzione,
emissione e manutenzione dei centri gestione delle stesse
e' in facolta' dell'Istituto poligrafico e Zecca dello
Stato Spa di stipulare accordi o indire gare con pubbliche
amministrazioni ed anche con soggetti privati, anche allo
scopo di estendere l'operativita' delle carte valori alla
fruizione di servizi, ivi compresi quelli di natura
privatistica. [Gli accordi sono soggetti a ratifica da
parte del Ministero dell'economia e delle finanze di
concerto con il Ministero dell'interno].
4. L'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato Spa puo'
continuare ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura
dello Stato, ai sensi del titolo I del testo unico di cui
al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e con
applicazione dell'art. 417-bis, commi primo e secondo, del
codice di procedura civile.
5. E' abrogato il regio decreto 7 marzo 1926, n. 401.
6. Dall'attuazione dell'art. 7-vicies-ter e del
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.».
Nota al comma 1306:
- Si riporta il testo del comma 65 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«65. A decorrere dall'anno 2007 le spese di
funzionamento della Commissione nazionale per le societa' e
la borsa (CONSOB), dell'Autorita' per la vigilanza sui
lavori pubblici, dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni e della Commissione di vigilanza sui fondi
pensione sono finanziate dal mercato di competenza, per la
parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio
dello Stato, secondo modalita' previste dalla normativa
vigente ed entita' di contribuzione determinate con propria
deliberazione da ciascuna Autorita', nel rispetto dei
limiti massimi previsti per legge, versate direttamente
alle medesime Autorita'. Le deliberazioni, con le quali
sono fissati anche i termini e le modalita' di versamento,
sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei Ministri,
sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per
l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal
ricevimento. Decorso il termine di venti giorni dal
ricevimento senza che siano state formulate osservazioni,
le deliberazioni adottate dagli organismi ai sensi del
presente comma divengono esecutive.».
Nota al comma 1307:
- Si riporta il testo del comma 6-bis dell'art. 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115 (testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia. - Testo A),
cosi come modificato dalla presente legge:
«6-bis. Per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali
amministrativi regionali e al Consiglio di Stato il
contributo dovuto e' di euro 500; per i ricorsi previsti
dall'art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, per
quelli previsti dall'art. 25, comma 5, della legge 7 agosto
1990, n. 241, per i ricorsi aventi ad oggetto il diritto di
cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel
territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella
sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo
dovuto e' di euro 250; per i ricorsi previsti dall'art.
23-bis, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,
nonche¨ da altre disposizioni che richiamano il citato art.
23-bis, il contributo dovuto e' di euro 1.000; per i
predetti ricorsi in materia di affidamento di lavori,
servizi e forniture, nonche¨ di provvedimenti delle
Autorita', il contributo dovuto e' di euro 2.000. L'onere
relativo al pagamento dei suddetti contributi e' dovuto in
ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di
compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si
e' costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza
si determina con il passaggio in giudicato della sentenza.
Non e' dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti
dall'art. 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il
diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della
direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico
all'informazione ambientale.».
Nota al comma 1309:
- Si riporta il testo dei commi 306, 307, 308 e 309
dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005):
«306. All'art. 10, comma 4, del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, le parole: «il processo di valore inferiore a euro
1.100 e» sono soppresse.».
«307. I commi 1 e 2 dell'art. 13 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
n. 115, sono sostituiti dai seguenti:
1. Il contributo unificato e' dovuto nei seguenti
importi:
a) euro 30 per i processi di valore fino a 1.100
euro;
b) euro 70 per i processi di valore superiore a euro
1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria
giurisdizione, nonche' per i processi speciali di cui al
libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura
civile;
c) euro 170 per i processi di valore superiore a euro
5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di
valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice
di pace;
d) euro 340 per i processi di valore superiore a euro
26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e
amministrativi di valore indeterminabile;
e) euro 500 per i processi di valore superiore a euro
52.000 e fino a euro 260.000;
f) euro 800 per i processi di valore superiore a euro
260.000 e fino a euro 520.000;
g) euro 1.110 per i processi di valore superiore a
euro 520.000.
2. Per i processi di esecuzione immobiliare il
contributo dovuto e' pari a euro 200. Per gli altri
processi esecutivi lo stesso importo e' ridotto della
meta'. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il
contributo dovuto e' pari a euro 120.».
«308. L'art. 46, comma 1, della legge 21 novembre 1991,
n. 374, e' sostituito dal seguente:
1. Le cause e le attivita' conciliative in sede non
contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro
1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono
soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato,
secondo gli importi previsti dall'art. 13 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, e successive modificazioni.».
«309. Il maggior gettito derivante dall'applicazione
delle disposizioni di cui ai commi da 306 a 308 e' versato
al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato
di previsione del Ministero della giustizia per il
pagamento di debiti pregressi nonche' per l'adeguamento
delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari e allo
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per le spese riguardanti il funzionamento del
Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi
regionali.».
Note al comma 1310:
- La legge 25 luglio 2000, n. 209 (Misure per la
riduzione del debito estero dei Paesi a piu' basso reddito
e maggiormente indebitati), e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 28 luglio 2000, n. 175.
Nota al comma 1314:
- La legge 31 dicembre 1998, n. 477 (Autorizzazione di
spesa per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione
di immobili da adibire a sedi di rappresentanze
diplomatiche e di uffici consolari, nonche' di alloggi per
il personale), e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
12 gennaio 1999, n. 8.
Nota al comma 1315:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 2 maggio
1983, n. 185 (Modifica della tabella dei diritti da
riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari):
«Art. 1. La tabella dei diritti da riscuotere dagli
uffici diplomatici e consolari di cui all'art. 56 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
200, relativo alle disposizioni sulle funzioni e sui poteri
consolari, e' sostituita da quella annessa alla presente
legge.
Detta tabella dovra' essere munita del visto dei
Ministri degli affari esteri, del tesoro e delle finanze.».
Note al comma 1317:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 1 del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti
nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico,
sociale e territoriale):
«5. E' istituito presso il Ministero dell'economia e
delle finanze un apposito Fondo con la dotazione di
34.180.000 euro per l'anno 2005, di 39.498.000 euro per
l'anno 2006, di 38.700.000 euro per l'anno 2007 e di
42.320.000 euro a decorrere dall'anno 2008, per le esigenze
connesse all'istituzione del Sistema d'informazione visti,
finalizzato al contrasto della criminalita' organizzata e
della immigrazione illegale attraverso lo scambio tra gli
Stati membri dell'Unione europea di dati relativi ai visti,
di cui alla decisione 2004/512/CE dell'8 giugno 2004 del
Consiglio. Al riparto del Fondo di cui al presente comma si
provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta dei Ministri competenti. All'onere di
cui al presente comma si provvede:
a) quanto a euro 4.845.000 per il 2005, a euro
15.000.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo
parzialmente utilizzando, per euro 1.345.000 per il 2005 e
per euro 15.000.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007,
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri
e, per euro 3.500.000 per il 2005, l'accantonamento
relativo al Ministero dell'interno;
b) a euro 22.566.000 per il 2007 e ad euro 42.320.000
a decorrere dal 2008, mediante utilizzo di parte delle
maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'art. 7,
comma 3;
c) quanto a euro 29.335.000 per il 2005, a euro
24.498.000 per il 2006 e ad euro 1.134.000 per il 2007,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto
capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al predetto Ministero.».
- Si riporta il testo dell'art. 152 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
(Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri):
«Art. 152 (Contingente e durata del contratto). - Le
rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima
categoria e gli istituti italiani di cultura possono
assumere personale a contratto per le proprie esigenze di
servizio, previa autorizzazione dell'Amministrazione
centrale, nel limite di un contingente complessivo pari a
2.277 unita'. Gli impiegati a contratto svolgono le
mansioni previste nei contratti individuali, tenuto conto
dell'organizzazione del lavoro esistente negli uffici
all'estero.
Il contratto di assunzione e' stipulato a tempo
indeterminato, con un periodo di prova di nove mesi, alla
scadenza del quale, sulla base di una relazione del capo
dell'ufficio, si provvede a disporre la conferma o la
risoluzione del contratto.».
Note al comma 1322:
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 della legge
28 luglio 2004, n. 193 (Proroga e rifinanziamento della
legge 16 marzo 2001, n. 72, recante interventi a tutela del
patrimonio storico e culturale delle comunita' degli esuli
italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia, e della
legge 21 marzo 2001, n. 73, recante interventi in favore
della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia),
pubblicata nella Gazzazzetta Ufficiale 3 agosto 2004, n.
180:
«Art. 1. (Proroga e rifinanziamento della legge
16 marzo 2001, n. 72). - 1. Per le finalita' di cui
all'art. 1, comma 1, della legge 16 marzo 2001, n. 72, e'
autorizzata la spesa di euro 1.550.000 per ciascuno degli
anni 2004, 2005 e 2006.
2. All'art. 1, comma 4, della legge 16 marzo 2001, n.
72, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «da stipulare tra», sono inserite
le seguenti: «il Ministero degli affari esteri,»;
b) la parola: «sentiti» e' sostituita dalla seguente:
«sentita»;
c) le parole: «e il Ministero degli affari esteri»
sono soppresse;
d) dopo le parole: «Alla ripartizione delle somme
stanziate provvede annualmente il Ministro per i beni e le
attivita' culturali» sono aggiunte le seguenti: «, con
proprio decreto, di concerto con il Ministro degli affari
esteri».
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1,
pari a euro 1.550.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e
2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2004, allo scopo parzialmente utilizzando 1'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
«Art. 2. Proroga e rifinanziamento della legge 21 marzo
2001, n. 73. - 1. Le disposizioni di cui all'art. 1 della
legge 21 marzo 2001, n. 73, sono prorogate al 31 dicembre
2006. A tale scopo e' autorizzata la spesa di euro
4.650.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1,
pari a euro 4.650.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e
2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
Note al comma 1323:
- Si riporta il testo dell'art. 56 della legge
27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2003):
«Art. 56 (Fondo per progetti di ricerca). - 1. E'
istituito un fondo finalizzato al finanziamento di progetti
di ricerca, di rilevante valore scientifico, anche con
riguardo alla tutela della salute e all'innovazione
tecnologica, con una dotazione finanziaria di 225 milioni
di euro per l'anno 2003 e di 100 milioni di euro per l'anno
2004, 92,758 milioni di euro per l'anno 2005, 97,934
milioni di euro per l'anno 2006 e 100 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2007. Alla ripartizione del fondo,
istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, tra le diverse finalita'
provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, con
proprio decreto, su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, sentiti i Ministri
dell'economia e delle finanze, della salute e per
l'innovazione tecnologica. Con lo stesso decreto sono
stabiliti procedure, modalita' e strumenti per l'utilizzo
delle risorse, assicurando in via prioritaria il
finanziamento dei progetti presentati da soggetti che
abbiano ottenuto, negli anni precedenti, un eccellente
risultato nell'utilizzo e nella capacita' di spesa delle
risorse comunitarie assegnate e delle risorse finanziarie
provenienti dai programmi quadro di ricerca dell'Unione
europea o dai Fondi strutturali.».
Nota al comma 1324:
- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi):
«Art. 12. (Deduzioni per oneri di famiglia). - 1. Dal
reddito complessivo si deducono per oneri di famiglia i
seguenti importi:
a) 3.200 euro per il coniuge non legalmente ed
effettivamente separato;
b) 2.900 euro per ciascun figlio, compresi i figli
naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o
affiliati, nonche' per ogni altra persona indicata
nell'art. 433 del codice civile che conviva con il
contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti
da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria da ripartire
tra coloro che hanno diritto alla deduzione.
2. La deduzione di cui al comma 1, lettera b), e'
aumentata a:
a) 3.450 euro, per ciascun figlio di eta' inferiore a
tre anni;
b) 3.200 euro, per il primo figlio se l'altro
genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il
contribuente non e' coniugato o se coniugato, si e'
successivamente legalmente ed effettivamente separato,
ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del
solo contribuente e questi non e' coniugato o, se
coniugato, si e' successivamente legalmente ed
effettivamente separato;
c) 3.700 euro, per ogni figlio portatore di handicap
ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
3. Le deduzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano a
condizione che le persone alle quali si riferiscono
possiedano un reddito complessivo, computando anche le
retribuzioni corrisposte da enti e organismi
internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e
missioni, nonche' quelle corrisposte dalla Santa Sede,
dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti
centrali della Chiesa cattolica, non superiore a lire
5.500.000, al lordo degli oneri deducibili.
4. Le deduzioni di cui ai commi 1 e 2 sono rapportate a
mese e competono dal mese in cui si sono verificate a
quello in cui sono cessate le condizioni richieste.
4-bis. Dal reddito complessivo si deducono, fino ad un
massimo di 1.820 euro, le spese documentate sostenute dal
contribuente per gli addetti alla propria assistenza
personale nei casi di non autosufficienza nel compimento
degli atti della vita quotidiana. Le medesime spese sono
deducibili anche se sono state sostenute nell'interesse
delle persone indicate nell'art. 433 del codice civile.
4-ter. Le deduzioni di cui ai commi 1, 2 e 4-bis
spettano per la parte corrispondente al rapporto tra
l'ammontare di 78.000 euro, aumentato delle medesime
deduzioni e degli oneri deducibili di cui all'art. 10, e
diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 78.000
euro. Se il predetto rapporto e' maggiore o uguale a 1, la
deduzione compete per intero; se lo stesso e' zero o minore
di zero, la deduzione non compete; negli altri casi, ai
fini del predetto rapporto, si computano le prime quattro
cifre decimali.».
Nota al comma 1327:
- Si riporta il testo dell'art. 21 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per
favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei
conti pubblici), cosi come modificato dalla presente legge:
«Art. 21 (Assegno per ogni secondo figlio e incremento
del Fondo nazionale per le politiche sociali). - 1. Per
ogni figlio nato dal 1° dicembre 2003 e fino al 31 dicembre
2004, secondo od ulteriore per ordine di nascita, e,
comunque, per ogni figlio adottato nel medesimo periodo,
alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie, e'
concesso un assegno pari ad euro 1.000.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, e' istituita,
nell'ambito dell'INPS, una speciale gestione con una
dotazione finanziaria complessiva di 308 milioni di euro.
3. L'assegno e' concesso dai comuni. I comuni
provvedono ad informare gli interessati invitandoli a
certificare il possesso dei requisiti all'atto
dell'iscrizione all'anagrafe dei nuovi nati.
4. L'assegno, ferma restando la titolarita' in capo ai
comuni, e' erogato dall'I.N.P.S. sulla base dei dati
forniti dai comuni medesimi, secondo modalita' da definire
nell'ambito dei decreti di cui al comma 5.
5. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono emanate le necessarie disposizioni per l'attuazione
del presente articolo.
6. Per il finanziamento delle politiche in favore delle
famiglie il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui
all'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni, e' incrementato di 232
milioni di euro per l'anno 2004.
6-bis. (abrogato).
6-ter. Gli imprenditori artigiani iscritti nei relativi
albi provinciali possono avvalersi, in deroga alla
normativa previdenziale vigente, di collaborazioni
occasionali di parenti entro il terzo grado, aventi anche
il titolo di studente, per un periodo complessivo nel corso
dell'anno non superiore a novanta giorni. Le collaborazioni
suddette devono avere carattere di aiuto, a titolo di
obbligazione morale e percio' senza corresponsione di
compensi ed essere prestate nel caso di temporanea
impossibilita' dell'imprenditore artigiano all'espletamento
della propria attivita' lavorativa. E' fatto, comunque,
obbligo dell'iscrizione all'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali.
7. Per le finalita' del presente articolo e'
autorizzata la spesa di 287 milioni di euro per l'anno 2003
e di 253 milioni di euro per l'anno 2004. Al relativo onere
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello Stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.».
Nota al comma 1328:
- Si riporta il testo del comma 11 dell'art. 2 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2004):
«11. E' istituita l'addizionale comunale sui diritti
d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili. L'addizionale e'
pari a 2,50 euro per passeggero imbarcato ed e' versata
all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva
riassegnazione quanto a 30 milioni di euro, in un apposito
fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti destinato a compensare ENAV Spa, secondo
modalita' regolate dal contratto di servizio di cui
all'art. 9 della legge 21 dicembre 1996, n. 665, per i
costi sostenuti da ENAV Spa per garantire la sicurezza ai
propri impianti e per garantire la sicurezza operativa e,
quanto alla residua quota, in un apposito fondo istituito
presso il Ministero dell'interno e ripartito sulla base del
rispettivo traffico aeroportuale secondo i seguenti
criteri:
a) il 40 per cento del totale a favore dei comuni del
sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la
media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie
del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale
sul totale del sedime; percentuale della superficie totale
del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati;
b) al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela
dell'incolumita' delle persone e delle strutture, il 60 per
cento del totale per il finanziamento di misure volte alla
prevenzione e al contrasto della criminalita' e al
potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali
e nelle principali stazioni ferroviarie.».
Nota al comma 1333:
- Si riporta il testo del comma 52 dell'art. 145 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001):
«52. Il programma speciale di reindustrializzazione di
cui all'art. 5 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989,
n. 181, e' integrato con la previsione dello sviluppo di un
polo di ricerca e di attivita' industriali ad alta
tecnologia nel territorio del comune di Genova anche in
relazione all'attuazione dell'art. 4 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Per finanziare gli
interventi previsti da tale integrazione e' autorizzata la
spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2001,
2002 e 2003. Le risorse di cui al presente comma non
possono essere utilizzate per altre finalita' fino al
31 dicembre 2006.».
Nota ai commi 1334 - 1335 - 1336 - 1337 - 1338:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143 (Disposizioni in materia
di commercio con l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4,
lettera c), e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59), cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Funzioni). - 1. La societa' e' autorizzata a
rilasciare garanzie, nonche' ad assumere in assicurazione i
rischi di carattere politico, catastrofico, economico,
commerciale e di cambio ai quali sono esposti, direttamente
o indirettamente secondo quanto stabilito ai sensi del
comma 3, gli operatori nazionali e le loro controllate e
collegate estere nella loro attivita' con l'estero e di
internazionalizzazione dell'economia italiana; la societa'
e' altresi' autorizzata a rilasciare, a condizioni di
mercato, garanzie e coperture assicurative per imprese
estere relativamente ad operazioni che siano di rilievo
strategico per l'economia italiana sotto i profili
dell'internazionalizzazione, della sicurezza economica e
dell'attivazione di processi produttivi e occupazionali in
Italia. Le garanzie e le assicurazioni possono essere
rilasciate anche a banche nazionali, nonche' a banche
estere od operatori finanziari italiani od esteri quando
rispettino adeguati principi di organizzazione, vigilanza,
patrimonializzazione ed operativita', per crediti concessi
sotto ogni forma e destinati al finanziamento delle
suddette attivita', nonche' quelle connesse o strumentali.
2. La societa' puo' concludere accordi di
riassicurazione e di coassicurazione con enti o imprese
italiani, autorizzati, nonche' con enti od imprese esteri
ed organismi internazionali; la societa' puo' altresi'
stipulare altri contratti di copertura del rischio
assicurativo, a condizioni di mercato con primari operatori
del settore.
3. Le operazioni e le categorie di rischi assicurabili
sono definite con delibera del Comitato interministeriale
per la programmazione economica, su proposta del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
di concerto con il Ministero del commercio con l'estero,
tenendo anche conto degli accordi internazionali, nonche'
della normativa e degli indirizzi dell'Unione europea in
materia di privatizzazione dei rischi di mercato e di
armonizzazione dei sistemi comunitari di assicurazione dei
crediti all'esportazione gestiti con il sostegno dello
Stato.».
Note al comma 1339:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge
27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni
(Istituzione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di
Stato):
«Art. 2 (Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato).
- 1. E' istituito presso la Banca d'Italia un conto
denominato «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato»,
di seguito denominato «Fondo». Esso ha lo scopo di ridurre,
secondo le modalita' previste dalla presente legge, la
consistenza dei titoli di Stato in circolazione.
2. L'amministrazione del Fondo di cui al comma 1 e'
attribuita al Ministro del tesoro, coadiuvato da un
Comitato consultivo composto:
a) dal Direttore generale del tesoro, che lo
presiede;
b) dal Ragioniere generale dello Stato;
c) dal Direttore generale delle entrate del Ministero
delle finanze;
d) dal Direttore generale del territorio del
Ministero delle finanze.
3. Il Ministro del tesoro presenta annualmente al
Parlamento, in allegato al conto consuntivo, una relazione
sull'amministrazione del Fondo.»
- Si riporta il testo del terzo comma dell'art. 2445
del codice civile:
«La deliberazione puo' essere eseguita soltanto dopo
novanta giorni dal giorno dell'iscrizione nel registro
delle imprese, purche' entro questo termine nessun
creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto
opposizione.».
Note al comma 1340:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 9 del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80
(Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per
lo sviluppo economico, sociale e territoriale):
«3. Per fruire del contributo, l'impresa concentrataria
inoltra, a decorrere dalla data di ultimazione del processo
di concentrazione, un'apposita istanza in via telematica al
Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, che
ne rilascia, in via telematica, certificazione della data
di avvenuta presentazione. L'Agenzia delle entrate esamina
le istanze secondo l'ordine cronologico di presentazione, e
comunica, in via telematica, entro trenta giorni dalla
presentazione dell'istanza, il riconoscimento del
contributo ovvero il diniego del contributo stesso per
carenza dei presupposti desumibili dall'istanza ovvero per
l'esaurimento dei fondi stanziati, pari a 34 milioni di
euro per l'anno 2005, 110 milioni di euro per l'anno 2006 e
57 milioni di euro per l'anno 2007.».
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 2 del
decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156
(Disposizioni urgenti in materia di entrate):
«4. Per fruire del contributo, l'impresa concentrataria
inoltra un'apposita istanza in via telematica al Centro
operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, che ne
rilascia, in via telematica e con procedura automatizzata,
certificazione della data di avvenuta presentazione.
L'Agenzia delle entrate esamina le istanze secondo l'ordine
cronologico di presentazione, fino ad esaurimento dei fondi
stanziati, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2005, 242
milioni di euro per l'anno 2006 e 122 milioni di euro per
l'anno 2007, e comunica, in via telematica, entro trenta
giorni dalla presentazione dell'istanza, il diniego del
contributo per carenza dei presupposti desumibili
dall'istanza, ovvero per l'esaurimento dei fondi
stanziati.».
Nota al comma 1343:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 della
legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti), cosi'
come modificato dalla presente legge:
«2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive
in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui
e' stata realizzata la condotta produttiva di danno,
ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla
data della sua scoperta.».
Nota al comma 1344:
- Si riporta il testo del comma 27 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006), cosi' come modificato dalla
presente legge:
«27. Nello stato di previsione del Ministero
dell'interno e' istituito un Fondo da ripartire per le
esigenze correnti connesse all'acquisizione di beni e
servizi dell'amministrazione, con una dotazione, per l'anno
2006, di 100 milioni di euro, di 30 milioni di euro per
l'anno 2007 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni
2008 e 2009. Con decreti del Ministro dell'interno, da
comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero
dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale
del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni
parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla
ripartizione del Fondo tra le unita' previsionali di base
interessate del medesimo stato di previsione.».
Note al comma 1346:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.».
- Si riporta il testo dell'art. 27 della legge 7 agosto
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi):
«Art. 27 (Commissione per l'accesso ai documenti
amministrativi). - 1. E' istituita presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri la Commissione per l'accesso ai
documenti amministrativi.
2. La Commissione e' nominata con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio
dei Ministri. Essa e' presieduta dal sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed e'
composta da dodici membri, dei quali due senatori e due
deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere,
quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile
1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi di
autogoverno, due fra i professori di ruolo in materie
giuridiche e uno fra i dirigenti dello Stato e degli altri
enti pubblici. E' membro di diritto della Commissione il
capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei
Ministri che costituisce il supporto organizzativo per il
funzionamento della Commissione. La Commissione puo'
avvalersi di un numero di esperti non superiore a cinque
unita', nominati ai sensi dell'art. 29 della legge
23 agosto 1988, n. 400.
3. La Commissione e' rinnovata ogni tre anni. Per i
membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di
scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso
del triennio.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, a decorrere dall'anno 2004, sono determinati i
compensi dei componenti e degli esperti di cui al comma 2,
nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5. La Commissione adotta le determinazioni previste
dall'art. 25, comma 4; vigila affinche' sia attuato il
principio di piena conoscibilita' dell'attivita' della
pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati
dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla
trasparenza dell'attivita' della pubblica amministrazione,
che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei
Ministri; propone al Governo modifiche dei testi
legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la
piu' ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'art.
22.
6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare
alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le
informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione
di quelli coperti da segreto di Stato.
7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di
cui al comma 1 dell'art. 18, le misure ivi previste sono
adottate dalla Commissione di cui al presente articolo.».
Nota al comma 1347:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 10 del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica):
«5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
Note al comma 1349:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 3 del
decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4
(Interventi straordinari per il riordino e il risanamento
economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino), cosi'
come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Provvedimenti urgenti per il risanamento
dell'Ordine Mauriziano). - 1. Dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e per un periodo di trentasei
mesi:
a) non possono essere intraprese o proseguite azioni
esecutive nei confronti della Fondazione per debiti
dell'Ente, insoluti alla data predetta;
b) le procedure esecutive pendenti, per le quali sono
scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte
dell'Ordine Mauriziano, ovvero la stessa opposizione,
benche' proposta, sia stata rigettata, sono dichiarate
estinte dal giudice; gli importi dei relativi debiti sono
inseriti nella massa passiva di cui alla lettera e), a
titolo di capitale, accessori e spese;
c) i pignoramenti eventualmente gia' eseguiti non
hanno efficacia e non vincolano la Fondazione ed il
tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini
della Fondazione e le finalita' di legge;
d) i debiti insoluti alla data di entrata in vigore
del presente decreto non producono interessi, ne' sono
soggetti a rivalutazione monetaria;
e) il legale rappresentante della Fondazione assume
le funzioni di Commissario straordinario e provvede al
ripiano dell'indebitamento pregresso con i mezzi consentiti
dalla legge. A tale fine provvede all'accertamento della
massa passiva risultante dai debiti insoluti per capitale,
interessi e spese ed istituisce apposita gestione separata,
nella quale confluiscono i debiti e i crediti maturati fino
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Nell'ambito di tale gestione separata e', altresi', formata
la massa attiva con l'impiego anche del ricavato
dall'alienazione dei cespiti appartenenti al patrimonio
disponibile della Fondazione, delle sovvenzioni
straordinarie e delle altre eventuali entrate non vincolate
per legge o per destinazione, per il pagamento anche
parziale dei debiti, mediante periodici stati di
ripartizione, secondo i privilegi e le graduazioni previsti
dalla legge;
f) avverso il provvedimento del legale rappresentante
della Fondazione che prevede l'esclusione, totale o
parziale, di un credito dalla massa passiva, i creditori
esclusi possono proporre ricorso, entro il termine di
trenta giorni dalla notifica, al Ministro dell'interno, che
si pronuncera' entro sessanta giorni dal ricevimento
decidendo allo stato degli atti;
g) il legale rappresentante della Fondazione e'
autorizzato a definire transattivamente, con propria
determinazione, le pretese dei creditori, in misura non
superiore al 70 per cento di ciascun debito complessivo,
con rinuncia ad ogni altra pretesa e con la liquidazione
obbligatoria entro trenta giorni dalla conoscenza
dell'accettazione della transazione.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 del gia'
citato decreto-legge n. 277 del 2004:
«Art. 1 (Ente Ordine Mauriziano di Torino). - 1. L'Ente
Ordine Mauriziano di Torino, ente ospedaliero di seguito
denominato «Ente» e' costituito dai presidi ospedalieri
Umberto I di Torino e Istituto per la ricerca e la cura del
cancro (IRCC) di Candiolo (Torino).»
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2 del gia'
citato decreto-legge n. 277 del 2004:
«Art. 2 (Costituzione della Fondazione Ordine
Mauriziano). - 1. E' costituita la Fondazione Ordine
Mauriziano con sede in Torino, di seguito denominata:
«Fondazione.».
Nota al comma 1350:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 2 del gia'
citato decreto-legge n. 277 del 2004:
«2. Il patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ente,
con esclusione dei presidi ospedalieri di cui all'art. 1,
comma 1, e' trasferito alla Fondazione di cui al comma 1,
sulla cui gestione vigila un comitato costituito da cinque
membri di cui: uno nominato dal Presidente del Consiglio
dei Ministri, con funzioni di presidente del comitato; uno
nominato dal Ministro dell'interno; uno nominato dal
Ministro per i beni e le attivita' culturali; uno nominato
dalla regione Piemonte; uno nominato dall'Ordinario
diocesano di Torino. Gli eventuali oneri per il
funzionamento di detto comitato sono a carico della
gestione dell'Ente Ordine Mauriziano. Il comitato presenta
una relazione annuale al Presidente del Consiglio dei
Ministri che provvede alla trasmissione alle competenti
commissioni parlamentari.».
Nota al comma 1351:
- Si riporta il testo dell'art. 117 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle
assicurazioni private pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
13 ottobre 2005, n. 239, S.O.), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 117 (Separazione patrimoniale). - 1. I premi
pagati all'intermediario e le somme destinate ai
risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese di
assicurazione, se regolati per il tramite
dell'intermediario, sono versati in un conto separato, del
quale puo' essere titolare anche l'intermediario
espressamente in tale qualita', e che costituiscono un
patrimonio autonomo rispetto a quello dell'intermediario
medesimo.
2. Sul conto separato non sono ammesse azioni,
sequestri o pignoramenti da parte di creditori diversi
dagli assicurati e dalle imprese di assicurazione. Sono
ammesse le azioni da parte dei loro creditori ma nei limiti
della somma rispettivamente spettante al singolo assicurato
o alla singola impresa di assicurazione.
3. Sul conto separato non operano le compensazioni
legale e giudiziale e non puo' essere pattuita la
compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal
depositario nei confronti dell'intermediario.
3-bis. Sono esenti dagli obblighi previsti dal comma 1
gli intermediari di cui all'art. 109, comma 2,
lettere a), b) e d), che possano documentare in modo
permanente con fideiussione bancaria una capacita'
finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un
minimo di euro 15.000.».
Nota al comma 1352:
- La legge della regione Piemonte 16 giugno 2006, n. 21
reca «Interventi per lo sviluppo economico post-olimpico»
ed e' pubblicata nel B.U. Piemonte 22 giugno 2006, n. 25.
Nota al comma 1353:
- Si riporta il testo dell'art. 11-bis della legge
5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio)
introdotto dall'art. 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362:
«Art. 11-bis. (Fondi speciali). - 1. La legge
finanziaria in apposita norma prevede gli importi dei fondi
speciali destinati alla copertura finanziaria di
provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati
nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio
pluriennale ed in particolare di quelli correlati al
perseguimento degli obiettivi del documento di
programmazione finanziaria deliberato dal Parlamento. In
tabelle allegate alla legge finanziaria sono indicate,
distintamente per la parte corrente e per la parte in conto
capitale, le somme destinate alla copertura dei predetti
provvedimenti legislativi ripartiti per Ministeri e per
programmi. Nella relazione illustrativa del disegno di
legge finanziaria, con apposite note, sono indicati i
singoli provvedimenti legislativi che motivano lo
stanziamento proposto per ciascun Ministero e per i singoli
programmi. I fondi speciali di cui al presente comma sono
iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro
in appositi capitoli la cui riduzione, ai fini della
integrazione per competenza e cassa di capitoli esistenti o
di nuovi capitoli, puo' avvenire solo dopo la pubblicazione
dei provvedimenti legislativi che li utilizzano.
2. Gli importi previsti nei fondi di cui al comma 1
rappresentano il saldo fra accantonamenti di segno positivo
per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e
accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o
incremento di entrate. Gli accantonamenti di segno negativo
sono collegati mediante apposizione della medesima lettera
alfabetica, ad uno o piu' accantonamenti di segno positivo
o parte di essi, la cui utilizzazione resta subordinata
all'entrata in vigore del provvedimento legislativo
relativo al corrispondente accantonamento di segno negativo
e comunque nei limiti della minore spesa o delle maggiori
entrate da essi previsti per ciascuno degli anni
considerati. A seguito dell'approvazione dei provvedimenti
legislativi relativi ad accantonamenti negativi, con
decreto del Ministro del tesoro, gli importi derivanti da
riduzioni di spesa o incrementi di entrata sono portati
rispettivamente in diminuzione ai pertinenti capitoli di
spesa ovvero in aumento dell'entrata del bilancio e
correlativamente assegnati in aumento alle dotazioni dei
fondi di cui al comma 1.
3. Gli accantonamenti di segno negativo possono essere
previsti solo nel caso in cui i corrispondenti progetti di
legge siano stati presentati alle Camere.
4. Le quote dei fondi di cui al presente articolo non
possono essere utilizzate per destinazioni diverse da
quelle previste nelle relative tabelle per la copertura
finanziaria di provvedimenti adottati ai sensi dell'art.
77, secondo comma, della Costituzione, salvo che essi
riguardino spese di primo intervento per fronteggiare
calamita' naturali o improrogabili esigenze connesse alla
tutela della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza
economico-finanziaria.
5. Le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se
non corrispondono a progetti di legge gia' approvati da un
ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale non
utilizzate entro l'anno cui si riferiscono costituiscono
economie di bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad
obblighi internazionali ovvero ad obbligazioni risultanti
dai contratti o dai provvedimenti di cui al comma 3,
lettera h), dell'art. 11, la copertura finanziaria prevista
per il primo anno resta valida anche dopo il termine di
scadenza dell'esercizio a cui si riferisce purche' il
provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno
ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno
successivo. Le economie di spesa da utilizzare a tal fine
nell'esercizio successivo formano oggetto di appositi
elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro del
tesoro entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono allegati
al conto consuntivo del Ministero del tesoro. In tal caso,
le nuove o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei
relativi provvedimenti legislativi sono comunque iscritte
nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in
vigore i provvedimenti stessi e sono portate in aumento dei
limiti dei saldi previsti dal comma 3, lettera b),
dell'art. 11.».
Nota al comma 1355:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 11 della
gia' citata legge n. 468 del 1978:
«3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
competenza, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni
contabili pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e
degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla
determinazione del quantum della prestazione, afferenti
imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in
vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui
essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte
conseguenti all'andamento dell'inflazione;
c) la determinazione, in apposita tabella, per le
leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle
quote destinate a gravare su ciascuno degli anni
considerati;
d) la determinazione, in apposita tabella, della
quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui
quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
e) la determinazione, in apposita tabella, delle
riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella,
per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per
le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno
stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
tra le spese in conto capitale;
g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art.
11-bis e le corrispondenti tabelle;
h) l'importo complessivo massimo destinato, in
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al
rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma
dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle
modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente da pubbliche amministrazioni non
compreso nel regime contrattuale;
i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate
alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o
riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si
caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento
dei saldi di cui alla lettera a);
i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o
riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato
direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con
esclusione di interventi di carattere localistico o
microsettoriale;
i-quater) norme recanti misure correttive degli
effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11-ter,
comma 7.».
Nota al comma 1356:
- Per la lettera e), comma 3 dell'art. 11 della legge
5 agosto 1978, n. 468, si veda la nota al comma 1355.
Nota al comma 1359:
- Per la lettera i-quater), comma 3 dell'art. 11 della
gia' citata legge n. 468 del 1978, si veda la nota al
comma 1355.
Nota al comma 1360:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 46 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002):
«4. In apposito allegato al disegno di legge
finanziaria sono analiticamente indicati le autorizzazioni
di spesa e gli stanziamenti che confluiscono in ciascuno
dei fondi di cui al presente articolo.».
Nota al comma 1361:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 11 della
gia' citata legge n. 468 del 1978:
«5. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della
Costituzione, la legge finanziaria puo' disporre, per
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale,
nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e
nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art.
11-bis, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti
delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie
e contributive e delle riduzioni permanenti di
autorizzazioni di spesa corrente.».



 
656. A decorrere dall'anno 2007, e' avviata una sperimentazione, con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano indicate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzata ad assumere, quale base di riferimento per il patto di stabilita' interno, il saldo finanziario. I criteri di definizione del saldo e le modalita' di sperimentazione sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la predetta Conferenza. Utilizzo dell'attuale criterio del contenimento delle spese. 657. In attesa dei risultati della sperimentazione di cui al comma 656, per il triennio 2007-2009, il complesso delle spese finali di ciascuna regione a statuto ordinario, determinato ai sensi del comma 658, non puo' essere superiore, per l'anno 2007, al corrispondente complesso di spese finali dell'anno 2005 diminuito dell'1,8 per cento e, per gli anni 2008 e 2009, non puo' essere superiore al complesso delle corrispondenti spese finali dell'anno precedente, calcolato assumendo il pieno rispetto del patto di stabilita' interno, aumentato, rispettivamente, del 2,5 per cento e del 2,4 per cento. Definizione spese finali 658. Il complesso delle spese finali e' determinato dalla somma delle spese correnti ed in conto capitale, al netto delle: a) spese per la sanita', cui si applica la specifica disciplina di settore; b) spese per la concessione di crediti. Determinazione spese finali 659. Le spese finali sono determinate sia in termini di competenza sia in termini di cassa. Modalita' e termini per le regioni a statuto speciale e le province autonome per il raggiungimento dell'intesa ai fini del conseguimento degli obiettivi posti dal Patto di stabilita' interno 660. Per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministro dell'economia e delle finanze il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonche' dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2007-2009; a tale fine, entro il 31 gennaio di ciascun anno, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono alle finalita' di cui ai commi da 676 a 695 le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano, entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste per gli altri enti locali dai commi da 676 a 695. Previsione ulteriori risparmi per il bilancio dello Stato mediante trasferimento alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di funzioni di competenza delle regioni stesse attualmente esercitate dallo Stato 661. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dal comma 660, anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, in misura proporzionale all'incidenza della finanza di ciascuna regione a statuto speciale o provincia autonoma sulla finanza regionale e locale complessiva, anche mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione, entro il 31 marzo 2007 e con le modalita' stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria; tali norme di attuazione precisano le modalita' e l'entita' dei risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualita' definite. Coordinamento 662. Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui al comma 656, le norme di attuazione devono altresi' prevedere le disposizioni per assicurare in via permanente il coordinamento tra le misure di finanza pubblica previste dalle leggi costituenti la manovra finanziaria dello Stato e l'ordinamento della finanza regionale previsto da ciascuno statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, nonche' le modalita' per il versamento dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e dell'addizionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Facolta' di estendere le regole del patto di stabilita' interno agli enti e organismi strumentali. 663. Resta ferma la facolta' delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilita' interno nei confronti dei loro enti ed organismi strumentali, nonche' per gli enti ad ordinamento regionale o provinciale. Limite massimo di ricorso a mutui da parte delle strutture sanitarie 664. Ai fini del rispetto del principio del coordinamento della finanza pubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano autorizzano le proprie strutture sanitarie alla contrazione di mutui e al ricorso ad altre forme di indebitamento, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, commi da 16 a 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, fino ad un ammontare complessivo delle relative rate, per capitale ed interessi, non superiore al 15 per cento delle entrate proprie correnti di tali strutture. Le regioni e le province autonome sono tenute ad adeguare i rispettivi ordinamenti; e' fatta comunque salva la facolta' di prevedere un limite inferiore all'indebitamento. Esiti sperimentazione e ridefinizione delle regole del patto di stabilita' 665. Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui al comma 656, si procede, anche nei confronti di una sola o piu' regioni o province autonome, a ridefinire legislativamente le regole del patto di stabilita' interno e l'anno di prima applicazione delle regole. Le nuove regole devono comunque tenere conto del saldo in termini di competenza e di cassa. Il saldo di competenza e' calcolato quale somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale. Monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilita' interno 666. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilita' interno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno nel sito "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it", le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza sia quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalita' definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Invio certificazione ai fini della verifica del rispetto del "patto" 667. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno, ciascuna regione e provincia autonoma e' tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal responsabile del servizio finanziario secondo un prospetto e con le modalita' definite dal decreto di cui al comma 666. Verifica rispetto degli obiettivi 668. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno, ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma e' tenuta ad osservare quanto previsto dalle norme di attuazione statutaria emanate in relazione a quanto stabilito nel comma 662. Fino alla emanazione delle predette norme di attuazione statutaria si provvede secondo quanto disposto dall'accordo concluso ai sensi del comma 660. Diffida in caso di mancato raggiungimento da parte delle regioni e delle province autonome dell'obiettivo annuale posto dal patto. 669. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno relativo agli anni 2007-2009, accertato con le procedure di cui ai commi 667 e 668, il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, diffida la regione o provincia autonoma ad adottare i necessari provvedimenti entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento. Detti provvedimenti devono essere comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro la medesima data, con le modalita' definite dal decreto di cui al comma 666. Qualora l'ente non adempia, il presidente della regione, in qualita' di commissario ad acta, adotta entro il 30 giugno i necessari provvedimenti che devono essere comunicati, entro la medesima data, con le stesse modalita'. Allo scopo di assicurare al contribuente l'informazione necessaria per il corretto adempimento degli obblighi tributari, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, cura la pubblicazione sul sito informatico di cui al comma 666 degli elenchi contenenti le regioni e le province autonome che non hanno rispettato il patto di stabilita' interno, di quelle che hanno adottato opportuni provvedimenti e di quelle per le quali i commissari ad acta non hanno inviato la prescritta comunicazione. Nomina commissario ad acta Pubblicita' elenchi contenenti le regioni inadempienti Aumento diretto delle aliquote imposte regionali per le regioni inadempienti 670. Decorso inutilmente il termine del 30 giugno previsto dal comma 669, nella regione o nella provincia autonoma interessata, con riferimento all'anno in corso, si applica automaticamente: a) l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, nella misura di euro 0,0258, con efficacia dal 15 luglio; b) la tassa automobilistica, di cui al titolo III, capo I, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con l'aumento di 5 punti percentuali delle tariffe vigenti. Modalita' per le regioni in cui si applica gia' l'aliquota massima 671. Nelle regioni e nelle province autonome in cui l'imposta regionale sulla benzina e' gia' in vigore nella misura massima prevista dalla legge si applica l'ulteriore aumento di euro 0,0129. Termine oltre il quale e' fatto divieto al commissario ad acta di adottare misure di aumento delle aliquote dei tributi regionali 672. Scaduto il termine del 30 giugno i provvedimenti del commissario ad acta non possono avere ad oggetto i tributi di cui ai commi 670 e 671. Abrogazione determinazione dell'aliquota provvisoria 673. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 34-quinquies del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' soppresso. Abrogazione determinazione dell'aliquota provvisoria 674. Il primo periodo del comma 323 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' soppresso. Rideterminazione aliquote e compartecipazioni 675. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e' aggiunto il seguente comma: "1-bis. Le aliquote e le compartecipazioni definitive di cui all'articolo 5, comma 3, sono rideterminate, a decorrere dal 1o gennaio del secondo anno successivo all'adozione dei provvedimenti di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, al fine di assicurare la copertura degli oneri connessi alle funzioni attribuite alle regioni a statuto ordinario di cui al comma 1". Patto di stabilita' interno per gli enti locali 676. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 677 a 695, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. Obiettivo di riduzione del saldo finanziario tendenziale 677. La manovra finanziaria e' fissata in termini di riduzione del saldo tendenziale di comparto per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Procedura per la determinazione dell'obiettivo specifico di miglioramento del saldo 678. Per la determinazione del proprio obiettivo specifico di miglioramento del saldo, gli enti di cui al comma 676 devono seguire la seguente procedura: a) calcolare la media triennale per il periodo 2003-2005 dei saldi di cassa, come definiti al comma 680 e risultanti dai propri conti consuntivi, ed applicare ad essa, solo se negativa, i seguenti coefficienti: 1) province: 0,400 per l'anno 2007, 0,210 per l'anno 2008 e 0,117 per l'anno 2009; 2) comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti: 0,330 per l'anno 2007, 0,205 per l'anno 2008 e 0,155 per l'anno 2009; b) calcolare la media triennale della spesa corrente sostenuta in termini di cassa in ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, come risultante dai propri conti consuntivi, ed applicare ad essa i seguenti coefficienti: 1) province: 0,041 per l'anno 2007, 0,022 per l'anno 2008 e 0,012 per l'anno 2009; 2) comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti: 0,029 per l'anno 2007, 0,017 per l'anno 2008 e 0,013 per l'anno 2009; c) determinare l'importo annuo della manovra mediante la somma degli importi, considerati in valore assoluto, di cui alle lettere a) e b). Gli enti che presentano una media triennale positiva per il periodo 2003-2005 dei saldi di cassa determinano l'importo del concorso alla manovra applicando solo i coefficienti relativi alla spesa di cui alla lettera b). Obiettivo di miglioramento della spesa 679. Nel caso in cui l'incidenza percentuale dell'importo di cui al comma 678, lettera c), sull'importo della media triennale 2003-2005 delle spese finali al netto delle concessioni di crediti risulti, per i comuni di cui al comma 676, superiore all'8 per cento, il comune deve considerare come obiettivo del patto di stabilita' interno l'importo corrispondente all'8 per cento della suddetta media triennale. Definizione saldo finanziario 680. Il saldo finanziario e' calcolato in termini di cassa quale differenza tra entrate finali, correnti e in conto capitale, e spese finali, correnti e in conto capitale, quali risultano dai conti consuntivi. Nel saldo finanziario non sono considerate le entrate derivanti dalla riscossione di crediti e le spese derivanti dalla concessione di crediti. Livello del saldo finanziario degli enti locali 681. Per il rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 gli enti devono conseguire un saldo finanziario, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, pari a quello medio del triennio 2003-2005 migliorato della misura annualmente determinata ai sensi del comma 678, lettera c), ovvero del comma 679. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi 142, 143 e 144 concorrono al conseguimento degli obiettivi del patto di stabilita' interno. Conteggio trasferimenti statali 682. Ai fini dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilita' interno i trasferimenti statali sono conteggiati, in termini di competenza e di cassa, nella misura a tale titolo comunicata dall'amministrazione statale interessata. Computo del saldo finanziario rilevante ai fini del rispetto del "Patto" 683. Ai fini del comma 686, il saldo finanziario per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e quello medio del triennio 2003-2005 sono calcolati, sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa, quale differenza tra le entrate finali e le spese finali al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti. Nel saldo finanziario non sono considerate le entrate in conto capitale riscosse nel triennio 2003-2005, derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare e mobiliare destinate, nel medesimo triennio, all'estinzione anticipata di prestiti. Per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti nel saldo finanziario non sono considerate le spese in conto capitale e di parte corrente, autorizzate dal Ministero, necessarie per l'attivazione di nuove sedi di uffici giudiziari, ivi incluse quelle relative al trasloco. Obbligatorieta' del rispetto del patto di stabilita' interno per l'approvazione del bilancio di previsione 684. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilita' interno deve essere approvato, a decorrere dall'anno 2007, iscrivendo le previsioni di entrata e di uscita in termini di competenza in misura tale da consentire il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto di stabilita' interno determinato per ciascun anno. Gli enti locali che hanno approvato il bilancio di previsione in data anteriore a quella dell'entrata in vigore della presente legge provvedono ad apportare le necessarie variazioni di bilancio. Monitoraggio adempimenti patto di stabilita' 685. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilita' interno, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno nel sito "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it", le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza, secondo la definizione indicata al comma 683, sia quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalita' definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. Con lo stesso decreto e' definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 678 e 679. Verifica del rispetto obiettivi del patto di stabilita' 686. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno, ciascuno degli enti di cui al comma 676 e' tenuto a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le modalita' definiti dal decreto di cui al comma 685. Regole Patto di stabilita' interno per gli enti locali di nuova istituzione 687. Per gli enti istituiti nel periodo 2003-2005, si fa riferimento alla media degli anni, compresi nello stesso periodo, per i quali sono disponibili i bilanci consuntivi; se si dispone del bilancio di un solo anno, quest'ultimo costituisce la base annuale di calcolo su cui applicare le regole del patto di stabilita' interno. Gli enti istituiti nel 2006 sono soggetti alle nuove regole del patto di stabilita' interno dall'anno 2009 assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze dell'esercizio 2007. Esclusione dal patto di stabilita' per gli enti locali commissariati 688. Gli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soggetti alle regole del patto di stabilita' interno dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali. Ulteriori esclusioni 689. Si intendono esclusi per gli anni 2006 e 2007 dal rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno, gli enti locali per i quali negli anni 2004 e 2005, anche per frazione di anno, l'organo consiliare e' stato commissariato ai sensi degli articoli 141 e 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Trasmissione informazioni a UPI e ANCI 690. Le informazioni previste dai commi 685 e 686 sono messe a disposizione dell'UPI e dell'ANCI da parte del Ministero dell'economia e delle finanze secondo modalita' e con contenuti individuati tramite apposite convenzioni. Mancato rispetto del patto di stabilita'. Provvedimenti consequenziali 691. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno, accertato con la procedura di cui al comma 686 del presente articolo, il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, diffida gli enti locali ad adottare i necessari provvedimenti entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento. Detti provvedimenti devono essere comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro la medesima data, con le modalita' definite dal decreto di cui al comma 685. Qualora i suddetti enti non adempiano, il sindaco o il presidente della provincia, in qualita' di commissari ad acta, adottano entro il 30 giugno i necessari provvedimenti, che devono essere comunicati, entro la medesima data, con le modalita' indicate dal decreto di cui al comma 685. Allo scopo di assicurare al contribuente l'informazione necessaria per il corretto adempimento degli obblighi tributari, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato cura la pubblicazione sul sito informatico di cui al comma 685 degli elenchi contenenti gli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilita' interno, di quelli che hanno adottato opportuni provvedimenti nonche' di quelli per i quali i commissari ad acta non hanno inviato la prescritta comunicazione. Aumento diretto delle aliquote 692. Decorso inutilmente il termine del 30 giugno previsto dal comma 691: a) nei comuni interessati, con riferimento al periodo di imposta in corso, i contribuenti tenuti al versamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche calcolano l'imposta maggiorando l'aliquota vigente nei comuni stessi dello 0,3 per cento; b) nelle province interessate, con riferimento al periodo di imposta in corso, l'imposta provinciale di trascrizione, per i pagamenti effettuati a decorrere dal 1o luglio, e' calcolata applicando un aumento del 5 per cento sulla tariffa vigente nelle province stesse. Divieto aumento delle aliquote dei tributi regionali 693. Scaduto il termine del 30 giugno i provvedimenti del commissario ad acta non possono avere ad oggetto i tributi di cui al comma 692. Abrogazione limiti acquisto beni immobili 694. I commi 23, 24, 25 e 26 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono abrogati. Esclusione del limite incremento della spesa per enti gestori aree protette 695. All'articolo 1, comma 6, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: "per il Consiglio superiore della magistratura," sono inserite le seguenti: "per gli enti gestori delle aree naturali protette,". Trasferimenti erariali e compartecipazione locale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche 696. I trasferimenti erariali per l'anno 2007 in favore di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 1, commi 153 e 154, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Compartecipazione provinciale al gettito IRPEF 697. Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, confermate, da ultimo, per l'anno 2006, dall'articolo 1, comma 152, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono prorogate per l'anno 2007. Limiti all'indebitamento degli enti locali 698. All'articolo 204, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, le parole: "non supera il 12 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "non supera il 15 per cento". All'articolo 1, comma 45, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, alla lettera b), le parole: "non superiore al 16 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore al 15 per cento" e la lettera c) e' abrogata. Abrogazione norme sull'estinzione anticipata dei debiti contratti dagli enti locali 699. Al comma 3 dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il secondo periodo e' soppresso con decorrenza dal 1o gennaio 2007. Gestione del demanio idrico dei comuni montani 700. Sono abrogati i commi 38, 39, 40 e 41 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Disapplicazione di alcuni adempimenti relativi al monitoraggio e sanzioni per il mancato rispetto del Patto di stabilita' interno per il 2006 701. Il primo periodo del comma 150 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' sostituito dal seguente: "Continuano ad applicarsi le disposizioni recate dall'articolo 1, commi 30, 32 e 37, della legge 30 dicembre 2004, n. 311". Ripartizione incremento di gettito compartecipato 702. In ragione del contributo apportato nel 2006 al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, la ripartizione dell'incremento del gettito compartecipato di cui al comma 191, sara' effettuata nel 2008 esclusivamente a favore dei comuni che hanno rispettato nel 2006 il patto di stabilita' interno. Disposizioni in favore dei piccoli comuni e delle comunita' montane 703. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono disposti i seguenti interventi di cui 37,5 milioni di euro destinati a compensare gli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto derivanti dalle disposizioni recate dal comma 562 del presente articolo: a) fino ad un importo complessivo di 55 milioni di euro, il contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, e' incrementato in misura pari al 40 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente ultrasessantacinquenne e la popolazione residente complessiva e' superiore al 30 per cento, secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili. Almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione e' finalizzato ad interventi di natura sociale e socio-assistenziale; b) fino ad un importo complessivo di 71 milioni di euro, il contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, e' incrementato in misura pari al 30 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente di eta' inferiore a cinque anni e la popolazione residente complessiva e' superiore al 5 per cento, secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili. Almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione e' finalizzato ad interventi di natura sociale; c) ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, e' concesso un ulteriore contributo, fino ad un importo complessivo di 42 milioni di euro, per le medesime finalita' dei contributi a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti; d) alle comunita' montane e' attribuito un contributo complessivo di 20 milioni di euro, da ripartire in proporzione alla popolazione residente nelle zone montane. Disposizioni in favore degli enti locali i cui organi siano stati sciolti 704. A decorrere dall'anno 2007 gli oneri relativi alle commissioni straordinarie di cui all'articolo 144 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono posti a carico dello Stato, che provvede al rimborso a favore degli enti locali previa presentazione della relativa richiesta. Gli enti locali destinano gli importi rimborsati a spese di investimento. Deroghe 705. In deroga alla normativa vigente, a favore degli enti locali i cui organi consiliari sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Ministero dell'interno provvede, su richiesta della commissione straordinaria, ad erogare in un'unica soluzione i trasferimenti erariali e la quota di compartecipazione al gettito dell'IRPEF spettanti per l'intero esercizio. Autorizzazione di spesa 706. Per la copertura degli oneri di cui all'articolo 145 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Contributo in favore degli enti commissariati per la realizzazione o manutenzione di opere pubbliche 707. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 a favore degli enti locali che si trovano, alla data del 1o gennaio di ciascun anno, nella condizione di cui all'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' corrisposto dal Ministero dell'interno un contributo destinato alla realizzazione o manutenzione di opere pubbliche nella misura massima annuale di 30 milioni di euro, ripartiti in base alla popolazione residente come risultante al 31 dicembre del penultimo anno precedente. Ai fini del riparto, gli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono considerati come enti di 5.000 abitanti. Copertura finanziaria 708. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi da 704 a 707 si provvede a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Ripartizione Fondo comuni confinanti con le province 709. All'articolo 1, comma 494, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il secondo periodo, e' aggiunto il seguente: "La ripartizione e' effettuata per il 90 per cento in base alla popolazione e per il 10 per cento in base al territorio, assicurando il 40 per cento del fondo complessivo ai soli comuni confinanti con il territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano". di Trento e di Bolzano Scioglimento dei consigli comunali nei casi di mancata approvazione del bilancio di previsione nei termini stabiliti 710. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio sono confermate, per l'anno 2007, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 2005, n. 26. Fondo per il contenimento delle tariffe 711. Al comma 3 dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo le parole: "servizi non commerciali" sono inserite le seguenti: ", per i quali e' previsto il pagamento di una tariffa da parte degli utenti,". Contributo statale ai comuni per minor gettito ICI 712. A decorrere dall'anno 2007, la dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 4, del regolamento recante determinazione delle rendite catastali e conseguenti trasferimenti erariali ai comuni, di cui al decreto del Ministro dell'interno 1o luglio 2002, n. 197, attestante il minor gettito dell'imposta comunale sugli immobili derivante da fabbricati del gruppo catastale D, deve essere inviata al Ministero dell'interno entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si e' verificata la minore entrata. Utilizzo quota dei proventi di concessione e sanzioni edilizie ascritte alle entrate dei comuni 713. Per l'anno 2007, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere utilizzati per una quota non superiore al 50 per cento per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale. Parametri per individuazione enti locali strutturalmente deficitari 714. All'articolo 242, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari e relativi controlli, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fino alla fissazione di nuovi parametri triennali si applicano quelli vigenti per il triennio precedente". Risoluzione di diritto degli incarichi dirigenziali, di revisore dei conti e dei rapporti di consulenza 715. Nei casi di scioglimento dei consigli comunali e provinciali ai sensi dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli incarichi di cui all'articolo 110 del medesimo testo unico nonche' l'incarico di revisore dei conti e i rapporti di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa sono risolti di diritto se non rinnovati entro quarantacinque giorni dall'insediamento della commissione straordinaria per la gestione dell'ente. Riduzione delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate 716. Ai fini dell'invarianza delle disposizioni recate dai commi da 703 a 707 sul fabbisogno e sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, il fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e' ridotto di 195 milioni di euro per l'anno 2007, di 130 milioni di euro per l'anno 2008 e di 65 milioni di euro per l'anno 2009. Provvidenze in favore delle imprese editrici e emittenti radiotelevisive per minoranze linguistiche 717. Il comma 2-ter dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "2-ter. I contributi previsti dalla presente legge, con esclusione di quelli previsti dal comma 11, e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa, sono concessi alle imprese editrici e alle emittenti radiotelevisive, comunque costituite, che editino giornali quotidiani o trasmettano programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, a condizione che le imprese beneficiarie non editino altri giornali quotidiani o che non possiedano altre emittenti radiotelevisive e possiedano i requisiti di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del presente articolo. Alle emittenti radiotelevisive di cui al periodo precedente i contributi sono concessi nel limite complessivo di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. A decorrere dal 1o gennaio 2002 i contributi di cui ai commi 8 e 11 e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa, sono concessi ai giornali quotidiani italiani editi e diffusi all'estero a condizione che le imprese editrici beneficiarie possiedano i requisiti di cui alle lettere b), c), d) e g) del comma 2 del presente articolo. Tali imprese devono allegare alla domanda i bilanci corredati da una relazione di certificazione da parte di societa' abilitate secondo la normativa dello Stato in cui ha sede l'impresa". Esclusione corresponsione di emolumenti a favore di amministratore di un ente locale componente di organi di amministrazione di societa' di capitali partecipate dallo stesso ente 718. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 60 e 63 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, l'assunzione, da parte dell'amministratore di un ente locale, della carica di componente degli organi di amministrazione di societa' di capitali partecipate dallo stesso ente non da' titolo alla corresponsione di alcun emolumento a carico della societa'. Corresponsione indennita' di fine mandato 719. L'indennita' di fine mandato prevista dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, spetta nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore a trenta mesi. Societa' partecipate da amministrazioni pubbliche regionali o locali 720. All'articolo 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 3, primo periodo, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi"; b) al comma 3, secondo periodo, le parole: "da collocare sul mercato, secondo le procedure del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, entro ulteriori diciotto mesi" sono soppresse; c) al comma 4, secondo periodo, la parola: "perfezionate" e' sostituita dalla seguente: "bandite". Principi di coordinamento per il contenimento della spesa pubblica delle regioni 721. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare la riduzione degli oneri degli organismi politici e degli apparati amministrativi, con particolare riferimento alla diminuzione dell'ammontare dei compensi e delle indennita' dei componenti degli organi rappresentativi e del numero di questi ultimi, alla soppressione degli enti inutili, alla fusione delle societa' partecipate e al ridimensionamento delle strutture organizzative. Principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica 722. La disposizione di cui al comma 721 costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilita' e crescita dell'Unione europea. Obiettivi di risparmio 723. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del comma 721 devono garantire un miglioramento dei saldi finanziari dei bilanci regionali pari al 10 per cento rispetto ai saldi dell'anno precedente. Unita' per il monitoraggio dell'azione di governo degli enti locali e la verifica delle loro dimensioni organizzative ottimali 724. Al fine di assicurare un controllo indipendente e continuativo della qualita' dell'azione di governo degli enti locali, e' istituita un'Unita' per il monitoraggio con il compito di accertare la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento delle misure premiali previste dalla normativa vigente e di provvedere alla verifica delle dimensioni organizzative ottimali degli enti locali anche mediante la valutazione delle loro attivita', la misurazione dei livelli delle prestazioni e dei servizi resi ai cittadini e l'apprezzamento dei risultati conseguiti, tenendo altresi' conto dei dati relativi al patto di stabilita' interno. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate le disposizioni relative alla composizione dell'Unita', alla sua organizzazione ed al suo funzionamento. Al Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali sono attribuite le funzioni di vigilanza sull'Unita'. Per il funzionamento dell'Unita' e' istituito un fondo, nell'ambito del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione finanziaria pari a 2 milioni di euro a decorrere dal 2007. Restano ferme le competenze istituzionali della Ragioneria generale dello Stato e della Corte dei conti. Determinazione dei compensi nelle societa' a totale partecipazione di comuni o province 725. Nelle societa' a totale partecipazione di comuni o province, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non puo' essere superiore per il presidente all'80 per cento e per i componenti al 70 per cento delle indennita' spettanti, rispettivamente, al sindaco e al presidente della provincia ai sensi dell'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta ferma la possibilita' di prevedere indennita' di risultato solo nel caso di produzione di utili e in misura ragionevole e proporzionata. Determinazione dei compensi nelle societa' interamente partecipate da piu' enti locali 726. Nelle societa' a totale partecipazione pubblica di una pluralita' di enti locali, il compenso di cui al comma 725, nella misura ivi prevista, va calcolato in percentuale della indennita' spettante al rappresentante del socio pubblico con la maggiore quota di partecipazione e, in caso di parita' di quote, a quella di maggiore importo tra le indennita' spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici. Rimborso spese di viaggio e indennita' di missione 727. Al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione sono dovuti gli emolumenti di cui all'articolo 84 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, alle condizioni e nella misura ivi stabilite. Determinazione dei compensi nelle societa' a partecipazione mista di enti locali e di altri soggetti pubblici o privati 728. Nelle societa' a partecipazione mista di enti locali e altri soggetti pubblici o privati, i compensi di cui ai commi 725 e 726 possono essere elevati in proporzione alla partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali, nella misura di un punto percentuale ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle societa' in cui la partecipazione degli enti locali e' pari o superiore al 50 per cento del capitale, e di due punti percentuali ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle societa' in cui la partecipazione degli enti locali e' inferiore al 50 per cento del capitale. Limite del numero dei componenti del consiglio di amministrazione delle societa' totalmente partecipate da enti locali 729. Il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione delle societa' partecipate totalmente anche in via indiretta da enti locali, non puo' essere superiore a tre, ovvero a cinque per le societa' con capitale, interamente versato, pari o superiore all'importo che sara' determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle societa' miste il numero massimo di componenti del consiglio di amministrazione designati dai soci pubblici locali comprendendo nel numero anche quelli eventualmente designati dalle regioni non puo' essere superiore a cinque. Le societa' adeguano i propri statuti e gli eventuali patti parasociali entro tre mesi dall'entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Principio di coordinamento per la legislazione regionale 730. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano ai principi di cui ai commi da 725 a 735 la disciplina dei compensi degli amministratori delle societa' da esse partecipate, e del numero massimo dei componenti del consiglio di amministrazione di dette societa'. L'obbligo di cui al periodo che precede costituisce principio di coordinamento della finanza pubblica. Modalita' di corresponsione dell'indennita' di funzione e del gettone di presenza agli amministratori locali 731. Nell'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, dopo le parole: "consigli circoscrizionali" sono inserite le seguenti: "dei soli comuni capoluogo di provincia"; b) al comma 2, dopo la parola: "circoscrizionali" sono inserite le seguenti: ", limitatamente ai comuni capoluogo di provincia,". Organo di revisione economico-finanziaria 732. Nel comma 3 dell'articolo 234 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il numero: "5.000" e' sostituito dal seguente: "15.000". Esclusioni per le societa' quotate in borsa 733. Le disposizioni di cui ai commi da 725 a 730 non si applicano alle societa' quotate in borsa. Amministratori di enti pubblici o a partecipazione pubblica 734. Non puo' essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, societa' a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi. Obbligo di pubblicita' degli incarichi e dei compensi di amministratori 735. Gli incarichi di amministratore delle societa' di cui ai commi da 725 a 734 conferiti da soci pubblici e i relativi compensi sono pubblicati nell'albo e nel sito informatico dei soci pubblici a cura del responsabile individuato da ciascun ente. La pubblicita' e' soggetta ad aggiornamento semestrale. La violazione dell'obbligo di pubblicazione e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.000 euro, irrogata dal Prefetto nella cui circoscrizione ha sede la societa'. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennita' di risultato di cui al comma 725, entro trenta giorni dal percepimento. Principi di coordinamento per la legislazione regionale. Utilizzo di strumenti finanziari derivati per le operazioni di gestione del debito da parte di regioni ed enti locali 736. Le norme del presente comma costituiscono principi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica di cui agli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. Le operazioni di gestione del debito tramite utilizzo di strumenti derivati, da parte delle regioni e degli enti di cui al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, devono essere improntate alla riduzione del costo finale del debito e alla riduzione dell'esposizione ai rischi di mercato. Gli enti possono concludere tali operazioni solo in corrispondenza di passivita' effettivamente dovute, avendo riguardo al contenimento dei rischi di credito assunti. Obbligo di comunicazioni dei contratti di ammortamento del debito e operazioni in strumenti derivati 737. All'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: "2-bis. A partire dal 1o gennaio 2007, nel quadro di coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 119 della Costituzione, i contratti con cui le regioni e gli enti di cui al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, pongono in essere le operazioni di ammortamento del debito con rimborso unico a scadenza e le operazioni in strumenti derivati devono essere trasmessi, a cura degli enti contraenti, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro. Tale trasmissione, che deve avvenire prima della sottoscrizione dei contratti medesimi, e' elemento costitutivo dell'efficacia degli stessi. Restano valide le disposizioni del decreto di cui al comma 1 del presente articolo, in materia di monitoraggio. 2-ter. Delle operazioni di cui al comma precedente che risultino in violazione alla vigente normativa, viene data comunicazione alla Corte dei conti per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza". Elenchi di dati delle operazioni finanziarie e di indebitamento 738. Gli enti tenuti alle comunicazioni previste dall'articolo 41 della legge n. 448 del 2001 conservano, per almeno cinque anni, appositi elenchi aggiornati contenenti i dati di tutte le operazioni finanziarie e di indebitamento effettuate ai sensi della normativa sopra citata. L'organo di revisione dell'ente territoriale vigila sul corretto e tempestivo adempimento da parte degli enti stessi. Inclusione tra le operazioni di indebitamento delle operazioni di cessione o cartolarizzazione dei crediti 739. Dal 1o gennaio 2007 alle operazioni di indebitamento di cui al comma 17 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si aggiungono le operazioni di cessione o cartolarizzazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi per i cui pagamenti l'ente assume, ancorche' indirettamente, nuove obbligazioni, anche mediante la ristrutturazione dei piani di ammortamento. Sono escluse le operazioni di tale natura per le quali la delibera della Giunta regionale sia stata adottata prima del 4 settembre 2006, purche' completate entro e non oltre il 31 marzo 2007. Categoria delle operazioni di cartolarizzazione ai fini dell'indebitamento 740. Al comma 17, primo periodo, dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono soppresse le parole: "non collegati a un'attivita' patrimoniale preesistente". Ambito attivita' che non competono all'organo straordinario di liquidazione 741. All'articolo 255 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 10 e' sostituito dal seguente: "10. Non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi gia' attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese, nonche' l'amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all'articolo 206". Adeguamento stanziamenti a favore della Gestione INPS degli interventi assistenziali e di sostegno 742. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come da ultimo modificato dal comma 746, e' stabilito per l'anno 2007: a) in 469,16 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonche' in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS); b) in 115,93 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attivita' commerciali e della gestione artigiani. Incremento dei trasferimenti all'INPS 743. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 742, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2007 in 16.650,39 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 742, lettera a), e in 4.114,39 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 742, lettera b). Modalita' della ripartizione tra le gestioni 744. Gli importi complessivi di cui ai commi 742 e 743 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 742, lettera a), della somma di 945,10 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1o gennaio 1989, nonche' al netto delle somme di 2,50 milioni di euro e di 57,94 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS. Criteri di ripartizione dell'importo globale della gestione 745. All'articolo 3, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole da: "secondo i seguenti criteri" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "secondo il criterio del rapporto tra contribuzione e prestazioni con l'applicazione di aliquote contributive non inferiori alla media, ponderata agli iscritti, delle aliquote vigenti nei regimi interessati". Esclusione dal procedimento di riparto 746. All'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, il quinto periodo e' sostituito dal seguente: "Sono altresi' escluse dal predetto procedimento le quote assegnate alle gestioni di cui agli articoli 21, 28, 31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per un importo pari al 50 per cento di quello definito con legge 23 dicembre 1996, n. 663, e successive modificazioni, rivalutato, a decorrere dall'anno 1997, in misura proporzionale al complessivo incremento dei trasferimenti stabiliti annualmente con legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 37, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e annualmente adeguato secondo i medesimi criteri". Anticipazioni di Tesoreria ricevute da Poste Italiane spa 747. Al fine di pervenire alla sistemazione del debito di Poste italiane Spa verso la tesoreria statale per sovvenzioni ricevute per pagamenti di pensioni effettuati fino alla fine dell'anno 2000, le anticipazioni di tesoreria ricevute da Poste italiane Spa, ai sensi dell'articolo 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370, per il pagamento delle pensioni a carico dell'INPS fino alla predetta data si intendono concesse direttamente all'INPS e, conseguentemente, sono apportate le necessarie variazioni nelle scritturazioni del conto del patrimonio dello Stato. Trasferimenti all'Inps 748. Ai fini della copertura dei maggiori oneri a carico della gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennita' agli invalidi civili, ciechi e sordi di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, valutati in 534 milioni di euro per l'esercizio 2005 e in 400 milioni di euro per l'anno 2006: a) per l'anno 2005, sono utilizzate le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell'INPS per l'anno 2005, trasferite alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 534 milioni di euro; b) per l'anno 2006, sono utilizzate le seguenti risorse: 1) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell'INPS per l'anno 2005, trasferite alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 87,48 milioni di euro; 2) le risorse trasferite all'INPS ed accantonate presso la medesima gestione, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno 2005 del medesimo Istituto, per un ammontare complessivo di 312,52 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi. Regole procedurali e modifiche di alcuni termini temporali in materia di previdenza complementare 749. All'articolo 23 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole: "1o gennaio 2008" e "31 dicembre 2007", ovunque ricorrano, con esclusione dei commi 3 e 4, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1o gennaio 2007" e "31 dicembre 2006";. b) al comma 5: 1) nel primo periodo, la parola: "erogate" e' soppressa; 2) nel secondo periodo, le parole: "alle prestazioni maturate" sono sostituite dalle seguenti: "ai montanti delle prestazioni accumulate"; c) al comma 7, nelle lettere b) e c), le parole: "alle prestazioni pensionistiche maturate" sono sostituite dalle seguenti: "ai montanti delle prestazioni"; d) al comma 3, le parole da: "Entro il 31 dicembre" fino a: "lettera b), n. 1):" sono sostituite dalle seguenti: "Per ricevere nuove adesioni, anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR:"; e) al comma 3, lettera b), n. 1), dopo le parole: "alla costituzione" sono inserite le seguenti: ", entro il 31 marzo 2007,"; f) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente: "3-bis. Per le forme pensionistiche complementari di cui agli articoli 12 e 13, le disposizioni previste agli articoli 4 e 5 in materia di responsabile della forma pensionistica e dell'organismo di sorveglianza si applicano a decorrere dal 1o luglio 2007"; g) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. A decorrere dal 1o gennaio 2007, le forme pensionistiche complementari che hanno provveduto agli adeguamenti di cui alle lettere a) e b), n. 2), del comma 3, dandone comunicazione alla COVIP secondo le istruzioni impartite dalla stessa, possono ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR. Relativamente a tali adesioni, le forme pensionistiche complementari che entro il 30 giugno 2007 abbiano ricevuto da parte della COVIP, anche tramite procedura di silenzio-assenso ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera b), l'autorizzazione o l'approvazione in ordine ai predetti adeguamenti ed abbiano altresi' provveduto, per quanto di competenza, agli ulteriori adeguamenti di cui al comma 3, lettera b), n. 1), ricevono, a decorrere dal 1o luglio 2007, il versamento del TFR e dei contributi eventualmente previsti, anche con riferimento al periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 30 giugno 2007. Con riguardo ai lavoratori di cui all'articolo 8, comma 7, lettera c), n. 1), il predetto differimento si applica relativamente al versamento del residuo TFR. Qualora la forma pensionistica complementare non abbia ricevuto entro il 30 giugno 2007 la predetta autorizzazione o approvazione, all'aderente e' consentito trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, anche in mancanza del periodo minimo di partecipazione di due anni di cui all'articolo 14, comma 6". Salvezza delle competenze regioni a statuto speciale 750. Per le disposizioni di cui al comma 749 sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, previste dai relativi statuti, dalle norme di attuazione e dal titolo V della parte II della Costituzione. Norma di adeguamento formale 751. All'articolo 1, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: "Commissione di vigilanza sulle forme pensionistiche complementari" sono sostituite dalle seguenti: "Commissione di vigilanza sui fondi pensione". Salvezza di atti e provvedimenti 752. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 13 novembre 2006, n. 279. Adesione alle forme pensionistiche complementari 753. All'articolo 23 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni, dopo il comma 4, e' inserito il seguente: "4-bis. Le forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, possono ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR a far data dal 1o gennaio 2007. Tali forme, ai fini del conferimento del TFR, devono adeguarsi, in conformita' delle disposizioni emanate in attuazione dell'articolo 20, comma 2, del presente decreto legislativo, entro il 31 maggio 2007". Regolazioni contabili INPS 754. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalita' di regolazione di debito e di credito delle imprese nei confronti dell'INPS, relativi agli sgravi contributivi di cui ai decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 5 agosto 1994 e 24 dicembre 1997, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 20 agosto 1994 e n. 57 del 10 marzo 1998. Nelle more dell'emanazione del decreto sono sospese le procedure esecutive e le imprese stesse non sono considerate morose ai fini del rilascio del documento unico di regolarita' contributiva (DURC). Istituzione presso la tesoreria dello Stato del Fondo per l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto 755. Con effetto dal 1o gennaio 2007, e' istituito il "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile", le cui modalita' di finanziamento rispondono al principio della ripartizione, ed e' gestito, per conto dello Stato, dall'INPS su un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato. Il predetto Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756, secondo quanto previsto dal codice civile medesimo. Confluenza del contributo al Fondo per il TFR 756. Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1o gennaio 2007, al fine del finanziamento del Fondo di cui al comma 755, al medesimo Fondo affluisce un contributo pari alla quota di cui all'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, maturata a decorrere dalla predetta data e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Il predetto contributo e' versato mensilmente dai datori di lavoro al Fondo di cui al comma 755, secondo le modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 757. Non sono tenuti al versamento del predetto contributo i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti. La liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata, sulla base di un'unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, secondo le modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 757, dal Fondo di cui al comma 755, limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro. Al contributo di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva. Modalita' di attuazione 757. Le modalita' di attuazione delle disposizioni dei commi 755 e 756 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge. Utilizzazione del Fondo per il TFR 758. Le risorse del Fondo di cui al comma 755, al netto delle prestazioni erogate, della valutazione dei maggiori oneri derivanti dall'esonero dal versamento del contributo di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dal comma 764, e degli oneri conseguenti alle maggiori adesioni alle forme pensionistiche complementari derivanti dall'applicazione della presente disposizione, nonche' dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come da ultimo sostituito dal comma 766, nonche' degli oneri di cui al comma 765, sono destinate, nei limiti degli importi di cui all'elenco 1 annesso alla presente legge, al finanziamento dei relativi interventi, e in ogni caso nei limiti delle risorse accertate con il procedimento di cui al comma 759. Accertamento della consistenza del Fondo TFR 759. Con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono trimestralmente accertate le risorse del Fondo di cui al comma 755, al netto delle prestazioni e degli oneri di cui al comma 758. Relazione al Parlamento 760. Entro il 30 settembre di ogni anno, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, presenta al Parlamento una relazione contenente i dati relativi alla costituzione e ai rendimenti delle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, quantificando altresi' le adesioni alle forme pensionistiche complementari derivanti dall'applicazione dei commi 749 e seguenti del presente articolo, specificando dettagliatamente la consistenza finanziaria e le modalita' di utilizzo del Fondo di cui al comma 755. Nella prima relazione il Ministro riferisce altresi' sulle condizioni tecnico-finanziarie necessarie per la costituzione di una eventuale apposita gestione INPS, alimentata con il TFR, dei trattamenti aggiuntivi a quelli della pensione obbligatoria definendo un apposito Fondo di riserva. Comunicazione al Parlamento dello schema di ripartizione del Fondo TFR 761. Lo schema di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 755 e la relativa assegnazione ai singoli interventi di cui all'elenco 1 annesso alla presente legge e' altresi' trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni. Utilizzo delle risorse 762. Gli stanziamenti relativi agli interventi di cui al comma 758, nei limiti degli importi di cui all'elenco 1 annesso alla presente legge, sono accantonati e possono essere utilizzati per gli importi accertati ai sensi del comma 759, con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, subordinatamente alla decisione delle autorita' statistiche comunitarie in merito al trattamento contabile del Fondo di cui al comma 755 e alla conseguente compatibilita' degli effetti complessivi del comma 758 con gli impegni comunitari assunti in sede di valutazione del programma di stabilita' dell'Italia. Bilaci tecnici delle gestioni previdenziali privatizzate 763. All'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e con esclusione delle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 509 del 1994, la stabilita' delle gestioni previdenziali di cui ai predetti decreti legislativi e' da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a trenta anni. Il bilancio tecnico di cui al predetto articolo 2, comma 2, e' redatto secondo criteri determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni e le fondazioni interessate, sulla base delle indicazioni elaborate dal Consiglio nazionale degli attuari nonche' dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale. In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dal citato articolo 2, comma 2, sono adottati dagli enti medesimi, i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, avendo presente il principio del pro rata in relazione alle anzianita' gia' maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualita' e di equita' fra generazioni. Qualora le esigenze di riequilibrio non vengano affrontate, dopo aver sentito l'ente interessato e la valutazione del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale, possono essere adottate le misure di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509". Sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al presente comma ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della presente legge. Misure compensative per le imprese a seguito del conferimento del TFR ai fondi pensione 764. All'articolo 10 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti: "1. Dal reddito d'impresa e' deducibile un importo pari al 4 per cento dell'ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile; per le imprese con meno di 50 addetti tale importo e' elevato al 6 per cento. 2. Il datore di lavoro e' esonerato dal versamento del contributo al Fondo di garanzia previsto dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni, nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile. 3. Un'ulteriore compensazione dei costi per le imprese, conseguenti al conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, e' assicurata anche mediante una riduzione del costo del lavoro, attraverso una riduzione degli oneri impropri, correlata al flusso di TFR maturando conferito, nei limiti e secondo quanto stabilito dall'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni"; b) il comma 4 e' abrogato. c) al comma 5, le parole: "al presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 1". Finanziamento spese campagne informative per adesione 765. Ai fini della realizzazione di campagne informative a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, volte a promuovere adesioni consapevoli alle forme pensionistiche complementari nonche' per fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione delle connesse procedure di espressione delle volonta' dei lavoratori di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e' autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di 17 milioni di euro. Alla ripartizione delle predette somme si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' di attuazione di quanto previsto dal predetto articolo 8 del decreto legislativo n. 252 del 2005, con particolare riferimento alle procedure di espressione della volonta' del lavoratore circa la destinazione del trattamento di fine rapporto maturando, e dall'articolo 9 del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005. Compensazioni alle imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione del TFR 766. Al decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente: "Art. 8. - (Compensazioni alle imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione del TFR). - 1. In relazione ai maggiori oneri finanziari sostenuti dai datori di lavoro per il versamento di quote di trattamento di fine rapporto (TFR) alle forme pensionistiche complementari ovvero al "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile" istituito presso la tesoreria dello Stato, a decorrere dal 1o gennaio 2008, e' riconosciuto, in funzione compensativa, l'esonero dal versamento dei contributi sociali da parte degli stessi datori di lavoro dovuti alla gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun lavoratore, nella misura dei punti percentuali indicati nell'allegata tabella A, applicati nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al predetto Fondo presso la tesoreria dello Stato. L'esonero contributivo di cui al presente comma si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternita' e per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nonche' il contributo di cui all'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Qualora l'esonero di cui al presente comma non trovi capienza, con riferimento ai contributi effettivamente dovuti dal datore di lavoro, per il singolo lavoratore, alla gestione di cui al citato articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'importo differenziale e' trattenuto, a titolo di esonero contributivo, dal datore di lavoro sull'ammontare complessivo dei contributi dovuti all'INPS medesimo. L'onere derivante dal presente comma e' valutato in 414 milioni di euro per l'anno 2008 e in 460 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009"; b) alla tabella A, le parole: "prevista dall'articolo 8, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "prevista dall'articolo 8, comma 1". Fondi pensione per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche 767. Le risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente allo stanziamento relativo all'anno 2007 possono essere utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei Fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Aliquote contributive per artigiani e commercianti 768. Con effetto dal 1o gennaio 2007, le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono stabilite in misura pari al 19,5 per cento. A decorrere dal 1o gennaio 2008, le predette aliquote sono elevate al 20 per cento. Aliquota contributiva per iscritti all'assicurazione sociale 769. Con effetto dal 1o gennaio 2007, l'aliquota contributiva di finanziamento per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, e' elevata dello 0,3 per cento, per la quota a carico del lavoratore. In conseguenza del predetto incremento, le aliquote di cui al presente comma non possono comunque superare, nella somma delle quote dovute dal lavoratore e dal datore di lavoro, il 33 per cento. Aliquota contributiva gestione separata ex art. 2, comma 26, l. n. 335 del 1995 770. Con effetto dal 1o gennaio 2007, l'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 23 per cento. Con effetto dalla medesima data per i rimanenti iscritti alla predetta gestione l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 16 per cento. Composizione del comitato amministratore del Fondo per la gestione separata INPS 771. All'articolo 58 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2: 1) la parola "dodici" e' sostituita dalla seguente: "tredici"; 2) le parole: "cinque designati dalle associazioni sindacali rappresentative degli iscritti al Fondo medesimo" sono sostituite dalle seguenti: "sei eletti dagli iscritti al Fondo"; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Il presidente del comitato amministratore e' eletto tra i componenti eletti dagli iscritti al Fondo". 772. L'incremento contributivo di cui al comma 770 non puo' in ogni caso determinare una riduzione del compenso netto percepito dal lavoratore superiore ad un terzo dell'aumento dell'aliquota. A tal fine, si assume a riferimento il compenso netto mensile gia' riconosciuto alla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di rapporti in essere alla medesima data, ovvero il compenso netto mensile riconosciuto sulla base dell'ultimo contratto stipulato dal lavoratore con il medesimo committente. In ogni caso, i compensi corrisposti ai lavoratori a progetto devono essere proporzionati alla quantita' e qualita' del lavoro eseguito e devono tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalita', anche sulla base dei contratti collettivi nazionali di riferimento. Limite all'incremento retributivo Rideterminazione aliquote contributive dovute da datori lavoro di apprendisti artigiani e non. 773. Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1o gennaio 2007 la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani e' complessivamente rideterminata nel 10 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' stabilita la ripartizione del predetto contributo tra le gestioni previdenziali interessate. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche con riferimento agli obblighi contributivi previsti dalla legislazione vigente in misura pari a quella degli apprendisti. Con riferimento ai periodi contributivi di cui al presente comma viene meno per le regioni l'obbligo del pagamento delle somme occorrenti per le assicurazioni in favore degli apprendisti artigiani di cui all'articolo 16 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove la predetta complessiva aliquota del 10 per cento a carico dei medesimi datori di lavoro e' ridotta in ragione dell'anno di vigenza del contratto e limitatamente ai soli contratti di apprendistato di 8,5 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto e di 7 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al secondo. A decorrere dal 1o gennaio 2007 ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato ai sensi del capo I del titolo VI del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono estese le disposizioni in materia di indennita' giornaliera di malattia secondo la disciplina generale prevista per i lavoratori subordinati e la relativa contribuzione e' stabilita con il decreto di cui al secondo periodo del presente comma. Interpretazione autentica relativamente all'attribuzione dell'indennita' integrativa speciale per le pensioni di reversibilita' 774. L'estensione della disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria a tutte le forme esclusive e sostitutive di detto regime prevista dall'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che per le pensioni di reversibilita' sorte a decorrere dall'entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335, indipendentemente dalla data di decorrenza della pensione diretta, l'indennita' integrativa speciale gia' in godimento da parte del dante causa, parte integrante del complessivo trattamento pensionistico percepito, e' attribuita nella misura percentuale prevista per il trattamento di reversibilita'. Salvezza dei trattamenti piu' favorevoli 775. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici piu' favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, gia' definiti in sede di contenzioso, con riassorbimento sui futuri miglioramenti pensionistici. Abrogazione dell'art. 15, comma 5, della legge n. 724/1994 776. E' abrogato l'articolo 15, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Interpretazione autentica in relazione alla determinazione della retribuzione pensionabile per i lavoratori rientrati dall'estero 777. L'articolo 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che, in caso di trasferimento presso l'assicurazione generale obbligatoria italiana dei contributi versati ad enti previdenziali di Paesi esteri in conseguenza di convenzioni ed accordi internazionali di sicurezza sociale, la retribuzione pensionabile relativa ai periodi di lavoro svolto nei Paesi esteri e' determinata moltiplicando l'importo dei contributi trasferiti per cento e dividendo il risultato per l'aliquota contributiva per invalidita', vecchiaia e superstiti in vigore nel periodo cui i contributi si riferiscono. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici piu' favorevoli gia' liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge. Rivalutazione delle rendite INAIL ai mutilati e invalidi del lavoro 778. Con effetto dall'anno 2006, a decorrere dal 1o luglio di ciascun anno, alle prestazioni economiche erogate a norma dell'articolo 14-viciesquater del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni. E' abrogato il comma 2 dell'articolo 14-viciesquater del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168. Riduzione dei premi INAIL per il 2007 779. Con riferimento alla gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sono ridotti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, i premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel limite complessivo di un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2007. Riduzione dei premi INAIL per il 2008 780. Con effetto dal 1o gennaio 2008, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, e' stabilita con riferimento alla gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la riduzione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel limite complessivo di un importo pari alle risorse originate da un tasso di incremento del gettito contributivo complessivo relativo alla gestione unitaria dell'ente accertato in sede di bilancio consuntivo per l'anno 2007 superiore al tasso di variazione nominale del prodotto interno lordo indicato per il medesimo anno nella Relazione previsionale e programmatica per l'anno 2007 e, comunque, per un importo non superiore a 300 milioni di euro. Priorita' nel riconoscimento della riduzione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. 781. La riduzione dei premi di cui al comma 780 e' prioritariamente riconosciuta alle imprese in regola con tutti gli obblighi previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e dalle specifiche normative di settore, le quali: a) abbiano adottato piani pluriennali di prevenzione per l'eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, concordati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e territoriale, anche all'interno di enti bilaterali, e trasmessi agli ispettorati del lavoro; b) non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio. Menomazione dell'integrita' psicofisica 782. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e' inserito il seguente: "Art. 13-bis. - (Disposizioni in tema di menomazione dell'integrita' psico-fisica). - 1. All'articolo 178 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonche' le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1o gennaio 2007, abbiano subito o subiscano una menomazione dell'integrita' psicofisica di grado pari o superiore al 60 per cento". 2. All'articolo 150, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: "purche' non superiore all'ottanta per cento" sono inserite le seguenti: "e, per le malattie denunciate a decorrere dal 1o gennaio 2007, con menomazione dell'integrita' psicofisica di qualunque grado, purche' non superiore al 60 per cento". 3. All'articolo 220 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: "di grado non inferiore al 50 per cento" sono inserite le seguenti: "e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonche' le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1o gennaio 2007, ai titolari di rendita per menomazione dell'integrita' psicofisica di grado non inferiore al 35 per cento". 4. All'articolo 76, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: "invalidita' permanente assoluta conseguente a menomazioni elencate nella tabella allegato n. 3" sono inserite le seguenti: "e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonche' le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1o gennaio 2007, nei casi di invalidita' conseguente a menomazioni elencate nella predetta tabella". 5. All'articolo 218, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: "invalidita' permanente assoluta conseguente a menomazioni elencate nella tabella allegato n. 3" sono inserite le seguenti: "e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonche' le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1o gennaio 2007, nei casi di invalidita' conseguente a menomazioni elencate nella predetta tabella". 6. All'articolo 11 della legge 10 maggio 1982, n. 251, e' aggiunto il seguente comma: "Ferme restando tutte le altre condizioni, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonche' le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1o gennaio 2007, lo speciale assegno continuativo mensile di cui al primo comma spetta nel caso di morte, avvenuta per cause non dipendenti dall'infortunio o dalla malattia professionale, del titolare di rendita per menomazione dell'integrita' psicofisica di grado non inferiore al 48 per cento". 7. All'articolo 10, terzo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 248, al numero 1) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, gli infortuni sul lavoro verificatisi nonche' le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1o gennaio 2007, dell'integrita' psicofisica di grado superiore al 20 per cento"". Prelievo contributivo e decorrenza degli interessi legali per prestazioni previdenziali e assistenziali 783. All'articolo 16 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, al comma 6, primo periodo, dopo le parole: "sulla domanda" sono inserite le seguenti: ", laddove quest'ultima risulti completa di tutti gli atti, documenti ed altri elementi necessari per l'avvio del procedimento, salvi i documenti attestanti atti, fatti, qualita' e stati soggettivi, gia' in possesso della pubblica amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni acquisibili d'ufficio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, gli interessi legali ed altri oneri accessori decorrono dalla data del suo perfezionamento. Gli enti indicano preventivamente attraverso idonei strumenti di pubblicita' l'elenco completo della documentazione necessaria al fine dell'esame della domanda". Prestazioni di disoccupazione agricola 784. A decorrere dal 1o gennaio 2007, gli interessi legali di cui all'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dal comma 783, sulle prestazioni di disoccupazione con requisiti normali e con requisiti ridotti in agricoltura, decorrono dal termine per la pubblicazione degli elenchi nominativi annuali degli operai agricoli di cui all'articolo 9-quinquies, comma 3, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni. Prelievi contributivi e prestazioni dei lavoratori agricoli 785. Il comma 4 dell'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, si interpreta nel senso che per i soggetti di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334, e per gli iscritti alla gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri continuano a trovare applicazione le disposizioni recate dall'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e dall'articolo 7 della legge 2 agosto 1990, n. 233. 786. Al comma 5 dell'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, le parole: "e assimilati" sono soppresse. Retribuzione giornaliera imponibile ai fini contributivi per la categoria dei lavoratori soci di talune cooperative 787. Per la categoria dei lavoratori soci di cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e di cooperative che esplicano l'attivita' nell'area di servizi socio-assistenziali, sanitari e socio educativi, nonche' di altre cooperative, operanti in settori e ambiti territoriali per i quali sono stati adottati, ai sensi dell'articolo 35 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, decreti ministeriali ai fini del versamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, la retribuzione giornaliera imponibile fissata dai suddetti decreti, ai fini dei contributi previdenziali ed assistenziali e' aumentata secondo le seguenti decorrenze, percentuali e modalita' di calcolo: del 30 per cento per l'anno 2007; del 60 per cento per l'anno 2008; del 100 per cento per l'anno 2009. Il calcolo e' effettuato sulla differenza retributiva esistente tra la predetta retribuzione imponibile e il corrispondente minimo contrattuale giornaliero, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Le contribuzioni versate sulle retribuzioni superiori a quelle convenzionali restano acquisite alle gestioni previdenziali. E' fatta salva, nei periodi indicati al primo periodo, la facolta' di versamento dei contributi dovuti sulle retribuzioni effettivamente corrisposte, purche' non inferiori all'imponibile convenzionale come sopra determinato. La contribuzione di cui al terzo e quarto periodo ha efficacia in proporzione alla misura del versamento effettuato. Estensione per i lavoratori a progetto e le categorie assimilate, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali, di benefici in riferimento agli eventi della malattia e del parto. 788. A decorrere dal 1o gennaio 2007, ai lavoratori a progetto e categorie assimilate iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, e' corrisposta un'indennita' giornaliera di malattia a carico dell'INPS entro il limite massimo di giorni pari a un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a venti giorni nell'arco dell'anno solare, con esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore a quattro giorni. Per la predetta prestazione si applicano i requisiti contributivi e reddituali previsti per la corresponsione dell'indennita' di degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata. La misura della predetta prestazione e' pari al 50 per cento dell'importo corrisposto a titolo di indennita' per degenza ospedaliera previsto dalla normativa vigente per tale categoria di lavoratori. Resta fermo, in caso di degenza ospedaliera, il limite massimo indennizzabile di centottanta giorni nell'arco dell'anno solare. Per la certificazione e l'attestazione dello stato di malattia che dia diritto alla predetta indennita' si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni. Ai lavoratori di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia di fasce orarie di reperibilita' e di controllo dello stato di malattia di cui all'articolo 5, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni. Ai lavoratori di cui al presente comma, che abbiano titolo all'indennita' di maternita', e' corrisposto per gli eventi di parto verificatisi a decorrere dal 1o gennaio 2007 un trattamento economico per congedo parentale, limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino, la cui misura e' pari al 30 per cento del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell'indennita' di maternita'. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche nei casi di adozione o affidamento per ingressi in famiglia con decorrenza dal 1o gennaio 2007. Le prestazioni di cui al presente comma sono finanziate a valere sul contributo previsto dall'articolo 84 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Estensione della facolta' di riscatto dei periodi di congedi per motivi di famiglia anche ai periodi antecedenti al 31 dicembre 1996. 789. La facolta' di riscatto dei periodi di aspettativa per motivi di famiglia di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e' estesa anche ai periodi antecedenti al 31 dicembre 1996. Modalita' di attuazione del riscatto 790. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di attuazione della disposizione di cui al comma 789. Con il medesimo decreto sono adeguate le tabelle emanate per l'applicazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. Tutela e sostegno della maternita' e della paternita' 791. All'articolo 64, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole da: "con decreto del Ministro del lavoro" fino a: "provvedimento," sono soppresse; b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' disciplinata l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 22 nei limiti delle risorse rinvenienti dallo specifico gettito contributivo, da determinare con il medesimo decreto". Trattamento di quiescenza per invalidi da atti di terrorismo 792. All'articolo 4 della legge 3 agosto 2004, n. 206, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Per i soggetti che abbiano proseguito l'attivita' lavorativa ancorche' l'evento dannoso sia avvenuto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, inclusi i casi di revisione o prima valutazione, purche' l'invalidita' permanente riconosciuta non risulti inferiore ad un quarto della capacita' lavorativa o della rivalutazione dell'invalidita' con percentuale omnicomprensiva anche del danno biologico e morale come indicato all'articolo 6, comma 1, al raggiungimento del periodo massimo pensionabile, anche con il concorso degli anni di contribuzione previsti dall'articolo 3, comma 1, la misura del trattamento di quiescenza e' pari all'ultima retribuzione annua integralmente percepita e maturata, rideterminata secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 1". Applicazione delle aliquote contributive relative ai rapporti di lavoro di collaborazione domestica agli assistenti domiciliari all'infanzia, qualificati o accreditati presso la Provincia autonoma di Bolzano. 793. Per gli assistenti domiciliari all'infanzia, qualificati o accreditati presso la provincia autonoma di Bolzano, i contributi previdenziali e assicurativi sono dovuti secondo le misure previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, e successive modificazioni, anche nel caso in cui le prestazioni di lavoro siano rese presso il domicilio delle lavoratrici e dei lavoratori interessati, sia che dipendano direttamente da persone fisiche o nuclei familiari, sia che dipendano da imprese individuali o persone giuridiche. L'INPS determina le modalita' e i termini di versamento. Spettanza dell'accredito contributivo figurativo a tutti coloro che, a seguito di atti terroristici, abbiano subito invalidita' permanente di qualsiasi entita' e grado. 794. All'articolo 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206, al comma 1, le parole: "inferiore all'80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "di qualsiasi entita' e grado". Estensione ai familiari degli invalidi dell'aumento figurativo ai fini previdenziali 795. All'articolo 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206, al comma 1, dopo le parole: "dalle stragi di tale matrice," sono aggiunte le seguenti: "e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti". Finanziamento al SSN e istituzione di un Fondo transitorio destinato alle Regioni con elevato disavanzo. Condizioni per l'accesso a tale fondo. 796. Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, in attuazione del protocollo di intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per un patto nazionale per la salute sul quale la Conferenza delle regioni e delle province autonome, nella riunione del 28 settembre 2006, ha espresso la propria condivisione: a) il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, cui concorre ordinariamente lo Stato, e' determinato in 96.040 milioni di euro per l'anno 2007, in 99.082 milioni di euro per l'anno 2008 e in 102.285 milioni di euro per l'anno 2009, comprensivi dell'importo di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo di ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale "Bambino Gesu'". All'articolo 1, comma 278, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: "a decorrere dall'anno 2006" sono sostituite dalle seguenti: "limitatamente all'anno 2006"; b) e' istituito per il triennio 2007-2009, un Fondo transitorio di 1.000 milioni di euro per l'anno 2007, di 850 milioni di euro per l'anno 2008 e di 700 milioni di euro per l'anno 2009, la cui ripartizione tra le regioni interessate da elevati disavanzi e' disposta con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'accesso alle risorse del Fondo di cui alla presente lettera e' subordinato alla sottoscrizione di apposito accordo ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, comprensivo di un piano di rientro dai disavanzi. Il piano di rientro deve contenere sia le misure di riequilibrio del profilo erogativo dei livelli essenziali di assistenza, per renderlo conforme a quello desumibile dal vigente Piano sanitario nazionale e dal vigente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di fissazione dei medesimi livelli essenziali di assistenza, sia le misure necessarie all'azzeramento del disavanzo entro il 2010, sia gli obblighi e le procedure previsti dall'articolo 8 dell'intesa 23 marzo 2005 sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. Tale accesso presuppone che sia scattata formalmente in modo automatico o che sia stato attivato l'innalzamento ai livelli massimi dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. Qualora nel procedimento di verifica annuale del piano si prefiguri il mancato rispetto di parte degli obiettivi intermedi di riduzione del disavanzo contenuti nel piano di rientro, la regione interessata puo' proporre misure equivalenti che devono essere approvate dai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze. In ogni caso l'accertato verificarsi del mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi comporta che, con riferimento all'anno d'imposta dell'esercizio successivo, l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive si applicano oltre i livelli massimi previsti dalla legislazione vigente fino all'integrale copertura dei mancati obiettivi La maggiorazione ha carattere generalizzato e non settoriale e non e' suscettibile di differenziazioni per settori di attivita' e per categorie di soggetti passivi. Qualora invece sia verificato che il rispetto degli obiettivi intermedi e' stato conseguito con risultati ottenuti quantitativamente migliori, la regione interessata puo' ridurre, con riferimento all'anno d'imposta dell'esercizio successivo, l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive per la quota corrispondente al miglior risultato ottenuto. Gli interventi individuati dai programmi operativi di riorganizzazione, qualificazione o potenziamento del servizio sanitario regionale, necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, oggetto degli accordi di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, come integrati dagli accordi di cui all'articolo 1, commi 278 e 281, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono vincolanti per la regione che ha sottoscritto l'accordo e le determinazioni in esso previste possono comportare effetti di variazione dei provvedimenti normativi ed amministrativi gia' adottati dalla medesima regione in materia di programmazione sanitaria. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, assicura l'attivita' di affiancamento delle regioni che hanno sottoscritto l'accordo di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, comprensivo di un Piano di rientro dai disavanzi, sia ai fini del monitoraggio dello stesso, sia per i provvedimenti regionali da sottoporre a preventiva approvazione da parte del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e finanze, sia per i Nuclei da realizzarsi nelle singole regioni con funzioni consultive di supporto tecnico, nell'ambito del Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria di cui all'articolo 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; c) all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, le parole: "all'anno d'imposta 2006" sono sostituite dalle seguenti: "agli anni di imposta 2006 e successivi". Il procedimento per l'accertamento delle risultanze contabili regionali, ai fini dell'avvio delle procedure di cui al citato articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e' svolto dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata intesa 23 marzo 2005; d) al fine di consentire in via anticipata l'erogazione del finanziamento a carico dello Stato: 1) in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, il Ministero dell'economia e delle finanze, per gli anni 2007, 2008 e 2009, e' autorizzato a concedere alle regioni a statuto ordinario anticipazioni con riferimento alle somme indicate alla lettera a) del presente comma da accreditare sulle contabilita' speciali di cui al comma 6 dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in essere presso le tesorerie provinciali dello Stato, nella misura pari al 97 per cento delle somme dovute alle regioni a statuto ordinario a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario, quale risulta dall'intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilita' finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale per i medesimi anni; 2) per gli anni 2007, 2008 e 2009, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a concedere alla Regione siciliana anticipazioni nella misura pari al 97 per cento delle somme dovute a tale regione a titolo di finanziamento della quota indistinta, quale risulta dall'intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilita' finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale per i medesimi anni, al netto delle entrate proprie e delle partecipazioni della medesima regione; 3) alle regioni che abbiano superato tutti gli adempimenti dell'ultima verifica effettuata dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata intesa 23 marzo 2005, si riconosce la possibilita' di un incremento di detta percentuale compatibilmente con gli obblighi di finanza pubblica; 4) all'erogazione dell'ulteriore 3 per cento nei confronti delle singole regioni si provvede a seguito dell'esito positivo della verifica degli adempimenti previsti dalla vigente normativa e dalla presente legge; 5) nelle more dell'intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilita' finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, le anticipazioni sono commisurate al livello del finanziamento corrispondente a quello previsto dal riparto per l'anno 2006, quale risulta dall'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e incrementato, a decorrere dall'anno 2008, sulla base del tasso di crescita del prodotto interno lordo nominale programmato; 6) sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali recuperi necessari anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti alle regioni per gli esercizi successivi; 7) sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi titolo spettanti, le compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna regione e provincia autonoma, connessi alla mobilita' sanitaria interregionale di cui all'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonche' alla mobilita' sanitaria internazionale di cui all'articolo 18, comma 7, dello stesso decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni. I predetti importi sono definiti dal Ministero della salute di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; e) ai fini della copertura dei disavanzi pregressi nel settore sanitario, cumulativamente registrati e certificati fino all'anno 2005, al netto per l'anno 2005 della copertura derivante dall'incremento automatico delle aliquote, di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dalla lettera c) del presente comma, per le regioni che, al fine della riduzione strutturale del disavanzo, sottoscrivono l'accordo richiamato alla lettera b) del presente comma, risultano idonei criteri di copertura a carattere pluriennale derivanti da specifiche entrate certe e vincolate, in sede di verifica degli adempimenti del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata intesa 23 marzo 2005; f) per gli anni 2007 e seguenti sono confermate le misure di contenimento della spesa farmaceutica assunte dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ai fini del rispetto dei tetti stabiliti dall'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con le deliberazioni del consiglio di amministrazione n. 34 del 22 dicembre 2005, n. 18 dell'8 giugno 2006, n. 21 del 21 giugno 2006, n. 25 del 20 settembre 2006 e n. 26 del 27 settembre 2006, salvo rideterminazioni delle medesime da parte dell'AIFA stessa sulla base del monitoraggio degli andamenti effettivi della spesa; g) in riferimento alla disposizione di cui alla lettera f) del presente comma, per il periodo 1o marzo 2007-29 febbraio 2008 e limitatamente ad un importo di manovra pari a 807 milioni di euro di cui 583,7 milioni a carico delle aziende farmaceutiche, 178,7 milioni a carico dei farmacisti e 44,6 milioni a carico dei grossisti, sulla base di tabelle di equivalenza degli effetti economico-finanziari per il Servizio sanitario nazionale, approvate dall'AIFA e definite per regione e per azienda farmaceutica, le singole aziende farmaceutiche, entro il termine perentorio del 30 gennaio 2007, possono chiedere alla medesima AIFA la sospensione, nei confronti di tutti i propri farmaci, della misura della ulteriore riduzione del 5 per cento dei prezzi di cui alla deliberazione del consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 26 del 27 settembre 2006. La richiesta deve essere corredata dalla contestuale dichiarazione di impegno al versamento, a favore delle regioni interessate, degli importi indicati nelle tabelle di equivalenza approvate dall'AIFA, secondo le modalita' indicate nella presente disposizione normativa e nei provvedimenti attuativi dell'AIFA, per un importo complessivo equivalente a quello derivante, a livello nazionale, dalla riduzione del 5 cento dei prezzi dei propri farmaci. L'AIFA delibera, entro il 10 febbraio 2007, l'approvazione della richiesta delle singole aziende farmaceutiche e dispone, con decorrenza 1o marzo 2007, il ripristino dei prezzi dei relativi farmaci in vigore il 30 settembre 2006, subordinando tale ripristino al versamento, da parte dell'azienda farmaceutica, degli importi dovuti alle singole regioni in base alle tabelle di equivalenza, in tre rate di pari importo da corrispondersi entro i termini improrogabili del 20 febbraio 2007, 20 giugno 2007 e 20 settembre 2007. Gli atti che attestano il versamento alle singole regioni devono essere inviati da ciascuna azienda farmaceutica contestualmente all'AIFA, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della salute rispettivamente entro il 22 febbraio 2007, 22 giugno 2007 e 22 settembre 2007. La mancata corresponsione, nei termini previsti, a ciascuna regione di una rata comporta, per i farmaci dell'azienda farmaceutica inadempiente, l'automatico ripristino, dal primo giorno del mese successivo, del prezzo dei farmaci in vigore il 1o ottobre 2006; h) in coerenza con quanto previsto dalla lettera g), l'AIFA ridetermina, in via temporanea, le quote di spettanza dovute al farmacista e al grossista per i farmaci oggetto delle misure indicate nella medesima disposizione, in modo tale da assicurare, attraverso la riduzione delle predette quote e il corrispondente incremento della percentuale di sconto a favore del Servizio sanitario nazionale, una minore spesa dello stesso Servizio di entita' pari a 223,3 milioni di euro, di cui 178,7 milioni a carico dei farmacisti e 44,6 milioni a carico dei grossisti; i) in caso di rideterminazione delle misure di contenimento della spesa farmaceutica ai sensi di quanto stabilito nella parte conclusiva della lettera f), l'AIFA provvede alla conseguente rimodulazione delle disposizioni attuative di quanto previsto dalle norme di cui alle lettere g) e h); l) nei confronti delle regioni che abbiano comunque garantito la copertura degli eventuali relativi disavanzi, e' consentito l'accesso agli importi di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con riferimento alla spesa farmaceutica registrata negli esercizi 2005 e 2006 anche alle seguenti condizioni: 1) con riferimento al superamento del tetto del 13 per cento, per la spesa farmaceutica convenzionata, in assenza del rispetto dell'obbligo regionale di contenimento della spesa per la quota a proprio carico, con le misure di cui all'articolo 5 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, l'avvenuta applicazione, entro la data del 28 febbraio 2007, nell'ambito della procedura di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dalla lettera c) del presente comma, di una quota fissa per confezione di importo idoneo a garantire l'integrale contenimento del 40 per cento. Le regioni interessate, in alternativa alla predetta applicazione di una quota fissa per confezione, possono adottare anche diverse misure regionali di contenimento della spesa farmaceutica convenzionata, purche' di importo adeguato a garantire l'integrale contenimento del 40 per cento, la cui adozione e congruita' e' verificata entro il 28 febbraio 2007 dal Tavolo tecnico di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata intesa del 23 marzo 2005, avvalendosi del supporto tecnico dell'AIFA; 2) con riferimento al superamento della soglia del 3 per cento, per la spesa farmaceutica non convenzionata, in assenza del rispetto dell'obbligo regionale di contenimento della spesa per la quota a proprio carico, l'avvenuta presentazione, da parte della regione interessata, entro la data del 28 febbraio 2007, ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze di un Piano di contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera, che contenga interventi diretti al controllo dei farmaci innovativi, al monitoraggio dell'uso appropriato degli stessi e degli appalti per l'acquisto dei farmaci, la cui idoneita' deve essere verificata congiuntamente nell'ambito del Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui alla citata intesa 23 marzo 2005; m) all'articolo 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "I percorsi diagnostico-terapeutici sono costituiti dalle linee-guida di cui all'articolo 1, comma 283, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonche' da percorsi definiti ed adeguati periodicamente con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Comitato strategico del Sistema nazionale linee-guida, di cui al decreto del Ministro della salute 30 giugno 2004, integrato da un rappresentante della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri"; 2) al terzo periodo, le parole: "Il Ministro della sanita'" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze," e dopo le parole: "di Trento e di Bolzano," sono inserite le seguenti: "entro il 31 marzo 2007,"; n) ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, come rideterminato dall'articolo 83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' elevato a 20 miliardi di euro, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e l'assegnazione di risorse agli altri enti del settore sanitario interessati, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilita' di bilancio. Il maggior importo di cui alla presente lettera e' vincolato per 500 milioni di euro alla riqualificazione strutturale e tecnologica dei servizi di radiodiagnostica e di radioterapia di interesse oncologico con prioritario riferimento alle regioni meridionali ed insulari, per 100 milioni di euro ad interventi per la realizzazione di strutture residenziali dedicate alle cure palliative con prioritario riferimento alle regioni che abbiano completato il programma realizzativo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, e che abbiano avviato programmi di assistenza domiciliare nel campo delle cure palliative, per 100 milioni di euro all'implementazione e all'ammodernamento dei sistemi informatici delle aziende sanitarie ed ospedaliere e all'integrazione dei medesimi con i sistemi informativi sanitari delle regioni e per 100 milioni di euro per strutture di assistenza odontoiatrica. Il riparto fra le regioni del maggiore importo di cui alla presente lettera e' effettuato con riferimento alla valutazione dei bisogni relativi ai seguenti criteri e linee prioritarie: 1) innovazione tecnologica delle strutture del Servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento alla diagnosi e terapia nel campo dell'oncologia e delle malattie rare; 2) superamento del divario Nord-Sud; 3) possibilita' per le regioni che abbiano gia' realizzato la programmazione pluriennale, di attivare una programmazione aggiuntiva; 4) messa a norma delle strutture pubbliche ai sensi dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 37 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997; 5) premialita' per le regioni sulla base della tempestivita' e della qualita' di interventi di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico gia' eseguiti per una quota pari al 10 per cento; o) fatto salvo quanto previsto in materia di aggiornamento dei tariffari delle prestazioni sanitarie dall'articolo 1, comma 170, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dalla presente lettera, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al 2 per cento degli importi indicati per le prestazioni specialistiche dal decreto del Ministro della sanita' 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, e pari al 20 per cento degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo decreto. Fermo restando il predetto sconto, le regioni provvedono, entro il 28 febbraio 2007, ad approvare un piano di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, al fine dell'adeguamento degli standard organizzativi e di personale coerenti con i processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate. All'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", sentite le societa' scientifiche e le associazioni di categoria interessate"; p) a decorrere dal 1o gennaio 2007, per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale gli assistiti non esentati dalla quota di partecipazione al costo sono tenuti al pagamento di una quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro. Per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero non seguite da ricovero, la cui condizione e' stata codificata come codice bianco, ad eccezione di quelli afferenti al pronto soccorso a seguito di traumatismi ed avvelenamenti acuti, gli assistiti non esenti sono tenuti al pagamento di una quota fissa pari a 25 euro. La quota fissa per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso non e', comunque, dovuta dagli assistiti non esenti di eta' inferiore a 14 anni. Sono fatte salve le disposizioni eventualmente assunte dalle regioni che, per l'accesso al pronto soccorso ospedaliero, pongono a carico degli assistiti oneri piu' elevati; q) all'articolo 1, comma 292, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) con le procedure di cui all'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si provvede, entro il 28 febbraio 2007, alla modificazione degli allegati al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, e successive modificazioni, di definizione dei livelli essenziali di assistenza, finalizzata all'inserimento, nell'elenco delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, di prestazioni gia' erogate in regime di ricovero ospedaliero, nonche' alla integrazione e modificazione delle soglie di appropriatezza per le prestazioni di ricovero ospedaliero in regime di ricovero ordinario diurno"; r) a decorrere dal 1o gennaio 2007, i cittadini, anche se esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria, che non abbiano ritirato i risultati di visite o esami diagnostici e di laboratorio sono tenuti al pagamento per intero della prestazione usufruita, con le modalita' piu' idonee al recupero delle somme dovute stabilite dai provvedimenti regionali; s) a decorrere dal 1o gennaio 2008, cessano i transitori accreditamenti delle strutture private gia' convenzionate, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non confermati da accreditamenti provvisori o definitivi disposti ai sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni; t) le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1o gennaio 2010 cessino gli accreditamenti provvisori delle strutture private, di cui all'articolo 8-quater, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all'articolo 8-quater, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 502 del 1992; u) le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che, a decorrere dal 1o gennaio 2008, non possano essere concessi nuovi accreditamenti, ai sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in assenza di un provvedimento regionale di ricognizione e conseguente determinazione, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 8-quater del decreto legislativo n. 502 del 1992. Il provvedimento di ricognizione e' trasmesso al Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 9 della citata intesa 23 marzo 2005. Per le regioni impegnate nei piani di rientro previsti dall'accordo di cui alla lettera b), le date del 1o gennaio 2008 di cui alla presente lettera e alla lettera s) sono anticipate al 1o luglio 2007 limitatamente alle regioni nelle quali entro il 31 maggio 2007 non si sia provveduto ad adottare o ad aggiornare, adeguandoli alle esigenze di riduzione strutturale dei disavanzi, i provvedimenti di cui all'articolo 8-quinquies, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni; v) il Ministero della salute, avvalendosi della Commissione unica sui dispositivi medici e della collaborazione istituzionale dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, individua, entro il 31 gennaio 2007, tipologie di dispositivi per il cui acquisto la corrispondente spesa superi il 50 per cento della spesa complessiva dei dispositivi medici registrata per il Servizio sanitario nazionale. Fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dal numero 2) della lettera a) del comma 409 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, entro il 30 aprile 2007, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i prezzi dei dispositivi individuati ai sensi della presente lettera, da assumere, con decorrenza dal 1o maggio 2007, come base d'asta per le forniture del Servizio sanitario nazionale. I prezzi sono stabiliti tenendo conto dei piu' bassi prezzi unitari di acquisto da parte del Servizio sanitario nazionale risultanti dalle informazioni in possesso degli osservatori esistenti e di quelle rese disponibili dall'ottemperanza al disposto del successivo periodo della presente lettera. Entro il 15 marzo 2007 le regioni trasmettono al Ministero della salute - Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici, anche per il tramite dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, i prezzi unitari corrisposti dalle aziende sanitarie nel corso del biennio 2005-2006; entro la stessa data le aziende che producono o commercializzano in Italia dispositivi medici trasmettono alla predetta Direzione generale, sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute, i prezzi unitari relativi alle forniture effettuate alle aziende sanitarie nel corso del medesimo biennio. Nelle gare in cui la fornitura di dispositivi medici e' parte di una piu' ampia fornitura di beni e servizi, l'offerente deve indicare in modo specifico il prezzo unitario di ciascun dispositivo e i dati identificativi dello stesso. Il Ministero della salute, avvalendosi della Commissione unica sui dispositivi medici e della collaborazione istituzionale dell'Istituto superiore di sanita' e dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, promuove la realizzazione, sulla base di una programmazione annuale, di studi sull'appropriatezza dell'impiego di specifiche tipologie di dispositivi medici, anche mediante comparazione dei costi rispetto ad ipotesi alternative. I risultati degli studi sono pubblicati sul sito INTERNET del Ministero della salute; z) la disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, non e' applicabile al ricorso a terapie farmacologiche a carico del Servizio sanitario nazionale, che, nell'ambito dei presidi ospedalieri o di altre strutture e interventi sanitari, assuma carattere diffuso e sistematico e si configuri, al di fuori delle condizioni di autorizzazione all'immissione in commercio, quale alternativa terapeutica rivolta a pazienti portatori di patologie per le quali risultino autorizzati farmaci recanti specifica indicazione al trattamento. Il ricorso a tali terapie e' consentito solo nell'ambito delle sperimentazioni cliniche dei medicinali di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, e successive modificazioni. In caso di ricorso improprio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 4 e 5, del citato decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94. Le regioni provvedono ad adottare entro il 28 febbraio 2007 disposizioni per le aziende sanitarie locali, per le aziende ospedaliere, per le aziende ospedaliere universitarie e per gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico volte alla individuazione dei responsabili dei procedimenti applicativi delle disposizioni di cui alla presente lettera, anche sotto il profilo della responsabilita' amministrativa per danno erariale. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali di cui alla presente lettera, tale responsabilita' e' attribuita al direttore sanitario delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Incremento del finanziamento SSN 2006 criteri di ripartizione 797. Il finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre lo Stato e' incrementato per l'anno 2006 di 2.000 milioni di euro. Tale importo e' ripartito fra le regioni con i medesimi criteri adottati per lo stesso anno, salvo diversa proposta di riparto elaborata dalle regioni da trasmettere al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 15 gennaio 2007. Autorizzazione di spesa per l'attuazione il Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SiVeAS) 798. Al secondo periodo del comma 289 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: "per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008", sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2006 e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Con le risorse di cui al presente comma si provvede anche alla copertura delle spese sostenute dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e finanze per l'attivita' di affiancamento alle regioni impegnate nei Piani di rientro dai disavanzi di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, comprese le spese di missione del personale dei predetti Ministeri incaricato di tali attivita'". Modifica del P.S.N., al fine di armonizzare i contenuti e la tempistica al finanziamento complessivo del Servizio sanitario nazionale per il triennio 2007-2009. 799. Con le modalita' di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' modificato il Piano sanitario nazionale 2006-2008, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2006, pubblicato nel supplemento ordinario n. 149 alla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2006, al fine di armonizzarne i contenuti e la tempistica al finanziamento complessivo del Servizio sanitario nazionale per il triennio 2007-2009. Possibilita' di svolgere attivita' esterna da parte dei medici dell'Ufficio Medico della Presidenza del Consiglio dei Ministri 800. I consiglieri e referendari medici in servizio presso l'Ufficio medico della Presidenza del Consiglio dei ministri possono svolgere attivita' professionali sanitarie esterne, secondo modalita' definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Prezzo medicinali non soggetti a prescrizione 801. Il prezzo al pubblico dei medicinali non soggetti a prescrizione medica disciplinati dall'articolo 96 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e' stabilito da ciascun titolare di farmacia o di esercizio di vendita previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Il prezzo deve essere chiaramente reso noto al pubblico nel punto di vendita, mediante listini o altre equivalenti modalita'. Nei confronti dei medicinali predetti cessano di applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 73, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, all'articolo 85, comma 25, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149. Fissazione per l'anno 2007 del Prezzo massimo dei medicinali e margine di guadagno sui medicinali per i farmacisti. 802. Fino al 31 dicembre 2007, le farmacie e gli altri esercizi al dettaglio non possono vendere i medicinali di cui al comma 801 a un prezzo superiore al prezzo massimo di vendita in vigore al 31 dicembre 2006, pubblicato sul sito INTERNET dell'AIFA. Per lo stesso periodo, fino al 31 dicembre 2007 le aziende farmaceutiche titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio nella cessione dei prodotti al dettagliante devono assicurare un margine non inferiore al 25 per cento calcolato sul prezzo massimo di vendita di cui al periodo precedente. Fissazione dello Sconto minimo per il 2007 a favore del Ssn. 803. Sul prezzo massimo di vendita di cui al comma 802 e' calcolato, fino al 31 dicembre 2007, lo sconto minimo cui hanno diritto, ai sensi della normativa vigente, gli ospedali e le altre strutture del Servizio sanitario nazionale che acquistano i medicinali di cui al comma 801 dai produttori e dai titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Fissazione del Prezzo massimo medicinali con prescrizione. 804. Il prezzo di vendita al pubblico dei medicinali soggetti a prescrizione medica appartenenti alla classe di cui alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, stabilito dai titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, non puo' essere superiore, per l'anno 2007, al prezzo in vigore nel 2006, aumentato sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT sul costo della vita relative al periodo dicembre 2005-dicembre 2006. Istituzione del Fondo per cofinanziamento progetti attuativi del Piano sanitario nazionale 805. Al fine di rimuovere gli squilibri sanitari connessi alla disomogenea distribuzione registrabile tra le varie realta' regionali nelle attivita' realizzative del Piano sanitario nazionale, per il triennio 2007, 2008 e 2009 e' istituito un Fondo per il cofinanziamento dei progetti attuativi del Piano sanitario nazionale nonche' per il cofinanziamento di analoghi progetti da parte delle regioni Valle d'Aosta e Friuli- Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Entita' e destinazione del Fondo 806. L'importo annuale del Fondo di cui al comma 805 e' stabilito in 65,5 milioni di euro, di cui 5 milioni per iniziative nazionali realizzate dal Ministero della salute e 60,5 milioni da assegnare alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per l'integrazione ed il cofinanziamento dei progetti regionali in materia di: a) sperimentazione del modello assistenziale case della salute, per 10 milioni di euro; b) iniziative per la salute della donna ed iniziative a favore delle gestanti, della partoriente e del neonato, per 10 milioni di euro; c) malattie rare, per 30 milioni di euro; d) implementazione della rete delle unita' spinali unipolari, per 10,5 milioni di euro. Assegnazione alle Regioni delle quote del fondo. 807. L'importo di 60,5 milioni di euro di cui al comma 806 e' assegnato con decreto del Ministro della salute, su proposta del Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 9 dell'intesa 23 marzo 2005 sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, alle regioni che abbiano presentato i progetti attuativi del Piano sanitario nazionale contenenti linee di intervento relative alle materie di cui al comma 806, coerenti con linee progettuali previamente indicate con decreto del Ministro della salute. Finanziamento screening oncologici per il triennio 2007-2009. 808. Per il proseguimento dell'intervento speciale per la diffusione degli screening oncologici di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, e' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2007 e 18 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, per la concessione da parte del Ministero della salute di finanziamenti finalizzati alle regioni meridionali ed insulari. Funzionamento della Consulta del Volontariato per la Lotta all'AIDS presso il Ministero della salute. 809. A decorrere dal 2007 e' autorizzato il finanziamento per un importo di 500.000 euro annui per il funzionamento della Consulta del volontariato per la lotta contro l'Aids istituita presso il Ministero della salute. La Consulta e' convocata e sentita almeno tre volte l'anno, al fine di raccogliere contributi e pareri riguardo alla ideazione, realizzazione e verifica, dei programmi di informazione e prevenzione nella lotta contro la diffusione dell'epidemia da HIV (AIDS). La Consulta puo' dare incarico ad esperti di redigere pareri e studi sui predetti programmi. Progetto Tessera Sanitaria 810. All'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: "accertamenti specialistici prescritti" sono aggiunte le seguenti: "ovvero dei dispositivi di assistenza protesica e di assistenza integrativa"; b) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: "presidi di specialistica ambulatoriale" sono inserite le seguenti: ", delle strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa"; c) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: "5-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, a partire dal 1o luglio 2007, il Ministero dell'economia e delle finanze rende disponibile il collegamento in rete dei medici del SSN di cui al comma 2, in conformita' alle regole tecniche concernenti il Sistema pubblico di connettivita' ed avvalendosi, ove possibile, delle infrastrutture regionali esistenti, per la trasmissione telematica dei dati delle ricette al Ministero dell'economia e delle finanze e delle certificazioni di malattia all'INPS, secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 149, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanare, entro il 30 aprile 2007, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute e del lavoro e della previdenza sociale, previo parere del Ga-rante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le regole tecniche concernenti i dati di cui al presente comma e le modalita' di trasmissione. Ai fini predetti, il parere del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione e' reso entro il 31 marzo 2007; in mancanza, il predetto decreto puo' essere comunque emanato. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono emanate le ulteriori disposizioni attuative del presente comma. 5-ter. Per la trasmissione telematica dei dati delle ricette di cui al comma 5-bis, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, e' definito un contributo da riconoscere ai medici convenzionati con il SSN, per l'anno 2008, nei limiti di 10 milioni di euro. Al relativo onere si provvede utilizzando le risorse di cui al comma 12"; d) al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: "All'atto della utilizzazione di una ricetta medica recante la prescrizione di prestazioni specialistiche" sono inserite le seguenti: "ovvero dei dispositivi di assistenza protesica e di assistenza integrativa" e dopo le parole: "codici del nomenclatore delle prestazioni specialistiche" sono aggiunte le seguenti: "ovvero i codici del nomenclatore delle prestazioni di assistenza protesica ovvero i codici del repertorio dei prodotti erogati nell'ambito dell'assistenza integrativa"; e) al comma 8, primo periodo, e successive modificazioni, dopo le parole: "pubbliche e private" sono aggiunte le seguenti: "e per le strutture di erogazione dei servizi sanitari non autorizzate al trattamento del codice fiscale dell'assistito"; f) al comma 9, primo periodo, dopo le parole: "Al momento della ricezione dei dati trasmessi telematicamente ai sensi" sono inserite le seguenti: "del comma 5-bis e"; al medesimo comma, ultimo periodo, dopo le parole: "e al nomenclatore ambulatoriale" sono aggiunte le seguenti: "nonche' al nomenclatore delle prestazioni di assistenza protesica e al repertorio dei prodotti erogati nell'ambito dell'assistenza integrativa"; g) al comma 10, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, da emanare entro il 31 marzo 2007, sono definiti i dati, relativi alla liquidazione periodica dei rimborsi erogati alle strutture di erogazione di servizi sanitari, che le aziende sanitarie locali di ogni regione trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' le modalita' di trasmissione". Sanzioni per truffe al S.S.N. commesse da farmacisti. 811. Qualora il farmacista titolare di farmacia privata o direttore di una farmacia gestita da una societa' di farmacisti ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, sia condannato con sentenza passata in giudicato, per il reato di truffa ai danni del Servizio sanitario nazionale, l'autorita' competente puo' dichiarare la decadenza dall'autorizzazione all'esercizio della farmacia, anche in mancanza delle condizioni previste dall'articolo 113, primo comma, lettera e), del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. La decadenza e' comunque dichiarata quando la sentenza abbia accertato un danno superiore a 50.000 euro, anche nell'ipotesi di mancata costituzione in giudizio della parte civile. Truffe al S.S.N. commesse da altri sanitari 812. Quando la truffa ai danni del Servizio sanitario nazionale, accertata con sentenza passata in giudicato, e' commessa da altro sanitario che, personalmente o per il tramite di una societa' di cui e' responsabile, eroga prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale, e' subito avviata, sulla base delle norme vigenti, la procedura di risoluzione del rapporto instaurato con il Servizio sanitario nazionale; il rapporto e' risolto di diritto quando la sentenza abbia accertato un danno superiore a 50.000 euro, anche nell'ipotesi di mancata costituzione in giudizio della parte civile. Finanziamenti progetti proposti da Istituti zooprofilattici sperimentali in materia di sicurezza degli alimenti. 813. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, nell'utilizzazione delle risorse previste nella Tabella C allegata alla presente legge e destinate al finanziamento di progetti di ricerca sanitaria di cui all'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, un importo pari a 10 milioni di euro e' vincolato al finanziamento di progetti proposti dagli Istituti zooprofilattici sperimentali in materia di sicurezza degli alimenti e tre importi pari a 3 milioni di euro ciascuno sono vincolati al finanziamento di progetti per il miglioramento degli interventi di diagnosi e cura delle malattie rare anche in riferimento alla facilitazione della erogazione ai pazienti dei farmaci orfani, al finanziamento di progetti per l'utilizzazione di cellule staminali e al finanziamento di progetti per la qualificazione ed il potenziamento delle attivita' di tutela della salute nei luoghi di lavoro. Destinazione di quote del fondo sanitario nazionale a progetti di giovani ricercatori valutati, secondo la tecnica di valutazione tra pari, da comitato di valutazione 814. Per gli anni 2007 e 2008, nell'ambito delle risorse di cui all'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come determinata dalla Tabella C allegata alla presente legge, una quota non inferiore al 5 per cento e' destinata, in via sperimentale, ai progetti di ricerca sanitaria svolta dai soggetti di cui all'articolo 12-bis, comma 6, del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, presentati da ricercatori di eta' inferiore ai quaranta anni e previamente valutati, secondo la tecnica di valutazione tra pari, da un comitato. Detto comitato e' composto da ricercatori, di nazionalita' italiana o straniera, di eta' inferiore ai quaranta anni, operanti, almeno per la meta', presso istituzioni ed enti di ricerca non italiani e riconosciuti di livello eccellente sulla base di indici bibliometrici, quali l'impact factor ed il citation index. L'attuazione del presente comma e' demandata ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'universita' e della ricerca entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Quantificazione dell'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento del comitato. 815. L'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento del comitato di cui al comma 814 e' quantificato nel limite massimo di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Finanziamento Istituto Superiore di Sanita' 816. Ai fini del completamento delle attivita' di cui all'articolo 92, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 4, comma 170, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' autorizzato lo stanziamento di 8 milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009 a favore dell'Istituto superiore di sanita'. Contributo alla Lega Italiana per la lotta contro i tumori 817. Per il consolidamento e rafforzamento degli scopi perseguiti dalla Lega italiana per la lotta contro i tumori e' autorizzata l'erogazione di un ulteriore contributo straordinario annuo pari ad euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Esclusivita' degli incarichi direttivi presso IRCCS 818. La natura esclusiva degli incarichi del direttore generale, del direttore scientifico, del direttore amministrativo e del direttore sanitario degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, comporta l'incompatibilita' con qualsiasi altro rapporto di lavoro pubblico e privato e con l'esercizio di qualsiasi attivita' professionale. Realizzazione di un programma di Farmacovigilanza attiva, attraverso la stipula di convenzioni tra l'AIFA e le Regioni. 819. Con accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concluso ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro della salute, sono definiti gli indirizzi per la realizzazione di un programma di farmacovigilanza attiva, attraverso la stipula di convenzioni tra l'AIFA e le singole regioni per l'utilizzazione delle risorse di cui all'articolo 36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, pari a 25 milioni di euro, confluite nelle fonti di finanziamento del bilancio ordinario dell'AIFA. Regole per il Confezionamento dei medicinali 820. Al fine di evitare sprechi di confezioni di medicinali correlati alla non chiara leggibilita' della data di scadenza posta con modalita' "a secco", la data di scadenza e il numero di lotto riportati sulle confezioni dei medicinali per uso umano devono essere stampati, con caratteri non inferiori al corpo 8, a inchiostro o con altra modalita' che assicuri il contrasto cromatico fra tali indicazioni e lo sfondo del materiale di confezionamento. Produzione di emoderivati in Paesi dell'Ue la cui normativa consenta la lavorazione all'estero del plasma nazionale proveniente da donazioni volontarie e non retribuite. 821. All'articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, al comma 2, dopo le parole: "oggetto delle convenzioni ubicati sul territorio dell'Unione europea" sono inserite le seguenti: "nei Paesi la cui normativa consenta la lavorazione del plasma nazionale, proveniente da donazioni volontarie e non retribuite, all'estero, in regime di reciprocita', da parte di aziende parimenti ubicate sul territorio dell'Unione europea". Stipula delle convenzioni per la produzione di emoderivati 822. All'articolo 15 della legge n. 219 del 2005, il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Le convenzioni di cui al presente articolo sono stipulate decorso un anno dalla data di entrata in vigore del decreto previsto dal comma 5 del presente articolo". Esportazione di emoderivati pronti per l'impiego ottenuti da plasma regolarmente importato. 823. All'articolo 16, comma 1, della legge n. 219 del 2005 alla fine del secondo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "ed alla esportazione di emoderivati pronti per l'impiego ottenuti da plasma regolarmente importato, a condizione che gli stessi risultino autorizzati alla commercializzazione nei Paesi destinatari". 824. L'articolo 27 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, e' sostituito dal seguente: "Art. 27. - (Produzione di medicinali derivati dal sangue o dal plasma). - 1. Alla raccolta e al controllo del sangue e del plasma umani da utilizzare per la produzione di medicinali, si applica quanto disposto dal presente decreto. Il plasma raccolto in Paesi esteri ed i relativi intermedi, destinati alla produzione di prodotti finiti emoderivati, devono invece rispondere ai requisiti previsti dalla Farmacopea europea, versione vigente, e alle direttive europee applicabili, anche in considerazione di quanto previsto dall'articolo 135, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219". Plasma raccolto in Paesi esteri 825. All'articolo 1, comma 409, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera c), le parole: "le aziende che producono o immettono in commercio in Italia dispositivi medici" sono sostituite dalle seguenti: "le aziende che producono o commercializzano in Italia dispositivi medici, compresi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e i dispositivi su misura"; Inclusione, tra le aziende che producono o commercializzano Dispositivi medici anche di quelle che producono tali dispositivi in vitro e su misura. Previsione di un contributo versato allo Stato da tali aziende e di sanzioni. b) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: "d) entro il 30 aprile di ogni anno, le aziende di cui alla lettera c) versano, in conto entrate del bilancio dello Stato, un contributo pari al 5 per cento delle spese autocertificate, calcolate al netto delle spese per il personale addetto. L'importo dovuto e' maggiorato del 5 per cento per ciascun mese di ritardo rispetto alla scadenza prevista. Il mancato pagamento entro l'anno di riferimento comporta una sanzione da 7.500 a 45.000 euro, oltre al versamento di quanto dovuto. I proventi derivanti dai versamenti sono riassegnati, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sulle corrispondenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute e utilizzati dalla Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici per il miglioramento e il potenziamento della attivita' del settore dei dispositivi medici, con particolare riguardo alle attivita' di sorveglianza del mercato, anche attraverso l'aggiornamento e la manutenzione della classificazione nazionale dei dispositivi e la manutenzione del repertorio generale di cui alla lettera a), alla attivita' di vigilanza sugli incidenti, alla formazione del personale ispettivo, all'attivita' di informazione nei riguardi degli operatori professionali e del pubblico, alla effettuazione di studi in materia di valutazione tecnologica, alla istituzione di registri di patologie che implichino l'utilizzazione di dispositivi medici, nonche' per la stipula di convenzioni con universita' e istituti di ricerca o con esperti del settore"; c) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: "e) i produttori e i commercianti di dispositivi medici che omettono di comunicare al Ministero della salute i dati e le documentazioni previste dal comma 3-bis dell'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni, applicabile anche ai dispositivi impiantabili attivi, e dall'articolo 10 del decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332, sono soggetti, quando non siano previste e non risultino applicabili altre sanzioni, alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 4 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 46 del 1997 e al comma 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 332 del 2000. Per l'inserimento delle informazioni nella banca dati necessaria alla istituzione e alla gestione del repertorio dei dispositivi medici, i produttori e i distributori tenuti alla comunicazione sono soggetti al pagamento, a favore del Ministero della salute, di una tariffa di euro 100 per ogni dispositivo. Sono considerati un unico dispositivo, ai fini del pagamento della tariffa, i dispositivi che abbiano uno stesso file tecnico, secondo criteri individuati dalla Commissione unica sui dispositivi medici e approvati con decreto del Ministro della salute. La tariffa e' dovuta anche per l'inserimento di informazioni relative a modifiche dei dispositivi gia' inclusi nella banca dati. I proventi derivanti dalle tariffe sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, alle competenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute ed utilizzati dalla Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici per la manutenzione del repertorio generale di cui alla lettera a)". Proroga dell'ulteriore riduzione delle percentuali di sconto a carico delle Farmacie rurali 826. Al fine di favorire il mantenimento di un'efficiente rete di assistenza farmaceutica territoriale anche nelle zone disagiate, l'ulteriore riduzione delle percentuali di sconto a carico delle farmacie con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'imposta sul valore aggiunto non superiore ad euro 258.228,45 rispetto alla riduzione prevista dal quinto periodo del comma 40 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, disposta, limitatamente all'arco temporale decorrente dal 1o marzo al 31 dicembre 2006, dall'articolo 38 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, e' prorogata per il triennio 2007-2009. La misura dell'ulteriore riduzione e' annualmente stabilita con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per una maggiore spesa complessiva, a carico del Servizio sanitario nazionale, non superiore a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Per la copertura dei relativi oneri e' autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Autorizzazione di spesa per Istituto promozione salute popolazioni migranti e contrasto malattie della poverta' 827. E' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per la promozione da parte del Ministero della salute ed il finanziamento di un progetto di sperimentazione gestionale, ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, da autorizzare da parte della regione Lazio con la partecipazione della regione Puglia, della Regione siciliana e di altre regioni interessate, finalizzato alla realizzazione, nella citta' di Roma, di un Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della poverta', con compiti di prevenzione, cura, formazione e ricerca sanitaria, in cui far confluire il Centro di riferimento della regione Lazio per la promozione della salute delle popolazioni migranti, senza fissa dimora, nomadi e a rischio di emarginazione, gia' operante presso l'Istituto dermosifilopatico Santa Maria e San Gallicano-IFO. Potenziamento attivita' della Commissione di controllo sul doping 828. Per consentire il potenziamento delle attivita' affidate alla Commissione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive e ai laboratori per il controllo sanitario sulle attivita' sportive di cui agli articoli 3 e 4 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, e' autorizzata per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 una spesa ulteriore di 2 milioni di euro. 829. All'articolo 4 della legge 14 agosto 1991, n. 281, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. I comuni, singoli o associati, e le comunita' montane provvedono prioritariamente ad attuare piani di controllo delle nascite incruenti attraverso la sterilizzazione. A tali piani e' destinata una quota non inferiore al 60 per cento delle risorse di cui all'articolo 3, comma 6. I comuni provvedono, altresi', al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi delle risorse di cui all'articolo 3, comma 6". Affidamento della competenza ai Comuni, singoli o associati, e alle Comunita' montane della realizzazione di un piano nazionale di sterilizzazione di animali di affezione e controllo del randagismo Percentuale di spesa sanitaria posta a carico del bilancio della Regione siciliana 830. Al fine di addivenire al completo trasferimento della spesa sanitaria a carico del bilancio della Regione siciliana, la misura del concorso della Regione a tale spesa e' pari al 44,85 per cento per l'anno 2007, al 47,05 per cento per l'anno 2008 e al 49,11 per cento per l'anno 2009. Temporanea sospensione delle nuove percentuali di compartecipazione alla spesa sanitaria. 831. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 830 resta sospesa fino al 30 aprile 2007. Entro tale data dovra' essere raggiunta l'intesa preliminare all'emanazione delle nuove norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia sanitaria, gia' disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1111, e successive modificazioni. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro tale data, il concorso della Regione siciliana di cui al comma 830 e' determinato, per l'anno 2007, in misura pari al 44,09 per cento. Riconoscimento alla Regione Sicilia della retrocessione di quota del gettito delle accise sui prodotti petroliferi 832. Nelle norme di attuazione di cui al comma 831, e' riconosciuta la retrocessione alla Regione siciliana di una percentuale non inferiore al 20 e non superiore al 50 per cento del gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio regionale; tale retrocessione aumenta simmetricamente, fino a concorrenza, la misura percentuale del concorso della Regione alla spesa sanitaria, come disposto dal comma 830. Alla determinazione dell'importo annuo della quota da retrocedere alla Regione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello Statuto della Regione siciliana, approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2. Attribuzione alla Regione Sicilia di un finanziamento finalizzato al risanamento ambientale dei luoghi di insediamento degli stabilimenti petroliferi. 833. A valere sul gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio della Regione siciliana e' retrocesso alla Regione un importo pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 a titolo di contributo di solidarieta' nazionale, di cui all'articolo 38 dello Statuto regionale, dovuto per gli stessi anni 2008 e 2009 e ad integrazione, per l'anno 2008, dei finanziamenti attribuiti ai sensi dell'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. L'erogazione dei contributi e' subordinata alla redazione di un piano economico finalizzato prevalentemente al risanamento ambientale dei luoghi di insediamento degli stabilimenti petroliferi, nonche' ad investimenti infrastrutturali. Regime delle entrate regione Sardegna 834. L'articolo 8 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 8. - Le entrate della regione sono costituite: a) dai sette decimi del gettito delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche riscosse nel territorio della regione; b) dai nove decimi del gettito delle imposte sul bollo, di registro, ipotecarie, sul consumo dell'energia elettrica e delle tasse sulle concessioni governative percette nel territorio della regione; c) dai cinque decimi delle imposte sulle successioni e donazioni riscosse nel territorio della regione; d) dai nove decimi dell'imposta di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano gravati, percetta nel territorio della regione; e) dai nove decimi della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione; f) dai nove decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto generata sul territorio regionale da determinare sulla base dei consumi regionali delle famiglie rilevati annualmente dall'ISTAT; g) dai canoni per le concessioni idroelettriche; h) da imposte e tasse sul turismo e da altri tributi propri che la regione ha facolta' di istituire con legge in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato; i) dai redditi derivanti dal proprio patrimonio e dal proprio demanio; l) da contributi straordinari dello Stato per particolari piani di opere pubbliche e di trasformazione fondiaria; m) dai sette decimi di tutte le entrate erariali, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione di quelle di spettanza di altri enti pubblici. Nelle entrate spettanti alla regione sono comprese anche quelle che, sebbene relative a fattispecie tributarie maturate nell'ambito regionale, affluiscono, in attuazione di disposizioni legislative o per esigenze amministrative, ad uffici finanziari situati fuori del territorio della regione". Integrazione stanziamenti per la Regione Sardegna 835. Ad integrazione delle somme stanziate negli anni 2004, 2005 e 2006 e' autorizzata la spesa di euro 25 milioni per ciascuno degli anni dal 2007 al 2026 per la devoluzione alla regione Sardegna delle quote di compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto riscossa nel territorio regionale, concordate, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, per gli anni 2004, 2005 e 2006. Spesa sanitaria a carico della Regione Sardegna 836. Dall'anno 2007 la regione Sardegna provvede al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato. Trasferimento alla regione Sardegna di funzioni relative al trasporto pubblico locale e quelle relative alla continuita' territoriale. 837. Alla regione Sardegna sono trasferite le funzioni relative al trasporto pubblico locale (Ferrovie Sardegna e Ferrovie Meridionali Sarde) e le funzioni relative alla continuita' territoriale. Al fine di disciplinare gli aspetti operativi del trasporto di persone relativi alle Ferrovie della Sardegna ed alle Ferrovie Meridionali Sarde, il Ministero dei trasporti e la Regione Autonoma della Sardegna, entro il 31 marzo 2007, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, sottoscrivono un accordo attuativo relativo agli aspetti finanziari, demaniali ed agli investimenti in corso. Compartecipazione della regione Sardegna al gettito imposte erariali. 838. L'attuazione delle previsioni relative alla compartecipazione al gettito delle imposte di cui alle lettere a) e m) del primo comma dell'articolo 8 dello Statuto speciale di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, come da ultimo sostituito dal comma 834 del presente articolo, non puo' determinare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato superiori rispettivamente a 344 milioni di euro per l'anno 2007, a 371 milioni di euro per l'anno 2008 e a 482 milioni di euro per l'anno 2009. La nuova compartecipazione della regione Sardegna al gettito erariale entra a regime dall'anno 2010. Misura compartecipazione IVA della Regione Sardegna. 839. Dall'attuazione del combinato disposto della lettera f), del primo comma, dell'articolo 8 del citato Statuto speciale di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, come da ultimo sostituito dal comma 834 del presente articolo, e del comma 836 del presente articolo, per gli anni 2007, 2008 e 2009 non puo' derivare alcun onere aggiuntivo per il bilancio dello Stato. Per gli anni 2007-2009 la quota dei nove decimi dell'imposta sul valore aggiunto sui consumi e' attribuita sino alla concorrenza dell'importo risultante a carico della regione per la spesa sanitaria dalle delibere del CIPE per gli stessi anni 2007-2009, aumentato dell'importo di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Oneri funzioni trasferite a carico dello Stato. 840. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli oneri relativi alle funzioni trasferite di cui al comma 837 rimangono a carico dello Stato. Istituzione del Fondo competitivita' e sviluppo al quale confluiscono le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate e quello unico per gli incentivi alle imprese. 841. Al fine di perseguire la maggiore efficacia delle misure di sostegno all'innovazione industriale, presso il Ministero dello sviluppo economico e' istituito, ferme restando le vigenti competenze del CIPE, il Fondo per la competitivita' e lo sviluppo, al quale sono conferite le risorse assegnate ai Fondi di cui all'articolo 60, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che sono contestualmente soppressi. Al Fondo e' altresi' conferita la somma di 300 milioni di euro per il 2007 e di 360 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, assicurando, unitamente al finanziamento dei progetti di cui al comma 842, la continuita' degli interventi previsti dalla normativa vigente. Per la programmazione delle risorse nell'ambito del Fondo per la competitivita' e lo sviluppo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e quelle dettate per il funzionamento del Fondo di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Il Fondo e' altresi' alimentato, per quanto riguarda gli interventi da realizzare nelle aree sottoutilizzate, in coerenza con i relativi documenti di programmazione, dalle risorse assegnate dal CIPE al Ministero dello sviluppo economico nell'ambito del riparto del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e, per gli esercizi successivi al 2009, dalle risorse stanziate ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Finanziamento progetti innovazioni industriali delle aree tecnologiche dell'efficienza energetica. 842. A valere sulla quota di risorse del Fondo di cui al comma 841 individuata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze nonche' con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunita', di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono finanziati, nel rispetto degli obiettivi della Strategia di Lisbona stabiliti dal Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo del 16 e 17 giugno 2005, i progetti di innovazione industriale individuati nell'ambito delle aree tecnologiche dell'efficienza energetica, della mobilita' sostenibile, delle nuove tecnologie della vita, delle nuove tecnologie per il made in Italy e delle tecnologie innovative per i beni e le attivita' culturali. Procedure individuazione progetti e nomina del responsabile di ciascun progetto. 843. Per l'individuazione dei contenuti di ciascuno dei progetti di cui al comma 842, il Ministro dello sviluppo economico, sentiti i Ministri dell'universita' e della ricerca, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie locali, e per i diritti e le pari opportunita' nonche' gli altri Ministri interessati relativamente ai progetti in cui gli stessi concorrono, nomina un responsabile di progetto, scelto, in relazione alla complessita' dei compiti, tra i soggetti in possesso di comprovati requisiti di capacita' ed esperienza rispetto agli obiettivi tecnologico-produttivi da perseguire. Il responsabile di progetto, nella fase di elaborazione, avvalendosi eventualmente della collaborazione di strutture ed enti specializzati, provvede, con onere a carico delle risorse stanziate per i singoli progetti, alla definizione delle modalita' e dei criteri per l'individuazione degli enti e delle imprese da coinvolgere nel progetto ed alla individuazione delle azioni e delle relative responsabilita' attuative. Modalita' attuative dei progetti. 844. Il Ministro dello sviluppo economico, con decreti adottati, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di concerto con i Ministri dell'universita' e della ricerca, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie locali, nonche' con gli altri Ministri interessati relativamente ai progetti cui gli stessi concorrono, adotta i progetti di cui al comma 842 sulla base delle proposte del responsabile, e ne definisce le modalita' attuative, anche prevedendo che dell'esecuzione siano incaricati enti strumentali all'amministrazione, ovvero altri soggetti esterni scelti nel rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie, ove le risorse di personale interno non risultino sufficienti ed adeguate, con onere a carico delle risorse stanziate per i singoli progetti. I progetti finanziati con le risorse per le aree sottoutilizzate sono trasmessi per l'approvazione, previa istruttoria, al CIPE, che si pronuncia in una specifica seduta, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio dei ministri e alla presenza dei Ministri componenti senza possibilita' di delega. Ove il CIPE non provveda nel termine di trenta giorni, il Ministro dello sviluppo economico puo' comunque procedere all'attuazione del progetto. Il CIPE, con propria delibera, adotta, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme procedurali relative al proprio funzionamento per l'attuazione del presente comma. Istituzione di regimi di aiuto conformi alle norme comunitarie. 845. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, istituisce appositi regimi di aiuto in conformita' alla normativa comunitaria. Lo stesso Ministro riferisce annualmente al Parlamento e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sui criteri utilizzati per l'individuazione dei progetti e delle azioni, sullo stato degli interventi finanziati e sul grado di raggiungimento degli obiettivi, allegando il prospetto inerente le spese sostenute per la gestione, che sono poste a carico dei singoli progetti nel limite massimo del 5 per cento di ciascuno stanziamento. Eventuale cofinanziamento dei progetti da parte di altre amministrazioni sia statali che regionali. 846. I progetti di cui al comma 842 possono essere oggetto di cofinanziamento deciso da parte di altre amministrazioni statali e regionali. A tal fine, e' istituita, presso il Ministero dello sviluppo economico, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, una sede stabile di concertazione composta dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle amministrazioni centrali dello Stato, di cui uno designato dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali. Essa si pronuncia: a) sul monitoraggio dello stato di attuazione dei progetti di innovazione industriale; b) sulla formulazione delle proposte per il riordino del sistema degli incentivi; c) sulla formulazione di proposte per gli interventi per la finanza di impresa. Istituzione del Fondo finanza d'impresa e previsione delle risorse confluenti. 847. In attesa della riforma delle misure a favore dell'innovazione industriale, e' istituito il Fondo per la finanza d'impresa, al quale sono conferite le risorse del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, del Fondo di cui all'articolo 4, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che vengono soppressi, nonche' le risorse destinate all'attuazione dell'articolo 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dell'articolo 1, comma 222, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Al Fondo e' altresi' conferita la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2007, di 100 milioni di euro per l'anno 2008 e di 150 milioni di euro per l'anno 2009. Il Fondo opera con interventi mirati a facilitare operazioni di concessione di garanzie su finanziamenti e di partecipazione al capitale di rischio delle imprese anche tramite banche o societa' finanziarie sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia e la partecipazione a operazioni di finanza strutturata, anche tramite sottoscrizione di fondi di investimento chiusi, privilegiando gli interventi di sistema in grado di attivare ulteriori risorse finanziarie pubbliche e private in coerenza con la normativa nazionale in materia di intermediazione finanziaria. Con riferimento alle operazioni di partecipazione al capitale di rischio gli interventi del Fondo per la finanza di impresa sono prioritariamente destinati al finanziamento di programmi di investimento per la nascita ed il consolidamento delle imprese operanti in comparti di attivita' ad elevato contenuto tecnologico, al rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese localizzate nelle aree dell'obiettivo 1 e dell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonche' a programmi di sviluppo posti in essere da piccole e medie imprese. Definizione delle modalita' di funzionamento del fondo 848. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge vengono stabiliti le modalita' di funzionamento del Fondo di cui al comma 847, anche attraverso l'affidamento diretto ad enti strumentali all'amministrazione ovvero altri soggetti esterni, con eventuale onere a carico delle risorse stanziate per i singoli progetti, scelti nel rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie, nonche' i criteri per la realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 847, le priorita' di intervento e le condizioni per la eventuale cessione a terzi degli impegni assunti a carico dei fondi le cui rinvenienze confluiscono al Fondo di cui al comma 847. Disposizione transitoria sulle modalita' di funzionamento del fondo. 849. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 848, l'attuazione dei regimi di aiuto gia' ritenuti compatibili con il mercato comune dalla Commissione europea prosegue secondo le modalita' gia' comunicate alla Commissione stessa. Ulteriori conferimenti al Fondo 850. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono conferite al Fondo di cui al comma 847 le ulteriori disponibilita' degli altri fondi di amministrazioni e soggetti pubblici nazionali per la finanza di imprese individuate dal medesimo decreto. Diritti su titoli di proprieta' industriale 851. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono istituiti i diritti sui brevetti per invenzione industriale e per i modelli di utilita' e sulla registrazione di disegni e modelli nonche' i diritti di opposizione alla registrazione dei marchi d'impresa. Sono esonerate dal pagamento dei diritti di deposito e di trascrizione, relativamente ai brevetti per invenzione e ai modelli di utilita', le universita', le amministrazioni pubbliche aventi fra i loro scopi istituzionali finalita' di ricerca e le amministrazioni della difesa e delle politiche agricole alimentari e forestali. I diritti per il mantenimento in vita dei brevetti per invenzione industriale e per i modelli di utilita' e per la registrazione di disegni e modelli, previsti dall'articolo 227 del codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono dovuti secondo i seguenti criteri: a) dalla quinta annualita' per il brevetto per invenzione industriale; b) dal secondo quinquennio per il brevetto per modello di utilita'; c) dal secondo quinquennio per la registrazione di disegni e modelli. Le somme derivanti dal pagamento dei diritti di cui al presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, anche al fine di potenziare le attivita' del medesimo Ministero di promozione, di regolazione e di tutela del sistema produttivo nazionale, di permettere alle piccole e medie imprese la piena partecipazione al sistema di proprieta' industriale, di rafforzare il brevetto italiano, anche con l'introduzione della ricerca di anteriorita' per le domande di brevetto per invenzione industriale. Autorizzazione di spesa per la costituzione di un'apposita struttura di cooperazione tra Ministero dello sviluppo economico e quello del lavoro per il Monitoraggio delle politiche volte a contrastare il declino dell'apparato produttivo. 852. Il Ministero dello sviluppo economico, al fine di contrastare il declino dell'apparato produttivo anche mediante salvaguardia e consolidamento di attivita' e livelli occupazionali delle imprese di rilevanti dimensioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, che versino in crisi economico-finanziaria, istituisce, d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un'apposita struttura e prevede forme di cooperazione interorganica fra i due Ministeri, anche modificando il proprio regolamento di organizzazione e avvalendosi, per le attivita' ricognitive e di monitoraggio, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Tale struttura opera in collaborazione con le regioni nel cui ambito si verificano le situazioni di crisi d'impresa oggetto d'intervento. A tal fine e' autorizzata la spesa di 300.000 euro a decorrere dall'anno 2007, cui si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140. Con il medesimo provvedimento si provvede, anche mediante soppressione, al riordino degli organismi esistenti presso il Ministero dello sviluppo economico, finalizzati al monitoraggio delle attivita' industriali e delle crisi di impresa. Individuazione dei requisiti delle imprese destinatarie degli Interventi del fondo a sostegno delle imprese 853. Gli interventi del Fondo di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono disposti sulla base di criteri e modalita' fissati con delibera del CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, con la quale si provvede in particolare a determinare, in conformita' agli orientamenti comunitari in materia, le tipologie di aiuto concedibile, le priorita' di natura produttiva, i requisiti economici e finanziari delle imprese da ammettere ai benefici e per l'eventuale coordinamento delle altre amministrazioni interessate. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente comma il Ministero dello sviluppo economico puo' avvalersi, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, di Sviluppo Italia Spa. I commi 5 e 6 dell'articolo 11 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono abrogati. Referto del Governo al Parlamento con relazione concernente l'operativita' delle misure di sostegno. 854. Entro il 30 giugno di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione concernente l'operativita' delle misure di sostegno previste dai commi da 841 a 853, con particolare riferimento ai risultati ottenuti e alle somme erogate. Fondo rotativo sostegno imprese e investimenti in ricerca - FRI 855. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 354 e commi da 358 a 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, l'ambito di operativita' del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) e' esteso agli interventi previsti da leggi regionali di agevolazione ovvero conferiti alle regioni ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, per gli investimenti produttivi e per la ricerca. Dotazione FRI apporto della Cassa Depositi e Prestiti. 856. Per le finalita' di cui al comma 855, la Cassa depositi e prestiti Spa e' autorizzata ad apportare alla dotazione iniziale del Fondo di cui al medesimo comma 855 un incremento nell'importo massimo fino a 2 miliardi di euro, nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, che allo scopo possono essere integrati: a) a valere sul Fondo per la competitivita' e lo sviluppo di cui al comma 841, secondo la procedura di cui al comma 844, per il finanziamento di interventi regionali complementari o integrativi dei progetti di innovazione industriale, approvati ai sensi del medesimo comma 844; b) a valere sulle risorse delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del comma 858. Stipula, da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano di convenzioni per la regolamentazione delle modalita' di intervento.




Nota al comma 1216:
- Si riporta il testo del paragrafo 2 dell'art. 228 del
Trattato 25 marzo 1957 istitutivo della Comunita' europea:
«2. Se ritiene che lo Stato membro in questione non
abbia preso detti provvedimenti, la Commissione, dopo aver
dato a tale Stato la possibilita' di presentare le sue
osservazioni, formula un parere motivato che precisa i
punti sui quali lo Stato membro in questione non si e'
conformato alla sentenza della Corte di giustizia.».
Nota al comma 1217:
- La legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed
esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali firmata a
Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla
Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952), e'
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 settembre
1955, n. 221.
Nota al comma 1218:
- La legge 20 ottobre 1984, n. 720 (Istituzione del
sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici),
e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 ottobre
1984, n. 298.
Nota al comma 1221:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
Note al comma 1223:
- Si riporta il testo dell'art. 87 del Trattato
25 marzo 1957 che istituisce la Comunita' europea:
«Art. 87 (ex art. 92). - 1. Salvo deroghe contemplate
dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato
comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati
membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante
risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo
talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di
falsare la concorrenza.
2. Sono compatibili con il mercato comune:
a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli
consumatori, a condizione che siano accordati senza
discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati
dalle calamita' naturali oppure da altri eventi
eccezionali;
c) gli aiuti concessi all'economia di determinate
regioni della Repubblica federale di Germania che risentono
della divisione della Germania, nella misura in cui sono
necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da
tale divisione.
3. Possono considerarsi compatibili con il mercato
comune:
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo
economico delle regioni ove il tenore di vita sia
anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di
sottoccupazione;
b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione
di un importante progetto di comune interesse europeo
oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia
di uno Stato membro;
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di
talune attivita' o di talune regioni economiche, sempre che
non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria
al comune interesse;
d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la
conservazione del patrimonio, quando non alterino le
condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunita'
in misura contraria all'interesse comune;
e) le altre categorie di aiuti, determinate con
decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza
qualificata su proposta della Commissione.».
- Si riporta il testo dell'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa - Testo A):
«Art. 47 (R) (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'art. 38. (R).
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza. (R).
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. (R).
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva. (R)».
Note al comma 1224:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 3 della
legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione
in caso di violazione del termine ragionevole del processo
e modifica dell'art. 375 del codice di procedura civile),
cosi' come modificato dalla presente legge:
«3. Il ricorso e' proposto nei confronti del Ministro
della giustizia quando si tratta di procedimenti del
giudice ordinario, al Ministro della difesa quando si
tratta di procedimenti del giudice militare. Negli altri
casi e' proposto nei confronti del Ministro dell'economia e
delle finanze.».
Nota al comma 1226:
- Si riporta il testo degli articoli 4 e 6 del decreto
del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357
(Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE
relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali, nonche' della flora e della fauna
selvatiche):
«Art. 4 (Misure di conservazione). - 1. Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano assicurano per i
proposti siti di importanza comunitaria opportune misure
per evitare il degrado degli habitat naturali e degli
habitat di specie, nonche' la perturbazione delle specie
per cui le zone sono state designate, nella misura in cui
tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative
per quanto riguarda gli obiettivi del presente regolamento.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sulla base di linee guida per la gestione delle
aree della rete «Natura 2000», da adottarsi con decreto del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, adottano per le zone speciali di conservazione,
entro sei mesi dalla loro designazione, le misure di
conservazione necessarie che implicano all'occorrenza
appropriati piani di gestione specifici od integrati ad
altri piani di sviluppo e le opportune misure
regolamentari, amministrative o contrattuali che siano
conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat
naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui
all'allegato B presenti nei siti.
2-bis. Le misure di cui al comma 1 rimangono in vigore
nelle zone speciali di conservazione fino all'adozione
delle misure previste al comma 2.
3. Qualora le zone speciali di conservazione ricadano
all'interno di aree naturali protette, si applicano le
misure di conservazione per queste previste dalla normativa
vigente. Per la porzione ricadente all'esterno del
perimetro dell'area naturale protetta la regione o la
provincia autonoma adotta, sentiti anche gli enti locali
interessati e il soggetto gestore dell'area protetta, le
opportune misure di conservazione e le norme di gestione.».
«Art. 6 (Zone di protezione speciale). - 1. La rete
«Natura 2000» comprende le Zone di protezione speciale
previste dalla direttiva 79/409/CEE e dall'art. 1, comma 5,
della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
2. Gli obblighi derivanti dagli articoli 4 e 5 si
applicano anche alle zone di protezione speciale di cui al
comma 1.».
Nota al comma 1227:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.»
Nota al comma 1228:
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137), e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.
Nota al comma 1229:
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 12 del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti
nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico,
sociale e territoriale):
«7. Con decreto emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con il Ministro degli affari
esteri, con il Ministro per gli italiani nel mondo e con il
Ministro per gli affari regionali, se nominati, sentite le
organizzazioni sindacali di categoria maggiormente
rappresentative, acquisita l'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede
all'organizzazione e alla disciplina dell'Agenzia, con
riguardo anche all'istituzione di un apposito comitato
tecnico-consultivo e dell'Osservatorio nazionale del
turismo e alla partecipazione negli organi dell'agenzia di
rappresentanti delle regioni, dello Stato, delle
associazioni di categoria e delle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, anche in deroga a
quanto stabilito dall'art. 13, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419. Tra i compiti
dell'Agenzia sono in particolare previsti lo sviluppo e la
cura del turismo culturale e del turismo congressuale, in
raccordo con le iniziative di valorizzazione del patrimonio
culturale.».
Note al comma 1230:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Si riporta il testo dell'art. 23 del decreto-legge
24 dicembre 2003, n. 355 (Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative):
«Art. 23 (Finanziamento del rinnovo contrattuale per il
settore del trasporto pubblico locale, proroga di termine
in materia di servizi di trasporto pubblico regionale e
locale e differimento del nuovo regime di ricorsi in
materia di invalidita' civile). - 1. Al fine di assicurare
il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del
trasporto pubblico locale e' autorizzata la spesa di euro
337.500.000 per l'anno 2004 e di euro 214.300.000 annui a
decorrere dall'anno 2005; i trasferimenti erariali
conseguenti sono effettuati con le procedure e le modalita'
stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. L'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 42,
comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e' differita al 31 dicembre 2004. A tal fine
e' autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno
2004.
3. All'onere complessivo, pari a euro 339.500.000 per
l'anno 2004 e a euro 214.300.000 annui a decorrere
dall'anno 2005 derivante dal presente articolo, si provvede
con le maggiori entrate per accisa conseguenti all'aumento
a euro 558,64 per mille litri dell'aliquota di accisa sulla
benzina e sulla benzina senza piombo di cui all'allegato I
del testo unico delle disposizioni legislative concernenti
le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni.
3-bis. Il termine del 31 dicembre 2003, previsto
dall'art. 18, comma 3-bis, del decreto legislativo
19 novembre 1997, n. 422, per l'affidamento dello
svolgimento dei servizi di trasporto automobilistici e'
prorogato al 31 dicembre 2005. Il Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente alla
ricognizione e alla individuazione delle risorse al fine di
emanare provvedimenti per contribuire al risanamento e allo
sviluppo del trasporto pubblico locale, al potenziamento
del trasporto rapido di massa nonche' al corretto
svolgimento delle procedure di affidamento dei servizi.».
Nota al comma 1231:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 1 del
decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16 (Interventi urgenti
per la tutela dell'ambiente e per la viabilita' e per la
sicurezza pubblica), cosi' come modificato dalla presente
legge:
«3. Le risorse di cui al comma 2 sono assegnate alle
regioni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Le risorse sono attribuite con riferimento alla consistenza
del personale in servizio alla data del 30 novembre 2004
presso le aziende di trasporto pubblico locale e presso le
aziende ferroviarie, limitatamente a quelle che applicano
il contratto autoferrotranviari di cui all'art. 23 del
decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47. Le
spese sostenute dagli enti territoriali per la
corresponsione alle aziende degli importi assegnati sono
escluse dal patto di stabilita' interno.».
Nota al comma 1232:
- Si riporta il testo delle lettere a), b) e c) del
comma 74 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), cosi'
come modificato dalla presente legge:
«74. A decorrere dall'esercizio 2007 le dotazioni di
cui al comma 73 sono rideterminate applicando alla media
delle somme incassate nell'ultimo triennio consuntivato,
rilevata dal rendiconto generale delle amministrazioni
dello Stato, relativamente alle unita' previsionali di base
dello stato di previsione dell'entrata, indicate
nell'elenco 4 allegato alla presente legge, le seguenti
percentuali e comunque con una dotazione non superiore a
quella dell'anno precedente incrementata del 5 per cento:
a) Agenzia delle entrate 0,7201 per cento;
b) Agenzia del territorio 0,1592 per cento;
c) Agenzia delle dogane 0,1668 per cento.».
Nota al comma 1233:
- Si riporta il testo del comma 69 dell'art. 2 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2004): cosi' come modificato dalla
presente legge:
«69. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 47,
secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222,
relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per
mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF), e' ridotta di 35 milioni di euro per l'anno 2007 e
di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009».
Note al comma 1234:
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della
disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale):
«Art. 10 (Organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale). - 1. Sono organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le
fondazioni, le societa' cooperative e gli altri enti di
carattere privato, con o senza personalita' giuridica, i
cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma
dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o
registrata, prevedono espressamente:
a) lo svolgimento di attivita' in uno o piu' dei
seguenti settori:
1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
2) assistenza sanitaria;
3) beneficenza;
4) istruzione;
5) formazione;
6) sport dilettantistico;
7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose
d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno
1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409;
8) tutela e valorizzazione della natura e
dell'ambiente, con esclusione dell'attivita', esercitata
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,
speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
9) promozione della cultura e dell'arte;
10) tutela dei diritti civili;
11) ricerca scientifica di particolare interesse
sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse
affidata ad universita', enti di ricerca ed altre
fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e
secondo modalita' da definire con apposito regolamento
governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400;
b) l'esclusivo perseguimento di finalita' di
solidarieta' sociale;
c) il divieto di svolgere attivita' diverse da quelle
menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse
direttamente connesse;
d) il divieto di distribuire, anche in modo
indiretto, utili e avanzi di gestione nonche' fondi,
riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a
meno che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte per legge o siano effettuate a favore di altre
ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte
della medesima ed unitaria struttura;
e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di
gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali
e di quelle ad esse direttamente connesse;
f) l'obbligo di devolvere il patrimonio
dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per
qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale o a fini di pubblica utilita', sentito
l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge;
g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto
annuale;
h) disciplina uniforme del rapporto associativo e
delle modalita' associative volte a garantire
l'effettivita' del rapporto medesimo, escludendo
espressamente la temporaneita' della partecipazione alla
vita associativa e prevedendo per gli associati o
partecipanti maggiori d'eta' il diritto di voto per
l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei
regolamenti e per la nomina degli organi direttivi
dell'associazione;
i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia
segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della
locuzione «organizzazione non lucrativa di utilita'
sociale» o dell'acronimo «ONLUS».
2. Si intende che vengono perseguite finalita' di
solidarieta' sociale quando le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi relative alle attivita' statutarie
nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione,
della formazione, dello sport dilettantistico, della
promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei
diritti civili non sono rese nei confronti di soci,
associati o partecipanti, nonche' degli altri soggetti
indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad
arrecare benefici a:
a) persone svantaggiate in ragione di condizioni
fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
b) componenti collettivita' estere, limitatamente
agli aiuti umanitari.
3. Le finalita' di solidarieta' sociale s'intendono
realizzate anche quando tra i beneficiari delle attivita'
statutarie dell'organizzazione vi siano i propri soci,
associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla
lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nelle
condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del
comma 2.
4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e
3, si considerano comunque inerenti a finalita' di
solidarieta' sociale le attivita' statutarie istituzionali
svolte nei settori della assistenza sociale e
sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione
e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico
di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le
biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, della tutela e
valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione
dell'attivita', esercitata abitualmente, di raccolta e
riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di
cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, della ricerca scientifica di particolare interesse
sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse
affidate ad universita', enti di ricerca ed altre
fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e
secondo modalita' da definire con apposito regolamento
governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, nonche' le attivita' di promozione
della cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti
apporti economici da parte dell'amministrazione centrale
dello Stato.
5. Si considerano direttamente connesse a quelle
istituzionali le attivita' statutarie di assistenza
sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico,
promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti
civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del
comma 1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni
previste ai commi 2 e 3, nonche' le attivita' accessorie
per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto
integrative delle stesse. L'esercizio delle attivita'
connesse e' consentito a condizione che, in ciascun
esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati
alla lettera a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti
rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi
non superino il 66 per cento delle spese complessive
dell'organizzazione.
6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta
di utili o di avanzi di gestione:
a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a
soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti
gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a
qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano
parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a
favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo
grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonche'
alle societa' da questi direttamente o indirettamente
controllate o collegate, effettuate a condizioni piu'
favorevoli in ragione della loro qualita'. Sono fatti
salvi, nel caso delle attivita' svolte nei settori di cui
ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi
accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti
che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari,
aventi significato puramente onorifico e valore economico
modico;
b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi
che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al
loro valore normale;
c) la corresponsione ai componenti gli organi
amministrativi e di controllo di emolumenti individuali
annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto
del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e
dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla
legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e
integrazioni, per il presidente del collegio sindacale
delle societa' per azioni;
d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche
e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi
passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie,
superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di
salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a
quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le
medesime qualifiche.
7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1
non si applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle
lettere h) ed i) del medesimo comma 1 non si applicano agli
enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali
lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.
8. Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto
della loro struttura e delle loro finalita', gli organismi
di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266,
iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni
non governative riconosciute idonee ai sensi della legge
26 febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui
alla legge 8 novembre 1991, n. 381, nonche' i consorzi di
cui all'art. 8 della predetta legge n. 381 del 1991 che
abbiano la base sociale formata per il cento per cento da
cooperative sociali. Sono fatte salve le previsioni di
maggior favore relative agli organismi di volontariato,
alle organizzazioni non governative e alle cooperative
sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266
del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.
9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose
con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese
e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli
enti di cui all'art. 3, comma 6, lettera e), della legge
25 agosto 1991, n. 287, le cui finalita' assistenziali
siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sono
considerati ONLUS limitatamente all'esercizio delle
attivita' elencate alla lettera a) del comma 1; fatta
eccezione per la prescrizione di cui alla lettera c) del
comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano le
disposizioni anche agevolative del presente decreto, a
condizione che per tali attivita' siano tenute
separatamente le scritture contabili previste all'art.
20-bis del decreto del Presidente delle Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'art. 25,
comma 1.
10. Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti
pubblici, le societa' commerciali diverse da quelle
cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge
30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici,
le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di
lavoro e le associazioni di categoria.».
- Si riporta il testo dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 7
della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle
associazioni di promozione sociale):
«Art. 7 (Registri). - 1. Presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari
sociali e' istituito un registro nazionale al quale possono
iscriversi, ai fini dell'applicazione della presente legge,
le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale
in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, costituite ed
operanti da almeno un anno. Alla tenuta del registro si
provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e
strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.
2. Per associazioni di promozione sociale a carattere
nazionale si intendono quelle che svolgono attivita' in
almeno cinque regioni ed in almeno venti province del
territorio nazionale.
3. L'iscrizione nel registro nazionale delle
associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di
automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi
livelli di organizzazione territoriale e dei circoli
affiliati, mantenendo a tali soggetti i benefici connessi
alla iscrizione nei registri di cui al comma 4.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano istituiscono, rispettivamente, registri su scala
regionale e provinciale, cui possono iscriversi tutte le
associazioni in possesso dei requisiti di cui all'art. 2,
che svolgono attivita', rispettivamente, in ambito
regionale o provinciale.».
Note al comma 1238:
- Si riporta il testo del comma 46 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«46. A decorrere dall'anno 2006, l'ammontare
complessivo delle riassegnazioni di entrate non potra'
superare, per ciascuna amministrazione, l'importo
complessivo delle riassegnazioni effettuate nell'anno 2005
al netto di quelle di cui al successivo periodo. La
limitazione non si applica alle riassegnazioni per le quali
l'iscrizione della spesa non ha impatto sul conto economico
consolidato delle pubbliche amministrazioni, nonche' a
quelle riguardanti l'attuazione di interventi cofinanziati
dall'Unione europea.»
Note al comma 1241:
- Il decreto-legge 5 luglio 2006, n. 224 (Disposizioni
urgenti per la partecipazione italiana alle missioni
internazionali), e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 6 luglio 2006, n. 155.
- La legge 4 agosto 2006, n. 247 (Disposizioni per la
partecipazione italiana alle missioni internazionali), e'
stato pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2006,
n. 186.
- Il decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253 (Disposizioni
concernenti l'intervento di cooperazione allo sviluppo in
Libano e il rafforzamento del contingente militare italiano
nella missione UNIFIL ridefinita dalla citata risoluzione
1701 (2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni
Unite), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
28 agosto 2006, n. 199.
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge
28 agosto 2006, n. 253 (Disposizioni concernenti
l'intervento di cooperazione allo sviluppo in Libano e il
rafforzamento del contingente militare italiano nella
missione UNIFIL ridefinita dalla citata risoluzione 1701
(2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite):
«Art. 5. (Disposizioni in materia penale). - 1. Al
personale militare che partecipa alla missione di cui
all'art. 2 si applicano il codice penale militare di pace e
l'art. 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del
decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.
2. I reati commessi dallo straniero nel territorio in
cui si svolgono gli interventi di cui all'art. 1 e la
missione di cui all'art. 2, a danno dello Stato o di
cittadini italiani partecipanti agli interventi e alla
missione stessi, sono puniti sempre a richiesta del
Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa
per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze
armate.
3. Per i reati di cui al comma 2 e per i reati
attribuiti alla giurisdizione dell'autorita' giudiziaria
ordinaria, commessi nel territorio e per il periodo in cui
si svolgono gli interventi di cui all'art. 1 e la missione
di cui all'art. 2 dal cittadino che partecipa agli
interventi o alla missione stessi, la competenza per
territorio e' attribuita al Tribunale di Roma.».
Note al comma 1242:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 della
legge 11 luglio 1998, n. 224 (Trasmissione radiofonica dei
lavori parlamentari e agevolazioni per l'editoria):
«Art. 1. - 1. Allo scopo di garantire la continuita'
del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute
parlamentari, e confermando lo strumento della convenzione
da stipulare a seguito di gara pubblica, i cui criteri
saranno definiti nel quadro dell'approvazione della riforma
generale del sistema delle comunicazioni, in via
transitoria la convenzione tra il Ministero delle
comunicazioni e il Centro di produzione S.p.a., stipulata
ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre
1994, n. 602, ed approvata con decreto del Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni del 21 novembre 1994, e'
rinnovata con decorrenza 21 novembre 1997 per un ulteriore
triennio, intendendosi rivalutato in legge 11.500.000.000
l'importo di cui al comma 4 dello stesso art. 9. I
contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compreso, per
i redattori, il contratto unico nazionale di lavoro dei
giornalisti, si applicano ai dipendenti del Centro di
produzione S.p.a. fino alla scadenza della convenzione.».
Note al comma 1243:
- Si riporta il testo del comma 341 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«341. Allo scopo di promuovere lo sviluppo della
ricerca avanzata nel campo delle biotecnologie, nell'ambito
degli accordi di cooperazione scientifica e tecnologica
stipulati con gli Stati Uniti d'America, il Presidente del
Consiglio dei Ministri e' autorizzato a costituire una
fondazione secondo le modalita' da esso stabilite con
proprio decreto. Al relativo onere si provvede mediante
riduzione della dotazione del Fondo per le aree
sottoutilizzate, di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, per gli importi di 30 milioni di euro per
l'anno 2006, 60 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008, e
180 milioni di euro per l'anno 2009, in coerenza con il
punto 5.3.6 della delibera CIPE n. 35 del 27 maggio 2005.».
Note al comma 1244:
- Si riporta il testo del comma 18 dell'art. 52 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2002):
«18. Il finanziamento annuale di cui all'art. 27,
comma 10, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n.
488, e successive modificazioni, e' incrementato, a
decorrere dal 2002, di un importo pari a 20 milioni di euro
in ragione di anno. La previsione di cui all'art. 145,
comma 19, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, si estende agli esercizi finanziari 1999 e 2000. Delle
misure di sostegno di cui al presente comma possono
beneficiare, a decorrere dall'anno 2002, anche le emittenti
radiofoniche locali legittimamente esercenti alla data di
entrata in vigore della presente legge, nella misura
complessivamente non superiore ad un decimo dell'ammontare
globale dei contributi stanziati. Per queste ultime
emittenti, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, vengono stabiliti le modalita'
e i criteri di attribuzione ed erogazione.».
- La legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2003).
- La legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2004).
- La legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2005).
- La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2006).
Note al comma 1246:
- Si riporta il testo degli articoli 3, 4, 7 e 8 della
legge 7 agosto 1990, n. 250 (Provvidenze per l'editoria e
riapertura dei termini, a favore delle imprese
radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili
di cui all'art. 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987,
n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'art. 11 della
legge stessa):
«Art. 3. - 1. Per l'anno 1990 alle imprese editrici di
quotidiani o periodici di cui al comma 6 dell'art. 9 della
legge 25 febbraio 1987, n. 67, e alle imprese radiofoniche
di cui al comma 2 dell'art. 11 della medesima legge, sono
concessi ulteriori contributi integrativi pari a quelli
risultanti dai predetti commi degli articoli 9 e 11 della
citata legge n. 67 del 1987, sempre che tutte le entrate
pubblicitarie non raggiungano il 40 per cento dei costi
complessivi dell'esercizio relativo all'anno 1990, compresi
gli ammortamenti risultanti a bilancio.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2002, i contributi di cui
al comma 8 e al comma 11 del presente articolo, il cui
ammontare non puo' comunque superare il 50 per cento dei
costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti
dal bilancio dell'impresa stessa, sono concessi,
limitatamente ad una sola testata, alle imprese editrici di
giornali quotidiani che, con esclusione di quanto previsto
dalle lettere a) e b) per le cooperative editrici
costituite ai sensi e per gli effetti dell'art. 153,
comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possiedano i
seguenti requisiti:
a) siano costituite come cooperative giornalistiche
da almeno tre anni;
b) editino la testata stessa da almeno tre anni;
c) abbiano acquisito, nell'anno di riferimento dei
contributi, entrate pubblicitarie che non superino il 30
per cento dei costi complessivi dell'impresa risultanti dal
bilancio dell'anno medesimo;
d) abbiano adottato con norma statutaria il divieto
di distribuzione degli utili nell'esercizio di riscossione
dei contributi e nei dieci esercizi successivi;
e) la testata edita abbia diffusione formalmente
certificata pari ad almeno il 25 per cento della tiratura
complessiva per le testate nazionali e ad almeno il 40 per
cento per quelle locali. Ai fini del presente articolo, si
intende per diffusione l'insieme delle vendite e degli
abbonamenti e per testata locale quella cui almeno l'80 per
cento della diffusione complessiva e' concentrata in una
sola regione;
f) [le testate nazionali che usufruiscono di
contributi di cui al presente articolo non siano poste in
vendita congiuntamente con altre testate];
g) abbiano sottoposto l'intero bilancio di esercizio
cui si riferiscono i contributi alla certificazione di una
societa' di revisione scelta tra quelle di cui all'elenco
apposito previsto dalla CONSOB;
h) [la testata edita sia posta in vendita a un prezzo
non inferiore alla media dal prezzo base degli altri
quotidiani, senza inserti e supplementi, di cui viene
accertata la tiratura, prendendo a riferimento il primo
giorno di pubblicazione dall'anno di riferimento dei
contributi].
2-bis. I contributi previsti dalla presente legge e in
misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi
complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal
bilancio dell'impresa stessa, sono concessi anche alle
imprese editrici di giornali quotidiani la cui maggioranza
del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti
morali non aventi scopo di lucro che possiedano i requisiti
di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del
presente articolo.
2-ter. I contributi previsti dalla presente legge, con
esclusione di quelli previsti dal comma 11, e in misura,
comunque, non superiore al 50 per cento dei costi
complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal
bilancio dell'impresa stessa, sono concessi alle imprese
editrici, comunque costituite, che editino giornali
quotidiani in lingua francese, ladina, slovena e tedesca
nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia
e Trentino-Alto Adige, a condizione che le imprese
beneficiarie non editino altri giornali quotidiani e
possiedano i requisiti di cui alle
lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del presente
articolo. A decorrere dal 1° gennaio 2002 i contributi di
cui ai commi 8 e 11 e in misura, comunque, non superiore al
50 per cento dei costi complessivi, compresi gli
ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa,
sono concessi ai giornali quotidiani italiani editi e
diffusi all'estero a condizione che le imprese editrici
beneficiarie possiedano i requisiti di cui alle
lettere b), c), d) e g) del comma 2 del presente articolo.
Tali imprese devono allegare alla domanda i bilanci
corredati da una relazione di certificazione da parte di
societa' abilitate secondo la normativa dello Stato in cui
ha sede l'impresa.
2-quater. Le norme previste dal presente articolo per i
quotidiani per quanto attiene ai requisiti e ai contributi
si applicano anche ai periodici editi da cooperative
giornalistiche ivi comprese quelle di cui all'art. 52 della
legge 5 agosto 1981, n. 416, con il limite di 310.000 euro
e di 207.000 euro rispettivamente per il contributo fisso e
per il contributo variabile di cui al comma 10; a tali
periodici non si applica l'aumento previsto dal comma 11.
3. A decorrere dal 1° gennaio 1991, alle imprese
editrici di periodici che risultino esercitate da
cooperative, fondazioni o enti morali, ovvero da societa'
la maggioranza del capitale sociale delle quali sia
detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali che non
abbiano scopo di lucro, sono corrisposte annualmente 0,2
euro per copia stampata fino a 30.000 copie di tiratura
media, indipendentemente dal numero delle testate. Le
imprese di cui al presente comma devono essere costituite
da almeno tre anni ovvero editare testate diffuse da almeno
cinque anni. I contributi di cui al presente comma sono
corrisposti a condizione che le imprese editrici:
a) non abbiano acquisito, nell'anno precedente
introiti pubblicitari superiori complessivamente al 40 per
cento dei costi, compresi gli ammortamenti, dell'impresa
per l'anno medesimo, risultanti dal bilancio;
b) editino periodici a contenuto prevalentemente
informativo;
c) abbiano pubblicato nei due anni antecedenti
l'entrata in vigore della presente legge e nell'anno di
riferimento dei contributi, non meno di 45 numeri ogni anno
per ciascuna testata per i plurisettimanali e settimanali,
18 per i quindicinali e 9 per i mensili.
3-bis. Qualora le societa' di cui al comma 3 siano
costituite da persone fisiche e giuridiche, ciascuna delle
quali possieda quote di capitale inferiori al 3 per cento,
e' sufficiente che la cooperativa, fondazione o ente morale
detenga la maggioranza relativa del capitale sociale.
4. La commissione di cui all'art. 54 della legge
5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'art. 11 della
legge 30 aprile 1983, n. 137, esprime parere
sull'accertamento della tiratura e sull'accertamento dei
requisiti di ammissione ai contributi disposti dal comma 3.
5. Le imprese editrici in possesso dei requisiti di cui
ai commi 2 e 3 devono trasmettere alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e
l'editoria, lo statuto della societa' che escluda
esplicitamente la distribuzione degli utili fino allo
scioglimento della societa' stessa. Le disposizioni di cui
all'art. 2 della presente legge si applicano anche alle
imprese editrici di giornali quotidiani e periodici che
gia' abbiano presentato domanda per accedere ai contributi
di cui agli articoli 9 e 10 della citata legge n. 67 del
1987. Non possono percepire i contributi di cui al comma 8
le imprese editrici che siano collegate con imprese
editrici di altri giornali quotidiani o periodici ovvero
con imprese che raccolgono pubblicita' per la testata
stessa o per altri giornali quotidiani o periodici. Non
possono percepire i suddetti contributi le imprese
editoriali collegate con altre imprese titolari di rapporti
contrattuali con l'impresa editoriale stessa, il cui
importo ecceda il 10 per cento dei costi complessivi
dell'impresa editrice, compresi gli ammortamenti, ovvero
nel caso in cui tra i soci e gli amministratori
dell'impresa editoriale figurino persone fisiche nella
medesima condizione contrattuale.
6. Ove nei dieci anni dalla riscossione dell'ultimo
contributo la societa' proceda ad operazioni di riduzione
del capitale per esuberanza, ovvero la societa' deliberi la
fusione o comunque operi il conferimento di azienda in
societa' il cui statuto non contempli l'esclusione di cui
al comma 5, la societa' dovra' versare in conto entrate al
Ministero del tesoro una somma pari ai contributi disposti,
aumentati degli interessi calcolati al tasso doppio del
tasso di riferimento di cui all'art. 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e
successive modificazioni, a partire dalla data di ogni
riscossione, e capitalizzati annualmente; ove nello stesso
periodo la societa' sia posta in liquidazione, dovra'
versare in conto entrate al Ministero del tesoro una somma
parimenti calcolata nei limiti del risultato netto della
liquidazione, prima di qualunque distribuzione od
assegnazione. Una somma parimenti calcolata dovra' essere
versata dalla societa' quando, nei dieci anni dalla
riscossione dell'ultimo contributo, dai bilanci annuali o
da altra documentazione idonea, risulti violata
l'esclusione della distribuzione degli utili.
7. I contributi di cui al comma 8 sono corrisposti a
condizione che gli introiti pubblicitari di ciascuna
impresa editoriale, acquisiti nell'anno precedente, non
superino il 40 per cento dei costi complessivi dell'impresa
risultanti dal bilancio per l'anno medesimo, compresi gli
ammortamenti. Se le entrate pubblicitarie sono comprese tra
il 35 per cento ed il 40 per cento dei costi, i contributi
di cui al comma 8, lettera b), sono ridotti del 50 per
cento.
8. I contributi alle imprese editrici di cui al comma 2
sono determinati nella seguente misura:
a) un contributo fisso annuo di importo pari al 30
per cento dei costi risultanti dal bilancio, inclusi gli
ammortamenti, e comunque non superiore a lire 2 miliardi
per ciascuna impresa;
b) contributi variabili nelle seguenti misure:
1) lire 500 milioni all'anno da 10.000 a 30.000
copie di tiratura media giornaliera e lire 300 milioni
all'anno, ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera,
dalle 30.000 alle 150.000 copie;
2) lire 200 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di
tiratura media giornaliera, oltre le 150.000 copie e fino
alle 250.000 copie;
3) lire 100 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di
tiratura media giornaliera, oltre le 250.000 copie.
9. L'ammontare totale dei contributi previsti dal
comma 8 non puo' comunque superare il 60 per cento dei
costi risultanti dal bilancio, dei costi come determinati
dal medesimo comma 8.
10. Fatta salva l'applicazione a regime della normativa
in vigore al 31 dicembre 1997 a favore delle imprese
editrici di quotidiani o periodici a quella data organi di
movimenti politici i quali organi siano in possesso dei
requisiti per l'accesso ai contributi previsti, nonche' a
favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici
pubblicati per la prima volta in data successiva al
31 dicembre 1997 e fino al 30 giugno 1998 quali organi di
partiti o movimenti ammessi al finanziamento pubblico, a
decorrere dal 1° gennaio 1998 alle imprese editrici di
quotidiani o periodici che, oltre che attraverso esplicita
menzione riportata in testata, risultino essere organi o
giornali di forze politiche che abbiano il proprio gruppo
parlamentare in una delle Camere o nel Parlamento europeo
avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento
italiano, nell'anno di riferimento dei contributi nei
limiti delle disponibilita' dello stanziamento di bilancio,
e' corrisposto:
a) un contributo fisso annuo di importo pari al 40
per cento dei costi risultanti dal bilancio, inclusi gli
ammortamenti, e comunque non superiore a lire 2 miliardi e
500 milioni per i quotidiani e lire 600 milioni per i
periodici;
b) un contributo variabile, calcolato secondo i
parametri previsti dal comma 8, per i quotidiani, ridotto
ad un sesto, un dodicesimo od un ventiquattresimo
rispettivamente per i periodici settimanali, quindicinali o
mensili; per i suddetti periodici viene comunque
corrisposto un contributo fisso di lire 400 milioni nel
caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie.
11. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate
pubblicitarie siano inferiori al 30 per cento dei costi
d'esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, sono
concessi, per ogni esercizio, ulteriori contributi
integrativi pari al 50 per cento di quanto determinato
dalle lettere a) e b) del comma 10.
11-bis. [Ai fini dell'applicazione dei commi 10 e 11,
il requisito della rappresentanza parlamentare della forza
politica, la cui impresa editrice dell'organo o giornale
aspiri alla concessione dei contributi di cui ai predetti
commi, e' soddisfatto, in assenza di specifico collegamento
elettorale, anche da una dichiarazione di appartenenza e
rappresentanza di tale forza politica da parte dei
parlamentari interessati, certificata dalla Camera di cui
sono componenti].
11-ter. A decorrere dall'anno 1991 sono abrogati gli
ultimi due periodi del comma 5. Dal medesimo anno i
contributi previsti dal comma 2 sono concessi a condizione
che non fruiscono dei contributi previsti dal predetto
comma imprese collegate con l'impresa richiedente, o
controllate da essa, o che la controllano, o che siano
controllate dalle stesse imprese, o dagli stessi soggetti
che la controllano.
12. La somma dei contributi previsti dai commi 10 e 11
non puo' comunque superare il 70 per cento dei costi, come
determinati dai medesimi commi 10 e 11.
13. I contributi di cui ai commi 10 e 11 e di cui
all'art. 4 sono concessi a condizione che le imprese non
fruiscano, ne' direttamente ne' indirettamente, di quelli
di cui ai commi 2, 5, 6, 7 e 8, ed a condizione che i
contributi di cui ai commi stessi non siano percepiti da
imprese da esse controllate o che le controllano ovvero che
siano controllate dalle stesse imprese o dagli stessi
soggetti che le controllano.
14. I contributi di cui ai commi 10 e 11 e di cui
all'art. 4 sono corrisposti alternativamente per un
quotidiano o un periodico o una impresa radiofonica,
qualora siano espressione dello stesso partito politico.
15. Le imprese editrici di cui al presente articolo, ad
eccezione di quelle previste dal comma 3, sono comunque
soggette agli obblighi di cui al quinto comma dell'art. 7,
legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'art. 4,
legge 30 aprile 1983, n. 137, a prescindere dall'ammontare
dei ricavi delle vendite. Sono soggette agli obblighi
medesimi, a prescindere dall'ammontare dei ricavati delle
vendite, anche le imprese di cui al comma 2 dell'art. 11,
legge 25 febbraio 1987, n. 67.
15-bis. A decorrere dall'anno 1998 entro il 31 marzo di
ogni anno e purche' sia stata inoltrata domanda valida ai
sensi delle vigenti disposizioni, e' corrisposto un importo
pari al 50 per cento dei contributi di cui ai commi 2, 8,
10 e 11 spettanti per l'anno precedente. La liquidazione
del contributo residuo verra' effettuata entro tre mesi
dalla presentazione del bilancio dell'impresa editoriale e
della necessaria certificazione nonche' della
documentazione richiesta all'editore dalle norme vigenti.
La certificazione, eseguita a cura di una societa' di
revisione, e' limitata alla verifica ed al riscontro dei
soli costi a cui si fa riferimento per il conteggio del
contributo complessivo relativo ad ogni esercizio.».
«Art. 4. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, viene
corrisposto, a cura del Dipartimento dell'informazione e
dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
un contributo annuo pari al 70 per cento della media dei
costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi,
inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 4
miliardi, alle imprese radiofoniche che risultino essere
organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo
del Parlamento e che:
a) abbiano registrato la testata giornalistica
trasmessa presso il competente tribunale;
b) trasmettano quotidianamente propri programmi
informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici,
sociali, sindacali o culturali per non meno del 50 per
cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le
ore 20;
c) non siano editori o controllino, direttamente o
indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6
dell'art. 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.
2. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate
pubblicitarie siano inferiori al 25 per cento dei costi di
esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, e' concesso
un ulteriore contributo integrativo pari al 50 per cento
del contributo di cui al comma 1. La somma di tutti i
contributi non puo' comunque superare l'80 per cento dei
costi come determinati al medesimo comma 1.
3. Le imprese di cui al comma 1 hanno diritto alle
riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della legge
5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni,
applicate con le stesse modalita' anche ai consumi di
energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento
ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi
compresi i sistemi via satellite, nonche' alle agevolazioni
di credito di cui all'art. 20 della legge 25 febbraio 1987,
n. 67, ed al rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1
dell'art. 11 della medesima legge n. 67 del 1987.
4. I metodi e le procedure per l'accertamento del
possesso dei requisiti per l'accesso alle provvidenze di
cui al presente articolo, nonche' per la verifica periodica
della loro persistenza, sono disciplinati dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n.
410, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del
7 ottobre 1987.».
«Art. 7. - 1... ».
«Art. 8. - 1. Le imprese di radiodiffusione sonora a
carattere locale che abbiano registrato la testata
radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente
tribunale, trasmettano quotidianamente propri programmi
informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici,
sociali, sindacali o letterari, per non meno del 15 per
cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le
ore 20, hanno diritto a decorrere dal 1° gennaio 2007:
a) alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della
legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni,
applicate con le stesse modalita' anche ai consumi di
energia elettrica;
b) al rimborso del 60 per cento delle spese per
l'abbonamento ai servizi di due agenzie di informazione a
diffusione nazionale o regionale.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 23 della
legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema
radiotelevisivo pubblico e privato):
«3. Ai concessionari per la radiodiffusione televisiva
in ambito locale, ovvero ai soggetti autorizzati per la
radiodiffusione televisiva locale di cui all'art. 32, che
abbiano registrato la testata televisiva presso il
competente tribunale e che trasmettano quotidianamente,
nelle ore comprese tra le 07,00 e le 23,00 per almeno
un'ora, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti
politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o
culturali, si applicano i benefici di cui al comma 1
dell'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, cosi'
come modificato dall'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n.
250, nonche' quelli di cui agli articoli 28, 29 e 30 della
legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed
integrazioni.».
- Si riporta il testo del comma 13 dell'art. 7 della
legge 3 maggio 2004, n. 112 (Norme di principio in materia
di assetto del sistema radiotelevisivo e della
RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al
Governo per l'emanazione del testo unico della
radiotelevisione):
«13. L'accesso alle provvidenze di cui all'art. 11
della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive
modificazioni, agli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto
1990, n. 250, e all'art. 7 del decreto-legge 27 agosto
1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 ottobre 1993, n. 422, e' altresi' previsto anche per i
canali tematici autorizzati alla diffusione via satellite,
con esclusione di quelli ad accesso condizionato, come
definiti dall'art. 1, lettera c), del regolamento
concernente la promozione della distribuzione e della
produzione di opere europee, di cui alla Del.Aut.gar.com.
16 marzo 1999, n. 9/1999, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1999, che si impegnano a
trasmettere programmi di informazione alle condizioni
previste dall'art. 7 del citato decreto-legge n. 323 del
1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 422 del
1993.».
- Si riporta il testo del comma 454 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«454. A decorrere dai contributi relativi all'anno
2005, non e' piu' corrisposta l'anticipazione di cui
all'art. 3, comma 15-bis, della legge 7 agosto 1990, n.
250. I contributi sono comunque erogati in un'unica
soluzione entro l'anno successivo a quello di
riferimento.».
Note al comma 1247:
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 7 agosto
1990, n. 250 (Provvidenze per l'editoria e riapertura dei
termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la
dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'art. 9,
comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso
ai benefici di cui all'art. 11 della legge stessa):
«Art. 4. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, viene
corrisposto, a cura del Dipartimento dell'informazione e
dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
un contributo annuo pari al 70 per cento della media dei
costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi,
inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 4
miliardi, alle imprese radiofoniche che risultino essere
organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo
del Parlamento e che:
a) abbiano registrato la testata giornalistica
trasmessa presso il competente tribunale;
b) trasmettano quotidianamente propri programmi
informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici,
sociali, sindacali o culturali per non meno del 50 per
cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le
ore 20;
c) non siano editori o controllino, direttamente o
indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6
dell'art. 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.
2. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate
pubblicitarie siano inferiori al 25 per cento dei costi di
esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, e' concesso
un ulteriore contributo integrativo pari al 50 per cento
del contributo di cui al comma 1. La somma di tutti i
contributi non puo' comunque superare l'80 per cento dei
costi come determinati al medesimo comma 1.
3. Le imprese di cui al comma 1 hanno diritto alle
riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della legge
5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni,
applicate con le stesse modalita' anche ai consumi di
energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento
ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi
compresi i sistemi via satellite, nonche' alle agevolazioni
di credito di cui all'art. 20 della legge 25 febbraio 1987,
n. 67, ed al rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1
dell'art. 11 della medesima legge n. 67 del 1987.
4. I metodi e le procedure per l'accertamento del
possesso dei requisiti per l'accesso alle provvidenze di
cui al presente articolo, nonche' per la verifica periodica
della loro persistenza, sono disciplinati dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n.
410, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del
7 ottobre 1987.».
- Per l'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, si
vedano le note al comma 1246.
- Si riporta il testo del comma 13 dell'art. 7 della
legge 3 maggio 2004, n. 112 (Norme di principio in materia
di assetto del sistema radiotelevisivo e della
RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al
Governo per l'emanazione del testo unico della
radiotelevisione):
«13. L'accesso alle provvidenze di cui all'art. 11
della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive
modificazioni, agli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto
1990, n. 250, e all'art. 7 del decreto-legge 27 agosto
1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 ottobre 1993, n. 422, e' altresi' previsto anche per i
canali tematici autorizzati alla diffusione via satellite,
con esclusione di quelli ad accesso condizionato, come
definiti dall'art. 1, lettera c), del regolamento
concernente la promozione della distribuzione e della
produzione di opere europee, di cui alla Del.Aut.gar.com.
16 marzo 1999, n. 9/1999, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1999, che si impegnano a
trasmettere programmi di informazione alle condizioni
previste dall'art. 7 del citato decreto-legge n. 323 del
1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 422 del
1993.».
Nota al comma 1248:
- Si riporta il testo degli articoli 19 e 20 della
legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di
diffusione radiofonica e televisiva):
«Art. 19. La societa' concessionaria, oltre che alla
gestione dei servizi in concessione, e' tenuta alle
seguenti prestazioni:
a) a sistemare, secondo piani tecnici approvati dal
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, le reti
trasmittenti televisive nelle zone di confine bilingui, per
renderle idonee a ritrasmettere programmi di organismi
esteri confinanti; ad attuare la ristrutturazione ed
assumere la gestione degli impianti di terzi eventualmente
ad essa affidati, esistenti in dette zone alla data di
entrata in vigore della presente legge;
b) a predisporre annualmente, sulla base delle
direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
sentita la Commissione parlamentare per l'indennizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,
programmi televisivi e radiofonici destinati a stazioni
radiofoniche e televisive di altri Paesi per la diffusione
e la conoscenza della lingua e della cultura italiana nel
mondo e ad effettuare, sentita la stessa Commissione
parlamentare, trasmissioni radiofoniche speciali;
c) ad effettuare trasmissioni radiofoniche e
televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia di
Bolzano, in lingua francese per la regione autonoma Valle
d'Aosta ed in lingua slovena per la regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia.».
«Art. 20. I corrispettivi dovuti alla societa' per gli
adempimenti di cui al precedente articolo sono stabiliti
come segue.
Per quanto previsto al punto a) si provvede mediante
separate pattuizioni da effettuarsi d'intesa con i
rappresentanti degli enti locali delle zone di confine
interessate.
Per quanto previsto al punto b), i programmi televisivi
e radiofonici destinati a stazioni radiofoniche e
televisive di altri Paesi sono regolati mediante
convenzioni aggiuntive da stipularsi con le competenti
amministrazioni dello Stato entro novanta giorni dalla
stipula della convenzione di cui al successivo art. 46.
Per gli adempimenti di cui al punto c), le trasmissioni
in lingua tedesca per la provincia di Bolzano sono regolate
mediante convenzione aggiuntiva da stipularsi con le
competenti amministrazioni dello Stato entro lo stesso
termine di cui al precedente comma, mentre le trasmissioni
in lingua slovena da radio Trieste sono regolate secondo le
modalita' previste dalla legge 14 aprile 1956, n. 308.
L'ammontare dei rimborsi della spesa per le
trasmissioni in lingua tedesca effettuate dalla sede di
Bolzano, nel periodo 7 febbraio 1966-31 dicembre 1972, e'
forfettariamente stabilito in lire 6.710 milioni oltre
all'imposta sul valore aggiunto.
La misura del rimborso forfettario annuo, previsto per
le trasmissioni radiofoniche da radio Trieste dalla legge
14 aprile 1956, n. 308, in considerazione dell'intervenuto
aumento del numero di trasmissioni con l'inclusione nei
programmi de «l'Ora della Venezia Giulia», viene elevata a
lire 250 milioni l'anno oltre all'imposta sul valore
aggiunto, a partire dal 1968 e puo' essere soggetta a
revisione triennale su richiesta di ciascuna parte
contraente a far tempo dal 1° gennaio 1977.
L'ammontare dei rimborsi della spesa sostenuta per le
trasmissioni in lingua francese per la regione autonoma
Valle d'Aosta e per le trasmissioni televisive in lingua
slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e'
regolato con apposite convenzioni con le competenti
amministrazioni dello Stato.
La somma di 8.300 milioni, iscritta al capitolo 2554
dello stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro dell'anno finanziario 1973 e di cui al capitolo
aggiunto 7480 dell'anno finanziario 1974, resta destinata
ed impegnata per la liquidazione degli oneri di cui al
precedente quinto comma nonche' a quello di cui al sesto
comma per il periodo 1968-1972. All'onere derivante
dall'applicazione dello stesso sesto comma per il periodo
successivo al 1972, si provvede a carico dello stanziamento
del capitolo 2549 dello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974 e
corrispondenti capitoli degli anni successivi.
Ai nuovi o maggiori oneri derivanti dalle altre
convenzioni da stipulare ai sensi dei precedenti commi, si
provvede con utilizzo dei proventi del canone dovuto dalla
concessionaria allo Stato e da determinare, ai sensi del
precedente art. 16 con la convenzione di cui al successivo
art. 46. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Per i servizi speciali radiotelevisivi, non compresi
fra quelli suindicati, le amministrazioni dello Stato
richiedenti concordano, attraverso apposite convenzioni,
con la societa' concessionaria le modalita' delle
prestazioni e l'entita' dei relativi rimborsi, sentito il
parere obbligatorio della Commissione parlamentare.».
Note al comma 1249:
- Si riporta il testo dell'art. 26 della legge
10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della
concorrenza e del mercato):
«Art. 26 (Pubblicita' delle decisioni). - 1. Le
decisioni di cui agli articoli 15, 16, 18, 19 e 25 sono
pubblicate entro venti giorni in un apposito bollettino, a
cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nello
stesso bollettino sono pubblicate, ove l'Autorita' lo
ritenga opportuno, le conclusioni delle indagini di cui
all'art. 12, comma 2.»
- Si riporta il testo del comma 26 dell'art. 2 della
legge 14 ottobre 1995, n. 481 (Norme per la concorrenza e
la regolazione dei servizi di pubblica utilita'.
Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di
pubblica utilita):
«26. La pubblicita' di atti e procedimenti delle
Autorita' e' assicurata anche attraverso un apposito
bollettino pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri.»
- Si riporta il testo del comma 21 dell'art. 1 della
legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi
delle telecomunicazioni e radiotelevisivo):
«21. All'Autorita' si applicano le disposizioni di cui
all'art. 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, non
derogate dalle disposizioni della presente legge. Le
disposizioni del comma 9, limitatamente alla deroga alle
norme sulla contabilita' generale dello Stato, nonche' dei
commi 16 e 19 del presente articolo si applicano anche alle
altre Autorita' istituite dalla legge 14 novembre 1995, n.
481, senza oneri a carico dello Stato.»
Note al comma 1250:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 19 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti
per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'
interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale):
«Art. 19 (Fondi per le politiche della famiglia, per le
politiche giovanili e per le politiche relative ai diritti
e alle pari opportunita). - 1. Al fine di promuovere e
realizzare interventi per la tutela della famiglia, in
tutte le sue componenti e le sue problematiche
generazionali, nonche' per supportare l'Osservatorio
nazionale sulla famiglia, presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo denominato
«Fondo per le politiche della famiglia», al quale e'
assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e
di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.»
- Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 8 marzo
2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternita'
e della paternita', per il diritto alla cura e alla
formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta):
«Art. 9. (Misure a sostegno della flessibilita' di
orario). - 1. Al fine di promuovere e incentivare forme di
articolazione della prestazione lavorativa volte a
conciliare tempo di vita e di lavoro, nell'ambito del Fondo
per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e'
destinata una quota fino a lire 40 miliardi annue a
decorrere dall'anno 2000, al fine di erogare contributi, di
cui almeno il 50 per cento destinato ad imprese fino a
cinquanta dipendenti, in favore di aziende che applichino
accordi contrattuali che prevedono azioni positive per la
flessibilita', ed in particolare:
a) progetti articolati per consentire alla
lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno
dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in
affidamento o in adozione un minore, di usufruire di
particolari forme di flessibilita' degli orari e
dell'organizzazione del lavoro, tra cui part time
reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario
flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore,
flessibilita' sui turni, orario concentrato, con priorita'
per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di
eta' o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di
adozione;
b) programmi di formazione per il reinserimento dei
lavoratori dopo il periodo di congedo;
c) progetti che consentano la sostituzione del
titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che benefici
del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi
parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la
solidarieta' sociale e per le pari opportunita', sono
definiti i criteri e le modalita' per la concessione dei
contributi di cui al comma 1.».
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 3 agosto
1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della
prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in
danno di minori, quali nuove forme di riduzione in
schiavitu):
«Art. 17 (Attivita' di coordinamento). - 1. Sono
attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
fatte salve le disposizioni della legge 28 agosto 1997, n.
285, le funzioni di coordinamento delle attivita' svolte da
tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla
prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei
minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso sessuale.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta ogni anno
al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta ai sensi
del comma 3.
1-bis. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunita'
l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della
pornografia minorile con il compito di acquisire e
monitorare i dati e le informazioni relativi alle
attivita', svolte da tutte le pubbliche amministrazioni,
per la prevenzione e la repressione della pedofilia. A tale
fine e' autorizzata l'istituzione presso l'Osservatorio di
una banca dati per raccogliere, con l'apporto dei dati
forniti dalle amministrazioni, tutte le informazioni utili
per il monitoraggio del fenomeno. Con decreto del Ministro
per le pari opportunita' sono definite la composizione e le
modalita' di funzionamento dell'Osservatorio nonche' le
modalita' di attuazione e di organizzazione della banca
dati, anche per quanto attiene all'adozione dei dispositivi
necessari per la sicurezza e la riservatezza dei dati.
Resta ferma la disciplina delle assunzioni di cui ai
commi da 95 a 103 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311. Per l'istituzione e l'avvio delle attivita'
dell'Osservatorio e della banca dati di cui al presente
comma e' autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno
2006 e di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come rideterminata
dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2005, n.
266. A decorrere dall'anno 2009, si provvede ai sensi
dell'art. 11-ter, comma 1, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato; ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Le multe irrogate, le somme di denaro confiscate e
quelle derivanti dalla vendita dei beni confiscati ai sensi
della presente legge sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate su un apposito fondo da
iscrivere nello stato di previsione della Presidenza del
Consiglio dei ministri e destinate, nella misura di due
terzi, a finanziare specifici programmi di prevenzione,
assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori degli
anni diciotto vittime dei delitti di cui agli
articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies del
codice penale, introdotti dagli articoli 2, comma 1, 3, 4 e
5 della presente legge. La parte residua del fondo e'
destinata, nei limiti delle risorse effettivamente
disponibili, al recupero di coloro che, riconosciuti
responsabili dei delitti previsti dagli articoli 600-bis,
secondo comma, 600-ter, terzo comma, e 600-quater del
codice penale, anche se relativi al materiale pornografico
di cui all'art. 600-quater.1 dello stesso codice, facciano
apposita richiesta. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1,
la Presidenza del Consiglio dei Ministri:
a) acquisisce dati e informazioni, a livello
nazionale ed internazionale, sull'attivita' svolta per la
prevenzione e la repressione e sulle strategie di contrasto
programmate o realizzate da altri Stati;
b) promuove, in collaborazione con i Ministeri della
pubblica istruzione, della sanita', dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, di grazia e
giustizia e degli affari esteri, studi e ricerche relativi
agli aspetti sociali, sanitari e giudiziari dei fenomeni di
sfruttamento sessuale dei minori;
c) partecipa, d'intesa con il Ministero degli affari
esteri, agli organismi comunitari e internazionali aventi
compiti di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale.
4. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi 1
e 3 e' autorizzata la spesa di lire cento milioni annue. Al
relativo onere si fa fronte mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo
utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del
Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
5. Il Ministro dell'interno, in virtu' dell'accordo
adottato dai Ministri di giustizia europei in data
27 settembre 1996, volto ad estendere la competenza di
EUROPOL anche ai reati di sfruttamento sessuale di minori,
istituisce, presso la squadra mobile di ogni questura, una
unita' specializzata di polizia giudiziaria, avente il
compito di condurre le indagini sul territorio nella
materia regolata dalla presente legge.
6. Il Ministero dell'interno istituisce altresi' presso
la sede centrale della questura un nucleo di polizia
giudiziaria avente il compito di raccogliere tutte le
informazioni relative alle indagini nella materia regolata
dalla presente legge e di coordinarle con le sezioni
analoghe esistenti negli altri Paesi europei.
7. L'unita' specializzata ed il nucleo di polizia
giudiziaria sono istituiti nei limiti delle strutture, dei
mezzi e delle vigenti dotazioni organiche, nonche' degli
stanziamenti iscritti nello stato di previsione del
Ministero dell'interno.».
- La legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della
Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio
nazionale per l'infanzia), e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302.
Note al comma 1251:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.»
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 8 della
legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3):
«6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non
possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.».
Note al comma 1253:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.»
Note al comma 1254:
- La legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il
sostegno della maternita' e della paternita', per il
diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento
dei tempi delle citta), e' stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 13 marzo 2000, n. 60.
Note al comma 1257:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 7 della
legge 3 dicembre 1999, n. 493 (Norme per la tutela della
salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione
contro gli infortuni domestici), cosi come modificato dalla
presente legge:
«4. L'assicurazione comprende i casi di infortunio
avvenuti nell'ambito domestico in occasione ed a causa
dello svolgimento delle attivita' di cui all'art. 6,
comma 2, lettera a), e dai quali sia derivata una
inabilita' permanente al lavoro non inferiore al 27 per
cento. Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni
verificatisi al di fuori del territorio nazionale.».
Note al comma 1258:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 28 agosto
1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e
di opportunita' per l'infanzia e l'adolescenza):
«Art. 1 (Fondo nazionale per l'infanzia e
l'adolescenza). - 1. E' istituito, presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, il Fondo nazionale per l'infanzia e
l'adolescenza finalizzato alla realizzazione di interventi
a livello nazionale, regionale e locale per favorire la
promozione dei diritti, la qualita' della vita, lo
sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione
dell'infanzia e dell'adolescenza, privilegiando l'ambiente
ad esse piu' confacente ovvero la famiglia naturale,
adottiva o affidataria, in attuazione dei principi della
Convenzione sui diritti del fanciullo resa esecutiva ai
sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e degli
articoli 1 e 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2. Il Fondo e' ripartito tra le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. Una quota pari al 30 per
cento delle risorse del Fondo e' riservata al,
finanziamento di interventi da realizzare nei comuni di
Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma,
Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania,
Palermo e Cagliari. La ripartizione del Fondo e della quota
riservata avviene, per il 50 per cento, sulla base
dell'ultima rilevazione della popolazione minorile
effettuata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e
per il 50 per cento secondo i seguenti criteri:
a) carenza di strutture per la prima infanzia secondo
le indicazioni del Centro nazionale di documentazione e di
analisi per l'infanzia della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
b) numero di minori presenti in presidi residenziali
socio-assistenziali in base all'ultima rilevazione
dell'ISTAT;
c) percentuale di dispersione scolastica nella scuola
dell'obbligo come accertata dal Ministero della pubblica
istruzione;
d) percentuale di famiglie con figli minori che
vivono al di sotto della soglia di poverta' cosi' come
stimata dall'ISTAT;
e) incidenza percentuale del coinvolgimento di minori
in attivita' criminose come accertata dalla Direzione
generale dei servizi civili del Ministero dell'interno,
nonche' dall'Ufficio centrale per la giustizia minorile del
Ministero di grazia e giustizia.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministro per la
solidarieta' sociale, con proprio decreto emanato di
concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, di grazia
e giustizia e con il Ministro per le pari opportunita',
sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano nonche' le Commissioni parlamentari competenti,
provvede alla ripartizione delle quote del Fondo tra le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di
quelle riservate ai comuni, ai sensi del comma 2.
4. Per il finanziamento del Fondo e' autorizzata la
spesa di lire 117 miliardi per l'anno 1997 e di lire 312
miliardi a decorrere dall'anno 1998.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 11 della
legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio):
«3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
competenza, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni
contabili pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e
degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla
determinazione del quantum della prestazione, afferenti
imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in
vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui
essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte
conseguenti all'andamento dell'inflazione;
c) la determinazione, in apposita tabella, per le
leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle
quote destinate a gravare su ciascuno degli anni
considerati;
d) la determinazione, in apposita tabella, della
quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui
quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
e) la determinazione, in apposita tabella, delle
riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella,
per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per
le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno
stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
tra le spese in conto capitale;
g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art.
11-bis e le corrispondenti tabelle;
h) l'importo complessivo massimo destinato, in
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al
rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma
dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle
modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente da pubbliche amministrazioni non
compreso nel regime contrattuale;
i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate
alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o
riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si
caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento
dei saldi di cui alla lettera a);
i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o
riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato
direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con
esclusione di interventi di carattere localistico o
microsettoriale;
i-quater) norme recanti misure correttive degli
effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11-ter,
comma 7.».
Note al comma 1259:
- Si riporta il testo dell'art. 119 della Costituzione
della Repubblica italiana:
«Art. 119 (I Comuni, le Province, le Citta'
metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di
entrata e di spesa). - I Comuni, le Province, le Citta'
metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome.
Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in
armonia con la Costituzione e secondo i principi di
coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di
tributi erariali riferibile al loro territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo,
senza vincoli di destinazione, per i territori con minore
capacita' fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai
commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle
Citta' metropolitane e alle Regioni di finanziare
integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la
solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici
e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti
della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse
aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di
determinati Comuni, Province, Citta' metropolitane e
Regioni.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le
Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i
principi generali determinati dalla legge dello Stato.
Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare
spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato
sui prestiti dagli stessi contratti.».
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 8 della
legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla legge Costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3):
«6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non
possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.»
Nota al comma 1261:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 19 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti
per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'
interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale):
«3. Al fine di promuovere le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunita', presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo denominato
«Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunita», al quale e' assegnata la somma di 3 milioni
di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a
decorrere dall'anno 2007.»
Nota al comma 1263:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 9 gennaio
2006, n. 7 (Disposizioni concernenti la prevenzione e il
divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile):
«Art. 2 (Attivita' di promozione e coordinamento). - 1.
La Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per
le pari opportunita' promuove e sostiene, nell'ambito degli
ordinari stanziamenti di bilancio, il coordinamento delle
attivita' svolte dai Ministeri competenti dirette alla
prevenzione, all'assistenza alle vittime e all'eliminazione
delle pratiche di mutilazione genitale femminile.
2. Ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui al
comma 1, la Presidenza del Consiglio dei
ministri-Dipartimento per le pari opportunita' acquisisce
dati e informazioni, a livello nazionale e internazionale,
sull'attivita' svolta per la prevenzione e la repressione e
sulle strategie di contrasto programmate o realizzate da
altri Stati.»
Nota al comma 1265:
- Per l'art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997,
si vedano le note al comma 1251.
Nota al comma 1266:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 42 del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (testo unico
delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternita' e della paternita', a norma
dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), cosi come
modificato dalla presente legge:
«5. La lavoratrice madre o, in alternativa, il
lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei
fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in
situazione di gravita' di cui all'art. 3, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'art.
4, comma 1, della legge medesima e che abbiano titolo a
fruire dei benefici di cui all'art. 33, comma 1, del
presente testo unico e all'art. 33, commi 2 e 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza del figlio,
hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2
dell'art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta
giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il
richiedente ha diritto a percepire un'indennita'
corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo
medesimo e' coperto da contribuzione figurativa;
l'indennita' e la contribuzione figurativa spettano fino a
un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per
il congedo di durata annuale. Detto importo e' rivalutato
annualmente, a decorrere dall'anno 2002, sulla base della
variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati. L'indennita' e' corrisposta
dal datore di lavoro secondo le modalita' previste per la
corresponsione dei trattamenti economici di maternita'. I
datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva,
detraggono l'importo dell'indennita' dall'ammontare dei
contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale
competente. Peri dipendenti dei predetti datori di lavoro
privati, compresi quelli per i quali non e' prevista
l'assicurazione per le prestazioni di maternita',
l'indennita' di cui al presente comma e' corrisposta con le
modalita' di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre
1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 febbraio 1980, n. 33. Il congedo fruito ai sensi del
presente comma alternativamente da entrambi i genitori non
puo' superare la durata complessiva di due anni; durante il
periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire
dei benefici di cui all'art. 33, comma 1, del presente
testo unico e all'art. 33, commi 2 e 3, della legge
5 febbraio 1992, n. 104, fatte salve le disposizioni di cui
ai commi 5 e 6 del medesimo articolo. I soggetti che
usufruiscono dei permessi di cui al presente comma per un
periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto
ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al
numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero
maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza
riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa»
Nota al comma 1269:
- Si riporta il testo del comma 429 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006), cosi come modificato dalla
presente legge:
«429. Per lo svolgimento delle attivita' istituzionali
della Fondazione di cui all'art. 1, comma 160, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, e' assegnato un contributo di 3
milioni di euro per l'anno 2006 e di 750.000 euro per
ciascuno degli anni 2007 e 2008. A tal fine e'
corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di
cui all'art. 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n.
328. Le risorse pari a 2,25 milioni di euro per gli anni
2007 e 2008 confluiscono nel Fondo nazionale per le
politiche sociali di cui all'art. 20, comma 8, della legge
8 novembre 2000, n. 328».
Nota al comma 1270:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 3 agosto
2004, n. 206 (Nuove norme in favore delle vittime del
terrorismo e delle stragi di tale matrice), cosi some
modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - 1. Le disposizioni della presente legge si
applicano a tutte le vittime degli atti di terrorismo e
delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio
nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini
italiani, nonche' ai loro familiari superstiti.
1-bis. Le disposizioni della presente legge si
applicano inoltre ai familiari delle vittime del disastro
aereo di Ustica del 1980 nonche' ai familiari delle vittime
e ai superstiti della cosiddetta «banda della Uno bianca».
Ai beneficiari vanno compensate le somme gia' percepite
2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente
legge si applicano le disposizioni contenute nella legge
20 ottobre 1990, n. 302, nella legge 23 novembre 1998, n.
407, e successive modificazioni, nonche' l'art. 82 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, ad eccezione del comma 6.».
Nota al comma 1276:
- Si riporta il testo del comma 343 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«343. Per indennizzare i risparmiatori che, investendo
sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi
finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non
altrimenti risarcito, e' costituito, a decorrere dall'anno
2006, un apposito fondo nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze. Il fondo e'
alimentato con le risorse di cui al comma 345, previo loro
versamento al bilancio dello Stato.».
Note al comma 1277:
- La legge 8 agosto 1985, n. 440 (Istituzione di un
assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano
illustrato la Patria e che versino in stato di particolare
necessita), e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
23 agosto 1985, n. 198.
- Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 20 della
legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali):
«8. A decorrere dall'anno 2002 lo stanziamento
complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali e'
determinato dalla legge finanziaria con le modalita' di cui
all'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, assicurando
comunque la copertura delle prestazioni di cui all'art. 24
della presente legge.»
Note al comma 1278:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge
31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone
montane):
«Art. 2 (Fondo nazionale per la montagna). - 1. E'
istituito presso il Ministero del bilancio e della
programmazione economica il Fondo nazionale per la
montagna.
2. Il Fondo e' alimentato da trasferimenti comunitari,
dello Stato e di enti pubblici, ed e' iscritto in un
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
del bilancio e della programmazione economica. Le somme
provenienti dagli enti pubblici sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate al suddetto
capitolo.
3. Le risorse erogate dal Fondo hanno carattere
aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o
speciale dello Stato a favore degli enti locali. Le risorse
sono ripartite fra le regioni e le province autonome che
provvedono ad istituire propri fondi regionali per la
montagna, alimentati anche con stanziamenti a carico dei
rispettivi bilanci, con i quali sostenere gli interventi
speciali di cui all'art. 1.
4. Le regioni e le province autonome disciplinano con
propria legge i criteri relativi all'impiego delle risorse
di cui al comma 3.
5. I criteri di ripartizione del Fondo tra le regioni e
le province autonome sono stabiliti con deliberazione del
Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE), sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, su proposta del Ministro per gli affari regionali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
il Ministro delle politiche agricole e forestali.
6. I criteri di ripartizione tengono conto
dell'esigenza della salvaguardia dell'ambiente con il
conseguente sviluppo delle attivita' agro-silvo-pastorali
eco-compatibili, dell'estensione del territorio montano,
della popolazione residente, anche con riferimento alle
classi di eta', alla occupazione ed all'indice di
spopolamento, del reddito medio pro capite, del livello dei
servizi e dell'entita' dei trasferimenti ordinari e
speciali.»
Nota al comma 1284:
- Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, si vedano le note al comma 1251.
Note al comma 1285:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 80 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2001), cosi come modificato dalla
presente legge:
«Art. 80 (Disposizioni in materia di politiche
sociali). - 1. Nei limiti di lire 350 miliardi per l'anno
2001 e di lire 430 miliardi per l'anno 2002 e fino alla
data del 31 dicembre 2002, ovvero fino alla conclusione dei
processi attuativi della sperimentazione e comunque non
oltre il 30 giugno 2007, fermi restando gli stanziamenti
gia' previsti:
a) i comuni individuati ai sensi dell'art. 4 del
decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, sono
autorizzati, nell'ambito della disciplina prevista dal
predetto decreto legislativo, a proseguire l'attuazione
dell'istituto del reddito minimo di inserimento;
b) la disciplina dell'istituto del reddito minimo di
inserimento di cui al citato decreto legislativo n. 237 del
1998 si applica anche ai comuni compresi nei territori per
i quali sono stati approvati, alla data del 30 giugno 2000,
i patti territoriali di cui all'art. 2, comma 203, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni,
che i medesimi comuni hanno sottoscritto o ai quali hanno
aderito e che comprendono comuni gia' individuati o da
individuare ai sensi dell'art. 4 del medesimo decreto
legislativo n. 237 del 1998.»
Nota al comma 1286:
- Si riporta il testo del comma 44 dell'art. 59 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica):
«44. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e'
istituito il Fondo per le politiche sociali, con una
dotazione di lire 28 miliardi per l'anno 1998, di lire 115
miliardi per l'anno 1999 e di lire 143 miliardi per l'anno
2000.».
Nota al comma 1287:
- Si riporta il testo del comma 333 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«333. Il Ministero dell'economia e delle finanze
comunica per iscritto, entro il 15 gennaio 2006, la sede
dell'ufficio postale di zona presso il quale gli assegni
possono essere riscossi con riferimento all'assegno di cui
al comma 331 e, previa verifica dell'ordine di nascita,
entro la fine del mese successivo a quello di nascita o di
adozione con riferimento all'assegno di cui al comma 332.
Gli assegni possono essere riscossi, in deroga ad ogni
disposizione vigente in materia di minori, dall'esercente
la potesta' sui figli di cui ai commi 331 e 332, sempreche'
residente, cittadino italiano ovvero comunitario ed
appartenente a un nucleo familiare con un reddito
complessivo, riferito all'anno 2004 ai fini dell'assegno di
cui al comma 331 e all'anno 2005 ai fini dell'assegno di
cui al comma 332, non superiore ad euro 50.000. Per nucleo
familiare s'intende quello di cui all'art. 1 del decreto
ministeriale 22 gennaio 1993 del Ministro della sanita',
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio
1993. La condizione reddituale di cui al presente comma e'
autocertificata dall'esercente la potesta', all'atto della
riscossione dell'assegno, mediante riempimento e
sottoscrizione di apposita formula prestampata in calce
alla comunicazione del Ministero dell'economia e delle
finanze, da verificare da parte dell'Agenzia delle entrate
secondo procedure definite convenzionalmente. Per
l'attuazione del presente comma il Ministero dell'economia
e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione
generale, del personale e dei servizi del tesoro si avvale
di SOGEI Spa.».
Note al comma 1288:
- Si riporta il testo dell'art. 18 della legge
24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale):
«Art. 18 (Ordinanza-ingiunzione). - Entro il termine di
trenta giorni dalla data della contestazione o
notificazione della violazione, gli interessati possono far
pervenire all'autorita' competente a ricevere il rapporto a
norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono
chiedere di essere sentiti dalla medesima autorita'.
L'autorita' competente, sentiti gli interessati, ove
questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti
inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se
ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza
motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge
il pagamento, insieme con le spese, all'autore della
violazione ed alle persone che vi sono obbligate
solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di
archiviazione degli atti comunicandola integralmente
all'organo che ha redatto il rapporto.
Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la
restituzione, previo pagamento delle spese di custodia,
delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo
stesso provvedimento. La restituzione delle cose
sequestrate e' altresi' disposta con l'ordinanza di
archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.
Il pagamento e' effettuato all'ufficio del registro o
al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione,
entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di
detto provvedimento, eseguita nelle forme previste
dall'art. 14; del pagamento e' data comunicazione, entro il
trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto,
all'autorita' che ha emesso l'ordinanza.
Il termine per il pagamento e' di sessanta giorni se
l'interessato risiede all'estero.
La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione puo' essere
eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le
modalita' di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.
L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo.
Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa
esecutiva dopo il decorso del termine per proporre
opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione e' proposta,
con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale
si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale
viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato
il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o e'
dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la
stessa.».
- Per il comma 333 dell'art. 1 della citata legge n.
266 del 2005, si veda la nota al comma 1287.
Nota al comma 1290:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 19 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti
per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'
interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale):
«2. Al fine di promuovere il diritto dei giovani alla
formazione culturale e professionale e all'inserimento
nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad
agevolare la realizzazione del diritto dei giovani
all'abitazione, nonche' a facilitare l'accesso al credito
per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo
denominato «Fondo per le politiche giovanili», al quale e'
assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e
di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.».
Nota al comma 1292:
- Si riporta il testo dell'art. 11-quaterdecies del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di
contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in
materia tributaria e finanziaria):
«Art. 11-quaterdecies (Interventi infrastrutturali, per
la ricerca e per l'occupazione). - 1. Per consentire
l'organizzazione e l'adeguamento degli impianti e
attrezzature necessari allo svolgimento dei Campionati
mondiali di nuoto che si terranno a Roma nel 2009 e dei
Giochi del Mediterraneo che si terranno a Pescara nel
medesimo anno, il Dipartimento della protezione civile e'
autorizzato a provvedere con contributi quindicennali nei
confronti dei soggetti competenti. A tal fine e'
autorizzata la spesa annua di 2 milioni di euro per
quindici anni a decorrere dal 2007, nonche' quella annua di
2 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno
2008, da ripartire in eguale misura tra le manifestazioni
di cui al primo periodo del presente comma.
2. [Per l'organizzazione e l'adeguamento
infrastrutturale necessario alla realizzazione del convegno
internazionale interconfessionale, e' autorizzata la spesa
di 5 milioni di euro per l'anno 2006].
3. Per la prosecuzione degli interventi previsti
dall'art. 1, comma 279, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e' autorizzata la spesa di ulteriori 3 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2006; e' altresi' autorizzata la
spesa di ulteriori 1,5 milioni di euro per la prosecuzione
degli interventi previsti dall'art. 1, comma 278, della
citata legge n. 311 del 2004 in favore della Facolta' ivi
indicata della Seconda Universita' degli studi di Napoli.
4. Al comma 2 dell'art. 2 del decreto-legge 24 dicembre
2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «1° luglio 2003» sono
sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2005»;
b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2005»
sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006»;
c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2005» sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006».
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la
fauna selvatica o, se istituti, degli istituti regionali,
possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento
selettivi, distinti per sesso e classi di eta',
regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati
appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei
periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992,
n. 157.
6. Al comma 1 dell'art. 70 del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, e' aggiunta la seguente lettera:
«e-ter) dell'esecuzione di vendemmie di breve durata e a
carattere saltuario, effettuata da studenti e pensionati».
A tal fine e' autorizzata la spesa annua di 200.000 euro
dal 2006.
7. Al fine di garantire i livelli occupazionali nel
parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, e' erogata a
favore dell'ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise
la somma di euro 2.500.000, a decorrere dall'anno 2006, per
consentire la stabilizzazione del personale fuori ruolo
operante presso l'ente. Le relative stabilizzazioni sono
effettuate nei limiti delle risorse assegnate con il
presente comma e nel rispetto delle normative vigenti in
materia di assunzioni, anche in soprannumero. I rapporti di
lavoro in essere con il personale che presta attivita'
professionale e collaborazione presso l'ente parco sono
regolati, sulla base di nuovi contratti che verranno
stipulati dall'ente, a decorrere dal 1° gennaio 2006, fino
alla definitiva stabilizzazione del suddetto personale e,
comunque, non oltre il 31 dicembre 2007 nei limiti delle
risorse di cui al primo periodo. Al relativo onere si
provvede attraverso la riduzione del fondo di cui al
comma 96 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
8. Il comma 12 dell'art. 9 della legge 6 dicembre 1991,
n. 394, e' sostituito dal seguente:
«12. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque
anni».
9. All'art. 17, commi 1, 2 e 6, lettera a), del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive
modificazioni, le parole: «31 dicembre 2005» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006». La
disposizione del presente comma non si applica alle
discariche di II categoria, di tipo A, di tipo ex 2A e alle
discariche per inerti, cui si conferiscono materiali di
matrice cementizia contenenti amianto, per le quali il
termine di conferimento e' fissato alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
10. Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993,
n. 379, e' aumentato, a decorrere dall'anno 2006, ad euro
2.300.000. Per le attivita' e il conseguimento delle
finalita' scientifiche del Polo nazionale di cui alla
tabella A prevista dall'art. 1 della legge 29 ottobre 2003,
n. 291, viene riconosciuto alla Sezione italiana
dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della
cecita' un contributo annuo di euro 750.000. E' concesso un
contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni
2006, 2007 e 2008 in favore dell'ente morale riconosciuto
con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1967,
n. 516. Il contributo di cui all'art. 1, comma 113, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, deve essere inteso come
contributo statale annuo ordinario; a decorrere dall'anno
2006 esso e' pari a 400.000 euro. Per le finalita' di cui
all'art. 1, comma 187, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e' autorizzata per il 2006 la spesa di 15 milioni di
euro e per ciascuno degli anni 2007 e 2008 la spesa di un
milione di euro. In favore della Lega italiana tumori e'
autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno
degli anni 2006, 2007 e 2008.
11. In considerazione del rilievo nazionale e
internazionale nella sperimentazione sanitaria di elevata
specializzazione e nella cura delle patologie nel campo
dell'oftalmologia, per l'anno 2006 e' autorizzata la
concessione di un contributo di 1 milione di euro in favore
della Fondazione «G.B. Bietti» per lo studio e la ricerca
in oftalmologia, con sede in Roma. Allo scopo di promuovere
il miglioramento della salute e di offrire ai cittadini
alti livelli di assistenza ospedaliera, e' autorizzata la
concessione di un contributo associativo nel limite di
50.000 euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008
in favore del Comitato permanente degli Ospedali
dell'Unione europea (Hope) con sede in Belgio. E'
autorizzata la spesa di 219.000 euro per l'anno 2006,
500.000 euro per l'anno 2007 e 500.000 euro per l'anno 2008
per l'interconnessione e la formazione sanitaria tra centri
sanitari all'estero e in Italia che il Ministro della
salute, il Ministro per gli italiani nel mondo, il Ministro
degli affari esteri, il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e il Ministro per
l'innovazione e le tecnologie attuano congiuntamente
avvalendosi, in particolare, dell'Associazione denominata
«Alleanza degli Ospedali italiani nel mondo», da essi
congiuntamente costituita in data 2 febbraio 2004.
12. Il prestito vitalizio ipotecario ha per oggetto la
concessione da parte di aziende ed istituti di credito
nonche' da parte di intermediari finanziari, di cui
all'art. 106 del testo unico di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, di finanziamenti a medio e lungo
termine con capitalizzazione annuale di interessi e spese,
e rimborso integrale in unica soluzione alla scadenza,
assistiti da ipoteca di primo grado su immobili
residenziali, riservati a persone fisiche con eta'
superiore ai 65 anni compiuti.
13. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, emana
uno o piu' decreti, ai sensi dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:
a) il riordino delle disposizioni in materia di
attivita' di installazione degli impianti all'interno degli
edifici;
b) la definizione di un reale sistema di verifiche
degli impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo
primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti
garantendo una effettiva sicurezza;
c) la determinazione delle competenze dello Stato,
delle regioni e degli enti locali secondo i principi di
sussidiarieta' e di leale collaborazione, anche tramite lo
strumento degli accordi in sede di Conferenza unificata di
cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281;
d) la previsione di sanzioni in caso di violazione
degli obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti dalle
lettere a) e b).
14. Per la prosecuzione ed il completamento degli
interventi di cui all'art. 52, comma 21, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, e' autorizzata la spesa di 10
milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
15. Al comma 4 dell'art. 1 della legge 9 dicembre 1998,
n. 426, dopo la lettera p-terdecies), e' aggiunta la
seguente:
«p-quaterdecies) area del territorio di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 19 maggio 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio
2005».
16. Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, la disposizione prevista
dall'art. 2, comma 1, lettera b), dello stesso decreto si
interpreta nel senso che un'area e' da considerare comunque
fabbricabile se e' utilizzabile a scopo edificatorio in
base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente
dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
17. E' autorizzato un contributo quindicennale di 1
milione di euro a decorrere dall'anno 2006 in favore
dell'ANAS Spa per la realizzazione di lavori di raccordo
stradale tra le strade pugliesi SP 231 e SP 238.
18. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive
e' determinata annualmente la quota di risorse del Fondo
speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui
all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, da
destinare, a valere sulla quota erogata a fondo perduto,
agli interventi previsti dal comma 270 dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311.
19. Il primo periodo del comma 1 dell'art. 155 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e' sostituito dal seguente: "Il reddito imponibile dei
soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera a), derivante
dall'utilizzo in traffico internazionale delle navi
indicate nell'art. 8-bis, comma 1, lettera a), del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, iscritte nel registro
internazionale di cui al decreto-legge 30 dicembre 1997, n.
457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1998, n. 30, e dagli stessi armate, nonche' delle navi
noleggiate il cui tonnellaggio non sia superiore al 50 per
cento di quello complessivamente utilizzato, e' determinato
ai sensi della presente sezione qualora il contribuente
comunichi un'opzione in tal senso all'Agenzia delle entrate
entro tre mesi dall'inizio del periodo d'imposta a partire
dal quale intende fruirne con le modalita' di cui al
decreto previsto dall'art. 161".
20. Per la prosecuzione degli interventi previsti
dall'art. 2 della legge 30 luglio 2002, n. 174, nonche' per
la realizzazione di opere di natura sociale, culturale e
sportiva, e' autorizzato un contributo quindicennale di 1
milione di euro a decorrere dall'anno 2006.
21. All'art. 1 del decreto legge 24 dicembre 2003, n.
353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2004, n. 46, al comma 3, dopo le parole: «dell'ambiente
naturale» sono inserite le seguenti: «, le associazioni
riconosciute a carattere nazionale aventi per oggetto
statutario, da piu' di quaranta anni, lo svolgimento o la
promozione di attivita' di ricerca oncologica.».
Nota al comma 1293:
- Si riporta il testo del comma 556 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006), cosi come modificato dalla
presente legge:
«556. Al fine di prevenire fenomeni di disagio
giovanile legato all'uso di sostanze stupefacenti, e'
istituito presso il Ministero della solidarieta' sociale
l'«Osservatorio per il disagio giovanile legato alle
dipendenze». Con decreto del Ministro della solidarieta'
sociale, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e' disciplinata la composizione e
l'organizzazione dell'Osservatorio. Presso il Ministero di
cui al presente comma e' altres` istituito il «Fondo
nazionale per le comunita' giovanili», per azioni di
promozione della salute e di prevenzione dei comportamenti
a rischio e per favorire la partecipazione dei giovani in
materia di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno
delle dipendenze. La dotazione finanziaria del Fondo per
ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 e' fissata in 5
milioni di euro, di cui il 25 per cento e' destinato ai
compiti istituzionali del Ministero della solidarieta'
sociale di comunicazione, informazione, ricerca,
monitoraggio e valutazione, per i quali il Ministero si
avvale del parere dell'Osservatorio per il disagio
giovanile legato alle dipendenze; il restante 75 per cento
del Fondo viene destinato alle associazioni e reti
giovanili individuate con decreto del Ministro della
solidarieta' sociale, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Con tale decreto, di natura regolamentare,
vengono determinati anche i criteri per l'accesso al Fondo
e le modalita' di presentazione delle istanze.».
Nota al comma 1295:
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge
24 dicembre 1957, n. 1295 (Costituzione di un Istituto per
il credito sportivo con sede in Roma):
«Art. 5. L'Istituto puo' concedere contributi per
interessi sui mutui anche se accordati da altre aziende di
credito e dalla Cassa depositi e prestiti per le finalita'
istituzionali, con le disponibilita' di un fondo speciale
costituito presso l'Istituto medesimo e alimentato con il
versamento da parte dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato dell'aliquota ad esso spettante a norma
dell'art. 5 del regolamento di cui al decreto ministeriale
19 giugno 2003, n. 179 del Ministro dell'economia e delle
finanze, nonche' con l'importo dei premi riservati al CONI
a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948,
n. 496, colpiti da decadenza per i quali resta salvo il
disposto dell'art. 90, comma 16, della legge 27 dicembre
2002, n. 289.
Per i mutui assistiti dal contributo agli interessi di
cui al primo comma del presente articolo la relativa rata
di ammortamento verra' ridotta di un ammontare pari
all'importo annuale del contributo concesso.
La concessione del contributo agli interessi puo'
essere sospesa o revocata dall'Istituto nei casi piu' gravi
anche con effetto retroattivo, nei confronti di quei
mutuatari che non si trovassero, a seguito di successivi
controlli, nelle condizioni previste dal contratto di
concessione del finanziamento.».
Nota al comma 1296:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n.
179 (Regolamento recante la disciplina dei concorsi
pronostici su base sportiva):
«Art. 5 (Ripartizione della posta). - 1. La posta dei
concorsi pronostici e' ripartita, secondo quanto gia'
disposto dagli articoli 2 e 5 della legge 24 dicembre 1957,
n. 1295, dall'art. 2 della legge 29 settembre 1965, n.
1117, dall'art. 3 della legge 29 dicembre 1988, n. 555,
dall'art. 27 della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
dall'art. 2 del decreto legislativo 2 dicembre 1999, n. 464
e dall'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,
convertito, con modificazioni, con la legge 8 agosto 2002,
n. 178, nelle seguenti percentuali:
a) aggio al punto di vendita 8%;
b) montepremi: 50%;
c) imposta unica: 33,84%;
d) contributo all'Istituto per il credito sportivo:
2,45%;
e) contributo alle spese di gestione di AAMS:
5,71%.».
Nota al comma 1297:
- Si riporta il testo della lettera a) del comma 19
dell'art. 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181
(Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
dei Ministeri):
«19. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei
Ministri:
a) le funzioni di competenza statale attribuite al
Ministero per i beni e le attivita' culturali dagli
articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, in materia di sport. Entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, lo statuto dell'Istituto
per il credito sportivo e' modificato al fine di prevedere
la vigilanza da parte del Presidente del Consiglio dei
Ministri e del Ministro per i beni e le attivita'
culturali.».
Nota al comma 1298:
- Si riporta il testo del comma 580 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«580. Al Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), cui la
legge 15 luglio 2003, n. 189, ha attribuito compiti
relativi alla promozione dell'attivita' sportiva tra le
persone disabili e di riconoscimento e coordinamento di
tutte le organizzazioni sportive per disabili, e' concesso
un contributo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2006,
2007 e 2008, per la promozione della pratica sportiva di
base e agonistica.».
Note al comma 1299:
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 3 della
legge 9 ottobre 2000, n. 285 (Interventi per i Giochi
olimpici invernali «Torino 2006»):
«7. L'Agenzia termina la propria attivita' il
31 dicembre 2006.».
- Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 10
della legge 9 ottobre 2000, n. 285 (Interventi per i Giochi
olimpici invernali «Torino 2006»):
«Art. 10 (Risorse finanziarie). - 1. Per il
finanziamento degli interventi necessari allo svolgimento
dei Giochi olimpici e delle opere connesse e' autorizzato
il limite d'impegno quindicennale di lire 110 miliardi per
l'anno 2001, quale limite massimo del concorso dello Stato
agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o altre
operazioni finanziarie che l'Agenzia e l'Ente nazionale per
le strade (ANAS) e la Societa' italiana per il traforo
autostradale del Frejus (SITAF), nonche', limitatamente
alle opere connesse di cui all'art. 1, comma 1, la regione
Piemonte, la provincia di Torino, il comune di Torino e la
societa' Gruppo Torinese Trasporti spa, sono autorizzati ad
effettuare, nei limiti della quota che sara' a ciascuno
assegnata con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da emanare successivamente alla predisposizione
del piano degli interventi; le relative rate di
ammortamento per capitale ed interessi sono corrisposte
agli istituti finanziatori da parte del Ministero
dell'economia e delle finanze. Per le medesime finalita' e
per il funzionamento dell'Agenzia e' altresi' concesso
all'Agenzia un contributo straordinario nel limite massimo
di lire 5 miliardi per l'anno 2000, di lire 20 miliardi per
l'anno 2001 e di lire 10 miliardi per l'anno 2002.
2. Per lo svolgimento delle sue funzioni sono inoltre
attribuite all'Agenzia le somme previste alla voce «spese
generali» compresa nel quadro economico di ciascun progetto
delle opere di cui agli allegati 1, 2 e 3, ed eventuali
successive variazioni. Tale importo e' commisurato al 3 per
cento dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle
forniture e dell'importo delle indennita' di
espropriazione. La relativa documentazione e' sottoposta
alla certificazione del collegio dei revisori dei conti al
fine della definitiva quantificazione della somma.».
Nota al comma 1300:
- L'art. 7 della legge 9 ottobre 2000, n. 285
(Interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006»
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 2000, n.
242), abrogato dalla presente legge, recava:
«Art. 7 (Comitato di alta sorveglianza e garanzia).».
Nota al comma 1301:
- Si riporta il testo dell'art. 5 della citata legge
9 ottobre 2000, n. 285:
«Art. 5 (Comitato direttivo). - 1. Il comitato
direttivo provvede alla programmazione annuale delle
attivita' dell'Agenzia, all'approvazione dei bilanci,
all'approvazione delle operazioni finanziarie necessarie
per l'acquisizione delle risorse, secondo i propri atti
organizzativi, e ad ogni altra attivita' necessaria per il
perseguimento dei compiti di cui all'art. 3.
2. Il comitato direttivo e' composto dal direttore
generale, nominato a norma dell'art. 6, dai due
vicedirettori generali, nominati a norma dell'art. 6-bis,
nonche' da nove membri nominati con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, di cui uno su designazione del
Presidente del Consiglio dei ministri, uno su designazione
del Ministro dell'economia e delle finanze, uno su
designazione del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, quattro su designazione, rispettivamente, del
presidente della regione Piemonte, del presidente della
provincia di Torino, del sindaco di Torino e del presidente
del CONI, e due su designazione effettuata d'intesa tra i
legali rappresentanti delle comunita' montane e dei comuni
interessati dalle opere di cui all'art. 1 o sedi di gara.
Il comitato direttivo e' regolarmente costituito quando
sono nominati almeno sette componenti. Il comitato
direttivo delibera a maggioranza dei presenti. In caso di
parita' prevale il voto del direttore generale.
3. I membri del comitato direttivo sono scelti tra
esperti particolarmente qualificati nelle discipline
tecniche, giuridiche ed economiche. Per la validita' delle
deliberazioni del comitato direttivo e' necessaria la
presenza di sette componenti.».
Note al comma 1302:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 della
legge 18 marzo 1991, n. 99 (Interventi urgenti per opere
connesse alla esposizione internazionale «Colombo '92»):
«Art. 1. - 1. Per l'immediata realizzazione di
interventi diretti al completamento dell'area espositiva
della esposizione internazionale «Colombo '92», nonche'
alla realizzazione di opere strettamente correlate
all'evento, il comune di Genova e' autorizzato a stipulare,
anche oltre i limiti di indebitamento previsti dalla
normativa vigente, mutui quindicennali fino all'importo di
lire quattrocentosettanta miliardi, di cui centocinquanta
miliardi a decorrere dal secondo semestre del 1991, con
onere di ammortamento a totale carico dello Stato.
L'importo eventualmente dovuto a titolo di interessi di
preammortamento - maggiorato degli ulteriori interessi
dalla data di inizio dell'ammortamento a quella di scadenza
della prima rata dello stesso, calcolati al medesimo tasso
applicabile, ai sensi di quanto previsto per le operazioni
di mutuo, nel primo semestre dell'ammortamento - sara'
corrisposto unitamente alla prima rata di ammortamento. In
relazione agli oneri di ammortamento e di preammortamento
sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di lire
50 miliardi a decorrere dall'anno 1991 e di lire 23
miliardi a decorrere dall'anno 1992.».
Note al comma 1305:
- Si riporta il testo dell'art. 7-viciesquater del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 (Disposizioni urgenti
per l'universita' e la ricerca, per i beni e le attivita'
culturali, per il completamento di grandi opere
strategiche, per la mobilita' dei pubblici dipendenti, e
per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di
bollo e tasse di concessione, nonche' altre misure
urgenti), cosi come modificato dalla presente legge:
«Art. 7-vicies quater. (Disposizioni in materia di
carte valori). - 1. All'atto del rilascio delle carte
valori di cui all'art. 7-vicies ter da parte delle
competenti amministrazioni pubbliche, i soggetti
richiedenti sono tenuti a corrispondere un importo pari
almeno alle spese necessarie per la loro produzione e
spedizione, nonche' per la manutenzione necessaria
all'espletamento dei servizi ad esse connessi. L'importo e
le modalita' di riscossione sono determinati annualmente
con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per
le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione,
da adottare, in sede di prima attuazione, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
2. Le somme percepite dalle amministrazioni pubbliche
in applicazione del comma 1 sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato e riassegnate con decreti del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero dell'interno, anche in aggiunta alle somme gia'
stanziate, nell'ambito dell'unita' previsionale di base
3.1.5.17 - servizi del Poligrafico dello Stato - dello
stato di previsione del medesimo Ministero. Una quota pari
a euro 1,85 dell'imposta sul valore aggiunto inclusa nel
costo della carta d'identita' elettronica e' riassegnata al
Ministero dell'interno per essere destinata per euro 1,15
alla copertura dei costi di gestione del Ministero medesimo
e per euro 0,70 ai comuni, per la copertura delle spese
connesse alla gestione e distribuzione del documento. Con
decreto del Ministro dell'interno di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le
modalita` di attuazione della presente disposizione. Alle
riassegnazioni previste dal presente comma non si applica
il limite di cui all'art. 1, comma 46, della legge
23 dicembre 2005, n. 266.
3. Al fine di contenere i prezzi di cessione delle
carte valori ed i costi di attivazione, di produzione,
emissione e manutenzione dei centri gestione delle stesse
e' in facolta' dell'Istituto poligrafico e Zecca dello
Stato Spa di stipulare accordi o indire gare con pubbliche
amministrazioni ed anche con soggetti privati, anche allo
scopo di estendere l'operativita' delle carte valori alla
fruizione di servizi, ivi compresi quelli di natura
privatistica. [Gli accordi sono soggetti a ratifica da
parte del Ministero dell'economia e delle finanze di
concerto con il Ministero dell'interno].
4. L'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato Spa puo'
continuare ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura
dello Stato, ai sensi del titolo I del testo unico di cui
al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e con
applicazione dell'art. 417-bis, commi primo e secondo, del
codice di procedura civile.
5. E' abrogato il regio decreto 7 marzo 1926, n. 401.
6. Dall'attuazione dell'art. 7-vicies-ter e del
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.».
Nota al comma 1306:
- Si riporta il testo del comma 65 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«65. A decorrere dall'anno 2007 le spese di
funzionamento della Commissione nazionale per le societa' e
la borsa (CONSOB), dell'Autorita' per la vigilanza sui
lavori pubblici, dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni e della Commissione di vigilanza sui fondi
pensione sono finanziate dal mercato di competenza, per la
parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio
dello Stato, secondo modalita' previste dalla normativa
vigente ed entita' di contribuzione determinate con propria
deliberazione da ciascuna Autorita', nel rispetto dei
limiti massimi previsti per legge, versate direttamente
alle medesime Autorita'. Le deliberazioni, con le quali
sono fissati anche i termini e le modalita' di versamento,
sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei Ministri,
sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per
l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal
ricevimento. Decorso il termine di venti giorni dal
ricevimento senza che siano state formulate osservazioni,
le deliberazioni adottate dagli organismi ai sensi del
presente comma divengono esecutive.».
Nota al comma 1307:
- Si riporta il testo del comma 6-bis dell'art. 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115 (testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia. - Testo A),
cosi come modificato dalla presente legge:
«6-bis. Per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali
amministrativi regionali e al Consiglio di Stato il
contributo dovuto e' di euro 500; per i ricorsi previsti
dall'art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, per
quelli previsti dall'art. 25, comma 5, della legge 7 agosto
1990, n. 241, per i ricorsi aventi ad oggetto il diritto di
cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel
territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella
sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo
dovuto e' di euro 250; per i ricorsi previsti dall'art.
23-bis, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,
nonche¨ da altre disposizioni che richiamano il citato art.
23-bis, il contributo dovuto e' di euro 1.000; per i
predetti ricorsi in materia di affidamento di lavori,
servizi e forniture, nonche¨ di provvedimenti delle
Autorita', il contributo dovuto e' di euro 2.000. L'onere
relativo al pagamento dei suddetti contributi e' dovuto in
ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di
compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si
e' costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza
si determina con il passaggio in giudicato della sentenza.
Non e' dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti
dall'art. 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il
diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della
direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico
all'informazione ambientale.».
Nota al comma 1309:
- Si riporta il testo dei commi 306, 307, 308 e 309
dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005):
«306. All'art. 10, comma 4, del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, le parole: «il processo di valore inferiore a euro
1.100 e» sono soppresse.».
«307. I commi 1 e 2 dell'art. 13 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
n. 115, sono sostituiti dai seguenti:
1. Il contributo unificato e' dovuto nei seguenti
importi:
a) euro 30 per i processi di valore fino a 1.100
euro;
b) euro 70 per i processi di valore superiore a euro
1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria
giurisdizione, nonche' per i processi speciali di cui al
libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura
civile;
c) euro 170 per i processi di valore superiore a euro
5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di
valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice
di pace;
d) euro 340 per i processi di valore superiore a euro
26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e
amministrativi di valore indeterminabile;
e) euro 500 per i processi di valore superiore a euro
52.000 e fino a euro 260.000;
f) euro 800 per i processi di valore superiore a euro
260.000 e fino a euro 520.000;
g) euro 1.110 per i processi di valore superiore a
euro 520.000.
2. Per i processi di esecuzione immobiliare il
contributo dovuto e' pari a euro 200. Per gli altri
processi esecutivi lo stesso importo e' ridotto della
meta'. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il
contributo dovuto e' pari a euro 120.».
«308. L'art. 46, comma 1, della legge 21 novembre 1991,
n. 374, e' sostituito dal seguente:
1. Le cause e le attivita' conciliative in sede non
contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro
1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono
soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato,
secondo gli importi previsti dall'art. 13 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, e successive modificazioni.».
«309. Il maggior gettito derivante dall'applicazione
delle disposizioni di cui ai commi da 306 a 308 e' versato
al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato
di previsione del Ministero della giustizia per il
pagamento di debiti pregressi nonche' per l'adeguamento
delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari e allo
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per le spese riguardanti il funzionamento del
Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi
regionali.».
Note al comma 1310:
- La legge 25 luglio 2000, n. 209 (Misure per la
riduzione del debito estero dei Paesi a piu' basso reddito
e maggiormente indebitati), e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 28 luglio 2000, n. 175.
Nota al comma 1314:
- La legge 31 dicembre 1998, n. 477 (Autorizzazione di
spesa per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione
di immobili da adibire a sedi di rappresentanze
diplomatiche e di uffici consolari, nonche' di alloggi per
il personale), e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
12 gennaio 1999, n. 8.
Nota al comma 1315:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 2 maggio
1983, n. 185 (Modifica della tabella dei diritti da
riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari):
«Art. 1. La tabella dei diritti da riscuotere dagli
uffici diplomatici e consolari di cui all'art. 56 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
200, relativo alle disposizioni sulle funzioni e sui poteri
consolari, e' sostituita da quella annessa alla presente
legge.
Detta tabella dovra' essere munita del visto dei
Ministri degli affari esteri, del tesoro e delle finanze.».
Note al comma 1317:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 1 del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti
nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico,
sociale e territoriale):
«5. E' istituito presso il Ministero dell'economia e
delle finanze un apposito Fondo con la dotazione di
34.180.000 euro per l'anno 2005, di 39.498.000 euro per
l'anno 2006, di 38.700.000 euro per l'anno 2007 e di
42.320.000 euro a decorrere dall'anno 2008, per le esigenze
connesse all'istituzione del Sistema d'informazione visti,
finalizzato al contrasto della criminalita' organizzata e
della immigrazione illegale attraverso lo scambio tra gli
Stati membri dell'Unione europea di dati relativi ai visti,
di cui alla decisione 2004/512/CE dell'8 giugno 2004 del
Consiglio. Al riparto del Fondo di cui al presente comma si
provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta dei Ministri competenti. All'onere di
cui al presente comma si provvede:
a) quanto a euro 4.845.000 per il 2005, a euro
15.000.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo
parzialmente utilizzando, per euro 1.345.000 per il 2005 e
per euro 15.000.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007,
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri
e, per euro 3.500.000 per il 2005, l'accantonamento
relativo al Ministero dell'interno;
b) a euro 22.566.000 per il 2007 e ad euro 42.320.000
a decorrere dal 2008, mediante utilizzo di parte delle
maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'art. 7,
comma 3;
c) quanto a euro 29.335.000 per il 2005, a euro
24.498.000 per il 2006 e ad euro 1.134.000 per il 2007,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto
capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al predetto Ministero.».
- Si riporta il testo dell'art. 152 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
(Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri):
«Art. 152 (Contingente e durata del contratto). - Le
rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima
categoria e gli istituti italiani di cultura possono
assumere personale a contratto per le proprie esigenze di
servizio, previa autorizzazione dell'Amministrazione
centrale, nel limite di un contingente complessivo pari a
2.277 unita'. Gli impiegati a contratto svolgono le
mansioni previste nei contratti individuali, tenuto conto
dell'organizzazione del lavoro esistente negli uffici
all'estero.
Il contratto di assunzione e' stipulato a tempo
indeterminato, con un periodo di prova di nove mesi, alla
scadenza del quale, sulla base di una relazione del capo
dell'ufficio, si provvede a disporre la conferma o la
risoluzione del contratto.».
Note al comma 1322:
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 della legge
28 luglio 2004, n. 193 (Proroga e rifinanziamento della
legge 16 marzo 2001, n. 72, recante interventi a tutela del
patrimonio storico e culturale delle comunita' degli esuli
italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia, e della
legge 21 marzo 2001, n. 73, recante interventi in favore
della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia),
pubblicata nella Gazzazzetta Ufficiale 3 agosto 2004, n.
180:
«Art. 1. (Proroga e rifinanziamento della legge
16 marzo 2001, n. 72). - 1. Per le finalita' di cui
all'art. 1, comma 1, della legge 16 marzo 2001, n. 72, e'
autorizzata la spesa di euro 1.550.000 per ciascuno degli
anni 2004, 2005 e 2006.
2. All'art. 1, comma 4, della legge 16 marzo 2001, n.
72, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «da stipulare tra», sono inserite
le seguenti: «il Ministero degli affari esteri,»;
b) la parola: «sentiti» e' sostituita dalla seguente:
«sentita»;
c) le parole: «e il Ministero degli affari esteri»
sono soppresse;
d) dopo le parole: «Alla ripartizione delle somme
stanziate provvede annualmente il Ministro per i beni e le
attivita' culturali» sono aggiunte le seguenti: «, con
proprio decreto, di concerto con il Ministro degli affari
esteri».
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1,
pari a euro 1.550.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e
2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2004, allo scopo parzialmente utilizzando 1'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
«Art. 2. Proroga e rifinanziamento della legge 21 marzo
2001, n. 73. - 1. Le disposizioni di cui all'art. 1 della
legge 21 marzo 2001, n. 73, sono prorogate al 31 dicembre
2006. A tale scopo e' autorizzata la spesa di euro
4.650.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1,
pari a euro 4.650.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e
2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
Note al comma 1323:
- Si riporta il testo dell'art. 56 della legge
27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2003):
«Art. 56 (Fondo per progetti di ricerca). - 1. E'
istituito un fondo finalizzato al finanziamento di progetti
di ricerca, di rilevante valore scientifico, anche con
riguardo alla tutela della salute e all'innovazione
tecnologica, con una dotazione finanziaria di 225 milioni
di euro per l'anno 2003 e di 100 milioni di euro per l'anno
2004, 92,758 milioni di euro per l'anno 2005, 97,934
milioni di euro per l'anno 2006 e 100 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2007. Alla ripartizione del fondo,
istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, tra le diverse finalita'
provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, con
proprio decreto, su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, sentiti i Ministri
dell'economia e delle finanze, della salute e per
l'innovazione tecnologica. Con lo stesso decreto sono
stabiliti procedure, modalita' e strumenti per l'utilizzo
delle risorse, assicurando in via prioritaria il
finanziamento dei progetti presentati da soggetti che
abbiano ottenuto, negli anni precedenti, un eccellente
risultato nell'utilizzo e nella capacita' di spesa delle
risorse comunitarie assegnate e delle risorse finanziarie
provenienti dai programmi quadro di ricerca dell'Unione
europea o dai Fondi strutturali.».
Nota al comma 1324:
- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi):
«Art. 12. (Deduzioni per oneri di famiglia). - 1. Dal
reddito complessivo si deducono per oneri di famiglia i
seguenti importi:
a) 3.200 euro per il coniuge non legalmente ed
effettivamente separato;
b) 2.900 euro per ciascun figlio, compresi i figli
naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o
affiliati, nonche' per ogni altra persona indicata
nell'art. 433 del codice civile che conviva con il
contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti
da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria da ripartire
tra coloro che hanno diritto alla deduzione.
2. La deduzione di cui al comma 1, lettera b), e'
aumentata a:
a) 3.450 euro, per ciascun figlio di eta' inferiore a
tre anni;
b) 3.200 euro, per il primo figlio se l'altro
genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il
contribuente non e' coniugato o se coniugato, si e'
successivamente legalmente ed effettivamente separato,
ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del
solo contribuente e questi non e' coniugato o, se
coniugato, si e' successivamente legalmente ed
effettivamente separato;
c) 3.700 euro, per ogni figlio portatore di handicap
ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
3. Le deduzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano a
condizione che le persone alle quali si riferiscono
possiedano un reddito complessivo, computando anche le
retribuzioni corrisposte da enti e organismi
internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e
missioni, nonche' quelle corrisposte dalla Santa Sede,
dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti
centrali della Chiesa cattolica, non superiore a lire
5.500.000, al lordo degli oneri deducibili.
4. Le deduzioni di cui ai commi 1 e 2 sono rapportate a
mese e competono dal mese in cui si sono verificate a
quello in cui sono cessate le condizioni richieste.
4-bis. Dal reddito complessivo si deducono, fino ad un
massimo di 1.820 euro, le spese documentate sostenute dal
contribuente per gli addetti alla propria assistenza
personale nei casi di non autosufficienza nel compimento
degli atti della vita quotidiana. Le medesime spese sono
deducibili anche se sono state sostenute nell'interesse
delle persone indicate nell'art. 433 del codice civile.
4-ter. Le deduzioni di cui ai commi 1, 2 e 4-bis
spettano per la parte corrispondente al rapporto tra
l'ammontare di 78.000 euro, aumentato delle medesime
deduzioni e degli oneri deducibili di cui all'art. 10, e
diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 78.000
euro. Se il predetto rapporto e' maggiore o uguale a 1, la
deduzione compete per intero; se lo stesso e' zero o minore
di zero, la deduzione non compete; negli altri casi, ai
fini del predetto rapporto, si computano le prime quattro
cifre decimali.».
Nota al comma 1327:
- Si riporta il testo dell'art. 21 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per
favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei
conti pubblici), cosi come modificato dalla presente legge:
«Art. 21 (Assegno per ogni secondo figlio e incremento
del Fondo nazionale per le politiche sociali). - 1. Per
ogni figlio nato dal 1° dicembre 2003 e fino al 31 dicembre
2004, secondo od ulteriore per ordine di nascita, e,
comunque, per ogni figlio adottato nel medesimo periodo,
alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie, e'
concesso un assegno pari ad euro 1.000.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, e' istituita,
nell'ambito dell'INPS, una speciale gestione con una
dotazione finanziaria complessiva di 308 milioni di euro.
3. L'assegno e' concesso dai comuni. I comuni
provvedono ad informare gli interessati invitandoli a
certificare il possesso dei requisiti all'atto
dell'iscrizione all'anagrafe dei nuovi nati.
4. L'assegno, ferma restando la titolarita' in capo ai
comuni, e' erogato dall'I.N.P.S. sulla base dei dati
forniti dai comuni medesimi, secondo modalita' da definire
nell'ambito dei decreti di cui al comma 5.
5. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono emanate le necessarie disposizioni per l'attuazione
del presente articolo.
6. Per il finanziamento delle politiche in favore delle
famiglie il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui
all'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni, e' incrementato di 232
milioni di euro per l'anno 2004.
6-bis. (abrogato).
6-ter. Gli imprenditori artigiani iscritti nei relativi
albi provinciali possono avvalersi, in deroga alla
normativa previdenziale vigente, di collaborazioni
occasionali di parenti entro il terzo grado, aventi anche
il titolo di studente, per un periodo complessivo nel corso
dell'anno non superiore a novanta giorni. Le collaborazioni
suddette devono avere carattere di aiuto, a titolo di
obbligazione morale e percio' senza corresponsione di
compensi ed essere prestate nel caso di temporanea
impossibilita' dell'imprenditore artigiano all'espletamento
della propria attivita' lavorativa. E' fatto, comunque,
obbligo dell'iscrizione all'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali.
7. Per le finalita' del presente articolo e'
autorizzata la spesa di 287 milioni di euro per l'anno 2003
e di 253 milioni di euro per l'anno 2004. Al relativo onere
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello Stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.».
Nota al comma 1328:
- Si riporta il testo del comma 11 dell'art. 2 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2004):
«11. E' istituita l'addizionale comunale sui diritti
d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili. L'addizionale e'
pari a 2,50 euro per passeggero imbarcato ed e' versata
all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva
riassegnazione quanto a 30 milioni di euro, in un apposito
fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti destinato a compensare ENAV Spa, secondo
modalita' regolate dal contratto di servizio di cui
all'art. 9 della legge 21 dicembre 1996, n. 665, per i
costi sostenuti da ENAV Spa per garantire la sicurezza ai
propri impianti e per garantire la sicurezza operativa e,
quanto alla residua quota, in un apposito fondo istituito
presso il Ministero dell'interno e ripartito sulla base del
rispettivo traffico aeroportuale secondo i seguenti
criteri:
a) il 40 per cento del totale a favore dei comuni del
sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la
media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie
del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale
sul totale del sedime; percentuale della superficie totale
del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati;
b) al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela
dell'incolumita' delle persone e delle strutture, il 60 per
cento del totale per il finanziamento di misure volte alla
prevenzione e al contrasto della criminalita' e al
potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali
e nelle principali stazioni ferroviarie.».
Nota al comma 1333:
- Si riporta il testo del comma 52 dell'art. 145 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001):
«52. Il programma speciale di reindustrializzazione di
cui all'art. 5 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989,
n. 181, e' integrato con la previsione dello sviluppo di un
polo di ricerca e di attivita' industriali ad alta
tecnologia nel territorio del comune di Genova anche in
relazione all'attuazione dell'art. 4 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Per finanziare gli
interventi previsti da tale integrazione e' autorizzata la
spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2001,
2002 e 2003. Le risorse di cui al presente comma non
possono essere utilizzate per altre finalita' fino al
31 dicembre 2006.».
Nota ai commi 1334 - 1335 - 1336 - 1337 - 1338:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143 (Disposizioni in materia
di commercio con l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4,
lettera c), e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59), cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Funzioni). - 1. La societa' e' autorizzata a
rilasciare garanzie, nonche' ad assumere in assicurazione i
rischi di carattere politico, catastrofico, economico,
commerciale e di cambio ai quali sono esposti, direttamente
o indirettamente secondo quanto stabilito ai sensi del
comma 3, gli operatori nazionali e le loro controllate e
collegate estere nella loro attivita' con l'estero e di
internazionalizzazione dell'economia italiana; la societa'
e' altresi' autorizzata a rilasciare, a condizioni di
mercato, garanzie e coperture assicurative per imprese
estere relativamente ad operazioni che siano di rilievo
strategico per l'economia italiana sotto i profili
dell'internazionalizzazione, della sicurezza economica e
dell'attivazione di processi produttivi e occupazionali in
Italia. Le garanzie e le assicurazioni possono essere
rilasciate anche a banche nazionali, nonche' a banche
estere od operatori finanziari italiani od esteri quando
rispettino adeguati principi di organizzazione, vigilanza,
patrimonializzazione ed operativita', per crediti concessi
sotto ogni forma e destinati al finanziamento delle
suddette attivita', nonche' quelle connesse o strumentali.
2. La societa' puo' concludere accordi di
riassicurazione e di coassicurazione con enti o imprese
italiani, autorizzati, nonche' con enti od imprese esteri
ed organismi internazionali; la societa' puo' altresi'
stipulare altri contratti di copertura del rischio
assicurativo, a condizioni di mercato con primari operatori
del settore.
3. Le operazioni e le categorie di rischi assicurabili
sono definite con delibera del Comitato interministeriale
per la programmazione economica, su proposta del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
di concerto con il Ministero del commercio con l'estero,
tenendo anche conto degli accordi internazionali, nonche'
della normativa e degli indirizzi dell'Unione europea in
materia di privatizzazione dei rischi di mercato e di
armonizzazione dei sistemi comunitari di assicurazione dei
crediti all'esportazione gestiti con il sostegno dello
Stato.».
Note al comma 1339:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge
27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni
(Istituzione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di
Stato):
«Art. 2 (Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato).
- 1. E' istituito presso la Banca d'Italia un conto
denominato «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato»,
di seguito denominato «Fondo». Esso ha lo scopo di ridurre,
secondo le modalita' previste dalla presente legge, la
consistenza dei titoli di Stato in circolazione.
2. L'amministrazione del Fondo di cui al comma 1 e'
attribuita al Ministro del tesoro, coadiuvato da un
Comitato consultivo composto:
a) dal Direttore generale del tesoro, che lo
presiede;
b) dal Ragioniere generale dello Stato;
c) dal Direttore generale delle entrate del Ministero
delle finanze;
d) dal Direttore generale del territorio del
Ministero delle finanze.
3. Il Ministro del tesoro presenta annualmente al
Parlamento, in allegato al conto consuntivo, una relazione
sull'amministrazione del Fondo.»
- Si riporta il testo del terzo comma dell'art. 2445
del codice civile:
«La deliberazione puo' essere eseguita soltanto dopo
novanta giorni dal giorno dell'iscrizione nel registro
delle imprese, purche' entro questo termine nessun
creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto
opposizione.».
Note al comma 1340:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 9 del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80
(Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per
lo sviluppo economico, sociale e territoriale):
«3. Per fruire del contributo, l'impresa concentrataria
inoltra, a decorrere dalla data di ultimazione del processo
di concentrazione, un'apposita istanza in via telematica al
Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, che
ne rilascia, in via telematica, certificazione della data
di avvenuta presentazione. L'Agenzia delle entrate esamina
le istanze secondo l'ordine cronologico di presentazione, e
comunica, in via telematica, entro trenta giorni dalla
presentazione dell'istanza, il riconoscimento del
contributo ovvero il diniego del contributo stesso per
carenza dei presupposti desumibili dall'istanza ovvero per
l'esaurimento dei fondi stanziati, pari a 34 milioni di
euro per l'anno 2005, 110 milioni di euro per l'anno 2006 e
57 milioni di euro per l'anno 2007.».
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 2 del
decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156
(Disposizioni urgenti in materia di entrate):
«4. Per fruire del contributo, l'impresa concentrataria
inoltra un'apposita istanza in via telematica al Centro
operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, che ne
rilascia, in via telematica e con procedura automatizzata,
certificazione della data di avvenuta presentazione.
L'Agenzia delle entrate esamina le istanze secondo l'ordine
cronologico di presentazione, fino ad esaurimento dei fondi
stanziati, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2005, 242
milioni di euro per l'anno 2006 e 122 milioni di euro per
l'anno 2007, e comunica, in via telematica, entro trenta
giorni dalla presentazione dell'istanza, il diniego del
contributo per carenza dei presupposti desumibili
dall'istanza, ovvero per l'esaurimento dei fondi
stanziati.».
Nota al comma 1343:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 della
legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti), cosi'
come modificato dalla presente legge:
«2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive
in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui
e' stata realizzata la condotta produttiva di danno,
ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla
data della sua scoperta.».
Nota al comma 1344:
- Si riporta il testo del comma 27 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006), cosi' come modificato dalla
presente legge:
«27. Nello stato di previsione del Ministero
dell'interno e' istituito un Fondo da ripartire per le
esigenze correnti connesse all'acquisizione di beni e
servizi dell'amministrazione, con una dotazione, per l'anno
2006, di 100 milioni di euro, di 30 milioni di euro per
l'anno 2007 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni
2008 e 2009. Con decreti del Ministro dell'interno, da
comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero
dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale
del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni
parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla
ripartizione del Fondo tra le unita' previsionali di base
interessate del medesimo stato di previsione.».
Note al comma 1346:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.».
- Si riporta il testo dell'art. 27 della legge 7 agosto
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi):
«Art. 27 (Commissione per l'accesso ai documenti
amministrativi). - 1. E' istituita presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri la Commissione per l'accesso ai
documenti amministrativi.
2. La Commissione e' nominata con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio
dei Ministri. Essa e' presieduta dal sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed e'
composta da dodici membri, dei quali due senatori e due
deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere,
quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile
1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi di
autogoverno, due fra i professori di ruolo in materie
giuridiche e uno fra i dirigenti dello Stato e degli altri
enti pubblici. E' membro di diritto della Commissione il
capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei
Ministri che costituisce il supporto organizzativo per il
funzionamento della Commissione. La Commissione puo'
avvalersi di un numero di esperti non superiore a cinque
unita', nominati ai sensi dell'art. 29 della legge
23 agosto 1988, n. 400.
3. La Commissione e' rinnovata ogni tre anni. Per i
membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di
scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso
del triennio.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, a decorrere dall'anno 2004, sono determinati i
compensi dei componenti e degli esperti di cui al comma 2,
nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5. La Commissione adotta le determinazioni previste
dall'art. 25, comma 4; vigila affinche' sia attuato il
principio di piena conoscibilita' dell'attivita' della
pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati
dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla
trasparenza dell'attivita' della pubblica amministrazione,
che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei
Ministri; propone al Governo modifiche dei testi
legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la
piu' ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'art.
22.
6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare
alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le
informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione
di quelli coperti da segreto di Stato.
7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di
cui al comma 1 dell'art. 18, le misure ivi previste sono
adottate dalla Commissione di cui al presente articolo.».
Nota al comma 1347:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 10 del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica):
«5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
Note al comma 1349:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 3 del
decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4
(Interventi straordinari per il riordino e il risanamento
economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino), cosi'
come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Provvedimenti urgenti per il risanamento
dell'Ordine Mauriziano). - 1. Dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e per un periodo di trentasei
mesi:
a) non possono essere intraprese o proseguite azioni
esecutive nei confronti della Fondazione per debiti
dell'Ente, insoluti alla data predetta;
b) le procedure esecutive pendenti, per le quali sono
scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte
dell'Ordine Mauriziano, ovvero la stessa opposizione,
benche' proposta, sia stata rigettata, sono dichiarate
estinte dal giudice; gli importi dei relativi debiti sono
inseriti nella massa passiva di cui alla lettera e), a
titolo di capitale, accessori e spese;
c) i pignoramenti eventualmente gia' eseguiti non
hanno efficacia e non vincolano la Fondazione ed il
tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini
della Fondazione e le finalita' di legge;
d) i debiti insoluti alla data di entrata in vigore
del presente decreto non producono interessi, ne' sono
soggetti a rivalutazione monetaria;
e) il legale rappresentante della Fondazione assume
le funzioni di Commissario straordinario e provvede al
ripiano dell'indebitamento pregresso con i mezzi consentiti
dalla legge. A tale fine provvede all'accertamento della
massa passiva risultante dai debiti insoluti per capitale,
interessi e spese ed istituisce apposita gestione separata,
nella quale confluiscono i debiti e i crediti maturati fino
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Nell'ambito di tale gestione separata e', altresi', formata
la massa attiva con l'impiego anche del ricavato
dall'alienazione dei cespiti appartenenti al patrimonio
disponibile della Fondazione, delle sovvenzioni
straordinarie e delle altre eventuali entrate non vincolate
per legge o per destinazione, per il pagamento anche
parziale dei debiti, mediante periodici stati di
ripartizione, secondo i privilegi e le graduazioni previsti
dalla legge;
f) avverso il provvedimento del legale rappresentante
della Fondazione che prevede l'esclusione, totale o
parziale, di un credito dalla massa passiva, i creditori
esclusi possono proporre ricorso, entro il termine di
trenta giorni dalla notifica, al Ministro dell'interno, che
si pronuncera' entro sessanta giorni dal ricevimento
decidendo allo stato degli atti;
g) il legale rappresentante della Fondazione e'
autorizzato a definire transattivamente, con propria
determinazione, le pretese dei creditori, in misura non
superiore al 70 per cento di ciascun debito complessivo,
con rinuncia ad ogni altra pretesa e con la liquidazione
obbligatoria entro trenta giorni dalla conoscenza
dell'accettazione della transazione.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 del gia'
citato decreto-legge n. 277 del 2004:
«Art. 1 (Ente Ordine Mauriziano di Torino). - 1. L'Ente
Ordine Mauriziano di Torino, ente ospedaliero di seguito
denominato «Ente» e' costituito dai presidi ospedalieri
Umberto I di Torino e Istituto per la ricerca e la cura del
cancro (IRCC) di Candiolo (Torino).»
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2 del gia'
citato decreto-legge n. 277 del 2004:
«Art. 2 (Costituzione della Fondazione Ordine
Mauriziano). - 1. E' costituita la Fondazione Ordine
Mauriziano con sede in Torino, di seguito denominata:
«Fondazione.».
Nota al comma 1350:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 2 del gia'
citato decreto-legge n. 277 del 2004:
«2. Il patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ente,
con esclusione dei presidi ospedalieri di cui all'art. 1,
comma 1, e' trasferito alla Fondazione di cui al comma 1,
sulla cui gestione vigila un comitato costituito da cinque
membri di cui: uno nominato dal Presidente del Consiglio
dei Ministri, con funzioni di presidente del comitato; uno
nominato dal Ministro dell'interno; uno nominato dal
Ministro per i beni e le attivita' culturali; uno nominato
dalla regione Piemonte; uno nominato dall'Ordinario
diocesano di Torino. Gli eventuali oneri per il
funzionamento di detto comitato sono a carico della
gestione dell'Ente Ordine Mauriziano. Il comitato presenta
una relazione annuale al Presidente del Consiglio dei
Ministri che provvede alla trasmissione alle competenti
commissioni parlamentari.».
Nota al comma 1351:
- Si riporta il testo dell'art. 117 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle
assicurazioni private pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
13 ottobre 2005, n. 239, S.O.), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 117 (Separazione patrimoniale). - 1. I premi
pagati all'intermediario e le somme destinate ai
risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese di
assicurazione, se regolati per il tramite
dell'intermediario, sono versati in un conto separato, del
quale puo' essere titolare anche l'intermediario
espressamente in tale qualita', e che costituiscono un
patrimonio autonomo rispetto a quello dell'intermediario
medesimo.
2. Sul conto separato non sono ammesse azioni,
sequestri o pignoramenti da parte di creditori diversi
dagli assicurati e dalle imprese di assicurazione. Sono
ammesse le azioni da parte dei loro creditori ma nei limiti
della somma rispettivamente spettante al singolo assicurato
o alla singola impresa di assicurazione.
3. Sul conto separato non operano le compensazioni
legale e giudiziale e non puo' essere pattuita la
compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal
depositario nei confronti dell'intermediario.
3-bis. Sono esenti dagli obblighi previsti dal comma 1
gli intermediari di cui all'art. 109, comma 2,
lettere a), b) e d), che possano documentare in modo
permanente con fideiussione bancaria una capacita'
finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un
minimo di euro 15.000.».
Nota al comma 1352:
- La legge della regione Piemonte 16 giugno 2006, n. 21
reca «Interventi per lo sviluppo economico post-olimpico»
ed e' pubblicata nel B.U. Piemonte 22 giugno 2006, n. 25.
Nota al comma 1353:
- Si riporta il testo dell'art. 11-bis della legge
5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio)
introdotto dall'art. 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362:
«Art. 11-bis. (Fondi speciali). - 1. La legge
finanziaria in apposita norma prevede gli importi dei fondi
speciali destinati alla copertura finanziaria di
provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati
nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio
pluriennale ed in particolare di quelli correlati al
perseguimento degli obiettivi del documento di
programmazione finanziaria deliberato dal Parlamento. In
tabelle allegate alla legge finanziaria sono indicate,
distintamente per la parte corrente e per la parte in conto
capitale, le somme destinate alla copertura dei predetti
provvedimenti legislativi ripartiti per Ministeri e per
programmi. Nella relazione illustrativa del disegno di
legge finanziaria, con apposite note, sono indicati i
singoli provvedimenti legislativi che motivano lo
stanziamento proposto per ciascun Ministero e per i singoli
programmi. I fondi speciali di cui al presente comma sono
iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro
in appositi capitoli la cui riduzione, ai fini della
integrazione per competenza e cassa di capitoli esistenti o
di nuovi capitoli, puo' avvenire solo dopo la pubblicazione
dei provvedimenti legislativi che li utilizzano.
2. Gli importi previsti nei fondi di cui al comma 1
rappresentano il saldo fra accantonamenti di segno positivo
per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e
accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o
incremento di entrate. Gli accantonamenti di segno negativo
sono collegati mediante apposizione della medesima lettera
alfabetica, ad uno o piu' accantonamenti di segno positivo
o parte di essi, la cui utilizzazione resta subordinata
all'entrata in vigore del provvedimento legislativo
relativo al corrispondente accantonamento di segno negativo
e comunque nei limiti della minore spesa o delle maggiori
entrate da essi previsti per ciascuno degli anni
considerati. A seguito dell'approvazione dei provvedimenti
legislativi relativi ad accantonamenti negativi, con
decreto del Ministro del tesoro, gli importi derivanti da
riduzioni di spesa o incrementi di entrata sono portati
rispettivamente in diminuzione ai pertinenti capitoli di
spesa ovvero in aumento dell'entrata del bilancio e
correlativamente assegnati in aumento alle dotazioni dei
fondi di cui al comma 1.
3. Gli accantonamenti di segno negativo possono essere
previsti solo nel caso in cui i corrispondenti progetti di
legge siano stati presentati alle Camere.
4. Le quote dei fondi di cui al presente articolo non
possono essere utilizzate per destinazioni diverse da
quelle previste nelle relative tabelle per la copertura
finanziaria di provvedimenti adottati ai sensi dell'art.
77, secondo comma, della Costituzione, salvo che essi
riguardino spese di primo intervento per fronteggiare
calamita' naturali o improrogabili esigenze connesse alla
tutela della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza
economico-finanziaria.
5. Le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se
non corrispondono a progetti di legge gia' approvati da un
ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale non
utilizzate entro l'anno cui si riferiscono costituiscono
economie di bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad
obblighi internazionali ovvero ad obbligazioni risultanti
dai contratti o dai provvedimenti di cui al comma 3,
lettera h), dell'art. 11, la copertura finanziaria prevista
per il primo anno resta valida anche dopo il termine di
scadenza dell'esercizio a cui si riferisce purche' il
provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno
ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno
successivo. Le economie di spesa da utilizzare a tal fine
nell'esercizio successivo formano oggetto di appositi
elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro del
tesoro entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono allegati
al conto consuntivo del Ministero del tesoro. In tal caso,
le nuove o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei
relativi provvedimenti legislativi sono comunque iscritte
nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in
vigore i provvedimenti stessi e sono portate in aumento dei
limiti dei saldi previsti dal comma 3, lettera b),
dell'art. 11.».
Nota al comma 1355:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 11 della
gia' citata legge n. 468 del 1978:
«3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
competenza, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni
contabili pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e
degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla
determinazione del quantum della prestazione, afferenti
imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in
vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui
essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte
conseguenti all'andamento dell'inflazione;
c) la determinazione, in apposita tabella, per le
leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle
quote destinate a gravare su ciascuno degli anni
considerati;
d) la determinazione, in apposita tabella, della
quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui
quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
e) la determinazione, in apposita tabella, delle
riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella,
per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per
le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno
stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
tra le spese in conto capitale;
g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art.
11-bis e le corrispondenti tabelle;
h) l'importo complessivo massimo destinato, in
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al
rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma
dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle
modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente da pubbliche amministrazioni non
compreso nel regime contrattuale;
i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate
alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o
riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si
caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento
dei saldi di cui alla lettera a);
i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o
riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato
direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con
esclusione di interventi di carattere localistico o
microsettoriale;
i-quater) norme recanti misure correttive degli
effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11-ter,
comma 7.».
Nota al comma 1356:
- Per la lettera e), comma 3 dell'art. 11 della legge
5 agosto 1978, n. 468, si veda la nota al comma 1355.
Nota al comma 1359:
- Per la lettera i-quater), comma 3 dell'art. 11 della
gia' citata legge n. 468 del 1978, si veda la nota al
comma 1355.
Nota al comma 1360:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 46 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002):
«4. In apposito allegato al disegno di legge
finanziaria sono analiticamente indicati le autorizzazioni
di spesa e gli stanziamenti che confluiscono in ciascuno
dei fondi di cui al presente articolo.».
Nota al comma 1361:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 11 della
gia' citata legge n. 468 del 1978:
«5. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della
Costituzione, la legge finanziaria puo' disporre, per
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale,
nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e
nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art.
11-bis, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti
delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie
e contributive e delle riduzioni permanenti di
autorizzazioni di spesa corrente.».



 
857. Ai fini dell'attuazione degli interventi regionali complementari o integrativi dei progetti di innovazione industriale ai sensi del comma 856, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stipulano apposite convenzioni, in conformita' agli indirizzi fissati dai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, con la Cassa depositi e prestiti Spa, per la regolamentazione delle modalita' di intervento, prevedendo anche la misura minima del tasso di interesse da applicare e la durata massima del piano di rientro. Possibilita' di stipulare convenzioni, da parte di Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, per il Finanziamento regionale degli interventi di interesse. 858. Ai fini dell'attuazione del comma 856 relativamente agli interventi agevolativi alle imprese e alla ricerca previsti in atti di legislazione regionale o di programmazione comunitaria diversi da quelli di cui al comma 857, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare apposite convenzioni, in conformita' agli indirizzi fissati dai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, con la Cassa depositi e prestiti Spa, per il finanziamento degli interventi di interesse, mediante l'impegno dei relativi limiti annuali di spesa, nonche' per la regolamentazione delle modalita' di intervento, prevedendo anche la misura minima del tasso di interesse da applicare e la durata massima del piano di rientro. I relativi oneri per interessi sono posti a carico delle regioni e delle province autonome. Integrazione alla dotazione del FRI 859. Le risorse non utilizzate dalle regioni e dalle province autonome ai sensi del comma 858 integrano la dotazione del Fondo di cui al comma 855 dell'anno successivo. Previsione di programmi di ricerca e di sviluppo svolti da imprese innovative di nuova costituzione e assistenza tecnica imprese innovative 860. Nell'ambito dei progetti elaborati dai soggetti convenzionati con il Ministero dello sviluppo economico per l'attuazione degli interventi di promozione e assistenza tecnica per l'avvio di imprese innovative operanti in comparti di attivita' ad elevato impatto tecnologico, di cui agli articoli 103 e 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, possono essere previsti anche programmi di ricerca e sviluppo svolti dalle imprese innovative di nuova costituzione ai sensi dell'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, e della direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2001, recante le direttive per la concessione delle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui al citato articolo 14 della legge n. 46 del 1982. Semplificazioni procedurali per le azioni di sostegno alla nascita di imprese innovative. 861. Ai soggetti convenzionati con il Ministero dello sviluppo economico per le azioni di sostegno alla nascita di imprese innovative puo' essere affidata l'istruttoria dei programmi di cui al comma 860, secondo modalita' anche semplificate, determinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Completamento degli interventi della programmazione negoziata 862. Le iniziative agevolate finanziate a valere sugli strumenti della programmazione negoziata, non ancora completate alla data di scadenza delle proroghe concesse ai sensi della vigente normativa e che, alla medesima data, risultino realizzate in misura non inferiore al 30 per cento degli investimenti ammessi, possono essere completate entro il 31 dicembre 2007. La relativa rendicontazione e' completata entro i sei mesi successivi. 863. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e in coerenza con l'indirizzo assunto nelle Linee guida per l'elaborazione del Quadro strategico nazionale per la politica di coesione 2007-2013, approvate con l'intesa sancita dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 3 febbraio 2005, il Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, e' incrementato di 64.379 milioni di euro, di cui 100 milioni per ciascuno degli anni 2007 e 2008, 5.000 milioni per l'anno 2009 e 59.179 milioni entro il 2015, per la realizzazione degli interventi di politica regionale nazionale relativi al periodo di programmazione 2007-2013. Non meno del 30 per cento delle risorse di cui al periodo precedente e' destinato al finanziamento di infrastrutture e servizi di trasporto di rilievo strategico nelle regioni meridionali. La dotazione aggiuntiva complessiva ed il periodo finanziario di riferimento, di cui al presente comma, non possono essere variati, salvo approvazione da parte del CIPE, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Incremento Fondo aree sottoutilizzate e finanziamento di infrastrutture e servizi di trasporto di rilievo strategico nelle Regioni mediterranee. Quadro strategico nazionale e istituzione di una Cabina di regia per gli interventi nel settore delle infrastrutture e dei trasporti, composta da rappresentanti delle Regioni del Mezzogiorno e dei Ministeri competenti. 864. Il Quadro strategico nazionale, in coerenza con l'indirizzo assunto nelle Linee guida di cui al comma 863, costituisce la sede della programmazione unitaria delle risorse aggiuntive, nazionali e comunitarie, e rappresenta, per le priorita' individuate, il quadro di riferimento della programmazione delle risorse ordinarie in conto capitale, fatte salve le competenze regionali in materia. Per garantire l'unitarieta' dell'impianto programmatico del Quadro strategico nazionale e per favorire l'ottimale e coordinato utilizzo delle relative risorse finanziarie, tenuto anche conto delle risorse ordinarie disponibili per la copertura degli interventi, presso il Ministero dello sviluppo economico e' istituita, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie gia' esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una cabina di regia per gli interventi nel settore delle infrastrutture e dei trasporti, composta dai rappresentanti delle regioni del Mezzogiorno e dei Ministeri competenti. Determinazione della quota delle risorse annuali FAS 865. Per il periodo di programmazione 2007-2013 e comunque non oltre l'esercizio 2015, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, la legge finanziaria determina la quota delle risorse di cui al comma 863 da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale. Regola contabile: le somme non impegnate nell'esercizio di assegnazione possono essere mantenute in bilancio, quali residui. 866. Le somme di cui al comma 863, iscritte nella Tabella F allegata alla presente legge, ai sensi del comma 865, sono interamente impegnabili a decorrere dal primo anno di iscrizione. Le somme non impegnate nell'esercizio di assegnazione possono essere mantenute in bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell'esercizio 2013. Autorizzazione di spesa per la realizzazione di opere e interventi relativi ai canali portuali di grande navigazione della Laguna di Venezia-Porto Marghera. 867. Ai fini della realizzazione delle opere e degli interventi di cui all'accordo di programma quadro sottoscritto il 7 aprile 2006 tra Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Magistrato alle acque di Venezia e il Commissario delegato per l'emergenza socio-economico e ambientale relativa ai canali portuali di grande navigazione della Laguna di Venezia-Porto Marghera, nonche' per gli interventi di risanamento del polo chimico Laghi di Mantova e' autorizzata la spesa complessiva di euro 209 milioni, di cui euro 52 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e euro 53 milioni per l'anno 2010. L'utilizzo delle risorse e' disposto con decreto interministeriale del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Formulazione di un piano per rassegnazione al Ministero dell'ambiente di somme versate allo Stato a titolo di Risarcimento danno ambientale 868. Entro il 31 gennaio 2007, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, formulano un piano per la riassegnazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare delle somme versate allo Stato a titolo di risarcimento del danno ambientale a seguito della sottoscrizione di accordi transattivi negli anni 2005 e 2006 e non riassegnabili per effetto dell'articolo 1, comma 9, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Destinazione al bilancio dello Stato di parte delle risorse destinate a Sviluppo Italia 869. Le risorse individuate con delibere CIPE n. 19/2004, del 29 settembre 2004, n. 34/05, del 27 maggio 2005, e n. 2/06, del 22 marzo 2006, per gli anni 2006 e 2007 e destinate a Sviluppo Italia Spa per contributi a fondo perduto a favore dell'autoimprenditorialita' e dell'autoimpiego sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per una quota di 225 milioni di euro nell'anno 2007 e di 75 milioni di euro nell'anno 2008. Istituzione del Fondo investimenti ricerca scientifica e teconologica - FIRST 870. Al fine di garantire la massima efficacia degli interventi nel settore della ricerca, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca, il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST). Al Fondo confluiscono le risorse annuali per i progetti di ricerca di interesse nazionale delle universita', nonche' le risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, del Fondo per gli investimenti della ricerca di base, di cui all'articolo 104 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e, per quanto di competenza del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni. Dotazione del FIRST attraverso il rientro dei contributi concessi sotto forma di credito agevolato e attraverso l'assegnazione delle risorse da parte del CIPE.. 871. Il Fondo di cui al primo periodo del comma 870 e' alimentato in via ordinaria dai conferimenti, annualmente disposti dalla legge finanziaria, dai rientri dei contributi concessi sotto forma di credito agevolato e, per quanto riguarda le aree sottoutilizzate, delle risorse assegnate dal CIPE, nell'ambito del riparto dell'apposito Fondo. Ripartizione FIRST attraverso decreto interministeriale. 872. In attuazione delle indicazioni contenute nel Programma nazionale della ricerca di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni, il Ministro dell'universita' e della ricerca, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede alla ripartizione delle complessive risorse del Fondo, garantendo comunque il finanziamento di un programma nazionale di investimento nelle ricerche liberamente proposte in tutte le discipline da universita' ed enti pubblici di ricerca, valutate mediante procedure diffuse e condivise nelle comunita' disciplinari internazionali interessate. Definizione dei criteri di accesso e delle Modalita' di utilizzo e gestione del FIRST 873. Il Ministro dell'universita' e della ricerca, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definisce i criteri di accesso e le modalita' di utilizzo e gestione del Fondo di cui al comma 870 per la concessione delle agevolazioni al fine di garantire la massima efficacia ed omogeneita' degli interventi. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento trovano applicazione le disposizioni attualmente vigenti per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 870. Integrazione alle dotazioni del FIRST 874. E' autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di 360 milioni di euro per l'anno 2009 da destinare ad integrazione del Fondo di cui al comma 870. Istituzione fondo istruzione e formazione tecnica superiore - (IFTS) 875. Al fine di assicurare una piu' efficace utilizzazione delle risorse finanziarie destinate all'attuazione degli interventi di cui al comma 631, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, il Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore. Al Fondo confluiscono le risorse annualmente stanziate a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 634, sul fondo iscritto nella legge 18 dicembre 1997, n. 440, nonche' le risorse assegnate dal CIPE, per quanto riguarda le aree sottoutilizzate, per progetti finalizzati alla realizzazione dell'istruzione e formazione tecnica superiore, con l'obiettivo di migliorare l'occupabilita' dei giovani che hanno concluso il secondo ciclo di istruzione e formazione. Rifinanziamento Fondo interventi regionali per commercio e turismo 876. Il Fondo di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni, e' integrato di 30 milioni di euro per l'anno 2007 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce le modalita' per una semplificazione dei criteri di riparto e di gestione del cofinanziamento nazionale dei progetti strategici. Interventi per consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi 877. All'articolo 24, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo la parola: "controgaranzie" sono inserite le seguenti: "e cogaranzie". Riduzione del contributo per il Finanziamento dell'incremento dei fondi di garanzie interconsortili. 878. Per le finalita' previste dall'articolo 24, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, come modificato dal comma 877 del presente articolo, e' attribuito un contributo di 30 milioni di euro per l'anno 2007 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Ambito di applicazione 879. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, si applicano anche alle societa' finanziarie di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, come da ultimo modificato dal comma 877 del presente articolo. Fondo garanzia fidi 880. All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 25, 26, 27 e 61-ter sono abrogati; b) al comma 1, il secondo periodo e' soppresso; c) al comma 23, secondo periodo, le parole: "ai Fondi di garanzia indicati dai commi 25 e 28" sono sostituite dalle seguenti: "al fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662"; d) al comma 24, le parole: "ai Fondi di garanzia previsti dai commi 25 e 28" sono sostituite dalle seguenti: "al fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662". 881. Al fine di accelerare lo sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, di seguito denominati "confidi", anche mediante fusioni o trasformazioni in intermediari finanziari vigilati, iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, o in banche di credito cooperativo ai sensi dei commi 29, 30, 31 e 32 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, entro il 30 giugno 2007 i confidi provvedono ad imputare al fondo consortile o al capitale sociale le risorse proprie costituite da fondi rischi o da altri fondi o riserve patrimoniali derivanti da contributi dello Stato, degli enti locali o territoriali o di altri enti pubblici. Tali risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio a fini di vigilanza dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione. Imputazione al fondo consortile di risorse derivanti da contributi pubblici 882. Al fine di favorire il rafforzamento patrimoniale dei confidi, i fondi di garanzia interconsortile di cui al comma 20 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, possono essere destinati anche alla prestazione di servizi ai confidi soci ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, nonche', in generale, ai fini della riorganizzazione, integrazione e sviluppo operativo dei confidi stessi. Per le medesime finalita', in attesa dell'attuazione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, III direttiva in materia di antiriciclaggio, i confidi non sono assoggettati agli obblighi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. Rafforzamento patrimoniale confidi Contributi per partecipazione a programmi industriali aeronautici 883. Per le finalita' di cui all'articolo 3, primo comma, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, sono autorizzati contributi quindicennali di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da erogare alle imprese nazionali del settore aeronautico, ai sensi dell'articolo 5, comma 16-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. Contributi per sviluppo industria aeronautica ad alta tecnologia 884. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 11 maggio 1999, n. 140, sono autorizzati contributi quindicennali di 10 milioni di euro per l'anno 2007 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, da erogare alle imprese nazionali ai sensi dell'articolo 5, comma 16-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. Contributi per partecipazione a programmi europei aeronautici ad elevato contenuto tecnologico 885. Per le finalita' di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono autorizzati contributi quindicennali rispettivamente di 50 milioni di euro per l'anno 2007, di 40 milioni di euro per l'anno 2008 e di 30 milioni di euro per l'anno 2009, da erogare alle imprese nazionali ai sensi dell'articolo 5, comma 16-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. Coordinamento politiche ricerca applicata e innovazione tecnologica 886. Gli incentivi alla ricerca applicata e alla innovazione tecnologica, relativi ai Fondi di competenza dei Ministeri dello sviluppo economico e dell'universita' e della ricerca e del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri sono gestiti dalle medesime amministrazioni in modo coordinato anche in conformita' alle direttive adottate congiuntamente dai tre Ministri. Valutazione integrata delle domande per la concessione di incentivi 887. Le amministrazioni di cui al comma 886 conformano la propria attivita' a quanto disposto dal medesimo comma, in modo da assicurare criteri coordinati di selezione e valutazione delle domande, anche tramite l'emanazione di bandi unitari e l'acquisizione delle domande di agevolazione presso un unico ufficio, individuando idonee forme di coordinamento per la valutazione integrata delle domande stesse. Contributi per il sistema fieristico nazionale 888. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e a favore del Fondo per la mobilita' al servizio delle fiere previsto dalla legge 27 febbraio 2006, n. 105, e' autorizzato un contributo quindicennale di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Cofinanziamento progetti regionali per i distretti produttivi 889. All'articolo 1, comma 366, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la parola: "372" e' sostituita dalla seguente: "371". Concessione contributi statali per progetti regionali a favore dei distretti produttivi 890. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 371 sono inseriti i seguenti: "371-bis. In attesa dell'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 366, puo' essere riconosciuto un contributo statale a progetti in favore dei distretti produttivi adottati dalle regioni, per un ammontare massimo del 50 per cento delle risorse pubbliche complessivamente impiegate in ciascun progetto. Individuazione dei progetti regionali ammessi al beneficio 371-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i progetti regionali ammessi al beneficio di cui al comma 371-bis ed i relativi oneri per il bilancio dello Stato ed eventuali ulteriori progetti di carattere nazionale, fermo restando il limite massimo di cui al comma 372". Clausola di salvaguardia 891. All'articolo 1, comma 372, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la parola: "371" e' sostituita dalla seguente: "371-ter". Contributo per la realizzazione dei progetti per la societa' dell'informazione 892. Al fine di estendere e sostenere in tutto il territorio nazionale la realizzazione di progetti per la societa' dell'informazione, e' autorizzata una spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Con decreto di natura non regolamentare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali per gli interventi relativi alle regioni e agli enti locali, individua le azioni da realizzare sul territorio nazionale, le aree destinatarie della sperimentazione e le modalita' operative e di gestione di tali progetti. Istituzione di un Fondo per il sostegno agli investimenti per l'innovazione negli enti locali 893. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito fondo, denominato "Fondo per il sostegno agli investimenti per l'innovazione negli enti locali", con una dotazione finanziaria pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Fondo finanzia progetti degli enti locali relativi agli interventi di digitalizzazione dell'attivita' amministrativa, in particolare per quanto riguarda i procedimenti di diretto interesse dei cittadini e delle imprese. Criteri di distribuzione del Fondo per il sostegno agli investimenti per l'innovazione negli enti locali 894. Con successivo decreto dei Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere della Commissione permanente per l'innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti locali di cui all'articolo 14, comma 3-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, vengono stabiliti i criteri di distribuzione ed erogazione del Fondo di cui al comma 893. Priorita' dei progetti da finanziare 895. Nella valutazione dei progetti da finanziare, di cui al comma 892, e' data priorita' a quelli che utilizzano o sviluppano applicazioni software a codice aperto. I codici sorgente, gli eseguibili e la documentazione dei software sviluppati sono mantenuti in un ambiente di sviluppo cooperativo, situato in un web individuato dal Ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione al fine di poter essere visibili e riutilizzabili. Istituzione del Fondo per esigenze di difesa nazionale 896. Per il finanziamento degli interventi a sostegno dell'economia nel settore dell'industria nazionale ad elevato contenuto tecnologico e' istituito un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero della difesa, con una dotazione di 1.700 milioni di euro per l'anno 2007, di 1.550 milioni di euro per l'anno 2008 e di 1.200 milioni di euro per l'anno 2009, per la realizzazione di programmi di investimento pluriennale per esigenze di difesa nazionale, derivanti anche da accordi internazionali. Dall'anno 2010, per la dotazione del fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Con uno o piu' decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'ufficio centrale del bilancio, e alla Corte dei conti, sono individuati, nell'ambito della predetta pianificazione, i programmi in esecuzione o da avviare con le disponibilita' del fondo, disponendo delle conseguenti variazioni di bilancio. Con decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalita' e le procedure di assunzione di spesa anche a carattere pluriennale per i programmi derivati da accordi internazionali. Ripristino della Direzione Generale di commissariato e di servizi generali 897. Gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 216, sono abrogati, conseguentemente e' ripristinata la Direzione generale di commissariato e di servizi generali di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264. Istituzione del Fondo bonifiche aree militari, poligoni di tiro ed unita' navali 898. Nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e' istituito un fondo di conto capitale, con una dotazione di 25 milioni di euro, destinato alle bonifiche delle aree militari, sia dismesse che attive, e di pertinenza dei poligoni militari di tiro, nonche' delle unita' navali, effettuate d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche mediante l'impiego del genio militare. Con uno o piu' decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione del fondo di cui al presente comma. Istituzione e ripartizione del Fondo ristrutturazione e adeguamento arsenali militari 899. Nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e' istituito un fondo di conto capitale, con una dotazione di 20 milioni di euro, destinato alla ristrutturazione e all'adeguamento degli arsenali militari, comprese le darsene interne, e degli stabilimenti militari. Con uno o piu' decreti del Ministro della difesa, da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione del fondo di cui al presente comma. Istituzione e ripartizione del Fondo ammodernamento parco autoveicoli, sistemi operativi e infrastrutture dell'Arma dei Carabinieri 900. Nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e' istituito un fondo di conto capitale, con una dotazione di 5 milioni di euro, destinato all'ammodernamento del parco autoveicoli, dei sistemi operativi e delle infrastrutture dell'Arma dei carabinieri. Con uno o piu' decreti del Ministro della difesa, da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione del fondo di cui al presente comma. Riduzione della dotazione di u.p.b. Ministero della difesa 901. Per l'anno 2007, le dotazioni delle unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della difesa concernenti investimenti fissi lordi (categoria 21) sono ridotte, in maniera lineare, di 50 milioni di euro. Autorizzazione di spesa per interventi sanitari personale civile, militare e popolazioni nelle aree interessate da missioni internazionali 902. E' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2007 finalizzata ad interventi sanitari che si rendano eventualmente necessari in favore di personale affetto di infermita' letali ovvero da invalidita' o inabilita' permanente nonche' al monitoraggio delle condizioni sanitarie del personale militare e civile italiano impiegato e delle popolazioni abitanti in aree interessati da conflitti per i quali siano in corso missioni internazionali e di assistenza umanitaria, nonche' in poligoni di tiro nazionali, e nelle zone adiacenti, nei quali siano sperimentati munizionamento e sistemi di armamento. Autorizzazione di spesa a favore del Fondo salvataggio e ristrutturazione imprese in difficolta' 903. Per il finanziamento degli interventi consentiti dagli Orientamenti dell'Unione europea per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficolta' sugli aiuti di Stato del Fondo di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2007 e di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Integrazione del fondo per i trasferimenti correnti alle imprese per corrispettivi a imprese pubbliche per oneri di servizio pubblico 904. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, la dotazione del fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 15, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nel quale confluiscono gli importi delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti correnti alle imprese, e' integrata di 565 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di 170 milioni a decorrere dall'anno 2009, ai fini della corresponsione dei corrispettivi per le imprese pubbliche in relazione agli oneri di servizio pubblico sostenuti in applicazione dei rispettivi contratti di programma. 905. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono emanate, tenendo conto dei principi del diritto comunitario, disposizioni in merito all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1-ter, comma 4, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, come modificato dall'articolo 1, comma 373, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, relativamente alla cessione delle quote superiori al 20 per cento del capitale delle societa' che sono proprietarie e che gestiscono reti nazionali di trasporto del gas naturale controllate direttamente o indirettamente dallo Stato. Criteri cessione quote del capitale di societa' di trasporto gas naturale controllate direttamente o indirettamente dallo Stato Proroga termini per cessione quote del capitale per le societa' di trasporto gas naturale 906. Il termine del 31 dicembre 2008 stabilito dall'articolo 1-ter, comma 4, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, come prorogato dall'articolo 1, comma 373, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei soli confronti delle societa' di cui al comma 905 del presente articolo, e' rideterminato in ventiquattro mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 905. Possibilita' di utilizzo per i committenti del contratto di Locazione finanziaria in opere pubbliche 907. Per la realizzazione, l'acquisizione ed il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilita' i committenti tenuti all'applicazione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, possono avvalersi anche del contratto di locazione finanziaria. Contenuto del bando per utilizzo del contratto di locazione finanziaria 908. Nei casi di cui al comma 907, il bando, ferme le altre indicazioni previste dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, determina i requisiti soggettivi, funzionali, economici, tecnico-realizzativi ed organizzativi di partecipazione, le caratteristiche tecniche ed estetiche dell'opera, i costi, i tempi e le garanzie dell'operazione, nonche' i parametri di valutazione tecnica ed economico-finanziaria dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa. 909. Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni: Utilizzo del criterio del Valore economico adeguato al costo del lavoro nella predisposizione delle gare di appalto di lavori pubblici e nella valutazione dell'anomalia dell'offerte a) all'articolo 86, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: "3-bis. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione, nei casi previsti dalla normativa vigente, dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizio e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico piu' vicino a quello preso in considerazione"; b) all'articolo 87, al comma 2, la lettera e) e' abrogata; c) all'articolo 87, al comma 4, le parole: "In relazione a servizi e forniture," sono soppresse; d) all'articolo 87, dopo il comma 4, e' inserito il seguente: "4-bis. Nell'ambito dei requisiti per la qualificazione di cui all'articolo 40 del presente decreto, devono essere considerate anche le informazioni fornite dallo stesso soggetto interessato relativamente all'avvenuto adempimento, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa". Responsabilita' in solido del datore di lavoro anche in caso di affidamento ad imprese appaltatrici o subappaltatrici per danni al lavoratore non coperti da indennizzo INAIL 910. All'articolo 7 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, l'alinea e' sostituito dal seguente: "Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unita' produttiva della stessa, nonche' nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:"; b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "3-bis. L'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro". Responsabilita' in solido del datore di lavoro anche in caso di affidamento ad imprese appaltatrici o subappaltatrici per mancata retribuzione od omessa contribuzione 911. L'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e' sostituito dal seguente: "2. In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in solido con l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti". Eventuali modifiche soggettive dei Soggetti offerenti nei contratti di locazione finanziaria 912. L'offerente di cui al comma 908 puo' essere anche un'associazione temporanea costituita dal soggetto finanziatore e dal soggetto realizzatore, responsabili, ciascuno, in relazione alla specifica obbligazione assunta, ovvero un contraente generale. In caso di fallimento, inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa impeditiva all'adempimento dell'obbligazione da parte di uno dei due soggetti costituenti l'associazione temporanea di imprese, l'altro puo' sostituirlo, con l'assenso del committente, con altro soggetto avente medesimi requisiti e caratteristiche. Controllo dell'opera realizzata con la locazione finanziaria 913. L'adempimento degli impegni della stazione appaltante resta in ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione ed eventuale gestione funzionale dell'opera secondo le modalita' previste. Rispetto dei requisiti tecnici anche in caso di Locazione finanziaria per i contratti di servizi 914. Al fine di assicurare la massima estensione dei principi comunitari e delle regole di concorrenza negli appalti di servizi o di servizi pubblici locali la stazione appaltante considera, in ogni caso, rispettati i requisiti tecnici prescritti anche ove la disponibilita' dei mezzi tecnici necessari ed idonei all'espletamento del servizio e' assicurata mediante contratti di locazione finanziaria con soggetti terzi. Autorizzazione di spesa a favore dell'autotrasporto 915. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativi all'anno 2006, e' autorizzata un'ulteriore spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2007. Destinazione di quota parte del Fondo per autotrasporto per strutture logistiche modali gia' previste nei piani regionali di trasporto 916. Il 40 per cento delle disponibilita' finanziarie del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, deve essere destinato per la realizzazione e il completamento di strutture logistiche intermodali di I livello le cui opere e servizi sono gia previsti dai piani regionali trasporti. Autorizzazione di spesa per riduzione dei premi INAIL a favore dei dipendenti delle imprese di autotrasporto in conto di terzi relativi all'anno 2006 917. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativi all'anno 2006, e' autorizzata un'ulteriore spesa di 54 milioni di euro per l'anno 2007. 918. Per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto di merci, nonche', ove si individuano misure compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87 del Trattato istitutivo della Comunita' europea, per interventi di riduzione del costo del lavoro delle imprese di autotrasporto di merci relativo all'anno 2006, al fondo istituito dall'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' assegnata la somma di euro 186 milioni per l'anno 2007. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le politiche europee sono disciplinate le modalita' di utilizzazione del fondo di cui al primo periodo. L'efficacia delle modalita' di utilizzazione di tale fondo e' comunque subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea, alla autorizzazione della Commissione europea. Autorizzazione di spesa per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto di merci Agevolazioni per acquisizione di autoveicoli adibiti a trasporto merci 919. A carico del fondo di cui al comma 918 e' prelevato l'importo di 70 milioni di euro, da destinare a misure agevolative a favore dei soggetti che acquisiscano, anche mediante locazione finanziaria, autoveicoli adibiti al trasporto di merci, di massa complessiva pari o superiore a 11,5 tonnellate. Con il regolamento di cui al comma 918 sono determinati criteri e modalita' per la fruizione di dette agevolazioni. 920. Dalla somma di 80 milioni di euro autorizzata, per l'anno 2006, ai sensi del comma 108 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' prelevato l'importo di 42 milioni di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa, per essere destinato alla misura prevista all'articolo 1, comma 105, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le disposizioni del presente comma entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. Riduzione dei premi INAIL a favore dei dipendenti delle imprese di autotrasporto in conto di terzi per l'anno 2005 Incremento tariffe per operazioni di motorizzazione e destinazione di quota parte per CED del dipartimento trasporti terrestri e piano di mobilita' 921. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2007, e' stabilito un incremento delle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione di cui all'articolo 18 della legge 1o dicembre 1986, n. 870, in modo da assicurare, su base annua, maggiori entrate pari ad almeno 50 milioni di euro. Di conseguenza e' autorizzata, a decorrere dal 2007, la spesa di 25 milioni di euro, in aggiunta alle somme gia' stanziate sul pertinente capitolo di bilancio, per il funzionamento del Centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti del Ministero dei trasporti e la spesa di 10 milioni di euro per la predisposizione del piano generale di mobilita', i sistemi informativi di supporto, il monitoraggio e la valutazione di efficacia degli interventi. Autorizzazione di spesa per completamento dei Progetti informatici del Ministero delle Infrastrutture 922. Per la copertura degli oneri connessi alla prosecuzione e al completamento di progetti informatici di competenza del Ministero delle infrastrutture, gia' previsti nell'ambito del Piano triennale per l'informatica 2007-2009 e' autorizzata la spesa di euro 8.500.000 per l'anno 2007, di euro 4.200.000 per ciascuno degli anni 2008 e 2009, da iscrivere nello stato di previsione del medesimo Ministero. Incremento tariffe revisione autoveicoli 923. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2007, ai sensi del comma 12 dell'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' stabilito un incremento delle tariffe applicabili per le operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi in cifra uguale per le operazioni eseguite dagli uffici della Motorizzazione e per quelle eseguite dai centri privati concessionari di dette operazioni ai sensi dello stesso articolo 80, comma 8. Autorizzazione di spesa a favore dell'Agenzia nazionale diffusione tecnologie per l'innovazione 924. E' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 a favore dell'Agenzia nazionale per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione. Incremento del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) per finanziamento delle Infrastrutture larga banda 925. Al fine di sostenere nuovi processi di realizzazione delle infrastrutture per la larga banda e di completare il "Programma per lo sviluppo della larga banda nel Mezzogiorno", le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, destinate al finanziamento degli interventi attuativi del suddetto Programma da parte del Ministero delle comunicazioni per il tramite della Societa' infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia Spa (Infratel Italia) di cui all'articolo 7 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono incrementate di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Delibera CIPE per Riparto FAS per finanziamento infrastrutture larga banda 926. Nell'ambito del riparto del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il CIPE, con propria delibera ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 61, assegna ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2009 al Ministero delle comunicazioni per la realizzazione delle finalita' di cui al comma 925. Conseguentemente, le risorse del medesimo Fondo destinate al Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2009 sono diminuite di 50 milioni di euro. Individuazione di interventi per favorire la Transizione alla televisione digitale 927. Al fine di diffondere la tecnologia della televisione digitale sul territorio nazionale, e' istituito presso il Ministero delle comunicazioni il "Fondo per il passaggio al digitale" per la realizzazione dei seguenti interventi: a) incentivare la produzione di contenuti di particolare valore in tecnica digitale; b) incentivare il passaggio al digitale terrestre da parte del titolare dell'obbligo di copertura del servizio universale; c) favorire la progettazione, realizzazione e messa in onda di servizi interattivi di pubblica utilita' diffusi su piattaforma televisiva digitale; d) favorire la transizione al digitale da parte di famiglie economicamente o socialmente disagiate; e) incentivare la sensibilizzazione della popolazione alla tecnologia del digitale. Modalita' di realizzazione interventi per la transizione alla televisione digitale 928. Il Ministro delle comunicazioni, con proprio decreto, individua gli interventi di cui al comma 927 e le concrete modalita' di realizzazione dei medesimi, i requisiti e le condizioni per accedere agli interventi, le categorie di destinatari, la durata delle sperimentazioni, nonche' le modalita' di monitoraggio e di verifica degli interventi. Autorizzazione spesa per la realizzazione degli interventi di transizione al digitale 929. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 927 e' autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Riduzione sanzioni amministrative nei confronti dei soggetti esercenti radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale 930. Nei confronti dei soggetti esercenti la radiodiffusione sonora, nonche' la radiodiffusione televisiva in ambito locale, le sanzioni amministrative previste dall'articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, sono ridotte a un decimo. Esclusione dei progetti cofinanziati dall'Unione europea dalla regola del 2 per cento 931. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 57, primo e secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non si applicano alle spese relative a progetti cofinanziati dall'Unione europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale. Unificazione dei fondi venture capital 932. Tutti i fondi rotativi gestiti dalla SIMEST Spa destinati ad operazioni di venture capital in Paesi non aderenti all'Unione europea nonche' il fondo di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001, n. 84, sono unificati in un unico fondo. Prestazione della garanzia per il Fondo rotativo alle imprese esportatrici 933. Dopo l'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: "Art. 2-bis. - 1. Il fondo rotativo di cui all'articolo 2 puo' essere, a cura dell'ente gestore, garantito contro i rischi di mancato rimborso, presso una compagnia di assicurazione o istituti di credito. I costi della garanzia o assicurazione sono dall'ente gestore addebitati agli operatori beneficiari dei finanziamenti. Le condizioni e le modalita' del contratto di assicurazione o garanzia sono sottoposte all'approvazione del comitato di gestione del fondo e non devono comportare oneri a carico del fondo". Promozione partecipazione a societa' ed imprese miste all'estero 934. All'articolo 3, comma 5, della legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni, le parole: "per le finalita' di cui alla presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "per interventi volti a sostenere l'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano". Promozione progetti integrati consorzi agro-alimentari e turistico-alberghieri 935. All'articolo 10 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Per favorire una promozione sinergica del prodotto italiano, ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni, possono essere concessi contributi d'intesa con i Ministri competenti a progetti promozionali e di internazionalizzazione realizzati da consorzi misti tra piccole e medie imprese dei settori agro-ittico-alimentare e turistico-alberghiero, aventi lo scopo esclusivo dell'attrazione della domanda estera". Incremento del fondo "made in Italy" e destinazione di quota parte delle risorse per prodotti tessili cardati 936. Per le finalita' di cui al comma 61 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, anche al fine di favorire la penetrazione commerciale dei mercati esteri da parte delle imprese attraverso l'adozione di strumenti di marchio consortili, aventi natura privatistica, il fondo istituito per le azioni a sostegno del "made in Italy" e' incrementato di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2007 e 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Quota parte delle risorse di cui al precedente periodo, per un ammontare pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, e' destinata all'erogazione di contributi per la realizzazione di studi e ricerche diretti alla certificazione di qualita' e di salubrita' dei prodotti tessili cardati, realizzati con materie prime secondarie, che valorizzano la tipicita' delle lavorazioni e le caratteristiche ecologiche dei relativi manufatti. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del commercio internazionale, sono individuate le modalita' per accedere ai contributi di cui al precedente periodo. Autorizzazione di spesa per la promozione della Produzione ceramiche artistiche. Finanziamento Museo Internazionale di Faenza 937. Al fine di promuovere la tutela e lo sviluppo delle produzioni di ceramiche artistiche e di qualita', in linea con le finalita' fissate dalla legge 9 luglio 1990, n. 188, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per gli anni 2007 e 2008. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui al presente comma, una somma pari a 50.000 euro per ciascun anno del triennio 2007-2009, e' destinata al finanziamento del Museo internazionale delle ceramiche di Faenza di cui alla legge 17 febbraio 1968, n. 97. Criteri e modalita' di utilizzo delle risorse per la promozione delle ceramiche artistiche 938. L'utilizzo delle risorse di cui al comma 937 avviene secondo i criteri e le modalita' di utilizzo di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive 16 maggio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2003. Individuazione dei criteri di Affidamento servizi in aree di servizio delle reti autostradali 939. All'articolo 2, comma 85, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e' aggiunto, in fine, il seguente capoverso: "5-ter. L'affidamento dei servizi di distribuzione carbolubrificanti e delle attivita' commerciali e ristorative nelle aree di servizio delle reti autostradali, in deroga rispetto a quanto previsto nelle lettere c) ed f) del comma 5, avviene secondo i seguenti principi: a) verifica preventiva della sussistenza delle capacita' tecnico-organizzative ed economiche dei concorrenti allo scopo di garantire un adeguato livello e la regolarita' del servizio, secondo quanto disciplinato dalla normativa di settore; b) valutazione delle offerte dei concorrenti che valorizzino l'efficienza, la qualita' e la varieta' dei servizi, gli investimenti in coerenza con la durata degli affidamenti e la pluralita' dei marchi. I processi di selezione devono assicurare una prevalente importanza al progetto tecnico-commerciale rispetto alle condizioni economiche proposte; c) modelli contrattuali idonei ad assicurare la competitivita' dell'offerta in termini di qualita' e disponibilita' dei servizi nonche' dei prezzi dei prodotti oil e non oil". Autorizzazione di spesa per la stabilizzazione del personale operante nei parchi Nazionale Gran Sasso, Monti della Laga e Maiella 940. Al fine di garantire i livelli occupazionali nel Parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga e del Parco nazionale della Maiella e' erogata a favore dell'ente Parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga e dell'ente Parco nazionale della Maiella la somma di euro 2.000.000, a decorrere dall'anno 2007, per consentire la stabilizzazione del personale fuori ruolo operante presso tali enti. Le relative stabilizzazioni sono effettuate nei limiti delle risorse assegnate con il presente comma e nel rispetto delle normative vigenti in materia di assunzioni, anche in soprannumero. I rapporti di lavoro in essere con il personale che presta attivita' professionale e collaborazione presso gli enti Parco sono regolati, sulla base di nuovi contratti che verranno stipulati, a decorrere dal 1o gennaio 2007 fino alla definitiva stabilizzazione del suddetto personale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2008. Al relativo onere si provvede attraverso riduzione del fondo di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Commercializzazione prodotti con false indicazioni 941. In relazione a quanto previsto dal comma 61 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, al comma 49 del medesimo articolo 4, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "incluso l'uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli". Contributi agli enti fieristici per potenziamento attivita' promozione del "Made in Italy" 942. Allo scopo di potenziare l'attivita' di promozione e sviluppo del "made in Italy", anche attraverso l'acquisizione di beni strumentali ad elevato contenuto tecnologico e l'ammodernamento degli impianti gia' esistenti, e' concesso, a favore degli enti fieristici, un contributo nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2007 a valere sulle disponibilita' di cui all'articolo 14-vicies semel del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, che e' contestualmente abrogato. Le modalita', i criteri ed i limiti del contributo sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Autorizzazione di spesa per le politiche generali a favore delle Collettivita' italiane all'estero 943. Per le politiche generali concernenti le collettivita' italiane all'estero, la loro integrazione, l'informazione, l'aggiornamento e la promozione culturale a loro favore, la valorizzazione del ruolo degli imprenditori italiani all'estero nonche' il coordinamento delle iniziative relative al rafforzamento e alla razionalizzazione della rete consolare, e' autorizzata la spesa di 24 milioni di euro per l'anno 2007 e 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Autorizzazione di spesa per la prosecuzione degli Interventi per la salvaguardia di Venezia 944. Per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, e successive modificazioni, e' autorizzata la spesa di 85 milioni di euro per l'anno 2007 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, da ripartire secondo le modalita' di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 3 agosto 1998, n. 295. Autorizzazione di spesa per infrastrutture della Regione Friuli Venezia Giulia. 945. Per l'attuazione del Protocollo d'intesa tra il Governo italiano e la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, e' autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2007, finalizzata al completamento del terzo lotto, secondo stralcio, tratto Gattinara-Padriciano, della grande viabilita' triestina. Entrate tributarie regione Friuli - Venezia Giulia 946. All'articolo 49, primo comma, dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, l'alinea e' sostituito dal seguente: "Spettano alla Regione le seguenti quote fisse delle sottoindicate entrate tributarie erariali riscosse nel territorio della Regione stessa:". Incremento delle quote fisse dell'IVA per regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto 947. In applicazione dell'articolo 15 del decreto legislativo 1o aprile 2004, n. 111, ed al fine di rendere efficaci le disposizioni ivi contenute, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 9, comma 7, del medesimo decreto relative ai servizi di trasporto ferroviario interregionale, da definire previa intesa fra il Ministero dei trasporti e le regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto, i cui oneri saranno quantificati con successivo provvedimento, al numero 4) del primo comma dell'articolo 49 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, le parole: "otto decimi" sono sostituite dalle seguenti: "9,1 decimi". Riduzioni di autorizzazioni di spesa per copertura incremento della quota di entrate attribuite alle regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto 948. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 946 e 947 decorre dal 1o gennaio 2008; conseguentemente, sono ridotte le seguenti autorizzazioni di spesa per gli importi sotto indicati: a) stato di previsione del Ministero dei trasporti: legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 15, per l'importo di euro 1.875.000; b) stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze: legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 15, per l'importo di euro 68.408.000. Autorizzazione di spesa a favore degli Interventi per Roma-capitale della Repubblica 949. Per la prosecuzione degli interventi per Roma-capitale della Repubblica, di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 396, e successive modificazioni, e' autorizzata la spesa di 212,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di 170 milioni di euro per l'anno 2009. Autorizzazione di spesa per promozione della Candidatura italiana per l'Esposizione Universale del 2015 950. Per il finanziamento della promozione della candidatura italiana all'Esposizione universale del 2015 da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2007 e di 1 milione di euro per l'anno 2008. Autorizzazione di spesa per partecipazione all'Esposizione di Saragozza 951. Per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione internazionale di Saragozza del 2008 e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2007, di 3,8 milioni di euro per l'anno 2008 e di 450.000 euro per l'anno 2009. Autorizzazione di spesa per partecipazione all' Esposizione di Shanghai 952. Per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale di Shanghai 2010 e' autorizzata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2007, di 1,25 milioni di euro per l'anno 2008 e di 7 milioni di euro per l'anno 2009. Istituzione di Commissariati pro tempore per le Esposizioni internazionali 953. Per la partecipazione dell'Italia alle Esposizioni di Saragozza 2008 e Shanghai 2010 sono istituiti, rispettivamente, un Commissariato per l'Esposizione di Saragozza 2008 e un Commissariato generale per l'Esposizione di Shanghai 2010. Essi cessano di operare entro nove mesi dalla chiusura delle relative Esposizioni, dopo la presentazione dei rendiconti finali delle spese di cui, rispettivamente, ai commi 951 e 952. Procedura per le Nomine dei Commissari per le esposizioni 954. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del commercio internazionale, sono nominati il Commissario del Governo per l'Esposizione di Saragozza 2008 ed il Commissario generale del Governo per l'Esposizione di Shanghai 2010. Procedura per le nomine dei Segretari generali dei Commissariati 955. Con decreto del Ministro degli affari esteri, sono altresi' nominati i Segretari generali del Commissariato e del Commissariato generale, scelti tra i funzionari della carriera diplomatica con il grado di ministro plenipotenziario, i quali esercitano le loro funzioni in raccordo con i rispettivi Commissari, sostituendoli in caso di assenza o di impedimento. 956. Il Commissario e il Commissario generale gestiscono i fondi di cui, rispettivamente, ai commi 951 e 952 e ordinano le spese da effettuare in Italia e all'estero per la partecipazione dell'Italia, nonche' le spese per le manifestazioni a carattere scientifico, culturale ed artistico collegate alle finalita' delle esposizioni. Il Commissario e il Commissario generale, nello svolgimento dei loro compiti, sono autorizzati a derogare alle vigenti disposizioni di contabilita' generale dello Stato in materia di contratti. Il Commissario e il Commissario generale presentano al Ministero degli affari esteri il preventivo delle spese e, entro nove mesi dalla data di chiusura delle rispettive esposizioni, i rendiconti finali delle spese sostenute. Criteri per la gestione dei fondi attribuiti ai Commissari Strutture di supporto ai Commissari 957. Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Commissario e il Commissario generale si avvalgono ciascuno del supporto di un dirigente di prima fascia ovvero di un dirigente incaricato di funzioni dirigenziali generali ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, anche in deroga all'articolo 3, comma 147, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nominato dal Ministero degli affari esteri tra gli appartenenti al proprio ruolo dirigenziale, con funzioni di direttore amministrativo, e di cinque unita' di personale dipendente dal medesimo Ministero ovvero dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in posizione di comando o in altre posizioni analoghe, secondo i rispettivi ordinamenti. Le strutture di supporto al Commissario e al Commissario generale comprendono altresi' personale assunto con contratto a tempo determinato, che ha diritto a un trattamento onnicomprensivo a carico del Commissariato o del Commissariato generale commisurato a quello stabilito dalle norme dello Stato ospitante nell'ambito delle Esposizioni. Tale personale, ove assunto in Italia, ha diritto altresi' al rimborso delle spese di viaggio ed alloggio nelle sedi espositive, esclusa ogni indennita' di missione. Il Commissario e il Commissario generale possono avvalersi di consulenti in possesso di specifiche professionalita'. Status giuridico dei Commissari 958. Il Commissario e il Commissario generale, se dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, i Segretari generali e i direttori amministrativi sono collocati per tutta la durata dell'incarico nella posizione di fuori ruolo o in posizione analoga secondo i rispettivi ordinamenti, in eccedenza alle quote stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, e successive modificazioni, o da qualsiasi altra disposizione legislativa o regolamentare. Rinvio a decreto ministeriale per fissazione indennita' spettante al personale operante nell'ambito delle Esposizioni 959. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' stabilita l'indennita' spettante al Commissario, al Commissario generale, ai Segretari generali, ai direttori amministrativi ed al restante personale di cui al comma 957, per l'intero periodo di svolgimento delle funzioni, dovunque svolte, dalla data di conferimento dell'incarico. Tale indennita' non ha natura retributiva e tiene conto della delicatezza dell'incarico, dei relativi oneri e dell'intensita' dell'impegno lavorativo. Essa non puo' essere superiore a quelle spettanti ai corrispondenti gradi del personale appartenente ai ruoli della carriera diplomatica, di quella dirigenziale e delle altre carriere del Ministero degli affari esteri e si aggiunge, per il personale dipendente da pubbliche amministrazioni, alle competenze stipendiali di base metropolitane. Conferma della vigente normativa in tema Rimborso spese di viaggio 960. Per i periodi di servizio prestati fuori sede e' corrisposto ai soggetti di cui ai commi 954, 955 e 957 il rimborso delle sole spese di viaggio, in conformita' alle disposizioni vigenti. Procedura per la nomina del Collegio revisori dei conti 961. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' nominato un collegio di tre revisori dei conti, scelti tra i dirigenti dei rispettivi Ministeri, dei quali uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, con funzioni di presidente, e due designati rispettivamente dal Ministro degli affari esteri e dal Ministro del commercio internazionale. Copertura 962. Agli oneri derivanti dai commi da 953 a 961 si provvede nell'ambito delle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 951 e 952. Incremento dei trasferimenti erariali a favore del Comune di Roma 963. A decorrere dall'anno 2007 e fino alla revisione del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali, il contributo previsto dall'articolo 1 della legge 25 novembre 1964, n. 1280, da ultimo rideterminato dall'articolo 9, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, e confluito nel fondo consolidato di cui all'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e' incrementato di 175 milioni di euro annui. Autorizzazione di spesa per prosecuzione interventi alta velocita/alta capacita' della linea Torino Milano Napoli 964. Per la prosecuzione degli interventi relativi al Sistema "Alta Velocita/Alta Capacita'" della linea Torino-Milano-Napoli e' autorizzata la spesa complessiva di 8.100 milioni di euro nel periodo 2007-2021, di cui 400 milioni per l'anno 2007, 1.300 milioni per l'anno 2008, 1.600 milioni per l'anno 2009 e 4.800 milioni per il periodo 2010-2021, in ragione di 400 milioni di euro annui. Le somme di cui al precedente periodo sono interamente impegnabili a decorrere dal primo anno di iscrizione. Autorizzazione di spesa per prosecuzione interventi Linea Parma-La Spezia 965. Per la prosecuzione degli interventi alle linee trasversali e, in particolare, per la progettazione definitiva del raddoppio dell'intero tracciato della linea ferroviaria Parma-La Spezia (Pontremolese), funzionale al rafforzamento del corridoio plurimodale Tirreno-Brennero, e' autorizzata la spesa di 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Assunzioni oneri per investimenti relativi Linea Torino-Milano-Napoli 966. Gli oneri per capitale ed interessi dei titoli emessi e dei mutui contratti da Infrastrutture Spa fino alla data del 31 dicembre 2005 per il finanziamento degli investimenti per la realizzazione della infrastruttura ferroviaria ad alta velocita' "Linea Torino-Milano-Napoli", nonche' gli oneri delle relative operazioni di copertura, sono assunti direttamente a carico del bilancio dello Stato. Fatti salvi i diritti dei creditori del patrimonio separato costituito da Infrastrutture Spa, sono abrogati il comma 1, ultimo periodo, il comma 2, ultimo periodo, e il comma 4 dell'articolo 75 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Liquidazione patrimonio separato. Estinzione debiti Ferrovie dello Stato 967. La Cassa depositi e prestiti Spa, in quanto succeduta ad Infrastrutture Spa ai sensi dell'articolo 1, comma 79, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, promuove le iniziative necessarie per la liquidazione del patrimonio separato costituito da Infrastrutture Spa. A seguito della predetta liquidazione cessa la destinazione dei crediti e proventi di cui al comma 4 dell'articolo 75 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e sono estinti i debiti di Ferrovie dello Stato Spa e di societa' del gruppo relativi al citato patrimonio separato sia nei confronti del patrimonio separato stesso sia nei confronti dello Stato. Trattamento fiscale dell'assunzione degli oneri a carico del bilancio dello Stato 968. L'assunzione degli oneri a carico del bilancio dello Stato di cui al comma 966 nonche' l'estinzione dei debiti di Ferrovie dello Stato Spa e di societa' del gruppo di cui al comma 967 si considerano fiscalmente irrilevanti. Rinvio a decreto ministeriale per la definizione di criteri e modalita' per l'assunzione degli oneri 969. I criteri e le modalita' di assunzione da parte dello Stato degli oneri di cui al comma 966, di liquidazione del patrimonio separato di cui al comma 967, nonche' i criteri di attuazione del comma 964, sono determinati con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. Incremento canone alta velocita/Alta capacita' 970. Al comma 8 dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "L'incremento annuo del canone dovuto per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria Alta Velocita/Alta Capacita' non dovra' comunque essere inferiore al 2 per cento". Autorizzazione di spesa a titolo di contributo per la remunerazione degli obblighi di servizio pubblico 971. E' autorizzata la spesa di euro 400 milioni per l'anno 2007 da riconoscere a Trenitalia Spa, a titolo di contributo per la remunerazione degli obblighi di servizio pubblico con lo Stato forniti, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, ed in conformita' all'articolo 5 della direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, fino al 2003. Assunzione a carico dello Stato del debito contratto con Infrastrutture spa per realizzazione sistema alta velocita' /alta capacita' 972. Ai fini del rimborso degli interessi e della restituzione delle quote capitale dei mutui accesi in applicazione del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 505, convertito dalla legge 29 gennaio 1994, n. 78, per il triennio 2007-2009, e' posto a carico dello Stato, per l'importo annuo di 27 milioni di euro, l'onere per il servizio del debito gia' contratto nei confronti di Infrastrutture Spa, per il periodo dal 1o agosto 2006 al 31 dicembre 2007 in relazione alla realizzazione del "Sistema alta velocita/alta capacita'". Autorizzazione di spesa per adeguamento dei corrispettivi per gli oneri di servizio pubblico 973. E' autorizzata la spesa complessiva di euro 311 milioni per l'anno 2007, in relazione all'adeguamento dei corrispettivi per gli oneri di servizio pubblico sostenuti in attuazione dei contratti di servizio con le regioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo, 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, e al relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2000, ed all'articolo 52 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ivi compreso il recupero del tasso di inflazione programmata degli anni precedenti. Autorizzazione di spesa per investimenti a favore della Rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria nazionale 974. A copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e' autorizzata l'ulteriore spesa di 1.600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008; tale maggiore spesa e' destinata, in misura non inferiore al 50 per cento, agli investimenti nella rete regionale e locale. Contributi sistema Alta Velocita/ Alta Capacita' Torino-Milano-Napoli 975. Il comma 84 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' sostituito dal seguente: "84. Sono concessi, ai sensi dell'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, a Ferrovie dello Stato Spa o a societa' del gruppo contributi quindicennali di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2006 per la prosecuzione degli interventi relativi al sistema alta velocita/alta capacita' Torino-Milano-Napoli e di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2007 a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria nazionale". Utilizzazione di quota parte delle risorse per la tratta ferroviaria Aosta-Chivasso 976. A valere sulle risorse di cui al comma 974, la somma di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e' destinata specificamente all'ammodernamento della tratta ferroviaria Aosta-Chivasso. Finanziamento opere di preminente interesse nazionale e utilizzazione di quota parte delle risorse per Capitanerie di porto 977. Per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, e' autorizzata la concessione di contributi quindicennali di 100 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di cui 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 per le esigenze infrastrutturali delle capitanerie di porto. Autorizzazione di spesa per Capitanerie di porto - guardia costiera 978. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e' altresi' autorizzato un contributo di 3 milioni di euro per consentire lo sviluppo del programma di potenziamento ed adeguamento delle infrastrutture del Corpo delle capitanerie di porto - guardia costiera. utilizzazione di quota parte delle risorse ex l. 443 del 2001 per concorso statale alle opere infrastrutturali della Pedemontana lombarda 979. Per assicurare il concorso dello Stato al completamento della realizzazione delle opere infrastrutturali della Pedemontana lombarda, a valere sulle risorse di cui al comma 977, e' autorizzato un contributo quindicennale di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. A tal fine le funzioni ed i poteri di soggetto concedente e aggiudicatore attribuiti ad ANAS Spa per la realizzazione dell'autostrada Pedemontana Lombarda, dell'autostrada diretta Brescia-Bergamo-Milano, delle tangenziali esterne di Milano, sono trasferite da ANAS Spa medesima ad un soggetto di diritto pubblico che subentra in tutti i diritti attivi e passivi inerenti la realizzazione delle infrastrutture autostradali e che viene appositamente costituito in forma societaria e partecipato dalla stessa ANAS Spa e dalla regione Lombardia o da soggetto da essa interamente partecipato. Sempre a valere sugli importi di cui al comma 977, e' altresi' autorizzato un contributo quindicennale di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 e di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 per la realizzazione del tratto della metropolitana di Milano M4 Lorenteggio-Linate. A valere sul medesimo stanziamento una quota e' destinata al potenziamento della rete ferroviaria locale lombarda con priorita' per le tratte ad alta frequentazione adibite al trasporto dei pendolari. Autorizzazione alla reiscrizione in bilancio di limiti di impegno autorizzati ma non impegnati 980. Le quote dei limiti di impegno, autorizzati dall'articolo 13, comma 1, della legge 1o agosto 2002, n. 166, e successivo finanziamento a carico dell'articolo 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, decorrenti dagli anni 2003, 2004 e 2005, non impegnate al 31 dicembre 2006, costituiscono economie di bilancio e sono reiscritte nella competenza degli esercizi successivi a quelli terminali dei rispettivi limiti. Contributo quindicennale per realizzazione opere infrastrutturali della Pedemontana di Formia 981. Per assicurare il concorso dello Stato al completamento della realizzazione delle opere infrastrutturali della Pedemontana di Formia di cui alla delibera CIPE n. 98/06 del 29 marzo 2006, a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 92, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che sono corrispondentemente ridotte, e' autorizzato un contributo quindicennale di 5 milioni di euro a decorrere dal 2007. A tal fine, il completamento della progettazione e della relativa attivita' esecutiva, relativamente alla realizzazione dell'opera, puo' avvenire anche attraverso affidamento di ANAS Spa ad un organismo di diritto pubblico, costituito in forma societaria e partecipato dalla stessa societa' e dalla provincia di Latina. Con atto convenzionale e' disciplinato il subentro nei rapporti attivi e passivi inerenti la realizzazione delle predette opere infrastrutturali. Attribuzione alle autorita' portuali del gettito della tassa erariale delle merci e della tassa di ancoraggio 982. Per assicurare l'autonomia finanziaria alle autorita' portuali nazionali e promuovere l'autofinanziamento delle attivita' e la razionalizzazione della spesa, anche al fine di finanziare gli interventi di manutenzioni ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, con priorita' per quelli previsti nei piani triennali gia' approvati, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali, sono attribuiti a ciascuna autorita' portuale, a decorrere dall'anno 2007, per la circoscrizione territoriale di competenza: a) il gettito della tassa erariale di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, e successive modificazioni; b) il gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo I del titolo I della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni. Istituzione di un Fondo perequativo a favore delle autorita' portuali 983. A decorrere dall'anno 2007 e' istituito presso il Ministero dei trasporti un fondo perequativo dell'ammontare di 50 milioni di euro, la cui dotazione e' ripartita annualmente tra le autorita' portuali secondo criteri fissati con decreto del Ministro dei trasporti, al quale compete altresi' il potere di indirizzo e verifica dell'attivita' programmatica delle autorita' portuali. A decorrere dall'anno 2007 sono conseguentemente soppressi gli stanziamenti destinati alle autorita' portuali per manutenzioni dei porti. Autorizzazione alle Autorita' portuali all'applicazione di addizionali 984. Le autorita' portuali sono autorizzate all'applicazione di una addizionale su tasse, canoni e diritti per l'espletamento dei compiti di vigilanza e per la fornitura di servizi di sicurezza previsti nei piani di sicurezza portuali. Conferma attribuzione alle autorita' portuali della Tassa sulle merci 985. Resta ferma l'attribuzione a ciascuna autorita' portuale del gettito della tassa sulle merci sbarcate e imbarcate di cui al capo III del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni, e all'articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 355. Interpretazione autentica su ambito di applicazione della Tassa di ancoraggio e della tassa sulle merci 986. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 982, nonche' quelle di cui al comma 985, si interpretano nel senso che le navi che compiono operazioni commerciali e le merci imbarcate e sbarcate nell'ambito di porti, rade o spiagge dello Stato, in zone o presso strutture di ormeggio, quali banchine, moli, pontili, piattaforme, boe, torri e punti di attracco, in qualsiasi modo realizzati, sono soggette alla tassa di ancoraggio e alle tasse sulle merci. Modalita' di Riscossione 987. Gli uffici doganali provvedono alla riscossione delle tasse di cui ai commi 982, 984 e 985 senza alcun onere per gli enti cui e' devoluto il relativo gettito. Applicazione alle autorita' portuali del sistema di Tesoreria mista 988. In conseguenza del regime di autonomia finanziaria delle autorita' portuali ad esse non si applica il disposto dell'articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e si applica il sistema di tesoreria mista di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le somme giacenti al 31 dicembre 2006 nei sottoconti fruttiferi possono essere prelevate in due annualita' nel mese di giugno negli anni 2007 e 2008. Rinvio a norme regolamentari per la Definizione sistema di autonomia finanziaria delle autorita' portuali 989. Ai fini della definizione del sistema di autonomia finanziaria delle autorita' portuali, il Governo e' autorizzato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a rivedere la disciplina delle tasse e dei diritti marittimi di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni, al decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, ed alla legge 5 maggio 1976, n. 355, nonche' i criteri per la istituzione delle autorita' portuali e la verifica del possesso dei requisiti previsti per la conferma o la loro eventuale soppressione, tenendo conto della rilevanza nazionale ed internazionale dei porti, del collegamento con le reti strategiche nazionali ed internazionali, del volume dei traffici e della capacita' di autofinanziamento. Rinvio a decreti interministeriali per individuazione di tributi da devolvere alle autorita' portuali 990. Al fine del completamento del processo di autonomia finanziaria delle autorita' portuali, con decreto adottato di concerto tra il Ministero dei trasporti, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle infrastrutture, e' determinata, per i porti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle autorita' portuali, la quota dei tributi diversi dalle tasse e diritti portuali da devolvere a ciascuna autorita' portuale, al fine della realizzazione di opere e servizi previsti nei rispettivi piani regolatori portuali e piani operativi triennali con contestuale soppressione dei trasferimenti dello Stato a tal fine. Contributo quindicennale per realizzazione Grandi infrastrutture portuali 991. E' autorizzato un contributo di 10 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2007, a valere sulle risorse per la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, per la realizzazione di grandi infrastrutture portuali che risultino immediatamente cantierabili. Con il decreto di cui al comma 990, previa acquisizione dei corrispondenti piani finanziari presentati dalle competenti autorita' portuali e garantiti con idonee forme fideiussorie dai soggetti gestori che si impegnano altresi' a farsi carico di una congrua parte dell'investimento, sono stabilite le modalita' di attribuzione del contributo. Qualificazione ai fini IVA delle opere previste da piani regolatori portuali in porti gia' esistenti 992. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, la realizzazione in porti gia' esistenti di opere previste nel piano regolatore portuale e nelle relative varianti ovvero qualificate come adeguamenti tecnico-funzionali sono da intendersi quali attivita' di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli stessi. Regime fiscale atti di concessione demaniale 993. Gli atti di concessione demaniale rilasciati dalle autorita' portuali, in ragione della natura giuridica di enti pubblici non economici delle autorita' medesime, restano assoggettati alla sola imposta proporzionale di registro ed i relativi canoni non costituiscono corrispettivi imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Gli atti impositivi o sanzionatori fondati sull'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ai canoni demaniali marittimi introitati dalle autorita' portuali perdono efficacia ed i relativi procedimenti tributari si estinguono. Contributo quindicennale per mutui contratti per la realizzazione di Grandi infrastrutture portuali 994. E' autorizzato un contributo di 15 milioni di euro annui per quindici anni a decorrere dall'anno 2007, a valere sulle risorse per la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, quale contributo per i mutui contratti nell'anno 2007 per la realizzazione di grandi infrastrutture portuali che risultino immediatamente cantierabili. Disposizioni attuative 995. Con decreto del Ministro dei trasporti, da adottare d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni attuative del comma 994 al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 994. 996. All'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti: Disciplina dell'attivita' di dragaggio nei siti oggetto di bonifica di interesse nazionale "11-bis. Nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il cui perimetro comprende in tutto o in parte la circoscrizione dell'Autorita' portuale, le operazioni di dragaggio possono essere svolte anche contestualmente alla predisposizione del progetto relativo alle attivita' di bonifica. Al fine di evitare che tali operazioni possano pregiudicare la futura bonifica del sito, il progetto di dragaggio, basato su tecniche idonee ad evitare la dispersione del materiale, e' presentato dall'Autorita' portuale, o laddove non istituita dall'ente competente, al Ministero delle infrastrutture, che lo approva entro trenta giorni sotto il profilo tecnico-economico e lo trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'approvazione definitiva. Il decreto di approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare deve intervenire entro trenta giorni dalla suddetta trasmissione. Il decreto di autorizzazione produce gli effetti previsti dal comma 6 del citato articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche', limitatamente alle attivita' di dragaggio inerenti al progetto, gli effetti previsti dal comma 7 dello stesso articolo. 11-ter. I materiali derivanti dalle attivita' di dragaggio, che presentano caratteristiche chimiche, fisiche e microbiologiche, analoghe al fondo naturale con riferimento al sito di prelievo e idonee con riferimento al sito di destinazione, nonche' non esibiscono positivita' a test ecotossicologici, possono essere immessi o refluiti in mare ovvero impiegati per formare terreni costieri, su autorizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che provvede nell'ambito del procedimento di cui al comma 11-bis. Restano salve le eventuali competenze della regione territorialmente interessata. I materiali di dragaggio aventi le caratteristiche di cui sopra possono essere utilizzati anche per il ripascimento degli arenili, su autorizzazione della regione territorialmente competente. 11-quater. I materiali derivanti dalle attivita' di dragaggio e di bonifica, se non pericolosi all'origine o a seguito di trattamenti finalizzati esclusivamente alla rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi dei processi finalizzati all'immobilizzazione degli inquinanti stessi, come quelli di solidificazione/stabilizzazione, possono essere refluiti, su autorizzazione della regione territorialmente competente, all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta, o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero, il cui progetto e' approvato dal Ministero delle infrastrutture, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le stesse devono presentare un sistema di impermeabilizzazione naturale o completato artificialmente al perimetro e sul fondo, in grado di assicurare requisiti di permeabilita' almeno equivalenti a: K minore o uguale 1,0 x 10-9 m/s e spessore maggiore o uguale a 1 m. Nel caso in cui al termine delle attivita' di refluimento, i materiali di cui sopra presentino livelli di inquinamento superiori ai valori limite di cui alla tabella l, allegato 5, parte quarta, titolo V, del decreto legislativo n. 152 del 2006 deve essere attivata la procedura di bonifica dell'area derivante dall'attivita' di colmata in relazione alla destinazione d'uso. 11-quinquies. L'idoneita' del materiale dragato ad essere gestito secondo quanto previsto ai commi 11-ter e 11-quater viene verificata mediante apposite analisi da effettuare nel sito prima del dragaggio sulla base di metodologie e criteri stabiliti con apposito decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. In caso di realizzazione, nell'ambito dell'intervento di dragaggio, di strutture adibite al deposito temporaneo di materiali derivanti dalle attivita' di dragaggio nonche' dalle operazioni di bonifica, prima della loro messa a dimora definitiva, il termine massimo di deposito e' fissato in trenta mesi senza limitazione di quantitativi, assicurando il non trasferimento degli inquinanti agli ambienti circostanti. Sono fatte salve le disposizioni adottate per la salvaguardia della Laguna di Venezia. 11-sexies. Si applicano le previsioni della vigente normativa ambientale nell'eventualita' di una diversa destinazione e gestione a terra dei materiali derivanti dall'attivita' di dragaggio". 997. All'articolo 8, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, la lettera m) e' sostituita dalla seguente: Competenze del Presidente della Autorita' portuale per navigabilita' e mantenimento ed approfondimento dei fondali nei porti "m) assicura la navigabilita' nell'ambito portuale e provvede al mantenimento ed approfondimento dei fondali, fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, commi 8 e 9. Ai fini degli interventi di escavazione e manutenzione dei fondali puo' indire, assumendone la presidenza, una conferenza di servizi con le amministrazioni interessate da concludersi nel termine di sessanta giorni. Nei casi indifferibili di necessita' ed urgenza puo' adottare provvedimenti di carattere coattivo. Resta fermo quanto previsto all'articolo 5, commi 11-bis e seguenti, ove applicabili". Liberalizzazione settore cabotaggio marittimo Autorizzazione di spesa per stipula nuove convenzioni per collegamenti marittimi essenziali 998. Ai fini di completare il processo di liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo e di privatizzare le societa' esercenti i servizi di collegamento ritenuti essenziali per le finalita' di cui all'articolo 8 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e agli articoli 1 e 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, e successive modificazioni, nuove convenzioni, con scadenza in data non anteriore al 31 dicembre 2012, sono stipulate, nei limiti degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente, con dette societa' entro il 30 giugno 2007. A tal fine e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Individuazione del Contenuto delle convenzioni per collegamenti marittimi essenziali 999. Le convenzioni di cui al comma precedente sono stipulate, sulla base dei criteri stabiliti dal CIPE, dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e determinano le linee da servire, le procedure e i tempi di liquidazione del rimborso degli oneri di servizio pubblico, introducendo meccanismi di efficientamento volti a ridurre i costi del servizio per l'utenza, nonche' forme di flessibilita' tariffaria non distorsive della concorrenza. Le convenzioni sono notificate alla Commissione europea per la verifica della loro compatibilita' con il regime comunitario. Nelle more degli adempimenti comunitari si applicano le convenzioni attualmente in vigore. Abrogazione di disposizioni concernenti i 1000. Sono abrogati: Servizi Marittimi sovvenzionati di collegamento con isole maggiori e minori a) gli articoli 11 e 12 della legge 5 dicembre 1986, n. 856; b) i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160; c) il secondo comma dell'articolo 8 e l'articolo 9 della legge 20 dicembre 1974, n. 684; d) l'articolo 1 della legge 20 dicembre 1974, n. 684. Partecipazione del gruppo Finmare nella societa' Tirrenia di navigazione 1001. All'articolo 1, comma 1, della legge 19 maggio 1975, n. 169, dopo le parole: "partecipa in misura non inferiore al 51%" sono aggiunte le seguenti: "fino all'attuazione del processo di privatizzazione del Gruppo Tirrenia e delle singole societa' che ne fanno parte". Ampliamento del Porto Taranto 1002. Al fine di garantire gli interventi infrastrutturali volti ad assicurare il necessario adeguamento strutturale, per l'ampliamento del porto di Taranto il Ministro delle infrastrutture procede ai sensi dell'articolo 163 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Autorizzazione di spesa per lo sviluppo hub portuali di interesse nazionale 1003. Per lo sviluppo delle filiere logistiche dei servizi ed interventi concernenti i porti con connotazioni di hub portuali di interesse nazionale, nonche' per il potenziamento dei servizi mediante interventi finalizzati allo sviluppo dell'intermodalita' e delle attivita' di transhipment, e' autorizzato un contributo di 100 milioni di euro per l'anno 2008 da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti. Il Ministro dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce con proprio decreto, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i criteri e le caratteristiche per la individuazione degli hub portuali di interesse nazionale. Utilizzo di quota parte delle risorse per lo sviluppo del Porto di Gioia Tauro, di Augusta, del porto canale di Cagliari 1004. Le risorse di cui al comma 1003 sono finalizzate, fino alla concorrenza del 50 per cento, ad assicurare lo sviluppo del porto di Gioia Tauro, quale piattaforma logistica del Mediterraneo in aggiunta ai porti gia' individuati, tra i quali quello di Augusta e il porto canale di Cagliari, nonche' al fine di incentivare la localizzazione nella relativa area portuale di attivita' produttive anche in regime di zona franca in conformita' con la legislazione comunitaria vigente in materia. Istituzione del Comitato interministeriale per sviluppo sistemi portuali 1005. Per l'adozione del piano di sviluppo e di potenziamento dei sistemi portuali di interesse nazionale e per la determinazione dell'importo di spesa destinato a ciascuno di essi, e' istituito un apposito Comitato composto dal Ministro dei trasporti, dal Ministro dell'interno, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro dell'universita' e della ricerca nonche' dai presidenti delle regioni interessate. Il Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro dei trasporti, approva il piano di sviluppo, su proposta del Ministro dei trasporti. Destinazione delle somme non utilizzate al termine della realizzazione delle opere 1006. Le somme di cui al comma 1003 non utilizzate dai soggetti attuatori al termine della realizzazione delle opere, comprese quelle provenienti dai ribassi d'asta, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero dei trasporti per gli interventi di cui ai commi 1003, 1004 e 1005. Applicazione del codice dei contratti pubblici per contratti pubblici di rilevanza comunitaria nei settori ordinari 1007. Agli interventi realizzati ai sensi dei commi 1003, 1004 e 1005 si applicano le disposizioni della parte II, titolo I, capo IV, sezione II, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Integrazione di autorizzazioni di spesa per la prosecuzione degli interventi nelle zone terremotate del Molise e di Foggia. 1008. Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi e delle opere di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici nel territorio del Molise e nel territorio della provincia di Foggia, e, in particolare, delle esigenze ricostruttive del comune di San Giuliano di Puglia, si provvede alla ripartizione delle risorse finanziarie destinando il 50 per cento delle risorse stesse al comune di San Giuliano di Puglia e il restante 50 per cento ai rimanenti comuni con precedenza ai comuni del cratere mediante ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in modo da garantire ai comuni colpiti dal predetto sisma risorse nel limite di 85 milioni di euro per l'anno 2007 e di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, che e' a tal fine integrata di 80 milioni di euro per l'anno 2007 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Gli interventi di ricostruzione finanziati a valere sulle predette risorse finanziarie sono adottati in coerenza con i programmi gia' previsti da altri interventi infrastrutturali statali. Autorizzazione di spesa a favore dei Comuni della Val di Noto titolari programmi comunitaria URBAN 1009. Ai fini della prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modificazioni, e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a favore dei comuni della Val di Noto riconosciuti dall'UNESCO come patrimonio mondiale dell'umanita', titolari di programmi comunitari URBAN, che abbiano una popolazione superiore a 30.000 abitanti e non siano capoluoghi di provincia. Autorizzazione di spesa per concessione di Contributi edilizia privata nel Belice 1010. Per le finalita' di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2007, di 30 milioni di euro per l'anno 2008 e di 50 milioni di euro per l'anno 2009. Le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate dai comuni beneficiari anche per le finalita' di cui al primo comma dell'articolo 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64; in tal caso i rapporti tra il provveditorato per le opere pubbliche ed i comuni interessati saranno disciplinati da apposita convenzione. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non sono piu' ammesse domande di contributo finalizzate alla ricostruzione post terremoto. Regolarizzazione versamenti in provincia di Catania 1011. Ai soggetti destinatari dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2005, n. 3442, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2005, interessati dalla proroga dello stato di emergenza nella provincia di Catania, stabilita per l'anno 2006 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2005, e' consentita la definizione della propria posizione entro il 30 giugno 2007, relativamente ad adempimenti e versamenti, corrispondendo l'ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti gia' eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 50 per cento, ferme restando le vigenti modalita' di rateizzazione. Per il ritardato versamento dei tributi e contributi di cui al presente comma si applica l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, ancorche' siano state notificate le cartelle esattoriali. Incremento delle risorse per la prosecuzione degli interventi nelle zone terremotate di Marche ed Umbria 1012. Per la prosecuzione degli interventi nei territori delle regioni Umbria e Marche colpiti dagli eventi sismici del settembre 1997, le risorse di cui al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, sono integrate di un contributo annuo di 52 milioni di euro per l'anno 2007 e di 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, da erogare alle medesime regioni secondo la ripartizione da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Una quota pari a 17 milioni di euro per l'anno 2007 e' riservata, quanto a 12 milioni di euro per la copertura degli oneri di cui all'articolo 14, comma 14, e quanto a 5 milioni di euro per la copertura degli oneri di cui all'articolo 12, comma 3, del citato decreto-legge. I termini di recupero dei tributi e contributi sospesi di cui agli articoli 13 e 14, commi 1, 2 e 3, dell'ordinanza 28 settembre 1997, n. 2668, all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza 22 dicembre 1997, n. 2728, e all'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza 30 dicembre 1998, n. 2908, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, e successive modificazioni, sono prorogati al 31 dicembre 2007. Ai relativi oneri, quantificati in 4 milioni di euro, si provvede a valere sul contributo previsto per l'anno 2007. Contributo quindicennale per la prosecuzione degli interventi nelle zone terremotate della Basilicata e Campania 1013. A valere sulle risorse di cui al comma 977, per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Basilicata e Campania colpiti dagli eventi sismici del 1980-81, di cui alla legge 23 gennaio 1992, n. 32, e successive modificazioni, e' autorizzato un contributo quindicennale di 3,5 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da erogare, alle medesime regioni, secondo modalita' e criteri di ripartizione, determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Contributo quindicennale a sostegno delle popolazioni dei comuni di Marche, Liguria, Veneto e della provincia di Vibo Valentia colpite da eventi alluvionali nell'anno 2006 e della regione Umbria per eventi metereologici del 2005 e esplosione oleificio "Umbria olii". 1014. Per l'attuazione degli interventi a sostegno delle popolazioni dei comuni della regione Marche, colpiti dagli eventi alluvionali nell'anno 2006, a valere sulle risorse di cui al comma 977, e' autorizzato un contributo quindicennale di 1,5 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da erogare secondo modalita' e criteri determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Per il sostegno degli interventi a favore delle popolazioni delle regioni Liguria e Veneto, nonche' della provincia di Vibo Valentia colpite dagli eventi alluvionali e meteorologici dell'anno 2006, e' autorizzata altresi' la spesa, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di 10 milioni di euro complessivi. E' autorizzata inoltre la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 35 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008 per la regione Umbria colpita dagli eventi meteorologici nel novembre 2005 e per il ristoro dei danni causati dall'esplosione verificatasi nell'oleificio "Umbra olii", nel comune di Campello sul Clitumno in provincia di Perugia. Contributo per zone alluvionate della provincia di Vibo Valentia 1015. Per la prosecuzione degli interventi e delle opere di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del luglio 2006 nel territorio della provincia di Vibo Valentia, e' autorizzato un contributo di 8 milioni di euro per l'anno 2007, da erogare ai comuni interessati secondo la ripartizione da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Semplificazione procedure contabili e autorizzazione di spesa per il settore dei sistemi di trasporto rapido di massa 1016. I fondi di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211, e successive modificazioni, destinati al cofinanziamento delle opere di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, possono essere utilizzati per il finanziamento parziale dell'opera intera, con le stesse modalita' contabili e di rendicontazione previste per i fondi stanziati ai sensi della citata legge n. 443 del 2001. Per il completamento del programma degli interventi di cui all'articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, e' autorizzata una spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, destinata alla realizzazione di completamenti delle opere in corso di realizzazione. Il Ministero dei trasporti provvede, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ad un piano di riparto di tali risorse, valutando le esigenze piu valide ed urgenti in tema di trasporto. Rinvio a decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per l'individuazione delle Strade di rilievo nazionale ed autostrade 1017. Nelle more dell'organico recepimento nell'ordinamento delle disposizioni di cui alla direttiva 2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare su proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dei trasporti, sentito il parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuate le tratte della rete stradale di rilievo nazionale e autostradale nelle quali sono attuate le disposizioni recate dalla citata direttiva 2006/38/CE. Gli introiti derivati dall'applicazione della direttiva 2006/38/CE sono utilizzati per investimenti ferroviari. Predisposizione di un nuovo piano economico finanziario dell'Anas spa ed introduzione della convenzione unica 1018. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ANAS Spa predispone un nuovo piano economico-finanziario, riferito all'intera durata della sua concessione, nonche' l'elenco delle opere infrastrutturali di nuova realizzazione ovvero di integrazione e manutenzione di quelle esistenti, che costituisce parte integrante del piano. Il piano e' approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dei trasporti e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le competenti Commissioni parlamentari; con analogo decreto e' approvato l'aggiornamento del piano e dell'elenco delle opere che ANAS Spa predispone ogni cinque anni. In occasione di tali approvazioni e' altresi' sottoscritta una convenzione unica di cui il nuovo piano ed i successivi aggiornamenti costituiscono parte integrante, avente valore ricognitivo per tutto quanto non deriva dal nuovo piano ovvero dai suoi aggiornamenti. Limite massimo durata concessione ANAS 1019. Ferma l'attuale durata della concessione di ANAS Spa fino alla data di perfezionamento della convenzione unica ai sensi del comma 1018, all'articolo 7, comma 3, lettera d), del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, le parole: "trenta anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinquanta anni". In occasione del perfezionamento della convenzione unica, il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' adeguare la durata della concessione di ANAS Spa. Ripartizione canone annuo a carico enti concessionari ANAS 1020. A decorrere dal 1o gennaio 2007 la misura del canone annuo di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' fissata nel 2,4 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari. Il 42 per cento del predetto canone e' corrisposto direttamente ad ANAS Spa che provvede a darne distinta evidenza nel piano economico-finanziario di cui al comma 1018 e che lo destina alle sue attivita' di vigilanza e controllo sui predetti concessionari secondo direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture, volte anche al conseguimento della loro maggiore efficienza ed efficacia. Il Ministero delle infrastrutture provvede, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, all'esercizio delle sue funzioni di indirizzo, controllo e vigilanza tecnica ed operativa nei riguardi di ANAS Spa, nonche' dei concessionari autostradali, anche attraverso misure organizzative analoghe a quelle previste dall'articolo 163, comma 3, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; all'alinea del medesimo comma 3 dell'articolo 163, le parole: ", ove non vi siano specifiche professionalita' interne," sono soppresse. Le convenzioni accessive alle concessioni in essere tra ANAS Spa ed i suoi concessionari sono corrispondentemente modificate al fine di assicurare l'attuazione delle disposizioni del presente comma. Soppressione del Sovrapprezzo tariffario autostradale e sostituzione con nuovo sovrapprezzo destinato ad ANAS 1021. Il sovrapprezzo tariffario autostradale previsto, in particolare, dagli articoli 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531, e successive modificazioni, e 11 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e successive modificazioni, e' soppresso. A decorrere dal 1o gennaio 2007 e' istituito, sulle tariffe di pedaggio di tutte le autostrade, un sovrapprezzo il cui importo e' pari: a) per le classi di pedaggio A e B, a 2 millesimi di euro a chilometro dal 1o gennaio 2007, a 2,5 millesimi di euro a chilometro dal 1o gennaio 2008 e a 3 millesimi di euro a chilometro dal 1o gennaio 2009; b) per le classi di pedaggio 3, 4 e 5, a 6 millesimi di euro a chilometro dal 1o gennaio 2007, a 7,5 millesimi di euro a chilometro dal 1o gennaio 2008 e a 9 millesimi di euro a chilometro dal 1o gennaio 2009. I conseguenti introiti sono dovuti ad ANAS Spa, quale corrispettivo forfetario delle sue prestazioni volte ad assicurare l'adduzione del traffico alle tratte autostradali in concessione, attraverso la manutenzione ordinaria e straordinaria, l'adeguamento e il miglioramento delle strade ed autostrade non a pedaggio in gestione alla stessa ANAS Spa. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, su proposta di ANAS Spa, sono stabilite le modalita' di attuazione del presente comma, ivi incluse quelle relative al versamento del sovrapprezzo, nonche' quelle di utilizzazione degli introiti derivanti dal presente comma. Conseguentemente alle maggiori entrate sono ridotti i pagamenti dovuti ad ANAS Spa a titolo di corrispettivo del contratto di servizio. Istituzione del Fondo per investimenti in infrastrutture ferroviarie 1022. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e' istituito un nuovo fondo per contribuire al finanziamento di investimenti in infrastrutture ferroviarie. Al fondo, confluiscono, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, gli introiti derivanti da ulteriori sovrapprezzi sui pedaggi autostradali, da istituire per specifiche tratte della rete. Le concrete modalita' di attuazione della misura di cui al presente comma sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dei trasporti e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nei contratti di servizio con le imprese ferroviarie e' stabilito che una quota corrispondente alle risorse di cui al presente comma e' destinata all'acquisto di materiale rotabile per i servizi ferroviari regionali e metropolitani ed alla copertura dei costi di gestione dei servizi stessi. Direttive per la disciplina dell'attivita' dell'ANAS 1023. Al fine di assicurare gli obiettivi di cui ai commi 1020 e 1021, con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono impartite ad ANAS Spa, anche in deroga all'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, come da ultimo modificato dai commi 1019, 1024 e 1028 del presente articolo, direttive per realizzare, anche attraverso la costituzione di apposita societa', le cui azioni sono assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista di intesa con il Ministero delle infrastrutture, l'autonomia e la piena separazione organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile delle sue attivita' volte alla vigilanza e controllo sui concessionari autostradali, nonche' al concorso nella realizzazione dei compiti di cui all'articolo 6-ter, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Le direttive sono impartite altresi' per assicurare le modalita' di gestione e dell'eventuale trasferimento delle partecipazioni gia' possedute da ANAS Spa in societa' concessionarie autostradali. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un nuovo capitolo di bilancio nel quale affluiscono, in caso di costituzione della predetta societa', quota parte dei contributi statali gia' attribuiti ad ANAS Spa per essere conseguentemente destinati a remunerare, sulla base di un contratto di servizio con il Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le attivita' della medesima societa'. Abrogazione di sub concessioni di compiti ANAS 1024. All'articolo 7, comma 5-bis, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e successive modificazioni, al primo periodo le parole da: ", in conformita'" fino a: "da essa costituite" sono sostituite dalla seguente: "svolge" ed il secondo periodo e' soppresso. Nell'articolo 6-ter del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, i commi 4 e 5 sono abrogati. Soppressione Fondo centrale di garanzia autostradale e ferrovie metropolitane e subentro dell'ANAS 1025. Il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e ferrovie metropolitane, di cui all'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 382, e successive modificazioni, e' soppresso. ANAS Spa subentra nella mera gestione dell'intero patrimonio del citato Fondo, nei crediti e nei residui impegni nei confronti dei concessionari autostradali, nonche' nei rapporti con il personale dipendente. Il subentro non e' soggetto ad imposizioni tributarie. Le disponibilita' nette presenti nel patrimonio del Fondo alla data della sua soppressione e derivanti altresi' dalla riscossione dei crediti nei confronti dei concessionari autostradali sono impiegate da ANAS Spa, secondo le direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ad integrazione delle risorse gia' stanziate a tale scopo, per gli interventi di completamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria attuativi delle deliberazioni adottate dal CIPE, ai sensi della legislazione vigente, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica. Le predette disponibilita', alle quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1026 nonche' quelle di cui all'articolo 9 della predetta legge n. 382 del 1968, sono evidenziate in apposita posta di bilancio di ANAS Spa; del loro impiego viene reso altresi' conto, in modo analitico, nel piano economico-finanziario di cui al comma 1018. Estensione disposizioni contabili all'ANAS e autorizzazione di spesa per rimborso rate di ammortamento dei mutui 1026. A decorrere dal 1o gennaio 2007, ai finanziamenti pubblici erogati ad ANAS Spa a copertura degli investimenti funzionali ai compiti di cui essa e' concessionaria ed all'ammortamento del costo complessivo di tali investimenti si applicano le disposizioni valide per il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale di cui all'articolo 1, commi 86 e 87, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. A tal fine e' autorizzata la spesa di 1.560 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 comprensiva, per gli anni medesimi, dell'importo di 60 milioni di euro, da destinare al rimborso delle rate di ammortamento dei mutui contratti da ANAS Spa di cui al contratto di programma 2003-2005. Autorizzazione di spesa per ripristino Contributi annuali ammortamento mutui 1027. E' autorizzata la spesa complessiva di 23.400.000 euro per l'anno 2008 per il ripristino della quota, relativa allo stesso anno, dei contributi annuali concessi per l'ammortamento dei mutui in essere contratti ai sensi dell'articolo 2, commi 86 e 87, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, rispettivamente per l'importo di 4 milioni di euro ciascuno, nonche' dell'articolo 19-bis del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, per l'importo di 15.400.000 euro. rinvio alla legge finanziaria per Aumento capitale sociale ANAS 1028. All'articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468". Attribuzione priorita' lavori ANAS 1029. Nell'elenco di cui al comma 1018, assumono priorita' la costruzione di tunnel di sicurezza su galleria monotubo a carattere internazionale e la messa in sicurezza delle vie di accesso, in ottemperanza alla direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea. Modifiche al decreto legge n. 262 in materia di concessioni autostradali 1030. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 82 le parole da: "; in fase di prima applicazione" sino alla fine del comma sono soppresse; b) al comma 83: 1) sono premesse le seguenti parole: "Al fine di garantire una maggiore trasparenza del rapporto concessorio, di adeguare la sua regolamentazione al perseguimento degli interessi generali connessi all'approntamento delle infrastrutture e alla gestione del servizio secondo adeguati livelli di sicurezza, di efficienza e di qualita' e in condizioni di economicita' e di redditivita', e nel rispetto dei principi comunitari e delle eventuali direttive del CIPE,"; 2) alla lettera g) le parole: "in particolare" sono soppresse; c) il comma 84 e' sostituito dal seguente: "84. Gli schemi di convenzione unica di cui al comma 82, concordati tra le parti e redatti conformemente a quanto stabilito dal comma 83, sentito il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida sulla regolazione dei servizi di pubblica utilita' (NARS), sono sottoposti all'esame del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), anche al fine di verificare l'attuazione degli obiettivi di cui al comma 83. Tale esame si intende assolto positivamente in caso di mancata deliberazione entro quarantacinque giorni dalla richiesta di iscrizione all'ordine del giorno. Gli schemi di convenzione, unitamente alle eventuali osservazioni del CIPE, sono successivamente trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Il parere e' reso entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso il predetto termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, le convenzioni possono essere comunque adottate. Qualora non si addivenga ad uno schema di convenzione concordato tra le parti entro quattro mesi dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 82, il concessionario formula entro trenta giorni una propria proposta. Qualora il concedente ritenga di non accettare la proposta, si applica quanto previsto dai commi 87 e 88"; d) al comma 85, capoverso 5: 1) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) agire a tutti gli effetti come amministrazione aggiudicatrice negli affidamenti di forniture e servizi di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria nonche' di lavori, ancorche' misti con forniture o servizi e in tale veste attuare gli affidamenti nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;"; 2) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: "d) sottoporre gli schemi dei bandi di gara delle procedure di aggiudicazione all'approvazione di ANAS Spa, che deve pronunciarsi entro trenta giorni dal loro ricevimento: in caso di inutile decorso del termine si applica l'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241; vietare la partecipazione alle gare per l'affidamento di lavori alle imprese comunque collegate ai concessionari, che siano realizzatrici della relativa progettazione. Di conseguenza, cessa di avere applicazione, a decorrere dal 3 ottobre 2006, la deliberazione del Consiglio dei ministri in data 16 maggio 1997, relativa al divieto di partecipazione all'azionariato stabile di Autostrade Spa di soggetti che operano in prevalenza nei settori delle costruzioni e della mobilita';"; 3) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: "e) prevedere nel proprio statuto idonee misure atte a prevenire i conflitti di interesse degli amministratori, e, per gli stessi, speciali requisiti di onorabilita' e professionalita', nonche', per almeno alcuni di essi, di indipendenza;"; e) al comma 87, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Nel caso in cui il concessionario, in occasione dell'aggiornamento del piano finanziario ovvero della revisione della convenzione di cui al comma 82, non convenga sulla convenzione unica, ovvero si verifichi quanto previsto dal comma 88, il rapporto concessorio si estingue, salvo l'eventuale diritto di indennizzo"; f) il comma 88 e' sostituito dal seguente: "88. Qualora ANAS Spa ritenga motivatamente di non accettare la proposta alternativa che il concessionario formuli nei 30 giorni successivi al ricevimento della proposta di convenzione, il rapporto concessorio si estingue, salvo l'eventuale diritto di indennizzo"; g) al comma 89, lettera a), il capoverso 5 e' sostituito dal seguente: "5. Il concessionario comunica al concedente, entro il 30 settembre di ogni anno, le variazioni tariffarie che intende applicare. Il concedente, nei successivi quarantacinque giorni, previa verifica della correttezza delle variazioni tariffarie, trasmette la comunicazione, nonche' una sua proposta, ai Ministri delle infrastrutture e dell'economia e delle finanze, i quali, di concerto, approvano o rigettano le variazioni proposte con provvedimento motivato nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione. Fermo quanto stabilito nel primo e secondo periodo, in presenza di un nuovo piano di interventi aggiuntivi, comportante rilevanti investimenti, il concessionario comunica al concedente, entro il 31 ottobre di ogni anno, la componente investimenti del parametro X relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi, che va ad integrare le variazioni tariffarie comunicate dal concessionario entro il 30 settembre. Il concedente, nei successivi trenta giorni, previa verifica della correttezza delle integrazioni tariffarie, trasmette la comunicazione, nonche' una sua proposta, ai Ministri delle infrastrutture e dell'economia e delle finanze, i quali, di concerto, approvano o rigettano con provvedimento motivato le integrazioni tariffarie nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione". Istituzione del Fondo per il miglioramento della mobilita' dei pendolari 1031. Al fine di realizzare una migliore correlazione tra lo sviluppo economico, l'assetto territoriale e l'organizzazione dei trasporti e favorire il riequilibrio modale degli spostamenti quotidiani in favore del trasporto pubblico locale attraverso il miglioramento dei servizi offerti, e' istituito presso il Ministero dei trasporti un fondo per gli investimenti destinato all'acquisto di veicoli adibiti a tali servizi. Tale fondo, per il quale e' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, e' destinato a contributi nella misura massima del 75 per cento: a) per l'acquisto di veicoli ferroviari da destinare ai servizi di competenza regionale di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni; b) per l'acquisto di veicoli destinati a servizi su linee metropolitane, tranviarie e filoviarie; c) per l'acquisto di autobus a minor impatto ambientale o ad alimentazione non convenzionale. Piano di riparto del Fondo e criteri 1032. Il Ministero dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, approva con proprio decreto un piano di riparto tra le regioni e le province autonome, in conformita' ai seguenti criteri: a) priorita' al completamento dei programmi finanziati con la legge 18 giugno 1998, n. 194, e successive modificazioni, e con la legge 26 febbraio 1992, n. 211, e successive modificazioni; b) condizioni di vetusta' degli attuali parchi veicolari; c) congruenza con le effettive esigenze di domanda di trasporto; d) priorita' alle regioni ed alle province autonome le cui imprese si siano attenute alle disposizioni di cui ai commi da 3-ter a 3-septies dell'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, introdotti dall'articolo 1, comma 393, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Facolta' per le regioni e le province autonome di utilizzare Centri di acquisto comuni per modalita' di trasporto 1033. Al fine di razionalizzare la spesa e conseguire economie di scala, relativamente agli acquisti dei veicoli stradali e ferroviari di cui al comma 1031, le regioni, le regioni a statuto speciale e le province autonome possono coordinarsi attraverso centri di acquisto comuni per modalita' di trasporto, anche con il supporto del Ministero dei trasporti. Incremento del Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese 1034. Nel 2007 il Fondo istituito dall'articolo 1, comma 15, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, presso il Ministero dei trasporti e' incrementato di 15 milioni di euro. Aggiornamento del Piano sicurezza stradale e dei trasporti ed autorizzazione di spesa per attivita' connesse 1035. Il Ministero dei trasporti provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'aggiornamento del Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni. Per il finanziamento delle attivita' connesse all'attuazione, alla valutazione di efficacia ed all'aggiornamento del Piano e' autorizzata la spesa di 53 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Autorizzazione di spesa a favore delle Attivita' di prevenzione in materia di sicurezza nella circolazione 1036. Al fine di consolidare ed accrescere l'attivita' del Ministero dei trasporti per la prevenzione in materia di circolazione ed antinfortunistica stradale, e' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, finalizzata alla realizzazione di azioni volte a diffondere i valori della sicurezza stradale e ad assicurare una adeguata informazione agli utenti, ad aggiornare le conoscenze e le capacita' dei conducenti, a rafforzare i controlli su strada anche attraverso l'implementazione di idonee attrezzature tecniche, a migliorare gli standard di sicurezza dei veicoli. Autorizzazione di spesa per Interventi per la sicurezza stradale 1037. Nel 2007 per la razionalizzazione di servizi resi dal Ministero dei trasporti a favore dei cittadini a sostegno della sicurezza stradale, e' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro, finalizzati alla conduzione della centrale di infomobilita', all'implementazione dei controlli del circolante, delle ispezioni e delle verifiche previste dal codice della strada, al servizio di stampa ed invio delle patenti card, ivi comprese le relative spese di funzionamento. Autorizzazione di spesa per Interventi per la sicurezza ferroviaria 1038. Per la realizzazione di interventi volti all'ammodernamento tecnologico dei sistemi di sicurezza, sia dell'infrastruttura ferroviaria sia installati a bordo dei materiali rotabili, finalizzati al conseguimento di un maggior livello della sicurezza della circolazione, per le gestioni commissariali governative e per le ferrovie di proprieta' del Ministero dei trasporti, e' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Autorizzazione di spesa per potenziamento componente aereonavale del Corpo della Capitaneria di Porto 1039. Per il potenziamento della componente aeronavale del Corpo delle capitanerie di porto e' autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Contributi per l'innovazione tecnologica dell'industria cantieristica 1040. Nei limiti e per le finalita' di cui alla sezione 3.3.1, paragrafo 15, della "Disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale" del 30 dicembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 317 del 30 dicembre 2003, il Ministero dei trasporti e' autorizzato a concedere alle imprese iscritte agli albi speciali delle imprese navalmeccaniche di cui all'articolo 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234, un contributo non superiore al 20 per cento delle spese sostenute per la realizzazione dei seguenti progetti innovativi: a) connessi all'applicazione industriale di prodotti e processi innovativi, prodotti o processi tecnologicamente nuovi o sensibilmente migliorativi rispetto allo stato dell'arte del settore nell'Unione europea, che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale; b) limitati al sostegno delle spese di investimento, concezione, ingegneria industriale e collaudo direttamente ed esclusivamente collegate alla parte innovativa del progetto. Modalita' e criteri per applicazione benefici e autorizzazione di spesa 1041. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce le modalita' ed i criteri per l'ammissione, la concessione e l'erogazione dei benefici di cui al comma 1040. A tal fine e' autorizzato un contributo di 25 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Concessione di contributi all'INSEAN 1042. Per le finalita' di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 9 gennaio 2006, n. 13, il Ministero dei trasporti e' autorizzato concedere 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) di Roma. Riorganizzazione dell'INSEAN 1043. Al fine di razionalizzare la spesa e di garantire il raggiungimento delle finalita' di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 9 gennaio 2006, n. 13, il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa e il Ministro dell'universita' e della ricerca, provvede alla riorganizzazione, anche attraverso fusione ed accorpamento con altri enti pubblici di ricerca, dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) di Roma con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Disciplina Autorizzazione di spesa per rete interporti 1044. Al fine del completamento della rete nazionale degli interporti, con particolare riferimento al Mezzogiorno, e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per il 2008. Il Ministro dei trasporti con proprio decreto definisce gli interventi immediatamente cantierabili, tendenti ad eliminare i "colli di bottiglia" del sistema logistico nazionale ed a realizzare le interconnessioni stradali e ferroviarie fra hub portuali e interporti. E' autorizzato altresi' un contributo di 5 milioni di euro per il 2008 per il completamento della rete immateriale degli interporti al fine di potenziare il livello di servizio sulla rete logistica nazionale. Contributo quindicennale per opere infrastrutturali Regione Veneto 1045. Al fine di promuovere una intesa tra lo Stato e la regione Veneto per la costruzione ed il completamento della realizzazione delle opere infrastrutturali nella regione medesima, a valere sulle risorse di cui al comma 977, e' autorizzato un contributo quindicennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 e di 5 milioni di euro dall'anno 2009. Autorizzazione di spesa per la rottamazione dei traghetti 1046. L'articolo 4 della legge 9 gennaio 2006, n. 13, e' sostituito dal seguente: "Art. 4. - (Fondo per favorire il potenziamento, la sostituzione e l'ammodernamento delle unita' navali destinate al servizio di trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, fluviale e lacuale). - 1. Al fine di favorire la demolizione delle unita' navali destinate, in via esclusiva, al servizio di trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, fluviale e lacuale, non piu' conformi ai piu' avanzati standard in materia di sicurezza della navigazione e di tutela dell'ambiente marino e la cui eta' e' di oltre venti anni e che, alla data del 1o gennaio 2006, risultino iscritte nei registri tenuti dalle Autorita' nazionali, e' autorizzata la spesa di 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina con decreto, in conformita' con la normativa comunitaria e internazionale vigente in materia di sicurezza e di tutela ambientale, e con le linee guida dell'IMO in materia di demolizione delle navi A. 962 (23) e di sviluppo del Piano di demolizione delle navi (MEPC Circ. 419 del 12 novembre 2004), i criteri e le modalita' di attribuzione dei benefici di cui al presente comma". Funzioni dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari 1047. Le funzioni statali di vigilanza sull'attivita' di controllo degli organismi pubblici e privati nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari di qualita' registrata sono demandate all'Ispettorato centrale repressione frodi di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, che assume la denominazione di "Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari" e costituisce struttura dipartimentale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Funzioni dell'AGEA 1048. I controlli di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e i compiti di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 4045/89, a decorrere dal 1o luglio 2007, sono demandati all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Modifiche alla disciplina dei controlli nel settore vitivinicolo 1049. All'articolo 14, comma 8, della legge 20 febbraio 2006, n. 82, le parole: "la prova preliminare di fermentazione e" sono soppresse. Autorizzazione di spesa a favore dell'Agecontrol Spa 1050. Per l'effettuazione dei controlli affidati ad Agecontrol Spa, anche ai sensi dell'articolo 18, commi 1-bis e 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, come modificato dall'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, e' autorizzata la spesa di 23 milioni di euro per l'anno 2007. Contributo per applicazione norme comunitarie sulle denominazioni protette 1051. In attuazione dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli alimentari, e' istituito un contributo destinato a coprire le spese, comprese quelle sostenute in occasione dell'esame delle domande di registrazione delle dichiarazioni di opposizione, delle domande di modifica e delle richieste di cancellazione presentate a norma del citato regolamento. L'importo e le modalita' di versamento del predetto contributo sono fissati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I relativi proventi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per le finalita' di salvaguardia dell'immagine e di tutela in campo internazionale dei prodotti agroalimentari ad indicazione geografica. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Disciplina erogazioni degli aiuti comunitari previsti dalla PAC 1052. All'articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 5-ter e' abrogato; b) il comma 5-quater e' sostituito dal seguente: 5-quater. Gli accrediti disposti ai sensi del comma 5-bis hanno per gli organismi pagatori effetto liberatorio dalla data di messa a disposizione dell'istituto tesoriere delle somme ivi indicate". Facolta' del Corpo forestale dello Stato di conferire assegni di ricerca 1053. All'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: "l'ENEA e l'ASI", sono aggiunte le seguenti: ", nonche' il Corpo forestale dello Stato". Soppressione del fondo per la razionalizzazione settore bieticolo saccarifero e subentro dell'AGEA 1054. All'articolo 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 4 e' abrogato; b) al comma 4-bis, le parole: "Al Fondo di cui al comma 4 e' altresi' attribuita" sono sostituite dalle seguenti: "All'AGEA e' attribuita". Risanamento dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia (EIPLI) e trasformazione in Spa 1055. Entro il 30 settembre 2007, il Commissario straordinario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia (EIPLI), di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281, ratificato, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1952, n. 1005, effettua una puntuale ricognizione della situazione debitoria dell'EIPLI e definisce, con i creditori, un piano di rientro che trasmette al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che stabilisce le procedure amministrative e finanziarie per il risanamento dell'EIPLI. Fino alla predetta data sono sospese le procedure esecutive e giudiziarie nei confronti dell'EIPLI. Dopo aver proceduto al risanamento finanziario dell'Ente, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali emana, d'intesa con le regioni Puglia, Basilicata e Campania, un decreto per la trasformazione dell'EIPLI in societa' per azioni, compartecipata dallo Stato e dalle regioni interessate. Al fine di concorrere alle esigenze piu' immediate dell'EIPLI e' assegnato, allo stesso, un contributo straordinario di 5 milioni di euro per l'anno 2007. Proroga attivita' dell'Ente irriguo umbro -toscano 1056. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, e successive modificazioni, le parole: "e' prorogato di cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "e' prorogato di sei anni". L'onere per l'attuazione del presente comma per l'anno 2007 e' pari a 271.240 euro. Esclusione dal taglio per i consumi intermedi per spese relative al sollevamento dell'acqua 1057. Le disposizioni dell'articolo 22 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non si applicano alle spese per l'energia utilizzata per il sollevamento dell'acqua ai fini della sua distribuzione. Stanziamenti di spea per realizzazione opere previste dal Piano irriguo nazionale 1058. Al fine di garantire l'avvio della realizzazione delle opere previste dal Piano irriguo nazionale di cui alla delibera CIPE n. 74 del 27 maggio 2005, per l'esercizio 2007 e' stanziata la somma di 100 milioni di euro e per ciascuno degli esercizi 2008 e 2009 e' stanziata la somma di 150 milioni di euro annui. Ulteriori autorizzazioni di spesa per il Piano irriguo nazionale anni 2007, 2008 e 2009 1059. Per le finalita' di cui al comma 1058 sono inoltre autorizzate le seguenti spese: a) per l'anno 2007: 1) 46.958.020,22 euro quale terza annualita' del contributo quindicennale previsto dall'articolo 4, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; 2) 45.730.000 euro quale prima annualita' della quota parte del contributo quindicennale di cui all'articolo l, comma 78, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; b) per l'anno 2008: 1) 46.958.020,22 euro quale quarta annualita' del contributo quindicennale previsto dall'articolo 4, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; 2) 45.730.000 euro quale seconda annualita' della quota parte del contributo quindicennale di cui al comma 78 dell'articolo l della legge 23 dicembre 2005, n. 266; 3) 50.000.000 di euro quale prima annualita' del secondo contributo quindicennale previsto dal comma 31 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350; c) per l'anno 2009: 1) 46.958.020,22 euro quale quinta annualita' del contributo quindicennale previsto dal comma 31, dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350; 2) 45.730.000 euro quale terza annualita' della quota parte del contributo quindicennale di cui al comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266; 3) 50.000.000 di euro quale seconda annualita' del secondo contributo quindicennale previsto dal comma 31 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Ulteriori autorizzazioni di spesa per il Piano irriguo nazionale anno 2010 1060. Per la prosecuzione delle opere previste dal comma 1059 per l'anno 2010 sono inoltre autorizzate le seguenti spese: a) 46.958.020,22 euro quale sesta annualita' del contributo quindicennale previsto dal comma 31, dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350; b) 45.730.000 euro quale quarta annualita' della quota parte del contributo quindicennale di cui al comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266; c) 50.000.000 di euro quale terza annualita' del secondo contributo quindicennale previsto dal comma 31 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Immediata impegnabilita' delle somme anche per esercizi futuri 1061. Le somme di cui ai commi 1058, 1059 e 1060 sono immediatamente impegnabili anche a carico degli esercizi futuri. Copertura degli oneri relativi al piano irriguo nazionale 1062. Le autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 4, comma 31, della legge 23 dicembre 2003, n. 350, nonche' dall'articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono ridotte per gli importi di cui ai commi 1059 e 1060. Stanziamento a favore del Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolosaccarifera 1063. Al Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolosaccarifera, costituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e' altresi' attribuita, per l'anno 2007, una dotazione finanziaria annuale di 65,8 milioni di euro, quale competenza del secondo anno del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria. Interventi a favore della vendita diretta dei prodotti agricoli 1064. All'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "lire 80 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "160.000 euro"; b) le parole: "lire 2 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "4 milioni di euro". Definizione degli standard per realizzazione mercati agricoli 1065. Al fine di promuovere lo sviluppo dei mercati degli imprenditori agricoli a vendita diretta, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di natura non regolamentare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti uniformi e gli standard per la realizzazione di detti mercati, anche in riferimento alla partecipazione degli imprenditori agricoli, alle modalita' di vendita e alla trasparenza dei prezzi, nonche' le condizioni per poter beneficiare degli interventi previsti dalla legislazione in materia. Agevolazioni fiscali per il settore dell'apicoltura 1066. Ai fini dell'incentivazione della pratica dell'allevamento apistico e del nomadismo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l), della legge 24 dicembre 2004, n. 313, agli apicoltori, agli imprenditori apistici ed agli apicoltori professionisti di cui all'articolo 3 della medesima legge n. 313 del 2004 che attuano la pratica del nomadismo e' riconosciuta l'aliquota ridotta di accisa prevista al punto 5 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' per l'accesso all'agevolazione di cui al presente comma. Convenzioni con imprenditori agricoli per salvaguardia territorio 1067. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "50 milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "50.000 euro"; b) le parole: "300 milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "a 300.000 euro". Istituzione del Fondo per lo sviluppo imprenditoria giovanile in agricoltura 1068. Al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo delle imprese giovanili nel settore agricolo ed agroalimentare, e' istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, avente una disponibilita' finanziaria di 10 milioni di euro all'anno per il quinquennio 2007-2011. Criteri, modalita' e procedure di attuazione del Fondo 1069. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono disciplinati i criteri, le modalita' e le procedure di attuazione del Fondo di cui al comma 1068, in coerenza con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo. Abrogazione norma imprenditoria agricola giovanile 1070. L'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, e' abrogato. Copertura oneri Fondo 1071. All'onere di cui al comma 1068, pari a 10 milioni di euro annui per il quinquennio 2007-2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Istituzione del Fondo per le crisi mercato agricolo 1072. Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole colpite da gravi crisi di mercato e di limitarne le conseguenze economiche e sociali nei settori e nelle aree geografiche colpiti, e' istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per le crisi di mercato. Al Fondo confluiscono le risorse di cui all'articolo 1-bis, commi 13 e 14, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, non impegnate alla data del 31 dicembre 2006, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Piano antibrucellosi nella regione Campania 1073. Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 292, e alla legge regionale della Campania 1o febbraio 2005, n. 3, la giunta regionale della Campania, d'intesa con il Ministero della salute e con i competenti uffici dell'Unione europea, entro il 15 gennaio 2007 provvede a sviluppare una campagna informativa e ad adottare un nuovo piano triennale per il contenimento e l'eradicazione della brucellosi, adeguato alle attuali esigenze, secondo principi di tutela previsti dalla speciale normativa di riferimento e seguendo le specifiche procedure stabilite dal consiglio regionale della Campania il 29 novembre 2006, a salvaguardia del patrimonio genetico della specie allevata, del livello occupazionale del comparto, delle produzioni agro-zootecniche-alimentari di filiera e del consumatore. Finanziamento Fondo imprenditoria giovanile 1074. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalita' operative di funzionamento del Fondo di cui al comma 1068, nel rispetto degli orientamenti comunitari in materia. Credito di imposta per imprenditori agricoli 1075. Per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il credito d'imposta di cui al comma 271 si applica con le modalita' di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, nonche' in base a quanto definito dalla Commissione europea con decisione C/220 del 25 luglio 2002, e dagli articoli 26 e 28 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005. Il credito d'imposta per gli imprenditori agricoli si applica, nell'ambito delle disponibilita' complessive del credito d'imposta di cui al comma 271, nei limiti della somma di 10 milioni di euro per l'anno 2007 e 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Procedura nomina Commissario unico consorzi agrari. Estensione nomina Commissario unico consorzi agrari 1076. All'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, il quinto periodo del comma 9-bis deve intendersi nel senso che l'autorita' di vigilanza nomina un nuovo commissario unico in sostituzione di tutti i commissari, monocratici o collegiali, dei consorzi agrari in stato di liquidazione coatta amministrativa, in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione suddetta. Nel medesimo periodo del comma 9-bis le parole: ", salvo che entro detto termine sia stata autorizzata una proposta di concordato ai sensi dell'articolo 214 del citato regio decreto" sono sostituite dalle seguenti: "la medesima disposizione si applica anche ai consorzi agrari in stato di concordato, limitatamente alla nomina di un nuovo commissario unico". Al medesimo comma 9-bis, le parole: "entro il 30 giugno 2007", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2007". Procedure di stabilizzazione per il personale operaio forestale 1077. Al fine di assicurare la regolare gestione delle aree naturali protette, per il personale operaio forestale di cui all'articolo 1, comma 242, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le procedure di stabilizzazione di cui al comma 521 del presente articolo, si applicano, nell'ambito delle disponibilita' del fondo ivi previsto, anche in deroga alle disposizioni della legge 5 aprile 1985, n. 124. Ricollocazione dipendenti consorzi agrari 1078. All'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, le parole: "commi 2, 3 e 5" sono sostituite dalle seguenti: "commi 2, 3, 5 e 6". Integrazione salariale per lavoratori agricoli in aree colpite da avversita' atmosferiche 1079. Per l'attuazione dell'articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ai fini del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori agricoli nelle aree agricole colpite da avversita' atmosferiche eccezionali, compresi nel Piano assicurativo agricolo annuale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, alla delimitazione delle aree colpite provvedono le regioni. Incremento contributo ISMEA 1080. A decorrere dall'anno 2007, il contributo previsto dall'articolo 1-quinquies, comma 2, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, e' incrementato di 3 milioni di euro. Mutui all'ISMEA per sviluppo proprieta' coltivatrice 1081. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) mutui ventennali per gli incentivi relativi allo sviluppo della proprieta' coltivatrice di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, e successive modificazioni. Gli oneri connessi al pagamento degli interessi relativi ai predetti finanziamenti restano a carico dello Stato fino al limite di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2007. Programma quadro settore forestale; accesso risorse F.A.S. 1082. Al fine di armonizzare l'attuazione delle disposizioni sovranazionali in materia forestale, in aderenza al Piano d'azione per le foreste dell'Unione europea e nel rispetto delle competenze istituzionali, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base degli strumenti di pianificazione regionale esistenti e delle linee guida definite ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, propongono alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini di un accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un programma quadro per il settore forestale finalizzato a favorire la gestione forestale sostenibile e a valorizzare la multifunzionalita' degli ecosistemi forestali. Le azioni previste dal programma quadro possono accedere alle risorse di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nei limiti definiti dal CIPE nella deliberazione di cui allo stesso articolo 61, comma 3, della citata legge n. 289 del 2002. Finalita' intesa di filiera e contratto quadro. 1083. L'intesa di filiera o il contratto quadro di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, hanno per scopo, altresi', l'integrazione della filiera forestale con quella agroenergetica, la valorizzazione, la produzione, la distribuzione e la trasformazione di biomasse derivanti da attivita' forestali, nonche' lo sviluppo della filiera del legno. Gli organismi che operano la gestione forestale in forma associata e le imprese di lavorazione e distribuzione del legno e di utilizzazione della biomassa forestale a fini energetici nonche' i soggetti interessati, pubblici o privati, stipulano contratti di coltivazione e fornitura in attuazione degli articoli 11, 12 e 13 del citato decreto legislativo n. 102 del 2005. Contratti di coltivazione e fornitura Autorizzazione spesa attuazione piani nazionali del settore agricolo 1084. Per l'attuazione dei piani nazionali di settore, compreso quello forestale, di competenza del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2007 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Incremento di spesa per la attuazione del Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica 1085. L'autorizzazione di spesa per l'attuazione del Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici di cui all'articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009. Estensione temporale delle agevolazioni contributive per le imprese agricole colpite da eventi eccezionali 1086. All'articolo 4, comma 24, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: "al 31 marzo 2005" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2005". In relazione alle minori entrate che derivano all'INPS, sono trasferiti allo stesso Istituto gli importi di 15,3 milioni di euro per l'anno 2007 e 10,3 milioni di euro per gli anni dal 2008 al 2011. Limitazione dell'importo relativo alla restituzione del prelievo pagato in eccesso per quote latte 1087. All'articolo 9, comma 3, lettera c-bis), del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "In caso di superamento di tale limite, la restituzione del prelievo supplementare non opera per la parte eccedente il 20 per cento". Internazionalizzazione del sistema agroalimentare. 1088. Dalla base imponibile del reddito di impresa e' escluso il 25 per cento del valore degli investimenti in attivita' di promozione pubblicitaria realizzati da imprese agricole e agroalimentari, anche in forma cooperativa in mercati esteri nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei due periodi di imposta successivi, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti. Esclusione dalla base imponibile del reddito di impresa del 25% del valore degli investimenti in attivita' di promozione pubblicitaria Elevazione misura della agevolazione 1089. La misura dell'esclusione di cui al comma 1088 e' elevata al 35 per cento del valore degli investimenti di promozione pubblicitaria realizzati sui mercati esteri da consorzi o raggruppamenti di imprese agroalimentari, operanti in uno o piu' settori merceologici, e al 50 per cento del valore degli investimenti di promozione pubblicitaria all'estero riguardanti prodotti a indicazione geografica, o comunque prodotti agroalimentari oggetto di intese di filiera o contratti quadro in attuazione degli articoli 11, 12 e 13 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102. Estensione beneficio alle imprese di nuova costituzione. 1090. Il beneficio fiscale di cui ai commi 1088 e 1089 si applica anche alle imprese in attivita' alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se con un'attivita' di impresa o di lavoro autonomo inferiore a tre anni. Per tali imprese la media degli investimenti da considerare e' quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge o a quello successivo. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in alternativa alla esclusione dalla base imponibile ai fini IRES o IRE possono beneficiare di un credito di imposta di importo pari ad un terzo del beneficio di cui ai commi 1088 e 1089 e per le medesime finalita'. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono dettate le modalita' applicative dei commi da 1088 a 1090, nei limiti della somma di 25 milioni di euro per l'anno 2007 e 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Credito di imposta per imprenditori agricoli Attestazione effettivita' delle spese ai fini del beneficio fiscale 1091. L'attestazione di effettivita' delle spese sostenute e' rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto all'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o a quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. Modalita' di applicazione dell'incentivo fiscale 1092. Le modalita' di applicazione dell'incentivo fiscale sono, per quanto non previsto dai commi da 1088 a 1091 del presente articolo, le stesse disposte dall'articolo 3 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489. Sviluppo forma societaria in agricoltura. 1093. Le societa' di persone, le societa' a responsabilita' limitata e le societa' cooperative, che rivestono la qualifica di societa' agricola ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, come da ultimo modificato dal comma 1096 del presente articolo, possono optare per l'imposizione dei redditi ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Opzione per le societa' agricole della tassazione in base al reddito catastale agrario Definizione imprenditore agricolo 1094. Si considerano imprenditori agricoli le societa' di persone e le societa' a responsabilita limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attivita' dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci. In tale ipotesi, il reddito e' determinato applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditivita' del 25 per cento. Modalita' applicative 1095. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono dettate le modalita' applicative del comma 1093. Eliminazione divieto di cumulo dell'agevolazione tra socio e societa' 1096. All'articolo 2, comma 4-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, il secondo periodo e' soppresso. Investimenti in titoli governativi area euro dei fondi raccolti da Poste italiane spa 1097. I fondi provenienti da raccolta effettuata da Poste Italiane Spa per attivita' di bancoposta presso la clientela privata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, sono investiti in titoli governativi dell'area euro a cura di Poste Italiane Spa. Eliminazione vincolo di versamento in conto corrente fruttifero 1098. E' abrogato, limitatamente ai fondi di cui al comma 1097 del presente articolo, il vincolo di cui all'articolo 14 del decreto luogotenenziale 6 settembre 1917, n. 1451, e successive modificazioni, ivi comprese le disposizioni in materia contenute nel decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. Coordinamento del MEF sull'attuazione del riassetto della raccolta Banco Posta 1099. L'attuazione progressiva del nuovo assetto di cui al comma 1097, da completare entro il 31 dicembre 2007, e' effettuata in coordinamento con il Ministero dell'economia e delle finanze. Interventi per la difesa del mare. 1100. Per l'attuazione di programmi annuali di interventi per la difesa del mare previsti dalla legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modificazioni, e dei protocolli attuativi della Convenzione sulla salvaguardia del mar Mediterraneo dall'inquinamento, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976, ratificata ai sensi della legge 25 gennaio 1979, n. 30, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Risorse per attuazione di programmi annuali di intervento difesa del mare Rimborso delle spese per attivita' antinquinamento marino. 1101. Per la quantificazione delle spese sostenute per gli interventi a tutela dell'ambiente marino conseguenti a danni provocati dai soggetti di cui al primo comma dell'articolo 12 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare applica il tariffario internazionalmente riconosciuto dalle compagnie di assicurazioni degli armatori (SCOPIC). Applicazione tariffario SCOPIC per quantificazione spese per danni all'ambiente marino Riassegnazione di somme recuperate dai privati per danni all'ambiente marino 1102. Il secondo comma dell'articolo 14 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e' sostituito dal seguente: "Le somme recuperate a carico dei privati per le spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 12 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate nella misura del 50 per cento con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per le attivita' di difesa del mare dagli inquinamenti". Contrasto all'abusivismo nelle aree naturali protette 1103. Per l'attuazione di un programma triennale straordinario di interventi di demolizione delle opere abusive site nelle aree naturali protette nazionali e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Acquisizione gratuita a favore degli organismi di gestione o, in assenza, dei comuni, delle opere abusive poste in essere nelle aree naturali protette 1104. Nelle aree naturali protette l'acquisizione gratuita delle opere abusive di cui all'articolo 7, sesto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, si verifica di diritto a favore degli organismi di gestione ovvero, in assenza di questi, a favore dei comuni. Restano confermati gli obblighi di notifica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare degli accertamenti, delle ingiunzioni alla demolizione e degli eventuali abbattimenti direttamente effettuati, come anche le procedure e le modalita' di demolizione vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Conferma competenze contrasto abusivismo delle regioni a statuto speciale e province autonome 1105. Restano altresi' confermate le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che disciplinano la materia di cui ai commi 1103 e 1104 secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. Concessione idroelettriche in provincia di Sondrio 1106. Al fine di salvaguardare gli equilibri ambientali e di scongiurare il prodursi di gravi alterazioni dell'ecosistema nei territori di cui all'articolo 1 della legge 2 maggio 1990, n. 102, limitatamente alla provincia di Sondrio, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di due anni, le nuove concessioni per grandi e piccole derivazioni di acque ad uso idroelettrico sono rilasciate previo parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che allo scopo si avvale dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici. Esclusione rideterminazione delle piante organiche personale Enti parco 1107. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 94, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' estesa al personale degli Enti parco nazionali funzionalmente equiparato al Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 2, comma 36, della legge 9 dicembre 1998, n. 426. Per il personale di cui al periodo precedente, nei limiti del territorio di competenza, e' riconosciuta la qualifica di agente di pubblica sicurezza e si applicano le disposizioni previste dall'articolo 29, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Individuazione obiettivi percentuali minimi di raccolta differenziata dei rifiuti ed eventuale nomina di un commissario ad acta 1108. Al fine di realizzare rilevanti risparmi di spesa ed una piu' efficace utilizzazione delle risorse finanziarie destinate alla gestione dei rifiuti solidi urbani, la regione, previa diffida, provvede tramite un commissario ad acta a garantire il governo della gestione dei rifiuti a livello di ambito territoriale ottimale con riferimento a quegli ambiti territoriali ottimali all'interno dei quali non sia assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime: a) almeno il quaranta per cento entro il 31 dicembre 2007; b) almeno il cinquanta per cento entro il 31 dicembre 2009; c) almeno il sessanta per cento entro il 31 dicembre 2011. Rinvio a decreto per individuazione percentuale minima di raccolta differenziata per gli anni successivi al 2011 1109. Per gli anni successivi al 2011, la percentuale minima di raccolta differenziata da assicurare per i fini di cui al comma 1108 e' stabilita con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in vista di una progressiva riduzione della quantita' di rifiuti inviati in discarica e nella prospettiva di rendere concretamente realizzabile l'obiettivo "Rifiuti zero". Istituzione del Fondo rotativo per il finanziamento delle misure di riduzione delle immissioni dei gas ad effetto serra 1110. Per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997, reso esecutivo dalla legge 1o giugno 2002, n. 120, previste dalla delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003, e successivi aggiornamenti, e' istituito un Fondo rotativo. Modalita' per l'erogazione dei finanziamenti 1111. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua le modalita' per l'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato della durata non superiore a settantadue mesi a soggetti pubblici o privati. Nello stesso termine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e' individuato il tasso di interesse da applicare. Misure prioritarie nella assegnazione dei finanziamenti per il triennio 2007-2009 1112. Per il triennio 2007-2009 sono finanziate prioritariamente le misure di seguito elencate: a) installazione di impianti di microcogenerazione diffusa ad alto rendimento elettrico e termico; b) installazione di impianti di piccola taglia per l'utilizzazione delle fonti rinnovabili per la generazione di elettricita' e calore; c) sostituzione dei motori elettrici industriali con potenza superiore a 45 kW con motori ad alta efficienza; d) incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile e terziario; e) eliminazione delle emissioni di protossido di azoto dai processi industriali; f) progetti pilota di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie e di nuove fonti di energia a basse emissioni o ad emissioni zero. Determinazione della dotazione del Fondo 1113. Nel triennio 2007-2009 le risorse destinate al Fondo di cui al comma 1110 ammontano a 200 milioni di euro all'anno. In sede di prima applicazione, al Fondo possono essere riversate, in aggiunta, le risorse di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 1o giugno 2002, n. 120. Destinazione del rimborso dei finanziamenti al Fondo 1114. Le rate di rimborso dei finanziamenti concessi sono destinate all'incremento delle risorse a disposizione del Fondo di cui al comma 1110. Convenzione per la definizione delle modalita' di gestione del Fondo presso la Cassa depositi e prestiti Spa 1115. Il Fondo di cui al comma 1110 e' istituito presso la Cassa depositi e prestiti Spa e con apposita convenzione ne sono definite le modalita' di gestione. La Cassa depositi e prestiti Spa puo' avvalersi per l'istruttoria, l'erogazione e per tutti gli atti connessi alla gestione dei finanziamenti concessi di uno o piu' istituti di credito scelti sulla base di gare pubbliche in modo da assicurare una omogenea e diffusa copertura territoriale. Destinazione di risorse per la realizzazione di un sistema integrato per il controllo e la tracciabilita' dei rifiuti 1116. Per l'anno 2007 una quota non inferiore a 5 milioni di euro delle risorse del Fondo unico investimenti per la difesa del suolo e tutela ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, iscritte a bilancio ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e' riservata in sede di riparto alla realizzazione di un sistema integrato per il controllo e la tracciabilita' dei rifiuti, in funzione della sicurezza nazionale ed in rapporto all'esigenza di prevenzione e repressione dei gravi fenomeni di criminalita' organizzata nell'ambito dello smaltimento illecito dei rifiuti. Limitazione dei finanziamenti ed incentivi alla promozione di fonti rinnovabili di energia 1117. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i finanziamenti e gli incentivi pubblici di competenza statale finalizzati alla promozione delle fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica sono concedibili esclusivamente per la produzione di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, cosi' come definite dall'articolo 2 della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Sono fatti salvi i finanziamenti e gli incentivi concessi, ai sensi della previgente normativa, ai soli impianti gia' autorizzati e di cui sia stata avviata concretamente la realizzazione anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, ivi comprese le convenzioni adottate con delibera del Comitato interministeriale prezzi il 12 aprile 1992 e destinate al sostegno alle fonti energetiche assimilate, per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1118. Definizione dei criteri e delle modalita' di erogazione dei finanziamenti ed incentivi pubblici in tema di fonti rinnovabili 1118. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con propri decreti ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede a definire i criteri e le modalita' di erogazione dei finanziamenti e degli incentivi pubblici di competenza statale concedibili alle fonti rinnovabili di cui all'articolo 2 della citata direttiva 2001/77/CE. Il Ministro dello sviluppo economico provvede con propri decreti ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, a definire le condizioni e le modalita' per l'eventuale riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi a specifici impianti gia' autorizzati all'entrata in vigore della presente legge e non ancora in esercizio, non rientranti nella tipologia di cui al periodo precedente, nonche' a ridefinire l'entita' e la durata dei sostegni alle fonti energetiche non rinnovabili assimilate alle fonti energetiche rinnovabili utilizzate da impianti gia' realizzati ed operativi alla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto dei diritti pregressi e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, allo scopo di ridurre gli oneri che gravano sui prezzi dell'energia elettrica e eliminare vantaggi economici che non risultino specificamente motivati e coerenti con le direttive europee in materia di energia elettrica. Concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis 1119. E' fatta salva la normativa previgente per la produzione di energia elettrica di cui all'articolo 11, comma 14, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. Soppressione di norme in materia di fonti rinnovabili 1120. Alla normativa in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili sono apportate le seguenti modificazioni: a) al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, all'articolo 17, i commi 1, 3 e 4 sono abrogati; all'articolo 20, comma 6 del medesimo decreto, le parole: "e da rifiuti" sono soppresse; b) alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, all'articolo 22, al comma 1, sono soppresse le parole: "o assimilate"; al comma 5 e' soppresso l'ultimo periodo; al comma 7 sono soppresse le parole: "ed assimilate"; c) alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, nella rubrica degli articoli 22 e 23, le parole: "e assimilate" sono soppresse; d) alla legge 10 gennaio 1991, n. 10, all'articolo 1, nel comma 3, primo periodo, le parole "o assimilate" e le parole: "ed inorganici" sono soppresse ed il secondo periodo e' soppresso; all'articolo 11 della medesima legge, nella rubrica, le parole: "o assimilate" sono soppresse; all' articolo 26, comma 7, della medesima legge, le parole: "o assimilate" sono soppresse; e) al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, all'articolo 2, comma 15, le parole: "e inorganici" sono soppresse; f) alla legge 1o marzo 2002, n. 39, all'articolo 43, comma 1, la lettera e) e' abrogata; g) alla legge 23 agosto 2004, n. 239, all'articolo 1, il comma 71 e' abrogato;




Nota al comma 1216:
- Si riporta il testo del paragrafo 2 dell'art. 228 del
Trattato 25 marzo 1957 istitutivo della Comunita' europea:
«2. Se ritiene che lo Stato membro in questione non
abbia preso detti provvedimenti, la Commissione, dopo aver
dato a tale Stato la possibilita' di presentare le sue
osservazioni, formula un parere motivato che precisa i
punti sui quali lo Stato membro in questione non si e'
conformato alla sentenza della Corte di giustizia.».
Nota al comma 1217:
- La legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed
esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali firmata a
Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla
Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952), e'
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 settembre
1955, n. 221.
Nota al comma 1218:
- La legge 20 ottobre 1984, n. 720 (Istituzione del
sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici),
e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 ottobre
1984, n. 298.
Nota al comma 1221:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
Note al comma 1223:
- Si riporta il testo dell'art. 87 del Trattato
25 marzo 1957 che istituisce la Comunita' europea:
«Art. 87 (ex art. 92). - 1. Salvo deroghe contemplate
dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato
comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati
membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante
risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo
talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di
falsare la concorrenza.
2. Sono compatibili con il mercato comune:
a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli
consumatori, a condizione che siano accordati senza
discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati
dalle calamita' naturali oppure da altri eventi
eccezionali;
c) gli aiuti concessi all'economia di determinate
regioni della Repubblica federale di Germania che risentono
della divisione della Germania, nella misura in cui sono
necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da
tale divisione.
3. Possono considerarsi compatibili con il mercato
comune:
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo
economico delle regioni ove il tenore di vita sia
anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di
sottoccupazione;
b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione
di un importante progetto di comune interesse europeo
oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia
di uno Stato membro;
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di
talune attivita' o di talune regioni economiche, sempre che
non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria
al comune interesse;
d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la
conservazione del patrimonio, quando non alterino le
condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunita'
in misura contraria all'interesse comune;
e) le altre categorie di aiuti, determinate con
decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza
qualificata su proposta della Commissione.».
- Si riporta il testo dell'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa - Testo A):
«Art. 47 (R) (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'art. 38. (R).
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza. (R).
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. (R).
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva. (R)».
Note al comma 1224:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 3 della
legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione
in caso di violazione del termine ragionevole del processo
e modifica dell'art. 375 del codice di procedura civile),
cosi' come modificato dalla presente legge:
«3. Il ricorso e' proposto nei confronti del Ministro
della giustizia quando si tratta di procedimenti del
giudice ordinario, al Ministro della difesa quando si
tratta di procedimenti del giudice militare. Negli altri
casi e' proposto nei confronti del Ministro dell'economia e
delle finanze.».
Nota al comma 1226:
- Si riporta il testo degli articoli 4 e 6 del decreto
del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357
(Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE
relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali, nonche' della flora e della fauna
selvatiche):
«Art. 4 (Misure di conservazione). - 1. Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano assicurano per i
proposti siti di importanza comunitaria opportune misure
per evitare il degrado degli habitat naturali e degli
habitat di specie, nonche' la perturbazione delle specie
per cui le zone sono state designate, nella misura in cui
tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative
per quanto riguarda gli obiettivi del presente regolamento.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sulla base di linee guida per la gestione delle
aree della rete «Natura 2000», da adottarsi con decreto del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, adottano per le zone speciali di conservazione,
entro sei mesi dalla loro designazione, le misure di
conservazione necessarie che implicano all'occorrenza
appropriati piani di gestione specifici od integrati ad
altri piani di sviluppo e le opportune misure
regolamentari, amministrative o contrattuali che siano
conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat
naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui
all'allegato B presenti nei siti.
2-bis. Le misure di cui al comma 1 rimangono in vigore
nelle zone speciali di conservazione fino all'adozione
delle misure previste al comma 2.
3. Qualora le zone speciali di conservazione ricadano
all'interno di aree naturali protette, si applicano le
misure di conservazione per queste previste dalla normativa
vigente. Per la porzione ricadente all'esterno del
perimetro dell'area naturale protetta la regione o la
provincia autonoma adotta, sentiti anche gli enti locali
interessati e il soggetto gestore dell'area protetta, le
opportune misure di conservazione e le norme di gestione.».
«Art. 6 (Zone di protezione speciale). - 1. La rete
«Natura 2000» comprende le Zone di protezione speciale
previste dalla direttiva 79/409/CEE e dall'art. 1, comma 5,
della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
2. Gli obblighi derivanti dagli articoli 4 e 5 si
applicano anche alle zone di protezione speciale di cui al
comma 1.».
Nota al comma 1227:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.»
Nota al comma 1228:
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137), e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.
Nota al comma 1229:
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 12 del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti
nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico,
sociale e territoriale):
«7. Con decreto emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con il Ministro degli affari
esteri, con il Ministro per gli italiani nel mondo e con il
Ministro per gli affari regionali, se nominati, sentite le
organizzazioni sindacali di categoria maggiormente
rappresentative, acquisita l'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede
all'organizzazione e alla disciplina dell'Agenzia, con
riguardo anche all'istituzione di un apposito comitato
tecnico-consultivo e dell'Osservatorio nazionale del
turismo e alla partecipazione negli organi dell'agenzia di
rappresentanti delle regioni, dello Stato, delle
associazioni di categoria e delle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, anche in deroga a
quanto stabilito dall'art. 13, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419. Tra i compiti
dell'Agenzia sono in particolare previsti lo sviluppo e la
cura del turismo culturale e del turismo congressuale, in
raccordo con le iniziative di valorizzazione del patrimonio
culturale.».
Note al comma 1230:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Si riporta il testo dell'art. 23 del decreto-legge
24 dicembre 2003, n. 355 (Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative):
«Art. 23 (Finanziamento del rinnovo contrattuale per il
settore del trasporto pubblico locale, proroga di termine
in materia di servizi di trasporto pubblico regionale e
locale e differimento del nuovo regime di ricorsi in
materia di invalidita' civile). - 1. Al fine di assicurare
il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del
trasporto pubblico locale e' autorizzata la spesa di euro
337.500.000 per l'anno 2004 e di euro 214.300.000 annui a
decorrere dall'anno 2005; i trasferimenti erariali
conseguenti sono effettuati con le procedure e le modalita'
stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. L'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 42,
comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e' differita al 31 dicembre 2004. A tal fine
e' autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno
2004.
3. All'onere complessivo, pari a euro 339.500.000 per
l'anno 2004 e a euro 214.300.000 annui a decorrere
dall'anno 2005 derivante dal presente articolo, si provvede
con le maggiori entrate per accisa conseguenti all'aumento
a euro 558,64 per mille litri dell'aliquota di accisa sulla
benzina e sulla benzina senza piombo di cui all'allegato I
del testo unico delle disposizioni legislative concernenti
le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni.
3-bis. Il termine del 31 dicembre 2003, previsto
dall'art. 18, comma 3-bis, del decreto legislativo
19 novembre 1997, n. 422, per l'affidamento dello
svolgimento dei servizi di trasporto automobilistici e'
prorogato al 31 dicembre 2005. Il Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente alla
ricognizione e alla individuazione delle risorse al fine di
emanare provvedimenti per contribuire al risanamento e allo
sviluppo del trasporto pubblico locale, al potenziamento
del trasporto rapido di massa nonche' al corretto
svolgimento delle procedure di affidamento dei servizi.».
Nota al comma 1231:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 1 del
decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16 (Interventi urgenti
per la tutela dell'ambiente e per la viabilita' e per la
sicurezza pubblica), cosi' come modificato dalla presente
legge:
«3. Le risorse di cui al comma 2 sono assegnate alle
regioni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Le risorse sono attribuite con riferimento alla consistenza
del personale in servizio alla data del 30 novembre 2004
presso le aziende di trasporto pubblico locale e presso le
aziende ferroviarie, limitatamente a quelle che applicano
il contratto autoferrotranviari di cui all'art. 23 del
decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47. Le
spese sostenute dagli enti territoriali per la
corresponsione alle aziende degli importi assegnati sono
escluse dal patto di stabilita' interno.».
Nota al comma 1232:
- Si riporta il testo delle lettere a), b) e c) del
comma 74 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), cosi'
come modificato dalla presente legge:
«74. A decorrere dall'esercizio 2007 le dotazioni di
cui al comma 73 sono rideterminate applicando alla media
delle somme incassate nell'ultimo triennio consuntivato,
rilevata dal rendiconto generale delle amministrazioni
dello Stato, relativamente alle unita' previsionali di base
dello stato di previsione dell'entrata, indicate
nell'elenco 4 allegato alla presente legge, le seguenti
percentuali e comunque con una dotazione non superiore a
quella dell'anno precedente incrementata del 5 per cento:
a) Agenzia delle entrate 0,7201 per cento;
b) Agenzia del territorio 0,1592 per cento;
c) Agenzia delle dogane 0,1668 per cento.».
Nota al comma 1233:
- Si riporta il testo del comma 69 dell'art. 2 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2004): cosi' come modificato dalla
presente legge:
«69. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 47,
secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222,
relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per
mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF), e' ridotta di 35 milioni di euro per l'anno 2007 e
di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009».
Note al comma 1234:
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della
disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale):
«Art. 10 (Organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale). - 1. Sono organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le
fondazioni, le societa' cooperative e gli altri enti di
carattere privato, con o senza personalita' giuridica, i
cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma
dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o
registrata, prevedono espressamente:
a) lo svolgimento di attivita' in uno o piu' dei
seguenti settori:
1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
2) assistenza sanitaria;
3) beneficenza;
4) istruzione;
5) formazione;
6) sport dilettantistico;
7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose
d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno
1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409;
8) tutela e valorizzazione della natura e
dell'ambiente, con esclusione dell'attivita', esercitata
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,
speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
9) promozione della cultura e dell'arte;
10) tutela dei diritti civili;
11) ricerca scientifica di particolare interesse
sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse
affidata ad universita', enti di ricerca ed altre
fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e
secondo modalita' da definire con apposito regolamento
governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400;
b) l'esclusivo perseguimento di finalita' di
solidarieta' sociale;
c) il divieto di svolgere attivita' diverse da quelle
menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse
direttamente connesse;
d) il divieto di distribuire, anche in modo
indiretto, utili e avanzi di gestione nonche' fondi,
riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a
meno che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte per legge o siano effettuate a favore di altre
ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte
della medesima ed unitaria struttura;
e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di
gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali
e di quelle ad esse direttamente connesse;
f) l'obbligo di devolvere il patrimonio
dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per
qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale o a fini di pubblica utilita', sentito
l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge;
g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto
annuale;
h) disciplina uniforme del rapporto associativo e
delle modalita' associative volte a garantire
l'effettivita' del rapporto medesimo, escludendo
espressamente la temporaneita' della partecipazione alla
vita associativa e prevedendo per gli associati o
partecipanti maggiori d'eta' il diritto di voto per
l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei
regolamenti e per la nomina degli organi direttivi
dell'associazione;
i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia
segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della
locuzione «organizzazione non lucrativa di utilita'
sociale» o dell'acronimo «ONLUS».
2. Si intende che vengono perseguite finalita' di
solidarieta' sociale quando le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi relative alle attivita' statutarie
nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione,
della formazione, dello sport dilettantistico, della
promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei
diritti civili non sono rese nei confronti di soci,
associati o partecipanti, nonche' degli altri soggetti
indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad
arrecare benefici a:
a) persone svantaggiate in ragione di condizioni
fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
b) componenti collettivita' estere, limitatamente
agli aiuti umanitari.
3. Le finalita' di solidarieta' sociale s'intendono
realizzate anche quando tra i beneficiari delle attivita'
statutarie dell'organizzazione vi siano i propri soci,
associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla
lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nelle
condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del
comma 2.
4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e
3, si considerano comunque inerenti a finalita' di
solidarieta' sociale le attivita' statutarie istituzionali
svolte nei settori della assistenza sociale e
sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione
e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico
di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le
biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, della tutela e
valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione
dell'attivita', esercitata abitualmente, di raccolta e
riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di
cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, della ricerca scientifica di particolare interesse
sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse
affidate ad universita', enti di ricerca ed altre
fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e
secondo modalita' da definire con apposito regolamento
governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, nonche' le attivita' di promozione
della cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti
apporti economici da parte dell'amministrazione centrale
dello Stato.
5. Si considerano direttamente connesse a quelle
istituzionali le attivita' statutarie di assistenza
sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico,
promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti
civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del
comma 1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni
previste ai commi 2 e 3, nonche' le attivita' accessorie
per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto
integrative delle stesse. L'esercizio delle attivita'
connesse e' consentito a condizione che, in ciascun
esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati
alla lettera a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti
rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi
non superino il 66 per cento delle spese complessive
dell'organizzazione.
6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta
di utili o di avanzi di gestione:
a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a
soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti
gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a
qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano
parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a
favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo
grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonche'
alle societa' da questi direttamente o indirettamente
controllate o collegate, effettuate a condizioni piu'
favorevoli in ragione della loro qualita'. Sono fatti
salvi, nel caso delle attivita' svolte nei settori di cui
ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi
accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti
che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari,
aventi significato puramente onorifico e valore economico
modico;
b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi
che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al
loro valore normale;
c) la corresponsione ai componenti gli organi
amministrativi e di controllo di emolumenti individuali
annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto
del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e
dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla
legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e
integrazioni, per il presidente del collegio sindacale
delle societa' per azioni;
d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche
e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi
passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie,
superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di
salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a
quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le
medesime qualifiche.
7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1
non si applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle
lettere h) ed i) del medesimo comma 1 non si applicano agli
enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali
lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.
8. Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto
della loro struttura e delle loro finalita', gli organismi
di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266,
iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni
non governative riconosciute idonee ai sensi della legge
26 febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui
alla legge 8 novembre 1991, n. 381, nonche' i consorzi di
cui all'art. 8 della predetta legge n. 381 del 1991 che
abbiano la base sociale formata per il cento per cento da
cooperative sociali. Sono fatte salve le previsioni di
maggior favore relative agli organismi di volontariato,
alle organizzazioni non governative e alle cooperative
sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266
del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.
9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose
con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese
e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli
enti di cui all'art. 3, comma 6, lettera e), della legge
25 agosto 1991, n. 287, le cui finalita' assistenziali
siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sono
considerati ONLUS limitatamente all'esercizio delle
attivita' elencate alla lettera a) del comma 1; fatta
eccezione per la prescrizione di cui alla lettera c) del
comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano le
disposizioni anche agevolative del presente decreto, a
condizione che per tali attivita' siano tenute
separatamente le scritture contabili previste all'art.
20-bis del decreto del Presidente delle Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'art. 25,
comma 1.
10. Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti
pubblici, le societa' commerciali diverse da quelle
cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge
30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici,
le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di
lavoro e le associazioni di categoria.».
- Si riporta il testo dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 7
della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle
associazioni di promozione sociale):
«Art. 7 (Registri). - 1. Presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari
sociali e' istituito un registro nazionale al quale possono
iscriversi, ai fini dell'applicazione della presente legge,
le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale
in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, costituite ed
operanti da almeno un anno. Alla tenuta del registro si
provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e
strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.
2. Per associazioni di promozione sociale a carattere
nazionale si intendono quelle che svolgono attivita' in
almeno cinque regioni ed in almeno venti province del
territorio nazionale.
3. L'iscrizione nel registro nazionale delle
associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di
automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi
livelli di organizzazione territoriale e dei circoli
affiliati, mantenendo a tali soggetti i benefici connessi
alla iscrizione nei registri di cui al comma 4.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano istituiscono, rispettivamente, registri su scala
regionale e provinciale, cui possono iscriversi tutte le
associazioni in possesso dei requisiti di cui all'art. 2,
che svolgono attivita', rispettivamente, in ambito
regionale o provinciale.».
Note al comma 1238:
- Si riporta il testo del comma 46 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«46. A decorrere dall'anno 2006, l'ammontare
complessivo delle riassegnazioni di entrate non potra'
superare, per ciascuna amministrazione, l'importo
complessivo delle riassegnazioni effettuate nell'anno 2005
al netto di quelle di cui al successivo periodo. La
limitazione non si applica alle riassegnazioni per le quali
l'iscrizione della spesa non ha impatto sul conto economico
consolidato delle pubbliche amministrazioni, nonche' a
quelle riguardanti l'attuazione di interventi cofinanziati
dall'Unione europea.»
Note al comma 1241:
- Il decreto-legge 5 luglio 2006, n. 224 (Disposizioni
urgenti per la partecipazione italiana alle missioni
internazionali), e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 6 luglio 2006, n. 155.
- La legge 4 agosto 2006, n. 247 (Disposizioni per la
partecipazione italiana alle missioni internazionali), e'
stato pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2006,
n. 186.
- Il decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253 (Disposizioni
concernenti l'intervento di cooperazione allo sviluppo in
Libano e il rafforzamento del contingente militare italiano
nella missione UNIFIL ridefinita dalla citata risoluzione
1701 (2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni
Unite), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
28 agosto 2006, n. 199.
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge
28 agosto 2006, n. 253 (Disposizioni concernenti
l'intervento di cooperazione allo sviluppo in Libano e il
rafforzamento del contingente militare italiano nella
missione UNIFIL ridefinita dalla citata risoluzione 1701
(2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite):
«Art. 5. (Disposizioni in materia penale). - 1. Al
personale militare che partecipa alla missione di cui
all'art. 2 si applicano il codice penale militare di pace e
l'art. 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del
decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.
2. I reati commessi dallo straniero nel territorio in
cui si svolgono gli interventi di cui all'art. 1 e la
missione di cui all'art. 2, a danno dello Stato o di
cittadini italiani partecipanti agli interventi e alla
missione stessi, sono puniti sempre a richiesta del
Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa
per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze
armate.
3. Per i reati di cui al comma 2 e per i reati
attribuiti alla giurisdizione dell'autorita' giudiziaria
ordinaria, commessi nel territorio e per il periodo in cui
si svolgono gli interventi di cui all'art. 1 e la missione
di cui all'art. 2 dal cittadino che partecipa agli
interventi o alla missione stessi, la competenza per
territorio e' attribuita al Tribunale di Roma.».
Note al comma 1242:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 della
legge 11 luglio 1998, n. 224 (Trasmissione radiofonica dei
lavori parlamentari e agevolazioni per l'editoria):
«Art. 1. - 1. Allo scopo di garantire la continuita'
del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute
parlamentari, e confermando lo strumento della convenzione
da stipulare a seguito di gara pubblica, i cui criteri
saranno definiti nel quadro dell'approvazione della riforma
generale del sistema delle comunicazioni, in via
transitoria la convenzione tra il Ministero delle
comunicazioni e il Centro di produzione S.p.a., stipulata
ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre
1994, n. 602, ed approvata con decreto del Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni del 21 novembre 1994, e'
rinnovata con decorrenza 21 novembre 1997 per un ulteriore
triennio, intendendosi rivalutato in legge 11.500.000.000
l'importo di cui al comma 4 dello stesso art. 9. I
contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compreso, per
i redattori, il contratto unico nazionale di lavoro dei
giornalisti, si applicano ai dipendenti del Centro di
produzione S.p.a. fino alla scadenza della convenzione.».
Note al comma 1243:
- Si riporta il testo del comma 341 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«341. Allo scopo di promuovere lo sviluppo della
ricerca avanzata nel campo delle biotecnologie, nell'ambito
degli accordi di cooperazione scientifica e tecnologica
stipulati con gli Stati Uniti d'America, il Presidente del
Consiglio dei Ministri e' autorizzato a costituire una
fondazione secondo le modalita' da esso stabilite con
proprio decreto. Al relativo onere si provvede mediante
riduzione della dotazione del Fondo per le aree
sottoutilizzate, di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, per gli importi di 30 milioni di euro per
l'anno 2006, 60 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008, e
180 milioni di euro per l'anno 2009, in coerenza con il
punto 5.3.6 della delibera CIPE n. 35 del 27 maggio 2005.».
Note al comma 1244:
- Si riporta il testo del comma 18 dell'art. 52 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2002):
«18. Il finanziamento annuale di cui all'art. 27,
comma 10, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n.
488, e successive modificazioni, e' incrementato, a
decorrere dal 2002, di un importo pari a 20 milioni di euro
in ragione di anno. La previsione di cui all'art. 145,
comma 19, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, si estende agli esercizi finanziari 1999 e 2000. Delle
misure di sostegno di cui al presente comma possono
beneficiare, a decorrere dall'anno 2002, anche le emittenti
radiofoniche locali legittimamente esercenti alla data di
entrata in vigore della presente legge, nella misura
complessivamente non superiore ad un decimo dell'ammontare
globale dei contributi stanziati. Per queste ultime
emittenti, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, vengono stabiliti le modalita'
e i criteri di attribuzione ed erogazione.».
- La legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2003).
- La legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2004).
- La legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2005).
- La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2006).
Note al comma 1246:
- Si riporta il testo degli articoli 3, 4, 7 e 8 della
legge 7 agosto 1990, n. 250 (Provvidenze per l'editoria e
riapertura dei termini, a favore delle imprese
radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili
di cui all'art. 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987,
n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'art. 11 della
legge stessa):
«Art. 3. - 1. Per l'anno 1990 alle imprese editrici di
quotidiani o periodici di cui al comma 6 dell'art. 9 della
legge 25 febbraio 1987, n. 67, e alle imprese radiofoniche
di cui al comma 2 dell'art. 11 della medesima legge, sono
concessi ulteriori contributi integrativi pari a quelli
risultanti dai predetti commi degli articoli 9 e 11 della
citata legge n. 67 del 1987, sempre che tutte le entrate
pubblicitarie non raggiungano il 40 per cento dei costi
complessivi dell'esercizio relativo all'anno 1990, compresi
gli ammortamenti risultanti a bilancio.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2002, i contributi di cui
al comma 8 e al comma 11 del presente articolo, il cui
ammontare non puo' comunque superare il 50 per cento dei
costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti
dal bilancio dell'impresa stessa, sono concessi,
limitatamente ad una sola testata, alle imprese editrici di
giornali quotidiani che, con esclusione di quanto previsto
dalle lettere a) e b) per le cooperative editrici
costituite ai sensi e per gli effetti dell'art. 153,
comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possiedano i
seguenti requisiti:
a) siano costituite come cooperative giornalistiche
da almeno tre anni;
b) editino la testata stessa da almeno tre anni;
c) abbiano acquisito, nell'anno di riferimento dei
contributi, entrate pubblicitarie che non superino il 30
per cento dei costi complessivi dell'impresa risultanti dal
bilancio dell'anno medesimo;
d) abbiano adottato con norma statutaria il divieto
di distribuzione degli utili nell'esercizio di riscossione
dei contributi e nei dieci esercizi successivi;
e) la testata edita abbia diffusione formalmente
certificata pari ad almeno il 25 per cento della tiratura
complessiva per le testate nazionali e ad almeno il 40 per
cento per quelle locali. Ai fini del presente articolo, si
intende per diffusione l'insieme delle vendite e degli
abbonamenti e per testata locale quella cui almeno l'80 per
cento della diffusione complessiva e' concentrata in una
sola regione;
f) [le testate nazionali che usufruiscono di
contributi di cui al presente articolo non siano poste in
vendita congiuntamente con altre testate];
g) abbiano sottoposto l'intero bilancio di esercizio
cui si riferiscono i contributi alla certificazione di una
societa' di revisione scelta tra quelle di cui all'elenco
apposito previsto dalla CONSOB;
h) [la testata edita sia posta in vendita a un prezzo
non inferiore alla media dal prezzo base degli altri
quotidiani, senza inserti e supplementi, di cui viene
accertata la tiratura, prendendo a riferimento il primo
giorno di pubblicazione dall'anno di riferimento dei
contributi].
2-bis. I contributi previsti dalla presente legge e in
misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi
complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal
bilancio dell'impresa stessa, sono concessi anche alle
imprese editrici di giornali quotidiani la cui maggioranza
del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti
morali non aventi scopo di lucro che possiedano i requisiti
di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del
presente articolo.
2-ter. I contributi previsti dalla presente legge, con
esclusione di quelli previsti dal comma 11, e in misura,
comunque, non superiore al 50 per cento dei costi
complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal
bilancio dell'impresa stessa, sono concessi alle imprese
editrici, comunque costituite, che editino giornali
quotidiani in lingua francese, ladina, slovena e tedesca
nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia
e Trentino-Alto Adige, a condizione che le imprese
beneficiarie non editino altri giornali quotidiani e
possiedano i requisiti di cui alle
lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del presente
articolo. A decorrere dal 1° gennaio 2002 i contributi di
cui ai commi 8 e 11 e in misura, comunque, non superiore al
50 per cento dei costi complessivi, compresi gli
ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa,
sono concessi ai giornali quotidiani italiani editi e
diffusi all'estero a condizione che le imprese editrici
beneficiarie possiedano i requisiti di cui alle
lettere b), c), d) e g) del comma 2 del presente articolo.
Tali imprese devono allegare alla domanda i bilanci
corredati da una relazione di certificazione da parte di
societa' abilitate secondo la normativa dello Stato in cui
ha sede l'impresa.
2-quater. Le norme previste dal presente articolo per i
quotidiani per quanto attiene ai requisiti e ai contributi
si applicano anche ai periodici editi da cooperative
giornalistiche ivi comprese quelle di cui all'art. 52 della
legge 5 agosto 1981, n. 416, con il limite di 310.000 euro
e di 207.000 euro rispettivamente per il contributo fisso e
per il contributo variabile di cui al comma 10; a tali
periodici non si applica l'aumento previsto dal comma 11.
3. A decorrere dal 1° gennaio 1991, alle imprese
editrici di periodici che risultino esercitate da
cooperative, fondazioni o enti morali, ovvero da societa'
la maggioranza del capitale sociale delle quali sia
detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali che non
abbiano scopo di lucro, sono corrisposte annualmente 0,2
euro per copia stampata fino a 30.000 copie di tiratura
media, indipendentemente dal numero delle testate. Le
imprese di cui al presente comma devono essere costituite
da almeno tre anni ovvero editare testate diffuse da almeno
cinque anni. I contributi di cui al presente comma sono
corrisposti a condizione che le imprese editrici:
a) non abbiano acquisito, nell'anno precedente
introiti pubblicitari superiori complessivamente al 40 per
cento dei costi, compresi gli ammortamenti, dell'impresa
per l'anno medesimo, risultanti dal bilancio;
b) editino periodici a contenuto prevalentemente
informativo;
c) abbiano pubblicato nei due anni antecedenti
l'entrata in vigore della presente legge e nell'anno di
riferimento dei contributi, non meno di 45 numeri ogni anno
per ciascuna testata per i plurisettimanali e settimanali,
18 per i quindicinali e 9 per i mensili.
3-bis. Qualora le societa' di cui al comma 3 siano
costituite da persone fisiche e giuridiche, ciascuna delle
quali possieda quote di capitale inferiori al 3 per cento,
e' sufficiente che la cooperativa, fondazione o ente morale
detenga la maggioranza relativa del capitale sociale.
4. La commissione di cui all'art. 54 della legge
5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'art. 11 della
legge 30 aprile 1983, n. 137, esprime parere
sull'accertamento della tiratura e sull'accertamento dei
requisiti di ammissione ai contributi disposti dal comma 3.
5. Le imprese editrici in possesso dei requisiti di cui
ai commi 2 e 3 devono trasmettere alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e
l'editoria, lo statuto della societa' che escluda
esplicitamente la distribuzione degli utili fino allo
scioglimento della societa' stessa. Le disposizioni di cui
all'art. 2 della presente legge si applicano anche alle
imprese editrici di giornali quotidiani e periodici che
gia' abbiano presentato domanda per accedere ai contributi
di cui agli articoli 9 e 10 della citata legge n. 67 del
1987. Non possono percepire i contributi di cui al comma 8
le imprese editrici che siano collegate con imprese
editrici di altri giornali quotidiani o periodici ovvero
con imprese che raccolgono pubblicita' per la testata
stessa o per altri giornali quotidiani o periodici. Non
possono percepire i suddetti contributi le imprese
editoriali collegate con altre imprese titolari di rapporti
contrattuali con l'impresa editoriale stessa, il cui
importo ecceda il 10 per cento dei costi complessivi
dell'impresa editrice, compresi gli ammortamenti, ovvero
nel caso in cui tra i soci e gli amministratori
dell'impresa editoriale figurino persone fisiche nella
medesima condizione contrattuale.
6. Ove nei dieci anni dalla riscossione dell'ultimo
contributo la societa' proceda ad operazioni di riduzione
del capitale per esuberanza, ovvero la societa' deliberi la
fusione o comunque operi il conferimento di azienda in
societa' il cui statuto non contempli l'esclusione di cui
al comma 5, la societa' dovra' versare in conto entrate al
Ministero del tesoro una somma pari ai contributi disposti,
aumentati degli interessi calcolati al tasso doppio del
tasso di riferimento di cui all'art. 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e
successive modificazioni, a partire dalla data di ogni
riscossione, e capitalizzati annualmente; ove nello stesso
periodo la societa' sia posta in liquidazione, dovra'
versare in conto entrate al Ministero del tesoro una somma
parimenti calcolata nei limiti del risultato netto della
liquidazione, prima di qualunque distribuzione od
assegnazione. Una somma parimenti calcolata dovra' essere
versata dalla societa' quando, nei dieci anni dalla
riscossione dell'ultimo contributo, dai bilanci annuali o
da altra documentazione idonea, risulti violata
l'esclusione della distribuzione degli utili.
7. I contributi di cui al comma 8 sono corrisposti a
condizione che gli introiti pubblicitari di ciascuna
impresa editoriale, acquisiti nell'anno precedente, non
superino il 40 per cento dei costi complessivi dell'impresa
risultanti dal bilancio per l'anno medesimo, compresi gli
ammortamenti. Se le entrate pubblicitarie sono comprese tra
il 35 per cento ed il 40 per cento dei costi, i contributi
di cui al comma 8, lettera b), sono ridotti del 50 per
cento.
8. I contributi alle imprese editrici di cui al comma 2
sono determinati nella seguente misura:
a) un contributo fisso annuo di importo pari al 30
per cento dei costi risultanti dal bilancio, inclusi gli
ammortamenti, e comunque non superiore a lire 2 miliardi
per ciascuna impresa;
b) contributi variabili nelle seguenti misure:
1) lire 500 milioni all'anno da 10.000 a 30.000
copie di tiratura media giornaliera e lire 300 milioni
all'anno, ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera,
dalle 30.000 alle 150.000 copie;
2) lire 200 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di
tiratura media giornaliera, oltre le 150.000 copie e fino
alle 250.000 copie;
3) lire 100 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di
tiratura media giornaliera, oltre le 250.000 copie.
9. L'ammontare totale dei contributi previsti dal
comma 8 non puo' comunque superare il 60 per cento dei
costi risultanti dal bilancio, dei costi come determinati
dal medesimo comma 8.
10. Fatta salva l'applicazione a regime della normativa
in vigore al 31 dicembre 1997 a favore delle imprese
editrici di quotidiani o periodici a quella data organi di
movimenti politici i quali organi siano in possesso dei
requisiti per l'accesso ai contributi previsti, nonche' a
favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici
pubblicati per la prima volta in data successiva al
31 dicembre 1997 e fino al 30 giugno 1998 quali organi di
partiti o movimenti ammessi al finanziamento pubblico, a
decorrere dal 1° gennaio 1998 alle imprese editrici di
quotidiani o periodici che, oltre che attraverso esplicita
menzione riportata in testata, risultino essere organi o
giornali di forze politiche che abbiano il proprio gruppo
parlamentare in una delle Camere o nel Parlamento europeo
avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento
italiano, nell'anno di riferimento dei contributi nei
limiti delle disponibilita' dello stanziamento di bilancio,
e' corrisposto:
a) un contributo fisso annuo di importo pari al 40
per cento dei costi risultanti dal bilancio, inclusi gli
ammortamenti, e comunque non superiore a lire 2 miliardi e
500 milioni per i quotidiani e lire 600 milioni per i
periodici;
b) un contributo variabile, calcolato secondo i
parametri previsti dal comma 8, per i quotidiani, ridotto
ad un sesto, un dodicesimo od un ventiquattresimo
rispettivamente per i periodici settimanali, quindicinali o
mensili; per i suddetti periodici viene comunque
corrisposto un contributo fisso di lire 400 milioni nel
caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie.
11. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate
pubblicitarie siano inferiori al 30 per cento dei costi
d'esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, sono
concessi, per ogni esercizio, ulteriori contributi
integrativi pari al 50 per cento di quanto determinato
dalle lettere a) e b) del comma 10.
11-bis. [Ai fini dell'applicazione dei commi 10 e 11,
il requisito della rappresentanza parlamentare della forza
politica, la cui impresa editrice dell'organo o giornale
aspiri alla concessione dei contributi di cui ai predetti
commi, e' soddisfatto, in assenza di specifico collegamento
elettorale, anche da una dichiarazione di appartenenza e
rappresentanza di tale forza politica da parte dei
parlamentari interessati, certificata dalla Camera di cui
sono componenti].
11-ter. A decorrere dall'anno 1991 sono abrogati gli
ultimi due periodi del comma 5. Dal medesimo anno i
contributi previsti dal comma 2 sono concessi a condizione
che non fruiscono dei contributi previsti dal predetto
comma imprese collegate con l'impresa richiedente, o
controllate da essa, o che la controllano, o che siano
controllate dalle stesse imprese, o dagli stessi soggetti
che la controllano.
12. La somma dei contributi previsti dai commi 10 e 11
non puo' comunque superare il 70 per cento dei costi, come
determinati dai medesimi commi 10 e 11.
13. I contributi di cui ai commi 10 e 11 e di cui
all'art. 4 sono concessi a condizione che le imprese non
fruiscano, ne' direttamente ne' indirettamente, di quelli
di cui ai commi 2, 5, 6, 7 e 8, ed a condizione che i
contributi di cui ai commi stessi non siano percepiti da
imprese da esse controllate o che le controllano ovvero che
siano controllate dalle stesse imprese o dagli stessi
soggetti che le controllano.
14. I contributi di cui ai commi 10 e 11 e di cui
all'art. 4 sono corrisposti alternativamente per un
quotidiano o un periodico o una impresa radiofonica,
qualora siano espressione dello stesso partito politico.
15. Le imprese editrici di cui al presente articolo, ad
eccezione di quelle previste dal comma 3, sono comunque
soggette agli obblighi di cui al quinto comma dell'art. 7,
legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'art. 4,
legge 30 aprile 1983, n. 137, a prescindere dall'ammontare
dei ricavi delle vendite. Sono soggette agli obblighi
medesimi, a prescindere dall'ammontare dei ricavati delle
vendite, anche le imprese di cui al comma 2 dell'art. 11,
legge 25 febbraio 1987, n. 67.
15-bis. A decorrere dall'anno 1998 entro il 31 marzo di
ogni anno e purche' sia stata inoltrata domanda valida ai
sensi delle vigenti disposizioni, e' corrisposto un importo
pari al 50 per cento dei contributi di cui ai commi 2, 8,
10 e 11 spettanti per l'anno precedente. La liquidazione
del contributo residuo verra' effettuata entro tre mesi
dalla presentazione del bilancio dell'impresa editoriale e
della necessaria certificazione nonche' della
documentazione richiesta all'editore dalle norme vigenti.
La certificazione, eseguita a cura di una societa' di
revisione, e' limitata alla verifica ed al riscontro dei
soli costi a cui si fa riferimento per il conteggio del
contributo complessivo relativo ad ogni esercizio.».
«Art. 4. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, viene
corrisposto, a cura del Dipartimento dell'informazione e
dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
un contributo annuo pari al 70 per cento della media dei
costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi,
inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 4
miliardi, alle imprese radiofoniche che risultino essere
organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo
del Parlamento e che:
a) abbiano registrato la testata giornalistica
trasmessa presso il competente tribunale;
b) trasmettano quotidianamente propri programmi
informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici,
sociali, sindacali o culturali per non meno del 50 per
cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le
ore 20;
c) non siano editori o controllino, direttamente o
indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6
dell'art. 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.
2. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate
pubblicitarie siano inferiori al 25 per cento dei costi di
esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, e' concesso
un ulteriore contributo integrativo pari al 50 per cento
del contributo di cui al comma 1. La somma di tutti i
contributi non puo' comunque superare l'80 per cento dei
costi come determinati al medesimo comma 1.
3. Le imprese di cui al comma 1 hanno diritto alle
riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della legge
5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni,
applicate con le stesse modalita' anche ai consumi di
energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento
ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi
compresi i sistemi via satellite, nonche' alle agevolazioni
di credito di cui all'art. 20 della legge 25 febbraio 1987,
n. 67, ed al rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1
dell'art. 11 della medesima legge n. 67 del 1987.
4. I metodi e le procedure per l'accertamento del
possesso dei requisiti per l'accesso alle provvidenze di
cui al presente articolo, nonche' per la verifica periodica
della loro persistenza, sono disciplinati dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n.
410, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del
7 ottobre 1987.».
«Art. 7. - 1... ».
«Art. 8. - 1. Le imprese di radiodiffusione sonora a
carattere locale che abbiano registrato la testata
radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente
tribunale, trasmettano quotidianamente propri programmi
informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici,
sociali, sindacali o letterari, per non meno del 15 per
cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le
ore 20, hanno diritto a decorrere dal 1° gennaio 2007:
a) alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della
legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni,
applicate con le stesse modalita' anche ai consumi di
energia elettrica;
b) al rimborso del 60 per cento delle spese per
l'abbonamento ai servizi di due agenzie di informazione a
diffusione nazionale o regionale.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 23 della
legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema
radiotelevisivo pubblico e privato):
«3. Ai concessionari per la radiodiffusione televisiva
in ambito locale, ovvero ai soggetti autorizzati per la
radiodiffusione televisiva locale di cui all'art. 32, che
abbiano registrato la testata televisiva presso il
competente tribunale e che trasmettano quotidianamente,
nelle ore comprese tra le 07,00 e le 23,00 per almeno
un'ora, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti
politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o
culturali, si applicano i benefici di cui al comma 1
dell'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, cosi'
come modificato dall'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n.
250, nonche' quelli di cui agli articoli 28, 29 e 30 della
legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed
integrazioni.».
- Si riporta il testo del comma 13 dell'art. 7 della
legge 3 maggio 2004, n. 112 (Norme di principio in materia
di assetto del sistema radiotelevisivo e della
RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al
Governo per l'emanazione del testo unico della
radiotelevisione):
«13. L'accesso alle provvidenze di cui all'art. 11
della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive
modificazioni, agli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto
1990, n. 250, e all'art. 7 del decreto-legge 27 agosto
1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 ottobre 1993, n. 422, e' altresi' previsto anche per i
canali tematici autorizzati alla diffusione via satellite,
con esclusione di quelli ad accesso condizionato, come
definiti dall'art. 1, lettera c), del regolamento
concernente la promozione della distribuzione e della
produzione di opere europee, di cui alla Del.Aut.gar.com.
16 marzo 1999, n. 9/1999, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1999, che si impegnano a
trasmettere programmi di informazione alle condizioni
previste dall'art. 7 del citato decreto-legge n. 323 del
1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 422 del
1993.».
- Si riporta il testo del comma 454 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«454. A decorrere dai contributi relativi all'anno
2005, non e' piu' corrisposta l'anticipazione di cui
all'art. 3, comma 15-bis, della legge 7 agosto 1990, n.
250. I contributi sono comunque erogati in un'unica
soluzione entro l'anno successivo a quello di
riferimento.».
Note al comma 1247:
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 7 agosto
1990, n. 250 (Provvidenze per l'editoria e riapertura dei
termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la
dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'art. 9,
comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso
ai benefici di cui all'art. 11 della legge stessa):
«Art. 4. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, viene
corrisposto, a cura del Dipartimento dell'informazione e
dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
un contributo annuo pari al 70 per cento della media dei
costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi,
inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 4
miliardi, alle imprese radiofoniche che risultino essere
organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo
del Parlamento e che:
a) abbiano registrato la testata giornalistica
trasmessa presso il competente tribunale;
b) trasmettano quotidianamente propri programmi
informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici,
sociali, sindacali o culturali per non meno del 50 per
cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le
ore 20;
c) non siano editori o controllino, direttamente o
indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6
dell'art. 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.
2. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate
pubblicitarie siano inferiori al 25 per cento dei costi di
esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, e' concesso
un ulteriore contributo integrativo pari al 50 per cento
del contributo di cui al comma 1. La somma di tutti i
contributi non puo' comunque superare l'80 per cento dei
costi come determinati al medesimo comma 1.
3. Le imprese di cui al comma 1 hanno diritto alle
riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della legge
5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni,
applicate con le stesse modalita' anche ai consumi di
energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento
ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi
compresi i sistemi via satellite, nonche' alle agevolazioni
di credito di cui all'art. 20 della legge 25 febbraio 1987,
n. 67, ed al rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1
dell'art. 11 della medesima legge n. 67 del 1987.
4. I metodi e le procedure per l'accertamento del
possesso dei requisiti per l'accesso alle provvidenze di
cui al presente articolo, nonche' per la verifica periodica
della loro persistenza, sono disciplinati dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n.
410, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del
7 ottobre 1987.».
- Per l'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, si
vedano le note al comma 1246.
- Si riporta il testo del comma 13 dell'art. 7 della
legge 3 maggio 2004, n. 112 (Norme di principio in materia
di assetto del sistema radiotelevisivo e della
RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al
Governo per l'emanazione del testo unico della
radiotelevisione):
«13. L'accesso alle provvidenze di cui all'art. 11
della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive
modificazioni, agli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto
1990, n. 250, e all'art. 7 del decreto-legge 27 agosto
1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 ottobre 1993, n. 422, e' altresi' previsto anche per i
canali tematici autorizzati alla diffusione via satellite,
con esclusione di quelli ad accesso condizionato, come
definiti dall'art. 1, lettera c), del regolamento
concernente la promozione della distribuzione e della
produzione di opere europee, di cui alla Del.Aut.gar.com.
16 marzo 1999, n. 9/1999, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1999, che si impegnano a
trasmettere programmi di informazione alle condizioni
previste dall'art. 7 del citato decreto-legge n. 323 del
1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 422 del
1993.».
Nota al comma 1248:
- Si riporta il testo degli articoli 19 e 20 della
legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di
diffusione radiofonica e televisiva):
«Art. 19. La societa' concessionaria, oltre che alla
gestione dei servizi in concessione, e' tenuta alle
seguenti prestazioni:
a) a sistemare, secondo piani tecnici approvati dal
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, le reti
trasmittenti televisive nelle zone di confine bilingui, per
renderle idonee a ritrasmettere programmi di organismi
esteri confinanti; ad attuare la ristrutturazione ed
assumere la gestione degli impianti di terzi eventualmente
ad essa affidati, esistenti in dette zone alla data di
entrata in vigore della presente legge;
b) a predisporre annualmente, sulla base delle
direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
sentita la Commissione parlamentare per l'indennizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,
programmi televisivi e radiofonici destinati a stazioni
radiofoniche e televisive di altri Paesi per la diffusione
e la conoscenza della lingua e della cultura italiana nel
mondo e ad effettuare, sentita la stessa Commissione
parlamentare, trasmissioni radiofoniche speciali;
c) ad effettuare trasmissioni radiofoniche e
televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia di
Bolzano, in lingua francese per la regione autonoma Valle
d'Aosta ed in lingua slovena per la regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia.».
«Art. 20. I corrispettivi dovuti alla societa' per gli
adempimenti di cui al precedente articolo sono stabiliti
come segue.
Per quanto previsto al punto a) si provvede mediante
separate pattuizioni da effettuarsi d'intesa con i
rappresentanti degli enti locali delle zone di confine
interessate.
Per quanto previsto al punto b), i programmi televisivi
e radiofonici destinati a stazioni radiofoniche e
televisive di altri Paesi sono regolati mediante
convenzioni aggiuntive da stipularsi con le competenti
amministrazioni dello Stato entro novanta giorni dalla
stipula della convenzione di cui al successivo art. 46.
Per gli adempimenti di cui al punto c), le trasmissioni
in lingua tedesca per la provincia di Bolzano sono regolate
mediante convenzione aggiuntiva da stipularsi con le
competenti amministrazioni dello Stato entro lo stesso
termine di cui al precedente comma, mentre le trasmissioni
in lingua slovena da radio Trieste sono regolate secondo le
modalita' previste dalla legge 14 aprile 1956, n. 308.
L'ammontare dei rimborsi della spesa per le
trasmissioni in lingua tedesca effettuate dalla sede di
Bolzano, nel periodo 7 febbraio 1966-31 dicembre 1972, e'
forfettariamente stabilito in lire 6.710 milioni oltre
all'imposta sul valore aggiunto.
La misura del rimborso forfettario annuo, previsto per
le trasmissioni radiofoniche da radio Trieste dalla legge
14 aprile 1956, n. 308, in considerazione dell'intervenuto
aumento del numero di trasmissioni con l'inclusione nei
programmi de «l'Ora della Venezia Giulia», viene elevata a
lire 250 milioni l'anno oltre all'imposta sul valore
aggiunto, a partire dal 1968 e puo' essere soggetta a
revisione triennale su richiesta di ciascuna parte
contraente a far tempo dal 1° gennaio 1977.
L'ammontare dei rimborsi della spesa sostenuta per le
trasmissioni in lingua francese per la regione autonoma
Valle d'Aosta e per le trasmissioni televisive in lingua
slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e'
regolato con apposite convenzioni con le competenti
amministrazioni dello Stato.
La somma di 8.300 milioni, iscritta al capitolo 2554
dello stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro dell'anno finanziario 1973 e di cui al capitolo
aggiunto 7480 dell'anno finanziario 1974, resta destinata
ed impegnata per la liquidazione degli oneri di cui al
precedente quinto comma nonche' a quello di cui al sesto
comma per il periodo 1968-1972. All'onere derivante
dall'applicazione dello stesso sesto comma per il periodo
successivo al 1972, si provvede a carico dello stanziamento
del capitolo 2549 dello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974 e
corrispondenti capitoli degli anni successivi.
Ai nuovi o maggiori oneri derivanti dalle altre
convenzioni da stipulare ai sensi dei precedenti commi, si
provvede con utilizzo dei proventi del canone dovuto dalla
concessionaria allo Stato e da determinare, ai sensi del
precedente art. 16 con la convenzione di cui al successivo
art. 46. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Per i servizi speciali radiotelevisivi, non compresi
fra quelli suindicati, le amministrazioni dello Stato
richiedenti concordano, attraverso apposite convenzioni,
con la societa' concessionaria le modalita' delle
prestazioni e l'entita' dei relativi rimborsi, sentito il
parere obbligatorio della Commissione parlamentare.».
Note al comma 1249:
- Si riporta il testo dell'art. 26 della legge
10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della
concorrenza e del mercato):
«Art. 26 (Pubblicita' delle decisioni). - 1. Le
decisioni di cui agli articoli 15, 16, 18, 19 e 25 sono
pubblicate entro venti giorni in un apposito bollettino, a
cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nello
stesso bollettino sono pubblicate, ove l'Autorita' lo
ritenga opportuno, le conclusioni delle indagini di cui
all'art. 12, comma 2.»
- Si riporta il testo del comma 26 dell'art. 2 della
legge 14 ottobre 1995, n. 481 (Norme per la concorrenza e
la regolazione dei servizi di pubblica utilita'.
Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di
pubblica utilita):
«26. La pubblicita' di atti e procedimenti delle
Autorita' e' assicurata anche attraverso un apposito
bollettino pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri.»
- Si riporta il testo del comma 21 dell'art. 1 della
legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi
delle telecomunicazioni e radiotelevisivo):
«21. All'Autorita' si applicano le disposizioni di cui
all'art. 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, non
derogate dalle disposizioni della presente legge. Le
disposizioni del comma 9, limitatamente alla deroga alle
norme sulla contabilita' generale dello Stato, nonche' dei
commi 16 e 19 del presente articolo si applicano anche alle
altre Autorita' istituite dalla legge 14 novembre 1995, n.
481, senza oneri a carico dello Stato.»
Note al comma 1250:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 19 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti
per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'
interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale):
«Art. 19 (Fondi per le politiche della famiglia, per le
politiche giovanili e per le politiche relative ai diritti
e alle pari opportunita). - 1. Al fine di promuovere e
realizzare interventi per la tutela della famiglia, in
tutte le sue componenti e le sue problematiche
generazionali, nonche' per supportare l'Osservatorio
nazionale sulla famiglia, presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo denominato
«Fondo per le politiche della famiglia», al quale e'
assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e
di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.»
- Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 8 marzo
2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternita'
e della paternita', per il diritto alla cura e alla
formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta):
«Art. 9. (Misure a sostegno della flessibilita' di
orario). - 1. Al fine di promuovere e incentivare forme di
articolazione della prestazione lavorativa volte a
conciliare tempo di vita e di lavoro, nell'ambito del Fondo
per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e'
destinata una quota fino a lire 40 miliardi annue a
decorrere dall'anno 2000, al fine di erogare contributi, di
cui almeno il 50 per cento destinato ad imprese fino a
cinquanta dipendenti, in favore di aziende che applichino
accordi contrattuali che prevedono azioni positive per la
flessibilita', ed in particolare:
a) progetti articolati per consentire alla
lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno
dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in
affidamento o in adozione un minore, di usufruire di
particolari forme di flessibilita' degli orari e
dell'organizzazione del lavoro, tra cui part time
reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario
flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore,
flessibilita' sui turni, orario concentrato, con priorita'
per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di
eta' o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di
adozione;
b) programmi di formazione per il reinserimento dei
lavoratori dopo il periodo di congedo;
c) progetti che consentano la sostituzione del
titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che benefici
del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi
parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la
solidarieta' sociale e per le pari opportunita', sono
definiti i criteri e le modalita' per la concessione dei
contributi di cui al comma 1.».
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 3 agosto
1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della
prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in
danno di minori, quali nuove forme di riduzione in
schiavitu):
«Art. 17 (Attivita' di coordinamento). - 1. Sono
attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
fatte salve le disposizioni della legge 28 agosto 1997, n.
285, le funzioni di coordinamento delle attivita' svolte da
tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla
prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei
minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso sessuale.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta ogni anno
al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta ai sensi
del comma 3.
1-bis. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunita'
l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della
pornografia minorile con il compito di acquisire e
monitorare i dati e le informazioni relativi alle
attivita', svolte da tutte le pubbliche amministrazioni,
per la prevenzione e la repressione della pedofilia. A tale
fine e' autorizzata l'istituzione presso l'Osservatorio di
una banca dati per raccogliere, con l'apporto dei dati
forniti dalle amministrazioni, tutte le informazioni utili
per il monitoraggio del fenomeno. Con decreto del Ministro
per le pari opportunita' sono definite la composizione e le
modalita' di funzionamento dell'Osservatorio nonche' le
modalita' di attuazione e di organizzazione della banca
dati, anche per quanto attiene all'adozione dei dispositivi
necessari per la sicurezza e la riservatezza dei dati.
Resta ferma la disciplina delle assunzioni di cui ai
commi da 95 a 103 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311. Per l'istituzione e l'avvio delle attivita'
dell'Osservatorio e della banca dati di cui al presente
comma e' autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno
2006 e di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come rideterminata
dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2005, n.
266. A decorrere dall'anno 2009, si provvede ai sensi
dell'art. 11-ter, comma 1, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato; ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Le multe irrogate, le somme di denaro confiscate e
quelle derivanti dalla vendita dei beni confiscati ai sensi
della presente legge sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate su un apposito fondo da
iscrivere nello stato di previsione della Presidenza del
Consiglio dei ministri e destinate, nella misura di due
terzi, a finanziare specifici programmi di prevenzione,
assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori degli
anni diciotto vittime dei delitti di cui agli
articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies del
codice penale, introdotti dagli articoli 2, comma 1, 3, 4 e
5 della presente legge. La parte residua del fondo e'
destinata, nei limiti delle risorse effettivamente
disponibili, al recupero di coloro che, riconosciuti
responsabili dei delitti previsti dagli articoli 600-bis,
secondo comma, 600-ter, terzo comma, e 600-quater del
codice penale, anche se relativi al materiale pornografico
di cui all'art. 600-quater.1 dello stesso codice, facciano
apposita richiesta. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1,
la Presidenza del Consiglio dei Ministri:
a) acquisisce dati e informazioni, a livello
nazionale ed internazionale, sull'attivita' svolta per la
prevenzione e la repressione e sulle strategie di contrasto
programmate o realizzate da altri Stati;
b) promuove, in collaborazione con i Ministeri della
pubblica istruzione, della sanita', dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, di grazia e
giustizia e degli affari esteri, studi e ricerche relativi
agli aspetti sociali, sanitari e giudiziari dei fenomeni di
sfruttamento sessuale dei minori;
c) partecipa, d'intesa con il Ministero degli affari
esteri, agli organismi comunitari e internazionali aventi
compiti di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale.
4. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi 1
e 3 e' autorizzata la spesa di lire cento milioni annue. Al
relativo onere si fa fronte mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo
utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del
Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
5. Il Ministro dell'interno, in virtu' dell'accordo
adottato dai Ministri di giustizia europei in data
27 settembre 1996, volto ad estendere la competenza di
EUROPOL anche ai reati di sfruttamento sessuale di minori,
istituisce, presso la squadra mobile di ogni questura, una
unita' specializzata di polizia giudiziaria, avente il
compito di condurre le indagini sul territorio nella
materia regolata dalla presente legge.
6. Il Ministero dell'interno istituisce altresi' presso
la sede centrale della questura un nucleo di polizia
giudiziaria avente il compito di raccogliere tutte le
informazioni relative alle indagini nella materia regolata
dalla presente legge e di coordinarle con le sezioni
analoghe esistenti negli altri Paesi europei.
7. L'unita' specializzata ed il nucleo di polizia
giudiziaria sono istituiti nei limiti delle strutture, dei
mezzi e delle vigenti dotazioni organiche, nonche' degli
stanziamenti iscritti nello stato di previsione del
Ministero dell'interno.».
- La legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della
Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio
nazionale per l'infanzia), e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302.
Note al comma 1251:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.»
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 8 della
legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3):
«6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non
possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.».
Note al comma 1253:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.»
Note al comma 1254:
- La legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il
sostegno della maternita' e della paternita', per il
diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento
dei tempi delle citta), e' stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 13 marzo 2000, n. 60.
Note al comma 1257:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 7 della
legge 3 dicembre 1999, n. 493 (Norme per la tutela della
salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione
contro gli infortuni domestici), cosi come modificato dalla
presente legge:
«4. L'assicurazione comprende i casi di infortunio
avvenuti nell'ambito domestico in occasione ed a causa
dello svolgimento delle attivita' di cui all'art. 6,
comma 2, lettera a), e dai quali sia derivata una
inabilita' permanente al lavoro non inferiore al 27 per
cento. Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni
verificatisi al di fuori del territorio nazionale.».
Note al comma 1258:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 28 agosto
1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e
di opportunita' per l'infanzia e l'adolescenza):
«Art. 1 (Fondo nazionale per l'infanzia e
l'adolescenza). - 1. E' istituito, presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, il Fondo nazionale per l'infanzia e
l'adolescenza finalizzato alla realizzazione di interventi
a livello nazionale, regionale e locale per favorire la
promozione dei diritti, la qualita' della vita, lo
sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione
dell'infanzia e dell'adolescenza, privilegiando l'ambiente
ad esse piu' confacente ovvero la famiglia naturale,
adottiva o affidataria, in attuazione dei principi della
Convenzione sui diritti del fanciullo resa esecutiva ai
sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e degli
articoli 1 e 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2. Il Fondo e' ripartito tra le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. Una quota pari al 30 per
cento delle risorse del Fondo e' riservata al,
finanziamento di interventi da realizzare nei comuni di
Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma,
Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania,
Palermo e Cagliari. La ripartizione del Fondo e della quota
riservata avviene, per il 50 per cento, sulla base
dell'ultima rilevazione della popolazione minorile
effettuata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e
per il 50 per cento secondo i seguenti criteri:
a) carenza di strutture per la prima infanzia secondo
le indicazioni del Centro nazionale di documentazione e di
analisi per l'infanzia della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
b) numero di minori presenti in presidi residenziali
socio-assistenziali in base all'ultima rilevazione
dell'ISTAT;
c) percentuale di dispersione scolastica nella scuola
dell'obbligo come accertata dal Ministero della pubblica
istruzione;
d) percentuale di famiglie con figli minori che
vivono al di sotto della soglia di poverta' cosi' come
stimata dall'ISTAT;
e) incidenza percentuale del coinvolgimento di minori
in attivita' criminose come accertata dalla Direzione
generale dei servizi civili del Ministero dell'interno,
nonche' dall'Ufficio centrale per la giustizia minorile del
Ministero di grazia e giustizia.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministro per la
solidarieta' sociale, con proprio decreto emanato di
concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, di grazia
e giustizia e con il Ministro per le pari opportunita',
sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano nonche' le Commissioni parlamentari competenti,
provvede alla ripartizione delle quote del Fondo tra le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di
quelle riservate ai comuni, ai sensi del comma 2.
4. Per il finanziamento del Fondo e' autorizzata la
spesa di lire 117 miliardi per l'anno 1997 e di lire 312
miliardi a decorrere dall'anno 1998.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 11 della
legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio):
«3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
competenza, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni
contabili pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e
degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla
determinazione del quantum della prestazione, afferenti
imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in
vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui
essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte
conseguenti all'andamento dell'inflazione;
c) la determinazione, in apposita tabella, per le
leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle
quote destinate a gravare su ciascuno degli anni
considerati;
d) la determinazione, in apposita tabella, della
quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui
quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
e) la determinazione, in apposita tabella, delle
riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella,
per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per
le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno
stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
tra le spese in conto capitale;
g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art.
11-bis e le corrispondenti tabelle;
h) l'importo complessivo massimo destinato, in
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al
rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma
dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle
modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente da pubbliche amministrazioni non
compreso nel regime contrattuale;
i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate
alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o
riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si
caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento
dei saldi di cui alla lettera a);
i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o
riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato
direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con
esclusione di interventi di carattere localistico o
microsettoriale;
i-quater) norme recanti misure correttive degli
effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11-ter,
comma 7.».
Note al comma 1259:
- Si riporta il testo dell'art. 119 della Costituzione
della Repubblica italiana:
«Art. 119 (I Comuni, le Province, le Citta'
metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di
entrata e di spesa). - I Comuni, le Province, le Citta'
metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome.
Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in
armonia con la Costituzione e secondo i principi di
coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di
tributi erariali riferibile al loro territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo,
senza vincoli di destinazione, per i territori con minore
capacita' fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai
commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle
Citta' metropolitane e alle Regioni di finanziare
integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la
solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici
e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti
della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse
aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di
determinati Comuni, Province, Citta' metropolitane e
Regioni.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le
Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i
principi generali determinati dalla legge dello Stato.
Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare
spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato
sui prestiti dagli stessi contratti.».
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 8 della
legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla legge Costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3):
«6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non
possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.»
Nota al comma 1261:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 19 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti
per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'
interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale):
«3. Al fine di promuovere le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunita', presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo denominato
«Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunita», al quale e' assegnata la somma di 3 milioni
di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a
decorrere dall'anno 2007.»
Nota al comma 1263:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 9 gennaio
2006, n. 7 (Disposizioni concernenti la prevenzione e il
divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile):
«Art. 2 (Attivita' di promozione e coordinamento). - 1.
La Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per
le pari opportunita' promuove e sostiene, nell'ambito degli
ordinari stanziamenti di bilancio, il coordinamento delle
attivita' svolte dai Ministeri competenti dirette alla
prevenzione, all'assistenza alle vittime e all'eliminazione
delle pratiche di mutilazione genitale femminile.
2. Ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui al
comma 1, la Presidenza del Consiglio dei
ministri-Dipartimento per le pari opportunita' acquisisce
dati e informazioni, a livello nazionale e internazionale,
sull'attivita' svolta per la prevenzione e la repressione e
sulle strategie di contrasto programmate o realizzate da
altri Stati.»
Nota al comma 1265:
- Per l'art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997,
si vedano le note al comma 1251.
Nota al comma 1266:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 42 del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (testo unico
delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternita' e della paternita', a norma
dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), cosi come
modificato dalla presente legge:
«5. La lavoratrice madre o, in alternativa, il
lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei
fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in
situazione di gravita' di cui all'art. 3, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'art.
4, comma 1, della legge medesima e che abbiano titolo a
fruire dei benefici di cui all'art. 33, comma 1, del
presente testo unico e all'art. 33, commi 2 e 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza del figlio,
hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2
dell'art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta
giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il
richiedente ha diritto a percepire un'indennita'
corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo
medesimo e' coperto da contribuzione figurativa;
l'indennita' e la contribuzione figurativa spettano fino a
un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per
il congedo di durata annuale. Detto importo e' rivalutato
annualmente, a decorrere dall'anno 2002, sulla base della
variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati. L'indennita' e' corrisposta
dal datore di lavoro secondo le modalita' previste per la
corresponsione dei trattamenti economici di maternita'. I
datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva,
detraggono l'importo dell'indennita' dall'ammontare dei
contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale
competente. Peri dipendenti dei predetti datori di lavoro
privati, compresi quelli per i quali non e' prevista
l'assicurazione per le prestazioni di maternita',
l'indennita' di cui al presente comma e' corrisposta con le
modalita' di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre
1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 febbraio 1980, n. 33. Il congedo fruito ai sensi del
presente comma alternativamente da entrambi i genitori non
puo' superare la durata complessiva di due anni; durante il
periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire
dei benefici di cui all'art. 33, comma 1, del presente
testo unico e all'art. 33, commi 2 e 3, della legge
5 febbraio 1992, n. 104, fatte salve le disposizioni di cui
ai commi 5 e 6 del medesimo articolo. I soggetti che
usufruiscono dei permessi di cui al presente comma per un
periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto
ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al
numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero
maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza
riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa»
Nota al comma 1269:
- Si riporta il testo del comma 429 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006), cosi come modificato dalla
presente legge:
«429. Per lo svolgimento delle attivita' istituzionali
della Fondazione di cui all'art. 1, comma 160, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, e' assegnato un contributo di 3
milioni di euro per l'anno 2006 e di 750.000 euro per
ciascuno degli anni 2007 e 2008. A tal fine e'
corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di
cui all'art. 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n.
328. Le risorse pari a 2,25 milioni di euro per gli anni
2007 e 2008 confluiscono nel Fondo nazionale per le
politiche sociali di cui all'art. 20, comma 8, della legge
8 novembre 2000, n. 328».
Nota al comma 1270:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 3 agosto
2004, n. 206 (Nuove norme in favore delle vittime del
terrorismo e delle stragi di tale matrice), cosi some
modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - 1. Le disposizioni della presente legge si
applicano a tutte le vittime degli atti di terrorismo e
delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio
nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini
italiani, nonche' ai loro familiari superstiti.
1-bis. Le disposizioni della presente legge si
applicano inoltre ai familiari delle vittime del disastro
aereo di Ustica del 1980 nonche' ai familiari delle vittime
e ai superstiti della cosiddetta «banda della Uno bianca».
Ai beneficiari vanno compensate le somme gia' percepite
2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente
legge si applicano le disposizioni contenute nella legge
20 ottobre 1990, n. 302, nella legge 23 novembre 1998, n.
407, e successive modificazioni, nonche' l'art. 82 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, ad eccezione del comma 6.».
Nota al comma 1276:
- Si riporta il testo del comma 343 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«343. Per indennizzare i risparmiatori che, investendo
sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi
finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non
altrimenti risarcito, e' costituito, a decorrere dall'anno
2006, un apposito fondo nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze. Il fondo e'
alimentato con le risorse di cui al comma 345, previo loro
versamento al bilancio dello Stato.».
Note al comma 1277:
- La legge 8 agosto 1985, n. 440 (Istituzione di un
assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano
illustrato la Patria e che versino in stato di particolare
necessita), e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
23 agosto 1985, n. 198.
- Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 20 della
legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali):
«8. A decorrere dall'anno 2002 lo stanziamento
complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali e'
determinato dalla legge finanziaria con le modalita' di cui
all'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, assicurando
comunque la copertura delle prestazioni di cui all'art. 24
della presente legge.»
Note al comma 1278:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge
31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone
montane):
«Art. 2 (Fondo nazionale per la montagna). - 1. E'
istituito presso il Ministero del bilancio e della
programmazione economica il Fondo nazionale per la
montagna.
2. Il Fondo e' alimentato da trasferimenti comunitari,
dello Stato e di enti pubblici, ed e' iscritto in un
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
del bilancio e della programmazione economica. Le somme
provenienti dagli enti pubblici sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate al suddetto
capitolo.
3. Le risorse erogate dal Fondo hanno carattere
aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o
speciale dello Stato a favore degli enti locali. Le risorse
sono ripartite fra le regioni e le province autonome che
provvedono ad istituire propri fondi regionali per la
montagna, alimentati anche con stanziamenti a carico dei
rispettivi bilanci, con i quali sostenere gli interventi
speciali di cui all'art. 1.
4. Le regioni e le province autonome disciplinano con
propria legge i criteri relativi all'impiego delle risorse
di cui al comma 3.
5. I criteri di ripartizione del Fondo tra le regioni e
le province autonome sono stabiliti con deliberazione del
Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE), sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, su proposta del Ministro per gli affari regionali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
il Ministro delle politiche agricole e forestali.
6. I criteri di ripartizione tengono conto
dell'esigenza della salvaguardia dell'ambiente con il
conseguente sviluppo delle attivita' agro-silvo-pastorali
eco-compatibili, dell'estensione del territorio montano,
della popolazione residente, anche con riferimento alle
classi di eta', alla occupazione ed all'indice di
spopolamento, del reddito medio pro capite, del livello dei
servizi e dell'entita' dei trasferimenti ordinari e
speciali.»
Nota al comma 1284:
- Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, si vedano le note al comma 1251.
Note al comma 1285:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 80 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2001), cosi come modificato dalla
presente legge:
«Art. 80 (Disposizioni in materia di politiche
sociali). - 1. Nei limiti di lire 350 miliardi per l'anno
2001 e di lire 430 miliardi per l'anno 2002 e fino alla
data del 31 dicembre 2002, ovvero fino alla conclusione dei
processi attuativi della sperimentazione e comunque non
oltre il 30 giugno 2007, fermi restando gli stanziamenti
gia' previsti:
a) i comuni individuati ai sensi dell'art. 4 del
decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, sono
autorizzati, nell'ambito della disciplina prevista dal
predetto decreto legislativo, a proseguire l'attuazione
dell'istituto del reddito minimo di inserimento;
b) la disciplina dell'istituto del reddito minimo di
inserimento di cui al citato decreto legislativo n. 237 del
1998 si applica anche ai comuni compresi nei territori per
i quali sono stati approvati, alla data del 30 giugno 2000,
i patti territoriali di cui all'art. 2, comma 203, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni,
che i medesimi comuni hanno sottoscritto o ai quali hanno
aderito e che comprendono comuni gia' individuati o da
individuare ai sensi dell'art. 4 del medesimo decreto
legislativo n. 237 del 1998.»
Nota al comma 1286:
- Si riporta il testo del comma 44 dell'art. 59 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica):
«44. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e'
istituito il Fondo per le politiche sociali, con una
dotazione di lire 28 miliardi per l'anno 1998, di lire 115
miliardi per l'anno 1999 e di lire 143 miliardi per l'anno
2000.».
Nota al comma 1287:
- Si riporta il testo del comma 333 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«333. Il Ministero dell'economia e delle finanze
comunica per iscritto, entro il 15 gennaio 2006, la sede
dell'ufficio postale di zona presso il quale gli assegni
possono essere riscossi con riferimento all'assegno di cui
al comma 331 e, previa verifica dell'ordine di nascita,
entro la fine del mese successivo a quello di nascita o di
adozione con riferimento all'assegno di cui al comma 332.
Gli assegni possono essere riscossi, in deroga ad ogni
disposizione vigente in materia di minori, dall'esercente
la potesta' sui figli di cui ai commi 331 e 332, sempreche'
residente, cittadino italiano ovvero comunitario ed
appartenente a un nucleo familiare con un reddito
complessivo, riferito all'anno 2004 ai fini dell'assegno di
cui al comma 331 e all'anno 2005 ai fini dell'assegno di
cui al comma 332, non superiore ad euro 50.000. Per nucleo
familiare s'intende quello di cui all'art. 1 del decreto
ministeriale 22 gennaio 1993 del Ministro della sanita',
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio
1993. La condizione reddituale di cui al presente comma e'
autocertificata dall'esercente la potesta', all'atto della
riscossione dell'assegno, mediante riempimento e
sottoscrizione di apposita formula prestampata in calce
alla comunicazione del Ministero dell'economia e delle
finanze, da verificare da parte dell'Agenzia delle entrate
secondo procedure definite convenzionalmente. Per
l'attuazione del presente comma il Ministero dell'economia
e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione
generale, del personale e dei servizi del tesoro si avvale
di SOGEI Spa.».
Note al comma 1288:
- Si riporta il testo dell'art. 18 della legge
24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale):
«Art. 18 (Ordinanza-ingiunzione). - Entro il termine di
trenta giorni dalla data della contestazione o
notificazione della violazione, gli interessati possono far
pervenire all'autorita' competente a ricevere il rapporto a
norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono
chiedere di essere sentiti dalla medesima autorita'.
L'autorita' competente, sentiti gli interessati, ove
questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti
inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se
ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza
motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge
il pagamento, insieme con le spese, all'autore della
violazione ed alle persone che vi sono obbligate
solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di
archiviazione degli atti comunicandola integralmente
all'organo che ha redatto il rapporto.
Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la
restituzione, previo pagamento delle spese di custodia,
delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo
stesso provvedimento. La restituzione delle cose
sequestrate e' altresi' disposta con l'ordinanza di
archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.
Il pagamento e' effettuato all'ufficio del registro o
al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione,
entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di
detto provvedimento, eseguita nelle forme previste
dall'art. 14; del pagamento e' data comunicazione, entro il
trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto,
all'autorita' che ha emesso l'ordinanza.
Il termine per il pagamento e' di sessanta giorni se
l'interessato risiede all'estero.
La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione puo' essere
eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le
modalita' di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.
L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo.
Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa
esecutiva dopo il decorso del termine per proporre
opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione e' proposta,
con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale
si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale
viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato
il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o e'
dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la
stessa.».
- Per il comma 333 dell'art. 1 della citata legge n.
266 del 2005, si veda la nota al comma 1287.
Nota al comma 1290:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 19 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti
per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'
interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale):
«2. Al fine di promuovere il diritto dei giovani alla
formazione culturale e professionale e all'inserimento
nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad
agevolare la realizzazione del diritto dei giovani
all'abitazione, nonche' a facilitare l'accesso al credito
per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo
denominato «Fondo per le politiche giovanili», al quale e'
assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e
di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.».
Nota al comma 1292:
- Si riporta il testo dell'art. 11-quaterdecies del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di
contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in
materia tributaria e finanziaria):
«Art. 11-quaterdecies (Interventi infrastrutturali, per
la ricerca e per l'occupazione). - 1. Per consentire
l'organizzazione e l'adeguamento degli impianti e
attrezzature necessari allo svolgimento dei Campionati
mondiali di nuoto che si terranno a Roma nel 2009 e dei
Giochi del Mediterraneo che si terranno a Pescara nel
medesimo anno, il Dipartimento della protezione civile e'
autorizzato a provvedere con contributi quindicennali nei
confronti dei soggetti competenti. A tal fine e'
autorizzata la spesa annua di 2 milioni di euro per
quindici anni a decorrere dal 2007, nonche' quella annua di
2 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno
2008, da ripartire in eguale misura tra le manifestazioni
di cui al primo periodo del presente comma.
2. [Per l'organizzazione e l'adeguamento
infrastrutturale necessario alla realizzazione del convegno
internazionale interconfessionale, e' autorizzata la spesa
di 5 milioni di euro per l'anno 2006].
3. Per la prosecuzione degli interventi previsti
dall'art. 1, comma 279, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e' autorizzata la spesa di ulteriori 3 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2006; e' altresi' autorizzata la
spesa di ulteriori 1,5 milioni di euro per la prosecuzione
degli interventi previsti dall'art. 1, comma 278, della
citata legge n. 311 del 2004 in favore della Facolta' ivi
indicata della Seconda Universita' degli studi di Napoli.
4. Al comma 2 dell'art. 2 del decreto-legge 24 dicembre
2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «1° luglio 2003» sono
sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2005»;
b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2005»
sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006»;
c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2005» sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006».
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la
fauna selvatica o, se istituti, degli istituti regionali,
possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento
selettivi, distinti per sesso e classi di eta',
regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati
appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei
periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992,
n. 157.
6. Al comma 1 dell'art. 70 del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, e' aggiunta la seguente lettera:
«e-ter) dell'esecuzione di vendemmie di breve durata e a
carattere saltuario, effettuata da studenti e pensionati».
A tal fine e' autorizzata la spesa annua di 200.000 euro
dal 2006.
7. Al fine di garantire i livelli occupazionali nel
parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, e' erogata a
favore dell'ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise
la somma di euro 2.500.000, a decorrere dall'anno 2006, per
consentire la stabilizzazione del personale fuori ruolo
operante presso l'ente. Le relative stabilizzazioni sono
effettuate nei limiti delle risorse assegnate con il
presente comma e nel rispetto delle normative vigenti in
materia di assunzioni, anche in soprannumero. I rapporti di
lavoro in essere con il personale che presta attivita'
professionale e collaborazione presso l'ente parco sono
regolati, sulla base di nuovi contratti che verranno
stipulati dall'ente, a decorrere dal 1° gennaio 2006, fino
alla definitiva stabilizzazione del suddetto personale e,
comunque, non oltre il 31 dicembre 2007 nei limiti delle
risorse di cui al primo periodo. Al relativo onere si
provvede attraverso la riduzione del fondo di cui al
comma 96 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
8. Il comma 12 dell'art. 9 della legge 6 dicembre 1991,
n. 394, e' sostituito dal seguente:
«12. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque
anni».
9. All'art. 17, commi 1, 2 e 6, lettera a), del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive
modificazioni, le parole: «31 dicembre 2005» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006». La
disposizione del presente comma non si applica alle
discariche di II categoria, di tipo A, di tipo ex 2A e alle
discariche per inerti, cui si conferiscono materiali di
matrice cementizia contenenti amianto, per le quali il
termine di conferimento e' fissato alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
10. Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993,
n. 379, e' aumentato, a decorrere dall'anno 2006, ad euro
2.300.000. Per le attivita' e il conseguimento delle
finalita' scientifiche del Polo nazionale di cui alla
tabella A prevista dall'art. 1 della legge 29 ottobre 2003,
n. 291, viene riconosciuto alla Sezione italiana
dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della
cecita' un contributo annuo di euro 750.000. E' concesso un
contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni
2006, 2007 e 2008 in favore dell'ente morale riconosciuto
con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1967,
n. 516. Il contributo di cui all'art. 1, comma 113, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, deve essere inteso come
contributo statale annuo ordinario; a decorrere dall'anno
2006 esso e' pari a 400.000 euro. Per le finalita' di cui
all'art. 1, comma 187, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e' autorizzata per il 2006 la spesa di 15 milioni di
euro e per ciascuno degli anni 2007 e 2008 la spesa di un
milione di euro. In favore della Lega italiana tumori e'
autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno
degli anni 2006, 2007 e 2008.
11. In considerazione del rilievo nazionale e
internazionale nella sperimentazione sanitaria di elevata
specializzazione e nella cura delle patologie nel campo
dell'oftalmologia, per l'anno 2006 e' autorizzata la
concessione di un contributo di 1 milione di euro in favore
della Fondazione «G.B. Bietti» per lo studio e la ricerca
in oftalmologia, con sede in Roma. Allo scopo di promuovere
il miglioramento della salute e di offrire ai cittadini
alti livelli di assistenza ospedaliera, e' autorizzata la
concessione di un contributo associativo nel limite di
50.000 euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008
in favore del Comitato permanente degli Ospedali
dell'Unione europea (Hope) con sede in Belgio. E'
autorizzata la spesa di 219.000 euro per l'anno 2006,
500.000 euro per l'anno 2007 e 500.000 euro per l'anno 2008
per l'interconnessione e la formazione sanitaria tra centri
sanitari all'estero e in Italia che il Ministro della
salute, il Ministro per gli italiani nel mondo, il Ministro
degli affari esteri, il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e il Ministro per
l'innovazione e le tecnologie attuano congiuntamente
avvalendosi, in particolare, dell'Associazione denominata
«Alleanza degli Ospedali italiani nel mondo», da essi
congiuntamente costituita in data 2 febbraio 2004.
12. Il prestito vitalizio ipotecario ha per oggetto la
concessione da parte di aziende ed istituti di credito
nonche' da parte di intermediari finanziari, di cui
all'art. 106 del testo unico di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, di finanziamenti a medio e lungo
termine con capitalizzazione annuale di interessi e spese,
e rimborso integrale in unica soluzione alla scadenza,
assistiti da ipoteca di primo grado su immobili
residenziali, riservati a persone fisiche con eta'
superiore ai 65 anni compiuti.
13. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, emana
uno o piu' decreti, ai sensi dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:
a) il riordino delle disposizioni in materia di
attivita' di installazione degli impianti all'interno degli
edifici;
b) la definizione di un reale sistema di verifiche
degli impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo
primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti
garantendo una effettiva sicurezza;
c) la determinazione delle competenze dello Stato,
delle regioni e degli enti locali secondo i principi di
sussidiarieta' e di leale collaborazione, anche tramite lo
strumento degli accordi in sede di Conferenza unificata di
cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281;
d) la previsione di sanzioni in caso di violazione
degli obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti dalle
lettere a) e b).
14. Per la prosecuzione ed il completamento degli
interventi di cui all'art. 52, comma 21, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, e' autorizzata la spesa di 10
milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
15. Al comma 4 dell'art. 1 della legge 9 dicembre 1998,
n. 426, dopo la lettera p-terdecies), e' aggiunta la
seguente:
«p-quaterdecies) area del territorio di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 19 maggio 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio
2005».
16. Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, la disposizione prevista
dall'art. 2, comma 1, lettera b), dello stesso decreto si
interpreta nel senso che un'area e' da considerare comunque
fabbricabile se e' utilizzabile a scopo edificatorio in
base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente
dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
17. E' autorizzato un contributo quindicennale di 1
milione di euro a decorrere dall'anno 2006 in favore
dell'ANAS Spa per la realizzazione di lavori di raccordo
stradale tra le strade pugliesi SP 231 e SP 238.
18. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive
e' determinata annualmente la quota di risorse del Fondo
speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui
all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, da
destinare, a valere sulla quota erogata a fondo perduto,
agli interventi previsti dal comma 270 dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311.
19. Il primo periodo del comma 1 dell'art. 155 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e' sostituito dal seguente: "Il reddito imponibile dei
soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera a), derivante
dall'utilizzo in traffico internazionale delle navi
indicate nell'art. 8-bis, comma 1, lettera a), del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, iscritte nel registro
internazionale di cui al decreto-legge 30 dicembre 1997, n.
457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1998, n. 30, e dagli stessi armate, nonche' delle navi
noleggiate il cui tonnellaggio non sia superiore al 50 per
cento di quello complessivamente utilizzato, e' determinato
ai sensi della presente sezione qualora il contribuente
comunichi un'opzione in tal senso all'Agenzia delle entrate
entro tre mesi dall'inizio del periodo d'imposta a partire
dal quale intende fruirne con le modalita' di cui al
decreto previsto dall'art. 161".
20. Per la prosecuzione degli interventi previsti
dall'art. 2 della legge 30 luglio 2002, n. 174, nonche' per
la realizzazione di opere di natura sociale, culturale e
sportiva, e' autorizzato un contributo quindicennale di 1
milione di euro a decorrere dall'anno 2006.
21. All'art. 1 del decreto legge 24 dicembre 2003, n.
353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2004, n. 46, al comma 3, dopo le parole: «dell'ambiente
naturale» sono inserite le seguenti: «, le associazioni
riconosciute a carattere nazionale aventi per oggetto
statutario, da piu' di quaranta anni, lo svolgimento o la
promozione di attivita' di ricerca oncologica.».
Nota al comma 1293:
- Si riporta il testo del comma 556 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006), cosi come modificato dalla
presente legge:
«556. Al fine di prevenire fenomeni di disagio
giovanile legato all'uso di sostanze stupefacenti, e'
istituito presso il Ministero della solidarieta' sociale
l'«Osservatorio per il disagio giovanile legato alle
dipendenze». Con decreto del Ministro della solidarieta'
sociale, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e' disciplinata la composizione e
l'organizzazione dell'Osservatorio. Presso il Ministero di
cui al presente comma e' altres` istituito il «Fondo
nazionale per le comunita' giovanili», per azioni di
promozione della salute e di prevenzione dei comportamenti
a rischio e per favorire la partecipazione dei giovani in
materia di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno
delle dipendenze. La dotazione finanziaria del Fondo per
ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 e' fissata in 5
milioni di euro, di cui il 25 per cento e' destinato ai
compiti istituzionali del Ministero della solidarieta'
sociale di comunicazione, informazione, ricerca,
monitoraggio e valutazione, per i quali il Ministero si
avvale del parere dell'Osservatorio per il disagio
giovanile legato alle dipendenze; il restante 75 per cento
del Fondo viene destinato alle associazioni e reti
giovanili individuate con decreto del Ministro della
solidarieta' sociale, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Con tale decreto, di natura regolamentare,
vengono determinati anche i criteri per l'accesso al Fondo
e le modalita' di presentazione delle istanze.».
Nota al comma 1295:
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge
24 dicembre 1957, n. 1295 (Costituzione di un Istituto per
il credito sportivo con sede in Roma):
«Art. 5. L'Istituto puo' concedere contributi per
interessi sui mutui anche se accordati da altre aziende di
credito e dalla Cassa depositi e prestiti per le finalita'
istituzionali, con le disponibilita' di un fondo speciale
costituito presso l'Istituto medesimo e alimentato con il
versamento da parte dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato dell'aliquota ad esso spettante a norma
dell'art. 5 del regolamento di cui al decreto ministeriale
19 giugno 2003, n. 179 del Ministro dell'economia e delle
finanze, nonche' con l'importo dei premi riservati al CONI
a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948,
n. 496, colpiti da decadenza per i quali resta salvo il
disposto dell'art. 90, comma 16, della legge 27 dicembre
2002, n. 289.
Per i mutui assistiti dal contributo agli interessi di
cui al primo comma del presente articolo la relativa rata
di ammortamento verra' ridotta di un ammontare pari
all'importo annuale del contributo concesso.
La concessione del contributo agli interessi puo'
essere sospesa o revocata dall'Istituto nei casi piu' gravi
anche con effetto retroattivo, nei confronti di quei
mutuatari che non si trovassero, a seguito di successivi
controlli, nelle condizioni previste dal contratto di
concessione del finanziamento.».
Nota al comma 1296:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n.
179 (Regolamento recante la disciplina dei concorsi
pronostici su base sportiva):
«Art. 5 (Ripartizione della posta). - 1. La posta dei
concorsi pronostici e' ripartita, secondo quanto gia'
disposto dagli articoli 2 e 5 della legge 24 dicembre 1957,
n. 1295, dall'art. 2 della legge 29 settembre 1965, n.
1117, dall'art. 3 della legge 29 dicembre 1988, n. 555,
dall'art. 27 della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
dall'art. 2 del decreto legislativo 2 dicembre 1999, n. 464
e dall'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,
convertito, con modificazioni, con la legge 8 agosto 2002,
n. 178, nelle seguenti percentuali:
a) aggio al punto di vendita 8%;
b) montepremi: 50%;
c) imposta unica: 33,84%;
d) contributo all'Istituto per il credito sportivo:
2,45%;
e) contributo alle spese di gestione di AAMS:
5,71%.».
Nota al comma 1297:
- Si riporta il testo della lettera a) del comma 19
dell'art. 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181
(Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
dei Ministeri):
«19. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei
Ministri:
a) le funzioni di competenza statale attribuite al
Ministero per i beni e le attivita' culturali dagli
articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, in materia di sport. Entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, lo statuto dell'Istituto
per il credito sportivo e' modificato al fine di prevedere
la vigilanza da parte del Presidente del Consiglio dei
Ministri e del Ministro per i beni e le attivita'
culturali.».
Nota al comma 1298:
- Si riporta il testo del comma 580 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«580. Al Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), cui la
legge 15 luglio 2003, n. 189, ha attribuito compiti
relativi alla promozione dell'attivita' sportiva tra le
persone disabili e di riconoscimento e coordinamento di
tutte le organizzazioni sportive per disabili, e' concesso
un contributo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2006,
2007 e 2008, per la promozione della pratica sportiva di
base e agonistica.».
Note al comma 1299:
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 3 della
legge 9 ottobre 2000, n. 285 (Interventi per i Giochi
olimpici invernali «Torino 2006»):
«7. L'Agenzia termina la propria attivita' il
31 dicembre 2006.».
- Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 10
della legge 9 ottobre 2000, n. 285 (Interventi per i Giochi
olimpici invernali «Torino 2006»):
«Art. 10 (Risorse finanziarie). - 1. Per il
finanziamento degli interventi necessari allo svolgimento
dei Giochi olimpici e delle opere connesse e' autorizzato
il limite d'impegno quindicennale di lire 110 miliardi per
l'anno 2001, quale limite massimo del concorso dello Stato
agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o altre
operazioni finanziarie che l'Agenzia e l'Ente nazionale per
le strade (ANAS) e la Societa' italiana per il traforo
autostradale del Frejus (SITAF), nonche', limitatamente
alle opere connesse di cui all'art. 1, comma 1, la regione
Piemonte, la provincia di Torino, il comune di Torino e la
societa' Gruppo Torinese Trasporti spa, sono autorizzati ad
effettuare, nei limiti della quota che sara' a ciascuno
assegnata con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da emanare successivamente alla predisposizione
del piano degli interventi; le relative rate di
ammortamento per capitale ed interessi sono corrisposte
agli istituti finanziatori da parte del Ministero
dell'economia e delle finanze. Per le medesime finalita' e
per il funzionamento dell'Agenzia e' altresi' concesso
all'Agenzia un contributo straordinario nel limite massimo
di lire 5 miliardi per l'anno 2000, di lire 20 miliardi per
l'anno 2001 e di lire 10 miliardi per l'anno 2002.
2. Per lo svolgimento delle sue funzioni sono inoltre
attribuite all'Agenzia le somme previste alla voce «spese
generali» compresa nel quadro economico di ciascun progetto
delle opere di cui agli allegati 1, 2 e 3, ed eventuali
successive variazioni. Tale importo e' commisurato al 3 per
cento dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle
forniture e dell'importo delle indennita' di
espropriazione. La relativa documentazione e' sottoposta
alla certificazione del collegio dei revisori dei conti al
fine della definitiva quantificazione della somma.».
Nota al comma 1300:
- L'art. 7 della legge 9 ottobre 2000, n. 285
(Interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006»
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 2000, n.
242), abrogato dalla presente legge, recava:
«Art. 7 (Comitato di alta sorveglianza e garanzia).».
Nota al comma 1301:
- Si riporta il testo dell'art. 5 della citata legge
9 ottobre 2000, n. 285:
«Art. 5 (Comitato direttivo). - 1. Il comitato
direttivo provvede alla programmazione annuale delle
attivita' dell'Agenzia, all'approvazione dei bilanci,
all'approvazione delle operazioni finanziarie necessarie
per l'acquisizione delle risorse, secondo i propri atti
organizzativi, e ad ogni altra attivita' necessaria per il
perseguimento dei compiti di cui all'art. 3.
2. Il comitato direttivo e' composto dal direttore
generale, nominato a norma dell'art. 6, dai due
vicedirettori generali, nominati a norma dell'art. 6-bis,
nonche' da nove membri nominati con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, di cui uno su designazione del
Presidente del Consiglio dei ministri, uno su designazione
del Ministro dell'economia e delle finanze, uno su
designazione del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, quattro su designazione, rispettivamente, del
presidente della regione Piemonte, del presidente della
provincia di Torino, del sindaco di Torino e del presidente
del CONI, e due su designazione effettuata d'intesa tra i
legali rappresentanti delle comunita' montane e dei comuni
interessati dalle opere di cui all'art. 1 o sedi di gara.
Il comitato direttivo e' regolarmente costituito quando
sono nominati almeno sette componenti. Il comitato
direttivo delibera a maggioranza dei presenti. In caso di
parita' prevale il voto del direttore generale.
3. I membri del comitato direttivo sono scelti tra
esperti particolarmente qualificati nelle discipline
tecniche, giuridiche ed economiche. Per la validita' delle
deliberazioni del comitato direttivo e' necessaria la
presenza di sette componenti.».
Note al comma 1302:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 della
legge 18 marzo 1991, n. 99 (Interventi urgenti per opere
connesse alla esposizione internazionale «Colombo '92»):
«Art. 1. - 1. Per l'immediata realizzazione di
interventi diretti al completamento dell'area espositiva
della esposizione internazionale «Colombo '92», nonche'
alla realizzazione di opere strettamente correlate
all'evento, il comune di Genova e' autorizzato a stipulare,
anche oltre i limiti di indebitamento previsti dalla
normativa vigente, mutui quindicennali fino all'importo di
lire quattrocentosettanta miliardi, di cui centocinquanta
miliardi a decorrere dal secondo semestre del 1991, con
onere di ammortamento a totale carico dello Stato.
L'importo eventualmente dovuto a titolo di interessi di
preammortamento - maggiorato degli ulteriori interessi
dalla data di inizio dell'ammortamento a quella di scadenza
della prima rata dello stesso, calcolati al medesimo tasso
applicabile, ai sensi di quanto previsto per le operazioni
di mutuo, nel primo semestre dell'ammortamento - sara'
corrisposto unitamente alla prima rata di ammortamento. In
relazione agli oneri di ammortamento e di preammortamento
sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di lire
50 miliardi a decorrere dall'anno 1991 e di lire 23
miliardi a decorrere dall'anno 1992.».
Note al comma 1305:
- Si riporta il testo dell'art. 7-viciesquater del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 (Disposizioni urgenti
per l'universita' e la ricerca, per i beni e le attivita'
culturali, per il completamento di grandi opere
strategiche, per la mobilita' dei pubblici dipendenti, e
per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di
bollo e tasse di concessione, nonche' altre misure
urgenti), cosi come modificato dalla presente legge:
«Art. 7-vicies quater. (Disposizioni in materia di
carte valori). - 1. All'atto del rilascio delle carte
valori di cui all'art. 7-vicies ter da parte delle
competenti amministrazioni pubbliche, i soggetti
richiedenti sono tenuti a corrispondere un importo pari
almeno alle spese necessarie per la loro produzione e
spedizione, nonche' per la manutenzione necessaria
all'espletamento dei servizi ad esse connessi. L'importo e
le modalita' di riscossione sono determinati annualmente
con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per
le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione,
da adottare, in sede di prima attuazione, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
2. Le somme percepite dalle amministrazioni pubbliche
in applicazione del comma 1 sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato e riassegnate con decreti del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero dell'interno, anche in aggiunta alle somme gia'
stanziate, nell'ambito dell'unita' previsionale di base
3.1.5.17 - servizi del Poligrafico dello Stato - dello
stato di previsione del medesimo Ministero. Una quota pari
a euro 1,85 dell'imposta sul valore aggiunto inclusa nel
costo della carta d'identita' elettronica e' riassegnata al
Ministero dell'interno per essere destinata per euro 1,15
alla copertura dei costi di gestione del Ministero medesimo
e per euro 0,70 ai comuni, per la copertura delle spese
connesse alla gestione e distribuzione del documento. Con
decreto del Ministro dell'interno di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le
modalita` di attuazione della presente disposizione. Alle
riassegnazioni previste dal presente comma non si applica
il limite di cui all'art. 1, comma 46, della legge
23 dicembre 2005, n. 266.
3. Al fine di contenere i prezzi di cessione delle
carte valori ed i costi di attivazione, di produzione,
emissione e manutenzione dei centri gestione delle stesse
e' in facolta' dell'Istituto poligrafico e Zecca dello
Stato Spa di stipulare accordi o indire gare con pubbliche
amministrazioni ed anche con soggetti privati, anche allo
scopo di estendere l'operativita' delle carte valori alla
fruizione di servizi, ivi compresi quelli di natura
privatistica. [Gli accordi sono soggetti a ratifica da
parte del Ministero dell'economia e delle finanze di
concerto con il Ministero dell'interno].
4. L'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato Spa puo'
continuare ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura
dello Stato, ai sensi del titolo I del testo unico di cui
al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e con
applicazione dell'art. 417-bis, commi primo e secondo, del
codice di procedura civile.
5. E' abrogato il regio decreto 7 marzo 1926, n. 401.
6. Dall'attuazione dell'art. 7-vicies-ter e del
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.».
Nota al comma 1306:
- Si riporta il testo del comma 65 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«65. A decorrere dall'anno 2007 le spese di
funzionamento della Commissione nazionale per le societa' e
la borsa (CONSOB), dell'Autorita' per la vigilanza sui
lavori pubblici, dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni e della Commissione di vigilanza sui fondi
pensione sono finanziate dal mercato di competenza, per la
parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio
dello Stato, secondo modalita' previste dalla normativa
vigente ed entita' di contribuzione determinate con propria
deliberazione da ciascuna Autorita', nel rispetto dei
limiti massimi previsti per legge, versate direttamente
alle medesime Autorita'. Le deliberazioni, con le quali
sono fissati anche i termini e le modalita' di versamento,
sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei Ministri,
sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per
l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal
ricevimento. Decorso il termine di venti giorni dal
ricevimento senza che siano state formulate osservazioni,
le deliberazioni adottate dagli organismi ai sensi del
presente comma divengono esecutive.».
Nota al comma 1307:
- Si riporta il testo del comma 6-bis dell'art. 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115 (testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia. - Testo A),
cosi come modificato dalla presente legge:
«6-bis. Per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali
amministrativi regionali e al Consiglio di Stato il
contributo dovuto e' di euro 500; per i ricorsi previsti
dall'art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, per
quelli previsti dall'art. 25, comma 5, della legge 7 agosto
1990, n. 241, per i ricorsi aventi ad oggetto il diritto di
cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel
territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella
sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo
dovuto e' di euro 250; per i ricorsi previsti dall'art.
23-bis, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,
nonche¨ da altre disposizioni che richiamano il citato art.
23-bis, il contributo dovuto e' di euro 1.000; per i
predetti ricorsi in materia di affidamento di lavori,
servizi e forniture, nonche¨ di provvedimenti delle
Autorita', il contributo dovuto e' di euro 2.000. L'onere
relativo al pagamento dei suddetti contributi e' dovuto in
ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di
compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si
e' costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza
si determina con il passaggio in giudicato della sentenza.
Non e' dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti
dall'art. 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il
diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della
direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico
all'informazione ambientale.».
Nota al comma 1309:
- Si riporta il testo dei commi 306, 307, 308 e 309
dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005):
«306. All'art. 10, comma 4, del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, le parole: «il processo di valore inferiore a euro
1.100 e» sono soppresse.».
«307. I commi 1 e 2 dell'art. 13 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
n. 115, sono sostituiti dai seguenti:
1. Il contributo unificato e' dovuto nei seguenti
importi:
a) euro 30 per i processi di valore fino a 1.100
euro;
b) euro 70 per i processi di valore superiore a euro
1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria
giurisdizione, nonche' per i processi speciali di cui al
libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura
civile;
c) euro 170 per i processi di valore superiore a euro
5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di
valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice
di pace;
d) euro 340 per i processi di valore superiore a euro
26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e
amministrativi di valore indeterminabile;
e) euro 500 per i processi di valore superiore a euro
52.000 e fino a euro 260.000;
f) euro 800 per i processi di valore superiore a euro
260.000 e fino a euro 520.000;
g) euro 1.110 per i processi di valore superiore a
euro 520.000.
2. Per i processi di esecuzione immobiliare il
contributo dovuto e' pari a euro 200. Per gli altri
processi esecutivi lo stesso importo e' ridotto della
meta'. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il
contributo dovuto e' pari a euro 120.».
«308. L'art. 46, comma 1, della legge 21 novembre 1991,
n. 374, e' sostituito dal seguente:
1. Le cause e le attivita' conciliative in sede non
contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro
1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono
soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato,
secondo gli importi previsti dall'art. 13 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, e successive modificazioni.».
«309. Il maggior gettito derivante dall'applicazione
delle disposizioni di cui ai commi da 306 a 308 e' versato
al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato
di previsione del Ministero della giustizia per il
pagamento di debiti pregressi nonche' per l'adeguamento
delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari e allo
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per le spese riguardanti il funzionamento del
Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi
regionali.».
Note al comma 1310:
- La legge 25 luglio 2000, n. 209 (Misure per la
riduzione del debito estero dei Paesi a piu' basso reddito
e maggiormente indebitati), e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 28 luglio 2000, n. 175.
Nota al comma 1314:
- La legge 31 dicembre 1998, n. 477 (Autorizzazione di
spesa per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione
di immobili da adibire a sedi di rappresentanze
diplomatiche e di uffici consolari, nonche' di alloggi per
il personale), e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
12 gennaio 1999, n. 8.
Nota al comma 1315:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 2 maggio
1983, n. 185 (Modifica della tabella dei diritti da
riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari):
«Art. 1. La tabella dei diritti da riscuotere dagli
uffici diplomatici e consolari di cui all'art. 56 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
200, relativo alle disposizioni sulle funzioni e sui poteri
consolari, e' sostituita da quella annessa alla presente
legge.
Detta tabella dovra' essere munita del visto dei
Ministri degli affari esteri, del tesoro e delle finanze.».
Note al comma 1317:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 1 del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti
nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico,
sociale e territoriale):
«5. E' istituito presso il Ministero dell'economia e
delle finanze un apposito Fondo con la dotazione di
34.180.000 euro per l'anno 2005, di 39.498.000 euro per
l'anno 2006, di 38.700.000 euro per l'anno 2007 e di
42.320.000 euro a decorrere dall'anno 2008, per le esigenze
connesse all'istituzione del Sistema d'informazione visti,
finalizzato al contrasto della criminalita' organizzata e
della immigrazione illegale attraverso lo scambio tra gli
Stati membri dell'Unione europea di dati relativi ai visti,
di cui alla decisione 2004/512/CE dell'8 giugno 2004 del
Consiglio. Al riparto del Fondo di cui al presente comma si
provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta dei Ministri competenti. All'onere di
cui al presente comma si provvede:
a) quanto a euro 4.845.000 per il 2005, a euro
15.000.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo
parzialmente utilizzando, per euro 1.345.000 per il 2005 e
per euro 15.000.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007,
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri
e, per euro 3.500.000 per il 2005, l'accantonamento
relativo al Ministero dell'interno;
b) a euro 22.566.000 per il 2007 e ad euro 42.320.000
a decorrere dal 2008, mediante utilizzo di parte delle
maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'art. 7,
comma 3;
c) quanto a euro 29.335.000 per il 2005, a euro
24.498.000 per il 2006 e ad euro 1.134.000 per il 2007,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto
capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al predetto Ministero.».
- Si riporta il testo dell'art. 152 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
(Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri):
«Art. 152 (Contingente e durata del contratto). - Le
rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima
categoria e gli istituti italiani di cultura possono
assumere personale a contratto per le proprie esigenze di
servizio, previa autorizzazione dell'Amministrazione
centrale, nel limite di un contingente complessivo pari a
2.277 unita'. Gli impiegati a contratto svolgono le
mansioni previste nei contratti individuali, tenuto conto
dell'organizzazione del lavoro esistente negli uffici
all'estero.
Il contratto di assunzione e' stipulato a tempo
indeterminato, con un periodo di prova di nove mesi, alla
scadenza del quale, sulla base di una relazione del capo
dell'ufficio, si provvede a disporre la conferma o la
risoluzione del contratto.».
Note al comma 1322:
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 della legge
28 luglio 2004, n. 193 (Proroga e rifinanziamento della
legge 16 marzo 2001, n. 72, recante interventi a tutela del
patrimonio storico e culturale delle comunita' degli esuli
italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia, e della
legge 21 marzo 2001, n. 73, recante interventi in favore
della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia),
pubblicata nella Gazzazzetta Ufficiale 3 agosto 2004, n.
180:
«Art. 1. (Proroga e rifinanziamento della legge
16 marzo 2001, n. 72). - 1. Per le finalita' di cui
all'art. 1, comma 1, della legge 16 marzo 2001, n. 72, e'
autorizzata la spesa di euro 1.550.000 per ciascuno degli
anni 2004, 2005 e 2006.
2. All'art. 1, comma 4, della legge 16 marzo 2001, n.
72, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «da stipulare tra», sono inserite
le seguenti: «il Ministero degli affari esteri,»;
b) la parola: «sentiti» e' sostituita dalla seguente:
«sentita»;
c) le parole: «e il Ministero degli affari esteri»
sono soppresse;
d) dopo le parole: «Alla ripartizione delle somme
stanziate provvede annualmente il Ministro per i beni e le
attivita' culturali» sono aggiunte le seguenti: «, con
proprio decreto, di concerto con il Ministro degli affari
esteri».
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1,
pari a euro 1.550.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e
2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2004, allo scopo parzialmente utilizzando 1'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
«Art. 2. Proroga e rifinanziamento della legge 21 marzo
2001, n. 73. - 1. Le disposizioni di cui all'art. 1 della
legge 21 marzo 2001, n. 73, sono prorogate al 31 dicembre
2006. A tale scopo e' autorizzata la spesa di euro
4.650.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1,
pari a euro 4.650.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e
2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
Note al comma 1323:
- Si riporta il testo dell'art. 56 della legge
27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2003):
«Art. 56 (Fondo per progetti di ricerca). - 1. E'
istituito un fondo finalizzato al finanziamento di progetti
di ricerca, di rilevante valore scientifico, anche con
riguardo alla tutela della salute e all'innovazione
tecnologica, con una dotazione finanziaria di 225 milioni
di euro per l'anno 2003 e di 100 milioni di euro per l'anno
2004, 92,758 milioni di euro per l'anno 2005, 97,934
milioni di euro per l'anno 2006 e 100 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2007. Alla ripartizione del fondo,
istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, tra le diverse finalita'
provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, con
proprio decreto, su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, sentiti i Ministri
dell'economia e delle finanze, della salute e per
l'innovazione tecnologica. Con lo stesso decreto sono
stabiliti procedure, modalita' e strumenti per l'utilizzo
delle risorse, assicurando in via prioritaria il
finanziamento dei progetti presentati da soggetti che
abbiano ottenuto, negli anni precedenti, un eccellente
risultato nell'utilizzo e nella capacita' di spesa delle
risorse comunitarie assegnate e delle risorse finanziarie
provenienti dai programmi quadro di ricerca dell'Unione
europea o dai Fondi strutturali.».
Nota al comma 1324:
- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi):
«Art. 12. (Deduzioni per oneri di famiglia). - 1. Dal
reddito complessivo si deducono per oneri di famiglia i
seguenti importi:
a) 3.200 euro per il coniuge non legalmente ed
effettivamente separato;
b) 2.900 euro per ciascun figlio, compresi i figli
naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o
affiliati, nonche' per ogni altra persona indicata
nell'art. 433 del codice civile che conviva con il
contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti
da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria da ripartire
tra coloro che hanno diritto alla deduzione.
2. La deduzione di cui al comma 1, lettera b), e'
aumentata a:
a) 3.450 euro, per ciascun figlio di eta' inferiore a
tre anni;
b) 3.200 euro, per il primo figlio se l'altro
genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il
contribuente non e' coniugato o se coniugato, si e'
successivamente legalmente ed effettivamente separato,
ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del
solo contribuente e questi non e' coniugato o, se
coniugato, si e' successivamente legalmente ed
effettivamente separato;
c) 3.700 euro, per ogni figlio portatore di handicap
ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
3. Le deduzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano a
condizione che le persone alle quali si riferiscono
possiedano un reddito complessivo, computando anche le
retribuzioni corrisposte da enti e organismi
internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e
missioni, nonche' quelle corrisposte dalla Santa Sede,
dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti
centrali della Chiesa cattolica, non superiore a lire
5.500.000, al lordo degli oneri deducibili.
4. Le deduzioni di cui ai commi 1 e 2 sono rapportate a
mese e competono dal mese in cui si sono verificate a
quello in cui sono cessate le condizioni richieste.
4-bis. Dal reddito complessivo si deducono, fino ad un
massimo di 1.820 euro, le spese documentate sostenute dal
contribuente per gli addetti alla propria assistenza
personale nei casi di non autosufficienza nel compimento
degli atti della vita quotidiana. Le medesime spese sono
deducibili anche se sono state sostenute nell'interesse
delle persone indicate nell'art. 433 del codice civile.
4-ter. Le deduzioni di cui ai commi 1, 2 e 4-bis
spettano per la parte corrispondente al rapporto tra
l'ammontare di 78.000 euro, aumentato delle medesime
deduzioni e degli oneri deducibili di cui all'art. 10, e
diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 78.000
euro. Se il predetto rapporto e' maggiore o uguale a 1, la
deduzione compete per intero; se lo stesso e' zero o minore
di zero, la deduzione non compete; negli altri casi, ai
fini del predetto rapporto, si computano le prime quattro
cifre decimali.».
Nota al comma 1327:
- Si riporta il testo dell'art. 21 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per
favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei
conti pubblici), cosi come modificato dalla presente legge:
«Art. 21 (Assegno per ogni secondo figlio e incremento
del Fondo nazionale per le politiche sociali). - 1. Per
ogni figlio nato dal 1° dicembre 2003 e fino al 31 dicembre
2004, secondo od ulteriore per ordine di nascita, e,
comunque, per ogni figlio adottato nel medesimo periodo,
alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie, e'
concesso un assegno pari ad euro 1.000.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, e' istituita,
nell'ambito dell'INPS, una speciale gestione con una
dotazione finanziaria complessiva di 308 milioni di euro.
3. L'assegno e' concesso dai comuni. I comuni
provvedono ad informare gli interessati invitandoli a
certificare il possesso dei requisiti all'atto
dell'iscrizione all'anagrafe dei nuovi nati.
4. L'assegno, ferma restando la titolarita' in capo ai
comuni, e' erogato dall'I.N.P.S. sulla base dei dati
forniti dai comuni medesimi, secondo modalita' da definire
nell'ambito dei decreti di cui al comma 5.
5. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono emanate le necessarie disposizioni per l'attuazione
del presente articolo.
6. Per il finanziamento delle politiche in favore delle
famiglie il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui
all'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni, e' incrementato di 232
milioni di euro per l'anno 2004.
6-bis. (abrogato).
6-ter. Gli imprenditori artigiani iscritti nei relativi
albi provinciali possono avvalersi, in deroga alla
normativa previdenziale vigente, di collaborazioni
occasionali di parenti entro il terzo grado, aventi anche
il titolo di studente, per un periodo complessivo nel corso
dell'anno non superiore a novanta giorni. Le collaborazioni
suddette devono avere carattere di aiuto, a titolo di
obbligazione morale e percio' senza corresponsione di
compensi ed essere prestate nel caso di temporanea
impossibilita' dell'imprenditore artigiano all'espletamento
della propria attivita' lavorativa. E' fatto, comunque,
obbligo dell'iscrizione all'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali.
7. Per le finalita' del presente articolo e'
autorizzata la spesa di 287 milioni di euro per l'anno 2003
e di 253 milioni di euro per l'anno 2004. Al relativo onere
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello Stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.».
Nota al comma 1328:
- Si riporta il testo del comma 11 dell'art. 2 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2004):
«11. E' istituita l'addizionale comunale sui diritti
d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili. L'addizionale e'
pari a 2,50 euro per passeggero imbarcato ed e' versata
all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva
riassegnazione quanto a 30 milioni di euro, in un apposito
fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti destinato a compensare ENAV Spa, secondo
modalita' regolate dal contratto di servizio di cui
all'art. 9 della legge 21 dicembre 1996, n. 665, per i
costi sostenuti da ENAV Spa per garantire la sicurezza ai
propri impianti e per garantire la sicurezza operativa e,
quanto alla residua quota, in un apposito fondo istituito
presso il Ministero dell'interno e ripartito sulla base del
rispettivo traffico aeroportuale secondo i seguenti
criteri:
a) il 40 per cento del totale a favore dei comuni del
sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la
media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie
del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale
sul totale del sedime; percentuale della superficie totale
del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati;
b) al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela
dell'incolumita' delle persone e delle strutture, il 60 per
cento del totale per il finanziamento di misure volte alla
prevenzione e al contrasto della criminalita' e al
potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali
e nelle principali stazioni ferroviarie.».
Nota al comma 1333:
- Si riporta il testo del comma 52 dell'art. 145 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001):
«52. Il programma speciale di reindustrializzazione di
cui all'art. 5 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989,
n. 181, e' integrato con la previsione dello sviluppo di un
polo di ricerca e di attivita' industriali ad alta
tecnologia nel territorio del comune di Genova anche in
relazione all'attuazione dell'art. 4 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Per finanziare gli
interventi previsti da tale integrazione e' autorizzata la
spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2001,
2002 e 2003. Le risorse di cui al presente comma non
possono essere utilizzate per altre finalita' fino al
31 dicembre 2006.».
Nota ai commi 1334 - 1335 - 1336 - 1337 - 1338:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143 (Disposizioni in materia
di commercio con l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4,
lettera c), e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59), cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Funzioni). - 1. La societa' e' autorizzata a
rilasciare garanzie, nonche' ad assumere in assicurazione i
rischi di carattere politico, catastrofico, economico,
commerciale e di cambio ai quali sono esposti, direttamente
o indirettamente secondo quanto stabilito ai sensi del
comma 3, gli operatori nazionali e le loro controllate e
collegate estere nella loro attivita' con l'estero e di
internazionalizzazione dell'economia italiana; la societa'
e' altresi' autorizzata a rilasciare, a condizioni di
mercato, garanzie e coperture assicurative per imprese
estere relativamente ad operazioni che siano di rilievo
strategico per l'economia italiana sotto i profili
dell'internazionalizzazione, della sicurezza economica e
dell'attivazione di processi produttivi e occupazionali in
Italia. Le garanzie e le assicurazioni possono essere
rilasciate anche a banche nazionali, nonche' a banche
estere od operatori finanziari italiani od esteri quando
rispettino adeguati principi di organizzazione, vigilanza,
patrimonializzazione ed operativita', per crediti concessi
sotto ogni forma e destinati al finanziamento delle
suddette attivita', nonche' quelle connesse o strumentali.
2. La societa' puo' concludere accordi di
riassicurazione e di coassicurazione con enti o imprese
italiani, autorizzati, nonche' con enti od imprese esteri
ed organismi internazionali; la societa' puo' altresi'
stipulare altri contratti di copertura del rischio
assicurativo, a condizioni di mercato con primari operatori
del settore.
3. Le operazioni e le categorie di rischi assicurabili
sono definite con delibera del Comitato interministeriale
per la programmazione economica, su proposta del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
di concerto con il Ministero del commercio con l'estero,
tenendo anche conto degli accordi internazionali, nonche'
della normativa e degli indirizzi dell'Unione europea in
materia di privatizzazione dei rischi di mercato e di
armonizzazione dei sistemi comunitari di assicurazione dei
crediti all'esportazione gestiti con il sostegno dello
Stato.».
Note al comma 1339:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge
27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni
(Istituzione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di
Stato):
«Art. 2 (Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato).
- 1. E' istituito presso la Banca d'Italia un conto
denominato «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato»,
di seguito denominato «Fondo». Esso ha lo scopo di ridurre,
secondo le modalita' previste dalla presente legge, la
consistenza dei titoli di Stato in circolazione.
2. L'amministrazione del Fondo di cui al comma 1 e'
attribuita al Ministro del tesoro, coadiuvato da un
Comitato consultivo composto:
a) dal Direttore generale del tesoro, che lo
presiede;
b) dal Ragioniere generale dello Stato;
c) dal Direttore generale delle entrate del Ministero
delle finanze;
d) dal Direttore generale del territorio del
Ministero delle finanze.
3. Il Ministro del tesoro presenta annualmente al
Parlamento, in allegato al conto consuntivo, una relazione
sull'amministrazione del Fondo.»
- Si riporta il testo del terzo comma dell'art. 2445
del codice civile:
«La deliberazione puo' essere eseguita soltanto dopo
novanta giorni dal giorno dell'iscrizione nel registro
delle imprese, purche' entro questo termine nessun
creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto
opposizione.».
Note al comma 1340:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 9 del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80
(Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per
lo sviluppo economico, sociale e territoriale):
«3. Per fruire del contributo, l'impresa concentrataria
inoltra, a decorrere dalla data di ultimazione del processo
di concentrazione, un'apposita istanza in via telematica al
Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, che
ne rilascia, in via telematica, certificazione della data
di avvenuta presentazione. L'Agenzia delle entrate esamina
le istanze secondo l'ordine cronologico di presentazione, e
comunica, in via telematica, entro trenta giorni dalla
presentazione dell'istanza, il riconoscimento del
contributo ovvero il diniego del contributo stesso per
carenza dei presupposti desumibili dall'istanza ovvero per
l'esaurimento dei fondi stanziati, pari a 34 milioni di
euro per l'anno 2005, 110 milioni di euro per l'anno 2006 e
57 milioni di euro per l'anno 2007.».
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 2 del
decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156
(Disposizioni urgenti in materia di entrate):
«4. Per fruire del contributo, l'impresa concentrataria
inoltra un'apposita istanza in via telematica al Centro
operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, che ne
rilascia, in via telematica e con procedura automatizzata,
certificazione della data di avvenuta presentazione.
L'Agenzia delle entrate esamina le istanze secondo l'ordine
cronologico di presentazione, fino ad esaurimento dei fondi
stanziati, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2005, 242
milioni di euro per l'anno 2006 e 122 milioni di euro per
l'anno 2007, e comunica, in via telematica, entro trenta
giorni dalla presentazione dell'istanza, il diniego del
contributo per carenza dei presupposti desumibili
dall'istanza, ovvero per l'esaurimento dei fondi
stanziati.».
Nota al comma 1343:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 della
legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti), cosi'
come modificato dalla presente legge:
«2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive
in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui
e' stata realizzata la condotta produttiva di danno,
ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla
data della sua scoperta.».
Nota al comma 1344:
- Si riporta il testo del comma 27 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006), cosi' come modificato dalla
presente legge:
«27. Nello stato di previsione del Ministero
dell'interno e' istituito un Fondo da ripartire per le
esigenze correnti connesse all'acquisizione di beni e
servizi dell'amministrazione, con una dotazione, per l'anno
2006, di 100 milioni di euro, di 30 milioni di euro per
l'anno 2007 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni
2008 e 2009. Con decreti del Ministro dell'interno, da
comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero
dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale
del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni
parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla
ripartizione del Fondo tra le unita' previsionali di base
interessate del medesimo stato di previsione.».
Note al comma 1346:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.».
- Si riporta il testo dell'art. 27 della legge 7 agosto
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi):
«Art. 27 (Commissione per l'accesso ai documenti
amministrativi). - 1. E' istituita presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri la Commissione per l'accesso ai
documenti amministrativi.
2. La Commissione e' nominata con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio
dei Ministri. Essa e' presieduta dal sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed e'
composta da dodici membri, dei quali due senatori e due
deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere,
quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile
1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi di
autogoverno, due fra i professori di ruolo in materie
giuridiche e uno fra i dirigenti dello Stato e degli altri
enti pubblici. E' membro di diritto della Commissione il
capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei
Ministri che costituisce il supporto organizzativo per il
funzionamento della Commissione. La Commissione puo'
avvalersi di un numero di esperti non superiore a cinque
unita', nominati ai sensi dell'art. 29 della legge
23 agosto 1988, n. 400.
3. La Commissione e' rinnovata ogni tre anni. Per i
membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di
scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso
del triennio.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, a decorrere dall'anno 2004, sono determinati i
compensi dei componenti e degli esperti di cui al comma 2,
nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5. La Commissione adotta le determinazioni previste
dall'art. 25, comma 4; vigila affinche' sia attuato il
principio di piena conoscibilita' dell'attivita' della
pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati
dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla
trasparenza dell'attivita' della pubblica amministrazione,
che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei
Ministri; propone al Governo modifiche dei testi
legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la
piu' ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'art.
22.
6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare
alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le
informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione
di quelli coperti da segreto di Stato.
7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di
cui al comma 1 dell'art. 18, le misure ivi previste sono
adottate dalla Commissione di cui al presente articolo.».
Nota al comma 1347:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 10 del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica):
«5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
Note al comma 1349:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 3 del
decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4
(Interventi straordinari per il riordino e il risanamento
economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino), cosi'
come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Provvedimenti urgenti per il risanamento
dell'Ordine Mauriziano). - 1. Dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e per un periodo di trentasei
mesi:
a) non possono essere intraprese o proseguite azioni
esecutive nei confronti della Fondazione per debiti
dell'Ente, insoluti alla data predetta;
b) le procedure esecutive pendenti, per le quali sono
scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte
dell'Ordine Mauriziano, ovvero la stessa opposizione,
benche' proposta, sia stata rigettata, sono dichiarate
estinte dal giudice; gli importi dei relativi debiti sono
inseriti nella massa passiva di cui alla lettera e), a
titolo di capitale, accessori e spese;
c) i pignoramenti eventualmente gia' eseguiti non
hanno efficacia e non vincolano la Fondazione ed il
tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini
della Fondazione e le finalita' di legge;
d) i debiti insoluti alla data di entrata in vigore
del presente decreto non producono interessi, ne' sono
soggetti a rivalutazione monetaria;
e) il legale rappresentante della Fondazione assume
le funzioni di Commissario straordinario e provvede al
ripiano dell'indebitamento pregresso con i mezzi consentiti
dalla legge. A tale fine provvede all'accertamento della
massa passiva risultante dai debiti insoluti per capitale,
interessi e spese ed istituisce apposita gestione separata,
nella quale confluiscono i debiti e i crediti maturati fino
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Nell'ambito di tale gestione separata e', altresi', formata
la massa attiva con l'impiego anche del ricavato
dall'alienazione dei cespiti appartenenti al patrimonio
disponibile della Fondazione, delle sovvenzioni
straordinarie e delle altre eventuali entrate non vincolate
per legge o per destinazione, per il pagamento anche
parziale dei debiti, mediante periodici stati di
ripartizione, secondo i privilegi e le graduazioni previsti
dalla legge;
f) avverso il provvedimento del legale rappresentante
della Fondazione che prevede l'esclusione, totale o
parziale, di un credito dalla massa passiva, i creditori
esclusi possono proporre ricorso, entro il termine di
trenta giorni dalla notifica, al Ministro dell'interno, che
si pronuncera' entro sessanta giorni dal ricevimento
decidendo allo stato degli atti;
g) il legale rappresentante della Fondazione e'
autorizzato a definire transattivamente, con propria
determinazione, le pretese dei creditori, in misura non
superiore al 70 per cento di ciascun debito complessivo,
con rinuncia ad ogni altra pretesa e con la liquidazione
obbligatoria entro trenta giorni dalla conoscenza
dell'accettazione della transazione.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 del gia'
citato decreto-legge n. 277 del 2004:
«Art. 1 (Ente Ordine Mauriziano di Torino). - 1. L'Ente
Ordine Mauriziano di Torino, ente ospedaliero di seguito
denominato «Ente» e' costituito dai presidi ospedalieri
Umberto I di Torino e Istituto per la ricerca e la cura del
cancro (IRCC) di Candiolo (Torino).»
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2 del gia'
citato decreto-legge n. 277 del 2004:
«Art. 2 (Costituzione della Fondazione Ordine
Mauriziano). - 1. E' costituita la Fondazione Ordine
Mauriziano con sede in Torino, di seguito denominata:
«Fondazione.».
Nota al comma 1350:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 2 del gia'
citato decreto-legge n. 277 del 2004:
«2. Il patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ente,
con esclusione dei presidi ospedalieri di cui all'art. 1,
comma 1, e' trasferito alla Fondazione di cui al comma 1,
sulla cui gestione vigila un comitato costituito da cinque
membri di cui: uno nominato dal Presidente del Consiglio
dei Ministri, con funzioni di presidente del comitato; uno
nominato dal Ministro dell'interno; uno nominato dal
Ministro per i beni e le attivita' culturali; uno nominato
dalla regione Piemonte; uno nominato dall'Ordinario
diocesano di Torino. Gli eventuali oneri per il
funzionamento di detto comitato sono a carico della
gestione dell'Ente Ordine Mauriziano. Il comitato presenta
una relazione annuale al Presidente del Consiglio dei
Ministri che provvede alla trasmissione alle competenti
commissioni parlamentari.».
Nota al comma 1351:
- Si riporta il testo dell'art. 117 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle
assicurazioni private pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
13 ottobre 2005, n. 239, S.O.), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 117 (Separazione patrimoniale). - 1. I premi
pagati all'intermediario e le somme destinate ai
risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese di
assicurazione, se regolati per il tramite
dell'intermediario, sono versati in un conto separato, del
quale puo' essere titolare anche l'intermediario
espressamente in tale qualita', e che costituiscono un
patrimonio autonomo rispetto a quello dell'intermediario
medesimo.
2. Sul conto separato non sono ammesse azioni,
sequestri o pignoramenti da parte di creditori diversi
dagli assicurati e dalle imprese di assicurazione. Sono
ammesse le azioni da parte dei loro creditori ma nei limiti
della somma rispettivamente spettante al singolo assicurato
o alla singola impresa di assicurazione.
3. Sul conto separato non operano le compensazioni
legale e giudiziale e non puo' essere pattuita la
compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal
depositario nei confronti dell'intermediario.
3-bis. Sono esenti dagli obblighi previsti dal comma 1
gli intermediari di cui all'art. 109, comma 2,
lettere a), b) e d), che possano documentare in modo
permanente con fideiussione bancaria una capacita'
finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un
minimo di euro 15.000.».
Nota al comma 1352:
- La legge della regione Piemonte 16 giugno 2006, n. 21
reca «Interventi per lo sviluppo economico post-olimpico»
ed e' pubblicata nel B.U. Piemonte 22 giugno 2006, n. 25.
Nota al comma 1353:
- Si riporta il testo dell'art. 11-bis della legge
5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio)
introdotto dall'art. 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362:
«Art. 11-bis. (Fondi speciali). - 1. La legge
finanziaria in apposita norma prevede gli importi dei fondi
speciali destinati alla copertura finanziaria di
provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati
nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio
pluriennale ed in particolare di quelli correlati al
perseguimento degli obiettivi del documento di
programmazione finanziaria deliberato dal Parlamento. In
tabelle allegate alla legge finanziaria sono indicate,
distintamente per la parte corrente e per la parte in conto
capitale, le somme destinate alla copertura dei predetti
provvedimenti legislativi ripartiti per Ministeri e per
programmi. Nella relazione illustrativa del disegno di
legge finanziaria, con apposite note, sono indicati i
singoli provvedimenti legislativi che motivano lo
stanziamento proposto per ciascun Ministero e per i singoli
programmi. I fondi speciali di cui al presente comma sono
iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro
in appositi capitoli la cui riduzione, ai fini della
integrazione per competenza e cassa di capitoli esistenti o
di nuovi capitoli, puo' avvenire solo dopo la pubblicazione
dei provvedimenti legislativi che li utilizzano.
2. Gli importi previsti nei fondi di cui al comma 1
rappresentano il saldo fra accantonamenti di segno positivo
per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e
accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o
incremento di entrate. Gli accantonamenti di segno negativo
sono collegati mediante apposizione della medesima lettera
alfabetica, ad uno o piu' accantonamenti di segno positivo
o parte di essi, la cui utilizzazione resta subordinata
all'entrata in vigore del provvedimento legislativo
relativo al corrispondente accantonamento di segno negativo
e comunque nei limiti della minore spesa o delle maggiori
entrate da essi previsti per ciascuno degli anni
considerati. A seguito dell'approvazione dei provvedimenti
legislativi relativi ad accantonamenti negativi, con
decreto del Ministro del tesoro, gli importi derivanti da
riduzioni di spesa o incrementi di entrata sono portati
rispettivamente in diminuzione ai pertinenti capitoli di
spesa ovvero in aumento dell'entrata del bilancio e
correlativamente assegnati in aumento alle dotazioni dei
fondi di cui al comma 1.
3. Gli accantonamenti di segno negativo possono essere
previsti solo nel caso in cui i corrispondenti progetti di
legge siano stati presentati alle Camere.
4. Le quote dei fondi di cui al presente articolo non
possono essere utilizzate per destinazioni diverse da
quelle previste nelle relative tabelle per la copertura
finanziaria di provvedimenti adottati ai sensi dell'art.
77, secondo comma, della Costituzione, salvo che essi
riguardino spese di primo intervento per fronteggiare
calamita' naturali o improrogabili esigenze connesse alla
tutela della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza
economico-finanziaria.
5. Le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se
non corrispondono a progetti di legge gia' approvati da un
ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale non
utilizzate entro l'anno cui si riferiscono costituiscono
economie di bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad
obblighi internazionali ovvero ad obbligazioni risultanti
dai contratti o dai provvedimenti di cui al comma 3,
lettera h), dell'art. 11, la copertura finanziaria prevista
per il primo anno resta valida anche dopo il termine di
scadenza dell'esercizio a cui si riferisce purche' il
provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno
ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno
successivo. Le economie di spesa da utilizzare a tal fine
nell'esercizio successivo formano oggetto di appositi
elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro del
tesoro entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono allegati
al conto consuntivo del Ministero del tesoro. In tal caso,
le nuove o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei
relativi provvedimenti legislativi sono comunque iscritte
nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in
vigore i provvedimenti stessi e sono portate in aumento dei
limiti dei saldi previsti dal comma 3, lettera b),
dell'art. 11.».
Nota al comma 1355:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 11 della
gia' citata legge n. 468 del 1978:
«3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
competenza, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni
contabili pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e
degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla
determinazione del quantum della prestazione, afferenti
imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in
vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui
essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte
conseguenti all'andamento dell'inflazione;
c) la determinazione, in apposita tabella, per le
leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle
quote destinate a gravare su ciascuno degli anni
considerati;
d) la determinazione, in apposita tabella, della
quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui
quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
e) la determinazione, in apposita tabella, delle
riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella,
per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per
le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno
stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
tra le spese in conto capitale;
g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art.
11-bis e le corrispondenti tabelle;
h) l'importo complessivo massimo destinato, in
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al
rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma
dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle
modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente da pubbliche amministrazioni non
compreso nel regime contrattuale;
i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate
alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o
riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si
caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento
dei saldi di cui alla lettera a);
i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o
riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato
direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con
esclusione di interventi di carattere localistico o
microsettoriale;
i-quater) norme recanti misure correttive degli
effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11-ter,
comma 7.».
Nota al comma 1356:
- Per la lettera e), comma 3 dell'art. 11 della legge
5 agosto 1978, n. 468, si veda la nota al comma 1355.
Nota al comma 1359:
- Per la lettera i-quater), comma 3 dell'art. 11 della
gia' citata legge n. 468 del 1978, si veda la nota al
comma 1355.
Nota al comma 1360:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 46 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002):
«4. In apposito allegato al disegno di legge
finanziaria sono analiticamente indicati le autorizzazioni
di spesa e gli stanziamenti che confluiscono in ciascuno
dei fondi di cui al presente articolo.».
Nota al comma 1361:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 11 della
gia' citata legge n. 468 del 1978:
«5. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della
Costituzione, la legge finanziaria puo' disporre, per
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale,
nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e
nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art.
11-bis, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti
delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie
e contributive e delle riduzioni permanenti di
autorizzazioni di spesa corrente.».



 
h) al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 229, il comma 6 e' abrogato; i) al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 52, comma 3, lettera a), sono soppresse le parole "ed assimilate". Istituzione del Fondo per la mobilita' sostenibile nelle aree urbane 1121. Allo scopo di finanziare interventi finalizzati al miglioramento della qualita' dell'aria nelle aree urbane nonche' al potenziamento del trasporto pubblico, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per la mobilita' sostenibile, con uno stanziamento di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Individuazione delle destinazioni prioritarie delle risorse del Fondo 1122. Il Fondo di cui al comma 1121 destina le proprie risorse, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei trasporti, prioritariamente all'adozione delle seguenti misure: a) potenziamento ed aumento dell'efficienza dei mezzi pubblici, con particolare riguardo a quelli meno inquinanti e a favore dei comuni a maggiore crisi ambientale; b) incentivazione dell'intermodalita'; c) introduzione di un sistema di incentivi e disincentivi per privilegiare la mobilita' sostenibile; d) valorizzazione degli strumenti del mobility management e del car sharing; e) realizzazione di percorsi vigilati protetti casa-scuola; f) riorganizzazione e razionalizzazione del settore di trasporto e consegna delle merci, attraverso la realizzazione di centri direzionali di smistamento che permetta una migliore organizzazione logistica, nonche' il progressivo obbligo di utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale; g) realizzazione e potenziamento della rete di distribuzione del gas metano, gpl, elettrica e idrogeno; h) promozione di reti urbane di percorsi destinati alla mobilita' ciclistica. Destinazioni di quota del Fondo allo sviluppo della mobilita' ciclistica 1123. Una quota non inferiore al 5 per cento del Fondo di cui al comma 1121, e' destinata agli interventi di cui alla legge 19 ottobre 1998, n. 366. Istituzione del Fondo per lo sviluppo sostenibile 1124. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per lo sviluppo sostenibile, allo scopo di finanziare progetti per la sostenibilita' ambientale di settori economico-produttivi o aree geografiche, l'educazione e l'informazione ambientale e progetti internazionali per la cooperazione ambientale sostenibile. Dotazione del Fondo 1125. Per il triennio 2007-2009 sono destinate al finanziamento del Fondo di cui al comma 1124 risorse per un importo annuo di 25 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, limitatamente ai progetti internazionali per la cooperazione ambientale sostenibile, d'intesa con il Ministro degli affari esteri sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate annualmente le misure prioritarie da finanziare con il predetto Fondo. Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della P.A. 1126. E' autorizzata la spesa di 50.000 euro per finanziare l'attuazione e il monitoraggio di un "Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione", predisposto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sottoposto alla approvazione dalla CONSIP Spa, costituita in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414. Il Piano prevede l'adozione di misure volte all'integrazione delle esigenze di sostenibilita' ambientale nelle procedure di acquisto di beni e servizi delle amministrazioni competenti, sulla base dei seguenti criteri: a) riduzione dell'uso delle risorse naturali; b) sostituzione delle fonti energetiche non rinnovabili con fonti rinnovabili; c) riduzione della produzione di rifiuti; d) riduzione delle emissioni inquinanti; e) riduzione dei rischi ambientali. Individuazione degli obiettivi di sostenibilita' ambientale 1127. Il piano di cui al comma 1126 indica gli obiettivi di sostenibilita' ambientale da raggiungere per gli acquisti nelle seguenti categorie merceologiche: a) arredi; b) materiali da costruzione; c) manutenzione delle strade; d) gestione del verde pubblico; e) illuminazione e riscaldamento; f) elettronica; g) tessile; h) cancelleria; i) ristorazione; l) materiali per l'igiene; m) trasporti. Monitoraggio degli obiettivi 1128. Per il monitoraggio degli obiettivi di cui al comma 1127 e' istituito un apposito Comitato composto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico nonche' dai presidenti delle regioni interessate. Programma sperimentale riduzione commercializzazione di sacchi non biodegradabili 1129. Ai fini della riduzione delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera, del rafforzamento della protezione ambientale e del sostegno alle filiere agro-industriali nel campo dei biomateriali, e' avviato, a partire dall'anno 2007, un programma sperimentale a livello nazionale per la progressiva riduzione della commercializzazione di sacchi per l'asporto delle merci che, secondo i criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario, non risultino biodegradabili. Finalita' del programma sperimentale 1130. Il programma di cui al comma 1129, definito con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, e' finalizzato ad individuare le misure da introdurre progressivamente nell'ordinamento interno al fine di giungere al definitivo divieto, a decorrere dal 1o gennaio 2010, della commercializzazione di sacchi non biodegradabili per l'asporto delle merci che non rispondano entro tale data, ai criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario. Dotazione per l'avvio del programma 1131. Per l'avvio del programma di cui ai commi 1129 e 1130 e' destinata una quota non inferiore a 1 milione di euro a valere sul "fondo unico investimenti per la difesa del suolo e la tutela ambientale" del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Monitoraggio attivita' difesa del suolo 1132. Al fine di assicurare il monitoraggio delle attivita' e dei dati relativi alla difesa del suolo e la piena integrazione con il sistema informativo unico e la rete nazionale integrati di rilevamento e' autorizzata la spesa di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' le amministrazioni e gli enti territoriali trasmettono trimestralmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), le informazioni riguardanti le attivita' di propria competenza in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche e prevenzione del dissesto idrogeologico. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto istituisce un Osservatorio per la raccolta, l'aggiornamento, l'elaborazione e la diffusione dei dati oggetto di monitoraggio. Proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato del Ministero per i beni e le attivita' culturali e organizzazione uffici dirigenziali 1133. I rapporti di lavoro a tempo determinato previsti dall'articolo 1, comma 596, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono prorogati fino al 31 dicembre 2007. Ai fini di cui al comma 404, lettera a), del presente articolo per gli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero per i beni e le attivita' culturali si tiene conto di quanto gia' disposto dall'articolo 2, comma 94, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Correzione al decreto legge 262 del 2006 per organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali 1134. All'articolo 2, comma 98, lettere b) e c), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, dopo le parole: "spesa derivante dall'attuazione del comma 1", sono inserite le seguenti: "dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni". Funzionamento e risorse dell'ARCUS spa 1135. Per l'anno 2007, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni. Istituzione del Fondo per l'attuazione di accordi di cofinanziamento tra Stato ed autonomie 1136. Al fine di sostenere interventi in materia di attivita' culturali svolte sul territorio italiano, e' istituito presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali un Fondo per l'attuazione di accordi di cofinanziamento tra lo Stato e le autonomie. Con decreti del Ministro per i beni e le attivita' culturali si provvede al finanziamento degli interventi a valere sul predetto Fondo. Dotazione del Fondo 1137. Per le finalita' di cui al comma 1136, e' assegnato al Ministero per i beni e le attivita' culturali un contributo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Assegnazione al Ministero per i beni e le attivita' culturali di un fondo per interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio 1138. A favore di specifiche finalita' relative ad interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio nonche' di progetti per la loro gestione e' assegnato al Ministero per i beni e le attivita' culturali un contributo di 31,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Gli interventi sono stabiliti annualmente con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentito il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici. Autorizzazione alla spesa per prosecuzione di interventi relativi al Parco della pace 1139. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 11 dicembre 2000, n. 381, e' autorizzata la spesa di 50.000 euro per gli anni 2007, 2008 e 2009. Assegnazione di contributi al Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche per eventi di carattere culturale 1140. Al Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, e' assegnato un contributo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Tale contributo e' finalizzato a favore di interventi di sostegno a istituzioni, grandi eventi di carattere culturale, nonche' ulteriori esigenze del settore dello spettacolo. In deroga al comma 4 del citato articolo 12, gli interventi sono stabiliti annualmente con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali. Autorizzazione di spesa a favore del Fondo in favore dell'editoria per ipovedenti e non vedenti 1141. I contributi per il restauro, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali, nonche' per l'istituzione del fondo in favore dell'editoria per ipovedenti e non vedenti di cui alla tabella A, n. 86, allegata alla legge 16 ottobre 2003, n. 291, da destinare anche in favore di case editrici o altri soggetti che forniscono servizi volti alla trasformazione dei prodotti esistenti in formati idonei alla fruizione da parte degli ipovedenti e non vedenti, alla creazione di prodotti editoriali nuovi e specifici, nonche' alla catalogazione, conservazione e distribuzione dei prodotti trasformati e creati, sono aumentati di un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2007. Autorizzazione di spesa per interventi urgenti per emergenze in tema di beni culturali e paesaggistici 1142. Per consentire al Ministero per i beni e le attivita' culturali di far fronte con interventi urgenti al verificarsi di emergenze che possano pregiudicare la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici e di procedere alla realizzazione di progetti di gestione di modelli museali, archivistici e librari, nonche' di progetti di tutela paesaggistica e archeologico-monumentale e di progetti per la manutenzione, il restauro e la valorizzazione di beni culturali e paesaggistici, e' autorizzata la spesa di 79 milioni di euro per l'anno 2007 e di 87 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali sono stabiliti annualmente gli interventi e i progetti cui destinare le somme. Riprogrammazione risorse giacenti nelle contabilita' speciali dei Capi degli istituti del Ministero per i beni e le attivita' culturali 1143. Al comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le risorse finanziarie giacenti nelle contabilita' speciali dei capi degli Istituti centrali e periferici del Ministero per i beni e le attivita' culturali, ai sensi delle disposizioni di cui al presente comma e all'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, ove non impegnate con obbligazioni giuridicamente perfezionate entro il termine del 30 novembre 2006, sono riprogrammate con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali nell'ambito dell'aggiornamento del piano e dell'assegnazione dei fondi di cui al penultimo periodo del comma 1 dell'articolo 7 del citato decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993, e, con le modalita' di cui alla legge 3 marzo 1960, n. 169, possono essere trasferite da una contabilita' speciale ad un'altra ai fini dell'attuazione dei nuovi interventi individuati con la riprogrammazione ove possibile, nell'ambito della stessa regione. Entro e non oltre il 30 gennaio 2007 i capi degli Istituti centrali e periferici del Ministero per i beni e le attivita' culturali titolari delle predette contabilita' speciali sono tenuti a comunicare all'ufficio di gabinetto e all'ufficio centrale di bilancio del medesimo Ministero l'ammontare delle risorse finanziarie non impegnate con obbligazioni giuridicamente perfezionate da riprogrammare". Museo nazionale dell'Ebraismo italiano e della Shoah 1144. Alla legge 17 aprile 2003, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il titolo e' sostituito dal seguente: "Istituzione del Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah"; b) all'articolo 1, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. E' istituito in Ferrara il Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah, di seguito denominato "Museo", quale testimonianza delle vicende che hanno caratterizzato la bimillenaria presenza ebraica in Italia"; c) all'articolo 1, il comma 2 e sostituito dal seguente: "2. Il Museo ha i seguenti compiti: a) far conoscere la storia, il pensiero e la cultura dell'ebraismo italiano; in esso un reparto dovra' essere dedicato alle testimonianze delle persecuzioni razziali ed alla Shoah in Italia; b) promuovere attivita' didattiche nonche' organizzare manifestazioni, incontri nazionali ed internazionali, convegni, mostre permanenti e temporanee, proiezioni di film e di spettacoli sui temi della pace e della fratellanza tra i popoli e dell'incontro tra culture e religioni diverse"; d) all'articolo 1, al comma 3, dopo le parole: "della collaborazione" aggiungere le seguenti: "dell'Unione delle Comunita' Ebraiche Italiane (UCEI) e". Autorizzazione di spesa a favore Istituzioni di alta formazione artistica e musicale 1145. E' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2007 a favore delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modificazioni, destinata, quanto a 10 milioni di euro, all'ampliamento, alla ristrutturazione, al restauro e alla manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati da tali soggetti per la propria attivita' con priorita' verso gli immobili di proprieta' pubblica e demaniale e, quanto a 10 milioni di euro, al loro funzionamento amministrativo e didattico. Accademia Nazionale Santa Cecilia 1146. Per le finalita' di cui alla legge 14 aprile 2004, n. 98, e' disposta l'ulteriore erogazione di euro 1.500.000 annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Razionalizzazione e risparmio in materia di spettacolo 1147. Al fine di razionalizzare gli interventi e conseguire economie di spesa, sono abrogati: gli articoli 37 e 40 della legge 14 agosto 1967, n. 800; l'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n. 394; i titoli III e IV del decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 21 dicembre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2006, recante criteri e modalita' di erogazione di contributi in favore delle attivita' di spettacolo viaggiante, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, ed in materia di autorizzazione all'esercizio dei parchi di divertimento. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'interno in materia di sicurezza. Criteri di ripartizione quota Fondo unico per lo spettacolo a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche 1148. . L'articolo 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 24. - (Contributi dello Stato). - 1. I criteri di ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche sono determinati con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali. Tali criteri sono determinati sulla base degli elementi quantitativi e qualitativi della produzione offerta e tengono conto degli interventi di riduzione delle spese". Proroga risorse Istituto italiano studi filosofici e Istituto italiano studi storici 1149. Le risorse stanziate con apposita delibera CIPE, ai sensi del comma 219 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si intendono prorogate per il biennio 2008-2009. Interventi in materia di mancata restituzione da parte delle imprese cinematografiche delle somme erogate dallo Stato 1150. Al fine di conseguire i massimi risultati in termini di recupero delle somme a suo tempo erogate dallo Stato a sostegno delle attivita' di produzione nel settore cinematografico, all'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In tale convenzione sono stabilite, altresi', per tutte le deliberazioni di risorse statali ad imprese cinematografiche di produzione, distribuzione ed esportazione avvenute entro il 31 dicembre 2006, per le quali non vi sia stata completa restituzione, in base a quanto accertato e comunicato alla Direzione generale per il cinema del Ministero per i beni e le attivita' culturali dall'istituto gestore del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, le modalita' per pervenire all'estinzione del debito maturato, per le singole opere finanziate secondo un meccanismo che preveda, tra l'altro, l'attribuzione della totalita' dei diritti del film in capo, alternativamente, all'impresa ovvero al Ministero per i beni e le attivita' culturali, per conto dello Stato". Razionalizzazione erogazione risorse a sostegno delle attivita' di produzione nel settore cinematografico 1151. Al fine di razionalizzare e rendere piu' efficiente l'erogazione e l'utilizzo delle risorse destinate dallo Stato a sostegno delle attivita' di produzione nel settore cinematografico, al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 12, comma 3, lettera a), la parola: "finanziamento" e' sostituita dalla seguente: "sostegno"; b) all'articolo 12, comma 5, le parole: "erogazione dei finanziamenti e dei contributi" sono sostituite dalle seguenti: "erogazione dei contributi" e le parole: "finanziamenti concessi" sono sostituite dalle seguenti: "contributi concessi"; c) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente: "Art. 13. - (Disposizioni per le attivita' di produzione). - 1. A valere sul Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, sono concessi i contributi indicati nei commi 2, 3 e 6. 2. Per i lungometraggi riconosciuti di interesse culturale, e' concesso un contributo, a valere sul Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, in misura non superiore al 50 per cento del costo del film, per un costo industriale massimo definito con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5. Per le opere prime e seconde, la misura di cui al periodo precedente e' elevata fino al 90 per cento. 3. Per i cortometraggi riconosciuti di interesse culturale, e' concesso un contributo, a valere sul Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, fino al 100 per cento del costo del film, per un costo industriale massimo definito con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5. 4. Nel decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5, sono stabilite le modalita' con le quali, decorsi cinque anni dall'erogazione del contributo, e nel caso in cui quest'ultimo non sia stato interamente restituito, e' attribuita al Ministero per i beni e le attivita' culturali, per conto dello Stato, o, in alternativa, all'impresa di produzione interessata, la piena titolarita' dei diritti di sfruttamento e di utilizzazione economica dell'opera. 5. Variazioni sostanziali nel trattamento e nel cast tecnico-artistico del film realizzato, rispetto al progetto valutato dalla sottocommissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), idonee a fare venire meno i requisiti per la concessione dei benefici di legge, e che non siano state comunicate ed approvate dalla predetta sottocommissione, comportano la revoca del contributo concesso, la sua intera restituzione, nonche' la cancellazione per cinque anni dagli elenchi di cui all'articolo 3. Per un analogo periodo di tempo, non possono essere iscritte ai medesimi elenchi imprese di produzione che comprendono soci, amministratori e legali rappresentanti dell'impresa esclusa. 6. Sono corrisposti annualmente contributi alle imprese di produzione, iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3, per lo sviluppo di sceneggiature originali, di particolare rilievo culturale o sociale. Il contributo e' revocato in caso di mancata presentazione del corrispondente progetto filmico entro due anni dalla data di erogazione. Esso viene restituito in caso di concessione dei contributi previsti ai commi 2 e 3. Una quota percentuale della somma, definita con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5, e' destinata all'autore della sceneggiatura. 7. Un'apposita giuria, composta da cinque eminenti personalita' della cultura, designate dal Ministro, provvede all'attribuzione dei premi di qualita' di cui all'articolo 17"; d) all'articolo 8, al comma 1, lettera a), le parole: "nonche' all'ammissione al finanziamento di cui all'articolo 13, comma 6, del presente decreto, ed alla valutazione delle sceneggiature di cui all'articolo 13, comma 8" sono sostituite dalle seguenti: "nonche' alla valutazione delle sceneggiature di cui all'articolo 13, comma 6" e, al comma 2, lettera d), le parole: "comma 8" sono sostituite dalle seguenti: "comma 6"; e) all'articolo 17, comma 1, le parole: "comma 9" sono sostituite dalle seguenti: "comma 7"; f) all'articolo 20, comma 1, secondo periodo, le parole: "comma 8" sono sostituite dalle seguenti: "comma 6". Assegnazione somme per interventi di ammodernamento e potenziamento della viabilita' secondaria nelle regioni Sicilia e Calabria 1152. Per interventi di ammodernamento e di potenziamento della viabilita' secondaria esistente nella Regione siciliana e nella regione Calabria non compresa nelle strade gestite da ANAS Spa, una quota rispettivamente pari a 350 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e' assegnata in sede di riparto delle somme stanziate sul Fondo per le aree sottoutilizzate. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, si provvede alla ripartizione di tali risorse tra le province della Regione siciliana e le province della regione Calabria, in proporzione alla viabilita' presente in ciascuna di esse, e sono stabiliti criteri e modalita' di gestione per l'utilizzo delle predette risorse. Autorizzazione di spesa per opere viarie in Veneto 1153. Per la realizzazione di opere viarie del Veneto e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2007. Autorizzazione spesa piano straordinario di edilizia residenziale pubblica 1154. Per la realizzazione di un piano straordinario di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalita' di applicazione e di erogazione dei finanziamenti. Modifiche al decreto legge n. 262 del 2006 in materia di opere infrastrutturali ed interventi di tutela dell'ambiente per la Sicilia e la Calabria 1155. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 92, le parole: "in apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture "Interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali e di tutela dell'ambiente e difesa del suolo in Sicilia e in Calabria"" sono sostituite dalle seguenti: "in due distinti capitoli di spesa del Ministero delle infrastrutture e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare denominati rispettivamente "Interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali in Sicilia e in Calabria" e "Interventi di tutela dell'ambiente e difesa del suolo in Sicilia e in Calabria""; b) al comma 93, le parole da "Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto". Interventi a carico del Fondo per l'occupazione. 1156. A carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si provvede ai seguenti interventi, nei limiti degli importi rispettivamente indicati, da stabilire in via definitiva con il decreto di cui al comma 1159 del presente articolo: a) entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le organizzazioni nazionali comparativamente piu' rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, adotta un programma speciale di interventi e costituisce una cabina di regia nazionale di coordinamento che concorre allo sviluppo dei piani territoriali di emersione e di promozione di occupazione regolare nonche' alla valorizzazione dei comitati per il lavoro e l'emersione del sommerso (CLES). Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' istituito, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un apposito Fondo per l'emersione del lavoro irregolare (FELI), destinato al finanziamento, d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati, di servizi di supporto allo sviluppo delle imprese che attivino i processi di emersione di cui ai commi da 1192 a 1201. Ai fini della presente lettera si provvede, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, nei limiti di 10 milioni di euro annui; b) sono destinati 25 milioni di euro per l'anno 2007 alla finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni; c) in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2007, possono essere concessi trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilita' ai dipendenti delle imprese esercenti attivita' commerciali con piu' di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con piu' di cinquanta dipendenti e delle imprese di vigilanza con piu' di quindici dipendenti nel limite massimo di spesa di 45 milioni di euro; d) in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, al fine di sostenere programmi per la riqualificazione professionale ed il reinserimento occupazionale di collaboratori a progetto, che hanno prestato la propria opera presso aziende interessate da situazioni di crisi, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti criteri e modalita' inerenti alle disposizioni di cui alla presente lettera. Agli oneri di cui alla presente lettera si provvede nel limite di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008; e) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' autorizzato a stipulare con i comuni, nel limite massimo complessivo di 1 milione di euro per l'anno 2007, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nuove convenzioni per lo svolgimento di attivita' socialmente utili e per l'attuazione di misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impegnati in attivita' socialmente utili, nella disponibilita' da almeno sette anni di comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti; f) in deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, e limitatamente all'anno 2007, i comuni con meno di 5.000 abitanti che hanno vuoti in organico possono, relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, procedere ad assunzioni di soggetti collocati in attivita' socialmente utili nel limite massimo complessivo di 2.450 unita'. Alle misure di cui alla presente lettera e' esteso l'incentivo di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81. Agli oneri relativi, nel limite di 23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che a tal fine e' integrato del predetto importo; g) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, dispone annualmente di una quota del Fondo per l'occupazione, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo medesimo, per interventi strutturali ed innovativi volti a migliorare e riqualificare la capacita' di azione istituzionale e l'informazione dei lavoratori e delle lavoratrici in materia di lotta al lavoro sommerso ed irregolare, promozione di nuova occupazione, tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, iniziative in materia di protezione sociale ed in ogni altro settore di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Sgravi contributivi per assunzioni di lavoratori in esubero imprese coinvolte in procedure concorsuali 1157. In via sperimentale per l'anno 2007 ed in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, al fine di evitare il ricorso a licenziamenti collettivi da parte di imprese interessate da processi di cessione nell'ambito di procedure concorsuali in corso, e' concessa, nel limite massimo complessivo di spesa di 10 milioni di euro, ai datori di lavoro cessionari che si trovino nelle condizioni di esercizio delle facolta' di cui al comma 4 dell'articolo 63 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, a titolo di sperimentazione per la durata di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ed in riferimento all'assunzione di lavoratori in esubero dipendenti dalle predette imprese beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, l'applicazione degli sgravi contributivi previsti dall'articolo 8, commi 4 e 4-bis, e dall'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, secondo le procedure ivi previste come integrate dalle previsioni di cui al comma 1158. Alla fine del periodo di sperimentazione, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, attesi gli esiti della sperimentazione, si puo' disporre la prosecuzione degli interventi, compatibilmente con la disponibilita' delle predette risorse. Agevolazioni contributive in ipotesi di cessioni di aziende per il 2007 1158. Per le vendite intervenute nell'anno 2007 dopo l'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' disposta, sulla base di apposito accordo sindacale stipulato in sede governativa e di apposita relazione tecnica del Ministero dello sviluppo economico che attesti la necessita' dell'intervento per evitare il licenziamento dei lavoratori dipendenti, la concessione delle agevolazioni contributive che si applicano a decorrere dalla data della effettiva cessione dell'azienda o del ramo di azienda. Assegnazione risorse per interventi a carico del Fondo per l'occupazione 1159. All'assegnazione delle risorse finanziarie per gli interventi di cui al comma 1156 si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Accordi di solidarieta' tra generazioni 1160. Al fine di promuovere la creazione di nuovi posti di lavoro e ridurre le uscite dal sistema produttivo dei lavoratori ultracinquantacinquenni, e' istituito l'accordo di solidarieta' tra generazioni, con il quale e' prevista, su base volontaria, la trasformazione a tempo parziale dei contratti di lavoro dei dipendenti che abbiano compiuto i 55 anni di eta' e la correlativa assunzione con contratto di lavoro a tempo parziale, per un orario pari a quello ridotto, di giovani inoccupati o disoccupati di eta' inferiore ai 25 anni, oppure ai 29 anni se in possesso di diploma di laurea. Modalita' e contenuti degli accordi di solidarieta' 1161. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, sono stabiliti le modalita' della stipula e i contenuti degli accordi di solidarieta' di cui al comma 1160, i requisiti di accesso al finanziamento e le modalita' di ripartizione delle risorse per l'attuazione degli accordi nel limite massimo complessivo di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2007 e 82,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Incremento dotazione Fondo per il diritto al lavoro dei disabili 1162. All'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, le parole: "e lire 60 miliardi a decorrere dall'anno 2000" sono sostituite dalle seguenti: ", euro 37 milioni per l'anno 2007 ed euro 42 milioni a decorrere dall'anno 2008". Autorizzazione spesa per finanziamento delle attivita' di formazione professionale 1163. Per il finanziamento delle attivita' di formazione professionale di cui all'articolo 12 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, e' autorizzata la spesa di 23 milioni di euro per l'anno 2007. Per i periodi successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Ricostruzione a domanda delle posizioni assicurative per cittadini italiani rimpatriati dalla Albania 1164. A decorrere dall'anno 2008, i cittadini italiani rimpatriati dall'Albania possono ottenere a domanda, dall'INPS, la ricostruzione, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, delle posizioni assicurative relative a periodi di lavoro dipendente ed autonomo effettivamente svolti nel predetto Paese dal 1o gennaio 1955 al 31 dicembre 1997. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalita' di attuazione del presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), e dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Rifinanziamento delle attivita' previste per l'implementazione dei Servizi per l'impiego (SPI) 1165. Per le finalita' di cui all'articolo 117, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 27.000.000 per l'anno 2007 e di euro 51.645.690 per l'anno 2008 a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che a tal fine e' integrato dei predetti importi, rispettivamente, per l'anno 2007 e per l'anno 2008. Proroga convenzioni stipulate con gli enti locali per lo svolgimento di attivita' socialmente utili e rifinanziamento del Fondo per l'occupazione 1166. Nel limite complessivo di 35 milioni di euro, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e' autorizzato a prorogare, previa intesa con la regione interessata, limitatamente all'esercizio 2007, le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, direttamente con gli enti locali, per lo svolgimento di attivita' socialmente utili (ASU) e per l'attuazione, nel limite complessivo di 15 milioni di euro, di misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impiegati in ASU nella disponibilita' degli stessi enti da almeno un triennio, nonche' ai soggetti, provenienti dal medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni gia' stipulate in vigenza dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, e prorogate nelle more di una definitiva stabilizzazione occupazionale di tali soggetti. In presenza delle suddette convenzioni, il termine di cui all'articolo 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' prorogato al 31 dicembre 2007. Ai fini di cui al presente comma, il Fondo per l'occupazione, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' rifinanziato di 50 milioni di euro per l'anno 2007. Estensione degli incrementi di durata e della misura della indennita' ordinaria di disoccupazione 1167. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, si applicano anche ai trattamenti di disoccupazione in pagamento dal 1o gennaio 2007. Estensione alle camere di commercio dell'obbligo di comunicazione di dati e informazioni utili al contrasto del lavoro sommerso e dell'evasione contributiva 1168. Al fine di coordinare specifici interventi di contrasto al lavoro sommerso ed alla evasione contributiva, l'obbligo di fornitura dei dati gravante sulle societa' e sugli enti di cui all'articolo 44, comma 5, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' esteso alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Circolazione dei dati per lavoro sommerso 1169. I dati di cui al comma 1168 sono messi a disposizione, con modalita' definite da apposite convenzioni, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale anche mediante collegamenti telematici. Avvalimento di risorse dell'INPS e dell'INAIL da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 1170. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi 1168 e 1169, nonche' per la realizzazione della banca dati telematica di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive modificazioni, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale puo' avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, delle risorse umane e strumentali dell'INPS e dell'INAIL. Titolarita' del trattamento dei dati per lavoro sommerso 1171. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in possesso dei dati personali e identificativi acquisiti per effetto delle predette convenzioni, e' titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Omesso versamento dei contributi da parte del datore di lavoro agricolo 1172. Nel settore agricolo, l'omesso versamento, nelle forme e nei termini di legge, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti configura le ipotesi di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. All'articolo 2 del citato decreto-legge n. 463 del 1983, il comma 3 e' abrogato. Individuazione di indici di congruita' del lavoro e ore necessarie 1173. Al fine di promuovere la regolarita' contributiva quale requisito per la concessione dei benefici e degli incentivi previsti dall'ordinamento, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale procede, in via sperimentale, con uno o piu' decreti, all'individuazione degli indici di congruita' di cui al comma 1174 e delle relative procedure applicative, articolati per settore, per categorie di imprese e per territorio, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze nonche' i Ministri di settore interessati e le organizzazioni comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori. Modalita' attuative degli indici di congruita' 1174. Il decreto di cui al comma 1173 individua i settori nei quali risultano maggiormente elevati i livelli di violazione delle norme in materia di incentivi ed agevolazioni contributive ed in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Per tali settori sono definiti gli indici di congruita' del rapporto tra la qualita' dei beni prodotti e dei servizi offerti e la quantita' delle ore di lavoro necessarie nonche' lo scostamento percentuale dall'indice da considerare tollerabile, tenuto conto delle specifiche caratteristiche produttive e tecniche nonche' dei volumi di affari e dei redditi presunti. Documento unico di regolarita' contributiva 1175. A decorrere dal 1o luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarita' contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonche' di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale. Modalita' di rilascio e contenuti del documento unico di regolarita' contributiva 1176. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti gli istituti previdenziali interessati e le parti sociali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' di rilascio, i contenuti analitici del documento unico di regolarita' contributiva di cui al comma 1175, nonche' le tipologie di pregresse irregolarita' di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da non considerare ostative al rilascio del documento medesimo. In attesa dell'entrata in vigore del decreto di cui al presente comma sono fatte salve le vigenti disposizioni speciali in materia di certificazione di regolarita' contributiva nei settori dell'edilizia e dell'agricoltura. Adeguamento dell'importo delle sanzioni amministrative in materia di lavoro e legislazione sociale e documentazione obbligatoria 1177. Gli importi delle sanzioni amministrative previste per la violazione di norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro entrate in vigore prima del 1o gennaio 1999 sono quintuplicati, ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 1178. Sanzioni per l'omessa istituzione ed omessa esibizione dei libri matricola e di paga 1178. L'omessa istituzione e l'omessa esibizione dei libri di matricola e di paga previsti dagli articoli 20 e 21 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e dall'articolo 134 del regolamento di cui al regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, sono punite con la sanzione amministrativa da euro 4.000 ad euro 12.000. Nei confronti delle violazioni di cui al presente comma non e' ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. Destinazione delle entrate derivanti da sanzioni ad incremento del Fondo per l'occupazione 1179. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 1177 e 1178 integrano, a decorrere dall'anno 2007, la dotazione del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Comunicazioni relative ai rapporti di lavoro. 1180. All'articolo 9-bis del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, il comma 2 e' sostituito dai seguenti: "2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalita' a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni sono tenuti a darne comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale e' ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata. Le Agenzie di lavoro autorizzate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, al Servizio competente nel cui ambito territoriale e' ubicata la loro sede operativa, l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel mese precedente. 2-bis. In caso di urgenza connessa ad esigenze produttive, la comunicazione di cui al comma 2 puo' essere effettuata entro cinque giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo di comunicare entro il giorno antecedente al Servizio competente, mediante comunicazione avente data certa di trasmissione, la data di inizio della prestazione, le generalita' del lavoratore e del datore di lavoro". Immediata applicazione della norma in tema di comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro 1181. L'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, e' abrogato. Obbligo di comunicazione all'INAIL e all'IPSEMA in via transitoria 1182. Fino alla effettiva operativita' delle modalita' di trasferimento dei dati contenuti nei moduli per le comunicazioni obbligatorie di cui al decreto previsto dall'articolo 4-bis, comma 7, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, resta in vigore l'obbligo di comunicazione all'INAIL di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, da effettuarsi esclusivamente attraverso strumenti informatici. La medesima comunicazione deve essere effettuata all'IPSEMA per gli assicurati del settore marittimo. Tipologie di variazione dei rapporti di lavoro soggette ad obbligo di comunicazione 1183. Al comma 5 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono aggiunte le seguenti lettere: "e-bis) trasferimento del lavoratore; e-ter) distacco del lavoratore; e-quater) modifica della ragione sociale del datore di lavoro; e-quinquies) trasferimento d'azienda o di ramo di essa". Semplificazione degli adempimenti del datore di lavoro connessi alle comunicazioni relative alla instaurazione, trasformazione e cessazione del rapporto di lavoro 1184. All'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, il comma 6 e' sostituito dai seguenti: "6. Le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali, previste dalla normativa vigente, inviate al servizio competente nel cui ambito territoriale e' ubicata la sede di lavoro con i moduli di cui al comma 7, sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonche' nei confronti della prefettura-ufficio territoriale del Governo. 6-bis. All'articolo 7, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: "o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze" sono soppresse". 6-ter. Per le comunicazioni di cui al presente articolo, i datori di lavoro pubblici e privati devono avvalersi dei servizi informatici resi disponibili dai servizi competenti presso i quali e' ubicata la sede di lavoro. Il decreto di cui al comma 7 disciplina anche le modalita' e i tempi di applicazione di quanto previsto dal presente comma". Abrogazione disposizione riduttiva della sanzione in tema di comunicazione dei rapporti di lavoro 1185. E' abrogato l'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. Finanziamento di attivita' promozionali in materia di salute e sicurezza del lavoro 1186. Alla lettera c) del secondo comma dell'articolo 197 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e per il finanziamento di attivita' promozionali ed eventi in materia di salute e sicurezza del lavoro, con particolare riferimento ai settori a piu' elevato rischio infortunistico, nel rispetto della legge 7 giugno 2000, n. 150, del relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422, e dei criteri e delle procedure individuati ogni due anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale". Istituzione del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime degli infortuni sul lavoro 1187. Al fine di assicurare un adeguato e tempestivo sostegno ai familiari delle vittime di gravi incidenti sul lavoro, anche per i casi in cui le vittime medesime risultino prive della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e' istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di seguito denominato Fondo. Al Fondo e' conferita la somma di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le tipologie dei benefici concessi, ivi comprese anticipazioni sulle prestazioni erogate dall'INAIL, nonche' i requisiti e le modalita' di accesso agli stessi. Proroga dello stanziamento di somme per il finanziamento delle attivita' di formazione nell'esercizio dell'apprendistato 1188. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: "e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005 e 2006" sono sostituite dalle seguenti: "e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007". Proroga dell'indennita' di mobilita' lunga 1189. Ai fini della collocazione in mobilita', entro il 31 dicembre 2007, ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, le disposizioni di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 14 febbraio 2003, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 81, si applicano, avuto anche riguardo ai processi di riorganizzazione, ristrutturazione, conversione, crisi o modifica degli assetti societari aziendali, anche al fine di evitare il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, nel limite complessivo di 6.000 unita', a favore di imprese o gruppi di imprese i cui piani di gestione delle eccedenze occupazionali siano stati oggetto di esame presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale nel periodo dal 1o gennaio 2007 al 28 febbraio 2007. Alle imprese sottoposte alle procedure di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ed al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, nonche' alle imprese del settore dell'elettronica sottoposte a procedure concorsuali e ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia sono riservate rispettivamente 1.000 e 500 delle unita' indicate nel periodo precedente. Gli oneri relativi alla permanenza in mobilita', ivi compresi quelli relativi alla contribuzione figurativa, sono posti a carico delle imprese per i periodi che eccedono la mobilita' ordinaria. Ai lavoratori ammessi alla mobilita' in base al presente comma si applicano, ai fini del trattamento pensionistico, le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e alla tabella A allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, come sostituita dalla citata legge n. 724 del 1994, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 59, commi 6, 7, lettere a) e b), e 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Le imprese o i gruppi di imprese che intendono avvalersi della presente disposizione devono presentare domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 31 marzo 2007. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2007, di 59 milioni di euro per l'anno 2008 e di 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Concessione di trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilita' e di disoccupazione speciale 1190. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 460 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' disporre, entro il 31 dicembre 2007, in deroga alla vigente normativa, concessioni, anche senza soluzione di continuita', dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita' e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 15 giugno 2007 che recepiscono le intese gia' stipulate in sede istituzionale territoriale ed inviate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 20 maggio 2007. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, possono essere prorogati, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze gia' definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2006. La misura dei trattamenti di cui al secondo periodo e' ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive. All'articolo 1, comma 155, primo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'articolo 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: "31 dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007". Trattamento d'integrazione salariale straordinaria per i lavoratori portuali che prestano lavoro temporaneo nei porti 1191. Nell'ambito del limite complessivo di spesa di cui al comma 1190, sono destinati 12 milioni di euro, a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, alla concessione, per l'anno 2007, di una indennita' pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, nonche' alla relativa contribuzione figurativa ed agli assegni al nucleo familiare, ai lavoratori portuali che prestano lavoro temporaneo nei porti ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, previa determinazione dei criteri da stabilirsi con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Misure per promuovere l'occupazione e l'emersione del lavoro irregolare 1192. Al fine di procedere alla regolarizzazione e al riallineamento retributivo e contributivo di rapporti di lavoro non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria, i datori di lavoro possono presentare, nelle sedi dell'INPS territorialmente competenti, entro il 30 settembre 2007, apposita istanza ai sensi del comma 1193. Condizioni necessarie ai fini della regolarizzazione 1193. L'istanza di cui al comma 1192 puo' essere presentata esclusivamente dai datori di lavoro che abbiano proceduto alla stipula di un accordo aziendale ovvero territoriale, nei casi in cui nelle aziende non siano presenti le rappresentanze sindacali o unitarie, con le organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni nazionali comparativamente piu' rappresentative finalizzato alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro di cui al comma 1192. Nell'istanza il datore di lavoro indica le generalita' dei lavoratori che intende regolarizzare ed i rispettivi periodi oggetto di regolarizzazione, comunque non anteriori ai cinque anni precedenti alla data di presentazione dell'istanza medesima. Modalita' della regolarizzazione 1194. L'accordo sindacale di cui al comma 1193, da allegare all'istanza, disciplina la regolarizzazione dei rapporti di lavoro mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato e promuove la sottoscrizione di atti di conciliazione individuale che producono, nel rispetto della procedura dettata dalla normativa vigente, l'effetto conciliativo di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile con riferimento ai diritti di natura retributiva, e a quelli ad essi connessi e conseguenti derivanti dai fatti descritti nella istanza di regolarizzazione e per i periodi in essa indicati, nonche' ai diritti di natura risarcitoria per i periodi medesimi. Termine di prescrizione per la mancata contribuzione precedente al periodo oggetto di regolarizzazione 1195. Ai fini del comma 1192 si applica il termine di prescrizione quinquennale per i periodi di mancata contribuzione precedenti al periodo oggetto di regolarizzazione di cui al comma 1193. L'accesso alla procedura di cui ai commi da 1192 a 1201 e' consentito anche ai datori di lavoro che non siano stati destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi concernenti il pagamento dell'onere contributivo ed assicurativo evaso o le connesse sanzioni amministrative. Gli effetti di tali provvedimenti sono comunque sospesi fino al completo assolvimento degli obblighi di cui al comma 1196. In ogni caso l'accordo sindacale di cui al comma 1194 comprende la regolarizzazione delle posizioni di tutti i lavoratori per i quali sussistano le stesse condizioni dei lavoratori la cui posizione sia stata oggetto di accertamenti ispettivi. Modalita' della regolarizzazione ai fini contributivi e assicurativi 1196. All'adempimento degli obblighi contributivi e assicurativi a carico del datore di lavoro relativi ai rapporti di lavoro oggetto della procedura di regolarizzazione si provvede mediante il versamento di una somma pari a due terzi di quanto dovuto tempo per tempo alle diverse gestioni assicurative relative ai lavoratori dipendenti secondo le seguenti modalita': a) versamento all'atto dell'istanza di una somma pari ad un quinto del totale dovuto; b) per la parte restante, pagamento in sessanta rate mensili di pari importo senza interessi. I lavoratori sono comunque esclusi dal pagamento della parte di contribuzione a proprio carico. La misura del trattamento previdenziale relativa ai periodi oggetto di regolarizzazione e' determinata in proporzione alle quote contributive effettivamente versate. Estinzione dei reati connessi alla regolarizzazione 1197. Il versamento della somma di cui al comma 1196 comporta l'estinzione dei reati previsti da leggi speciali in materia di versamenti di contributi e premi, nonche' di obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connesso alla denuncia e il versamento dei contributi e dei premi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonche' all'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali. Sospensione temporanea delle ispezioni e verifiche nei confronti dei soggetti che hanno presentato l'istanza di regolarizzazione 1198. Nei confronti dei datori di lavoro che hanno presentato l'istanza di regolarizzazione di cui al comma 1192, per la durata di un anno a decorrere dalla data di presentazione, sono sospese le eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo e vigilanza nella materia oggetto della regolarizzazione anche con riferimento a quelle concernenti la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Resta ferma la facolta' dell'organo ispettivo di verificare la fondatezza di eventuali elementi nuovi che dovessero emergere nella materia oggetto della regolarizzazione, al fine dell'integrazione della regolarizzazione medesima da parte del datore di lavoro. Entro un anno a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di regolarizzazione di cui al comma 1192, i datori di lavoro devono completare, ove necessario, gli adeguamenti organizzativi e strutturali previsti dalla vigente legislazione in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. L'efficacia estintiva di cui al comma 1197 resta condizionata al completo adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, verificato alla scadenza del predetto anno dai competenti organi ispettivi delle aziende sanitarie locali ovvero dei servizi ispettivi delle direzioni provinciali del lavoro per le attivita' produttive previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 ottobre 1997, n. 412. Modalita' di erogazione delle agevolazioni contributive 1199. Le agevolazioni contributive di cui al comma 1196 sono temporaneamente sospese nella misura del 50 per cento e definitivamente concesse al termine di ogni anno di lavoro prestato regolarmente da parte dei lavoratori di cui al comma 1194. Condizioni per la concessione delle agevolazioni 1200. La concessione delle agevolazioni di cui al comma 1196 resta condizionata al mantenimento in servizio del lavoratore per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi dalla regolarizzazione del rapporto di lavoro, salve le ipotesi di dimissioni o di licenziamento per giusta causa. Competenze in tema di istanza di regolarizzazione 1201. Ferma restando l'attivita' di natura istruttoria di spettanza dell'INPS, il direttore della direzione provinciale del lavoro, congiuntamente ai direttori provinciali dell'INPS, dell'INAIL e degli altri enti previdenziali, nell'ambito del coordinamento di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, adottano i provvedimenti di accoglimento delle istanze di cui al comma 1192, previa, ove necessario, richiesta di integrazione della documentazione prodotta. Accordi aziendali o territoriali per stabilizzazione dei rapporti di lavoro 1202. In attesa di una revisione della disciplina della totalizzazione e della ricongiunzione dei periodi contributivi afferenti alle diverse gestioni previdenziali, al fine di promuovere la stabilizzazione dell'occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato nonche' di garantire il corretto utilizzo dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, i committenti datori di lavoro, entro e non oltre il 30 aprile 2007, possono stipulare accordi aziendali ovvero territoriali, nei casi in cui nelle aziende non siano presenti le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali, con le organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni nazionali comparativamente piu' rappresentative conformemente alle previsioni dei commi da 1203 a 1208. Contenuto degli accordi sindacali 1203. Gli accordi sindacali di cui al comma 1202 promuovono la trasformazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato. A seguito dell'accordo i lavoratori interessati alla trasformazione sottoscrivono atti di conciliazione individuale conformi alla disciplina di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile. I contratti di lavoro stipulati a tempo indeterminato godono dei benefici previsti dalla legislazione vigente. Misure a favore dei co.co.pro. e monitoraggio delle retribuzioni dei co.co.pro. 1204. Per i lavoratori che continuano ad essere titolari di rapporti di collaborazione coordinata a progetto, le parti sociali, ai sensi del comma 4 dell'articolo 61 e dell'articolo 63 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, possono stabilire, anche attraverso accordi interconfederali, misure atte a contribuire al corretto utilizzo delle predette tipologie di lavoro nonche' stabilire condizioni piu' favorevoli per i collaboratori. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede ad effettuare azioni di monitoraggio relative all'evoluzione della media dei corrispettivi effettivamente versati ai collaboratori coordinati a progetto, al netto delle ritenute previdenziali, al fine di effettuare un raffronto con la media dei corrispettivi versati nei tre anni precedenti a quello di entrata in vigore delle disposizioni di cui alla presente legge. Versamento di un contributo straordinario quale presupposto per la validita' degli atti di conciliazione 1205. La validita' degli atti di conciliazione di cui al comma 1203 rimane condizionata all'adempimento dell'obbligo, per il solo datore di lavoro, del versamento alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a titolo di contributo straordinario integrativo finalizzato al miglioramento del trattamento previdenziale, di una somma pari alla meta' della quota di contribuzione a carico dei committenti per i periodi di vigenza dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, per ciascun lavoratore interessato alla trasformazione del rapporto di lavoro. Obbligo di deposito presso l'INPS degli atti di conciliazione e ricevuta versamento del contributo straordinario 1206. I datori di lavoro depositano presso le competenti sedi dell'INPS gli atti di conciliazione di cui al comma 1203, unitamente ai contratti stipulati con ciascun lavoratore e all'attestazione dell'avvenuto versamento di una somma pari ad un terzo del totale dovuto ai sensi del comma 1205. I datori di lavoro sono autorizzati a provvedere per la parte restante del dovuto in trentasei ratei mensili successivi. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, approva i relativi accordi con riferimento alla possibilita' di integrare presso la gestione separata dell'INPS la posizione contributiva del lavoratore interessato nella misura massima occorrente per il raggiungimento del livello contributivo previsto nel fondo pensioni lavoratori dipendenti nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 1209. Qualora il datore di lavoro non proceda ai versamenti di cui al presente comma, si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in caso di omissione contributiva. Effetti della stipula degli atti di conciliazione su diritti relativi al periodo pregresso 1207. Gli atti di conciliazione di cui al comma 1203 producono l'effetto di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile con riferimento ai diritti di natura retributiva, contributiva e risarcitoria per il periodo pregresso. Il versamento della somma di cui al comma 1205 comporta l'estinzione dei reati previsti da leggi speciali in materia di versamenti di contributi o premi e di imposte sui redditi, nonche' di obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connesso alla denuncia e il versamento dei contributi e dei premi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonche' all'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali. Per effetto degli atti di conciliazione, e' precluso ogni accertamento di natura fiscale e contributiva per i pregressi periodi di lavoro prestato dai lavoratori interessati dalle trasformazioni di cui ai commi da 1202 a 1208. Accesso dei datori di lavoro alla procedura di trasformazione 1208. L'accesso alla procedura di cui al comma 1202 e' consentito anche ai datori di lavoro che siano stati destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi concernenti la qualificazione del rapporto di lavoro. In ogni caso l'accordo sindacale di cui al comma 1202 comprende la stabilizzazione delle posizioni di tutti i lavoratori per i quali sussistano le stesse condizioni dei lavoratori la cui posizione sia stata oggetto di accertamenti ispettivi. Gli effetti di tali provvedimenti sono sospesi fino al completo assolvimento degli obblighi di cui ai commi 1205 e 1206. Autorizzazione di spesa per la trasformazione dei rapporti di lavoro 1209. Per le finalita' dei commi da 1202 a 1208 e' autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Vincolo minimo di durata dei contratti di lavoro subordinato 1210. I contratti di lavoro subordinato di cui al comma 1203 prevedono una durata del rapporto di lavoro non inferiore a ventiquattro mesi. Proroga della possibilita' di Iscrizione nelle liste di mobilita' dei lavoratori di aziende fino a quindici dipendenti 1211. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007" e dopo le parole: "e di 45 milioni di euro per il 2006" sono inserite le seguenti: "nonche' di 37 milioni di euro per il 2007". Proroga degli incentivi per la riduzione dell'orario di lavoro per le imprese non rientranti nella disciplina dei contratti di solidarieta' 1212. All'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007". Ai fini dell'attuazione del presente comma, e' autorizzata per l'anno 2007 la spesa di 25 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Adempimento degli obblighi comunitari ed internazionali 1213. Al fine di prevenire l'instaurazione delle procedure d'infrazione di cui agli articoli 226 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunita' europea o per porre termine alle stesse, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati adottano ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, loro imputabili, degli obblighi degli Stati nazionali derivanti dalla normativa comunitaria. Essi sono in ogni caso tenuti a dare pronta esecuzione agli obblighi derivanti dalle sentenze rese dalla Corte di giustizia delle Comunita' europee, ai sensi dell'articolo 228, paragrafo 1, del citato Trattato. Esercizio dei poteri sostitutivi statali 1214. Lo Stato esercita nei confronti dei soggetti di cui al comma 1213, che si rendano responsabili della violazione degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria o che non diano tempestiva esecuzione alle sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee, i poteri sostitutivi necessari, secondo i principi e le procedure stabiliti dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dall'articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11. Diritto di rivalsa nelle regolazioni finanziarie a carico dei FEAGA e FEASR ed altri fondi strutturali 1215. Lo Stato ha diritto di rivalersi nei confronti dei soggetti di cui al comma 1213 indicati dalla Commissione europea nelle regolazioni finanziarie operate a carico dell'Italia a valere sulle risorse del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e degli altri Fondi aventi finalita' strutturali. Diritto di rivalsa per oneri da condanna della Corte di giustizia 1216. Lo Stato ha diritto di rivalersi sui soggetti responsabili delle violazioni degli obblighi di cui al comma 1213 degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia delle Comunita' europee ai sensi dell'articolo 228, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunita' europea. Diritto di rivalsa per oneri da condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo 1217. Lo Stato ha altresi' diritto di rivalersi sulle regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati, i quali si siano resi responsabili di violazioni delle disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dei relativi Protocolli addizionali, degli oneri finanziari sostenuti per dare esecuzione alle sentenze di condanna rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato in conseguenza delle suddette violazioni. Modalita' di esercizio del diritto di rivalsa 1218. Lo Stato esercita il diritto di rivalsa di cui ai commi 1215, 1216 e 1217: a) nei modi indicati al comma 1219, qualora l'obbligato sia un ente territoriale; b) mediante prelevamento diretto sulle contabilita' speciali obbligatorie istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 20 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, per tutti gli enti e gli organismi pubblici, diversi da quelli indicati nella lettera a), assoggettati al sistema di tesoreria unica; c) nelle vie ordinarie, qualora l'obbligato sia un soggetto equiparato ed in ogni altro caso non rientrante nelle previsioni di cui alle lettere a) e b). Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per l'esercizio del diritto di rivalsa 1219. La misura degli importi dovuti allo Stato a titolo di rivalsa, comunque non superiore complessivamente agli oneri finanziari di cui ai commi 1215, 1216 e 1217, e' stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro tre mesi dalla notifica, nei confronti degli obbligati, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati e reca la determinazione dell'entita' del credito dello Stato nonche' l'indicazione delle modalita' e i termini del pagamento, anche rateizzato. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato. Intesa con gli Enti territoriali obbligati ai versamenti in recupero 1220. I decreti ministeriali di cui al comma 1219, qualora l'obbligato sia un ente territoriale, sono emanati previa intesa sulle modalita' di recupero con gli enti obbligati. Il termine per il perfezionamento dell'intesa e' di quattro mesi decorrenti dalla data della notifica, nei confronti dell'ente territoriale obbligato, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. L'intesa ha ad oggetto la determinazione dell'entita' del credito dello Stato e l'indicazione delle modalita' e dei termini del pagamento, anche rateizzato. Il contenuto dell'intesa e' recepito, entro un mese dal perfezionamento, in un provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze che costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati piu' provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma. Disciplina in caso di mancanza dell'intesa 1221. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, all'adozione del provvedimento esecutivo indicato nel comma 1220 provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, nei successivi quattro mesi, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati piu' provvedimenti del Presidente del Consiglio dei ministri in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma. Onere delle notificazioni 1222. Le notifiche indicate nei commi 1218 e 1219 sono effettuate a cura e spese del Ministero dell'economia e delle finanze. Autocertificazione delle imprese che si avvalgono degli aiuti di Stato 1223. I destinatari degli aiuti di cui all'articolo 87 del Trattato che istituisce la Comunita' europea possono avvalersi di tali misure agevolative solo se dichiarano, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e secondo le modalita' stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, e specificati nel decreto di cui al presente comma. Modifiche al procedimento per equa riparazione per durata dei processi 1224. All'articolo 3, comma 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89, le parole: ", del Ministro delle finanze quando si tratta di procedimenti del giudice tributario. Negli altri casi e' proposto nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri" sono sostituite dalle seguenti: ". Negli altri casi e' proposto nei confronti del Ministro dell'economia e delle finanze". Competenza del MEF per i pagamenti degli indennizzi 1225. Le disposizioni di cui al comma 1224 si applicano ai procedimenti iniziati dopo la data di entrata in vigore della presente legge. Al fine di razionalizzare le procedure di spesa ed evitare maggiori oneri finanziari conseguenti alla violazione di obblighi internazionali, ai pagamenti degli indennizzi procede, comunque, il Ministero dell'economia e delle finanze. I pagamenti di somme di denaro conseguenti alle pronunce di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo emanate nei confronti dello Stato italiano sono effettuati dal Ministero dell'economia e delle finanze. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1224 ed al presente comma. Misure di conservazione degli habitat naturali 1226. Al fine di prevenire ulteriori procedure di infrazione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono provvedere agli adempimenti previsti dagli articoli 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, o al loro completamento, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di criteri minimi uniformi definiti con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Autorizzazione di spesa a favore di interventi a sostegno del settore turistico 1227. Per il sostegno del settore turistico e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo, si provvede all'attuazione del presente comma. Autorizzazione di spesa per incentivazione dell'offerta delle imprese turistico-ricettive e promozione turismo ecocompatibile 1228. Per le finalita' di sviluppo del settore del turismo e per il suo posizionamento competitivo quale fattore produttivo di interesse nazionale, anche in relazione all'esigenza di incentivare l'adeguamento dell'offerta delle imprese turistico-ricettive la cui rilevanza economica nazionale necessita di nuovi livelli di servizi definiti in base a parametri unitari ed omogenei, nonche' al fine di favorire l'unicita' della titolarita' tra la proprieta' dei beni ad uso turistico-ricettivo e la relativa attivita' di gestione, ivi inclusi i processi di crescita dimensionale nel rispetto del patrimonio paesaggistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al fine di promuovere forme di turismo ecocompatibile, e' autorizzata la spesa di 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Per l'applicazione del presente comma il Presidente del Consiglio dei ministri adotta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un decreto recante l'individuazione dei criteri, delle procedure e delle modalita' di attuazione. Autorizzazione di spesa a favore dell'Osservatorio nazionale del turismo 1229. E' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da assegnare all'Osservatorio nazionale del turismo di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, da destinare specificamente per le attivita' di monitoraggio della domanda e dei flussi turistici ed identificazione di strategie di interesse nazionale per lo sviluppo e la competitivita' del settore. Rifinanziamento del contratto collettivo del trasporto pubblico locale 1230. Al fine di garantire il cofinanziamento dello Stato agli oneri a carico delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per il rinnovo del secondo biennio economico del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale, a decorrere dall'anno 2007 e' autorizzata la spesa di 190 milioni di euro. Le risorse di cui al presente comma sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le risorse sono attribuite con riferimento alla consistenza del personale in servizio alla data del 30 ottobre 2006 presso le aziende di trasporto pubblico locale e presso le aziende ferroviarie, limitatamente a quelle che applicano il contratto autoferrotranvieri di cui all'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47. Le spese sostenute dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la corresponsione alle aziende degli importi assegnati sono escluse dal patto di stabilita' interno. Criteri di distribuzione delle risorse per il rinnovo del contratto collettivo trasporto pubblico locale 1231. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, al secondo periodo, dopo le parole: "presso le aziende di trasporto pubblico locale" sono aggiunte le seguenti: "e presso le aziende ferroviarie, limitatamente a quelle che applicano il contratto autoferrotranvieri di cui all'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47". Dotazione finanziaria in aumento delle Agenzie fiscali con esclusione della Agenzia del Demanio 1232. Alle lettere a), b) e c) del comma 74 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: "Agenzia delle entrate: 0,71 per cento", "Agenzia del territorio: 0,13 per cento" e "Agenzia delle dogane: 0,15 per cento" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "Agenzia delle entrate: 0,7201 per cento", "Agenzia del territorio: 0,1592 per cento" e "Agenzia delle dogane: 0,1668 per cento". Ripristino risorse dell'otto per mille destinate allo Stato 1233. Il comma 69 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' sostituito dal seguente: "69. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), e' ridotta di 35 milioni di euro per l'anno 2007 e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009". Possibilita' di destinare una quota del cinque per mille dell'IRPEF a finalita' scelte dal contribuente 1234. Per l'anno finanziario 2007, fermo quanto gia dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell'imposta stessa e' destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalita': a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonche' delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo dicembre 1997, n. 460; b) finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell'universita'; c) finanziamento agli enti della ricerca sanitaria. Quota riservata a ONLUS 1235. Una quota pari all'0,5 per cento del totale determinato dalle scelte dei contribuenti ai sensi del comma 1234 del presente articolo e' destinata all'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale ed alle organizzazioni nazionali rappresentative degli enti di cui alla lettera a) del comma 1234 riconosciute come parti sociali. Individuazione destinatari e modalita' di riparto 1236. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della solidarieta sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite l'individuazione dei soggetti e le modalita' di riparto delle somme di cui al comma 1235. Autorizzazione di spesa per la scelta del 5 per mille 1237. Per le finalita' di cui ai commi da 1234 a 1236 e' autorizzata la spesa nel limite massimo di 250 milioni di euro per l'anno 2008. Istituzione del Fondo per l'efficienza dello strumento militare 1238. Nello stato di previsione del Ministero della difesa e' istituito un fondo, con la dotazione di 350 milioni di euro per l'anno 2007 e di 450 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, in conto spese per il funzionamento, con particolare riguardo alla tenuta in efficienza dello strumento militare, mediante interventi di sostituzione, ripristino e manutenzione ordinaria e straordinaria di mezzi, materiali, sistemi, infrastrutture, equipaggiamenti e scorte, assicurando l'adeguamento delle capacita' operative e dei livelli di efficienza ed efficacia delle componenti militari, anche in funzione delle operazioni internazionali di pace. Il fondo e' altresi' alimentato con i pagamenti a qualunque titolo effettuati da Stati od organizzazioni internazionali, ivi compresi i rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle citate missioni di pace. A tale fine non si applica l'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il Ministro della difesa e' autorizzato con propri decreti, da comunicare con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, a disporre le relative variazioni di bilancio. Autorizzazione di spesa per un programma straordinario per l'edilizia destinata ai volontari delle Forze Armate 1239. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, e' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro da destinare al finanziamento di un programma straordinario di edilizia per la costruzione, acquisizione o manutenzione di alloggi per il personale volontario delle Forze armate. Istituzione del Fondo per il finanziamento delle missioni di pace e autorizzazione di spesa 1240. E' autorizzata, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la spesa di euro 1 miliardo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace. A tal fine e' istituito un apposito fondo nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze. Proroga al 31 gennaio 2007 del termine per le autorizzazioni di spesa per la prosecuzione delle missioni internazionali 1241. Il termine per le autorizzazioni di spesa per la continuazione delle missioni internazionali di cui al decreto-legge 5 luglio 2006, n. 224, alla legge 4 agosto 2006, n. 247, e al decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 2006, n. 270, in scadenza al 31 dicembre 2006, e' prorogato al 31 gennaio 2007. A tale scopo le amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere una spesa mensile nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti ripartiti nell'ultimo semestre a valere sul fondo di cui al comma 1240. A tale scopo, su richiesta delle stesse amministrazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze dispone il necessario finanziamento. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a disporre, con propri decreti, le relative variazioni di bilancio. Alle missioni di cui al presente comma si applica l'articolo 5 del citato decreto-legge n. 253 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 270 del 2006. Autorizzazione di spesa per la proroga della convenzione tra Ministero delle comunicazioni e il Centro di produzione Spa 1242. E' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per la proroga della convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e il Centro di produzione Spa, stipulata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224. Riduzione di spesa per la Fondazione per la ricerca nel campo delle biotecnologie 1243. L'autorizzazione di spesa correlata alla costituzione della Fondazione per la promozione dello sviluppo della ricerca avanzata nel campo delle biotecnologie, di cui all'articolo 1, comma 341, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' ridotta di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di 50 milioni di euro per l'anno 2009. Incremento del contributo all'emittenza locale. 1244. Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2007, di 45 milioni di euro per l'anno 2008 e di 35 milioni di euro per l'anno 2009. Criteri per la riforma del settore dell'editoria 1245. In attuazione del principio costituzionale del pluralismo dell'informazione e al fine di tutelare e promuovere lo sviluppo del settore dell'editoria, il Governo elabora, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una proposta di riforma della disciplina dello stesso settore. La riforma dovra' essere riferita tanto al prodotto quanto al mercato editoriale e alle provvidenze pubbliche ed essere indirizzata a sostenere le possibilita' di crescita e di innovazione tecnologica delle imprese e la creazione di nuovi posti di lavoro, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e con la normativa europea. In particolare la riforma dovra' tenere conto della normativa europea in materia di servizi postali, privilegiando quali destinatarie delle agevolazioni tariffarie, le imprese editoriali di minori dimensioni, l'editoria destinata alle comunita' italiane all'estero e le imprese no profit. Modalita' di riparto per provvidenze per l'editoria e le imprese radiofoniche 1246. Con riferimento ai contributi di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, nonche' all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e all'articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, le erogazioni si effettuano, ove necessario, mediante il riparto percentuale dei contributi tra gli aventi diritto. In questo caso le quote restanti sono erogate anche oltre il termine indicato dall'articolo 1, comma 454, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Individuazione delle imprese radiofoniche aventi diritto ai contributi 1247. I contributi previsti dall'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono corrisposti esclusivamente alle imprese radiofoniche che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi di partiti politici che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o due rappresentanti nel Parlamento europeo, eletti nelle liste di movimento, nonche' alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attivita' di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 230. Le altre imprese radiofoniche ed i canali telematici satellitari di cui all'articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano maturato il diritto ai contributi di cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, continuano a percepire in via transitoria con le medesime procedure i contributi stessi, fino alla ridefinizione dei requisiti di accesso. A decorrere dall'anno 2007, il finanziamento annuale di cui al comma 1244 spetta, nella misura del 15 per cento dell'ammontare globale dei contributi stanziati, alle emittenti radiofoniche locali legittimamente esercenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Proroga delle convenzioni aggiuntive 1248. Le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, approvate fino al 31 dicembre 2005, sono prorogate fino al 31 dicembre 2006. Oneri finanziari delle pubblicazioni di atti delle Autorita' indipendenti 1249. Gli adempimenti e gli oneri finanziari relativi alle pubblicazioni di atti, di cui all'articolo 26 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, all'articolo 2, comma 26, della legge 14 ottobre 1995, n. 481, e all'articolo 1, comma 21, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono posti a carico delle Autorita' interessate. Incremento del fondo per le politiche della famiglia e criteri di utilizzazione 1250. Il Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 210 milioni di euro per l'anno 2007 e di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il Ministro delle politiche per la famiglia utilizza il Fondo: per istituire e finanziare l'Osservatorio nazionale sulla famiglia prevedendo la rappresentanza paritetica delle amministrazioni statali da un lato e delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali dall'altro, nonche' la partecipazione dell'associazionismo e del terzo settore; per finanziare le iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53; per sperimentare iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro; per sostenere l'attivita' dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui all'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, e successive modificazioni, dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451; per sviluppare iniziative che diffondano e valorizzino le migliori iniziative in materia di politiche familiari adottate da enti locali e imprese; per sostenere le adozioni internazionali e garantire il pieno funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali. Finalita' ulteriori a carico del fondo per le politiche della famiglia 1251. Il Ministro delle politiche per la famiglia si avvale altresi' del Fondo per le politiche della famiglia al fine di: a) finanziare l'elaborazione, realizzata d'intesa con le altre amministrazioni statali competenti e con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di un piano nazionale per la famiglia che costituisca il quadro conoscitivo, promozionale e orientativo degli interventi relativi all'attuazione dei diritti della famiglia, nonche' acquisire proposte e indicazioni utili per il Piano e verificarne successivamente l'efficacia, attraverso la promozione e l'organizzazione con cadenza biennale di una Conferenza nazionale sulla famiglia; b) realizzare, unitamente al Ministro della salute, una intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, avente ad oggetto criteri e modalita' per la riorganizzazione dei consultori familiari, finalizzata a potenziarne gli interventi sociali in favore delle famiglie; c) promuovere e attuare in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro della pubblica istruzione, un accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari. Ripartizione del fondo per le politiche della famiglia 1252. Il Ministro delle politiche per la famiglia, con proprio decreto, ripartisce gli stanziamenti del Fondo delle politiche per la famiglia tra gli interventi di cui ai commi 1250 e 1251. Organizzazione dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia 1253. Il Ministro delle politiche per la famiglia, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina l'organizzazione amministrativa e scientifica dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia di cui al comma 1250. Modifiche alle misure a sostegno della flessibilita' di orario per incentivazione dei tempi di vita e di lavoro 1254. L'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e' sostituito dal seguente: "Art. 9. - (Misure a sostegno della flessibilita' di orario). - 1. Al fine di promuovere e incentivare azioni volte a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, nell'ambito del Fondo delle politiche per la famiglia di cui all'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' destinata annualmente una quota individuata con decreto del Ministro delle politiche per la famiglia, al fine di erogare contributi, di cui almeno il 50 per cento destinati ad imprese fino a cinquanta dipendenti, in favore di aziende, aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere che applichino accordi contrattuali che prevedano azioni positive per le finalita' di cui al presente comma, ed in particolare: a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilita' degli orari e dell'organizzazione del lavoro, tra cui part time, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilita' sui turni, orario concentrato, con priorita' per i genitori che abbiano bambini fino a dodici anni di eta' o fino a quindici anni, in caso di affidamento o di adozione, ovvero figli disabili a carico; b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo; c) progetti che consentano la sostituzione del titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che benefici del periododi astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo; d) interventi ed azioni comunque volti a favorire la sostituzione, il reinserimento, l'articolazione della prestazione lavorativa e la formazione dei lavoratori con figli minori o disabili a carico ovvero con anziani non autosufficienti a carico". Commissione tecnica per la selezione e valutazione dei progetti 1255. Le risorse di cui al comma 1254 possono essere in parte destinate alle attivita' di promozione delle misure in favore della conciliazione, di consulenza alla progettazione, di monitoraggio delle azioni nonche' all'attivita' della Commissione tecnica con compiti di selezione e valutazione dei progetti. Criteri per la concessione dei contributi con priorita' per il settore privato 1256. Con decreto del Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e per i diritti e le pari opportunita', sono definiti i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 1254. In ogni caso, le richieste dei contributi provenienti dai soggetti pubblici saranno soddisfatte a concorrenza della somma che residua una volta esaurite le richieste di contributi delle imprese private. Incremento della copertura assicurativa per invalidita' di incidenti domestici 1257. All'articolo 7, comma 4, primo periodo, della legge 3 dicembre 1999, n. 493, le parole: "33 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "27 per cento". Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza 1258. La dotazione del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, di cui all'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285, a decorrere dall'anno 2007, e' determinata annualmente dalla legge finanziaria, con le modalita' di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Le somme impegnate ma non liquidate entro la chiusura dell'esercizio finanziario in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 agosto 1997, n. 285, in favore dei comuni ivi indicati sono conservate nella dotazione dello stato di previsione del Ministero della solidarieta' sociale per cinque anni. Piano straordinario per i servizi socio educativi 1259. Fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, della solidarieta' sociale e per i diritti e le pari opportunita', promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto di una somma di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Nell'intesa sono stabiliti, sulla base dei principi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalita' sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, al quale concorrono gli asili nido, i servizi integrativi, diversificati per modalita' strutturali, di accesso, di frequenza e di funzionamento, e i servizi innovativi nei luoghi di lavoro, presso le famiglie e presso i caseggiati, al fine di favorire il conseguimento entro il 2010, dell'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e di attenuare gli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese. Per le finalita' del piano e' autorizzata una spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Utilizzazione delle risorse del fondo per la famiglia per il piano servizi socio educativi 1260. Per le finalita' di cui al comma 1259 puo' essere utilizzata parte delle risorse stanziate per il Fondo per le politiche della famiglia di cui al comma 1250. Incremento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'. 1261. Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita', di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di cui una quota per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da destinare al Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere. Il Ministro per i diritti e le pari opportunita', con decreto emanato di concerto con i Ministri della solidarieta' sociale, del lavoro e della previdenza sociale, della salute e delle politiche per la famiglia, stabilisce i criteri di ripartizione del Fondo, che dovra' prevedere una quota parte da destinare all'istituzione di un Osservatorio nazionale contro la violenza sessuale e di genere e una quota parte da destinare al piano d'azione nazionale contro la violenza sessuale e di genere. Fondo e Osservatorio contro la violenza sessuale e di genere Istituzione del Fondo per le esigenze connesse agli interventi in materia di immigrazione ed asilo 1262. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno e' istituito un Fondo da ripartire per fare fronte alle spese, escluse quelle per il personale, connesse agli interventi in materia di immigrazione ed asilo ed al funzionamento dei servizi connessi alla gestione delle emergenze derivanti dai flussi migratori, con dotazione di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'ufficio centrale del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del Fondo tra le unita' previsionali di base del centro di responsabilita' "Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione" del medesimo stato di previsione. Ulteriore autorizzazione di spesa per la Prevenzione delle mutilazioni genitali 1263. Per le attivita' di prevenzione di cui all'articolo 2 della legge 9 gennaio 2006, n. 7, e' autorizzata l'ulteriore spesa di 500.000 euro annui. Istituzione del Fondo per le non autosufficienze 1264. Al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, e' istituito presso il Ministero della solidarieta' sociale un fondo denominato "Fondo per le non autosufficienze", al quale e' assegnata la somma di 100 milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Procedimento di utilizzazione delle risorse del fondo per le non autosufficienze 1265. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo di cui al comma 1264 sono adottati dal Ministro della solidarieta' sociale, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Permessi per l'assistenza a portatori di handicap 1266. All'articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I soggetti che usufruiscono dei permessi di cui al presente comma per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa". Istituzione del fondo per l'inclusione sociale degli immigrati 1267. Al fine di favorire l'inclusione sociale dei migranti e dei loro familiari, e' istituito presso il Ministero della solidarieta' sociale un fondo denominato "Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati", al quale e' assegnata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Fondo e' altresi' finalizzato alla realizzazione di un piano per l'accoglienza degli alunni stranieri, anche per favorire il rapporto scuola-famiglia, mediante l'utilizzo per fini non didattici di apposite figure professionali madrelingua quali mediatori culturali. Procedimento di utilizzazione delle risorse del fondo per l'inclusione degli immigrati 1268. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo di cui al comma 1267 sono adottati dal Ministro della solidarieta' sociale, di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunita'. Riduzione del contributo alla Fondazione per la responsabilita' sociale d'impresa e conseguente incremento del fondo per le politiche sociali 1269. All'articolo 1, comma 429, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: "3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008" sono sostituite dalle seguenti: "3 milioni di euro per l'anno 2006 e di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008" e, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: "Le risorse pari a 2,25 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008 confluiscono nel Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328". Estensione benefici ai familiari del disastro di Ustica e vittime della "banda della Uno bianca" 1270. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, all'articolo 1, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: "1-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano inoltre ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 1980 nonche' ai familiari delle vittime e ai superstiti della cosiddetta "banda della Uno bianca". Ai beneficiari vanno compensate le somme gia' percepite". Riconoscimento ai deportati ed internati nei lager nazisti 1271. La Repubblica italiana riconosce a titolo di risarcimento soprattutto morale il sacrificio dei propri cittadini deportati ed internati nei lager nazisti nell'ultimo conflitto mondiale. Concessione medaglia d'onore per i lavoratori coatti nei lager nazisti 1272. E' autorizzata la concessione di una medaglia d'onore ai cittadini italiani militari e civili deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra, ai quali, se militari, e' stato negato lo status di prigionieri di guerra, secondo la Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra fatta a Ginevra il 27 luglio 1929 dall'allora governo nazista, e ai familiari dei deceduti, che abbiano titolo per presentare l'istanza di riconoscimento dello status di lavoratore coatto. Domanda di riconoscimento dello status di lavoratore coatto 1273. Le domande di riconoscimento dello status di lavoratore coatto, eventualmente gia' presentate dagli interessati alla Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), sono riconosciute valide a tutti gli effetti della presente legge. A tal fine l'OIM, tramite la sua missione di Roma, trasmette al comitato di cui al comma 1274 le istanze di riconoscimento sinora pervenute in uno alla documentazione eventualmente allegata. Comitato per l'individuazione degli aventi diritto 1274. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato, costituito da un rappresentante dei Ministeri della difesa, degli affari esteri, dell'interno e dell'economia e delle finanze, nominati dai rispettivi Ministri, nonche' da un rappresentante dell'Associazione nazionale reduci dalla prigionia, dall'internamento e dalla guerra di liberazione (ANRP) e da un rappresentante dell'Associazione nazionale ex internati (ANEI), nonche' da un rappresentante dell'OIM. Compiti del comitato 1275. Il comitato provvede alla individuazione degli aventi diritto. Autorizzazione di spesa per riconoscimento dello status di lavoratore coatto 1276. All'onere complessivo di 250.000 euro derivante dall'attuazione del presente articolo, ivi comprese le spese per il funzionamento del comitato di cui al comma 1274, stabilite in euro 50.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante l'utilizzazione di quota parte degli importi del fondo di cui al comma 343 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Incremento del fondo c.d. "Bacchelli" 1277. Il fondo costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 440, e' incrementato di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. A tal fine per gli anni 2007, 2008 e 2009 e' corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328. Autorizzazione di spesa a favore del Fondo nazionale per la montagna 1278. Per il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna, di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, e' autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2007. Istituzione dell'Ente Italiano Montagna 1279. E' istituito, sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Ente italiano montagna (EIM) finalizzato al supporto alle politiche ed allo sviluppo socio-economico e culturale dei territori montani. Soppressione IMONT e subentro dell'EIM 1280. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e' soppresso l'Istituto nazionale della montagna (IMONT). I suoi impegni e funzioni, il patrimonio, i beni mobili, le attrezzature in dotazione e l'attuale dotazione organica sono trasferite all'EIM. Rinvio a d.P.C.M. per Ordinamento dell'E.I.M. 1281. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalita', efficienza ed economicita', gli organi di amministrazione e controllo, la sede, le modalita' di costituzione e di funzionamento, le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, per l'erogazione delle risorse. Finanziamento E.I.M. 1282. Al funzionamento dell'EIM si provvedera' in parte con le risorse disponibili che verranno trasferite su apposito capitolo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nella misura assegnata all'IMONT, e in parte con il concorso finanziario dei soggetti che aderiranno alle attivita' del medesimo. Commissario E.I.M. 1283. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attivita' istituzionali fino all'avvio dell'EIM, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nomina un commissario. Istituzione del fondo di solidarieta' per il maggior accesso alle risorse idriche 1284. E' istituito un fondo di solidarieta', presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, finalizzato a promuovere il finanziamento esclusivo di progetti ed interventi, in ambito nazionale e internazionale, atti a garantire il maggior accesso possibile alle risorse idriche secondo il principio della garanzia dell'accesso all'acqua a livello universale. Per ogni bottiglia di acqua minerale o da tavola in materiale plastico venduta al pubblico e' istituito un contributo pari a 0,1 centesimi di euro che va a confluire del fondo di cui al presente comma. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono indicate le modalita' di funzionamento e di erogazione delle risorse del fondo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a emanare i regolamenti attuativi necessari. Proroga al 30 giugno dell'utilizzazione dei fondi per la sperimentazione del reddito minimo di inserimento 1285. All'articolo 80, comma 1, alinea, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: "30 aprile 2006" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2007". Riassegnazione risorse non utilizzate al fondo per le politiche sociali 1286. Le somme non spese da parte dei comuni entro il 30 giugno 2007 devono essere versate dai medesimi all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Non ripetibilita' delle somme erogate per nascite ed adozioni nel 2006 1287. Le somme di cui all'articolo 1, comma 333, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, erogate in favore di soggetti sprovvisti del requisito di cittadinanza italiana, ovvero comunitaria, non sono ripetibili. Inefficacia delle ordinanze-ingiunzione emesse. 1288. Le ordinanze-ingiunzioni emesse a norma dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, in applicazione dell'articolo 1, comma 333, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono inefficaci. Estinzione dei procedimenti di opposizione 1289. I procedementi instaurati dai soggetti di cui al comma 1287 sono estinti. Incremento del Fondo per le politiche giovanili 1290. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' integrata di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Istituzione del Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale 1291. Al fine del potenziamento degli impianti sportivi e per la promozione e la realizzazione di interventi per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, tra cui la partecipazione dell'Italia ai Giochi Olimpici di Pechino 2008, e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo denominato "Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale", al quale e' assegnata la somma di 33 milioni di euro per l'anno 2007. Contributi quindicennali per Campionati mondiali di nuoto e per i Giochi del Mediterraneo 1292. In aggiunta agli stanziamenti previsti dall'articolo 11-quaterdecies, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e' autorizzata la spesa annua di 0,5 milioni di euro per quindici anni a decorrere dal 2007, nonche' quella annua di 0,5 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2008, per l'organizzazione, l'impiantistica sportiva e gli interventi infrastrutturali dei Campionati mondiali di nuoto che si terranno a Roma nel 2009, e la spesa annua di 1 milione di euro per quindici anni a decorrere dal 2007, nonche' quella annua di 1 milione di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2008, per le medesime finalita' per i Giochi del Mediterraneo che si terranno a Pescara nel medesimo anno, a valere su quota parte dei contributi quindicennali di cui al comma 977. Modifiche alla disciplina dell'osservatorio per il disagio giovanile e del Fondo nazionale per le comunita' giovanili 1293. L'articolo 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' sostituito dal seguente: "556. Al fine di prevenire fenomeni di disagio giovanile legato all'uso di sostanze stupefacenti, e' istituito presso il Ministero della solidarieta' sociale l'"Osservatorio per il disagio giovanile legato alle dipendenze". Con decreto del Ministro della solidarieta' sociale, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' disciplinata la composizione e l'organizzazione dell'Osservatorio. Presso il Ministero di cui al presente comma e' altresi' istituito il "Fondo nazionale per le comunita' giovanili", per azioni di promozione della salute e di prevenzione dei comportamenti a rischio e per favorire la partecipazione dei giovani in materia di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno delle dipendenze. La dotazione finanziaria del Fondo per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 e' fissata in 5 milioni di euro, di cui il 25 per cento e' destinato ai compiti istituzionali del Ministero della solidarieta' sociale di comunicazione, informazione, ricerca, monitoraggio e valutazione, per i quali il Ministero si avvale del parere dell'Osservatorio per il disagio giovanile legato alle dipendenze; il restante 75 per cento del Fondo viene destinato alle associazioni e reti giovanili individuate con decreto del Ministro della solidarieta' sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con tale decreto, di natura regolamentare, vengono determinati, anche i criteri per l'accesso al Fondo e le modalita' di presentazione delle istanze". Contributo a favore dell'Istituto per il credito sportivo 1294. E' assegnato all'Istituto per il credito sportivo, per agevolare il credito per la realizzazione di impianti sportivi, un contributo annuo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Fondo speciale per interessi sui mutui 1295. Il contributo di cui al comma 1294 concorre ad incrementare il fondo speciale di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni. Conferma della percentuale riservata all'Istitituto del credito sportivo nei concorsi pronostici a base sportiva 1296. Restano comunque ferme le disposizioni dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179. Razionalizzazione dell'assetto organizzativo dell'Istituto per il credito sportivo 1297. Al fine di contenere i costi di funzionamento e di conseguire risparmi di spesa, la composizione degli organi dell'Istituto per il credito sportivo e' adeguata alle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 19, lettera a) del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e lo statuto dell'Ente deve prevedere la presenza nel consiglio di amministrazione di un membro designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, o dal Ministro delegato, di un membro designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e di un membro designato dal Ministro per i beni e le attivita' culturali nonche' di un membro in rappresentanza delle regioni e delle autonomie locali, tra i quali e' scelto il Presidente. Il numero dei componenti del consiglio stesso e' ridotto a nove. Il comitato esecutivo dell'Istituto e' soppresso e le relative competenze sono attribuite al consiglio di amministrazione. Il collegio dei sindaci dell'Istituto e' composto da un numero di membri effettivi non superiore a tre e da un membro supplente. Il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei sindaci dell'Istituto per il credito sportivo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Alla data di entrata in vigore della presente legge gli organi dell'Istituto per il credito sportivo sono sciolti. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge lo statuto dell'Istituto deve essere adeguato alle disposizioni di cui al presente comma. I compensi e le spese sostenute per gli organi dell'Istituto sono ridotti del 30 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2007. Incremento del Contributo al Comitato italiano paralimpico 1298. Per incrementare la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva di base ed agonistica dei soggetti diversamente abili, il contributo al Comitato italiano paralimpico di cui all'articolo 1, comma 580, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' incrementato, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, di 2,5 milioni di euro. Per i medesimi fini, al Comitato italiano paralimpico e' concesso, per l'anno 2009, un contributo di 3 milioni di euro. Proroga del termine di attivita' dell'Agenzia per i giochi olimpici di Torino 2006 1299. Al fine di consentire la definizione delle procedure espropriative e dei contenziosi pendenti nonche' l'ultimazione dei collaudi tecnico-amministrativi relativi alle opere realizzate per lo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali "Torino 2006" e dei IX Giochi Paralimpici di Torino, il termine di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e' prorogato al 31 dicembre 2007. L'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici provvede agli oneri derivanti dalla proroga nell'ambito delle proprie disponibilita', a valere sui risparmi realizzati nella utilizzazione dei fondi di cui all'articolo 10, commi 1, ultimo periodo, e 2, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni. Soppressione del comitato di alta sorveglianza e garanzia 1300. E' abrogato l'articolo 7 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni. Soppressione del Comitato direttivo dell'Agenzia per "Torino 2006" 1301. A decorrere dal 1o gennaio 2007 il Comitato direttivo di cui all'articolo 5 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni, e' soppresso. Le relative competenze sono svolte dal direttore generale coadiuvato dai due vice direttori generali. Autorizzazione di spesa per interventi infrastrutturali di interesse nazionale nella Regione Liguria 1302. Per la realizzazione di interventi infrastrutturali di interesse nazionale da realizzare nella regione Liguria sulla base di uno specifico accordo di programma tra il Governo nazionale, il presidente della regione Liguria e i rappresentanti degli enti locali interessati, e' autorizzata la spesa di 97 milioni di euro. Al relativo onere si provvede a valere sulle somme resesi disponibili per pagamenti non piu' dovuti relativi all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 18 marzo 1991, n. 99, che, per l'importo di 97 milioni di euro, sono mantenute nel conto dei residui per essere versate, nell'anno 2007, all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture. Il predetto importo e' versato su apposita contabilita' speciale, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato negli anni dal 2007 al 2011 in ragione di 13 milioni di euro nell'anno 2007 e di 21 milioni di euro in ciascuno degli anni dal 2008 al 2011 e della successiva riassegnazione, per gli stessi importi e nei medesimi anni, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture. Variazioni di bilancio 1303. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Istituzione di un fondo per le spese di funzionamento della giustizia 1304. Nello stato di previsione del Ministero della giustizia e' istituito un fondo da ripartire per le esigenze correnti connesse all'acquisizione di beni e servizi dell'amministrazione, con una dotazione, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di 200 milioni di euro. Con decreti del Ministro della giustizia, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'ufficio centrale del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unita' previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione. Riassegnazione di somme riscosse per carta d'identita' elettronica 1305. All'articolo 7-viciesquater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni, al comma 1, dopo le parole: "Ministro dell'interno" sono inserite le seguenti: "e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione". Il secondo periodo del comma 2 e' sostituito dai seguenti: "Una quota pari a euro 1,85 dell'imposta sul valore aggiunto inclusa nel costo della carta d'identita' elettronica e' riassegnata al Ministero dell'interno per essere destinata per euro 1,15 alla copertura dei costi di gestione del Ministero medesimo e per euro 0,70 ai comuni, per la copertura delle spese connesse alla gestione e distribuzione del documento. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di attuazione della presente disposizione". Stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato presso la COVIP 1306. Al fine di assolvere tempestivamente nonche' in modo efficiente ed efficace ai compiti d'istituto attraverso uno stabile assetto funzionale ed organizzativo, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) e' autorizzata ad inquadrare in ruolo i dipendenti gia' assunti mediante procedura selettiva pubblica con contratti a tempo determinato ed in servizio da almeno tre anni, anche non continuativi, o che conseguano tale requisito in virtu' di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che siano stati in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge. L'inquadramento nei ruoli, nelle medesime qualifiche oggetto dei predetti contratti, avviene previo svolgimento di apposito esame-colloquio innanzi ad apposita Commissione presieduta dal presidente o da un commissario della COVIP e composta da due docenti universitari o esperti nelle materie di competenza istituzionale della COVIP; agli oneri relativi si provvede, senza aumenti del finanziamento a carico dello Stato, entro i limiti delle risorse assicurate in via continuativa alla COVIP dall'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Contributo unificato per i giudizi amministrativi 1307. All'articolo 13, comma 6-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, alla fine del primo periodo, dopo le parole: "euro 250", sono aggiunte le seguenti: "; per i ricorsi previsti dall'articolo 23-bis, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nonche' da altre disposizioni che richiamano il citato articolo 23-bis, il contributo dovuto e' di euro 1.000; per i predetti ricorsi in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture, nonche' di provvedimenti delle Autorita', il contributo dovuto e' di euro 2.000". Commissione per il gratuito patrocinio nei giudizi amministrativi 1308. Presso il Consiglio di Stato, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e ogni organo giurisdizionale amministrativo di primo grado e sue sezioni staccate e' istituita una commissione per il patrocinio a spese dello Stato, composta da due magistrati amministrativi, designati dal Presidente dell'organo giurisdizionale, il piu' anziano dei quali assume le funzioni di presidente della commissione, e da un avvocato, designato dal presidente dell'ordine degli avvocati del capoluogo in cui ha sede l'organo. Per ciascun componente sono designati uno o piu' membri supplenti. Esercita le funzioni di segretario un funzionario di segreteria dell'organo giurisdizionale, nominato dal presidente dell'organo stesso. Al presidente e ai componenti non spetta nessun compenso ne' rimborso spese. Incremento pianta organica personale di amministrazione della giustizia amministrativa 1309. Per fronteggiare specifiche esigenze organizzative e funzionali, il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa definisce per l'anno 2007 un programma straordinario di assunzioni fino a 50 unita' di personale appartenente alle figure professionali strettamente necessarie ad assicurare la funzionalita' dell'apparato amministrativo di supporto agli uffici giurisdizionali, con corrispondente incremento della dotazione organica. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 2,020 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 306, 307 e 308, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che a tal fine sono detratte dall'ammontare delle riassegnazioni allo stato di previsione del Ministero della giustizia e allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, ai sensi del comma 309 del predetto articolo 1. Crediti d'aiuto per catastrofi e crisi internazionali 1310. L'articolo 5 della legge 25 luglio 2000, n. 209, e' sostituito dal seguente: "Art. 5. - (Catastrofi internazionali, gravi crisi umanitarie e iniziative della comunita' internazionale). - 1. I crediti d'aiuto accordati dall'Italia al Paese o ai Paesi interessati possono essere annullati o convertiti nei casi: a) di catastrofe naturale e nelle situazioni di gravi crisi umanitarie al fine di alleviare le condizioni delle popolazioni coinvolte; b) di iniziative promosse dalla comunita' internazionale a fini di sviluppo per consentire l'efficace partecipazione italiana a dette iniziative". Razionalizzazione del patrimonio immobiliare ubicato all'estero 1311. Il Ministero degli affari esteri si avvale dell'Agenzia del demanio per la elaborazione, entro il 30 luglio 2007, di un piano di razionalizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato ubicato all'estero, procedendo alla relativa ricognizione, alla stima, nonche', previa analisi comparativa di costi e benefici, alla individuazione dei cespiti per i quali proporre la dismissione. Individuazione degli immobili ubicati all'estero da dismettere 1312. Con proprio decreto il Ministro degli affari esteri, sulla base del piano di cui al comma 1311, individua gli immobili da dismettere, anche per il tramite dell'Agenzia del demanio. Dismissione e permuta di immobili dell'amministrazione della giustizia 1313. Per finalita' di razionalizzazione dell'uso degli immobili pubblici, il Ministero della giustizia, di concerto con l'Agenzia del demanio, individua con decreto, entro il 31 gennaio 2007, beni immobili comunque in uso all'Amministrazione della giustizia che possono essere dismessi. Entro il medesimo termine l'Agenzia del demanio individua con decreto i beni immobili suscettibili di permuta con gli enti territoriali. Le attivita' e le procedure di permuta sono effettuate dall'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero della giustizia, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico contabile. Rifinanziamento della L. 31 dicembre 1998 n. 477 per lavori negli immobili ubicati all'estero 1314. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che ne verifica la compatibilita' con gli obiettivi indicati nell'aggiornamento del programma di stabilita' e crescita presentato all'Unione europea, una quota non inferiore al 30 per cento dei proventi derivanti dalle operazioni di dismissione di cui al comma 1313, puo' essere destinata al rifinanziamento della legge 31 dicembre 1998, n. 477, per la ristrutturazione, il restauro e la manutenzione straordinaria degli immobili ubicati all'estero. Adeguamento della tariffa per i visti nazionali di breve e di lunga durata 1315. A decorrere dall'applicazione dei nuovi importi dei diritti da riscuotere corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento delle domande di visto per l'area Schengen, come modificati dalla decisione n. 2006/440/CE del Consiglio, del 1o giugno 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 175 del 29 giugno 2006, e comunque non prima della data di entrata in vigore della presente legge, l'importo della tariffa per i visti nazionali di breve e di lunga durata previsto all'articolo 26 della tabella dei diritti consolari, di cui all'articolo 1 della legge 2 maggio 1983, n. 185, e' determinato nell'importo di 75 euro. Adeguamento automatico tariffa visti nazionali in caso di variazione delle tariffe dei visti per l'area Schengen 1316. In caso di aggiornamenti successivi degli importi dei diritti da riscuotere corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento delle domande di visto per l'area Schengen, al fine di rendere permanente la differenziazione delle due tariffe, l'importo della tariffa per i visti nazionali di breve e di lunga durata di cui alla tabella citata nel comma 1315, e' conseguentemente aumentato di 15 euro rispetto alla tariffa prevista per i visti per l'area Schengen. Incremento personale a contratto per esigenze connesse a componente nazionale del "Sistema d'informazione visti 1317. Per assicurare il rispetto degli obblighi derivanti dagli impegni assunti in sede europea finalizzati al contrasto della criminalita' organizzata e dell'immigrazione illegale, per le esigenze connesse alla componente nazionale del "Sistema d'informazione visti", nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il contingente degli impiegati a contratto degli uffici all'estero, di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, e' incrementato di non piu' di 65 unita'. Istituzione di un Fondo speciale presso rappresentanze diplomatiche e uffici consolari 1318. Presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari e' istituito un Fondo speciale destinato a finanziare le seguenti tipologie di spesa: a) manutenzione degli immobili; b) contratti di servizio di durata limitata con agenzie di lavoro interinale; c) attivita' di istituto, su iniziativa della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare interessati. Autorizzazione ai Consolati al rilascio della carta di identita' 1319. A decorrere dal 1o giugno 2007, gli uffici consolari sono autorizzati a rilasciare e a rinnovare la carta d'identita' a favore dei cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti al registro dell'AIRE. Il costo per il rilascio e il rinnovo della carta d'identita' e' fissato in misura identica a quello previsto per i cittadini italiani residenti in Italia. Finanziamento del fondo speciale 1320. Al Fondo speciale di cui al comma 1318 affluiscono: a) le somme rinvenienti da atti di donazione e di liberalita'; b) gli importi derivanti da contratti di sponsorizzazione stipulati con soggetti pubblici e privati. Tali contratti devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attivita' pubblica e quella privata. Finanziamento e rendicontazione del Fondo 1321. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' per il funzionamento e la rendicontazione del Fondo speciale di cui al comma 1318. Proroga e rifinanziamento degli interventi relativi agli esuli italiani dell'Istria, Fiume e dalmati nonche' in favore della minoranza italiana in Slovenia e Croazia 1322. La legge 28 luglio 2004, n. 193, e' prorogata fino al 31 dicembre 2009. Per l'attuazione degli articoli 1 e 2 della predetta legge e' autorizzata la spesa di euro 6.200.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Fondo per progetti di ricerca 1323. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 56 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e' ridotta di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Detrazioni per carichi di famiglia di soggetti non residenti 1324. Per i soggetti non residenti, le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, spettano per gli anni 2007, 2008 e 2009, a condizione che gli stessi dimostrino, con idonea documentazione, individuata con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di cui al suddetto articolo 12, comma 2, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari. Detrazioni IRPEF per cittadini extracomunitari 1325. Per i cittadini extracomunitari che richiedono, sia attraverso il sostituto d'imposta sia con la dichiarazione dei redditi, le detrazioni di cui al comma 1324, la documentazione puo' essere formata da: a) documentazione originale prodotta dall'autorita' consolare del Paese d'origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio; b) documentazione con apposizione dell'apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961; c) documentazione validamente formata dal Paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'origine dal consolato italiano del Paese d'origine. Documentazione per gli anni successivi alla prima richiesta di detrazione IRPEF 1326. La richiesta di detrazione, per gli anni successivi a quello di prima presentazione della documentazione di cui al comma 1325 deve essere accompagnata da dichiarazione che confermi il perdurare della situazione certificata ovvero da una nuova documentazione qualora i dati certificati debbano essere aggiornati. Semplificazione della documentazione per le detrazioni per figli a carico 1327. Il comma 6-bis dell'articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' abrogato. Finanziamento del servizio antincendi negli aeroporti 1328. Al fine di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti, l'addizionale sui diritti d'imbarco sugli aeromobili, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, e' incrementata a decorrere dall'anno 2007 di 50 centesimi di euro a passeggero imbarcato. Un apposito fondo, alimentato dalle societa' aeroportuali in proporzione al traffico generato, concorre al medesimo fine per 30 milioni di euro annui. Con decreti del Ministero dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unita' previsionali di base del centro di responsabilita' "Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile" dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Fondo per esigenze della Guardia di finanza 1329. Per l'anno 2007, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono istituiti un fondo di parte corrente con una dotazione di 17 milioni di euro e un fondo di conto capitale con una dotazione di 12 milioni di euro, da ripartire, rispettivamente, per le esigenze di funzionamento e le esigenze infrastrutturali e di investimento del Corpo della guardia di finanza. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione dei predetti fondi tra le unita' previsionali di base del centro di responsabilita' "Guardia di finanza" del medesimo stato di previsione. Fondo per le esigenze dell'Arma dei Carabinieri 1330. Nello stato di previsione del Ministero della difesa e' istituito con una dotazione di 29 milioni di euro per l'anno 2007, un fondo da ripartire per le esigenze di funzionamento dell'Arma dei carabinieri. Con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'ufficio centrale del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unita' previsionali di base del centro di responsabilita' "Arma dei carabinieri" del medesimo stato di previsione. Fondo per le esigenze del Corpo delle Capitanerie di porto 1331. Nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e' istituito un Fondo di parte corrente, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2007, da ripartire, per le esigenze di funzionamento del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, con decreti del Ministro dei trasporti, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'ufficio centrale del bilancio. Istituzione fondo per esigenze infrastrutturali dell'amministrazione dell'interno 1332. Per l'anno 2007, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, e' istituito un fondo di conto capitale con una dotazione di 100 milioni di euro, da ripartire per le esigenze infrastrutturali e di investimento. Con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'ufficio centrale del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unita' previsionali di base del medesimo stato di previsione. Opere di infrastrutturazione del polo di ricerca e di attivita' industriali ed alta tecnologia 1333. Le risorse residue di cui all'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, comma 52, sono interamente destinate alle opere di infrastrutturazione del polo di ricerca e di attivita' industriali ed alta tecnologia. Per l'insediamento di una sede universitaria permanente per gli studi di ingegneria nell'ambito del polo di ricerca e di attivita' industriali ad alta tecnologia di cui al primo periodo, e' autorizzata la spesa annua di 5 milioni di euro all'anno per quindici anni, a decorrere dall'anno 2007. Modificazioni normative conseguenti alla trasformazione della SACE in spa 1334. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, primo periodo, le parole: "L'Istituto" sono sostituite dalle seguenti: "La societa'", la parola: "autorizzato" e' sostituita dalla seguente: "autorizzata" e dopo le parole: "operatori nazionali" sono inserite le seguenti: "e le loro controllate e collegate estere". Compiti assicurativi SACE 1335. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, dopo le parole: "internazionalizzazione dell'economia italiana" sono inserite le seguenti: "; la societa' e' altresi' autorizzata a rilasciare, a condizioni di mercato, garanzie e coperture assicurative per imprese estere relativamente ad operazioni che siano di rilievo strategico per l'economia italiana sotto i profili dell'internazionalizzazione, della sicurezza economica e dell'attivazione di processi produttivi e occupazionali in Italia". Ampliamento sfera soggettiva degli interventi della Sace 1336. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, le parole: "o estere per crediti da esse concessi ad operatori nazionali o alla controparte estera," sono sostituite dalle seguenti: ", nonche' a banche estere od operatori finanziari italiani od esteri quando rispettino adeguati principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operativita', per crediti concessi sotto ogni forma e". Esclusione della concessione di garanzie ed assicurazioni 1337. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, dopo le parole: "finanziamento delle suddette attivita'," sono inserite le seguenti: "nonche' quelle connesse o strumentali" e le parole: "nonche' per i crediti dalle stesse concessi a Stati e banche centrali destinati al rifinanziamento di debiti di tali Stati" sono soppresse. Funzioni di riassicurazione SACE 1338. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, le parole: "L'Istituto" sono sostituite dalle seguenti: "La societa'"; dopo la parola: "autorizzati" sono soppresse le seguenti parole: "ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni e integrazioni" e dopo le parole: "nonche' con enti od imprese esteri e organismi internazionali" sono aggiunte le seguenti: "; la societa' puo' altresi' stipulare altri contratti di copertura del rischio assicurativo, a condizioni di mercato con primari operatori del settore". Riduzioni del capitale sociale della SACE e versamento dell'eccedenza al Fondo ammortamento titoli di Stato 1339. SACE Spa provvede a ridurre il capitale sociale in misura adeguata alla sua attivita', attribuendone l'eccedenza al socio tramite versamento al Fondo di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni. Il termine per l'opposizione dei creditori, di cui al terzo comma dell'articolo 2445 del codice civile, e' ridotto a trenta giorni. Le disposizioni del presente comma entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale. Versamento all'entrata del bilancio dello Stato di risorse non utilizzate relative al premio di concentrazione 1340. Le disponibilita' rivenienti dalle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ed all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, quanto a euro 440 milioni per l'anno 2006 e 48 milioni di euro per l'anno 2007, sono rispettivamente versate ad apposita contabilita' speciale di tesoreria, per essere successivamente riversate all'entrata del bilancio dello Stato, quanto ad euro 92 milioni per l'anno 2007, ad euro 112 milioni nell'anno 2008 e ad euro 284 milioni nell'anno 2009. La predetta disposizione entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione della presente legge. Autorizzazione di spesa per Archivio storico U.E. 1341. Per la realizzazione dell'archivio storico dell'Unione europea, presso l'Istituto universitario europeo di Firenze, da allocare nel compendio di Villa Salviati in Firenze, e' autorizzata la spesa di euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Autorizzazione di spesa per Scuola Europea di Parma 1342. E' autorizzata la spesa di 2,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per le spese di funzionamento e per la costruzione della nuova sede della "Scuola europea" di Parma. Azione di responsabilita' per danno erariale 1343. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le parole: "si e' verificato il fatto dannoso" sono sostituite dalle seguenti: "e' stata realizzata la condotta produttiva di danno". Rifinanziamento del Fondo per le esigenze correnti del Ministero dell'interno 1344. All'articolo 1, comma 27, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: ", di 30 milioni di euro per l'anno 2007 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009". Istituzione del fondo per la diffusione nelle scuole della cultura della legalita' 1345. In favore delle regioni interessate dal radicamento territoriale dei fenomeni della criminalita' organizzata e' istituito un fondo vincolato per il triennio 2007-2009, per lo sviluppo e la diffusione nelle scuole di azioni e politiche volte all'affermazione della cultura della legalita', al contrasto delle mafie, ed alla diffusione della cittadinanza attiva, per un ammontare di 950.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Le regioni interessate provvedono ad insediare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, un proprio ufficio di coordinamento e monitoraggio delle iniziative. Il fondo di cui al presente comma opera attraverso un coordinamento tra le regioni interessate. Razionalizzazione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi 1346. Con decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riordino della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi prevista dall'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in modo da assicurare un contenimento dei relativi costi non inferiore al 20 per cento delle spese sostenute nell'esercizio 2006, e prevedendo un riordino e una razionalizzazione delle relative funzioni, anche mediante soppressione di quelle che possono essere svolte da altri organi. Integrazione fondo per gli interventi strutturali di politica economica 1347. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, e' integrata di 14 milioni di euro per l'anno 2008. Esclusione dei fondi relativi a spese giudiziarie o penitenziarie da procedimenti di esecuzione forzata 1348. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 294, e' inserito il seguente: "294-bis. Non sono soggetti ad esecuzione forzata i fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalita' giudiziaria o penitenziaria, nonche' gli emolumenti di qualsiasi tipo dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, accreditati mediante aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia e della Presidenza del Consiglio dei ministri". Risanamento finanziario dell'Ordine Mauriziano di Torino 1349. Al fine di consentire la piena realizzazione delle procedure di valorizzazione e di dismissione gia' avviate nell'ambito degli interventi di risanamento finanziario della Fondazione Ordine Mauriziano e nelle more della nomina dei relativi organi ordinari, nell'alinea del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4, le parole: "ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "trentasei mesi". A decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, la gestione dell'attivita' sanitaria svolta dall'Ente Ordine Mauriziano di cui all'articolo 1, comma 1, dello stesso decreto-legge si intende integralmente a carico dell'azienda sanitaria ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino, la quale succede nei contratti di durata in essere con l'Ente Ordine Mauriziano di Torino, esclusivamente nelle obbligazioni relative alla esecuzione dei medesimi successiva alla data di istituzione della predetta azienda sanitaria ospedaliera. Sono inefficaci nei confronti dell'azienda sanitaria ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino i decreti di ingiunzione e le sentenze emanati o divenuti esecutivi dopo la data di entrata in vigore del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4, qualora riguardino crediti vantati nei confronti dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino, per obbligazioni anteriori alla data di istituzione della predetta azienda sanitaria ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino. Nelle azioni esecutive iniziate sulla base dei medesimi titoli di cui al presente comma, all'Ente Ordine Mauriziano succede la Fondazione di cui al comma 1, articolo 2, del citato decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277. Disposizioni in ordine alla proprieta' dei beni immobili gia' appartenenti all'Ente Ordine Mauriziano di Torino 1350. La proprieta' dei beni mobili ed immobili gia' appartenenti all'Ente Ordine Mauriziano di Torino e' da intendersi attribuita, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4, alla Fondazione Ordine Mauriziano con sede in Torino, con esclusione dei beni immobili e mobili funzionalmente connessi allo svolgimento delle attivita' istituzionali del presidio ospedaliero Umberto I di Torino e dei beni mobili funzionalmente connessi allo svolgimento delle attivita' istituzionali dell'Istituto per la ricerca e la cura del cancro di Candiolo. La proprieta' dei beni immobili gia' dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino, attribuita alla Fondazione Ordine Mauriziano, puo' essere trasferita a titolo oneroso e per compendi unitari comprendenti piu' unita', ai valori di mercato, alla regione Piemonte nel rispetto dei contratti di affitto o locazione efficaci al momento del trasferimento. Alle operazioni di acquisto della regione Piemonte non si applicano i vincoli previsti dalla normativa vigente in termini di prelazione agraria. Modifiche al regime di esenzione dalla prestazione di fideiussione bancaria per gli intermediari finanziari 1351. Dopo il comma 3 dell'articolo 117 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' aggiunto il seguente comma: "3-bis. Sono esenti dagli obblighi previsti dal comma 1 gli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d) che possano documentare in modo permanente con fideiussione bancaria una capacita' finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 15.000". Autorizzazione di spesa a favore della Fondazione 20 marzo 2006 della Regione Piemonte 1352. Per l'attivita' della "Fondazione 20 marzo 2006", costituita ai sensi della legge della regione Piemonte 16 giugno 2006, n. 21, e finalizzata all'utilizzo ed alla valorizzazione del patrimonio costituito dai beni realizzati, ampliati o ristrutturati in occasione dei XX Giochi Olimpici invernali e dei IX Giochi Paralimpici, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Rinvio alle tabelle A e B per individuazione risorse provvedimenti legislativi per il triennio 2007 - 2009 1353. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2007-2009, restano determinati, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale. Rinvio alla tabella C per dotazioni leggi di spesa permanente 1354. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2007 e del triennio 2007-2009, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge. Rinvio alla tabella D per rifinanziamento leggi di spesa in conto capitale 1355. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese di conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge. Rinvio alla tabella E per riduzione di autorizzazioni legislative di spesa 1356. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella. Rinvio alla tabella F per modulazione leggi pluriennali di spesa 1357. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge. Limite massimo di impegnabilita' per le autorizzazioni di spesa in conto capitale 1358. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella di cui al comma 1357, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2007, a carico di esercizi futuri nei limiti massimi di impegnabilita' indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni gia' assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime. Rinvio all'Allegato 1 per indicazione delle misure correttive delle eccedenze di spese 1359. In applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le misure correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa sono indicate nell'allegato 1 alla presente legge. Rinvio all'Allegato 2 per spese e stanziamenti confluiti nei Fondi unici per gli investimenti 1360. In applicazione dell'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le autorizzazioni di spesa e i relativi stanziamenti confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato sono indicati nell'allegato 2 alla presente legge. Prospetto di copertura degli oneri di natura corrente 1361. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente e' assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato. Principi di coordinamento della Finanza pubblica degli enti territoriali 1362. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali. Clausola di compatibilita' con ordinamento delle regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e Bolzano 1363. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme d'attuazione.
Entrata in vigore 1364. La presente legge entra in vigore il 1o gennaio 2007, ad eccezione dei commi 966, 967, 968 e 969, che entrano in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge.




Nota al comma 1216:
- Si riporta il testo del paragrafo 2 dell'art. 228 del
Trattato 25 marzo 1957 istitutivo della Comunita' europea:
«2. Se ritiene che lo Stato membro in questione non
abbia preso detti provvedimenti, la Commissione, dopo aver
dato a tale Stato la possibilita' di presentare le sue
osservazioni, formula un parere motivato che precisa i
punti sui quali lo Stato membro in questione non si e'
conformato alla sentenza della Corte di giustizia.».
Nota al comma 1217:
- La legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed
esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali firmata a
Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla
Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952), e'
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 settembre
1955, n. 221.
Nota al comma 1218:
- La legge 20 ottobre 1984, n. 720 (Istituzione del
sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici),
e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 ottobre
1984, n. 298.
Nota al comma 1221:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
Note al comma 1223:
- Si riporta il testo dell'art. 87 del Trattato
25 marzo 1957 che istituisce la Comunita' europea:
«Art. 87 (ex art. 92). - 1. Salvo deroghe contemplate
dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato
comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati
membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante
risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo
talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di
falsare la concorrenza.
2. Sono compatibili con il mercato comune:
a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli
consumatori, a condizione che siano accordati senza
discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati
dalle calamita' naturali oppure da altri eventi
eccezionali;
c) gli aiuti concessi all'economia di determinate
regioni della Repubblica federale di Germania che risentono
della divisione della Germania, nella misura in cui sono
necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da
tale divisione.
3. Possono considerarsi compatibili con il mercato
comune:
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo
economico delle regioni ove il tenore di vita sia
anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di
sottoccupazione;
b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione
di un importante progetto di comune interesse europeo
oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia
di uno Stato membro;
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di
talune attivita' o di talune regioni economiche, sempre che
non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria
al comune interesse;
d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la
conservazione del patrimonio, quando non alterino le
condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunita'
in misura contraria all'interesse comune;
e) le altre categorie di aiuti, determinate con
decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza
qualificata su proposta della Commissione.».
- Si riporta il testo dell'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa - Testo A):
«Art. 47 (R) (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'art. 38. (R).
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza. (R).
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. (R).
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva. (R)».
Note al comma 1224:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 3 della
legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione
in caso di violazione del termine ragionevole del processo
e modifica dell'art. 375 del codice di procedura civile),
cosi' come modificato dalla presente legge:
«3. Il ricorso e' proposto nei confronti del Ministro
della giustizia quando si tratta di procedimenti del
giudice ordinario, al Ministro della difesa quando si
tratta di procedimenti del giudice militare. Negli altri
casi e' proposto nei confronti del Ministro dell'economia e
delle finanze.».
Nota al comma 1226:
- Si riporta il testo degli articoli 4 e 6 del decreto
del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357
(Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE
relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali, nonche' della flora e della fauna
selvatiche):
«Art. 4 (Misure di conservazione). - 1. Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano assicurano per i
proposti siti di importanza comunitaria opportune misure
per evitare il degrado degli habitat naturali e degli
habitat di specie, nonche' la perturbazione delle specie
per cui le zone sono state designate, nella misura in cui
tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative
per quanto riguarda gli obiettivi del presente regolamento.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sulla base di linee guida per la gestione delle
aree della rete «Natura 2000», da adottarsi con decreto del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, adottano per le zone speciali di conservazione,
entro sei mesi dalla loro designazione, le misure di
conservazione necessarie che implicano all'occorrenza
appropriati piani di gestione specifici od integrati ad
altri piani di sviluppo e le opportune misure
regolamentari, amministrative o contrattuali che siano
conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat
naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui
all'allegato B presenti nei siti.
2-bis. Le misure di cui al comma 1 rimangono in vigore
nelle zone speciali di conservazione fino all'adozione
delle misure previste al comma 2.
3. Qualora le zone speciali di conservazione ricadano
all'interno di aree naturali protette, si applicano le
misure di conservazione per queste previste dalla normativa
vigente. Per la porzione ricadente all'esterno del
perimetro dell'area naturale protetta la regione o la
provincia autonoma adotta, sentiti anche gli enti locali
interessati e il soggetto gestore dell'area protetta, le
opportune misure di conservazione e le norme di gestione.».
«Art. 6 (Zone di protezione speciale). - 1. La rete
«Natura 2000» comprende le Zone di protezione speciale
previste dalla direttiva 79/409/CEE e dall'art. 1, comma 5,
della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
2. Gli obblighi derivanti dagli articoli 4 e 5 si
applicano anche alle zone di protezione speciale di cui al
comma 1.».
Nota al comma 1227:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.»
Nota al comma 1228:
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137), e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.
Nota al comma 1229:
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 12 del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti
nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico,
sociale e territoriale):
«7. Con decreto emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con il Ministro degli affari
esteri, con il Ministro per gli italiani nel mondo e con il
Ministro per gli affari regionali, se nominati, sentite le
organizzazioni sindacali di categoria maggiormente
rappresentative, acquisita l'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede
all'organizzazione e alla disciplina dell'Agenzia, con
riguardo anche all'istituzione di un apposito comitato
tecnico-consultivo e dell'Osservatorio nazionale del
turismo e alla partecipazione negli organi dell'agenzia di
rappresentanti delle regioni, dello Stato, delle
associazioni di categoria e delle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, anche in deroga a
quanto stabilito dall'art. 13, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419. Tra i compiti
dell'Agenzia sono in particolare previsti lo sviluppo e la
cura del turismo culturale e del turismo congressuale, in
raccordo con le iniziative di valorizzazione del patrimonio
culturale.».
Note al comma 1230:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Si riporta il testo dell'art. 23 del decreto-legge
24 dicembre 2003, n. 355 (Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative):
«Art. 23 (Finanziamento del rinnovo contrattuale per il
settore del trasporto pubblico locale, proroga di termine
in materia di servizi di trasporto pubblico regionale e
locale e differimento del nuovo regime di ricorsi in
materia di invalidita' civile). - 1. Al fine di assicurare
il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del
trasporto pubblico locale e' autorizzata la spesa di euro
337.500.000 per l'anno 2004 e di euro 214.300.000 annui a
decorrere dall'anno 2005; i trasferimenti erariali
conseguenti sono effettuati con le procedure e le modalita'
stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. L'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 42,
comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e' differita al 31 dicembre 2004. A tal fine
e' autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno
2004.
3. All'onere complessivo, pari a euro 339.500.000 per
l'anno 2004 e a euro 214.300.000 annui a decorrere
dall'anno 2005 derivante dal presente articolo, si provvede
con le maggiori entrate per accisa conseguenti all'aumento
a euro 558,64 per mille litri dell'aliquota di accisa sulla
benzina e sulla benzina senza piombo di cui all'allegato I
del testo unico delle disposizioni legislative concernenti
le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni.
3-bis. Il termine del 31 dicembre 2003, previsto
dall'art. 18, comma 3-bis, del decreto legislativo
19 novembre 1997, n. 422, per l'affidamento dello
svolgimento dei servizi di trasporto automobilistici e'
prorogato al 31 dicembre 2005. Il Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente alla
ricognizione e alla individuazione delle risorse al fine di
emanare provvedimenti per contribuire al risanamento e allo
sviluppo del trasporto pubblico locale, al potenziamento
del trasporto rapido di massa nonche' al corretto
svolgimento delle procedure di affidamento dei servizi.».
Nota al comma 1231:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 1 del
decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16 (Interventi urgenti
per la tutela dell'ambiente e per la viabilita' e per la
sicurezza pubblica), cosi' come modificato dalla presente
legge:
«3. Le risorse di cui al comma 2 sono assegnate alle
regioni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Le risorse sono attribuite con riferimento alla consistenza
del personale in servizio alla data del 30 novembre 2004
presso le aziende di trasporto pubblico locale e presso le
aziende ferroviarie, limitatamente a quelle che applicano
il contratto autoferrotranviari di cui all'art. 23 del
decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47. Le
spese sostenute dagli enti territoriali per la
corresponsione alle aziende degli importi assegnati sono
escluse dal patto di stabilita' interno.».
Nota al comma 1232:
- Si riporta il testo delle lettere a), b) e c) del
comma 74 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), cosi'
come modificato dalla presente legge:
«74. A decorrere dall'esercizio 2007 le dotazioni di
cui al comma 73 sono rideterminate applicando alla media
delle somme incassate nell'ultimo triennio consuntivato,
rilevata dal rendiconto generale delle amministrazioni
dello Stato, relativamente alle unita' previsionali di base
dello stato di previsione dell'entrata, indicate
nell'elenco 4 allegato alla presente legge, le seguenti
percentuali e comunque con una dotazione non superiore a
quella dell'anno precedente incrementata del 5 per cento:
a) Agenzia delle entrate 0,7201 per cento;
b) Agenzia del territorio 0,1592 per cento;
c) Agenzia delle dogane 0,1668 per cento.».
Nota al comma 1233:
- Si riporta il testo del comma 69 dell'art. 2 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2004): cosi' come modificato dalla
presente legge:
«69. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 47,
secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222,
relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per
mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF), e' ridotta di 35 milioni di euro per l'anno 2007 e
di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009».
Note al comma 1234:
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della
disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale):
«Art. 10 (Organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale). - 1. Sono organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le
fondazioni, le societa' cooperative e gli altri enti di
carattere privato, con o senza personalita' giuridica, i
cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma
dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o
registrata, prevedono espressamente:
a) lo svolgimento di attivita' in uno o piu' dei
seguenti settori:
1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
2) assistenza sanitaria;
3) beneficenza;
4) istruzione;
5) formazione;
6) sport dilettantistico;
7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose
d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno
1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409;
8) tutela e valorizzazione della natura e
dell'ambiente, con esclusione dell'attivita', esercitata
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,
speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
9) promozione della cultura e dell'arte;
10) tutela dei diritti civili;
11) ricerca scientifica di particolare interesse
sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse
affidata ad universita', enti di ricerca ed altre
fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e
secondo modalita' da definire con apposito regolamento
governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400;
b) l'esclusivo perseguimento di finalita' di
solidarieta' sociale;
c) il divieto di svolgere attivita' diverse da quelle
menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse
direttamente connesse;
d) il divieto di distribuire, anche in modo
indiretto, utili e avanzi di gestione nonche' fondi,
riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a
meno che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte per legge o siano effettuate a favore di altre
ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte
della medesima ed unitaria struttura;
e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di
gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali
e di quelle ad esse direttamente connesse;
f) l'obbligo di devolvere il patrimonio
dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per
qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale o a fini di pubblica utilita', sentito
l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge;
g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto
annuale;
h) disciplina uniforme del rapporto associativo e
delle modalita' associative volte a garantire
l'effettivita' del rapporto medesimo, escludendo
espressamente la temporaneita' della partecipazione alla
vita associativa e prevedendo per gli associati o
partecipanti maggiori d'eta' il diritto di voto per
l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei
regolamenti e per la nomina degli organi direttivi
dell'associazione;
i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia
segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della
locuzione «organizzazione non lucrativa di utilita'
sociale» o dell'acronimo «ONLUS».
2. Si intende che vengono perseguite finalita' di
solidarieta' sociale quando le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi relative alle attivita' statutarie
nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione,
della formazione, dello sport dilettantistico, della
promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei
diritti civili non sono rese nei confronti di soci,
associati o partecipanti, nonche' degli altri soggetti
indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad
arrecare benefici a:
a) persone svantaggiate in ragione di condizioni
fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
b) componenti collettivita' estere, limitatamente
agli aiuti umanitari.
3. Le finalita' di solidarieta' sociale s'intendono
realizzate anche quando tra i beneficiari delle attivita'
statutarie dell'organizzazione vi siano i propri soci,
associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla
lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nelle
condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del
comma 2.
4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e
3, si considerano comunque inerenti a finalita' di
solidarieta' sociale le attivita' statutarie istituzionali
svolte nei settori della assistenza sociale e
sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione
e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico
di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le
biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, della tutela e
valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione
dell'attivita', esercitata abitualmente, di raccolta e
riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di
cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, della ricerca scientifica di particolare interesse
sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse
affidate ad universita', enti di ricerca ed altre
fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e
secondo modalita' da definire con apposito regolamento
governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, nonche' le attivita' di promozione
della cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti
apporti economici da parte dell'amministrazione centrale
dello Stato.
5. Si considerano direttamente connesse a quelle
istituzionali le attivita' statutarie di assistenza
sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico,
promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti
civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del
comma 1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni
previste ai commi 2 e 3, nonche' le attivita' accessorie
per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto
integrative delle stesse. L'esercizio delle attivita'
connesse e' consentito a condizione che, in ciascun
esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati
alla lettera a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti
rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi
non superino il 66 per cento delle spese complessive
dell'organizzazione.
6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta
di utili o di avanzi di gestione:
a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a
soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti
gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a
qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano
parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a
favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo
grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonche'
alle societa' da questi direttamente o indirettamente
controllate o collegate, effettuate a condizioni piu'
favorevoli in ragione della loro qualita'. Sono fatti
salvi, nel caso delle attivita' svolte nei settori di cui
ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi
accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti
che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari,
aventi significato puramente onorifico e valore economico
modico;
b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi
che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al
loro valore normale;
c) la corresponsione ai componenti gli organi
amministrativi e di controllo di emolumenti individuali
annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto
del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e
dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla
legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e
integrazioni, per il presidente del collegio sindacale
delle societa' per azioni;
d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche
e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi
passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie,
superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di
salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a
quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le
medesime qualifiche.
7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1
non si applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle
lettere h) ed i) del medesimo comma 1 non si applicano agli
enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali
lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.
8. Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto
della loro struttura e delle loro finalita', gli organismi
di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266,
iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni
non governative riconosciute idonee ai sensi della legge
26 febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui
alla legge 8 novembre 1991, n. 381, nonche' i consorzi di
cui all'art. 8 della predetta legge n. 381 del 1991 che
abbiano la base sociale formata per il cento per cento da
cooperative sociali. Sono fatte salve le previsioni di
maggior favore relative agli organismi di volontariato,
alle organizzazioni non governative e alle cooperative
sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266
del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.
9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose
con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese
e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli
enti di cui all'art. 3, comma 6, lettera e), della legge
25 agosto 1991, n. 287, le cui finalita' assistenziali
siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sono
considerati ONLUS limitatamente all'esercizio delle
attivita' elencate alla lettera a) del comma 1; fatta
eccezione per la prescrizione di cui alla lettera c) del
comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano le
disposizioni anche agevolative del presente decreto, a
condizione che per tali attivita' siano tenute
separatamente le scritture contabili previste all'art.
20-bis del decreto del Presidente delle Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'art. 25,
comma 1.
10. Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti
pubblici, le societa' commerciali diverse da quelle
cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge
30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici,
le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di
lavoro e le associazioni di categoria.».
- Si riporta il testo dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 7
della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle
associazioni di promozione sociale):
«Art. 7 (Registri). - 1. Presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari
sociali e' istituito un registro nazionale al quale possono
iscriversi, ai fini dell'applicazione della presente legge,
le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale
in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, costituite ed
operanti da almeno un anno. Alla tenuta del registro si
provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e
strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.
2. Per associazioni di promozione sociale a carattere
nazionale si intendono quelle che svolgono attivita' in
almeno cinque regioni ed in almeno venti province del
territorio nazionale.
3. L'iscrizione nel registro nazionale delle
associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di
automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi
livelli di organizzazione territoriale e dei circoli
affiliati, mantenendo a tali soggetti i benefici connessi
alla iscrizione nei registri di cui al comma 4.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano istituiscono, rispettivamente, registri su scala
regionale e provinciale, cui possono iscriversi tutte le
associazioni in possesso dei requisiti di cui all'art. 2,
che svolgono attivita', rispettivamente, in ambito
regionale o provinciale.».
Note al comma 1238:
- Si riporta il testo del comma 46 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«46. A decorrere dall'anno 2006, l'ammontare
complessivo delle riassegnazioni di entrate non potra'
superare, per ciascuna amministrazione, l'importo
complessivo delle riassegnazioni effettuate nell'anno 2005
al netto di quelle di cui al successivo periodo. La
limitazione non si applica alle riassegnazioni per le quali
l'iscrizione della spesa non ha impatto sul conto economico
consolidato delle pubbliche amministrazioni, nonche' a
quelle riguardanti l'attuazione di interventi cofinanziati
dall'Unione europea.»
Note al comma 1241:
- Il decreto-legge 5 luglio 2006, n. 224 (Disposizioni
urgenti per la partecipazione italiana alle missioni
internazionali), e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 6 luglio 2006, n. 155.
- La legge 4 agosto 2006, n. 247 (Disposizioni per la
partecipazione italiana alle missioni internazionali), e'
stato pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2006,
n. 186.
- Il decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253 (Disposizioni
concernenti l'intervento di cooperazione allo sviluppo in
Libano e il rafforzamento del contingente militare italiano
nella missione UNIFIL ridefinita dalla citata risoluzione
1701 (2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni
Unite), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
28 agosto 2006, n. 199.
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge
28 agosto 2006, n. 253 (Disposizioni concernenti
l'intervento di cooperazione allo sviluppo in Libano e il
rafforzamento del contingente militare italiano nella
missione UNIFIL ridefinita dalla citata risoluzione 1701
(2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite):
«Art. 5. (Disposizioni in materia penale). - 1. Al
personale militare che partecipa alla missione di cui
all'art. 2 si applicano il codice penale militare di pace e
l'art. 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del
decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.
2. I reati commessi dallo straniero nel territorio in
cui si svolgono gli interventi di cui all'art. 1 e la
missione di cui all'art. 2, a danno dello Stato o di
cittadini italiani partecipanti agli interventi e alla
missione stessi, sono puniti sempre a richiesta del
Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa
per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze
armate.
3. Per i reati di cui al comma 2 e per i reati
attribuiti alla giurisdizione dell'autorita' giudiziaria
ordinaria, commessi nel territorio e per il periodo in cui
si svolgono gli interventi di cui all'art. 1 e la missione
di cui all'art. 2 dal cittadino che partecipa agli
interventi o alla missione stessi, la competenza per
territorio e' attribuita al Tribunale di Roma.».
Note al comma 1242:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 della
legge 11 luglio 1998, n. 224 (Trasmissione radiofonica dei
lavori parlamentari e agevolazioni per l'editoria):
«Art. 1. - 1. Allo scopo di garantire la continuita'
del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute
parlamentari, e confermando lo strumento della convenzione
da stipulare a seguito di gara pubblica, i cui criteri
saranno definiti nel quadro dell'approvazione della riforma
generale del sistema delle comunicazioni, in via
transitoria la convenzione tra il Ministero delle
comunicazioni e il Centro di produzione S.p.a., stipulata
ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre
1994, n. 602, ed approvata con decreto del Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni del 21 novembre 1994, e'
rinnovata con decorrenza 21 novembre 1997 per un ulteriore
triennio, intendendosi rivalutato in legge 11.500.000.000
l'importo di cui al comma 4 dello stesso art. 9. I
contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compreso, per
i redattori, il contratto unico nazionale di lavoro dei
giornalisti, si applicano ai dipendenti del Centro di
produzione S.p.a. fino alla scadenza della convenzione.».
Note al comma 1243:
- Si riporta il testo del comma 341 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«341. Allo scopo di promuovere lo sviluppo della
ricerca avanzata nel campo delle biotecnologie, nell'ambito
degli accordi di cooperazione scientifica e tecnologica
stipulati con gli Stati Uniti d'America, il Presidente del
Consiglio dei Ministri e' autorizzato a costituire una
fondazione secondo le modalita' da esso stabilite con
proprio decreto. Al relativo onere si provvede mediante
riduzione della dotazione del Fondo per le aree
sottoutilizzate, di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, per gli importi di 30 milioni di euro per
l'anno 2006, 60 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008, e
180 milioni di euro per l'anno 2009, in coerenza con il
punto 5.3.6 della delibera CIPE n. 35 del 27 maggio 2005.».
Note al comma 1244:
- Si riporta il testo del comma 18 dell'art. 52 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2002):
«18. Il finanziamento annuale di cui all'art. 27,
comma 10, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n.
488, e successive modificazioni, e' incrementato, a
decorrere dal 2002, di un importo pari a 20 milioni di euro
in ragione di anno. La previsione di cui all'art. 145,
comma 19, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, si estende agli esercizi finanziari 1999 e 2000. Delle
misure di sostegno di cui al presente comma possono
beneficiare, a decorrere dall'anno 2002, anche le emittenti
radiofoniche locali legittimamente esercenti alla data di
entrata in vigore della presente legge, nella misura
complessivamente non superiore ad un decimo dell'ammontare
globale dei contributi stanziati. Per queste ultime
emittenti, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, vengono stabiliti le modalita'
e i criteri di attribuzione ed erogazione.».
- La legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2003).
- La legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2004).
- La legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2005).
- La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2006).
Note al comma 1246:
- Si riporta il testo degli articoli 3, 4, 7 e 8 della
legge 7 agosto 1990, n. 250 (Provvidenze per l'editoria e
riapertura dei termini, a favore delle imprese
radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili
di cui all'art. 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987,
n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'art. 11 della
legge stessa):
«Art. 3. - 1. Per l'anno 1990 alle imprese editrici di
quotidiani o periodici di cui al comma 6 dell'art. 9 della
legge 25 febbraio 1987, n. 67, e alle imprese radiofoniche
di cui al comma 2 dell'art. 11 della medesima legge, sono
concessi ulteriori contributi integrativi pari a quelli
risultanti dai predetti commi degli articoli 9 e 11 della
citata legge n. 67 del 1987, sempre che tutte le entrate
pubblicitarie non raggiungano il 40 per cento dei costi
complessivi dell'esercizio relativo all'anno 1990, compresi
gli ammortamenti risultanti a bilancio.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2002, i contributi di cui
al comma 8 e al comma 11 del presente articolo, il cui
ammontare non puo' comunque superare il 50 per cento dei
costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti
dal bilancio dell'impresa stessa, sono concessi,
limitatamente ad una sola testata, alle imprese editrici di
giornali quotidiani che, con esclusione di quanto previsto
dalle lettere a) e b) per le cooperative editrici
costituite ai sensi e per gli effetti dell'art. 153,
comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possiedano i
seguenti requisiti:
a) siano costituite come cooperative giornalistiche
da almeno tre anni;
b) editino la testata stessa da almeno tre anni;
c) abbiano acquisito, nell'anno di riferimento dei
contributi, entrate pubblicitarie che non superino il 30
per cento dei costi complessivi dell'impresa risultanti dal
bilancio dell'anno medesimo;
d) abbiano adottato con norma statutaria il divieto
di distribuzione degli utili nell'esercizio di riscossione
dei contributi e nei dieci esercizi successivi;
e) la testata edita abbia diffusione formalmente
certificata pari ad almeno il 25 per cento della tiratura
complessiva per le testate nazionali e ad almeno il 40 per
cento per quelle locali. Ai fini del presente articolo, si
intende per diffusione l'insieme delle vendite e degli
abbonamenti e per testata locale quella cui almeno l'80 per
cento della diffusione complessiva e' concentrata in una
sola regione;
f) [le testate nazionali che usufruiscono di
contributi di cui al presente articolo non siano poste in
vendita congiuntamente con altre testate];
g) abbiano sottoposto l'intero bilancio di esercizio
cui si riferiscono i contributi alla certificazione di una
societa' di revisione scelta tra quelle di cui all'elenco
apposito previsto dalla CONSOB;
h) [la testata edita sia posta in vendita a un prezzo
non inferiore alla media dal prezzo base degli altri
quotidiani, senza inserti e supplementi, di cui viene
accertata la tiratura, prendendo a riferimento il primo
giorno di pubblicazione dall'anno di riferimento dei
contributi].
2-bis. I contributi previsti dalla presente legge e in
misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi
complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal
bilancio dell'impresa stessa, sono concessi anche alle
imprese editrici di giornali quotidiani la cui maggioranza
del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti
morali non aventi scopo di lucro che possiedano i requisiti
di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del
presente articolo.
2-ter. I contributi previsti dalla presente legge, con
esclusione di quelli previsti dal comma 11, e in misura,
comunque, non superiore al 50 per cento dei costi
complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal
bilancio dell'impresa stessa, sono concessi alle imprese
editrici, comunque costituite, che editino giornali
quotidiani in lingua francese, ladina, slovena e tedesca
nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia
e Trentino-Alto Adige, a condizione che le imprese
beneficiarie non editino altri giornali quotidiani e
possiedano i requisiti di cui alle
lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del presente
articolo. A decorrere dal 1° gennaio 2002 i contributi di
cui ai commi 8 e 11 e in misura, comunque, non superiore al
50 per cento dei costi complessivi, compresi gli
ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa,
sono concessi ai giornali quotidiani italiani editi e
diffusi all'estero a condizione che le imprese editrici
beneficiarie possiedano i requisiti di cui alle
lettere b), c), d) e g) del comma 2 del presente articolo.
Tali imprese devono allegare alla domanda i bilanci
corredati da una relazione di certificazione da parte di
societa' abilitate secondo la normativa dello Stato in cui
ha sede l'impresa.
2-quater. Le norme previste dal presente articolo per i
quotidiani per quanto attiene ai requisiti e ai contributi
si applicano anche ai periodici editi da cooperative
giornalistiche ivi comprese quelle di cui all'art. 52 della
legge 5 agosto 1981, n. 416, con il limite di 310.000 euro
e di 207.000 euro rispettivamente per il contributo fisso e
per il contributo variabile di cui al comma 10; a tali
periodici non si applica l'aumento previsto dal comma 11.
3. A decorrere dal 1° gennaio 1991, alle imprese
editrici di periodici che risultino esercitate da
cooperative, fondazioni o enti morali, ovvero da societa'
la maggioranza del capitale sociale delle quali sia
detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali che non
abbiano scopo di lucro, sono corrisposte annualmente 0,2
euro per copia stampata fino a 30.000 copie di tiratura
media, indipendentemente dal numero delle testate. Le
imprese di cui al presente comma devono essere costituite
da almeno tre anni ovvero editare testate diffuse da almeno
cinque anni. I contributi di cui al presente comma sono
corrisposti a condizione che le imprese editrici:
a) non abbiano acquisito, nell'anno precedente
introiti pubblicitari superiori complessivamente al 40 per
cento dei costi, compresi gli ammortamenti, dell'impresa
per l'anno medesimo, risultanti dal bilancio;
b) editino periodici a contenuto prevalentemente
informativo;
c) abbiano pubblicato nei due anni antecedenti
l'entrata in vigore della presente legge e nell'anno di
riferimento dei contributi, non meno di 45 numeri ogni anno
per ciascuna testata per i plurisettimanali e settimanali,
18 per i quindicinali e 9 per i mensili.
3-bis. Qualora le societa' di cui al comma 3 siano
costituite da persone fisiche e giuridiche, ciascuna delle
quali possieda quote di capitale inferiori al 3 per cento,
e' sufficiente che la cooperativa, fondazione o ente morale
detenga la maggioranza relativa del capitale sociale.
4. La commissione di cui all'art. 54 della legge
5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'art. 11 della
legge 30 aprile 1983, n. 137, esprime parere
sull'accertamento della tiratura e sull'accertamento dei
requisiti di ammissione ai contributi disposti dal comma 3.
5. Le imprese editrici in possesso dei requisiti di cui
ai commi 2 e 3 devono trasmettere alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e
l'editoria, lo statuto della societa' che escluda
esplicitamente la distribuzione degli utili fino allo
scioglimento della societa' stessa. Le disposizioni di cui
all'art. 2 della presente legge si applicano anche alle
imprese editrici di giornali quotidiani e periodici che
gia' abbiano presentato domanda per accedere ai contributi
di cui agli articoli 9 e 10 della citata legge n. 67 del
1987. Non possono percepire i contributi di cui al comma 8
le imprese editrici che siano collegate con imprese
editrici di altri giornali quotidiani o periodici ovvero
con imprese che raccolgono pubblicita' per la testata
stessa o per altri giornali quotidiani o periodici. Non
possono percepire i suddetti contributi le imprese
editoriali collegate con altre imprese titolari di rapporti
contrattuali con l'impresa editoriale stessa, il cui
importo ecceda il 10 per cento dei costi complessivi
dell'impresa editrice, compresi gli ammortamenti, ovvero
nel caso in cui tra i soci e gli amministratori
dell'impresa editoriale figurino persone fisiche nella
medesima condizione contrattuale.
6. Ove nei dieci anni dalla riscossione dell'ultimo
contributo la societa' proceda ad operazioni di riduzione
del capitale per esuberanza, ovvero la societa' deliberi la
fusione o comunque operi il conferimento di azienda in
societa' il cui statuto non contempli l'esclusione di cui
al comma 5, la societa' dovra' versare in conto entrate al
Ministero del tesoro una somma pari ai contributi disposti,
aumentati degli interessi calcolati al tasso doppio del
tasso di riferimento di cui all'art. 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e
successive modificazioni, a partire dalla data di ogni
riscossione, e capitalizzati annualmente; ove nello stesso
periodo la societa' sia posta in liquidazione, dovra'
versare in conto entrate al Ministero del tesoro una somma
parimenti calcolata nei limiti del risultato netto della
liquidazione, prima di qualunque distribuzione od
assegnazione. Una somma parimenti calcolata dovra' essere
versata dalla societa' quando, nei dieci anni dalla
riscossione dell'ultimo contributo, dai bilanci annuali o
da altra documentazione idonea, risulti violata
l'esclusione della distribuzione degli utili.
7. I contributi di cui al comma 8 sono corrisposti a
condizione che gli introiti pubblicitari di ciascuna
impresa editoriale, acquisiti nell'anno precedente, non
superino il 40 per cento dei costi complessivi dell'impresa
risultanti dal bilancio per l'anno medesimo, compresi gli
ammortamenti. Se le entrate pubblicitarie sono comprese tra
il 35 per cento ed il 40 per cento dei costi, i contributi
di cui al comma 8, lettera b), sono ridotti del 50 per
cento.
8. I contributi alle imprese editrici di cui al comma 2
sono determinati nella seguente misura:
a) un contributo fisso annuo di importo pari al 30
per cento dei costi risultanti dal bilancio, inclusi gli
ammortamenti, e comunque non superiore a lire 2 miliardi
per ciascuna impresa;
b) contributi variabili nelle seguenti misure:
1) lire 500 milioni all'anno da 10.000 a 30.000
copie di tiratura media giornaliera e lire 300 milioni
all'anno, ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera,
dalle 30.000 alle 150.000 copie;
2) lire 200 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di
tiratura media giornaliera, oltre le 150.000 copie e fino
alle 250.000 copie;
3) lire 100 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di
tiratura media giornaliera, oltre le 250.000 copie.
9. L'ammontare totale dei contributi previsti dal
comma 8 non puo' comunque superare il 60 per cento dei
costi risultanti dal bilancio, dei costi come determinati
dal medesimo comma 8.
10. Fatta salva l'applicazione a regime della normativa
in vigore al 31 dicembre 1997 a favore delle imprese
editrici di quotidiani o periodici a quella data organi di
movimenti politici i quali organi siano in possesso dei
requisiti per l'accesso ai contributi previsti, nonche' a
favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici
pubblicati per la prima volta in data successiva al
31 dicembre 1997 e fino al 30 giugno 1998 quali organi di
partiti o movimenti ammessi al finanziamento pubblico, a
decorrere dal 1° gennaio 1998 alle imprese editrici di
quotidiani o periodici che, oltre che attraverso esplicita
menzione riportata in testata, risultino essere organi o
giornali di forze politiche che abbiano il proprio gruppo
parlamentare in una delle Camere o nel Parlamento europeo
avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento
italiano, nell'anno di riferimento dei contributi nei
limiti delle disponibilita' dello stanziamento di bilancio,
e' corrisposto:
a) un contributo fisso annuo di importo pari al 40
per cento dei costi risultanti dal bilancio, inclusi gli
ammortamenti, e comunque non superiore a lire 2 miliardi e
500 milioni per i quotidiani e lire 600 milioni per i
periodici;
b) un contributo variabile, calcolato secondo i
parametri previsti dal comma 8, per i quotidiani, ridotto
ad un sesto, un dodicesimo od un ventiquattresimo
rispettivamente per i periodici settimanali, quindicinali o
mensili; per i suddetti periodici viene comunque
corrisposto un contributo fisso di lire 400 milioni nel
caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie.
11. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate
pubblicitarie siano inferiori al 30 per cento dei costi
d'esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, sono
concessi, per ogni esercizio, ulteriori contributi
integrativi pari al 50 per cento di quanto determinato
dalle lettere a) e b) del comma 10.
11-bis. [Ai fini dell'applicazione dei commi 10 e 11,
il requisito della rappresentanza parlamentare della forza
politica, la cui impresa editrice dell'organo o giornale
aspiri alla concessione dei contributi di cui ai predetti
commi, e' soddisfatto, in assenza di specifico collegamento
elettorale, anche da una dichiarazione di appartenenza e
rappresentanza di tale forza politica da parte dei
parlamentari interessati, certificata dalla Camera di cui
sono componenti].
11-ter. A decorrere dall'anno 1991 sono abrogati gli
ultimi due periodi del comma 5. Dal medesimo anno i
contributi previsti dal comma 2 sono concessi a condizione
che non fruiscono dei contributi previsti dal predetto
comma imprese collegate con l'impresa richiedente, o
controllate da essa, o che la controllano, o che siano
controllate dalle stesse imprese, o dagli stessi soggetti
che la controllano.
12. La somma dei contributi previsti dai commi 10 e 11
non puo' comunque superare il 70 per cento dei costi, come
determinati dai medesimi commi 10 e 11.
13. I contributi di cui ai commi 10 e 11 e di cui
all'art. 4 sono concessi a condizione che le imprese non
fruiscano, ne' direttamente ne' indirettamente, di quelli
di cui ai commi 2, 5, 6, 7 e 8, ed a condizione che i
contributi di cui ai commi stessi non siano percepiti da
imprese da esse controllate o che le controllano ovvero che
siano controllate dalle stesse imprese o dagli stessi
soggetti che le controllano.
14. I contributi di cui ai commi 10 e 11 e di cui
all'art. 4 sono corrisposti alternativamente per un
quotidiano o un periodico o una impresa radiofonica,
qualora siano espressione dello stesso partito politico.
15. Le imprese editrici di cui al presente articolo, ad
eccezione di quelle previste dal comma 3, sono comunque
soggette agli obblighi di cui al quinto comma dell'art. 7,
legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'art. 4,
legge 30 aprile 1983, n. 137, a prescindere dall'ammontare
dei ricavi delle vendite. Sono soggette agli obblighi
medesimi, a prescindere dall'ammontare dei ricavati delle
vendite, anche le imprese di cui al comma 2 dell'art. 11,
legge 25 febbraio 1987, n. 67.
15-bis. A decorrere dall'anno 1998 entro il 31 marzo di
ogni anno e purche' sia stata inoltrata domanda valida ai
sensi delle vigenti disposizioni, e' corrisposto un importo
pari al 50 per cento dei contributi di cui ai commi 2, 8,
10 e 11 spettanti per l'anno precedente. La liquidazione
del contributo residuo verra' effettuata entro tre mesi
dalla presentazione del bilancio dell'impresa editoriale e
della necessaria certificazione nonche' della
documentazione richiesta all'editore dalle norme vigenti.
La certificazione, eseguita a cura di una societa' di
revisione, e' limitata alla verifica ed al riscontro dei
soli costi a cui si fa riferimento per il conteggio del
contributo complessivo relativo ad ogni esercizio.».
«Art. 4. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, viene
corrisposto, a cura del Dipartimento dell'informazione e
dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
un contributo annuo pari al 70 per cento della media dei
costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi,
inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 4
miliardi, alle imprese radiofoniche che risultino essere
organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo
del Parlamento e che:
a) abbiano registrato la testata giornalistica
trasmessa presso il competente tribunale;
b) trasmettano quotidianamente propri programmi
informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici,
sociali, sindacali o culturali per non meno del 50 per
cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le
ore 20;
c) non siano editori o controllino, direttamente o
indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6
dell'art. 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.
2. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate
pubblicitarie siano inferiori al 25 per cento dei costi di
esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, e' concesso
un ulteriore contributo integrativo pari al 50 per cento
del contributo di cui al comma 1. La somma di tutti i
contributi non puo' comunque superare l'80 per cento dei
costi come determinati al medesimo comma 1.
3. Le imprese di cui al comma 1 hanno diritto alle
riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della legge
5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni,
applicate con le stesse modalita' anche ai consumi di
energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento
ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi
compresi i sistemi via satellite, nonche' alle agevolazioni
di credito di cui all'art. 20 della legge 25 febbraio 1987,
n. 67, ed al rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1
dell'art. 11 della medesima legge n. 67 del 1987.
4. I metodi e le procedure per l'accertamento del
possesso dei requisiti per l'accesso alle provvidenze di
cui al presente articolo, nonche' per la verifica periodica
della loro persistenza, sono disciplinati dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n.
410, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del
7 ottobre 1987.».
«Art. 7. - 1... ».
«Art. 8. - 1. Le imprese di radiodiffusione sonora a
carattere locale che abbiano registrato la testata
radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente
tribunale, trasmettano quotidianamente propri programmi
informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici,
sociali, sindacali o letterari, per non meno del 15 per
cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le
ore 20, hanno diritto a decorrere dal 1° gennaio 2007:
a) alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della
legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni,
applicate con le stesse modalita' anche ai consumi di
energia elettrica;
b) al rimborso del 60 per cento delle spese per
l'abbonamento ai servizi di due agenzie di informazione a
diffusione nazionale o regionale.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 23 della
legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema
radiotelevisivo pubblico e privato):
«3. Ai concessionari per la radiodiffusione televisiva
in ambito locale, ovvero ai soggetti autorizzati per la
radiodiffusione televisiva locale di cui all'art. 32, che
abbiano registrato la testata televisiva presso il
competente tribunale e che trasmettano quotidianamente,
nelle ore comprese tra le 07,00 e le 23,00 per almeno
un'ora, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti
politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o
culturali, si applicano i benefici di cui al comma 1
dell'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, cosi'
come modificato dall'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n.
250, nonche' quelli di cui agli articoli 28, 29 e 30 della
legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed
integrazioni.».
- Si riporta il testo del comma 13 dell'art. 7 della
legge 3 maggio 2004, n. 112 (Norme di principio in materia
di assetto del sistema radiotelevisivo e della
RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al
Governo per l'emanazione del testo unico della
radiotelevisione):
«13. L'accesso alle provvidenze di cui all'art. 11
della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive
modificazioni, agli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto
1990, n. 250, e all'art. 7 del decreto-legge 27 agosto
1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 ottobre 1993, n. 422, e' altresi' previsto anche per i
canali tematici autorizzati alla diffusione via satellite,
con esclusione di quelli ad accesso condizionato, come
definiti dall'art. 1, lettera c), del regolamento
concernente la promozione della distribuzione e della
produzione di opere europee, di cui alla Del.Aut.gar.com.
16 marzo 1999, n. 9/1999, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1999, che si impegnano a
trasmettere programmi di informazione alle condizioni
previste dall'art. 7 del citato decreto-legge n. 323 del
1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 422 del
1993.».
- Si riporta il testo del comma 454 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«454. A decorrere dai contributi relativi all'anno
2005, non e' piu' corrisposta l'anticipazione di cui
all'art. 3, comma 15-bis, della legge 7 agosto 1990, n.
250. I contributi sono comunque erogati in un'unica
soluzione entro l'anno successivo a quello di
riferimento.».
Note al comma 1247:
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 7 agosto
1990, n. 250 (Provvidenze per l'editoria e riapertura dei
termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la
dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'art. 9,
comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso
ai benefici di cui all'art. 11 della legge stessa):
«Art. 4. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, viene
corrisposto, a cura del Dipartimento dell'informazione e
dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
un contributo annuo pari al 70 per cento della media dei
costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi,
inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 4
miliardi, alle imprese radiofoniche che risultino essere
organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo
del Parlamento e che:
a) abbiano registrato la testata giornalistica
trasmessa presso il competente tribunale;
b) trasmettano quotidianamente propri programmi
informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici,
sociali, sindacali o culturali per non meno del 50 per
cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le
ore 20;
c) non siano editori o controllino, direttamente o
indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6
dell'art. 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.
2. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate
pubblicitarie siano inferiori al 25 per cento dei costi di
esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, e' concesso
un ulteriore contributo integrativo pari al 50 per cento
del contributo di cui al comma 1. La somma di tutti i
contributi non puo' comunque superare l'80 per cento dei
costi come determinati al medesimo comma 1.
3. Le imprese di cui al comma 1 hanno diritto alle
riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della legge
5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni,
applicate con le stesse modalita' anche ai consumi di
energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento
ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi
compresi i sistemi via satellite, nonche' alle agevolazioni
di credito di cui all'art. 20 della legge 25 febbraio 1987,
n. 67, ed al rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1
dell'art. 11 della medesima legge n. 67 del 1987.
4. I metodi e le procedure per l'accertamento del
possesso dei requisiti per l'accesso alle provvidenze di
cui al presente articolo, nonche' per la verifica periodica
della loro persistenza, sono disciplinati dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n.
410, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del
7 ottobre 1987.».
- Per l'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, si
vedano le note al comma 1246.
- Si riporta il testo del comma 13 dell'art. 7 della
legge 3 maggio 2004, n. 112 (Norme di principio in materia
di assetto del sistema radiotelevisivo e della
RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al
Governo per l'emanazione del testo unico della
radiotelevisione):
«13. L'accesso alle provvidenze di cui all'art. 11
della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive
modificazioni, agli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto
1990, n. 250, e all'art. 7 del decreto-legge 27 agosto
1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 ottobre 1993, n. 422, e' altresi' previsto anche per i
canali tematici autorizzati alla diffusione via satellite,
con esclusione di quelli ad accesso condizionato, come
definiti dall'art. 1, lettera c), del regolamento
concernente la promozione della distribuzione e della
produzione di opere europee, di cui alla Del.Aut.gar.com.
16 marzo 1999, n. 9/1999, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1999, che si impegnano a
trasmettere programmi di informazione alle condizioni
previste dall'art. 7 del citato decreto-legge n. 323 del
1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 422 del
1993.».
Nota al comma 1248:
- Si riporta il testo degli articoli 19 e 20 della
legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di
diffusione radiofonica e televisiva):
«Art. 19. La societa' concessionaria, oltre che alla
gestione dei servizi in concessione, e' tenuta alle
seguenti prestazioni:
a) a sistemare, secondo piani tecnici approvati dal
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, le reti
trasmittenti televisive nelle zone di confine bilingui, per
renderle idonee a ritrasmettere programmi di organismi
esteri confinanti; ad attuare la ristrutturazione ed
assumere la gestione degli impianti di terzi eventualmente
ad essa affidati, esistenti in dette zone alla data di
entrata in vigore della presente legge;
b) a predisporre annualmente, sulla base delle
direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
sentita la Commissione parlamentare per l'indennizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,
programmi televisivi e radiofonici destinati a stazioni
radiofoniche e televisive di altri Paesi per la diffusione
e la conoscenza della lingua e della cultura italiana nel
mondo e ad effettuare, sentita la stessa Commissione
parlamentare, trasmissioni radiofoniche speciali;
c) ad effettuare trasmissioni radiofoniche e
televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia di
Bolzano, in lingua francese per la regione autonoma Valle
d'Aosta ed in lingua slovena per la regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia.».
«Art. 20. I corrispettivi dovuti alla societa' per gli
adempimenti di cui al precedente articolo sono stabiliti
come segue.
Per quanto previsto al punto a) si provvede mediante
separate pattuizioni da effettuarsi d'intesa con i
rappresentanti degli enti locali delle zone di confine
interessate.
Per quanto previsto al punto b), i programmi televisivi
e radiofonici destinati a stazioni radiofoniche e
televisive di altri Paesi sono regolati mediante
convenzioni aggiuntive da stipularsi con le competenti
amministrazioni dello Stato entro novanta giorni dalla
stipula della convenzione di cui al successivo art. 46.
Per gli adempimenti di cui al punto c), le trasmissioni
in lingua tedesca per la provincia di Bolzano sono regolate
mediante convenzione aggiuntiva da stipularsi con le
competenti amministrazioni dello Stato entro lo stesso
termine di cui al precedente comma, mentre le trasmissioni
in lingua slovena da radio Trieste sono regolate secondo le
modalita' previste dalla legge 14 aprile 1956, n. 308.
L'ammontare dei rimborsi della spesa per le
trasmissioni in lingua tedesca effettuate dalla sede di
Bolzano, nel periodo 7 febbraio 1966-31 dicembre 1972, e'
forfettariamente stabilito in lire 6.710 milioni oltre
all'imposta sul valore aggiunto.
La misura del rimborso forfettario annuo, previsto per
le trasmissioni radiofoniche da radio Trieste dalla legge
14 aprile 1956, n. 308, in considerazione dell'intervenuto
aumento del numero di trasmissioni con l'inclusione nei
programmi de «l'Ora della Venezia Giulia», viene elevata a
lire 250 milioni l'anno oltre all'imposta sul valore
aggiunto, a partire dal 1968 e puo' essere soggetta a
revisione triennale su richiesta di ciascuna parte
contraente a far tempo dal 1° gennaio 1977.
L'ammontare dei rimborsi della spesa sostenuta per le
trasmissioni in lingua francese per la regione autonoma
Valle d'Aosta e per le trasmissioni televisive in lingua
slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e'
regolato con apposite convenzioni con le competenti
amministrazioni dello Stato.
La somma di 8.300 milioni, iscritta al capitolo 2554
dello stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro dell'anno finanziario 1973 e di cui al capitolo
aggiunto 7480 dell'anno finanziario 1974, resta destinata
ed impegnata per la liquidazione degli oneri di cui al
precedente quinto comma nonche' a quello di cui al sesto
comma per il periodo 1968-1972. All'onere derivante
dall'applicazione dello stesso sesto comma per il periodo
successivo al 1972, si provvede a carico dello stanziamento
del capitolo 2549 dello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974 e
corrispondenti capitoli degli anni successivi.
Ai nuovi o maggiori oneri derivanti dalle altre
convenzioni da stipulare ai sensi dei precedenti commi, si
provvede con utilizzo dei proventi del canone dovuto dalla
concessionaria allo Stato e da determinare, ai sensi del
precedente art. 16 con la convenzione di cui al successivo
art. 46. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Per i servizi speciali radiotelevisivi, non compresi
fra quelli suindicati, le amministrazioni dello Stato
richiedenti concordano, attraverso apposite convenzioni,
con la societa' concessionaria le modalita' delle
prestazioni e l'entita' dei relativi rimborsi, sentito il
parere obbligatorio della Commissione parlamentare.».
Note al comma 1249:
- Si riporta il testo dell'art. 26 della legge
10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della
concorrenza e del mercato):
«Art. 26 (Pubblicita' delle decisioni). - 1. Le
decisioni di cui agli articoli 15, 16, 18, 19 e 25 sono
pubblicate entro venti giorni in un apposito bollettino, a
cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nello
stesso bollettino sono pubblicate, ove l'Autorita' lo
ritenga opportuno, le conclusioni delle indagini di cui
all'art. 12, comma 2.»
- Si riporta il testo del comma 26 dell'art. 2 della
legge 14 ottobre 1995, n. 481 (Norme per la concorrenza e
la regolazione dei servizi di pubblica utilita'.
Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di
pubblica utilita):
«26. La pubblicita' di atti e procedimenti delle
Autorita' e' assicurata anche attraverso un apposito
bollettino pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri.»
- Si riporta il testo del comma 21 dell'art. 1 della
legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi
delle telecomunicazioni e radiotelevisivo):
«21. All'Autorita' si applicano le disposizioni di cui
all'art. 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, non
derogate dalle disposizioni della presente legge. Le
disposizioni del comma 9, limitatamente alla deroga alle
norme sulla contabilita' generale dello Stato, nonche' dei
commi 16 e 19 del presente articolo si applicano anche alle
altre Autorita' istituite dalla legge 14 novembre 1995, n.
481, senza oneri a carico dello Stato.»
Note al comma 1250:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 19 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti
per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'
interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale):
«Art. 19 (Fondi per le politiche della famiglia, per le
politiche giovanili e per le politiche relative ai diritti
e alle pari opportunita). - 1. Al fine di promuovere e
realizzare interventi per la tutela della famiglia, in
tutte le sue componenti e le sue problematiche
generazionali, nonche' per supportare l'Osservatorio
nazionale sulla famiglia, presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo denominato
«Fondo per le politiche della famiglia», al quale e'
assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e
di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.»
- Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 8 marzo
2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternita'
e della paternita', per il diritto alla cura e alla
formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta):
«Art. 9. (Misure a sostegno della flessibilita' di
orario). - 1. Al fine di promuovere e incentivare forme di
articolazione della prestazione lavorativa volte a
conciliare tempo di vita e di lavoro, nell'ambito del Fondo
per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e'
destinata una quota fino a lire 40 miliardi annue a
decorrere dall'anno 2000, al fine di erogare contributi, di
cui almeno il 50 per cento destinato ad imprese fino a
cinquanta dipendenti, in favore di aziende che applichino
accordi contrattuali che prevedono azioni positive per la
flessibilita', ed in particolare:
a) progetti articolati per consentire alla
lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno
dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in
affidamento o in adozione un minore, di usufruire di
particolari forme di flessibilita' degli orari e
dell'organizzazione del lavoro, tra cui part time
reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario
flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore,
flessibilita' sui turni, orario concentrato, con priorita'
per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di
eta' o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di
adozione;
b) programmi di formazione per il reinserimento dei
lavoratori dopo il periodo di congedo;
c) progetti che consentano la sostituzione del
titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che benefici
del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi
parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la
solidarieta' sociale e per le pari opportunita', sono
definiti i criteri e le modalita' per la concessione dei
contributi di cui al comma 1.».
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 3 agosto
1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della
prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in
danno di minori, quali nuove forme di riduzione in
schiavitu):
«Art. 17 (Attivita' di coordinamento). - 1. Sono
attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
fatte salve le disposizioni della legge 28 agosto 1997, n.
285, le funzioni di coordinamento delle attivita' svolte da
tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla
prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei
minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso sessuale.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta ogni anno
al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta ai sensi
del comma 3.
1-bis. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunita'
l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della
pornografia minorile con il compito di acquisire e
monitorare i dati e le informazioni relativi alle
attivita', svolte da tutte le pubbliche amministrazioni,
per la prevenzione e la repressione della pedofilia. A tale
fine e' autorizzata l'istituzione presso l'Osservatorio di
una banca dati per raccogliere, con l'apporto dei dati
forniti dalle amministrazioni, tutte le informazioni utili
per il monitoraggio del fenomeno. Con decreto del Ministro
per le pari opportunita' sono definite la composizione e le
modalita' di funzionamento dell'Osservatorio nonche' le
modalita' di attuazione e di organizzazione della banca
dati, anche per quanto attiene all'adozione dei dispositivi
necessari per la sicurezza e la riservatezza dei dati.
Resta ferma la disciplina delle assunzioni di cui ai
commi da 95 a 103 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311. Per l'istituzione e l'avvio delle attivita'
dell'Osservatorio e della banca dati di cui al presente
comma e' autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno
2006 e di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come rideterminata
dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2005, n.
266. A decorrere dall'anno 2009, si provvede ai sensi
dell'art. 11-ter, comma 1, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato; ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Le multe irrogate, le somme di denaro confiscate e
quelle derivanti dalla vendita dei beni confiscati ai sensi
della presente legge sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate su un apposito fondo da
iscrivere nello stato di previsione della Presidenza del
Consiglio dei ministri e destinate, nella misura di due
terzi, a finanziare specifici programmi di prevenzione,
assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori degli
anni diciotto vittime dei delitti di cui agli
articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies del
codice penale, introdotti dagli articoli 2, comma 1, 3, 4 e
5 della presente legge. La parte residua del fondo e'
destinata, nei limiti delle risorse effettivamente
disponibili, al recupero di coloro che, riconosciuti
responsabili dei delitti previsti dagli articoli 600-bis,
secondo comma, 600-ter, terzo comma, e 600-quater del
codice penale, anche se relativi al materiale pornografico
di cui all'art. 600-quater.1 dello stesso codice, facciano
apposita richiesta. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1,
la Presidenza del Consiglio dei Ministri:
a) acquisisce dati e informazioni, a livello
nazionale ed internazionale, sull'attivita' svolta per la
prevenzione e la repressione e sulle strategie di contrasto
programmate o realizzate da altri Stati;
b) promuove, in collaborazione con i Ministeri della
pubblica istruzione, della sanita', dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, di grazia e
giustizia e degli affari esteri, studi e ricerche relativi
agli aspetti sociali, sanitari e giudiziari dei fenomeni di
sfruttamento sessuale dei minori;
c) partecipa, d'intesa con il Ministero degli affari
esteri, agli organismi comunitari e internazionali aventi
compiti di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale.
4. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi 1
e 3 e' autorizzata la spesa di lire cento milioni annue. Al
relativo onere si fa fronte mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo
utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del
Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
5. Il Ministro dell'interno, in virtu' dell'accordo
adottato dai Ministri di giustizia europei in data
27 settembre 1996, volto ad estendere la competenza di
EUROPOL anche ai reati di sfruttamento sessuale di minori,
istituisce, presso la squadra mobile di ogni questura, una
unita' specializzata di polizia giudiziaria, avente il
compito di condurre le indagini sul territorio nella
materia regolata dalla presente legge.
6. Il Ministero dell'interno istituisce altresi' presso
la sede centrale della questura un nucleo di polizia
giudiziaria avente il compito di raccogliere tutte le
informazioni relative alle indagini nella materia regolata
dalla presente legge e di coordinarle con le sezioni
analoghe esistenti negli altri Paesi europei.
7. L'unita' specializzata ed il nucleo di polizia
giudiziaria sono istituiti nei limiti delle strutture, dei
mezzi e delle vigenti dotazioni organiche, nonche' degli
stanziamenti iscritti nello stato di previsione del
Ministero dell'interno.».
- La legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della
Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio
nazionale per l'infanzia), e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302.
Note al comma 1251:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.»
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 8 della
legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3):
«6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non
possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.».
Note al comma 1253:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.»
Note al comma 1254:
- La legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il
sostegno della maternita' e della paternita', per il
diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento
dei tempi delle citta), e' stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 13 marzo 2000, n. 60.
Note al comma 1257:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 7 della
legge 3 dicembre 1999, n. 493 (Norme per la tutela della
salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione
contro gli infortuni domestici), cosi come modificato dalla
presente legge:
«4. L'assicurazione comprende i casi di infortunio
avvenuti nell'ambito domestico in occasione ed a causa
dello svolgimento delle attivita' di cui all'art. 6,
comma 2, lettera a), e dai quali sia derivata una
inabilita' permanente al lavoro non inferiore al 27 per
cento. Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni
verificatisi al di fuori del territorio nazionale.».
Note al comma 1258:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 28 agosto
1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e
di opportunita' per l'infanzia e l'adolescenza):
«Art. 1 (Fondo nazionale per l'infanzia e
l'adolescenza). - 1. E' istituito, presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, il Fondo nazionale per l'infanzia e
l'adolescenza finalizzato alla realizzazione di interventi
a livello nazionale, regionale e locale per favorire la
promozione dei diritti, la qualita' della vita, lo
sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione
dell'infanzia e dell'adolescenza, privilegiando l'ambiente
ad esse piu' confacente ovvero la famiglia naturale,
adottiva o affidataria, in attuazione dei principi della
Convenzione sui diritti del fanciullo resa esecutiva ai
sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e degli
articoli 1 e 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2. Il Fondo e' ripartito tra le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. Una quota pari al 30 per
cento delle risorse del Fondo e' riservata al,
finanziamento di interventi da realizzare nei comuni di
Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma,
Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania,
Palermo e Cagliari. La ripartizione del Fondo e della quota
riservata avviene, per il 50 per cento, sulla base
dell'ultima rilevazione della popolazione minorile
effettuata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e
per il 50 per cento secondo i seguenti criteri:
a) carenza di strutture per la prima infanzia secondo
le indicazioni del Centro nazionale di documentazione e di
analisi per l'infanzia della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
b) numero di minori presenti in presidi residenziali
socio-assistenziali in base all'ultima rilevazione
dell'ISTAT;
c) percentuale di dispersione scolastica nella scuola
dell'obbligo come accertata dal Ministero della pubblica
istruzione;
d) percentuale di famiglie con figli minori che
vivono al di sotto della soglia di poverta' cosi' come
stimata dall'ISTAT;
e) incidenza percentuale del coinvolgimento di minori
in attivita' criminose come accertata dalla Direzione
generale dei servizi civili del Ministero dell'interno,
nonche' dall'Ufficio centrale per la giustizia minorile del
Ministero di grazia e giustizia.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministro per la
solidarieta' sociale, con proprio decreto emanato di
concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, di grazia
e giustizia e con il Ministro per le pari opportunita',
sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano nonche' le Commissioni parlamentari competenti,
provvede alla ripartizione delle quote del Fondo tra le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di
quelle riservate ai comuni, ai sensi del comma 2.
4. Per il finanziamento del Fondo e' autorizzata la
spesa di lire 117 miliardi per l'anno 1997 e di lire 312
miliardi a decorrere dall'anno 1998.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 11 della
legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio):
«3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
competenza, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni
contabili pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e
degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla
determinazione del quantum della prestazione, afferenti
imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in
vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui
essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte
conseguenti all'andamento dell'inflazione;
c) la determinazione, in apposita tabella, per le
leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle
quote destinate a gravare su ciascuno degli anni
considerati;
d) la determinazione, in apposita tabella, della
quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui
quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
e) la determinazione, in apposita tabella, delle
riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella,
per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per
le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno
stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
tra le spese in conto capitale;
g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art.
11-bis e le corrispondenti tabelle;
h) l'importo complessivo massimo destinato, in
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al
rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma
dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle
modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente da pubbliche amministrazioni non
compreso nel regime contrattuale;
i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate
alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o
riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si
caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento
dei saldi di cui alla lettera a);
i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o
riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato
direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con
esclusione di interventi di carattere localistico o
microsettoriale;
i-quater) norme recanti misure correttive degli
effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11-ter,
comma 7.».
Note al comma 1259:
- Si riporta il testo dell'art. 119 della Costituzione
della Repubblica italiana:
«Art. 119 (I Comuni, le Province, le Citta'
metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di
entrata e di spesa). - I Comuni, le Province, le Citta'
metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome.
Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in
armonia con la Costituzione e secondo i principi di
coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di
tributi erariali riferibile al loro territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo,
senza vincoli di destinazione, per i territori con minore
capacita' fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai
commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle
Citta' metropolitane e alle Regioni di finanziare
integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la
solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici
e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti
della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse
aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di
determinati Comuni, Province, Citta' metropolitane e
Regioni.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le
Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i
principi generali determinati dalla legge dello Stato.
Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare
spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato
sui prestiti dagli stessi contratti.».
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 8 della
legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla legge Costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3):
«6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non
possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.»
Nota al comma 1261:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 19 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti
per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'
interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale):
«3. Al fine di promuovere le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunita', presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo denominato
«Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunita», al quale e' assegnata la somma di 3 milioni
di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a
decorrere dall'anno 2007.»
Nota al comma 1263:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 9 gennaio
2006, n. 7 (Disposizioni concernenti la prevenzione e il
divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile):
«Art. 2 (Attivita' di promozione e coordinamento). - 1.
La Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per
le pari opportunita' promuove e sostiene, nell'ambito degli
ordinari stanziamenti di bilancio, il coordinamento delle
attivita' svolte dai Ministeri competenti dirette alla
prevenzione, all'assistenza alle vittime e all'eliminazione
delle pratiche di mutilazione genitale femminile.
2. Ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui al
comma 1, la Presidenza del Consiglio dei
ministri-Dipartimento per le pari opportunita' acquisisce
dati e informazioni, a livello nazionale e internazionale,
sull'attivita' svolta per la prevenzione e la repressione e
sulle strategie di contrasto programmate o realizzate da
altri Stati.»
Nota al comma 1265:
- Per l'art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997,
si vedano le note al comma 1251.
Nota al comma 1266:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 42 del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (testo unico
delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternita' e della paternita', a norma
dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), cosi come
modificato dalla presente legge:
«5. La lavoratrice madre o, in alternativa, il
lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei
fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in
situazione di gravita' di cui all'art. 3, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'art.
4, comma 1, della legge medesima e che abbiano titolo a
fruire dei benefici di cui all'art. 33, comma 1, del
presente testo unico e all'art. 33, commi 2 e 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza del figlio,
hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2
dell'art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta
giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il
richiedente ha diritto a percepire un'indennita'
corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo
medesimo e' coperto da contribuzione figurativa;
l'indennita' e la contribuzione figurativa spettano fino a
un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per
il congedo di durata annuale. Detto importo e' rivalutato
annualmente, a decorrere dall'anno 2002, sulla base della
variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati. L'indennita' e' corrisposta
dal datore di lavoro secondo le modalita' previste per la
corresponsione dei trattamenti economici di maternita'. I
datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva,
detraggono l'importo dell'indennita' dall'ammontare dei
contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale
competente. Peri dipendenti dei predetti datori di lavoro
privati, compresi quelli per i quali non e' prevista
l'assicurazione per le prestazioni di maternita',
l'indennita' di cui al presente comma e' corrisposta con le
modalita' di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre
1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 febbraio 1980, n. 33. Il congedo fruito ai sensi del
presente comma alternativamente da entrambi i genitori non
puo' superare la durata complessiva di due anni; durante il
periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire
dei benefici di cui all'art. 33, comma 1, del presente
testo unico e all'art. 33, commi 2 e 3, della legge
5 febbraio 1992, n. 104, fatte salve le disposizioni di cui
ai commi 5 e 6 del medesimo articolo. I soggetti che
usufruiscono dei permessi di cui al presente comma per un
periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto
ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al
numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero
maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza
riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa»
Nota al comma 1269:
- Si riporta il testo del comma 429 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006), cosi come modificato dalla
presente legge:
«429. Per lo svolgimento delle attivita' istituzionali
della Fondazione di cui all'art. 1, comma 160, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, e' assegnato un contributo di 3
milioni di euro per l'anno 2006 e di 750.000 euro per
ciascuno degli anni 2007 e 2008. A tal fine e'
corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di
cui all'art. 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n.
328. Le risorse pari a 2,25 milioni di euro per gli anni
2007 e 2008 confluiscono nel Fondo nazionale per le
politiche sociali di cui all'art. 20, comma 8, della legge
8 novembre 2000, n. 328».
Nota al comma 1270:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 3 agosto
2004, n. 206 (Nuove norme in favore delle vittime del
terrorismo e delle stragi di tale matrice), cosi some
modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - 1. Le disposizioni della presente legge si
applicano a tutte le vittime degli atti di terrorismo e
delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio
nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini
italiani, nonche' ai loro familiari superstiti.
1-bis. Le disposizioni della presente legge si
applicano inoltre ai familiari delle vittime del disastro
aereo di Ustica del 1980 nonche' ai familiari delle vittime
e ai superstiti della cosiddetta «banda della Uno bianca».
Ai beneficiari vanno compensate le somme gia' percepite
2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente
legge si applicano le disposizioni contenute nella legge
20 ottobre 1990, n. 302, nella legge 23 novembre 1998, n.
407, e successive modificazioni, nonche' l'art. 82 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, ad eccezione del comma 6.».
Nota al comma 1276:
- Si riporta il testo del comma 343 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«343. Per indennizzare i risparmiatori che, investendo
sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi
finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non
altrimenti risarcito, e' costituito, a decorrere dall'anno
2006, un apposito fondo nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze. Il fondo e'
alimentato con le risorse di cui al comma 345, previo loro
versamento al bilancio dello Stato.».
Note al comma 1277:
- La legge 8 agosto 1985, n. 440 (Istituzione di un
assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano
illustrato la Patria e che versino in stato di particolare
necessita), e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
23 agosto 1985, n. 198.
- Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 20 della
legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali):
«8. A decorrere dall'anno 2002 lo stanziamento
complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali e'
determinato dalla legge finanziaria con le modalita' di cui
all'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, assicurando
comunque la copertura delle prestazioni di cui all'art. 24
della presente legge.»
Note al comma 1278:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge
31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone
montane):
«Art. 2 (Fondo nazionale per la montagna). - 1. E'
istituito presso il Ministero del bilancio e della
programmazione economica il Fondo nazionale per la
montagna.
2. Il Fondo e' alimentato da trasferimenti comunitari,
dello Stato e di enti pubblici, ed e' iscritto in un
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
del bilancio e della programmazione economica. Le somme
provenienti dagli enti pubblici sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate al suddetto
capitolo.
3. Le risorse erogate dal Fondo hanno carattere
aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o
speciale dello Stato a favore degli enti locali. Le risorse
sono ripartite fra le regioni e le province autonome che
provvedono ad istituire propri fondi regionali per la
montagna, alimentati anche con stanziamenti a carico dei
rispettivi bilanci, con i quali sostenere gli interventi
speciali di cui all'art. 1.
4. Le regioni e le province autonome disciplinano con
propria legge i criteri relativi all'impiego delle risorse
di cui al comma 3.
5. I criteri di ripartizione del Fondo tra le regioni e
le province autonome sono stabiliti con deliberazione del
Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE), sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, su proposta del Ministro per gli affari regionali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
il Ministro delle politiche agricole e forestali.
6. I criteri di ripartizione tengono conto
dell'esigenza della salvaguardia dell'ambiente con il
conseguente sviluppo delle attivita' agro-silvo-pastorali
eco-compatibili, dell'estensione del territorio montano,
della popolazione residente, anche con riferimento alle
classi di eta', alla occupazione ed all'indice di
spopolamento, del reddito medio pro capite, del livello dei
servizi e dell'entita' dei trasferimenti ordinari e
speciali.»
Nota al comma 1284:
- Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, si vedano le note al comma 1251.
Note al comma 1285:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 80 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2001), cosi come modificato dalla
presente legge:
«Art. 80 (Disposizioni in materia di politiche
sociali). - 1. Nei limiti di lire 350 miliardi per l'anno
2001 e di lire 430 miliardi per l'anno 2002 e fino alla
data del 31 dicembre 2002, ovvero fino alla conclusione dei
processi attuativi della sperimentazione e comunque non
oltre il 30 giugno 2007, fermi restando gli stanziamenti
gia' previsti:
a) i comuni individuati ai sensi dell'art. 4 del
decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, sono
autorizzati, nell'ambito della disciplina prevista dal
predetto decreto legislativo, a proseguire l'attuazione
dell'istituto del reddito minimo di inserimento;
b) la disciplina dell'istituto del reddito minimo di
inserimento di cui al citato decreto legislativo n. 237 del
1998 si applica anche ai comuni compresi nei territori per
i quali sono stati approvati, alla data del 30 giugno 2000,
i patti territoriali di cui all'art. 2, comma 203, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni,
che i medesimi comuni hanno sottoscritto o ai quali hanno
aderito e che comprendono comuni gia' individuati o da
individuare ai sensi dell'art. 4 del medesimo decreto
legislativo n. 237 del 1998.»
Nota al comma 1286:
- Si riporta il testo del comma 44 dell'art. 59 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica):
«44. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e'
istituito il Fondo per le politiche sociali, con una
dotazione di lire 28 miliardi per l'anno 1998, di lire 115
miliardi per l'anno 1999 e di lire 143 miliardi per l'anno
2000.».
Nota al comma 1287:
- Si riporta il testo del comma 333 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«333. Il Ministero dell'economia e delle finanze
comunica per iscritto, entro il 15 gennaio 2006, la sede
dell'ufficio postale di zona presso il quale gli assegni
possono essere riscossi con riferimento all'assegno di cui
al comma 331 e, previa verifica dell'ordine di nascita,
entro la fine del mese successivo a quello di nascita o di
adozione con riferimento all'assegno di cui al comma 332.
Gli assegni possono essere riscossi, in deroga ad ogni
disposizione vigente in materia di minori, dall'esercente
la potesta' sui figli di cui ai commi 331 e 332, sempreche'
residente, cittadino italiano ovvero comunitario ed
appartenente a un nucleo familiare con un reddito
complessivo, riferito all'anno 2004 ai fini dell'assegno di
cui al comma 331 e all'anno 2005 ai fini dell'assegno di
cui al comma 332, non superiore ad euro 50.000. Per nucleo
familiare s'intende quello di cui all'art. 1 del decreto
ministeriale 22 gennaio 1993 del Ministro della sanita',
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio
1993. La condizione reddituale di cui al presente comma e'
autocertificata dall'esercente la potesta', all'atto della
riscossione dell'assegno, mediante riempimento e
sottoscrizione di apposita formula prestampata in calce
alla comunicazione del Ministero dell'economia e delle
finanze, da verificare da parte dell'Agenzia delle entrate
secondo procedure definite convenzionalmente. Per
l'attuazione del presente comma il Ministero dell'economia
e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione
generale, del personale e dei servizi del tesoro si avvale
di SOGEI Spa.».
Note al comma 1288:
- Si riporta il testo dell'art. 18 della legge
24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale):
«Art. 18 (Ordinanza-ingiunzione). - Entro il termine di
trenta giorni dalla data della contestazione o
notificazione della violazione, gli interessati possono far
pervenire all'autorita' competente a ricevere il rapporto a
norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono
chiedere di essere sentiti dalla medesima autorita'.
L'autorita' competente, sentiti gli interessati, ove
questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti
inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se
ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza
motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge
il pagamento, insieme con le spese, all'autore della
violazione ed alle persone che vi sono obbligate
solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di
archiviazione degli atti comunicandola integralmente
all'organo che ha redatto il rapporto.
Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la
restituzione, previo pagamento delle spese di custodia,
delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo
stesso provvedimento. La restituzione delle cose
sequestrate e' altresi' disposta con l'ordinanza di
archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.
Il pagamento e' effettuato all'ufficio del registro o
al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione,
entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di
detto provvedimento, eseguita nelle forme previste
dall'art. 14; del pagamento e' data comunicazione, entro il
trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto,
all'autorita' che ha emesso l'ordinanza.
Il termine per il pagamento e' di sessanta giorni se
l'interessato risiede all'estero.
La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione puo' essere
eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le
modalita' di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.
L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo.
Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa
esecutiva dopo il decorso del termine per proporre
opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione e' proposta,
con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale
si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale
viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato
il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o e'
dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la
stessa.».
- Per il comma 333 dell'art. 1 della citata legge n.
266 del 2005, si veda la nota al comma 1287.
Nota al comma 1290:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 19 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti
per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'
interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale):
«2. Al fine di promuovere il diritto dei giovani alla
formazione culturale e professionale e all'inserimento
nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad
agevolare la realizzazione del diritto dei giovani
all'abitazione, nonche' a facilitare l'accesso al credito
per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo
denominato «Fondo per le politiche giovanili», al quale e'
assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e
di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.».
Nota al comma 1292:
- Si riporta il testo dell'art. 11-quaterdecies del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di
contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in
materia tributaria e finanziaria):
«Art. 11-quaterdecies (Interventi infrastrutturali, per
la ricerca e per l'occupazione). - 1. Per consentire
l'organizzazione e l'adeguamento degli impianti e
attrezzature necessari allo svolgimento dei Campionati
mondiali di nuoto che si terranno a Roma nel 2009 e dei
Giochi del Mediterraneo che si terranno a Pescara nel
medesimo anno, il Dipartimento della protezione civile e'
autorizzato a provvedere con contributi quindicennali nei
confronti dei soggetti competenti. A tal fine e'
autorizzata la spesa annua di 2 milioni di euro per
quindici anni a decorrere dal 2007, nonche' quella annua di
2 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno
2008, da ripartire in eguale misura tra le manifestazioni
di cui al primo periodo del presente comma.
2. [Per l'organizzazione e l'adeguamento
infrastrutturale necessario alla realizzazione del convegno
internazionale interconfessionale, e' autorizzata la spesa
di 5 milioni di euro per l'anno 2006].
3. Per la prosecuzione degli interventi previsti
dall'art. 1, comma 279, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e' autorizzata la spesa di ulteriori 3 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2006; e' altresi' autorizzata la
spesa di ulteriori 1,5 milioni di euro per la prosecuzione
degli interventi previsti dall'art. 1, comma 278, della
citata legge n. 311 del 2004 in favore della Facolta' ivi
indicata della Seconda Universita' degli studi di Napoli.
4. Al comma 2 dell'art. 2 del decreto-legge 24 dicembre
2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «1° luglio 2003» sono
sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2005»;
b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2005»
sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006»;
c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2005» sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006».
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la
fauna selvatica o, se istituti, degli istituti regionali,
possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento
selettivi, distinti per sesso e classi di eta',
regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati
appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei
periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992,
n. 157.
6. Al comma 1 dell'art. 70 del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, e' aggiunta la seguente lettera:
«e-ter) dell'esecuzione di vendemmie di breve durata e a
carattere saltuario, effettuata da studenti e pensionati».
A tal fine e' autorizzata la spesa annua di 200.000 euro
dal 2006.
7. Al fine di garantire i livelli occupazionali nel
parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, e' erogata a
favore dell'ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise
la somma di euro 2.500.000, a decorrere dall'anno 2006, per
consentire la stabilizzazione del personale fuori ruolo
operante presso l'ente. Le relative stabilizzazioni sono
effettuate nei limiti delle risorse assegnate con il
presente comma e nel rispetto delle normative vigenti in
materia di assunzioni, anche in soprannumero. I rapporti di
lavoro in essere con il personale che presta attivita'
professionale e collaborazione presso l'ente parco sono
regolati, sulla base di nuovi contratti che verranno
stipulati dall'ente, a decorrere dal 1° gennaio 2006, fino
alla definitiva stabilizzazione del suddetto personale e,
comunque, non oltre il 31 dicembre 2007 nei limiti delle
risorse di cui al primo periodo. Al relativo onere si
provvede attraverso la riduzione del fondo di cui al
comma 96 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
8. Il comma 12 dell'art. 9 della legge 6 dicembre 1991,
n. 394, e' sostituito dal seguente:
«12. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque
anni».
9. All'art. 17, commi 1, 2 e 6, lettera a), del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive
modificazioni, le parole: «31 dicembre 2005» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006». La
disposizione del presente comma non si applica alle
discariche di II categoria, di tipo A, di tipo ex 2A e alle
discariche per inerti, cui si conferiscono materiali di
matrice cementizia contenenti amianto, per le quali il
termine di conferimento e' fissato alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
10. Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993,
n. 379, e' aumentato, a decorrere dall'anno 2006, ad euro
2.300.000. Per le attivita' e il conseguimento delle
finalita' scientifiche del Polo nazionale di cui alla
tabella A prevista dall'art. 1 della legge 29 ottobre 2003,
n. 291, viene riconosciuto alla Sezione italiana
dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della
cecita' un contributo annuo di euro 750.000. E' concesso un
contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni
2006, 2007 e 2008 in favore dell'ente morale riconosciuto
con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1967,
n. 516. Il contributo di cui all'art. 1, comma 113, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, deve essere inteso come
contributo statale annuo ordinario; a decorrere dall'anno
2006 esso e' pari a 400.000 euro. Per le finalita' di cui
all'art. 1, comma 187, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e' autorizzata per il 2006 la spesa di 15 milioni di
euro e per ciascuno degli anni 2007 e 2008 la spesa di un
milione di euro. In favore della Lega italiana tumori e'
autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno
degli anni 2006, 2007 e 2008.
11. In considerazione del rilievo nazionale e
internazionale nella sperimentazione sanitaria di elevata
specializzazione e nella cura delle patologie nel campo
dell'oftalmologia, per l'anno 2006 e' autorizzata la
concessione di un contributo di 1 milione di euro in favore
della Fondazione «G.B. Bietti» per lo studio e la ricerca
in oftalmologia, con sede in Roma. Allo scopo di promuovere
il miglioramento della salute e di offrire ai cittadini
alti livelli di assistenza ospedaliera, e' autorizzata la
concessione di un contributo associativo nel limite di
50.000 euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008
in favore del Comitato permanente degli Ospedali
dell'Unione europea (Hope) con sede in Belgio. E'
autorizzata la spesa di 219.000 euro per l'anno 2006,
500.000 euro per l'anno 2007 e 500.000 euro per l'anno 2008
per l'interconnessione e la formazione sanitaria tra centri
sanitari all'estero e in Italia che il Ministro della
salute, il Ministro per gli italiani nel mondo, il Ministro
degli affari esteri, il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e il Ministro per
l'innovazione e le tecnologie attuano congiuntamente
avvalendosi, in particolare, dell'Associazione denominata
«Alleanza degli Ospedali italiani nel mondo», da essi
congiuntamente costituita in data 2 febbraio 2004.
12. Il prestito vitalizio ipotecario ha per oggetto la
concessione da parte di aziende ed istituti di credito
nonche' da parte di intermediari finanziari, di cui
all'art. 106 del testo unico di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, di finanziamenti a medio e lungo
termine con capitalizzazione annuale di interessi e spese,
e rimborso integrale in unica soluzione alla scadenza,
assistiti da ipoteca di primo grado su immobili
residenziali, riservati a persone fisiche con eta'
superiore ai 65 anni compiuti.
13. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, emana
uno o piu' decreti, ai sensi dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:
a) il riordino delle disposizioni in materia di
attivita' di installazione degli impianti all'interno degli
edifici;
b) la definizione di un reale sistema di verifiche
degli impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo
primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti
garantendo una effettiva sicurezza;
c) la determinazione delle competenze dello Stato,
delle regioni e degli enti locali secondo i principi di
sussidiarieta' e di leale collaborazione, anche tramite lo
strumento degli accordi in sede di Conferenza unificata di
cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281;
d) la previsione di sanzioni in caso di violazione
degli obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti dalle
lettere a) e b).
14. Per la prosecuzione ed il completamento degli
interventi di cui all'art. 52, comma 21, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, e' autorizzata la spesa di 10
milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
15. Al comma 4 dell'art. 1 della legge 9 dicembre 1998,
n. 426, dopo la lettera p-terdecies), e' aggiunta la
seguente:
«p-quaterdecies) area del territorio di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 19 maggio 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio
2005».
16. Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, la disposizione prevista
dall'art. 2, comma 1, lettera b), dello stesso decreto si
interpreta nel senso che un'area e' da considerare comunque
fabbricabile se e' utilizzabile a scopo edificatorio in
base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente
dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
17. E' autorizzato un contributo quindicennale di 1
milione di euro a decorrere dall'anno 2006 in favore
dell'ANAS Spa per la realizzazione di lavori di raccordo
stradale tra le strade pugliesi SP 231 e SP 238.
18. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive
e' determinata annualmente la quota di risorse del Fondo
speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui
all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, da
destinare, a valere sulla quota erogata a fondo perduto,
agli interventi previsti dal comma 270 dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311.
19. Il primo periodo del comma 1 dell'art. 155 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e' sostituito dal seguente: "Il reddito imponibile dei
soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera a), derivante
dall'utilizzo in traffico internazionale delle navi
indicate nell'art. 8-bis, comma 1, lettera a), del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, iscritte nel registro
internazionale di cui al decreto-legge 30 dicembre 1997, n.
457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1998, n. 30, e dagli stessi armate, nonche' delle navi
noleggiate il cui tonnellaggio non sia superiore al 50 per
cento di quello complessivamente utilizzato, e' determinato
ai sensi della presente sezione qualora il contribuente
comunichi un'opzione in tal senso all'Agenzia delle entrate
entro tre mesi dall'inizio del periodo d'imposta a partire
dal quale intende fruirne con le modalita' di cui al
decreto previsto dall'art. 161".
20. Per la prosecuzione degli interventi previsti
dall'art. 2 della legge 30 luglio 2002, n. 174, nonche' per
la realizzazione di opere di natura sociale, culturale e
sportiva, e' autorizzato un contributo quindicennale di 1
milione di euro a decorrere dall'anno 2006.
21. All'art. 1 del decreto legge 24 dicembre 2003, n.
353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2004, n. 46, al comma 3, dopo le parole: «dell'ambiente
naturale» sono inserite le seguenti: «, le associazioni
riconosciute a carattere nazionale aventi per oggetto
statutario, da piu' di quaranta anni, lo svolgimento o la
promozione di attivita' di ricerca oncologica.».
Nota al comma 1293:
- Si riporta il testo del comma 556 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006), cosi come modificato dalla
presente legge:
«556. Al fine di prevenire fenomeni di disagio
giovanile legato all'uso di sostanze stupefacenti, e'
istituito presso il Ministero della solidarieta' sociale
l'«Osservatorio per il disagio giovanile legato alle
dipendenze». Con decreto del Ministro della solidarieta'
sociale, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e' disciplinata la composizione e
l'organizzazione dell'Osservatorio. Presso il Ministero di
cui al presente comma e' altres` istituito il «Fondo
nazionale per le comunita' giovanili», per azioni di
promozione della salute e di prevenzione dei comportamenti
a rischio e per favorire la partecipazione dei giovani in
materia di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno
delle dipendenze. La dotazione finanziaria del Fondo per
ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 e' fissata in 5
milioni di euro, di cui il 25 per cento e' destinato ai
compiti istituzionali del Ministero della solidarieta'
sociale di comunicazione, informazione, ricerca,
monitoraggio e valutazione, per i quali il Ministero si
avvale del parere dell'Osservatorio per il disagio
giovanile legato alle dipendenze; il restante 75 per cento
del Fondo viene destinato alle associazioni e reti
giovanili individuate con decreto del Ministro della
solidarieta' sociale, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Con tale decreto, di natura regolamentare,
vengono determinati anche i criteri per l'accesso al Fondo
e le modalita' di presentazione delle istanze.».
Nota al comma 1295:
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge
24 dicembre 1957, n. 1295 (Costituzione di un Istituto per
il credito sportivo con sede in Roma):
«Art. 5. L'Istituto puo' concedere contributi per
interessi sui mutui anche se accordati da altre aziende di
credito e dalla Cassa depositi e prestiti per le finalita'
istituzionali, con le disponibilita' di un fondo speciale
costituito presso l'Istituto medesimo e alimentato con il
versamento da parte dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato dell'aliquota ad esso spettante a norma
dell'art. 5 del regolamento di cui al decreto ministeriale
19 giugno 2003, n. 179 del Ministro dell'economia e delle
finanze, nonche' con l'importo dei premi riservati al CONI
a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948,
n. 496, colpiti da decadenza per i quali resta salvo il
disposto dell'art. 90, comma 16, della legge 27 dicembre
2002, n. 289.
Per i mutui assistiti dal contributo agli interessi di
cui al primo comma del presente articolo la relativa rata
di ammortamento verra' ridotta di un ammontare pari
all'importo annuale del contributo concesso.
La concessione del contributo agli interessi puo'
essere sospesa o revocata dall'Istituto nei casi piu' gravi
anche con effetto retroattivo, nei confronti di quei
mutuatari che non si trovassero, a seguito di successivi
controlli, nelle condizioni previste dal contratto di
concessione del finanziamento.».
Nota al comma 1296:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n.
179 (Regolamento recante la disciplina dei concorsi
pronostici su base sportiva):
«Art. 5 (Ripartizione della posta). - 1. La posta dei
concorsi pronostici e' ripartita, secondo quanto gia'
disposto dagli articoli 2 e 5 della legge 24 dicembre 1957,
n. 1295, dall'art. 2 della legge 29 settembre 1965, n.
1117, dall'art. 3 della legge 29 dicembre 1988, n. 555,
dall'art. 27 della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
dall'art. 2 del decreto legislativo 2 dicembre 1999, n. 464
e dall'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,
convertito, con modificazioni, con la legge 8 agosto 2002,
n. 178, nelle seguenti percentuali:
a) aggio al punto di vendita 8%;
b) montepremi: 50%;
c) imposta unica: 33,84%;
d) contributo all'Istituto per il credito sportivo:
2,45%;
e) contributo alle spese di gestione di AAMS:
5,71%.».
Nota al comma 1297:
- Si riporta il testo della lettera a) del comma 19
dell'art. 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181
(Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
dei Ministeri):
«19. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei
Ministri:
a) le funzioni di competenza statale attribuite al
Ministero per i beni e le attivita' culturali dagli
articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, in materia di sport. Entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, lo statuto dell'Istituto
per il credito sportivo e' modificato al fine di prevedere
la vigilanza da parte del Presidente del Consiglio dei
Ministri e del Ministro per i beni e le attivita'
culturali.».
Nota al comma 1298:
- Si riporta il testo del comma 580 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«580. Al Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), cui la
legge 15 luglio 2003, n. 189, ha attribuito compiti
relativi alla promozione dell'attivita' sportiva tra le
persone disabili e di riconoscimento e coordinamento di
tutte le organizzazioni sportive per disabili, e' concesso
un contributo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2006,
2007 e 2008, per la promozione della pratica sportiva di
base e agonistica.».
Note al comma 1299:
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 3 della
legge 9 ottobre 2000, n. 285 (Interventi per i Giochi
olimpici invernali «Torino 2006»):
«7. L'Agenzia termina la propria attivita' il
31 dicembre 2006.».
- Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 10
della legge 9 ottobre 2000, n. 285 (Interventi per i Giochi
olimpici invernali «Torino 2006»):
«Art. 10 (Risorse finanziarie). - 1. Per il
finanziamento degli interventi necessari allo svolgimento
dei Giochi olimpici e delle opere connesse e' autorizzato
il limite d'impegno quindicennale di lire 110 miliardi per
l'anno 2001, quale limite massimo del concorso dello Stato
agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o altre
operazioni finanziarie che l'Agenzia e l'Ente nazionale per
le strade (ANAS) e la Societa' italiana per il traforo
autostradale del Frejus (SITAF), nonche', limitatamente
alle opere connesse di cui all'art. 1, comma 1, la regione
Piemonte, la provincia di Torino, il comune di Torino e la
societa' Gruppo Torinese Trasporti spa, sono autorizzati ad
effettuare, nei limiti della quota che sara' a ciascuno
assegnata con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da emanare successivamente alla predisposizione
del piano degli interventi; le relative rate di
ammortamento per capitale ed interessi sono corrisposte
agli istituti finanziatori da parte del Ministero
dell'economia e delle finanze. Per le medesime finalita' e
per il funzionamento dell'Agenzia e' altresi' concesso
all'Agenzia un contributo straordinario nel limite massimo
di lire 5 miliardi per l'anno 2000, di lire 20 miliardi per
l'anno 2001 e di lire 10 miliardi per l'anno 2002.
2. Per lo svolgimento delle sue funzioni sono inoltre
attribuite all'Agenzia le somme previste alla voce «spese
generali» compresa nel quadro economico di ciascun progetto
delle opere di cui agli allegati 1, 2 e 3, ed eventuali
successive variazioni. Tale importo e' commisurato al 3 per
cento dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle
forniture e dell'importo delle indennita' di
espropriazione. La relativa documentazione e' sottoposta
alla certificazione del collegio dei revisori dei conti al
fine della definitiva quantificazione della somma.».
Nota al comma 1300:
- L'art. 7 della legge 9 ottobre 2000, n. 285
(Interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006»
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 2000, n.
242), abrogato dalla presente legge, recava:
«Art. 7 (Comitato di alta sorveglianza e garanzia).».
Nota al comma 1301:
- Si riporta il testo dell'art. 5 della citata legge
9 ottobre 2000, n. 285:
«Art. 5 (Comitato direttivo). - 1. Il comitato
direttivo provvede alla programmazione annuale delle
attivita' dell'Agenzia, all'approvazione dei bilanci,
all'approvazione delle operazioni finanziarie necessarie
per l'acquisizione delle risorse, secondo i propri atti
organizzativi, e ad ogni altra attivita' necessaria per il
perseguimento dei compiti di cui all'art. 3.
2. Il comitato direttivo e' composto dal direttore
generale, nominato a norma dell'art. 6, dai due
vicedirettori generali, nominati a norma dell'art. 6-bis,
nonche' da nove membri nominati con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, di cui uno su designazione del
Presidente del Consiglio dei ministri, uno su designazione
del Ministro dell'economia e delle finanze, uno su
designazione del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, quattro su designazione, rispettivamente, del
presidente della regione Piemonte, del presidente della
provincia di Torino, del sindaco di Torino e del presidente
del CONI, e due su designazione effettuata d'intesa tra i
legali rappresentanti delle comunita' montane e dei comuni
interessati dalle opere di cui all'art. 1 o sedi di gara.
Il comitato direttivo e' regolarmente costituito quando
sono nominati almeno sette componenti. Il comitato
direttivo delibera a maggioranza dei presenti. In caso di
parita' prevale il voto del direttore generale.
3. I membri del comitato direttivo sono scelti tra
esperti particolarmente qualificati nelle discipline
tecniche, giuridiche ed economiche. Per la validita' delle
deliberazioni del comitato direttivo e' necessaria la
presenza di sette componenti.».
Note al comma 1302:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 della
legge 18 marzo 1991, n. 99 (Interventi urgenti per opere
connesse alla esposizione internazionale «Colombo '92»):
«Art. 1. - 1. Per l'immediata realizzazione di
interventi diretti al completamento dell'area espositiva
della esposizione internazionale «Colombo '92», nonche'
alla realizzazione di opere strettamente correlate
all'evento, il comune di Genova e' autorizzato a stipulare,
anche oltre i limiti di indebitamento previsti dalla
normativa vigente, mutui quindicennali fino all'importo di
lire quattrocentosettanta miliardi, di cui centocinquanta
miliardi a decorrere dal secondo semestre del 1991, con
onere di ammortamento a totale carico dello Stato.
L'importo eventualmente dovuto a titolo di interessi di
preammortamento - maggiorato degli ulteriori interessi
dalla data di inizio dell'ammortamento a quella di scadenza
della prima rata dello stesso, calcolati al medesimo tasso
applicabile, ai sensi di quanto previsto per le operazioni
di mutuo, nel primo semestre dell'ammortamento - sara'
corrisposto unitamente alla prima rata di ammortamento. In
relazione agli oneri di ammortamento e di preammortamento
sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di lire
50 miliardi a decorrere dall'anno 1991 e di lire 23
miliardi a decorrere dall'anno 1992.».
Note al comma 1305:
- Si riporta il testo dell'art. 7-viciesquater del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 (Disposizioni urgenti
per l'universita' e la ricerca, per i beni e le attivita'
culturali, per il completamento di grandi opere
strategiche, per la mobilita' dei pubblici dipendenti, e
per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di
bollo e tasse di concessione, nonche' altre misure
urgenti), cosi come modificato dalla presente legge:
«Art. 7-vicies quater. (Disposizioni in materia di
carte valori). - 1. All'atto del rilascio delle carte
valori di cui all'art. 7-vicies ter da parte delle
competenti amministrazioni pubbliche, i soggetti
richiedenti sono tenuti a corrispondere un importo pari
almeno alle spese necessarie per la loro produzione e
spedizione, nonche' per la manutenzione necessaria
all'espletamento dei servizi ad esse connessi. L'importo e
le modalita' di riscossione sono determinati annualmente
con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per
le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione,
da adottare, in sede di prima attuazione, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
2. Le somme percepite dalle amministrazioni pubbliche
in applicazione del comma 1 sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato e riassegnate con decreti del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero dell'interno, anche in aggiunta alle somme gia'
stanziate, nell'ambito dell'unita' previsionale di base
3.1.5.17 - servizi del Poligrafico dello Stato - dello
stato di previsione del medesimo Ministero. Una quota pari
a euro 1,85 dell'imposta sul valore aggiunto inclusa nel
costo della carta d'identita' elettronica e' riassegnata al
Ministero dell'interno per essere destinata per euro 1,15
alla copertura dei costi di gestione del Ministero medesimo
e per euro 0,70 ai comuni, per la copertura delle spese
connesse alla gestione e distribuzione del documento. Con
decreto del Ministro dell'interno di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le
modalita` di attuazione della presente disposizione. Alle
riassegnazioni previste dal presente comma non si applica
il limite di cui all'art. 1, comma 46, della legge
23 dicembre 2005, n. 266.
3. Al fine di contenere i prezzi di cessione delle
carte valori ed i costi di attivazione, di produzione,
emissione e manutenzione dei centri gestione delle stesse
e' in facolta' dell'Istituto poligrafico e Zecca dello
Stato Spa di stipulare accordi o indire gare con pubbliche
amministrazioni ed anche con soggetti privati, anche allo
scopo di estendere l'operativita' delle carte valori alla
fruizione di servizi, ivi compresi quelli di natura
privatistica. [Gli accordi sono soggetti a ratifica da
parte del Ministero dell'economia e delle finanze di
concerto con il Ministero dell'interno].
4. L'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato Spa puo'
continuare ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura
dello Stato, ai sensi del titolo I del testo unico di cui
al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e con
applicazione dell'art. 417-bis, commi primo e secondo, del
codice di procedura civile.
5. E' abrogato il regio decreto 7 marzo 1926, n. 401.
6. Dall'attuazione dell'art. 7-vicies-ter e del
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.».
Nota al comma 1306:
- Si riporta il testo del comma 65 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«65. A decorrere dall'anno 2007 le spese di
funzionamento della Commissione nazionale per le societa' e
la borsa (CONSOB), dell'Autorita' per la vigilanza sui
lavori pubblici, dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni e della Commissione di vigilanza sui fondi
pensione sono finanziate dal mercato di competenza, per la
parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio
dello Stato, secondo modalita' previste dalla normativa
vigente ed entita' di contribuzione determinate con propria
deliberazione da ciascuna Autorita', nel rispetto dei
limiti massimi previsti per legge, versate direttamente
alle medesime Autorita'. Le deliberazioni, con le quali
sono fissati anche i termini e le modalita' di versamento,
sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei Ministri,
sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per
l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal
ricevimento. Decorso il termine di venti giorni dal
ricevimento senza che siano state formulate osservazioni,
le deliberazioni adottate dagli organismi ai sensi del
presente comma divengono esecutive.».
Nota al comma 1307:
- Si riporta il testo del comma 6-bis dell'art. 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115 (testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia. - Testo A),
cosi come modificato dalla presente legge:
«6-bis. Per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali
amministrativi regionali e al Consiglio di Stato il
contributo dovuto e' di euro 500; per i ricorsi previsti
dall'art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, per
quelli previsti dall'art. 25, comma 5, della legge 7 agosto
1990, n. 241, per i ricorsi aventi ad oggetto il diritto di
cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel
territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella
sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo
dovuto e' di euro 250; per i ricorsi previsti dall'art.
23-bis, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,
nonche¨ da altre disposizioni che richiamano il citato art.
23-bis, il contributo dovuto e' di euro 1.000; per i
predetti ricorsi in materia di affidamento di lavori,
servizi e forniture, nonche¨ di provvedimenti delle
Autorita', il contributo dovuto e' di euro 2.000. L'onere
relativo al pagamento dei suddetti contributi e' dovuto in
ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di
compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si
e' costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza
si determina con il passaggio in giudicato della sentenza.
Non e' dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti
dall'art. 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il
diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della
direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico
all'informazione ambientale.».
Nota al comma 1309:
- Si riporta il testo dei commi 306, 307, 308 e 309
dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005):
«306. All'art. 10, comma 4, del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, le parole: «il processo di valore inferiore a euro
1.100 e» sono soppresse.».
«307. I commi 1 e 2 dell'art. 13 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
n. 115, sono sostituiti dai seguenti:
1. Il contributo unificato e' dovuto nei seguenti
importi:
a) euro 30 per i processi di valore fino a 1.100
euro;
b) euro 70 per i processi di valore superiore a euro
1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria
giurisdizione, nonche' per i processi speciali di cui al
libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura
civile;
c) euro 170 per i processi di valore superiore a euro
5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di
valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice
di pace;
d) euro 340 per i processi di valore superiore a euro
26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e
amministrativi di valore indeterminabile;
e) euro 500 per i processi di valore superiore a euro
52.000 e fino a euro 260.000;
f) euro 800 per i processi di valore superiore a euro
260.000 e fino a euro 520.000;
g) euro 1.110 per i processi di valore superiore a
euro 520.000.
2. Per i processi di esecuzione immobiliare il
contributo dovuto e' pari a euro 200. Per gli altri
processi esecutivi lo stesso importo e' ridotto della
meta'. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il
contributo dovuto e' pari a euro 120.».
«308. L'art. 46, comma 1, della legge 21 novembre 1991,
n. 374, e' sostituito dal seguente:
1. Le cause e le attivita' conciliative in sede non
contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro
1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono
soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato,
secondo gli importi previsti dall'art. 13 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, e successive modificazioni.».
«309. Il maggior gettito derivante dall'applicazione
delle disposizioni di cui ai commi da 306 a 308 e' versato
al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato
di previsione del Ministero della giustizia per il
pagamento di debiti pregressi nonche' per l'adeguamento
delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari e allo
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per le spese riguardanti il funzionamento del
Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi
regionali.».
Note al comma 1310:
- La legge 25 luglio 2000, n. 209 (Misure per la
riduzione del debito estero dei Paesi a piu' basso reddito
e maggiormente indebitati), e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 28 luglio 2000, n. 175.
Nota al comma 1314:
- La legge 31 dicembre 1998, n. 477 (Autorizzazione di
spesa per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione
di immobili da adibire a sedi di rappresentanze
diplomatiche e di uffici consolari, nonche' di alloggi per
il personale), e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
12 gennaio 1999, n. 8.
Nota al comma 1315:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 2 maggio
1983, n. 185 (Modifica della tabella dei diritti da
riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari):
«Art. 1. La tabella dei diritti da riscuotere dagli
uffici diplomatici e consolari di cui all'art. 56 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
200, relativo alle disposizioni sulle funzioni e sui poteri
consolari, e' sostituita da quella annessa alla presente
legge.
Detta tabella dovra' essere munita del visto dei
Ministri degli affari esteri, del tesoro e delle finanze.».
Note al comma 1317:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 1 del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti
nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico,
sociale e territoriale):
«5. E' istituito presso il Ministero dell'economia e
delle finanze un apposito Fondo con la dotazione di
34.180.000 euro per l'anno 2005, di 39.498.000 euro per
l'anno 2006, di 38.700.000 euro per l'anno 2007 e di
42.320.000 euro a decorrere dall'anno 2008, per le esigenze
connesse all'istituzione del Sistema d'informazione visti,
finalizzato al contrasto della criminalita' organizzata e
della immigrazione illegale attraverso lo scambio tra gli
Stati membri dell'Unione europea di dati relativi ai visti,
di cui alla decisione 2004/512/CE dell'8 giugno 2004 del
Consiglio. Al riparto del Fondo di cui al presente comma si
provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta dei Ministri competenti. All'onere di
cui al presente comma si provvede:
a) quanto a euro 4.845.000 per il 2005, a euro
15.000.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo
parzialmente utilizzando, per euro 1.345.000 per il 2005 e
per euro 15.000.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007,
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri
e, per euro 3.500.000 per il 2005, l'accantonamento
relativo al Ministero dell'interno;
b) a euro 22.566.000 per il 2007 e ad euro 42.320.000
a decorrere dal 2008, mediante utilizzo di parte delle
maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'art. 7,
comma 3;
c) quanto a euro 29.335.000 per il 2005, a euro
24.498.000 per il 2006 e ad euro 1.134.000 per il 2007,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto
capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al predetto Ministero.».
- Si riporta il testo dell'art. 152 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
(Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri):
«Art. 152 (Contingente e durata del contratto). - Le
rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima
categoria e gli istituti italiani di cultura possono
assumere personale a contratto per le proprie esigenze di
servizio, previa autorizzazione dell'Amministrazione
centrale, nel limite di un contingente complessivo pari a
2.277 unita'. Gli impiegati a contratto svolgono le
mansioni previste nei contratti individuali, tenuto conto
dell'organizzazione del lavoro esistente negli uffici
all'estero.
Il contratto di assunzione e' stipulato a tempo
indeterminato, con un periodo di prova di nove mesi, alla
scadenza del quale, sulla base di una relazione del capo
dell'ufficio, si provvede a disporre la conferma o la
risoluzione del contratto.».
Note al comma 1322:
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 della legge
28 luglio 2004, n. 193 (Proroga e rifinanziamento della
legge 16 marzo 2001, n. 72, recante interventi a tutela del
patrimonio storico e culturale delle comunita' degli esuli
italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia, e della
legge 21 marzo 2001, n. 73, recante interventi in favore
della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia),
pubblicata nella Gazzazzetta Ufficiale 3 agosto 2004, n.
180:
«Art. 1. (Proroga e rifinanziamento della legge
16 marzo 2001, n. 72). - 1. Per le finalita' di cui
all'art. 1, comma 1, della legge 16 marzo 2001, n. 72, e'
autorizzata la spesa di euro 1.550.000 per ciascuno degli
anni 2004, 2005 e 2006.
2. All'art. 1, comma 4, della legge 16 marzo 2001, n.
72, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «da stipulare tra», sono inserite
le seguenti: «il Ministero degli affari esteri,»;
b) la parola: «sentiti» e' sostituita dalla seguente:
«sentita»;
c) le parole: «e il Ministero degli affari esteri»
sono soppresse;
d) dopo le parole: «Alla ripartizione delle somme
stanziate provvede annualmente il Ministro per i beni e le
attivita' culturali» sono aggiunte le seguenti: «, con
proprio decreto, di concerto con il Ministro degli affari
esteri».
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1,
pari a euro 1.550.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e
2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2004, allo scopo parzialmente utilizzando 1'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
«Art. 2. Proroga e rifinanziamento della legge 21 marzo
2001, n. 73. - 1. Le disposizioni di cui all'art. 1 della
legge 21 marzo 2001, n. 73, sono prorogate al 31 dicembre
2006. A tale scopo e' autorizzata la spesa di euro
4.650.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1,
pari a euro 4.650.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e
2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
Note al comma 1323:
- Si riporta il testo dell'art. 56 della legge
27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2003):
«Art. 56 (Fondo per progetti di ricerca). - 1. E'
istituito un fondo finalizzato al finanziamento di progetti
di ricerca, di rilevante valore scientifico, anche con
riguardo alla tutela della salute e all'innovazione
tecnologica, con una dotazione finanziaria di 225 milioni
di euro per l'anno 2003 e di 100 milioni di euro per l'anno
2004, 92,758 milioni di euro per l'anno 2005, 97,934
milioni di euro per l'anno 2006 e 100 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2007. Alla ripartizione del fondo,
istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, tra le diverse finalita'
provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, con
proprio decreto, su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, sentiti i Ministri
dell'economia e delle finanze, della salute e per
l'innovazione tecnologica. Con lo stesso decreto sono
stabiliti procedure, modalita' e strumenti per l'utilizzo
delle risorse, assicurando in via prioritaria il
finanziamento dei progetti presentati da soggetti che
abbiano ottenuto, negli anni precedenti, un eccellente
risultato nell'utilizzo e nella capacita' di spesa delle
risorse comunitarie assegnate e delle risorse finanziarie
provenienti dai programmi quadro di ricerca dell'Unione
europea o dai Fondi strutturali.».
Nota al comma 1324:
- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi):
«Art. 12. (Deduzioni per oneri di famiglia). - 1. Dal
reddito complessivo si deducono per oneri di famiglia i
seguenti importi:
a) 3.200 euro per il coniuge non legalmente ed
effettivamente separato;
b) 2.900 euro per ciascun figlio, compresi i figli
naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o
affiliati, nonche' per ogni altra persona indicata
nell'art. 433 del codice civile che conviva con il
contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti
da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria da ripartire
tra coloro che hanno diritto alla deduzione.
2. La deduzione di cui al comma 1, lettera b), e'
aumentata a:
a) 3.450 euro, per ciascun figlio di eta' inferiore a
tre anni;
b) 3.200 euro, per il primo figlio se l'altro
genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il
contribuente non e' coniugato o se coniugato, si e'
successivamente legalmente ed effettivamente separato,
ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del
solo contribuente e questi non e' coniugato o, se
coniugato, si e' successivamente legalmente ed
effettivamente separato;
c) 3.700 euro, per ogni figlio portatore di handicap
ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
3. Le deduzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano a
condizione che le persone alle quali si riferiscono
possiedano un reddito complessivo, computando anche le
retribuzioni corrisposte da enti e organismi
internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e
missioni, nonche' quelle corrisposte dalla Santa Sede,
dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti
centrali della Chiesa cattolica, non superiore a lire
5.500.000, al lordo degli oneri deducibili.
4. Le deduzioni di cui ai commi 1 e 2 sono rapportate a
mese e competono dal mese in cui si sono verificate a
quello in cui sono cessate le condizioni richieste.
4-bis. Dal reddito complessivo si deducono, fino ad un
massimo di 1.820 euro, le spese documentate sostenute dal
contribuente per gli addetti alla propria assistenza
personale nei casi di non autosufficienza nel compimento
degli atti della vita quotidiana. Le medesime spese sono
deducibili anche se sono state sostenute nell'interesse
delle persone indicate nell'art. 433 del codice civile.
4-ter. Le deduzioni di cui ai commi 1, 2 e 4-bis
spettano per la parte corrispondente al rapporto tra
l'ammontare di 78.000 euro, aumentato delle medesime
deduzioni e degli oneri deducibili di cui all'art. 10, e
diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 78.000
euro. Se il predetto rapporto e' maggiore o uguale a 1, la
deduzione compete per intero; se lo stesso e' zero o minore
di zero, la deduzione non compete; negli altri casi, ai
fini del predetto rapporto, si computano le prime quattro
cifre decimali.».
Nota al comma 1327:
- Si riporta il testo dell'art. 21 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per
favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei
conti pubblici), cosi come modificato dalla presente legge:
«Art. 21 (Assegno per ogni secondo figlio e incremento
del Fondo nazionale per le politiche sociali). - 1. Per
ogni figlio nato dal 1° dicembre 2003 e fino al 31 dicembre
2004, secondo od ulteriore per ordine di nascita, e,
comunque, per ogni figlio adottato nel medesimo periodo,
alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie, e'
concesso un assegno pari ad euro 1.000.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, e' istituita,
nell'ambito dell'INPS, una speciale gestione con una
dotazione finanziaria complessiva di 308 milioni di euro.
3. L'assegno e' concesso dai comuni. I comuni
provvedono ad informare gli interessati invitandoli a
certificare il possesso dei requisiti all'atto
dell'iscrizione all'anagrafe dei nuovi nati.
4. L'assegno, ferma restando la titolarita' in capo ai
comuni, e' erogato dall'I.N.P.S. sulla base dei dati
forniti dai comuni medesimi, secondo modalita' da definire
nell'ambito dei decreti di cui al comma 5.
5. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono emanate le necessarie disposizioni per l'attuazione
del presente articolo.
6. Per il finanziamento delle politiche in favore delle
famiglie il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui
all'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni, e' incrementato di 232
milioni di euro per l'anno 2004.
6-bis. (abrogato).
6-ter. Gli imprenditori artigiani iscritti nei relativi
albi provinciali possono avvalersi, in deroga alla
normativa previdenziale vigente, di collaborazioni
occasionali di parenti entro il terzo grado, aventi anche
il titolo di studente, per un periodo complessivo nel corso
dell'anno non superiore a novanta giorni. Le collaborazioni
suddette devono avere carattere di aiuto, a titolo di
obbligazione morale e percio' senza corresponsione di
compensi ed essere prestate nel caso di temporanea
impossibilita' dell'imprenditore artigiano all'espletamento
della propria attivita' lavorativa. E' fatto, comunque,
obbligo dell'iscrizione all'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali.
7. Per le finalita' del presente articolo e'
autorizzata la spesa di 287 milioni di euro per l'anno 2003
e di 253 milioni di euro per l'anno 2004. Al relativo onere
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello Stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.».
Nota al comma 1328:
- Si riporta il testo del comma 11 dell'art. 2 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2004):
«11. E' istituita l'addizionale comunale sui diritti
d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili. L'addizionale e'
pari a 2,50 euro per passeggero imbarcato ed e' versata
all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva
riassegnazione quanto a 30 milioni di euro, in un apposito
fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti destinato a compensare ENAV Spa, secondo
modalita' regolate dal contratto di servizio di cui
all'art. 9 della legge 21 dicembre 1996, n. 665, per i
costi sostenuti da ENAV Spa per garantire la sicurezza ai
propri impianti e per garantire la sicurezza operativa e,
quanto alla residua quota, in un apposito fondo istituito
presso il Ministero dell'interno e ripartito sulla base del
rispettivo traffico aeroportuale secondo i seguenti
criteri:
a) il 40 per cento del totale a favore dei comuni del
sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la
media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie
del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale
sul totale del sedime; percentuale della superficie totale
del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati;
b) al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela
dell'incolumita' delle persone e delle strutture, il 60 per
cento del totale per il finanziamento di misure volte alla
prevenzione e al contrasto della criminalita' e al
potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali
e nelle principali stazioni ferroviarie.».
Nota al comma 1333:
- Si riporta il testo del comma 52 dell'art. 145 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001):
«52. Il programma speciale di reindustrializzazione di
cui all'art. 5 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989,
n. 181, e' integrato con la previsione dello sviluppo di un
polo di ricerca e di attivita' industriali ad alta
tecnologia nel territorio del comune di Genova anche in
relazione all'attuazione dell'art. 4 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Per finanziare gli
interventi previsti da tale integrazione e' autorizzata la
spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2001,
2002 e 2003. Le risorse di cui al presente comma non
possono essere utilizzate per altre finalita' fino al
31 dicembre 2006.».
Nota ai commi 1334 - 1335 - 1336 - 1337 - 1338:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143 (Disposizioni in materia
di commercio con l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4,
lettera c), e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59), cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Funzioni). - 1. La societa' e' autorizzata a
rilasciare garanzie, nonche' ad assumere in assicurazione i
rischi di carattere politico, catastrofico, economico,
commerciale e di cambio ai quali sono esposti, direttamente
o indirettamente secondo quanto stabilito ai sensi del
comma 3, gli operatori nazionali e le loro controllate e
collegate estere nella loro attivita' con l'estero e di
internazionalizzazione dell'economia italiana; la societa'
e' altresi' autorizzata a rilasciare, a condizioni di
mercato, garanzie e coperture assicurative per imprese
estere relativamente ad operazioni che siano di rilievo
strategico per l'economia italiana sotto i profili
dell'internazionalizzazione, della sicurezza economica e
dell'attivazione di processi produttivi e occupazionali in
Italia. Le garanzie e le assicurazioni possono essere
rilasciate anche a banche nazionali, nonche' a banche
estere od operatori finanziari italiani od esteri quando
rispettino adeguati principi di organizzazione, vigilanza,
patrimonializzazione ed operativita', per crediti concessi
sotto ogni forma e destinati al finanziamento delle
suddette attivita', nonche' quelle connesse o strumentali.
2. La societa' puo' concludere accordi di
riassicurazione e di coassicurazione con enti o imprese
italiani, autorizzati, nonche' con enti od imprese esteri
ed organismi internazionali; la societa' puo' altresi'
stipulare altri contratti di copertura del rischio
assicurativo, a condizioni di mercato con primari operatori
del settore.
3. Le operazioni e le categorie di rischi assicurabili
sono definite con delibera del Comitato interministeriale
per la programmazione economica, su proposta del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
di concerto con il Ministero del commercio con l'estero,
tenendo anche conto degli accordi internazionali, nonche'
della normativa e degli indirizzi dell'Unione europea in
materia di privatizzazione dei rischi di mercato e di
armonizzazione dei sistemi comunitari di assicurazione dei
crediti all'esportazione gestiti con il sostegno dello
Stato.».
Note al comma 1339:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge
27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni
(Istituzione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di
Stato):
«Art. 2 (Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato).
- 1. E' istituito presso la Banca d'Italia un conto
denominato «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato»,
di seguito denominato «Fondo». Esso ha lo scopo di ridurre,
secondo le modalita' previste dalla presente legge, la
consistenza dei titoli di Stato in circolazione.
2. L'amministrazione del Fondo di cui al comma 1 e'
attribuita al Ministro del tesoro, coadiuvato da un
Comitato consultivo composto:
a) dal Direttore generale del tesoro, che lo
presiede;
b) dal Ragioniere generale dello Stato;
c) dal Direttore generale delle entrate del Ministero
delle finanze;
d) dal Direttore generale del territorio del
Ministero delle finanze.
3. Il Ministro del tesoro presenta annualmente al
Parlamento, in allegato al conto consuntivo, una relazione
sull'amministrazione del Fondo.»
- Si riporta il testo del terzo comma dell'art. 2445
del codice civile:
«La deliberazione puo' essere eseguita soltanto dopo
novanta giorni dal giorno dell'iscrizione nel registro
delle imprese, purche' entro questo termine nessun
creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto
opposizione.».
Note al comma 1340:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 9 del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80
(Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per
lo sviluppo economico, sociale e territoriale):
«3. Per fruire del contributo, l'impresa concentrataria
inoltra, a decorrere dalla data di ultimazione del processo
di concentrazione, un'apposita istanza in via telematica al
Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, che
ne rilascia, in via telematica, certificazione della data
di avvenuta presentazione. L'Agenzia delle entrate esamina
le istanze secondo l'ordine cronologico di presentazione, e
comunica, in via telematica, entro trenta giorni dalla
presentazione dell'istanza, il riconoscimento del
contributo ovvero il diniego del contributo stesso per
carenza dei presupposti desumibili dall'istanza ovvero per
l'esaurimento dei fondi stanziati, pari a 34 milioni di
euro per l'anno 2005, 110 milioni di euro per l'anno 2006 e
57 milioni di euro per l'anno 2007.».
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 2 del
decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156
(Disposizioni urgenti in materia di entrate):
«4. Per fruire del contributo, l'impresa concentrataria
inoltra un'apposita istanza in via telematica al Centro
operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, che ne
rilascia, in via telematica e con procedura automatizzata,
certificazione della data di avvenuta presentazione.
L'Agenzia delle entrate esamina le istanze secondo l'ordine
cronologico di presentazione, fino ad esaurimento dei fondi
stanziati, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2005, 242
milioni di euro per l'anno 2006 e 122 milioni di euro per
l'anno 2007, e comunica, in via telematica, entro trenta
giorni dalla presentazione dell'istanza, il diniego del
contributo per carenza dei presupposti desumibili
dall'istanza, ovvero per l'esaurimento dei fondi
stanziati.».
Nota al comma 1343:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 della
legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti), cosi'
come modificato dalla presente legge:
«2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive
in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui
e' stata realizzata la condotta produttiva di danno,
ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla
data della sua scoperta.».
Nota al comma 1344:
- Si riporta il testo del comma 27 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006), cosi' come modificato dalla
presente legge:
«27. Nello stato di previsione del Ministero
dell'interno e' istituito un Fondo da ripartire per le
esigenze correnti connesse all'acquisizione di beni e
servizi dell'amministrazione, con una dotazione, per l'anno
2006, di 100 milioni di euro, di 30 milioni di euro per
l'anno 2007 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni
2008 e 2009. Con decreti del Ministro dell'interno, da
comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero
dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale
del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni
parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla
ripartizione del Fondo tra le unita' previsionali di base
interessate del medesimo stato di previsione.».
Note al comma 1346:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.».
- Si riporta il testo dell'art. 27 della legge 7 agosto
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi):
«Art. 27 (Commissione per l'accesso ai documenti
amministrativi). - 1. E' istituita presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri la Commissione per l'accesso ai
documenti amministrativi.
2. La Commissione e' nominata con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio
dei Ministri. Essa e' presieduta dal sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed e'
composta da dodici membri, dei quali due senatori e due
deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere,
quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile
1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi di
autogoverno, due fra i professori di ruolo in materie
giuridiche e uno fra i dirigenti dello Stato e degli altri
enti pubblici. E' membro di diritto della Commissione il
capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei
Ministri che costituisce il supporto organizzativo per il
funzionamento della Commissione. La Commissione puo'
avvalersi di un numero di esperti non superiore a cinque
unita', nominati ai sensi dell'art. 29 della legge
23 agosto 1988, n. 400.
3. La Commissione e' rinnovata ogni tre anni. Per i
membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di
scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso
del triennio.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, a decorrere dall'anno 2004, sono determinati i
compensi dei componenti e degli esperti di cui al comma 2,
nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5. La Commissione adotta le determinazioni previste
dall'art. 25, comma 4; vigila affinche' sia attuato il
principio di piena conoscibilita' dell'attivita' della
pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati
dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla
trasparenza dell'attivita' della pubblica amministrazione,
che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei
Ministri; propone al Governo modifiche dei testi
legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la
piu' ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'art.
22.
6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare
alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le
informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione
di quelli coperti da segreto di Stato.
7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di
cui al comma 1 dell'art. 18, le misure ivi previste sono
adottate dalla Commissione di cui al presente articolo.».
Nota al comma 1347:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 10 del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica):
«5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
Note al comma 1349:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 3 del
decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4
(Interventi straordinari per il riordino e il risanamento
economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino), cosi'
come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Provvedimenti urgenti per il risanamento
dell'Ordine Mauriziano). - 1. Dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e per un periodo di trentasei
mesi:
a) non possono essere intraprese o proseguite azioni
esecutive nei confronti della Fondazione per debiti
dell'Ente, insoluti alla data predetta;
b) le procedure esecutive pendenti, per le quali sono
scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte
dell'Ordine Mauriziano, ovvero la stessa opposizione,
benche' proposta, sia stata rigettata, sono dichiarate
estinte dal giudice; gli importi dei relativi debiti sono
inseriti nella massa passiva di cui alla lettera e), a
titolo di capitale, accessori e spese;
c) i pignoramenti eventualmente gia' eseguiti non
hanno efficacia e non vincolano la Fondazione ed il
tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini
della Fondazione e le finalita' di legge;
d) i debiti insoluti alla data di entrata in vigore
del presente decreto non producono interessi, ne' sono
soggetti a rivalutazione monetaria;
e) il legale rappresentante della Fondazione assume
le funzioni di Commissario straordinario e provvede al
ripiano dell'indebitamento pregresso con i mezzi consentiti
dalla legge. A tale fine provvede all'accertamento della
massa passiva risultante dai debiti insoluti per capitale,
interessi e spese ed istituisce apposita gestione separata,
nella quale confluiscono i debiti e i crediti maturati fino
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Nell'ambito di tale gestione separata e', altresi', formata
la massa attiva con l'impiego anche del ricavato
dall'alienazione dei cespiti appartenenti al patrimonio
disponibile della Fondazione, delle sovvenzioni
straordinarie e delle altre eventuali entrate non vincolate
per legge o per destinazione, per il pagamento anche
parziale dei debiti, mediante periodici stati di
ripartizione, secondo i privilegi e le graduazioni previsti
dalla legge;
f) avverso il provvedimento del legale rappresentante
della Fondazione che prevede l'esclusione, totale o
parziale, di un credito dalla massa passiva, i creditori
esclusi possono proporre ricorso, entro il termine di
trenta giorni dalla notifica, al Ministro dell'interno, che
si pronuncera' entro sessanta giorni dal ricevimento
decidendo allo stato degli atti;
g) il legale rappresentante della Fondazione e'
autorizzato a definire transattivamente, con propria
determinazione, le pretese dei creditori, in misura non
superiore al 70 per cento di ciascun debito complessivo,
con rinuncia ad ogni altra pretesa e con la liquidazione
obbligatoria entro trenta giorni dalla conoscenza
dell'accettazione della transazione.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 del gia'
citato decreto-legge n. 277 del 2004:
«Art. 1 (Ente Ordine Mauriziano di Torino). - 1. L'Ente
Ordine Mauriziano di Torino, ente ospedaliero di seguito
denominato «Ente» e' costituito dai presidi ospedalieri
Umberto I di Torino e Istituto per la ricerca e la cura del
cancro (IRCC) di Candiolo (Torino).»
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2 del gia'
citato decreto-legge n. 277 del 2004:
«Art. 2 (Costituzione della Fondazione Ordine
Mauriziano). - 1. E' costituita la Fondazione Ordine
Mauriziano con sede in Torino, di seguito denominata:
«Fondazione.».
Nota al comma 1350:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 2 del gia'
citato decreto-legge n. 277 del 2004:
«2. Il patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ente,
con esclusione dei presidi ospedalieri di cui all'art. 1,
comma 1, e' trasferito alla Fondazione di cui al comma 1,
sulla cui gestione vigila un comitato costituito da cinque
membri di cui: uno nominato dal Presidente del Consiglio
dei Ministri, con funzioni di presidente del comitato; uno
nominato dal Ministro dell'interno; uno nominato dal
Ministro per i beni e le attivita' culturali; uno nominato
dalla regione Piemonte; uno nominato dall'Ordinario
diocesano di Torino. Gli eventuali oneri per il
funzionamento di detto comitato sono a carico della
gestione dell'Ente Ordine Mauriziano. Il comitato presenta
una relazione annuale al Presidente del Consiglio dei
Ministri che provvede alla trasmissione alle competenti
commissioni parlamentari.».
Nota al comma 1351:
- Si riporta il testo dell'art. 117 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle
assicurazioni private pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
13 ottobre 2005, n. 239, S.O.), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 117 (Separazione patrimoniale). - 1. I premi
pagati all'intermediario e le somme destinate ai
risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese di
assicurazione, se regolati per il tramite
dell'intermediario, sono versati in un conto separato, del
quale puo' essere titolare anche l'intermediario
espressamente in tale qualita', e che costituiscono un
patrimonio autonomo rispetto a quello dell'intermediario
medesimo.
2. Sul conto separato non sono ammesse azioni,
sequestri o pignoramenti da parte di creditori diversi
dagli assicurati e dalle imprese di assicurazione. Sono
ammesse le azioni da parte dei loro creditori ma nei limiti
della somma rispettivamente spettante al singolo assicurato
o alla singola impresa di assicurazione.
3. Sul conto separato non operano le compensazioni
legale e giudiziale e non puo' essere pattuita la
compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal
depositario nei confronti dell'intermediario.
3-bis. Sono esenti dagli obblighi previsti dal comma 1
gli intermediari di cui all'art. 109, comma 2,
lettere a), b) e d), che possano documentare in modo
permanente con fideiussione bancaria una capacita'
finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un
minimo di euro 15.000.».
Nota al comma 1352:
- La legge della regione Piemonte 16 giugno 2006, n. 21
reca «Interventi per lo sviluppo economico post-olimpico»
ed e' pubblicata nel B.U. Piemonte 22 giugno 2006, n. 25.
Nota al comma 1353:
- Si riporta il testo dell'art. 11-bis della legge
5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio)
introdotto dall'art. 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362:
«Art. 11-bis. (Fondi speciali). - 1. La legge
finanziaria in apposita norma prevede gli importi dei fondi
speciali destinati alla copertura finanziaria di
provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati
nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio
pluriennale ed in particolare di quelli correlati al
perseguimento degli obiettivi del documento di
programmazione finanziaria deliberato dal Parlamento. In
tabelle allegate alla legge finanziaria sono indicate,
distintamente per la parte corrente e per la parte in conto
capitale, le somme destinate alla copertura dei predetti
provvedimenti legislativi ripartiti per Ministeri e per
programmi. Nella relazione illustrativa del disegno di
legge finanziaria, con apposite note, sono indicati i
singoli provvedimenti legislativi che motivano lo
stanziamento proposto per ciascun Ministero e per i singoli
programmi. I fondi speciali di cui al presente comma sono
iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro
in appositi capitoli la cui riduzione, ai fini della
integrazione per competenza e cassa di capitoli esistenti o
di nuovi capitoli, puo' avvenire solo dopo la pubblicazione
dei provvedimenti legislativi che li utilizzano.
2. Gli importi previsti nei fondi di cui al comma 1
rappresentano il saldo fra accantonamenti di segno positivo
per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e
accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o
incremento di entrate. Gli accantonamenti di segno negativo
sono collegati mediante apposizione della medesima lettera
alfabetica, ad uno o piu' accantonamenti di segno positivo
o parte di essi, la cui utilizzazione resta subordinata
all'entrata in vigore del provvedimento legislativo
relativo al corrispondente accantonamento di segno negativo
e comunque nei limiti della minore spesa o delle maggiori
entrate da essi previsti per ciascuno degli anni
considerati. A seguito dell'approvazione dei provvedimenti
legislativi relativi ad accantonamenti negativi, con
decreto del Ministro del tesoro, gli importi derivanti da
riduzioni di spesa o incrementi di entrata sono portati
rispettivamente in diminuzione ai pertinenti capitoli di
spesa ovvero in aumento dell'entrata del bilancio e
correlativamente assegnati in aumento alle dotazioni dei
fondi di cui al comma 1.
3. Gli accantonamenti di segno negativo possono essere
previsti solo nel caso in cui i corrispondenti progetti di
legge siano stati presentati alle Camere.
4. Le quote dei fondi di cui al presente articolo non
possono essere utilizzate per destinazioni diverse da
quelle previste nelle relative tabelle per la copertura
finanziaria di provvedimenti adottati ai sensi dell'art.
77, secondo comma, della Costituzione, salvo che essi
riguardino spese di primo intervento per fronteggiare
calamita' naturali o improrogabili esigenze connesse alla
tutela della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza
economico-finanziaria.
5. Le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se
non corrispondono a progetti di legge gia' approvati da un
ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale non
utilizzate entro l'anno cui si riferiscono costituiscono
economie di bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad
obblighi internazionali ovvero ad obbligazioni risultanti
dai contratti o dai provvedimenti di cui al comma 3,
lettera h), dell'art. 11, la copertura finanziaria prevista
per il primo anno resta valida anche dopo il termine di
scadenza dell'esercizio a cui si riferisce purche' il
provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno
ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno
successivo. Le economie di spesa da utilizzare a tal fine
nell'esercizio successivo formano oggetto di appositi
elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro del
tesoro entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono allegati
al conto consuntivo del Ministero del tesoro. In tal caso,
le nuove o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei
relativi provvedimenti legislativi sono comunque iscritte
nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in
vigore i provvedimenti stessi e sono portate in aumento dei
limiti dei saldi previsti dal comma 3, lettera b),
dell'art. 11.».
Nota al comma 1355:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 11 della
gia' citata legge n. 468 del 1978:
«3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
competenza, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni
contabili pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e
degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla
determinazione del quantum della prestazione, afferenti
imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in
vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui
essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte
conseguenti all'andamento dell'inflazione;
c) la determinazione, in apposita tabella, per le
leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle
quote destinate a gravare su ciascuno degli anni
considerati;
d) la determinazione, in apposita tabella, della
quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui
quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
e) la determinazione, in apposita tabella, delle
riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella,
per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per
le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno
stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
tra le spese in conto capitale;
g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art.
11-bis e le corrispondenti tabelle;
h) l'importo complessivo massimo destinato, in
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al
rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma
dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle
modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente da pubbliche amministrazioni non
compreso nel regime contrattuale;
i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate
alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o
riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si
caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento
dei saldi di cui alla lettera a);
i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o
riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato
direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con
esclusione di interventi di carattere localistico o
microsettoriale;
i-quater) norme recanti misure correttive degli
effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11-ter,
comma 7.».
Nota al comma 1356:
- Per la lettera e), comma 3 dell'art. 11 della legge
5 agosto 1978, n. 468, si veda la nota al comma 1355.
Nota al comma 1359:
- Per la lettera i-quater), comma 3 dell'art. 11 della
gia' citata legge n. 468 del 1978, si veda la nota al
comma 1355.
Nota al comma 1360:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 46 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002):
«4. In apposito allegato al disegno di legge
finanziaria sono analiticamente indicati le autorizzazioni
di spesa e gli stanziamenti che confluiscono in ciascuno
dei fondi di cui al presente articolo.».
Nota al comma 1361:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 11 della
gia' citata legge n. 468 del 1978:
«5. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della
Costituzione, la legge finanziaria puo' disporre, per
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale,
nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e
nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art.
11-bis, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti
delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie
e contributive e delle riduzioni permanenti di
autorizzazioni di spesa corrente.».



 
... continua dal documento precedente ...




Nota al comma 1216:
- Si riporta il testo del paragrafo 2 dell'art. 228 del
Trattato 25 marzo 1957 istitutivo della Comunita' europea:
«2. Se ritiene che lo Stato membro in questione non
abbia preso detti provvedimenti, la Commissione, dopo aver
dato a tale Stato la possibilita' di presentare le sue
osservazioni, formula un parere motivato che precisa i
punti sui quali lo Stato membro in questione non si e'
conformato alla sentenza della Corte di giustizia.».
Nota al comma 1217:
- La legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed
esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali firmata a
Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla
Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952), e'
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 settembre
1955, n. 221.
Nota al comma 1218:
- La legge 20 ottobre 1984, n. 720 (Istituzione del
sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici),
e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 ottobre
1984, n. 298.
Nota al comma 1221:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
Note al comma 1223:
- Si riporta il testo dell'art. 87 del Trattato
25 marzo 1957 che istituisce la Comunita' europea:
«Art. 87 (ex art. 92). - 1. Salvo deroghe contemplate
dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato
comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati
membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante
risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo
talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di
falsare la concorrenza.
2. Sono compatibili con il mercato comune:
a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli
consumatori, a condizione che siano accordati senza
discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati
dalle calamita' naturali oppure da altri eventi
eccezionali;
c) gli aiuti concessi all'economia di determinate
regioni della Repubblica federale di Germania che risentono
della divisione della Germania, nella misura in cui sono
necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da
tale divisione.
3. Possono considerarsi compatibili con il mercato
comune:
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo
economico delle regioni ove il tenore di vita sia
anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di
sottoccupazione;
b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione
di un importante progetto di comune interesse europeo
oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia
di uno Stato membro;
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di
talune attivita' o di talune regioni economiche, sempre che
non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria
al comune interesse;
d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la
conservazione del patrimonio, quando non alterino le
condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunita'
in misura contraria all'interesse comune;
e) le altre categorie di aiuti, determinate con
decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza
qualificata su proposta della Commissione.».
- Si riporta il testo dell'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa - Testo A):
«Art. 47 (R) (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'art. 38. (R).
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza. (R).
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. (R).
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva. (R)».
Note al comma 1224:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 3 della
legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione
in caso di violazione del termine ragionevole del processo
e modifica dell'art. 375 del codice di procedura civile),
cosi' come modificato dalla presente legge:
«3. Il ricorso e' proposto nei confronti del Ministro
della giustizia quando si tratta di procedimenti del
giudice ordinario, al Ministro della difesa quando si
tratta di procedimenti del giudice militare. Negli altri
casi e' proposto nei confronti del Ministro dell'economia e
delle finanze.».
Nota al comma 1226:
- Si riporta il testo degli articoli 4 e 6 del decreto
del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357
(Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE
relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali, nonche' della flora e della fauna
selvatiche):
«Art. 4 (Misure di conservazione). - 1. Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano assicurano per i
proposti siti di importanza comunitaria opportune misure
per evitare il degrado degli habitat naturali e degli
habitat di specie, nonche' la perturbazione delle specie
per cui le zone sono state designate, nella misura in cui
tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative
per quanto riguarda gli obiettivi del presente regolamento.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sulla base di linee guida per la gestione delle
aree della rete «Natura 2000», da adottarsi con decreto del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, adottano per le zone speciali di conservazione,
entro sei mesi dalla loro designazione, le misure di
conservazione necessarie che implicano all'occorrenza
appropriati piani di gestione specifici od integrati ad
altri piani di sviluppo e le opportune misure
regolamentari, amministrative o contrattuali che siano
conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat
naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui
all'allegato B presenti nei siti.
2-bis. Le misure di cui al comma 1 rimangono in vigore
nelle zone speciali di conservazione fino all'adozione
delle misure previste al comma 2.
3. Qualora le zone speciali di conservazione ricadano
all'interno di aree naturali protette, si applicano le
misure di conservazione per queste previste dalla normativa
vigente. Per la porzione ricadente all'esterno del
perimetro dell'area naturale protetta la regione o la
provincia autonoma adotta, sentiti anche gli enti locali
interessati e il soggetto gestore dell'area protetta, le
opportune misure di conservazione e le norme di gestione.».
«Art. 6 (Zone di protezione speciale). - 1. La rete
«Natura 2000» comprende le Zone di protezione speciale
previste dalla direttiva 79/409/CEE e dall'art. 1, comma 5,
della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
2. Gli obblighi derivanti dagli articoli 4 e 5 si
applicano anche alle zone di protezione speciale di cui al
comma 1.».
Nota al comma 1227:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.»
Nota al comma 1228:
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137), e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.
Nota al comma 1229:
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 12 del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti
nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico,
sociale e territoriale):
«7. Con decreto emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con il Ministro degli affari
esteri, con il Ministro per gli italiani nel mondo e con il
Ministro per gli affari regionali, se nominati, sentite le
organizzazioni sindacali di categoria maggiormente
rappresentative, acquisita l'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede
all'organizzazione e alla disciplina dell'Agenzia, con
riguardo anche all'istituzione di un apposito comitato
tecnico-consultivo e dell'Osservatorio nazionale del
turismo e alla partecipazione negli organi dell'agenzia di
rappresentanti delle regioni, dello Stato, delle
associazioni di categoria e delle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, anche in deroga a
quanto stabilito dall'art. 13, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419. Tra i compiti
dell'Agenzia sono in particolare previsti lo sviluppo e la
cura del turismo culturale e del turismo congressuale, in
raccordo con le iniziative di valorizzazione del patrimonio
culturale.».
Note al comma 1230:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Si riporta il testo dell'art. 23 del decreto-legge
24 dicembre 2003, n. 355 (Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative):
«Art. 23 (Finanziamento del rinnovo contrattuale per il
settore del trasporto pubblico locale, proroga di termine
in materia di servizi di trasporto pubblico regionale e
locale e differimento del nuovo regime di ricorsi in
materia di invalidita' civile). - 1. Al fine di assicurare
il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del
trasporto pubblico locale e' autorizzata la spesa di euro
337.500.000 per l'anno 2004 e di euro 214.300.000 annui a
decorrere dall'anno 2005; i trasferimenti erariali
conseguenti sono effettuati con le procedure e le modalita'
stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. L'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 42,
comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e' differita al 31 dicembre 2004. A tal fine
e' autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno
2004.
3. All'onere complessivo, pari a euro 339.500.000 per
l'anno 2004 e a euro 214.300.000 annui a decorrere
dall'anno 2005 derivante dal presente articolo, si provvede
con le maggiori entrate per accisa conseguenti all'aumento
a euro 558,64 per mille litri dell'aliquota di accisa sulla
benzina e sulla benzina senza piombo di cui all'allegato I
del testo unico delle disposizioni legislative concernenti
le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni.
3-bis. Il termine del 31 dicembre 2003, previsto
dall'art. 18, comma 3-bis, del decreto legislativo
19 novembre 1997, n. 422, per l'affidamento dello
svolgimento dei servizi di trasporto automobilistici e'
prorogato al 31 dicembre 2005. Il Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente alla
ricognizione e alla individuazione delle risorse al fine di
emanare provvedimenti per contribuire al risanamento e allo
sviluppo del trasporto pubblico locale, al potenziamento
del trasporto rapido di massa nonche' al corretto
svolgimento delle procedure di affidamento dei servizi.».
Nota al comma 1231:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 1 del
decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16 (Interventi urgenti
per la tutela dell'ambiente e per la viabilita' e per la
sicurezza pubblica), cosi' come modificato dalla presente
legge:
«3. Le risorse di cui al comma 2 sono assegnate alle
regioni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Le risorse sono attribuite con riferimento alla consistenza
del personale in servizio alla data del 30 novembre 2004
presso le aziende di trasporto pubblico locale e presso le
aziende ferroviarie, limitatamente a quelle che applicano
il contratto autoferrotranviari di cui all'art. 23 del
decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47. Le
spese sostenute dagli enti territoriali per la
corresponsione alle aziende degli importi assegnati sono
escluse dal patto di stabilita' interno.».
Nota al comma 1232:
- Si riporta il testo delle lettere a), b) e c) del
comma 74 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), cosi'
come modificato dalla presente legge:
«74. A decorrere dall'esercizio 2007 le dotazioni di
cui al comma 73 sono rideterminate applicando alla media
delle somme incassate nell'ultimo triennio consuntivato,
rilevata dal rendiconto generale delle amministrazioni
dello Stato, relativamente alle unita' previsionali di base
dello stato di previsione dell'entrata, indicate
nell'elenco 4 allegato alla presente legge, le seguenti
percentuali e comunque con una dotazione non superiore a
quella dell'anno precedente incrementata del 5 per cento:
a) Agenzia delle entrate 0,7201 per cento;
b) Agenzia del territorio 0,1592 per cento;
c) Agenzia delle dogane 0,1668 per cento.».
Nota al comma 1233:
- Si riporta il testo del comma 69 dell'art. 2 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2004): cosi' come modificato dalla
presente legge:
«69. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 47,
secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222,
relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per
mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF), e' ridotta di 35 milioni di euro per l'anno 2007 e
di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009».
Note al comma 1234:
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della
disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale):
«Art. 10 (Organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale). - 1. Sono organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le
fondazioni, le societa' cooperative e gli altri enti di
carattere privato, con o senza personalita' giuridica, i
cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma
dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o
registrata, prevedono espressamente:
a) lo svolgimento di attivita' in uno o piu' dei
seguenti settori:
1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
2) assistenza sanitaria;
3) beneficenza;
4) istruzione;
5) formazione;
6) sport dilettantistico;
7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose
d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno
1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409;
8) tutela e valorizzazione della natura e
dell'ambiente, con esclusione dell'attivita', esercitata
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,
speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
9) promozione della cultura e dell'arte;
10) tutela dei diritti civili;
11) ricerca scientifica di particolare interesse
sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse
affidata ad universita', enti di ricerca ed altre
fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e
secondo modalita' da definire con apposito regolamento
governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400;
b) l'esclusivo perseguimento di finalita' di
solidarieta' sociale;
c) il divieto di svolgere attivita' diverse da quelle
menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse
direttamente connesse;
d) il divieto di distribuire, anche in modo
indiretto, utili e avanzi di gestione nonche' fondi,
riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a
meno che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte per legge o siano effettuate a favore di altre
ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte
della medesima ed unitaria struttura;
e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di
gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali
e di quelle ad esse direttamente connesse;
f) l'obbligo di devolvere il patrimonio
dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per
qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale o a fini di pubblica utilita', sentito
l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge;
g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto
annuale;
h) disciplina uniforme del rapporto associativo e
delle modalita' associative volte a garantire
l'effettivita' del rapporto medesimo, escludendo
espressamente la temporaneita' della partecipazione alla
vita associativa e prevedendo per gli associati o
partecipanti maggiori d'eta' il diritto di voto per
l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei
regolamenti e per la nomina degli organi direttivi
dell'associazione;
i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia
segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della
locuzione «organizzazione non lucrativa di utilita'
sociale» o dell'acronimo «ONLUS».
2. Si intende che vengono perseguite finalita' di
solidarieta' sociale quando le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi relative alle attivita' statutarie
nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione,
della formazione, dello sport dilettantistico, della
promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei
diritti civili non sono rese nei confronti di soci,
associati o partecipanti, nonche' degli altri soggetti
indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad
arrecare benefici a:
a) persone svantaggiate in ragione di condizioni
fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
b) componenti collettivita' estere, limitatamente
agli aiuti umanitari.
3. Le finalita' di solidarieta' sociale s'intendono
realizzate anche quando tra i beneficiari delle attivita'
statutarie dell'organizzazione vi siano i propri soci,
associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla
lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nelle
condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del
comma 2.
4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e
3, si considerano comunque inerenti a finalita' di
solidarieta' sociale le attivita' statutarie istituzionali
svolte nei settori della assistenza sociale e
sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione
e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico
di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le
biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, della tutela e
valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione
dell'attivita', esercitata abitualmente, di raccolta e
riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di
cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, della ricerca scientifica di particolare interesse
sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse
affidate ad universita', enti di ricerca ed altre
fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e
secondo modalita' da definire con apposito regolamento
governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, nonche' le attivita' di promozione
della cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti
apporti economici da parte dell'amministrazione centrale
dello Stato.
5. Si considerano direttamente connesse a quelle
istituzionali le attivita' statutarie di assistenza
sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico,
promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti
civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del
comma 1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni
previste ai commi 2 e 3, nonche' le attivita' accessorie
per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto
integrative delle stesse. L'esercizio delle attivita'
connesse e' consentito a condizione che, in ciascun
esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati
alla lettera a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti
rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi
non superino il 66 per cento delle spese complessive
dell'organizzazione.
6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta
di utili o di avanzi di gestione:
a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a
soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti
gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a
qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano
parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a
favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo
grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonche'
alle societa' da questi direttamente o indirettamente
controllate o collegate, effettuate a condizioni piu'
favorevoli in ragione della loro qualita'. Sono fatti
salvi, nel caso delle attivita' svolte nei settori di cui
ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi
accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti
che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari,
aventi significato puramente onorifico e valore economico
modico;
b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi
che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al
loro valore normale;
c) la corresponsione ai componenti gli organi
amministrativi e di controllo di emolumenti individuali
annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto
del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e
dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla
legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e
integrazioni, per il presidente del collegio sindacale
delle societa' per azioni;
d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche
e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi
passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie,
superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di
salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a
quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le
medesime qualifiche.
7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1
non si applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle
lettere h) ed i) del medesimo comma 1 non si applicano agli
enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali
lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.
8. Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto
della loro struttura e delle loro finalita', gli organismi
di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266,
iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni
non governative riconosciute idonee ai sensi della legge
26 febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui
alla legge 8 novembre 1991, n. 381, nonche' i consorzi di
cui all'art. 8 della predetta legge n. 381 del 1991 che
abbiano la base sociale formata per il cento per cento da
cooperative sociali. Sono fatte salve le previsioni di
maggior favore relative agli organismi di volontariato,
alle organizzazioni non governative e alle cooperative
sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266
del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.
9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose
con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese
e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli
enti di cui all'art. 3, comma 6, lettera e), della legge
25 agosto 1991, n. 287, le cui finalita' assistenziali
siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sono
considerati ONLUS limitatamente all'esercizio delle
attivita' elencate alla lettera a) del comma 1; fatta
eccezione per la prescrizione di cui alla lettera c) del
comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano le
disposizioni anche agevolative del presente decreto, a
condizione che per tali attivita' siano tenute
separatamente le scritture contabili previste all'art.
20-bis del decreto del Presidente delle Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'art. 25,
comma 1.
10. Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti
pubblici, le societa' commerciali diverse da quelle
cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge
30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici,
le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di
lavoro e le associazioni di categoria.».
- Si riporta il testo dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 7
della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle
associazioni di promozione sociale):
«Art. 7 (Registri). - 1. Presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari
sociali e' istituito un registro nazionale al quale possono
iscriversi, ai fini dell'applicazione della presente legge,
le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale
in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, costituite ed
operanti da almeno un anno. Alla tenuta del registro si
provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e
strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.
2. Per associazioni di promozione sociale a carattere
nazionale si intendono quelle che svolgono attivita' in
almeno cinque regioni ed in almeno venti province del
territorio nazionale.
3. L'iscrizione nel registro nazionale delle
associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di
automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi
livelli di organizzazione territoriale e dei circoli
affiliati, mantenendo a tali soggetti i benefici connessi
alla iscrizione nei registri di cui al comma 4.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano istituiscono, rispettivamente, registri su scala
regionale e provinciale, cui possono iscriversi tutte le
associazioni in possesso dei requisiti di cui all'art. 2,
che svolgono attivita', rispettivamente, in ambito
regionale o provinciale.».
Note al comma 1238:
- Si riporta il testo del comma 46 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«46. A decorrere dall'anno 2006, l'ammontare
complessivo delle riassegnazioni di entrate non potra'
superare, per ciascuna amministrazione, l'importo
complessivo delle riassegnazioni effettuate nell'anno 2005
al netto di quelle di cui al successivo periodo. La
limitazione non si applica alle riassegnazioni per le quali
l'iscrizione della spesa non ha impatto sul conto economico
consolidato delle pubbliche amministrazioni, nonche' a
quelle riguardanti l'attuazione di interventi cofinanziati
dall'Unione europea.»
Note al comma 1241:
- Il decreto-legge 5 luglio 2006, n. 224 (Disposizioni
urgenti per la partecipazione italiana alle missioni
internazionali), e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 6 luglio 2006, n. 155.
- La legge 4 agosto 2006, n. 247 (Disposizioni per la
partecipazione italiana alle missioni internazionali), e'
stato pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2006,
n. 186.
- Il decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253 (Disposizioni
concernenti l'intervento di cooperazione allo sviluppo in
Libano e il rafforzamento del contingente militare italiano
nella missione UNIFIL ridefinita dalla citata risoluzione
1701 (2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni
Unite), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
28 agosto 2006, n. 199.
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge
28 agosto 2006, n. 253 (Disposizioni concernenti
l'intervento di cooperazione allo sviluppo in Libano e il
rafforzamento del contingente militare italiano nella
missione UNIFIL ridefinita dalla citata risoluzione 1701
(2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite):
«Art. 5. (Disposizioni in materia penale). - 1. Al
personale militare che partecipa alla missione di cui
all'art. 2 si applicano il codice penale militare di pace e
l'art. 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del
decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.
2. I reati commessi dallo straniero nel territorio in
cui si svolgono gli interventi di cui all'art. 1 e la
missione di cui all'art. 2, a danno dello Stato o di
cittadini italiani partecipanti agli interventi e alla
missione stessi, sono puniti sempre a richiesta del
Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa
per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze
armate.
3. Per i reati di cui al comma 2 e per i reati
attribuiti alla giurisdizione dell'autorita' giudiziaria
ordinaria, commessi nel territorio e per il periodo in cui
si svolgono gli interventi di cui all'art. 1 e la missione
di cui all'art. 2 dal cittadino che partecipa agli
interventi o alla missione stessi, la competenza per
territorio e' attribuita al Tribunale di Roma.».
Note al comma 1242:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 della
legge 11 luglio 1998, n. 224 (Trasmissione radiofonica dei
lavori parlamentari e agevolazioni per l'editoria):
«Art. 1. - 1. Allo scopo di garantire la continuita'
del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute
parlamentari, e confermando lo strumento della convenzione
da stipulare a seguito di gara pubblica, i cui criteri
saranno definiti nel quadro dell'approvazione della riforma
generale del sistema delle comunicazioni, in via
transitoria la convenzione tra il Ministero delle
comunicazioni e il Centro di produzione S.p.a., stipulata
ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre
1994, n. 602, ed approvata con decreto del Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni del 21 novembre 1994, e'
rinnovata con decorrenza 21 novembre 1997 per un ulteriore
triennio, intendendosi rivalutato in legge 11.500.000.000
l'importo di cui al comma 4 dello stesso art. 9. I
contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compreso, per
i redattori, il contratto unico nazionale di lavoro dei
giornalisti, si applicano ai dipendenti del Centro di
produzione S.p.a. fino alla scadenza della convenzione.».
Note al comma 1243:
- Si riporta il testo del comma 341 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«341. Allo scopo di promuovere lo sviluppo della
ricerca avanzata nel campo delle biotecnologie, nell'ambito
degli accordi di cooperazione scientifica e tecnologica
stipulati con gli Stati Uniti d'America, il Presidente del
Consiglio dei Ministri e' autorizzato a costituire una
fondazione secondo le modalita' da esso stabilite con
proprio decreto. Al relativo onere si provvede mediante
riduzione della dotazione del Fondo per le aree
sottoutilizzate, di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, per gli importi di 30 milioni di euro per
l'anno 2006, 60 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008, e
180 milioni di euro per l'anno 2009, in coerenza con il
punto 5.3.6 della delibera CIPE n. 35 del 27 maggio 2005.».
Note al comma 1244:
- Si riporta il testo del comma 18 dell'art. 52 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2002):
«18. Il finanziamento annuale di cui all'art. 27,
comma 10, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n.
488, e successive modificazioni, e' incrementato, a
decorrere dal 2002, di un importo pari a 20 milioni di euro
in ragione di anno. La previsione di cui all'art. 145,
comma 19, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, si estende agli esercizi finanziari 1999 e 2000. Delle
misure di sostegno di cui al presente comma possono
beneficiare, a decorrere dall'anno 2002, anche le emittenti
radiofoniche locali legittimamente esercenti alla data di
entrata in vigore della presente legge, nella misura
complessivamente non superiore ad un decimo dell'ammontare
globale dei contributi stanziati. Per queste ultime
emittenti, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, vengono stabiliti le modalita'
e i criteri di attribuzione ed erogazione.».
- La legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2003).
- La legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2004).
- La legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2005).
- La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2006).
Note al comma 1246:
- Si riporta il testo degli articoli 3, 4, 7 e 8 della
legge 7 agosto 1990, n. 250 (Provvidenze per l'editoria e
riapertura dei termini, a favore delle imprese
radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili
di cui all'art. 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987,
n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'art. 11 della
legge stessa):
«Art. 3. - 1. Per l'anno 1990 alle imprese editrici di
quotidiani o periodici di cui al comma 6 dell'art. 9 della
legge 25 febbraio 1987, n. 67, e alle imprese radiofoniche
di cui al comma 2 dell'art. 11 della medesima legge, sono
concessi ulteriori contributi integrativi pari a quelli
risultanti dai predetti commi degli articoli 9 e 11 della
citata legge n. 67 del 1987, sempre che tutte le entrate
pubblicitarie non raggiungano il 40 per cento dei costi
complessivi dell'esercizio relativo all'anno 1990, compresi
gli ammortamenti risultanti a bilancio.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2002, i contributi di cui
al comma 8 e al comma 11 del presente articolo, il cui
ammontare non puo' comunque superare il 50 per cento dei
costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti
dal bilancio dell'impresa stessa, sono concessi,
limitatamente ad una sola testata, alle imprese editrici di
giornali quotidiani che, con esclusione di quanto previsto
dalle lettere a) e b) per le cooperative editrici
costituite ai sensi e per gli effetti dell'art. 153,
comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possiedano i
seguenti requisiti:
a) siano costituite come cooperative giornalistiche
da almeno tre anni;
b) editino la testata stessa da almeno tre anni;
c) abbiano acquisito, nell'anno di riferimento dei
contributi, entrate pubblicitarie che non superino il 30
per cento dei costi complessivi dell'impresa risultanti dal
bilancio dell'anno medesimo;
d) abbiano adottato con norma statutaria il divieto
di distribuzione degli utili nell'esercizio di riscossione
dei contributi e nei dieci esercizi successivi;
e) la testata edita abbia diffusione formalmente
certificata pari ad almeno il 25 per cento della tiratura
complessiva per le testate nazionali e ad almeno il 40 per
cento per quelle locali. Ai fini del presente articolo, si
intende per diffusione l'insieme delle vendite e degli
abbonamenti e per testata locale quella cui almeno l'80 per
cento della diffusione complessiva e' concentrata in una
sola regione;
f) [le testate nazionali che usufruiscono di
contributi di cui al presente articolo non siano poste in
vendita congiuntamente con altre testate];
g) abbiano sottoposto l'intero bilancio di esercizio
cui si riferiscono i contributi alla certificazione di una
societa' di revisione scelta tra quelle di cui all'elenco
apposito previsto dalla CONSOB;
h) [la testata edita sia posta in vendita a un prezzo
non inferiore alla media dal prezzo base degli altri
quotidiani, senza inserti e supplementi, di cui viene
accertata la tiratura, prendendo a riferimento il primo
giorno di pubblicazione dall'anno di riferimento dei
contributi].
2-bis. I contributi previsti dalla presente legge e in
misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi
complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal
bilancio dell'impresa stessa, sono concessi anche alle
imprese editrici di giornali quotidiani la cui maggioranza
del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti
morali non aventi scopo di lucro che possiedano i requisiti
di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del
presente articolo.
2-ter. I contributi previsti dalla presente legge, con
esclusione di quelli previsti dal comma 11, e in misura,
comunque, non superiore al 50 per cento dei costi
complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal
bilancio dell'impresa stessa, sono concessi alle imprese
editrici, comunque costituite, che editino giornali
quotidiani in lingua francese, ladina, slovena e tedesca
nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia
e Trentino-Alto Adige, a condizione che le imprese
beneficiarie non editino altri giornali quotidiani e
possiedano i requisiti di cui alle
lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del presente
articolo. A decorrere dal 1° gennaio 2002 i contributi di
cui ai commi 8 e 11 e in misura, comunque, non superiore al
50 per cento dei costi complessivi, compresi gli
ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa,
sono concessi ai giornali quotidiani italiani editi e
diffusi all'estero a condizione che le imprese editrici
beneficiarie possiedano i requisiti di cui alle
lettere b), c), d) e g) del comma 2 del presente articolo.
Tali imprese devono allegare alla domanda i bilanci
corredati da una relazione di certificazione da parte di
societa' abilitate secondo la normativa dello Stato in cui
ha sede l'impresa.
2-quater. Le norme previste dal presente articolo per i
quotidiani per quanto attiene ai requisiti e ai contributi
si applicano anche ai periodici editi da cooperative
giornalistiche ivi comprese quelle di cui all'art. 52 della
legge 5 agosto 1981, n. 416, con il limite di 310.000 euro
e di 207.000 euro rispettivamente per il contributo fisso e
per il contributo variabile di cui al comma 10; a tali
periodici non si applica l'aumento previsto dal comma 11.
3. A decorrere dal 1° gennaio 1991, alle imprese
editrici di periodici che risultino esercitate da
cooperative, fondazioni o enti morali, ovvero da societa'
la maggioranza del capitale sociale delle quali sia
detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali che non
abbiano scopo di lucro, sono corrisposte annualmente 0,2
euro per copia stampata fino a 30.000 copie di tiratura
media, indipendentemente dal numero delle testate. Le
imprese di cui al presente comma devono essere costituite
da almeno tre anni ovvero editare testate diffuse da almeno
cinque anni. I contributi di cui al presente comma sono
corrisposti a condizione che le imprese editrici:
a) non abbiano acquisito, nell'anno precedente
introiti pubblicitari superiori complessivamente al 40 per
cento dei costi, compresi gli ammortamenti, dell'impresa
per l'anno medesimo, risultanti dal bilancio;
b) editino periodici a contenuto prevalentemente
informativo;
c) abbiano pubblicato nei due anni antecedenti
l'entrata in vigore della presente legge e nell'anno di
riferimento dei contributi, non meno di 45 numeri ogni anno
per ciascuna testata per i plurisettimanali e settimanali,
18 per i quindicinali e 9 per i mensili.
3-bis. Qualora le societa' di cui al comma 3 siano
costituite da persone fisiche e giuridiche, ciascuna delle
quali possieda quote di capitale inferiori al 3 per cento,
e' sufficiente che la cooperativa, fondazione o ente morale
detenga la maggioranza relativa del capitale sociale.
4. La commissione di cui all'art. 54 della legge
5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'art. 11 della
legge 30 aprile 1983, n. 137, esprime parere
sull'accertamento della tiratura e sull'accertamento dei
requisiti di ammissione ai contributi disposti dal comma 3.
5. Le imprese editrici in possesso dei requisiti di cui
ai commi 2 e 3 devono trasmettere alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e
l'editoria, lo statuto della societa' che escluda
esplicitamente la distribuzione degli utili fino allo
scioglimento della societa' stessa. Le disposizioni di cui
all'art. 2 della presente legge si applicano anche alle
imprese editrici di giornali quotidiani e periodici che
gia' abbiano presentato domanda per accedere ai contributi
di cui agli articoli 9 e 10 della citata legge n. 67 del
1987. Non possono percepire i contributi di cui al comma 8
le imprese editrici che siano collegate con imprese
editrici di altri giornali quotidiani o periodici ovvero
con imprese che raccolgono pubblicita' per la testata
stessa o per altri giornali quotidiani o periodici. Non
possono percepire i suddetti contributi le imprese
editoriali collegate con altre imprese titolari di rapporti
contrattuali con l'impresa editoriale stessa, il cui
importo ecceda il 10 per cento dei costi complessivi
dell'impresa editrice, compresi gli ammortamenti, ovvero
nel caso in cui tra i soci e gli amministratori
dell'impresa editoriale figurino persone fisiche nella
medesima condizione contrattuale.
6. Ove nei dieci anni dalla riscossione dell'ultimo
contributo la societa' proceda ad operazioni di riduzione
del capitale per esuberanza, ovvero la societa' deliberi la
fusione o comunque operi il conferimento di azienda in
societa' il cui statuto non contempli l'esclusione di cui
al comma 5, la societa' dovra' versare in conto entrate al
Ministero del tesoro una somma pari ai contributi disposti,
aumentati degli interessi calcolati al tasso doppio del
tasso di riferimento di cui all'art. 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e
successive modificazioni, a partire dalla data di ogni
riscossione, e capitalizzati annualmente; ove nello stesso
periodo la societa' sia posta in liquidazione, dovra'
versare in conto entrate al Ministero del tesoro una somma
parimenti calcolata nei limiti del risultato netto della
liquidazione, prima di qualunque distribuzione od
assegnazione. Una somma parimenti calcolata dovra' essere
versata dalla societa' quando, nei dieci anni dalla
riscossione dell'ultimo contributo, dai bilanci annuali o
da altra documentazione idonea, risulti violata
l'esclusione della distribuzione degli utili.
7. I contributi di cui al comma 8 sono corrisposti a
condizione che gli introiti pubblicitari di ciascuna
impresa editoriale, acquisiti nell'anno precedente, non
superino il 40 per cento dei costi complessivi dell'impresa
risultanti dal bilancio per l'anno medesimo, compresi gli
ammortamenti. Se le entrate pubblicitarie sono comprese tra
il 35 per cento ed il 40 per cento dei costi, i contributi
di cui al comma 8, lettera b), sono ridotti del 50 per
cento.
8. I contributi alle imprese editrici di cui al comma 2
sono determinati nella seguente misura:
a) un contributo fisso annuo di importo pari al 30
per cento dei costi risultanti dal bilancio, inclusi gli
ammortamenti, e comunque non superiore a lire 2 miliardi
per ciascuna impresa;
b) contributi variabili nelle seguenti misure:
1) lire 500 milioni all'anno da 10.000 a 30.000
copie di tiratura media giornaliera e lire 300 milioni
all'anno, ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera,
dalle 30.000 alle 150.000 copie;
2) lire 200 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di
tiratura media giornaliera, oltre le 150.000 copie e fino
alle 250.000 copie;
3) lire 100 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di
tiratura media giornaliera, oltre le 250.000 copie.
9. L'ammontare totale dei contributi previsti dal
comma 8 non puo' comunque superare il 60 per cento dei
costi risultanti dal bilancio, dei costi come determinati
dal medesimo comma 8.
10. Fatta salva l'applicazione a regime della normativa
in vigore al 31 dicembre 1997 a favore delle imprese
editrici di quotidiani o periodici a quella data organi di
movimenti politici i quali organi siano in possesso dei
requisiti per l'accesso ai contributi previsti, nonche' a
favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici
pubblicati per la prima volta in data successiva al
31 dicembre 1997 e fino al 30 giugno 1998 quali organi di
partiti o movimenti ammessi al finanziamento pubblico, a
decorrere dal 1° gennaio 1998 alle imprese editrici di
quotidiani o periodici che, oltre che attraverso esplicita
menzione riportata in testata, risultino essere organi o
giornali di forze politiche che abbiano il proprio gruppo
parlamentare in una delle Camere o nel Parlamento europeo
avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento
italiano, nell'anno di riferimento dei contributi nei
limiti delle disponibilita' dello stanziamento di bilancio,
e' corrisposto:
a) un contributo fisso annuo di importo pari al 40
per cento dei costi risultanti dal bilancio, inclusi gli
ammortamenti, e comunque non superiore a lire 2 miliardi e
500 milioni per i quotidiani e lire 600 milioni per i
periodici;
b) un contributo variabile, calcolato secondo i
parametri previsti dal comma 8, per i quotidiani, ridotto
ad un sesto, un dodicesimo od un ventiquattresimo
rispettivamente per i periodici settimanali, quindicinali o
mensili; per i suddetti periodici viene comunque
corrisposto un contributo fisso di lire 400 milioni nel
caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie.
11. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate
pubblicitarie siano inferiori al 30 per cento dei costi
d'esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, sono
concessi, per ogni esercizio, ulteriori contributi
integrativi pari al 50 per cento di quanto determinato
dalle lettere a) e b) del comma 10.
11-bis. [Ai fini dell'applicazione dei commi 10 e 11,
il requisito della rappresentanza parlamentare della forza
politica, la cui impresa editrice dell'organo o giornale
aspiri alla concessione dei contributi di cui ai predetti
commi, e' soddisfatto, in assenza di specifico collegamento
elettorale, anche da una dichiarazione di appartenenza e
rappresentanza di tale forza politica da parte dei
parlamentari interessati, certificata dalla Camera di cui
sono componenti].
11-ter. A decorrere dall'anno 1991 sono abrogati gli
ultimi due periodi del comma 5. Dal medesimo anno i
contributi previsti dal comma 2 sono concessi a condizione
che non fruiscono dei contributi previsti dal predetto
comma imprese collegate con l'impresa richiedente, o
controllate da essa, o che la controllano, o che siano
controllate dalle stesse imprese, o dagli stessi soggetti
che la controllano.
12. La somma dei contributi previsti dai commi 10 e 11
non puo' comunque superare il 70 per cento dei costi, come
determinati dai medesimi commi 10 e 11.
13. I contributi di cui ai commi 10 e 11 e di cui
all'art. 4 sono concessi a condizione che le imprese non
fruiscano, ne' direttamente ne' indirettamente, di quelli
di cui ai commi 2, 5, 6, 7 e 8, ed a condizione che i
contributi di cui ai commi stessi non siano percepiti da
imprese da esse controllate o che le controllano ovvero che
siano controllate dalle stesse imprese o dagli stessi
soggetti che le controllano.
14. I contributi di cui ai commi 10 e 11 e di cui
all'art. 4 sono corrisposti alternativamente per un
quotidiano o un periodico o una impresa radiofonica,
qualora siano espressione dello stesso partito politico.
15. Le imprese editrici di cui al presente articolo, ad
eccezione di quelle previste dal comma 3, sono comunque
soggette agli obblighi di cui al quinto comma dell'art. 7,
legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'art. 4,
legge 30 aprile 1983, n. 137, a prescindere dall'ammontare
dei ricavi delle vendite. Sono soggette agli obblighi
medesimi, a prescindere dall'ammontare dei ricavati delle
vendite, anche le imprese di cui al comma 2 dell'art. 11,
legge 25 febbraio 1987, n. 67.
15-bis. A decorrere dall'anno 1998 entro il 31 marzo di
ogni anno e purche' sia stata inoltrata domanda valida ai
sensi delle vigenti disposizioni, e' corrisposto un importo
pari al 50 per cento dei contributi di cui ai commi 2, 8,
10 e 11 spettanti per l'anno precedente. La liquidazione
del contributo residuo verra' effettuata entro tre mesi
dalla presentazione del bilancio dell'impresa editoriale e
della necessaria certificazione nonche' della
documentazione richiesta all'editore dalle norme vigenti.
La certificazione, eseguita a cura di una societa' di
revisione, e' limitata alla verifica ed al riscontro dei
soli costi a cui si fa riferimento per il conteggio del
contributo complessivo relativo ad ogni esercizio.».
«Art. 4. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, viene
corrisposto, a cura del Dipartimento dell'informazione e
dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
un contributo annuo pari al 70 per cento della media dei
costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi,
inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 4
miliardi, alle imprese radiofoniche che risultino essere
organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo
del Parlamento e che:
a) abbiano registrato la testata giornalistica
trasmessa presso il competente tribunale;
b) trasmettano quotidianamente propri programmi
informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici,
sociali, sindacali o culturali per non meno del 50 per
cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le
ore 20;
c) non siano editori o controllino, direttamente o
indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6
dell'art. 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.
2. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate
pubblicitarie siano inferiori al 25 per cento dei costi di
esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, e' concesso
un ulteriore contributo integrativo pari al 50 per cento
del contributo di cui al comma 1. La somma di tutti i
contributi non puo' comunque superare l'80 per cento dei
costi come determinati al medesimo comma 1.
3. Le imprese di cui al comma 1 hanno diritto alle
riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della legge
5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni,
applicate con le stesse modalita' anche ai consumi di
energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento
ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi
compresi i sistemi via satellite, nonche' alle agevolazioni
di credito di cui all'art. 20 della legge 25 febbraio 1987,
n. 67, ed al rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1
dell'art. 11 della medesima legge n. 67 del 1987.
4. I metodi e le procedure per l'accertamento del
possesso dei requisiti per l'accesso alle provvidenze di
cui al presente articolo, nonche' per la verifica periodica
della loro persistenza, sono disciplinati dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n.
410, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del
7 ottobre 1987.».
«Art. 7. - 1... ».
«Art. 8. - 1. Le imprese di radiodiffusione sonora a
carattere locale che abbiano registrato la testata
radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente
tribunale, trasmettano quotidianamente propri programmi
informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici,
sociali, sindacali o letterari, per non meno del 15 per
cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le
ore 20, hanno diritto a decorrere dal 1° gennaio 2007:
a) alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della
legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni,
applicate con le stesse modalita' anche ai consumi di
energia elettrica;
b) al rimborso del 60 per cento delle spese per
l'abbonamento ai servizi di due agenzie di informazione a
diffusione nazionale o regionale.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 23 della
legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema
radiotelevisivo pubblico e privato):
«3. Ai concessionari per la radiodiffusione televisiva
in ambito locale, ovvero ai soggetti autorizzati per la
radiodiffusione televisiva locale di cui all'art. 32, che
abbiano registrato la testata televisiva presso il
competente tribunale e che trasmettano quotidianamente,
nelle ore comprese tra le 07,00 e le 23,00 per almeno
un'ora, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti
politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o
culturali, si applicano i benefici di cui al comma 1
dell'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, cosi'
come modificato dall'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n.
250, nonche' quelli di cui agli articoli 28, 29 e 30 della
legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed
integrazioni.».
- Si riporta il testo del comma 13 dell'art. 7 della
legge 3 maggio 2004, n. 112 (Norme di principio in materia
di assetto del sistema radiotelevisivo e della
RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al
Governo per l'emanazione del testo unico della
radiotelevisione):
«13. L'accesso alle provvidenze di cui all'art. 11
della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive
modificazioni, agli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto
1990, n. 250, e all'art. 7 del decreto-legge 27 agosto
1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 ottobre 1993, n. 422, e' altresi' previsto anche per i
canali tematici autorizzati alla diffusione via satellite,
con esclusione di quelli ad accesso condizionato, come
definiti dall'art. 1, lettera c), del regolamento
concernente la promozione della distribuzione e della
produzione di opere europee, di cui alla Del.Aut.gar.com.
16 marzo 1999, n. 9/1999, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1999, che si impegnano a
trasmettere programmi di informazione alle condizioni
previste dall'art. 7 del citato decreto-legge n. 323 del
1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 422 del
1993.».
- Si riporta il testo del comma 454 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«454. A decorrere dai contributi relativi all'anno
2005, non e' piu' corrisposta l'anticipazione di cui
all'art. 3, comma 15-bis, della legge 7 agosto 1990, n.
250. I contributi sono comunque erogati in un'unica
soluzione entro l'anno successivo a quello di
riferimento.».
Note al comma 1247:
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 7 agosto
1990, n. 250 (Provvidenze per l'editoria e riapertura dei
termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la
dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'art. 9,
comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso
ai benefici di cui all'art. 11 della legge stessa):
«Art. 4. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, viene
corrisposto, a cura del Dipartimento dell'informazione e
dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
un contributo annuo pari al 70 per cento della media dei
costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi,
inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 4
miliardi, alle imprese radiofoniche che risultino essere
organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo
del Parlamento e che:
a) abbiano registrato la testata giornalistica
trasmessa presso il competente tribunale;
b) trasmettano quotidianamente propri programmi
informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici,
sociali, sindacali o culturali per non meno del 50 per
cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le
ore 20;
c) non siano editori o controllino, direttamente o
indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6
dell'art. 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.
2. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate
pubblicitarie siano inferiori al 25 per cento dei costi di
esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, e' concesso
un ulteriore contributo integrativo pari al 50 per cento
del contributo di cui al comma 1. La somma di tutti i
contributi non puo' comunque superare l'80 per cento dei
costi come determinati al medesimo comma 1.
3. Le imprese di cui al comma 1 hanno diritto alle
riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della legge
5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni,
applicate con le stesse modalita' anche ai consumi di
energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento
ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi
compresi i sistemi via satellite, nonche' alle agevolazioni
di credito di cui all'art. 20 della legge 25 febbraio 1987,
n. 67, ed al rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1
dell'art. 11 della medesima legge n. 67 del 1987.
4. I metodi e le procedure per l'accertamento del
possesso dei requisiti per l'accesso alle provvidenze di
cui al presente articolo, nonche' per la verifica periodica
della loro persistenza, sono disciplinati dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n.
410, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del
7 ottobre 1987.».
- Per l'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, si
vedano le note al comma 1246.
- Si riporta il testo del comma 13 dell'art. 7 della
legge 3 maggio 2004, n. 112 (Norme di principio in materia
di assetto del sistema radiotelevisivo e della
RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al
Governo per l'emanazione del testo unico della
radiotelevisione):
«13. L'accesso alle provvidenze di cui all'art. 11
della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive
modificazioni, agli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto
1990, n. 250, e all'art. 7 del decreto-legge 27 agosto
1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 ottobre 1993, n. 422, e' altresi' previsto anche per i
canali tematici autorizzati alla diffusione via satellite,
con esclusione di quelli ad accesso condizionato, come
definiti dall'art. 1, lettera c), del regolamento
concernente la promozione della distribuzione e della
produzione di opere europee, di cui alla Del.Aut.gar.com.
16 marzo 1999, n. 9/1999, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1999, che si impegnano a
trasmettere programmi di informazione alle condizioni
previste dall'art. 7 del citato decreto-legge n. 323 del
1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 422 del
1993.».
Nota al comma 1248:
- Si riporta il testo degli articoli 19 e 20 della
legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di
diffusione radiofonica e televisiva):
«Art. 19. La societa' concessionaria, oltre che alla
gestione dei servizi in concessione, e' tenuta alle
seguenti prestazioni:
a) a sistemare, secondo piani tecnici approvati dal
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, le reti
trasmittenti televisive nelle zone di confine bilingui, per
renderle idonee a ritrasmettere programmi di organismi
esteri confinanti; ad attuare la ristrutturazione ed
assumere la gestione degli impianti di terzi eventualmente
ad essa affidati, esistenti in dette zone alla data di
entrata in vigore della presente legge;
b) a predisporre annualmente, sulla base delle
direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
sentita la Commissione parlamentare per l'indennizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,
programmi televisivi e radiofonici destinati a stazioni
radiofoniche e televisive di altri Paesi per la diffusione
e la conoscenza della lingua e della cultura italiana nel
mondo e ad effettuare, sentita la stessa Commissione
parlamentare, trasmissioni radiofoniche speciali;
c) ad effettuare trasmissioni radiofoniche e
televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia di
Bolzano, in lingua francese per la regione autonoma Valle
d'Aosta ed in lingua slovena per la regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia.».
«Art. 20. I corrispettivi dovuti alla societa' per gli
adempimenti di cui al precedente articolo sono stabiliti
come segue.
Per quanto previsto al punto a) si provvede mediante
separate pattuizioni da effettuarsi d'intesa con i
rappresentanti degli enti locali delle zone di confine
interessate.
Per quanto previsto al punto b), i programmi televisivi
e radiofonici destinati a stazioni radiofoniche e
televisive di altri Paesi sono regolati mediante
convenzioni aggiuntive da stipularsi con le competenti
amministrazioni dello Stato entro novanta giorni dalla
stipula della convenzione di cui al successivo art. 46.
Per gli adempimenti di cui al punto c), le trasmissioni
in lingua tedesca per la provincia di Bolzano sono regolate
mediante convenzione aggiuntiva da stipularsi con le
competenti amministrazioni dello Stato entro lo stesso
termine di cui al precedente comma, mentre le trasmissioni
in lingua slovena da radio Trieste sono regolate secondo le
modalita' previste dalla legge 14 aprile 1956, n. 308.
L'ammontare dei rimborsi della spesa per le
trasmissioni in lingua tedesca effettuate dalla sede di
Bolzano, nel periodo 7 febbraio 1966-31 dicembre 1972, e'
forfettariamente stabilito in lire 6.710 milioni oltre
all'imposta sul valore aggiunto.
La misura del rimborso forfettario annuo, previsto per
le trasmissioni radiofoniche da radio Trieste dalla legge
14 aprile 1956, n. 308, in considerazione dell'intervenuto
aumento del numero di trasmissioni con l'inclusione nei
programmi de «l'Ora della Venezia Giulia», viene elevata a
lire 250 milioni l'anno oltre all'imposta sul valore
aggiunto, a partire dal 1968 e puo' essere soggetta a
revisione triennale su richiesta di ciascuna parte
contraente a far tempo dal 1° gennaio 1977.
L'ammontare dei rimborsi della spesa sostenuta per le
trasmissioni in lingua francese per la regione autonoma
Valle d'Aosta e per le trasmissioni televisive in lingua
slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e'
regolato con apposite convenzioni con le competenti
amministrazioni dello Stato.
La somma di 8.300 milioni, iscritta al capitolo 2554
dello stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro dell'anno finanziario 1973 e di cui al capitolo
aggiunto 7480 dell'anno finanziario 1974, resta destinata
ed impegnata per la liquidazione degli oneri di cui al
precedente quinto comma nonche' a quello di cui al sesto
comma per il periodo 1968-1972. All'onere derivante
dall'applicazione dello stesso sesto comma per il periodo
successivo al 1972, si provvede a carico dello stanziamento
del capitolo 2549 dello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974 e
corrispondenti capitoli degli anni successivi.
Ai nuovi o maggiori oneri derivanti dalle altre
convenzioni da stipulare ai sensi dei precedenti commi, si
provvede con utilizzo dei proventi del canone dovuto dalla
concessionaria allo Stato e da determinare, ai sensi del
precedente art. 16 con la convenzione di cui al successivo
art. 46. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Per i servizi speciali radiotelevisivi, non compresi
fra quelli suindicati, le amministrazioni dello Stato
richiedenti concordano, attraverso apposite convenzioni,
con la societa' concessionaria le modalita' delle
prestazioni e l'entita' dei relativi rimborsi, sentito il
parere obbligatorio della Commissione parlamentare.».
Note al comma 1249:
- Si riporta il testo dell'art. 26 della legge
10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della
concorrenza e del mercato):
«Art. 26 (Pubblicita' delle decisioni). - 1. Le
decisioni di cui agli articoli 15, 16, 18, 19 e 25 sono
pubblicate entro venti giorni in un apposito bollettino, a
cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nello
stesso bollettino sono pubblicate, ove l'Autorita' lo
ritenga opportuno, le conclusioni delle indagini di cui
all'art. 12, comma 2.»
- Si riporta il testo del comma 26 dell'art. 2 della
legge 14 ottobre 1995, n. 481 (Norme per la concorrenza e
la regolazione dei servizi di pubblica utilita'.
Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di
pubblica utilita):
«26. La pubblicita' di atti e procedimenti delle
Autorita' e' assicurata anche attraverso un apposito
bollettino pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri.»
- Si riporta il testo del comma 21 dell'art. 1 della
legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi
delle telecomunicazioni e radiotelevisivo):
«21. All'Autorita' si applicano le disposizioni di cui
all'art. 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, non
derogate dalle disposizioni della presente legge. Le
disposizioni del comma 9, limitatamente alla deroga alle
norme sulla contabilita' generale dello Stato, nonche' dei
commi 16 e 19 del presente articolo si applicano anche alle
altre Autorita' istituite dalla legge 14 novembre 1995, n.
481, senza oneri a carico dello Stato.»
Note al comma 1250:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 19 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti
per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'
interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale):
«Art. 19 (Fondi per le politiche della famiglia, per le
politiche giovanili e per le politiche relative ai diritti
e alle pari opportunita). - 1. Al fine di promuovere e
realizzare interventi per la tutela della famiglia, in
tutte le sue componenti e le sue problematiche
generazionali, nonche' per supportare l'Osservatorio
nazionale sulla famiglia, presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo denominato
«Fondo per le politiche della famiglia», al quale e'
assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e
di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.»
- Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 8 marzo
2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternita'
e della paternita', per il diritto alla cura e alla
formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta):
«Art. 9. (Misure a sostegno della flessibilita' di
orario). - 1. Al fine di promuovere e incentivare forme di
articolazione della prestazione lavorativa volte a
conciliare tempo di vita e di lavoro, nell'ambito del Fondo
per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e'
destinata una quota fino a lire 40 miliardi annue a
decorrere dall'anno 2000, al fine di erogare contributi, di
cui almeno il 50 per cento destinato ad imprese fino a
cinquanta dipendenti, in favore di aziende che applichino
accordi contrattuali che prevedono azioni positive per la
flessibilita', ed in particolare:
a) progetti articolati per consentire alla
lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno
dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in
affidamento o in adozione un minore, di usufruire di
particolari forme di flessibilita' degli orari e
dell'organizzazione del lavoro, tra cui part time
reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario
flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore,
flessibilita' sui turni, orario concentrato, con priorita'
per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di
eta' o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di
adozione;
b) programmi di formazione per il reinserimento dei
lavoratori dopo il periodo di congedo;
c) progetti che consentano la sostituzione del
titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che benefici
del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi
parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la
solidarieta' sociale e per le pari opportunita', sono
definiti i criteri e le modalita' per la concessione dei
contributi di cui al comma 1.».
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 3 agosto
1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della
prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in
danno di minori, quali nuove forme di riduzione in
schiavitu):
«Art. 17 (Attivita' di coordinamento). - 1. Sono
attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
fatte salve le disposizioni della legge 28 agosto 1997, n.
285, le funzioni di coordinamento delle attivita' svolte da
tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla
prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei
minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso sessuale.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta ogni anno
al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta ai sensi
del comma 3.
1-bis. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunita'
l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della
pornografia minorile con il compito di acquisire e
monitorare i dati e le informazioni relativi alle
attivita', svolte da tutte le pubbliche amministrazioni,
per la prevenzione e la repressione della pedofilia. A tale
fine e' autorizzata l'istituzione presso l'Osservatorio di
una banca dati per raccogliere, con l'apporto dei dati
forniti dalle amministrazioni, tutte le informazioni utili
per il monitoraggio del fenomeno. Con decreto del Ministro
per le pari opportunita' sono definite la composizione e le
modalita' di funzionamento dell'Osservatorio nonche' le
modalita' di attuazione e di organizzazione della banca
dati, anche per quanto attiene all'adozione dei dispositivi
necessari per la sicurezza e la riservatezza dei dati.
Resta ferma la disciplina delle assunzioni di cui ai
commi da 95 a 103 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311. Per l'istituzione e l'avvio delle attivita'
dell'Osservatorio e della banca dati di cui al presente
comma e' autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno
2006 e di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come rideterminata
dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2005, n.
266. A decorrere dall'anno 2009, si provvede ai sensi
dell'art. 11-ter, comma 1, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato; ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Le multe irrogate, le somme di denaro confiscate e
quelle derivanti dalla vendita dei beni confiscati ai sensi
della presente legge sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate su un apposito fondo da
iscrivere nello stato di previsione della Presidenza del
Consiglio dei ministri e destinate, nella misura di due
terzi, a finanziare specifici programmi di prevenzione,
assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori degli
anni diciotto vittime dei delitti di cui agli
articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies del
codice penale, introdotti dagli articoli 2, comma 1, 3, 4 e
5 della presente legge. La parte residua del fondo e'
destinata, nei limiti delle risorse effettivamente
disponibili, al recupero di coloro che, riconosciuti
responsabili dei delitti previsti dagli articoli 600-bis,
secondo comma, 600-ter, terzo comma, e 600-quater del
codice penale, anche se relativi al materiale pornografico
di cui all'art. 600-quater.1 dello stesso codice, facciano
apposita richiesta. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1,
la Presidenza del Consiglio dei Ministri:
a) acquisisce dati e informazioni, a livello
nazionale ed internazionale, sull'attivita' svolta per la
prevenzione e la repressione e sulle strategie di contrasto
programmate o realizzate da altri Stati;
b) promuove, in collaborazione con i Ministeri della
pubblica istruzione, della sanita', dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, di grazia e
giustizia e degli affari esteri, studi e ricerche relativi
agli aspetti sociali, sanitari e giudiziari dei fenomeni di
sfruttamento sessuale dei minori;
c) partecipa, d'intesa con il Ministero degli affari
esteri, agli organismi comunitari e internazionali aventi
compiti di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale.
4. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi 1
e 3 e' autorizzata la spesa di lire cento milioni annue. Al
relativo onere si fa fronte mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo
utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del
Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
5. Il Ministro dell'interno, in virtu' dell'accordo
adottato dai Ministri di giustizia europei in data
27 settembre 1996, volto ad estendere la competenza di
EUROPOL anche ai reati di sfruttamento sessuale di minori,
istituisce, presso la squadra mobile di ogni questura, una
unita' specializzata di polizia giudiziaria, avente il
compito di condurre le indagini sul territorio nella
materia regolata dalla presente legge.
6. Il Ministero dell'interno istituisce altresi' presso
la sede centrale della questura un nucleo di polizia
giudiziaria avente il compito di raccogliere tutte le
informazioni relative alle indagini nella materia regolata
dalla presente legge e di coordinarle con le sezioni
analoghe esistenti negli altri Paesi europei.
7. L'unita' specializzata ed il nucleo di polizia
giudiziaria sono istituiti nei limiti delle strutture, dei
mezzi e delle vigenti dotazioni organiche, nonche' degli
stanziamenti iscritti nello stato di previsione del
Ministero dell'interno.».
- La legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della
Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio
nazionale per l'infanzia), e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302.
Note al comma 1251:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.»
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 8 della
legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3):
«6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non
possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.».
Note al comma 1253:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.»
Note al comma 1254:
- La legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il
sostegno della maternita' e della paternita', per il
diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento
dei tempi delle citta), e' stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 13 marzo 2000, n. 60.
Note al comma 1257:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 7 della
legge 3 dicembre 1999, n. 493 (Norme per la tutela della
salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione
contro gli infortuni domestici), cosi come modificato dalla
presente legge:
«4. L'assicurazione comprende i casi di infortunio
avvenuti nell'ambito domestico in occasione ed a causa
dello svolgimento delle attivita' di cui all'art. 6,
comma 2, lettera a), e dai quali sia derivata una
inabilita' permanente al lavoro non inferiore al 27 per
cento. Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni
verificatisi al di fuori del territorio nazionale.».
Note al comma 1258:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 28 agosto
1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e
di opportunita' per l'infanzia e l'adolescenza):
«Art. 1 (Fondo nazionale per l'infanzia e
l'adolescenza). - 1. E' istituito, presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, il Fondo nazionale per l'infanzia e
l'adolescenza finalizzato alla realizzazione di interventi
a livello nazionale, regionale e locale per favorire la
promozione dei diritti, la qualita' della vita, lo
sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione
dell'infanzia e dell'adolescenza, privilegiando l'ambiente
ad esse piu' confacente ovvero la famiglia naturale,
adottiva o affidataria, in attuazione dei principi della
Convenzione sui diritti del fanciullo resa esecutiva ai
sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e degli
articoli 1 e 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2. Il Fondo e' ripartito tra le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. Una quota pari al 30 per
cento delle risorse del Fondo e' riservata al,
finanziamento di interventi da realizzare nei comuni di
Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma,
Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania,
Palermo e Cagliari. La ripartizione del Fondo e della quota
riservata avviene, per il 50 per cento, sulla base
dell'ultima rilevazione della popolazione minorile
effettuata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e
per il 50 per cento secondo i seguenti criteri:
a) carenza di strutture per la prima infanzia secondo
le indicazioni del Centro nazionale di documentazione e di
analisi per l'infanzia della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
b) numero di minori presenti in presidi residenziali
socio-assistenziali in base all'ultima rilevazione
dell'ISTAT;
c) percentuale di dispersione scolastica nella scuola
dell'obbligo come accertata dal Ministero della pubblica
istruzione;
d) percentuale di famiglie con figli minori che
vivono al di sotto della soglia di poverta' cosi' come
stimata dall'ISTAT;
e) incidenza percentuale del coinvolgimento di minori
in attivita' criminose come accertata dalla Direzione
generale dei servizi civili del Ministero dell'interno,
nonche' dall'Ufficio centrale per la giustizia minorile del
Ministero di grazia e giustizia.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministro per la
solidarieta' sociale, con proprio decreto emanato di
concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, di grazia
e giustizia e con il Ministro per le pari opportunita',
sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano nonche' le Commissioni parlamentari competenti,
provvede alla ripartizione delle quote del Fondo tra le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di
quelle riservate ai comuni, ai sensi del comma 2.
4. Per il finanziamento del Fondo e' autorizzata la
spesa di lire 117 miliardi per l'anno 1997 e di lire 312
miliardi a decorrere dall'anno 1998.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 11 della
legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio):
«3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
competenza, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni
contabili pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e
degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla
determinazione del quantum della prestazione, afferenti
imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in
vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui
essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte
conseguenti all'andamento dell'inflazione;
c) la determinazione, in apposita tabella, per le
leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle
quote destinate a gravare su ciascuno degli anni
considerati;
d) la determinazione, in apposita tabella, della
quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui
quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
e) la determinazione, in apposita tabella, delle
riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella,
per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per
le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno
stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
tra le spese in conto capitale;
g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art.
11-bis e le corrispondenti tabelle;
h) l'importo complessivo massimo destinato, in
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al
rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma
dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle
modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente da pubbliche amministrazioni non
compreso nel regime contrattuale;
i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate
alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o
riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si
caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento
dei saldi di cui alla lettera a);
i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o
riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato
direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con
esclusione di interventi di carattere localistico o
microsettoriale;
i-quater) norme recanti misure correttive degli
effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11-ter,
comma 7.».
Note al comma 1259:
- Si riporta il testo dell'art. 119 della Costituzione
della Repubblica italiana:
«Art. 119 (I Comuni, le Province, le Citta'
metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di
entrata e di spesa). - I Comuni, le Province, le Citta'
metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome.
Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in
armonia con la Costituzione e secondo i principi di
coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di
tributi erariali riferibile al loro territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo,
senza vincoli di destinazione, per i territori con minore
capacita' fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai
commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle
Citta' metropolitane e alle Regioni di finanziare
integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la
solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici
e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti
della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse
aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di
determinati Comuni, Province, Citta' metropolitane e
Regioni.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le
Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i
principi generali determinati dalla legge dello Stato.
Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare
spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato
sui prestiti dagli stessi contratti.».
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 8 della
legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla legge Costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3):
«6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non
possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.»
Nota al comma 1261:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 19 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti
per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'
interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale):
«3. Al fine di promuovere le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunita', presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo denominato
«Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunita», al quale e' assegnata la somma di 3 milioni
di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a
decorrere dall'anno 2007.»
Nota al comma 1263:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 9 gennaio
2006, n. 7 (Disposizioni concernenti la prevenzione e il
divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile):
«Art. 2 (Attivita' di promozione e coordinamento). - 1.
La Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per
le pari opportunita' promuove e sostiene, nell'ambito degli
ordinari stanziamenti di bilancio, il coordinamento delle
attivita' svolte dai Ministeri competenti dirette alla
prevenzione, all'assistenza alle vittime e all'eliminazione
delle pratiche di mutilazione genitale femminile.
2. Ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui al
comma 1, la Presidenza del Consiglio dei
ministri-Dipartimento per le pari opportunita' acquisisce
dati e informazioni, a livello nazionale e internazionale,
sull'attivita' svolta per la prevenzione e la repressione e
sulle strategie di contrasto programmate o realizzate da
altri Stati.»
Nota al comma 1265:
- Per l'art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997,
si vedano le note al comma 1251.
Nota al comma 1266:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 42 del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (testo unico
delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternita' e della paternita', a norma
dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), cosi come
modificato dalla presente legge:
«5. La lavoratrice madre o, in alternativa, il
lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei
fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in
situazione di gravita' di cui all'art. 3, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'art.
4, comma 1, della legge medesima e che abbiano titolo a
fruire dei benefici di cui all'art. 33, comma 1, del
presente testo unico e all'art. 33, commi 2 e 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza del figlio,
hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2
dell'art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta
giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il
richiedente ha diritto a percepire un'indennita'
corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo
medesimo e' coperto da contribuzione figurativa;
l'indennita' e la contribuzione figurativa spettano fino a
un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per
il congedo di durata annuale. Detto importo e' rivalutato
annualmente, a decorrere dall'anno 2002, sulla base della
variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati. L'indennita' e' corrisposta
dal datore di lavoro secondo le modalita' previste per la
corresponsione dei trattamenti economici di maternita'. I
datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva,
detraggono l'importo dell'indennita' dall'ammontare dei
contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale
competente. Peri dipendenti dei predetti datori di lavoro
privati, compresi quelli per i quali non e' prevista
l'assicurazione per le prestazioni di maternita',
l'indennita' di cui al presente comma e' corrisposta con le
modalita' di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre
1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 febbraio 1980, n. 33. Il congedo fruito ai sensi del
presente comma alternativamente da entrambi i genitori non
puo' superare la durata complessiva di due anni; durante il
periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire
dei benefici di cui all'art. 33, comma 1, del presente
testo unico e all'art. 33, commi 2 e 3, della legge
5 febbraio 1992, n. 104, fatte salve le disposizioni di cui
ai commi 5 e 6 del medesimo articolo. I soggetti che
usufruiscono dei permessi di cui al presente comma per un
periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto
ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al
numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero
maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza
riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa»
Nota al comma 1269:
- Si riporta il testo del comma 429 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006), cosi come modificato dalla
presente legge:
«429. Per lo svolgimento delle attivita' istituzionali
della Fondazione di cui all'art. 1, comma 160, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, e' assegnato un contributo di 3
milioni di euro per l'anno 2006 e di 750.000 euro per
ciascuno degli anni 2007 e 2008. A tal fine e'
corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di
cui all'art. 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n.
328. Le risorse pari a 2,25 milioni di euro per gli anni
2007 e 2008 confluiscono nel Fondo nazionale per le
politiche sociali di cui all'art. 20, comma 8, della legge
8 novembre 2000, n. 328».
Nota al comma 1270:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 3 agosto
2004, n. 206 (Nuove norme in favore delle vittime del
terrorismo e delle stragi di tale matrice), cosi some
modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - 1. Le disposizioni della presente legge si
applicano a tutte le vittime degli atti di terrorismo e
delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio
nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini
italiani, nonche' ai loro familiari superstiti.
1-bis. Le disposizioni della presente legge si
applicano inoltre ai familiari delle vittime del disastro
aereo di Ustica del 1980 nonche' ai familiari delle vittime
e ai superstiti della cosiddetta «banda della Uno bianca».
Ai beneficiari vanno compensate le somme gia' percepite
2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente
legge si applicano le disposizioni contenute nella legge
20 ottobre 1990, n. 302, nella legge 23 novembre 1998, n.
407, e successive modificazioni, nonche' l'art. 82 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, ad eccezione del comma 6.».
Nota al comma 1276:
- Si riporta il testo del comma 343 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«343. Per indennizzare i risparmiatori che, investendo
sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi
finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non
altrimenti risarcito, e' costituito, a decorrere dall'anno
2006, un apposito fondo nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze. Il fondo e'
alimentato con le risorse di cui al comma 345, previo loro
versamento al bilancio dello Stato.».
Note al comma 1277:
- La legge 8 agosto 1985, n. 440 (Istituzione di un
assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano
illustrato la Patria e che versino in stato di particolare
necessita), e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
23 agosto 1985, n. 198.
- Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 20 della
legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali):
«8. A decorrere dall'anno 2002 lo stanziamento
complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali e'
determinato dalla legge finanziaria con le modalita' di cui
all'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, assicurando
comunque la copertura delle prestazioni di cui all'art. 24
della presente legge.»
Note al comma 1278:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge
31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone
montane):
«Art. 2 (Fondo nazionale per la montagna). - 1. E'
istituito presso il Ministero del bilancio e della
programmazione economica il Fondo nazionale per la
montagna.
2. Il Fondo e' alimentato da trasferimenti comunitari,
dello Stato e di enti pubblici, ed e' iscritto in un
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
del bilancio e della programmazione economica. Le somme
provenienti dagli enti pubblici sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate al suddetto
capitolo.
3. Le risorse erogate dal Fondo hanno carattere
aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o
speciale dello Stato a favore degli enti locali. Le risorse
sono ripartite fra le regioni e le province autonome che
provvedono ad istituire propri fondi regionali per la
montagna, alimentati anche con stanziamenti a carico dei
rispettivi bilanci, con i quali sostenere gli interventi
speciali di cui all'art. 1.
4. Le regioni e le province autonome disciplinano con
propria legge i criteri relativi all'impiego delle risorse
di cui al comma 3.
5. I criteri di ripartizione del Fondo tra le regioni e
le province autonome sono stabiliti con deliberazione del
Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE), sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, su proposta del Ministro per gli affari regionali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
il Ministro delle politiche agricole e forestali.
6. I criteri di ripartizione tengono conto
dell'esigenza della salvaguardia dell'ambiente con il
conseguente sviluppo delle attivita' agro-silvo-pastorali
eco-compatibili, dell'estensione del territorio montano,
della popolazione residente, anche con riferimento alle
classi di eta', alla occupazione ed all'indice di
spopolamento, del reddito medio pro capite, del livello dei
servizi e dell'entita' dei trasferimenti ordinari e
speciali.»
Nota al comma 1284:
- Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, si vedano le note al comma 1251.
Note al comma 1285:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 80 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2001), cosi come modificato dalla
presente legge:
«Art. 80 (Disposizioni in materia di politiche
sociali). - 1. Nei limiti di lire 350 miliardi per l'anno
2001 e di lire 430 miliardi per l'anno 2002 e fino alla
data del 31 dicembre 2002, ovvero fino alla conclusione dei
processi attuativi della sperimentazione e comunque non
oltre il 30 giugno 2007, fermi restando gli stanziamenti
gia' previsti:
a) i comuni individuati ai sensi dell'art. 4 del
decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, sono
autorizzati, nell'ambito della disciplina prevista dal
predetto decreto legislativo, a proseguire l'attuazione
dell'istituto del reddito minimo di inserimento;
b) la disciplina dell'istituto del reddito minimo di
inserimento di cui al citato decreto legislativo n. 237 del
1998 si applica anche ai comuni compresi nei territori per
i quali sono stati approvati, alla data del 30 giugno 2000,
i patti territoriali di cui all'art. 2, comma 203, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni,
che i medesimi comuni hanno sottoscritto o ai quali hanno
aderito e che comprendono comuni gia' individuati o da
individuare ai sensi dell'art. 4 del medesimo decreto
legislativo n. 237 del 1998.»
Nota al comma 1286:
- Si riporta il testo del comma 44 dell'art. 59 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica):
«44. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e'
istituito il Fondo per le politiche sociali, con una
dotazione di lire 28 miliardi per l'anno 1998, di lire 115
miliardi per l'anno 1999 e di lire 143 miliardi per l'anno
2000.».
Nota al comma 1287:
- Si riporta il testo del comma 333 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«333. Il Ministero dell'economia e delle finanze
comunica per iscritto, entro il 15 gennaio 2006, la sede
dell'ufficio postale di zona presso il quale gli assegni
possono essere riscossi con riferimento all'assegno di cui
al comma 331 e, previa verifica dell'ordine di nascita,
entro la fine del mese successivo a quello di nascita o di
adozione con riferimento all'assegno di cui al comma 332.
Gli assegni possono essere riscossi, in deroga ad ogni
disposizione vigente in materia di minori, dall'esercente
la potesta' sui figli di cui ai commi 331 e 332, sempreche'
residente, cittadino italiano ovvero comunitario ed
appartenente a un nucleo familiare con un reddito
complessivo, riferito all'anno 2004 ai fini dell'assegno di
cui al comma 331 e all'anno 2005 ai fini dell'assegno di
cui al comma 332, non superiore ad euro 50.000. Per nucleo
familiare s'intende quello di cui all'art. 1 del decreto
ministeriale 22 gennaio 1993 del Ministro della sanita',
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio
1993. La condizione reddituale di cui al presente comma e'
autocertificata dall'esercente la potesta', all'atto della
riscossione dell'assegno, mediante riempimento e
sottoscrizione di apposita formula prestampata in calce
alla comunicazione del Ministero dell'economia e delle
finanze, da verificare da parte dell'Agenzia delle entrate
secondo procedure definite convenzionalmente. Per
l'attuazione del presente comma il Ministero dell'economia
e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione
generale, del personale e dei servizi del tesoro si avvale
di SOGEI Spa.».
Note al comma 1288:
- Si riporta il testo dell'art. 18 della legge
24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale):
«Art. 18 (Ordinanza-ingiunzione). - Entro il termine di
trenta giorni dalla data della contestazione o
notificazione della violazione, gli interessati possono far
pervenire all'autorita' competente a ricevere il rapporto a
norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono
chiedere di essere sentiti dalla medesima autorita'.
L'autorita' competente, sentiti gli interessati, ove
questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti
inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se
ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza
motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge
il pagamento, insieme con le spese, all'autore della
violazione ed alle persone che vi sono obbligate
solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di
archiviazione degli atti comunicandola integralmente
all'organo che ha redatto il rapporto.
Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la
restituzione, previo pagamento delle spese di custodia,
delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo
stesso provvedimento. La restituzione delle cose
sequestrate e' altresi' disposta con l'ordinanza di
archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.
Il pagamento e' effettuato all'ufficio del registro o
al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione,
entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di
detto provvedimento, eseguita nelle forme previste
dall'art. 14; del pagamento e' data comunicazione, entro il
trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto,
all'autorita' che ha emesso l'ordinanza.
Il termine per il pagamento e' di sessanta giorni se
l'interessato risiede all'estero.
La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione puo' essere
eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le
modalita' di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.
L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo.
Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa
esecutiva dopo il decorso del termine per proporre
opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione e' proposta,
con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale
si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale
viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato
il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o e'
dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la
stessa.».
- Per il comma 333 dell'art. 1 della citata legge n.
266 del 2005, si veda la nota al comma 1287.
Nota al comma 1290:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 19 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti
per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'
interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale):
«2. Al fine di promuovere il diritto dei giovani alla
formazione culturale e professionale e all'inserimento
nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad
agevolare la realizzazione del diritto dei giovani
all'abitazione, nonche' a facilitare l'accesso al credito
per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo
denominato «Fondo per le politiche giovanili», al quale e'
assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e
di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.».
Nota al comma 1292:
- Si riporta il testo dell'art. 11-quaterdecies del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di
contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in
materia tributaria e finanziaria):
«Art. 11-quaterdecies (Interventi infrastrutturali, per
la ricerca e per l'occupazione). - 1. Per consentire
l'organizzazione e l'adeguamento degli impianti e
attrezzature necessari allo svolgimento dei Campionati
mondiali di nuoto che si terranno a Roma nel 2009 e dei
Giochi del Mediterraneo che si terranno a Pescara nel
medesimo anno, il Dipartimento della protezione civile e'
autorizzato a provvedere con contributi quindicennali nei
confronti dei soggetti competenti. A tal fine e'
autorizzata la spesa annua di 2 milioni di euro per
quindici anni a decorrere dal 2007, nonche' quella annua di
2 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno
2008, da ripartire in eguale misura tra le manifestazioni
di cui al primo periodo del presente comma.
2. [Per l'organizzazione e l'adeguamento
infrastrutturale necessario alla realizzazione del convegno
internazionale interconfessionale, e' autorizzata la spesa
di 5 milioni di euro per l'anno 2006].
3. Per la prosecuzione degli interventi previsti
dall'art. 1, comma 279, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e' autorizzata la spesa di ulteriori 3 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2006; e' altresi' autorizzata la
spesa di ulteriori 1,5 milioni di euro per la prosecuzione
degli interventi previsti dall'art. 1, comma 278, della
citata legge n. 311 del 2004 in favore della Facolta' ivi
indicata della Seconda Universita' degli studi di Napoli.
4. Al comma 2 dell'art. 2 del decreto-legge 24 dicembre
2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «1° luglio 2003» sono
sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2005»;
b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2005»
sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006»;
c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2005» sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006».
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la
fauna selvatica o, se istituti, degli istituti regionali,
possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento
selettivi, distinti per sesso e classi di eta',
regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati
appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei
periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992,
n. 157.
6. Al comma 1 dell'art. 70 del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, e' aggiunta la seguente lettera:
«e-ter) dell'esecuzione di vendemmie di breve durata e a
carattere saltuario, effettuata da studenti e pensionati».
A tal fine e' autorizzata la spesa annua di 200.000 euro
dal 2006.
7. Al fine di garantire i livelli occupazionali nel
parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, e' erogata a
favore dell'ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise
la somma di euro 2.500.000, a decorrere dall'anno 2006, per
consentire la stabilizzazione del personale fuori ruolo
operante presso l'ente. Le relative stabilizzazioni sono
effettuate nei limiti delle risorse assegnate con il
presente comma e nel rispetto delle normative vigenti in
materia di assunzioni, anche in soprannumero. I rapporti di
lavoro in essere con il personale che presta attivita'
professionale e collaborazione presso l'ente parco sono
regolati, sulla base di nuovi contratti che verranno
stipulati dall'ente, a decorrere dal 1° gennaio 2006, fino
alla definitiva stabilizzazione del suddetto personale e,
comunque, non oltre il 31 dicembre 2007 nei limiti delle
risorse di cui al primo periodo. Al relativo onere si
provvede attraverso la riduzione del fondo di cui al
comma 96 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
8. Il comma 12 dell'art. 9 della legge 6 dicembre 1991,
n. 394, e' sostituito dal seguente:
«12. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque
anni».
9. All'art. 17, commi 1, 2 e 6, lettera a), del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive
modificazioni, le parole: «31 dicembre 2005» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006». La
disposizione del presente comma non si applica alle
discariche di II categoria, di tipo A, di tipo ex 2A e alle
discariche per inerti, cui si conferiscono materiali di
matrice cementizia contenenti amianto, per le quali il
termine di conferimento e' fissato alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
10. Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993,
n. 379, e' aumentato, a decorrere dall'anno 2006, ad euro
2.300.000. Per le attivita' e il conseguimento delle
finalita' scientifiche del Polo nazionale di cui alla
tabella A prevista dall'art. 1 della legge 29 ottobre 2003,
n. 291, viene riconosciuto alla Sezione italiana
dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della
cecita' un contributo annuo di euro 750.000. E' concesso un
contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni
2006, 2007 e 2008 in favore dell'ente morale riconosciuto
con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1967,
n. 516. Il contributo di cui all'art. 1, comma 113, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, deve essere inteso come
contributo statale annuo ordinario; a decorrere dall'anno
2006 esso e' pari a 400.000 euro. Per le finalita' di cui
all'art. 1, comma 187, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e' autorizzata per il 2006 la spesa di 15 milioni di
euro e per ciascuno degli anni 2007 e 2008 la spesa di un
milione di euro. In favore della Lega italiana tumori e'
autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno
degli anni 2006, 2007 e 2008.
11. In considerazione del rilievo nazionale e
internazionale nella sperimentazione sanitaria di elevata
specializzazione e nella cura delle patologie nel campo
dell'oftalmologia, per l'anno 2006 e' autorizzata la
concessione di un contributo di 1 milione di euro in favore
della Fondazione «G.B. Bietti» per lo studio e la ricerca
in oftalmologia, con sede in Roma. Allo scopo di promuovere
il miglioramento della salute e di offrire ai cittadini
alti livelli di assistenza ospedaliera, e' autorizzata la
concessione di un contributo associativo nel limite di
50.000 euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008
in favore del Comitato permanente degli Ospedali
dell'Unione europea (Hope) con sede in Belgio. E'
autorizzata la spesa di 219.000 euro per l'anno 2006,
500.000 euro per l'anno 2007 e 500.000 euro per l'anno 2008
per l'interconnessione e la formazione sanitaria tra centri
sanitari all'estero e in Italia che il Ministro della
salute, il Ministro per gli italiani nel mondo, il Ministro
degli affari esteri, il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e il Ministro per
l'innovazione e le tecnologie attuano congiuntamente
avvalendosi, in particolare, dell'Associazione denominata
«Alleanza degli Ospedali italiani nel mondo», da essi
congiuntamente costituita in data 2 febbraio 2004.
12. Il prestito vitalizio ipotecario ha per oggetto la
concessione da parte di aziende ed istituti di credito
nonche' da parte di intermediari finanziari, di cui
all'art. 106 del testo unico di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, di finanziamenti a medio e lungo
termine con capitalizzazione annuale di interessi e spese,
e rimborso integrale in unica soluzione alla scadenza,
assistiti da ipoteca di primo grado su immobili
residenziali, riservati a persone fisiche con eta'
superiore ai 65 anni compiuti.
13. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, emana
uno o piu' decreti, ai sensi dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:
a) il riordino delle disposizioni in materia di
attivita' di installazione degli impianti all'interno degli
edifici;
b) la definizione di un reale sistema di verifiche
degli impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo
primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti
garantendo una effettiva sicurezza;
c) la determinazione delle competenze dello Stato,
delle regioni e degli enti locali secondo i principi di
sussidiarieta' e di leale collaborazione, anche tramite lo
strumento degli accordi in sede di Conferenza unificata di
cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281;
d) la previsione di sanzioni in caso di violazione
degli obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti dalle
lettere a) e b).
14. Per la prosecuzione ed il completamento degli
interventi di cui all'art. 52, comma 21, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, e' autorizzata la spesa di 10
milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
15. Al comma 4 dell'art. 1 della legge 9 dicembre 1998,
n. 426, dopo la lettera p-terdecies), e' aggiunta la
seguente:
«p-quaterdecies) area del territorio di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 19 maggio 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio
2005».
16. Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, la disposizione prevista
dall'art. 2, comma 1, lettera b), dello stesso decreto si
interpreta nel senso che un'area e' da considerare comunque
fabbricabile se e' utilizzabile a scopo edificatorio in
base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente
dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
17. E' autorizzato un contributo quindicennale di 1
milione di euro a decorrere dall'anno 2006 in favore
dell'ANAS Spa per la realizzazione di lavori di raccordo
stradale tra le strade pugliesi SP 231 e SP 238.
18. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive
e' determinata annualmente la quota di risorse del Fondo
speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui
all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, da
destinare, a valere sulla quota erogata a fondo perduto,
agli interventi previsti dal comma 270 dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311.
19. Il primo periodo del comma 1 dell'art. 155 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e' sostituito dal seguente: "Il reddito imponibile dei
soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera a), derivante
dall'utilizzo in traffico internazionale delle navi
indicate nell'art. 8-bis, comma 1, lettera a), del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, iscritte nel registro
internazionale di cui al decreto-legge 30 dicembre 1997, n.
457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1998, n. 30, e dagli stessi armate, nonche' delle navi
noleggiate il cui tonnellaggio non sia superiore al 50 per
cento di quello complessivamente utilizzato, e' determinato
ai sensi della presente sezione qualora il contribuente
comunichi un'opzione in tal senso all'Agenzia delle entrate
entro tre mesi dall'inizio del periodo d'imposta a partire
dal quale intende fruirne con le modalita' di cui al
decreto previsto dall'art. 161".
20. Per la prosecuzione degli interventi previsti
dall'art. 2 della legge 30 luglio 2002, n. 174, nonche' per
la realizzazione di opere di natura sociale, culturale e
sportiva, e' autorizzato un contributo quindicennale di 1
milione di euro a decorrere dall'anno 2006.
21. All'art. 1 del decreto legge 24 dicembre 2003, n.
353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2004, n. 46, al comma 3, dopo le parole: «dell'ambiente
naturale» sono inserite le seguenti: «, le associazioni
riconosciute a carattere nazionale aventi per oggetto
statutario, da piu' di quaranta anni, lo svolgimento o la
promozione di attivita' di ricerca oncologica.».
Nota al comma 1293:
- Si riporta il testo del comma 556 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006), cosi come modificato dalla
presente legge:
«556. Al fine di prevenire fenomeni di disagio
giovanile legato all'uso di sostanze stupefacenti, e'
istituito presso il Ministero della solidarieta' sociale
l'«Osservatorio per il disagio giovanile legato alle
dipendenze». Con decreto del Ministro della solidarieta'
sociale, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e' disciplinata la composizione e
l'organizzazione dell'Osservatorio. Presso il Ministero di
cui al presente comma e' altres` istituito il «Fondo
nazionale per le comunita' giovanili», per azioni di
promozione della salute e di prevenzione dei comportamenti
a rischio e per favorire la partecipazione dei giovani in
materia di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno
delle dipendenze. La dotazione finanziaria del Fondo per
ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 e' fissata in 5
milioni di euro, di cui il 25 per cento e' destinato ai
compiti istituzionali del Ministero della solidarieta'
sociale di comunicazione, informazione, ricerca,
monitoraggio e valutazione, per i quali il Ministero si
avvale del parere dell'Osservatorio per il disagio
giovanile legato alle dipendenze; il restante 75 per cento
del Fondo viene destinato alle associazioni e reti
giovanili individuate con decreto del Ministro della
solidarieta' sociale, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Con tale decreto, di natura regolamentare,
vengono determinati anche i criteri per l'accesso al Fondo
e le modalita' di presentazione delle istanze.».
Nota al comma 1295:
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge
24 dicembre 1957, n. 1295 (Costituzione di un Istituto per
il credito sportivo con sede in Roma):
«Art. 5. L'Istituto puo' concedere contributi per
interessi sui mutui anche se accordati da altre aziende di
credito e dalla Cassa depositi e prestiti per le finalita'
istituzionali, con le disponibilita' di un fondo speciale
costituito presso l'Istituto medesimo e alimentato con il
versamento da parte dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato dell'aliquota ad esso spettante a norma
dell'art. 5 del regolamento di cui al decreto ministeriale
19 giugno 2003, n. 179 del Ministro dell'economia e delle
finanze, nonche' con l'importo dei premi riservati al CONI
a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948,
n. 496, colpiti da decadenza per i quali resta salvo il
disposto dell'art. 90, comma 16, della legge 27 dicembre
2002, n. 289.
Per i mutui assistiti dal contributo agli interessi di
cui al primo comma del presente articolo la relativa rata
di ammortamento verra' ridotta di un ammontare pari
all'importo annuale del contributo concesso.
La concessione del contributo agli interessi puo'
essere sospesa o revocata dall'Istituto nei casi piu' gravi
anche con effetto retroattivo, nei confronti di quei
mutuatari che non si trovassero, a seguito di successivi
controlli, nelle condizioni previste dal contratto di
concessione del finanziamento.».
Nota al comma 1296:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n.
179 (Regolamento recante la disciplina dei concorsi
pronostici su base sportiva):
«Art. 5 (Ripartizione della posta). - 1. La posta dei
concorsi pronostici e' ripartita, secondo quanto gia'
disposto dagli articoli 2 e 5 della legge 24 dicembre 1957,
n. 1295, dall'art. 2 della legge 29 settembre 1965, n.
1117, dall'art. 3 della legge 29 dicembre 1988, n. 555,
dall'art. 27 della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
dall'art. 2 del decreto legislativo 2 dicembre 1999, n. 464
e dall'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,
convertito, con modificazioni, con la legge 8 agosto 2002,
n. 178, nelle seguenti percentuali:
a) aggio al punto di vendita 8%;
b) montepremi: 50%;
c) imposta unica: 33,84%;
d) contributo all'Istituto per il credito sportivo:
2,45%;
e) contributo alle spese di gestione di AAMS:
5,71%.».
Nota al comma 1297:
- Si riporta il testo della lettera a) del comma 19
dell'art. 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181
(Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
dei Ministeri):
«19. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei
Ministri:
a) le funzioni di competenza statale attribuite al
Ministero per i beni e le attivita' culturali dagli
articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, in materia di sport. Entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, lo statuto dell'Istituto
per il credito sportivo e' modificato al fine di prevedere
la vigilanza da parte del Presidente del Consiglio dei
Ministri e del Ministro per i beni e le attivita'
culturali.».
Nota al comma 1298:
- Si riporta il testo del comma 580 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«580. Al Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), cui la
legge 15 luglio 2003, n. 189, ha attribuito compiti
relativi alla promozione dell'attivita' sportiva tra le
persone disabili e di riconoscimento e coordinamento di
tutte le organizzazioni sportive per disabili, e' concesso
un contributo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2006,
2007 e 2008, per la promozione della pratica sportiva di
base e agonistica.».
Note al comma 1299:
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 3 della
legge 9 ottobre 2000, n. 285 (Interventi per i Giochi
olimpici invernali «Torino 2006»):
«7. L'Agenzia termina la propria attivita' il
31 dicembre 2006.».
- Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 10
della legge 9 ottobre 2000, n. 285 (Interventi per i Giochi
olimpici invernali «Torino 2006»):
«Art. 10 (Risorse finanziarie). - 1. Per il
finanziamento degli interventi necessari allo svolgimento
dei Giochi olimpici e delle opere connesse e' autorizzato
il limite d'impegno quindicennale di lire 110 miliardi per
l'anno 2001, quale limite massimo del concorso dello Stato
agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o altre
operazioni finanziarie che l'Agenzia e l'Ente nazionale per
le strade (ANAS) e la Societa' italiana per il traforo
autostradale del Frejus (SITAF), nonche', limitatamente
alle opere connesse di cui all'art. 1, comma 1, la regione
Piemonte, la provincia di Torino, il comune di Torino e la
societa' Gruppo Torinese Trasporti spa, sono autorizzati ad
effettuare, nei limiti della quota che sara' a ciascuno
assegnata con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da emanare successivamente alla predisposizione
del piano degli interventi; le relative rate di
ammortamento per capitale ed interessi sono corrisposte
agli istituti finanziatori da parte del Ministero
dell'economia e delle finanze. Per le medesime finalita' e
per il funzionamento dell'Agenzia e' altresi' concesso
all'Agenzia un contributo straordinario nel limite massimo
di lire 5 miliardi per l'anno 2000, di lire 20 miliardi per
l'anno 2001 e di lire 10 miliardi per l'anno 2002.
2. Per lo svolgimento delle sue funzioni sono inoltre
attribuite all'Agenzia le somme previste alla voce «spese
generali» compresa nel quadro economico di ciascun progetto
delle opere di cui agli allegati 1, 2 e 3, ed eventuali
successive variazioni. Tale importo e' commisurato al 3 per
cento dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle
forniture e dell'importo delle indennita' di
espropriazione. La relativa documentazione e' sottoposta
alla certificazione del collegio dei revisori dei conti al
fine della definitiva quantificazione della somma.».
Nota al comma 1300:
- L'art. 7 della legge 9 ottobre 2000, n. 285
(Interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006»
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 2000, n.
242), abrogato dalla presente legge, recava:
«Art. 7 (Comitato di alta sorveglianza e garanzia).».
Nota al comma 1301:
- Si riporta il testo dell'art. 5 della citata legge
9 ottobre 2000, n. 285:
«Art. 5 (Comitato direttivo). - 1. Il comitato
direttivo provvede alla programmazione annuale delle
attivita' dell'Agenzia, all'approvazione dei bilanci,
all'approvazione delle operazioni finanziarie necessarie
per l'acquisizione delle risorse, secondo i propri atti
organizzativi, e ad ogni altra attivita' necessaria per il
perseguimento dei compiti di cui all'art. 3.
2. Il comitato direttivo e' composto dal direttore
generale, nominato a norma dell'art. 6, dai due
vicedirettori generali, nominati a norma dell'art. 6-bis,
nonche' da nove membri nominati con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, di cui uno su designazione del
Presidente del Consiglio dei ministri, uno su designazione
del Ministro dell'economia e delle finanze, uno su
designazione del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, quattro su designazione, rispettivamente, del
presidente della regione Piemonte, del presidente della
provincia di Torino, del sindaco di Torino e del presidente
del CONI, e due su designazione effettuata d'intesa tra i
legali rappresentanti delle comunita' montane e dei comuni
interessati dalle opere di cui all'art. 1 o sedi di gara.
Il comitato direttivo e' regolarmente costituito quando
sono nominati almeno sette componenti. Il comitato
direttivo delibera a maggioranza dei presenti. In caso di
parita' prevale il voto del direttore generale.
3. I membri del comitato direttivo sono scelti tra
esperti particolarmente qualificati nelle discipline
tecniche, giuridiche ed economiche. Per la validita' delle
deliberazioni del comitato direttivo e' necessaria la
presenza di sette componenti.».
Note al comma 1302:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 della
legge 18 marzo 1991, n. 99 (Interventi urgenti per opere
connesse alla esposizione internazionale «Colombo '92»):
«Art. 1. - 1. Per l'immediata realizzazione di
interventi diretti al completamento dell'area espositiva
della esposizione internazionale «Colombo '92», nonche'
alla realizzazione di opere strettamente correlate
all'evento, il comune di Genova e' autorizzato a stipulare,
anche oltre i limiti di indebitamento previsti dalla
normativa vigente, mutui quindicennali fino all'importo di
lire quattrocentosettanta miliardi, di cui centocinquanta
miliardi a decorrere dal secondo semestre del 1991, con
onere di ammortamento a totale carico dello Stato.
L'importo eventualmente dovuto a titolo di interessi di
preammortamento - maggiorato degli ulteriori interessi
dalla data di inizio dell'ammortamento a quella di scadenza
della prima rata dello stesso, calcolati al medesimo tasso
applicabile, ai sensi di quanto previsto per le operazioni
di mutuo, nel primo semestre dell'ammortamento - sara'
corrisposto unitamente alla prima rata di ammortamento. In
relazione agli oneri di ammortamento e di preammortamento
sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di lire
50 miliardi a decorrere dall'anno 1991 e di lire 23
miliardi a decorrere dall'anno 1992.».
Note al comma 1305:
- Si riporta il testo dell'art. 7-viciesquater del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 (Disposizioni urgenti
per l'universita' e la ricerca, per i beni e le attivita'
culturali, per il completamento di grandi opere
strategiche, per la mobilita' dei pubblici dipendenti, e
per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di
bollo e tasse di concessione, nonche' altre misure
urgenti), cosi come modificato dalla presente legge:
«Art. 7-vicies quater. (Disposizioni in materia di
carte valori). - 1. All'atto del rilascio delle carte
valori di cui all'art. 7-vicies ter da parte delle
competenti amministrazioni pubbliche, i soggetti
richiedenti sono tenuti a corrispondere un importo pari
almeno alle spese necessarie per la loro produzione e
spedizione, nonche' per la manutenzione necessaria
all'espletamento dei servizi ad esse connessi. L'importo e
le modalita' di riscossione sono determinati annualmente
con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per
le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione,
da adottare, in sede di prima attuazione, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
2. Le somme percepite dalle amministrazioni pubbliche
in applicazione del comma 1 sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato e riassegnate con decreti del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero dell'interno, anche in aggiunta alle somme gia'
stanziate, nell'ambito dell'unita' previsionale di base
3.1.5.17 - servizi del Poligrafico dello Stato - dello
stato di previsione del medesimo Ministero. Una quota pari
a euro 1,85 dell'imposta sul valore aggiunto inclusa nel
costo della carta d'identita' elettronica e' riassegnata al
Ministero dell'interno per essere destinata per euro 1,15
alla copertura dei costi di gestione del Ministero medesimo
e per euro 0,70 ai comuni, per la copertura delle spese
connesse alla gestione e distribuzione del documento. Con
decreto del Ministro dell'interno di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le
modalita` di attuazione della presente disposizione. Alle
riassegnazioni previste dal presente comma non si applica
il limite di cui all'art. 1, comma 46, della legge
23 dicembre 2005, n. 266.
3. Al fine di contenere i prezzi di cessione delle
carte valori ed i costi di attivazione, di produzione,
emissione e manutenzione dei centri gestione delle stesse
e' in facolta' dell'Istituto poligrafico e Zecca dello
Stato Spa di stipulare accordi o indire gare con pubbliche
amministrazioni ed anche con soggetti privati, anche allo
scopo di estendere l'operativita' delle carte valori alla
fruizione di servizi, ivi compresi quelli di natura
privatistica. [Gli accordi sono soggetti a ratifica da
parte del Ministero dell'economia e delle finanze di
concerto con il Ministero dell'interno].
4. L'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato Spa puo'
continuare ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura
dello Stato, ai sensi del titolo I del testo unico di cui
al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e con
applicazione dell'art. 417-bis, commi primo e secondo, del
codice di procedura civile.
5. E' abrogato il regio decreto 7 marzo 1926, n. 401.
6. Dall'attuazione dell'art. 7-vicies-ter e del
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.».
Nota al comma 1306:
- Si riporta il testo del comma 65 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«65. A decorrere dall'anno 2007 le spese di
funzionamento della Commissione nazionale per le societa' e
la borsa (CONSOB), dell'Autorita' per la vigilanza sui
lavori pubblici, dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni e della Commissione di vigilanza sui fondi
pensione sono finanziate dal mercato di competenza, per la
parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio
dello Stato, secondo modalita' previste dalla normativa
vigente ed entita' di contribuzione determinate con propria
deliberazione da ciascuna Autorita', nel rispetto dei
limiti massimi previsti per legge, versate direttamente
alle medesime Autorita'. Le deliberazioni, con le quali
sono fissati anche i termini e le modalita' di versamento,
sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei Ministri,
sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per
l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal
ricevimento. Decorso il termine di venti giorni dal
ricevimento senza che siano state formulate osservazioni,
le deliberazioni adottate dagli organismi ai sensi del
presente comma divengono esecutive.».
Nota al comma 1307:
- Si riporta il testo del comma 6-bis dell'art. 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115 (testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia. - Testo A),
cosi come modificato dalla presente legge:
«6-bis. Per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali
amministrativi regionali e al Consiglio di Stato il
contributo dovuto e' di euro 500; per i ricorsi previsti
dall'art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, per
quelli previsti dall'art. 25, comma 5, della legge 7 agosto
1990, n. 241, per i ricorsi aventi ad oggetto il diritto di
cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel
territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella
sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo
dovuto e' di euro 250; per i ricorsi previsti dall'art.
23-bis, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,
nonche¨ da altre disposizioni che richiamano il citato art.
23-bis, il contributo dovuto e' di euro 1.000; per i
predetti ricorsi in materia di affidamento di lavori,
servizi e forniture, nonche¨ di provvedimenti delle
Autorita', il contributo dovuto e' di euro 2.000. L'onere
relativo al pagamento dei suddetti contributi e' dovuto in
ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di
compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si
e' costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza
si determina con il passaggio in giudicato della sentenza.
Non e' dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti
dall'art. 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il
diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della
direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico
all'informazione ambientale.».
Nota al comma 1309:
- Si riporta il testo dei commi 306, 307, 308 e 309
dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005):
«306. All'art. 10, comma 4, del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, le parole: «il processo di valore inferiore a euro
1.100 e» sono soppresse.».
«307. I commi 1 e 2 dell'art. 13 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
n. 115, sono sostituiti dai seguenti:
1. Il contributo unificato e' dovuto nei seguenti
importi:
a) euro 30 per i processi di valore fino a 1.100
euro;
b) euro 70 per i processi di valore superiore a euro
1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria
giurisdizione, nonche' per i processi speciali di cui al
libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura
civile;
c) euro 170 per i processi di valore superiore a euro
5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di
valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice
di pace;
d) euro 340 per i processi di valore superiore a euro
26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e
amministrativi di valore indeterminabile;
e) euro 500 per i processi di valore superiore a euro
52.000 e fino a euro 260.000;
f) euro 800 per i processi di valore superiore a euro
260.000 e fino a euro 520.000;
g) euro 1.110 per i processi di valore superiore a
euro 520.000.
2. Per i processi di esecuzione immobiliare il
contributo dovuto e' pari a euro 200. Per gli altri
processi esecutivi lo stesso importo e' ridotto della
meta'. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il
contributo dovuto e' pari a euro 120.».
«308. L'art. 46, comma 1, della legge 21 novembre 1991,
n. 374, e' sostituito dal seguente:
1. Le cause e le attivita' conciliative in sede non
contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro
1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono
soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato,
secondo gli importi previsti dall'art. 13 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, e successive modificazioni.».
«309. Il maggior gettito derivante dall'applicazione
delle disposizioni di cui ai commi da 306 a 308 e' versato
al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato
di previsione del Ministero della giustizia per il
pagamento di debiti pregressi nonche' per l'adeguamento
delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari e allo
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per le spese riguardanti il funzionamento del
Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi
regionali.».
Note al comma 1310:
- La legge 25 luglio 2000, n. 209 (Misure per la
riduzione del debito estero dei Paesi a piu' basso reddito
e maggiormente indebitati), e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 28 luglio 2000, n. 175.
Nota al comma 1314:
- La legge 31 dicembre 1998, n. 477 (Autorizzazione di
spesa per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione
di immobili da adibire a sedi di rappresentanze
diplomatiche e di uffici consolari, nonche' di alloggi per
il personale), e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
12 gennaio 1999, n. 8.
Nota al comma 1315:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 2 maggio
1983, n. 185 (Modifica della tabella dei diritti da
riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari):
«Art. 1. La tabella dei diritti da riscuotere dagli
uffici diplomatici e consolari di cui all'art. 56 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
200, relativo alle disposizioni sulle funzioni e sui poteri
consolari, e' sostituita da quella annessa alla presente
legge.
Detta tabella dovra' essere munita del visto dei
Ministri degli affari esteri, del tesoro e delle finanze.».
Note al comma 1317:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 1 del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti
nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico,
sociale e territoriale):
«5. E' istituito presso il Ministero dell'economia e
delle finanze un apposito Fondo con la dotazione di
34.180.000 euro per l'anno 2005, di 39.498.000 euro per
l'anno 2006, di 38.700.000 euro per l'anno 2007 e di
42.320.000 euro a decorrere dall'anno 2008, per le esigenze
connesse all'istituzione del Sistema d'informazione visti,
finalizzato al contrasto della criminalita' organizzata e
della immigrazione illegale attraverso lo scambio tra gli
Stati membri dell'Unione europea di dati relativi ai visti,
di cui alla decisione 2004/512/CE dell'8 giugno 2004 del
Consiglio. Al riparto del Fondo di cui al presente comma si
provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta dei Ministri competenti. All'onere di
cui al presente comma si provvede:
a) quanto a euro 4.845.000 per il 2005, a euro
15.000.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo
parzialmente utilizzando, per euro 1.345.000 per il 2005 e
per euro 15.000.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007,
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri
e, per euro 3.500.000 per il 2005, l'accantonamento
relativo al Ministero dell'interno;
b) a euro 22.566.000 per il 2007 e ad euro 42.320.000
a decorrere dal 2008, mediante utilizzo di parte delle
maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'art. 7,
comma 3;
c) quanto a euro 29.335.000 per il 2005, a euro
24.498.000 per il 2006 e ad euro 1.134.000 per il 2007,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto
capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al predetto Ministero.».
- Si riporta il testo dell'art. 152 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
(Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri):
«Art. 152 (Contingente e durata del contratto). - Le
rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima
categoria e gli istituti italiani di cultura possono
assumere personale a contratto per le proprie esigenze di
servizio, previa autorizzazione dell'Amministrazione
centrale, nel limite di un contingente complessivo pari a
2.277 unita'. Gli impiegati a contratto svolgono le
mansioni previste nei contratti individuali, tenuto conto
dell'organizzazione del lavoro esistente negli uffici
all'estero.
Il contratto di assunzione e' stipulato a tempo
indeterminato, con un periodo di prova di nove mesi, alla
scadenza del quale, sulla base di una relazione del capo
dell'ufficio, si provvede a disporre la conferma o la
risoluzione del contratto.».
Note al comma 1322:
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 della legge
28 luglio 2004, n. 193 (Proroga e rifinanziamento della
legge 16 marzo 2001, n. 72, recante interventi a tutela del
patrimonio storico e culturale delle comunita' degli esuli
italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia, e della
legge 21 marzo 2001, n. 73, recante interventi in favore
della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia),
pubblicata nella Gazzazzetta Ufficiale 3 agosto 2004, n.
180:
«Art. 1. (Proroga e rifinanziamento della legge
16 marzo 2001, n. 72). - 1. Per le finalita' di cui
all'art. 1, comma 1, della legge 16 marzo 2001, n. 72, e'
autorizzata la spesa di euro 1.550.000 per ciascuno degli
anni 2004, 2005 e 2006.
2. All'art. 1, comma 4, della legge 16 marzo 2001, n.
72, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «da stipulare tra», sono inserite
le seguenti: «il Ministero degli affari esteri,»;
b) la parola: «sentiti» e' sostituita dalla seguente:
«sentita»;
c) le parole: «e il Ministero degli affari esteri»
sono soppresse;
d) dopo le parole: «Alla ripartizione delle somme
stanziate provvede annualmente il Ministro per i beni e le
attivita' culturali» sono aggiunte le seguenti: «, con
proprio decreto, di concerto con il Ministro degli affari
esteri».
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1,
pari a euro 1.550.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e
2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2004, allo scopo parzialmente utilizzando 1'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
«Art. 2. Proroga e rifinanziamento della legge 21 marzo
2001, n. 73. - 1. Le disposizioni di cui all'art. 1 della
legge 21 marzo 2001, n. 73, sono prorogate al 31 dicembre
2006. A tale scopo e' autorizzata la spesa di euro
4.650.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1,
pari a euro 4.650.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e
2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
Note al comma 1323:
- Si riporta il testo dell'art. 56 della legge
27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2003):
«Art. 56 (Fondo per progetti di ricerca). - 1. E'
istituito un fondo finalizzato al finanziamento di progetti
di ricerca, di rilevante valore scientifico, anche con
riguardo alla tutela della salute e all'innovazione
tecnologica, con una dotazione finanziaria di 225 milioni
di euro per l'anno 2003 e di 100 milioni di euro per l'anno
2004, 92,758 milioni di euro per l'anno 2005, 97,934
milioni di euro per l'anno 2006 e 100 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2007. Alla ripartizione del fondo,
istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, tra le diverse finalita'
provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, con
proprio decreto, su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, sentiti i Ministri
dell'economia e delle finanze, della salute e per
l'innovazione tecnologica. Con lo stesso decreto sono
stabiliti procedure, modalita' e strumenti per l'utilizzo
delle risorse, assicurando in via prioritaria il
finanziamento dei progetti presentati da soggetti che
abbiano ottenuto, negli anni precedenti, un eccellente
risultato nell'utilizzo e nella capacita' di spesa delle
risorse comunitarie assegnate e delle risorse finanziarie
provenienti dai programmi quadro di ricerca dell'Unione
europea o dai Fondi strutturali.».
Nota al comma 1324:
- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi):
«Art. 12. (Deduzioni per oneri di famiglia). - 1. Dal
reddito complessivo si deducono per oneri di famiglia i
seguenti importi:
a) 3.200 euro per il coniuge non legalmente ed
effettivamente separato;
b) 2.900 euro per ciascun figlio, compresi i figli
naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o
affiliati, nonche' per ogni altra persona indicata
nell'art. 433 del codice civile che conviva con il
contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti
da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria da ripartire
tra coloro che hanno diritto alla deduzione.
2. La deduzione di cui al comma 1, lettera b), e'
aumentata a:
a) 3.450 euro, per ciascun figlio di eta' inferiore a
tre anni;
b) 3.200 euro, per il primo figlio se l'altro
genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il
contribuente non e' coniugato o se coniugato, si e'
successivamente legalmente ed effettivamente separato,
ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del
solo contribuente e questi non e' coniugato o, se
coniugato, si e' successivamente legalmente ed
effettivamente separato;
c) 3.700 euro, per ogni figlio portatore di handicap
ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
3. Le deduzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano a
condizione che le persone alle quali si riferiscono
possiedano un reddito complessivo, computando anche le
retribuzioni corrisposte da enti e organismi
internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e
missioni, nonche' quelle corrisposte dalla Santa Sede,
dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti
centrali della Chiesa cattolica, non superiore a lire
5.500.000, al lordo degli oneri deducibili.
4. Le deduzioni di cui ai commi 1 e 2 sono rapportate a
mese e competono dal mese in cui si sono verificate a
quello in cui sono cessate le condizioni richieste.
4-bis. Dal reddito complessivo si deducono, fino ad un
massimo di 1.820 euro, le spese documentate sostenute dal
contribuente per gli addetti alla propria assistenza
personale nei casi di non autosufficienza nel compimento
degli atti della vita quotidiana. Le medesime spese sono
deducibili anche se sono state sostenute nell'interesse
delle persone indicate nell'art. 433 del codice civile.
4-ter. Le deduzioni di cui ai commi 1, 2 e 4-bis
spettano per la parte corrispondente al rapporto tra
l'ammontare di 78.000 euro, aumentato delle medesime
deduzioni e degli oneri deducibili di cui all'art. 10, e
diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 78.000
euro. Se il predetto rapporto e' maggiore o uguale a 1, la
deduzione compete per intero; se lo stesso e' zero o minore
di zero, la deduzione non compete; negli altri casi, ai
fini del predetto rapporto, si computano le prime quattro
cifre decimali.».
Nota al comma 1327:
- Si riporta il testo dell'art. 21 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per
favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei
conti pubblici), cosi come modificato dalla presente legge:
«Art. 21 (Assegno per ogni secondo figlio e incremento
del Fondo nazionale per le politiche sociali). - 1. Per
ogni figlio nato dal 1° dicembre 2003 e fino al 31 dicembre
2004, secondo od ulteriore per ordine di nascita, e,
comunque, per ogni figlio adottato nel medesimo periodo,
alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie, e'
concesso un assegno pari ad euro 1.000.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, e' istituita,
nell'ambito dell'INPS, una speciale gestione con una
dotazione finanziaria complessiva di 308 milioni di euro.
3. L'assegno e' concesso dai comuni. I comuni
provvedono ad informare gli interessati invitandoli a
certificare il possesso dei requisiti all'atto
dell'iscrizione all'anagrafe dei nuovi nati.
4. L'assegno, ferma restando la titolarita' in capo ai
comuni, e' erogato dall'I.N.P.S. sulla base dei dati
forniti dai comuni medesimi, secondo modalita' da definire
nell'ambito dei decreti di cui al comma 5.
5. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono emanate le necessarie disposizioni per l'attuazione
del presente articolo.
6. Per il finanziamento delle politiche in favore delle
famiglie il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui
all'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni, e' incrementato di 232
milioni di euro per l'anno 2004.
6-bis. (abrogato).
6-ter. Gli imprenditori artigiani iscritti nei relativi
albi provinciali possono avvalersi, in deroga alla
normativa previdenziale vigente, di collaborazioni
occasionali di parenti entro il terzo grado, aventi anche
il titolo di studente, per un periodo complessivo nel corso
dell'anno non superiore a novanta giorni. Le collaborazioni
suddette devono avere carattere di aiuto, a titolo di
obbligazione morale e percio' senza corresponsione di
compensi ed essere prestate nel caso di temporanea
impossibilita' dell'imprenditore artigiano all'espletamento
della propria attivita' lavorativa. E' fatto, comunque,
obbligo dell'iscrizione all'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali.
7. Per le finalita' del presente articolo e'
autorizzata la spesa di 287 milioni di euro per l'anno 2003
e di 253 milioni di euro per l'anno 2004. Al relativo onere
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello Stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.».
Nota al comma 1328:
- Si riporta il testo del comma 11 dell'art. 2 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2004):
«11. E' istituita l'addizionale comunale sui diritti
d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili. L'addizionale e'
pari a 2,50 euro per passeggero imbarcato ed e' versata
all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva
riassegnazione quanto a 30 milioni di euro, in un apposito
fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti destinato a compensare ENAV Spa, secondo
modalita' regolate dal contratto di servizio di cui
all'art. 9 della legge 21 dicembre 1996, n. 665, per i
costi sostenuti da ENAV Spa per garantire la sicurezza ai
propri impianti e per garantire la sicurezza operativa e,
quanto alla residua quota, in un apposito fondo istituito
presso il Ministero dell'interno e ripartito sulla base del
rispettivo traffico aeroportuale secondo i seguenti
criteri:
a) il 40 per cento del totale a favore dei comuni del
sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la
media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie
del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale
sul totale del sedime; percentuale della superficie totale
del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati;
b) al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela
dell'incolumita' delle persone e delle strutture, il 60 per
cento del totale per il finanziamento di misure volte alla
prevenzione e al contrasto della criminalita' e al
potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali
e nelle principali stazioni ferroviarie.».
Nota al comma 1333:
- Si riporta il testo del comma 52 dell'art. 145 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001):
«52. Il programma speciale di reindustrializzazione di
cui all'art. 5 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989,
n. 181, e' integrato con la previsione dello sviluppo di un
polo di ricerca e di attivita' industriali ad alta
tecnologia nel territorio del comune di Genova anche in
relazione all'attuazione dell'art. 4 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Per finanziare gli
interventi previsti da tale integrazione e' autorizzata la
spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2001,
2002 e 2003. Le risorse di cui al presente comma non
possono essere utilizzate per altre finalita' fino al
31 dicembre 2006.».
Nota ai commi 1334 - 1335 - 1336 - 1337 - 1338:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143 (Disposizioni in materia
di commercio con l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4,
lettera c), e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59), cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Funzioni). - 1. La societa' e' autorizzata a
rilasciare garanzie, nonche' ad assumere in assicurazione i
rischi di carattere politico, catastrofico, economico,
commerciale e di cambio ai quali sono esposti, direttamente
o indirettamente secondo quanto stabilito ai sensi del
comma 3, gli operatori nazionali e le loro controllate e
collegate estere nella loro attivita' con l'estero e di
internazionalizzazione dell'economia italiana; la societa'
e' altresi' autorizzata a rilasciare, a condizioni di
mercato, garanzie e coperture assicurative per imprese
estere relativamente ad operazioni che siano di rilievo
strategico per l'economia italiana sotto i profili
dell'internazionalizzazione, della sicurezza economica e
dell'attivazione di processi produttivi e occupazionali in
Italia. Le garanzie e le assicurazioni possono essere
rilasciate anche a banche nazionali, nonche' a banche
estere od operatori finanziari italiani od esteri quando
rispettino adeguati principi di organizzazione, vigilanza,
patrimonializzazione ed operativita', per crediti concessi
sotto ogni forma e destinati al finanziamento delle
suddette attivita', nonche' quelle connesse o strumentali.
2. La societa' puo' concludere accordi di
riassicurazione e di coassicurazione con enti o imprese
italiani, autorizzati, nonche' con enti od imprese esteri
ed organismi internazionali; la societa' puo' altresi'
stipulare altri contratti di copertura del rischio
assicurativo, a condizioni di mercato con primari operatori
del settore.
3. Le operazioni e le categorie di rischi assicurabili
sono definite con delibera del Comitato interministeriale
per la programmazione economica, su proposta del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
di concerto con il Ministero del commercio con l'estero,
tenendo anche conto degli accordi internazionali, nonche'
della normativa e degli indirizzi dell'Unione europea in
materia di privatizzazione dei rischi di mercato e di
armonizzazione dei sistemi comunitari di assicurazione dei
crediti all'esportazione gestiti con il sostegno dello
Stato.».
Note al comma 1339:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge
27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni
(Istituzione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di
Stato):
«Art. 2 (Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato).
- 1. E' istituito presso la Banca d'Italia un conto
denominato «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato»,
di seguito denominato «Fondo». Esso ha lo scopo di ridurre,
secondo le modalita' previste dalla presente legge, la
consistenza dei titoli di Stato in circolazione.
2. L'amministrazione del Fondo di cui al comma 1 e'
attribuita al Ministro del tesoro, coadiuvato da un
Comitato consultivo composto:
a) dal Direttore generale del tesoro, che lo
presiede;
b) dal Ragioniere generale dello Stato;
c) dal Direttore generale delle entrate del Ministero
delle finanze;
d) dal Direttore generale del territorio del
Ministero delle finanze.
3. Il Ministro del tesoro presenta annualmente al
Parlamento, in allegato al conto consuntivo, una relazione
sull'amministrazione del Fondo.»
- Si riporta il testo del terzo comma dell'art. 2445
del codice civile:
«La deliberazione puo' essere eseguita soltanto dopo
novanta giorni dal giorno dell'iscrizione nel registro
delle imprese, purche' entro questo termine nessun
creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto
opposizione.».
Note al comma 1340:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 9 del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80
(Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per
lo sviluppo economico, sociale e territoriale):
«3. Per fruire del contributo, l'impresa concentrataria
inoltra, a decorrere dalla data di ultimazione del processo
di concentrazione, un'apposita istanza in via telematica al
Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, che
ne rilascia, in via telematica, certificazione della data
di avvenuta presentazione. L'Agenzia delle entrate esamina
le istanze secondo l'ordine cronologico di presentazione, e
comunica, in via telematica, entro trenta giorni dalla
presentazione dell'istanza, il riconoscimento del
contributo ovvero il diniego del contributo stesso per
carenza dei presupposti desumibili dall'istanza ovvero per
l'esaurimento dei fondi stanziati, pari a 34 milioni di
euro per l'anno 2005, 110 milioni di euro per l'anno 2006 e
57 milioni di euro per l'anno 2007.».
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 2 del
decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156
(Disposizioni urgenti in materia di entrate):
«4. Per fruire del contributo, l'impresa concentrataria
inoltra un'apposita istanza in via telematica al Centro
operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, che ne
rilascia, in via telematica e con procedura automatizzata,
certificazione della data di avvenuta presentazione.
L'Agenzia delle entrate esamina le istanze secondo l'ordine
cronologico di presentazione, fino ad esaurimento dei fondi
stanziati, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2005, 242
milioni di euro per l'anno 2006 e 122 milioni di euro per
l'anno 2007, e comunica, in via telematica, entro trenta
giorni dalla presentazione dell'istanza, il diniego del
contributo per carenza dei presupposti desumibili
dall'istanza, ovvero per l'esaurimento dei fondi
stanziati.».
Nota al comma 1343:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 della
legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti), cosi'
come modificato dalla presente legge:
«2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive
in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui
e' stata realizzata la condotta produttiva di danno,
ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla
data della sua scoperta.».
Nota al comma 1344:
- Si riporta il testo del comma 27 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006), cosi' come modificato dalla
presente legge:
«27. Nello stato di previsione del Ministero
dell'interno e' istituito un Fondo da ripartire per le
esigenze correnti connesse all'acquisizione di beni e
servizi dell'amministrazione, con una dotazione, per l'anno
2006, di 100 milioni di euro, di 30 milioni di euro per
l'anno 2007 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni
2008 e 2009. Con decreti del Ministro dell'interno, da
comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero
dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale
del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni
parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla
ripartizione del Fondo tra le unita' previsionali di base
interessate del medesimo stato di previsione.».
Note al comma 1346:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.».
- Si riporta il testo dell'art. 27 della legge 7 agosto
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi):
«Art. 27 (Commissione per l'accesso ai documenti
amministrativi). - 1. E' istituita presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri la Commissione per l'accesso ai
documenti amministrativi.
2. La Commissione e' nominata con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio
dei Ministri. Essa e' presieduta dal sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed e'
composta da dodici membri, dei quali due senatori e due
deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere,
quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile
1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi di
autogoverno, due fra i professori di ruolo in materie
giuridiche e uno fra i dirigenti dello Stato e degli altri
enti pubblici. E' membro di diritto della Commissione il
capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei
Ministri che costituisce il supporto organizzativo per il
funzionamento della Commissione. La Commissione puo'
avvalersi di un numero di esperti non superiore a cinque
unita', nominati ai sensi dell'art. 29 della legge
23 agosto 1988, n. 400.
3. La Commissione e' rinnovata ogni tre anni. Per i
membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di
scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso
del triennio.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, a decorrere dall'anno 2004, sono determinati i
compensi dei componenti e degli esperti di cui al comma 2,
nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5. La Commissione adotta le determinazioni previste
dall'art. 25, comma 4; vigila affinche' sia attuato il
principio di piena conoscibilita' dell'attivita' della
pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati
dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla
trasparenza dell'attivita' della pubblica amministrazione,
che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei
Ministri; propone al Governo modifiche dei testi
legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la
piu' ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'art.
22.
6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare
alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le
informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione
di quelli coperti da segreto di Stato.
7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di
cui al comma 1 dell'art. 18, le misure ivi previste sono
adottate dalla Commissione di cui al presente articolo.».
Nota al comma 1347:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 10 del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica):
«5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
Note al comma 1349:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 3 del
decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4
(Interventi straordinari per il riordino e il risanamento
economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino), cosi'
come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Provvedimenti urgenti per il risanamento
dell'Ordine Mauriziano). - 1. Dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e per un periodo di trentasei
mesi:
a) non possono essere intraprese o proseguite azioni
esecutive nei confronti della Fondazione per debiti
dell'Ente, insoluti alla data predetta;
b) le procedure esecutive pendenti, per le quali sono
scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte
dell'Ordine Mauriziano, ovvero la stessa opposizione,
benche' proposta, sia stata rigettata, sono dichiarate
estinte dal giudice; gli importi dei relativi debiti sono
inseriti nella massa passiva di cui alla lettera e), a
titolo di capitale, accessori e spese;
c) i pignoramenti eventualmente gia' eseguiti non
hanno efficacia e non vincolano la Fondazione ed il
tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini
della Fondazione e le finalita' di legge;
d) i debiti insoluti alla data di entrata in vigore
del presente decreto non producono interessi, ne' sono
soggetti a rivalutazione monetaria;
e) il legale rappresentante della Fondazione assume
le funzioni di Commissario straordinario e provvede al
ripiano dell'indebitamento pregresso con i mezzi consentiti
dalla legge. A tale fine provvede all'accertamento della
massa passiva risultante dai debiti insoluti per capitale,
interessi e spese ed istituisce apposita gestione separata,
nella quale confluiscono i debiti e i crediti maturati fino
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Nell'ambito di tale gestione separata e', altresi', formata
la massa attiva con l'impiego anche del ricavato
dall'alienazione dei cespiti appartenenti al patrimonio
disponibile della Fondazione, delle sovvenzioni
straordinarie e delle altre eventuali entrate non vincolate
per legge o per destinazione, per il pagamento anche
parziale dei debiti, mediante periodici stati di
ripartizione, secondo i privilegi e le graduazioni previsti
dalla legge;
f) avverso il provvedimento del legale rappresentante
della Fondazione che prevede l'esclusione, totale o
parziale, di un credito dalla massa passiva, i creditori
esclusi possono proporre ricorso, entro il termine di
trenta giorni dalla notifica, al Ministro dell'interno, che
si pronuncera' entro sessanta giorni dal ricevimento
decidendo allo stato degli atti;
g) il legale rappresentante della Fondazione e'
autorizzato a definire transattivamente, con propria
determinazione, le pretese dei creditori, in misura non
superiore al 70 per cento di ciascun debito complessivo,
con rinuncia ad ogni altra pretesa e con la liquidazione
obbligatoria entro trenta giorni dalla conoscenza
dell'accettazione della transazione.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 del gia'
citato decreto-legge n. 277 del 2004:
«Art. 1 (Ente Ordine Mauriziano di Torino). - 1. L'Ente
Ordine Mauriziano di Torino, ente ospedaliero di seguito
denominato «Ente» e' costituito dai presidi ospedalieri
Umberto I di Torino e Istituto per la ricerca e la cura del
cancro (IRCC) di Candiolo (Torino).»
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2 del gia'
citato decreto-legge n. 277 del 2004:
«Art. 2 (Costituzione della Fondazione Ordine
Mauriziano). - 1. E' costituita la Fondazione Ordine
Mauriziano con sede in Torino, di seguito denominata:
«Fondazione.».
Nota al comma 1350:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 2 del gia'
citato decreto-legge n. 277 del 2004:
«2. Il patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ente,
con esclusione dei presidi ospedalieri di cui all'art. 1,
comma 1, e' trasferito alla Fondazione di cui al comma 1,
sulla cui gestione vigila un comitato costituito da cinque
membri di cui: uno nominato dal Presidente del Consiglio
dei Ministri, con funzioni di presidente del comitato; uno
nominato dal Ministro dell'interno; uno nominato dal
Ministro per i beni e le attivita' culturali; uno nominato
dalla regione Piemonte; uno nominato dall'Ordinario
diocesano di Torino. Gli eventuali oneri per il
funzionamento di detto comitato sono a carico della
gestione dell'Ente Ordine Mauriziano. Il comitato presenta
una relazione annuale al Presidente del Consiglio dei
Ministri che provvede alla trasmissione alle competenti
commissioni parlamentari.».
Nota al comma 1351:
- Si riporta il testo dell'art. 117 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle
assicurazioni private pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
13 ottobre 2005, n. 239, S.O.), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 117 (Separazione patrimoniale). - 1. I premi
pagati all'intermediario e le somme destinate ai
risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese di
assicurazione, se regolati per il tramite
dell'intermediario, sono versati in un conto separato, del
quale puo' essere titolare anche l'intermediario
espressamente in tale qualita', e che costituiscono un
patrimonio autonomo rispetto a quello dell'intermediario
medesimo.
2. Sul conto separato non sono ammesse azioni,
sequestri o pignoramenti da parte di creditori diversi
dagli assicurati e dalle imprese di assicurazione. Sono
ammesse le azioni da parte dei loro creditori ma nei limiti
della somma rispettivamente spettante al singolo assicurato
o alla singola impresa di assicurazione.
3. Sul conto separato non operano le compensazioni
legale e giudiziale e non puo' essere pattuita la
compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal
depositario nei confronti dell'intermediario.
3-bis. Sono esenti dagli obblighi previsti dal comma 1
gli intermediari di cui all'art. 109, comma 2,
lettere a), b) e d), che possano documentare in modo
permanente con fideiussione bancaria una capacita'
finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un
minimo di euro 15.000.».
Nota al comma 1352:
- La legge della regione Piemonte 16 giugno 2006, n. 21
reca «Interventi per lo sviluppo economico post-olimpico»
ed e' pubblicata nel B.U. Piemonte 22 giugno 2006, n. 25.
Nota al comma 1353:
- Si riporta il testo dell'art. 11-bis della legge
5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio)
introdotto dall'art. 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362:
«Art. 11-bis. (Fondi speciali). - 1. La legge
finanziaria in apposita norma prevede gli importi dei fondi
speciali destinati alla copertura finanziaria di
provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati
nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio
pluriennale ed in particolare di quelli correlati al
perseguimento degli obiettivi del documento di
programmazione finanziaria deliberato dal Parlamento. In
tabelle allegate alla legge finanziaria sono indicate,
distintamente per la parte corrente e per la parte in conto
capitale, le somme destinate alla copertura dei predetti
provvedimenti legislativi ripartiti per Ministeri e per
programmi. Nella relazione illustrativa del disegno di
legge finanziaria, con apposite note, sono indicati i
singoli provvedimenti legislativi che motivano lo
stanziamento proposto per ciascun Ministero e per i singoli
programmi. I fondi speciali di cui al presente comma sono
iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro
in appositi capitoli la cui riduzione, ai fini della
integrazione per competenza e cassa di capitoli esistenti o
di nuovi capitoli, puo' avvenire solo dopo la pubblicazione
dei provvedimenti legislativi che li utilizzano.
2. Gli importi previsti nei fondi di cui al comma 1
rappresentano il saldo fra accantonamenti di segno positivo
per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e
accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o
incremento di entrate. Gli accantonamenti di segno negativo
sono collegati mediante apposizione della medesima lettera
alfabetica, ad uno o piu' accantonamenti di segno positivo
o parte di essi, la cui utilizzazione resta subordinata
all'entrata in vigore del provvedimento legislativo
relativo al corrispondente accantonamento di segno negativo
e comunque nei limiti della minore spesa o delle maggiori
entrate da essi previsti per ciascuno degli anni
considerati. A seguito dell'approvazione dei provvedimenti
legislativi relativi ad accantonamenti negativi, con
decreto del Ministro del tesoro, gli importi derivanti da
riduzioni di spesa o incrementi di entrata sono portati
rispettivamente in diminuzione ai pertinenti capitoli di
spesa ovvero in aumento dell'entrata del bilancio e
correlativamente assegnati in aumento alle dotazioni dei
fondi di cui al comma 1.
3. Gli accantonamenti di segno negativo possono essere
previsti solo nel caso in cui i corrispondenti progetti di
legge siano stati presentati alle Camere.
4. Le quote dei fondi di cui al presente articolo non
possono essere utilizzate per destinazioni diverse da
quelle previste nelle relative tabelle per la copertura
finanziaria di provvedimenti adottati ai sensi dell'art.
77, secondo comma, della Costituzione, salvo che essi
riguardino spese di primo intervento per fronteggiare
calamita' naturali o improrogabili esigenze connesse alla
tutela della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza
economico-finanziaria.
5. Le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se
non corrispondono a progetti di legge gia' approvati da un
ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale non
utilizzate entro l'anno cui si riferiscono costituiscono
economie di bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad
obblighi internazionali ovvero ad obbligazioni risultanti
dai contratti o dai provvedimenti di cui al comma 3,
lettera h), dell'art. 11, la copertura finanziaria prevista
per il primo anno resta valida anche dopo il termine di
scadenza dell'esercizio a cui si riferisce purche' il
provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno
ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno
successivo. Le economie di spesa da utilizzare a tal fine
nell'esercizio successivo formano oggetto di appositi
elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro del
tesoro entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono allegati
al conto consuntivo del Ministero del tesoro. In tal caso,
le nuove o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei
relativi provvedimenti legislativi sono comunque iscritte
nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in
vigore i provvedimenti stessi e sono portate in aumento dei
limiti dei saldi previsti dal comma 3, lettera b),
dell'art. 11.».
Nota al comma 1355:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 11 della
gia' citata legge n. 468 del 1978:
«3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
competenza, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni
contabili pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e
degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla
determinazione del quantum della prestazione, afferenti
imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in
vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui
essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte
conseguenti all'andamento dell'inflazione;
c) la determinazione, in apposita tabella, per le
leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle
quote destinate a gravare su ciascuno degli anni
considerati;
d) la determinazione, in apposita tabella, della
quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui
quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
e) la determinazione, in apposita tabella, delle
riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella,
per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per
le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno
stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
tra le spese in conto capitale;
g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art.
11-bis e le corrispondenti tabelle;
h) l'importo complessivo massimo destinato, in
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al
rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma
dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle
modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente da pubbliche amministrazioni non
compreso nel regime contrattuale;
i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate
alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o
riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si
caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento
dei saldi di cui alla lettera a);
i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o
riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato
direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con
esclusione di interventi di carattere localistico o
microsettoriale;
i-quater) norme recanti misure correttive degli
effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11-ter,
comma 7.».
Nota al comma 1356:
- Per la lettera e), comma 3 dell'art. 11 della legge
5 agosto 1978, n. 468, si veda la nota al comma 1355.
Nota al comma 1359:
- Per la lettera i-quater), comma 3 dell'art. 11 della
gia' citata legge n. 468 del 1978, si veda la nota al
comma 1355.
Nota al comma 1360:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 46 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002):
«4. In apposito allegato al disegno di legge
finanziaria sono analiticamente indicati le autorizzazioni
di spesa e gli stanziamenti che confluiscono in ciascuno
dei fondi di cui al presente articolo.».
Nota al comma 1361:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 11 della
gia' citata legge n. 468 del 1978:
«5. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della
Costituzione, la legge finanziaria puo' disporre, per
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale,
nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e
nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art.
11-bis, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti
delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie
e contributive e delle riduzioni permanenti di
autorizzazioni di spesa corrente.».



 
... continua dal documento precedente ...




Nota al comma 1216:
- Si riporta il testo del paragrafo 2 dell'art. 228 del
Trattato 25 marzo 1957 istitutivo della Comunita' europea:
«2. Se ritiene che lo Stato membro in questione non
abbia preso detti provvedimenti, la Commissione, dopo aver
dato a tale Stato la possibilita' di presentare le sue
osservazioni, formula un parere motivato che precisa i
punti sui quali lo Stato membro in questione non si e'
conformato alla sentenza della Corte di giustizia.».
Nota al comma 1217:
- La legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed
esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali firmata a
Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla
Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952), e'
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 settembre
1955, n. 221.
Nota al comma 1218:
- La legge 20 ottobre 1984, n. 720 (Istituzione del
sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici),
e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 ottobre
1984, n. 298.
Nota al comma 1221:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
Note al comma 1223:
- Si riporta il testo dell'art. 87 del Trattato
25 marzo 1957 che istituisce la Comunita' europea:
«Art. 87 (ex art. 92). - 1. Salvo deroghe contemplate
dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato
comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati
membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante
risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo
talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di
falsare la concorrenza.
2. Sono compatibili con il mercato comune:
a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli
consumatori, a condizione che siano accordati senza
discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati
dalle calamita' naturali oppure da altri eventi
eccezionali;
c) gli aiuti concessi all'economia di determinate
regioni della Repubblica federale di Germania che risentono
della divisione della Germania, nella misura in cui sono
necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da
tale divisione.
3. Possono considerarsi compatibili con il mercato
comune:
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo
economico delle regioni ove il tenore di vita sia
anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di
sottoccupazione;
b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione
di un importante progetto di comune interesse europeo
oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia
di uno Stato membro;
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di
talune attivita' o di talune regioni economiche, sempre che
non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria
al comune interesse;
d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la
conservazione del patrimonio, quando non alterino le
condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunita'
in misura contraria all'interesse comune;
e) le altre categorie di aiuti, determinate con
decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza
qualificata su proposta della Commissione.».
- Si riporta il testo dell'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa - Testo A):
«Art. 47 (R) (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'art. 38. (R).
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza. (R).
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. (R).
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva. (R)».
Note al comma 1224:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 3 della
legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione
in caso di violazione del termine ragionevole del processo
e modifica dell'art. 375 del codice di procedura civile),
cosi' come modificato dalla presente legge:
«3. Il ricorso e' proposto nei confronti del Ministro
della giustizia quando si tratta di procedimenti del
giudice ordinario, al Ministro della difesa quando si
tratta di procedimenti del giudice militare. Negli altri
casi e' proposto nei confronti del Ministro dell'economia e
delle finanze.».
Nota al comma 1226:
- Si riporta il testo degli articoli 4 e 6 del decreto
del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357
(Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE
relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali, nonche' della flora e della fauna
selvatiche):
«Art. 4 (Misure di conservazione). - 1. Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano assicurano per i
proposti siti di importanza comunitaria opportune misure
per evitare il degrado degli habitat naturali e degli
habitat di specie, nonche' la perturbazione delle specie
per cui le zone sono state designate, nella misura in cui
tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative
per quanto riguarda gli obiettivi del presente regolamento.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sulla base di linee guida per la gestione delle
aree della rete «Natura 2000», da adottarsi con decreto del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, adottano per le zone speciali di conservazione,
entro sei mesi dalla loro designazione, le misure di
conservazione necessarie che implicano all'occorrenza
appropriati piani di gestione specifici od integrati ad
altri piani di sviluppo e le opportune misure
regolamentari, amministrative o contrattuali che siano
conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat
naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui
all'allegato B presenti nei siti.
2-bis. Le misure di cui al comma 1 rimangono in vigore
nelle zone speciali di conservazione fino all'adozione
delle misure previste al comma 2.
3. Qualora le zone speciali di conservazione ricadano
all'interno di aree naturali protette, si applicano le
misure di conservazione per queste previste dalla normativa
vigente. Per la porzione ricadente all'esterno del
perimetro dell'area naturale protetta la regione o la
provincia autonoma adotta, sentiti anche gli enti locali
interessati e il soggetto gestore dell'area protetta, le
opportune misure di conservazione e le norme di gestione.».
«Art. 6 (Zone di protezione speciale). - 1. La rete
«Natura 2000» comprende le Zone di protezione speciale
previste dalla direttiva 79/409/CEE e dall'art. 1, comma 5,
della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
2. Gli obblighi derivanti dagli articoli 4 e 5 si
applicano anche alle zone di protezione speciale di cui al
comma 1.».
Nota al comma 1227:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.»
Nota al comma 1228:
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137), e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.
Nota al comma 1229:
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 12 del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti
nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico,
sociale e territoriale):
«7. Con decreto emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con il Ministro degli affari
esteri, con il Ministro per gli italiani nel mondo e con il
Ministro per gli affari regionali, se nominati, sentite le
organizzazioni sindacali di categoria maggiormente
rappresentative, acquisita l'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede
all'organizzazione e alla disciplina dell'Agenzia, con
riguardo anche all'istituzione di un apposito comitato
tecnico-consultivo e dell'Osservatorio nazionale del
turismo e alla partecipazione negli organi dell'agenzia di
rappresentanti delle regioni, dello Stato, delle
associazioni di categoria e delle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, anche in deroga a
quanto stabilito dall'art. 13, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419. Tra i compiti
dell'Agenzia sono in particolare previsti lo sviluppo e la
cura del turismo culturale e del turismo congressuale, in
raccordo con le iniziative di valorizzazione del patrimonio
culturale.».
Note al comma 1230:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Si riporta il testo dell'art. 23 del decreto-legge
24 dicembre 2003, n. 355 (Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative):
«Art. 23 (Finanziamento del rinnovo contrattuale per il
settore del trasporto pubblico locale, proroga di termine
in materia di servizi di trasporto pubblico regionale e
locale e differimento del nuovo regime di ricorsi in
materia di invalidita' civile). - 1. Al fine di assicurare
il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del
trasporto pubblico locale e' autorizzata la spesa di euro
337.500.000 per l'anno 2004 e di euro 214.300.000 annui a
decorrere dall'anno 2005; i trasferimenti erariali
conseguenti sono effettuati con le procedure e le modalita'
stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. L'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 42,
comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e' differita al 31 dicembre 2004. A tal fine
e' autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno
2004.
3. All'onere complessivo, pari a euro 339.500.000 per
l'anno 2004 e a euro 214.300.000 annui a decorrere
dall'anno 2005 derivante dal presente articolo, si provvede
con le maggiori entrate per accisa conseguenti all'aumento
a euro 558,64 per mille litri dell'aliquota di accisa sulla
benzina e sulla benzina senza piombo di cui all'allegato I
del testo unico delle disposizioni legislative concernenti
le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni.
3-bis. Il termine del 31 dicembre 2003, previsto
dall'art. 18, comma 3-bis, del decreto legislativo
19 novembre 1997, n. 422, per l'affidamento dello
svolgimento dei servizi di trasporto automobilistici e'
prorogato al 31 dicembre 2005. Il Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente alla
ricognizione e alla individuazione delle risorse al fine di
emanare provvedimenti per contribuire al risanamento e allo
sviluppo del trasporto pubblico locale, al potenziamento
del trasporto rapido di massa nonche' al corretto
svolgimento delle procedure di affidamento dei servizi.».
Nota al comma 1231:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 1 del
decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16 (Interventi urgenti
per la tutela dell'ambiente e per la viabilita' e per la
sicurezza pubblica), cosi' come modificato dalla presente
legge:
«3. Le risorse di cui al comma 2 sono assegnate alle
regioni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Le risorse sono attribuite con riferimento alla consistenza
del personale in servizio alla data del 30 novembre 2004
presso le aziende di trasporto pubblico locale e presso le
aziende ferroviarie, limitatamente a quelle che applicano
il contratto autoferrotranviari di cui all'art. 23 del
decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47. Le
spese sostenute dagli enti territoriali per la
corresponsione alle aziende degli importi assegnati sono
escluse dal patto di stabilita' interno.».
Nota al comma 1232:
- Si riporta il testo delle lettere a), b) e c) del
comma 74 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), cosi'
come modificato dalla presente legge:
«74. A decorrere dall'esercizio 2007 le dotazioni di
cui al comma 73 sono rideterminate applicando alla media
delle somme incassate nell'ultimo triennio consuntivato,
rilevata dal rendiconto generale delle amministrazioni
dello Stato, relativamente alle unita' previsionali di base
dello stato di previsione dell'entrata, indicate
nell'elenco 4 allegato alla presente legge, le seguenti
percentuali e comunque con una dotazione non superiore a
quella dell'anno precedente incrementata del 5 per cento:
a) Agenzia delle entrate 0,7201 per cento;
b) Agenzia del territorio 0,1592 per cento;
c) Agenzia delle dogane 0,1668 per cento.».
Nota al comma 1233:
- Si riporta il testo del comma 69 dell'art. 2 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2004): cosi' come modificato dalla
presente legge:
«69. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 47,
secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222,
relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per
mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF), e' ridotta di 35 milioni di euro per l'anno 2007 e
di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009».
Note al comma 1234:
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della
disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale):
«Art. 10 (Organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale). - 1. Sono organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le
fondazioni, le societa' cooperative e gli altri enti di
carattere privato, con o senza personalita' giuridica, i
cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma
dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o
registrata, prevedono espressamente:
a) lo svolgimento di attivita' in uno o piu' dei
seguenti settori:
1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
2) assistenza sanitaria;
3) beneficenza;
4) istruzione;
5) formazione;
6) sport dilettantistico;
7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose
d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno
1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409;
8) tutela e valorizzazione della natura e
dell'ambiente, con esclusione dell'attivita', esercitata
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,
speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
9) promozione della cultura e dell'arte;
10) tutela dei diritti civili;
11) ricerca scientifica di particolare interesse
sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse
affidata ad universita', enti di ricerca ed altre
fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e
secondo modalita' da definire con apposito regolamento
governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400;
b) l'esclusivo perseguimento di finalita' di
solidarieta' sociale;
c) il divieto di svolgere attivita' diverse da quelle
menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse
direttamente connesse;
d) il divieto di distribuire, anche in modo
indiretto, utili e avanzi di gestione nonche' fondi,
riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a
meno che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte per legge o siano effettuate a favore di altre
ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte
della medesima ed unitaria struttura;
e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di
gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali
e di quelle ad esse direttamente connesse;
f) l'obbligo di devolvere il patrimonio
dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per
qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale o a fini di pubblica utilita', sentito
l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge;
g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto
annuale;
h) disciplina uniforme del rapporto associativo e
delle modalita' associative volte a garantire
l'effettivita' del rapporto medesimo, escludendo
espressamente la temporaneita' della partecipazione alla
vita associativa e prevedendo per gli associati o
partecipanti maggiori d'eta' il diritto di voto per
l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei
regolamenti e per la nomina degli organi direttivi
dell'associazione;
i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia
segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della
locuzione «organizzazione non lucrativa di utilita'
sociale» o dell'acronimo «ONLUS».
2. Si intende che vengono perseguite finalita' di
solidarieta' sociale quando le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi relative alle attivita' statutarie
nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione,
della formazione, dello sport dilettantistico, della
promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei
diritti civili non sono rese nei confronti di soci,
associati o partecipanti, nonche' degli altri soggetti
indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad
arrecare benefici a:
a) persone svantaggiate in ragione di condizioni
fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
b) componenti collettivita' estere, limitatamente
agli aiuti umanitari.
3. Le finalita' di solidarieta' sociale s'intendono
realizzate anche quando tra i beneficiari delle attivita'
statutarie dell'organizzazione vi siano i propri soci,
associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla
lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nelle
condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del
comma 2.
4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e
3, si considerano comunque inerenti a finalita' di
solidarieta' sociale le attivita' statutarie istituzionali
svolte nei settori della assistenza sociale e
sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione
e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico
di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le
biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, della tutela e
valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione
dell'attivita', esercitata abitualmente, di raccolta e
riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di
cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, della ricerca scientifica di particolare interesse
sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse
affidate ad universita', enti di ricerca ed altre
fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e
secondo modalita' da definire con apposito regolamento
governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, nonche' le attivita' di promozione
della cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti
apporti economici da parte dell'amministrazione centrale
dello Stato.
5. Si considerano direttamente connesse a quelle
istituzionali le attivita' statutarie di assistenza
sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico,
promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti
civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del
comma 1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni
previste ai commi 2 e 3, nonche' le attivita' accessorie
per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto
integrative delle stesse. L'esercizio delle attivita'
connesse e' consentito a condizione che, in ciascun
esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati
alla lettera a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti
rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi
non superino il 66 per cento delle spese complessive
dell'organizzazione.
6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta
di utili o di avanzi di gestione:
a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a
soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti
gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a
qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano
parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a
favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo
grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonche'
alle societa' da questi direttamente o indirettamente
controllate o collegate, effettuate a condizioni piu'
favorevoli in ragione della loro qualita'. Sono fatti
salvi, nel caso delle attivita' svolte nei settori di cui
ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi
accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti
che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari,
aventi significato puramente onorifico e valore economico
modico;
b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi
che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al
loro valore normale;
c) la corresponsione ai componenti gli organi
amministrativi e di controllo di emolumenti individuali
annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto
del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e
dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla
legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e
integrazioni, per il presidente del collegio sindacale
delle societa' per azioni;
d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche
e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi
passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie,
superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di
salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a
quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le
medesime qualifiche.
7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1
non si applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle
lettere h) ed i) del medesimo comma 1 non si applicano agli
enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali
lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.
8. Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto
della loro struttura e delle loro finalita', gli organismi
di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266,
iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni
non governative riconosciute idonee ai sensi della legge
26 febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui
alla legge 8 novembre 1991, n. 381, nonche' i consorzi di
cui all'art. 8 della predetta legge n. 381 del 1991 che
abbiano la base sociale formata per il cento per cento da
cooperative sociali. Sono fatte salve le previsioni di
maggior favore relative agli organismi di volontariato,
alle organizzazioni non governative e alle cooperative
sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266
del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.
9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose
con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese
e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli
enti di cui all'art. 3, comma 6, lettera e), della legge
25 agosto 1991, n. 287, le cui finalita' assistenziali
siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sono
considerati ONLUS limitatamente all'esercizio delle
attivita' elencate alla lettera a) del comma 1; fatta
eccezione per la prescrizione di cui alla lettera c) del
comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano le
disposizioni anche agevolative del presente decreto, a
condizione che per tali attivita' siano tenute
separatamente le scritture contabili previste all'art.
20-bis del decreto del Presidente delle Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'art. 25,
comma 1.
10. Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti
pubblici, le societa' commerciali diverse da quelle
cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge
30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici,
le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di
lavoro e le associazioni di categoria.».
- Si riporta il testo dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 7
della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle
associazioni di promozione sociale):
«Art. 7 (Registri). - 1. Presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari
sociali e' istituito un registro nazionale al quale possono
iscriversi, ai fini dell'applicazione della presente legge,
le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale
in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, costituite ed
operanti da almeno un anno. Alla tenuta del registro si
provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e
strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.
2. Per associazioni di promozione sociale a carattere
nazionale si intendono quelle che svolgono attivita' in
almeno cinque regioni ed in almeno venti province del
territorio nazionale.
3. L'iscrizione nel registro nazionale delle
associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di
automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi
livelli di organizzazione territoriale e dei circoli
affiliati, mantenendo a tali soggetti i benefici connessi
alla iscrizione nei registri di cui al comma 4.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano istituiscono, rispettivamente, registri su scala
regionale e provinciale, cui possono iscriversi tutte le
associazioni in possesso dei requisiti di cui all'art. 2,
che svolgono attivita', rispettivamente, in ambito
regionale o provinciale.».
Note al comma 1238:
- Si riporta il testo del comma 46 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«46. A decorrere dall'anno 2006, l'ammontare
complessivo delle riassegnazioni di entrate non potra'
superare, per ciascuna amministrazione, l'importo
complessivo delle riassegnazioni effettuate nell'anno 2005
al netto di quelle di cui al successivo periodo. La
limitazione non si applica alle riassegnazioni per le quali
l'iscrizione della spesa non ha impatto sul conto economico
consolidato delle pubbliche amministrazioni, nonche' a
quelle riguardanti l'attuazione di interventi cofinanziati
dall'Unione europea.»
Note al comma 1241:
- Il decreto-legge 5 luglio 2006, n. 224 (Disposizioni
urgenti per la partecipazione italiana alle missioni
internazionali), e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 6 luglio 2006, n. 155.
- La legge 4 agosto 2006, n. 247 (Disposizioni per la
partecipazione italiana alle missioni internazionali), e'
stato pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2006,
n. 186.
- Il decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253 (Disposizioni
concernenti l'intervento di cooperazione allo sviluppo in
Libano e il rafforzamento del contingente militare italiano
nella missione UNIFIL ridefinita dalla citata risoluzione
1701 (2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni
Unite), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
28 agosto 2006, n. 199.
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge
28 agosto 2006, n. 253 (Disposizioni concernenti
l'intervento di cooperazione allo sviluppo in Libano e il
rafforzamento del contingente militare italiano nella
missione UNIFIL ridefinita dalla citata risoluzione 1701
(2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite):
«Art. 5. (Disposizioni in materia penale). - 1. Al
personale militare che partecipa alla missione di cui
all'art. 2 si applicano il codice penale militare di pace e
l'art. 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del
decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.
2. I reati commessi dallo straniero nel territorio in
cui si svolgono gli interventi di cui all'art. 1 e la
missione di cui all'art. 2, a danno dello Stato o di
cittadini italiani partecipanti agli interventi e alla
missione stessi, sono puniti sempre a richiesta del
Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa
per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze
armate.
3. Per i reati di cui al comma 2 e per i reati
attribuiti alla giurisdizione dell'autorita' giudiziaria
ordinaria, commessi nel territorio e per il periodo in cui
si svolgono gli interventi di cui all'art. 1 e la missione
di cui all'art. 2 dal cittadino che partecipa agli
interventi o alla missione stessi, la competenza per
territorio e' attribuita al Tribunale di Roma.».
Note al comma 1242:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 della
legge 11 luglio 1998, n. 224 (Trasmissione radiofonica dei
lavori parlamentari e agevolazioni per l'editoria):
«Art. 1. - 1. Allo scopo di garantire la continuita'
del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute
parlamentari, e confermando lo strumento della convenzione
da stipulare a seguito di gara pubblica, i cui criteri
saranno definiti nel quadro dell'approvazione della riforma
generale del sistema delle comunicazioni, in via
transitoria la convenzione tra il Ministero delle
comunicazioni e il Centro di produzione S.p.a., stipulata
ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre
1994, n. 602, ed approvata con decreto del Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni del 21 novembre 1994, e'
rinnovata con decorrenza 21 novembre 1997 per un ulteriore
triennio, intendendosi rivalutato in legge 11.500.000.000
l'importo di cui al comma 4 dello stesso art. 9. I
contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compreso, per
i redattori, il contratto unico nazionale di lavoro dei
giornalisti, si applicano ai dipendenti del Centro di
produzione S.p.a. fino alla scadenza della convenzione.».
Note al comma 1243:
- Si riporta il testo del comma 341 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«341. Allo scopo di promuovere lo sviluppo della
ricerca avanzata nel campo delle biotecnologie, nell'ambito
degli accordi di cooperazione scientifica e tecnologica
stipulati con gli Stati Uniti d'America, il Presidente del
Consiglio dei Ministri e' autorizzato a costituire una
fondazione secondo le modalita' da esso stabilite con
proprio decreto. Al relativo onere si provvede mediante
riduzione della dotazione del Fondo per le aree
sottoutilizzate, di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, per gli importi di 30 milioni di euro per
l'anno 2006, 60 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008, e
180 milioni di euro per l'anno 2009, in coerenza con il
punto 5.3.6 della delibera CIPE n. 35 del 27 maggio 2005.».
Note al comma 1244:
- Si riporta il testo del comma 18 dell'art. 52 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2002):
«18. Il finanziamento annuale di cui all'art. 27,
comma 10, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n.
488, e successive modificazioni, e' incrementato, a
decorrere dal 2002, di un importo pari a 20 milioni di euro
in ragione di anno. La previsione di cui all'art. 145,
comma 19, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, si estende agli esercizi finanziari 1999 e 2000. Delle
misure di sostegno di cui al presente comma possono
beneficiare, a decorrere dall'anno 2002, anche le emittenti
radiofoniche locali legittimamente esercenti alla data di
entrata in vigore della presente legge, nella misura
complessivamente non superiore ad un decimo dell'ammontare
globale dei contributi stanziati. Per queste ultime
emittenti, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, vengono stabiliti le modalita'
e i criteri di attribuzione ed erogazione.».
- La legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2003).
- La legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2004).
- La legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2005).
- La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2006).
Note al comma 1246:
- Si riporta il testo degli articoli 3, 4, 7 e 8 della
legge 7 agosto 1990, n. 250 (Provvidenze per l'editoria e
riapertura dei termini, a favore delle imprese
radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili
di cui all'art. 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987,
n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'art. 11 della
legge stessa):
«Art. 3. - 1. Per l'anno 1990 alle imprese editrici di
quotidiani o periodici di cui al comma 6 dell'art. 9 della
legge 25 febbraio 1987, n. 67, e alle imprese radiofoniche
di cui al comma 2 dell'art. 11 della medesima legge, sono
concessi ulteriori contributi integrativi pari a quelli
risultanti dai predetti commi degli articoli 9 e 11 della
citata legge n. 67 del 1987, sempre che tutte le entrate
pubblicitarie non raggiungano il 40 per cento dei costi
complessivi dell'esercizio relativo all'anno 1990, compresi
gli ammortamenti risultanti a bilancio.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2002, i contributi di cui
al comma 8 e al comma 11 del presente articolo, il cui
ammontare non puo' comunque superare il 50 per cento dei
costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti
dal bilancio dell'impresa stessa, sono concessi,
limitatamente ad una sola testata, alle imprese editrici di
giornali quotidiani che, con esclusione di quanto previsto
dalle lettere a) e b) per le cooperative editrici
costituite ai sensi e per gli effetti dell'art. 153,
comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possiedano i
seguenti requisiti:
a) siano costituite come cooperative giornalistiche
da almeno tre anni;
b) editino la testata stessa da almeno tre anni;
c) abbiano acquisito, nell'anno di riferimento dei
contributi, entrate pubblicitarie che non superino il 30
per cento dei costi complessivi dell'impresa risultanti dal
bilancio dell'anno medesimo;
d) abbiano adottato con norma statutaria il divieto
di distribuzione degli utili nell'esercizio di riscossione
dei contributi e nei dieci esercizi successivi;
e) la testata edita abbia diffusione formalmente
certificata pari ad almeno il 25 per cento della tiratura
complessiva per le testate nazionali e ad almeno il 40 per
cento per quelle locali. Ai fini del presente articolo, si
intende per diffusione l'insieme delle vendite e degli
abbonamenti e per testata locale quella cui almeno l'80 per
cento della diffusione complessiva e' concentrata in una
sola regione;
f) [le testate nazionali che usufruiscono di
contributi di cui al presente articolo non siano poste in
vendita congiuntamente con altre testate];
g) abbiano sottoposto l'intero bilancio di esercizio
cui si riferiscono i contributi alla certificazione di una
societa' di revisione scelta tra quelle di cui all'elenco
apposito previsto dalla CONSOB;
h) [la testata edita sia posta in vendita a un prezzo
non inferiore alla media dal prezzo base degli altri
quotidiani, senza inserti e supplementi, di cui viene
accertata la tiratura, prendendo a riferimento il primo
giorno di pubblicazione dall'anno di riferimento dei
contributi].
2-bis. I contributi previsti dalla presente legge e in
misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi
complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal
bilancio dell'impresa stessa, sono concessi anche alle
imprese editrici di giornali quotidiani la cui maggioranza
del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti
morali non aventi scopo di lucro che possiedano i requisiti
di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del
presente articolo.
2-ter. I contributi previsti dalla presente legge, con
esclusione di quelli previsti dal comma 11, e in misura,
comunque, non superiore al 50 per cento dei costi
complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal
bilancio dell'impresa stessa, sono concessi alle imprese
editrici, comunque costituite, che editino giornali
quotidiani in lingua francese, ladina, slovena e tedesca
nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia
e Trentino-Alto Adige, a condizione che le imprese
beneficiarie non editino altri giornali quotidiani e
possiedano i requisiti di cui alle
lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del presente
articolo. A decorrere dal 1° gennaio 2002 i contributi di
cui ai commi 8 e 11 e in misura, comunque, non superiore al
50 per cento dei costi complessivi, compresi gli
ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa,
sono concessi ai giornali quotidiani italiani editi e
diffusi all'estero a condizione che le imprese editrici
beneficiarie possiedano i requisiti di cui alle
lettere b), c), d) e g) del comma 2 del presente articolo.
Tali imprese devono allegare alla domanda i bilanci
corredati da una relazione di certificazione da parte di
societa' abilitate secondo la normativa dello Stato in cui
ha sede l'impresa.
2-quater. Le norme previste dal presente articolo per i
quotidiani per quanto attiene ai requisiti e ai contributi
si applicano anche ai periodici editi da cooperative
giornalistiche ivi comprese quelle di cui all'art. 52 della
legge 5 agosto 1981, n. 416, con il limite di 310.000 euro
e di 207.000 euro rispettivamente per il contributo fisso e
per il contributo variabile di cui al comma 10; a tali
periodici non si applica l'aumento previsto dal comma 11.
3. A decorrere dal 1° gennaio 1991, alle imprese
editrici di periodici che risultino esercitate da
cooperative, fondazioni o enti morali, ovvero da societa'
la maggioranza del capitale sociale delle quali sia
detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali che non
abbiano scopo di lucro, sono corrisposte annualmente 0,2
euro per copia stampata fino a 30.000 copie di tiratura
media, indipendentemente dal numero delle testate. Le
imprese di cui al presente comma devono essere costituite
da almeno tre anni ovvero editare testate diffuse da almeno
cinque anni. I contributi di cui al presente comma sono
corrisposti a condizione che le imprese editrici:
a) non abbiano acquisito, nell'anno precedente
introiti pubblicitari superiori complessivamente al 40 per
cento dei costi, compresi gli ammortamenti, dell'impresa
per l'anno medesimo, risultanti dal bilancio;
b) editino periodici a contenuto prevalentemente
informativo;
c) abbiano pubblicato nei due anni antecedenti
l'entrata in vigore della presente legge e nell'anno di
riferimento dei contributi, non meno di 45 numeri ogni anno
per ciascuna testata per i plurisettimanali e settimanali,
18 per i quindicinali e 9 per i mensili.
3-bis. Qualora le societa' di cui al comma 3 siano
costituite da persone fisiche e giuridiche, ciascuna delle
quali possieda quote di capitale inferiori al 3 per cento,
e' sufficiente che la cooperativa, fondazione o ente morale
detenga la maggioranza relativa del capitale sociale.
4. La commissione di cui all'art. 54 della legge
5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'art. 11 della
legge 30 aprile 1983, n. 137, esprime parere
sull'accertamento della tiratura e sull'accertamento dei
requisiti di ammissione ai contributi disposti dal comma 3.
5. Le imprese editrici in possesso dei requisiti di cui
ai commi 2 e 3 devono trasmettere alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e
l'editoria, lo statuto della societa' che escluda
esplicitamente la distribuzione degli utili fino allo
scioglimento della societa' stessa. Le disposizioni di cui
all'art. 2 della presente legge si applicano anche alle
imprese editrici di giornali quotidiani e periodici che
gia' abbiano presentato domanda per accedere ai contributi
di cui agli articoli 9 e 10 della citata legge n. 67 del
1987. Non possono percepire i contributi di cui al comma 8
le imprese editrici che siano collegate con imprese
editrici di altri giornali quotidiani o periodici ovvero
con imprese che raccolgono pubblicita' per la testata
stessa o per altri giornali quotidiani o periodici. Non
possono percepire i suddetti contributi le imprese
editoriali collegate con altre imprese titolari di rapporti
contrattuali con l'impresa editoriale stessa, il cui
importo ecceda il 10 per cento dei costi complessivi
dell'impresa editrice, compresi gli ammortamenti, ovvero
nel caso in cui tra i soci e gli amministratori
dell'impresa editoriale figurino persone fisiche nella
medesima condizione contrattuale.
6. Ove nei dieci anni dalla riscossione dell'ultimo
contributo la societa' proceda ad operazioni di riduzione
del capitale per esuberanza, ovvero la societa' deliberi la
fusione o comunque operi il conferimento di azienda in
societa' il cui statuto non contempli l'esclusione di cui
al comma 5, la societa' dovra' versare in conto entrate al
Ministero del tesoro una somma pari ai contributi disposti,
aumentati degli interessi calcolati al tasso doppio del
tasso di riferimento di cui all'art. 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e
successive modificazioni, a partire dalla data di ogni
riscossione, e capitalizzati annualmente; ove nello stesso
periodo la societa' sia posta in liquidazione, dovra'
versare in conto entrate al Ministero del tesoro una somma
parimenti calcolata nei limiti del risultato netto della
liquidazione, prima di qualunque distribuzione od
assegnazione. Una somma parimenti calcolata dovra' essere
versata dalla societa' quando, nei dieci anni dalla
riscossione dell'ultimo contributo, dai bilanci annuali o
da altra documentazione idonea, risulti violata
l'esclusione della distribuzione degli utili.
7. I contributi di cui al comma 8 sono corrisposti a
condizione che gli introiti pubblicitari di ciascuna
impresa editoriale, acquisiti nell'anno precedente, non
superino il 40 per cento dei costi complessivi dell'impresa
risultanti dal bilancio per l'anno medesimo, compresi gli
ammortamenti. Se le entrate pubblicitarie sono comprese tra
il 35 per cento ed il 40 per cento dei costi, i contributi
di cui al comma 8, lettera b), sono ridotti del 50 per
cento.
8. I contributi alle imprese editrici di cui al comma 2
sono determinati nella seguente misura:
a) un contributo fisso annuo di importo pari al 30
per cento dei costi risultanti dal bilancio, inclusi gli
ammortamenti, e comunque non superiore a lire 2 miliardi
per ciascuna impresa;
b) contributi variabili nelle seguenti misure:
1) lire 500 milioni all'anno da 10.000 a 30.000
copie di tiratura media giornaliera e lire 300 milioni
all'anno, ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera,
dalle 30.000 alle 150.000 copie;
2) lire 200 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di
tiratura media giornaliera, oltre le 150.000 copie e fino
alle 250.000 copie;
3) lire 100 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di
tiratura media giornaliera, oltre le 250.000 copie.
9. L'ammontare totale dei contributi previsti dal
comma 8 non puo' comunque superare il 60 per cento dei
costi risultanti dal bilancio, dei costi come determinati
dal medesimo comma 8.
10. Fatta salva l'applicazione a regime della normativa
in vigore al 31 dicembre 1997 a favore delle imprese
editrici di quotidiani o periodici a quella data organi di
movimenti politici i quali organi siano in possesso dei
requisiti per l'accesso ai contributi previsti, nonche' a
favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici
pubblicati per la prima volta in data successiva al
31 dicembre 1997 e fino al 30 giugno 1998 quali organi di
partiti o movimenti ammessi al finanziamento pubblico, a
decorrere dal 1° gennaio 1998 alle imprese editrici di
quotidiani o periodici che, oltre che attraverso esplicita
menzione riportata in testata, risultino essere organi o
giornali di forze politiche che abbiano il proprio gruppo
parlamentare in una delle Camere o nel Parlamento europeo
avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento
italiano, nell'anno di riferimento dei contributi nei
limiti delle disponibilita' dello stanziamento di bilancio,
e' corrisposto:
a) un contributo fisso annuo di importo pari al 40
per cento dei costi risultanti dal bilancio, inclusi gli
ammortamenti, e comunque non superiore a lire 2 miliardi e
500 milioni per i quotidiani e lire 600 milioni per i
periodici;
b) un contributo variabile, calcolato secondo i
parametri previsti dal comma 8, per i quotidiani, ridotto
ad un sesto, un dodicesimo od un ventiquattresimo
rispettivamente per i periodici settimanali, quindicinali o
mensili; per i suddetti periodici viene comunque
corrisposto un contributo fisso di lire 400 milioni nel
caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie.
11. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate
pubblicitarie siano inferiori al 30 per cento dei costi
d'esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, sono
concessi, per ogni esercizio, ulteriori contributi
integrativi pari al 50 per cento di quanto determinato
dalle lettere a) e b) del comma 10.
11-bis. [Ai fini dell'applicazione dei commi 10 e 11,
il requisito della rappresentanza parlamentare della forza
politica, la cui impresa editrice dell'organo o giornale
aspiri alla concessione dei contributi di cui ai predetti
commi, e' soddisfatto, in assenza di specifico collegamento
elettorale, anche da una dichiarazione di appartenenza e
rappresentanza di tale forza politica da parte dei
parlamentari interessati, certificata dalla Camera di cui
sono componenti].
11-ter. A decorrere dall'anno 1991 sono abrogati gli
ultimi due periodi del comma 5. Dal medesimo anno i
contributi previsti dal comma 2 sono concessi a condizione
che non fruiscono dei contributi previsti dal predetto
comma imprese collegate con l'impresa richiedente, o
controllate da essa, o che la controllano, o che siano
controllate dalle stesse imprese, o dagli stessi soggetti
che la controllano.
12. La somma dei contributi previsti dai commi 10 e 11
non puo' comunque superare il 70 per cento dei costi, come
determinati dai medesimi commi 10 e 11.
13. I contributi di cui ai commi 10 e 11 e di cui
all'art. 4 sono concessi a condizione che le imprese non
fruiscano, ne' direttamente ne' indirettamente, di quelli
di cui ai commi 2, 5, 6, 7 e 8, ed a condizione che i
contributi di cui ai commi stessi non siano percepiti da
imprese da esse controllate o che le controllano ovvero che
siano controllate dalle stesse imprese o dagli stessi
soggetti che le controllano.
14. I contributi di cui ai commi 10 e 11 e di cui
all'art. 4 sono corrisposti alternativamente per un
quotidiano o un periodico o una impresa radiofonica,
qualora siano espressione dello stesso partito politico.
15. Le imprese editrici di cui al presente articolo, ad
eccezione di quelle previste dal comma 3, sono comunque
soggette agli obblighi di cui al quinto comma dell'art. 7,
legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'art. 4,
legge 30 aprile 1983, n. 137, a prescindere dall'ammontare
dei ricavi delle vendite. Sono soggette agli obblighi
medesimi, a prescindere dall'ammontare dei ricavati delle
vendite, anche le imprese di cui al comma 2 dell'art. 11,
legge 25 febbraio 1987, n. 67.
15-bis. A decorrere dall'anno 1998 entro il 31 marzo di
ogni anno e purche' sia stata inoltrata domanda valida ai
sensi delle vigenti disposizioni, e' corrisposto un importo
pari al 50 per cento dei contributi di cui ai commi 2, 8,
10 e 11 spettanti per l'anno precedente. La liquidazione
del contributo residuo verra' effettuata entro tre mesi
dalla presentazione del bilancio dell'impresa editoriale e
della necessaria certificazione nonche' della
documentazione richiesta all'editore dalle norme vigenti.
La certificazione, eseguita a cura di una societa' di
revisione, e' limitata alla verifica ed al riscontro dei
soli costi a cui si fa riferimento per il conteggio del
contributo complessivo relativo ad ogni esercizio.».
«Art. 4. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, viene
corrisposto, a cura del Dipartimento dell'informazione e
dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
un contributo annuo pari al 70 per cento della media dei
costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi,
inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 4
miliardi, alle imprese radiofoniche che risultino essere
organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo
del Parlamento e che:
a) abbiano registrato la testata giornalistica
trasmessa presso il competente tribunale;
b) trasmettano quotidianamente propri programmi
informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici,
sociali, sindacali o culturali per non meno del 50 per
cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le
ore 20;
c) non siano editori o controllino, direttamente o
indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6
dell'art. 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.
2. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate
pubblicitarie siano inferiori al 25 per cento dei costi di
esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, e' concesso
un ulteriore contributo integrativo pari al 50 per cento
del contributo di cui al comma 1. La somma di tutti i
contributi non puo' comunque superare l'80 per cento dei
costi come determinati al medesimo comma 1.
3. Le imprese di cui al comma 1 hanno diritto alle
riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della legge
5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni,
applicate con le stesse modalita' anche ai consumi di
energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento
ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi
compresi i sistemi via satellite, nonche' alle agevolazioni
di credito di cui all'art. 20 della legge 25 febbraio 1987,
n. 67, ed al rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1
dell'art. 11 della medesima legge n. 67 del 1987.
4. I metodi e le procedure per l'accertamento del
possesso dei requisiti per l'accesso alle provvidenze di
cui al presente articolo, nonche' per la verifica periodica
della loro persistenza, sono disciplinati dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n.
410, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del
7 ottobre 1987.».
«Art. 7. - 1... ».
«Art. 8. - 1. Le imprese di radiodiffusione sonora a
carattere locale che abbiano registrato la testata
radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente
tribunale, trasmettano quotidianamente propri programmi
informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici,
sociali, sindacali o letterari, per non meno del 15 per
cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le
ore 20, hanno diritto a decorrere dal 1° gennaio 2007:
a) alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della
legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni,
applicate con le stesse modalita' anche ai consumi di
energia elettrica;
b) al rimborso del 60 per cento delle spese per
l'abbonamento ai servizi di due agenzie di informazione a
diffusione nazionale o regionale.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 23 della
legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema
radiotelevisivo pubblico e privato):
«3. Ai concessionari per la radiodiffusione televisiva
in ambito locale, ovvero ai soggetti autorizzati per la
radiodiffusione televisiva locale di cui all'art. 32, che
abbiano registrato la testata televisiva presso il
competente tribunale e che trasmettano quotidianamente,
nelle ore comprese tra le 07,00 e le 23,00 per almeno
un'ora, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti
politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o
culturali, si applicano i benefici di cui al comma 1
dell'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, cosi'
come modificato dall'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n.
250, nonche' quelli di cui agli articoli 28, 29 e 30 della
legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed
integrazioni.».
- Si riporta il testo del comma 13 dell'art. 7 della
legge 3 maggio 2004, n. 112 (Norme di principio in materia
di assetto del sistema radiotelevisivo e della
RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al
Governo per l'emanazione del testo unico della
radiotelevisione):
«13. L'accesso alle provvidenze di cui all'art. 11
della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive
modificazioni, agli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto
1990, n. 250, e all'art. 7 del decreto-legge 27 agosto
1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 ottobre 1993, n. 422, e' altresi' previsto anche per i
canali tematici autorizzati alla diffusione via satellite,
con esclusione di quelli ad accesso condizionato, come
definiti dall'art. 1, lettera c), del regolamento
concernente la promozione della distribuzione e della
produzione di opere europee, di cui alla Del.Aut.gar.com.
16 marzo 1999, n. 9/1999, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1999, che si impegnano a
trasmettere programmi di informazione alle condizioni
previste dall'art. 7 del citato decreto-legge n. 323 del
1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 422 del
1993.».
- Si riporta il testo del comma 454 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«454. A decorrere dai contributi relativi all'anno
2005, non e' piu' corrisposta l'anticipazione di cui
all'art. 3, comma 15-bis, della legge 7 agosto 1990, n.
250. I contributi sono comunque erogati in un'unica
soluzione entro l'anno successivo a quello di
riferimento.».
Note al comma 1247:
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 7 agosto
1990, n. 250 (Provvidenze per l'editoria e riapertura dei
termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la
dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'art. 9,
comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso
ai benefici di cui all'art. 11 della legge stessa):
«Art. 4. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, viene
corrisposto, a cura del Dipartimento dell'informazione e
dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
un contributo annuo pari al 70 per cento della media dei
costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi,
inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 4
miliardi, alle imprese radiofoniche che risultino essere
organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo
del Parlamento e che:
a) abbiano registrato la testata giornalistica
trasmessa presso il competente tribunale;
b) trasmettano quotidianamente propri programmi
informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici,
sociali, sindacali o culturali per non meno del 50 per
cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le
ore 20;
c) non siano editori o controllino, direttamente o
indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6
dell'art. 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.
2. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate
pubblicitarie siano inferiori al 25 per cento dei costi di
esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, e' concesso
un ulteriore contributo integrativo pari al 50 per cento
del contributo di cui al comma 1. La somma di tutti i
contributi non puo' comunque superare l'80 per cento dei
costi come determinati al medesimo comma 1.
3. Le imprese di cui al comma 1 hanno diritto alle
riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della legge
5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni,
applicate con le stesse modalita' anche ai consumi di
energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento
ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi
compresi i sistemi via satellite, nonche' alle agevolazioni
di credito di cui all'art. 20 della legge 25 febbraio 1987,
n. 67, ed al rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1
dell'art. 11 della medesima legge n. 67 del 1987.
4. I metodi e le procedure per l'accertamento del
possesso dei requisiti per l'accesso alle provvidenze di
cui al presente articolo, nonche' per la verifica periodica
della loro persistenza, sono disciplinati dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n.
410, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del
7 ottobre 1987.».
- Per l'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, si
vedano le note al comma 1246.
- Si riporta il testo del comma 13 dell'art. 7 della
legge 3 maggio 2004, n. 112 (Norme di principio in materia
di assetto del sistema radiotelevisivo e della
RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al
Governo per l'emanazione del testo unico della
radiotelevisione):
«13. L'accesso alle provvidenze di cui all'art. 11
della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive
modificazioni, agli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto
1990, n. 250, e all'art. 7 del decreto-legge 27 agosto
1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 ottobre 1993, n. 422, e' altresi' previsto anche per i
canali tematici autorizzati alla diffusione via satellite,
con esclusione di quelli ad accesso condizionato, come
definiti dall'art. 1, lettera c), del regolamento
concernente la promozione della distribuzione e della
produzione di opere europee, di cui alla Del.Aut.gar.com.
16 marzo 1999, n. 9/1999, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1999, che si impegnano a
trasmettere programmi di informazione alle condizioni
previste dall'art. 7 del citato decreto-legge n. 323 del
1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 422 del
1993.».
Nota al comma 1248:
- Si riporta il testo degli articoli 19 e 20 della
legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di
diffusione radiofonica e televisiva):
«Art. 19. La societa' concessionaria, oltre che alla
gestione dei servizi in concessione, e' tenuta alle
seguenti prestazioni:
a) a sistemare, secondo piani tecnici approvati dal
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, le reti
trasmittenti televisive nelle zone di confine bilingui, per
renderle idonee a ritrasmettere programmi di organismi
esteri confinanti; ad attuare la ristrutturazione ed
assumere la gestione degli impianti di terzi eventualmente
ad essa affidati, esistenti in dette zone alla data di
entrata in vigore della presente legge;
b) a predisporre annualmente, sulla base delle
direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
sentita la Commissione parlamentare per l'indennizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,
programmi televisivi e radiofonici destinati a stazioni
radiofoniche e televisive di altri Paesi per la diffusione
e la conoscenza della lingua e della cultura italiana nel
mondo e ad effettuare, sentita la stessa Commissione
parlamentare, trasmissioni radiofoniche speciali;
c) ad effettuare trasmissioni radiofoniche e
televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia di
Bolzano, in lingua francese per la regione autonoma Valle
d'Aosta ed in lingua slovena per la regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia.».
«Art. 20. I corrispettivi dovuti alla societa' per gli
adempimenti di cui al precedente articolo sono stabiliti
come segue.
Per quanto previsto al punto a) si provvede mediante
separate pattuizioni da effettuarsi d'intesa con i
rappresentanti degli enti locali delle zone di confine
interessate.
Per quanto previsto al punto b), i programmi televisivi
e radiofonici destinati a stazioni radiofoniche e
televisive di altri Paesi sono regolati mediante
convenzioni aggiuntive da stipularsi con le competenti
amministrazioni dello Stato entro novanta giorni dalla
stipula della convenzione di cui al successivo art. 46.
Per gli adempimenti di cui al punto c), le trasmissioni
in lingua tedesca per la provincia di Bolzano sono regolate
mediante convenzione aggiuntiva da stipularsi con le
competenti amministrazioni dello Stato entro lo stesso
termine di cui al precedente comma, mentre le trasmissioni
in lingua slovena da radio Trieste sono regolate secondo le
modalita' previste dalla legge 14 aprile 1956, n. 308.
L'ammontare dei rimborsi della spesa per le
trasmissioni in lingua tedesca effettuate dalla sede di
Bolzano, nel periodo 7 febbraio 1966-31 dicembre 1972, e'
forfettariamente stabilito in lire 6.710 milioni oltre
all'imposta sul valore aggiunto.
La misura del rimborso forfettario annuo, previsto per
le trasmissioni radiofoniche da radio Trieste dalla legge
14 aprile 1956, n. 308, in considerazione dell'intervenuto
aumento del numero di trasmissioni con l'inclusione nei
programmi de «l'Ora della Venezia Giulia», viene elevata a
lire 250 milioni l'anno oltre all'imposta sul valore
aggiunto, a partire dal 1968 e puo' essere soggetta a
revisione triennale su richiesta di ciascuna parte
contraente a far tempo dal 1° gennaio 1977.
L'ammontare dei rimborsi della spesa sostenuta per le
trasmissioni in lingua francese per la regione autonoma
Valle d'Aosta e per le trasmissioni televisive in lingua
slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e'
regolato con apposite convenzioni con le competenti
amministrazioni dello Stato.
La somma di 8.300 milioni, iscritta al capitolo 2554
dello stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro dell'anno finanziario 1973 e di cui al capitolo
aggiunto 7480 dell'anno finanziario 1974, resta destinata
ed impegnata per la liquidazione degli oneri di cui al
precedente quinto comma nonche' a quello di cui al sesto
comma per il periodo 1968-1972. All'onere derivante
dall'applicazione dello stesso sesto comma per il periodo
successivo al 1972, si provvede a carico dello stanziamento
del capitolo 2549 dello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974 e
corrispondenti capitoli degli anni successivi.
Ai nuovi o maggiori oneri derivanti dalle altre
convenzioni da stipulare ai sensi dei precedenti commi, si
provvede con utilizzo dei proventi del canone dovuto dalla
concessionaria allo Stato e da determinare, ai sensi del
precedente art. 16 con la convenzione di cui al successivo
art. 46. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Per i servizi speciali radiotelevisivi, non compresi
fra quelli suindicati, le amministrazioni dello Stato
richiedenti concordano, attraverso apposite convenzioni,
con la societa' concessionaria le modalita' delle
prestazioni e l'entita' dei relativi rimborsi, sentito il
parere obbligatorio della Commissione parlamentare.».
Note al comma 1249:
- Si riporta il testo dell'art. 26 della legge
10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della
concorrenza e del mercato):
«Art. 26 (Pubblicita' delle decisioni). - 1. Le
decisioni di cui agli articoli 15, 16, 18, 19 e 25 sono
pubblicate entro venti giorni in un apposito bollettino, a
cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nello
stesso bollettino sono pubblicate, ove l'Autorita' lo
ritenga opportuno, le conclusioni delle indagini di cui
all'art. 12, comma 2.»
- Si riporta il testo del comma 26 dell'art. 2 della
legge 14 ottobre 1995, n. 481 (Norme per la concorrenza e
la regolazione dei servizi di pubblica utilita'.
Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di
pubblica utilita):
«26. La pubblicita' di atti e procedimenti delle
Autorita' e' assicurata anche attraverso un apposito
bollettino pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri.»
- Si riporta il testo del comma 21 dell'art. 1 della
legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi
delle telecomunicazioni e radiotelevisivo):
«21. All'Autorita' si applicano le disposizioni di cui
all'art. 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, non
derogate dalle disposizioni della presente legge. Le
disposizioni del comma 9, limitatamente alla deroga alle
norme sulla contabilita' generale dello Stato, nonche' dei
commi 16 e 19 del presente articolo si applicano anche alle
altre Autorita' istituite dalla legge 14 novembre 1995, n.
481, senza oneri a carico dello Stato.»
Note al comma 1250:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 19 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti
per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'
interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale):
«Art. 19 (Fondi per le politiche della famiglia, per le
politiche giovanili e per le politiche relative ai diritti
e alle pari opportunita). - 1. Al fine di promuovere e
realizzare interventi per la tutela della famiglia, in
tutte le sue componenti e le sue problematiche
generazionali, nonche' per supportare l'Osservatorio
nazionale sulla famiglia, presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo denominato
«Fondo per le politiche della famiglia», al quale e'
assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e
di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.»
- Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 8 marzo
2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternita'
e della paternita', per il diritto alla cura e alla
formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta):
«Art. 9. (Misure a sostegno della flessibilita' di
orario). - 1. Al fine di promuovere e incentivare forme di
articolazione della prestazione lavorativa volte a
conciliare tempo di vita e di lavoro, nell'ambito del Fondo
per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e'
destinata una quota fino a lire 40 miliardi annue a
decorrere dall'anno 2000, al fine di erogare contributi, di
cui almeno il 50 per cento destinato ad imprese fino a
cinquanta dipendenti, in favore di aziende che applichino
accordi contrattuali che prevedono azioni positive per la
flessibilita', ed in particolare:
a) progetti articolati per consentire alla
lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno
dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in
affidamento o in adozione un minore, di usufruire di
particolari forme di flessibilita' degli orari e
dell'organizzazione del lavoro, tra cui part time
reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario
flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore,
flessibilita' sui turni, orario concentrato, con priorita'
per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di
eta' o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di
adozione;
b) programmi di formazione per il reinserimento dei
lavoratori dopo il periodo di congedo;
c) progetti che consentano la sostituzione del
titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che benefici
del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi
parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la
solidarieta' sociale e per le pari opportunita', sono
definiti i criteri e le modalita' per la concessione dei
contributi di cui al comma 1.».
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 3 agosto
1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della
prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in
danno di minori, quali nuove forme di riduzione in
schiavitu):
«Art. 17 (Attivita' di coordinamento). - 1. Sono
attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
fatte salve le disposizioni della legge 28 agosto 1997, n.
285, le funzioni di coordinamento delle attivita' svolte da
tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla
prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei
minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso sessuale.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta ogni anno
al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta ai sensi
del comma 3.
1-bis. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunita'
l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della
pornografia minorile con il compito di acquisire e
monitorare i dati e le informazioni relativi alle
attivita', svolte da tutte le pubbliche amministrazioni,
per la prevenzione e la repressione della pedofilia. A tale
fine e' autorizzata l'istituzione presso l'Osservatorio di
una banca dati per raccogliere, con l'apporto dei dati
forniti dalle amministrazioni, tutte le informazioni utili
per il monitoraggio del fenomeno. Con decreto del Ministro
per le pari opportunita' sono definite la composizione e le
modalita' di funzionamento dell'Osservatorio nonche' le
modalita' di attuazione e di organizzazione della banca
dati, anche per quanto attiene all'adozione dei dispositivi
necessari per la sicurezza e la riservatezza dei dati.
Resta ferma la disciplina delle assunzioni di cui ai
commi da 95 a 103 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311. Per l'istituzione e l'avvio delle attivita'
dell'Osservatorio e della banca dati di cui al presente
comma e' autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno
2006 e di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come rideterminata
dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2005, n.
266. A decorrere dall'anno 2009, si provvede ai sensi
dell'art. 11-ter, comma 1, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato; ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Le multe irrogate, le somme di denaro confiscate e
quelle derivanti dalla vendita dei beni confiscati ai sensi
della presente legge sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate su un apposito fondo da
iscrivere nello stato di previsione della Presidenza del
Consiglio dei ministri e destinate, nella misura di due
terzi, a finanziare specifici programmi di prevenzione,
assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori degli
anni diciotto vittime dei delitti di cui agli
articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies del
codice penale, introdotti dagli articoli 2, comma 1, 3, 4 e
5 della presente legge. La parte residua del fondo e'
destinata, nei limiti delle risorse effettivamente
disponibili, al recupero di coloro che, riconosciuti
responsabili dei delitti previsti dagli articoli 600-bis,
secondo comma, 600-ter, terzo comma, e 600-quater del
codice penale, anche se relativi al materiale pornografico
di cui all'art. 600-quater.1 dello stesso codice, facciano
apposita richiesta. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1,
la Presidenza del Consiglio dei Ministri:
a) acquisisce dati e informazioni, a livello
nazionale ed internazionale, sull'attivita' svolta per la
prevenzione e la repressione e sulle strategie di contrasto
programmate o realizzate da altri Stati;
b) promuove, in collaborazione con i Ministeri della
pubblica istruzione, della sanita', dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, di grazia e
giustizia e degli affari esteri, studi e ricerche relativi
agli aspetti sociali, sanitari e giudiziari dei fenomeni di
sfruttamento sessuale dei minori;
c) partecipa, d'intesa con il Ministero degli affari
esteri, agli organismi comunitari e internazionali aventi
compiti di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale.
4. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi 1
e 3 e' autorizzata la spesa di lire cento milioni annue. Al
relativo onere si fa fronte mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo
utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del
Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
5. Il Ministro dell'interno, in virtu' dell'accordo
adottato dai Ministri di giustizia europei in data
27 settembre 1996, volto ad estendere la competenza di
EUROPOL anche ai reati di sfruttamento sessuale di minori,
istituisce, presso la squadra mobile di ogni questura, una
unita' specializzata di polizia giudiziaria, avente il
compito di condurre le indagini sul territorio nella
materia regolata dalla presente legge.
6. Il Ministero dell'interno istituisce altresi' presso
la sede centrale della questura un nucleo di polizia
giudiziaria avente il compito di raccogliere tutte le
informazioni relative alle indagini nella materia regolata
dalla presente legge e di coordinarle con le sezioni
analoghe esistenti negli altri Paesi europei.
7. L'unita' specializzata ed il nucleo di polizia
giudiziaria sono istituiti nei limiti delle strutture, dei
mezzi e delle vigenti dotazioni organiche, nonche' degli
stanziamenti iscritti nello stato di previsione del
Ministero dell'interno.».
- La legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della
Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio
nazionale per l'infanzia), e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302.
Note al comma 1251:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.»
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 8 della
legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3):
«6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non
possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.».
Note al comma 1253:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.»
Note al comma 1254:
- La legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il
sostegno della maternita' e della paternita', per il
diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento
dei tempi delle citta), e' stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 13 marzo 2000, n. 60.
Note al comma 1257:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 7 della
legge 3 dicembre 1999, n. 493 (Norme per la tutela della
salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione
contro gli infortuni domestici), cosi come modificato dalla
presente legge:
«4. L'assicurazione comprende i casi di infortunio
avvenuti nell'ambito domestico in occasione ed a causa
dello svolgimento delle attivita' di cui all'art. 6,
comma 2, lettera a), e dai quali sia derivata una
inabilita' permanente al lavoro non inferiore al 27 per
cento. Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni
verificatisi al di fuori del territorio nazionale.».
Note al comma 1258:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 28 agosto
1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e
di opportunita' per l'infanzia e l'adolescenza):
«Art. 1 (Fondo nazionale per l'infanzia e
l'adolescenza). - 1. E' istituito, presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, il Fondo nazionale per l'infanzia e
l'adolescenza finalizzato alla realizzazione di interventi
a livello nazionale, regionale e locale per favorire la
promozione dei diritti, la qualita' della vita, lo
sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione
dell'infanzia e dell'adolescenza, privilegiando l'ambiente
ad esse piu' confacente ovvero la famiglia naturale,
adottiva o affidataria, in attuazione dei principi della
Convenzione sui diritti del fanciullo resa esecutiva ai
sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e degli
articoli 1 e 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2. Il Fondo e' ripartito tra le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. Una quota pari al 30 per
cento delle risorse del Fondo e' riservata al,
finanziamento di interventi da realizzare nei comuni di
Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma,
Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania,
Palermo e Cagliari. La ripartizione del Fondo e della quota
riservata avviene, per il 50 per cento, sulla base
dell'ultima rilevazione della popolazione minorile
effettuata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e
per il 50 per cento secondo i seguenti criteri:
a) carenza di strutture per la prima infanzia secondo
le indicazioni del Centro nazionale di documentazione e di
analisi per l'infanzia della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
b) numero di minori presenti in presidi residenziali
socio-assistenziali in base all'ultima rilevazione
dell'ISTAT;
c) percentuale di dispersione scolastica nella scuola
dell'obbligo come accertata dal Ministero della pubblica
istruzione;
d) percentuale di famiglie con figli minori che
vivono al di sotto della soglia di poverta' cosi' come
stimata dall'ISTAT;
e) incidenza percentuale del coinvolgimento di minori
in attivita' criminose come accertata dalla Direzione
generale dei servizi civili del Ministero dell'interno,
nonche' dall'Ufficio centrale per la giustizia minorile del
Ministero di grazia e giustizia.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministro per la
solidarieta' sociale, con proprio decreto emanato di
concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, di grazia
e giustizia e con il Ministro per le pari opportunita',
sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano nonche' le Commissioni parlamentari competenti,
provvede alla ripartizione delle quote del Fondo tra le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di
quelle riservate ai comuni, ai sensi del comma 2.
4. Per il finanziamento del Fondo e' autorizzata la
spesa di lire 117 miliardi per l'anno 1997 e di lire 312
miliardi a decorrere dall'anno 1998.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 11 della
legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio):
«3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
competenza, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni
contabili pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e
degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla
determinazione del quantum della prestazione, afferenti
imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in
vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui
essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte
conseguenti all'andamento dell'inflazione;
c) la determinazione, in apposita tabella, per le
leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle
quote destinate a gravare su ciascuno degli anni
considerati;
d) la determinazione, in apposita tabella, della
quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui
quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
e) la determinazione, in apposita tabella, delle
riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella,
per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per
le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno
stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
tra le spese in conto capitale;
g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art.
11-bis e le corrispondenti tabelle;
h) l'importo complessivo massimo destinato, in
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al
rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma
dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle
modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente da pubbliche amministrazioni non
compreso nel regime contrattuale;
i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate
alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o
riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si
caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento
dei saldi di cui alla lettera a);
i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o
riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato
direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con
esclusione di interventi di carattere localistico o
microsettoriale;
i-quater) norme recanti misure correttive degli
effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11-ter,
comma 7.».
Note al comma 1259:
- Si riporta il testo dell'art. 119 della Costituzione
della Repubblica italiana:
«Art. 119 (I Comuni, le Province, le Citta'
metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di
entrata e di spesa). - I Comuni, le Province, le Citta'
metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome.
Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in
armonia con la Costituzione e secondo i principi di
coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di
tributi erariali riferibile al loro territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo,
senza vincoli di destinazione, per i territori con minore
capacita' fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai
commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle
Citta' metropolitane e alle Regioni di finanziare
integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la
solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici
e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti
della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse
aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di
determinati Comuni, Province, Citta' metropolitane e
Regioni.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le
Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i
principi generali determinati dalla legge dello Stato.
Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare
spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato
sui prestiti dagli stessi contratti.».
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 8 della
legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla legge Costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3):
«6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non
possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.»
Nota al comma 1261:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 19 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti
per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'
interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale):
«3. Al fine di promuovere le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunita', presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo denominato
«Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunita», al quale e' assegnata la somma di 3 milioni
di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a
decorrere dall'anno 2007.»
Nota al comma 1263:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 9 gennaio
2006, n. 7 (Disposizioni concernenti la prevenzione e il
divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile):
«Art. 2 (Attivita' di promozione e coordinamento). - 1.
La Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per
le pari opportunita' promuove e sostiene, nell'ambito degli
ordinari stanziamenti di bilancio, il coordinamento delle
attivita' svolte dai Ministeri competenti dirette alla
prevenzione, all'assistenza alle vittime e all'eliminazione
delle pratiche di mutilazione genitale femminile.
2. Ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui al
comma 1, la Presidenza del Consiglio dei
ministri-Dipartimento per le pari opportunita' acquisisce
dati e informazioni, a livello nazionale e internazionale,
sull'attivita' svolta per la prevenzione e la repressione e
sulle strategie di contrasto programmate o realizzate da
altri Stati.»
Nota al comma 1265:
- Per l'art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997,
si vedano le note al comma 1251.
Nota al comma 1266:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 42 del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (testo unico
delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternita' e della paternita', a norma
dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), cosi come
modificato dalla presente legge:
«5. La lavoratrice madre o, in alternativa, il
lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei
fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in
situazione di gravita' di cui all'art. 3, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'art.
4, comma 1, della legge medesima e che abbiano titolo a
fruire dei benefici di cui all'art. 33, comma 1, del
presente testo unico e all'art. 33, commi 2 e 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza del figlio,
hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2
dell'art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta
giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il
richiedente ha diritto a percepire un'indennita'
corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo
medesimo e' coperto da contribuzione figurativa;
l'indennita' e la contribuzione figurativa spettano fino a
un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per
il congedo di durata annuale. Detto importo e' rivalutato
annualmente, a decorrere dall'anno 2002, sulla base della
variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati. L'indennita' e' corrisposta
dal datore di lavoro secondo le modalita' previste per la
corresponsione dei trattamenti economici di maternita'. I
datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva,
detraggono l'importo dell'indennita' dall'ammontare dei
contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale
competente. Peri dipendenti dei predetti datori di lavoro
privati, compresi quelli per i quali non e' prevista
l'assicurazione per le prestazioni di maternita',
l'indennita' di cui al presente comma e' corrisposta con le
modalita' di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre
1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 febbraio 1980, n. 33. Il congedo fruito ai sensi del
presente comma alternativamente da entrambi i genitori non
puo' superare la durata complessiva di due anni; durante il
periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire
dei benefici di cui all'art. 33, comma 1, del presente
testo unico e all'art. 33, commi 2 e 3, della legge
5 febbraio 1992, n. 104, fatte salve le disposizioni di cui
ai commi 5 e 6 del medesimo articolo. I soggetti che
usufruiscono dei permessi di cui al presente comma per un
periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto
ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al
numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero
maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza
riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa»
Nota al comma 1269:
- Si riporta il testo del comma 429 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006), cosi come modificato dalla
presente legge:
«429. Per lo svolgimento delle attivita' istituzionali
della Fondazione di cui all'art. 1, comma 160, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, e' assegnato un contributo di 3
milioni di euro per l'anno 2006 e di 750.000 euro per
ciascuno degli anni 2007 e 2008. A tal fine e'
corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di
cui all'art. 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n.
328. Le risorse pari a 2,25 milioni di euro per gli anni
2007 e 2008 confluiscono nel Fondo nazionale per le
politiche sociali di cui all'art. 20, comma 8, della legge
8 novembre 2000, n. 328».
Nota al comma 1270:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 3 agosto
2004, n. 206 (Nuove norme in favore delle vittime del
terrorismo e delle stragi di tale matrice), cosi some
modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - 1. Le disposizioni della presente legge si
applicano a tutte le vittime degli atti di terrorismo e
delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio
nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini
italiani, nonche' ai loro familiari superstiti.
1-bis. Le disposizioni della presente legge si
applicano inoltre ai familiari delle vittime del disastro
aereo di Ustica del 1980 nonche' ai familiari delle vittime
e ai superstiti della cosiddetta «banda della Uno bianca».
Ai beneficiari vanno compensate le somme gia' percepite
2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente
legge si applicano le disposizioni contenute nella legge
20 ottobre 1990, n. 302, nella legge 23 novembre 1998, n.
407, e successive modificazioni, nonche' l'art. 82 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, ad eccezione del comma 6.».
Nota al comma 1276:
- Si riporta il testo del comma 343 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«343. Per indennizzare i risparmiatori che, investendo
sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi
finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non
altrimenti risarcito, e' costituito, a decorrere dall'anno
2006, un apposito fondo nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze. Il fondo e'
alimentato con le risorse di cui al comma 345, previo loro
versamento al bilancio dello Stato.».
Note al comma 1277:
- La legge 8 agosto 1985, n. 440 (Istituzione di un
assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano
illustrato la Patria e che versino in stato di particolare
necessita), e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
23 agosto 1985, n. 198.
- Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 20 della
legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali):
«8. A decorrere dall'anno 2002 lo stanziamento
complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali e'
determinato dalla legge finanziaria con le modalita' di cui
all'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, assicurando
comunque la copertura delle prestazioni di cui all'art. 24
della presente legge.»
Note al comma 1278:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge
31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone
montane):
«Art. 2 (Fondo nazionale per la montagna). - 1. E'
istituito presso il Ministero del bilancio e della
programmazione economica il Fondo nazionale per la
montagna.
2. Il Fondo e' alimentato da trasferimenti comunitari,
dello Stato e di enti pubblici, ed e' iscritto in un
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
del bilancio e della programmazione economica. Le somme
provenienti dagli enti pubblici sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate al suddetto
capitolo.
3. Le risorse erogate dal Fondo hanno carattere
aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o
speciale dello Stato a favore degli enti locali. Le risorse
sono ripartite fra le regioni e le province autonome che
provvedono ad istituire propri fondi regionali per la
montagna, alimentati anche con stanziamenti a carico dei
rispettivi bilanci, con i quali sostenere gli interventi
speciali di cui all'art. 1.
4. Le regioni e le province autonome disciplinano con
propria legge i criteri relativi all'impiego delle risorse
di cui al comma 3.
5. I criteri di ripartizione del Fondo tra le regioni e
le province autonome sono stabiliti con deliberazione del
Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE), sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, su proposta del Ministro per gli affari regionali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
il Ministro delle politiche agricole e forestali.
6. I criteri di ripartizione tengono conto
dell'esigenza della salvaguardia dell'ambiente con il
conseguente sviluppo delle attivita' agro-silvo-pastorali
eco-compatibili, dell'estensione del territorio montano,
della popolazione residente, anche con riferimento alle
classi di eta', alla occupazione ed all'indice di
spopolamento, del reddito medio pro capite, del livello dei
servizi e dell'entita' dei trasferimenti ordinari e
speciali.»
Nota al comma 1284:
- Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, si vedano le note al comma 1251.
Note al comma 1285:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 80 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2001), cosi come modificato dalla
presente legge:
«Art. 80 (Disposizioni in materia di politiche
sociali). - 1. Nei limiti di lire 350 miliardi per l'anno
2001 e di lire 430 miliardi per l'anno 2002 e fino alla
data del 31 dicembre 2002, ovvero fino alla conclusione dei
processi attuativi della sperimentazione e comunque non
oltre il 30 giugno 2007, fermi restando gli stanziamenti
gia' previsti:
a) i comuni individuati ai sensi dell'art. 4 del
decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, sono
autorizzati, nell'ambito della disciplina prevista dal
predetto decreto legislativo, a proseguire l'attuazione
dell'istituto del reddito minimo di inserimento;
b) la disciplina dell'istituto del reddito minimo di
inserimento di cui al citato decreto legislativo n. 237 del
1998 si applica anche ai comuni compresi nei territori per
i quali sono stati approvati, alla data del 30 giugno 2000,
i patti territoriali di cui all'art. 2, comma 203, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni,
che i medesimi comuni hanno sottoscritto o ai quali hanno
aderito e che comprendono comuni gia' individuati o da
individuare ai sensi dell'art. 4 del medesimo decreto
legislativo n. 237 del 1998.»
Nota al comma 1286:
- Si riporta il testo del comma 44 dell'art. 59 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica):
«44. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e'
istituito il Fondo per le politiche sociali, con una
dotazione di lire 28 miliardi per l'anno 1998, di lire 115
miliardi per l'anno 1999 e di lire 143 miliardi per l'anno
2000.».
Nota al comma 1287:
- Si riporta il testo del comma 333 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«333. Il Ministero dell'economia e delle finanze
comunica per iscritto, entro il 15 gennaio 2006, la sede
dell'ufficio postale di zona presso il quale gli assegni
possono essere riscossi con riferimento all'assegno di cui
al comma 331 e, previa verifica dell'ordine di nascita,
entro la fine del mese successivo a quello di nascita o di
adozione con riferimento all'assegno di cui al comma 332.
Gli assegni possono essere riscossi, in deroga ad ogni
disposizione vigente in materia di minori, dall'esercente
la potesta' sui figli di cui ai commi 331 e 332, sempreche'
residente, cittadino italiano ovvero comunitario ed
appartenente a un nucleo familiare con un reddito
complessivo, riferito all'anno 2004 ai fini dell'assegno di
cui al comma 331 e all'anno 2005 ai fini dell'assegno di
cui al comma 332, non superiore ad euro 50.000. Per nucleo
familiare s'intende quello di cui all'art. 1 del decreto
ministeriale 22 gennaio 1993 del Ministro della sanita',
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio
1993. La condizione reddituale di cui al presente comma e'
autocertificata dall'esercente la potesta', all'atto della
riscossione dell'assegno, mediante riempimento e
sottoscrizione di apposita formula prestampata in calce
alla comunicazione del Ministero dell'economia e delle
finanze, da verificare da parte dell'Agenzia delle entrate
secondo procedure definite convenzionalmente. Per
l'attuazione del presente comma il Ministero dell'economia
e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione
generale, del personale e dei servizi del tesoro si avvale
di SOGEI Spa.».
Note al comma 1288:
- Si riporta il testo dell'art. 18 della legge
24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale):
«Art. 18 (Ordinanza-ingiunzione). - Entro il termine di
trenta giorni dalla data della contestazione o
notificazione della violazione, gli interessati possono far
pervenire all'autorita' competente a ricevere il rapporto a
norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono
chiedere di essere sentiti dalla medesima autorita'.
L'autorita' competente, sentiti gli interessati, ove
questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti
inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se
ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza
motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge
il pagamento, insieme con le spese, all'autore della
violazione ed alle persone che vi sono obbligate
solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di
archiviazione degli atti comunicandola integralmente
all'organo che ha redatto il rapporto.
Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la
restituzione, previo pagamento delle spese di custodia,
delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo
stesso provvedimento. La restituzione delle cose
sequestrate e' altresi' disposta con l'ordinanza di
archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.
Il pagamento e' effettuato all'ufficio del registro o
al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione,
entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di
detto provvedimento, eseguita nelle forme previste
dall'art. 14; del pagamento e' data comunicazione, entro il
trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto,
all'autorita' che ha emesso l'ordinanza.
Il termine per il pagamento e' di sessanta giorni se
l'interessato risiede all'estero.
La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione puo' essere
eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le
modalita' di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.
L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo.
Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa
esecutiva dopo il decorso del termine per proporre
opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione e' proposta,
con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale
si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale
viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato
il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o e'
dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la
stessa.».
- Per il comma 333 dell'art. 1 della citata legge n.
266 del 2005, si veda la nota al comma 1287.
Nota al comma 1290:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 19 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti
per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'
interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale):
«2. Al fine di promuovere il diritto dei giovani alla
formazione culturale e professionale e all'inserimento
nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad
agevolare la realizzazione del diritto dei giovani
all'abitazione, nonche' a facilitare l'accesso al credito
per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo
denominato «Fondo per le politiche giovanili», al quale e'
assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e
di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.».
Nota al comma 1292:
- Si riporta il testo dell'art. 11-quaterdecies del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di
contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in
materia tributaria e finanziaria):
«Art. 11-quaterdecies (Interventi infrastrutturali, per
la ricerca e per l'occupazione). - 1. Per consentire
l'organizzazione e l'adeguamento degli impianti e
attrezzature necessari allo svolgimento dei Campionati
mondiali di nuoto che si terranno a Roma nel 2009 e dei
Giochi del Mediterraneo che si terranno a Pescara nel
medesimo anno, il Dipartimento della protezione civile e'
autorizzato a provvedere con contributi quindicennali nei
confronti dei soggetti competenti. A tal fine e'
autorizzata la spesa annua di 2 milioni di euro per
quindici anni a decorrere dal 2007, nonche' quella annua di
2 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno
2008, da ripartire in eguale misura tra le manifestazioni
di cui al primo periodo del presente comma.
2. [Per l'organizzazione e l'adeguamento
infrastrutturale necessario alla realizzazione del convegno
internazionale interconfessionale, e' autorizzata la spesa
di 5 milioni di euro per l'anno 2006].
3. Per la prosecuzione degli interventi previsti
dall'art. 1, comma 279, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e' autorizzata la spesa di ulteriori 3 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2006; e' altresi' autorizzata la
spesa di ulteriori 1,5 milioni di euro per la prosecuzione
degli interventi previsti dall'art. 1, comma 278, della
citata legge n. 311 del 2004 in favore della Facolta' ivi
indicata della Seconda Universita' degli studi di Napoli.
4. Al comma 2 dell'art. 2 del decreto-legge 24 dicembre
2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «1° luglio 2003» sono
sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2005»;
b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2005»
sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006»;
c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2005» sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006».
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la
fauna selvatica o, se istituti, degli istituti regionali,
possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento
selettivi, distinti per sesso e classi di eta',
regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati
appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei
periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992,
n. 157.
6. Al comma 1 dell'art. 70 del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, e' aggiunta la seguente lettera:
«e-ter) dell'esecuzione di vendemmie di breve durata e a
carattere saltuario, effettuata da studenti e pensionati».
A tal fine e' autorizzata la spesa annua di 200.000 euro
dal 2006.
7. Al fine di garantire i livelli occupazionali nel
parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, e' erogata a
favore dell'ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise
la somma di euro 2.500.000, a decorrere dall'anno 2006, per
consentire la stabilizzazione del personale fuori ruolo
operante presso l'ente. Le relative stabilizzazioni sono
effettuate nei limiti delle risorse assegnate con il
presente comma e nel rispetto delle normative vigenti in
materia di assunzioni, anche in soprannumero. I rapporti di
lavoro in essere con il personale che presta attivita'
professionale e collaborazione presso l'ente parco sono
regolati, sulla base di nuovi contratti che verranno
stipulati dall'ente, a decorrere dal 1° gennaio 2006, fino
alla definitiva stabilizzazione del suddetto personale e,
comunque, non oltre il 31 dicembre 2007 nei limiti delle
risorse di cui al primo periodo. Al relativo onere si
provvede attraverso la riduzione del fondo di cui al
comma 96 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
8. Il comma 12 dell'art. 9 della legge 6 dicembre 1991,
n. 394, e' sostituito dal seguente:
«12. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque
anni».
9. All'art. 17, commi 1, 2 e 6, lettera a), del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive
modificazioni, le parole: «31 dicembre 2005» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006». La
disposizione del presente comma non si applica alle
discariche di II categoria, di tipo A, di tipo ex 2A e alle
discariche per inerti, cui si conferiscono materiali di
matrice cementizia contenenti amianto, per le quali il
termine di conferimento e' fissato alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
10. Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993,
n. 379, e' aumentato, a decorrere dall'anno 2006, ad euro
2.300.000. Per le attivita' e il conseguimento delle
finalita' scientifiche del Polo nazionale di cui alla
tabella A prevista dall'art. 1 della legge 29 ottobre 2003,
n. 291, viene riconosciuto alla Sezione italiana
dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della
cecita' un contributo annuo di euro 750.000. E' concesso un
contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni
2006, 2007 e 2008 in favore dell'ente morale riconosciuto
con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1967,
n. 516. Il contributo di cui all'art. 1, comma 113, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, deve essere inteso come
contributo statale annuo ordinario; a decorrere dall'anno
2006 esso e' pari a 400.000 euro. Per le finalita' di cui
all'art. 1, comma 187, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e' autorizzata per il 2006 la spesa di 15 milioni di
euro e per ciascuno degli anni 2007 e 2008 la spesa di un
milione di euro. In favore della Lega italiana tumori e'
autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno
degli anni 2006, 2007 e 2008.
11. In considerazione del rilievo nazionale e
internazionale nella sperimentazione sanitaria di elevata
specializzazione e nella cura delle patologie nel campo
dell'oftalmologia, per l'anno 2006 e' autorizzata la
concessione di un contributo di 1 milione di euro in favore
della Fondazione «G.B. Bietti» per lo studio e la ricerca
in oftalmologia, con sede in Roma. Allo scopo di promuovere
il miglioramento della salute e di offrire ai cittadini
alti livelli di assistenza ospedaliera, e' autorizzata la
concessione di un contributo associativo nel limite di
50.000 euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008
in favore del Comitato permanente degli Ospedali
dell'Unione europea (Hope) con sede in Belgio. E'
autorizzata la spesa di 219.000 euro per l'anno 2006,
500.000 euro per l'anno 2007 e 500.000 euro per l'anno 2008
per l'interconnessione e la formazione sanitaria tra centri
sanitari all'estero e in Italia che il Ministro della
salute, il Ministro per gli italiani nel mondo, il Ministro
degli affari esteri, il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e il Ministro per
l'innovazione e le tecnologie attuano congiuntamente
avvalendosi, in particolare, dell'Associazione denominata
«Alleanza degli Ospedali italiani nel mondo», da essi
congiuntamente costituita in data 2 febbraio 2004.
12. Il prestito vitalizio ipotecario ha per oggetto la
concessione da parte di aziende ed istituti di credito
nonche' da parte di intermediari finanziari, di cui
all'art. 106 del testo unico di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, di finanziamenti a medio e lungo
termine con capitalizzazione annuale di interessi e spese,
e rimborso integrale in unica soluzione alla scadenza,
assistiti da ipoteca di primo grado su immobili
residenziali, riservati a persone fisiche con eta'
superiore ai 65 anni compiuti.
13. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, emana
uno o piu' decreti, ai sensi dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:
a) il riordino delle disposizioni in materia di
attivita' di installazione degli impianti all'interno degli
edifici;
b) la definizione di un reale sistema di verifiche
degli impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo
primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti
garantendo una effettiva sicurezza;
c) la determinazione delle competenze dello Stato,
delle regioni e degli enti locali secondo i principi di
sussidiarieta' e di leale collaborazione, anche tramite lo
strumento degli accordi in sede di Conferenza unificata di
cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281;
d) la previsione di sanzioni in caso di violazione
degli obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti dalle
lettere a) e b).
14. Per la prosecuzione ed il completamento degli
interventi di cui all'art. 52, comma 21, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, e' autorizzata la spesa di 10
milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
15. Al comma 4 dell'art. 1 della legge 9 dicembre 1998,
n. 426, dopo la lettera p-terdecies), e' aggiunta la
seguente:
«p-quaterdecies) area del territorio di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 19 maggio 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio
2005».
16. Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, la disposizione prevista
dall'art. 2, comma 1, lettera b), dello stesso decreto si
interpreta nel senso che un'area e' da considerare comunque
fabbricabile se e' utilizzabile a scopo edificatorio in
base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente
dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
17. E' autorizzato un contributo quindicennale di 1
milione di euro a decorrere dall'anno 2006 in favore
dell'ANAS Spa per la realizzazione di lavori di raccordo
stradale tra le strade pugliesi SP 231 e SP 238.
18. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive
e' determinata annualmente la quota di risorse del Fondo
speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui
all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, da
destinare, a valere sulla quota erogata a fondo perduto,
agli interventi previsti dal comma 270 dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311.
19. Il primo periodo del comma 1 dell'art. 155 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e' sostituito dal seguente: "Il reddito imponibile dei
soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera a), derivante
dall'utilizzo in traffico internazionale delle navi
indicate nell'art. 8-bis, comma 1, lettera a), del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, iscritte nel registro
internazionale di cui al decreto-legge 30 dicembre 1997, n.
457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1998, n. 30, e dagli stessi armate, nonche' delle navi
noleggiate il cui tonnellaggio non sia superiore al 50 per
cento di quello complessivamente utilizzato, e' determinato
ai sensi della presente sezione qualora il contribuente
comunichi un'opzione in tal senso all'Agenzia delle entrate
entro tre mesi dall'inizio del periodo d'imposta a partire
dal quale intende fruirne con le modalita' di cui al
decreto previsto dall'art. 161".
20. Per la prosecuzione degli interventi previsti
dall'art. 2 della legge 30 luglio 2002, n. 174, nonche' per
la realizzazione di opere di natura sociale, culturale e
sportiva, e' autorizzato un contributo quindicennale di 1
milione di euro a decorrere dall'anno 2006.
21. All'art. 1 del decreto legge 24 dicembre 2003, n.
353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2004, n. 46, al comma 3, dopo le parole: «dell'ambiente
naturale» sono inserite le seguenti: «, le associazioni
riconosciute a carattere nazionale aventi per oggetto
statutario, da piu' di quaranta anni, lo svolgimento o la
promozione di attivita' di ricerca oncologica.».
Nota al comma 1293:
- Si riporta il testo del comma 556 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006), cosi come modificato dalla
presente legge:
«556. Al fine di prevenire fenomeni di disagio
giovanile legato all'uso di sostanze stupefacenti, e'
istituito presso il Ministero della solidarieta' sociale
l'«Osservatorio per il disagio giovanile legato alle
dipendenze». Con decreto del Ministro della solidarieta'
sociale, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e' disciplinata la composizione e
l'organizzazione dell'Osservatorio. Presso il Ministero di
cui al presente comma e' altres` istituito il «Fondo
nazionale per le comunita' giovanili», per azioni di
promozione della salute e di prevenzione dei comportamenti
a rischio e per favorire la partecipazione dei giovani in
materia di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno
delle dipendenze. La dotazione finanziaria del Fondo per
ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 e' fissata in 5
milioni di euro, di cui il 25 per cento e' destinato ai
compiti istituzionali del Ministero della solidarieta'
sociale di comunicazione, informazione, ricerca,
monitoraggio e valutazione, per i quali il Ministero si
avvale del parere dell'Osservatorio per il disagio
giovanile legato alle dipendenze; il restante 75 per cento
del Fondo viene destinato alle associazioni e reti
giovanili individuate con decreto del Ministro della
solidarieta' sociale, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Con tale decreto, di natura regolamentare,
vengono determinati anche i criteri per l'accesso al Fondo
e le modalita' di presentazione delle istanze.».
Nota al comma 1295:
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge
24 dicembre 1957, n. 1295 (Costituzione di un Istituto per
il credito sportivo con sede in Roma):
«Art. 5. L'Istituto puo' concedere contributi per
interessi sui mutui anche se accordati da altre aziende di
credito e dalla Cassa depositi e prestiti per le finalita'
istituzionali, con le disponibilita' di un fondo speciale
costituito presso l'Istituto medesimo e alimentato con il
versamento da parte dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato dell'aliquota ad esso spettante a norma
dell'art. 5 del regolamento di cui al decreto ministeriale
19 giugno 2003, n. 179 del Ministro dell'economia e delle
finanze, nonche' con l'importo dei premi riservati al CONI
a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948,
n. 496, colpiti da decadenza per i quali resta salvo il
disposto dell'art. 90, comma 16, della legge 27 dicembre
2002, n. 289.
Per i mutui assistiti dal contributo agli interessi di
cui al primo comma del presente articolo la relativa rata
di ammortamento verra' ridotta di un ammontare pari
all'importo annuale del contributo concesso.
La concessione del contributo agli interessi puo'
essere sospesa o revocata dall'Istituto nei casi piu' gravi
anche con effetto retroattivo, nei confronti di quei
mutuatari che non si trovassero, a seguito di successivi
controlli, nelle condizioni previste dal contratto di
concessione del finanziamento.».
Nota al comma 1296:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n.
179 (Regolamento recante la disciplina dei concorsi
pronostici su base sportiva):
«Art. 5 (Ripartizione della posta). - 1. La posta dei
concorsi pronostici e' ripartita, secondo quanto gia'
disposto dagli articoli 2 e 5 della legge 24 dicembre 1957,
n. 1295, dall'art. 2 della legge 29 settembre 1965, n.
1117, dall'art. 3 della legge 29 dicembre 1988, n. 555,
dall'art. 27 della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
dall'art. 2 del decreto legislativo 2 dicembre 1999, n. 464
e dall'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,
convertito, con modificazioni, con la legge 8 agosto 2002,
n. 178, nelle seguenti percentuali:
a) aggio al punto di vendita 8%;
b) montepremi: 50%;
c) imposta unica: 33,84%;
d) contributo all'Istituto per il credito sportivo:
2,45%;
e) contributo alle spese di gestione di AAMS:
5,71%.».
Nota al comma 1297:
- Si riporta il testo della lettera a) del comma 19
dell'art. 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181
(Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
dei Ministeri):
«19. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei
Ministri:
a) le funzioni di competenza statale attribuite al
Ministero per i beni e le attivita' culturali dagli
articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, in materia di sport. Entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, lo statuto dell'Istituto
per il credito sportivo e' modificato al fine di prevedere
la vigilanza da parte del Presidente del Consiglio dei
Ministri e del Ministro per i beni e le attivita'
culturali.».
Nota al comma 1298:
- Si riporta il testo del comma 580 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«580. Al Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), cui la
legge 15 luglio 2003, n. 189, ha attribuito compiti
relativi alla promozione dell'attivita' sportiva tra le
persone disabili e di riconoscimento e coordinamento di
tutte le organizzazioni sportive per disabili, e' concesso
un contributo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2006,
2007 e 2008, per la promozione della pratica sportiva di
base e agonistica.».
Note al comma 1299:
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 3 della
legge 9 ottobre 2000, n. 285 (Interventi per i Giochi
olimpici invernali «Torino 2006»):
«7. L'Agenzia termina la propria attivita' il
31 dicembre 2006.».
- Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 10
della legge 9 ottobre 2000, n. 285 (Interventi per i Giochi
olimpici invernali «Torino 2006»):
«Art. 10 (Risorse finanziarie). - 1. Per il
finanziamento degli interventi necessari allo svolgimento
dei Giochi olimpici e delle opere connesse e' autorizzato
il limite d'impegno quindicennale di lire 110 miliardi per
l'anno 2001, quale limite massimo del concorso dello Stato
agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o altre
operazioni finanziarie che l'Agenzia e l'Ente nazionale per
le strade (ANAS) e la Societa' italiana per il traforo
autostradale del Frejus (SITAF), nonche', limitatamente
alle opere connesse di cui all'art. 1, comma 1, la regione
Piemonte, la provincia di Torino, il comune di Torino e la
societa' Gruppo Torinese Trasporti spa, sono autorizzati ad
effettuare, nei limiti della quota che sara' a ciascuno
assegnata con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da emanare successivamente alla predisposizione
del piano degli interventi; le relative rate di
ammortamento per capitale ed interessi sono corrisposte
agli istituti finanziatori da parte del Ministero
dell'economia e delle finanze. Per le medesime finalita' e
per il funzionamento dell'Agenzia e' altresi' concesso
all'Agenzia un contributo straordinario nel limite massimo
di lire 5 miliardi per l'anno 2000, di lire 20 miliardi per
l'anno 2001 e di lire 10 miliardi per l'anno 2002.
2. Per lo svolgimento delle sue funzioni sono inoltre
attribuite all'Agenzia le somme previste alla voce «spese
generali» compresa nel quadro economico di ciascun progetto
delle opere di cui agli allegati 1, 2 e 3, ed eventuali
successive variazioni. Tale importo e' commisurato al 3 per
cento dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle
forniture e dell'importo delle indennita' di
espropriazione. La relativa documentazione e' sottoposta
alla certificazione del collegio dei revisori dei conti al
fine della definitiva quantificazione della somma.».
Nota al comma 1300:
- L'art. 7 della legge 9 ottobre 2000, n. 285
(Interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006»
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 2000, n.
242), abrogato dalla presente legge, recava:
«Art. 7 (Comitato di alta sorveglianza e garanzia).».
Nota al comma 1301:
- Si riporta il testo dell'art. 5 della citata legge
9 ottobre 2000, n. 285:
«Art. 5 (Comitato direttivo). - 1. Il comitato
direttivo provvede alla programmazione annuale delle
attivita' dell'Agenzia, all'approvazione dei bilanci,
all'approvazione delle operazioni finanziarie necessarie
per l'acquisizione delle risorse, secondo i propri atti
organizzativi, e ad ogni altra attivita' necessaria per il
perseguimento dei compiti di cui all'art. 3.
2. Il comitato direttivo e' composto dal direttore
generale, nominato a norma dell'art. 6, dai due
vicedirettori generali, nominati a norma dell'art. 6-bis,
nonche' da nove membri nominati con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, di cui uno su designazione del
Presidente del Consiglio dei ministri, uno su designazione
del Ministro dell'economia e delle finanze, uno su
designazione del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, quattro su designazione, rispettivamente, del
presidente della regione Piemonte, del presidente della
provincia di Torino, del sindaco di Torino e del presidente
del CONI, e due su designazione effettuata d'intesa tra i
legali rappresentanti delle comunita' montane e dei comuni
interessati dalle opere di cui all'art. 1 o sedi di gara.
Il comitato direttivo e' regolarmente costituito quando
sono nominati almeno sette componenti. Il comitato
direttivo delibera a maggioranza dei presenti. In caso di
parita' prevale il voto del direttore generale.
3. I membri del comitato direttivo sono scelti tra
esperti particolarmente qualificati nelle discipline
tecniche, giuridiche ed economiche. Per la validita' delle
deliberazioni del comitato direttivo e' necessaria la
presenza di sette componenti.».
Note al comma 1302:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 della
legge 18 marzo 1991, n. 99 (Interventi urgenti per opere
connesse alla esposizione internazionale «Colombo '92»):
«Art. 1. - 1. Per l'immediata realizzazione di
interventi diretti al completamento dell'area espositiva
della esposizione internazionale «Colombo '92», nonche'
alla realizzazione di opere strettamente correlate
all'evento, il comune di Genova e' autorizzato a stipulare,
anche oltre i limiti di indebitamento previsti dalla
normativa vigente, mutui quindicennali fino all'importo di
lire quattrocentosettanta miliardi, di cui centocinquanta
miliardi a decorrere dal secondo semestre del 1991, con
onere di ammortamento a totale carico dello Stato.
L'importo eventualmente dovuto a titolo di interessi di
preammortamento - maggiorato degli ulteriori interessi
dalla data di inizio dell'ammortamento a quella di scadenza
della prima rata dello stesso, calcolati al medesimo tasso
applicabile, ai sensi di quanto previsto per le operazioni
di mutuo, nel primo semestre dell'ammortamento - sara'
corrisposto unitamente alla prima rata di ammortamento. In
relazione agli oneri di ammortamento e di preammortamento
sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di lire
50 miliardi a decorrere dall'anno 1991 e di lire 23
miliardi a decorrere dall'anno 1992.».
Note al comma 1305:
- Si riporta il testo dell'art. 7-viciesquater del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 (Disposizioni urgenti
per l'universita' e la ricerca, per i beni e le attivita'
culturali, per il completamento di grandi opere
strategiche, per la mobilita' dei pubblici dipendenti, e
per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di
bollo e tasse di concessione, nonche' altre misure
urgenti), cosi come modificato dalla presente legge:
«Art. 7-vicies quater. (Disposizioni in materia di
carte valori). - 1. All'atto del rilascio delle carte
valori di cui all'art. 7-vicies ter da parte delle
competenti amministrazioni pubbliche, i soggetti
richiedenti sono tenuti a corrispondere un importo pari
almeno alle spese necessarie per la loro produzione e
spedizione, nonche' per la manutenzione necessaria
all'espletamento dei servizi ad esse connessi. L'importo e
le modalita' di riscossione sono determinati annualmente
con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per
le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione,
da adottare, in sede di prima attuazione, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
2. Le somme percepite dalle amministrazioni pubbliche
in applicazione del comma 1 sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato e riassegnate con decreti del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero dell'interno, anche in aggiunta alle somme gia'
stanziate, nell'ambito dell'unita' previsionale di base
3.1.5.17 - servizi del Poligrafico dello Stato - dello
stato di previsione del medesimo Ministero. Una quota pari
a euro 1,85 dell'imposta sul valore aggiunto inclusa nel
costo della carta d'identita' elettronica e' riassegnata al
Ministero dell'interno per essere destinata per euro 1,15
alla copertura dei costi di gestione del Ministero medesimo
e per euro 0,70 ai comuni, per la copertura delle spese
connesse alla gestione e distribuzione del documento. Con
decreto del Ministro dell'interno di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le
modalita` di attuazione della presente disposizione. Alle
riassegnazioni previste dal presente comma non si applica
il limite di cui all'art. 1, comma 46, della legge
23 dicembre 2005, n. 266.
3. Al fine di contenere i prezzi di cessione delle
carte valori ed i costi di attivazione, di produzione,
emissione e manutenzione dei centri gestione delle stesse
e' in facolta' dell'Istituto poligrafico e Zecca dello
Stato Spa di stipulare accordi o indire gare con pubbliche
amministrazioni ed anche con soggetti privati, anche allo
scopo di estendere l'operativita' delle carte valori alla
fruizione di servizi, ivi compresi quelli di natura
privatistica. [Gli accordi sono soggetti a ratifica da
parte del Ministero dell'economia e delle finanze di
concerto con il Ministero dell'interno].
4. L'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato Spa puo'
continuare ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura
dello Stato, ai sensi del titolo I del testo unico di cui
al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e con
applicazione dell'art. 417-bis, commi primo e secondo, del
codice di procedura civile.
5. E' abrogato il regio decreto 7 marzo 1926, n. 401.
6. Dall'attuazione dell'art. 7-vicies-ter e del
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.».
Nota al comma 1306:
- Si riporta il testo del comma 65 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«65. A decorrere dall'anno 2007 le spese di
funzionamento della Commissione nazionale per le societa' e
la borsa (CONSOB), dell'Autorita' per la vigilanza sui
lavori pubblici, dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni e della Commissione di vigilanza sui fondi
pensione sono finanziate dal mercato di competenza, per la
parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio
dello Stato, secondo modalita' previste dalla normativa
vigente ed entita' di contribuzione determinate con propria
deliberazione da ciascuna Autorita', nel rispetto dei
limiti massimi previsti per legge, versate direttamente
alle medesime Autorita'. Le deliberazioni, con le quali
sono fissati anche i termini e le modalita' di versamento,
sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei Ministri,
sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per
l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal
ricevimento. Decorso il termine di venti giorni dal
ricevimento senza che siano state formulate osservazioni,
le deliberazioni adottate dagli organismi ai sensi del
presente comma divengono esecutive.».
Nota al comma 1307:
- Si riporta il testo del comma 6-bis dell'art. 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115 (testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia. - Testo A),
cosi come modificato dalla presente legge:
«6-bis. Per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali
amministrativi regionali e al Consiglio di Stato il
contributo dovuto e' di euro 500; per i ricorsi previsti
dall'art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, per
quelli previsti dall'art. 25, comma 5, della legge 7 agosto
1990, n. 241, per i ricorsi aventi ad oggetto il diritto di
cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel
territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella
sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo
dovuto e' di euro 250; per i ricorsi previsti dall'art.
23-bis, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,
nonche¨ da altre disposizioni che richiamano il citato art.
23-bis, il contributo dovuto e' di euro 1.000; per i
predetti ricorsi in materia di affidamento di lavori,
servizi e forniture, nonche¨ di provvedimenti delle
Autorita', il contributo dovuto e' di euro 2.000. L'onere
relativo al pagamento dei suddetti contributi e' dovuto in
ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di
compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si
e' costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza
si determina con il passaggio in giudicato della sentenza.
Non e' dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti
dall'art. 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il
diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della
direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico
all'informazione ambientale.».
Nota al comma 1309:
- Si riporta il testo dei commi 306, 307, 308 e 309
dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005):
«306. All'art. 10, comma 4, del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, le parole: «il processo di valore inferiore a euro
1.100 e» sono soppresse.».
«307. I commi 1 e 2 dell'art. 13 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
n. 115, sono sostituiti dai seguenti:
1. Il contributo unificato e' dovuto nei seguenti
importi:
a) euro 30 per i processi di valore fino a 1.100
euro;
b) euro 70 per i processi di valore superiore a euro
1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria
giurisdizione, nonche' per i processi speciali di cui al
libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura
civile;
c) euro 170 per i processi di valore superiore a euro
5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di
valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice
di pace;
d) euro 340 per i processi di valore superiore a euro
26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e
amministrativi di valore indeterminabile;
e) euro 500 per i processi di valore superiore a euro
52.000 e fino a euro 260.000;
f) euro 800 per i processi di valore superiore a euro
260.000 e fino a euro 520.000;
g) euro 1.110 per i processi di valore superiore a
euro 520.000.
2. Per i processi di esecuzione immobiliare il
contributo dovuto e' pari a euro 200. Per gli altri
processi esecutivi lo stesso importo e' ridotto della
meta'. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il
contributo dovuto e' pari a euro 120.».
«308. L'art. 46, comma 1, della legge 21 novembre 1991,
n. 374, e' sostituito dal seguente:
1. Le cause e le attivita' conciliative in sede non
contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro
1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono
soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato,
secondo gli importi previsti dall'art. 13 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, e successive modificazioni.».
«309. Il maggior gettito derivante dall'applicazione
delle disposizioni di cui ai commi da 306 a 308 e' versato
al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato
di previsione del Ministero della giustizia per il
pagamento di debiti pregressi nonche' per l'adeguamento
delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari e allo
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per le spese riguardanti il funzionamento del
Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi
regionali.».
Note al comma 1310:
- La legge 25 luglio 2000, n. 209 (Misure per la
riduzione del debito estero dei Paesi a piu' basso reddito
e maggiormente indebitati), e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 28 luglio 2000, n. 175.
Nota al comma 1314:
- La legge 31 dicembre 1998, n. 477 (Autorizzazione di
spesa per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione
di immobili da adibire a sedi di rappresentanze
diplomatiche e di uffici consolari, nonche' di alloggi per
il personale), e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
12 gennaio 1999, n. 8.
Nota al comma 1315:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 2 maggio
1983, n. 185 (Modifica della tabella dei diritti da
riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari):
«Art. 1. La tabella dei diritti da riscuotere dagli
uffici diplomatici e consolari di cui all'art. 56 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
200, relativo alle disposizioni sulle funzioni e sui poteri
consolari, e' sostituita da quella annessa alla presente
legge.
Detta tabella dovra' essere munita del visto dei
Ministri degli affari esteri, del tesoro e delle finanze.».
Note al comma 1317:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 1 del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti
nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico,
sociale e territoriale):
«5. E' istituito presso il Ministero dell'economia e
delle finanze un apposito Fondo con la dotazione di
34.180.000 euro per l'anno 2005, di 39.498.000 euro per
l'anno 2006, di 38.700.000 euro per l'anno 2007 e di
42.320.000 euro a decorrere dall'anno 2008, per le esigenze
connesse all'istituzione del Sistema d'informazione visti,
finalizzato al contrasto della criminalita' organizzata e
della immigrazione illegale attraverso lo scambio tra gli
Stati membri dell'Unione europea di dati relativi ai visti,
di cui alla decisione 2004/512/CE dell'8 giugno 2004 del
Consiglio. Al riparto del Fondo di cui al presente comma si
provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta dei Ministri competenti. All'onere di
cui al presente comma si provvede:
a) quanto a euro 4.845.000 per il 2005, a euro
15.000.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo
parzialmente utilizzando, per euro 1.345.000 per il 2005 e
per euro 15.000.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007,
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri
e, per euro 3.500.000 per il 2005, l'accantonamento
relativo al Ministero dell'interno;
b) a euro 22.566.000 per il 2007 e ad euro 42.320.000
a decorrere dal 2008, mediante utilizzo di parte delle
maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'art. 7,
comma 3;
c) quanto a euro 29.335.000 per il 2005, a euro
24.498.000 per il 2006 e ad euro 1.134.000 per il 2007,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto
capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al predetto Ministero.».
- Si riporta il testo dell'art. 152 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
(Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri):
«Art. 152 (Contingente e durata del contratto). - Le
rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima
categoria e gli istituti italiani di cultura possono
assumere personale a contratto per le proprie esigenze di
servizio, previa autorizzazione dell'Amministrazione
centrale, nel limite di un contingente complessivo pari a
2.277 unita'. Gli impiegati a contratto svolgono le
mansioni previste nei contratti individuali, tenuto conto
dell'organizzazione del lavoro esistente negli uffici
all'estero.
Il contratto di assunzione e' stipulato a tempo
indeterminato, con un periodo di prova di nove mesi, alla
scadenza del quale, sulla base di una relazione del capo
dell'ufficio, si provvede a disporre la conferma o la
risoluzione del contratto.».
Note al comma 1322:
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 della legge
28 luglio 2004, n. 193 (Proroga e rifinanziamento della
legge 16 marzo 2001, n. 72, recante interventi a tutela del
patrimonio storico e culturale delle comunita' degli esuli
italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia, e della
legge 21 marzo 2001, n. 73, recante interventi in favore
della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia),
pubblicata nella Gazzazzetta Ufficiale 3 agosto 2004, n.
180:
«Art. 1. (Proroga e rifinanziamento della legge
16 marzo 2001, n. 72). - 1. Per le finalita' di cui
all'art. 1, comma 1, della legge 16 marzo 2001, n. 72, e'
autorizzata la spesa di euro 1.550.000 per ciascuno degli
anni 2004, 2005 e 2006.
2. All'art. 1, comma 4, della legge 16 marzo 2001, n.
72, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «da stipulare tra», sono inserite
le seguenti: «il Ministero degli affari esteri,»;
b) la parola: «sentiti» e' sostituita dalla seguente:
«sentita»;
c) le parole: «e il Ministero degli affari esteri»
sono soppresse;
d) dopo le parole: «Alla ripartizione delle somme
stanziate provvede annualmente il Ministro per i beni e le
attivita' culturali» sono aggiunte le seguenti: «, con
proprio decreto, di concerto con il Ministro degli affari
esteri».
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1,
pari a euro 1.550.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e
2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2004, allo scopo parzialmente utilizzando 1'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
«Art. 2. Proroga e rifinanziamento della legge 21 marzo
2001, n. 73. - 1. Le disposizioni di cui all'art. 1 della
legge 21 marzo 2001, n. 73, sono prorogate al 31 dicembre
2006. A tale scopo e' autorizzata la spesa di euro
4.650.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1,
pari a euro 4.650.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e
2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
Note al comma 1323:
- Si riporta il testo dell'art. 56 della legge
27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2003):
«Art. 56 (Fondo per progetti di ricerca). - 1. E'
istituito un fondo finalizzato al finanziamento di progetti
di ricerca, di rilevante valore scientifico, anche con
riguardo alla tutela della salute e all'innovazione
tecnologica, con una dotazione finanziaria di 225 milioni
di euro per l'anno 2003 e di 100 milioni di euro per l'anno
2004, 92,758 milioni di euro per l'anno 2005, 97,934
milioni di euro per l'anno 2006 e 100 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2007. Alla ripartizione del fondo,
istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, tra le diverse finalita'
provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, con
proprio decreto, su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, sentiti i Ministri
dell'economia e delle finanze, della salute e per
l'innovazione tecnologica. Con lo stesso decreto sono
stabiliti procedure, modalita' e strumenti per l'utilizzo
delle risorse, assicurando in via prioritaria il
finanziamento dei progetti presentati da soggetti che
abbiano ottenuto, negli anni precedenti, un eccellente
risultato nell'utilizzo e nella capacita' di spesa delle
risorse comunitarie assegnate e delle risorse finanziarie
provenienti dai programmi quadro di ricerca dell'Unione
europea o dai Fondi strutturali.».
Nota al comma 1324:
- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi):
«Art. 12. (Deduzioni per oneri di famiglia). - 1. Dal
reddito complessivo si deducono per oneri di famiglia i
seguenti importi:
a) 3.200 euro per il coniuge non legalmente ed
effettivamente separato;
b) 2.900 euro per ciascun figlio, compresi i figli
naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o
affiliati, nonche' per ogni altra persona indicata
nell'art. 433 del codice civile che conviva con il
contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti
da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria da ripartire
tra coloro che hanno diritto alla deduzione.
2. La deduzione di cui al comma 1, lettera b), e'
aumentata a:
a) 3.450 euro, per ciascun figlio di eta' inferiore a
tre anni;
b) 3.200 euro, per il primo figlio se l'altro
genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il
contribuente non e' coniugato o se coniugato, si e'
successivamente legalmente ed effettivamente separato,
ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del
solo contribuente e questi non e' coniugato o, se
coniugato, si e' successivamente legalmente ed
effettivamente separato;
c) 3.700 euro, per ogni figlio portatore di handicap
ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
3. Le deduzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano a
condizione che le persone alle quali si riferiscono
possiedano un reddito complessivo, computando anche le
retribuzioni corrisposte da enti e organismi
internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e
missioni, nonche' quelle corrisposte dalla Santa Sede,
dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti
centrali della Chiesa cattolica, non superiore a lire
5.500.000, al lordo degli oneri deducibili.
4. Le deduzioni di cui ai commi 1 e 2 sono rapportate a
mese e competono dal mese in cui si sono verificate a
quello in cui sono cessate le condizioni richieste.
4-bis. Dal reddito complessivo si deducono, fino ad un
massimo di 1.820 euro, le spese documentate sostenute dal
contribuente per gli addetti alla propria assistenza
personale nei casi di non autosufficienza nel compimento
degli atti della vita quotidiana. Le medesime spese sono
deducibili anche se sono state sostenute nell'interesse
delle persone indicate nell'art. 433 del codice civile.
4-ter. Le deduzioni di cui ai commi 1, 2 e 4-bis
spettano per la parte corrispondente al rapporto tra
l'ammontare di 78.000 euro, aumentato delle medesime
deduzioni e degli oneri deducibili di cui all'art. 10, e
diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 78.000
euro. Se il predetto rapporto e' maggiore o uguale a 1, la
deduzione compete per intero; se lo stesso e' zero o minore
di zero, la deduzione non compete; negli altri casi, ai
fini del predetto rapporto, si computano le prime quattro
cifre decimali.».
Nota al comma 1327:
- Si riporta il testo dell'art. 21 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per
favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei
conti pubblici), cosi come modificato dalla presente legge:
«Art. 21 (Assegno per ogni secondo figlio e incremento
del Fondo nazionale per le politiche sociali). - 1. Per
ogni figlio nato dal 1° dicembre 2003 e fino al 31 dicembre
2004, secondo od ulteriore per ordine di nascita, e,
comunque, per ogni figlio adottato nel medesimo periodo,
alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie, e'
concesso un assegno pari ad euro 1.000.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, e' istituita,
nell'ambito dell'INPS, una speciale gestione con una
dotazione finanziaria complessiva di 308 milioni di euro.
3. L'assegno e' concesso dai comuni. I comuni
provvedono ad informare gli interessati invitandoli a
certificare il possesso dei requisiti all'atto
dell'iscrizione all'anagrafe dei nuovi nati.
4. L'assegno, ferma restando la titolarita' in capo ai
comuni, e' erogato dall'I.N.P.S. sulla base dei dati
forniti dai comuni medesimi, secondo modalita' da definire
nell'ambito dei decreti di cui al comma 5.
5. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono emanate le necessarie disposizioni per l'attuazione
del presente articolo.
6. Per il finanziamento delle politiche in favore delle
famiglie il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui
all'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni, e' incrementato di 232
milioni di euro per l'anno 2004.
6-bis. (abrogato).
6-ter. Gli imprenditori artigiani iscritti nei relativi
albi provinciali possono avvalersi, in deroga alla
normativa previdenziale vigente, di collaborazioni
occasionali di parenti entro il terzo grado, aventi anche
il titolo di studente, per un periodo complessivo nel corso
dell'anno non superiore a novanta giorni. Le collaborazioni
suddette devono avere carattere di aiuto, a titolo di
obbligazione morale e percio' senza corresponsione di
compensi ed essere prestate nel caso di temporanea
impossibilita' dell'imprenditore artigiano all'espletamento
della propria attivita' lavorativa. E' fatto, comunque,
obbligo dell'iscrizione all'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali.
7. Per le finalita' del presente articolo e'
autorizzata la spesa di 287 milioni di euro per l'anno 2003
e di 253 milioni di euro per l'anno 2004. Al relativo onere
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello Stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.».
Nota al comma 1328:
- Si riporta il testo del comma 11 dell'art. 2 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2004):
«11. E' istituita l'addizionale comunale sui diritti
d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili. L'addizionale e'
pari a 2,50 euro per passeggero imbarcato ed e' versata
all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva
riassegnazione quanto a 30 milioni di euro, in un apposito
fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti destinato a compensare ENAV Spa, secondo
modalita' regolate dal contratto di servizio di cui
all'art. 9 della legge 21 dicembre 1996, n. 665, per i
costi sostenuti da ENAV Spa per garantire la sicurezza ai
propri impianti e per garantire la sicurezza operativa e,
quanto alla residua quota, in un apposito fondo istituito
presso il Ministero dell'interno e ripartito sulla base del
rispettivo traffico aeroportuale secondo i seguenti
criteri:
a) il 40 per cento del totale a favore dei comuni del
sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la
media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie
del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale
sul totale del sedime; percentuale della superficie totale
del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati;
b) al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela
dell'incolumita' delle persone e delle strutture, il 60 per
cento del totale per il finanziamento di misure volte alla
prevenzione e al contrasto della criminalita' e al
potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali
e nelle principali stazioni ferroviarie.».
Nota al comma 1333:
- Si riporta il testo del comma 52 dell'art. 145 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001):
«52. Il programma speciale di reindustrializzazione di
cui all'art. 5 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989,
n. 181, e' integrato con la previsione dello sviluppo di un
polo di ricerca e di attivita' industriali ad alta
tecnologia nel territorio del comune di Genova anche in
relazione all'attuazione dell'art. 4 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Per finanziare gli
interventi previsti da tale integrazione e' autorizzata la
spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2001,
2002 e 2003. Le risorse di cui al presente comma non
possono essere utilizzate per altre finalita' fino al
31 dicembre 2006.».
Nota ai commi 1334 - 1335 - 1336 - 1337 - 1338:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143 (Disposizioni in materia
di commercio con l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4,
lettera c), e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59), cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Funzioni). - 1. La societa' e' autorizzata a
rilasciare garanzie, nonche' ad assumere in assicurazione i
rischi di carattere politico, catastrofico, economico,
commerciale e di cambio ai quali sono esposti, direttamente
o indirettamente secondo quanto stabilito ai sensi del
comma 3, gli operatori nazionali e le loro controllate e
collegate estere nella loro attivita' con l'estero e di
internazionalizzazione dell'economia italiana; la societa'
e' altresi' autorizzata a rilasciare, a condizioni di
mercato, garanzie e coperture assicurative per imprese
estere relativamente ad operazioni che siano di rilievo
strategico per l'economia italiana sotto i profili
dell'internazionalizzazione, della sicurezza economica e
dell'attivazione di processi produttivi e occupazionali in
Italia. Le garanzie e le assicurazioni possono essere
rilasciate anche a banche nazionali, nonche' a banche
estere od operatori finanziari italiani od esteri quando
rispettino adeguati principi di organizzazione, vigilanza,
patrimonializzazione ed operativita', per crediti concessi
sotto ogni forma e destinati al finanziamento delle
suddette attivita', nonche' quelle connesse o strumentali.
2. La societa' puo' concludere accordi di
riassicurazione e di coassicurazione con enti o imprese
italiani, autorizzati, nonche' con enti od imprese esteri
ed organismi internazionali; la societa' puo' altresi'
stipulare altri contratti di copertura del rischio
assicurativo, a condizioni di mercato con primari operatori
del settore.
3. Le operazioni e le categorie di rischi assicurabili
sono definite con delibera del Comitato interministeriale
per la programmazione economica, su proposta del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
di concerto con il Ministero del commercio con l'estero,
tenendo anche conto degli accordi internazionali, nonche'
della normativa e degli indirizzi dell'Unione europea in
materia di privatizzazione dei rischi di mercato e di
armonizzazione dei sistemi comunitari di assicurazione dei
crediti all'esportazione gestiti con il sostegno dello
Stato.».
Note al comma 1339:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge
27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni
(Istituzione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di
Stato):
«Art. 2 (Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato).
- 1. E' istituito presso la Banca d'Italia un conto
denominato «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato»,
di seguito denominato «Fondo». Esso ha lo scopo di ridurre,
secondo le modalita' previste dalla presente legge, la
consistenza dei titoli di Stato in circolazione.
2. L'amministrazione del Fondo di cui al comma 1 e'
attribuita al Ministro del tesoro, coadiuvato da un
Comitato consultivo composto:
a) dal Direttore generale del tesoro, che lo
presiede;
b) dal Ragioniere generale dello Stato;
c) dal Direttore generale delle entrate del Ministero
delle finanze;
d) dal Direttore generale del territorio del
Ministero delle finanze.
3. Il Ministro del tesoro presenta annualmente al
Parlamento, in allegato al conto consuntivo, una relazione
sull'amministrazione del Fondo.»
- Si riporta il testo del terzo comma dell'art. 2445
del codice civile:
«La deliberazione puo' essere eseguita soltanto dopo
novanta giorni dal giorno dell'iscrizione nel registro
delle imprese, purche' entro questo termine nessun
creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto
opposizione.».
Note al comma 1340:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 9 del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80
(Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per
lo sviluppo economico, sociale e territoriale):
«3. Per fruire del contributo, l'impresa concentrataria
inoltra, a decorrere dalla data di ultimazione del processo
di concentrazione, un'apposita istanza in via telematica al
Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, che
ne rilascia, in via telematica, certificazione della data
di avvenuta presentazione. L'Agenzia delle entrate esamina
le istanze secondo l'ordine cronologico di presentazione, e
comunica, in via telematica, entro trenta giorni dalla
presentazione dell'istanza, il riconoscimento del
contributo ovvero il diniego del contributo stesso per
carenza dei presupposti desumibili dall'istanza ovvero per
l'esaurimento dei fondi stanziati, pari a 34 milioni di
euro per l'anno 2005, 110 milioni di euro per l'anno 2006 e
57 milioni di euro per l'anno 2007.».
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 2 del
decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156
(Disposizioni urgenti in materia di entrate):
«4. Per fruire del contributo, l'impresa concentrataria
inoltra un'apposita istanza in via telematica al Centro
operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, che ne
rilascia, in via telematica e con procedura automatizzata,
certificazione della data di avvenuta presentazione.
L'Agenzia delle entrate esamina le istanze secondo l'ordine
cronologico di presentazione, fino ad esaurimento dei fondi
stanziati, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2005, 242
milioni di euro per l'anno 2006 e 122 milioni di euro per
l'anno 2007, e comunica, in via telematica, entro trenta
giorni dalla presentazione dell'istanza, il diniego del
contributo per carenza dei presupposti desumibili
dall'istanza, ovvero per l'esaurimento dei fondi
stanziati.».
Nota al comma 1343:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 della
legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti), cosi'
come modificato dalla presente legge:
«2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive
in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui
e' stata realizzata la condotta produttiva di danno,
ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla
data della sua scoperta.».
Nota al comma 1344:
- Si riporta il testo del comma 27 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006), cosi' come modificato dalla
presente legge:
«27. Nello stato di previsione del Ministero
dell'interno e' istituito un Fondo da ripartire per le
esigenze correnti connesse all'acquisizione di beni e
servizi dell'amministrazione, con una dotazione, per l'anno
2006, di 100 milioni di euro, di 30 milioni di euro per
l'anno 2007 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni
2008 e 2009. Con decreti del Ministro dell'interno, da
comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero
dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale
del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni
parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla
ripartizione del Fondo tra le unita' previsionali di base
interessate del medesimo stato di previsione.».
Note al comma 1346:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.».
- Si riporta il testo dell'art. 27 della legge 7 agosto
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi):
«Art. 27 (Commissione per l'accesso ai documenti
amministrativi). - 1. E' istituita presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri la Commissione per l'accesso ai
documenti amministrativi.
2. La Commissione e' nominata con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio
dei Ministri. Essa e' presieduta dal sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed e'
composta da dodici membri, dei quali due senatori e due
deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere,
quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile
1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi di
autogoverno, due fra i professori di ruolo in materie
giuridiche e uno fra i dirigenti dello Stato e degli altri
enti pubblici. E' membro di diritto della Commissione il
capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei
Ministri che costituisce il supporto organizzativo per il
funzionamento della Commissione. La Commissione puo'
avvalersi di un numero di esperti non superiore a cinque
unita', nominati ai sensi dell'art. 29 della legge
23 agosto 1988, n. 400.
3. La Commissione e' rinnovata ogni tre anni. Per i
membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di
scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso
del triennio.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, a decorrere dall'anno 2004, sono determinati i
compensi dei componenti e degli esperti di cui al comma 2,
nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5. La Commissione adotta le determinazioni previste
dall'art. 25, comma 4; vigila affinche' sia attuato il
principio di piena conoscibilita' dell'attivita' della
pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati
dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla
trasparenza dell'attivita' della pubblica amministrazione,
che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei
Ministri; propone al Governo modifiche dei testi
legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la
piu' ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'art.
22.
6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare
alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le
informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione
di quelli coperti da segreto di Stato.
7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di
cui al comma 1 dell'art. 18, le misure ivi previste sono
adottate dalla Commissione di cui al presente articolo.».
Nota al comma 1347:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 10 del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica):
«5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
Note al comma 1349:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 3 del
decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4
(Interventi straordinari per il riordino e il risanamento
economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino), cosi'
come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Provvedimenti urgenti per il risanamento
dell'Ordine Mauriziano). - 1. Dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e per un periodo di trentasei
mesi:
a) non possono essere intraprese o proseguite azioni
esecutive nei confronti della Fondazione per debiti
dell'Ente, insoluti alla data predetta;
b) le procedure esecutive pendenti, per le quali sono
scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte
dell'Ordine Mauriziano, ovvero la stessa opposizione,
benche' proposta, sia stata rigettata, sono dichiarate
estinte dal giudice; gli importi dei relativi debiti sono
inseriti nella massa passiva di cui alla lettera e), a
titolo di capitale, accessori e spese;
c) i pignoramenti eventualmente gia' eseguiti non
hanno efficacia e non vincolano la Fondazione ed il
tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini
della Fondazione e le finalita' di legge;
d) i debiti insoluti alla data di entrata in vigore
del presente decreto non producono interessi, ne' sono
soggetti a rivalutazione monetaria;
e) il legale rappresentante della Fondazione assume
le funzioni di Commissario straordinario e provvede al
ripiano dell'indebitamento pregresso con i mezzi consentiti
dalla legge. A tale fine provvede all'accertamento della
massa passiva risultante dai debiti insoluti per capitale,
interessi e spese ed istituisce apposita gestione separata,
nella quale confluiscono i debiti e i crediti maturati fino
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Nell'ambito di tale gestione separata e', altresi', formata
la massa attiva con l'impiego anche del ricavato
dall'alienazione dei cespiti appartenenti al patrimonio
disponibile della Fondazione, delle sovvenzioni
straordinarie e delle altre eventuali entrate non vincolate
per legge o per destinazione, per il pagamento anche
parziale dei debiti, mediante periodici stati di
ripartizione, secondo i privilegi e le graduazioni previsti
dalla legge;
f) avverso il provvedimento del legale rappresentante
della Fondazione che prevede l'esclusione, totale o
parziale, di un credito dalla massa passiva, i creditori
esclusi possono proporre ricorso, entro il termine di
trenta giorni dalla notifica, al Ministro dell'interno, che
si pronuncera' entro sessanta giorni dal ricevimento
decidendo allo stato degli atti;
g) il legale rappresentante della Fondazione e'
autorizzato a definire transattivamente, con propria
determinazione, le pretese dei creditori, in misura non
superiore al 70 per cento di ciascun debito complessivo,
con rinuncia ad ogni altra pretesa e con la liquidazione
obbligatoria entro trenta giorni dalla conoscenza
dell'accettazione della transazione.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 del gia'
citato decreto-legge n. 277 del 2004:
«Art. 1 (Ente Ordine Mauriziano di Torino). - 1. L'Ente
Ordine Mauriziano di Torino, ente ospedaliero di seguito
denominato «Ente» e' costituito dai presidi ospedalieri
Umberto I di Torino e Istituto per la ricerca e la cura del
cancro (IRCC) di Candiolo (Torino).»
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2 del gia'
citato decreto-legge n. 277 del 2004:
«Art. 2 (Costituzione della Fondazione Ordine
Mauriziano). - 1. E' costituita la Fondazione Ordine
Mauriziano con sede in Torino, di seguito denominata:
«Fondazione.».
Nota al comma 1350:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 2 del gia'
citato decreto-legge n. 277 del 2004:
«2. Il patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ente,
con esclusione dei presidi ospedalieri di cui all'art. 1,
comma 1, e' trasferito alla Fondazione di cui al comma 1,
sulla cui gestione vigila un comitato costituito da cinque
membri di cui: uno nominato dal Presidente del Consiglio
dei Ministri, con funzioni di presidente del comitato; uno
nominato dal Ministro dell'interno; uno nominato dal
Ministro per i beni e le attivita' culturali; uno nominato
dalla regione Piemonte; uno nominato dall'Ordinario
diocesano di Torino. Gli eventuali oneri per il
funzionamento di detto comitato sono a carico della
gestione dell'Ente Ordine Mauriziano. Il comitato presenta
una relazione annuale al Presidente del Consiglio dei
Ministri che provvede alla trasmissione alle competenti
commissioni parlamentari.».
Nota al comma 1351:
- Si riporta il testo dell'art. 117 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle
assicurazioni private pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
13 ottobre 2005, n. 239, S.O.), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 117 (Separazione patrimoniale). - 1. I premi
pagati all'intermediario e le somme destinate ai
risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese di
assicurazione, se regolati per il tramite
dell'intermediario, sono versati in un conto separato, del
quale puo' essere titolare anche l'intermediario
espressamente in tale qualita', e che costituiscono un
patrimonio autonomo rispetto a quello dell'intermediario
medesimo.
2. Sul conto separato non sono ammesse azioni,
sequestri o pignoramenti da parte di creditori diversi
dagli assicurati e dalle imprese di assicurazione. Sono
ammesse le azioni da parte dei loro creditori ma nei limiti
della somma rispettivamente spettante al singolo assicurato
o alla singola impresa di assicurazione.
3. Sul conto separato non operano le compensazioni
legale e giudiziale e non puo' essere pattuita la
compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal
depositario nei confronti dell'intermediario.
3-bis. Sono esenti dagli obblighi previsti dal comma 1
gli intermediari di cui all'art. 109, comma 2,
lettere a), b) e d), che possano documentare in modo
permanente con fideiussione bancaria una capacita'
finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un
minimo di euro 15.000.».
Nota al comma 1352:
- La legge della regione Piemonte 16 giugno 2006, n. 21
reca «Interventi per lo sviluppo economico post-olimpico»
ed e' pubblicata nel B.U. Piemonte 22 giugno 2006, n. 25.
Nota al comma 1353:
- Si riporta il testo dell'art. 11-bis della legge
5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio)
introdotto dall'art. 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362:
«Art. 11-bis. (Fondi speciali). - 1. La legge
finanziaria in apposita norma prevede gli importi dei fondi
speciali destinati alla copertura finanziaria di
provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati
nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio
pluriennale ed in particolare di quelli correlati al
perseguimento degli obiettivi del documento di
programmazione finanziaria deliberato dal Parlamento. In
tabelle allegate alla legge finanziaria sono indicate,
distintamente per la parte corrente e per la parte in conto
capitale, le somme destinate alla copertura dei predetti
provvedimenti legislativi ripartiti per Ministeri e per
programmi. Nella relazione illustrativa del disegno di
legge finanziaria, con apposite note, sono indicati i
singoli provvedimenti legislativi che motivano lo
stanziamento proposto per ciascun Ministero e per i singoli
programmi. I fondi speciali di cui al presente comma sono
iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro
in appositi capitoli la cui riduzione, ai fini della
integrazione per competenza e cassa di capitoli esistenti o
di nuovi capitoli, puo' avvenire solo dopo la pubblicazione
dei provvedimenti legislativi che li utilizzano.
2. Gli importi previsti nei fondi di cui al comma 1
rappresentano il saldo fra accantonamenti di segno positivo
per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e
accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o
incremento di entrate. Gli accantonamenti di segno negativo
sono collegati mediante apposizione della medesima lettera
alfabetica, ad uno o piu' accantonamenti di segno positivo
o parte di essi, la cui utilizzazione resta subordinata
all'entrata in vigore del provvedimento legislativo
relativo al corrispondente accantonamento di segno negativo
e comunque nei limiti della minore spesa o delle maggiori
entrate da essi previsti per ciascuno degli anni
considerati. A seguito dell'approvazione dei provvedimenti
legislativi relativi ad accantonamenti negativi, con
decreto del Ministro del tesoro, gli importi derivanti da
riduzioni di spesa o incrementi di entrata sono portati
rispettivamente in diminuzione ai pertinenti capitoli di
spesa ovvero in aumento dell'entrata del bilancio e
correlativamente assegnati in aumento alle dotazioni dei
fondi di cui al comma 1.
3. Gli accantonamenti di segno negativo possono essere
previsti solo nel caso in cui i corrispondenti progetti di
legge siano stati presentati alle Camere.
4. Le quote dei fondi di cui al presente articolo non
possono essere utilizzate per destinazioni diverse da
quelle previste nelle relative tabelle per la copertura
finanziaria di provvedimenti adottati ai sensi dell'art.
77, secondo comma, della Costituzione, salvo che essi
riguardino spese di primo intervento per fronteggiare
calamita' naturali o improrogabili esigenze connesse alla
tutela della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza
economico-finanziaria.
5. Le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se
non corrispondono a progetti di legge gia' approvati da un
ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale non
utilizzate entro l'anno cui si riferiscono costituiscono
economie di bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad
obblighi internazionali ovvero ad obbligazioni risultanti
dai contratti o dai provvedimenti di cui al comma 3,
lettera h), dell'art. 11, la copertura finanziaria prevista
per il primo anno resta valida anche dopo il termine di
scadenza dell'esercizio a cui si riferisce purche' il
provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno
ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno
successivo. Le economie di spesa da utilizzare a tal fine
nell'esercizio successivo formano oggetto di appositi
elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro del
tesoro entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono allegati
al conto consuntivo del Ministero del tesoro. In tal caso,
le nuove o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei
relativi provvedimenti legislativi sono comunque iscritte
nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in
vigore i provvedimenti stessi e sono portate in aumento dei
limiti dei saldi previsti dal comma 3, lettera b),
dell'art. 11.».
Nota al comma 1355:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 11 della
gia' citata legge n. 468 del 1978:
«3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
competenza, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni
contabili pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e
degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla
determinazione del quantum della prestazione, afferenti
imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in
vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui
essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte
conseguenti all'andamento dell'inflazione;
c) la determinazione, in apposita tabella, per le
leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle
quote destinate a gravare su ciascuno degli anni
considerati;
d) la determinazione, in apposita tabella, della
quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui
quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
e) la determinazione, in apposita tabella, delle
riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella,
per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per
le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno
stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
tra le spese in conto capitale;
g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art.
11-bis e le corrispondenti tabelle;
h) l'importo complessivo massimo destinato, in
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al
rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma
dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle
modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente da pubbliche amministrazioni non
compreso nel regime contrattuale;
i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate
alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o
riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si
caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento
dei saldi di cui alla lettera a);
i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o
riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato
direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con
esclusione di interventi di carattere localistico o
microsettoriale;
i-quater) norme recanti misure correttive degli
effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11-ter,
comma 7.».
Nota al comma 1356:
- Per la lettera e), comma 3 dell'art. 11 della legge
5 agosto 1978, n. 468, si veda la nota al comma 1355.
Nota al comma 1359:
- Per la lettera i-quater), comma 3 dell'art. 11 della
gia' citata legge n. 468 del 1978, si veda la nota al
comma 1355.
Nota al comma 1360:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 46 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002):
«4. In apposito allegato al disegno di legge
finanziaria sono analiticamente indicati le autorizzazioni
di spesa e gli stanziamenti che confluiscono in ciascuno
dei fondi di cui al presente articolo.».
Nota al comma 1361:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 11 della
gia' citata legge n. 468 del 1978:
«5. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della
Costituzione, la legge finanziaria puo' disporre, per
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale,
nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e
nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art.
11-bis, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti
delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie
e contributive e delle riduzioni permanenti di
autorizzazioni di spesa corrente.».



 
... continua dal documento precedente ...




Nota al comma 1216:
- Si riporta il testo del paragrafo 2 dell'art. 228 del
Trattato 25 marzo 1957 istitutivo della Comunita' europea:
«2. Se ritiene che lo Stato membro in questione non
abbia preso detti provvedimenti, la Commissione, dopo aver
dato a tale Stato la possibilita' di presentare le sue
osservazioni, formula un parere motivato che precisa i
punti sui quali lo Stato membro in questione non si e'
conformato alla sentenza della Corte di giustizia.».
Nota al comma 1217:
- La legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed
esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali firmata a
Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla
Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952), e'
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 settembre
1955, n. 221.
Nota al comma 1218:
- La legge 20 ottobre 1984, n. 720 (Istituzione del
sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici),
e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 ottobre
1984, n. 298.
Nota al comma 1221:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
Note al comma 1223:
- Si riporta il testo dell'art. 87 del Trattato
25 marzo 1957 che istituisce la Comunita' europea:
«Art. 87 (ex art. 92). - 1. Salvo deroghe contemplate
dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato
comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati
membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante
risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo
talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di
falsare la concorrenza.
2. Sono compatibili con il mercato comune:
a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli
consumatori, a condizione che siano accordati senza
discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati
dalle calamita' naturali oppure da altri eventi
eccezionali;
c) gli aiuti concessi all'economia di determinate
regioni della Repubblica federale di Germania che risentono
della divisione della Germania, nella misura in cui sono
necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da
tale divisione.
3. Possono considerarsi compatibili con il mercato
comune:
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo
economico delle regioni ove il tenore di vita sia
anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di
sottoccupazione;
b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione
di un importante progetto di comune interesse europeo
oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia
di uno Stato membro;
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di
talune attivita' o di talune regioni economiche, sempre che
non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria
al comune interesse;
d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la
conservazione del patrimonio, quando non alterino le
condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunita'
in misura contraria all'interesse comune;
e) le altre categorie di aiuti, determinate con
decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza
qualificata su proposta della Commissione.».
- Si riporta il testo dell'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa - Testo A):
«Art. 47 (R) (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'art. 38. (R).
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza. (R).
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. (R).
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva. (R)».
Note al comma 1224:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 3 della
legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione
in caso di violazione del termine ragionevole del processo
e modifica dell'art. 375 del codice di procedura civile),
cosi' come modificato dalla presente legge:
«3. Il ricorso e' proposto nei confronti del Ministro
della giustizia quando si tratta di procedimenti del
giudice ordinario, al Ministro della difesa quando si
tratta di procedimenti del giudice militare. Negli altri
casi e' proposto nei confronti del Ministro dell'economia e
delle finanze.».
Nota al comma 1226:
- Si riporta il testo degli articoli 4 e 6 del decreto
del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357
(Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE
relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali, nonche' della flora e della fauna
selvatiche):
«Art. 4 (Misure di conservazione). - 1. Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano assicurano per i
proposti siti di importanza comunitaria opportune misure
per evitare il degrado degli habitat naturali e degli
habitat di specie, nonche' la perturbazione delle specie
per cui le zone sono state designate, nella misura in cui
tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative
per quanto riguarda gli obiettivi del presente regolamento.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sulla base di linee guida per la gestione delle
aree della rete «Natura 2000», da adottarsi con decreto del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, adottano per le zone speciali di conservazione,
entro sei mesi dalla loro designazione, le misure di
conservazione necessarie che implicano all'occorrenza
appropriati piani di gestione specifici od integrati ad
altri piani di sviluppo e le opportune misure
regolamentari, amministrative o contrattuali che siano
conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat
naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui
all'allegato B presenti nei siti.
2-bis. Le misure di cui al comma 1 rimangono in vigore
nelle zone speciali di conservazione fino all'adozione
delle misure previste al comma 2.
3. Qualora le zone speciali di conservazione ricadano
all'interno di aree naturali protette, si applicano le
misure di conservazione per queste previste dalla normativa
vigente. Per la porzione ricadente all'esterno del
perimetro dell'area naturale protetta la regione o la
provincia autonoma adotta, sentiti anche gli enti locali
interessati e il soggetto gestore dell'area protetta, le
opportune misure di conservazione e le norme di gestione.».
«Art. 6 (Zone di protezione speciale). - 1. La rete
«Natura 2000» comprende le Zone di protezione speciale
previste dalla direttiva 79/409/CEE e dall'art. 1, comma 5,
della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
2. Gli obblighi derivanti dagli articoli 4 e 5 si
applicano anche alle zone di protezione speciale di cui al
comma 1.».
Nota al comma 1227:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.»
Nota al comma 1228:
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137), e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.
Nota al comma 1229:
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 12 del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti
nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico,
sociale e territoriale):
«7. Con decreto emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con il Ministro degli affari
esteri, con il Ministro per gli italiani nel mondo e con il
Ministro per gli affari regionali, se nominati, sentite le
organizzazioni sindacali di categoria maggiormente
rappresentative, acquisita l'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede
all'organizzazione e alla disciplina dell'Agenzia, con
riguardo anche all'istituzione di un apposito comitato
tecnico-consultivo e dell'Osservatorio nazionale del
turismo e alla partecipazione negli organi dell'agenzia di
rappresentanti delle regioni, dello Stato, delle
associazioni di categoria e delle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, anche in deroga a
quanto stabilito dall'art. 13, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419. Tra i compiti
dell'Agenzia sono in particolare previsti lo sviluppo e la
cura del turismo culturale e del turismo congressuale, in
raccordo con le iniziative di valorizzazione del patrimonio
culturale.».
Note al comma 1230:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Si riporta il testo dell'art. 23 del decreto-legge
24 dicembre 2003, n. 355 (Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative):
«Art. 23 (Finanziamento del rinnovo contrattuale per il
settore del trasporto pubblico locale, proroga di termine
in materia di servizi di trasporto pubblico regionale e
locale e differimento del nuovo regime di ricorsi in
materia di invalidita' civile). - 1. Al fine di assicurare
il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del
trasporto pubblico locale e' autorizzata la spesa di euro
337.500.000 per l'anno 2004 e di euro 214.300.000 annui a
decorrere dall'anno 2005; i trasferimenti erariali
conseguenti sono effettuati con le procedure e le modalita'
stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. L'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 42,
comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e' differita al 31 dicembre 2004. A tal fine
e' autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno
2004.
3. All'onere complessivo, pari a euro 339.500.000 per
l'anno 2004 e a euro 214.300.000 annui a decorrere
dall'anno 2005 derivante dal presente articolo, si provvede
con le maggiori entrate per accisa conseguenti all'aumento
a euro 558,64 per mille litri dell'aliquota di accisa sulla
benzina e sulla benzina senza piombo di cui all'allegato I
del testo unico delle disposizioni legislative concernenti
le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni.
3-bis. Il termine del 31 dicembre 2003, previsto
dall'art. 18, comma 3-bis, del decreto legislativo
19 novembre 1997, n. 422, per l'affidamento dello
svolgimento dei servizi di trasporto automobilistici e'
prorogato al 31 dicembre 2005. Il Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente alla
ricognizione e alla individuazione delle risorse al fine di
emanare provvedimenti per contribuire al risanamento e allo
sviluppo del trasporto pubblico locale, al potenziamento
del trasporto rapido di massa nonche' al corretto
svolgimento delle procedure di affidamento dei servizi.».
Nota al comma 1231:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 1 del
decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16 (Interventi urgenti
per la tutela dell'ambiente e per la viabilita' e per la
sicurezza pubblica), cosi' come modificato dalla presente
legge:
«3. Le risorse di cui al comma 2 sono assegnate alle
regioni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Le risorse sono attribuite con riferimento alla consistenza
del personale in servizio alla data del 30 novembre 2004
presso le aziende di trasporto pubblico locale e presso le
aziende ferroviarie, limitatamente a quelle che applicano
il contratto autoferrotranviari di cui all'art. 23 del
decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47. Le
spese sostenute dagli enti territoriali per la
corresponsione alle aziende degli importi assegnati sono
escluse dal patto di stabilita' interno.».
Nota al comma 1232:
- Si riporta il testo delle lettere a), b) e c) del
comma 74 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), cosi'
come modificato dalla presente legge:
«74. A decorrere dall'esercizio 2007 le dotazioni di
cui al comma 73 sono rideterminate applicando alla media
delle somme incassate nell'ultimo triennio consuntivato,
rilevata dal rendiconto generale delle amministrazioni
dello Stato, relativamente alle unita' previsionali di base
dello stato di previsione dell'entrata, indicate
nell'elenco 4 allegato alla presente legge, le seguenti
percentuali e comunque con una dotazione non superiore a
quella dell'anno precedente incrementata del 5 per cento:
a) Agenzia delle entrate 0,7201 per cento;
b) Agenzia del territorio 0,1592 per cento;
c) Agenzia delle dogane 0,1668 per cento.».
Nota al comma 1233:
- Si riporta il testo del comma 69 dell'art. 2 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2004): cosi' come modificato dalla
presente legge:
«69. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 47,
secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222,
relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per
mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF), e' ridotta di 35 milioni di euro per l'anno 2007 e
di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009».
Note al comma 1234:
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della
disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale):
«Art. 10 (Organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale). - 1. Sono organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le
fondazioni, le societa' cooperative e gli altri enti di
carattere privato, con o senza personalita' giuridica, i
cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma
dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o
registrata, prevedono espressamente:
a) lo svolgimento di attivita' in uno o piu' dei
seguenti settori:
1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
2) assistenza sanitaria;
3) beneficenza;
4) istruzione;
5) formazione;
6) sport dilettantistico;
7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose
d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno
1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409;
8) tutela e valorizzazione della natura e
dell'ambiente, con esclusione dell'attivita', esercitata
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,
speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
9) promozione della cultura e dell'arte;
10) tutela dei diritti civili;
11) ricerca scientifica di particolare interesse
sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse
affidata ad universita', enti di ricerca ed altre
fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e
secondo modalita' da definire con apposito regolamento
governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400;
b) l'esclusivo perseguimento di finalita' di
solidarieta' sociale;
c) il divieto di svolgere attivita' diverse da quelle
menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse
direttamente connesse;
d) il divieto di distribuire, anche in modo
indiretto, utili e avanzi di gestione nonche' fondi,
riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a
meno che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte per legge o siano effettuate a favore di altre
ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte
della medesima ed unitaria struttura;
e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di
gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali
e di quelle ad esse direttamente connesse;
f) l'obbligo di devolvere il patrimonio
dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per
qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale o a fini di pubblica utilita', sentito
l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge;
g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto
annuale;
h) disciplina uniforme del rapporto associativo e
delle modalita' associative volte a garantire
l'effettivita' del rapporto medesimo, escludendo
espressamente la temporaneita' della partecipazione alla
vita associativa e prevedendo per gli associati o
partecipanti maggiori d'eta' il diritto di voto per
l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei
regolamenti e per la nomina degli organi direttivi
dell'associazione;
i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia
segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della
locuzione «organizzazione non lucrativa di utilita'
sociale» o dell'acronimo «ONLUS».
2. Si intende che vengono perseguite finalita' di
solidarieta' sociale quando le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi relative alle attivita' statutarie
nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione,
della formazione, dello sport dilettantistico, della
promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei
diritti civili non sono rese nei confronti di soci,
associati o partecipanti, nonche' degli altri soggetti
indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad
arrecare benefici a:
a) persone svantaggiate in ragione di condizioni
fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
b) componenti collettivita' estere, limitatamente
agli aiuti umanitari.
3. Le finalita' di solidarieta' sociale s'intendono
realizzate anche quando tra i beneficiari delle attivita'
statutarie dell'organizzazione vi siano i propri soci,
associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla
lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nelle
condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del
comma 2.
4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e
3, si considerano comunque inerenti a finalita' di
solidarieta' sociale le attivita' statutarie istituzionali
svolte nei settori della assistenza sociale e
sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione
e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico
di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le
biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, della tutela e
valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione
dell'attivita', esercitata abitualmente, di raccolta e
riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di
cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, della ricerca scientifica di particolare interesse
sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse
affidate ad universita', enti di ricerca ed altre
fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e
secondo modalita' da definire con apposito regolamento
governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, nonche' le attivita' di promozione
della cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti
apporti economici da parte dell'amministrazione centrale
dello Stato.
5. Si considerano direttamente connesse a quelle
istituzionali le attivita' statutarie di assistenza
sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico,
promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti
civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del
comma 1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni
previste ai commi 2 e 3, nonche' le attivita' accessorie
per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto
integrative delle stesse. L'esercizio delle attivita'
connesse e' consentito a condizione che, in ciascun
esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati
alla lettera a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti
rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi
non superino il 66 per cento delle spese complessive
dell'organizzazione.
6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta
di utili o di avanzi di gestione:
a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a
soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti
gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a
qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano
parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a
favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo
grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonche'
alle societa' da questi direttamente o indirettamente
controllate o collegate, effettuate a condizioni piu'
favorevoli in ragione della loro qualita'. Sono fatti
salvi, nel caso delle attivita' svolte nei settori di cui
ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi
accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti
che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari,
aventi significato puramente onorifico e valore economico
modico;
b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi
che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al
loro valore normale;
c) la corresponsione ai componenti gli organi
amministrativi e di controllo di emolumenti individuali
annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto
del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e
dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla
legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e
integrazioni, per il presidente del collegio sindacale
delle societa' per azioni;
d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche
e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi
passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie,
superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di
salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a
quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le
medesime qualifiche.
7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1
non si applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle
lettere h) ed i) del medesimo comma 1 non si applicano agli
enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali
lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.
8. Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto
della loro struttura e delle loro finalita', gli organismi
di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266,
iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni
non governative riconosciute idonee ai sensi della legge
26 febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui
alla legge 8 novembre 1991, n. 381, nonche' i consorzi di
cui all'art. 8 della predetta legge n. 381 del 1991 che
abbiano la base sociale formata per il cento per cento da
cooperative sociali. Sono fatte salve le previsioni di
maggior favore relative agli organismi di volontariato,
alle organizzazioni non governative e alle cooperative
sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266
del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.
9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose
con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese
e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli
enti di cui all'art. 3, comma 6, lettera e), della legge
25 agosto 1991, n. 287, le cui finalita' assistenziali
siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sono
considerati ONLUS limitatamente all'esercizio delle
attivita' elencate alla lettera a) del comma 1; fatta
eccezione per la prescrizione di cui alla lettera c) del
comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano le
disposizioni anche agevolative del presente decreto, a
condizione che per tali attivita' siano tenute
separatamente le scritture contabili previste all'art.
20-bis del decreto del Presidente delle Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'art. 25,
comma 1.
10. Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti
pubblici, le societa' commerciali diverse da quelle
cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge
30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici,
le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di
lavoro e le associazioni di categoria.».
- Si riporta il testo dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 7
della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle
associazioni di promozione sociale):
«Art. 7 (Registri). - 1. Presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari
sociali e' istituito un registro nazionale al quale possono
iscriversi, ai fini dell'applicazione della presente legge,
le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale
in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, costituite ed
operanti da almeno un anno. Alla tenuta del registro si
provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e
strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.
2. Per associazioni di promozione sociale a carattere
nazionale si intendono quelle che svolgono attivita' in
almeno cinque regioni ed in almeno venti province del
territorio nazionale.
3. L'iscrizione nel registro nazionale delle
associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di
automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi
livelli di organizzazione territoriale e dei circoli
affiliati, mantenendo a tali soggetti i benefici connessi
alla iscrizione nei registri di cui al comma 4.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano istituiscono, rispettivamente, registri su scala
regionale e provinciale, cui possono iscriversi tutte le
associazioni in possesso dei requisiti di cui all'art. 2,
che svolgono attivita', rispettivamente, in ambito
regionale o provinciale.».
Note al comma 1238:
- Si riporta il testo del comma 46 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«46. A decorrere dall'anno 2006, l'ammontare
complessivo delle riassegnazioni di entrate non potra'
superare, per ciascuna amministrazione, l'importo
complessivo delle riassegnazioni effettuate nell'anno 2005
al netto di quelle di cui al successivo periodo. La
limitazione non si applica alle riassegnazioni per le quali
l'iscrizione della spesa non ha impatto sul conto economico
consolidato delle pubbliche amministrazioni, nonche' a
quelle riguardanti l'attuazione di interventi cofinanziati
dall'Unione europea.»
Note al comma 1241:
- Il decreto-legge 5 luglio 2006, n. 224 (Disposizioni
urgenti per la partecipazione italiana alle missioni
internazionali), e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 6 luglio 2006, n. 155.
- La legge 4 agosto 2006, n. 247 (Disposizioni per la
partecipazione italiana alle missioni internazionali), e'
stato pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2006,
n. 186.
- Il decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253 (Disposizioni
concernenti l'intervento di cooperazione allo sviluppo in
Libano e il rafforzamento del contingente militare italiano
nella missione UNIFIL ridefinita dalla citata risoluzione
1701 (2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni
Unite), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
28 agosto 2006, n. 199.
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge
28 agosto 2006, n. 253 (Disposizioni concernenti
l'intervento di cooperazione allo sviluppo in Libano e il
rafforzamento del contingente militare italiano nella
missione UNIFIL ridefinita dalla citata risoluzione 1701
(2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite):
«Art. 5. (Disposizioni in materia penale). - 1. Al
personale militare che partecipa alla missione di cui
all'art. 2 si applicano il codice penale militare di pace e
l'art. 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del
decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.
2. I reati commessi dallo straniero nel territorio in
cui si svolgono gli interventi di cui all'art. 1 e la
missione di cui all'art. 2, a danno dello Stato o di
cittadini italiani partecipanti agli interventi e alla
missione stessi, sono puniti sempre a richiesta del
Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa
per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze
armate.
3. Per i reati di cui al comma 2 e per i reati
attribuiti alla giurisdizione dell'autorita' giudiziaria
ordinaria, commessi nel territorio e per il periodo in cui
si svolgono gli interventi di cui all'art. 1 e la missione
di cui all'art. 2 dal cittadino che partecipa agli
interventi o alla missione stessi, la competenza per
territorio e' attribuita al Tribunale di Roma.».
Note al comma 1242:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 della
legge 11 luglio 1998, n. 224 (Trasmissione radiofonica dei
lavori parlamentari e agevolazioni per l'editoria):
«Art. 1. - 1. Allo scopo di garantire la continuita'
del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute
parlamentari, e confermando lo strumento della convenzione
da stipulare a seguito di gara pubblica, i cui criteri
saranno definiti nel quadro dell'approvazione della riforma
generale del sistema delle comunicazioni, in via
transitoria la convenzione tra il Ministero delle
comunicazioni e il Centro di produzione S.p.a., stipulata
ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre
1994, n. 602, ed approvata con decreto del Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni del 21 novembre 1994, e'
rinnovata con decorrenza 21 novembre 1997 per un ulteriore
triennio, intendendosi rivalutato in legge 11.500.000.000
l'importo di cui al comma 4 dello stesso art. 9. I
contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compreso, per
i redattori, il contratto unico nazionale di lavoro dei
giornalisti, si applicano ai dipendenti del Centro di
produzione S.p.a. fino alla scadenza della convenzione.».
Note al comma 1243:
- Si riporta il testo del comma 341 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«341. Allo scopo di promuovere lo sviluppo della
ricerca avanzata nel campo delle biotecnologie, nell'ambito
degli accordi di cooperazione scientifica e tecnologica
stipulati con gli Stati Uniti d'America, il Presidente del
Consiglio dei Ministri e' autorizzato a costituire una
fondazione secondo le modalita' da esso stabilite con
proprio decreto. Al relativo onere si provvede mediante
riduzione della dotazione del Fondo per le aree
sottoutilizzate, di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, per gli importi di 30 milioni di euro per
l'anno 2006, 60 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008, e
180 milioni di euro per l'anno 2009, in coerenza con il
punto 5.3.6 della delibera CIPE n. 35 del 27 maggio 2005.».
Note al comma 1244:
- Si riporta il testo del comma 18 dell'art. 52 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2002):
«18. Il finanziamento annuale di cui all'art. 27,
comma 10, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n.
488, e successive modificazioni, e' incrementato, a
decorrere dal 2002, di un importo pari a 20 milioni di euro
in ragione di anno. La previsione di cui all'art. 145,
comma 19, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, si estende agli esercizi finanziari 1999 e 2000. Delle
misure di sostegno di cui al presente comma possono
beneficiare, a decorrere dall'anno 2002, anche le emittenti
radiofoniche locali legittimamente esercenti alla data di
entrata in vigore della presente legge, nella misura
complessivamente non superiore ad un decimo dell'ammontare
globale dei contributi stanziati. Per queste ultime
emittenti, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, vengono stabiliti le modalita'
e i criteri di attribuzione ed erogazione.».
- La legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2003).
- La legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2004).
- La legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2005).
- La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2006).
Note al comma 1246:
- Si riporta il testo degli articoli 3, 4, 7 e 8 della
legge 7 agosto 1990, n. 250 (Provvidenze per l'editoria e
riapertura dei termini, a favore delle imprese
radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili
di cui all'art. 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987,
n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'art. 11 della
legge stessa):
«Art. 3. - 1. Per l'anno 1990 alle imprese editrici di
quotidiani o periodici di cui al comma 6 dell'art. 9 della
legge 25 febbraio 1987, n. 67, e alle imprese radiofoniche
di cui al comma 2 dell'art. 11 della medesima legge, sono
concessi ulteriori contributi integrativi pari a quelli
risultanti dai predetti commi degli articoli 9 e 11 della
citata legge n. 67 del 1987, sempre che tutte le entrate
pubblicitarie non raggiungano il 40 per cento dei costi
complessivi dell'esercizio relativo all'anno 1990, compresi
gli ammortamenti risultanti a bilancio.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2002, i contributi di cui
al comma 8 e al comma 11 del presente articolo, il cui
ammontare non puo' comunque superare il 50 per cento dei
costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti
dal bilancio dell'impresa stessa, sono concessi,
limitatamente ad una sola testata, alle imprese editrici di
giornali quotidiani che, con esclusione di quanto previsto
dalle lettere a) e b) per le cooperative editrici
costituite ai sensi e per gli effetti dell'art. 153,
comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possiedano i
seguenti requisiti:
a) siano costituite come cooperative giornalistiche
da almeno tre anni;
b) editino la testata stessa da almeno tre anni;
c) abbiano acquisito, nell'anno di riferimento dei
contributi, entrate pubblicitarie che non superino il 30
per cento dei costi complessivi dell'impresa risultanti dal
bilancio dell'anno medesimo;
d) abbiano adottato con norma statutaria il divieto
di distribuzione degli utili nell'esercizio di riscossione
dei contributi e nei dieci esercizi successivi;
e) la testata edita abbia diffusione formalmente
certificata pari ad almeno il 25 per cento della tiratura
complessiva per le testate nazionali e ad almeno il 40 per
cento per quelle locali. Ai fini del presente articolo, si
intende per diffusione l'insieme delle vendite e degli
abbonamenti e per testata locale quella cui almeno l'80 per
cento della diffusione complessiva e' concentrata in una
sola regione;
f) [le testate nazionali che usufruiscono di
contributi di cui al presente articolo non siano poste in
vendita congiuntamente con altre testate];
g) abbiano sottoposto l'intero bilancio di esercizio
cui si riferiscono i contributi alla certificazione di una
societa' di revisione scelta tra quelle di cui all'elenco
apposito previsto dalla CONSOB;
h) [la testata edita sia posta in vendita a un prezzo
non inferiore alla media dal prezzo base degli altri
quotidiani, senza inserti e supplementi, di cui viene
accertata la tiratura, prendendo a riferimento il primo
giorno di pubblicazione dall'anno di riferimento dei
contributi].
2-bis. I contributi previsti dalla presente legge e in
misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi
complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal
bilancio dell'impresa stessa, sono concessi anche alle
imprese editrici di giornali quotidiani la cui maggioranza
del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti
morali non aventi scopo di lucro che possiedano i requisiti
di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del
presente articolo.
2-ter. I contributi previsti dalla presente legge, con
esclusione di quelli previsti dal comma 11, e in misura,
comunque, non superiore al 50 per cento dei costi
complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal
bilancio dell'impresa stessa, sono concessi alle imprese
editrici, comunque costituite, che editino giornali
quotidiani in lingua francese, ladina, slovena e tedesca
nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia
e Trentino-Alto Adige, a condizione che le imprese
beneficiarie non editino altri giornali quotidiani e
possiedano i requisiti di cui alle
lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del presente
articolo. A decorrere dal 1° gennaio 2002 i contributi di
cui ai commi 8 e 11 e in misura, comunque, non superiore al
50 per cento dei costi complessivi, compresi gli
ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa,
sono concessi ai giornali quotidiani italiani editi e
diffusi all'estero a condizione che le imprese editrici
beneficiarie possiedano i requisiti di cui alle
lettere b), c), d) e g) del comma 2 del presente articolo.
Tali imprese devono allegare alla domanda i bilanci
corredati da una relazione di certificazione da parte di
societa' abilitate secondo la normativa dello Stato in cui
ha sede l'impresa.
2-quater. Le norme previste dal presente articolo per i
quotidiani per quanto attiene ai requisiti e ai contributi
si applicano anche ai periodici editi da cooperative
giornalistiche ivi comprese quelle di cui all'art. 52 della
legge 5 agosto 1981, n. 416, con il limite di 310.000 euro
e di 207.000 euro rispettivamente per il contributo fisso e
per il contributo variabile di cui al comma 10; a tali
periodici non si applica l'aumento previsto dal comma 11.
3. A decorrere dal 1° gennaio 1991, alle imprese
editrici di periodici che risultino esercitate da
cooperative, fondazioni o enti morali, ovvero da societa'
la maggioranza del capitale sociale delle quali sia
detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali che non
abbiano scopo di lucro, sono corrisposte annualmente 0,2
euro per copia stampata fino a 30.000 copie di tiratura
media, indipendentemente dal numero delle testate. Le
imprese di cui al presente comma devono essere costituite
da almeno tre anni ovvero editare testate diffuse da almeno
cinque anni. I contributi di cui al presente comma sono
corrisposti a condizione che le imprese editrici:
a) non abbiano acquisito, nell'anno precedente
introiti pubblicitari superiori complessivamente al 40 per
cento dei costi, compresi gli ammortamenti, dell'impresa
per l'anno medesimo, risultanti dal bilancio;
b) editino periodici a contenuto prevalentemente
informativo;
c) abbiano pubblicato nei due anni antecedenti
l'entrata in vigore della presente legge e nell'anno di
riferimento dei contributi, non meno di 45 numeri ogni anno
per ciascuna testata per i plurisettimanali e settimanali,
18 per i quindicinali e 9 per i mensili.
3-bis. Qualora le societa' di cui al comma 3 siano
costituite da persone fisiche e giuridiche, ciascuna delle
quali possieda quote di capitale inferiori al 3 per cento,
e' sufficiente che la cooperativa, fondazione o ente morale
detenga la maggioranza relativa del capitale sociale.
4. La commissione di cui all'art. 54 della legge
5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'art. 11 della
legge 30 aprile 1983, n. 137, esprime parere
sull'accertamento della tiratura e sull'accertamento dei
requisiti di ammissione ai contributi disposti dal comma 3.
5. Le imprese editrici in possesso dei requisiti di cui
ai commi 2 e 3 devono trasmettere alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e
l'editoria, lo statuto della societa' che escluda
esplicitamente la distribuzione degli utili fino allo
scioglimento della societa' stessa. Le disposizioni di cui
all'art. 2 della presente legge si applicano anche alle
imprese editrici di giornali quotidiani e periodici che
gia' abbiano presentato domanda per accedere ai contributi
di cui agli articoli 9 e 10 della citata legge n. 67 del
1987. Non possono percepire i contributi di cui al comma 8
le imprese editrici che siano collegate con imprese
editrici di altri giornali quotidiani o periodici ovvero
con imprese che raccolgono pubblicita' per la testata
stessa o per altri giornali quotidiani o periodici. Non
possono percepire i suddetti contributi le imprese
editoriali collegate con altre imprese titolari di rapporti
contrattuali con l'impresa editoriale stessa, il cui
importo ecceda il 10 per cento dei costi complessivi
dell'impresa editrice, compresi gli ammortamenti, ovvero
nel caso in cui tra i soci e gli amministratori
dell'impresa editoriale figurino persone fisiche nella
medesima condizione contrattuale.
6. Ove nei dieci anni dalla riscossione dell'ultimo
contributo la societa' proceda ad operazioni di riduzione
del capitale per esuberanza, ovvero la societa' deliberi la
fusione o comunque operi il conferimento di azienda in
societa' il cui statuto non contempli l'esclusione di cui
al comma 5, la societa' dovra' versare in conto entrate al
Ministero del tesoro una somma pari ai contributi disposti,
aumentati degli interessi calcolati al tasso doppio del
tasso di riferimento di cui all'art. 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e
successive modificazioni, a partire dalla data di ogni
riscossione, e capitalizzati annualmente; ove nello stesso
periodo la societa' sia posta in liquidazione, dovra'
versare in conto entrate al Ministero del tesoro una somma
parimenti calcolata nei limiti del risultato netto della
liquidazione, prima di qualunque distribuzione od
assegnazione. Una somma parimenti calcolata dovra' essere
versata dalla societa' quando, nei dieci anni dalla
riscossione dell'ultimo contributo, dai bilanci annuali o
da altra documentazione idonea, risulti violata
l'esclusione della distribuzione degli utili.
7. I contributi di cui al comma 8 sono corrisposti a
condizione che gli introiti pubblicitari di ciascuna
impresa editoriale, acquisiti nell'anno precedente, non
superino il 40 per cento dei costi complessivi dell'impresa
risultanti dal bilancio per l'anno medesimo, compresi gli
ammortamenti. Se le entrate pubblicitarie sono comprese tra
il 35 per cento ed il 40 per cento dei costi, i contributi
di cui al comma 8, lettera b), sono ridotti del 50 per
cento.
8. I contributi alle imprese editrici di cui al comma 2
sono determinati nella seguente misura:
a) un contributo fisso annuo di importo pari al 30
per cento dei costi risultanti dal bilancio, inclusi gli
ammortamenti, e comunque non superiore a lire 2 miliardi
per ciascuna impresa;
b) contributi variabili nelle seguenti misure:
1) lire 500 milioni all'anno da 10.000 a 30.000
copie di tiratura media giornaliera e lire 300 milioni
all'anno, ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera,
dalle 30.000 alle 150.000 copie;
2) lire 200 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di
tiratura media giornaliera, oltre le 150.000 copie e fino
alle 250.000 copie;
3) lire 100 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di
tiratura media giornaliera, oltre le 250.000 copie.
9. L'ammontare totale dei contributi previsti dal
comma 8 non puo' comunque superare il 60 per cento dei
costi risultanti dal bilancio, dei costi come determinati
dal medesimo comma 8.
10. Fatta salva l'applicazione a regime della normativa
in vigore al 31 dicembre 1997 a favore delle imprese
editrici di quotidiani o periodici a quella data organi di
movimenti politici i quali organi siano in possesso dei
requisiti per l'accesso ai contributi previsti, nonche' a
favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici
pubblicati per la prima volta in data successiva al
31 dicembre 1997 e fino al 30 giugno 1998 quali organi di
partiti o movimenti ammessi al finanziamento pubblico, a
decorrere dal 1° gennaio 1998 alle imprese editrici di
quotidiani o periodici che, oltre che attraverso esplicita
menzione riportata in testata, risultino essere organi o
giornali di forze politiche che abbiano il proprio gruppo
parlamentare in una delle Camere o nel Parlamento europeo
avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento
italiano, nell'anno di riferimento dei contributi nei
limiti delle disponibilita' dello stanziamento di bilancio,
e' corrisposto:
a) un contributo fisso annuo di importo pari al 40
per cento dei costi risultanti dal bilancio, inclusi gli
ammortamenti, e comunque non superiore a lire 2 miliardi e
500 milioni per i quotidiani e lire 600 milioni per i
periodici;
b) un contributo variabile, calcolato secondo i
parametri previsti dal comma 8, per i quotidiani, ridotto
ad un sesto, un dodicesimo od un ventiquattresimo
rispettivamente per i periodici settimanali, quindicinali o
mensili; per i suddetti periodici viene comunque
corrisposto un contributo fisso di lire 400 milioni nel
caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie.
11. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate
pubblicitarie siano inferiori al 30 per cento dei costi
d'esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, sono
concessi, per ogni esercizio, ulteriori contributi
integrativi pari al 50 per cento di quanto determinato
dalle lettere a) e b) del comma 10.
11-bis. [Ai fini dell'applicazione dei commi 10 e 11,
il requisito della rappresentanza parlamentare della forza
politica, la cui impresa editrice dell'organo o giornale
aspiri alla concessione dei contributi di cui ai predetti
commi, e' soddisfatto, in assenza di specifico collegamento
elettorale, anche da una dichiarazione di appartenenza e
rappresentanza di tale forza politica da parte dei
parlamentari interessati, certificata dalla Camera di cui
sono componenti].
11-ter. A decorrere dall'anno 1991 sono abrogati gli
ultimi due periodi del comma 5. Dal medesimo anno i
contributi previsti dal comma 2 sono concessi a condizione
che non fruiscono dei contributi previsti dal predetto
comma imprese collegate con l'impresa richiedente, o
controllate da essa, o che la controllano, o che siano
controllate dalle stesse imprese, o dagli stessi soggetti
che la controllano.
12. La somma dei contributi previsti dai commi 10 e 11
non puo' comunque superare il 70 per cento dei costi, come
determinati dai medesimi commi 10 e 11.
13. I contributi di cui ai commi 10 e 11 e di cui
all'art. 4 sono concessi a condizione che le imprese non
fruiscano, ne' direttamente ne' indirettamente, di quelli
di cui ai commi 2, 5, 6, 7 e 8, ed a condizione che i
contributi di cui ai commi stessi non siano percepiti da
imprese da esse controllate o che le controllano ovvero che
siano controllate dalle stesse imprese o dagli stessi
soggetti che le controllano.
14. I contributi di cui ai commi 10 e 11 e di cui
all'art. 4 sono corrisposti alternativamente per un
quotidiano o un periodico o una impresa radiofonica,
qualora siano espressione dello stesso partito politico.
15. Le imprese editrici di cui al presente articolo, ad
eccezione di quelle previste dal comma 3, sono comunque
soggette agli obblighi di cui al quinto comma dell'art. 7,
legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'art. 4,
legge 30 aprile 1983, n. 137, a prescindere dall'ammontare
dei ricavi delle vendite. Sono soggette agli obblighi
medesimi, a prescindere dall'ammontare dei ricavati delle
vendite, anche le imprese di cui al comma 2 dell'art. 11,
legge 25 febbraio 1987, n. 67.
15-bis. A decorrere dall'anno 1998 entro il 31 marzo di
ogni anno e purche' sia stata inoltrata domanda valida ai
sensi delle vigenti disposizioni, e' corrisposto un importo
pari al 50 per cento dei contributi di cui ai commi 2, 8,
10 e 11 spettanti per l'anno precedente. La liquidazione
del contributo residuo verra' effettuata entro tre mesi
dalla presentazione del bilancio dell'impresa editoriale e
della necessaria certificazione nonche' della
documentazione richiesta all'editore dalle norme vigenti.
La certificazione, eseguita a cura di una societa' di
revisione, e' limitata alla verifica ed al riscontro dei
soli costi a cui si fa riferimento per il conteggio del
contributo complessivo relativo ad ogni esercizio.».
«Art. 4. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, viene
corrisposto, a cura del Dipartimento dell'informazione e
dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
un contributo annuo pari al 70 per cento della media dei
costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi,
inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 4
miliardi, alle imprese radiofoniche che risultino essere
organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo
del Parlamento e che:
a) abbiano registrato la testata giornalistica
trasmessa presso il competente tribunale;
b) trasmettano quotidianamente propri programmi
informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici,
sociali, sindacali o culturali per non meno del 50 per
cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le
ore 20;
c) non siano editori o controllino, direttamente o
indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6
dell'art. 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.
2. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate
pubblicitarie siano inferiori al 25 per cento dei costi di
esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, e' concesso
un ulteriore contributo integrativo pari al 50 per cento
del contributo di cui al comma 1. La somma di tutti i
contributi non puo' comunque superare l'80 per cento dei
costi come determinati al medesimo comma 1.
3. Le imprese di cui al comma 1 hanno diritto alle
riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della legge
5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni,
applicate con le stesse modalita' anche ai consumi di
energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento
ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi
compresi i sistemi via satellite, nonche' alle agevolazioni
di credito di cui all'art. 20 della legge 25 febbraio 1987,
n. 67, ed al rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1
dell'art. 11 della medesima legge n. 67 del 1987.
4. I metodi e le procedure per l'accertamento del
possesso dei requisiti per l'accesso alle provvidenze di
cui al presente articolo, nonche' per la verifica periodica
della loro persistenza, sono disciplinati dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n.
410, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del
7 ottobre 1987.».
«Art. 7. - 1... ».
«Art. 8. - 1. Le imprese di radiodiffusione sonora a
carattere locale che abbiano registrato la testata
radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente
tribunale, trasmettano quotidianamente propri programmi
informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici,
sociali, sindacali o letterari, per non meno del 15 per
cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le
ore 20, hanno diritto a decorrere dal 1° gennaio 2007:
a) alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della
legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni,
applicate con le stesse modalita' anche ai consumi di
energia elettrica;
b) al rimborso del 60 per cento delle spese per
l'abbonamento ai servizi di due agenzie di informazione a
diffusione nazionale o regionale.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 23 della
legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema
radiotelevisivo pubblico e privato):
«3. Ai concessionari per la radiodiffusione televisiva
in ambito locale, ovvero ai soggetti autorizzati per la
radiodiffusione televisiva locale di cui all'art. 32, che
abbiano registrato la testata televisiva presso il
competente tribunale e che trasmettano quotidianamente,
nelle ore comprese tra le 07,00 e le 23,00 per almeno
un'ora, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti
politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o
culturali, si applicano i benefici di cui al comma 1
dell'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, cosi'
come modificato dall'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n.
250, nonche' quelli di cui agli articoli 28, 29 e 30 della
legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed
integrazioni.».
- Si riporta il testo del comma 13 dell'art. 7 della
legge 3 maggio 2004, n. 112 (Norme di principio in materia
di assetto del sistema radiotelevisivo e della
RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al
Governo per l'emanazione del testo unico della
radiotelevisione):
«13. L'accesso alle provvidenze di cui all'art. 11
della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive
modificazioni, agli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto
1990, n. 250, e all'art. 7 del decreto-legge 27 agosto
1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 ottobre 1993, n. 422, e' altresi' previsto anche per i
canali tematici autorizzati alla diffusione via satellite,
con esclusione di quelli ad accesso condizionato, come
definiti dall'art. 1, lettera c), del regolamento
concernente la promozione della distribuzione e della
produzione di opere europee, di cui alla Del.Aut.gar.com.
16 marzo 1999, n. 9/1999, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1999, che si impegnano a
trasmettere programmi di informazione alle condizioni
previste dall'art. 7 del citato decreto-legge n. 323 del
1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 422 del
1993.».
- Si riporta il testo del comma 454 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«454. A decorrere dai contributi relativi all'anno
2005, non e' piu' corrisposta l'anticipazione di cui
all'art. 3, comma 15-bis, della legge 7 agosto 1990, n.
250. I contributi sono comunque erogati in un'unica
soluzione entro l'anno successivo a quello di
riferimento.».
Note al comma 1247:
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 7 agosto
1990, n. 250 (Provvidenze per l'editoria e riapertura dei
termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la
dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'art. 9,
comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso
ai benefici di cui all'art. 11 della legge stessa):
«Art. 4. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, viene
corrisposto, a cura del Dipartimento dell'informazione e
dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
un contributo annuo pari al 70 per cento della media dei
costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi,
inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 4
miliardi, alle imprese radiofoniche che risultino essere
organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo
del Parlamento e che:
a) abbiano registrato la testata giornalistica
trasmessa presso il competente tribunale;
b) trasmettano quotidianamente propri programmi
informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici,
sociali, sindacali o culturali per non meno del 50 per
cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le
ore 20;
c) non siano editori o controllino, direttamente o
indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6
dell'art. 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.
2. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate
pubblicitarie siano inferiori al 25 per cento dei costi di
esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, e' concesso
un ulteriore contributo integrativo pari al 50 per cento
del contributo di cui al comma 1. La somma di tutti i
contributi non puo' comunque superare l'80 per cento dei
costi come determinati al medesimo comma 1.
3. Le imprese di cui al comma 1 hanno diritto alle
riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della legge
5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni,
applicate con le stesse modalita' anche ai consumi di
energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento
ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi
compresi i sistemi via satellite, nonche' alle agevolazioni
di credito di cui all'art. 20 della legge 25 febbraio 1987,
n. 67, ed al rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1
dell'art. 11 della medesima legge n. 67 del 1987.
4. I metodi e le procedure per l'accertamento del
possesso dei requisiti per l'accesso alle provvidenze di
cui al presente articolo, nonche' per la verifica periodica
della loro persistenza, sono disciplinati dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n.
410, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del
7 ottobre 1987.».
- Per l'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, si
vedano le note al comma 1246.
- Si riporta il testo del comma 13 dell'art. 7 della
legge 3 maggio 2004, n. 112 (Norme di principio in materia
di assetto del sistema radiotelevisivo e della
RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al
Governo per l'emanazione del testo unico della
radiotelevisione):
«13. L'accesso alle provvidenze di cui all'art. 11
della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive
modificazioni, agli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto
1990, n. 250, e all'art. 7 del decreto-legge 27 agosto
1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 ottobre 1993, n. 422, e' altresi' previsto anche per i
canali tematici autorizzati alla diffusione via satellite,
con esclusione di quelli ad accesso condizionato, come
definiti dall'art. 1, lettera c), del regolamento
concernente la promozione della distribuzione e della
produzione di opere europee, di cui alla Del.Aut.gar.com.
16 marzo 1999, n. 9/1999, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1999, che si impegnano a
trasmettere programmi di informazione alle condizioni
previste dall'art. 7 del citato decreto-legge n. 323 del
1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 422 del
1993.».
Nota al comma 1248:
- Si riporta il testo degli articoli 19 e 20 della
legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di
diffusione radiofonica e televisiva):
«Art. 19. La societa' concessionaria, oltre che alla
gestione dei servizi in concessione, e' tenuta alle
seguenti prestazioni:
a) a sistemare, secondo piani tecnici approvati dal
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, le reti
trasmittenti televisive nelle zone di confine bilingui, per
renderle idonee a ritrasmettere programmi di organismi
esteri confinanti; ad attuare la ristrutturazione ed
assumere la gestione degli impianti di terzi eventualmente
ad essa affidati, esistenti in dette zone alla data di
entrata in vigore della presente legge;
b) a predisporre annualmente, sulla base delle
direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
sentita la Commissione parlamentare per l'indennizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,
programmi televisivi e radiofonici destinati a stazioni
radiofoniche e televisive di altri Paesi per la diffusione
e la conoscenza della lingua e della cultura italiana nel
mondo e ad effettuare, sentita la stessa Commissione
parlamentare, trasmissioni radiofoniche speciali;
c) ad effettuare trasmissioni radiofoniche e
televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia di
Bolzano, in lingua francese per la regione autonoma Valle
d'Aosta ed in lingua slovena per la regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia.».
«Art. 20. I corrispettivi dovuti alla societa' per gli
adempimenti di cui al precedente articolo sono stabiliti
come segue.
Per quanto previsto al punto a) si provvede mediante
separate pattuizioni da effettuarsi d'intesa con i
rappresentanti degli enti locali delle zone di confine
interessate.
Per quanto previsto al punto b), i programmi televisivi
e radiofonici destinati a stazioni radiofoniche e
televisive di altri Paesi sono regolati mediante
convenzioni aggiuntive da stipularsi con le competenti
amministrazioni dello Stato entro novanta giorni dalla
stipula della convenzione di cui al successivo art. 46.
Per gli adempimenti di cui al punto c), le trasmissioni
in lingua tedesca per la provincia di Bolzano sono regolate
mediante convenzione aggiuntiva da stipularsi con le
competenti amministrazioni dello Stato entro lo stesso
termine di cui al precedente comma, mentre le trasmissioni
in lingua slovena da radio Trieste sono regolate secondo le
modalita' previste dalla legge 14 aprile 1956, n. 308.
L'ammontare dei rimborsi della spesa per le
trasmissioni in lingua tedesca effettuate dalla sede di
Bolzano, nel periodo 7 febbraio 1966-31 dicembre 1972, e'
forfettariamente stabilito in lire 6.710 milioni oltre
all'imposta sul valore aggiunto.
La misura del rimborso forfettario annuo, previsto per
le trasmissioni radiofoniche da radio Trieste dalla legge
14 aprile 1956, n. 308, in considerazione dell'intervenuto
aumento del numero di trasmissioni con l'inclusione nei
programmi de «l'Ora della Venezia Giulia», viene elevata a
lire 250 milioni l'anno oltre all'imposta sul valore
aggiunto, a partire dal 1968 e puo' essere soggetta a
revisione triennale su richiesta di ciascuna parte
contraente a far tempo dal 1° gennaio 1977.
L'ammontare dei rimborsi della spesa sostenuta per le
trasmissioni in lingua francese per la regione autonoma
Valle d'Aosta e per le trasmissioni televisive in lingua
slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e'
regolato con apposite convenzioni con le competenti
amministrazioni dello Stato.
La somma di 8.300 milioni, iscritta al capitolo 2554
dello stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro dell'anno finanziario 1973 e di cui al capitolo
aggiunto 7480 dell'anno finanziario 1974, resta destinata
ed impegnata per la liquidazione degli oneri di cui al
precedente quinto comma nonche' a quello di cui al sesto
comma per il periodo 1968-1972. All'onere derivante
dall'applicazione dello stesso sesto comma per il periodo
successivo al 1972, si provvede a carico dello stanziamento
del capitolo 2549 dello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974 e
corrispondenti capitoli degli anni successivi.
Ai nuovi o maggiori oneri derivanti dalle altre
convenzioni da stipulare ai sensi dei precedenti commi, si
provvede con utilizzo dei proventi del canone dovuto dalla
concessionaria allo Stato e da determinare, ai sensi del
precedente art. 16 con la convenzione di cui al successivo
art. 46. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Per i servizi speciali radiotelevisivi, non compresi
fra quelli suindicati, le amministrazioni dello Stato
richiedenti concordano, attraverso apposite convenzioni,
con la societa' concessionaria le modalita' delle
prestazioni e l'entita' dei relativi rimborsi, sentito il
parere obbligatorio della Commissione parlamentare.».
Note al comma 1249:
- Si riporta il testo dell'art. 26 della legge
10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della
concorrenza e del mercato):
«Art. 26 (Pubblicita' delle decisioni). - 1. Le
decisioni di cui agli articoli 15, 16, 18, 19 e 25 sono
pubblicate entro venti giorni in un apposito bollettino, a
cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nello
stesso bollettino sono pubblicate, ove l'Autorita' lo
ritenga opportuno, le conclusioni delle indagini di cui
all'art. 12, comma 2.»
- Si riporta il testo del comma 26 dell'art. 2 della
legge 14 ottobre 1995, n. 481 (Norme per la concorrenza e
la regolazione dei servizi di pubblica utilita'.
Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di
pubblica utilita):
«26. La pubblicita' di atti e procedimenti delle
Autorita' e' assicurata anche attraverso un apposito
bollettino pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri.»
- Si riporta il testo del comma 21 dell'art. 1 della
legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi
delle telecomunicazioni e radiotelevisivo):
«21. All'Autorita' si applicano le disposizioni di cui
all'art. 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, non
derogate dalle disposizioni della presente legge. Le
disposizioni del comma 9, limitatamente alla deroga alle
norme sulla contabilita' generale dello Stato, nonche' dei
commi 16 e 19 del presente articolo si applicano anche alle
altre Autorita' istituite dalla legge 14 novembre 1995, n.
481, senza oneri a carico dello Stato.»
Note al comma 1250:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 19 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti
per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'
interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale):
«Art. 19 (Fondi per le politiche della famiglia, per le
politiche giovanili e per le politiche relative ai diritti
e alle pari opportunita). - 1. Al fine di promuovere e
realizzare interventi per la tutela della famiglia, in
tutte le sue componenti e le sue problematiche
generazionali, nonche' per supportare l'Osservatorio
nazionale sulla famiglia, presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo denominato
«Fondo per le politiche della famiglia», al quale e'
assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e
di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.»
- Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 8 marzo
2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternita'
e della paternita', per il diritto alla cura e alla
formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta):
«Art. 9. (Misure a sostegno della flessibilita' di
orario). - 1. Al fine di promuovere e incentivare forme di
articolazione della prestazione lavorativa volte a
conciliare tempo di vita e di lavoro, nell'ambito del Fondo
per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e'
destinata una quota fino a lire 40 miliardi annue a
decorrere dall'anno 2000, al fine di erogare contributi, di
cui almeno il 50 per cento destinato ad imprese fino a
cinquanta dipendenti, in favore di aziende che applichino
accordi contrattuali che prevedono azioni positive per la
flessibilita', ed in particolare:
a) progetti articolati per consentire alla
lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno
dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in
affidamento o in adozione un minore, di usufruire di
particolari forme di flessibilita' degli orari e
dell'organizzazione del lavoro, tra cui part time
reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario
flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore,
flessibilita' sui turni, orario concentrato, con priorita'
per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di
eta' o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di
adozione;
b) programmi di formazione per il reinserimento dei
lavoratori dopo il periodo di congedo;
c) progetti che consentano la sostituzione del
titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che benefici
del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi
parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la
solidarieta' sociale e per le pari opportunita', sono
definiti i criteri e le modalita' per la concessione dei
contributi di cui al comma 1.».
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 3 agosto
1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della
prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in
danno di minori, quali nuove forme di riduzione in
schiavitu):
«Art. 17 (Attivita' di coordinamento). - 1. Sono
attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
fatte salve le disposizioni della legge 28 agosto 1997, n.
285, le funzioni di coordinamento delle attivita' svolte da
tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla
prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei
minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso sessuale.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta ogni anno
al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta ai sensi
del comma 3.
1-bis. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunita'
l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della
pornografia minorile con il compito di acquisire e
monitorare i dati e le informazioni relativi alle
attivita', svolte da tutte le pubbliche amministrazioni,
per la prevenzione e la repressione della pedofilia. A tale
fine e' autorizzata l'istituzione presso l'Osservatorio di
una banca dati per raccogliere, con l'apporto dei dati
forniti dalle amministrazioni, tutte le informazioni utili
per il monitoraggio del fenomeno. Con decreto del Ministro
per le pari opportunita' sono definite la composizione e le
modalita' di funzionamento dell'Osservatorio nonche' le
modalita' di attuazione e di organizzazione della banca
dati, anche per quanto attiene all'adozione dei dispositivi
necessari per la sicurezza e la riservatezza dei dati.
Resta ferma la disciplina delle assunzioni di cui ai
commi da 95 a 103 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311. Per l'istituzione e l'avvio delle attivita'
dell'Osservatorio e della banca dati di cui al presente
comma e' autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno
2006 e di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come rideterminata
dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2005, n.
266. A decorrere dall'anno 2009, si provvede ai sensi
dell'art. 11-ter, comma 1, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato; ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Le multe irrogate, le somme di denaro confiscate e
quelle derivanti dalla vendita dei beni confiscati ai sensi
della presente legge sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate su un apposito fondo da
iscrivere nello stato di previsione della Presidenza del
Consiglio dei ministri e destinate, nella misura di due
terzi, a finanziare specifici programmi di prevenzione,
assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori degli
anni diciotto vittime dei delitti di cui agli
articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies del
codice penale, introdotti dagli articoli 2, comma 1, 3, 4 e
5 della presente legge. La parte residua del fondo e'
destinata, nei limiti delle risorse effettivamente
disponibili, al recupero di coloro che, riconosciuti
responsabili dei delitti previsti dagli articoli 600-bis,
secondo comma, 600-ter, terzo comma, e 600-quater del
codice penale, anche se relativi al materiale pornografico
di cui all'art. 600-quater.1 dello stesso codice, facciano
apposita richiesta. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1,
la Presidenza del Consiglio dei Ministri:
a) acquisisce dati e informazioni, a livello
nazionale ed internazionale, sull'attivita' svolta per la
prevenzione e la repressione e sulle strategie di contrasto
programmate o realizzate da altri Stati;
b) promuove, in collaborazione con i Ministeri della
pubblica istruzione, della sanita', dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, di grazia e
giustizia e degli affari esteri, studi e ricerche relativi
agli aspetti sociali, sanitari e giudiziari dei fenomeni di
sfruttamento sessuale dei minori;
c) partecipa, d'intesa con il Ministero degli affari
esteri, agli organismi comunitari e internazionali aventi
compiti di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale.
4. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi 1
e 3 e' autorizzata la spesa di lire cento milioni annue. Al
relativo onere si fa fronte mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo
utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del
Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
5. Il Ministro dell'interno, in virtu' dell'accordo
adottato dai Ministri di giustizia europei in data
27 settembre 1996, volto ad estendere la competenza di
EUROPOL anche ai reati di sfruttamento sessuale di minori,
istituisce, presso la squadra mobile di ogni questura, una
unita' specializzata di polizia giudiziaria, avente il
compito di condurre le indagini sul territorio nella
materia regolata dalla presente legge.
6. Il Ministero dell'interno istituisce altresi' presso
la sede centrale della questura un nucleo di polizia
giudiziaria avente il compito di raccogliere tutte le
informazioni relative alle indagini nella materia regolata
dalla presente legge e di coordinarle con le sezioni
analoghe esistenti negli altri Paesi europei.
7. L'unita' specializzata ed il nucleo di polizia
giudiziaria sono istituiti nei limiti delle strutture, dei
mezzi e delle vigenti dotazioni organiche, nonche' degli
stanziamenti iscritti nello stato di previsione del
Ministero dell'interno.».
- La legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della
Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio
nazionale per l'infanzia), e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302.
Note al comma 1251:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.»
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 8 della
legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3):
«6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non
possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.».
Note al comma 1253:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.»
Note al comma 1254:
- La legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il
sostegno della maternita' e della paternita', per il
diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento
dei tempi delle citta), e' stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 13 marzo 2000, n. 60.
Note al comma 1257:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 7 della
legge 3 dicembre 1999, n. 493 (Norme per la tutela della
salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione
contro gli infortuni domestici), cosi come modificato dalla
presente legge:
«4. L'assicurazione comprende i casi di infortunio
avvenuti nell'ambito domestico in occasione ed a causa
dello svolgimento delle attivita' di cui all'art. 6,
comma 2, lettera a), e dai quali sia derivata una
inabilita' permanente al lavoro non inferiore al 27 per
cento. Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni
verificatisi al di fuori del territorio nazionale.».
Note al comma 1258:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 28 agosto
1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e
di opportunita' per l'infanzia e l'adolescenza):
«Art. 1 (Fondo nazionale per l'infanzia e
l'adolescenza). - 1. E' istituito, presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, il Fondo nazionale per l'infanzia e
l'adolescenza finalizzato alla realizzazione di interventi
a livello nazionale, regionale e locale per favorire la
promozione dei diritti, la qualita' della vita, lo
sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione
dell'infanzia e dell'adolescenza, privilegiando l'ambiente
ad esse piu' confacente ovvero la famiglia naturale,
adottiva o affidataria, in attuazione dei principi della
Convenzione sui diritti del fanciullo resa esecutiva ai
sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e degli
articoli 1 e 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2. Il Fondo e' ripartito tra le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. Una quota pari al 30 per
cento delle risorse del Fondo e' riservata al,
finanziamento di interventi da realizzare nei comuni di
Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma,
Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania,
Palermo e Cagliari. La ripartizione del Fondo e della quota
riservata avviene, per il 50 per cento, sulla base
dell'ultima rilevazione della popolazione minorile
effettuata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e
per il 50 per cento secondo i seguenti criteri:
a) carenza di strutture per la prima infanzia secondo
le indicazioni del Centro nazionale di documentazione e di
analisi per l'infanzia della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
b) numero di minori presenti in presidi residenziali
socio-assistenziali in base all'ultima rilevazione
dell'ISTAT;
c) percentuale di dispersione scolastica nella scuola
dell'obbligo come accertata dal Ministero della pubblica
istruzione;
d) percentuale di famiglie con figli minori che
vivono al di sotto della soglia di poverta' cosi' come
stimata dall'ISTAT;
e) incidenza percentuale del coinvolgimento di minori
in attivita' criminose come accertata dalla Direzione
generale dei servizi civili del Ministero dell'interno,
nonche' dall'Ufficio centrale per la giustizia minorile del
Ministero di grazia e giustizia.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministro per la
solidarieta' sociale, con proprio decreto emanato di
concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, di grazia
e giustizia e con il Ministro per le pari opportunita',
sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano nonche' le Commissioni parlamentari competenti,
provvede alla ripartizione delle quote del Fondo tra le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di
quelle riservate ai comuni, ai sensi del comma 2.
4. Per il finanziamento del Fondo e' autorizzata la
spesa di lire 117 miliardi per l'anno 1997 e di lire 312
miliardi a decorrere dall'anno 1998.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 11 della
legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio):
«3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
competenza, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni
contabili pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e
degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla
determinazione del quantum della prestazione, afferenti
imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in
vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui
essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte
conseguenti all'andamento dell'inflazione;
c) la determinazione, in apposita tabella, per le
leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle
quote destinate a gravare su ciascuno degli anni
considerati;
d) la determinazione, in apposita tabella, della
quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui
quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
e) la determinazione, in apposita tabella, delle
riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella,
per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per
le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno
stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
tra le spese in conto capitale;
g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art.
11-bis e le corrispondenti tabelle;
h) l'importo complessivo massimo destinato, in
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al
rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma
dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle
modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente da pubbliche amministrazioni non
compreso nel regime contrattuale;
i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate
alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o
riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si
caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento
dei saldi di cui alla lettera a);
i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o
riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato
direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con
esclusione di interventi di carattere localistico o
microsettoriale;
i-quater) norme recanti misure correttive degli
effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11-ter,
comma 7.».
Note al comma 1259:
- Si riporta il testo dell'art. 119 della Costituzione
della Repubblica italiana:
«Art. 119 (I Comuni, le Province, le Citta'
metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di
entrata e di spesa). - I Comuni, le Province, le Citta'
metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome.
Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in
armonia con la Costituzione e secondo i principi di
coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di
tributi erariali riferibile al loro territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo,
senza vincoli di destinazione, per i territori con minore
capacita' fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai
commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle
Citta' metropolitane e alle Regioni di finanziare
integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la
solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici
e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti
della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse
aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di
determinati Comuni, Province, Citta' metropolitane e
Regioni.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le
Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i
principi generali determinati dalla legge dello Stato.
Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare
spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato
sui prestiti dagli stessi contratti.».
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 8 della
legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla legge Costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3):
«6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non
possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.»
Nota al comma 1261:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 19 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti
per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'
interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale):
«3. Al fine di promuovere le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunita', presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo denominato
«Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunita», al quale e' assegnata la somma di 3 milioni
di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a
decorrere dall'anno 2007.»
Nota al comma 1263:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 9 gennaio
2006, n. 7 (Disposizioni concernenti la prevenzione e il
divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile):
«Art. 2 (Attivita' di promozione e coordinamento). - 1.
La Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per
le pari opportunita' promuove e sostiene, nell'ambito degli
ordinari stanziamenti di bilancio, il coordinamento delle
attivita' svolte dai Ministeri competenti dirette alla
prevenzione, all'assistenza alle vittime e all'eliminazione
delle pratiche di mutilazione genitale femminile.
2. Ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui al
comma 1, la Presidenza del Consiglio dei
ministri-Dipartimento per le pari opportunita' acquisisce
dati e informazioni, a livello nazionale e internazionale,
sull'attivita' svolta per la prevenzione e la repressione e
sulle strategie di contrasto programmate o realizzate da
altri Stati.»
Nota al comma 1265:
- Per l'art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997,
si vedano le note al comma 1251.
Nota al comma 1266:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 42 del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (testo unico
delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternita' e della paternita', a norma
dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), cosi come
modificato dalla presente legge:
«5. La lavoratrice madre o, in alternativa, il
lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei
fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in
situazione di gravita' di cui all'art. 3, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'art.
4, comma 1, della legge medesima e che abbiano titolo a
fruire dei benefici di cui all'art. 33, comma 1, del
presente testo unico e all'art. 33, commi 2 e 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza del figlio,
hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2
dell'art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta
giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il
richiedente ha diritto a percepire un'indennita'
corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo
medesimo e' coperto da contribuzione figurativa;
l'indennita' e la contribuzione figurativa spettano fino a
un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per
il congedo di durata annuale. Detto importo e' rivalutato
annualmente, a decorrere dall'anno 2002, sulla base della
variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati. L'indennita' e' corrisposta
dal datore di lavoro secondo le modalita' previste per la
corresponsione dei trattamenti economici di maternita'. I
datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva,
detraggono l'importo dell'indennita' dall'ammontare dei
contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale
competente. Peri dipendenti dei predetti datori di lavoro
privati, compresi quelli per i quali non e' prevista
l'assicurazione per le prestazioni di maternita',
l'indennita' di cui al presente comma e' corrisposta con le
modalita' di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre
1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 febbraio 1980, n. 33. Il congedo fruito ai sensi del
presente comma alternativamente da entrambi i genitori non
puo' superare la durata complessiva di due anni; durante il
periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire
dei benefici di cui all'art. 33, comma 1, del presente
testo unico e all'art. 33, commi 2 e 3, della legge
5 febbraio 1992, n. 104, fatte salve le disposizioni di cui
ai commi 5 e 6 del medesimo articolo. I soggetti che
usufruiscono dei permessi di cui al presente comma per un
periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto
ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al
numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero
maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza
riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa»
Nota al comma 1269:
- Si riporta il testo del comma 429 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006), cosi come modificato dalla
presente legge:
«429. Per lo svolgimento delle attivita' istituzionali
della Fondazione di cui all'art. 1, comma 160, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, e' assegnato un contributo di 3
milioni di euro per l'anno 2006 e di 750.000 euro per
ciascuno degli anni 2007 e 2008. A tal fine e'
corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di
cui all'art. 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n.
328. Le risorse pari a 2,25 milioni di euro per gli anni
2007 e 2008 confluiscono nel Fondo nazionale per le
politiche sociali di cui all'art. 20, comma 8, della legge
8 novembre 2000, n. 328».
Nota al comma 1270:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 3 agosto
2004, n. 206 (Nuove norme in favore delle vittime del
terrorismo e delle stragi di tale matrice), cosi some
modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - 1. Le disposizioni della presente legge si
applicano a tutte le vittime degli atti di terrorismo e
delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio
nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini
italiani, nonche' ai loro familiari superstiti.
1-bis. Le disposizioni della presente legge si
applicano inoltre ai familiari delle vittime del disastro
aereo di Ustica del 1980 nonche' ai familiari delle vittime
e ai superstiti della cosiddetta «banda della Uno bianca».
Ai beneficiari vanno compensate le somme gia' percepite
2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente
legge si applicano le disposizioni contenute nella legge
20 ottobre 1990, n. 302, nella legge 23 novembre 1998, n.
407, e successive modificazioni, nonche' l'art. 82 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, ad eccezione del comma 6.».
Nota al comma 1276:
- Si riporta il testo del comma 343 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«343. Per indennizzare i risparmiatori che, investendo
sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi
finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non
altrimenti risarcito, e' costituito, a decorrere dall'anno
2006, un apposito fondo nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze. Il fondo e'
alimentato con le risorse di cui al comma 345, previo loro
versamento al bilancio dello Stato.».
Note al comma 1277:
- La legge 8 agosto 1985, n. 440 (Istituzione di un
assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano
illustrato la Patria e che versino in stato di particolare
necessita), e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
23 agosto 1985, n. 198.
- Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 20 della
legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali):
«8. A decorrere dall'anno 2002 lo stanziamento
complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali e'
determinato dalla legge finanziaria con le modalita' di cui
all'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, assicurando
comunque la copertura delle prestazioni di cui all'art. 24
della presente legge.»
Note al comma 1278:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge
31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone
montane):
«Art. 2 (Fondo nazionale per la montagna). - 1. E'
istituito presso il Ministero del bilancio e della
programmazione economica il Fondo nazionale per la
montagna.
2. Il Fondo e' alimentato da trasferimenti comunitari,
dello Stato e di enti pubblici, ed e' iscritto in un
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
del bilancio e della programmazione economica. Le somme
provenienti dagli enti pubblici sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate al suddetto
capitolo.
3. Le risorse erogate dal Fondo hanno carattere
aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o
speciale dello Stato a favore degli enti locali. Le risorse
sono ripartite fra le regioni e le province autonome che
provvedono ad istituire propri fondi regionali per la
montagna, alimentati anche con stanziamenti a carico dei
rispettivi bilanci, con i quali sostenere gli interventi
speciali di cui all'art. 1.
4. Le regioni e le province autonome disciplinano con
propria legge i criteri relativi all'impiego delle risorse
di cui al comma 3.
5. I criteri di ripartizione del Fondo tra le regioni e
le province autonome sono stabiliti con deliberazione del
Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE), sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, su proposta del Ministro per gli affari regionali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
il Ministro delle politiche agricole e forestali.
6. I criteri di ripartizione tengono conto
dell'esigenza della salvaguardia dell'ambiente con il
conseguente sviluppo delle attivita' agro-silvo-pastorali
eco-compatibili, dell'estensione del territorio montano,
della popolazione residente, anche con riferimento alle
classi di eta', alla occupazione ed all'indice di
spopolamento, del reddito medio pro capite, del livello dei
servizi e dell'entita' dei trasferimenti ordinari e
speciali.»
Nota al comma 1284:
- Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, si vedano le note al comma 1251.
Note al comma 1285:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 80 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2001), cosi come modificato dalla
presente legge:
«Art. 80 (Disposizioni in materia di politiche
sociali). - 1. Nei limiti di lire 350 miliardi per l'anno
2001 e di lire 430 miliardi per l'anno 2002 e fino alla
data del 31 dicembre 2002, ovvero fino alla conclusione dei
processi attuativi della sperimentazione e comunque non
oltre il 30 giugno 2007, fermi restando gli stanziamenti
gia' previsti:
a) i comuni individuati ai sensi dell'art. 4 del
decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, sono
autorizzati, nell'ambito della disciplina prevista dal
predetto decreto legislativo, a proseguire l'attuazione
dell'istituto del reddito minimo di inserimento;
b) la disciplina dell'istituto del reddito minimo di
inserimento di cui al citato decreto legislativo n. 237 del
1998 si applica anche ai comuni compresi nei territori per
i quali sono stati approvati, alla data del 30 giugno 2000,
i patti territoriali di cui all'art. 2, comma 203, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni,
che i medesimi comuni hanno sottoscritto o ai quali hanno
aderito e che comprendono comuni gia' individuati o da
individuare ai sensi dell'art. 4 del medesimo decreto
legislativo n. 237 del 1998.»
Nota al comma 1286:
- Si riporta il testo del comma 44 dell'art. 59 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica):
«44. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e'
istituito il Fondo per le politiche sociali, con una
dotazione di lire 28 miliardi per l'anno 1998, di lire 115
miliardi per l'anno 1999 e di lire 143 miliardi per l'anno
2000.».
Nota al comma 1287:
- Si riporta il testo del comma 333 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«333. Il Ministero dell'economia e delle finanze
comunica per iscritto, entro il 15 gennaio 2006, la sede
dell'ufficio postale di zona presso il quale gli assegni
possono essere riscossi con riferimento all'assegno di cui
al comma 331 e, previa verifica dell'ordine di nascita,
entro la fine del mese successivo a quello di nascita o di
adozione con riferimento all'assegno di cui al comma 332.
Gli assegni possono essere riscossi, in deroga ad ogni
disposizione vigente in materia di minori, dall'esercente
la potesta' sui figli di cui ai commi 331 e 332, sempreche'
residente, cittadino italiano ovvero comunitario ed
appartenente a un nucleo familiare con un reddito
complessivo, riferito all'anno 2004 ai fini dell'assegno di
cui al comma 331 e all'anno 2005 ai fini dell'assegno di
cui al comma 332, non superiore ad euro 50.000. Per nucleo
familiare s'intende quello di cui all'art. 1 del decreto
ministeriale 22 gennaio 1993 del Ministro della sanita',
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio
1993. La condizione reddituale di cui al presente comma e'
autocertificata dall'esercente la potesta', all'atto della
riscossione dell'assegno, mediante riempimento e
sottoscrizione di apposita formula prestampata in calce
alla comunicazione del Ministero dell'economia e delle
finanze, da verificare da parte dell'Agenzia delle entrate
secondo procedure definite convenzionalmente. Per
l'attuazione del presente comma il Ministero dell'economia
e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione
generale, del personale e dei servizi del tesoro si avvale
di SOGEI Spa.».
Note al comma 1288:
- Si riporta il testo dell'art. 18 della legge
24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale):
«Art. 18 (Ordinanza-ingiunzione). - Entro il termine di
trenta giorni dalla data della contestazione o
notificazione della violazione, gli interessati possono far
pervenire all'autorita' competente a ricevere il rapporto a
norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono
chiedere di essere sentiti dalla medesima autorita'.
L'autorita' competente, sentiti gli interessati, ove
questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti
inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se
ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza
motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge
il pagamento, insieme con le spese, all'autore della
violazione ed alle persone che vi sono obbligate
solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di
archiviazione degli atti comunicandola integralmente
all'organo che ha redatto il rapporto.
Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la
restituzione, previo pagamento delle spese di custodia,
delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo
stesso provvedimento. La restituzione delle cose
sequestrate e' altresi' disposta con l'ordinanza di
archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.
Il pagamento e' effettuato all'ufficio del registro o
al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione,
entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di
detto provvedimento, eseguita nelle forme previste
dall'art. 14; del pagamento e' data comunicazione, entro il
trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto,
all'autorita' che ha emesso l'ordinanza.
Il termine per il pagamento e' di sessanta giorni se
l'interessato risiede all'estero.
La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione puo' essere
eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le
modalita' di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.
L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo.
Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa
esecutiva dopo il decorso del termine per proporre
opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione e' proposta,
con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale
si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale
viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato
il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o e'
dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la
stessa.».
- Per il comma 333 dell'art. 1 della citata legge n.
266 del 2005, si veda la nota al comma 1287.
Nota al comma 1290:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 19 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti
per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'
interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale):
«2. Al fine di promuovere il diritto dei giovani alla
formazione culturale e professionale e all'inserimento
nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad
agevolare la realizzazione del diritto dei giovani
all'abitazione, nonche' a facilitare l'accesso al credito
per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo
denominato «Fondo per le politiche giovanili», al quale e'
assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e
di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.».
Nota al comma 1292:
- Si riporta il testo dell'art. 11-quaterdecies del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di
contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in
materia tributaria e finanziaria):
«Art. 11-quaterdecies (Interventi infrastrutturali, per
la ricerca e per l'occupazione). - 1. Per consentire
l'organizzazione e l'adeguamento degli impianti e
attrezzature necessari allo svolgimento dei Campionati
mondiali di nuoto che si terranno a Roma nel 2009 e dei
Giochi del Mediterraneo che si terranno a Pescara nel
medesimo anno, il Dipartimento della protezione civile e'
autorizzato a provvedere con contributi quindicennali nei
confronti dei soggetti competenti. A tal fine e'
autorizzata la spesa annua di 2 milioni di euro per
quindici anni a decorrere dal 2007, nonche' quella annua di
2 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno
2008, da ripartire in eguale misura tra le manifestazioni
di cui al primo periodo del presente comma.
2. [Per l'organizzazione e l'adeguamento
infrastrutturale necessario alla realizzazione del convegno
internazionale interconfessionale, e' autorizzata la spesa
di 5 milioni di euro per l'anno 2006].
3. Per la prosecuzione degli interventi previsti
dall'art. 1, comma 279, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e' autorizzata la spesa di ulteriori 3 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2006; e' altresi' autorizzata la
spesa di ulteriori 1,5 milioni di euro per la prosecuzione
degli interventi previsti dall'art. 1, comma 278, della
citata legge n. 311 del 2004 in favore della Facolta' ivi
indicata della Seconda Universita' degli studi di Napoli.
4. Al comma 2 dell'art. 2 del decreto-legge 24 dicembre
2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «1° luglio 2003» sono
sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2005»;
b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2005»
sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006»;
c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2005» sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006».
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la
fauna selvatica o, se istituti, degli istituti regionali,
possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento
selettivi, distinti per sesso e classi di eta',
regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati
appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei
periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992,
n. 157.
6. Al comma 1 dell'art. 70 del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, e' aggiunta la seguente lettera:
«e-ter) dell'esecuzione di vendemmie di breve durata e a
carattere saltuario, effettuata da studenti e pensionati».
A tal fine e' autorizzata la spesa annua di 200.000 euro
dal 2006.
7. Al fine di garantire i livelli occupazionali nel
parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, e' erogata a
favore dell'ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise
la somma di euro 2.500.000, a decorrere dall'anno 2006, per
consentire la stabilizzazione del personale fuori ruolo
operante presso l'ente. Le relative stabilizzazioni sono
effettuate nei limiti delle risorse assegnate con il
presente comma e nel rispetto delle normative vigenti in
materia di assunzioni, anche in soprannumero. I rapporti di
lavoro in essere con il personale che presta attivita'
professionale e collaborazione presso l'ente parco sono
regolati, sulla base di nuovi contratti che verranno
stipulati dall'ente, a decorrere dal 1° gennaio 2006, fino
alla definitiva stabilizzazione del suddetto personale e,
comunque, non oltre il 31 dicembre 2007 nei limiti delle
risorse di cui al primo periodo. Al relativo onere si
provvede attraverso la riduzione del fondo di cui al
comma 96 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
8. Il comma 12 dell'art. 9 della legge 6 dicembre 1991,
n. 394, e' sostituito dal seguente:
«12. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque
anni».
9. All'art. 17, commi 1, 2 e 6, lettera a), del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive
modificazioni, le parole: «31 dicembre 2005» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006». La
disposizione del presente comma non si applica alle
discariche di II categoria, di tipo A, di tipo ex 2A e alle
discariche per inerti, cui si conferiscono materiali di
matrice cementizia contenenti amianto, per le quali il
termine di conferimento e' fissato alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
10. Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993,
n. 379, e' aumentato, a decorrere dall'anno 2006, ad euro
2.300.000. Per le attivita' e il conseguimento delle
finalita' scientifiche del Polo nazionale di cui alla
tabella A prevista dall'art. 1 della legge 29 ottobre 2003,
n. 291, viene riconosciuto alla Sezione italiana
dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della
cecita' un contributo annuo di euro 750.000. E' concesso un
contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni
2006, 2007 e 2008 in favore dell'ente morale riconosciuto
con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1967,
n. 516. Il contributo di cui all'art. 1, comma 113, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, deve essere inteso come
contributo statale annuo ordinario; a decorrere dall'anno
2006 esso e' pari a 400.000 euro. Per le finalita' di cui
all'art. 1, comma 187, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e' autorizzata per il 2006 la spesa di 15 milioni di
euro e per ciascuno degli anni 2007 e 2008 la spesa di un
milione di euro. In favore della Lega italiana tumori e'
autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno
degli anni 2006, 2007 e 2008.
11. In considerazione del rilievo nazionale e
internazionale nella sperimentazione sanitaria di elevata
specializzazione e nella cura delle patologie nel campo
dell'oftalmologia, per l'anno 2006 e' autorizzata la
concessione di un contributo di 1 milione di euro in favore
della Fondazione «G.B. Bietti» per lo studio e la ricerca
in oftalmologia, con sede in Roma. Allo scopo di promuovere
il miglioramento della salute e di offrire ai cittadini
alti livelli di assistenza ospedaliera, e' autorizzata la
concessione di un contributo associativo nel limite di
50.000 euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008
in favore del Comitato permanente degli Ospedali
dell'Unione europea (Hope) con sede in Belgio. E'
autorizzata la spesa di 219.000 euro per l'anno 2006,
500.000 euro per l'anno 2007 e 500.000 euro per l'anno 2008
per l'interconnessione e la formazione sanitaria tra centri
sanitari all'estero e in Italia che il Ministro della
salute, il Ministro per gli italiani nel mondo, il Ministro
degli affari esteri, il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e il Ministro per
l'innovazione e le tecnologie attuano congiuntamente
avvalendosi, in particolare, dell'Associazione denominata
«Alleanza degli Ospedali italiani nel mondo», da essi
congiuntamente costituita in data 2 febbraio 2004.
12. Il prestito vitalizio ipotecario ha per oggetto la
concessione da parte di aziende ed istituti di credito
nonche' da parte di intermediari finanziari, di cui
all'art. 106 del testo unico di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, di finanziamenti a medio e lungo
termine con capitalizzazione annuale di interessi e spese,
e rimborso integrale in unica soluzione alla scadenza,
assistiti da ipoteca di primo grado su immobili
residenziali, riservati a persone fisiche con eta'
superiore ai 65 anni compiuti.
13. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, emana
uno o piu' decreti, ai sensi dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:
a) il riordino delle disposizioni in materia di
attivita' di installazione degli impianti all'interno degli
edifici;
b) la definizione di un reale sistema di verifiche
degli impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo
primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti
garantendo una effettiva sicurezza;
c) la determinazione delle competenze dello Stato,
delle regioni e degli enti locali secondo i principi di
sussidiarieta' e di leale collaborazione, anche tramite lo
strumento degli accordi in sede di Conferenza unificata di
cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281;
d) la previsione di sanzioni in caso di violazione
degli obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti dalle
lettere a) e b).
14. Per la prosecuzione ed il completamento degli
interventi di cui all'art. 52, comma 21, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, e' autorizzata la spesa di 10
milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
15. Al comma 4 dell'art. 1 della legge 9 dicembre 1998,
n. 426, dopo la lettera p-terdecies), e' aggiunta la
seguente:
«p-quaterdecies) area del territorio di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 19 maggio 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio
2005».
16. Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, la disposizione prevista
dall'art. 2, comma 1, lettera b), dello stesso decreto si
interpreta nel senso che un'area e' da considerare comunque
fabbricabile se e' utilizzabile a scopo edificatorio in
base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente
dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
17. E' autorizzato un contributo quindicennale di 1
milione di euro a decorrere dall'anno 2006 in favore
dell'ANAS Spa per la realizzazione di lavori di raccordo
stradale tra le strade pugliesi SP 231 e SP 238.
18. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive
e' determinata annualmente la quota di risorse del Fondo
speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui
all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, da
destinare, a valere sulla quota erogata a fondo perduto,
agli interventi previsti dal comma 270 dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311.
19. Il primo periodo del comma 1 dell'art. 155 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e' sostituito dal seguente: "Il reddito imponibile dei
soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera a), derivante
dall'utilizzo in traffico internazionale delle navi
indicate nell'art. 8-bis, comma 1, lettera a), del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, iscritte nel registro
internazionale di cui al decreto-legge 30 dicembre 1997, n.
457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1998, n. 30, e dagli stessi armate, nonche' delle navi
noleggiate il cui tonnellaggio non sia superiore al 50 per
cento di quello complessivamente utilizzato, e' determinato
ai sensi della presente sezione qualora il contribuente
comunichi un'opzione in tal senso all'Agenzia delle entrate
entro tre mesi dall'inizio del periodo d'imposta a partire
dal quale intende fruirne con le modalita' di cui al
decreto previsto dall'art. 161".
20. Per la prosecuzione degli interventi previsti
dall'art. 2 della legge 30 luglio 2002, n. 174, nonche' per
la realizzazione di opere di natura sociale, culturale e
sportiva, e' autorizzato un contributo quindicennale di 1
milione di euro a decorrere dall'anno 2006.
21. All'art. 1 del decreto legge 24 dicembre 2003, n.
353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2004, n. 46, al comma 3, dopo le parole: «dell'ambiente
naturale» sono inserite le seguenti: «, le associazioni
riconosciute a carattere nazionale aventi per oggetto
statutario, da piu' di quaranta anni, lo svolgimento o la
promozione di attivita' di ricerca oncologica.».
Nota al comma 1293:
- Si riporta il testo del comma 556 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006), cosi come modificato dalla
presente legge:
«556. Al fine di prevenire fenomeni di disagio
giovanile legato all'uso di sostanze stupefacenti, e'
istituito presso il Ministero della solidarieta' sociale
l'«Osservatorio per il disagio giovanile legato alle
dipendenze». Con decreto del Ministro della solidarieta'
sociale, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e' disciplinata la composizione e
l'organizzazione dell'Osservatorio. Presso il Ministero di
cui al presente comma e' altres` istituito il «Fondo
nazionale per le comunita' giovanili», per azioni di
promozione della salute e di prevenzione dei comportamenti
a rischio e per favorire la partecipazione dei giovani in
materia di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno
delle dipendenze. La dotazione finanziaria del Fondo per
ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 e' fissata in 5
milioni di euro, di cui il 25 per cento e' destinato ai
compiti istituzionali del Ministero della solidarieta'
sociale di comunicazione, informazione, ricerca,
monitoraggio e valutazione, per i quali il Ministero si
avvale del parere dell'Osservatorio per il disagio
giovanile legato alle dipendenze; il restante 75 per cento
del Fondo viene destinato alle associazioni e reti
giovanili individuate con decreto del Ministro della
solidarieta' sociale, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Con tale decreto, di natura regolamentare,
vengono determinati anche i criteri per l'accesso al Fondo
e le modalita' di presentazione delle istanze.».
Nota al comma 1295:
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge
24 dicembre 1957, n. 1295 (Costituzione di un Istituto per
il credito sportivo con sede in Roma):
«Art. 5. L'Istituto puo' concedere contributi per
interessi sui mutui anche se accordati da altre aziende di
credito e dalla Cassa depositi e prestiti per le finalita'
istituzionali, con le disponibilita' di un fondo speciale
costituito presso l'Istituto medesimo e alimentato con il
versamento da parte dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato dell'aliquota ad esso spettante a norma
dell'art. 5 del regolamento di cui al decreto ministeriale
19 giugno 2003, n. 179 del Ministro dell'economia e delle
finanze, nonche' con l'importo dei premi riservati al CONI
a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948,
n. 496, colpiti da decadenza per i quali resta salvo il
disposto dell'art. 90, comma 16, della legge 27 dicembre
2002, n. 289.
Per i mutui assistiti dal contributo agli interessi di
cui al primo comma del presente articolo la relativa rata
di ammortamento verra' ridotta di un ammontare pari
all'importo annuale del contributo concesso.
La concessione del contributo agli interessi puo'
essere sospesa o revocata dall'Istituto nei casi piu' gravi
anche con effetto retroattivo, nei confronti di quei
mutuatari che non si trovassero, a seguito di successivi
controlli, nelle condizioni previste dal contratto di
concessione del finanziamento.».
Nota al comma 1296:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n.
179 (Regolamento recante la disciplina dei concorsi
pronostici su base sportiva):
«Art. 5 (Ripartizione della posta). - 1. La posta dei
concorsi pronostici e' ripartita, secondo quanto gia'
disposto dagli articoli 2 e 5 della legge 24 dicembre 1957,
n. 1295, dall'art. 2 della legge 29 settembre 1965, n.
1117, dall'art. 3 della legge 29 dicembre 1988, n. 555,
dall'art. 27 della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
dall'art. 2 del decreto legislativo 2 dicembre 1999, n. 464
e dall'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,
convertito, con modificazioni, con la legge 8 agosto 2002,
n. 178, nelle seguenti percentuali:
a) aggio al punto di vendita 8%;
b) montepremi: 50%;
c) imposta unica: 33,84%;
d) contributo all'Istituto per il credito sportivo:
2,45%;
e) contributo alle spese di gestione di AAMS:
5,71%.».
Nota al comma 1297:
- Si riporta il testo della lettera a) del comma 19
dell'art. 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181
(Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
dei Ministeri):
«19. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei
Ministri:
a) le funzioni di competenza statale attribuite al
Ministero per i beni e le attivita' culturali dagli
articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, in materia di sport. Entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, lo statuto dell'Istituto
per il credito sportivo e' modificato al fine di prevedere
la vigilanza da parte del Presidente del Consiglio dei
Ministri e del Ministro per i beni e le attivita'
culturali.».
Nota al comma 1298:
- Si riporta il testo del comma 580 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«580. Al Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), cui la
legge 15 luglio 2003, n. 189, ha attribuito compiti
relativi alla promozione dell'attivita' sportiva tra le
persone disabili e di riconoscimento e coordinamento di
tutte le organizzazioni sportive per disabili, e' concesso
un contributo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2006,
2007 e 2008, per la promozione della pratica sportiva di
base e agonistica.».
Note al comma 1299:
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 3 della
legge 9 ottobre 2000, n. 285 (Interventi per i Giochi
olimpici invernali «Torino 2006»):
«7. L'Agenzia termina la propria attivita' il
31 dicembre 2006.».
- Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 10
della legge 9 ottobre 2000, n. 285 (Interventi per i Giochi
olimpici invernali «Torino 2006»):
«Art. 10 (Risorse finanziarie). - 1. Per il
finanziamento degli interventi necessari allo svolgimento
dei Giochi olimpici e delle opere connesse e' autorizzato
il limite d'impegno quindicennale di lire 110 miliardi per
l'anno 2001, quale limite massimo del concorso dello Stato
agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o altre
operazioni finanziarie che l'Agenzia e l'Ente nazionale per
le strade (ANAS) e la Societa' italiana per il traforo
autostradale del Frejus (SITAF), nonche', limitatamente
alle opere connesse di cui all'art. 1, comma 1, la regione
Piemonte, la provincia di Torino, il comune di Torino e la
societa' Gruppo Torinese Trasporti spa, sono autorizzati ad
effettuare, nei limiti della quota che sara' a ciascuno
assegnata con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da emanare successivamente alla predisposizione
del piano degli interventi; le relative rate di
ammortamento per capitale ed interessi sono corrisposte
agli istituti finanziatori da parte del Ministero
dell'economia e delle finanze. Per le medesime finalita' e
per il funzionamento dell'Agenzia e' altresi' concesso
all'Agenzia un contributo straordinario nel limite massimo
di lire 5 miliardi per l'anno 2000, di lire 20 miliardi per
l'anno 2001 e di lire 10 miliardi per l'anno 2002.
2. Per lo svolgimento delle sue funzioni sono inoltre
attribuite all'Agenzia le somme previste alla voce «spese
generali» compresa nel quadro economico di ciascun progetto
delle opere di cui agli allegati 1, 2 e 3, ed eventuali
successive variazioni. Tale importo e' commisurato al 3 per
cento dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle
forniture e dell'importo delle indennita' di
espropriazione. La relativa documentazione e' sottoposta
alla certificazione del collegio dei revisori dei conti al
fine della definitiva quantificazione della somma.».
Nota al comma 1300:
- L'art. 7 della legge 9 ottobre 2000, n. 285
(Interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006»
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 2000, n.
242), abrogato dalla presente legge, recava:
«Art. 7 (Comitato di alta sorveglianza e garanzia).».
Nota al comma 1301:
- Si riporta il testo dell'art. 5 della citata legge
9 ottobre 2000, n. 285:
«Art. 5 (Comitato direttivo). - 1. Il comitato
direttivo provvede alla programmazione annuale delle
attivita' dell'Agenzia, all'approvazione dei bilanci,
all'approvazione delle operazioni finanziarie necessarie
per l'acquisizione delle risorse, secondo i propri atti
organizzativi, e ad ogni altra attivita' necessaria per il
perseguimento dei compiti di cui all'art. 3.
2. Il comitato direttivo e' composto dal direttore
generale, nominato a norma dell'art. 6, dai due
vicedirettori generali, nominati a norma dell'art. 6-bis,
nonche' da nove membri nominati con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, di cui uno su designazione del
Presidente del Consiglio dei ministri, uno su designazione
del Ministro dell'economia e delle finanze, uno su
designazione del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, quattro su designazione, rispettivamente, del
presidente della regione Piemonte, del presidente della
provincia di Torino, del sindaco di Torino e del presidente
del CONI, e due su designazione effettuata d'intesa tra i
legali rappresentanti delle comunita' montane e dei comuni
interessati dalle opere di cui all'art. 1 o sedi di gara.
Il comitato direttivo e' regolarmente costituito quando
sono nominati almeno sette componenti. Il comitato
direttivo delibera a maggioranza dei presenti. In caso di
parita' prevale il voto del direttore generale.
3. I membri del comitato direttivo sono scelti tra
esperti particolarmente qualificati nelle discipline
tecniche, giuridiche ed economiche. Per la validita' delle
deliberazioni del comitato direttivo e' necessaria la
presenza di sette componenti.».
Note al comma 1302:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 della
legge 18 marzo 1991, n. 99 (Interventi urgenti per opere
connesse alla esposizione internazionale «Colombo '92»):
«Art. 1. - 1. Per l'immediata realizzazione di
interventi diretti al completamento dell'area espositiva
della esposizione internazionale «Colombo '92», nonche'
alla realizzazione di opere strettamente correlate
all'evento, il comune di Genova e' autorizzato a stipulare,
anche oltre i limiti di indebitamento previsti dalla
normativa vigente, mutui quindicennali fino all'importo di
lire quattrocentosettanta miliardi, di cui centocinquanta
miliardi a decorrere dal secondo semestre del 1991, con
onere di ammortamento a totale carico dello Stato.
L'importo eventualmente dovuto a titolo di interessi di
preammortamento - maggiorato degli ulteriori interessi
dalla data di inizio dell'ammortamento a quella di scadenza
della prima rata dello stesso, calcolati al medesimo tasso
applicabile, ai sensi di quanto previsto per le operazioni
di mutuo, nel primo semestre dell'ammortamento - sara'
corrisposto unitamente alla prima rata di ammortamento. In
relazione agli oneri di ammortamento e di preammortamento
sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di lire
50 miliardi a decorrere dall'anno 1991 e di lire 23
miliardi a decorrere dall'anno 1992.».
Note al comma 1305:
- Si riporta il testo dell'art. 7-viciesquater del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 (Disposizioni urgenti
per l'universita' e la ricerca, per i beni e le attivita'
culturali, per il completamento di grandi opere
strategiche, per la mobilita' dei pubblici dipendenti, e
per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di
bollo e tasse di concessione, nonche' altre misure
urgenti), cosi come modificato dalla presente legge:
«Art. 7-vicies quater. (Disposizioni in materia di
carte valori). - 1. All'atto del rilascio delle carte
valori di cui all'art. 7-vicies ter da parte delle
competenti amministrazioni pubbliche, i soggetti
richiedenti sono tenuti a corrispondere un importo pari
almeno alle spese necessarie per la loro produzione e
spedizione, nonche' per la manutenzione necessaria
all'espletamento dei servizi ad esse connessi. L'importo e
le modalita' di riscossione sono determinati annualmente
con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per
le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione,
da adottare, in sede di prima attuazione, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
2. Le somme percepite dalle amministrazioni pubbliche
in applicazione del comma 1 sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato e riassegnate con decreti del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero dell'interno, anche in aggiunta alle somme gia'
stanziate, nell'ambito dell'unita' previsionale di base
3.1.5.17 - servizi del Poligrafico dello Stato - dello
stato di previsione del medesimo Ministero. Una quota pari
a euro 1,85 dell'imposta sul valore aggiunto inclusa nel
costo della carta d'identita' elettronica e' riassegnata al
Ministero dell'interno per essere destinata per euro 1,15
alla copertura dei costi di gestione del Ministero medesimo
e per euro 0,70 ai comuni, per la copertura delle spese
connesse alla gestione e distribuzione del documento. Con
decreto del Ministro dell'interno di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le
modalita` di attuazione della presente disposizione. Alle
riassegnazioni previste dal presente comma non si applica
il limite di cui all'art. 1, comma 46, della legge
23 dicembre 2005, n. 266.
3. Al fine di contenere i prezzi di cessione delle
carte valori ed i costi di attivazione, di produzione,
emissione e manutenzione dei centri gestione delle stesse
e' in facolta' dell'Istituto poligrafico e Zecca dello
Stato Spa di stipulare accordi o indire gare con pubbliche
amministrazioni ed anche con soggetti privati, anche allo
scopo di estendere l'operativita' delle carte valori alla
fruizione di servizi, ivi compresi quelli di natura
privatistica. [Gli accordi sono soggetti a ratifica da
parte del Ministero dell'economia e delle finanze di
concerto con il Ministero dell'interno].
4. L'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato Spa puo'
continuare ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura
dello Stato, ai sensi del titolo I del testo unico di cui
al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e con
applicazione dell'art. 417-bis, commi primo e secondo, del
codice di procedura civile.
5. E' abrogato il regio decreto 7 marzo 1926, n. 401.
6. Dall'attuazione dell'art. 7-vicies-ter e del
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.».
Nota al comma 1306:
- Si riporta il testo del comma 65 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«65. A decorrere dall'anno 2007 le spese di
funzionamento della Commissione nazionale per le societa' e
la borsa (CONSOB), dell'Autorita' per la vigilanza sui
lavori pubblici, dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni e della Commissione di vigilanza sui fondi
pensione sono finanziate dal mercato di competenza, per la
parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio
dello Stato, secondo modalita' previste dalla normativa
vigente ed entita' di contribuzione determinate con propria
deliberazione da ciascuna Autorita', nel rispetto dei
limiti massimi previsti per legge, versate direttamente
alle medesime Autorita'. Le deliberazioni, con le quali
sono fissati anche i termini e le modalita' di versamento,
sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei Ministri,
sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per
l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal
ricevimento. Decorso il termine di venti giorni dal
ricevimento senza che siano state formulate osservazioni,
le deliberazioni adottate dagli organismi ai sensi del
presente comma divengono esecutive.».
Nota al comma 1307:
- Si riporta il testo del comma 6-bis dell'art. 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115 (testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia. - Testo A),
cosi come modificato dalla presente legge:
«6-bis. Per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali
amministrativi regionali e al Consiglio di Stato il
contributo dovuto e' di euro 500; per i ricorsi previsti
dall'art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, per
quelli previsti dall'art. 25, comma 5, della legge 7 agosto
1990, n. 241, per i ricorsi aventi ad oggetto il diritto di
cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel
territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella
sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo
dovuto e' di euro 250; per i ricorsi previsti dall'art.
23-bis, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,
nonche¨ da altre disposizioni che richiamano il citato art.
23-bis, il contributo dovuto e' di euro 1.000; per i
predetti ricorsi in materia di affidamento di lavori,
servizi e forniture, nonche¨ di provvedimenti delle
Autorita', il contributo dovuto e' di euro 2.000. L'onere
relativo al pagamento dei suddetti contributi e' dovuto in
ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di
compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si
e' costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza
si determina con il passaggio in giudicato della sentenza.
Non e' dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti
dall'art. 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il
diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della
direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico
all'informazione ambientale.».
Nota al comma 1309:
- Si riporta il testo dei commi 306, 307, 308 e 309
dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005):
«306. All'art. 10, comma 4, del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, le parole: «il processo di valore inferiore a euro
1.100 e» sono soppresse.».
«307. I commi 1 e 2 dell'art. 13 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
n. 115, sono sostituiti dai seguenti:
1. Il contributo unificato e' dovuto nei seguenti
importi:
a) euro 30 per i processi di valore fino a 1.100
euro;
b) euro 70 per i processi di valore superiore a euro
1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria
giurisdizione, nonche' per i processi speciali di cui al
libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura
civile;
c) euro 170 per i processi di valore superiore a euro
5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di
valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice
di pace;
d) euro 340 per i processi di valore superiore a euro
26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e
amministrativi di valore indeterminabile;
e) euro 500 per i processi di valore superiore a euro
52.000 e fino a euro 260.000;
f) euro 800 per i processi di valore superiore a euro
260.000 e fino a euro 520.000;
g) euro 1.110 per i processi di valore superiore a
euro 520.000.
2. Per i processi di esecuzione immobiliare il
contributo dovuto e' pari a euro 200. Per gli altri
processi esecutivi lo stesso importo e' ridotto della
meta'. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il
contributo dovuto e' pari a euro 120.».
«308. L'art. 46, comma 1, della legge 21 novembre 1991,
n. 374, e' sostituito dal seguente:
1. Le cause e le attivita' conciliative in sede non
contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro
1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono
soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato,
secondo gli importi previsti dall'art. 13 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, e successive modificazioni.».
«309. Il maggior gettito derivante dall'applicazione
delle disposizioni di cui ai commi da 306 a 308 e' versato
al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato
di previsione del Ministero della giustizia per il
pagamento di debiti pregressi nonche' per l'adeguamento
delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari e allo
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per le spese riguardanti il funzionamento del
Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi
regionali.».
Note al comma 1310:
- La legge 25 luglio 2000, n. 209 (Misure per la
riduzione del debito estero dei Paesi a piu' basso reddito
e maggiormente indebitati), e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 28 luglio 2000, n. 175.
Nota al comma 1314:
- La legge 31 dicembre 1998, n. 477 (Autorizzazione di
spesa per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione
di immobili da adibire a sedi di rappresentanze
diplomatiche e di uffici consolari, nonche' di alloggi per
il personale), e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
12 gennaio 1999, n. 8.
Nota al comma 1315:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 2 maggio
1983, n. 185 (Modifica della tabella dei diritti da
riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari):
«Art. 1. La tabella dei diritti da riscuotere dagli
uffici diplomatici e consolari di cui all'art. 56 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
200, relativo alle disposizioni sulle funzioni e sui poteri
consolari, e' sostituita da quella annessa alla presente
legge.
Detta tabella dovra' essere munita del visto dei
Ministri degli affari esteri, del tesoro e delle finanze.».
Note al comma 1317:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 1 del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti
nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico,
sociale e territoriale):
«5. E' istituito presso il Ministero dell'economia e
delle finanze un apposito Fondo con la dotazione di
34.180.000 euro per l'anno 2005, di 39.498.000 euro per
l'anno 2006, di 38.700.000 euro per l'anno 2007 e di
42.320.000 euro a decorrere dall'anno 2008, per le esigenze
connesse all'istituzione del Sistema d'informazione visti,
finalizzato al contrasto della criminalita' organizzata e
della immigrazione illegale attraverso lo scambio tra gli
Stati membri dell'Unione europea di dati relativi ai visti,
di cui alla decisione 2004/512/CE dell'8 giugno 2004 del
Consiglio. Al riparto del Fondo di cui al presente comma si
provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta dei Ministri competenti. All'onere di
cui al presente comma si provvede:
a) quanto a euro 4.845.000 per il 2005, a euro
15.000.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo
parzialmente utilizzando, per euro 1.345.000 per il 2005 e
per euro 15.000.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007,
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri
e, per euro 3.500.000 per il 2005, l'accantonamento
relativo al Ministero dell'interno;
b) a euro 22.566.000 per il 2007 e ad euro 42.320.000
a decorrere dal 2008, mediante utilizzo di parte delle
maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'art. 7,
comma 3;
c) quanto a euro 29.335.000 per il 2005, a euro
24.498.000 per il 2006 e ad euro 1.134.000 per il 2007,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto
capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al predetto Ministero.».
- Si riporta il testo dell'art. 152 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
(Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri):
«Art. 152 (Contingente e durata del contratto). - Le
rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima
categoria e gli istituti italiani di cultura possono
assumere personale a contratto per le proprie esigenze di
servizio, previa autorizzazione dell'Amministrazione
centrale, nel limite di un contingente complessivo pari a
2.277 unita'. Gli impiegati a contratto svolgono le
mansioni previste nei contratti individuali, tenuto conto
dell'organizzazione del lavoro esistente negli uffici
all'estero.
Il contratto di assunzione e' stipulato a tempo
indeterminato, con un periodo di prova di nove mesi, alla
scadenza del quale, sulla base di una relazione del capo
dell'ufficio, si provvede a disporre la conferma o la
risoluzione del contratto.».
Note al comma 1322:
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 della legge
28 luglio 2004, n. 193 (Proroga e rifinanziamento della
legge 16 marzo 2001, n. 72, recante interventi a tutela del
patrimonio storico e culturale delle comunita' degli esuli
italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia, e della
legge 21 marzo 2001, n. 73, recante interventi in favore
della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia),
pubblicata nella Gazzazzetta Ufficiale 3 agosto 2004, n.
180:
«Art. 1. (Proroga e rifinanziamento della legge
16 marzo 2001, n. 72). - 1. Per le finalita' di cui
all'art. 1, comma 1, della legge 16 marzo 2001, n. 72, e'
autorizzata la spesa di euro 1.550.000 per ciascuno degli
anni 2004, 2005 e 2006.
2. All'art. 1, comma 4, della legge 16 marzo 2001, n.
72, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «da stipulare tra», sono inserite
le seguenti: «il Ministero degli affari esteri,»;
b) la parola: «sentiti» e' sostituita dalla seguente:
«sentita»;
c) le parole: «e il Ministero degli affari esteri»
sono soppresse;
d) dopo le parole: «Alla ripartizione delle somme
stanziate provvede annualmente il Ministro per i beni e le
attivita' culturali» sono aggiunte le seguenti: «, con
proprio decreto, di concerto con il Ministro degli affari
esteri».
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1,
pari a euro 1.550.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e
2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2004, allo scopo parzialmente utilizzando 1'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
«Art. 2. Proroga e rifinanziamento della legge 21 marzo
2001, n. 73. - 1. Le disposizioni di cui all'art. 1 della
legge 21 marzo 2001, n. 73, sono prorogate al 31 dicembre
2006. A tale scopo e' autorizzata la spesa di euro
4.650.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1,
pari a euro 4.650.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e
2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
Note al comma 1323:
- Si riporta il testo dell'art. 56 della legge
27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2003):
«Art. 56 (Fondo per progetti di ricerca). - 1. E'
istituito un fondo finalizzato al finanziamento di progetti
di ricerca, di rilevante valore scientifico, anche con
riguardo alla tutela della salute e all'innovazione
tecnologica, con una dotazione finanziaria di 225 milioni
di euro per l'anno 2003 e di 100 milioni di euro per l'anno
2004, 92,758 milioni di euro per l'anno 2005, 97,934
milioni di euro per l'anno 2006 e 100 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2007. Alla ripartizione del fondo,
istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, tra le diverse finalita'
provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, con
proprio decreto, su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, sentiti i Ministri
dell'economia e delle finanze, della salute e per
l'innovazione tecnologica. Con lo stesso decreto sono
stabiliti procedure, modalita' e strumenti per l'utilizzo
delle risorse, assicurando in via prioritaria il
finanziamento dei progetti presentati da soggetti che
abbiano ottenuto, negli anni precedenti, un eccellente
risultato nell'utilizzo e nella capacita' di spesa delle
risorse comunitarie assegnate e delle risorse finanziarie
provenienti dai programmi quadro di ricerca dell'Unione
europea o dai Fondi strutturali.».
Nota al comma 1324:
- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi):
«Art. 12. (Deduzioni per oneri di famiglia). - 1. Dal
reddito complessivo si deducono per oneri di famiglia i
seguenti importi:
a) 3.200 euro per il coniuge non legalmente ed
effettivamente separato;
b) 2.900 euro per ciascun figlio, compresi i figli
naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o
affiliati, nonche' per ogni altra persona indicata
nell'art. 433 del codice civile che conviva con il
contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti
da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria da ripartire
tra coloro che hanno diritto alla deduzione.
2. La deduzione di cui al comma 1, lettera b), e'
aumentata a:
a) 3.450 euro, per ciascun figlio di eta' inferiore a
tre anni;
b) 3.200 euro, per il primo figlio se l'altro
genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il
contribuente non e' coniugato o se coniugato, si e'
successivamente legalmente ed effettivamente separato,
ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del
solo contribuente e questi non e' coniugato o, se
coniugato, si e' successivamente legalmente ed
effettivamente separato;
c) 3.700 euro, per ogni figlio portatore di handicap
ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
3. Le deduzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano a
condizione che le persone alle quali si riferiscono
possiedano un reddito complessivo, computando anche le
retribuzioni corrisposte da enti e organismi
internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e
missioni, nonche' quelle corrisposte dalla Santa Sede,
dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti
centrali della Chiesa cattolica, non superiore a lire
5.500.000, al lordo degli oneri deducibili.
4. Le deduzioni di cui ai commi 1 e 2 sono rapportate a
mese e competono dal mese in cui si sono verificate a
quello in cui sono cessate le condizioni richieste.
4-bis. Dal reddito complessivo si deducono, fino ad un
massimo di 1.820 euro, le spese documentate sostenute dal
contribuente per gli addetti alla propria assistenza
personale nei casi di non autosufficienza nel compimento
degli atti della vita quotidiana. Le medesime spese sono
deducibili anche se sono state sostenute nell'interesse
delle persone indicate nell'art. 433 del codice civile.
4-ter. Le deduzioni di cui ai commi 1, 2 e 4-bis
spettano per la parte corrispondente al rapporto tra
l'ammontare di 78.000 euro, aumentato delle medesime
deduzioni e degli oneri deducibili di cui all'art. 10, e
diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 78.000
euro. Se il predetto rapporto e' maggiore o uguale a 1, la
deduzione compete per intero; se lo stesso e' zero o minore
di zero, la deduzione non compete; negli altri casi, ai
fini del predetto rapporto, si computano le prime quattro
cifre decimali.».
Nota al comma 1327:
- Si riporta il testo dell'art. 21 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per
favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei
conti pubblici), cosi come modificato dalla presente legge:
«Art. 21 (Assegno per ogni secondo figlio e incremento
del Fondo nazionale per le politiche sociali). - 1. Per
ogni figlio nato dal 1° dicembre 2003 e fino al 31 dicembre
2004, secondo od ulteriore per ordine di nascita, e,
comunque, per ogni figlio adottato nel medesimo periodo,
alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie, e'
concesso un assegno pari ad euro 1.000.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, e' istituita,
nell'ambito dell'INPS, una speciale gestione con una
dotazione finanziaria complessiva di 308 milioni di euro.
3. L'assegno e' concesso dai comuni. I comuni
provvedono ad informare gli interessati invitandoli a
certificare il possesso dei requisiti all'atto
dell'iscrizione all'anagrafe dei nuovi nati.
4. L'assegno, ferma restando la titolarita' in capo ai
comuni, e' erogato dall'I.N.P.S. sulla base dei dati
forniti dai comuni medesimi, secondo modalita' da definire
nell'ambito dei decreti di cui al comma 5.
5. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono emanate le necessarie disposizioni per l'attuazione
del presente articolo.
6. Per il finanziamento delle politiche in favore delle
famiglie il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui
all'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni, e' incrementato di 232
milioni di euro per l'anno 2004.
6-bis. (abrogato).
6-ter. Gli imprenditori artigiani iscritti nei relativi
albi provinciali possono avvalersi, in deroga alla
normativa previdenziale vigente, di collaborazioni
occasionali di parenti entro il terzo grado, aventi anche
il titolo di studente, per un periodo complessivo nel corso
dell'anno non superiore a novanta giorni. Le collaborazioni
suddette devono avere carattere di aiuto, a titolo di
obbligazione morale e percio' senza corresponsione di
compensi ed essere prestate nel caso di temporanea
impossibilita' dell'imprenditore artigiano all'espletamento
della propria attivita' lavorativa. E' fatto, comunque,
obbligo dell'iscrizione all'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali.
7. Per le finalita' del presente articolo e'
autorizzata la spesa di 287 milioni di euro per l'anno 2003
e di 253 milioni di euro per l'anno 2004. Al relativo onere
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello Stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.».
Nota al comma 1328:
- Si riporta il testo del comma 11 dell'art. 2 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2004):
«11. E' istituita l'addizionale comunale sui diritti
d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili. L'addizionale e'
pari a 2,50 euro per passeggero imbarcato ed e' versata
all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva
riassegnazione quanto a 30 milioni di euro, in un apposito
fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti destinato a compensare ENAV Spa, secondo
modalita' regolate dal contratto di servizio di cui
all'art. 9 della legge 21 dicembre 1996, n. 665, per i
costi sostenuti da ENAV Spa per garantire la sicurezza ai
propri impianti e per garantire la sicurezza operativa e,
quanto alla residua quota, in un apposito fondo istituito
presso il Ministero dell'interno e ripartito sulla base del
rispettivo traffico aeroportuale secondo i seguenti
criteri:
a) il 40 per cento del totale a favore dei comuni del
sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la
media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie
del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale
sul totale del sedime; percentuale della superficie totale
del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati;
b) al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela
dell'incolumita' delle persone e delle strutture, il 60 per
cento del totale per il finanziamento di misure volte alla
prevenzione e al contrasto della criminalita' e al
potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali
e nelle principali stazioni ferroviarie.».
Nota al comma 1333:
- Si riporta il testo del comma 52 dell'art. 145 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001):
«52. Il programma speciale di reindustrializzazione di
cui all'art. 5 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989,
n. 181, e' integrato con la previsione dello sviluppo di un
polo di ricerca e di attivita' industriali ad alta
tecnologia nel territorio del comune di Genova anche in
relazione all'attuazione dell'art. 4 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Per finanziare gli
interventi previsti da tale integrazione e' autorizzata la
spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2001,
2002 e 2003. Le risorse di cui al presente comma non
possono essere utilizzate per altre finalita' fino al
31 dicembre 2006.».
Nota ai commi 1334 - 1335 - 1336 - 1337 - 1338:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143 (Disposizioni in materia
di commercio con l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4,
lettera c), e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59), cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Funzioni). - 1. La societa' e' autorizzata a
rilasciare garanzie, nonche' ad assumere in assicurazione i
rischi di carattere politico, catastrofico, economico,
commerciale e di cambio ai quali sono esposti, direttamente
o indirettamente secondo quanto stabilito ai sensi del
comma 3, gli operatori nazionali e le loro controllate e
collegate estere nella loro attivita' con l'estero e di
internazionalizzazione dell'economia italiana; la societa'
e' altresi' autorizzata a rilasciare, a condizioni di
mercato, garanzie e coperture assicurative per imprese
estere relativamente ad operazioni che siano di rilievo
strategico per l'economia italiana sotto i profili
dell'internazionalizzazione, della sicurezza economica e
dell'attivazione di processi produttivi e occupazionali in
Italia. Le garanzie e le assicurazioni possono essere
rilasciate anche a banche nazionali, nonche' a banche
estere od operatori finanziari italiani od esteri quando
rispettino adeguati principi di organizzazione, vigilanza,
patrimonializzazione ed operativita', per crediti concessi
sotto ogni forma e destinati al finanziamento delle
suddette attivita', nonche' quelle connesse o strumentali.
2. La societa' puo' concludere accordi di
riassicurazione e di coassicurazione con enti o imprese
italiani, autorizzati, nonche' con enti od imprese esteri
ed organismi internazionali; la societa' puo' altresi'
stipulare altri contratti di copertura del rischio
assicurativo, a condizioni di mercato con primari operatori
del settore.
3. Le operazioni e le categorie di rischi assicurabili
sono definite con delibera del Comitato interministeriale
per la programmazione economica, su proposta del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
di concerto con il Ministero del commercio con l'estero,
tenendo anche conto degli accordi internazionali, nonche'
della normativa e degli indirizzi dell'Unione europea in
materia di privatizzazione dei rischi di mercato e di
armonizzazione dei sistemi comunitari di assicurazione dei
crediti all'esportazione gestiti con il sostegno dello
Stato.».
Note al comma 1339:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge
27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni
(Istituzione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di
Stato):
«Art. 2 (Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato).
- 1. E' istituito presso la Banca d'Italia un conto
denominato «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato»,
di seguito denominato «Fondo». Esso ha lo scopo di ridurre,
secondo le modalita' previste dalla presente legge, la
consistenza dei titoli di Stato in circolazione.
2. L'amministrazione del Fondo di cui al comma 1 e'
attribuita al Ministro del tesoro, coadiuvato da un
Comitato consultivo composto:
a) dal Direttore generale del tesoro, che lo
presiede;
b) dal Ragioniere generale dello Stato;
c) dal Direttore generale delle entrate del Ministero
delle finanze;
d) dal Direttore generale del territorio del
Ministero delle finanze.
3. Il Ministro del tesoro presenta annualmente al
Parlamento, in allegato al conto consuntivo, una relazione
sull'amministrazione del Fondo.»
- Si riporta il testo del terzo comma dell'art. 2445
del codice civile:
«La deliberazione puo' essere eseguita soltanto dopo
novanta giorni dal giorno dell'iscrizione nel registro
delle imprese, purche' entro questo termine nessun
creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto
opposizione.».
Note al comma 1340:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 9 del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80
(Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per
lo sviluppo economico, sociale e territoriale):
«3. Per fruire del contributo, l'impresa concentrataria
inoltra, a decorrere dalla data di ultimazione del processo
di concentrazione, un'apposita istanza in via telematica al
Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, che
ne rilascia, in via telematica, certificazione della data
di avvenuta presentazione. L'Agenzia delle entrate esamina
le istanze secondo l'ordine cronologico di presentazione, e
comunica, in via telematica, entro trenta giorni dalla
presentazione dell'istanza, il riconoscimento del
contributo ovvero il diniego del contributo stesso per
carenza dei presupposti desumibili dall'istanza ovvero per
l'esaurimento dei fondi stanziati, pari a 34 milioni di
euro per l'anno 2005, 110 milioni di euro per l'anno 2006 e
57 milioni di euro per l'anno 2007.».
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 2 del
decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156
(Disposizioni urgenti in materia di entrate):
«4. Per fruire del contributo, l'impresa concentrataria
inoltra un'apposita istanza in via telematica al Centro
operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, che ne
rilascia, in via telematica e con procedura automatizzata,
certificazione della data di avvenuta presentazione.
L'Agenzia delle entrate esamina le istanze secondo l'ordine
cronologico di presentazione, fino ad esaurimento dei fondi
stanziati, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2005, 242
milioni di euro per l'anno 2006 e 122 milioni di euro per
l'anno 2007, e comunica, in via telematica, entro trenta
giorni dalla presentazione dell'istanza, il diniego del
contributo per carenza dei presupposti desumibili
dall'istanza, ovvero per l'esaurimento dei fondi
stanziati.».
Nota al comma 1343:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 della
legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti), cosi'
come modificato dalla presente legge:
«2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive
in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui
e' stata realizzata la condotta produttiva di danno,
ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla
data della sua scoperta.».
Nota al comma 1344:
- Si riporta il testo del comma 27 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006), cosi' come modificato dalla
presente legge:
«27. Nello stato di previsione del Ministero
dell'interno e' istituito un Fondo da ripartire per le
esigenze correnti connesse all'acquisizione di beni e
servizi dell'amministrazione, con una dotazione, per l'anno
2006, di 100 milioni di euro, di 30 milioni di euro per
l'anno 2007 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni
2008 e 2009. Con decreti del Ministro dell'interno, da
comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero
dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale
del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni
parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla
ripartizione del Fondo tra le unita' previsionali di base
interessate del medesimo stato di previsione.».
Note al comma 1346:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.».
- Si riporta il testo dell'art. 27 della legge 7 agosto
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi):
«Art. 27 (Commissione per l'accesso ai documenti
amministrativi). - 1. E' istituita presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri la Commissione per l'accesso ai
documenti amministrativi.
2. La Commissione e' nominata con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio
dei Ministri. Essa e' presieduta dal sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed e'
composta da dodici membri, dei quali due senatori e due
deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere,
quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile
1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi di
autogoverno, due fra i professori di ruolo in materie
giuridiche e uno fra i dirigenti dello Stato e degli altri
enti pubblici. E' membro di diritto della Commissione il
capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei
Ministri che costituisce il supporto organizzativo per il
funzionamento della Commissione. La Commissione puo'
avvalersi di un numero di esperti non superiore a cinque
unita', nominati ai sensi dell'art. 29 della legge
23 agosto 1988, n. 400.
3. La Commissione e' rinnovata ogni tre anni. Per i
membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di
scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso
del triennio.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, a decorrere dall'anno 2004, sono determinati i
compensi dei componenti e degli esperti di cui al comma 2,
nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5. La Commissione adotta le determinazioni previste
dall'art. 25, comma 4; vigila affinche' sia attuato il
principio di piena conoscibilita' dell'attivita' della
pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati
dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla
trasparenza dell'attivita' della pubblica amministrazione,
che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei
Ministri; propone al Governo modifiche dei testi
legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la
piu' ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'art.
22.
6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare
alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le
informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione
di quelli coperti da segreto di Stato.
7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di
cui al comma 1 dell'art. 18, le misure ivi previste sono
adottate dalla Commissione di cui al presente articolo.».
Nota al comma 1347:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 10 del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica):
«5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
Note al comma 1349:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 3 del
decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4
(Interventi straordinari per il riordino e il risanamento
economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino), cosi'
come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Provvedimenti urgenti per il risanamento
dell'Ordine Mauriziano). - 1. Dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e per un periodo di trentasei
mesi:
a) non possono essere intraprese o proseguite azioni
esecutive nei confronti della Fondazione per debiti
dell'Ente, insoluti alla data predetta;
b) le procedure esecutive pendenti, per le quali sono
scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte
dell'Ordine Mauriziano, ovvero la stessa opposizione,
benche' proposta, sia stata rigettata, sono dichiarate
estinte dal giudice; gli importi dei relativi debiti sono
inseriti nella massa passiva di cui alla lettera e), a
titolo di capitale, accessori e spese;
c) i pignoramenti eventualmente gia' eseguiti non
hanno efficacia e non vincolano la Fondazione ed il
tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini
della Fondazione e le finalita' di legge;
d) i debiti insoluti alla data di entrata in vigore
del presente decreto non producono interessi, ne' sono
soggetti a rivalutazione monetaria;
e) il legale rappresentante della Fondazione assume
le funzioni di Commissario straordinario e provvede al
ripiano dell'indebitamento pregresso con i mezzi consentiti
dalla legge. A tale fine provvede all'accertamento della
massa passiva risultante dai debiti insoluti per capitale,
interessi e spese ed istituisce apposita gestione separata,
nella quale confluiscono i debiti e i crediti maturati fino
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Nell'ambito di tale gestione separata e', altresi', formata
la massa attiva con l'impiego anche del ricavato
dall'alienazione dei cespiti appartenenti al patrimonio
disponibile della Fondazione, delle sovvenzioni
straordinarie e delle altre eventuali entrate non vincolate
per legge o per destinazione, per il pagamento anche
parziale dei debiti, mediante periodici stati di
ripartizione, secondo i privilegi e le graduazioni previsti
dalla legge;
f) avverso il provvedimento del legale rappresentante
della Fondazione che prevede l'esclusione, totale o
parziale, di un credito dalla massa passiva, i creditori
esclusi possono proporre ricorso, entro il termine di
trenta giorni dalla notifica, al Ministro dell'interno, che
si pronuncera' entro sessanta giorni dal ricevimento
decidendo allo stato degli atti;
g) il legale rappresentante della Fondazione e'
autorizzato a definire transattivamente, con propria
determinazione, le pretese dei creditori, in misura non
superiore al 70 per cento di ciascun debito complessivo,
con rinuncia ad ogni altra pretesa e con la liquidazione
obbligatoria entro trenta giorni dalla conoscenza
dell'accettazione della transazione.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 del gia'
citato decreto-legge n. 277 del 2004:
«Art. 1 (Ente Ordine Mauriziano di Torino). - 1. L'Ente
Ordine Mauriziano di Torino, ente ospedaliero di seguito
denominato «Ente» e' costituito dai presidi ospedalieri
Umberto I di Torino e Istituto per la ricerca e la cura del
cancro (IRCC) di Candiolo (Torino).»
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2 del gia'
citato decreto-legge n. 277 del 2004:
«Art. 2 (Costituzione della Fondazione Ordine
Mauriziano). - 1. E' costituita la Fondazione Ordine
Mauriziano con sede in Torino, di seguito denominata:
«Fondazione.».
Nota al comma 1350:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 2 del gia'
citato decreto-legge n. 277 del 2004:
«2. Il patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ente,
con esclusione dei presidi ospedalieri di cui all'art. 1,
comma 1, e' trasferito alla Fondazione di cui al comma 1,
sulla cui gestione vigila un comitato costituito da cinque
membri di cui: uno nominato dal Presidente del Consiglio
dei Ministri, con funzioni di presidente del comitato; uno
nominato dal Ministro dell'interno; uno nominato dal
Ministro per i beni e le attivita' culturali; uno nominato
dalla regione Piemonte; uno nominato dall'Ordinario
diocesano di Torino. Gli eventuali oneri per il
funzionamento di detto comitato sono a carico della
gestione dell'Ente Ordine Mauriziano. Il comitato presenta
una relazione annuale al Presidente del Consiglio dei
Ministri che provvede alla trasmissione alle competenti
commissioni parlamentari.».
Nota al comma 1351:
- Si riporta il testo dell'art. 117 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle
assicurazioni private pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
13 ottobre 2005, n. 239, S.O.), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 117 (Separazione patrimoniale). - 1. I premi
pagati all'intermediario e le somme destinate ai
risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese di
assicurazione, se regolati per il tramite
dell'intermediario, sono versati in un conto separato, del
quale puo' essere titolare anche l'intermediario
espressamente in tale qualita', e che costituiscono un
patrimonio autonomo rispetto a quello dell'intermediario
medesimo.
2. Sul conto separato non sono ammesse azioni,
sequestri o pignoramenti da parte di creditori diversi
dagli assicurati e dalle imprese di assicurazione. Sono
ammesse le azioni da parte dei loro creditori ma nei limiti
della somma rispettivamente spettante al singolo assicurato
o alla singola impresa di assicurazione.
3. Sul conto separato non operano le compensazioni
legale e giudiziale e non puo' essere pattuita la
compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal
depositario nei confronti dell'intermediario.
3-bis. Sono esenti dagli obblighi previsti dal comma 1
gli intermediari di cui all'art. 109, comma 2,
lettere a), b) e d), che possano documentare in modo
permanente con fideiussione bancaria una capacita'
finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un
minimo di euro 15.000.».
Nota al comma 1352:
- La legge della regione Piemonte 16 giugno 2006, n. 21
reca «Interventi per lo sviluppo economico post-olimpico»
ed e' pubblicata nel B.U. Piemonte 22 giugno 2006, n. 25.
Nota al comma 1353:
- Si riporta il testo dell'art. 11-bis della legge
5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio)
introdotto dall'art. 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362:
«Art. 11-bis. (Fondi speciali). - 1. La legge
finanziaria in apposita norma prevede gli importi dei fondi
speciali destinati alla copertura finanziaria di
provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati
nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio
pluriennale ed in particolare di quelli correlati al
perseguimento degli obiettivi del documento di
programmazione finanziaria deliberato dal Parlamento. In
tabelle allegate alla legge finanziaria sono indicate,
distintamente per la parte corrente e per la parte in conto
capitale, le somme destinate alla copertura dei predetti
provvedimenti legislativi ripartiti per Ministeri e per
programmi. Nella relazione illustrativa del disegno di
legge finanziaria, con apposite note, sono indicati i
singoli provvedimenti legislativi che motivano lo
stanziamento proposto per ciascun Ministero e per i singoli
programmi. I fondi speciali di cui al presente comma sono
iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro
in appositi capitoli la cui riduzione, ai fini della
integrazione per competenza e cassa di capitoli esistenti o
di nuovi capitoli, puo' avvenire solo dopo la pubblicazione
dei provvedimenti legislativi che li utilizzano.
2. Gli importi previsti nei fondi di cui al comma 1
rappresentano il saldo fra accantonamenti di segno positivo
per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e
accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o
incremento di entrate. Gli accantonamenti di segno negativo
sono collegati mediante apposizione della medesima lettera
alfabetica, ad uno o piu' accantonamenti di segno positivo
o parte di essi, la cui utilizzazione resta subordinata
all'entrata in vigore del provvedimento legislativo
relativo al corrispondente accantonamento di segno negativo
e comunque nei limiti della minore spesa o delle maggiori
entrate da essi previsti per ciascuno degli anni
considerati. A seguito dell'approvazione dei provvedimenti
legislativi relativi ad accantonamenti negativi, con
decreto del Ministro del tesoro, gli importi derivanti da
riduzioni di spesa o incrementi di entrata sono portati
rispettivamente in diminuzione ai pertinenti capitoli di
spesa ovvero in aumento dell'entrata del bilancio e
correlativamente assegnati in aumento alle dotazioni dei
fondi di cui al comma 1.
3. Gli accantonamenti di segno negativo possono essere
previsti solo nel caso in cui i corrispondenti progetti di
legge siano stati presentati alle Camere.
4. Le quote dei fondi di cui al presente articolo non
possono essere utilizzate per destinazioni diverse da
quelle previste nelle relative tabelle per la copertura
finanziaria di provvedimenti adottati ai sensi dell'art.
77, secondo comma, della Costituzione, salvo che essi
riguardino spese di primo intervento per fronteggiare
calamita' naturali o improrogabili esigenze connesse alla
tutela della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza
economico-finanziaria.
5. Le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se
non corrispondono a progetti di legge gia' approvati da un
ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale non
utilizzate entro l'anno cui si riferiscono costituiscono
economie di bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad
obblighi internazionali ovvero ad obbligazioni risultanti
dai contratti o dai provvedimenti di cui al comma 3,
lettera h), dell'art. 11, la copertura finanziaria prevista
per il primo anno resta valida anche dopo il termine di
scadenza dell'esercizio a cui si riferisce purche' il
provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno
ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno
successivo. Le economie di spesa da utilizzare a tal fine
nell'esercizio successivo formano oggetto di appositi
elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro del
tesoro entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono allegati
al conto consuntivo del Ministero del tesoro. In tal caso,
le nuove o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei
relativi provvedimenti legislativi sono comunque iscritte
nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in
vigore i provvedimenti stessi e sono portate in aumento dei
limiti dei saldi previsti dal comma 3, lettera b),
dell'art. 11.».
Nota al comma 1355:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 11 della
gia' citata legge n. 468 del 1978:
«3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
competenza, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni
contabili pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e
degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla
determinazione del quantum della prestazione, afferenti
imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in
vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui
essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte
conseguenti all'andamento dell'inflazione;
c) la determinazione, in apposita tabella, per le
leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle
quote destinate a gravare su ciascuno degli anni
considerati;
d) la determinazione, in apposita tabella, della
quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui
quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
e) la determinazione, in apposita tabella, delle
riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella,
per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per
le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno
stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
tra le spese in conto capitale;
g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art.
11-bis e le corrispondenti tabelle;
h) l'importo complessivo massimo destinato, in
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al
rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma
dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle
modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente da pubbliche amministrazioni non
compreso nel regime contrattuale;
i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate
alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o
riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si
caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento
dei saldi di cui alla lettera a);
i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o
riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato
direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con
esclusione di interventi di carattere localistico o
microsettoriale;
i-quater) norme recanti misure correttive degli
effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11-ter,
comma 7.».
Nota al comma 1356:
- Per la lettera e), comma 3 dell'art. 11 della legge
5 agosto 1978, n. 468, si veda la nota al comma 1355.
Nota al comma 1359:
- Per la lettera i-quater), comma 3 dell'art. 11 della
gia' citata legge n. 468 del 1978, si veda la nota al
comma 1355.
Nota al comma 1360:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 46 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002):
«4. In apposito allegato al disegno di legge
finanziaria sono analiticamente indicati le autorizzazioni
di spesa e gli stanziamenti che confluiscono in ciascuno
dei fondi di cui al presente articolo.».
Nota al comma 1361:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 11 della
gia' citata legge n. 468 del 1978:
«5. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della
Costituzione, la legge finanziaria puo' disporre, per
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale,
nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e
nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art.
11-bis, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti
delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie
e contributive e delle riduzioni permanenti di
autorizzazioni di spesa corrente.».



 
... continua dal documento precedente ...




Nota al comma 1216:
- Si riporta il testo del paragrafo 2 dell'art. 228 del
Trattato 25 marzo 1957 istitutivo della Comunita' europea:
«2. Se ritiene che lo Stato membro in questione non
abbia preso detti provvedimenti, la Commissione, dopo aver
dato a tale Stato la possibilita' di presentare le sue
osservazioni, formula un parere motivato che precisa i
punti sui quali lo Stato membro in questione non si e'
conformato alla sentenza della Corte di giustizia.».
Nota al comma 1217:
- La legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed
esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali firmata a
Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla
Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952), e'
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 settembre
1955, n. 221.
Nota al comma 1218:
- La legge 20 ottobre 1984, n. 720 (Istituzione del
sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici),
e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 ottobre
1984, n. 298.
Nota al comma 1221:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
Note al comma 1223:
- Si riporta il testo dell'art. 87 del Trattato
25 marzo 1957 che istituisce la Comunita' europea:
«Art. 87 (ex art. 92). - 1. Salvo deroghe contemplate
dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato
comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati
membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante
risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo
talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di
falsare la concorrenza.
2. Sono compatibili con il mercato comune:
a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli
consumatori, a condizione che siano accordati senza
discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati
dalle calamita' naturali oppure da altri eventi
eccezionali;
c) gli aiuti concessi all'economia di determinate
regioni della Repubblica federale di Germania che risentono
della divisione della Germania, nella misura in cui sono
necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da
tale divisione.
3. Possono considerarsi compatibili con il mercato
comune:
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo
economico delle regioni ove il tenore di vita sia
anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di
sottoccupazione;
b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione
di un importante progetto di comune interesse europeo
oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia
di uno Stato membro;
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di
talune attivita' o di talune regioni economiche, sempre che
non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria
al comune interesse;
d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la
conservazione del patrimonio, quando non alterino le
condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunita'
in misura contraria all'interesse comune;
e) le altre categorie di aiuti, determinate con
decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza
qualificata su proposta della Commissione.».
- Si riporta il testo dell'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa - Testo A):
«Art. 47 (R) (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'art. 38. (R).
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza. (R).
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. (R).
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva. (R)».
Note al comma 1224:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 3 della
legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione
in caso di violazione del termine ragionevole del processo
e modifica dell'art. 375 del codice di procedura civile),
cosi' come modificato dalla presente legge:
«3. Il ricorso e' proposto nei confronti del Ministro
della giustizia quando si tratta di procedimenti del
giudice ordinario, al Ministro della difesa quando si
tratta di procedimenti del giudice militare. Negli altri
casi e' proposto nei confronti del Ministro dell'economia e
delle finanze.».
Nota al comma 1226:
- Si riporta il testo degli articoli 4 e 6 del decreto
del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357
(Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE
relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali, nonche' della flora e della fauna
selvatiche):
«Art. 4 (Misure di conservazione). - 1. Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano assicurano per i
proposti siti di importanza comunitaria opportune misure
per evitare il degrado degli habitat naturali e degli
habitat di specie, nonche' la perturbazione delle specie
per cui le zone sono state designate, nella misura in cui
tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative
per quanto riguarda gli obiettivi del presente regolamento.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sulla base di linee guida per la gestione delle
aree della rete «Natura 2000», da adottarsi con decreto del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, adottano per le zone speciali di conservazione,
entro sei mesi dalla loro designazione, le misure di
conservazione necessarie che implicano all'occorrenza
appropriati piani di gestione specifici od integrati ad
altri piani di sviluppo e le opportune misure
regolamentari, amministrative o contrattuali che siano
conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat
naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui
all'allegato B presenti nei siti.
2-bis. Le misure di cui al comma 1 rimangono in vigore
nelle zone speciali di conservazione fino all'adozione
delle misure previste al comma 2.
3. Qualora le zone speciali di conservazione ricadano
all'interno di aree naturali protette, si applicano le
misure di conservazione per queste previste dalla normativa
vigente. Per la porzione ricadente all'esterno del
perimetro dell'area naturale protetta la regione o la
provincia autonoma adotta, sentiti anche gli enti locali
interessati e il soggetto gestore dell'area protetta, le
opportune misure di conservazione e le norme di gestione.».
«Art. 6 (Zone di protezione speciale). - 1. La rete
«Natura 2000» comprende le Zone di protezione speciale
previste dalla direttiva 79/409/CEE e dall'art. 1, comma 5,
della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
2. Gli obblighi derivanti dagli articoli 4 e 5 si
applicano anche alle zone di protezione speciale di cui al
comma 1.».
Nota al comma 1227:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.»
Nota al comma 1228:
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137), e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.
Nota al comma 1229:
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 12 del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti
nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico,
sociale e territoriale):
«7. Con decreto emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con il Ministro degli affari
esteri, con il Ministro per gli italiani nel mondo e con il
Ministro per gli affari regionali, se nominati, sentite le
organizzazioni sindacali di categoria maggiormente
rappresentative, acquisita l'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede
all'organizzazione e alla disciplina dell'Agenzia, con
riguardo anche all'istituzione di un apposito comitato
tecnico-consultivo e dell'Osservatorio nazionale del
turismo e alla partecipazione negli organi dell'agenzia di
rappresentanti delle regioni, dello Stato, delle
associazioni di categoria e delle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, anche in deroga a
quanto stabilito dall'art. 13, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419. Tra i compiti
dell'Agenzia sono in particolare previsti lo sviluppo e la
cura del turismo culturale e del turismo congressuale, in
raccordo con le iniziative di valorizzazione del patrimonio
culturale.».
Note al comma 1230:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Si riporta il testo dell'art. 23 del decreto-legge
24 dicembre 2003, n. 355 (Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative):
«Art. 23 (Finanziamento del rinnovo contrattuale per il
settore del trasporto pubblico locale, proroga di termine
in materia di servizi di trasporto pubblico regionale e
locale e differimento del nuovo regime di ricorsi in
materia di invalidita' civile). - 1. Al fine di assicurare
il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del
trasporto pubblico locale e' autorizzata la spesa di euro
337.500.000 per l'anno 2004 e di euro 214.300.000 annui a
decorrere dall'anno 2005; i trasferimenti erariali
conseguenti sono effettuati con le procedure e le modalita'
stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. L'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 42,
comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e' differita al 31 dicembre 2004. A tal fine
e' autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno
2004.
3. All'onere complessivo, pari a euro 339.500.000 per
l'anno 2004 e a euro 214.300.000 annui a decorrere
dall'anno 2005 derivante dal presente articolo, si provvede
con le maggiori entrate per accisa conseguenti all'aumento
a euro 558,64 per mille litri dell'aliquota di accisa sulla
benzina e sulla benzina senza piombo di cui all'allegato I
del testo unico delle disposizioni legislative concernenti
le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni.
3-bis. Il termine del 31 dicembre 2003, previsto
dall'art. 18, comma 3-bis, del decreto legislativo
19 novembre 1997, n. 422, per l'affidamento dello
svolgimento dei servizi di trasporto automobilistici e'
prorogato al 31 dicembre 2005. Il Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente alla
ricognizione e alla individuazione delle risorse al fine di
emanare provvedimenti per contribuire al risanamento e allo
sviluppo del trasporto pubblico locale, al potenziamento
del trasporto rapido di massa nonche' al corretto
svolgimento delle procedure di affidamento dei servizi.».
Nota al comma 1231:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 1 del
decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16 (Interventi urgenti
per la tutela dell'ambiente e per la viabilita' e per la
sicurezza pubblica), cosi' come modificato dalla presente
legge:
«3. Le risorse di cui al comma 2 sono assegnate alle
regioni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Le risorse sono attribuite con riferimento alla consistenza
del personale in servizio alla data del 30 novembre 2004
presso le aziende di trasporto pubblico locale e presso le
aziende ferroviarie, limitatamente a quelle che applicano
il contratto autoferrotranviari di cui all'art. 23 del
decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47. Le
spese sostenute dagli enti territoriali per la
corresponsione alle aziende degli importi assegnati sono
escluse dal patto di stabilita' interno.».
Nota al comma 1232:
- Si riporta il testo delle lettere a), b) e c) del
comma 74 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), cosi'
come modificato dalla presente legge:
«74. A decorrere dall'esercizio 2007 le dotazioni di
cui al comma 73 sono rideterminate applicando alla media
delle somme incassate nell'ultimo triennio consuntivato,
rilevata dal rendiconto generale delle amministrazioni
dello Stato, relativamente alle unita' previsionali di base
dello stato di previsione dell'entrata, indicate
nell'elenco 4 allegato alla presente legge, le seguenti
percentuali e comunque con una dotazione non superiore a
quella dell'anno precedente incrementata del 5 per cento:
a) Agenzia delle entrate 0,7201 per cento;
b) Agenzia del territorio 0,1592 per cento;
c) Agenzia delle dogane 0,1668 per cento.».
Nota al comma 1233:
- Si riporta il testo del comma 69 dell'art. 2 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2004): cosi' come modificato dalla
presente legge:
«69. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 47,
secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222,
relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per
mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF), e' ridotta di 35 milioni di euro per l'anno 2007 e
di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009».
Note al comma 1234:
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della
disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale):
«Art. 10 (Organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale). - 1. Sono organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le
fondazioni, le societa' cooperative e gli altri enti di
carattere privato, con o senza personalita' giuridica, i
cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma
dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o
registrata, prevedono espressamente:
a) lo svolgimento di attivita' in uno o piu' dei
seguenti settori:
1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
2) assistenza sanitaria;
3) beneficenza;
4) istruzione;
5) formazione;
6) sport dilettantistico;
7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose
d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno
1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409;
8) tutela e valorizzazione della natura e
dell'ambiente, con esclusione dell'attivita', esercitata
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,
speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
9) promozione della cultura e dell'arte;
10) tutela dei diritti civili;
11) ricerca scientifica di particolare interesse
sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse
affidata ad universita', enti di ricerca ed altre
fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e
secondo modalita' da definire con apposito regolamento
governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400;
b) l'esclusivo perseguimento di finalita' di
solidarieta' sociale;
c) il divieto di svolgere attivita' diverse da quelle
menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse
direttamente connesse;
d) il divieto di distribuire, anche in modo
indiretto, utili e avanzi di gestione nonche' fondi,
riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a
meno che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte per legge o siano effettuate a favore di altre
ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte
della medesima ed unitaria struttura;
e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di
gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali
e di quelle ad esse direttamente connesse;
f) l'obbligo di devolvere il patrimonio
dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per
qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale o a fini di pubblica utilita', sentito
l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge;
g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto
annuale;
h) disciplina uniforme del rapporto associativo e
delle modalita' associative volte a garantire
l'effettivita' del rapporto medesimo, escludendo
espressamente la temporaneita' della partecipazione alla
vita associativa e prevedendo per gli associati o
partecipanti maggiori d'eta' il diritto di voto per
l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei
regolamenti e per la nomina degli organi direttivi
dell'associazione;
i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia
segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della
locuzione «organizzazione non lucrativa di utilita'
sociale» o dell'acronimo «ONLUS».
2. Si intende che vengono perseguite finalita' di
solidarieta' sociale quando le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi relative alle attivita' statutarie
nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione,
della formazione, dello sport dilettantistico, della
promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei
diritti civili non sono rese nei confronti di soci,
associati o partecipanti, nonche' degli altri soggetti
indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad
arrecare benefici a:
a) persone svantaggiate in ragione di condizioni
fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
b) componenti collettivita' estere, limitatamente
agli aiuti umanitari.
3. Le finalita' di solidarieta' sociale s'intendono
realizzate anche quando tra i beneficiari delle attivita'
statutarie dell'organizzazione vi siano i propri soci,
associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla
lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nelle
condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del
comma 2.
4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e
3, si considerano comunque inerenti a finalita' di
solidarieta' sociale le attivita' statutarie istituzionali
svolte nei settori della assistenza sociale e
sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione
e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico
di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le
biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, della tutela e
valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione
dell'attivita', esercitata abitualmente, di raccolta e
riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di
cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, della ricerca scientifica di particolare interesse
sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse
affidate ad universita', enti di ricerca ed altre
fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e
secondo modalita' da definire con apposito regolamento
governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, nonche' le attivita' di promozione
della cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti
apporti economici da parte dell'amministrazione centrale
dello Stato.
5. Si considerano direttamente connesse a quelle
istituzionali le attivita' statutarie di assistenza
sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico,
promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti
civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del
comma 1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni
previste ai commi 2 e 3, nonche' le attivita' accessorie
per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto
integrative delle stesse. L'esercizio delle attivita'
connesse e' consentito a condizione che, in ciascun
esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati
alla lettera a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti
rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi
non superino il 66 per cento delle spese complessive
dell'organizzazione.
6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta
di utili o di avanzi di gestione:
a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a
soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti
gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a
qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano
parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a
favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo
grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonche'
alle societa' da questi direttamente o indirettamente
controllate o collegate, effettuate a condizioni piu'
favorevoli in ragione della loro qualita'. Sono fatti
salvi, nel caso delle attivita' svolte nei settori di cui
ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi
accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti
che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari,
aventi significato puramente onorifico e valore economico
modico;
b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi
che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al
loro valore normale;
c) la corresponsione ai componenti gli organi
amministrativi e di controllo di emolumenti individuali
annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto
del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e
dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla
legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e
integrazioni, per il presidente del collegio sindacale
delle societa' per azioni;
d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche
e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi
passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie,
superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di
salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a
quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le
medesime qualifiche.
7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1
non si applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle
lettere h) ed i) del medesimo comma 1 non si applicano agli
enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali
lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.
8. Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto
della loro struttura e delle loro finalita', gli organismi
di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266,
iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni
non governative riconosciute idonee ai sensi della legge
26 febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui
alla legge 8 novembre 1991, n. 381, nonche' i consorzi di
cui all'art. 8 della predetta legge n. 381 del 1991 che
abbiano la base sociale formata per il cento per cento da
cooperative sociali. Sono fatte salve le previsioni di
maggior favore relative agli organismi di volontariato,
alle organizzazioni non governative e alle cooperative
sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266
del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.
9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose
con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese
e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli
enti di cui all'art. 3, comma 6, lettera e), della legge
25 agosto 1991, n. 287, le cui finalita' assistenziali
siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sono
considerati ONLUS limitatamente all'esercizio delle
attivita' elencate alla lettera a) del comma 1; fatta
eccezione per la prescrizione di cui alla lettera c) del
comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano le
disposizioni anche agevolative del presente decreto, a
condizione che per tali attivita' siano tenute
separatamente le scritture contabili previste all'art.
20-bis del decreto del Presidente delle Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'art. 25,
comma 1.
10. Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti
pubblici, le societa' commerciali diverse da quelle
cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge
30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici,
le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di
lavoro e le associazioni di categoria.».
- Si riporta il testo dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 7
della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle
associazioni di promozione sociale):
«Art. 7 (Registri). - 1. Presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari
sociali e' istituito un registro nazionale al quale possono
iscriversi, ai fini dell'applicazione della presente legge,
le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale
in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, costituite ed
operanti da almeno un anno. Alla tenuta del registro si
provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e
strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.
2. Per associazioni di promozione sociale a carattere
nazionale si intendono quelle che svolgono attivita' in
almeno cinque regioni ed in almeno venti province del
territorio nazionale.
3. L'iscrizione nel registro nazionale delle
associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di
automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi
livelli di organizzazione territoriale e dei circoli
affiliati, mantenendo a tali soggetti i benefici connessi
alla iscrizione nei registri di cui al comma 4.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano istituiscono, rispettivamente, registri su scala
regionale e provinciale, cui possono iscriversi tutte le
associazioni in possesso dei requisiti di cui all'art. 2,
che svolgono attivita', rispettivamente, in ambito
regionale o provinciale.».
Note al comma 1238:
- Si riporta il testo del comma 46 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«46. A decorrere dall'anno 2006, l'ammontare
complessivo delle riassegnazioni di entrate non potra'
superare, per ciascuna amministrazione, l'importo
complessivo delle riassegnazioni effettuate nell'anno 2005
al netto di quelle di cui al successivo periodo. La
limitazione non si applica alle riassegnazioni per le quali
l'iscrizione della spesa non ha impatto sul conto economico
consolidato delle pubbliche amministrazioni, nonche' a
quelle riguardanti l'attuazione di interventi cofinanziati
dall'Unione europea.»
Note al comma 1241:
- Il decreto-legge 5 luglio 2006, n. 224 (Disposizioni
urgenti per la partecipazione italiana alle missioni
internazionali), e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 6 luglio 2006, n. 155.
- La legge 4 agosto 2006, n. 247 (Disposizioni per la
partecipazione italiana alle missioni internazionali), e'
stato pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2006,
n. 186.
- Il decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253 (Disposizioni
concernenti l'intervento di cooperazione allo sviluppo in
Libano e il rafforzamento del contingente militare italiano
nella missione UNIFIL ridefinita dalla citata risoluzione
1701 (2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni
Unite), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
28 agosto 2006, n. 199.
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge
28 agosto 2006, n. 253 (Disposizioni concernenti
l'intervento di cooperazione allo sviluppo in Libano e il
rafforzamento del contingente militare italiano nella
missione UNIFIL ridefinita dalla citata risoluzione 1701
(2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite):
«Art. 5. (Disposizioni in materia penale). - 1. Al
personale militare che partecipa alla missione di cui
all'art. 2 si applicano il codice penale militare di pace e
l'art. 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del
decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.
2. I reati commessi dallo straniero nel territorio in
cui si svolgono gli interventi di cui all'art. 1 e la
missione di cui all'art. 2, a danno dello Stato o di
cittadini italiani partecipanti agli interventi e alla
missione stessi, sono puniti sempre a richiesta del
Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa
per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze
armate.
3. Per i reati di cui al comma 2 e per i reati
attribuiti alla giurisdizione dell'autorita' giudiziaria
ordinaria, commessi nel territorio e per il periodo in cui
si svolgono gli interventi di cui all'art. 1 e la missione
di cui all'art. 2 dal cittadino che partecipa agli
interventi o alla missione stessi, la competenza per
territorio e' attribuita al Tribunale di Roma.».
Note al comma 1242:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 della
legge 11 luglio 1998, n. 224 (Trasmissione radiofonica dei
lavori parlamentari e agevolazioni per l'editoria):
«Art. 1. - 1. Allo scopo di garantire la continuita'
del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute
parlamentari, e confermando lo strumento della convenzione
da stipulare a seguito di gara pubblica, i cui criteri
saranno definiti nel quadro dell'approvazione della riforma
generale del sistema delle comunicazioni, in via
transitoria la convenzione tra il Ministero delle
comunicazioni e il Centro di produzione S.p.a., stipulata
ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre
1994, n. 602, ed approvata con decreto del Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni del 21 novembre 1994, e'
rinnovata con decorrenza 21 novembre 1997 per un ulteriore
triennio, intendendosi rivalutato in legge 11.500.000.000
l'importo di cui al comma 4 dello stesso art. 9. I
contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compreso, per
i redattori, il contratto unico nazionale di lavoro dei
giornalisti, si applicano ai dipendenti del Centro di
produzione S.p.a. fino alla scadenza della convenzione.».
Note al comma 1243:
- Si riporta il testo del comma 341 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«341. Allo scopo di promuovere lo sviluppo della
ricerca avanzata nel campo delle biotecnologie, nell'ambito
degli accordi di cooperazione scientifica e tecnologica
stipulati con gli Stati Uniti d'America, il Presidente del
Consiglio dei Ministri e' autorizzato a costituire una
fondazione secondo le modalita' da esso stabilite con
proprio decreto. Al relativo onere si provvede mediante
riduzione della dotazione del Fondo per le aree
sottoutilizzate, di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, per gli importi di 30 milioni di euro per
l'anno 2006, 60 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008, e
180 milioni di euro per l'anno 2009, in coerenza con il
punto 5.3.6 della delibera CIPE n. 35 del 27 maggio 2005.».
Note al comma 1244:
- Si riporta il testo del comma 18 dell'art. 52 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2002):
«18. Il finanziamento annuale di cui all'art. 27,
comma 10, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n.
488, e successive modificazioni, e' incrementato, a
decorrere dal 2002, di un importo pari a 20 milioni di euro
in ragione di anno. La previsione di cui all'art. 145,
comma 19, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, si estende agli esercizi finanziari 1999 e 2000. Delle
misure di sostegno di cui al presente comma possono
beneficiare, a decorrere dall'anno 2002, anche le emittenti
radiofoniche locali legittimamente esercenti alla data di
entrata in vigore della presente legge, nella misura
complessivamente non superiore ad un decimo dell'ammontare
globale dei contributi stanziati. Per queste ultime
emittenti, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, vengono stabiliti le modalita'
e i criteri di attribuzione ed erogazione.».
- La legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2003).
- La legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2004).
- La legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2005).
- La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2006).
Note al comma 1246:
- Si riporta il testo degli articoli 3, 4, 7 e 8 della
legge 7 agosto 1990, n. 250 (Provvidenze per l'editoria e
riapertura dei termini, a favore delle imprese
radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili
di cui all'art. 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987,
n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'art. 11 della
legge stessa):
«Art. 3. - 1. Per l'anno 1990 alle imprese editrici di
quotidiani o periodici di cui al comma 6 dell'art. 9 della
legge 25 febbraio 1987, n. 67, e alle imprese radiofoniche
di cui al comma 2 dell'art. 11 della medesima legge, sono
concessi ulteriori contributi integrativi pari a quelli
risultanti dai predetti commi degli articoli 9 e 11 della
citata legge n. 67 del 1987, sempre che tutte le entrate
pubblicitarie non raggiungano il 40 per cento dei costi
complessivi dell'esercizio relativo all'anno 1990, compresi
gli ammortamenti risultanti a bilancio.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2002, i contributi di cui
al comma 8 e al comma 11 del presente articolo, il cui
ammontare non puo' comunque superare il 50 per cento dei
costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti
dal bilancio dell'impresa stessa, sono concessi,
limitatamente ad una sola testata, alle imprese editrici di
giornali quotidiani che, con esclusione di quanto previsto
dalle lettere a) e b) per le cooperative editrici
costituite ai sensi e per gli effetti dell'art. 153,
comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possiedano i
seguenti requisiti:
a) siano costituite come cooperative giornalistiche
da almeno tre anni;
b) editino la testata stessa da almeno tre anni;
c) abbiano acquisito, nell'anno di riferimento dei
contributi, entrate pubblicitarie che non superino il 30
per cento dei costi complessivi dell'impresa risultanti dal
bilancio dell'anno medesimo;
d) abbiano adottato con norma statutaria il divieto
di distribuzione degli utili nell'esercizio di riscossione
dei contributi e nei dieci esercizi successivi;
e) la testata edita abbia diffusione formalmente
certificata pari ad almeno il 25 per cento della tiratura
complessiva per le testate nazionali e ad almeno il 40 per
cento per quelle locali. Ai fini del presente articolo, si
intende per diffusione l'insieme delle vendite e degli
abbonamenti e per testata locale quella cui almeno l'80 per
cento della diffusione complessiva e' concentrata in una
sola regione;
f) [le testate nazionali che usufruiscono di
contributi di cui al presente articolo non siano poste in
vendita congiuntamente con altre testate];
g) abbiano sottoposto l'intero bilancio di esercizio
cui si riferiscono i contributi alla certificazione di una
societa' di revisione scelta tra quelle di cui all'elenco
apposito previsto dalla CONSOB;
h) [la testata edita sia posta in vendita a un prezzo
non inferiore alla media dal prezzo base degli altri
quotidiani, senza inserti e supplementi, di cui viene
accertata la tiratura, prendendo a riferimento il primo
giorno di pubblicazione dall'anno di riferimento dei
contributi].
2-bis. I contributi previsti dalla presente legge e in
misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi
complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal
bilancio dell'impresa stessa, sono concessi anche alle
imprese editrici di giornali quotidiani la cui maggioranza
del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti
morali non aventi scopo di lucro che possiedano i requisiti
di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del
presente articolo.
2-ter. I contributi previsti dalla presente legge, con
esclusione di quelli previsti dal comma 11, e in misura,
comunque, non superiore al 50 per cento dei costi
complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal
bilancio dell'impresa stessa, sono concessi alle imprese
editrici, comunque costituite, che editino giornali
quotidiani in lingua francese, ladina, slovena e tedesca
nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia
e Trentino-Alto Adige, a condizione che le imprese
beneficiarie non editino altri giornali quotidiani e
possiedano i requisiti di cui alle
lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del presente
articolo. A decorrere dal 1° gennaio 2002 i contributi di
cui ai commi 8 e 11 e in misura, comunque, non superiore al
50 per cento dei costi complessivi, compresi gli
ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa,
sono concessi ai giornali quotidiani italiani editi e
diffusi all'estero a condizione che le imprese editrici
beneficiarie possiedano i requisiti di cui alle
lettere b), c), d) e g) del comma 2 del presente articolo.
Tali imprese devono allegare alla domanda i bilanci
corredati da una relazione di certificazione da parte di
societa' abilitate secondo la normativa dello Stato in cui
ha sede l'impresa.
2-quater. Le norme previste dal presente articolo per i
quotidiani per quanto attiene ai requisiti e ai contributi
si applicano anche ai periodici editi da cooperative
giornalistiche ivi comprese quelle di cui all'art. 52 della
legge 5 agosto 1981, n. 416, con il limite di 310.000 euro
e di 207.000 euro rispettivamente per il contributo fisso e
per il contributo variabile di cui al comma 10; a tali
periodici non si applica l'aumento previsto dal comma 11.
3. A decorrere dal 1° gennaio 1991, alle imprese
editrici di periodici che risultino esercitate da
cooperative, fondazioni o enti morali, ovvero da societa'
la maggioranza del capitale sociale delle quali sia
detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali che non
abbiano scopo di lucro, sono corrisposte annualmente 0,2
euro per copia stampata fino a 30.000 copie di tiratura
media, indipendentemente dal numero delle testate. Le
imprese di cui al presente comma devono essere costituite
da almeno tre anni ovvero editare testate diffuse da almeno
cinque anni. I contributi di cui al presente comma sono
corrisposti a condizione che le imprese editrici:
a) non abbiano acquisito, nell'anno precedente
introiti pubblicitari superiori complessivamente al 40 per
cento dei costi, compresi gli ammortamenti, dell'impresa
per l'anno medesimo, risultanti dal bilancio;
b) editino periodici a contenuto prevalentemente
informativo;
c) abbiano pubblicato nei due anni antecedenti
l'entrata in vigore della presente legge e nell'anno di
riferimento dei contributi, non meno di 45 numeri ogni anno
per ciascuna testata per i plurisettimanali e settimanali,
18 per i quindicinali e 9 per i mensili.
3-bis. Qualora le societa' di cui al comma 3 siano
costituite da persone fisiche e giuridiche, ciascuna delle
quali possieda quote di capitale inferiori al 3 per cento,
e' sufficiente che la cooperativa, fondazione o ente morale
detenga la maggioranza relativa del capitale sociale.
4. La commissione di cui all'art. 54 della legge
5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'art. 11 della
legge 30 aprile 1983, n. 137, esprime parere
sull'accertamento della tiratura e sull'accertamento dei
requisiti di ammissione ai contributi disposti dal comma 3.
5. Le imprese editrici in possesso dei requisiti di cui
ai commi 2 e 3 devono trasmettere alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e
l'editoria, lo statuto della societa' che escluda
esplicitamente la distribuzione degli utili fino allo
scioglimento della societa' stessa. Le disposizioni di cui
all'art. 2 della presente legge si applicano anche alle
imprese editrici di giornali quotidiani e periodici che
gia' abbiano presentato domanda per accedere ai contributi
di cui agli articoli 9 e 10 della citata legge n. 67 del
1987. Non possono percepire i contributi di cui al comma 8
le imprese editrici che siano collegate con imprese
editrici di altri giornali quotidiani o periodici ovvero
con imprese che raccolgono pubblicita' per la testata
stessa o per altri giornali quotidiani o periodici. Non
possono percepire i suddetti contributi le imprese
editoriali collegate con altre imprese titolari di rapporti
contrattuali con l'impresa editoriale stessa, il cui
importo ecceda il 10 per cento dei costi complessivi
dell'impresa editrice, compresi gli ammortamenti, ovvero
nel caso in cui tra i soci e gli amministratori
dell'impresa editoriale figurino persone fisiche nella
medesima condizione contrattuale.
6. Ove nei dieci anni dalla riscossione dell'ultimo
contributo la societa' proceda ad operazioni di riduzione
del capitale per esuberanza, ovvero la societa' deliberi la
fusione o comunque operi il conferimento di azienda in
societa' il cui statuto non contempli l'esclusione di cui
al comma 5, la societa' dovra' versare in conto entrate al
Ministero del tesoro una somma pari ai contributi disposti,
aumentati degli interessi calcolati al tasso doppio del
tasso di riferimento di cui all'art. 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e
successive modificazioni, a partire dalla data di ogni
riscossione, e capitalizzati annualmente; ove nello stesso
periodo la societa' sia posta in liquidazione, dovra'
versare in conto entrate al Ministero del tesoro una somma
parimenti calcolata nei limiti del risultato netto della
liquidazione, prima di qualunque distribuzione od
assegnazione. Una somma parimenti calcolata dovra' essere
versata dalla societa' quando, nei dieci anni dalla
riscossione dell'ultimo contributo, dai bilanci annuali o
da altra documentazione idonea, risulti violata
l'esclusione della distribuzione degli utili.
7. I contributi di cui al comma 8 sono corrisposti a
condizione che gli introiti pubblicitari di ciascuna
impresa editoriale, acquisiti nell'anno precedente, non
superino il 40 per cento dei costi complessivi dell'impresa
risultanti dal bilancio per l'anno medesimo, compresi gli
ammortamenti. Se le entrate pubblicitarie sono comprese tra
il 35 per cento ed il 40 per cento dei costi, i contributi
di cui al comma 8, lettera b), sono ridotti del 50 per
cento.
8. I contributi alle imprese editrici di cui al comma 2
sono determinati nella seguente misura:
a) un contributo fisso annuo di importo pari al 30
per cento dei costi risultanti dal bilancio, inclusi gli
ammortamenti, e comunque non superiore a lire 2 miliardi
per ciascuna impresa;
b) contributi variabili nelle seguenti misure:
1) lire 500 milioni all'anno da 10.000 a 30.000
copie di tiratura media giornaliera e lire 300 milioni
all'anno, ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera,
dalle 30.000 alle 150.000 copie;
2) lire 200 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di
tiratura media giornaliera, oltre le 150.000 copie e fino
alle 250.000 copie;
3) lire 100 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di
tiratura media giornaliera, oltre le 250.000 copie.
9. L'ammontare totale dei contributi previsti dal
comma 8 non puo' comunque superare il 60 per cento dei
costi risultanti dal bilancio, dei costi come determinati
dal medesimo comma 8.
10. Fatta salva l'applicazione a regime della normativa
in vigore al 31 dicembre 1997 a favore delle imprese
editrici di quotidiani o periodici a quella data organi di
movimenti politici i quali organi siano in possesso dei
requisiti per l'accesso ai contributi previsti, nonche' a
favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici
pubblicati per la prima volta in data successiva al
31 dicembre 1997 e fino al 30 giugno 1998 quali organi di
partiti o movimenti ammessi al finanziamento pubblico, a
decorrere dal 1° gennaio 1998 alle imprese editrici di
quotidiani o periodici che, oltre che attraverso esplicita
menzione riportata in testata, risultino essere organi o
giornali di forze politiche che abbiano il proprio gruppo
parlamentare in una delle Camere o nel Parlamento europeo
avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento
italiano, nell'anno di riferimento dei contributi nei
limiti delle disponibilita' dello stanziamento di bilancio,
e' corrisposto:
a) un contributo fisso annuo di importo pari al 40
per cento dei costi risultanti dal bilancio, inclusi gli
ammortamenti, e comunque non superiore a lire 2 miliardi e
500 milioni per i quotidiani e lire 600 milioni per i
periodici;
b) un contributo variabile, calcolato secondo i
parametri previsti dal comma 8, per i quotidiani, ridotto
ad un sesto, un dodicesimo od un ventiquattresimo
rispettivamente per i periodici settimanali, quindicinali o
mensili; per i suddetti periodici viene comunque
corrisposto un contributo fisso di lire 400 milioni nel
caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie.
11. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate
pubblicitarie siano inferiori al 30 per cento dei costi
d'esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, sono
concessi, per ogni esercizio, ulteriori contributi
integrativi pari al 50 per cento di quanto determinato
dalle lettere a) e b) del comma 10.
11-bis. [Ai fini dell'applicazione dei commi 10 e 11,
il requisito della rappresentanza parlamentare della forza
politica, la cui impresa editrice dell'organo o giornale
aspiri alla concessione dei contributi di cui ai predetti
commi, e' soddisfatto, in assenza di specifico collegamento
elettorale, anche da una dichiarazione di appartenenza e
rappresentanza di tale forza politica da parte dei
parlamentari interessati, certificata dalla Camera di cui
sono componenti].
11-ter. A decorrere dall'anno 1991 sono abrogati gli
ultimi due periodi del comma 5. Dal medesimo anno i
contributi previsti dal comma 2 sono concessi a condizione
che non fruiscono dei contributi previsti dal predetto
comma imprese collegate con l'impresa richiedente, o
controllate da essa, o che la controllano, o che siano
controllate dalle stesse imprese, o dagli stessi soggetti
che la controllano.
12. La somma dei contributi previsti dai commi 10 e 11
non puo' comunque superare il 70 per cento dei costi, come
determinati dai medesimi commi 10 e 11.
13. I contributi di cui ai commi 10 e 11 e di cui
all'art. 4 sono concessi a condizione che le imprese non
fruiscano, ne' direttamente ne' indirettamente, di quelli
di cui ai commi 2, 5, 6, 7 e 8, ed a condizione che i
contributi di cui ai commi stessi non siano percepiti da
imprese da esse controllate o che le controllano ovvero che
siano controllate dalle stesse imprese o dagli stessi
soggetti che le controllano.
14. I contributi di cui ai commi 10 e 11 e di cui
all'art. 4 sono corrisposti alternativamente per un
quotidiano o un periodico o una impresa radiofonica,
qualora siano espressione dello stesso partito politico.
15. Le imprese editrici di cui al presente articolo, ad
eccezione di quelle previste dal comma 3, sono comunque
soggette agli obblighi di cui al quinto comma dell'art. 7,
legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'art. 4,
legge 30 aprile 1983, n. 137, a prescindere dall'ammontare
dei ricavi delle vendite. Sono soggette agli obblighi
medesimi, a prescindere dall'ammontare dei ricavati delle
vendite, anche le imprese di cui al comma 2 dell'art. 11,
legge 25 febbraio 1987, n. 67.
15-bis. A decorrere dall'anno 1998 entro il 31 marzo di
ogni anno e purche' sia stata inoltrata domanda valida ai
sensi delle vigenti disposizioni, e' corrisposto un importo
pari al 50 per cento dei contributi di cui ai commi 2, 8,
10 e 11 spettanti per l'anno precedente. La liquidazione
del contributo residuo verra' effettuata entro tre mesi
dalla presentazione del bilancio dell'impresa editoriale e
della necessaria certificazione nonche' della
documentazione richiesta all'editore dalle norme vigenti.
La certificazione, eseguita a cura di una societa' di
revisione, e' limitata alla verifica ed al riscontro dei
soli costi a cui si fa riferimento per il conteggio del
contributo complessivo relativo ad ogni esercizio.».
«Art. 4. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, viene
corrisposto, a cura del Dipartimento dell'informazione e
dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
un contributo annuo pari al 70 per cento della media dei
costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi,
inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 4
miliardi, alle imprese radiofoniche che risultino essere
organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo
del Parlamento e che:
a) abbiano registrato la testata giornalistica
trasmessa presso il competente tribunale;
b) trasmettano quotidianamente propri programmi
informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici,
sociali, sindacali o culturali per non meno del 50 per
cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le
ore 20;
c) non siano editori o controllino, direttamente o
indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6
dell'art. 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.
2. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate
pubblicitarie siano inferiori al 25 per cento dei costi di
esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, e' concesso
un ulteriore contributo integrativo pari al 50 per cento
del contributo di cui al comma 1. La somma di tutti i
contributi non puo' comunque superare l'80 per cento dei
costi come determinati al medesimo comma 1.
3. Le imprese di cui al comma 1 hanno diritto alle
riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della legge
5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni,
applicate con le stesse modalita' anche ai consumi di
energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento
ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi
compresi i sistemi via satellite, nonche' alle agevolazioni
di credito di cui all'art. 20 della legge 25 febbraio 1987,
n. 67, ed al rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1
dell'art. 11 della medesima legge n. 67 del 1987.
4. I metodi e le procedure per l'accertamento del
possesso dei requisiti per l'accesso alle provvidenze di
cui al presente articolo, nonche' per la verifica periodica
della loro persistenza, sono disciplinati dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n.
410, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del
7 ottobre 1987.».
«Art. 7. - 1... ».
«Art. 8. - 1. Le imprese di radiodiffusione sonora a
carattere locale che abbiano registrato la testata
radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente
tribunale, trasmettano quotidianamente propri programmi
informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici,
sociali, sindacali o letterari, per non meno del 15 per
cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le
ore 20, hanno diritto a decorrere dal 1° gennaio 2007:
a) alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della
legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni,
applicate con le stesse modalita' anche ai consumi di
energia elettrica;
b) al rimborso del 60 per cento delle spese per
l'abbonamento ai servizi di due agenzie di informazione a
diffusione nazionale o regionale.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 23 della
legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema
radiotelevisivo pubblico e privato):
«3. Ai concessionari per la radiodiffusione televisiva
in ambito locale, ovvero ai soggetti autorizzati per la
radiodiffusione televisiva locale di cui all'art. 32, che
abbiano registrato la testata televisiva presso il
competente tribunale e che trasmettano quotidianamente,
nelle ore comprese tra le 07,00 e le 23,00 per almeno
un'ora, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti
politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o
culturali, si applicano i benefici di cui al comma 1
dell'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, cosi'
come modificato dall'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n.
250, nonche' quelli di cui agli articoli 28, 29 e 30 della
legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed
integrazioni.».
- Si riporta il testo del comma 13 dell'art. 7 della
legge 3 maggio 2004, n. 112 (Norme di principio in materia
di assetto del sistema radiotelevisivo e della
RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al
Governo per l'emanazione del testo unico della
radiotelevisione):
«13. L'accesso alle provvidenze di cui all'art. 11
della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive
modificazioni, agli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto
1990, n. 250, e all'art. 7 del decreto-legge 27 agosto
1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 ottobre 1993, n. 422, e' altresi' previsto anche per i
canali tematici autorizzati alla diffusione via satellite,
con esclusione di quelli ad accesso condizionato, come
definiti dall'art. 1, lettera c), del regolamento
concernente la promozione della distribuzione e della
produzione di opere europee, di cui alla Del.Aut.gar.com.
16 marzo 1999, n. 9/1999, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1999, che si impegnano a
trasmettere programmi di informazione alle condizioni
previste dall'art. 7 del citato decreto-legge n. 323 del
1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 422 del
1993.».
- Si riporta il testo del comma 454 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«454. A decorrere dai contributi relativi all'anno
2005, non e' piu' corrisposta l'anticipazione di cui
all'art. 3, comma 15-bis, della legge 7 agosto 1990, n.
250. I contributi sono comunque erogati in un'unica
soluzione entro l'anno successivo a quello di
riferimento.».
Note al comma 1247:
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 7 agosto
1990, n. 250 (Provvidenze per l'editoria e riapertura dei
termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la
dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'art. 9,
comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso
ai benefici di cui all'art. 11 della legge stessa):
«Art. 4. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, viene
corrisposto, a cura del Dipartimento dell'informazione e
dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
un contributo annuo pari al 70 per cento della media dei
costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi,
inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 4
miliardi, alle imprese radiofoniche che risultino essere
organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo
del Parlamento e che:
a) abbiano registrato la testata giornalistica
trasmessa presso il competente tribunale;
b) trasmettano quotidianamente propri programmi
informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici,
sociali, sindacali o culturali per non meno del 50 per
cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le
ore 20;
c) non siano editori o controllino, direttamente o
indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6
dell'art. 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.
2. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate
pubblicitarie siano inferiori al 25 per cento dei costi di
esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, e' concesso
un ulteriore contributo integrativo pari al 50 per cento
del contributo di cui al comma 1. La somma di tutti i
contributi non puo' comunque superare l'80 per cento dei
costi come determinati al medesimo comma 1.
3. Le imprese di cui al comma 1 hanno diritto alle
riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della legge
5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni,
applicate con le stesse modalita' anche ai consumi di
energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento
ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi
compresi i sistemi via satellite, nonche' alle agevolazioni
di credito di cui all'art. 20 della legge 25 febbraio 1987,
n. 67, ed al rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1
dell'art. 11 della medesima legge n. 67 del 1987.
4. I metodi e le procedure per l'accertamento del
possesso dei requisiti per l'accesso alle provvidenze di
cui al presente articolo, nonche' per la verifica periodica
della loro persistenza, sono disciplinati dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n.
410, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del
7 ottobre 1987.».
- Per l'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, si
vedano le note al comma 1246.
- Si riporta il testo del comma 13 dell'art. 7 della
legge 3 maggio 2004, n. 112 (Norme di principio in materia
di assetto del sistema radiotelevisivo e della
RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al
Governo per l'emanazione del testo unico della
radiotelevisione):
«13. L'accesso alle provvidenze di cui all'art. 11
della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive
modificazioni, agli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto
1990, n. 250, e all'art. 7 del decreto-legge 27 agosto
1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 ottobre 1993, n. 422, e' altresi' previsto anche per i
canali tematici autorizzati alla diffusione via satellite,
con esclusione di quelli ad accesso condizionato, come
definiti dall'art. 1, lettera c), del regolamento
concernente la promozione della distribuzione e della
produzione di opere europee, di cui alla Del.Aut.gar.com.
16 marzo 1999, n. 9/1999, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1999, che si impegnano a
trasmettere programmi di informazione alle condizioni
previste dall'art. 7 del citato decreto-legge n. 323 del
1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 422 del
1993.».
Nota al comma 1248:
- Si riporta il testo degli articoli 19 e 20 della
legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di
diffusione radiofonica e televisiva):
«Art. 19. La societa' concessionaria, oltre che alla
gestione dei servizi in concessione, e' tenuta alle
seguenti prestazioni:
a) a sistemare, secondo piani tecnici approvati dal
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, le reti
trasmittenti televisive nelle zone di confine bilingui, per
renderle idonee a ritrasmettere programmi di organismi
esteri confinanti; ad attuare la ristrutturazione ed
assumere la gestione degli impianti di terzi eventualmente
ad essa affidati, esistenti in dette zone alla data di
entrata in vigore della presente legge;
b) a predisporre annualmente, sulla base delle
direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
sentita la Commissione parlamentare per l'indennizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,
programmi televisivi e radiofonici destinati a stazioni
radiofoniche e televisive di altri Paesi per la diffusione
e la conoscenza della lingua e della cultura italiana nel
mondo e ad effettuare, sentita la stessa Commissione
parlamentare, trasmissioni radiofoniche speciali;
c) ad effettuare trasmissioni radiofoniche e
televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia di
Bolzano, in lingua francese per la regione autonoma Valle
d'Aosta ed in lingua slovena per la regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia.».
«Art. 20. I corrispettivi dovuti alla societa' per gli
adempimenti di cui al precedente articolo sono stabiliti
come segue.
Per quanto previsto al punto a) si provvede mediante
separate pattuizioni da effettuarsi d'intesa con i
rappresentanti degli enti locali delle zone di confine
interessate.
Per quanto previsto al punto b), i programmi televisivi
e radiofonici destinati a stazioni radiofoniche e
televisive di altri Paesi sono regolati mediante
convenzioni aggiuntive da stipularsi con le competenti
amministrazioni dello Stato entro novanta giorni dalla
stipula della convenzione di cui al successivo art. 46.
Per gli adempimenti di cui al punto c), le trasmissioni
in lingua tedesca per la provincia di Bolzano sono regolate
mediante convenzione aggiuntiva da stipularsi con le
competenti amministrazioni dello Stato entro lo stesso
termine di cui al precedente comma, mentre le trasmissioni
in lingua slovena da radio Trieste sono regolate secondo le
modalita' previste dalla legge 14 aprile 1956, n. 308.
L'ammontare dei rimborsi della spesa per le
trasmissioni in lingua tedesca effettuate dalla sede di
Bolzano, nel periodo 7 febbraio 1966-31 dicembre 1972, e'
forfettariamente stabilito in lire 6.710 milioni oltre
all'imposta sul valore aggiunto.
La misura del rimborso forfettario annuo, previsto per
le trasmissioni radiofoniche da radio Trieste dalla legge
14 aprile 1956, n. 308, in considerazione dell'intervenuto
aumento del numero di trasmissioni con l'inclusione nei
programmi de «l'Ora della Venezia Giulia», viene elevata a
lire 250 milioni l'anno oltre all'imposta sul valore
aggiunto, a partire dal 1968 e puo' essere soggetta a
revisione triennale su richiesta di ciascuna parte
contraente a far tempo dal 1° gennaio 1977.
L'ammontare dei rimborsi della spesa sostenuta per le
trasmissioni in lingua francese per la regione autonoma
Valle d'Aosta e per le trasmissioni televisive in lingua
slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e'
regolato con apposite convenzioni con le competenti
amministrazioni dello Stato.
La somma di 8.300 milioni, iscritta al capitolo 2554
dello stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro dell'anno finanziario 1973 e di cui al capitolo
aggiunto 7480 dell'anno finanziario 1974, resta destinata
ed impegnata per la liquidazione degli oneri di cui al
precedente quinto comma nonche' a quello di cui al sesto
comma per il periodo 1968-1972. All'onere derivante
dall'applicazione dello stesso sesto comma per il periodo
successivo al 1972, si provvede a carico dello stanziamento
del capitolo 2549 dello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974 e
corrispondenti capitoli degli anni successivi.
Ai nuovi o maggiori oneri derivanti dalle altre
convenzioni da stipulare ai sensi dei precedenti commi, si
provvede con utilizzo dei proventi del canone dovuto dalla
concessionaria allo Stato e da determinare, ai sensi del
precedente art. 16 con la convenzione di cui al successivo
art. 46. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Per i servizi speciali radiotelevisivi, non compresi
fra quelli suindicati, le amministrazioni dello Stato
richiedenti concordano, attraverso apposite convenzioni,
con la societa' concessionaria le modalita' delle
prestazioni e l'entita' dei relativi rimborsi, sentito il
parere obbligatorio della Commissione parlamentare.».
Note al comma 1249:
- Si riporta il testo dell'art. 26 della legge
10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della
concorrenza e del mercato):
«Art. 26 (Pubblicita' delle decisioni). - 1. Le
decisioni di cui agli articoli 15, 16, 18, 19 e 25 sono
pubblicate entro venti giorni in un apposito bollettino, a
cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nello
stesso bollettino sono pubblicate, ove l'Autorita' lo
ritenga opportuno, le conclusioni delle indagini di cui
all'art. 12, comma 2.»
- Si riporta il testo del comma 26 dell'art. 2 della
legge 14 ottobre 1995, n. 481 (Norme per la concorrenza e
la regolazione dei servizi di pubblica utilita'.
Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di
pubblica utilita):
«26. La pubblicita' di atti e procedimenti delle
Autorita' e' assicurata anche attraverso un apposito
bollettino pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri.»
- Si riporta il testo del comma 21 dell'art. 1 della
legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi
delle telecomunicazioni e radiotelevisivo):
«21. All'Autorita' si applicano le disposizioni di cui
all'art. 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, non
derogate dalle disposizioni della presente legge. Le
disposizioni del comma 9, limitatamente alla deroga alle
norme sulla contabilita' generale dello Stato, nonche' dei
commi 16 e 19 del presente articolo si applicano anche alle
altre Autorita' istituite dalla legge 14 novembre 1995, n.
481, senza oneri a carico dello Stato.»
Note al comma 1250:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 19 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti
per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'
interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale):
«Art. 19 (Fondi per le politiche della famiglia, per le
politiche giovanili e per le politiche relative ai diritti
e alle pari opportunita). - 1. Al fine di promuovere e
realizzare interventi per la tutela della famiglia, in
tutte le sue componenti e le sue problematiche
generazionali, nonche' per supportare l'Osservatorio
nazionale sulla famiglia, presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo denominato
«Fondo per le politiche della famiglia», al quale e'
assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e
di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.»
- Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 8 marzo
2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternita'
e della paternita', per il diritto alla cura e alla
formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta):
«Art. 9. (Misure a sostegno della flessibilita' di
orario). - 1. Al fine di promuovere e incentivare forme di
articolazione della prestazione lavorativa volte a
conciliare tempo di vita e di lavoro, nell'ambito del Fondo
per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e'
destinata una quota fino a lire 40 miliardi annue a
decorrere dall'anno 2000, al fine di erogare contributi, di
cui almeno il 50 per cento destinato ad imprese fino a
cinquanta dipendenti, in favore di aziende che applichino
accordi contrattuali che prevedono azioni positive per la
flessibilita', ed in particolare:
a) progetti articolati per consentire alla
lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno
dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in
affidamento o in adozione un minore, di usufruire di
particolari forme di flessibilita' degli orari e
dell'organizzazione del lavoro, tra cui part time
reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario
flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore,
flessibilita' sui turni, orario concentrato, con priorita'
per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di
eta' o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di
adozione;
b) programmi di formazione per il reinserimento dei
lavoratori dopo il periodo di congedo;
c) progetti che consentano la sostituzione del
titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che benefici
del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi
parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la
solidarieta' sociale e per le pari opportunita', sono
definiti i criteri e le modalita' per la concessione dei
contributi di cui al comma 1.».
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 3 agosto
1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della
prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in
danno di minori, quali nuove forme di riduzione in
schiavitu):
«Art. 17 (Attivita' di coordinamento). - 1. Sono
attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
fatte salve le disposizioni della legge 28 agosto 1997, n.
285, le funzioni di coordinamento delle attivita' svolte da
tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla
prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei
minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso sessuale.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta ogni anno
al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta ai sensi
del comma 3.
1-bis. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunita'
l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della
pornografia minorile con il compito di acquisire e
monitorare i dati e le informazioni relativi alle
attivita', svolte da tutte le pubbliche amministrazioni,
per la prevenzione e la repressione della pedofilia. A tale
fine e' autorizzata l'istituzione presso l'Osservatorio di
una banca dati per raccogliere, con l'apporto dei dati
forniti dalle amministrazioni, tutte le informazioni utili
per il monitoraggio del fenomeno. Con decreto del Ministro
per le pari opportunita' sono definite la composizione e le
modalita' di funzionamento dell'Osservatorio nonche' le
modalita' di attuazione e di organizzazione della banca
dati, anche per quanto attiene all'adozione dei dispositivi
necessari per la sicurezza e la riservatezza dei dati.
Resta ferma la disciplina delle assunzioni di cui ai
commi da 95 a 103 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311. Per l'istituzione e l'avvio delle attivita'
dell'Osservatorio e della banca dati di cui al presente
comma e' autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno
2006 e di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come rideterminata
dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2005, n.
266. A decorrere dall'anno 2009, si provvede ai sensi
dell'art. 11-ter, comma 1, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato; ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Le multe irrogate, le somme di denaro confiscate e
quelle derivanti dalla vendita dei beni confiscati ai sensi
della presente legge sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate su un apposito fondo da
iscrivere nello stato di previsione della Presidenza del
Consiglio dei ministri e destinate, nella misura di due
terzi, a finanziare specifici programmi di prevenzione,
assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori degli
anni diciotto vittime dei delitti di cui agli
articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies del
codice penale, introdotti dagli articoli 2, comma 1, 3, 4 e
5 della presente legge. La parte residua del fondo e'
destinata, nei limiti delle risorse effettivamente
disponibili, al recupero di coloro che, riconosciuti
responsabili dei delitti previsti dagli articoli 600-bis,
secondo comma, 600-ter, terzo comma, e 600-quater del
codice penale, anche se relativi al materiale pornografico
di cui all'art. 600-quater.1 dello stesso codice, facciano
apposita richiesta. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1,
la Presidenza del Consiglio dei Ministri:
a) acquisisce dati e informazioni, a livello
nazionale ed internazionale, sull'attivita' svolta per la
prevenzione e la repressione e sulle strategie di contrasto
programmate o realizzate da altri Stati;
b) promuove, in collaborazione con i Ministeri della
pubblica istruzione, della sanita', dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, di grazia e
giustizia e degli affari esteri, studi e ricerche relativi
agli aspetti sociali, sanitari e giudiziari dei fenomeni di
sfruttamento sessuale dei minori;
c) partecipa, d'intesa con il Ministero degli affari
esteri, agli organismi comunitari e internazionali aventi
compiti di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale.
4. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi 1
e 3 e' autorizzata la spesa di lire cento milioni annue. Al
relativo onere si fa fronte mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo
utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del
Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
5. Il Ministro dell'interno, in virtu' dell'accordo
adottato dai Ministri di giustizia europei in data
27 settembre 1996, volto ad estendere la competenza di
EUROPOL anche ai reati di sfruttamento sessuale di minori,
istituisce, presso la squadra mobile di ogni questura, una
unita' specializzata di polizia giudiziaria, avente il
compito di condurre le indagini sul territorio nella
materia regolata dalla presente legge.
6. Il Ministero dell'interno istituisce altresi' presso
la sede centrale della questura un nucleo di polizia
giudiziaria avente il compito di raccogliere tutte le
informazioni relative alle indagini nella materia regolata
dalla presente legge e di coordinarle con le sezioni
analoghe esistenti negli altri Paesi europei.
7. L'unita' specializzata ed il nucleo di polizia
giudiziaria sono istituiti nei limiti delle strutture, dei
mezzi e delle vigenti dotazioni organiche, nonche' degli
stanziamenti iscritti nello stato di previsione del
Ministero dell'interno.».
- La legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della
Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio
nazionale per l'infanzia), e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302.
Note al comma 1251:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.»
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 8 della
legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3):
«6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non
possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.».
Note al comma 1253:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.»
Note al comma 1254:
- La legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il
sostegno della maternita' e della paternita', per il
diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento
dei tempi delle citta), e' stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 13 marzo 2000, n. 60.
Note al comma 1257:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 7 della
legge 3 dicembre 1999, n. 493 (Norme per la tutela della
salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione
contro gli infortuni domestici), cosi come modificato dalla
presente legge:
«4. L'assicurazione comprende i casi di infortunio
avvenuti nell'ambito domestico in occasione ed a causa
dello svolgimento delle attivita' di cui all'art. 6,
comma 2, lettera a), e dai quali sia derivata una
inabilita' permanente al lavoro non inferiore al 27 per
cento. Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni
verificatisi al di fuori del territorio nazionale.».
Note al comma 1258:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 28 agosto
1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e
di opportunita' per l'infanzia e l'adolescenza):
«Art. 1 (Fondo nazionale per l'infanzia e
l'adolescenza). - 1. E' istituito, presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, il Fondo nazionale per l'infanzia e
l'adolescenza finalizzato alla realizzazione di interventi
a livello nazionale, regionale e locale per favorire la
promozione dei diritti, la qualita' della vita, lo
sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione
dell'infanzia e dell'adolescenza, privilegiando l'ambiente
ad esse piu' confacente ovvero la famiglia naturale,
adottiva o affidataria, in attuazione dei principi della
Convenzione sui diritti del fanciullo resa esecutiva ai
sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e degli
articoli 1 e 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2. Il Fondo e' ripartito tra le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. Una quota pari al 30 per
cento delle risorse del Fondo e' riservata al,
finanziamento di interventi da realizzare nei comuni di
Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma,
Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania,
Palermo e Cagliari. La ripartizione del Fondo e della quota
riservata avviene, per il 50 per cento, sulla base
dell'ultima rilevazione della popolazione minorile
effettuata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e
per il 50 per cento secondo i seguenti criteri:
a) carenza di strutture per la prima infanzia secondo
le indicazioni del Centro nazionale di documentazione e di
analisi per l'infanzia della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
b) numero di minori presenti in presidi residenziali
socio-assistenziali in base all'ultima rilevazione
dell'ISTAT;
c) percentuale di dispersione scolastica nella scuola
dell'obbligo come accertata dal Ministero della pubblica
istruzione;
d) percentuale di famiglie con figli minori che
vivono al di sotto della soglia di poverta' cosi' come
stimata dall'ISTAT;
e) incidenza percentuale del coinvolgimento di minori
in attivita' criminose come accertata dalla Direzione
generale dei servizi civili del Ministero dell'interno,
nonche' dall'Ufficio centrale per la giustizia minorile del
Ministero di grazia e giustizia.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministro per la
solidarieta' sociale, con proprio decreto emanato di
concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, di grazia
e giustizia e con il Ministro per le pari opportunita',
sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano nonche' le Commissioni parlamentari competenti,
provvede alla ripartizione delle quote del Fondo tra le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di
quelle riservate ai comuni, ai sensi del comma 2.
4. Per il finanziamento del Fondo e' autorizzata la
spesa di lire 117 miliardi per l'anno 1997 e di lire 312
miliardi a decorrere dall'anno 1998.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 11 della
legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio):
«3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
competenza, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni
contabili pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e
degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla
determinazione del quantum della prestazione, afferenti
imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in
vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui
essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte
conseguenti all'andamento dell'inflazione;
c) la determinazione, in apposita tabella, per le
leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle
quote destinate a gravare su ciascuno degli anni
considerati;
d) la determinazione, in apposita tabella, della
quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui
quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
e) la determinazione, in apposita tabella, delle
riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella,
per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per
le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno
stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
tra le spese in conto capitale;
g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art.
11-bis e le corrispondenti tabelle;
h) l'importo complessivo massimo destinato, in
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al
rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma
dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle
modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente da pubbliche amministrazioni non
compreso nel regime contrattuale;
i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate
alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o
riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si
caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento
dei saldi di cui alla lettera a);
i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o
riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato
direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con
esclusione di interventi di carattere localistico o
microsettoriale;
i-quater) norme recanti misure correttive degli
effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11-ter,
comma 7.».
Note al comma 1259:
- Si riporta il testo dell'art. 119 della Costituzione
della Repubblica italiana:
«Art. 119 (I Comuni, le Province, le Citta'
metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di
entrata e di spesa). - I Comuni, le Province, le Citta'
metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome.
Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in
armonia con la Costituzione e secondo i principi di
coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di
tributi erariali riferibile al loro territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo,
senza vincoli di destinazione, per i territori con minore
capacita' fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai
commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle
Citta' metropolitane e alle Regioni di finanziare
integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la
solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici
e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti
della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse
aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di
determinati Comuni, Province, Citta' metropolitane e
Regioni.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le
Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i
principi generali determinati dalla legge dello Stato.
Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare
spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato
sui prestiti dagli stessi contratti.».
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 8 della
legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla legge Costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3):
«6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non
possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.»
Nota al comma 1261:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 19 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti
per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'
interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale):
«3. Al fine di promuovere le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunita', presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo denominato
«Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunita», al quale e' assegnata la somma di 3 milioni
di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a
decorrere dall'anno 2007.»
Nota al comma 1263:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 9 gennaio
2006, n. 7 (Disposizioni concernenti la prevenzione e il
divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile):
«Art. 2 (Attivita' di promozione e coordinamento). - 1.
La Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per
le pari opportunita' promuove e sostiene, nell'ambito degli
ordinari stanziamenti di bilancio, il coordinamento delle
attivita' svolte dai Ministeri competenti dirette alla
prevenzione, all'assistenza alle vittime e all'eliminazione
delle pratiche di mutilazione genitale femminile.
2. Ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui al
comma 1, la Presidenza del Consiglio dei
ministri-Dipartimento per le pari opportunita' acquisisce
dati e informazioni, a livello nazionale e internazionale,
sull'attivita' svolta per la prevenzione e la repressione e
sulle strategie di contrasto programmate o realizzate da
altri Stati.»
Nota al comma 1265:
- Per l'art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997,
si vedano le note al comma 1251.
Nota al comma 1266:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 42 del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (testo unico
delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternita' e della paternita', a norma
dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), cosi come
modificato dalla presente legge:
«5. La lavoratrice madre o, in alternativa, il
lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei
fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in
situazione di gravita' di cui all'art. 3, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'art.
4, comma 1, della legge medesima e che abbiano titolo a
fruire dei benefici di cui all'art. 33, comma 1, del
presente testo unico e all'art. 33, commi 2 e 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza del figlio,
hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2
dell'art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta
giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il
richiedente ha diritto a percepire un'indennita'
corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo
medesimo e' coperto da contribuzione figurativa;
l'indennita' e la contribuzione figurativa spettano fino a
un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per
il congedo di durata annuale. Detto importo e' rivalutato
annualmente, a decorrere dall'anno 2002, sulla base della
variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati. L'indennita' e' corrisposta
dal datore di lavoro secondo le modalita' previste per la
corresponsione dei trattamenti economici di maternita'. I
datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva,
detraggono l'importo dell'indennita' dall'ammontare dei
contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale
competente. Peri dipendenti dei predetti datori di lavoro
privati, compresi quelli per i quali non e' prevista
l'assicurazione per le prestazioni di maternita',
l'indennita' di cui al presente comma e' corrisposta con le
modalita' di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre
1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 febbraio 1980, n. 33. Il congedo fruito ai sensi del
presente comma alternativamente da entrambi i genitori non
puo' superare la durata complessiva di due anni; durante il
periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire
dei benefici di cui all'art. 33, comma 1, del presente
testo unico e all'art. 33, commi 2 e 3, della legge
5 febbraio 1992, n. 104, fatte salve le disposizioni di cui
ai commi 5 e 6 del medesimo articolo. I soggetti che
usufruiscono dei permessi di cui al presente comma per un
periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto
ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al
numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero
maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza
riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa»
Nota al comma 1269:
- Si riporta il testo del comma 429 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006), cosi come modificato dalla
presente legge:
«429. Per lo svolgimento delle attivita' istituzionali
della Fondazione di cui all'art. 1, comma 160, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, e' assegnato un contributo di 3
milioni di euro per l'anno 2006 e di 750.000 euro per
ciascuno degli anni 2007 e 2008. A tal fine e'
corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di
cui all'art. 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n.
328. Le risorse pari a 2,25 milioni di euro per gli anni
2007 e 2008 confluiscono nel Fondo nazionale per le
politiche sociali di cui all'art. 20, comma 8, della legge
8 novembre 2000, n. 328».
Nota al comma 1270:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 3 agosto
2004, n. 206 (Nuove norme in favore delle vittime del
terrorismo e delle stragi di tale matrice), cosi some
modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - 1. Le disposizioni della presente legge si
applicano a tutte le vittime degli atti di terrorismo e
delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio
nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini
italiani, nonche' ai loro familiari superstiti.
1-bis. Le disposizioni della presente legge si
applicano inoltre ai familiari delle vittime del disastro
aereo di Ustica del 1980 nonche' ai familiari delle vittime
e ai superstiti della cosiddetta «banda della Uno bianca».
Ai beneficiari vanno compensate le somme gia' percepite
2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente
legge si applicano le disposizioni contenute nella legge
20 ottobre 1990, n. 302, nella legge 23 novembre 1998, n.
407, e successive modificazioni, nonche' l'art. 82 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, ad eccezione del comma 6.».
Nota al comma 1276:
- Si riporta il testo del comma 343 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«343. Per indennizzare i risparmiatori che, investendo
sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi
finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non
altrimenti risarcito, e' costituito, a decorrere dall'anno
2006, un apposito fondo nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze. Il fondo e'
alimentato con le risorse di cui al comma 345, previo loro
versamento al bilancio dello Stato.».
Note al comma 1277:
- La legge 8 agosto 1985, n. 440 (Istituzione di un
assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano
illustrato la Patria e che versino in stato di particolare
necessita), e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
23 agosto 1985, n. 198.
- Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 20 della
legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali):
«8. A decorrere dall'anno 2002 lo stanziamento
complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali e'
determinato dalla legge finanziaria con le modalita' di cui
all'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, assicurando
comunque la copertura delle prestazioni di cui all'art. 24
della presente legge.»
Note al comma 1278:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge
31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone
montane):
«Art. 2 (Fondo nazionale per la montagna). - 1. E'
istituito presso il Ministero del bilancio e della
programmazione economica il Fondo nazionale per la
montagna.
2. Il Fondo e' alimentato da trasferimenti comunitari,
dello Stato e di enti pubblici, ed e' iscritto in un
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
del bilancio e della programmazione economica. Le somme
provenienti dagli enti pubblici sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate al suddetto
capitolo.
3. Le risorse erogate dal Fondo hanno carattere
aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o
speciale dello Stato a favore degli enti locali. Le risorse
sono ripartite fra le regioni e le province autonome che
provvedono ad istituire propri fondi regionali per la
montagna, alimentati anche con stanziamenti a carico dei
rispettivi bilanci, con i quali sostenere gli interventi
speciali di cui all'art. 1.
4. Le regioni e le province autonome disciplinano con
propria legge i criteri relativi all'impiego delle risorse
di cui al comma 3.
5. I criteri di ripartizione del Fondo tra le regioni e
le province autonome sono stabiliti con deliberazione del
Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE), sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, su proposta del Ministro per gli affari regionali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
il Ministro delle politiche agricole e forestali.
6. I criteri di ripartizione tengono conto
dell'esigenza della salvaguardia dell'ambiente con il
conseguente sviluppo delle attivita' agro-silvo-pastorali
eco-compatibili, dell'estensione del territorio montano,
della popolazione residente, anche con riferimento alle
classi di eta', alla occupazione ed all'indice di
spopolamento, del reddito medio pro capite, del livello dei
servizi e dell'entita' dei trasferimenti ordinari e
speciali.»
Nota al comma 1284:
- Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, si vedano le note al comma 1251.
Note al comma 1285:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 80 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2001), cosi come modificato dalla
presente legge:
«Art. 80 (Disposizioni in materia di politiche
sociali). - 1. Nei limiti di lire 350 miliardi per l'anno
2001 e di lire 430 miliardi per l'anno 2002 e fino alla
data del 31 dicembre 2002, ovvero fino alla conclusione dei
processi attuativi della sperimentazione e comunque non
oltre il 30 giugno 2007, fermi restando gli stanziamenti
gia' previsti:
a) i comuni individuati ai sensi dell'art. 4 del
decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, sono
autorizzati, nell'ambito della disciplina prevista dal
predetto decreto legislativo, a proseguire l'attuazione
dell'istituto del reddito minimo di inserimento;
b) la disciplina dell'istituto del reddito minimo di
inserimento di cui al citato decreto legislativo n. 237 del
1998 si applica anche ai comuni compresi nei territori per
i quali sono stati approvati, alla data del 30 giugno 2000,
i patti territoriali di cui all'art. 2, comma 203, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni,
che i medesimi comuni hanno sottoscritto o ai quali hanno
aderito e che comprendono comuni gia' individuati o da
individuare ai sensi dell'art. 4 del medesimo decreto
legislativo n. 237 del 1998.»
Nota al comma 1286:
- Si riporta il testo del comma 44 dell'art. 59 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica):
«44. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e'
istituito il Fondo per le politiche sociali, con una
dotazione di lire 28 miliardi per l'anno 1998, di lire 115
miliardi per l'anno 1999 e di lire 143 miliardi per l'anno
2000.».
Nota al comma 1287:
- Si riporta il testo del comma 333 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«333. Il Ministero dell'economia e delle finanze
comunica per iscritto, entro il 15 gennaio 2006, la sede
dell'ufficio postale di zona presso il quale gli assegni
possono essere riscossi con riferimento all'assegno di cui
al comma 331 e, previa verifica dell'ordine di nascita,
entro la fine del mese successivo a quello di nascita o di
adozione con riferimento all'assegno di cui al comma 332.
Gli assegni possono essere riscossi, in deroga ad ogni
disposizione vigente in materia di minori, dall'esercente
la potesta' sui figli di cui ai commi 331 e 332, sempreche'
residente, cittadino italiano ovvero comunitario ed
appartenente a un nucleo familiare con un reddito
complessivo, riferito all'anno 2004 ai fini dell'assegno di
cui al comma 331 e all'anno 2005 ai fini dell'assegno di
cui al comma 332, non superiore ad euro 50.000. Per nucleo
familiare s'intende quello di cui all'art. 1 del decreto
ministeriale 22 gennaio 1993 del Ministro della sanita',
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio
1993. La condizione reddituale di cui al presente comma e'
autocertificata dall'esercente la potesta', all'atto della
riscossione dell'assegno, mediante riempimento e
sottoscrizione di apposita formula prestampata in calce
alla comunicazione del Ministero dell'economia e delle
finanze, da verificare da parte dell'Agenzia delle entrate
secondo procedure definite convenzionalmente. Per
l'attuazione del presente comma il Ministero dell'economia
e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione
generale, del personale e dei servizi del tesoro si avvale
di SOGEI Spa.».
Note al comma 1288:
- Si riporta il testo dell'art. 18 della legge
24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale):
«Art. 18 (Ordinanza-ingiunzione). - Entro il termine di
trenta giorni dalla data della contestazione o
notificazione della violazione, gli interessati possono far
pervenire all'autorita' competente a ricevere il rapporto a
norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono
chiedere di essere sentiti dalla medesima autorita'.
L'autorita' competente, sentiti gli interessati, ove
questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti
inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se
ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza
motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge
il pagamento, insieme con le spese, all'autore della
violazione ed alle persone che vi sono obbligate
solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di
archiviazione degli atti comunicandola integralmente
all'organo che ha redatto il rapporto.
Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la
restituzione, previo pagamento delle spese di custodia,
delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo
stesso provvedimento. La restituzione delle cose
sequestrate e' altresi' disposta con l'ordinanza di
archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.
Il pagamento e' effettuato all'ufficio del registro o
al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione,
entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di
detto provvedimento, eseguita nelle forme previste
dall'art. 14; del pagamento e' data comunicazione, entro il
trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto,
all'autorita' che ha emesso l'ordinanza.
Il termine per il pagamento e' di sessanta giorni se
l'interessato risiede all'estero.
La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione puo' essere
eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le
modalita' di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.
L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo.
Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa
esecutiva dopo il decorso del termine per proporre
opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione e' proposta,
con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale
si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale
viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato
il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o e'
dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la
stessa.».
- Per il comma 333 dell'art. 1 della citata legge n.
266 del 2005, si veda la nota al comma 1287.
Nota al comma 1290:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 19 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti
per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'
interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale):
«2. Al fine di promuovere il diritto dei giovani alla
formazione culturale e professionale e all'inserimento
nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad
agevolare la realizzazione del diritto dei giovani
all'abitazione, nonche' a facilitare l'accesso al credito
per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo
denominato «Fondo per le politiche giovanili», al quale e'
assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e
di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.».
Nota al comma 1292:
- Si riporta il testo dell'art. 11-quaterdecies del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di
contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in
materia tributaria e finanziaria):
«Art. 11-quaterdecies (Interventi infrastrutturali, per
la ricerca e per l'occupazione). - 1. Per consentire
l'organizzazione e l'adeguamento degli impianti e
attrezzature necessari allo svolgimento dei Campionati
mondiali di nuoto che si terranno a Roma nel 2009 e dei
Giochi del Mediterraneo che si terranno a Pescara nel
medesimo anno, il Dipartimento della protezione civile e'
autorizzato a provvedere con contributi quindicennali nei
confronti dei soggetti competenti. A tal fine e'
autorizzata la spesa annua di 2 milioni di euro per
quindici anni a decorrere dal 2007, nonche' quella annua di
2 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno
2008, da ripartire in eguale misura tra le manifestazioni
di cui al primo periodo del presente comma.
2. [Per l'organizzazione e l'adeguamento
infrastrutturale necessario alla realizzazione del convegno
internazionale interconfessionale, e' autorizzata la spesa
di 5 milioni di euro per l'anno 2006].
3. Per la prosecuzione degli interventi previsti
dall'art. 1, comma 279, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e' autorizzata la spesa di ulteriori 3 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2006; e' altresi' autorizzata la
spesa di ulteriori 1,5 milioni di euro per la prosecuzione
degli interventi previsti dall'art. 1, comma 278, della
citata legge n. 311 del 2004 in favore della Facolta' ivi
indicata della Seconda Universita' degli studi di Napoli.
4. Al comma 2 dell'art. 2 del decreto-legge 24 dicembre
2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «1° luglio 2003» sono
sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2005»;
b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2005»
sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006»;
c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2005» sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006».
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la
fauna selvatica o, se istituti, degli istituti regionali,
possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento
selettivi, distinti per sesso e classi di eta',
regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati
appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei
periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992,
n. 157.
6. Al comma 1 dell'art. 70 del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, e' aggiunta la seguente lettera:
«e-ter) dell'esecuzione di vendemmie di breve durata e a
carattere saltuario, effettuata da studenti e pensionati».
A tal fine e' autorizzata la spesa annua di 200.000 euro
dal 2006.
7. Al fine di garantire i livelli occupazionali nel
parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, e' erogata a
favore dell'ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise
la somma di euro 2.500.000, a decorrere dall'anno 2006, per
consentire la stabilizzazione del personale fuori ruolo
operante presso l'ente. Le relative stabilizzazioni sono
effettuate nei limiti delle risorse assegnate con il
presente comma e nel rispetto delle normative vigenti in
materia di assunzioni, anche in soprannumero. I rapporti di
lavoro in essere con il personale che presta attivita'
professionale e collaborazione presso l'ente parco sono
regolati, sulla base di nuovi contratti che verranno
stipulati dall'ente, a decorrere dal 1° gennaio 2006, fino
alla definitiva stabilizzazione del suddetto personale e,
comunque, non oltre il 31 dicembre 2007 nei limiti delle
risorse di cui al primo periodo. Al relativo onere si
provvede attraverso la riduzione del fondo di cui al
comma 96 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
8. Il comma 12 dell'art. 9 della legge 6 dicembre 1991,
n. 394, e' sostituito dal seguente:
«12. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque
anni».
9. All'art. 17, commi 1, 2 e 6, lettera a), del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive
modificazioni, le parole: «31 dicembre 2005» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006». La
disposizione del presente comma non si applica alle
discariche di II categoria, di tipo A, di tipo ex 2A e alle
discariche per inerti, cui si conferiscono materiali di
matrice cementizia contenenti amianto, per le quali il
termine di conferimento e' fissato alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
10. Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993,
n. 379, e' aumentato, a decorrere dall'anno 2006, ad euro
2.300.000. Per le attivita' e il conseguimento delle
finalita' scientifiche del Polo nazionale di cui alla
tabella A prevista dall'art. 1 della legge 29 ottobre 2003,
n. 291, viene riconosciuto alla Sezione italiana
dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della
cecita' un contributo annuo di euro 750.000. E' concesso un
contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni
2006, 2007 e 2008 in favore dell'ente morale riconosciuto
con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1967,
n. 516. Il contributo di cui all'art. 1, comma 113, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, deve essere inteso come
contributo statale annuo ordinario; a decorrere dall'anno
2006 esso e' pari a 400.000 euro. Per le finalita' di cui
all'art. 1, comma 187, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e' autorizzata per il 2006 la spesa di 15 milioni di
euro e per ciascuno degli anni 2007 e 2008 la spesa di un
milione di euro. In favore della Lega italiana tumori e'
autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno
degli anni 2006, 2007 e 2008.
11. In considerazione del rilievo nazionale e
internazionale nella sperimentazione sanitaria di elevata
specializzazione e nella cura delle patologie nel campo
dell'oftalmologia, per l'anno 2006 e' autorizzata la
concessione di un contributo di 1 milione di euro in favore
della Fondazione «G.B. Bietti» per lo studio e la ricerca
in oftalmologia, con sede in Roma. Allo scopo di promuovere
il miglioramento della salute e di offrire ai cittadini
alti livelli di assistenza ospedaliera, e' autorizzata la
concessione di un contributo associativo nel limite di
50.000 euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008
in favore del Comitato permanente degli Ospedali
dell'Unione europea (Hope) con sede in Belgio. E'
autorizzata la spesa di 219.000 euro per l'anno 2006,
500.000 euro per l'anno 2007 e 500.000 euro per l'anno 2008
per l'interconnessione e la formazione sanitaria tra centri
sanitari all'estero e in Italia che il Ministro della
salute, il Ministro per gli italiani nel mondo, il Ministro
degli affari esteri, il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e il Ministro per
l'innovazione e le tecnologie attuano congiuntamente
avvalendosi, in particolare, dell'Associazione denominata
«Alleanza degli Ospedali italiani nel mondo», da essi
congiuntamente costituita in data 2 febbraio 2004.
12. Il prestito vitalizio ipotecario ha per oggetto la
concessione da parte di aziende ed istituti di credito
nonche' da parte di intermediari finanziari, di cui
all'art. 106 del testo unico di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, di finanziamenti a medio e lungo
termine con capitalizzazione annuale di interessi e spese,
e rimborso integrale in unica soluzione alla scadenza,
assistiti da ipoteca di primo grado su immobili
residenziali, riservati a persone fisiche con eta'
superiore ai 65 anni compiuti.
13. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, emana
uno o piu' decreti, ai sensi dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:
a) il riordino delle disposizioni in materia di
attivita' di installazione degli impianti all'interno degli
edifici;
b) la definizione di un reale sistema di verifiche
degli impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo
primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti
garantendo una effettiva sicurezza;
c) la determinazione delle competenze dello Stato,
delle regioni e degli enti locali secondo i principi di
sussidiarieta' e di leale collaborazione, anche tramite lo
strumento degli accordi in sede di Conferenza unificata di
cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281;
d) la previsione di sanzioni in caso di violazione
degli obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti dalle
lettere a) e b).
14. Per la prosecuzione ed il completamento degli
interventi di cui all'art. 52, comma 21, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, e' autorizzata la spesa di 10
milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
15. Al comma 4 dell'art. 1 della legge 9 dicembre 1998,
n. 426, dopo la lettera p-terdecies), e' aggiunta la
seguente:
«p-quaterdecies) area del territorio di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 19 maggio 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio
2005».
16. Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, la disposizione prevista
dall'art. 2, comma 1, lettera b), dello stesso decreto si
interpreta nel senso che un'area e' da considerare comunque
fabbricabile se e' utilizzabile a scopo edificatorio in
base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente
dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
17. E' autorizzato un contributo quindicennale di 1
milione di euro a decorrere dall'anno 2006 in favore
dell'ANAS Spa per la realizzazione di lavori di raccordo
stradale tra le strade pugliesi SP 231 e SP 238.
18. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive
e' determinata annualmente la quota di risorse del Fondo
speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui
all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, da
destinare, a valere sulla quota erogata a fondo perduto,
agli interventi previsti dal comma 270 dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311.
19. Il primo periodo del comma 1 dell'art. 155 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e' sostituito dal seguente: "Il reddito imponibile dei
soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera a), derivante
dall'utilizzo in traffico internazionale delle navi
indicate nell'art. 8-bis, comma 1, lettera a), del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, iscritte nel registro
internazionale di cui al decreto-legge 30 dicembre 1997, n.
457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1998, n. 30, e dagli stessi armate, nonche' delle navi
noleggiate il cui tonnellaggio non sia superiore al 50 per
cento di quello complessivamente utilizzato, e' determinato
ai sensi della presente sezione qualora il contribuente
comunichi un'opzione in tal senso all'Agenzia delle entrate
entro tre mesi dall'inizio del periodo d'imposta a partire
dal quale intende fruirne con le modalita' di cui al
decreto previsto dall'art. 161".
20. Per la prosecuzione degli interventi previsti
dall'art. 2 della legge 30 luglio 2002, n. 174, nonche' per
la realizzazione di opere di natura sociale, culturale e
sportiva, e' autorizzato un contributo quindicennale di 1
milione di euro a decorrere dall'anno 2006.
21. All'art. 1 del decreto legge 24 dicembre 2003, n.
353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2004, n. 46, al comma 3, dopo le parole: «dell'ambiente
naturale» sono inserite le seguenti: «, le associazioni
riconosciute a carattere nazionale aventi per oggetto
statutario, da piu' di quaranta anni, lo svolgimento o la
promozione di attivita' di ricerca oncologica.».
Nota al comma 1293:
- Si riporta il testo del comma 556 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006), cosi come modificato dalla
presente legge:
«556. Al fine di prevenire fenomeni di disagio
giovanile legato all'uso di sostanze stupefacenti, e'
istituito presso il Ministero della solidarieta' sociale
l'«Osservatorio per il disagio giovanile legato alle
dipendenze». Con decreto del Ministro della solidarieta'
sociale, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e' disciplinata la composizione e
l'organizzazione dell'Osservatorio. Presso il Ministero di
cui al presente comma e' altres` istituito il «Fondo
nazionale per le comunita' giovanili», per azioni di
promozione della salute e di prevenzione dei comportamenti
a rischio e per favorire la partecipazione dei giovani in
materia di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno
delle dipendenze. La dotazione finanziaria del Fondo per
ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 e' fissata in 5
milioni di euro, di cui il 25 per cento e' destinato ai
compiti istituzionali del Ministero della solidarieta'
sociale di comunicazione, informazione, ricerca,
monitoraggio e valutazione, per i quali il Ministero si
avvale del parere dell'Osservatorio per il disagio
giovanile legato alle dipendenze; il restante 75 per cento
del Fondo viene destinato alle associazioni e reti
giovanili individuate con decreto del Ministro della
solidarieta' sociale, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Con tale decreto, di natura regolamentare,
vengono determinati anche i criteri per l'accesso al Fondo
e le modalita' di presentazione delle istanze.».
Nota al comma 1295:
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge
24 dicembre 1957, n. 1295 (Costituzione di un Istituto per
il credito sportivo con sede in Roma):
«Art. 5. L'Istituto puo' concedere contributi per
interessi sui mutui anche se accordati da altre aziende di
credito e dalla Cassa depositi e prestiti per le finalita'
istituzionali, con le disponibilita' di un fondo speciale
costituito presso l'Istituto medesimo e alimentato con il
versamento da parte dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato dell'aliquota ad esso spettante a norma
dell'art. 5 del regolamento di cui al decreto ministeriale
19 giugno 2003, n. 179 del Ministro dell'economia e delle
finanze, nonche' con l'importo dei premi riservati al CONI
a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948,
n. 496, colpiti da decadenza per i quali resta salvo il
disposto dell'art. 90, comma 16, della legge 27 dicembre
2002, n. 289.
Per i mutui assistiti dal contributo agli interessi di
cui al primo comma del presente articolo la relativa rata
di ammortamento verra' ridotta di un ammontare pari
all'importo annuale del contributo concesso.
La concessione del contributo agli interessi puo'
essere sospesa o revocata dall'Istituto nei casi piu' gravi
anche con effetto retroattivo, nei confronti di quei
mutuatari che non si trovassero, a seguito di successivi
controlli, nelle condizioni previste dal contratto di
concessione del finanziamento.».
Nota al comma 1296:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n.
179 (Regolamento recante la disciplina dei concorsi
pronostici su base sportiva):
«Art. 5 (Ripartizione della posta). - 1. La posta dei
concorsi pronostici e' ripartita, secondo quanto gia'
disposto dagli articoli 2 e 5 della legge 24 dicembre 1957,
n. 1295, dall'art. 2 della legge 29 settembre 1965, n.
1117, dall'art. 3 della legge 29 dicembre 1988, n. 555,
dall'art. 27 della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
dall'art. 2 del decreto legislativo 2 dicembre 1999, n. 464
e dall'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,
convertito, con modificazioni, con la legge 8 agosto 2002,
n. 178, nelle seguenti percentuali:
a) aggio al punto di vendita 8%;
b) montepremi: 50%;
c) imposta unica: 33,84%;
d) contributo all'Istituto per il credito sportivo:
2,45%;
e) contributo alle spese di gestione di AAMS:
5,71%.».
Nota al comma 1297:
- Si riporta il testo della lettera a) del comma 19
dell'art. 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181
(Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
dei Ministeri):
«19. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei
Ministri:
a) le funzioni di competenza statale attribuite al
Ministero per i beni e le attivita' culturali dagli
articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, in materia di sport. Entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, lo statuto dell'Istituto
per il credito sportivo e' modificato al fine di prevedere
la vigilanza da parte del Presidente del Consiglio dei
Ministri e del Ministro per i beni e le attivita'
culturali.».
Nota al comma 1298:
- Si riporta il testo del comma 580 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«580. Al Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), cui la
legge 15 luglio 2003, n. 189, ha attribuito compiti
relativi alla promozione dell'attivita' sportiva tra le
persone disabili e di riconoscimento e coordinamento di
tutte le organizzazioni sportive per disabili, e' concesso
un contributo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2006,
2007 e 2008, per la promozione della pratica sportiva di
base e agonistica.».
Note al comma 1299:
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 3 della
legge 9 ottobre 2000, n. 285 (Interventi per i Giochi
olimpici invernali «Torino 2006»):
«7. L'Agenzia termina la propria attivita' il
31 dicembre 2006.».
- Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 10
della legge 9 ottobre 2000, n. 285 (Interventi per i Giochi
olimpici invernali «Torino 2006»):
«Art. 10 (Risorse finanziarie). - 1. Per il
finanziamento degli interventi necessari allo svolgimento
dei Giochi olimpici e delle opere connesse e' autorizzato
il limite d'impegno quindicennale di lire 110 miliardi per
l'anno 2001, quale limite massimo del concorso dello Stato
agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o altre
operazioni finanziarie che l'Agenzia e l'Ente nazionale per
le strade (ANAS) e la Societa' italiana per il traforo
autostradale del Frejus (SITAF), nonche', limitatamente
alle opere connesse di cui all'art. 1, comma 1, la regione
Piemonte, la provincia di Torino, il comune di Torino e la
societa' Gruppo Torinese Trasporti spa, sono autorizzati ad
effettuare, nei limiti della quota che sara' a ciascuno
assegnata con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da emanare successivamente alla predisposizione
del piano degli interventi; le relative rate di
ammortamento per capitale ed interessi sono corrisposte
agli istituti finanziatori da parte del Ministero
dell'economia e delle finanze. Per le medesime finalita' e
per il funzionamento dell'Agenzia e' altresi' concesso
all'Agenzia un contributo straordinario nel limite massimo
di lire 5 miliardi per l'anno 2000, di lire 20 miliardi per
l'anno 2001 e di lire 10 miliardi per l'anno 2002.
2. Per lo svolgimento delle sue funzioni sono inoltre
attribuite all'Agenzia le somme previste alla voce «spese
generali» compresa nel quadro economico di ciascun progetto
delle opere di cui agli allegati 1, 2 e 3, ed eventuali
successive variazioni. Tale importo e' commisurato al 3 per
cento dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle
forniture e dell'importo delle indennita' di
espropriazione. La relativa documentazione e' sottoposta
alla certificazione del collegio dei revisori dei conti al
fine della definitiva quantificazione della somma.».
Nota al comma 1300:
- L'art. 7 della legge 9 ottobre 2000, n. 285
(Interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006»
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 2000, n.
242), abrogato dalla presente legge, recava:
«Art. 7 (Comitato di alta sorveglianza e garanzia).».
Nota al comma 1301:
- Si riporta il testo dell'art. 5 della citata legge
9 ottobre 2000, n. 285:
«Art. 5 (Comitato direttivo). - 1. Il comitato
direttivo provvede alla programmazione annuale delle
attivita' dell'Agenzia, all'approvazione dei bilanci,
all'approvazione delle operazioni finanziarie necessarie
per l'acquisizione delle risorse, secondo i propri atti
organizzativi, e ad ogni altra attivita' necessaria per il
perseguimento dei compiti di cui all'art. 3.
2. Il comitato direttivo e' composto dal direttore
generale, nominato a norma dell'art. 6, dai due
vicedirettori generali, nominati a norma dell'art. 6-bis,
nonche' da nove membri nominati con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, di cui uno su designazione del
Presidente del Consiglio dei ministri, uno su designazione
del Ministro dell'economia e delle finanze, uno su
designazione del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, quattro su designazione, rispettivamente, del
presidente della regione Piemonte, del presidente della
provincia di Torino, del sindaco di Torino e del presidente
del CONI, e due su designazione effettuata d'intesa tra i
legali rappresentanti delle comunita' montane e dei comuni
interessati dalle opere di cui all'art. 1 o sedi di gara.
Il comitato direttivo e' regolarmente costituito quando
sono nominati almeno sette componenti. Il comitato
direttivo delibera a maggioranza dei presenti. In caso di
parita' prevale il voto del direttore generale.
3. I membri del comitato direttivo sono scelti tra
esperti particolarmente qualificati nelle discipline
tecniche, giuridiche ed economiche. Per la validita' delle
deliberazioni del comitato direttivo e' necessaria la
presenza di sette componenti.».
Note al comma 1302:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 della
legge 18 marzo 1991, n. 99 (Interventi urgenti per opere
connesse alla esposizione internazionale «Colombo '92»):
«Art. 1. - 1. Per l'immediata realizzazione di
interventi diretti al completamento dell'area espositiva
della esposizione internazionale «Colombo '92», nonche'
alla realizzazione di opere strettamente correlate
all'evento, il comune di Genova e' autorizzato a stipulare,
anche oltre i limiti di indebitamento previsti dalla
normativa vigente, mutui quindicennali fino all'importo di
lire quattrocentosettanta miliardi, di cui centocinquanta
miliardi a decorrere dal secondo semestre del 1991, con
onere di ammortamento a totale carico dello Stato.
L'importo eventualmente dovuto a titolo di interessi di
preammortamento - maggiorato degli ulteriori interessi
dalla data di inizio dell'ammortamento a quella di scadenza
della prima rata dello stesso, calcolati al medesimo tasso
applicabile, ai sensi di quanto previsto per le operazioni
di mutuo, nel primo semestre dell'ammortamento - sara'
corrisposto unitamente alla prima rata di ammortamento. In
relazione agli oneri di ammortamento e di preammortamento
sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di lire
50 miliardi a decorrere dall'anno 1991 e di lire 23
miliardi a decorrere dall'anno 1992.».
Note al comma 1305:
- Si riporta il testo dell'art. 7-viciesquater del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 (Disposizioni urgenti
per l'universita' e la ricerca, per i beni e le attivita'
culturali, per il completamento di grandi opere
strategiche, per la mobilita' dei pubblici dipendenti, e
per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di
bollo e tasse di concessione, nonche' altre misure
urgenti), cosi come modificato dalla presente legge:
«Art. 7-vicies quater. (Disposizioni in materia di
carte valori). - 1. All'atto del rilascio delle carte
valori di cui all'art. 7-vicies ter da parte delle
competenti amministrazioni pubbliche, i soggetti
richiedenti sono tenuti a corrispondere un importo pari
almeno alle spese necessarie per la loro produzione e
spedizione, nonche' per la manutenzione necessaria
all'espletamento dei servizi ad esse connessi. L'importo e
le modalita' di riscossione sono determinati annualmente
con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per
le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione,
da adottare, in sede di prima attuazione, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
2. Le somme percepite dalle amministrazioni pubbliche
in applicazione del comma 1 sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato e riassegnate con decreti del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero dell'interno, anche in aggiunta alle somme gia'
stanziate, nell'ambito dell'unita' previsionale di base
3.1.5.17 - servizi del Poligrafico dello Stato - dello
stato di previsione del medesimo Ministero. Una quota pari
a euro 1,85 dell'imposta sul valore aggiunto inclusa nel
costo della carta d'identita' elettronica e' riassegnata al
Ministero dell'interno per essere destinata per euro 1,15
alla copertura dei costi di gestione del Ministero medesimo
e per euro 0,70 ai comuni, per la copertura delle spese
connesse alla gestione e distribuzione del documento. Con
decreto del Ministro dell'interno di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le
modalita` di attuazione della presente disposizione. Alle
riassegnazioni previste dal presente comma non si applica
il limite di cui all'art. 1, comma 46, della legge
23 dicembre 2005, n. 266.
3. Al fine di contenere i prezzi di cessione delle
carte valori ed i costi di attivazione, di produzione,
emissione e manutenzione dei centri gestione delle stesse
e' in facolta' dell'Istituto poligrafico e Zecca dello
Stato Spa di stipulare accordi o indire gare con pubbliche
amministrazioni ed anche con soggetti privati, anche allo
scopo di estendere l'operativita' delle carte valori alla
fruizione di servizi, ivi compresi quelli di natura
privatistica. [Gli accordi sono soggetti a ratifica da
parte del Ministero dell'economia e delle finanze di
concerto con il Ministero dell'interno].
4. L'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato Spa puo'
continuare ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura
dello Stato, ai sensi del titolo I del testo unico di cui
al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e con
applicazione dell'art. 417-bis, commi primo e secondo, del
codice di procedura civile.
5. E' abrogato il regio decreto 7 marzo 1926, n. 401.
6. Dall'attuazione dell'art. 7-vicies-ter e del
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.».
Nota al comma 1306:
- Si riporta il testo del comma 65 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«65. A decorrere dall'anno 2007 le spese di
funzionamento della Commissione nazionale per le societa' e
la borsa (CONSOB), dell'Autorita' per la vigilanza sui
lavori pubblici, dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni e della Commissione di vigilanza sui fondi
pensione sono finanziate dal mercato di competenza, per la
parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio
dello Stato, secondo modalita' previste dalla normativa
vigente ed entita' di contribuzione determinate con propria
deliberazione da ciascuna Autorita', nel rispetto dei
limiti massimi previsti per legge, versate direttamente
alle medesime Autorita'. Le deliberazioni, con le quali
sono fissati anche i termini e le modalita' di versamento,
sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei Ministri,
sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per
l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal
ricevimento. Decorso il termine di venti giorni dal
ricevimento senza che siano state formulate osservazioni,
le deliberazioni adottate dagli organismi ai sensi del
presente comma divengono esecutive.».
Nota al comma 1307:
- Si riporta il testo del comma 6-bis dell'art. 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115 (testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia. - Testo A),
cosi come modificato dalla presente legge:
«6-bis. Per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali
amministrativi regionali e al Consiglio di Stato il
contributo dovuto e' di euro 500; per i ricorsi previsti
dall'art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, per
quelli previsti dall'art. 25, comma 5, della legge 7 agosto
1990, n. 241, per i ricorsi aventi ad oggetto il diritto di
cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel
territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella
sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo
dovuto e' di euro 250; per i ricorsi previsti dall'art.
23-bis, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,
nonche¨ da altre disposizioni che richiamano il citato art.
23-bis, il contributo dovuto e' di euro 1.000; per i
predetti ricorsi in materia di affidamento di lavori,
servizi e forniture, nonche¨ di provvedimenti delle
Autorita', il contributo dovuto e' di euro 2.000. L'onere
relativo al pagamento dei suddetti contributi e' dovuto in
ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di
compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si
e' costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza
si determina con il passaggio in giudicato della sentenza.
Non e' dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti
dall'art. 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il
diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della
direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico
all'informazione ambientale.».
Nota al comma 1309:
- Si riporta il testo dei commi 306, 307, 308 e 309
dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005):
«306. All'art. 10, comma 4, del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, le parole: «il processo di valore inferiore a euro
1.100 e» sono soppresse.».
«307. I commi 1 e 2 dell'art. 13 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
n. 115, sono sostituiti dai seguenti:
1. Il contributo unificato e' dovuto nei seguenti
importi:
a) euro 30 per i processi di valore fino a 1.100
euro;
b) euro 70 per i processi di valore superiore a euro
1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria
giurisdizione, nonche' per i processi speciali di cui al
libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura
civile;
c) euro 170 per i processi di valore superiore a euro
5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di
valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice
di pace;
d) euro 340 per i processi di valore superiore a euro
26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e
amministrativi di valore indeterminabile;
e) euro 500 per i processi di valore superiore a euro
52.000 e fino a euro 260.000;
f) euro 800 per i processi di valore superiore a euro
260.000 e fino a euro 520.000;
g) euro 1.110 per i processi di valore superiore a
euro 520.000.
2. Per i processi di esecuzione immobiliare il
contributo dovuto e' pari a euro 200. Per gli altri
processi esecutivi lo stesso importo e' ridotto della
meta'. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il
contributo dovuto e' pari a euro 120.».
«308. L'art. 46, comma 1, della legge 21 novembre 1991,
n. 374, e' sostituito dal seguente:
1. Le cause e le attivita' conciliative in sede non
contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro
1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono
soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato,
secondo gli importi previsti dall'art. 13 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, e successive modificazioni.».
«309. Il maggior gettito derivante dall'applicazione
delle disposizioni di cui ai commi da 306 a 308 e' versato
al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato
di previsione del Ministero della giustizia per il
pagamento di debiti pregressi nonche' per l'adeguamento
delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari e allo
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per le spese riguardanti il funzionamento del
Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi
regionali.».
Note al comma 1310:
- La legge 25 luglio 2000, n. 209 (Misure per la
riduzione del debito estero dei Paesi a piu' basso reddito
e maggiormente indebitati), e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 28 luglio 2000, n. 175.
Nota al comma 1314:
- La legge 31 dicembre 1998, n. 477 (Autorizzazione di
spesa per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione
di immobili da adibire a sedi di rappresentanze
diplomatiche e di uffici consolari, nonche' di alloggi per
il personale), e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
12 gennaio 1999, n. 8.
Nota al comma 1315:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 2 maggio
1983, n. 185 (Modifica della tabella dei diritti da
riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari):
«Art. 1. La tabella dei diritti da riscuotere dagli
uffici diplomatici e consolari di cui all'art. 56 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
200, relativo alle disposizioni sulle funzioni e sui poteri
consolari, e' sostituita da quella annessa alla presente
legge.
Detta tabella dovra' essere munita del visto dei
Ministri degli affari esteri, del tesoro e delle finanze.».
Note al comma 1317:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 1 del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti
nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico,
sociale e territoriale):
«5. E' istituito presso il Ministero dell'economia e
delle finanze un apposito Fondo con la dotazione di
34.180.000 euro per l'anno 2005, di 39.498.000 euro per
l'anno 2006, di 38.700.000 euro per l'anno 2007 e di
42.320.000 euro a decorrere dall'anno 2008, per le esigenze
connesse all'istituzione del Sistema d'informazione visti,
finalizzato al contrasto della criminalita' organizzata e
della immigrazione illegale attraverso lo scambio tra gli
Stati membri dell'Unione europea di dati relativi ai visti,
di cui alla decisione 2004/512/CE dell'8 giugno 2004 del
Consiglio. Al riparto del Fondo di cui al presente comma si
provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta dei Ministri competenti. All'onere di
cui al presente comma si provvede:
a) quanto a euro 4.845.000 per il 2005, a euro
15.000.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo
parzialmente utilizzando, per euro 1.345.000 per il 2005 e
per euro 15.000.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007,
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri
e, per euro 3.500.000 per il 2005, l'accantonamento
relativo al Ministero dell'interno;
b) a euro 22.566.000 per il 2007 e ad euro 42.320.000
a decorrere dal 2008, mediante utilizzo di parte delle
maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'art. 7,
comma 3;
c) quanto a euro 29.335.000 per il 2005, a euro
24.498.000 per il 2006 e ad euro 1.134.000 per il 2007,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto
capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al predetto Ministero.».
- Si riporta il testo dell'art. 152 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
(Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri):
«Art. 152 (Contingente e durata del contratto). - Le
rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima
categoria e gli istituti italiani di cultura possono
assumere personale a contratto per le proprie esigenze di
servizio, previa autorizzazione dell'Amministrazione
centrale, nel limite di un contingente complessivo pari a
2.277 unita'. Gli impiegati a contratto svolgono le
mansioni previste nei contratti individuali, tenuto conto
dell'organizzazione del lavoro esistente negli uffici
all'estero.
Il contratto di assunzione e' stipulato a tempo
indeterminato, con un periodo di prova di nove mesi, alla
scadenza del quale, sulla base di una relazione del capo
dell'ufficio, si provvede a disporre la conferma o la
risoluzione del contratto.».
Note al comma 1322:
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 della legge
28 luglio 2004, n. 193 (Proroga e rifinanziamento della
legge 16 marzo 2001, n. 72, recante interventi a tutela del
patrimonio storico e culturale delle comunita' degli esuli
italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia, e della
legge 21 marzo 2001, n. 73, recante interventi in favore
della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia),
pubblicata nella Gazzazzetta Ufficiale 3 agosto 2004, n.
180:
«Art. 1. (Proroga e rifinanziamento della legge
16 marzo 2001, n. 72). - 1. Per le finalita' di cui
all'art. 1, comma 1, della legge 16 marzo 2001, n. 72, e'
autorizzata la spesa di euro 1.550.000 per ciascuno degli
anni 2004, 2005 e 2006.
2. All'art. 1, comma 4, della legge 16 marzo 2001, n.
72, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «da stipulare tra», sono inserite
le seguenti: «il Ministero degli affari esteri,»;
b) la parola: «sentiti» e' sostituita dalla seguente:
«sentita»;
c) le parole: «e il Ministero degli affari esteri»
sono soppresse;
d) dopo le parole: «Alla ripartizione delle somme
stanziate provvede annualmente il Ministro per i beni e le
attivita' culturali» sono aggiunte le seguenti: «, con
proprio decreto, di concerto con il Ministro degli affari
esteri».
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1,
pari a euro 1.550.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e
2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2004, allo scopo parzialmente utilizzando 1'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
«Art. 2. Proroga e rifinanziamento della legge 21 marzo
2001, n. 73. - 1. Le disposizioni di cui all'art. 1 della
legge 21 marzo 2001, n. 73, sono prorogate al 31 dicembre
2006. A tale scopo e' autorizzata la spesa di euro
4.650.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1,
pari a euro 4.650.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e
2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
Note al comma 1323:
- Si riporta il testo dell'art. 56 della legge
27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2003):
«Art. 56 (Fondo per progetti di ricerca). - 1. E'
istituito un fondo finalizzato al finanziamento di progetti
di ricerca, di rilevante valore scientifico, anche con
riguardo alla tutela della salute e all'innovazione
tecnologica, con una dotazione finanziaria di 225 milioni
di euro per l'anno 2003 e di 100 milioni di euro per l'anno
2004, 92,758 milioni di euro per l'anno 2005, 97,934
milioni di euro per l'anno 2006 e 100 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2007. Alla ripartizione del fondo,
istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, tra le diverse finalita'
provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, con
proprio decreto, su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, sentiti i Ministri
dell'economia e delle finanze, della salute e per
l'innovazione tecnologica. Con lo stesso decreto sono
stabiliti procedure, modalita' e strumenti per l'utilizzo
delle risorse, assicurando in via prioritaria il
finanziamento dei progetti presentati da soggetti che
abbiano ottenuto, negli anni precedenti, un eccellente
risultato nell'utilizzo e nella capacita' di spesa delle
risorse comunitarie assegnate e delle risorse finanziarie
provenienti dai programmi quadro di ricerca dell'Unione
europea o dai Fondi strutturali.».
Nota al comma 1324:
- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi):
«Art. 12. (Deduzioni per oneri di famiglia). - 1. Dal
reddito complessivo si deducono per oneri di famiglia i
seguenti importi:
a) 3.200 euro per il coniuge non legalmente ed
effettivamente separato;
b) 2.900 euro per ciascun figlio, compresi i figli
naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o
affiliati, nonche' per ogni altra persona indicata
nell'art. 433 del codice civile che conviva con il
contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti
da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria da ripartire
tra coloro che hanno diritto alla deduzione.
2. La deduzione di cui al comma 1, lettera b), e'
aumentata a:
a) 3.450 euro, per ciascun figlio di eta' inferiore a
tre anni;
b) 3.200 euro, per il primo figlio se l'altro
genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il
contribuente non e' coniugato o se coniugato, si e'
successivamente legalmente ed effettivamente separato,
ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del
solo contribuente e questi non e' coniugato o, se
coniugato, si e' successivamente legalmente ed
effettivamente separato;
c) 3.700 euro, per ogni figlio portatore di handicap
ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
3. Le deduzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano a
condizione che le persone alle quali si riferiscono
possiedano un reddito complessivo, computando anche le
retribuzioni corrisposte da enti e organismi
internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e
missioni, nonche' quelle corrisposte dalla Santa Sede,
dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti
centrali della Chiesa cattolica, non superiore a lire
5.500.000, al lordo degli oneri deducibili.
4. Le deduzioni di cui ai commi 1 e 2 sono rapportate a
mese e competono dal mese in cui si sono verificate a
quello in cui sono cessate le condizioni richieste.
4-bis. Dal reddito complessivo si deducono, fino ad un
massimo di 1.820 euro, le spese documentate sostenute dal
contribuente per gli addetti alla propria assistenza
personale nei casi di non autosufficienza nel compimento
degli atti della vita quotidiana. Le medesime spese sono
deducibili anche se sono state sostenute nell'interesse
delle persone indicate nell'art. 433 del codice civile.
4-ter. Le deduzioni di cui ai commi 1, 2 e 4-bis
spettano per la parte corrispondente al rapporto tra
l'ammontare di 78.000 euro, aumentato delle medesime
deduzioni e degli oneri deducibili di cui all'art. 10, e
diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 78.000
euro. Se il predetto rapporto e' maggiore o uguale a 1, la
deduzione compete per intero; se lo stesso e' zero o minore
di zero, la deduzione non compete; negli altri casi, ai
fini del predetto rapporto, si computano le prime quattro
cifre decimali.».
Nota al comma 1327:
- Si riporta il testo dell'art. 21 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per
favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei
conti pubblici), cosi come modificato dalla presente legge:
«Art. 21 (Assegno per ogni secondo figlio e incremento
del Fondo nazionale per le politiche sociali). - 1. Per
ogni figlio nato dal 1° dicembre 2003 e fino al 31 dicembre
2004, secondo od ulteriore per ordine di nascita, e,
comunque, per ogni figlio adottato nel medesimo periodo,
alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie, e'
concesso un assegno pari ad euro 1.000.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, e' istituita,
nell'ambito dell'INPS, una speciale gestione con una
dotazione finanziaria complessiva di 308 milioni di euro.
3. L'assegno e' concesso dai comuni. I comuni
provvedono ad informare gli interessati invitandoli a
certificare il possesso dei requisiti all'atto
dell'iscrizione all'anagrafe dei nuovi nati.
4. L'assegno, ferma restando la titolarita' in capo ai
comuni, e' erogato dall'I.N.P.S. sulla base dei dati
forniti dai comuni medesimi, secondo modalita' da definire
nell'ambito dei decreti di cui al comma 5.
5. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono emanate le necessarie disposizioni per l'attuazione
del presente articolo.
6. Per il finanziamento delle politiche in favore delle
famiglie il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui
all'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni, e' incrementato di 232
milioni di euro per l'anno 2004.
6-bis. (abrogato).
6-ter. Gli imprenditori artigiani iscritti nei relativi
albi provinciali possono avvalersi, in deroga alla
normativa previdenziale vigente, di collaborazioni
occasionali di parenti entro il terzo grado, aventi anche
il titolo di studente, per un periodo complessivo nel corso
dell'anno non superiore a novanta giorni. Le collaborazioni
suddette devono avere carattere di aiuto, a titolo di
obbligazione morale e percio' senza corresponsione di
compensi ed essere prestate nel caso di temporanea
impossibilita' dell'imprenditore artigiano all'espletamento
della propria attivita' lavorativa. E' fatto, comunque,
obbligo dell'iscrizione all'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali.
7. Per le finalita' del presente articolo e'
autorizzata la spesa di 287 milioni di euro per l'anno 2003
e di 253 milioni di euro per l'anno 2004. Al relativo onere
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello Stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.».
Nota al comma 1328:
- Si riporta il testo del comma 11 dell'art. 2 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2004):
«11. E' istituita l'addizionale comunale sui diritti
d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili. L'addizionale e'
pari a 2,50 euro per passeggero imbarcato ed e' versata
all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva
riassegnazione quanto a 30 milioni di euro, in un apposito
fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti destinato a compensare ENAV Spa, secondo
modalita' regolate dal contratto di servizio di cui
all'art. 9 della legge 21 dicembre 1996, n. 665, per i
costi sostenuti da ENAV Spa per garantire la sicurezza ai
propri impianti e per garantire la sicurezza operativa e,
quanto alla residua quota, in un apposito fondo istituito
presso il Ministero dell'interno e ripartito sulla base del
rispettivo traffico aeroportuale secondo i seguenti
criteri:
a) il 40 per cento del totale a favore dei comuni del
sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la
media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie
del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale
sul totale del sedime; percentuale della superficie totale
del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati;
b) al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela
dell'incolumita' delle persone e delle strutture, il 60 per
cento del totale per il finanziamento di misure volte alla
prevenzione e al contrasto della criminalita' e al
potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali
e nelle principali stazioni ferroviarie.».
Nota al comma 1333:
- Si riporta il testo del comma 52 dell'art. 145 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001):
«52. Il programma speciale di reindustrializzazione di
cui all'art. 5 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989,
n. 181, e' integrato con la previsione dello sviluppo di un
polo di ricerca e di attivita' industriali ad alta
tecnologia nel territorio del comune di Genova anche in
relazione all'attuazione dell'art. 4 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Per finanziare gli
interventi previsti da tale integrazione e' autorizzata la
spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2001,
2002 e 2003. Le risorse di cui al presente comma non
possono essere utilizzate per altre finalita' fino al
31 dicembre 2006.».
Nota ai commi 1334 - 1335 - 1336 - 1337 - 1338:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143 (Disposizioni in materia
di commercio con l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4,
lettera c), e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59), cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Funzioni). - 1. La societa' e' autorizzata a
rilasciare garanzie, nonche' ad assumere in assicurazione i
rischi di carattere politico, catastrofico, economico,
commerciale e di cambio ai quali sono esposti, direttamente
o indirettamente secondo quanto stabilito ai sensi del
comma 3, gli operatori nazionali e le loro controllate e
collegate estere nella loro attivita' con l'estero e di
internazionalizzazione dell'economia italiana; la societa'
e' altresi' autorizzata a rilasciare, a condizioni di
mercato, garanzie e coperture assicurative per imprese
estere relativamente ad operazioni che siano di rilievo
strategico per l'economia italiana sotto i profili
dell'internazionalizzazione, della sicurezza economica e
dell'attivazione di processi produttivi e occupazionali in
Italia. Le garanzie e le assicurazioni possono essere
rilasciate anche a banche nazionali, nonche' a banche
estere od operatori finanziari italiani od esteri quando
rispettino adeguati principi di organizzazione, vigilanza,
patrimonializzazione ed operativita', per crediti concessi
sotto ogni forma e destinati al finanziamento delle
suddette attivita', nonche' quelle connesse o strumentali.
2. La societa' puo' concludere accordi di
riassicurazione e di coassicurazione con enti o imprese
italiani, autorizzati, nonche' con enti od imprese esteri
ed organismi internazionali; la societa' puo' altresi'
stipulare altri contratti di copertura del rischio
assicurativo, a condizioni di mercato con primari operatori
del settore.
3. Le operazioni e le categorie di rischi assicurabili
sono definite con delibera del Comitato interministeriale
per la programmazione economica, su proposta del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
di concerto con il Ministero del commercio con l'estero,
tenendo anche conto degli accordi internazionali, nonche'
della normativa e degli indirizzi dell'Unione europea in
materia di privatizzazione dei rischi di mercato e di
armonizzazione dei sistemi comunitari di assicurazione dei
crediti all'esportazione gestiti con il sostegno dello
Stato.».
Note al comma 1339:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge
27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni
(Istituzione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di
Stato):
«Art. 2 (Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato).
- 1. E' istituito presso la Banca d'Italia un conto
denominato «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato»,
di seguito denominato «Fondo». Esso ha lo scopo di ridurre,
secondo le modalita' previste dalla presente legge, la
consistenza dei titoli di Stato in circolazione.
2. L'amministrazione del Fondo di cui al comma 1 e'
attribuita al Ministro del tesoro, coadiuvato da un
Comitato consultivo composto:
a) dal Direttore generale del tesoro, che lo
presiede;
b) dal Ragioniere generale dello Stato;
c) dal Direttore generale delle entrate del Ministero
delle finanze;
d) dal Direttore generale del territorio del
Ministero delle finanze.
3. Il Ministro del tesoro presenta annualmente al
Parlamento, in allegato al conto consuntivo, una relazione
sull'amministrazione del Fondo.»
- Si riporta il testo del terzo comma dell'art. 2445
del codice civile:
«La deliberazione puo' essere eseguita soltanto dopo
novanta giorni dal giorno dell'iscrizione nel registro
delle imprese, purche' entro questo termine nessun
creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto
opposizione.».
Note al comma 1340:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 9 del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80
(Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per
lo sviluppo economico, sociale e territoriale):
«3. Per fruire del contributo, l'impresa concentrataria
inoltra, a decorrere dalla data di ultimazione del processo
di concentrazione, un'apposita istanza in via telematica al
Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, che
ne rilascia, in via telematica, certificazione della data
di avvenuta presentazione. L'Agenzia delle entrate esamina
le istanze secondo l'ordine cronologico di presentazione, e
comunica, in via telematica, entro trenta giorni dalla
presentazione dell'istanza, il riconoscimento del
contributo ovvero il diniego del contributo stesso per
carenza dei presupposti desumibili dall'istanza ovvero per
l'esaurimento dei fondi stanziati, pari a 34 milioni di
euro per l'anno 2005, 110 milioni di euro per l'anno 2006 e
57 milioni di euro per l'anno 2007.».
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 2 del
decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156
(Disposizioni urgenti in materia di entrate):
«4. Per fruire del contributo, l'impresa concentrataria
inoltra un'apposita istanza in via telematica al Centro
operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, che ne
rilascia, in via telematica e con procedura automatizzata,
certificazione della data di avvenuta presentazione.
L'Agenzia delle entrate esamina le istanze secondo l'ordine
cronologico di presentazione, fino ad esaurimento dei fondi
stanziati, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2005, 242
milioni di euro per l'anno 2006 e 122 milioni di euro per
l'anno 2007, e comunica, in via telematica, entro trenta
giorni dalla presentazione dell'istanza, il diniego del
contributo per carenza dei presupposti desumibili
dall'istanza, ovvero per l'esaurimento dei fondi
stanziati.».
Nota al comma 1343:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 della
legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti), cosi'
come modificato dalla presente legge:
«2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive
in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui
e' stata realizzata la condotta produttiva di danno,
ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla
data della sua scoperta.».
Nota al comma 1344:
- Si riporta il testo del comma 27 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006), cosi' come modificato dalla
presente legge:
«27. Nello stato di previsione del Ministero
dell'interno e' istituito un Fondo da ripartire per le
esigenze correnti connesse all'acquisizione di beni e
servizi dell'amministrazione, con una dotazione, per l'anno
2006, di 100 milioni di euro, di 30 milioni di euro per
l'anno 2007 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni
2008 e 2009. Con decreti del Ministro dell'interno, da
comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero
dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale
del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni
parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla
ripartizione del Fondo tra le unita' previsionali di base
interessate del medesimo stato di previsione.».
Note al comma 1346:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.».
- Si riporta il testo dell'art. 27 della legge 7 agosto
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi):
«Art. 27 (Commissione per l'accesso ai documenti
amministrativi). - 1. E' istituita presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri la Commissione per l'accesso ai
documenti amministrativi.
2. La Commissione e' nominata con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio
dei Ministri. Essa e' presieduta dal sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed e'
composta da dodici membri, dei quali due senatori e due
deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere,
quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile
1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi di
autogoverno, due fra i professori di ruolo in materie
giuridiche e uno fra i dirigenti dello Stato e degli altri
enti pubblici. E' membro di diritto della Commissione il
capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei
Ministri che costituisce il supporto organizzativo per il
funzionamento della Commissione. La Commissione puo'
avvalersi di un numero di esperti non superiore a cinque
unita', nominati ai sensi dell'art. 29 della legge
23 agosto 1988, n. 400.
3. La Commissione e' rinnovata ogni tre anni. Per i
membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di
scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso
del triennio.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, a decorrere dall'anno 2004, sono determinati i
compensi dei componenti e degli esperti di cui al comma 2,
nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5. La Commissione adotta le determinazioni previste
dall'art. 25, comma 4; vigila affinche' sia attuato il
principio di piena conoscibilita' dell'attivita' della
pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati
dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla
trasparenza dell'attivita' della pubblica amministrazione,
che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei
Ministri; propone al Governo modifiche dei testi
legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la
piu' ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'art.
22.
6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare
alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le
informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione
di quelli coperti da segreto di Stato.
7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di
cui al comma 1 dell'art. 18, le misure ivi previste sono
adottate dalla Commissione di cui al presente articolo.».
Nota al comma 1347:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 10 del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica):
«5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
Note al comma 1349:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 3 del
decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4
(Interventi straordinari per il riordino e il risanamento
economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino), cosi'
come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Provvedimenti urgenti per il risanamento
dell'Ordine Mauriziano). - 1. Dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e per un periodo di trentasei
mesi:
a) non possono essere intraprese o proseguite azioni
esecutive nei confronti della Fondazione per debiti
dell'Ente, insoluti alla data predetta;
b) le procedure esecutive pendenti, per le quali sono
scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte
dell'Ordine Mauriziano, ovvero la stessa opposizione,
benche' proposta, sia stata rigettata, sono dichiarate
estinte dal giudice; gli importi dei relativi debiti sono
inseriti nella massa passiva di cui alla lettera e), a
titolo di capitale, accessori e spese;
c) i pignoramenti eventualmente gia' eseguiti non
hanno efficacia e non vincolano la Fondazione ed il
tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini
della Fondazione e le finalita' di legge;
d) i debiti insoluti alla data di entrata in vigore
del presente decreto non producono interessi, ne' sono
soggetti a rivalutazione monetaria;
e) il legale rappresentante della Fondazione assume
le funzioni di Commissario straordinario e provvede al
ripiano dell'indebitamento pregresso con i mezzi consentiti
dalla legge. A tale fine provvede all'accertamento della
massa passiva risultante dai debiti insoluti per capitale,
interessi e spese ed istituisce apposita gestione separata,
nella quale confluiscono i debiti e i crediti maturati fino
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Nell'ambito di tale gestione separata e', altresi', formata
la massa attiva con l'impiego anche del ricavato
dall'alienazione dei cespiti appartenenti al patrimonio
disponibile della Fondazione, delle sovvenzioni
straordinarie e delle altre eventuali entrate non vincolate
per legge o per destinazione, per il pagamento anche
parziale dei debiti, mediante periodici stati di
ripartizione, secondo i privilegi e le graduazioni previsti
dalla legge;
f) avverso il provvedimento del legale rappresentante
della Fondazione che prevede l'esclusione, totale o
parziale, di un credito dalla massa passiva, i creditori
esclusi possono proporre ricorso, entro il termine di
trenta giorni dalla notifica, al Ministro dell'interno, che
si pronuncera' entro sessanta giorni dal ricevimento
decidendo allo stato degli atti;
g) il legale rappresentante della Fondazione e'
autorizzato a definire transattivamente, con propria
determinazione, le pretese dei creditori, in misura non
superiore al 70 per cento di ciascun debito complessivo,
con rinuncia ad ogni altra pretesa e con la liquidazione
obbligatoria entro trenta giorni dalla conoscenza
dell'accettazione della transazione.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 del gia'
citato decreto-legge n. 277 del 2004:
«Art. 1 (Ente Ordine Mauriziano di Torino). - 1. L'Ente
Ordine Mauriziano di Torino, ente ospedaliero di seguito
denominato «Ente» e' costituito dai presidi ospedalieri
Umberto I di Torino e Istituto per la ricerca e la cura del
cancro (IRCC) di Candiolo (Torino).»
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2 del gia'
citato decreto-legge n. 277 del 2004:
«Art. 2 (Costituzione della Fondazione Ordine
Mauriziano). - 1. E' costituita la Fondazione Ordine
Mauriziano con sede in Torino, di seguito denominata:
«Fondazione.».
Nota al comma 1350:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 2 del gia'
citato decreto-legge n. 277 del 2004:
«2. Il patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ente,
con esclusione dei presidi ospedalieri di cui all'art. 1,
comma 1, e' trasferito alla Fondazione di cui al comma 1,
sulla cui gestione vigila un comitato costituito da cinque
membri di cui: uno nominato dal Presidente del Consiglio
dei Ministri, con funzioni di presidente del comitato; uno
nominato dal Ministro dell'interno; uno nominato dal
Ministro per i beni e le attivita' culturali; uno nominato
dalla regione Piemonte; uno nominato dall'Ordinario
diocesano di Torino. Gli eventuali oneri per il
funzionamento di detto comitato sono a carico della
gestione dell'Ente Ordine Mauriziano. Il comitato presenta
una relazione annuale al Presidente del Consiglio dei
Ministri che provvede alla trasmissione alle competenti
commissioni parlamentari.».
Nota al comma 1351:
- Si riporta il testo dell'art. 117 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle
assicurazioni private pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
13 ottobre 2005, n. 239, S.O.), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 117 (Separazione patrimoniale). - 1. I premi
pagati all'intermediario e le somme destinate ai
risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese di
assicurazione, se regolati per il tramite
dell'intermediario, sono versati in un conto separato, del
quale puo' essere titolare anche l'intermediario
espressamente in tale qualita', e che costituiscono un
patrimonio autonomo rispetto a quello dell'intermediario
medesimo.
2. Sul conto separato non sono ammesse azioni,
sequestri o pignoramenti da parte di creditori diversi
dagli assicurati e dalle imprese di assicurazione. Sono
ammesse le azioni da parte dei loro creditori ma nei limiti
della somma rispettivamente spettante al singolo assicurato
o alla singola impresa di assicurazione.
3. Sul conto separato non operano le compensazioni
legale e giudiziale e non puo' essere pattuita la
compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal
depositario nei confronti dell'intermediario.
3-bis. Sono esenti dagli obblighi previsti dal comma 1
gli intermediari di cui all'art. 109, comma 2,
lettere a), b) e d), che possano documentare in modo
permanente con fideiussione bancaria una capacita'
finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un
minimo di euro 15.000.».
Nota al comma 1352:
- La legge della regione Piemonte 16 giugno 2006, n. 21
reca «Interventi per lo sviluppo economico post-olimpico»
ed e' pubblicata nel B.U. Piemonte 22 giugno 2006, n. 25.
Nota al comma 1353:
- Si riporta il testo dell'art. 11-bis della legge
5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio)
introdotto dall'art. 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362:
«Art. 11-bis. (Fondi speciali). - 1. La legge
finanziaria in apposita norma prevede gli importi dei fondi
speciali destinati alla copertura finanziaria di
provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati
nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio
pluriennale ed in particolare di quelli correlati al
perseguimento degli obiettivi del documento di
programmazione finanziaria deliberato dal Parlamento. In
tabelle allegate alla legge finanziaria sono indicate,
distintamente per la parte corrente e per la parte in conto
capitale, le somme destinate alla copertura dei predetti
provvedimenti legislativi ripartiti per Ministeri e per
programmi. Nella relazione illustrativa del disegno di
legge finanziaria, con apposite note, sono indicati i
singoli provvedimenti legislativi che motivano lo
stanziamento proposto per ciascun Ministero e per i singoli
programmi. I fondi speciali di cui al presente comma sono
iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro
in appositi capitoli la cui riduzione, ai fini della
integrazione per competenza e cassa di capitoli esistenti o
di nuovi capitoli, puo' avvenire solo dopo la pubblicazione
dei provvedimenti legislativi che li utilizzano.
2. Gli importi previsti nei fondi di cui al comma 1
rappresentano il saldo fra accantonamenti di segno positivo
per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e
accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o
incremento di entrate. Gli accantonamenti di segno negativo
sono collegati mediante apposizione della medesima lettera
alfabetica, ad uno o piu' accantonamenti di segno positivo
o parte di essi, la cui utilizzazione resta subordinata
all'entrata in vigore del provvedimento legislativo
relativo al corrispondente accantonamento di segno negativo
e comunque nei limiti della minore spesa o delle maggiori
entrate da essi previsti per ciascuno degli anni
considerati. A seguito dell'approvazione dei provvedimenti
legislativi relativi ad accantonamenti negativi, con
decreto del Ministro del tesoro, gli importi derivanti da
riduzioni di spesa o incrementi di entrata sono portati
rispettivamente in diminuzione ai pertinenti capitoli di
spesa ovvero in aumento dell'entrata del bilancio e
correlativamente assegnati in aumento alle dotazioni dei
fondi di cui al comma 1.
3. Gli accantonamenti di segno negativo possono essere
previsti solo nel caso in cui i corrispondenti progetti di
legge siano stati presentati alle Camere.
4. Le quote dei fondi di cui al presente articolo non
possono essere utilizzate per destinazioni diverse da
quelle previste nelle relative tabelle per la copertura
finanziaria di provvedimenti adottati ai sensi dell'art.
77, secondo comma, della Costituzione, salvo che essi
riguardino spese di primo intervento per fronteggiare
calamita' naturali o improrogabili esigenze connesse alla
tutela della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza
economico-finanziaria.
5. Le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se
non corrispondono a progetti di legge gia' approvati da un
ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale non
utilizzate entro l'anno cui si riferiscono costituiscono
economie di bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad
obblighi internazionali ovvero ad obbligazioni risultanti
dai contratti o dai provvedimenti di cui al comma 3,
lettera h), dell'art. 11, la copertura finanziaria prevista
per il primo anno resta valida anche dopo il termine di
scadenza dell'esercizio a cui si riferisce purche' il
provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno
ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno
successivo. Le economie di spesa da utilizzare a tal fine
nell'esercizio successivo formano oggetto di appositi
elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro del
tesoro entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono allegati
al conto consuntivo del Ministero del tesoro. In tal caso,
le nuove o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei
relativi provvedimenti legislativi sono comunque iscritte
nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in
vigore i provvedimenti stessi e sono portate in aumento dei
limiti dei saldi previsti dal comma 3, lettera b),
dell'art. 11.».
Nota al comma 1355:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 11 della
gia' citata legge n. 468 del 1978:
«3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
competenza, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni
contabili pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e
degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla
determinazione del quantum della prestazione, afferenti
imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in
vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui
essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte
conseguenti all'andamento dell'inflazione;
c) la determinazione, in apposita tabella, per le
leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle
quote destinate a gravare su ciascuno degli anni
considerati;
d) la determinazione, in apposita tabella, della
quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui
quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
e) la determinazione, in apposita tabella, delle
riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella,
per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per
le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno
stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
tra le spese in conto capitale;
g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art.
11-bis e le corrispondenti tabelle;
h) l'importo complessivo massimo destinato, in
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al
rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma
dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle
modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente da pubbliche amministrazioni non
compreso nel regime contrattuale;
i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate
alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o
riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si
caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento
dei saldi di cui alla lettera a);
i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o
riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato
direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con
esclusione di interventi di carattere localistico o
microsettoriale;
i-quater) norme recanti misure correttive degli
effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11-ter,
comma 7.».
Nota al comma 1356:
- Per la lettera e), comma 3 dell'art. 11 della legge
5 agosto 1978, n. 468, si veda la nota al comma 1355.
Nota al comma 1359:
- Per la lettera i-quater), comma 3 dell'art. 11 della
gia' citata legge n. 468 del 1978, si veda la nota al
comma 1355.
Nota al comma 1360:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 46 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002):
«4. In apposito allegato al disegno di legge
finanziaria sono analiticamente indicati le autorizzazioni
di spesa e gli stanziamenti che confluiscono in ciascuno
dei fondi di cui al presente articolo.».
Nota al comma 1361:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 11 della
gia' citata legge n. 468 del 1978:
«5. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della
Costituzione, la legge finanziaria puo' disporre, per
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale,
nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e
nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art.
11-bis, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti
delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie
e contributive e delle riduzioni permanenti di
autorizzazioni di spesa corrente.».



 
... continua dal documento precedente ...




Nota al comma 1216:
- Si riporta il testo del paragrafo 2 dell'art. 228 del
Trattato 25 marzo 1957 istitutivo della Comunita' europea:
«2. Se ritiene che lo Stato membro in questione non
abbia preso detti provvedimenti, la Commissione, dopo aver
dato a tale Stato la possibilita' di presentare le sue
osservazioni, formula un parere motivato che precisa i
punti sui quali lo Stato membro in questione non si e'
conformato alla sentenza della Corte di giustizia.».
Nota al comma 1217:
- La legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed
esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali firmata a
Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla
Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952), e'
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 settembre
1955, n. 221.
Nota al comma 1218:
- La legge 20 ottobre 1984, n. 720 (Istituzione del
sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici),
e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 ottobre
1984, n. 298.
Nota al comma 1221:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
Note al comma 1223:
- Si riporta il testo dell'art. 87 del Trattato
25 marzo 1957 che istituisce la Comunita' europea:
«Art. 87 (ex art. 92). - 1. Salvo deroghe contemplate
dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato
comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati
membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante
risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo
talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di
falsare la concorrenza.
2. Sono compatibili con il mercato comune:
a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli
consumatori, a condizione che siano accordati senza
discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati
dalle calamita' naturali oppure da altri eventi
eccezionali;
c) gli aiuti concessi all'economia di determinate
regioni della Repubblica federale di Germania che risentono
della divisione della Germania, nella misura in cui sono
necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da
tale divisione.
3. Possono considerarsi compatibili con il mercato
comune:
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo
economico delle regioni ove il tenore di vita sia
anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di
sottoccupazione;
b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione
di un importante progetto di comune interesse europeo
oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia
di uno Stato membro;
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di
talune attivita' o di talune regioni economiche, sempre che
non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria
al comune interesse;
d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la
conservazione del patrimonio, quando non alterino le
condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunita'
in misura contraria all'interesse comune;
e) le altre categorie di aiuti, determinate con
decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza
qualificata su proposta della Commissione.».
- Si riporta il testo dell'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa - Testo A):
«Art. 47 (R) (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'art. 38. (R).
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza. (R).
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. (R).
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva. (R)».
Note al comma 1224:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 3 della
legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione
in caso di violazione del termine ragionevole del processo
e modifica dell'art. 375 del codice di procedura civile),
cosi' come modificato dalla presente legge:
«3. Il ricorso e' proposto nei confronti del Ministro
della giustizia quando si tratta di procedimenti del
giudice ordinario, al Ministro della difesa quando si
tratta di procedimenti del giudice militare. Negli altri
casi e' proposto nei confronti del Ministro dell'economia e
delle finanze.».
Nota al comma 1226:
- Si riporta il testo degli articoli 4 e 6 del decreto
del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357
(Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE
relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali, nonche' della flora e della fauna
selvatiche):
«Art. 4 (Misure di conservazione). - 1. Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano assicurano per i
proposti siti di importanza comunitaria opportune misure
per evitare il degrado degli habitat naturali e degli
habitat di specie, nonche' la perturbazione delle specie
per cui le zone sono state designate, nella misura in cui
tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative
per quanto riguarda gli obiettivi del presente regolamento.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sulla base di linee guida per la gestione delle
aree della rete «Natura 2000», da adottarsi con decreto del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, adottano per le zone speciali di conservazione,
entro sei mesi dalla loro designazione, le misure di
conservazione necessarie che implicano all'occorrenza
appropriati piani di gestione specifici od integrati ad
altri piani di sviluppo e le opportune misure
regolamentari, amministrative o contrattuali che siano
conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat
naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui
all'allegato B presenti nei siti.
2-bis. Le misure di cui al comma 1 rimangono in vigore
nelle zone speciali di conservazione fino all'adozione
delle misure previste al comma 2.
3. Qualora le zone speciali di conservazione ricadano
all'interno di aree naturali protette, si applicano le
misure di conservazione per queste previste dalla normativa
vigente. Per la porzione ricadente all'esterno del
perimetro dell'area naturale protetta la regione o la
provincia autonoma adotta, sentiti anche gli enti locali
interessati e il soggetto gestore dell'area protetta, le
opportune misure di conservazione e le norme di gestione.».
«Art. 6 (Zone di protezione speciale). - 1. La rete
«Natura 2000» comprende le Zone di protezione speciale
previste dalla direttiva 79/409/CEE e dall'art. 1, comma 5,
della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
2. Gli obblighi derivanti dagli articoli 4 e 5 si
applicano anche alle zone di protezione speciale di cui al
comma 1.».
Nota al comma 1227:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.»
Nota al comma 1228:
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137), e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.
Nota al comma 1229:
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 12 del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti
nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico,
sociale e territoriale):
«7. Con decreto emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con il Ministro degli affari
esteri, con il Ministro per gli italiani nel mondo e con il
Ministro per gli affari regionali, se nominati, sentite le
organizzazioni sindacali di categoria maggiormente
rappresentative, acquisita l'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede
all'organizzazione e alla disciplina dell'Agenzia, con
riguardo anche all'istituzione di un apposito comitato
tecnico-consultivo e dell'Osservatorio nazionale del
turismo e alla partecipazione negli organi dell'agenzia di
rappresentanti delle regioni, dello Stato, delle
associazioni di categoria e delle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, anche in deroga a
quanto stabilito dall'art. 13, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419. Tra i compiti
dell'Agenzia sono in particolare previsti lo sviluppo e la
cura del turismo culturale e del turismo congressuale, in
raccordo con le iniziative di valorizzazione del patrimonio
culturale.».
Note al comma 1230:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Si riporta il testo dell'art. 23 del decreto-legge
24 dicembre 2003, n. 355 (Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative):
«Art. 23 (Finanziamento del rinnovo contrattuale per il
settore del trasporto pubblico locale, proroga di termine
in materia di servizi di trasporto pubblico regionale e
locale e differimento del nuovo regime di ricorsi in
materia di invalidita' civile). - 1. Al fine di assicurare
il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del
trasporto pubblico locale e' autorizzata la spesa di euro
337.500.000 per l'anno 2004 e di euro 214.300.000 annui a
decorrere dall'anno 2005; i trasferimenti erariali
conseguenti sono effettuati con le procedure e le modalita'
stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. L'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 42,
comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e' differita al 31 dicembre 2004. A tal fine
e' autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno
2004.
3. All'onere complessivo, pari a euro 339.500.000 per
l'anno 2004 e a euro 214.300.000 annui a decorrere
dall'anno 2005 derivante dal presente articolo, si provvede
con le maggiori entrate per accisa conseguenti all'aumento
a euro 558,64 per mille litri dell'aliquota di accisa sulla
benzina e sulla benzina senza piombo di cui all'allegato I
del testo unico delle disposizioni legislative concernenti
le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni.
3-bis. Il termine del 31 dicembre 2003, previsto
dall'art. 18, comma 3-bis, del decreto legislativo
19 novembre 1997, n. 422, per l'affidamento dello
svolgimento dei servizi di trasporto automobilistici e'
prorogato al 31 dicembre 2005. Il Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente alla
ricognizione e alla individuazione delle risorse al fine di
emanare provvedimenti per contribuire al risanamento e allo
sviluppo del trasporto pubblico locale, al potenziamento
del trasporto rapido di massa nonche' al corretto
svolgimento delle procedure di affidamento dei servizi.».
Nota al comma 1231:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 1 del
decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16 (Interventi urgenti
per la tutela dell'ambiente e per la viabilita' e per la
sicurezza pubblica), cosi' come modificato dalla presente
legge:
«3. Le risorse di cui al comma 2 sono assegnate alle
regioni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Le risorse sono attribuite con riferimento alla consistenza
del personale in servizio alla data del 30 novembre 2004
presso le aziende di trasporto pubblico locale e presso le
aziende ferroviarie, limitatamente a quelle che applicano
il contratto autoferrotranviari di cui all'art. 23 del
decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47. Le
spese sostenute dagli enti territoriali per la
corresponsione alle aziende degli importi assegnati sono
escluse dal patto di stabilita' interno.».
Nota al comma 1232:
- Si riporta il testo delle lettere a), b) e c) del
comma 74 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), cosi'
come modificato dalla presente legge:
«74. A decorrere dall'esercizio 2007 le dotazioni di
cui al comma 73 sono rideterminate applicando alla media
delle somme incassate nell'ultimo triennio consuntivato,
rilevata dal rendiconto generale delle amministrazioni
dello Stato, relativamente alle unita' previsionali di base
dello stato di previsione dell'entrata, indicate
nell'elenco 4 allegato alla presente legge, le seguenti
percentuali e comunque con una dotazione non superiore a
quella dell'anno precedente incrementata del 5 per cento:
a) Agenzia delle entrate 0,7201 per cento;
b) Agenzia del territorio 0,1592 per cento;
c) Agenzia delle dogane 0,1668 per cento.».
Nota al comma 1233:
- Si riporta il testo del comma 69 dell'art. 2 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2004): cosi' come modificato dalla
presente legge:
«69. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 47,
secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222,
relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per
mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF), e' ridotta di 35 milioni di euro per l'anno 2007 e
di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009».
Note al comma 1234:
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della
disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale):
«Art. 10 (Organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale). - 1. Sono organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le
fondazioni, le societa' cooperative e gli altri enti di
carattere privato, con o senza personalita' giuridica, i
cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma
dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o
registrata, prevedono espressamente:
a) lo svolgimento di attivita' in uno o piu' dei
seguenti settori:
1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
2) assistenza sanitaria;
3) beneficenza;
4) istruzione;
5) formazione;
6) sport dilettantistico;
7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose
d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno
1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409;
8) tutela e valorizzazione della natura e
dell'ambiente, con esclusione dell'attivita', esercitata
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,
speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
9) promozione della cultura e dell'arte;
10) tutela dei diritti civili;
11) ricerca scientifica di particolare interesse
sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse
affidata ad universita', enti di ricerca ed altre
fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e
secondo modalita' da definire con apposito regolamento
governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400;
b) l'esclusivo perseguimento di finalita' di
solidarieta' sociale;
c) il divieto di svolgere attivita' diverse da quelle
menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse
direttamente connesse;
d) il divieto di distribuire, anche in modo
indiretto, utili e avanzi di gestione nonche' fondi,
riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a
meno che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte per legge o siano effettuate a favore di altre
ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte
della medesima ed unitaria struttura;
e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di
gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali
e di quelle ad esse direttamente connesse;
f) l'obbligo di devolvere il patrimonio
dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per
qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale o a fini di pubblica utilita', sentito
l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge;
g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto
annuale;
h) disciplina uniforme del rapporto associativo e
delle modalita' associative volte a garantire
l'effettivita' del rapporto medesimo, escludendo
espressamente la temporaneita' della partecipazione alla
vita associativa e prevedendo per gli associati o
partecipanti maggiori d'eta' il diritto di voto per
l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei
regolamenti e per la nomina degli organi direttivi
dell'associazione;
i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia
segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della
locuzione «organizzazione non lucrativa di utilita'
sociale» o dell'acronimo «ONLUS».
2. Si intende che vengono perseguite finalita' di
solidarieta' sociale quando le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi relative alle attivita' statutarie
nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione,
della formazione, dello sport dilettantistico, della
promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei
diritti civili non sono rese nei confronti di soci,
associati o partecipanti, nonche' degli altri soggetti
indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad
arrecare benefici a:
a) persone svantaggiate in ragione di condizioni
fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
b) componenti collettivita' estere, limitatamente
agli aiuti umanitari.
3. Le finalita' di solidarieta' sociale s'intendono
realizzate anche quando tra i beneficiari delle attivita'
statutarie dell'organizzazione vi siano i propri soci,
associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla
lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nelle
condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del
comma 2.
4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e
3, si considerano comunque inerenti a finalita' di
solidarieta' sociale le attivita' statutarie istituzionali
svolte nei settori della assistenza sociale e
sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione
e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico
di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le
biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, della tutela e
valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione
dell'attivita', esercitata abitualmente, di raccolta e
riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di
cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, della ricerca scientifica di particolare interesse
sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse
affidate ad universita', enti di ricerca ed altre
fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e
secondo modalita' da definire con apposito regolamento
governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, nonche' le attivita' di promozione
della cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti
apporti economici da parte dell'amministrazione centrale
dello Stato.
5. Si considerano direttamente connesse a quelle
istituzionali le attivita' statutarie di assistenza
sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico,
promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti
civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del
comma 1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni
previste ai commi 2 e 3, nonche' le attivita' accessorie
per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto
integrative delle stesse. L'esercizio delle attivita'
connesse e' consentito a condizione che, in ciascun
esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati
alla lettera a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti
rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi
non superino il 66 per cento delle spese complessive
dell'organizzazione.
6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta
di utili o di avanzi di gestione:
a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a
soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti
gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a
qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano
parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a
favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo
grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonche'
alle societa' da questi direttamente o indirettamente
controllate o collegate, effettuate a condizioni piu'
favorevoli in ragione della loro qualita'. Sono fatti
salvi, nel caso delle attivita' svolte nei settori di cui
ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi
accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti
che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari,
aventi significato puramente onorifico e valore economico
modico;
b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi
che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al
loro valore normale;
c) la corresponsione ai componenti gli organi
amministrativi e di controllo di emolumenti individuali
annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto
del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e
dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla
legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e
integrazioni, per il presidente del collegio sindacale
delle societa' per azioni;
d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche
e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi
passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie,
superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di
salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a
quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le
medesime qualifiche.
7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1
non si applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle
lettere h) ed i) del medesimo comma 1 non si applicano agli
enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali
lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.
8. Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto
della loro struttura e delle loro finalita', gli organismi
di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266,
iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni
non governative riconosciute idonee ai sensi della legge
26 febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui
alla legge 8 novembre 1991, n. 381, nonche' i consorzi di
cui all'art. 8 della predetta legge n. 381 del 1991 che
abbiano la base sociale formata per il cento per cento da
cooperative sociali. Sono fatte salve le previsioni di
maggior favore relative agli organismi di volontariato,
alle organizzazioni non governative e alle cooperative
sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266
del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.
9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose
con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese
e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli
enti di cui all'art. 3, comma 6, lettera e), della legge
25 agosto 1991, n. 287, le cui finalita' assistenziali
siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sono
considerati ONLUS limitatamente all'esercizio delle
attivita' elencate alla lettera a) del comma 1; fatta
eccezione per la prescrizione di cui alla lettera c) del
comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano le
disposizioni anche agevolative del presente decreto, a
condizione che per tali attivita' siano tenute
separatamente le scritture contabili previste all'art.
20-bis del decreto del Presidente delle Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'art. 25,
comma 1.
10. Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti
pubblici, le societa' commerciali diverse da quelle
cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge
30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici,
le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di
lavoro e le associazioni di categoria.».
- Si riporta il testo dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 7
della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle
associazioni di promozione sociale):
«Art. 7 (Registri). - 1. Presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari
sociali e' istituito un registro nazionale al quale possono
iscriversi, ai fini dell'applicazione della presente legge,
le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale
in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, costituite ed
operanti da almeno un anno. Alla tenuta del registro si
provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e
strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.
2. Per associazioni di promozione sociale a carattere
nazionale si intendono quelle che svolgono attivita' in
almeno cinque regioni ed in almeno venti province del
territorio nazionale.
3. L'iscrizione nel registro nazionale delle
associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di
automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi
livelli di organizzazione territoriale e dei circoli
affiliati, mantenendo a tali soggetti i benefici connessi
alla iscrizione nei registri di cui al comma 4.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano istituiscono, rispettivamente, registri su scala
regionale e provinciale, cui possono iscriversi tutte le
associazioni in possesso dei requisiti di cui all'art. 2,
che svolgono attivita', rispettivamente, in ambito
regionale o provinciale.».
Note al comma 1238:
- Si riporta il testo del comma 46 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«46. A decorrere dall'anno 2006, l'ammontare
complessivo delle riassegnazioni di entrate non potra'
superare, per ciascuna amministrazione, l'importo
complessivo delle riassegnazioni effettuate nell'anno 2005
al netto di quelle di cui al successivo periodo. La
limitazione non si applica alle riassegnazioni per le quali
l'iscrizione della spesa non ha impatto sul conto economico
consolidato delle pubbliche amministrazioni, nonche' a
quelle riguardanti l'attuazione di interventi cofinanziati
dall'Unione europea.»
Note al comma 1241:
- Il decreto-legge 5 luglio 2006, n. 224 (Disposizioni
urgenti per la partecipazione italiana alle missioni
internazionali), e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 6 luglio 2006, n. 155.
- La legge 4 agosto 2006, n. 247 (Disposizioni per la
partecipazione italiana alle missioni internazionali), e'
stato pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2006,
n. 186.
- Il decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253 (Disposizioni
concernenti l'intervento di cooperazione allo sviluppo in
Libano e il rafforzamento del contingente militare italiano
nella missione UNIFIL ridefinita dalla citata risoluzione
1701 (2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni
Unite), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
28 agosto 2006, n. 199.
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge
28 agosto 2006, n. 253 (Disposizioni concernenti
l'intervento di cooperazione allo sviluppo in Libano e il
rafforzamento del contingente militare italiano nella
missione UNIFIL ridefinita dalla citata risoluzione 1701
(2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite):
«Art. 5. (Disposizioni in materia penale). - 1. Al
personale militare che partecipa alla missione di cui
all'art. 2 si applicano il codice penale militare di pace e
l'art. 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del
decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.
2. I reati commessi dallo straniero nel territorio in
cui si svolgono gli interventi di cui all'art. 1 e la
missione di cui all'art. 2, a danno dello Stato o di
cittadini italiani partecipanti agli interventi e alla
missione stessi, sono puniti sempre a richiesta del
Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa
per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze
armate.
3. Per i reati di cui al comma 2 e per i reati
attribuiti alla giurisdizione dell'autorita' giudiziaria
ordinaria, commessi nel territorio e per il periodo in cui
si svolgono gli interventi di cui all'art. 1 e la missione
di cui all'art. 2 dal cittadino che partecipa agli
interventi o alla missione stessi, la competenza per
territorio e' attribuita al Tribunale di Roma.».
Note al comma 1242:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 della
legge 11 luglio 1998, n. 224 (Trasmissione radiofonica dei
lavori parlamentari e agevolazioni per l'editoria):
«Art. 1. - 1. Allo scopo di garantire la continuita'
del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute
parlamentari, e confermando lo strumento della convenzione
da stipulare a seguito di gara pubblica, i cui criteri
saranno definiti nel quadro dell'approvazione della riforma
generale del sistema delle comunicazioni, in via
transitoria la convenzione tra il Ministero delle
comunicazioni e il Centro di produzione S.p.a., stipulata
ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre
1994, n. 602, ed approvata con decreto del Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni del 21 novembre 1994, e'
rinnovata con decorrenza 21 novembre 1997 per un ulteriore
triennio, intendendosi rivalutato in legge 11.500.000.000
l'importo di cui al comma 4 dello stesso art. 9. I
contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compreso, per
i redattori, il contratto unico nazionale di lavoro dei
giornalisti, si applicano ai dipendenti del Centro di
produzione S.p.a. fino alla scadenza della convenzione.».
Note al comma 1243:
- Si riporta il testo del comma 341 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«341. Allo scopo di promuovere lo sviluppo della
ricerca avanzata nel campo delle biotecnologie, nell'ambito
degli accordi di cooperazione scientifica e tecnologica
stipulati con gli Stati Uniti d'America, il Presidente del
Consiglio dei Ministri e' autorizzato a costituire una
fondazione secondo le modalita' da esso stabilite con
proprio decreto. Al relativo onere si provvede mediante
riduzione della dotazione del Fondo per le aree
sottoutilizzate, di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, per gli importi di 30 milioni di euro per
l'anno 2006, 60 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008, e
180 milioni di euro per l'anno 2009, in coerenza con il
punto 5.3.6 della delibera CIPE n. 35 del 27 maggio 2005.».
Note al comma 1244:
- Si riporta il testo del comma 18 dell'art. 52 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2002):
«18. Il finanziamento annuale di cui all'art. 27,
comma 10, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n.
488, e successive modificazioni, e' incrementato, a
decorrere dal 2002, di un importo pari a 20 milioni di euro
in ragione di anno. La previsione di cui all'art. 145,
comma 19, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, si estende agli esercizi finanziari 1999 e 2000. Delle
misure di sostegno di cui al presente comma possono
beneficiare, a decorrere dall'anno 2002, anche le emittenti
radiofoniche locali legittimamente esercenti alla data di
entrata in vigore della presente legge, nella misura
complessivamente non superiore ad un decimo dell'ammontare
globale dei contributi stanziati. Per queste ultime
emittenti, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, vengono stabiliti le modalita'
e i criteri di attribuzione ed erogazione.».
- La legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2003).
- La legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2004).
- La legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2005).
- La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2006).
Note al comma 1246:
- Si riporta il testo degli articoli 3, 4, 7 e 8 della
legge 7 agosto 1990, n. 250 (Provvidenze per l'editoria e
riapertura dei termini, a favore delle imprese
radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili
di cui all'art. 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987,
n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'art. 11 della
legge stessa):
«Art. 3. - 1. Per l'anno 1990 alle imprese editrici di
quotidiani o periodici di cui al comma 6 dell'art. 9 della
legge 25 febbraio 1987, n. 67, e alle imprese radiofoniche
di cui al comma 2 dell'art. 11 della medesima legge, sono
concessi ulteriori contributi integrativi pari a quelli
risultanti dai predetti commi degli articoli 9 e 11 della
citata legge n. 67 del 1987, sempre che tutte le entrate
pubblicitarie non raggiungano il 40 per cento dei costi
complessivi dell'esercizio relativo all'anno 1990, compresi
gli ammortamenti risultanti a bilancio.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2002, i contributi di cui
al comma 8 e al comma 11 del presente articolo, il cui
ammontare non puo' comunque superare il 50 per cento dei
costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti
dal bilancio dell'impresa stessa, sono concessi,
limitatamente ad una sola testata, alle imprese editrici di
giornali quotidiani che, con esclusione di quanto previsto
dalle lettere a) e b) per le cooperative editrici
costituite ai sensi e per gli effetti dell'art. 153,
comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possiedano i
seguenti requisiti:
a) siano costituite come cooperative giornalistiche
da almeno tre anni;
b) editino la testata stessa da almeno tre anni;
c) abbiano acquisito, nell'anno di riferimento dei
contributi, entrate pubblicitarie che non superino il 30
per cento dei costi complessivi dell'impresa risultanti dal
bilancio dell'anno medesimo;
d) abbiano adottato con norma statutaria il divieto
di distribuzione degli utili nell'esercizio di riscossione
dei contributi e nei dieci esercizi successivi;
e) la testata edita abbia diffusione formalmente
certificata pari ad almeno il 25 per cento della tiratura
complessiva per le testate nazionali e ad almeno il 40 per
cento per quelle locali. Ai fini del presente articolo, si
intende per diffusione l'insieme delle vendite e degli
abbonamenti e per testata locale quella cui almeno l'80 per
cento della diffusione complessiva e' concentrata in una
sola regione;
f) [le testate nazionali che usufruiscono di
contributi di cui al presente articolo non siano poste in
vendita congiuntamente con altre testate];
g) abbiano sottoposto l'intero bilancio di esercizio
cui si riferiscono i contributi alla certificazione di una
societa' di revisione scelta tra quelle di cui all'elenco
apposito previsto dalla CONSOB;
h) [la testata edita sia posta in vendita a un prezzo
non inferiore alla media dal prezzo base degli altri
quotidiani, senza inserti e supplementi, di cui viene
accertata la tiratura, prendendo a riferimento il primo
giorno di pubblicazione dall'anno di riferimento dei
contributi].
2-bis. I contributi previsti dalla presente legge e in
misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi
complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal
bilancio dell'impresa stessa, sono concessi anche alle
imprese editrici di giornali quotidiani la cui maggioranza
del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti
morali non aventi scopo di lucro che possiedano i requisiti
di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del
presente articolo.
2-ter. I contributi previsti dalla presente legge, con
esclusione di quelli previsti dal comma 11, e in misura,
comunque, non superiore al 50 per cento dei costi
complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal
bilancio dell'impresa stessa, sono concessi alle imprese
editrici, comunque costituite, che editino giornali
quotidiani in lingua francese, ladina, slovena e tedesca
nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia
e Trentino-Alto Adige, a condizione che le imprese
beneficiarie non editino altri giornali quotidiani e
possiedano i requisiti di cui alle
lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del presente
articolo. A decorrere dal 1° gennaio 2002 i contributi di
cui ai commi 8 e 11 e in misura, comunque, non superiore al
50 per cento dei costi complessivi, compresi gli
ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa,
sono concessi ai giornali quotidiani italiani editi e
diffusi all'estero a condizione che le imprese editrici
beneficiarie possiedano i requisiti di cui alle
lettere b), c), d) e g) del comma 2 del presente articolo.
Tali imprese devono allegare alla domanda i bilanci
corredati da una relazione di certificazione da parte di
societa' abilitate secondo la normativa dello Stato in cui
ha sede l'impresa.
2-quater. Le norme previste dal presente articolo per i
quotidiani per quanto attiene ai requisiti e ai contributi
si applicano anche ai periodici editi da cooperative
giornalistiche ivi comprese quelle di cui all'art. 52 della
legge 5 agosto 1981, n. 416, con il limite di 310.000 euro
e di 207.000 euro rispettivamente per il contributo fisso e
per il contributo variabile di cui al comma 10; a tali
periodici non si applica l'aumento previsto dal comma 11.
3. A decorrere dal 1° gennaio 1991, alle imprese
editrici di periodici che risultino esercitate da
cooperative, fondazioni o enti morali, ovvero da societa'
la maggioranza del capitale sociale delle quali sia
detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali che non
abbiano scopo di lucro, sono corrisposte annualmente 0,2
euro per copia stampata fino a 30.000 copie di tiratura
media, indipendentemente dal numero delle testate. Le
imprese di cui al presente comma devono essere costituite
da almeno tre anni ovvero editare testate diffuse da almeno
cinque anni. I contributi di cui al presente comma sono
corrisposti a condizione che le imprese editrici:
a) non abbiano acquisito, nell'anno precedente
introiti pubblicitari superiori complessivamente al 40 per
cento dei costi, compresi gli ammortamenti, dell'impresa
per l'anno medesimo, risultanti dal bilancio;
b) editino periodici a contenuto prevalentemente
informativo;
c) abbiano pubblicato nei due anni antecedenti
l'entrata in vigore della presente legge e nell'anno di
riferimento dei contributi, non meno di 45 numeri ogni anno
per ciascuna testata per i plurisettimanali e settimanali,
18 per i quindicinali e 9 per i mensili.
3-bis. Qualora le societa' di cui al comma 3 siano
costituite da persone fisiche e giuridiche, ciascuna delle
quali possieda quote di capitale inferiori al 3 per cento,
e' sufficiente che la cooperativa, fondazione o ente morale
detenga la maggioranza relativa del capitale sociale.
4. La commissione di cui all'art. 54 della legge
5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'art. 11 della
legge 30 aprile 1983, n. 137, esprime parere
sull'accertamento della tiratura e sull'accertamento dei
requisiti di ammissione ai contributi disposti dal comma 3.
5. Le imprese editrici in possesso dei requisiti di cui
ai commi 2 e 3 devono trasmettere alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e
l'editoria, lo statuto della societa' che escluda
esplicitamente la distribuzione degli utili fino allo
scioglimento della societa' stessa. Le disposizioni di cui
all'art. 2 della presente legge si applicano anche alle
imprese editrici di giornali quotidiani e periodici che
gia' abbiano presentato domanda per accedere ai contributi
di cui agli articoli 9 e 10 della citata legge n. 67 del
1987. Non possono percepire i contributi di cui al comma 8
le imprese editrici che siano collegate con imprese
editrici di altri giornali quotidiani o periodici ovvero
con imprese che raccolgono pubblicita' per la testata
stessa o per altri giornali quotidiani o periodici. Non
possono percepire i suddetti contributi le imprese
editoriali collegate con altre imprese titolari di rapporti
contrattuali con l'impresa editoriale stessa, il cui
importo ecceda il 10 per cento dei costi complessivi
dell'impresa editrice, compresi gli ammortamenti, ovvero
nel caso in cui tra i soci e gli amministratori
dell'impresa editoriale figurino persone fisiche nella
medesima condizione contrattuale.
6. Ove nei dieci anni dalla riscossione dell'ultimo
contributo la societa' proceda ad operazioni di riduzione
del capitale per esuberanza, ovvero la societa' deliberi la
fusione o comunque operi il conferimento di azienda in
societa' il cui statuto non contempli l'esclusione di cui
al comma 5, la societa' dovra' versare in conto entrate al
Ministero del tesoro una somma pari ai contributi disposti,
aumentati degli interessi calcolati al tasso doppio del
tasso di riferimento di cui all'art. 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e
successive modificazioni, a partire dalla data di ogni
riscossione, e capitalizzati annualmente; ove nello stesso
periodo la societa' sia posta in liquidazione, dovra'
versare in conto entrate al Ministero del tesoro una somma
parimenti calcolata nei limiti del risultato netto della
liquidazione, prima di qualunque distribuzione od
assegnazione. Una somma parimenti calcolata dovra' essere
versata dalla societa' quando, nei dieci anni dalla
riscossione dell'ultimo contributo, dai bilanci annuali o
da altra documentazione idonea, risulti violata
l'esclusione della distribuzione degli utili.
7. I contributi di cui al comma 8 sono corrisposti a
condizione che gli introiti pubblicitari di ciascuna
impresa editoriale, acquisiti nell'anno precedente, non
superino il 40 per cento dei costi complessivi dell'impresa
risultanti dal bilancio per l'anno medesimo, compresi gli
ammortamenti. Se le entrate pubblicitarie sono comprese tra
il 35 per cento ed il 40 per cento dei costi, i contributi
di cui al comma 8, lettera b), sono ridotti del 50 per
cento.
8. I contributi alle imprese editrici di cui al comma 2
sono determinati nella seguente misura:
a) un contributo fisso annuo di importo pari al 30
per cento dei costi risultanti dal bilancio, inclusi gli
ammortamenti, e comunque non superiore a lire 2 miliardi
per ciascuna impresa;
b) contributi variabili nelle seguenti misure:
1) lire 500 milioni all'anno da 10.000 a 30.000
copie di tiratura media giornaliera e lire 300 milioni
all'anno, ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera,
dalle 30.000 alle 150.000 copie;
2) lire 200 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di
tiratura media giornaliera, oltre le 150.000 copie e fino
alle 250.000 copie;
3) lire 100 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di
tiratura media giornaliera, oltre le 250.000 copie.
9. L'ammontare totale dei contributi previsti dal
comma 8 non puo' comunque superare il 60 per cento dei
costi risultanti dal bilancio, dei costi come determinati
dal medesimo comma 8.
10. Fatta salva l'applicazione a regime della normativa
in vigore al 31 dicembre 1997 a favore delle imprese
editrici di quotidiani o periodici a quella data organi di
movimenti politici i quali organi siano in possesso dei
requisiti per l'accesso ai contributi previsti, nonche' a
favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici
pubblicati per la prima volta in data successiva al
31 dicembre 1997 e fino al 30 giugno 1998 quali organi di
partiti o movimenti ammessi al finanziamento pubblico, a
decorrere dal 1° gennaio 1998 alle imprese editrici di
quotidiani o periodici che, oltre che attraverso esplicita
menzione riportata in testata, risultino essere organi o
giornali di forze politiche che abbiano il proprio gruppo
parlamentare in una delle Camere o nel Parlamento europeo
avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento
italiano, nell'anno di riferimento dei contributi nei
limiti delle disponibilita' dello stanziamento di bilancio,
e' corrisposto:
a) un contributo fisso annuo di importo pari al 40
per cento dei costi risultanti dal bilancio, inclusi gli
ammortamenti, e comunque non superiore a lire 2 miliardi e
500 milioni per i quotidiani e lire 600 milioni per i
periodici;
b) un contributo variabile, calcolato secondo i
parametri previsti dal comma 8, per i quotidiani, ridotto
ad un sesto, un dodicesimo od un ventiquattresimo
rispettivamente per i periodici settimanali, quindicinali o
mensili; per i suddetti periodici viene comunque
corrisposto un contributo fisso di lire 400 milioni nel
caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie.
11. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate
pubblicitarie siano inferiori al 30 per cento dei costi
d'esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, sono
concessi, per ogni esercizio, ulteriori contributi
integrativi pari al 50 per cento di quanto determinato
dalle lettere a) e b) del comma 10.
11-bis. [Ai fini dell'applicazione dei commi 10 e 11,
il requisito della rappresentanza parlamentare della forza
politica, la cui impresa editrice dell'organo o giornale
aspiri alla concessione dei contributi di cui ai predetti
commi, e' soddisfatto, in assenza di specifico collegamento
elettorale, anche da una dichiarazione di appartenenza e
rappresentanza di tale forza politica da parte dei
parlamentari interessati, certificata dalla Camera di cui
sono componenti].
11-ter. A decorrere dall'anno 1991 sono abrogati gli
ultimi due periodi del comma 5. Dal medesimo anno i
contributi previsti dal comma 2 sono concessi a condizione
che non fruiscono dei contributi previsti dal predetto
comma imprese collegate con l'impresa richiedente, o
controllate da essa, o che la controllano, o che siano
controllate dalle stesse imprese, o dagli stessi soggetti
che la controllano.
12. La somma dei contributi previsti dai commi 10 e 11
non puo' comunque superare il 70 per cento dei costi, come
determinati dai medesimi commi 10 e 11.
13. I contributi di cui ai commi 10 e 11 e di cui
all'art. 4 sono concessi a condizione che le imprese non
fruiscano, ne' direttamente ne' indirettamente, di quelli
di cui ai commi 2, 5, 6, 7 e 8, ed a condizione che i
contributi di cui ai commi stessi non siano percepiti da
imprese da esse controllate o che le controllano ovvero che
siano controllate dalle stesse imprese o dagli stessi
soggetti che le controllano.
14. I contributi di cui ai commi 10 e 11 e di cui
all'art. 4 sono corrisposti alternativamente per un
quotidiano o un periodico o una impresa radiofonica,
qualora siano espressione dello stesso partito politico.
15. Le imprese editrici di cui al presente articolo, ad
eccezione di quelle previste dal comma 3, sono comunque
soggette agli obblighi di cui al quinto comma dell'art. 7,
legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'art. 4,
legge 30 aprile 1983, n. 137, a prescindere dall'ammontare
dei ricavi delle vendite. Sono soggette agli obblighi
medesimi, a prescindere dall'ammontare dei ricavati delle
vendite, anche le imprese di cui al comma 2 dell'art. 11,
legge 25 febbraio 1987, n. 67.
15-bis. A decorrere dall'anno 1998 entro il 31 marzo di
ogni anno e purche' sia stata inoltrata domanda valida ai
sensi delle vigenti disposizioni, e' corrisposto un importo
pari al 50 per cento dei contributi di cui ai commi 2, 8,
10 e 11 spettanti per l'anno precedente. La liquidazione
del contributo residuo verra' effettuata entro tre mesi
dalla presentazione del bilancio dell'impresa editoriale e
della necessaria certificazione nonche' della
documentazione richiesta all'editore dalle norme vigenti.
La certificazione, eseguita a cura di una societa' di
revisione, e' limitata alla verifica ed al riscontro dei
soli costi a cui si fa riferimento per il conteggio del
contributo complessivo relativo ad ogni esercizio.».
«Art. 4. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, viene
corrisposto, a cura del Dipartimento dell'informazione e
dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
un contributo annuo pari al 70 per cento della media dei
costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi,
inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 4
miliardi, alle imprese radiofoniche che risultino essere
organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo
del Parlamento e che:
a) abbiano registrato la testata giornalistica
trasmessa presso il competente tribunale;
b) trasmettano quotidianamente propri programmi
informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici,
sociali, sindacali o culturali per non meno del 50 per
cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le
ore 20;
c) non siano editori o controllino, direttamente o
indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6
dell'art. 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.
2. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate
pubblicitarie siano inferiori al 25 per cento dei costi di
esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, e' concesso
un ulteriore contributo integrativo pari al 50 per cento
del contributo di cui al comma 1. La somma di tutti i
contributi non puo' comunque superare l'80 per cento dei
costi come determinati al medesimo comma 1.
3. Le imprese di cui al comma 1 hanno diritto alle
riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della legge
5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni,
applicate con le stesse modalita' anche ai consumi di
energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento
ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi
compresi i sistemi via satellite, nonche' alle agevolazioni
di credito di cui all'art. 20 della legge 25 febbraio 1987,
n. 67, ed al rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1
dell'art. 11 della medesima legge n. 67 del 1987.
4. I metodi e le procedure per l'accertamento del
possesso dei requisiti per l'accesso alle provvidenze di
cui al presente articolo, nonche' per la verifica periodica
della loro persistenza, sono disciplinati dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n.
410, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del
7 ottobre 1987.».
«Art. 7. - 1... ».
«Art. 8. - 1. Le imprese di radiodiffusione sonora a
carattere locale che abbiano registrato la testata
radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente
tribunale, trasmettano quotidianamente propri programmi
informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici,
sociali, sindacali o letterari, per non meno del 15 per
cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le
ore 20, hanno diritto a decorrere dal 1° gennaio 2007:
a) alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della
legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni,
applicate con le stesse modalita' anche ai consumi di
energia elettrica;
b) al rimborso del 60 per cento delle spese per
l'abbonamento ai servizi di due agenzie di informazione a
diffusione nazionale o regionale.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 23 della
legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema
radiotelevisivo pubblico e privato):
«3. Ai concessionari per la radiodiffusione televisiva
in ambito locale, ovvero ai soggetti autorizzati per la
radiodiffusione televisiva locale di cui all'art. 32, che
abbiano registrato la testata televisiva presso il
competente tribunale e che trasmettano quotidianamente,
nelle ore comprese tra le 07,00 e le 23,00 per almeno
un'ora, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti
politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o
culturali, si applicano i benefici di cui al comma 1
dell'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, cosi'
come modificato dall'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n.
250, nonche' quelli di cui agli articoli 28, 29 e 30 della
legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed
integrazioni.».
- Si riporta il testo del comma 13 dell'art. 7 della
legge 3 maggio 2004, n. 112 (Norme di principio in materia
di assetto del sistema radiotelevisivo e della
RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al
Governo per l'emanazione del testo unico della
radiotelevisione):
«13. L'accesso alle provvidenze di cui all'art. 11
della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive
modificazioni, agli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto
1990, n. 250, e all'art. 7 del decreto-legge 27 agosto
1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 ottobre 1993, n. 422, e' altresi' previsto anche per i
canali tematici autorizzati alla diffusione via satellite,
con esclusione di quelli ad accesso condizionato, come
definiti dall'art. 1, lettera c), del regolamento
concernente la promozione della distribuzione e della
produzione di opere europee, di cui alla Del.Aut.gar.com.
16 marzo 1999, n. 9/1999, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1999, che si impegnano a
trasmettere programmi di informazione alle condizioni
previste dall'art. 7 del citato decreto-legge n. 323 del
1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 422 del
1993.».
- Si riporta il testo del comma 454 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«454. A decorrere dai contributi relativi all'anno
2005, non e' piu' corrisposta l'anticipazione di cui
all'art. 3, comma 15-bis, della legge 7 agosto 1990, n.
250. I contributi sono comunque erogati in un'unica
soluzione entro l'anno successivo a quello di
riferimento.».
Note al comma 1247:
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 7 agosto
1990, n. 250 (Provvidenze per l'editoria e riapertura dei
termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la
dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'art. 9,
comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso
ai benefici di cui all'art. 11 della legge stessa):
«Art. 4. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, viene
corrisposto, a cura del Dipartimento dell'informazione e
dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
un contributo annuo pari al 70 per cento della media dei
costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi,
inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 4
miliardi, alle imprese radiofoniche che risultino essere
organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo
del Parlamento e che:
a) abbiano registrato la testata giornalistica
trasmessa presso il competente tribunale;
b) trasmettano quotidianamente propri programmi
informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici,
sociali, sindacali o culturali per non meno del 50 per
cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le
ore 20;
c) non siano editori o controllino, direttamente o
indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6
dell'art. 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.
2. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate
pubblicitarie siano inferiori al 25 per cento dei costi di
esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, e' concesso
un ulteriore contributo integrativo pari al 50 per cento
del contributo di cui al comma 1. La somma di tutti i
contributi non puo' comunque superare l'80 per cento dei
costi come determinati al medesimo comma 1.
3. Le imprese di cui al comma 1 hanno diritto alle
riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della legge
5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni,
applicate con le stesse modalita' anche ai consumi di
energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento
ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi
compresi i sistemi via satellite, nonche' alle agevolazioni
di credito di cui all'art. 20 della legge 25 febbraio 1987,
n. 67, ed al rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1
dell'art. 11 della medesima legge n. 67 del 1987.
4. I metodi e le procedure per l'accertamento del
possesso dei requisiti per l'accesso alle provvidenze di
cui al presente articolo, nonche' per la verifica periodica
della loro persistenza, sono disciplinati dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n.
410, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del
7 ottobre 1987.».
- Per l'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, si
vedano le note al comma 1246.
- Si riporta il testo del comma 13 dell'art. 7 della
legge 3 maggio 2004, n. 112 (Norme di principio in materia
di assetto del sistema radiotelevisivo e della
RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al
Governo per l'emanazione del testo unico della
radiotelevisione):
«13. L'accesso alle provvidenze di cui all'art. 11
della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive
modificazioni, agli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto
1990, n. 250, e all'art. 7 del decreto-legge 27 agosto
1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 ottobre 1993, n. 422, e' altresi' previsto anche per i
canali tematici autorizzati alla diffusione via satellite,
con esclusione di quelli ad accesso condizionato, come
definiti dall'art. 1, lettera c), del regolamento
concernente la promozione della distribuzione e della
produzione di opere europee, di cui alla Del.Aut.gar.com.
16 marzo 1999, n. 9/1999, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1999, che si impegnano a
trasmettere programmi di informazione alle condizioni
previste dall'art. 7 del citato decreto-legge n. 323 del
1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 422 del
1993.».
Nota al comma 1248:
- Si riporta il testo degli articoli 19 e 20 della
legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di
diffusione radiofonica e televisiva):
«Art. 19. La societa' concessionaria, oltre che alla
gestione dei servizi in concessione, e' tenuta alle
seguenti prestazioni:
a) a sistemare, secondo piani tecnici approvati dal
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, le reti
trasmittenti televisive nelle zone di confine bilingui, per
renderle idonee a ritrasmettere programmi di organismi
esteri confinanti; ad attuare la ristrutturazione ed
assumere la gestione degli impianti di terzi eventualmente
ad essa affidati, esistenti in dette zone alla data di
entrata in vigore della presente legge;
b) a predisporre annualmente, sulla base delle
direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
sentita la Commissione parlamentare per l'indennizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,
programmi televisivi e radiofonici destinati a stazioni
radiofoniche e televisive di altri Paesi per la diffusione
e la conoscenza della lingua e della cultura italiana nel
mondo e ad effettuare, sentita la stessa Commissione
parlamentare, trasmissioni radiofoniche speciali;
c) ad effettuare trasmissioni radiofoniche e
televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia di
Bolzano, in lingua francese per la regione autonoma Valle
d'Aosta ed in lingua slovena per la regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia.».
«Art. 20. I corrispettivi dovuti alla societa' per gli
adempimenti di cui al precedente articolo sono stabiliti
come segue.
Per quanto previsto al punto a) si provvede mediante
separate pattuizioni da effettuarsi d'intesa con i
rappresentanti degli enti locali delle zone di confine
interessate.
Per quanto previsto al punto b), i programmi televisivi
e radiofonici destinati a stazioni radiofoniche e
televisive di altri Paesi sono regolati mediante
convenzioni aggiuntive da stipularsi con le competenti
amministrazioni dello Stato entro novanta giorni dalla
stipula della convenzione di cui al successivo art. 46.
Per gli adempimenti di cui al punto c), le trasmissioni
in lingua tedesca per la provincia di Bolzano sono regolate
mediante convenzione aggiuntiva da stipularsi con le
competenti amministrazioni dello Stato entro lo stesso
termine di cui al precedente comma, mentre le trasmissioni
in lingua slovena da radio Trieste sono regolate secondo le
modalita' previste dalla legge 14 aprile 1956, n. 308.
L'ammontare dei rimborsi della spesa per le
trasmissioni in lingua tedesca effettuate dalla sede di
Bolzano, nel periodo 7 febbraio 1966-31 dicembre 1972, e'
forfettariamente stabilito in lire 6.710 milioni oltre
all'imposta sul valore aggiunto.
La misura del rimborso forfettario annuo, previsto per
le trasmissioni radiofoniche da radio Trieste dalla legge
14 aprile 1956, n. 308, in considerazione dell'intervenuto
aumento del numero di trasmissioni con l'inclusione nei
programmi de «l'Ora della Venezia Giulia», viene elevata a
lire 250 milioni l'anno oltre all'imposta sul valore
aggiunto, a partire dal 1968 e puo' essere soggetta a
revisione triennale su richiesta di ciascuna parte
contraente a far tempo dal 1° gennaio 1977.
L'ammontare dei rimborsi della spesa sostenuta per le
trasmissioni in lingua francese per la regione autonoma
Valle d'Aosta e per le trasmissioni televisive in lingua
slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e'
regolato con apposite convenzioni con le competenti
amministrazioni dello Stato.
La somma di 8.300 milioni, iscritta al capitolo 2554
dello stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro dell'anno finanziario 1973 e di cui al capitolo
aggiunto 7480 dell'anno finanziario 1974, resta destinata
ed impegnata per la liquidazione degli oneri di cui al
precedente quinto comma nonche' a quello di cui al sesto
comma per il periodo 1968-1972. All'onere derivante
dall'applicazione dello stesso sesto comma per il periodo
successivo al 1972, si provvede a carico dello stanziamento
del capitolo 2549 dello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974 e
corrispondenti capitoli degli anni successivi.
Ai nuovi o maggiori oneri derivanti dalle altre
convenzioni da stipulare ai sensi dei precedenti commi, si
provvede con utilizzo dei proventi del canone dovuto dalla
concessionaria allo Stato e da determinare, ai sensi del
precedente art. 16 con la convenzione di cui al successivo
art. 46. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Per i servizi speciali radiotelevisivi, non compresi
fra quelli suindicati, le amministrazioni dello Stato
richiedenti concordano, attraverso apposite convenzioni,
con la societa' concessionaria le modalita' delle
prestazioni e l'entita' dei relativi rimborsi, sentito il
parere obbligatorio della Commissione parlamentare.».
Note al comma 1249:
- Si riporta il testo dell'art. 26 della legge
10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della
concorrenza e del mercato):
«Art. 26 (Pubblicita' delle decisioni). - 1. Le
decisioni di cui agli articoli 15, 16, 18, 19 e 25 sono
pubblicate entro venti giorni in un apposito bollettino, a
cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nello
stesso bollettino sono pubblicate, ove l'Autorita' lo
ritenga opportuno, le conclusioni delle indagini di cui
all'art. 12, comma 2.»
- Si riporta il testo del comma 26 dell'art. 2 della
legge 14 ottobre 1995, n. 481 (Norme per la concorrenza e
la regolazione dei servizi di pubblica utilita'.
Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di
pubblica utilita):
«26. La pubblicita' di atti e procedimenti delle
Autorita' e' assicurata anche attraverso un apposito
bollettino pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri.»
- Si riporta il testo del comma 21 dell'art. 1 della
legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi
delle telecomunicazioni e radiotelevisivo):
«21. All'Autorita' si applicano le disposizioni di cui
all'art. 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, non
derogate dalle disposizioni della presente legge. Le
disposizioni del comma 9, limitatamente alla deroga alle
norme sulla contabilita' generale dello Stato, nonche' dei
commi 16 e 19 del presente articolo si applicano anche alle
altre Autorita' istituite dalla legge 14 novembre 1995, n.
481, senza oneri a carico dello Stato.»
Note al comma 1250:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 19 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti
per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'
interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale):
«Art. 19 (Fondi per le politiche della famiglia, per le
politiche giovanili e per le politiche relative ai diritti
e alle pari opportunita). - 1. Al fine di promuovere e
realizzare interventi per la tutela della famiglia, in
tutte le sue componenti e le sue problematiche
generazionali, nonche' per supportare l'Osservatorio
nazionale sulla famiglia, presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo denominato
«Fondo per le politiche della famiglia», al quale e'
assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e
di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.»
- Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 8 marzo
2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternita'
e della paternita', per il diritto alla cura e alla
formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta):
«Art. 9. (Misure a sostegno della flessibilita' di
orario). - 1. Al fine di promuovere e incentivare forme di
articolazione della prestazione lavorativa volte a
conciliare tempo di vita e di lavoro, nell'ambito del Fondo
per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e'
destinata una quota fino a lire 40 miliardi annue a
decorrere dall'anno 2000, al fine di erogare contributi, di
cui almeno il 50 per cento destinato ad imprese fino a
cinquanta dipendenti, in favore di aziende che applichino
accordi contrattuali che prevedono azioni positive per la
flessibilita', ed in particolare:
a) progetti articolati per consentire alla
lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno
dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in
affidamento o in adozione un minore, di usufruire di
particolari forme di flessibilita' degli orari e
dell'organizzazione del lavoro, tra cui part time
reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario
flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore,
flessibilita' sui turni, orario concentrato, con priorita'
per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di
eta' o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di
adozione;
b) programmi di formazione per il reinserimento dei
lavoratori dopo il periodo di congedo;
c) progetti che consentano la sostituzione del
titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che benefici
del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi
parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la
solidarieta' sociale e per le pari opportunita', sono
definiti i criteri e le modalita' per la concessione dei
contributi di cui al comma 1.».
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 3 agosto
1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della
prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in
danno di minori, quali nuove forme di riduzione in
schiavitu):
«Art. 17 (Attivita' di coordinamento). - 1. Sono
attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
fatte salve le disposizioni della legge 28 agosto 1997, n.
285, le funzioni di coordinamento delle attivita' svolte da
tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla
prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei
minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso sessuale.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta ogni anno
al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta ai sensi
del comma 3.
1-bis. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunita'
l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della
pornografia minorile con il compito di acquisire e
monitorare i dati e le informazioni relativi alle
attivita', svolte da tutte le pubbliche amministrazioni,
per la prevenzione e la repressione della pedofilia. A tale
fine e' autorizzata l'istituzione presso l'Osservatorio di
una banca dati per raccogliere, con l'apporto dei dati
forniti dalle amministrazioni, tutte le informazioni utili
per il monitoraggio del fenomeno. Con decreto del Ministro
per le pari opportunita' sono definite la composizione e le
modalita' di funzionamento dell'Osservatorio nonche' le
modalita' di attuazione e di organizzazione della banca
dati, anche per quanto attiene all'adozione dei dispositivi
necessari per la sicurezza e la riservatezza dei dati.
Resta ferma la disciplina delle assunzioni di cui ai
commi da 95 a 103 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311. Per l'istituzione e l'avvio delle attivita'
dell'Osservatorio e della banca dati di cui al presente
comma e' autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno
2006 e di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come rideterminata
dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2005, n.
266. A decorrere dall'anno 2009, si provvede ai sensi
dell'art. 11-ter, comma 1, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato; ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Le multe irrogate, le somme di denaro confiscate e
quelle derivanti dalla vendita dei beni confiscati ai sensi
della presente legge sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate su un apposito fondo da
iscrivere nello stato di previsione della Presidenza del
Consiglio dei ministri e destinate, nella misura di due
terzi, a finanziare specifici programmi di prevenzione,
assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori degli
anni diciotto vittime dei delitti di cui agli
articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies del
codice penale, introdotti dagli articoli 2, comma 1, 3, 4 e
5 della presente legge. La parte residua del fondo e'
destinata, nei limiti delle risorse effettivamente
disponibili, al recupero di coloro che, riconosciuti
responsabili dei delitti previsti dagli articoli 600-bis,
secondo comma, 600-ter, terzo comma, e 600-quater del
codice penale, anche se relativi al materiale pornografico
di cui all'art. 600-quater.1 dello stesso codice, facciano
apposita richiesta. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1,
la Presidenza del Consiglio dei Ministri:
a) acquisisce dati e informazioni, a livello
nazionale ed internazionale, sull'attivita' svolta per la
prevenzione e la repressione e sulle strategie di contrasto
programmate o realizzate da altri Stati;
b) promuove, in collaborazione con i Ministeri della
pubblica istruzione, della sanita', dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, di grazia e
giustizia e degli affari esteri, studi e ricerche relativi
agli aspetti sociali, sanitari e giudiziari dei fenomeni di
sfruttamento sessuale dei minori;
c) partecipa, d'intesa con il Ministero degli affari
esteri, agli organismi comunitari e internazionali aventi
compiti di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale.
4. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi 1
e 3 e' autorizzata la spesa di lire cento milioni annue. Al
relativo onere si fa fronte mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo
utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del
Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
5. Il Ministro dell'interno, in virtu' dell'accordo
adottato dai Ministri di giustizia europei in data
27 settembre 1996, volto ad estendere la competenza di
EUROPOL anche ai reati di sfruttamento sessuale di minori,
istituisce, presso la squadra mobile di ogni questura, una
unita' specializzata di polizia giudiziaria, avente il
compito di condurre le indagini sul territorio nella
materia regolata dalla presente legge.
6. Il Ministero dell'interno istituisce altresi' presso
la sede centrale della questura un nucleo di polizia
giudiziaria avente il compito di raccogliere tutte le
informazioni relative alle indagini nella materia regolata
dalla presente legge e di coordinarle con le sezioni
analoghe esistenti negli altri Paesi europei.
7. L'unita' specializzata ed il nucleo di polizia
giudiziaria sono istituiti nei limiti delle strutture, dei
mezzi e delle vigenti dotazioni organiche, nonche' degli
stanziamenti iscritti nello stato di previsione del
Ministero dell'interno.».
- La legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della
Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio
nazionale per l'infanzia), e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302.
Note al comma 1251:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.»
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 8 della
legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3):
«6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non
possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.».
Note al comma 1253:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.»
Note al comma 1254:
- La legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il
sostegno della maternita' e della paternita', per il
diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento
dei tempi delle citta), e' stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 13 marzo 2000, n. 60.
Note al comma 1257:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 7 della
legge 3 dicembre 1999, n. 493 (Norme per la tutela della
salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione
contro gli infortuni domestici), cosi come modificato dalla
presente legge:
«4. L'assicurazione comprende i casi di infortunio
avvenuti nell'ambito domestico in occasione ed a causa
dello svolgimento delle attivita' di cui all'art. 6,
comma 2, lettera a), e dai quali sia derivata una
inabilita' permanente al lavoro non inferiore al 27 per
cento. Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni
verificatisi al di fuori del territorio nazionale.».
Note al comma 1258:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 28 agosto
1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e
di opportunita' per l'infanzia e l'adolescenza):
«Art. 1 (Fondo nazionale per l'infanzia e
l'adolescenza). - 1. E' istituito, presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, il Fondo nazionale per l'infanzia e
l'adolescenza finalizzato alla realizzazione di interventi
a livello nazionale, regionale e locale per favorire la
promozione dei diritti, la qualita' della vita, lo
sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione
dell'infanzia e dell'adolescenza, privilegiando l'ambiente
ad esse piu' confacente ovvero la famiglia naturale,
adottiva o affidataria, in attuazione dei principi della
Convenzione sui diritti del fanciullo resa esecutiva ai
sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e degli
articoli 1 e 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2. Il Fondo e' ripartito tra le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. Una quota pari al 30 per
cento delle risorse del Fondo e' riservata al,
finanziamento di interventi da realizzare nei comuni di
Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma,
Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania,
Palermo e Cagliari. La ripartizione del Fondo e della quota
riservata avviene, per il 50 per cento, sulla base
dell'ultima rilevazione della popolazione minorile
effettuata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e
per il 50 per cento secondo i seguenti criteri:
a) carenza di strutture per la prima infanzia secondo
le indicazioni del Centro nazionale di documentazione e di
analisi per l'infanzia della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
b) numero di minori presenti in presidi residenziali
socio-assistenziali in base all'ultima rilevazione
dell'ISTAT;
c) percentuale di dispersione scolastica nella scuola
dell'obbligo come accertata dal Ministero della pubblica
istruzione;
d) percentuale di famiglie con figli minori che
vivono al di sotto della soglia di poverta' cosi' come
stimata dall'ISTAT;
e) incidenza percentuale del coinvolgimento di minori
in attivita' criminose come accertata dalla Direzione
generale dei servizi civili del Ministero dell'interno,
nonche' dall'Ufficio centrale per la giustizia minorile del
Ministero di grazia e giustizia.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministro per la
solidarieta' sociale, con proprio decreto emanato di
concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, di grazia
e giustizia e con il Ministro per le pari opportunita',
sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano nonche' le Commissioni parlamentari competenti,
provvede alla ripartizione delle quote del Fondo tra le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di
quelle riservate ai comuni, ai sensi del comma 2.
4. Per il finanziamento del Fondo e' autorizzata la
spesa di lire 117 miliardi per l'anno 1997 e di lire 312
miliardi a decorrere dall'anno 1998.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 11 della
legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio):
«3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
competenza, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni
contabili pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e
degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla
determinazione del quantum della prestazione, afferenti
imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in
vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui
essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte
conseguenti all'andamento dell'inflazione;
c) la determinazione, in apposita tabella, per le
leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle
quote destinate a gravare su ciascuno degli anni
considerati;
d) la determinazione, in apposita tabella, della
quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui
quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
e) la determinazione, in apposita tabella, delle
riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella,
per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per
le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno
stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
tra le spese in conto capitale;
g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art.
11-bis e le corrispondenti tabelle;
h) l'importo complessivo massimo destinato, in
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al
rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma
dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle
modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente da pubbliche amministrazioni non
compreso nel regime contrattuale;
i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate
alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o
riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si
caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento
dei saldi di cui alla lettera a);
i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o
riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato
direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con
esclusione di interventi di carattere localistico o
microsettoriale;
i-quater) norme recanti misure correttive degli
effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11-ter,
comma 7.».
Note al comma 1259:
- Si riporta il testo dell'art. 119 della Costituzione
della Repubblica italiana:
«Art. 119 (I Comuni, le Province, le Citta'
metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di
entrata e di spesa). - I Comuni, le Province, le Citta'
metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome.
Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in
armonia con la Costituzione e secondo i principi di
coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di
tributi erariali riferibile al loro territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo,
senza vincoli di destinazione, per i territori con minore
capacita' fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai
commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle
Citta' metropolitane e alle Regioni di finanziare
integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la
solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici
e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti
della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse
aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di
determinati Comuni, Province, Citta' metropolitane e
Regioni.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le
Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i
principi generali determinati dalla legge dello Stato.
Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare
spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato
sui prestiti dagli stessi contratti.».
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 8 della
legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla legge Costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3):
«6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non
possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.»
Nota al comma 1261:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 19 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti
per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'
interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale):
«3. Al fine di promuovere le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunita', presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo denominato
«Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunita», al quale e' assegnata la somma di 3 milioni
di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a
decorrere dall'anno 2007.»
Nota al comma 1263:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 9 gennaio
2006, n. 7 (Disposizioni concernenti la prevenzione e il
divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile):
«Art. 2 (Attivita' di promozione e coordinamento). - 1.
La Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per
le pari opportunita' promuove e sostiene, nell'ambito degli
ordinari stanziamenti di bilancio, il coordinamento delle
attivita' svolte dai Ministeri competenti dirette alla
prevenzione, all'assistenza alle vittime e all'eliminazione
delle pratiche di mutilazione genitale femminile.
2. Ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui al
comma 1, la Presidenza del Consiglio dei
ministri-Dipartimento per le pari opportunita' acquisisce
dati e informazioni, a livello nazionale e internazionale,
sull'attivita' svolta per la prevenzione e la repressione e
sulle strategie di contrasto programmate o realizzate da
altri Stati.»
Nota al comma 1265:
- Per l'art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997,
si vedano le note al comma 1251.
Nota al comma 1266:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 42 del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (testo unico
delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternita' e della paternita', a norma
dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), cosi come
modificato dalla presente legge:
«5. La lavoratrice madre o, in alternativa, il
lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei
fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in
situazione di gravita' di cui all'art. 3, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'art.
4, comma 1, della legge medesima e che abbiano titolo a
fruire dei benefici di cui all'art. 33, comma 1, del
presente testo unico e all'art. 33, commi 2 e 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza del figlio,
hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2
dell'art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta
giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il
richiedente ha diritto a percepire un'indennita'
corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo
medesimo e' coperto da contribuzione figurativa;
l'indennita' e la contribuzione figurativa spettano fino a
un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per
il congedo di durata annuale. Detto importo e' rivalutato
annualmente, a decorrere dall'anno 2002, sulla base della
variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati. L'indennita' e' corrisposta
dal datore di lavoro secondo le modalita' previste per la
corresponsione dei trattamenti economici di maternita'. I
datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva,
detraggono l'importo dell'indennita' dall'ammontare dei
contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale
competente. Peri dipendenti dei predetti datori di lavoro
privati, compresi quelli per i quali non e' prevista
l'assicurazione per le prestazioni di maternita',
l'indennita' di cui al presente comma e' corrisposta con le
modalita' di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre
1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 febbraio 1980, n. 33. Il congedo fruito ai sensi del
presente comma alternativamente da entrambi i genitori non
puo' superare la durata complessiva di due anni; durante il
periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire
dei benefici di cui all'art. 33, comma 1, del presente
testo unico e all'art. 33, commi 2 e 3, della legge
5 febbraio 1992, n. 104, fatte salve le disposizioni di cui
ai commi 5 e 6 del medesimo articolo. I soggetti che
usufruiscono dei permessi di cui al presente comma per un
periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto
ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al
numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero
maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza
riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa»
Nota al comma 1269:
- Si riporta il testo del comma 429 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006), cosi come modificato dalla
presente legge:
«429. Per lo svolgimento delle attivita' istituzionali
della Fondazione di cui all'art. 1, comma 160, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, e' assegnato un contributo di 3
milioni di euro per l'anno 2006 e di 750.000 euro per
ciascuno degli anni 2007 e 2008. A tal fine e'
corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di
cui all'art. 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n.
328. Le risorse pari a 2,25 milioni di euro per gli anni
2007 e 2008 confluiscono nel Fondo nazionale per le
politiche sociali di cui all'art. 20, comma 8, della legge
8 novembre 2000, n. 328».
Nota al comma 1270:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 3 agosto
2004, n. 206 (Nuove norme in favore delle vittime del
terrorismo e delle stragi di tale matrice), cosi some
modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - 1. Le disposizioni della presente legge si
applicano a tutte le vittime degli atti di terrorismo e
delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio
nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini
italiani, nonche' ai loro familiari superstiti.
1-bis. Le disposizioni della presente legge si
applicano inoltre ai familiari delle vittime del disastro
aereo di Ustica del 1980 nonche' ai familiari delle vittime
e ai superstiti della cosiddetta «banda della Uno bianca».
Ai beneficiari vanno compensate le somme gia' percepite
2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente
legge si applicano le disposizioni contenute nella legge
20 ottobre 1990, n. 302, nella legge 23 novembre 1998, n.
407, e successive modificazioni, nonche' l'art. 82 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, ad eccezione del comma 6.».
Nota al comma 1276:
- Si riporta il testo del comma 343 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«343. Per indennizzare i risparmiatori che, investendo
sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi
finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non
altrimenti risarcito, e' costituito, a decorrere dall'anno
2006, un apposito fondo nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze. Il fondo e'
alimentato con le risorse di cui al comma 345, previo loro
versamento al bilancio dello Stato.».
Note al comma 1277:
- La legge 8 agosto 1985, n. 440 (Istituzione di un
assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano
illustrato la Patria e che versino in stato di particolare
necessita), e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
23 agosto 1985, n. 198.
- Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 20 della
legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali):
«8. A decorrere dall'anno 2002 lo stanziamento
complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali e'
determinato dalla legge finanziaria con le modalita' di cui
all'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, assicurando
comunque la copertura delle prestazioni di cui all'art. 24
della presente legge.»
Note al comma 1278:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge
31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone
montane):
«Art. 2 (Fondo nazionale per la montagna). - 1. E'
istituito presso il Ministero del bilancio e della
programmazione economica il Fondo nazionale per la
montagna.
2. Il Fondo e' alimentato da trasferimenti comunitari,
dello Stato e di enti pubblici, ed e' iscritto in un
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
del bilancio e della programmazione economica. Le somme
provenienti dagli enti pubblici sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate al suddetto
capitolo.
3. Le risorse erogate dal Fondo hanno carattere
aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o
speciale dello Stato a favore degli enti locali. Le risorse
sono ripartite fra le regioni e le province autonome che
provvedono ad istituire propri fondi regionali per la
montagna, alimentati anche con stanziamenti a carico dei
rispettivi bilanci, con i quali sostenere gli interventi
speciali di cui all'art. 1.
4. Le regioni e le province autonome disciplinano con
propria legge i criteri relativi all'impiego delle risorse
di cui al comma 3.
5. I criteri di ripartizione del Fondo tra le regioni e
le province autonome sono stabiliti con deliberazione del
Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE), sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, su proposta del Ministro per gli affari regionali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
il Ministro delle politiche agricole e forestali.
6. I criteri di ripartizione tengono conto
dell'esigenza della salvaguardia dell'ambiente con il
conseguente sviluppo delle attivita' agro-silvo-pastorali
eco-compatibili, dell'estensione del territorio montano,
della popolazione residente, anche con riferimento alle
classi di eta', alla occupazione ed all'indice di
spopolamento, del reddito medio pro capite, del livello dei
servizi e dell'entita' dei trasferimenti ordinari e
speciali.»
Nota al comma 1284:
- Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, si vedano le note al comma 1251.
Note al comma 1285:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 80 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2001), cosi come modificato dalla
presente legge:
«Art. 80 (Disposizioni in materia di politiche
sociali). - 1. Nei limiti di lire 350 miliardi per l'anno
2001 e di lire 430 miliardi per l'anno 2002 e fino alla
data del 31 dicembre 2002, ovvero fino alla conclusione dei
processi attuativi della sperimentazione e comunque non
oltre il 30 giugno 2007, fermi restando gli stanziamenti
gia' previsti:
a) i comuni individuati ai sensi dell'art. 4 del
decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, sono
autorizzati, nell'ambito della disciplina prevista dal
predetto decreto legislativo, a proseguire l'attuazione
dell'istituto del reddito minimo di inserimento;
b) la disciplina dell'istituto del reddito minimo di
inserimento di cui al citato decreto legislativo n. 237 del
1998 si applica anche ai comuni compresi nei territori per
i quali sono stati approvati, alla data del 30 giugno 2000,
i patti territoriali di cui all'art. 2, comma 203, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni,
che i medesimi comuni hanno sottoscritto o ai quali hanno
aderito e che comprendono comuni gia' individuati o da
individuare ai sensi dell'art. 4 del medesimo decreto
legislativo n. 237 del 1998.»
Nota al comma 1286:
- Si riporta il testo del comma 44 dell'art. 59 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica):
«44. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e'
istituito il Fondo per le politiche sociali, con una
dotazione di lire 28 miliardi per l'anno 1998, di lire 115
miliardi per l'anno 1999 e di lire 143 miliardi per l'anno
2000.».
Nota al comma 1287:
- Si riporta il testo del comma 333 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«333. Il Ministero dell'economia e delle finanze
comunica per iscritto, entro il 15 gennaio 2006, la sede
dell'ufficio postale di zona presso il quale gli assegni
possono essere riscossi con riferimento all'assegno di cui
al comma 331 e, previa verifica dell'ordine di nascita,
entro la fine del mese successivo a quello di nascita o di
adozione con riferimento all'assegno di cui al comma 332.
Gli assegni possono essere riscossi, in deroga ad ogni
disposizione vigente in materia di minori, dall'esercente
la potesta' sui figli di cui ai commi 331 e 332, sempreche'
residente, cittadino italiano ovvero comunitario ed
appartenente a un nucleo familiare con un reddito
complessivo, riferito all'anno 2004 ai fini dell'assegno di
cui al comma 331 e all'anno 2005 ai fini dell'assegno di
cui al comma 332, non superiore ad euro 50.000. Per nucleo
familiare s'intende quello di cui all'art. 1 del decreto
ministeriale 22 gennaio 1993 del Ministro della sanita',
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio
1993. La condizione reddituale di cui al presente comma e'
autocertificata dall'esercente la potesta', all'atto della
riscossione dell'assegno, mediante riempimento e
sottoscrizione di apposita formula prestampata in calce
alla comunicazione del Ministero dell'economia e delle
finanze, da verificare da parte dell'Agenzia delle entrate
secondo procedure definite convenzionalmente. Per
l'attuazione del presente comma il Ministero dell'economia
e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione
generale, del personale e dei servizi del tesoro si avvale
di SOGEI Spa.».
Note al comma 1288:
- Si riporta il testo dell'art. 18 della legge
24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale):
«Art. 18 (Ordinanza-ingiunzione). - Entro il termine di
trenta giorni dalla data della contestazione o
notificazione della violazione, gli interessati possono far
pervenire all'autorita' competente a ricevere il rapporto a
norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono
chiedere di essere sentiti dalla medesima autorita'.
L'autorita' competente, sentiti gli interessati, ove
questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti
inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se
ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza
motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge
il pagamento, insieme con le spese, all'autore della
violazione ed alle persone che vi sono obbligate
solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di
archiviazione degli atti comunicandola integralmente
all'organo che ha redatto il rapporto.
Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la
restituzione, previo pagamento delle spese di custodia,
delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo
stesso provvedimento. La restituzione delle cose
sequestrate e' altresi' disposta con l'ordinanza di
archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.
Il pagamento e' effettuato all'ufficio del registro o
al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione,
entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di
detto provvedimento, eseguita nelle forme previste
dall'art. 14; del pagamento e' data comunicazione, entro il
trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto,
all'autorita' che ha emesso l'ordinanza.
Il termine per il pagamento e' di sessanta giorni se
l'interessato risiede all'estero.
La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione puo' essere
eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le
modalita' di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.
L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo.
Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa
esecutiva dopo il decorso del termine per proporre
opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione e' proposta,
con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale
si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale
viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato
il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o e'
dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la
stessa.».
- Per il comma 333 dell'art. 1 della citata legge n.
266 del 2005, si veda la nota al comma 1287.
Nota al comma 1290:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 19 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti
per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'
interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale):
«2. Al fine di promuovere il diritto dei giovani alla
formazione culturale e professionale e all'inserimento
nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad
agevolare la realizzazione del diritto dei giovani
all'abitazione, nonche' a facilitare l'accesso al credito
per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo
denominato «Fondo per le politiche giovanili», al quale e'
assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e
di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.».
Nota al comma 1292:
- Si riporta il testo dell'art. 11-quaterdecies del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di
contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in
materia tributaria e finanziaria):
«Art. 11-quaterdecies (Interventi infrastrutturali, per
la ricerca e per l'occupazione). - 1. Per consentire
l'organizzazione e l'adeguamento degli impianti e
attrezzature necessari allo svolgimento dei Campionati
mondiali di nuoto che si terranno a Roma nel 2009 e dei
Giochi del Mediterraneo che si terranno a Pescara nel
medesimo anno, il Dipartimento della protezione civile e'
autorizzato a provvedere con contributi quindicennali nei
confronti dei soggetti competenti. A tal fine e'
autorizzata la spesa annua di 2 milioni di euro per
quindici anni a decorrere dal 2007, nonche' quella annua di
2 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno
2008, da ripartire in eguale misura tra le manifestazioni
di cui al primo periodo del presente comma.
2. [Per l'organizzazione e l'adeguamento
infrastrutturale necessario alla realizzazione del convegno
internazionale interconfessionale, e' autorizzata la spesa
di 5 milioni di euro per l'anno 2006].
3. Per la prosecuzione degli interventi previsti
dall'art. 1, comma 279, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e' autorizzata la spesa di ulteriori 3 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2006; e' altresi' autorizzata la
spesa di ulteriori 1,5 milioni di euro per la prosecuzione
degli interventi previsti dall'art. 1, comma 278, della
citata legge n. 311 del 2004 in favore della Facolta' ivi
indicata della Seconda Universita' degli studi di Napoli.
4. Al comma 2 dell'art. 2 del decreto-legge 24 dicembre
2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «1° luglio 2003» sono
sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2005»;
b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2005»
sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006»;
c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2005» sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006».
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la
fauna selvatica o, se istituti, degli istituti regionali,
possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento
selettivi, distinti per sesso e classi di eta',
regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati
appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei
periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992,
n. 157.
6. Al comma 1 dell'art. 70 del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, e' aggiunta la seguente lettera:
«e-ter) dell'esecuzione di vendemmie di breve durata e a
carattere saltuario, effettuata da studenti e pensionati».
A tal fine e' autorizzata la spesa annua di 200.000 euro
dal 2006.
7. Al fine di garantire i livelli occupazionali nel
parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, e' erogata a
favore dell'ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise
la somma di euro 2.500.000, a decorrere dall'anno 2006, per
consentire la stabilizzazione del personale fuori ruolo
operante presso l'ente. Le relative stabilizzazioni sono
effettuate nei limiti delle risorse assegnate con il
presente comma e nel rispetto delle normative vigenti in
materia di assunzioni, anche in soprannumero. I rapporti di
lavoro in essere con il personale che presta attivita'
professionale e collaborazione presso l'ente parco sono
regolati, sulla base di nuovi contratti che verranno
stipulati dall'ente, a decorrere dal 1° gennaio 2006, fino
alla definitiva stabilizzazione del suddetto personale e,
comunque, non oltre il 31 dicembre 2007 nei limiti delle
risorse di cui al primo periodo. Al relativo onere si
provvede attraverso la riduzione del fondo di cui al
comma 96 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
8. Il comma 12 dell'art. 9 della legge 6 dicembre 1991,
n. 394, e' sostituito dal seguente:
«12. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque
anni».
9. All'art. 17, commi 1, 2 e 6, lettera a), del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive
modificazioni, le parole: «31 dicembre 2005» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006». La
disposizione del presente comma non si applica alle
discariche di II categoria, di tipo A, di tipo ex 2A e alle
discariche per inerti, cui si conferiscono materiali di
matrice cementizia contenenti amianto, per le quali il
termine di conferimento e' fissato alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
10. Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993,
n. 379, e' aumentato, a decorrere dall'anno 2006, ad euro
2.300.000. Per le attivita' e il conseguimento delle
finalita' scientifiche del Polo nazionale di cui alla
tabella A prevista dall'art. 1 della legge 29 ottobre 2003,
n. 291, viene riconosciuto alla Sezione italiana
dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della
cecita' un contributo annuo di euro 750.000. E' concesso un
contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni
2006, 2007 e 2008 in favore dell'ente morale riconosciuto
con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1967,
n. 516. Il contributo di cui all'art. 1, comma 113, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, deve essere inteso come
contributo statale annuo ordinario; a decorrere dall'anno
2006 esso e' pari a 400.000 euro. Per le finalita' di cui
all'art. 1, comma 187, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e' autorizzata per il 2006 la spesa di 15 milioni di
euro e per ciascuno degli anni 2007 e 2008 la spesa di un
milione di euro. In favore della Lega italiana tumori e'
autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno
degli anni 2006, 2007 e 2008.
11. In considerazione del rilievo nazionale e
internazionale nella sperimentazione sanitaria di elevata
specializzazione e nella cura delle patologie nel campo
dell'oftalmologia, per l'anno 2006 e' autorizzata la
concessione di un contributo di 1 milione di euro in favore
della Fondazione «G.B. Bietti» per lo studio e la ricerca
in oftalmologia, con sede in Roma. Allo scopo di promuovere
il miglioramento della salute e di offrire ai cittadini
alti livelli di assistenza ospedaliera, e' autorizzata la
concessione di un contributo associativo nel limite di
50.000 euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008
in favore del Comitato permanente degli Ospedali
dell'Unione europea (Hope) con sede in Belgio. E'
autorizzata la spesa di 219.000 euro per l'anno 2006,
500.000 euro per l'anno 2007 e 500.000 euro per l'anno 2008
per l'interconnessione e la formazione sanitaria tra centri
sanitari all'estero e in Italia che il Ministro della
salute, il Ministro per gli italiani nel mondo, il Ministro
degli affari esteri, il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e il Ministro per
l'innovazione e le tecnologie attuano congiuntamente
avvalendosi, in particolare, dell'Associazione denominata
«Alleanza degli Ospedali italiani nel mondo», da essi
congiuntamente costituita in data 2 febbraio 2004.
12. Il prestito vitalizio ipotecario ha per oggetto la
concessione da parte di aziende ed istituti di credito
nonche' da parte di intermediari finanziari, di cui
all'art. 106 del testo unico di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, di finanziamenti a medio e lungo
termine con capitalizzazione annuale di interessi e spese,
e rimborso integrale in unica soluzione alla scadenza,
assistiti da ipoteca di primo grado su immobili
residenziali, riservati a persone fisiche con eta'
superiore ai 65 anni compiuti.
13. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, emana
uno o piu' decreti, ai sensi dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:
a) il riordino delle disposizioni in materia di
attivita' di installazione degli impianti all'interno degli
edifici;
b) la definizione di un reale sistema di verifiche
degli impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo
primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti
garantendo una effettiva sicurezza;
c) la determinazione delle competenze dello Stato,
delle regioni e degli enti locali secondo i principi di
sussidiarieta' e di leale collaborazione, anche tramite lo
strumento degli accordi in sede di Conferenza unificata di
cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281;
d) la previsione di sanzioni in caso di violazione
degli obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti dalle
lettere a) e b).
14. Per la prosecuzione ed il completamento degli
interventi di cui all'art. 52, comma 21, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, e' autorizzata la spesa di 10
milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
15. Al comma 4 dell'art. 1 della legge 9 dicembre 1998,
n. 426, dopo la lettera p-terdecies), e' aggiunta la
seguente:
«p-quaterdecies) area del territorio di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 19 maggio 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio
2005».
16. Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, la disposizione prevista
dall'art. 2, comma 1, lettera b), dello stesso decreto si
interpreta nel senso che un'area e' da considerare comunque
fabbricabile se e' utilizzabile a scopo edificatorio in
base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente
dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
17. E' autorizzato un contributo quindicennale di 1
milione di euro a decorrere dall'anno 2006 in favore
dell'ANAS Spa per la realizzazione di lavori di raccordo
stradale tra le strade pugliesi SP 231 e SP 238.
18. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive
e' determinata annualmente la quota di risorse del Fondo
speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui
all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, da
destinare, a valere sulla quota erogata a fondo perduto,
agli interventi previsti dal comma 270 dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311.
19. Il primo periodo del comma 1 dell'art. 155 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e' sostituito dal seguente: "Il reddito imponibile dei
soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera a), derivante
dall'utilizzo in traffico internazionale delle navi
indicate nell'art. 8-bis, comma 1, lettera a), del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, iscritte nel registro
internazionale di cui al decreto-legge 30 dicembre 1997, n.
457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1998, n. 30, e dagli stessi armate, nonche' delle navi
noleggiate il cui tonnellaggio non sia superiore al 50 per
cento di quello complessivamente utilizzato, e' determinato
ai sensi della presente sezione qualora il contribuente
comunichi un'opzione in tal senso all'Agenzia delle entrate
entro tre mesi dall'inizio del periodo d'imposta a partire
dal quale intende fruirne con le modalita' di cui al
decreto previsto dall'art. 161".
20. Per la prosecuzione degli interventi previsti
dall'art. 2 della legge 30 luglio 2002, n. 174, nonche' per
la realizzazione di opere di natura sociale, culturale e
sportiva, e' autorizzato un contributo quindicennale di 1
milione di euro a decorrere dall'anno 2006.
21. All'art. 1 del decreto legge 24 dicembre 2003, n.
353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2004, n. 46, al comma 3, dopo le parole: «dell'ambiente
naturale» sono inserite le seguenti: «, le associazioni
riconosciute a carattere nazionale aventi per oggetto
statutario, da piu' di quaranta anni, lo svolgimento o la
promozione di attivita' di ricerca oncologica.».
Nota al comma 1293:
- Si riporta il testo del comma 556 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006), cosi come modificato dalla
presente legge:
«556. Al fine di prevenire fenomeni di disagio
giovanile legato all'uso di sostanze stupefacenti, e'
istituito presso il Ministero della solidarieta' sociale
l'«Osservatorio per il disagio giovanile legato alle
dipendenze». Con decreto del Ministro della solidarieta'
sociale, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e' disciplinata la composizione e
l'organizzazione dell'Osservatorio. Presso il Ministero di
cui al presente comma e' altres` istituito il «Fondo
nazionale per le comunita' giovanili», per azioni di
promozione della salute e di prevenzione dei comportamenti
a rischio e per favorire la partecipazione dei giovani in
materia di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno
delle dipendenze. La dotazione finanziaria del Fondo per
ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 e' fissata in 5
milioni di euro, di cui il 25 per cento e' destinato ai
compiti istituzionali del Ministero della solidarieta'
sociale di comunicazione, informazione, ricerca,
monitoraggio e valutazione, per i quali il Ministero si
avvale del parere dell'Osservatorio per il disagio
giovanile legato alle dipendenze; il restante 75 per cento
del Fondo viene destinato alle associazioni e reti
giovanili individuate con decreto del Ministro della
solidarieta' sociale, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Con tale decreto, di natura regolamentare,
vengono determinati anche i criteri per l'accesso al Fondo
e le modalita' di presentazione delle istanze.».
Nota al comma 1295:
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge
24 dicembre 1957, n. 1295 (Costituzione di un Istituto per
il credito sportivo con sede in Roma):
«Art. 5. L'Istituto puo' concedere contributi per
interessi sui mutui anche se accordati da altre aziende di
credito e dalla Cassa depositi e prestiti per le finalita'
istituzionali, con le disponibilita' di un fondo speciale
costituito presso l'Istituto medesimo e alimentato con il
versamento da parte dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato dell'aliquota ad esso spettante a norma
dell'art. 5 del regolamento di cui al decreto ministeriale
19 giugno 2003, n. 179 del Ministro dell'economia e delle
finanze, nonche' con l'importo dei premi riservati al CONI
a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948,
n. 496, colpiti da decadenza per i quali resta salvo il
disposto dell'art. 90, comma 16, della legge 27 dicembre
2002, n. 289.
Per i mutui assistiti dal contributo agli interessi di
cui al primo comma del presente articolo la relativa rata
di ammortamento verra' ridotta di un ammontare pari
all'importo annuale del contributo concesso.
La concessione del contributo agli interessi puo'
essere sospesa o revocata dall'Istituto nei casi piu' gravi
anche con effetto retroattivo, nei confronti di quei
mutuatari che non si trovassero, a seguito di successivi
controlli, nelle condizioni previste dal contratto di
concessione del finanziamento.».
Nota al comma 1296:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n.
179 (Regolamento recante la disciplina dei concorsi
pronostici su base sportiva):
«Art. 5 (Ripartizione della posta). - 1. La posta dei
concorsi pronostici e' ripartita, secondo quanto gia'
disposto dagli articoli 2 e 5 della legge 24 dicembre 1957,
n. 1295, dall'art. 2 della legge 29 settembre 1965, n.
1117, dall'art. 3 della legge 29 dicembre 1988, n. 555,
dall'art. 27 della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
dall'art. 2 del decreto legislativo 2 dicembre 1999, n. 464
e dall'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,
convertito, con modificazioni, con la legge 8 agosto 2002,
n. 178, nelle seguenti percentuali:
a) aggio al punto di vendita 8%;
b) montepremi: 50%;
c) imposta unica: 33,84%;
d) contributo all'Istituto per il credito sportivo:
2,45%;
e) contributo alle spese di gestione di AAMS:
5,71%.».
Nota al comma 1297:
- Si riporta il testo della lettera a) del comma 19
dell'art. 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181
(Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
dei Ministeri):
«19. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei
Ministri:
a) le funzioni di competenza statale attribuite al
Ministero per i beni e le attivita' culturali dagli
articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, in materia di sport. Entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, lo statuto dell'Istituto
per il credito sportivo e' modificato al fine di prevedere
la vigilanza da parte del Presidente del Consiglio dei
Ministri e del Ministro per i beni e le attivita'
culturali.».
Nota al comma 1298:
- Si riporta il testo del comma 580 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«580. Al Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), cui la
legge 15 luglio 2003, n. 189, ha attribuito compiti
relativi alla promozione dell'attivita' sportiva tra le
persone disabili e di riconoscimento e coordinamento di
tutte le organizzazioni sportive per disabili, e' concesso
un contributo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2006,
2007 e 2008, per la promozione della pratica sportiva di
base e agonistica.».
Note al comma 1299:
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 3 della
legge 9 ottobre 2000, n. 285 (Interventi per i Giochi
olimpici invernali «Torino 2006»):
«7. L'Agenzia termina la propria attivita' il
31 dicembre 2006.».
- Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 10
della legge 9 ottobre 2000, n. 285 (Interventi per i Giochi
olimpici invernali «Torino 2006»):
«Art. 10 (Risorse finanziarie). - 1. Per il
finanziamento degli interventi necessari allo svolgimento
dei Giochi olimpici e delle opere connesse e' autorizzato
il limite d'impegno quindicennale di lire 110 miliardi per
l'anno 2001, quale limite massimo del concorso dello Stato
agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o altre
operazioni finanziarie che l'Agenzia e l'Ente nazionale per
le strade (ANAS) e la Societa' italiana per il traforo
autostradale del Frejus (SITAF), nonche', limitatamente
alle opere connesse di cui all'art. 1, comma 1, la regione
Piemonte, la provincia di Torino, il comune di Torino e la
societa' Gruppo Torinese Trasporti spa, sono autorizzati ad
effettuare, nei limiti della quota che sara' a ciascuno
assegnata con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da emanare successivamente alla predisposizione
del piano degli interventi; le relative rate di
ammortamento per capitale ed interessi sono corrisposte
agli istituti finanziatori da parte del Ministero
dell'economia e delle finanze. Per le medesime finalita' e
per il funzionamento dell'Agenzia e' altresi' concesso
all'Agenzia un contributo straordinario nel limite massimo
di lire 5 miliardi per l'anno 2000, di lire 20 miliardi per
l'anno 2001 e di lire 10 miliardi per l'anno 2002.
2. Per lo svolgimento delle sue funzioni sono inoltre
attribuite all'Agenzia le somme previste alla voce «spese
generali» compresa nel quadro economico di ciascun progetto
delle opere di cui agli allegati 1, 2 e 3, ed eventuali
successive variazioni. Tale importo e' commisurato al 3 per
cento dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle
forniture e dell'importo delle indennita' di
espropriazione. La relativa documentazione e' sottoposta
alla certificazione del collegio dei revisori dei conti al
fine della definitiva quantificazione della somma.».
Nota al comma 1300:
- L'art. 7 della legge 9 ottobre 2000, n. 285
(Interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006»
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 2000, n.
242), abrogato dalla presente legge, recava:
«Art. 7 (Comitato di alta sorveglianza e garanzia).».
Nota al comma 1301:
- Si riporta il testo dell'art. 5 della citata legge
9 ottobre 2000, n. 285:
«Art. 5 (Comitato direttivo). - 1. Il comitato
direttivo provvede alla programmazione annuale delle
attivita' dell'Agenzia, all'approvazione dei bilanci,
all'approvazione delle operazioni finanziarie necessarie
per l'acquisizione delle risorse, secondo i propri atti
organizzativi, e ad ogni altra attivita' necessaria per il
perseguimento dei compiti di cui all'art. 3.
2. Il comitato direttivo e' composto dal direttore
generale, nominato a norma dell'art. 6, dai due
vicedirettori generali, nominati a norma dell'art. 6-bis,
nonche' da nove membri nominati con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, di cui uno su designazione del
Presidente del Consiglio dei ministri, uno su designazione
del Ministro dell'economia e delle finanze, uno su
designazione del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, quattro su designazione, rispettivamente, del
presidente della regione Piemonte, del presidente della
provincia di Torino, del sindaco di Torino e del presidente
del CONI, e due su designazione effettuata d'intesa tra i
legali rappresentanti delle comunita' montane e dei comuni
interessati dalle opere di cui all'art. 1 o sedi di gara.
Il comitato direttivo e' regolarmente costituito quando
sono nominati almeno sette componenti. Il comitato
direttivo delibera a maggioranza dei presenti. In caso di
parita' prevale il voto del direttore generale.
3. I membri del comitato direttivo sono scelti tra
esperti particolarmente qualificati nelle discipline
tecniche, giuridiche ed economiche. Per la validita' delle
deliberazioni del comitato direttivo e' necessaria la
presenza di sette componenti.».
Note al comma 1302:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 della
legge 18 marzo 1991, n. 99 (Interventi urgenti per opere
connesse alla esposizione internazionale «Colombo '92»):
«Art. 1. - 1. Per l'immediata realizzazione di
interventi diretti al completamento dell'area espositiva
della esposizione internazionale «Colombo '92», nonche'
alla realizzazione di opere strettamente correlate
all'evento, il comune di Genova e' autorizzato a stipulare,
anche oltre i limiti di indebitamento previsti dalla
normativa vigente, mutui quindicennali fino all'importo di
lire quattrocentosettanta miliardi, di cui centocinquanta
miliardi a decorrere dal secondo semestre del 1991, con
onere di ammortamento a totale carico dello Stato.
L'importo eventualmente dovuto a titolo di interessi di
preammortamento - maggiorato degli ulteriori interessi
dalla data di inizio dell'ammortamento a quella di scadenza
della prima rata dello stesso, calcolati al medesimo tasso
applicabile, ai sensi di quanto previsto per le operazioni
di mutuo, nel primo semestre dell'ammortamento - sara'
corrisposto unitamente alla prima rata di ammortamento. In
relazione agli oneri di ammortamento e di preammortamento
sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di lire
50 miliardi a decorrere dall'anno 1991 e di lire 23
miliardi a decorrere dall'anno 1992.».
Note al comma 1305:
- Si riporta il testo dell'art. 7-viciesquater del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 (Disposizioni urgenti
per l'universita' e la ricerca, per i beni e le attivita'
culturali, per il completamento di grandi opere
strategiche, per la mobilita' dei pubblici dipendenti, e
per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di
bollo e tasse di concessione, nonche' altre misure
urgenti), cosi come modificato dalla presente legge:
«Art. 7-vicies quater. (Disposizioni in materia di
carte valori). - 1. All'atto del rilascio delle carte
valori di cui all'art. 7-vicies ter da parte delle
competenti amministrazioni pubbliche, i soggetti
richiedenti sono tenuti a corrispondere un importo pari
almeno alle spese necessarie per la loro produzione e
spedizione, nonche' per la manutenzione necessaria
all'espletamento dei servizi ad esse connessi. L'importo e
le modalita' di riscossione sono determinati annualmente
con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per
le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione,
da adottare, in sede di prima attuazione, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
2. Le somme percepite dalle amministrazioni pubbliche
in applicazione del comma 1 sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato e riassegnate con decreti del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero dell'interno, anche in aggiunta alle somme gia'
stanziate, nell'ambito dell'unita' previsionale di base
3.1.5.17 - servizi del Poligrafico dello Stato - dello
stato di previsione del medesimo Ministero. Una quota pari
a euro 1,85 dell'imposta sul valore aggiunto inclusa nel
costo della carta d'identita' elettronica e' riassegnata al
Ministero dell'interno per essere destinata per euro 1,15
alla copertura dei costi di gestione del Ministero medesimo
e per euro 0,70 ai comuni, per la copertura delle spese
connesse alla gestione e distribuzione del documento. Con
decreto del Ministro dell'interno di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le
modalita` di attuazione della presente disposizione. Alle
riassegnazioni previste dal presente comma non si applica
il limite di cui all'art. 1, comma 46, della legge
23 dicembre 2005, n. 266.
3. Al fine di contenere i prezzi di cessione delle
carte valori ed i costi di attivazione, di produzione,
emissione e manutenzione dei centri gestione delle stesse
e' in facolta' dell'Istituto poligrafico e Zecca dello
Stato Spa di stipulare accordi o indire gare con pubbliche
amministrazioni ed anche con soggetti privati, anche allo
scopo di estendere l'operativita' delle carte valori alla
fruizione di servizi, ivi compresi quelli di natura
privatistica. [Gli accordi sono soggetti a ratifica da
parte del Ministero dell'economia e delle finanze di
concerto con il Ministero dell'interno].
4. L'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato Spa puo'
continuare ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura
dello Stato, ai sensi del titolo I del testo unico di cui
al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e con
applicazione dell'art. 417-bis, commi primo e secondo, del
codice di procedura civile.
5. E' abrogato il regio decreto 7 marzo 1926, n. 401.
6. Dall'attuazione dell'art. 7-vicies-ter e del
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.».
Nota al comma 1306:
- Si riporta il testo del comma 65 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«65. A decorrere dall'anno 2007 le spese di
funzionamento della Commissione nazionale per le societa' e
la borsa (CONSOB), dell'Autorita' per la vigilanza sui
lavori pubblici, dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni e della Commissione di vigilanza sui fondi
pensione sono finanziate dal mercato di competenza, per la
parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio
dello Stato, secondo modalita' previste dalla normativa
vigente ed entita' di contribuzione determinate con propria
deliberazione da ciascuna Autorita', nel rispetto dei
limiti massimi previsti per legge, versate direttamente
alle medesime Autorita'. Le deliberazioni, con le quali
sono fissati anche i termini e le modalita' di versamento,
sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei Ministri,
sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per
l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal
ricevimento. Decorso il termine di venti giorni dal
ricevimento senza che siano state formulate osservazioni,
le deliberazioni adottate dagli organismi ai sensi del
presente comma divengono esecutive.».
Nota al comma 1307:
- Si riporta il testo del comma 6-bis dell'art. 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115 (testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia. - Testo A),
cosi come modificato dalla presente legge:
«6-bis. Per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali
amministrativi regionali e al Consiglio di Stato il
contributo dovuto e' di euro 500; per i ricorsi previsti
dall'art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, per
quelli previsti dall'art. 25, comma 5, della legge 7 agosto
1990, n. 241, per i ricorsi aventi ad oggetto il diritto di
cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel
territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella
sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo
dovuto e' di euro 250; per i ricorsi previsti dall'art.
23-bis, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,
nonche¨ da altre disposizioni che richiamano il citato art.
23-bis, il contributo dovuto e' di euro 1.000; per i
predetti ricorsi in materia di affidamento di lavori,
servizi e forniture, nonche¨ di provvedimenti delle
Autorita', il contributo dovuto e' di euro 2.000. L'onere
relativo al pagamento dei suddetti contributi e' dovuto in
ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di
compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si
e' costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza
si determina con il passaggio in giudicato della sentenza.
Non e' dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti
dall'art. 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il
diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della
direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico
all'informazione ambientale.».
Nota al comma 1309:
- Si riporta il testo dei commi 306, 307, 308 e 309
dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005):
«306. All'art. 10, comma 4, del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, le parole: «il processo di valore inferiore a euro
1.100 e» sono soppresse.».
«307. I commi 1 e 2 dell'art. 13 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
n. 115, sono sostituiti dai seguenti:
1. Il contributo unificato e' dovuto nei seguenti
importi:
a) euro 30 per i processi di valore fino a 1.100
euro;
b) euro 70 per i processi di valore superiore a euro
1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria
giurisdizione, nonche' per i processi speciali di cui al
libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura
civile;
c) euro 170 per i processi di valore superiore a euro
5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di
valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice
di pace;
d) euro 340 per i processi di valore superiore a euro
26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e
amministrativi di valore indeterminabile;
e) euro 500 per i processi di valore superiore a euro
52.000 e fino a euro 260.000;
f) euro 800 per i processi di valore superiore a euro
260.000 e fino a euro 520.000;
g) euro 1.110 per i processi di valore superiore a
euro 520.000.
2. Per i processi di esecuzione immobiliare il
contributo dovuto e' pari a euro 200. Per gli altri
processi esecutivi lo stesso importo e' ridotto della
meta'. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il
contributo dovuto e' pari a euro 120.».
«308. L'art. 46, comma 1, della legge 21 novembre 1991,
n. 374, e' sostituito dal seguente:
1. Le cause e le attivita' conciliative in sede non
contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro
1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono
soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato,
secondo gli importi previsti dall'art. 13 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, e successive modificazioni.».
«309. Il maggior gettito derivante dall'applicazione
delle disposizioni di cui ai commi da 306 a 308 e' versato
al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato
di previsione del Ministero della giustizia per il
pagamento di debiti pregressi nonche' per l'adeguamento
delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari e allo
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per le spese riguardanti il funzionamento del
Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi
regionali.».
Note al comma 1310:
- La legge 25 luglio 2000, n. 209 (Misure per la
riduzione del debito estero dei Paesi a piu' basso reddito
e maggiormente indebitati), e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 28 luglio 2000, n. 175.
Nota al comma 1314:
- La legge 31 dicembre 1998, n. 477 (Autorizzazione di
spesa per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione
di immobili da adibire a sedi di rappresentanze
diplomatiche e di uffici consolari, nonche' di alloggi per
il personale), e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
12 gennaio 1999, n. 8.
Nota al comma 1315:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 2 maggio
1983, n. 185 (Modifica della tabella dei diritti da
riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari):
«Art. 1. La tabella dei diritti da riscuotere dagli
uffici diplomatici e consolari di cui all'art. 56 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
200, relativo alle disposizioni sulle funzioni e sui poteri
consolari, e' sostituita da quella annessa alla presente
legge.
Detta tabella dovra' essere munita del visto dei
Ministri degli affari esteri, del tesoro e delle finanze.».
Note al comma 1317:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 1 del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti
nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico,
sociale e territoriale):
«5. E' istituito presso il Ministero dell'economia e
delle finanze un apposito Fondo con la dotazione di
34.180.000 euro per l'anno 2005, di 39.498.000 euro per
l'anno 2006, di 38.700.000 euro per l'anno 2007 e di
42.320.000 euro a decorrere dall'anno 2008, per le esigenze
connesse all'istituzione del Sistema d'informazione visti,
finalizzato al contrasto della criminalita' organizzata e
della immigrazione illegale attraverso lo scambio tra gli
Stati membri dell'Unione europea di dati relativi ai visti,
di cui alla decisione 2004/512/CE dell'8 giugno 2004 del
Consiglio. Al riparto del Fondo di cui al presente comma si
provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta dei Ministri competenti. All'onere di
cui al presente comma si provvede:
a) quanto a euro 4.845.000 per il 2005, a euro
15.000.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo
parzialmente utilizzando, per euro 1.345.000 per il 2005 e
per euro 15.000.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007,
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri
e, per euro 3.500.000 per il 2005, l'accantonamento
relativo al Ministero dell'interno;
b) a euro 22.566.000 per il 2007 e ad euro 42.320.000
a decorrere dal 2008, mediante utilizzo di parte delle
maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'art. 7,
comma 3;
c) quanto a euro 29.335.000 per il 2005, a euro
24.498.000 per il 2006 e ad euro 1.134.000 per il 2007,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto
capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al predetto Ministero.».
- Si riporta il testo dell'art. 152 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
(Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri):
«Art. 152 (Contingente e durata del contratto). - Le
rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima
categoria e gli istituti italiani di cultura possono
assumere personale a contratto per le proprie esigenze di
servizio, previa autorizzazione dell'Amministrazione
centrale, nel limite di un contingente complessivo pari a
2.277 unita'. Gli impiegati a contratto svolgono le
mansioni previste nei contratti individuali, tenuto conto
dell'organizzazione del lavoro esistente negli uffici
all'estero.
Il contratto di assunzione e' stipulato a tempo
indeterminato, con un periodo di prova di nove mesi, alla
scadenza del quale, sulla base di una relazione del capo
dell'ufficio, si provvede a disporre la conferma o la
risoluzione del contratto.».
Note al comma 1322:
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 della legge
28 luglio 2004, n. 193 (Proroga e rifinanziamento della
legge 16 marzo 2001, n. 72, recante interventi a tutela del
patrimonio storico e culturale delle comunita' degli esuli
italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia, e della
legge 21 marzo 2001, n. 73, recante interventi in favore
della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia),
pubblicata nella Gazzazzetta Ufficiale 3 agosto 2004, n.
180:
«Art. 1. (Proroga e rifinanziamento della legge
16 marzo 2001, n. 72). - 1. Per le finalita' di cui
all'art. 1, comma 1, della legge 16 marzo 2001, n. 72, e'
autorizzata la spesa di euro 1.550.000 per ciascuno degli
anni 2004, 2005 e 2006.
2. All'art. 1, comma 4, della legge 16 marzo 2001, n.
72, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «da stipulare tra», sono inserite
le seguenti: «il Ministero degli affari esteri,»;
b) la parola: «sentiti» e' sostituita dalla seguente:
«sentita»;
c) le parole: «e il Ministero degli affari esteri»
sono soppresse;
d) dopo le parole: «Alla ripartizione delle somme
stanziate provvede annualmente il Ministro per i beni e le
attivita' culturali» sono aggiunte le seguenti: «, con
proprio decreto, di concerto con il Ministro degli affari
esteri».
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1,
pari a euro 1.550.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e
2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2004, allo scopo parzialmente utilizzando 1'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
«Art. 2. Proroga e rifinanziamento della legge 21 marzo
2001, n. 73. - 1. Le disposizioni di cui all'art. 1 della
legge 21 marzo 2001, n. 73, sono prorogate al 31 dicembre
2006. A tale scopo e' autorizzata la spesa di euro
4.650.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1,
pari a euro 4.650.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e
2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
Note al comma 1323:
- Si riporta il testo dell'art. 56 della legge
27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2003):
«Art. 56 (Fondo per progetti di ricerca). - 1. E'
istituito un fondo finalizzato al finanziamento di progetti
di ricerca, di rilevante valore scientifico, anche con
riguardo alla tutela della salute e all'innovazione
tecnologica, con una dotazione finanziaria di 225 milioni
di euro per l'anno 2003 e di 100 milioni di euro per l'anno
2004, 92,758 milioni di euro per l'anno 2005, 97,934
milioni di euro per l'anno 2006 e 100 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2007. Alla ripartizione del fondo,
istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, tra le diverse finalita'
provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, con
proprio decreto, su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, sentiti i Ministri
dell'economia e delle finanze, della salute e per
l'innovazione tecnologica. Con lo stesso decreto sono
stabiliti procedure, modalita' e strumenti per l'utilizzo
delle risorse, assicurando in via prioritaria il
finanziamento dei progetti presentati da soggetti che
abbiano ottenuto, negli anni precedenti, un eccellente
risultato nell'utilizzo e nella capacita' di spesa delle
risorse comunitarie assegnate e delle risorse finanziarie
provenienti dai programmi quadro di ricerca dell'Unione
europea o dai Fondi strutturali.».
Nota al comma 1324:
- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi):
«Art. 12. (Deduzioni per oneri di famiglia). - 1. Dal
reddito complessivo si deducono per oneri di famiglia i
seguenti importi:
a) 3.200 euro per il coniuge non legalmente ed
effettivamente separato;
b) 2.900 euro per ciascun figlio, compresi i figli
naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o
affiliati, nonche' per ogni altra persona indicata
nell'art. 433 del codice civile che conviva con il
contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti
da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria da ripartire
tra coloro che hanno diritto alla deduzione.
2. La deduzione di cui al comma 1, lettera b), e'
aumentata a:
a) 3.450 euro, per ciascun figlio di eta' inferiore a
tre anni;
b) 3.200 euro, per il primo figlio se l'altro
genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il
contribuente non e' coniugato o se coniugato, si e'
successivamente legalmente ed effettivamente separato,
ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del
solo contribuente e questi non e' coniugato o, se
coniugato, si e' successivamente legalmente ed
effettivamente separato;
c) 3.700 euro, per ogni figlio portatore di handicap
ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
3. Le deduzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano a
condizione che le persone alle quali si riferiscono
possiedano un reddito complessivo, computando anche le
retribuzioni corrisposte da enti e organismi
internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e
missioni, nonche' quelle corrisposte dalla Santa Sede,
dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti
centrali della Chiesa cattolica, non superiore a lire
5.500.000, al lordo degli oneri deducibili.
4. Le deduzioni di cui ai commi 1 e 2 sono rapportate a
mese e competono dal mese in cui si sono verificate a
quello in cui sono cessate le condizioni richieste.
4-bis. Dal reddito complessivo si deducono, fino ad un
massimo di 1.820 euro, le spese documentate sostenute dal
contribuente per gli addetti alla propria assistenza
personale nei casi di non autosufficienza nel compimento
degli atti della vita quotidiana. Le medesime spese sono
deducibili anche se sono state sostenute nell'interesse
delle persone indicate nell'art. 433 del codice civile.
4-ter. Le deduzioni di cui ai commi 1, 2 e 4-bis
spettano per la parte corrispondente al rapporto tra
l'ammontare di 78.000 euro, aumentato delle medesime
deduzioni e degli oneri deducibili di cui all'art. 10, e
diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 78.000
euro. Se il predetto rapporto e' maggiore o uguale a 1, la
deduzione compete per intero; se lo stesso e' zero o minore
di zero, la deduzione non compete; negli altri casi, ai
fini del predetto rapporto, si computano le prime quattro
cifre decimali.».
Nota al comma 1327:
- Si riporta il testo dell'art. 21 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per
favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei
conti pubblici), cosi come modificato dalla presente legge:
«Art. 21 (Assegno per ogni secondo figlio e incremento
del Fondo nazionale per le politiche sociali). - 1. Per
ogni figlio nato dal 1° dicembre 2003 e fino al 31 dicembre
2004, secondo od ulteriore per ordine di nascita, e,
comunque, per ogni figlio adottato nel medesimo periodo,
alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie, e'
concesso un assegno pari ad euro 1.000.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, e' istituita,
nell'ambito dell'INPS, una speciale gestione con una
dotazione finanziaria complessiva di 308 milioni di euro.
3. L'assegno e' concesso dai comuni. I comuni
provvedono ad informare gli interessati invitandoli a
certificare il possesso dei requisiti all'atto
dell'iscrizione all'anagrafe dei nuovi nati.
4. L'assegno, ferma restando la titolarita' in capo ai
comuni, e' erogato dall'I.N.P.S. sulla base dei dati
forniti dai comuni medesimi, secondo modalita' da definire
nell'ambito dei decreti di cui al comma 5.
5. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono emanate le necessarie disposizioni per l'attuazione
del presente articolo.
6. Per il finanziamento delle politiche in favore delle
famiglie il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui
all'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni, e' incrementato di 232
milioni di euro per l'anno 2004.
6-bis. (abrogato).
6-ter. Gli imprenditori artigiani iscritti nei relativi
albi provinciali possono avvalersi, in deroga alla
normativa previdenziale vigente, di collaborazioni
occasionali di parenti entro il terzo grado, aventi anche
il titolo di studente, per un periodo complessivo nel corso
dell'anno non superiore a novanta giorni. Le collaborazioni
suddette devono avere carattere di aiuto, a titolo di
obbligazione morale e percio' senza corresponsione di
compensi ed essere prestate nel caso di temporanea
impossibilita' dell'imprenditore artigiano all'espletamento
della propria attivita' lavorativa. E' fatto, comunque,
obbligo dell'iscrizione all'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali.
7. Per le finalita' del presente articolo e'
autorizzata la spesa di 287 milioni di euro per l'anno 2003
e di 253 milioni di euro per l'anno 2004. Al relativo onere
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello Stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.».
Nota al comma 1328:
- Si riporta il testo del comma 11 dell'art. 2 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2004):
«11. E' istituita l'addizionale comunale sui diritti
d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili. L'addizionale e'
pari a 2,50 euro per passeggero imbarcato ed e' versata
all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva
riassegnazione quanto a 30 milioni di euro, in un apposito
fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti destinato a compensare ENAV Spa, secondo
modalita' regolate dal contratto di servizio di cui
all'art. 9 della legge 21 dicembre 1996, n. 665, per i
costi sostenuti da ENAV Spa per garantire la sicurezza ai
propri impianti e per garantire la sicurezza operativa e,
quanto alla residua quota, in un apposito fondo istituito
presso il Ministero dell'interno e ripartito sulla base del
rispettivo traffico aeroportuale secondo i seguenti
criteri:
a) il 40 per cento del totale a favore dei comuni del
sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la
media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie
del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale
sul totale del sedime; percentuale della superficie totale
del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati;
b) al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela
dell'incolumita' delle persone e delle strutture, il 60 per
cento del totale per il finanziamento di misure volte alla
prevenzione e al contrasto della criminalita' e al
potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali
e nelle principali stazioni ferroviarie.».
Nota al comma 1333:
- Si riporta il testo del comma 52 dell'art. 145 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001):
«52. Il programma speciale di reindustrializzazione di
cui all'art. 5 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989,
n. 181, e' integrato con la previsione dello sviluppo di un
polo di ricerca e di attivita' industriali ad alta
tecnologia nel territorio del comune di Genova anche in
relazione all'attuazione dell'art. 4 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Per finanziare gli
interventi previsti da tale integrazione e' autorizzata la
spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2001,
2002 e 2003. Le risorse di cui al presente comma non
possono essere utilizzate per altre finalita' fino al
31 dicembre 2006.».
Nota ai commi 1334 - 1335 - 1336 - 1337 - 1338:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143 (Disposizioni in materia
di commercio con l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4,
lettera c), e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59), cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Funzioni). - 1. La societa' e' autorizzata a
rilasciare garanzie, nonche' ad assumere in assicurazione i
rischi di carattere politico, catastrofico, economico,
commerciale e di cambio ai quali sono esposti, direttamente
o indirettamente secondo quanto stabilito ai sensi del
comma 3, gli operatori nazionali e le loro controllate e
collegate estere nella loro attivita' con l'estero e di
internazionalizzazione dell'economia italiana; la societa'
e' altresi' autorizzata a rilasciare, a condizioni di
mercato, garanzie e coperture assicurative per imprese
estere relativamente ad operazioni che siano di rilievo
strategico per l'economia italiana sotto i profili
dell'internazionalizzazione, della sicurezza economica e
dell'attivazione di processi produttivi e occupazionali in
Italia. Le garanzie e le assicurazioni possono essere
rilasciate anche a banche nazionali, nonche' a banche
estere od operatori finanziari italiani od esteri quando
rispettino adeguati principi di organizzazione, vigilanza,
patrimonializzazione ed operativita', per crediti concessi
sotto ogni forma e destinati al finanziamento delle
suddette attivita', nonche' quelle connesse o strumentali.
2. La societa' puo' concludere accordi di
riassicurazione e di coassicurazione con enti o imprese
italiani, autorizzati, nonche' con enti od imprese esteri
ed organismi internazionali; la societa' puo' altresi'
stipulare altri contratti di copertura del rischio
assicurativo, a condizioni di mercato con primari operatori
del settore.
3. Le operazioni e le categorie di rischi assicurabili
sono definite con delibera del Comitato interministeriale
per la programmazione economica, su proposta del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
di concerto con il Ministero del commercio con l'estero,
tenendo anche conto degli accordi internazionali, nonche'
della normativa e degli indirizzi dell'Unione europea in
materia di privatizzazione dei rischi di mercato e di
armonizzazione dei sistemi comunitari di assicurazione dei
crediti all'esportazione gestiti con il sostegno dello
Stato.».
Note al comma 1339:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge
27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni
(Istituzione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di
Stato):
«Art. 2 (Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato).
- 1. E' istituito presso la Banca d'Italia un conto
denominato «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato»,
di seguito denominato «Fondo». Esso ha lo scopo di ridurre,
secondo le modalita' previste dalla presente legge, la
consistenza dei titoli di Stato in circolazione.
2. L'amministrazione del Fondo di cui al comma 1 e'
attribuita al Ministro del tesoro, coadiuvato da un
Comitato consultivo composto:
a) dal Direttore generale del tesoro, che lo
presiede;
b) dal Ragioniere generale dello Stato;
c) dal Direttore generale delle entrate del Ministero
delle finanze;
d) dal Direttore generale del territorio del
Ministero delle finanze.
3. Il Ministro del tesoro presenta annualmente al
Parlamento, in allegato al conto consuntivo, una relazione
sull'amministrazione del Fondo.»
- Si riporta il testo del terzo comma dell'art. 2445
del codice civile:
«La deliberazione puo' essere eseguita soltanto dopo
novanta giorni dal giorno dell'iscrizione nel registro
delle imprese, purche' entro questo termine nessun
creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto
opposizione.».
Note al comma 1340:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 9 del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80
(Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per
lo sviluppo economico, sociale e territoriale):
«3. Per fruire del contributo, l'impresa concentrataria
inoltra, a decorrere dalla data di ultimazione del processo
di concentrazione, un'apposita istanza in via telematica al
Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, che
ne rilascia, in via telematica, certificazione della data
di avvenuta presentazione. L'Agenzia delle entrate esamina
le istanze secondo l'ordine cronologico di presentazione, e
comunica, in via telematica, entro trenta giorni dalla
presentazione dell'istanza, il riconoscimento del
contributo ovvero il diniego del contributo stesso per
carenza dei presupposti desumibili dall'istanza ovvero per
l'esaurimento dei fondi stanziati, pari a 34 milioni di
euro per l'anno 2005, 110 milioni di euro per l'anno 2006 e
57 milioni di euro per l'anno 2007.».
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 2 del
decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156
(Disposizioni urgenti in materia di entrate):
«4. Per fruire del contributo, l'impresa concentrataria
inoltra un'apposita istanza in via telematica al Centro
operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, che ne
rilascia, in via telematica e con procedura automatizzata,
certificazione della data di avvenuta presentazione.
L'Agenzia delle entrate esamina le istanze secondo l'ordine
cronologico di presentazione, fino ad esaurimento dei fondi
stanziati, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2005, 242
milioni di euro per l'anno 2006 e 122 milioni di euro per
l'anno 2007, e comunica, in via telematica, entro trenta
giorni dalla presentazione dell'istanza, il diniego del
contributo per carenza dei presupposti desumibili
dall'istanza, ovvero per l'esaurimento dei fondi
stanziati.».
Nota al comma 1343:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 della
legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti), cosi'
come modificato dalla presente legge:
«2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive
in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui
e' stata realizzata la condotta produttiva di danno,
ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla
data della sua scoperta.».
Nota al comma 1344:
- Si riporta il testo del comma 27 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006), cosi' come modificato dalla
presente legge:
«27. Nello stato di previsione del Ministero
dell'interno e' istituito un Fondo da ripartire per le
esigenze correnti connesse all'acquisizione di beni e
servizi dell'amministrazione, con una dotazione, per l'anno
2006, di 100 milioni di euro, di 30 milioni di euro per
l'anno 2007 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni
2008 e 2009. Con decreti del Ministro dell'interno, da
comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero
dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale
del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni
parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla
ripartizione del Fondo tra le unita' previsionali di base
interessate del medesimo stato di previsione.».
Note al comma 1346:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.».
- Si riporta il testo dell'art. 27 della legge 7 agosto
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi):
«Art. 27 (Commissione per l'accesso ai documenti
amministrativi). - 1. E' istituita presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri la Commissione per l'accesso ai
documenti amministrativi.
2. La Commissione e' nominata con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio
dei Ministri. Essa e' presieduta dal sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed e'
composta da dodici membri, dei quali due senatori e due
deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere,
quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile
1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi di
autogoverno, due fra i professori di ruolo in materie
giuridiche e uno fra i dirigenti dello Stato e degli altri
enti pubblici. E' membro di diritto della Commissione il
capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei
Ministri che costituisce il supporto organizzativo per il
funzionamento della Commissione. La Commissione puo'
avvalersi di un numero di esperti non superiore a cinque
unita', nominati ai sensi dell'art. 29 della legge
23 agosto 1988, n. 400.
3. La Commissione e' rinnovata ogni tre anni. Per i
membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di
scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso
del triennio.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, a decorrere dall'anno 2004, sono determinati i
compensi dei componenti e degli esperti di cui al comma 2,
nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5. La Commissione adotta le determinazioni previste
dall'art. 25, comma 4; vigila affinche' sia attuato il
principio di piena conoscibilita' dell'attivita' della
pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati
dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla
trasparenza dell'attivita' della pubblica amministrazione,
che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei
Ministri; propone al Governo modifiche dei testi
legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la
piu' ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'art.
22.
6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare
alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le
informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione
di quelli coperti da segreto di Stato.
7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di
cui al comma 1 dell'art. 18, le misure ivi previste sono
adottate dalla Commissione di cui al presente articolo.».
Nota al comma 1347:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 10 del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica):
«5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
Note al comma 1349:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 3 del
decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4
(Interventi straordinari per il riordino e il risanamento
economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino), cosi'
come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Provvedimenti urgenti per il risanamento
dell'Ordine Mauriziano). - 1. Dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e per un periodo di trentasei
mesi:
a) non possono essere intraprese o proseguite azioni
esecutive nei confronti della Fondazione per debiti
dell'Ente, insoluti alla data predetta;
b) le procedure esecutive pendenti, per le quali sono
scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte
dell'Ordine Mauriziano, ovvero la stessa opposizione,
benche' proposta, sia stata rigettata, sono dichiarate
estinte dal giudice; gli importi dei relativi debiti sono
inseriti nella massa passiva di cui alla lettera e), a
titolo di capitale, accessori e spese;
c) i pignoramenti eventualmente gia' eseguiti non
hanno efficacia e non vincolano la Fondazione ed il
tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini
della Fondazione e le finalita' di legge;
d) i debiti insoluti alla data di entrata in vigore
del presente decreto non producono interessi, ne' sono
soggetti a rivalutazione monetaria;
e) il legale rappresentante della Fondazione assume
le funzioni di Commissario straordinario e provvede al
ripiano dell'indebitamento pregresso con i mezzi consentiti
dalla legge. A tale fine provvede all'accertamento della
massa passiva risultante dai debiti insoluti per capitale,
interessi e spese ed istituisce apposita gestione separata,
nella quale confluiscono i debiti e i crediti maturati fino
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Nell'ambito di tale gestione separata e', altresi', formata
la massa attiva con l'impiego anche del ricavato
dall'alienazione dei cespiti appartenenti al patrimonio
disponibile della Fondazione, delle sovvenzioni
straordinarie e delle altre eventuali entrate non vincolate
per legge o per destinazione, per il pagamento anche
parziale dei debiti, mediante periodici stati di
ripartizione, secondo i privilegi e le graduazioni previsti
dalla legge;
f) avverso il provvedimento del legale rappresentante
della Fondazione che prevede l'esclusione, totale o
parziale, di un credito dalla massa passiva, i creditori
esclusi possono proporre ricorso, entro il termine di
trenta giorni dalla notifica, al Ministro dell'interno, che
si pronuncera' entro sessanta giorni dal ricevimento
decidendo allo stato degli atti;
g) il legale rappresentante della Fondazione e'
autorizzato a definire transattivamente, con propria
determinazione, le pretese dei creditori, in misura non
superiore al 70 per cento di ciascun debito complessivo,
con rinuncia ad ogni altra pretesa e con la liquidazione
obbligatoria entro trenta giorni dalla conoscenza
dell'accettazione della transazione.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 del gia'
citato decreto-legge n. 277 del 2004:
«Art. 1 (Ente Ordine Mauriziano di Torino). - 1. L'Ente
Ordine Mauriziano di Torino, ente ospedaliero di seguito
denominato «Ente» e' costituito dai presidi ospedalieri
Umberto I di Torino e Istituto per la ricerca e la cura del
cancro (IRCC) di Candiolo (Torino).»
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2 del gia'
citato decreto-legge n. 277 del 2004:
«Art. 2 (Costituzione della Fondazione Ordine
Mauriziano). - 1. E' costituita la Fondazione Ordine
Mauriziano con sede in Torino, di seguito denominata:
«Fondazione.».
Nota al comma 1350:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 2 del gia'
citato decreto-legge n. 277 del 2004:
«2. Il patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ente,
con esclusione dei presidi ospedalieri di cui all'art. 1,
comma 1, e' trasferito alla Fondazione di cui al comma 1,
sulla cui gestione vigila un comitato costituito da cinque
membri di cui: uno nominato dal Presidente del Consiglio
dei Ministri, con funzioni di presidente del comitato; uno
nominato dal Ministro dell'interno; uno nominato dal
Ministro per i beni e le attivita' culturali; uno nominato
dalla regione Piemonte; uno nominato dall'Ordinario
diocesano di Torino. Gli eventuali oneri per il
funzionamento di detto comitato sono a carico della
gestione dell'Ente Ordine Mauriziano. Il comitato presenta
una relazione annuale al Presidente del Consiglio dei
Ministri che provvede alla trasmissione alle competenti
commissioni parlamentari.».
Nota al comma 1351:
- Si riporta il testo dell'art. 117 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle
assicurazioni private pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
13 ottobre 2005, n. 239, S.O.), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 117 (Separazione patrimoniale). - 1. I premi
pagati all'intermediario e le somme destinate ai
risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese di
assicurazione, se regolati per il tramite
dell'intermediario, sono versati in un conto separato, del
quale puo' essere titolare anche l'intermediario
espressamente in tale qualita', e che costituiscono un
patrimonio autonomo rispetto a quello dell'intermediario
medesimo.
2. Sul conto separato non sono ammesse azioni,
sequestri o pignoramenti da parte di creditori diversi
dagli assicurati e dalle imprese di assicurazione. Sono
ammesse le azioni da parte dei loro creditori ma nei limiti
della somma rispettivamente spettante al singolo assicurato
o alla singola impresa di assicurazione.
3. Sul conto separato non operano le compensazioni
legale e giudiziale e non puo' essere pattuita la
compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal
depositario nei confronti dell'intermediario.
3-bis. Sono esenti dagli obblighi previsti dal comma 1
gli intermediari di cui all'art. 109, comma 2,
lettere a), b) e d), che possano documentare in modo
permanente con fideiussione bancaria una capacita'
finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un
minimo di euro 15.000.».
Nota al comma 1352:
- La legge della regione Piemonte 16 giugno 2006, n. 21
reca «Interventi per lo sviluppo economico post-olimpico»
ed e' pubblicata nel B.U. Piemonte 22 giugno 2006, n. 25.
Nota al comma 1353:
- Si riporta il testo dell'art. 11-bis della legge
5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio)
introdotto dall'art. 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362:
«Art. 11-bis. (Fondi speciali). - 1. La legge
finanziaria in apposita norma prevede gli importi dei fondi
speciali destinati alla copertura finanziaria di
provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati
nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio
pluriennale ed in particolare di quelli correlati al
perseguimento degli obiettivi del documento di
programmazione finanziaria deliberato dal Parlamento. In
tabelle allegate alla legge finanziaria sono indicate,
distintamente per la parte corrente e per la parte in conto
capitale, le somme destinate alla copertura dei predetti
provvedimenti legislativi ripartiti per Ministeri e per
programmi. Nella relazione illustrativa del disegno di
legge finanziaria, con apposite note, sono indicati i
singoli provvedimenti legislativi che motivano lo
stanziamento proposto per ciascun Ministero e per i singoli
programmi. I fondi speciali di cui al presente comma sono
iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro
in appositi capitoli la cui riduzione, ai fini della
integrazione per competenza e cassa di capitoli esistenti o
di nuovi capitoli, puo' avvenire solo dopo la pubblicazione
dei provvedimenti legislativi che li utilizzano.
2. Gli importi previsti nei fondi di cui al comma 1
rappresentano il saldo fra accantonamenti di segno positivo
per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e
accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o
incremento di entrate. Gli accantonamenti di segno negativo
sono collegati mediante apposizione della medesima lettera
alfabetica, ad uno o piu' accantonamenti di segno positivo
o parte di essi, la cui utilizzazione resta subordinata
all'entrata in vigore del provvedimento legislativo
relativo al corrispondente accantonamento di segno negativo
e comunque nei limiti della minore spesa o delle maggiori
entrate da essi previsti per ciascuno degli anni
considerati. A seguito dell'approvazione dei provvedimenti
legislativi relativi ad accantonamenti negativi, con
decreto del Ministro del tesoro, gli importi derivanti da
riduzioni di spesa o incrementi di entrata sono portati
rispettivamente in diminuzione ai pertinenti capitoli di
spesa ovvero in aumento dell'entrata del bilancio e
correlativamente assegnati in aumento alle dotazioni dei
fondi di cui al comma 1.
3. Gli accantonamenti di segno negativo possono essere
previsti solo nel caso in cui i corrispondenti progetti di
legge siano stati presentati alle Camere.
4. Le quote dei fondi di cui al presente articolo non
possono essere utilizzate per destinazioni diverse da
quelle previste nelle relative tabelle per la copertura
finanziaria di provvedimenti adottati ai sensi dell'art.
77, secondo comma, della Costituzione, salvo che essi
riguardino spese di primo intervento per fronteggiare
calamita' naturali o improrogabili esigenze connesse alla
tutela della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza
economico-finanziaria.
5. Le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se
non corrispondono a progetti di legge gia' approvati da un
ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale non
utilizzate entro l'anno cui si riferiscono costituiscono
economie di bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad
obblighi internazionali ovvero ad obbligazioni risultanti
dai contratti o dai provvedimenti di cui al comma 3,
lettera h), dell'art. 11, la copertura finanziaria prevista
per il primo anno resta valida anche dopo il termine di
scadenza dell'esercizio a cui si riferisce purche' il
provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno
ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno
successivo. Le economie di spesa da utilizzare a tal fine
nell'esercizio successivo formano oggetto di appositi
elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro del
tesoro entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono allegati
al conto consuntivo del Ministero del tesoro. In tal caso,
le nuove o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei
relativi provvedimenti legislativi sono comunque iscritte
nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in
vigore i provvedimenti stessi e sono portate in aumento dei
limiti dei saldi previsti dal comma 3, lettera b),
dell'art. 11.».
Nota al comma 1355:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 11 della
gia' citata legge n. 468 del 1978:
«3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
competenza, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni
contabili pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e
degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla
determinazione del quantum della prestazione, afferenti
imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in
vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui
essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte
conseguenti all'andamento dell'inflazione;
c) la determinazione, in apposita tabella, per le
leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle
quote destinate a gravare su ciascuno degli anni
considerati;
d) la determinazione, in apposita tabella, della
quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui
quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
e) la determinazione, in apposita tabella, delle
riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella,
per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per
le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno
stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
tra le spese in conto capitale;
g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art.
11-bis e le corrispondenti tabelle;
h) l'importo complessivo massimo destinato, in
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al
rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma
dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle
modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente da pubbliche amministrazioni non
compreso nel regime contrattuale;
i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate
alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o
riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si
caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento
dei saldi di cui alla lettera a);
i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o
riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato
direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con
esclusione di interventi di carattere localistico o
microsettoriale;
i-quater) norme recanti misure correttive degli
effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11-ter,
comma 7.».
Nota al comma 1356:
- Per la lettera e), comma 3 dell'art. 11 della legge
5 agosto 1978, n. 468, si veda la nota al comma 1355.
Nota al comma 1359:
- Per la lettera i-quater), comma 3 dell'art. 11 della
gia' citata legge n. 468 del 1978, si veda la nota al
comma 1355.
Nota al comma 1360:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 46 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002):
«4. In apposito allegato al disegno di legge
finanziaria sono analiticamente indicati le autorizzazioni
di spesa e gli stanziamenti che confluiscono in ciascuno
dei fondi di cui al presente articolo.».
Nota al comma 1361:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 11 della
gia' citata legge n. 468 del 1978:
«5. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della
Costituzione, la legge finanziaria puo' disporre, per
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale,
nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e
nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art.
11-bis, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti
delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie
e contributive e delle riduzioni permanenti di
autorizzazioni di spesa corrente.».



 
... continua dal documento precedente ...




Nota al comma 1216:
- Si riporta il testo del paragrafo 2 dell'art. 228 del
Trattato 25 marzo 1957 istitutivo della Comunita' europea:
«2. Se ritiene che lo Stato membro in questione non
abbia preso detti provvedimenti, la Commissione, dopo aver
dato a tale Stato la possibilita' di presentare le sue
osservazioni, formula un parere motivato che precisa i
punti sui quali lo Stato membro in questione non si e'
conformato alla sentenza della Corte di giustizia.».
Nota al comma 1217:
- La legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed
esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali firmata a
Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla
Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952), e'
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 settembre
1955, n. 221.
Nota al comma 1218:
- La legge 20 ottobre 1984, n. 720 (Istituzione del
sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici),
e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 ottobre
1984, n. 298.
Nota al comma 1221:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
Note al comma 1223:
- Si riporta il testo dell'art. 87 del Trattato
25 marzo 1957 che istituisce la Comunita' europea:
«Art. 87 (ex art. 92). - 1. Salvo deroghe contemplate
dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato
comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati
membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante
risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo
talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di
falsare la concorrenza.
2. Sono compatibili con il mercato comune:
a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli
consumatori, a condizione che siano accordati senza
discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati
dalle calamita' naturali oppure da altri eventi
eccezionali;
c) gli aiuti concessi all'economia di determinate
regioni della Repubblica federale di Germania che risentono
della divisione della Germania, nella misura in cui sono
necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da
tale divisione.
3. Possono considerarsi compatibili con il mercato
comune:
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo
economico delle regioni ove il tenore di vita sia
anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di
sottoccupazione;
b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione
di un importante progetto di comune interesse europeo
oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia
di uno Stato membro;
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di
talune attivita' o di talune regioni economiche, sempre che
non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria
al comune interesse;
d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la
conservazione del patrimonio, quando non alterino le
condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunita'
in misura contraria all'interesse comune;
e) le altre categorie di aiuti, determinate con
decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza
qualificata su proposta della Commissione.».
- Si riporta il testo dell'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa - Testo A):
«Art. 47 (R) (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'art. 38. (R).
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza. (R).
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. (R).
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva. (R)».
Note al comma 1224:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 3 della
legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione
in caso di violazione del termine ragionevole del processo
e modifica dell'art. 375 del codice di procedura civile),
cosi' come modificato dalla presente legge:
«3. Il ricorso e' proposto nei confronti del Ministro
della giustizia quando si tratta di procedimenti del
giudice ordinario, al Ministro della difesa quando si
tratta di procedimenti del giudice militare. Negli altri
casi e' proposto nei confronti del Ministro dell'economia e
delle finanze.».
Nota al comma 1226:
- Si riporta il testo degli articoli 4 e 6 del decreto
del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357
(Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE
relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali, nonche' della flora e della fauna
selvatiche):
«Art. 4 (Misure di conservazione). - 1. Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano assicurano per i
proposti siti di importanza comunitaria opportune misure
per evitare il degrado degli habitat naturali e degli
habitat di specie, nonche' la perturbazione delle specie
per cui le zone sono state designate, nella misura in cui
tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative
per quanto riguarda gli obiettivi del presente regolamento.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sulla base di linee guida per la gestione delle
aree della rete «Natura 2000», da adottarsi con decreto del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, adottano per le zone speciali di conservazione,
entro sei mesi dalla loro designazione, le misure di
conservazione necessarie che implicano all'occorrenza
appropriati piani di gestione specifici od integrati ad
altri piani di sviluppo e le opportune misure
regolamentari, amministrative o contrattuali che siano
conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat
naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui
all'allegato B presenti nei siti.
2-bis. Le misure di cui al comma 1 rimangono in vigore
nelle zone speciali di conservazione fino all'adozione
delle misure previste al comma 2.
3. Qualora le zone speciali di conservazione ricadano
all'interno di aree naturali protette, si applicano le
misure di conservazione per queste previste dalla normativa
vigente. Per la porzione ricadente all'esterno del
perimetro dell'area naturale protetta la regione o la
provincia autonoma adotta, sentiti anche gli enti locali
interessati e il soggetto gestore dell'area protetta, le
opportune misure di conservazione e le norme di gestione.».
«Art. 6 (Zone di protezione speciale). - 1. La rete
«Natura 2000» comprende le Zone di protezione speciale
previste dalla direttiva 79/409/CEE e dall'art. 1, comma 5,
della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
2. Gli obblighi derivanti dagli articoli 4 e 5 si
applicano anche alle zone di protezione speciale di cui al
comma 1.».
Nota al comma 1227:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.»
Nota al comma 1228:
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137), e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.
Nota al comma 1229:
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 12 del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti
nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico,
sociale e territoriale):
«7. Con decreto emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con il Ministro degli affari
esteri, con il Ministro per gli italiani nel mondo e con il
Ministro per gli affari regionali, se nominati, sentite le
organizzazioni sindacali di categoria maggiormente
rappresentative, acquisita l'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede
all'organizzazione e alla disciplina dell'Agenzia, con
riguardo anche all'istituzione di un apposito comitato
tecnico-consultivo e dell'Osservatorio nazionale del
turismo e alla partecipazione negli organi dell'agenzia di
rappresentanti delle regioni, dello Stato, delle
associazioni di categoria e delle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, anche in deroga a
quanto stabilito dall'art. 13, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419. Tra i compiti
dell'Agenzia sono in particolare previsti lo sviluppo e la
cura del turismo culturale e del turismo congressuale, in
raccordo con le iniziative di valorizzazione del patrimonio
culturale.».
Note al comma 1230:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Si riporta il testo dell'art. 23 del decreto-legge
24 dicembre 2003, n. 355 (Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative):
«Art. 23 (Finanziamento del rinnovo contrattuale per il
settore del trasporto pubblico locale, proroga di termine
in materia di servizi di trasporto pubblico regionale e
locale e differimento del nuovo regime di ricorsi in
materia di invalidita' civile). - 1. Al fine di assicurare
il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del
trasporto pubblico locale e' autorizzata la spesa di euro
337.500.000 per l'anno 2004 e di euro 214.300.000 annui a
decorrere dall'anno 2005; i trasferimenti erariali
conseguenti sono effettuati con le procedure e le modalita'
stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. L'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 42,
comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e' differita al 31 dicembre 2004. A tal fine
e' autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno
2004.
3. All'onere complessivo, pari a euro 339.500.000 per
l'anno 2004 e a euro 214.300.000 annui a decorrere
dall'anno 2005 derivante dal presente articolo, si provvede
con le maggiori entrate per accisa conseguenti all'aumento
a euro 558,64 per mille litri dell'aliquota di accisa sulla
benzina e sulla benzina senza piombo di cui all'allegato I
del testo unico delle disposizioni legislative concernenti
le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni.
3-bis. Il termine del 31 dicembre 2003, previsto
dall'art. 18, comma 3-bis, del decreto legislativo
19 novembre 1997, n. 422, per l'affidamento dello
svolgimento dei servizi di trasporto automobilistici e'
prorogato al 31 dicembre 2005. Il Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente alla
ricognizione e alla individuazione delle risorse al fine di
emanare provvedimenti per contribuire al risanamento e allo
sviluppo del trasporto pubblico locale, al potenziamento
del trasporto rapido di massa nonche' al corretto
svolgimento delle procedure di affidamento dei servizi.».
Nota al comma 1231:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 1 del
decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16 (Interventi urgenti
per la tutela dell'ambiente e per la viabilita' e per la
sicurezza pubblica), cosi' come modificato dalla presente
legge:
«3. Le risorse di cui al comma 2 sono assegnate alle
regioni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Le risorse sono attribuite con riferimento alla consistenza
del personale in servizio alla data del 30 novembre 2004
presso le aziende di trasporto pubblico locale e presso le
aziende ferroviarie, limitatamente a quelle che applicano
il contratto autoferrotranviari di cui all'art. 23 del
decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47. Le
spese sostenute dagli enti territoriali per la
corresponsione alle aziende degli importi assegnati sono
escluse dal patto di stabilita' interno.».
Nota al comma 1232:
- Si riporta il testo delle lettere a), b) e c) del
comma 74 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), cosi'
come modificato dalla presente legge:
«74. A decorrere dall'esercizio 2007 le dotazioni di
cui al comma 73 sono rideterminate applicando alla media
delle somme incassate nell'ultimo triennio consuntivato,
rilevata dal rendiconto generale delle amministrazioni
dello Stato, relativamente alle unita' previsionali di base
dello stato di previsione dell'entrata, indicate
nell'elenco 4 allegato alla presente legge, le seguenti
percentuali e comunque con una dotazione non superiore a
quella dell'anno precedente incrementata del 5 per cento:
a) Agenzia delle entrate 0,7201 per cento;
b) Agenzia del territorio 0,1592 per cento;
c) Agenzia delle dogane 0,1668 per cento.».
Nota al comma 1233:
- Si riporta il testo del comma 69 dell'art. 2 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2004): cosi' come modificato dalla
presente legge:
«69. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 47,
secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222,
relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per
mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF), e' ridotta di 35 milioni di euro per l'anno 2007 e
di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009».
Note al comma 1234:
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della
disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale):
«Art. 10 (Organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale). - 1. Sono organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le
fondazioni, le societa' cooperative e gli altri enti di
carattere privato, con o senza personalita' giuridica, i
cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma
dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o
registrata, prevedono espressamente:
a) lo svolgimento di attivita' in uno o piu' dei
seguenti settori:
1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
2) assistenza sanitaria;
3) beneficenza;
4) istruzione;
5) formazione;
6) sport dilettantistico;
7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose
d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno
1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409;
8) tutela e valorizzazione della natura e
dell'ambiente, con esclusione dell'attivita', esercitata
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,
speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
9) promozione della cultura e dell'arte;
10) tutela dei diritti civili;
11) ricerca scientifica di particolare interesse
sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse
affidata ad universita', enti di ricerca ed altre
fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e
secondo modalita' da definire con apposito regolamento
governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400;
b) l'esclusivo perseguimento di finalita' di
solidarieta' sociale;
c) il divieto di svolgere attivita' diverse da quelle
menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse
direttamente connesse;
d) il divieto di distribuire, anche in modo
indiretto, utili e avanzi di gestione nonche' fondi,
riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a
meno che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte per legge o siano effettuate a favore di altre
ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte
della medesima ed unitaria struttura;
e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di
gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali
e di quelle ad esse direttamente connesse;
f) l'obbligo di devolvere il patrimonio
dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per
qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale o a fini di pubblica utilita', sentito
l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge;
g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto
annuale;
h) disciplina uniforme del rapporto associativo e
delle modalita' associative volte a garantire
l'effettivita' del rapporto medesimo, escludendo
espressamente la temporaneita' della partecipazione alla
vita associativa e prevedendo per gli associati o
partecipanti maggiori d'eta' il diritto di voto per
l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei
regolamenti e per la nomina degli organi direttivi
dell'associazione;
i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia
segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della
locuzione «organizzazione non lucrativa di utilita'
sociale» o dell'acronimo «ONLUS».
2. Si intende che vengono perseguite finalita' di
solidarieta' sociale quando le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi relative alle attivita' statutarie
nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione,
della formazione, dello sport dilettantistico, della
promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei
diritti civili non sono rese nei confronti di soci,
associati o partecipanti, nonche' degli altri soggetti
indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad
arrecare benefici a:
a) persone svantaggiate in ragione di condizioni
fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
b) componenti collettivita' estere, limitatamente
agli aiuti umanitari.
3. Le finalita' di solidarieta' sociale s'intendono
realizzate anche quando tra i beneficiari delle attivita'
statutarie dell'organizzazione vi siano i propri soci,
associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla
lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nelle
condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del
comma 2.
4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e
3, si considerano comunque inerenti a finalita' di
solidarieta' sociale le attivita' statutarie istituzionali
svolte nei settori della assistenza sociale e
sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione
e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico
di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le
biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, della tutela e
valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione
dell'attivita', esercitata abitualmente, di raccolta e
riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di
cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, della ricerca scientifica di particolare interesse
sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse
affidate ad universita', enti di ricerca ed altre
fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e
secondo modalita' da definire con apposito regolamento
governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, nonche' le attivita' di promozione
della cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti
apporti economici da parte dell'amministrazione centrale
dello Stato.
5. Si considerano direttamente connesse a quelle
istituzionali le attivita' statutarie di assistenza
sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico,
promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti
civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del
comma 1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni
previste ai commi 2 e 3, nonche' le attivita' accessorie
per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto
integrative delle stesse. L'esercizio delle attivita'
connesse e' consentito a condizione che, in ciascun
esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati
alla lettera a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti
rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi
non superino il 66 per cento delle spese complessive
dell'organizzazione.
6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta
di utili o di avanzi di gestione:
a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a
soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti
gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a
qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano
parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a
favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo
grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonche'
alle societa' da questi direttamente o indirettamente
controllate o collegate, effettuate a condizioni piu'
favorevoli in ragione della loro qualita'. Sono fatti
salvi, nel caso delle attivita' svolte nei settori di cui
ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi
accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti
che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari,
aventi significato puramente onorifico e valore economico
modico;
b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi
che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al
loro valore normale;
c) la corresponsione ai componenti gli organi
amministrativi e di controllo di emolumenti individuali
annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto
del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e
dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla
legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e
integrazioni, per il presidente del collegio sindacale
delle societa' per azioni;
d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche
e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi
passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie,
superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di
salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a
quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le
medesime qualifiche.
7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1
non si applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle
lettere h) ed i) del medesimo comma 1 non si applicano agli
enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali
lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.
8. Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto
della loro struttura e delle loro finalita', gli organismi
di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266,
iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni
non governative riconosciute idonee ai sensi della legge
26 febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui
alla legge 8 novembre 1991, n. 381, nonche' i consorzi di
cui all'art. 8 della predetta legge n. 381 del 1991 che
abbiano la base sociale formata per il cento per cento da
cooperative sociali. Sono fatte salve le previsioni di
maggior favore relative agli organismi di volontariato,
alle organizzazioni non governative e alle cooperative
sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266
del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.
9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose
con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese
e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli
enti di cui all'art. 3, comma 6, lettera e), della legge
25 agosto 1991, n. 287, le cui finalita' assistenziali
siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sono
considerati ONLUS limitatamente all'esercizio delle
attivita' elencate alla lettera a) del comma 1; fatta
eccezione per la prescrizione di cui alla lettera c) del
comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano le
disposizioni anche agevolative del presente decreto, a
condizione che per tali attivita' siano tenute
separatamente le scritture contabili previste all'art.
20-bis del decreto del Presidente delle Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'art. 25,
comma 1.
10. Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti
pubblici, le societa' commerciali diverse da quelle
cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge
30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici,
le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di
lavoro e le associazioni di categoria.».
- Si riporta il testo dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 7
della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle
associazioni di promozione sociale):
«Art. 7 (Registri). - 1. Presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari
sociali e' istituito un registro nazionale al quale possono
iscriversi, ai fini dell'applicazione della presente legge,
le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale
in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, costituite ed
operanti da almeno un anno. Alla tenuta del registro si
provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e
strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.
2. Per associazioni di promozione sociale a carattere
nazionale si intendono quelle che svolgono attivita' in
almeno cinque regioni ed in almeno venti province del
territorio nazionale.
3. L'iscrizione nel registro nazionale delle
associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di
automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi
livelli di organizzazione territoriale e dei circoli
affiliati, mantenendo a tali soggetti i benefici connessi
alla iscrizione nei registri di cui al comma 4.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano istituiscono, rispettivamente, registri su scala
regionale e provinciale, cui possono iscriversi tutte le
associazioni in possesso dei requisiti di cui all'art. 2,
che svolgono attivita', rispettivamente, in ambito
regionale o provinciale.».
Note al comma 1238:
- Si riporta il testo del comma 46 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«46. A decorrere dall'anno 2006, l'ammontare
complessivo delle riassegnazioni di entrate non potra'
superare, per ciascuna amministrazione, l'importo
complessivo delle riassegnazioni effettuate nell'anno 2005
al netto di quelle di cui al successivo periodo. La
limitazione non si applica alle riassegnazioni per le quali
l'iscrizione della spesa non ha impatto sul conto economico
consolidato delle pubbliche amministrazioni, nonche' a
quelle riguardanti l'attuazione di interventi cofinanziati
dall'Unione europea.»
Note al comma 1241:
- Il decreto-legge 5 luglio 2006, n. 224 (Disposizioni
urgenti per la partecipazione italiana alle missioni
internazionali), e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 6 luglio 2006, n. 155.
- La legge 4 agosto 2006, n. 247 (Disposizioni per la
partecipazione italiana alle missioni internazionali), e'
stato pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2006,
n. 186.
- Il decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253 (Disposizioni
concernenti l'intervento di cooperazione allo sviluppo in
Libano e il rafforzamento del contingente militare italiano
nella missione UNIFIL ridefinita dalla citata risoluzione
1701 (2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni
Unite), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
28 agosto 2006, n. 199.
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge
28 agosto 2006, n. 253 (Disposizioni concernenti
l'intervento di cooperazione allo sviluppo in Libano e il
rafforzamento del contingente militare italiano nella
missione UNIFIL ridefinita dalla citata risoluzione 1701
(2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite):
«Art. 5. (Disposizioni in materia penale). - 1. Al
personale militare che partecipa alla missione di cui
all'art. 2 si applicano il codice penale militare di pace e
l'art. 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del
decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.
2. I reati commessi dallo straniero nel territorio in
cui si svolgono gli interventi di cui all'art. 1 e la
missione di cui all'art. 2, a danno dello Stato o di
cittadini italiani partecipanti agli interventi e alla
missione stessi, sono puniti sempre a richiesta del
Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa
per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze
armate.
3. Per i reati di cui al comma 2 e per i reati
attribuiti alla giurisdizione dell'autorita' giudiziaria
ordinaria, commessi nel territorio e per il periodo in cui
si svolgono gli interventi di cui all'art. 1 e la missione
di cui all'art. 2 dal cittadino che partecipa agli
interventi o alla missione stessi, la competenza per
territorio e' attribuita al Tribunale di Roma.».
Note al comma 1242:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 della
legge 11 luglio 1998, n. 224 (Trasmissione radiofonica dei
lavori parlamentari e agevolazioni per l'editoria):
«Art. 1. - 1. Allo scopo di garantire la continuita'
del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute
parlamentari, e confermando lo strumento della convenzione
da stipulare a seguito di gara pubblica, i cui criteri
saranno definiti nel quadro dell'approvazione della riforma
generale del sistema delle comunicazioni, in via
transitoria la convenzione tra il Ministero delle
comunicazioni e il Centro di produzione S.p.a., stipulata
ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre
1994, n. 602, ed approvata con decreto del Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni del 21 novembre 1994, e'
rinnovata con decorrenza 21 novembre 1997 per un ulteriore
triennio, intendendosi rivalutato in legge 11.500.000.000
l'importo di cui al comma 4 dello stesso art. 9. I
contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compreso, per
i redattori, il contratto unico nazionale di lavoro dei
giornalisti, si applicano ai dipendenti del Centro di
produzione S.p.a. fino alla scadenza della convenzione.».
Note al comma 1243:
- Si riporta il testo del comma 341 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«341. Allo scopo di promuovere lo sviluppo della
ricerca avanzata nel campo delle biotecnologie, nell'ambito
degli accordi di cooperazione scientifica e tecnologica
stipulati con gli Stati Uniti d'America, il Presidente del
Consiglio dei Ministri e' autorizzato a costituire una
fondazione secondo le modalita' da esso stabilite con
proprio decreto. Al relativo onere si provvede mediante
riduzione della dotazione del Fondo per le aree
sottoutilizzate, di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, per gli importi di 30 milioni di euro per
l'anno 2006, 60 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008, e
180 milioni di euro per l'anno 2009, in coerenza con il
punto 5.3.6 della delibera CIPE n. 35 del 27 maggio 2005.».
Note al comma 1244:
- Si riporta il testo del comma 18 dell'art. 52 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2002):
«18. Il finanziamento annuale di cui all'art. 27,
comma 10, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n.
488, e successive modificazioni, e' incrementato, a
decorrere dal 2002, di un importo pari a 20 milioni di euro
in ragione di anno. La previsione di cui all'art. 145,
comma 19, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, si estende agli esercizi finanziari 1999 e 2000. Delle
misure di sostegno di cui al presente comma possono
beneficiare, a decorrere dall'anno 2002, anche le emittenti
radiofoniche locali legittimamente esercenti alla data di
entrata in vigore della presente legge, nella misura
complessivamente non superiore ad un decimo dell'ammontare
globale dei contributi stanziati. Per queste ultime
emittenti, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, vengono stabiliti le modalita'
e i criteri di attribuzione ed erogazione.».
- La legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2003).
- La legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2004).
- La legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2005).
- La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2006).
Note al comma 1246:
- Si riporta il testo degli articoli 3, 4, 7 e 8 della
legge 7 agosto 1990, n. 250 (Provvidenze per l'editoria e
riapertura dei termini, a favore delle imprese
radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili
di cui all'art. 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987,
n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'art. 11 della
legge stessa):
«Art. 3. - 1. Per l'anno 1990 alle imprese editrici di
quotidiani o periodici di cui al comma 6 dell'art. 9 della
legge 25 febbraio 1987, n. 67, e alle imprese radiofoniche
di cui al comma 2 dell'art. 11 della medesima legge, sono
concessi ulteriori contributi integrativi pari a quelli
risultanti dai predetti commi degli articoli 9 e 11 della
citata legge n. 67 del 1987, sempre che tutte le entrate
pubblicitarie non raggiungano il 40 per cento dei costi
complessivi dell'esercizio relativo all'anno 1990, compresi
gli ammortamenti risultanti a bilancio.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2002, i contributi di cui
al comma 8 e al comma 11 del presente articolo, il cui
ammontare non puo' comunque superare il 50 per cento dei
costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti
dal bilancio dell'impresa stessa, sono concessi,
limitatamente ad una sola testata, alle imprese editrici di
giornali quotidiani che, con esclusione di quanto previsto
dalle lettere a) e b) per le cooperative editrici
costituite ai sensi e per gli effetti dell'art. 153,
comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possiedano i
seguenti requisiti:
a) siano costituite come cooperative giornalistiche
da almeno tre anni;
b) editino la testata stessa da almeno tre anni;
c) abbiano acquisito, nell'anno di riferimento dei
contributi, entrate pubblicitarie che non superino il 30
per cento dei costi complessivi dell'impresa risultanti dal
bilancio dell'anno medesimo;
d) abbiano adottato con norma statutaria il divieto
di distribuzione degli utili nell'esercizio di riscossione
dei contributi e nei dieci esercizi successivi;
e) la testata edita abbia diffusione formalmente
certificata pari ad almeno il 25 per cento della tiratura
complessiva per le testate nazionali e ad almeno il 40 per
cento per quelle locali. Ai fini del presente articolo, si
intende per diffusione l'insieme delle vendite e degli
abbonamenti e per testata locale quella cui almeno l'80 per
cento della diffusione complessiva e' concentrata in una
sola regione;
f) [le testate nazionali che usufruiscono di
contributi di cui al presente articolo non siano poste in
vendita congiuntamente con altre testate];
g) abbiano sottoposto l'intero bilancio di esercizio
cui si riferiscono i contributi alla certificazione di una
societa' di revisione scelta tra quelle di cui all'elenco
apposito previsto dalla CONSOB;
h) [la testata edita sia posta in vendita a un prezzo
non inferiore alla media dal prezzo base degli altri
quotidiani, senza inserti e supplementi, di cui viene
accertata la tiratura, prendendo a riferimento il primo
giorno di pubblicazione dall'anno di riferimento dei
contributi].
2-bis. I contributi previsti dalla presente legge e in
misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi
complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal
bilancio dell'impresa stessa, sono concessi anche alle
imprese editrici di giornali quotidiani la cui maggioranza
del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti
morali non aventi scopo di lucro che possiedano i requisiti
di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del
presente articolo.
2-ter. I contributi previsti dalla presente legge, con
esclusione di quelli previsti dal comma 11, e in misura,
comunque, non superiore al 50 per cento dei costi
complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal
bilancio dell'impresa stessa, sono concessi alle imprese
editrici, comunque costituite, che editino giornali
quotidiani in lingua francese, ladina, slovena e tedesca
nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia
e Trentino-Alto Adige, a condizione che le imprese
beneficiarie non editino altri giornali quotidiani e
possiedano i requisiti di cui alle
lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del presente
articolo. A decorrere dal 1° gennaio 2002 i contributi di
cui ai commi 8 e 11 e in misura, comunque, non superiore al
50 per cento dei costi complessivi, compresi gli
ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa,
sono concessi ai giornali quotidiani italiani editi e
diffusi all'estero a condizione che le imprese editrici
beneficiarie possiedano i requisiti di cui alle
lettere b), c), d) e g) del comma 2 del presente articolo.
Tali imprese devono allegare alla domanda i bilanci
corredati da una relazione di certificazione da parte di
societa' abilitate secondo la normativa dello Stato in cui
ha sede l'impresa.
2-quater. Le norme previste dal presente articolo per i
quotidiani per quanto attiene ai requisiti e ai contributi
si applicano anche ai periodici editi da cooperative
giornalistiche ivi comprese quelle di cui all'art. 52 della
legge 5 agosto 1981, n. 416, con il limite di 310.000 euro
e di 207.000 euro rispettivamente per il contributo fisso e
per il contributo variabile di cui al comma 10; a tali
periodici non si applica l'aumento previsto dal comma 11.
3. A decorrere dal 1° gennaio 1991, alle imprese
editrici di periodici che risultino esercitate da
cooperative, fondazioni o enti morali, ovvero da societa'
la maggioranza del capitale sociale delle quali sia
detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali che non
abbiano scopo di lucro, sono corrisposte annualmente 0,2
euro per copia stampata fino a 30.000 copie di tiratura
media, indipendentemente dal numero delle testate. Le
imprese di cui al presente comma devono essere costituite
da almeno tre anni ovvero editare testate diffuse da almeno
cinque anni. I contributi di cui al presente comma sono
corrisposti a condizione che le imprese editrici:
a) non abbiano acquisito, nell'anno precedente
introiti pubblicitari superiori complessivamente al 40 per
cento dei costi, compresi gli ammortamenti, dell'impresa
per l'anno medesimo, risultanti dal bilancio;
b) editino periodici a contenuto prevalentemente
informativo;
c) abbiano pubblicato nei due anni antecedenti
l'entrata in vigore della presente legge e nell'anno di
riferimento dei contributi, non meno di 45 numeri ogni anno
per ciascuna testata per i plurisettimanali e settimanali,
18 per i quindicinali e 9 per i mensili.
3-bis. Qualora le societa' di cui al comma 3 siano
costituite da persone fisiche e giuridiche, ciascuna delle
quali possieda quote di capitale inferiori al 3 per cento,
e' sufficiente che la cooperativa, fondazione o ente morale
detenga la maggioranza relativa del capitale sociale.
4. La commissione di cui all'art. 54 della legge
5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'art. 11 della
legge 30 aprile 1983, n. 137, esprime parere
sull'accertamento della tiratura e sull'accertamento dei
requisiti di ammissione ai contributi disposti dal comma 3.
5. Le imprese editrici in possesso dei requisiti di cui
ai commi 2 e 3 devono trasmettere alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e
l'editoria, lo statuto della societa' che escluda
esplicitamente la distribuzione degli utili fino allo
scioglimento della societa' stessa. Le disposizioni di cui
all'art. 2 della presente legge si applicano anche alle
imprese editrici di giornali quotidiani e periodici che
gia' abbiano presentato domanda per accedere ai contributi
di cui agli articoli 9 e 10 della citata legge n. 67 del
1987. Non possono percepire i contributi di cui al comma 8
le imprese editrici che siano collegate con imprese
editrici di altri giornali quotidiani o periodici ovvero
con imprese che raccolgono pubblicita' per la testata
stessa o per altri giornali quotidiani o periodici. Non
possono percepire i suddetti contributi le imprese
editoriali collegate con altre imprese titolari di rapporti
contrattuali con l'impresa editoriale stessa, il cui
importo ecceda il 10 per cento dei costi complessivi
dell'impresa editrice, compresi gli ammortamenti, ovvero
nel caso in cui tra i soci e gli amministratori
dell'impresa editoriale figurino persone fisiche nella
medesima condizione contrattuale.
6. Ove nei dieci anni dalla riscossione dell'ultimo
contributo la societa' proceda ad operazioni di riduzione
del capitale per esuberanza, ovvero la societa' deliberi la
fusione o comunque operi il conferimento di azienda in
societa' il cui statuto non contempli l'esclusione di cui
al comma 5, la societa' dovra' versare in conto entrate al
Ministero del tesoro una somma pari ai contributi disposti,
aumentati degli interessi calcolati al tasso doppio del
tasso di riferimento di cui all'art. 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e
successive modificazioni, a partire dalla data di ogni
riscossione, e capitalizzati annualmente; ove nello stesso
periodo la societa' sia posta in liquidazione, dovra'
versare in conto entrate al Ministero del tesoro una somma
parimenti calcolata nei limiti del risultato netto della
liquidazione, prima di qualunque distribuzione od
assegnazione. Una somma parimenti calcolata dovra' essere
versata dalla societa' quando, nei dieci anni dalla
riscossione dell'ultimo contributo, dai bilanci annuali o
da altra documentazione idonea, risulti violata
l'esclusione della distribuzione degli utili.
7. I contributi di cui al comma 8 sono corrisposti a
condizione che gli introiti pubblicitari di ciascuna
impresa editoriale, acquisiti nell'anno precedente, non
superino il 40 per cento dei costi complessivi dell'impresa
risultanti dal bilancio per l'anno medesimo, compresi gli
ammortamenti. Se le entrate pubblicitarie sono comprese tra
il 35 per cento ed il 40 per cento dei costi, i contributi
di cui al comma 8, lettera b), sono ridotti del 50 per
cento.
8. I contributi alle imprese editrici di cui al comma 2
sono determinati nella seguente misura:
a) un contributo fisso annuo di importo pari al 30
per cento dei costi risultanti dal bilancio, inclusi gli
ammortamenti, e comunque non superiore a lire 2 miliardi
per ciascuna impresa;
b) contributi variabili nelle seguenti misure:
1) lire 500 milioni all'anno da 10.000 a 30.000
copie di tiratura media giornaliera e lire 300 milioni
all'anno, ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera,
dalle 30.000 alle 150.000 copie;
2) lire 200 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di
tiratura media giornaliera, oltre le 150.000 copie e fino
alle 250.000 copie;
3) lire 100 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di
tiratura media giornaliera, oltre le 250.000 copie.
9. L'ammontare totale dei contributi previsti dal
comma 8 non puo' comunque superare il 60 per cento dei
costi risultanti dal bilancio, dei costi come determinati
dal medesimo comma 8.
10. Fatta salva l'applicazione a regime della normativa
in vigore al 31 dicembre 1997 a favore delle imprese
editrici di quotidiani o periodici a quella data organi di
movimenti politici i quali organi siano in possesso dei
requisiti per l'accesso ai contributi previsti, nonche' a
favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici
pubblicati per la prima volta in data successiva al
31 dicembre 1997 e fino al 30 giugno 1998 quali organi di
partiti o movimenti ammessi al finanziamento pubblico, a
decorrere dal 1° gennaio 1998 alle imprese editrici di
quotidiani o periodici che, oltre che attraverso esplicita
menzione riportata in testata, risultino essere organi o
giornali di forze politiche che abbiano il proprio gruppo
parlamentare in una delle Camere o nel Parlamento europeo
avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento
italiano, nell'anno di riferimento dei contributi nei
limiti delle disponibilita' dello stanziamento di bilancio,
e' corrisposto:
a) un contributo fisso annuo di importo pari al 40
per cento dei costi risultanti dal bilancio, inclusi gli
ammortamenti, e comunque non superiore a lire 2 miliardi e
500 milioni per i quotidiani e lire 600 milioni per i
periodici;
b) un contributo variabile, calcolato secondo i
parametri previsti dal comma 8, per i quotidiani, ridotto
ad un sesto, un dodicesimo od un ventiquattresimo
rispettivamente per i periodici settimanali, quindicinali o
mensili; per i suddetti periodici viene comunque
corrisposto un contributo fisso di lire 400 milioni nel
caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie.
11. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate
pubblicitarie siano inferiori al 30 per cento dei costi
d'esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, sono
concessi, per ogni esercizio, ulteriori contributi
integrativi pari al 50 per cento di quanto determinato
dalle lettere a) e b) del comma 10.
11-bis. [Ai fini dell'applicazione dei commi 10 e 11,
il requisito della rappresentanza parlamentare della forza
politica, la cui impresa editrice dell'organo o giornale
aspiri alla concessione dei contributi di cui ai predetti
commi, e' soddisfatto, in assenza di specifico collegamento
elettorale, anche da una dichiarazione di appartenenza e
rappresentanza di tale forza politica da parte dei
parlamentari interessati, certificata dalla Camera di cui
sono componenti].
11-ter. A decorrere dall'anno 1991 sono abrogati gli
ultimi due periodi del comma 5. Dal medesimo anno i
contributi previsti dal comma 2 sono concessi a condizione
che non fruiscono dei contributi previsti dal predetto
comma imprese collegate con l'impresa richiedente, o
controllate da essa, o che la controllano, o che siano
controllate dalle stesse imprese, o dagli stessi soggetti
che la controllano.
12. La somma dei contributi previsti dai commi 10 e 11
non puo' comunque superare il 70 per cento dei costi, come
determinati dai medesimi commi 10 e 11.
13. I contributi di cui ai commi 10 e 11 e di cui
all'art. 4 sono concessi a condizione che le imprese non
fruiscano, ne' direttamente ne' indirettamente, di quelli
di cui ai commi 2, 5, 6, 7 e 8, ed a condizione che i
contributi di cui ai commi stessi non siano percepiti da
imprese da esse controllate o che le controllano ovvero che
siano controllate dalle stesse imprese o dagli stessi
soggetti che le controllano.
14. I contributi di cui ai commi 10 e 11 e di cui
all'art. 4 sono corrisposti alternativamente per un
quotidiano o un periodico o una impresa radiofonica,
qualora siano espressione dello stesso partito politico.
15. Le imprese editrici di cui al presente articolo, ad
eccezione di quelle previste dal comma 3, sono comunque
soggette agli obblighi di cui al quinto comma dell'art. 7,
legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'art. 4,
legge 30 aprile 1983, n. 137, a prescindere dall'ammontare
dei ricavi delle vendite. Sono soggette agli obblighi
medesimi, a prescindere dall'ammontare dei ricavati delle
vendite, anche le imprese di cui al comma 2 dell'art. 11,
legge 25 febbraio 1987, n. 67.
15-bis. A decorrere dall'anno 1998 entro il 31 marzo di
ogni anno e purche' sia stata inoltrata domanda valida ai
sensi delle vigenti disposizioni, e' corrisposto un importo
pari al 50 per cento dei contributi di cui ai commi 2, 8,
10 e 11 spettanti per l'anno precedente. La liquidazione
del contributo residuo verra' effettuata entro tre mesi
dalla presentazione del bilancio dell'impresa editoriale e
della necessaria certificazione nonche' della
documentazione richiesta all'editore dalle norme vigenti.
La certificazione, eseguita a cura di una societa' di
revisione, e' limitata alla verifica ed al riscontro dei
soli costi a cui si fa riferimento per il conteggio del
contributo complessivo relativo ad ogni esercizio.».
«Art. 4. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, viene
corrisposto, a cura del Dipartimento dell'informazione e
dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
un contributo annuo pari al 70 per cento della media dei
costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi,
inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 4
miliardi, alle imprese radiofoniche che risultino essere
organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo
del Parlamento e che:
a) abbiano registrato la testata giornalistica
trasmessa presso il competente tribunale;
b) trasmettano quotidianamente propri programmi
informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici,
sociali, sindacali o culturali per non meno del 50 per
cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le
ore 20;
c) non siano editori o controllino, direttamente o
indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6
dell'art. 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.
2. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate
pubblicitarie siano inferiori al 25 per cento dei costi di
esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, e' concesso
un ulteriore contributo integrativo pari al 50 per cento
del contributo di cui al comma 1. La somma di tutti i
contributi non puo' comunque superare l'80 per cento dei
costi come determinati al medesimo comma 1.
3. Le imprese di cui al comma 1 hanno diritto alle
riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della legge
5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni,
applicate con le stesse modalita' anche ai consumi di
energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento
ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi
compresi i sistemi via satellite, nonche' alle agevolazioni
di credito di cui all'art. 20 della legge 25 febbraio 1987,
n. 67, ed al rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1
dell'art. 11 della medesima legge n. 67 del 1987.
4. I metodi e le procedure per l'accertamento del
possesso dei requisiti per l'accesso alle provvidenze di
cui al presente articolo, nonche' per la verifica periodica
della loro persistenza, sono disciplinati dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n.
410, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del
7 ottobre 1987.».
«Art. 7. - 1... ».
«Art. 8. - 1. Le imprese di radiodiffusione sonora a
carattere locale che abbiano registrato la testata
radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente
tribunale, trasmettano quotidianamente propri programmi
informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici,
sociali, sindacali o letterari, per non meno del 15 per
cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le
ore 20, hanno diritto a decorrere dal 1° gennaio 2007:
a) alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della
legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni,
applicate con le stesse modalita' anche ai consumi di
energia elettrica;
b) al rimborso del 60 per cento delle spese per
l'abbonamento ai servizi di due agenzie di informazione a
diffusione nazionale o regionale.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 23 della
legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema
radiotelevisivo pubblico e privato):
«3. Ai concessionari per la radiodiffusione televisiva
in ambito locale, ovvero ai soggetti autorizzati per la
radiodiffusione televisiva locale di cui all'art. 32, che
abbiano registrato la testata televisiva presso il
competente tribunale e che trasmettano quotidianamente,
nelle ore comprese tra le 07,00 e le 23,00 per almeno
un'ora, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti
politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o
culturali, si applicano i benefici di cui al comma 1
dell'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, cosi'
come modificato dall'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n.
250, nonche' quelli di cui agli articoli 28, 29 e 30 della
legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed
integrazioni.».
- Si riporta il testo del comma 13 dell'art. 7 della
legge 3 maggio 2004, n. 112 (Norme di principio in materia
di assetto del sistema radiotelevisivo e della
RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al
Governo per l'emanazione del testo unico della
radiotelevisione):
«13. L'accesso alle provvidenze di cui all'art. 11
della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive
modificazioni, agli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto
1990, n. 250, e all'art. 7 del decreto-legge 27 agosto
1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 ottobre 1993, n. 422, e' altresi' previsto anche per i
canali tematici autorizzati alla diffusione via satellite,
con esclusione di quelli ad accesso condizionato, come
definiti dall'art. 1, lettera c), del regolamento
concernente la promozione della distribuzione e della
produzione di opere europee, di cui alla Del.Aut.gar.com.
16 marzo 1999, n. 9/1999, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1999, che si impegnano a
trasmettere programmi di informazione alle condizioni
previste dall'art. 7 del citato decreto-legge n. 323 del
1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 422 del
1993.».
- Si riporta il testo del comma 454 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«454. A decorrere dai contributi relativi all'anno
2005, non e' piu' corrisposta l'anticipazione di cui
all'art. 3, comma 15-bis, della legge 7 agosto 1990, n.
250. I contributi sono comunque erogati in un'unica
soluzione entro l'anno successivo a quello di
riferimento.».
Note al comma 1247:
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 7 agosto
1990, n. 250 (Provvidenze per l'editoria e riapertura dei
termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la
dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'art. 9,
comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso
ai benefici di cui all'art. 11 della legge stessa):
«Art. 4. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, viene
corrisposto, a cura del Dipartimento dell'informazione e
dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
un contributo annuo pari al 70 per cento della media dei
costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi,
inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 4
miliardi, alle imprese radiofoniche che risultino essere
organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo
del Parlamento e che:
a) abbiano registrato la testata giornalistica
trasmessa presso il competente tribunale;
b) trasmettano quotidianamente propri programmi
informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici,
sociali, sindacali o culturali per non meno del 50 per
cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le
ore 20;
c) non siano editori o controllino, direttamente o
indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6
dell'art. 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.
2. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate
pubblicitarie siano inferiori al 25 per cento dei costi di
esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, e' concesso
un ulteriore contributo integrativo pari al 50 per cento
del contributo di cui al comma 1. La somma di tutti i
contributi non puo' comunque superare l'80 per cento dei
costi come determinati al medesimo comma 1.
3. Le imprese di cui al comma 1 hanno diritto alle
riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della legge
5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni,
applicate con le stesse modalita' anche ai consumi di
energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento
ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi
compresi i sistemi via satellite, nonche' alle agevolazioni
di credito di cui all'art. 20 della legge 25 febbraio 1987,
n. 67, ed al rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1
dell'art. 11 della medesima legge n. 67 del 1987.
4. I metodi e le procedure per l'accertamento del
possesso dei requisiti per l'accesso alle provvidenze di
cui al presente articolo, nonche' per la verifica periodica
della loro persistenza, sono disciplinati dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n.
410, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del
7 ottobre 1987.».
- Per l'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, si
vedano le note al comma 1246.
- Si riporta il testo del comma 13 dell'art. 7 della
legge 3 maggio 2004, n. 112 (Norme di principio in materia
di assetto del sistema radiotelevisivo e della
RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al
Governo per l'emanazione del testo unico della
radiotelevisione):
«13. L'accesso alle provvidenze di cui all'art. 11
della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive
modificazioni, agli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto
1990, n. 250, e all'art. 7 del decreto-legge 27 agosto
1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 ottobre 1993, n. 422, e' altresi' previsto anche per i
canali tematici autorizzati alla diffusione via satellite,
con esclusione di quelli ad accesso condizionato, come
definiti dall'art. 1, lettera c), del regolamento
concernente la promozione della distribuzione e della
produzione di opere europee, di cui alla Del.Aut.gar.com.
16 marzo 1999, n. 9/1999, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1999, che si impegnano a
trasmettere programmi di informazione alle condizioni
previste dall'art. 7 del citato decreto-legge n. 323 del
1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 422 del
1993.».
Nota al comma 1248:
- Si riporta il testo degli articoli 19 e 20 della
legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di
diffusione radiofonica e televisiva):
«Art. 19. La societa' concessionaria, oltre che alla
gestione dei servizi in concessione, e' tenuta alle
seguenti prestazioni:
a) a sistemare, secondo piani tecnici approvati dal
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, le reti
trasmittenti televisive nelle zone di confine bilingui, per
renderle idonee a ritrasmettere programmi di organismi
esteri confinanti; ad attuare la ristrutturazione ed
assumere la gestione degli impianti di terzi eventualmente
ad essa affidati, esistenti in dette zone alla data di
entrata in vigore della presente legge;
b) a predisporre annualmente, sulla base delle
direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
sentita la Commissione parlamentare per l'indennizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,
programmi televisivi e radiofonici destinati a stazioni
radiofoniche e televisive di altri Paesi per la diffusione
e la conoscenza della lingua e della cultura italiana nel
mondo e ad effettuare, sentita la stessa Commissione
parlamentare, trasmissioni radiofoniche speciali;
c) ad effettuare trasmissioni radiofoniche e
televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia di
Bolzano, in lingua francese per la regione autonoma Valle
d'Aosta ed in lingua slovena per la regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia.».
«Art. 20. I corrispettivi dovuti alla societa' per gli
adempimenti di cui al precedente articolo sono stabiliti
come segue.
Per quanto previsto al punto a) si provvede mediante
separate pattuizioni da effettuarsi d'intesa con i
rappresentanti degli enti locali delle zone di confine
interessate.
Per quanto previsto al punto b), i programmi televisivi
e radiofonici destinati a stazioni radiofoniche e
televisive di altri Paesi sono regolati mediante
convenzioni aggiuntive da stipularsi con le competenti
amministrazioni dello Stato entro novanta giorni dalla
stipula della convenzione di cui al successivo art. 46.
Per gli adempimenti di cui al punto c), le trasmissioni
in lingua tedesca per la provincia di Bolzano sono regolate
mediante convenzione aggiuntiva da stipularsi con le
competenti amministrazioni dello Stato entro lo stesso
termine di cui al precedente comma, mentre le trasmissioni
in lingua slovena da radio Trieste sono regolate secondo le
modalita' previste dalla legge 14 aprile 1956, n. 308.
L'ammontare dei rimborsi della spesa per le
trasmissioni in lingua tedesca effettuate dalla sede di
Bolzano, nel periodo 7 febbraio 1966-31 dicembre 1972, e'
forfettariamente stabilito in lire 6.710 milioni oltre
all'imposta sul valore aggiunto.
La misura del rimborso forfettario annuo, previsto per
le trasmissioni radiofoniche da radio Trieste dalla legge
14 aprile 1956, n. 308, in considerazione dell'intervenuto
aumento del numero di trasmissioni con l'inclusione nei
programmi de «l'Ora della Venezia Giulia», viene elevata a
lire 250 milioni l'anno oltre all'imposta sul valore
aggiunto, a partire dal 1968 e puo' essere soggetta a
revisione triennale su richiesta di ciascuna parte
contraente a far tempo dal 1° gennaio 1977.
L'ammontare dei rimborsi della spesa sostenuta per le
trasmissioni in lingua francese per la regione autonoma
Valle d'Aosta e per le trasmissioni televisive in lingua
slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e'
regolato con apposite convenzioni con le competenti
amministrazioni dello Stato.
La somma di 8.300 milioni, iscritta al capitolo 2554
dello stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro dell'anno finanziario 1973 e di cui al capitolo
aggiunto 7480 dell'anno finanziario 1974, resta destinata
ed impegnata per la liquidazione degli oneri di cui al
precedente quinto comma nonche' a quello di cui al sesto
comma per il periodo 1968-1972. All'onere derivante
dall'applicazione dello stesso sesto comma per il periodo
successivo al 1972, si provvede a carico dello stanziamento
del capitolo 2549 dello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974 e
corrispondenti capitoli degli anni successivi.
Ai nuovi o maggiori oneri derivanti dalle altre
convenzioni da stipulare ai sensi dei precedenti commi, si
provvede con utilizzo dei proventi del canone dovuto dalla
concessionaria allo Stato e da determinare, ai sensi del
precedente art. 16 con la convenzione di cui al successivo
art. 46. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Per i servizi speciali radiotelevisivi, non compresi
fra quelli suindicati, le amministrazioni dello Stato
richiedenti concordano, attraverso apposite convenzioni,
con la societa' concessionaria le modalita' delle
prestazioni e l'entita' dei relativi rimborsi, sentito il
parere obbligatorio della Commissione parlamentare.».
Note al comma 1249:
- Si riporta il testo dell'art. 26 della legge
10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della
concorrenza e del mercato):
«Art. 26 (Pubblicita' delle decisioni). - 1. Le
decisioni di cui agli articoli 15, 16, 18, 19 e 25 sono
pubblicate entro venti giorni in un apposito bollettino, a
cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nello
stesso bollettino sono pubblicate, ove l'Autorita' lo
ritenga opportuno, le conclusioni delle indagini di cui
all'art. 12, comma 2.»
- Si riporta il testo del comma 26 dell'art. 2 della
legge 14 ottobre 1995, n. 481 (Norme per la concorrenza e
la regolazione dei servizi di pubblica utilita'.
Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di
pubblica utilita):
«26. La pubblicita' di atti e procedimenti delle
Autorita' e' assicurata anche attraverso un apposito
bollettino pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri.»
- Si riporta il testo del comma 21 dell'art. 1 della
legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi
delle telecomunicazioni e radiotelevisivo):
«21. All'Autorita' si applicano le disposizioni di cui
all'art. 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, non
derogate dalle disposizioni della presente legge. Le
disposizioni del comma 9, limitatamente alla deroga alle
norme sulla contabilita' generale dello Stato, nonche' dei
commi 16 e 19 del presente articolo si applicano anche alle
altre Autorita' istituite dalla legge 14 novembre 1995, n.
481, senza oneri a carico dello Stato.»
Note al comma 1250:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 19 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti
per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'
interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale):
«Art. 19 (Fondi per le politiche della famiglia, per le
politiche giovanili e per le politiche relative ai diritti
e alle pari opportunita). - 1. Al fine di promuovere e
realizzare interventi per la tutela della famiglia, in
tutte le sue componenti e le sue problematiche
generazionali, nonche' per supportare l'Osservatorio
nazionale sulla famiglia, presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo denominato
«Fondo per le politiche della famiglia», al quale e'
assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e
di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.»
- Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 8 marzo
2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternita'
e della paternita', per il diritto alla cura e alla
formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta):
«Art. 9. (Misure a sostegno della flessibilita' di
orario). - 1. Al fine di promuovere e incentivare forme di
articolazione della prestazione lavorativa volte a
conciliare tempo di vita e di lavoro, nell'ambito del Fondo
per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e'
destinata una quota fino a lire 40 miliardi annue a
decorrere dall'anno 2000, al fine di erogare contributi, di
cui almeno il 50 per cento destinato ad imprese fino a
cinquanta dipendenti, in favore di aziende che applichino
accordi contrattuali che prevedono azioni positive per la
flessibilita', ed in particolare:
a) progetti articolati per consentire alla
lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno
dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in
affidamento o in adozione un minore, di usufruire di
particolari forme di flessibilita' degli orari e
dell'organizzazione del lavoro, tra cui part time
reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario
flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore,
flessibilita' sui turni, orario concentrato, con priorita'
per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di
eta' o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di
adozione;
b) programmi di formazione per il reinserimento dei
lavoratori dopo il periodo di congedo;
c) progetti che consentano la sostituzione del
titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che benefici
del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi
parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la
solidarieta' sociale e per le pari opportunita', sono
definiti i criteri e le modalita' per la concessione dei
contributi di cui al comma 1.».
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 3 agosto
1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della
prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in
danno di minori, quali nuove forme di riduzione in
schiavitu):
«Art. 17 (Attivita' di coordinamento). - 1. Sono
attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
fatte salve le disposizioni della legge 28 agosto 1997, n.
285, le funzioni di coordinamento delle attivita' svolte da
tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla
prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei
minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso sessuale.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta ogni anno
al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta ai sensi
del comma 3.
1-bis. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunita'
l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della
pornografia minorile con il compito di acquisire e
monitorare i dati e le informazioni relativi alle
attivita', svolte da tutte le pubbliche amministrazioni,
per la prevenzione e la repressione della pedofilia. A tale
fine e' autorizzata l'istituzione presso l'Osservatorio di
una banca dati per raccogliere, con l'apporto dei dati
forniti dalle amministrazioni, tutte le informazioni utili
per il monitoraggio del fenomeno. Con decreto del Ministro
per le pari opportunita' sono definite la composizione e le
modalita' di funzionamento dell'Osservatorio nonche' le
modalita' di attuazione e di organizzazione della banca
dati, anche per quanto attiene all'adozione dei dispositivi
necessari per la sicurezza e la riservatezza dei dati.
Resta ferma la disciplina delle assunzioni di cui ai
commi da 95 a 103 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311. Per l'istituzione e l'avvio delle attivita'
dell'Osservatorio e della banca dati di cui al presente
comma e' autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno
2006 e di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come rideterminata
dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2005, n.
266. A decorrere dall'anno 2009, si provvede ai sensi
dell'art. 11-ter, comma 1, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato; ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Le multe irrogate, le somme di denaro confiscate e
quelle derivanti dalla vendita dei beni confiscati ai sensi
della presente legge sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate su un apposito fondo da
iscrivere nello stato di previsione della Presidenza del
Consiglio dei ministri e destinate, nella misura di due
terzi, a finanziare specifici programmi di prevenzione,
assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori degli
anni diciotto vittime dei delitti di cui agli
articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies del
codice penale, introdotti dagli articoli 2, comma 1, 3, 4 e
5 della presente legge. La parte residua del fondo e'
destinata, nei limiti delle risorse effettivamente
disponibili, al recupero di coloro che, riconosciuti
responsabili dei delitti previsti dagli articoli 600-bis,
secondo comma, 600-ter, terzo comma, e 600-quater del
codice penale, anche se relativi al materiale pornografico
di cui all'art. 600-quater.1 dello stesso codice, facciano
apposita richiesta. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1,
la Presidenza del Consiglio dei Ministri:
a) acquisisce dati e informazioni, a livello
nazionale ed internazionale, sull'attivita' svolta per la
prevenzione e la repressione e sulle strategie di contrasto
programmate o realizzate da altri Stati;
b) promuove, in collaborazione con i Ministeri della
pubblica istruzione, della sanita', dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, di grazia e
giustizia e degli affari esteri, studi e ricerche relativi
agli aspetti sociali, sanitari e giudiziari dei fenomeni di
sfruttamento sessuale dei minori;
c) partecipa, d'intesa con il Ministero degli affari
esteri, agli organismi comunitari e internazionali aventi
compiti di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale.
4. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi 1
e 3 e' autorizzata la spesa di lire cento milioni annue. Al
relativo onere si fa fronte mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo
utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del
Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
5. Il Ministro dell'interno, in virtu' dell'accordo
adottato dai Ministri di giustizia europei in data
27 settembre 1996, volto ad estendere la competenza di
EUROPOL anche ai reati di sfruttamento sessuale di minori,
istituisce, presso la squadra mobile di ogni questura, una
unita' specializzata di polizia giudiziaria, avente il
compito di condurre le indagini sul territorio nella
materia regolata dalla presente legge.
6. Il Ministero dell'interno istituisce altresi' presso
la sede centrale della questura un nucleo di polizia
giudiziaria avente il compito di raccogliere tutte le
informazioni relative alle indagini nella materia regolata
dalla presente legge e di coordinarle con le sezioni
analoghe esistenti negli altri Paesi europei.
7. L'unita' specializzata ed il nucleo di polizia
giudiziaria sono istituiti nei limiti delle strutture, dei
mezzi e delle vigenti dotazioni organiche, nonche' degli
stanziamenti iscritti nello stato di previsione del
Ministero dell'interno.».
- La legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della
Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio
nazionale per l'infanzia), e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302.
Note al comma 1251:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.»
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 8 della
legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3):
«6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non
possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.».
Note al comma 1253:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.»
Note al comma 1254:
- La legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il
sostegno della maternita' e della paternita', per il
diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento
dei tempi delle citta), e' stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 13 marzo 2000, n. 60.
Note al comma 1257:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 7 della
legge 3 dicembre 1999, n. 493 (Norme per la tutela della
salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione
contro gli infortuni domestici), cosi come modificato dalla
presente legge:
«4. L'assicurazione comprende i casi di infortunio
avvenuti nell'ambito domestico in occasione ed a causa
dello svolgimento delle attivita' di cui all'art. 6,
comma 2, lettera a), e dai quali sia derivata una
inabilita' permanente al lavoro non inferiore al 27 per
cento. Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni
verificatisi al di fuori del territorio nazionale.».
Note al comma 1258:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 28 agosto
1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e
di opportunita' per l'infanzia e l'adolescenza):
«Art. 1 (Fondo nazionale per l'infanzia e
l'adolescenza). - 1. E' istituito, presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, il Fondo nazionale per l'infanzia e
l'adolescenza finalizzato alla realizzazione di interventi
a livello nazionale, regionale e locale per favorire la
promozione dei diritti, la qualita' della vita, lo
sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione
dell'infanzia e dell'adolescenza, privilegiando l'ambiente
ad esse piu' confacente ovvero la famiglia naturale,
adottiva o affidataria, in attuazione dei principi della
Convenzione sui diritti del fanciullo resa esecutiva ai
sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e degli
articoli 1 e 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2. Il Fondo e' ripartito tra le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. Una quota pari al 30 per
cento delle risorse del Fondo e' riservata al,
finanziamento di interventi da realizzare nei comuni di
Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma,
Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania,
Palermo e Cagliari. La ripartizione del Fondo e della quota
riservata avviene, per il 50 per cento, sulla base
dell'ultima rilevazione della popolazione minorile
effettuata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e
per il 50 per cento secondo i seguenti criteri:
a) carenza di strutture per la prima infanzia secondo
le indicazioni del Centro nazionale di documentazione e di
analisi per l'infanzia della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
b) numero di minori presenti in presidi residenziali
socio-assistenziali in base all'ultima rilevazione
dell'ISTAT;
c) percentuale di dispersione scolastica nella scuola
dell'obbligo come accertata dal Ministero della pubblica
istruzione;
d) percentuale di famiglie con figli minori che
vivono al di sotto della soglia di poverta' cosi' come
stimata dall'ISTAT;
e) incidenza percentuale del coinvolgimento di minori
in attivita' criminose come accertata dalla Direzione
generale dei servizi civili del Ministero dell'interno,
nonche' dall'Ufficio centrale per la giustizia minorile del
Ministero di grazia e giustizia.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministro per la
solidarieta' sociale, con proprio decreto emanato di
concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, di grazia
e giustizia e con il Ministro per le pari opportunita',
sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano nonche' le Commissioni parlamentari competenti,
provvede alla ripartizione delle quote del Fondo tra le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di
quelle riservate ai comuni, ai sensi del comma 2.
4. Per il finanziamento del Fondo e' autorizzata la
spesa di lire 117 miliardi per l'anno 1997 e di lire 312
miliardi a decorrere dall'anno 1998.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 11 della
legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio):
«3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
competenza, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni
contabili pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e
degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla
determinazione del quantum della prestazione, afferenti
imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in
vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui
essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte
conseguenti all'andamento dell'inflazione;
c) la determinazione, in apposita tabella, per le
leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle
quote destinate a gravare su ciascuno degli anni
considerati;
d) la determinazione, in apposita tabella, della
quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui
quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
e) la determinazione, in apposita tabella, delle
riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella,
per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per
le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno
stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
tra le spese in conto capitale;
g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art.
11-bis e le corrispondenti tabelle;
h) l'importo complessivo massimo destinato, in
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al
rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma
dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle
modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente da pubbliche amministrazioni non
compreso nel regime contrattuale;
i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate
alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o
riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si
caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento
dei saldi di cui alla lettera a);
i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o
riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato
direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con
esclusione di interventi di carattere localistico o
microsettoriale;
i-quater) norme recanti misure correttive degli
effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11-ter,
comma 7.».
Note al comma 1259:
- Si riporta il testo dell'art. 119 della Costituzione
della Repubblica italiana:
«Art. 119 (I Comuni, le Province, le Citta'
metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di
entrata e di spesa). - I Comuni, le Province, le Citta'
metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome.
Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in
armonia con la Costituzione e secondo i principi di
coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di
tributi erariali riferibile al loro territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo,
senza vincoli di destinazione, per i territori con minore
capacita' fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai
commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle
Citta' metropolitane e alle Regioni di finanziare
integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la
solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici
e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti
della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse
aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di
determinati Comuni, Province, Citta' metropolitane e
Regioni.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le
Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i
principi generali determinati dalla legge dello Stato.
Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare
spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato
sui prestiti dagli stessi contratti.».
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 8 della
legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla legge Costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3):
«6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non
possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.»
Nota al comma 1261:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 19 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti
per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'
interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale):
«3. Al fine di promuovere le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunita', presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo denominato
«Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunita», al quale e' assegnata la somma di 3 milioni
di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a
decorrere dall'anno 2007.»
Nota al comma 1263:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 9 gennaio
2006, n. 7 (Disposizioni concernenti la prevenzione e il
divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile):
«Art. 2 (Attivita' di promozione e coordinamento). - 1.
La Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per
le pari opportunita' promuove e sostiene, nell'ambito degli
ordinari stanziamenti di bilancio, il coordinamento delle
attivita' svolte dai Ministeri competenti dirette alla
prevenzione, all'assistenza alle vittime e all'eliminazione
delle pratiche di mutilazione genitale femminile.
2. Ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui al
comma 1, la Presidenza del Consiglio dei
ministri-Dipartimento per le pari opportunita' acquisisce
dati e informazioni, a livello nazionale e internazionale,
sull'attivita' svolta per la prevenzione e la repressione e
sulle strategie di contrasto programmate o realizzate da
altri Stati.»
Nota al comma 1265:
- Per l'art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997,
si vedano le note al comma 1251.
Nota al comma 1266:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 42 del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (testo unico
delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternita' e della paternita', a norma
dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), cosi come
modificato dalla presente legge:
«5. La lavoratrice madre o, in alternativa, il
lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei
fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in
situazione di gravita' di cui all'art. 3, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'art.
4, comma 1, della legge medesima e che abbiano titolo a
fruire dei benefici di cui all'art. 33, comma 1, del
presente testo unico e all'art. 33, commi 2 e 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza del figlio,
hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2
dell'art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta
giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il
richiedente ha diritto a percepire un'indennita'
corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo
medesimo e' coperto da contribuzione figurativa;
l'indennita' e la contribuzione figurativa spettano fino a
un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per
il congedo di durata annuale. Detto importo e' rivalutato
annualmente, a decorrere dall'anno 2002, sulla base della
variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati. L'indennita' e' corrisposta
dal datore di lavoro secondo le modalita' previste per la
corresponsione dei trattamenti economici di maternita'. I
datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva,
detraggono l'importo dell'indennita' dall'ammontare dei
contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale
competente. Peri dipendenti dei predetti datori di lavoro
privati, compresi quelli per i quali non e' prevista
l'assicurazione per le prestazioni di maternita',
l'indennita' di cui al presente comma e' corrisposta con le
modalita' di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre
1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 febbraio 1980, n. 33. Il congedo fruito ai sensi del
presente comma alternativamente da entrambi i genitori non
puo' superare la durata complessiva di due anni; durante il
periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire
dei benefici di cui all'art. 33, comma 1, del presente
testo unico e all'art. 33, commi 2 e 3, della legge
5 febbraio 1992, n. 104, fatte salve le disposizioni di cui
ai commi 5 e 6 del medesimo articolo. I soggetti che
usufruiscono dei permessi di cui al presente comma per un
periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto
ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al
numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero
maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza
riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa»
Nota al comma 1269:
- Si riporta il testo del comma 429 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006), cosi come modificato dalla
presente legge:
«429. Per lo svolgimento delle attivita' istituzionali
della Fondazione di cui all'art. 1, comma 160, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, e' assegnato un contributo di 3
milioni di euro per l'anno 2006 e di 750.000 euro per
ciascuno degli anni 2007 e 2008. A tal fine e'
corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di
cui all'art. 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n.
328. Le risorse pari a 2,25 milioni di euro per gli anni
2007 e 2008 confluiscono nel Fondo nazionale per le
politiche sociali di cui all'art. 20, comma 8, della legge
8 novembre 2000, n. 328».
Nota al comma 1270:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 3 agosto
2004, n. 206 (Nuove norme in favore delle vittime del
terrorismo e delle stragi di tale matrice), cosi some
modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - 1. Le disposizioni della presente legge si
applicano a tutte le vittime degli atti di terrorismo e
delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio
nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini
italiani, nonche' ai loro familiari superstiti.
1-bis. Le disposizioni della presente legge si
applicano inoltre ai familiari delle vittime del disastro
aereo di Ustica del 1980 nonche' ai familiari delle vittime
e ai superstiti della cosiddetta «banda della Uno bianca».
Ai beneficiari vanno compensate le somme gia' percepite
2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente
legge si applicano le disposizioni contenute nella legge
20 ottobre 1990, n. 302, nella legge 23 novembre 1998, n.
407, e successive modificazioni, nonche' l'art. 82 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, ad eccezione del comma 6.».
Nota al comma 1276:
- Si riporta il testo del comma 343 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«343. Per indennizzare i risparmiatori che, investendo
sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi
finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non
altrimenti risarcito, e' costituito, a decorrere dall'anno
2006, un apposito fondo nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze. Il fondo e'
alimentato con le risorse di cui al comma 345, previo loro
versamento al bilancio dello Stato.».
Note al comma 1277:
- La legge 8 agosto 1985, n. 440 (Istituzione di un
assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano
illustrato la Patria e che versino in stato di particolare
necessita), e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
23 agosto 1985, n. 198.
- Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 20 della
legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali):
«8. A decorrere dall'anno 2002 lo stanziamento
complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali e'
determinato dalla legge finanziaria con le modalita' di cui
all'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, assicurando
comunque la copertura delle prestazioni di cui all'art. 24
della presente legge.»
Note al comma 1278:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge
31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone
montane):
«Art. 2 (Fondo nazionale per la montagna). - 1. E'
istituito presso il Ministero del bilancio e della
programmazione economica il Fondo nazionale per la
montagna.
2. Il Fondo e' alimentato da trasferimenti comunitari,
dello Stato e di enti pubblici, ed e' iscritto in un
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
del bilancio e della programmazione economica. Le somme
provenienti dagli enti pubblici sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate al suddetto
capitolo.
3. Le risorse erogate dal Fondo hanno carattere
aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o
speciale dello Stato a favore degli enti locali. Le risorse
sono ripartite fra le regioni e le province autonome che
provvedono ad istituire propri fondi regionali per la
montagna, alimentati anche con stanziamenti a carico dei
rispettivi bilanci, con i quali sostenere gli interventi
speciali di cui all'art. 1.
4. Le regioni e le province autonome disciplinano con
propria legge i criteri relativi all'impiego delle risorse
di cui al comma 3.
5. I criteri di ripartizione del Fondo tra le regioni e
le province autonome sono stabiliti con deliberazione del
Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE), sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, su proposta del Ministro per gli affari regionali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
il Ministro delle politiche agricole e forestali.
6. I criteri di ripartizione tengono conto
dell'esigenza della salvaguardia dell'ambiente con il
conseguente sviluppo delle attivita' agro-silvo-pastorali
eco-compatibili, dell'estensione del territorio montano,
della popolazione residente, anche con riferimento alle
classi di eta', alla occupazione ed all'indice di
spopolamento, del reddito medio pro capite, del livello dei
servizi e dell'entita' dei trasferimenti ordinari e
speciali.»
Nota al comma 1284:
- Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, si vedano le note al comma 1251.
Note al comma 1285:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 80 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2001), cosi come modificato dalla
presente legge:
«Art. 80 (Disposizioni in materia di politiche
sociali). - 1. Nei limiti di lire 350 miliardi per l'anno
2001 e di lire 430 miliardi per l'anno 2002 e fino alla
data del 31 dicembre 2002, ovvero fino alla conclusione dei
processi attuativi della sperimentazione e comunque non
oltre il 30 giugno 2007, fermi restando gli stanziamenti
gia' previsti:
a) i comuni individuati ai sensi dell'art. 4 del
decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, sono
autorizzati, nell'ambito della disciplina prevista dal
predetto decreto legislativo, a proseguire l'attuazione
dell'istituto del reddito minimo di inserimento;
b) la disciplina dell'istituto del reddito minimo di
inserimento di cui al citato decreto legislativo n. 237 del
1998 si applica anche ai comuni compresi nei territori per
i quali sono stati approvati, alla data del 30 giugno 2000,
i patti territoriali di cui all'art. 2, comma 203, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni,
che i medesimi comuni hanno sottoscritto o ai quali hanno
aderito e che comprendono comuni gia' individuati o da
individuare ai sensi dell'art. 4 del medesimo decreto
legislativo n. 237 del 1998.»
Nota al comma 1286:
- Si riporta il testo del comma 44 dell'art. 59 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica):
«44. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e'
istituito il Fondo per le politiche sociali, con una
dotazione di lire 28 miliardi per l'anno 1998, di lire 115
miliardi per l'anno 1999 e di lire 143 miliardi per l'anno
2000.».
Nota al comma 1287:
- Si riporta il testo del comma 333 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«333. Il Ministero dell'economia e delle finanze
comunica per iscritto, entro il 15 gennaio 2006, la sede
dell'ufficio postale di zona presso il quale gli assegni
possono essere riscossi con riferimento all'assegno di cui
al comma 331 e, previa verifica dell'ordine di nascita,
entro la fine del mese successivo a quello di nascita o di
adozione con riferimento all'assegno di cui al comma 332.
Gli assegni possono essere riscossi, in deroga ad ogni
disposizione vigente in materia di minori, dall'esercente
la potesta' sui figli di cui ai commi 331 e 332, sempreche'
residente, cittadino italiano ovvero comunitario ed
appartenente a un nucleo familiare con un reddito
complessivo, riferito all'anno 2004 ai fini dell'assegno di
cui al comma 331 e all'anno 2005 ai fini dell'assegno di
cui al comma 332, non superiore ad euro 50.000. Per nucleo
familiare s'intende quello di cui all'art. 1 del decreto
ministeriale 22 gennaio 1993 del Ministro della sanita',
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio
1993. La condizione reddituale di cui al presente comma e'
autocertificata dall'esercente la potesta', all'atto della
riscossione dell'assegno, mediante riempimento e
sottoscrizione di apposita formula prestampata in calce
alla comunicazione del Ministero dell'economia e delle
finanze, da verificare da parte dell'Agenzia delle entrate
secondo procedure definite convenzionalmente. Per
l'attuazione del presente comma il Ministero dell'economia
e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione
generale, del personale e dei servizi del tesoro si avvale
di SOGEI Spa.».
Note al comma 1288:
- Si riporta il testo dell'art. 18 della legge
24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale):
«Art. 18 (Ordinanza-ingiunzione). - Entro il termine di
trenta giorni dalla data della contestazione o
notificazione della violazione, gli interessati possono far
pervenire all'autorita' competente a ricevere il rapporto a
norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono
chiedere di essere sentiti dalla medesima autorita'.
L'autorita' competente, sentiti gli interessati, ove
questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti
inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se
ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza
motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge
il pagamento, insieme con le spese, all'autore della
violazione ed alle persone che vi sono obbligate
solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di
archiviazione degli atti comunicandola integralmente
all'organo che ha redatto il rapporto.
Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la
restituzione, previo pagamento delle spese di custodia,
delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo
stesso provvedimento. La restituzione delle cose
sequestrate e' altresi' disposta con l'ordinanza di
archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.
Il pagamento e' effettuato all'ufficio del registro o
al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione,
entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di
detto provvedimento, eseguita nelle forme previste
dall'art. 14; del pagamento e' data comunicazione, entro il
trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto,
all'autorita' che ha emesso l'ordinanza.
Il termine per il pagamento e' di sessanta giorni se
l'interessato risiede all'estero.
La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione puo' essere
eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le
modalita' di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.
L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo.
Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa
esecutiva dopo il decorso del termine per proporre
opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione e' proposta,
con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale
si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale
viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato
il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o e'
dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la
stessa.».
- Per il comma 333 dell'art. 1 della citata legge n.
266 del 2005, si veda la nota al comma 1287.
Nota al comma 1290:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 19 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti
per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'
interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale):
«2. Al fine di promuovere il diritto dei giovani alla
formazione culturale e professionale e all'inserimento
nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad
agevolare la realizzazione del diritto dei giovani
all'abitazione, nonche' a facilitare l'accesso al credito
per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo
denominato «Fondo per le politiche giovanili», al quale e'
assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e
di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.».
Nota al comma 1292:
- Si riporta il testo dell'art. 11-quaterdecies del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di
contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in
materia tributaria e finanziaria):
«Art. 11-quaterdecies (Interventi infrastrutturali, per
la ricerca e per l'occupazione). - 1. Per consentire
l'organizzazione e l'adeguamento degli impianti e
attrezzature necessari allo svolgimento dei Campionati
mondiali di nuoto che si terranno a Roma nel 2009 e dei
Giochi del Mediterraneo che si terranno a Pescara nel
medesimo anno, il Dipartimento della protezione civile e'
autorizzato a provvedere con contributi quindicennali nei
confronti dei soggetti competenti. A tal fine e'
autorizzata la spesa annua di 2 milioni di euro per
quindici anni a decorrere dal 2007, nonche' quella annua di
2 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno
2008, da ripartire in eguale misura tra le manifestazioni
di cui al primo periodo del presente comma.
2. [Per l'organizzazione e l'adeguamento
infrastrutturale necessario alla realizzazione del convegno
internazionale interconfessionale, e' autorizzata la spesa
di 5 milioni di euro per l'anno 2006].
3. Per la prosecuzione degli interventi previsti
dall'art. 1, comma 279, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e' autorizzata la spesa di ulteriori 3 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2006; e' altresi' autorizzata la
spesa di ulteriori 1,5 milioni di euro per la prosecuzione
degli interventi previsti dall'art. 1, comma 278, della
citata legge n. 311 del 2004 in favore della Facolta' ivi
indicata della Seconda Universita' degli studi di Napoli.
4. Al comma 2 dell'art. 2 del decreto-legge 24 dicembre
2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «1° luglio 2003» sono
sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2005»;
b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2005»
sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006»;
c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2005» sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006».
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la
fauna selvatica o, se istituti, degli istituti regionali,
possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento
selettivi, distinti per sesso e classi di eta',
regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati
appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei
periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992,
n. 157.
6. Al comma 1 dell'art. 70 del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, e' aggiunta la seguente lettera:
«e-ter) dell'esecuzione di vendemmie di breve durata e a
carattere saltuario, effettuata da studenti e pensionati».
A tal fine e' autorizzata la spesa annua di 200.000 euro
dal 2006.
7. Al fine di garantire i livelli occupazionali nel
parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, e' erogata a
favore dell'ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise
la somma di euro 2.500.000, a decorrere dall'anno 2006, per
consentire la stabilizzazione del personale fuori ruolo
operante presso l'ente. Le relative stabilizzazioni sono
effettuate nei limiti delle risorse assegnate con il
presente comma e nel rispetto delle normative vigenti in
materia di assunzioni, anche in soprannumero. I rapporti di
lavoro in essere con il personale che presta attivita'
professionale e collaborazione presso l'ente parco sono
regolati, sulla base di nuovi contratti che verranno
stipulati dall'ente, a decorrere dal 1° gennaio 2006, fino
alla definitiva stabilizzazione del suddetto personale e,
comunque, non oltre il 31 dicembre 2007 nei limiti delle
risorse di cui al primo periodo. Al relativo onere si
provvede attraverso la riduzione del fondo di cui al
comma 96 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
8. Il comma 12 dell'art. 9 della legge 6 dicembre 1991,
n. 394, e' sostituito dal seguente:
«12. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque
anni».
9. All'art. 17, commi 1, 2 e 6, lettera a), del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive
modificazioni, le parole: «31 dicembre 2005» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006». La
disposizione del presente comma non si applica alle
discariche di II categoria, di tipo A, di tipo ex 2A e alle
discariche per inerti, cui si conferiscono materiali di
matrice cementizia contenenti amianto, per le quali il
termine di conferimento e' fissato alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
10. Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993,
n. 379, e' aumentato, a decorrere dall'anno 2006, ad euro
2.300.000. Per le attivita' e il conseguimento delle
finalita' scientifiche del Polo nazionale di cui alla
tabella A prevista dall'art. 1 della legge 29 ottobre 2003,
n. 291, viene riconosciuto alla Sezione italiana
dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della
cecita' un contributo annuo di euro 750.000. E' concesso un
contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni
2006, 2007 e 2008 in favore dell'ente morale riconosciuto
con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1967,
n. 516. Il contributo di cui all'art. 1, comma 113, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, deve essere inteso come
contributo statale annuo ordinario; a decorrere dall'anno
2006 esso e' pari a 400.000 euro. Per le finalita' di cui
all'art. 1, comma 187, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e' autorizzata per il 2006 la spesa di 15 milioni di
euro e per ciascuno degli anni 2007 e 2008 la spesa di un
milione di euro. In favore della Lega italiana tumori e'
autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno
degli anni 2006, 2007 e 2008.
11. In considerazione del rilievo nazionale e
internazionale nella sperimentazione sanitaria di elevata
specializzazione e nella cura delle patologie nel campo
dell'oftalmologia, per l'anno 2006 e' autorizzata la
concessione di un contributo di 1 milione di euro in favore
della Fondazione «G.B. Bietti» per lo studio e la ricerca
in oftalmologia, con sede in Roma. Allo scopo di promuovere
il miglioramento della salute e di offrire ai cittadini
alti livelli di assistenza ospedaliera, e' autorizzata la
concessione di un contributo associativo nel limite di
50.000 euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008
in favore del Comitato permanente degli Ospedali
dell'Unione europea (Hope) con sede in Belgio. E'
autorizzata la spesa di 219.000 euro per l'anno 2006,
500.000 euro per l'anno 2007 e 500.000 euro per l'anno 2008
per l'interconnessione e la formazione sanitaria tra centri
sanitari all'estero e in Italia che il Ministro della
salute, il Ministro per gli italiani nel mondo, il Ministro
degli affari esteri, il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e il Ministro per
l'innovazione e le tecnologie attuano congiuntamente
avvalendosi, in particolare, dell'Associazione denominata
«Alleanza degli Ospedali italiani nel mondo», da essi
congiuntamente costituita in data 2 febbraio 2004.
12. Il prestito vitalizio ipotecario ha per oggetto la
concessione da parte di aziende ed istituti di credito
nonche' da parte di intermediari finanziari, di cui
all'art. 106 del testo unico di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, di finanziamenti a medio e lungo
termine con capitalizzazione annuale di interessi e spese,
e rimborso integrale in unica soluzione alla scadenza,
assistiti da ipoteca di primo grado su immobili
residenziali, riservati a persone fisiche con eta'
superiore ai 65 anni compiuti.
13. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, emana
uno o piu' decreti, ai sensi dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:
a) il riordino delle disposizioni in materia di
attivita' di installazione degli impianti all'interno degli
edifici;
b) la definizione di un reale sistema di verifiche
degli impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo
primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti
garantendo una effettiva sicurezza;
c) la determinazione delle competenze dello Stato,
delle regioni e degli enti locali secondo i principi di
sussidiarieta' e di leale collaborazione, anche tramite lo
strumento degli accordi in sede di Conferenza unificata di
cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281;
d) la previsione di sanzioni in caso di violazione
degli obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti dalle
lettere a) e b).
14. Per la prosecuzione ed il completamento degli
interventi di cui all'art. 52, comma 21, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, e' autorizzata la spesa di 10
milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
15. Al comma 4 dell'art. 1 della legge 9 dicembre 1998,
n. 426, dopo la lettera p-terdecies), e' aggiunta la
seguente:
«p-quaterdecies) area del territorio di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 19 maggio 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio
2005».
16. Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, la disposizione prevista
dall'art. 2, comma 1, lettera b), dello stesso decreto si
interpreta nel senso che un'area e' da considerare comunque
fabbricabile se e' utilizzabile a scopo edificatorio in
base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente
dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
17. E' autorizzato un contributo quindicennale di 1
milione di euro a decorrere dall'anno 2006 in favore
dell'ANAS Spa per la realizzazione di lavori di raccordo
stradale tra le strade pugliesi SP 231 e SP 238.
18. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive
e' determinata annualmente la quota di risorse del Fondo
speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui
all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, da
destinare, a valere sulla quota erogata a fondo perduto,
agli interventi previsti dal comma 270 dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311.
19. Il primo periodo del comma 1 dell'art. 155 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e' sostituito dal seguente: "Il reddito imponibile dei
soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera a), derivante
dall'utilizzo in traffico internazionale delle navi
indicate nell'art. 8-bis, comma 1, lettera a), del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, iscritte nel registro
internazionale di cui al decreto-legge 30 dicembre 1997, n.
457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1998, n. 30, e dagli stessi armate, nonche' delle navi
noleggiate il cui tonnellaggio non sia superiore al 50 per
cento di quello complessivamente utilizzato, e' determinato
ai sensi della presente sezione qualora il contribuente
comunichi un'opzione in tal senso all'Agenzia delle entrate
entro tre mesi dall'inizio del periodo d'imposta a partire
dal quale intende fruirne con le modalita' di cui al
decreto previsto dall'art. 161".
20. Per la prosecuzione degli interventi previsti
dall'art. 2 della legge 30 luglio 2002, n. 174, nonche' per
la realizzazione di opere di natura sociale, culturale e
sportiva, e' autorizzato un contributo quindicennale di 1
milione di euro a decorrere dall'anno 2006.
21. All'art. 1 del decreto legge 24 dicembre 2003, n.
353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2004, n. 46, al comma 3, dopo le parole: «dell'ambiente
naturale» sono inserite le seguenti: «, le associazioni
riconosciute a carattere nazionale aventi per oggetto
statutario, da piu' di quaranta anni, lo svolgimento o la
promozione di attivita' di ricerca oncologica.».
Nota al comma 1293:
- Si riporta il testo del comma 556 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006), cosi come modificato dalla
presente legge:
«556. Al fine di prevenire fenomeni di disagio
giovanile legato all'uso di sostanze stupefacenti, e'
istituito presso il Ministero della solidarieta' sociale
l'«Osservatorio per il disagio giovanile legato alle
dipendenze». Con decreto del Ministro della solidarieta'
sociale, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e' disciplinata la composizione e
l'organizzazione dell'Osservatorio. Presso il Ministero di
cui al presente comma e' altres` istituito il «Fondo
nazionale per le comunita' giovanili», per azioni di
promozione della salute e di prevenzione dei comportamenti
a rischio e per favorire la partecipazione dei giovani in
materia di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno
delle dipendenze. La dotazione finanziaria del Fondo per
ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 e' fissata in 5
milioni di euro, di cui il 25 per cento e' destinato ai
compiti istituzionali del Ministero della solidarieta'
sociale di comunicazione, informazione, ricerca,
monitoraggio e valutazione, per i quali il Ministero si
avvale del parere dell'Osservatorio per il disagio
giovanile legato alle dipendenze; il restante 75 per cento
del Fondo viene destinato alle associazioni e reti
giovanili individuate con decreto del Ministro della
solidarieta' sociale, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Con tale decreto, di natura regolamentare,
vengono determinati anche i criteri per l'accesso al Fondo
e le modalita' di presentazione delle istanze.».
Nota al comma 1295:
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge
24 dicembre 1957, n. 1295 (Costituzione di un Istituto per
il credito sportivo con sede in Roma):
«Art. 5. L'Istituto puo' concedere contributi per
interessi sui mutui anche se accordati da altre aziende di
credito e dalla Cassa depositi e prestiti per le finalita'
istituzionali, con le disponibilita' di un fondo speciale
costituito presso l'Istituto medesimo e alimentato con il
versamento da parte dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato dell'aliquota ad esso spettante a norma
dell'art. 5 del regolamento di cui al decreto ministeriale
19 giugno 2003, n. 179 del Ministro dell'economia e delle
finanze, nonche' con l'importo dei premi riservati al CONI
a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948,
n. 496, colpiti da decadenza per i quali resta salvo il
disposto dell'art. 90, comma 16, della legge 27 dicembre
2002, n. 289.
Per i mutui assistiti dal contributo agli interessi di
cui al primo comma del presente articolo la relativa rata
di ammortamento verra' ridotta di un ammontare pari
all'importo annuale del contributo concesso.
La concessione del contributo agli interessi puo'
essere sospesa o revocata dall'Istituto nei casi piu' gravi
anche con effetto retroattivo, nei confronti di quei
mutuatari che non si trovassero, a seguito di successivi
controlli, nelle condizioni previste dal contratto di
concessione del finanziamento.».
Nota al comma 1296:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n.
179 (Regolamento recante la disciplina dei concorsi
pronostici su base sportiva):
«Art. 5 (Ripartizione della posta). - 1. La posta dei
concorsi pronostici e' ripartita, secondo quanto gia'
disposto dagli articoli 2 e 5 della legge 24 dicembre 1957,
n. 1295, dall'art. 2 della legge 29 settembre 1965, n.
1117, dall'art. 3 della legge 29 dicembre 1988, n. 555,
dall'art. 27 della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
dall'art. 2 del decreto legislativo 2 dicembre 1999, n. 464
e dall'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,
convertito, con modificazioni, con la legge 8 agosto 2002,
n. 178, nelle seguenti percentuali:
a) aggio al punto di vendita 8%;
b) montepremi: 50%;
c) imposta unica: 33,84%;
d) contributo all'Istituto per il credito sportivo:
2,45%;
e) contributo alle spese di gestione di AAMS:
5,71%.».
Nota al comma 1297:
- Si riporta il testo della lettera a) del comma 19
dell'art. 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181
(Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
dei Ministeri):
«19. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei
Ministri:
a) le funzioni di competenza statale attribuite al
Ministero per i beni e le attivita' culturali dagli
articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, in materia di sport. Entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, lo statuto dell'Istituto
per il credito sportivo e' modificato al fine di prevedere
la vigilanza da parte del Presidente del Consiglio dei
Ministri e del Ministro per i beni e le attivita'
culturali.».
Nota al comma 1298:
- Si riporta il testo del comma 580 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«580. Al Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), cui la
legge 15 luglio 2003, n. 189, ha attribuito compiti
relativi alla promozione dell'attivita' sportiva tra le
persone disabili e di riconoscimento e coordinamento di
tutte le organizzazioni sportive per disabili, e' concesso
un contributo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2006,
2007 e 2008, per la promozione della pratica sportiva di
base e agonistica.».
Note al comma 1299:
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 3 della
legge 9 ottobre 2000, n. 285 (Interventi per i Giochi
olimpici invernali «Torino 2006»):
«7. L'Agenzia termina la propria attivita' il
31 dicembre 2006.».
- Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 10
della legge 9 ottobre 2000, n. 285 (Interventi per i Giochi
olimpici invernali «Torino 2006»):
«Art. 10 (Risorse finanziarie). - 1. Per il
finanziamento degli interventi necessari allo svolgimento
dei Giochi olimpici e delle opere connesse e' autorizzato
il limite d'impegno quindicennale di lire 110 miliardi per
l'anno 2001, quale limite massimo del concorso dello Stato
agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o altre
operazioni finanziarie che l'Agenzia e l'Ente nazionale per
le strade (ANAS) e la Societa' italiana per il traforo
autostradale del Frejus (SITAF), nonche', limitatamente
alle opere connesse di cui all'art. 1, comma 1, la regione
Piemonte, la provincia di Torino, il comune di Torino e la
societa' Gruppo Torinese Trasporti spa, sono autorizzati ad
effettuare, nei limiti della quota che sara' a ciascuno
assegnata con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da emanare successivamente alla predisposizione
del piano degli interventi; le relative rate di
ammortamento per capitale ed interessi sono corrisposte
agli istituti finanziatori da parte del Ministero
dell'economia e delle finanze. Per le medesime finalita' e
per il funzionamento dell'Agenzia e' altresi' concesso
all'Agenzia un contributo straordinario nel limite massimo
di lire 5 miliardi per l'anno 2000, di lire 20 miliardi per
l'anno 2001 e di lire 10 miliardi per l'anno 2002.
2. Per lo svolgimento delle sue funzioni sono inoltre
attribuite all'Agenzia le somme previste alla voce «spese
generali» compresa nel quadro economico di ciascun progetto
delle opere di cui agli allegati 1, 2 e 3, ed eventuali
successive variazioni. Tale importo e' commisurato al 3 per
cento dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle
forniture e dell'importo delle indennita' di
espropriazione. La relativa documentazione e' sottoposta
alla certificazione del collegio dei revisori dei conti al
fine della definitiva quantificazione della somma.».
Nota al comma 1300:
- L'art. 7 della legge 9 ottobre 2000, n. 285
(Interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006»
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 2000, n.
242), abrogato dalla presente legge, recava:
«Art. 7 (Comitato di alta sorveglianza e garanzia).».
Nota al comma 1301:
- Si riporta il testo dell'art. 5 della citata legge
9 ottobre 2000, n. 285:
«Art. 5 (Comitato direttivo). - 1. Il comitato
direttivo provvede alla programmazione annuale delle
attivita' dell'Agenzia, all'approvazione dei bilanci,
all'approvazione delle operazioni finanziarie necessarie
per l'acquisizione delle risorse, secondo i propri atti
organizzativi, e ad ogni altra attivita' necessaria per il
perseguimento dei compiti di cui all'art. 3.
2. Il comitato direttivo e' composto dal direttore
generale, nominato a norma dell'art. 6, dai due
vicedirettori generali, nominati a norma dell'art. 6-bis,
nonche' da nove membri nominati con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, di cui uno su designazione del
Presidente del Consiglio dei ministri, uno su designazione
del Ministro dell'economia e delle finanze, uno su
designazione del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, quattro su designazione, rispettivamente, del
presidente della regione Piemonte, del presidente della
provincia di Torino, del sindaco di Torino e del presidente
del CONI, e due su designazione effettuata d'intesa tra i
legali rappresentanti delle comunita' montane e dei comuni
interessati dalle opere di cui all'art. 1 o sedi di gara.
Il comitato direttivo e' regolarmente costituito quando
sono nominati almeno sette componenti. Il comitato
direttivo delibera a maggioranza dei presenti. In caso di
parita' prevale il voto del direttore generale.
3. I membri del comitato direttivo sono scelti tra
esperti particolarmente qualificati nelle discipline
tecniche, giuridiche ed economiche. Per la validita' delle
deliberazioni del comitato direttivo e' necessaria la
presenza di sette componenti.».
Note al comma 1302:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 della
legge 18 marzo 1991, n. 99 (Interventi urgenti per opere
connesse alla esposizione internazionale «Colombo '92»):
«Art. 1. - 1. Per l'immediata realizzazione di
interventi diretti al completamento dell'area espositiva
della esposizione internazionale «Colombo '92», nonche'
alla realizzazione di opere strettamente correlate
all'evento, il comune di Genova e' autorizzato a stipulare,
anche oltre i limiti di indebitamento previsti dalla
normativa vigente, mutui quindicennali fino all'importo di
lire quattrocentosettanta miliardi, di cui centocinquanta
miliardi a decorrere dal secondo semestre del 1991, con
onere di ammortamento a totale carico dello Stato.
L'importo eventualmente dovuto a titolo di interessi di
preammortamento - maggiorato degli ulteriori interessi
dalla data di inizio dell'ammortamento a quella di scadenza
della prima rata dello stesso, calcolati al medesimo tasso
applicabile, ai sensi di quanto previsto per le operazioni
di mutuo, nel primo semestre dell'ammortamento - sara'
corrisposto unitamente alla prima rata di ammortamento. In
relazione agli oneri di ammortamento e di preammortamento
sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di lire
50 miliardi a decorrere dall'anno 1991 e di lire 23
miliardi a decorrere dall'anno 1992.».
Note al comma 1305:
- Si riporta il testo dell'art. 7-viciesquater del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 (Disposizioni urgenti
per l'universita' e la ricerca, per i beni e le attivita'
culturali, per il completamento di grandi opere
strategiche, per la mobilita' dei pubblici dipendenti, e
per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di
bollo e tasse di concessione, nonche' altre misure
urgenti), cosi come modificato dalla presente legge:
«Art. 7-vicies quater. (Disposizioni in materia di
carte valori). - 1. All'atto del rilascio delle carte
valori di cui all'art. 7-vicies ter da parte delle
competenti amministrazioni pubbliche, i soggetti
richiedenti sono tenuti a corrispondere un importo pari
almeno alle spese necessarie per la loro produzione e
spedizione, nonche' per la manutenzione necessaria
all'espletamento dei servizi ad esse connessi. L'importo e
le modalita' di riscossione sono determinati annualmente
con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per
le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione,
da adottare, in sede di prima attuazione, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
2. Le somme percepite dalle amministrazioni pubbliche
in applicazione del comma 1 sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato e riassegnate con decreti del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero dell'interno, anche in aggiunta alle somme gia'
stanziate, nell'ambito dell'unita' previsionale di base
3.1.5.17 - servizi del Poligrafico dello Stato - dello
stato di previsione del medesimo Ministero. Una quota pari
a euro 1,85 dell'imposta sul valore aggiunto inclusa nel
costo della carta d'identita' elettronica e' riassegnata al
Ministero dell'interno per essere destinata per euro 1,15
alla copertura dei costi di gestione del Ministero medesimo
e per euro 0,70 ai comuni, per la copertura delle spese
connesse alla gestione e distribuzione del documento. Con
decreto del Ministro dell'interno di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le
modalita` di attuazione della presente disposizione. Alle
riassegnazioni previste dal presente comma non si applica
il limite di cui all'art. 1, comma 46, della legge
23 dicembre 2005, n. 266.
3. Al fine di contenere i prezzi di cessione delle
carte valori ed i costi di attivazione, di produzione,
emissione e manutenzione dei centri gestione delle stesse
e' in facolta' dell'Istituto poligrafico e Zecca dello
Stato Spa di stipulare accordi o indire gare con pubbliche
amministrazioni ed anche con soggetti privati, anche allo
scopo di estendere l'operativita' delle carte valori alla
fruizione di servizi, ivi compresi quelli di natura
privatistica. [Gli accordi sono soggetti a ratifica da
parte del Ministero dell'economia e delle finanze di
concerto con il Ministero dell'interno].
4. L'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato Spa puo'
continuare ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura
dello Stato, ai sensi del titolo I del testo unico di cui
al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e con
applicazione dell'art. 417-bis, commi primo e secondo, del
codice di procedura civile.
5. E' abrogato il regio decreto 7 marzo 1926, n. 401.
6. Dall'attuazione dell'art. 7-vicies-ter e del
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.».
Nota al comma 1306:
- Si riporta il testo del comma 65 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«65. A decorrere dall'anno 2007 le spese di
funzionamento della Commissione nazionale per le societa' e
la borsa (CONSOB), dell'Autorita' per la vigilanza sui
lavori pubblici, dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni e della Commissione di vigilanza sui fondi
pensione sono finanziate dal mercato di competenza, per la
parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio
dello Stato, secondo modalita' previste dalla normativa
vigente ed entita' di contribuzione determinate con propria
deliberazione da ciascuna Autorita', nel rispetto dei
limiti massimi previsti per legge, versate direttamente
alle medesime Autorita'. Le deliberazioni, con le quali
sono fissati anche i termini e le modalita' di versamento,
sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei Ministri,
sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per
l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal
ricevimento. Decorso il termine di venti giorni dal
ricevimento senza che siano state formulate osservazioni,
le deliberazioni adottate dagli organismi ai sensi del
presente comma divengono esecutive.».
Nota al comma 1307:
- Si riporta il testo del comma 6-bis dell'art. 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115 (testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia. - Testo A),
cosi come modificato dalla presente legge:
«6-bis. Per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali
amministrativi regionali e al Consiglio di Stato il
contributo dovuto e' di euro 500; per i ricorsi previsti
dall'art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, per
quelli previsti dall'art. 25, comma 5, della legge 7 agosto
1990, n. 241, per i ricorsi aventi ad oggetto il diritto di
cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel
territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella
sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo
dovuto e' di euro 250; per i ricorsi previsti dall'art.
23-bis, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,
nonche¨ da altre disposizioni che richiamano il citato art.
23-bis, il contributo dovuto e' di euro 1.000; per i
predetti ricorsi in materia di affidamento di lavori,
servizi e forniture, nonche¨ di provvedimenti delle
Autorita', il contributo dovuto e' di euro 2.000. L'onere
relativo al pagamento dei suddetti contributi e' dovuto in
ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di
compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si
e' costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza
si determina con il passaggio in giudicato della sentenza.
Non e' dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti
dall'art. 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il
diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della
direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico
all'informazione ambientale.».
Nota al comma 1309:
- Si riporta il testo dei commi 306, 307, 308 e 309
dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005):
«306. All'art. 10, comma 4, del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, le parole: «il processo di valore inferiore a euro
1.100 e» sono soppresse.».
«307. I commi 1 e 2 dell'art. 13 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
n. 115, sono sostituiti dai seguenti:
1. Il contributo unificato e' dovuto nei seguenti
importi:
a) euro 30 per i processi di valore fino a 1.100
euro;
b) euro 70 per i processi di valore superiore a euro
1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria
giurisdizione, nonche' per i processi speciali di cui al
libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura
civile;
c) euro 170 per i processi di valore superiore a euro
5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di
valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice
di pace;
d) euro 340 per i processi di valore superiore a euro
26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e
amministrativi di valore indeterminabile;
e) euro 500 per i processi di valore superiore a euro
52.000 e fino a euro 260.000;
f) euro 800 per i processi di valore superiore a euro
260.000 e fino a euro 520.000;
g) euro 1.110 per i processi di valore superiore a
euro 520.000.
2. Per i processi di esecuzione immobiliare il
contributo dovuto e' pari a euro 200. Per gli altri
processi esecutivi lo stesso importo e' ridotto della
meta'. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il
contributo dovuto e' pari a euro 120.».
«308. L'art. 46, comma 1, della legge 21 novembre 1991,
n. 374, e' sostituito dal seguente:
1. Le cause e le attivita' conciliative in sede non
contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro
1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono
soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato,
secondo gli importi previsti dall'art. 13 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, e successive modificazioni.».
«309. Il maggior gettito derivante dall'applicazione
delle disposizioni di cui ai commi da 306 a 308 e' versato
al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato
di previsione del Ministero della giustizia per il
pagamento di debiti pregressi nonche' per l'adeguamento
delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari e allo
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per le spese riguardanti il funzionamento del
Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi
regionali.».
Note al comma 1310:
- La legge 25 luglio 2000, n. 209 (Misure per la
riduzione del debito estero dei Paesi a piu' basso reddito
e maggiormente indebitati), e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 28 luglio 2000, n. 175.
Nota al comma 1314:
- La legge 31 dicembre 1998, n. 477 (Autorizzazione di
spesa per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione
di immobili da adibire a sedi di rappresentanze
diplomatiche e di uffici consolari, nonche' di alloggi per
il personale), e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
12 gennaio 1999, n. 8.
Nota al comma 1315:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 2 maggio
1983, n. 185 (Modifica della tabella dei diritti da
riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari):
«Art. 1. La tabella dei diritti da riscuotere dagli
uffici diplomatici e consolari di cui all'art. 56 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
200, relativo alle disposizioni sulle funzioni e sui poteri
consolari, e' sostituita da quella annessa alla presente
legge.
Detta tabella dovra' essere munita del visto dei
Ministri degli affari esteri, del tesoro e delle finanze.».
Note al comma 1317:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 1 del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti
nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico,
sociale e territoriale):
«5. E' istituito presso il Ministero dell'economia e
delle finanze un apposito Fondo con la dotazione di
34.180.000 euro per l'anno 2005, di 39.498.000 euro per
l'anno 2006, di 38.700.000 euro per l'anno 2007 e di
42.320.000 euro a decorrere dall'anno 2008, per le esigenze
connesse all'istituzione del Sistema d'informazione visti,
finalizzato al contrasto della criminalita' organizzata e
della immigrazione illegale attraverso lo scambio tra gli
Stati membri dell'Unione europea di dati relativi ai visti,
di cui alla decisione 2004/512/CE dell'8 giugno 2004 del
Consiglio. Al riparto del Fondo di cui al presente comma si
provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta dei Ministri competenti. All'onere di
cui al presente comma si provvede:
a) quanto a euro 4.845.000 per il 2005, a euro
15.000.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo
parzialmente utilizzando, per euro 1.345.000 per il 2005 e
per euro 15.000.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007,
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri
e, per euro 3.500.000 per il 2005, l'accantonamento
relativo al Ministero dell'interno;
b) a euro 22.566.000 per il 2007 e ad euro 42.320.000
a decorrere dal 2008, mediante utilizzo di parte delle
maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'art. 7,
comma 3;
c) quanto a euro 29.335.000 per il 2005, a euro
24.498.000 per il 2006 e ad euro 1.134.000 per il 2007,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto
capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al predetto Ministero.».
- Si riporta il testo dell'art. 152 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
(Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri):
«Art. 152 (Contingente e durata del contratto). - Le
rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima
categoria e gli istituti italiani di cultura possono
assumere personale a contratto per le proprie esigenze di
servizio, previa autorizzazione dell'Amministrazione
centrale, nel limite di un contingente complessivo pari a
2.277 unita'. Gli impiegati a contratto svolgono le
mansioni previste nei contratti individuali, tenuto conto
dell'organizzazione del lavoro esistente negli uffici
all'estero.
Il contratto di assunzione e' stipulato a tempo
indeterminato, con un periodo di prova di nove mesi, alla
scadenza del quale, sulla base di una relazione del capo
dell'ufficio, si provvede a disporre la conferma o la
risoluzione del contratto.».
Note al comma 1322:
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 della legge
28 luglio 2004, n. 193 (Proroga e rifinanziamento della
legge 16 marzo 2001, n. 72, recante interventi a tutela del
patrimonio storico e culturale delle comunita' degli esuli
italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia, e della
legge 21 marzo 2001, n. 73, recante interventi in favore
della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia),
pubblicata nella Gazzazzetta Ufficiale 3 agosto 2004, n.
180:
«Art. 1. (Proroga e rifinanziamento della legge
16 marzo 2001, n. 72). - 1. Per le finalita' di cui
all'art. 1, comma 1, della legge 16 marzo 2001, n. 72, e'
autorizzata la spesa di euro 1.550.000 per ciascuno degli
anni 2004, 2005 e 2006.
2. All'art. 1, comma 4, della legge 16 marzo 2001, n.
72, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «da stipulare tra», sono inserite
le seguenti: «il Ministero degli affari esteri,»;
b) la parola: «sentiti» e' sostituita dalla seguente:
«sentita»;
c) le parole: «e il Ministero degli affari esteri»
sono soppresse;
d) dopo le parole: «Alla ripartizione delle somme
stanziate provvede annualmente il Ministro per i beni e le
attivita' culturali» sono aggiunte le seguenti: «, con
proprio decreto, di concerto con il Ministro degli affari
esteri».
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1,
pari a euro 1.550.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e
2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2004, allo scopo parzialmente utilizzando 1'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
«Art. 2. Proroga e rifinanziamento della legge 21 marzo
2001, n. 73. - 1. Le disposizioni di cui all'art. 1 della
legge 21 marzo 2001, n. 73, sono prorogate al 31 dicembre
2006. A tale scopo e' autorizzata la spesa di euro
4.650.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1,
pari a euro 4.650.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e
2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
Note al comma 1323:
- Si riporta il testo dell'art. 56 della legge
27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2003):
«Art. 56 (Fondo per progetti di ricerca). - 1. E'
istituito un fondo finalizzato al finanziamento di progetti
di ricerca, di rilevante valore scientifico, anche con
riguardo alla tutela della salute e all'innovazione
tecnologica, con una dotazione finanziaria di 225 milioni
di euro per l'anno 2003 e di 100 milioni di euro per l'anno
2004, 92,758 milioni di euro per l'anno 2005, 97,934
milioni di euro per l'anno 2006 e 100 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2007. Alla ripartizione del fondo,
istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, tra le diverse finalita'
provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, con
proprio decreto, su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, sentiti i Ministri
dell'economia e delle finanze, della salute e per
l'innovazione tecnologica. Con lo stesso decreto sono
stabiliti procedure, modalita' e strumenti per l'utilizzo
delle risorse, assicurando in via prioritaria il
finanziamento dei progetti presentati da soggetti che
abbiano ottenuto, negli anni precedenti, un eccellente
risultato nell'utilizzo e nella capacita' di spesa delle
risorse comunitarie assegnate e delle risorse finanziarie
provenienti dai programmi quadro di ricerca dell'Unione
europea o dai Fondi strutturali.».
Nota al comma 1324:
- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi):
«Art. 12. (Deduzioni per oneri di famiglia). - 1. Dal
reddito complessivo si deducono per oneri di famiglia i
seguenti importi:
a) 3.200 euro per il coniuge non legalmente ed
effettivamente separato;
b) 2.900 euro per ciascun figlio, compresi i figli
naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o
affiliati, nonche' per ogni altra persona indicata
nell'art. 433 del codice civile che conviva con il
contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti
da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria da ripartire
tra coloro che hanno diritto alla deduzione.
2. La deduzione di cui al comma 1, lettera b), e'
aumentata a:
a) 3.450 euro, per ciascun figlio di eta' inferiore a
tre anni;
b) 3.200 euro, per il primo figlio se l'altro
genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il
contribuente non e' coniugato o se coniugato, si e'
successivamente legalmente ed effettivamente separato,
ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del
solo contribuente e questi non e' coniugato o, se
coniugato, si e' successivamente legalmente ed
effettivamente separato;
c) 3.700 euro, per ogni figlio portatore di handicap
ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
3. Le deduzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano a
condizione che le persone alle quali si riferiscono
possiedano un reddito complessivo, computando anche le
retribuzioni corrisposte da enti e organismi
internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e
missioni, nonche' quelle corrisposte dalla Santa Sede,
dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti
centrali della Chiesa cattolica, non superiore a lire
5.500.000, al lordo degli oneri deducibili.
4. Le deduzioni di cui ai commi 1 e 2 sono rapportate a
mese e competono dal mese in cui si sono verificate a
quello in cui sono cessate le condizioni richieste.
4-bis. Dal reddito complessivo si deducono, fino ad un
massimo di 1.820 euro, le spese documentate sostenute dal
contribuente per gli addetti alla propria assistenza
personale nei casi di non autosufficienza nel compimento
degli atti della vita quotidiana. Le medesime spese sono
deducibili anche se sono state sostenute nell'interesse
delle persone indicate nell'art. 433 del codice civile.
4-ter. Le deduzioni di cui ai commi 1, 2 e 4-bis
spettano per la parte corrispondente al rapporto tra
l'ammontare di 78.000 euro, aumentato delle medesime
deduzioni e degli oneri deducibili di cui all'art. 10, e
diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 78.000
euro. Se il predetto rapporto e' maggiore o uguale a 1, la
deduzione compete per intero; se lo stesso e' zero o minore
di zero, la deduzione non compete; negli altri casi, ai
fini del predetto rapporto, si computano le prime quattro
cifre decimali.».
Nota al comma 1327:
- Si riporta il testo dell'art. 21 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per
favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei
conti pubblici), cosi come modificato dalla presente legge:
«Art. 21 (Assegno per ogni secondo figlio e incremento
del Fondo nazionale per le politiche sociali). - 1. Per
ogni figlio nato dal 1° dicembre 2003 e fino al 31 dicembre
2004, secondo od ulteriore per ordine di nascita, e,
comunque, per ogni figlio adottato nel medesimo periodo,
alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie, e'
concesso un assegno pari ad euro 1.000.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, e' istituita,
nell'ambito dell'INPS, una speciale gestione con una
dotazione finanziaria complessiva di 308 milioni di euro.
3. L'assegno e' concesso dai comuni. I comuni
provvedono ad informare gli interessati invitandoli a
certificare il possesso dei requisiti all'atto
dell'iscrizione all'anagrafe dei nuovi nati.
4. L'assegno, ferma restando la titolarita' in capo ai
comuni, e' erogato dall'I.N.P.S. sulla base dei dati
forniti dai comuni medesimi, secondo modalita' da definire
nell'ambito dei decreti di cui al comma 5.
5. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono emanate le necessarie disposizioni per l'attuazione
del presente articolo.
6. Per il finanziamento delle politiche in favore delle
famiglie il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui
all'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni, e' incrementato di 232
milioni di euro per l'anno 2004.
6-bis. (abrogato).
6-ter. Gli imprenditori artigiani iscritti nei relativi
albi provinciali possono avvalersi, in deroga alla
normativa previdenziale vigente, di collaborazioni
occasionali di parenti entro il terzo grado, aventi anche
il titolo di studente, per un periodo complessivo nel corso
dell'anno non superiore a novanta giorni. Le collaborazioni
suddette devono avere carattere di aiuto, a titolo di
obbligazione morale e percio' senza corresponsione di
compensi ed essere prestate nel caso di temporanea
impossibilita' dell'imprenditore artigiano all'espletamento
della propria attivita' lavorativa. E' fatto, comunque,
obbligo dell'iscrizione all'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali.
7. Per le finalita' del presente articolo e'
autorizzata la spesa di 287 milioni di euro per l'anno 2003
e di 253 milioni di euro per l'anno 2004. Al relativo onere
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello Stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.».
Nota al comma 1328:
- Si riporta il testo del comma 11 dell'art. 2 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2004):
«11. E' istituita l'addizionale comunale sui diritti
d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili. L'addizionale e'
pari a 2,50 euro per passeggero imbarcato ed e' versata
all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva
riassegnazione quanto a 30 milioni di euro, in un apposito
fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti destinato a compensare ENAV Spa, secondo
modalita' regolate dal contratto di servizio di cui
all'art. 9 della legge 21 dicembre 1996, n. 665, per i
costi sostenuti da ENAV Spa per garantire la sicurezza ai
propri impianti e per garantire la sicurezza operativa e,
quanto alla residua quota, in un apposito fondo istituito
presso il Ministero dell'interno e ripartito sulla base del
rispettivo traffico aeroportuale secondo i seguenti
criteri:
a) il 40 per cento del totale a favore dei comuni del
sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la
media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie
del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale
sul totale del sedime; percentuale della superficie totale
del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati;
b) al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela
dell'incolumita' delle persone e delle strutture, il 60 per
cento del totale per il finanziamento di misure volte alla
prevenzione e al contrasto della criminalita' e al
potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali
e nelle principali stazioni ferroviarie.».
Nota al comma 1333:
- Si riporta il testo del comma 52 dell'art. 145 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001):
«52. Il programma speciale di reindustrializzazione di
cui all'art. 5 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989,
n. 181, e' integrato con la previsione dello sviluppo di un
polo di ricerca e di attivita' industriali ad alta
tecnologia nel territorio del comune di Genova anche in
relazione all'attuazione dell'art. 4 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Per finanziare gli
interventi previsti da tale integrazione e' autorizzata la
spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2001,
2002 e 2003. Le risorse di cui al presente comma non
possono essere utilizzate per altre finalita' fino al
31 dicembre 2006.».
Nota ai commi 1334 - 1335 - 1336 - 1337 - 1338:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143 (Disposizioni in materia
di commercio con l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4,
lettera c), e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59), cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Funzioni). - 1. La societa' e' autorizzata a
rilasciare garanzie, nonche' ad assumere in assicurazione i
rischi di carattere politico, catastrofico, economico,
commerciale e di cambio ai quali sono esposti, direttamente
o indirettamente secondo quanto stabilito ai sensi del
comma 3, gli operatori nazionali e le loro controllate e
collegate estere nella loro attivita' con l'estero e di
internazionalizzazione dell'economia italiana; la societa'
e' altresi' autorizzata a rilasciare, a condizioni di
mercato, garanzie e coperture assicurative per imprese
estere relativamente ad operazioni che siano di rilievo
strategico per l'economia italiana sotto i profili
dell'internazionalizzazione, della sicurezza economica e
dell'attivazione di processi produttivi e occupazionali in
Italia. Le garanzie e le assicurazioni possono essere
rilasciate anche a banche nazionali, nonche' a banche
estere od operatori finanziari italiani od esteri quando
rispettino adeguati principi di organizzazione, vigilanza,
patrimonializzazione ed operativita', per crediti concessi
sotto ogni forma e destinati al finanziamento delle
suddette attivita', nonche' quelle connesse o strumentali.
2. La societa' puo' concludere accordi di
riassicurazione e di coassicurazione con enti o imprese
italiani, autorizzati, nonche' con enti od imprese esteri
ed organismi internazionali; la societa' puo' altresi'
stipulare altri contratti di copertura del rischio
assicurativo, a condizioni di mercato con primari operatori
del settore.
3. Le operazioni e le categorie di rischi assicurabili
sono definite con delibera del Comitato interministeriale
per la programmazione economica, su proposta del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
di concerto con il Ministero del commercio con l'estero,
tenendo anche conto degli accordi internazionali, nonche'
della normativa e degli indirizzi dell'Unione europea in
materia di privatizzazione dei rischi di mercato e di
armonizzazione dei sistemi comunitari di assicurazione dei
crediti all'esportazione gestiti con il sostegno dello
Stato.».
Note al comma 1339:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge
27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni
(Istituzione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di
Stato):
«Art. 2 (Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato).
- 1. E' istituito presso la Banca d'Italia un conto
denominato «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato»,
di seguito denominato «Fondo». Esso ha lo scopo di ridurre,
secondo le modalita' previste dalla presente legge, la
consistenza dei titoli di Stato in circolazione.
2. L'amministrazione del Fondo di cui al comma 1 e'
attribuita al Ministro del tesoro, coadiuvato da un
Comitato consultivo composto:
a) dal Direttore generale del tesoro, che lo
presiede;
b) dal Ragioniere generale dello Stato;
c) dal Direttore generale delle entrate del Ministero
delle finanze;
d) dal Direttore generale del territorio del
Ministero delle finanze.
3. Il Ministro del tesoro presenta annualmente al
Parlamento, in allegato al conto consuntivo, una relazione
sull'amministrazione del Fondo.»
- Si riporta il testo del terzo comma dell'art. 2445
del codice civile:
«La deliberazione puo' essere eseguita soltanto dopo
novanta giorni dal giorno dell'iscrizione nel registro
delle imprese, purche' entro questo termine nessun
creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto
opposizione.».
Note al comma 1340:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 9 del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80
(Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per
lo sviluppo economico, sociale e territoriale):
«3. Per fruire del contributo, l'impresa concentrataria
inoltra, a decorrere dalla data di ultimazione del processo
di concentrazione, un'apposita istanza in via telematica al
Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, che
ne rilascia, in via telematica, certificazione della data
di avvenuta presentazione. L'Agenzia delle entrate esamina
le istanze secondo l'ordine cronologico di presentazione, e
comunica, in via telematica, entro trenta giorni dalla
presentazione dell'istanza, il riconoscimento del
contributo ovvero il diniego del contributo stesso per
carenza dei presupposti desumibili dall'istanza ovvero per
l'esaurimento dei fondi stanziati, pari a 34 milioni di
euro per l'anno 2005, 110 milioni di euro per l'anno 2006 e
57 milioni di euro per l'anno 2007.».
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 2 del
decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156
(Disposizioni urgenti in materia di entrate):
«4. Per fruire del contributo, l'impresa concentrataria
inoltra un'apposita istanza in via telematica al Centro
operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, che ne
rilascia, in via telematica e con procedura automatizzata,
certificazione della data di avvenuta presentazione.
L'Agenzia delle entrate esamina le istanze secondo l'ordine
cronologico di presentazione, fino ad esaurimento dei fondi
stanziati, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2005, 242
milioni di euro per l'anno 2006 e 122 milioni di euro per
l'anno 2007, e comunica, in via telematica, entro trenta
giorni dalla presentazione dell'istanza, il diniego del
contributo per carenza dei presupposti desumibili
dall'istanza, ovvero per l'esaurimento dei fondi
stanziati.».
Nota al comma 1343:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 della
legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti), cosi'
come modificato dalla presente legge:
«2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive
in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui
e' stata realizzata la condotta produttiva di danno,
ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla
data della sua scoperta.».
Nota al comma 1344:
- Si riporta il testo del comma 27 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006), cosi' come modificato dalla
presente legge:
«27. Nello stato di previsione del Ministero
dell'interno e' istituito un Fondo da ripartire per le
esigenze correnti connesse all'acquisizione di beni e
servizi dell'amministrazione, con una dotazione, per l'anno
2006, di 100 milioni di euro, di 30 milioni di euro per
l'anno 2007 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni
2008 e 2009. Con decreti del Ministro dell'interno, da
comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero
dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale
del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni
parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla
ripartizione del Fondo tra le unita' previsionali di base
interessate del medesimo stato di previsione.».
Note al comma 1346:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.».
- Si riporta il testo dell'art. 27 della legge 7 agosto
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi):
«Art. 27 (Commissione per l'accesso ai documenti
amministrativi). - 1. E' istituita presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri la Commissione per l'accesso ai
documenti amministrativi.
2. La Commissione e' nominata con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio
dei Ministri. Essa e' presieduta dal sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed e'
composta da dodici membri, dei quali due senatori e due
deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere,
quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile
1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi di
autogoverno, due fra i professori di ruolo in materie
giuridiche e uno fra i dirigenti dello Stato e degli altri
enti pubblici. E' membro di diritto della Commissione il
capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei
Ministri che costituisce il supporto organizzativo per il
funzionamento della Commissione. La Commissione puo'
avvalersi di un numero di esperti non superiore a cinque
unita', nominati ai sensi dell'art. 29 della legge
23 agosto 1988, n. 400.
3. La Commissione e' rinnovata ogni tre anni. Per i
membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di
scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso
del triennio.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, a decorrere dall'anno 2004, sono determinati i
compensi dei componenti e degli esperti di cui al comma 2,
nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5. La Commissione adotta le determinazioni previste
dall'art. 25, comma 4; vigila affinche' sia attuato il
principio di piena conoscibilita' dell'attivita' della
pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati
dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla
trasparenza dell'attivita' della pubblica amministrazione,
che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei
Ministri; propone al Governo modifiche dei testi
legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la
piu' ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'art.
22.
6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare
alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le
informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione
di quelli coperti da segreto di Stato.
7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di
cui al comma 1 dell'art. 18, le misure ivi previste sono
adottate dalla Commissione di cui al presente articolo.».
Nota al comma 1347:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 10 del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica):
«5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
Note al comma 1349:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 3 del
decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4
(Interventi straordinari per il riordino e il risanamento
economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino), cosi'
come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Provvedimenti urgenti per il risanamento
dell'Ordine Mauriziano). - 1. Dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e per un periodo di trentasei
mesi:
a) non possono essere intraprese o proseguite azioni
esecutive nei confronti della Fondazione per debiti
dell'Ente, insoluti alla data predetta;
b) le procedure esecutive pendenti, per le quali sono
scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte
dell'Ordine Mauriziano, ovvero la stessa opposizione,
benche' proposta, sia stata rigettata, sono dichiarate
estinte dal giudice; gli importi dei relativi debiti sono
inseriti nella massa passiva di cui alla lettera e), a
titolo di capitale, accessori e spese;
c) i pignoramenti eventualmente gia' eseguiti non
hanno efficacia e non vincolano la Fondazione ed il
tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini
della Fondazione e le finalita' di legge;
d) i debiti insoluti alla data di entrata in vigore
del presente decreto non producono interessi, ne' sono
soggetti a rivalutazione monetaria;
e) il legale rappresentante della Fondazione assume
le funzioni di Commissario straordinario e provvede al
ripiano dell'indebitamento pregresso con i mezzi consentiti
dalla legge. A tale fine provvede all'accertamento della
massa passiva risultante dai debiti insoluti per capitale,
interessi e spese ed istituisce apposita gestione separata,
nella quale confluiscono i debiti e i crediti maturati fino
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Nell'ambito di tale gestione separata e', altresi', formata
la massa attiva con l'impiego anche del ricavato
dall'alienazione dei cespiti appartenenti al patrimonio
disponibile della Fondazione, delle sovvenzioni
straordinarie e delle altre eventuali entrate non vincolate
per legge o per destinazione, per il pagamento anche
parziale dei debiti, mediante periodici stati di
ripartizione, secondo i privilegi e le graduazioni previsti
dalla legge;
f) avverso il provvedimento del legale rappresentante
della Fondazione che prevede l'esclusione, totale o
parziale, di un credito dalla massa passiva, i creditori
esclusi possono proporre ricorso, entro il termine di
trenta giorni dalla notifica, al Ministro dell'interno, che
si pronuncera' entro sessanta giorni dal ricevimento
decidendo allo stato degli atti;
g) il legale rappresentante della Fondazione e'
autorizzato a definire transattivamente, con propria
determinazione, le pretese dei creditori, in misura non
superiore al 70 per cento di ciascun debito complessivo,
con rinuncia ad ogni altra pretesa e con la liquidazione
obbligatoria entro trenta giorni dalla conoscenza
dell'accettazione della transazione.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 del gia'
citato decreto-legge n. 277 del 2004:
«Art. 1 (Ente Ordine Mauriziano di Torino). - 1. L'Ente
Ordine Mauriziano di Torino, ente ospedaliero di seguito
denominato «Ente» e' costituito dai presidi ospedalieri
Umberto I di Torino e Istituto per la ricerca e la cura del
cancro (IRCC) di Candiolo (Torino).»
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2 del gia'
citato decreto-legge n. 277 del 2004:
«Art. 2 (Costituzione della Fondazione Ordine
Mauriziano). - 1. E' costituita la Fondazione Ordine
Mauriziano con sede in Torino, di seguito denominata:
«Fondazione.».
Nota al comma 1350:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 2 del gia'
citato decreto-legge n. 277 del 2004:
«2. Il patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ente,
con esclusione dei presidi ospedalieri di cui all'art. 1,
comma 1, e' trasferito alla Fondazione di cui al comma 1,
sulla cui gestione vigila un comitato costituito da cinque
membri di cui: uno nominato dal Presidente del Consiglio
dei Ministri, con funzioni di presidente del comitato; uno
nominato dal Ministro dell'interno; uno nominato dal
Ministro per i beni e le attivita' culturali; uno nominato
dalla regione Piemonte; uno nominato dall'Ordinario
diocesano di Torino. Gli eventuali oneri per il
funzionamento di detto comitato sono a carico della
gestione dell'Ente Ordine Mauriziano. Il comitato presenta
una relazione annuale al Presidente del Consiglio dei
Ministri che provvede alla trasmissione alle competenti
commissioni parlamentari.».
Nota al comma 1351:
- Si riporta il testo dell'art. 117 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle
assicurazioni private pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
13 ottobre 2005, n. 239, S.O.), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 117 (Separazione patrimoniale). - 1. I premi
pagati all'intermediario e le somme destinate ai
risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese di
assicurazione, se regolati per il tramite
dell'intermediario, sono versati in un conto separato, del
quale puo' essere titolare anche l'intermediario
espressamente in tale qualita', e che costituiscono un
patrimonio autonomo rispetto a quello dell'intermediario
medesimo.
2. Sul conto separato non sono ammesse azioni,
sequestri o pignoramenti da parte di creditori diversi
dagli assicurati e dalle imprese di assicurazione. Sono
ammesse le azioni da parte dei loro creditori ma nei limiti
della somma rispettivamente spettante al singolo assicurato
o alla singola impresa di assicurazione.
3. Sul conto separato non operano le compensazioni
legale e giudiziale e non puo' essere pattuita la
compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal
depositario nei confronti dell'intermediario.
3-bis. Sono esenti dagli obblighi previsti dal comma 1
gli intermediari di cui all'art. 109, comma 2,
lettere a), b) e d), che possano documentare in modo
permanente con fideiussione bancaria una capacita'
finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un
minimo di euro 15.000.».
Nota al comma 1352:
- La legge della regione Piemonte 16 giugno 2006, n. 21
reca «Interventi per lo sviluppo economico post-olimpico»
ed e' pubblicata nel B.U. Piemonte 22 giugno 2006, n. 25.
Nota al comma 1353:
- Si riporta il testo dell'art. 11-bis della legge
5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio)
introdotto dall'art. 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362:
«Art. 11-bis. (Fondi speciali). - 1. La legge
finanziaria in apposita norma prevede gli importi dei fondi
speciali destinati alla copertura finanziaria di
provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati
nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio
pluriennale ed in particolare di quelli correlati al
perseguimento degli obiettivi del documento di
programmazione finanziaria deliberato dal Parlamento. In
tabelle allegate alla legge finanziaria sono indicate,
distintamente per la parte corrente e per la parte in conto
capitale, le somme destinate alla copertura dei predetti
provvedimenti legislativi ripartiti per Ministeri e per
programmi. Nella relazione illustrativa del disegno di
legge finanziaria, con apposite note, sono indicati i
singoli provvedimenti legislativi che motivano lo
stanziamento proposto per ciascun Ministero e per i singoli
programmi. I fondi speciali di cui al presente comma sono
iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro
in appositi capitoli la cui riduzione, ai fini della
integrazione per competenza e cassa di capitoli esistenti o
di nuovi capitoli, puo' avvenire solo dopo la pubblicazione
dei provvedimenti legislativi che li utilizzano.
2. Gli importi previsti nei fondi di cui al comma 1
rappresentano il saldo fra accantonamenti di segno positivo
per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e
accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o
incremento di entrate. Gli accantonamenti di segno negativo
sono collegati mediante apposizione della medesima lettera
alfabetica, ad uno o piu' accantonamenti di segno positivo
o parte di essi, la cui utilizzazione resta subordinata
all'entrata in vigore del provvedimento legislativo
relativo al corrispondente accantonamento di segno negativo
e comunque nei limiti della minore spesa o delle maggiori
entrate da essi previsti per ciascuno degli anni
considerati. A seguito dell'approvazione dei provvedimenti
legislativi relativi ad accantonamenti negativi, con
decreto del Ministro del tesoro, gli importi derivanti da
riduzioni di spesa o incrementi di entrata sono portati
rispettivamente in diminuzione ai pertinenti capitoli di
spesa ovvero in aumento dell'entrata del bilancio e
correlativamente assegnati in aumento alle dotazioni dei
fondi di cui al comma 1.
3. Gli accantonamenti di segno negativo possono essere
previsti solo nel caso in cui i corrispondenti progetti di
legge siano stati presentati alle Camere.
4. Le quote dei fondi di cui al presente articolo non
possono essere utilizzate per destinazioni diverse da
quelle previste nelle relative tabelle per la copertura
finanziaria di provvedimenti adottati ai sensi dell'art.
77, secondo comma, della Costituzione, salvo che essi
riguardino spese di primo intervento per fronteggiare
calamita' naturali o improrogabili esigenze connesse alla
tutela della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza
economico-finanziaria.
5. Le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se
non corrispondono a progetti di legge gia' approvati da un
ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale non
utilizzate entro l'anno cui si riferiscono costituiscono
economie di bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad
obblighi internazionali ovvero ad obbligazioni risultanti
dai contratti o dai provvedimenti di cui al comma 3,
lettera h), dell'art. 11, la copertura finanziaria prevista
per il primo anno resta valida anche dopo il termine di
scadenza dell'esercizio a cui si riferisce purche' il
provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno
ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno
successivo. Le economie di spesa da utilizzare a tal fine
nell'esercizio successivo formano oggetto di appositi
elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro del
tesoro entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono allegati
al conto consuntivo del Ministero del tesoro. In tal caso,
le nuove o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei
relativi provvedimenti legislativi sono comunque iscritte
nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in
vigore i provvedimenti stessi e sono portate in aumento dei
limiti dei saldi previsti dal comma 3, lettera b),
dell'art. 11.».
Nota al comma 1355:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 11 della
gia' citata legge n. 468 del 1978:
«3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
competenza, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni
contabili pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e
degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla
determinazione del quantum della prestazione, afferenti
imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in
vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui
essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte
conseguenti all'andamento dell'inflazione;
c) la determinazione, in apposita tabella, per le
leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle
quote destinate a gravare su ciascuno degli anni
considerati;
d) la determinazione, in apposita tabella, della
quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui
quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
e) la determinazione, in apposita tabella, delle
riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella,
per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per
le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno
stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
tra le spese in conto capitale;
g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art.
11-bis e le corrispondenti tabelle;
h) l'importo complessivo massimo destinato, in
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al
rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma
dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle
modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente da pubbliche amministrazioni non
compreso nel regime contrattuale;
i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate
alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o
riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si
caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento
dei saldi di cui alla lettera a);
i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o
riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato
direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con
esclusione di interventi di carattere localistico o
microsettoriale;
i-quater) norme recanti misure correttive degli
effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11-ter,
comma 7.».
Nota al comma 1356:
- Per la lettera e), comma 3 dell'art. 11 della legge
5 agosto 1978, n. 468, si veda la nota al comma 1355.
Nota al comma 1359:
- Per la lettera i-quater), comma 3 dell'art. 11 della
gia' citata legge n. 468 del 1978, si veda la nota al
comma 1355.
Nota al comma 1360:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 46 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002):
«4. In apposito allegato al disegno di legge
finanziaria sono analiticamente indicati le autorizzazioni
di spesa e gli stanziamenti che confluiscono in ciascuno
dei fondi di cui al presente articolo.».
Nota al comma 1361:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 11 della
gia' citata legge n. 468 del 1978:
«5. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della
Costituzione, la legge finanziaria puo' disporre, per
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale,
nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e
nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art.
11-bis, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti
delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie
e contributive e delle riduzioni permanenti di
autorizzazioni di spesa corrente.».



 
... continua dal documento precedente ...




Nota al comma 1216:
- Si riporta il testo del paragrafo 2 dell'art. 228 del
Trattato 25 marzo 1957 istitutivo della Comunita' europea:
«2. Se ritiene che lo Stato membro in questione non
abbia preso detti provvedimenti, la Commissione, dopo aver
dato a tale Stato la possibilita' di presentare le sue
osservazioni, formula un parere motivato che precisa i
punti sui quali lo Stato membro in questione non si e'
conformato alla sentenza della Corte di giustizia.».
Nota al comma 1217:
- La legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed
esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali firmata a
Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla
Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952), e'
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 settembre
1955, n. 221.
Nota al comma 1218:
- La legge 20 ottobre 1984, n. 720 (Istituzione del
sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici),
e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 ottobre
1984, n. 298.
Nota al comma 1221:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
Note al comma 1223:
- Si riporta il testo dell'art. 87 del Trattato
25 marzo 1957 che istituisce la Comunita' europea:
«Art. 87 (ex art. 92). - 1. Salvo deroghe contemplate
dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato
comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati
membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante
risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo
talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di
falsare la concorrenza.
2. Sono compatibili con il mercato comune:
a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli
consumatori, a condizione che siano accordati senza
discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati
dalle calamita' naturali oppure da altri eventi
eccezionali;
c) gli aiuti concessi all'economia di determinate
regioni della Repubblica federale di Germania che risentono
della divisione della Germania, nella misura in cui sono
necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da
tale divisione.
3. Possono considerarsi compatibili con il mercato
comune:
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo
economico delle regioni ove il tenore di vita sia
anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di
sottoccupazione;
b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione
di un importante progetto di comune interesse europeo
oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia
di uno Stato membro;
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di
talune attivita' o di talune regioni economiche, sempre che
non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria
al comune interesse;
d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la
conservazione del patrimonio, quando non alterino le
condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunita'
in misura contraria all'interesse comune;
e) le altre categorie di aiuti, determinate con
decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza
qualificata su proposta della Commissione.».
- Si riporta il testo dell'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa - Testo A):
«Art. 47 (R) (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'art. 38. (R).
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza. (R).
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. (R).
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva. (R)».
Note al comma 1224:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 3 della
legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione
in caso di violazione del termine ragionevole del processo
e modifica dell'art. 375 del codice di procedura civile),
cosi' come modificato dalla presente legge:
«3. Il ricorso e' proposto nei confronti del Ministro
della giustizia quando si tratta di procedimenti del
giudice ordinario, al Ministro della difesa quando si
tratta di procedimenti del giudice militare. Negli altri
casi e' proposto nei confronti del Ministro dell'economia e
delle finanze.».
Nota al comma 1226:
- Si riporta il testo degli articoli 4 e 6 del decreto
del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357
(Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE
relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali, nonche' della flora e della fauna
selvatiche):
«Art. 4 (Misure di conservazione). - 1. Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano assicurano per i
proposti siti di importanza comunitaria opportune misure
per evitare il degrado degli habitat naturali e degli
habitat di specie, nonche' la perturbazione delle specie
per cui le zone sono state designate, nella misura in cui
tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative
per quanto riguarda gli obiettivi del presente regolamento.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sulla base di linee guida per la gestione delle
aree della rete «Natura 2000», da adottarsi con decreto del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, adottano per le zone speciali di conservazione,
entro sei mesi dalla loro designazione, le misure di
conservazione necessarie che implicano all'occorrenza
appropriati piani di gestione specifici od integrati ad
altri piani di sviluppo e le opportune misure
regolamentari, amministrative o contrattuali che siano
conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat
naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui
all'allegato B presenti nei siti.
2-bis. Le misure di cui al comma 1 rimangono in vigore
nelle zone speciali di conservazione fino all'adozione
delle misure previste al comma 2.
3. Qualora le zone speciali di conservazione ricadano
all'interno di aree naturali protette, si applicano le
misure di conservazione per queste previste dalla normativa
vigente. Per la porzione ricadente all'esterno del
perimetro dell'area naturale protetta la regione o la
provincia autonoma adotta, sentiti anche gli enti locali
interessati e il soggetto gestore dell'area protetta, le
opportune misure di conservazione e le norme di gestione.».
«Art. 6 (Zone di protezione speciale). - 1. La rete
«Natura 2000» comprende le Zone di protezione speciale
previste dalla direttiva 79/409/CEE e dall'art. 1, comma 5,
della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
2. Gli obblighi derivanti dagli articoli 4 e 5 si
applicano anche alle zone di protezione speciale di cui al
comma 1.».
Nota al comma 1227:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.»
Nota al comma 1228:
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137), e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.
Nota al comma 1229:
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 12 del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti
nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico,
sociale e territoriale):
«7. Con decreto emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con il Ministro degli affari
esteri, con il Ministro per gli italiani nel mondo e con il
Ministro per gli affari regionali, se nominati, sentite le
organizzazioni sindacali di categoria maggiormente
rappresentative, acquisita l'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede
all'organizzazione e alla disciplina dell'Agenzia, con
riguardo anche all'istituzione di un apposito comitato
tecnico-consultivo e dell'Osservatorio nazionale del
turismo e alla partecipazione negli organi dell'agenzia di
rappresentanti delle regioni, dello Stato, delle
associazioni di categoria e delle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, anche in deroga a
quanto stabilito dall'art. 13, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419. Tra i compiti
dell'Agenzia sono in particolare previsti lo sviluppo e la
cura del turismo culturale e del turismo congressuale, in
raccordo con le iniziative di valorizzazione del patrimonio
culturale.».
Note al comma 1230:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Si riporta il testo dell'art. 23 del decreto-legge
24 dicembre 2003, n. 355 (Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative):
«Art. 23 (Finanziamento del rinnovo contrattuale per il
settore del trasporto pubblico locale, proroga di termine
in materia di servizi di trasporto pubblico regionale e
locale e differimento del nuovo regime di ricorsi in
materia di invalidita' civile). - 1. Al fine di assicurare
il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del
trasporto pubblico locale e' autorizzata la spesa di euro
337.500.000 per l'anno 2004 e di euro 214.300.000 annui a
decorrere dall'anno 2005; i trasferimenti erariali
conseguenti sono effettuati con le procedure e le modalita'
stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. L'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 42,
comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e' differita al 31 dicembre 2004. A tal fine
e' autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno
2004.
3. All'onere complessivo, pari a euro 339.500.000 per
l'anno 2004 e a euro 214.300.000 annui a decorrere
dall'anno 2005 derivante dal presente articolo, si provvede
con le maggiori entrate per accisa conseguenti all'aumento
a euro 558,64 per mille litri dell'aliquota di accisa sulla
benzina e sulla benzina senza piombo di cui all'allegato I
del testo unico delle disposizioni legislative concernenti
le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni.
3-bis. Il termine del 31 dicembre 2003, previsto
dall'art. 18, comma 3-bis, del decreto legislativo
19 novembre 1997, n. 422, per l'affidamento dello
svolgimento dei servizi di trasporto automobilistici e'
prorogato al 31 dicembre 2005. Il Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente alla
ricognizione e alla individuazione delle risorse al fine di
emanare provvedimenti per contribuire al risanamento e allo
sviluppo del trasporto pubblico locale, al potenziamento
del trasporto rapido di massa nonche' al corretto
svolgimento delle procedure di affidamento dei servizi.».
Nota al comma 1231:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 1 del
decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16 (Interventi urgenti
per la tutela dell'ambiente e per la viabilita' e per la
sicurezza pubblica), cosi' come modificato dalla presente
legge:
«3. Le risorse di cui al comma 2 sono assegnate alle
regioni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Le risorse sono attribuite con riferimento alla consistenza
del personale in servizio alla data del 30 novembre 2004
presso le aziende di trasporto pubblico locale e presso le
aziende ferroviarie, limitatamente a quelle che applicano
il contratto autoferrotranviari di cui all'art. 23 del
decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47. Le
spese sostenute dagli enti territoriali per la
corresponsione alle aziende degli importi assegnati sono
escluse dal patto di stabilita' interno.».
Nota al comma 1232:
- Si riporta il testo delle lettere a), b) e c) del
comma 74 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), cosi'
come modificato dalla presente legge:
«74. A decorrere dall'esercizio 2007 le dotazioni di
cui al comma 73 sono rideterminate applicando alla media
delle somme incassate nell'ultimo triennio consuntivato,
rilevata dal rendiconto generale delle amministrazioni
dello Stato, relativamente alle unita' previsionali di base
dello stato di previsione dell'entrata, indicate
nell'elenco 4 allegato alla presente legge, le seguenti
percentuali e comunque con una dotazione non superiore a
quella dell'anno precedente incrementata del 5 per cento:
a) Agenzia delle entrate 0,7201 per cento;
b) Agenzia del territorio 0,1592 per cento;
c) Agenzia delle dogane 0,1668 per cento.».
Nota al comma 1233:
- Si riporta il testo del comma 69 dell'art. 2 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2004): cosi' come modificato dalla
presente legge:
«69. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 47,
secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222,
relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per
mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF), e' ridotta di 35 milioni di euro per l'anno 2007 e
di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009».
Note al comma 1234:
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della
disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale):
«Art. 10 (Organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale). - 1. Sono organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le
fondazioni, le societa' cooperative e gli altri enti di
carattere privato, con o senza personalita' giuridica, i
cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma
dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o
registrata, prevedono espressamente:
a) lo svolgimento di attivita' in uno o piu' dei
seguenti settori:
1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
2) assistenza sanitaria;
3) beneficenza;
4) istruzione;
5) formazione;
6) sport dilettantistico;
7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose
d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno
1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409;
8) tutela e valorizzazione della natura e
dell'ambiente, con esclusione dell'attivita', esercitata
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,
speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
9) promozione della cultura e dell'arte;
10) tutela dei diritti civili;
11) ricerca scientifica di particolare interesse
sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse
affidata ad universita', enti di ricerca ed altre
fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e
secondo modalita' da definire con apposito regolamento
governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400;
b) l'esclusivo perseguimento di finalita' di
solidarieta' sociale;
c) il divieto di svolgere attivita' diverse da quelle
menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse
direttamente connesse;
d) il divieto di distribuire, anche in modo
indiretto, utili e avanzi di gestione nonche' fondi,
riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a
meno che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte per legge o siano effettuate a favore di altre
ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte
della medesima ed unitaria struttura;
e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di
gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali
e di quelle ad esse direttamente connesse;
f) l'obbligo di devolvere il patrimonio
dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per
qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale o a fini di pubblica utilita', sentito
l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge;
g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto
annuale;
h) disciplina uniforme del rapporto associativo e
delle modalita' associative volte a garantire
l'effettivita' del rapporto medesimo, escludendo
espressamente la temporaneita' della partecipazione alla
vita associativa e prevedendo per gli associati o
partecipanti maggiori d'eta' il diritto di voto per
l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei
regolamenti e per la nomina degli organi direttivi
dell'associazione;
i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia
segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della
locuzione «organizzazione non lucrativa di utilita'
sociale» o dell'acronimo «ONLUS».
2. Si intende che vengono perseguite finalita' di
solidarieta' sociale quando le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi relative alle attivita' statutarie
nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione,
della formazione, dello sport dilettantistico, della
promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei
diritti civili non sono rese nei confronti di soci,
associati o partecipanti, nonche' degli altri soggetti
indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad
arrecare benefici a:
a) persone svantaggiate in ragione di condizioni
fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
b) componenti collettivita' estere, limitatamente
agli aiuti umanitari.
3. Le finalita' di solidarieta' sociale s'intendono
realizzate anche quando tra i beneficiari delle attivita'
statutarie dell'organizzazione vi siano i propri soci,
associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla
lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nelle
condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del
comma 2.
4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e
3, si considerano comunque inerenti a finalita' di
solidarieta' sociale le attivita' statutarie istituzionali
svolte nei settori della assistenza sociale e
sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione
e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico
di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le
biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, della tutela e
valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione
dell'attivita', esercitata abitualmente, di raccolta e
riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di
cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, della ricerca scientifica di particolare interesse
sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse
affidate ad universita', enti di ricerca ed altre
fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e
secondo modalita' da definire con apposito regolamento
governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, nonche' le attivita' di promozione
della cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti
apporti economici da parte dell'amministrazione centrale
dello Stato.
5. Si considerano direttamente connesse a quelle
istituzionali le attivita' statutarie di assistenza
sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico,
promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti
civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del
comma 1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni
previste ai commi 2 e 3, nonche' le attivita' accessorie
per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto
integrative delle stesse. L'esercizio delle attivita'
connesse e' consentito a condizione che, in ciascun
esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati
alla lettera a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti
rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi
non superino il 66 per cento delle spese complessive
dell'organizzazione.
6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta
di utili o di avanzi di gestione:
a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a
soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti
gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a
qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano
parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a
favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo
grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonche'
alle societa' da questi direttamente o indirettamente
controllate o collegate, effettuate a condizioni piu'
favorevoli in ragione della loro qualita'. Sono fatti
salvi, nel caso delle attivita' svolte nei settori di cui
ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi
accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti
che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari,
aventi significato puramente onorifico e valore economico
modico;
b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi
che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al
loro valore normale;
c) la corresponsione ai componenti gli organi
amministrativi e di controllo di emolumenti individuali
annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto
del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e
dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla
legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e
integrazioni, per il presidente del collegio sindacale
delle societa' per azioni;
d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche
e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi
passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie,
superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di
salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a
quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le
medesime qualifiche.
7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1
non si applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle
lettere h) ed i) del medesimo comma 1 non si applicano agli
enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali
lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.
8. Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto
della loro struttura e delle loro finalita', gli organismi
di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266,
iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni
non governative riconosciute idonee ai sensi della legge
26 febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui
alla legge 8 novembre 1991, n. 381, nonche' i consorzi di
cui all'art. 8 della predetta legge n. 381 del 1991 che
abbiano la base sociale formata per il cento per cento da
cooperative sociali. Sono fatte salve le previsioni di
maggior favore relative agli organismi di volontariato,
alle organizzazioni non governative e alle cooperative
sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266
del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.
9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose
con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese
e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli
enti di cui all'art. 3, comma 6, lettera e), della legge
25 agosto 1991, n. 287, le cui finalita' assistenziali
siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sono
considerati ONLUS limitatamente all'esercizio delle
attivita' elencate alla lettera a) del comma 1; fatta
eccezione per la prescrizione di cui alla lettera c) del
comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano le
disposizioni anche agevolative del presente decreto, a
condizione che per tali attivita' siano tenute
separatamente le scritture contabili previste all'art.
20-bis del decreto del Presidente delle Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'art. 25,
comma 1.
10. Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti
pubblici, le societa' commerciali diverse da quelle
cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge
30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici,
le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di
lavoro e le associazioni di categoria.».
- Si riporta il testo dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 7
della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle
associazioni di promozione sociale):
«Art. 7 (Registri). - 1. Presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari
sociali e' istituito un registro nazionale al quale possono
iscriversi, ai fini dell'applicazione della presente legge,
le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale
in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, costituite ed
operanti da almeno un anno. Alla tenuta del registro si
provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e
strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.
2. Per associazioni di promozione sociale a carattere
nazionale si intendono quelle che svolgono attivita' in
almeno cinque regioni ed in almeno venti province del
territorio nazionale.
3. L'iscrizione nel registro nazionale delle
associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di
automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi
livelli di organizzazione territoriale e dei circoli
affiliati, mantenendo a tali soggetti i benefici connessi
alla iscrizione nei registri di cui al comma 4.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano istituiscono, rispettivamente, registri su scala
regionale e provinciale, cui possono iscriversi tutte le
associazioni in possesso dei requisiti di cui all'art. 2,
che svolgono attivita', rispettivamente, in ambito
regionale o provinciale.».
Note al comma 1238:
- Si riporta il testo del comma 46 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«46. A decorrere dall'anno 2006, l'ammontare
complessivo delle riassegnazioni di entrate non potra'
superare, per ciascuna amministrazione, l'importo
complessivo delle riassegnazioni effettuate nell'anno 2005
al netto di quelle di cui al successivo periodo. La
limitazione non si applica alle riassegnazioni per le quali
l'iscrizione della spesa non ha impatto sul conto economico
consolidato delle pubbliche amministrazioni, nonche' a
quelle riguardanti l'attuazione di interventi cofinanziati
dall'Unione europea.»
Note al comma 1241:
- Il decreto-legge 5 luglio 2006, n. 224 (Disposizioni
urgenti per la partecipazione italiana alle missioni
internazionali), e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 6 luglio 2006, n. 155.
- La legge 4 agosto 2006, n. 247 (Disposizioni per la
partecipazione italiana alle missioni internazionali), e'
stato pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2006,
n. 186.
- Il decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253 (Disposizioni
concernenti l'intervento di cooperazione allo sviluppo in
Libano e il rafforzamento del contingente militare italiano
nella missione UNIFIL ridefinita dalla citata risoluzione
1701 (2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni
Unite), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
28 agosto 2006, n. 199.
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge
28 agosto 2006, n. 253 (Disposizioni concernenti
l'intervento di cooperazione allo sviluppo in Libano e il
rafforzamento del contingente militare italiano nella
missione UNIFIL ridefinita dalla citata risoluzione 1701
(2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite):
«Art. 5. (Disposizioni in materia penale). - 1. Al
personale militare che partecipa alla missione di cui
all'art. 2 si applicano il codice penale militare di pace e
l'art. 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del
decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.
2. I reati commessi dallo straniero nel territorio in
cui si svolgono gli interventi di cui all'art. 1 e la
missione di cui all'art. 2, a danno dello Stato o di
cittadini italiani partecipanti agli interventi e alla
missione stessi, sono puniti sempre a richiesta del
Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa
per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze
armate.
3. Per i reati di cui al comma 2 e per i reati
attribuiti alla giurisdizione dell'autorita' giudiziaria
ordinaria, commessi nel territorio e per il periodo in cui
si svolgono gli interventi di cui all'art. 1 e la missione
di cui all'art. 2 dal cittadino che partecipa agli
interventi o alla missione stessi, la competenza per
territorio e' attribuita al Tribunale di Roma.».
Note al comma 1242:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 della
legge 11 luglio 1998, n. 224 (Trasmissione radiofonica dei
lavori parlamentari e agevolazioni per l'editoria):
«Art. 1. - 1. Allo scopo di garantire la continuita'
del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute
parlamentari, e confermando lo strumento della convenzione
da stipulare a seguito di gara pubblica, i cui criteri
saranno definiti nel quadro dell'approvazione della riforma
generale del sistema delle comunicazioni, in via
transitoria la convenzione tra il Ministero delle
comunicazioni e il Centro di produzione S.p.a., stipulata
ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre
1994, n. 602, ed approvata con decreto del Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni del 21 novembre 1994, e'
rinnovata con decorrenza 21 novembre 1997 per un ulteriore
triennio, intendendosi rivalutato in legge 11.500.000.000
l'importo di cui al comma 4 dello stesso art. 9. I
contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compreso, per
i redattori, il contratto unico nazionale di lavoro dei
giornalisti, si applicano ai dipendenti del Centro di
produzione S.p.a. fino alla scadenza della convenzione.».
Note al comma 1243:
- Si riporta il testo del comma 341 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«341. Allo scopo di promuovere lo sviluppo della
ricerca avanzata nel campo delle biotecnologie, nell'ambito
degli accordi di cooperazione scientifica e tecnologica
stipulati con gli Stati Uniti d'America, il Presidente del
Consiglio dei Ministri e' autorizzato a costituire una
fondazione secondo le modalita' da esso stabilite con
proprio decreto. Al relativo onere si provvede mediante
riduzione della dotazione del Fondo per le aree
sottoutilizzate, di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, per gli importi di 30 milioni di euro per
l'anno 2006, 60 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008, e
180 milioni di euro per l'anno 2009, in coerenza con il
punto 5.3.6 della delibera CIPE n. 35 del 27 maggio 2005.».
Note al comma 1244:
- Si riporta il testo del comma 18 dell'art. 52 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2002):
«18. Il finanziamento annuale di cui all'art. 27,
comma 10, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n.
488, e successive modificazioni, e' incrementato, a
decorrere dal 2002, di un importo pari a 20 milioni di euro
in ragione di anno. La previsione di cui all'art. 145,
comma 19, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, si estende agli esercizi finanziari 1999 e 2000. Delle
misure di sostegno di cui al presente comma possono
beneficiare, a decorrere dall'anno 2002, anche le emittenti
radiofoniche locali legittimamente esercenti alla data di
entrata in vigore della presente legge, nella misura
complessivamente non superiore ad un decimo dell'ammontare
globale dei contributi stanziati. Per queste ultime
emittenti, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, vengono stabiliti le modalita'
e i criteri di attribuzione ed erogazione.».
- La legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2003).
- La legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2004).
- La legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2005).
- La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2006).
Note al comma 1246:
- Si riporta il testo degli articoli 3, 4, 7 e 8 della
legge 7 agosto 1990, n. 250 (Provvidenze per l'editoria e
riapertura dei termini, a favore delle imprese
radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili
di cui all'art. 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987,
n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'art. 11 della
legge stessa):
«Art. 3. - 1. Per l'anno 1990 alle imprese editrici di
quotidiani o periodici di cui al comma 6 dell'art. 9 della
legge 25 febbraio 1987, n. 67, e alle imprese radiofoniche
di cui al comma 2 dell'art. 11 della medesima legge, sono
concessi ulteriori contributi integrativi pari a quelli
risultanti dai predetti commi degli articoli 9 e 11 della
citata legge n. 67 del 1987, sempre che tutte le entrate
pubblicitarie non raggiungano il 40 per cento dei costi
complessivi dell'esercizio relativo all'anno 1990, compresi
gli ammortamenti risultanti a bilancio.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2002, i contributi di cui
al comma 8 e al comma 11 del presente articolo, il cui
ammontare non puo' comunque superare il 50 per cento dei
costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti
dal bilancio dell'impresa stessa, sono concessi,
limitatamente ad una sola testata, alle imprese editrici di
giornali quotidiani che, con esclusione di quanto previsto
dalle lettere a) e b) per le cooperative editrici
costituite ai sensi e per gli effetti dell'art. 153,
comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possiedano i
seguenti requisiti:
a) siano costituite come cooperative giornalistiche
da almeno tre anni;
b) editino la testata stessa da almeno tre anni;
c) abbiano acquisito, nell'anno di riferimento dei
contributi, entrate pubblicitarie che non superino il 30
per cento dei costi complessivi dell'impresa risultanti dal
bilancio dell'anno medesimo;
d) abbiano adottato con norma statutaria il divieto
di distribuzione degli utili nell'esercizio di riscossione
dei contributi e nei dieci esercizi successivi;
e) la testata edita abbia diffusione formalmente
certificata pari ad almeno il 25 per cento della tiratura
complessiva per le testate nazionali e ad almeno il 40 per
cento per quelle locali. Ai fini del presente articolo, si
intende per diffusione l'insieme delle vendite e degli
abbonamenti e per testata locale quella cui almeno l'80 per
cento della diffusione complessiva e' concentrata in una
sola regione;
f) [le testate nazionali che usufruiscono di
contributi di cui al presente articolo non siano poste in
vendita congiuntamente con altre testate];
g) abbiano sottoposto l'intero bilancio di esercizio
cui si riferiscono i contributi alla certificazione di una
societa' di revisione scelta tra quelle di cui all'elenco
apposito previsto dalla CONSOB;
h) [la testata edita sia posta in vendita a un prezzo
non inferiore alla media dal prezzo base degli altri
quotidiani, senza inserti e supplementi, di cui viene
accertata la tiratura, prendendo a riferimento il primo
giorno di pubblicazione dall'anno di riferimento dei
contributi].
2-bis. I contributi previsti dalla presente legge e in
misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi
complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal
bilancio dell'impresa stessa, sono concessi anche alle
imprese editrici di giornali quotidiani la cui maggioranza
del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti
morali non aventi scopo di lucro che possiedano i requisiti
di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del
presente articolo.
2-ter. I contributi previsti dalla presente legge, con
esclusione di quelli previsti dal comma 11, e in misura,
comunque, non superiore al 50 per cento dei costi
complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal
bilancio dell'impresa stessa, sono concessi alle imprese
editrici, comunque costituite, che editino giornali
quotidiani in lingua francese, ladina, slovena e tedesca
nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia
e Trentino-Alto Adige, a condizione che le imprese
beneficiarie non editino altri giornali quotidiani e
possiedano i requisiti di cui alle
lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del presente
articolo. A decorrere dal 1° gennaio 2002 i contributi di
cui ai commi 8 e 11 e in misura, comunque, non superiore al
50 per cento dei costi complessivi, compresi gli
ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa,
sono concessi ai giornali quotidiani italiani editi e
diffusi all'estero a condizione che le imprese editrici
beneficiarie possiedano i requisiti di cui alle
lettere b), c), d) e g) del comma 2 del presente articolo.
Tali imprese devono allegare alla domanda i bilanci
corredati da una relazione di certificazione da parte di
societa' abilitate secondo la normativa dello Stato in cui
ha sede l'impresa.
2-quater. Le norme previste dal presente articolo per i
quotidiani per quanto attiene ai requisiti e ai contributi
si applicano anche ai periodici editi da cooperative
giornalistiche ivi comprese quelle di cui all'art. 52 della
legge 5 agosto 1981, n. 416, con il limite di 310.000 euro
e di 207.000 euro rispettivamente per il contributo fisso e
per il contributo variabile di cui al comma 10; a tali
periodici non si applica l'aumento previsto dal comma 11.
3. A decorrere dal 1° gennaio 1991, alle imprese
editrici di periodici che risultino esercitate da
cooperative, fondazioni o enti morali, ovvero da societa'
la maggioranza del capitale sociale delle quali sia
detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali che non
abbiano scopo di lucro, sono corrisposte annualmente 0,2
euro per copia stampata fino a 30.000 copie di tiratura
media, indipendentemente dal numero delle testate. Le
imprese di cui al presente comma devono essere costituite
da almeno tre anni ovvero editare testate diffuse da almeno
cinque anni. I contributi di cui al presente comma sono
corrisposti a condizione che le imprese editrici:
a) non abbiano acquisito, nell'anno precedente
introiti pubblicitari superiori complessivamente al 40 per
cento dei costi, compresi gli ammortamenti, dell'impresa
per l'anno medesimo, risultanti dal bilancio;
b) editino periodici a contenuto prevalentemente
informativo;
c) abbiano pubblicato nei due anni antecedenti
l'entrata in vigore della presente legge e nell'anno di
riferimento dei contributi, non meno di 45 numeri ogni anno
per ciascuna testata per i plurisettimanali e settimanali,
18 per i quindicinali e 9 per i mensili.
3-bis. Qualora le societa' di cui al comma 3 siano
costituite da persone fisiche e giuridiche, ciascuna delle
quali possieda quote di capitale inferiori al 3 per cento,
e' sufficiente che la cooperativa, fondazione o ente morale
detenga la maggioranza relativa del capitale sociale.
4. La commissione di cui all'art. 54 della legge
5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'art. 11 della
legge 30 aprile 1983, n. 137, esprime parere
sull'accertamento della tiratura e sull'accertamento dei
requisiti di ammissione ai contributi disposti dal comma 3.
5. Le imprese editrici in possesso dei requisiti di cui
ai commi 2 e 3 devono trasmettere alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e
l'editoria, lo statuto della societa' che escluda
esplicitamente la distribuzione degli utili fino allo
scioglimento della societa' stessa. Le disposizioni di cui
all'art. 2 della presente legge si applicano anche alle
imprese editrici di giornali quotidiani e periodici che
gia' abbiano presentato domanda per accedere ai contributi
di cui agli articoli 9 e 10 della citata legge n. 67 del
1987. Non possono percepire i contributi di cui al comma 8
le imprese editrici che siano collegate con imprese
editrici di altri giornali quotidiani o periodici ovvero
con imprese che raccolgono pubblicita' per la testata
stessa o per altri giornali quotidiani o periodici. Non
possono percepire i suddetti contributi le imprese
editoriali collegate con altre imprese titolari di rapporti
contrattuali con l'impresa editoriale stessa, il cui
importo ecceda il 10 per cento dei costi complessivi
dell'impresa editrice, compresi gli ammortamenti, ovvero
nel caso in cui tra i soci e gli amministratori
dell'impresa editoriale figurino persone fisiche nella
medesima condizione contrattuale.
6. Ove nei dieci anni dalla riscossione dell'ultimo
contributo la societa' proceda ad operazioni di riduzione
del capitale per esuberanza, ovvero la societa' deliberi la
fusione o comunque operi il conferimento di azienda in
societa' il cui statuto non contempli l'esclusione di cui
al comma 5, la societa' dovra' versare in conto entrate al
Ministero del tesoro una somma pari ai contributi disposti,
aumentati degli interessi calcolati al tasso doppio del
tasso di riferimento di cui all'art. 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e
successive modificazioni, a partire dalla data di ogni
riscossione, e capitalizzati annualmente; ove nello stesso
periodo la societa' sia posta in liquidazione, dovra'
versare in conto entrate al Ministero del tesoro una somma
parimenti calcolata nei limiti del risultato netto della
liquidazione, prima di qualunque distribuzione od
assegnazione. Una somma parimenti calcolata dovra' essere
versata dalla societa' quando, nei dieci anni dalla
riscossione dell'ultimo contributo, dai bilanci annuali o
da altra documentazione idonea, risulti violata
l'esclusione della distribuzione degli utili.
7. I contributi di cui al comma 8 sono corrisposti a
condizione che gli introiti pubblicitari di ciascuna
impresa editoriale, acquisiti nell'anno precedente, non
superino il 40 per cento dei costi complessivi dell'impresa
risultanti dal bilancio per l'anno medesimo, compresi gli
ammortamenti. Se le entrate pubblicitarie sono comprese tra
il 35 per cento ed il 40 per cento dei costi, i contributi
di cui al comma 8, lettera b), sono ridotti del 50 per
cento.
8. I contributi alle imprese editrici di cui al comma 2
sono determinati nella seguente misura:
a) un contributo fisso annuo di importo pari al 30
per cento dei costi risultanti dal bilancio, inclusi gli
ammortamenti, e comunque non superiore a lire 2 miliardi
per ciascuna impresa;
b) contributi variabili nelle seguenti misure:
1) lire 500 milioni all'anno da 10.000 a 30.000
copie di tiratura media giornaliera e lire 300 milioni
all'anno, ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera,
dalle 30.000 alle 150.000 copie;
2) lire 200 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di
tiratura media giornaliera, oltre le 150.000 copie e fino
alle 250.000 copie;
3) lire 100 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di
tiratura media giornaliera, oltre le 250.000 copie.
9. L'ammontare totale dei contributi previsti dal
comma 8 non puo' comunque superare il 60 per cento dei
costi risultanti dal bilancio, dei costi come determinati
dal medesimo comma 8.
10. Fatta salva l'applicazione a regime della normativa
in vigore al 31 dicembre 1997 a favore delle imprese
editrici di quotidiani o periodici a quella data organi di
movimenti politici i quali organi siano in possesso dei
requisiti per l'accesso ai contributi previsti, nonche' a
favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici
pubblicati per la prima volta in data successiva al
31 dicembre 1997 e fino al 30 giugno 1998 quali organi di
partiti o movimenti ammessi al finanziamento pubblico, a
decorrere dal 1° gennaio 1998 alle imprese editrici di
quotidiani o periodici che, oltre che attraverso esplicita
menzione riportata in testata, risultino essere organi o
giornali di forze politiche che abbiano il proprio gruppo
parlamentare in una delle Camere o nel Parlamento europeo
avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento
italiano, nell'anno di riferimento dei contributi nei
limiti delle disponibilita' dello stanziamento di bilancio,
e' corrisposto:
a) un contributo fisso annuo di importo pari al 40
per cento dei costi risultanti dal bilancio, inclusi gli
ammortamenti, e comunque non superiore a lire 2 miliardi e
500 milioni per i quotidiani e lire 600 milioni per i
periodici;
b) un contributo variabile, calcolato secondo i
parametri previsti dal comma 8, per i quotidiani, ridotto
ad un sesto, un dodicesimo od un ventiquattresimo
rispettivamente per i periodici settimanali, quindicinali o
mensili; per i suddetti periodici viene comunque
corrisposto un contributo fisso di lire 400 milioni nel
caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie.
11. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate
pubblicitarie siano inferiori al 30 per cento dei costi
d'esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, sono
concessi, per ogni esercizio, ulteriori contributi
integrativi pari al 50 per cento di quanto determinato
dalle lettere a) e b) del comma 10.
11-bis. [Ai fini dell'applicazione dei commi 10 e 11,
il requisito della rappresentanza parlamentare della forza
politica, la cui impresa editrice dell'organo o giornale
aspiri alla concessione dei contributi di cui ai predetti
commi, e' soddisfatto, in assenza di specifico collegamento
elettorale, anche da una dichiarazione di appartenenza e
rappresentanza di tale forza politica da parte dei
parlamentari interessati, certificata dalla Camera di cui
sono componenti].
11-ter. A decorrere dall'anno 1991 sono abrogati gli
ultimi due periodi del comma 5. Dal medesimo anno i
contributi previsti dal comma 2 sono concessi a condizione
che non fruiscono dei contributi previsti dal predetto
comma imprese collegate con l'impresa richiedente, o
controllate da essa, o che la controllano, o che siano
controllate dalle stesse imprese, o dagli stessi soggetti
che la controllano.
12. La somma dei contributi previsti dai commi 10 e 11
non puo' comunque superare il 70 per cento dei costi, come
determinati dai medesimi commi 10 e 11.
13. I contributi di cui ai commi 10 e 11 e di cui
all'art. 4 sono concessi a condizione che le imprese non
fruiscano, ne' direttamente ne' indirettamente, di quelli
di cui ai commi 2, 5, 6, 7 e 8, ed a condizione che i
contributi di cui ai commi stessi non siano percepiti da
imprese da esse controllate o che le controllano ovvero che
siano controllate dalle stesse imprese o dagli stessi
soggetti che le controllano.
14. I contributi di cui ai commi 10 e 11 e di cui
all'art. 4 sono corrisposti alternativamente per un
quotidiano o un periodico o una impresa radiofonica,
qualora siano espressione dello stesso partito politico.
15. Le imprese editrici di cui al presente articolo, ad
eccezione di quelle previste dal comma 3, sono comunque
soggette agli obblighi di cui al quinto comma dell'art. 7,
legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'art. 4,
legge 30 aprile 1983, n. 137, a prescindere dall'ammontare
dei ricavi delle vendite. Sono soggette agli obblighi
medesimi, a prescindere dall'ammontare dei ricavati delle
vendite, anche le imprese di cui al comma 2 dell'art. 11,
legge 25 febbraio 1987, n. 67.
15-bis. A decorrere dall'anno 1998 entro il 31 marzo di
ogni anno e purche' sia stata inoltrata domanda valida ai
sensi delle vigenti disposizioni, e' corrisposto un importo
pari al 50 per cento dei contributi di cui ai commi 2, 8,
10 e 11 spettanti per l'anno precedente. La liquidazione
del contributo residuo verra' effettuata entro tre mesi
dalla presentazione del bilancio dell'impresa editoriale e
della necessaria certificazione nonche' della
documentazione richiesta all'editore dalle norme vigenti.
La certificazione, eseguita a cura di una societa' di
revisione, e' limitata alla verifica ed al riscontro dei
soli costi a cui si fa riferimento per il conteggio del
contributo complessivo relativo ad ogni esercizio.».
«Art. 4. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, viene
corrisposto, a cura del Dipartimento dell'informazione e
dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
un contributo annuo pari al 70 per cento della media dei
costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi,
inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 4
miliardi, alle imprese radiofoniche che risultino essere
organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo
del Parlamento e che:
a) abbiano registrato la testata giornalistica
trasmessa presso il competente tribunale;
b) trasmettano quotidianamente propri programmi
informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici,
sociali, sindacali o culturali per non meno del 50 per
cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le
ore 20;
c) non siano editori o controllino, direttamente o
indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6
dell'art. 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.
2. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate
pubblicitarie siano inferiori al 25 per cento dei costi di
esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, e' concesso
un ulteriore contributo integrativo pari al 50 per cento
del contributo di cui al comma 1. La somma di tutti i
contributi non puo' comunque superare l'80 per cento dei
costi come determinati al medesimo comma 1.
3. Le imprese di cui al comma 1 hanno diritto alle
riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della legge
5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni,
applicate con le stesse modalita' anche ai consumi di
energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento
ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi
compresi i sistemi via satellite, nonche' alle agevolazioni
di credito di cui all'art. 20 della legge 25 febbraio 1987,
n. 67, ed al rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1
dell'art. 11 della medesima legge n. 67 del 1987.
4. I metodi e le procedure per l'accertamento del
possesso dei requisiti per l'accesso alle provvidenze di
cui al presente articolo, nonche' per la verifica periodica
della loro persistenza, sono disciplinati dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n.
410, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del
7 ottobre 1987.».
«Art. 7. - 1... ».
«Art. 8. - 1. Le imprese di radiodiffusione sonora a
carattere locale che abbiano registrato la testata
radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente
tribunale, trasmettano quotidianamente propri programmi
informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici,
sociali, sindacali o letterari, per non meno del 15 per
cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le
ore 20, hanno diritto a decorrere dal 1° gennaio 2007:
a) alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della
legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni,
applicate con le stesse modalita' anche ai consumi di
energia elettrica;
b) al rimborso del 60 per cento delle spese per
l'abbonamento ai servizi di due agenzie di informazione a
diffusione nazionale o regionale.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 23 della
legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema
radiotelevisivo pubblico e privato):
«3. Ai concessionari per la radiodiffusione televisiva
in ambito locale, ovvero ai soggetti autorizzati per la
radiodiffusione televisiva locale di cui all'art. 32, che
abbiano registrato la testata televisiva presso il
competente tribunale e che trasmettano quotidianamente,
nelle ore comprese tra le 07,00 e le 23,00 per almeno
un'ora, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti
politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o
culturali, si applicano i benefici di cui al comma 1
dell'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, cosi'
come modificato dall'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n.
250, nonche' quelli di cui agli articoli 28, 29 e 30 della
legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed
integrazioni.».
- Si riporta il testo del comma 13 dell'art. 7 della
legge 3 maggio 2004, n. 112 (Norme di principio in materia
di assetto del sistema radiotelevisivo e della
RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al
Governo per l'emanazione del testo unico della
radiotelevisione):
«13. L'accesso alle provvidenze di cui all'art. 11
della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive
modificazioni, agli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto
1990, n. 250, e all'art. 7 del decreto-legge 27 agosto
1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 ottobre 1993, n. 422, e' altresi' previsto anche per i
canali tematici autorizzati alla diffusione via satellite,
con esclusione di quelli ad accesso condizionato, come
definiti dall'art. 1, lettera c), del regolamento
concernente la promozione della distribuzione e della
produzione di opere europee, di cui alla Del.Aut.gar.com.
16 marzo 1999, n. 9/1999, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1999, che si impegnano a
trasmettere programmi di informazione alle condizioni
previste dall'art. 7 del citato decreto-legge n. 323 del
1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 422 del
1993.».
- Si riporta il testo del comma 454 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«454. A decorrere dai contributi relativi all'anno
2005, non e' piu' corrisposta l'anticipazione di cui
all'art. 3, comma 15-bis, della legge 7 agosto 1990, n.
250. I contributi sono comunque erogati in un'unica
soluzione entro l'anno successivo a quello di
riferimento.».
Note al comma 1247:
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 7 agosto
1990, n. 250 (Provvidenze per l'editoria e riapertura dei
termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la
dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'art. 9,
comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso
ai benefici di cui all'art. 11 della legge stessa):
«Art. 4. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, viene
corrisposto, a cura del Dipartimento dell'informazione e
dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
un contributo annuo pari al 70 per cento della media dei
costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi,
inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 4
miliardi, alle imprese radiofoniche che risultino essere
organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo
del Parlamento e che:
a) abbiano registrato la testata giornalistica
trasmessa presso il competente tribunale;
b) trasmettano quotidianamente propri programmi
informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici,
sociali, sindacali o culturali per non meno del 50 per
cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le
ore 20;
c) non siano editori o controllino, direttamente o
indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6
dell'art. 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.
2. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate
pubblicitarie siano inferiori al 25 per cento dei costi di
esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, e' concesso
un ulteriore contributo integrativo pari al 50 per cento
del contributo di cui al comma 1. La somma di tutti i
contributi non puo' comunque superare l'80 per cento dei
costi come determinati al medesimo comma 1.
3. Le imprese di cui al comma 1 hanno diritto alle
riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della legge
5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni,
applicate con le stesse modalita' anche ai consumi di
energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento
ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi
compresi i sistemi via satellite, nonche' alle agevolazioni
di credito di cui all'art. 20 della legge 25 febbraio 1987,
n. 67, ed al rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1
dell'art. 11 della medesima legge n. 67 del 1987.
4. I metodi e le procedure per l'accertamento del
possesso dei requisiti per l'accesso alle provvidenze di
cui al presente articolo, nonche' per la verifica periodica
della loro persistenza, sono disciplinati dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n.
410, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del
7 ottobre 1987.».
- Per l'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, si
vedano le note al comma 1246.
- Si riporta il testo del comma 13 dell'art. 7 della
legge 3 maggio 2004, n. 112 (Norme di principio in materia
di assetto del sistema radiotelevisivo e della
RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al
Governo per l'emanazione del testo unico della
radiotelevisione):
«13. L'accesso alle provvidenze di cui all'art. 11
della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive
modificazioni, agli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto
1990, n. 250, e all'art. 7 del decreto-legge 27 agosto
1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 ottobre 1993, n. 422, e' altresi' previsto anche per i
canali tematici autorizzati alla diffusione via satellite,
con esclusione di quelli ad accesso condizionato, come
definiti dall'art. 1, lettera c), del regolamento
concernente la promozione della distribuzione e della
produzione di opere europee, di cui alla Del.Aut.gar.com.
16 marzo 1999, n. 9/1999, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1999, che si impegnano a
trasmettere programmi di informazione alle condizioni
previste dall'art. 7 del citato decreto-legge n. 323 del
1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 422 del
1993.».
Nota al comma 1248:
- Si riporta il testo degli articoli 19 e 20 della
legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di
diffusione radiofonica e televisiva):
«Art. 19. La societa' concessionaria, oltre che alla
gestione dei servizi in concessione, e' tenuta alle
seguenti prestazioni:
a) a sistemare, secondo piani tecnici approvati dal
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, le reti
trasmittenti televisive nelle zone di confine bilingui, per
renderle idonee a ritrasmettere programmi di organismi
esteri confinanti; ad attuare la ristrutturazione ed
assumere la gestione degli impianti di terzi eventualmente
ad essa affidati, esistenti in dette zone alla data di
entrata in vigore della presente legge;
b) a predisporre annualmente, sulla base delle
direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
sentita la Commissione parlamentare per l'indennizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,
programmi televisivi e radiofonici destinati a stazioni
radiofoniche e televisive di altri Paesi per la diffusione
e la conoscenza della lingua e della cultura italiana nel
mondo e ad effettuare, sentita la stessa Commissione
parlamentare, trasmissioni radiofoniche speciali;
c) ad effettuare trasmissioni radiofoniche e
televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia di
Bolzano, in lingua francese per la regione autonoma Valle
d'Aosta ed in lingua slovena per la regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia.».
«Art. 20. I corrispettivi dovuti alla societa' per gli
adempimenti di cui al precedente articolo sono stabiliti
come segue.
Per quanto previsto al punto a) si provvede mediante
separate pattuizioni da effettuarsi d'intesa con i
rappresentanti degli enti locali delle zone di confine
interessate.
Per quanto previsto al punto b), i programmi televisivi
e radiofonici destinati a stazioni radiofoniche e
televisive di altri Paesi sono regolati mediante
convenzioni aggiuntive da stipularsi con le competenti
amministrazioni dello Stato entro novanta giorni dalla
stipula della convenzione di cui al successivo art. 46.
Per gli adempimenti di cui al punto c), le trasmissioni
in lingua tedesca per la provincia di Bolzano sono regolate
mediante convenzione aggiuntiva da stipularsi con le
competenti amministrazioni dello Stato entro lo stesso
termine di cui al precedente comma, mentre le trasmissioni
in lingua slovena da radio Trieste sono regolate secondo le
modalita' previste dalla legge 14 aprile 1956, n. 308.
L'ammontare dei rimborsi della spesa per le
trasmissioni in lingua tedesca effettuate dalla sede di
Bolzano, nel periodo 7 febbraio 1966-31 dicembre 1972, e'
forfettariamente stabilito in lire 6.710 milioni oltre
all'imposta sul valore aggiunto.
La misura del rimborso forfettario annuo, previsto per
le trasmissioni radiofoniche da radio Trieste dalla legge
14 aprile 1956, n. 308, in considerazione dell'intervenuto
aumento del numero di trasmissioni con l'inclusione nei
programmi de «l'Ora della Venezia Giulia», viene elevata a
lire 250 milioni l'anno oltre all'imposta sul valore
aggiunto, a partire dal 1968 e puo' essere soggetta a
revisione triennale su richiesta di ciascuna parte
contraente a far tempo dal 1° gennaio 1977.
L'ammontare dei rimborsi della spesa sostenuta per le
trasmissioni in lingua francese per la regione autonoma
Valle d'Aosta e per le trasmissioni televisive in lingua
slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e'
regolato con apposite convenzioni con le competenti
amministrazioni dello Stato.
La somma di 8.300 milioni, iscritta al capitolo 2554
dello stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro dell'anno finanziario 1973 e di cui al capitolo
aggiunto 7480 dell'anno finanziario 1974, resta destinata
ed impegnata per la liquidazione degli oneri di cui al
precedente quinto comma nonche' a quello di cui al sesto
comma per il periodo 1968-1972. All'onere derivante
dall'applicazione dello stesso sesto comma per il periodo
successivo al 1972, si provvede a carico dello stanziamento
del capitolo 2549 dello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974 e
corrispondenti capitoli degli anni successivi.
Ai nuovi o maggiori oneri derivanti dalle altre
convenzioni da stipulare ai sensi dei precedenti commi, si
provvede con utilizzo dei proventi del canone dovuto dalla
concessionaria allo Stato e da determinare, ai sensi del
precedente art. 16 con la convenzione di cui al successivo
art. 46. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Per i servizi speciali radiotelevisivi, non compresi
fra quelli suindicati, le amministrazioni dello Stato
richiedenti concordano, attraverso apposite convenzioni,
con la societa' concessionaria le modalita' delle
prestazioni e l'entita' dei relativi rimborsi, sentito il
parere obbligatorio della Commissione parlamentare.».
Note al comma 1249:
- Si riporta il testo dell'art. 26 della legge
10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della
concorrenza e del mercato):
«Art. 26 (Pubblicita' delle decisioni). - 1. Le
decisioni di cui agli articoli 15, 16, 18, 19 e 25 sono
pubblicate entro venti giorni in un apposito bollettino, a
cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nello
stesso bollettino sono pubblicate, ove l'Autorita' lo
ritenga opportuno, le conclusioni delle indagini di cui
all'art. 12, comma 2.»
- Si riporta il testo del comma 26 dell'art. 2 della
legge 14 ottobre 1995, n. 481 (Norme per la concorrenza e
la regolazione dei servizi di pubblica utilita'.
Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di
pubblica utilita):
«26. La pubblicita' di atti e procedimenti delle
Autorita' e' assicurata anche attraverso un apposito
bollettino pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri.»
- Si riporta il testo del comma 21 dell'art. 1 della
legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi
delle telecomunicazioni e radiotelevisivo):
«21. All'Autorita' si applicano le disposizioni di cui
all'art. 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, non
derogate dalle disposizioni della presente legge. Le
disposizioni del comma 9, limitatamente alla deroga alle
norme sulla contabilita' generale dello Stato, nonche' dei
commi 16 e 19 del presente articolo si applicano anche alle
altre Autorita' istituite dalla legge 14 novembre 1995, n.
481, senza oneri a carico dello Stato.»
Note al comma 1250:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 19 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti
per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'
interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale):
«Art. 19 (Fondi per le politiche della famiglia, per le
politiche giovanili e per le politiche relative ai diritti
e alle pari opportunita). - 1. Al fine di promuovere e
realizzare interventi per la tutela della famiglia, in
tutte le sue componenti e le sue problematiche
generazionali, nonche' per supportare l'Osservatorio
nazionale sulla famiglia, presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo denominato
«Fondo per le politiche della famiglia», al quale e'
assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e
di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.»
- Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 8 marzo
2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternita'
e della paternita', per il diritto alla cura e alla
formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta):
«Art. 9. (Misure a sostegno della flessibilita' di
orario). - 1. Al fine di promuovere e incentivare forme di
articolazione della prestazione lavorativa volte a
conciliare tempo di vita e di lavoro, nell'ambito del Fondo
per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e'
destinata una quota fino a lire 40 miliardi annue a
decorrere dall'anno 2000, al fine di erogare contributi, di
cui almeno il 50 per cento destinato ad imprese fino a
cinquanta dipendenti, in favore di aziende che applichino
accordi contrattuali che prevedono azioni positive per la
flessibilita', ed in particolare:
a) progetti articolati per consentire alla
lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno
dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in
affidamento o in adozione un minore, di usufruire di
particolari forme di flessibilita' degli orari e
dell'organizzazione del lavoro, tra cui part time
reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario
flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore,
flessibilita' sui turni, orario concentrato, con priorita'
per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di
eta' o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di
adozione;
b) programmi di formazione per il reinserimento dei
lavoratori dopo il periodo di congedo;
c) progetti che consentano la sostituzione del
titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che benefici
del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi
parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la
solidarieta' sociale e per le pari opportunita', sono
definiti i criteri e le modalita' per la concessione dei
contributi di cui al comma 1.».
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 3 agosto
1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della
prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in
danno di minori, quali nuove forme di riduzione in
schiavitu):
«Art. 17 (Attivita' di coordinamento). - 1. Sono
attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
fatte salve le disposizioni della legge 28 agosto 1997, n.
285, le funzioni di coordinamento delle attivita' svolte da
tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla
prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei
minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso sessuale.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta ogni anno
al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta ai sensi
del comma 3.
1-bis. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunita'
l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della
pornografia minorile con il compito di acquisire e
monitorare i dati e le informazioni relativi alle
attivita', svolte da tutte le pubbliche amministrazioni,
per la prevenzione e la repressione della pedofilia. A tale
fine e' autorizzata l'istituzione presso l'Osservatorio di
una banca dati per raccogliere, con l'apporto dei dati
forniti dalle amministrazioni, tutte le informazioni utili
per il monitoraggio del fenomeno. Con decreto del Ministro
per le pari opportunita' sono definite la composizione e le
modalita' di funzionamento dell'Osservatorio nonche' le
modalita' di attuazione e di organizzazione della banca
dati, anche per quanto attiene all'adozione dei dispositivi
necessari per la sicurezza e la riservatezza dei dati.
Resta ferma la disciplina delle assunzioni di cui ai
commi da 95 a 103 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311. Per l'istituzione e l'avvio delle attivita'
dell'Osservatorio e della banca dati di cui al presente
comma e' autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno
2006 e di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come rideterminata
dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2005, n.
266. A decorrere dall'anno 2009, si provvede ai sensi
dell'art. 11-ter, comma 1, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato; ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Le multe irrogate, le somme di denaro confiscate e
quelle derivanti dalla vendita dei beni confiscati ai sensi
della presente legge sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate su un apposito fondo da
iscrivere nello stato di previsione della Presidenza del
Consiglio dei ministri e destinate, nella misura di due
terzi, a finanziare specifici programmi di prevenzione,
assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori degli
anni diciotto vittime dei delitti di cui agli
articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies del
codice penale, introdotti dagli articoli 2, comma 1, 3, 4 e
5 della presente legge. La parte residua del fondo e'
destinata, nei limiti delle risorse effettivamente
disponibili, al recupero di coloro che, riconosciuti
responsabili dei delitti previsti dagli articoli 600-bis,
secondo comma, 600-ter, terzo comma, e 600-quater del
codice penale, anche se relativi al materiale pornografico
di cui all'art. 600-quater.1 dello stesso codice, facciano
apposita richiesta. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1,
la Presidenza del Consiglio dei Ministri:
a) acquisisce dati e informazioni, a livello
nazionale ed internazionale, sull'attivita' svolta per la
prevenzione e la repressione e sulle strategie di contrasto
programmate o realizzate da altri Stati;
b) promuove, in collaborazione con i Ministeri della
pubblica istruzione, della sanita', dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, di grazia e
giustizia e degli affari esteri, studi e ricerche relativi
agli aspetti sociali, sanitari e giudiziari dei fenomeni di
sfruttamento sessuale dei minori;
c) partecipa, d'intesa con il Ministero degli affari
esteri, agli organismi comunitari e internazionali aventi
compiti di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale.
4. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi 1
e 3 e' autorizzata la spesa di lire cento milioni annue. Al
relativo onere si fa fronte mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo
utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del
Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
5. Il Ministro dell'interno, in virtu' dell'accordo
adottato dai Ministri di giustizia europei in data
27 settembre 1996, volto ad estendere la competenza di
EUROPOL anche ai reati di sfruttamento sessuale di minori,
istituisce, presso la squadra mobile di ogni questura, una
unita' specializzata di polizia giudiziaria, avente il
compito di condurre le indagini sul territorio nella
materia regolata dalla presente legge.
6. Il Ministero dell'interno istituisce altresi' presso
la sede centrale della questura un nucleo di polizia
giudiziaria avente il compito di raccogliere tutte le
informazioni relative alle indagini nella materia regolata
dalla presente legge e di coordinarle con le sezioni
analoghe esistenti negli altri Paesi europei.
7. L'unita' specializzata ed il nucleo di polizia
giudiziaria sono istituiti nei limiti delle strutture, dei
mezzi e delle vigenti dotazioni organiche, nonche' degli
stanziamenti iscritti nello stato di previsione del
Ministero dell'interno.».
- La legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della
Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio
nazionale per l'infanzia), e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302.
Note al comma 1251:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.»
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 8 della
legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3):
«6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non
possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.».
Note al comma 1253:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.»
Note al comma 1254:
- La legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il
sostegno della maternita' e della paternita', per il
diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento
dei tempi delle citta), e' stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 13 marzo 2000, n. 60.
Note al comma 1257:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 7 della
legge 3 dicembre 1999, n. 493 (Norme per la tutela della
salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione
contro gli infortuni domestici), cosi come modificato dalla
presente legge:
«4. L'assicurazione comprende i casi di infortunio
avvenuti nell'ambito domestico in occasione ed a causa
dello svolgimento delle attivita' di cui all'art. 6,
comma 2, lettera a), e dai quali sia derivata una
inabilita' permanente al lavoro non inferiore al 27 per
cento. Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni
verificatisi al di fuori del territorio nazionale.».
Note al comma 1258:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 28 agosto
1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e
di opportunita' per l'infanzia e l'adolescenza):
«Art. 1 (Fondo nazionale per l'infanzia e
l'adolescenza). - 1. E' istituito, presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, il Fondo nazionale per l'infanzia e
l'adolescenza finalizzato alla realizzazione di interventi
a livello nazionale, regionale e locale per favorire la
promozione dei diritti, la qualita' della vita, lo
sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione
dell'infanzia e dell'adolescenza, privilegiando l'ambiente
ad esse piu' confacente ovvero la famiglia naturale,
adottiva o affidataria, in attuazione dei principi della
Convenzione sui diritti del fanciullo resa esecutiva ai
sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e degli
articoli 1 e 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2. Il Fondo e' ripartito tra le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. Una quota pari al 30 per
cento delle risorse del Fondo e' riservata al,
finanziamento di interventi da realizzare nei comuni di
Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma,
Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania,
Palermo e Cagliari. La ripartizione del Fondo e della quota
riservata avviene, per il 50 per cento, sulla base
dell'ultima rilevazione della popolazione minorile
effettuata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e
per il 50 per cento secondo i seguenti criteri:
a) carenza di strutture per la prima infanzia secondo
le indicazioni del Centro nazionale di documentazione e di
analisi per l'infanzia della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
b) numero di minori presenti in presidi residenziali
socio-assistenziali in base all'ultima rilevazione
dell'ISTAT;
c) percentuale di dispersione scolastica nella scuola
dell'obbligo come accertata dal Ministero della pubblica
istruzione;
d) percentuale di famiglie con figli minori che
vivono al di sotto della soglia di poverta' cosi' come
stimata dall'ISTAT;
e) incidenza percentuale del coinvolgimento di minori
in attivita' criminose come accertata dalla Direzione
generale dei servizi civili del Ministero dell'interno,
nonche' dall'Ufficio centrale per la giustizia minorile del
Ministero di grazia e giustizia.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministro per la
solidarieta' sociale, con proprio decreto emanato di
concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, di grazia
e giustizia e con il Ministro per le pari opportunita',
sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano nonche' le Commissioni parlamentari competenti,
provvede alla ripartizione delle quote del Fondo tra le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di
quelle riservate ai comuni, ai sensi del comma 2.
4. Per il finanziamento del Fondo e' autorizzata la
spesa di lire 117 miliardi per l'anno 1997 e di lire 312
miliardi a decorrere dall'anno 1998.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 11 della
legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio):
«3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
competenza, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni
contabili pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e
degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla
determinazione del quantum della prestazione, afferenti
imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in
vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui
essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte
conseguenti all'andamento dell'inflazione;
c) la determinazione, in apposita tabella, per le
leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle
quote destinate a gravare su ciascuno degli anni
considerati;
d) la determinazione, in apposita tabella, della
quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui
quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
e) la determinazione, in apposita tabella, delle
riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella,
per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per
le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno
stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
tra le spese in conto capitale;
g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art.
11-bis e le corrispondenti tabelle;
h) l'importo complessivo massimo destinato, in
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al
rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma
dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle
modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente da pubbliche amministrazioni non
compreso nel regime contrattuale;
i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate
alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o
riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si
caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento
dei saldi di cui alla lettera a);
i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o
riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato
direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con
esclusione di interventi di carattere localistico o
microsettoriale;
i-quater) norme recanti misure correttive degli
effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11-ter,
comma 7.».
Note al comma 1259:
- Si riporta il testo dell'art. 119 della Costituzione
della Repubblica italiana:
«Art. 119 (I Comuni, le Province, le Citta'
metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di
entrata e di spesa). - I Comuni, le Province, le Citta'
metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome.
Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in
armonia con la Costituzione e secondo i principi di
coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di
tributi erariali riferibile al loro territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo,
senza vincoli di destinazione, per i territori con minore
capacita' fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai
commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle
Citta' metropolitane e alle Regioni di finanziare
integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la
solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici
e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti
della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse
aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di
determinati Comuni, Province, Citta' metropolitane e
Regioni.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le
Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i
principi generali determinati dalla legge dello Stato.
Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare
spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato
sui prestiti dagli stessi contratti.».
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 8 della
legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla legge Costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3):
«6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non
possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.»
Nota al comma 1261:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 19 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti
per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'
interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale):
«3. Al fine di promuovere le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunita', presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo denominato
«Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunita», al quale e' assegnata la somma di 3 milioni
di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a
decorrere dall'anno 2007.»
Nota al comma 1263:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 9 gennaio
2006, n. 7 (Disposizioni concernenti la prevenzione e il
divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile):
«Art. 2 (Attivita' di promozione e coordinamento). - 1.
La Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per
le pari opportunita' promuove e sostiene, nell'ambito degli
ordinari stanziamenti di bilancio, il coordinamento delle
attivita' svolte dai Ministeri competenti dirette alla
prevenzione, all'assistenza alle vittime e all'eliminazione
delle pratiche di mutilazione genitale femminile.
2. Ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui al
comma 1, la Presidenza del Consiglio dei
ministri-Dipartimento per le pari opportunita' acquisisce
dati e informazioni, a livello nazionale e internazionale,
sull'attivita' svolta per la prevenzione e la repressione e
sulle strategie di contrasto programmate o realizzate da
altri Stati.»
Nota al comma 1265:
- Per l'art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997,
si vedano le note al comma 1251.
Nota al comma 1266:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 42 del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (testo unico
delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternita' e della paternita', a norma
dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), cosi come
modificato dalla presente legge:
«5. La lavoratrice madre o, in alternativa, il
lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei
fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in
situazione di gravita' di cui all'art. 3, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'art.
4, comma 1, della legge medesima e che abbiano titolo a
fruire dei benefici di cui all'art. 33, comma 1, del
presente testo unico e all'art. 33, commi 2 e 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza del figlio,
hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2
dell'art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta
giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il
richiedente ha diritto a percepire un'indennita'
corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo
medesimo e' coperto da contribuzione figurativa;
l'indennita' e la contribuzione figurativa spettano fino a
un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per
il congedo di durata annuale. Detto importo e' rivalutato
annualmente, a decorrere dall'anno 2002, sulla base della
variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati. L'indennita' e' corrisposta
dal datore di lavoro secondo le modalita' previste per la
corresponsione dei trattamenti economici di maternita'. I
datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva,
detraggono l'importo dell'indennita' dall'ammontare dei
contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale
competente. Peri dipendenti dei predetti datori di lavoro
privati, compresi quelli per i quali non e' prevista
l'assicurazione per le prestazioni di maternita',
l'indennita' di cui al presente comma e' corrisposta con le
modalita' di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre
1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 febbraio 1980, n. 33. Il congedo fruito ai sensi del
presente comma alternativamente da entrambi i genitori non
puo' superare la durata complessiva di due anni; durante il
periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire
dei benefici di cui all'art. 33, comma 1, del presente
testo unico e all'art. 33, commi 2 e 3, della legge
5 febbraio 1992, n. 104, fatte salve le disposizioni di cui
ai commi 5 e 6 del medesimo articolo. I soggetti che
usufruiscono dei permessi di cui al presente comma per un
periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto
ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al
numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero
maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza
riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa»
Nota al comma 1269:
- Si riporta il testo del comma 429 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006), cosi come modificato dalla
presente legge:
«429. Per lo svolgimento delle attivita' istituzionali
della Fondazione di cui all'art. 1, comma 160, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, e' assegnato un contributo di 3
milioni di euro per l'anno 2006 e di 750.000 euro per
ciascuno degli anni 2007 e 2008. A tal fine e'
corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di
cui all'art. 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n.
328. Le risorse pari a 2,25 milioni di euro per gli anni
2007 e 2008 confluiscono nel Fondo nazionale per le
politiche sociali di cui all'art. 20, comma 8, della legge
8 novembre 2000, n. 328».
Nota al comma 1270:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 3 agosto
2004, n. 206 (Nuove norme in favore delle vittime del
terrorismo e delle stragi di tale matrice), cosi some
modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - 1. Le disposizioni della presente legge si
applicano a tutte le vittime degli atti di terrorismo e
delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio
nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini
italiani, nonche' ai loro familiari superstiti.
1-bis. Le disposizioni della presente legge si
applicano inoltre ai familiari delle vittime del disastro
aereo di Ustica del 1980 nonche' ai familiari delle vittime
e ai superstiti della cosiddetta «banda della Uno bianca».
Ai beneficiari vanno compensate le somme gia' percepite
2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente
legge si applicano le disposizioni contenute nella legge
20 ottobre 1990, n. 302, nella legge 23 novembre 1998, n.
407, e successive modificazioni, nonche' l'art. 82 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, ad eccezione del comma 6.».
Nota al comma 1276:
- Si riporta il testo del comma 343 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«343. Per indennizzare i risparmiatori che, investendo
sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi
finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non
altrimenti risarcito, e' costituito, a decorrere dall'anno
2006, un apposito fondo nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze. Il fondo e'
alimentato con le risorse di cui al comma 345, previo loro
versamento al bilancio dello Stato.».
Note al comma 1277:
- La legge 8 agosto 1985, n. 440 (Istituzione di un
assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano
illustrato la Patria e che versino in stato di particolare
necessita), e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
23 agosto 1985, n. 198.
- Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 20 della
legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali):
«8. A decorrere dall'anno 2002 lo stanziamento
complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali e'
determinato dalla legge finanziaria con le modalita' di cui
all'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, assicurando
comunque la copertura delle prestazioni di cui all'art. 24
della presente legge.»
Note al comma 1278:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge
31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone
montane):
«Art. 2 (Fondo nazionale per la montagna). - 1. E'
istituito presso il Ministero del bilancio e della
programmazione economica il Fondo nazionale per la
montagna.
2. Il Fondo e' alimentato da trasferimenti comunitari,
dello Stato e di enti pubblici, ed e' iscritto in un
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
del bilancio e della programmazione economica. Le somme
provenienti dagli enti pubblici sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate al suddetto
capitolo.
3. Le risorse erogate dal Fondo hanno carattere
aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o
speciale dello Stato a favore degli enti locali. Le risorse
sono ripartite fra le regioni e le province autonome che
provvedono ad istituire propri fondi regionali per la
montagna, alimentati anche con stanziamenti a carico dei
rispettivi bilanci, con i quali sostenere gli interventi
speciali di cui all'art. 1.
4. Le regioni e le province autonome disciplinano con
propria legge i criteri relativi all'impiego delle risorse
di cui al comma 3.
5. I criteri di ripartizione del Fondo tra le regioni e
le province autonome sono stabiliti con deliberazione del
Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE), sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, su proposta del Ministro per gli affari regionali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
il Ministro delle politiche agricole e forestali.
6. I criteri di ripartizione tengono conto
dell'esigenza della salvaguardia dell'ambiente con il
conseguente sviluppo delle attivita' agro-silvo-pastorali
eco-compatibili, dell'estensione del territorio montano,
della popolazione residente, anche con riferimento alle
classi di eta', alla occupazione ed all'indice di
spopolamento, del reddito medio pro capite, del livello dei
servizi e dell'entita' dei trasferimenti ordinari e
speciali.»
Nota al comma 1284:
- Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, si vedano le note al comma 1251.
Note al comma 1285:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 80 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2001), cosi come modificato dalla
presente legge:
«Art. 80 (Disposizioni in materia di politiche
sociali). - 1. Nei limiti di lire 350 miliardi per l'anno
2001 e di lire 430 miliardi per l'anno 2002 e fino alla
data del 31 dicembre 2002, ovvero fino alla conclusione dei
processi attuativi della sperimentazione e comunque non
oltre il 30 giugno 2007, fermi restando gli stanziamenti
gia' previsti:
a) i comuni individuati ai sensi dell'art. 4 del
decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, sono
autorizzati, nell'ambito della disciplina prevista dal
predetto decreto legislativo, a proseguire l'attuazione
dell'istituto del reddito minimo di inserimento;
b) la disciplina dell'istituto del reddito minimo di
inserimento di cui al citato decreto legislativo n. 237 del
1998 si applica anche ai comuni compresi nei territori per
i quali sono stati approvati, alla data del 30 giugno 2000,
i patti territoriali di cui all'art. 2, comma 203, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni,
che i medesimi comuni hanno sottoscritto o ai quali hanno
aderito e che comprendono comuni gia' individuati o da
individuare ai sensi dell'art. 4 del medesimo decreto
legislativo n. 237 del 1998.»
Nota al comma 1286:
- Si riporta il testo del comma 44 dell'art. 59 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica):
«44. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e'
istituito il Fondo per le politiche sociali, con una
dotazione di lire 28 miliardi per l'anno 1998, di lire 115
miliardi per l'anno 1999 e di lire 143 miliardi per l'anno
2000.».
Nota al comma 1287:
- Si riporta il testo del comma 333 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«333. Il Ministero dell'economia e delle finanze
comunica per iscritto, entro il 15 gennaio 2006, la sede
dell'ufficio postale di zona presso il quale gli assegni
possono essere riscossi con riferimento all'assegno di cui
al comma 331 e, previa verifica dell'ordine di nascita,
entro la fine del mese successivo a quello di nascita o di
adozione con riferimento all'assegno di cui al comma 332.
Gli assegni possono essere riscossi, in deroga ad ogni
disposizione vigente in materia di minori, dall'esercente
la potesta' sui figli di cui ai commi 331 e 332, sempreche'
residente, cittadino italiano ovvero comunitario ed
appartenente a un nucleo familiare con un reddito
complessivo, riferito all'anno 2004 ai fini dell'assegno di
cui al comma 331 e all'anno 2005 ai fini dell'assegno di
cui al comma 332, non superiore ad euro 50.000. Per nucleo
familiare s'intende quello di cui all'art. 1 del decreto
ministeriale 22 gennaio 1993 del Ministro della sanita',
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio
1993. La condizione reddituale di cui al presente comma e'
autocertificata dall'esercente la potesta', all'atto della
riscossione dell'assegno, mediante riempimento e
sottoscrizione di apposita formula prestampata in calce
alla comunicazione del Ministero dell'economia e delle
finanze, da verificare da parte dell'Agenzia delle entrate
secondo procedure definite convenzionalmente. Per
l'attuazione del presente comma il Ministero dell'economia
e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione
generale, del personale e dei servizi del tesoro si avvale
di SOGEI Spa.».
Note al comma 1288:
- Si riporta il testo dell'art. 18 della legge
24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale):
«Art. 18 (Ordinanza-ingiunzione). - Entro il termine di
trenta giorni dalla data della contestazione o
notificazione della violazione, gli interessati possono far
pervenire all'autorita' competente a ricevere il rapporto a
norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono
chiedere di essere sentiti dalla medesima autorita'.
L'autorita' competente, sentiti gli interessati, ove
questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti
inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se
ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza
motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge
il pagamento, insieme con le spese, all'autore della
violazione ed alle persone che vi sono obbligate
solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di
archiviazione degli atti comunicandola integralmente
all'organo che ha redatto il rapporto.
Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la
restituzione, previo pagamento delle spese di custodia,
delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo
stesso provvedimento. La restituzione delle cose
sequestrate e' altresi' disposta con l'ordinanza di
archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.
Il pagamento e' effettuato all'ufficio del registro o
al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione,
entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di
detto provvedimento, eseguita nelle forme previste
dall'art. 14; del pagamento e' data comunicazione, entro il
trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto,
all'autorita' che ha emesso l'ordinanza.
Il termine per il pagamento e' di sessanta giorni se
l'interessato risiede all'estero.
La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione puo' essere
eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le
modalita' di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.
L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo.
Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa
esecutiva dopo il decorso del termine per proporre
opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione e' proposta,
con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale
si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale
viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato
il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o e'
dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la
stessa.».
- Per il comma 333 dell'art. 1 della citata legge n.
266 del 2005, si veda la nota al comma 1287.
Nota al comma 1290:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 19 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti
per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'
interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale):
«2. Al fine di promuovere il diritto dei giovani alla
formazione culturale e professionale e all'inserimento
nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad
agevolare la realizzazione del diritto dei giovani
all'abitazione, nonche' a facilitare l'accesso al credito
per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo
denominato «Fondo per le politiche giovanili», al quale e'
assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e
di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.».
Nota al comma 1292:
- Si riporta il testo dell'art. 11-quaterdecies del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di
contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in
materia tributaria e finanziaria):
«Art. 11-quaterdecies (Interventi infrastrutturali, per
la ricerca e per l'occupazione). - 1. Per consentire
l'organizzazione e l'adeguamento degli impianti e
attrezzature necessari allo svolgimento dei Campionati
mondiali di nuoto che si terranno a Roma nel 2009 e dei
Giochi del Mediterraneo che si terranno a Pescara nel
medesimo anno, il Dipartimento della protezione civile e'
autorizzato a provvedere con contributi quindicennali nei
confronti dei soggetti competenti. A tal fine e'
autorizzata la spesa annua di 2 milioni di euro per
quindici anni a decorrere dal 2007, nonche' quella annua di
2 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno
2008, da ripartire in eguale misura tra le manifestazioni
di cui al primo periodo del presente comma.
2. [Per l'organizzazione e l'adeguamento
infrastrutturale necessario alla realizzazione del convegno
internazionale interconfessionale, e' autorizzata la spesa
di 5 milioni di euro per l'anno 2006].
3. Per la prosecuzione degli interventi previsti
dall'art. 1, comma 279, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e' autorizzata la spesa di ulteriori 3 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2006; e' altresi' autorizzata la
spesa di ulteriori 1,5 milioni di euro per la prosecuzione
degli interventi previsti dall'art. 1, comma 278, della
citata legge n. 311 del 2004 in favore della Facolta' ivi
indicata della Seconda Universita' degli studi di Napoli.
4. Al comma 2 dell'art. 2 del decreto-legge 24 dicembre
2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «1° luglio 2003» sono
sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2005»;
b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2005»
sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006»;
c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2005» sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006».
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la
fauna selvatica o, se istituti, degli istituti regionali,
possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento
selettivi, distinti per sesso e classi di eta',
regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati
appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei
periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992,
n. 157.
6. Al comma 1 dell'art. 70 del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, e' aggiunta la seguente lettera:
«e-ter) dell'esecuzione di vendemmie di breve durata e a
carattere saltuario, effettuata da studenti e pensionati».
A tal fine e' autorizzata la spesa annua di 200.000 euro
dal 2006.
7. Al fine di garantire i livelli occupazionali nel
parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, e' erogata a
favore dell'ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise
la somma di euro 2.500.000, a decorrere dall'anno 2006, per
consentire la stabilizzazione del personale fuori ruolo
operante presso l'ente. Le relative stabilizzazioni sono
effettuate nei limiti delle risorse assegnate con il
presente comma e nel rispetto delle normative vigenti in
materia di assunzioni, anche in soprannumero. I rapporti di
lavoro in essere con il personale che presta attivita'
professionale e collaborazione presso l'ente parco sono
regolati, sulla base di nuovi contratti che verranno
stipulati dall'ente, a decorrere dal 1° gennaio 2006, fino
alla definitiva stabilizzazione del suddetto personale e,
comunque, non oltre il 31 dicembre 2007 nei limiti delle
risorse di cui al primo periodo. Al relativo onere si
provvede attraverso la riduzione del fondo di cui al
comma 96 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
8. Il comma 12 dell'art. 9 della legge 6 dicembre 1991,
n. 394, e' sostituito dal seguente:
«12. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque
anni».
9. All'art. 17, commi 1, 2 e 6, lettera a), del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive
modificazioni, le parole: «31 dicembre 2005» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006». La
disposizione del presente comma non si applica alle
discariche di II categoria, di tipo A, di tipo ex 2A e alle
discariche per inerti, cui si conferiscono materiali di
matrice cementizia contenenti amianto, per le quali il
termine di conferimento e' fissato alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
10. Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993,
n. 379, e' aumentato, a decorrere dall'anno 2006, ad euro
2.300.000. Per le attivita' e il conseguimento delle
finalita' scientifiche del Polo nazionale di cui alla
tabella A prevista dall'art. 1 della legge 29 ottobre 2003,
n. 291, viene riconosciuto alla Sezione italiana
dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della
cecita' un contributo annuo di euro 750.000. E' concesso un
contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni
2006, 2007 e 2008 in favore dell'ente morale riconosciuto
con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1967,
n. 516. Il contributo di cui all'art. 1, comma 113, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, deve essere inteso come
contributo statale annuo ordinario; a decorrere dall'anno
2006 esso e' pari a 400.000 euro. Per le finalita' di cui
all'art. 1, comma 187, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e' autorizzata per il 2006 la spesa di 15 milioni di
euro e per ciascuno degli anni 2007 e 2008 la spesa di un
milione di euro. In favore della Lega italiana tumori e'
autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno
degli anni 2006, 2007 e 2008.
11. In considerazione del rilievo nazionale e
internazionale nella sperimentazione sanitaria di elevata
specializzazione e nella cura delle patologie nel campo
dell'oftalmologia, per l'anno 2006 e' autorizzata la
concessione di un contributo di 1 milione di euro in favore
della Fondazione «G.B. Bietti» per lo studio e la ricerca
in oftalmologia, con sede in Roma. Allo scopo di promuovere
il miglioramento della salute e di offrire ai cittadini
alti livelli di assistenza ospedaliera, e' autorizzata la
concessione di un contributo associativo nel limite di
50.000 euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008
in favore del Comitato permanente degli Ospedali
dell'Unione europea (Hope) con sede in Belgio. E'
autorizzata la spesa di 219.000 euro per l'anno 2006,
500.000 euro per l'anno 2007 e 500.000 euro per l'anno 2008
per l'interconnessione e la formazione sanitaria tra centri
sanitari all'estero e in Italia che il Ministro della
salute, il Ministro per gli italiani nel mondo, il Ministro
degli affari esteri, il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e il Ministro per
l'innovazione e le tecnologie attuano congiuntamente
avvalendosi, in particolare, dell'Associazione denominata
«Alleanza degli Ospedali italiani nel mondo», da essi
congiuntamente costituita in data 2 febbraio 2004.
12. Il prestito vitalizio ipotecario ha per oggetto la
concessione da parte di aziende ed istituti di credito
nonche' da parte di intermediari finanziari, di cui
all'art. 106 del testo unico di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, di finanziamenti a medio e lungo
termine con capitalizzazione annuale di interessi e spese,
e rimborso integrale in unica soluzione alla scadenza,
assistiti da ipoteca di primo grado su immobili
residenziali, riservati a persone fisiche con eta'
superiore ai 65 anni compiuti.
13. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, emana
uno o piu' decreti, ai sensi dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:
a) il riordino delle disposizioni in materia di
attivita' di installazione degli impianti all'interno degli
edifici;
b) la definizione di un reale sistema di verifiche
degli impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo
primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti
garantendo una effettiva sicurezza;
c) la determinazione delle competenze dello Stato,
delle regioni e degli enti locali secondo i principi di
sussidiarieta' e di leale collaborazione, anche tramite lo
strumento degli accordi in sede di Conferenza unificata di
cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281;
d) la previsione di sanzioni in caso di violazione
degli obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti dalle
lettere a) e b).
14. Per la prosecuzione ed il completamento degli
interventi di cui all'art. 52, comma 21, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, e' autorizzata la spesa di 10
milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
15. Al comma 4 dell'art. 1 della legge 9 dicembre 1998,
n. 426, dopo la lettera p-terdecies), e' aggiunta la
seguente:
«p-quaterdecies) area del territorio di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 19 maggio 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio
2005».
16. Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, la disposizione prevista
dall'art. 2, comma 1, lettera b), dello stesso decreto si
interpreta nel senso che un'area e' da considerare comunque
fabbricabile se e' utilizzabile a scopo edificatorio in
base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente
dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
17. E' autorizzato un contributo quindicennale di 1
milione di euro a decorrere dall'anno 2006 in favore
dell'ANAS Spa per la realizzazione di lavori di raccordo
stradale tra le strade pugliesi SP 231 e SP 238.
18. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive
e' determinata annualmente la quota di risorse del Fondo
speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui
all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, da
destinare, a valere sulla quota erogata a fondo perduto,
agli interventi previsti dal comma 270 dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311.
19. Il primo periodo del comma 1 dell'art. 155 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e' sostituito dal seguente: "Il reddito imponibile dei
soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera a), derivante
dall'utilizzo in traffico internazionale delle navi
indicate nell'art. 8-bis, comma 1, lettera a), del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, iscritte nel registro
internazionale di cui al decreto-legge 30 dicembre 1997, n.
457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1998, n. 30, e dagli stessi armate, nonche' delle navi
noleggiate il cui tonnellaggio non sia superiore al 50 per
cento di quello complessivamente utilizzato, e' determinato
ai sensi della presente sezione qualora il contribuente
comunichi un'opzione in tal senso all'Agenzia delle entrate
entro tre mesi dall'inizio del periodo d'imposta a partire
dal quale intende fruirne con le modalita' di cui al
decreto previsto dall'art. 161".
20. Per la prosecuzione degli interventi previsti
dall'art. 2 della legge 30 luglio 2002, n. 174, nonche' per
la realizzazione di opere di natura sociale, culturale e
sportiva, e' autorizzato un contributo quindicennale di 1
milione di euro a decorrere dall'anno 2006.
21. All'art. 1 del decreto legge 24 dicembre 2003, n.
353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2004, n. 46, al comma 3, dopo le parole: «dell'ambiente
naturale» sono inserite le seguenti: «, le associazioni
riconosciute a carattere nazionale aventi per oggetto
statutario, da piu' di quaranta anni, lo svolgimento o la
promozione di attivita' di ricerca oncologica.».
Nota al comma 1293:
- Si riporta il testo del comma 556 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006), cosi come modificato dalla
presente legge:
«556. Al fine di prevenire fenomeni di disagio
giovanile legato all'uso di sostanze stupefacenti, e'
istituito presso il Ministero della solidarieta' sociale
l'«Osservatorio per il disagio giovanile legato alle
dipendenze». Con decreto del Ministro della solidarieta'
sociale, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e' disciplinata la composizione e
l'organizzazione dell'Osservatorio. Presso il Ministero di
cui al presente comma e' altres` istituito il «Fondo
nazionale per le comunita' giovanili», per azioni di
promozione della salute e di prevenzione dei comportamenti
a rischio e per favorire la partecipazione dei giovani in
materia di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno
delle dipendenze. La dotazione finanziaria del Fondo per
ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 e' fissata in 5
milioni di euro, di cui il 25 per cento e' destinato ai
compiti istituzionali del Ministero della solidarieta'
sociale di comunicazione, informazione, ricerca,
monitoraggio e valutazione, per i quali il Ministero si
avvale del parere dell'Osservatorio per il disagio
giovanile legato alle dipendenze; il restante 75 per cento
del Fondo viene destinato alle associazioni e reti
giovanili individuate con decreto del Ministro della
solidarieta' sociale, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Con tale decreto, di natura regolamentare,
vengono determinati anche i criteri per l'accesso al Fondo
e le modalita' di presentazione delle istanze.».
Nota al comma 1295:
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge
24 dicembre 1957, n. 1295 (Costituzione di un Istituto per
il credito sportivo con sede in Roma):
«Art. 5. L'Istituto puo' concedere contributi per
interessi sui mutui anche se accordati da altre aziende di
credito e dalla Cassa depositi e prestiti per le finalita'
istituzionali, con le disponibilita' di un fondo speciale
costituito presso l'Istituto medesimo e alimentato con il
versamento da parte dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato dell'aliquota ad esso spettante a norma
dell'art. 5 del regolamento di cui al decreto ministeriale
19 giugno 2003, n. 179 del Ministro dell'economia e delle
finanze, nonche' con l'importo dei premi riservati al CONI
a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948,
n. 496, colpiti da decadenza per i quali resta salvo il
disposto dell'art. 90, comma 16, della legge 27 dicembre
2002, n. 289.
Per i mutui assistiti dal contributo agli interessi di
cui al primo comma del presente articolo la relativa rata
di ammortamento verra' ridotta di un ammontare pari
all'importo annuale del contributo concesso.
La concessione del contributo agli interessi puo'
essere sospesa o revocata dall'Istituto nei casi piu' gravi
anche con effetto retroattivo, nei confronti di quei
mutuatari che non si trovassero, a seguito di successivi
controlli, nelle condizioni previste dal contratto di
concessione del finanziamento.».
Nota al comma 1296:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n.
179 (Regolamento recante la disciplina dei concorsi
pronostici su base sportiva):
«Art. 5 (Ripartizione della posta). - 1. La posta dei
concorsi pronostici e' ripartita, secondo quanto gia'
disposto dagli articoli 2 e 5 della legge 24 dicembre 1957,
n. 1295, dall'art. 2 della legge 29 settembre 1965, n.
1117, dall'art. 3 della legge 29 dicembre 1988, n. 555,
dall'art. 27 della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
dall'art. 2 del decreto legislativo 2 dicembre 1999, n. 464
e dall'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,
convertito, con modificazioni, con la legge 8 agosto 2002,
n. 178, nelle seguenti percentuali:
a) aggio al punto di vendita 8%;
b) montepremi: 50%;
c) imposta unica: 33,84%;
d) contributo all'Istituto per il credito sportivo:
2,45%;
e) contributo alle spese di gestione di AAMS:
5,71%.».
Nota al comma 1297:
- Si riporta il testo della lettera a) del comma 19
dell'art. 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181
(Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
dei Ministeri):
«19. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei
Ministri:
a) le funzioni di competenza statale attribuite al
Ministero per i beni e le attivita' culturali dagli
articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, in materia di sport. Entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, lo statuto dell'Istituto
per il credito sportivo e' modificato al fine di prevedere
la vigilanza da parte del Presidente del Consiglio dei
Ministri e del Ministro per i beni e le attivita'
culturali.».
Nota al comma 1298:
- Si riporta il testo del comma 580 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«580. Al Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), cui la
legge 15 luglio 2003, n. 189, ha attribuito compiti
relativi alla promozione dell'attivita' sportiva tra le
persone disabili e di riconoscimento e coordinamento di
tutte le organizzazioni sportive per disabili, e' concesso
un contributo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2006,
2007 e 2008, per la promozione della pratica sportiva di
base e agonistica.».
Note al comma 1299:
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 3 della
legge 9 ottobre 2000, n. 285 (Interventi per i Giochi
olimpici invernali «Torino 2006»):
«7. L'Agenzia termina la propria attivita' il
31 dicembre 2006.».
- Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 10
della legge 9 ottobre 2000, n. 285 (Interventi per i Giochi
olimpici invernali «Torino 2006»):
«Art. 10 (Risorse finanziarie). - 1. Per il
finanziamento degli interventi necessari allo svolgimento
dei Giochi olimpici e delle opere connesse e' autorizzato
il limite d'impegno quindicennale di lire 110 miliardi per
l'anno 2001, quale limite massimo del concorso dello Stato
agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o altre
operazioni finanziarie che l'Agenzia e l'Ente nazionale per
le strade (ANAS) e la Societa' italiana per il traforo
autostradale del Frejus (SITAF), nonche', limitatamente
alle opere connesse di cui all'art. 1, comma 1, la regione
Piemonte, la provincia di Torino, il comune di Torino e la
societa' Gruppo Torinese Trasporti spa, sono autorizzati ad
effettuare, nei limiti della quota che sara' a ciascuno
assegnata con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da emanare successivamente alla predisposizione
del piano degli interventi; le relative rate di
ammortamento per capitale ed interessi sono corrisposte
agli istituti finanziatori da parte del Ministero
dell'economia e delle finanze. Per le medesime finalita' e
per il funzionamento dell'Agenzia e' altresi' concesso
all'Agenzia un contributo straordinario nel limite massimo
di lire 5 miliardi per l'anno 2000, di lire 20 miliardi per
l'anno 2001 e di lire 10 miliardi per l'anno 2002.
2. Per lo svolgimento delle sue funzioni sono inoltre
attribuite all'Agenzia le somme previste alla voce «spese
generali» compresa nel quadro economico di ciascun progetto
delle opere di cui agli allegati 1, 2 e 3, ed eventuali
successive variazioni. Tale importo e' commisurato al 3 per
cento dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle
forniture e dell'importo delle indennita' di
espropriazione. La relativa documentazione e' sottoposta
alla certificazione del collegio dei revisori dei conti al
fine della definitiva quantificazione della somma.».
Nota al comma 1300:
- L'art. 7 della legge 9 ottobre 2000, n. 285
(Interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006»
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 2000, n.
242), abrogato dalla presente legge, recava:
«Art. 7 (Comitato di alta sorveglianza e garanzia).».
Nota al comma 1301:
- Si riporta il testo dell'art. 5 della citata legge
9 ottobre 2000, n. 285:
«Art. 5 (Comitato direttivo). - 1. Il comitato
direttivo provvede alla programmazione annuale delle
attivita' dell'Agenzia, all'approvazione dei bilanci,
all'approvazione delle operazioni finanziarie necessarie
per l'acquisizione delle risorse, secondo i propri atti
organizzativi, e ad ogni altra attivita' necessaria per il
perseguimento dei compiti di cui all'art. 3.
2. Il comitato direttivo e' composto dal direttore
generale, nominato a norma dell'art. 6, dai due
vicedirettori generali, nominati a norma dell'art. 6-bis,
nonche' da nove membri nominati con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, di cui uno su designazione del
Presidente del Consiglio dei ministri, uno su designazione
del Ministro dell'economia e delle finanze, uno su
designazione del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, quattro su designazione, rispettivamente, del
presidente della regione Piemonte, del presidente della
provincia di Torino, del sindaco di Torino e del presidente
del CONI, e due su designazione effettuata d'intesa tra i
legali rappresentanti delle comunita' montane e dei comuni
interessati dalle opere di cui all'art. 1 o sedi di gara.
Il comitato direttivo e' regolarmente costituito quando
sono nominati almeno sette componenti. Il comitato
direttivo delibera a maggioranza dei presenti. In caso di
parita' prevale il voto del direttore generale.
3. I membri del comitato direttivo sono scelti tra
esperti particolarmente qualificati nelle discipline
tecniche, giuridiche ed economiche. Per la validita' delle
deliberazioni del comitato direttivo e' necessaria la
presenza di sette componenti.».
Note al comma 1302:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 della
legge 18 marzo 1991, n. 99 (Interventi urgenti per opere
connesse alla esposizione internazionale «Colombo '92»):
«Art. 1. - 1. Per l'immediata realizzazione di
interventi diretti al completamento dell'area espositiva
della esposizione internazionale «Colombo '92», nonche'
alla realizzazione di opere strettamente correlate
all'evento, il comune di Genova e' autorizzato a stipulare,
anche oltre i limiti di indebitamento previsti dalla
normativa vigente, mutui quindicennali fino all'importo di
lire quattrocentosettanta miliardi, di cui centocinquanta
miliardi a decorrere dal secondo semestre del 1991, con
onere di ammortamento a totale carico dello Stato.
L'importo eventualmente dovuto a titolo di interessi di
preammortamento - maggiorato degli ulteriori interessi
dalla data di inizio dell'ammortamento a quella di scadenza
della prima rata dello stesso, calcolati al medesimo tasso
applicabile, ai sensi di quanto previsto per le operazioni
di mutuo, nel primo semestre dell'ammortamento - sara'
corrisposto unitamente alla prima rata di ammortamento. In
relazione agli oneri di ammortamento e di preammortamento
sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di lire
50 miliardi a decorrere dall'anno 1991 e di lire 23
miliardi a decorrere dall'anno 1992.».
Note al comma 1305:
- Si riporta il testo dell'art. 7-viciesquater del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 (Disposizioni urgenti
per l'universita' e la ricerca, per i beni e le attivita'
culturali, per il completamento di grandi opere
strategiche, per la mobilita' dei pubblici dipendenti, e
per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di
bollo e tasse di concessione, nonche' altre misure
urgenti), cosi come modificato dalla presente legge:
«Art. 7-vicies quater. (Disposizioni in materia di
carte valori). - 1. All'atto del rilascio delle carte
valori di cui all'art. 7-vicies ter da parte delle
competenti amministrazioni pubbliche, i soggetti
richiedenti sono tenuti a corrispondere un importo pari
almeno alle spese necessarie per la loro produzione e
spedizione, nonche' per la manutenzione necessaria
all'espletamento dei servizi ad esse connessi. L'importo e
le modalita' di riscossione sono determinati annualmente
con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per
le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione,
da adottare, in sede di prima attuazione, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
2. Le somme percepite dalle amministrazioni pubbliche
in applicazione del comma 1 sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato e riassegnate con decreti del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero dell'interno, anche in aggiunta alle somme gia'
stanziate, nell'ambito dell'unita' previsionale di base
3.1.5.17 - servizi del Poligrafico dello Stato - dello
stato di previsione del medesimo Ministero. Una quota pari
a euro 1,85 dell'imposta sul valore aggiunto inclusa nel
costo della carta d'identita' elettronica e' riassegnata al
Ministero dell'interno per essere destinata per euro 1,15
alla copertura dei costi di gestione del Ministero medesimo
e per euro 0,70 ai comuni, per la copertura delle spese
connesse alla gestione e distribuzione del documento. Con
decreto del Ministro dell'interno di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le
modalita` di attuazione della presente disposizione. Alle
riassegnazioni previste dal presente comma non si applica
il limite di cui all'art. 1, comma 46, della legge
23 dicembre 2005, n. 266.
3. Al fine di contenere i prezzi di cessione delle
carte valori ed i costi di attivazione, di produzione,
emissione e manutenzione dei centri gestione delle stesse
e' in facolta' dell'Istituto poligrafico e Zecca dello
Stato Spa di stipulare accordi o indire gare con pubbliche
amministrazioni ed anche con soggetti privati, anche allo
scopo di estendere l'operativita' delle carte valori alla
fruizione di servizi, ivi compresi quelli di natura
privatistica. [Gli accordi sono soggetti a ratifica da
parte del Ministero dell'economia e delle finanze di
concerto con il Ministero dell'interno].
4. L'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato Spa puo'
continuare ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura
dello Stato, ai sensi del titolo I del testo unico di cui
al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e con
applicazione dell'art. 417-bis, commi primo e secondo, del
codice di procedura civile.
5. E' abrogato il regio decreto 7 marzo 1926, n. 401.
6. Dall'attuazione dell'art. 7-vicies-ter e del
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.».
Nota al comma 1306:
- Si riporta il testo del comma 65 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«65. A decorrere dall'anno 2007 le spese di
funzionamento della Commissione nazionale per le societa' e
la borsa (CONSOB), dell'Autorita' per la vigilanza sui
lavori pubblici, dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni e della Commissione di vigilanza sui fondi
pensione sono finanziate dal mercato di competenza, per la
parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio
dello Stato, secondo modalita' previste dalla normativa
vigente ed entita' di contribuzione determinate con propria
deliberazione da ciascuna Autorita', nel rispetto dei
limiti massimi previsti per legge, versate direttamente
alle medesime Autorita'. Le deliberazioni, con le quali
sono fissati anche i termini e le modalita' di versamento,
sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei Ministri,
sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per
l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal
ricevimento. Decorso il termine di venti giorni dal
ricevimento senza che siano state formulate osservazioni,
le deliberazioni adottate dagli organismi ai sensi del
presente comma divengono esecutive.».
Nota al comma 1307:
- Si riporta il testo del comma 6-bis dell'art. 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115 (testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia. - Testo A),
cosi come modificato dalla presente legge:
«6-bis. Per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali
amministrativi regionali e al Consiglio di Stato il
contributo dovuto e' di euro 500; per i ricorsi previsti
dall'art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, per
quelli previsti dall'art. 25, comma 5, della legge 7 agosto
1990, n. 241, per i ricorsi aventi ad oggetto il diritto di
cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel
territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella
sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo
dovuto e' di euro 250; per i ricorsi previsti dall'art.
23-bis, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,
nonche¨ da altre disposizioni che richiamano il citato art.
23-bis, il contributo dovuto e' di euro 1.000; per i
predetti ricorsi in materia di affidamento di lavori,
servizi e forniture, nonche¨ di provvedimenti delle
Autorita', il contributo dovuto e' di euro 2.000. L'onere
relativo al pagamento dei suddetti contributi e' dovuto in
ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di
compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si
e' costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza
si determina con il passaggio in giudicato della sentenza.
Non e' dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti
dall'art. 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il
diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della
direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico
all'informazione ambientale.».
Nota al comma 1309:
- Si riporta il testo dei commi 306, 307, 308 e 309
dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005):
«306. All'art. 10, comma 4, del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, le parole: «il processo di valore inferiore a euro
1.100 e» sono soppresse.».
«307. I commi 1 e 2 dell'art. 13 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
n. 115, sono sostituiti dai seguenti:
1. Il contributo unificato e' dovuto nei seguenti
importi:
a) euro 30 per i processi di valore fino a 1.100
euro;
b) euro 70 per i processi di valore superiore a euro
1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria
giurisdizione, nonche' per i processi speciali di cui al
libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura
civile;
c) euro 170 per i processi di valore superiore a euro
5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di
valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice
di pace;
d) euro 340 per i processi di valore superiore a euro
26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e
amministrativi di valore indeterminabile;
e) euro 500 per i processi di valore superiore a euro
52.000 e fino a euro 260.000;
f) euro 800 per i processi di valore superiore a euro
260.000 e fino a euro 520.000;
g) euro 1.110 per i processi di valore superiore a
euro 520.000.
2. Per i processi di esecuzione immobiliare il
contributo dovuto e' pari a euro 200. Per gli altri
processi esecutivi lo stesso importo e' ridotto della
meta'. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il
contributo dovuto e' pari a euro 120.».
«308. L'art. 46, comma 1, della legge 21 novembre 1991,
n. 374, e' sostituito dal seguente:
1. Le cause e le attivita' conciliative in sede non
contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro
1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono
soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato,
secondo gli importi previsti dall'art. 13 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, e successive modificazioni.».
«309. Il maggior gettito derivante dall'applicazione
delle disposizioni di cui ai commi da 306 a 308 e' versato
al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato
di previsione del Ministero della giustizia per il
pagamento di debiti pregressi nonche' per l'adeguamento
delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari e allo
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per le spese riguardanti il funzionamento del
Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi
regionali.».
Note al comma 1310:
- La legge 25 luglio 2000, n. 209 (Misure per la
riduzione del debito estero dei Paesi a piu' basso reddito
e maggiormente indebitati), e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 28 luglio 2000, n. 175.
Nota al comma 1314:
- La legge 31 dicembre 1998, n. 477 (Autorizzazione di
spesa per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione
di immobili da adibire a sedi di rappresentanze
diplomatiche e di uffici consolari, nonche' di alloggi per
il personale), e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
12 gennaio 1999, n. 8.
Nota al comma 1315:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 2 maggio
1983, n. 185 (Modifica della tabella dei diritti da
riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari):
«Art. 1. La tabella dei diritti da riscuotere dagli
uffici diplomatici e consolari di cui all'art. 56 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
200, relativo alle disposizioni sulle funzioni e sui poteri
consolari, e' sostituita da quella annessa alla presente
legge.
Detta tabella dovra' essere munita del visto dei
Ministri degli affari esteri, del tesoro e delle finanze.».
Note al comma 1317:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 1 del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti
nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico,
sociale e territoriale):
«5. E' istituito presso il Ministero dell'economia e
delle finanze un apposito Fondo con la dotazione di
34.180.000 euro per l'anno 2005, di 39.498.000 euro per
l'anno 2006, di 38.700.000 euro per l'anno 2007 e di
42.320.000 euro a decorrere dall'anno 2008, per le esigenze
connesse all'istituzione del Sistema d'informazione visti,
finalizzato al contrasto della criminalita' organizzata e
della immigrazione illegale attraverso lo scambio tra gli
Stati membri dell'Unione europea di dati relativi ai visti,
di cui alla decisione 2004/512/CE dell'8 giugno 2004 del
Consiglio. Al riparto del Fondo di cui al presente comma si
provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta dei Ministri competenti. All'onere di
cui al presente comma si provvede:
a) quanto a euro 4.845.000 per il 2005, a euro
15.000.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo
parzialmente utilizzando, per euro 1.345.000 per il 2005 e
per euro 15.000.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007,
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri
e, per euro 3.500.000 per il 2005, l'accantonamento
relativo al Ministero dell'interno;
b) a euro 22.566.000 per il 2007 e ad euro 42.320.000
a decorrere dal 2008, mediante utilizzo di parte delle
maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'art. 7,
comma 3;
c) quanto a euro 29.335.000 per il 2005, a euro
24.498.000 per il 2006 e ad euro 1.134.000 per il 2007,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto
capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al predetto Ministero.».
- Si riporta il testo dell'art. 152 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
(Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri):
«Art. 152 (Contingente e durata del contratto). - Le
rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima
categoria e gli istituti italiani di cultura possono
assumere personale a contratto per le proprie esigenze di
servizio, previa autorizzazione dell'Amministrazione
centrale, nel limite di un contingente complessivo pari a
2.277 unita'. Gli impiegati a contratto svolgono le
mansioni previste nei contratti individuali, tenuto conto
dell'organizzazione del lavoro esistente negli uffici
all'estero.
Il contratto di assunzione e' stipulato a tempo
indeterminato, con un periodo di prova di nove mesi, alla
scadenza del quale, sulla base di una relazione del capo
dell'ufficio, si provvede a disporre la conferma o la
risoluzione del contratto.».
Note al comma 1322:
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 della legge
28 luglio 2004, n. 193 (Proroga e rifinanziamento della
legge 16 marzo 2001, n. 72, recante interventi a tutela del
patrimonio storico e culturale delle comunita' degli esuli
italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia, e della
legge 21 marzo 2001, n. 73, recante interventi in favore
della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia),
pubblicata nella Gazzazzetta Ufficiale 3 agosto 2004, n.
180:
«Art. 1. (Proroga e rifinanziamento della legge
16 marzo 2001, n. 72). - 1. Per le finalita' di cui
all'art. 1, comma 1, della legge 16 marzo 2001, n. 72, e'
autorizzata la spesa di euro 1.550.000 per ciascuno degli
anni 2004, 2005 e 2006.
2. All'art. 1, comma 4, della legge 16 marzo 2001, n.
72, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «da stipulare tra», sono inserite
le seguenti: «il Ministero degli affari esteri,»;
b) la parola: «sentiti» e' sostituita dalla seguente:
«sentita»;
c) le parole: «e il Ministero degli affari esteri»
sono soppresse;
d) dopo le parole: «Alla ripartizione delle somme
stanziate provvede annualmente il Ministro per i beni e le
attivita' culturali» sono aggiunte le seguenti: «, con
proprio decreto, di concerto con il Ministro degli affari
esteri».
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1,
pari a euro 1.550.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e
2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2004, allo scopo parzialmente utilizzando 1'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
«Art. 2. Proroga e rifinanziamento della legge 21 marzo
2001, n. 73. - 1. Le disposizioni di cui all'art. 1 della
legge 21 marzo 2001, n. 73, sono prorogate al 31 dicembre
2006. A tale scopo e' autorizzata la spesa di euro
4.650.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1,
pari a euro 4.650.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e
2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
Note al comma 1323:
- Si riporta il testo dell'art. 56 della legge
27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2003):
«Art. 56 (Fondo per progetti di ricerca). - 1. E'
istituito un fondo finalizzato al finanziamento di progetti
di ricerca, di rilevante valore scientifico, anche con
riguardo alla tutela della salute e all'innovazione
tecnologica, con una dotazione finanziaria di 225 milioni
di euro per l'anno 2003 e di 100 milioni di euro per l'anno
2004, 92,758 milioni di euro per l'anno 2005, 97,934
milioni di euro per l'anno 2006 e 100 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2007. Alla ripartizione del fondo,
istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, tra le diverse finalita'
provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, con
proprio decreto, su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, sentiti i Ministri
dell'economia e delle finanze, della salute e per
l'innovazione tecnologica. Con lo stesso decreto sono
stabiliti procedure, modalita' e strumenti per l'utilizzo
delle risorse, assicurando in via prioritaria il
finanziamento dei progetti presentati da soggetti che
abbiano ottenuto, negli anni precedenti, un eccellente
risultato nell'utilizzo e nella capacita' di spesa delle
risorse comunitarie assegnate e delle risorse finanziarie
provenienti dai programmi quadro di ricerca dell'Unione
europea o dai Fondi strutturali.».
Nota al comma 1324:
- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi):
«Art. 12. (Deduzioni per oneri di famiglia). - 1. Dal
reddito complessivo si deducono per oneri di famiglia i
seguenti importi:
a) 3.200 euro per il coniuge non legalmente ed
effettivamente separato;
b) 2.900 euro per ciascun figlio, compresi i figli
naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o
affiliati, nonche' per ogni altra persona indicata
nell'art. 433 del codice civile che conviva con il
contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti
da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria da ripartire
tra coloro che hanno diritto alla deduzione.
2. La deduzione di cui al comma 1, lettera b), e'
aumentata a:
a) 3.450 euro, per ciascun figlio di eta' inferiore a
tre anni;
b) 3.200 euro, per il primo figlio se l'altro
genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il
contribuente non e' coniugato o se coniugato, si e'
successivamente legalmente ed effettivamente separato,
ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del
solo contribuente e questi non e' coniugato o, se
coniugato, si e' successivamente legalmente ed
effettivamente separato;
c) 3.700 euro, per ogni figlio portatore di handicap
ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
3. Le deduzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano a
condizione che le persone alle quali si riferiscono
possiedano un reddito complessivo, computando anche le
retribuzioni corrisposte da enti e organismi
internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e
missioni, nonche' quelle corrisposte dalla Santa Sede,
dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti
centrali della Chiesa cattolica, non superiore a lire
5.500.000, al lordo degli oneri deducibili.
4. Le deduzioni di cui ai commi 1 e 2 sono rapportate a
mese e competono dal mese in cui si sono verificate a
quello in cui sono cessate le condizioni richieste.
4-bis. Dal reddito complessivo si deducono, fino ad un
massimo di 1.820 euro, le spese documentate sostenute dal
contribuente per gli addetti alla propria assistenza
personale nei casi di non autosufficienza nel compimento
degli atti della vita quotidiana. Le medesime spese sono
deducibili anche se sono state sostenute nell'interesse
delle persone indicate nell'art. 433 del codice civile.
4-ter. Le deduzioni di cui ai commi 1, 2 e 4-bis
spettano per la parte corrispondente al rapporto tra
l'ammontare di 78.000 euro, aumentato delle medesime
deduzioni e degli oneri deducibili di cui all'art. 10, e
diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 78.000
euro. Se il predetto rapporto e' maggiore o uguale a 1, la
deduzione compete per intero; se lo stesso e' zero o minore
di zero, la deduzione non compete; negli altri casi, ai
fini del predetto rapporto, si computano le prime quattro
cifre decimali.».
Nota al comma 1327:
- Si riporta il testo dell'art. 21 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per
favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei
conti pubblici), cosi come modificato dalla presente legge:
«Art. 21 (Assegno per ogni secondo figlio e incremento
del Fondo nazionale per le politiche sociali). - 1. Per
ogni figlio nato dal 1° dicembre 2003 e fino al 31 dicembre
2004, secondo od ulteriore per ordine di nascita, e,
comunque, per ogni figlio adottato nel medesimo periodo,
alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie, e'
concesso un assegno pari ad euro 1.000.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, e' istituita,
nell'ambito dell'INPS, una speciale gestione con una
dotazione finanziaria complessiva di 308 milioni di euro.
3. L'assegno e' concesso dai comuni. I comuni
provvedono ad informare gli interessati invitandoli a
certificare il possesso dei requisiti all'atto
dell'iscrizione all'anagrafe dei nuovi nati.
4. L'assegno, ferma restando la titolarita' in capo ai
comuni, e' erogato dall'I.N.P.S. sulla base dei dati
forniti dai comuni medesimi, secondo modalita' da definire
nell'ambito dei decreti di cui al comma 5.
5. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono emanate le necessarie disposizioni per l'attuazione
del presente articolo.
6. Per il finanziamento delle politiche in favore delle
famiglie il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui
all'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni, e' incrementato di 232
milioni di euro per l'anno 2004.
6-bis. (abrogato).
6-ter. Gli imprenditori artigiani iscritti nei relativi
albi provinciali possono avvalersi, in deroga alla
normativa previdenziale vigente, di collaborazioni
occasionali di parenti entro il terzo grado, aventi anche
il titolo di studente, per un periodo complessivo nel corso
dell'anno non superiore a novanta giorni. Le collaborazioni
suddette devono avere carattere di aiuto, a titolo di
obbligazione morale e percio' senza corresponsione di
compensi ed essere prestate nel caso di temporanea
impossibilita' dell'imprenditore artigiano all'espletamento
della propria attivita' lavorativa. E' fatto, comunque,
obbligo dell'iscrizione all'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali.
7. Per le finalita' del presente articolo e'
autorizzata la spesa di 287 milioni di euro per l'anno 2003
e di 253 milioni di euro per l'anno 2004. Al relativo onere
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello Stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.».
Nota al comma 1328:
- Si riporta il testo del comma 11 dell'art. 2 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2004):
«11. E' istituita l'addizionale comunale sui diritti
d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili. L'addizionale e'
pari a 2,50 euro per passeggero imbarcato ed e' versata
all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva
riassegnazione quanto a 30 milioni di euro, in un apposito
fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti destinato a compensare ENAV Spa, secondo
modalita' regolate dal contratto di servizio di cui
all'art. 9 della legge 21 dicembre 1996, n. 665, per i
costi sostenuti da ENAV Spa per garantire la sicurezza ai
propri impianti e per garantire la sicurezza operativa e,
quanto alla residua quota, in un apposito fondo istituito
presso il Ministero dell'interno e ripartito sulla base del
rispettivo traffico aeroportuale secondo i seguenti
criteri:
a) il 40 per cento del totale a favore dei comuni del
sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la
media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie
del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale
sul totale del sedime; percentuale della superficie totale
del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati;
b) al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela
dell'incolumita' delle persone e delle strutture, il 60 per
cento del totale per il finanziamento di misure volte alla
prevenzione e al contrasto della criminalita' e al
potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali
e nelle principali stazioni ferroviarie.».
Nota al comma 1333:
- Si riporta il testo del comma 52 dell'art. 145 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001):
«52. Il programma speciale di reindustrializzazione di
cui all'art. 5 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989,
n. 181, e' integrato con la previsione dello sviluppo di un
polo di ricerca e di attivita' industriali ad alta
tecnologia nel territorio del comune di Genova anche in
relazione all'attuazione dell'art. 4 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Per finanziare gli
interventi previsti da tale integrazione e' autorizzata la
spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2001,
2002 e 2003. Le risorse di cui al presente comma non
possono essere utilizzate per altre finalita' fino al
31 dicembre 2006.».
Nota ai commi 1334 - 1335 - 1336 - 1337 - 1338:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143 (Disposizioni in materia
di commercio con l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4,
lettera c), e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59), cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Funzioni). - 1. La societa' e' autorizzata a
rilasciare garanzie, nonche' ad assumere in assicurazione i
rischi di carattere politico, catastrofico, economico,
commerciale e di cambio ai quali sono esposti, direttamente
o indirettamente secondo quanto stabilito ai sensi del
comma 3, gli operatori nazionali e le loro controllate e
collegate estere nella loro attivita' con l'estero e di
internazionalizzazione dell'economia italiana; la societa'
e' altresi' autorizzata a rilasciare, a condizioni di
mercato, garanzie e coperture assicurative per imprese
estere relativamente ad operazioni che siano di rilievo
strategico per l'economia italiana sotto i profili
dell'internazionalizzazione, della sicurezza economica e
dell'attivazione di processi produttivi e occupazionali in
Italia. Le garanzie e le assicurazioni possono essere
rilasciate anche a banche nazionali, nonche' a banche
estere od operatori finanziari italiani od esteri quando
rispettino adeguati principi di organizzazione, vigilanza,
patrimonializzazione ed operativita', per crediti concessi
sotto ogni forma e destinati al finanziamento delle
suddette attivita', nonche' quelle connesse o strumentali.
2. La societa' puo' concludere accordi di
riassicurazione e di coassicurazione con enti o imprese
italiani, autorizzati, nonche' con enti od imprese esteri
ed organismi internazionali; la societa' puo' altresi'
stipulare altri contratti di copertura del rischio
assicurativo, a condizioni di mercato con primari operatori
del settore.
3. Le operazioni e le categorie di rischi assicurabili
sono definite con delibera del Comitato interministeriale
per la programmazione economica, su proposta del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
di concerto con il Ministero del commercio con l'estero,
tenendo anche conto degli accordi internazionali, nonche'
della normativa e degli indirizzi dell'Unione europea in
materia di privatizzazione dei rischi di mercato e di
armonizzazione dei sistemi comunitari di assicurazione dei
crediti all'esportazione gestiti con il sostegno dello
Stato.».
Note al comma 1339:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge
27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni
(Istituzione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di
Stato):
«Art. 2 (Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato).
- 1. E' istituito presso la Banca d'Italia un conto
denominato «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato»,
di seguito denominato «Fondo». Esso ha lo scopo di ridurre,
secondo le modalita' previste dalla presente legge, la
consistenza dei titoli di Stato in circolazione.
2. L'amministrazione del Fondo di cui al comma 1 e'
attribuita al Ministro del tesoro, coadiuvato da un
Comitato consultivo composto:
a) dal Direttore generale del tesoro, che lo
presiede;
b) dal Ragioniere generale dello Stato;
c) dal Direttore generale delle entrate del Ministero
delle finanze;
d) dal Direttore generale del territorio del
Ministero delle finanze.
3. Il Ministro del tesoro presenta annualmente al
Parlamento, in allegato al conto consuntivo, una relazione
sull'amministrazione del Fondo.»
- Si riporta il testo del terzo comma dell'art. 2445
del codice civile:
«La deliberazione puo' essere eseguita soltanto dopo
novanta giorni dal giorno dell'iscrizione nel registro
delle imprese, purche' entro questo termine nessun
creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto
opposizione.».
Note al comma 1340:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 9 del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80
(Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per
lo sviluppo economico, sociale e territoriale):
«3. Per fruire del contributo, l'impresa concentrataria
inoltra, a decorrere dalla data di ultimazione del processo
di concentrazione, un'apposita istanza in via telematica al
Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, che
ne rilascia, in via telematica, certificazione della data
di avvenuta presentazione. L'Agenzia delle entrate esamina
le istanze secondo l'ordine cronologico di presentazione, e
comunica, in via telematica, entro trenta giorni dalla
presentazione dell'istanza, il riconoscimento del
contributo ovvero il diniego del contributo stesso per
carenza dei presupposti desumibili dall'istanza ovvero per
l'esaurimento dei fondi stanziati, pari a 34 milioni di
euro per l'anno 2005, 110 milioni di euro per l'anno 2006 e
57 milioni di euro per l'anno 2007.».
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 2 del
decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156
(Disposizioni urgenti in materia di entrate):
«4. Per fruire del contributo, l'impresa concentrataria
inoltra un'apposita istanza in via telematica al Centro
operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, che ne
rilascia, in via telematica e con procedura automatizzata,
certificazione della data di avvenuta presentazione.
L'Agenzia delle entrate esamina le istanze secondo l'ordine
cronologico di presentazione, fino ad esaurimento dei fondi
stanziati, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2005, 242
milioni di euro per l'anno 2006 e 122 milioni di euro per
l'anno 2007, e comunica, in via telematica, entro trenta
giorni dalla presentazione dell'istanza, il diniego del
contributo per carenza dei presupposti desumibili
dall'istanza, ovvero per l'esaurimento dei fondi
stanziati.».
Nota al comma 1343:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 della
legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti), cosi'
come modificato dalla presente legge:
«2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive
in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui
e' stata realizzata la condotta produttiva di danno,
ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla
data della sua scoperta.».
Nota al comma 1344:
- Si riporta il testo del comma 27 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006), cosi' come modificato dalla
presente legge:
«27. Nello stato di previsione del Ministero
dell'interno e' istituito un Fondo da ripartire per le
esigenze correnti connesse all'acquisizione di beni e
servizi dell'amministrazione, con una dotazione, per l'anno
2006, di 100 milioni di euro, di 30 milioni di euro per
l'anno 2007 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni
2008 e 2009. Con decreti del Ministro dell'interno, da
comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero
dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale
del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni
parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla
ripartizione del Fondo tra le unita' previsionali di base
interessate del medesimo stato di previsione.».
Note al comma 1346:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.».
- Si riporta il testo dell'art. 27 della legge 7 agosto
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi):
«Art. 27 (Commissione per l'accesso ai documenti
amministrativi). - 1. E' istituita presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri la Commissione per l'accesso ai
documenti amministrativi.
2. La Commissione e' nominata con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio
dei Ministri. Essa e' presieduta dal sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed e'
composta da dodici membri, dei quali due senatori e due
deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere,
quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile
1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi di
autogoverno, due fra i professori di ruolo in materie
giuridiche e uno fra i dirigenti dello Stato e degli altri
enti pubblici. E' membro di diritto della Commissione il
capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei
Ministri che costituisce il supporto organizzativo per il
funzionamento della Commissione. La Commissione puo'
avvalersi di un numero di esperti non superiore a cinque
unita', nominati ai sensi dell'art. 29 della legge
23 agosto 1988, n. 400.
3. La Commissione e' rinnovata ogni tre anni. Per i
membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di
scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso
del triennio.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, a decorrere dall'anno 2004, sono determinati i
compensi dei componenti e degli esperti di cui al comma 2,
nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5. La Commissione adotta le determinazioni previste
dall'art. 25, comma 4; vigila affinche' sia attuato il
principio di piena conoscibilita' dell'attivita' della
pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati
dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla
trasparenza dell'attivita' della pubblica amministrazione,
che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei
Ministri; propone al Governo modifiche dei testi
legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la
piu' ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'art.
22.
6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare
alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le
informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione
di quelli coperti da segreto di Stato.
7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di
cui al comma 1 dell'art. 18, le misure ivi previste sono
adottate dalla Commissione di cui al presente articolo.».
Nota al comma 1347:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 10 del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica):
«5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
Note al comma 1349:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 3 del
decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4
(Interventi straordinari per il riordino e il risanamento
economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino), cosi'
come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Provvedimenti urgenti per il risanamento
dell'Ordine Mauriziano). - 1. Dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e per un periodo di trentasei
mesi:
a) non possono essere intraprese o proseguite azioni
esecutive nei confronti della Fondazione per debiti
dell'Ente, insoluti alla data predetta;
b) le procedure esecutive pendenti, per le quali sono
scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte
dell'Ordine Mauriziano, ovvero la stessa opposizione,
benche' proposta, sia stata rigettata, sono dichiarate
estinte dal giudice; gli importi dei relativi debiti sono
inseriti nella massa passiva di cui alla lettera e), a
titolo di capitale, accessori e spese;
c) i pignoramenti eventualmente gia' eseguiti non
hanno efficacia e non vincolano la Fondazione ed il
tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini
della Fondazione e le finalita' di legge;
d) i debiti insoluti alla data di entrata in vigore
del presente decreto non producono interessi, ne' sono
soggetti a rivalutazione monetaria;
e) il legale rappresentante della Fondazione assume
le funzioni di Commissario straordinario e provvede al
ripiano dell'indebitamento pregresso con i mezzi consentiti
dalla legge. A tale fine provvede all'accertamento della
massa passiva risultante dai debiti insoluti per capitale,
interessi e spese ed istituisce apposita gestione separata,
nella quale confluiscono i debiti e i crediti maturati fino
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Nell'ambito di tale gestione separata e', altresi', formata
la massa attiva con l'impiego anche del ricavato
dall'alienazione dei cespiti appartenenti al patrimonio
disponibile della Fondazione, delle sovvenzioni
straordinarie e delle altre eventuali entrate non vincolate
per legge o per destinazione, per il pagamento anche
parziale dei debiti, mediante periodici stati di
ripartizione, secondo i privilegi e le graduazioni previsti
dalla legge;
f) avverso il provvedimento del legale rappresentante
della Fondazione che prevede l'esclusione, totale o
parziale, di un credito dalla massa passiva, i creditori
esclusi possono proporre ricorso, entro il termine di
trenta giorni dalla notifica, al Ministro dell'interno, che
si pronuncera' entro sessanta giorni dal ricevimento
decidendo allo stato degli atti;
g) il legale rappresentante della Fondazione e'
autorizzato a definire transattivamente, con propria
determinazione, le pretese dei creditori, in misura non
superiore al 70 per cento di ciascun debito complessivo,
con rinuncia ad ogni altra pretesa e con la liquidazione
obbligatoria entro trenta giorni dalla conoscenza
dell'accettazione della transazione.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 del gia'
citato decreto-legge n. 277 del 2004:
«Art. 1 (Ente Ordine Mauriziano di Torino). - 1. L'Ente
Ordine Mauriziano di Torino, ente ospedaliero di seguito
denominato «Ente» e' costituito dai presidi ospedalieri
Umberto I di Torino e Istituto per la ricerca e la cura del
cancro (IRCC) di Candiolo (Torino).»
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2 del gia'
citato decreto-legge n. 277 del 2004:
«Art. 2 (Costituzione della Fondazione Ordine
Mauriziano). - 1. E' costituita la Fondazione Ordine
Mauriziano con sede in Torino, di seguito denominata:
«Fondazione.».
Nota al comma 1350:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 2 del gia'
citato decreto-legge n. 277 del 2004:
«2. Il patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ente,
con esclusione dei presidi ospedalieri di cui all'art. 1,
comma 1, e' trasferito alla Fondazione di cui al comma 1,
sulla cui gestione vigila un comitato costituito da cinque
membri di cui: uno nominato dal Presidente del Consiglio
dei Ministri, con funzioni di presidente del comitato; uno
nominato dal Ministro dell'interno; uno nominato dal
Ministro per i beni e le attivita' culturali; uno nominato
dalla regione Piemonte; uno nominato dall'Ordinario
diocesano di Torino. Gli eventuali oneri per il
funzionamento di detto comitato sono a carico della
gestione dell'Ente Ordine Mauriziano. Il comitato presenta
una relazione annuale al Presidente del Consiglio dei
Ministri che provvede alla trasmissione alle competenti
commissioni parlamentari.».
Nota al comma 1351:
- Si riporta il testo dell'art. 117 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle
assicurazioni private pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
13 ottobre 2005, n. 239, S.O.), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 117 (Separazione patrimoniale). - 1. I premi
pagati all'intermediario e le somme destinate ai
risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese di
assicurazione, se regolati per il tramite
dell'intermediario, sono versati in un conto separato, del
quale puo' essere titolare anche l'intermediario
espressamente in tale qualita', e che costituiscono un
patrimonio autonomo rispetto a quello dell'intermediario
medesimo.
2. Sul conto separato non sono ammesse azioni,
sequestri o pignoramenti da parte di creditori diversi
dagli assicurati e dalle imprese di assicurazione. Sono
ammesse le azioni da parte dei loro creditori ma nei limiti
della somma rispettivamente spettante al singolo assicurato
o alla singola impresa di assicurazione.
3. Sul conto separato non operano le compensazioni
legale e giudiziale e non puo' essere pattuita la
compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal
depositario nei confronti dell'intermediario.
3-bis. Sono esenti dagli obblighi previsti dal comma 1
gli intermediari di cui all'art. 109, comma 2,
lettere a), b) e d), che possano documentare in modo
permanente con fideiussione bancaria una capacita'
finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un
minimo di euro 15.000.».
Nota al comma 1352:
- La legge della regione Piemonte 16 giugno 2006, n. 21
reca «Interventi per lo sviluppo economico post-olimpico»
ed e' pubblicata nel B.U. Piemonte 22 giugno 2006, n. 25.
Nota al comma 1353:
- Si riporta il testo dell'art. 11-bis della legge
5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio)
introdotto dall'art. 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362:
«Art. 11-bis. (Fondi speciali). - 1. La legge
finanziaria in apposita norma prevede gli importi dei fondi
speciali destinati alla copertura finanziaria di
provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati
nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio
pluriennale ed in particolare di quelli correlati al
perseguimento degli obiettivi del documento di
programmazione finanziaria deliberato dal Parlamento. In
tabelle allegate alla legge finanziaria sono indicate,
distintamente per la parte corrente e per la parte in conto
capitale, le somme destinate alla copertura dei predetti
provvedimenti legislativi ripartiti per Ministeri e per
programmi. Nella relazione illustrativa del disegno di
legge finanziaria, con apposite note, sono indicati i
singoli provvedimenti legislativi che motivano lo
stanziamento proposto per ciascun Ministero e per i singoli
programmi. I fondi speciali di cui al presente comma sono
iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro
in appositi capitoli la cui riduzione, ai fini della
integrazione per competenza e cassa di capitoli esistenti o
di nuovi capitoli, puo' avvenire solo dopo la pubblicazione
dei provvedimenti legislativi che li utilizzano.
2. Gli importi previsti nei fondi di cui al comma 1
rappresentano il saldo fra accantonamenti di segno positivo
per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e
accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o
incremento di entrate. Gli accantonamenti di segno negativo
sono collegati mediante apposizione della medesima lettera
alfabetica, ad uno o piu' accantonamenti di segno positivo
o parte di essi, la cui utilizzazione resta subordinata
all'entrata in vigore del provvedimento legislativo
relativo al corrispondente accantonamento di segno negativo
e comunque nei limiti della minore spesa o delle maggiori
entrate da essi previsti per ciascuno degli anni
considerati. A seguito dell'approvazione dei provvedimenti
legislativi relativi ad accantonamenti negativi, con
decreto del Ministro del tesoro, gli importi derivanti da
riduzioni di spesa o incrementi di entrata sono portati
rispettivamente in diminuzione ai pertinenti capitoli di
spesa ovvero in aumento dell'entrata del bilancio e
correlativamente assegnati in aumento alle dotazioni dei
fondi di cui al comma 1.
3. Gli accantonamenti di segno negativo possono essere
previsti solo nel caso in cui i corrispondenti progetti di
legge siano stati presentati alle Camere.
4. Le quote dei fondi di cui al presente articolo non
possono essere utilizzate per destinazioni diverse da
quelle previste nelle relative tabelle per la copertura
finanziaria di provvedimenti adottati ai sensi dell'art.
77, secondo comma, della Costituzione, salvo che essi
riguardino spese di primo intervento per fronteggiare
calamita' naturali o improrogabili esigenze connesse alla
tutela della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza
economico-finanziaria.
5. Le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se
non corrispondono a progetti di legge gia' approvati da un
ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale non
utilizzate entro l'anno cui si riferiscono costituiscono
economie di bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad
obblighi internazionali ovvero ad obbligazioni risultanti
dai contratti o dai provvedimenti di cui al comma 3,
lettera h), dell'art. 11, la copertura finanziaria prevista
per il primo anno resta valida anche dopo il termine di
scadenza dell'esercizio a cui si riferisce purche' il
provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno
ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno
successivo. Le economie di spesa da utilizzare a tal fine
nell'esercizio successivo formano oggetto di appositi
elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro del
tesoro entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono allegati
al conto consuntivo del Ministero del tesoro. In tal caso,
le nuove o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei
relativi provvedimenti legislativi sono comunque iscritte
nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in
vigore i provvedimenti stessi e sono portate in aumento dei
limiti dei saldi previsti dal comma 3, lettera b),
dell'art. 11.».
Nota al comma 1355:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 11 della
gia' citata legge n. 468 del 1978:
«3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
competenza, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni
contabili pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e
degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla
determinazione del quantum della prestazione, afferenti
imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in
vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui
essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte
conseguenti all'andamento dell'inflazione;
c) la determinazione, in apposita tabella, per le
leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle
quote destinate a gravare su ciascuno degli anni
considerati;
d) la determinazione, in apposita tabella, della
quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui
quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
e) la determinazione, in apposita tabella, delle
riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella,
per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per
le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno
stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
tra le spese in conto capitale;
g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art.
11-bis e le corrispondenti tabelle;
h) l'importo complessivo massimo destinato, in
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al
rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma
dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle
modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente da pubbliche amministrazioni non
compreso nel regime contrattuale;
i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate
alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o
riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si
caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento
dei saldi di cui alla lettera a);
i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o
riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato
direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con
esclusione di interventi di carattere localistico o
microsettoriale;
i-quater) norme recanti misure correttive degli
effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11-ter,
comma 7.».
Nota al comma 1356:
- Per la lettera e), comma 3 dell'art. 11 della legge
5 agosto 1978, n. 468, si veda la nota al comma 1355.
Nota al comma 1359:
- Per la lettera i-quater), comma 3 dell'art. 11 della
gia' citata legge n. 468 del 1978, si veda la nota al
comma 1355.
Nota al comma 1360:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 46 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002):
«4. In apposito allegato al disegno di legge
finanziaria sono analiticamente indicati le autorizzazioni
di spesa e gli stanziamenti che confluiscono in ciascuno
dei fondi di cui al presente articolo.».
Nota al comma 1361:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 11 della
gia' citata legge n. 468 del 1978:
«5. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della
Costituzione, la legge finanziaria puo' disporre, per
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale,
nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e
nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art.
11-bis, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti
delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie
e contributive e delle riduzioni permanenti di
autorizzazioni di spesa corrente.».



 
... continua dal documento precedente ...




Nota al comma 1216:
- Si riporta il testo del paragrafo 2 dell'art. 228 del
Trattato 25 marzo 1957 istitutivo della Comunita' europea:
«2. Se ritiene che lo Stato membro in questione non
abbia preso detti provvedimenti, la Commissione, dopo aver
dato a tale Stato la possibilita' di presentare le sue
osservazioni, formula un parere motivato che precisa i
punti sui quali lo Stato membro in questione non si e'
conformato alla sentenza della Corte di giustizia.».
Nota al comma 1217:
- La legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed
esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali firmata a
Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla
Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952), e'
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 settembre
1955, n. 221.
Nota al comma 1218:
- La legge 20 ottobre 1984, n. 720 (Istituzione del
sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici),
e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 ottobre
1984, n. 298.
Nota al comma 1221:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
Note al comma 1223:
- Si riporta il testo dell'art. 87 del Trattato
25 marzo 1957 che istituisce la Comunita' europea:
«Art. 87 (ex art. 92). - 1. Salvo deroghe contemplate
dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato
comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati
membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante
risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo
talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di
falsare la concorrenza.
2. Sono compatibili con il mercato comune:
a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli
consumatori, a condizione che siano accordati senza
discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati
dalle calamita' naturali oppure da altri eventi
eccezionali;
c) gli aiuti concessi all'economia di determinate
regioni della Repubblica federale di Germania che risentono
della divisione della Germania, nella misura in cui sono
necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da
tale divisione.
3. Possono considerarsi compatibili con il mercato
comune:
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo
economico delle regioni ove il tenore di vita sia
anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di
sottoccupazione;
b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione
di un importante progetto di comune interesse europeo
oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia
di uno Stato membro;
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di
talune attivita' o di talune regioni economiche, sempre che
non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria
al comune interesse;
d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la
conservazione del patrimonio, quando non alterino le
condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunita'
in misura contraria all'interesse comune;
e) le altre categorie di aiuti, determinate con
decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza
qualificata su proposta della Commissione.».
- Si riporta il testo dell'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa - Testo A):
«Art. 47 (R) (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'art. 38. (R).
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza. (R).
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. (R).
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva. (R)».
Note al comma 1224:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 3 della
legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione
in caso di violazione del termine ragionevole del processo
e modifica dell'art. 375 del codice di procedura civile),
cosi' come modificato dalla presente legge:
«3. Il ricorso e' proposto nei confronti del Ministro
della giustizia quando si tratta di procedimenti del
giudice ordinario, al Ministro della difesa quando si
tratta di procedimenti del giudice militare. Negli altri
casi e' proposto nei confronti del Ministro dell'economia e
delle finanze.».
Nota al comma 1226:
- Si riporta il testo degli articoli 4 e 6 del decreto
del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357
(Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE
relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali, nonche' della flora e della fauna
selvatiche):
«Art. 4 (Misure di conservazione). - 1. Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano assicurano per i
proposti siti di importanza comunitaria opportune misure
per evitare il degrado degli habitat naturali e degli
habitat di specie, nonche' la perturbazione delle specie
per cui le zone sono state designate, nella misura in cui
tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative
per quanto riguarda gli obiettivi del presente regolamento.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sulla base di linee guida per la gestione delle
aree della rete «Natura 2000», da adottarsi con decreto del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, adottano per le zone speciali di conservazione,
entro sei mesi dalla loro designazione, le misure di
conservazione necessarie che implicano all'occorrenza
appropriati piani di gestione specifici od integrati ad
altri piani di sviluppo e le opportune misure
regolamentari, amministrative o contrattuali che siano
conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat
naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui
all'allegato B presenti nei siti.
2-bis. Le misure di cui al comma 1 rimangono in vigore
nelle zone speciali di conservazione fino all'adozione
delle misure previste al comma 2.
3. Qualora le zone speciali di conservazione ricadano
all'interno di aree naturali protette, si applicano le
misure di conservazione per queste previste dalla normativa
vigente. Per la porzione ricadente all'esterno del
perimetro dell'area naturale protetta la regione o la
provincia autonoma adotta, sentiti anche gli enti locali
interessati e il soggetto gestore dell'area protetta, le
opportune misure di conservazione e le norme di gestione.».
«Art. 6 (Zone di protezione speciale). - 1. La rete
«Natura 2000» comprende le Zone di protezione speciale
previste dalla direttiva 79/409/CEE e dall'art. 1, comma 5,
della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
2. Gli obblighi derivanti dagli articoli 4 e 5 si
applicano anche alle zone di protezione speciale di cui al
comma 1.».
Nota al comma 1227:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.»
Nota al comma 1228:
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137), e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.
Nota al comma 1229:
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 12 del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti
nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico,
sociale e territoriale):
«7. Con decreto emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con il Ministro degli affari
esteri, con il Ministro per gli italiani nel mondo e con il
Ministro per gli affari regionali, se nominati, sentite le
organizzazioni sindacali di categoria maggiormente
rappresentative, acquisita l'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede
all'organizzazione e alla disciplina dell'Agenzia, con
riguardo anche all'istituzione di un apposito comitato
tecnico-consultivo e dell'Osservatorio nazionale del
turismo e alla partecipazione negli organi dell'agenzia di
rappresentanti delle regioni, dello Stato, delle
associazioni di categoria e delle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, anche in deroga a
quanto stabilito dall'art. 13, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419. Tra i compiti
dell'Agenzia sono in particolare previsti lo sviluppo e la
cura del turismo culturale e del turismo congressuale, in
raccordo con le iniziative di valorizzazione del patrimonio
culturale.».
Note al comma 1230:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Si riporta il testo dell'art. 23 del decreto-legge
24 dicembre 2003, n. 355 (Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative):
«Art. 23 (Finanziamento del rinnovo contrattuale per il
settore del trasporto pubblico locale, proroga di termine
in materia di servizi di trasporto pubblico regionale e
locale e differimento del nuovo regime di ricorsi in
materia di invalidita' civile). - 1. Al fine di assicurare
il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del
trasporto pubblico locale e' autorizzata la spesa di euro
337.500.000 per l'anno 2004 e di euro 214.300.000 annui a
decorrere dall'anno 2005; i trasferimenti erariali
conseguenti sono effettuati con le procedure e le modalita'
stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. L'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 42,
comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e' differita al 31 dicembre 2004. A tal fine
e' autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno
2004.
3. All'onere complessivo, pari a euro 339.500.000 per
l'anno 2004 e a euro 214.300.000 annui a decorrere
dall'anno 2005 derivante dal presente articolo, si provvede
con le maggiori entrate per accisa conseguenti all'aumento
a euro 558,64 per mille litri dell'aliquota di accisa sulla
benzina e sulla benzina senza piombo di cui all'allegato I
del testo unico delle disposizioni legislative concernenti
le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni.
3-bis. Il termine del 31 dicembre 2003, previsto
dall'art. 18, comma 3-bis, del decreto legislativo
19 novembre 1997, n. 422, per l'affidamento dello
svolgimento dei servizi di trasporto automobilistici e'
prorogato al 31 dicembre 2005. Il Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente alla
ricognizione e alla individuazione delle risorse al fine di
emanare provvedimenti per contribuire al risanamento e allo
sviluppo del trasporto pubblico locale, al potenziamento
del trasporto rapido di massa nonche' al corretto
svolgimento delle procedure di affidamento dei servizi.».
Nota al comma 1231:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 1 del
decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16 (Interventi urgenti
per la tutela dell'ambiente e per la viabilita' e per la
sicurezza pubblica), cosi' come modificato dalla presente
legge:
«3. Le risorse di cui al comma 2 sono assegnate alle
regioni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Le risorse sono attribuite con riferimento alla consistenza
del personale in servizio alla data del 30 novembre 2004
presso le aziende di trasporto pubblico locale e presso le
aziende ferroviarie, limitatamente a quelle che applicano
il contratto autoferrotranviari di cui all'art. 23 del
decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47. Le
spese sostenute dagli enti territoriali per la
corresponsione alle aziende degli importi assegnati sono
escluse dal patto di stabilita' interno.».
Nota al comma 1232:
- Si riporta il testo delle lettere a), b) e c) del
comma 74 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), cosi'
come modificato dalla presente legge:
«74. A decorrere dall'esercizio 2007 le dotazioni di
cui al comma 73 sono rideterminate applicando alla media
delle somme incassate nell'ultimo triennio consuntivato,
rilevata dal rendiconto generale delle amministrazioni
dello Stato, relativamente alle unita' previsionali di base
dello stato di previsione dell'entrata, indicate
nell'elenco 4 allegato alla presente legge, le seguenti
percentuali e comunque con una dotazione non superiore a
quella dell'anno precedente incrementata del 5 per cento:
a) Agenzia delle entrate 0,7201 per cento;
b) Agenzia del territorio 0,1592 per cento;
c) Agenzia delle dogane 0,1668 per cento.».
Nota al comma 1233:
- Si riporta il testo del comma 69 dell'art. 2 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2004): cosi' come modificato dalla
presente legge:
«69. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 47,
secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222,
relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per
mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF), e' ridotta di 35 milioni di euro per l'anno 2007 e
di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009».
Note al comma 1234:
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della
disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale):
«Art. 10 (Organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale). - 1. Sono organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le
fondazioni, le societa' cooperative e gli altri enti di
carattere privato, con o senza personalita' giuridica, i
cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma
dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o
registrata, prevedono espressamente:
a) lo svolgimento di attivita' in uno o piu' dei
seguenti settori:
1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
2) assistenza sanitaria;
3) beneficenza;
4) istruzione;
5) formazione;
6) sport dilettantistico;
7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose
d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno
1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409;
8) tutela e valorizzazione della natura e
dell'ambiente, con esclusione dell'attivita', esercitata
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,
speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
9) promozione della cultura e dell'arte;
10) tutela dei diritti civili;
11) ricerca scientifica di particolare interesse
sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse
affidata ad universita', enti di ricerca ed altre
fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e
secondo modalita' da definire con apposito regolamento
governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400;
b) l'esclusivo perseguimento di finalita' di
solidarieta' sociale;
c) il divieto di svolgere attivita' diverse da quelle
menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse
direttamente connesse;
d) il divieto di distribuire, anche in modo
indiretto, utili e avanzi di gestione nonche' fondi,
riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a
meno che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte per legge o siano effettuate a favore di altre
ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte
della medesima ed unitaria struttura;
e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di
gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali
e di quelle ad esse direttamente connesse;
f) l'obbligo di devolvere il patrimonio
dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per
qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale o a fini di pubblica utilita', sentito
l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge;
g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto
annuale;
h) disciplina uniforme del rapporto associativo e
delle modalita' associative volte a garantire
l'effettivita' del rapporto medesimo, escludendo
espressamente la temporaneita' della partecipazione alla
vita associativa e prevedendo per gli associati o
partecipanti maggiori d'eta' il diritto di voto per
l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei
regolamenti e per la nomina degli organi direttivi
dell'associazione;
i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia
segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della
locuzione «organizzazione non lucrativa di utilita'
sociale» o dell'acronimo «ONLUS».
2. Si intende che vengono perseguite finalita' di
solidarieta' sociale quando le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi relative alle attivita' statutarie
nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione,
della formazione, dello sport dilettantistico, della
promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei
diritti civili non sono rese nei confronti di soci,
associati o partecipanti, nonche' degli altri soggetti
indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad
arrecare benefici a:
a) persone svantaggiate in ragione di condizioni
fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
b) componenti collettivita' estere, limitatamente
agli aiuti umanitari.
3. Le finalita' di solidarieta' sociale s'intendono
realizzate anche quando tra i beneficiari delle attivita'
statutarie dell'organizzazione vi siano i propri soci,
associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla
lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nelle
condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del
comma 2.
4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e
3, si considerano comunque inerenti a finalita' di
solidarieta' sociale le attivita' statutarie istituzionali
svolte nei settori della assistenza sociale e
sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione
e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico
di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le
biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, della tutela e
valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione
dell'attivita', esercitata abitualmente, di raccolta e
riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di
cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, della ricerca scientifica di particolare interesse
sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse
affidate ad universita', enti di ricerca ed altre
fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e
secondo modalita' da definire con apposito regolamento
governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, nonche' le attivita' di promozione
della cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti
apporti economici da parte dell'amministrazione centrale
dello Stato.
5. Si considerano direttamente connesse a quelle
istituzionali le attivita' statutarie di assistenza
sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico,
promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti
civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del
comma 1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni
previste ai commi 2 e 3, nonche' le attivita' accessorie
per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto
integrative delle stesse. L'esercizio delle attivita'
connesse e' consentito a condizione che, in ciascun
esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati
alla lettera a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti
rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi
non superino il 66 per cento delle spese complessive
dell'organizzazione.
6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta
di utili o di avanzi di gestione:
a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a
soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti
gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a
qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano
parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a
favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo
grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonche'
alle societa' da questi direttamente o indirettamente
controllate o collegate, effettuate a condizioni piu'
favorevoli in ragione della loro qualita'. Sono fatti
salvi, nel caso delle attivita' svolte nei settori di cui
ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi
accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti
che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari,
aventi significato puramente onorifico e valore economico
modico;
b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi
che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al
loro valore normale;
c) la corresponsione ai componenti gli organi
amministrativi e di controllo di emolumenti individuali
annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto
del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e
dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla
legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e
integrazioni, per il presidente del collegio sindacale
delle societa' per azioni;
d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche
e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi
passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie,
superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di
salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a
quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le
medesime qualifiche.
7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1
non si applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle
lettere h) ed i) del medesimo comma 1 non si applicano agli
enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali
lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.
8. Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto
della loro struttura e delle loro finalita', gli organismi
di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266,
iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni
non governative riconosciute idonee ai sensi della legge
26 febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui
alla legge 8 novembre 1991, n. 381, nonche' i consorzi di
cui all'art. 8 della predetta legge n. 381 del 1991 che
abbiano la base sociale formata per il cento per cento da
cooperative sociali. Sono fatte salve le previsioni di
maggior favore relative agli organismi di volontariato,
alle organizzazioni non governative e alle cooperative
sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266
del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.
9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose
con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese
e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli
enti di cui all'art. 3, comma 6, lettera e), della legge
25 agosto 1991, n. 287, le cui finalita' assistenziali
siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sono
considerati ONLUS limitatamente all'esercizio delle
attivita' elencate alla lettera a) del comma 1; fatta
eccezione per la prescrizione di cui alla lettera c) del
comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano le
disposizioni anche agevolative del presente decreto, a
condizione che per tali attivita' siano tenute
separatamente le scritture contabili previste all'art.
20-bis del decreto del Presidente delle Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'art. 25,
comma 1.
10. Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti
pubblici, le societa' commerciali diverse da quelle
cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge
30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici,
le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di
lavoro e le associazioni di categoria.».
- Si riporta il testo dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 7
della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle
associazioni di promozione sociale):
«Art. 7 (Registri). - 1. Presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari
sociali e' istituito un registro nazionale al quale possono
iscriversi, ai fini dell'applicazione della presente legge,
le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale
in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, costituite ed
operanti da almeno un anno. Alla tenuta del registro si
provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e
strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.
2. Per associazioni di promozione sociale a carattere
nazionale si intendono quelle che svolgono attivita' in
almeno cinque regioni ed in almeno venti province del
territorio nazionale.
3. L'iscrizione nel registro nazionale delle
associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di
automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi
livelli di organizzazione territoriale e dei circoli
affiliati, mantenendo a tali soggetti i benefici connessi
alla iscrizione nei registri di cui al comma 4.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano istituiscono, rispettivamente, registri su scala
regionale e provinciale, cui possono iscriversi tutte le
associazioni in possesso dei requisiti di cui all'art. 2,
che svolgono attivita', rispettivamente, in ambito
regionale o provinciale.».
Note al comma 1238:
- Si riporta il testo del comma 46 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«46. A decorrere dall'anno 2006, l'ammontare
complessivo delle riassegnazioni di entrate non potra'
superare, per ciascuna amministrazione, l'importo
complessivo delle riassegnazioni effettuate nell'anno 2005
al netto di quelle di cui al successivo periodo. La
limitazione non si applica alle riassegnazioni per le quali
l'iscrizione della spesa non ha impatto sul conto economico
consolidato delle pubbliche amministrazioni, nonche' a
quelle riguardanti l'attuazione di interventi cofinanziati
dall'Unione europea.»
Note al comma 1241:
- Il decreto-legge 5 luglio 2006, n. 224 (Disposizioni
urgenti per la partecipazione italiana alle missioni
internazionali), e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 6 luglio 2006, n. 155.
- La legge 4 agosto 2006, n. 247 (Disposizioni per la
partecipazione italiana alle missioni internazionali), e'
stato pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2006,
n. 186.
- Il decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253 (Disposizioni
concernenti l'intervento di cooperazione allo sviluppo in
Libano e il rafforzamento del contingente militare italiano
nella missione UNIFIL ridefinita dalla citata risoluzione
1701 (2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni
Unite), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
28 agosto 2006, n. 199.
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge
28 agosto 2006, n. 253 (Disposizioni concernenti
l'intervento di cooperazione allo sviluppo in Libano e il
rafforzamento del contingente militare italiano nella
missione UNIFIL ridefinita dalla citata risoluzione 1701
(2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite):
«Art. 5. (Disposizioni in materia penale). - 1. Al
personale militare che partecipa alla missione di cui
all'art. 2 si applicano il codice penale militare di pace e
l'art. 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del
decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.
2. I reati commessi dallo straniero nel territorio in
cui si svolgono gli interventi di cui all'art. 1 e la
missione di cui all'art. 2, a danno dello Stato o di
cittadini italiani partecipanti agli interventi e alla
missione stessi, sono puniti sempre a richiesta del
Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa
per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze
armate.
3. Per i reati di cui al comma 2 e per i reati
attribuiti alla giurisdizione dell'autorita' giudiziaria
ordinaria, commessi nel territorio e per il periodo in cui
si svolgono gli interventi di cui all'art. 1 e la missione
di cui all'art. 2 dal cittadino che partecipa agli
interventi o alla missione stessi, la competenza per
territorio e' attribuita al Tribunale di Roma.».
Note al comma 1242:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 della
legge 11 luglio 1998, n. 224 (Trasmissione radiofonica dei
lavori parlamentari e agevolazioni per l'editoria):
«Art. 1. - 1. Allo scopo di garantire la continuita'
del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute
parlamentari, e confermando lo strumento della convenzione
da stipulare a seguito di gara pubblica, i cui criteri
saranno definiti nel quadro dell'approvazione della riforma
generale del sistema delle comunicazioni, in via
transitoria la convenzione tra il Ministero delle
comunicazioni e il Centro di produzione S.p.a., stipulata
ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre
1994, n. 602, ed approvata con decreto del Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni del 21 novembre 1994, e'
rinnovata con decorrenza 21 novembre 1997 per un ulteriore
triennio, intendendosi rivalutato in legge 11.500.000.000
l'importo di cui al comma 4 dello stesso art. 9. I
contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compreso, per
i redattori, il contratto unico nazionale di lavoro dei
giornalisti, si applicano ai dipendenti del Centro di
produzione S.p.a. fino alla scadenza della convenzione.».
Note al comma 1243:
- Si riporta il testo del comma 341 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«341. Allo scopo di promuovere lo sviluppo della
ricerca avanzata nel campo delle biotecnologie, nell'ambito
degli accordi di cooperazione scientifica e tecnologica
stipulati con gli Stati Uniti d'America, il Presidente del
Consiglio dei Ministri e' autorizzato a costituire una
fondazione secondo le modalita' da esso stabilite con
proprio decreto. Al relativo onere si provvede mediante
riduzione della dotazione del Fondo per le aree
sottoutilizzate, di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, per gli importi di 30 milioni di euro per
l'anno 2006, 60 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008, e
180 milioni di euro per l'anno 2009, in coerenza con il
punto 5.3.6 della delibera CIPE n. 35 del 27 maggio 2005.».
Note al comma 1244:
- Si riporta il testo del comma 18 dell'art. 52 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2002):
«18. Il finanziamento annuale di cui all'art. 27,
comma 10, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n.
488, e successive modificazioni, e' incrementato, a
decorrere dal 2002, di un importo pari a 20 milioni di euro
in ragione di anno. La previsione di cui all'art. 145,
comma 19, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, si estende agli esercizi finanziari 1999 e 2000. Delle
misure di sostegno di cui al presente comma possono
beneficiare, a decorrere dall'anno 2002, anche le emittenti
radiofoniche locali legittimamente esercenti alla data di
entrata in vigore della presente legge, nella misura
complessivamente non superiore ad un decimo dell'ammontare
globale dei contributi stanziati. Per queste ultime
emittenti, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, vengono stabiliti le modalita'
e i criteri di attribuzione ed erogazione.».
- La legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2003).
- La legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2004).
- La legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2005).
- La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2006).
Note al comma 1246:
- Si riporta il testo degli articoli 3, 4, 7 e 8 della
legge 7 agosto 1990, n. 250 (Provvidenze per l'editoria e
riapertura dei termini, a favore delle imprese
radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili
di cui all'art. 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987,
n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'art. 11 della
legge stessa):
«Art. 3. - 1. Per l'anno 1990 alle imprese editrici di
quotidiani o periodici di cui al comma 6 dell'art. 9 della
legge 25 febbraio 1987, n. 67, e alle imprese radiofoniche
di cui al comma 2 dell'art. 11 della medesima legge, sono
concessi ulteriori contributi integrativi pari a quelli
risultanti dai predetti commi degli articoli 9 e 11 della
citata legge n. 67 del 1987, sempre che tutte le entrate
pubblicitarie non raggiungano il 40 per cento dei costi
complessivi dell'esercizio relativo all'anno 1990, compresi
gli ammortamenti risultanti a bilancio.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2002, i contributi di cui
al comma 8 e al comma 11 del presente articolo, il cui
ammontare non puo' comunque superare il 50 per cento dei
costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti
dal bilancio dell'impresa stessa, sono concessi,
limitatamente ad una sola testata, alle imprese editrici di
giornali quotidiani che, con esclusione di quanto previsto
dalle lettere a) e b) per le cooperative editrici
costituite ai sensi e per gli effetti dell'art. 153,
comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possiedano i
seguenti requisiti:
a) siano costituite come cooperative giornalistiche
da almeno tre anni;
b) editino la testata stessa da almeno tre anni;
c) abbiano acquisito, nell'anno di riferimento dei
contributi, entrate pubblicitarie che non superino il 30
per cento dei costi complessivi dell'impresa risultanti dal
bilancio dell'anno medesimo;
d) abbiano adottato con norma statutaria il divieto
di distribuzione degli utili nell'esercizio di riscossione
dei contributi e nei dieci esercizi successivi;
e) la testata edita abbia diffusione formalmente
certificata pari ad almeno il 25 per cento della tiratura
complessiva per le testate nazionali e ad almeno il 40 per
cento per quelle locali. Ai fini del presente articolo, si
intende per diffusione l'insieme delle vendite e degli
abbonamenti e per testata locale quella cui almeno l'80 per
cento della diffusione complessiva e' concentrata in una
sola regione;
f) [le testate nazionali che usufruiscono di
contributi di cui al presente articolo non siano poste in
vendita congiuntamente con altre testate];
g) abbiano sottoposto l'intero bilancio di esercizio
cui si riferiscono i contributi alla certificazione di una
societa' di revisione scelta tra quelle di cui all'elenco
apposito previsto dalla CONSOB;
h) [la testata edita sia posta in vendita a un prezzo
non inferiore alla media dal prezzo base degli altri
quotidiani, senza inserti e supplementi, di cui viene
accertata la tiratura, prendendo a riferimento il primo
giorno di pubblicazione dall'anno di riferimento dei
contributi].
2-bis. I contributi previsti dalla presente legge e in
misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi
complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal
bilancio dell'impresa stessa, sono concessi anche alle
imprese editrici di giornali quotidiani la cui maggioranza
del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti
morali non aventi scopo di lucro che possiedano i requisiti
di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del
presente articolo.
2-ter. I contributi previsti dalla presente legge, con
esclusione di quelli previsti dal comma 11, e in misura,
comunque, non superiore al 50 per cento dei costi
complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal
bilancio dell'impresa stessa, sono concessi alle imprese
editrici, comunque costituite, che editino giornali
quotidiani in lingua francese, ladina, slovena e tedesca
nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia
e Trentino-Alto Adige, a condizione che le imprese
beneficiarie non editino altri giornali quotidiani e
possiedano i requisiti di cui alle
lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del presente
articolo. A decorrere dal 1° gennaio 2002 i contributi di
cui ai commi 8 e 11 e in misura, comunque, non superiore al
50 per cento dei costi complessivi, compresi gli
ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa,
sono concessi ai giornali quotidiani italiani editi e
diffusi all'estero a condizione che le imprese editrici
beneficiarie possiedano i requisiti di cui alle
lettere b), c), d) e g) del comma 2 del presente articolo.
Tali imprese devono allegare alla domanda i bilanci
corredati da una relazione di certificazione da parte di
societa' abilitate secondo la normativa dello Stato in cui
ha sede l'impresa.
2-quater. Le norme previste dal presente articolo per i
quotidiani per quanto attiene ai requisiti e ai contributi
si applicano anche ai periodici editi da cooperative
giornalistiche ivi comprese quelle di cui all'art. 52 della
legge 5 agosto 1981, n. 416, con il limite di 310.000 euro
e di 207.000 euro rispettivamente per il contributo fisso e
per il contributo variabile di cui al comma 10; a tali
periodici non si applica l'aumento previsto dal comma 11.
3. A decorrere dal 1° gennaio 1991, alle imprese
editrici di periodici che risultino esercitate da
cooperative, fondazioni o enti morali, ovvero da societa'
la maggioranza del capitale sociale delle quali sia
detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali che non
abbiano scopo di lucro, sono corrisposte annualmente 0,2
euro per copia stampata fino a 30.000 copie di tiratura
media, indipendentemente dal numero delle testate. Le
imprese di cui al presente comma devono essere costituite
da almeno tre anni ovvero editare testate diffuse da almeno
cinque anni. I contributi di cui al presente comma sono
corrisposti a condizione che le imprese editrici:
a) non abbiano acquisito, nell'anno precedente
introiti pubblicitari superiori complessivamente al 40 per
cento dei costi, compresi gli ammortamenti, dell'impresa
per l'anno medesimo, risultanti dal bilancio;
b) editino periodici a contenuto prevalentemente
informativo;
c) abbiano pubblicato nei due anni antecedenti
l'entrata in vigore della presente legge e nell'anno di
riferimento dei contributi, non meno di 45 numeri ogni anno
per ciascuna testata per i plurisettimanali e settimanali,
18 per i quindicinali e 9 per i mensili.
3-bis. Qualora le societa' di cui al comma 3 siano
costituite da persone fisiche e giuridiche, ciascuna delle
quali possieda quote di capitale inferiori al 3 per cento,
e' sufficiente che la cooperativa, fondazione o ente morale
detenga la maggioranza relativa del capitale sociale.
4. La commissione di cui all'art. 54 della legge
5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'art. 11 della
legge 30 aprile 1983, n. 137, esprime parere
sull'accertamento della tiratura e sull'accertamento dei
requisiti di ammissione ai contributi disposti dal comma 3.
5. Le imprese editrici in possesso dei requisiti di cui
ai commi 2 e 3 devono trasmettere alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e
l'editoria, lo statuto della societa' che escluda
esplicitamente la distribuzione degli utili fino allo
scioglimento della societa' stessa. Le disposizioni di cui
all'art. 2 della presente legge si applicano anche alle
imprese editrici di giornali quotidiani e periodici che
gia' abbiano presentato domanda per accedere ai contributi
di cui agli articoli 9 e 10 della citata legge n. 67 del
1987. Non possono percepire i contributi di cui al comma 8
le imprese editrici che siano collegate con imprese
editrici di altri giornali quotidiani o periodici ovvero
con imprese che raccolgono pubblicita' per la testata
stessa o per altri giornali quotidiani o periodici. Non
possono percepire i suddetti contributi le imprese
editoriali collegate con altre imprese titolari di rapporti
contrattuali con l'impresa editoriale stessa, il cui
importo ecceda il 10 per cento dei costi complessivi
dell'impresa editrice, compresi gli ammortamenti, ovvero
nel caso in cui tra i soci e gli amministratori
dell'impresa editoriale figurino persone fisiche nella
medesima condizione contrattuale.
6. Ove nei dieci anni dalla riscossione dell'ultimo
contributo la societa' proceda ad operazioni di riduzione
del capitale per esuberanza, ovvero la societa' deliberi la
fusione o comunque operi il conferimento di azienda in
societa' il cui statuto non contempli l'esclusione di cui
al comma 5, la societa' dovra' versare in conto entrate al
Ministero del tesoro una somma pari ai contributi disposti,
aumentati degli interessi calcolati al tasso doppio del
tasso di riferimento di cui all'art. 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e
successive modificazioni, a partire dalla data di ogni
riscossione, e capitalizzati annualmente; ove nello stesso
periodo la societa' sia posta in liquidazione, dovra'
versare in conto entrate al Ministero del tesoro una somma
parimenti calcolata nei limiti del risultato netto della
liquidazione, prima di qualunque distribuzione od
assegnazione. Una somma parimenti calcolata dovra' essere
versata dalla societa' quando, nei dieci anni dalla
riscossione dell'ultimo contributo, dai bilanci annuali o
da altra documentazione idonea, risulti violata
l'esclusione della distribuzione degli utili.
7. I contributi di cui al comma 8 sono corrisposti a
condizione che gli introiti pubblicitari di ciascuna
impresa editoriale, acquisiti nell'anno precedente, non
superino il 40 per cento dei costi complessivi dell'impresa
risultanti dal bilancio per l'anno medesimo, compresi gli
ammortamenti. Se le entrate pubblicitarie sono comprese tra
il 35 per cento ed il 40 per cento dei costi, i contributi
di cui al comma 8, lettera b), sono ridotti del 50 per
cento.
8. I contributi alle imprese editrici di cui al comma 2
sono determinati nella seguente misura:
a) un contributo fisso annuo di importo pari al 30
per cento dei costi risultanti dal bilancio, inclusi gli
ammortamenti, e comunque non superiore a lire 2 miliardi
per ciascuna impresa;
b) contributi variabili nelle seguenti misure:
1) lire 500 milioni all'anno da 10.000 a 30.000
copie di tiratura media giornaliera e lire 300 milioni
all'anno, ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera,
dalle 30.000 alle 150.000 copie;
2) lire 200 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di
tiratura media giornaliera, oltre le 150.000 copie e fino
alle 250.000 copie;
3) lire 100 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di
tiratura media giornaliera, oltre le 250.000 copie.
9. L'ammontare totale dei contributi previsti dal
comma 8 non puo' comunque superare il 60 per cento dei
costi risultanti dal bilancio, dei costi come determinati
dal medesimo comma 8.
10. Fatta salva l'applicazione a regime della normativa
in vigore al 31 dicembre 1997 a favore delle imprese
editrici di quotidiani o periodici a quella data organi di
movimenti politici i quali organi siano in possesso dei
requisiti per l'accesso ai contributi previsti, nonche' a
favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici
pubblicati per la prima volta in data successiva al
31 dicembre 1997 e fino al 30 giugno 1998 quali organi di
partiti o movimenti ammessi al finanziamento pubblico, a
decorrere dal 1° gennaio 1998 alle imprese editrici di
quotidiani o periodici che, oltre che attraverso esplicita
menzione riportata in testata, risultino essere organi o
giornali di forze politiche che abbiano il proprio gruppo
parlamentare in una delle Camere o nel Parlamento europeo
avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento
italiano, nell'anno di riferimento dei contributi nei
limiti delle disponibilita' dello stanziamento di bilancio,
e' corrisposto:
a) un contributo fisso annuo di importo pari al 40
per cento dei costi risultanti dal bilancio, inclusi gli
ammortamenti, e comunque non superiore a lire 2 miliardi e
500 milioni per i quotidiani e lire 600 milioni per i
periodici;
b) un contributo variabile, calcolato secondo i
parametri previsti dal comma 8, per i quotidiani, ridotto
ad un sesto, un dodicesimo od un ventiquattresimo
rispettivamente per i periodici settimanali, quindicinali o
mensili; per i suddetti periodici viene comunque
corrisposto un contributo fisso di lire 400 milioni nel
caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie.
11. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate
pubblicitarie siano inferiori al 30 per cento dei costi
d'esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, sono
concessi, per ogni esercizio, ulteriori contributi
integrativi pari al 50 per cento di quanto determinato
dalle lettere a) e b) del comma 10.
11-bis. [Ai fini dell'applicazione dei commi 10 e 11,
il requisito della rappresentanza parlamentare della forza
politica, la cui impresa editrice dell'organo o giornale
aspiri alla concessione dei contributi di cui ai predetti
commi, e' soddisfatto, in assenza di specifico collegamento
elettorale, anche da una dichiarazione di appartenenza e
rappresentanza di tale forza politica da parte dei
parlamentari interessati, certificata dalla Camera di cui
sono componenti].
11-ter. A decorrere dall'anno 1991 sono abrogati gli
ultimi due periodi del comma 5. Dal medesimo anno i
contributi previsti dal comma 2 sono concessi a condizione
che non fruiscono dei contributi previsti dal predetto
comma imprese collegate con l'impresa richiedente, o
controllate da essa, o che la controllano, o che siano
controllate dalle stesse imprese, o dagli stessi soggetti
che la controllano.
12. La somma dei contributi previsti dai commi 10 e 11
non puo' comunque superare il 70 per cento dei costi, come
determinati dai medesimi commi 10 e 11.
13. I contributi di cui ai commi 10 e 11 e di cui
all'art. 4 sono concessi a condizione che le imprese non
fruiscano, ne' direttamente ne' indirettamente, di quelli
di cui ai commi 2, 5, 6, 7 e 8, ed a condizione che i
contributi di cui ai commi stessi non siano percepiti da
imprese da esse controllate o che le controllano ovvero che
siano controllate dalle stesse imprese o dagli stessi
soggetti che le controllano.
14. I contributi di cui ai commi 10 e 11 e di cui
all'art. 4 sono corrisposti alternativamente per un
quotidiano o un periodico o una impresa radiofonica,
qualora siano espressione dello stesso partito politico.
15. Le imprese editrici di cui al presente articolo, ad
eccezione di quelle previste dal comma 3, sono comunque
soggette agli obblighi di cui al quinto comma dell'art. 7,
legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'art. 4,
legge 30 aprile 1983, n. 137, a prescindere dall'ammontare
dei ricavi delle vendite. Sono soggette agli obblighi
medesimi, a prescindere dall'ammontare dei ricavati delle
vendite, anche le imprese di cui al comma 2 dell'art. 11,
legge 25 febbraio 1987, n. 67.
15-bis. A decorrere dall'anno 1998 entro il 31 marzo di
ogni anno e purche' sia stata inoltrata domanda valida ai
sensi delle vigenti disposizioni, e' corrisposto un importo
pari al 50 per cento dei contributi di cui ai commi 2, 8,
10 e 11 spettanti per l'anno precedente. La liquidazione
del contributo residuo verra' effettuata entro tre mesi
dalla presentazione del bilancio dell'impresa editoriale e
della necessaria certificazione nonche' della
documentazione richiesta all'editore dalle norme vigenti.
La certificazione, eseguita a cura di una societa' di
revisione, e' limitata alla verifica ed al riscontro dei
soli costi a cui si fa riferimento per il conteggio del
contributo complessivo relativo ad ogni esercizio.».
«Art. 4. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, viene
corrisposto, a cura del Dipartimento dell'informazione e
dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
un contributo annuo pari al 70 per cento della media dei
costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi,
inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 4
miliardi, alle imprese radiofoniche che risultino essere
organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo
del Parlamento e che:
a) abbiano registrato la testata giornalistica
trasmessa presso il competente tribunale;
b) trasmettano quotidianamente propri programmi
informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici,
sociali, sindacali o culturali per non meno del 50 per
cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le
ore 20;
c) non siano editori o controllino, direttamente o
indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6
dell'art. 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.
2. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate
pubblicitarie siano inferiori al 25 per cento dei costi di
esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, e' concesso
un ulteriore contributo integrativo pari al 50 per cento
del contributo di cui al comma 1. La somma di tutti i
contributi non puo' comunque superare l'80 per cento dei
costi come determinati al medesimo comma 1.
3. Le imprese di cui al comma 1 hanno diritto alle
riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della legge
5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni,
applicate con le stesse modalita' anche ai consumi di
energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento
ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi
compresi i sistemi via satellite, nonche' alle agevolazioni
di credito di cui all'art. 20 della legge 25 febbraio 1987,
n. 67, ed al rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1
dell'art. 11 della medesima legge n. 67 del 1987.
4. I metodi e le procedure per l'accertamento del
possesso dei requisiti per l'accesso alle provvidenze di
cui al presente articolo, nonche' per la verifica periodica
della loro persistenza, sono disciplinati dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n.
410, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del
7 ottobre 1987.».
«Art. 7. - 1... ».
«Art. 8. - 1. Le imprese di radiodiffusione sonora a
carattere locale che abbiano registrato la testata
radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente
tribunale, trasmettano quotidianamente propri programmi
informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici,
sociali, sindacali o letterari, per non meno del 15 per
cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le
ore 20, hanno diritto a decorrere dal 1° gennaio 2007:
a) alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della
legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni,
applicate con le stesse modalita' anche ai consumi di
energia elettrica;
b) al rimborso del 60 per cento delle spese per
l'abbonamento ai servizi di due agenzie di informazione a
diffusione nazionale o regionale.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 23 della
legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema
radiotelevisivo pubblico e privato):
«3. Ai concessionari per la radiodiffusione televisiva
in ambito locale, ovvero ai soggetti autorizzati per la
radiodiffusione televisiva locale di cui all'art. 32, che
abbiano registrato la testata televisiva presso il
competente tribunale e che trasmettano quotidianamente,
nelle ore comprese tra le 07,00 e le 23,00 per almeno
un'ora, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti
politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o
culturali, si applicano i benefici di cui al comma 1
dell'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, cosi'
come modificato dall'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n.
250, nonche' quelli di cui agli articoli 28, 29 e 30 della
legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed
integrazioni.».
- Si riporta il testo del comma 13 dell'art. 7 della
legge 3 maggio 2004, n. 112 (Norme di principio in materia
di assetto del sistema radiotelevisivo e della
RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al
Governo per l'emanazione del testo unico della
radiotelevisione):
«13. L'accesso alle provvidenze di cui all'art. 11
della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive
modificazioni, agli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto
1990, n. 250, e all'art. 7 del decreto-legge 27 agosto
1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 ottobre 1993, n. 422, e' altresi' previsto anche per i
canali tematici autorizzati alla diffusione via satellite,
con esclusione di quelli ad accesso condizionato, come
definiti dall'art. 1, lettera c), del regolamento
concernente la promozione della distribuzione e della
produzione di opere europee, di cui alla Del.Aut.gar.com.
16 marzo 1999, n. 9/1999, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1999, che si impegnano a
trasmettere programmi di informazione alle condizioni
previste dall'art. 7 del citato decreto-legge n. 323 del
1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 422 del
1993.».
- Si riporta il testo del comma 454 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«454. A decorrere dai contributi relativi all'anno
2005, non e' piu' corrisposta l'anticipazione di cui
all'art. 3, comma 15-bis, della legge 7 agosto 1990, n.
250. I contributi sono comunque erogati in un'unica
soluzione entro l'anno successivo a quello di
riferimento.».
Note al comma 1247:
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 7 agosto
1990, n. 250 (Provvidenze per l'editoria e riapertura dei
termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la
dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'art. 9,
comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso
ai benefici di cui all'art. 11 della legge stessa):
«Art. 4. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, viene
corrisposto, a cura del Dipartimento dell'informazione e
dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
un contributo annuo pari al 70 per cento della media dei
costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi,
inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 4
miliardi, alle imprese radiofoniche che risultino essere
organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo
del Parlamento e che:
a) abbiano registrato la testata giornalistica
trasmessa presso il competente tribunale;
b) trasmettano quotidianamente propri programmi
informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici,
sociali, sindacali o culturali per non meno del 50 per
cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le
ore 20;
c) non siano editori o controllino, direttamente o
indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6
dell'art. 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.
2. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate
pubblicitarie siano inferiori al 25 per cento dei costi di
esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, e' concesso
un ulteriore contributo integrativo pari al 50 per cento
del contributo di cui al comma 1. La somma di tutti i
contributi non puo' comunque superare l'80 per cento dei
costi come determinati al medesimo comma 1.
3. Le imprese di cui al comma 1 hanno diritto alle
riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della legge
5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni,
applicate con le stesse modalita' anche ai consumi di
energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento
ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi
compresi i sistemi via satellite, nonche' alle agevolazioni
di credito di cui all'art. 20 della legge 25 febbraio 1987,
n. 67, ed al rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1
dell'art. 11 della medesima legge n. 67 del 1987.
4. I metodi e le procedure per l'accertamento del
possesso dei requisiti per l'accesso alle provvidenze di
cui al presente articolo, nonche' per la verifica periodica
della loro persistenza, sono disciplinati dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n.
410, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del
7 ottobre 1987.».
- Per l'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, si
vedano le note al comma 1246.
- Si riporta il testo del comma 13 dell'art. 7 della
legge 3 maggio 2004, n. 112 (Norme di principio in materia
di assetto del sistema radiotelevisivo e della
RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al
Governo per l'emanazione del testo unico della
radiotelevisione):
«13. L'accesso alle provvidenze di cui all'art. 11
della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive
modificazioni, agli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto
1990, n. 250, e all'art. 7 del decreto-legge 27 agosto
1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 ottobre 1993, n. 422, e' altresi' previsto anche per i
canali tematici autorizzati alla diffusione via satellite,
con esclusione di quelli ad accesso condizionato, come
definiti dall'art. 1, lettera c), del regolamento
concernente la promozione della distribuzione e della
produzione di opere europee, di cui alla Del.Aut.gar.com.
16 marzo 1999, n. 9/1999, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1999, che si impegnano a
trasmettere programmi di informazione alle condizioni
previste dall'art. 7 del citato decreto-legge n. 323 del
1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 422 del
1993.».
Nota al comma 1248:
- Si riporta il testo degli articoli 19 e 20 della
legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di
diffusione radiofonica e televisiva):
«Art. 19. La societa' concessionaria, oltre che alla
gestione dei servizi in concessione, e' tenuta alle
seguenti prestazioni:
a) a sistemare, secondo piani tecnici approvati dal
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, le reti
trasmittenti televisive nelle zone di confine bilingui, per
renderle idonee a ritrasmettere programmi di organismi
esteri confinanti; ad attuare la ristrutturazione ed
assumere la gestione degli impianti di terzi eventualmente
ad essa affidati, esistenti in dette zone alla data di
entrata in vigore della presente legge;
b) a predisporre annualmente, sulla base delle
direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
sentita la Commissione parlamentare per l'indennizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,
programmi televisivi e radiofonici destinati a stazioni
radiofoniche e televisive di altri Paesi per la diffusione
e la conoscenza della lingua e della cultura italiana nel
mondo e ad effettuare, sentita la stessa Commissione
parlamentare, trasmissioni radiofoniche speciali;
c) ad effettuare trasmissioni radiofoniche e
televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia di
Bolzano, in lingua francese per la regione autonoma Valle
d'Aosta ed in lingua slovena per la regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia.».
«Art. 20. I corrispettivi dovuti alla societa' per gli
adempimenti di cui al precedente articolo sono stabiliti
come segue.
Per quanto previsto al punto a) si provvede mediante
separate pattuizioni da effettuarsi d'intesa con i
rappresentanti degli enti locali delle zone di confine
interessate.
Per quanto previsto al punto b), i programmi televisivi
e radiofonici destinati a stazioni radiofoniche e
televisive di altri Paesi sono regolati mediante
convenzioni aggiuntive da stipularsi con le competenti
amministrazioni dello Stato entro novanta giorni dalla
stipula della convenzione di cui al successivo art. 46.
Per gli adempimenti di cui al punto c), le trasmissioni
in lingua tedesca per la provincia di Bolzano sono regolate
mediante convenzione aggiuntiva da stipularsi con le
competenti amministrazioni dello Stato entro lo stesso
termine di cui al precedente comma, mentre le trasmissioni
in lingua slovena da radio Trieste sono regolate secondo le
modalita' previste dalla legge 14 aprile 1956, n. 308.
L'ammontare dei rimborsi della spesa per le
trasmissioni in lingua tedesca effettuate dalla sede di
Bolzano, nel periodo 7 febbraio 1966-31 dicembre 1972, e'
forfettariamente stabilito in lire 6.710 milioni oltre
all'imposta sul valore aggiunto.
La misura del rimborso forfettario annuo, previsto per
le trasmissioni radiofoniche da radio Trieste dalla legge
14 aprile 1956, n. 308, in considerazione dell'intervenuto
aumento del numero di trasmissioni con l'inclusione nei
programmi de «l'Ora della Venezia Giulia», viene elevata a
lire 250 milioni l'anno oltre all'imposta sul valore
aggiunto, a partire dal 1968 e puo' essere soggetta a
revisione triennale su richiesta di ciascuna parte
contraente a far tempo dal 1° gennaio 1977.
L'ammontare dei rimborsi della spesa sostenuta per le
trasmissioni in lingua francese per la regione autonoma
Valle d'Aosta e per le trasmissioni televisive in lingua
slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e'
regolato con apposite convenzioni con le competenti
amministrazioni dello Stato.
La somma di 8.300 milioni, iscritta al capitolo 2554
dello stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro dell'anno finanziario 1973 e di cui al capitolo
aggiunto 7480 dell'anno finanziario 1974, resta destinata
ed impegnata per la liquidazione degli oneri di cui al
precedente quinto comma nonche' a quello di cui al sesto
comma per il periodo 1968-1972. All'onere derivante
dall'applicazione dello stesso sesto comma per il periodo
successivo al 1972, si provvede a carico dello stanziamento
del capitolo 2549 dello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974 e
corrispondenti capitoli degli anni successivi.
Ai nuovi o maggiori oneri derivanti dalle altre
convenzioni da stipulare ai sensi dei precedenti commi, si
provvede con utilizzo dei proventi del canone dovuto dalla
concessionaria allo Stato e da determinare, ai sensi del
precedente art. 16 con la convenzione di cui al successivo
art. 46. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Per i servizi speciali radiotelevisivi, non compresi
fra quelli suindicati, le amministrazioni dello Stato
richiedenti concordano, attraverso apposite convenzioni,
con la societa' concessionaria le modalita' delle
prestazioni e l'entita' dei relativi rimborsi, sentito il
parere obbligatorio della Commissione parlamentare.».
Note al comma 1249:
- Si riporta il testo dell'art. 26 della legge
10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della
concorrenza e del mercato):
«Art. 26 (Pubblicita' delle decisioni). - 1. Le
decisioni di cui agli articoli 15, 16, 18, 19 e 25 sono
pubblicate entro venti giorni in un apposito bollettino, a
cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nello
stesso bollettino sono pubblicate, ove l'Autorita' lo
ritenga opportuno, le conclusioni delle indagini di cui
all'art. 12, comma 2.»
- Si riporta il testo del comma 26 dell'art. 2 della
legge 14 ottobre 1995, n. 481 (Norme per la concorrenza e
la regolazione dei servizi di pubblica utilita'.
Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di
pubblica utilita):
«26. La pubblicita' di atti e procedimenti delle
Autorita' e' assicurata anche attraverso un apposito
bollettino pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri.»
- Si riporta il testo del comma 21 dell'art. 1 della
legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi
delle telecomunicazioni e radiotelevisivo):
«21. All'Autorita' si applicano le disposizioni di cui
all'art. 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, non
derogate dalle disposizioni della presente legge. Le
disposizioni del comma 9, limitatamente alla deroga alle
norme sulla contabilita' generale dello Stato, nonche' dei
commi 16 e 19 del presente articolo si applicano anche alle
altre Autorita' istituite dalla legge 14 novembre 1995, n.
481, senza oneri a carico dello Stato.»
Note al comma 1250:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 19 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti
per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'
interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale):
«Art. 19 (Fondi per le politiche della famiglia, per le
politiche giovanili e per le politiche relative ai diritti
e alle pari opportunita). - 1. Al fine di promuovere e
realizzare interventi per la tutela della famiglia, in
tutte le sue componenti e le sue problematiche
generazionali, nonche' per supportare l'Osservatorio
nazionale sulla famiglia, presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo denominato
«Fondo per le politiche della famiglia», al quale e'
assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e
di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.»
- Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 8 marzo
2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternita'
e della paternita', per il diritto alla cura e alla
formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta):
«Art. 9. (Misure a sostegno della flessibilita' di
orario). - 1. Al fine di promuovere e incentivare forme di
articolazione della prestazione lavorativa volte a
conciliare tempo di vita e di lavoro, nell'ambito del Fondo
per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e'
destinata una quota fino a lire 40 miliardi annue a
decorrere dall'anno 2000, al fine di erogare contributi, di
cui almeno il 50 per cento destinato ad imprese fino a
cinquanta dipendenti, in favore di aziende che applichino
accordi contrattuali che prevedono azioni positive per la
flessibilita', ed in particolare:
a) progetti articolati per consentire alla
lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno
dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in
affidamento o in adozione un minore, di usufruire di
particolari forme di flessibilita' degli orari e
dell'organizzazione del lavoro, tra cui part time
reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario
flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore,
flessibilita' sui turni, orario concentrato, con priorita'
per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di
eta' o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di
adozione;
b) programmi di formazione per il reinserimento dei
lavoratori dopo il periodo di congedo;
c) progetti che consentano la sostituzione del
titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che benefici
del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi
parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la
solidarieta' sociale e per le pari opportunita', sono
definiti i criteri e le modalita' per la concessione dei
contributi di cui al comma 1.».
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 3 agosto
1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della
prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in
danno di minori, quali nuove forme di riduzione in
schiavitu):
«Art. 17 (Attivita' di coordinamento). - 1. Sono
attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
fatte salve le disposizioni della legge 28 agosto 1997, n.
285, le funzioni di coordinamento delle attivita' svolte da
tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla
prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei
minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso sessuale.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta ogni anno
al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta ai sensi
del comma 3.
1-bis. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunita'
l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della
pornografia minorile con il compito di acquisire e
monitorare i dati e le informazioni relativi alle
attivita', svolte da tutte le pubbliche amministrazioni,
per la prevenzione e la repressione della pedofilia. A tale
fine e' autorizzata l'istituzione presso l'Osservatorio di
una banca dati per raccogliere, con l'apporto dei dati
forniti dalle amministrazioni, tutte le informazioni utili
per il monitoraggio del fenomeno. Con decreto del Ministro
per le pari opportunita' sono definite la composizione e le
modalita' di funzionamento dell'Osservatorio nonche' le
modalita' di attuazione e di organizzazione della banca
dati, anche per quanto attiene all'adozione dei dispositivi
necessari per la sicurezza e la riservatezza dei dati.
Resta ferma la disciplina delle assunzioni di cui ai
commi da 95 a 103 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311. Per l'istituzione e l'avvio delle attivita'
dell'Osservatorio e della banca dati di cui al presente
comma e' autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno
2006 e di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come rideterminata
dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2005, n.
266. A decorrere dall'anno 2009, si provvede ai sensi
dell'art. 11-ter, comma 1, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato; ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Le multe irrogate, le somme di denaro confiscate e
quelle derivanti dalla vendita dei beni confiscati ai sensi
della presente legge sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate su un apposito fondo da
iscrivere nello stato di previsione della Presidenza del
Consiglio dei ministri e destinate, nella misura di due
terzi, a finanziare specifici programmi di prevenzione,
assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori degli
anni diciotto vittime dei delitti di cui agli
articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies del
codice penale, introdotti dagli articoli 2, comma 1, 3, 4 e
5 della presente legge. La parte residua del fondo e'
destinata, nei limiti delle risorse effettivamente
disponibili, al recupero di coloro che, riconosciuti
responsabili dei delitti previsti dagli articoli 600-bis,
secondo comma, 600-ter, terzo comma, e 600-quater del
codice penale, anche se relativi al materiale pornografico
di cui all'art. 600-quater.1 dello stesso codice, facciano
apposita richiesta. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1,
la Presidenza del Consiglio dei Ministri:
a) acquisisce dati e informazioni, a livello
nazionale ed internazionale, sull'attivita' svolta per la
prevenzione e la repressione e sulle strategie di contrasto
programmate o realizzate da altri Stati;
b) promuove, in collaborazione con i Ministeri della
pubblica istruzione, della sanita', dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, di grazia e
giustizia e degli affari esteri, studi e ricerche relativi
agli aspetti sociali, sanitari e giudiziari dei fenomeni di
sfruttamento sessuale dei minori;
c) partecipa, d'intesa con il Ministero degli affari
esteri, agli organismi comunitari e internazionali aventi
compiti di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale.
4. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi 1
e 3 e' autorizzata la spesa di lire cento milioni annue. Al
relativo onere si fa fronte mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo
utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del
Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
5. Il Ministro dell'interno, in virtu' dell'accordo
adottato dai Ministri di giustizia europei in data
27 settembre 1996, volto ad estendere la competenza di
EUROPOL anche ai reati di sfruttamento sessuale di minori,
istituisce, presso la squadra mobile di ogni questura, una
unita' specializzata di polizia giudiziaria, avente il
compito di condurre le indagini sul territorio nella
materia regolata dalla presente legge.
6. Il Ministero dell'interno istituisce altresi' presso
la sede centrale della questura un nucleo di polizia
giudiziaria avente il compito di raccogliere tutte le
informazioni relative alle indagini nella materia regolata
dalla presente legge e di coordinarle con le sezioni
analoghe esistenti negli altri Paesi europei.
7. L'unita' specializzata ed il nucleo di polizia
giudiziaria sono istituiti nei limiti delle strutture, dei
mezzi e delle vigenti dotazioni organiche, nonche' degli
stanziamenti iscritti nello stato di previsione del
Ministero dell'interno.».
- La legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della
Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio
nazionale per l'infanzia), e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302.
Note al comma 1251:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.»
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 8 della
legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3):
«6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non
possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.».
Note al comma 1253:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.»
Note al comma 1254:
- La legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il
sostegno della maternita' e della paternita', per il
diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento
dei tempi delle citta), e' stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 13 marzo 2000, n. 60.
Note al comma 1257:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 7 della
legge 3 dicembre 1999, n. 493 (Norme per la tutela della
salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione
contro gli infortuni domestici), cosi come modificato dalla
presente legge:
«4. L'assicurazione comprende i casi di infortunio
avvenuti nell'ambito domestico in occasione ed a causa
dello svolgimento delle attivita' di cui all'art. 6,
comma 2, lettera a), e dai quali sia derivata una
inabilita' permanente al lavoro non inferiore al 27 per
cento. Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni
verificatisi al di fuori del territorio nazionale.».
Note al comma 1258:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 28 agosto
1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e
di opportunita' per l'infanzia e l'adolescenza):
«Art. 1 (Fondo nazionale per l'infanzia e
l'adolescenza). - 1. E' istituito, presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, il Fondo nazionale per l'infanzia e
l'adolescenza finalizzato alla realizzazione di interventi
a livello nazionale, regionale e locale per favorire la
promozione dei diritti, la qualita' della vita, lo
sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione
dell'infanzia e dell'adolescenza, privilegiando l'ambiente
ad esse piu' confacente ovvero la famiglia naturale,
adottiva o affidataria, in attuazione dei principi della
Convenzione sui diritti del fanciullo resa esecutiva ai
sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e degli
articoli 1 e 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2. Il Fondo e' ripartito tra le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. Una quota pari al 30 per
cento delle risorse del Fondo e' riservata al,
finanziamento di interventi da realizzare nei comuni di
Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma,
Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania,
Palermo e Cagliari. La ripartizione del Fondo e della quota
riservata avviene, per il 50 per cento, sulla base
dell'ultima rilevazione della popolazione minorile
effettuata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e
per il 50 per cento secondo i seguenti criteri:
a) carenza di strutture per la prima infanzia secondo
le indicazioni del Centro nazionale di documentazione e di
analisi per l'infanzia della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
b) numero di minori presenti in presidi residenziali
socio-assistenziali in base all'ultima rilevazione
dell'ISTAT;
c) percentuale di dispersione scolastica nella scuola
dell'obbligo come accertata dal Ministero della pubblica
istruzione;
d) percentuale di famiglie con figli minori che
vivono al di sotto della soglia di poverta' cosi' come
stimata dall'ISTAT;
e) incidenza percentuale del coinvolgimento di minori
in attivita' criminose come accertata dalla Direzione
generale dei servizi civili del Ministero dell'interno,
nonche' dall'Ufficio centrale per la giustizia minorile del
Ministero di grazia e giustizia.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministro per la
solidarieta' sociale, con proprio decreto emanato di
concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, di grazia
e giustizia e con il Ministro per le pari opportunita',
sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano nonche' le Commissioni parlamentari competenti,
provvede alla ripartizione delle quote del Fondo tra le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di
quelle riservate ai comuni, ai sensi del comma 2.
4. Per il finanziamento del Fondo e' autorizzata la
spesa di lire 117 miliardi per l'anno 1997 e di lire 312
miliardi a decorrere dall'anno 1998.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 11 della
legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio):
«3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
competenza, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni
contabili pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e
degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla
determinazione del quantum della prestazione, afferenti
imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in
vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui
essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte
conseguenti all'andamento dell'inflazione;
c) la determinazione, in apposita tabella, per le
leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle
quote destinate a gravare su ciascuno degli anni
considerati;
d) la determinazione, in apposita tabella, della
quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui
quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
e) la determinazione, in apposita tabella, delle
riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella,
per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per
le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno
stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
tra le spese in conto capitale;
g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art.
11-bis e le corrispondenti tabelle;
h) l'importo complessivo massimo destinato, in
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al
rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma
dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle
modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente da pubbliche amministrazioni non
compreso nel regime contrattuale;
i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate
alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o
riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si
caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento
dei saldi di cui alla lettera a);
i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o
riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato
direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con
esclusione di interventi di carattere localistico o
microsettoriale;
i-quater) norme recanti misure correttive degli
effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11-ter,
comma 7.».
Note al comma 1259:
- Si riporta il testo dell'art. 119 della Costituzione
della Repubblica italiana:
«Art. 119 (I Comuni, le Province, le Citta'
metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di
entrata e di spesa). - I Comuni, le Province, le Citta'
metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome.
Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in
armonia con la Costituzione e secondo i principi di
coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di
tributi erariali riferibile al loro territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo,
senza vincoli di destinazione, per i territori con minore
capacita' fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai
commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle
Citta' metropolitane e alle Regioni di finanziare
integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la
solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici
e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti
della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse
aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di
determinati Comuni, Province, Citta' metropolitane e
Regioni.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le
Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i
principi generali determinati dalla legge dello Stato.
Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare
spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato
sui prestiti dagli stessi contratti.».
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 8 della
legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla legge Costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3):
«6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non
possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.»
Nota al comma 1261:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 19 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti
per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'
interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale):
«3. Al fine di promuovere le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunita', presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo denominato
«Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunita», al quale e' assegnata la somma di 3 milioni
di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a
decorrere dall'anno 2007.»
Nota al comma 1263:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 9 gennaio
2006, n. 7 (Disposizioni concernenti la prevenzione e il
divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile):
«Art. 2 (Attivita' di promozione e coordinamento). - 1.
La Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per
le pari opportunita' promuove e sostiene, nell'ambito degli
ordinari stanziamenti di bilancio, il coordinamento delle
attivita' svolte dai Ministeri competenti dirette alla
prevenzione, all'assistenza alle vittime e all'eliminazione
delle pratiche di mutilazione genitale femminile.
2. Ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui al
comma 1, la Presidenza del Consiglio dei
ministri-Dipartimento per le pari opportunita' acquisisce
dati e informazioni, a livello nazionale e internazionale,
sull'attivita' svolta per la prevenzione e la repressione e
sulle strategie di contrasto programmate o realizzate da
altri Stati.»
Nota al comma 1265:
- Per l'art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997,
si vedano le note al comma 1251.
Nota al comma 1266:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 42 del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (testo unico
delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternita' e della paternita', a norma
dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), cosi come
modificato dalla presente legge:
«5. La lavoratrice madre o, in alternativa, il
lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei
fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in
situazione di gravita' di cui all'art. 3, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'art.
4, comma 1, della legge medesima e che abbiano titolo a
fruire dei benefici di cui all'art. 33, comma 1, del
presente testo unico e all'art. 33, commi 2 e 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza del figlio,
hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2
dell'art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta
giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il
richiedente ha diritto a percepire un'indennita'
corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo
medesimo e' coperto da contribuzione figurativa;
l'indennita' e la contribuzione figurativa spettano fino a
un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per
il congedo di durata annuale. Detto importo e' rivalutato
annualmente, a decorrere dall'anno 2002, sulla base della
variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati. L'indennita' e' corrisposta
dal datore di lavoro secondo le modalita' previste per la
corresponsione dei trattamenti economici di maternita'. I
datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva,
detraggono l'importo dell'indennita' dall'ammontare dei
contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale
competente. Peri dipendenti dei predetti datori di lavoro
privati, compresi quelli per i quali non e' prevista
l'assicurazione per le prestazioni di maternita',
l'indennita' di cui al presente comma e' corrisposta con le
modalita' di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre
1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 febbraio 1980, n. 33. Il congedo fruito ai sensi del
presente comma alternativamente da entrambi i genitori non
puo' superare la durata complessiva di due anni; durante il
periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire
dei benefici di cui all'art. 33, comma 1, del presente
testo unico e all'art. 33, commi 2 e 3, della legge
5 febbraio 1992, n. 104, fatte salve le disposizioni di cui
ai commi 5 e 6 del medesimo articolo. I soggetti che
usufruiscono dei permessi di cui al presente comma per un
periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto
ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al
numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero
maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza
riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa»
Nota al comma 1269:
- Si riporta il testo del comma 429 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006), cosi come modificato dalla
presente legge:
«429. Per lo svolgimento delle attivita' istituzionali
della Fondazione di cui all'art. 1, comma 160, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, e' assegnato un contributo di 3
milioni di euro per l'anno 2006 e di 750.000 euro per
ciascuno degli anni 2007 e 2008. A tal fine e'
corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di
cui all'art. 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n.
328. Le risorse pari a 2,25 milioni di euro per gli anni
2007 e 2008 confluiscono nel Fondo nazionale per le
politiche sociali di cui all'art. 20, comma 8, della legge
8 novembre 2000, n. 328».
Nota al comma 1270:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 3 agosto
2004, n. 206 (Nuove norme in favore delle vittime del
terrorismo e delle stragi di tale matrice), cosi some
modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - 1. Le disposizioni della presente legge si
applicano a tutte le vittime degli atti di terrorismo e
delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio
nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini
italiani, nonche' ai loro familiari superstiti.
1-bis. Le disposizioni della presente legge si
applicano inoltre ai familiari delle vittime del disastro
aereo di Ustica del 1980 nonche' ai familiari delle vittime
e ai superstiti della cosiddetta «banda della Uno bianca».
Ai beneficiari vanno compensate le somme gia' percepite
2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente
legge si applicano le disposizioni contenute nella legge
20 ottobre 1990, n. 302, nella legge 23 novembre 1998, n.
407, e successive modificazioni, nonche' l'art. 82 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, ad eccezione del comma 6.».
Nota al comma 1276:
- Si riporta il testo del comma 343 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«343. Per indennizzare i risparmiatori che, investendo
sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi
finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non
altrimenti risarcito, e' costituito, a decorrere dall'anno
2006, un apposito fondo nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze. Il fondo e'
alimentato con le risorse di cui al comma 345, previo loro
versamento al bilancio dello Stato.».
Note al comma 1277:
- La legge 8 agosto 1985, n. 440 (Istituzione di un
assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano
illustrato la Patria e che versino in stato di particolare
necessita), e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
23 agosto 1985, n. 198.
- Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 20 della
legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali):
«8. A decorrere dall'anno 2002 lo stanziamento
complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali e'
determinato dalla legge finanziaria con le modalita' di cui
all'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, assicurando
comunque la copertura delle prestazioni di cui all'art. 24
della presente legge.»
Note al comma 1278:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge
31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone
montane):
«Art. 2 (Fondo nazionale per la montagna). - 1. E'
istituito presso il Ministero del bilancio e della
programmazione economica il Fondo nazionale per la
montagna.
2. Il Fondo e' alimentato da trasferimenti comunitari,
dello Stato e di enti pubblici, ed e' iscritto in un
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
del bilancio e della programmazione economica. Le somme
provenienti dagli enti pubblici sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate al suddetto
capitolo.
3. Le risorse erogate dal Fondo hanno carattere
aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o
speciale dello Stato a favore degli enti locali. Le risorse
sono ripartite fra le regioni e le province autonome che
provvedono ad istituire propri fondi regionali per la
montagna, alimentati anche con stanziamenti a carico dei
rispettivi bilanci, con i quali sostenere gli interventi
speciali di cui all'art. 1.
4. Le regioni e le province autonome disciplinano con
propria legge i criteri relativi all'impiego delle risorse
di cui al comma 3.
5. I criteri di ripartizione del Fondo tra le regioni e
le province autonome sono stabiliti con deliberazione del
Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE), sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, su proposta del Ministro per gli affari regionali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
il Ministro delle politiche agricole e forestali.
6. I criteri di ripartizione tengono conto
dell'esigenza della salvaguardia dell'ambiente con il
conseguente sviluppo delle attivita' agro-silvo-pastorali
eco-compatibili, dell'estensione del territorio montano,
della popolazione residente, anche con riferimento alle
classi di eta', alla occupazione ed all'indice di
spopolamento, del reddito medio pro capite, del livello dei
servizi e dell'entita' dei trasferimenti ordinari e
speciali.»
Nota al comma 1284:
- Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, si vedano le note al comma 1251.
Note al comma 1285:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 80 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2001), cosi come modificato dalla
presente legge:
«Art. 80 (Disposizioni in materia di politiche
sociali). - 1. Nei limiti di lire 350 miliardi per l'anno
2001 e di lire 430 miliardi per l'anno 2002 e fino alla
data del 31 dicembre 2002, ovvero fino alla conclusione dei
processi attuativi della sperimentazione e comunque non
oltre il 30 giugno 2007, fermi restando gli stanziamenti
gia' previsti:
a) i comuni individuati ai sensi dell'art. 4 del
decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, sono
autorizzati, nell'ambito della disciplina prevista dal
predetto decreto legislativo, a proseguire l'attuazione
dell'istituto del reddito minimo di inserimento;
b) la disciplina dell'istituto del reddito minimo di
inserimento di cui al citato decreto legislativo n. 237 del
1998 si applica anche ai comuni compresi nei territori per
i quali sono stati approvati, alla data del 30 giugno 2000,
i patti territoriali di cui all'art. 2, comma 203, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni,
che i medesimi comuni hanno sottoscritto o ai quali hanno
aderito e che comprendono comuni gia' individuati o da
individuare ai sensi dell'art. 4 del medesimo decreto
legislativo n. 237 del 1998.»
Nota al comma 1286:
- Si riporta il testo del comma 44 dell'art. 59 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica):
«44. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e'
istituito il Fondo per le politiche sociali, con una
dotazione di lire 28 miliardi per l'anno 1998, di lire 115
miliardi per l'anno 1999 e di lire 143 miliardi per l'anno
2000.».
Nota al comma 1287:
- Si riporta il testo del comma 333 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«333. Il Ministero dell'economia e delle finanze
comunica per iscritto, entro il 15 gennaio 2006, la sede
dell'ufficio postale di zona presso il quale gli assegni
possono essere riscossi con riferimento all'assegno di cui
al comma 331 e, previa verifica dell'ordine di nascita,
entro la fine del mese successivo a quello di nascita o di
adozione con riferimento all'assegno di cui al comma 332.
Gli assegni possono essere riscossi, in deroga ad ogni
disposizione vigente in materia di minori, dall'esercente
la potesta' sui figli di cui ai commi 331 e 332, sempreche'
residente, cittadino italiano ovvero comunitario ed
appartenente a un nucleo familiare con un reddito
complessivo, riferito all'anno 2004 ai fini dell'assegno di
cui al comma 331 e all'anno 2005 ai fini dell'assegno di
cui al comma 332, non superiore ad euro 50.000. Per nucleo
familiare s'intende quello di cui all'art. 1 del decreto
ministeriale 22 gennaio 1993 del Ministro della sanita',
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio
1993. La condizione reddituale di cui al presente comma e'
autocertificata dall'esercente la potesta', all'atto della
riscossione dell'assegno, mediante riempimento e
sottoscrizione di apposita formula prestampata in calce
alla comunicazione del Ministero dell'economia e delle
finanze, da verificare da parte dell'Agenzia delle entrate
secondo procedure definite convenzionalmente. Per
l'attuazione del presente comma il Ministero dell'economia
e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione
generale, del personale e dei servizi del tesoro si avvale
di SOGEI Spa.».
Note al comma 1288:
- Si riporta il testo dell'art. 18 della legge
24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale):
«Art. 18 (Ordinanza-ingiunzione). - Entro il termine di
trenta giorni dalla data della contestazione o
notificazione della violazione, gli interessati possono far
pervenire all'autorita' competente a ricevere il rapporto a
norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono
chiedere di essere sentiti dalla medesima autorita'.
L'autorita' competente, sentiti gli interessati, ove
questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti
inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se
ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza
motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge
il pagamento, insieme con le spese, all'autore della
violazione ed alle persone che vi sono obbligate
solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di
archiviazione degli atti comunicandola integralmente
all'organo che ha redatto il rapporto.
Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la
restituzione, previo pagamento delle spese di custodia,
delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo
stesso provvedimento. La restituzione delle cose
sequestrate e' altresi' disposta con l'ordinanza di
archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.
Il pagamento e' effettuato all'ufficio del registro o
al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione,
entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di
detto provvedimento, eseguita nelle forme previste
dall'art. 14; del pagamento e' data comunicazione, entro il
trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto,
all'autorita' che ha emesso l'ordinanza.
Il termine per il pagamento e' di sessanta giorni se
l'interessato risiede all'estero.
La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione puo' essere
eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le
modalita' di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.
L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo.
Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa
esecutiva dopo il decorso del termine per proporre
opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione e' proposta,
con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale
si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale
viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato
il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o e'
dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la
stessa.».
- Per il comma 333 dell'art. 1 della citata legge n.
266 del 2005, si veda la nota al comma 1287.
Nota al comma 1290:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 19 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti
per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'
interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale):
«2. Al fine di promuovere il diritto dei giovani alla
formazione culturale e professionale e all'inserimento
nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad
agevolare la realizzazione del diritto dei giovani
all'abitazione, nonche' a facilitare l'accesso al credito
per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo
denominato «Fondo per le politiche giovanili», al quale e'
assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e
di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.».
Nota al comma 1292:
- Si riporta il testo dell'art. 11-quaterdecies del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di
contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in
materia tributaria e finanziaria):
«Art. 11-quaterdecies (Interventi infrastrutturali, per
la ricerca e per l'occupazione). - 1. Per consentire
l'organizzazione e l'adeguamento degli impianti e
attrezzature necessari allo svolgimento dei Campionati
mondiali di nuoto che si terranno a Roma nel 2009 e dei
Giochi del Mediterraneo che si terranno a Pescara nel
medesimo anno, il Dipartimento della protezione civile e'
autorizzato a provvedere con contributi quindicennali nei
confronti dei soggetti competenti. A tal fine e'
autorizzata la spesa annua di 2 milioni di euro per
quindici anni a decorrere dal 2007, nonche' quella annua di
2 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno
2008, da ripartire in eguale misura tra le manifestazioni
di cui al primo periodo del presente comma.
2. [Per l'organizzazione e l'adeguamento
infrastrutturale necessario alla realizzazione del convegno
internazionale interconfessionale, e' autorizzata la spesa
di 5 milioni di euro per l'anno 2006].
3. Per la prosecuzione degli interventi previsti
dall'art. 1, comma 279, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e' autorizzata la spesa di ulteriori 3 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2006; e' altresi' autorizzata la
spesa di ulteriori 1,5 milioni di euro per la prosecuzione
degli interventi previsti dall'art. 1, comma 278, della
citata legge n. 311 del 2004 in favore della Facolta' ivi
indicata della Seconda Universita' degli studi di Napoli.
4. Al comma 2 dell'art. 2 del decreto-legge 24 dicembre
2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «1° luglio 2003» sono
sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2005»;
b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2005»
sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006»;
c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2005» sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006».
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la
fauna selvatica o, se istituti, degli istituti regionali,
possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento
selettivi, distinti per sesso e classi di eta',
regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati
appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei
periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992,
n. 157.
6. Al comma 1 dell'art. 70 del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, e' aggiunta la seguente lettera:
«e-ter) dell'esecuzione di vendemmie di breve durata e a
carattere saltuario, effettuata da studenti e pensionati».
A tal fine e' autorizzata la spesa annua di 200.000 euro
dal 2006.
7. Al fine di garantire i livelli occupazionali nel
parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, e' erogata a
favore dell'ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise
la somma di euro 2.500.000, a decorrere dall'anno 2006, per
consentire la stabilizzazione del personale fuori ruolo
operante presso l'ente. Le relative stabilizzazioni sono
effettuate nei limiti delle risorse assegnate con il
presente comma e nel rispetto delle normative vigenti in
materia di assunzioni, anche in soprannumero. I rapporti di
lavoro in essere con il personale che presta attivita'
professionale e collaborazione presso l'ente parco sono
regolati, sulla base di nuovi contratti che verranno
stipulati dall'ente, a decorrere dal 1° gennaio 2006, fino
alla definitiva stabilizzazione del suddetto personale e,
comunque, non oltre il 31 dicembre 2007 nei limiti delle
risorse di cui al primo periodo. Al relativo onere si
provvede attraverso la riduzione del fondo di cui al
comma 96 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
8. Il comma 12 dell'art. 9 della legge 6 dicembre 1991,
n. 394, e' sostituito dal seguente:
«12. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque
anni».
9. All'art. 17, commi 1, 2 e 6, lettera a), del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive
modificazioni, le parole: «31 dicembre 2005» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006». La
disposizione del presente comma non si applica alle
discariche di II categoria, di tipo A, di tipo ex 2A e alle
discariche per inerti, cui si conferiscono materiali di
matrice cementizia contenenti amianto, per le quali il
termine di conferimento e' fissato alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
10. Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993,
n. 379, e' aumentato, a decorrere dall'anno 2006, ad euro
2.300.000. Per le attivita' e il conseguimento delle
finalita' scientifiche del Polo nazionale di cui alla
tabella A prevista dall'art. 1 della legge 29 ottobre 2003,
n. 291, viene riconosciuto alla Sezione italiana
dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della
cecita' un contributo annuo di euro 750.000. E' concesso un
contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni
2006, 2007 e 2008 in favore dell'ente morale riconosciuto
con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1967,
n. 516. Il contributo di cui all'art. 1, comma 113, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, deve essere inteso come
contributo statale annuo ordinario; a decorrere dall'anno
2006 esso e' pari a 400.000 euro. Per le finalita' di cui
all'art. 1, comma 187, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e' autorizzata per il 2006 la spesa di 15 milioni di
euro e per ciascuno degli anni 2007 e 2008 la spesa di un
milione di euro. In favore della Lega italiana tumori e'
autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno
degli anni 2006, 2007 e 2008.
11. In considerazione del rilievo nazionale e
internazionale nella sperimentazione sanitaria di elevata
specializzazione e nella cura delle patologie nel campo
dell'oftalmologia, per l'anno 2006 e' autorizzata la
concessione di un contributo di 1 milione di euro in favore
della Fondazione «G.B. Bietti» per lo studio e la ricerca
in oftalmologia, con sede in Roma. Allo scopo di promuovere
il miglioramento della salute e di offrire ai cittadini
alti livelli di assistenza ospedaliera, e' autorizzata la
concessione di un contributo associativo nel limite di
50.000 euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008
in favore del Comitato permanente degli Ospedali
dell'Unione europea (Hope) con sede in Belgio. E'
autorizzata la spesa di 219.000 euro per l'anno 2006,
500.000 euro per l'anno 2007 e 500.000 euro per l'anno 2008
per l'interconnessione e la formazione sanitaria tra centri
sanitari all'estero e in Italia che il Ministro della
salute, il Ministro per gli italiani nel mondo, il Ministro
degli affari esteri, il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e il Ministro per
l'innovazione e le tecnologie attuano congiuntamente
avvalendosi, in particolare, dell'Associazione denominata
«Alleanza degli Ospedali italiani nel mondo», da essi
congiuntamente costituita in data 2 febbraio 2004.
12. Il prestito vitalizio ipotecario ha per oggetto la
concessione da parte di aziende ed istituti di credito
nonche' da parte di intermediari finanziari, di cui
all'art. 106 del testo unico di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, di finanziamenti a medio e lungo
termine con capitalizzazione annuale di interessi e spese,
e rimborso integrale in unica soluzione alla scadenza,
assistiti da ipoteca di primo grado su immobili
residenziali, riservati a persone fisiche con eta'
superiore ai 65 anni compiuti.
13. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, emana
uno o piu' decreti, ai sensi dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:
a) il riordino delle disposizioni in materia di
attivita' di installazione degli impianti all'interno degli
edifici;
b) la definizione di un reale sistema di verifiche
degli impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo
primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti
garantendo una effettiva sicurezza;
c) la determinazione delle competenze dello Stato,
delle regioni e degli enti locali secondo i principi di
sussidiarieta' e di leale collaborazione, anche tramite lo
strumento degli accordi in sede di Conferenza unificata di
cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281;
d) la previsione di sanzioni in caso di violazione
degli obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti dalle
lettere a) e b).
14. Per la prosecuzione ed il completamento degli
interventi di cui all'art. 52, comma 21, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, e' autorizzata la spesa di 10
milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
15. Al comma 4 dell'art. 1 della legge 9 dicembre 1998,
n. 426, dopo la lettera p-terdecies), e' aggiunta la
seguente:
«p-quaterdecies) area del territorio di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 19 maggio 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio
2005».
16. Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, la disposizione prevista
dall'art. 2, comma 1, lettera b), dello stesso decreto si
interpreta nel senso che un'area e' da considerare comunque
fabbricabile se e' utilizzabile a scopo edificatorio in
base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente
dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
17. E' autorizzato un contributo quindicennale di 1
milione di euro a decorrere dall'anno 2006 in favore
dell'ANAS Spa per la realizzazione di lavori di raccordo
stradale tra le strade pugliesi SP 231 e SP 238.
18. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive
e' determinata annualmente la quota di risorse del Fondo
speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui
all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, da
destinare, a valere sulla quota erogata a fondo perduto,
agli interventi previsti dal comma 270 dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311.
19. Il primo periodo del comma 1 dell'art. 155 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e' sostituito dal seguente: "Il reddito imponibile dei
soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera a), derivante
dall'utilizzo in traffico internazionale delle navi
indicate nell'art. 8-bis, comma 1, lettera a), del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, iscritte nel registro
internazionale di cui al decreto-legge 30 dicembre 1997, n.
457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1998, n. 30, e dagli stessi armate, nonche' delle navi
noleggiate il cui tonnellaggio non sia superiore al 50 per
cento di quello complessivamente utilizzato, e' determinato
ai sensi della presente sezione qualora il contribuente
comunichi un'opzione in tal senso all'Agenzia delle entrate
entro tre mesi dall'inizio del periodo d'imposta a partire
dal quale intende fruirne con le modalita' di cui al
decreto previsto dall'art. 161".
20. Per la prosecuzione degli interventi previsti
dall'art. 2 della legge 30 luglio 2002, n. 174, nonche' per
la realizzazione di opere di natura sociale, culturale e
sportiva, e' autorizzato un contributo quindicennale di 1
milione di euro a decorrere dall'anno 2006.
21. All'art. 1 del decreto legge 24 dicembre 2003, n.
353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2004, n. 46, al comma 3, dopo le parole: «dell'ambiente
naturale» sono inserite le seguenti: «, le associazioni
riconosciute a carattere nazionale aventi per oggetto
statutario, da piu' di quaranta anni, lo svolgimento o la
promozione di attivita' di ricerca oncologica.».
Nota al comma 1293:
- Si riporta il testo del comma 556 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006), cosi come modificato dalla
presente legge:
«556. Al fine di prevenire fenomeni di disagio
giovanile legato all'uso di sostanze stupefacenti, e'
istituito presso il Ministero della solidarieta' sociale
l'«Osservatorio per il disagio giovanile legato alle
dipendenze». Con decreto del Ministro della solidarieta'
sociale, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e' disciplinata la composizione e
l'organizzazione dell'Osservatorio. Presso il Ministero di
cui al presente comma e' altres` istituito il «Fondo
nazionale per le comunita' giovanili», per azioni di
promozione della salute e di prevenzione dei comportamenti
a rischio e per favorire la partecipazione dei giovani in
materia di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno
delle dipendenze. La dotazione finanziaria del Fondo per
ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 e' fissata in 5
milioni di euro, di cui il 25 per cento e' destinato ai
compiti istituzionali del Ministero della solidarieta'
sociale di comunicazione, informazione, ricerca,
monitoraggio e valutazione, per i quali il Ministero si
avvale del parere dell'Osservatorio per il disagio
giovanile legato alle dipendenze; il restante 75 per cento
del Fondo viene destinato alle associazioni e reti
giovanili individuate con decreto del Ministro della
solidarieta' sociale, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Con tale decreto, di natura regolamentare,
vengono determinati anche i criteri per l'accesso al Fondo
e le modalita' di presentazione delle istanze.».
Nota al comma 1295:
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge
24 dicembre 1957, n. 1295 (Costituzione di un Istituto per
il credito sportivo con sede in Roma):
«Art. 5. L'Istituto puo' concedere contributi per
interessi sui mutui anche se accordati da altre aziende di
credito e dalla Cassa depositi e prestiti per le finalita'
istituzionali, con le disponibilita' di un fondo speciale
costituito presso l'Istituto medesimo e alimentato con il
versamento da parte dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato dell'aliquota ad esso spettante a norma
dell'art. 5 del regolamento di cui al decreto ministeriale
19 giugno 2003, n. 179 del Ministro dell'economia e delle
finanze, nonche' con l'importo dei premi riservati al CONI
a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948,
n. 496, colpiti da decadenza per i quali resta salvo il
disposto dell'art. 90, comma 16, della legge 27 dicembre
2002, n. 289.
Per i mutui assistiti dal contributo agli interessi di
cui al primo comma del presente articolo la relativa rata
di ammortamento verra' ridotta di un ammontare pari
all'importo annuale del contributo concesso.
La concessione del contributo agli interessi puo'
essere sospesa o revocata dall'Istituto nei casi piu' gravi
anche con effetto retroattivo, nei confronti di quei
mutuatari che non si trovassero, a seguito di successivi
controlli, nelle condizioni previste dal contratto di
concessione del finanziamento.».
Nota al comma 1296:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n.
179 (Regolamento recante la disciplina dei concorsi
pronostici su base sportiva):
«Art. 5 (Ripartizione della posta). - 1. La posta dei
concorsi pronostici e' ripartita, secondo quanto gia'
disposto dagli articoli 2 e 5 della legge 24 dicembre 1957,
n. 1295, dall'art. 2 della legge 29 settembre 1965, n.
1117, dall'art. 3 della legge 29 dicembre 1988, n. 555,
dall'art. 27 della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
dall'art. 2 del decreto legislativo 2 dicembre 1999, n. 464
e dall'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,
convertito, con modificazioni, con la legge 8 agosto 2002,
n. 178, nelle seguenti percentuali:
a) aggio al punto di vendita 8%;
b) montepremi: 50%;
c) imposta unica: 33,84%;
d) contributo all'Istituto per il credito sportivo:
2,45%;
e) contributo alle spese di gestione di AAMS:
5,71%.».
Nota al comma 1297:
- Si riporta il testo della lettera a) del comma 19
dell'art. 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181
(Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
dei Ministeri):
«19. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei
Ministri:
a) le funzioni di competenza statale attribuite al
Ministero per i beni e le attivita' culturali dagli
articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, in materia di sport. Entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, lo statuto dell'Istituto
per il credito sportivo e' modificato al fine di prevedere
la vigilanza da parte del Presidente del Consiglio dei
Ministri e del Ministro per i beni e le attivita'
culturali.».
Nota al comma 1298:
- Si riporta il testo del comma 580 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«580. Al Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), cui la
legge 15 luglio 2003, n. 189, ha attribuito compiti
relativi alla promozione dell'attivita' sportiva tra le
persone disabili e di riconoscimento e coordinamento di
tutte le organizzazioni sportive per disabili, e' concesso
un contributo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2006,
2007 e 2008, per la promozione della pratica sportiva di
base e agonistica.».
Note al comma 1299:
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 3 della
legge 9 ottobre 2000, n. 285 (Interventi per i Giochi
olimpici invernali «Torino 2006»):
«7. L'Agenzia termina la propria attivita' il
31 dicembre 2006.».
- Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 10
della legge 9 ottobre 2000, n. 285 (Interventi per i Giochi
olimpici invernali «Torino 2006»):
«Art. 10 (Risorse finanziarie). - 1. Per il
finanziamento degli interventi necessari allo svolgimento
dei Giochi olimpici e delle opere connesse e' autorizzato
il limite d'impegno quindicennale di lire 110 miliardi per
l'anno 2001, quale limite massimo del concorso dello Stato
agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o altre
operazioni finanziarie che l'Agenzia e l'Ente nazionale per
le strade (ANAS) e la Societa' italiana per il traforo
autostradale del Frejus (SITAF), nonche', limitatamente
alle opere connesse di cui all'art. 1, comma 1, la regione
Piemonte, la provincia di Torino, il comune di Torino e la
societa' Gruppo Torinese Trasporti spa, sono autorizzati ad
effettuare, nei limiti della quota che sara' a ciascuno
assegnata con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da emanare successivamente alla predisposizione
del piano degli interventi; le relative rate di
ammortamento per capitale ed interessi sono corrisposte
agli istituti finanziatori da parte del Ministero
dell'economia e delle finanze. Per le medesime finalita' e
per il funzionamento dell'Agenzia e' altresi' concesso
all'Agenzia un contributo straordinario nel limite massimo
di lire 5 miliardi per l'anno 2000, di lire 20 miliardi per
l'anno 2001 e di lire 10 miliardi per l'anno 2002.
2. Per lo svolgimento delle sue funzioni sono inoltre
attribuite all'Agenzia le somme previste alla voce «spese
generali» compresa nel quadro economico di ciascun progetto
delle opere di cui agli allegati 1, 2 e 3, ed eventuali
successive variazioni. Tale importo e' commisurato al 3 per
cento dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle
forniture e dell'importo delle indennita' di
espropriazione. La relativa documentazione e' sottoposta
alla certificazione del collegio dei revisori dei conti al
fine della definitiva quantificazione della somma.».
Nota al comma 1300:
- L'art. 7 della legge 9 ottobre 2000, n. 285
(Interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006»
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 2000, n.
242), abrogato dalla presente legge, recava:
«Art. 7 (Comitato di alta sorveglianza e garanzia).».
Nota al comma 1301:
- Si riporta il testo dell'art. 5 della citata legge
9 ottobre 2000, n. 285:
«Art. 5 (Comitato direttivo). - 1. Il comitato
direttivo provvede alla programmazione annuale delle
attivita' dell'Agenzia, all'approvazione dei bilanci,
all'approvazione delle operazioni finanziarie necessarie
per l'acquisizione delle risorse, secondo i propri atti
organizzativi, e ad ogni altra attivita' necessaria per il
perseguimento dei compiti di cui all'art. 3.
2. Il comitato direttivo e' composto dal direttore
generale, nominato a norma dell'art. 6, dai due
vicedirettori generali, nominati a norma dell'art. 6-bis,
nonche' da nove membri nominati con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, di cui uno su designazione del
Presidente del Consiglio dei ministri, uno su designazione
del Ministro dell'economia e delle finanze, uno su
designazione del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, quattro su designazione, rispettivamente, del
presidente della regione Piemonte, del presidente della
provincia di Torino, del sindaco di Torino e del presidente
del CONI, e due su designazione effettuata d'intesa tra i
legali rappresentanti delle comunita' montane e dei comuni
interessati dalle opere di cui all'art. 1 o sedi di gara.
Il comitato direttivo e' regolarmente costituito quando
sono nominati almeno sette componenti. Il comitato
direttivo delibera a maggioranza dei presenti. In caso di
parita' prevale il voto del direttore generale.
3. I membri del comitato direttivo sono scelti tra
esperti particolarmente qualificati nelle discipline
tecniche, giuridiche ed economiche. Per la validita' delle
deliberazioni del comitato direttivo e' necessaria la
presenza di sette componenti.».
Note al comma 1302:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 della
legge 18 marzo 1991, n. 99 (Interventi urgenti per opere
connesse alla esposizione internazionale «Colombo '92»):
«Art. 1. - 1. Per l'immediata realizzazione di
interventi diretti al completamento dell'area espositiva
della esposizione internazionale «Colombo '92», nonche'
alla realizzazione di opere strettamente correlate
all'evento, il comune di Genova e' autorizzato a stipulare,
anche oltre i limiti di indebitamento previsti dalla
normativa vigente, mutui quindicennali fino all'importo di
lire quattrocentosettanta miliardi, di cui centocinquanta
miliardi a decorrere dal secondo semestre del 1991, con
onere di ammortamento a totale carico dello Stato.
L'importo eventualmente dovuto a titolo di interessi di
preammortamento - maggiorato degli ulteriori interessi
dalla data di inizio dell'ammortamento a quella di scadenza
della prima rata dello stesso, calcolati al medesimo tasso
applicabile, ai sensi di quanto previsto per le operazioni
di mutuo, nel primo semestre dell'ammortamento - sara'
corrisposto unitamente alla prima rata di ammortamento. In
relazione agli oneri di ammortamento e di preammortamento
sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di lire
50 miliardi a decorrere dall'anno 1991 e di lire 23
miliardi a decorrere dall'anno 1992.».
Note al comma 1305:
- Si riporta il testo dell'art. 7-viciesquater del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 (Disposizioni urgenti
per l'universita' e la ricerca, per i beni e le attivita'
culturali, per il completamento di grandi opere
strategiche, per la mobilita' dei pubblici dipendenti, e
per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di
bollo e tasse di concessione, nonche' altre misure
urgenti), cosi come modificato dalla presente legge:
«Art. 7-vicies quater. (Disposizioni in materia di
carte valori). - 1. All'atto del rilascio delle carte
valori di cui all'art. 7-vicies ter da parte delle
competenti amministrazioni pubbliche, i soggetti
richiedenti sono tenuti a corrispondere un importo pari
almeno alle spese necessarie per la loro produzione e
spedizione, nonche' per la manutenzione necessaria
all'espletamento dei servizi ad esse connessi. L'importo e
le modalita' di riscossione sono determinati annualmente
con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per
le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione,
da adottare, in sede di prima attuazione, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
2. Le somme percepite dalle amministrazioni pubbliche
in applicazione del comma 1 sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato e riassegnate con decreti del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero dell'interno, anche in aggiunta alle somme gia'
stanziate, nell'ambito dell'unita' previsionale di base
3.1.5.17 - servizi del Poligrafico dello Stato - dello
stato di previsione del medesimo Ministero. Una quota pari
a euro 1,85 dell'imposta sul valore aggiunto inclusa nel
costo della carta d'identita' elettronica e' riassegnata al
Ministero dell'interno per essere destinata per euro 1,15
alla copertura dei costi di gestione del Ministero medesimo
e per euro 0,70 ai comuni, per la copertura delle spese
connesse alla gestione e distribuzione del documento. Con
decreto del Ministro dell'interno di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le
modalita` di attuazione della presente disposizione. Alle
riassegnazioni previste dal presente comma non si applica
il limite di cui all'art. 1, comma 46, della legge
23 dicembre 2005, n. 266.
3. Al fine di contenere i prezzi di cessione delle
carte valori ed i costi di attivazione, di produzione,
emissione e manutenzione dei centri gestione delle stesse
e' in facolta' dell'Istituto poligrafico e Zecca dello
Stato Spa di stipulare accordi o indire gare con pubbliche
amministrazioni ed anche con soggetti privati, anche allo
scopo di estendere l'operativita' delle carte valori alla
fruizione di servizi, ivi compresi quelli di natura
privatistica. [Gli accordi sono soggetti a ratifica da
parte del Ministero dell'economia e delle finanze di
concerto con il Ministero dell'interno].
4. L'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato Spa puo'
continuare ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura
dello Stato, ai sensi del titolo I del testo unico di cui
al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e con
applicazione dell'art. 417-bis, commi primo e secondo, del
codice di procedura civile.
5. E' abrogato il regio decreto 7 marzo 1926, n. 401.
6. Dall'attuazione dell'art. 7-vicies-ter e del
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.».
Nota al comma 1306:
- Si riporta il testo del comma 65 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«65. A decorrere dall'anno 2007 le spese di
funzionamento della Commissione nazionale per le societa' e
la borsa (CONSOB), dell'Autorita' per la vigilanza sui
lavori pubblici, dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni e della Commissione di vigilanza sui fondi
pensione sono finanziate dal mercato di competenza, per la
parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio
dello Stato, secondo modalita' previste dalla normativa
vigente ed entita' di contribuzione determinate con propria
deliberazione da ciascuna Autorita', nel rispetto dei
limiti massimi previsti per legge, versate direttamente
alle medesime Autorita'. Le deliberazioni, con le quali
sono fissati anche i termini e le modalita' di versamento,
sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei Ministri,
sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per
l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal
ricevimento. Decorso il termine di venti giorni dal
ricevimento senza che siano state formulate osservazioni,
le deliberazioni adottate dagli organismi ai sensi del
presente comma divengono esecutive.».
Nota al comma 1307:
- Si riporta il testo del comma 6-bis dell'art. 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115 (testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia. - Testo A),
cosi come modificato dalla presente legge:
«6-bis. Per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali
amministrativi regionali e al Consiglio di Stato il
contributo dovuto e' di euro 500; per i ricorsi previsti
dall'art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, per
quelli previsti dall'art. 25, comma 5, della legge 7 agosto
1990, n. 241, per i ricorsi aventi ad oggetto il diritto di
cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel
territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella
sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo
dovuto e' di euro 250; per i ricorsi previsti dall'art.
23-bis, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,
nonche¨ da altre disposizioni che richiamano il citato art.
23-bis, il contributo dovuto e' di euro 1.000; per i
predetti ricorsi in materia di affidamento di lavori,
servizi e forniture, nonche¨ di provvedimenti delle
Autorita', il contributo dovuto e' di euro 2.000. L'onere
relativo al pagamento dei suddetti contributi e' dovuto in
ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di
compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si
e' costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza
si determina con il passaggio in giudicato della sentenza.
Non e' dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti
dall'art. 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il
diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della
direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico
all'informazione ambientale.».
Nota al comma 1309:
- Si riporta il testo dei commi 306, 307, 308 e 309
dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005):
«306. All'art. 10, comma 4, del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, le parole: «il processo di valore inferiore a euro
1.100 e» sono soppresse.».
«307. I commi 1 e 2 dell'art. 13 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
n. 115, sono sostituiti dai seguenti:
1. Il contributo unificato e' dovuto nei seguenti
importi:
a) euro 30 per i processi di valore fino a 1.100
euro;
b) euro 70 per i processi di valore superiore a euro
1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria
giurisdizione, nonche' per i processi speciali di cui al
libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura
civile;
c) euro 170 per i processi di valore superiore a euro
5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di
valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice
di pace;
d) euro 340 per i processi di valore superiore a euro
26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e
amministrativi di valore indeterminabile;
e) euro 500 per i processi di valore superiore a euro
52.000 e fino a euro 260.000;
f) euro 800 per i processi di valore superiore a euro
260.000 e fino a euro 520.000;
g) euro 1.110 per i processi di valore superiore a
euro 520.000.
2. Per i processi di esecuzione immobiliare il
contributo dovuto e' pari a euro 200. Per gli altri
processi esecutivi lo stesso importo e' ridotto della
meta'. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il
contributo dovuto e' pari a euro 120.».
«308. L'art. 46, comma 1, della legge 21 novembre 1991,
n. 374, e' sostituito dal seguente:
1. Le cause e le attivita' conciliative in sede non
contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro
1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono
soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato,
secondo gli importi previsti dall'art. 13 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, e successive modificazioni.».
«309. Il maggior gettito derivante dall'applicazione
delle disposizioni di cui ai commi da 306 a 308 e' versato
al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato
di previsione del Ministero della giustizia per il
pagamento di debiti pregressi nonche' per l'adeguamento
delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari e allo
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per le spese riguardanti il funzionamento del
Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi
regionali.».
Note al comma 1310:
- La legge 25 luglio 2000, n. 209 (Misure per la
riduzione del debito estero dei Paesi a piu' basso reddito
e maggiormente indebitati), e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 28 luglio 2000, n. 175.
Nota al comma 1314:
- La legge 31 dicembre 1998, n. 477 (Autorizzazione di
spesa per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione
di immobili da adibire a sedi di rappresentanze
diplomatiche e di uffici consolari, nonche' di alloggi per
il personale), e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
12 gennaio 1999, n. 8.
Nota al comma 1315:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 2 maggio
1983, n. 185 (Modifica della tabella dei diritti da
riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari):
«Art. 1. La tabella dei diritti da riscuotere dagli
uffici diplomatici e consolari di cui all'art. 56 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
200, relativo alle disposizioni sulle funzioni e sui poteri
consolari, e' sostituita da quella annessa alla presente
legge.
Detta tabella dovra' essere munita del visto dei
Ministri degli affari esteri, del tesoro e delle finanze.».
Note al comma 1317:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 1 del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti
nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico,
sociale e territoriale):
«5. E' istituito presso il Ministero dell'economia e
delle finanze un apposito Fondo con la dotazione di
34.180.000 euro per l'anno 2005, di 39.498.000 euro per
l'anno 2006, di 38.700.000 euro per l'anno 2007 e di
42.320.000 euro a decorrere dall'anno 2008, per le esigenze
connesse all'istituzione del Sistema d'informazione visti,
finalizzato al contrasto della criminalita' organizzata e
della immigrazione illegale attraverso lo scambio tra gli
Stati membri dell'Unione europea di dati relativi ai visti,
di cui alla decisione 2004/512/CE dell'8 giugno 2004 del
Consiglio. Al riparto del Fondo di cui al presente comma si
provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta dei Ministri competenti. All'onere di
cui al presente comma si provvede:
a) quanto a euro 4.845.000 per il 2005, a euro
15.000.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo
parzialmente utilizzando, per euro 1.345.000 per il 2005 e
per euro 15.000.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007,
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri
e, per euro 3.500.000 per il 2005, l'accantonamento
relativo al Ministero dell'interno;
b) a euro 22.566.000 per il 2007 e ad euro 42.320.000
a decorrere dal 2008, mediante utilizzo di parte delle
maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'art. 7,
comma 3;
c) quanto a euro 29.335.000 per il 2005, a euro
24.498.000 per il 2006 e ad euro 1.134.000 per il 2007,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto
capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al predetto Ministero.».
- Si riporta il testo dell'art. 152 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
(Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri):
«Art. 152 (Contingente e durata del contratto). - Le
rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima
categoria e gli istituti italiani di cultura possono
assumere personale a contratto per le proprie esigenze di
servizio, previa autorizzazione dell'Amministrazione
centrale, nel limite di un contingente complessivo pari a
2.277 unita'. Gli impiegati a contratto svolgono le
mansioni previste nei contratti individuali, tenuto conto
dell'organizzazione del lavoro esistente negli uffici
all'estero.
Il contratto di assunzione e' stipulato a tempo
indeterminato, con un periodo di prova di nove mesi, alla
scadenza del quale, sulla base di una relazione del capo
dell'ufficio, si provvede a disporre la conferma o la
risoluzione del contratto.».
Note al comma 1322:
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 della legge
28 luglio 2004, n. 193 (Proroga e rifinanziamento della
legge 16 marzo 2001, n. 72, recante interventi a tutela del
patrimonio storico e culturale delle comunita' degli esuli
italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia, e della
legge 21 marzo 2001, n. 73, recante interventi in favore
della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia),
pubblicata nella Gazzazzetta Ufficiale 3 agosto 2004, n.
180:
«Art. 1. (Proroga e rifinanziamento della legge
16 marzo 2001, n. 72). - 1. Per le finalita' di cui
all'art. 1, comma 1, della legge 16 marzo 2001, n. 72, e'
autorizzata la spesa di euro 1.550.000 per ciascuno degli
anni 2004, 2005 e 2006.
2. All'art. 1, comma 4, della legge 16 marzo 2001, n.
72, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «da stipulare tra», sono inserite
le seguenti: «il Ministero degli affari esteri,»;
b) la parola: «sentiti» e' sostituita dalla seguente:
«sentita»;
c) le parole: «e il Ministero degli affari esteri»
sono soppresse;
d) dopo le parole: «Alla ripartizione delle somme
stanziate provvede annualmente il Ministro per i beni e le
attivita' culturali» sono aggiunte le seguenti: «, con
proprio decreto, di concerto con il Ministro degli affari
esteri».
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1,
pari a euro 1.550.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e
2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2004, allo scopo parzialmente utilizzando 1'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
«Art. 2. Proroga e rifinanziamento della legge 21 marzo
2001, n. 73. - 1. Le disposizioni di cui all'art. 1 della
legge 21 marzo 2001, n. 73, sono prorogate al 31 dicembre
2006. A tale scopo e' autorizzata la spesa di euro
4.650.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1,
pari a euro 4.650.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e
2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
Note al comma 1323:
- Si riporta il testo dell'art. 56 della legge
27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2003):
«Art. 56 (Fondo per progetti di ricerca). - 1. E'
istituito un fondo finalizzato al finanziamento di progetti
di ricerca, di rilevante valore scientifico, anche con
riguardo alla tutela della salute e all'innovazione
tecnologica, con una dotazione finanziaria di 225 milioni
di euro per l'anno 2003 e di 100 milioni di euro per l'anno
2004, 92,758 milioni di euro per l'anno 2005, 97,934
milioni di euro per l'anno 2006 e 100 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2007. Alla ripartizione del fondo,
istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, tra le diverse finalita'
provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, con
proprio decreto, su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, sentiti i Ministri
dell'economia e delle finanze, della salute e per
l'innovazione tecnologica. Con lo stesso decreto sono
stabiliti procedure, modalita' e strumenti per l'utilizzo
delle risorse, assicurando in via prioritaria il
finanziamento dei progetti presentati da soggetti che
abbiano ottenuto, negli anni precedenti, un eccellente
risultato nell'utilizzo e nella capacita' di spesa delle
risorse comunitarie assegnate e delle risorse finanziarie
provenienti dai programmi quadro di ricerca dell'Unione
europea o dai Fondi strutturali.».
Nota al comma 1324:
- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi):
«Art. 12. (Deduzioni per oneri di famiglia). - 1. Dal
reddito complessivo si deducono per oneri di famiglia i
seguenti importi:
a) 3.200 euro per il coniuge non legalmente ed
effettivamente separato;
b) 2.900 euro per ciascun figlio, compresi i figli
naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o
affiliati, nonche' per ogni altra persona indicata
nell'art. 433 del codice civile che conviva con il
contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti
da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria da ripartire
tra coloro che hanno diritto alla deduzione.
2. La deduzione di cui al comma 1, lettera b), e'
aumentata a:
a) 3.450 euro, per ciascun figlio di eta' inferiore a
tre anni;
b) 3.200 euro, per il primo figlio se l'altro
genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il
contribuente non e' coniugato o se coniugato, si e'
successivamente legalmente ed effettivamente separato,
ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del
solo contribuente e questi non e' coniugato o, se
coniugato, si e' successivamente legalmente ed
effettivamente separato;
c) 3.700 euro, per ogni figlio portatore di handicap
ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
3. Le deduzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano a
condizione che le persone alle quali si riferiscono
possiedano un reddito complessivo, computando anche le
retribuzioni corrisposte da enti e organismi
internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e
missioni, nonche' quelle corrisposte dalla Santa Sede,
dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti
centrali della Chiesa cattolica, non superiore a lire
5.500.000, al lordo degli oneri deducibili.
4. Le deduzioni di cui ai commi 1 e 2 sono rapportate a
mese e competono dal mese in cui si sono verificate a
quello in cui sono cessate le condizioni richieste.
4-bis. Dal reddito complessivo si deducono, fino ad un
massimo di 1.820 euro, le spese documentate sostenute dal
contribuente per gli addetti alla propria assistenza
personale nei casi di non autosufficienza nel compimento
degli atti della vita quotidiana. Le medesime spese sono
deducibili anche se sono state sostenute nell'interesse
delle persone indicate nell'art. 433 del codice civile.
4-ter. Le deduzioni di cui ai commi 1, 2 e 4-bis
spettano per la parte corrispondente al rapporto tra
l'ammontare di 78.000 euro, aumentato delle medesime
deduzioni e degli oneri deducibili di cui all'art. 10, e
diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 78.000
euro. Se il predetto rapporto e' maggiore o uguale a 1, la
deduzione compete per intero; se lo stesso e' zero o minore
di zero, la deduzione non compete; negli altri casi, ai
fini del predetto rapporto, si computano le prime quattro
cifre decimali.».
Nota al comma 1327:
- Si riporta il testo dell'art. 21 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per
favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei
conti pubblici), cosi come modificato dalla presente legge:
«Art. 21 (Assegno per ogni secondo figlio e incremento
del Fondo nazionale per le politiche sociali). - 1. Per
ogni figlio nato dal 1° dicembre 2003 e fino al 31 dicembre
2004, secondo od ulteriore per ordine di nascita, e,
comunque, per ogni figlio adottato nel medesimo periodo,
alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie, e'
concesso un assegno pari ad euro 1.000.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, e' istituita,
nell'ambito dell'INPS, una speciale gestione con una
dotazione finanziaria complessiva di 308 milioni di euro.
3. L'assegno e' concesso dai comuni. I comuni
provvedono ad informare gli interessati invitandoli a
certificare il possesso dei requisiti all'atto
dell'iscrizione all'anagrafe dei nuovi nati.
4. L'assegno, ferma restando la titolarita' in capo ai
comuni, e' erogato dall'I.N.P.S. sulla base dei dati
forniti dai comuni medesimi, secondo modalita' da definire
nell'ambito dei decreti di cui al comma 5.
5. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono emanate le necessarie disposizioni per l'attuazione
del presente articolo.
6. Per il finanziamento delle politiche in favore delle
famiglie il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui
all'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni, e' incrementato di 232
milioni di euro per l'anno 2004.
6-bis. (abrogato).
6-ter. Gli imprenditori artigiani iscritti nei relativi
albi provinciali possono avvalersi, in deroga alla
normativa previdenziale vigente, di collaborazioni
occasionali di parenti entro il terzo grado, aventi anche
il titolo di studente, per un periodo complessivo nel corso
dell'anno non superiore a novanta giorni. Le collaborazioni
suddette devono avere carattere di aiuto, a titolo di
obbligazione morale e percio' senza corresponsione di
compensi ed essere prestate nel caso di temporanea
impossibilita' dell'imprenditore artigiano all'espletamento
della propria attivita' lavorativa. E' fatto, comunque,
obbligo dell'iscrizione all'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali.
7. Per le finalita' del presente articolo e'
autorizzata la spesa di 287 milioni di euro per l'anno 2003
e di 253 milioni di euro per l'anno 2004. Al relativo onere
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello Stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.».
Nota al comma 1328:
- Si riporta il testo del comma 11 dell'art. 2 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2004):
«11. E' istituita l'addizionale comunale sui diritti
d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili. L'addizionale e'
pari a 2,50 euro per passeggero imbarcato ed e' versata
all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva
riassegnazione quanto a 30 milioni di euro, in un apposito
fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti destinato a compensare ENAV Spa, secondo
modalita' regolate dal contratto di servizio di cui
all'art. 9 della legge 21 dicembre 1996, n. 665, per i
costi sostenuti da ENAV Spa per garantire la sicurezza ai
propri impianti e per garantire la sicurezza operativa e,
quanto alla residua quota, in un apposito fondo istituito
presso il Ministero dell'interno e ripartito sulla base del
rispettivo traffico aeroportuale secondo i seguenti
criteri:
a) il 40 per cento del totale a favore dei comuni del
sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la
media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie
del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale
sul totale del sedime; percentuale della superficie totale
del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati;
b) al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela
dell'incolumita' delle persone e delle strutture, il 60 per
cento del totale per il finanziamento di misure volte alla
prevenzione e al contrasto della criminalita' e al
potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali
e nelle principali stazioni ferroviarie.».
Nota al comma 1333:
- Si riporta il testo del comma 52 dell'art. 145 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001):
«52. Il programma speciale di reindustrializzazione di
cui all'art. 5 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989,
n. 181, e' integrato con la previsione dello sviluppo di un
polo di ricerca e di attivita' industriali ad alta
tecnologia nel territorio del comune di Genova anche in
relazione all'attuazione dell'art. 4 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Per finanziare gli
interventi previsti da tale integrazione e' autorizzata la
spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2001,
2002 e 2003. Le risorse di cui al presente comma non
possono essere utilizzate per altre finalita' fino al
31 dicembre 2006.».
Nota ai commi 1334 - 1335 - 1336 - 1337 - 1338:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143 (Disposizioni in materia
di commercio con l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4,
lettera c), e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59), cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Funzioni). - 1. La societa' e' autorizzata a
rilasciare garanzie, nonche' ad assumere in assicurazione i
rischi di carattere politico, catastrofico, economico,
commerciale e di cambio ai quali sono esposti, direttamente
o indirettamente secondo quanto stabilito ai sensi del
comma 3, gli operatori nazionali e le loro controllate e
collegate estere nella loro attivita' con l'estero e di
internazionalizzazione dell'economia italiana; la societa'
e' altresi' autorizzata a rilasciare, a condizioni di
mercato, garanzie e coperture assicurative per imprese
estere relativamente ad operazioni che siano di rilievo
strategico per l'economia italiana sotto i profili
dell'internazionalizzazione, della sicurezza economica e
dell'attivazione di processi produttivi e occupazionali in
Italia. Le garanzie e le assicurazioni possono essere
rilasciate anche a banche nazionali, nonche' a banche
estere od operatori finanziari italiani od esteri quando
rispettino adeguati principi di organizzazione, vigilanza,
patrimonializzazione ed operativita', per crediti concessi
sotto ogni forma e destinati al finanziamento delle
suddette attivita', nonche' quelle connesse o strumentali.
2. La societa' puo' concludere accordi di
riassicurazione e di coassicurazione con enti o imprese
italiani, autorizzati, nonche' con enti od imprese esteri
ed organismi internazionali; la societa' puo' altresi'
stipulare altri contratti di copertura del rischio
assicurativo, a condizioni di mercato con primari operatori
del settore.
3. Le operazioni e le categorie di rischi assicurabili
sono definite con delibera del Comitato interministeriale
per la programmazione economica, su proposta del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
di concerto con il Ministero del commercio con l'estero,
tenendo anche conto degli accordi internazionali, nonche'
della normativa e degli indirizzi dell'Unione europea in
materia di privatizzazione dei rischi di mercato e di
armonizzazione dei sistemi comunitari di assicurazione dei
crediti all'esportazione gestiti con il sostegno dello
Stato.».
Note al comma 1339:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge
27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni
(Istituzione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di
Stato):
«Art. 2 (Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato).
- 1. E' istituito presso la Banca d'Italia un conto
denominato «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato»,
di seguito denominato «Fondo». Esso ha lo scopo di ridurre,
secondo le modalita' previste dalla presente legge, la
consistenza dei titoli di Stato in circolazione.
2. L'amministrazione del Fondo di cui al comma 1 e'
attribuita al Ministro del tesoro, coadiuvato da un
Comitato consultivo composto:
a) dal Direttore generale del tesoro, che lo
presiede;
b) dal Ragioniere generale dello Stato;
c) dal Direttore generale delle entrate del Ministero
delle finanze;
d) dal Direttore generale del territorio del
Ministero delle finanze.
3. Il Ministro del tesoro presenta annualmente al
Parlamento, in allegato al conto consuntivo, una relazione
sull'amministrazione del Fondo.»
- Si riporta il testo del terzo comma dell'art. 2445
del codice civile:
«La deliberazione puo' essere eseguita soltanto dopo
novanta giorni dal giorno dell'iscrizione nel registro
delle imprese, purche' entro questo termine nessun
creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto
opposizione.».
Note al comma 1340:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 9 del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80
(Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per
lo sviluppo economico, sociale e territoriale):
«3. Per fruire del contributo, l'impresa concentrataria
inoltra, a decorrere dalla data di ultimazione del processo
di concentrazione, un'apposita istanza in via telematica al
Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, che
ne rilascia, in via telematica, certificazione della data
di avvenuta presentazione. L'Agenzia delle entrate esamina
le istanze secondo l'ordine cronologico di presentazione, e
comunica, in via telematica, entro trenta giorni dalla
presentazione dell'istanza, il riconoscimento del
contributo ovvero il diniego del contributo stesso per
carenza dei presupposti desumibili dall'istanza ovvero per
l'esaurimento dei fondi stanziati, pari a 34 milioni di
euro per l'anno 2005, 110 milioni di euro per l'anno 2006 e
57 milioni di euro per l'anno 2007.».
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 2 del
decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156
(Disposizioni urgenti in materia di entrate):
«4. Per fruire del contributo, l'impresa concentrataria
inoltra un'apposita istanza in via telematica al Centro
operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, che ne
rilascia, in via telematica e con procedura automatizzata,
certificazione della data di avvenuta presentazione.
L'Agenzia delle entrate esamina le istanze secondo l'ordine
cronologico di presentazione, fino ad esaurimento dei fondi
stanziati, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2005, 242
milioni di euro per l'anno 2006 e 122 milioni di euro per
l'anno 2007, e comunica, in via telematica, entro trenta
giorni dalla presentazione dell'istanza, il diniego del
contributo per carenza dei presupposti desumibili
dall'istanza, ovvero per l'esaurimento dei fondi
stanziati.».
Nota al comma 1343:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 della
legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti), cosi'
come modificato dalla presente legge:
«2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive
in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui
e' stata realizzata la condotta produttiva di danno,
ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla
data della sua scoperta.».
Nota al comma 1344:
- Si riporta il testo del comma 27 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006), cosi' come modificato dalla
presente legge:
«27. Nello stato di previsione del Ministero
dell'interno e' istituito un Fondo da ripartire per le
esigenze correnti connesse all'acquisizione di beni e
servizi dell'amministrazione, con una dotazione, per l'anno
2006, di 100 milioni di euro, di 30 milioni di euro per
l'anno 2007 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni
2008 e 2009. Con decreti del Ministro dell'interno, da
comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero
dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale
del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni
parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla
ripartizione del Fondo tra le unita' previsionali di base
interessate del medesimo stato di previsione.».
Note al comma 1346:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.».
- Si riporta il testo dell'art. 27 della legge 7 agosto
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi):
«Art. 27 (Commissione per l'accesso ai documenti
amministrativi). - 1. E' istituita presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri la Commissione per l'accesso ai
documenti amministrativi.
2. La Commissione e' nominata con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio
dei Ministri. Essa e' presieduta dal sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed e'
composta da dodici membri, dei quali due senatori e due
deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere,
quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile
1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi di
autogoverno, due fra i professori di ruolo in materie
giuridiche e uno fra i dirigenti dello Stato e degli altri
enti pubblici. E' membro di diritto della Commissione il
capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei
Ministri che costituisce il supporto organizzativo per il
funzionamento della Commissione. La Commissione puo'
avvalersi di un numero di esperti non superiore a cinque
unita', nominati ai sensi dell'art. 29 della legge
23 agosto 1988, n. 400.
3. La Commissione e' rinnovata ogni tre anni. Per i
membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di
scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso
del triennio.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, a decorrere dall'anno 2004, sono determinati i
compensi dei componenti e degli esperti di cui al comma 2,
nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5. La Commissione adotta le determinazioni previste
dall'art. 25, comma 4; vigila affinche' sia attuato il
principio di piena conoscibilita' dell'attivita' della
pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati
dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla
trasparenza dell'attivita' della pubblica amministrazione,
che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei
Ministri; propone al Governo modifiche dei testi
legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la
piu' ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'art.
22.
6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare
alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le
informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione
di quelli coperti da segreto di Stato.
7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di
cui al comma 1 dell'art. 18, le misure ivi previste sono
adottate dalla Commissione di cui al presente articolo.».
Nota al comma 1347:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 10 del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica):
«5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
Note al comma 1349:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 3 del
decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4
(Interventi straordinari per il riordino e il risanamento
economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino), cosi'
come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Provvedimenti urgenti per il risanamento
dell'Ordine Mauriziano). - 1. Dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e per un periodo di trentasei
mesi:
a) non possono essere intraprese o proseguite azioni
esecutive nei confronti della Fondazione per debiti
dell'Ente, insoluti alla data predetta;
b) le procedure esecutive pendenti, per le quali sono
scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte
dell'Ordine Mauriziano, ovvero la stessa opposizione,
benche' proposta, sia stata rigettata, sono dichiarate
estinte dal giudice; gli importi dei relativi debiti sono
inseriti nella massa passiva di cui alla lettera e), a
titolo di capitale, accessori e spese;
c) i pignoramenti eventualmente gia' eseguiti non
hanno efficacia e non vincolano la Fondazione ed il
tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini
della Fondazione e le finalita' di legge;
d) i debiti insoluti alla data di entrata in vigore
del presente decreto non producono interessi, ne' sono
soggetti a rivalutazione monetaria;
e) il legale rappresentante della Fondazione assume
le funzioni di Commissario straordinario e provvede al
ripiano dell'indebitamento pregresso con i mezzi consentiti
dalla legge. A tale fine provvede all'accertamento della
massa passiva risultante dai debiti insoluti per capitale,
interessi e spese ed istituisce apposita gestione separata,
nella quale confluiscono i debiti e i crediti maturati fino
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Nell'ambito di tale gestione separata e', altresi', formata
la massa attiva con l'impiego anche del ricavato
dall'alienazione dei cespiti appartenenti al patrimonio
disponibile della Fondazione, delle sovvenzioni
straordinarie e delle altre eventuali entrate non vincolate
per legge o per destinazione, per il pagamento anche
parziale dei debiti, mediante periodici stati di
ripartizione, secondo i privilegi e le graduazioni previsti
dalla legge;
f) avverso il provvedimento del legale rappresentante
della Fondazione che prevede l'esclusione, totale o
parziale, di un credito dalla massa passiva, i creditori
esclusi possono proporre ricorso, entro il termine di
trenta giorni dalla notifica, al Ministro dell'interno, che
si pronuncera' entro sessanta giorni dal ricevimento
decidendo allo stato degli atti;
g) il legale rappresentante della Fondazione e'
autorizzato a definire transattivamente, con propria
determinazione, le pretese dei creditori, in misura non
superiore al 70 per cento di ciascun debito complessivo,
con rinuncia ad ogni altra pretesa e con la liquidazione
obbligatoria entro trenta giorni dalla conoscenza
dell'accettazione della transazione.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 del gia'
citato decreto-legge n. 277 del 2004:
«Art. 1 (Ente Ordine Mauriziano di Torino). - 1. L'Ente
Ordine Mauriziano di Torino, ente ospedaliero di seguito
denominato «Ente» e' costituito dai presidi ospedalieri
Umberto I di Torino e Istituto per la ricerca e la cura del
cancro (IRCC) di Candiolo (Torino).»
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2 del gia'
citato decreto-legge n. 277 del 2004:
«Art. 2 (Costituzione della Fondazione Ordine
Mauriziano). - 1. E' costituita la Fondazione Ordine
Mauriziano con sede in Torino, di seguito denominata:
«Fondazione.».
Nota al comma 1350:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 2 del gia'
citato decreto-legge n. 277 del 2004:
«2. Il patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ente,
con esclusione dei presidi ospedalieri di cui all'art. 1,
comma 1, e' trasferito alla Fondazione di cui al comma 1,
sulla cui gestione vigila un comitato costituito da cinque
membri di cui: uno nominato dal Presidente del Consiglio
dei Ministri, con funzioni di presidente del comitato; uno
nominato dal Ministro dell'interno; uno nominato dal
Ministro per i beni e le attivita' culturali; uno nominato
dalla regione Piemonte; uno nominato dall'Ordinario
diocesano di Torino. Gli eventuali oneri per il
funzionamento di detto comitato sono a carico della
gestione dell'Ente Ordine Mauriziano. Il comitato presenta
una relazione annuale al Presidente del Consiglio dei
Ministri che provvede alla trasmissione alle competenti
commissioni parlamentari.».
Nota al comma 1351:
- Si riporta il testo dell'art. 117 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle
assicurazioni private pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
13 ottobre 2005, n. 239, S.O.), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 117 (Separazione patrimoniale). - 1. I premi
pagati all'intermediario e le somme destinate ai
risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese di
assicurazione, se regolati per il tramite
dell'intermediario, sono versati in un conto separato, del
quale puo' essere titolare anche l'intermediario
espressamente in tale qualita', e che costituiscono un
patrimonio autonomo rispetto a quello dell'intermediario
medesimo.
2. Sul conto separato non sono ammesse azioni,
sequestri o pignoramenti da parte di creditori diversi
dagli assicurati e dalle imprese di assicurazione. Sono
ammesse le azioni da parte dei loro creditori ma nei limiti
della somma rispettivamente spettante al singolo assicurato
o alla singola impresa di assicurazione.
3. Sul conto separato non operano le compensazioni
legale e giudiziale e non puo' essere pattuita la
compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal
depositario nei confronti dell'intermediario.
3-bis. Sono esenti dagli obblighi previsti dal comma 1
gli intermediari di cui all'art. 109, comma 2,
lettere a), b) e d), che possano documentare in modo
permanente con fideiussione bancaria una capacita'
finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un
minimo di euro 15.000.».
Nota al comma 1352:
- La legge della regione Piemonte 16 giugno 2006, n. 21
reca «Interventi per lo sviluppo economico post-olimpico»
ed e' pubblicata nel B.U. Piemonte 22 giugno 2006, n. 25.
Nota al comma 1353:
- Si riporta il testo dell'art. 11-bis della legge
5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio)
introdotto dall'art. 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362:
«Art. 11-bis. (Fondi speciali). - 1. La legge
finanziaria in apposita norma prevede gli importi dei fondi
speciali destinati alla copertura finanziaria di
provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati
nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio
pluriennale ed in particolare di quelli correlati al
perseguimento degli obiettivi del documento di
programmazione finanziaria deliberato dal Parlamento. In
tabelle allegate alla legge finanziaria sono indicate,
distintamente per la parte corrente e per la parte in conto
capitale, le somme destinate alla copertura dei predetti
provvedimenti legislativi ripartiti per Ministeri e per
programmi. Nella relazione illustrativa del disegno di
legge finanziaria, con apposite note, sono indicati i
singoli provvedimenti legislativi che motivano lo
stanziamento proposto per ciascun Ministero e per i singoli
programmi. I fondi speciali di cui al presente comma sono
iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro
in appositi capitoli la cui riduzione, ai fini della
integrazione per competenza e cassa di capitoli esistenti o
di nuovi capitoli, puo' avvenire solo dopo la pubblicazione
dei provvedimenti legislativi che li utilizzano.
2. Gli importi previsti nei fondi di cui al comma 1
rappresentano il saldo fra accantonamenti di segno positivo
per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e
accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o
incremento di entrate. Gli accantonamenti di segno negativo
sono collegati mediante apposizione della medesima lettera
alfabetica, ad uno o piu' accantonamenti di segno positivo
o parte di essi, la cui utilizzazione resta subordinata
all'entrata in vigore del provvedimento legislativo
relativo al corrispondente accantonamento di segno negativo
e comunque nei limiti della minore spesa o delle maggiori
entrate da essi previsti per ciascuno degli anni
considerati. A seguito dell'approvazione dei provvedimenti
legislativi relativi ad accantonamenti negativi, con
decreto del Ministro del tesoro, gli importi derivanti da
riduzioni di spesa o incrementi di entrata sono portati
rispettivamente in diminuzione ai pertinenti capitoli di
spesa ovvero in aumento dell'entrata del bilancio e
correlativamente assegnati in aumento alle dotazioni dei
fondi di cui al comma 1.
3. Gli accantonamenti di segno negativo possono essere
previsti solo nel caso in cui i corrispondenti progetti di
legge siano stati presentati alle Camere.
4. Le quote dei fondi di cui al presente articolo non
possono essere utilizzate per destinazioni diverse da
quelle previste nelle relative tabelle per la copertura
finanziaria di provvedimenti adottati ai sensi dell'art.
77, secondo comma, della Costituzione, salvo che essi
riguardino spese di primo intervento per fronteggiare
calamita' naturali o improrogabili esigenze connesse alla
tutela della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza
economico-finanziaria.
5. Le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se
non corrispondono a progetti di legge gia' approvati da un
ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale non
utilizzate entro l'anno cui si riferiscono costituiscono
economie di bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad
obblighi internazionali ovvero ad obbligazioni risultanti
dai contratti o dai provvedimenti di cui al comma 3,
lettera h), dell'art. 11, la copertura finanziaria prevista
per il primo anno resta valida anche dopo il termine di
scadenza dell'esercizio a cui si riferisce purche' il
provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno
ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno
successivo. Le economie di spesa da utilizzare a tal fine
nell'esercizio successivo formano oggetto di appositi
elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro del
tesoro entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono allegati
al conto consuntivo del Ministero del tesoro. In tal caso,
le nuove o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei
relativi provvedimenti legislativi sono comunque iscritte
nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in
vigore i provvedimenti stessi e sono portate in aumento dei
limiti dei saldi previsti dal comma 3, lettera b),
dell'art. 11.».
Nota al comma 1355:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 11 della
gia' citata legge n. 468 del 1978:
«3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
competenza, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni
contabili pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e
degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla
determinazione del quantum della prestazione, afferenti
imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in
vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui
essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte
conseguenti all'andamento dell'inflazione;
c) la determinazione, in apposita tabella, per le
leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle
quote destinate a gravare su ciascuno degli anni
considerati;
d) la determinazione, in apposita tabella, della
quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui
quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
e) la determinazione, in apposita tabella, delle
riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella,
per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per
le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno
stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
tra le spese in conto capitale;
g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art.
11-bis e le corrispondenti tabelle;
h) l'importo complessivo massimo destinato, in
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al
rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma
dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle
modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente da pubbliche amministrazioni non
compreso nel regime contrattuale;
i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate
alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o
riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si
caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento
dei saldi di cui alla lettera a);
i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o
riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato
direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con
esclusione di interventi di carattere localistico o
microsettoriale;
i-quater) norme recanti misure correttive degli
effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11-ter,
comma 7.».
Nota al comma 1356:
- Per la lettera e), comma 3 dell'art. 11 della legge
5 agosto 1978, n. 468, si veda la nota al comma 1355.
Nota al comma 1359:
- Per la lettera i-quater), comma 3 dell'art. 11 della
gia' citata legge n. 468 del 1978, si veda la nota al
comma 1355.
Nota al comma 1360:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 46 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002):
«4. In apposito allegato al disegno di legge
finanziaria sono analiticamente indicati le autorizzazioni
di spesa e gli stanziamenti che confluiscono in ciascuno
dei fondi di cui al presente articolo.».
Nota al comma 1361:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 11 della
gia' citata legge n. 468 del 1978:
«5. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della
Costituzione, la legge finanziaria puo' disporre, per
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale,
nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e
nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art.
11-bis, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti
delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie
e contributive e delle riduzioni permanenti di
autorizzazioni di spesa corrente.».



 
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Nota al comma 1216:
- Si riporta il testo del paragrafo 2 dell'art. 228 del
Trattato 25 marzo 1957 istitutivo della Comunita' europea:
«2. Se ritiene che lo Stato membro in questione non
abbia preso detti provvedimenti, la Commissione, dopo aver
dato a tale Stato la possibilita' di presentare le sue
osservazioni, formula un parere motivato che precisa i
punti sui quali lo Stato membro in questione non si e'
conformato alla sentenza della Corte di giustizia.».
Nota al comma 1217:
- La legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed
esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali firmata a
Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla
Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952), e'
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 settembre
1955, n. 221.
Nota al comma 1218:
- La legge 20 ottobre 1984, n. 720 (Istituzione del
sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici),
e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 ottobre
1984, n. 298.
Nota al comma 1221:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
Note al comma 1223:
- Si riporta il testo dell'art. 87 del Trattato
25 marzo 1957 che istituisce la Comunita' europea:
«Art. 87 (ex art. 92). - 1. Salvo deroghe contemplate
dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato
comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati
membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante
risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo
talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di
falsare la concorrenza.
2. Sono compatibili con il mercato comune:
a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli
consumatori, a condizione che siano accordati senza
discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati
dalle calamita' naturali oppure da altri eventi
eccezionali;
c) gli aiuti concessi all'economia di determinate
regioni della Repubblica federale di Germania che risentono
della divisione della Germania, nella misura in cui sono
necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da
tale divisione.
3. Possono considerarsi compatibili con il mercato
comune:
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo
economico delle regioni ove il tenore di vita sia
anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di
sottoccupazione;
b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione
di un importante progetto di comune interesse europeo
oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia
di uno Stato membro;
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di
talune attivita' o di talune regioni economiche, sempre che
non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria
al comune interesse;
d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la
conservazione del patrimonio, quando non alterino le
condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunita'
in misura contraria all'interesse comune;
e) le altre categorie di aiuti, determinate con
decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza
qualificata su proposta della Commissione.».
- Si riporta il testo dell'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa - Testo A):
«Art. 47 (R) (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'art. 38. (R).
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza. (R).
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. (R).
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva. (R)».
Note al comma 1224:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 3 della
legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione
in caso di violazione del termine ragionevole del processo
e modifica dell'art. 375 del codice di procedura civile),
cosi' come modificato dalla presente legge:
«3. Il ricorso e' proposto nei confronti del Ministro
della giustizia quando si tratta di procedimenti del
giudice ordinario, al Ministro della difesa quando si
tratta di procedimenti del giudice militare. Negli altri
casi e' proposto nei confronti del Ministro dell'economia e
delle finanze.».
Nota al comma 1226:
- Si riporta il testo degli articoli 4 e 6 del decreto
del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357
(Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE
relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali, nonche' della flora e della fauna
selvatiche):
«Art. 4 (Misure di conservazione). - 1. Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano assicurano per i
proposti siti di importanza comunitaria opportune misure
per evitare il degrado degli habitat naturali e degli
habitat di specie, nonche' la perturbazione delle specie
per cui le zone sono state designate, nella misura in cui
tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative
per quanto riguarda gli obiettivi del presente regolamento.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sulla base di linee guida per la gestione delle
aree della rete «Natura 2000», da adottarsi con decreto del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, adottano per le zone speciali di conservazione,
entro sei mesi dalla loro designazione, le misure di
conservazione necessarie che implicano all'occorrenza
appropriati piani di gestione specifici od integrati ad
altri piani di sviluppo e le opportune misure
regolamentari, amministrative o contrattuali che siano
conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat
naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui
all'allegato B presenti nei siti.
2-bis. Le misure di cui al comma 1 rimangono in vigore
nelle zone speciali di conservazione fino all'adozione
delle misure previste al comma 2.
3. Qualora le zone speciali di conservazione ricadano
all'interno di aree naturali protette, si applicano le
misure di conservazione per queste previste dalla normativa
vigente. Per la porzione ricadente all'esterno del
perimetro dell'area naturale protetta la regione o la
provincia autonoma adotta, sentiti anche gli enti locali
interessati e il soggetto gestore dell'area protetta, le
opportune misure di conservazione e le norme di gestione.».
«Art. 6 (Zone di protezione speciale). - 1. La rete
«Natura 2000» comprende le Zone di protezione speciale
previste dalla direttiva 79/409/CEE e dall'art. 1, comma 5,
della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
2. Gli obblighi derivanti dagli articoli 4 e 5 si
applicano anche alle zone di protezione speciale di cui al
comma 1.».
Nota al comma 1227:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.»
Nota al comma 1228:
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137), e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.
Nota al comma 1229:
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 12 del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti
nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico,
sociale e territoriale):
«7. Con decreto emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con il Ministro degli affari
esteri, con il Ministro per gli italiani nel mondo e con il
Ministro per gli affari regionali, se nominati, sentite le
organizzazioni sindacali di categoria maggiormente
rappresentative, acquisita l'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede
all'organizzazione e alla disciplina dell'Agenzia, con
riguardo anche all'istituzione di un apposito comitato
tecnico-consultivo e dell'Osservatorio nazionale del
turismo e alla partecipazione negli organi dell'agenzia di
rappresentanti delle regioni, dello Stato, delle
associazioni di categoria e delle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, anche in deroga a
quanto stabilito dall'art. 13, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419. Tra i compiti
dell'Agenzia sono in particolare previsti lo sviluppo e la
cura del turismo culturale e del turismo congressuale, in
raccordo con le iniziative di valorizzazione del patrimonio
culturale.».
Note al comma 1230:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Si riporta il testo dell'art. 23 del decreto-legge
24 dicembre 2003, n. 355 (Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative):
«Art. 23 (Finanziamento del rinnovo contrattuale per il
settore del trasporto pubblico locale, proroga di termine
in materia di servizi di trasporto pubblico regionale e
locale e differimento del nuovo regime di ricorsi in
materia di invalidita' civile). - 1. Al fine di assicurare
il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del
trasporto pubblico locale e' autorizzata la spesa di euro
337.500.000 per l'anno 2004 e di euro 214.300.000 annui a
decorrere dall'anno 2005; i trasferimenti erariali
conseguenti sono effettuati con le procedure e le modalita'
stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. L'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 42,
comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e' differita al 31 dicembre 2004. A tal fine
e' autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno
2004.
3. All'onere complessivo, pari a euro 339.500.000 per
l'anno 2004 e a euro 214.300.000 annui a decorrere
dall'anno 2005 derivante dal presente articolo, si provvede
con le maggiori entrate per accisa conseguenti all'aumento
a euro 558,64 per mille litri dell'aliquota di accisa sulla
benzina e sulla benzina senza piombo di cui all'allegato I
del testo unico delle disposizioni legislative concernenti
le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni.
3-bis. Il termine del 31 dicembre 2003, previsto
dall'art. 18, comma 3-bis, del decreto legislativo
19 novembre 1997, n. 422, per l'affidamento dello
svolgimento dei servizi di trasporto automobilistici e'
prorogato al 31 dicembre 2005. Il Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente alla
ricognizione e alla individuazione delle risorse al fine di
emanare provvedimenti per contribuire al risanamento e allo
sviluppo del trasporto pubblico locale, al potenziamento
del trasporto rapido di massa nonche' al corretto
svolgimento delle procedure di affidamento dei servizi.».
Nota al comma 1231:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 1 del
decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16 (Interventi urgenti
per la tutela dell'ambiente e per la viabilita' e per la
sicurezza pubblica), cosi' come modificato dalla presente
legge:
«3. Le risorse di cui al comma 2 sono assegnate alle
regioni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Le risorse sono attribuite con riferimento alla consistenza
del personale in servizio alla data del 30 novembre 2004
presso le aziende di trasporto pubblico locale e presso le
aziende ferroviarie, limitatamente a quelle che applicano
il contratto autoferrotranviari di cui all'art. 23 del
decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47. Le
spese sostenute dagli enti territoriali per la
corresponsione alle aziende degli importi assegnati sono
escluse dal patto di stabilita' interno.».
Nota al comma 1232:
- Si riporta il testo delle lettere a), b) e c) del
comma 74 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), cosi'
come modificato dalla presente legge:
«74. A decorrere dall'esercizio 2007 le dotazioni di
cui al comma 73 sono rideterminate applicando alla media
delle somme incassate nell'ultimo triennio consuntivato,
rilevata dal rendiconto generale delle amministrazioni
dello Stato, relativamente alle unita' previsionali di base
dello stato di previsione dell'entrata, indicate
nell'elenco 4 allegato alla presente legge, le seguenti
percentuali e comunque con una dotazione non superiore a
quella dell'anno precedente incrementata del 5 per cento:
a) Agenzia delle entrate 0,7201 per cento;
b) Agenzia del territorio 0,1592 per cento;
c) Agenzia delle dogane 0,1668 per cento.».
Nota al comma 1233:
- Si riporta il testo del comma 69 dell'art. 2 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2004): cosi' come modificato dalla
presente legge:
«69. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 47,
secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222,
relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per
mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF), e' ridotta di 35 milioni di euro per l'anno 2007 e
di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009».
Note al comma 1234:
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della
disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale):
«Art. 10 (Organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale). - 1. Sono organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le
fondazioni, le societa' cooperative e gli altri enti di
carattere privato, con o senza personalita' giuridica, i
cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma
dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o
registrata, prevedono espressamente:
a) lo svolgimento di attivita' in uno o piu' dei
seguenti settori:
1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
2) assistenza sanitaria;
3) beneficenza;
4) istruzione;
5) formazione;
6) sport dilettantistico;
7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose
d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno
1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409;
8) tutela e valorizzazione della natura e
dell'ambiente, con esclusione dell'attivita', esercitata
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,
speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
9) promozione della cultura e dell'arte;
10) tutela dei diritti civili;
11) ricerca scientifica di particolare interesse
sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse
affidata ad universita', enti di ricerca ed altre
fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e
secondo modalita' da definire con apposito regolamento
governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400;
b) l'esclusivo perseguimento di finalita' di
solidarieta' sociale;
c) il divieto di svolgere attivita' diverse da quelle
menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse
direttamente connesse;
d) il divieto di distribuire, anche in modo
indiretto, utili e avanzi di gestione nonche' fondi,
riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a
meno che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte per legge o siano effettuate a favore di altre
ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte
della medesima ed unitaria struttura;
e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di
gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali
e di quelle ad esse direttamente connesse;
f) l'obbligo di devolvere il patrimonio
dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per
qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale o a fini di pubblica utilita', sentito
l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge;
g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto
annuale;
h) disciplina uniforme del rapporto associativo e
delle modalita' associative volte a garantire
l'effettivita' del rapporto medesimo, escludendo
espressamente la temporaneita' della partecipazione alla
vita associativa e prevedendo per gli associati o
partecipanti maggiori d'eta' il diritto di voto per
l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei
regolamenti e per la nomina degli organi direttivi
dell'associazione;
i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia
segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della
locuzione «organizzazione non lucrativa di utilita'
sociale» o dell'acronimo «ONLUS».
2. Si intende che vengono perseguite finalita' di
solidarieta' sociale quando le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi relative alle attivita' statutarie
nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione,
della formazione, dello sport dilettantistico, della
promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei
diritti civili non sono rese nei confronti di soci,
associati o partecipanti, nonche' degli altri soggetti
indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad
arrecare benefici a:
a) persone svantaggiate in ragione di condizioni
fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
b) componenti collettivita' estere, limitatamente
agli aiuti umanitari.
3. Le finalita' di solidarieta' sociale s'intendono
realizzate anche quando tra i beneficiari delle attivita'
statutarie dell'organizzazione vi siano i propri soci,
associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla
lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nelle
condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del
comma 2.
4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e
3, si considerano comunque inerenti a finalita' di
solidarieta' sociale le attivita' statutarie istituzionali
svolte nei settori della assistenza sociale e
sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione
e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico
di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le
biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, della tutela e
valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione
dell'attivita', esercitata abitualmente, di raccolta e
riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di
cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, della ricerca scientifica di particolare interesse
sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse
affidate ad universita', enti di ricerca ed altre
fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e
secondo modalita' da definire con apposito regolamento
governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, nonche' le attivita' di promozione
della cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti
apporti economici da parte dell'amministrazione centrale
dello Stato.
5. Si considerano direttamente connesse a quelle
istituzionali le attivita' statutarie di assistenza
sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico,
promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti
civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del
comma 1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni
previste ai commi 2 e 3, nonche' le attivita' accessorie
per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto
integrative delle stesse. L'esercizio delle attivita'
connesse e' consentito a condizione che, in ciascun
esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati
alla lettera a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti
rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi
non superino il 66 per cento delle spese complessive
dell'organizzazione.
6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta
di utili o di avanzi di gestione:
a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a
soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti
gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a
qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano
parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a
favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo
grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonche'
alle societa' da questi direttamente o indirettamente
controllate o collegate, effettuate a condizioni piu'
favorevoli in ragione della loro qualita'. Sono fatti
salvi, nel caso delle attivita' svolte nei settori di cui
ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi
accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti
che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari,
aventi significato puramente onorifico e valore economico
modico;
b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi
che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al
loro valore normale;
c) la corresponsione ai componenti gli organi
amministrativi e di controllo di emolumenti individuali
annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto
del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e
dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla
legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e
integrazioni, per il presidente del collegio sindacale
delle societa' per azioni;
d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche
e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi
passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie,
superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di
salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a
quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le
medesime qualifiche.
7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1
non si applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle
lettere h) ed i) del medesimo comma 1 non si applicano agli
enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali
lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.
8. Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto
della loro struttura e delle loro finalita', gli organismi
di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266,
iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni
non governative riconosciute idonee ai sensi della legge
26 febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui
alla legge 8 novembre 1991, n. 381, nonche' i consorzi di
cui all'art. 8 della predetta legge n. 381 del 1991 che
abbiano la base sociale formata per il cento per cento da
cooperative sociali. Sono fatte salve le previsioni di
maggior favore relative agli organismi di volontariato,
alle organizzazioni non governative e alle cooperative
sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266
del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.
9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose
con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese
e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli
enti di cui all'art. 3, comma 6, lettera e), della legge
25 agosto 1991, n. 287, le cui finalita' assistenziali
siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sono
considerati ONLUS limitatamente all'esercizio delle
attivita' elencate alla lettera a) del comma 1; fatta
eccezione per la prescrizione di cui alla lettera c) del
comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano le
disposizioni anche agevolative del presente decreto, a
condizione che per tali attivita' siano tenute
separatamente le scritture contabili previste all'art.
20-bis del decreto del Presidente delle Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'art. 25,
comma 1.
10. Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti
pubblici, le societa' commerciali diverse da quelle
cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge
30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici,
le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di
lavoro e le associazioni di categoria.».
- Si riporta il testo dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 7
della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle
associazioni di promozione sociale):
«Art. 7 (Registri). - 1. Presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari
sociali e' istituito un registro nazionale al quale possono
iscriversi, ai fini dell'applicazione della presente legge,
le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale
in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, costituite ed
operanti da almeno un anno. Alla tenuta del registro si
provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e
strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.
2. Per associazioni di promozione sociale a carattere
nazionale si intendono quelle che svolgono attivita' in
almeno cinque regioni ed in almeno venti province del
territorio nazionale.
3. L'iscrizione nel registro nazionale delle
associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di
automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi
livelli di organizzazione territoriale e dei circoli
affiliati, mantenendo a tali soggetti i benefici connessi
alla iscrizione nei registri di cui al comma 4.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano istituiscono, rispettivamente, registri su scala
regionale e provinciale, cui possono iscriversi tutte le
associazioni in possesso dei requisiti di cui all'art. 2,
che svolgono attivita', rispettivamente, in ambito
regionale o provinciale.».
Note al comma 1238:
- Si riporta il testo del comma 46 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«46. A decorrere dall'anno 2006, l'ammontare
complessivo delle riassegnazioni di entrate non potra'
superare, per ciascuna amministrazione, l'importo
complessivo delle riassegnazioni effettuate nell'anno 2005
al netto di quelle di cui al successivo periodo. La
limitazione non si applica alle riassegnazioni per le quali
l'iscrizione della spesa non ha impatto sul conto economico
consolidato delle pubbliche amministrazioni, nonche' a
quelle riguardanti l'attuazione di interventi cofinanziati
dall'Unione europea.»
Note al comma 1241:
- Il decreto-legge 5 luglio 2006, n. 224 (Disposizioni
urgenti per la partecipazione italiana alle missioni
internazionali), e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 6 luglio 2006, n. 155.
- La legge 4 agosto 2006, n. 247 (Disposizioni per la
partecipazione italiana alle missioni internazionali), e'
stato pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2006,
n. 186.
- Il decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253 (Disposizioni
concernenti l'intervento di cooperazione allo sviluppo in
Libano e il rafforzamento del contingente militare italiano
nella missione UNIFIL ridefinita dalla citata risoluzione
1701 (2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni
Unite), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
28 agosto 2006, n. 199.
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge
28 agosto 2006, n. 253 (Disposizioni concernenti
l'intervento di cooperazione allo sviluppo in Libano e il
rafforzamento del contingente militare italiano nella
missione UNIFIL ridefinita dalla citata risoluzione 1701
(2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite):
«Art. 5. (Disposizioni in materia penale). - 1. Al
personale militare che partecipa alla missione di cui
all'art. 2 si applicano il codice penale militare di pace e
l'art. 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del
decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.
2. I reati commessi dallo straniero nel territorio in
cui si svolgono gli interventi di cui all'art. 1 e la
missione di cui all'art. 2, a danno dello Stato o di
cittadini italiani partecipanti agli interventi e alla
missione stessi, sono puniti sempre a richiesta del
Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa
per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze
armate.
3. Per i reati di cui al comma 2 e per i reati
attribuiti alla giurisdizione dell'autorita' giudiziaria
ordinaria, commessi nel territorio e per il periodo in cui
si svolgono gli interventi di cui all'art. 1 e la missione
di cui all'art. 2 dal cittadino che partecipa agli
interventi o alla missione stessi, la competenza per
territorio e' attribuita al Tribunale di Roma.».
Note al comma 1242:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 della
legge 11 luglio 1998, n. 224 (Trasmissione radiofonica dei
lavori parlamentari e agevolazioni per l'editoria):
«Art. 1. - 1. Allo scopo di garantire la continuita'
del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute
parlamentari, e confermando lo strumento della convenzione
da stipulare a seguito di gara pubblica, i cui criteri
saranno definiti nel quadro dell'approvazione della riforma
generale del sistema delle comunicazioni, in via
transitoria la convenzione tra il Ministero delle
comunicazioni e il Centro di produzione S.p.a., stipulata
ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre
1994, n. 602, ed approvata con decreto del Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni del 21 novembre 1994, e'
rinnovata con decorrenza 21 novembre 1997 per un ulteriore
triennio, intendendosi rivalutato in legge 11.500.000.000
l'importo di cui al comma 4 dello stesso art. 9. I
contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compreso, per
i redattori, il contratto unico nazionale di lavoro dei
giornalisti, si applicano ai dipendenti del Centro di
produzione S.p.a. fino alla scadenza della convenzione.».
Note al comma 1243:
- Si riporta il testo del comma 341 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«341. Allo scopo di promuovere lo sviluppo della
ricerca avanzata nel campo delle biotecnologie, nell'ambito
degli accordi di cooperazione scientifica e tecnologica
stipulati con gli Stati Uniti d'America, il Presidente del
Consiglio dei Ministri e' autorizzato a costituire una
fondazione secondo le modalita' da esso stabilite con
proprio decreto. Al relativo onere si provvede mediante
riduzione della dotazione del Fondo per le aree
sottoutilizzate, di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, per gli importi di 30 milioni di euro per
l'anno 2006, 60 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008, e
180 milioni di euro per l'anno 2009, in coerenza con il
punto 5.3.6 della delibera CIPE n. 35 del 27 maggio 2005.».
Note al comma 1244:
- Si riporta il testo del comma 18 dell'art. 52 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2002):
«18. Il finanziamento annuale di cui all'art. 27,
comma 10, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n.
488, e successive modificazioni, e' incrementato, a
decorrere dal 2002, di un importo pari a 20 milioni di euro
in ragione di anno. La previsione di cui all'art. 145,
comma 19, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, si estende agli esercizi finanziari 1999 e 2000. Delle
misure di sostegno di cui al presente comma possono
beneficiare, a decorrere dall'anno 2002, anche le emittenti
radiofoniche locali legittimamente esercenti alla data di
entrata in vigore della presente legge, nella misura
complessivamente non superiore ad un decimo dell'ammontare
globale dei contributi stanziati. Per queste ultime
emittenti, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, vengono stabiliti le modalita'
e i criteri di attribuzione ed erogazione.».
- La legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2003).
- La legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2004).
- La legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2005).
- La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2006).
Note al comma 1246:
- Si riporta il testo degli articoli 3, 4, 7 e 8 della
legge 7 agosto 1990, n. 250 (Provvidenze per l'editoria e
riapertura dei termini, a favore delle imprese
radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili
di cui all'art. 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987,
n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'art. 11 della
legge stessa):
«Art. 3. - 1. Per l'anno 1990 alle imprese editrici di
quotidiani o periodici di cui al comma 6 dell'art. 9 della
legge 25 febbraio 1987, n. 67, e alle imprese radiofoniche
di cui al comma 2 dell'art. 11 della medesima legge, sono
concessi ulteriori contributi integrativi pari a quelli
risultanti dai predetti commi degli articoli 9 e 11 della
citata legge n. 67 del 1987, sempre che tutte le entrate
pubblicitarie non raggiungano il 40 per cento dei costi
complessivi dell'esercizio relativo all'anno 1990, compresi
gli ammortamenti risultanti a bilancio.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2002, i contributi di cui
al comma 8 e al comma 11 del presente articolo, il cui
ammontare non puo' comunque superare il 50 per cento dei
costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti
dal bilancio dell'impresa stessa, sono concessi,
limitatamente ad una sola testata, alle imprese editrici di
giornali quotidiani che, con esclusione di quanto previsto
dalle lettere a) e b) per le cooperative editrici
costituite ai sensi e per gli effetti dell'art. 153,
comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possiedano i
seguenti requisiti:
a) siano costituite come cooperative giornalistiche
da almeno tre anni;
b) editino la testata stessa da almeno tre anni;
c) abbiano acquisito, nell'anno di riferimento dei
contributi, entrate pubblicitarie che non superino il 30
per cento dei costi complessivi dell'impresa risultanti dal
bilancio dell'anno medesimo;
d) abbiano adottato con norma statutaria il divieto
di distribuzione degli utili nell'esercizio di riscossione
dei contributi e nei dieci esercizi successivi;
e) la testata edita abbia diffusione formalmente
certificata pari ad almeno il 25 per cento della tiratura
complessiva per le testate nazionali e ad almeno il 40 per
cento per quelle locali. Ai fini del presente articolo, si
intende per diffusione l'insieme delle vendite e degli
abbonamenti e per testata locale quella cui almeno l'80 per
cento della diffusione complessiva e' concentrata in una
sola regione;
f) [le testate nazionali che usufruiscono di
contributi di cui al presente articolo non siano poste in
vendita congiuntamente con altre testate];
g) abbiano sottoposto l'intero bilancio di esercizio
cui si riferiscono i contributi alla certificazione di una
societa' di revisione scelta tra quelle di cui all'elenco
apposito previsto dalla CONSOB;
h) [la testata edita sia posta in vendita a un prezzo
non inferiore alla media dal prezzo base degli altri
quotidiani, senza inserti e supplementi, di cui viene
accertata la tiratura, prendendo a riferimento il primo
giorno di pubblicazione dall'anno di riferimento dei
contributi].
2-bis. I contributi previsti dalla presente legge e in
misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi
complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal
bilancio dell'impresa stessa, sono concessi anche alle
imprese editrici di giornali quotidiani la cui maggioranza
del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti
morali non aventi scopo di lucro che possiedano i requisiti
di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del
presente articolo.
2-ter. I contributi previsti dalla presente legge, con
esclusione di quelli previsti dal comma 11, e in misura,
comunque, non superiore al 50 per cento dei costi
complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal
bilancio dell'impresa stessa, sono concessi alle imprese
editrici, comunque costituite, che editino giornali
quotidiani in lingua francese, ladina, slovena e tedesca
nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia
e Trentino-Alto Adige, a condizione che le imprese
beneficiarie non editino altri giornali quotidiani e
possiedano i requisiti di cui alle
lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del presente
articolo. A decorrere dal 1° gennaio 2002 i contributi di
cui ai commi 8 e 11 e in misura, comunque, non superiore al
50 per cento dei costi complessivi, compresi gli
ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa,
sono concessi ai giornali quotidiani italiani editi e
diffusi all'estero a condizione che le imprese editrici
beneficiarie possiedano i requisiti di cui alle
lettere b), c), d) e g) del comma 2 del presente articolo.
Tali imprese devono allegare alla domanda i bilanci
corredati da una relazione di certificazione da parte di
societa' abilitate secondo la normativa dello Stato in cui
ha sede l'impresa.
2-quater. Le norme previste dal presente articolo per i
quotidiani per quanto attiene ai requisiti e ai contributi
si applicano anche ai periodici editi da cooperative
giornalistiche ivi comprese quelle di cui all'art. 52 della
legge 5 agosto 1981, n. 416, con il limite di 310.000 euro
e di 207.000 euro rispettivamente per il contributo fisso e
per il contributo variabile di cui al comma 10; a tali
periodici non si applica l'aumento previsto dal comma 11.
3. A decorrere dal 1° gennaio 1991, alle imprese
editrici di periodici che risultino esercitate da
cooperative, fondazioni o enti morali, ovvero da societa'
la maggioranza del capitale sociale delle quali sia
detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali che non
abbiano scopo di lucro, sono corrisposte annualmente 0,2
euro per copia stampata fino a 30.000 copie di tiratura
media, indipendentemente dal numero delle testate. Le
imprese di cui al presente comma devono essere costituite
da almeno tre anni ovvero editare testate diffuse da almeno
cinque anni. I contributi di cui al presente comma sono
corrisposti a condizione che le imprese editrici:
a) non abbiano acquisito, nell'anno precedente
introiti pubblicitari superiori complessivamente al 40 per
cento dei costi, compresi gli ammortamenti, dell'impresa
per l'anno medesimo, risultanti dal bilancio;
b) editino periodici a contenuto prevalentemente
informativo;
c) abbiano pubblicato nei due anni antecedenti
l'entrata in vigore della presente legge e nell'anno di
riferimento dei contributi, non meno di 45 numeri ogni anno
per ciascuna testata per i plurisettimanali e settimanali,
18 per i quindicinali e 9 per i mensili.
3-bis. Qualora le societa' di cui al comma 3 siano
costituite da persone fisiche e giuridiche, ciascuna delle
quali possieda quote di capitale inferiori al 3 per cento,
e' sufficiente che la cooperativa, fondazione o ente morale
detenga la maggioranza relativa del capitale sociale.
4. La commissione di cui all'art. 54 della legge
5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'art. 11 della
legge 30 aprile 1983, n. 137, esprime parere
sull'accertamento della tiratura e sull'accertamento dei
requisiti di ammissione ai contributi disposti dal comma 3.
5. Le imprese editrici in possesso dei requisiti di cui
ai commi 2 e 3 devono trasmettere alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e
l'editoria, lo statuto della societa' che escluda
esplicitamente la distribuzione degli utili fino allo
scioglimento della societa' stessa. Le disposizioni di cui
all'art. 2 della presente legge si applicano anche alle
imprese editrici di giornali quotidiani e periodici che
gia' abbiano presentato domanda per accedere ai contributi
di cui agli articoli 9 e 10 della citata legge n. 67 del
1987. Non possono percepire i contributi di cui al comma 8
le imprese editrici che siano collegate con imprese
editrici di altri giornali quotidiani o periodici ovvero
con imprese che raccolgono pubblicita' per la testata
stessa o per altri giornali quotidiani o periodici. Non
possono percepire i suddetti contributi le imprese
editoriali collegate con altre imprese titolari di rapporti
contrattuali con l'impresa editoriale stessa, il cui
importo ecceda il 10 per cento dei costi complessivi
dell'impresa editrice, compresi gli ammortamenti, ovvero
nel caso in cui tra i soci e gli amministratori
dell'impresa editoriale figurino persone fisiche nella
medesima condizione contrattuale.
6. Ove nei dieci anni dalla riscossione dell'ultimo
contributo la societa' proceda ad operazioni di riduzione
del capitale per esuberanza, ovvero la societa' deliberi la
fusione o comunque operi il conferimento di azienda in
societa' il cui statuto non contempli l'esclusione di cui
al comma 5, la societa' dovra' versare in conto entrate al
Ministero del tesoro una somma pari ai contributi disposti,
aumentati degli interessi calcolati al tasso doppio del
tasso di riferimento di cui all'art. 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e
successive modificazioni, a partire dalla data di ogni
riscossione, e capitalizzati annualmente; ove nello stesso
periodo la societa' sia posta in liquidazione, dovra'
versare in conto entrate al Ministero del tesoro una somma
parimenti calcolata nei limiti del risultato netto della
liquidazione, prima di qualunque distribuzione od
assegnazione. Una somma parimenti calcolata dovra' essere
versata dalla societa' quando, nei dieci anni dalla
riscossione dell'ultimo contributo, dai bilanci annuali o
da altra documentazione idonea, risulti violata
l'esclusione della distribuzione degli utili.
7. I contributi di cui al comma 8 sono corrisposti a
condizione che gli introiti pubblicitari di ciascuna
impresa editoriale, acquisiti nell'anno precedente, non
superino il 40 per cento dei costi complessivi dell'impresa
risultanti dal bilancio per l'anno medesimo, compresi gli
ammortamenti. Se le entrate pubblicitarie sono comprese tra
il 35 per cento ed il 40 per cento dei costi, i contributi
di cui al comma 8, lettera b), sono ridotti del 50 per
cento.
8. I contributi alle imprese editrici di cui al comma 2
sono determinati nella seguente misura:
a) un contributo fisso annuo di importo pari al 30
per cento dei costi risultanti dal bilancio, inclusi gli
ammortamenti, e comunque non superiore a lire 2 miliardi
per ciascuna impresa;
b) contributi variabili nelle seguenti misure:
1) lire 500 milioni all'anno da 10.000 a 30.000
copie di tiratura media giornaliera e lire 300 milioni
all'anno, ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera,
dalle 30.000 alle 150.000 copie;
2) lire 200 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di
tiratura media giornaliera, oltre le 150.000 copie e fino
alle 250.000 copie;
3) lire 100 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di
tiratura media giornaliera, oltre le 250.000 copie.
9. L'ammontare totale dei contributi previsti dal
comma 8 non puo' comunque superare il 60 per cento dei
costi risultanti dal bilancio, dei costi come determinati
dal medesimo comma 8.
10. Fatta salva l'applicazione a regime della normativa
in vigore al 31 dicembre 1997 a favore delle imprese
editrici di quotidiani o periodici a quella data organi di
movimenti politici i quali organi siano in possesso dei
requisiti per l'accesso ai contributi previsti, nonche' a
favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici
pubblicati per la prima volta in data successiva al
31 dicembre 1997 e fino al 30 giugno 1998 quali organi di
partiti o movimenti ammessi al finanziamento pubblico, a
decorrere dal 1° gennaio 1998 alle imprese editrici di
quotidiani o periodici che, oltre che attraverso esplicita
menzione riportata in testata, risultino essere organi o
giornali di forze politiche che abbiano il proprio gruppo
parlamentare in una delle Camere o nel Parlamento europeo
avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento
italiano, nell'anno di riferimento dei contributi nei
limiti delle disponibilita' dello stanziamento di bilancio,
e' corrisposto:
a) un contributo fisso annuo di importo pari al 40
per cento dei costi risultanti dal bilancio, inclusi gli
ammortamenti, e comunque non superiore a lire 2 miliardi e
500 milioni per i quotidiani e lire 600 milioni per i
periodici;
b) un contributo variabile, calcolato secondo i
parametri previsti dal comma 8, per i quotidiani, ridotto
ad un sesto, un dodicesimo od un ventiquattresimo
rispettivamente per i periodici settimanali, quindicinali o
mensili; per i suddetti periodici viene comunque
corrisposto un contributo fisso di lire 400 milioni nel
caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie.
11. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate
pubblicitarie siano inferiori al 30 per cento dei costi
d'esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, sono
concessi, per ogni esercizio, ulteriori contributi
integrativi pari al 50 per cento di quanto determinato
dalle lettere a) e b) del comma 10.
11-bis. [Ai fini dell'applicazione dei commi 10 e 11,
il requisito della rappresentanza parlamentare della forza
politica, la cui impresa editrice dell'organo o giornale
aspiri alla concessione dei contributi di cui ai predetti
commi, e' soddisfatto, in assenza di specifico collegamento
elettorale, anche da una dichiarazione di appartenenza e
rappresentanza di tale forza politica da parte dei
parlamentari interessati, certificata dalla Camera di cui
sono componenti].
11-ter. A decorrere dall'anno 1991 sono abrogati gli
ultimi due periodi del comma 5. Dal medesimo anno i
contributi previsti dal comma 2 sono concessi a condizione
che non fruiscono dei contributi previsti dal predetto
comma imprese collegate con l'impresa richiedente, o
controllate da essa, o che la controllano, o che siano
controllate dalle stesse imprese, o dagli stessi soggetti
che la controllano.
12. La somma dei contributi previsti dai commi 10 e 11
non puo' comunque superare il 70 per cento dei costi, come
determinati dai medesimi commi 10 e 11.
13. I contributi di cui ai commi 10 e 11 e di cui
all'art. 4 sono concessi a condizione che le imprese non
fruiscano, ne' direttamente ne' indirettamente, di quelli
di cui ai commi 2, 5, 6, 7 e 8, ed a condizione che i
contributi di cui ai commi stessi non siano percepiti da
imprese da esse controllate o che le controllano ovvero che
siano controllate dalle stesse imprese o dagli stessi
soggetti che le controllano.
14. I contributi di cui ai commi 10 e 11 e di cui
all'art. 4 sono corrisposti alternativamente per un
quotidiano o un periodico o una impresa radiofonica,
qualora siano espressione dello stesso partito politico.
15. Le imprese editrici di cui al presente articolo, ad
eccezione di quelle previste dal comma 3, sono comunque
soggette agli obblighi di cui al quinto comma dell'art. 7,
legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'art. 4,
legge 30 aprile 1983, n. 137, a prescindere dall'ammontare
dei ricavi delle vendite. Sono soggette agli obblighi
medesimi, a prescindere dall'ammontare dei ricavati delle
vendite, anche le imprese di cui al comma 2 dell'art. 11,
legge 25 febbraio 1987, n. 67.
15-bis. A decorrere dall'anno 1998 entro il 31 marzo di
ogni anno e purche' sia stata inoltrata domanda valida ai
sensi delle vigenti disposizioni, e' corrisposto un importo
pari al 50 per cento dei contributi di cui ai commi 2, 8,
10 e 11 spettanti per l'anno precedente. La liquidazione
del contributo residuo verra' effettuata entro tre mesi
dalla presentazione del bilancio dell'impresa editoriale e
della necessaria certificazione nonche' della
documentazione richiesta all'editore dalle norme vigenti.
La certificazione, eseguita a cura di una societa' di
revisione, e' limitata alla verifica ed al riscontro dei
soli costi a cui si fa riferimento per il conteggio del
contributo complessivo relativo ad ogni esercizio.».
«Art. 4. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, viene
corrisposto, a cura del Dipartimento dell'informazione e
dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
un contributo annuo pari al 70 per cento della media dei
costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi,
inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 4
miliardi, alle imprese radiofoniche che risultino essere
organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo
del Parlamento e che:
a) abbiano registrato la testata giornalistica
trasmessa presso il competente tribunale;
b) trasmettano quotidianamente propri programmi
informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici,
sociali, sindacali o culturali per non meno del 50 per
cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le
ore 20;
c) non siano editori o controllino, direttamente o
indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6
dell'art. 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.
2. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate
pubblicitarie siano inferiori al 25 per cento dei costi di
esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, e' concesso
un ulteriore contributo integrativo pari al 50 per cento
del contributo di cui al comma 1. La somma di tutti i
contributi non puo' comunque superare l'80 per cento dei
costi come determinati al medesimo comma 1.
3. Le imprese di cui al comma 1 hanno diritto alle
riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della legge
5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni,
applicate con le stesse modalita' anche ai consumi di
energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento
ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi
compresi i sistemi via satellite, nonche' alle agevolazioni
di credito di cui all'art. 20 della legge 25 febbraio 1987,
n. 67, ed al rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1
dell'art. 11 della medesima legge n. 67 del 1987.
4. I metodi e le procedure per l'accertamento del
possesso dei requisiti per l'accesso alle provvidenze di
cui al presente articolo, nonche' per la verifica periodica
della loro persistenza, sono disciplinati dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n.
410, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del
7 ottobre 1987.».
«Art. 7. - 1... ».
«Art. 8. - 1. Le imprese di radiodiffusione sonora a
carattere locale che abbiano registrato la testata
radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente
tribunale, trasmettano quotidianamente propri programmi
informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici,
sociali, sindacali o letterari, per non meno del 15 per
cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le
ore 20, hanno diritto a decorrere dal 1° gennaio 2007:
a) alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della
legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni,
applicate con le stesse modalita' anche ai consumi di
energia elettrica;
b) al rimborso del 60 per cento delle spese per
l'abbonamento ai servizi di due agenzie di informazione a
diffusione nazionale o regionale.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 23 della
legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema
radiotelevisivo pubblico e privato):
«3. Ai concessionari per la radiodiffusione televisiva
in ambito locale, ovvero ai soggetti autorizzati per la
radiodiffusione televisiva locale di cui all'art. 32, che
abbiano registrato la testata televisiva presso il
competente tribunale e che trasmettano quotidianamente,
nelle ore comprese tra le 07,00 e le 23,00 per almeno
un'ora, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti
politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o
culturali, si applicano i benefici di cui al comma 1
dell'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, cosi'
come modificato dall'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n.
250, nonche' quelli di cui agli articoli 28, 29 e 30 della
legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed
integrazioni.».
- Si riporta il testo del comma 13 dell'art. 7 della
legge 3 maggio 2004, n. 112 (Norme di principio in materia
di assetto del sistema radiotelevisivo e della
RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al
Governo per l'emanazione del testo unico della
radiotelevisione):
«13. L'accesso alle provvidenze di cui all'art. 11
della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive
modificazioni, agli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto
1990, n. 250, e all'art. 7 del decreto-legge 27 agosto
1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 ottobre 1993, n. 422, e' altresi' previsto anche per i
canali tematici autorizzati alla diffusione via satellite,
con esclusione di quelli ad accesso condizionato, come
definiti dall'art. 1, lettera c), del regolamento
concernente la promozione della distribuzione e della
produzione di opere europee, di cui alla Del.Aut.gar.com.
16 marzo 1999, n. 9/1999, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1999, che si impegnano a
trasmettere programmi di informazione alle condizioni
previste dall'art. 7 del citato decreto-legge n. 323 del
1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 422 del
1993.».
- Si riporta il testo del comma 454 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«454. A decorrere dai contributi relativi all'anno
2005, non e' piu' corrisposta l'anticipazione di cui
all'art. 3, comma 15-bis, della legge 7 agosto 1990, n.
250. I contributi sono comunque erogati in un'unica
soluzione entro l'anno successivo a quello di
riferimento.».
Note al comma 1247:
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 7 agosto
1990, n. 250 (Provvidenze per l'editoria e riapertura dei
termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la
dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'art. 9,
comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso
ai benefici di cui all'art. 11 della legge stessa):
«Art. 4. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, viene
corrisposto, a cura del Dipartimento dell'informazione e
dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
un contributo annuo pari al 70 per cento della media dei
costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi,
inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 4
miliardi, alle imprese radiofoniche che risultino essere
organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo
del Parlamento e che:
a) abbiano registrato la testata giornalistica
trasmessa presso il competente tribunale;
b) trasmettano quotidianamente propri programmi
informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici,
sociali, sindacali o culturali per non meno del 50 per
cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le
ore 20;
c) non siano editori o controllino, direttamente o
indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6
dell'art. 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.
2. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate
pubblicitarie siano inferiori al 25 per cento dei costi di
esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, e' concesso
un ulteriore contributo integrativo pari al 50 per cento
del contributo di cui al comma 1. La somma di tutti i
contributi non puo' comunque superare l'80 per cento dei
costi come determinati al medesimo comma 1.
3. Le imprese di cui al comma 1 hanno diritto alle
riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della legge
5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni,
applicate con le stesse modalita' anche ai consumi di
energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento
ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi
compresi i sistemi via satellite, nonche' alle agevolazioni
di credito di cui all'art. 20 della legge 25 febbraio 1987,
n. 67, ed al rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1
dell'art. 11 della medesima legge n. 67 del 1987.
4. I metodi e le procedure per l'accertamento del
possesso dei requisiti per l'accesso alle provvidenze di
cui al presente articolo, nonche' per la verifica periodica
della loro persistenza, sono disciplinati dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n.
410, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del
7 ottobre 1987.».
- Per l'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, si
vedano le note al comma 1246.
- Si riporta il testo del comma 13 dell'art. 7 della
legge 3 maggio 2004, n. 112 (Norme di principio in materia
di assetto del sistema radiotelevisivo e della
RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al
Governo per l'emanazione del testo unico della
radiotelevisione):
«13. L'accesso alle provvidenze di cui all'art. 11
della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive
modificazioni, agli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto
1990, n. 250, e all'art. 7 del decreto-legge 27 agosto
1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 ottobre 1993, n. 422, e' altresi' previsto anche per i
canali tematici autorizzati alla diffusione via satellite,
con esclusione di quelli ad accesso condizionato, come
definiti dall'art. 1, lettera c), del regolamento
concernente la promozione della distribuzione e della
produzione di opere europee, di cui alla Del.Aut.gar.com.
16 marzo 1999, n. 9/1999, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1999, che si impegnano a
trasmettere programmi di informazione alle condizioni
previste dall'art. 7 del citato decreto-legge n. 323 del
1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 422 del
1993.».
Nota al comma 1248:
- Si riporta il testo degli articoli 19 e 20 della
legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di
diffusione radiofonica e televisiva):
«Art. 19. La societa' concessionaria, oltre che alla
gestione dei servizi in concessione, e' tenuta alle
seguenti prestazioni:
a) a sistemare, secondo piani tecnici approvati dal
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, le reti
trasmittenti televisive nelle zone di confine bilingui, per
renderle idonee a ritrasmettere programmi di organismi
esteri confinanti; ad attuare la ristrutturazione ed
assumere la gestione degli impianti di terzi eventualmente
ad essa affidati, esistenti in dette zone alla data di
entrata in vigore della presente legge;
b) a predisporre annualmente, sulla base delle
direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
sentita la Commissione parlamentare per l'indennizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,
programmi televisivi e radiofonici destinati a stazioni
radiofoniche e televisive di altri Paesi per la diffusione
e la conoscenza della lingua e della cultura italiana nel
mondo e ad effettuare, sentita la stessa Commissione
parlamentare, trasmissioni radiofoniche speciali;
c) ad effettuare trasmissioni radiofoniche e
televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia di
Bolzano, in lingua francese per la regione autonoma Valle
d'Aosta ed in lingua slovena per la regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia.».
«Art. 20. I corrispettivi dovuti alla societa' per gli
adempimenti di cui al precedente articolo sono stabiliti
come segue.
Per quanto previsto al punto a) si provvede mediante
separate pattuizioni da effettuarsi d'intesa con i
rappresentanti degli enti locali delle zone di confine
interessate.
Per quanto previsto al punto b), i programmi televisivi
e radiofonici destinati a stazioni radiofoniche e
televisive di altri Paesi sono regolati mediante
convenzioni aggiuntive da stipularsi con le competenti
amministrazioni dello Stato entro novanta giorni dalla
stipula della convenzione di cui al successivo art. 46.
Per gli adempimenti di cui al punto c), le trasmissioni
in lingua tedesca per la provincia di Bolzano sono regolate
mediante convenzione aggiuntiva da stipularsi con le
competenti amministrazioni dello Stato entro lo stesso
termine di cui al precedente comma, mentre le trasmissioni
in lingua slovena da radio Trieste sono regolate secondo le
modalita' previste dalla legge 14 aprile 1956, n. 308.
L'ammontare dei rimborsi della spesa per le
trasmissioni in lingua tedesca effettuate dalla sede di
Bolzano, nel periodo 7 febbraio 1966-31 dicembre 1972, e'
forfettariamente stabilito in lire 6.710 milioni oltre
all'imposta sul valore aggiunto.
La misura del rimborso forfettario annuo, previsto per
le trasmissioni radiofoniche da radio Trieste dalla legge
14 aprile 1956, n. 308, in considerazione dell'intervenuto
aumento del numero di trasmissioni con l'inclusione nei
programmi de «l'Ora della Venezia Giulia», viene elevata a
lire 250 milioni l'anno oltre all'imposta sul valore
aggiunto, a partire dal 1968 e puo' essere soggetta a
revisione triennale su richiesta di ciascuna parte
contraente a far tempo dal 1° gennaio 1977.
L'ammontare dei rimborsi della spesa sostenuta per le
trasmissioni in lingua francese per la regione autonoma
Valle d'Aosta e per le trasmissioni televisive in lingua
slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e'
regolato con apposite convenzioni con le competenti
amministrazioni dello Stato.
La somma di 8.300 milioni, iscritta al capitolo 2554
dello stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro dell'anno finanziario 1973 e di cui al capitolo
aggiunto 7480 dell'anno finanziario 1974, resta destinata
ed impegnata per la liquidazione degli oneri di cui al
precedente quinto comma nonche' a quello di cui al sesto
comma per il periodo 1968-1972. All'onere derivante
dall'applicazione dello stesso sesto comma per il periodo
successivo al 1972, si provvede a carico dello stanziamento
del capitolo 2549 dello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974 e
corrispondenti capitoli degli anni successivi.
Ai nuovi o maggiori oneri derivanti dalle altre
convenzioni da stipulare ai sensi dei precedenti commi, si
provvede con utilizzo dei proventi del canone dovuto dalla
concessionaria allo Stato e da determinare, ai sensi del
precedente art. 16 con la convenzione di cui al successivo
art. 46. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Per i servizi speciali radiotelevisivi, non compresi
fra quelli suindicati, le amministrazioni dello Stato
richiedenti concordano, attraverso apposite convenzioni,
con la societa' concessionaria le modalita' delle
prestazioni e l'entita' dei relativi rimborsi, sentito il
parere obbligatorio della Commissione parlamentare.».
Note al comma 1249:
- Si riporta il testo dell'art. 26 della legge
10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della
concorrenza e del mercato):
«Art. 26 (Pubblicita' delle decisioni). - 1. Le
decisioni di cui agli articoli 15, 16, 18, 19 e 25 sono
pubblicate entro venti giorni in un apposito bollettino, a
cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nello
stesso bollettino sono pubblicate, ove l'Autorita' lo
ritenga opportuno, le conclusioni delle indagini di cui
all'art. 12, comma 2.»
- Si riporta il testo del comma 26 dell'art. 2 della
legge 14 ottobre 1995, n. 481 (Norme per la concorrenza e
la regolazione dei servizi di pubblica utilita'.
Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di
pubblica utilita):
«26. La pubblicita' di atti e procedimenti delle
Autorita' e' assicurata anche attraverso un apposito
bollettino pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri.»
- Si riporta il testo del comma 21 dell'art. 1 della
legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi
delle telecomunicazioni e radiotelevisivo):
«21. All'Autorita' si applicano le disposizioni di cui
all'art. 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, non
derogate dalle disposizioni della presente legge. Le
disposizioni del comma 9, limitatamente alla deroga alle
norme sulla contabilita' generale dello Stato, nonche' dei
commi 16 e 19 del presente articolo si applicano anche alle
altre Autorita' istituite dalla legge 14 novembre 1995, n.
481, senza oneri a carico dello Stato.»
Note al comma 1250:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 19 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti
per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'
interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale):
«Art. 19 (Fondi per le politiche della famiglia, per le
politiche giovanili e per le politiche relative ai diritti
e alle pari opportunita). - 1. Al fine di promuovere e
realizzare interventi per la tutela della famiglia, in
tutte le sue componenti e le sue problematiche
generazionali, nonche' per supportare l'Osservatorio
nazionale sulla famiglia, presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo denominato
«Fondo per le politiche della famiglia», al quale e'
assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e
di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.»
- Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 8 marzo
2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternita'
e della paternita', per il diritto alla cura e alla
formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta):
«Art. 9. (Misure a sostegno della flessibilita' di
orario). - 1. Al fine di promuovere e incentivare forme di
articolazione della prestazione lavorativa volte a
conciliare tempo di vita e di lavoro, nell'ambito del Fondo
per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e'
destinata una quota fino a lire 40 miliardi annue a
decorrere dall'anno 2000, al fine di erogare contributi, di
cui almeno il 50 per cento destinato ad imprese fino a
cinquanta dipendenti, in favore di aziende che applichino
accordi contrattuali che prevedono azioni positive per la
flessibilita', ed in particolare:
a) progetti articolati per consentire alla
lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno
dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in
affidamento o in adozione un minore, di usufruire di
particolari forme di flessibilita' degli orari e
dell'organizzazione del lavoro, tra cui part time
reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario
flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore,
flessibilita' sui turni, orario concentrato, con priorita'
per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di
eta' o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di
adozione;
b) programmi di formazione per il reinserimento dei
lavoratori dopo il periodo di congedo;
c) progetti che consentano la sostituzione del
titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che benefici
del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi
parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la
solidarieta' sociale e per le pari opportunita', sono
definiti i criteri e le modalita' per la concessione dei
contributi di cui al comma 1.».
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 3 agosto
1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della
prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in
danno di minori, quali nuove forme di riduzione in
schiavitu):
«Art. 17 (Attivita' di coordinamento). - 1. Sono
attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
fatte salve le disposizioni della legge 28 agosto 1997, n.
285, le funzioni di coordinamento delle attivita' svolte da
tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla
prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei
minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso sessuale.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta ogni anno
al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta ai sensi
del comma 3.
1-bis. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunita'
l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della
pornografia minorile con il compito di acquisire e
monitorare i dati e le informazioni relativi alle
attivita', svolte da tutte le pubbliche amministrazioni,
per la prevenzione e la repressione della pedofilia. A tale
fine e' autorizzata l'istituzione presso l'Osservatorio di
una banca dati per raccogliere, con l'apporto dei dati
forniti dalle amministrazioni, tutte le informazioni utili
per il monitoraggio del fenomeno. Con decreto del Ministro
per le pari opportunita' sono definite la composizione e le
modalita' di funzionamento dell'Osservatorio nonche' le
modalita' di attuazione e di organizzazione della banca
dati, anche per quanto attiene all'adozione dei dispositivi
necessari per la sicurezza e la riservatezza dei dati.
Resta ferma la disciplina delle assunzioni di cui ai
commi da 95 a 103 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311. Per l'istituzione e l'avvio delle attivita'
dell'Osservatorio e della banca dati di cui al presente
comma e' autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno
2006 e di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come rideterminata
dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2005, n.
266. A decorrere dall'anno 2009, si provvede ai sensi
dell'art. 11-ter, comma 1, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato; ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Le multe irrogate, le somme di denaro confiscate e
quelle derivanti dalla vendita dei beni confiscati ai sensi
della presente legge sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate su un apposito fondo da
iscrivere nello stato di previsione della Presidenza del
Consiglio dei ministri e destinate, nella misura di due
terzi, a finanziare specifici programmi di prevenzione,
assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori degli
anni diciotto vittime dei delitti di cui agli
articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies del
codice penale, introdotti dagli articoli 2, comma 1, 3, 4 e
5 della presente legge. La parte residua del fondo e'
destinata, nei limiti delle risorse effettivamente
disponibili, al recupero di coloro che, riconosciuti
responsabili dei delitti previsti dagli articoli 600-bis,
secondo comma, 600-ter, terzo comma, e 600-quater del
codice penale, anche se relativi al materiale pornografico
di cui all'art. 600-quater.1 dello stesso codice, facciano
apposita richiesta. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1,
la Presidenza del Consiglio dei Ministri:
a) acquisisce dati e informazioni, a livello
nazionale ed internazionale, sull'attivita' svolta per la
prevenzione e la repressione e sulle strategie di contrasto
programmate o realizzate da altri Stati;
b) promuove, in collaborazione con i Ministeri della
pubblica istruzione, della sanita', dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, di grazia e
giustizia e degli affari esteri, studi e ricerche relativi
agli aspetti sociali, sanitari e giudiziari dei fenomeni di
sfruttamento sessuale dei minori;
c) partecipa, d'intesa con il Ministero degli affari
esteri, agli organismi comunitari e internazionali aventi
compiti di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale.
4. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi 1
e 3 e' autorizzata la spesa di lire cento milioni annue. Al
relativo onere si fa fronte mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo
utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del
Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
5. Il Ministro dell'interno, in virtu' dell'accordo
adottato dai Ministri di giustizia europei in data
27 settembre 1996, volto ad estendere la competenza di
EUROPOL anche ai reati di sfruttamento sessuale di minori,
istituisce, presso la squadra mobile di ogni questura, una
unita' specializzata di polizia giudiziaria, avente il
compito di condurre le indagini sul territorio nella
materia regolata dalla presente legge.
6. Il Ministero dell'interno istituisce altresi' presso
la sede centrale della questura un nucleo di polizia
giudiziaria avente il compito di raccogliere tutte le
informazioni relative alle indagini nella materia regolata
dalla presente legge e di coordinarle con le sezioni
analoghe esistenti negli altri Paesi europei.
7. L'unita' specializzata ed il nucleo di polizia
giudiziaria sono istituiti nei limiti delle strutture, dei
mezzi e delle vigenti dotazioni organiche, nonche' degli
stanziamenti iscritti nello stato di previsione del
Ministero dell'interno.».
- La legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della
Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio
nazionale per l'infanzia), e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302.
Note al comma 1251:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.»
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 8 della
legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3):
«6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non
possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.».
Note al comma 1253:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.»
Note al comma 1254:
- La legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il
sostegno della maternita' e della paternita', per il
diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento
dei tempi delle citta), e' stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 13 marzo 2000, n. 60.
Note al comma 1257:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 7 della
legge 3 dicembre 1999, n. 493 (Norme per la tutela della
salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione
contro gli infortuni domestici), cosi come modificato dalla
presente legge:
«4. L'assicurazione comprende i casi di infortunio
avvenuti nell'ambito domestico in occasione ed a causa
dello svolgimento delle attivita' di cui all'art. 6,
comma 2, lettera a), e dai quali sia derivata una
inabilita' permanente al lavoro non inferiore al 27 per
cento. Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni
verificatisi al di fuori del territorio nazionale.».
Note al comma 1258:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 28 agosto
1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e
di opportunita' per l'infanzia e l'adolescenza):
«Art. 1 (Fondo nazionale per l'infanzia e
l'adolescenza). - 1. E' istituito, presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, il Fondo nazionale per l'infanzia e
l'adolescenza finalizzato alla realizzazione di interventi
a livello nazionale, regionale e locale per favorire la
promozione dei diritti, la qualita' della vita, lo
sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione
dell'infanzia e dell'adolescenza, privilegiando l'ambiente
ad esse piu' confacente ovvero la famiglia naturale,
adottiva o affidataria, in attuazione dei principi della
Convenzione sui diritti del fanciullo resa esecutiva ai
sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e degli
articoli 1 e 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2. Il Fondo e' ripartito tra le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. Una quota pari al 30 per
cento delle risorse del Fondo e' riservata al,
finanziamento di interventi da realizzare nei comuni di
Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma,
Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania,
Palermo e Cagliari. La ripartizione del Fondo e della quota
riservata avviene, per il 50 per cento, sulla base
dell'ultima rilevazione della popolazione minorile
effettuata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e
per il 50 per cento secondo i seguenti criteri:
a) carenza di strutture per la prima infanzia secondo
le indicazioni del Centro nazionale di documentazione e di
analisi per l'infanzia della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
b) numero di minori presenti in presidi residenziali
socio-assistenziali in base all'ultima rilevazione
dell'ISTAT;
c) percentuale di dispersione scolastica nella scuola
dell'obbligo come accertata dal Ministero della pubblica
istruzione;
d) percentuale di famiglie con figli minori che
vivono al di sotto della soglia di poverta' cosi' come
stimata dall'ISTAT;
e) incidenza percentuale del coinvolgimento di minori
in attivita' criminose come accertata dalla Direzione
generale dei servizi civili del Ministero dell'interno,
nonche' dall'Ufficio centrale per la giustizia minorile del
Ministero di grazia e giustizia.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministro per la
solidarieta' sociale, con proprio decreto emanato di
concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, di grazia
e giustizia e con il Ministro per le pari opportunita',
sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano nonche' le Commissioni parlamentari competenti,
provvede alla ripartizione delle quote del Fondo tra le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di
quelle riservate ai comuni, ai sensi del comma 2.
4. Per il finanziamento del Fondo e' autorizzata la
spesa di lire 117 miliardi per l'anno 1997 e di lire 312
miliardi a decorrere dall'anno 1998.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 11 della
legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio):
«3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
competenza, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni
contabili pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e
degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla
determinazione del quantum della prestazione, afferenti
imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in
vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui
essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte
conseguenti all'andamento dell'inflazione;
c) la determinazione, in apposita tabella, per le
leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle
quote destinate a gravare su ciascuno degli anni
considerati;
d) la determinazione, in apposita tabella, della
quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui
quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
e) la determinazione, in apposita tabella, delle
riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella,
per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per
le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno
stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
tra le spese in conto capitale;
g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art.
11-bis e le corrispondenti tabelle;
h) l'importo complessivo massimo destinato, in
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al
rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma
dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle
modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente da pubbliche amministrazioni non
compreso nel regime contrattuale;
i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate
alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o
riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si
caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento
dei saldi di cui alla lettera a);
i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o
riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato
direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con
esclusione di interventi di carattere localistico o
microsettoriale;
i-quater) norme recanti misure correttive degli
effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11-ter,
comma 7.».
Note al comma 1259:
- Si riporta il testo dell'art. 119 della Costituzione
della Repubblica italiana:
«Art. 119 (I Comuni, le Province, le Citta'
metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di
entrata e di spesa). - I Comuni, le Province, le Citta'
metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome.
Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in
armonia con la Costituzione e secondo i principi di
coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di
tributi erariali riferibile al loro territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo,
senza vincoli di destinazione, per i territori con minore
capacita' fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai
commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle
Citta' metropolitane e alle Regioni di finanziare
integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la
solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici
e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti
della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse
aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di
determinati Comuni, Province, Citta' metropolitane e
Regioni.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le
Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i
principi generali determinati dalla legge dello Stato.
Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare
spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato
sui prestiti dagli stessi contratti.».
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 8 della
legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla legge Costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3):
«6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non
possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.»
Nota al comma 1261:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 19 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti
per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'
interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale):
«3. Al fine di promuovere le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunita', presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo denominato
«Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunita», al quale e' assegnata la somma di 3 milioni
di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a
decorrere dall'anno 2007.»
Nota al comma 1263:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 9 gennaio
2006, n. 7 (Disposizioni concernenti la prevenzione e il
divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile):
«Art. 2 (Attivita' di promozione e coordinamento). - 1.
La Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per
le pari opportunita' promuove e sostiene, nell'ambito degli
ordinari stanziamenti di bilancio, il coordinamento delle
attivita' svolte dai Ministeri competenti dirette alla
prevenzione, all'assistenza alle vittime e all'eliminazione
delle pratiche di mutilazione genitale femminile.
2. Ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui al
comma 1, la Presidenza del Consiglio dei
ministri-Dipartimento per le pari opportunita' acquisisce
dati e informazioni, a livello nazionale e internazionale,
sull'attivita' svolta per la prevenzione e la repressione e
sulle strategie di contrasto programmate o realizzate da
altri Stati.»
Nota al comma 1265:
- Per l'art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997,
si vedano le note al comma 1251.
Nota al comma 1266:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 42 del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (testo unico
delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternita' e della paternita', a norma
dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), cosi come
modificato dalla presente legge:
«5. La lavoratrice madre o, in alternativa, il
lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei
fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in
situazione di gravita' di cui all'art. 3, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'art.
4, comma 1, della legge medesima e che abbiano titolo a
fruire dei benefici di cui all'art. 33, comma 1, del
presente testo unico e all'art. 33, commi 2 e 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza del figlio,
hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2
dell'art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta
giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il
richiedente ha diritto a percepire un'indennita'
corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo
medesimo e' coperto da contribuzione figurativa;
l'indennita' e la contribuzione figurativa spettano fino a
un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per
il congedo di durata annuale. Detto importo e' rivalutato
annualmente, a decorrere dall'anno 2002, sulla base della
variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati. L'indennita' e' corrisposta
dal datore di lavoro secondo le modalita' previste per la
corresponsione dei trattamenti economici di maternita'. I
datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva,
detraggono l'importo dell'indennita' dall'ammontare dei
contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale
competente. Peri dipendenti dei predetti datori di lavoro
privati, compresi quelli per i quali non e' prevista
l'assicurazione per le prestazioni di maternita',
l'indennita' di cui al presente comma e' corrisposta con le
modalita' di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre
1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 febbraio 1980, n. 33. Il congedo fruito ai sensi del
presente comma alternativamente da entrambi i genitori non
puo' superare la durata complessiva di due anni; durante il
periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire
dei benefici di cui all'art. 33, comma 1, del presente
testo unico e all'art. 33, commi 2 e 3, della legge
5 febbraio 1992, n. 104, fatte salve le disposizioni di cui
ai commi 5 e 6 del medesimo articolo. I soggetti che
usufruiscono dei permessi di cui al presente comma per un
periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto
ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al
numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero
maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza
riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa»
Nota al comma 1269:
- Si riporta il testo del comma 429 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006), cosi come modificato dalla
presente legge:
«429. Per lo svolgimento delle attivita' istituzionali
della Fondazione di cui all'art. 1, comma 160, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, e' assegnato un contributo di 3
milioni di euro per l'anno 2006 e di 750.000 euro per
ciascuno degli anni 2007 e 2008. A tal fine e'
corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di
cui all'art. 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n.
328. Le risorse pari a 2,25 milioni di euro per gli anni
2007 e 2008 confluiscono nel Fondo nazionale per le
politiche sociali di cui all'art. 20, comma 8, della legge
8 novembre 2000, n. 328».
Nota al comma 1270:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 3 agosto
2004, n. 206 (Nuove norme in favore delle vittime del
terrorismo e delle stragi di tale matrice), cosi some
modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - 1. Le disposizioni della presente legge si
applicano a tutte le vittime degli atti di terrorismo e
delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio
nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini
italiani, nonche' ai loro familiari superstiti.
1-bis. Le disposizioni della presente legge si
applicano inoltre ai familiari delle vittime del disastro
aereo di Ustica del 1980 nonche' ai familiari delle vittime
e ai superstiti della cosiddetta «banda della Uno bianca».
Ai beneficiari vanno compensate le somme gia' percepite
2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente
legge si applicano le disposizioni contenute nella legge
20 ottobre 1990, n. 302, nella legge 23 novembre 1998, n.
407, e successive modificazioni, nonche' l'art. 82 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, ad eccezione del comma 6.».
Nota al comma 1276:
- Si riporta il testo del comma 343 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«343. Per indennizzare i risparmiatori che, investendo
sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi
finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non
altrimenti risarcito, e' costituito, a decorrere dall'anno
2006, un apposito fondo nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze. Il fondo e'
alimentato con le risorse di cui al comma 345, previo loro
versamento al bilancio dello Stato.».
Note al comma 1277:
- La legge 8 agosto 1985, n. 440 (Istituzione di un
assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano
illustrato la Patria e che versino in stato di particolare
necessita), e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
23 agosto 1985, n. 198.
- Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 20 della
legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali):
«8. A decorrere dall'anno 2002 lo stanziamento
complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali e'
determinato dalla legge finanziaria con le modalita' di cui
all'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, assicurando
comunque la copertura delle prestazioni di cui all'art. 24
della presente legge.»
Note al comma 1278:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge
31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone
montane):
«Art. 2 (Fondo nazionale per la montagna). - 1. E'
istituito presso il Ministero del bilancio e della
programmazione economica il Fondo nazionale per la
montagna.
2. Il Fondo e' alimentato da trasferimenti comunitari,
dello Stato e di enti pubblici, ed e' iscritto in un
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
del bilancio e della programmazione economica. Le somme
provenienti dagli enti pubblici sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate al suddetto
capitolo.
3. Le risorse erogate dal Fondo hanno carattere
aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o
speciale dello Stato a favore degli enti locali. Le risorse
sono ripartite fra le regioni e le province autonome che
provvedono ad istituire propri fondi regionali per la
montagna, alimentati anche con stanziamenti a carico dei
rispettivi bilanci, con i quali sostenere gli interventi
speciali di cui all'art. 1.
4. Le regioni e le province autonome disciplinano con
propria legge i criteri relativi all'impiego delle risorse
di cui al comma 3.
5. I criteri di ripartizione del Fondo tra le regioni e
le province autonome sono stabiliti con deliberazione del
Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE), sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, su proposta del Ministro per gli affari regionali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
il Ministro delle politiche agricole e forestali.
6. I criteri di ripartizione tengono conto
dell'esigenza della salvaguardia dell'ambiente con il
conseguente sviluppo delle attivita' agro-silvo-pastorali
eco-compatibili, dell'estensione del territorio montano,
della popolazione residente, anche con riferimento alle
classi di eta', alla occupazione ed all'indice di
spopolamento, del reddito medio pro capite, del livello dei
servizi e dell'entita' dei trasferimenti ordinari e
speciali.»
Nota al comma 1284:
- Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, si vedano le note al comma 1251.
Note al comma 1285:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 80 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2001), cosi come modificato dalla
presente legge:
«Art. 80 (Disposizioni in materia di politiche
sociali). - 1. Nei limiti di lire 350 miliardi per l'anno
2001 e di lire 430 miliardi per l'anno 2002 e fino alla
data del 31 dicembre 2002, ovvero fino alla conclusione dei
processi attuativi della sperimentazione e comunque non
oltre il 30 giugno 2007, fermi restando gli stanziamenti
gia' previsti:
a) i comuni individuati ai sensi dell'art. 4 del
decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, sono
autorizzati, nell'ambito della disciplina prevista dal
predetto decreto legislativo, a proseguire l'attuazione
dell'istituto del reddito minimo di inserimento;
b) la disciplina dell'istituto del reddito minimo di
inserimento di cui al citato decreto legislativo n. 237 del
1998 si applica anche ai comuni compresi nei territori per
i quali sono stati approvati, alla data del 30 giugno 2000,
i patti territoriali di cui all'art. 2, comma 203, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni,
che i medesimi comuni hanno sottoscritto o ai quali hanno
aderito e che comprendono comuni gia' individuati o da
individuare ai sensi dell'art. 4 del medesimo decreto
legislativo n. 237 del 1998.»
Nota al comma 1286:
- Si riporta il testo del comma 44 dell'art. 59 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica):
«44. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e'
istituito il Fondo per le politiche sociali, con una
dotazione di lire 28 miliardi per l'anno 1998, di lire 115
miliardi per l'anno 1999 e di lire 143 miliardi per l'anno
2000.».
Nota al comma 1287:
- Si riporta il testo del comma 333 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«333. Il Ministero dell'economia e delle finanze
comunica per iscritto, entro il 15 gennaio 2006, la sede
dell'ufficio postale di zona presso il quale gli assegni
possono essere riscossi con riferimento all'assegno di cui
al comma 331 e, previa verifica dell'ordine di nascita,
entro la fine del mese successivo a quello di nascita o di
adozione con riferimento all'assegno di cui al comma 332.
Gli assegni possono essere riscossi, in deroga ad ogni
disposizione vigente in materia di minori, dall'esercente
la potesta' sui figli di cui ai commi 331 e 332, sempreche'
residente, cittadino italiano ovvero comunitario ed
appartenente a un nucleo familiare con un reddito
complessivo, riferito all'anno 2004 ai fini dell'assegno di
cui al comma 331 e all'anno 2005 ai fini dell'assegno di
cui al comma 332, non superiore ad euro 50.000. Per nucleo
familiare s'intende quello di cui all'art. 1 del decreto
ministeriale 22 gennaio 1993 del Ministro della sanita',
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio
1993. La condizione reddituale di cui al presente comma e'
autocertificata dall'esercente la potesta', all'atto della
riscossione dell'assegno, mediante riempimento e
sottoscrizione di apposita formula prestampata in calce
alla comunicazione del Ministero dell'economia e delle
finanze, da verificare da parte dell'Agenzia delle entrate
secondo procedure definite convenzionalmente. Per
l'attuazione del presente comma il Ministero dell'economia
e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione
generale, del personale e dei servizi del tesoro si avvale
di SOGEI Spa.».
Note al comma 1288:
- Si riporta il testo dell'art. 18 della legge
24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale):
«Art. 18 (Ordinanza-ingiunzione). - Entro il termine di
trenta giorni dalla data della contestazione o
notificazione della violazione, gli interessati possono far
pervenire all'autorita' competente a ricevere il rapporto a
norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono
chiedere di essere sentiti dalla medesima autorita'.
L'autorita' competente, sentiti gli interessati, ove
questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti
inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se
ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza
motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge
il pagamento, insieme con le spese, all'autore della
violazione ed alle persone che vi sono obbligate
solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di
archiviazione degli atti comunicandola integralmente
all'organo che ha redatto il rapporto.
Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la
restituzione, previo pagamento delle spese di custodia,
delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo
stesso provvedimento. La restituzione delle cose
sequestrate e' altresi' disposta con l'ordinanza di
archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.
Il pagamento e' effettuato all'ufficio del registro o
al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione,
entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di
detto provvedimento, eseguita nelle forme previste
dall'art. 14; del pagamento e' data comunicazione, entro il
trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto,
all'autorita' che ha emesso l'ordinanza.
Il termine per il pagamento e' di sessanta giorni se
l'interessato risiede all'estero.
La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione puo' essere
eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le
modalita' di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.
L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo.
Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa
esecutiva dopo il decorso del termine per proporre
opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione e' proposta,
con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale
si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale
viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato
il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o e'
dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la
stessa.».
- Per il comma 333 dell'art. 1 della citata legge n.
266 del 2005, si veda la nota al comma 1287.
Nota al comma 1290:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 19 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti
per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'
interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale):
«2. Al fine di promuovere il diritto dei giovani alla
formazione culturale e professionale e all'inserimento
nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad
agevolare la realizzazione del diritto dei giovani
all'abitazione, nonche' a facilitare l'accesso al credito
per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo
denominato «Fondo per le politiche giovanili», al quale e'
assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e
di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.».
Nota al comma 1292:
- Si riporta il testo dell'art. 11-quaterdecies del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di
contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in
materia tributaria e finanziaria):
«Art. 11-quaterdecies (Interventi infrastrutturali, per
la ricerca e per l'occupazione). - 1. Per consentire
l'organizzazione e l'adeguamento degli impianti e
attrezzature necessari allo svolgimento dei Campionati
mondiali di nuoto che si terranno a Roma nel 2009 e dei
Giochi del Mediterraneo che si terranno a Pescara nel
medesimo anno, il Dipartimento della protezione civile e'
autorizzato a provvedere con contributi quindicennali nei
confronti dei soggetti competenti. A tal fine e'
autorizzata la spesa annua di 2 milioni di euro per
quindici anni a decorrere dal 2007, nonche' quella annua di
2 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno
2008, da ripartire in eguale misura tra le manifestazioni
di cui al primo periodo del presente comma.
2. [Per l'organizzazione e l'adeguamento
infrastrutturale necessario alla realizzazione del convegno
internazionale interconfessionale, e' autorizzata la spesa
di 5 milioni di euro per l'anno 2006].
3. Per la prosecuzione degli interventi previsti
dall'art. 1, comma 279, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e' autorizzata la spesa di ulteriori 3 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2006; e' altresi' autorizzata la
spesa di ulteriori 1,5 milioni di euro per la prosecuzione
degli interventi previsti dall'art. 1, comma 278, della
citata legge n. 311 del 2004 in favore della Facolta' ivi
indicata della Seconda Universita' degli studi di Napoli.
4. Al comma 2 dell'art. 2 del decreto-legge 24 dicembre
2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «1° luglio 2003» sono
sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2005»;
b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2005»
sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006»;
c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2005» sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006».
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la
fauna selvatica o, se istituti, degli istituti regionali,
possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento
selettivi, distinti per sesso e classi di eta',
regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati
appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei
periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992,
n. 157.
6. Al comma 1 dell'art. 70 del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, e' aggiunta la seguente lettera:
«e-ter) dell'esecuzione di vendemmie di breve durata e a
carattere saltuario, effettuata da studenti e pensionati».
A tal fine e' autorizzata la spesa annua di 200.000 euro
dal 2006.
7. Al fine di garantire i livelli occupazionali nel
parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, e' erogata a
favore dell'ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise
la somma di euro 2.500.000, a decorrere dall'anno 2006, per
consentire la stabilizzazione del personale fuori ruolo
operante presso l'ente. Le relative stabilizzazioni sono
effettuate nei limiti delle risorse assegnate con il
presente comma e nel rispetto delle normative vigenti in
materia di assunzioni, anche in soprannumero. I rapporti di
lavoro in essere con il personale che presta attivita'
professionale e collaborazione presso l'ente parco sono
regolati, sulla base di nuovi contratti che verranno
stipulati dall'ente, a decorrere dal 1° gennaio 2006, fino
alla definitiva stabilizzazione del suddetto personale e,
comunque, non oltre il 31 dicembre 2007 nei limiti delle
risorse di cui al primo periodo. Al relativo onere si
provvede attraverso la riduzione del fondo di cui al
comma 96 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
8. Il comma 12 dell'art. 9 della legge 6 dicembre 1991,
n. 394, e' sostituito dal seguente:
«12. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque
anni».
9. All'art. 17, commi 1, 2 e 6, lettera a), del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive
modificazioni, le parole: «31 dicembre 2005» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006». La
disposizione del presente comma non si applica alle
discariche di II categoria, di tipo A, di tipo ex 2A e alle
discariche per inerti, cui si conferiscono materiali di
matrice cementizia contenenti amianto, per le quali il
termine di conferimento e' fissato alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
10. Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993,
n. 379, e' aumentato, a decorrere dall'anno 2006, ad euro
2.300.000. Per le attivita' e il conseguimento delle
finalita' scientifiche del Polo nazionale di cui alla
tabella A prevista dall'art. 1 della legge 29 ottobre 2003,
n. 291, viene riconosciuto alla Sezione italiana
dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della
cecita' un contributo annuo di euro 750.000. E' concesso un
contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni
2006, 2007 e 2008 in favore dell'ente morale riconosciuto
con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1967,
n. 516. Il contributo di cui all'art. 1, comma 113, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, deve essere inteso come
contributo statale annuo ordinario; a decorrere dall'anno
2006 esso e' pari a 400.000 euro. Per le finalita' di cui
all'art. 1, comma 187, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e' autorizzata per il 2006 la spesa di 15 milioni di
euro e per ciascuno degli anni 2007 e 2008 la spesa di un
milione di euro. In favore della Lega italiana tumori e'
autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno
degli anni 2006, 2007 e 2008.
11. In considerazione del rilievo nazionale e
internazionale nella sperimentazione sanitaria di elevata
specializzazione e nella cura delle patologie nel campo
dell'oftalmologia, per l'anno 2006 e' autorizzata la
concessione di un contributo di 1 milione di euro in favore
della Fondazione «G.B. Bietti» per lo studio e la ricerca
in oftalmologia, con sede in Roma. Allo scopo di promuovere
il miglioramento della salute e di offrire ai cittadini
alti livelli di assistenza ospedaliera, e' autorizzata la
concessione di un contributo associativo nel limite di
50.000 euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008
in favore del Comitato permanente degli Ospedali
dell'Unione europea (Hope) con sede in Belgio. E'
autorizzata la spesa di 219.000 euro per l'anno 2006,
500.000 euro per l'anno 2007 e 500.000 euro per l'anno 2008
per l'interconnessione e la formazione sanitaria tra centri
sanitari all'estero e in Italia che il Ministro della
salute, il Ministro per gli italiani nel mondo, il Ministro
degli affari esteri, il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e il Ministro per
l'innovazione e le tecnologie attuano congiuntamente
avvalendosi, in particolare, dell'Associazione denominata
«Alleanza degli Ospedali italiani nel mondo», da essi
congiuntamente costituita in data 2 febbraio 2004.
12. Il prestito vitalizio ipotecario ha per oggetto la
concessione da parte di aziende ed istituti di credito
nonche' da parte di intermediari finanziari, di cui
all'art. 106 del testo unico di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, di finanziamenti a medio e lungo
termine con capitalizzazione annuale di interessi e spese,
e rimborso integrale in unica soluzione alla scadenza,
assistiti da ipoteca di primo grado su immobili
residenziali, riservati a persone fisiche con eta'
superiore ai 65 anni compiuti.
13. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, emana
uno o piu' decreti, ai sensi dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:
a) il riordino delle disposizioni in materia di
attivita' di installazione degli impianti all'interno degli
edifici;
b) la definizione di un reale sistema di verifiche
degli impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo
primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti
garantendo una effettiva sicurezza;
c) la determinazione delle competenze dello Stato,
delle regioni e degli enti locali secondo i principi di
sussidiarieta' e di leale collaborazione, anche tramite lo
strumento degli accordi in sede di Conferenza unificata di
cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281;
d) la previsione di sanzioni in caso di violazione
degli obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti dalle
lettere a) e b).
14. Per la prosecuzione ed il completamento degli
interventi di cui all'art. 52, comma 21, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, e' autorizzata la spesa di 10
milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
15. Al comma 4 dell'art. 1 della legge 9 dicembre 1998,
n. 426, dopo la lettera p-terdecies), e' aggiunta la
seguente:
«p-quaterdecies) area del territorio di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 19 maggio 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio
2005».
16. Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, la disposizione prevista
dall'art. 2, comma 1, lettera b), dello stesso decreto si
interpreta nel senso che un'area e' da considerare comunque
fabbricabile se e' utilizzabile a scopo edificatorio in
base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente
dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
17. E' autorizzato un contributo quindicennale di 1
milione di euro a decorrere dall'anno 2006 in favore
dell'ANAS Spa per la realizzazione di lavori di raccordo
stradale tra le strade pugliesi SP 231 e SP 238.
18. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive
e' determinata annualmente la quota di risorse del Fondo
speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui
all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, da
destinare, a valere sulla quota erogata a fondo perduto,
agli interventi previsti dal comma 270 dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311.
19. Il primo periodo del comma 1 dell'art. 155 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e' sostituito dal seguente: "Il reddito imponibile dei
soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera a), derivante
dall'utilizzo in traffico internazionale delle navi
indicate nell'art. 8-bis, comma 1, lettera a), del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, iscritte nel registro
internazionale di cui al decreto-legge 30 dicembre 1997, n.
457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1998, n. 30, e dagli stessi armate, nonche' delle navi
noleggiate il cui tonnellaggio non sia superiore al 50 per
cento di quello complessivamente utilizzato, e' determinato
ai sensi della presente sezione qualora il contribuente
comunichi un'opzione in tal senso all'Agenzia delle entrate
entro tre mesi dall'inizio del periodo d'imposta a partire
dal quale intende fruirne con le modalita' di cui al
decreto previsto dall'art. 161".
20. Per la prosecuzione degli interventi previsti
dall'art. 2 della legge 30 luglio 2002, n. 174, nonche' per
la realizzazione di opere di natura sociale, culturale e
sportiva, e' autorizzato un contributo quindicennale di 1
milione di euro a decorrere dall'anno 2006.
21. All'art. 1 del decreto legge 24 dicembre 2003, n.
353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2004, n. 46, al comma 3, dopo le parole: «dell'ambiente
naturale» sono inserite le seguenti: «, le associazioni
riconosciute a carattere nazionale aventi per oggetto
statutario, da piu' di quaranta anni, lo svolgimento o la
promozione di attivita' di ricerca oncologica.».
Nota al comma 1293:
- Si riporta il testo del comma 556 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006), cosi come modificato dalla
presente legge:
«556. Al fine di prevenire fenomeni di disagio
giovanile legato all'uso di sostanze stupefacenti, e'
istituito presso il Ministero della solidarieta' sociale
l'«Osservatorio per il disagio giovanile legato alle
dipendenze». Con decreto del Ministro della solidarieta'
sociale, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e' disciplinata la composizione e
l'organizzazione dell'Osservatorio. Presso il Ministero di
cui al presente comma e' altres` istituito il «Fondo
nazionale per le comunita' giovanili», per azioni di
promozione della salute e di prevenzione dei comportamenti
a rischio e per favorire la partecipazione dei giovani in
materia di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno
delle dipendenze. La dotazione finanziaria del Fondo per
ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 e' fissata in 5
milioni di euro, di cui il 25 per cento e' destinato ai
compiti istituzionali del Ministero della solidarieta'
sociale di comunicazione, informazione, ricerca,
monitoraggio e valutazione, per i quali il Ministero si
avvale del parere dell'Osservatorio per il disagio
giovanile legato alle dipendenze; il restante 75 per cento
del Fondo viene destinato alle associazioni e reti
giovanili individuate con decreto del Ministro della
solidarieta' sociale, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Con tale decreto, di natura regolamentare,
vengono determinati anche i criteri per l'accesso al Fondo
e le modalita' di presentazione delle istanze.».
Nota al comma 1295:
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge
24 dicembre 1957, n. 1295 (Costituzione di un Istituto per
il credito sportivo con sede in Roma):
«Art. 5. L'Istituto puo' concedere contributi per
interessi sui mutui anche se accordati da altre aziende di
credito e dalla Cassa depositi e prestiti per le finalita'
istituzionali, con le disponibilita' di un fondo speciale
costituito presso l'Istituto medesimo e alimentato con il
versamento da parte dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato dell'aliquota ad esso spettante a norma
dell'art. 5 del regolamento di cui al decreto ministeriale
19 giugno 2003, n. 179 del Ministro dell'economia e delle
finanze, nonche' con l'importo dei premi riservati al CONI
a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948,
n. 496, colpiti da decadenza per i quali resta salvo il
disposto dell'art. 90, comma 16, della legge 27 dicembre
2002, n. 289.
Per i mutui assistiti dal contributo agli interessi di
cui al primo comma del presente articolo la relativa rata
di ammortamento verra' ridotta di un ammontare pari
all'importo annuale del contributo concesso.
La concessione del contributo agli interessi puo'
essere sospesa o revocata dall'Istituto nei casi piu' gravi
anche con effetto retroattivo, nei confronti di quei
mutuatari che non si trovassero, a seguito di successivi
controlli, nelle condizioni previste dal contratto di
concessione del finanziamento.».
Nota al comma 1296:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n.
179 (Regolamento recante la disciplina dei concorsi
pronostici su base sportiva):
«Art. 5 (Ripartizione della posta). - 1. La posta dei
concorsi pronostici e' ripartita, secondo quanto gia'
disposto dagli articoli 2 e 5 della legge 24 dicembre 1957,
n. 1295, dall'art. 2 della legge 29 settembre 1965, n.
1117, dall'art. 3 della legge 29 dicembre 1988, n. 555,
dall'art. 27 della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
dall'art. 2 del decreto legislativo 2 dicembre 1999, n. 464
e dall'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,
convertito, con modificazioni, con la legge 8 agosto 2002,
n. 178, nelle seguenti percentuali:
a) aggio al punto di vendita 8%;
b) montepremi: 50%;
c) imposta unica: 33,84%;
d) contributo all'Istituto per il credito sportivo:
2,45%;
e) contributo alle spese di gestione di AAMS:
5,71%.».
Nota al comma 1297:
- Si riporta il testo della lettera a) del comma 19
dell'art. 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181
(Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
dei Ministeri):
«19. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei
Ministri:
a) le funzioni di competenza statale attribuite al
Ministero per i beni e le attivita' culturali dagli
articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, in materia di sport. Entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, lo statuto dell'Istituto
per il credito sportivo e' modificato al fine di prevedere
la vigilanza da parte del Presidente del Consiglio dei
Ministri e del Ministro per i beni e le attivita'
culturali.».
Nota al comma 1298:
- Si riporta il testo del comma 580 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«580. Al Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), cui la
legge 15 luglio 2003, n. 189, ha attribuito compiti
relativi alla promozione dell'attivita' sportiva tra le
persone disabili e di riconoscimento e coordinamento di
tutte le organizzazioni sportive per disabili, e' concesso
un contributo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2006,
2007 e 2008, per la promozione della pratica sportiva di
base e agonistica.».
Note al comma 1299:
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 3 della
legge 9 ottobre 2000, n. 285 (Interventi per i Giochi
olimpici invernali «Torino 2006»):
«7. L'Agenzia termina la propria attivita' il
31 dicembre 2006.».
- Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 10
della legge 9 ottobre 2000, n. 285 (Interventi per i Giochi
olimpici invernali «Torino 2006»):
«Art. 10 (Risorse finanziarie). - 1. Per il
finanziamento degli interventi necessari allo svolgimento
dei Giochi olimpici e delle opere connesse e' autorizzato
il limite d'impegno quindicennale di lire 110 miliardi per
l'anno 2001, quale limite massimo del concorso dello Stato
agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o altre
operazioni finanziarie che l'Agenzia e l'Ente nazionale per
le strade (ANAS) e la Societa' italiana per il traforo
autostradale del Frejus (SITAF), nonche', limitatamente
alle opere connesse di cui all'art. 1, comma 1, la regione
Piemonte, la provincia di Torino, il comune di Torino e la
societa' Gruppo Torinese Trasporti spa, sono autorizzati ad
effettuare, nei limiti della quota che sara' a ciascuno
assegnata con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da emanare successivamente alla predisposizione
del piano degli interventi; le relative rate di
ammortamento per capitale ed interessi sono corrisposte
agli istituti finanziatori da parte del Ministero
dell'economia e delle finanze. Per le medesime finalita' e
per il funzionamento dell'Agenzia e' altresi' concesso
all'Agenzia un contributo straordinario nel limite massimo
di lire 5 miliardi per l'anno 2000, di lire 20 miliardi per
l'anno 2001 e di lire 10 miliardi per l'anno 2002.
2. Per lo svolgimento delle sue funzioni sono inoltre
attribuite all'Agenzia le somme previste alla voce «spese
generali» compresa nel quadro economico di ciascun progetto
delle opere di cui agli allegati 1, 2 e 3, ed eventuali
successive variazioni. Tale importo e' commisurato al 3 per
cento dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle
forniture e dell'importo delle indennita' di
espropriazione. La relativa documentazione e' sottoposta
alla certificazione del collegio dei revisori dei conti al
fine della definitiva quantificazione della somma.».
Nota al comma 1300:
- L'art. 7 della legge 9 ottobre 2000, n. 285
(Interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006»
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 2000, n.
242), abrogato dalla presente legge, recava:
«Art. 7 (Comitato di alta sorveglianza e garanzia).».
Nota al comma 1301:
- Si riporta il testo dell'art. 5 della citata legge
9 ottobre 2000, n. 285:
«Art. 5 (Comitato direttivo). - 1. Il comitato
direttivo provvede alla programmazione annuale delle
attivita' dell'Agenzia, all'approvazione dei bilanci,
all'approvazione delle operazioni finanziarie necessarie
per l'acquisizione delle risorse, secondo i propri atti
organizzativi, e ad ogni altra attivita' necessaria per il
perseguimento dei compiti di cui all'art. 3.
2. Il comitato direttivo e' composto dal direttore
generale, nominato a norma dell'art. 6, dai due
vicedirettori generali, nominati a norma dell'art. 6-bis,
nonche' da nove membri nominati con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, di cui uno su designazione del
Presidente del Consiglio dei ministri, uno su designazione
del Ministro dell'economia e delle finanze, uno su
designazione del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, quattro su designazione, rispettivamente, del
presidente della regione Piemonte, del presidente della
provincia di Torino, del sindaco di Torino e del presidente
del CONI, e due su designazione effettuata d'intesa tra i
legali rappresentanti delle comunita' montane e dei comuni
interessati dalle opere di cui all'art. 1 o sedi di gara.
Il comitato direttivo e' regolarmente costituito quando
sono nominati almeno sette componenti. Il comitato
direttivo delibera a maggioranza dei presenti. In caso di
parita' prevale il voto del direttore generale.
3. I membri del comitato direttivo sono scelti tra
esperti particolarmente qualificati nelle discipline
tecniche, giuridiche ed economiche. Per la validita' delle
deliberazioni del comitato direttivo e' necessaria la
presenza di sette componenti.».
Note al comma 1302:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 della
legge 18 marzo 1991, n. 99 (Interventi urgenti per opere
connesse alla esposizione internazionale «Colombo '92»):
«Art. 1. - 1. Per l'immediata realizzazione di
interventi diretti al completamento dell'area espositiva
della esposizione internazionale «Colombo '92», nonche'
alla realizzazione di opere strettamente correlate
all'evento, il comune di Genova e' autorizzato a stipulare,
anche oltre i limiti di indebitamento previsti dalla
normativa vigente, mutui quindicennali fino all'importo di
lire quattrocentosettanta miliardi, di cui centocinquanta
miliardi a decorrere dal secondo semestre del 1991, con
onere di ammortamento a totale carico dello Stato.
L'importo eventualmente dovuto a titolo di interessi di
preammortamento - maggiorato degli ulteriori interessi
dalla data di inizio dell'ammortamento a quella di scadenza
della prima rata dello stesso, calcolati al medesimo tasso
applicabile, ai sensi di quanto previsto per le operazioni
di mutuo, nel primo semestre dell'ammortamento - sara'
corrisposto unitamente alla prima rata di ammortamento. In
relazione agli oneri di ammortamento e di preammortamento
sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di lire
50 miliardi a decorrere dall'anno 1991 e di lire 23
miliardi a decorrere dall'anno 1992.».
Note al comma 1305:
- Si riporta il testo dell'art. 7-viciesquater del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 (Disposizioni urgenti
per l'universita' e la ricerca, per i beni e le attivita'
culturali, per il completamento di grandi opere
strategiche, per la mobilita' dei pubblici dipendenti, e
per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di
bollo e tasse di concessione, nonche' altre misure
urgenti), cosi come modificato dalla presente legge:
«Art. 7-vicies quater. (Disposizioni in materia di
carte valori). - 1. All'atto del rilascio delle carte
valori di cui all'art. 7-vicies ter da parte delle
competenti amministrazioni pubbliche, i soggetti
richiedenti sono tenuti a corrispondere un importo pari
almeno alle spese necessarie per la loro produzione e
spedizione, nonche' per la manutenzione necessaria
all'espletamento dei servizi ad esse connessi. L'importo e
le modalita' di riscossione sono determinati annualmente
con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per
le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione,
da adottare, in sede di prima attuazione, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
2. Le somme percepite dalle amministrazioni pubbliche
in applicazione del comma 1 sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato e riassegnate con decreti del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero dell'interno, anche in aggiunta alle somme gia'
stanziate, nell'ambito dell'unita' previsionale di base
3.1.5.17 - servizi del Poligrafico dello Stato - dello
stato di previsione del medesimo Ministero. Una quota pari
a euro 1,85 dell'imposta sul valore aggiunto inclusa nel
costo della carta d'identita' elettronica e' riassegnata al
Ministero dell'interno per essere destinata per euro 1,15
alla copertura dei costi di gestione del Ministero medesimo
e per euro 0,70 ai comuni, per la copertura delle spese
connesse alla gestione e distribuzione del documento. Con
decreto del Ministro dell'interno di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le
modalita` di attuazione della presente disposizione. Alle
riassegnazioni previste dal presente comma non si applica
il limite di cui all'art. 1, comma 46, della legge
23 dicembre 2005, n. 266.
3. Al fine di contenere i prezzi di cessione delle
carte valori ed i costi di attivazione, di produzione,
emissione e manutenzione dei centri gestione delle stesse
e' in facolta' dell'Istituto poligrafico e Zecca dello
Stato Spa di stipulare accordi o indire gare con pubbliche
amministrazioni ed anche con soggetti privati, anche allo
scopo di estendere l'operativita' delle carte valori alla
fruizione di servizi, ivi compresi quelli di natura
privatistica. [Gli accordi sono soggetti a ratifica da
parte del Ministero dell'economia e delle finanze di
concerto con il Ministero dell'interno].
4. L'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato Spa puo'
continuare ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura
dello Stato, ai sensi del titolo I del testo unico di cui
al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e con
applicazione dell'art. 417-bis, commi primo e secondo, del
codice di procedura civile.
5. E' abrogato il regio decreto 7 marzo 1926, n. 401.
6. Dall'attuazione dell'art. 7-vicies-ter e del
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.».
Nota al comma 1306:
- Si riporta il testo del comma 65 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«65. A decorrere dall'anno 2007 le spese di
funzionamento della Commissione nazionale per le societa' e
la borsa (CONSOB), dell'Autorita' per la vigilanza sui
lavori pubblici, dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni e della Commissione di vigilanza sui fondi
pensione sono finanziate dal mercato di competenza, per la
parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio
dello Stato, secondo modalita' previste dalla normativa
vigente ed entita' di contribuzione determinate con propria
deliberazione da ciascuna Autorita', nel rispetto dei
limiti massimi previsti per legge, versate direttamente
alle medesime Autorita'. Le deliberazioni, con le quali
sono fissati anche i termini e le modalita' di versamento,
sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei Ministri,
sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per
l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal
ricevimento. Decorso il termine di venti giorni dal
ricevimento senza che siano state formulate osservazioni,
le deliberazioni adottate dagli organismi ai sensi del
presente comma divengono esecutive.».
Nota al comma 1307:
- Si riporta il testo del comma 6-bis dell'art. 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115 (testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia. - Testo A),
cosi come modificato dalla presente legge:
«6-bis. Per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali
amministrativi regionali e al Consiglio di Stato il
contributo dovuto e' di euro 500; per i ricorsi previsti
dall'art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, per
quelli previsti dall'art. 25, comma 5, della legge 7 agosto
1990, n. 241, per i ricorsi aventi ad oggetto il diritto di
cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel
territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella
sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo
dovuto e' di euro 250; per i ricorsi previsti dall'art.
23-bis, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,
nonche¨ da altre disposizioni che richiamano il citato art.
23-bis, il contributo dovuto e' di euro 1.000; per i
predetti ricorsi in materia di affidamento di lavori,
servizi e forniture, nonche¨ di provvedimenti delle
Autorita', il contributo dovuto e' di euro 2.000. L'onere
relativo al pagamento dei suddetti contributi e' dovuto in
ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di
compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si
e' costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza
si determina con il passaggio in giudicato della sentenza.
Non e' dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti
dall'art. 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il
diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della
direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico
all'informazione ambientale.».
Nota al comma 1309:
- Si riporta il testo dei commi 306, 307, 308 e 309
dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005):
«306. All'art. 10, comma 4, del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, le parole: «il processo di valore inferiore a euro
1.100 e» sono soppresse.».
«307. I commi 1 e 2 dell'art. 13 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
n. 115, sono sostituiti dai seguenti:
1. Il contributo unificato e' dovuto nei seguenti
importi:
a) euro 30 per i processi di valore fino a 1.100
euro;
b) euro 70 per i processi di valore superiore a euro
1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria
giurisdizione, nonche' per i processi speciali di cui al
libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura
civile;
c) euro 170 per i processi di valore superiore a euro
5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di
valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice
di pace;
d) euro 340 per i processi di valore superiore a euro
26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e
amministrativi di valore indeterminabile;
e) euro 500 per i processi di valore superiore a euro
52.000 e fino a euro 260.000;
f) euro 800 per i processi di valore superiore a euro
260.000 e fino a euro 520.000;
g) euro 1.110 per i processi di valore superiore a
euro 520.000.
2. Per i processi di esecuzione immobiliare il
contributo dovuto e' pari a euro 200. Per gli altri
processi esecutivi lo stesso importo e' ridotto della
meta'. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il
contributo dovuto e' pari a euro 120.».
«308. L'art. 46, comma 1, della legge 21 novembre 1991,
n. 374, e' sostituito dal seguente:
1. Le cause e le attivita' conciliative in sede non
contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro
1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono
soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato,
secondo gli importi previsti dall'art. 13 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, e successive modificazioni.».
«309. Il maggior gettito derivante dall'applicazione
delle disposizioni di cui ai commi da 306 a 308 e' versato
al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato
di previsione del Ministero della giustizia per il
pagamento di debiti pregressi nonche' per l'adeguamento
delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari e allo
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per le spese riguardanti il funzionamento del
Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi
regionali.».
Note al comma 1310:
- La legge 25 luglio 2000, n. 209 (Misure per la
riduzione del debito estero dei Paesi a piu' basso reddito
e maggiormente indebitati), e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 28 luglio 2000, n. 175.
Nota al comma 1314:
- La legge 31 dicembre 1998, n. 477 (Autorizzazione di
spesa per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione
di immobili da adibire a sedi di rappresentanze
diplomatiche e di uffici consolari, nonche' di alloggi per
il personale), e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
12 gennaio 1999, n. 8.
Nota al comma 1315:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 2 maggio
1983, n. 185 (Modifica della tabella dei diritti da
riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari):
«Art. 1. La tabella dei diritti da riscuotere dagli
uffici diplomatici e consolari di cui all'art. 56 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
200, relativo alle disposizioni sulle funzioni e sui poteri
consolari, e' sostituita da quella annessa alla presente
legge.
Detta tabella dovra' essere munita del visto dei
Ministri degli affari esteri, del tesoro e delle finanze.».
Note al comma 1317:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 1 del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti
nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico,
sociale e territoriale):
«5. E' istituito presso il Ministero dell'economia e
delle finanze un apposito Fondo con la dotazione di
34.180.000 euro per l'anno 2005, di 39.498.000 euro per
l'anno 2006, di 38.700.000 euro per l'anno 2007 e di
42.320.000 euro a decorrere dall'anno 2008, per le esigenze
connesse all'istituzione del Sistema d'informazione visti,
finalizzato al contrasto della criminalita' organizzata e
della immigrazione illegale attraverso lo scambio tra gli
Stati membri dell'Unione europea di dati relativi ai visti,
di cui alla decisione 2004/512/CE dell'8 giugno 2004 del
Consiglio. Al riparto del Fondo di cui al presente comma si
provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta dei Ministri competenti. All'onere di
cui al presente comma si provvede:
a) quanto a euro 4.845.000 per il 2005, a euro
15.000.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo
parzialmente utilizzando, per euro 1.345.000 per il 2005 e
per euro 15.000.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007,
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri
e, per euro 3.500.000 per il 2005, l'accantonamento
relativo al Ministero dell'interno;
b) a euro 22.566.000 per il 2007 e ad euro 42.320.000
a decorrere dal 2008, mediante utilizzo di parte delle
maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'art. 7,
comma 3;
c) quanto a euro 29.335.000 per il 2005, a euro
24.498.000 per il 2006 e ad euro 1.134.000 per il 2007,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto
capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al predetto Ministero.».
- Si riporta il testo dell'art. 152 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
(Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri):
«Art. 152 (Contingente e durata del contratto). - Le
rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima
categoria e gli istituti italiani di cultura possono
assumere personale a contratto per le proprie esigenze di
servizio, previa autorizzazione dell'Amministrazione
centrale, nel limite di un contingente complessivo pari a
2.277 unita'. Gli impiegati a contratto svolgono le
mansioni previste nei contratti individuali, tenuto conto
dell'organizzazione del lavoro esistente negli uffici
all'estero.
Il contratto di assunzione e' stipulato a tempo
indeterminato, con un periodo di prova di nove mesi, alla
scadenza del quale, sulla base di una relazione del capo
dell'ufficio, si provvede a disporre la conferma o la
risoluzione del contratto.».
Note al comma 1322:
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 della legge
28 luglio 2004, n. 193 (Proroga e rifinanziamento della
legge 16 marzo 2001, n. 72, recante interventi a tutela del
patrimonio storico e culturale delle comunita' degli esuli
italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia, e della
legge 21 marzo 2001, n. 73, recante interventi in favore
della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia),
pubblicata nella Gazzazzetta Ufficiale 3 agosto 2004, n.
180:
«Art. 1. (Proroga e rifinanziamento della legge
16 marzo 2001, n. 72). - 1. Per le finalita' di cui
all'art. 1, comma 1, della legge 16 marzo 2001, n. 72, e'
autorizzata la spesa di euro 1.550.000 per ciascuno degli
anni 2004, 2005 e 2006.
2. All'art. 1, comma 4, della legge 16 marzo 2001, n.
72, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «da stipulare tra», sono inserite
le seguenti: «il Ministero degli affari esteri,»;
b) la parola: «sentiti» e' sostituita dalla seguente:
«sentita»;
c) le parole: «e il Ministero degli affari esteri»
sono soppresse;
d) dopo le parole: «Alla ripartizione delle somme
stanziate provvede annualmente il Ministro per i beni e le
attivita' culturali» sono aggiunte le seguenti: «, con
proprio decreto, di concerto con il Ministro degli affari
esteri».
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1,
pari a euro 1.550.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e
2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2004, allo scopo parzialmente utilizzando 1'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
«Art. 2. Proroga e rifinanziamento della legge 21 marzo
2001, n. 73. - 1. Le disposizioni di cui all'art. 1 della
legge 21 marzo 2001, n. 73, sono prorogate al 31 dicembre
2006. A tale scopo e' autorizzata la spesa di euro
4.650.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1,
pari a euro 4.650.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e
2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
Note al comma 1323:
- Si riporta il testo dell'art. 56 della legge
27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2003):
«Art. 56 (Fondo per progetti di ricerca). - 1. E'
istituito un fondo finalizzato al finanziamento di progetti
di ricerca, di rilevante valore scientifico, anche con
riguardo alla tutela della salute e all'innovazione
tecnologica, con una dotazione finanziaria di 225 milioni
di euro per l'anno 2003 e di 100 milioni di euro per l'anno
2004, 92,758 milioni di euro per l'anno 2005, 97,934
milioni di euro per l'anno 2006 e 100 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2007. Alla ripartizione del fondo,
istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, tra le diverse finalita'
provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, con
proprio decreto, su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, sentiti i Ministri
dell'economia e delle finanze, della salute e per
l'innovazione tecnologica. Con lo stesso decreto sono
stabiliti procedure, modalita' e strumenti per l'utilizzo
delle risorse, assicurando in via prioritaria il
finanziamento dei progetti presentati da soggetti che
abbiano ottenuto, negli anni precedenti, un eccellente
risultato nell'utilizzo e nella capacita' di spesa delle
risorse comunitarie assegnate e delle risorse finanziarie
provenienti dai programmi quadro di ricerca dell'Unione
europea o dai Fondi strutturali.».
Nota al comma 1324:
- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi):
«Art. 12. (Deduzioni per oneri di famiglia). - 1. Dal
reddito complessivo si deducono per oneri di famiglia i
seguenti importi:
a) 3.200 euro per il coniuge non legalmente ed
effettivamente separato;
b) 2.900 euro per ciascun figlio, compresi i figli
naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o
affiliati, nonche' per ogni altra persona indicata
nell'art. 433 del codice civile che conviva con il
contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti
da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria da ripartire
tra coloro che hanno diritto alla deduzione.
2. La deduzione di cui al comma 1, lettera b), e'
aumentata a:
a) 3.450 euro, per ciascun figlio di eta' inferiore a
tre anni;
b) 3.200 euro, per il primo figlio se l'altro
genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il
contribuente non e' coniugato o se coniugato, si e'
successivamente legalmente ed effettivamente separato,
ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del
solo contribuente e questi non e' coniugato o, se
coniugato, si e' successivamente legalmente ed
effettivamente separato;
c) 3.700 euro, per ogni figlio portatore di handicap
ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
3. Le deduzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano a
condizione che le persone alle quali si riferiscono
possiedano un reddito complessivo, computando anche le
retribuzioni corrisposte da enti e organismi
internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e
missioni, nonche' quelle corrisposte dalla Santa Sede,
dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti
centrali della Chiesa cattolica, non superiore a lire
5.500.000, al lordo degli oneri deducibili.
4. Le deduzioni di cui ai commi 1 e 2 sono rapportate a
mese e competono dal mese in cui si sono verificate a
quello in cui sono cessate le condizioni richieste.
4-bis. Dal reddito complessivo si deducono, fino ad un
massimo di 1.820 euro, le spese documentate sostenute dal
contribuente per gli addetti alla propria assistenza
personale nei casi di non autosufficienza nel compimento
degli atti della vita quotidiana. Le medesime spese sono
deducibili anche se sono state sostenute nell'interesse
delle persone indicate nell'art. 433 del codice civile.
4-ter. Le deduzioni di cui ai commi 1, 2 e 4-bis
spettano per la parte corrispondente al rapporto tra
l'ammontare di 78.000 euro, aumentato delle medesime
deduzioni e degli oneri deducibili di cui all'art. 10, e
diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 78.000
euro. Se il predetto rapporto e' maggiore o uguale a 1, la
deduzione compete per intero; se lo stesso e' zero o minore
di zero, la deduzione non compete; negli altri casi, ai
fini del predetto rapporto, si computano le prime quattro
cifre decimali.».
Nota al comma 1327:
- Si riporta il testo dell'art. 21 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per
favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei
conti pubblici), cosi come modificato dalla presente legge:
«Art. 21 (Assegno per ogni secondo figlio e incremento
del Fondo nazionale per le politiche sociali). - 1. Per
ogni figlio nato dal 1° dicembre 2003 e fino al 31 dicembre
2004, secondo od ulteriore per ordine di nascita, e,
comunque, per ogni figlio adottato nel medesimo periodo,
alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie, e'
concesso un assegno pari ad euro 1.000.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, e' istituita,
nell'ambito dell'INPS, una speciale gestione con una
dotazione finanziaria complessiva di 308 milioni di euro.
3. L'assegno e' concesso dai comuni. I comuni
provvedono ad informare gli interessati invitandoli a
certificare il possesso dei requisiti all'atto
dell'iscrizione all'anagrafe dei nuovi nati.
4. L'assegno, ferma restando la titolarita' in capo ai
comuni, e' erogato dall'I.N.P.S. sulla base dei dati
forniti dai comuni medesimi, secondo modalita' da definire
nell'ambito dei decreti di cui al comma 5.
5. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono emanate le necessarie disposizioni per l'attuazione
del presente articolo.
6. Per il finanziamento delle politiche in favore delle
famiglie il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui
all'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni, e' incrementato di 232
milioni di euro per l'anno 2004.
6-bis. (abrogato).
6-ter. Gli imprenditori artigiani iscritti nei relativi
albi provinciali possono avvalersi, in deroga alla
normativa previdenziale vigente, di collaborazioni
occasionali di parenti entro il terzo grado, aventi anche
il titolo di studente, per un periodo complessivo nel corso
dell'anno non superiore a novanta giorni. Le collaborazioni
suddette devono avere carattere di aiuto, a titolo di
obbligazione morale e percio' senza corresponsione di
compensi ed essere prestate nel caso di temporanea
impossibilita' dell'imprenditore artigiano all'espletamento
della propria attivita' lavorativa. E' fatto, comunque,
obbligo dell'iscrizione all'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali.
7. Per le finalita' del presente articolo e'
autorizzata la spesa di 287 milioni di euro per l'anno 2003
e di 253 milioni di euro per l'anno 2004. Al relativo onere
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello Stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.».
Nota al comma 1328:
- Si riporta il testo del comma 11 dell'art. 2 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2004):
«11. E' istituita l'addizionale comunale sui diritti
d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili. L'addizionale e'
pari a 2,50 euro per passeggero imbarcato ed e' versata
all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva
riassegnazione quanto a 30 milioni di euro, in un apposito
fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti destinato a compensare ENAV Spa, secondo
modalita' regolate dal contratto di servizio di cui
all'art. 9 della legge 21 dicembre 1996, n. 665, per i
costi sostenuti da ENAV Spa per garantire la sicurezza ai
propri impianti e per garantire la sicurezza operativa e,
quanto alla residua quota, in un apposito fondo istituito
presso il Ministero dell'interno e ripartito sulla base del
rispettivo traffico aeroportuale secondo i seguenti
criteri:
a) il 40 per cento del totale a favore dei comuni del
sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la
media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie
del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale
sul totale del sedime; percentuale della superficie totale
del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati;
b) al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela
dell'incolumita' delle persone e delle strutture, il 60 per
cento del totale per il finanziamento di misure volte alla
prevenzione e al contrasto della criminalita' e al
potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali
e nelle principali stazioni ferroviarie.».
Nota al comma 1333:
- Si riporta il testo del comma 52 dell'art. 145 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001):
«52. Il programma speciale di reindustrializzazione di
cui all'art. 5 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989,
n. 181, e' integrato con la previsione dello sviluppo di un
polo di ricerca e di attivita' industriali ad alta
tecnologia nel territorio del comune di Genova anche in
relazione all'attuazione dell'art. 4 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Per finanziare gli
interventi previsti da tale integrazione e' autorizzata la
spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2001,
2002 e 2003. Le risorse di cui al presente comma non
possono essere utilizzate per altre finalita' fino al
31 dicembre 2006.».
Nota ai commi 1334 - 1335 - 1336 - 1337 - 1338:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143 (Disposizioni in materia
di commercio con l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4,
lettera c), e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59), cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Funzioni). - 1. La societa' e' autorizzata a
rilasciare garanzie, nonche' ad assumere in assicurazione i
rischi di carattere politico, catastrofico, economico,
commerciale e di cambio ai quali sono esposti, direttamente
o indirettamente secondo quanto stabilito ai sensi del
comma 3, gli operatori nazionali e le loro controllate e
collegate estere nella loro attivita' con l'estero e di
internazionalizzazione dell'economia italiana; la societa'
e' altresi' autorizzata a rilasciare, a condizioni di
mercato, garanzie e coperture assicurative per imprese
estere relativamente ad operazioni che siano di rilievo
strategico per l'economia italiana sotto i profili
dell'internazionalizzazione, della sicurezza economica e
dell'attivazione di processi produttivi e occupazionali in
Italia. Le garanzie e le assicurazioni possono essere
rilasciate anche a banche nazionali, nonche' a banche
estere od operatori finanziari italiani od esteri quando
rispettino adeguati principi di organizzazione, vigilanza,
patrimonializzazione ed operativita', per crediti concessi
sotto ogni forma e destinati al finanziamento delle
suddette attivita', nonche' quelle connesse o strumentali.
2. La societa' puo' concludere accordi di
riassicurazione e di coassicurazione con enti o imprese
italiani, autorizzati, nonche' con enti od imprese esteri
ed organismi internazionali; la societa' puo' altresi'
stipulare altri contratti di copertura del rischio
assicurativo, a condizioni di mercato con primari operatori
del settore.
3. Le operazioni e le categorie di rischi assicurabili
sono definite con delibera del Comitato interministeriale
per la programmazione economica, su proposta del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
di concerto con il Ministero del commercio con l'estero,
tenendo anche conto degli accordi internazionali, nonche'
della normativa e degli indirizzi dell'Unione europea in
materia di privatizzazione dei rischi di mercato e di
armonizzazione dei sistemi comunitari di assicurazione dei
crediti all'esportazione gestiti con il sostegno dello
Stato.».
Note al comma 1339:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge
27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni
(Istituzione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di
Stato):
«Art. 2 (Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato).
- 1. E' istituito presso la Banca d'Italia un conto
denominato «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato»,
di seguito denominato «Fondo». Esso ha lo scopo di ridurre,
secondo le modalita' previste dalla presente legge, la
consistenza dei titoli di Stato in circolazione.
2. L'amministrazione del Fondo di cui al comma 1 e'
attribuita al Ministro del tesoro, coadiuvato da un
Comitato consultivo composto:
a) dal Direttore generale del tesoro, che lo
presiede;
b) dal Ragioniere generale dello Stato;
c) dal Direttore generale delle entrate del Ministero
delle finanze;
d) dal Direttore generale del territorio del
Ministero delle finanze.
3. Il Ministro del tesoro presenta annualmente al
Parlamento, in allegato al conto consuntivo, una relazione
sull'amministrazione del Fondo.»
- Si riporta il testo del terzo comma dell'art. 2445
del codice civile:
«La deliberazione puo' essere eseguita soltanto dopo
novanta giorni dal giorno dell'iscrizione nel registro
delle imprese, purche' entro questo termine nessun
creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto
opposizione.».
Note al comma 1340:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 9 del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80
(Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per
lo sviluppo economico, sociale e territoriale):
«3. Per fruire del contributo, l'impresa concentrataria
inoltra, a decorrere dalla data di ultimazione del processo
di concentrazione, un'apposita istanza in via telematica al
Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, che
ne rilascia, in via telematica, certificazione della data
di avvenuta presentazione. L'Agenzia delle entrate esamina
le istanze secondo l'ordine cronologico di presentazione, e
comunica, in via telematica, entro trenta giorni dalla
presentazione dell'istanza, il riconoscimento del
contributo ovvero il diniego del contributo stesso per
carenza dei presupposti desumibili dall'istanza ovvero per
l'esaurimento dei fondi stanziati, pari a 34 milioni di
euro per l'anno 2005, 110 milioni di euro per l'anno 2006 e
57 milioni di euro per l'anno 2007.».
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 2 del
decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156
(Disposizioni urgenti in materia di entrate):
«4. Per fruire del contributo, l'impresa concentrataria
inoltra un'apposita istanza in via telematica al Centro
operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, che ne
rilascia, in via telematica e con procedura automatizzata,
certificazione della data di avvenuta presentazione.
L'Agenzia delle entrate esamina le istanze secondo l'ordine
cronologico di presentazione, fino ad esaurimento dei fondi
stanziati, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2005, 242
milioni di euro per l'anno 2006 e 122 milioni di euro per
l'anno 2007, e comunica, in via telematica, entro trenta
giorni dalla presentazione dell'istanza, il diniego del
contributo per carenza dei presupposti desumibili
dall'istanza, ovvero per l'esaurimento dei fondi
stanziati.».
Nota al comma 1343:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 della
legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti), cosi'
come modificato dalla presente legge:
«2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive
in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui
e' stata realizzata la condotta produttiva di danno,
ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla
data della sua scoperta.».
Nota al comma 1344:
- Si riporta il testo del comma 27 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006), cosi' come modificato dalla
presente legge:
«27. Nello stato di previsione del Ministero
dell'interno e' istituito un Fondo da ripartire per le
esigenze correnti connesse all'acquisizione di beni e
servizi dell'amministrazione, con una dotazione, per l'anno
2006, di 100 milioni di euro, di 30 milioni di euro per
l'anno 2007 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni
2008 e 2009. Con decreti del Ministro dell'interno, da
comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero
dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale
del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni
parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla
ripartizione del Fondo tra le unita' previsionali di base
interessate del medesimo stato di previsione.».
Note al comma 1346:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.».
- Si riporta il testo dell'art. 27 della legge 7 agosto
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi):
«Art. 27 (Commissione per l'accesso ai documenti
amministrativi). - 1. E' istituita presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri la Commissione per l'accesso ai
documenti amministrativi.
2. La Commissione e' nominata con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio
dei Ministri. Essa e' presieduta dal sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed e'
composta da dodici membri, dei quali due senatori e due
deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere,
quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile
1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi di
autogoverno, due fra i professori di ruolo in materie
giuridiche e uno fra i dirigenti dello Stato e degli altri
enti pubblici. E' membro di diritto della Commissione il
capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei
Ministri che costituisce il supporto organizzativo per il
funzionamento della Commissione. La Commissione puo'
avvalersi di un numero di esperti non superiore a cinque
unita', nominati ai sensi dell'art. 29 della legge
23 agosto 1988, n. 400.
3. La Commissione e' rinnovata ogni tre anni. Per i
membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di
scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso
del triennio.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, a decorrere dall'anno 2004, sono determinati i
compensi dei componenti e degli esperti di cui al comma 2,
nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5. La Commissione adotta le determinazioni previste
dall'art. 25, comma 4; vigila affinche' sia attuato il
principio di piena conoscibilita' dell'attivita' della
pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati
dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla
trasparenza dell'attivita' della pubblica amministrazione,
che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei
Ministri; propone al Governo modifiche dei testi
legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la
piu' ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'art.
22.
6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare
alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le
informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione
di quelli coperti da segreto di Stato.
7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di
cui al comma 1 dell'art. 18, le misure ivi previste sono
adottate dalla Commissione di cui al presente articolo.».
Nota al comma 1347:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 10 del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica):
«5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
Note al comma 1349:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 3 del
decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4
(Interventi straordinari per il riordino e il risanamento
economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino), cosi'
come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Provvedimenti urgenti per il risanamento
dell'Ordine Mauriziano). - 1. Dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e per un periodo di trentasei
mesi:
a) non possono essere intraprese o proseguite azioni
esecutive nei confronti della Fondazione per debiti
dell'Ente, insoluti alla data predetta;
b) le procedure esecutive pendenti, per le quali sono
scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte
dell'Ordine Mauriziano, ovvero la stessa opposizione,
benche' proposta, sia stata rigettata, sono dichiarate
estinte dal giudice; gli importi dei relativi debiti sono
inseriti nella massa passiva di cui alla lettera e), a
titolo di capitale, accessori e spese;
c) i pignoramenti eventualmente gia' eseguiti non
hanno efficacia e non vincolano la Fondazione ed il
tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini
della Fondazione e le finalita' di legge;
d) i debiti insoluti alla data di entrata in vigore
del presente decreto non producono interessi, ne' sono
soggetti a rivalutazione monetaria;
e) il legale rappresentante della Fondazione assume
le funzioni di Commissario straordinario e provvede al
ripiano dell'indebitamento pregresso con i mezzi consentiti
dalla legge. A tale fine provvede all'accertamento della
massa passiva risultante dai debiti insoluti per capitale,
interessi e spese ed istituisce apposita gestione separata,
nella quale confluiscono i debiti e i crediti maturati fino
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Nell'ambito di tale gestione separata e', altresi', formata
la massa attiva con l'impiego anche del ricavato
dall'alienazione dei cespiti appartenenti al patrimonio
disponibile della Fondazione, delle sovvenzioni
straordinarie e delle altre eventuali entrate non vincolate
per legge o per destinazione, per il pagamento anche
parziale dei debiti, mediante periodici stati di
ripartizione, secondo i privilegi e le graduazioni previsti
dalla legge;
f) avverso il provvedimento del legale rappresentante
della Fondazione che prevede l'esclusione, totale o
parziale, di un credito dalla massa passiva, i creditori
esclusi possono proporre ricorso, entro il termine di
trenta giorni dalla notifica, al Ministro dell'interno, che
si pronuncera' entro sessanta giorni dal ricevimento
decidendo allo stato degli atti;
g) il legale rappresentante della Fondazione e'
autorizzato a definire transattivamente, con propria
determinazione, le pretese dei creditori, in misura non
superiore al 70 per cento di ciascun debito complessivo,
con rinuncia ad ogni altra pretesa e con la liquidazione
obbligatoria entro trenta giorni dalla conoscenza
dell'accettazione della transazione.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 del gia'
citato decreto-legge n. 277 del 2004:
«Art. 1 (Ente Ordine Mauriziano di Torino). - 1. L'Ente
Ordine Mauriziano di Torino, ente ospedaliero di seguito
denominato «Ente» e' costituito dai presidi ospedalieri
Umberto I di Torino e Istituto per la ricerca e la cura del
cancro (IRCC) di Candiolo (Torino).»
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2 del gia'
citato decreto-legge n. 277 del 2004:
«Art. 2 (Costituzione della Fondazione Ordine
Mauriziano). - 1. E' costituita la Fondazione Ordine
Mauriziano con sede in Torino, di seguito denominata:
«Fondazione.».
Nota al comma 1350:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 2 del gia'
citato decreto-legge n. 277 del 2004:
«2. Il patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ente,
con esclusione dei presidi ospedalieri di cui all'art. 1,
comma 1, e' trasferito alla Fondazione di cui al comma 1,
sulla cui gestione vigila un comitato costituito da cinque
membri di cui: uno nominato dal Presidente del Consiglio
dei Ministri, con funzioni di presidente del comitato; uno
nominato dal Ministro dell'interno; uno nominato dal
Ministro per i beni e le attivita' culturali; uno nominato
dalla regione Piemonte; uno nominato dall'Ordinario
diocesano di Torino. Gli eventuali oneri per il
funzionamento di detto comitato sono a carico della
gestione dell'Ente Ordine Mauriziano. Il comitato presenta
una relazione annuale al Presidente del Consiglio dei
Ministri che provvede alla trasmissione alle competenti
commissioni parlamentari.».
Nota al comma 1351:
- Si riporta il testo dell'art. 117 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle
assicurazioni private pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
13 ottobre 2005, n. 239, S.O.), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 117 (Separazione patrimoniale). - 1. I premi
pagati all'intermediario e le somme destinate ai
risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese di
assicurazione, se regolati per il tramite
dell'intermediario, sono versati in un conto separato, del
quale puo' essere titolare anche l'intermediario
espressamente in tale qualita', e che costituiscono un
patrimonio autonomo rispetto a quello dell'intermediario
medesimo.
2. Sul conto separato non sono ammesse azioni,
sequestri o pignoramenti da parte di creditori diversi
dagli assicurati e dalle imprese di assicurazione. Sono
ammesse le azioni da parte dei loro creditori ma nei limiti
della somma rispettivamente spettante al singolo assicurato
o alla singola impresa di assicurazione.
3. Sul conto separato non operano le compensazioni
legale e giudiziale e non puo' essere pattuita la
compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal
depositario nei confronti dell'intermediario.
3-bis. Sono esenti dagli obblighi previsti dal comma 1
gli intermediari di cui all'art. 109, comma 2,
lettere a), b) e d), che possano documentare in modo
permanente con fideiussione bancaria una capacita'
finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un
minimo di euro 15.000.».
Nota al comma 1352:
- La legge della regione Piemonte 16 giugno 2006, n. 21
reca «Interventi per lo sviluppo economico post-olimpico»
ed e' pubblicata nel B.U. Piemonte 22 giugno 2006, n. 25.
Nota al comma 1353:
- Si riporta il testo dell'art. 11-bis della legge
5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio)
introdotto dall'art. 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362:
«Art. 11-bis. (Fondi speciali). - 1. La legge
finanziaria in apposita norma prevede gli importi dei fondi
speciali destinati alla copertura finanziaria di
provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati
nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio
pluriennale ed in particolare di quelli correlati al
perseguimento degli obiettivi del documento di
programmazione finanziaria deliberato dal Parlamento. In
tabelle allegate alla legge finanziaria sono indicate,
distintamente per la parte corrente e per la parte in conto
capitale, le somme destinate alla copertura dei predetti
provvedimenti legislativi ripartiti per Ministeri e per
programmi. Nella relazione illustrativa del disegno di
legge finanziaria, con apposite note, sono indicati i
singoli provvedimenti legislativi che motivano lo
stanziamento proposto per ciascun Ministero e per i singoli
programmi. I fondi speciali di cui al presente comma sono
iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro
in appositi capitoli la cui riduzione, ai fini della
integrazione per competenza e cassa di capitoli esistenti o
di nuovi capitoli, puo' avvenire solo dopo la pubblicazione
dei provvedimenti legislativi che li utilizzano.
2. Gli importi previsti nei fondi di cui al comma 1
rappresentano il saldo fra accantonamenti di segno positivo
per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e
accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o
incremento di entrate. Gli accantonamenti di segno negativo
sono collegati mediante apposizione della medesima lettera
alfabetica, ad uno o piu' accantonamenti di segno positivo
o parte di essi, la cui utilizzazione resta subordinata
all'entrata in vigore del provvedimento legislativo
relativo al corrispondente accantonamento di segno negativo
e comunque nei limiti della minore spesa o delle maggiori
entrate da essi previsti per ciascuno degli anni
considerati. A seguito dell'approvazione dei provvedimenti
legislativi relativi ad accantonamenti negativi, con
decreto del Ministro del tesoro, gli importi derivanti da
riduzioni di spesa o incrementi di entrata sono portati
rispettivamente in diminuzione ai pertinenti capitoli di
spesa ovvero in aumento dell'entrata del bilancio e
correlativamente assegnati in aumento alle dotazioni dei
fondi di cui al comma 1.
3. Gli accantonamenti di segno negativo possono essere
previsti solo nel caso in cui i corrispondenti progetti di
legge siano stati presentati alle Camere.
4. Le quote dei fondi di cui al presente articolo non
possono essere utilizzate per destinazioni diverse da
quelle previste nelle relative tabelle per la copertura
finanziaria di provvedimenti adottati ai sensi dell'art.
77, secondo comma, della Costituzione, salvo che essi
riguardino spese di primo intervento per fronteggiare
calamita' naturali o improrogabili esigenze connesse alla
tutela della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza
economico-finanziaria.
5. Le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se
non corrispondono a progetti di legge gia' approvati da un
ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale non
utilizzate entro l'anno cui si riferiscono costituiscono
economie di bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad
obblighi internazionali ovvero ad obbligazioni risultanti
dai contratti o dai provvedimenti di cui al comma 3,
lettera h), dell'art. 11, la copertura finanziaria prevista
per il primo anno resta valida anche dopo il termine di
scadenza dell'esercizio a cui si riferisce purche' il
provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno
ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno
successivo. Le economie di spesa da utilizzare a tal fine
nell'esercizio successivo formano oggetto di appositi
elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro del
tesoro entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono allegati
al conto consuntivo del Ministero del tesoro. In tal caso,
le nuove o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei
relativi provvedimenti legislativi sono comunque iscritte
nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in
vigore i provvedimenti stessi e sono portate in aumento dei
limiti dei saldi previsti dal comma 3, lettera b),
dell'art. 11.».
Nota al comma 1355:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 11 della
gia' citata legge n. 468 del 1978:
«3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
competenza, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni
contabili pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e
degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla
determinazione del quantum della prestazione, afferenti
imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in
vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui
essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte
conseguenti all'andamento dell'inflazione;
c) la determinazione, in apposita tabella, per le
leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle
quote destinate a gravare su ciascuno degli anni
considerati;
d) la determinazione, in apposita tabella, della
quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui
quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
e) la determinazione, in apposita tabella, delle
riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella,
per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per
le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno
stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
tra le spese in conto capitale;
g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art.
11-bis e le corrispondenti tabelle;
h) l'importo complessivo massimo destinato, in
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al
rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma
dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle
modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente da pubbliche amministrazioni non
compreso nel regime contrattuale;
i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate
alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o
riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si
caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento
dei saldi di cui alla lettera a);
i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o
riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato
direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con
esclusione di interventi di carattere localistico o
microsettoriale;
i-quater) norme recanti misure correttive degli
effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11-ter,
comma 7.».
Nota al comma 1356:
- Per la lettera e), comma 3 dell'art. 11 della legge
5 agosto 1978, n. 468, si veda la nota al comma 1355.
Nota al comma 1359:
- Per la lettera i-quater), comma 3 dell'art. 11 della
gia' citata legge n. 468 del 1978, si veda la nota al
comma 1355.
Nota al comma 1360:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 46 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002):
«4. In apposito allegato al disegno di legge
finanziaria sono analiticamente indicati le autorizzazioni
di spesa e gli stanziamenti che confluiscono in ciascuno
dei fondi di cui al presente articolo.».
Nota al comma 1361:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 11 della
gia' citata legge n. 468 del 1978:
«5. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della
Costituzione, la legge finanziaria puo' disporre, per
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale,
nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e
nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art.
11-bis, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti
delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie
e contributive e delle riduzioni permanenti di
autorizzazioni di spesa corrente.».



 
... continua dal documento precedente ...




Nota al comma 1216:
- Si riporta il testo del paragrafo 2 dell'art. 228 del
Trattato 25 marzo 1957 istitutivo della Comunita' europea:
«2. Se ritiene che lo Stato membro in questione non
abbia preso detti provvedimenti, la Commissione, dopo aver
dato a tale Stato la possibilita' di presentare le sue
osservazioni, formula un parere motivato che precisa i
punti sui quali lo Stato membro in questione non si e'
conformato alla sentenza della Corte di giustizia.».
Nota al comma 1217:
- La legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed
esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali firmata a
Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla
Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952), e'
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 settembre
1955, n. 221.
Nota al comma 1218:
- La legge 20 ottobre 1984, n. 720 (Istituzione del
sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici),
e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 ottobre
1984, n. 298.
Nota al comma 1221:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
Note al comma 1223:
- Si riporta il testo dell'art. 87 del Trattato
25 marzo 1957 che istituisce la Comunita' europea:
«Art. 87 (ex art. 92). - 1. Salvo deroghe contemplate
dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato
comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati
membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante
risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo
talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di
falsare la concorrenza.
2. Sono compatibili con il mercato comune:
a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli
consumatori, a condizione che siano accordati senza
discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati
dalle calamita' naturali oppure da altri eventi
eccezionali;
c) gli aiuti concessi all'economia di determinate
regioni della Repubblica federale di Germania che risentono
della divisione della Germania, nella misura in cui sono
necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da
tale divisione.
3. Possono considerarsi compatibili con il mercato
comune:
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo
economico delle regioni ove il tenore di vita sia
anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di
sottoccupazione;
b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione
di un importante progetto di comune interesse europeo
oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia
di uno Stato membro;
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di
talune attivita' o di talune regioni economiche, sempre che
non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria
al comune interesse;
d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la
conservazione del patrimonio, quando non alterino le
condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunita'
in misura contraria all'interesse comune;
e) le altre categorie di aiuti, determinate con
decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza
qualificata su proposta della Commissione.».
- Si riporta il testo dell'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa - Testo A):
«Art. 47 (R) (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'art. 38. (R).
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza. (R).
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. (R).
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva. (R)».
Note al comma 1224:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 3 della
legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione
in caso di violazione del termine ragionevole del processo
e modifica dell'art. 375 del codice di procedura civile),
cosi' come modificato dalla presente legge:
«3. Il ricorso e' proposto nei confronti del Ministro
della giustizia quando si tratta di procedimenti del
giudice ordinario, al Ministro della difesa quando si
tratta di procedimenti del giudice militare. Negli altri
casi e' proposto nei confronti del Ministro dell'economia e
delle finanze.».
Nota al comma 1226:
- Si riporta il testo degli articoli 4 e 6 del decreto
del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357
(Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE
relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali, nonche' della flora e della fauna
selvatiche):
«Art. 4 (Misure di conservazione). - 1. Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano assicurano per i
proposti siti di importanza comunitaria opportune misure
per evitare il degrado degli habitat naturali e degli
habitat di specie, nonche' la perturbazione delle specie
per cui le zone sono state designate, nella misura in cui
tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative
per quanto riguarda gli obiettivi del presente regolamento.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sulla base di linee guida per la gestione delle
aree della rete «Natura 2000», da adottarsi con decreto del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, adottano per le zone speciali di conservazione,
entro sei mesi dalla loro designazione, le misure di
conservazione necessarie che implicano all'occorrenza
appropriati piani di gestione specifici od integrati ad
altri piani di sviluppo e le opportune misure
regolamentari, amministrative o contrattuali che siano
conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat
naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui
all'allegato B presenti nei siti.
2-bis. Le misure di cui al comma 1 rimangono in vigore
nelle zone speciali di conservazione fino all'adozione
delle misure previste al comma 2.
3. Qualora le zone speciali di conservazione ricadano
all'interno di aree naturali protette, si applicano le
misure di conservazione per queste previste dalla normativa
vigente. Per la porzione ricadente all'esterno del
perimetro dell'area naturale protetta la regione o la
provincia autonoma adotta, sentiti anche gli enti locali
interessati e il soggetto gestore dell'area protetta, le
opportune misure di conservazione e le norme di gestione.».
«Art. 6 (Zone di protezione speciale). - 1. La rete
«Natura 2000» comprende le Zone di protezione speciale
previste dalla direttiva 79/409/CEE e dall'art. 1, comma 5,
della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
2. Gli obblighi derivanti dagli articoli 4 e 5 si
applicano anche alle zone di protezione speciale di cui al
comma 1.».
Nota al comma 1227:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.»
Nota al comma 1228:
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137), e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.
Nota al comma 1229:
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 12 del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti
nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico,
sociale e territoriale):
«7. Con decreto emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con il Ministro degli affari
esteri, con il Ministro per gli italiani nel mondo e con il
Ministro per gli affari regionali, se nominati, sentite le
organizzazioni sindacali di categoria maggiormente
rappresentative, acquisita l'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede
all'organizzazione e alla disciplina dell'Agenzia, con
riguardo anche all'istituzione di un apposito comitato
tecnico-consultivo e dell'Osservatorio nazionale del
turismo e alla partecipazione negli organi dell'agenzia di
rappresentanti delle regioni, dello Stato, delle
associazioni di categoria e delle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, anche in deroga a
quanto stabilito dall'art. 13, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419. Tra i compiti
dell'Agenzia sono in particolare previsti lo sviluppo e la
cura del turismo culturale e del turismo congressuale, in
raccordo con le iniziative di valorizzazione del patrimonio
culturale.».
Note al comma 1230:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Si riporta il testo dell'art. 23 del decreto-legge
24 dicembre 2003, n. 355 (Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative):
«Art. 23 (Finanziamento del rinnovo contrattuale per il
settore del trasporto pubblico locale, proroga di termine
in materia di servizi di trasporto pubblico regionale e
locale e differimento del nuovo regime di ricorsi in
materia di invalidita' civile). - 1. Al fine di assicurare
il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del
trasporto pubblico locale e' autorizzata la spesa di euro
337.500.000 per l'anno 2004 e di euro 214.300.000 annui a
decorrere dall'anno 2005; i trasferimenti erariali
conseguenti sono effettuati con le procedure e le modalita'
stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. L'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 42,
comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e' differita al 31 dicembre 2004. A tal fine
e' autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno
2004.
3. All'onere complessivo, pari a euro 339.500.000 per
l'anno 2004 e a euro 214.300.000 annui a decorrere
dall'anno 2005 derivante dal presente articolo, si provvede
con le maggiori entrate per accisa conseguenti all'aumento
a euro 558,64 per mille litri dell'aliquota di accisa sulla
benzina e sulla benzina senza piombo di cui all'allegato I
del testo unico delle disposizioni legislative concernenti
le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni.
3-bis. Il termine del 31 dicembre 2003, previsto
dall'art. 18, comma 3-bis, del decreto legislativo
19 novembre 1997, n. 422, per l'affidamento dello
svolgimento dei servizi di trasporto automobilistici e'
prorogato al 31 dicembre 2005. Il Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente alla
ricognizione e alla individuazione delle risorse al fine di
emanare provvedimenti per contribuire al risanamento e allo
sviluppo del trasporto pubblico locale, al potenziamento
del trasporto rapido di massa nonche' al corretto
svolgimento delle procedure di affidamento dei servizi.».
Nota al comma 1231:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 1 del
decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16 (Interventi urgenti
per la tutela dell'ambiente e per la viabilita' e per la
sicurezza pubblica), cosi' come modificato dalla presente
legge:
«3. Le risorse di cui al comma 2 sono assegnate alle
regioni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Le risorse sono attribuite con riferimento alla consistenza
del personale in servizio alla data del 30 novembre 2004
presso le aziende di trasporto pubblico locale e presso le
aziende ferroviarie, limitatamente a quelle che applicano
il contratto autoferrotranviari di cui all'art. 23 del
decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47. Le
spese sostenute dagli enti territoriali per la
corresponsione alle aziende degli importi assegnati sono
escluse dal patto di stabilita' interno.».
Nota al comma 1232:
- Si riporta il testo delle lettere a), b) e c) del
comma 74 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), cosi'
come modificato dalla presente legge:
«74. A decorrere dall'esercizio 2007 le dotazioni di
cui al comma 73 sono rideterminate applicando alla media
delle somme incassate nell'ultimo triennio consuntivato,
rilevata dal rendiconto generale delle amministrazioni
dello Stato, relativamente alle unita' previsionali di base
dello stato di previsione dell'entrata, indicate
nell'elenco 4 allegato alla presente legge, le seguenti
percentuali e comunque con una dotazione non superiore a
quella dell'anno precedente incrementata del 5 per cento:
a) Agenzia delle entrate 0,7201 per cento;
b) Agenzia del territorio 0,1592 per cento;
c) Agenzia delle dogane 0,1668 per cento.».
Nota al comma 1233:
- Si riporta il testo del comma 69 dell'art. 2 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2004): cosi' come modificato dalla
presente legge:
«69. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 47,
secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222,
relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per
mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF), e' ridotta di 35 milioni di euro per l'anno 2007 e
di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009».
Note al comma 1234:
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della
disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale):
«Art. 10 (Organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale). - 1. Sono organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le
fondazioni, le societa' cooperative e gli altri enti di
carattere privato, con o senza personalita' giuridica, i
cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma
dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o
registrata, prevedono espressamente:
a) lo svolgimento di attivita' in uno o piu' dei
seguenti settori:
1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
2) assistenza sanitaria;
3) beneficenza;
4) istruzione;
5) formazione;
6) sport dilettantistico;
7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose
d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno
1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409;
8) tutela e valorizzazione della natura e
dell'ambiente, con esclusione dell'attivita', esercitata
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,
speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
9) promozione della cultura e dell'arte;
10) tutela dei diritti civili;
11) ricerca scientifica di particolare interesse
sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse
affidata ad universita', enti di ricerca ed altre
fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e
secondo modalita' da definire con apposito regolamento
governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400;
b) l'esclusivo perseguimento di finalita' di
solidarieta' sociale;
c) il divieto di svolgere attivita' diverse da quelle
menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse
direttamente connesse;
d) il divieto di distribuire, anche in modo
indiretto, utili e avanzi di gestione nonche' fondi,
riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a
meno che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte per legge o siano effettuate a favore di altre
ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte
della medesima ed unitaria struttura;
e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di
gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali
e di quelle ad esse direttamente connesse;
f) l'obbligo di devolvere il patrimonio
dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per
qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale o a fini di pubblica utilita', sentito
l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge;
g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto
annuale;
h) disciplina uniforme del rapporto associativo e
delle modalita' associative volte a garantire
l'effettivita' del rapporto medesimo, escludendo
espressamente la temporaneita' della partecipazione alla
vita associativa e prevedendo per gli associati o
partecipanti maggiori d'eta' il diritto di voto per
l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei
regolamenti e per la nomina degli organi direttivi
dell'associazione;
i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia
segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della
locuzione «organizzazione non lucrativa di utilita'
sociale» o dell'acronimo «ONLUS».
2. Si intende che vengono perseguite finalita' di
solidarieta' sociale quando le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi relative alle attivita' statutarie
nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione,
della formazione, dello sport dilettantistico, della
promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei
diritti civili non sono rese nei confronti di soci,
associati o partecipanti, nonche' degli altri soggetti
indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad
arrecare benefici a:
a) persone svantaggiate in ragione di condizioni
fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
b) componenti collettivita' estere, limitatamente
agli aiuti umanitari.
3. Le finalita' di solidarieta' sociale s'intendono
realizzate anche quando tra i beneficiari delle attivita'
statutarie dell'organizzazione vi siano i propri soci,
associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla
lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nelle
condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del
comma 2.
4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e
3, si considerano comunque inerenti a finalita' di
solidarieta' sociale le attivita' statutarie istituzionali
svolte nei settori della assistenza sociale e
sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione
e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico
di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le
biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, della tutela e
valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione
dell'attivita', esercitata abitualmente, di raccolta e
riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di
cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, della ricerca scientifica di particolare interesse
sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse
affidate ad universita', enti di ricerca ed altre
fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e
secondo modalita' da definire con apposito regolamento
governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, nonche' le attivita' di promozione
della cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti
apporti economici da parte dell'amministrazione centrale
dello Stato.
5. Si considerano direttamente connesse a quelle
istituzionali le attivita' statutarie di assistenza
sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico,
promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti
civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del
comma 1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni
previste ai commi 2 e 3, nonche' le attivita' accessorie
per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto
integrative delle stesse. L'esercizio delle attivita'
connesse e' consentito a condizione che, in ciascun
esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati
alla lettera a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti
rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi
non superino il 66 per cento delle spese complessive
dell'organizzazione.
6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta
di utili o di avanzi di gestione:
a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a
soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti
gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a
qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano
parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a
favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo
grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonche'
alle societa' da questi direttamente o indirettamente
controllate o collegate, effettuate a condizioni piu'
favorevoli in ragione della loro qualita'. Sono fatti
salvi, nel caso delle attivita' svolte nei settori di cui
ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi
accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti
che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari,
aventi significato puramente onorifico e valore economico
modico;
b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi
che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al
loro valore normale;
c) la corresponsione ai componenti gli organi
amministrativi e di controllo di emolumenti individuali
annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto
del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e
dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla
legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e
integrazioni, per il presidente del collegio sindacale
delle societa' per azioni;
d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche
e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi
passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie,
superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di
salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a
quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le
medesime qualifiche.
7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1
non si applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle
lettere h) ed i) del medesimo comma 1 non si applicano agli
enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali
lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.
8. Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto
della loro struttura e delle loro finalita', gli organismi
di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266,
iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni
non governative riconosciute idonee ai sensi della legge
26 febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui
alla legge 8 novembre 1991, n. 381, nonche' i consorzi di
cui all'art. 8 della predetta legge n. 381 del 1991 che
abbiano la base sociale formata per il cento per cento da
cooperative sociali. Sono fatte salve le previsioni di
maggior favore relative agli organismi di volontariato,
alle organizzazioni non governative e alle cooperative
sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266
del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.
9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose
con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese
e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli
enti di cui all'art. 3, comma 6, lettera e), della legge
25 agosto 1991, n. 287, le cui finalita' assistenziali
siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sono
considerati ONLUS limitatamente all'esercizio delle
attivita' elencate alla lettera a) del comma 1; fatta
eccezione per la prescrizione di cui alla lettera c) del
comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano le
disposizioni anche agevolative del presente decreto, a
condizione che per tali attivita' siano tenute
separatamente le scritture contabili previste all'art.
20-bis del decreto del Presidente delle Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'art. 25,
comma 1.
10. Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti
pubblici, le societa' commerciali diverse da quelle
cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge
30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici,
le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di
lavoro e le associazioni di categoria.».
- Si riporta il testo dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 7
della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle
associazioni di promozione sociale):
«Art. 7 (Registri). - 1. Presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari
sociali e' istituito un registro nazionale al quale possono
iscriversi, ai fini dell'applicazione della presente legge,
le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale
in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, costituite ed
operanti da almeno un anno. Alla tenuta del registro si
provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e
strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.
2. Per associazioni di promozione sociale a carattere
nazionale si intendono quelle che svolgono attivita' in
almeno cinque regioni ed in almeno venti province del
territorio nazionale.
3. L'iscrizione nel registro nazionale delle
associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di
automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi
livelli di organizzazione territoriale e dei circoli
affiliati, mantenendo a tali soggetti i benefici connessi
alla iscrizione nei registri di cui al comma 4.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano istituiscono, rispettivamente, registri su scala
regionale e provinciale, cui possono iscriversi tutte le
associazioni in possesso dei requisiti di cui all'art. 2,
che svolgono attivita', rispettivamente, in ambito
regionale o provinciale.».
Note al comma 1238:
- Si riporta il testo del comma 46 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«46. A decorrere dall'anno 2006, l'ammontare
complessivo delle riassegnazioni di entrate non potra'
superare, per ciascuna amministrazione, l'importo
complessivo delle riassegnazioni effettuate nell'anno 2005
al netto di quelle di cui al successivo periodo. La
limitazione non si applica alle riassegnazioni per le quali
l'iscrizione della spesa non ha impatto sul conto economico
consolidato delle pubbliche amministrazioni, nonche' a
quelle riguardanti l'attuazione di interventi cofinanziati
dall'Unione europea.»
Note al comma 1241:
- Il decreto-legge 5 luglio 2006, n. 224 (Disposizioni
urgenti per la partecipazione italiana alle missioni
internazionali), e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 6 luglio 2006, n. 155.
- La legge 4 agosto 2006, n. 247 (Disposizioni per la
partecipazione italiana alle missioni internazionali), e'
stato pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2006,
n. 186.
- Il decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253 (Disposizioni
concernenti l'intervento di cooperazione allo sviluppo in
Libano e il rafforzamento del contingente militare italiano
nella missione UNIFIL ridefinita dalla citata risoluzione
1701 (2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni
Unite), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
28 agosto 2006, n. 199.
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge
28 agosto 2006, n. 253 (Disposizioni concernenti
l'intervento di cooperazione allo sviluppo in Libano e il
rafforzamento del contingente militare italiano nella
missione UNIFIL ridefinita dalla citata risoluzione 1701
(2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite):
«Art. 5. (Disposizioni in materia penale). - 1. Al
personale militare che partecipa alla missione di cui
all'art. 2 si applicano il codice penale militare di pace e
l'art. 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del
decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.
2. I reati commessi dallo straniero nel territorio in
cui si svolgono gli interventi di cui all'art. 1 e la
missione di cui all'art. 2, a danno dello Stato o di
cittadini italiani partecipanti agli interventi e alla
missione stessi, sono puniti sempre a richiesta del
Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa
per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze
armate.
3. Per i reati di cui al comma 2 e per i reati
attribuiti alla giurisdizione dell'autorita' giudiziaria
ordinaria, commessi nel territorio e per il periodo in cui
si svolgono gli interventi di cui all'art. 1 e la missione
di cui all'art. 2 dal cittadino che partecipa agli
interventi o alla missione stessi, la competenza per
territorio e' attribuita al Tribunale di Roma.».
Note al comma 1242:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 della
legge 11 luglio 1998, n. 224 (Trasmissione radiofonica dei
lavori parlamentari e agevolazioni per l'editoria):
«Art. 1. - 1. Allo scopo di garantire la continuita'
del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute
parlamentari, e confermando lo strumento della convenzione
da stipulare a seguito di gara pubblica, i cui criteri
saranno definiti nel quadro dell'approvazione della riforma
generale del sistema delle comunicazioni, in via
transitoria la convenzione tra il Ministero delle
comunicazioni e il Centro di produzione S.p.a., stipulata
ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre
1994, n. 602, ed approvata con decreto del Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni del 21 novembre 1994, e'
rinnovata con decorrenza 21 novembre 1997 per un ulteriore
triennio, intendendosi rivalutato in legge 11.500.000.000
l'importo di cui al comma 4 dello stesso art. 9. I
contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compreso, per
i redattori, il contratto unico nazionale di lavoro dei
giornalisti, si applicano ai dipendenti del Centro di
produzione S.p.a. fino alla scadenza della convenzione.».
Note al comma 1243:
- Si riporta il testo del comma 341 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«341. Allo scopo di promuovere lo sviluppo della
ricerca avanzata nel campo delle biotecnologie, nell'ambito
degli accordi di cooperazione scientifica e tecnologica
stipulati con gli Stati Uniti d'America, il Presidente del
Consiglio dei Ministri e' autorizzato a costituire una
fondazione secondo le modalita' da esso stabilite con
proprio decreto. Al relativo onere si provvede mediante
riduzione della dotazione del Fondo per le aree
sottoutilizzate, di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, per gli importi di 30 milioni di euro per
l'anno 2006, 60 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008, e
180 milioni di euro per l'anno 2009, in coerenza con il
punto 5.3.6 della delibera CIPE n. 35 del 27 maggio 2005.».
Note al comma 1244:
- Si riporta il testo del comma 18 dell'art. 52 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2002):
«18. Il finanziamento annuale di cui all'art. 27,
comma 10, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n.
488, e successive modificazioni, e' incrementato, a
decorrere dal 2002, di un importo pari a 20 milioni di euro
in ragione di anno. La previsione di cui all'art. 145,
comma 19, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, si estende agli esercizi finanziari 1999 e 2000. Delle
misure di sostegno di cui al presente comma possono
beneficiare, a decorrere dall'anno 2002, anche le emittenti
radiofoniche locali legittimamente esercenti alla data di
entrata in vigore della presente legge, nella misura
complessivamente non superiore ad un decimo dell'ammontare
globale dei contributi stanziati. Per queste ultime
emittenti, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, vengono stabiliti le modalita'
e i criteri di attribuzione ed erogazione.».
- La legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2003).
- La legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2004).
- La legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2005).
- La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2006).
Note al comma 1246:
- Si riporta il testo degli articoli 3, 4, 7 e 8 della
legge 7 agosto 1990, n. 250 (Provvidenze per l'editoria e
riapertura dei termini, a favore delle imprese
radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili
di cui all'art. 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987,
n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'art. 11 della
legge stessa):
«Art. 3. - 1. Per l'anno 1990 alle imprese editrici di
quotidiani o periodici di cui al comma 6 dell'art. 9 della
legge 25 febbraio 1987, n. 67, e alle imprese radiofoniche
di cui al comma 2 dell'art. 11 della medesima legge, sono
concessi ulteriori contributi integrativi pari a quelli
risultanti dai predetti commi degli articoli 9 e 11 della
citata legge n. 67 del 1987, sempre che tutte le entrate
pubblicitarie non raggiungano il 40 per cento dei costi
complessivi dell'esercizio relativo all'anno 1990, compresi
gli ammortamenti risultanti a bilancio.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2002, i contributi di cui
al comma 8 e al comma 11 del presente articolo, il cui
ammontare non puo' comunque superare il 50 per cento dei
costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti
dal bilancio dell'impresa stessa, sono concessi,
limitatamente ad una sola testata, alle imprese editrici di
giornali quotidiani che, con esclusione di quanto previsto
dalle lettere a) e b) per le cooperative editrici
costituite ai sensi e per gli effetti dell'art. 153,
comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possiedano i
seguenti requisiti:
a) siano costituite come cooperative giornalistiche
da almeno tre anni;
b) editino la testata stessa da almeno tre anni;
c) abbiano acquisito, nell'anno di riferimento dei
contributi, entrate pubblicitarie che non superino il 30
per cento dei costi complessivi dell'impresa risultanti dal
bilancio dell'anno medesimo;
d) abbiano adottato con norma statutaria il divieto
di distribuzione degli utili nell'esercizio di riscossione
dei contributi e nei dieci esercizi successivi;
e) la testata edita abbia diffusione formalmente
certificata pari ad almeno il 25 per cento della tiratura
complessiva per le testate nazionali e ad almeno il 40 per
cento per quelle locali. Ai fini del presente articolo, si
intende per diffusione l'insieme delle vendite e degli
abbonamenti e per testata locale quella cui almeno l'80 per
cento della diffusione complessiva e' concentrata in una
sola regione;
f) [le testate nazionali che usufruiscono di
contributi di cui al presente articolo non siano poste in
vendita congiuntamente con altre testate];
g) abbiano sottoposto l'intero bilancio di esercizio
cui si riferiscono i contributi alla certificazione di una
societa' di revisione scelta tra quelle di cui all'elenco
apposito previsto dalla CONSOB;
h) [la testata edita sia posta in vendita a un prezzo
non inferiore alla media dal prezzo base degli altri
quotidiani, senza inserti e supplementi, di cui viene
accertata la tiratura, prendendo a riferimento il primo
giorno di pubblicazione dall'anno di riferimento dei
contributi].
2-bis. I contributi previsti dalla presente legge e in
misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi
complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal
bilancio dell'impresa stessa, sono concessi anche alle
imprese editrici di giornali quotidiani la cui maggioranza
del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti
morali non aventi scopo di lucro che possiedano i requisiti
di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del
presente articolo.
2-ter. I contributi previsti dalla presente legge, con
esclusione di quelli previsti dal comma 11, e in misura,
comunque, non superiore al 50 per cento dei costi
complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal
bilancio dell'impresa stessa, sono concessi alle imprese
editrici, comunque costituite, che editino giornali
quotidiani in lingua francese, ladina, slovena e tedesca
nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia
e Trentino-Alto Adige, a condizione che le imprese
beneficiarie non editino altri giornali quotidiani e
possiedano i requisiti di cui alle
lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del presente
articolo. A decorrere dal 1° gennaio 2002 i contributi di
cui ai commi 8 e 11 e in misura, comunque, non superiore al
50 per cento dei costi complessivi, compresi gli
ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa,
sono concessi ai giornali quotidiani italiani editi e
diffusi all'estero a condizione che le imprese editrici
beneficiarie possiedano i requisiti di cui alle
lettere b), c), d) e g) del comma 2 del presente articolo.
Tali imprese devono allegare alla domanda i bilanci
corredati da una relazione di certificazione da parte di
societa' abilitate secondo la normativa dello Stato in cui
ha sede l'impresa.
2-quater. Le norme previste dal presente articolo per i
quotidiani per quanto attiene ai requisiti e ai contributi
si applicano anche ai periodici editi da cooperative
giornalistiche ivi comprese quelle di cui all'art. 52 della
legge 5 agosto 1981, n. 416, con il limite di 310.000 euro
e di 207.000 euro rispettivamente per il contributo fisso e
per il contributo variabile di cui al comma 10; a tali
periodici non si applica l'aumento previsto dal comma 11.
3. A decorrere dal 1° gennaio 1991, alle imprese
editrici di periodici che risultino esercitate da
cooperative, fondazioni o enti morali, ovvero da societa'
la maggioranza del capitale sociale delle quali sia
detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali che non
abbiano scopo di lucro, sono corrisposte annualmente 0,2
euro per copia stampata fino a 30.000 copie di tiratura
media, indipendentemente dal numero delle testate. Le
imprese di cui al presente comma devono essere costituite
da almeno tre anni ovvero editare testate diffuse da almeno
cinque anni. I contributi di cui al presente comma sono
corrisposti a condizione che le imprese editrici:
a) non abbiano acquisito, nell'anno precedente
introiti pubblicitari superiori complessivamente al 40 per
cento dei costi, compresi gli ammortamenti, dell'impresa
per l'anno medesimo, risultanti dal bilancio;
b) editino periodici a contenuto prevalentemente
informativo;
c) abbiano pubblicato nei due anni antecedenti
l'entrata in vigore della presente legge e nell'anno di
riferimento dei contributi, non meno di 45 numeri ogni anno
per ciascuna testata per i plurisettimanali e settimanali,
18 per i quindicinali e 9 per i mensili.
3-bis. Qualora le societa' di cui al comma 3 siano
costituite da persone fisiche e giuridiche, ciascuna delle
quali possieda quote di capitale inferiori al 3 per cento,
e' sufficiente che la cooperativa, fondazione o ente morale
detenga la maggioranza relativa del capitale sociale.
4. La commissione di cui all'art. 54 della legge
5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'art. 11 della
legge 30 aprile 1983, n. 137, esprime parere
sull'accertamento della tiratura e sull'accertamento dei
requisiti di ammissione ai contributi disposti dal comma 3.
5. Le imprese editrici in possesso dei requisiti di cui
ai commi 2 e 3 devono trasmettere alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e
l'editoria, lo statuto della societa' che escluda
esplicitamente la distribuzione degli utili fino allo
scioglimento della societa' stessa. Le disposizioni di cui
all'art. 2 della presente legge si applicano anche alle
imprese editrici di giornali quotidiani e periodici che
gia' abbiano presentato domanda per accedere ai contributi
di cui agli articoli 9 e 10 della citata legge n. 67 del
1987. Non possono percepire i contributi di cui al comma 8
le imprese editrici che siano collegate con imprese
editrici di altri giornali quotidiani o periodici ovvero
con imprese che raccolgono pubblicita' per la testata
stessa o per altri giornali quotidiani o periodici. Non
possono percepire i suddetti contributi le imprese
editoriali collegate con altre imprese titolari di rapporti
contrattuali con l'impresa editoriale stessa, il cui
importo ecceda il 10 per cento dei costi complessivi
dell'impresa editrice, compresi gli ammortamenti, ovvero
nel caso in cui tra i soci e gli amministratori
dell'impresa editoriale figurino persone fisiche nella
medesima condizione contrattuale.
6. Ove nei dieci anni dalla riscossione dell'ultimo
contributo la societa' proceda ad operazioni di riduzione
del capitale per esuberanza, ovvero la societa' deliberi la
fusione o comunque operi il conferimento di azienda in
societa' il cui statuto non contempli l'esclusione di cui
al comma 5, la societa' dovra' versare in conto entrate al
Ministero del tesoro una somma pari ai contributi disposti,
aumentati degli interessi calcolati al tasso doppio del
tasso di riferimento di cui all'art. 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e
successive modificazioni, a partire dalla data di ogni
riscossione, e capitalizzati annualmente; ove nello stesso
periodo la societa' sia posta in liquidazione, dovra'
versare in conto entrate al Ministero del tesoro una somma
parimenti calcolata nei limiti del risultato netto della
liquidazione, prima di qualunque distribuzione od
assegnazione. Una somma parimenti calcolata dovra' essere
versata dalla societa' quando, nei dieci anni dalla
riscossione dell'ultimo contributo, dai bilanci annuali o
da altra documentazione idonea, risulti violata
l'esclusione della distribuzione degli utili.
7. I contributi di cui al comma 8 sono corrisposti a
condizione che gli introiti pubblicitari di ciascuna
impresa editoriale, acquisiti nell'anno precedente, non
superino il 40 per cento dei costi complessivi dell'impresa
risultanti dal bilancio per l'anno medesimo, compresi gli
ammortamenti. Se le entrate pubblicitarie sono comprese tra
il 35 per cento ed il 40 per cento dei costi, i contributi
di cui al comma 8, lettera b), sono ridotti del 50 per
cento.
8. I contributi alle imprese editrici di cui al comma 2
sono determinati nella seguente misura:
a) un contributo fisso annuo di importo pari al 30
per cento dei costi risultanti dal bilancio, inclusi gli
ammortamenti, e comunque non superiore a lire 2 miliardi
per ciascuna impresa;
b) contributi variabili nelle seguenti misure:
1) lire 500 milioni all'anno da 10.000 a 30.000
copie di tiratura media giornaliera e lire 300 milioni
all'anno, ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera,
dalle 30.000 alle 150.000 copie;
2) lire 200 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di
tiratura media giornaliera, oltre le 150.000 copie e fino
alle 250.000 copie;
3) lire 100 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di
tiratura media giornaliera, oltre le 250.000 copie.
9. L'ammontare totale dei contributi previsti dal
comma 8 non puo' comunque superare il 60 per cento dei
costi risultanti dal bilancio, dei costi come determinati
dal medesimo comma 8.
10. Fatta salva l'applicazione a regime della normativa
in vigore al 31 dicembre 1997 a favore delle imprese
editrici di quotidiani o periodici a quella data organi di
movimenti politici i quali organi siano in possesso dei
requisiti per l'accesso ai contributi previsti, nonche' a
favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici
pubblicati per la prima volta in data successiva al
31 dicembre 1997 e fino al 30 giugno 1998 quali organi di
partiti o movimenti ammessi al finanziamento pubblico, a
decorrere dal 1° gennaio 1998 alle imprese editrici di
quotidiani o periodici che, oltre che attraverso esplicita
menzione riportata in testata, risultino essere organi o
giornali di forze politiche che abbiano il proprio gruppo
parlamentare in una delle Camere o nel Parlamento europeo
avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento
italiano, nell'anno di riferimento dei contributi nei
limiti delle disponibilita' dello stanziamento di bilancio,
e' corrisposto:
a) un contributo fisso annuo di importo pari al 40
per cento dei costi risultanti dal bilancio, inclusi gli
ammortamenti, e comunque non superiore a lire 2 miliardi e
500 milioni per i quotidiani e lire 600 milioni per i
periodici;
b) un contributo variabile, calcolato secondo i
parametri previsti dal comma 8, per i quotidiani, ridotto
ad un sesto, un dodicesimo od un ventiquattresimo
rispettivamente per i periodici settimanali, quindicinali o
mensili; per i suddetti periodici viene comunque
corrisposto un contributo fisso di lire 400 milioni nel
caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie.
11. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate
pubblicitarie siano inferiori al 30 per cento dei costi
d'esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, sono
concessi, per ogni esercizio, ulteriori contributi
integrativi pari al 50 per cento di quanto determinato
dalle lettere a) e b) del comma 10.
11-bis. [Ai fini dell'applicazione dei commi 10 e 11,
il requisito della rappresentanza parlamentare della forza
politica, la cui impresa editrice dell'organo o giornale
aspiri alla concessione dei contributi di cui ai predetti
commi, e' soddisfatto, in assenza di specifico collegamento
elettorale, anche da una dichiarazione di appartenenza e
rappresentanza di tale forza politica da parte dei
parlamentari interessati, certificata dalla Camera di cui
sono componenti].
11-ter. A decorrere dall'anno 1991 sono abrogati gli
ultimi due periodi del comma 5. Dal medesimo anno i
contributi previsti dal comma 2 sono concessi a condizione
che non fruiscono dei contributi previsti dal predetto
comma imprese collegate con l'impresa richiedente, o
controllate da essa, o che la controllano, o che siano
controllate dalle stesse imprese, o dagli stessi soggetti
che la controllano.
12. La somma dei contributi previsti dai commi 10 e 11
non puo' comunque superare il 70 per cento dei costi, come
determinati dai medesimi commi 10 e 11.
13. I contributi di cui ai commi 10 e 11 e di cui
all'art. 4 sono concessi a condizione che le imprese non
fruiscano, ne' direttamente ne' indirettamente, di quelli
di cui ai commi 2, 5, 6, 7 e 8, ed a condizione che i
contributi di cui ai commi stessi non siano percepiti da
imprese da esse controllate o che le controllano ovvero che
siano controllate dalle stesse imprese o dagli stessi
soggetti che le controllano.
14. I contributi di cui ai commi 10 e 11 e di cui
all'art. 4 sono corrisposti alternativamente per un
quotidiano o un periodico o una impresa radiofonica,
qualora siano espressione dello stesso partito politico.
15. Le imprese editrici di cui al presente articolo, ad
eccezione di quelle previste dal comma 3, sono comunque
soggette agli obblighi di cui al quinto comma dell'art. 7,
legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'art. 4,
legge 30 aprile 1983, n. 137, a prescindere dall'ammontare
dei ricavi delle vendite. Sono soggette agli obblighi
medesimi, a prescindere dall'ammontare dei ricavati delle
vendite, anche le imprese di cui al comma 2 dell'art. 11,
legge 25 febbraio 1987, n. 67.
15-bis. A decorrere dall'anno 1998 entro il 31 marzo di
ogni anno e purche' sia stata inoltrata domanda valida ai
sensi delle vigenti disposizioni, e' corrisposto un importo
pari al 50 per cento dei contributi di cui ai commi 2, 8,
10 e 11 spettanti per l'anno precedente. La liquidazione
del contributo residuo verra' effettuata entro tre mesi
dalla presentazione del bilancio dell'impresa editoriale e
della necessaria certificazione nonche' della
documentazione richiesta all'editore dalle norme vigenti.
La certificazione, eseguita a cura di una societa' di
revisione, e' limitata alla verifica ed al riscontro dei
soli costi a cui si fa riferimento per il conteggio del
contributo complessivo relativo ad ogni esercizio.».
«Art. 4. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, viene
corrisposto, a cura del Dipartimento dell'informazione e
dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
un contributo annuo pari al 70 per cento della media dei
costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi,
inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 4
miliardi, alle imprese radiofoniche che risultino essere
organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo
del Parlamento e che:
a) abbiano registrato la testata giornalistica
trasmessa presso il competente tribunale;
b) trasmettano quotidianamente propri programmi
informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici,
sociali, sindacali o culturali per non meno del 50 per
cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le
ore 20;
c) non siano editori o controllino, direttamente o
indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6
dell'art. 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.
2. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate
pubblicitarie siano inferiori al 25 per cento dei costi di
esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, e' concesso
un ulteriore contributo integrativo pari al 50 per cento
del contributo di cui al comma 1. La somma di tutti i
contributi non puo' comunque superare l'80 per cento dei
costi come determinati al medesimo comma 1.
3. Le imprese di cui al comma 1 hanno diritto alle
riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della legge
5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni,
applicate con le stesse modalita' anche ai consumi di
energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento
ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi
compresi i sistemi via satellite, nonche' alle agevolazioni
di credito di cui all'art. 20 della legge 25 febbraio 1987,
n. 67, ed al rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1
dell'art. 11 della medesima legge n. 67 del 1987.
4. I metodi e le procedure per l'accertamento del
possesso dei requisiti per l'accesso alle provvidenze di
cui al presente articolo, nonche' per la verifica periodica
della loro persistenza, sono disciplinati dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n.
410, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del
7 ottobre 1987.».
«Art. 7. - 1... ».
«Art. 8. - 1. Le imprese di radiodiffusione sonora a
carattere locale che abbiano registrato la testata
radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente
tribunale, trasmettano quotidianamente propri programmi
informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici,
sociali, sindacali o letterari, per non meno del 15 per
cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le
ore 20, hanno diritto a decorrere dal 1° gennaio 2007:
a) alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della
legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni,
applicate con le stesse modalita' anche ai consumi di
energia elettrica;
b) al rimborso del 60 per cento delle spese per
l'abbonamento ai servizi di due agenzie di informazione a
diffusione nazionale o regionale.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 23 della
legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema
radiotelevisivo pubblico e privato):
«3. Ai concessionari per la radiodiffusione televisiva
in ambito locale, ovvero ai soggetti autorizzati per la
radiodiffusione televisiva locale di cui all'art. 32, che
abbiano registrato la testata televisiva presso il
competente tribunale e che trasmettano quotidianamente,
nelle ore comprese tra le 07,00 e le 23,00 per almeno
un'ora, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti
politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o
culturali, si applicano i benefici di cui al comma 1
dell'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, cosi'
come modificato dall'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n.
250, nonche' quelli di cui agli articoli 28, 29 e 30 della
legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed
integrazioni.».
- Si riporta il testo del comma 13 dell'art. 7 della
legge 3 maggio 2004, n. 112 (Norme di principio in materia
di assetto del sistema radiotelevisivo e della
RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al
Governo per l'emanazione del testo unico della
radiotelevisione):
«13. L'accesso alle provvidenze di cui all'art. 11
della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive
modificazioni, agli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto
1990, n. 250, e all'art. 7 del decreto-legge 27 agosto
1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 ottobre 1993, n. 422, e' altresi' previsto anche per i
canali tematici autorizzati alla diffusione via satellite,
con esclusione di quelli ad accesso condizionato, come
definiti dall'art. 1, lettera c), del regolamento
concernente la promozione della distribuzione e della
produzione di opere europee, di cui alla Del.Aut.gar.com.
16 marzo 1999, n. 9/1999, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1999, che si impegnano a
trasmettere programmi di informazione alle condizioni
previste dall'art. 7 del citato decreto-legge n. 323 del
1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 422 del
1993.».
- Si riporta il testo del comma 454 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«454. A decorrere dai contributi relativi all'anno
2005, non e' piu' corrisposta l'anticipazione di cui
all'art. 3, comma 15-bis, della legge 7 agosto 1990, n.
250. I contributi sono comunque erogati in un'unica
soluzione entro l'anno successivo a quello di
riferimento.».
Note al comma 1247:
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 7 agosto
1990, n. 250 (Provvidenze per l'editoria e riapertura dei
termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la
dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'art. 9,
comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso
ai benefici di cui all'art. 11 della legge stessa):
«Art. 4. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, viene
corrisposto, a cura del Dipartimento dell'informazione e
dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
un contributo annuo pari al 70 per cento della media dei
costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi,
inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 4
miliardi, alle imprese radiofoniche che risultino essere
organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo
del Parlamento e che:
a) abbiano registrato la testata giornalistica
trasmessa presso il competente tribunale;
b) trasmettano quotidianamente propri programmi
informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici,
sociali, sindacali o culturali per non meno del 50 per
cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le
ore 20;
c) non siano editori o controllino, direttamente o
indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6
dell'art. 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.
2. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate
pubblicitarie siano inferiori al 25 per cento dei costi di
esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, e' concesso
un ulteriore contributo integrativo pari al 50 per cento
del contributo di cui al comma 1. La somma di tutti i
contributi non puo' comunque superare l'80 per cento dei
costi come determinati al medesimo comma 1.
3. Le imprese di cui al comma 1 hanno diritto alle
riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della legge
5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni,
applicate con le stesse modalita' anche ai consumi di
energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento
ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi
compresi i sistemi via satellite, nonche' alle agevolazioni
di credito di cui all'art. 20 della legge 25 febbraio 1987,
n. 67, ed al rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1
dell'art. 11 della medesima legge n. 67 del 1987.
4. I metodi e le procedure per l'accertamento del
possesso dei requisiti per l'accesso alle provvidenze di
cui al presente articolo, nonche' per la verifica periodica
della loro persistenza, sono disciplinati dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n.
410, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del
7 ottobre 1987.».
- Per l'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, si
vedano le note al comma 1246.
- Si riporta il testo del comma 13 dell'art. 7 della
legge 3 maggio 2004, n. 112 (Norme di principio in materia
di assetto del sistema radiotelevisivo e della
RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al
Governo per l'emanazione del testo unico della
radiotelevisione):
«13. L'accesso alle provvidenze di cui all'art. 11
della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive
modificazioni, agli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto
1990, n. 250, e all'art. 7 del decreto-legge 27 agosto
1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 ottobre 1993, n. 422, e' altresi' previsto anche per i
canali tematici autorizzati alla diffusione via satellite,
con esclusione di quelli ad accesso condizionato, come
definiti dall'art. 1, lettera c), del regolamento
concernente la promozione della distribuzione e della
produzione di opere europee, di cui alla Del.Aut.gar.com.
16 marzo 1999, n. 9/1999, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1999, che si impegnano a
trasmettere programmi di informazione alle condizioni
previste dall'art. 7 del citato decreto-legge n. 323 del
1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 422 del
1993.».
Nota al comma 1248:
- Si riporta il testo degli articoli 19 e 20 della
legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di
diffusione radiofonica e televisiva):
«Art. 19. La societa' concessionaria, oltre che alla
gestione dei servizi in concessione, e' tenuta alle
seguenti prestazioni:
a) a sistemare, secondo piani tecnici approvati dal
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, le reti
trasmittenti televisive nelle zone di confine bilingui, per
renderle idonee a ritrasmettere programmi di organismi
esteri confinanti; ad attuare la ristrutturazione ed
assumere la gestione degli impianti di terzi eventualmente
ad essa affidati, esistenti in dette zone alla data di
entrata in vigore della presente legge;
b) a predisporre annualmente, sulla base delle
direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
sentita la Commissione parlamentare per l'indennizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,
programmi televisivi e radiofonici destinati a stazioni
radiofoniche e televisive di altri Paesi per la diffusione
e la conoscenza della lingua e della cultura italiana nel
mondo e ad effettuare, sentita la stessa Commissione
parlamentare, trasmissioni radiofoniche speciali;
c) ad effettuare trasmissioni radiofoniche e
televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia di
Bolzano, in lingua francese per la regione autonoma Valle
d'Aosta ed in lingua slovena per la regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia.».
«Art. 20. I corrispettivi dovuti alla societa' per gli
adempimenti di cui al precedente articolo sono stabiliti
come segue.
Per quanto previsto al punto a) si provvede mediante
separate pattuizioni da effettuarsi d'intesa con i
rappresentanti degli enti locali delle zone di confine
interessate.
Per quanto previsto al punto b), i programmi televisivi
e radiofonici destinati a stazioni radiofoniche e
televisive di altri Paesi sono regolati mediante
convenzioni aggiuntive da stipularsi con le competenti
amministrazioni dello Stato entro novanta giorni dalla
stipula della convenzione di cui al successivo art. 46.
Per gli adempimenti di cui al punto c), le trasmissioni
in lingua tedesca per la provincia di Bolzano sono regolate
mediante convenzione aggiuntiva da stipularsi con le
competenti amministrazioni dello Stato entro lo stesso
termine di cui al precedente comma, mentre le trasmissioni
in lingua slovena da radio Trieste sono regolate secondo le
modalita' previste dalla legge 14 aprile 1956, n. 308.
L'ammontare dei rimborsi della spesa per le
trasmissioni in lingua tedesca effettuate dalla sede di
Bolzano, nel periodo 7 febbraio 1966-31 dicembre 1972, e'
forfettariamente stabilito in lire 6.710 milioni oltre
all'imposta sul valore aggiunto.
La misura del rimborso forfettario annuo, previsto per
le trasmissioni radiofoniche da radio Trieste dalla legge
14 aprile 1956, n. 308, in considerazione dell'intervenuto
aumento del numero di trasmissioni con l'inclusione nei
programmi de «l'Ora della Venezia Giulia», viene elevata a
lire 250 milioni l'anno oltre all'imposta sul valore
aggiunto, a partire dal 1968 e puo' essere soggetta a
revisione triennale su richiesta di ciascuna parte
contraente a far tempo dal 1° gennaio 1977.
L'ammontare dei rimborsi della spesa sostenuta per le
trasmissioni in lingua francese per la regione autonoma
Valle d'Aosta e per le trasmissioni televisive in lingua
slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e'
regolato con apposite convenzioni con le competenti
amministrazioni dello Stato.
La somma di 8.300 milioni, iscritta al capitolo 2554
dello stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro dell'anno finanziario 1973 e di cui al capitolo
aggiunto 7480 dell'anno finanziario 1974, resta destinata
ed impegnata per la liquidazione degli oneri di cui al
precedente quinto comma nonche' a quello di cui al sesto
comma per il periodo 1968-1972. All'onere derivante
dall'applicazione dello stesso sesto comma per il periodo
successivo al 1972, si provvede a carico dello stanziamento
del capitolo 2549 dello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974 e
corrispondenti capitoli degli anni successivi.
Ai nuovi o maggiori oneri derivanti dalle altre
convenzioni da stipulare ai sensi dei precedenti commi, si
provvede con utilizzo dei proventi del canone dovuto dalla
concessionaria allo Stato e da determinare, ai sensi del
precedente art. 16 con la convenzione di cui al successivo
art. 46. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Per i servizi speciali radiotelevisivi, non compresi
fra quelli suindicati, le amministrazioni dello Stato
richiedenti concordano, attraverso apposite convenzioni,
con la societa' concessionaria le modalita' delle
prestazioni e l'entita' dei relativi rimborsi, sentito il
parere obbligatorio della Commissione parlamentare.».
Note al comma 1249:
- Si riporta il testo dell'art. 26 della legge
10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della
concorrenza e del mercato):
«Art. 26 (Pubblicita' delle decisioni). - 1. Le
decisioni di cui agli articoli 15, 16, 18, 19 e 25 sono
pubblicate entro venti giorni in un apposito bollettino, a
cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nello
stesso bollettino sono pubblicate, ove l'Autorita' lo
ritenga opportuno, le conclusioni delle indagini di cui
all'art. 12, comma 2.»
- Si riporta il testo del comma 26 dell'art. 2 della
legge 14 ottobre 1995, n. 481 (Norme per la concorrenza e
la regolazione dei servizi di pubblica utilita'.
Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di
pubblica utilita):
«26. La pubblicita' di atti e procedimenti delle
Autorita' e' assicurata anche attraverso un apposito
bollettino pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri.»
- Si riporta il testo del comma 21 dell'art. 1 della
legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi
delle telecomunicazioni e radiotelevisivo):
«21. All'Autorita' si applicano le disposizioni di cui
all'art. 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, non
derogate dalle disposizioni della presente legge. Le
disposizioni del comma 9, limitatamente alla deroga alle
norme sulla contabilita' generale dello Stato, nonche' dei
commi 16 e 19 del presente articolo si applicano anche alle
altre Autorita' istituite dalla legge 14 novembre 1995, n.
481, senza oneri a carico dello Stato.»
Note al comma 1250:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 19 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti
per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'
interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale):
«Art. 19 (Fondi per le politiche della famiglia, per le
politiche giovanili e per le politiche relative ai diritti
e alle pari opportunita). - 1. Al fine di promuovere e
realizzare interventi per la tutela della famiglia, in
tutte le sue componenti e le sue problematiche
generazionali, nonche' per supportare l'Osservatorio
nazionale sulla famiglia, presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo denominato
«Fondo per le politiche della famiglia», al quale e'
assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e
di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.»
- Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 8 marzo
2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternita'
e della paternita', per il diritto alla cura e alla
formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta):
«Art. 9. (Misure a sostegno della flessibilita' di
orario). - 1. Al fine di promuovere e incentivare forme di
articolazione della prestazione lavorativa volte a
conciliare tempo di vita e di lavoro, nell'ambito del Fondo
per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e'
destinata una quota fino a lire 40 miliardi annue a
decorrere dall'anno 2000, al fine di erogare contributi, di
cui almeno il 50 per cento destinato ad imprese fino a
cinquanta dipendenti, in favore di aziende che applichino
accordi contrattuali che prevedono azioni positive per la
flessibilita', ed in particolare:
a) progetti articolati per consentire alla
lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno
dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in
affidamento o in adozione un minore, di usufruire di
particolari forme di flessibilita' degli orari e
dell'organizzazione del lavoro, tra cui part time
reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario
flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore,
flessibilita' sui turni, orario concentrato, con priorita'
per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di
eta' o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di
adozione;
b) programmi di formazione per il reinserimento dei
lavoratori dopo il periodo di congedo;
c) progetti che consentano la sostituzione del
titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che benefici
del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi
parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la
solidarieta' sociale e per le pari opportunita', sono
definiti i criteri e le modalita' per la concessione dei
contributi di cui al comma 1.».
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 3 agosto
1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della
prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in
danno di minori, quali nuove forme di riduzione in
schiavitu):
«Art. 17 (Attivita' di coordinamento). - 1. Sono
attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
fatte salve le disposizioni della legge 28 agosto 1997, n.
285, le funzioni di coordinamento delle attivita' svolte da
tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla
prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei
minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso sessuale.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta ogni anno
al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta ai sensi
del comma 3.
1-bis. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunita'
l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della
pornografia minorile con il compito di acquisire e
monitorare i dati e le informazioni relativi alle
attivita', svolte da tutte le pubbliche amministrazioni,
per la prevenzione e la repressione della pedofilia. A tale
fine e' autorizzata l'istituzione presso l'Osservatorio di
una banca dati per raccogliere, con l'apporto dei dati
forniti dalle amministrazioni, tutte le informazioni utili
per il monitoraggio del fenomeno. Con decreto del Ministro
per le pari opportunita' sono definite la composizione e le
modalita' di funzionamento dell'Osservatorio nonche' le
modalita' di attuazione e di organizzazione della banca
dati, anche per quanto attiene all'adozione dei dispositivi
necessari per la sicurezza e la riservatezza dei dati.
Resta ferma la disciplina delle assunzioni di cui ai
commi da 95 a 103 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311. Per l'istituzione e l'avvio delle attivita'
dell'Osservatorio e della banca dati di cui al presente
comma e' autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno
2006 e di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come rideterminata
dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2005, n.
266. A decorrere dall'anno 2009, si provvede ai sensi
dell'art. 11-ter, comma 1, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato; ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Le multe irrogate, le somme di denaro confiscate e
quelle derivanti dalla vendita dei beni confiscati ai sensi
della presente legge sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate su un apposito fondo da
iscrivere nello stato di previsione della Presidenza del
Consiglio dei ministri e destinate, nella misura di due
terzi, a finanziare specifici programmi di prevenzione,
assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori degli
anni diciotto vittime dei delitti di cui agli
articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies del
codice penale, introdotti dagli articoli 2, comma 1, 3, 4 e
5 della presente legge. La parte residua del fondo e'
destinata, nei limiti delle risorse effettivamente
disponibili, al recupero di coloro che, riconosciuti
responsabili dei delitti previsti dagli articoli 600-bis,
secondo comma, 600-ter, terzo comma, e 600-quater del
codice penale, anche se relativi al materiale pornografico
di cui all'art. 600-quater.1 dello stesso codice, facciano
apposita richiesta. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1,
la Presidenza del Consiglio dei Ministri:
a) acquisisce dati e informazioni, a livello
nazionale ed internazionale, sull'attivita' svolta per la
prevenzione e la repressione e sulle strategie di contrasto
programmate o realizzate da altri Stati;
b) promuove, in collaborazione con i Ministeri della
pubblica istruzione, della sanita', dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, di grazia e
giustizia e degli affari esteri, studi e ricerche relativi
agli aspetti sociali, sanitari e giudiziari dei fenomeni di
sfruttamento sessuale dei minori;
c) partecipa, d'intesa con il Ministero degli affari
esteri, agli organismi comunitari e internazionali aventi
compiti di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale.
4. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi 1
e 3 e' autorizzata la spesa di lire cento milioni annue. Al
relativo onere si fa fronte mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo
utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del
Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
5. Il Ministro dell'interno, in virtu' dell'accordo
adottato dai Ministri di giustizia europei in data
27 settembre 1996, volto ad estendere la competenza di
EUROPOL anche ai reati di sfruttamento sessuale di minori,
istituisce, presso la squadra mobile di ogni questura, una
unita' specializzata di polizia giudiziaria, avente il
compito di condurre le indagini sul territorio nella
materia regolata dalla presente legge.
6. Il Ministero dell'interno istituisce altresi' presso
la sede centrale della questura un nucleo di polizia
giudiziaria avente il compito di raccogliere tutte le
informazioni relative alle indagini nella materia regolata
dalla presente legge e di coordinarle con le sezioni
analoghe esistenti negli altri Paesi europei.
7. L'unita' specializzata ed il nucleo di polizia
giudiziaria sono istituiti nei limiti delle strutture, dei
mezzi e delle vigenti dotazioni organiche, nonche' degli
stanziamenti iscritti nello stato di previsione del
Ministero dell'interno.».
- La legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della
Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio
nazionale per l'infanzia), e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302.
Note al comma 1251:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.»
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 8 della
legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3):
«6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non
possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.».
Note al comma 1253:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.»
Note al comma 1254:
- La legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il
sostegno della maternita' e della paternita', per il
diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento
dei tempi delle citta), e' stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 13 marzo 2000, n. 60.
Note al comma 1257:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 7 della
legge 3 dicembre 1999, n. 493 (Norme per la tutela della
salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione
contro gli infortuni domestici), cosi come modificato dalla
presente legge:
«4. L'assicurazione comprende i casi di infortunio
avvenuti nell'ambito domestico in occasione ed a causa
dello svolgimento delle attivita' di cui all'art. 6,
comma 2, lettera a), e dai quali sia derivata una
inabilita' permanente al lavoro non inferiore al 27 per
cento. Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni
verificatisi al di fuori del territorio nazionale.».
Note al comma 1258:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 28 agosto
1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e
di opportunita' per l'infanzia e l'adolescenza):
«Art. 1 (Fondo nazionale per l'infanzia e
l'adolescenza). - 1. E' istituito, presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, il Fondo nazionale per l'infanzia e
l'adolescenza finalizzato alla realizzazione di interventi
a livello nazionale, regionale e locale per favorire la
promozione dei diritti, la qualita' della vita, lo
sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione
dell'infanzia e dell'adolescenza, privilegiando l'ambiente
ad esse piu' confacente ovvero la famiglia naturale,
adottiva o affidataria, in attuazione dei principi della
Convenzione sui diritti del fanciullo resa esecutiva ai
sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e degli
articoli 1 e 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2. Il Fondo e' ripartito tra le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. Una quota pari al 30 per
cento delle risorse del Fondo e' riservata al,
finanziamento di interventi da realizzare nei comuni di
Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma,
Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania,
Palermo e Cagliari. La ripartizione del Fondo e della quota
riservata avviene, per il 50 per cento, sulla base
dell'ultima rilevazione della popolazione minorile
effettuata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e
per il 50 per cento secondo i seguenti criteri:
a) carenza di strutture per la prima infanzia secondo
le indicazioni del Centro nazionale di documentazione e di
analisi per l'infanzia della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
b) numero di minori presenti in presidi residenziali
socio-assistenziali in base all'ultima rilevazione
dell'ISTAT;
c) percentuale di dispersione scolastica nella scuola
dell'obbligo come accertata dal Ministero della pubblica
istruzione;
d) percentuale di famiglie con figli minori che
vivono al di sotto della soglia di poverta' cosi' come
stimata dall'ISTAT;
e) incidenza percentuale del coinvolgimento di minori
in attivita' criminose come accertata dalla Direzione
generale dei servizi civili del Ministero dell'interno,
nonche' dall'Ufficio centrale per la giustizia minorile del
Ministero di grazia e giustizia.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministro per la
solidarieta' sociale, con proprio decreto emanato di
concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, di grazia
e giustizia e con il Ministro per le pari opportunita',
sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano nonche' le Commissioni parlamentari competenti,
provvede alla ripartizione delle quote del Fondo tra le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di
quelle riservate ai comuni, ai sensi del comma 2.
4. Per il finanziamento del Fondo e' autorizzata la
spesa di lire 117 miliardi per l'anno 1997 e di lire 312
miliardi a decorrere dall'anno 1998.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 11 della
legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio):
«3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
competenza, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni
contabili pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e
degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla
determinazione del quantum della prestazione, afferenti
imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in
vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui
essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte
conseguenti all'andamento dell'inflazione;
c) la determinazione, in apposita tabella, per le
leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle
quote destinate a gravare su ciascuno degli anni
considerati;
d) la determinazione, in apposita tabella, della
quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui
quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
e) la determinazione, in apposita tabella, delle
riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella,
per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per
le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno
stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
tra le spese in conto capitale;
g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art.
11-bis e le corrispondenti tabelle;
h) l'importo complessivo massimo destinato, in
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al
rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma
dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle
modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente da pubbliche amministrazioni non
compreso nel regime contrattuale;
i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate
alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o
riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si
caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento
dei saldi di cui alla lettera a);
i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o
riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato
direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con
esclusione di interventi di carattere localistico o
microsettoriale;
i-quater) norme recanti misure correttive degli
effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11-ter,
comma 7.».
Note al comma 1259:
- Si riporta il testo dell'art. 119 della Costituzione
della Repubblica italiana:
«Art. 119 (I Comuni, le Province, le Citta'
metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di
entrata e di spesa). - I Comuni, le Province, le Citta'
metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome.
Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in
armonia con la Costituzione e secondo i principi di
coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di
tributi erariali riferibile al loro territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo,
senza vincoli di destinazione, per i territori con minore
capacita' fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai
commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle
Citta' metropolitane e alle Regioni di finanziare
integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la
solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici
e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti
della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse
aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di
determinati Comuni, Province, Citta' metropolitane e
Regioni.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le
Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i
principi generali determinati dalla legge dello Stato.
Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare
spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato
sui prestiti dagli stessi contratti.».
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 8 della
legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla legge Costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3):
«6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non
possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.»
Nota al comma 1261:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 19 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti
per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'
interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale):
«3. Al fine di promuovere le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunita', presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo denominato
«Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunita», al quale e' assegnata la somma di 3 milioni
di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a
decorrere dall'anno 2007.»
Nota al comma 1263:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 9 gennaio
2006, n. 7 (Disposizioni concernenti la prevenzione e il
divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile):
«Art. 2 (Attivita' di promozione e coordinamento). - 1.
La Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per
le pari opportunita' promuove e sostiene, nell'ambito degli
ordinari stanziamenti di bilancio, il coordinamento delle
attivita' svolte dai Ministeri competenti dirette alla
prevenzione, all'assistenza alle vittime e all'eliminazione
delle pratiche di mutilazione genitale femminile.
2. Ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui al
comma 1, la Presidenza del Consiglio dei
ministri-Dipartimento per le pari opportunita' acquisisce
dati e informazioni, a livello nazionale e internazionale,
sull'attivita' svolta per la prevenzione e la repressione e
sulle strategie di contrasto programmate o realizzate da
altri Stati.»
Nota al comma 1265:
- Per l'art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997,
si vedano le note al comma 1251.
Nota al comma 1266:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 42 del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (testo unico
delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternita' e della paternita', a norma
dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), cosi come
modificato dalla presente legge:
«5. La lavoratrice madre o, in alternativa, il
lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei
fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in
situazione di gravita' di cui all'art. 3, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'art.
4, comma 1, della legge medesima e che abbiano titolo a
fruire dei benefici di cui all'art. 33, comma 1, del
presente testo unico e all'art. 33, commi 2 e 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza del figlio,
hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2
dell'art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta
giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il
richiedente ha diritto a percepire un'indennita'
corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo
medesimo e' coperto da contribuzione figurativa;
l'indennita' e la contribuzione figurativa spettano fino a
un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per
il congedo di durata annuale. Detto importo e' rivalutato
annualmente, a decorrere dall'anno 2002, sulla base della
variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati. L'indennita' e' corrisposta
dal datore di lavoro secondo le modalita' previste per la
corresponsione dei trattamenti economici di maternita'. I
datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva,
detraggono l'importo dell'indennita' dall'ammontare dei
contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale
competente. Peri dipendenti dei predetti datori di lavoro
privati, compresi quelli per i quali non e' prevista
l'assicurazione per le prestazioni di maternita',
l'indennita' di cui al presente comma e' corrisposta con le
modalita' di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre
1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 febbraio 1980, n. 33. Il congedo fruito ai sensi del
presente comma alternativamente da entrambi i genitori non
puo' superare la durata complessiva di due anni; durante il
periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire
dei benefici di cui all'art. 33, comma 1, del presente
testo unico e all'art. 33, commi 2 e 3, della legge
5 febbraio 1992, n. 104, fatte salve le disposizioni di cui
ai commi 5 e 6 del medesimo articolo. I soggetti che
usufruiscono dei permessi di cui al presente comma per un
periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto
ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al
numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero
maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza
riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa»
Nota al comma 1269:
- Si riporta il testo del comma 429 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006), cosi come modificato dalla
presente legge:
«429. Per lo svolgimento delle attivita' istituzionali
della Fondazione di cui all'art. 1, comma 160, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, e' assegnato un contributo di 3
milioni di euro per l'anno 2006 e di 750.000 euro per
ciascuno degli anni 2007 e 2008. A tal fine e'
corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di
cui all'art. 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n.
328. Le risorse pari a 2,25 milioni di euro per gli anni
2007 e 2008 confluiscono nel Fondo nazionale per le
politiche sociali di cui all'art. 20, comma 8, della legge
8 novembre 2000, n. 328».
Nota al comma 1270:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 3 agosto
2004, n. 206 (Nuove norme in favore delle vittime del
terrorismo e delle stragi di tale matrice), cosi some
modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - 1. Le disposizioni della presente legge si
applicano a tutte le vittime degli atti di terrorismo e
delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio
nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini
italiani, nonche' ai loro familiari superstiti.
1-bis. Le disposizioni della presente legge si
applicano inoltre ai familiari delle vittime del disastro
aereo di Ustica del 1980 nonche' ai familiari delle vittime
e ai superstiti della cosiddetta «banda della Uno bianca».
Ai beneficiari vanno compensate le somme gia' percepite
2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente
legge si applicano le disposizioni contenute nella legge
20 ottobre 1990, n. 302, nella legge 23 novembre 1998, n.
407, e successive modificazioni, nonche' l'art. 82 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, ad eccezione del comma 6.».
Nota al comma 1276:
- Si riporta il testo del comma 343 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«343. Per indennizzare i risparmiatori che, investendo
sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi
finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non
altrimenti risarcito, e' costituito, a decorrere dall'anno
2006, un apposito fondo nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze. Il fondo e'
alimentato con le risorse di cui al comma 345, previo loro
versamento al bilancio dello Stato.».
Note al comma 1277:
- La legge 8 agosto 1985, n. 440 (Istituzione di un
assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano
illustrato la Patria e che versino in stato di particolare
necessita), e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
23 agosto 1985, n. 198.
- Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 20 della
legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali):
«8. A decorrere dall'anno 2002 lo stanziamento
complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali e'
determinato dalla legge finanziaria con le modalita' di cui
all'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, assicurando
comunque la copertura delle prestazioni di cui all'art. 24
della presente legge.»
Note al comma 1278:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge
31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone
montane):
«Art. 2 (Fondo nazionale per la montagna). - 1. E'
istituito presso il Ministero del bilancio e della
programmazione economica il Fondo nazionale per la
montagna.
2. Il Fondo e' alimentato da trasferimenti comunitari,
dello Stato e di enti pubblici, ed e' iscritto in un
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
del bilancio e della programmazione economica. Le somme
provenienti dagli enti pubblici sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate al suddetto
capitolo.
3. Le risorse erogate dal Fondo hanno carattere
aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o
speciale dello Stato a favore degli enti locali. Le risorse
sono ripartite fra le regioni e le province autonome che
provvedono ad istituire propri fondi regionali per la
montagna, alimentati anche con stanziamenti a carico dei
rispettivi bilanci, con i quali sostenere gli interventi
speciali di cui all'art. 1.
4. Le regioni e le province autonome disciplinano con
propria legge i criteri relativi all'impiego delle risorse
di cui al comma 3.
5. I criteri di ripartizione del Fondo tra le regioni e
le province autonome sono stabiliti con deliberazione del
Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE), sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, su proposta del Ministro per gli affari regionali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
il Ministro delle politiche agricole e forestali.
6. I criteri di ripartizione tengono conto
dell'esigenza della salvaguardia dell'ambiente con il
conseguente sviluppo delle attivita' agro-silvo-pastorali
eco-compatibili, dell'estensione del territorio montano,
della popolazione residente, anche con riferimento alle
classi di eta', alla occupazione ed all'indice di
spopolamento, del reddito medio pro capite, del livello dei
servizi e dell'entita' dei trasferimenti ordinari e
speciali.»
Nota al comma 1284:
- Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, si vedano le note al comma 1251.
Note al comma 1285:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 80 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2001), cosi come modificato dalla
presente legge:
«Art. 80 (Disposizioni in materia di politiche
sociali). - 1. Nei limiti di lire 350 miliardi per l'anno
2001 e di lire 430 miliardi per l'anno 2002 e fino alla
data del 31 dicembre 2002, ovvero fino alla conclusione dei
processi attuativi della sperimentazione e comunque non
oltre il 30 giugno 2007, fermi restando gli stanziamenti
gia' previsti:
a) i comuni individuati ai sensi dell'art. 4 del
decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, sono
autorizzati, nell'ambito della disciplina prevista dal
predetto decreto legislativo, a proseguire l'attuazione
dell'istituto del reddito minimo di inserimento;
b) la disciplina dell'istituto del reddito minimo di
inserimento di cui al citato decreto legislativo n. 237 del
1998 si applica anche ai comuni compresi nei territori per
i quali sono stati approvati, alla data del 30 giugno 2000,
i patti territoriali di cui all'art. 2, comma 203, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni,
che i medesimi comuni hanno sottoscritto o ai quali hanno
aderito e che comprendono comuni gia' individuati o da
individuare ai sensi dell'art. 4 del medesimo decreto
legislativo n. 237 del 1998.»
Nota al comma 1286:
- Si riporta il testo del comma 44 dell'art. 59 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica):
«44. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e'
istituito il Fondo per le politiche sociali, con una
dotazione di lire 28 miliardi per l'anno 1998, di lire 115
miliardi per l'anno 1999 e di lire 143 miliardi per l'anno
2000.».
Nota al comma 1287:
- Si riporta il testo del comma 333 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«333. Il Ministero dell'economia e delle finanze
comunica per iscritto, entro il 15 gennaio 2006, la sede
dell'ufficio postale di zona presso il quale gli assegni
possono essere riscossi con riferimento all'assegno di cui
al comma 331 e, previa verifica dell'ordine di nascita,
entro la fine del mese successivo a quello di nascita o di
adozione con riferimento all'assegno di cui al comma 332.
Gli assegni possono essere riscossi, in deroga ad ogni
disposizione vigente in materia di minori, dall'esercente
la potesta' sui figli di cui ai commi 331 e 332, sempreche'
residente, cittadino italiano ovvero comunitario ed
appartenente a un nucleo familiare con un reddito
complessivo, riferito all'anno 2004 ai fini dell'assegno di
cui al comma 331 e all'anno 2005 ai fini dell'assegno di
cui al comma 332, non superiore ad euro 50.000. Per nucleo
familiare s'intende quello di cui all'art. 1 del decreto
ministeriale 22 gennaio 1993 del Ministro della sanita',
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio
1993. La condizione reddituale di cui al presente comma e'
autocertificata dall'esercente la potesta', all'atto della
riscossione dell'assegno, mediante riempimento e
sottoscrizione di apposita formula prestampata in calce
alla comunicazione del Ministero dell'economia e delle
finanze, da verificare da parte dell'Agenzia delle entrate
secondo procedure definite convenzionalmente. Per
l'attuazione del presente comma il Ministero dell'economia
e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione
generale, del personale e dei servizi del tesoro si avvale
di SOGEI Spa.».
Note al comma 1288:
- Si riporta il testo dell'art. 18 della legge
24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale):
«Art. 18 (Ordinanza-ingiunzione). - Entro il termine di
trenta giorni dalla data della contestazione o
notificazione della violazione, gli interessati possono far
pervenire all'autorita' competente a ricevere il rapporto a
norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono
chiedere di essere sentiti dalla medesima autorita'.
L'autorita' competente, sentiti gli interessati, ove
questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti
inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se
ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza
motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge
il pagamento, insieme con le spese, all'autore della
violazione ed alle persone che vi sono obbligate
solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di
archiviazione degli atti comunicandola integralmente
all'organo che ha redatto il rapporto.
Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la
restituzione, previo pagamento delle spese di custodia,
delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo
stesso provvedimento. La restituzione delle cose
sequestrate e' altresi' disposta con l'ordinanza di
archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.
Il pagamento e' effettuato all'ufficio del registro o
al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione,
entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di
detto provvedimento, eseguita nelle forme previste
dall'art. 14; del pagamento e' data comunicazione, entro il
trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto,
all'autorita' che ha emesso l'ordinanza.
Il termine per il pagamento e' di sessanta giorni se
l'interessato risiede all'estero.
La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione puo' essere
eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le
modalita' di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.
L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo.
Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa
esecutiva dopo il decorso del termine per proporre
opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione e' proposta,
con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale
si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale
viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato
il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o e'
dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la
stessa.».
- Per il comma 333 dell'art. 1 della citata legge n.
266 del 2005, si veda la nota al comma 1287.
Nota al comma 1290:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 19 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti
per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'
interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale):
«2. Al fine di promuovere il diritto dei giovani alla
formazione culturale e professionale e all'inserimento
nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad
agevolare la realizzazione del diritto dei giovani
all'abitazione, nonche' a facilitare l'accesso al credito
per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo
denominato «Fondo per le politiche giovanili», al quale e'
assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e
di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.».
Nota al comma 1292:
- Si riporta il testo dell'art. 11-quaterdecies del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di
contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in
materia tributaria e finanziaria):
«Art. 11-quaterdecies (Interventi infrastrutturali, per
la ricerca e per l'occupazione). - 1. Per consentire
l'organizzazione e l'adeguamento degli impianti e
attrezzature necessari allo svolgimento dei Campionati
mondiali di nuoto che si terranno a Roma nel 2009 e dei
Giochi del Mediterraneo che si terranno a Pescara nel
medesimo anno, il Dipartimento della protezione civile e'
autorizzato a provvedere con contributi quindicennali nei
confronti dei soggetti competenti. A tal fine e'
autorizzata la spesa annua di 2 milioni di euro per
quindici anni a decorrere dal 2007, nonche' quella annua di
2 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno
2008, da ripartire in eguale misura tra le manifestazioni
di cui al primo periodo del presente comma.
2. [Per l'organizzazione e l'adeguamento
infrastrutturale necessario alla realizzazione del convegno
internazionale interconfessionale, e' autorizzata la spesa
di 5 milioni di euro per l'anno 2006].
3. Per la prosecuzione degli interventi previsti
dall'art. 1, comma 279, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e' autorizzata la spesa di ulteriori 3 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2006; e' altresi' autorizzata la
spesa di ulteriori 1,5 milioni di euro per la prosecuzione
degli interventi previsti dall'art. 1, comma 278, della
citata legge n. 311 del 2004 in favore della Facolta' ivi
indicata della Seconda Universita' degli studi di Napoli.
4. Al comma 2 dell'art. 2 del decreto-legge 24 dicembre
2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «1° luglio 2003» sono
sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2005»;
b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2005»
sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006»;
c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2005» sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006».
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la
fauna selvatica o, se istituti, degli istituti regionali,
possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento
selettivi, distinti per sesso e classi di eta',
regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati
appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei
periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992,
n. 157.
6. Al comma 1 dell'art. 70 del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, e' aggiunta la seguente lettera:
«e-ter) dell'esecuzione di vendemmie di breve durata e a
carattere saltuario, effettuata da studenti e pensionati».
A tal fine e' autorizzata la spesa annua di 200.000 euro
dal 2006.
7. Al fine di garantire i livelli occupazionali nel
parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, e' erogata a
favore dell'ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise
la somma di euro 2.500.000, a decorrere dall'anno 2006, per
consentire la stabilizzazione del personale fuori ruolo
operante presso l'ente. Le relative stabilizzazioni sono
effettuate nei limiti delle risorse assegnate con il
presente comma e nel rispetto delle normative vigenti in
materia di assunzioni, anche in soprannumero. I rapporti di
lavoro in essere con il personale che presta attivita'
professionale e collaborazione presso l'ente parco sono
regolati, sulla base di nuovi contratti che verranno
stipulati dall'ente, a decorrere dal 1° gennaio 2006, fino
alla definitiva stabilizzazione del suddetto personale e,
comunque, non oltre il 31 dicembre 2007 nei limiti delle
risorse di cui al primo periodo. Al relativo onere si
provvede attraverso la riduzione del fondo di cui al
comma 96 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
8. Il comma 12 dell'art. 9 della legge 6 dicembre 1991,
n. 394, e' sostituito dal seguente:
«12. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque
anni».
9. All'art. 17, commi 1, 2 e 6, lettera a), del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive
modificazioni, le parole: «31 dicembre 2005» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006». La
disposizione del presente comma non si applica alle
discariche di II categoria, di tipo A, di tipo ex 2A e alle
discariche per inerti, cui si conferiscono materiali di
matrice cementizia contenenti amianto, per le quali il
termine di conferimento e' fissato alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
10. Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993,
n. 379, e' aumentato, a decorrere dall'anno 2006, ad euro
2.300.000. Per le attivita' e il conseguimento delle
finalita' scientifiche del Polo nazionale di cui alla
tabella A prevista dall'art. 1 della legge 29 ottobre 2003,
n. 291, viene riconosciuto alla Sezione italiana
dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della
cecita' un contributo annuo di euro 750.000. E' concesso un
contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni
2006, 2007 e 2008 in favore dell'ente morale riconosciuto
con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1967,
n. 516. Il contributo di cui all'art. 1, comma 113, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, deve essere inteso come
contributo statale annuo ordinario; a decorrere dall'anno
2006 esso e' pari a 400.000 euro. Per le finalita' di cui
all'art. 1, comma 187, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e' autorizzata per il 2006 la spesa di 15 milioni di
euro e per ciascuno degli anni 2007 e 2008 la spesa di un
milione di euro. In favore della Lega italiana tumori e'
autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno
degli anni 2006, 2007 e 2008.
11. In considerazione del rilievo nazionale e
internazionale nella sperimentazione sanitaria di elevata
specializzazione e nella cura delle patologie nel campo
dell'oftalmologia, per l'anno 2006 e' autorizzata la
concessione di un contributo di 1 milione di euro in favore
della Fondazione «G.B. Bietti» per lo studio e la ricerca
in oftalmologia, con sede in Roma. Allo scopo di promuovere
il miglioramento della salute e di offrire ai cittadini
alti livelli di assistenza ospedaliera, e' autorizzata la
concessione di un contributo associativo nel limite di
50.000 euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008
in favore del Comitato permanente degli Ospedali
dell'Unione europea (Hope) con sede in Belgio. E'
autorizzata la spesa di 219.000 euro per l'anno 2006,
500.000 euro per l'anno 2007 e 500.000 euro per l'anno 2008
per l'interconnessione e la formazione sanitaria tra centri
sanitari all'estero e in Italia che il Ministro della
salute, il Ministro per gli italiani nel mondo, il Ministro
degli affari esteri, il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e il Ministro per
l'innovazione e le tecnologie attuano congiuntamente
avvalendosi, in particolare, dell'Associazione denominata
«Alleanza degli Ospedali italiani nel mondo», da essi
congiuntamente costituita in data 2 febbraio 2004.
12. Il prestito vitalizio ipotecario ha per oggetto la
concessione da parte di aziende ed istituti di credito
nonche' da parte di intermediari finanziari, di cui
all'art. 106 del testo unico di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, di finanziamenti a medio e lungo
termine con capitalizzazione annuale di interessi e spese,
e rimborso integrale in unica soluzione alla scadenza,
assistiti da ipoteca di primo grado su immobili
residenziali, riservati a persone fisiche con eta'
superiore ai 65 anni compiuti.
13. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, emana
uno o piu' decreti, ai sensi dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:
a) il riordino delle disposizioni in materia di
attivita' di installazione degli impianti all'interno degli
edifici;
b) la definizione di un reale sistema di verifiche
degli impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo
primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti
garantendo una effettiva sicurezza;
c) la determinazione delle competenze dello Stato,
delle regioni e degli enti locali secondo i principi di
sussidiarieta' e di leale collaborazione, anche tramite lo
strumento degli accordi in sede di Conferenza unificata di
cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281;
d) la previsione di sanzioni in caso di violazione
degli obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti dalle
lettere a) e b).
14. Per la prosecuzione ed il completamento degli
interventi di cui all'art. 52, comma 21, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, e' autorizzata la spesa di 10
milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
15. Al comma 4 dell'art. 1 della legge 9 dicembre 1998,
n. 426, dopo la lettera p-terdecies), e' aggiunta la
seguente:
«p-quaterdecies) area del territorio di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 19 maggio 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio
2005».
16. Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, la disposizione prevista
dall'art. 2, comma 1, lettera b), dello stesso decreto si
interpreta nel senso che un'area e' da considerare comunque
fabbricabile se e' utilizzabile a scopo edificatorio in
base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente
dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
17. E' autorizzato un contributo quindicennale di 1
milione di euro a decorrere dall'anno 2006 in favore
dell'ANAS Spa per la realizzazione di lavori di raccordo
stradale tra le strade pugliesi SP 231 e SP 238.
18. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive
e' determinata annualmente la quota di risorse del Fondo
speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui
all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, da
destinare, a valere sulla quota erogata a fondo perduto,
agli interventi previsti dal comma 270 dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311.
19. Il primo periodo del comma 1 dell'art. 155 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e' sostituito dal seguente: "Il reddito imponibile dei
soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera a), derivante
dall'utilizzo in traffico internazionale delle navi
indicate nell'art. 8-bis, comma 1, lettera a), del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, iscritte nel registro
internazionale di cui al decreto-legge 30 dicembre 1997, n.
457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1998, n. 30, e dagli stessi armate, nonche' delle navi
noleggiate il cui tonnellaggio non sia superiore al 50 per
cento di quello complessivamente utilizzato, e' determinato
ai sensi della presente sezione qualora il contribuente
comunichi un'opzione in tal senso all'Agenzia delle entrate
entro tre mesi dall'inizio del periodo d'imposta a partire
dal quale intende fruirne con le modalita' di cui al
decreto previsto dall'art. 161".
20. Per la prosecuzione degli interventi previsti
dall'art. 2 della legge 30 luglio 2002, n. 174, nonche' per
la realizzazione di opere di natura sociale, culturale e
sportiva, e' autorizzato un contributo quindicennale di 1
milione di euro a decorrere dall'anno 2006.
21. All'art. 1 del decreto legge 24 dicembre 2003, n.
353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2004, n. 46, al comma 3, dopo le parole: «dell'ambiente
naturale» sono inserite le seguenti: «, le associazioni
riconosciute a carattere nazionale aventi per oggetto
statutario, da piu' di quaranta anni, lo svolgimento o la
promozione di attivita' di ricerca oncologica.».
Nota al comma 1293:
- Si riporta il testo del comma 556 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006), cosi come modificato dalla
presente legge:
«556. Al fine di prevenire fenomeni di disagio
giovanile legato all'uso di sostanze stupefacenti, e'
istituito presso il Ministero della solidarieta' sociale
l'«Osservatorio per il disagio giovanile legato alle
dipendenze». Con decreto del Ministro della solidarieta'
sociale, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e' disciplinata la composizione e
l'organizzazione dell'Osservatorio. Presso il Ministero di
cui al presente comma e' altres` istituito il «Fondo
nazionale per le comunita' giovanili», per azioni di
promozione della salute e di prevenzione dei comportamenti
a rischio e per favorire la partecipazione dei giovani in
materia di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno
delle dipendenze. La dotazione finanziaria del Fondo per
ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 e' fissata in 5
milioni di euro, di cui il 25 per cento e' destinato ai
compiti istituzionali del Ministero della solidarieta'
sociale di comunicazione, informazione, ricerca,
monitoraggio e valutazione, per i quali il Ministero si
avvale del parere dell'Osservatorio per il disagio
giovanile legato alle dipendenze; il restante 75 per cento
del Fondo viene destinato alle associazioni e reti
giovanili individuate con decreto del Ministro della
solidarieta' sociale, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Con tale decreto, di natura regolamentare,
vengono determinati anche i criteri per l'accesso al Fondo
e le modalita' di presentazione delle istanze.».
Nota al comma 1295:
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge
24 dicembre 1957, n. 1295 (Costituzione di un Istituto per
il credito sportivo con sede in Roma):
«Art. 5. L'Istituto puo' concedere contributi per
interessi sui mutui anche se accordati da altre aziende di
credito e dalla Cassa depositi e prestiti per le finalita'
istituzionali, con le disponibilita' di un fondo speciale
costituito presso l'Istituto medesimo e alimentato con il
versamento da parte dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato dell'aliquota ad esso spettante a norma
dell'art. 5 del regolamento di cui al decreto ministeriale
19 giugno 2003, n. 179 del Ministro dell'economia e delle
finanze, nonche' con l'importo dei premi riservati al CONI
a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948,
n. 496, colpiti da decadenza per i quali resta salvo il
disposto dell'art. 90, comma 16, della legge 27 dicembre
2002, n. 289.
Per i mutui assistiti dal contributo agli interessi di
cui al primo comma del presente articolo la relativa rata
di ammortamento verra' ridotta di un ammontare pari
all'importo annuale del contributo concesso.
La concessione del contributo agli interessi puo'
essere sospesa o revocata dall'Istituto nei casi piu' gravi
anche con effetto retroattivo, nei confronti di quei
mutuatari che non si trovassero, a seguito di successivi
controlli, nelle condizioni previste dal contratto di
concessione del finanziamento.».
Nota al comma 1296:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n.
179 (Regolamento recante la disciplina dei concorsi
pronostici su base sportiva):
«Art. 5 (Ripartizione della posta). - 1. La posta dei
concorsi pronostici e' ripartita, secondo quanto gia'
disposto dagli articoli 2 e 5 della legge 24 dicembre 1957,
n. 1295, dall'art. 2 della legge 29 settembre 1965, n.
1117, dall'art. 3 della legge 29 dicembre 1988, n. 555,
dall'art. 27 della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
dall'art. 2 del decreto legislativo 2 dicembre 1999, n. 464
e dall'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,
convertito, con modificazioni, con la legge 8 agosto 2002,
n. 178, nelle seguenti percentuali:
a) aggio al punto di vendita 8%;
b) montepremi: 50%;
c) imposta unica: 33,84%;
d) contributo all'Istituto per il credito sportivo:
2,45%;
e) contributo alle spese di gestione di AAMS:
5,71%.».
Nota al comma 1297:
- Si riporta il testo della lettera a) del comma 19
dell'art. 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181
(Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
dei Ministeri):
«19. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei
Ministri:
a) le funzioni di competenza statale attribuite al
Ministero per i beni e le attivita' culturali dagli
articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, in materia di sport. Entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, lo statuto dell'Istituto
per il credito sportivo e' modificato al fine di prevedere
la vigilanza da parte del Presidente del Consiglio dei
Ministri e del Ministro per i beni e le attivita'
culturali.».
Nota al comma 1298:
- Si riporta il testo del comma 580 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«580. Al Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), cui la
legge 15 luglio 2003, n. 189, ha attribuito compiti
relativi alla promozione dell'attivita' sportiva tra le
persone disabili e di riconoscimento e coordinamento di
tutte le organizzazioni sportive per disabili, e' concesso
un contributo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2006,
2007 e 2008, per la promozione della pratica sportiva di
base e agonistica.».
Note al comma 1299:
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 3 della
legge 9 ottobre 2000, n. 285 (Interventi per i Giochi
olimpici invernali «Torino 2006»):
«7. L'Agenzia termina la propria attivita' il
31 dicembre 2006.».
- Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 10
della legge 9 ottobre 2000, n. 285 (Interventi per i Giochi
olimpici invernali «Torino 2006»):
«Art. 10 (Risorse finanziarie). - 1. Per il
finanziamento degli interventi necessari allo svolgimento
dei Giochi olimpici e delle opere connesse e' autorizzato
il limite d'impegno quindicennale di lire 110 miliardi per
l'anno 2001, quale limite massimo del concorso dello Stato
agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o altre
operazioni finanziarie che l'Agenzia e l'Ente nazionale per
le strade (ANAS) e la Societa' italiana per il traforo
autostradale del Frejus (SITAF), nonche', limitatamente
alle opere connesse di cui all'art. 1, comma 1, la regione
Piemonte, la provincia di Torino, il comune di Torino e la
societa' Gruppo Torinese Trasporti spa, sono autorizzati ad
effettuare, nei limiti della quota che sara' a ciascuno
assegnata con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da emanare successivamente alla predisposizione
del piano degli interventi; le relative rate di
ammortamento per capitale ed interessi sono corrisposte
agli istituti finanziatori da parte del Ministero
dell'economia e delle finanze. Per le medesime finalita' e
per il funzionamento dell'Agenzia e' altresi' concesso
all'Agenzia un contributo straordinario nel limite massimo
di lire 5 miliardi per l'anno 2000, di lire 20 miliardi per
l'anno 2001 e di lire 10 miliardi per l'anno 2002.
2. Per lo svolgimento delle sue funzioni sono inoltre
attribuite all'Agenzia le somme previste alla voce «spese
generali» compresa nel quadro economico di ciascun progetto
delle opere di cui agli allegati 1, 2 e 3, ed eventuali
successive variazioni. Tale importo e' commisurato al 3 per
cento dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle
forniture e dell'importo delle indennita' di
espropriazione. La relativa documentazione e' sottoposta
alla certificazione del collegio dei revisori dei conti al
fine della definitiva quantificazione della somma.».
Nota al comma 1300:
- L'art. 7 della legge 9 ottobre 2000, n. 285
(Interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006»
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 2000, n.
242), abrogato dalla presente legge, recava:
«Art. 7 (Comitato di alta sorveglianza e garanzia).».
Nota al comma 1301:
- Si riporta il testo dell'art. 5 della citata legge
9 ottobre 2000, n. 285:
«Art. 5 (Comitato direttivo). - 1. Il comitato
direttivo provvede alla programmazione annuale delle
attivita' dell'Agenzia, all'approvazione dei bilanci,
all'approvazione delle operazioni finanziarie necessarie
per l'acquisizione delle risorse, secondo i propri atti
organizzativi, e ad ogni altra attivita' necessaria per il
perseguimento dei compiti di cui all'art. 3.
2. Il comitato direttivo e' composto dal direttore
generale, nominato a norma dell'art. 6, dai due
vicedirettori generali, nominati a norma dell'art. 6-bis,
nonche' da nove membri nominati con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, di cui uno su designazione del
Presidente del Consiglio dei ministri, uno su designazione
del Ministro dell'economia e delle finanze, uno su
designazione del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, quattro su designazione, rispettivamente, del
presidente della regione Piemonte, del presidente della
provincia di Torino, del sindaco di Torino e del presidente
del CONI, e due su designazione effettuata d'intesa tra i
legali rappresentanti delle comunita' montane e dei comuni
interessati dalle opere di cui all'art. 1 o sedi di gara.
Il comitato direttivo e' regolarmente costituito quando
sono nominati almeno sette componenti. Il comitato
direttivo delibera a maggioranza dei presenti. In caso di
parita' prevale il voto del direttore generale.
3. I membri del comitato direttivo sono scelti tra
esperti particolarmente qualificati nelle discipline
tecniche, giuridiche ed economiche. Per la validita' delle
deliberazioni del comitato direttivo e' necessaria la
presenza di sette componenti.».
Note al comma 1302:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 della
legge 18 marzo 1991, n. 99 (Interventi urgenti per opere
connesse alla esposizione internazionale «Colombo '92»):
«Art. 1. - 1. Per l'immediata realizzazione di
interventi diretti al completamento dell'area espositiva
della esposizione internazionale «Colombo '92», nonche'
alla realizzazione di opere strettamente correlate
all'evento, il comune di Genova e' autorizzato a stipulare,
anche oltre i limiti di indebitamento previsti dalla
normativa vigente, mutui quindicennali fino all'importo di
lire quattrocentosettanta miliardi, di cui centocinquanta
miliardi a decorrere dal secondo semestre del 1991, con
onere di ammortamento a totale carico dello Stato.
L'importo eventualmente dovuto a titolo di interessi di
preammortamento - maggiorato degli ulteriori interessi
dalla data di inizio dell'ammortamento a quella di scadenza
della prima rata dello stesso, calcolati al medesimo tasso
applicabile, ai sensi di quanto previsto per le operazioni
di mutuo, nel primo semestre dell'ammortamento - sara'
corrisposto unitamente alla prima rata di ammortamento. In
relazione agli oneri di ammortamento e di preammortamento
sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di lire
50 miliardi a decorrere dall'anno 1991 e di lire 23
miliardi a decorrere dall'anno 1992.».
Note al comma 1305:
- Si riporta il testo dell'art. 7-viciesquater del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 (Disposizioni urgenti
per l'universita' e la ricerca, per i beni e le attivita'
culturali, per il completamento di grandi opere
strategiche, per la mobilita' dei pubblici dipendenti, e
per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di
bollo e tasse di concessione, nonche' altre misure
urgenti), cosi come modificato dalla presente legge:
«Art. 7-vicies quater. (Disposizioni in materia di
carte valori). - 1. All'atto del rilascio delle carte
valori di cui all'art. 7-vicies ter da parte delle
competenti amministrazioni pubbliche, i soggetti
richiedenti sono tenuti a corrispondere un importo pari
almeno alle spese necessarie per la loro produzione e
spedizione, nonche' per la manutenzione necessaria
all'espletamento dei servizi ad esse connessi. L'importo e
le modalita' di riscossione sono determinati annualmente
con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per
le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione,
da adottare, in sede di prima attuazione, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
2. Le somme percepite dalle amministrazioni pubbliche
in applicazione del comma 1 sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato e riassegnate con decreti del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero dell'interno, anche in aggiunta alle somme gia'
stanziate, nell'ambito dell'unita' previsionale di base
3.1.5.17 - servizi del Poligrafico dello Stato - dello
stato di previsione del medesimo Ministero. Una quota pari
a euro 1,85 dell'imposta sul valore aggiunto inclusa nel
costo della carta d'identita' elettronica e' riassegnata al
Ministero dell'interno per essere destinata per euro 1,15
alla copertura dei costi di gestione del Ministero medesimo
e per euro 0,70 ai comuni, per la copertura delle spese
connesse alla gestione e distribuzione del documento. Con
decreto del Ministro dell'interno di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le
modalita` di attuazione della presente disposizione. Alle
riassegnazioni previste dal presente comma non si applica
il limite di cui all'art. 1, comma 46, della legge
23 dicembre 2005, n. 266.
3. Al fine di contenere i prezzi di cessione delle
carte valori ed i costi di attivazione, di produzione,
emissione e manutenzione dei centri gestione delle stesse
e' in facolta' dell'Istituto poligrafico e Zecca dello
Stato Spa di stipulare accordi o indire gare con pubbliche
amministrazioni ed anche con soggetti privati, anche allo
scopo di estendere l'operativita' delle carte valori alla
fruizione di servizi, ivi compresi quelli di natura
privatistica. [Gli accordi sono soggetti a ratifica da
parte del Ministero dell'economia e delle finanze di
concerto con il Ministero dell'interno].
4. L'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato Spa puo'
continuare ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura
dello Stato, ai sensi del titolo I del testo unico di cui
al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e con
applicazione dell'art. 417-bis, commi primo e secondo, del
codice di procedura civile.
5. E' abrogato il regio decreto 7 marzo 1926, n. 401.
6. Dall'attuazione dell'art. 7-vicies-ter e del
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.».
Nota al comma 1306:
- Si riporta il testo del comma 65 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«65. A decorrere dall'anno 2007 le spese di
funzionamento della Commissione nazionale per le societa' e
la borsa (CONSOB), dell'Autorita' per la vigilanza sui
lavori pubblici, dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni e della Commissione di vigilanza sui fondi
pensione sono finanziate dal mercato di competenza, per la
parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio
dello Stato, secondo modalita' previste dalla normativa
vigente ed entita' di contribuzione determinate con propria
deliberazione da ciascuna Autorita', nel rispetto dei
limiti massimi previsti per legge, versate direttamente
alle medesime Autorita'. Le deliberazioni, con le quali
sono fissati anche i termini e le modalita' di versamento,
sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei Ministri,
sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per
l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal
ricevimento. Decorso il termine di venti giorni dal
ricevimento senza che siano state formulate osservazioni,
le deliberazioni adottate dagli organismi ai sensi del
presente comma divengono esecutive.».
Nota al comma 1307:
- Si riporta il testo del comma 6-bis dell'art. 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115 (testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia. - Testo A),
cosi come modificato dalla presente legge:
«6-bis. Per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali
amministrativi regionali e al Consiglio di Stato il
contributo dovuto e' di euro 500; per i ricorsi previsti
dall'art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, per
quelli previsti dall'art. 25, comma 5, della legge 7 agosto
1990, n. 241, per i ricorsi aventi ad oggetto il diritto di
cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel
territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella
sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo
dovuto e' di euro 250; per i ricorsi previsti dall'art.
23-bis, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,
nonche¨ da altre disposizioni che richiamano il citato art.
23-bis, il contributo dovuto e' di euro 1.000; per i
predetti ricorsi in materia di affidamento di lavori,
servizi e forniture, nonche¨ di provvedimenti delle
Autorita', il contributo dovuto e' di euro 2.000. L'onere
relativo al pagamento dei suddetti contributi e' dovuto in
ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di
compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si
e' costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza
si determina con il passaggio in giudicato della sentenza.
Non e' dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti
dall'art. 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il
diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della
direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico
all'informazione ambientale.».
Nota al comma 1309:
- Si riporta il testo dei commi 306, 307, 308 e 309
dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005):
«306. All'art. 10, comma 4, del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, le parole: «il processo di valore inferiore a euro
1.100 e» sono soppresse.».
«307. I commi 1 e 2 dell'art. 13 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
n. 115, sono sostituiti dai seguenti:
1. Il contributo unificato e' dovuto nei seguenti
importi:
a) euro 30 per i processi di valore fino a 1.100
euro;
b) euro 70 per i processi di valore superiore a euro
1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria
giurisdizione, nonche' per i processi speciali di cui al
libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura
civile;
c) euro 170 per i processi di valore superiore a euro
5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di
valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice
di pace;
d) euro 340 per i processi di valore superiore a euro
26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e
amministrativi di valore indeterminabile;
e) euro 500 per i processi di valore superiore a euro
52.000 e fino a euro 260.000;
f) euro 800 per i processi di valore superiore a euro
260.000 e fino a euro 520.000;
g) euro 1.110 per i processi di valore superiore a
euro 520.000.
2. Per i processi di esecuzione immobiliare il
contributo dovuto e' pari a euro 200. Per gli altri
processi esecutivi lo stesso importo e' ridotto della
meta'. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il
contributo dovuto e' pari a euro 120.».
«308. L'art. 46, comma 1, della legge 21 novembre 1991,
n. 374, e' sostituito dal seguente:
1. Le cause e le attivita' conciliative in sede non
contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro
1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono
soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato,
secondo gli importi previsti dall'art. 13 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, e successive modificazioni.».
«309. Il maggior gettito derivante dall'applicazione
delle disposizioni di cui ai commi da 306 a 308 e' versato
al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato
di previsione del Ministero della giustizia per il
pagamento di debiti pregressi nonche' per l'adeguamento
delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari e allo
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per le spese riguardanti il funzionamento del
Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi
regionali.».
Note al comma 1310:
- La legge 25 luglio 2000, n. 209 (Misure per la
riduzione del debito estero dei Paesi a piu' basso reddito
e maggiormente indebitati), e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 28 luglio 2000, n. 175.
Nota al comma 1314:
- La legge 31 dicembre 1998, n. 477 (Autorizzazione di
spesa per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione
di immobili da adibire a sedi di rappresentanze
diplomatiche e di uffici consolari, nonche' di alloggi per
il personale), e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
12 gennaio 1999, n. 8.
Nota al comma 1315:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 2 maggio
1983, n. 185 (Modifica della tabella dei diritti da
riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari):
«Art. 1. La tabella dei diritti da riscuotere dagli
uffici diplomatici e consolari di cui all'art. 56 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
200, relativo alle disposizioni sulle funzioni e sui poteri
consolari, e' sostituita da quella annessa alla presente
legge.
Detta tabella dovra' essere munita del visto dei
Ministri degli affari esteri, del tesoro e delle finanze.».
Note al comma 1317:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 1 del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti
nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico,
sociale e territoriale):
«5. E' istituito presso il Ministero dell'economia e
delle finanze un apposito Fondo con la dotazione di
34.180.000 euro per l'anno 2005, di 39.498.000 euro per
l'anno 2006, di 38.700.000 euro per l'anno 2007 e di
42.320.000 euro a decorrere dall'anno 2008, per le esigenze
connesse all'istituzione del Sistema d'informazione visti,
finalizzato al contrasto della criminalita' organizzata e
della immigrazione illegale attraverso lo scambio tra gli
Stati membri dell'Unione europea di dati relativi ai visti,
di cui alla decisione 2004/512/CE dell'8 giugno 2004 del
Consiglio. Al riparto del Fondo di cui al presente comma si
provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta dei Ministri competenti. All'onere di
cui al presente comma si provvede:
a) quanto a euro 4.845.000 per il 2005, a euro
15.000.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo
parzialmente utilizzando, per euro 1.345.000 per il 2005 e
per euro 15.000.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007,
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri
e, per euro 3.500.000 per il 2005, l'accantonamento
relativo al Ministero dell'interno;
b) a euro 22.566.000 per il 2007 e ad euro 42.320.000
a decorrere dal 2008, mediante utilizzo di parte delle
maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'art. 7,
comma 3;
c) quanto a euro 29.335.000 per il 2005, a euro
24.498.000 per il 2006 e ad euro 1.134.000 per il 2007,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto
capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al predetto Ministero.».
- Si riporta il testo dell'art. 152 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
(Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri):
«Art. 152 (Contingente e durata del contratto). - Le
rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima
categoria e gli istituti italiani di cultura possono
assumere personale a contratto per le proprie esigenze di
servizio, previa autorizzazione dell'Amministrazione
centrale, nel limite di un contingente complessivo pari a
2.277 unita'. Gli impiegati a contratto svolgono le
mansioni previste nei contratti individuali, tenuto conto
dell'organizzazione del lavoro esistente negli uffici
all'estero.
Il contratto di assunzione e' stipulato a tempo
indeterminato, con un periodo di prova di nove mesi, alla
scadenza del quale, sulla base di una relazione del capo
dell'ufficio, si provvede a disporre la conferma o la
risoluzione del contratto.».
Note al comma 1322:
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 della legge
28 luglio 2004, n. 193 (Proroga e rifinanziamento della
legge 16 marzo 2001, n. 72, recante interventi a tutela del
patrimonio storico e culturale delle comunita' degli esuli
italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia, e della
legge 21 marzo 2001, n. 73, recante interventi in favore
della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia),
pubblicata nella Gazzazzetta Ufficiale 3 agosto 2004, n.
180:
«Art. 1. (Proroga e rifinanziamento della legge
16 marzo 2001, n. 72). - 1. Per le finalita' di cui
all'art. 1, comma 1, della legge 16 marzo 2001, n. 72, e'
autorizzata la spesa di euro 1.550.000 per ciascuno degli
anni 2004, 2005 e 2006.
2. All'art. 1, comma 4, della legge 16 marzo 2001, n.
72, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «da stipulare tra», sono inserite
le seguenti: «il Ministero degli affari esteri,»;
b) la parola: «sentiti» e' sostituita dalla seguente:
«sentita»;
c) le parole: «e il Ministero degli affari esteri»
sono soppresse;
d) dopo le parole: «Alla ripartizione delle somme
stanziate provvede annualmente il Ministro per i beni e le
attivita' culturali» sono aggiunte le seguenti: «, con
proprio decreto, di concerto con il Ministro degli affari
esteri».
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1,
pari a euro 1.550.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e
2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2004, allo scopo parzialmente utilizzando 1'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
«Art. 2. Proroga e rifinanziamento della legge 21 marzo
2001, n. 73. - 1. Le disposizioni di cui all'art. 1 della
legge 21 marzo 2001, n. 73, sono prorogate al 31 dicembre
2006. A tale scopo e' autorizzata la spesa di euro
4.650.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1,
pari a euro 4.650.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e
2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
Note al comma 1323:
- Si riporta il testo dell'art. 56 della legge
27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2003):
«Art. 56 (Fondo per progetti di ricerca). - 1. E'
istituito un fondo finalizzato al finanziamento di progetti
di ricerca, di rilevante valore scientifico, anche con
riguardo alla tutela della salute e all'innovazione
tecnologica, con una dotazione finanziaria di 225 milioni
di euro per l'anno 2003 e di 100 milioni di euro per l'anno
2004, 92,758 milioni di euro per l'anno 2005, 97,934
milioni di euro per l'anno 2006 e 100 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2007. Alla ripartizione del fondo,
istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, tra le diverse finalita'
provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, con
proprio decreto, su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, sentiti i Ministri
dell'economia e delle finanze, della salute e per
l'innovazione tecnologica. Con lo stesso decreto sono
stabiliti procedure, modalita' e strumenti per l'utilizzo
delle risorse, assicurando in via prioritaria il
finanziamento dei progetti presentati da soggetti che
abbiano ottenuto, negli anni precedenti, un eccellente
risultato nell'utilizzo e nella capacita' di spesa delle
risorse comunitarie assegnate e delle risorse finanziarie
provenienti dai programmi quadro di ricerca dell'Unione
europea o dai Fondi strutturali.».
Nota al comma 1324:
- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi):
«Art. 12. (Deduzioni per oneri di famiglia). - 1. Dal
reddito complessivo si deducono per oneri di famiglia i
seguenti importi:
a) 3.200 euro per il coniuge non legalmente ed
effettivamente separato;
b) 2.900 euro per ciascun figlio, compresi i figli
naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o
affiliati, nonche' per ogni altra persona indicata
nell'art. 433 del codice civile che conviva con il
contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti
da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria da ripartire
tra coloro che hanno diritto alla deduzione.
2. La deduzione di cui al comma 1, lettera b), e'
aumentata a:
a) 3.450 euro, per ciascun figlio di eta' inferiore a
tre anni;
b) 3.200 euro, per il primo figlio se l'altro
genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il
contribuente non e' coniugato o se coniugato, si e'
successivamente legalmente ed effettivamente separato,
ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del
solo contribuente e questi non e' coniugato o, se
coniugato, si e' successivamente legalmente ed
effettivamente separato;
c) 3.700 euro, per ogni figlio portatore di handicap
ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
3. Le deduzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano a
condizione che le persone alle quali si riferiscono
possiedano un reddito complessivo, computando anche le
retribuzioni corrisposte da enti e organismi
internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e
missioni, nonche' quelle corrisposte dalla Santa Sede,
dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti
centrali della Chiesa cattolica, non superiore a lire
5.500.000, al lordo degli oneri deducibili.
4. Le deduzioni di cui ai commi 1 e 2 sono rapportate a
mese e competono dal mese in cui si sono verificate a
quello in cui sono cessate le condizioni richieste.
4-bis. Dal reddito complessivo si deducono, fino ad un
massimo di 1.820 euro, le spese documentate sostenute dal
contribuente per gli addetti alla propria assistenza
personale nei casi di non autosufficienza nel compimento
degli atti della vita quotidiana. Le medesime spese sono
deducibili anche se sono state sostenute nell'interesse
delle persone indicate nell'art. 433 del codice civile.
4-ter. Le deduzioni di cui ai commi 1, 2 e 4-bis
spettano per la parte corrispondente al rapporto tra
l'ammontare di 78.000 euro, aumentato delle medesime
deduzioni e degli oneri deducibili di cui all'art. 10, e
diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 78.000
euro. Se il predetto rapporto e' maggiore o uguale a 1, la
deduzione compete per intero; se lo stesso e' zero o minore
di zero, la deduzione non compete; negli altri casi, ai
fini del predetto rapporto, si computano le prime quattro
cifre decimali.».
Nota al comma 1327:
- Si riporta il testo dell'art. 21 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per
favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei
conti pubblici), cosi come modificato dalla presente legge:
«Art. 21 (Assegno per ogni secondo figlio e incremento
del Fondo nazionale per le politiche sociali). - 1. Per
ogni figlio nato dal 1° dicembre 2003 e fino al 31 dicembre
2004, secondo od ulteriore per ordine di nascita, e,
comunque, per ogni figlio adottato nel medesimo periodo,
alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie, e'
concesso un assegno pari ad euro 1.000.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, e' istituita,
nell'ambito dell'INPS, una speciale gestione con una
dotazione finanziaria complessiva di 308 milioni di euro.
3. L'assegno e' concesso dai comuni. I comuni
provvedono ad informare gli interessati invitandoli a
certificare il possesso dei requisiti all'atto
dell'iscrizione all'anagrafe dei nuovi nati.
4. L'assegno, ferma restando la titolarita' in capo ai
comuni, e' erogato dall'I.N.P.S. sulla base dei dati
forniti dai comuni medesimi, secondo modalita' da definire
nell'ambito dei decreti di cui al comma 5.
5. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono emanate le necessarie disposizioni per l'attuazione
del presente articolo.
6. Per il finanziamento delle politiche in favore delle
famiglie il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui
all'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni, e' incrementato di 232
milioni di euro per l'anno 2004.
6-bis. (abrogato).
6-ter. Gli imprenditori artigiani iscritti nei relativi
albi provinciali possono avvalersi, in deroga alla
normativa previdenziale vigente, di collaborazioni
occasionali di parenti entro il terzo grado, aventi anche
il titolo di studente, per un periodo complessivo nel corso
dell'anno non superiore a novanta giorni. Le collaborazioni
suddette devono avere carattere di aiuto, a titolo di
obbligazione morale e percio' senza corresponsione di
compensi ed essere prestate nel caso di temporanea
impossibilita' dell'imprenditore artigiano all'espletamento
della propria attivita' lavorativa. E' fatto, comunque,
obbligo dell'iscrizione all'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali.
7. Per le finalita' del presente articolo e'
autorizzata la spesa di 287 milioni di euro per l'anno 2003
e di 253 milioni di euro per l'anno 2004. Al relativo onere
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello Stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.».
Nota al comma 1328:
- Si riporta il testo del comma 11 dell'art. 2 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2004):
«11. E' istituita l'addizionale comunale sui diritti
d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili. L'addizionale e'
pari a 2,50 euro per passeggero imbarcato ed e' versata
all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva
riassegnazione quanto a 30 milioni di euro, in un apposito
fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti destinato a compensare ENAV Spa, secondo
modalita' regolate dal contratto di servizio di cui
all'art. 9 della legge 21 dicembre 1996, n. 665, per i
costi sostenuti da ENAV Spa per garantire la sicurezza ai
propri impianti e per garantire la sicurezza operativa e,
quanto alla residua quota, in un apposito fondo istituito
presso il Ministero dell'interno e ripartito sulla base del
rispettivo traffico aeroportuale secondo i seguenti
criteri:
a) il 40 per cento del totale a favore dei comuni del
sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la
media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie
del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale
sul totale del sedime; percentuale della superficie totale
del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati;
b) al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela
dell'incolumita' delle persone e delle strutture, il 60 per
cento del totale per il finanziamento di misure volte alla
prevenzione e al contrasto della criminalita' e al
potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali
e nelle principali stazioni ferroviarie.».
Nota al comma 1333:
- Si riporta il testo del comma 52 dell'art. 145 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001):
«52. Il programma speciale di reindustrializzazione di
cui all'art. 5 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989,
n. 181, e' integrato con la previsione dello sviluppo di un
polo di ricerca e di attivita' industriali ad alta
tecnologia nel territorio del comune di Genova anche in
relazione all'attuazione dell'art. 4 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Per finanziare gli
interventi previsti da tale integrazione e' autorizzata la
spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2001,
2002 e 2003. Le risorse di cui al presente comma non
possono essere utilizzate per altre finalita' fino al
31 dicembre 2006.».
Nota ai commi 1334 - 1335 - 1336 - 1337 - 1338:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143 (Disposizioni in materia
di commercio con l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4,
lettera c), e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59), cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Funzioni). - 1. La societa' e' autorizzata a
rilasciare garanzie, nonche' ad assumere in assicurazione i
rischi di carattere politico, catastrofico, economico,
commerciale e di cambio ai quali sono esposti, direttamente
o indirettamente secondo quanto stabilito ai sensi del
comma 3, gli operatori nazionali e le loro controllate e
collegate estere nella loro attivita' con l'estero e di
internazionalizzazione dell'economia italiana; la societa'
e' altresi' autorizzata a rilasciare, a condizioni di
mercato, garanzie e coperture assicurative per imprese
estere relativamente ad operazioni che siano di rilievo
strategico per l'economia italiana sotto i profili
dell'internazionalizzazione, della sicurezza economica e
dell'attivazione di processi produttivi e occupazionali in
Italia. Le garanzie e le assicurazioni possono essere
rilasciate anche a banche nazionali, nonche' a banche
estere od operatori finanziari italiani od esteri quando
rispettino adeguati principi di organizzazione, vigilanza,
patrimonializzazione ed operativita', per crediti concessi
sotto ogni forma e destinati al finanziamento delle
suddette attivita', nonche' quelle connesse o strumentali.
2. La societa' puo' concludere accordi di
riassicurazione e di coassicurazione con enti o imprese
italiani, autorizzati, nonche' con enti od imprese esteri
ed organismi internazionali; la societa' puo' altresi'
stipulare altri contratti di copertura del rischio
assicurativo, a condizioni di mercato con primari operatori
del settore.
3. Le operazioni e le categorie di rischi assicurabili
sono definite con delibera del Comitato interministeriale
per la programmazione economica, su proposta del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
di concerto con il Ministero del commercio con l'estero,
tenendo anche conto degli accordi internazionali, nonche'
della normativa e degli indirizzi dell'Unione europea in
materia di privatizzazione dei rischi di mercato e di
armonizzazione dei sistemi comunitari di assicurazione dei
crediti all'esportazione gestiti con il sostegno dello
Stato.».
Note al comma 1339:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge
27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni
(Istituzione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di
Stato):
«Art. 2 (Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato).
- 1. E' istituito presso la Banca d'Italia un conto
denominato «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato»,
di seguito denominato «Fondo». Esso ha lo scopo di ridurre,
secondo le modalita' previste dalla presente legge, la
consistenza dei titoli di Stato in circolazione.
2. L'amministrazione del Fondo di cui al comma 1 e'
attribuita al Ministro del tesoro, coadiuvato da un
Comitato consultivo composto:
a) dal Direttore generale del tesoro, che lo
presiede;
b) dal Ragioniere generale dello Stato;
c) dal Direttore generale delle entrate del Ministero
delle finanze;
d) dal Direttore generale del territorio del
Ministero delle finanze.
3. Il Ministro del tesoro presenta annualmente al
Parlamento, in allegato al conto consuntivo, una relazione
sull'amministrazione del Fondo.»
- Si riporta il testo del terzo comma dell'art. 2445
del codice civile:
«La deliberazione puo' essere eseguita soltanto dopo
novanta giorni dal giorno dell'iscrizione nel registro
delle imprese, purche' entro questo termine nessun
creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto
opposizione.».
Note al comma 1340:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 9 del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80
(Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per
lo sviluppo economico, sociale e territoriale):
«3. Per fruire del contributo, l'impresa concentrataria
inoltra, a decorrere dalla data di ultimazione del processo
di concentrazione, un'apposita istanza in via telematica al
Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, che
ne rilascia, in via telematica, certificazione della data
di avvenuta presentazione. L'Agenzia delle entrate esamina
le istanze secondo l'ordine cronologico di presentazione, e
comunica, in via telematica, entro trenta giorni dalla
presentazione dell'istanza, il riconoscimento del
contributo ovvero il diniego del contributo stesso per
carenza dei presupposti desumibili dall'istanza ovvero per
l'esaurimento dei fondi stanziati, pari a 34 milioni di
euro per l'anno 2005, 110 milioni di euro per l'anno 2006 e
57 milioni di euro per l'anno 2007.».
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 2 del
decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156
(Disposizioni urgenti in materia di entrate):
«4. Per fruire del contributo, l'impresa concentrataria
inoltra un'apposita istanza in via telematica al Centro
operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, che ne
rilascia, in via telematica e con procedura automatizzata,
certificazione della data di avvenuta presentazione.
L'Agenzia delle entrate esamina le istanze secondo l'ordine
cronologico di presentazione, fino ad esaurimento dei fondi
stanziati, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2005, 242
milioni di euro per l'anno 2006 e 122 milioni di euro per
l'anno 2007, e comunica, in via telematica, entro trenta
giorni dalla presentazione dell'istanza, il diniego del
contributo per carenza dei presupposti desumibili
dall'istanza, ovvero per l'esaurimento dei fondi
stanziati.».
Nota al comma 1343:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 della
legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti), cosi'
come modificato dalla presente legge:
«2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive
in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui
e' stata realizzata la condotta produttiva di danno,
ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla
data della sua scoperta.».
Nota al comma 1344:
- Si riporta il testo del comma 27 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006), cosi' come modificato dalla
presente legge:
«27. Nello stato di previsione del Ministero
dell'interno e' istituito un Fondo da ripartire per le
esigenze correnti connesse all'acquisizione di beni e
servizi dell'amministrazione, con una dotazione, per l'anno
2006, di 100 milioni di euro, di 30 milioni di euro per
l'anno 2007 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni
2008 e 2009. Con decreti del Ministro dell'interno, da
comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero
dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale
del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni
parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla
ripartizione del Fondo tra le unita' previsionali di base
interessate del medesimo stato di previsione.».
Note al comma 1346:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.».
- Si riporta il testo dell'art. 27 della legge 7 agosto
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi):
«Art. 27 (Commissione per l'accesso ai documenti
amministrativi). - 1. E' istituita presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri la Commissione per l'accesso ai
documenti amministrativi.
2. La Commissione e' nominata con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio
dei Ministri. Essa e' presieduta dal sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed e'
composta da dodici membri, dei quali due senatori e due
deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere,
quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile
1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi di
autogoverno, due fra i professori di ruolo in materie
giuridiche e uno fra i dirigenti dello Stato e degli altri
enti pubblici. E' membro di diritto della Commissione il
capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei
Ministri che costituisce il supporto organizzativo per il
funzionamento della Commissione. La Commissione puo'
avvalersi di un numero di esperti non superiore a cinque
unita', nominati ai sensi dell'art. 29 della legge
23 agosto 1988, n. 400.
3. La Commissione e' rinnovata ogni tre anni. Per i
membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di
scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso
del triennio.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, a decorrere dall'anno 2004, sono determinati i
compensi dei componenti e degli esperti di cui al comma 2,
nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5. La Commissione adotta le determinazioni previste
dall'art. 25, comma 4; vigila affinche' sia attuato il
principio di piena conoscibilita' dell'attivita' della
pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati
dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla
trasparenza dell'attivita' della pubblica amministrazione,
che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei
Ministri; propone al Governo modifiche dei testi
legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la
piu' ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'art.
22.
6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare
alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le
informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione
di quelli coperti da segreto di Stato.
7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di
cui al comma 1 dell'art. 18, le misure ivi previste sono
adottate dalla Commissione di cui al presente articolo.».
Nota al comma 1347:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 10 del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica):
«5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
Note al comma 1349:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 3 del
decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4
(Interventi straordinari per il riordino e il risanamento
economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino), cosi'
come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Provvedimenti urgenti per il risanamento
dell'Ordine Mauriziano). - 1. Dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e per un periodo di trentasei
mesi:
a) non possono essere intraprese o proseguite azioni
esecutive nei confronti della Fondazione per debiti
dell'Ente, insoluti alla data predetta;
b) le procedure esecutive pendenti, per le quali sono
scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte
dell'Ordine Mauriziano, ovvero la stessa opposizione,
benche' proposta, sia stata rigettata, sono dichiarate
estinte dal giudice; gli importi dei relativi debiti sono
inseriti nella massa passiva di cui alla lettera e), a
titolo di capitale, accessori e spese;
c) i pignoramenti eventualmente gia' eseguiti non
hanno efficacia e non vincolano la Fondazione ed il
tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini
della Fondazione e le finalita' di legge;
d) i debiti insoluti alla data di entrata in vigore
del presente decreto non producono interessi, ne' sono
soggetti a rivalutazione monetaria;
e) il legale rappresentante della Fondazione assume
le funzioni di Commissario straordinario e provvede al
ripiano dell'indebitamento pregresso con i mezzi consentiti
dalla legge. A tale fine provvede all'accertamento della
massa passiva risultante dai debiti insoluti per capitale,
interessi e spese ed istituisce apposita gestione separata,
nella quale confluiscono i debiti e i crediti maturati fino
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Nell'ambito di tale gestione separata e', altresi', formata
la massa attiva con l'impiego anche del ricavato
dall'alienazione dei cespiti appartenenti al patrimonio
disponibile della Fondazione, delle sovvenzioni
straordinarie e delle altre eventuali entrate non vincolate
per legge o per destinazione, per il pagamento anche
parziale dei debiti, mediante periodici stati di
ripartizione, secondo i privilegi e le graduazioni previsti
dalla legge;
f) avverso il provvedimento del legale rappresentante
della Fondazione che prevede l'esclusione, totale o
parziale, di un credito dalla massa passiva, i creditori
esclusi possono proporre ricorso, entro il termine di
trenta giorni dalla notifica, al Ministro dell'interno, che
si pronuncera' entro sessanta giorni dal ricevimento
decidendo allo stato degli atti;
g) il legale rappresentante della Fondazione e'
autorizzato a definire transattivamente, con propria
determinazione, le pretese dei creditori, in misura non
superiore al 70 per cento di ciascun debito complessivo,
con rinuncia ad ogni altra pretesa e con la liquidazione
obbligatoria entro trenta giorni dalla conoscenza
dell'accettazione della transazione.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 del gia'
citato decreto-legge n. 277 del 2004:
«Art. 1 (Ente Ordine Mauriziano di Torino). - 1. L'Ente
Ordine Mauriziano di Torino, ente ospedaliero di seguito
denominato «Ente» e' costituito dai presidi ospedalieri
Umberto I di Torino e Istituto per la ricerca e la cura del
cancro (IRCC) di Candiolo (Torino).»
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2 del gia'
citato decreto-legge n. 277 del 2004:
«Art. 2 (Costituzione della Fondazione Ordine
Mauriziano). - 1. E' costituita la Fondazione Ordine
Mauriziano con sede in Torino, di seguito denominata:
«Fondazione.».
Nota al comma 1350:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 2 del gia'
citato decreto-legge n. 277 del 2004:
«2. Il patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ente,
con esclusione dei presidi ospedalieri di cui all'art. 1,
comma 1, e' trasferito alla Fondazione di cui al comma 1,
sulla cui gestione vigila un comitato costituito da cinque
membri di cui: uno nominato dal Presidente del Consiglio
dei Ministri, con funzioni di presidente del comitato; uno
nominato dal Ministro dell'interno; uno nominato dal
Ministro per i beni e le attivita' culturali; uno nominato
dalla regione Piemonte; uno nominato dall'Ordinario
diocesano di Torino. Gli eventuali oneri per il
funzionamento di detto comitato sono a carico della
gestione dell'Ente Ordine Mauriziano. Il comitato presenta
una relazione annuale al Presidente del Consiglio dei
Ministri che provvede alla trasmissione alle competenti
commissioni parlamentari.».
Nota al comma 1351:
- Si riporta il testo dell'art. 117 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle
assicurazioni private pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
13 ottobre 2005, n. 239, S.O.), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 117 (Separazione patrimoniale). - 1. I premi
pagati all'intermediario e le somme destinate ai
risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese di
assicurazione, se regolati per il tramite
dell'intermediario, sono versati in un conto separato, del
quale puo' essere titolare anche l'intermediario
espressamente in tale qualita', e che costituiscono un
patrimonio autonomo rispetto a quello dell'intermediario
medesimo.
2. Sul conto separato non sono ammesse azioni,
sequestri o pignoramenti da parte di creditori diversi
dagli assicurati e dalle imprese di assicurazione. Sono
ammesse le azioni da parte dei loro creditori ma nei limiti
della somma rispettivamente spettante al singolo assicurato
o alla singola impresa di assicurazione.
3. Sul conto separato non operano le compensazioni
legale e giudiziale e non puo' essere pattuita la
compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal
depositario nei confronti dell'intermediario.
3-bis. Sono esenti dagli obblighi previsti dal comma 1
gli intermediari di cui all'art. 109, comma 2,
lettere a), b) e d), che possano documentare in modo
permanente con fideiussione bancaria una capacita'
finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un
minimo di euro 15.000.».
Nota al comma 1352:
- La legge della regione Piemonte 16 giugno 2006, n. 21
reca «Interventi per lo sviluppo economico post-olimpico»
ed e' pubblicata nel B.U. Piemonte 22 giugno 2006, n. 25.
Nota al comma 1353:
- Si riporta il testo dell'art. 11-bis della legge
5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio)
introdotto dall'art. 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362:
«Art. 11-bis. (Fondi speciali). - 1. La legge
finanziaria in apposita norma prevede gli importi dei fondi
speciali destinati alla copertura finanziaria di
provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati
nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio
pluriennale ed in particolare di quelli correlati al
perseguimento degli obiettivi del documento di
programmazione finanziaria deliberato dal Parlamento. In
tabelle allegate alla legge finanziaria sono indicate,
distintamente per la parte corrente e per la parte in conto
capitale, le somme destinate alla copertura dei predetti
provvedimenti legislativi ripartiti per Ministeri e per
programmi. Nella relazione illustrativa del disegno di
legge finanziaria, con apposite note, sono indicati i
singoli provvedimenti legislativi che motivano lo
stanziamento proposto per ciascun Ministero e per i singoli
programmi. I fondi speciali di cui al presente comma sono
iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro
in appositi capitoli la cui riduzione, ai fini della
integrazione per competenza e cassa di capitoli esistenti o
di nuovi capitoli, puo' avvenire solo dopo la pubblicazione
dei provvedimenti legislativi che li utilizzano.
2. Gli importi previsti nei fondi di cui al comma 1
rappresentano il saldo fra accantonamenti di segno positivo
per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e
accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o
incremento di entrate. Gli accantonamenti di segno negativo
sono collegati mediante apposizione della medesima lettera
alfabetica, ad uno o piu' accantonamenti di segno positivo
o parte di essi, la cui utilizzazione resta subordinata
all'entrata in vigore del provvedimento legislativo
relativo al corrispondente accantonamento di segno negativo
e comunque nei limiti della minore spesa o delle maggiori
entrate da essi previsti per ciascuno degli anni
considerati. A seguito dell'approvazione dei provvedimenti
legislativi relativi ad accantonamenti negativi, con
decreto del Ministro del tesoro, gli importi derivanti da
riduzioni di spesa o incrementi di entrata sono portati
rispettivamente in diminuzione ai pertinenti capitoli di
spesa ovvero in aumento dell'entrata del bilancio e
correlativamente assegnati in aumento alle dotazioni dei
fondi di cui al comma 1.
3. Gli accantonamenti di segno negativo possono essere
previsti solo nel caso in cui i corrispondenti progetti di
legge siano stati presentati alle Camere.
4. Le quote dei fondi di cui al presente articolo non
possono essere utilizzate per destinazioni diverse da
quelle previste nelle relative tabelle per la copertura
finanziaria di provvedimenti adottati ai sensi dell'art.
77, secondo comma, della Costituzione, salvo che essi
riguardino spese di primo intervento per fronteggiare
calamita' naturali o improrogabili esigenze connesse alla
tutela della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza
economico-finanziaria.
5. Le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se
non corrispondono a progetti di legge gia' approvati da un
ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale non
utilizzate entro l'anno cui si riferiscono costituiscono
economie di bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad
obblighi internazionali ovvero ad obbligazioni risultanti
dai contratti o dai provvedimenti di cui al comma 3,
lettera h), dell'art. 11, la copertura finanziaria prevista
per il primo anno resta valida anche dopo il termine di
scadenza dell'esercizio a cui si riferisce purche' il
provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno
ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno
successivo. Le economie di spesa da utilizzare a tal fine
nell'esercizio successivo formano oggetto di appositi
elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro del
tesoro entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono allegati
al conto consuntivo del Ministero del tesoro. In tal caso,
le nuove o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei
relativi provvedimenti legislativi sono comunque iscritte
nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in
vigore i provvedimenti stessi e sono portate in aumento dei
limiti dei saldi previsti dal comma 3, lettera b),
dell'art. 11.».
Nota al comma 1355:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 11 della
gia' citata legge n. 468 del 1978:
«3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
competenza, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni
contabili pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e
degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla
determinazione del quantum della prestazione, afferenti
imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in
vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui
essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte
conseguenti all'andamento dell'inflazione;
c) la determinazione, in apposita tabella, per le
leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle
quote destinate a gravare su ciascuno degli anni
considerati;
d) la determinazione, in apposita tabella, della
quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui
quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
e) la determinazione, in apposita tabella, delle
riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella,
per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per
le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno
stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
tra le spese in conto capitale;
g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art.
11-bis e le corrispondenti tabelle;
h) l'importo complessivo massimo destinato, in
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al
rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma
dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle
modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente da pubbliche amministrazioni non
compreso nel regime contrattuale;
i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate
alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o
riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si
caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento
dei saldi di cui alla lettera a);
i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o
riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato
direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con
esclusione di interventi di carattere localistico o
microsettoriale;
i-quater) norme recanti misure correttive degli
effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11-ter,
comma 7.».
Nota al comma 1356:
- Per la lettera e), comma 3 dell'art. 11 della legge
5 agosto 1978, n. 468, si veda la nota al comma 1355.
Nota al comma 1359:
- Per la lettera i-quater), comma 3 dell'art. 11 della
gia' citata legge n. 468 del 1978, si veda la nota al
comma 1355.
Nota al comma 1360:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 46 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002):
«4. In apposito allegato al disegno di legge
finanziaria sono analiticamente indicati le autorizzazioni
di spesa e gli stanziamenti che confluiscono in ciascuno
dei fondi di cui al presente articolo.».
Nota al comma 1361:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 11 della
gia' citata legge n. 468 del 1978:
«5. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della
Costituzione, la legge finanziaria puo' disporre, per
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale,
nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e
nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art.
11-bis, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti
delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie
e contributive e delle riduzioni permanenti di
autorizzazioni di spesa corrente.».



 
... continua dal documento precedente ...




Nota al comma 1216:
- Si riporta il testo del paragrafo 2 dell'art. 228 del
Trattato 25 marzo 1957 istitutivo della Comunita' europea:
«2. Se ritiene che lo Stato membro in questione non
abbia preso detti provvedimenti, la Commissione, dopo aver
dato a tale Stato la possibilita' di presentare le sue
osservazioni, formula un parere motivato che precisa i
punti sui quali lo Stato membro in questione non si e'
conformato alla sentenza della Corte di giustizia.».
Nota al comma 1217:
- La legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed
esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali firmata a
Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla
Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952), e'
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 settembre
1955, n. 221.
Nota al comma 1218:
- La legge 20 ottobre 1984, n. 720 (Istituzione del
sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici),
e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 ottobre
1984, n. 298.
Nota al comma 1221:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
Note al comma 1223:
- Si riporta il testo dell'art. 87 del Trattato
25 marzo 1957 che istituisce la Comunita' europea:
«Art. 87 (ex art. 92). - 1. Salvo deroghe contemplate
dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato
comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati
membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante
risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo
talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di
falsare la concorrenza.
2. Sono compatibili con il mercato comune:
a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli
consumatori, a condizione che siano accordati senza
discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati
dalle calamita' naturali oppure da altri eventi
eccezionali;
c) gli aiuti concessi all'economia di determinate
regioni della Repubblica federale di Germania che risentono
della divisione della Germania, nella misura in cui sono
necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da
tale divisione.
3. Possono considerarsi compatibili con il mercato
comune:
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo
economico delle regioni ove il tenore di vita sia
anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di
sottoccupazione;
b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione
di un importante progetto di comune interesse europeo
oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia
di uno Stato membro;
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di
talune attivita' o di talune regioni economiche, sempre che
non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria
al comune interesse;
d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la
conservazione del patrimonio, quando non alterino le
condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunita'
in misura contraria all'interesse comune;
e) le altre categorie di aiuti, determinate con
decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza
qualificata su proposta della Commissione.».
- Si riporta il testo dell'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa - Testo A):
«Art. 47 (R) (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'art. 38. (R).
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza. (R).
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. (R).
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva. (R)».
Note al comma 1224:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 3 della
legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione
in caso di violazione del termine ragionevole del processo
e modifica dell'art. 375 del codice di procedura civile),
cosi' come modificato dalla presente legge:
«3. Il ricorso e' proposto nei confronti del Ministro
della giustizia quando si tratta di procedimenti del
giudice ordinario, al Ministro della difesa quando si
tratta di procedimenti del giudice militare. Negli altri
casi e' proposto nei confronti del Ministro dell'economia e
delle finanze.».
Nota al comma 1226:
- Si riporta il testo degli articoli 4 e 6 del decreto
del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357
(Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE
relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali, nonche' della flora e della fauna
selvatiche):
«Art. 4 (Misure di conservazione). - 1. Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano assicurano per i
proposti siti di importanza comunitaria opportune misure
per evitare il degrado degli habitat naturali e degli
habitat di specie, nonche' la perturbazione delle specie
per cui le zone sono state designate, nella misura in cui
tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative
per quanto riguarda gli obiettivi del presente regolamento.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sulla base di linee guida per la gestione delle
aree della rete «Natura 2000», da adottarsi con decreto del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, adottano per le zone speciali di conservazione,
entro sei mesi dalla loro designazione, le misure di
conservazione necessarie che implicano all'occorrenza
appropriati piani di gestione specifici od integrati ad
altri piani di sviluppo e le opportune misure
regolamentari, amministrative o contrattuali che siano
conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat
naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui
all'allegato B presenti nei siti.
2-bis. Le misure di cui al comma 1 rimangono in vigore
nelle zone speciali di conservazione fino all'adozione
delle misure previste al comma 2.
3. Qualora le zone speciali di conservazione ricadano
all'interno di aree naturali protette, si applicano le
misure di conservazione per queste previste dalla normativa
vigente. Per la porzione ricadente all'esterno del
perimetro dell'area naturale protetta la regione o la
provincia autonoma adotta, sentiti anche gli enti locali
interessati e il soggetto gestore dell'area protetta, le
opportune misure di conservazione e le norme di gestione.».
«Art. 6 (Zone di protezione speciale). - 1. La rete
«Natura 2000» comprende le Zone di protezione speciale
previste dalla direttiva 79/409/CEE e dall'art. 1, comma 5,
della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
2. Gli obblighi derivanti dagli articoli 4 e 5 si
applicano anche alle zone di protezione speciale di cui al
comma 1.».
Nota al comma 1227:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.»
Nota al comma 1228:
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137), e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.
Nota al comma 1229:
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 12 del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti
nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico,
sociale e territoriale):
«7. Con decreto emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con il Ministro degli affari
esteri, con il Ministro per gli italiani nel mondo e con il
Ministro per gli affari regionali, se nominati, sentite le
organizzazioni sindacali di categoria maggiormente
rappresentative, acquisita l'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede
all'organizzazione e alla disciplina dell'Agenzia, con
riguardo anche all'istituzione di un apposito comitato
tecnico-consultivo e dell'Osservatorio nazionale del
turismo e alla partecipazione negli organi dell'agenzia di
rappresentanti delle regioni, dello Stato, delle
associazioni di categoria e delle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, anche in deroga a
quanto stabilito dall'art. 13, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419. Tra i compiti
dell'Agenzia sono in particolare previsti lo sviluppo e la
cura del turismo culturale e del turismo congressuale, in
raccordo con le iniziative di valorizzazione del patrimonio
culturale.».
Note al comma 1230:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Si riporta il testo dell'art. 23 del decreto-legge
24 dicembre 2003, n. 355 (Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative):
«Art. 23 (Finanziamento del rinnovo contrattuale per il
settore del trasporto pubblico locale, proroga di termine
in materia di servizi di trasporto pubblico regionale e
locale e differimento del nuovo regime di ricorsi in
materia di invalidita' civile). - 1. Al fine di assicurare
il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del
trasporto pubblico locale e' autorizzata la spesa di euro
337.500.000 per l'anno 2004 e di euro 214.300.000 annui a
decorrere dall'anno 2005; i trasferimenti erariali
conseguenti sono effettuati con le procedure e le modalita'
stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. L'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 42,
comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e' differita al 31 dicembre 2004. A tal fine
e' autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno
2004.
3. All'onere complessivo, pari a euro 339.500.000 per
l'anno 2004 e a euro 214.300.000 annui a decorrere
dall'anno 2005 derivante dal presente articolo, si provvede
con le maggiori entrate per accisa conseguenti all'aumento
a euro 558,64 per mille litri dell'aliquota di accisa sulla
benzina e sulla benzina senza piombo di cui all'allegato I
del testo unico delle disposizioni legislative concernenti
le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni.
3-bis. Il termine del 31 dicembre 2003, previsto
dall'art. 18, comma 3-bis, del decreto legislativo
19 novembre 1997, n. 422, per l'affidamento dello
svolgimento dei servizi di trasporto automobilistici e'
prorogato al 31 dicembre 2005. Il Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente alla
ricognizione e alla individuazione delle risorse al fine di
emanare provvedimenti per contribuire al risanamento e allo
sviluppo del trasporto pubblico locale, al potenziamento
del trasporto rapido di massa nonche' al corretto
svolgimento delle procedure di affidamento dei servizi.».
Nota al comma 1231:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 1 del
decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16 (Interventi urgenti
per la tutela dell'ambiente e per la viabilita' e per la
sicurezza pubblica), cosi' come modificato dalla presente
legge:
«3. Le risorse di cui al comma 2 sono assegnate alle
regioni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Le risorse sono attribuite con riferimento alla consistenza
del personale in servizio alla data del 30 novembre 2004
presso le aziende di trasporto pubblico locale e presso le
aziende ferroviarie, limitatamente a quelle che applicano
il contratto autoferrotranviari di cui all'art. 23 del
decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47. Le
spese sostenute dagli enti territoriali per la
corresponsione alle aziende degli importi assegnati sono
escluse dal patto di stabilita' interno.».
Nota al comma 1232:
- Si riporta il testo delle lettere a), b) e c) del
comma 74 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), cosi'
come modificato dalla presente legge:
«74. A decorrere dall'esercizio 2007 le dotazioni di
cui al comma 73 sono rideterminate applicando alla media
delle somme incassate nell'ultimo triennio consuntivato,
rilevata dal rendiconto generale delle amministrazioni
dello Stato, relativamente alle unita' previsionali di base
dello stato di previsione dell'entrata, indicate
nell'elenco 4 allegato alla presente legge, le seguenti
percentuali e comunque con una dotazione non superiore a
quella dell'anno precedente incrementata del 5 per cento:
a) Agenzia delle entrate 0,7201 per cento;
b) Agenzia del territorio 0,1592 per cento;
c) Agenzia delle dogane 0,1668 per cento.».
Nota al comma 1233:
- Si riporta il testo del comma 69 dell'art. 2 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2004): cosi' come modificato dalla
presente legge:
«69. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 47,
secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222,
relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per
mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF), e' ridotta di 35 milioni di euro per l'anno 2007 e
di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009».
Note al comma 1234:
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della
disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale):
«Art. 10 (Organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale). - 1. Sono organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le
fondazioni, le societa' cooperative e gli altri enti di
carattere privato, con o senza personalita' giuridica, i
cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma
dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o
registrata, prevedono espressamente:
a) lo svolgimento di attivita' in uno o piu' dei
seguenti settori:
1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
2) assistenza sanitaria;
3) beneficenza;
4) istruzione;
5) formazione;
6) sport dilettantistico;
7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose
d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno
1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409;
8) tutela e valorizzazione della natura e
dell'ambiente, con esclusione dell'attivita', esercitata
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,
speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
9) promozione della cultura e dell'arte;
10) tutela dei diritti civili;
11) ricerca scientifica di particolare interesse
sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse
affidata ad universita', enti di ricerca ed altre
fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e
secondo modalita' da definire con apposito regolamento
governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400;
b) l'esclusivo perseguimento di finalita' di
solidarieta' sociale;
c) il divieto di svolgere attivita' diverse da quelle
menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse
direttamente connesse;
d) il divieto di distribuire, anche in modo
indiretto, utili e avanzi di gestione nonche' fondi,
riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a
meno che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte per legge o siano effettuate a favore di altre
ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte
della medesima ed unitaria struttura;
e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di
gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali
e di quelle ad esse direttamente connesse;
f) l'obbligo di devolvere il patrimonio
dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per
qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale o a fini di pubblica utilita', sentito
l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge;
g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto
annuale;
h) disciplina uniforme del rapporto associativo e
delle modalita' associative volte a garantire
l'effettivita' del rapporto medesimo, escludendo
espressamente la temporaneita' della partecipazione alla
vita associativa e prevedendo per gli associati o
partecipanti maggiori d'eta' il diritto di voto per
l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei
regolamenti e per la nomina degli organi direttivi
dell'associazione;
i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia
segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della
locuzione «organizzazione non lucrativa di utilita'
sociale» o dell'acronimo «ONLUS».
2. Si intende che vengono perseguite finalita' di
solidarieta' sociale quando le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi relative alle attivita' statutarie
nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione,
della formazione, dello sport dilettantistico, della
promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei
diritti civili non sono rese nei confronti di soci,
associati o partecipanti, nonche' degli altri soggetti
indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad
arrecare benefici a:
a) persone svantaggiate in ragione di condizioni
fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
b) componenti collettivita' estere, limitatamente
agli aiuti umanitari.
3. Le finalita' di solidarieta' sociale s'intendono
realizzate anche quando tra i beneficiari delle attivita'
statutarie dell'organizzazione vi siano i propri soci,
associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla
lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nelle
condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del
comma 2.
4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e
3, si considerano comunque inerenti a finalita' di
solidarieta' sociale le attivita' statutarie istituzionali
svolte nei settori della assistenza sociale e
sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione
e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico
di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le
biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, della tutela e
valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione
dell'attivita', esercitata abitualmente, di raccolta e
riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di
cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, della ricerca scientifica di particolare interesse
sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse
affidate ad universita', enti di ricerca ed altre
fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e
secondo modalita' da definire con apposito regolamento
governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, nonche' le attivita' di promozione
della cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti
apporti economici da parte dell'amministrazione centrale
dello Stato.
5. Si considerano direttamente connesse a quelle
istituzionali le attivita' statutarie di assistenza
sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico,
promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti
civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del
comma 1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni
previste ai commi 2 e 3, nonche' le attivita' accessorie
per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto
integrative delle stesse. L'esercizio delle attivita'
connesse e' consentito a condizione che, in ciascun
esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati
alla lettera a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti
rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi
non superino il 66 per cento delle spese complessive
dell'organizzazione.
6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta
di utili o di avanzi di gestione:
a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a
soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti
gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a
qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano
parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a
favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo
grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonche'
alle societa' da questi direttamente o indirettamente
controllate o collegate, effettuate a condizioni piu'
favorevoli in ragione della loro qualita'. Sono fatti
salvi, nel caso delle attivita' svolte nei settori di cui
ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi
accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti
che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari,
aventi significato puramente onorifico e valore economico
modico;
b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi
che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al
loro valore normale;
c) la corresponsione ai componenti gli organi
amministrativi e di controllo di emolumenti individuali
annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto
del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e
dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla
legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e
integrazioni, per il presidente del collegio sindacale
delle societa' per azioni;
d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche
e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi
passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie,
superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di
salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a
quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le
medesime qualifiche.
7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1
non si applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle
lettere h) ed i) del medesimo comma 1 non si applicano agli
enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali
lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.
8. Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto
della loro struttura e delle loro finalita', gli organismi
di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266,
iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni
non governative riconosciute idonee ai sensi della legge
26 febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui
alla legge 8 novembre 1991, n. 381, nonche' i consorzi di
cui all'art. 8 della predetta legge n. 381 del 1991 che
abbiano la base sociale formata per il cento per cento da
cooperative sociali. Sono fatte salve le previsioni di
maggior favore relative agli organismi di volontariato,
alle organizzazioni non governative e alle cooperative
sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266
del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.
9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose
con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese
e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli
enti di cui all'art. 3, comma 6, lettera e), della legge
25 agosto 1991, n. 287, le cui finalita' assistenziali
siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sono
considerati ONLUS limitatamente all'esercizio delle
attivita' elencate alla lettera a) del comma 1; fatta
eccezione per la prescrizione di cui alla lettera c) del
comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano le
disposizioni anche agevolative del presente decreto, a
condizione che per tali attivita' siano tenute
separatamente le scritture contabili previste all'art.
20-bis del decreto del Presidente delle Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'art. 25,
comma 1.
10. Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti
pubblici, le societa' commerciali diverse da quelle
cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge
30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici,
le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di
lavoro e le associazioni di categoria.».
- Si riporta il testo dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 7
della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle
associazioni di promozione sociale):
«Art. 7 (Registri). - 1. Presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari
sociali e' istituito un registro nazionale al quale possono
iscriversi, ai fini dell'applicazione della presente legge,
le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale
in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, costituite ed
operanti da almeno un anno. Alla tenuta del registro si
provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e
strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.
2. Per associazioni di promozione sociale a carattere
nazionale si intendono quelle che svolgono attivita' in
almeno cinque regioni ed in almeno venti province del
territorio nazionale.
3. L'iscrizione nel registro nazionale delle
associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di
automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi
livelli di organizzazione territoriale e dei circoli
affiliati, mantenendo a tali soggetti i benefici connessi
alla iscrizione nei registri di cui al comma 4.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano istituiscono, rispettivamente, registri su scala
regionale e provinciale, cui possono iscriversi tutte le
associazioni in possesso dei requisiti di cui all'art. 2,
che svolgono attivita', rispettivamente, in ambito
regionale o provinciale.».
Note al comma 1238:
- Si riporta il testo del comma 46 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«46. A decorrere dall'anno 2006, l'ammontare
complessivo delle riassegnazioni di entrate non potra'
superare, per ciascuna amministrazione, l'importo
complessivo delle riassegnazioni effettuate nell'anno 2005
al netto di quelle di cui al successivo periodo. La
limitazione non si applica alle riassegnazioni per le quali
l'iscrizione della spesa non ha impatto sul conto economico
consolidato delle pubbliche amministrazioni, nonche' a
quelle riguardanti l'attuazione di interventi cofinanziati
dall'Unione europea.»
Note al comma 1241:
- Il decreto-legge 5 luglio 2006, n. 224 (Disposizioni
urgenti per la partecipazione italiana alle missioni
internazionali), e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 6 luglio 2006, n. 155.
- La legge 4 agosto 2006, n. 247 (Disposizioni per la
partecipazione italiana alle missioni internazionali), e'
stato pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2006,
n. 186.
- Il decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253 (Disposizioni
concernenti l'intervento di cooperazione allo sviluppo in
Libano e il rafforzamento del contingente militare italiano
nella missione UNIFIL ridefinita dalla citata risoluzione
1701 (2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni
Unite), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
28 agosto 2006, n. 199.
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge
28 agosto 2006, n. 253 (Disposizioni concernenti
l'intervento di cooperazione allo sviluppo in Libano e il
rafforzamento del contingente militare italiano nella
missione UNIFIL ridefinita dalla citata risoluzione 1701
(2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite):
«Art. 5. (Disposizioni in materia penale). - 1. Al
personale militare che partecipa alla missione di cui
all'art. 2 si applicano il codice penale militare di pace e
l'art. 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del
decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.
2. I reati commessi dallo straniero nel territorio in
cui si svolgono gli interventi di cui all'art. 1 e la
missione di cui all'art. 2, a danno dello Stato o di
cittadini italiani partecipanti agli interventi e alla
missione stessi, sono puniti sempre a richiesta del
Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa
per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze
armate.
3. Per i reati di cui al comma 2 e per i reati
attribuiti alla giurisdizione dell'autorita' giudiziaria
ordinaria, commessi nel territorio e per il periodo in cui
si svolgono gli interventi di cui all'art. 1 e la missione
di cui all'art. 2 dal cittadino che partecipa agli
interventi o alla missione stessi, la competenza per
territorio e' attribuita al Tribunale di Roma.».
Note al comma 1242:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 della
legge 11 luglio 1998, n. 224 (Trasmissione radiofonica dei
lavori parlamentari e agevolazioni per l'editoria):
«Art. 1. - 1. Allo scopo di garantire la continuita'
del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute
parlamentari, e confermando lo strumento della convenzione
da stipulare a seguito di gara pubblica, i cui criteri
saranno definiti nel quadro dell'approvazione della riforma
generale del sistema delle comunicazioni, in via
transitoria la convenzione tra il Ministero delle
comunicazioni e il Centro di produzione S.p.a., stipulata
ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre
1994, n. 602, ed approvata con decreto del Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni del 21 novembre 1994, e'
rinnovata con decorrenza 21 novembre 1997 per un ulteriore
triennio, intendendosi rivalutato in legge 11.500.000.000
l'importo di cui al comma 4 dello stesso art. 9. I
contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compreso, per
i redattori, il contratto unico nazionale di lavoro dei
giornalisti, si applicano ai dipendenti del Centro di
produzione S.p.a. fino alla scadenza della convenzione.».
Note al comma 1243:
- Si riporta il testo del comma 341 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«341. Allo scopo di promuovere lo sviluppo della
ricerca avanzata nel campo delle biotecnologie, nell'ambito
degli accordi di cooperazione scientifica e tecnologica
stipulati con gli Stati Uniti d'America, il Presidente del
Consiglio dei Ministri e' autorizzato a costituire una
fondazione secondo le modalita' da esso stabilite con
proprio decreto. Al relativo onere si provvede mediante
riduzione della dotazione del Fondo per le aree
sottoutilizzate, di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, per gli importi di 30 milioni di euro per
l'anno 2006, 60 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008, e
180 milioni di euro per l'anno 2009, in coerenza con il
punto 5.3.6 della delibera CIPE n. 35 del 27 maggio 2005.».
Note al comma 1244:
- Si riporta il testo del comma 18 dell'art. 52 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2002):
«18. Il finanziamento annuale di cui all'art. 27,
comma 10, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n.
488, e successive modificazioni, e' incrementato, a
decorrere dal 2002, di un importo pari a 20 milioni di euro
in ragione di anno. La previsione di cui all'art. 145,
comma 19, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, si estende agli esercizi finanziari 1999 e 2000. Delle
misure di sostegno di cui al presente comma possono
beneficiare, a decorrere dall'anno 2002, anche le emittenti
radiofoniche locali legittimamente esercenti alla data di
entrata in vigore della presente legge, nella misura
complessivamente non superiore ad un decimo dell'ammontare
globale dei contributi stanziati. Per queste ultime
emittenti, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, vengono stabiliti le modalita'
e i criteri di attribuzione ed erogazione.».
- La legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2003).
- La legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2004).
- La legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2005).
- La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2006).
Note al comma 1246:
- Si riporta il testo degli articoli 3, 4, 7 e 8 della
legge 7 agosto 1990, n. 250 (Provvidenze per l'editoria e
riapertura dei termini, a favore delle imprese
radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili
di cui all'art. 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987,
n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'art. 11 della
legge stessa):
«Art. 3. - 1. Per l'anno 1990 alle imprese editrici di
quotidiani o periodici di cui al comma 6 dell'art. 9 della
legge 25 febbraio 1987, n. 67, e alle imprese radiofoniche
di cui al comma 2 dell'art. 11 della medesima legge, sono
concessi ulteriori contributi integrativi pari a quelli
risultanti dai predetti commi degli articoli 9 e 11 della
citata legge n. 67 del 1987, sempre che tutte le entrate
pubblicitarie non raggiungano il 40 per cento dei costi
complessivi dell'esercizio relativo all'anno 1990, compresi
gli ammortamenti risultanti a bilancio.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2002, i contributi di cui
al comma 8 e al comma 11 del presente articolo, il cui
ammontare non puo' comunque superare il 50 per cento dei
costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti
dal bilancio dell'impresa stessa, sono concessi,
limitatamente ad una sola testata, alle imprese editrici di
giornali quotidiani che, con esclusione di quanto previsto
dalle lettere a) e b) per le cooperative editrici
costituite ai sensi e per gli effetti dell'art. 153,
comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possiedano i
seguenti requisiti:
a) siano costituite come cooperative giornalistiche
da almeno tre anni;
b) editino la testata stessa da almeno tre anni;
c) abbiano acquisito, nell'anno di riferimento dei
contributi, entrate pubblicitarie che non superino il 30
per cento dei costi complessivi dell'impresa risultanti dal
bilancio dell'anno medesimo;
d) abbiano adottato con norma statutaria il divieto
di distribuzione degli utili nell'esercizio di riscossione
dei contributi e nei dieci esercizi successivi;
e) la testata edita abbia diffusione formalmente
certificata pari ad almeno il 25 per cento della tiratura
complessiva per le testate nazionali e ad almeno il 40 per
cento per quelle locali. Ai fini del presente articolo, si
intende per diffusione l'insieme delle vendite e degli
abbonamenti e per testata locale quella cui almeno l'80 per
cento della diffusione complessiva e' concentrata in una
sola regione;
f) [le testate nazionali che usufruiscono di
contributi di cui al presente articolo non siano poste in
vendita congiuntamente con altre testate];
g) abbiano sottoposto l'intero bilancio di esercizio
cui si riferiscono i contributi alla certificazione di una
societa' di revisione scelta tra quelle di cui all'elenco
apposito previsto dalla CONSOB;
h) [la testata edita sia posta in vendita a un prezzo
non inferiore alla media dal prezzo base degli altri
quotidiani, senza inserti e supplementi, di cui viene
accertata la tiratura, prendendo a riferimento il primo
giorno di pubblicazione dall'anno di riferimento dei
contributi].
2-bis. I contributi previsti dalla presente legge e in
misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi
complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal
bilancio dell'impresa stessa, sono concessi anche alle
imprese editrici di giornali quotidiani la cui maggioranza
del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti
morali non aventi scopo di lucro che possiedano i requisiti
di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del
presente articolo.
2-ter. I contributi previsti dalla presente legge, con
esclusione di quelli previsti dal comma 11, e in misura,
comunque, non superiore al 50 per cento dei costi
complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal
bilancio dell'impresa stessa, sono concessi alle imprese
editrici, comunque costituite, che editino giornali
quotidiani in lingua francese, ladina, slovena e tedesca
nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia
e Trentino-Alto Adige, a condizione che le imprese
beneficiarie non editino altri giornali quotidiani e
possiedano i requisiti di cui alle
lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del presente
articolo. A decorrere dal 1° gennaio 2002 i contributi di
cui ai commi 8 e 11 e in misura, comunque, non superiore al
50 per cento dei costi complessivi, compresi gli
ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa,
sono concessi ai giornali quotidiani italiani editi e
diffusi all'estero a condizione che le imprese editrici
beneficiarie possiedano i requisiti di cui alle
lettere b), c), d) e g) del comma 2 del presente articolo.
Tali imprese devono allegare alla domanda i bilanci
corredati da una relazione di certificazione da parte di
societa' abilitate secondo la normativa dello Stato in cui
ha sede l'impresa.
2-quater. Le norme previste dal presente articolo per i
quotidiani per quanto attiene ai requisiti e ai contributi
si applicano anche ai periodici editi da cooperative
giornalistiche ivi comprese quelle di cui all'art. 52 della
legge 5 agosto 1981, n. 416, con il limite di 310.000 euro
e di 207.000 euro rispettivamente per il contributo fisso e
per il contributo variabile di cui al comma 10; a tali
periodici non si applica l'aumento previsto dal comma 11.
3. A decorrere dal 1° gennaio 1991, alle imprese
editrici di periodici che risultino esercitate da
cooperative, fondazioni o enti morali, ovvero da societa'
la maggioranza del capitale sociale delle quali sia
detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali che non
abbiano scopo di lucro, sono corrisposte annualmente 0,2
euro per copia stampata fino a 30.000 copie di tiratura
media, indipendentemente dal numero delle testate. Le
imprese di cui al presente comma devono essere costituite
da almeno tre anni ovvero editare testate diffuse da almeno
cinque anni. I contributi di cui al presente comma sono
corrisposti a condizione che le imprese editrici:
a) non abbiano acquisito, nell'anno precedente
introiti pubblicitari superiori complessivamente al 40 per
cento dei costi, compresi gli ammortamenti, dell'impresa
per l'anno medesimo, risultanti dal bilancio;
b) editino periodici a contenuto prevalentemente
informativo;
c) abbiano pubblicato nei due anni antecedenti
l'entrata in vigore della presente legge e nell'anno di
riferimento dei contributi, non meno di 45 numeri ogni anno
per ciascuna testata per i plurisettimanali e settimanali,
18 per i quindicinali e 9 per i mensili.
3-bis. Qualora le societa' di cui al comma 3 siano
costituite da persone fisiche e giuridiche, ciascuna delle
quali possieda quote di capitale inferiori al 3 per cento,
e' sufficiente che la cooperativa, fondazione o ente morale
detenga la maggioranza relativa del capitale sociale.
4. La commissione di cui all'art. 54 della legge
5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'art. 11 della
legge 30 aprile 1983, n. 137, esprime parere
sull'accertamento della tiratura e sull'accertamento dei
requisiti di ammissione ai contributi disposti dal comma 3.
5. Le imprese editrici in possesso dei requisiti di cui
ai commi 2 e 3 devono trasmettere alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e
l'editoria, lo statuto della societa' che escluda
esplicitamente la distribuzione degli utili fino allo
scioglimento della societa' stessa. Le disposizioni di cui
all'art. 2 della presente legge si applicano anche alle
imprese editrici di giornali quotidiani e periodici che
gia' abbiano presentato domanda per accedere ai contributi
di cui agli articoli 9 e 10 della citata legge n. 67 del
1987. Non possono percepire i contributi di cui al comma 8
le imprese editrici che siano collegate con imprese
editrici di altri giornali quotidiani o periodici ovvero
con imprese che raccolgono pubblicita' per la testata
stessa o per altri giornali quotidiani o periodici. Non
possono percepire i suddetti contributi le imprese
editoriali collegate con altre imprese titolari di rapporti
contrattuali con l'impresa editoriale stessa, il cui
importo ecceda il 10 per cento dei costi complessivi
dell'impresa editrice, compresi gli ammortamenti, ovvero
nel caso in cui tra i soci e gli amministratori
dell'impresa editoriale figurino persone fisiche nella
medesima condizione contrattuale.
6. Ove nei dieci anni dalla riscossione dell'ultimo
contributo la societa' proceda ad operazioni di riduzione
del capitale per esuberanza, ovvero la societa' deliberi la
fusione o comunque operi il conferimento di azienda in
societa' il cui statuto non contempli l'esclusione di cui
al comma 5, la societa' dovra' versare in conto entrate al
Ministero del tesoro una somma pari ai contributi disposti,
aumentati degli interessi calcolati al tasso doppio del
tasso di riferimento di cui all'art. 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e
successive modificazioni, a partire dalla data di ogni
riscossione, e capitalizzati annualmente; ove nello stesso
periodo la societa' sia posta in liquidazione, dovra'
versare in conto entrate al Ministero del tesoro una somma
parimenti calcolata nei limiti del risultato netto della
liquidazione, prima di qualunque distribuzione od
assegnazione. Una somma parimenti calcolata dovra' essere
versata dalla societa' quando, nei dieci anni dalla
riscossione dell'ultimo contributo, dai bilanci annuali o
da altra documentazione idonea, risulti violata
l'esclusione della distribuzione degli utili.
7. I contributi di cui al comma 8 sono corrisposti a
condizione che gli introiti pubblicitari di ciascuna
impresa editoriale, acquisiti nell'anno precedente, non
superino il 40 per cento dei costi complessivi dell'impresa
risultanti dal bilancio per l'anno medesimo, compresi gli
ammortamenti. Se le entrate pubblicitarie sono comprese tra
il 35 per cento ed il 40 per cento dei costi, i contributi
di cui al comma 8, lettera b), sono ridotti del 50 per
cento.
8. I contributi alle imprese editrici di cui al comma 2
sono determinati nella seguente misura:
a) un contributo fisso annuo di importo pari al 30
per cento dei costi risultanti dal bilancio, inclusi gli
ammortamenti, e comunque non superiore a lire 2 miliardi
per ciascuna impresa;
b) contributi variabili nelle seguenti misure:
1) lire 500 milioni all'anno da 10.000 a 30.000
copie di tiratura media giornaliera e lire 300 milioni
all'anno, ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera,
dalle 30.000 alle 150.000 copie;
2) lire 200 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di
tiratura media giornaliera, oltre le 150.000 copie e fino
alle 250.000 copie;
3) lire 100 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di
tiratura media giornaliera, oltre le 250.000 copie.
9. L'ammontare totale dei contributi previsti dal
comma 8 non puo' comunque superare il 60 per cento dei
costi risultanti dal bilancio, dei costi come determinati
dal medesimo comma 8.
10. Fatta salva l'applicazione a regime della normativa
in vigore al 31 dicembre 1997 a favore delle imprese
editrici di quotidiani o periodici a quella data organi di
movimenti politici i quali organi siano in possesso dei
requisiti per l'accesso ai contributi previsti, nonche' a
favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici
pubblicati per la prima volta in data successiva al
31 dicembre 1997 e fino al 30 giugno 1998 quali organi di
partiti o movimenti ammessi al finanziamento pubblico, a
decorrere dal 1° gennaio 1998 alle imprese editrici di
quotidiani o periodici che, oltre che attraverso esplicita
menzione riportata in testata, risultino essere organi o
giornali di forze politiche che abbiano il proprio gruppo
parlamentare in una delle Camere o nel Parlamento europeo
avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento
italiano, nell'anno di riferimento dei contributi nei
limiti delle disponibilita' dello stanziamento di bilancio,
e' corrisposto:
a) un contributo fisso annuo di importo pari al 40
per cento dei costi risultanti dal bilancio, inclusi gli
ammortamenti, e comunque non superiore a lire 2 miliardi e
500 milioni per i quotidiani e lire 600 milioni per i
periodici;
b) un contributo variabile, calcolato secondo i
parametri previsti dal comma 8, per i quotidiani, ridotto
ad un sesto, un dodicesimo od un ventiquattresimo
rispettivamente per i periodici settimanali, quindicinali o
mensili; per i suddetti periodici viene comunque
corrisposto un contributo fisso di lire 400 milioni nel
caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie.
11. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate
pubblicitarie siano inferiori al 30 per cento dei costi
d'esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, sono
concessi, per ogni esercizio, ulteriori contributi
integrativi pari al 50 per cento di quanto determinato
dalle lettere a) e b) del comma 10.
11-bis. [Ai fini dell'applicazione dei commi 10 e 11,
il requisito della rappresentanza parlamentare della forza
politica, la cui impresa editrice dell'organo o giornale
aspiri alla concessione dei contributi di cui ai predetti
commi, e' soddisfatto, in assenza di specifico collegamento
elettorale, anche da una dichiarazione di appartenenza e
rappresentanza di tale forza politica da parte dei
parlamentari interessati, certificata dalla Camera di cui
sono componenti].
11-ter. A decorrere dall'anno 1991 sono abrogati gli
ultimi due periodi del comma 5. Dal medesimo anno i
contributi previsti dal comma 2 sono concessi a condizione
che non fruiscono dei contributi previsti dal predetto
comma imprese collegate con l'impresa richiedente, o
controllate da essa, o che la controllano, o che siano
controllate dalle stesse imprese, o dagli stessi soggetti
che la controllano.
12. La somma dei contributi previsti dai commi 10 e 11
non puo' comunque superare il 70 per cento dei costi, come
determinati dai medesimi commi 10 e 11.
13. I contributi di cui ai commi 10 e 11 e di cui
all'art. 4 sono concessi a condizione che le imprese non
fruiscano, ne' direttamente ne' indirettamente, di quelli
di cui ai commi 2, 5, 6, 7 e 8, ed a condizione che i
contributi di cui ai commi stessi non siano percepiti da
imprese da esse controllate o che le controllano ovvero che
siano controllate dalle stesse imprese o dagli stessi
soggetti che le controllano.
14. I contributi di cui ai commi 10 e 11 e di cui
all'art. 4 sono corrisposti alternativamente per un
quotidiano o un periodico o una impresa radiofonica,
qualora siano espressione dello stesso partito politico.
15. Le imprese editrici di cui al presente articolo, ad
eccezione di quelle previste dal comma 3, sono comunque
soggette agli obblighi di cui al quinto comma dell'art. 7,
legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'art. 4,
legge 30 aprile 1983, n. 137, a prescindere dall'ammontare
dei ricavi delle vendite. Sono soggette agli obblighi
medesimi, a prescindere dall'ammontare dei ricavati delle
vendite, anche le imprese di cui al comma 2 dell'art. 11,
legge 25 febbraio 1987, n. 67.
15-bis. A decorrere dall'anno 1998 entro il 31 marzo di
ogni anno e purche' sia stata inoltrata domanda valida ai
sensi delle vigenti disposizioni, e' corrisposto un importo
pari al 50 per cento dei contributi di cui ai commi 2, 8,
10 e 11 spettanti per l'anno precedente. La liquidazione
del contributo residuo verra' effettuata entro tre mesi
dalla presentazione del bilancio dell'impresa editoriale e
della necessaria certificazione nonche' della
documentazione richiesta all'editore dalle norme vigenti.
La certificazione, eseguita a cura di una societa' di
revisione, e' limitata alla verifica ed al riscontro dei
soli costi a cui si fa riferimento per il conteggio del
contributo complessivo relativo ad ogni esercizio.».
«Art. 4. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, viene
corrisposto, a cura del Dipartimento dell'informazione e
dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
un contributo annuo pari al 70 per cento della media dei
costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi,
inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 4
miliardi, alle imprese radiofoniche che risultino essere
organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo
del Parlamento e che:
a) abbiano registrato la testata giornalistica
trasmessa presso il competente tribunale;
b) trasmettano quotidianamente propri programmi
informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici,
sociali, sindacali o culturali per non meno del 50 per
cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le
ore 20;
c) non siano editori o controllino, direttamente o
indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6
dell'art. 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.
2. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate
pubblicitarie siano inferiori al 25 per cento dei costi di
esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, e' concesso
un ulteriore contributo integrativo pari al 50 per cento
del contributo di cui al comma 1. La somma di tutti i
contributi non puo' comunque superare l'80 per cento dei
costi come determinati al medesimo comma 1.
3. Le imprese di cui al comma 1 hanno diritto alle
riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della legge
5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni,
applicate con le stesse modalita' anche ai consumi di
energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento
ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi
compresi i sistemi via satellite, nonche' alle agevolazioni
di credito di cui all'art. 20 della legge 25 febbraio 1987,
n. 67, ed al rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1
dell'art. 11 della medesima legge n. 67 del 1987.
4. I metodi e le procedure per l'accertamento del
possesso dei requisiti per l'accesso alle provvidenze di
cui al presente articolo, nonche' per la verifica periodica
della loro persistenza, sono disciplinati dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n.
410, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del
7 ottobre 1987.».
«Art. 7. - 1... ».
«Art. 8. - 1. Le imprese di radiodiffusione sonora a
carattere locale che abbiano registrato la testata
radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente
tribunale, trasmettano quotidianamente propri programmi
informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici,
sociali, sindacali o letterari, per non meno del 15 per
cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le
ore 20, hanno diritto a decorrere dal 1° gennaio 2007:
a) alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della
legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni,
applicate con le stesse modalita' anche ai consumi di
energia elettrica;
b) al rimborso del 60 per cento delle spese per
l'abbonamento ai servizi di due agenzie di informazione a
diffusione nazionale o regionale.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 23 della
legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema
radiotelevisivo pubblico e privato):
«3. Ai concessionari per la radiodiffusione televisiva
in ambito locale, ovvero ai soggetti autorizzati per la
radiodiffusione televisiva locale di cui all'art. 32, che
abbiano registrato la testata televisiva presso il
competente tribunale e che trasmettano quotidianamente,
nelle ore comprese tra le 07,00 e le 23,00 per almeno
un'ora, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti
politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o
culturali, si applicano i benefici di cui al comma 1
dell'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, cosi'
come modificato dall'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n.
250, nonche' quelli di cui agli articoli 28, 29 e 30 della
legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed
integrazioni.».
- Si riporta il testo del comma 13 dell'art. 7 della
legge 3 maggio 2004, n. 112 (Norme di principio in materia
di assetto del sistema radiotelevisivo e della
RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al
Governo per l'emanazione del testo unico della
radiotelevisione):
«13. L'accesso alle provvidenze di cui all'art. 11
della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive
modificazioni, agli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto
1990, n. 250, e all'art. 7 del decreto-legge 27 agosto
1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 ottobre 1993, n. 422, e' altresi' previsto anche per i
canali tematici autorizzati alla diffusione via satellite,
con esclusione di quelli ad accesso condizionato, come
definiti dall'art. 1, lettera c), del regolamento
concernente la promozione della distribuzione e della
produzione di opere europee, di cui alla Del.Aut.gar.com.
16 marzo 1999, n. 9/1999, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1999, che si impegnano a
trasmettere programmi di informazione alle condizioni
previste dall'art. 7 del citato decreto-legge n. 323 del
1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 422 del
1993.».
- Si riporta il testo del comma 454 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«454. A decorrere dai contributi relativi all'anno
2005, non e' piu' corrisposta l'anticipazione di cui
all'art. 3, comma 15-bis, della legge 7 agosto 1990, n.
250. I contributi sono comunque erogati in un'unica
soluzione entro l'anno successivo a quello di
riferimento.».
Note al comma 1247:
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 7 agosto
1990, n. 250 (Provvidenze per l'editoria e riapertura dei
termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la
dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'art. 9,
comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso
ai benefici di cui all'art. 11 della legge stessa):
«Art. 4. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, viene
corrisposto, a cura del Dipartimento dell'informazione e
dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
un contributo annuo pari al 70 per cento della media dei
costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi,
inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 4
miliardi, alle imprese radiofoniche che risultino essere
organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo
del Parlamento e che:
a) abbiano registrato la testata giornalistica
trasmessa presso il competente tribunale;
b) trasmettano quotidianamente propri programmi
informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici,
sociali, sindacali o culturali per non meno del 50 per
cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le
ore 20;
c) non siano editori o controllino, direttamente o
indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6
dell'art. 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.
2. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate
pubblicitarie siano inferiori al 25 per cento dei costi di
esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, e' concesso
un ulteriore contributo integrativo pari al 50 per cento
del contributo di cui al comma 1. La somma di tutti i
contributi non puo' comunque superare l'80 per cento dei
costi come determinati al medesimo comma 1.
3. Le imprese di cui al comma 1 hanno diritto alle
riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della legge
5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni,
applicate con le stesse modalita' anche ai consumi di
energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento
ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi
compresi i sistemi via satellite, nonche' alle agevolazioni
di credito di cui all'art. 20 della legge 25 febbraio 1987,
n. 67, ed al rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1
dell'art. 11 della medesima legge n. 67 del 1987.
4. I metodi e le procedure per l'accertamento del
possesso dei requisiti per l'accesso alle provvidenze di
cui al presente articolo, nonche' per la verifica periodica
della loro persistenza, sono disciplinati dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n.
410, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del
7 ottobre 1987.».
- Per l'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, si
vedano le note al comma 1246.
- Si riporta il testo del comma 13 dell'art. 7 della
legge 3 maggio 2004, n. 112 (Norme di principio in materia
di assetto del sistema radiotelevisivo e della
RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al
Governo per l'emanazione del testo unico della
radiotelevisione):
«13. L'accesso alle provvidenze di cui all'art. 11
della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive
modificazioni, agli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto
1990, n. 250, e all'art. 7 del decreto-legge 27 agosto
1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 ottobre 1993, n. 422, e' altresi' previsto anche per i
canali tematici autorizzati alla diffusione via satellite,
con esclusione di quelli ad accesso condizionato, come
definiti dall'art. 1, lettera c), del regolamento
concernente la promozione della distribuzione e della
produzione di opere europee, di cui alla Del.Aut.gar.com.
16 marzo 1999, n. 9/1999, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1999, che si impegnano a
trasmettere programmi di informazione alle condizioni
previste dall'art. 7 del citato decreto-legge n. 323 del
1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 422 del
1993.».
Nota al comma 1248:
- Si riporta il testo degli articoli 19 e 20 della
legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di
diffusione radiofonica e televisiva):
«Art. 19. La societa' concessionaria, oltre che alla
gestione dei servizi in concessione, e' tenuta alle
seguenti prestazioni:
a) a sistemare, secondo piani tecnici approvati dal
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, le reti
trasmittenti televisive nelle zone di confine bilingui, per
renderle idonee a ritrasmettere programmi di organismi
esteri confinanti; ad attuare la ristrutturazione ed
assumere la gestione degli impianti di terzi eventualmente
ad essa affidati, esistenti in dette zone alla data di
entrata in vigore della presente legge;
b) a predisporre annualmente, sulla base delle
direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
sentita la Commissione parlamentare per l'indennizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,
programmi televisivi e radiofonici destinati a stazioni
radiofoniche e televisive di altri Paesi per la diffusione
e la conoscenza della lingua e della cultura italiana nel
mondo e ad effettuare, sentita la stessa Commissione
parlamentare, trasmissioni radiofoniche speciali;
c) ad effettuare trasmissioni radiofoniche e
televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia di
Bolzano, in lingua francese per la regione autonoma Valle
d'Aosta ed in lingua slovena per la regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia.».
«Art. 20. I corrispettivi dovuti alla societa' per gli
adempimenti di cui al precedente articolo sono stabiliti
come segue.
Per quanto previsto al punto a) si provvede mediante
separate pattuizioni da effettuarsi d'intesa con i
rappresentanti degli enti locali delle zone di confine
interessate.
Per quanto previsto al punto b), i programmi televisivi
e radiofonici destinati a stazioni radiofoniche e
televisive di altri Paesi sono regolati mediante
convenzioni aggiuntive da stipularsi con le competenti
amministrazioni dello Stato entro novanta giorni dalla
stipula della convenzione di cui al successivo art. 46.
Per gli adempimenti di cui al punto c), le trasmissioni
in lingua tedesca per la provincia di Bolzano sono regolate
mediante convenzione aggiuntiva da stipularsi con le
competenti amministrazioni dello Stato entro lo stesso
termine di cui al precedente comma, mentre le trasmissioni
in lingua slovena da radio Trieste sono regolate secondo le
modalita' previste dalla legge 14 aprile 1956, n. 308.
L'ammontare dei rimborsi della spesa per le
trasmissioni in lingua tedesca effettuate dalla sede di
Bolzano, nel periodo 7 febbraio 1966-31 dicembre 1972, e'
forfettariamente stabilito in lire 6.710 milioni oltre
all'imposta sul valore aggiunto.
La misura del rimborso forfettario annuo, previsto per
le trasmissioni radiofoniche da radio Trieste dalla legge
14 aprile 1956, n. 308, in considerazione dell'intervenuto
aumento del numero di trasmissioni con l'inclusione nei
programmi de «l'Ora della Venezia Giulia», viene elevata a
lire 250 milioni l'anno oltre all'imposta sul valore
aggiunto, a partire dal 1968 e puo' essere soggetta a
revisione triennale su richiesta di ciascuna parte
contraente a far tempo dal 1° gennaio 1977.
L'ammontare dei rimborsi della spesa sostenuta per le
trasmissioni in lingua francese per la regione autonoma
Valle d'Aosta e per le trasmissioni televisive in lingua
slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e'
regolato con apposite convenzioni con le competenti
amministrazioni dello Stato.
La somma di 8.300 milioni, iscritta al capitolo 2554
dello stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro dell'anno finanziario 1973 e di cui al capitolo
aggiunto 7480 dell'anno finanziario 1974, resta destinata
ed impegnata per la liquidazione degli oneri di cui al
precedente quinto comma nonche' a quello di cui al sesto
comma per il periodo 1968-1972. All'onere derivante
dall'applicazione dello stesso sesto comma per il periodo
successivo al 1972, si provvede a carico dello stanziamento
del capitolo 2549 dello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974 e
corrispondenti capitoli degli anni successivi.
Ai nuovi o maggiori oneri derivanti dalle altre
convenzioni da stipulare ai sensi dei precedenti commi, si
provvede con utilizzo dei proventi del canone dovuto dalla
concessionaria allo Stato e da determinare, ai sensi del
precedente art. 16 con la convenzione di cui al successivo
art. 46. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Per i servizi speciali radiotelevisivi, non compresi
fra quelli suindicati, le amministrazioni dello Stato
richiedenti concordano, attraverso apposite convenzioni,
con la societa' concessionaria le modalita' delle
prestazioni e l'entita' dei relativi rimborsi, sentito il
parere obbligatorio della Commissione parlamentare.».
Note al comma 1249:
- Si riporta il testo dell'art. 26 della legge
10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della
concorrenza e del mercato):
«Art. 26 (Pubblicita' delle decisioni). - 1. Le
decisioni di cui agli articoli 15, 16, 18, 19 e 25 sono
pubblicate entro venti giorni in un apposito bollettino, a
cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nello
stesso bollettino sono pubblicate, ove l'Autorita' lo
ritenga opportuno, le conclusioni delle indagini di cui
all'art. 12, comma 2.»
- Si riporta il testo del comma 26 dell'art. 2 della
legge 14 ottobre 1995, n. 481 (Norme per la concorrenza e
la regolazione dei servizi di pubblica utilita'.
Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di
pubblica utilita):
«26. La pubblicita' di atti e procedimenti delle
Autorita' e' assicurata anche attraverso un apposito
bollettino pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri.»
- Si riporta il testo del comma 21 dell'art. 1 della
legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi
delle telecomunicazioni e radiotelevisivo):
«21. All'Autorita' si applicano le disposizioni di cui
all'art. 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, non
derogate dalle disposizioni della presente legge. Le
disposizioni del comma 9, limitatamente alla deroga alle
norme sulla contabilita' generale dello Stato, nonche' dei
commi 16 e 19 del presente articolo si applicano anche alle
altre Autorita' istituite dalla legge 14 novembre 1995, n.
481, senza oneri a carico dello Stato.»
Note al comma 1250:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 19 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti
per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'
interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale):
«Art. 19 (Fondi per le politiche della famiglia, per le
politiche giovanili e per le politiche relative ai diritti
e alle pari opportunita). - 1. Al fine di promuovere e
realizzare interventi per la tutela della famiglia, in
tutte le sue componenti e le sue problematiche
generazionali, nonche' per supportare l'Osservatorio
nazionale sulla famiglia, presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo denominato
«Fondo per le politiche della famiglia», al quale e'
assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e
di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.»
- Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 8 marzo
2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternita'
e della paternita', per il diritto alla cura e alla
formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta):
«Art. 9. (Misure a sostegno della flessibilita' di
orario). - 1. Al fine di promuovere e incentivare forme di
articolazione della prestazione lavorativa volte a
conciliare tempo di vita e di lavoro, nell'ambito del Fondo
per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e'
destinata una quota fino a lire 40 miliardi annue a
decorrere dall'anno 2000, al fine di erogare contributi, di
cui almeno il 50 per cento destinato ad imprese fino a
cinquanta dipendenti, in favore di aziende che applichino
accordi contrattuali che prevedono azioni positive per la
flessibilita', ed in particolare:
a) progetti articolati per consentire alla
lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno
dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in
affidamento o in adozione un minore, di usufruire di
particolari forme di flessibilita' degli orari e
dell'organizzazione del lavoro, tra cui part time
reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario
flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore,
flessibilita' sui turni, orario concentrato, con priorita'
per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di
eta' o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di
adozione;
b) programmi di formazione per il reinserimento dei
lavoratori dopo il periodo di congedo;
c) progetti che consentano la sostituzione del
titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che benefici
del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi
parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la
solidarieta' sociale e per le pari opportunita', sono
definiti i criteri e le modalita' per la concessione dei
contributi di cui al comma 1.».
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 3 agosto
1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della
prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in
danno di minori, quali nuove forme di riduzione in
schiavitu):
«Art. 17 (Attivita' di coordinamento). - 1. Sono
attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
fatte salve le disposizioni della legge 28 agosto 1997, n.
285, le funzioni di coordinamento delle attivita' svolte da
tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla
prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei
minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso sessuale.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta ogni anno
al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta ai sensi
del comma 3.
1-bis. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunita'
l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della
pornografia minorile con il compito di acquisire e
monitorare i dati e le informazioni relativi alle
attivita', svolte da tutte le pubbliche amministrazioni,
per la prevenzione e la repressione della pedofilia. A tale
fine e' autorizzata l'istituzione presso l'Osservatorio di
una banca dati per raccogliere, con l'apporto dei dati
forniti dalle amministrazioni, tutte le informazioni utili
per il monitoraggio del fenomeno. Con decreto del Ministro
per le pari opportunita' sono definite la composizione e le
modalita' di funzionamento dell'Osservatorio nonche' le
modalita' di attuazione e di organizzazione della banca
dati, anche per quanto attiene all'adozione dei dispositivi
necessari per la sicurezza e la riservatezza dei dati.
Resta ferma la disciplina delle assunzioni di cui ai
commi da 95 a 103 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311. Per l'istituzione e l'avvio delle attivita'
dell'Osservatorio e della banca dati di cui al presente
comma e' autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno
2006 e di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come rideterminata
dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2005, n.
266. A decorrere dall'anno 2009, si provvede ai sensi
dell'art. 11-ter, comma 1, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato; ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Le multe irrogate, le somme di denaro confiscate e
quelle derivanti dalla vendita dei beni confiscati ai sensi
della presente legge sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate su un apposito fondo da
iscrivere nello stato di previsione della Presidenza del
Consiglio dei ministri e destinate, nella misura di due
terzi, a finanziare specifici programmi di prevenzione,
assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori degli
anni diciotto vittime dei delitti di cui agli
articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies del
codice penale, introdotti dagli articoli 2, comma 1, 3, 4 e
5 della presente legge. La parte residua del fondo e'
destinata, nei limiti delle risorse effettivamente
disponibili, al recupero di coloro che, riconosciuti
responsabili dei delitti previsti dagli articoli 600-bis,
secondo comma, 600-ter, terzo comma, e 600-quater del
codice penale, anche se relativi al materiale pornografico
di cui all'art. 600-quater.1 dello stesso codice, facciano
apposita richiesta. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1,
la Presidenza del Consiglio dei Ministri:
a) acquisisce dati e informazioni, a livello
nazionale ed internazionale, sull'attivita' svolta per la
prevenzione e la repressione e sulle strategie di contrasto
programmate o realizzate da altri Stati;
b) promuove, in collaborazione con i Ministeri della
pubblica istruzione, della sanita', dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, di grazia e
giustizia e degli affari esteri, studi e ricerche relativi
agli aspetti sociali, sanitari e giudiziari dei fenomeni di
sfruttamento sessuale dei minori;
c) partecipa, d'intesa con il Ministero degli affari
esteri, agli organismi comunitari e internazionali aventi
compiti di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale.
4. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi 1
e 3 e' autorizzata la spesa di lire cento milioni annue. Al
relativo onere si fa fronte mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo
utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del
Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
5. Il Ministro dell'interno, in virtu' dell'accordo
adottato dai Ministri di giustizia europei in data
27 settembre 1996, volto ad estendere la competenza di
EUROPOL anche ai reati di sfruttamento sessuale di minori,
istituisce, presso la squadra mobile di ogni questura, una
unita' specializzata di polizia giudiziaria, avente il
compito di condurre le indagini sul territorio nella
materia regolata dalla presente legge.
6. Il Ministero dell'interno istituisce altresi' presso
la sede centrale della questura un nucleo di polizia
giudiziaria avente il compito di raccogliere tutte le
informazioni relative alle indagini nella materia regolata
dalla presente legge e di coordinarle con le sezioni
analoghe esistenti negli altri Paesi europei.
7. L'unita' specializzata ed il nucleo di polizia
giudiziaria sono istituiti nei limiti delle strutture, dei
mezzi e delle vigenti dotazioni organiche, nonche' degli
stanziamenti iscritti nello stato di previsione del
Ministero dell'interno.».
- La legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della
Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio
nazionale per l'infanzia), e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302.
Note al comma 1251:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.»
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 8 della
legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3):
«6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non
possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.».
Note al comma 1253:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.»
Note al comma 1254:
- La legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il
sostegno della maternita' e della paternita', per il
diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento
dei tempi delle citta), e' stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 13 marzo 2000, n. 60.
Note al comma 1257:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 7 della
legge 3 dicembre 1999, n. 493 (Norme per la tutela della
salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione
contro gli infortuni domestici), cosi come modificato dalla
presente legge:
«4. L'assicurazione comprende i casi di infortunio
avvenuti nell'ambito domestico in occasione ed a causa
dello svolgimento delle attivita' di cui all'art. 6,
comma 2, lettera a), e dai quali sia derivata una
inabilita' permanente al lavoro non inferiore al 27 per
cento. Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni
verificatisi al di fuori del territorio nazionale.».
Note al comma 1258:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 28 agosto
1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e
di opportunita' per l'infanzia e l'adolescenza):
«Art. 1 (Fondo nazionale per l'infanzia e
l'adolescenza). - 1. E' istituito, presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, il Fondo nazionale per l'infanzia e
l'adolescenza finalizzato alla realizzazione di interventi
a livello nazionale, regionale e locale per favorire la
promozione dei diritti, la qualita' della vita, lo
sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione
dell'infanzia e dell'adolescenza, privilegiando l'ambiente
ad esse piu' confacente ovvero la famiglia naturale,
adottiva o affidataria, in attuazione dei principi della
Convenzione sui diritti del fanciullo resa esecutiva ai
sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e degli
articoli 1 e 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2. Il Fondo e' ripartito tra le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. Una quota pari al 30 per
cento delle risorse del Fondo e' riservata al,
finanziamento di interventi da realizzare nei comuni di
Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma,
Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania,
Palermo e Cagliari. La ripartizione del Fondo e della quota
riservata avviene, per il 50 per cento, sulla base
dell'ultima rilevazione della popolazione minorile
effettuata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e
per il 50 per cento secondo i seguenti criteri:
a) carenza di strutture per la prima infanzia secondo
le indicazioni del Centro nazionale di documentazione e di
analisi per l'infanzia della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
b) numero di minori presenti in presidi residenziali
socio-assistenziali in base all'ultima rilevazione
dell'ISTAT;
c) percentuale di dispersione scolastica nella scuola
dell'obbligo come accertata dal Ministero della pubblica
istruzione;
d) percentuale di famiglie con figli minori che
vivono al di sotto della soglia di poverta' cosi' come
stimata dall'ISTAT;
e) incidenza percentuale del coinvolgimento di minori
in attivita' criminose come accertata dalla Direzione
generale dei servizi civili del Ministero dell'interno,
nonche' dall'Ufficio centrale per la giustizia minorile del
Ministero di grazia e giustizia.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministro per la
solidarieta' sociale, con proprio decreto emanato di
concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, di grazia
e giustizia e con il Ministro per le pari opportunita',
sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano nonche' le Commissioni parlamentari competenti,
provvede alla ripartizione delle quote del Fondo tra le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di
quelle riservate ai comuni, ai sensi del comma 2.
4. Per il finanziamento del Fondo e' autorizzata la
spesa di lire 117 miliardi per l'anno 1997 e di lire 312
miliardi a decorrere dall'anno 1998.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 11 della
legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio):
«3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
competenza, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni
contabili pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e
degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla
determinazione del quantum della prestazione, afferenti
imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in
vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui
essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte
conseguenti all'andamento dell'inflazione;
c) la determinazione, in apposita tabella, per le
leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle
quote destinate a gravare su ciascuno degli anni
considerati;
d) la determinazione, in apposita tabella, della
quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui
quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
e) la determinazione, in apposita tabella, delle
riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella,
per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per
le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno
stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
tra le spese in conto capitale;
g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art.
11-bis e le corrispondenti tabelle;
h) l'importo complessivo massimo destinato, in
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al
rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma
dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle
modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente da pubbliche amministrazioni non
compreso nel regime contrattuale;
i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate
alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o
riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si
caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento
dei saldi di cui alla lettera a);
i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o
riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato
direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con
esclusione di interventi di carattere localistico o
microsettoriale;
i-quater) norme recanti misure correttive degli
effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11-ter,
comma 7.».
Note al comma 1259:
- Si riporta il testo dell'art. 119 della Costituzione
della Repubblica italiana:
«Art. 119 (I Comuni, le Province, le Citta'
metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di
entrata e di spesa). - I Comuni, le Province, le Citta'
metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome.
Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in
armonia con la Costituzione e secondo i principi di
coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di
tributi erariali riferibile al loro territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo,
senza vincoli di destinazione, per i territori con minore
capacita' fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai
commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle
Citta' metropolitane e alle Regioni di finanziare
integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la
solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici
e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti
della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse
aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di
determinati Comuni, Province, Citta' metropolitane e
Regioni.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le
Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i
principi generali determinati dalla legge dello Stato.
Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare
spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato
sui prestiti dagli stessi contratti.».
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 8 della
legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla legge Costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3):
«6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non
possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.»
Nota al comma 1261:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 19 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti
per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'
interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale):
«3. Al fine di promuovere le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunita', presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo denominato
«Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunita», al quale e' assegnata la somma di 3 milioni
di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a
decorrere dall'anno 2007.»
Nota al comma 1263:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 9 gennaio
2006, n. 7 (Disposizioni concernenti la prevenzione e il
divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile):
«Art. 2 (Attivita' di promozione e coordinamento). - 1.
La Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per
le pari opportunita' promuove e sostiene, nell'ambito degli
ordinari stanziamenti di bilancio, il coordinamento delle
attivita' svolte dai Ministeri competenti dirette alla
prevenzione, all'assistenza alle vittime e all'eliminazione
delle pratiche di mutilazione genitale femminile.
2. Ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui al
comma 1, la Presidenza del Consiglio dei
ministri-Dipartimento per le pari opportunita' acquisisce
dati e informazioni, a livello nazionale e internazionale,
sull'attivita' svolta per la prevenzione e la repressione e
sulle strategie di contrasto programmate o realizzate da
altri Stati.»
Nota al comma 1265:
- Per l'art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997,
si vedano le note al comma 1251.
Nota al comma 1266:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 42 del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (testo unico
delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternita' e della paternita', a norma
dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), cosi come
modificato dalla presente legge:
«5. La lavoratrice madre o, in alternativa, il
lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei
fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in
situazione di gravita' di cui all'art. 3, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'art.
4, comma 1, della legge medesima e che abbiano titolo a
fruire dei benefici di cui all'art. 33, comma 1, del
presente testo unico e all'art. 33, commi 2 e 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza del figlio,
hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2
dell'art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta
giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il
richiedente ha diritto a percepire un'indennita'
corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo
medesimo e' coperto da contribuzione figurativa;
l'indennita' e la contribuzione figurativa spettano fino a
un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per
il congedo di durata annuale. Detto importo e' rivalutato
annualmente, a decorrere dall'anno 2002, sulla base della
variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati. L'indennita' e' corrisposta
dal datore di lavoro secondo le modalita' previste per la
corresponsione dei trattamenti economici di maternita'. I
datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva,
detraggono l'importo dell'indennita' dall'ammontare dei
contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale
competente. Peri dipendenti dei predetti datori di lavoro
privati, compresi quelli per i quali non e' prevista
l'assicurazione per le prestazioni di maternita',
l'indennita' di cui al presente comma e' corrisposta con le
modalita' di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre
1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 febbraio 1980, n. 33. Il congedo fruito ai sensi del
presente comma alternativamente da entrambi i genitori non
puo' superare la durata complessiva di due anni; durante il
periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire
dei benefici di cui all'art. 33, comma 1, del presente
testo unico e all'art. 33, commi 2 e 3, della legge
5 febbraio 1992, n. 104, fatte salve le disposizioni di cui
ai commi 5 e 6 del medesimo articolo. I soggetti che
usufruiscono dei permessi di cui al presente comma per un
periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto
ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al
numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero
maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza
riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa»
Nota al comma 1269:
- Si riporta il testo del comma 429 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006), cosi come modificato dalla
presente legge:
«429. Per lo svolgimento delle attivita' istituzionali
della Fondazione di cui all'art. 1, comma 160, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, e' assegnato un contributo di 3
milioni di euro per l'anno 2006 e di 750.000 euro per
ciascuno degli anni 2007 e 2008. A tal fine e'
corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di
cui all'art. 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n.
328. Le risorse pari a 2,25 milioni di euro per gli anni
2007 e 2008 confluiscono nel Fondo nazionale per le
politiche sociali di cui all'art. 20, comma 8, della legge
8 novembre 2000, n. 328».
Nota al comma 1270:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 3 agosto
2004, n. 206 (Nuove norme in favore delle vittime del
terrorismo e delle stragi di tale matrice), cosi some
modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - 1. Le disposizioni della presente legge si
applicano a tutte le vittime degli atti di terrorismo e
delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio
nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini
italiani, nonche' ai loro familiari superstiti.
1-bis. Le disposizioni della presente legge si
applicano inoltre ai familiari delle vittime del disastro
aereo di Ustica del 1980 nonche' ai familiari delle vittime
e ai superstiti della cosiddetta «banda della Uno bianca».
Ai beneficiari vanno compensate le somme gia' percepite
2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente
legge si applicano le disposizioni contenute nella legge
20 ottobre 1990, n. 302, nella legge 23 novembre 1998, n.
407, e successive modificazioni, nonche' l'art. 82 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, ad eccezione del comma 6.».
Nota al comma 1276:
- Si riporta il testo del comma 343 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«343. Per indennizzare i risparmiatori che, investendo
sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi
finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non
altrimenti risarcito, e' costituito, a decorrere dall'anno
2006, un apposito fondo nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze. Il fondo e'
alimentato con le risorse di cui al comma 345, previo loro
versamento al bilancio dello Stato.».
Note al comma 1277:
- La legge 8 agosto 1985, n. 440 (Istituzione di un
assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano
illustrato la Patria e che versino in stato di particolare
necessita), e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
23 agosto 1985, n. 198.
- Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 20 della
legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali):
«8. A decorrere dall'anno 2002 lo stanziamento
complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali e'
determinato dalla legge finanziaria con le modalita' di cui
all'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, assicurando
comunque la copertura delle prestazioni di cui all'art. 24
della presente legge.»
Note al comma 1278:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge
31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone
montane):
«Art. 2 (Fondo nazionale per la montagna). - 1. E'
istituito presso il Ministero del bilancio e della
programmazione economica il Fondo nazionale per la
montagna.
2. Il Fondo e' alimentato da trasferimenti comunitari,
dello Stato e di enti pubblici, ed e' iscritto in un
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
del bilancio e della programmazione economica. Le somme
provenienti dagli enti pubblici sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate al suddetto
capitolo.
3. Le risorse erogate dal Fondo hanno carattere
aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o
speciale dello Stato a favore degli enti locali. Le risorse
sono ripartite fra le regioni e le province autonome che
provvedono ad istituire propri fondi regionali per la
montagna, alimentati anche con stanziamenti a carico dei
rispettivi bilanci, con i quali sostenere gli interventi
speciali di cui all'art. 1.
4. Le regioni e le province autonome disciplinano con
propria legge i criteri relativi all'impiego delle risorse
di cui al comma 3.
5. I criteri di ripartizione del Fondo tra le regioni e
le province autonome sono stabiliti con deliberazione del
Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE), sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, su proposta del Ministro per gli affari regionali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
il Ministro delle politiche agricole e forestali.
6. I criteri di ripartizione tengono conto
dell'esigenza della salvaguardia dell'ambiente con il
conseguente sviluppo delle attivita' agro-silvo-pastorali
eco-compatibili, dell'estensione del territorio montano,
della popolazione residente, anche con riferimento alle
classi di eta', alla occupazione ed all'indice di
spopolamento, del reddito medio pro capite, del livello dei
servizi e dell'entita' dei trasferimenti ordinari e
speciali.»
Nota al comma 1284:
- Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, si vedano le note al comma 1251.
Note al comma 1285:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 80 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2001), cosi come modificato dalla
presente legge:
«Art. 80 (Disposizioni in materia di politiche
sociali). - 1. Nei limiti di lire 350 miliardi per l'anno
2001 e di lire 430 miliardi per l'anno 2002 e fino alla
data del 31 dicembre 2002, ovvero fino alla conclusione dei
processi attuativi della sperimentazione e comunque non
oltre il 30 giugno 2007, fermi restando gli stanziamenti
gia' previsti:
a) i comuni individuati ai sensi dell'art. 4 del
decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, sono
autorizzati, nell'ambito della disciplina prevista dal
predetto decreto legislativo, a proseguire l'attuazione
dell'istituto del reddito minimo di inserimento;
b) la disciplina dell'istituto del reddito minimo di
inserimento di cui al citato decreto legislativo n. 237 del
1998 si applica anche ai comuni compresi nei territori per
i quali sono stati approvati, alla data del 30 giugno 2000,
i patti territoriali di cui all'art. 2, comma 203, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni,
che i medesimi comuni hanno sottoscritto o ai quali hanno
aderito e che comprendono comuni gia' individuati o da
individuare ai sensi dell'art. 4 del medesimo decreto
legislativo n. 237 del 1998.»
Nota al comma 1286:
- Si riporta il testo del comma 44 dell'art. 59 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica):
«44. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e'
istituito il Fondo per le politiche sociali, con una
dotazione di lire 28 miliardi per l'anno 1998, di lire 115
miliardi per l'anno 1999 e di lire 143 miliardi per l'anno
2000.».
Nota al comma 1287:
- Si riporta il testo del comma 333 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«333. Il Ministero dell'economia e delle finanze
comunica per iscritto, entro il 15 gennaio 2006, la sede
dell'ufficio postale di zona presso il quale gli assegni
possono essere riscossi con riferimento all'assegno di cui
al comma 331 e, previa verifica dell'ordine di nascita,
entro la fine del mese successivo a quello di nascita o di
adozione con riferimento all'assegno di cui al comma 332.
Gli assegni possono essere riscossi, in deroga ad ogni
disposizione vigente in materia di minori, dall'esercente
la potesta' sui figli di cui ai commi 331 e 332, sempreche'
residente, cittadino italiano ovvero comunitario ed
appartenente a un nucleo familiare con un reddito
complessivo, riferito all'anno 2004 ai fini dell'assegno di
cui al comma 331 e all'anno 2005 ai fini dell'assegno di
cui al comma 332, non superiore ad euro 50.000. Per nucleo
familiare s'intende quello di cui all'art. 1 del decreto
ministeriale 22 gennaio 1993 del Ministro della sanita',
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio
1993. La condizione reddituale di cui al presente comma e'
autocertificata dall'esercente la potesta', all'atto della
riscossione dell'assegno, mediante riempimento e
sottoscrizione di apposita formula prestampata in calce
alla comunicazione del Ministero dell'economia e delle
finanze, da verificare da parte dell'Agenzia delle entrate
secondo procedure definite convenzionalmente. Per
l'attuazione del presente comma il Ministero dell'economia
e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione
generale, del personale e dei servizi del tesoro si avvale
di SOGEI Spa.».
Note al comma 1288:
- Si riporta il testo dell'art. 18 della legge
24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale):
«Art. 18 (Ordinanza-ingiunzione). - Entro il termine di
trenta giorni dalla data della contestazione o
notificazione della violazione, gli interessati possono far
pervenire all'autorita' competente a ricevere il rapporto a
norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono
chiedere di essere sentiti dalla medesima autorita'.
L'autorita' competente, sentiti gli interessati, ove
questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti
inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se
ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza
motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge
il pagamento, insieme con le spese, all'autore della
violazione ed alle persone che vi sono obbligate
solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di
archiviazione degli atti comunicandola integralmente
all'organo che ha redatto il rapporto.
Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la
restituzione, previo pagamento delle spese di custodia,
delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo
stesso provvedimento. La restituzione delle cose
sequestrate e' altresi' disposta con l'ordinanza di
archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.
Il pagamento e' effettuato all'ufficio del registro o
al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione,
entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di
detto provvedimento, eseguita nelle forme previste
dall'art. 14; del pagamento e' data comunicazione, entro il
trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto,
all'autorita' che ha emesso l'ordinanza.
Il termine per il pagamento e' di sessanta giorni se
l'interessato risiede all'estero.
La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione puo' essere
eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le
modalita' di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.
L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo.
Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa
esecutiva dopo il decorso del termine per proporre
opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione e' proposta,
con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale
si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale
viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato
il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o e'
dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la
stessa.».
- Per il comma 333 dell'art. 1 della citata legge n.
266 del 2005, si veda la nota al comma 1287.
Nota al comma 1290:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 19 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti
per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'
interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale):
«2. Al fine di promuovere il diritto dei giovani alla
formazione culturale e professionale e all'inserimento
nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad
agevolare la realizzazione del diritto dei giovani
all'abitazione, nonche' a facilitare l'accesso al credito
per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo
denominato «Fondo per le politiche giovanili», al quale e'
assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e
di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.».
Nota al comma 1292:
- Si riporta il testo dell'art. 11-quaterdecies del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di
contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in
materia tributaria e finanziaria):
«Art. 11-quaterdecies (Interventi infrastrutturali, per
la ricerca e per l'occupazione). - 1. Per consentire
l'organizzazione e l'adeguamento degli impianti e
attrezzature necessari allo svolgimento dei Campionati
mondiali di nuoto che si terranno a Roma nel 2009 e dei
Giochi del Mediterraneo che si terranno a Pescara nel
medesimo anno, il Dipartimento della protezione civile e'
autorizzato a provvedere con contributi quindicennali nei
confronti dei soggetti competenti. A tal fine e'
autorizzata la spesa annua di 2 milioni di euro per
quindici anni a decorrere dal 2007, nonche' quella annua di
2 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno
2008, da ripartire in eguale misura tra le manifestazioni
di cui al primo periodo del presente comma.
2. [Per l'organizzazione e l'adeguamento
infrastrutturale necessario alla realizzazione del convegno
internazionale interconfessionale, e' autorizzata la spesa
di 5 milioni di euro per l'anno 2006].
3. Per la prosecuzione degli interventi previsti
dall'art. 1, comma 279, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e' autorizzata la spesa di ulteriori 3 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2006; e' altresi' autorizzata la
spesa di ulteriori 1,5 milioni di euro per la prosecuzione
degli interventi previsti dall'art. 1, comma 278, della
citata legge n. 311 del 2004 in favore della Facolta' ivi
indicata della Seconda Universita' degli studi di Napoli.
4. Al comma 2 dell'art. 2 del decreto-legge 24 dicembre
2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «1° luglio 2003» sono
sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2005»;
b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2005»
sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006»;
c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2005» sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006».
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la
fauna selvatica o, se istituti, degli istituti regionali,
possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento
selettivi, distinti per sesso e classi di eta',
regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati
appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei
periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992,
n. 157.
6. Al comma 1 dell'art. 70 del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, e' aggiunta la seguente lettera:
«e-ter) dell'esecuzione di vendemmie di breve durata e a
carattere saltuario, effettuata da studenti e pensionati».
A tal fine e' autorizzata la spesa annua di 200.000 euro
dal 2006.
7. Al fine di garantire i livelli occupazionali nel
parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, e' erogata a
favore dell'ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise
la somma di euro 2.500.000, a decorrere dall'anno 2006, per
consentire la stabilizzazione del personale fuori ruolo
operante presso l'ente. Le relative stabilizzazioni sono
effettuate nei limiti delle risorse assegnate con il
presente comma e nel rispetto delle normative vigenti in
materia di assunzioni, anche in soprannumero. I rapporti di
lavoro in essere con il personale che presta attivita'
professionale e collaborazione presso l'ente parco sono
regolati, sulla base di nuovi contratti che verranno
stipulati dall'ente, a decorrere dal 1° gennaio 2006, fino
alla definitiva stabilizzazione del suddetto personale e,
comunque, non oltre il 31 dicembre 2007 nei limiti delle
risorse di cui al primo periodo. Al relativo onere si
provvede attraverso la riduzione del fondo di cui al
comma 96 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
8. Il comma 12 dell'art. 9 della legge 6 dicembre 1991,
n. 394, e' sostituito dal seguente:
«12. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque
anni».
9. All'art. 17, commi 1, 2 e 6, lettera a), del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive
modificazioni, le parole: «31 dicembre 2005» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006». La
disposizione del presente comma non si applica alle
discariche di II categoria, di tipo A, di tipo ex 2A e alle
discariche per inerti, cui si conferiscono materiali di
matrice cementizia contenenti amianto, per le quali il
termine di conferimento e' fissato alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
10. Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993,
n. 379, e' aumentato, a decorrere dall'anno 2006, ad euro
2.300.000. Per le attivita' e il conseguimento delle
finalita' scientifiche del Polo nazionale di cui alla
tabella A prevista dall'art. 1 della legge 29 ottobre 2003,
n. 291, viene riconosciuto alla Sezione italiana
dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della
cecita' un contributo annuo di euro 750.000. E' concesso un
contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni
2006, 2007 e 2008 in favore dell'ente morale riconosciuto
con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1967,
n. 516. Il contributo di cui all'art. 1, comma 113, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, deve essere inteso come
contributo statale annuo ordinario; a decorrere dall'anno
2006 esso e' pari a 400.000 euro. Per le finalita' di cui
all'art. 1, comma 187, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e' autorizzata per il 2006 la spesa di 15 milioni di
euro e per ciascuno degli anni 2007 e 2008 la spesa di un
milione di euro. In favore della Lega italiana tumori e'
autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno
degli anni 2006, 2007 e 2008.
11. In considerazione del rilievo nazionale e
internazionale nella sperimentazione sanitaria di elevata
specializzazione e nella cura delle patologie nel campo
dell'oftalmologia, per l'anno 2006 e' autorizzata la
concessione di un contributo di 1 milione di euro in favore
della Fondazione «G.B. Bietti» per lo studio e la ricerca
in oftalmologia, con sede in Roma. Allo scopo di promuovere
il miglioramento della salute e di offrire ai cittadini
alti livelli di assistenza ospedaliera, e' autorizzata la
concessione di un contributo associativo nel limite di
50.000 euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008
in favore del Comitato permanente degli Ospedali
dell'Unione europea (Hope) con sede in Belgio. E'
autorizzata la spesa di 219.000 euro per l'anno 2006,
500.000 euro per l'anno 2007 e 500.000 euro per l'anno 2008
per l'interconnessione e la formazione sanitaria tra centri
sanitari all'estero e in Italia che il Ministro della
salute, il Ministro per gli italiani nel mondo, il Ministro
degli affari esteri, il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e il Ministro per
l'innovazione e le tecnologie attuano congiuntamente
avvalendosi, in particolare, dell'Associazione denominata
«Alleanza degli Ospedali italiani nel mondo», da essi
congiuntamente costituita in data 2 febbraio 2004.
12. Il prestito vitalizio ipotecario ha per oggetto la
concessione da parte di aziende ed istituti di credito
nonche' da parte di intermediari finanziari, di cui
all'art. 106 del testo unico di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, di finanziamenti a medio e lungo
termine con capitalizzazione annuale di interessi e spese,
e rimborso integrale in unica soluzione alla scadenza,
assistiti da ipoteca di primo grado su immobili
residenziali, riservati a persone fisiche con eta'
superiore ai 65 anni compiuti.
13. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, emana
uno o piu' decreti, ai sensi dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:
a) il riordino delle disposizioni in materia di
attivita' di installazione degli impianti all'interno degli
edifici;
b) la definizione di un reale sistema di verifiche
degli impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo
primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti
garantendo una effettiva sicurezza;
c) la determinazione delle competenze dello Stato,
delle regioni e degli enti locali secondo i principi di
sussidiarieta' e di leale collaborazione, anche tramite lo
strumento degli accordi in sede di Conferenza unificata di
cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281;
d) la previsione di sanzioni in caso di violazione
degli obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti dalle
lettere a) e b).
14. Per la prosecuzione ed il completamento degli
interventi di cui all'art. 52, comma 21, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, e' autorizzata la spesa di 10
milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
15. Al comma 4 dell'art. 1 della legge 9 dicembre 1998,
n. 426, dopo la lettera p-terdecies), e' aggiunta la
seguente:
«p-quaterdecies) area del territorio di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 19 maggio 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio
2005».
16. Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, la disposizione prevista
dall'art. 2, comma 1, lettera b), dello stesso decreto si
interpreta nel senso che un'area e' da considerare comunque
fabbricabile se e' utilizzabile a scopo edificatorio in
base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente
dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
17. E' autorizzato un contributo quindicennale di 1
milione di euro a decorrere dall'anno 2006 in favore
dell'ANAS Spa per la realizzazione di lavori di raccordo
stradale tra le strade pugliesi SP 231 e SP 238.
18. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive
e' determinata annualmente la quota di risorse del Fondo
speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui
all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, da
destinare, a valere sulla quota erogata a fondo perduto,
agli interventi previsti dal comma 270 dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311.
19. Il primo periodo del comma 1 dell'art. 155 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e' sostituito dal seguente: "Il reddito imponibile dei
soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera a), derivante
dall'utilizzo in traffico internazionale delle navi
indicate nell'art. 8-bis, comma 1, lettera a), del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, iscritte nel registro
internazionale di cui al decreto-legge 30 dicembre 1997, n.
457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1998, n. 30, e dagli stessi armate, nonche' delle navi
noleggiate il cui tonnellaggio non sia superiore al 50 per
cento di quello complessivamente utilizzato, e' determinato
ai sensi della presente sezione qualora il contribuente
comunichi un'opzione in tal senso all'Agenzia delle entrate
entro tre mesi dall'inizio del periodo d'imposta a partire
dal quale intende fruirne con le modalita' di cui al
decreto previsto dall'art. 161".
20. Per la prosecuzione degli interventi previsti
dall'art. 2 della legge 30 luglio 2002, n. 174, nonche' per
la realizzazione di opere di natura sociale, culturale e
sportiva, e' autorizzato un contributo quindicennale di 1
milione di euro a decorrere dall'anno 2006.
21. All'art. 1 del decreto legge 24 dicembre 2003, n.
353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2004, n. 46, al comma 3, dopo le parole: «dell'ambiente
naturale» sono inserite le seguenti: «, le associazioni
riconosciute a carattere nazionale aventi per oggetto
statutario, da piu' di quaranta anni, lo svolgimento o la
promozione di attivita' di ricerca oncologica.».
Nota al comma 1293:
- Si riporta il testo del comma 556 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006), cosi come modificato dalla
presente legge:
«556. Al fine di prevenire fenomeni di disagio
giovanile legato all'uso di sostanze stupefacenti, e'
istituito presso il Ministero della solidarieta' sociale
l'«Osservatorio per il disagio giovanile legato alle
dipendenze». Con decreto del Ministro della solidarieta'
sociale, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e' disciplinata la composizione e
l'organizzazione dell'Osservatorio. Presso il Ministero di
cui al presente comma e' altres` istituito il «Fondo
nazionale per le comunita' giovanili», per azioni di
promozione della salute e di prevenzione dei comportamenti
a rischio e per favorire la partecipazione dei giovani in
materia di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno
delle dipendenze. La dotazione finanziaria del Fondo per
ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 e' fissata in 5
milioni di euro, di cui il 25 per cento e' destinato ai
compiti istituzionali del Ministero della solidarieta'
sociale di comunicazione, informazione, ricerca,
monitoraggio e valutazione, per i quali il Ministero si
avvale del parere dell'Osservatorio per il disagio
giovanile legato alle dipendenze; il restante 75 per cento
del Fondo viene destinato alle associazioni e reti
giovanili individuate con decreto del Ministro della
solidarieta' sociale, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Con tale decreto, di natura regolamentare,
vengono determinati anche i criteri per l'accesso al Fondo
e le modalita' di presentazione delle istanze.».
Nota al comma 1295:
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge
24 dicembre 1957, n. 1295 (Costituzione di un Istituto per
il credito sportivo con sede in Roma):
«Art. 5. L'Istituto puo' concedere contributi per
interessi sui mutui anche se accordati da altre aziende di
credito e dalla Cassa depositi e prestiti per le finalita'
istituzionali, con le disponibilita' di un fondo speciale
costituito presso l'Istituto medesimo e alimentato con il
versamento da parte dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato dell'aliquota ad esso spettante a norma
dell'art. 5 del regolamento di cui al decreto ministeriale
19 giugno 2003, n. 179 del Ministro dell'economia e delle
finanze, nonche' con l'importo dei premi riservati al CONI
a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948,
n. 496, colpiti da decadenza per i quali resta salvo il
disposto dell'art. 90, comma 16, della legge 27 dicembre
2002, n. 289.
Per i mutui assistiti dal contributo agli interessi di
cui al primo comma del presente articolo la relativa rata
di ammortamento verra' ridotta di un ammontare pari
all'importo annuale del contributo concesso.
La concessione del contributo agli interessi puo'
essere sospesa o revocata dall'Istituto nei casi piu' gravi
anche con effetto retroattivo, nei confronti di quei
mutuatari che non si trovassero, a seguito di successivi
controlli, nelle condizioni previste dal contratto di
concessione del finanziamento.».
Nota al comma 1296:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n.
179 (Regolamento recante la disciplina dei concorsi
pronostici su base sportiva):
«Art. 5 (Ripartizione della posta). - 1. La posta dei
concorsi pronostici e' ripartita, secondo quanto gia'
disposto dagli articoli 2 e 5 della legge 24 dicembre 1957,
n. 1295, dall'art. 2 della legge 29 settembre 1965, n.
1117, dall'art. 3 della legge 29 dicembre 1988, n. 555,
dall'art. 27 della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
dall'art. 2 del decreto legislativo 2 dicembre 1999, n. 464
e dall'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,
convertito, con modificazioni, con la legge 8 agosto 2002,
n. 178, nelle seguenti percentuali:
a) aggio al punto di vendita 8%;
b) montepremi: 50%;
c) imposta unica: 33,84%;
d) contributo all'Istituto per il credito sportivo:
2,45%;
e) contributo alle spese di gestione di AAMS:
5,71%.».
Nota al comma 1297:
- Si riporta il testo della lettera a) del comma 19
dell'art. 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181
(Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
dei Ministeri):
«19. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei
Ministri:
a) le funzioni di competenza statale attribuite al
Ministero per i beni e le attivita' culturali dagli
articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, in materia di sport. Entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, lo statuto dell'Istituto
per il credito sportivo e' modificato al fine di prevedere
la vigilanza da parte del Presidente del Consiglio dei
Ministri e del Ministro per i beni e le attivita'
culturali.».
Nota al comma 1298:
- Si riporta il testo del comma 580 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«580. Al Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), cui la
legge 15 luglio 2003, n. 189, ha attribuito compiti
relativi alla promozione dell'attivita' sportiva tra le
persone disabili e di riconoscimento e coordinamento di
tutte le organizzazioni sportive per disabili, e' concesso
un contributo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2006,
2007 e 2008, per la promozione della pratica sportiva di
base e agonistica.».
Note al comma 1299:
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 3 della
legge 9 ottobre 2000, n. 285 (Interventi per i Giochi
olimpici invernali «Torino 2006»):
«7. L'Agenzia termina la propria attivita' il
31 dicembre 2006.».
- Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 10
della legge 9 ottobre 2000, n. 285 (Interventi per i Giochi
olimpici invernali «Torino 2006»):
«Art. 10 (Risorse finanziarie). - 1. Per il
finanziamento degli interventi necessari allo svolgimento
dei Giochi olimpici e delle opere connesse e' autorizzato
il limite d'impegno quindicennale di lire 110 miliardi per
l'anno 2001, quale limite massimo del concorso dello Stato
agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o altre
operazioni finanziarie che l'Agenzia e l'Ente nazionale per
le strade (ANAS) e la Societa' italiana per il traforo
autostradale del Frejus (SITAF), nonche', limitatamente
alle opere connesse di cui all'art. 1, comma 1, la regione
Piemonte, la provincia di Torino, il comune di Torino e la
societa' Gruppo Torinese Trasporti spa, sono autorizzati ad
effettuare, nei limiti della quota che sara' a ciascuno
assegnata con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da emanare successivamente alla predisposizione
del piano degli interventi; le relative rate di
ammortamento per capitale ed interessi sono corrisposte
agli istituti finanziatori da parte del Ministero
dell'economia e delle finanze. Per le medesime finalita' e
per il funzionamento dell'Agenzia e' altresi' concesso
all'Agenzia un contributo straordinario nel limite massimo
di lire 5 miliardi per l'anno 2000, di lire 20 miliardi per
l'anno 2001 e di lire 10 miliardi per l'anno 2002.
2. Per lo svolgimento delle sue funzioni sono inoltre
attribuite all'Agenzia le somme previste alla voce «spese
generali» compresa nel quadro economico di ciascun progetto
delle opere di cui agli allegati 1, 2 e 3, ed eventuali
successive variazioni. Tale importo e' commisurato al 3 per
cento dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle
forniture e dell'importo delle indennita' di
espropriazione. La relativa documentazione e' sottoposta
alla certificazione del collegio dei revisori dei conti al
fine della definitiva quantificazione della somma.».
Nota al comma 1300:
- L'art. 7 della legge 9 ottobre 2000, n. 285
(Interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006»
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 2000, n.
242), abrogato dalla presente legge, recava:
«Art. 7 (Comitato di alta sorveglianza e garanzia).».
Nota al comma 1301:
- Si riporta il testo dell'art. 5 della citata legge
9 ottobre 2000, n. 285:
«Art. 5 (Comitato direttivo). - 1. Il comitato
direttivo provvede alla programmazione annuale delle
attivita' dell'Agenzia, all'approvazione dei bilanci,
all'approvazione delle operazioni finanziarie necessarie
per l'acquisizione delle risorse, secondo i propri atti
organizzativi, e ad ogni altra attivita' necessaria per il
perseguimento dei compiti di cui all'art. 3.
2. Il comitato direttivo e' composto dal direttore
generale, nominato a norma dell'art. 6, dai due
vicedirettori generali, nominati a norma dell'art. 6-bis,
nonche' da nove membri nominati con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, di cui uno su designazione del
Presidente del Consiglio dei ministri, uno su designazione
del Ministro dell'economia e delle finanze, uno su
designazione del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, quattro su designazione, rispettivamente, del
presidente della regione Piemonte, del presidente della
provincia di Torino, del sindaco di Torino e del presidente
del CONI, e due su designazione effettuata d'intesa tra i
legali rappresentanti delle comunita' montane e dei comuni
interessati dalle opere di cui all'art. 1 o sedi di gara.
Il comitato direttivo e' regolarmente costituito quando
sono nominati almeno sette componenti. Il comitato
direttivo delibera a maggioranza dei presenti. In caso di
parita' prevale il voto del direttore generale.
3. I membri del comitato direttivo sono scelti tra
esperti particolarmente qualificati nelle discipline
tecniche, giuridiche ed economiche. Per la validita' delle
deliberazioni del comitato direttivo e' necessaria la
presenza di sette componenti.».
Note al comma 1302:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 della
legge 18 marzo 1991, n. 99 (Interventi urgenti per opere
connesse alla esposizione internazionale «Colombo '92»):
«Art. 1. - 1. Per l'immediata realizzazione di
interventi diretti al completamento dell'area espositiva
della esposizione internazionale «Colombo '92», nonche'
alla realizzazione di opere strettamente correlate
all'evento, il comune di Genova e' autorizzato a stipulare,
anche oltre i limiti di indebitamento previsti dalla
normativa vigente, mutui quindicennali fino all'importo di
lire quattrocentosettanta miliardi, di cui centocinquanta
miliardi a decorrere dal secondo semestre del 1991, con
onere di ammortamento a totale carico dello Stato.
L'importo eventualmente dovuto a titolo di interessi di
preammortamento - maggiorato degli ulteriori interessi
dalla data di inizio dell'ammortamento a quella di scadenza
della prima rata dello stesso, calcolati al medesimo tasso
applicabile, ai sensi di quanto previsto per le operazioni
di mutuo, nel primo semestre dell'ammortamento - sara'
corrisposto unitamente alla prima rata di ammortamento. In
relazione agli oneri di ammortamento e di preammortamento
sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di lire
50 miliardi a decorrere dall'anno 1991 e di lire 23
miliardi a decorrere dall'anno 1992.».
Note al comma 1305:
- Si riporta il testo dell'art. 7-viciesquater del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 (Disposizioni urgenti
per l'universita' e la ricerca, per i beni e le attivita'
culturali, per il completamento di grandi opere
strategiche, per la mobilita' dei pubblici dipendenti, e
per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di
bollo e tasse di concessione, nonche' altre misure
urgenti), cosi come modificato dalla presente legge:
«Art. 7-vicies quater. (Disposizioni in materia di
carte valori). - 1. All'atto del rilascio delle carte
valori di cui all'art. 7-vicies ter da parte delle
competenti amministrazioni pubbliche, i soggetti
richiedenti sono tenuti a corrispondere un importo pari
almeno alle spese necessarie per la loro produzione e
spedizione, nonche' per la manutenzione necessaria
all'espletamento dei servizi ad esse connessi. L'importo e
le modalita' di riscossione sono determinati annualmente
con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per
le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione,
da adottare, in sede di prima attuazione, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
2. Le somme percepite dalle amministrazioni pubbliche
in applicazione del comma 1 sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato e riassegnate con decreti del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero dell'interno, anche in aggiunta alle somme gia'
stanziate, nell'ambito dell'unita' previsionale di base
3.1.5.17 - servizi del Poligrafico dello Stato - dello
stato di previsione del medesimo Ministero. Una quota pari
a euro 1,85 dell'imposta sul valore aggiunto inclusa nel
costo della carta d'identita' elettronica e' riassegnata al
Ministero dell'interno per essere destinata per euro 1,15
alla copertura dei costi di gestione del Ministero medesimo
e per euro 0,70 ai comuni, per la copertura delle spese
connesse alla gestione e distribuzione del documento. Con
decreto del Ministro dell'interno di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le
modalita` di attuazione della presente disposizione. Alle
riassegnazioni previste dal presente comma non si applica
il limite di cui all'art. 1, comma 46, della legge
23 dicembre 2005, n. 266.
3. Al fine di contenere i prezzi di cessione delle
carte valori ed i costi di attivazione, di produzione,
emissione e manutenzione dei centri gestione delle stesse
e' in facolta' dell'Istituto poligrafico e Zecca dello
Stato Spa di stipulare accordi o indire gare con pubbliche
amministrazioni ed anche con soggetti privati, anche allo
scopo di estendere l'operativita' delle carte valori alla
fruizione di servizi, ivi compresi quelli di natura
privatistica. [Gli accordi sono soggetti a ratifica da
parte del Ministero dell'economia e delle finanze di
concerto con il Ministero dell'interno].
4. L'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato Spa puo'
continuare ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura
dello Stato, ai sensi del titolo I del testo unico di cui
al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e con
applicazione dell'art. 417-bis, commi primo e secondo, del
codice di procedura civile.
5. E' abrogato il regio decreto 7 marzo 1926, n. 401.
6. Dall'attuazione dell'art. 7-vicies-ter e del
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.».
Nota al comma 1306:
- Si riporta il testo del comma 65 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«65. A decorrere dall'anno 2007 le spese di
funzionamento della Commissione nazionale per le societa' e
la borsa (CONSOB), dell'Autorita' per la vigilanza sui
lavori pubblici, dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni e della Commissione di vigilanza sui fondi
pensione sono finanziate dal mercato di competenza, per la
parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio
dello Stato, secondo modalita' previste dalla normativa
vigente ed entita' di contribuzione determinate con propria
deliberazione da ciascuna Autorita', nel rispetto dei
limiti massimi previsti per legge, versate direttamente
alle medesime Autorita'. Le deliberazioni, con le quali
sono fissati anche i termini e le modalita' di versamento,
sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei Ministri,
sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per
l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal
ricevimento. Decorso il termine di venti giorni dal
ricevimento senza che siano state formulate osservazioni,
le deliberazioni adottate dagli organismi ai sensi del
presente comma divengono esecutive.».
Nota al comma 1307:
- Si riporta il testo del comma 6-bis dell'art. 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115 (testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia. - Testo A),
cosi come modificato dalla presente legge:
«6-bis. Per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali
amministrativi regionali e al Consiglio di Stato il
contributo dovuto e' di euro 500; per i ricorsi previsti
dall'art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, per
quelli previsti dall'art. 25, comma 5, della legge 7 agosto
1990, n. 241, per i ricorsi aventi ad oggetto il diritto di
cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel
territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella
sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo
dovuto e' di euro 250; per i ricorsi previsti dall'art.
23-bis, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,
nonche¨ da altre disposizioni che richiamano il citato art.
23-bis, il contributo dovuto e' di euro 1.000; per i
predetti ricorsi in materia di affidamento di lavori,
servizi e forniture, nonche¨ di provvedimenti delle
Autorita', il contributo dovuto e' di euro 2.000. L'onere
relativo al pagamento dei suddetti contributi e' dovuto in
ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di
compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si
e' costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza
si determina con il passaggio in giudicato della sentenza.
Non e' dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti
dall'art. 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il
diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della
direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico
all'informazione ambientale.».
Nota al comma 1309:
- Si riporta il testo dei commi 306, 307, 308 e 309
dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005):
«306. All'art. 10, comma 4, del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, le parole: «il processo di valore inferiore a euro
1.100 e» sono soppresse.».
«307. I commi 1 e 2 dell'art. 13 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
n. 115, sono sostituiti dai seguenti:
1. Il contributo unificato e' dovuto nei seguenti
importi:
a) euro 30 per i processi di valore fino a 1.100
euro;
b) euro 70 per i processi di valore superiore a euro
1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria
giurisdizione, nonche' per i processi speciali di cui al
libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura
civile;
c) euro 170 per i processi di valore superiore a euro
5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di
valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice
di pace;
d) euro 340 per i processi di valore superiore a euro
26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e
amministrativi di valore indeterminabile;
e) euro 500 per i processi di valore superiore a euro
52.000 e fino a euro 260.000;
f) euro 800 per i processi di valore superiore a euro
260.000 e fino a euro 520.000;
g) euro 1.110 per i processi di valore superiore a
euro 520.000.
2. Per i processi di esecuzione immobiliare il
contributo dovuto e' pari a euro 200. Per gli altri
processi esecutivi lo stesso importo e' ridotto della
meta'. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il
contributo dovuto e' pari a euro 120.».
«308. L'art. 46, comma 1, della legge 21 novembre 1991,
n. 374, e' sostituito dal seguente:
1. Le cause e le attivita' conciliative in sede non
contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro
1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono
soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato,
secondo gli importi previsti dall'art. 13 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, e successive modificazioni.».
«309. Il maggior gettito derivante dall'applicazione
delle disposizioni di cui ai commi da 306 a 308 e' versato
al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato
di previsione del Ministero della giustizia per il
pagamento di debiti pregressi nonche' per l'adeguamento
delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari e allo
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per le spese riguardanti il funzionamento del
Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi
regionali.».
Note al comma 1310:
- La legge 25 luglio 2000, n. 209 (Misure per la
riduzione del debito estero dei Paesi a piu' basso reddito
e maggiormente indebitati), e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 28 luglio 2000, n. 175.
Nota al comma 1314:
- La legge 31 dicembre 1998, n. 477 (Autorizzazione di
spesa per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione
di immobili da adibire a sedi di rappresentanze
diplomatiche e di uffici consolari, nonche' di alloggi per
il personale), e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
12 gennaio 1999, n. 8.
Nota al comma 1315:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 2 maggio
1983, n. 185 (Modifica della tabella dei diritti da
riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari):
«Art. 1. La tabella dei diritti da riscuotere dagli
uffici diplomatici e consolari di cui all'art. 56 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
200, relativo alle disposizioni sulle funzioni e sui poteri
consolari, e' sostituita da quella annessa alla presente
legge.
Detta tabella dovra' essere munita del visto dei
Ministri degli affari esteri, del tesoro e delle finanze.».
Note al comma 1317:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 1 del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti
nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico,
sociale e territoriale):
«5. E' istituito presso il Ministero dell'economia e
delle finanze un apposito Fondo con la dotazione di
34.180.000 euro per l'anno 2005, di 39.498.000 euro per
l'anno 2006, di 38.700.000 euro per l'anno 2007 e di
42.320.000 euro a decorrere dall'anno 2008, per le esigenze
connesse all'istituzione del Sistema d'informazione visti,
finalizzato al contrasto della criminalita' organizzata e
della immigrazione illegale attraverso lo scambio tra gli
Stati membri dell'Unione europea di dati relativi ai visti,
di cui alla decisione 2004/512/CE dell'8 giugno 2004 del
Consiglio. Al riparto del Fondo di cui al presente comma si
provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta dei Ministri competenti. All'onere di
cui al presente comma si provvede:
a) quanto a euro 4.845.000 per il 2005, a euro
15.000.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo
parzialmente utilizzando, per euro 1.345.000 per il 2005 e
per euro 15.000.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007,
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri
e, per euro 3.500.000 per il 2005, l'accantonamento
relativo al Ministero dell'interno;
b) a euro 22.566.000 per il 2007 e ad euro 42.320.000
a decorrere dal 2008, mediante utilizzo di parte delle
maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'art. 7,
comma 3;
c) quanto a euro 29.335.000 per il 2005, a euro
24.498.000 per il 2006 e ad euro 1.134.000 per il 2007,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto
capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al predetto Ministero.».
- Si riporta il testo dell'art. 152 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
(Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri):
«Art. 152 (Contingente e durata del contratto). - Le
rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima
categoria e gli istituti italiani di cultura possono
assumere personale a contratto per le proprie esigenze di
servizio, previa autorizzazione dell'Amministrazione
centrale, nel limite di un contingente complessivo pari a
2.277 unita'. Gli impiegati a contratto svolgono le
mansioni previste nei contratti individuali, tenuto conto
dell'organizzazione del lavoro esistente negli uffici
all'estero.
Il contratto di assunzione e' stipulato a tempo
indeterminato, con un periodo di prova di nove mesi, alla
scadenza del quale, sulla base di una relazione del capo
dell'ufficio, si provvede a disporre la conferma o la
risoluzione del contratto.».
Note al comma 1322:
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 della legge
28 luglio 2004, n. 193 (Proroga e rifinanziamento della
legge 16 marzo 2001, n. 72, recante interventi a tutela del
patrimonio storico e culturale delle comunita' degli esuli
italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia, e della
legge 21 marzo 2001, n. 73, recante interventi in favore
della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia),
pubblicata nella Gazzazzetta Ufficiale 3 agosto 2004, n.
180:
«Art. 1. (Proroga e rifinanziamento della legge
16 marzo 2001, n. 72). - 1. Per le finalita' di cui
all'art. 1, comma 1, della legge 16 marzo 2001, n. 72, e'
autorizzata la spesa di euro 1.550.000 per ciascuno degli
anni 2004, 2005 e 2006.
2. All'art. 1, comma 4, della legge 16 marzo 2001, n.
72, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «da stipulare tra», sono inserite
le seguenti: «il Ministero degli affari esteri,»;
b) la parola: «sentiti» e' sostituita dalla seguente:
«sentita»;
c) le parole: «e il Ministero degli affari esteri»
sono soppresse;
d) dopo le parole: «Alla ripartizione delle somme
stanziate provvede annualmente il Ministro per i beni e le
attivita' culturali» sono aggiunte le seguenti: «, con
proprio decreto, di concerto con il Ministro degli affari
esteri».
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1,
pari a euro 1.550.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e
2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2004, allo scopo parzialmente utilizzando 1'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
«Art. 2. Proroga e rifinanziamento della legge 21 marzo
2001, n. 73. - 1. Le disposizioni di cui all'art. 1 della
legge 21 marzo 2001, n. 73, sono prorogate al 31 dicembre
2006. A tale scopo e' autorizzata la spesa di euro
4.650.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1,
pari a euro 4.650.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e
2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
Note al comma 1323:
- Si riporta il testo dell'art. 56 della legge
27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2003):
«Art. 56 (Fondo per progetti di ricerca). - 1. E'
istituito un fondo finalizzato al finanziamento di progetti
di ricerca, di rilevante valore scientifico, anche con
riguardo alla tutela della salute e all'innovazione
tecnologica, con una dotazione finanziaria di 225 milioni
di euro per l'anno 2003 e di 100 milioni di euro per l'anno
2004, 92,758 milioni di euro per l'anno 2005, 97,934
milioni di euro per l'anno 2006 e 100 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2007. Alla ripartizione del fondo,
istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, tra le diverse finalita'
provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, con
proprio decreto, su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, sentiti i Ministri
dell'economia e delle finanze, della salute e per
l'innovazione tecnologica. Con lo stesso decreto sono
stabiliti procedure, modalita' e strumenti per l'utilizzo
delle risorse, assicurando in via prioritaria il
finanziamento dei progetti presentati da soggetti che
abbiano ottenuto, negli anni precedenti, un eccellente
risultato nell'utilizzo e nella capacita' di spesa delle
risorse comunitarie assegnate e delle risorse finanziarie
provenienti dai programmi quadro di ricerca dell'Unione
europea o dai Fondi strutturali.».
Nota al comma 1324:
- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi):
«Art. 12. (Deduzioni per oneri di famiglia). - 1. Dal
reddito complessivo si deducono per oneri di famiglia i
seguenti importi:
a) 3.200 euro per il coniuge non legalmente ed
effettivamente separato;
b) 2.900 euro per ciascun figlio, compresi i figli
naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o
affiliati, nonche' per ogni altra persona indicata
nell'art. 433 del codice civile che conviva con il
contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti
da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria da ripartire
tra coloro che hanno diritto alla deduzione.
2. La deduzione di cui al comma 1, lettera b), e'
aumentata a:
a) 3.450 euro, per ciascun figlio di eta' inferiore a
tre anni;
b) 3.200 euro, per il primo figlio se l'altro
genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il
contribuente non e' coniugato o se coniugato, si e'
successivamente legalmente ed effettivamente separato,
ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del
solo contribuente e questi non e' coniugato o, se
coniugato, si e' successivamente legalmente ed
effettivamente separato;
c) 3.700 euro, per ogni figlio portatore di handicap
ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
3. Le deduzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano a
condizione che le persone alle quali si riferiscono
possiedano un reddito complessivo, computando anche le
retribuzioni corrisposte da enti e organismi
internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e
missioni, nonche' quelle corrisposte dalla Santa Sede,
dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti
centrali della Chiesa cattolica, non superiore a lire
5.500.000, al lordo degli oneri deducibili.
4. Le deduzioni di cui ai commi 1 e 2 sono rapportate a
mese e competono dal mese in cui si sono verificate a
quello in cui sono cessate le condizioni richieste.
4-bis. Dal reddito complessivo si deducono, fino ad un
massimo di 1.820 euro, le spese documentate sostenute dal
contribuente per gli addetti alla propria assistenza
personale nei casi di non autosufficienza nel compimento
degli atti della vita quotidiana. Le medesime spese sono
deducibili anche se sono state sostenute nell'interesse
delle persone indicate nell'art. 433 del codice civile.
4-ter. Le deduzioni di cui ai commi 1, 2 e 4-bis
spettano per la parte corrispondente al rapporto tra
l'ammontare di 78.000 euro, aumentato delle medesime
deduzioni e degli oneri deducibili di cui all'art. 10, e
diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 78.000
euro. Se il predetto rapporto e' maggiore o uguale a 1, la
deduzione compete per intero; se lo stesso e' zero o minore
di zero, la deduzione non compete; negli altri casi, ai
fini del predetto rapporto, si computano le prime quattro
cifre decimali.».
Nota al comma 1327:
- Si riporta il testo dell'art. 21 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per
favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei
conti pubblici), cosi come modificato dalla presente legge:
«Art. 21 (Assegno per ogni secondo figlio e incremento
del Fondo nazionale per le politiche sociali). - 1. Per
ogni figlio nato dal 1° dicembre 2003 e fino al 31 dicembre
2004, secondo od ulteriore per ordine di nascita, e,
comunque, per ogni figlio adottato nel medesimo periodo,
alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie, e'
concesso un assegno pari ad euro 1.000.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, e' istituita,
nell'ambito dell'INPS, una speciale gestione con una
dotazione finanziaria complessiva di 308 milioni di euro.
3. L'assegno e' concesso dai comuni. I comuni
provvedono ad informare gli interessati invitandoli a
certificare il possesso dei requisiti all'atto
dell'iscrizione all'anagrafe dei nuovi nati.
4. L'assegno, ferma restando la titolarita' in capo ai
comuni, e' erogato dall'I.N.P.S. sulla base dei dati
forniti dai comuni medesimi, secondo modalita' da definire
nell'ambito dei decreti di cui al comma 5.
5. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono emanate le necessarie disposizioni per l'attuazione
del presente articolo.
6. Per il finanziamento delle politiche in favore delle
famiglie il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui
all'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni, e' incrementato di 232
milioni di euro per l'anno 2004.
6-bis. (abrogato).
6-ter. Gli imprenditori artigiani iscritti nei relativi
albi provinciali possono avvalersi, in deroga alla
normativa previdenziale vigente, di collaborazioni
occasionali di parenti entro il terzo grado, aventi anche
il titolo di studente, per un periodo complessivo nel corso
dell'anno non superiore a novanta giorni. Le collaborazioni
suddette devono avere carattere di aiuto, a titolo di
obbligazione morale e percio' senza corresponsione di
compensi ed essere prestate nel caso di temporanea
impossibilita' dell'imprenditore artigiano all'espletamento
della propria attivita' lavorativa. E' fatto, comunque,
obbligo dell'iscrizione all'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali.
7. Per le finalita' del presente articolo e'
autorizzata la spesa di 287 milioni di euro per l'anno 2003
e di 253 milioni di euro per l'anno 2004. Al relativo onere
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello Stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.».
Nota al comma 1328:
- Si riporta il testo del comma 11 dell'art. 2 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2004):
«11. E' istituita l'addizionale comunale sui diritti
d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili. L'addizionale e'
pari a 2,50 euro per passeggero imbarcato ed e' versata
all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva
riassegnazione quanto a 30 milioni di euro, in un apposito
fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti destinato a compensare ENAV Spa, secondo
modalita' regolate dal contratto di servizio di cui
all'art. 9 della legge 21 dicembre 1996, n. 665, per i
costi sostenuti da ENAV Spa per garantire la sicurezza ai
propri impianti e per garantire la sicurezza operativa e,
quanto alla residua quota, in un apposito fondo istituito
presso il Ministero dell'interno e ripartito sulla base del
rispettivo traffico aeroportuale secondo i seguenti
criteri:
a) il 40 per cento del totale a favore dei comuni del
sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la
media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie
del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale
sul totale del sedime; percentuale della superficie totale
del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati;
b) al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela
dell'incolumita' delle persone e delle strutture, il 60 per
cento del totale per il finanziamento di misure volte alla
prevenzione e al contrasto della criminalita' e al
potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali
e nelle principali stazioni ferroviarie.».
Nota al comma 1333:
- Si riporta il testo del comma 52 dell'art. 145 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001):
«52. Il programma speciale di reindustrializzazione di
cui all'art. 5 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989,
n. 181, e' integrato con la previsione dello sviluppo di un
polo di ricerca e di attivita' industriali ad alta
tecnologia nel territorio del comune di Genova anche in
relazione all'attuazione dell'art. 4 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Per finanziare gli
interventi previsti da tale integrazione e' autorizzata la
spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2001,
2002 e 2003. Le risorse di cui al presente comma non
possono essere utilizzate per altre finalita' fino al
31 dicembre 2006.».
Nota ai commi 1334 - 1335 - 1336 - 1337 - 1338:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143 (Disposizioni in materia
di commercio con l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4,
lettera c), e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59), cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Funzioni). - 1. La societa' e' autorizzata a
rilasciare garanzie, nonche' ad assumere in assicurazione i
rischi di carattere politico, catastrofico, economico,
commerciale e di cambio ai quali sono esposti, direttamente
o indirettamente secondo quanto stabilito ai sensi del
comma 3, gli operatori nazionali e le loro controllate e
collegate estere nella loro attivita' con l'estero e di
internazionalizzazione dell'economia italiana; la societa'
e' altresi' autorizzata a rilasciare, a condizioni di
mercato, garanzie e coperture assicurative per imprese
estere relativamente ad operazioni che siano di rilievo
strategico per l'economia italiana sotto i profili
dell'internazionalizzazione, della sicurezza economica e
dell'attivazione di processi produttivi e occupazionali in
Italia. Le garanzie e le assicurazioni possono essere
rilasciate anche a banche nazionali, nonche' a banche
estere od operatori finanziari italiani od esteri quando
rispettino adeguati principi di organizzazione, vigilanza,
patrimonializzazione ed operativita', per crediti concessi
sotto ogni forma e destinati al finanziamento delle
suddette attivita', nonche' quelle connesse o strumentali.
2. La societa' puo' concludere accordi di
riassicurazione e di coassicurazione con enti o imprese
italiani, autorizzati, nonche' con enti od imprese esteri
ed organismi internazionali; la societa' puo' altresi'
stipulare altri contratti di copertura del rischio
assicurativo, a condizioni di mercato con primari operatori
del settore.
3. Le operazioni e le categorie di rischi assicurabili
sono definite con delibera del Comitato interministeriale
per la programmazione economica, su proposta del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
di concerto con il Ministero del commercio con l'estero,
tenendo anche conto degli accordi internazionali, nonche'
della normativa e degli indirizzi dell'Unione europea in
materia di privatizzazione dei rischi di mercato e di
armonizzazione dei sistemi comunitari di assicurazione dei
crediti all'esportazione gestiti con il sostegno dello
Stato.».
Note al comma 1339:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge
27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni
(Istituzione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di
Stato):
«Art. 2 (Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato).
- 1. E' istituito presso la Banca d'Italia un conto
denominato «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato»,
di seguito denominato «Fondo». Esso ha lo scopo di ridurre,
secondo le modalita' previste dalla presente legge, la
consistenza dei titoli di Stato in circolazione.
2. L'amministrazione del Fondo di cui al comma 1 e'
attribuita al Ministro del tesoro, coadiuvato da un
Comitato consultivo composto:
a) dal Direttore generale del tesoro, che lo
presiede;
b) dal Ragioniere generale dello Stato;
c) dal Direttore generale delle entrate del Ministero
delle finanze;
d) dal Direttore generale del territorio del
Ministero delle finanze.
3. Il Ministro del tesoro presenta annualmente al
Parlamento, in allegato al conto consuntivo, una relazione
sull'amministrazione del Fondo.»
- Si riporta il testo del terzo comma dell'art. 2445
del codice civile:
«La deliberazione puo' essere eseguita soltanto dopo
novanta giorni dal giorno dell'iscrizione nel registro
delle imprese, purche' entro questo termine nessun
creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto
opposizione.».
Note al comma 1340:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 9 del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80
(Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per
lo sviluppo economico, sociale e territoriale):
«3. Per fruire del contributo, l'impresa concentrataria
inoltra, a decorrere dalla data di ultimazione del processo
di concentrazione, un'apposita istanza in via telematica al
Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, che
ne rilascia, in via telematica, certificazione della data
di avvenuta presentazione. L'Agenzia delle entrate esamina
le istanze secondo l'ordine cronologico di presentazione, e
comunica, in via telematica, entro trenta giorni dalla
presentazione dell'istanza, il riconoscimento del
contributo ovvero il diniego del contributo stesso per
carenza dei presupposti desumibili dall'istanza ovvero per
l'esaurimento dei fondi stanziati, pari a 34 milioni di
euro per l'anno 2005, 110 milioni di euro per l'anno 2006 e
57 milioni di euro per l'anno 2007.».
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 2 del
decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156
(Disposizioni urgenti in materia di entrate):
«4. Per fruire del contributo, l'impresa concentrataria
inoltra un'apposita istanza in via telematica al Centro
operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, che ne
rilascia, in via telematica e con procedura automatizzata,
certificazione della data di avvenuta presentazione.
L'Agenzia delle entrate esamina le istanze secondo l'ordine
cronologico di presentazione, fino ad esaurimento dei fondi
stanziati, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2005, 242
milioni di euro per l'anno 2006 e 122 milioni di euro per
l'anno 2007, e comunica, in via telematica, entro trenta
giorni dalla presentazione dell'istanza, il diniego del
contributo per carenza dei presupposti desumibili
dall'istanza, ovvero per l'esaurimento dei fondi
stanziati.».
Nota al comma 1343:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 della
legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti), cosi'
come modificato dalla presente legge:
«2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive
in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui
e' stata realizzata la condotta produttiva di danno,
ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla
data della sua scoperta.».
Nota al comma 1344:
- Si riporta il testo del comma 27 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006), cosi' come modificato dalla
presente legge:
«27. Nello stato di previsione del Ministero
dell'interno e' istituito un Fondo da ripartire per le
esigenze correnti connesse all'acquisizione di beni e
servizi dell'amministrazione, con una dotazione, per l'anno
2006, di 100 milioni di euro, di 30 milioni di euro per
l'anno 2007 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni
2008 e 2009. Con decreti del Ministro dell'interno, da
comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero
dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale
del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni
parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla
ripartizione del Fondo tra le unita' previsionali di base
interessate del medesimo stato di previsione.».
Note al comma 1346:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.».
- Si riporta il testo dell'art. 27 della legge 7 agosto
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi):
«Art. 27 (Commissione per l'accesso ai documenti
amministrativi). - 1. E' istituita presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri la Commissione per l'accesso ai
documenti amministrativi.
2. La Commissione e' nominata con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio
dei Ministri. Essa e' presieduta dal sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed e'
composta da dodici membri, dei quali due senatori e due
deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere,
quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile
1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi di
autogoverno, due fra i professori di ruolo in materie
giuridiche e uno fra i dirigenti dello Stato e degli altri
enti pubblici. E' membro di diritto della Commissione il
capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei
Ministri che costituisce il supporto organizzativo per il
funzionamento della Commissione. La Commissione puo'
avvalersi di un numero di esperti non superiore a cinque
unita', nominati ai sensi dell'art. 29 della legge
23 agosto 1988, n. 400.
3. La Commissione e' rinnovata ogni tre anni. Per i
membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di
scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso
del triennio.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, a decorrere dall'anno 2004, sono determinati i
compensi dei componenti e degli esperti di cui al comma 2,
nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5. La Commissione adotta le determinazioni previste
dall'art. 25, comma 4; vigila affinche' sia attuato il
principio di piena conoscibilita' dell'attivita' della
pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati
dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla
trasparenza dell'attivita' della pubblica amministrazione,
che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei
Ministri; propone al Governo modifiche dei testi
legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la
piu' ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'art.
22.
6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare
alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le
informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione
di quelli coperti da segreto di Stato.
7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di
cui al comma 1 dell'art. 18, le misure ivi previste sono
adottate dalla Commissione di cui al presente articolo.».
Nota al comma 1347:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 10 del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica):
«5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
Note al comma 1349:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 3 del
decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4
(Interventi straordinari per il riordino e il risanamento
economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino), cosi'
come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Provvedimenti urgenti per il risanamento
dell'Ordine Mauriziano). - 1. Dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e per un periodo di trentasei
mesi:
a) non possono essere intraprese o proseguite azioni
esecutive nei confronti della Fondazione per debiti
dell'Ente, insoluti alla data predetta;
b) le procedure esecutive pendenti, per le quali sono
scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte
dell'Ordine Mauriziano, ovvero la stessa opposizione,
benche' proposta, sia stata rigettata, sono dichiarate
estinte dal giudice; gli importi dei relativi debiti sono
inseriti nella massa passiva di cui alla lettera e), a
titolo di capitale, accessori e spese;
c) i pignoramenti eventualmente gia' eseguiti non
hanno efficacia e non vincolano la Fondazione ed il
tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini
della Fondazione e le finalita' di legge;
d) i debiti insoluti alla data di entrata in vigore
del presente decreto non producono interessi, ne' sono
soggetti a rivalutazione monetaria;
e) il legale rappresentante della Fondazione assume
le funzioni di Commissario straordinario e provvede al
ripiano dell'indebitamento pregresso con i mezzi consentiti
dalla legge. A tale fine provvede all'accertamento della
massa passiva risultante dai debiti insoluti per capitale,
interessi e spese ed istituisce apposita gestione separata,
nella quale confluiscono i debiti e i crediti maturati fino
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Nell'ambito di tale gestione separata e', altresi', formata
la massa attiva con l'impiego anche del ricavato
dall'alienazione dei cespiti appartenenti al patrimonio
disponibile della Fondazione, delle sovvenzioni
straordinarie e delle altre eventuali entrate non vincolate
per legge o per destinazione, per il pagamento anche
parziale dei debiti, mediante periodici stati di
ripartizione, secondo i privilegi e le graduazioni previsti
dalla legge;
f) avverso il provvedimento del legale rappresentante
della Fondazione che prevede l'esclusione, totale o
parziale, di un credito dalla massa passiva, i creditori
esclusi possono proporre ricorso, entro il termine di
trenta giorni dalla notifica, al Ministro dell'interno, che
si pronuncera' entro sessanta giorni dal ricevimento
decidendo allo stato degli atti;
g) il legale rappresentante della Fondazione e'
autorizzato a definire transattivamente, con propria
determinazione, le pretese dei creditori, in misura non
superiore al 70 per cento di ciascun debito complessivo,
con rinuncia ad ogni altra pretesa e con la liquidazione
obbligatoria entro trenta giorni dalla conoscenza
dell'accettazione della transazione.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 del gia'
citato decreto-legge n. 277 del 2004:
«Art. 1 (Ente Ordine Mauriziano di Torino). - 1. L'Ente
Ordine Mauriziano di Torino, ente ospedaliero di seguito
denominato «Ente» e' costituito dai presidi ospedalieri
Umberto I di Torino e Istituto per la ricerca e la cura del
cancro (IRCC) di Candiolo (Torino).»
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2 del gia'
citato decreto-legge n. 277 del 2004:
«Art. 2 (Costituzione della Fondazione Ordine
Mauriziano). - 1. E' costituita la Fondazione Ordine
Mauriziano con sede in Torino, di seguito denominata:
«Fondazione.».
Nota al comma 1350:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 2 del gia'
citato decreto-legge n. 277 del 2004:
«2. Il patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ente,
con esclusione dei presidi ospedalieri di cui all'art. 1,
comma 1, e' trasferito alla Fondazione di cui al comma 1,
sulla cui gestione vigila un comitato costituito da cinque
membri di cui: uno nominato dal Presidente del Consiglio
dei Ministri, con funzioni di presidente del comitato; uno
nominato dal Ministro dell'interno; uno nominato dal
Ministro per i beni e le attivita' culturali; uno nominato
dalla regione Piemonte; uno nominato dall'Ordinario
diocesano di Torino. Gli eventuali oneri per il
funzionamento di detto comitato sono a carico della
gestione dell'Ente Ordine Mauriziano. Il comitato presenta
una relazione annuale al Presidente del Consiglio dei
Ministri che provvede alla trasmissione alle competenti
commissioni parlamentari.».
Nota al comma 1351:
- Si riporta il testo dell'art. 117 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle
assicurazioni private pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
13 ottobre 2005, n. 239, S.O.), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 117 (Separazione patrimoniale). - 1. I premi
pagati all'intermediario e le somme destinate ai
risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese di
assicurazione, se regolati per il tramite
dell'intermediario, sono versati in un conto separato, del
quale puo' essere titolare anche l'intermediario
espressamente in tale qualita', e che costituiscono un
patrimonio autonomo rispetto a quello dell'intermediario
medesimo.
2. Sul conto separato non sono ammesse azioni,
sequestri o pignoramenti da parte di creditori diversi
dagli assicurati e dalle imprese di assicurazione. Sono
ammesse le azioni da parte dei loro creditori ma nei limiti
della somma rispettivamente spettante al singolo assicurato
o alla singola impresa di assicurazione.
3. Sul conto separato non operano le compensazioni
legale e giudiziale e non puo' essere pattuita la
compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal
depositario nei confronti dell'intermediario.
3-bis. Sono esenti dagli obblighi previsti dal comma 1
gli intermediari di cui all'art. 109, comma 2,
lettere a), b) e d), che possano documentare in modo
permanente con fideiussione bancaria una capacita'
finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un
minimo di euro 15.000.».
Nota al comma 1352:
- La legge della regione Piemonte 16 giugno 2006, n. 21
reca «Interventi per lo sviluppo economico post-olimpico»
ed e' pubblicata nel B.U. Piemonte 22 giugno 2006, n. 25.
Nota al comma 1353:
- Si riporta il testo dell'art. 11-bis della legge
5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio)
introdotto dall'art. 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362:
«Art. 11-bis. (Fondi speciali). - 1. La legge
finanziaria in apposita norma prevede gli importi dei fondi
speciali destinati alla copertura finanziaria di
provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati
nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio
pluriennale ed in particolare di quelli correlati al
perseguimento degli obiettivi del documento di
programmazione finanziaria deliberato dal Parlamento. In
tabelle allegate alla legge finanziaria sono indicate,
distintamente per la parte corrente e per la parte in conto
capitale, le somme destinate alla copertura dei predetti
provvedimenti legislativi ripartiti per Ministeri e per
programmi. Nella relazione illustrativa del disegno di
legge finanziaria, con apposite note, sono indicati i
singoli provvedimenti legislativi che motivano lo
stanziamento proposto per ciascun Ministero e per i singoli
programmi. I fondi speciali di cui al presente comma sono
iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro
in appositi capitoli la cui riduzione, ai fini della
integrazione per competenza e cassa di capitoli esistenti o
di nuovi capitoli, puo' avvenire solo dopo la pubblicazione
dei provvedimenti legislativi che li utilizzano.
2. Gli importi previsti nei fondi di cui al comma 1
rappresentano il saldo fra accantonamenti di segno positivo
per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e
accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o
incremento di entrate. Gli accantonamenti di segno negativo
sono collegati mediante apposizione della medesima lettera
alfabetica, ad uno o piu' accantonamenti di segno positivo
o parte di essi, la cui utilizzazione resta subordinata
all'entrata in vigore del provvedimento legislativo
relativo al corrispondente accantonamento di segno negativo
e comunque nei limiti della minore spesa o delle maggiori
entrate da essi previsti per ciascuno degli anni
considerati. A seguito dell'approvazione dei provvedimenti
legislativi relativi ad accantonamenti negativi, con
decreto del Ministro del tesoro, gli importi derivanti da
riduzioni di spesa o incrementi di entrata sono portati
rispettivamente in diminuzione ai pertinenti capitoli di
spesa ovvero in aumento dell'entrata del bilancio e
correlativamente assegnati in aumento alle dotazioni dei
fondi di cui al comma 1.
3. Gli accantonamenti di segno negativo possono essere
previsti solo nel caso in cui i corrispondenti progetti di
legge siano stati presentati alle Camere.
4. Le quote dei fondi di cui al presente articolo non
possono essere utilizzate per destinazioni diverse da
quelle previste nelle relative tabelle per la copertura
finanziaria di provvedimenti adottati ai sensi dell'art.
77, secondo comma, della Costituzione, salvo che essi
riguardino spese di primo intervento per fronteggiare
calamita' naturali o improrogabili esigenze connesse alla
tutela della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza
economico-finanziaria.
5. Le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se
non corrispondono a progetti di legge gia' approvati da un
ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale non
utilizzate entro l'anno cui si riferiscono costituiscono
economie di bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad
obblighi internazionali ovvero ad obbligazioni risultanti
dai contratti o dai provvedimenti di cui al comma 3,
lettera h), dell'art. 11, la copertura finanziaria prevista
per il primo anno resta valida anche dopo il termine di
scadenza dell'esercizio a cui si riferisce purche' il
provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno
ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno
successivo. Le economie di spesa da utilizzare a tal fine
nell'esercizio successivo formano oggetto di appositi
elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro del
tesoro entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono allegati
al conto consuntivo del Ministero del tesoro. In tal caso,
le nuove o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei
relativi provvedimenti legislativi sono comunque iscritte
nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in
vigore i provvedimenti stessi e sono portate in aumento dei
limiti dei saldi previsti dal comma 3, lettera b),
dell'art. 11.».
Nota al comma 1355:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 11 della
gia' citata legge n. 468 del 1978:
«3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
competenza, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni
contabili pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e
degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla
determinazione del quantum della prestazione, afferenti
imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in
vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui
essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte
conseguenti all'andamento dell'inflazione;
c) la determinazione, in apposita tabella, per le
leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle
quote destinate a gravare su ciascuno degli anni
considerati;
d) la determinazione, in apposita tabella, della
quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui
quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
e) la determinazione, in apposita tabella, delle
riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella,
per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per
le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno
stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
tra le spese in conto capitale;
g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art.
11-bis e le corrispondenti tabelle;
h) l'importo complessivo massimo destinato, in
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al
rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma
dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle
modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente da pubbliche amministrazioni non
compreso nel regime contrattuale;
i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate
alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o
riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si
caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento
dei saldi di cui alla lettera a);
i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o
riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato
direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con
esclusione di interventi di carattere localistico o
microsettoriale;
i-quater) norme recanti misure correttive degli
effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11-ter,
comma 7.».
Nota al comma 1356:
- Per la lettera e), comma 3 dell'art. 11 della legge
5 agosto 1978, n. 468, si veda la nota al comma 1355.
Nota al comma 1359:
- Per la lettera i-quater), comma 3 dell'art. 11 della
gia' citata legge n. 468 del 1978, si veda la nota al
comma 1355.
Nota al comma 1360:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 46 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002):
«4. In apposito allegato al disegno di legge
finanziaria sono analiticamente indicati le autorizzazioni
di spesa e gli stanziamenti che confluiscono in ciascuno
dei fondi di cui al presente articolo.».
Nota al comma 1361:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 11 della
gia' citata legge n. 468 del 1978:
«5. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della
Costituzione, la legge finanziaria puo' disporre, per
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale,
nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e
nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art.
11-bis, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti
delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie
e contributive e delle riduzioni permanenti di
autorizzazioni di spesa corrente.».



 
... continua dal documento precedente ...




Nota al comma 1216:
- Si riporta il testo del paragrafo 2 dell'art. 228 del
Trattato 25 marzo 1957 istitutivo della Comunita' europea:
«2. Se ritiene che lo Stato membro in questione non
abbia preso detti provvedimenti, la Commissione, dopo aver
dato a tale Stato la possibilita' di presentare le sue
osservazioni, formula un parere motivato che precisa i
punti sui quali lo Stato membro in questione non si e'
conformato alla sentenza della Corte di giustizia.».
Nota al comma 1217:
- La legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed
esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali firmata a
Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla
Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952), e'
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 settembre
1955, n. 221.
Nota al comma 1218:
- La legge 20 ottobre 1984, n. 720 (Istituzione del
sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici),
e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 ottobre
1984, n. 298.
Nota al comma 1221:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
Note al comma 1223:
- Si riporta il testo dell'art. 87 del Trattato
25 marzo 1957 che istituisce la Comunita' europea:
«Art. 87 (ex art. 92). - 1. Salvo deroghe contemplate
dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato
comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati
membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante
risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo
talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di
falsare la concorrenza.
2. Sono compatibili con il mercato comune:
a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli
consumatori, a condizione che siano accordati senza
discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati
dalle calamita' naturali oppure da altri eventi
eccezionali;
c) gli aiuti concessi all'economia di determinate
regioni della Repubblica federale di Germania che risentono
della divisione della Germania, nella misura in cui sono
necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da
tale divisione.
3. Possono considerarsi compatibili con il mercato
comune:
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo
economico delle regioni ove il tenore di vita sia
anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di
sottoccupazione;
b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione
di un importante progetto di comune interesse europeo
oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia
di uno Stato membro;
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di
talune attivita' o di talune regioni economiche, sempre che
non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria
al comune interesse;
d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la
conservazione del patrimonio, quando non alterino le
condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunita'
in misura contraria all'interesse comune;
e) le altre categorie di aiuti, determinate con
decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza
qualificata su proposta della Commissione.».
- Si riporta il testo dell'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa - Testo A):
«Art. 47 (R) (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'art. 38. (R).
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza. (R).
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. (R).
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva. (R)».
Note al comma 1224:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 3 della
legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione
in caso di violazione del termine ragionevole del processo
e modifica dell'art. 375 del codice di procedura civile),
cosi' come modificato dalla presente legge:
«3. Il ricorso e' proposto nei confronti del Ministro
della giustizia quando si tratta di procedimenti del
giudice ordinario, al Ministro della difesa quando si
tratta di procedimenti del giudice militare. Negli altri
casi e' proposto nei confronti del Ministro dell'economia e
delle finanze.».
Nota al comma 1226:
- Si riporta il testo degli articoli 4 e 6 del decreto
del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357
(Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE
relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali, nonche' della flora e della fauna
selvatiche):
«Art. 4 (Misure di conservazione). - 1. Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano assicurano per i
proposti siti di importanza comunitaria opportune misure
per evitare il degrado degli habitat naturali e degli
habitat di specie, nonche' la perturbazione delle specie
per cui le zone sono state designate, nella misura in cui
tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative
per quanto riguarda gli obiettivi del presente regolamento.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sulla base di linee guida per la gestione delle
aree della rete «Natura 2000», da adottarsi con decreto del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, adottano per le zone speciali di conservazione,
entro sei mesi dalla loro designazione, le misure di
conservazione necessarie che implicano all'occorrenza
appropriati piani di gestione specifici od integrati ad
altri piani di sviluppo e le opportune misure
regolamentari, amministrative o contrattuali che siano
conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat
naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui
all'allegato B presenti nei siti.
2-bis. Le misure di cui al comma 1 rimangono in vigore
nelle zone speciali di conservazione fino all'adozione
delle misure previste al comma 2.
3. Qualora le zone speciali di conservazione ricadano
all'interno di aree naturali protette, si applicano le
misure di conservazione per queste previste dalla normativa
vigente. Per la porzione ricadente all'esterno del
perimetro dell'area naturale protetta la regione o la
provincia autonoma adotta, sentiti anche gli enti locali
interessati e il soggetto gestore dell'area protetta, le
opportune misure di conservazione e le norme di gestione.».
«Art. 6 (Zone di protezione speciale). - 1. La rete
«Natura 2000» comprende le Zone di protezione speciale
previste dalla direttiva 79/409/CEE e dall'art. 1, comma 5,
della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
2. Gli obblighi derivanti dagli articoli 4 e 5 si
applicano anche alle zone di protezione speciale di cui al
comma 1.».
Nota al comma 1227:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.»
Nota al comma 1228:
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137), e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.
Nota al comma 1229:
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 12 del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti
nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico,
sociale e territoriale):
«7. Con decreto emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con il Ministro degli affari
esteri, con il Ministro per gli italiani nel mondo e con il
Ministro per gli affari regionali, se nominati, sentite le
organizzazioni sindacali di categoria maggiormente
rappresentative, acquisita l'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede
all'organizzazione e alla disciplina dell'Agenzia, con
riguardo anche all'istituzione di un apposito comitato
tecnico-consultivo e dell'Osservatorio nazionale del
turismo e alla partecipazione negli organi dell'agenzia di
rappresentanti delle regioni, dello Stato, delle
associazioni di categoria e delle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, anche in deroga a
quanto stabilito dall'art. 13, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419. Tra i compiti
dell'Agenzia sono in particolare previsti lo sviluppo e la
cura del turismo culturale e del turismo congressuale, in
raccordo con le iniziative di valorizzazione del patrimonio
culturale.».
Note al comma 1230:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Si riporta il testo dell'art. 23 del decreto-legge
24 dicembre 2003, n. 355 (Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative):
«Art. 23 (Finanziamento del rinnovo contrattuale per il
settore del trasporto pubblico locale, proroga di termine
in materia di servizi di trasporto pubblico regionale e
locale e differimento del nuovo regime di ricorsi in
materia di invalidita' civile). - 1. Al fine di assicurare
il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del
trasporto pubblico locale e' autorizzata la spesa di euro
337.500.000 per l'anno 2004 e di euro 214.300.000 annui a
decorrere dall'anno 2005; i trasferimenti erariali
conseguenti sono effettuati con le procedure e le modalita'
stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. L'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 42,
comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e' differita al 31 dicembre 2004. A tal fine
e' autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno
2004.
3. All'onere complessivo, pari a euro 339.500.000 per
l'anno 2004 e a euro 214.300.000 annui a decorrere
dall'anno 2005 derivante dal presente articolo, si provvede
con le maggiori entrate per accisa conseguenti all'aumento
a euro 558,64 per mille litri dell'aliquota di accisa sulla
benzina e sulla benzina senza piombo di cui all'allegato I
del testo unico delle disposizioni legislative concernenti
le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni.
3-bis. Il termine del 31 dicembre 2003, previsto
dall'art. 18, comma 3-bis, del decreto legislativo
19 novembre 1997, n. 422, per l'affidamento dello
svolgimento dei servizi di trasporto automobilistici e'
prorogato al 31 dicembre 2005. Il Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente alla
ricognizione e alla individuazione delle risorse al fine di
emanare provvedimenti per contribuire al risanamento e allo
sviluppo del trasporto pubblico locale, al potenziamento
del trasporto rapido di massa nonche' al corretto
svolgimento delle procedure di affidamento dei servizi.».
Nota al comma 1231:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 1 del
decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16 (Interventi urgenti
per la tutela dell'ambiente e per la viabilita' e per la
sicurezza pubblica), cosi' come modificato dalla presente
legge:
«3. Le risorse di cui al comma 2 sono assegnate alle
regioni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Le risorse sono attribuite con riferimento alla consistenza
del personale in servizio alla data del 30 novembre 2004
presso le aziende di trasporto pubblico locale e presso le
aziende ferroviarie, limitatamente a quelle che applicano
il contratto autoferrotranviari di cui all'art. 23 del
decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47. Le
spese sostenute dagli enti territoriali per la
corresponsione alle aziende degli importi assegnati sono
escluse dal patto di stabilita' interno.».
Nota al comma 1232:
- Si riporta il testo delle lettere a), b) e c) del
comma 74 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), cosi'
come modificato dalla presente legge:
«74. A decorrere dall'esercizio 2007 le dotazioni di
cui al comma 73 sono rideterminate applicando alla media
delle somme incassate nell'ultimo triennio consuntivato,
rilevata dal rendiconto generale delle amministrazioni
dello Stato, relativamente alle unita' previsionali di base
dello stato di previsione dell'entrata, indicate
nell'elenco 4 allegato alla presente legge, le seguenti
percentuali e comunque con una dotazione non superiore a
quella dell'anno precedente incrementata del 5 per cento:
a) Agenzia delle entrate 0,7201 per cento;
b) Agenzia del territorio 0,1592 per cento;
c) Agenzia delle dogane 0,1668 per cento.».
Nota al comma 1233:
- Si riporta il testo del comma 69 dell'art. 2 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2004): cosi' come modificato dalla
presente legge:
«69. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 47,
secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222,
relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per
mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF), e' ridotta di 35 milioni di euro per l'anno 2007 e
di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009».
Note al comma 1234:
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della
disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale):
«Art. 10 (Organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale). - 1. Sono organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le
fondazioni, le societa' cooperative e gli altri enti di
carattere privato, con o senza personalita' giuridica, i
cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma
dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o
registrata, prevedono espressamente:
a) lo svolgimento di attivita' in uno o piu' dei
seguenti settori:
1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
2) assistenza sanitaria;
3) beneficenza;
4) istruzione;
5) formazione;
6) sport dilettantistico;
7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose
d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno
1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409;
8) tutela e valorizzazione della natura e
dell'ambiente, con esclusione dell'attivita', esercitata
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,
speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
9) promozione della cultura e dell'arte;
10) tutela dei diritti civili;
11) ricerca scientifica di particolare interesse
sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse
affidata ad universita', enti di ricerca ed altre
fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e
secondo modalita' da definire con apposito regolamento
governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400;
b) l'esclusivo perseguimento di finalita' di
solidarieta' sociale;
c) il divieto di svolgere attivita' diverse da quelle
menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse
direttamente connesse;
d) il divieto di distribuire, anche in modo
indiretto, utili e avanzi di gestione nonche' fondi,
riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a
meno che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte per legge o siano effettuate a favore di altre
ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte
della medesima ed unitaria struttura;
e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di
gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali
e di quelle ad esse direttamente connesse;
f) l'obbligo di devolvere il patrimonio
dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per
qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale o a fini di pubblica utilita', sentito
l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge;
g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto
annuale;
h) disciplina uniforme del rapporto associativo e
delle modalita' associative volte a garantire
l'effettivita' del rapporto medesimo, escludendo
espressamente la temporaneita' della partecipazione alla
vita associativa e prevedendo per gli associati o
partecipanti maggiori d'eta' il diritto di voto per
l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei
regolamenti e per la nomina degli organi direttivi
dell'associazione;
i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia
segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della
locuzione «organizzazione non lucrativa di utilita'
sociale» o dell'acronimo «ONLUS».
2. Si intende che vengono perseguite finalita' di
solidarieta' sociale quando le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi relative alle attivita' statutarie
nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione,
della formazione, dello sport dilettantistico, della
promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei
diritti civili non sono rese nei confronti di soci,
associati o partecipanti, nonche' degli altri soggetti
indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad
arrecare benefici a:
a) persone svantaggiate in ragione di condizioni
fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
b) componenti collettivita' estere, limitatamente
agli aiuti umanitari.
3. Le finalita' di solidarieta' sociale s'intendono
realizzate anche quando tra i beneficiari delle attivita'
statutarie dell'organizzazione vi siano i propri soci,
associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla
lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nelle
condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del
comma 2.
4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e
3, si considerano comunque inerenti a finalita' di
solidarieta' sociale le attivita' statutarie istituzionali
svolte nei settori della assistenza sociale e
sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione
e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico
di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le
biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, della tutela e
valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione
dell'attivita', esercitata abitualmente, di raccolta e
riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di
cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, della ricerca scientifica di particolare interesse
sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse
affidate ad universita', enti di ricerca ed altre
fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e
secondo modalita' da definire con apposito regolamento
governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, nonche' le attivita' di promozione
della cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti
apporti economici da parte dell'amministrazione centrale
dello Stato.
5. Si considerano direttamente connesse a quelle
istituzionali le attivita' statutarie di assistenza
sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico,
promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti
civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del
comma 1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni
previste ai commi 2 e 3, nonche' le attivita' accessorie
per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto
integrative delle stesse. L'esercizio delle attivita'
connesse e' consentito a condizione che, in ciascun
esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati
alla lettera a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti
rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi
non superino il 66 per cento delle spese complessive
dell'organizzazione.
6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta
di utili o di avanzi di gestione:
a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a
soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti
gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a
qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano
parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a
favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo
grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonche'
alle societa' da questi direttamente o indirettamente
controllate o collegate, effettuate a condizioni piu'
favorevoli in ragione della loro qualita'. Sono fatti
salvi, nel caso delle attivita' svolte nei settori di cui
ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi
accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti
che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari,
aventi significato puramente onorifico e valore economico
modico;
b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi
che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al
loro valore normale;
c) la corresponsione ai componenti gli organi
amministrativi e di controllo di emolumenti individuali
annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto
del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e
dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla
legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e
integrazioni, per il presidente del collegio sindacale
delle societa' per azioni;
d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche
e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi
passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie,
superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di
salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a
quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le
medesime qualifiche.
7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1
non si applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle
lettere h) ed i) del medesimo comma 1 non si applicano agli
enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali
lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.
8. Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto
della loro struttura e delle loro finalita', gli organismi
di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266,
iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni
non governative riconosciute idonee ai sensi della legge
26 febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui
alla legge 8 novembre 1991, n. 381, nonche' i consorzi di
cui all'art. 8 della predetta legge n. 381 del 1991 che
abbiano la base sociale formata per il cento per cento da
cooperative sociali. Sono fatte salve le previsioni di
maggior favore relative agli organismi di volontariato,
alle organizzazioni non governative e alle cooperative
sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266
del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.
9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose
con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese
e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli
enti di cui all'art. 3, comma 6, lettera e), della legge
25 agosto 1991, n. 287, le cui finalita' assistenziali
siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sono
considerati ONLUS limitatamente all'esercizio delle
attivita' elencate alla lettera a) del comma 1; fatta
eccezione per la prescrizione di cui alla lettera c) del
comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano le
disposizioni anche agevolative del presente decreto, a
condizione che per tali attivita' siano tenute
separatamente le scritture contabili previste all'art.
20-bis del decreto del Presidente delle Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'art. 25,
comma 1.
10. Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti
pubblici, le societa' commerciali diverse da quelle
cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge
30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici,
le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di
lavoro e le associazioni di categoria.».
- Si riporta il testo dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 7
della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle
associazioni di promozione sociale):
«Art. 7 (Registri). - 1. Presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari
sociali e' istituito un registro nazionale al quale possono
iscriversi, ai fini dell'applicazione della presente legge,
le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale
in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, costituite ed
operanti da almeno un anno. Alla tenuta del registro si
provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e
strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.
2. Per associazioni di promozione sociale a carattere
nazionale si intendono quelle che svolgono attivita' in
almeno cinque regioni ed in almeno venti province del
territorio nazionale.
3. L'iscrizione nel registro nazionale delle
associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di
automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi
livelli di organizzazione territoriale e dei circoli
affiliati, mantenendo a tali soggetti i benefici connessi
alla iscrizione nei registri di cui al comma 4.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano istituiscono, rispettivamente, registri su scala
regionale e provinciale, cui possono iscriversi tutte le
associazioni in possesso dei requisiti di cui all'art. 2,
che svolgono attivita', rispettivamente, in ambito
regionale o provinciale.».
Note al comma 1238:
- Si riporta il testo del comma 46 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«46. A decorrere dall'anno 2006, l'ammontare
complessivo delle riassegnazioni di entrate non potra'
superare, per ciascuna amministrazione, l'importo
complessivo delle riassegnazioni effettuate nell'anno 2005
al netto di quelle di cui al successivo periodo. La
limitazione non si applica alle riassegnazioni per le quali
l'iscrizione della spesa non ha impatto sul conto economico
consolidato delle pubbliche amministrazioni, nonche' a
quelle riguardanti l'attuazione di interventi cofinanziati
dall'Unione europea.»
Note al comma 1241:
- Il decreto-legge 5 luglio 2006, n. 224 (Disposizioni
urgenti per la partecipazione italiana alle missioni
internazionali), e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 6 luglio 2006, n. 155.
- La legge 4 agosto 2006, n. 247 (Disposizioni per la
partecipazione italiana alle missioni internazionali), e'
stato pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2006,
n. 186.
- Il decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253 (Disposizioni
concernenti l'intervento di cooperazione allo sviluppo in
Libano e il rafforzamento del contingente militare italiano
nella missione UNIFIL ridefinita dalla citata risoluzione
1701 (2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni
Unite), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
28 agosto 2006, n. 199.
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge
28 agosto 2006, n. 253 (Disposizioni concernenti
l'intervento di cooperazione allo sviluppo in Libano e il
rafforzamento del contingente militare italiano nella
missione UNIFIL ridefinita dalla citata risoluzione 1701
(2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite):
«Art. 5. (Disposizioni in materia penale). - 1. Al
personale militare che partecipa alla missione di cui
all'art. 2 si applicano il codice penale militare di pace e
l'art. 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del
decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.
2. I reati commessi dallo straniero nel territorio in
cui si svolgono gli interventi di cui all'art. 1 e la
missione di cui all'art. 2, a danno dello Stato o di
cittadini italiani partecipanti agli interventi e alla
missione stessi, sono puniti sempre a richiesta del
Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa
per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze
armate.
3. Per i reati di cui al comma 2 e per i reati
attribuiti alla giurisdizione dell'autorita' giudiziaria
ordinaria, commessi nel territorio e per il periodo in cui
si svolgono gli interventi di cui all'art. 1 e la missione
di cui all'art. 2 dal cittadino che partecipa agli
interventi o alla missione stessi, la competenza per
territorio e' attribuita al Tribunale di Roma.».
Note al comma 1242:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 della
legge 11 luglio 1998, n. 224 (Trasmissione radiofonica dei
lavori parlamentari e agevolazioni per l'editoria):
«Art. 1. - 1. Allo scopo di garantire la continuita'
del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute
parlamentari, e confermando lo strumento della convenzione
da stipulare a seguito di gara pubblica, i cui criteri
saranno definiti nel quadro dell'approvazione della riforma
generale del sistema delle comunicazioni, in via
transitoria la convenzione tra il Ministero delle
comunicazioni e il Centro di produzione S.p.a., stipulata
ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre
1994, n. 602, ed approvata con decreto del Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni del 21 novembre 1994, e'
rinnovata con decorrenza 21 novembre 1997 per un ulteriore
triennio, intendendosi rivalutato in legge 11.500.000.000
l'importo di cui al comma 4 dello stesso art. 9. I
contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compreso, per
i redattori, il contratto unico nazionale di lavoro dei
giornalisti, si applicano ai dipendenti del Centro di
produzione S.p.a. fino alla scadenza della convenzione.».
Note al comma 1243:
- Si riporta il testo del comma 341 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«341. Allo scopo di promuovere lo sviluppo della
ricerca avanzata nel campo delle biotecnologie, nell'ambito
degli accordi di cooperazione scientifica e tecnologica
stipulati con gli Stati Uniti d'America, il Presidente del
Consiglio dei Ministri e' autorizzato a costituire una
fondazione secondo le modalita' da esso stabilite con
proprio decreto. Al relativo onere si provvede mediante
riduzione della dotazione del Fondo per le aree
sottoutilizzate, di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, per gli importi di 30 milioni di euro per
l'anno 2006, 60 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008, e
180 milioni di euro per l'anno 2009, in coerenza con il
punto 5.3.6 della delibera CIPE n. 35 del 27 maggio 2005.».
Note al comma 1244:
- Si riporta il testo del comma 18 dell'art. 52 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2002):
«18. Il finanziamento annuale di cui all'art. 27,
comma 10, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n.
488, e successive modificazioni, e' incrementato, a
decorrere dal 2002, di un importo pari a 20 milioni di euro
in ragione di anno. La previsione di cui all'art. 145,
comma 19, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, si estende agli esercizi finanziari 1999 e 2000. Delle
misure di sostegno di cui al presente comma possono
beneficiare, a decorrere dall'anno 2002, anche le emittenti
radiofoniche locali legittimamente esercenti alla data di
entrata in vigore della presente legge, nella misura
complessivamente non superiore ad un decimo dell'ammontare
globale dei contributi stanziati. Per queste ultime
emittenti, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, vengono stabiliti le modalita'
e i criteri di attribuzione ed erogazione.».
- La legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2003).
- La legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2004).
- La legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2005).
- La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2006).
Note al comma 1246:
- Si riporta il testo degli articoli 3, 4, 7 e 8 della
legge 7 agosto 1990, n. 250 (Provvidenze per l'editoria e
riapertura dei termini, a favore delle imprese
radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili
di cui all'art. 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987,
n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'art. 11 della
legge stessa):
«Art. 3. - 1. Per l'anno 1990 alle imprese editrici di
quotidiani o periodici di cui al comma 6 dell'art. 9 della
legge 25 febbraio 1987, n. 67, e alle imprese radiofoniche
di cui al comma 2 dell'art. 11 della medesima legge, sono
concessi ulteriori contributi integrativi pari a quelli
risultanti dai predetti commi degli articoli 9 e 11 della
citata legge n. 67 del 1987, sempre che tutte le entrate
pubblicitarie non raggiungano il 40 per cento dei costi
complessivi dell'esercizio relativo all'anno 1990, compresi
gli ammortamenti risultanti a bilancio.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2002, i contributi di cui
al comma 8 e al comma 11 del presente articolo, il cui
ammontare non puo' comunque superare il 50 per cento dei
costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti
dal bilancio dell'impresa stessa, sono concessi,
limitatamente ad una sola testata, alle imprese editrici di
giornali quotidiani che, con esclusione di quanto previsto
dalle lettere a) e b) per le cooperative editrici
costituite ai sensi e per gli effetti dell'art. 153,
comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possiedano i
seguenti requisiti:
a) siano costituite come cooperative giornalistiche
da almeno tre anni;
b) editino la testata stessa da almeno tre anni;
c) abbiano acquisito, nell'anno di riferimento dei
contributi, entrate pubblicitarie che non superino il 30
per cento dei costi complessivi dell'impresa risultanti dal
bilancio dell'anno medesimo;
d) abbiano adottato con norma statutaria il divieto
di distribuzione degli utili nell'esercizio di riscossione
dei contributi e nei dieci esercizi successivi;
e) la testata edita abbia diffusione formalmente
certificata pari ad almeno il 25 per cento della tiratura
complessiva per le testate nazionali e ad almeno il 40 per
cento per quelle locali. Ai fini del presente articolo, si
intende per diffusione l'insieme delle vendite e degli
abbonamenti e per testata locale quella cui almeno l'80 per
cento della diffusione complessiva e' concentrata in una
sola regione;
f) [le testate nazionali che usufruiscono di
contributi di cui al presente articolo non siano poste in
vendita congiuntamente con altre testate];
g) abbiano sottoposto l'intero bilancio di esercizio
cui si riferiscono i contributi alla certificazione di una
societa' di revisione scelta tra quelle di cui all'elenco
apposito previsto dalla CONSOB;
h) [la testata edita sia posta in vendita a un prezzo
non inferiore alla media dal prezzo base degli altri
quotidiani, senza inserti e supplementi, di cui viene
accertata la tiratura, prendendo a riferimento il primo
giorno di pubblicazione dall'anno di riferimento dei
contributi].
2-bis. I contributi previsti dalla presente legge e in
misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi
complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal
bilancio dell'impresa stessa, sono concessi anche alle
imprese editrici di giornali quotidiani la cui maggioranza
del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti
morali non aventi scopo di lucro che possiedano i requisiti
di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del
presente articolo.
2-ter. I contributi previsti dalla presente legge, con
esclusione di quelli previsti dal comma 11, e in misura,
comunque, non superiore al 50 per cento dei costi
complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal
bilancio dell'impresa stessa, sono concessi alle imprese
editrici, comunque costituite, che editino giornali
quotidiani in lingua francese, ladina, slovena e tedesca
nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia
e Trentino-Alto Adige, a condizione che le imprese
beneficiarie non editino altri giornali quotidiani e
possiedano i requisiti di cui alle
lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del presente
articolo. A decorrere dal 1° gennaio 2002 i contributi di
cui ai commi 8 e 11 e in misura, comunque, non superiore al
50 per cento dei costi complessivi, compresi gli
ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa,
sono concessi ai giornali quotidiani italiani editi e
diffusi all'estero a condizione che le imprese editrici
beneficiarie possiedano i requisiti di cui alle
lettere b), c), d) e g) del comma 2 del presente articolo.
Tali imprese devono allegare alla domanda i bilanci
corredati da una relazione di certificazione da parte di
societa' abilitate secondo la normativa dello Stato in cui
ha sede l'impresa.
2-quater. Le norme previste dal presente articolo per i
quotidiani per quanto attiene ai requisiti e ai contributi
si applicano anche ai periodici editi da cooperative
giornalistiche ivi comprese quelle di cui all'art. 52 della
legge 5 agosto 1981, n. 416, con il limite di 310.000 euro
e di 207.000 euro rispettivamente per il contributo fisso e
per il contributo variabile di cui al comma 10; a tali
periodici non si applica l'aumento previsto dal comma 11.
3. A decorrere dal 1° gennaio 1991, alle imprese
editrici di periodici che risultino esercitate da
cooperative, fondazioni o enti morali, ovvero da societa'
la maggioranza del capitale sociale delle quali sia
detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali che non
abbiano scopo di lucro, sono corrisposte annualmente 0,2
euro per copia stampata fino a 30.000 copie di tiratura
media, indipendentemente dal numero delle testate. Le
imprese di cui al presente comma devono essere costituite
da almeno tre anni ovvero editare testate diffuse da almeno
cinque anni. I contributi di cui al presente comma sono
corrisposti a condizione che le imprese editrici:
a) non abbiano acquisito, nell'anno precedente
introiti pubblicitari superiori complessivamente al 40 per
cento dei costi, compresi gli ammortamenti, dell'impresa
per l'anno medesimo, risultanti dal bilancio;
b) editino periodici a contenuto prevalentemente
informativo;
c) abbiano pubblicato nei due anni antecedenti
l'entrata in vigore della presente legge e nell'anno di
riferimento dei contributi, non meno di 45 numeri ogni anno
per ciascuna testata per i plurisettimanali e settimanali,
18 per i quindicinali e 9 per i mensili.
3-bis. Qualora le societa' di cui al comma 3 siano
costituite da persone fisiche e giuridiche, ciascuna delle
quali possieda quote di capitale inferiori al 3 per cento,
e' sufficiente che la cooperativa, fondazione o ente morale
detenga la maggioranza relativa del capitale sociale.
4. La commissione di cui all'art. 54 della legge
5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'art. 11 della
legge 30 aprile 1983, n. 137, esprime parere
sull'accertamento della tiratura e sull'accertamento dei
requisiti di ammissione ai contributi disposti dal comma 3.
5. Le imprese editrici in possesso dei requisiti di cui
ai commi 2 e 3 devono trasmettere alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e
l'editoria, lo statuto della societa' che escluda
esplicitamente la distribuzione degli utili fino allo
scioglimento della societa' stessa. Le disposizioni di cui
all'art. 2 della presente legge si applicano anche alle
imprese editrici di giornali quotidiani e periodici che
gia' abbiano presentato domanda per accedere ai contributi
di cui agli articoli 9 e 10 della citata legge n. 67 del
1987. Non possono percepire i contributi di cui al comma 8
le imprese editrici che siano collegate con imprese
editrici di altri giornali quotidiani o periodici ovvero
con imprese che raccolgono pubblicita' per la testata
stessa o per altri giornali quotidiani o periodici. Non
possono percepire i suddetti contributi le imprese
editoriali collegate con altre imprese titolari di rapporti
contrattuali con l'impresa editoriale stessa, il cui
importo ecceda il 10 per cento dei costi complessivi
dell'impresa editrice, compresi gli ammortamenti, ovvero
nel caso in cui tra i soci e gli amministratori
dell'impresa editoriale figurino persone fisiche nella
medesima condizione contrattuale.
6. Ove nei dieci anni dalla riscossione dell'ultimo
contributo la societa' proceda ad operazioni di riduzione
del capitale per esuberanza, ovvero la societa' deliberi la
fusione o comunque operi il conferimento di azienda in
societa' il cui statuto non contempli l'esclusione di cui
al comma 5, la societa' dovra' versare in conto entrate al
Ministero del tesoro una somma pari ai contributi disposti,
aumentati degli interessi calcolati al tasso doppio del
tasso di riferimento di cui all'art. 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e
successive modificazioni, a partire dalla data di ogni
riscossione, e capitalizzati annualmente; ove nello stesso
periodo la societa' sia posta in liquidazione, dovra'
versare in conto entrate al Ministero del tesoro una somma
parimenti calcolata nei limiti del risultato netto della
liquidazione, prima di qualunque distribuzione od
assegnazione. Una somma parimenti calcolata dovra' essere
versata dalla societa' quando, nei dieci anni dalla
riscossione dell'ultimo contributo, dai bilanci annuali o
da altra documentazione idonea, risulti violata
l'esclusione della distribuzione degli utili.
7. I contributi di cui al comma 8 sono corrisposti a
condizione che gli introiti pubblicitari di ciascuna
impresa editoriale, acquisiti nell'anno precedente, non
superino il 40 per cento dei costi complessivi dell'impresa
risultanti dal bilancio per l'anno medesimo, compresi gli
ammortamenti. Se le entrate pubblicitarie sono comprese tra
il 35 per cento ed il 40 per cento dei costi, i contributi
di cui al comma 8, lettera b), sono ridotti del 50 per
cento.
8. I contributi alle imprese editrici di cui al comma 2
sono determinati nella seguente misura:
a) un contributo fisso annuo di importo pari al 30
per cento dei costi risultanti dal bilancio, inclusi gli
ammortamenti, e comunque non superiore a lire 2 miliardi
per ciascuna impresa;
b) contributi variabili nelle seguenti misure:
1) lire 500 milioni all'anno da 10.000 a 30.000
copie di tiratura media giornaliera e lire 300 milioni
all'anno, ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera,
dalle 30.000 alle 150.000 copie;
2) lire 200 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di
tiratura media giornaliera, oltre le 150.000 copie e fino
alle 250.000 copie;
3) lire 100 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di
tiratura media giornaliera, oltre le 250.000 copie.
9. L'ammontare totale dei contributi previsti dal
comma 8 non puo' comunque superare il 60 per cento dei
costi risultanti dal bilancio, dei costi come determinati
dal medesimo comma 8.
10. Fatta salva l'applicazione a regime della normativa
in vigore al 31 dicembre 1997 a favore delle imprese
editrici di quotidiani o periodici a quella data organi di
movimenti politici i quali organi siano in possesso dei
requisiti per l'accesso ai contributi previsti, nonche' a
favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici
pubblicati per la prima volta in data successiva al
31 dicembre 1997 e fino al 30 giugno 1998 quali organi di
partiti o movimenti ammessi al finanziamento pubblico, a
decorrere dal 1° gennaio 1998 alle imprese editrici di
quotidiani o periodici che, oltre che attraverso esplicita
menzione riportata in testata, risultino essere organi o
giornali di forze politiche che abbiano il proprio gruppo
parlamentare in una delle Camere o nel Parlamento europeo
avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento
italiano, nell'anno di riferimento dei contributi nei
limiti delle disponibilita' dello stanziamento di bilancio,
e' corrisposto:
a) un contributo fisso annuo di importo pari al 40
per cento dei costi risultanti dal bilancio, inclusi gli
ammortamenti, e comunque non superiore a lire 2 miliardi e
500 milioni per i quotidiani e lire 600 milioni per i
periodici;
b) un contributo variabile, calcolato secondo i
parametri previsti dal comma 8, per i quotidiani, ridotto
ad un sesto, un dodicesimo od un ventiquattresimo
rispettivamente per i periodici settimanali, quindicinali o
mensili; per i suddetti periodici viene comunque
corrisposto un contributo fisso di lire 400 milioni nel
caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie.
11. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate
pubblicitarie siano inferiori al 30 per cento dei costi
d'esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, sono
concessi, per ogni esercizio, ulteriori contributi
integrativi pari al 50 per cento di quanto determinato
dalle lettere a) e b) del comma 10.
11-bis. [Ai fini dell'applicazione dei commi 10 e 11,
il requisito della rappresentanza parlamentare della forza
politica, la cui impresa editrice dell'organo o giornale
aspiri alla concessione dei contributi di cui ai predetti
commi, e' soddisfatto, in assenza di specifico collegamento
elettorale, anche da una dichiarazione di appartenenza e
rappresentanza di tale forza politica da parte dei
parlamentari interessati, certificata dalla Camera di cui
sono componenti].
11-ter. A decorrere dall'anno 1991 sono abrogati gli
ultimi due periodi del comma 5. Dal medesimo anno i
contributi previsti dal comma 2 sono concessi a condizione
che non fruiscono dei contributi previsti dal predetto
comma imprese collegate con l'impresa richiedente, o
controllate da essa, o che la controllano, o che siano
controllate dalle stesse imprese, o dagli stessi soggetti
che la controllano.
12. La somma dei contributi previsti dai commi 10 e 11
non puo' comunque superare il 70 per cento dei costi, come
determinati dai medesimi commi 10 e 11.
13. I contributi di cui ai commi 10 e 11 e di cui
all'art. 4 sono concessi a condizione che le imprese non
fruiscano, ne' direttamente ne' indirettamente, di quelli
di cui ai commi 2, 5, 6, 7 e 8, ed a condizione che i
contributi di cui ai commi stessi non siano percepiti da
imprese da esse controllate o che le controllano ovvero che
siano controllate dalle stesse imprese o dagli stessi
soggetti che le controllano.
14. I contributi di cui ai commi 10 e 11 e di cui
all'art. 4 sono corrisposti alternativamente per un
quotidiano o un periodico o una impresa radiofonica,
qualora siano espressione dello stesso partito politico.
15. Le imprese editrici di cui al presente articolo, ad
eccezione di quelle previste dal comma 3, sono comunque
soggette agli obblighi di cui al quinto comma dell'art. 7,
legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'art. 4,
legge 30 aprile 1983, n. 137, a prescindere dall'ammontare
dei ricavi delle vendite. Sono soggette agli obblighi
medesimi, a prescindere dall'ammontare dei ricavati delle
vendite, anche le imprese di cui al comma 2 dell'art. 11,
legge 25 febbraio 1987, n. 67.
15-bis. A decorrere dall'anno 1998 entro il 31 marzo di
ogni anno e purche' sia stata inoltrata domanda valida ai
sensi delle vigenti disposizioni, e' corrisposto un importo
pari al 50 per cento dei contributi di cui ai commi 2, 8,
10 e 11 spettanti per l'anno precedente. La liquidazione
del contributo residuo verra' effettuata entro tre mesi
dalla presentazione del bilancio dell'impresa editoriale e
della necessaria certificazione nonche' della
documentazione richiesta all'editore dalle norme vigenti.
La certificazione, eseguita a cura di una societa' di
revisione, e' limitata alla verifica ed al riscontro dei
soli costi a cui si fa riferimento per il conteggio del
contributo complessivo relativo ad ogni esercizio.».
«Art. 4. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, viene
corrisposto, a cura del Dipartimento dell'informazione e
dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
un contributo annuo pari al 70 per cento della media dei
costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi,
inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 4
miliardi, alle imprese radiofoniche che risultino essere
organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo
del Parlamento e che:
a) abbiano registrato la testata giornalistica
trasmessa presso il competente tribunale;
b) trasmettano quotidianamente propri programmi
informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici,
sociali, sindacali o culturali per non meno del 50 per
cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le
ore 20;
c) non siano editori o controllino, direttamente o
indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6
dell'art. 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.
2. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate
pubblicitarie siano inferiori al 25 per cento dei costi di
esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, e' concesso
un ulteriore contributo integrativo pari al 50 per cento
del contributo di cui al comma 1. La somma di tutti i
contributi non puo' comunque superare l'80 per cento dei
costi come determinati al medesimo comma 1.
3. Le imprese di cui al comma 1 hanno diritto alle
riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della legge
5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni,
applicate con le stesse modalita' anche ai consumi di
energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento
ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi
compresi i sistemi via satellite, nonche' alle agevolazioni
di credito di cui all'art. 20 della legge 25 febbraio 1987,
n. 67, ed al rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1
dell'art. 11 della medesima legge n. 67 del 1987.
4. I metodi e le procedure per l'accertamento del
possesso dei requisiti per l'accesso alle provvidenze di
cui al presente articolo, nonche' per la verifica periodica
della loro persistenza, sono disciplinati dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n.
410, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del
7 ottobre 1987.».
«Art. 7. - 1... ».
«Art. 8. - 1. Le imprese di radiodiffusione sonora a
carattere locale che abbiano registrato la testata
radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente
tribunale, trasmettano quotidianamente propri programmi
informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici,
sociali, sindacali o letterari, per non meno del 15 per
cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le
ore 20, hanno diritto a decorrere dal 1° gennaio 2007:
a) alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della
legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni,
applicate con le stesse modalita' anche ai consumi di
energia elettrica;
b) al rimborso del 60 per cento delle spese per
l'abbonamento ai servizi di due agenzie di informazione a
diffusione nazionale o regionale.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 23 della
legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema
radiotelevisivo pubblico e privato):
«3. Ai concessionari per la radiodiffusione televisiva
in ambito locale, ovvero ai soggetti autorizzati per la
radiodiffusione televisiva locale di cui all'art. 32, che
abbiano registrato la testata televisiva presso il
competente tribunale e che trasmettano quotidianamente,
nelle ore comprese tra le 07,00 e le 23,00 per almeno
un'ora, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti
politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o
culturali, si applicano i benefici di cui al comma 1
dell'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, cosi'
come modificato dall'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n.
250, nonche' quelli di cui agli articoli 28, 29 e 30 della
legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed
integrazioni.».
- Si riporta il testo del comma 13 dell'art. 7 della
legge 3 maggio 2004, n. 112 (Norme di principio in materia
di assetto del sistema radiotelevisivo e della
RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al
Governo per l'emanazione del testo unico della
radiotelevisione):
«13. L'accesso alle provvidenze di cui all'art. 11
della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive
modificazioni, agli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto
1990, n. 250, e all'art. 7 del decreto-legge 27 agosto
1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 ottobre 1993, n. 422, e' altresi' previsto anche per i
canali tematici autorizzati alla diffusione via satellite,
con esclusione di quelli ad accesso condizionato, come
definiti dall'art. 1, lettera c), del regolamento
concernente la promozione della distribuzione e della
produzione di opere europee, di cui alla Del.Aut.gar.com.
16 marzo 1999, n. 9/1999, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1999, che si impegnano a
trasmettere programmi di informazione alle condizioni
previste dall'art. 7 del citato decreto-legge n. 323 del
1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 422 del
1993.».
- Si riporta il testo del comma 454 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«454. A decorrere dai contributi relativi all'anno
2005, non e' piu' corrisposta l'anticipazione di cui
all'art. 3, comma 15-bis, della legge 7 agosto 1990, n.
250. I contributi sono comunque erogati in un'unica
soluzione entro l'anno successivo a quello di
riferimento.».
Note al comma 1247:
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 7 agosto
1990, n. 250 (Provvidenze per l'editoria e riapertura dei
termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la
dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'art. 9,
comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso
ai benefici di cui all'art. 11 della legge stessa):
«Art. 4. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, viene
corrisposto, a cura del Dipartimento dell'informazione e
dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
un contributo annuo pari al 70 per cento della media dei
costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi,
inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 4
miliardi, alle imprese radiofoniche che risultino essere
organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo
del Parlamento e che:
a) abbiano registrato la testata giornalistica
trasmessa presso il competente tribunale;
b) trasmettano quotidianamente propri programmi
informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici,
sociali, sindacali o culturali per non meno del 50 per
cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le
ore 20;
c) non siano editori o controllino, direttamente o
indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6
dell'art. 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.
2. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate
pubblicitarie siano inferiori al 25 per cento dei costi di
esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, e' concesso
un ulteriore contributo integrativo pari al 50 per cento
del contributo di cui al comma 1. La somma di tutti i
contributi non puo' comunque superare l'80 per cento dei
costi come determinati al medesimo comma 1.
3. Le imprese di cui al comma 1 hanno diritto alle
riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della legge
5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni,
applicate con le stesse modalita' anche ai consumi di
energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento
ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi
compresi i sistemi via satellite, nonche' alle agevolazioni
di credito di cui all'art. 20 della legge 25 febbraio 1987,
n. 67, ed al rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1
dell'art. 11 della medesima legge n. 67 del 1987.
4. I metodi e le procedure per l'accertamento del
possesso dei requisiti per l'accesso alle provvidenze di
cui al presente articolo, nonche' per la verifica periodica
della loro persistenza, sono disciplinati dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n.
410, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del
7 ottobre 1987.».
- Per l'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, si
vedano le note al comma 1246.
- Si riporta il testo del comma 13 dell'art. 7 della
legge 3 maggio 2004, n. 112 (Norme di principio in materia
di assetto del sistema radiotelevisivo e della
RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al
Governo per l'emanazione del testo unico della
radiotelevisione):
«13. L'accesso alle provvidenze di cui all'art. 11
della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive
modificazioni, agli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto
1990, n. 250, e all'art. 7 del decreto-legge 27 agosto
1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 ottobre 1993, n. 422, e' altresi' previsto anche per i
canali tematici autorizzati alla diffusione via satellite,
con esclusione di quelli ad accesso condizionato, come
definiti dall'art. 1, lettera c), del regolamento
concernente la promozione della distribuzione e della
produzione di opere europee, di cui alla Del.Aut.gar.com.
16 marzo 1999, n. 9/1999, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1999, che si impegnano a
trasmettere programmi di informazione alle condizioni
previste dall'art. 7 del citato decreto-legge n. 323 del
1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 422 del
1993.».
Nota al comma 1248:
- Si riporta il testo degli articoli 19 e 20 della
legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di
diffusione radiofonica e televisiva):
«Art. 19. La societa' concessionaria, oltre che alla
gestione dei servizi in concessione, e' tenuta alle
seguenti prestazioni:
a) a sistemare, secondo piani tecnici approvati dal
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, le reti
trasmittenti televisive nelle zone di confine bilingui, per
renderle idonee a ritrasmettere programmi di organismi
esteri confinanti; ad attuare la ristrutturazione ed
assumere la gestione degli impianti di terzi eventualmente
ad essa affidati, esistenti in dette zone alla data di
entrata in vigore della presente legge;
b) a predisporre annualmente, sulla base delle
direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
sentita la Commissione parlamentare per l'indennizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,
programmi televisivi e radiofonici destinati a stazioni
radiofoniche e televisive di altri Paesi per la diffusione
e la conoscenza della lingua e della cultura italiana nel
mondo e ad effettuare, sentita la stessa Commissione
parlamentare, trasmissioni radiofoniche speciali;
c) ad effettuare trasmissioni radiofoniche e
televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia di
Bolzano, in lingua francese per la regione autonoma Valle
d'Aosta ed in lingua slovena per la regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia.».
«Art. 20. I corrispettivi dovuti alla societa' per gli
adempimenti di cui al precedente articolo sono stabiliti
come segue.
Per quanto previsto al punto a) si provvede mediante
separate pattuizioni da effettuarsi d'intesa con i
rappresentanti degli enti locali delle zone di confine
interessate.
Per quanto previsto al punto b), i programmi televisivi
e radiofonici destinati a stazioni radiofoniche e
televisive di altri Paesi sono regolati mediante
convenzioni aggiuntive da stipularsi con le competenti
amministrazioni dello Stato entro novanta giorni dalla
stipula della convenzione di cui al successivo art. 46.
Per gli adempimenti di cui al punto c), le trasmissioni
in lingua tedesca per la provincia di Bolzano sono regolate
mediante convenzione aggiuntiva da stipularsi con le
competenti amministrazioni dello Stato entro lo stesso
termine di cui al precedente comma, mentre le trasmissioni
in lingua slovena da radio Trieste sono regolate secondo le
modalita' previste dalla legge 14 aprile 1956, n. 308.
L'ammontare dei rimborsi della spesa per le
trasmissioni in lingua tedesca effettuate dalla sede di
Bolzano, nel periodo 7 febbraio 1966-31 dicembre 1972, e'
forfettariamente stabilito in lire 6.710 milioni oltre
all'imposta sul valore aggiunto.
La misura del rimborso forfettario annuo, previsto per
le trasmissioni radiofoniche da radio Trieste dalla legge
14 aprile 1956, n. 308, in considerazione dell'intervenuto
aumento del numero di trasmissioni con l'inclusione nei
programmi de «l'Ora della Venezia Giulia», viene elevata a
lire 250 milioni l'anno oltre all'imposta sul valore
aggiunto, a partire dal 1968 e puo' essere soggetta a
revisione triennale su richiesta di ciascuna parte
contraente a far tempo dal 1° gennaio 1977.
L'ammontare dei rimborsi della spesa sostenuta per le
trasmissioni in lingua francese per la regione autonoma
Valle d'Aosta e per le trasmissioni televisive in lingua
slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e'
regolato con apposite convenzioni con le competenti
amministrazioni dello Stato.
La somma di 8.300 milioni, iscritta al capitolo 2554
dello stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro dell'anno finanziario 1973 e di cui al capitolo
aggiunto 7480 dell'anno finanziario 1974, resta destinata
ed impegnata per la liquidazione degli oneri di cui al
precedente quinto comma nonche' a quello di cui al sesto
comma per il periodo 1968-1972. All'onere derivante
dall'applicazione dello stesso sesto comma per il periodo
successivo al 1972, si provvede a carico dello stanziamento
del capitolo 2549 dello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974 e
corrispondenti capitoli degli anni successivi.
Ai nuovi o maggiori oneri derivanti dalle altre
convenzioni da stipulare ai sensi dei precedenti commi, si
provvede con utilizzo dei proventi del canone dovuto dalla
concessionaria allo Stato e da determinare, ai sensi del
precedente art. 16 con la convenzione di cui al successivo
art. 46. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Per i servizi speciali radiotelevisivi, non compresi
fra quelli suindicati, le amministrazioni dello Stato
richiedenti concordano, attraverso apposite convenzioni,
con la societa' concessionaria le modalita' delle
prestazioni e l'entita' dei relativi rimborsi, sentito il
parere obbligatorio della Commissione parlamentare.».
Note al comma 1249:
- Si riporta il testo dell'art. 26 della legge
10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della
concorrenza e del mercato):
«Art. 26 (Pubblicita' delle decisioni). - 1. Le
decisioni di cui agli articoli 15, 16, 18, 19 e 25 sono
pubblicate entro venti giorni in un apposito bollettino, a
cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nello
stesso bollettino sono pubblicate, ove l'Autorita' lo
ritenga opportuno, le conclusioni delle indagini di cui
all'art. 12, comma 2.»
- Si riporta il testo del comma 26 dell'art. 2 della
legge 14 ottobre 1995, n. 481 (Norme per la concorrenza e
la regolazione dei servizi di pubblica utilita'.
Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di
pubblica utilita):
«26. La pubblicita' di atti e procedimenti delle
Autorita' e' assicurata anche attraverso un apposito
bollettino pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri.»
- Si riporta il testo del comma 21 dell'art. 1 della
legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi
delle telecomunicazioni e radiotelevisivo):
«21. All'Autorita' si applicano le disposizioni di cui
all'art. 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, non
derogate dalle disposizioni della presente legge. Le
disposizioni del comma 9, limitatamente alla deroga alle
norme sulla contabilita' generale dello Stato, nonche' dei
commi 16 e 19 del presente articolo si applicano anche alle
altre Autorita' istituite dalla legge 14 novembre 1995, n.
481, senza oneri a carico dello Stato.»
Note al comma 1250:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 19 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti
per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'
interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale):
«Art. 19 (Fondi per le politiche della famiglia, per le
politiche giovanili e per le politiche relative ai diritti
e alle pari opportunita). - 1. Al fine di promuovere e
realizzare interventi per la tutela della famiglia, in
tutte le sue componenti e le sue problematiche
generazionali, nonche' per supportare l'Osservatorio
nazionale sulla famiglia, presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo denominato
«Fondo per le politiche della famiglia», al quale e'
assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e
di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.»
- Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 8 marzo
2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternita'
e della paternita', per il diritto alla cura e alla
formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta):
«Art. 9. (Misure a sostegno della flessibilita' di
orario). - 1. Al fine di promuovere e incentivare forme di
articolazione della prestazione lavorativa volte a
conciliare tempo di vita e di lavoro, nell'ambito del Fondo
per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e'
destinata una quota fino a lire 40 miliardi annue a
decorrere dall'anno 2000, al fine di erogare contributi, di
cui almeno il 50 per cento destinato ad imprese fino a
cinquanta dipendenti, in favore di aziende che applichino
accordi contrattuali che prevedono azioni positive per la
flessibilita', ed in particolare:
a) progetti articolati per consentire alla
lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno
dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in
affidamento o in adozione un minore, di usufruire di
particolari forme di flessibilita' degli orari e
dell'organizzazione del lavoro, tra cui part time
reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario
flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore,
flessibilita' sui turni, orario concentrato, con priorita'
per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di
eta' o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di
adozione;
b) programmi di formazione per il reinserimento dei
lavoratori dopo il periodo di congedo;
c) progetti che consentano la sostituzione del
titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che benefici
del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi
parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la
solidarieta' sociale e per le pari opportunita', sono
definiti i criteri e le modalita' per la concessione dei
contributi di cui al comma 1.».
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 3 agosto
1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della
prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in
danno di minori, quali nuove forme di riduzione in
schiavitu):
«Art. 17 (Attivita' di coordinamento). - 1. Sono
attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
fatte salve le disposizioni della legge 28 agosto 1997, n.
285, le funzioni di coordinamento delle attivita' svolte da
tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla
prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei
minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso sessuale.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta ogni anno
al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta ai sensi
del comma 3.
1-bis. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunita'
l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della
pornografia minorile con il compito di acquisire e
monitorare i dati e le informazioni relativi alle
attivita', svolte da tutte le pubbliche amministrazioni,
per la prevenzione e la repressione della pedofilia. A tale
fine e' autorizzata l'istituzione presso l'Osservatorio di
una banca dati per raccogliere, con l'apporto dei dati
forniti dalle amministrazioni, tutte le informazioni utili
per il monitoraggio del fenomeno. Con decreto del Ministro
per le pari opportunita' sono definite la composizione e le
modalita' di funzionamento dell'Osservatorio nonche' le
modalita' di attuazione e di organizzazione della banca
dati, anche per quanto attiene all'adozione dei dispositivi
necessari per la sicurezza e la riservatezza dei dati.
Resta ferma la disciplina delle assunzioni di cui ai
commi da 95 a 103 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311. Per l'istituzione e l'avvio delle attivita'
dell'Osservatorio e della banca dati di cui al presente
comma e' autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno
2006 e di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come rideterminata
dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2005, n.
266. A decorrere dall'anno 2009, si provvede ai sensi
dell'art. 11-ter, comma 1, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato; ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Le multe irrogate, le somme di denaro confiscate e
quelle derivanti dalla vendita dei beni confiscati ai sensi
della presente legge sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate su un apposito fondo da
iscrivere nello stato di previsione della Presidenza del
Consiglio dei ministri e destinate, nella misura di due
terzi, a finanziare specifici programmi di prevenzione,
assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori degli
anni diciotto vittime dei delitti di cui agli
articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies del
codice penale, introdotti dagli articoli 2, comma 1, 3, 4 e
5 della presente legge. La parte residua del fondo e'
destinata, nei limiti delle risorse effettivamente
disponibili, al recupero di coloro che, riconosciuti
responsabili dei delitti previsti dagli articoli 600-bis,
secondo comma, 600-ter, terzo comma, e 600-quater del
codice penale, anche se relativi al materiale pornografico
di cui all'art. 600-quater.1 dello stesso codice, facciano
apposita richiesta. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1,
la Presidenza del Consiglio dei Ministri:
a) acquisisce dati e informazioni, a livello
nazionale ed internazionale, sull'attivita' svolta per la
prevenzione e la repressione e sulle strategie di contrasto
programmate o realizzate da altri Stati;
b) promuove, in collaborazione con i Ministeri della
pubblica istruzione, della sanita', dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, di grazia e
giustizia e degli affari esteri, studi e ricerche relativi
agli aspetti sociali, sanitari e giudiziari dei fenomeni di
sfruttamento sessuale dei minori;
c) partecipa, d'intesa con il Ministero degli affari
esteri, agli organismi comunitari e internazionali aventi
compiti di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale.
4. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi 1
e 3 e' autorizzata la spesa di lire cento milioni annue. Al
relativo onere si fa fronte mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo
utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del
Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
5. Il Ministro dell'interno, in virtu' dell'accordo
adottato dai Ministri di giustizia europei in data
27 settembre 1996, volto ad estendere la competenza di
EUROPOL anche ai reati di sfruttamento sessuale di minori,
istituisce, presso la squadra mobile di ogni questura, una
unita' specializzata di polizia giudiziaria, avente il
compito di condurre le indagini sul territorio nella
materia regolata dalla presente legge.
6. Il Ministero dell'interno istituisce altresi' presso
la sede centrale della questura un nucleo di polizia
giudiziaria avente il compito di raccogliere tutte le
informazioni relative alle indagini nella materia regolata
dalla presente legge e di coordinarle con le sezioni
analoghe esistenti negli altri Paesi europei.
7. L'unita' specializzata ed il nucleo di polizia
giudiziaria sono istituiti nei limiti delle strutture, dei
mezzi e delle vigenti dotazioni organiche, nonche' degli
stanziamenti iscritti nello stato di previsione del
Ministero dell'interno.».
- La legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della
Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio
nazionale per l'infanzia), e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302.
Note al comma 1251:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.»
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 8 della
legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3):
«6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non
possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.».
Note al comma 1253:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.»
Note al comma 1254:
- La legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il
sostegno della maternita' e della paternita', per il
diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento
dei tempi delle citta), e' stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 13 marzo 2000, n. 60.
Note al comma 1257:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 7 della
legge 3 dicembre 1999, n. 493 (Norme per la tutela della
salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione
contro gli infortuni domestici), cosi come modificato dalla
presente legge:
«4. L'assicurazione comprende i casi di infortunio
avvenuti nell'ambito domestico in occasione ed a causa
dello svolgimento delle attivita' di cui all'art. 6,
comma 2, lettera a), e dai quali sia derivata una
inabilita' permanente al lavoro non inferiore al 27 per
cento. Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni
verificatisi al di fuori del territorio nazionale.».
Note al comma 1258:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 28 agosto
1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e
di opportunita' per l'infanzia e l'adolescenza):
«Art. 1 (Fondo nazionale per l'infanzia e
l'adolescenza). - 1. E' istituito, presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, il Fondo nazionale per l'infanzia e
l'adolescenza finalizzato alla realizzazione di interventi
a livello nazionale, regionale e locale per favorire la
promozione dei diritti, la qualita' della vita, lo
sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione
dell'infanzia e dell'adolescenza, privilegiando l'ambiente
ad esse piu' confacente ovvero la famiglia naturale,
adottiva o affidataria, in attuazione dei principi della
Convenzione sui diritti del fanciullo resa esecutiva ai
sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e degli
articoli 1 e 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2. Il Fondo e' ripartito tra le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. Una quota pari al 30 per
cento delle risorse del Fondo e' riservata al,
finanziamento di interventi da realizzare nei comuni di
Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma,
Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania,
Palermo e Cagliari. La ripartizione del Fondo e della quota
riservata avviene, per il 50 per cento, sulla base
dell'ultima rilevazione della popolazione minorile
effettuata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e
per il 50 per cento secondo i seguenti criteri:
a) carenza di strutture per la prima infanzia secondo
le indicazioni del Centro nazionale di documentazione e di
analisi per l'infanzia della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
b) numero di minori presenti in presidi residenziali
socio-assistenziali in base all'ultima rilevazione
dell'ISTAT;
c) percentuale di dispersione scolastica nella scuola
dell'obbligo come accertata dal Ministero della pubblica
istruzione;
d) percentuale di famiglie con figli minori che
vivono al di sotto della soglia di poverta' cosi' come
stimata dall'ISTAT;
e) incidenza percentuale del coinvolgimento di minori
in attivita' criminose come accertata dalla Direzione
generale dei servizi civili del Ministero dell'interno,
nonche' dall'Ufficio centrale per la giustizia minorile del
Ministero di grazia e giustizia.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministro per la
solidarieta' sociale, con proprio decreto emanato di
concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, di grazia
e giustizia e con il Ministro per le pari opportunita',
sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano nonche' le Commissioni parlamentari competenti,
provvede alla ripartizione delle quote del Fondo tra le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di
quelle riservate ai comuni, ai sensi del comma 2.
4. Per il finanziamento del Fondo e' autorizzata la
spesa di lire 117 miliardi per l'anno 1997 e di lire 312
miliardi a decorrere dall'anno 1998.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 11 della
legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio):
«3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
competenza, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni
contabili pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e
degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla
determinazione del quantum della prestazione, afferenti
imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in
vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui
essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte
conseguenti all'andamento dell'inflazione;
c) la determinazione, in apposita tabella, per le
leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle
quote destinate a gravare su ciascuno degli anni
considerati;
d) la determinazione, in apposita tabella, della
quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui
quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
e) la determinazione, in apposita tabella, delle
riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella,
per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per
le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno
stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
tra le spese in conto capitale;
g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art.
11-bis e le corrispondenti tabelle;
h) l'importo complessivo massimo destinato, in
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al
rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma
dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle
modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente da pubbliche amministrazioni non
compreso nel regime contrattuale;
i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate
alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o
riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si
caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento
dei saldi di cui alla lettera a);
i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o
riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato
direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con
esclusione di interventi di carattere localistico o
microsettoriale;
i-quater) norme recanti misure correttive degli
effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11-ter,
comma 7.».
Note al comma 1259:
- Si riporta il testo dell'art. 119 della Costituzione
della Repubblica italiana:
«Art. 119 (I Comuni, le Province, le Citta'
metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di
entrata e di spesa). - I Comuni, le Province, le Citta'
metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome.
Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in
armonia con la Costituzione e secondo i principi di
coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di
tributi erariali riferibile al loro territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo,
senza vincoli di destinazione, per i territori con minore
capacita' fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai
commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle
Citta' metropolitane e alle Regioni di finanziare
integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la
solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici
e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti
della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse
aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di
determinati Comuni, Province, Citta' metropolitane e
Regioni.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le
Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i
principi generali determinati dalla legge dello Stato.
Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare
spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato
sui prestiti dagli stessi contratti.».
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 8 della
legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla legge Costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3):
«6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non
possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.»
Nota al comma 1261:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 19 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti
per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'
interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale):
«3. Al fine di promuovere le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunita', presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo denominato
«Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunita», al quale e' assegnata la somma di 3 milioni
di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a
decorrere dall'anno 2007.»
Nota al comma 1263:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 9 gennaio
2006, n. 7 (Disposizioni concernenti la prevenzione e il
divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile):
«Art. 2 (Attivita' di promozione e coordinamento). - 1.
La Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per
le pari opportunita' promuove e sostiene, nell'ambito degli
ordinari stanziamenti di bilancio, il coordinamento delle
attivita' svolte dai Ministeri competenti dirette alla
prevenzione, all'assistenza alle vittime e all'eliminazione
delle pratiche di mutilazione genitale femminile.
2. Ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui al
comma 1, la Presidenza del Consiglio dei
ministri-Dipartimento per le pari opportunita' acquisisce
dati e informazioni, a livello nazionale e internazionale,
sull'attivita' svolta per la prevenzione e la repressione e
sulle strategie di contrasto programmate o realizzate da
altri Stati.»
Nota al comma 1265:
- Per l'art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997,
si vedano le note al comma 1251.
Nota al comma 1266:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 42 del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (testo unico
delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternita' e della paternita', a norma
dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), cosi come
modificato dalla presente legge:
«5. La lavoratrice madre o, in alternativa, il
lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei
fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in
situazione di gravita' di cui all'art. 3, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'art.
4, comma 1, della legge medesima e che abbiano titolo a
fruire dei benefici di cui all'art. 33, comma 1, del
presente testo unico e all'art. 33, commi 2 e 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza del figlio,
hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2
dell'art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta
giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il
richiedente ha diritto a percepire un'indennita'
corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo
medesimo e' coperto da contribuzione figurativa;
l'indennita' e la contribuzione figurativa spettano fino a
un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per
il congedo di durata annuale. Detto importo e' rivalutato
annualmente, a decorrere dall'anno 2002, sulla base della
variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati. L'indennita' e' corrisposta
dal datore di lavoro secondo le modalita' previste per la
corresponsione dei trattamenti economici di maternita'. I
datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva,
detraggono l'importo dell'indennita' dall'ammontare dei
contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale
competente. Peri dipendenti dei predetti datori di lavoro
privati, compresi quelli per i quali non e' prevista
l'assicurazione per le prestazioni di maternita',
l'indennita' di cui al presente comma e' corrisposta con le
modalita' di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre
1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 febbraio 1980, n. 33. Il congedo fruito ai sensi del
presente comma alternativamente da entrambi i genitori non
puo' superare la durata complessiva di due anni; durante il
periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire
dei benefici di cui all'art. 33, comma 1, del presente
testo unico e all'art. 33, commi 2 e 3, della legge
5 febbraio 1992, n. 104, fatte salve le disposizioni di cui
ai commi 5 e 6 del medesimo articolo. I soggetti che
usufruiscono dei permessi di cui al presente comma per un
periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto
ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al
numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero
maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza
riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa»
Nota al comma 1269:
- Si riporta il testo del comma 429 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006), cosi come modificato dalla
presente legge:
«429. Per lo svolgimento delle attivita' istituzionali
della Fondazione di cui all'art. 1, comma 160, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, e' assegnato un contributo di 3
milioni di euro per l'anno 2006 e di 750.000 euro per
ciascuno degli anni 2007 e 2008. A tal fine e'
corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di
cui all'art. 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n.
328. Le risorse pari a 2,25 milioni di euro per gli anni
2007 e 2008 confluiscono nel Fondo nazionale per le
politiche sociali di cui all'art. 20, comma 8, della legge
8 novembre 2000, n. 328».
Nota al comma 1270:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 3 agosto
2004, n. 206 (Nuove norme in favore delle vittime del
terrorismo e delle stragi di tale matrice), cosi some
modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - 1. Le disposizioni della presente legge si
applicano a tutte le vittime degli atti di terrorismo e
delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio
nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini
italiani, nonche' ai loro familiari superstiti.
1-bis. Le disposizioni della presente legge si
applicano inoltre ai familiari delle vittime del disastro
aereo di Ustica del 1980 nonche' ai familiari delle vittime
e ai superstiti della cosiddetta «banda della Uno bianca».
Ai beneficiari vanno compensate le somme gia' percepite
2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente
legge si applicano le disposizioni contenute nella legge
20 ottobre 1990, n. 302, nella legge 23 novembre 1998, n.
407, e successive modificazioni, nonche' l'art. 82 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, ad eccezione del comma 6.».
Nota al comma 1276:
- Si riporta il testo del comma 343 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«343. Per indennizzare i risparmiatori che, investendo
sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi
finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non
altrimenti risarcito, e' costituito, a decorrere dall'anno
2006, un apposito fondo nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze. Il fondo e'
alimentato con le risorse di cui al comma 345, previo loro
versamento al bilancio dello Stato.».
Note al comma 1277:
- La legge 8 agosto 1985, n. 440 (Istituzione di un
assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano
illustrato la Patria e che versino in stato di particolare
necessita), e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
23 agosto 1985, n. 198.
- Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 20 della
legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali):
«8. A decorrere dall'anno 2002 lo stanziamento
complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali e'
determinato dalla legge finanziaria con le modalita' di cui
all'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, assicurando
comunque la copertura delle prestazioni di cui all'art. 24
della presente legge.»
Note al comma 1278:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge
31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone
montane):
«Art. 2 (Fondo nazionale per la montagna). - 1. E'
istituito presso il Ministero del bilancio e della
programmazione economica il Fondo nazionale per la
montagna.
2. Il Fondo e' alimentato da trasferimenti comunitari,
dello Stato e di enti pubblici, ed e' iscritto in un
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
del bilancio e della programmazione economica. Le somme
provenienti dagli enti pubblici sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate al suddetto
capitolo.
3. Le risorse erogate dal Fondo hanno carattere
aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o
speciale dello Stato a favore degli enti locali. Le risorse
sono ripartite fra le regioni e le province autonome che
provvedono ad istituire propri fondi regionali per la
montagna, alimentati anche con stanziamenti a carico dei
rispettivi bilanci, con i quali sostenere gli interventi
speciali di cui all'art. 1.
4. Le regioni e le province autonome disciplinano con
propria legge i criteri relativi all'impiego delle risorse
di cui al comma 3.
5. I criteri di ripartizione del Fondo tra le regioni e
le province autonome sono stabiliti con deliberazione del
Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE), sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, su proposta del Ministro per gli affari regionali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
il Ministro delle politiche agricole e forestali.
6. I criteri di ripartizione tengono conto
dell'esigenza della salvaguardia dell'ambiente con il
conseguente sviluppo delle attivita' agro-silvo-pastorali
eco-compatibili, dell'estensione del territorio montano,
della popolazione residente, anche con riferimento alle
classi di eta', alla occupazione ed all'indice di
spopolamento, del reddito medio pro capite, del livello dei
servizi e dell'entita' dei trasferimenti ordinari e
speciali.»
Nota al comma 1284:
- Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, si vedano le note al comma 1251.
Note al comma 1285:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 80 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2001), cosi come modificato dalla
presente legge:
«Art. 80 (Disposizioni in materia di politiche
sociali). - 1. Nei limiti di lire 350 miliardi per l'anno
2001 e di lire 430 miliardi per l'anno 2002 e fino alla
data del 31 dicembre 2002, ovvero fino alla conclusione dei
processi attuativi della sperimentazione e comunque non
oltre il 30 giugno 2007, fermi restando gli stanziamenti
gia' previsti:
a) i comuni individuati ai sensi dell'art. 4 del
decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, sono
autorizzati, nell'ambito della disciplina prevista dal
predetto decreto legislativo, a proseguire l'attuazione
dell'istituto del reddito minimo di inserimento;
b) la disciplina dell'istituto del reddito minimo di
inserimento di cui al citato decreto legislativo n. 237 del
1998 si applica anche ai comuni compresi nei territori per
i quali sono stati approvati, alla data del 30 giugno 2000,
i patti territoriali di cui all'art. 2, comma 203, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni,
che i medesimi comuni hanno sottoscritto o ai quali hanno
aderito e che comprendono comuni gia' individuati o da
individuare ai sensi dell'art. 4 del medesimo decreto
legislativo n. 237 del 1998.»
Nota al comma 1286:
- Si riporta il testo del comma 44 dell'art. 59 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica):
«44. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e'
istituito il Fondo per le politiche sociali, con una
dotazione di lire 28 miliardi per l'anno 1998, di lire 115
miliardi per l'anno 1999 e di lire 143 miliardi per l'anno
2000.».
Nota al comma 1287:
- Si riporta il testo del comma 333 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«333. Il Ministero dell'economia e delle finanze
comunica per iscritto, entro il 15 gennaio 2006, la sede
dell'ufficio postale di zona presso il quale gli assegni
possono essere riscossi con riferimento all'assegno di cui
al comma 331 e, previa verifica dell'ordine di nascita,
entro la fine del mese successivo a quello di nascita o di
adozione con riferimento all'assegno di cui al comma 332.
Gli assegni possono essere riscossi, in deroga ad ogni
disposizione vigente in materia di minori, dall'esercente
la potesta' sui figli di cui ai commi 331 e 332, sempreche'
residente, cittadino italiano ovvero comunitario ed
appartenente a un nucleo familiare con un reddito
complessivo, riferito all'anno 2004 ai fini dell'assegno di
cui al comma 331 e all'anno 2005 ai fini dell'assegno di
cui al comma 332, non superiore ad euro 50.000. Per nucleo
familiare s'intende quello di cui all'art. 1 del decreto
ministeriale 22 gennaio 1993 del Ministro della sanita',
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio
1993. La condizione reddituale di cui al presente comma e'
autocertificata dall'esercente la potesta', all'atto della
riscossione dell'assegno, mediante riempimento e
sottoscrizione di apposita formula prestampata in calce
alla comunicazione del Ministero dell'economia e delle
finanze, da verificare da parte dell'Agenzia delle entrate
secondo procedure definite convenzionalmente. Per
l'attuazione del presente comma il Ministero dell'economia
e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione
generale, del personale e dei servizi del tesoro si avvale
di SOGEI Spa.».
Note al comma 1288:
- Si riporta il testo dell'art. 18 della legge
24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale):
«Art. 18 (Ordinanza-ingiunzione). - Entro il termine di
trenta giorni dalla data della contestazione o
notificazione della violazione, gli interessati possono far
pervenire all'autorita' competente a ricevere il rapporto a
norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono
chiedere di essere sentiti dalla medesima autorita'.
L'autorita' competente, sentiti gli interessati, ove
questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti
inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se
ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza
motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge
il pagamento, insieme con le spese, all'autore della
violazione ed alle persone che vi sono obbligate
solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di
archiviazione degli atti comunicandola integralmente
all'organo che ha redatto il rapporto.
Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la
restituzione, previo pagamento delle spese di custodia,
delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo
stesso provvedimento. La restituzione delle cose
sequestrate e' altresi' disposta con l'ordinanza di
archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.
Il pagamento e' effettuato all'ufficio del registro o
al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione,
entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di
detto provvedimento, eseguita nelle forme previste
dall'art. 14; del pagamento e' data comunicazione, entro il
trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto,
all'autorita' che ha emesso l'ordinanza.
Il termine per il pagamento e' di sessanta giorni se
l'interessato risiede all'estero.
La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione puo' essere
eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le
modalita' di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.
L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo.
Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa
esecutiva dopo il decorso del termine per proporre
opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione e' proposta,
con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale
si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale
viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato
il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o e'
dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la
stessa.».
- Per il comma 333 dell'art. 1 della citata legge n.
266 del 2005, si veda la nota al comma 1287.
Nota al comma 1290:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 19 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti
per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'
interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale):
«2. Al fine di promuovere il diritto dei giovani alla
formazione culturale e professionale e all'inserimento
nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad
agevolare la realizzazione del diritto dei giovani
all'abitazione, nonche' a facilitare l'accesso al credito
per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo
denominato «Fondo per le politiche giovanili», al quale e'
assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e
di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.».
Nota al comma 1292:
- Si riporta il testo dell'art. 11-quaterdecies del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di
contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in
materia tributaria e finanziaria):
«Art. 11-quaterdecies (Interventi infrastrutturali, per
la ricerca e per l'occupazione). - 1. Per consentire
l'organizzazione e l'adeguamento degli impianti e
attrezzature necessari allo svolgimento dei Campionati
mondiali di nuoto che si terranno a Roma nel 2009 e dei
Giochi del Mediterraneo che si terranno a Pescara nel
medesimo anno, il Dipartimento della protezione civile e'
autorizzato a provvedere con contributi quindicennali nei
confronti dei soggetti competenti. A tal fine e'
autorizzata la spesa annua di 2 milioni di euro per
quindici anni a decorrere dal 2007, nonche' quella annua di
2 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno
2008, da ripartire in eguale misura tra le manifestazioni
di cui al primo periodo del presente comma.
2. [Per l'organizzazione e l'adeguamento
infrastrutturale necessario alla realizzazione del convegno
internazionale interconfessionale, e' autorizzata la spesa
di 5 milioni di euro per l'anno 2006].
3. Per la prosecuzione degli interventi previsti
dall'art. 1, comma 279, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e' autorizzata la spesa di ulteriori 3 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2006; e' altresi' autorizzata la
spesa di ulteriori 1,5 milioni di euro per la prosecuzione
degli interventi previsti dall'art. 1, comma 278, della
citata legge n. 311 del 2004 in favore della Facolta' ivi
indicata della Seconda Universita' degli studi di Napoli.
4. Al comma 2 dell'art. 2 del decreto-legge 24 dicembre
2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «1° luglio 2003» sono
sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2005»;
b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2005»
sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006»;
c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2005» sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006».
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la
fauna selvatica o, se istituti, degli istituti regionali,
possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento
selettivi, distinti per sesso e classi di eta',
regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati
appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei
periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992,
n. 157.
6. Al comma 1 dell'art. 70 del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, e' aggiunta la seguente lettera:
«e-ter) dell'esecuzione di vendemmie di breve durata e a
carattere saltuario, effettuata da studenti e pensionati».
A tal fine e' autorizzata la spesa annua di 200.000 euro
dal 2006.
7. Al fine di garantire i livelli occupazionali nel
parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, e' erogata a
favore dell'ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise
la somma di euro 2.500.000, a decorrere dall'anno 2006, per
consentire la stabilizzazione del personale fuori ruolo
operante presso l'ente. Le relative stabilizzazioni sono
effettuate nei limiti delle risorse assegnate con il
presente comma e nel rispetto delle normative vigenti in
materia di assunzioni, anche in soprannumero. I rapporti di
lavoro in essere con il personale che presta attivita'
professionale e collaborazione presso l'ente parco sono
regolati, sulla base di nuovi contratti che verranno
stipulati dall'ente, a decorrere dal 1° gennaio 2006, fino
alla definitiva stabilizzazione del suddetto personale e,
comunque, non oltre il 31 dicembre 2007 nei limiti delle
risorse di cui al primo periodo. Al relativo onere si
provvede attraverso la riduzione del fondo di cui al
comma 96 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
8. Il comma 12 dell'art. 9 della legge 6 dicembre 1991,
n. 394, e' sostituito dal seguente:
«12. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque
anni».
9. All'art. 17, commi 1, 2 e 6, lettera a), del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive
modificazioni, le parole: «31 dicembre 2005» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006». La
disposizione del presente comma non si applica alle
discariche di II categoria, di tipo A, di tipo ex 2A e alle
discariche per inerti, cui si conferiscono materiali di
matrice cementizia contenenti amianto, per le quali il
termine di conferimento e' fissato alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
10. Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993,
n. 379, e' aumentato, a decorrere dall'anno 2006, ad euro
2.300.000. Per le attivita' e il conseguimento delle
finalita' scientifiche del Polo nazionale di cui alla
tabella A prevista dall'art. 1 della legge 29 ottobre 2003,
n. 291, viene riconosciuto alla Sezione italiana
dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della
cecita' un contributo annuo di euro 750.000. E' concesso un
contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni
2006, 2007 e 2008 in favore dell'ente morale riconosciuto
con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1967,
n. 516. Il contributo di cui all'art. 1, comma 113, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, deve essere inteso come
contributo statale annuo ordinario; a decorrere dall'anno
2006 esso e' pari a 400.000 euro. Per le finalita' di cui
all'art. 1, comma 187, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e' autorizzata per il 2006 la spesa di 15 milioni di
euro e per ciascuno degli anni 2007 e 2008 la spesa di un
milione di euro. In favore della Lega italiana tumori e'
autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno
degli anni 2006, 2007 e 2008.
11. In considerazione del rilievo nazionale e
internazionale nella sperimentazione sanitaria di elevata
specializzazione e nella cura delle patologie nel campo
dell'oftalmologia, per l'anno 2006 e' autorizzata la
concessione di un contributo di 1 milione di euro in favore
della Fondazione «G.B. Bietti» per lo studio e la ricerca
in oftalmologia, con sede in Roma. Allo scopo di promuovere
il miglioramento della salute e di offrire ai cittadini
alti livelli di assistenza ospedaliera, e' autorizzata la
concessione di un contributo associativo nel limite di
50.000 euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008
in favore del Comitato permanente degli Ospedali
dell'Unione europea (Hope) con sede in Belgio. E'
autorizzata la spesa di 219.000 euro per l'anno 2006,
500.000 euro per l'anno 2007 e 500.000 euro per l'anno 2008
per l'interconnessione e la formazione sanitaria tra centri
sanitari all'estero e in Italia che il Ministro della
salute, il Ministro per gli italiani nel mondo, il Ministro
degli affari esteri, il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e il Ministro per
l'innovazione e le tecnologie attuano congiuntamente
avvalendosi, in particolare, dell'Associazione denominata
«Alleanza degli Ospedali italiani nel mondo», da essi
congiuntamente costituita in data 2 febbraio 2004.
12. Il prestito vitalizio ipotecario ha per oggetto la
concessione da parte di aziende ed istituti di credito
nonche' da parte di intermediari finanziari, di cui
all'art. 106 del testo unico di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, di finanziamenti a medio e lungo
termine con capitalizzazione annuale di interessi e spese,
e rimborso integrale in unica soluzione alla scadenza,
assistiti da ipoteca di primo grado su immobili
residenziali, riservati a persone fisiche con eta'
superiore ai 65 anni compiuti.
13. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, emana
uno o piu' decreti, ai sensi dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:
a) il riordino delle disposizioni in materia di
attivita' di installazione degli impianti all'interno degli
edifici;
b) la definizione di un reale sistema di verifiche
degli impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo
primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti
garantendo una effettiva sicurezza;
c) la determinazione delle competenze dello Stato,
delle regioni e degli enti locali secondo i principi di
sussidiarieta' e di leale collaborazione, anche tramite lo
strumento degli accordi in sede di Conferenza unificata di
cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281;
d) la previsione di sanzioni in caso di violazione
degli obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti dalle
lettere a) e b).
14. Per la prosecuzione ed il completamento degli
interventi di cui all'art. 52, comma 21, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, e' autorizzata la spesa di 10
milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
15. Al comma 4 dell'art. 1 della legge 9 dicembre 1998,
n. 426, dopo la lettera p-terdecies), e' aggiunta la
seguente:
«p-quaterdecies) area del territorio di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 19 maggio 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio
2005».
16. Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, la disposizione prevista
dall'art. 2, comma 1, lettera b), dello stesso decreto si
interpreta nel senso che un'area e' da considerare comunque
fabbricabile se e' utilizzabile a scopo edificatorio in
base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente
dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
17. E' autorizzato un contributo quindicennale di 1
milione di euro a decorrere dall'anno 2006 in favore
dell'ANAS Spa per la realizzazione di lavori di raccordo
stradale tra le strade pugliesi SP 231 e SP 238.
18. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive
e' determinata annualmente la quota di risorse del Fondo
speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui
all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, da
destinare, a valere sulla quota erogata a fondo perduto,
agli interventi previsti dal comma 270 dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311.
19. Il primo periodo del comma 1 dell'art. 155 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e' sostituito dal seguente: "Il reddito imponibile dei
soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera a), derivante
dall'utilizzo in traffico internazionale delle navi
indicate nell'art. 8-bis, comma 1, lettera a), del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, iscritte nel registro
internazionale di cui al decreto-legge 30 dicembre 1997, n.
457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1998, n. 30, e dagli stessi armate, nonche' delle navi
noleggiate il cui tonnellaggio non sia superiore al 50 per
cento di quello complessivamente utilizzato, e' determinato
ai sensi della presente sezione qualora il contribuente
comunichi un'opzione in tal senso all'Agenzia delle entrate
entro tre mesi dall'inizio del periodo d'imposta a partire
dal quale intende fruirne con le modalita' di cui al
decreto previsto dall'art. 161".
20. Per la prosecuzione degli interventi previsti
dall'art. 2 della legge 30 luglio 2002, n. 174, nonche' per
la realizzazione di opere di natura sociale, culturale e
sportiva, e' autorizzato un contributo quindicennale di 1
milione di euro a decorrere dall'anno 2006.
21. All'art. 1 del decreto legge 24 dicembre 2003, n.
353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2004, n. 46, al comma 3, dopo le parole: «dell'ambiente
naturale» sono inserite le seguenti: «, le associazioni
riconosciute a carattere nazionale aventi per oggetto
statutario, da piu' di quaranta anni, lo svolgimento o la
promozione di attivita' di ricerca oncologica.».
Nota al comma 1293:
- Si riporta il testo del comma 556 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006), cosi come modificato dalla
presente legge:
«556. Al fine di prevenire fenomeni di disagio
giovanile legato all'uso di sostanze stupefacenti, e'
istituito presso il Ministero della solidarieta' sociale
l'«Osservatorio per il disagio giovanile legato alle
dipendenze». Con decreto del Ministro della solidarieta'
sociale, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e' disciplinata la composizione e
l'organizzazione dell'Osservatorio. Presso il Ministero di
cui al presente comma e' altres` istituito il «Fondo
nazionale per le comunita' giovanili», per azioni di
promozione della salute e di prevenzione dei comportamenti
a rischio e per favorire la partecipazione dei giovani in
materia di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno
delle dipendenze. La dotazione finanziaria del Fondo per
ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 e' fissata in 5
milioni di euro, di cui il 25 per cento e' destinato ai
compiti istituzionali del Ministero della solidarieta'
sociale di comunicazione, informazione, ricerca,
monitoraggio e valutazione, per i quali il Ministero si
avvale del parere dell'Osservatorio per il disagio
giovanile legato alle dipendenze; il restante 75 per cento
del Fondo viene destinato alle associazioni e reti
giovanili individuate con decreto del Ministro della
solidarieta' sociale, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Con tale decreto, di natura regolamentare,
vengono determinati anche i criteri per l'accesso al Fondo
e le modalita' di presentazione delle istanze.».
Nota al comma 1295:
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge
24 dicembre 1957, n. 1295 (Costituzione di un Istituto per
il credito sportivo con sede in Roma):
«Art. 5. L'Istituto puo' concedere contributi per
interessi sui mutui anche se accordati da altre aziende di
credito e dalla Cassa depositi e prestiti per le finalita'
istituzionali, con le disponibilita' di un fondo speciale
costituito presso l'Istituto medesimo e alimentato con il
versamento da parte dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato dell'aliquota ad esso spettante a norma
dell'art. 5 del regolamento di cui al decreto ministeriale
19 giugno 2003, n. 179 del Ministro dell'economia e delle
finanze, nonche' con l'importo dei premi riservati al CONI
a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948,
n. 496, colpiti da decadenza per i quali resta salvo il
disposto dell'art. 90, comma 16, della legge 27 dicembre
2002, n. 289.
Per i mutui assistiti dal contributo agli interessi di
cui al primo comma del presente articolo la relativa rata
di ammortamento verra' ridotta di un ammontare pari
all'importo annuale del contributo concesso.
La concessione del contributo agli interessi puo'
essere sospesa o revocata dall'Istituto nei casi piu' gravi
anche con effetto retroattivo, nei confronti di quei
mutuatari che non si trovassero, a seguito di successivi
controlli, nelle condizioni previste dal contratto di
concessione del finanziamento.».
Nota al comma 1296:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n.
179 (Regolamento recante la disciplina dei concorsi
pronostici su base sportiva):
«Art. 5 (Ripartizione della posta). - 1. La posta dei
concorsi pronostici e' ripartita, secondo quanto gia'
disposto dagli articoli 2 e 5 della legge 24 dicembre 1957,
n. 1295, dall'art. 2 della legge 29 settembre 1965, n.
1117, dall'art. 3 della legge 29 dicembre 1988, n. 555,
dall'art. 27 della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
dall'art. 2 del decreto legislativo 2 dicembre 1999, n. 464
e dall'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,
convertito, con modificazioni, con la legge 8 agosto 2002,
n. 178, nelle seguenti percentuali:
a) aggio al punto di vendita 8%;
b) montepremi: 50%;
c) imposta unica: 33,84%;
d) contributo all'Istituto per il credito sportivo:
2,45%;
e) contributo alle spese di gestione di AAMS:
5,71%.».
Nota al comma 1297:
- Si riporta il testo della lettera a) del comma 19
dell'art. 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181
(Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
dei Ministeri):
«19. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei
Ministri:
a) le funzioni di competenza statale attribuite al
Ministero per i beni e le attivita' culturali dagli
articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, in materia di sport. Entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, lo statuto dell'Istituto
per il credito sportivo e' modificato al fine di prevedere
la vigilanza da parte del Presidente del Consiglio dei
Ministri e del Ministro per i beni e le attivita'
culturali.».
Nota al comma 1298:
- Si riporta il testo del comma 580 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«580. Al Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), cui la
legge 15 luglio 2003, n. 189, ha attribuito compiti
relativi alla promozione dell'attivita' sportiva tra le
persone disabili e di riconoscimento e coordinamento di
tutte le organizzazioni sportive per disabili, e' concesso
un contributo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2006,
2007 e 2008, per la promozione della pratica sportiva di
base e agonistica.».
Note al comma 1299:
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 3 della
legge 9 ottobre 2000, n. 285 (Interventi per i Giochi
olimpici invernali «Torino 2006»):
«7. L'Agenzia termina la propria attivita' il
31 dicembre 2006.».
- Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 10
della legge 9 ottobre 2000, n. 285 (Interventi per i Giochi
olimpici invernali «Torino 2006»):
«Art. 10 (Risorse finanziarie). - 1. Per il
finanziamento degli interventi necessari allo svolgimento
dei Giochi olimpici e delle opere connesse e' autorizzato
il limite d'impegno quindicennale di lire 110 miliardi per
l'anno 2001, quale limite massimo del concorso dello Stato
agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o altre
operazioni finanziarie che l'Agenzia e l'Ente nazionale per
le strade (ANAS) e la Societa' italiana per il traforo
autostradale del Frejus (SITAF), nonche', limitatamente
alle opere connesse di cui all'art. 1, comma 1, la regione
Piemonte, la provincia di Torino, il comune di Torino e la
societa' Gruppo Torinese Trasporti spa, sono autorizzati ad
effettuare, nei limiti della quota che sara' a ciascuno
assegnata con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da emanare successivamente alla predisposizione
del piano degli interventi; le relative rate di
ammortamento per capitale ed interessi sono corrisposte
agli istituti finanziatori da parte del Ministero
dell'economia e delle finanze. Per le medesime finalita' e
per il funzionamento dell'Agenzia e' altresi' concesso
all'Agenzia un contributo straordinario nel limite massimo
di lire 5 miliardi per l'anno 2000, di lire 20 miliardi per
l'anno 2001 e di lire 10 miliardi per l'anno 2002.
2. Per lo svolgimento delle sue funzioni sono inoltre
attribuite all'Agenzia le somme previste alla voce «spese
generali» compresa nel quadro economico di ciascun progetto
delle opere di cui agli allegati 1, 2 e 3, ed eventuali
successive variazioni. Tale importo e' commisurato al 3 per
cento dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle
forniture e dell'importo delle indennita' di
espropriazione. La relativa documentazione e' sottoposta
alla certificazione del collegio dei revisori dei conti al
fine della definitiva quantificazione della somma.».
Nota al comma 1300:
- L'art. 7 della legge 9 ottobre 2000, n. 285
(Interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006»
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 2000, n.
242), abrogato dalla presente legge, recava:
«Art. 7 (Comitato di alta sorveglianza e garanzia).».
Nota al comma 1301:
- Si riporta il testo dell'art. 5 della citata legge
9 ottobre 2000, n. 285:
«Art. 5 (Comitato direttivo). - 1. Il comitato
direttivo provvede alla programmazione annuale delle
attivita' dell'Agenzia, all'approvazione dei bilanci,
all'approvazione delle operazioni finanziarie necessarie
per l'acquisizione delle risorse, secondo i propri atti
organizzativi, e ad ogni altra attivita' necessaria per il
perseguimento dei compiti di cui all'art. 3.
2. Il comitato direttivo e' composto dal direttore
generale, nominato a norma dell'art. 6, dai due
vicedirettori generali, nominati a norma dell'art. 6-bis,
nonche' da nove membri nominati con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, di cui uno su designazione del
Presidente del Consiglio dei ministri, uno su designazione
del Ministro dell'economia e delle finanze, uno su
designazione del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, quattro su designazione, rispettivamente, del
presidente della regione Piemonte, del presidente della
provincia di Torino, del sindaco di Torino e del presidente
del CONI, e due su designazione effettuata d'intesa tra i
legali rappresentanti delle comunita' montane e dei comuni
interessati dalle opere di cui all'art. 1 o sedi di gara.
Il comitato direttivo e' regolarmente costituito quando
sono nominati almeno sette componenti. Il comitato
direttivo delibera a maggioranza dei presenti. In caso di
parita' prevale il voto del direttore generale.
3. I membri del comitato direttivo sono scelti tra
esperti particolarmente qualificati nelle discipline
tecniche, giuridiche ed economiche. Per la validita' delle
deliberazioni del comitato direttivo e' necessaria la
presenza di sette componenti.».
Note al comma 1302:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 della
legge 18 marzo 1991, n. 99 (Interventi urgenti per opere
connesse alla esposizione internazionale «Colombo '92»):
«Art. 1. - 1. Per l'immediata realizzazione di
interventi diretti al completamento dell'area espositiva
della esposizione internazionale «Colombo '92», nonche'
alla realizzazione di opere strettamente correlate
all'evento, il comune di Genova e' autorizzato a stipulare,
anche oltre i limiti di indebitamento previsti dalla
normativa vigente, mutui quindicennali fino all'importo di
lire quattrocentosettanta miliardi, di cui centocinquanta
miliardi a decorrere dal secondo semestre del 1991, con
onere di ammortamento a totale carico dello Stato.
L'importo eventualmente dovuto a titolo di interessi di
preammortamento - maggiorato degli ulteriori interessi
dalla data di inizio dell'ammortamento a quella di scadenza
della prima rata dello stesso, calcolati al medesimo tasso
applicabile, ai sensi di quanto previsto per le operazioni
di mutuo, nel primo semestre dell'ammortamento - sara'
corrisposto unitamente alla prima rata di ammortamento. In
relazione agli oneri di ammortamento e di preammortamento
sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di lire
50 miliardi a decorrere dall'anno 1991 e di lire 23
miliardi a decorrere dall'anno 1992.».
Note al comma 1305:
- Si riporta il testo dell'art. 7-viciesquater del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 (Disposizioni urgenti
per l'universita' e la ricerca, per i beni e le attivita'
culturali, per il completamento di grandi opere
strategiche, per la mobilita' dei pubblici dipendenti, e
per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di
bollo e tasse di concessione, nonche' altre misure
urgenti), cosi come modificato dalla presente legge:
«Art. 7-vicies quater. (Disposizioni in materia di
carte valori). - 1. All'atto del rilascio delle carte
valori di cui all'art. 7-vicies ter da parte delle
competenti amministrazioni pubbliche, i soggetti
richiedenti sono tenuti a corrispondere un importo pari
almeno alle spese necessarie per la loro produzione e
spedizione, nonche' per la manutenzione necessaria
all'espletamento dei servizi ad esse connessi. L'importo e
le modalita' di riscossione sono determinati annualmente
con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per
le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione,
da adottare, in sede di prima attuazione, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
2. Le somme percepite dalle amministrazioni pubbliche
in applicazione del comma 1 sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato e riassegnate con decreti del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero dell'interno, anche in aggiunta alle somme gia'
stanziate, nell'ambito dell'unita' previsionale di base
3.1.5.17 - servizi del Poligrafico dello Stato - dello
stato di previsione del medesimo Ministero. Una quota pari
a euro 1,85 dell'imposta sul valore aggiunto inclusa nel
costo della carta d'identita' elettronica e' riassegnata al
Ministero dell'interno per essere destinata per euro 1,15
alla copertura dei costi di gestione del Ministero medesimo
e per euro 0,70 ai comuni, per la copertura delle spese
connesse alla gestione e distribuzione del documento. Con
decreto del Ministro dell'interno di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le
modalita` di attuazione della presente disposizione. Alle
riassegnazioni previste dal presente comma non si applica
il limite di cui all'art. 1, comma 46, della legge
23 dicembre 2005, n. 266.
3. Al fine di contenere i prezzi di cessione delle
carte valori ed i costi di attivazione, di produzione,
emissione e manutenzione dei centri gestione delle stesse
e' in facolta' dell'Istituto poligrafico e Zecca dello
Stato Spa di stipulare accordi o indire gare con pubbliche
amministrazioni ed anche con soggetti privati, anche allo
scopo di estendere l'operativita' delle carte valori alla
fruizione di servizi, ivi compresi quelli di natura
privatistica. [Gli accordi sono soggetti a ratifica da
parte del Ministero dell'economia e delle finanze di
concerto con il Ministero dell'interno].
4. L'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato Spa puo'
continuare ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura
dello Stato, ai sensi del titolo I del testo unico di cui
al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e con
applicazione dell'art. 417-bis, commi primo e secondo, del
codice di procedura civile.
5. E' abrogato il regio decreto 7 marzo 1926, n. 401.
6. Dall'attuazione dell'art. 7-vicies-ter e del
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.».
Nota al comma 1306:
- Si riporta il testo del comma 65 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«65. A decorrere dall'anno 2007 le spese di
funzionamento della Commissione nazionale per le societa' e
la borsa (CONSOB), dell'Autorita' per la vigilanza sui
lavori pubblici, dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni e della Commissione di vigilanza sui fondi
pensione sono finanziate dal mercato di competenza, per la
parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio
dello Stato, secondo modalita' previste dalla normativa
vigente ed entita' di contribuzione determinate con propria
deliberazione da ciascuna Autorita', nel rispetto dei
limiti massimi previsti per legge, versate direttamente
alle medesime Autorita'. Le deliberazioni, con le quali
sono fissati anche i termini e le modalita' di versamento,
sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei Ministri,
sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per
l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal
ricevimento. Decorso il termine di venti giorni dal
ricevimento senza che siano state formulate osservazioni,
le deliberazioni adottate dagli organismi ai sensi del
presente comma divengono esecutive.».
Nota al comma 1307:
- Si riporta il testo del comma 6-bis dell'art. 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115 (testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia. - Testo A),
cosi come modificato dalla presente legge:
«6-bis. Per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali
amministrativi regionali e al Consiglio di Stato il
contributo dovuto e' di euro 500; per i ricorsi previsti
dall'art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, per
quelli previsti dall'art. 25, comma 5, della legge 7 agosto
1990, n. 241, per i ricorsi aventi ad oggetto il diritto di
cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel
territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella
sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo
dovuto e' di euro 250; per i ricorsi previsti dall'art.
23-bis, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,
nonche¨ da altre disposizioni che richiamano il citato art.
23-bis, il contributo dovuto e' di euro 1.000; per i
predetti ricorsi in materia di affidamento di lavori,
servizi e forniture, nonche¨ di provvedimenti delle
Autorita', il contributo dovuto e' di euro 2.000. L'onere
relativo al pagamento dei suddetti contributi e' dovuto in
ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di
compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si
e' costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza
si determina con il passaggio in giudicato della sentenza.
Non e' dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti
dall'art. 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il
diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della
direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico
all'informazione ambientale.».
Nota al comma 1309:
- Si riporta il testo dei commi 306, 307, 308 e 309
dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005):
«306. All'art. 10, comma 4, del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, le parole: «il processo di valore inferiore a euro
1.100 e» sono soppresse.».
«307. I commi 1 e 2 dell'art. 13 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
n. 115, sono sostituiti dai seguenti:
1. Il contributo unificato e' dovuto nei seguenti
importi:
a) euro 30 per i processi di valore fino a 1.100
euro;
b) euro 70 per i processi di valore superiore a euro
1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria
giurisdizione, nonche' per i processi speciali di cui al
libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura
civile;
c) euro 170 per i processi di valore superiore a euro
5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di
valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice
di pace;
d) euro 340 per i processi di valore superiore a euro
26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e
amministrativi di valore indeterminabile;
e) euro 500 per i processi di valore superiore a euro
52.000 e fino a euro 260.000;
f) euro 800 per i processi di valore superiore a euro
260.000 e fino a euro 520.000;
g) euro 1.110 per i processi di valore superiore a
euro 520.000.
2. Per i processi di esecuzione immobiliare il
contributo dovuto e' pari a euro 200. Per gli altri
processi esecutivi lo stesso importo e' ridotto della
meta'. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il
contributo dovuto e' pari a euro 120.».
«308. L'art. 46, comma 1, della legge 21 novembre 1991,
n. 374, e' sostituito dal seguente:
1. Le cause e le attivita' conciliative in sede non
contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro
1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono
soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato,
secondo gli importi previsti dall'art. 13 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, e successive modificazioni.».
«309. Il maggior gettito derivante dall'applicazione
delle disposizioni di cui ai commi da 306 a 308 e' versato
al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato
di previsione del Ministero della giustizia per il
pagamento di debiti pregressi nonche' per l'adeguamento
delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari e allo
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per le spese riguardanti il funzionamento del
Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi
regionali.».
Note al comma 1310:
- La legge 25 luglio 2000, n. 209 (Misure per la
riduzione del debito estero dei Paesi a piu' basso reddito
e maggiormente indebitati), e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 28 luglio 2000, n. 175.
Nota al comma 1314:
- La legge 31 dicembre 1998, n. 477 (Autorizzazione di
spesa per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione
di immobili da adibire a sedi di rappresentanze
diplomatiche e di uffici consolari, nonche' di alloggi per
il personale), e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
12 gennaio 1999, n. 8.
Nota al comma 1315:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 2 maggio
1983, n. 185 (Modifica della tabella dei diritti da
riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari):
«Art. 1. La tabella dei diritti da riscuotere dagli
uffici diplomatici e consolari di cui all'art. 56 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
200, relativo alle disposizioni sulle funzioni e sui poteri
consolari, e' sostituita da quella annessa alla presente
legge.
Detta tabella dovra' essere munita del visto dei
Ministri degli affari esteri, del tesoro e delle finanze.».
Note al comma 1317:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 1 del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti
nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico,
sociale e territoriale):
«5. E' istituito presso il Ministero dell'economia e
delle finanze un apposito Fondo con la dotazione di
34.180.000 euro per l'anno 2005, di 39.498.000 euro per
l'anno 2006, di 38.700.000 euro per l'anno 2007 e di
42.320.000 euro a decorrere dall'anno 2008, per le esigenze
connesse all'istituzione del Sistema d'informazione visti,
finalizzato al contrasto della criminalita' organizzata e
della immigrazione illegale attraverso lo scambio tra gli
Stati membri dell'Unione europea di dati relativi ai visti,
di cui alla decisione 2004/512/CE dell'8 giugno 2004 del
Consiglio. Al riparto del Fondo di cui al presente comma si
provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta dei Ministri competenti. All'onere di
cui al presente comma si provvede:
a) quanto a euro 4.845.000 per il 2005, a euro
15.000.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo
parzialmente utilizzando, per euro 1.345.000 per il 2005 e
per euro 15.000.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007,
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri
e, per euro 3.500.000 per il 2005, l'accantonamento
relativo al Ministero dell'interno;
b) a euro 22.566.000 per il 2007 e ad euro 42.320.000
a decorrere dal 2008, mediante utilizzo di parte delle
maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'art. 7,
comma 3;
c) quanto a euro 29.335.000 per il 2005, a euro
24.498.000 per il 2006 e ad euro 1.134.000 per il 2007,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto
capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al predetto Ministero.».
- Si riporta il testo dell'art. 152 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
(Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri):
«Art. 152 (Contingente e durata del contratto). - Le
rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima
categoria e gli istituti italiani di cultura possono
assumere personale a contratto per le proprie esigenze di
servizio, previa autorizzazione dell'Amministrazione
centrale, nel limite di un contingente complessivo pari a
2.277 unita'. Gli impiegati a contratto svolgono le
mansioni previste nei contratti individuali, tenuto conto
dell'organizzazione del lavoro esistente negli uffici
all'estero.
Il contratto di assunzione e' stipulato a tempo
indeterminato, con un periodo di prova di nove mesi, alla
scadenza del quale, sulla base di una relazione del capo
dell'ufficio, si provvede a disporre la conferma o la
risoluzione del contratto.».
Note al comma 1322:
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 della legge
28 luglio 2004, n. 193 (Proroga e rifinanziamento della
legge 16 marzo 2001, n. 72, recante interventi a tutela del
patrimonio storico e culturale delle comunita' degli esuli
italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia, e della
legge 21 marzo 2001, n. 73, recante interventi in favore
della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia),
pubblicata nella Gazzazzetta Ufficiale 3 agosto 2004, n.
180:
«Art. 1. (Proroga e rifinanziamento della legge
16 marzo 2001, n. 72). - 1. Per le finalita' di cui
all'art. 1, comma 1, della legge 16 marzo 2001, n. 72, e'
autorizzata la spesa di euro 1.550.000 per ciascuno degli
anni 2004, 2005 e 2006.
2. All'art. 1, comma 4, della legge 16 marzo 2001, n.
72, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «da stipulare tra», sono inserite
le seguenti: «il Ministero degli affari esteri,»;
b) la parola: «sentiti» e' sostituita dalla seguente:
«sentita»;
c) le parole: «e il Ministero degli affari esteri»
sono soppresse;
d) dopo le parole: «Alla ripartizione delle somme
stanziate provvede annualmente il Ministro per i beni e le
attivita' culturali» sono aggiunte le seguenti: «, con
proprio decreto, di concerto con il Ministro degli affari
esteri».
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1,
pari a euro 1.550.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e
2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2004, allo scopo parzialmente utilizzando 1'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
«Art. 2. Proroga e rifinanziamento della legge 21 marzo
2001, n. 73. - 1. Le disposizioni di cui all'art. 1 della
legge 21 marzo 2001, n. 73, sono prorogate al 31 dicembre
2006. A tale scopo e' autorizzata la spesa di euro
4.650.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1,
pari a euro 4.650.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e
2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
Note al comma 1323:
- Si riporta il testo dell'art. 56 della legge
27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2003):
«Art. 56 (Fondo per progetti di ricerca). - 1. E'
istituito un fondo finalizzato al finanziamento di progetti
di ricerca, di rilevante valore scientifico, anche con
riguardo alla tutela della salute e all'innovazione
tecnologica, con una dotazione finanziaria di 225 milioni
di euro per l'anno 2003 e di 100 milioni di euro per l'anno
2004, 92,758 milioni di euro per l'anno 2005, 97,934
milioni di euro per l'anno 2006 e 100 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2007. Alla ripartizione del fondo,
istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, tra le diverse finalita'
provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, con
proprio decreto, su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, sentiti i Ministri
dell'economia e delle finanze, della salute e per
l'innovazione tecnologica. Con lo stesso decreto sono
stabiliti procedure, modalita' e strumenti per l'utilizzo
delle risorse, assicurando in via prioritaria il
finanziamento dei progetti presentati da soggetti che
abbiano ottenuto, negli anni precedenti, un eccellente
risultato nell'utilizzo e nella capacita' di spesa delle
risorse comunitarie assegnate e delle risorse finanziarie
provenienti dai programmi quadro di ricerca dell'Unione
europea o dai Fondi strutturali.».
Nota al comma 1324:
- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi):
«Art. 12. (Deduzioni per oneri di famiglia). - 1. Dal
reddito complessivo si deducono per oneri di famiglia i
seguenti importi:
a) 3.200 euro per il coniuge non legalmente ed
effettivamente separato;
b) 2.900 euro per ciascun figlio, compresi i figli
naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o
affiliati, nonche' per ogni altra persona indicata
nell'art. 433 del codice civile che conviva con il
contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti
da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria da ripartire
tra coloro che hanno diritto alla deduzione.
2. La deduzione di cui al comma 1, lettera b), e'
aumentata a:
a) 3.450 euro, per ciascun figlio di eta' inferiore a
tre anni;
b) 3.200 euro, per il primo figlio se l'altro
genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il
contribuente non e' coniugato o se coniugato, si e'
successivamente legalmente ed effettivamente separato,
ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del
solo contribuente e questi non e' coniugato o, se
coniugato, si e' successivamente legalmente ed
effettivamente separato;
c) 3.700 euro, per ogni figlio portatore di handicap
ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
3. Le deduzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano a
condizione che le persone alle quali si riferiscono
possiedano un reddito complessivo, computando anche le
retribuzioni corrisposte da enti e organismi
internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e
missioni, nonche' quelle corrisposte dalla Santa Sede,
dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti
centrali della Chiesa cattolica, non superiore a lire
5.500.000, al lordo degli oneri deducibili.
4. Le deduzioni di cui ai commi 1 e 2 sono rapportate a
mese e competono dal mese in cui si sono verificate a
quello in cui sono cessate le condizioni richieste.
4-bis. Dal reddito complessivo si deducono, fino ad un
massimo di 1.820 euro, le spese documentate sostenute dal
contribuente per gli addetti alla propria assistenza
personale nei casi di non autosufficienza nel compimento
degli atti della vita quotidiana. Le medesime spese sono
deducibili anche se sono state sostenute nell'interesse
delle persone indicate nell'art. 433 del codice civile.
4-ter. Le deduzioni di cui ai commi 1, 2 e 4-bis
spettano per la parte corrispondente al rapporto tra
l'ammontare di 78.000 euro, aumentato delle medesime
deduzioni e degli oneri deducibili di cui all'art. 10, e
diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 78.000
euro. Se il predetto rapporto e' maggiore o uguale a 1, la
deduzione compete per intero; se lo stesso e' zero o minore
di zero, la deduzione non compete; negli altri casi, ai
fini del predetto rapporto, si computano le prime quattro
cifre decimali.».
Nota al comma 1327:
- Si riporta il testo dell'art. 21 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per
favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei
conti pubblici), cosi come modificato dalla presente legge:
«Art. 21 (Assegno per ogni secondo figlio e incremento
del Fondo nazionale per le politiche sociali). - 1. Per
ogni figlio nato dal 1° dicembre 2003 e fino al 31 dicembre
2004, secondo od ulteriore per ordine di nascita, e,
comunque, per ogni figlio adottato nel medesimo periodo,
alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie, e'
concesso un assegno pari ad euro 1.000.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, e' istituita,
nell'ambito dell'INPS, una speciale gestione con una
dotazione finanziaria complessiva di 308 milioni di euro.
3. L'assegno e' concesso dai comuni. I comuni
provvedono ad informare gli interessati invitandoli a
certificare il possesso dei requisiti all'atto
dell'iscrizione all'anagrafe dei nuovi nati.
4. L'assegno, ferma restando la titolarita' in capo ai
comuni, e' erogato dall'I.N.P.S. sulla base dei dati
forniti dai comuni medesimi, secondo modalita' da definire
nell'ambito dei decreti di cui al comma 5.
5. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono emanate le necessarie disposizioni per l'attuazione
del presente articolo.
6. Per il finanziamento delle politiche in favore delle
famiglie il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui
all'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni, e' incrementato di 232
milioni di euro per l'anno 2004.
6-bis. (abrogato).
6-ter. Gli imprenditori artigiani iscritti nei relativi
albi provinciali possono avvalersi, in deroga alla
normativa previdenziale vigente, di collaborazioni
occasionali di parenti entro il terzo grado, aventi anche
il titolo di studente, per un periodo complessivo nel corso
dell'anno non superiore a novanta giorni. Le collaborazioni
suddette devono avere carattere di aiuto, a titolo di
obbligazione morale e percio' senza corresponsione di
compensi ed essere prestate nel caso di temporanea
impossibilita' dell'imprenditore artigiano all'espletamento
della propria attivita' lavorativa. E' fatto, comunque,
obbligo dell'iscrizione all'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali.
7. Per le finalita' del presente articolo e'
autorizzata la spesa di 287 milioni di euro per l'anno 2003
e di 253 milioni di euro per l'anno 2004. Al relativo onere
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello Stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.».
Nota al comma 1328:
- Si riporta il testo del comma 11 dell'art. 2 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2004):
«11. E' istituita l'addizionale comunale sui diritti
d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili. L'addizionale e'
pari a 2,50 euro per passeggero imbarcato ed e' versata
all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva
riassegnazione quanto a 30 milioni di euro, in un apposito
fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti destinato a compensare ENAV Spa, secondo
modalita' regolate dal contratto di servizio di cui
all'art. 9 della legge 21 dicembre 1996, n. 665, per i
costi sostenuti da ENAV Spa per garantire la sicurezza ai
propri impianti e per garantire la sicurezza operativa e,
quanto alla residua quota, in un apposito fondo istituito
presso il Ministero dell'interno e ripartito sulla base del
rispettivo traffico aeroportuale secondo i seguenti
criteri:
a) il 40 per cento del totale a favore dei comuni del
sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la
media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie
del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale
sul totale del sedime; percentuale della superficie totale
del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati;
b) al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela
dell'incolumita' delle persone e delle strutture, il 60 per
cento del totale per il finanziamento di misure volte alla
prevenzione e al contrasto della criminalita' e al
potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali
e nelle principali stazioni ferroviarie.».
Nota al comma 1333:
- Si riporta il testo del comma 52 dell'art. 145 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001):
«52. Il programma speciale di reindustrializzazione di
cui all'art. 5 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989,
n. 181, e' integrato con la previsione dello sviluppo di un
polo di ricerca e di attivita' industriali ad alta
tecnologia nel territorio del comune di Genova anche in
relazione all'attuazione dell'art. 4 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Per finanziare gli
interventi previsti da tale integrazione e' autorizzata la
spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2001,
2002 e 2003. Le risorse di cui al presente comma non
possono essere utilizzate per altre finalita' fino al
31 dicembre 2006.».
Nota ai commi 1334 - 1335 - 1336 - 1337 - 1338:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143 (Disposizioni in materia
di commercio con l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4,
lettera c), e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59), cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Funzioni). - 1. La societa' e' autorizzata a
rilasciare garanzie, nonche' ad assumere in assicurazione i
rischi di carattere politico, catastrofico, economico,
commerciale e di cambio ai quali sono esposti, direttamente
o indirettamente secondo quanto stabilito ai sensi del
comma 3, gli operatori nazionali e le loro controllate e
collegate estere nella loro attivita' con l'estero e di
internazionalizzazione dell'economia italiana; la societa'
e' altresi' autorizzata a rilasciare, a condizioni di
mercato, garanzie e coperture assicurative per imprese
estere relativamente ad operazioni che siano di rilievo
strategico per l'economia italiana sotto i profili
dell'internazionalizzazione, della sicurezza economica e
dell'attivazione di processi produttivi e occupazionali in
Italia. Le garanzie e le assicurazioni possono essere
rilasciate anche a banche nazionali, nonche' a banche
estere od operatori finanziari italiani od esteri quando
rispettino adeguati principi di organizzazione, vigilanza,
patrimonializzazione ed operativita', per crediti concessi
sotto ogni forma e destinati al finanziamento delle
suddette attivita', nonche' quelle connesse o strumentali.
2. La societa' puo' concludere accordi di
riassicurazione e di coassicurazione con enti o imprese
italiani, autorizzati, nonche' con enti od imprese esteri
ed organismi internazionali; la societa' puo' altresi'
stipulare altri contratti di copertura del rischio
assicurativo, a condizioni di mercato con primari operatori
del settore.
3. Le operazioni e le categorie di rischi assicurabili
sono definite con delibera del Comitato interministeriale
per la programmazione economica, su proposta del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
di concerto con il Ministero del commercio con l'estero,
tenendo anche conto degli accordi internazionali, nonche'
della normativa e degli indirizzi dell'Unione europea in
materia di privatizzazione dei rischi di mercato e di
armonizzazione dei sistemi comunitari di assicurazione dei
crediti all'esportazione gestiti con il sostegno dello
Stato.».
Note al comma 1339:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge
27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni
(Istituzione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di
Stato):
«Art. 2 (Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato).
- 1. E' istituito presso la Banca d'Italia un conto
denominato «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato»,
di seguito denominato «Fondo». Esso ha lo scopo di ridurre,
secondo le modalita' previste dalla presente legge, la
consistenza dei titoli di Stato in circolazione.
2. L'amministrazione del Fondo di cui al comma 1 e'
attribuita al Ministro del tesoro, coadiuvato da un
Comitato consultivo composto:
a) dal Direttore generale del tesoro, che lo
presiede;
b) dal Ragioniere generale dello Stato;
c) dal Direttore generale delle entrate del Ministero
delle finanze;
d) dal Direttore generale del territorio del
Ministero delle finanze.
3. Il Ministro del tesoro presenta annualmente al
Parlamento, in allegato al conto consuntivo, una relazione
sull'amministrazione del Fondo.»
- Si riporta il testo del terzo comma dell'art. 2445
del codice civile:
«La deliberazione puo' essere eseguita soltanto dopo
novanta giorni dal giorno dell'iscrizione nel registro
delle imprese, purche' entro questo termine nessun
creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto
opposizione.».
Note al comma 1340:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 9 del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80
(Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per
lo sviluppo economico, sociale e territoriale):
«3. Per fruire del contributo, l'impresa concentrataria
inoltra, a decorrere dalla data di ultimazione del processo
di concentrazione, un'apposita istanza in via telematica al
Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, che
ne rilascia, in via telematica, certificazione della data
di avvenuta presentazione. L'Agenzia delle entrate esamina
le istanze secondo l'ordine cronologico di presentazione, e
comunica, in via telematica, entro trenta giorni dalla
presentazione dell'istanza, il riconoscimento del
contributo ovvero il diniego del contributo stesso per
carenza dei presupposti desumibili dall'istanza ovvero per
l'esaurimento dei fondi stanziati, pari a 34 milioni di
euro per l'anno 2005, 110 milioni di euro per l'anno 2006 e
57 milioni di euro per l'anno 2007.».
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 2 del
decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156
(Disposizioni urgenti in materia di entrate):
«4. Per fruire del contributo, l'impresa concentrataria
inoltra un'apposita istanza in via telematica al Centro
operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, che ne
rilascia, in via telematica e con procedura automatizzata,
certificazione della data di avvenuta presentazione.
L'Agenzia delle entrate esamina le istanze secondo l'ordine
cronologico di presentazione, fino ad esaurimento dei fondi
stanziati, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2005, 242
milioni di euro per l'anno 2006 e 122 milioni di euro per
l'anno 2007, e comunica, in via telematica, entro trenta
giorni dalla presentazione dell'istanza, il diniego del
contributo per carenza dei presupposti desumibili
dall'istanza, ovvero per l'esaurimento dei fondi
stanziati.».
Nota al comma 1343:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 della
legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti), cosi'
come modificato dalla presente legge:
«2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive
in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui
e' stata realizzata la condotta produttiva di danno,
ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla
data della sua scoperta.».
Nota al comma 1344:
- Si riporta il testo del comma 27 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006), cosi' come modificato dalla
presente legge:
«27. Nello stato di previsione del Ministero
dell'interno e' istituito un Fondo da ripartire per le
esigenze correnti connesse all'acquisizione di beni e
servizi dell'amministrazione, con una dotazione, per l'anno
2006, di 100 milioni di euro, di 30 milioni di euro per
l'anno 2007 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni
2008 e 2009. Con decreti del Ministro dell'interno, da
comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero
dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale
del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni
parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla
ripartizione del Fondo tra le unita' previsionali di base
interessate del medesimo stato di previsione.».
Note al comma 1346:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.».
- Si riporta il testo dell'art. 27 della legge 7 agosto
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi):
«Art. 27 (Commissione per l'accesso ai documenti
amministrativi). - 1. E' istituita presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri la Commissione per l'accesso ai
documenti amministrativi.
2. La Commissione e' nominata con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio
dei Ministri. Essa e' presieduta dal sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed e'
composta da dodici membri, dei quali due senatori e due
deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere,
quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile
1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi di
autogoverno, due fra i professori di ruolo in materie
giuridiche e uno fra i dirigenti dello Stato e degli altri
enti pubblici. E' membro di diritto della Commissione il
capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei
Ministri che costituisce il supporto organizzativo per il
funzionamento della Commissione. La Commissione puo'
avvalersi di un numero di esperti non superiore a cinque
unita', nominati ai sensi dell'art. 29 della legge
23 agosto 1988, n. 400.
3. La Commissione e' rinnovata ogni tre anni. Per i
membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di
scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso
del triennio.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, a decorrere dall'anno 2004, sono determinati i
compensi dei componenti e degli esperti di cui al comma 2,
nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5. La Commissione adotta le determinazioni previste
dall'art. 25, comma 4; vigila affinche' sia attuato il
principio di piena conoscibilita' dell'attivita' della
pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati
dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla
trasparenza dell'attivita' della pubblica amministrazione,
che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei
Ministri; propone al Governo modifiche dei testi
legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la
piu' ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'art.
22.
6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare
alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le
informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione
di quelli coperti da segreto di Stato.
7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di
cui al comma 1 dell'art. 18, le misure ivi previste sono
adottate dalla Commissione di cui al presente articolo.».
Nota al comma 1347:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 10 del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica):
«5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
Note al comma 1349:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 3 del
decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4
(Interventi straordinari per il riordino e il risanamento
economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino), cosi'
come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Provvedimenti urgenti per il risanamento
dell'Ordine Mauriziano). - 1. Dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e per un periodo di trentasei
mesi:
a) non possono essere intraprese o proseguite azioni
esecutive nei confronti della Fondazione per debiti
dell'Ente, insoluti alla data predetta;
b) le procedure esecutive pendenti, per le quali sono
scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte
dell'Ordine Mauriziano, ovvero la stessa opposizione,
benche' proposta, sia stata rigettata, sono dichiarate
estinte dal giudice; gli importi dei relativi debiti sono
inseriti nella massa passiva di cui alla lettera e), a
titolo di capitale, accessori e spese;
c) i pignoramenti eventualmente gia' eseguiti non
hanno efficacia e non vincolano la Fondazione ed il
tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini
della Fondazione e le finalita' di legge;
d) i debiti insoluti alla data di entrata in vigore
del presente decreto non producono interessi, ne' sono
soggetti a rivalutazione monetaria;
e) il legale rappresentante della Fondazione assume
le funzioni di Commissario straordinario e provvede al
ripiano dell'indebitamento pregresso con i mezzi consentiti
dalla legge. A tale fine provvede all'accertamento della
massa passiva risultante dai debiti insoluti per capitale,
interessi e spese ed istituisce apposita gestione separata,
nella quale confluiscono i debiti e i crediti maturati fino
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Nell'ambito di tale gestione separata e', altresi', formata
la massa attiva con l'impiego anche del ricavato
dall'alienazione dei cespiti appartenenti al patrimonio
disponibile della Fondazione, delle sovvenzioni
straordinarie e delle altre eventuali entrate non vincolate
per legge o per destinazione, per il pagamento anche
parziale dei debiti, mediante periodici stati di
ripartizione, secondo i privilegi e le graduazioni previsti
dalla legge;
f) avverso il provvedimento del legale rappresentante
della Fondazione che prevede l'esclusione, totale o
parziale, di un credito dalla massa passiva, i creditori
esclusi possono proporre ricorso, entro il termine di
trenta giorni dalla notifica, al Ministro dell'interno, che
si pronuncera' entro sessanta giorni dal ricevimento
decidendo allo stato degli atti;
g) il legale rappresentante della Fondazione e'
autorizzato a definire transattivamente, con propria
determinazione, le pretese dei creditori, in misura non
superiore al 70 per cento di ciascun debito complessivo,
con rinuncia ad ogni altra pretesa e con la liquidazione
obbligatoria entro trenta giorni dalla conoscenza
dell'accettazione della transazione.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 del gia'
citato decreto-legge n. 277 del 2004:
«Art. 1 (Ente Ordine Mauriziano di Torino). - 1. L'Ente
Ordine Mauriziano di Torino, ente ospedaliero di seguito
denominato «Ente» e' costituito dai presidi ospedalieri
Umberto I di Torino e Istituto per la ricerca e la cura del
cancro (IRCC) di Candiolo (Torino).»
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2 del gia'
citato decreto-legge n. 277 del 2004:
«Art. 2 (Costituzione della Fondazione Ordine
Mauriziano). - 1. E' costituita la Fondazione Ordine
Mauriziano con sede in Torino, di seguito denominata:
«Fondazione.».
Nota al comma 1350:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 2 del gia'
citato decreto-legge n. 277 del 2004:
«2. Il patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ente,
con esclusione dei presidi ospedalieri di cui all'art. 1,
comma 1, e' trasferito alla Fondazione di cui al comma 1,
sulla cui gestione vigila un comitato costituito da cinque
membri di cui: uno nominato dal Presidente del Consiglio
dei Ministri, con funzioni di presidente del comitato; uno
nominato dal Ministro dell'interno; uno nominato dal
Ministro per i beni e le attivita' culturali; uno nominato
dalla regione Piemonte; uno nominato dall'Ordinario
diocesano di Torino. Gli eventuali oneri per il
funzionamento di detto comitato sono a carico della
gestione dell'Ente Ordine Mauriziano. Il comitato presenta
una relazione annuale al Presidente del Consiglio dei
Ministri che provvede alla trasmissione alle competenti
commissioni parlamentari.».
Nota al comma 1351:
- Si riporta il testo dell'art. 117 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle
assicurazioni private pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
13 ottobre 2005, n. 239, S.O.), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 117 (Separazione patrimoniale). - 1. I premi
pagati all'intermediario e le somme destinate ai
risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese di
assicurazione, se regolati per il tramite
dell'intermediario, sono versati in un conto separato, del
quale puo' essere titolare anche l'intermediario
espressamente in tale qualita', e che costituiscono un
patrimonio autonomo rispetto a quello dell'intermediario
medesimo.
2. Sul conto separato non sono ammesse azioni,
sequestri o pignoramenti da parte di creditori diversi
dagli assicurati e dalle imprese di assicurazione. Sono
ammesse le azioni da parte dei loro creditori ma nei limiti
della somma rispettivamente spettante al singolo assicurato
o alla singola impresa di assicurazione.
3. Sul conto separato non operano le compensazioni
legale e giudiziale e non puo' essere pattuita la
compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal
depositario nei confronti dell'intermediario.
3-bis. Sono esenti dagli obblighi previsti dal comma 1
gli intermediari di cui all'art. 109, comma 2,
lettere a), b) e d), che possano documentare in modo
permanente con fideiussione bancaria una capacita'
finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un
minimo di euro 15.000.».
Nota al comma 1352:
- La legge della regione Piemonte 16 giugno 2006, n. 21
reca «Interventi per lo sviluppo economico post-olimpico»
ed e' pubblicata nel B.U. Piemonte 22 giugno 2006, n. 25.
Nota al comma 1353:
- Si riporta il testo dell'art. 11-bis della legge
5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio)
introdotto dall'art. 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362:
«Art. 11-bis. (Fondi speciali). - 1. La legge
finanziaria in apposita norma prevede gli importi dei fondi
speciali destinati alla copertura finanziaria di
provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati
nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio
pluriennale ed in particolare di quelli correlati al
perseguimento degli obiettivi del documento di
programmazione finanziaria deliberato dal Parlamento. In
tabelle allegate alla legge finanziaria sono indicate,
distintamente per la parte corrente e per la parte in conto
capitale, le somme destinate alla copertura dei predetti
provvedimenti legislativi ripartiti per Ministeri e per
programmi. Nella relazione illustrativa del disegno di
legge finanziaria, con apposite note, sono indicati i
singoli provvedimenti legislativi che motivano lo
stanziamento proposto per ciascun Ministero e per i singoli
programmi. I fondi speciali di cui al presente comma sono
iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro
in appositi capitoli la cui riduzione, ai fini della
integrazione per competenza e cassa di capitoli esistenti o
di nuovi capitoli, puo' avvenire solo dopo la pubblicazione
dei provvedimenti legislativi che li utilizzano.
2. Gli importi previsti nei fondi di cui al comma 1
rappresentano il saldo fra accantonamenti di segno positivo
per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e
accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o
incremento di entrate. Gli accantonamenti di segno negativo
sono collegati mediante apposizione della medesima lettera
alfabetica, ad uno o piu' accantonamenti di segno positivo
o parte di essi, la cui utilizzazione resta subordinata
all'entrata in vigore del provvedimento legislativo
relativo al corrispondente accantonamento di segno negativo
e comunque nei limiti della minore spesa o delle maggiori
entrate da essi previsti per ciascuno degli anni
considerati. A seguito dell'approvazione dei provvedimenti
legislativi relativi ad accantonamenti negativi, con
decreto del Ministro del tesoro, gli importi derivanti da
riduzioni di spesa o incrementi di entrata sono portati
rispettivamente in diminuzione ai pertinenti capitoli di
spesa ovvero in aumento dell'entrata del bilancio e
correlativamente assegnati in aumento alle dotazioni dei
fondi di cui al comma 1.
3. Gli accantonamenti di segno negativo possono essere
previsti solo nel caso in cui i corrispondenti progetti di
legge siano stati presentati alle Camere.
4. Le quote dei fondi di cui al presente articolo non
possono essere utilizzate per destinazioni diverse da
quelle previste nelle relative tabelle per la copertura
finanziaria di provvedimenti adottati ai sensi dell'art.
77, secondo comma, della Costituzione, salvo che essi
riguardino spese di primo intervento per fronteggiare
calamita' naturali o improrogabili esigenze connesse alla
tutela della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza
economico-finanziaria.
5. Le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se
non corrispondono a progetti di legge gia' approvati da un
ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale non
utilizzate entro l'anno cui si riferiscono costituiscono
economie di bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad
obblighi internazionali ovvero ad obbligazioni risultanti
dai contratti o dai provvedimenti di cui al comma 3,
lettera h), dell'art. 11, la copertura finanziaria prevista
per il primo anno resta valida anche dopo il termine di
scadenza dell'esercizio a cui si riferisce purche' il
provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno
ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno
successivo. Le economie di spesa da utilizzare a tal fine
nell'esercizio successivo formano oggetto di appositi
elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro del
tesoro entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono allegati
al conto consuntivo del Ministero del tesoro. In tal caso,
le nuove o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei
relativi provvedimenti legislativi sono comunque iscritte
nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in
vigore i provvedimenti stessi e sono portate in aumento dei
limiti dei saldi previsti dal comma 3, lettera b),
dell'art. 11.».
Nota al comma 1355:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 11 della
gia' citata legge n. 468 del 1978:
«3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
competenza, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni
contabili pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e
degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla
determinazione del quantum della prestazione, afferenti
imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in
vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui
essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte
conseguenti all'andamento dell'inflazione;
c) la determinazione, in apposita tabella, per le
leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle
quote destinate a gravare su ciascuno degli anni
considerati;
d) la determinazione, in apposita tabella, della
quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui
quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
e) la determinazione, in apposita tabella, delle
riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella,
per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per
le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno
stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
tra le spese in conto capitale;
g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art.
11-bis e le corrispondenti tabelle;
h) l'importo complessivo massimo destinato, in
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al
rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma
dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle
modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente da pubbliche amministrazioni non
compreso nel regime contrattuale;
i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate
alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o
riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si
caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento
dei saldi di cui alla lettera a);
i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o
riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato
direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con
esclusione di interventi di carattere localistico o
microsettoriale;
i-quater) norme recanti misure correttive degli
effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11-ter,
comma 7.».
Nota al comma 1356:
- Per la lettera e), comma 3 dell'art. 11 della legge
5 agosto 1978, n. 468, si veda la nota al comma 1355.
Nota al comma 1359:
- Per la lettera i-quater), comma 3 dell'art. 11 della
gia' citata legge n. 468 del 1978, si veda la nota al
comma 1355.
Nota al comma 1360:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 46 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002):
«4. In apposito allegato al disegno di legge
finanziaria sono analiticamente indicati le autorizzazioni
di spesa e gli stanziamenti che confluiscono in ciascuno
dei fondi di cui al presente articolo.».
Nota al comma 1361:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 11 della
gia' citata legge n. 468 del 1978:
«5. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della
Costituzione, la legge finanziaria puo' disporre, per
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale,
nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e
nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art.
11-bis, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti
delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie
e contributive e delle riduzioni permanenti di
autorizzazioni di spesa corrente.».



 
Tabella A (prevista dall'art. 1, comma 3)
Corpo di polizia penitenziaria Ruolo |Qualifiche |Dotazione organica |Uomini |Donne ---------------------------------------------------------------------
| | Ispettori superiori | | Totale |Ispettori | Ispettori capo |590 |50 --------------------------------------------------------------------- 640 | | Ispettori |3.428 |290 --------------------------------------------------------------------- 3.718 | | Vice ispettori | | ---------------------------------------------------------------------
|Sovrintendenti | Sovrintendenti capo | | ---------------------------------------------------------------------
| | Sovrintendenti |4.140 |360 --------------------------------------------------------------------- 4.500 | | Vice sovrintendenti | | ---------------------------------------------------------------------
|Agenti e assistenti | Assistenti capo | | ---------------------------------------------------------------------
| | Assistenti | | ---------------------------------------------------------------------
| | Agenti scelti |32.068 |3.480 ---------------------------------------------------------------------
| | Agenti ed agenti | | 35.548 | |ausiliari | | ---------------------------------------------------------------------
|Totale | |40.226 |4.180 --------------------------------------------------------------------- 44.406}.| | | |
- Si riporta il testo dell'art. 6 della legge
30 novembre 2000, n. 356 (Disposizioni riguardanti il
personale delle Forze armate e delle Forze di polizia):
«Art. 6 (Assunzione di ausiliari di leva nel Corpo di
polizia penitenziaria). - 1. Al fine di consentire
l'apertura di nuovi istituti per fare fronte al costante
aumento della popolazione detenuta e per garantire la
sicurezza delle strutture penitenziarie oltreche' il
corretto espletamento del servizio delle traduzioni dei
detenuti e degli internati, e' autorizzata, per l'anno
2001, l'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria, a
tempo determinato e per il solo periodo di ferma
obbligatoria, di un contingente di ausiliari di leva di 800
unita', in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche
dei ruoli della Polizia penitenziaria di cui alla tabella A
allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443,
come da ultimo sostituita dalla tabella F allegata al
decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146.
2. E' fatta salva la previsione di cui all'art. 1,
comma 105, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
3. Gli agenti ausiliari assunti ai sensi del comma 1
sono adibiti esclusivamente alla vigilanza esterna degli
istituti e servizi dell'Amministrazione penitenziaria. Ai
medesimi non si applicano le disposizioni di cui all'art.
5, comma 7, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n.
443, salva la previsione per la quale il servizio prestato
e' sostitutivo a tutti gli effetti del servizio militare di
leva.
4. In deroga alle disposizioni recate dagli
articoli 107, commi 3, 4 e 5, e 108, commi 3, 4 e 5, del
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, gli
accertamenti dei requisiti psicofisici ed attitudinali
dinanzi alle commissioni di prima istanza si concludono con
il giudizio definitivo di idoneita' o non idoneita'.
5. Con provvedimento motivato del direttore generale
dell'Amministrazione penitenziaria e' disposta l'esclusione
dall'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria.
6. Il corso di formazione degli agenti ausiliari
assunti ai sensi del comma 1, da effettuare presso le
scuole dell'Amministrazione penitenziaria, ha la durata di
tre mesi.
7. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, valutato in lire 7.702 milioni per l'anno 2001,
si provvede mediante utilizzo della proiezione per il
medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000,
allo scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 4.944
milioni l'accantonamento relativo al Ministero medesimo,
quanto a lire 867 milioni l'accantonamento relativo al
Ministero delle finanze e quanto a lire 1.891 milioni
l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e
della navigazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 50 della legge
23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001):
«Art. 50 (Rinnovi contrattuali). -1. Ai fini di quanto
disposto dall'art. 52 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, la spesa relativa
ai rinnovi contrattuali del personale dipendente del
comparto Ministeri, delle aziende ed amministrazioni dello
Stato ad ordinamento autonomo e della scuola, e'
rideterminata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, in lire
3.047 miliardi, ivi comprese le somme da destinare alla
contrattazione integrativa e fermo restando quanto previsto
dall'art. 19, comma 1, ultimo periodo, della legge
23 dicembre 1999, n. 488.
2. Le somme occorrenti per corrispondere i
miglioramenti economici al personale di cui all'art. 2,
comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, sono rideterminate, per ciascuno
degli anni 2001 e 2002, in lire 1.141 miliardi.
3. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, per il
personale del comparto scuola, anche allo scopo di favorire
il processo di attuazione dell'autonomia scolastica,
l'ammodernamento del sistema e il miglioramento della
funzionalita' della docenza, e' stanziata, per ciascuno
degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 1.100 miliardi di
cui lire 850 miliardi per l'incremento delle risorse
destinate alla contrattazione integrativa del personale
docente, lire 200 miliardi destinate alla dirigenza
scolastica e lire 50 miliardi per il finanziamento della
retribuzione accessoria del personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario trasferito dagli enti locali allo
Stato ai sensi dell'art. 8 della legge 3 maggio 1999, n.
124. Per il perseguimento, con carattere di continuita',
degli obiettivi di valorizzazione professionale della
funzione docente e' autorizzata la costituzione di un
apposito fondo, da iscrivere nello stato di previsione del
Ministero della pubblica istruzione, dell'importo di lire
400 miliardi per l'anno 2002 e di lire 600 miliardi a
decorrere dall'anno 2003, da utilizzare in sede di
contrattazione integrativa. Il fondo viene ripartito con
decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, su proposta del Ministro della
pubblica istruzione. In sede di contrattazione integrativa
sono utilizzate anche le somme relative all'anno 2000
destinate alla carriera professionale dei docenti del
contratto collettivo nazionale integrativo del comparto
scuola per gli anni 1998-2001 sottoscritto il 31 agosto
1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 212 del 9 settembre 1999.
4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, in
relazione al nuovo assetto retributivo del personale
dirigente contrattualizzato delle amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, e' stanziata, per
ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 100
miliardi finalizzata anche all'incremento e alle
perequazioni dei fondi per il trattamento accessorio di cui
lire 40 miliardi anche con riferimento all'anno 2000 per i
dirigenti incaricati della titolarita' di uffici di livello
dirigenziale generale. Tali risorse sono ripartite, sulla
base dei criteri perequativi definiti con decreto del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, tra i fondi delle singole amministrazioni. Per
le analoghe finalita', e anche al fine di consentire il
definitivo completamento del processo di perequazione
retributiva previsto dall'art. 19 della legge 28 luglio
1999, n. 266, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2 e'
stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di
lire 83 miliardi di cui lire 15 miliardi destinati al
personale della carriera diplomatica, lire 32 miliardi
destinati al personale della carriera prefettizia e lire 36
miliardi ai dirigenti delle Forze armate e delle Forze di
polizia. Per analoghi fini perequativi, a decorrere dal
1° gennaio 2001, senza diritto alla corresponsione di
arretrati e con assorbimento di ogni anzianita' pregressa,
ai magistrati di Cassazione, del Consiglio di Stato, dei
Tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti e
agli avvocati dello Stato, che non hanno fruito dei
riallineamenti stipendiali conseguenti all'applicazione
delle norme soppresse dal decreto-legge 11 luglio 1992, n.
333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1992, n. 359, e' attribuito, all'atto del conseguimento,
rispettivamente, della qualifica di consigliere o di
avvocato dello Stato alla terza classe di stipendio, il
trattamento economico complessivo annuo pari a quello
spettante ai magistrati di Cassazione di cui all'art. 5
della legge 5 agosto 1998, n. 303. Il nono comma dell'art.
4 della legge 6 agosto 1984, n. 425, si intende abrogato
dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n.
333 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
359 del 1992, e perdono ogni efficacia i provvedimenti e le
decisioni di autorita' giurisdizionali comunque adottati
difformemente dalla predetta interpretazione dopo la data
suindicata. In ogni caso non sono dovuti e non possono
essere eseguiti pagamenti sulla base dei predetti decisioni
o provvedimenti.
5. Per il riconoscimento e l'incentivazione della
specificita' e onerosita' dei compiti del personale dei
Corpi di polizia e delle Forze armate di cui al decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in aggiunta a quanto
previsto dal comma 2 e' stanziata, per ciascuno degli anni
2001 e 2002, la somma di lire 920 miliardi da destinare al
trattamento accessorio del predetto personale.
6. Per le medesime finalita' di cui al comma 5 e'
stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di
lire 10 miliardi, da destinare al trattamento accessorio
del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
7. Le somme di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6,
comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali
e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui
al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'art.
11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
come sostituito dall'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n.
362.
8. Resta fermo quanto previsto dall'art. 19, comma 4,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
9. E' stanziata la somma di lire 239.340 milioni per il
2001, 317.000 milioni per il 2002 e 245.000 milioni a
decorrere dal 2003, per le finalizzazioni di spesa di cui
alle seguenti lettere a), b) e c), nonche' la somma di lire
10.254 milioni per la finalizzazione di cui alla seguente
lettera d):
a) ulteriori interventi necessari a realizzare
l'inquadramento dei funzionari della Polizia di Stato nei
nuovi ruoli e qualifiche e la conseguente equiparazione del
personale direttivo delle altre Forze di polizia e delle
Forze armate secondo quanto previsto dai decreti
legislativi emanati ai sensi degli articoli 1, 3, 4 e 5
della legge 31 marzo 2000, n. 78;
b) copertura degli oneri derivanti dall'attuazione
dell'art. 9, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, in
deroga a quanto previsto dallo stesso articolo, e copertura
degli oneri derivanti dal riordino delle carriere non
direttive del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo
forestale dello Stato;
c) allineamento dei trattamenti economici del
personale delle Forze di polizia relativamente al personale
tecnico, alle bande musicali ed ai servizi prestati presso
le rappresentanze diplomatiche o consolari all'estero;
d) copertura e riorganizzazione degli uffici di cui
ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 1, al comma 1 dell'art. 2 e al
comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo 21 maggio 2000,
n. 146, e conseguente adeguamento degli uffici centrali e
periferici di corrispondente livello dell'amministrazione
penitenziaria. Alle conseguenti variazioni delle tabelle di
cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 del decreto legislativo
21 maggio 2000, n. 146, si provvede ai sensi del comma 6
dello stesso articolo. Si applica l'art. 4, comma 3, del
medesimo decreto legislativo, nonche' la previsione di cui
al comma 7 dell'art. 3 dello stesso decreto.
10. Per il completamento delle iniziative di cui alle
lettere a) e b) del comma 9 in relazione alle modifiche
organizzative introdotte e ai provvedimenti attuativi della
concertazione e contrattazione delle Forze di polizia ad
ordinamento civile e militare e delle Forze armate, le
spese per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria,
con esclusione delle spese relative ad armi e armamenti,
dei Ministeri della difesa, dell'interno, delle finanze,
della giustizia e delle politiche agricole e forestali sono
complessivamente ridotte di lire 70 miliardi a decorrere
dall'anno 2001, rispettivamente nelle seguenti misure: 43
per cento, 27 per cento, 14 per cento, 14 per cento e 2 per
cento. Le spese cosi' ridotte non possono essere
incrementate con l'assestamento del bilancio dello Stato
per l'anno 2001.
11. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 9,
lettera a), il Governo puo' provvedere con i decreti di cui
all'art. 7, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78; per
l'attuazione delle disposizioni del comma 9, lettera b), il
termine di cui all'art. 9, comma 1, della citata legge n.
78 del 2000 e quello previsto per il riordino delle
carriere non direttive del Corpo di polizia penitenziaria e
del Corpo forestale dello Stato sono prorogati al
28 febbraio 2001; in entrambi i casi il termine per
l'espressione del parere sugli schemi di decreto
legislativo da parte delle competenti Commissioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e'
ridotto a trenta giorni.
12. Il contingente degli ausiliari di leva da assumere
in sovrannumero a tempo determinato e per il solo periodo
di ferma obbligatoria, rispetto alle dotazioni organiche
dei ruoli della Polizia penitenziaria di cui alla tabella A
allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443,
come da ultimo sostituita dalla tabella F allegata al
decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, e' fissato in
2.000 unita' a decorrere dall'anno 2002.».
- Si riporta il testo degli articoli 6 e 7 del gia'
citato decreto legislativo n. 443 del 1992:
«Art. 6 (Corsi per la nomina ad agente di polizia
penitenziaria). - 1. Gli allievi agenti del Corpo di
polizia penitenziaria frequentano presso le scuole un corso
della durata di dodici mesi, diviso in due semestri.
2. Al termine del primo ciclo del corso gli allievi,
che abbiano ottenuto giudizio globale di idoneita' sulla
base dei risultati conseguiti nelle materie di insegnamento
e nelle prove pratiche e siano stati riconosciuti idonei al
servizio di polizia penitenziaria, sono nominati agenti in
prova e vengono ammessi a frequentare il secondo semestre,
durante il quale sono sottoposti a selezione attitudinale
per la eventuale assegnazione a servizi che richiedano
particolare qualificazione.
3. Gli agenti in prova che abbiano superato gli esami
teorico-pratici di fine corso ed ottenuto conferma
dell'idoneita' al servizio di polizia penitenziaria sono
nominati agenti di polizia penitenziaria. Essi prestano
giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria
finale.
4. Gli agenti in prova che non abbiano superato gli
esami di fine corso, sempre che abbiano ottenuto giudizio
di idoneita' al servizio, sono ammessi a ripetere non piu'
di una volta il secondo semestre. Al termine di questo
ultimo sono ammessi nuovamente agli esami finali secondo le
modalita' determinate dalla commissione paritetica prevista
dal comma 4 dell'art. 16 della legge 15 dicembre 1990, n.
395 . Se l'esito e' negativo sono dimessi dal corso.
5. Gli allievi e gli agenti in prova per tutta la
durata del corso non possono essere impiegati in servizi di
istituto, salvo i servizi funzionali all'attivita' di
formazione.».
«Art. 7 (Dimissioni dai corsi per la nomina ad agente
di polizia penitenziaria). - 1. Sono dimessi dal corso:
a) gli allievi che non superino il primo ciclo;
b) gli allievi e gli agenti in prova che non siano
riconosciuti idonei al servizio nel Corpo di polizia
penitenziaria;
c) gli allievi e gli agenti in prova che dichiarino
di rinunciare al corso;
d) gli allievi e gli allievi agenti in prova che
siano stati per qualsiasi motivo, salvo che l'assenza sia
determinata dall'adempimento di un dovere, assenti dal
corso per piu' di sessanta giorni, anche non consecutivi, o
di novanta giorni se l'assenza e' stata determinata da
infermita' contratta durante il corso; in quest'ultimo caso
l'allievo o l'agente in prova e' ammesso a partecipare al
primo corso successivo alla sua riacquistata idoneita'
fisico-psichica;
e) gli agenti in prova di cui comma 4 dell'art. 6.
2. Gli allievi e gli agenti in prova di sesso
femminile, la cui assenza oltre sessanta giorni sia stata
determinata da maternita', sono ammessi a partecipare al
primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro
previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici
madri.
3. Sono espulsi dal corso gli allievi e gli agenti in
prova responsabili di mancanze punibili con sanzioni
disciplinari piu' gravi della deplorazione.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal
corso sono adottati con decreto del direttore generale
dell'Amministrazione penitenziaria, su proposta del
direttore della scuola.
5. La dimissione dal corso comporta la cessazione di
ogni rapporto con l'Amministrazione.».
Note al comma 526:
- Per il riferimento all'art. 6 del gia' citato decreto
legislativo n. 139 del 2006 vedasi nota al comma 519.
- Si riporta il testo degli articoli 8 e 9 del gia'
citato decreto legislativo n. 139 del 2006:
«Art. 8 (Reclutamento del personale volontario). - 1.
Il personale volontario viene reclutato a domanda ed
impiegato nei servizi di istituto a seguito del superamento
di un periodo di addestramento iniziale.
2. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
disciplinati i requisiti, le modalita' di reclutamento e
d'impiego, l'addestramento iniziale, il rapporto di
servizio e la progressione del personale volontario. Fino
all'emanazione di tale regolamento continua a trovare
applicazione il decreto del Presidente della Repubblica
6 febbraio 2004, n. 76.
3. Al personale volontario nel periodo di richiamo si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in
materia di doveri, attribuzioni e responsabilita' previste
per il personale permanente di corrispondente qualifica.
4. Le amministrazioni statali, gli enti pubblici e
privati e gli altri datori di lavoro, nei casi di richiamo
di cui all'art. 9, hanno l'obbligo della conservazione del
posto di lavoro.».
«Art. 9 (Richiami in servizio del personale
volontario). - 1. Il personale volontario puo' essere
richiamato in servizio temporaneo in occasione di calamita'
naturali o catastrofi e destinato in qualsiasi localita'.
2. Il personale di cui al comma 1 puo' inoltre essere
richiamato in servizio:
a) in caso di particolari necessita' delle strutture
centrali e periferiche del Corpo nazionale;
b) per le esigenze dei distaccamenti volontari del
Corpo nazionale, connesse al servizio di soccorso pubblico;
c) per frequentare periodici corsi di formazione,
secondo i programmi stabiliti dal Ministero dell'interno.
3. I richiami in servizio di cui al comma 2,
lettera a), sono disposti nel limite di centosessanta
giorni all'anno per le emergenze di protezione civile e per
le esigenze dei comandi provinciali dei vigili del fuoco
nei quali il personale volontario sia numericamente
insufficiente. Con regolamento da emanare ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono disciplinate le modalita' di avvicendamento del
personale volontario richiamato in servizio.
4. Al personale volontario puo' essere affidata, con
provvedimento del Direttore regionale dei vigili del fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa civile, la custodia
dei distaccamenti. L'incaricato della custodia ha l'obbligo
di ricevere le comunicazioni e le richieste di intervento e
di dare l'allarme; e' tenuto inoltre alla manutenzione
ordinaria dei locali ed alla conservazione del materiale
antincendio.».
Nota al comma 527:
- Per il riferimento al comma 3-ter dell'art. 39 della
legge n. 449 del 1997 vedasi nota al comma 572.
Nota al comma 528:
- Si riporta il testo del comma 243 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 266 del 2005:
«243. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro
a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro,
di cui all'art. 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, possono essere effettuate unicamente nel rispetto
delle limitazioni e delle modalita' previste dalla
normativa vigente per l'assunzione di personale a tempo
indeterminato. I rapporti in essere instaurati con il
personale interessato alla predetta conversione sono
comunque prorogati al 31 dicembre 2006.».
Nota al comma 529:
- Si riporta il testo del comma 1-bis dell'art. 36 del
gia' citato decreto legislativo n. 165 del 2001:
«1-bis. Le amministrazioni possono attivare i contratti
di cui al comma 1 solo per esigenze temporanee ed
eccezionali e previo esperimento di procedure inerenti
assegnazione di personale anche temporanea, nonche' previa
valutazione circa l'opportunita' di attivazione di
contratti con le agenzie di cui all'art. 4, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, per la somministrazione a tempo determinato di
personale, ovvero di esternalizzazione e appalto dei
servizi.».
Nota al comma 530:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 2 del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2005, n. 248 (Misure
di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in
materia tributaria e finanziaria):
«2. Al fine di potenziare l'azione di contrasto
all'evasione fiscale, alle frodi fiscali e all'economia
sommersa, nonche' le attivita' connesse al controllo, alla
verifica e al monitoraggio degli andamenti di finanza
pubblica, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle
disposizioni del presente decreto, e' autorizzata la spesa,
nel limite di 40 milioni di euro per l'anno 2006, di 80
milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, per procedere,
anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni
vigenti, ad assunzioni di personale per 1'amministrazione
dell'economia e delle finanze e all'incremento di organico
ed alle assunzioni di personale del Corpo della Guardia di
finanza. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono determinate le quote di personale, nell'ambito
del contingente massimo consentito ai sensi del precedente
periodo, assegnate alle articolazioni dell'amministrazione
dell'economia e delle finanze, nonche' all'incremento di
organico ed alle assunzioni di personale del Corpo della
Guardia di finanza e sono stabilite le modalita', anche
speciali, per il reclutamento, ivi inclusa la possibilita'
di utilizzare graduatorie formate a seguito di procedure
selettive gia' espletate, anche ai sensi dell'art. 36 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di
ricorrere alla mobilita'. In relazione al maggior impegno
derivante dall'attuazione del presente decreto, a valere
sulle disponibilita' di cui al primo periodo, l'Agenzia
delle entrate e' autorizzata, anche in deroga ai limiti
previsti dalle disposizioni vigenti, a procedere ad
assunzioni di personale nel limite di spesa,
rispettivamente, di 39,1 milioni di euro per il 2006 e di
69,5 milioni di euro a decorrere dal 2007, anche
utilizzando le graduatorie formate a seguito di procedure
selettive bandite ai sensi dell'art. 36 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».
Nota al comma 531:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 12 del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e
successive modificazioni (Misure urgenti per il
riequilibrio della finanza pubblica), cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 12 (Disposizioni per il potenziamento
dell'amministrazione finanziaria e delle attivita' di
contrasto dell'evasione fiscale). - 1. Il Ministro
dell'economia e delle finanze, sulla base delle somme
riscosse in via definitiva correlabili ad attivita' di
controllo fiscale, dei risparmi di spesa conseguenti a
controlli che abbiano determinato il disconoscimento in via
definitiva di richieste di rimborsi o di crediti d'imposta,
delle maggiori entrate realizzate con la vendita degli
immobili dello Stato effettuata ai sensi dell'art. 3,
comma 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche'
sulla base dei risparmi di spesa per interessi, calcolati
rispetto alle previsioni definitive di bilancio e connessi
con la gestione della tesoreria e del debito pubblico e con
l'attivita' di controllo e di monitoraggio dell'andamento
della finanza pubblica e dei flussi di bilancio per il
perseguimento degli obiettivi programmatici, determina con
proprio decreto le misure percentuali da applicare su
ciascuna di tali risorse, per l'amministrazione economica e
per quella finanziaria in relazione a quelle di rispettiva
competenza, per gli anni 2004 e 2005, per le finalita' di
cui al comma 2 e per il potenziamento dell'Amministrazione
economica e finanziaria, in misura tale da garantire la
neutralita' finanziaria rispetto al previgente sistema. Con
effetto dall'anno 2006, le predette percentuali sono
determinate ogni anno in misura tale da destinare alle
medesime finalita' un livello di risorse non superiore a
quello assegnato per il 2004, ridotto del 10 del cento.».
Nota al comma 532:
- Si riporta il testo del comma 213-bis dell'art. 1
della gia' citata n. 266 del 2005, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«213-bis. Le disposizioni di cui al comma 213 non si
applicano al personale delle Forze armate e di polizia,
fermi restando gli ordinari stanziamenti di bilancio. Le
predette disposizioni non si applicano, inoltre, al
personale ispettivo del lavoro del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),
nonche' al personale delle agenzie fiscali.».
Nota al comma 533:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 2 del
decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156
(Disposizioni urgenti in materia di entrate):
«4. Per fruire del contributo, l'impresa concentrataria
inoltra un'apposita istanza in via telematica al Centro
operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, che ne
rilascia, in via telematica e con procedura automatizzata,
certificazione della data di avvenuta presentazione.
L'Agenzia delle entrate esamina le istanze secondo l'ordine
cronologico di presentazione, fino ad esaurimento dei fondi
stanziati, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2005, 242
milioni di euro per l'anno 2006 e 122 milioni di euro per
l'anno 2007, e comunica, in via telematica, entro trenta
giorni dalla presentazione dell'istanza, il diniego del
contributo per carenza dei presupposti desumibili
dall'istanza, ovvero per l'esaurimento dei fondi
stanziati.».
Nota al comma 535:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 10-bis del
gia' citato decreto-legge n. 203 del 2005, cosi' come
modificato dalla presente legge:
«5. Al fine di garantire l'efficienza e l'omogeneita'
su tutto il territorio nazionale dell'attivita' di
rilevazione statistica, l'ISTAT e' autorizzato a costituire
una societa' di rilevazione statistica con la
partecipazione di regioni, enti locali, autonomie
funzionali e loro associazioni, sottoposta alla vigilanza
della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica. La societa' di rilevazione
statistica nazionale puo' avvalersi di rapporti di lavoro
privato subordinato e di forme di collaborazione. Il
personale impiegato a tal fine presso l'ISTAT e le
amministrazioni centrali e gli enti pubblici partecipanti
alla societa' puo' transitare in questa per trasferimento
di attivita' ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165. Con apposito regolamento, da emanare
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono
disciplinati l'organizzazione ed il funzionamento della
societa'. I contratti di collaborazione attivati dall'ISTAT
in essere alla data del 30 settembre 2005, finalizzati alla
rilevazione statistica delle forze di lavoro del settore
pubblico e privato, possono essere prorogati fino alla
costituzione della societa' di cui al presente comma e,
comunque, non oltre il 31 dicembre 2007. I relativi oneri
continuano ad essere posti a carico del bilancio
dell'Istituto.».
Note al comma 536:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 35 del gia'
citato decreto legislativo n. 165 del 2001:
«4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure
di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o
ente sulla base della programmazione triennale del
fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'art. 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni ed integrazioni. Per le amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi
compresa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei
segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non
economici e gli enti di ricerca, con organico superiore
alle 200 unita', l'avvio delle procedure concorsuali e'
subordinato all'emanazione di apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su
proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze.».
- Si riporta il testo del comma 100 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 311 del 2004:
«100. I termini di validita' delle graduatorie per le
assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche
che per gli anni 2005, 2006 e 2007 sono soggette a
limitazioni delle assunzioni sono prorogati di un triennio.
In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'art. 9
della legge 16 gennaio 2003, n. 3, continuano ad applicarsi
le disposizioni di cui all'art. 3, comma 61, terzo periodo,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350.».
Nota al comma 537:
- Si riporta il testo del comma 103 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 311 del 2004, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«103. A decorrere dall'anno 2010, le amministrazioni di
cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 70, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, possono, previo esperimento delle procedure
di mobilita', effettuare assunzioni a tempo indeterminato
entro i limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi
nell'anno precedente.».
Nota al comma 538:
- Si riporta il testo del comma 187 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 266 del 2005, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«187. A decorrere dall'anno 2006 le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie,
incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, gli enti pubblici non economici,
gli enti di ricerca, le universita' e gli enti pubblici di
cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, possono avvalersi
di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero
con contratti di collaborazione coordinata e continuativa,
nel limite del 40 per cento della spesa sostenuta per le
stesse finalita' nell'anno 2003. Per il comparto scuola e
per quello delle istituzioni di alta formazione e
specializzazione artistica e musicale trovano applicazione
le specifiche disposizioni di settore. Il mancato rispetto
dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito
disciplinare e determina responsabilita' erariale.».
Note al comma 540:
- Si riporta il testo del comma 97 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 311 del 2004, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«97. Nell'ambito delle procedure e nei limiti di
autorizzazione all'assunzione di cui al comma 96 e'
prioritariamente considerata l'immissione in servizio degli
addetti a compiti di sicurezza pubblica e di difesa
nazionale, di soccorso tecnico urgente, di prevenzione e
vigilanza antincendio nonche':
a) del personale del settore della ricerca;
b) del personale che presti attualmente o abbia
prestato servizio per almeno due anni in posizione di
comando o distacco presso l'Agenzia nazionale per la
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici ai sensi
dell'art. 2, comma 6, del decreto-legge 11 giugno 1998, n.
180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
1998, n. 267;
c) per la copertura delle vacanze organiche nei ruoli
degli ufficiali giudiziari C1 e nei ruoli dei cancellieri
C1 dell'amministrazione giudiziaria, dei vincitori e degli
idonei al concorso pubblico per la copertura di 443 posti
di ufficiale giudiziario C1, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 2002;
d) del personale del Consiglio per la ricerca e la
sperimentazione in agricoltura;
e) dei candidati a magistrato del Consiglio di Stato
risultati idonei al concorso a posti di consiglieri di
Stato che abbiano conservato, senza soluzione di
continuita', i requisiti per la nomina a tale qualifica
fino alla data di entrata in vigore della presente legge;
f) a decorrere dal 2006, dei dirigenti e funzionari
del Ministero dell'economia e delle finanze delle agenzie
fiscali, ivi inclusa l'Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato, previo superamento di uno speciale
corso-concorso pubblico unitario, bandito e curato dalla
Scuola superiore dell'economia e delle finanze e
disciplinato con decreto non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, anche in deroga al decreto
legislativo n. 165 del 2001. A tal fine e per le ulteriori
finalita' istituzionali della suddetta Scuola, possono
essere utilizzate le attivita' di cui all'art. 19, comma 2,
della legge 27 luglio 2000, n. 212;
g) del personale necessario per assicurare il
rispetto degli impegni internazionali e il controllo dei
confini dello Stato;
h) dei vincitori di concorsi banditi per le esigenze
di personale civile degli arsenali della Marina militare ed
espletati alla data del 30 settembre 2004;
h-bis) per la copertura delle posizioni dirigenziali
della Presidenza del Consiglio dei ministri;
h-ter) del personale del Ministero degli affari
esteri;
h-quater) del personale dell'Ente nazionale per
l'aviazione civile.
h-quinquies) del personale di magistratura della
giustizia amministrativa.».
Nota al comma 542:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 156 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in
materia di protezione dei dati personali):
«2. Il ruolo organico del personale dipendente e'
stabilito nel limite di cento unita'.».
Nota al comma 543:
- Si riporta il testo dei commi 65 e 66 dell'art. 1
della gia' citata legge n. 266 del 2005:
«65. A decorrere dall'anno 2007 le spese di
funzionamento della Commissione nazionale per le societa' e
la borsa (CONSOB), dell'Autorita' per la vigilanza sui
lavori pubblici, dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni e della Commissione di vigilanza sui fondi
pensione sono finanziate dal mercato di competenza, per la
parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio
dello Stato, secondo modalita' previste dalla normativa
vigente ed entita' di contribuzione determinate con propria
deliberazione da ciascuna Autorita', nel rispetto dei
limiti massimi previsti per legge, versate direttamente
alle medesime Autorita'. Le deliberazioni, con le quali
sono fissati anche i termini e le modalita' di versamento,
sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei Ministri,
sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per
l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal
ricevimento. Decorso il termine di venti giorni dal
ricevimento senza che siano state formulate osservazioni,
le deliberazioni adottate dagli organismi ai sensi del
presente comma divengono esecutive.».
«66. In sede di prima applicazione, per l'anno 2006,
l'entita' della contribuzione a carico dei soggetti
operanti nel settore delle comunicazioni di cui all'art. 2,
comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481,
e' fissata in misura pari all'1,5 per mille dei ricavi
risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima della data
di entrata in vigore della presente legge. Per gli anni
successivi, eventuali variazioni della misura e delle
modalita' della contribuzione possono essere adottate
dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi
del comma 65, nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi
risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla
adozione della delibera».
Note al comma 546:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 48 del gia'
citato decreto legislativo n. 165 del 2001:
«1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, quantifica, in coerenza con i
parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di
bilancio di cui all'art. 1-bis della legge 5 agosto 1978,
n. 468 e successive modificazioni e integrazioni, l'onere
derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a
carico del bilancio dello Stato con apposita norma da
inserire nella legge finanziaria ai sensi dell'art. 11
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni ed integrazioni. Allo stesso modo sono
determinati gli eventuali oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato per la contrattazione integrativa
delle amministrazioni dello Stato di cui all'art. 40, comma
3.».
- Si riporta il testo del comma 183 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 266 del 2005:
«183. Per il biennio 2006-2007, in applicazione
dell'art. 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, gli oneri posti a carico del bilancio statale
per la contrattazione collettiva nazionale sono
quantificati complessivamente in 222 milioni di euro per
l'anno 2006 e in 322 milioni di euro a decorrere dall'anno
2007.».
Nota al comma 547:
- Si riporta il testo dell'art. 41 del gia' citato
decreto legislativo n. 165 del 2001:
«Art. 41. (Poteri di indirizzo nei confronti
dell'ARAN). - 1. Le pubbliche amministrazioni esercitano il
potere di indirizzo nei confronti dell'ARAN e le altre
competenze relative alle procedure di contrattazione
collettiva nazionale attraverso le loro istanze associative
o rappresentative, le quali danno vita a tal fine a
comitati di settore. Ciascun comitato di settore regola
autonomamente le proprie modalita' di funzionamento e di
deliberazione. In ogni caso, le deliberazioni assunte in
materia di indirizzo all'ARAN o di parere sull'ipotesi di
accordo nell'ambito della procedura di contrattazione
collettiva di cui all'art. 47, si considerano definitive e
non richiedono ratifica da parte delle istanze associative
o rappresentative delle pubbliche amministrazioni del
comparto.
2. Per le amministrazioni, le agenzie e le aziende
autonome dello Stato, opera come comitato di settore il
Presidente del Consiglio dei ministri tramite il Ministro
per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica
nonche', per il sistema scolastico, di concerto con il
Ministro della pubblica istruzione e, per il comparto delle
Agenzie fiscali, sentiti i direttori delle medesime.
3. Per le altre pubbliche amministrazioni, un comitato
di settore per ciascun comparto di contrattazione
collettiva viene costituito:
a) nell'ambito della Conferenza dei Presidenti delle
regioni, per le amministrazioni regionali e per le
amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e
dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI e
dell'Unione delle province d'Italia - UPI e
dell'Unioncamere, per gli enti locali rispettivamente
rappresentati;
b) nell'ambito della Conferenza dei rettori, per le
universita';
c) nell'ambito delle istanze rappresentative
promosse, ai fini del presente articolo, dai presidenti
degli enti, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei
ministri tramite il Ministro per la funzione pubblica,
rispettivamente per gli enti pubblici non economici e per
gli enti di ricerca.
4. Un rappresentante del Governo, designato dal
Ministro della sanita', partecipa al comitato decreto-legge
settore per il comparto di contrattazione collettiva delle
amministrazioni del Servizio sanitaria nazionale.
5. L'ARAN regola i rapporti con i comitati di settore
sulla base di appositi protocolli.
6. Per la stipulazione degli accordi che definiscono o
modificano i comparti o le aree di cui all'art. 40, comma
2, o che regolano istituti comuni a piu' comparti o a tutte
le pubbliche amministrazioni, le funzioni di indirizzo e le
altre competenze inerenti alla contrattazione collettiva
sono esercitate in forma collegiale, tramite un apposito
organismo di coordinamento dei comitati di settore
costituito presso l'ARAN, al quale partecipa il Governo,
tramite il Ministro per la funzione pubblica, che lo
presiede.
7. L'ARAN assume, nell'ambito degli indirizzi
deliberati dai comitati di settore, iniziative per il
coordinamento delle parti datoriali, anche da essa non
rappresentate, al fine di favorire, ove possibile, anche
con la contestualita' delle procedure del rinnovo dei
contratti, soluzioni omogenee in settori operativi simili o
contigui nel campo dell'erogazione dei servizi.».
Nota al comma 548:
- Si riporta il testo dell'art. 47 del gia' citato
decreto legislativo n. 165 del 2001, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 47. (Procedimento di contrattazione collettiva).
- 1. Gli indirizzi per la contrattazione collettiva
nazionale sono deliberati dai comitati di settore prima di
ogni rinnovo contrattuale e negli altri casi in cui e'
richiesta una attivita' negoziale dell'ARAN. Gli atti di
indirizzo delle amministrazioni diverse dallo Stato sono
sottoposti al Governo che, non oltre dieci giorni, puo'
esprimere le sue valutazioni per quanto attiene agli
aspetti riguardanti la compatibilita' con le linee di
politica economica e finanziaria nazionale.
2. L'ARAN informa costantemente i comitati di settore e
il Governo sullo svolgimento delle trattative.
3. Raggiunta l'ipotesi di accordo, l'ARAN acquisisce il
parere favorevole del comitato di settore sul testo
contrattuale e sugli, oneri finanziari diretti e indiretti
che ne conseguono a carico dei bilanci delle
amministrazioni interessate. Il comitato di settore
esprime, con gli effetti di cui all'art. 41, comma 1, il
proprio parere entro cinque giorni dalla comunicazione
dell'ARAN. Per le amministrazioni di cui all'art. 41, comma
2, il parere e' espresso dal Presidente del Consiglio dei
ministri, tramite il Ministro per la funzione pubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Per le
amministrazioni di cui all'art. 41, comma 3, l'esame delle
ipotesi di accordo e' effettuato dal competente comitato di
settore e dal Presidente del Consiglio dei ministri, che si
esprime attraverso il Ministro per la funzione pubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri. In caso di
divergenza nella valutazione degli oneri e ove il comitato
di settore disponga comunque per l'ulteriore corso
dell'accordo, resta in ogni caso escluso qualsiasi concorso
dello Stato alla copertura delle spese derivanti dalle
disposizioni sulle quali il Governo ha formulato
osservazioni .
4. Acquisito il parere favorevole sull'ipotesi di
accordo, il giorno successivo l'ARAN trasmette la
quantificazione dei costi contrattuali alla Corte dei conti
ai fini della certificazione di compatibilita' con gli
strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'art.
1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni ed integrazioni. La Corte dei conti certifica
l'attendibilita' dei costi quantificati e la loro
compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di
bilancio, e puo' acquisire a tal fine elementi istruttori e
valutazioni da tre esperti designati dal Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La
designazione degli esperti, per la certificazione dei
contratti collettivi delle amministrazioni delle regioni e
degli enti locali, avviene previa intesa con la Conferenza
Stato-regioni e con la Conferenza Stato-citta'. Gli esperti
sono nominati prima che l'ipotesi di accordo sia trasmessa
alla Corte dei conti.
5. La Corte dei conti delibera entro quindici giorni
dalla trasmissione della quantificazione dei costi
contrattuali, decorsi i quali la certificazione si intende
effettuata positivamente. L'esito della certificazione
viene comunicato dalla Corte all'ARAN, al comitato di
settore e al Governo. Se la certificazione e' positiva, il
Presidente dell'ARAN sottoscrive definitivamente il
contratto collettivo.
6. Se la certificazione della Corte dei conti non e'
positiva, l'ARAN, sentito il comitato di settore o il
Presidente del Consiglio dei ministri, assume le iniziative
necessarie per adeguare la quantificazione dei costi
contrattuali ai fini della certificazione, ovvero, qualora
non lo ritenga possibile, convoca le organizzazioni
sindacali ai fini della riapertura delle trattative. Le
iniziative assunte dall'ARAN in seguito alla valutazione
espressa dalla Corte dei conti sono comunicate, in ogni
caso, al Governo ed alla Corte dei conti, la quale
riferisce al Parlamento sulla definitiva quantificazione
dei costi contrattuali, sulla loro copertura finanziaria e
sulla loro compatibilita' con gli strumenti di
programmazione e di bilancio.
7. La procedura di certificazione dei contratti
collettivi deve concludersi entro quaranta giorni dalla
sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, decorsi i quali i
contratti sono efficaci, fermo restando che, ai fini
dell'esame dell'ipotesi di accordo da parte del Consiglio
dei ministri, il predetto termine puo' essere sospeso una
sola volta e per non piu' di quindici giorni, per motivate
esigenze istruttorie dei comitati di settore o del
Presidente del Consiglio dei ministri. L'ARAN provvede a
fornire i chiarimenti richiesti entro i successivi sette
giorni. La deliberazione del Consiglio dei ministri deve
comunque essere adottata entro otto giorni dalla ricezione
dei chiarimenti richiesti, o dalla scadenza del termine
assegnato all'ARAN, fatta salva l'autonomia negoziale delle
parti in ordine ad un'eventuale modifica delle clausole
contrattuali. In ogni caso i contratti divengono efficaci
trascorso il cinquantacinquesimo giorno dalla
sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, che e' trasmesso
dall'ARAN, corredato della prescritta relazione tecnica, al
comitato di settore entro tre giorni dalla predetta
sottoscrizione. Resta escluso comunque dall'applicazione
del presente articolo ogni onere aggiuntivo a carico del
bilancio dello Stato anche nell'ipotesi in cui i comitati
di settore delle amministrazioni di cui all'art. 41,
comma 3, non si esprimano entro il termine di cui al
comma 3 del presente articolo.
8. I contratti e accordi collettivi nazionali di cui
all'art. 40, commi 2 e 3, sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.».
Note al comma 549:
- Si riporta il testo del comma 184 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 266 del 2005:
«184. Per il biennio 2006-2007, le risorse per i
miglioramenti economici del rimanente personale statale in
regime di diritto pubblico sono determinate
complessivamente in 108 milioni di euro per l'anno 2006 e
in 183 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 con
specifica destinazione, rispettivamente, di 70 e 105
milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei
Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 195.».
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 reca
«Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216,
in materia di procedure per disciplinare i contenuti del
rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e
delle Forze armate» (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27
maggio 1995, n. 122, S.O.).
Nota al comma 551:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2006
(Organizzazione del Ministero delle infrastrutture):
«Art. 1. (Competenze del Ministero delle
infrastrutture). - 1. Al Ministero delle infrastrutture
sono trasferite le funzioni e i compiti spettanti allo
Stato in materia di:
a) programmazione, finanziamento, realizzazione e
gestione delle reti infrastrutturali di interesse
nazionale, ivi comprese le reti elettriche, idrauliche,
acquedottistiche, di integrazione modale fra i sistemi di
trasporto nonche' delle altre opere pubbliche di competenza
dello Stato, ad eccezione di quelle in materia di difesa;
qualificazione degli esecutori di lavori pubblici;
costruzioni nelle zone sismiche;
b) concerto sul piano generale dei trasporti e della
logistica, piani urbani della mobilita' e pianificazione di
settore per i trasporti;
c) edilizia residenziale: aree urbane;
d) pianificazione delle reti, della logistica e dei
nodi infrastrutturali di interesse nazionale, realizzazione
delle opere corrispondenti e valutazione dei relativi
interventi;
e) politiche dell'edilizia concernenti anche il
sistema delle citta' e delle aree metropolitane;
f) identificazione delle linee fondamentali
dell'assetto del territorio con riferimento alle reti
infrastrutturali e al sistema delle citta' e delle aree
metropolitane, reti infrastrutturali e opere di competenza
statale, politiche urbane e dell'edilizia abitativa, opere
marittime e portuali e infrastrutture idrauliche, opere
infrastrutturali per la viabilita', ivi comprese sicurezza
e regolazione tecnica concernenti le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato;
g) monitoraggio, controllo e vigilanza in materia
infrastrutturale e nelle aree di cui al presente articolo,
nonche' vigilanza sui gestori del trasporto derivanti dalla
legge, dalla concessione e dai contratti di programma o di
servizio, limitatamente alla realizzazione e manutenzione
delle infrastrutture e nei limiti dei compiti e delle
funzioni spettanti allo Stato ai sensi del presente
articolo, fatto salvo quanto previsto dal decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
h) relazioni internazionali nelle aree di competenza
ai sensi del presente articolo.».
Note al comma 552:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge
21 dicembre 1966, n. 1090, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14, e successive
modificazioni (Disciplina dei diritti dovuti
all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione):
«Art. 5. In relazione agli introiti affluiti al
capitolo di entrata di cui al precedente art. 3, con
decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro
dei trasporti, sono disposte assegnazioni di fondi ad
appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del
Ministero dei trasport. - rubrica "Motorizzazione civile e
trasporti in concessione" - distintamente per ciascuna
delle spese di cui alle lettere seguenti e con la dotazione
rispettiva riferita in percentuale ai detti introiti:
a) fino al 10 per cento - spese relative a misure
previdenziali contro i rischi connessi all'espletamento da
parte del personale della Direzione generale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione dei
servizi ad esso demandati e per spese relative ad
interventi previdenziali in favore dello stesso personale,
nonche' per interventi assistenziali in favore del
personale in servizio o in quiescenza o dei loro aventi
causa, sentite le organizzazioni sindacali;
b) fino al 5 per cento - per la provvista e la
fornitura gratuita agli interessati di patenti, carte di
circolazione, moduli di domande e di versamenti in conto
corrente postale, nonche' per fabbisogni di stampati,
registri, per le spese relative alle gare, collaudi,
magazzinaggio, distribuzione e spedizione dei materiali
suddetti, per sopperire agli oneri derivanti dalla
convenzione di cui all'ultimo comma del precedente art. 3,
e per le spese inerenti ai corsi di qualificazione di cui
al successivo art. 5-bis; e', invece, escluso ogni compenso
al personale;
c) fino al 10 per cento - per spese relative alle
attrezzature tecniche per i servizi della motorizzazione
civile, nonche' alla gestione e manutenzione dei relativi
impianti ed alla manutenzione degli annessi uffici
operativi.».
Nota al comma 553:
- Si riporta il testo dell'art. 2-octies del
decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione
territoriale, nonche' per la tutela del diritto d'autore, e
altre misure urgenti):
«Art. 2-octies. (Disposizioni in materia di
istruzione). - 1. In considerazione dell'accresciuta
complessita' delle funzioni e dei compiti assegnati al
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
in relazione alla prioritaria esigenza di assicurare un
adeguato supporto alla realizzazione della riforma degli
ordinamenti scolastici in attuazione della legge 28 marzo
2003, n. 53, nonche' alla connessa attivita'
amministrativa, di gestione, di monitoraggio e di verifica
dei relativi processi in atto, una somma pari a 7 milioni
di euro annui e' destinata, a decorrere dall'anno 2005,
d'intesa con le organizzazioni sindacali,
all'incentivazione della produttivita' del personale
attualmente in servizio, gia' appartenente al soppresso
Ministero della pubblica istruzione. Alla copertura
dell'onere di cui al primo periodo si provvede mediante
riduzione, per un corrispondente importo,
dell'autorizzazione di spesa iscritta all'art. 1, comma
130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
Note al comma 554:
- Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 reca
«Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e
delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino
della disciplina dei tributi locali». (Pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1997, n. 298, S.O.).
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 11 della
legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio):
«3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
competenza, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni
contabili pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e
degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla
determinazione del quantum della prestazione, afferenti
imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in
vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui
essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte
conseguenti all'andamento dell'inflazione;
c) la determinazione, in apposita tabella, per le
leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle
quote destinate a gravare su ciascuno degli anni
considerati;
d) la determinazione, in apposita tabella, della
quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui
quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
e) la determinazione, in apposita tabella, delle
riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella,
per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per
le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno
stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
tra le spese in conto capitale;
g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art.
11-bis e le corrispondenti tabelle;
h) l'importo complessivo massimo destinato, in
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al
rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma
dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle
modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente da pubbliche amministrazioni non
compreso nel regime contrattuale;
i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate
alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o
riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si
caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento
dei saldi di cui alla lettera a);
i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o
riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato
direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con
esclusione di interventi di carattere localistico o
microsettoriale;
i-quater) norme recanti misure correttive degli
effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11-ter,
comma 7.».
Nota al comma 555:
- Si riporta il testo dei commi 219, 220 e 221
dell'art. 1 della gia' citata legge n. 266 del 2005:
«219. All'art. 68 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, l'ottavo
comma e' sostituito dal seguente:
"Per le infermita' riconosciute dipendenti da causa di
servizio, e' a carico dell'amministrazione la spesa per la
corresponsione di un equo indennizzo per la perdita
dell'integrita' fisica eventualmente subita
dall'impiegato".
220. Sono abrogati gli artt. da 42 a 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nonche'
la legge 1° novembre 1957, n. 1140, la legge 27 luglio
1962, n. 1116, ed i decreti concernenti norme per
l'applicazione delle leggi stesse.
221. Sono contestualmente abrogate tutte le
disposizioni che, comunque, pongono le spese di cura a
carico dell'amministrazione, contenute nei contratti
collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento
degli accordi sindacali, ivi comprese quelle relative alle
carriere prefettizie e diplomatica nonche' alle Forze di
polizia ad ordinamento civile e militare, ed in particolare
quelle di recepimento dello schema di concertazione per il
personale delle Forze armate. Rimangono impregiudicate le
prestazioni dovute dall'Amministrazione della difesa al
personale delle Forze armate o appartenente ai Corpi di
polizia che abbia contratto malattia o infermita' nel corso
di missioni compiute al di fuori del territorio
nazionale.».
Note al comma 556:
- Per il riferimento al comma 2 dell'art. 3 del decreto
legislativo n. 165 del 2001 vedasi nota al comma 523.
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 48 del gia'
citato decreto legislativo n. 165 del 2001:
«2. Per le altre pubbliche amministrazioni gli oneri
derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale sono
determinati a carico dei rispettivi bilanci in coerenza con
i medesimi parametri di cui al comma 1.».
- Per il riferimento al comma 1 dell'art. 47 del
decreto legislativo n. 165 del 2001 vedasi nota al comma
548.
Note al comma 557:
- Si riporta il testo dei commi 189, 191 e 194
dell'art. 1 della gia' citata legge n. 266 del 2005:
«189. A decorrere dall'anno 2006 l'ammontare
complessivo dei fondi per il finanziamento della
contrattazione integrativa delle amministrazioni dello
Stato, delle agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui
agli artt. 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni, degli enti
pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e
quelli pubblici indicati all'art. 70, comma 4, del medesimo
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle
universita', determinato ai sensi delle rispettive
normative contrattuali, non puo' eccedere quello previsto
per l'anno 2004 come certificato dagli organi di controllo
di cui all'art. 48, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e, ove previsto, all'art. 39,
comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni.».
«191. L'ammontare complessivo dei fondi puo' essere
incrementato degli importi fissi previsti dai contratti
collettivi nazionali, che non risultino gia' confluiti nei
fondi dell'anno 2004.».
«194. A decorrere dal 1° gennaio 2006, le
amministrazioni pubbliche, ai fini del finanziamento della
contrattazione integrativa, tengono conto dei processi di
rideterminazione delle dotazioni organiche e degli effetti
delle limitazioni in materia di assunzioni di personale a
tempo indeterminato.».
- Si riporta il testo del comma 98 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 311 del 2004:
«98. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e
locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da
emanare previo accordo tra Governo, regioni e autonomie
locali da concludere in sede di Conferenza unificata, per
le amministrazioni regionali, gli enti locali di cui
all'art. 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e gli enti del Servizio
sanitario nazionale, sono fissati criteri e limiti per le
assunzioni per il triennio 2005-2007, previa attivazione
delle procedure di mobilita' e fatte salve le assunzioni
del personale infermieristico del Servizio sanitario
nazionale. Le predette misure devono garantire, per le
regioni e le autonomie locali, la realizzazione di economie
di spesa lorde non inferiori a 213 milioni di euro per
l'anno 2005, a 572 milioni di euro per l'anno 2006, a 850
milioni di euro per l'anno 2007 e a 940 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2008 e, per gli enti del Servizio
sanitario nazionale, economie di spesa lorde non inferiori
a 215 milioni di euro per l'anno 2005, a 579 milioni di
euro per l'anno 2006, a 860 milioni di euro per l'anno 2007
e a 949 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Fino
all'emanazione dei decreti di cui al presente comma trovano
applicazione le disposizioni di cui al primo periodo del
comma 95. Le province e i comuni che non abbiano rispettato
le regole del patto di stabilita' interno non possono
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo
nell'anno successivo a quello del mancato rispetto. I
singoli enti in caso di assunzioni di personale devono
autocertificare il rispetto delle disposizioni del patto di
stabilita' interno per l'anno precedente quello nel quale
vengono disposte le assunzioni. In ogni caso sono
consentite, previa autocertificazione degli enti, le
assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze
alle regioni e agli enti locali il cui onere sia coperto
dai trasferimenti erariali compensativi della mancata
assegnazione di unita' di personale. Per le Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura e
l'Unioncamere, con decreto del Ministero delle attivita'
produttive, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il
Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuati
specifici indicatori di equilibrio economico-finanziario,
volti a fissare criteri e limiti per le assunzioni a tempo
indeterminato, nel rispetto delle previsioni di cui al
presente comma.».
- Si riporta il testo dei commi da 198 a 206 dell'art.
1 della gia' citata legge n. 266 del 2005:
«198. Le amministrazioni regionali e gli enti locali di
cui all'art. 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' gli
enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando il
conseguimento delle economie di cui all'art. 1, commi 98 e
107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, concorrono alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando
misure necessarie a garantire che le spese di personale, al
lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e
dell'IRAP, non superino per ciascuno degli anni 2006, 2007
e 2008 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito
dell'1 per cento. A tal fine si considerano anche le spese
per il personale a tempo determinato, con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa, o che presta
servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o
con convenzioni.
199. Ai fini dell'applicazione del comma 198, le spese
di personale sono considerate al netto:
a) per l'anno 2004 delle spese per arretrati relativi
ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi
nazionali di lavoro;
b) per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 delle
spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi
nazionali di lavoro intervenuti successivamente all'anno
2004.
200. Gli enti destinatari del comma 198, nella loro
autonomia, possono fare riferimento, quali indicazioni di
principio per il conseguimento degli obiettivi di
contenimento della spesa di cui al comma 198, alle misure
della presente legge riguardanti il contenimento della
spesa per la contrattazione integrativa e i limiti
all'utilizzo di personale a tempo determinato, nonche' alle
altre specifiche misure in materia di personale.
201. Gli enti locali di cui all'art. 2, commi 1 e 2,
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, possono altresi' concorrere al conseguimento
degli obiettivi di cui al comma 198 attraverso interventi
diretti alla riduzione dei costi di funzionamento degli
organi istituzionali, da adottare ai sensi dell'art. 82,
comma 11, del medesimo testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000, e delle altre disposizioni
normative vigenti.
202. Al finanziamento degli oneri contrattuali del
biennio 2004-2005 concorrono le economie di spesa di
personale riferibili all'anno 2005 come individuate
dall'art. 1, comma 91, della legge 30 dicembre 2004, n.
311.
203. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, le
disposizioni del comma 198 costituiscono strumento di
rafforzamento dell'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005,
attuativa dell'art. 1, comma 173, della legge 30 dicembre
2004, n. 311. Gli effetti di tali disposizioni nonche' di
quelle previste per i medesimi enti del Servizio sanitario
nazionale dall'art. 1, commi 98 e 107, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, sono valutati nell'ambito del
tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui
all'art. 12 della medesima intesa, ai fini del concorso da
parte dei predetti enti al rispetto degli obblighi
comunitari ed alla realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica di cui all'art. 1, comma 164, della legge
30 dicembre 2004, n. 311.
204. Per le amministrazioni regionali e gli enti locali
di cui al comma 198, in caso di mancato conseguimento degli
obiettivi di risparmio di spesa ivi previsti, e' fatto
divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi
titolo. Ai fini del monitoraggio e della verifica degli
adempimenti di cui al citato comma 198, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare previo
accordo tra Governo, regioni ed autonomie locali da
concludere in sede di Conferenza unificata di cui all'art.
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il
30 settembre 2006, viene costituito un tavolo tecnico con
rappresentanti del sistema delle autonomie designati dai
relativi enti esponenziali, del Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, della Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento degli affari
regionali e del Ministero dell'interno, con l'obiettivo di:
a) acquisire, per il tramite del Ministero
dell'economia e delle finanze, la documentazione da parte
degli enti destinatari della norma, certificata dall'organo
di revisione contabile, delle misure adottate e dei
risultati conseguiti;
b) fissare specifici criteri e modalita' operative,
anche campionarie per i comuni con popolazione inferiore a
30.000 abitanti e per le comunita' montane con popolazione
inferiore a 50.000 abitanti, per il monitoraggio e la
verifica dell'effettivo conseguimento, da parte degli enti,
dei previsti risparmi di spesa;
c) verificare, sulla base dei criteri e delle
modalita' operative di cui alla lettera b) e della
documentazione ricevuta, la puntuale applicazione della
disposizione ed i casi di mancato adempimento;
d) elaborare analisi e proposte operative dirette al
contenimento strutturale della spesa di personale per gli
enti destinatari del comma 198.
204-bis. Le risultanze delle operazioni di verifica del
tavolo tecnico di cui al comma 204 sono trasmesse con
cadenza annuale, alla Corte dei conti, anche ai fini del
referto sul costo del lavoro pubblico di cui al titolo V
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il mancato
invio della documentazione di cui alla lettera a) del
comma 204 da parte degli enti comporta, in ogni caso, il
divieto di assunzione a qualsiasi titolo.
204-ter. Ai fini dell'attuazione dei commi 198, 204 e
204-bis, limitatamente agli enti locali in condizione di
avanzo di bilancio negli ultimi tre esercizi, sono escluse
dal computo le spese di personale riferite a contratti di
lavoro a tempo determinato, anche in forma di
collaborazione coordinata e continuativa, stipulati nel
corso dell'anno 2005.
205. Per le regioni e le autonomie locali, le economie
derivanti dall'attuazione del comma 198 restano acquisite
ai bilanci degli enti ai fini del miglioramento dei
relativi saldi.
206. Le disposizioni dei commi da 198 a 205
costituiscono principi fondamentali del coordinamento della
finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma,
e 119, secondo comma, della Costituzione.».
Nota al comma 559:
- Si riporta il testo dei commi 6 e 7 dell'art. 5 della
legge 28 ottobre 1999, n. 410 (Nuovo ordinamento dei
consorzi agrari):
«6. Per i lavoratori dipendenti dei consorzi agrari in
servizio alla data del 1° gennaio 1997 e successivamente
collocati in mobilita' e per i lavoratori che, in base ai
piani di riorganizzazione aziendale, non rientrano
nell'organico aziendale, il Comitato per il coordinamento
delle iniziative per l'occupazione di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre
1992, come modificato dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 10 gennaio 1993, di concerto con
i Ministeri competenti, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sentite le parti sociali,
individua le modalita' di ricollocazione di tale personale
presso enti pubblici e privati operanti nel settore
agricolo e dei servizi all'agricoltura, anche previa
riqualificazione professionale dei lavoratori interessati.
Alle imprese private che assumono detti lavoratori saranno
applicate le agevolazioni contributive previste dall'art.
8, commi 2 e 4, e dall'art. 25, comma 9, della legge
23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni.
7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6,
valutato in lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1999 e
2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero per le politiche agricole.».
Nota al comma 560:
- Per il riferimento al comma 1-bis dell'art. 36 del
gia' citato decreto legislativo n. 165 del 2001, vedasi
nota al comma 529.
Nota al comma 563:
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto
legislativo 9 luglio 1998, n. 283 (Istituzione dell'Ente
tabacchi italiani):
«Art. 4. (Personale). - 1. Dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, il personale gia' appartenente
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e
addetto alle attivita' di cui all'art. 1, comma 2, e'
inserito in un ruolo provvisorio ad esaurimento del
Ministero delle finanze e distaccato temporaneamente presso
l'Ente nel numero necessario per l'avvio e la prosecuzione
dell'attivita' dell'Ente medesimo. Il predetto personale,
in tutto o in parte, viene progressivamente trasferito
all'ente in base ai fabbisogni previsti dalle
determinazioni riguardanti i programmi generali, produttivi
e commerciali e i processi di ristrutturazione di cui
all'art. 2, comma 2.
2. Il rapporto di lavoro del personale dipendente
dall'Ente e' disciplinato dalle norme di diritto privato e
dalla contrattazione collettiva di settore, anche per
quanto riguarda l'istituzione di fondi complementari di
previdenza, il cui finanziamento e' stabilito in sede di
contrattazione collettiva, a norma dell'art. 3 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come modificato
dall'art. 4 della legge 8 agosto 1995, n. 335 .
3. Il trattamento economico e giuridico definito o da
definirsi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modifiche, continua ad applicarsi ai
dipendenti dell'Ente fino alla stipulazione del primo
contratto collettivo di lavoro.
4. Il personale trasferito all'Ente e alle societa' per
azioni in cui quest'ultimo viene trasformato ai sensi
dell'art. 1, comma 6, che risultasse in esubero a seguito
di ristrutturazioni aziendali eventualmente verificatesi
anche nei sette anni successivi alla data di trasformazione
dell'ente in societa' per azioni, ha diritto di essere
riammesso, su domanda da presentare entro sessanta giorni
dalla comunicazione di esubero, nei ruoli
dell'amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 3,
comma 232, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come
modificato dall'art. 8 del decreto-legge 8 agosto 1996, n.
437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre
1996, n. 556, e in quelli di altre pubbliche
amministrazioni. A tal fine, all'atto della trasformazione,
viene presentato un piano di utilizzazione del personale.
La riammissione avviene a seguito di procedure finalizzate
alla riqualificazione professionale del personale, attivate
ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera s), della legge
15 marzo 1997, n. 59, ferma restando l'appartenenza alle
qualifiche ed ai livelli posseduti all'atto della
trasformazione. Fino alla definizione delle situazioni
giuridiche conseguenti all'esercizio della facolta' di
chiedere la riammissione, l'onere economico relativo al
personale interessato resta a carico dell'ente o delle
societa' derivate. Al predetto personale vengono
riconosciute l'anzianita' corrispondente al servizio
prestato e la posizione economica che avrebbe conseguito
presso l'amministrazione finanziaria se non fosse
transitato nell'Ente o nelle societa'.
5. Al personale del ruolo ad esaurimento di cui al
comma 1, all'atto della trasformazione in societa' per
azioni, nonche' al personale avente titolo alla
riammissione in servizio di cui al comma 4, si applicano le
disposizioni richiamate nello stesso comma 4 e quelle sulla
mobilita' previste dagli articoli 35 e 35-bis del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
6. Al personale dichiarato in esubero e che abbia
almeno trenta anni di anzianita' contributiva o almeno
cinquantotto anni di eta' e quindici anni di anzianita'
contributiva si applicano gli istituti in materia di
sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei
processi di ristrutturazione aziendale secondo i criteri di
cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n.
662.
7. L'Ente puo' adottare misure di incentivazione
economica volte a favorire la riduzione del numero degli
eventuali esuberi, con il consenso dei lavoratori
interessati.
8. In sede di prima applicazione non puo' essere
attribuito al personale in servizio un trattamento
giuridico ed economico meno favorevole di quello ad esso
spettante alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
9. Al personale in servizio alla data di entrata in
vigore del presente decreto continuano ad applicarsi i
regimi previdenziali e pensionistici previsti alla medesima
data.
10. Al personale interessato ai processi di mobilita'
di cui al comma 4 si applica l'art. 6 della legge
29 dicembre 1988, n. 554, con le relative norme di
attuazione.
11. Al personale trasferito all'Ente e successivamente
alle societa' private si applica altresi' quanto previsto
dall'art. 34 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, come sostituito dall'art. 19 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 80 .
12. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sono stabiliti criteri e
modalita' per i versamenti contributivi e la liquidazione
dei trattamenti.».
Note al comma 565:
- Per il riferimento al comma 98 dell'art. 1 della gia'
citata legge n. 311 del 2004, vedasi nota al comma 557.
- Si riporta il testo del comma 107 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 311 del 2004:
«107. Per le regioni, le autonomie locali e gli enti
del Servizio sanitario nazionale le economie derivanti
dall'attuazione dei commi da 93 a 105 conseguenti a misure
limitative delle assunzioni per gli anni 2006, 2007 e 2008
restano acquisite ai bilanci degli enti ai fini del
miglioramento dei relativi saldi.».
- Si riporta il testo del comma 198 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 266 del 2005:
«198. Le amministrazioni regionali e gli enti locali di
cui all'art. 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' gli
enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando il
conseguimento delle economie di cui all'art. 1, commi 98 e
107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, concorrono alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando
misure necessarie a garantire che le spese di personale, al
lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e
dell'IRAP, non superino per ciascuno degli anni 2006, 2007
e 2008 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito
dell'1 per cento. A tal fine si considerano anche le spese
per il personale a tempo determinato, con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa, o che presta
servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o
con convenzioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 12-bis del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni (Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n.
421):
«Art. 12-bis. (Ricerca sanitaria). - 1. La ricerca
sanitaria risponde al fabbisogno conoscitivo e operativo
del Servizio sanitario nazionale e ai suoi obiettivi di
salute, individuato con un apposito programma di ricerca
previsto dal Piano sanitario nazionale.
2. Il Piano sanitario nazionale definisce, con
riferimento alle esigenze del Servizio sanitario nazionale
e tenendo conto degli obiettivi definiti nel Programma
nazionale per la ricerca di cui al decreto legislativo 5
giugno 1998, n. 204, gli obiettivi e i settori principali
della ricerca del Servizio sanitario nazionale, alla cui
coerente realizzazione contribuisce la comunita'
scientifica nazionale.
3. Il Ministero della sanita', sentita la Commissione
nazionale per la ricerca sanitaria, di cui all'art. 2,
comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266,
elabora il programma di ricerca sanitaria e propone
iniziative da inserire nella programmazione della ricerca
scientifica nazionale, di cui al decreto legislativo
5 giugno 1998, n. 204, e nei programmi di ricerca
internazionali e comunitari. Il programma e' adottato dal
Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del Piano sanitario
nazionale, ha validita' triennale ed e' finanziato dalla
quota di cui all'art. 12, comma 2.
4. Il programma di ricerca sanitaria:
a) individua gli obiettivi prioritari per il
miglioramento dello stato di salute della popolazione;
b) favorisce la sperimentazione di modalita' di
funzionamento, gestione e organizzazione dei servizi
sanitari nonche' di pratiche cliniche e assistenziali e
individua gli strumenti di verifica del loro impatto sullo
stato di salute della popolazione e degli utilizzatori dei
servizi;
c) individua gli strumenti di valutazione
dell'efficacia, dell'appropriatezza e della congruita'
economica delle procedure e degli interventi, anche in
considerazione di analoghe sperimentazioni avviate da
agenzie internazionali e con particolare riferimento agli
interventi e alle procedure prive di una adeguata
valutazione di efficacia;
d) favorisce la ricerca e la sperimentazione volte a
migliorare la integrazione multiprofessionale e la
continuita' assistenziale, con particolare riferimento alle
prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione
sanitaria;
e) favorisce la ricerca e la sperimentazione volta a
migliorare la comunicazione con i cittadini e con gli
utilizzatori dei servizi sanitari, a promuovere
l'informazione corretta e sistematica degli utenti e la
loro partecipazione al miglioramento dei servizi;
f) favorisce la ricerca e la sperimentazione degli
interventi appropriati per la implementazione delle linee
guida e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici, per
l'autovalutazione della attivita' degli operatori, la
verifica e il monitoraggio e il monitoraggio dei risultati
conseguiti.
5. Il programma di ricerca sanitaria si articola nelle
attivita' di ricerca corrente e di ricerca finalizzata. La
ricerca corrente e' attuata tramite i progetti
istituzionali degli organismi di ricerca di cui al
comma seguente nell'ambito degli indirizzi del programma
nazionale, approvati dal Ministro della sanita'. La ricerca
finalizzata attua gli obiettivi prioritari, biomedici e
sanitari, del Piano sanitario nazionale. I progetti di
ricerca biomedica finalizzata sono approvati dal Ministro
della sanita' di concerto con il Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica, allo scopo di
favorire il loro coordinamento.
6. Le attivita' di ricerca corrente e finalizzata sono
svolte dalle regioni, dall'Istituto superiore di sanita',
dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
sul lavoro, dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali,
dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
pubblici e privati nonche' dagli Istituti zooprofilattici
sperimentali. Alla realizzazione dei progetti possono
concorrere, sulla base di specifici accordi, contratti o
convenzioni, le Universita', il Consiglio nazionale delle
ricerche e gli altri enti di ricerca pubblici e privati,
nonche' imprese pubbliche e private.
7. Per l'attuazione del programma il ministero della
sanita', anche su iniziativa degli organismi di ricerca
nazionali, propone al Ministero per l'universita' e la
ricerca scientifica e tecnologica e agli altri ministeri
interessati le aree di ricerca biomedica e sanitaria di
interesse comune, concordandone l'oggetto, le modalita' di
finanziamento e i criteri di valutazione dei risultati
delle ricerche.
8. Il Ministero della sanita', nell'esercizio della
funzione di vigilanza sull'attuazione del programma
nazionale, si avvale della collaborazione
tecnico-scientifica della Commissione nazionale per la
ricerca sanitaria di cui all'art. 2, comma 7, del decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 266, degli organismi
tecnico-scientifici del Servizio sanitario nazionale e
delle regioni, sulla base di metodologie di accreditamento
qualitativo.
9. Anche ai fini di cui al comma 1 del presente
articolo, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano disciplinano l'organizzazione e il funzionamento
dei Comitati etici istituiti presso ciascuna azienda
sanitaria ai sensi del decreto ministeriale 15 luglio 1997,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1997, n. 191,
e del decreto ministeriale 18 marzo 1998, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale 28 maggio 1998, n. 122, tenendo conto
delle indicazioni e dei requisiti minimi di cui ai predetti
decreti e istituendo un registro dei Comitati etici
operanti nei propri ambiti territoriali.
10. Presso il ministero della sanita' e' istituito il
Comitato etico nazionale per la ricerca e per le
sperimentazioni cliniche . Il Comitato:
a) segnala, su richiesta della Commissione per la
ricerca sanitaria ovvero di altri organi o strutture del
ministero della sanita' o di altre pubbliche
amministrazioni, le conseguenze sotto il profilo etico dei
progetti di ricerca biomedica e sanitaria;
b) comunica a organi o strutture del ministero della
sanita' le priorita' di interesse dei progetti di ricerca
biomedica e sanitaria;
c) coordina le valutazioni etico-scientifiche di
sperimentazioni cliniche multicentriche di rilevante
interesse nazionale, relative a medicinali o a dispositivi
medici, su specifica richiesta del Ministro della sanita';
d) esprime parere su ogni questione
tecnico-scientifica ed etica concernente la materia della
ricerca di cui al comma 1 e della sperimentazione clinica
dei medicinali e dei dispositivi medici che gli venga
sottoposta dal Ministro della sanita'.
11. Le regioni formulano proposte per la
predisposizione del programma di ricerca sanitaria di cui
al presente articolo, possono assumere la responsabilita'
della realizzazione di singoli progetti finalizzati, e
assicurano il monitoraggio sulla applicazione dei
conseguenti risultati nell'ambito del Servizio sanitario
regionale.».
- Per il riferimento ai commi 189, 191 e 194 della gia'
citata legge n. 266 del 2005, vedasi nota al comma 557.
- Per il riferimento al comma 98 dell'art. 1 della gia'
citata legge n. 311 del 2004, vedasi nota al comma 557.
- Per il riferimento ai commi da 198 a 206 dell'art. 1
della gia' citata legge n. 266 del 2005, vedasi nota al
comma 557.
Nota al comma 566:
- La legge 19 gennaio 2001, n. 3 reca «Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 novembre
2000, n. 335, recante misure per il potenziamento della
sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme
bovina» (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 gennaio
2001, n. 16).
Note al comma 567:
- La legge 4 agosto 2006, n. 247 reca «Disposizioni per
la partecipazione italiana alle missioni internazionali»
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2006, n.
186).
- Il decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 2006, n. 270 reca
«Disposizioni concernenti l'intervento di cooperazione allo
sviluppo in Libano e il rafforzamento del contingente
militare italiano nella missione UNIFIL ridefinita dalla
citata risoluzione 1701 (2006) del Consiglio di Sicurezza
delle Nazioni Unite». (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
28 agosto 2006, n. 199).
Nota al comma 568:
- Si riporta il testo dell'art. 56 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200
(Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari):
«Art. 56. (Diritti consolari). - I diritti consolari
sono determinati dalla tariffa di cui all'annessa tabella,
vistata dal Ministro per gli affari esteri e dai Ministri
per il tesoro e per le finanze.».
Note al comma 570:
- Si riporta il testo della tabella A allegata alla
legge 14 novembre 2000, n. 331 (Norme per l'istituzione del
servizio militare professionale):
«Tabella A Oneri finanziari netti complessivi (in miliardi
di lire) Anno - |Onere - 2000 | 43 2001 | 362 2002 | 618 2003 | 649 2004 | 681 2005 | 717 2006 | 752 2007 | 790 2008 | 830 2009 | 871 2010 | 915 2011 | 960 2012 | 978 2013 | 997 2014 |1.013 2015 |1.031 2016 |1.045 2017 |1.060 2018 |1.078 2019 |1.093 2020 | 1.096}.
- Si riporta il testo della Tabella C allegata alla
legge 23 agosto 2004, n. 226 (Sospensione anticipata del
servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di
truppa in ferma prefissata, nonche' delega al Governo per
il conseguente coordinamento con la normativa di settore):
«Tabella B Oneri finanziari complessivi Anno - |Oneri - 2005 |392.999.573,06 2006 |392.996.596,78 2007 |392.890.034,23 2008 |392.845.104,00 2009 |392.877.594,60 2010 |389.102.583,23 2011 |344.176.466,82 2012 |335.143.557,80 2013 |331.324.911,14 2014 |322.232.193,54 2015 |312.789.792,14 2016 |304.788.156,21 2017 |298.898.670,81 2018 |286.098.679,28 2019 |267.427.682,18 2020 |229.046.477,63 2021 | 180.973.393,36}.
Nota al comma 572:
- Si riporta il testo dell'art. 39 della legge
27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni (Misure
per la stabilizzazione della finanza pubblica):
«Art. 39. (Disposizioni in materia di assunzioni di
personale delle amministrazioni pubbliche e misure di
potenziamento e di incentivazione del part-time). - 1. Al
fine di assicurare le esigenze di funzionalita' e di
ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei
servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e
di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni
pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del
fabbisogno di personale, comprensivo delle unita' di cui
alla legge 2 aprile 1968, n. 482 .
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il
personale della scuola dall'art. 40, il numero complessivo
dei dipendenti in servizio e' valutato su basi statistiche
omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto e' emanato
entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo
della riduzione complessiva del personale in servizio alla
data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1
per cento rispetto al numero delle unita' in servizio al
31 dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre 1999 viene
assicurata una riduzione complessiva del personale in
servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto
al numero delle unita' in servizio alla data del
31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 e' assicurata una
ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto
al personale in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno
2001 deve essere realizzata una riduzione di personale non
inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al
31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione
previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di
riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Nell'ambito della programmazione e delle procedure di
autorizzazione delle assunzioni, deve essere
prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli
addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei
concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999. Per
ciascuno degli anni 2003 e 2004, le amministrazioni dello
Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti
pubblici non economici con organico superiore a 200 unita'
sono tenuti a realizzare una riduzione di personale non
inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al
31 dicembre 2002.
2-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle
percentuali annue di riduzione del personale di cui al
comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei
risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno
precedente, separatamente per i Ministeri e le altre
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
per gli enti pubblici non economici con organico superiore
a duecento unita', nonche' per le Forze armate, le Forze di
polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai
predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica
riferiscono al Consiglio dei ministri entro il primo
bimestre di ogni anno.
3. Per consentire lo sviluppo dei processi di
riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi
all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il
rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del
personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei
ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica
e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, definisce preliminarmente le priorita' e le
necessita' operative da soddisfare, tenuto conto in
particolare delle correlate esigenze di introduzione di
nuove professionalita'. In tale quadro, entro il primo
semestre di ciascun anno, il Consiglio dei ministri
determina il numero massimo complessivo delle assunzioni
delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli
obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle
cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano
comunque subordinate all'indisponibilita' di personale da
trasferire secondo le vigenti procedure di mobilita' e
possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che
presentino le maggiori carenze di personale. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.
3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina
autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla
generalita' delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di
reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare a
decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede
criteri, modalita' e termini anche differenziati delle
assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel
comma 3, allo scopo di tener conto delle peculiarita' e
delle specifiche esigenze delle amministrazioni per il
pieno adempimento dei compiti istituzionali.
3-ter. Al fine di garantire la coerenza con gli
obiettivi di riforma organizzativa e riqualificazione
funzionale delle amministrazioni interessate, le richieste
di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da
una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e
riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla
definizione di modelli organizzativi rispondenti ai
principi di semplificazione e di funzionalita' rispetto ai
compiti e ai programmi, con specifico riferimento,
eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi
da fornire all'utenza. Le predette richieste sono
sottoposte all'esame del Consiglio dei ministri, ai fini
dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa
istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. L'istruttoria e' diretta a riscontrare le
effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e
l'impraticabilita' di soluzioni alternative collegate a
procedure di mobilita' o all'adozione di misure di
razionalizzazione interna. Per le amministrazioni statali,
anche ad ordinamento autonomo, nonche' per gli enti
pubblici non economici e per gli enti e le istituzioni di
ricerca con organico superiore a duecento unita', i
contratti integrativi sottoscritti, corredati da una
apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli
oneri derivanti dall'applicazione della nuova
classificazione del personale, certificata dai competenti
organi di controllo, di cui all'art. 52, comma 5, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, laddove operanti, sono trasmessi alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, che, entro trenta giorni
dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la
compatibilita' economico-finanziaria, ai sensi dell'art.
45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29. Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica
puo' procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel
caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti
riprendono le trattative.
4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da
1 a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unita'
di personale, secondo le modalita' di cui ai commi da 5 a
15.
5. Per il potenziamento delle attivita' di controllo
dell'amministrazione finanziaria si provvede con i criteri
e le modalita' di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400
unita' di personale.
6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di
lavoro e previdenza, si provvede altresi' all'assunzione di
300 unita' di personale destinate al servizio ispettivo
delle Direzioni provinciali e regionali del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale e di 300 unita' di
personale destinate all'attivita' dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale; il predetto Istituto provvede a
destinare un numero non inferiore di unita' al Servizio
ispettivo.
7. Con regolamento da emanare su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e le
modalita', nonche' i processi formativi, per disciplinare
il passaggio, in ambito regionale, del personale delle
amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa
vigente in materia di mobilita' volontaria o concordata, al
servizio ispettivo delle Direzioni regionali e provinciali
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri
e modalita':
a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale
corrispondente ai territori regionali ovvero provinciali,
per la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in
relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del
Ministero delle finanze;
b) il numero dei posti da mettere a concorso nella
settima qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione
territoriale e' determinato sulla base della somma delle
effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici
aventi sede nella circoscrizione territoriale medesima,
fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio della
provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili
professionali di settima, ottava e nona qualifica
funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche,
la disponibilita' dei posti vacanti. Per il profilo
professionale di ingegnere direttore la determinazione dei
posti da mettere a concorso viene effettuata con le stesse
modalita', avendo a riferimento il profilo professionale
medesimo e quello di ingegnere direttore coordinatore
appartenente alla nona qualifica funzionale;
c) i concorsi consistono in una prova attitudinale
basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati
all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita'
specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico,
contabile, economico e finanziario, per svolgere le
funzioni del corrispondente profilo professionale. I
candidati che hanno superato positivamente la prova
attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio
interdisciplinare;
d) la prova attitudinale deve svolgersi
esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni
territoriali;
e) ciascun candidato puo' partecipare ad una sola
procedura concorsuale.
9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le
disposizioni dell'art. 11, commi settimo e ottavo, della
legge 4 agosto 1975, n. 397, in materia di graduatoria
unica nazionale, quelle dell'art. 10, ultimo comma, della
stessa legge, con esclusione di qualsiasi effetto
economico, nonche' quelle di cui al comma 2 dell'art. 43
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni.
10. Per assicurare forme piu' efficaci di contrasto e
prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale, il
Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze
individua all'interno del contingente di cui all'art. 55,
comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali
composte da personale di alta professionalita' destinato ad
operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento e
del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa
specifica formazione da svolgersi in ambito periferico, il
personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi
del comma 5, nonche' altri funzionari gia' addetti agli
specifici settori, scelti sulla base della loro esperienza
professionale e formativa, secondo criteri e modalita' di
carattere oggettivo.
11. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui
al comma 5, si procede alla riduzione proporzionale delle
dotazioni organiche delle qualifiche funzionali inferiori
alla settima nella misura complessiva corrispondente al
personale effettivamente assunto nel corso del 1998 ai
sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli
ruoli.
12. (Omissis).
13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai
sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
conservano validita' per un periodo di diciotto mesi dalla
data della loro approvazione.
14. Per far fronte alle esigenze connesse con la
salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree
soggette a rischio sismico il Ministero per i beni
culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto
dai commi 1 e 2, e' autorizzato, nei limiti delle dotazioni
organiche complessive, ad assumere 600 unita' di personale
anche in eccedenza ai contingenti previsti per i singoli
profili professionali, ferme restando le dotazioni di
ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono
effettuate tramite concorsi da espletare anche su base
regionale mediante una prova attitudinale basata su una
serie di quesiti a risposta multipla mirati
all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita'
specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico,
contabile, informatico, per svolgere le funzioni del
corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno
superato con esito positivo la prova attitudinale sono
ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare.
Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per
almeno un anno, in corrispondente professionalita', ai
piani o progetti di cui all'art. 6 del decreto-legge
21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.
15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere,
nel limite di 200 unita' complessive, con le procedure
previste dal comma 3, personale dotato di alta
professionalita', anche al di fuori della dotazione
organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro
prevista dall'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, in ragione delle necessita' sopraggiunte alla
predetta rilevazione, a seguito di provvedimenti
legislativi di attribuzione di nuove e specifiche
competenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si
applicano per le assunzioni di cui al presente comma le
disposizioni previste dai commi 8 e 11.
16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono
subordinate all'indisponibilita' di idonei in concorsi gia'
espletati le cui graduatorie siano state approvate a
decorrere dal 1° gennaio 1994 secondo quanto previsto
dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
che richiama le disposizioni di cui all'art. 22, comma 8,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724 .
17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art.
12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea di
mansioni superiori, e' ulteriormente differito alla data di
entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli
ordinamenti professionali e, comunque, non oltre il
31 dicembre 1998.
18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove
assunzioni il Consiglio dei ministri, con la determinazione
da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo
semestre di ciascun anno, anche la percentuale del
personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a
tempo parziale o altre tipologie contrattuali flessibili,
salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia ed il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non
puo' essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni
autorizzate salvo che le corrispondenti riduzioni di spesa
siano ugualmente realizzate anche mediante ricorso ad
ulteriori tipologie di assunzioni comportanti oneri unitari
inferiori rispetto a quelli derivanti dalle ordinarie
assunzioni di personale. Per le amministrazioni che non
hanno raggiunto una quota di personale a tempo parziale
pari almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti, le
assunzioni possono essere autorizzate, salvo motivate
deroghe, esclusivamente con contratto a tempo parziale.
L'eventuale trasformazione a tempo pieno puo' intervenire
purche' cio' non comporti riduzione complessiva delle
unita' con rapporto di lavoro a tempo parziale.
18-bis. E' consentito l'accesso ad un regime di impegno
ridotto per il personale non sanitario con qualifica
dirigenziale che non sia preposto alla titolarita' di
uffici, con conseguenti effetti sul trattamento economico
secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali
di lavoro.
19. Le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti
del Servizio sanitario nazionale, le universita' e gli enti
di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui
al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle
spese di personale.
20. Gli enti pubblici non economici adottano le
determinazioni necessarie per l'attuazione dei principi di
cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i propri
ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese
per il personale. Agli enti pubblici non economici con
organico superiore a 200 unita' si applica anche il
disposto di cui ai commi 2 e 3.
20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si
applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo
restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le
proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di
riduzione complessiva della spesa di personale, in
particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3,
3-bis e 3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche
mediante l'incremento della quota di personale ad orario
ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel
quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della
programmazione e giustificate dai processi di riordino o di
trasferimento di funzioni e competenze. Per le universita'
restano ferme le disposizioni dell'art. 51.
20-ter. Le ulteriori economie conseguenti
all'applicazione del presente articolo, realizzate in
ciascuna delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici non
economici con organico superiore a duecento unita', sono
destinate, entro i limiti e con le modalita' di cui
all'art. 43, comma 5, ai fondi per la contrattazione
integrativa di cui ai vigenti contratti collettivi
nazionali di lavoro ed alla retribuzione di risultato del
personale dirigente. Con la medesima destinazione e ai
sensi del predetto art. 43, comma 5, le amministrazioni e
gli enti che abbiano proceduto a ridurre la propria
consistenza di personale di una percentuale superiore allo
0,4 per cento rispetto agli obiettivi percentuali di
riduzione annua di cui al comma 2 possono comunque
utilizzare le maggiori economie conseguite.
21. Per le attivita' connesse all'attuazione del
presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei ministri
ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica possono avvalersi di personale
comandato da altre amministrazioni dello Stato, in deroga
al contingente determinato ai sensi della legge 23 agosto
1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unita'.
22. Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997,
n. 59, la Presidenza del Consiglio dei ministri e'
autorizzata, in deroga ad ogni altra disposizione, ad
avvalersi di un contingente integrativo di personale in
posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad un massimo
di cinquanta unita', appartenente alle amministrazioni di
cui agli artt. 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonche' ad enti
pubblici economici. Si applicano le disposizioni previste
dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127
. Il personale di cui al presente comma mantiene il
trattamento economico fondamentale delle amministrazioni o
degli enti di appartenenza e i relativi oneri rimangono a
carico di tali amministrazioni o enti. Al personale di cui
al presente comma sono attribuiti l'indennita' e il
trattamento economico accessorio spettanti al personale di
ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, se piu'
favorevoli. Il servizio prestato presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri e' valutabile ai fini della
progressione della carriera e dei concorsi.
23. All'art. 9, comma 19, del decreto-legge 1° ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 novembre 1996, n. 608, le parole: «31 dicembre 1997»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1998». Al
comma 18 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
come modificato dall'art. 6, comma 18, lettera c), della
legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole «31 dicembre 1997»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1998».
L'eventuale trasformazione dei contratti previsti dalla
citata legge n. 549 del 1995 avviene nell'ambito della
programmazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente
articolo.
24. In deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 115,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'entita' complessiva
di giovani iscritti alle liste di leva di cui all'art. 37
del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio
1964, n. 237, da ammettere annualmente al servizio
ausiliario di leva nelle Forze di polizia, e' incrementato
di 3.000 unita', da assegnare alla Polizia di Stato,
all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della guardia di
finanza, in proporzione alle rispettive dotazioni
organiche. A decorrere dall'anno 1999 e' disposto un
ulteriore incremento di 2.000 unita' da assegnare all'Arma
dei carabinieri, nell'ambito delle procedure di
programmazione ed autorizzazione delle assunzioni di cui al
presente articolo.
25. Al fine di incentivare la trasformazione del
rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a
tempo parziale e garantendo in ogni caso che cio' non si
ripercuota negativamente sulla funzionalita' degli enti
pubblici con un basso numero di dipendenti, come i piccoli
comuni e le comunita' montane, la contrattazione collettiva
puo' prevedere che i trattamenti accessori collegati al
raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di
progetti, nonche' ad altri istituti contrattuali non
collegati alla durata della prestazione lavorativa siano
applicati in favore del personale a tempo parziale anche in
misura non frazionata o non direttamente proporzionale al
regime orario adottato. I decreti di cui all'art. 1,
comma 58-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
introdotto dall'art. 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n.
79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
1997, n. 140, devono essere emanati entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. In
mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
parziale puo' essere negata esclusivamente nel caso in cui
l'attivita' che il dipendente intende svolgere sia in
palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione
di appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato
provvedimento emanato d'intesa fra l'amministrazione di
appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica.
26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro
da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data
di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate
d'ufficio secondo i criteri e le modalita' indicati al
comma 25, tenendo conto dell'attualita' dell'interesse del
dipendente.
27. Le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della
L. 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto di
lavoro a tempo parziale, si applicano al personale
dipendente delle regioni e degli enti locali finche' non
diversamente disposto da ciascun ente con proprio atto
normativo.
28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art. 1,
comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo
della guardia di finanza agisce avvalendosi dei poteri di
polizia tributaria previsti dal decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel
corso delle verifiche previste dall'art. 1, comma 62, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, non e' opponibile il
segreto d'ufficio.».
Nota al comma 575:
- Si riporta il testo del primo comma dell'art. 2 della
legge 8 aprile 1952, n. 212 (Revisione del trattamento
economico dei dipendenti statali):
«Art. 2. Ai Ministri Segretari di Stato ed ai
Sottosegretari di Stato e' attribuito uno stipendio pari al
trattamento economico complessivo previsto,
rispettivamente, per il personale dei gradi I e II
dell'ordinamento gerarchico.».
Note al comma 576:
- Per il riferimento all'art. 3 del gia' citato decreto
legislativo n. 165 del 2001 vedasi nota al comma 523.
- Si riporta il testo dei commi 1 e 4 dell'art. 24
della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo):
«Art. 24. (Revisione dei meccanismi di adeguamento
retributivo per il personale non contrattualizzato). - 1. A
decorrere dal 1° gennaio 1998 gli stipendi, l'indennita'
integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi dei
docenti e dei ricercatori universitari, del personale
dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche
corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei
colonnelli e generali delle Forze armate, del personale
dirigente della carriera prefettizia, nonche' del personale
della carriera diplomatica, sono adeguati di diritto
annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati
dall'ISTAT, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie
di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci
retributive, ivi compresa l'indennita' integrativa
speciale, utilizzate dal medesimo Istituto per
l'elaborazione degli indici delle retribuzioni
contrattuali.
2. (Omissis).
3. (Omissis).
4. Il criterio previsto dal comma 1 si applica anche al
personale di magistratura ed agli avvocati e procuratori
dello Stato ai fini del calcolo dell'adeguamento triennale,
ferme restando, per quanto non derogato dal predetto
comma 1, le disposizioni dell'art. 2 della legge
19 febbraio 1981, n. 27, tenendo conto degli incrementi
medi pro capite del trattamento economico complessivo,
comprensivo di quello accessorio e variabile, delle altre
categorie del pubblico impiego.».
Note al comma 577:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 24 del gia'
citato decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato
dall'art. 34, comma 1 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248:
«2. Per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello
generale ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 4, con contratto
individuale e' stabilito il trattamento economico
fondamentale, assumendo come parametri di base i valori
economici massimi contemplati dai contratti collettivi per
le aree dirigenziali, e sono determinati gli istituti del
trattamento economico accessorio, collegato al livello di
responsabilita' attribuito con l'incarico di funzione ed ai
risultati conseguiti nell'attivita' amministrativa e di
gestione, ed i relativi importi. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per
l'individuazione dei trattamenti accessori massimi, secondo
principi di contenimento della spesa e di uniformita' e
perequazione.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 22-bis del
gia' citato decreto-legge n. 223 del 2006:
«Art. 22-bis. (Riduzione della spesa per incarichi di
funzione dirigenziale. Disposizioni in materia di attivita'
libero-professionale intramuraria). - 1. La spesa
complessiva derivante dagli incarichi di funzione
dirigenziale di livello generale e' soggetta ad una
riduzione globale non inferiore al 10 per cento.».
- Si riporta il testo del terzo comma dell'art. 5 della
legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni
(Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza):
«Al capo della polizia-direttore generale della
pubblica sicurezza e' attribuita una speciale indennita'
pensionabile, la cui misura e' stabilita dal Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro del tesoro. Con le medesime
modalita' si provvede per il Comandante generale dell'Arma
dei carabinieri, per il Comandante generale della Guardia
di finanza, per il Direttore generale per gli istituti di
prevenzione e di pena e per il Direttore generale per
l'economia montana e per le foreste.».
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 65 del
decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 e successive
modificazioni (Riordino del reclutamento, dello stato
giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma
dell'art. 1, comma 97, della L. 23 dicembre 1996, n. 662):
«4. Agli ufficiali generali o ammiragli di cui al
comma 4 dell'art. 37 e' attribuita una speciale indennita'
commisurata a quella definita per le massime cariche della
Pubblica Amministrazione in attuazione di quanto disposto
dalla legge 15 marzo 1997, n. 59. La speciale indennita' e'
determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.».
Nota al comma 578:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 23-bis del
gia' citato decreto legislativo n. 165 del 2001:
«Art. 23-bis. (Disposizioni in materia di mobilita' tra
pubblico e privato). - 1. In deroga all'art. 60 del testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i
dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonche' gli
appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia e,
limitamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari,
amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori
dello Stato possono, a domanda, essere collocati in
aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attivita'
presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche
operanti in sede internazionale, i quali provvedono al
relativo trattamento previdenziale. Resta ferma la
disciplina vigente in materia di collocamento fuori ruolo
nei casi consentiti. Il periodo di aspettativa comporta il
mantenimento della qualifica posseduta. E' sempre ammessa
la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda
dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n.
29, presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle
quali abbia maturato gli anni di contribuzione. Quando
l'incarico e' espletato presso organismi operanti in sede
internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi
e' a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento
dell'amministrazione di destinazione non disponga
altrimenti.».
Nota al comma 584:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 28 del gia'
citato decreto legislativo n. 165 del 2001:
«2. Al concorso per esami possono essere ammessi i
dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti
di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di
servizio o, se in possesso del diploma di specializzazione
conseguito presso le scuole di specializzazione individuate
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in
posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto
il possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti delle
amministrazioni statali reclutati a seguito di
corso-concorso, il periodo di servizio e' ridotto a quattro
anni. Sono, altresi', ammessi soggetti in possesso della
qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non
ricomprese nel campo di applicazione dell'art. 1, comma 2,
muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno
due anni le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi
coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o
equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non
inferiore a cinque anni, purche' muniti di diploma di
laurea. Sono altresi' ammessi i cittadini italiani, forniti
di idoneo titolo di studio universitario, che hanno
maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni
presso enti od organismi internazionali, esperienze
lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso
alle quali e' richiesto il possesso del diploma di
laurea.».
Note al comma 585:
- Per il riferimento al comma 2 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, vedasi nota al comma 404.
- Si riporta il testo dei commi 5 e 6 dell'art. 11 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):
«5. Il diritto di opzione di cui all'art. 12, comma 1,
lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' assicurato
ai dipendenti ivi contemplati, anche se in servizio presso
strutture il cui trasferimento adaltre amministrazioni e'
differito nel tempo, mediante la predisposizione di
apposita procedura da concludersi entro tre mesi
dall'entrata in vigore del presente decreto. Una volta
esercitata, l'opzione non e' piu' revocabile. Il personale
che ha esercitato l'opzione per la permanenza nei ruoli
della Presidenza non puo' essere inviato in comando o fuori
ruolo presso altre amministrazioni per il periodo di due
anni e, se e' gia' in tale posizione, ne cessa
automaticamente dopo un anno dall'esercizio dell'opzione,
salva scadenza anteriore.
6. Al personale non dirigenziale di ruolo della
Presidenza che alla data del 1° giugno 1999 risulta
assegnato a strutture della Presidenza immediatamente
trasferite ad altre amministrazioni ai sensi dell'art. 10,
comma 1, ed al personale non dirigenziale che alla data
predetta presta servizio nelle strutture stesse in
posizione di fuori ruolo, comando o distacco, e' conservato
ad personam, se piu' favorevole, il trattamento economico
di carattere fisso e continuativo fruito presso la
Presidenza. Al personale non dirigenziale della Presidenza
o di altre amministrazioni che alla data del 1° giugno 1999
risulti in servizio presso strutture trasferite con
decorrenza non immediata, ai sensi dei commi 3 e seguenti
dell'art. 10, e', all'atto del trasferimento riconosciuto
un trattamento economico di carattere fisso e continuativo
complessivamente non inferiore a quello in godimento alla
decorrenza del trasferimento.».
Nota al comma 592:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 43 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2003), cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 43. (Norme in materia di ENPALS). - 1.
Nell'ambito del processo di armonizzazione dell'Ente
nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori
dello spettacolo (ENPALS) al regime generale, con effetto
dal 1° gennaio 2003:
a) l'aliquota di finanziamento in vigore per tutti
gli assicurati di cui all'art. 1 del decreto legislativo
30 aprile 1997, n. 182, e' quella in vigore nel fondo
pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS;
b) l'ENPALS non e' tenuto al contributo di cui
all'art. 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41; gli
effetti si estendono anche alle eventuali partite debitorie
pregresse a carico dell'Ente definite alla data di entrata
in vigore della presente legge;
c) la disciplina prevista all'art. 3 del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive
modificazioni, e' estesa all'ENPALS, con applicazione,
relativamente agli organi, dei criteri di composizione e di
nomina previsti per l'Istituto di previdenza per il settore
marittimo (IPSEMA), salvo che per il collegio dei revisori
dei conti, per il quale continua ad applicarsi la vigente
disciplina, senza oneri aggiuntivi per la finanza
pubblica.».
Nota al comma 593:
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 19 del gia'
citato decreto legislativo n. 165 del 2001:
«6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti a persone di particolare e
comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto
attivita' in organismi ed enti pubblici o privati ovvero
aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per
almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che
abbiano conseguito una particolare specializzazione
professionale, culturale e scientifica desumibile dalla
formazione universitaria e postuniversitaria, da
pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di
lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali, ivi
comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in
posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza,
o che provengano dai settori della ricerca, della docenza
universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli
avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio.».
Nota al comma 600:
- Si riporta il testo del comma 213-bis dell'art. 1
della gia' citata legge n. 266 del 2005, cosi' come
modificato dalla presente legge:
«213-bis. Le disposizioni di cui al comma 213 non si
applicano al personale delle Forze armate e di polizia,
fermi restando gli ordinari stanziamenti di bilancio. Le
predette disposizioni non si applicano, inoltre, al
personale ispettivo del lavoro del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), dell'Ente nazionale di
previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo
(ENPALS), dell'Istituto di previdenza per il settore
marittimo (IPSEMA) e dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).».
Nota al comma 602:
- La legge 18 dicembre 1997, n. 440 reca «Istituzione
del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta
formativa e per gli interventi perequativi» (Pubblicata
nella Gazz. Uff. 23 dicembre 1997, n. 298).
Note al comma 603:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 1 della
legge 14 novembre 2000, n. 338 (Disposizioni in materia di
alloggi e residenze per studenti universitari):
«4. Gli alloggi e le residenze di cui al comma 1 hanno
la finalita' di ospitare gli studenti universitari, nonche'
di offrire anche agli altri iscritti alle universita'
servizi di supporto alla didattica e alla ricerca e
attivita' culturali e ricreative. A tale fine, con decreto
del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, emanato entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sentiti il Ministro dei
lavori pubblici e la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, sono definiti gli standard minimi qualitativi
degli interventi per gli alloggi e le residenze
universitarie di cui alla presente legge, nonche' linee
guida relative ai parametri tecnici ed economici per la
loro realizzazione, anche in deroga alle norme vigenti in
materia di edilizia residenziale, a condizione che permanga
la destinazione degli alloggi e delle residenze alle
finalita' di cui alla presente legge. Resta ferma
l'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di
controlli da parte delle competenti autorita' regionali. Il
decreto di cui al presente comma prevede parametri
differenziati per gli interventi di manutenzione
straordinaria, recupero, ristrutturazione e per gli
interventi di nuova costruzione, al fine di assicurare la
tutela dei valori architettonici degli edifici esistenti,
garantendo comunque il rispetto delle esigenze relative
alla sicurezza, alla prevenzione antisismica, alla tutela
igienico-sanitaria, nonche' alla tutela dei valori
storico-artistici. Le disposizioni del decreto prevalgono
su quelle dei regolamenti edilizi.».
Nota al comma 604:
- Si riporta il testo del primo comma dell'art. 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni (Istituzione e disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto):
«Art. 10. (Operazioni esenti dall'imposta). - Sono
esenti dall'imposta:
1) le prestazioni di servizi concernenti la
concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli
stessi da parte dei concedenti e le operazioni di
finanziamento; l'assunzione di impegni di natura
finanziaria, l'assunzione di fideiussioni e di altre
garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei
concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni,
compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi,
conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni
o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di
crediti; la gestione di fondi comuni di investimento e di
fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, le dilazioni di pagamento e le gestioni
similari e il servizio bancoposta;
2) le operazioni di assicurazione, di riassicurazione
e di vitalizio;
3) le operazioni relative a valute estere aventi
corso legale e a crediti in valute estere, eccettuati i
biglietti e le monete da collezione e comprese le
operazioni di copertura dei rischi di cambio;
4) le operazioni, relative ad azioni, obbligazioni o
altri titoli non rappresentativi di merci e a quote
sociali, eccettuate la custodia e l'amministrazione dei
titoli; le operazioni, incluse le negoziazioni e le
opzioni, eccettuate la custodia e amministrazione, relative
a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai
titoli. Si considerano in particolare operazioni relative a
valori mobiliari e a strumenti finanziari i contratti a
termine fermo su titoli e altri strumenti finanziari e le
relative opzioni, comunque regolati; i contratti a termine
su tassi di interesse e le relative opzioni; i contratti di
scambio di somme di denaro o di valute determinate in
funzione di tassi di interesse, di tassi di cambio o di
indici finanziari, e relative opzioni; le opzioni su
valute, su tassi di interesse o su indici finanziari,
comunque regolate;
5) le operazioni relative alla riscossione dei
tributi, comprese quelle relative ai versamenti di imposte
effettuati per conto dei contribuenti, a norma di
specifiche disposizioni di legge, da aziende e istituti di
credito;
6) le operazioni relative all'esercizio del lotto,
delle lotterie nazionali, dei giochi di abilita' e dei
concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti
indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496,
ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, e successive
modificazioni, nonche' quelle relative all'esercizio dei
totalizzatori e delle scommesse di cui al regolamento
approvato con decreto del Ministro per l'agricoltura e per
le foreste 16 novembre 1955, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 273 del 26 novembre 1955, e alla legge
24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni, ivi
comprese le operazioni relative alla raccolta delle
giocate;
7) le operazioni relative all'esercizio delle
scommesse in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e
competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate al
numero precedente, nonche' quelle relative all'esercizio
del giuoco nelle case da giuoco autorizzate e alle
operazioni di sorte locali autorizzate;
8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni,
risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di
aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli,
per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la
destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le
pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati
durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati,
escluse le locazioni di fabbricati strumentali che per le
loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa
utilizzazione senza radicali trasformazioni effettuate nei
confronti dei soggetti indicati alle lettere b) e c) del
numero 8-ter) ovvero per le quali nel relativo atto il
locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per
l'imposizione;
8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di
fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter),
escluse quelle effettuate, entro quattro anni dalla data di
ultimazione della costruzione o dell'intervento, dalle
imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi
hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli
interventi di cui all'art. 31, primo comma, lettere c), d)
ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457;
8-ter) le cessioni di fabbricati o di porzioni di
fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non
sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali
trasformazioni, escluse:
a) quelle effettuate, entro quattro anni dalla data
di ultimazione della costruzione o dell'intervento, dalle
imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi
hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli
interventi di cui all'art. 31, primo comma, lettere c), d)
ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457;
b) quelle effettuate nei confronti di cessionari
soggetti passivi d'imposta che svolgono in via esclusiva o
prevalente attivita' che conferiscono il diritto alla
detrazione d'imposta in percentuale pari o inferiore al 25
per cento;
c) quelle effettuate nei confronti di cessionari che
non agiscono nell'esercizio di impresa, arti o professioni;
d) quelle per le quali nel relativo atto il cedente
abbia espressamente manifestato l'opzione per
l'imposizione;
9) le prestazioni di mandato, mediazione e
intermediazione relative alle operazioni di cui ai numeri
da 1 a 7, nonche' quelle relative all'oro e alle valute
estere, compresi i depositi anche in conto corrente,
effettuate in relazione ad operazioni poste in essere dalla
Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi
dell'art. 4, quinto comma, del presente decreto;
10);
11) le cessioni di oro da investimento, compreso
quello rappresentato da certificati in oro, anche non
allocato, oppure scambiato su conti metallo, ad esclusione
di quelle poste in essere dai soggetti che producono oro da
investimento o che trasformano oro in oro da investimento
ovvero commerciano oro da investimento, i quali abbiano
optato, con le modalita' ed i termini previsti dal decreto
del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442,
anche in relazione a ciascuna cessione, per l'applicazione
dell'imposta; le operazioni previste dall'art. 81, comma 1,
lettere c-quater) e c-quinquies), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, riferite all'oro da investimento; le
intermediazioni relative alle precedenti operazioni. Se il
cedente ha optato per l'applicazione dell'imposta, analoga
opzione puo' essere esercitata per le relative prestazioni
di intermediazione. Per oro da investimento si intende:
a) l'oro in forma di lingotti o placchette di peso
accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1
grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi,
rappresentato o meno da titoli;
b) le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900
millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto
corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un
prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul
mercato libero dell'oro in esse contenuto, incluse
nell'elenco predisposto dalla Commissione delle Comunita'
europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee, serie C, sulla base delle
comunicazioni rese dal Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, nonche' le monete aventi le
medesime caratteristiche, anche se non comprese nel
suddetto elenco;
12) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 fatte ad
enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni
aventi esclusivamente finalita' di assistenza, beneficenza,
educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle
ONLUS;
13) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 a favore
delle popolazioni colpite da calamita' naturali o
catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre
1970, n. 996, o della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
14) prestazioni di trasporto urbano di persone
effettuate mediante veicoli da piazza o altri mezzi di
trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto
marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Si considerano
urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o
tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta
chilometri;
15) le prestazioni di trasporto di malati o feriti
con veicoli all'uopo equipaggiati, effettuate da imprese
autorizzate e da ONLUS;
16) le prestazioni relative ai servizi postali;
17;
18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e
riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle
professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi
dell'art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie,
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e
successive modificazioni, ovvero individuate con decreto
del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro
delle finanze;
19) le prestazioni di ricovero e cura rese da enti
ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate
nonche' da societa' di mutuo soccorso con personalita'
giuridica e da ONLUS, compresa la somministrazione di
medicinali, presidi sanitari e vitto, nonche' le
prestazioni di cura rese da stabilimenti termali;
20) le prestazioni educative dell'infanzia e della
gioventu' e quelle didattiche di ogni genere, anche per la
formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e
riconversione professionale, rese da istituti o scuole
riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS,
comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e
alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorche'
fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi,
dipendenti o funzionalmente collegati, nonche' le lezioni
relative a materie scolastiche e universitarie impartite da
insegnanti a titolo personale;
21) le prestazioni proprie dei brefotrofi,
orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili,
delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi
e ostelli per la gioventu' di cui alla legge 21 marzo 1958,
n. 326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e
medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni
accessorie;
22) le prestazioni proprie delle biblioteche,
discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei,
gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi,
giardini botanici e zoologici e simili;
23) le prestazioni previdenziali e assistenziali a
favore del personale dipendente;
24) le cessioni di organi, sangue e latte umani e di
plasma sanguigno;
25);
26);
27) le prestazioni proprie dei servizi di pompe
funebri;
27-bis) i canoni dovuti da imprese pubbliche, ivi
comprese le aziende municipalizzate, o private per
l'affidamento in concessione di costruzione e di esercizio
di impianti, comprese le discariche, destinati allo
smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti
urbani speciali, tossici o nocivi, solidi e liquidi;
27-ter) le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza
domiciliare o ambulatoriale, in comunita' e simili, in
favore degli anziani ed inabili adulti, di
tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati
psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di
disadattamento e di devianza, rese da organismi di diritto
pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano
assistenza pubblica, previste all'art. 41 della legge
23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalita' di
assistenza sociale e da ONLUS;
27-quater) le prestazioni delle compagnie barracellari
di cui all'art. 3 della legge 2 agosto 1897, n. 382;
27-quinquies) le cessioni che hanno per oggetto beni
acquistati o importati senza il diritto alla detrazione
totale della relativa imposta ai sensi degli articoli 19,
19-bis1 e 19-bis2;
27-sexies) le importazioni nei porti, effettuate dalle
imprese di pesca marittima, dei prodotti della pesca allo
stato naturale o dopo operazioni di conservazione ai fini
della commercializzazione, ma prima di qualsiasi consegna.
Note al comma 605:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 40 della
gia' citata legge n. 449 del 1997:
«3. La dotazione organica di insegnanti di sostegno per
l'integrazione degli alunni handicappati e' fissata nella
misura di un insegnante per ogni gruppo di 138 alunni
complessivamente frequentanti gli istituti scolastici
statali della provincia, assicurando, comunque, il graduale
consolidamento, in misura non superiore all'80 per cento,
della dotazione di posti di organico e di fatto esistenti
nell'anno scolastico 1997-1998, fermo restando il vincolo
di cui al primo periodo del comma 1. I criteri di
ripartizione degli insegnanti di sostegno tra i diversi
gradi di scuole ed, eventualmente, tra le aree disciplinari
dell'istruzione secondaria, nonche' di assegnazione ai
singoli istituti scolastici sono stabiliti con i decreti di
cui al comma 1, assicurando la continuita' educativa degli
insegnanti di sostegno in ciascun grado di scuola. Progetti
volti a sperimentare modelli efficaci di integrazione,
nelle classi ordinarie, e ad assicurare il successo
formativo di alunni con particolari forme di handicap sono
approvati dai provveditori agli studi, che possono disporre
l'assegnazione delle risorse umane necessarie e dei mezzi
finanziari per l'acquisizione di strumenti tecnici e ausili
didattici funzionali allo sviluppo delle potenzialita'
esistenti nei medesimi alunni, nonche' per l'aggiornamento
del personale. Le esperienze acquisite sono messe a
disposizione di altre scuole.».
- Per il riferimento al comma 3-bis dell'art. 39 della
gia' citata legge n. 449 del 1997, vedasi nota al comma
572.
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge
7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 giugno 2004, n. 143 (Disposizioni urgenti per
assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005,
nonche' in materia di esami di Stato e di Universita):
«Art. 1. (Disposizioni in materia di graduatorie
permanenti). - 1. A decorrere dall'anno scolastico
2004-2005 le graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del
testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, e successive modificazioni, di seguito denominato:
"testo unico", sono rideterminate, limitatamente all'ultimo
scaglione previsto dall'art. 1, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, in base
alla Tabella allegata al presente decreto. Sono valutabili,
dando luogo all'attribuzione del punteggio, esclusivamente
i titoli previsti dalla predetta Tabella.
1-bis. Dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza
dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'art.
401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da
presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento
della graduatoria con apposito decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. La
mancata presentazione della domanda comporta la
cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici
successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi
entro il medesimo termine, e' consentito il reinserimento
nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato
all'atto della cancellazione.
2. Il comma 3 dell'art. 401 del testo unico e'
abrogato.
3. L'abilitazione conseguita presso le scuole di
specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS)
costituisce titolo di accesso solo ai fini dell'inserimento
nell'ultimo scaglione delle graduatorie permanenti di cui
al comma 1.
3-bis. Costituisce altresi' titolo di accesso ai fini
dell'inserimento nelle graduatorie di cui al comma 1 il
diploma accademico di secondo livello di cui alla legge
21 dicembre 1999, n. 508, e successivi provvedimenti
applicativi, rilasciato dalle accademie di belle arti, a
conclusione di corsi di indirizzo didattico disciplinati da
apposito decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e a seguito di esame
finale con valore di esame di Stato abilitante.
4. A decorrere dall'anno scolastico 2005-2006, gli
aggiornamenti e le integrazioni delle graduatorie
permanenti, per la graduatoria base e per tutti gli
scaglioni, sono effettuati con cadenza biennale. All'art.
2, comma 1, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001,
n. 333, le parole: «da effettuare con periodicita' annuale
entro il 31 maggio di ciascun anno» sono soppresse con
effetto dall'anno scolastico 2005-2006. Per l'anno
scolastico 2004-2005 gli aggiornamenti e le integrazioni
delle graduatorie di cui al presente comma sono effettuati
entro il 15 giugno 2004.
4-bis. In sede di prima applicazione del presente
decreto, nelle graduatorie permanenti di strumento musicale
nella scuola media sono inseriti i docenti in possesso del
diploma abilitante di didattica della musica, purche' in
possesso di un diploma di conservatorio in uno strumento e
che abbiano prestato, entro l'anno scolastico 2003-2004,
360 giorni di servizio nella classe di concorso 77/A.».
- Si riporta la tabella di valutazione dei titoli
allegata al gia' citato decreto-legge n. 97 del 2004:
«Tabella - Tabella di valutazione dei titoli per la
rideterminazione dell'ultimo scaglione delle graduatorie
permanenti di cui all'art. 401 del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni.
A) Titoli di accesso alla graduatoria.
A.1) Per il superamento di un concorso per titoli ed
esami, o di un esame anche ai soli fini abilitativi o di
idoneita', o per il conseguimento dell'abilitazione a
seguito della frequenza delle scuole di specializzazione
per l'insegnamento secondario (SSIS) o per
l'abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque
posseduto e riconosciuto valido per l'ammissione alla
medesima classe di concorso o al medesimo posto per cui si
chiede l'inserimento nella graduatoria permanente, ivi
compreso il diploma «di didattica della musica» di durata
quadriennale, conseguito con il possesso del diploma di
istruzione secondaria di secondo grado e del diploma di
conservatorio valido per l'accesso, ai sensi dell'art. 6
del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268,
alle graduatorie per le classi di concorso 31/A e 32/A,
nonche' per la laurea in scienze della formazione primaria
valida per l'accesso, ai sensi della legge 28 marzo 2003,
n. 53, alle graduatorie di scuola materna ed elementare,
sono attribuiti fino a un massimo di punti 12. Nel predetto
limite di 12 punti vengono attribuiti, in relazione al
punteggio, rapportato in centesimi con cui il concorso o
l'esame ai soli fini abilitativi e' stato superato, i
seguenti punti: per il punteggio minimo richiesto per il superamento del | concorso o esame, fino a 59 |punti 4 --------------------------------------------------------------------- per il punteggio da 60 a 65 |punti 5 --------------------------------------------------------------------- per il punteggio da 66 a 70 |punti 6 --------------------------------------------------------------------- per il punteggio da 71 a 75 |punti 7 --------------------------------------------------------------------- per il punteggio da 76 a 80 |punti 8 --------------------------------------------------------------------- per il punteggio da 81 a 85 |punti 9 --------------------------------------------------------------------- per il punteggio da 86 a 90 |punti 10 --------------------------------------------------------------------- per il punteggio da 91 a 95 |punti 11 --------------------------------------------------------------------- per il punteggio da 1996 a 100 |punti 12 ---------------------------------------------------------------------
A.2) Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al
punto A.1:
a) si valuta il superamento di un solo concorso o
esame di abilitazione o di idoneita' o un solo titolo con
valore abilitante;
b) le votazioni conseguite in concorsi o esami
abilitanti o di idoneita', in cui il punteggio massimo sia
superiore o inferiore a 100 sono rapportate a 100;
c) le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per
eccesso al voto superiore se pari o superiori a 0,50 e per
difetto al voto inferiore se inferiori a 0,50;
d) ai candidati che abbiano superato un concorso
ordinario per esami e titoli per l'insegnamento nella
scuola secondaria e materna si valuta il punteggio
complessivo relativo all'inserimento nella graduatoria
generale di merito, comprensivo anche dei titoli, espresso
in centesimi, ovvero, se piu' favorevole, il punteggio
relativo alle sole prove d'esame, espresso in ottantesimi,
rapportato a cento;
e) ai candidati che abbiano superato un concorso
ordinario per esami e titoli per l'insegnamento nella
scuola elementare si valuta il punteggio complessivo
relativo all'inserimento nella graduatoria generale di
merito, comprensivo anche dei titoli e della prova
facoltativa di lingua straniera, espresso su centodieci,
ovvero, se piu' favorevole, il punteggio spettante per le
sole prove d'esame espresso su ottantotto; tale punteggio
complessivo e' sempre rapportato a cento;
f) ai candidati che abbiano conseguito l'abilitazione
all'insegnamento a seguito di partecipazione alle sessioni
riservate di esame, di cui alle O.M. 15 giugno 1999, n. 153
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale -
n. 57 del 20 luglio 1999, O.M. 7 febbraio 2000, n. 33
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale -
n. 25 del 28 marzo 2000 e O.M. 2 gennaio 2001, n. 1
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale -
n. 15 del 20 febbraio 2001, deve essere valutato il
punteggio complessivo, espresso in centesimi, relativo
all'inserimento nell'elenco degli abilitati.
A.3) Per i titoli professionali conseguiti in uno dei
Paesi dell'Unione europea, riconosciuti dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ai sensi
della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 del
Consiglio, e della direttiva 92/51/CEE del 18 giugno 1992
del Consiglio, sono attribuiti punti 8.
A.4) Per l'abilitazione conseguita presso le scuole di
specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) a
seguito di un corso di durata biennale, in aggiunta al
punteggio di cui al punto A.1, sono attribuiti ulteriori
punti 30, di cui 24 per il biennio di durata legale del
corso, equiparato a servizio specifico per la classe di
insegnamento cui si riferisce l'abilitazione; nell'ipotesi
di piu' abilitazioni conseguite a seguito della frequenza
di un unico corso, l'intero punteggio spetta per una sola
abilitazione, a scelta dell'interessato; per le altre
abilitazioni sono attribuiti punti 6. Per l'abilitazione
conseguita presso le scuole quadriennali di didattica della
musica, in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1), sono
attribuiti ulteriori punti 30, di cui 24 per la durata
legale del corso, equiparata a servizio specifico, per una
delle due classi di insegnamento cui si riferisce
l'abilitazione, a scelta dell'interessato. Per l'altra
abilitazione sono attribuiti punti 6.
 
A.4-bis) Per l'abilitazione all'insegnamento conseguita
presso i corsi di laurea in scienze della formazione
primaria, in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1),
sono attribuiti ulteriori punti 24 .
A.5) Per le abilitazioni o titoli abilitanti
all'insegnamento di cui al punto A.1, con esclusione di
quella per la quale e' stato attribuito il punteggio di cui
al punto A.4, sono attribuiti in aggiunta al punteggio di
cui al punto A.1, ulteriori punti 6.
B) Servizio di insegnamento o di educatore.
B.1) Per il servizio di insegnamento prestato nelle
scuole materne o elementari o negli istituti di istruzione
secondaria o artistica statali, ovvero nelle scuole
paritarie, ivi compreso l'insegnamento prestato su posti di
sostegno per gli alunni portatori di handicap, e per il
servizio prestato dal personale educativo, sono attribuiti,
per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, punti 2, fino
ad un massimo di punti 12 per ciascun anno scolastico.
B.2) Per il servizio di insegnamento prestato in
istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o
pareggiati ovvero nelle scuole elementari parificate,
ovvero nelle scuole materne autorizzate, sono attribuiti,
per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, punti 1, fino
ad un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico.
B.3) Ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui ai
precedenti punti B.1 e B.2:
a) e' valutabile solo il servizio di insegnamento
prestato con il possesso del titolo di studio prescritto
dalla normativa vigente all'epoca della nomina e relativo
alla classe di concorso o posto per il quale si chiede
l'inserimento in graduatoria;
b) il servizio prestato contemporaneamente in piu'
insegnamenti o in piu' classi di concorso e' valutato per
una sola graduatoria a scelta dell'interessato;
b-bis) il servizio prestato in classe di concorso o
posto di insegnamento diverso da quello cui si riferisce la
graduatoria e' valutato nella misura del 50 per cento del
punteggio previsto al punto B.1);
c) il servizio svolto nelle attivita' di sostegno, se
prestata con il possesso del prescritto titolo per
l'accesso alla classe di concorso, area disciplinare o
posto, e' valutato in una delle classi di concorso comprese
nell'area disciplinare, a scelta dell'interessato;
d) non sono valutabili i servizi di insegnamento
prestati durante il periodo di durata legale dei corsi di
specializzazione per l'insegnamento secondario;
e) a decorrere dall'anno scolastico 2005-2006 il
servizio prestato nelle scuole italiane all'estero e nelle
scuole materne o elementari o negli istituti di istruzione
secondaria o artistica nei Paesi appartenenti all'Unione
europea e' equiparato al corrispondente servizio prestato
in Italia;
f) il servizio prestato nelle scuole militari, che
rilasciano titoli di studio corrispondenti a quelli della
scuola statale, e' valutato per intero, se svolto per i
medesimi insegnamenti curricolari della scuola statale;
g) il servizio prestato dal 1° settembre 2000 nelle
scuole paritarie e' valutato per intero, ai sensi dell'art.
2, comma 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001,
n. 333;
h) il servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e
grado situate nei comuni di montagna di cui alla legge
1° marzo 1957, n. 90, nelle isole minori e negli istituti
penitenziari e' valutato in misura doppia. Si intendono
quali scuole di montagna quelle di cui almeno una sede e'
collocata in localita' situata sopra i 600 metri dal
livello del mare;
i) [per il servizio militare ed i servizi sostitutivi
assimilati per legge sono attribuiti, per ogni mese o
frazione di almeno sedici giorni, punti 0,50, fino ad un
massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico. Il servizio
e' valutato per una sola graduatoria permanente a scelta
dell'interessato, purche' prestato dopo il conseguimento
del titolo di studio valido per l'accesso alla procedura
abilitante o di idoneita' relativa alla medesima
graduatoria. Il servizio militare e' interamente computato
con iscrizione dei relativi periodi di prestazione ai
corrispondenti anni scolastici].
C) Altri titoli.
C.1) Ai titoli elencati nella presente lettera C non
puo' essere attribuito complessivamente un punteggio
superiore a 30 punti.
C.2) Per ogni titolo di studio di livello pari o
superiore a quelli che danno accesso alla graduatoria,
fatto salvo quanto previsto ai punti C.7, C.8 e C.9, sono
attribuiti punti 3.
C.3) Per ogni abilitazione o idoneita' all'insegnamento
posseduta in aggiunta al titolo valutato quale titolo di
accesso ai sensi della lettera A), sono attribuiti punti 3.
C.4) Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al
punto C.3:
a) nel caso di abilitazioni conseguite per ambiti
disciplinari o classi affini con un unico esame, il
punteggio e' attribuito per una sola abilitazione;
b) le idoneita' e le abilitazioni per la scuola
materna, elementare e per gli istituti educativi non sono
valutabili per le graduatorie relative alle scuole
secondarie e viceversa;
c) non sono valutati i titoli di abilitazione e di
idoneita' conseguiti in violazione delle disposizioni
contenute nelle citate ordinanza ministeriale n. 153 del
1999, ordinanza ministeriale n. 33 del 2000 e ordinanza
ministeriale n. 1 del 2001.
C.5) Per ogni titolo professionale conseguito in uno
dei Paesi dell'Unione europea, riconosciuto dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ai sensi
della citata direttiva 89/48/CEE e della direttiva
92/51/CEE, e posseduto in aggiunta al titolo di accesso
valutato ai sensi della lettera A, sono attribuiti punti 1.
C.6) Per il dottorato di ricerca sono attribuiti punti
12 al conseguimento del titolo.
C.7) Limitatamente alla graduatoria relativa
all'accesso ai ruoli del personale docente della scuola
elementare, per le lauree in lingue straniere, di cui al
decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 39 del
30 gennaio 1998, previste per le classi di concorso 45/A e
46/A, conseguite con il superamento di almeno due esami in
una delle lingue straniere previste dal decreto del
Ministro della pubblica istruzione 28 giugno 1991, e per la
laurea in scienze della formazione primaria indirizzo per
la scuola elementare, per ogni titolo sono attribuiti punti
6.
C.8) Limitatamente alla graduatoria relativa
all'accesso ai ruoli del personale docente della scuola
materna, per la laurea in scienze della formazione
primaria, indirizzo per la scuola materna, sono attribuiti
punti 6.
C.9) Limitatamente alla graduatoria relativa
all'accesso ai ruoli del personale educativo, per la laurea
in scienze della formazione primaria, indirizzo per la
scuola elementare, sono attribuiti punti 6.
C.10) La valutazione della laurea in scienze della
formazione primaria prevista ai punti C.7, C.8 e C.9 e'
alternativa alla valutazione dello stesso titolo ai sensi
dalla lettera A, punto A.5.
C.11) Per ogni diploma di specializzazione o master
universitario di durata almeno annuale con esame finale,
coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la
graduatoria, sono attribuiti punti 3.
C.11-bis) Per ogni corso di perfezionamento
universitario, di durata almeno annuale con esame finale,
coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la
graduatoria, sono attribuiti punti 2.
C.11-ter) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni
di cui ai punti C.11) e C.11-bis), ai fini della
valutazione del punteggio per l'inserimento nelle
graduatorie permanenti, e' possibile valutare ogni anno uno
solo dei titoli precedentemente indicati.».
- La legge 3 maggio 1999, n. 124 reca «Disposizioni
urgenti in materia di personale scolastico» (Pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 10 maggio 1999, n. 107).
- Si riporta il testo del comma 2-bis dell'art. 1 del
decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333
(Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio
dell'anno scolastico 2001/2002):
«2-bis. Ai fini dell'accesso alle graduatorie
permanenti di strumento musicale nella scuola media, di cui
agli artt. 5 e 6 del regolamento, i docenti privi del
requisito di servizio di insegnamento, in possesso
dell'abilitazione in educazione musicale che, alla data di
entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, erano
inseriti negli elenchi compilati ai sensi del decreto del
Ministro della pubblica istruzione 13 febbraio 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio
1996, sono collocati, in un secondo scaglione, nelle
graduatorie permanenti di strumento musicale di cui
all'art. 5 del regolamento. Il punteggio precedentemente
attribuito potra' essere aggiornato con la valutazione dei
titoli eventualmente maturati in data successiva alla
scadenza dei termini a suo tempo previsti per la
presentazione delle domande di inclusione negli elenchi
stessi.».
- Si riporta il testo del comma 128 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 311 del 2004:
«128. L'insegnamento della lingua straniera nella
scuola primaria e' impartito dai docenti della classe in
possesso dei requisiti richiesti o da altro docente facente
parte dell'organico di istituto sempre in possesso dei
requisiti richiesti. Possono essere attivati posti di
lingua straniera da assegnare a docenti specialisti solo
nei casi in cui non sia possibile coprire le ore di
insegnamento con i docenti di classe o di istituto. Al fine
di realizzare quanto previsto dal presente comma, la cui
applicazione deve garantire il recupero all'insegnamento
sul posto comune di non meno di 7.100 unita' per ciascuno
degli anni scolastici 2005-2006 e 2006-2007, sono attivati
corsi di formazione, nell'ambito delle annuali iniziative
di formazione in servizio del personale docente, la cui
partecipazione e' obbligatoria per tutti i docenti privi
dei requisiti previsti per l'insegnamento della lingua
straniera. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca adotta ogni idonea iniziativa per assicurare
il conseguimento del predetto obiettivo.».
Nota al comma 607:
- Per il riferimento alla tabella di valutazione dei
titoli allegata al decreto-legge n. 97 del 2004 vedasi nota
al comma 605.
- Si riporta il testo dell'art. 401 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni (Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado):
«Art. 401. (Graduatorie permanenti). - 1. Le
graduatorie relative ai concorsi per soli titoli del
personale docente della scuola materna, elementare e
secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti
d'arte, sono trasformate in graduatorie permanenti, da
utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all'art. 399,
comma 1.
2. Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono
periodicamente integrate con l'inserimento dei docenti che
hanno superato le prove dell'ultimo concorso regionale per
titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e il
medesimo posto, e dei docenti che hanno chiesto il
trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente
di altra provincia. Contemporaneamente all'inserimento dei
nuovi aspiranti e' effettuato l'aggiornamento delle
posizioni di graduatoria di coloro che sono gia' compresi
nella graduatoria permanente.
3. [Le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate
secondo modalita' da definire con regolamento da adottare
con decreto del Ministro della pubblica istruzione, secondo
la procedura prevista dall'art. 17, commi 3 e 4, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei seguenti
criteri: le procedure per l'aggiornamento e l'integrazione
delle graduatorie permanenti sono improntate a principi di
semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa
salvaguardando comunque le posizioni di coloro che sono
gia' inclusi in graduatoria].
4. La collocazione nella graduatoria permanente non
costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi
per titoli ed esami.
5. Le graduatorie permanenti sono utilizzabili soltanto
dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie
compilate ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 3 maggio
1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 luglio 1988, n. 246, e trasformate in graduatorie
nazionali dall'art. 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988,
n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 ottobre 1988, n. 426, nonche' delle graduatorie
provinciali di cui agli articoli 43 e 44 della legge
20 maggio 1982, n. 270 .
6. La nomina in ruolo e' disposta dal dirigente
dell'amministrazione scolastica territorialmente
competente.
7. Le disposizioni concernenti l'anno di formazione di
cui all'art. 440 si applicano anche al personale docente
assunto in ruolo ai sensi del presente articolo.
8. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la
decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa
e' stata conferita.
9. Le norme di cui al presente articolo si applicano,
con i necessari adattamenti, anche al personale educativo
dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello
Stato e delle altre istituzioni educative.
Nota al comma 608:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 35 della
gia' citata legge n. 289 del 2002:
«5. Il personale docente dichiarato inidoneo alla
propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri
compiti, dalla commissione medica operante presso le
aziende sanitarie locali, qualora chieda di essere
collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti, e'
sottoposto ad accertamento medico da effettuare dalla
commissione di cui all'art. 2-bis, comma 2, del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 157, come modificato
dall'art. 5 del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278,
competente in relazione alla sede di servizio. Tale
commissione e' competente altresi' ad effettuare le
periodiche visite di controllo disposte dall'autorita'
scolastica. Il personale docente collocato fuori ruolo o
utilizzato in altri compiti per inidoneita' permanente ai
compiti di istituto puo' chiedere di transitare nei ruoli
dell'amministrazione scolastica o di altra amministrazione
statale o ente pubblico. Il predetto personale, qualora non
transiti in altro ruolo, viene mantenuto in servizio per un
periodo massimo di cinque anni dalla data del provvedimento
di collocamento fuori ruolo o di utilizzazione in altri
compiti. Decorso tale termine, si procede alla risoluzione
del rapporto di lavoro sulla base delle disposizioni
vigenti. Per il personale gia' collocato fuori ruolo o
utilizzato in altri compiti, il termine di cinque anni
decorre dalla data di entrata in vigore della presente
legge.».
Nota al comma 610:
- Si riporta il testo degli artt. 8 e 9 del gia' citato
decreto legislativo n. 300 del 1999:
«Art. 8. (L'ordinamento). - 1. Le agenzie sono
strutture che, secondo le previsioni del presente decreto
legislativo, svolgono attivita' a carattere
tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto
esercitate da ministeri ed enti pubblici. Esse operano al
servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche
quelle regionali e locali.
2. Le agenzie hanno piena autonomia nei limiti
stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo della
Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge
14 gennaio 1994, n. 20. Esse sono sottoposte ai poteri di
indirizzo e di vigilanza di un ministro secondo le
disposizioni del successivo comma 4, e secondo le
disposizioni generali dettate dagli artt. 3, comma 1, e 14
del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive
modificazioni.
3. L'incarico di direttore generale dell'agenzia viene
conferito in conformita' alle disposizioni dettate dal
precedente art. 5 del presente decreto per il conferimento
dell'incarico di capo del dipartimento.
4. Con regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del presidente del consiglio dei ministri e dei ministri
competenti, di concerto con il ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli
statuti delle agenzie istituite dal presente decreto
legislativo, in conformita' ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) definizione delle attribuzioni del direttore
generale dell'agenzia anche sulla base delle previsioni
contenute nel precedente art. 5 del presente decreto con
riferimento al capo del dipartimento;
b) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti
dell'agenzia dei poteri e della responsabilita' della
gestione, nonche' della responsabilita' per il
conseguimento dei risultati fissati dal ministro competente
nelle forme previste dal presente decreto; nell'ambito, ove
possibile, di massimali di spesa predeterminati dal
bilancio o, nell'ambito di questo, dal ministro stesso;
c) previsione di un comitato direttivo, composto da
dirigenti dei principali settori di attivita' dell'agenzia,
in numero non superiore a quattro, con il compito di
coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle
attribuzioni ad esso conferite;
d) definizione dei poteri ministeriali di vigilanza,
che devono comprendere, comunque, oltre a quelli
espressamente menzionati nel precedente comma 2:
d1) l'approvazione dei programmi di attivita'
dell'agenzia e di approvazione dei bilanci e rendiconti,
secondo modalita' idonee a garantire l'autonomia
dell'agenzia;
d2) l'emanazione di direttive con l'indicazione degli
obiettivi da raggiungere;
d3) l'acquisizione di dati e notizie e
l'effettuazione di ispezioni per accertare l'osservanza
delle prescrizioni impartite;
d4) l'indicazione di eventuali specifiche attivita'
da intraprendere;
e) definizione, tramite una apposita convenzione da
stipularsi tra il ministro competente e il direttore
generale dell'agenzia, degli obiettivi specificamente
attribuiti a questa ultima, nell'ambito della missione ad
essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un arco
temporale determinato; dell'entita' e delle modalita' dei
finanziamenti da accordare all'agenzia stessa; delle
strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalita'
di verifica dei risultati di gestione; delle modalita'
necessarie ad assicurare al ministero competente la
conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia,
quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;
f) attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio,
nei limiti del fondo stanziato a tale scopo in apposita
unita' previsionale di base dello stato di previsione del
ministero competente; attribuzione altresi' all'agenzia di
autonomi poteri per la determinazione delle norme
concernenti la propria organizzazione ed il proprio
funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva
lettera l);
g) regolazione su base convenzionale dei rapporti di
collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto,
promozione tra l'agenzia ed altre pubbliche
amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro da
deliberarsi da parte del ministro competente;
h) previsione di un collegio dei revisori, nominato
con decreto del ministro competente, composto di tre
membri, due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei
revisori dei conti o tra persone in possesso di specifica
professionalita'; previsione di un membro supplente;
attribuzione dei relativi compensi, da determinare con
decreto del ministro competente di concerto con quello del
tesoro;
i) istituzione di un apposito organismo preposto al
controllo di gestione ai sensi del decreto legislativo di
riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche;
l) determinazione di una organizzazione dell'agenzia
rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed
efficacia dell'adozione amministrativa; attribuzione a
regolamenti interni di ciascuna agenzia, adottati dal
direttore generale dell'agenzia e approvati dal ministro
competente, della possibilita' di adeguare l'organizzazione
stessa, nei limiti delle disponibilita' finanziarie, alle
esigenze funzionali, e devoluzione ad atti di
organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di
organizzazione; applicazione dei criteri di mobilita'
professionale e territoriale previsti dal decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni e integrazioni;
m) facolta' del direttore generale dell'agenzia di
deliberare e proporre all'approvazione del ministro
competente, di concerto con quello del tesoro, regolamenti
interni di contabilita' ispirati, ove richiesto
dall'attivita' dell'agenzia, a principi civilistici, anche
in deroga alle disposizioni sulla contabilita' pubblica.».
«Art. 9. (Il personale e la dotazione finanziaria). -
1. Alla copertura dell'organico delle agenzie, nei limiti
determinati per ciascuna di esse dai successivi articoli,
si provvede, nell'ordine:
a) mediante l'inquadramento del personale trasferito
dai ministeri e dagli enti pubblici, di cui al precedente
art. 8, comma 1;
b) mediante le procedure di mobilita' di cui al capo
III del titolo II del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) a regime, mediante le ordinarie forme di
reclutamento.
2. Al termine delle procedure di inquadramento di cui
al precedente comma 1, sono corrispondentemente ridotte le
dotazioni organiche delle amministrazioni e degli enti di
provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono
trasferite all'agenzia. In ogni caso, le suddette dotazioni
organiche non possono essere reintegrate.
3. Al personale inquadrato nell'organico dell'agenzia,
ai sensi del precedente comma 1, e' mantenuto il
trattamento giuridico ed economico spettante presso gli
enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza al
momento dell'inquadramento, fino alla stipulazione del
primo contratto integrativo collettivo di ciascuna agenzia.
4. Gli oneri di funzionamento dell'agenzia sono
coperti:
a) mediante le risorse finanziarie trasferite da
amministrazioni, secondo quanto disposto dal precedente
comma 2;
b) mediante gli introiti derivanti dai contratti
stipulati con le amministrazioni per le prestazioni di
collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto,
promozione;
c) mediante un finanziamento annuale, nei limiti del
fondo a tale scopo stanziato in apposita unita'
previsionale di base dello stato di previsione del
ministero competente e suddiviso in tre capitoli,
distintamente riferiti agli oneri di gestione, calcolati
tenendo conto dei vincoli di servizio, alle spese di
investimento, alla quota incentivante connessa al
raggiungimento degli obiettivi gestionali.».
Note al comma 611:
- Per il riferimento al comma 4 dell'art. 8 del gia'
citato decreto legislativo n. 300 del 1999 vedasi nota al
comma 610.
- Per il riferimento agli articoli 8 e 9 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 vedasi nota al
comma 610.
Note al comma 612:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto
legislativo 19 novembre 2004, n. 286 (Istituzione del
Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di
istruzione e di formazione, nonche' riordino dell'omonimo
istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della L. 28 marzo
2003, n. 53), cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 5. (Presidente). - 1. Il Presidente e' scelto tra
persone di alta qualificazione scientifica e con adeguata
conoscenza dei sistemi di istruzione e formazione e dei
sistemi di valutazione in Italia ed all'estero. Enominato
con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su designazione
del Ministro, tra una terna di nominativi proposti dal
Comitato di indirizzo dell'Istituto fra i propri
componenti. L'incarico ha durata triennale ed e'
rinnovabile, con le stesse modalita', per un ulteriore
triennio.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale
dell'Istituto. Il Presidente:
a) convoca e presiede le riunioni del Comitato di
indirizzo, stabilendone l'ordine del giorno;
b) formula, nel rispetto delle priorita' strategiche
individuate dalle direttive e dalle linee-guida di cui
all'art. 2, comma 3, le proposte al Comitato di indirizzo
ai fini dell'approvazione del programma annuale
dell'Istituto e della determinazione degli indirizzi
generali della gestione;
c) sovrintende alle attivita' dell'Istituto;
d) formula al Comitato di indirizzo la proposta per
il conferimento dell'incarico di direttore generale
dell'Istituto e adotta il conseguente provvedimento;
e) presenta al Ministro le relazioni di cui all'art.
3, comma 4;
f) in caso di urgenza adotta provvedimenti di
competenza del Comitato di indirizzo, da sottoporre a
ratifica nella prima riunione successiva del Comitato
stesso.»
- Si riporta il testo dell'art. 6 del gia' citato
decreto legislativo n. 286 del 2004, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 6. (Comitato di indirizzo). - 1. Il Comitato di
indirizzo e' composto dal Presidente e da otto membri, nel
rispetto del principio di pari opportunita', dei quali non
piu' di quattro provenienti dal mondo della scuola. I
componenti del Comitato sono scelti dal Ministro tra
esperti nei settori di competenza dell'Istituto, sulla base
di una indicazione di candidati effettuata da un'apposita
commissione, previo avviso da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale finalizzato all'acquisizione dei curricula. La
commissione esaminatrice, nominata dal Ministro, e'
composta da tre membri compreso il Presidente, dotati delle
necessarie competenze amministrative e scientifiche.
2. Il Comitato di indirizzo, su proposta del
Presidente:
a) approva, nel rispetto delle direttive del Ministro
e delle linee guida di cui all'art. 2, comma 3, il
programma annuale delle attivita' dell'Istituto, fissando
altresi' linee prioritarie e criteri metodologici,
modulabili anche nel tempo, per lo svolgimento delle
verifiche di cui all'art. 3, comma 1, lettera a);
b) esamina i risultati delle verifiche periodiche e
sistematiche svolte dall'area tecnica di cui all'art. 9,
comma 2, nonche' le relazioni di cui all'art. 3, comma 4;
c) determina gli indirizzi della gestione;
d) delibera il bilancio di previsione e le relative
eventuali variazioni, ed il conto consuntivo;
e) delibera l'affidamento dell'incarico di direttore
generale dell'Istituto ed il relativo trattamento
economico;
f) valuta i risultati dell'attivita' del direttore
generale e la conformita' della stessa rispetto agli
indirizzi, adottando le relative determinazioni;
g) delibera i regolamenti dell'Istituto;
h) delibera in ordine ad ogni altra materia
attribuitagli dai regolamenti dell'Istituto.
3. Ai fini di cui all'art. 1, comma 1, lettera d), e
dell'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,
il Comitato stabilisce le modalita' operative del controllo
strategico e, in base a tale controllo, individua le cause
dell'eventuale mancata rispondenza dei risultati agli
obiettivi e delibera i necessari interventi correttivi.
4. Il Comitato di indirizzo dura in carica tre anni e
puo' essere confermato per un altro triennio. In caso di
dimissione o comunque di cessazione dalla carica di uno dei
componenti del Comitato, il componente subentrante resta in
carica fino alla scadenza della durata in carica del
predetto organo.»
Nota al comma 614:
- Si riporta il testo della tabella A allegata al gia'
citato decreto legislativo n. 286 del 2004:
«Tabella A - Dotazione organica del personale
dell'istituto:
a) dirigenti amministrativi: due unita';
b) personale di ricerca: ventiquattro unita';
c) personale dei servizi amministrativi ed
informatici: ventidue unita'.».
Nota al comma 618:
- Per il riferimento al comma 2 dell'art. 17 della
legge n. 400 del 1988 vedasi nota al comma 404.
Nota al comma 619:
- Per il riferimento al comma 3-bis dell'art. 39 della
gia' citata legge n. 449 del 1997 vedasi nota al comma 572.
Nota al comma 621:
- Per il riferimento al comma 3 dell'art. 11 della gia'
citata legge n. 468 del 1978 vedasi nota al comma 554.
Note al comma 622:
- Per il riferimento al comma 1 dell'art. 28 del
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali
e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo
ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a
norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53) vedasi
nota al comma 624.
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 30 del gia'
citato decreto legislativo n. 226 del 2005:
«2. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 1, sono
destinati: per l'anno 2006, euro 30.257.263 e, a decorrere
dall'anno 2007 euro 15.771.788 alle assegnazioni per il
funzionamento amministrativo-didattico delle istituzioni
scolastiche; per l'anno 2006 euro 6.288.354 e a decorrere
dall'anno 2007 euro 18.865.060, per le spese di personale.
E' destinata, altresi', alla copertura del mancato introito
delle tasse scolastiche la somma di euro 8.384.622 a
decorrere dall'anno 2006.».
- Per il riferimento al comma 3 dell'art. 17 della gia'
citata legge n. 400 del 1988 vedasi nota al comma 404.
- La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 reca
«Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione» (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24
ottobre 2001, n. 248).
Note al comma 624:
- Si riporta il testo dell'art. 28 del gia' citato
decreto legislativo n. 226 del 2005:
«Art. 28. (Gradualita' dell'attuazione del
diritto-dovere all'istruzione e alla formazione). - 1. A
partire dall'anno scolastico e formativo 2006/2007 e fino
alla completa attuazione del presente decreto il
diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, di cui al
decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, ricomprende i
primi tre anni degli istituti di istruzione secondaria
superiore e dei percorsi sperimentali di istruzione e
formazione professionale realizzati sulla base
dell'accordo-quadro in sede di Conferenza unificata
19 giugno 2003. Per tali percorsi sperimentali continuano
ad applicarsi l'accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni
15 gennaio 2004 e l'accordo in sede di Conferenza Unificata
28 ottobre 2004.
2. I percorsi sperimentali di cui al comma 1 sono
oggetto di valutazione da parte del Servizio nazionale di
valutazione di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004,
n. 286 e di monitoraggio da parte dell'ISFOL.
3. All'assolvimento del diritto-dovere nei percorsi di
istruzione e formazione professionale di cui al Capo III
sono destinate le risorse di cui all'art. 6, comma 3, del
decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76sul diritto dovere
all'istruzione e alla formazione, da ripartirsi tra le
Regioni come previsto dal comma 4 del medesimo articolo,
nonche' una quota delle risorse di cui all'art. 7, comma 6,
della legge 28 marzo 2003, n. 53, da ripartirsi con le
medesime modalita'.
4. Con decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, sulla base di accordi da concludere in sede di
Conferenza unificata, sono individuati modalita' e tempi
per il trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie,
umane e strumentali necessarie per l'esercizio delle
funzioni e dei compiti conferiti alle Regioni e agli Enti
locali nell'ambito del sistema educativo di istruzione e
formazione, secondo quanto previsto dagli articoli 117 e
118 della Costituzione, in stretta correlazione con
l'attuazione delle disposizioni di cui al Capo III. Ai
predetti trasferimenti si applicano le disposizioni di cui
all'art. 7, commi 3 e 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131.
Per le Regioni a statuto speciale e per le Province
autonome di Trento e Bolzano il trasferimento e' disposto
con le modalita' previste dai rispettivi statuti, se le
relative funzioni non sono gia' state attribuite.».
- Per il riferimento all'art. 8 del decreto legislativo
n. 281 del 1997 vedasi nota al comma 475.
Nota al comma 625:
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge
11 gennaio 1996, n. 23 (Norme per l'edilizia scolastica):
«Art. 4. (Programmazione, procedure di attuazione e
finanziamento degli interventi). - 1. Per gli interventi
previsti dalla presente legge la Cassa depositi e prestiti
e' autorizzata a concedere agli enti territoriali
competenti mutui ventennali con onere di ammortamento a
totale carico dello Stato, comprensivo della
capitalizzazione degli interessi di preammortamento. Per il
primo piano annuale di attuazione di cui al comma 2 del
presente articolo il complessivo ammontare dei mutui e'
determinato in lire 225 miliardi.
2. La programmazione dell'edilizia scolastica si
realizza mediante piani generali triennali e piani annuali
di attuazione predisposti e approvati dalle regioni,
sentiti gli uffici scolastici regionali, sulla base delle
proposte formulate dagli enti territoriali competenti
sentiti gli uffici scolastici provinciali, che all'uopo
adottano le procedure consultive dei consigli scolastici
distrettuali e provinciali.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro della pubblica
istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, con proprio decreto, stabilisce i criteri per
la ripartizione dei fondi fra le regioni, indica le somme
disponibili nel primo triennio suddividendole per
annualita' e fissa gli indirizzi volti ad assicurare il
coordinamento degli interventi ai fini della programmazione
scolastica nazionale.
4. Le regioni, entro novanta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui
al comma 3, sulla base degli indirizzi formulati
dall'Osservatorio per l'edilizia scolastica di cui all'art.
6, approvano e trasmettono al Ministro della pubblica
istruzione i piani generali triennali contenenti i progetti
preliminari, la valutazione dei costi e l'indicazione degli
enti territoriali competenti per i singoli interventi.
Entro la stessa data le regioni approvano i piani annuali
relativi al triennio. In caso di difformita' rispetto agli
indirizzi della programmazione scolastica nazionale, il
Ministro della pubblica istruzione invita le regioni
interessate a modificare opportunamente i rispettivi piani
generali entro trenta giorni dalla data del ricevimento
delle disposizioni ministeriali. Decorsi sessanta giorni
dalla trasmissione dei piani, in assenza di osservazioni
del Ministro della pubblica istruzione, le regioni
provvedono alla loro pubblicazione nei rispettivi
Bollettini ufficiali.
5. Entro centottanta giorni dalla pubblicazione del
piano generale nel Bollettino ufficiale delle regioni, gli
enti territoriali competenti approvano i progetti esecutivi
degli interventi relativi al primo anno del triennio e
provvedono alla richiesta di concessione dei mutui alla
Cassa depositi e prestiti, dandone comunicazione, mediante
invio dei relativi atti deliberativi, alla regione.
6. Entro trenta giorni dal ricevimento della
deliberazione di assunzione del mutuo, la Cassa depositi e
prestiti comunica la concessione del mutuo agli enti
territoriali competenti, dandone avviso alle regioni.
7. Gli enti territoriali competenti sono tenuti
all'affidamento dei lavori nel termine di centoventi giorni
dalla comunicazione della concessione del mutuo.
8. I piani generali triennali successivi al primo sono
formulati dalle regioni entro novanta giorni dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del
Ministro del tesoro recante l'indicazione delle somme
disponibili. Nella ripartizione dei fondi fra le regioni si
tiene conto, oltre che dei criteri di cui al comma 3, dello
stato di attuazione dei piani precedenti. Gli interventi
previsti e non realizzati nell'ambito di un piano triennale
possono essere inseriti in quello successivo; le relative
quote di finanziamento non utilizzate vengono ridestinate
al fondo relativo al triennio di riferimento.
9. I termini di cui ai commi 4, 5, 7 e 8 hanno
carattere perentorio. Qualora gli enti territoriali non
provvedano agli adempimenti di loro competenza, provvedono
automaticamente in via sostitutiva le regioni o le province
autonome di Trento e di Bolzano, in conformita' alla
legislazione vigente. Decorsi trenta giorni, in caso di
inadempienza delle regioni o delle province autonome di
Trento e di Bolzano, provvede automaticamente in via
sostitutiva il commissario del Governo.».
Nota al comma 626:
- Si riporta il testo dell'art. 24 del decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive
modificazioni (Disposizioni in materia di assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, a norma dell'art. 55, comma 1, della legge
17 maggio 1999, n. 144):
«Art. 24. (Progetti formativi e per l'abbattimento
delle barriere architettoniche). - 1. Il consiglio di
indirizzo e vigilanza dell'INAIL definisce, in via
sperimentale, per il triennio 1999-2001, d'intesa con le
regioni, in raccordo con quanto stabilito in materia dalla
legge 12 marzo 1999, n. 68, indirizzi programmatici
finalizzati alla promozione e al finanziamento dei progetti
formativi di riqualificazione professionale degli invalidi
del lavoro, nonche', in tutto o in parte, dei progetti per
l'abbattimento delle barriere architettoniche nelle piccole
e medie imprese e nelle imprese agricole e artigiane che
sono tenute a mantenere in servizio o che assumono invalidi
del lavoro, determinandone gli stanziamenti in relazione ai
maggiori flussi finanziari derivanti dai piani di lotta
all'evasione contributiva nel limite di 150 miliardi
complessivi.
2. Sulla base degli indirizzi programmatici di cui al
comma 1, il consiglio di amministrazione dell'INAIL
definisce i criteri e le modalita' per l'approvazione dei
singoli progetti in analogia a quanto previsto dall'art.
23, comma 3.».
Nota al comma 627:
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275
(Regolamento recante norme in materie di autonomia delle
istituzione scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge
15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 9. (ampliamento dell'offerta formativa). - 1. Le
istituzioni scolastiche, singolarmente, collegate in rete o
tra loro consorziate, realizzano ampliamenti dell'offerta
formativa che tengano conto delle esigenze del contesto
culturale, sociale ed economico delle realta' locali. I
predetti ampliamenti consistono in ogni iniziativa coerente
con le proprie finalita', in favore dei propri alunni e,
coordinandosi con eventuali iniziative promosse dagli enti
locali, in favore della popolazione giovanile e degli
adulti.
2. I curricoli determinati a norma dell'art. 8 possono
essere arricchiti con discipline e attivita' facoltative
che per la realizzazione di percorsi formativi integrati,.
le istituzioni scolastiche programmano sulla base di
accordi con le regioni e gli enti locali.
3. Le istituzioni scolastiche possono promuovere e
aderire a convenzioni o accordi stipulati a livello
nazionale, regionaleo locale, anche per la realizzazione di
specifici progetti.
4. Le iniziative in favore fegli adulti possono
realizzarsi, sulla base di specifica progettazione, anche
mediante il ricorso a metodi e strumenti di autoformazione
e a percorsi formativi personalizzati. Per l'ammissione ai
corsi e per la valutazione finale possono essere fatti
valere crediti formativi maturati anche nel mondo del
lavoro, debitamente documentati, e accertate esperienze di
autoformazione. Le istituzioni scolastiche valutano tali
crediti ai fini della personalizzazione dei percorsi
didattici, che puo' implicare una loro variazione e
riduzione.
5. Nell'ambito delle attivita' in favore degli adulti
possono essere promosse specifiche iniziative di
informazione eformazione destinate ai genitori degli
alunni.».
Note al comma 628:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 27 d ella
gia' citata legge n. 448 del 1998:
«Art. 27 (Fornitura gratuita dei libri di testo). - 1.
Nell'anno scolastico 1999-2000 i comuni provvedono a
garantire la gratuita', totale o parziale, dei libri di
testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo
scolastico in possesso dei requisiti richiesti, nonche'
alla fornitura di libri di testo da dare anche in comodato
agli studenti della scuola secondaria superiore in possesso
dei requisiti richiesti. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della
pubblica istruzione, previo parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti
Commissioni parlamentari, sono individuate le categorie
degli aventi diritto al beneficio, applicando, per la
valutazione della situazione economica dei beneficiari, i
criteri di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
109, in quanto compatibili, con le necessarie
semplificazioni ed integrazioni.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 27 della
gia' citata legge n. 448 del 1998:
«3. Con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti, da adottare entro il 30 giugno 1999, sono
emanate, nel rispetto della libera concorrenza tra gli
editori, le norme e le avvertenze tecniche per la
compilazione del libro di testo da utilizzare nella scuola
dell'obbligo a decorrere dall'anno scolastico 2000-2001
nonche' per l'individuazione dei criteri per la
determinazione del prezzo massimo complessivo della
dotazione libraria necessaria per ciascun anno, da assumere
quale limite all'interno del quale i docenti debbono
operare le proprie scelte.».
Nota al comma 629:
- Per il riferimento al comma 1 dell'art. 27 della gia'
citata legge n. 448 del 1998, vedasi nota al comma
precedente.
Note al comma 630:
- Per il riferimento all'art. 8 del gia' citato decreto
legislativo n. 281 del 1997 vedasi nota al comma 624.
- Si riporta il testo dell'art. 11 del gia' citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999:
«Art. 11 (Iniziative finalizzate all'innovazione). - 1.
Il Ministro della pubblica istruzione, anche su proposta
del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, del
Servizio nazionale per la qualita' dell'istruzione, di una
o piu' istituzioni scolastiche, di uno o piu' Istituti
regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamenti
educativi, di una o piu' Regioni o enti locali, promuove,
eventualmente sostenendoli con appositi finanziamenti
disponibili negli ordinari stanziamenti di bilancio,
progetti in ambito nazionale, regionale e locale, volti a
esplorare possibili innovazioni riguardanti gli ordinamenti
degli studi, la loro articolazione e durata, l'integrazione
fra sistemi formativi, i processi di continuita' e
orientamento. Riconosce altresi' progetti di iniziative
innovative delle singole istituzioni scolastiche
riguardanti gli ordinamenti degli studi quali disciplinati
ai sensi dell'art. 8. Sui progetti esprime il proprio
parere il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
2. I progetti devono avere una durata predefinita e
devono indicare con chiarezza gli obiettivi; quelli attuati
devono essere sottoposti a valutazione dei risultati, sulla
base dei quali possono essere definiti nuovi curricoli e
nuove scansioni degli ordinamenti degli studi, con le
procedure di cui all'art. 8. Possono anche essere
riconosciute istituzioni scolastiche che si caratterizzano
per l'innovazione nella didattica e nell'organizzazione.
3. Le iniziative di cui al comma 1 possono essere
elaborate e attuate anche nel quadro di accordi adottati a
norma dell'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge
23 dicembre 1996, n. 662.
4. E' riconosciuta piena validita' agli studi compiuti
dagli alunni nell'ambito delle iniziative di cui al
comma 1, secondo criteri di corrispondenza fissati con
decreto del Ministro della pubblica istruzione che promuove
o riconosce le iniziative stesse.
5. Sono fatte salve, fermo restando il potere di revoca
dei relativi decreti, le specificita' ordinamentali e
organizzative delle scuole riconosciute ai sensi dell'art.
278, comma 5, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297.».
- Si riporta il comma 5 dell'art. 7 della legge
28 marzo 2003, n. 53 (Delega al Governo per la definizione
delle norme generali sull'istruzione e dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e
formazione professionale):
«5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 2,
comma 1, lettera f), e dal comma 4 del presente articolo,
limitatamente alla scuola dell'infanzia statale e alla
scuola primaria statale, determinati nella misura massima
di 12.731 migliaia di euro per l'anno 2003, 45.829 migliaia
di euro per l'anno 2004 e 66.198 migliaia di euro a
decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca provvede a modulare le anticipazioni, anche
fino alla data del 30 aprile di cui all'art. 2, comma 1,
lettera f), garantendo comunque il rispetto del predetto
limite di spesa.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2 della
gia' citata legge n. 53 del 2003:
«Art. 2 (Sistema educativo di istruzione e di
formazione). - 1. I decreti di cui all'art. 1 definiscono
il sistema educativo di istruzione e di formazione, con
l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) e' promosso l'apprendimento in tutto l'arco della
vita e sono assicurate a tutti pari opportunita' di
raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le
capacita' e le competenze, attraverso conoscenze e
abilita', generali e specifiche, coerenti con le attitudini
e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita
sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle
dimensioni locali, nazionale ed europea;
b) sono promossi il conseguimento di una formazione
spirituale e morale, anche ispirata ai principi della
Costituzione, e lo sviluppo della coscienza storica e di
appartenenza alla comunita' locale, alla comunita'
nazionale ed alla civilta' europea;
c) e' assicurato a tutti il diritto all'istruzione e
alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al
conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno
di eta'; l'attuazione di tale diritto si realizza nel
sistema di istruzione e in quello di istruzione e
formazione professionale, secondo livelli essenziali di
prestazione definiti su base nazionale a norma dell'art.
117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e
mediante regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e garantendo,
attraverso adeguati interventi, l'integrazione delle
persone in situazione di handicap a norma della legge
5 febbraio 1992, n. 104. La fruizione dell'offerta di
istruzione e formazione costituisce un dovere
legislativamente sanzionato; nei termini anzidetti di
diritto all'istruzione e formazione e di correlativo dovere
viene ridefinito ed ampliato l'obbligo scolastico di cui
all'art. 34 della Costituzione, nonche' l'obbligo formativo
introdotto dall'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144,
e successive modificazioni. L'attuazione graduale del
diritto-dovere predetto e' rimessa ai decreti legislativi
di cui all'art. 1, commi 1 e 2, della presente legge
correlativamente agli interventi finanziari previsti a tale
fine dal piano programmatico di cui all'art. 1, comma 3,
adottato previa intesa con la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e coerentemente con i finanziamenti disposti a norma
dell'art. 7, comma 6, della presente legge;
d) il sistema educativo di istruzione e di formazione
si articola nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo
che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di
primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema
dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione
professionale;
e) la scuola dell'infanzia, di durata triennale,
concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo,
psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle
bambine e dei bambini promuovendone le potenzialita' di
relazione, autonomia, creativita', apprendimento, e ad
assicurare un'effettiva eguaglianza delle opportunita'
educative; nel rispetto della primaria responsabilita'
educativa dei genitori, essa contribuisce alla formazione
integrale delle bambine e dei bambini e, nella sua
autonomia e unitarieta' didattica e pedagogica, realizza la
continuita' educativa con il complesso dei servizi
all'infanzia e con la scuola primaria. E' assicurata la
generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilita'
di frequenza della scuola dell'infanzia; alla scuola
dell'infanzia possono essere iscritti secondo criteri di
gradualita' e in forma di sperimentazione le bambine e i
bambini che compiono i 3 anni di eta' entro il 30 aprile
dell'anno scolastico di riferimento, anche in rapporto
all'introduzione di nuove professionalita' e modalita'
organizzative;
f) il primo ciclo di istruzione e' costituito dalla
scuola primaria, della durata di cinque anni, e dalla
scuola secondaria di primo grado della durata di tre anni.
Ferma restando la specificita' di ciascuna di esse, la
scuola primaria e' articolata in un primo anno, teso al
raggiungimento delle strumentalita' di base, e in due
periodi didattici biennali; la scuola secondaria di primo
grado si articola in un biennio e in un terzo anno che
completa prioritariamente il percorso disciplinare ed
assicura l'orientamento ed il raccordo con il secondo
ciclo; nel primo ciclo e' assicurato altresi' il raccordo
con la scuola dell'infanzia e con il secondo ciclo; e'
previsto che alla scuola primaria si iscrivano le bambine e
i bambini che compiono i sei anni di eta' entro il 31
agosto; possono iscriversi anche le bambine e i bambini che
li compiono entro il 30 aprile dell'anno scolastico di
riferimento; la scuola primaria promuove, nel rispetto
delle diversita' individuali, lo sviluppo della
personalita', ed ha il fine di far acquisire e sviluppare
le conoscenze e le abilita' di base fino alle prime
sistemazioni logico-critiche, di far apprendere i mezzi
espressivi, ivi inclusa l'alfabetizzazione in almeno una
lingua dell'Unione europea oltre alla lingua italiana, di
porre le basi per l'utilizzazione di metodologie
scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi
fenomeni e delle sue leggi, di valorizzare le capacita'
relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo, di
educare ai principi fondamentali della convivenza civile;
la scuola secondaria di primo grado, attraverso le
discipline di studio, e' finalizzata alla crescita delle
capacita' autonome di studio ed al rafforzamento delle
attitudini alla interazione sociale; organizza ed accresce,
anche attraverso l'alfabetizzazione e l'approfondimento
nelle tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilita',
anche in relazione alla tradizione culturale e alla
evoluzione sociale, culturale e scientifica della realta'
contemporanea; e' caratterizzata dalla diversificazione
didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della
personalita' dell'allievo; cura la dimensione sistematica
delle discipline; sviluppa progressivamente le competenze e
le capacita' di scelta corrispondenti alle attitudini e
vocazioni degli allievi; fornisce strumenti adeguati alla
prosecuzione delle attivita' di istruzione e di formazione;
introduce lo studio di una seconda lingua dell'Unione
europea; aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di
istruzione e formazione; il primo ciclo di istruzione si
conclude con un esame di Stato, il cui superamento
costituisce titolo di accesso al sistema dei licei e al
sistema dell'istruzione e della formazione professionale;
g) il secondo ciclo, finalizzato alla crescita
educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso
il sapere, il fare e l'agire, e la riflessione critica su
di essi, e' finalizzato a sviluppare l'autonoma capacita'
di giudizio e l'esercizio della responsabilita' personale e
sociale; in tale ambito, viene anche curato lo sviluppo
delle conoscenze relative all'uso delle nuove tecnologie;
il secondo ciclo e' costituito dal sistema dei licei e dal
sistema dell'istruzione e della formazione professionale;
dal compimento del quindicesimo anno di eta' i diplomi e le
qualifiche si possono conseguire in alternanza
scuola-lavoro o attraverso l'apprendistato; il sistema dei
licei comprende i licei artistico, classico, economico,
linguistico, musicale e coreutico, scientifico,
tecnologico, delle scienze umane; i licei artistico,
economico e tecnologico si articolano in indirizzi per
corrispondere ai diversi fabbisogni formativi; i licei
hanno durata quinquennale; l'attivita' didattica si
sviluppa in due periodi biennali e in un quinto anno che
prioritariamente completa il percorso disciplinare e
prevede altresi' l'approfondimento delle conoscenze e delle
abilita' caratterizzanti il profilo educativo, culturale e
professionale del corso di studi; i licei si concludono con
un esame di Stato il cui superamento rappresenta titolo
necessario per l'accesso all'universita' e all'alta
formazione artistica, musicale e coreutica; l'ammissione al
quinto anno da' accesso all'istruzione e formazione tecnica
superiore;
h) ferma restando la competenza regionale in materia
di formazione e istruzione professionale, i percorsi del
sistema dell'istruzione e della formazione professionale
realizzano profili educativi, culturali e professionali, ai
quali conseguono titoli e qualifiche professionali di
differente livello, valevoli su tutto il territorio
nazionale se rispondenti ai livelli essenziali di
prestazione di cui alla lettera c); le modalita' di
accertamento di tale rispondenza, anche ai fini della
spendibilita' dei predetti titoli e qualifiche nell'Unione
europea, sono definite con il regolamento di cui all'art.
7, comma 1, lettera c); i titoli e le qualifiche
costituiscono condizione per l'accesso all'istruzione e
formazione tecnica superiore, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144; i titoli e
le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del
sistema dell'istruzione e della formazione professionale di
durata almeno quadriennale consentono di sostenere l'esame
di Stato, utile anche ai fini degli accessi all'universita'
e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica,
previa frequenza di apposito corso annuale, realizzato
d'intesa con le universita' e con l'alta formazione
artistica, musicale e coreutica, e ferma restando la
possibilita' di sostenere, come privatista, l'esame di
Stato anche senza tale frequenza;
i) e' assicurata e assistita la possibilita' di
cambiare indirizzo all'interno del sistema dei licei,
nonche' di passare dal sistema dei licei al sistema
dell'istruzione e della formazione professionale, e
viceversa, mediante apposite iniziative didattiche,
finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata
alla nuova scelta; la frequenza positiva di qualsiasi
segmento del secondo ciclo comporta l'acquisizione di
crediti certificati che possono essere fatti valere, anche
ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti,
nei passaggi tra i diversi percorsi di cui alle lettere g)
e h); nel secondo ciclo, esercitazioni pratiche, esperienze
formative e stage realizzati in Italia o all'estero anche
con periodi di inserimento nelle realta' culturali,
sociali, produttive, professionali e dei servizi, sono
riconosciuti con specifiche certificazioni di competenza
rilasciate dalle istituzioni scolastiche e formative; i
licei e le istituzioni formative del sistema
dell'istruzione e della formazione professionale, d'intesa
rispettivamente con le universita', con le istituzioni
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con
il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore,
stabiliscono, con riferimento all'ultimo anno del percorso
di studi, specifiche modalita' per l'approfondimento delle
conoscenze e delle abilita' richieste per l'accesso ai
corsi di studio universitari, dell'alta formazione, ed ai
percorsi dell'istruzione e formazione tecnica superiore;
l) i piani di studio personalizzati, nel rispetto
dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, contengono un
nucleo fondamentale, omogeneo su base nazionale, che
rispecchia la cultura, le tradizioni e l'identita'
nazionale, e prevedono una quota, riservata alle regioni,
relativa agli aspetti di interesse specifico delle stesse,
anche collegata con le realta' locali.».
Note al comma 631:
- Si riporta il testo dell'art. 69 della legge
17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti,
delega al Governo per il riordino degli incentivi
all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL,
nonche' disposizioni per il riordino degli enti
previdenziali):
«Art. 69 (Istruzione e formazione tecnica superiore). -
1. Per riqualificare e ampliare l'offerta formativa
destinata ai giovani e agli adulti, occupati e non
occupati, nell'ambito del sistema di formazione integrata
superiore (FIS), e' istituito il sistema della istruzione e
formazione tecnica superiore (IFTS), al quale si accede di
norma con il possesso del diploma di scuola secondaria
superiore. Con decreto adottato di concerto dai Ministri
della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza
sociale e dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, sentita la Conferenza unificata di cui al
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti
le condizioni di accesso ai corsi dell'IFTS per coloro che
non sono in possesso del diploma di scuola secondaria
superiore, gli standard dei diversi percorsi dell'IFTS, le
modalita' che favoriscono l'integrazione tra i sistemi
formativi di cui all'art. 68 e determinano i criteri per
l'equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli; con il
medesimo decreto sono altresi' definiti i crediti formativi
che vi si acquisiscono e le modalita' della loro
certificazione e utilizzazione, a norma dell'art. 142,
comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.
2. Le regioni programmano l'istituzione dei corsi
dell'IFTS, che sono realizzati con modalita' che
garantiscono l'integrazione tra sistemi formativi, sulla
base di linee guida definite d'intesa tra i Ministri della
pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale
e dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, la Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e le parti sociali
mediante l'istituzione di un apposito comitato nazionale.
Alla progettazione dei corsi dell'IFTS concorrono
universita', scuole medie superiori, enti pubblici di
ricerca, centri e agenzie di formazione professionale
accreditati ai sensi dell'art. 17 della legge 24 giugno
1997, n. 196, e imprese o loro associazioni, tra loro
associati anche in forma consortile.
3. La certificazione rilasciata in esito ai corsi di
cui al comma 1, che attesta le competenze acquisite secondo
un modello allegato alle linee guida di cui al comma 2, e'
valida in ambito nazionale.
4. Gli interventi di cui al presente articolo sono
programmabili a valere sul Fondo di cui all'art. 4 della
legge 18 dicembre 1997, n. 440, nei limiti delle risorse
preordinate allo scopo dal Ministero della pubblica
istruzione, nonche' sulle risorse finalizzate a tale scopo
dalle regioni nei limiti delle proprie disponibilita' di
bilancio. Possono concorrere allo scopo anche altre risorse
pubbliche e private. Alle finalita' di cui al presente
articolo la regione Valle d'Aosta e le province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono, in relazione alle
competenze e alle funzioni ad esse attribuite, secondo
quanto disposto dagli statuti speciali e dalle relative
norme di attuazione; a tal fine accedono al Fondo di cui al
presente comma e la certificazione rilasciata in esito ai
corsi da esse istituiti e' valida in ambito nazionale.».
- Per il riferimento all'art. 8 del gia' citato decreto
legislativo n. 281 del 1997, vedasi nota al comma 624.
Nota al comma 632:
- Per il riferimento all'art. 8 del gia' citato decreto
legislativo n. 281 del 1997, vedasi nota al comma 624.
Nota al comma 640:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 3 della
gia' citata legge n. 350 del 2003:
«5. Non concorrono alla determinazione del fabbisogno
finanziario annuale dell'ASI, i pagamenti relativi alla
contribuzione annuale dovuta all'Agenzia spaziale europea
(ESA), in quanto correlati ad accordi internazionali,
nonche' i pagamenti per programmi in collaborazione con la
medesima ESA e programmi realizzati con leggi speciali, ivi
compresa la partecipazione al programma «Sistema
satellitare di navigazione globale GNSS-Galileo», ai sensi
della legge 29 gennaio 2001, n. 10, e dell'art. 15,
comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128.».
Note al comma 655:
- Si riporta il testo del terzo comma dell'art. 117
della Costituzione:
«Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.».
- Si riporta il testo del secondo comma dell'art. 119
della Costituzione:
«I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le
Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano
tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e
secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica
e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni
al gettito di tributi erariali riferibile al loro
territorio.».
Note al comma 664:
- Si riporta il testo dei commi da 16 a 21 dell'art. 3
della legge 24 dicembre 2003 n. 350 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato)
(legge finanziaria 2004).
«16. - Ai sensi dell'art. 119, sesto comma, della
Costituzione, le regioni a statuto ordinario, gli enti
locali, le aziende e gli organismi di cui agli articoli 2,
29 e 172, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad eccezione
delle societa' di capitali costituite per l'esercizio di
servizi pubblici, possono ricorrere all'indebitamento solo
per finanziare spese di investimento. Le regioni a statuto
ordinario possono, con propria legge, disciplinare
l'indebitamento delle aziende sanitarie locali ed
ospedaliere e degli enti e organismi di cui all'art. 12 del
decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, solo per
finanziare spese di investimento.
17. Per gli enti di cui al comma 16 costituiscono
indebitamento, agli effetti dell'art. 119, sesto comma,
della Costituzione, l'assunzione di mutui, l'emissione di
prestiti obbligazionari, le cartolarizzazioni di flussi
futuri di entrata non collegati a un'attivita' patrimoniale
preesistente e le cartolarizzazioni con corrispettivo
iniziale inferiore all'85 per cento del prezzo di mercato
dell'attivita' oggetto di cartolarizzazione valutato da
un'unita' indipendente e specializzata. Costituiscono,
inoltre, indebitamento le operazioni di cartolarizzazione
accompagnate da garanzie fornite da amministrazioni
pubbliche e le cartolarizzazioni e le cessioni di crediti
vantati verso altre amministrazioni pubbliche. Non
costituiscono indebitamento, agli effetti del citato art.
119, le operazioni che non comportano risorse aggiuntive,
ma consentono di superare, entro il limite massimo
stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea
carenza di liquidita' e di effettuare spese per le quali e'
gia' prevista idonea copertura di bilancio. Modifiche alle
predette tipologie di indebitamento sono disposte con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito
l'ISTAT, sulla base dei criteri definiti in sede europea.
18. Ai fini di cui all'art. 119, sesto comma, della
Costituzione, costituiscono investimenti:
a) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e
la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti
da fabbricati sia residenziali che non residenziali;
b) la costruzione, la demolizione, la
ristrutturazione, il recupero e la manutenzione
straordinaria di opere e impianti;
c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature
tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni
mobili ad utilizzo pluriennale;
d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo
pluriennale;
e) l'acquisizione di aree, espropri e servitu'
onerose;
f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di
capitale, nei limiti della facolta' di partecipazione
concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi
ordinamenti;
g) i trasferimenti in conto capitale destinati
specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura
di un altro ente od organismo appartenente al settore delle
pubbliche amministrazioni;
h) i trasferimenti in conto capitale in favore di
soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari
o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali
all'erogazione di servizi pubblici o di soggetti che
erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di
servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli
enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata. In
tale fattispecie rientra l'intervento finanziario a favore
del concessionario di cui al comma 2 dell'art. 19 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109;
i) gli interventi contenuti in programmi generali
relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi,
dichiarati di preminente interesse regionale aventi
finalita' pubblica volti al recupero e alla valorizzazione
del territorio.
19. Gli enti e gli organismi di cui al comma 16 non
possono ricorrere all'indebitamento per il finanziamento di
conferimenti rivolti alla ricapitalizzazione di aziende o
societa' finalizzata al ripiano di perdite. A tale fine
l'istituto finanziatore, in sede istruttoria, e' tenuto ad
acquisire dall'ente l'esplicazione specifica
sull'investimento da finanziare e l'indicazione che il
bilancio dell'azienda o della societa' partecipata, per la
quale si effettua l'operazione, relativo all'esercizio
finanziario precedente l'operazione di conferimento di
capitale, non presenta una perdita di esercizio.
20. Le modifiche alle tipologie di cui ai commi 17 e 18
sono disposte con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, sentito l'ISTAT.
21. Ai fini della tutela dell'unita' economica della
Repubblica e nel quadro del coordinamento della finanza
pubblica di cui agli articoli 119 e 120 della Costituzione,
le disposizioni dei commi da 16 a 20 si applicano alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano, nonche' agli enti e agli organismi
individuati nel comma 16 siti nei loro territori.».
Nota al comma 669:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 8 della
legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre
2001, n. 3):
«Art. 8 (Attuazione dell'art. 120 della Costituzione
sul potere sostitutivo). - 1. Nei casi e per le finalita'
previsti dall'art. 120, secondo comma, della Costituzione,
il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle
Regioni o degli enti locali, assegna all'ente interessato
un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o
necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio
dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del
Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei
ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche
normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla
riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente
della Giunta regionale della Regione interessata al
provvedimento.».
Note al comma 670:
- Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto
legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 (Istituzione e
disciplina dell'addizionale regionale all'imposta erariale
di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952
e successive modificazioni, dell'addizionale regionale
all'imposta di consumo sul gas metano e per le utenze
esenti, di un'imposta sostitutiva dell'addizionale, e
previsione della facolta' delle regioni a statuto ordinario
di istituire un'imposta regionale sulla benzina per
autotrazione.):
«Art. 17. - 1. Le regioni a statuto ordinario hanno
facolta' di istituire con proprie leggi un'imposta
regionale sulla benzina per autotrazione, erogata dagli
impianti di distribuzione ubicati nelle rispettive regioni,
successivamente alla data di entrata in vigore della legge
istitutiva, in misura non eccedente lire 30 al litro.
2. Le regioni, possono, con successive leggi, fissare
l'aliquota dell'imposta in misura diversa da quella
precedentemente prevista, purche' non eccedente lire 30 al
litro, sulla benzina erogata successivamente alla data di
entrata in vigore della legge che dispone la variazione.».
- Si riporta la rubrica del titolo III, capo I, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino
della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4
della L. 23 ottobre 1992, n. 421).
«Titolo III TRIBUTI REGIONALI - Capo I - Tasse
automobilistiche regionali».
Nota al comma 673:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art.
34-quinquies del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223
(Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale,
per il contenimento e la razionalizzazione della spesa
pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di
contrasto all'evasione fiscale), convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, cosi'
come modificato dalla presente legge:
«Art. 34-quinquies (Proroga dei trasferimenti ai sensi
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112). - 1.
All'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio
2000, n. 56, e successive modificazioni, le parole:
«1 gennaio 2006» sono sostituite dalle seguenti: «1 gennaio
del secondo anno successivo all'adozione dei provvedimenti
di attuazione dell'art. 119 della Costituzione.».
Note al comma 675:
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, (Disposizioni in
materia di federalismo fiscale, a norma dell'art. 10 della
L. 13 maggio 1999, n. 133.), cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 6 - (Rideterminazione delle aliquote per il
finanziamento delle funzioni conferite). - 1. Il
trasferimento dal bilancio dello Stato delle risorse
individuate dai decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, emanati ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo
1997, n. 59, ad esclusione di quelle relative all'esercizio
delle funzioni nel settore del trasporto pubblico locale,
cessa a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno
successivo all'adozione dei provvedimenti di attuazione
dell'art. 119 della Costituzione.
1-bis. Le aliquote e le compartecipazioni definitive di
cui all'art. 5, comma 3, sono rideterminate, a decorrere
dal 1° gennaio del secondo anno successivo all'adozione dei
provvedimenti di attuazione dell'art. 119 della
Costituzione, al fine di assicurare la copertura degli
oneri connessi alle funzioni attribuite alle regioni a
statuto ordinario di cui al comma 1.».
Nota al comma 676:
- Per il testo del terzo comma del gia' citato art. 117
della Costituzione e per il secondo comma dell'art. 119
Costituzione vedasi note al comma 655.
Nota al comma 688:
- Si riporta il testo dell'art. 143 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali):
«Art. 143 (Scioglimento dei consigli comunali e
provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di
condizionamento di tipo mafioso). - 1. Fuori dei casi
previsti dall'art. 141, i consigli comunali e provinciali
sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti
effettuati a norma dell'art. 59, comma 7, emergono elementi
su collegamenti diretti o indiretti degli amministratori
con la criminalita' organizzata o su forme di
condizionamento degli amministratori stessi, che
compromettono la libera determinazione degli organi
elettivi e il buon andamento delle amministrazioni comunali
e provinciali, nonche' il regolare funzionamento dei
servizi alle stesse affidati ovvero che risultano tali da
arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della
sicurezza pubblica. Lo scioglimento del consiglio comunale
o provinciale comporta la cessazione dalla carica di
consigliere, di sindaco, di presidente della provincia e di
componente delle rispettive giunte, anche se diversamente
disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e
funzionamento degli organi predetti, nonche' di ogni altro
incarico comunque connesso alle cariche ricoperte.
2. Lo scioglimento e' disposto con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri. Il provvedimento di scioglimento deliberato dal
Consiglio dei Ministri e' trasmesso al Presidente della
Repubblica per l'emanazione del decreto ed e'
contestualmente trasmesso alle Camere. Il procedimento e'
avviato dal prefetto della provincia con una relazione che
tiene anche conto di elementi eventualmente acquisiti con i
poteri delegati dal Ministro dell'interno ai sensi
dell'art. 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre
1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 dicembre 1991, n. 410, e successive modificazioni ed
integrazioni. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli
accertamenti di cui al comma 1 o per eventi connessi sia
pendente procedimento penale, il prefetto puo' richiedere
preventivamente informazioni al procuratore della
Repubblica competente, il quale, in deroga all'art. 329 del
codice di procedura penale, comunica tutte le informazioni
che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze
del procedimento.
3. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti
per un periodo da dodici a diciotto mesi prorogabili fino
ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali,
dandone comunicazione alle commissioni parlamentari
competenti, al fine di assicurare il buon andamento delle
amministrazioni e il regolare funzionamento dei servizi ad
esse affidati. Il decreto di scioglimento, con allegata la
relazione del Ministro, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
4. Il provvedimento con il quale si dispone l'eventuale
proroga della durata dello scioglimento a norma del comma 3
e' adottato non oltre il cinquantesimo giorno antecedente
la data fissata per lo svolgimento delle elezioni relative
al rinnovo degli organi. Si osservano le procedure e le
modalita' stabilite dal comma 2 del presente articolo.
5. Quando ricorrono motivi di urgente necessita', il
prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, sospende
gli organi dalla carica ricoperta, nonche' da ogni altro
incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria
amministrazione dell'ente mediante invio di commissari. La
sospensione non puo' eccedere la durata di 60 giorni e il
termine del decreto di cui al comma 3 decorre dalla data
del provvedimento di sospensione.
6. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi
a norma del presente articolo quando sussistono le
condizioni indicate nel comma 1, ancorche' ricorrano le
situazioni previste dall'art. 141.».
Note al comma 689:
- Si riporta il testo dell'art. 141 del gia' citato
decreto legislativo n. 267 del 2000:
«Art. 141 (Scioglimento e sospensione dei consigli
comunali e provinciali). - 1. I consigli comunali e
provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno:
a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o
per gravi e persistenti violazioni di legge, nonche' per
gravi motivi di ordine pubblico;
b) quando non possa essere assicurato il normale
funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti
cause:
1) impedimento permanente, rimozione, decadenza,
decesso del sindaco o del presidente della provincia;
2) dimissioni del sindaco o del presidente della
provincia;
3) cessazione dalla carica per dimissioni
contestuali, ovvero rese anche con atti separati purche'
contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente,
della meta' piu' uno dei membri assegnati, non computando a
tal fine il sindaco o il presidente della provincia;
4) riduzione dell'organo assembleare per
impossibilita' di surroga alla meta' dei componenti del
consiglio;
c) quando non sia approvato nei termini il bilancio;
c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al
di sopra dei mille abitanti siano sprovvisti dei relativi
strumenti urbanistici generali e non adottino tali
strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione degli
organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del
consiglio e' adottato su proposta del Ministro dell'interno
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti.
2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1,
trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere
approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta il
relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un
commissario affinche' lo predisponga d'ufficio per
sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il
consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo
schema di bilancio predisposto dalla Giunta, l'organo
regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera
notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore
a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si
sostituisce, mediante apposito commissario,
all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento
sostitutivo e' data comunicazione al prefetto che inizia la
procedura per lo scioglimento del consiglio.
2-bis. Nell'ipotesi di cui alla lettera c-bis) del
comma 1, trascorso il termine entro il quale gli strumenti
urbanistici devono essere adottati, la regione segnala al
prefetto gli enti inadempienti. Il prefetto invita gli enti
che non abbiano provveduto ad adempiere all'obbligo nel
termine di quattro mesi. A tal fine gli enti locali possono
attivare gli interventi, anche sostitutivi, previsti dallo
statuto secondo criteri di neutralita', di sussidiarieta' e
di adeguatezza. Decorso infruttuosamente il termine di
quattro mesi, il prefetto inizia la procedura per lo
scioglimento del consiglio.
3. Nei casi diversi da quelli previsti dal numero 1)
della lettera b) del comma 1, con il decreto di
scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che
esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto
stesso.
4. Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di
scioglimento deve coincidere con il primo turno elettorale
utile previsto dalla legge.
5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello
scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei
successori, gli incarichi esterni loro eventualmente
attribuiti.
6. Al decreto di scioglimento e' allegata la relazione
del Ministro contenente i motivi del provvedimento;
dell'adozione del decreto di scioglimento e' data immediata
comunicazione al parlamento. Il decreto e' pubblicato nella
«Gazzetta Ufficiale» della Repubblica italiana.
7. Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti ed
in attesa del decreto di scioglimento, il prefetto, per
motivi di grave e urgente necessita', puo' sospendere, per
un periodo comunque non superiore a novanta giorni, i
consigli comunali e provinciali e nominare un commissario
per la provvisoria amministrazione dell'ente.
8. Ove non diversamente previsto dalle leggi regionali
le disposizioni di cui al presente articolo si applicano,
in quanto compatibili, agli altri enti locali di cui
all'art. 2, comma 1 ed ai consorzi tra enti locali. Il
relativo provvedimento di scioglimento degli organi
comunque denominati degli enti locali di cui al presente
comma e' disposto con decreto del Ministro dell'interno.».
- Per il testo dell'art. 143 del gia' citato decreto
legislativo n. 267 del 2000 vedasi nota al comma 688.
Nota al comma 691:
- Per il testo del comma 1 dell'art. 8 della gia'
citata legge 5 giugno 2003, n. 131, (Disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla
L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3) vedasi nota al comma 669.
Nota al comma 695:
- Si riporta il comma 6 dell'art. 1 della legge
30 dicembre 2004, n. 311, (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2005), cosi' come modificato dalla presente
legge:
«6. Le disposizioni del comma 5 non si applicano alle
spese per gli organi costituzionali, per il Consiglio
superiore della Magistratura, per gli enti gestori delle
aree naturali protette, per interessi sui titoli di Stato,
per prestazioni sociali in denaro connesse a diritti
soggettivi e per trasferimenti all'Unione europea a titolo
di risorse proprie.».
Note al comma 696:
- Si riportano i testi dei commi 153 e 154, dell'art.
1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2006)):
«153. I trasferimenti erariali per l'anno 2006 di ogni
singolo ente locale sono determinati in base alle
disposizioni recate dall'art. 1, comma 63, della legge
30 dicembre 2004, n. 311.
154. I contributi e le altre provvidenze in favore
degli enti locali di cui all'art. 1, comma 64, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, sono confermati nello stesso
importo per l'anno 2006.».
Note al comma 697:
- Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 31 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2003)):
«8. Per l'anno 2003 l'aliquota di compartecipazione dei
comuni al gettito dell'IRPEF di cui all'art. 67, comma 3,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito
dall'art. 25, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, e' stabilita nella misura del 6,5 per cento. Per lo
stesso anno 2003 e' istituita per le province una
compartecipazione al gettito dell'IRPEF nella misura dell'1
per cento del riscosso in conto competenza affluito al
bilancio dello Stato per l'esercizio 2002, quali entrate
derivanti dall'attivita' ordinaria di gestione iscritte al
capitolo 1023. Per le province si applicano le modalita' di
riparto e di attribuzione previste per i comuni dalla
richiamata normativa.».
- Si riporta il testo del comma 152 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006):
«152. Le disposizioni in materia di compartecipazione
provinciale e comunale al gettito dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche di cui all'art. 31, comma 8, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, gia' confermate, per l'anno
2004, dall'art. 2, comma 18, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, e, per l'anno 2005, dall'art. 1, comma 65, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono prorogate per l'anno
2006.».
Note al comma 698:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 204, del
gia' citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 204 (Regole particolari per l'assunzione di
mutui). 1. Oltre al rispetto delle condizioni di cui
all'art. 203, l'ente locale puo' assumere nuovi mutui e
accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul
mercato solo se l'importo annuale degli interessi sommato a
quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei
prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello
delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante
da garanzie prestate ai sensi dell'art. 207, al netto dei
contributi statali e regionali in conto interessi, non
supera il 15 per cento delle entrate relative ai primi tre
titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno
precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei
mutui. Per le comunita' montane si fa riferimento ai primi
due titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova
istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai
corrispondenti dati finanziari del bilancio di
previsione.».
- Si riporta il comma 45 dell'art. 1 della legge
30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2005)), cosi' come modificato dalla presente
legge:
«45. Gli enti che alla data di entrata in vigore della
presente legge superino il limite di indebitamento di cui
al comma 1 dell'art. 204 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal
comma 44, sono tenuti a ridurre il proprio livello di
indebitamento entro i seguenti termini:
a) un importo annuale degli interessi di cui al
citato comma 1 dell'art. 204 non superiore al 20 per cento
entro la fine dell'esercizio 2008;
b) un importo annuale degli interessi di cui al
citato comma 1 dell'art. 204 non superiore al 15 per cento
entro la fine dell'esercizio 2010;
c) (abrogata)».
Note al comma 699:
- Si riporta il comma 3 dell'art. 28 della legge
23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo), cosi' come modificato dalla
presente legge.
«3. La riduzione del rapporto tra l'ammontare di debito
e il PIL sara' sostenuta, oltre che dalla progressiva
riduzione del disavanzo annuo, anche dalla destinazione a
riduzione del debito dei proventi derivanti dalla
dismissione di partecipazioni mobiliari.».
Nota al comma 701:
- Si riporta il comma 150 dell'art. 1 della legge
23 dicembre 2005, n. 266, (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2006)), cosi' come modificato dalla presente
legge:
«150. Continuano ad applicarsi le disposizioni recate
dall'art. 1, commi 30, 32 e 37, della legge 30 dicembre
2004, n. 311. All'art. 1, commi 30 e 31, della citata legge
n. 311 del 2004, le parole: «i comuni con popolazione
superiore a 30.000 abitanti» sono sostituite dalle
seguenti: «i comuni con popolazione superiore a 20.000
abitanti».».
Nota al comma 703:
- Si riporta la lettera a) del comma 1 dell'art. 34 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino
della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4
della L. 23 ottobre 1992, n. 421.):
«Art. 34 (Assetto generale della contribuzione
erariale). - 1. A decorrere dall'anno 1994, lo Stato
concorre al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni
provinciali e dei comuni con l'assegnazione dei seguenti
fondi:
a) fondo ordinario;
omissis.».
Nota al comma 704:
- Si riporta il testo dell'art. 144 del gia' citato
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
«Art. 144 (Commissione straordinaria e Comitato di
sostegno e monitoraggio). - 1. Con il decreto di
scioglimento di cui all'art. 143 e' nominata una
commissione straordinaria per la gestione dell'ente, la
quale esercita le attribuzioni che le sono conferite con il
decreto stesso. La commissione e' composta di tre membri
scelti tra funzionari dello Stato, in servizio o in
quiescenza, e tra magistrati della giurisdizione ordinaria
o amministrativa in quiescenza. La commissione rimane in
carica fino allo svolgimento del primo turno elettorale
utile.
2. Presso il Ministero dell'interno e' istituito, con
personale della amministrazione, un comitato di sostegno e
di monitoraggio dell'azione delle commissioni straordinarie
di cui al comma 1 e dei comuni riportati a gestione
ordinaria.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato a
norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono determinate le modalita' di organizzazione e
funzionamento della commissione straordinaria per
l'esercizio delle attribuzioni ad essa conferite, le
modalita' di pubblicizzazione degli atti adottati dalla
commissione stessa, nonche' le modalita' di organizzazione
e funzionamento del comitato di cui al comma 2.».
Nota al comma 705:
- Per il testo dell'art. 143 del gia' citato decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, vedasi nota al
comma 688.
Nota al comma 706:
- Si riporta l'art. 145 del gia' citato decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
«Art. 145 (Gestione straordinaria). - 1. Quando in
relazione alle situazioni indicate nel comma 1 dell'art.
143 sussiste la necessita' di assicurare il regolare
funzionamento dei servizi degli enti nei cui confronti e'
stato disposto lo scioglimento, il prefetto, su richiesta
della commissione straordinaria di cui al comma 1 dell'art.
144, puo' disporre, anche in deroga alle norme vigenti,
l'assegnazione in via temporanea, in posizione di comando o
distacco, di personale amministrativo e tecnico di
amministrazioni ed enti pubblici, previa intesa con gli
stessi, ove occorra anche in posizione di sovraordinazione.
Al personale assegnato spetta un compenso mensile lordo
proporzionato alle prestazioni da rendere, stabilito dal
prefetto in misura non superiore al 50 per cento del
compenso spettante a ciascuno dei componenti della
commissione straordinaria, nonche', ove dovuto, il
trattamento economico di missione stabilito dalla legge per
i dipendenti dello Stato in relazione alla qualifica
funzionale posseduta nell'amministrazione di appartenenza.
Tali competenze sono a carico dello Stato e sono
corrisposte dalla prefettura, sulla base di idonea
documentazione giustificativa, sugli accreditamenti emessi,
in deroga alle vigenti disposizioni di legge, dal Ministero
dell'interno. La prefettura, in caso di ritardo
nell'emissione degli accreditamenti e' autorizzata a
prelevare le somme occorrenti sui fondi in genere della
contabilita' speciale. Per il personale non dipendente
dalle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato,
la prefettura provvede al rimborso al datore di lavoro
dello stipendio lordo, per la parte proporzionalmente
corrispondente alla durata delle prestazioni rese. Agli
oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede con
una quota parte del 10 per cento delle somme di denaro
confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, nonche' del ricavato delle
vendite disposte a norma dell'art. 4, commi 4 e 6, del
decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, relative
ai beni mobili o immobili ed ai beni costituiti in azienda
confiscati ai sensi della medesima legge n. 575/1965. Alla
scadenza del periodo di assegnazione, la commissione
straordinaria potra' rilasciare, sulla base della
valutazione dell'attivita' prestata dal personale
assegnato, apposita certificazione di lodevole servizio che
costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di
carriera e nei concorsi interni e pubblici nelle
amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti
locali.
2. Per far fronte a situazioni di gravi disservizi e
per avviare la sollecita realizzazione di opere pubbliche
indifferibili, la commissione straordinaria di cui al
comma 1 dell'art. 144, entro il termine di sessanta giorni
dall'insediamento, adotta un piano di priorita' degli
interventi, anche con riferimento a progetti gia' approvati
e non eseguiti. Gli atti relativi devono essere nuovamente
approvati dalla commissione straordinaria. La relativa
deliberazione, esecutiva a norma di legge, e' inviata entro
dieci giorni al prefetto il quale, sentito il comitato
provinciale della pubblica amministrazione opportunamente
integrato con i rappresentanti di uffici tecnici delle
amministrazioni statali, regionali o locali, trasmette gli
atti all'amministrazione regionale territorialmente
competente per il tramite del commissario del Governo, o
alla Cassa depositi e prestiti, che provvedono alla
dichiarazione di priorita' di accesso ai contributi e
finanziamenti a carico degli stanziamenti comunque
destinati agli investimenti degli enti locali. Le
disposizioni del presente comma si applicano ai predetti
enti anche in deroga alla disciplina sugli enti locali
dissestati, limitatamente agli importi totalmente
ammortizzabili con contributi statali o regionali ad essi
effettivamente assegnati.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano,
a far tempo dalla data di insediamento degli organi e fino
alla scadenza del mandato elettivo, anche alle
amministrazioni comunali e provinciali, i cui organi siano
rinnovati al termine del periodo di scioglimento disposto
ai sensi del comma 1 dell'art. 143.
4. Nei casi in cui lo scioglimento e' disposto anche
con riferimento a situazioni di infiltrazione o di
condizionamento di tipo mafioso, connesse
all'aggiudicazione di appalti di opere o di lavori pubblici
o di pubbliche forniture, ovvero l'affidamento in
concessione di servizi pubblici locali, la commissione
straordinaria di cui al comma 1 dell'art. 144 procede alle
necessarie verifiche con i poteri del collegio degli
ispettori di cui all'art. 14 del decreto-legge 13 maggio
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 luglio 1991, n. 203. A conclusione degli accertamenti,
la commissione straordinaria adotta tutti i provvedimenti
ritenuti necessari e puo' disporre d'autorita' la revoca
delle deliberazioni gia' adottate, in qualunque momento e
fase della procedura contrattuale, o la rescissione del
contratto gia' concluso.
5. Ferme restando le forme di partecipazione popolare
previste dagli statuti in attuazione dell'art. 8, comma 3,
la commissione straordinaria di cui al comma 1 dell'art.
144, allo scopo di acquisire ogni utile elemento di
conoscenza e valutazione in ordine a rilevanti questioni di
interesse generale si avvale, anche mediante forme di
consultazione diretta, dell'apporto di rappresentanti delle
forze politiche in ambito locale, dell'Anci, dell'Upi,
delle organizzazioni di volontariato e di altri organismi
locali particolarmente interessati alle questioni da
trattare.».
Nota al comma 707:
- Per il testo dell'art. 143 del gia' citato decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, vedasi nota al
comma 688.
Nota al comma 708:
- Per il testo della lettera a) del comma 1 dell'art.
34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504
(Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma
dell'art. 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), vedasi nota
al comma 703.
Nota al comma 709:
- Si riporta il testo del comma 494 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006)), cosi' come modificato dalla
presente legge:
«494. A decorrere dal 1° gennaio 2006 sono sospesi i
trasferimenti erariali per le funzioni amministrative
trasferite in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59,
con riferimento a quegli enti che gia' fruiscono
dell'integrale finanziamento a carico del bilancio dello
Stato per le medesime funzioni. A valere sulle risorse
derivanti dall'attuazione del presente comma, i
trasferimenti erariali in favore dei comuni delle province
confinanti con quelle di Trento e di Bolzano sono
incrementati di 10 milioni di euro. La ripartizione e'
effettuata per il 90 per cento in base alla popolazione e
per il 10 per cento in base al territorio, assicurando il
40 per cento del fondo complessivo ai soli comuni
confinanti con il territorio delle province autonome di
Trento e di Bolzano».
Nota al comma 710:
- Si riporta il testo del comma 1-bis dell'art. 1 del
decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314 (Proroga di
termini), convertito con modificazioni dalla legge 1° marzo
2005, n. 26:
«1-bis. Ai fini dell'approvazione del bilancio di
previsione degli enti locali e della verifica della
salvaguardia degli equilibri di bilancio si applicano, per
l'anno 2005, le disposizioni di cui all'art. 1, commi 2 e
3, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 140.».
Nota al comma 711:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 6 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2000)), cosi' come modificato dalla
presente legge:
«3. E' istituito presso il Ministero dell'interno un
fondo alimentato con le risorse finanziarie costituite
dalle entrate erariali derivanti dall'assoggettamento ad
IVA di prestazioni di servizi non commerciali per i quali
e' previsto il pagamento di una tariffa da parte degli
utenti, affidate dagli enti locali territoriali a soggetti
esterni all'amministrazione a decorrere dal 1° gennaio
2000. Con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con
il Ministro delle finanze, sono dettate le disposizioni per
l'attuazione della disposizione di cui al presente comma e
per la ripartizione del fondo, finalizzato al contenimento
delle tariffe, tra gli enti interessati. Resta fermo quanto
stabilito dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.».
Nota al comma 712:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 2 del
decreto del Ministro dell'Interno 1° luglio 2002, n. 197
(Regolamento recante determinazione delle rendite catastali
e conseguenti trasferimenti erariali ai comuni):
«4. La perdita del gettito dell'I.C.I. e' calcolata in
riferimento ai singoli fabbricati classificabili nel gruppo
catastale D oggetto della autodeterminazione provvisoria
delle rendite catastali secondo la procedura prevista dal
decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701 del Ministro
delle finanze. Al fine di ottenere il contributo statale di
cui al comma 1, i comuni interessati, entro il 30 giugno
dell'anno successivo a quello in cui si e' verificata la
minore entrata, inviano al Ministero dell'interno, per il
tramite degli uffici territoriali del Governo, apposita
dichiarazione, secondo il modello di cui all'allegato A al
presente decreto, in cui attestano l'importo complessivo
del minore gettito dell'I.C.I. derivante dai fabbricati
classificabili nel gruppo catastale D a causa della
autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali
secondo la procedura prevista dal decreto ministeriale
19 aprile 1994, n. 701 del Ministro delle finanze. Gli
uffici territoriali del Governo, entro 10 giorni decorrenti
dalla scadenza del predetto termine, trasmettono i
certificati al Ministero dell'interno - Dipartimento per
gli affari interni e territoriali - Direzione centrale
della finanza locale.».
Nota al comma 713:
- Il decreto del Presidente della Repubblica del
6 giugno 2001 n. 380 reca «testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia».
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 ottobre 2001, n. 245,
S.O.).
Note al comma 714:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 242 del
gia' citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
cosi' come modificato dalla presente legge:
«2. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la
Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, da emanare
entro settembre e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale,
sono fissati per il triennio successivo i parametri
obiettivi, determinati con riferimento a un calcolo di
normalita' dei dati dei rendiconti dell'ultimo triennio
disponibile, nonche' le modalita' per la compilazione della
tabella di cui al comma 1. Fino alla fissazione di nuovi
parametri triennali si applicano quelli vigenti per il
triennio precedente.».
Note al comma 715:
- Per il testo dell'art. 143 del gia' citato decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 vedasi nota al
comma 688.
- Si riporta il testo dell'art. 110 del gia' citato
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
«Art. 110 (Incarichi a contratto). - 1. Lo statuto puo'
prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei
servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di
alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a
tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e
con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi
restando i requisiti richiesti dalla qualifica da
ricoprire.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi, negli enti in cui e' prevista la dirigenza,
stabilisce i limiti, i criteri e le modalita' con cui
possono essere stipulati, al di fuori della dotazione
organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e
le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti
richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti
sono stipulati in misura complessivamente non superiore al
5 per cento del totale della dotazione organica della
dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una
unita'. Negli altri enti, il regolamento sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e
le modalita' con cui possono essere stipulati, al di fuori
della dotazione organica, solo in assenza di
professionalita' analoghe presenti all'interno dell'ente,
contratti a tempo determinato di dirigenti, alte
specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi
restando i requisiti richiesti per la qualifica da
ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura
complessivamente non superiore al 5 per cento della
dotazione organica dell'ente arrotondando il prodotto
all'unita' superiore, o ad una unita' negli enti con una
dotazione organica inferiore alle 20 unita'.
3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono
avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o
del presidente della provincia in carica. Il trattamento
economico, equivalente a quello previsto dai vigenti
contratti collettivi nazionali e decentrati per il
personale degli enti locali, puo' essere integrato, con
provvedimento motivato della Giunta, da una indennita' ad
personam, commisurata alla specifica qualificazione
professionale e culturale, anche in considerazione della
temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato
relative alle specifiche competenze professionali. Il
trattamento economico e l'eventuale indennita' ad personam
sono definiti in stretta correlazione con il bilancio
dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del
personale.
4. Il contratto a tempo determinato e' risolto di
diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto
o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente
deficitarie.
5. Il rapporto di impiego del dipendente di una
pubblica amministrazione e' risolto di diritto con effetto
dalla data di decorrenza del contratto stipulato con l'ente
locale ai sensi del comma 2. L'amministrazione di
provenienza dispone, subordinatamente alla vacanza del
posto in organico o dalla data in cui la vacanza si
verifica, la riassunzione del dipendente qualora lo stesso
ne faccia richiesta entro i 30 giorni successivi alla
cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato o
alla data di disponibilita' del posto in organico.
6. Per obiettivi determinati e con convenzioni a
termine, il regolamento puo' prevedere collaborazioni
esterne ad alto contenuto di professionalita'.».
Note al comma 716:
- Si riporta il testo dell'art. 61 della legge
27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2003):
«Art. 61 (Fondo per le aree sottoutilizzate ed
interventi nelle medesime aree). - 1. A decorrere dall'anno
2003 e' istituito il fondo per le aree sottoutilizzate,
coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse
di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, al quale
confluiscono le risorse disponibili autorizzate dalle
disposizioni legislative, comunque evidenziate
contabilmente in modo autonomo, con finalita' di
riequilibrio economico e sociale di cui all'allegato 1,
nonche' la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per
l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di
7.000 milioni di euro per l'anno 2005.
2. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi
dell'art. 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni.
3. Il fondo e' ripartito esclusivamente tra gli
interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui
al comma 1, con apposite delibere del CIPE adottate sulla
base del criterio generale di destinazione territoriale
delle risorse disponibili e per finalita' di riequilibrio
economico e sociale, nonche':
a) per gli investimenti pubblici, ai quali sono
finalizzate le risorse stanziate a titolo di
rifinanziamento degli interventi di cui all'art. 1 della
citata legge n. 208 del 1998, e comunque realizzabili anche
attraverso le altre disposizioni legislative di cui
all'allegato 1, sulla base, ove applicabili, dei criteri e
dei metodi indicati all'art. 73 della legge 28 dicembre
2001, n. 448;
b) per gli incentivi, secondo criteri e metodi volti
a massimizzare l'efficacia complessiva dell'intervento e la
sua rapidita' e semplicita', sulla base dei risultati
ottenuti e degli indirizzi annuali del Documento di
programmazione economico-finanziaria, e a rispondere alle
esigenze del mercato.
4. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE
costituiscono limiti massimi di spesa ai sensi del
comma 6-bis dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n.
468.
5. Il CIPE, con proprie delibere da sottoporre al
controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce i
criteri e le modalita' di attuazione degli interventi
previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1,
anche al fine di dare immediata applicazione ai principi
contenuti nel comma 2 dell'art. 72. Sino all'adozione delle
delibere di cui al presente comma, ciascun intervento resta
disciplinato dalle disposizioni di attuazione vigenti alla
data di entrata in vigore della presente legge.
6. Al fine di dare attuazione al comma 3, il CIPE
effettua un monitoraggio periodico della domanda rivolta ai
diversi strumenti e del loro stato di attuazione; a tale
fine si avvale, oltre che delle azioni di monitoraggio gia'
in atto, di specifici contributi dell'ISTAT e delle Camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Entro
il 30 giugno di ogni anno il CIPE approva una relazione
sugli interventi effettuati nell'anno precedente,
contenente altresi' elementi di valutazione sull'attivita'
svolta nell'anno in corso e su quella da svolgere nell'anno
successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze
trasmette tale relazione al Parlamento.
7. Partecipano in via ordinaria alle riunioni del CIPE,
con diritto di voto, il Ministro per gli affari regionali
in qualita' di presidente della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e il presidente della Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza
della Conferenza stessa. Copia delle deliberazioni del CIPE
relative all'utilizzo del fondo di cui al presente articolo
sono trasmesse al Parlamento e di esse viene data formale
comunicazione alle competenti Commissioni.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, anche con riferimento all'art.
60, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio in termini di residui, competenza e cassa tra le
pertinenti unita' previsionali di base degli stati di
previsione delle amministrazioni interessate.
9. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca
totale o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1 del
decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonche'
quelle di cui all'art. 8, comma 2, della legge 7 agosto
1997, n. 266, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
produttive per la copertura degli oneri statali relativi
alle iniziative imprenditoriali comprese nei patti
territoriali e per il finanziamento di nuovi contratti di
programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di
programma, una quota pari al 70 per cento delle economie e'
riservata alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord,
ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste
dall'art. 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che
istituisce la Comunita' europea, nonche' alle aree
ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.
10. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca
totale o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
produttive, oltre che per gli interventi previsti dal
citato decreto-legge n. 415 del 1992, anche, nel limite del
60 per cento delle economie stesse, per il finanziamento di
nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di nuovi
contratti di programma una quota pari all'85 per cento
delle economie e' riservata alle aree depresse del
Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1, di cui al citato
regolamento (CE) n. 1260/1999, e una quota pari al 15 per
cento alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese
nelle aree ammissibili alle deroghe previste dal citato
art. 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che
istituisce la Comunita' europea, nonche' alle aree
ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al predetto
regolamento.
11. - 12. (omissis)
13. Nei limiti delle risorse di cui al comma 3 possono
essere concesse agevolazioni in favore delle imprese
operanti in settori ammissibili alle agevolazioni ai sensi
del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, ed
aventi sede nelle aree ammissibili alle deroghe previste
dall'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato
che istituisce la Comunita' europea, nonche' nelle aree
ricadenti nell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che investono,
nell'ambito di programmi di penetrazione commerciale, in
campagne pubblicitarie localizzate in specifiche aree
territoriali del Paese. L'agevolazione e' riconosciuta
sulle spese documentate dell'esercizio di riferimento che
eccedono il totale delle spese pubblicitarie dell'esercizio
precedente e nelle misure massime previste per gli aiuti a
finalita' regionale, nel rispetto dei limiti della regola
«de minimis» di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della
Commissione, del 12 gennaio 2001. Il CIPE, con propria
delibera da sottoporre al controllo preventivo della Corte
dei conti, stabilisce le risorse da riassegnare all'unita'
previsionale di base 6.1.2.7 «Devoluzione di proventi»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, ed indica la data da cui decorre la facolta'
di presentazione e le modalita' delle relative istanze. I
soggetti che intendano avvalersi dei contributi di cui al
presente comma devono produrre istanza all'Agenzia delle
entrate che provvede entro trenta giorni a comunicare il
suo eventuale accoglimento secondo l'ordine cronologico
delle domande pervenute. Qualora l'utilizzazione del
contributo esposta nell'istanza non risulti effettuata,
nell'esercizio di imposta cui si riferisce la domanda, il
soggetto interessato decade dal diritto al contributo e non
puo' presentare una nuova istanza nei dodici mesi
successivi alla conclusione dell'esercizio fiscale.».
Note al comma 718:
- Si riporta il testo dell'art. 60 del gia' citato
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
«Art. 60 (Ineleggibilita). - 1. Non sono eleggibili a
sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale,
provinciale e circoscrizionale:
1) il Capo della polizia, i vice capi della polizia,
gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano
servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti
civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore
generale o equiparate o superiori;
2) nel territorio, nel quale esercitano le loro
funzioni, i Commissari di Governo, i prefetti della
Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica
sicurezza;
3) nel territorio, nel quale esercitano il comando,
gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali
superiori delle Forze armate dello Stato;
4) nel territorio, nel quale esercitano il loro
ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che
hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno
ordinariamente le veci;
5) i titolari di organi individuali ed i componenti
di organi collegiali che esercitano poteri di controllo
istituzionale sull'amministrazione del comune o della
provincia nonche' i dipendenti che dirigono o coordinano i
rispettivi uffici;
6) nel territorio, nel quale esercitano le loro
funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai
tribunali, ai tribunali amministrativi regionali, nonche' i
giudici di pace;
7) i dipendenti del comune e della provincia per i
rispettivi consigli;
8) il direttore generale, il direttore amministrativo
e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed
ospedaliere;
9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle
strutture convenzionate per i consigli del comune il cui
territorio coincide con il territorio dell'azienda
sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o
lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a
costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui
sono convenzionate;
10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle
societa' per azioni con capitale superiore al 50 per cento
rispettivamente del comune o della provincia;
11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni
di rappresentanza o con poteri di organizzazione o
coordinamento del personale di istituto, consorzio o
azienda dipendente rispettivamente dal comune o dalla
provincia;
12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri
comunali, provinciali o circoscrizionali in carica,
rispettivamente in altro comune, provincia o
circoscrizione.
2. Le cause di ineleggibilita' di cui al numero 8) non
hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate
almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei
periodi di durata degli organi ivi indicati. In caso di
scioglimento anticipato delle rispettive assemblee
elettive, le cause di ineleggibilita' non hanno effetto se
le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni
successivi alla data del provvedimento di scioglimento. Il
direttore generale, il direttore amministrativo ed il
direttore sanitario, in ogni caso, non sono eleggibili nei
collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in
parte, il territorio dell'azienda sanitaria locale o
ospedaliera presso la quale abbiano esercitato le proprie
funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la
data di accettazione della candidatura. I predetti, ove si
siano candidati e non siano stati eletti, non possono
esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni
in aziende sanitarie locali e ospedaliere comprese, in
tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si
sono svolte le elezioni.
3. Le cause di ineleggibilita' previste nei numeri 1),
2), 3), 4), 5), 6), 7), 9), 10), 11) e 12) non hanno
effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per
dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del
comando, collocamento in aspettativa non retribuita non
oltre il giorno fissato per la presentazione delle
candidature.
4. Le strutture convenzionate, di cui al numero 9) del
comma 1, sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833.
5. La pubblica amministrazione e' tenuta ad adottare i
provvedimenti di cui al comma 3 entro cinque giorni dalla
richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda
di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva
cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno
successivo alla presentazione.
6. La cessazione delle funzioni importa la effettiva
astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.
7. L'aspettativa e' concessa anche in deroga ai
rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, ai
sensi dell'art. 81.
8. Non possono essere collocati in aspettativa i
dipendenti assunti a tempo determinato.
9. Le cause di ineleggibilita' previste dal numero 9)
del comma 1 non si applicano per la carica di consigliere
provinciale».
- Si riporta il testo dell'art. 63 del gia' citato
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
«Art. 63 (Incompatibilita). - 1. Non puo' ricoprire la
carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere
comunale, provinciale o circoscrizionale:
1) l'amministratore o il dipendente con poteri di
rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o
azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per
cento di partecipazione rispettivamente da parte del comune
o della provincia o che dagli stessi riceva, in via
continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte
facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno
il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;
2) colui che, come titolare, amministratore,
dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento
ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi,
esazioni di diritti, somministrazioni o appalti,
nell'interesse del comune o della provincia, ovvero in
societa' ed imprese volte al profitto di privati,
sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le
sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello
Stato o della Regione;
3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che
presta opera in modo continuativo in favore delle imprese
di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma;
4) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un
procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con
il comune o la provincia. La pendenza di una lite in
materia tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi
dell'art. 9 del presente decreto non determina
incompatibilita'. Qualora il contribuente venga eletto
amministratore comunale, competente a decidere sul suo
ricorso e' la commissione del comune capoluogo di
circondario sede di tribunale ovvero sezione staccata di
tribunale. Qualora il ricorso sia proposto contro tale
comune, competente a decidere e' la commissione del comune
capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto
contro quest'ultimo comune, competente a decidere e', in
ogni caso, la commissione del comune capoluogo di Regione.
Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune,
competente a decidere e' la commissione del capoluogo di
provincia territorialmente piu' vicino. La lite promossa a
seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina
incompatibilita' soltanto in caso di affermazione di
responsabilita' con sentenza passata in giudicato. La
costituzione di parte civile nel processo penale non
costituisce causa di incompatibilita'. La presente
disposizione si applica anche ai procedimenti in corso;
5) colui che, per fatti compiuti allorche' era
amministratore o impiegato, rispettivamente, del comune o
della provincia ovvero di istituto o azienda da esso
dipendente o vigilato, e' stato, con sentenza passata in
giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto
od azienda e non ha ancora estinto il debito;
6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile,
rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero
verso istituto od azienda da essi dipendenti e' stato
legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido
ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di
detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso
di cui all'art. 46 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
7) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi
in una condizione di ineleggibilita' prevista nei
precedenti articoli.
2. L'ipotesi di cui al numero 2) del comma 1 non si
applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi
di cooperative, iscritte regolarmente nei registri
pubblici.
3. L'ipotesi di cui al numero 4) del comma 1 non si
applica agli amministratori per fatto connesso con
l'esercizio del mandato.».
Nota al comma 719:
- Si riporta il testo dall'art. 10 del decreto del
Ministro dell'Interno 4 aprile 2000, n. 119 (Regolamento
recante norme per la determinazione della misura
dell'indennita' di funzione e dei gettoni di presenza per
gli amministratori locali, a norma dell'art. 23 della L.
3 agosto 1999, n. 265):
«Art. 10. - 1. A fine mandato, l'indennita' dei sindaci
e dei presidenti di provincia e' integrata con una somma
pari ad una indennita' mensile spettante per 12 mesi di
mandato, proporzionalmente ridotto per periodi inferiori
all'anno.».
Nota al comma 720:
- Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, (Disposizioni urgenti per il
rilancio economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi
in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale)
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 13 (Norme per la riduzione dei costi degli
apparati pubblici regionali e locali e a tutela della
concorrenza). - 1. Al fine di evitare alterazioni o
distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare
la parita' degli operatori, le societa', a capitale
interamente pubblico o misto, costituite o partecipate
dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la
produzione di beni e servizi strumentali all'attivita' di
tali enti in funzione della loro attivita', con esclusione
dei servizi pubblici locali, nonche', nei casi consentiti
dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni
amministrative di loro competenza, devono operare
esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o
affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di
altri soggetti pubblici o privati, ne' in affidamento
diretto ne' con gara, e non possono partecipare ad altre
societa' o enti. Le societa' che svolgono l'attivita' di
intermediazione finanziaria prevista dal testo unico di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono
escluse dal divieto di partecipazione ad altre societa' o
enti.
2. Le societa' di cui al comma 1 sono ad oggetto
sociale esclusivo e non possono agire in violazione delle
regole di cui al comma 1.
3. Al fine di assicurare l'effettivita' delle
precedenti disposizioni, le societa' di cui al comma 1
cessano entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto le attivita' non consentite. A
tale fine possono cedere, nel rispetto delle procedure ad
evidenza pubblica, le attivita' non consentite a terzi
ovvero scorporarle, anche costituendo una separata
societa'. I contratti relativi alle attivita' non cedute o
scorporate ai sensi del periodo precedente perdono
efficacia alla scadenza del termine indicato nel primo
periodo del presente comma.
4. I contratti conclusi, dopo la data di entrata in
vigore del presente decreto, in violazione delle
prescrizioni dei commi 1 e 2 sono nulli. Restano validi,
fatte salve le prescrizioni di cui al comma 3, i contratti
conclusi dopo la data di entrata in vigore del presente
decreto, ma in esito a procedure di aggiudicazione bandite
prima della predetta data.».
Nota al comma 724:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali)
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
Nota al comma 725:
- Si riporta il testo dell'art. 82 del gia' citato
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, cosi' come
modificato dalla presente legge:
«Art. 82 (Indennita). - 1. Il decreto di cui al comma 8
del presente articolo determina una indennita' di funzione,
nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco,
il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il
presidente della comunita' montana, i presidenti dei
consigli circoscrizionali, dei soli comuni capoluogo di
provincia, i presidenti dei consigli comunali e
provinciali, nonche' i componenti degli organi esecutivi
dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle
province, delle citta' metropolitane, delle comunita'
montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti
locali. Tale indennita' e' dimezzata per i lavoratori
dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.
2. I consiglieri comunali, provinciali,
circoscrizionali, limitatamente ai soli comuni capoluogo di
provincia, e delle comunita' montane hanno diritto a
percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone
di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni.
In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese
da un consigliere puo' superare l'importo pari ad un terzo
dell'indennita' massima prevista per il rispettivo sindaco
o presidente in base al decreto di cui al comma 8.
3. Ai soli fini dell'applicazione delle norme relative
al divieto di cumulo tra pensione e redditi, le indennita'
di cui ai commi 1 e 2 non sono assimilabili ai redditi da
lavoro di qualsiasi natura.
4. Gli statuti e i regolamenti degli enti possono
prevedere che all'interessato competa, a richiesta, la
trasformazione del gettone di presenza in una indennita' di
funzione, sempre che tale regime di indennita' comporti per
l'ente pari o minori oneri finanziari. Il regime di
indennita' di funzione per i consiglieri prevede
l'applicazione di detrazioni dalle indennita' in caso di
non giustificata assenza dalle sedute degli organi
collegiali.
5. Le indennita' di funzione previste dal presente capo
non sono tra loro cumulabili. L'interessato opta per la
percezione di una delle due indennita' ovvero per la
percezione del 50 per cento di ciascuna.
6. Le indennita' di funzione sono cumulabili con i
gettoni di presenza quando siano dovuti per mandati
elettivi presso enti diversi, ricoperti dalla stessa
persona.
7. Agli amministratori ai quali viene corrisposta
l'indennita' di funzione prevista dal presente capo non e'
dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli
organi collegiali del medesimo ente, ne' di commissioni che
di quell'organo costituiscono articolazioni interne ed
esterne.
8. La misura delle indennita' di funzione e dei gettoni
di presenza di cui al presente articolo e' determinata,
senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri:
a) equiparazione del trattamento per categorie di
amministratori;
b) articolazione delle indennita' in rapporto con la
dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle
fluttuazioni stagionali della popolazione, della
percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al
totale delle entrate, nonche' dell'ammontare del bilancio
di parte corrente;
c) articolazione dell'indennita' di funzione dei
presidenti dei consigli, dei vicesindaci e dei vice
presidenti delle province, degli assessori e dei
consiglieri che hanno optato per tale indennita', in
rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco
e per il presidente della provincia. Al presidente e agli
assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti
locali e delle comunita' montane sono attribuite le
indennita' di funzione nella misura prevista per un comune
avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di
comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione
montana della comunita' montana;
d) definizione di speciali indennita' di funzione per
gli amministratori delle citta' metropolitane in relazione
alle particolari funzioni ad esse assegnate;
e) determinazione dell'indennita' spettante al
presidente della provincia e al sindaco dei comuni con
popolazione superiore a dieci mila abitanti, comunque, non
inferiore al trattamento economico fondamentale del
segretario generale dei rispettivi enti; per i comuni con
popolazione inferiore a dieci mila abitanti, nella
determinazione dell'indennita' si tiene conto del
trattamento economico fondamentale del segretario comunale;
f) previsione dell'integrazione dell'indennita' dei
sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con
una somma pari a una indennita' mensile, spettante per
ciascun anno di mandato.
9. Su richiesta della Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali si puo' procedere alla revisione del
decreto ministeriale di cui al comma 8 con la medesima
procedura ivi indicata.
10. Il decreto ministeriale di cui al comma 8 e'
rinnovato ogni tre anni ai fini dell'adeguamento della
misura delle indennita' e dei gettoni di presenza sulla
base della media degli indici annuali dell'ISTAT di
variazione del costo della vita applicando, alle misure
stabilite per l'anno precedente, la variazione verificatasi
nel biennio nell'indice dei prezzi al consumo rilevata
dall'ISTAT e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativa
al mese di luglio di inizio ed al mese di giugno di termine
del biennio.
11. Le indennita' di funzione e i gettoni di presenza,
determinati ai sensi del comma 8, possono essere
incrementati o diminuiti con delibera di Giunta e di
consiglio per i rispettivi componenti. Nel caso di
incremento la spesa complessiva risultante non deve
superare una quota predeterminata dello stanziamento di
bilancio per le spese correnti, fissata, in rapporto alla
dimensione demografica degli enti, dal decreto di cui al
comma 8. Sono esclusi dalla possibilita' di incremento gli
enti locali in condizioni di dissesto finanziario.».
Note al comma 727:
- Si riporta il testo dell'art. 84 del gia' citato
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
«Art. 84 (Rimborsi spese e indennita' di missione). -
1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si
rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il
rispettivo ente, previa autorizzazione del capo
dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi
esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di
consiglieri, sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio
effettivamente sostenute, nonche' la indennita' di missione
alle condizioni dell'art. 1, comma 1, e dell'art. 3,
commi 1 e 2, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e per
l'ammontare stabilito al numero 2) della tabella A allegata
alla medesima legge, e successive modificazioni.
2. La liquidazione del rimborso delle spese o
dell'indennita' di missione e' effettuata dal dirigente
competente, su richiesta dell'interessato, corredata della
documentazione delle spese di viaggio e soggiorno
effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla
durata e sulle finalita' della missione.
3. Agli amministratori che risiedono fuori del
capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, spetta
il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente
sostenute, per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei
rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonche' per la
presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo
svolgimento delle funzioni proprie o delegate.
4. I consigli e le assemblee possono sostituire
all'indennita' di missione il rimborso delle spese
effettivamente sostenute, disciplinando con regolamento i
casi in cui si applica l'uno o l'altro trattamento.».
Nota al comma 731:
- Per il riferimento ai commi 1 e 2 dell'art. 82 del
gia' citato decreto legislativo n. 267 del 2000, vedasi
nota al comma 725.
Nota al comma 732:
- Si riporta il comma 3 dell'art. 234 del gia' citato
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, cosi' come
modificato dalla presente legge:
«3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000
abitanti, nelle unioni dei comuni e nelle comunita' montane
la revisione economico-finanziaria e' affidata ad un solo
revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio
dell'unione di comuni o dall'assemblea della comunita'
montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i
soggetti di cui al comma 2.».
Nota al comma 736:
- Per il testo del terzo comma del gia' citato art. 117
della Costituzione e per il secondo comma dell'art. 119
Costituzione vedasi nota al comma 655.
Nota al comma 738:
- Si riporta il testo dell'art. 41 della legge
28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2002)):
«Art. 41 (Finanza degli enti territoriali). - 1. Al
fine di contenere il costo dell'indebitamento e di
monitorare gli andamenti di finanza pubblica, il Ministero
dell'economia e delle finanze coordina l'accesso al mercato
dei capitali delle province, dei comuni, delle unioni di
comuni, delle citta' metropolitane, delle comunita' montane
e delle comunita' isolane, di cui all'art. 2 del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche'
dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni. A tal
fine i predetti enti comunicano periodicamente allo stesso
Ministero i dati relativi alla propria situazione
finanziaria. Il contenuto e le modalita' del coordinamento
nonche' dell'invio dei dati sono stabiliti con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze da emanare di
concerto con il Ministero dell'interno, sentita la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con
lo stesso decreto sono approvate le norme relative
all'ammortamento del debito e all'utilizzo degli strumenti
derivati da parte dei succitati enti.
2. Gli enti di cui al comma 1 possono emettere titoli
obbligazionari con rimborso del capitale in unica soluzione
alla scadenza, previa costituzione, al momento
dell'emissione, di un fondo di ammortamento del debito, o
previa conclusione di swap per l'ammortamento del debito.
Fermo restando quanto previsto nelle relative pattuizioni
contrattuali, gli enti possono provvedere alla conversione
dei mutui contratti successivamente al 31 dicembre 1996,
anche mediante il collocamento di titoli obbligazionari di
nuova emissione o rinegoziazioni, anche con altri istituti,
dei mutui, in presenza di condizioni di rifinanziamento che
consentano una riduzione del valore finanziario delle
passivita' totali a carico degli enti stessi, al netto
delle commissioni e dell'eventuale retrocessione del
gettito dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del
decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive
modificazioni.
3. Sono abrogati l'art. 35, comma 6, primo periodo,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e l'art. 3 del
regolamento di cui al decreto ministeriale 5 luglio 1996,
n. 420 del Ministro del tesoro.
4. Per il finanziamento di spese di parte corrente, il
comma 3 dell'art. 194 del citato testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applica
limitatamente alla copertura dei debiti fuori bilancio
maturati anteriormente alla data di entrata in vigore della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».
Nota ai commi 739 e 740:
- Si riporta il testo del comma 17 dell'art. 3 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato)
(legge finanziaria 2004), cosi' come modificato dalla
presente legge:
«17. Per gli enti di cui al comma 16 costituiscono
indebitamento, agli effetti dell'art. 119, sesto comma,
della Costituzione, l'assunzione di mutui, l'emissione di
prestiti obbligazionari, le cartolarizzazioni di flussi
futuri di entrata e le cartolarizzazioni con corrispettivo
iniziale inferiore all'85 per cento del prezzo di mercato
dell'attivita' oggetto di cartolarizzazione valutato da
un'unita' indipendente e specializzata. Costituiscono,
inoltre, indebitamento le operazioni di cartolarizzazione
accompagnate da garanzie fornite da amministrazioni
pubbliche e le cartolarizzazioni e le cessioni di crediti
vantati verso altre amministrazioni pubbliche. Non
costituiscono indebitamento, agli effetti del citato art.
119, le operazioni che non comportano risorse aggiuntive,
ma consentono di superare, entro il limite massimo
stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea
carenza di liquidita' e di effettuare spese per le quali e'
gia' prevista idonea copertura di bilancio. Modifiche alle
predette tipologie di indebitamento sono disposte con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito
l'ISTAT, sulla base dei criteri definiti in sede europea.».
Note al comma 742:
- Si riporta il comma 3 dell'art. 37 della legge
9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro):
«3. Sono a carico della gestione:
a) le pensioni sociali di cui all'art. 26 della legge
30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed
integrazioni, ivi comprese quelle erogate ai sensi degli
articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, e
successive modificazioni e integrazioni;
b) l'onere delle integrazioni di cui all'art. 1 della
legge 12 giugno 1984, n. 222;
c) una quota parte di ciascuna mensilita' di pensione
erogata dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle
gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale
minatori e dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza
per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), per un importo
pari a quello previsto per l'anno 1988 dall'art. 21,
comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67 . Tale somma e'
annualmente adeguata, con la legge finanziaria, in base
alle variazioni dell'indice nazionale annuo dei prezzi al
consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato
dall'Istituto centrale di statistica incrementato di un
punto percentuale;
d) gli oneri derivanti dalle agevolazioni
contributive disposte per legge in favore di particolari
categorie, settori o territori ivi compresi i contratti di
formazione-lavoro, di solidarieta' e l'apprendistato e gli
oneri relativi a trattamenti di famiglia per i quali e'
previsto per legge il concorso dello Stato o a trattamenti
di integrazione salariale straordinaria e a trattamenti
speciali di disoccupazione di cui alle leggi 5 novembre
1968, n. 1115, 6 agosto 1975, n. 427, e successive
modificazioni ed integrazioni, o ad ogni altro trattamento
similare posto per legge a carico dello Stato;
e) gli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati;
f) l'onere dei trattamenti pensionistici ai cittadini
rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto
1970, n. 622, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 19 ottobre 1970, n. 744, degli assegni vitalizi di
cui all'art. 11 della legge 20 marzo 1980, n. 75, delle
maggiorazioni di cui agli articoli 1, 2 e 6 della legge
15 aprile 1985, n. 140, nonche' delle quote di pensione,
afferenti ai periodi lavorativi prestati presso le Forze
armate alleate e presso l'UNRRA. Sono altresi' a carico
della gestione tutti gli oneri relativi agli altri
interventi a carico dello Stato previsti da disposizioni di
legge.».
- Per il riferimento al comma 34 dell'art. 59 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica), vedasi nota al
comma 746.
Note al comma 744:
- Si riporta l'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n.
241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.):
«Art. 14 (Conferenza di servizi). - 1. Qualora sia
opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi
pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo,
l'amministrazione procedente indice di regola una
conferenza di servizi.
2. La conferenza di servizi e' sempre indetta quando
l'amministrazione procedente deve acquisire intese,
concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta
giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione
competente, della relativa richiesta. La conferenza puo'
essere altresi' indetta quando nello stesso termine e'
intervenuto il dissenso di una o piu' amministrazioni
interpellate.
3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche
per l'esame contestuale di interessi coinvolti in piu'
procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi
attivita' o risultati. In tal caso, la conferenza e'
indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da
una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico
prevalente. L'indizione della conferenza puo' essere
richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
4. Quando l'attivita' del privato sia subordinata ad
atti di consenso, comunque denominati, di competenza di
piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e'
convocata, anche su richiesta dell'interessato,
dall'amministrazione competente per l'adozione del
provvedimento finale.
5. In caso di affidamento di concessione di lavori
pubblici la conferenza di servizi e' convocata dal
concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal
concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto
previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di
impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza e' convocata
ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al
concedente il diritto di voto.
5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte,
la conferenza di servizi e' convocata e svolta avvalendosi
degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e
le modalita' stabiliti dalle medesime amministrazioni.».
Nota al comma 745:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 3 della
legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare), cosi' come
modificato dalla presente legge:
«2. Per l'anno 1996 l'importo globale di cui all'art.
37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88,
e' determinato in lire 23 mila miliardi incrementato, per
gli anni successivi, ai sensi della predetta lettera c).
Alla lettera c) del comma 3 dell'art. 37 della citata legge
n. 88 del 1989, sono aggiunte, in fine, le parole:
«incrementato di un punto percentuale». Entro il
31 dicembre 1999, il Governo procede alla ridefinizione
della ripartizione dell'importo globale delle somme di cui
al primo periodo del presente comma in riferimento alle
effettive esigenze di apporto del contributo dello Stato
alle diverse gestioni previdenziali secondo il criterio del
rapporto tra contribuzione e prestazioni con l'applicazione
di aliquote contributive non inferiori alla media,
ponderata agli iscritti, delle aliquote vigenti nei regimi
interessati.».
Nota al comma 746:
- Si riporta il testo del comma 34 dell'art. 59 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica), cosi' come
modificato dalla presente legge:
«34. - L'importo dei trasferimenti dallo Stato alle
gestioni pensionistiche, di cui all'art. 37, comma 3,
lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive
modificazioni, come rideterminato al netto delle somme
attribuite alla gestione per i coltivatori diretti,
mezzadri e coloni, a seguito dell'integrale assunzione a
carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti
pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989,
e' incrementato della somma di lire 6.000 miliardi con
effetto dall'anno 1998, a titolo di concorso dello Stato
all'onere pensionistico derivante dalle pensioni di
invalidita' liquidate anteriormente alla data di entrata in
vigore della legge 12 giugno 1984, n. 222 . Tale somma e'
assegnata per lire 4.780 miliardi al Fondo pensioni
lavoratori dipendenti, per lire 660 miliardi alla gestione
artigiani e per lire 560 miliardi alla gestione esercenti
attivita' commerciali ed e' annualmente adeguata secondo i
criteri di cui al predetto art. 37, comma 3, lettera c). A
decorrere dall'anno 1998, in attuazione dell'art. 3,
comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con il
procedimento di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e sulla base degli elementi amministrativi relativi
all'ultimo consuntivo approvato, sono definite le
percentuali di riparto, fra le gestioni interessate, del
predetto importo al netto della richiamata somma
aggiuntiva. Sono escluse da tale procedimento di
ripartizione le quote dell'importo assegnato alla gestione
speciale minatori e all'Ente nazionale di previdenza ed
assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS). Sono
altresi' escluse dal predetto procedimento le quote
assegnate alle gestioni di cui agli articoli 21, 28, 31 e
34 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per un importo pari al
50 per cento di quello definito con legge 23 dicembre 1996,
n. 663, e successive modificazioni, rivalutato, a decorrere
dall'anno 1997, in misura proporzionale al complessivo
incremento dei trasferimenti stabiliti annualmente con
legge finanziaria, ai sensi dell'art. 37, comma 5, della
legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e
annualmente adeguato secondo i medesimi criteri. Resta in
ogni caso confermato che per il pagamento delle pensioni
I.N.P.S. sono autorizzate, ove occorra, anticipazioni di
tesoreria all'Ente poste italiane fino alla concorrenza
degli importi pagabili mensilmente da quest'ultimo Ente per
conto dell'I.N.P.S. e che le stesse sono da intendersi
senza oneri di interessi.».
Nota al comma 747:
- Si riporta l'art. 16 della legge 12 agosto 1974, n.
370 (Norme in materia di attribuzioni e di trattamento
economico del personale postelegrafonico e disposizioni per
assicurare il pagamento delle pensioni INPS):
«Art. 16 (Servizio pagamento pensioni INPS). - Per il
servizio relativo ai pagamenti, da parte
dell'amministrazione postale, delle pensioni a carico delle
varie forme di assicurazione per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti gestite dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale, quest'ultimo e tenuto a
precostituire in conto corrente infruttifero presso la
Tesoreria centrale, almeno 5 giorni prima della scadenza
dei pagamenti, il fondo occorrente ai pagamenti.
Per la precostituzione del fondo di cui al precedente
comma, l'istituto, in caso di disavanzo delle gestioni
relative all'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, si avvale
temporaneamente delle disponibilita' delle gestioni attive
da esso amministrate.
In difetto delle disponibilita' di cui al secondo
comma sono autorizzate per il pagamento delle pensioni
anticipazioni di tesoreria senza oneri di interessi nei
limiti delle somme dovute dallo Stato all'Istituto
nazionale della previdenza sociale. Senza gli interessi
previsti dall'art. 53 del decreto-legge 4 ottobre 1935, n.
1827,saranno per contro regolati i debiti contributivi
dello Stato verso l'Istituto nazionale della previdenza
sociale.
Qualora si manifestino esigenze finanziarie di
carattere eccezionale, il Ministro per il tesoro puo'
disporre che siano superati i limiti di cui al precedente
comma.
In tal caso, sulla parte eccedente siffatti limiti, e'
dovuto da parte dell'istituto un interesse in misura non
inferiore a quello corrisposto dal Tesoro alla Banca di
emissione.
Con decreto del Ministro per il tesoro sono stabilite
le modalita' di attuazione del presente articolo.».
Note al comma 748:
- Si riporta il testo dell'art. 130 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni
e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo
1997, n. 59):
«Art. 130 (Trasferimenti di competenze relative agli
invalidi civili). - 1. A decorrere dal centoventesimo
giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, la funzione di erogazione di pensioni, assegni
e indennita' spettanti, ai sensi della vigente disciplina,
agli invalidi civili e' trasferita ad un apposito fondo di
gestione istituito presso l'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS).
2. Le funzioni di concessione dei nuovi trattamenti
economici a favore degli invalidi civili sono trasferite
alle regioni, che, secondo il criterio di integrale
copertura, provvedono con risorse proprie alla eventuale
concessione di benefici aggiuntivi rispetto a quelli
determinati con legge dello Stato, per tutto il territorio
nazionale.
3. Fermo restando il principio della separazione tra la
fase dell'accertamento sanitario e quella della concessione
dei benefici economici, di cui all'art. 11 della legge
24 dicembre 1993, n. 537, nei procedimenti giurisdizionali
ed esecutivi, relativi alla concessione delle prestazioni e
dei servizi, attivati a decorrere dal termine di cui al
comma 1 del presente articolo, la legittimazione passiva
spetta alle regioni ove il procedimento abbia ad oggetto le
provvidenze concesse dalle regioni stesse ed all'I.N.P.S.
negli altri casi, anche relativamente a provvedimenti
concessori antecedenti al termine di cui al medesimo
comma 1.
4. Avverso i provvedimenti di concessione o diniego e'
ammesso ricorso amministrativo, secondo la normativa
vigente in materia di pensione sociale, ferma restante la
tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario.».
- Si riporta il testo dell'art. 37 della legge 9 marzo
1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro):
«Art. 37 (Gestione degli interventi assistenziali e di
sostegno alle gestioni previdenziali). - 1. E' istituita
presso l'I.N.P.S. la «Gestione degli interventi
assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.».
2. Il finanziamento della gestione e' assunto dallo
Stato.
3. Sono a carico della gestione:
a) le pensioni sociali di cui all'art. 26 della legge
30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed
integrazioni, ivi comprese quelle erogate ai sensi degli
articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, e
successive modificazioni e integrazioni;
b) l'onere delle integrazioni di cui all'art. 1 della
legge 12 giugno 1984, n. 222 ;
c) una quota parte di ciascuna mensilita' di pensione
erogata dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle
gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale
minatori e dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza
per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), per un importo
pari a quello previsto per l'anno 1988 dall'art. 21,
comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67 . Tale somma e'
annualmente adeguata, con la legge finanziaria, in base
alle variazioni dell'indice nazionale annuo dei prezzi al
consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato
dall'Istituto centrale di statistica incrementato di un
punto percentuale;
d) gli oneri derivanti dalle agevolazioni
contributive disposte per legge in favore di particolari
categorie, settori o territori ivi compresi i contratti di
formazione-lavoro, di solidarieta' e l'apprendistato e gli
oneri relativi a trattamenti di famiglia per i quali e'
previsto per legge il concorso dello Stato o a trattamenti
di integrazione salariale straordinaria e a trattamenti
speciali di disoccupazione di cui alle leggi 5 novembre
1968, n. 1115, 6 agosto 1975, n. 427, e successive
modificazioni ed integrazioni, o ad ogni altro trattamento
similare posto per legge a carico dello Stato;
e) gli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati;
 
f) l'onere dei trattamenti pensionistici ai cittadini
rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto
1970, n. 622, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 19 ottobre 1970, n. 744, degli assegni vitalizi di
cui all'art. 11 della legge 20 marzo 1980, n. 75, delle
maggiorazioni di cui agli articoli 1, 2 e 6 della legge
15 aprile 1985, n. 140, nonche' delle quote di pensione,
afferenti ai periodi lavorativi prestati presso le Forze
armate alleate e presso l'UNRRA. Sono altresi' a carico
della gestione tutti gli oneri relativi agli altri
interventi a carico dello Stato previsti da disposizioni di
legge.
4. L'onere di cui al comma 3, lettera c), assorbe
l'importo di cui all'art. 1 della legge 21 luglio 1965, n.
903, i contributi di cui all'art. 20 della legge 3 giugno
1975, n. 160, all'art. 27 della legge 21 dicembre 1978, n.
843, e all'art. 11 della legge 15 aprile 1985, n. 140.
5. L'importo dei trasferimenti da parte dello Stato ai
fini della progressiva assunzione degli oneri di cui alle
lettere d) ed e) del comma 3 e' stabilito annualmente con
la legge finanziaria. Per l'anno 1988, alla copertura degli
oneri di cui al presente articolo si provvede mediante
proporzionale utilizzazione degli stanziamenti disposti
dalla legge 11 marzo 1988, n. 67 .
6. L'onere delle pensioni liquidate nella gestione per
i coltivatori diretti, mezzadri e coloni con decorrenza
anteriore al 1° gennaio 1989 e delle pensioni di
riversibilita' derivanti dalle medesime, nonche' delle
relative spese di amministrazione e' assunto
progressivamente a carico dello Stato in misura annualmente
stabilita con la legge finanziaria, tenendo anche conto
degli eventuali apporti di solidarieta' delle altre
gestioni.
7. Il bilancio della gestione e' unico e, per ciascuna
forma di intervento, evidenzia l'apporto dello Stato, gli
eventuali contributi dei datori di lavoro, le prestazioni o
le erogazioni nonche' i costi di funzionamento.
8. Alla gestione sono attribuiti i contributi dei
datori di lavoro destinati al finanziamento dei trattamenti
di integrazione salariale straordinaria e dei trattamenti
speciali di disoccupazione di cui alle leggi 5 novembre
1968, n. 1115, 6 agosto 1975, n. 427, e successive
modificazioni ed integrazioni, nonche' quelli destinati al
finanziamento dei pensionamenti anticipati.».
Nota al comma 749:
- Si riporta l'art. 23 del decreto legislativo
5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme
pensionistiche complementari), cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 23 (Entrata in vigore e norme transitorie). - 1.
Il presente decreto legislativo entra in vigore il
1° gennaio 2007, salvo per quanto attiene alle disposizioni
di cui agli articoli 16, comma 2, lettera b), 18, 19 e 22,
comma 1, che entrano in vigore il giorno successivo a
quello della pubblicazione del presente decreto legislativo
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I
contratti di assicurazione di carattere previdenziale
stipulati fino alla data del 31 dicembre 2006 continuano ad
essere disciplinati dalle disposizioni vigenti alla data di
pubblicazione del presente decreto legislativo.
2. Le norme di cui all'art. 8, comma 7, relative alle
modalita' tacite di conferimento del TFR alle forme
pensionistiche complementari, non si applicano ai
lavoratori le cui aziende non sono in possesso dei
requisiti di accesso al Fondo di garanzia di cui all'art.
10, comma 3, limitatamente al periodo in cui sussista tale
situazione e comunque non oltre un anno dall'entrata in
vigore del presente decreto legislativo; i lavoratori delle
medesime aziende possono tuttavia conferire il TFR secondo
le modalita' esplicite di cui all'art. 8, comma 7, e in
questo caso l'azienda beneficia delle agevolazioni previste
al predetto art. 10, con esclusione dell'accesso al
predetto Fondo di garanzia.
3. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dal presente
decreto legislativo, la COVIP emana le direttive, a tutte
le forme pensionistiche, sulla base dei contenuti del
presente decreto legislativo. Per ricevere nuove adesioni,
anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento
del TFR:
a) tutte le forme pensionistiche devono adeguarsi,
sulla base delle citate direttive, alle norme del presente
decreto legislativo;
b) le imprese di assicurazione, per le forme
pensionistiche individuali attuate prima della predetta
data mediante contratti di assicurazione sulla vita,
provvedono:
1) alla costituzione, entro il 31 marzo 2007, del
patrimonio autonomo e separato di cui all'art. 13, comma 3,
con l'individuazione degli attivi posti a copertura dei
relativi impegni secondo criteri di proporzionalita' dei
valori e delle tipologie degli attivi stessi;
2) alla predisposizione del regolamento di cui
all'art. 13, comma 3.
3-bis. Per le forme pensionistiche complementari di
cui agli articoli 12 e 13, le disposizioni previste agli
articoli 4 e 5 in materia di responsabile della forma
pensionistica e dell'organismo di sorveglianza si applicano
a decorrere dal 1° luglio 2007.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2007, le forme
pensionistiche complementari che hanno provveduto agli
adeguamenti di cui alle lettere a) e b), n. 2), del
comma 3, dandone comunicazione alla COVIP secondo le
istruzioni impartite dalla stessa, possono ricevere nuove
adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite
conferimento del TFR. Relativamente a tali adesioni, le
forme pensionistiche complementari che entro il 30 giugno
2007 abbiano ricevuto da parte della COVIP, anche tramite
procedura di silenzio-assenso ai sensi dell'art. 19,
comma 2, lettera b), l'autorizzazione o approvazione in
ordine ai predetti adeguamenti ed abbiano altresi'
provveduto, per quanto di competenza, agli ulteriori
adeguamenti di cui al comma 3, lettera b), n. 1), ricevono,
a decorrere dal 1° luglio 2007, il versamento del TFR e dei
contributi eventualmente previsti, anche con riferimento al
periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 ed il 30 giugno
2007. Con riguardo ai lavoratori di cui all'art. 8,
comma 7, lettera c), n. 1), il predetto differimento si
applica relativamente al versamento del residuo TFR.
Qualora la forma pensionistica complementare non abbia
ricevuto entro il 30 giugno 2007 la predetta autorizzazione
o approvazione, all'aderente e' consentito trasferire
l'intera posizione individuale maturata ad altra forma
pensionistica complementare, anche in mancanza del periodo
minimo di partecipazione di due anni di cui all'art. 14,
comma 6.
4.bis Le forme pensionistiche complementari
istituite alla data di entrata in vigore della legge
23 ottobre 1992, n. 421, possono ricevere nuove adesioni
anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento
del TFR a far data dal 1° gennaio 2007. Tali forme, ai fini
del conferimento del TFR, devono adeguarsi, in conformita'
delle disposizioni emanate in attuazione dell'art. 20,
comma 2, del presente decreto legislativo, entro il
31 maggio 2007.
5. Per i soggetti che risultino iscritti a forme
pensionistiche complementari alla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo le disposizioni
concernenti la deducibilita' dei premi e contributi versati
e il regime di tassazione delle prestazioni si rendono
applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2007. Per i medesimi
soggetti, relativamente ai montanti delle prestazioni
accumulate fino a tale data, continuano ad applicarsi le
disposizioni previgenti ad eccezione dell'art. 20, comma 1,
secondo periodo, del TUIR. Per le prestazioni erogate
anteriormente alla suddetta data per le quali gli uffici
finanziari non hanno provveduto a tale data, all'iscrizione
a ruolo per le maggiori imposte dovute ai sensi dell'art.
20, comma 1, secondo periodo, del predetto testo unico, non
si da' luogo all'attivita' di riliquidazione prevista dal
medesimo secondo periodo del comma 1 dell'art. 20 del
medesimo testo unico.
6. Fino all'emanazione del decreto legislativo di
attuazione dell'art. 1, comma 2, lettera p), della legge
23 agosto 2004, n. 243, ai dipendenti delle pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica
esclusivamente ed integralmente la previgente normativa.
7. Per i lavoratori assunti antecedentemente al
29 aprile 1993 e che entro tale data risultino iscritti a
forme pensionistiche complementari istituite alla data di
entrata in vigore dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421:
a) alle contribuzioni versate dalla data di
entrata in vigore del presente decreto si applicano le
disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 8;
b) ai montanti delle prestazioni entro il
31 dicembre 2006 si applica il regime tributario vigente
alla predetta data;
c) ai montanti delle prestazioni a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, ferma restando la possibilita' di richiedere
la liquidazione della intera prestazione pensionistica
complementare in capitale secondo il valore attuale con
applicazione del regime tributario vigente alla data del
31 dicembre 2006 sul montante accumulato a partire dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, e' concessa
la facolta' al singolo iscritto di optare per
l'applicazione del regime di cui all'art. 11.
8. Ai lavoratori assunti prima della data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo si applicano, per
quanto riguarda le modalita' di conferimento del TFR, le
disposizioni di cui all'art. 8, comma 7, e il termine di
sei mesi ivi previsto decorre dal 1° gennaio 2007.».
Note al comma 751:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 1 del
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina
delle forme pensionistiche complementari), cosi' come
modificato dalla presente legge:
3. Ai fini del presente decreto s'intendono per:
a) «forme pensionistiche complementari collettive»:
le forme di cui agli articoli 3, comma 1, lettere da a)
a h), e 12, che hanno ottenuto l'autorizzazione
all'esercizio dell'attivita' da parte della COVIP, e di cui
all'art. 20, iscritte all'apposito albo, alle quali e'
possibile aderire collettivamente o individualmente e con
l'apporto di quote del trattamento di fine rapporto;
b) «forme pensionistiche complementari individuali»:
le forme di cui all'art. 13, che hanno ottenuto
l'approvazione del regolamento da parte della COVIP alle
quali e' possibile destinare quote del trattamento di fine
rapporto;
c) «COVIP»: la Commissione di vigilanza sui fondi
pensione, istituita ai sensi dell'art. 18, di seguito
denominata: «COVIP» ;
d) «TFR»: il trattamento di fine rapporto;
e) «TUIR»: il testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917.»
Nota al comma 752:
- Si riporta il titolo del decreto-legge 13 novembre
2006, n. 279 (Disposizioni urgenti in materia di previdenza
complementare) (Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 novembre
2006, n. 265.).
Nota al comma 753:
- Per il testo del comma 4 dell'art. 23 del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme
pensionistiche complementari) cosi' come modificato dalla
presente legge, vedasi in nota al comma 749.
Nota al comma 755:
- Si riporta l'art. 2120 del codice civile:
«Art. 2120 (Disciplina del trattamento di fine
rapporto). - In ogni caso di cessazione del rapporto di
lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad
un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si
calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota
pari e comunque non superiore all'importo della
retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La
quota e' proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno,
computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o
superiori a 15 giorni.
Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la
retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende
tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in
natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a
titolo non occasionale e con esclusione di quanto e'
corrisposto a titolo di rimborso spese.
In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel
corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110,
nonche' in caso di sospensione totale o parziale per la
quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere
computato nella retribuzione di cui al primo
comma l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore
avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del
rapporto di lavoro.
Il trattamento di cui al precedente primo comma, con
esclusione della quota maturata nell'anno, e' incrementato,
su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con
l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in
misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese
di dicembre dell'anno precedente.
Ai fini della »applicazione del tasso di rivalutazione
di cui al comma precedente per frazioni di anno,
l'incremento dell'indice ISTAT e' quello risultante nel
mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello
di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese
uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese
intero.
Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di
servizio presso le stesso datore di lavoro, puo' chiedere,
in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non
superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe
diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della
richiesta.
Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i
limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al
precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero
totale dei dipendenti.
La richiesta deve essere giustificata dalla necessita'
di:
a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi
straordinari riconosciuti dalle competenti strutture
pubbliche;
b) acquisto della prima casa di abitazione per se' o
per i figli, documentato con atto notarile.
L'anticipazione puo' essere ottenuta una sola volta nel
corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli
effetti, dal trattamento di fine rapporto.
Nell'ipotesi di cui all'art. 2122 la stessa
anticipazione e' detratta dall'indennita' prevista dalla
norma medesima.
Condizioni di miglior favore possono essere previste
dai contratti collettivi o da atti individuali. I contratti
collettivi possono altresi' stabilire criteri di priorita'
per l'accoglimento delle richieste di anticipazione.».
Note al comma 756:
- Si riporta il testo dell'ultimo comma dell'art. 3
della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del
trattamento di fine rapporto e norme in materia
pensionistica):
«I datori di lavoro detraggono per ciascun lavoratore
l'importo della contribuzione aggiuntiva di cui al
comma precedente dall'ammontare della quota del trattamento
di fine rapporto relativa al periodo di riferimento della
contribuzione stessa. Qualora il trattamento di fine
rapporto sia erogato mediante forme previdenziali, la
contribuzione aggiuntiva e' detratta dal contributo dovuto
per il finanziamento del trattamento stesso, il cui importo
spettante al lavoratore e' corrispondentemente ridotto.».
- Il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 reca
«Disciplina delle forme pensionistiche complementari»
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 dicembre 2005, n. 289,
S.O.).
Note al comma 758:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 10 del
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina
delle forme pensionistiche complementari):
«2. Il datore di lavoro e' esonerato dal versamento del
contributo al fondo di garanzia previsto dall'art. 2 della
legge 29 maggio 1982, n. 297, nella stessa percentuale di
TFR maturando conferito alle forme pensionistiche
complementari, ferma restando l'applicazione del contributo
previsto ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 80.».
- Il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 reca
«Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni
urgenti in materia tributaria e finanziaria» (Pubblicato
nella Gazz. Uff. 3 ottobre 2005, n. 230 e convertito in
legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 2 dicembre 2005,
n. 248 (Gazz. Uff. 2 dicembre 2005, n. 281, S.O.).
Nota al comma 759:
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 7 agosto
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi).
«Art. 14 (Conferenza di servizi). - 1. Qualora sia
opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi
pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo,
l'amministrazione procedente indice di regola una
conferenza di servizi.
2. La conferenza di servizi e' sempre indetta quando
l'amministrazione procedente deve acquisire intese,
concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta
giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione
competente, della relativa richiesta. La conferenza puo'
essere altresi' indetta quando nello stesso termine e'
intervenuto il dissenso di una o piu' amministrazioni
interpellate.
3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche
per l'esame contestuale di interessi coinvolti in piu'
procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi
attivita' o risultati. In tal caso, la conferenza e'
indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da
una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico
prevalente. L'indizione della conferenza puo' essere
richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
4. Quando l'attivita' del privato sia subordinata ad
atti di consenso, comunque denominati, di competenza di
piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e'
convocata, anche su richiesta dell'interessato,
dall'amministrazione competente per l'adozione del
provvedimento finale.
5. In caso di affidamento di concessione di lavori
pubblici la conferenza di servizi e' convocata dal
concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal
concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto
previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di
impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza e' convocata
ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al
concedente il diritto di voto.
5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte,
la conferenza di servizi e' convocata e svolta avvalendosi
degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e
le modalita' stabiliti dalle medesime amministrazioni.».
Nota al comma 760:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del gia' citato
decreto legislativo n. 252 del 2005:
«Art. 3 (Istituzione delle forme pensionistiche
complementari): - 1. Le forme pensionistiche complementari
possono essere istituite da:
a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali,
limitatamente, per questi ultimi, anche ai soli soggetti o
lavoratori firmatari degli stessi, ovvero, in mancanza,
accordi fra lavoratori, promossi da sindacati firmatari di
contratti collettivi nazionali di lavoro; accordi, anche
interaziendali per gli appartenenti alla categoria dei
quadri, promossi dalle organizzazioni sindacali nazionali
rappresentative della categoria, membri del Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro;
b) accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi
professionisti, promossi da loro sindacati o da
associazioni di rilievo almeno regionale;
c) regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di
lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi
collettivi, anche aziendali;
d) le regioni, le quali disciplinano il funzionamento
di tali forme pensionistiche complementari con legge
regionale nel rispetto della normativa nazionale in
materia;
e) accordi fra soci lavoratori di cooperative,
promossi da associazioni nazionali di rappresentanza del
movimento cooperativo legalmente riconosciute;
f) accordi tra soggetti destinatari del decreto
legislativo 16 settembre 1996, n. 565, promossi anche da
loro sindacati o da associazioni di rilievo almeno
regionale;
g) gli enti di diritto privato di cui al decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto
legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, con l'obbligo della
gestione separata, sia direttamente sia secondo le
disposizioni di cui alle lettere a) e b);
h) i soggetti di cui all'art. 6, comma 1,
limitatamente ai fondi pensione aperti di cui all'art. 12;
i) i soggetti di cui all'art. 13, limitatamente alle
forme pensionistiche complementari individuali.
2. Per il personale dipendente dalle amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le forme pensionistiche
complementari possono essere istituite mediante i contratti
collettivi di cui al titolo III del medesimo decreto
legislativo. Per il personale dipendente di cui all'art. 3,
comma 1, del medesimo decreto legislativo, le forme
pensionistiche complementari possono essere istituite
secondo le norme dei rispettivi ordinamenti ovvero, in
mancanza, mediante accordi tra i dipendenti stessi promossi
da loro associazioni.
3. Le fonti istitutive delle forme pensionistiche
complementari stabiliscono le modalita' di partecipazione,
garantendo la liberta' di adesione individuale.»
Nota al comma 763:
- Si riporta il testo del comma 12 dell'art. 3 della
legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare), cosi' come
modificato dalla presente legge:
«12. Nel rispetto dei principi di autonomia affermati
dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dal
decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e con
esclusione delle forme di previdenza sostitutive
dell'assicurazione generale obbligatoria, allo scopo di
assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto
previsto dall'art. 2, comma 2, del suddetto decreto
legislativo n. 509 del 1994, la stabilita' delle gestioni
previdenziali di cui ai predetti decreti legislativi e' da
ricondursi ad un arco temporale non inferiore a trenta
anni. Il bilancio tecnico di cui al predetto art. 2,
comma 2, e' redatto secondo criteri determinati con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di
concerto con il Ministro dell'economia e della finanze,
sentite le associazioni e le fondazioni interessate, sulla
base delle indicazioni elaborate dal Consiglio nazionale
degli attuari nonche' dal Nucleo di valutazione della spesa
previdenziale. In esito alle risultanze e in attuazione di
quanto disposto dal citato art. 2, comma 2, sono adottati
dagli enti medesimi, i provvedimenti necessari per la
salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine,
avendo presente il principio del pro rata in relazione alle
anzianita' gia' maturate rispetto alla introduzione delle
modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque
tenuto conto dei criteri di gradualita' e di equita' fra
generazioni. Qualora le esigenze di riequilibrio non
vengano affrontate, dopo aver sentito l'ente interessato e
la valutazione del Nucleo di valutazione della spesa
previdenziale, possono essere adottate le misure di cui
all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 509. Nei regimi pensionistici gestiti dai predetti
enti, il periodo di riferimento per la determinazione della
base pensionabile e' definito, ove inferiore, secondo i
criteri fissati all'art. 1, comma 17, per gli enti che
gestiscono forme di previdenza sostitutive e al medesimo
art. 1, comma 18, per gli altri enti. Ai fini dell'accesso
ai pensionamenti anticipati di anzianita', trovano
applicazione le disposizioni di cui all'art. 1, commi 25 e
26, per gli enti che gestiscono forme di previdenza
sostitutive, e al medesimo art. 1, comma 28, per gli altri
enti. Gli enti possono optare per l'adozione del sistema
contributivo definito ai sensi della presente legge.».
Note al comma 764
- Si riporta il testo dell'art. 10 del gia' citato
decreto legislativo n. 252 del 2005, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 10. (Misure compensative per le imprese). - 1.
Dal reddito d'impresa e' deducibile un importo pari al 4
per cento dell'ammontare del TFR annualmente destinato a
forme pensionistiche complementari e al Fondo per
l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato
dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del
codice civile; per le imprese con meno di 50 addetti tale
importo e' elevato al 6 per cento.
2. Il datore di lavoro e' esonerato dal versamento del
contributo al Fondo di garanzia previsto dall'art. 2 della
legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni,
nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle
forme pensionistiche complementari e al Fondo per
l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato
dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del
codice civile.
3. Un'ulteriore compensazione dei costi per le imprese,
conseguenti al conferimento del TFR alle forme
pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai
lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti
di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile, e'
assicurata anche mediante una riduzione del costo del
lavoro, attraverso una riduzione degli oneri impropri,
correlata al flusso di TFR maturando conferito, nei limiti
e secondo quanto stabilito dall'art. 8 del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive
modificazioni.
4. [Abrogato]
5. Le misure di cui al comma 1 si applicano previa
verifica della loro compatibilita' con la normativa
comunitaria in materia.».
Note al comma 765
- Si riporta il testo dell'art. 8 del gia' citato
decreto legislativo n. 252 del 2005:
«Art. 8. Finanziamento. - 1. Il finanziamento delle
forme pensionistiche complementari puo' essere attuato
mediante il versamento di contributi a carico del
lavoratore, del datore di lavoro o del committente e
attraverso il conferimento del TFR maturando. Nel caso di
lavoratori autonomi e di liberi professionisti il
finanziamento delle forme pensionistiche complementari e'
attuato mediante contribuzioni a carico dei soggetti
stessi. Nel caso di soggetti diversi dai titolari di
reddito di lavoro o d'impresa e di soggetti fiscalmente a
carico di altri, il finanziamento alle citate forme e'
attuato dagli stessi o dai soggetti nei confronti dei quali
sono a carico.
2. Ferma restando la facolta' per tutti i lavoratori di
determinare liberamente l'entita' della contribuzione a
proprio carico, relativamente ai lavoratori dipendenti che
aderiscono ai fondi di cui all'art. 3, comma 1, lettere
da a) a g) e di cui all'art. 12, con adesione su base
collettiva, le modalita' e la misura minima della
contribuzione a carico del datore di lavoro e del
lavoratore stesso possono essere fissati dai contratti e
dagli accordi collettivi, anche aziendali; gli accordi fra
soli lavoratori determinano il livello minimo della
contribuzione a carico degli stessi. Il contributo da
destinare alle forme pensionistiche complementari e'
stabilito in cifra fissa oppure: per i lavoratori
dipendenti, in percentuale della retribuzione assunta per
il calcolo del TFR o con riferimento ad elementi
particolari della retribuzione stessa; per i lavoratori
autonomi e i liberi professionisti, in percentuale del
reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini
IRPEF, relativo al periodo d'imposta precedente; per i soci
lavoratori di societa' cooperative, secondo la tipologia
del rapporto di lavoro, in percentuale della retribuzione
assunta per il calcolo del TFR ovvero degli imponibili
considerati ai fini dei contributi previdenziali
obbligatori ovvero in percentuale del reddito di lavoro
autonomo dichiarato ai fini IRPEF relativo al periodo
d'imposta precedente.
3. Nel caso di forme pensionistiche complementari di
cui siano destinatari i dipendenti della pubblica
amministrazione, i contributi alle forme pensionistiche
debbono essere definiti in sede di determinazione del
trattamento economico, secondo procedure coerenti alla
natura del rapporto.
4. I contributi versati dal lavoratore e dal datore di
lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a
contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme
di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi
dell'art. 10 del TUIR, dal reddito complessivo per un
importo non superiore ad euro 5.164,57; i contributi
versati dal datore di lavoro usufruiscono altresi' delle
medesime agevolazioni contributive di cui all'art. 16; ai
fini del computo del predetto limite di euro 5.164,57 si
tiene conto anche delle quote accantonate dal datore di
lavoro ai fondi di previdenza di cui all'art. 105, comma 1,
del citato TUIR. Per la parte dei contributi versati che
non hanno fruito della deduzione, compresi quelli eccedenti
il suddetto ammontare, il contribuente comunica alla forma
pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell'anno
successivo a quello in cui e' stato effettuato il
versamento, ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge
il diritto alla prestazione, l'importo non dedotto o che
non sara' dedotto nella dichiarazione dei redditi.
5. Per i contributi versati nell'interesse delle
persone indicate nell'art. 12 del TUIR, che si trovino
nelle condizioni ivi previste, spetta al soggetto nei
confronti del quale dette persone sono a carico la
deduzione per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse,
fermo restando l'importo complessivamente stabilito nel
comma 4.
6. Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla
data di entrata in vigore del presente decreto e,
limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle
forme pensionistiche complementari, e' consentito, nei
venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a
tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi
eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza
positiva tra l'importodi 25.822,85 euro e i contributi
effettivamente versati nei primi cinque anni di
partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un
importo non superiore a 2.582,29 euro annui.
7. Il conferimento del TFR maturando alle forme
pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme
stesse e avviene, con cadenza almeno annuale, secondo:
a) modalita' esplicite: entro sei mesi dalla data di
prima assunzione il lavoratore, puo' conferire l'intero
importo del TFR maturando ad una forma di previdenza
complementare dallo stesso prescelta; qualora, in
alternativa, il lavoratore decida, nel predetto periodo di
tempo, di mantenere il TFR maturando presso il proprio
datore di lavoro, tale scelta puo' essere successivamente
revocata e il lavoratore puo' conferire il TFR maturando ad
una forma pensionistica complementare dallo stesso
prescelta;
b) modalita' tacite: nel caso in cui il lavoratore
nel periodo di tempo indicato alla lettera a) non esprima
alcuna volonta', a decorrere dal mese successivo alla
scadenza dei sei mesi ivi previsti:
1) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando
dei dipendenti alla forma pensionistica collettiva prevista
dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali,
salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che
preveda la destinazione del TFR a una forma collettiva tra
quelle previste all'art. 1, comma 2, lettera e), n. 2),
della legge 23 agosto 2004, n. 243; tale accordo deve
essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore, in
modo diretto e personale;
2) in caso di presenza di piu' forme pensionistiche
di cui al n. 1), il TFR maturando e' trasferito, salvo
diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia
aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
3) qualora non siano applicabili le disposizioni di
cui ai numeri 1) e 2), il datore di lavoro trasferisce il
TFR maturando alla forma pensionistica complementare
istituita presso l'INPS;
c) con riferimento ai lavoratori di prima iscrizione
alla previdenza obbligatoria in data antecedente al
29 aprile 1993:
1) fermo restando quanto previsto all'art. 20,
qualora risultino iscritti, alla data di entrata in vigore
del presente decreto, a forme pensionistiche complementari
in regime di contribuzione definita, e' consentito
scegliere, entro sei mesi dalla predetta data o dalla data
di nuova assunzione, se successiva, se mantenere il residuo
TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero
conferirlo, anche nel caso in cui non esprimano alcuna
volonta', alla forma complementare collettiva alla quale
gli stessi abbiano gia' aderito;
2) qualora non risultino iscritti, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, a forme
pensionistiche complementari, e' consentito scegliere,
entro sei mesi dalla predetta data, se mantenere il TFR
maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero
conferirlo, nella misura gia' fissata dagli accordi o
contratti collettivi, ovvero, qualora detti accordi non
prevedano il versamento del TFR, nella misura non inferiore
al 50 per cento, con possibilita' di incrementi successivi,
ad una forma pensionistica complementare; nel caso in cui
non esprimano alcuna volonta', si applica quanto previsto
alla lettera b).
8. Prima dell'avvio del periodo di sei mesi previsto
dal comma 7, il datore di lavoro deve fornire al lavoratore
adeguate informazioni sulle diverse scelte disponibili.
Trenta giorni prima della scadenza dei sei mesi utili ai
fini del conferimento del TFR maturando, il lavoratore che
non abbia ancora manifestato alcuna volonta' deve ricevere
dal datore di lavoro le necessarie informazioni relative
alla forma pensionistica complementare verso la quale il
TFR maturando e' destinato alla scadenza del semestre.
9. Gli statuti e i regolamenti delle forme
pensionistiche complementari prevedono, in caso di
conferimento tacito del TFR, l'investimento di tali somme
nella linea a contenuto piu' prudenziale tali da garantire
la restituzione del capitale e rendimenti comparabili, nei
limiti previsti dalla normativa statale e comunitaria, al
tasso di rivalutazione del TFR.
10. L'adesione a una forma pensionistica realizzata
tramite il solo conferimento esplicito o tacito del TFR non
comporta l'obbligo della contribuzione a carico del
lavoratore e del datore di lavoro. Il lavoratore puo'
decidere, tuttavia, di destinare una parte della
retribuzione alla forma pensionistica prescelta in modo
autonomo ed anche in assenza di accordi collettivi; in tale
caso comunica al datore di lavoro l'entita' del contributo
e il fondo di destinazione. Il datore puo' a sua volta
decidere, pur in assenza di accordi collettivi, anche
aziendali, di contribuire alla forma pensionistica alla
quale il lavoratore ha gia' aderito, ovvero a quella
prescelta in base al citato accordo. Nel caso in cui il
lavoratore intenda contribuire alla forma pensionistica
complementare e qualora abbia diritto ad un contributo del
datore di lavoro in base ad accordi collettivi, anche
aziendali, detto contributo affluisce alla forma
pensionistica prescelta dal lavoratore stesso, nei limiti e
secondo le modalita' stabilite dai predetti contratti o
accordi.
11. La contribuzione alle forme pensionistiche
complementari puo' proseguire volontariamente oltre il
raggiungimento dell'eta' pensionabile prevista dal regime
obbligatorio di appartenenza, a condizione che l'aderente,
alla data del pensionamento, possa far valere almeno un
anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza
complementare. E' fatta salva la facolta' del soggetto che
decida di proseguire volontariamente la contribuzione, di
determinare autonomamente il momento di fruizione delle
prestazioni pensionistiche.
12. Il finanziamento delle forme pensionistiche
complementari puo' essere altresi' attuato delegando il
centro servizi o l'azienda emittente la carta di credito o
di debito al versamento con cadenza trimestrale alla forma
pensionistica complementare dell'importo corrispondente
agli abbuoni accantonati a seguito di acquisti effettuati
tramite moneta elettronica o altro mezzo di pagamento
presso i centri vendita convenzionati. Per la
regolarizzazione di dette operazioni deve ravvisarsi la
coincidenza tra il soggetto che conferisce la delega al
centro convenzionato con il titolare della posizione aperta
presso la forma pensionistica complementare medesima.
13. Gli statuti e i regolamenti disciplinano, secondo i
criteri stabiliti dalla COVIP, le modalita' in base alle
quali l'aderente puo' suddividere i flussi contributivi
anche su diverse linee di investimento all'interno della
forma pensionistica medesima, nonche' le modalita'
attraverso le quali puo' trasferire l'intera posizione
individuale a una o piu' linee.».
- Si riporta il testo dell'art. 9 del gia' citato
decreto legislativo n. 252 del 2005:
«Art. 9. Istituzione e disciplina della forma
pensionistica complementare residuale presso l'INPS.
1. Presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) e' costituita la forma pensionistica complementare a
contribuzione definita prevista dall'art. 1, comma 2,
lettera e), n. 7), della legge 23 agosto 2004, n. 243, alla
quale affluiscono le quote di TFR maturando nell'ipotesi
prevista dall'art. 8, comma 7, lettera b), n. 3). Tale
forma pensionistica e' integralmente disciplinata dalle
norme del presente decreto.
2. La forma pensionistica di cui al presente articolo
e' amministrata da un comitato dove e' assicurata la
partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori e dei
datori di lavoro, secondo un criterio di pariteticita'. I
membri del comitato sono nominati dal Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e restano in carica per quattro
anni. I membri del comitato devono possedere i requisiti di
professionalita', onorabilita' e indipendenza stabiliti con
decreto di cui all'art. 4, comma 3.
3. La posizione individuale costituita presso la forma
pensionistica di cui al presente articolo puo' essere
trasferita, su richiesta del lavoratore, anche prima del
termine di cui all'art. 14, comma 6, ad altra forma
pensionistica dallo stesso prescelta.».
Nota al comma 767:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 74 della
gia' citata legge n. 388 del 2000:
«Art. 74. (Previdenza complementare dei dipendenti
pubblici). - 1. Per fare fronte all'obbligo della pubblica
amministrazione, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, di contribuire, quale
datore di lavoro, al finanziamento dei fondi gestori di
previdenza complementare dei dipendenti delle
amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo,
in corrispondenza delle risorse contrattualmente definite
eventualmente destinate dai lavoratori allo stesso fine,
sono assegnate le risorse previste dall'art. 26, comma 18,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonche' lire 100
miliardi annue a decorrere dall'anno 2001. Per gli anni
successivi al 2003, alla determinazione delle predette
risorse si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.».
Nota al comma 770:
- Si riporta il testo del comma 26 dell'art. 2 della
legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare):
«26. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti
all'iscrizione presso una apposita Gestione separata,
presso l'INPS, e finalizzata all'estensione
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni ed integrazioni, nonche' i
titolari di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'art. 49
del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a
domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n.
426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di
borse di studio, limitatamente alla relativa attivita'.».
Nota al comma 771:
- Si riporta il testo dell'art. 58 della legge
17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti,
delega al Governo per il riordino degli incentivi
all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL,
nonche' disposizioni per il riordino degli enti
previdenziali), cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 58. (Disposizioni in materia previdenziale). - 1.
Al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 2:
1) (omissis);
2) il comma 2 e' abrogato;
b) (omissis);
2. Per la gestione speciale di cui all'art. 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e all'art. 59,
comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e'
costituito un Fondo gestito da un comitato amministratore,
composto di tredici membri, di cui due designati dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, cinque
designati dalle associazioni datoriali e del lavoro
autonomo in rappresentanza dell'industria, della piccola
impresa, dell'artigianato, del commercio e dell'agricoltura
e sei eletti dagli iscritti al Fondo. Il comitato
amministratore opera avvalendosi delle strutture e di
personale dell'INPS. I componenti del comitato
amministratore durano in carica quattro anni.
3. Il presidente del comitato amministratore e' eletto
tra i componenti eletti dagli iscritti al Fondo.
4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale emana il regolamento attuativo delle
disposizioni di istituzione del Fondo di cui al comma 2 e
provvede quindi alla convocazione delle elezioni,
informando tempestivamente gli iscritti della scadenza
elettorale e del relativo regolamento elettorale, nonche'
istituendo i seggi presso le sedi INPS.
5. Ai componenti del comitato amministratore e'
corrisposto un gettone di presenza nei limiti finanziari
complessivi annui di cui al comma 6.
6. All'onere derivante dall'istituzione del Fondo di
cui al comma 2, valutato in lire 50 milioni per ciascuno
degli anni 1999, 2000 e 2001 e a regime, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) omissis;
b) omissis;
c) all'art. 10, comma 3-ter, dopo le parole: «In
mancanza di tali soggetti» sono inserite le seguenti: «o di
diverse disposizioni del lavoratore iscritto al fondo»;
d) omissis;
9. Il termine di sei mesi previsto dall'art. 59,
comma 3, settimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, relativo al periodo entro il quale possono essere
stipulati accordi con le rappresentanze dei lavoratori di
cui all'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e
successive modificazioni, ovvero, in mancanza, con le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del
personale dipendente, per la trasformazione delle forme
pensionistiche di cui al medesimo comma, e' prorogato di
ulteriori dodici mesi.
10. Il personale dipendente dagli enti di cui al
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, appartenente ai
livelli VIII e IX, puo' essere comandato, previo assenso
degli interessati, nel limite massimo di 20 unita' e per la
durata di un triennio, presso il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale per l'espletamento di attivita'
nel settore previdenziale. I relativi oneri, compresi
quelli accessori al trattamento economico, restano a carico
delle amministrazioni di provenienza.
11. Il contributo di solidarieta' previsto dall'art.
9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991,
n. 166, non e' dovuto per le contribuzioni o somme versate
al fondo di previdenza complementare «Fiorenzo Casella». Al
relativo onere, valutato in lire 5,5 miliardi annue a
decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3
del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52.
12. I datori di lavoro agricolo sono tenuti a versare
il trattamento di fine rapporto maturato dagli operai
assunti a tempo determinato da essi dipendenti ad un fondo
nazionale ovvero fondo di previdenza complementare, nei
termini e con le modalita' previste dai contratti
collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale e congiuntamente
stipulanti. I datori di lavoro che non ottemperano
all'obbligo sono esclusi dalle agevolazioni contributive
previste dalle leggi vigenti.
13. omissis;
14. Il termine del 30 settembre 1998 previsto dall'art.
3, comma 2, del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278,
e' prorogato al sessantesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge.
15. Il recupero dei contributi previdenziali ed
assistenziali non versati dalle aziende della provincia di
Frosinone dal 1° luglio 1994 al 30 novembre 1996, dovuti ai
sensi del decreto 5 agosto 1994 del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994, e' effettuato in 40
rate trimestrali di pari importo, e con la sola
applicazione degli interessi di dilazione in misura pari al
tasso di interesse legale, decorrenti dalla scadenza del
secondo trimestre solare successivo alla data di entrata in
vigore della presente legge. Le imprese che intendono
avvalersi della dilazione debbono farne richiesta
all'ufficio dell'I.N.P.S. territorialmente competente,
entro il secondo trimestre solare successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge, allegando il
pagamento relativo alla prima rata. Alle imprese che hanno
in corso il recupero rateizzato di cui alla presente
disposizione, I.N.P.S. e' tenuto a rilasciare i certificati
di regolarita' contributiva, anche ai fini della
partecipazione ai pubblici appalti, ove non sussistano
pendenze contributive dovute ad altra causa.
16. omissis;
17. All'art. 12 del decreto legislativo 1° dicembre
1997, n. 468, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) omissis;
b) omissis;
18. Le imposte risultanti dalle operazioni di
conguaglio di cui all'art. 23, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e
successive modificazioni, relative ai redditi percepiti
nell'anno 1998 dai soggetti impegnati in lavori socialmente
utili in conformita' a specifiche disposizioni normative e
da quelli impegnati nei piani di inserimento professionale
sono trattenute in sei rate ovvero nel numero piu' elevato
di rate consentito dalla durata del rapporto con il
sostituto d'imposta se questo e' inferiore al periodo
necessario a trattenere le predette imposte in sei rate.».
Nota al comma 773:
- Si riporta il testo dell'art. 16 della legge
21 dicembre 1978, n. 845 (Legge-quadro in materia di
formazione professionale):
«Art. 16. (Formazione per gli apprendisti). - Le
regioni, nell'ambito dei programmi e dei piani di cui
all'art. 5 e secondo le modalita' previste dallo stesso
articolo e dall'art. 15, attuano i progetti formativi
destinati agli apprendisti ai sensi della legge 19 gennaio
1955, n. 25.
I progetti di cui al comma precedente si articolano in
attivita' teoriche, tecniche e pratiche secondo tempi e
modalita' definiti dalla legge e dai contratti di lavoro.
Le regioni, per i fini di cui all'art. 21 della legge
19 gennaio 1955, n. 25, stipulano con gli istituti
assicuratori convenzioni per il pagamento, a valere sui
fondi di cui all'art. 22, primo comma, della presente
legge, delle somme occorrenti per le assicurazioni in
favore degli apprendisti artigiani.
Sono abrogati gli articoli 20 e 28 della legge
19 gennaio 1955, n. 25.».
Il Capo I del Titolo VI del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in
materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L.
14 febbraio 2003, n. 30) comprende gli articoli da 47 a 53.
Note al comma 774:
- Si riporta il testo del comma 41 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 335 del 1995:
- «41. La disciplina del trattamento pensionistico a
favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente
nell'ambito del regime dell'assicurazione generale
obbligatoria e' estesa a tutte le forme esclusive o
sostitutive di detto regime. In caso di presenza di soli
figli di minore eta', studenti, ovvero inabili, l'aliquota
percentuale della pensione e' elevata al 70 per cento
limitatamente alle pensioni ai superstiti aventi decorrenza
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli
importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono
cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di
cui all'allegata tabella F. Il trattamento derivante dal
cumulo dei redditi di cui al presente comma con la pensione
ai superstiti ridotta non puo' essere comunque inferiore a
quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il
reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce
immediatamente precedenti quella nella quale il reddito
posseduto si colloca. I limiti di cumulabilita' non si
applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo
familiare con figli di minore eta', studenti ovvero
inabili, individuati secondo la disciplina di cui al primo
periodo del presente comma. Sono fatti salvi i trattamenti
previdenziali piu' favorevoli in godimento alla data di
entrata in vigore della presente legge con riassorbimento
sui futuri miglioramenti.».
Nota al comma 777:
- Si riporta il testo del secondo comma dell'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n.
488 e successive modificazioni (Aumento e nuovo sistema di
calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria):
«Per retribuzione annua pensionabile si intende la
terza parte della somma delle retribuzioni determinate ai
sensi dell'art. 27 e seguenti del testo unico delle norme
sugli assegni familiari, estese all'assicurazione
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti dell'art. 17 della L. 4 aprile 1952, n. 218
risultanti dalle ultime 156 settimane coperte da
contribuzione effettiva in costanza di lavoro o figurativa
antecedenti la data di decorrenza della pensione. A tal
fine, con decreti del Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il
tesoro, sentito il consiglio di amministrazione
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale entro il
31 dicembre 1968, sara' stabilito un nuovo sistema di
versamento dei contributi dovuti all'assicurazione generale
predetta, che consenta la rilevazione diretta della
retribuzione assoggettata a contributo.».
Note al comma 778:
- Si riporta il testo dell'art. 14-viciesquater del
decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168
(Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' di
settori della pubblica amministrazione):
«Art. 14-viciesquater. (Riconoscimento di prestazioni
economiche in caso di provvedimenti di rettifica per
errore). - 1. Al fine di salvaguardare il principio
dell'affidamento, i soggetti che hanno chiesto ed ottenuto
il riesame del provvedimento di rettifica delle prestazioni
erogate dall'istituto assicuratore ai sensi dell'art. 9,
commi 5, 6 e 7, del decreto legislativo 23 febbraio 2000,
n. 38, dichiarato illegittimo dalla sentenza della Corte
costituzionale n. 191 del 5-10 maggio 2005, continuano a
percepire le medesime prestazioni a condizione che siano
titolari, oltre che di un eventuale reddito di natura
pensionistica o da rendita da lavoro, di un reddito proprio
assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone
fisiche per un importo non superiore ad euro 3.000,
rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Nella
determinazione di detto importo non si tiene conto del
reddito derivante dall'abitazione principale e relative
pertinenze. Nel caso in cui il reddito posseduto sia
superiore al limite previsto dal presente comma, le
prestazioni sono ridotte in misura pari alla differenza tra
lo stesso reddito e il limite previsto.».
- Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive
modificazioni (Disposizioni in materia di assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, a norma dell'art. 55, comma 1, della L.
17 maggio 1999, n. 144):
«Art. 11. (Rivalutazione delle rendite). - 1. Con
effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di
ciascun anno la retribuzione di riferimento per la
liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai
mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte
le gestioni di appartenenza dei medesimi, e' rivalutata
annualmente, su delibera del consiglio di amministrazione
dell'INAIL, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, previa conferenza di servizi con il
Ministero dell'economia e delle finanze e, nei casi
previsti dalla legge, con il Ministero della salute, sulla
base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto
all'anno precedente. Gli incrementi annuali, come sopra
determinati, verranno riassorbiti nell'anno in cui
scattera' la variazione retributiva minima non inferiore al
10 per cento fissata all'art. 20, commi 3 e 4, della legge
28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a
base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del
medesimo art. 20.
2. I principi di cui al comma 1 si applicano anche alle
rendite corrisposte da altri enti gestori
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro previsti dal testo unico.».
Note al comma 779:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 del gia'
citato decreto legislativo n. 38 del 2000:
«Art. 1. (Ambito di applicazione delle gestioni). - 1.
A decorrere dal 1° gennaio 2000, fermo restando quanto
stabilito dall'art. 1 del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e
successive modifiche ed integrazioni, di seguito denominato
«testo unico», nell'ambito della gestione industria di cui
al titolo I del medesimo testo unico, sono individuate, ai
fini tariffari, le seguenti quattro gestioni separate:
a) industria, per le attivita': manifatturiere,
estrattive, impiantistiche; di produzione e distribuzione
dell'energia, gas ed acqua; dell'edilizia; dei trasporti e
comunicazioni; della pesca; dello spettacolo; per le
relative attivita' ausiliarie;
b) artigianato, per le attivita' di cui alla legge
8 agosto 1985, n. 443, e successive modifiche ed
integrazioni;
c) terziario, per le attivita': commerciali, ivi
comprese quelle turistiche; di produzione, intermediazione
e prestazione dei servizi anche finanziari; per le
attivita' professionali ed artistiche: per le relative
attivita' ausiliarie;
d) altre attivita', per le attivita' non rientranti
fra quelle di cui alle lettere a), b) e c), fra le quali
quelle svolte dagli enti pubblici, compresi lo Stato e gli
enti locali, e quelle di cui all'art. 49, comma 1,
lettera e), della legge 9 marzo 1989, n. 88.».
Nota al comma 780:
Per il riferimento al comma 1 dell'art. 1 del decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 vedasi nota al
comma precedente.
Nota al comma 781:
Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 reca
«Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE,
89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE,
90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE,
99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute
dei lavoratori durante il lavoro». (Pubblicato nella Gazz.
Uff. 12 novembre 1994, n. 265, S.O.).
Nota al comma 783:
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 16 della
legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di
finanza pubblica), cosi' come modificato dalla presente
legge:
«6. Gli enti gestori di forme di previdenza
obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi
legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di
scadenza del termine previsto per l'adozione del
provvedimento sulla domanda, laddove quest'ultima risulti
completa di tutti gli atti, documenti ed altri elementi
necessari per l'avvio del procedimento, salvi i documenti
attestanti atti, fatti, qualita' e stati soggettivi, gia'
in possesso della pubblica amministrazione procedente o di
altre pubbliche amministrazioni acquisibili d'ufficio ai
sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 2, della legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Nel caso
in cui la domanda risulti incompleta, gli interessi legali
ed altri oneri accessori decorrono dalla data del suo
perfezionamento. Gli enti indicano preventivamente
attraverso idonei strumenti di pubblicita' l'elenco
completo della documentazione necessaria al fine dell'esame
della domanda. L'importo dovuto a titolo di interessi e'
portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a
ristoro del maggior danno subito dal titolare della
prestazione per la diminuzione del valore del suo
credito.».
Nota al comma 784:
Per il riferimento al comma 6 dell'art. 16 della legge
30 dicembre 1991, n. 412 vedasi nota al comma precedente.
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 9-quinquies
del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 e
successive modificazioni (Disposizioni urgenti in materia
di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del
reddito e nel settore previdenziale):
«3. L'elenco nominativo annuale e' compilato e
pubblicato entro il 31 maggio dell'anno successivo. Esso
contiene l'indicazione delle giornate complessivamente
attribuite al lavoratore in base alle dichiarazioni
trimestrali della manodopera occupata, tenuto anche conto
delle integrazioni e modificazioni, intervenute prima della
sua compilazione, conseguenti a dichiarazioni di parte e
d'ufficio, alle risultanze dell'attivita' ispettiva e di
controllo.».
Note al comma 785:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 01 del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 (Interventi
urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria,
della pesca, nonche' in materia di fiscalita' d'impresa):
«4. A decorrere dal 1° gennaio 2006, la retribuzione
imponibile per il calcolo dei contributi agricoli
unificati, dovuti per tutte le categorie di lavoratori
agricoli a tempo determinato e indeterminato, e' quella
indicata all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre
1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 dicembre 1989, n. 389.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 12 marzo
1968, n. 334 (Norme per l'accertamento dei lavoratori
agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali e
per l'accertamento dei contributi unificati in
agricoltura):
«Art. 8. I compartecipanti familiari ed i piccoli
coloni sono equiparati, ai fini dei contributi e delle
prestazioni previdenziali, ai giornalieri di campagna.
I lavoratori agricoli che siano iscritti negli elenchi
speciali dei giornalieri di campagna per meno di 51
giornate annue e che svolgano anche attivita' di
coltivatore diretto per la conduzione di fondi il cui
fabbisogno di giornate sia inferiore a quello minimo
previsto dalla legge 9 gennaio 1963, n. 9, per l'iscrizione
negli elenchi dei coltivatori diretti, possono integrare le
giornate di iscrizione negli elenchi dei giornalieri di
campagna fino alla concorrenza di 51 giornate annue.
I contributi per le giornate portate ad integrazione di
quelle di giornaliero di campagna sono a carico del
lavoratore interessato. Non si applica a tale contributo la
norma di cui all'art. 15, secondo comma, del regio decreto
24 settembre 1940, n. 1949 .
Per avvalersi della facolta' di cui al precedente
secondo comma, i lavoratori interessati debbono presentare
domanda motivata al servizio per gli elenchi nominativi dei
lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura
entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di
competenza.».
- Si riporta il testo dell'art. 28 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 (Aumento
e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria):
«Art. 28. A decorrere dal 1° agosto 1968 e fino al
31 dicembre 1970, i contributi base dell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti, sono dovuti nelle misure stabilite dalla
tabella A allegata al presente decreto per la categoria dei
salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e nelle
misure stabilite dalla successiva tabella B, divise per
sei, per le categorie dei giornalieri di campagna ed
assimilati, in rapporto alle retribuzioni medie da
determinarsi annualmente per provincia, con decreto del
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la
commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto
legislativo 8 febbraio 1945, n. 75, sulla base delle
retribuzioni risultanti dai contratti collettivi di lavoro
stipulati per le suddette categorie di lavoratori dalle
organizzazioni sindacali interessate.
Le classi di contribuzione di cui alle tabelle A e B
citate nel comma precedente, sono individuate
moltiplicando, rispettivamente, per ventisei la
retribuzione giornaliera dei salariati fissi a contratto
annuo ed assimilati e per sei la retribuzione giornaliera
dei giornalieri di campagna ed assimilati.
Dal 1° agosto 1968 e fino all'emanazione dei decreti
ministeriali previsti nel primo comma, le retribuzioni
medie giornaliere da prendersi a base per il calcolo dei
contributi sono stabiliti nelle seguenti misure: per la
categoria dei salariati fissi, L. 2.370; per le categorie
dei giornalieri di campagna ed assimilati, L. 2.670.
La misura dei contributi integrativi dovuti al Fondo
per l'adeguamento delle pensioni per le suddette categorie
e' stabilita nel 3 per cento delle retribuzioni medie
determinate nelle forme sopra indicate, di cui il 2 per
cento a carico dei datori di lavoro e l'1 per cento a
carico dei lavoratori.
I contributi integrativi di cui al comma precedente
sono dovuti, per le categorie dei salariati fissi a
contratto annuo ed assimilati, in ragione di 26 giornate
per ogni mese di lavoro.
Non si applica, ai fini della riscossione dei
contributi dovuti per i lavoratori agricoli subordinati,
l'art. 15, secondo comma del regio decreto 24 settembre
1940, n. 1949.
Qualora, in applicazione dell'art. 15 comma secondo,
del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, sia sospesa,
in tutto o in parte, la riscossione dei contributi agricoli
unificati, di cui al regio decreto-legge 28 novembre 1938,
n. 2138, e successive modificazioni ed integrazioni, e la
sospensione sia comunque determinata in rapporto
all'ammontare complessivo di tali contributi, detto
ammontare deve essere calcolato tenendo conto di tutti
indistintamente i contributi medesimi, ivi compresi quelli
esclusi, per disposizione di legge, dall'applicazione
dell'art. 15, comma secondo, del regio decreto 24 settembre
1940, n. 1949.».
- Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 2 agosto
1990, n. 233 (Riforma dei trattamenti pensionistici dei
lavoratori autonomi):
«Art. 7. (Misure dei contributi previdenziali dei
coltivatori diretti, mezzadri e coloni). - 1. Con
decorrenza dal 1° luglio 1990 sono istituite, per gli
assicurati iscritti alla gestione dei contributi e delle
prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri
e coloni, di cui alla legge 26, ottobre 1957, n. 1047, e
successive modificazioni ed integrazioni, quattro fasce di
reddito convenzionale individuate in base alla tabella D
allegata alla presente legge ai fini del calcolo dei
contributi e della determinazione della misura delle
pensioni.
2. Ciascuna azienda e' inclusa per ciascun anno,
frazionabile per settimana per prestazioni di lavoro
inferiori all'anno o per la diversa consistenza aziendale,
nella fascia di reddito convenzionale corrispondente al
reddito agrario dei terreni condotti. determinato ai sensi
dell'art. 11-bis del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988,
n. 154.
3. I contributi per le singole unita' attive
appartenenti alle aziende comprese nelle diverse fasce sono
determinati:
a) moltiplicando il reddito media convenzionale di
cui al comma 5 per il numero delle giornate indicate nella
citata tabella D;
b) applicando ai rispettivi redditi imponibili
l'aliquota del 12 per cento, ridotta al 9 per cento per le
imprese ubicate in territori montani e nelle zone agricole
svantaggiate di cui all'ultimo comma dell'art. 13 del
decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e
successive modificazioni ed integrazioni.
4. Per i mezzadri e coloni i contributi sono per meta'
a carico del concedente e per meta' a carico del mezzadro o
colono. I concedenti sono responsabili del pagamento dei
contributi anche per la parte a carico dei mezzadri e
coloni, salvo il diritto di rivalsa.
5. Il reddito medio convenzionale per ciascuna fascia
di reddito agrario di cui alla citata tabella D e'
determinato annualmente su base nazionale con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con
riferimento alle retribuzioni medie giornaliere di cui al
primo comma dell'art. 28 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1968, n. 488. La misura del reddito
agrario per ciascuna fascia e' determinata con decreto del
Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con i Ministri del tesoro e dell'agricoltura e foreste,
sentite le organizzazioni sindacali di categoria piu'
rappresentative sul piano nazionale.
6. Per le imprese agricole di allevamento di animali
per le quali manchi il reddito agrario, l'inclusione nelle
fasce di reddito convenzionale sara' effettuata sulla base
di criteri determinati, in relazione alle dimensioni delle
aziende e distintamente per singole specie di animali, con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con i Ministri del tesoro dell'agricoltura e
foreste, sentite le organizzazioni sindacali di categoria
piu' rappresentative sui piano nazionale.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge e' soppresso il contributo addizionale di
cui al primo comma dell'art. 17 della legge 3 giugno 1975,
n. 160, nonche' il contributo aggiuntivo aziendale di cui
all'art. 3 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1982, n. 54.
8. Per i soggetti iscritti alla gestione in qualita' di
unita' attive, di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047,
di eta' inferiore ai ventuno anni, le aliquote di cui al
comma 3, lettera b), sono ridotte rispettivamente al 9,50
per cento e al 4,50 per cento.
9. Ai fini dell'accertamento del diritto e
dell'anzianita' contributiva per la determinazione della
misura delle pensioni di vecchiaia, di anzianita', di
inabilita' ed ai superstiti, o dell'assegno di invalidita',
non possono comunque essere computate, in favore degli
iscritti, piu' di 156 giornate per ciascun anno.
10. Entro il 30 giugno 1991 i lavoratori autonomi
iscritti alla gestione speciale coltivatori diretti,
mezzadri e coloni provvederanno al versamento dei
contributi a conguaglio per il secondo semestre 1990 in
base alla differenza tra quanto risultante dalle
disposizioni di cui al presente articolo e quanto versato
in base alle previgenti disposizioni.».
Nota al comma 786:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 01 del gia'
citato decreto-legge n. 2 del 2006, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«5. La retribuzione di cui al comma 4, con la medesima
decorrenza ivi prevista, vale anche ai fini del calcolo
delle prestazioni temporanee in favore degli operai
agricoli a tempo determinato».
Note al comma 787:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 della
legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative
sociali):
«1. Definizione.
1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire
l'interesse generale della comunita' alla promozione umana
e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:
a) la gestione di servizi socio-sanitari ed
educativi;
b) lo svolgimento di attivita' diverse - agricole,
industriali, commerciali o di servizi - finalizzate
all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.».
- Si riporta il testo dell'art. 35 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 recante
«Approvazione del testo unico delle norme concernenti gli
assegni familiari»:
«Art. 35. Art. 5-L. 6 agosto 1940, n. 1278 - Art.
5-D.L.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479.
Per particolari categorie di lavoratori per le quali
sia ritenuto opportuno, i contributi e gli assegni possono
essere riferiti rispettivamente ad apposite tabelle di
salari medi e di periodi di occupazione media mensile,
stabilite con decreto del Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale, sentito il Comitato speciale per gli
assegni familiari e le associazioni professionali
interessate.
I salari medi stabiliti a norma del comma precedente
non possono essere inferiori alla misura minima fissata
periodicamente con decreto del Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 del
decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389
(Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva,
di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi
contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei
patronati):
«1. Retribuzione imponibile, accreditamento della
contribuzione settimanale e limite minimo di retribuzione
imponibile.
1. La retribuzione da assumere come base per il calcolo
dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non
puo' essere inferiore all'importo delle retribuzioni
stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi,
stipulati dalle organizzazioni sindacali piu'
rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi
collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una
retribuzione di importo superiore a quello previsto dal
contratto collettivo.».
Note al comma 788:
Per il riferimento al comma 26 dell'art. 2 della legge
8 agosto 1995, n. 335 vedasi nota al comma 770.
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge
30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive
modificazioni (Finanziamento del Servizio sanitario
nazionale nonche' proroga dei contratti stipulati dalle
pubbliche amministrazioni in base alla L. 1° giugno 1977,
n. 285, sulla occupazione giovanile):
«Art. 2. A decorrere dal 1° giugno 2005, nei casi di
infermita' comportante incapacita' lavorativa, il medico
curante trasmette all'I.N.P.S. il certificato di diagnosi
sull'inizio e sulla durata presunta della malattia per via
telematica on-line, secondo le specifiche tecniche e le
modalita' procedurali determinate dall'I.N.P.S. medesimo.
Il lavoratore e' tenuto, entro due giorni dal relativo
rilascio, a recapitare o a trasmettere, a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, l'attestazione
della malattia, rilasciata dal medico curante, al datore di
lavoro, salvo il caso in cui quest'ultimo richieda
all'I.N.P.S. la trasmissione in via telematica della
suddetta attestazione, secondo modalita' stabilite dallo
stesso Istituto.
Con apposito decreto interministeriale dei Ministri del
lavoro e delle politiche sociali, della salute,
dell'economia e delle finanze e per l'innovazione e le
tecnologie, previa intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, sono individuate le modalita'
tecniche, operative e di regolamentazione, al fine di
consentire l'avvio della nuova procedura di trasmissione
telematica on-line della certificazione di malattia
all'I.N.P.S. e di inoltro dell'attestazione di malattia
dall'I.N.P.S. al datore di lavoro, previsti dal primo e dal
secondo comma del presente articolo.
Le eventuali visite di controllo sullo stato di
infermita' del lavoratore, ai sensi dell'art. 5 della legge
20 maggio 1970, n. 300, o su richiesta dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale o della struttura
sanitaria pubblica da esso indicata, sono effettuate dai
medici dei servizi sanitari indicati dalle regioni.
Il datore di lavoro deve tenere a disposizione e
produrre, a richiesta, all'Istituto nazionale della
previdenza sociale, la documentazione in suo possesso.
Nella ipotesi di cui all'art. 1, sesto comma, devono essere
trasmessi al predetto Istituto, a cura del datore di
lavoro, entro tre giorni dal ricevimento dell'attestazione
di malattia i dati salariali necessari per il pagamento
agli aventi diritto delle prestazioni economiche di
malattia e di maternita'.
Qualora l'evento morboso si configuri quale
prosecuzione della stessa malattia, ne deve essere fatta
menzione da parte del medico curante nel certificato e
nell'attestazione di cui al primo comma.»
- Si riporta il testo del comma 14 dell'art. 5 del
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 (Misure
urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il
contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari
settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni
termini):
«Art. 14. Qualora il lavoratore, pubblico o privato,
risulti assente alla visita di controllo senza giustificato
motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento
economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella
misura della meta' per l'ulteriore periodo, esclusi quelli
di ricovero ospedaliero o gia' accertati da precedente
visita di controllo.»
- Si riporta il testo dell'art. 84 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno
della maternita' e della paternita', a norma dell'art. 15
della L. 8 marzo 2000, n. 53):
«Art. 84. Oneri derivanti dal trattamento di
maternita' delle collaboratrici coordinate e continuative.
1. Per i soggetti che non risultano iscritti ad altre
forme obbligatorie, il contributo alla gestione separata di
cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, e' elevato di una ulteriore aliquota contributiva pari
a 0,5 punti percentuali, per il finanziamento dell'onere
derivante dall'estensione agli stessi anche della tutela
relativa alla maternita'.».
Nota al comma 789:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 4 della
legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno
della maternita' e della paternita', per il diritto alla
cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi
delle citta):
«2. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati
possono richiedere, per gravi e documentati motivi
familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi
del comma 4, un periodo di congedo, continuativo o
frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo
il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto
alla retribuzione e non puo' svolgere alcun tipo di
attivita' lavorativa. Il congedo non e' computato
nell'anzianita' di servizio ne' ai fini previdenziali; il
lavoratore puo' procedere al riscatto, ovvero al versamento
dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della
prosecuzione volontaria.».
Note al comma 790:
- Si riporta il testo dell'art. 13 della legge
12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento
dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria
per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti):
«Art. 13. Ferme restando le disposizioni penali, il
datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per
l'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e
superstiti e che non possa piu' versarli per sopravvenuta
prescrizione ai sensi dell'art. 55 del R.decreto-legge
4 ottobre 1935, n. 1827, puo' chiedere all'Istituto
nazionale della previdenza sociale di costituire, nei casi
previsti dal successivo quarto comma, una rendita vitalizia
riversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata
dell'assicurazione obbligatoria che spetterebbe al
lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi.
La corrispondente riserva matematica e' devoluta, per
le rispettive quote di pertinenza, all'assicurazione
obbligatoria e al Fondo di adeguamento, dando luogo
all'attribuzione a favore dell'interessato di contributi
base corrispondenti, per valore e numero, a quelli
considerati ai fini del calcolo della rendita.
La rendita integra con effetto immediato la pensione
gia' in essere; in caso contrario i contributi di cui al
comma precedente sono valutati a tutti gli effetti ai fini
dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia e i superstiti.
Il datore di lavoro e' ammesso ad esercitare la
facolta' concessagli dal presente articolo su esibizione
all'Istituto nazionale della previdenza sociale di
documenti di data certa, dai quali possano evincersi la
effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro,
nonche' la misura della retribuzione corrisposta al
lavoratore interessato.
Il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di
lavoro la costituzione della rendita a norma del presente
articolo, puo' egli stesso sostituirsi al datore di lavoro,
salvo il diritto al risarcimento del danno, a condizione
che fornisca all'Istituto nazionale della previdenza
sociale le prove del rapporto di lavoro e della
retribuzione indicate nel comma precedente.
Per la costituzione della rendita, il datore di lavoro,
ovvero il lavoratore allorche' si verifichi l'ipotesi
prevista al quarto comma, deve versare all'Istituto
nazionale della previdenza sociale la riserva matematica
calcolata in base alle tariffe che saranno all'uopo
determinate e variate, quando occorra, con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il
Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale.».
Nota al comma 791:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 64 del gia'
citato decreto legislativo n. 151 del 2001, cosi' come
modificato dalla presente legge:
«2. Ai sensi del comma 12 dell'art. 80 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, la tutela della maternita'
prevista dalla disposizione di cui al comma 16, quarto
periodo, dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
avviene nelle forme e con le modalita' previste per il
lavoro dipendente. A tal fine, si applica il decreto
ministeriale 4 aprile 2002 del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2002. Con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, e'
disciplinata l'applicazione delle disposizioni di cui agli
articoli 17 e 22 nei limiti delle risorse rinvenienti dallo
specifico gettito contributivo, da determinare con il
medesimo decreto.».
Note al comma 793:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, e
successive modificazioni (Disciplina dell'obbligo delle
assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori addetti
ai servizi domestici e familiari, nonche' dei lavoratori
addetti a servizi di riassetto e di pulizia dei locali):
«Art. 5. Agli oneri derivanti dalle forme di tutela
previdenziale ed assistenziale previste ai
punti a), b), c), d) ed e) dell'art. 1 del presente decreto
si provvede mediante contributi determinati in base alle
seguenti aliquote:
assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e
superstiti:
contributo base: 0,1375 per cento;
Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti:
10 per cento, di cui 6,67 per cento a carico del
datore di lavoro e 3,33 per cento a carico del lavoratore;
assicurazione contro la tubercolosi:
contributo base: 0,0125 per cento;
contributo integrativo: 2 per cento;
assicurazione contro la disoccupazione involontaria:
contributo base: 0,0125 per cento;
contributo integrativo: 2,30 per cento;
Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei
lavoratori italiani:
contributo base: 0,0125 per cento;
contributo integrativo: 0,15 per cento;
assegni familiari: 5 per cento;
assicurazione contro le malattie:
assistenza assicurati: 5,28 per cento di cui 5,13 per
cento a carico del datore di lavoro e 0,15 per cento a
carico del lavoratore;
assistenza pensionati: 3,80 per cento;
tutela delle lavoratrici madri: 0,31 per cento;
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro: 0,5
per cento.
Gli importi delle retribuzioni convenzionali orarie
alle quali si commisurano i contributi sono pari a:
lire quattrocento, per retribuzioni effettive non
superiori a lire settecento;
lire settecento, per retribuzioni effettive superiori
a lire settecento e fino a lire mille;
lire mille, per retribuzioni effettive superiori a
tale misura.
Le misure delle retribuzioni convenzionali sopra
indicate comprendono la quota della tredicesima mensilita'
e di ogni altra eventuale retribuzione in denaro o in
natura. Con decreto del Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale di concerto con il Ministro per il
tesoro, sentiti il comitato speciale per gli assegni
familiari nonche' le organizzazioni sindacali di categoria
piu' rappresentative a carattere nazionale, possono essere
stabilite retribuzioni convenzionali superiori a lire
mille, in relazione ai mutamenti intervenuti nella
situazione salariale della categoria medesima.
[Indipendentemente dalle variazioni di cui al
precedente comma e salvo quanto disposto dall'art. 6, il
contributo per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e' variato con la stessa decorrenza e misura
percentuale, con le quali variera' ai sensi dell'art. 116
del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, la misura della
retribuzione media giornaliera disciplinata dal medesimo
articolo; la misura del contributo relativo a detta
assicurazione sara', in tal caso, arrotondata a lire intere
per eccesso] (7).
Per lo stesso periodo di versamento dei contributi a
carico della Cassa unica per gli assegni familiari, di cui
all'art. 31, quinto comma, del decreto-legge 26 ottobre
1970, n. 745, nel testo sostituito dalla legge di
conversione 18 dicembre 1970, n. 1034, l'Istituto nazionale
per l'assicurazione contro le malattie, alle Casse mutue
provinciali di malattia di Trento e di Bolzano ed alla
Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per i
coltivatori diretti una somma pari, complessivamente, al
venti per cento del gettito dei contributi attribuiti alla
predetta Cassa unica per gli assegni familiari.».
Nota ai commi 794 e 795:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 3 della
legge 3 agosto 2004, n. 206 (Nuove norme in favore delle
vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice),
cosi' come modificato dalla presente legge:
«3. 1. A tutti coloro che hanno subito un'invalidita'
permanente di qualsiasi entita' e grado della capacita'
lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di
tale matrice, e ai loro familiari, anche superstiti,
limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed
in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o
privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti, e'
riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di
versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari
durata, l'anzianita' pensionistica maturata, la misura
della pensione, nonche' il trattamento di fine rapporto o
altro trattamento equipollente. A tale fine e' autorizzata
la spesa di 5.807.000 euro per l'anno 2004 e di 2.790.000
euro a decorrere dall'anno 2005.».
Nota al comma 796, lettera a):
- Si riporta il testo del comma 278 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006), cosi' come modificato dalla
presente legge:
«278. Al fine di agevolare la realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 274, il
livello complessivo della spesa del Servizio sanitario
nazionale, al cui finanziamento concorre lo Stato, di cui
all'art. 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e' incrementato di 1.000 milioni di euro annui
limitatamente all'anno 2006. L'incremento di cui al primo
periodo e' da ripartire tra le regioni, secondo criteri e
modalita' concessive definiti con decreto del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, che prevedano comunque, per le regioni
interessate, la stipula di specifici accordi diretti
all'individuazione di obiettivi di contenimento della
dinamica della spesa al fine della riduzione strutturale
del disavanzo.».
Note al comma 796, lettera b):
- Si riporta il comma 180 dell'art. 1 della legge
30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2005):
«180. La regione interessata, nelle ipotesi indicate ai
commi 174 e 176 nonche' in caso di mancato adempimento per
gli anni 2004 e precedenti, anche avvalendosi del supporto
tecnico dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali,
procede ad una ricognizione delle cause ed elabora un
programma operativo di riorganizzazione, di
riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario
regionale, di durata non superiore al triennio. I Ministri
della salute e dell'economia e delle finanze e la singola
regione stipulano apposito accordo che individui gli
interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio
economico, nel rispetto dei livelli essenziali di
assistenza e degli adempimenti di cui alla intesa prevista
dal comma 173. La sottoscrizione dell'accordo e' condizione
necessaria per la riattribuzione alla regione interessata
del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e
graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva
attuazione del programma.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 dell'intesa 23 marzo
2005 sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano:
«Art. 8. (Accordo per il perseguimento dell'equilibrio
economico) - 1. In relazione a quanto disposto dall'art. 1,
comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a partire
dall'anno 2005, con riferimento ai risultati di esercizio
dell'anno 2004, in base alle risultanze finali del tavolo
degli adempimenti, per le Regioni interessate che, ai sensi
di tale disposizione, stipulano con i Ministri della salute
e dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per
gli affari regionali, l'apposito accordo che individui gli
interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio
economico, nel rispetto dei livelli essenziali di
assistenza e degli adempimenti di cui alla intesa prevista
dal comma 173 del medesimo articolo, la sottoscrizione
dell'accordo econdizione necessaria per la riattribuzione
del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e
graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva
attuazione del programma operativo, di riorganizzazione, di
riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario
regionale.
2. La sottoscrizione dell'accordo consente alla Regione
interessata l'accesso al maggior finanziamento con le
seguenti modalita':
a) spetta l'80 per cento del maggior finanziamento,
all'atto della sottoscrizione dell'accordo; il rimanente 20
per cento subordinatamente alla verifica della effettiva
attuazione del programma, nel caso in cui la Regione
risulti: adempiente con riferimento all'equilibrio
economico-finanziario, verificato dal tavolo tecnico degli
adempimenti, al mantenimento dei livelli di assistenza
previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 29 novembre 2001 e successive integrazioni e
modificazioni, all'attuazione del Piano nazionale della
prevenzione e del Piano nazionale per l'aggiornamento del
personale sanitario; inadempiente con riferimento agli
altri adempimenti di cui all'allegato 1:
b) spetta il 40 per cento del maggior finanziamento,
all'atto della sottoscrizione dell'accordo; il rimanente 60
per cento subordinatamente alla verifica della effettiva
attuazione del programma, nel caso in cui la regione
risulti non adempiente anche a uno degli adempimenti di cui
alla lettera a) primo trattino.
3. L'accordo: stabilisce le modalita' per l'erogazione
del saldo del maggior finanziamento secondo stati di
avanzamento concordati, nonchele modalita' per la
sospensione dell'erogazione del maggior finanziamento, in
caso di verifica negativa dello stato di avanzamento nei
tempi e nei modi concordati; definisce adeguate forme di
monitoraggio degli obiettivi intermedi per ogni stato di
avanzamento e le modalitadella loro verifica; definisce,
limitatamente ai casi di cui alla lettera b) del precedente
comma, le modalita' di affiancamento di rappresentanti del
Ministero della salute, di rappresentanti del Ministero
dell'economia e finanze e di rappresentanti regionali
designati dalla Conferenza Stato-Regioni alle attivita' di
gestione e programmazione del servizio sanitario regionale,
nonche' la individuazione dei provvedimenti regionali di
spesa e programmazione sanitaria da sottoporre a preventiva
approvazione da parte del Ministero della salute e del
Ministero dell'economia e delle finanze, che possono
approvare anche con prescrizioni in ordine alle modalita'
di recepimento e ai contenuti degli stessi. Sono fatti
salvi i provvedimenti regionali di somma urgenza, da
trasmettersi successivamente alla loro adozione. prevede
eventuali forme di partenariato con le altre Regioni.
4. Con successiva intesa, in sede di Conferenza
Stato-Regioni saranno individuati, entro trenta giorni
dalla presente intesa, i casi in cui l'accordo di cui al
presente articolo, pur rientrando nella fattispecie di cui
alla lettera b), non implica forme di affiancamento; in
mancanza della ulteriore intesa opera quanto previsto dalla
presente intesa.
5. Limitatamente alle Regioni nelle quali si sia
verificato un disavanzo pari o superiore al 7 per cento
sulla base dei risultati del Tavolo tecnico degli
adempimenti, al netto, per l'anno 2005, delle risorse
impiegate per arretrati di contratti e convenzioni per il
personale, la stipula dell'accordo di cui al comma 3,
integrato con il concerto del Ministro per gli affari
regionali, e' da considerarsi in ogni caso dovuta da parte
della Regione interessata e quindi rientrante tra gli
adempimenti oggetto di verifica previsti dalla presente
intesa, ai sensi del precedente art. 2.».
- Si riporta il testo del comma 281 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266:
«281. L'accesso al concorso di cui al comma 279 e'
altresi' subordinato, per le regioni che nel periodo
2001-2005 abbiano fatto registrare, in base ai dati
risultanti dal Tavolo tecnico di verifica degli adempimenti
regionali, un disavanzo medio pari o superiore al 5 per
cento, ovvero che abbiano fatto registrare nell'anno 2005
un incremento del disavanzo rispetto all'anno 2001 pari o
superiore al 200 per cento, alla stipula di un apposito
accordo tra la regione interessata e i Ministri della
salute e dell'economia e delle finanze, ovvero
all'integrazione di accordi gia' sottoscritti ai sensi
dell'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, per l'adeguamento alle indicazioni del Piano sanitario
nazionale 2006-2008 e il perseguimento dell'equilibrio
economico nel rispetto dei livelli essenziali di
assistenza.».
- Si riporta il testo del comma 288 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 266 del 2005:
«288. Presso il Ministero della salute, al fine di
verificare che i finanziamenti siano effettivamente
tradotti in servizi per i cittadini, secondo criteri di
efficienza ed appropriatezza, e' realizzato un Sistema
nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria
(SiVeAS), che si avvale delle funzioni svolte dal Nucleo di
supporto per l'analisi delle disfunzioni e la revisione
organizzativa (SAR), di cui all'art. 2 del decreto-legge
29 agosto 1984, n. 528, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 ottobre 1984, n. 733, e all'art. 4 della
legge 1° febbraio 1989, n. 37, ed a cui sono ricondotte le
attivita' di cui all'art. 1, comma 172, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, del sistema di garanzia di cui
all'art. 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56,
del sistema di monitoraggio configurato dall'art. 87 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni,
dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, nonche' del
Comitato di cui all'art. 9 della citata intesa
Stato-regioni del 23 marzo 2005. Con decreto del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, da emanare entro il 31 marzo 2006,
sono definite le modalita' di attuazione del SiVeAS.».
Note al comma 796, lettera c):
- Si riporta il testo del comma 174 dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005)), cosi' come modificato dalla
presente legge:
«174. Al fine del rispetto dell'equilibrio
economico-finanziario, la regione, ove si prospetti sulla
base del monitoraggio trimestrale una situazione di
squilibrio, adotta i provvedimenti necessari. Qualora dai
dati del monitoraggio del quarto trimestre si evidenzi un
disavanzo di gestione a fronte del quale non sono stati
adottati i predetti provvedimenti, ovvero essi non siano
sufficienti, con la procedura di cui all'art. 8, comma 1,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Presidente del
Consiglio dei ministri diffida la regione a provvedervi
entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di
riferimento. Qualora la regione non adempia, entro i
successivi trenta giorni il presidente della regione, in
qualita' di commissario ad acta, approva il bilancio di
esercizio consolidato del Servizio sanitario regionale al
fine di determinare il disavanzo di gestione e adotta i
necessari provvedimenti per il suo ripianamento, ivi
inclusi gli aumenti dell'addizionale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni
dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive entro le misure stabilite dalla normativa
vigente. I predetti incrementi possono essere adottati
anche in funzione della copertura dei disavanzi di gestione
accertati o stimati nel settore sanitario relativi
all'esercizio 2004 e seguenti. Qualora i provvedimenti
necessari per il ripianamento del disavanzo di gestione non
vengano adottati dal commissario ad acta entro il 31
maggio, nella regione interessata, con riferimento agli
anni di imposta 2006 e successivi, si applicano comunque
nella misura massima prevista dalla vigente normativa
l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive; scaduto il termine del 31
maggio, i provvedimenti del commissario ad acta non possono
avere ad oggetto l'addizionale e le maggiorazioni
d'aliquota delle predette imposte ed i contribuenti
liquidano e versano gli acconti d'imposta dovuti nel
medesimo anno sulla base della misura massima
dell'addizionale e delle maggiorazioni d'aliquota di tali
imposte.».
Note al comma 796, lettera d):
- Si riporta il comma 6 dell'art. 13 del decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in
materia di federalismo fiscale, a norma dell'art. 10 della
L. 13 maggio 1999, n. 133.
«6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato a concedere alle
regioni a statuto ordinario anticipazioni da accreditare
sui conti correnti di cui all'art. 40, comma 1, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in essere presso la
tesoreria centrale dello Stato in misura sufficiente ad
assicurare, insieme con gli accreditamenti dell'IRAP e
dell'addizionale regionale all'IRPEF, l'ordinato
finanziamento della spesa sanitaria corrente. Con decreto
del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica sono stabilite le modalita' di
attuazione delle disposizioni del presente comma.».
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 66 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001):
«6. Le entrate costituite da assegnazioni, contributi,
devoluzioni o compartecipazioni di tributi erariali e
quant'altro proveniente dal bilancio dello Stato a favore
delle regioni devono essere versate nelle contabilita'
speciali infruttifere che devono essere aperte presso le
competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.
Tra le predette entrate sono comprese quelle provenienti da
operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in parte,
da interventi finanziari dello Stato sia in conto capitale
che in conto interessi. Le entrate relative ai
finanziamenti comunitari continuano ad affluire nel conto
corrente infruttifero intestato a ciascun ente ed aperto
presso la tesoreria centrale dello Stato.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 12 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino
della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1
della L. 23 ottobre 1992, n. 421
«3. Il Fondo sanitario nazionale, al netto della quota
individuata ai sensi del comma precedente, e' ripartito con
riferimento al triennio successivo entro il 15 ottobre di
ciascun anno, in coerenza con le previsioni del disegno di
legge finanziaria per l'anno successivo, dal CIPE, su
proposta del Ministro della sanita', sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome; la quota capitaria di finanziamento da
assicurare alle regioni viene determinata sulla base di un
sistema di coefficienti parametrici, in relazione ai
livelli uniformi di prestazioni sanitarie in tutto il
territorio nazionale, determinati ai sensi dell'art. 1, con
riferimento ai seguenti elementi:
a) popolazione residente;
b) mobilita' sanitaria per tipologia di prestazioni,
da compensare, in sede di riparto, sulla base di
contabilita' analitiche per singolo caso fornite dalle
unita' sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere
attraverso le regioni e le province autonome;
c) consistenza e stato di conservazione delle
strutture immobiliari, degli impianti tecnologici e delle
dotazioni strumentali.»
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 18 del gia'
citato decreto legislativo n. 502 del 1992:
«7. Restano salve le norme previste dal decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 616, dal
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.
618, e dal decreto del Presidente della Repubblica
31 luglio 1980, n. 620, con gli adattamenti derivanti dalle
disposizioni del presente decreto da effettuarsi con
decreto del Ministro della sanita' di concerto con il
Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. I
rapporti con il personale sanitario per l'assistenza al
personale navigante sono disciplinati con regolamento
ministeriale in conformita', per la parte compatibile, alle
disposizioni di cui all'art. 8. A decorrere dal 1° gennaio
1995 le entrate e le spese per l'assistenza sanitaria
all'estero in base ai regolamenti della Comunita' europea e
alle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale sono
imputate, tramite le regioni, ai bilanci delle unita'
sanitarie locali di residenza degli assistiti. I relativi
rapporti finanziari sono definiti in sede di ripartizione
del Fondo sanitario nazionale.».
Nota al comma 796, lettera e):
Per il testo dell'art. 1, comma 174, della legge
30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2005), vedasi nota lettera c).
Note al comma 796, lettera f):
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 48 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni
urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici) convertito con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326:
«Art. 48. (Tetto di spesa per l'assistenza
farmaceutica). - 1. A decorrere dall'anno 2004, fermo
restando quanto gia' previsto dall'art. 5, comma 1, del
decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, in
materia di assistenza farmaceutica territoriale, l'onere a
carico del SSN per l'assistenza farmaceutica complessiva,
compresa quella relativa al trattamento dei pazienti in
regime di ricovero ospedaliero, e' fissata, in sede di
prima applicazione, al 16 per cento come valore di
riferimento, a livello nazionale ed in ogni singola
regione. Tale percentuale puo' essere rideterminata con
decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome, tenuto conto di uno
specifico flusso informativo sull'assistenza farmaceutica
relativa ai farmaci a distribuzione diretta, a quelli
impiegati nelle varie forme di assistenza distrettuale e
residenziale nonche' a quelli utilizzati nel corso di
ricoveri ospedalieri, attivato a decorrere dal 1° gennaio
2004 sulla base di Accordo definito in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome. Il decreto, da emanarsi entro il
30 giugno 2004, tiene conto dei risultati derivanti dal
flusso informativo dei dati.».
Note al comma 796, lettera l):
- Si riporta il testo del comma 181 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 311 del 2004:
«181. Con riferimento agli importi indicati al
comma 164, relativamente alla somma di 1.000 milioni di
euro per l'anno 2005, 1.200 milioni di euro per l'anno 2006
e 1.400 milioni di euro per l'anno 2007, il relativo
riconoscimento alle regioni resta condizionato, oltre che
agli adempimenti di cui al comma 173, anche al rispetto da
parte delle regioni medesime dell'obiettivo per la quota a
loro carico sulla spesa farmaceutica previsto dall'art. 48
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.».
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge
18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 (Interventi urgenti in
materia di spesa sanitaria):
«Art. 5. (Tetti di spesa). - 1. A decorrere dall'anno
2002 l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per
l'assistenza farmaceutica territoriale non puo' superare, a
livello nazionale ed in ogni singola regione, il 13 per
cento della spesa sanitaria complessiva. A tale fine le
regioni adottano, sentite le associazioni di categoria
interessate, i provvedimenti necessari ad assicurare il
rispetto della disposizione di cui al presente articolo.».
- Si riporta il testo del comma 174 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 311 del 2004:
«174. Al fine del rispetto dell'equilibrio
economico-finanziario, la regione, ove si prospetti sulla
base del monitoraggio trimestrale una situazione di
squilibrio, adotta i provvedimenti necessari. Qualora dai
dati del monitoraggio del quarto trimestre si evidenzi un
disavanzo di gestione a fronte del quale non sono stati
adottati i predetti provvedimenti, ovvero essi non siano
sufficienti, con la procedura di cui all'art. 8, comma 1,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Presidente del
Consiglio dei ministri diffida la regione a provvedervi
entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di
riferimento. Qualora la regione non adempia, entro i
successivi trenta giorni il presidente della regione, in
qualita' di commissario ad acta, approva il bilancio di
esercizio consolidato del Servizio sanitario regionale al
fine di determinare il disavanzo di gestione e adotta i
necessari provvedimenti per il suo ripianamento, ivi
inclusi gli aumenti dell'addizionale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni
dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive entro le misure stabilite dalla normativa
vigente. I predetti incrementi possono essere adottati
anche in funzione della copertura dei disavanzi di gestione
accertati o stimati nel settore sanitario relativi
all'esercizio 2004 e seguenti. Qualora i provvedimenti
necessari per il ripianamento del disavanzo di gestione non
vengano adottati dal commissario ad acta entro il 31
maggio, nella regione interessata, con riferimento all'anno
di imposta 2006, si applicano comunque nella misura massima
prevista dalla vigente normativa l'addizionale all'imposta
sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni
dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive; scaduto il termine del 31 maggio, i
provvedimenti del commissario ad acta non possono avere ad
oggetto l'addizionale e le maggiorazioni d'aliquota delle
predette imposte ed i contribuenti liquidano e versano gli
acconti d'imposta dovuti nel medesimo anno sulla base della
misura massima dell'addizionale e delle maggiorazioni
d'aliquota di tali imposte.».
Nota al comma 796, lettera m):
- Si riporta il testo del comma 28 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica), cosi' come modificato dalla
presente legge:
«28. Allo scopo di assicurare l'uso appropriato delle
risorse sanitarie e garantire l'equilibrio delle gestioni,
i medici abilitati alle funzioni prescrittive conformano le
proprie autonome decisioni tecniche a percorsi diagnostici
e terapeutici, cooperando in tal modo al rispetto degli
obiettivi di spesa. I percorsi diagnostico-terapeutici sono
costituiti dalle linee-guida di cui all'art. 1, comma 283,
terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
nonche' da percorsi definiti ed adeguati periodicamente con
decreto del Ministro della salute, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su
proposta del Comitato strategico del Sistema nazionale
linee-guida, di cui al decreto del Ministro della salute
30 giugno 2004, integrato da un rappresentante della
Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e
degli odontoiatri. Il Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, entro il 31 marzo 2007, gli indirizzi per
l'uniforme applicazione dei percorsi stessi in ambito
locale e le misure da adottare in caso di mancato rispetto
dei protocolli medesimi, ivi comprese le sanzioni a carico
del sanitario che si discosti dal percorso diagnostico
senza giustificati motivi.».
Note al comma 796, lettera n):
- Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 11 marzo
1988, n. 67, e successive modificazioni (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 1988):
«Art. 20. 1. E' autorizzata l'esecuzione di un
programma pluriennale di interventi in materia di
ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico
del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di
residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per
l'importo complessivo di lire 34.000 miliardi. Al
finanziamento degli interventi si provvede mediante
operazioni di mutuo che le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel
limite del 95 per cento della spesa ammissibile risultante
dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti
e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati,
secondo modalita' e procedure da stabilirsi con decreto del
Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della
sanita'.
2. Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio
sanitario nazionale ed un nucleo di valutazione costituito
da tecnici di economia sanitaria, edilizia e tecnologia
ospedaliera e di funzioni medico-sanitarie, da istituire
con proprio decreto, definisce con altro proprio decreto,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i criteri generali per la programmazione
degli interventi che debbono essere finalizzati ai seguenti
obiettivi di massima:
a) riequilibrio territoriale delle strutture, al fine
di garantire una idonea capacita' di posti letto anche in
quelle regioni del Mezzogiorno dove le strutture non sono
in grado di soddisfare le domande di ricovero;
b) sostituzione del 20 per cento dei posti letto a
piu' elevato degrado strutturale;
c) ristrutturazione del 30 per cento dei posti letto
che presentano carenze strutturali e funzionali
suscettibili di integrale recupero con adeguate misure di
riadattamento;
d) conservazione in efficienza del restante 50 per
cento dei posti letto, la cui funzionalita' e' ritenuta
sufficiente;
e) completamento della rete dei presidi
poliambulatoriali extraospedalieri ed ospedalieri diurni
con contemporaneo intervento su quelli ubicati in sede
ospedaliera secondo le specificazioni di cui alle
lettere a), b), c);
f) realizzazione di 140.000 posti in strutture
residenziali, per anziani che non possono essere assistiti
a domicilio e nelle strutture di cui alla lettera e) e che
richiedono trattamenti continui. Tali strutture, di
dimensioni adeguate all'ambiente secondo standards che
saranno emanati a norma dell'art. 5 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, devono essere integrate con i servizi
sanitari e sociali di distretto e con istituzioni di
ricovero e cura in grado di provvedere al riequilibrio di
condizioni deteriorate. Dette strutture, sulla base di
standards dimensionali, possono essere ricavate anche
presso aree e spazi resi disponibili dalla riduzione di
posti-letto ospedalieri;
g) adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti
delle strutture sanitarie;
h) potenziamento delle strutture preposte alla
prevenzione con particolare riferimento ai laboratori di
igiene e profilassi e ai presidi multizonali di
prevenzione, agli istituti zooprofilattici sperimentali ed
alle strutture di sanita' pubblica veterinaria;
i) conservazione all'uso pubblico dei beni dismessi,
il cui utilizzo e' stabilito da ciascuna regione o
provincia autonoma con propria determinazione.
3. Il secondo decreto di cui al comma 2 definisce
modalita' di coordinamento in relazione agli interventi nel
medesimo settore dell'edilizia sanitaria effettuati
dall'Agenzia per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno, dal Ministero dei lavori pubblici, dalle
universita' nell'ambito dell'edilizia universitaria
ospedaliera e da altre pubbliche amministrazioni, anche a
valere sulle risorse del Fondo investimenti e occupazione
(FIO).
4. Le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano predispongono, entro quattro mesi dalla
pubblicazione del decreto di cui al comma 3, il programma
degli interventi di cui chiedono il finanziamento con la
specificazione dei progetti da realizzare. Sulla base dei
programmi regionali o provinciali, il Ministro della
sanita' predispone il programma nazionale che viene
sottoposto all'approvazione del CIPE.
5. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 2,
il CIPE determina le quote di mutuo che le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano possono contrarre
nei diversi esercizi. Entro sessanta giorni dalla scadenza
dei termini di cui al comma 4 il CIPE approva il programma
nazionale di cui al comma medesimo. Per il triennio
1988-1990 il limite massimo complessivo dei mutui resta
determinato in lire 10.000 miliardi, in ragione di lire
3.000 miliardi per l'anno 1988 e lire 3.500 miliardi per
ciascuno degli anni 1989 e 1990. Le stesse regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano presentano in
successione temporale i progetti suscettibili di immediata
realizzazione. I progetti sono sottoposti al vaglio di
conformita' del Ministero della sanita', per quanto
concerne gli aspetti tecnico-sanitari e in coerenza con il
programma nazionale, e all'approvazione del CIPE che
decide, sentito il Nucleo di valutazione per gli
investimenti pubblici.
5-bis. Dalla data del 30 novembre 1993, i progetti
attuativi del programma di cui al comma 5, con la sola
esclusione di quelli gia' approvati dal CIPE e di quelli
gia' esaminati con esito positivo dal Nucleo di valutazione
per gli investimenti pubblici alla data del 30 giugno 1993,
per i quali il CIPE autorizza il finanziamento, e di quelli
presentati dagli enti di cui all'art. 4, comma 15, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono approvati dai
competenti organi regionali, i quali accertano che la
progettazione esecutiva, ivi compresa quella delle
Universita' degli studi con policlinici a gestione diretta
nonche' degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico di loro competenza territoriale, sia completa
di tutti gli elaborati tecnici idonei a definire nella sua
completezza tutti gli elementi ed i particolari costruttivi
necessari per l'esecuzione dell'opera; essi accertano
altresi' la conformita' dei progetti esecutivi agli studi
di fattibilita' approvati dal Ministero della sanita'.
Inoltre, al fine di evitare sovrapposizioni di interventi,
i competenti organi regionali verificano la coerenza con
l'attuale programmazione sanitaria. Le regioni, le province
autonome e gli enti di cui all'art. 4, comma 15, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, presentano al CIPE, in
successione temporale, istanza per il finanziamento dei
progetti, corredata dai provvedimenti della loro avvenuta
approvazione, da un programma temporale di realizzazione,
dalla dichiarazione che essi sono redatti nel rispetto
delle normative nazionali e regionali sugli standards
ammissibili e sulla capacita' di offerta necessaria e che
sono dotati di copertura per l'intero progetto o per parti
funzionali dello stesso.
6. L'onere di ammortamento dei mutui e' assunto a
carico del bilancio dello Stato ed e' iscritto nello stato
di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di lire
330 miliardi per l'anno 1989 e di lire 715 miliardi per
l'anno 1990.
7. Il limite di eta' per l'accesso ai concorsi banditi
dal Servizio sanitario nazionale e' elevato, per il
personale laureato che partecipi a concorsi del ruolo
sanitario, a 38 anni, per un periodo di tre anni a
decorrere dal 1° gennaio 1988.
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 83 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001):
«3. L'importo di lire 30.000 miliardi di cui all'art.
20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' elevato a
lire 34.000 miliardi.»
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 del
decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39
(Disposizioni per assicurare interventi urgenti di
attuazione del Piano sanitario nazionale 1998-2000):
«Art. 1. 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, il Ministro della sanita',
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, adotta un programma su base nazionale per la
realizzazione, in ciascuna regione e provincia autonoma, in
coerenza con gli obiettivi del Piano sanitario nazionale,
di una o piu' strutture, ubicate nel territorio in modo da
consentire un'agevole accessibilita' da parte dei pazienti
e delle loro famiglie, dedicate all'assistenza palliativa e
di supporto prioritariamente per i pazienti affetti da
patologia neoplastica terminale che necessitano di cure
finalizzate ad assicurare una migliore qualita' della loro
vita e di quella dei loro familiari. Le suddette strutture
dovranno essere realizzate prioritariamente attraverso
l'adeguamento e la riconversione di strutture, di
proprieta' di aziende sanitarie locali o di aziende
ospedaliere, inutilizzate anche parzialmente, ovvero di
strutture che si siano rese disponibili in conseguenza
della ristrutturazione della rete ospedaliera di cui
all'art. 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
e successive modificazioni.».
Nota al comma 796, lettera o):
- Si riporta il testo del comma 170 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 311 del 2004, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«170. Alla determinazione delle tariffe massime per la
remunerazione delle prestazioni e delle funzioni
assistenziali, assunte come riferimento per la valutazione
della congruita' delle risorse a disposizione del Servizio
sanitario nazionale, provvede, con proprio decreto, il
Ministero della salute, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. Gli importi
tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori alle
tariffe massime restano a carico dei bilanci regionali.
Entro il 30 marzo 2005, con decreto del Ministero della
salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, si procede alla ricognizione e all'eventuale
aggiornamento delle tariffe massime, coerentemente con le
risorse programmate per il Servizio sanitario nazionale.
Con la medesima modalita' e i medesimi criteri si procede
all'aggiornamento biennale delle tariffe massime entro il
31 dicembre di ogni secondo anno a decorrere dall'anno
2005, sentite le societa' scientifiche e le associazioni di
categoria interessate.».
Note al comma 796, lettera q):
- Si riporta il testo del comma 292 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 266 del 2005, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«292. In coerenza con le risorse programmate per il
Servizio sanitario nazionale:
a) con le procedure di cui all'art. 54 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, si provvede, entro il 28 febbraio
2007, alla modificazione degli allegati al citato decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001,
e successive modificazioni, di definizione dei livelli
essenziali di assistenza, finalizzata all'inserimento,
nell'elenco delle prestazioni di specialistica
ambulatoriale, di prestazioni gia' erogate in regime di
ricovero ospedaliero, nonche' alla integrazione e
modificazione delle soglie di appropriatezza per le
prestazioni di ricovero ospedaliero in regime di ricovero
ordinario diurno;
b) in materia di assistenza protesica, su proposta
del Ministro della salute, si provvede alla modifica di
quanto gia' previsto dal regolamento di cui al decreto
ministeriale 27 agosto 1999, n. 332 del Ministro della
sanita', e dal citato decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 29 novembre 2001, in modo da prevedere che la
fornitura di prodotti monouso per stomizzati e incontinenti
e per la prevenzione e cura delle lesioni da decubito venga
inserita nel livello essenziale di assistenza integrativa e
che sia istituito il repertorio dei presidi protesici ed
ortesici erogabili a carico del Servizio sanitario
nazionale.».
Note al comma 796, lettera s):
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 6 della
legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica):
«6. A decorrere dalla data di entrata in funzione del
sistema di pagamento delle prestazioni sulla base di
tariffe predeterminate dalla regione cessano i rapporti
convenzionali in atto ed entrano in vigore i nuovi rapporti
fondati sull'accreditamento, sulla remunerazione delle
prestazioni e sull'adozione del sistema di verifica della
qualita' previsti all'art. 8, comma 7, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni ed integrazioni. La facolta' di libera scelta
da parte dell'assistito si esercita nei confronti di tutte
le strutture ed i professionisti accreditati dal Servizio
sanitario nazionale in quanto risultino effettivamente in
possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e
accettino il sistema della remunerazione a prestazione.
Fermo restando il diritto all'accreditamento delle
strutture in possesso dei requisiti di cui all'art. 8,
comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni, per il biennio 1995-1996
l'accreditamento opera comunque nei confronti dei soggetti
convenzionati e dei soggetti eroganti prestazioni di alta
specialita' in regime di assistenza indiretta regolata da
leggi regionali alla data di entrata in vigore del citato
decreto legislativo n. 502 del 1992, che accettino il
sistema della remunerazione a prestazione sulla base delle
citate tariffe.».
- Si riporta il testo dell'art. 8-quater del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni (Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n.
421):
«Art. 8-quater. (Accreditamento istituzionale). - 1.
L'accreditamento istituzionale e' rilasciato dalla regione
alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai
professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente
alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di
qualificazione, alla loro funzionalita' rispetto agli
indirizzi di programmazione regionale e alla verifica
positiva dell'attivita' svolta e dei risultati raggiunti.
Al fine di individuare i criteri per la verifica della
funzionalita' rispetto alla programmazione nazionale e
regionale, la regione definisce il fabbisogno di assistenza
secondo le funzioni sanitarie individuate dal Piano
sanitario regionale per garantire i livelli essenziali e
uniformi di assistenza, nonche' gli eventuali livelli
integrativi locali e le esigenze connesse all'assistenza
integrativa di cui all'art. 9. La regione provvede al
rilascio dell'accreditamento ai professionisti, nonche' a
tutte le strutture pubbliche ed equiparate che soddisfano
le condizioni di cui al primo periodo del presente comma,
alle strutture private non lucrative di cui all'art. 1,
comma 18, e alle strutture private lucrative.
2. La qualita' di soggetto accreditato non costituisce
vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario
nazionale a corrispondere la remunerazione delle
prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali
di cui all'art. 8-quinquies. I requisiti ulteriori
costituiscono presupposto per l'accreditamento e vincolo
per la definizione delle prestazioni previste nei programmi
di attivita' delle strutture accreditate, cosi' come
definiti dall'art. 8-quinquies.
3. Con atto di indirizzo e coordinamento emanato, ai
sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sentiti
l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, il Consiglio
superiore di sanita', e, limitatamente all'accreditamento
dei professionisti, la Federazione nazionale dell'ordine
dei medici chirurghi e degli odontoiatri, sono definiti i
criteri generali uniformi per:
a) la definizione dei requisiti ulteriori per
l'esercizio delle attivita' sanitarie per conto del
Servizio sanitario nazionale da parte delle strutture
sanitarie e dei professionisti, nonche' la verifica
periodica di tali attivita';
b) la valutazione della rispondenza delle strutture
al fabbisogno e alla funzionalita' della programmazione
regionale, inclusa la determinazione dei limiti entro i
quali sia possibile accreditare quantita' di prestazioni in
eccesso rispetto al fabbisogno programmato, in modo da
assicurare un'efficace competizione tra le strutture
accreditate;
c) le procedure e i termini per l'accreditamento
delle strutture che ne facciano richiesta, ivi compresa la
possibilita' di un riesame dell'istanza, in caso di esito
negativo e di prescrizioni contestate dal soggetto
richiedente nonche' la verifica periodica dei requisiti
ulteriori e le procedure da adottarsi in caso di verifica
negativa.
4. L'atto di indirizzo e coordinamento e' emanato nel
rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:
a) garantire l'eguaglianza fra tutte le strutture
relativamente ai requisiti ulteriori richiesti per il
rilascio dell'accreditamento e per la sua verifica
periodica;
b) garantire il rispetto delle condizioni di
incompatibilita' previste dalla vigente normativa nel
rapporto di lavoro con il personale comunque impegnato in
tutte le strutture;
c) assicurare che tutte le strutture accreditate
garantiscano dotazioni strumentali e tecnologiche
appropriate per quantita', qualita' e funzionalita' in
relazione alla tipologia delle prestazioni erogabili e alle
necessita' assistenziali degli utilizzatori dei servizi;
d) garantire che tutte le strutture accreditate
assicurino adeguate condizioni di organizzazione interna,
con specifico riferimento alla dotazione quantitativa e
alla qualificazione professionale del personale
effettivamente impiegato;
e) prevedere la partecipazione della struttura a
programmi di accreditamento professionale tra pari;
f) prevedere la partecipazione degli operatori a
programmi di valutazione sistematica e continuativa
dell'appropriatezza delle prestazioni erogate e della loro
qualita', interni alla struttura e interaziendali;
g) prevedere l'accettazione del sistema di controlli
esterni sulla appropriatezza e sulla qualita' delle
prestazioni erogate, definito dalla regione ai sensi
dell'art. 8-octies;
h) prevedere forme di partecipazione dei cittadini e
degli utilizzatori dei servizi alla verifica dell'attivita'
svolta e alla formulazione di proposte rispetto
all'accessibilita' dei servizi offerti, nonche' l'adozione
e l'utilizzazione sistematica della carta dei servizi per
la comunicazione con i cittadini, inclusa la diffusione
degli esiti dei programmi di valutazione di cui alle
lettere e) ed f);
i) disciplinare l'esternalizzazione dei servizi
sanitari direttamente connessi all'assistenza al paziente,
prevedendola esclusivamente verso soggetti accreditati in
applicazione dei medesimi criteri o di criteri comunque
equivalenti a quelli adottati per i servizi interni alla
struttura, secondo quanto previsto dal medesimo atto di
indirizzo e coordinamento;
l) indicare i requisiti specifici per
l'accreditamento di funzioni di particolare rilevanza, in
relazione alla complessita' organizzativa e funzionale
della struttura, alla competenza e alla esperienza del
personale richieste, alle dotazioni tecnologiche necessarie
o in relazione all'attuazione degli obiettivi prioritari
definiti dalla programmazione nazionale;
m) definire criteri per la selezione degli indicatori
relativi all'attivita' svolta e ai suoi risultati finali
dalle strutture e dalle funzioni accreditate, in base alle
evidenze scientifiche disponibili;
n) definire i termini per l'adozione dei
provvedimenti attuativi regionali e per l'adeguamento
organizzativo delle strutture gia' autorizzate;
o) indicare i requisiti per l'accreditamento
istituzionale dei professionisti, anche in relazione alla
specifica esperienza professionale maturata e ai crediti
formativi acquisiti nell'ambito del programma di formazione
continua di cui all'art. 16-ter;
p) individuare l'organizzazione dipartimentale minima
e le unita' operative e le altre strutture complesse delle
aziende di cui agli articoli 3 e 4, in base alla
consistenza delle risorse umane, tecnologiche e
finanziarie, al grado di autonomia finanziaria e alla
complessita' dell'organizzazione interna;
q) prevedere l'estensione delle norme di cui al
presente comma alle attivita' e alle strutture
sociosanitarie, ove compatibili.
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al
comma 3, le regioni definiscono, in conformita' ai criteri
generali uniformi ivi previsti, i requisiti per
l'accreditamento, nonche' il procedimento per la loro
verifica, prevedendo, per quanto riguarda l'accreditamento
dei professionisti, adeguate forme di partecipazione degli
Ordini e dei Collegi professionali interessati.
6. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al
comma 3, le regioni avviano il processo di accreditamento
delle strutture temporaneamente accreditate ai sensi
dell'art. 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
e delle altre gia' operanti.
7. Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di
nuove strutture o per l'avvio di nuove attivita' in
strutture preesistenti, l'accreditamento puo' essere
concesso, in via provvisoria, per il tempo necessario alla
verifica del volume di attivita' svolto e della qualita'
dei suoi risultati. L'eventuale verifica negativa comporta
la sospensione automatica dell'accreditamento
temporaneamente concesso.
8. In presenza di una capacita' produttiva superiore al
fabbisogno determinato in base ai criteri di cui al
comma 3, lettera b), le regioni e le unita' sanitarie
locali attraverso gli accordi contrattuali di cui all'art.
8-quinquies, sono tenute a porre a carico del Servizio
sanitario nazionale un volume di attivita' comunque non
superiore a quello previsto dagli indirizzi della
programmazione nazionale. In caso di superamento di tale
limite, e in assenza di uno specifico e adeguato intervento
integrativo ai sensi dell'art. 13, si procede, con le
modalita' di cui all'art. 28, commi 9 e seguenti della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, alla revoca
dell'accreditamento della capacita' produttiva in eccesso,
in misura proporzionale al concorso a tale superamento
apportato dalle strutture pubbliche ed equiparate, dalle
strutture private non lucrative e dalle strutture private
lucrative.».
Nota al comma 796, lettera t):
- Per il riferimento al comma 1 e 7 dell'art. 8-quater
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 vedasi
nota precedente.
Note al comma 796, lettera u):
- Per il riferimento all'art. 8-quater del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 vedasi nota al
comma 796, lettera s).
- Si riporta il testo dell'art. 9 della gia' citata
intesa 23 marzo 2005 sancita dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano:
«Art. 9. (Comitato permanente per la verifica
dell'erogazione dei LEA) - 1. Ai fini della presente
intesa, eistituito presso il Ministero della salute il
Comitato paritetico permanente per la verifica
dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza in
condizioni di appropriatezza e di efficienza nell'utilizzo
delle risorse e per la verifica della congruitatra le
prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione.
2. Il Comitato, che si avvale del supporto tecnico
dell'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali, opera sulla
base delle informazioni desumibili dal sistema di
monitoraggio e garanzia di cui al decreto ministeriale
12 dicembre 2001, nonchedei flussi informativi afferenti al
Nuovo Sistema Informativo Sanitario.
3. Il Comitato ecomposto da quattro rappresentanti del
Ministero della salute, di cui uno con funzioni di
coordinatore, due rappresentanti del Ministero
dell'economia e delle finanze, un rappresentante del
Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e da sette rappresentanti delle
Regioni designati dalla Conferenza dei Presidenti delle
Regioni e delle Province autonome.».
- Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art.
8-quinquies del gia' citato decreto legislativo n. 502 del
1992:
«Art. 8-quinquies. (Accordi contrattuali). - 1. Le
regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,
definiscono l'ambito di applicazione degli accordi
contrattuali e individuano i soggetti interessati, con
specifico riferimento ai seguenti aspetti:
a) individuazione delle responsabilita' riservate
alla regione e di quelle attribuite alle unita' sanitarie
locali nella definizione degli accordi contrattuali e nella
verifica del loro rispetto;
b) indirizzi per la formulazione dei programmi di
attivita' delle strutture interessate, con l'indicazione
delle funzioni e delle attivita' da potenziare e da
depotenziare, secondo le linee della programmazione
regionale e nel rispetto delle priorita' indicate dal Piano
sanitario nazionale;
c) determinazione del piano delle attivita' relative
alle alte specialita' e alla rete dei servizi di emergenza;
d) criteri per la determinazione della remunerazione
delle strutture ove queste abbiano erogato volumi di
prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato,
tenuto conto del volume complessivo di attivita' e del
concorso allo stesso da parte di ciascuna struttura.
2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1, la
regione e le unita' sanitarie locali, anche attraverso
valutazioni comparative della qualita' e dei costi,
definiscono accordi con le strutture pubbliche ed
equiparate, e stipulano contratti con quelle private e con
i professionisti accreditati, anche mediante intese con le
loro organizzazioni rappresentative a livello regionale,
che indicano:
a) gli obiettivi di salute e i programmi di
integrazione dei servizi;
b) il volume massimo di prestazioni che le strutture
presenti nell'ambito territoriale della medesima unita'
sanitaria locale, si impegnano ad assicurare, distinto per
tipologia e per modalita' di assistenza;
c) i requisiti del servizio da rendere, con
particolare riguardo ad accessibilita', appropriatezza
clinica e organizzativa, tempi di attesa e continuita'
assistenziale;
d) il corrispettivo preventivato a fronte delle
attivita' concordate, globalmente risultante dalla
applicazione dei valori tariffari e della remunerazione
extra-tariffaria delle funzioni incluse nell'accordo, da
verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti
e delle attivita' effettivamente svolte secondo le
indicazioni regionali di cui al comma 1, lettera d);
e) il debito informativo delle strutture erogatrici
per il monitoraggio degli accordi pattuiti e le procedure
che dovranno essere seguite per il controllo esterno della
appropriatezza e della qualita' della assistenza prestata e
delle prestazioni rese, secondo quanto previsto dall'art.
8-octies.».
Note al comma 796, lettera v):
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 57 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2003):
«5. Le aziende sanitarie devono esporre on line via
Internet i costi unitari dei dispositivi medici acquistati
semestralmente, specificando aziende produttrici e modelli.
Tali informazioni devono essere disponibili entro il
31 marzo 2003 e devono essere aggiornate almeno ogni sei
mesi.».
- Si riporta il testo del comma 409 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 266 del 2005:
«409. Ai fini della razionalizzazione degli acquisti da
parte del Servizio sanitario nazionale: a) la
classificazione dei dispositivi prevista dal comma 1
dell'art. 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e'
approvata con decreto del Ministro della salute, previo
accordo con le regioni e le province autonome, sancito
dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con
la medesima procedura sono stabilite: 1) le modalita' di
alimentazione e aggiornamento della banca dati del
Ministero della salute necessarie alla istituzione e alla
gestione del repertorio generale dei dispositivi medici e
alla individuazione dei dispositivi nei confronti dei quali
adottare misure cautelative in caso di segnalazione di
incidenti; 2) le modalita' con le quali le aziende
sanitarie devono inviare al Ministero della salute, per il
monitoraggio nazionale dei consumi dei dispositivi medici,
le informazioni previste dal comma 5 dell'art. 57 della
citata legge n. 289 del 2002. Le regioni, in caso di omesso
inoltro al Ministero della salute delle informazioni di cui
al periodo precedente, adottano i medesimi provvedimenti
previsti per i direttori generali in caso di inadempimento
degli obblighi informativi sul monitoraggio della spesa
sanitaria; b) fermo restando quanto previsto dal comma 292,
lettera b), del presente articolo per lo specifico
repertorio dei dispositivi protesici erogabili, con la
procedura di cui alla lettera a) viene stabilita, con
l'istituzione del repertorio generale dei dispositivi
medici, la data a decorrere dalla quale nell'ambito del
Servizio sanitario nazionale possono essere acquistati,
utilizzati o dispensati unicamente i dispositivi iscritti
nel repertorio medesimo; c) le aziende che producono o
immettono in commercio in Italia dispositivi medici sono
tenute a dichiarare mediante autocertificazione diretta al
Ministero della salute - Direzione generale dei farmaci e
dispositivi medici, entro il 30 aprile di ogni anno,
l'ammontare complessivo della spesa sostenuta nell'anno
precedente per le attivita' di promozione rivolte ai
medici, agli operatori sanitari, ivi compresi i dirigenti
delle aziende sanitarie, e ai farmacisti, nonche' la
ripartizione della stessa nella singole voci di costo, a
tal fine attenendosi alle indicazioni, per quanto
applicabili, contenute nell'allegato al decreto
ministeriale 23 aprile 2004 del Ministro della salute,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile
2004, concernente le attivita' promozionali poste in essere
dalle aziende farmaceutiche; d) entro la data di cui alla
lettera c), le aziende che producono o immettono in
commercio dispositivi medici versano, in conto entrate del
bilancio dello Stato, un contributo pari al 5 per cento
delle spese autocertificate al netto delle spese per il
personale addetto. I proventi derivanti da tali versamenti
sono riassegnati, con decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze, sulle corrispondenti unita' previsionali di
base dello stato di previsione del Ministero della
salute; e) i produttori e i commercianti di dispositivi
medici che omettono di comunicare al Ministero della salute
i dati e le documentazioni previste dal comma 3-bis
dell'art. 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n.
46, e successive modificazioni, o altre informazioni
previste da norme vigenti con finalita' di controllo e
vigilanza sui dispositivi medici sono soggetti, quando non
siano previste o non risultino applicabili altre sanzioni,
alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 4
dell'art. 23 del citato decreto legislativo n. 46 del 1997.
Per l'inserimento delle informazioni nella banca dati
necessaria alla istituzione e alla gestione del repertorio
dei dispositivi medici, i produttori e i distributori
tenuti alla comunicazione sono soggetti al pagamento, a
favore del Ministero della salute, di una tariffa di euro
100 per ogni dispositivo. La tariffa e' dovuta anche per
l'inserimento di informazioni relative a modifiche dei
dispositivi gia' inclusi nella banca dati. I proventi
derivanti dalle tariffe sono versati all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, alle competenti
unita' previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero della salute.».
Note al comma 796, lettera z):
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge
17 febbraio 1998, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 aprile 1998, n. 94 (Disposizioni urgenti in materia
di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre
misure in materia sanitaria):
«Art. 3. Osservanza delle indicazioni terapeutiche
autorizzate.
1. Fatto salvo il disposto dei commi 2 e 3, il medico,
nel prescrivere una specialita' medicinale o altro
medicinale prodotto industrialmente, si attiene alle
indicazioni terapeutiche, alle vie e alle modalita' di
somministrazione previste dall'autorizzazione
all'immissione in commercio rilasciata dal Ministero della
sanita'.
2. In singoli casi il medico puo', sotto la sua diretta
responsabilita' e previa informazione del paziente e
acquisizione del consenso dello stesso, impiegare un
medicinale prodotto industrialmente per un'indicazione o
una via di somministrazione o una modalita' di
somministrazione o di utilizzazione diversa da quella
autorizzata, ovvero riconosciuta agli effetti
dell'applicazione dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge
21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre
1996, n. 648, qualora il medico stesso ritenga, in base a
dati documentabili, che il paziente non possa essere
utilmente trattato con medicinali per i quali sia gia'
approvata quella indicazione terapeutica o quella via o
modalita' di somministrazione e purche' tale impiego sia
noto e conforme a lavori apparsi su pubblicazioni
scientifiche accreditate in campo internazionale.
3. Fino al termine della sperimentazione di cui
all'art. 1, sono fatti salvi gli atti del medico che,
limitatamente al campo oncologico, abbia impiegato o
impieghi medicinali a base di octreotide o di
somatostatina, purche' il paziente renda per iscritto il
proprio consenso dal quale risulti che i medicinali
impiegati sono sottoposti a sperimentazione.
3-bis. Nelle ipotesi disciplinate dai commi 2 e 3 il
medico trascrive sulla ricetta, senza riportare le
generalita' del paziente, un riferimento numerico o
alfanumerico di collegamento a dati d'archivio in proprio
possesso che consenta, in caso di richiesta da parte
dell'autorita' sanitaria, di risalire all'identita' del
paziente trattato.
4. In nessun caso il ricorso, anche improprio, del
medico alla facolta' prevista dai commi 2 e 3 puo'
costituire riconoscimento del diritto del paziente alla
erogazione dei medicinali a carico del Servizio sanitario
nazionale, al di fuori dell'ipotesi disciplinata dall'art.
1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536,
convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648.
5. La violazione, da parte del medico, delle
disposizioni del presente articolo e' oggetto di
procedimento disciplinare ai sensi del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n.
233.».
Il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211 reca
«Attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa
all'applicazione della buona pratica clinica
nell'esecuzione delle sperimentazioni cliniche di
medicinali per uso clinico» (Pubblicato nella Gazz. Uff.
9 agosto 2003, n. 184, S.O.).
Nota al comma 798:
- Si riporta il testo del comma 289 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 266 del 2005, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«289. Per le finalita' di cui al comma 288, il
Ministero della salute puo' avvalersi, anche tramite
specifiche convenzioni, della collaborazione di istituti di
ricerca, societa' scientifiche e strutture pubbliche o
private, anche non nazionali, operanti nel campo della
valutazione degli interventi sanitari, nonche' di esperti
nel numero massimo di 20 unita'. Per la copertura dei
relativi oneri e' autorizzata la spesa di 10 milioni di
euro per l'anno 2006 e di 8 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2007. Con le risorse di cui al presente comma si
provvede anche alla copertura delle spese sostenute dal
Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e
delle finanze per l'attivita` di affiancamento alle regioni
impegnate nei Piani di rientro dai disavanzi di cui
all'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, comprese le spese di missione del personale dei
predetti Ministeri incaricato di tali attivita».
Note al comma 801:
- Si riporta il testo dell'art. 96 del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219 recante «Attuazione
della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i
medicinali per uso umano, nonche' della direttiva
2003/94/CE»:
«Art. 96. (Medicinali non soggetti a prescrizione). -
1. I medicinali non soggetti a prescrizione sono quelli che
non rispondono ai criteri di cui agli articoli da 88 a 94.
2. Il farmacista puo' dare consigli al cliente, in
farmacia, sui medicinali di cui al comma 1. Gli stessi
medicinali possono essere oggetto di pubblicita' presso il
pubblico se hanno i requisiti stabiliti dalle norme vigenti
in materia e purche' siano rispettati i limiti e le
condizioni previsti dalle stesse norme.
3. Se il medicinale e' classificato nella classe c-bis
di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, in etichetta deve essere riportata la dicitura
«medicinale di automedicazione». Nei rimanenti casi deve
essere riportata la dicitura «medicinale non soggetto a
prescrizione medica».
4. L'imballaggio esterno dei medicinali previsti dal
presente articolo, reca un bollino di riconoscimento che ne
permette la chiara individuazione da parte del consumatore,
conforme al decreto del Ministro della salute in data
1° febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 33 dell'8 febbraio 2002.
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223 recante «Disposizioni urgenti per il
rilancio economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi
in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale»,
convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248:
«Art. 5. (Interventi urgenti nel campo della
distribuzione di farmaci). - 1. Gli esercizi commerciali di
cui all'art. 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, possono effettuare
attivita' di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di
automedicazione, di cui all'art. 9-bis del decreto-legge
18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e di tutti i farmaci
o prodotti non soggetti a prescrizione medica, previa
comunicazione al Ministero della salute e alla regione in
cui ha sede l'esercizio e secondo le modalita' previste dal
presente articolo. E' abrogata ogni norma incompatibile.
2. La vendita di cui al comma 1 e' consentita durante
l'orario di apertura dell'esercizio commerciale e deve
essere effettuata nell'ambito di un apposito reparto, alla
presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente
di uno o piu' farmacisti abilitati all'esercizio della
professione ed iscritti al relativo ordine. Sono, comunque,
vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite
sotto costo aventi ad oggetto farmaci.
3. Ciascun distributore al dettaglio puo' determinare
liberamente lo sconto sul prezzo indicato dal produttore o
dal distributore sulla confezione del farmaco rientrante
nelle categorie di cui al comma 1, purche' lo sconto sia
esposto in modo leggibile e chiaro al consumatore e sia
praticato a tutti gli acquirenti. Ogni clausola
contrattuale contraria e' nulla. Sono abrogati l'art. 1,
comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005,
n. 149, ed ogni altra norma incompatibile.
3-bis. Nella provincia di Bolzano e' fatta salva la
vigente normativa in materia di bilinguismo e di uso della
lingua italiana e tedesca per le etichette e gli stampati
illustrativi delle specialita' medicinali e dei preparati
galenici come previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.
4. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 105 del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e' aggiunto,
infine, il seguente periodo: «L'obbligo di chi commercia
all'ingrosso farmaci di detenere almeno il 90 per cento
delle specialita' in commercio non si applica ai medicinali
non ammessi a rimborso da parte del servizio sanitario
nazionale, fatta salva la possibilita' del rivenditore al
dettaglio di rifornirsi presso altro grossista.».
5. Al comma 1 dell'art. 7 della legge 8 novembre 1991,
n. 362, sono soppresse le seguenti parole: «che gestiscano
farmacie anteriormente alla data di entrata in vigore della
presente legge»; al comma 2 del medesimo articolo sono
soppresse le seguenti parole: «della provincia in cui ha
sede la societa»; al comma 1, lettera a), dell'art. 8 della
medesima legge e' soppressa la parola: «distribuzione,».
6. Sono abrogati i commi 5, 6 e 7 dell'art. 7 della
legge 8 novembre 1991, n. 362.
6-bis. I commi 9 e 10 dell'art. 7 della legge
8 novembre 1991, n. 362, sono sostituiti dai seguenti:
«9. A seguito di acquisto a titolo di successione di
una partecipazione in una societa' di cui al comma 1,
qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo
del comma 2, l'avente causa cede la quota di partecipazione
nel termine di due anni dall'acquisto medesimo.
10. Il termine di cui al comma 9 si applica anche alla
vendita della farmacia privata da parte degli aventi causa
ai sensi del dodicesimo comma dell'art. 12 della legge
2 aprile 1968, n. 475».
6-ter. Dopo il comma 4 dell'art. 7 della legge
8 novembre 1991, n. 362, e' inserito il seguente:
«4-bis. Ciascuna delle societa' di cui al comma 1 puo'
essere titolare dell'esercizio di non piu' di quattro
farmacie ubicate nella provincia dove ha sede legale».
7. Il comma 2 dell'art. 100 del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219, e' abrogato.»
- Si riporta il testo della lettera r) del comma 1
dell'art. 73 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219
recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e
successive direttive di modifica) relativa ad un codice
comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche'
della direttiva 2003/94/CE»:
«Art. 73. (Etichettatura). - 1. L'imballaggio esterno
o, in mancanza dello stesso, il confezionamento primario
dei medicinali reca le indicazioni seguenti:
omissis lettere da a) a q);
r) il prezzo al pubblico del medicinale, che,
limitatamente ai medicinali di cui all'art. 96, deve essere
indicato in conformita' a quanto stabilito dall'art. 1,
comma 5, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005,
n. 149;
omissis.».
- Si riporta il testo del comma 25 dell'art. 85 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001)»:
«25. Le variazioni dei prezzi dei medicinali collocati
nella classe c) di cui all'art. 8, comma 10, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, devono essere comunicate al
Ministero della sanita', al CIPE e alla Federazione degli
ordini dei farmacisti italiani almeno quindici giorni prima
della data di applicazione dei nuovi prezzi, da indicare
nella comunicazione medesima.»
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 1 del
decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87 recante «Disposizioni
urgenti per il prezzo dei farmaci non rimborsabili dal
Servizio sanitario nazionale nonche' in materia di
confezioni di prodotti farmaceutici e di attivita'
libero-professionale intramuraria.», convertito con
modificazioni dalla legge 26 luglio 2005, n. 149:
«3. Il prezzo dei medicinali appartenenti alle classi
di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 10 dell'art. 8
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dalla
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' stabilito dai titolari
dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Tale
prezzo puo' essere modificato, in aumento, soltanto nel
mese di gennaio di ogni anno dispari e, per i farmaci senza
obbligo di prescrizione medica (SOP) e per i farmaci di
automedicazione, costituisce il prezzo massimo di vendita
al pubblico. Variazioni di prezzo in diminuzione sono
possibili in qualsiasi momento.».
Note al comma 804:
- Si riporta il comma 10 dell'art. 8 della legge
24 dicembre 1993, n. 537 recante «Interventi correttivi di
finanza pubblica», e successive modificazioni:
«10. Entro il 31 dicembre 1993, la Commissione unica
del farmaco di cui all'art. 7 del decreto legislativo
30 giugno 1993, n. 266, procede alla riclassificazione
delle specialita' medicinali e dei preparati galenici di
cui al comma 9 del presente articolo, collocando i medesimi
in una delle seguenti classi:
omissis lettere da a) a b)
c) altri farmaci privi delle caratteristiche indicate
alle lettere a) e b) ad eccezione dei farmaci non soggetti
a ricetta con accesso alla pubblicita' al pubblico
omissis.».
Per il testo del comma 3 dell'art. 1 del gia' citato
decreto-legge 87/2005, vedasi nota al comma 801.
Note al comma 808:
- Si riporta il testo dell'art. 2-bis del decreto-legge
29 marzo 2004, n. 138 recante «Interventi urgenti per
fronteggiare situazioni di pericolo per la salute
pubblica», convertito, con modificazioni, dalla legge
26 maggio 2004, n. 138:
«Art. 2-bis. 1. Per rimuovere gli squilibri sanitari e
sociali connessi alla disomogenea situazione registrabile
tra le varie realta' regionali in materia di prevenzione
secondaria dei tumori e per attivare il nuovo screening per
il cancro del colon retto raccomandato anche dalla Unione
europea, lo Stato destina risorse aggiuntive e promuove un
intervento speciale, per il triennio 2004-2006, per la
diffusione dello screening del cancro del colon retto ed il
contestuale consolidamento degli interventi gia' in atto
per lo screening del cancro alla mammella e del collo
dell'utero, da realizzarsi in collegamento con l'assistenza
sanitaria di base, anche attraverso l'implementazione di
linee di ricerca biomedica e organizzativa in grado di
incrementare le potenzialita' diagnostiche e terapeutiche
in campo oncologico.
2. Le modalita' ed i criteri per la realizzazione del
programma di cui al comma 1 sono adottati, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, con decreto del Ministro
della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
3. Per la realizzazione del programma e' autorizzata la
spesa di euro 10.000.000 per l'anno 2004, di euro
20.975.000 per l'anno 2005 e di euro 21.200.000 per l'anno
2006 per la concessione da parte del Ministero della salute
di finanziamenti finalizzati alle regioni, alle province
autonome di Trento e di Bolzano, alle fondazioni istituto
di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), agli
IRCCS non trasformati in fondazioni e all'Istituto
superiore di sanita'.
 
4. All'onere derivante dal presente articolo si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della salute.».
Note al comma 810:
- Si riporta il testo dell'art. 50 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 326 recante «Disposizioni urgenti per
favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei
conti pubblici.», e successive modificazioni, cosi' come
modificato dalla presente legge:
«Art. 50. Disposizioni in materia di monitoraggio della
spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle
prescrizioni sanitarie.
1. Per potenziare il monitoraggio della spesa pubblica
nel settore sanitario e delle iniziative per la
realizzazione di misure di appropriatezza delle
prescrizioni, nonche' per l'attribuzione e la verifica del
budget di distretto, di farmacovigilanza e sorveglianza
epidemiologica, il Ministero dell'economia e delle finanze,
con decreto adottato di concerto con il Ministero della
salute e con la Presidenza del Consiglio dei
Ministri-Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie,
definisce i parametri della Tessera sanitaria (TS); il
Ministero dell'economia e delle finanze cura la generazione
e la progressiva consegna della TS, a partire dal
1° gennaio 2004, a tutti i soggetti gia' titolari di codice
fiscale nonche' ai soggetti che fanno richiesta di
attribuzione del codice fiscale ovvero ai quali lo stesso
e' attribuito d'ufficio. La TS reca in ogni caso il codice
fiscale del titolare, anche in codice a barre nonche' in
banda magnetica, quale unico requisito necessario per
l'accesso alle prestazioni a carico del Servizio sanitario
nazionale (SSN).
1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze cura
la generazione e la consegna della tessera sanitaria a
tutti i soggetti destinatari, indicati al comma 1, entro il
31 marzo 2006.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero della salute, entro il
15 dicembre 2003 approva i modelli di ricettari medici
standardizzati e di ricetta medica a lettura ottica, ne
cura la successiva stampa e distribuzione alle aziende
sanitarie locali, alle aziende ospedaliere e, ove
autorizzati dalle regioni, agli istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico ed ai policlinici universitari, che
provvedono ad effettuarne la consegna individuale a tutti i
medici del SSN abilitati dalla regione ad effettuare
prescrizioni, da tale momento responsabili della relativa
custodia. I modelli equivalgono a stampati per il
fabbisogno delle amministrazioni dello Stato.
3. Il modello di ricetta e' stampato su carta
filigranata ai sensi del decreto del Ministro della sanita'
11 luglio 1988, n. 350, e, sulla base di quanto stabilito
dal medesimo decreto, riproduce le nomenclature e i campi
per l'inserimento dei dati prescritti dalle vigenti
disposizioni in materia. Il vigente codice a barre e'
sostituito da un analogo codice che esprime il numero
progressivo regionale di ciascuna ricetta; il codice a
barre e' stampato sulla ricetta in modo che la sua lettura
ottica non comporti la procedura di separazione del
tagliando di cui all'art. 87 del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196. Sul modello di ricetta figura in
ogni caso un campo nel quale, all'atto della compilazione,
e' riportato sempre il numero complessivo dei farmaci
ovvero degli accertamenti specialistici prescritti ovvero
dei dispositivi di assistenza protesica e di assistenza
integrativa. Nella compilazione della ricetta e' sempre
riportato il solo codice fiscale dell'assistito, in luogo
del codice sanitario.
4. Le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere
e, ove autorizzati dalle regioni, gli istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico ed i policlinici
universitari consegnano i ricettari ai medici del SSN di
cui al comma 2, in numero definito, secondo le loro
necessita', e comunicano immediatamente al Ministero
dell'economia e delle finanze, in via telematica, il nome,
il cognome, il codice fiscale dei medici ai quali e'
effettuata la consegna, l'indirizzo dello studio, del
laboratorio ovvero l'identificativo della struttura
sanitaria nei quali gli stessi operano, nonche' la data
della consegna e i numeri progressivi regionali delle
ricette consegnate. Con provvedimento dirigenziale del
Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le
modalita' della trasmissione telematica.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze cura il
collegamento, mediante la propria rete telematica, delle
aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e dei
policlinici universitari di cui al comma 4, delle farmacie,
pubbliche e private, dei presidi di specialistica
ambulatoriale, delle strutture per l'erogazione delle
prestazioni di assistenza protesica e di assistenza
integrativa e degli altri presidi e strutture accreditati
per l'erogazione dei servizi sanitari, di seguito
denominati, ai fini del presente articolo, «strutture di
erogazione di servizi sanitari». Con provvedimento
dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sono stabiliti i
parametri tecnici per la realizzazione del software
certificato che deve essere installato dalle strutture di
erogazione di servizi sanitari, in aggiunta ai programmi
informatici dagli stessi ordinariamente utilizzati, per la
trasmissione dei dati di cui ai commi 6 e 7; tra i
parametri tecnici rientra quello della frequenza temporale
di trasmissione dei dati predetti.
«5-bis. Per le finalita` di cui al comma1, a partire
dal 1o luglio 2007, il Ministerodell'economia e delle
finanze rende disponibile il collegamento in rete dei
medici del SSN di cui al comma 2, in conformita` alle
regole tecniche concernenti il Sistema pubblico di
connettivita` ed avvalendosi, ove possibile, delle
infrastrutture regionali esistenti, per la trasmissione
telematica dei dati delle ricette al Ministero
dell'economia e delle finanze e delle certificazioni di
malattia all'INPS, secondo quanto previsto all'art. 1,
comma 149, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro delegato per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione, da emanare, entro il 30 aprile
2007, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
della salute e del lavoro e della previdenza sociale,
previo parere del Garante per la protezione dei dati
personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, sono definite le regole tecniche concernenti i
dati di cui al presente comma e le modalita` di
trasmissione. Ai fini predetti, il parere del Centro
nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione
e` reso entro il 31 marzo 2007; in mancanza, il predetto
decreto puo` essere comunque emanato. Con uno o piu`
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro della salute, sono emanate le
ulteriori disposizioni attuative del presente comma..
5-ter. Per la trasmissione telematica dei dati delle
ricette di cui al comma 5-bis, con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
della salute, e' definito un contributo da riconoscere ai
medici convenzionati con il SSN, per l'anno 2008, nei
limiti di 10 milioni di euro. Al relativo onere si provvede
utilizzando le risorse di cui al comma 12;
6. Le strutture di erogazione di servizi sanitari
effettuano la rilevazione ottica e la trasmissione dei dati
di cui al comma 7, secondo quanto stabilito nel predetto
comma e in quelli successivi. Il Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro della salute,
stabilisce, con decreto pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, le regioni e le date a partire dalle quali le
disposizioni del presente comma e di quelli successivi
hanno progressivamente applicazione. Per l'acquisto e
l'installazione del software di cui al comma 5, secondo
periodo, alle farmacie private di cui al primo periodo del
medesimo comma e' riconosciuto un contributo pari ad euro
250, sotto forma di credito d'imposta fruibile anche in
compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla data nella
quale il Ministero dell'economia e delle finanze comunica,
in via telematica alle farmacie medesime avviso di corretta
installazione e funzionamento del predetto software. Il
credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito
imponibile ai fini delle imposte sui redditi, nonche' del
valore della produzione dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di
cui all'art. 63 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917. Al relativo onere, valutato in 4
milioni di euro per l'anno 2004, si provvede nell'ambito
delle risorse di cui al comma 12.
7. All'atto della utilizzazione di una ricetta medica
recante la prescrizione di farmaci, sono rilevati
otticamente i codici a barre relativi al numero progressivo
regionale della ricetta, ai dati delle singole confezioni
dei farmaci acquistati nonche' il codice a barre della TS;
sono comunque rilevati i dati relativi alla esenzione.
All'atto della utilizzazione di una ricetta medica recante
la prescrizione di prestazioni specialistiche ovvero dei
dispositivi di assistenza protesica e di assistenza
integrativa sono rilevati otticamente i codici a barre
relativi al numero progressivo regionale della ricetta
nonche' il codice a barre della TS; sono comunque rilevati
i dati relativi alla esenzione nonche' inseriti i codici
del nomenclatore delle prestazioni specialistiche ovvero i
codici del nomenclatore delle prestazioni di assistenza
protesica ovvero i codici del repertorio dei prodotti
erogati nell'ambito dell'assistenza integrativa. In ogni
caso, e' previamente verificata la corrispondenza del
codice fiscale del titolare della TS con quello
dell'assistito riportato sulla ricetta; in caso di assenza
del codice fiscale sulla ricetta, quest'ultima non puo'
essere utilizzata, salvo che il costo della prestazione
venga pagato per intero. In caso di utilizzazione di una
ricetta medica senza la contestuale esibizione della TS, il
codice fiscale dell'assistito e' rilevato dalla ricetta.
Per la rilevazione dalla ricetta dei dati di cui al decreto
attuativo del comma 5 del presente articolo, e'
riconosciuto per gli anni 2006 e 2007 un contributo, nei
limiti di 10 milioni di euro, da definire con apposita
convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze,
il Ministero della salute e le associazioni di categoria
interessate. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
definite le modalita' erogative. Al relativo onere si
provvede utilizzando le risorse di cui al comma 12. Il
Ministero dell'economia e delle finanze puo' prevedere
periodi transitori, durante i quali, in caso di riscontro
della mancata corrispondenza del codice fiscale del
titolare della tessera sanitaria con quello dell'assistito
riportato sulla ricetta, tale difformita' non costituisce
impedimento per l'erogazione della prestazione e
l'utilizzazione della relativa ricetta medica ma
costituisce anomalia da segnalare tra i dati di cui al
comma 8.
8. I dati rilevati ai sensi del comma 7 sono trasmessi
telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze,
entro il giorno 10 del mese successivo a quello di
utilizzazione della ricetta medica, anche per il tramite
delle associazioni di categoria e di soggetti terzi a tal
fine individuati dalle strutture di erogazione dei servizi
sanitari; il software di cui al comma 5 assicura che gli
stessi dati vengano rilasciati ai programmi informatici
ordinariamente utilizzati dalle strutture di erogazione di
servizi sanitari, fatta eccezione, relativamente al codice
fiscale dell'assistito, per le farmacie, pubbliche e
private e per le strutture di erogazione dei servizi
sanitari non autorizzate al trattamento del codice fiscale
dell'assistito. Il predetto software assicura altresi' che
in nessun caso il codice fiscale dell'assistito possa
essere raccolto o conservato in ambiente residente, presso
le farmacie, pubbliche e private, dopo la conferma della
sua ricezione telematica da parte del Ministero
dell'economia e delle finanze.
8-bis. La mancata o tardiva trasmissione dei dati nel
termine di cui al comma 8 e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria di 2 euro per ogni ricetta per la
quale la violazione si e' verificata.
8-ter. Per le ricette trasmesse nei termini di cui al
comma 8, la mancanza di uno o piu' elementi della ricetta
di cui al decreto attuativo del comma 5 del presente
articolo e' punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria di 2 euro per ogni ricetta per la quale la
violazione si e' verificata.
8-quater. L'accertamento della violazione di cui ai
commi 8-bis e 8-ter e' effettuato dal Corpo della Guardia
di finanza, che trasmette il relativo rapporto, ai sensi
dell'art. 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n.
689, alla direzione provinciale dei servizi vari competente
per territorio, per i conseguenti adempimenti.
Dell'avvenuta apertura del procedimento e della sua
conclusione viene data notizia, a cura della direzione
provinciale dei servizi vari, alla competente ragioneria
provinciale dello Stato.
8-quinquies. Con riferimento alle ricette per le quali
non risulta associato il codice fiscale dell'assistito,
rilevato secondo quanto previsto dal presente articolo,
l'azienda sanitaria locale competente non procede alla
relativa liquidazione, fermo restando che, in caso di
ricette redatte manualmente dal medico, il farmacista non
e' responsabile della mancata rispondenza del codice
fiscale rilevato rispetto a quello indicato sulla ricetta
che fara' comunque fede a tutti gli effetti.
9. Al momento della ricezione dei dati trasmessi
telematicamente ai sensi del comma 5-bis e del comma 8, il
Ministero dell'economia e delle finanze, con modalita'
esclusivamente automatiche, li inserisce in archivi
distinti e non interconnessi, uno per ogni regione, in modo
che sia assolutamente separato, rispetto a tutti gli altri,
quello relativo al codice fiscale dell'assistito. Con
provvedimento dirigenziale del Ministero dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministero della salute,
adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono stabiliti i dati che le regioni, nonche' i Ministeri e
gli altri enti pubblici di rilevanza nazionale che li
detengono, trasmettono al Ministero dell'economia e delle
finanze, con modalita' telematica, nei trenta giorni
successivi alla data di emanazione del predetto
provvedimento, per realizzare e diffondere in rete, alle
regioni e alle strutture di erogazione di servizi sanitari,
l'allineamento dell'archivio dei codici fiscali con quello
degli assistiti e per disporre le codifiche relative al
prontuario farmaceutico nazionale e al nomenclatore
ambulatoriale, nonche' al nomenclatore delle prestazioni di
assistenza protesica e al repertorio dei prodotti erogati
nell'ambito dell'assistenza integrativa.
10. Al Ministero dell'economia e delle finanze non e'
consentito trattare i dati rilevati dalla TS degli
assistiti; allo stesso e' consentito trattare gli altri
dati di cui al comma 7 per fornire periodicamente alle
regioni gli schemi di liquidazione provvisoria dei rimborsi
dovuti alle strutture di erogazione di servizi sanitari.
Gli archivi di cui al comma 9 sono resi disponibili
all'accesso esclusivo, anche attraverso interconnessione,
alle aziende sanitarie locali di ciascuna regione per la
verifica ed il riscontro dei dati occorrenti alla periodica
liquidazione definitiva delle somme spettanti, ai sensi
delle disposizioni vigenti, alle strutture di erogazione di
servizi sanitari. Con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministero della salute,
da emanare entro il 31 marzo 2007sono definiti i dati,
relativi alla liquidazione periodica dei rimborsi erogati
alle strutture di erogazione di servizi sanitari, che le
aziende sanitarie locali di ogni regione trasmettono al
Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' le
modalita' di trasmissione. Con protocollo approvato dal
Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministero
della salute d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano e dalle regioni, sentito il Garante per
la protezione dei dati personali, sono stabiliti i dati
contenuti negli archivi di cui al comma 9 che possono
essere trasmessi al Ministero della salute e alle regioni,
nonche' le modalita' di tale trasmissione.
10-bis. Fuori dai casi previsti dal presente articolo,
i dati delle ricette resi disponibili ai sensi del comma 10
rilevano a fini di responsabilita', anche amministrativa o
penale, solo previo riscontro del documento cartaceo dal
quale gli stessi sono tratti.
11. L'adempimento regionale, di cui all'art. 52,
comma 4, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
ai fini dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del
SSN per gli anni 2003, 2004 e 2005, si considera rispettato
dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo.
Tale adempimento s'intende rispettato anche nel caso in cui
le regioni e le province autonome dimostrino di avere
realizzato direttamente nel proprio territorio sistemi di
monitoraggio delle prescrizioni mediche nonche' di
trasmissione telematica al Ministero dell'economia e delle
finanze di copia dei dati dalle stesse acquisiti, i cui
standard tecnologici e di efficienza ed effettivita',
verificati d'intesa con il Ministero dell'economia e delle
finanze, risultino non inferiori a quelli realizzati in
attuazione del presente articolo. Con effetto dal
1° gennaio 2004, tra gli adempimenti cui sono tenute le
regioni, ai fini dell'accesso all'adeguamento del
finanziamento del SSN relativo agli anni 2004 e 2005, e'
ricompresa anche l'adozione di tutti i provvedimenti che
garantiscono la trasmissione al Ministero dell'economia e
delle finanze, da parte delle singole aziende sanitarie
locali e aziende ospedaliere, dei dati di cui al comma 4.
12. Per le finalita' di cui al presente articolo e'
autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2003. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto
capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
13. Con decreti di natura non regolamentare del
Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro
dell'interno e con il Ministro della salute, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
stabilite le modalita' per il successivo e progressivo
assorbimento, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio
dello Stato, della TS nella carta di identita' elettronica
o nella carta nazionale dei servizi di cui all'art. 52,
comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
13-bis. Il contributo di cui al comma 6 e' riconosciuto
anche alle farmacie pubbliche con le modalita' indicate
dallo stesso comma. Al relativo onere, valutato in euro
400.000,00 per l'anno 2005, si provvede utilizzando le
risorse di cui al comma 12».
Note al comma 811:
- Si riporta il testo dell'art. 7 della legge
8 novembre 1991, n. 361 recante «Norme di riordino del
settore farmaceutico», e successive modificazioni:
«Art. 7. (Titolarita' e gestione della farmacia). - 1.
La titolarita' dell'esercizio della farmacia privata e'
riservata a persone fisiche, in conformita' alle
disposizioni vigenti, a societa' di persone ed a societa'
cooperative a responsabilita' limitata.
2. Le societa' di cui al comma 1 hanno come oggetto
esclusivo la gestione di una farmacia. Sono soci della
societa' farmacisti iscritti all'albo in possesso del
requisito dell'idoneita' previsto dall'art. 12 della legge
2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni.
3. La direzione della farmacia gestita dalla societa'
e' affidata ad uno dei soci che ne e' responsabile.
4. Il direttore, qualora si verifichino a suo carico le
condizioni previste dal comma 2 dell'art. 11 della legge
2 aprile 1968, n. 475, come sostituito dall'art. 11 della
presente legge, e' sostituito temporaneamente da un altro
socio.
4-bis. Ciascuna delle societa' di cui al comma 1 puo'
essere titolare dell'esercizio di non piu' di quattro
farmacie ubicate nella provincia dove ha sede legale.
5.
6.
7.
8. Il trasferimento della titolarita' dell'esercizio di
farmacia privata e' consentito dopo che siano decorsi tre
anni dal rilascio dell'autorizzazione da parte
dell'autorita' competente, salvo quanto previsto ai commi 9
e 10.
9. A seguito di acquisto a titolo di successione di una
partecipazione in una societa' di cui al comma 1, qualora
vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del
comma 2, l'avente causa cede la quota di partecipazione nel
termine di due anni dall'acquisto medesimo.
10. Il termine di cui al comma 9 si applica anche alla
vendita della farmacia privata da parte degli aventi causa
ai sensi del dodicesimo comma dell'art. 12 della legge
2 aprile 1968, n. 475.
11. Decorsi i termini di cui al comma 9, in mancanza di
soci o di aventi causa, la gestione della farmacia privata
viene assegnata secondo le procedure di cui all'art. 4.
12. Qualora venga meno la pluralita' dei soci, il socio
superstite ha facolta' di associare nuovi soci nel rispetto
delle condizioni di cui al presente articolo, nel termine
perentorio di sei mesi.
13. Il primo comma dell'art. 13 del regolamento
approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, come
sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 ottobre 1963, n. 1730, si applica a tutte le
farmacie private anche se di esse sia titolare una
societa'.
14. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 17
della legge 29 dicembre 1990, n. 408, agli atti soggetti ad
imposta di registro delle societa' aventi come oggetto
l'esercizio di una farmacia privata, costituite entro due
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
ed al relativo conferimento dell'azienda, l'imposta si
applica in misura fissa.
- Si riporta il testo della lettera e) del primo
comma dell'articolo113 del regio decreto 27 luglio 1934, n.
1265 recante «Approvazione del testo unico delle leggi
sanitarie»:
113. La decadenza dall'autorizzazione all'esercizio di
una farmacia si verifica, oltre che nei casi preveduti
negli articoli 108 e 111:
omissis da lettera a) a lettera d)
e) per constatata, reiterata o abituale negligenza e
irregolarita' nell'esercizio della farmacia o per altri
fatti imputabili al titolare autorizzato, dai quali sia
derivato grave danno alla incolumita' individuale o alla
salute pubblica;
omissis».
Note al comma 813:
- Si riporta il testo dell'art. 12-bis del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 recante «Riordino
della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1
della L. 23 ottobre 1992, n. 421» e successive
modificazioni:
«Art. 12-bis. (Ricerca sanitaria). - 1. La ricerca
sanitaria risponde al fabbisogno conoscitivo e operativo
del Servizio sanitario nazionale e ai suoi obiettivi di
salute, individuato con un apposito programma di ricerca
previsto dal Piano sanitario nazionale.
2. Il Piano sanitario nazionale definisce, con
riferimento alle esigenze del Servizio sanitario nazionale
e tenendo conto degli obiettivi definiti nel Programma
nazionale per la ricerca di cui al decreto legislativo
5 giugno 1998, n. 204, gli obiettivi e i settori principali
della ricerca del Servizio sanitario nazionale, alla cui
coerente realizzazione contribuisce la comunita'
scientifica nazionale.
3. Il Ministero della sanita', sentita la Commissione
nazionale per la ricerca sanitaria, di cui all'art. 2,
comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266,
elabora il programma di ricerca sanitaria e propone
iniziative da inserire nella programmazione della ricerca
scientifica nazionale, di cui al decreto legislativo
5 giugno 1998, n. 204, e nei programmi di ricerca
internazionali e comunitari. Il programma e' adottato dal
Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del Piano sanitario
nazionale, ha validita' triennale ed e' finanziato dalla
quota di cui all'art. 12, comma 2.
4. Il programma di ricerca sanitaria:
a) individua gli obiettivi prioritari per il
miglioramento dello stato di salute della popolazione;
b) favorisce la sperimentazione di modalita' di
funzionamento, gestione e organizzazione dei servizi
sanitari nonche' di pratiche cliniche e assistenziali e
individua gli strumenti di verifica del loro impatto sullo
stato di salute della popolazione e degli utilizzatori dei
servizi;
c) individua gli strumenti di valutazione
dell'efficacia, dell'appropriatezza e della congruita'
economica delle procedure e degli interventi, anche in
considerazione di analoghe sperimentazioni avviate da
agenzie internazionali e con particolare riferimento agli
interventi e alle procedure prive di una adeguata
valutazione di efficacia;
d) favorisce la ricerca e la sperimentazione volte a
migliorare la integrazione multiprofessionale e la
continuita' assistenziale, con particolare riferimento alle
prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione
sanitaria;
e) favorisce la ricerca e la sperimentazione volta a
migliorare la comunicazione con i cittadini e con gli
utilizzatori dei servizi sanitari, a promuovere
l'informazione corretta e sistematica degli utenti e la
loro partecipazione al miglioramento dei servizi;
f) favorisce la ricerca e la sperimentazione degli
interventi appropriati per la implementazione delle linee
guida e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici, per
l'autovalutazione della attivita' degli operatori, la
verifica e il monitoraggio e il monitoraggio dei risultati
conseguiti.
5. Il programma di ricerca sanitaria si articola nelle
attivita' di ricerca corrente e di ricerca finalizzata. La
ricerca corrente e' attuata tramite i progetti
istituzionali degli organismi di ricerca di cui al
comma seguente nell'ambito degli indirizzi del programma
nazionale, approvati dal Ministro della sanita'. La ricerca
finalizzata attua gli obiettivi prioritari, biomedici e
sanitari, del Piano sanitario nazionale. I progetti di
ricerca biomedica finalizzata sono approvati dal Ministro
della sanita' di concerto con il Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica, allo scopo di
favorire il loro coordinamento.
6. Le attivita' di ricerca corrente e finalizzata sono
svolte dalle regioni, dall'Istituto superiore di sanita',
dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
sul lavoro, dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali,
dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
pubblici e privati nonche' dagli Istituti zooprofilattici
sperimentali. Alla realizzazione dei progetti possono
concorrere, sulla base di specifici accordi, contratti o
convenzioni, le Universita', il Consiglio nazionale delle
ricerche e gli altri enti di ricerca pubblici e privati,
nonche' imprese pubbliche e private.
7. Per l'attuazione del programma il ministero della
sanita', anche su iniziativa degli organismi di ricerca
nazionali, propone al Ministero per l'universita' e la
ricerca scientifica e tecnologica e agli altri ministeri
interessati le aree di ricerca biomedica e sanitaria di
interesse comune, concordandone l'oggetto, le modalita' di
finanziamento e i criteri di valutazione dei risultati
delle ricerche.
8. Il Ministero della sanita', nell'esercizio della
funzione di vigilanza sull'attuazione del programma
nazionale, si avvale della collaborazione
tecnico-scientifica della Commissione nazionale per la
ricerca sanitaria di cui all'art. 2, comma 7, del decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 266, degli organismi
tecnico-scientifici del Servizio sanitario nazionale e
delle regioni, sulla base di metodologie di accreditamento
qualitativo.
9. Anche ai fini di cui al comma 1 del presente
articolo, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano disciplinano l'organizzazione e il funzionamento
dei Comitati etici istituiti presso ciascuna azienda
sanitaria ai sensi del decreto ministeriale 15 luglio 1997,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1997, n. 191,
e del decreto ministeriale 18 marzo 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 maggio 1998, n. 122, tenendo conto
delle indicazioni e dei requisiti minimi di cui ai predetti
decreti e istituendo un registro dei Comitati etici
operanti nei propri ambiti territoriali.
10. Presso il ministero della sanita' e' istituito il
Comitato etico nazionale per la ricerca e per le
sperimentazioni cliniche . Il Comitato:
a) segnala, su richiesta della Commissione per la
ricerca sanitaria ovvero di altri organi o strutture del
ministero della sanita' o di altre pubbliche
amministrazioni, le conseguenze sotto il profilo etico dei
progetti di ricerca biomedica e sanitaria;
b) comunica a organi o strutture del ministero della
sanita' le priorita' di interesse dei progetti di ricerca
biomedica e sanitaria;
c) coordina le valutazioni etico-scientifiche di
sperimentazioni cliniche multicentriche di rilevante
interesse nazionale, relative a medicinali o a dispositivi
medici, su specifica richiesta del Ministro della sanita';
d) esprime parere su ogni questione
tecnico-scientifica ed etica concernente la materia della
ricerca di cui al comma 1 e della sperimentazione clinica
dei medicinali e dei dispositivi medici che gli venga
sottoposta dal Ministro della sanita'.
11. Le regioni formulano proposte per la
predisposizione del programma di ricerca sanitaria di cui
al presente articolo, possono assumere la responsabilita'
della realizzazione di singoli progetti finalizzati, e
assicurano il monitoraggio sulla applicazione dei
conseguenti risultati nell'ambito del Servizio sanitario
regionale.».
Note al comma 814:
- Si riporta il testo dell'art. 12 del gia' citato
decreto legislativo 502/1992:
«Art. 12. (Fondo sanitario nazionale). - 1. Il Fondo
sanitario nazionale di parte corrente e in conto capitale
e' alimentato interamente da stanziamenti a carico del
bilancio dello Stato ed il suo importo e' annualmente
determinato dalla legge finanziaria tenendo conto,
limitatamente alla parte corrente, dell'importo complessivo
presunto dei contributi di malattia attribuiti direttamente
alle regioni.
2. Una quota pari all'1% del Fondo sanitario nazionale
complessivo di cui al comma precedente, prelevata dalla
quota iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro e del
Ministero del bilancio per le parti di rispettiva
competenza, e' trasferita nei capitoli da istituire nello
stato di previsione del Ministero della sanita' ed
utilizzata per il finanziamento di:
a) attivita' di ricerca corrente e finalizzata svolta
da:
1) Istituto superiore di sanita' per le tematiche di
sua competenza;
2) Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro per le tematiche di sua competenza;
3) istituti di ricovero e cura di diritto pubblico e
privato il cui carattere scientifico sia riconosciuto a
norma delle leggi vigenti;
4) istituti zooprofilattici sperimentali per le
problematiche relative all'igiene e sanita' pubblica
veterinaria;
b) iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano
sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di
interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche
o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la
valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e
dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie
sanitarie e le attivita' del Registro nazionale italiano
dei donatori di midollo osseo;
c) rimborsi alle unita' sanitarie locali ed alle
aziende ospedaliere, tramite le regioni, delle spese per
prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si
trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione del
Ministro della sanita' d'intesa con il Ministro degli
affari esteri.
A decorrere dal 1° gennaio 1995, la quota di cui al
presente comma e' rideterminata ai sensi dell'art. 11,
comma 3, lettera d), della L. 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
3. Il Fondo sanitario nazionale, al netto della quota
individuata ai sensi del comma precedente, e' ripartito con
riferimento al triennio successivo entro il 15 ottobre di
ciascun anno, in coerenza con le previsioni del disegno di
legge finanziaria per l'anno successivo, dal CIPE, su
proposta del Ministro della sanita', sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome; la quota capitaria di finanziamento da
assicurare alle regioni viene determinata sulla base di un
sistema di coefficienti parametrici, in relazione ai
livelli uniformi di prestazioni sanitarie in tutto il
territorio nazionale, determinati ai sensi dell'art. 1, con
riferimento ai seguenti elementi:
a) popolazione residente;
b) mobilita' sanitaria per tipologia di prestazioni,
da compensare, in sede di riparto, sulla base di
contabilita' analitiche per singolo caso fornite dalle
unita' sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere
attraverso le regioni e le province autonome;
c) consistenza e stato di conservazione delle
strutture immobiliari, degli impianti tecnologici e delle
dotazioni strumentali.
4. Il Fondo sanitario nazionale in conto capitale
assicura quote di finanziamento destinate al riequilibrio a
favore delle regioni particolarmente svantaggiate sulla
base di indicatori qualitativi e quantitativi di assistenza
sanitaria, con particolare riguardo alla capacita' di
soddisfare la domanda mediante strutture pubbliche.
5. Il Fondo sanitario nazionale di parte corrente
assicura altresi', nel corso del primo triennio di
applicazione del presente decreto, quote di finanziamento
destinate alle regioni che presentano servizi e prestazioni
eccedenti quelli da garantire comunque a tutti i cittadini
rapportati agli standard di riferimento.
6. Le quote del Fondo sanitario nazionale di parte
corrente, assegnate alle regioni a statuto ordinario,
confluiscono in sede regionale nel Fondo comune di cui
all'art. 8, L. 16 maggio 1970, n. 281, come parte
indistinta, ma non concorrono ai fini della determinazione
del tetto massimo di indebitamento. Tali quote sono
utilizzate esclusivamente per finanziare attivita'
sanitarie. Per le regioni a statuto speciale e le province
autonome le rispettive quote confluiscono in un apposito
capitolo di bilancio.».
Note al comma 816:
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 92 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001)»:
«7. Per consentire all'Istituto superiore di sanita' di
fare fronte, con i propri dipendenti, ai compiti inerenti
il coordinamento delle attivita' di ricerca per la tutela
della salute pubblica, la sorveglianza dei fattori critici
che incidono sulla salute, nonche' la gestione dei registri
nazionali, e' autorizzato lo stanziamento di lire 15
miliardi per gli anni 2001 e 2002.»
- Si riporta il testo del comma 170 dell'art. 4 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2004)»:
«170. E' autorizzato lo stanziamento di 8 milioni di
euro per gli anni 2004, 2005 e 2006 a favore dell'Istituto
superiore di sanita' per l'assolvimento dei compiti di cui
all'art. 92, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n.
388.»
Note al comma 818:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 11 del
decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 recante
«Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico, a norma dell'art. 42,
comma 1, della L. 16 gennaio 2003, n. 3»:
«3. Nelle Fondazioni e negli Istituti non trasformati
gli incarichi di direttore generale, direttore scientifico,
direttore amministrativo e direttore sanitario sono di
natura autonoma, esclusivi e di durata non inferiore a tre
anni e non superiore a cinque. Il direttore generale deve
essere in possesso del diploma di laurea e avere svolto
un'esperienza qualificata di direzione in enti, aziende,
strutture pubbliche o private di media o grande dimensione
con autonomia gestionale e diretta responsabilita' delle
risorse umane, tecniche e finanziarie, svolta nei dieci
anni precedenti la nomina. Il direttore scientifico deve
essere in possesso di comprovate capacita' scientifiche e
manageriali. Il direttore sanitario deve essere laureato in
medicina e chirurgia e avere svolto un'esperienza almeno
quinquennale di direzione tecnico-sanitaria in enti,
aziende o strutture sanitarie, pubbliche o private, di
media o grande dimensione. Il direttore amministrativo deve
essere in possesso del diploma di laurea in discipline
giuridiche o economiche ed avere svolto un'esperienza
almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa
in enti, aziende o strutture sanitarie, pubbliche o
private, di media o grande dimensione. Le funzioni di
direttore sanitario e di direttore amministrativo cessano
al compimento del sessantacinquesimo anno di eta', fermi
restando gli effetti di cui all'art. 16, comma 1, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.».
Note al comma 819:
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante «Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali»:
«Art. 4. (Accordi tra Governo, regioni e province
autonome di Trento e Bolzano). - 1. Governo, regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del
principio di leale collaborazione e nel perseguimento di
obiettivi di funzionalita', economicita' ed efficacia
dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di
Conferenza Stato-regioni accordi, al fine di coordinare
l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere
attivita' di interesse comune.
2. Gli accordi si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei Presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.»
- Si riporta il testo del comma 14 dell'art. 36 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 recante «Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica»:
«14. Per iniziative di farmacovigilanza e di
informazione degli operatori sanitari sulle proprieta',
sull'impiego e sugli effetti indesiderati dei medicinali,
nonche' per le campagne di educazione sanitaria nella
stessa materia, e' autorizzata, a decorrere dall'anno 1999,
la spesa di lire 100 miliardi. Tale importo e' iscritto ad
apposita unita' previsionale di base dello stato di
previsione del Ministero della sanita' ed e' utilizzato,
per una quota pari al 50 per cento, dalle regioni e dalle
province autonome, che si avvalgono a tal fine delle
aziende unita' sanitarie locali, e per il restante 50 per
cento direttamente dal Dipartimento per la valutazione.».
Note ai commi 821, 822 e 823:
- Si riporta il testo dell'art. 15 della legge
21 ottobre 2005, n. 219 recante «Nuova disciplina delle
attivita' trasfusionali e della produzione nazionale degli
emoderivati.», cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 15. (Produzione di farmaci emoderivati). - 1. Il
Ministro della salute, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sentita la Consulta e
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, predispone uno schema tipo di
convenzione, in conformita' del quale le regioni,
singolarmente o consorziandosi fra loro, stipulano
convenzioni con i centri e le aziende di cui al comma 5 per
la lavorazione del plasma raccolto in Italia.
2. Ai fini della stipula delle convenzioni di cui al
comma 1, i centri e le aziende di frazionamento e di
produzione di emoderivati devono essere dotati di adeguate
dimensioni, essere ad avanzata tecnologia, avere gli
stabilimenti idonei ad effettuare il ciclo completo di
frazionamento per tutti gli emoderivati oggetto delle
convenzioni ubicati sul territorio dell'Unione europea nei
Paesi la cui normativa consenta la lavorazione del plasma
nazionale, proveniente da donazioni volontarie e non
retribuite, all'estero, in regime di reciprocita', da parte
di aziende parimenti ubicate sul territorio dell'Unione
europea e produrre gli stessi muniti dell'autorizzazione
alla immissione in commercio in stabilimenti ubicati sul
territorio dell'Unione europea.
3. Tali stabilimenti devono risultare idonei alla
lavorazione secondo quanto previsto dalle norme vigenti
nazionali e dell'Unione europea a seguito di controlli
effettuati dalle rispettive autorita' nazionali
responsabili ai sensi dei propri ordinamenti, e di quelli
dell'autorita' nazionale italiana.
4. Gli emoderivati prodotti, autorizzati alla
commercializzazione e destinati al soddisfacimento del
fabbisogno nazionale, devono derivare da plasma raccolto
esclusivamente sul territorio italiano, sia come materia
prima sia come semilavorati intermedi. Presso i centri e le
aziende di produzione deve essere conservata specifica
documentazione atta a risalire dal prodotto finito alle
singole donazioni, da esibire a richiesta dell'autorita'
sanitaria nazionale o regionale.
5. Il Ministro della salute, con proprio decreto,
sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, il Centro nazionale sangue di cui all'art. 12 e la
Consulta, individua tra i centri e le aziende di
frazionamento e di produzione di emoderivati quelli
autorizzati alla stipula delle convenzioni. In sede di
prima applicazione della presente legge il suddetto decreto
e' adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore
della legge medesima.
6. Le convenzioni di cui al presente articolo sono
stipulate decorso un anno dalla data di entrata in vigore
del decreto previsto dal comma 5 del presente articolo.
7. I centri e le aziende di frazionamento e produzione
documentano, per ogni lotto di emoderivati, le regioni di
provenienza del plasma lavorato nel singolo lotto, il
rispetto delle buone pratiche di fabbricazione e di tutte
le altre norme stabilite dall'Unione europea, nonche'
l'esito del controllo di Stato.
8. Gli emoderivati, prima dell'immissione in commercio
dei singoli lotti, sono sottoposti al controllo di Stato
secondo le direttive emanate con decreto del Ministro della
salute, sentita la Consulta.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 16 della
gia' citata legge 219/2005, cosi' come modificato dalla
presente legge:
«1. L'importazione, l'esportazione del sangue e dei
suoi prodotti per uso terapeutico, profilattico e
diagnostico e la lavorazione del plasma per conto terzi
affidata da committenti esteri, sono autorizzate dal
Ministero della salute secondo le modalita' stabilite con
apposito decreto da emanare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sentita la
Consulta. Tale previsione non si applica al sangue ed agli
emocomponenti ad uso autologo ed alla esportazione di
emoderivati pronti per l'impiego ottenuti da plasma
regolarmente importato, a condizione che gli stessi
risultino autorizzati alla commercializzazione nei Paesi
destinatari. L'eccedenza nazionale di sangue e dei suoi
derivati puo' essere esportata o per contribuire al
raggiungimento degli obiettivi dell'autosufficienza
europea, o nell'ambito del progetto della cooperazione
internazionale, o per fini umanitari.».
Note al comma 825:
- Si riporta il testo del comma 409 dell'art. 1 della
gia' citata legge 266/2005, cosi' come modificato dalla
presente legge:
«409. Ai fini della razionalizzazione degli acquisti da
parte del Servizio sanitario nazionale: a) la
classificazione dei dispositivi prevista dal comma 1
dell'art. 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e'
approvata con decreto del Ministro della salute, previo
accordo con le regioni e le province autonome, sancito
dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con
la medesima procedura sono stabilite: 1) le modalita' di
alimentazione e aggiornamento della banca dati del
Ministero della salute necessarie alla istituzione e alla
gestione del repertorio generale dei dispositivi medici e
alla individuazione dei dispositivi nei confronti dei quali
adottare misure cautelative in caso di segnalazione di
incidenti; 2) le modalita' con le quali le aziende
sanitarie devono inviare al Ministero della salute, per il
monitoraggio nazionale dei consumi dei dispositivi medici,
le informazioni previste dal comma 5 dell'art. 57 della
citata legge n. 289 del 2002. Le regioni, in caso di omesso
inoltro al Ministero della salute delle informazioni di cui
al periodo precedente, adottano i medesimi provvedimenti
previsti per i direttori generali in caso di inadempimento
degli obblighi informativi sul monitoraggio della spesa
sanitaria; b) fermo restando quanto previsto dal comma 292,
lettera b), del presente articolo per lo specifico
repertorio dei dispositivi protesici erogabili, con la
procedura di cui alla lettera a) viene stabilita, con
l'istituzione del repertorio generale dei dispositivi
medici, la data a decorrere dalla quale nell'ambito del
Servizio sanitario nazionale possono essere acquistati,
utilizzati o dispensati unicamente i dispositivi iscritti
nel repertorio medesimo; c) le aziende che producono o
commercializzano in Italia dispositivi medici, compresi i
dispositivi medico-diagnostici in vitro e i dispositivi su
misura sono tenute a dichiarare mediante autocertificazione
diretta al Ministero della salute - Direzione generale dei
farmaci e dispositivi medici, entro il 30 aprile di ogni
anno, l'ammontare complessivo della spesa sostenuta
nell'anno precedente per le attivita' di promozione rivolte
ai medici, agli operatori sanitari, ivi compresi i
dirigenti delle aziende sanitarie, e ai farmacisti, nonche'
la ripartizione della stessa nella singole voci di costo, a
tal fine attenendosi alle indicazioni, per quanto
applicabili, contenute nell'allegato al decreto
ministeriale 23 aprile 2004 del Ministro della salute,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile
2004, concernente le attivita' promozionali poste in essere
dalle aziende farmaceutiche; d) entro il 30 aprile di ogni
anno, le aziende di cui alla lettera c) versano, in conto
entrate del bilancio dello Stato, un contributo pari al 5
per cento delle spese autocertificate, calcolate al netto
delle spese per il personale addetto. L'importo dovuto e'
maggiorato del 5 per cento per ciascun mese di ritardo
rispetto alla scadenza prevista. Il mancato pagamento entro
l'anno di riferimento comporta una sanzione da 7.500 a
45.000 euro, oltre al versamento di quanto dovuto. I
proventi derivanti dai versamenti sono riassegnati, con uno
o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze,
sulle corrispondenti unita' previsionali di base dello
stato di previsione del Ministero della salute e utilizzati
dalla Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici
per il miglioramento e il potenziamento della attivita' del
settore dei dispositivi medici, con particolare riguardo
alle attivita' di sorveglianza del mercato, anche
attraverso l'aggiornamento e la manutenzione della
classificazione nazionale dei dispositivi e la manutenzione
del repertorio generale di cui alla lettera a), alla
attivita' di vigilanza sugli incidenti, alla formazione del
personale ispettivo, all'attivita' di informazione nei
riguardi degli operatori professionali e del pubblico, alla
effettuazione di studi in materia di valutazione
tecnologica, alla istituzione di registri di patologie che
implichino l'utilizzazione di dispositivi medici, nonche¨
per la stipula di convenzioni con universita' e istituti di
ricerca o con esperti del settore; e) i produttori e i
commercianti di dispositivi medici che omettono di
comunicare al Ministero della salute i dati e le
documentazioni previste dal comma 3-bis dell'art. 13 del
decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive
modificazioni, applicabile anche ai dispositivi
impiantabili attivi, e dall'art. 10 del decreto legislativo
8 settembre 2000, n. 332, sono soggetti, quando non siano
previste e non risultino applicabili altre sanzioni, alla
sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 4
dell'art. 23 del decreto legislativo n. 46 del 1997 e al
comma 3 dell'art. 19 del decreto legislativo n. 332 del
2000. Per l'inserimento delle informazioni nella banca dati
necessaria alla istituzione e alla gestione del repertorio
dei dispositivi medici, i produttori e i distributori
tenuti alla comunicazione sono soggetti al pagamento, a
favore del Ministero della salute, di una tariffa di euro
100 per ogni dispositivo. Sono considerati un unico
dispositivo, ai fini del pagamento della tariffa, i
dispositivi che abbiano uno stesso file tecnico, secondo
criteri individuati dalla Commissione unica sui dispositivi
medici e approvati con decreto del Ministro della salute.
La tariffa e' dovuta anche per l'inserimento di
informazioni relative a modifiche dei dispositivi gia'
inclusi nella banca dati. I proventi derivanti dalle
tariffe sono versati all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnati, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, alle competenti unita'
previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero della salute ed utilizzati dalla Direzione
generale dei farmaci e dispositivi medici per la
manutenzione del repertorio generale di cui alla
lettera a).».
Note al comma 826:
- Si riporta il testo del comma 40 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 recante «Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica.»., e successive
modificazioni:
«40. A decorrere dall'anno 1997, le quote di spettanza
sul prezzo di vendita al pubblico delle specialita'
medicinali collocate nelle classi a) e b), di cui all'art.
8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono
fissate per le aziende farmaceutiche, per i grossisti e per
i farmacisti rispettivamente al 66,65 per cento, al 6,65
per cento e al 26,7 per cento sul prezzo di vendita al
pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).
Il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla
corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene a
titolo di sconto una quota sull'importo al lordo dei ticket
e al netto dell'IVA pari al 3,75 per cento per le
specialita' medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico
e' inferiore a lire 50.000, al 6 per cento per le
specialita' medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico
e' compreso tra lire 50.000 e lire 99.999, al 9 per cento
per le specialita' medicinali il cui prezzo di vendita al
pubblico e' compreso tra lire 100.000 e lire 199.999, al
12,5 per cento per le specialita' medicinali il cui prezzo
di vendita al pubblico e' compreso tra euro 103,29 e euro
154,94 e al 19 per cento per le specialita' medicinali il
cui prezzo di vendita al pubblico e' superiore a euro
154,94. Il Ministero della salute, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle
farmacie pubbliche e private, sottopone a revisione annuale
gli intervalli di prezzo e i limiti di fatturato, di cui al
presente comma. Per le farmacie rurali che godono
dell'indennita' di residenza ai sensi dell'art. 2 della
legge 8 marzo 1968, n. 221, e successive modificazioni, con
un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario
nazionale al netto dell'IVA non superiore a lire 750
milioni, restano in vigore le quote di sconto di cui
all'art. 2, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 .
Per le farmacie con un fatturato annuo in regime di
servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non
superiore a lire 500 milioni, le percentuali previste dal
presente comma sono ridotte in misura pari al 60 per
cento.».
- Si riporta il testo dell'art. 38 del decreto-legge
30 dicembre 2005, n. 273 recante «Definizione e proroga di
termini, nonche' conseguenti disposizioni urgenti»,
convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2006,
n. 51:
«Art. 38 (Disposizioni per il servizio farmaceutico). -
1. Al fine di favorire il mantenimento di un'efficiente
rete di assistenza farmaceutica territoriale anche nelle
zone disagiate, le percentuali di sconto a carico delle
farmacie con un fatturato annuo in regime di Servizio
sanitario nazionale al netto dell'IVA non superiore ad euro
258.228,45 sono ulteriormente ridotte, limitatamente
all'arco temporale decorrente dal 1° marzo al 31 dicembre
2006, rispetto alla riduzione prevista dall'ultimo periodo
dell'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e successive modificazioni, nella misura stabilita con
decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, per una maggiore
spesa complessiva, a carico del Servizio sanitario
nazionale, non superiore a 2,1 milioni di euro per l'anno
2006.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1,
pari a euro 2.100.000,00 per l'anno 2006, si provvede
mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno
2006, dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 5,
comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2001, n. 27.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
Note al comma 827:
- Si riporta il testo dell'art. 9-bis del gia' citato
decreto legislativo 502/1992:
«Art. 9-bis (Sperimentazioni gestionali). - 1. Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
autorizzano programmi di sperimentazione aventi a oggetto
nuovi modelli gestionali che prevedano forme di
collaborazione tra strutture del Servizio sanitario
nazionale e soggetti privati, anche attraverso la
costituzione di societa' miste a capitale pubblico e
privato.
2. Il programma di sperimentazione e' adottato dalla
regione o dalla provincia autonoma interessata, motivando
le ragioni di convenienza economica del progetto
gestionale, di miglioramento della qualita' dell'assistenza
e di coerenza con le previsioni del Piano sanitario
regionale ed evidenziando altresi' gli elementi di
garanzia, con particolare riguardo ai seguenti criteri:
a) privilegiare nell'area del settore privato il
coinvolgimento delle organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale individuate dall'art. 10 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
b) fissare limiti percentuali alla partecipazione di
organismi privati in misura non superiore al quarantanove
per cento;
c) prevedere forme idonee di limitazione alla
facolta' di cessione della propria quota sociale nei
confronti dei soggetti privati che partecipano alle
sperimentazioni;
d) disciplinare le forme di risoluzione del rapporto
contrattuale con privati che partecipano alla
sperimentazione in caso di gravi inadempienze agli obblighi
contrattuali o di accertate esposizioni debitorie nei
confronti di terzi;
e) definire partitamente i compiti, le funzioni e i
rispettivi obblighi di tutti i soggetti pubblici e privati
che partecipano alla sperimentazione gestionale, avendo
cura di escludere in particolare il ricorso a forme
contrattuali, di appalto o subappalto, nei confronti di
terzi estranei alla convenzione di sperimentazione, per la
fornitura di opere e servizi direttamente connessi
all'assistenza alla persona;
f) individuare forme e modalita' di pronta attuazione
per la risoluzione della convenzione di sperimentazione e
scioglimento degli organi societari in caso di mancato
raggiungimento del risultato della avviata sperimentazione.
3. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, avvalendosi dell'Agenzia per i servizi sanitari
regionali, verifica annualmente i risultati conseguiti sia
sul piano economico sia su quello della qualita' dei
servizi, ivi comprese le forme di collaborazione in atto
con soggetti privati per la gestione di compiti diretti di
tutela della salute. Al termine del primo triennio di
sperimentazione, sulla base dei risultati conseguiti, il
Governo e le regioni adottano i provvedimenti conseguenti.
4. Al di fuori dei programmi di sperimentazione di cui
al presente articolo, e' fatto divieto alle aziende del
Servizio sanitario nazionale di costituire societa' di
capitali aventi per oggetto sociale lo svolgimento di
compiti diretti di tutela della salute.».
Note al comma 828:
- Si riporta il testo degli articoli 3 e 4 della legge
14 dicembre 2000, n. 376 recante «Disciplina della tutela
sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro il
doping»:
«Art. 3 (Commissione per la vigilanza ed il controllo
sul doping e per la tutela della salute nelle attivita'
sportive). - 1. E' istituita presso il Ministero della
sanita' la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul
doping e per la tutela della salute nelle attivita'
sportive, di seguito denominata «Commissione», che svolge
le seguenti attivita':
a) predispone le classi di cui all'art. 2, comma 1, e
procede alla revisione delle stesse, secondo le modalita'
di cui all'art. 2, comma 3;
b) determina, anche in conformita' alle indicazioni
del CIO e di altri organismi ed istituzioni competenti, i
casi, i criteri e le metodologie dei controlli anti-doping
ed individua le competizioni e le attivita' sportive per le
quali il controllo sanitario e' effettuato dai laboratori
di cui all'art. 4, comma 1, tenuto conto delle
caratteristiche delle competizioni e delle attivita'
sportive stesse;
c) effettua, tramite i laboratori di cui all'art. 4,
anche avvalendosi di medici specialisti di medicina dello
sport, i controlli anti-doping e quelli di tutela della
salute, in gara e fuori gara; predispone i programmi di
ricerca sui farmaci, sulle sostanze e sulle pratiche
mediche utilizzabili a fini di doping nelle attivita'
sportive;
d) individua le forme di collaborazione in materia di
controlli anti-doping con le strutture del Servizio
sanitario nazionale;
e) mantiene i rapporti operativi con l'Unione europea
e con gli organismi internazionali, garantendo la
partecipazione a programmi di interventi contro il doping;
f) puo' promuovere campagne di informazione per la
tutela della salute nelle attivita' sportive e di
prevenzione del doping, in modo particolare presso tutte le
scuole statali e non statali di ogni ordine e grado, in
collaborazione con le amministrazioni pubbliche, il
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), le federazioni
sportive nazionali, le societa' affiliate, gli enti di
promozione sportiva pubblici e privati, anche avvalendosi
delle attivita' dei medici specialisti di medicina dello
sport.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con regolamento adottato con decreto
del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro per
i beni e le attivita' culturali, previo parere delle
competenti commissioni parlamentari, sono stabilite le
modalita' di organizzazione e di funzionamento della
Commissione.
3. La Commissione e' composta da:
a) due rappresentanti del Ministero della salute,
individuati nella persona del direttore generale della
ricerca scientifica e tecnologica e del direttore generale
dell'Agenzia italiana del farmaco, il primo con funzione di
presidente ;
b) due rappresentanti del Ministero per i beni e le
attivita' culturali;
c) due rappresentanti della Conferenza dei presidenti
delle regioni e delle province autonome;
d) un rappresentante dell'Istituto superiore di
sanita';
e) due rappresentanti del CONI;
f) un rappresentante dei preparatori tecnici e degli
allenatori;
g) un rappresentante degli atleti;
h) un tossicologo forense;
i) due medici specialisti di medicina dello sport;
l) un pediatra;
m) un patologo clinico;
n) un biochimico clinico;
o) un farmacologo clinico;
p) un rappresentante degli enti di promozione
sportiva;
q) un esperto in legislazione farmaceutica.
4. I componenti della Commissione di cui alle
lettere f), g) e p) del comma 3 sono indicati dal Ministro
per i beni e le attivita' culturali; i componenti di cui
alle lettere h) e n) del comma 3 sono indicati dalla
Federazione nazionale degli ordini dei chimici; i
componenti di cui alle lettere i), l) ed m) del comma 3
sono indicati dalla Federazione nazionale degli ordini dei
medici chirurghi e degli odontoiatri; i componenti di cui
alle lettere o) e q) del comma 3 sono indicati dalla
Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti.
5. I componenti della Commissione sono nominati con
decreto del Ministro della sanita', di concerto con il
Ministro per i beni e le attivita' culturali, e restano in
carica per un periodo di quattro anni non rinnovabile ad
eccezione dei componenti previsti dal comma 3, lettere a)
e b), del presente articolo.
6. Il compenso dei componenti e le spese per il
funzionamento e per l'attivita' della Commissione sono
determinati, con il regolamento di cui al comma 2, entro il
limite massimo di lire 2 miliardi annue.».
«Art. 4 (Laboratori per il controllo sanitario
sull'attivita' sportiva). - 1. Il controllo sanitario sulle
competizioni e sulle attivita' sportive individuate dalla
Commissione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), e'
svolto da uno o piu' laboratori accreditati dal CIO o da
altro organismo internazionale riconosciuto in base alle
disposizioni dell'ordinamento internazionale vigente, sulla
base di una convenzione stipulata con la Commissione. Gli
oneri derivanti dalla convenzione non possono superare la
misura massima di lire un miliardo annue. Le prestazioni
rese dai laboratori accreditati non possono essere poste a
carico del Servizio sanitario nazionale ne' del bilancio
dello Stato. I laboratori di cui al presente articolo sono
sottoposti alla vigilanza dell'Istituto superiore di
sanita', secondo modalita' definite con decreto del
Ministro della sanita', sentito il direttore dell'Istituto,
da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
2. I laboratori di cui al comma 1 svolgono i seguenti
compiti:
a) effettuano i controlli anti-doping, secondo le
disposizioni adottate dalla Commissione ai sensi dell'art.
3, comma 1, lettera b);
b) eseguono programmi di ricerca sui farmaci, sulle
sostanze e sulle pratiche mediche utilizzabili a fini di
doping nelle attivita' sportive;
c) collaborano con la Commissione ai fini della
definizione dei requisiti di cui al comma 3 del presente
articolo.
3. I controlli sulle competizioni e sulle attivita'
sportive diverse da quelle individuate ai sensi dell'art.
3, comma 1, lettera b), sono svolti da laboratori i cui
requisiti organizzativi e di funzionamento sono stabiliti
con decreto del Ministro della sanita', sentita la
Commissione, entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
4. A decorrere dalla data della stipulazione delle
convenzioni di cui al comma 1, e comunque a decorrere dal
centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore della presente legge, cessano le attivita' del CONI
in materia di controllo sul laboratorio di analisi operante
presso il Comitato medesimo.».
Note al comma 829:
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 14 agosto
1991, n. 281 recante «Legge quadro in materia di animali di
affezione e prevenzione del randagismo», cosi' come
modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Competenze dei comuni). - 1. I comuni, singoli
o associati, e le comunita' montane provvedono
prioritariamente ad attuare piani di controllo delle
nascite incruenti attraverso la sterilizzazione. A tali
piani e' destinata una quota non inferiore al 60 per cento
delle risorse di cui all'art. 3, comma 6. I comuni
provvedono, altresi', al risanamento dei canili comunali
esistenti e costruiscono rifugi per i cani, nel rispetto
dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi
delle risorse di cui all'art. 3, comma 6.
2. I servizi comunali e i servizi veterinari delle
unita' sanitarie locali si attengono, nel trattamento degli
animali, alle disposizioni di cui all'art. 2.».
Note al comma 831, 832 e 833:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto
1956, n. 1111, e successive modificazioni reca «Norme di
attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia
di igiene, sanita' pubblica ed assistenza sanitaria»
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 1° ottobre 1956, n. 248.).
- Si riporta il testo degli articoli 38 e 43 dello
Statuto della Regione Siciliana, approvato con regio
decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2:
«Art. 38. Lo Stato versera' annualmente alla Regione, a
titolo di solidarieta' nazionale, una somma da impiegarsi,
in base ad un piano economico, nell'esecuzione di lavori
pubblici.
Questa somma tendera' a bilanciare il minore ammontare
dei redditi di lavoro nella Regione in confronto alla media
nazionale.
Si procedera' ad una revisione quinquennale della detta
assegnazione con riferimento alle variazioni dei dati
assunti per il precedente computo.».
«Art. 43. Una Commissione paritetica di quattro membri
nominati dall'Alto Commissario della Sicilia e dal Governo
dello Stato, determinera' le norme transitorie relative al
passaggio degli uffici e del personale dello Stato alla
Regione, nonche' le norme per l'attuazione del presente
Statuto.».
- Si riporta il testo comma 3-ter dell'art. 5 del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 recante «Misure di
contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in
materia tributaria e finanziaria», convertito con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248:
«3-ter. In attuazione dell'art. 38 dello statuto della
Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo
15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e' corrisposto alla
Regione siciliana, a titolo di contributo di solidarieta'
nazionale per l'anno 2008, un contributo quindicennale di
10 milioni di euro annui a decorrere dallo stesso anno
2008. L'erogazione dei predetti contributi e' subordinata
alla redazione di un piano economico degli investimenti,
che la Regione siciliana e' tenuta a realizzare,
finalizzato all'aumento del rapporto tra PIL regionale e
PIL nazionale.».
Note al comma 834:
- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 recante «Statuto
speciale per la Sardegna.».
«Art. 8. Le entrate della regione sono costituite:
a) dai sette decimi del gettito delle imposte sul
reddito delle persone fisiche e sul reddito delle persone
giuridiche riscosse nel territorio della regione;
b) dai nove decimi del gettito delle imposte sul
bollo, di registro, ipotecarie, sul consumo dell'energia
elettrica e delle tasse sulle concessioni governative
percette nel territorio della regione;
c) dai cinque decimi delle imposte sulle successioni
e donazioni riscosse nel territorio della regione;
d) dai sette decimi del gettito delle ritenute alla
fonte di cui all'art. 23, decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, operate da imprese
industriali e commerciali che hanno la sede centrale nella
regione sugli emolumenti corrisposti a soggetti che
prestano la loro opera nella sede centrale e negli
stabilimenti ed impianti situati nel territorio regionale,
nonche' di quelle operate da imprese industriali e
commerciali che hanno la sede centrale fuori dal detto
territorio sugli emolumenti corrisposti a soggetti che
prestano la loro opera presso stabilimenti ed impianti
ubicati nell'ambito regionale; le ritenute alla fonte
operate da imprese industriali e commerciali con sede
centrale nella regione sugli emolumenti corrisposti a
soggetti che prestano la loro opera in stabilimenti ed
impianti situati fuori dal territorio regionale spettano
per intero allo Stato;
e) dai nove decimi dell'imposta di fabbricazione su
tutti i prodotti che ne siano gravati, percetta nel
territorio della regione;
f) dai nove decimi della quota fiscale dell'imposta
erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei
tabacchi consumati nella regione;
g) da una quota dell'imposta sul valore aggiunto
riscossa nel territorio della regione, compresa quella
relativa alla importazione, al netto dei rimborsi
effettuati ai sensi dell'art. 38-bis, decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni da determinarsi preventivamente
per ciascun anno finanziario d'intesa fra lo Stato e la
regione, in relazione alle spese necessarie ad adempiere le
funzioni normali della regione;
h) dai canoni per le concessioni idroelettriche;
i) da imposte e tasse sul turismo e da altri tributi
propri che la regione ha facolta' di istituire con legge in
armonia con i principi del sistema tributario dello Stato;
l) dai redditi derivanti dal proprio patrimonio e dal
proprio demanio;
m) da contributi straordinari dello Stato per
particolari piani di opere pubbliche e di trasformazione
fondiaria.».
Note al comma 835:
- Si riporta il testo dell'art. 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250 recante
«Norme di attuazione dello Statuto speciale per la
Sardegna»:
«Art. 38. La quota dell'imposta generale sull'entrata,
da devolversi alla Regione al netto del provento gia'
devoluto ai comuni della Sardegna ai sensi del decreto
legislativo 26 marzo 1948, numero 261, verra' stabilita per
ciascun anno finanziario con decreto dei Ministri per il
tesoro e per le finanze d'accordo con il Presidente della
Regione, e in caso di disaccordo con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri.».
Nota ai commi 838 e 839:
- Per il testo delle lettere a), m) ed f) del primo
comma dell'art. 8 della gia' citata legge costituzionale
3/1948 vedasi nota al comma 834.
Note al comma 841:
- Si riporta il comma 3 dell'art. 60 della gia' citata
legge n. 289 del 2002:
«3. Presso il Ministero delle attivita' produttive e'
istituito un apposito fondo in cui confluiscono le risorse
del fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui
all'art. 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con
riferimento alle autorizzazioni di spesa di cui al
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, le
disponibilita' assegnate alla programmazione negoziata per
patti territoriali, contratti d'area e contratti di
programma, nonche' le risorse che gli siano allocate in
attuazione del comma 1. Allo stesso fondo confluiscono le
economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o
parziale degli interventi citati, nonche' quelle di cui al
comma 6 dell'art. 8 della legge 7 agosto 1997, n. 266. Gli
oneri relativi al funzionamento dell'Istituto per la
promozione industriale, di cui all'art. 14, comma 3, della
legge 5 marzo 2001, n. 57, riguardanti le iniziative e le
attivita' di assistenza tecnica afferenti le autorizzazioni
di spesa di cui al fondo istituito dal presente comma,
gravano su detto fondo. A tal fine provvede, con proprio
decreto, il Ministro delle attivita' produttive.».
- Si riporta il testo dell'art. 52 della legge
23 dicembre 1998, n. 448 ( Misure di finanza pubblica per
la stabilizzazione e lo sviluppo):
«Art. 52 (Fondo unico per gli incentivi alle imprese e
disposizioni concernenti le grandi imprese in stato di
insolvenza). - 1. Le disposizioni dell'art. 10, comma 2, e
dell'art. 7, comma 9, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 123, si applicano, a decorrere dal 1999, alle
autorizzazioni legislative di spesa ed ai rifinanziamenti
concernenti interventi agevolativi alle imprese gestiti dal
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti, e' disposta la
ripartizione delle risorse globalmente assegnate tra i vari
interventi.
3. Il decreto legislativo previsto dall'art. 1 della
legge 30 luglio 1998, n. 274, in materia di amministrazione
straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza,
e' emanato entro il 30 settembre 1999, sulla base dei
principi e dei criteri direttivi indicati nella medesima
legge.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, al fine di consentire il
perseguimento delle finalita' di salvaguardia delle
attivita' produttive e dei livelli occupazionali, e tenuto
conto dell'interesse dei creditori, puo' autorizzare la
prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, per un ulteriore
anno, oltre i termini di cui al primo e al secondo
comma dell'art. 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979,
n. 95, e successive modificazioni. Detta previsione si
applica anche nei confronti delle imprese in
amministrazione straordinaria per le quali la scadenza
dell'esercizio sia intervenuta nell'anno 1998.».
- Si riporta il testo dell'art. 60 della legge
27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2003):
«Art. 60 (Finanziamento degli investimenti per lo
sviluppo). - 1. Gli stanziamenti del fondo per le aree
sottoutilizzate di cui all'art. 61 della presente legge
nonche' le risorse del fondo unico per gli incentivi alle
imprese di cui all'art. 52 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, limitatamente agli interventi territorializzati
rivolti alle aree sottoutilizzate e segnatamente alle
autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre
1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 dicembre 1992, n. 488, e alle disponibilita' assegnate
agli strumenti di programmazione negoziata, in fase di
regionalizzazione, possono essere diversamente allocati dal
CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri
in maniera non delegabile. La diversa allocazione, limitata
esclusivamente agli interventi finanziati con le risorse di
cui sopra e ricadenti nelle aree sottoutilizzate di cui
all'art. 61 della presente legge, e' effettuata in
relazione rispettivamente allo stato di attuazione degli
interventi finanziati, alle esigenze espresse dal mercato
in merito alle singole misure di incentivazione e alla
finalita' di accelerazione della spesa in conto capitale.
Per assicurare l'accelerazione della spesa le
amministrazioni centrali e le regioni presentano al CIPE,
sulla base delle disponibilita' finanziarie che emergono ai
sensi del comma 2, gli interventi candidati, indicando per
ciascuno di essi i risultati economico-sociali attesi e il
cronoprogramma delle attivita' e di spesa. Gli interventi
finanziabili sono attuati nell'ambito e secondo le
procedure previste dagli Accordi di programma quadro. Gli
interventi di accelerazione da realizzare nel 2004
riguarderanno prioritariamente i settori sicurezza,
trasporti, ricerca, acqua e rischio idrogeologico.
2. Il CIPE informa semestralmente il Parlamento delle
operazioni effettuate in base al comma 1. A tal fine i
soggetti gestori delle diverse forme di intervento, con la
medesima cadenza, comunicano al CIPE i dati sugli
interventi effettuati, includenti quelli sulla relativa
localizzazione, e sullo stato complessivo di impiego delle
risorse assegnate.
3. Presso il Ministero delle attivita' produttive e'
istituito un apposito fondo in cui confluiscono le risorse
del fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui
all'art. 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con
riferimento alle autorizzazioni di spesa di cui al
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, le
disponibilita' assegnate alla programmazione negoziata per
patti territoriali, contratti d'area e contratti di
programma, nonche' le risorse che gli siano allocate in
attuazione del comma 1. Allo stesso fondo confluiscono le
economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o
parziale degli interventi citati, nonche' quelle di cui al
comma 6 dell'art. 8 della legge 7 agosto 1997, n. 266. Gli
oneri relativi al funzionamento dell'Istituto per la
promozione industriale, di cui all'art. 14, comma 3, della
legge 5 marzo 2001, n. 57, riguardanti le iniziative e le
attivita' di assistenza tecnica afferenti le autorizzazioni
di spesa di cui al fondo istituito dal presente comma,
gravano su detto fondo. A tal fine provvede, con proprio
decreto, il Ministro delle attivita' produttive.
4. Il 3 per cento degli stanziamenti previsti per le
infrastrutture e' destinato alla spesa per la tutela e gli
interventi a favore dei beni e delle attivita' culturali.
Con regolamento del Ministro per i beni e le attivita'
culturali, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sono definiti i
criteri e le modalita' per l'utilizzo e la destinazione
della quota percentuale di cui al precedente periodo.
5. Ai fini del riequilibrio socio-economico e del
completamento delle dotazioni infrastrutturali del Paese,
nell'ambito del programma di infrastrutture strategiche di
cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, puo' essere
previsto il rifinanziamento degli interventi di cui
all'art. 145, comma 21, della legge 23 dicembre 2000, n.
388.
6. Per le attivita' iniziate entro il 31 dicembre 2002
relative alle istruttorie dei patti territoriali e dei
contratti d'area, nonche' per quelle di assistenza
tecnico-amministrativa dei patti territoriali, il Ministero
delle attivita' produttive e' autorizzato a corrispondere i
compensi previsti dalle convenzioni a suo tempo stipulate
dal Ministero dell'economia e delle finanze a valere sulle
somme disponibili in relazione a quanto previsto dalle
Del.CIPE 17 marzo 2000, n. 31 e Del.CIPE 21 dicembre 2001,
n. 123, pubblicate rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale
n. 125 del 31 maggio 2000 e n. 88 del 15 aprile 2002. Il
Ministero delle attivita' produttive e' altresi'
autorizzato, aggiornando le condizioni operative per gli
importi previsti dalle convenzioni, a stipulare con gli
stessi soggetti contratti a trattativa privata per il
completamento delle attivita' previste dalle stesse
convenzioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 61 della gia' citata
legge n. 289 del 2002:
«Art. 61 (Fondo per le aree sottoutilizzate ed
interventi nelle medesime aree). - 1. A decorrere dall'anno
2003 e' istituito il fondo per le aree sottoutilizzate,
coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse
di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, al quale
confluiscono le risorse disponibili autorizzate dalle
disposizioni legislative, comunque evidenziate
contabilmente in modo autonomo, con finalita' di
riequilibrio economico e sociale di cui all'allegato 1,
nonche' la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per
l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di
7.000 milioni di euro per l'anno 2005.
2. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi
dell'art. 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni.
3. Il fondo e' ripartito esclusivamente tra gli
interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui
al comma 1, con apposite delibere del CIPE adottate sulla
base del criterio generale di destinazione territoriale
delle risorse disponibili e per finalita' di riequilibrio
economico e sociale, nonche':
a) per gli investimenti pubblici, ai quali sono
finalizzate le risorse stanziate a titolo di
rifinanziamento degli interventi di cui all'art. 1 della
citata legge n. 208 del 1998, e comunque realizzabili anche
attraverso le altre disposizioni legislative di cui
all'allegato 1, sulla base, ove applicabili, dei criteri e
dei metodi indicati all'art. 73 della legge 28 dicembre
2001, n. 448;
b) per gli incentivi, secondo criteri e metodi volti
a massimizzare l'efficacia complessiva dell'intervento e la
sua rapidita' e semplicita', sulla base dei risultati
ottenuti e degli indirizzi annuali del Documento di
programmazione economico-finanziaria, e a rispondere alle
esigenze del mercato.
4. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE
costituiscono limiti massimi di spesa ai sensi del
comma 6-bis dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n.
468.
5. Il CIPE, con proprie delibere da sottoporre al
controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce i
criteri e le modalita' di attuazione degli interventi
previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1,
anche al fine di dare immediata applicazione ai principi
contenuti nel comma 2 dell'art. 72. Sino all'adozione delle
delibere di cui al presente comma, ciascun intervento resta
disciplinato dalle disposizioni di attuazione vigenti alla
data di entrata in vigore della presente legge.
6. Al fine di dare attuazione al comma 3, il CIPE
effettua un monitoraggio periodico della domanda rivolta ai
diversi strumenti e del loro stato di attuazione; a tale
fine si avvale, oltre che delle azioni di monitoraggio gia'
in atto, di specifici contributi dell'ISTAT e delle Camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Entro
il 30 giugno di ogni anno il CIPE approva una relazione
sugli interventi effettuati nell'anno precedente,
contenente altresi' elementi di valutazione sull'attivita'
svolta nell'anno in corso e su quella da svolgere nell'anno
successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze
trasmette tale relazione al Parlamento.
7. Partecipano in via ordinaria alle riunioni del CIPE,
con diritto di voto, il Ministro per gli affari regionali
in qualita' di presidente della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e il presidente della Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza
della Conferenza stessa. Copia delle deliberazioni del CIPE
relative all'utilizzo del fondo di cui al presente articolo
sono trasmesse al Parlamento e di esse viene data formale
comunicazione alle competenti Commissioni.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, anche con riferimento all'art.
60, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio in termini di residui, competenza e cassa tra le
pertinenti unita' previsionali di base degli stati di
previsione delle amministrazioni interessate.
9. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca
totale o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1 del
decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonche'
quelle di cui all'art. 8, comma 2, della legge 7 agosto
1997, n. 266, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
produttive per la copertura degli oneri statali relativi
alle iniziative imprenditoriali comprese nei patti
territoriali e per il finanziamento di nuovi contratti di
programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di
programma, una quota pari al 70 per cento delle economie e'
riservata alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord,
ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste
dall'art. 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che
istituisce la Comunita' europea, nonche' alle aree
ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.
10. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca
totale o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
produttive, oltre che per gli interventi previsti dal
citato decreto-legge n. 415 del 1992, anche, nel limite del
60 per cento delle economie stesse, per il finanziamento di
nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di nuovi
contratti di programma una quota pari all'85 per cento
delle economie e' riservata alle aree depresse del
Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1, di cui al citato
regolamento (CE) n. 1260/1999, e una quota pari al 15 per
cento alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese
nelle aree ammissibili alle deroghe previste dal citato
art. 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che
istituisce la Comunita' europea, nonche' alle aree
ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al predetto
regolamento.
11. (Omissis).
12. (Omissis).
13. Nei limiti delle risorse di cui al comma 3 possono
essere concesse agevolazioni in favore delle imprese
operanti in settori ammissibili alle agevolazioni ai sensi
del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, ed
aventi sede nelle aree ammissibili alle deroghe previste
dall'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato
che istituisce la Comunita' europea, nonche' nelle aree
ricadenti nell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che investono,
nell'ambito di programmi di penetrazione commerciale, in
campagne pubblicitarie localizzate in specifiche aree
territoriali del Paese. L'agevolazione e' riconosciuta
sulle spese documentate dell'esercizio di riferimento che
eccedono il totale delle spese pubblicitarie dell'esercizio
precedente e nelle misure massime previste per gli aiuti a
finalita' regionale, nel rispetto dei limiti della regola
«de minimis» di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della
Commissione, del 12 gennaio 2001. Il CIPE, con propria
delibera da sottoporre al controllo preventivo della Corte
dei conti, stabilisce le risorse da riassegnare all'unita'
previsionale di base 6.1.2.7 «Devoluzione di proventi»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, ed indica la data da cui decorre la facolta'
di presentazione e le modalita' delle relative istanze. I
soggetti che intendano avvalersi dei contributi di cui al
presente comma devono produrre istanza all'Agenzia delle
entrate che provvede entro trenta giorni a comunicare il
suo eventuale accoglimento secondo l'ordine cronologico
delle domande pervenute. Qualora l'utilizzazione del
contributo esposta nell'istanza non risulti effettuata,
nell'esercizio di imposta cui si riferisce la domanda, il
soggetto interessato decade dal diritto al contributo e non
puo' presentare una nuova istanza nei dodici mesi
successivi alla conclusione dell'esercizio fiscale.».
- Si riporta il comma 3 dell'art. 11 della legge
5 agosto 1978, n. 468 ( Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio):
«3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contieneesclusivamente norme tese a realizzare effetti
finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel
bilancio pluriennale e in particolare:
a) il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
competenza, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni
contabili pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e
degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla
determinazione del quantum della prestazione, afferenti
imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in
vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui
essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte
conseguenti all'andamento dell'inflazione;
c) la determinazione, in apposita tabella, per le
leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle
quote destinate a gravare su ciascuno degli anni
considerati;
d) la determinazione, in apposita tabella, della
quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui
quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
e) la determinazione, in apposita tabella, delle
riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella,
per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per
le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno
stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
tra le spese in conto capitale;
g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art.
11-bis e le corrispondenti tabelle;
h) l'importo complessivo massimo destinato, in
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al
rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma
dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle
modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente da pubbliche amministrazioni non
compreso nel regime contrattuale;
i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate
alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o
riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si
caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento
dei saldi di cui alla lettera a);
i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o
riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato
direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con
esclusione di interventi di carattere localistico o
microsettoriale;
i-quater) norme recanti misure correttive degli
effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11-ter,
comma 7.».
Note al comma 842:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali»:
«Art. 3 (Intese). - 1. Le disposizioni del presente
articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la
legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza
Stato-regioni.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge
non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta
della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e' posto
all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede
con deliberazione motivata.
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei
Ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle
disposizioni del presente articolo. I provvedimenti
adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza
Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio
dei Ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della
Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
successive.».
Note al comma 847:
- Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 7 agosto
1997, n. 266 (Interventi urgenti per l'economia):
«Art. 15. Razionalizzazione dei fondi pubblici di
garanzia.
1. Al fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono
attribuite, a integrazione delle risorse gia' destinate in
attuazione dello stesso art. 2, le attivita' e le
passivita' del fondo di garanzia di cui all'art. 20 della
legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, e
del fondo di garanzia di cui all'art. 7 della legge
10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni,
nonche' un importo pari a 50 miliardi di lire a valere
sulle risorse destinate a favore dei consorzi e cooperative
di garanzia collettiva fidi ai sensi dell'art. 2 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237.
2. La garanzia del fondo di cui al comma 1 del presente
articolo puo' essere concessa alle banche, agli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di
cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, e successive modificazioni, e alle societa'
finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte
all'albo di cui all'art. 2, comma 3, della legge 5 ottobre
1991, n. 317, a fronte di finanziamenti a piccole e medie
imprese, ivi compresa la locazione finanziaria, e di
partecipazioni, temporanee e di minoranza, al capitale
delle piccole e medie imprese. La garanzia del fondo e'
estesa a quella prestata dai fondi di garanzia gestiti dai
consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'art. 155,
comma 4, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 e
dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale
di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo.
3. I criteri e le modalita' per la concessione della
garanzia e per la gestione del fondo nonche' le eventuali
riserve di fondi a favore di determinati settori o
tipologie di operazioni sono regolati con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Apposita convenzione verra' stipulata,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, tra il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e il Mediocredito centrale, ai
sensi dell'art. 47, comma 2, del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385 . La convenzione prevede un
distinto organo, competente a deliberare in materia, nel
quale sono nominati anche un rappresentante delle banche e
uno per ciascuna delle organizzazioni rappresentative a
livello nazionale delle piccole e medie imprese industriali
e commerciali.
4. Un importo pari a 50 miliardi di lire, a valere
sulle risorse destinate a favore dei consorzi e cooperative
di garanzia collettiva fidi ai sensi dell'art. 2 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, e'
destinato al fondo centrale di garanzia istituito presso
l'Artigiancassa S.p.A. dalla legge 14 ottobre 1964, n.
1068, e successive modificazioni e integrazioni. All'art.
2, comma 101, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le
parole: «Ministro del tesoro», sono inserite le seguenti:
«di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato».
5. Dalla data di entrata in vigore del decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
emanato di concerto con il Ministro del tesoro, di cui al
comma 3, sono abrogati l'art. 20 della legge 12 agosto
1977, n. 675, e l'art. 7 della legge 10 ottobre 1975, n.
517, e loro successive modificazioni.
6. (Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 106 dell'art. 4 della
gia' citata legge n. 350 del 2003:
«106. Al fine di favorire la crescita e lo sviluppo del
tessuto produttivo nazionale, e' istituito il Fondo
rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di
rischio. Il Fondo e' gestito da Sviluppo Italia Spa nel
rispetto della legislazione nazionale e comunitaria
vigente, per effettuare interventi temporanei e di
minoranza, comunque non superiori al 30 per cento, nel
capitale di imprese produttive, nei settori dei beni e dei
servizi, per gli scopi e nelle forme di cui ai commi da 107
a 110 con priorita' per quelli cofinanziati dalle
regioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 106 della gia' citata
legge n. 388 del 2000:
«106. Promozione e sviluppo di nuove imprese
innovative.
1. Gli interventi del Fondo di cui all'art. 14 della
legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono estesi al finanziamento
dei programmi di investimento per la nascita e il
consolidamento delle imprese operanti in comparti di
attivita' ad elevato impatto tecnologico ovvero per il
rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese
localizzate nelle aree dell'obiettivo 1 e dell'obiettivo 2
di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del
21 giugno 1999, e delle iniziative di promozione ed
assistenza tecnica svolte da organismi qualificati per
favorirne l'avvio. Il predetto Fondo puo' altresi' erogare
agevolazioni in forme integrate per i programmi comportanti
una pluralita' di interventi connessi, relativi ad
investimenti fissi, sviluppo pre-competitivo, formazione
del personale e acquisizione di servizi specializzati. Con
direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, adottata entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, emanata ai sensi
dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio
1999, n. 297, sono stabilite le modalita' di gestione degli
interventi, ivi compresi quelli finalizzati a facilitare la
partecipazione di investitori qualificati nel capitale di
rischio delle imprese, le forme e le misure delle
agevolazioni nei limiti previsti dalla normativa
comunitaria per gli aiuti di Stato.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e' determinata entro il
31 gennaio di ogni anno la quota delle disponibilita' del
Fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n.
46, da destinare agli interventi di cui al presente
articolo.».
- Si riporta il testo del comma 222 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 311 del 2004:
«222. Al fine di favorire l'afflusso di capitale di
rischio verso piccole e medie imprese innovative
localizzate nelle aree sottoutilizzate, il Dipartimento per
l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del
Consiglio dei ministri puo' sottoscrivere e alienare quote
di uno o piu' fondi comuni di investimento, in misura non
superiore al 50 per cento del patrimonio, promossi e
gestiti da una o piu' societa' di gestione del risparmio
(SGR) previste dal testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Tali SGR saranno
individuate dal citato Dipartimento, d'intesa con il
Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e
con il Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia
e delle finanze, con procedure competitive, anche in deroga
alle vigenti norme di legge e di regolamento sulla
contabilita' generale dello Stato, nel rispetto delle norme
comunitarie applicabili, assicurando che l'organizzazione e
la gestione dei fondi siano coerenti con le finalita'
pubbliche ed eventualmente prevedendo a tale fine la
presenza di un rappresentante della pubblica
amministrazione negli organi di gestione dei fondi.».
- Il regolamento CE n. 1260/1999 del Consiglio del
21 giugno 1999 reca «Regolamento del Consiglio recante
disposizioni generali sui Fondi strutturali» ( Pubblicato
nella G.U.C.E. 26 giugno 1999, n. L 161.).
Nota al comma 848:
- Per l'art. 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281 vedasi in nota al comma 842.
Nota al comma 852:
- Si riporta il comma 1 dell'art. 2 del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina
dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge
30 luglio 1998, n. 274):
«Art. 2. (Imprese soggette all'amministrazione
straordinaria). - 1. Possono essere ammesse
all'amministrazione straordinaria, alle condizioni e nelle
forme previste dal presente decreto, le imprese, anche
individuali, soggette alle disposizioni sul fallimento che
hanno congiuntamente i seguenti requisiti:
a) un numero di lavoratori subordinati, compresi
quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni,
non inferiore a duecento da almeno un anno;
b) debiti per un ammontare complessivo non inferiore
ai due terzi tanto del totale dell'attivo dello stato
patrimoniale che dei ricavi provenienti dalle vendite e
dalle prestazioni dell'ultimo esercizio.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 11 maggio
1999, n. 140 ( Norme in materia di attivita' produttive):
«Art. 3. (Studi e ricerche per la politica
industriale). 1. Per lo svolgimento di funzioni di
elaborazione, di analisi e di studio nei settori delle
attivita' produttive, il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e' autorizzato, sentite le
Commissioni parlamentari competenti, ad avvalersi della
collaborazione di esperti o societa' specializzate mediante
appositi contratti, nonche' di un nucleo di esperti per la
politica industriale, dotato della necessaria struttura di
supporto e disciplinato con apposito decreto, anche in
attuazione dei criteri direttivi e di quanto disposto
dall'art. 10 della legge 7 agosto 1985, n. 428, ferma
restando la dotazione organica del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. L'onere
relativo, comprensivo di quello di cui all'art. 2, comma 3,
lettera f), e' determinato in lire 6 miliardi annue a
decorrere dal 1999.».
Note al comma 853:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 11 del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80
(Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per
lo sviluppo economico, sociale e territoriale):
«3. E' istituito il Fondo per il finanziamento degli
interventi consentiti dagli Orientamenti UE sugli aiuti di
Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle
imprese in difficolta' con una dotazione finanziaria pari a
35 milioni di euro per l'anno 2005.».
Note al comma 855:
- Si riporta il testo del comma 354 dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005):
«354. E' istituito, presso la gestione separata della
Cassa depositi e prestiti Spa, un apposito fondo rotativo,
denominato «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e
gli investimenti in ricerca». Il Fondo e' finalizzato alla
concessione alle imprese, anche associate in appositi
organismi, anche cooperativi, costituiti o promossi dalle
associazioni imprenditoriali e dalle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, di finanziamenti
agevolati che assumono la forma dell'anticipazione,
rimborsabile con un piano di rientro pluriennale. La
dotazione iniziale del Fondo, alimentato con le risorse del
risparmio postale, e' stabilita in 6.000 milioni di euro.
Le successive variazioni della dotazione sono disposte
dalla Cassa depositi e prestiti Spa, in relazione alle
dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse,
e comunque nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul
bilancio dello Stato fissati ai sensi del comma.».
- Si riportano i commi da 358 a 361 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 311 del 2004:
«358. Il tasso di interesse sulle somme erogate in
anticipazione e' determinato con decreto, di natura non
regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze.
La differenza tra il tasso cosi' stabilito e il tasso del
finanziamento agevolato, nonche' gli oneri derivanti dal
comma 360, sono posti, in favore della Cassa depositi e
prestiti Spa, a carico del bilancio dello Stato, a valere
sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 361.».
«359. Sull'obbligo di rimborso al Fondo delle somme
ricevute in virtu' del finanziamento agevolato e dei
relativi interessi puo' essere prevista, secondo criteri,
condizioni e modalita' da stabilire con decreto di natura
non regolamentare del Ministro dell'economia e delle
finanze, la garanzia dello Stato. Tale garanzia e' elencata
nell'allegato allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze di cui all'art. 13 della
legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si
provvede ai sensi dell'art. 7, secondo comma, numero 2),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione
nell'ambito dell'unita' previsionale di base 3.2.4.2 dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2005 e corrispondenti per gli esercizi
successivi.».
«360. Alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., sulle
somme erogate in anticipazione, e' riconosciuto, a valere
sui finanziamenti stabiliti ai sensi del comma 356,
lettera a), il rimborso delle spese di gestione del Fondo
in misura pari allo 0,40 per cento complessivo delle somme
erogate annualmente.».
«361. Per le finalita' previste dai commi da 354 a 360
e' autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l'anno
2005 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2006. Una quota dei predetti oneri, pari a 55 milioni di
euro per l'anno 2005 e a 100 milioni di euro perciascuno
degli anni 2006, 2007 e 2008, e' posta a carico del Fondo
per le aree sottoutilizzate per gli interventi finanziati
dallo stesso. La restante quota relativa agli anni 2005 e
2006, pari rispettivamente a 25 milioni di euro e a 50
milioni di euro, e' posta a carico della parte del Fondo
unico per gli incentivi alle imprese non riguardante gli
interventi nelle aree sottoutilizzate; alla quota relativa
agli anni 2007 e 2008, pari a 50 milioni di euro per
ciascun anno, ed all'onere decorrente dal 2009, pari a 150
milioni di euro annui, si provvede con le maggiori entrate
derivanti dal comma 300.».
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 reca
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» (Pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.O.).
Nota al comma 856:
Per il riferimento al comma 361 dell'art. 1 della legge
30 dicembre 2004, n. 311 vedasi nota al comma precedente.
Note al comma 860:
- Si riporta il testo degli articoli 103 e 106 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):
«Art. 103. (Utilizzo dei proventi derivanti dalle
licenze UMTS e norme in materia di carta di credito
formativa e di commercio elettronico). - 1. Nello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' istituito un fondo destinato al
finanziamento della ricerca scientifica nel quadro del
Programma nazionale della ricerca ed anche con riferimento
al settore delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione (ICT) ed al progetto «Genoma», nonche' per il
finanziamento di progetti per lo sviluppo della societa'
dell'informazione relativi all'introduzione delle nuove
tecnologie nella pubblica amministrazione,
all'informatizzazione della pubblica amministrazione,
compreso il monitoraggio della spesa, allo sviluppo
tecnologico delle imprese, alla formazione all'utilizzo dei
relativi strumenti, alla riduzione delle emissioni
elettromagnetiche, alla alfabetizzazione informatica e
delle nuove tecnologie, alle ricerche e studi nel settore
delle telecomunicazioni. La dotazione del fondo e'
determinata in misura pari al 10 per cento dei proventi
derivanti dal rilascio delle licenze individuali per i
sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione. Alla
ripartizione del fondo tra le diverse finalizzazioni, fermo
restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo
e dall'art. 112 provvede il Consiglio dei ministri, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita
la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, d'intesa con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sentite la Conferenza unificata di cui all'art.
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le
competenti Commissioni parlamentari, sono determinati
procedure, modalita' e strumenti per l'utilizzo dei fondi
assegnati.
3. Una quota del fondo di cui al comma 1, pari a lire
50 miliardi nell'anno 2001, e' destinata all'istituzione
della carta di credito formativa per i cittadini italiani
che compiono diciotto anni nel corso del 2001. Il Ministro
delle attivita' produttive, sentito il Ministro per
l'innovazione e le tecnologie, promuove la stipula di una
convenzione tra le imprese del settore delle tecnologie
della informazione e della comunicazione, le imprese del
credito bancario e il Ministero delle attivita' produttive
e il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della
Presidenza del Consiglio dei ministri al fine di ottenere
le migliori possibili condizioni di utilizzo della carta di
credito formativa per l'acquisto, con particolare riguardo
alle iniziative economiche in forma associativa, di beni e
servizi nel settore delle tecnologie della informazione e
della comunicazione e di corsi di formazione a distanza,
per un ammontare pari a 2.500 euro, da effettuare entro il
2005. La convenzione identifica i prodotti e servizi
ammissibili all'acquisto, e prevede le condizioni di
rimborso della somma utilizzata. La convenzione prevede
inoltre che lo Stato sia garante di ultima istanza delle
imprese emittenti di fronte ai casi di insolvenza nei
limiti delle somme che siano annualmente destinate a tale
fine dalla legge finanziaria. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono
determinate le procedure e le modalita' per l'esercizio
delle funzioni di garanzia di cui al periodo precedente.
4.
5. Per lo sviluppo delle attivita' di commercio
elettronico, di cui all'art. 21 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114, il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato provvede alla concessione, nei
limiti stabiliti dalla disciplina comunitaria per gli aiuti
de minimis, di un credito di imposta, non rimborsabile, che
puo' essere utilizzato dal soggetto beneficiario in una o
piu' soluzioni, per i versamenti di cui all'art. 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, entro il termine massimo di tre anni dalla
ricezione del provvedimento di concessione. Per il settore
produttivo tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero, il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
adotta specifiche misure per la concessione di contributi
in conto capitale nei limiti degli aiuti de minimis.
6. Alla selezione delle iniziative finanziabili ai
sensi del comma 5 si provvede tramite bandi pubblici, nei
quali sono indicate le tipologie dei soggetti destinatari
degli interventi, con priorita' verso forme associative e
consortili tra piccole e medie imprese, mirando a favorire
iniziative comuni delle stesse, nonche' le spese
ammissibili e le misure delle agevolazioni. Tra le spese
ammissibili dovranno essere incluse le spese per interventi
di formazione e per i portali internet. I contributi in
conto capitale di cui al comma 5 non sono cumulabili con il
credito di imposta di cui allo stesso comma. Potranno
essere altresi' previste azioni di monitoraggio e di
promozione del mercato nell'ambito delle attivita' degli
osservatori permanenti nel limite di lire 500 milioni per
ciascuno dei medesimi anni. Per la gestione dei predetti
interventi il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato puo' avvalersi, sulla base di apposite
convenzioni, di enti pubblici, ovvero di altri soggetti
individuati con le procedure di cui all'art. 3, comma 2,
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, i cui oneri
sono posti a carico degli stanziamenti cui le convenzioni
si riferiscono. Con decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, adottato di concerto con
i Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sono determinate, nel limite
delle risorse appositamente stanziate, le modalita' di
controllo e regolazione contabile del credito di imposta
concesso a ciascun soggetto beneficiario. Per gli
interventi di cui al comma 5 e' conferita al fondo di cui
all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, la somma
di lire 110 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003,
di cui lire 80 miliardi per la concessione di crediti di
imposta e lire 30 miliardi per contributi in conto
capitale.».
«Art. 106. (Promozione e sviluppo di nuove imprese
innovative). - 1. Gli interventi del Fondo di cui all'art.
14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono estesi al
finanziamento dei programmi di investimento per la nascita
e il consolidamento delle imprese operanti in comparti di
attivita' ad elevato impatto tecnologico ovvero per il
rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese
localizzate nelle aree dell'obiettivo 1 e dell'obiettivo 2
di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del
21 giugno 1999, e delle iniziative di promozione ed
assistenza tecnica svolte da organismi qualificati per
favorirne l'avvio. Il predetto Fondo puo' altresi' erogare
agevolazioni in forme integrate per i programmi comportanti
una pluralita' di interventi connessi, relativi ad
investimenti fissi, sviluppo pre-competitivo, formazione
del personale e acquisizione di servizi specializzati. Con
direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, adottata entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, emanata ai sensi
dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio
1999, n. 297, sono stabilite le modalita' di gestione degli
interventi, ivi compresi quelli finalizzati a facilitare la
partecipazione di investitori qualificati nel capitale di
rischio delle imprese, le forme e le misure delle
agevolazioni nei limiti previsti dalla normativa
comunitaria per gli aiuti di Stato.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e' determinata entro il
31 gennaio di ogni anno la quota delle disponibilita' del
Fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n.
46, da destinare agli interventi di cui al presente
articolo.».
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge
17 febbraio 1982, n. 46 (Interventi per i settori
dell'economia di rilevanza nazionale):
«Art. 14. Presso il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e' istituito il «Fondo
speciale rotativo per l'innovazione tecnologica». Il Fondo
e' amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi
dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
Gli interventi del Fondo hanno per oggetto programmi di
imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti
tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi
produttivi o al miglioramento di prodotti o processi
produttivi gia' esistenti, oppure rilevanti innovazioni di
contenuto stilistico e qualitativo del prodotto. Tali
programmi riguardano le attivita' di progettazione,
sperimentazione, sviluppo, preindustrializzazione e i
processi realizzativi di campionatura innovativa,
unitariamente considerati.
Il Ministro delle attivita' produttive provvede con
proprio decreto, adottato previo parere delle regioni
interessate, a stabilire annualmente la percentuale delle
risorse riservata in via prioritaria ai programmi di
sviluppo precompetitivo presentati dalle piccole e medie
imprese. Tale quota non puo' essere inferiore al 25 per
cento delle riserve annuali disponibili.».
Note al comma 863:
- Si riporta il quinto comma, dell'art. 119, della
Costituzione:
«Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la
solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici
e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti
della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse
aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di
determinati Comuni, Province, Citta' metropolitane e
Regioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata.
1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
unificata per le materie ed i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
montane, con la Conferenza Stato-regioni .
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Si riporta il testo dell'art. 61 della legge
27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2003):
«Art. 61 (Fondo per le aree sottoutilizzate ed
interventi nelle medesime aree). - 1. A decorrere dall'anno
2003 e' istituito il fondo per le aree sottoutilizzate,
coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse
di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, al quale
confluiscono le risorse disponibili autorizzate dalle
disposizioni legislative, comunque evidenziate
contabilmente in modo autonomo, con finalita' di
riequilibrio economico e sociale di cui all'allegato 1,
nonche' la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per
l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di
7.000 milioni di euro per l'anno 2005.
2. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi
dell'art. 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni.
3. Il fondo e' ripartito esclusivamente tra gli
interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui
al comma 1, con apposite delibere del CIPE adottate sulla
base del criterio generale di destinazione territoriale
delle risorse disponibili e per finalita' di riequilibrio
economico e sociale, nonche':
a) per gli investimenti pubblici, ai quali sono
finalizzate le risorse stanziate a titolo di
rifinanziamento degli interventi di cui all'art. 1 della
citata legge n. 208 del 1998, e comunque realizzabili anche
attraverso le altre disposizioni legislative di cui
all'allegato 1, sulla base, ove applicabili, dei criteri e
dei metodi indicati all'art. 73 della legge 28 dicembre
2001, n. 448;
b) per gli incentivi, secondo criteri e metodi volti
a massimizzare l'efficacia complessiva dell'intervento e la
sua rapidita' e semplicita', sulla base dei risultati
ottenuti e degli indirizzi annuali del Documento di
programmazione economico-finanziaria, e a rispondere alle
esigenze del mercato.
4. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE
costituiscono limiti massimi di spesa ai sensi del
comma 6-bis dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n.
468.
5. Il CIPE, con proprie delibere da sottoporre al
controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce i
criteri e le modalita' di attuazione degli interventi
previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1,
anche al fine di dare immediata applicazione ai principi
contenuti nel comma 2 dell'art. 72. Sino all'adozione delle
delibere di cui al presente comma, ciascun intervento resta
disciplinato dalle disposizioni di attuazione vigenti alla
data di entrata in vigore della presente legge.
6. Al fine di dare attuazione al comma 3, il CIPE
effettua un monitoraggio periodico della domanda rivolta ai
diversi strumenti e del loro stato di attuazione; a tale
fine si avvale, oltre che delle azioni di monitoraggio gia'
in atto, di specifici contributi dell'ISTAT e delle Camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Entro
il 30 giugno di ogni anno il CIPE approva una relazione
sugli interventi effettuati nell'anno precedente,
contenente altresi' elementi di valutazione sull'attivita'
svolta nell'anno in corso e su quella da svolgere nell'anno
successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze
trasmette tale relazione al Parlamento.
7. Partecipano in via ordinaria alle riunioni del CIPE,
con diritto di voto, il Ministro per gli affari regionali
in qualita' di presidente della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e il presidente della Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza
della Conferenza stessa. Copia delle deliberazioni del CIPE
relative all'utilizzo del fondo di cui al presente
articolo sono trasmesse al Parlamento e di esse viene data
formale comunicazione alle competenti Commissioni.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, anche con riferimento all'art.
60, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio in termini di residui, competenza e cassa tra le
pertinenti unita' previsionali di base degli stati di
previsione delle amministrazioni interessate.
9. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca
totale o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1 del
decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonche'
quelle di cui all'art. 8, comma 2, della legge 7 agosto
1997, n. 266, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
produttive per la copertura degli oneri statali relativi
alle iniziative imprenditoriali comprese nei patti
territoriali e per il finanziamento di nuovi contratti di
programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di
programma, una quota pari al 70 per cento delle economie e'
riservata alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord,
ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste
dall'art. 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che
istituisce la Comunita' europea, nonche' alle aree
ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.
10. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca
totale o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
produttive, oltre che per gli interventi previsti dal
citato decreto-legge n. 415 del 1992, anche, nel limite del
60 per cento delle economie stesse, per il finanziamento di
nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di nuovi
contratti di programma una quota pari all'85 per cento
delle economie e' riservata alle aree depresse del
Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1, di cui al citato
regolamento (CE) n. 1260/1999, e una quota pari al 15 per
cento alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese
nelle aree ammissibili alle deroghe previste dal citato
art. 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che
istituisce la Comunita' europea, nonche' alle aree
ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al predetto
regolamento.
11. (Omissis).
12. (Omissis).
13. Nei limiti delle risorse di cui al comma 3 possono
essere concesse agevolazioni in favore delle imprese
operanti in settori ammissibili alle agevolazioni ai sensi
del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, ed
aventi sede nelle aree ammissibili alle deroghe previste
dall'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato
che istituisce la Comunita' europea, nonche' nelle aree
ricadenti nell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che investono,
nell'ambito di programmi di penetrazione commerciale, in
campagne pubblicitarie localizzate in specifiche aree
territoriali del Paese. L'agevolazione e' riconosciuta
sulle spese documentate dell'esercizio di riferimento che
eccedono il totale delle spese pubblicitarie dell'esercizio
precedente e nelle misure massime previste per gli aiuti a
finalita' regionale, nel rispetto dei limiti della regola
«de minimis» di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della
Commissione, del 12 gennaio 2001. Il CIPE, con propria
delibera da sottoporre al controllo preventivo della Corte
dei conti, stabilisce le risorse da riassegnare all'unita'
previsionale di base 6.1.2.7 «Devoluzione di proventi»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, ed indica la data da cui decorre la facolta'
di presentazione e le modalita' delle relative istanze. I
soggetti che intendano avvalersi dei contributi di cui al
presente comma devono produrre istanza all'Agenzia delle
entrate che provvede entro trenta giorni a comunicare il
suo eventuale accoglimento secondo l'ordine cronologico
delle domande pervenute. Qualora l'utilizzazione del
contributo esposta nell'istanza non risulti effettuata,
nell'esercizio di imposta cui si riferisce la domanda, il
soggetto interessato decade dal diritto al contributo e non
puo' presentare una nuova istanza nei dodici mesi
successivi alla conclusione dell'esercizio fiscale.».
Note al comma 865:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 11 della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni
(Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello
Stato in materia di bilancio):
«3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
competenza, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni
contabili pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e
degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla
determinazione del quantum della prestazione, afferenti
imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in
vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui
essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte
conseguenti all'andamento dell'inflazione;
c) la determinazione, in apposita tabella, per le
leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle
quote destinate a gravare su ciascuno degli anni
considerati;
d) la determinazione, in apposita tabella, della
quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui
quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
e) la determinazione, in apposita tabella, delle
riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella,
per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per
le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno
stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
tra le spese in conto capitale;
g) gli importi dei fondi speciali previsti
dall'art. 11-bis e le corrispondenti tabelle;
h) l'importo complessivo massimo destinato, in
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al
rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma
dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle
modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente da pubbliche amministrazioni non
compreso nel regime contrattuale;
i) altre regolazioni meramente quantitative
rinviate alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o
riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si
caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento
dei saldi di cui alla lettera a);
i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o
riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato
direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con
esclusione di interventi di carattere localistico o
microsettoriale;
i-quater) norme recanti misure correttive degli
effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11-ter,
comma 7.».
Note al comma 868:
- Si riporta il testo del comma 9 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 311 del 2004:
«9. Per il triennio 2005-2007, le riassegnazioni di
entrate e l'utilizzo dei fondi di riserva per spese
obbligatorie e d'ordine e per spese impreviste non possono
essere superiori a quelli del precedente esercizio
incrementati del 2 per cento. Nei casi di particolare
necessita' e urgenza, il predetto limite puo' essere
superato, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, da comunicare alle competenti Commissioni
parlamentari e alla Corte dei conti.».
- Si riporta il testo del comma 46 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006):
«46. A decorrere dall'anno 2006, l'ammontare
complessivo delle riassegnazioni di entrate non potra'
superare, per ciascuna amministrazione, l'importo
complessivo delle riassegnazioni effettuate nell'anno 2005
al netto di quelle di cui al successivo periodo. La
limitazione non si applica alle riassegnazioni per le quali
l'iscrizione della spesa non ha impatto sul conto economico
consolidato delle pubbliche amministrazioni, nonche' a
quelle riguardanti l'attuazione di interventi cofinanziati
dall'Unione europea.».
Note al comma 869:
- La delibera CIPE n. 19/2004, del 29 settembre 2004
reca «Ripartizione generale delle risorse per interventi
nelle aree sottoutilizzate quadriennio 2004-2007»
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 28 ottobre
2004).
- La delibera CIPE n. 34/2005 del 27 maggio 2005 reca
«Ripartizione generale delle risorse per interventi nelle
aree sottoutilizzate quadriennio 2005-2008» (Pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 235 dell'8 ottobre 2005).
- La delibera CIPE n. 2/2006 del 22 marzo 2006 reca
«Ripartizione generale del fondo per le aree
sottoutilizzate ex art. 61 della legge 289/2002 anni
2006-2009» (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del
22 giugno 2006).
Note al comma 870:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 297 (Riordino della
disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno
della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione
delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori):
«Art. 5. (Fondo agevolazioni per la ricerca). - 1. Le
attivita' di cui all'art. 3 sono sostenute mediante gli
strumenti di cui all'art. 4 a valere sul Fondo per le
agevolazioni alla ricerca (FAR), a carattere rotativo, che
opera con le modalita' contabili di cui al soppresso Fondo
speciale per la ricerca applicata. La gestione del FAR e'
articolata in una sezione relativa agli interventi nel
territorio nazionale e in una sezione relativa ad
interventi nelle aree depresse. Al FAR affluiscono, a
decorrere dall'anno 2000, gli stanziamenti iscritti nello
stato di previsione del Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica all'unita' previsionale
di base 4.2.1.2. «Ricerca applicata».
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
- Si riporta il testo dell'art. 104 della gia' citata
legge n. 388 del 2000:
«Art. 104. (Fondo per gli investimenti della ricerca di
base e norme sul programma Antartide). - 1. Al fine di
favorire l'accrescimento delle competenze scientifiche del
Paese e di potenziarne la capacita' competitiva a livello
internazionale, e' istituito presso il Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
a decorrere dall'esercizio 2001, il Fondo per gli
investimenti della ricerca di base (FIRB).
2. Il FIRB finanzia, in particolare:
a) progetti di potenziamento delle grandi
infrastrutture di ricerca pubbliche o pubblico-private;
b) progetti di ricerca di base di alto contenuto
scientifico o tecnologico, anche a valenza internazionale,
proposti da universita', istituzioni pubbliche e private di
ricerca, gruppi di ricercatori delle stesse strutture;
c) progetti strategici di sviluppo di tecnologie
pervasive e multisettoriali;
d) costituzione, potenziamento e messa in rete di
centri di alta qualificazione scientifica, pubblici o
privati, anche su scala internazionale.
3. Con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalita'
procedurali per l'assegnazione delle relative risorse
finanziarie.
4. Gli oneri di cui al presente articolo gravano sulle
disponibilita' del Fondo per le agevolazioni alla ricerca
(FAR) di cui all'art. 5 del decreto legislativo 27 luglio
1999, n. 297, come sostituito dall'art. 105 della presente
legge, nella misura di lire 20 miliardi per l'esercizio
2001, 25 miliardi per l'esercizio 2002 e 30 miliardi per
l'esercizio 2003.
5. All'art. 5, comma 3, quarto periodo, della legge
7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni, le
parole da: «fermi restando» fino a: «sono rideterminati»
sono sostituite dalle seguenti: «sono rideterminati il
soggetto o i soggetti incaricati dell'attuazione, le
strutture operative, nonche».
- Per il riferimento all'art. 61 della legge
27 dicembre 2002, n. 289 vedasi nota al comma 863.
Nota al comma 872:
Il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e
successive modificazioni reca «Disposizioni per il
coordinamento, la programmazione e la valutazione della
politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e
tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d),
della legge 15 marzo 1997, n. 59.». (Pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 1° luglio 1998, n. 151).
Note al comma 873:
- Si riporta il comma 3 dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
Nota al comma 875:
La legge 18 dicembre 1997, n. 440 reca «Istituzione del
Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta
formativa e per gli interventi perequativi» (Pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1997, n. 298).
Note al comma 876:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 16 della
legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni
(Interventi urgenti per l'economia):
«Art. 16. (Interventi per il settore del commercio e
del turismo). - 1. E' istituito il fondo nazionale per il
cofinanziamento di interventi regionali nel settore del
commercio e del turismo con una dotazione finanziaria di
lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999. Il
CIPE, su proposta del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, definisce i
progetti strategici da realizzare nonche' i criteri e le
modalita' per la gestione del cofinanziamento nazionale.
Nella determinazione dei suddetti criteri il Comitato
interministeriale per la programmazione economica prevede
una percentuale di intervento a carico delle regioni nel
rispetto di un tetto massimo di cofinanziamento pari al 10
per cento della quota pubblica complessiva ovvero una
diversa graduazione del cofinanziamento regionale per le
regioni operanti nei territori di cui all'obiettivo del
regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno
1999.».
Nota al comma 877:
- Per il riferimento al comma 4 dell'art. 24 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 vedasi nota al
comma 879.
Nota al comma 878:
- Per il riferimento al comma 4 dell'art. 24 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 vedasi nota al
comma 879.
Note al comma 879:
- Si riporta il testo del comma 33 dell'art. 13 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326
(Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici):
«33. Le banche e i confidi indicati nei precedenti
commi 29, 30, 31 e 32 possono, anche in occasione delle
trasformazioni e delle fusioni previste dai commi 38, 39,
40, 41, 42 e 43, imputare al fondo consortile o al capitale
sociale i fondi rischi e gli altri fondi o riserve
patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle
regioni e di altri enti pubblici senza che cio' comporti
violazione dei vincoli di destinazione eventualmente
sussistenti, che permangono, salvo quelli a carattere
territoriale, con riferimento alla relativa parte del fondo
consortile o del capitale sociale. Le azioni o quote
corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie delle
banche o dei confidi e non attribuiscono alcun diritto
patrimoniale o amministrativo ne' sono computate nel
capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo
delle quote richieste per la costituzione e per le
deliberazioni dell'assemblea.».
- Si riporta il testo dell'art. 24 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina
relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4,
comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), cosi' come
modificato dalla presente legge:
«Art. 24. (Interventi per i consorzi e le cooperative
di garanzia collettiva fidi). - 1. I consorzi e le
cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all'art. 9,
comma 9, del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697,
convertito dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, e
successive modifiche, possono costituire societa'
finanziarie aventi per finalita' lo sviluppo delle imprese
operanti nel commercio, nel turismo e nei servizi.
2. I requisiti delle societa' finanziarie, richiesti
per l'esercizio delle attivita' di cui al presente
articolo, sono i seguenti:
a) siano ispirate ai principi di mutualita',
richiamati espressamente e inderogabilmente nei rispettivi
statuti;
b) siano costituite da almeno 30 consorzi e
cooperative di garanzia collettiva fidi di cui al comma 1,
distribuiti sull'intero territorio nazionale;
c) siano iscritte all'apposito elenco tenuto dal
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, in conformita' al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385.
3. Le organizzazioni nazionali di rappresentanza del
commercio, del turismo e dei servizi, per le finalita' di
cui al presente articolo, possono promuovere societa'
finanziarie che abbiano i requisiti nel medesimo previsti.
4. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato puo' disporre il finanziamento delle
societa' finanziarie per le attivita' destinate:
a) all'incremento di fondi di garanzia
interconsortili gestiti dalle societa' finanziarie di cui
al comma 1 e destinati alla prestazione di controgaranzie e
cogaranzie a favore dei consorzi e delle cooperative di
garanzia collettiva fidi partecipanti;
b) alla promozione di interventi necessari al
miglioramento dell'efficienza ed efficacia operativa dei
soggetti costituenti;
c) alla promozione di interventi destinati a favorire
le fusioni tra consorzi e cooperative di garanzia
collettiva fidi;
c-bis) alla realizzazione di servizi di progettazione
e assistenza tecnica agli operatori del settore anche
mediante la costituzione di societa' partecipate dalle
societa' finanziarie previste dal comma 1.
5. Con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore delle presenti disposizioni, sono fissati i criteri
e le modalita' per gli interventi di cui al comma 4.
6. Gli interventi previsti dal presente articolo, nel
limite di 80 miliardi di lire per l'anno 1998, sono posti a
carico delle risorse disponibili, per gli interventi di cui
alla legge 1° marzo 1986, n. 64, nell'apposita sezione del
Fondo di cui all'art. 4, comma 6, del decreto-legge
8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile
1995, n. 104. A tal fine il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e' autorizzato a trasferire la
somma suddetta ad apposita sezione del Fondo di cui
all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.».
Note al comma 880:
- Si riporta il testo dell'art. 13 del gia' citato
decreto-legge n. 269 del 2003, cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 13. (Disciplina dell'attivita' di garanzia
collettiva dei fidi). - 1. Ai fini del presente decreto si
intendono per: «confidi», i consorzi con attivita' esterna,
le societa' cooperative, le societa' consortili per azioni,
a responsabilita' limitata o cooperative, che svolgono
l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi; per «attivita'
di garanzia collettiva dei fidi», l'utilizzazione di
risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese
consorziate o socie per la prestazione mutualistica e
imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il
finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti
operanti nel settore finanziario; per «confidi di secondo
grado», i consorzi con attivita' esterna, le societa'
cooperative, le societa' consortili per azioni, a
responsabilita' limitata o cooperative, costituiti dai
confidi ed eventualmente da imprese consorziate o socie di
questi ultimi o da altre imprese; per «piccole e medie
imprese», le imprese che soddisfano i requisiti della
disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a
favore delle piccole e medie imprese determinati dai
relativi decreti del Ministro delle attivita' produttive e
del Ministro delle politiche agricole e forestali; per
«testo unico bancario», il decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni;
per «elenco speciale», l'elenco previsto dall'art. 107 del
testo unico bancario; per «riforma delle societa», il
decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.
2. I confidi, salvo quanto stabilito dal comma 32,
svolgono esclusivamente l'attivita' di garanzia collettiva
dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, nel
rispetto delle riserve di attivita' previste dalla legge.
3. Nell'esercizio dell'attivita' di garanzia collettiva
dei fidi possono essere prestate garanzie personali e
reali, stipulati contratti volti a realizzare il
trasferimento del rischio, nonche' utilizzati in funzione
di garanzia depositi indisponibili costituiti presso i
finanziatori delle imprese consorziate o socie.
4. I confidi di secondo grado svolgono l'attivita'
indicata nel comma 2 a favore dei confidi e delle imprese a
essi aderenti e delle imprese consorziate o socie di questi
ultimi.
5. L'uso nella denominazione o in qualsivoglia segno
distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle parole
«confidi», «consorzio, cooperativa, societa' consortile di
garanzia collettiva dei fidi» ovvero di altre parole o
locuzioni idonee a trarre in inganno sulla legittimazione
allo svolgimento dell'attivita' di garanzia collettiva dei
fidi e' vietato a soggetti diversi dai confidi.
6. Chiunque contravviene al disposto del comma 5 e'
punito con la medesima sanzione prevista dall'art. 133,
comma 3, del testo unico bancario.
7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell'art. 145 del medesimo testo unico.
8. I confidi sono costituiti da piccole e medie imprese
industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da
imprese artigiane e agricole, come definite dalla
disciplina comunitaria.
9. Ai confidi possono partecipare anche imprese di
maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali
determinati dalla Unione europea ai fini degli interventi
agevolati della Banca europea per gli investimenti (BEI) a
favore delle piccole e medie imprese, purche'
complessivamente non rappresentino piu' di un sesto della
totalita' delle imprese consorziate o socie.
10. Gli enti pubblici e privati e le imprese di
maggiori dimensioni che non possono far parte dei confidi
ai sensi del comma 9 possono sostenerne l'attivita'
attraverso contributi e garanzie non finalizzati a singole
operazioni; essi non divengono consorziati o soci ne'
fruiscono delle attivita' sociali, ma i loro rappresentanti
possono partecipare agli organi elettivi dei confidi con le
modalita' stabilite dagli statuti, purche' la nomina della
maggioranza dei componenti di ciascun organo resti
riservata all'assemblea.
11. Il comma 10 si applica anche ai confidi di secondo
grado.
12. Il fondo consortile o il capitale sociale di un
confidi non puo' essere inferiore a 100 mila euro, fermo
restando per le societa' consortili l'ammontare minimo
previsto dal codice civile per la societa' per azioni.
13. La quota di partecipazione di ciascuna impresa non
puo' essere superiore al 20 per cento del fondo consortile
o del capitale sociale, ne' inferiore a 250 euro.
14. Il patrimonio netto dei confidi, comprensivo dei
fondi rischi indisponibili, non puo' essere inferiore a 250
mila euro. Dell'ammontare minimo del patrimonio netto
almeno un quinto e' costituito da apporti dei consorziati o
dei soci o da avanzi di gestione. Al fine del
raggiungimento di tale ammontare minimo si considerano
anche i fondi rischi costituiti mediante accantonamenti di
conto economico per far fronte a previsioni di rischio
sulle garanzie prestate.
15. Quando, in occasione dell'approvazione del bilancio
d'esercizio, risulta che il patrimonio netto e' diminuito
per oltre un terzo al di sotto del minimo stabilito dal
comma 14, gli amministratori sottopongono all'assemblea gli
opportuni provvedimenti. Se entro l'esercizio successivo la
diminuzione del patrimonio netto non si e' ridotta a meno
di un terzo di tale minimo, l'assemblea che approva il
bilancio deve deliberare l'aumento del fondo consortile o
del capitale sociale ovvero il versamento, se lo statuto ne
prevede l'obbligo per i consorziati o i soci, di nuovi
contributi ai fondi rischi indisponibili, in misura tale da
ridurre la perdita a meno di un terzo; in caso diverso deve
deliberare lo scioglimento del confidi.
16. Se, per la perdita di oltre un terzo del fondo
consortile o del capitale sociale, questo si riduce al di
sotto del minimo stabilito dal comma 12, gli amministratori
devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare
la riduzione del fondo o del capitale e il contemporaneo
aumento del medesimo a una cifra non inferiore a detto
minimo, o lo scioglimento del confidi. Per i confidi
costituiti come societa' consortili per azioni o a
responsabilita' limitata restano applicabili le ulteriori
disposizioni del codice civile vigenti in materia di
riduzione del capitale per perdite.
17. Ai confidi costituiti sotto forma di societa'
cooperativa non si applicano il primo e il secondo
comma dell'art. 2525 del codice civile, come modificato
dalla riforma delle societa'.
18. I confidi non possono distribuire avanzi di
gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle
imprese consorziate o socie, neppure in caso di
scioglimento del consorzio, della cooperativa o della
societa' consortile, ovvero di recesso, decadenza,
esclusione o morte del consorziato o del socio.
19. Ai confidi costituiti sotto forma di societa'
cooperativa non si applicano il secondo comma dell'art.
2545-quater del codice civile introdotto dalla riforma
delle societa' e gli articoli 11 e 20 della legge
31 gennaio 1992, n. 59. L'obbligo di devoluzione previsto
dall'art. 2514, comma 1, lettera d) del codice civile, come
modificato dalla riforma delle societa', si intende
riferito al Fondo di garanzia interconsortile al quale il
confidi aderisca o, in mancanza, ai Fondi di garanzia di
cui ai commi 20, 21, 23, 25 e 28.
20. I confidi che riuniscono complessivamente non meno
di 15 mila imprese e garantiscono finanziamenti
complessivamente non inferiori a 500 milioni di euro
possono istituire, anche tramite le loro associazioni
nazionali di rappresentanza, fondi di garanzia
interconsortile destinati alla prestazione di
controgaranzie e cogaranzie ai confidi.
20-bis. Ai fini delle disposizioni recate dal comma 20
i confidi che riuniscono cooperative e loro consorzi
debbono associare complessivamente non meno di 5.000
imprese e garantire finanziamenti complessivamente non
inferiori a 300 milioni di euro.
21. I fondi di garanzia interconsortile sono gestiti da
societa' consortili per azioni o a responsabilita' limitata
il cui oggetto sociale preveda in via esclusiva lo
svolgimento di tale attivita', ovvero dalle societa'
finanziarie costituite ai sensi dell'art. 24 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114. In deroga all'art. 2602
del codice civile le societa' consortili possono essere
costituite anche dalle associazioni di cui al comma 20.
22. I confidi aderenti ad un fondo di garanzia
interconsortile versano annualmente a tale fondo, entro un
mese dall'approvazione del bilancio, un contributo
obbligatorio pari allo 0,5 per mille delle garanzie
concesse nell'anno a fronte di finanziamenti erogati. Gli
statuti dei fondi di garanzia interconsortili possono
prevedere un contributo piu' elevato.
23. I confidi che non aderiscono a un fondo di garanzia
interconsortile versano annualmente una quota pari allo 0,5
per mille delle garanzie concesse nell'anno a fronte di
finanziamenti erogati, entro il termine indicato nel
comma 22, al Ministero dell'economia e delle finanze; le
somme a tale titolo versate fanno parte delle entrate del
bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, una somma pari all'ammontare
complessivo di detti versamenti e' annualmente assegnata al
fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lettera a)
della legge 23 dicembre 1996, n. 662. I confidi, operanti
nel settore agricolo, la cui base associativa e' per almeno
il 50 per cento composta da imprenditori agricoli di cui
all'art. 2135 del codice civile, versano annualmente la
quota alla Sezione speciale del Fondo interbancario di
garanzia, di cui all'art. 21 della legge 9 maggio 1975, n.
153, e successive modificazioni.
23-bis. Le disposizioni di cui ai commi 22 e 23 hanno
effetto a decorrere dall'anno 2004.
24. Ai fini delle imposte sui redditi i contributi
versati ai sensi dei commi 22 e 23, nonche' gli eventuali
contributi, anche di terzi, liberamente destinati ai fondi
di garanzia interconsortile o al fondo di garanzia di cui
all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662, non concorrono alla formazione del reddito
delle societa' che gestiscono tali fondi; detti contributi
e le somme versate ai sensi del comma 23 sono ammessi in
deduzione dal reddito dei confidi o degli altri soggetti
eroganti nell'esercizio di competenza.
25. - 27. (abrogati).
28.
29. L'esercizio dell'attivita' bancaria in forma di
societa' cooperativa a responsabilita' limitata e'
consentito, ai sensi dell'art. 28 del testo unico bancario,
anche alle banche che, in base al proprio statuto,
esercitano prevalentemente l'attivita' di garanzia
collettiva dei fidi a favore dei soci. La denominazione di
tali banche contiene le espressioni «confidi», «garanzia
collettiva dei fidi» o entrambe.
30. Alle banche di cui al comma 29 si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi da
5 a 11, da 19 a 28 del presente articolo e negli
articoli da 33 a 37 del testo unico bancario.
31. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative dei
commi 29 e 30, tenuto conto delle specifiche
caratteristiche operative delle banche di cui al comma 29.
32. (Omissis).
33. Le banche e i confidi indicati nei precedenti
commi 29, 30, 31 e 32 possono, anche in occasione delle
trasformazioni e delle fusioni previste dai commi 38, 39,
40, 41, 42 e 43, imputare al fondo consortile o al capitale
sociale i fondi rischi e gli altri fondi o riserve
patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle
regioni e di altri enti pubblici senza che cio' comporti
violazione dei vincoli di destinazione eventualmente
sussistenti, che permangono, salvo quelli a carattere
territoriale, con riferimento alla relativa parte del fondo
consortile o del capitale sociale. Le azioni o quote
corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie delle
banche o dei confidi e non attribuiscono alcun diritto
patrimoniale o amministrativo ne' sono computate nel
capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo
delle quote richieste per la costituzione e per le
deliberazioni dell'assemblea.
34. Le modificazioni del contratto di consorzio
riguardanti gli elementi indicativi dei consorziati devono
essere iscritte soltanto una volta l'anno entro centoventi
giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale attraverso il
deposito dell'elenco dei consorziati riferito alla data di
approvazione del bilancio.
 
35. Gli amministratori del consorzio devono redigere il
bilancio d'esercizio con l'osservanza delle disposizioni
relative al bilancio delle societa' per azioni. L'assemblea
approva il bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura
dell'esercizio ed entro trenta giorni dall'approvazione una
copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla
gestione, dalla relazione del collegio sindacale, se
costituito, e dal verbale di approvazione dell'assemblea
deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso
l'ufficio del registro delle imprese.
36. Oltre i libri e le altre scritture contabili
prescritti tra quelli la cui tenuta e' obbligatoria il
consorzio deve tenere:
a) il libro dei consorziati, nel quale devono essere
indicati la ragione o denominazione sociale ovvero il
cognome e il nome dei consorziati e le variazioni nelle
persone di questi; b) il libro delle adunanze e delle
deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere
trascritti anche i verbali eventualmente redatti per atto
pubblico; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni
dell'organo amministrativo collegiale, se questo esiste; d)
il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio
sindacale, se questo esiste. I primi tre libri devono
essere tenuti a cura degli amministratori e il quarto a
cura dei sindaci. Ai consorziati spetta il diritto di
esaminare i libri indicati nel presente comma e, per quelli
indicati nelle lettere a) e b), di ottenerne estratti a
proprie spese. Il libro indicato nella lettera a) puo'
altresi' essere esaminato dai creditori che intendano far
valere la responsabilita' verso i terzi dei singoli
consorziati ai sensi dell'art. 2615, secondo comma del
codice civile, e deve essere, prima che sia messo in uso,
numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni
foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un
notaio.
37. (Omissis).
38. I confidi possono trasformarsi in uno dei tipi
associativi indicati nel presente articolo e nelle banche
di cui ai commi 29, 30 e 31 anche qualora siano costituiti
sotto forma di societa' cooperativa a mutualita' prevalente
o abbiano ricevuto contributi pubblici o privati di terzi.
39. I confidi possono altresi' fondersi con altri
confidi comunque costituiti. Alle fusioni possono
partecipare anche societa', associazioni, anche non
riconosciute, fondazioni e consorzi diversi dai confidi
purche' il consorzio o la societa' incorporante o che
risulta dalla fusione sia un confidi o una banca di cui al
comma 29.
40. Alla fusione si applicano in ogni caso le
disposizioni di cui al libro V, titolo V, capo X, sezione
II, del codice civile; a far data dal 1° gennaio 2004,
qualora gli statuti dei confidi partecipanti alla fusione e
il progetto di fusione prevedano per i consorziati eguali
diritti, senza che assuma rilievo l'ammontare delle singole
quote di partecipazione, non e' necessario redigere la
relazione degli esperti prevista dall'art. 2501-sexies del
codice civile, come modificato dalla riforma delle
societa'. Il progetto di fusione determina il rapporto di
cambio sulla base del valore nominale delle quote di
partecipazione, secondo un criterio di attribuzione
proporzionale.
41. Anche in deroga a quanto previsto dagli
articoli 2500-septies, 2500-octies e 2545-decies del codice
civile, introdotti dalla riforma delle societa', le
deliberazioni assembleari necessarie per le trasformazioni
e le fusioni previste dai commi 38, 39 e 40 sono adottate
con le maggioranze previste dallo statuto per le
deliberazioni dell'assemblea straordinaria.
42. Le trasformazioni e le fusioni previste dai
commi 38, 39, 40 e 41 non comportano in alcun caso per i
contributi e i fondi di origine pubblica una violazione dei
vincoli di destinazione eventualmente sussistenti.
43. Le societa' cooperative le quali divengono confidi
sotto un diverso tipo associativo a seguito di fusione o
che si trasformano ai sensi del comma 38 non sono soggette
all'obbligo di devoluzione del patrimonio ai fondi
mutualistici per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione di cui all'art. 11, comma 5, della legge
31 gennaio 1992, n. 59, a condizione che nello statuto del
confidi risultante dalla trasformazione o fusione sia
previsto l'obbligo di devoluzione del patrimonio ai
predetti fondi mutualistici in caso di eventuale successiva
fusione o trasformazione del confidi stesso in enti diversi
dal confidi ovvero dalle banche di cui al comma 29.
44. I confidi fruiscono di tutti i benefici previsti
dalla legislazione vigente a favore dei consorzi e delle
cooperative di garanzia collettiva fidi; i requisiti
soggettivi ivi stabiliti si considerano soddisfatti con il
rispetto di quelli previsti dal presente articolo.
45. Ai fini delle imposte sui redditi i confidi,
comunque costituiti, si considerano enti commerciali.
46. Gli avanzi di gestione accantonati nelle riserve e
nei fondi costituenti il patrimonio netto dei confidi
concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in
cui la riserva o il fondo sia utilizzato per scopi diversi
dalla copertura di perdite di esercizio o dall'aumento del
fondo consortile o del capitale sociale. Il reddito
d'impresa e' determinato senza apportare al risultato netto
del conto economico le eventuali variazioni in aumento
conseguenti all'applicazione dei criteri indicati nel
titolo I, capo VI, e nel titolo II, capo II, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni.
47. Ai fini dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive i confidi, comunque costituiti, determinano in
ogni caso il valore della produzione netta secondo le
modalita' contenute nell'art. 10, comma 1, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive
modificazioni.
48. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non si
considera effettuata nell'esercizio di imprese l'attivita'
di garanzia collettiva dei fidi.
49. Le quote di partecipazione al fondo consortile o al
capitale sociale dei confidi, comunque costituiti, e i
contributi a questi versati costituiscono per le imprese
consorziate o socie oneri contributivi ai sensi dell'art.
64, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni. Tale
disposizione si applica anche alle imprese e agli enti di
cui al comma 10, per un ammontare complessivo deducibile
non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa
dichiarato; e' salva ogni eventuale ulteriore deduzione
prevista dalla legge.
50. Ai fini delle imposte sui redditi, le
trasformazioni e le fusioni effettuate tra i confidi ai
sensi dei commi 38, 39, 40, 41, 42 e 43 non danno luogo in
nessun caso a recupero di tassazione dei fondi in
sospensione di imposta dei confidi che hanno effettuato la
trasformazione o partecipato alla fusione.
51. Le fusioni sono soggette all'imposta di registro in
misura fissa.
52. I confidi gia' costituiti alla data di entrata in
vigore del presente decreto hanno tempo due anni decorrenti
da tale data per adeguarsi ai requisiti disposti dai
commi 12, 13, 14, 15, 16 e 17, salva fino ad allora
l'applicazione delle restanti disposizioni del presente
articolo; anche decorso tale termine i confidi in forma
cooperativa gia' costituiti alla data di entrata in vigore
del presente decreto non sono tenuti ad adeguarsi al limite
minimo della quota di partecipazione determinato ai sensi
del comma 13.
53. Per i confidi che si costituiscono nei cinque anni
successivi alla data di entrata in vigore del presente
decreto tra imprese operanti nelle zone ammesse alla deroga
per gli aiuti a finalita' regionale di cui all'art. 87,
paragrafo 3, lettera a), del trattato CE, la parte
dell'ammontare minimo del patrimonio netto costituito da
apporti dei consorziati o dei soci o da avanzi di gestione
deve essere pari ad almeno un decimo del totale, in deroga
a quanto previsto dal comma 14.
54. I soggetti di cui al comma 10, che alla data di
entrata in vigore del presente decreto partecipano al fondo
consortile o al capitale sociale dei confidi, anche di
secondo grado, possono mantenere la loro partecipazione,
fermo restando il divieto di fruizione dell'attivita'
sociale.
55. I confidi che alla data di entrata in vigore del
presente decreto gestiscono fondi pubblici di agevolazione
possono continuare a gestirli fino a non oltre cinque anni
dalla stessa data. Fino a tale termine i confidi possono
prestare garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria
dello Stato al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte
alle imprese consorziate o socie.
56. Le modificazioni delle iscrizioni, delle voci e dei
criteri di bilancio conseguenti all'attuazione del presente
decreto non comportano violazioni delle disposizioni del
codice civile o di altre leggi in materia di bilancio, ne'
danno luogo a rettifiche fiscali.
57. I confidi che hanno un volume di attivita'
finanziaria pari o superiore a cinquantuno milioni di euro
o mezzi patrimoniali pari o superiori a
duemilioniseicentomila euro possono, entro il termine di
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, chiedere l'iscrizione provvisoria nell'elenco
speciale di cui all'art. 107 del testo unico bancario. La
Banca d'Italia procede all'iscrizione previa verifica della
sussistenza degli altri requisiti di iscrizione previsti
dagli articoli 106 e 107 del testo unico bancario. Entro
tre anni dall'iscrizione, i confidi si adeguano ai
requisiti minimi per l'iscrizione previsti ai sensi del
comma 32. Trascorso tale periodo, la Banca d'Italia procede
alla cancellazione dall'elenco speciale dei confidi che non
si sono adeguati. I confidi iscritti nell'elenco speciale
ai sensi del presente comma, oltre all'attivita' di
garanzia collettiva dei fidi, possono svolgere,
esclusivamente nei confronti delle imprese consorziate o
socie, le sole attivita' indicate nell'art. 155,
comma 4-quater, del testo unico bancario. Resta fermo
quanto previsto dall'art. 155, comma 4-ter, del medesimo
testo unico bancario.
58. Il secondo comma dell'art. 17 della legge 19 marzo
1983, n. 72, e' abrogato.
59. L'articolo 33 della legge 5 ottobre 1991, n. 317,
e' abrogato.
60. Nell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, sono soppresse le seguenti
parole: «, e in ogni caso per i consorzi di garanzia
collettiva fidi di primo e secondo grado, anche costituiti
sotto forma di societa' cooperativa o consortile, previsti
dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317,
iscritti nell'apposita sezione dell'elenco previsto
dall'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385».
61. Nell'art. 15, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n.
108, le parole: «consorzi o cooperative di garanzia
collettiva fidi denominati «Confidi», istituiti dalle
associazioni di categoria imprenditoriali e dagli ordini
professionali» sono sostituite dalle seguenti: «confidi, di
cui all'art. 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269».
61-bis. La garanzia della Sezione speciale del Fondo
interbancario di garanzia, istituita con l'art. 21 della
legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni,
puo' essere concessa alle banche e agli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art.
107 del testo unico bancario, a fronte di finanziamenti a
imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice
civile, ivi comprese la locazione finanziaria e la
partecipazione, temporanea e di minoranza, al capitale
delle imprese agricole medesime, assunte da banche, da
altri intermediari finanziari o da fondi chiusi di
investimento mobiliari. La garanzia della Sezione speciale
del Fondo interbancario di garanzia e' estesa, nella forma
di controgaranzia, a quella prestata dai confidi operanti
nel settore agricolo, che hanno come consorziati o soci
almeno il 50 per cento di imprenditori agricoli ed agli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di
cui all'art. 106 del medesimo testo unico. Con decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i
criteri e le modalita' per la concessione delle garanzie
della Sezione speciale e la gestione delle sue risorse,
nonche' le eventuali riserve di fondi a favore di
determinati settori o tipologie di operazioni.
61-ter (abrogato).
61-quater. Le caratteristiche delle garanzie dirette,
controgaranzie e cogaranzie prestate a prima richiesta dal
Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lettera b), della legge
23 dicembre 1996, n. 662, al fine di adeguarne la natura a
quanto previsto dall'Accordo di Basilea recante la
disciplina dei requisiti minimi di capitale per le banche,
sono disciplinate con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione.».
Note al comma 881:
- Per il riferimento dell'art. 13 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269 vedasi nota al comma precedente.
- Si riporta il testo dell'art. 107 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia):
«Art. 107. (Elenco speciale). - 1. Il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e
la CONSOB, determina criteri oggettivi, riferibili
all'attivita' svolta, alla dimensione e al rapporto tra
indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono
individuati gli intermediari finanziari che si devono
iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca
d'Italia.
2. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni
del CICR, detta agli intermediari iscritti nell'elenco
speciale disposizioni aventi ad oggetto l'adeguatezza
patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue
diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e
contabile e i controlli interni, nonche' l'informativa da
rendere al pubblico sulle predette materie. La Banca
d'Italia puo' adottare, ove la situazione lo richieda,
provvedimenti specifici nei confronti di singoli
intermediari per le materie in precedenza indicate. Con
riferimento a determinati tipi di attivita' la Banca
d'Italia puo' inoltre dettare disposizioni volte ad
assicurarne il regolare esercizio.
2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 2
prevedono che gli intermediari finanziari iscritti
nell'elenco speciale possano utilizzare:
a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate
da societa' o enti esterni previsti dall'art. 53,
comma 2-bis, lettera a);
b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la
determinazione dei requisiti patrimoniali, previa
autorizzazione della Banca d'Italia.
3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le
modalita' e nei termini da essa stabiliti, segnalazioni
periodiche, nonche' ogni altro dato e documento richiesto.
4. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni con
facolta' di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti
ritenuti necessari.
4-bis. La Banca d'Italia puo' imporre agli intermediari
il divieto di intraprendere nuove operazioni e disporre la
riduzione delle attivita', nonche' vietare la distribuzione
di utili o di altri elementi del patrimonio per violazione
di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del
presente decreto.
5. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale restano iscritti anche nell'elenco generale; a
essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106.
6. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale, quando siano stati autorizzati all'esercizio dei
servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con
obbligo di rimborso per un ammontare superiore al
patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni previste
nel titolo IV, capo I, sezioni I e III, nonche' all'art.
97-bis in quanto compatibile; in luogo degli articoli 86,
commi 6 e 7, e 87, comma 1, si applica l'art. 57, commi 4 e
5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
7. Agli intermediari iscritti nell'elenco previsto dal
comma 1 che esercitano l'attivita' di concessione di
finanziamenti sotto qualsiasi forma si applicano le
disposizioni dell'art. 47.».
Note al comma 882:
- Per il riferimento del comma 20 dell'art. 13 del
decreto-legge n. 269 del 2003 vedasi nota al comma 880.
- Per il riferimento all'art. 107 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 vedasi nota al
comma 881.
- La direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione
dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei
proventi di attivita' criminose e di finanziamento del
terrorismo (Testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicata
nella GU L 309 del 25 novembre 2005, pagg. 15-36.
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge
3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 luglio 1991, n. 197 (Provvedimenti urgenti per
limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle
transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio):
«Art. 2. (Obblighi di identificazione e di
registrazione). 1. (Omissis).
2. Le disposizioni di cui all'art. 13 del decreto-legge
15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come da ultimo
sostituito dal comma 1 del presente articolo, e le relative
norme di attuazione trovano applicazione anche con
riferimento ai trasferimenti di cui all'art. 1 del presente
decreto e hanno effetto dal trentesimo giorno dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. Gli strumenti tecnici di cui al comma 3 del
medesimo art. 13 del decreto-legge n. 625 del 1979 devono
essere messi a disposizione del personale incaricato entro
un anno dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
3. Il Ministro del tesoro presenta alle competenti
Commissioni parlamentari, entro il 31 dicembre di ogni
anno, una relazione sull'applicazione delle norme relative
all'obbligo di registrazione delle transazioni di cui al
citato art. 13 del decreto-legge n. 625 del 1979, come da
ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo.».
Note al comma 883:
- Si riporta il testo del primo comma dell'art. 3 della
legge 24 dicembre 1985, n. 808 (Interventi per lo sviluppo
e l'accrescimento di competitivita' delle industrie
operanti nel settore aeronautico):
«Art. 3. Finanziamenti e contributi per la
partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali
aeronautici in collaborazione internazionale.
Per le finalita' di cui all'art. 1, alle imprese
nazionali partecipanti a programmi in collaborazione
internazionale per la realizzazione di aeromobili, motori,
equipaggiamenti e materiali aeronautici possono essere
concessi:
a) finanziamenti per l'elaborazione di programmi e
l'esecuzione di studi, progettazioni, sviluppi,
realizzazione di prototipi, prove, investimenti per
industrializzazione ed avviamento alla produzione fino alla
concorrenza dei relativi costi, inclusi i maggiori costi di
produzione sostenuti in relazione all'apprendimento
precedente al raggiungimento delle condizioni produttive di
regime;
b) contributi in conto interessi, non superiori al 60
per cento del tasso di riferimento di cui all'art. 20 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n.
902, sui finanziamenti concessi da istituti di credito, per
lo svolgimento dell'attivita' di produzione di serie, nella
misura del 70 per cento del costo del programma di
produzione considerato e per un periodo massimo di cinque
anni. Per le iniziative localizzate nei territori di cui
all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel
Mezzogiorno, approvato con il decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la misura e'
rispettivamente elevata al 70 per cento e all'80 per cento;
c) contributi in conto interessi sui finanziamenti
per un periodo massimo di dieci anni di istituti di credito
relativi a dilazioni di pagamento ai clienti finali, nelle
misure necessarie ad allineare le condizioni del
finanziamento a quelle praticate dalle istituzioni
finanziarie nazionali delle imprese estere partecipanti al
programma.».
- Si riporta il testo del comma 16-bis dell'art. 5 del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80
(Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per
lo sviluppo economico, sociale e territoriale):
«16-bis. I limiti di impegno iscritti nel bilancio
dello Stato in relazione a specifiche disposizioni
legislative concernenti lo sviluppo dei progetti di cui
all'art. 3, primo comma, lettera a), della legge
24 dicembre 1985, n. 808, e di cui all'art. 1, comma 1,
lettera a), della legge 11 maggio 1999, n. 140, sono
utilizzati secondo le specifiche disposizioni recate
dall'art. 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n.
350, e successive modificazioni.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 140 del 1999:
«Art. 1. (Interventi per il settore aeronautico). - 1.
Al fine di promuovere lo sviluppo dell'industria nazionale
ad alta tecnologia, assicurando altresi' la qualificata
integrazione dell'industria aeronautica italiana nel quadro
giuridico ed economico dell'Unione europea, il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e'
autorizzato ad effettuare interventi riguardanti:
a) la realizzazione da parte di imprese italiane,
anche eventualmente nell'ambito di collaborazioni
internazionali, di progetti e programmi ad elevato
contenuto tecnologico nei settori aeronautico e spaziale e
nel settore dei prodotti elettronici ad alta tecnologia
suscettibili di impiego duale;
b) la partecipazione di imprese italiane del settore
aeronautico al capitale di rischio di societa',
preferibilmente costituenti le strutture di cooperazione
europea.».
- Per il riferimento al comma 16-bis dell'art. 5 del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 vedasi nota al
comma precedente.
Note al comma 885:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 4 della
gia' citata legge n. 266 del 1997:
«3. Per garantire un qualificato livello della presenza
italiana nei programmi aeronautici di elevato contenuto
tecnologico, connessi alle esigenze della difesa aerea
nazionale e realizzati nel contesto dell'Unione europea, e'
autorizzato il limite di impegno decennale di lire 100
miliardi per l'anno 1998. A tal fine il Ministro del tesoro
e' autorizzato ad effettuare operazioni di mutuo in
relazione al predetto limite di impegno nonche' per
corrispondere le quote di competenza italiana del programma
EFA (European fighter aircraft) in conformita' alle
indicazioni del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministero della
difesa, che tengano conto dell'avanzamento progettuale.».
- Per il riferimento al comma 16-bis dell'art. 5 del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 vedasi nota al
comma 883.
Note al comma 888:
- Si riporta il comma 92 dell'art. 1 della legge
23 dicembre 2005, n. 266 recante: «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006)»:
«92. Per il finanziamento degli interventi di cui
all'art. 1, comma 459, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e' autorizzato un contributo quindicennale di 3
milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, a valere sulle
risorse previste ai sensi del comma 78».
- La legge 27 febbraio 2006, n. 105 reca «Interventi
dello Stato nel sistema fieristico nazionale» e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 2006, n. 64.
Note al comma 889:
- Si riporta il comma 366 dell'art. 1 della legge n.
266 del 2005, gia' citata al comma 888, cosi' come
modificato dalla presente legge:
«366. Ai fini dell'applicazione dei commi da 367 a 371,
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro delle attivita' produttive, con il
Ministro delle politiche agricole e forestali, con il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono
definite le caratteristiche e le modalita' di
individuazione dei distretti produttivi, quali libere
aggregazioni di imprese articolate sul piano territoriale e
sul piano funzionale, con l'obiettivo di accrescere lo
sviluppo delle aree e dei settori di riferimento, di
migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella
produzione, secondo principi di sussidiarieta' verticale ed
orizzontale, anche individuando modalita' di collaborazione
con le associazioni imprenditoriali.».
Nota al comma 891:
- Si riporta il testo del comma 372 dell'art. 1 della
citata legge n. 266 del 2005, cosi' come modificato dalla
presente legge:
«372. Dall'attuazione dei commi da 366 a 371-ter non
devono derivare oneri superiori a 50 milioni di euro annui
a decorrere dal 2006».
Note al comma 894:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante «Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali».
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Si riporta il testo del comma 3-bis dell'art. 14 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante «Codice
dell'amministrazione digitale»:
«3-bis. Ai fini di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3,
e' istituita senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, presso la Conferenza unificata, previa delibera
della medesima che ne definisce la composizione e le
specifiche competenze, una Commissione permanente per
l'innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti locali
con funzioni istruttorie e consultive.».
Nota al comma 896:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 11 della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni
recante «Riforma di alcune norme di contabilita' generale
dello Stato in materia di bilancio»:
«3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
competenza, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni
contabili pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e
degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla
determinazione del quantum della prestazione, afferenti
imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in
vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui
essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte
conseguenti all'andamento dell'inflazione;
c) la determinazione, in apposita tabella, per le
leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle
quote destinate a gravare su ciascuno degli anni
considerati;
d) la determinazione, in apposita tabella, della
quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui
quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
e) la determinazione, in apposita tabella, delle
riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella,
per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per
le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno
stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
tra le spese in conto capitale;
g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art.
11-bis e le corrispondenti tabelle;
h) l'importo complessivo massimo destinato, in
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al
rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma
dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle
modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente da pubbliche amministrazioni non
compreso nel regime contrattuale;
i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate
alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o
riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si
caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento
dei saldi di cui alla lettera a);
i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o
riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato
direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con
esclusione di interventi di carattere localistico o
microsettoriale;
i-quater) norme recanti misure correttive degli
effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11-ter,
comma 7.».
Note al comma 897:
- Gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo del
6 ottobre 2005, n. 216, recante: «Disposizioni integrative
e correttive del decreto legislativo 16 luglio 1997, n.
264, in materia di riorganizzazione dell'area centrale del
Ministero della difesa, a norma dell'art. 2 della legge
27 luglio 2004, n. 186», pubblicato della Gazzetta
Ufficiale 25 ottobre 2005, n. 249, abrogati dalla presente
legge, recavano:
«Art. 2 (Riorganizzazione dei compiti nei settori del
commissariato militare e dei servizi generali).».
«Art. 3 (Modalita' di attuazione).».
- Si riporta il testo dell'art. 15 del decreto
legislativo 16 luglio 1997, n. 264 recante
«Riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della
difesa, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera b), della
legge 28 dicembre 1995, n. 549»:
«Art. 15. - 1. E' istituita la Direzione generale del
commissariato e dei servizi generali. Ad essa sono
attribuiti i compiti di cui agli artt. 25 e 32 del decreto.
2. Contestualmente all'istituzione della Direzione
generale di cui al comma 1, sono soppresse la Direzione
generale di commissariato e la Direzione generale dei
servizi generali.».
Nota al comma 903:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 11 del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 recante «Disposizioni
urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo
economico, sociale e territoriale», convertito con
modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80:
«3. E' istituito il Fondo per il finanziamento degli
interventi consentiti dagli Orientamenti UE sugli aiuti di
Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle
imprese in difficolta' con una dotazione finanziaria pari a
35 milioni di euro per l'anno 2005.».
Nota al comma 904:
- Si riporta il testo del comma 15 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 266 del 2005:
«15. A decorrere dall'anno 2006, nello stato di
previsione della spesa di ciascun Ministero e' istituito un
fondo da ripartire, nel quale confluiscono gli importi
indicati nell'elenco 3 allegato alla presente legge delle
dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti correnti
alle imprese, con esclusione del comparto della
radiodiffusione televisiva locale e dei contributi in conto
interessi, delle spese determinate con la Tabella C della
presente legge e di quelle classificate spese
obbligatorie.».
Note ai commi 905 e 906:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge
31 maggio 1994, n. 332 recante «Norme per l'accelerazione
delle procedure di dismissione di partecipazioni dello
Stato e degli enti pubblici in societa' per azioni»,
convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994,
n. 474:
«Art. 2 (Poteri speciali). - 1. Tra le societa'
controllate direttamente o indirettamente dallo Stato
operanti nel settore della difesa, dei trasporti, delle
telecomunicazioni, delle fonti di energia, e degli altri
pubblici servizi, sono individuate con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta
del Ministro dell'economia e finanze, di intesa con il
Ministro delle attivita' produttive, nonche' con i Ministri
competenti per settore, previa comunicazione alle
competenti Commissioni parlamentari, quelle nei cui
statuti, prima di ogni atto che determini la perdita del
controllo, deve essere introdotta con deliberazione
dell'assemblea straordinaria una clausola che attribuisca
al Ministro dell'economia e delle finanze la titolarita' di
uno o piu' dei seguenti poteri speciali da esercitare di
intesa con il Ministro delle attivita' produttive:
a) opposizione all'assunzione, da parte dei soggetti
nei confronti dei quali opera il limite al possesso
azionario di cui all'art. 3, di partecipazioni rilevanti,
per tali intendendosi quelle che rappresentano almeno la
ventesima parte del capitale sociale rappresentato da
azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie o la
percentuale minore fissata dal Ministro dell'economia e
delle finanze con proprio decreto. L'opposizione deve
essere espressa entro dieci giorni dalla data della
comunicazione che deve essere effettuata dagli
amministratori al momento della richiesta di iscrizione nel
libro soci, qualora il Ministro ritenga che l'operazione
rechi pregiudizio agli interessi vitali dello Stato. Nelle
more di decorrenza del termine per l'esercizio del potere
di opposizione, il diritto di voto e comunque quelli aventi
contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle
azioni che rappresentano la partecipazione rilevante, sono
sospesi. In caso di esercizio del potere di opposizione,
attraverso provvedimento debitamente motivato in relazione
al concreto pregiudizio arrecato dall'operazione agli
interessi vitali dello Stato, il cessionario non puo'
esercitare i diritti di voto e comunque quelli aventi
contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle
azioni che rappresentano la partecipazione rilevante e
dovra' cedere le stesse azioni entro un anno. In caso di
mancata ottemperanza il tribunale, su richiesta del
Ministro dell'economia e delle finanze, ordina la vendita
delle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante
secondo le procedure di cui all'art. 2359-ter del codice
civile. Il provvedimento di esercizio del potere di
opposizione e' impugnabile entro sessanta giorni dal
cessionario innanzi al tribunale amministrativo regionale
del Lazio;
b) opposizione alla conclusione di patti o accordi di
cui all'art. 122 del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nel caso in cui vi sia
rappresentata almeno la ventesima parte del capitale
sociale costituito da azioni con diritto di voto
nell'assemblea ordinaria o la percentuale minore fissata
dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio
decreto. Ai fini dell'esercizio del potere di opposizione
la CONSOB informa il Ministro dell'economia e delle finanze
dei patti e degli accordi rilevanti ai sensi del presente
articolo di cui abbia avuto comunicazione in base al citato
art. 122 del testo unico di cui al decreto legislativo n.
58 del 1998. Il potere di opposizione deve essere
esercitato entro dieci giorni dalla data della
comunicazione effettuata dalla CONSOB. Nelle more di
decorrenza del termine per l'esercizio del potere di
opposizione, il diritto di voto e comunque quelli aventi
contenuto diverso da quello patrimoniale dei soci aderenti
al patto sono sospesi. In caso di emanazione del
provvedimento di opposizione, debitamente motivato in
relazione al concreto pregiudizio arrecato dai suddetti
accordi o patti agli interessi vitali dello Stato, gli
accordi sono inefficaci. Qualora dal comportamento in
assemblea dei soci sindacali si desuma il mantenimento
degli impegni assunti con l'adesione ai patti di cui al
citato art. 122 del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 58 del 1998, le delibere assunte con il voto
determinante dei soci stessi sono impugnabili. Il
provvedimento di esercizio del potere di opposizione e'
impugnabile entro sessanta giorni dai soci aderenti ai
patti o agli accordi innanzi al tribunale amministrativo
regionale del Lazio;
c) veto, debitamente motivato in relazione al
concreto pregiudizio arrecato agli interessi vitali dello
Stato, all'adozione delle delibere di scioglimento della
societa', di trasferimento dell'azienda, di fusione, di
scissione, di trasferimento della sede sociale all'estero,
di cambiamento dell'oggetto sociale, di modifica dello
statuto che sopprimono o modificano i poteri di cui al
presente articolo. Il provvedimento di esercizio del potere
di veto e' impugnabile entro sessanta giorni dai soci
dissenzienti innanzi al tribunale amministrativo regionale
del Lazio;
d) nomina di un amministratore senza diritto di voto.
1-bis. Il contenuto della clausola che attribuisce i
poteri speciali e' individuato con decreto del Ministro del
tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della
programmazione economica, e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
2. Ai soci dissenzienti dalle deliberazioni che
introducono i poteri speciali di cui al comma 1,
lettera c), spetta il diritto di recesso ai sensi dell'art.
2437 del codice civile.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alle societa' controllate, direttamente o
indirettamente da enti pubblici, anche territoriali ed
economici, operanti nel settore dei trasporti e degli altri
servizi pubblici e individuate con provvedimento dell'ente
pubblico partecipante, al quale verranno riservati altresi'
i poteri previsti al comma 1.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 della
legge 14 novembre 1995, n. 481 recante «Norme per la
concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica
utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei
servizi di pubblica utilita»:
«2. Per la privatizzazione dei servizi di pubblica
utilita', il Governo definisce i criteri per la
privatizzazione di ciascuna impresa e le relative modalita'
di dismissione e li trasmette al Parlamento ai fini
dell'espressione del parere da parte delle competenti
Commissioni parlamentari.».
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 1-ter del
decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 recante «Disposizioni
urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema
elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia
elettrica», convertito con modificazioni, dalla legge
27 ottobre 2003, n. 290, come modificato dall'art. 1,
comma 373, della gia' citata legge 23 dicembre 2005, n.
266:
«4. Ciascuna societa' operante nel settore della
produzione, importazione, distribuzione e vendita
dell'energia elettrica e del gas naturale, anche attraverso
le societa' controllate, controllanti, o controllate dalla
medesima controllante, e ciascuna societa' a controllo
pubblico, anche indiretto, solo qualora operi direttamente
nei medesimi settori, non puo' detenere, direttamente o
indirettamente, a decorrere dal 1° luglio 2007, quote
superiori al 20 per cento del capitale delle societa' che
sono proprietarie e che gestiscono reti nazionali di
trasporto di energia elettrica e di gas naturale.».
- Il testo del comma 373 dell'art. 1 della citata legge
n. 266 del 2005, e' il seguente:
«373. In considerazione del contenzioso in essere,
relativamente alla rete nazionale di trasporto del gas
naturale, la scadenza di cui al comma 4 dell'art. 1-ter del
decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e'
prorogata al 31 dicembre 2008.».
Nota al comma 907 e 908:
- Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.'163
recante: «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100, S.O.
Nota al comma 909:
- Si riportano i testi degli articoli 86 e 87 del
succitato decreto legislativo n. 163 del 2006, cosi' come
modificati dalla presente legge:
«Art. 86 (Criteri di individuazione delle offerte
anormalmente basse). - 1. Nei contratti di cui al presente
codice, quando il criterio di aggiudicazione e' quello del
prezzo piu' basso, le stazioni appaltanti valutano la
congruita' delle offerte che presentano un ribasso pari o
superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di
tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per
cento, arrotondato all'unita' superiore, rispettivamente
delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor
ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei
ribassi percentuali che superano la predetta media.
2. Nei contratti di cui al presente codice, quando il
criterio di aggiudicazione e' quello dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa, le stazioni appaltanti
valutano la congruita' delle offerte in relazione alle
quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei
punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono
entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei
corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.
3. In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare
la congruita' di ogni altra offerta che, in base ad
elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
3-bis. Nella predisposizione delle gare di appalto e
nella valutazione, nei casi previsti dalla normativa
vigente, dell'anomalia delle offerte nelle procedure di
affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizio e di
forniture, clienti aggiudicatori sono tenuti a valutare che
il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al
costo del lavoro come determinato periodicamente, in
apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, sulla base dei valori economici
previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai
sindacati comparativamente piu' rappresentativi, delle
norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei
diversi settori merceologici e delle differenti aree
territoriali. In mancanza di contratto collettivo
applicabile, il costo del lavoro e' determinato in
relazione al contratto collettivo del settore merceologico
piu' vicino a quello preso in considerazione.
4. Il comma 1 non si applica quando il numero delle
offerte ammesse sia inferiore a cinque. In tal caso le
stazioni appaltanti procedono ai sensi del comma 3.
5. Le offerte sono corredate, sin dalla presentazione,
delle giustificazioni di cui all'art. 87, comma 2 relative
alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo
complessivo posto a base di gara. Il bando o la lettera di
invito precisano le modalita' di presentazione delle
giustificazioni. Ove l'esame delle giustificazioni
richieste e prodotte non sia sufficiente ad escludere
l'incongruita' dell'offerta, la stazione appaltante
richiede all'offerente di integrare i documenti
giustificativi procedendo ai sensi degli articoli 87 e 88.
All'esclusione potra' provvedersi solo all'esito
dell'ulteriore verifica, in contraddittorio.».
«Art. 87 (Criteri di verifica delle offerte
anormalmente basse). - 1. Quando un'offerta appaia
anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede
all'offerente le giustificazioni, eventualmente necessarie
in aggiunta a quelle gia' presentate a corredo
dell'offerta, ritenute pertinenti in merito agli elementi
costitutivi dell'offerta medesima.
2. Le giustificazioni di cui all'art. 86, comma 5 e di
cui all'art. 87, comma 1, possono riguardare, a titolo
esemplificativo:
a) l'economia del procedimento di costruzione, del
processo di fabbricazione, del metodo di prestazione del
servizio;
b) le soluzioni tecniche adottate;
c) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui
dispone l'offerente per eseguire i lavori, per fornire i
prodotti, o per prestare i servizi;
d) l'originalita' del progetto, dei lavori, delle
forniture, dei servizi offerti;
e) (abrogata);
f) l'eventualita' che l'offerente ottenga un aiuto di
Stato;
g) il costo del lavoro come determinato
periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici
previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai
sindacati comparativamente piu' rappresentativi, delle
norme in materia previdenziale e assistenziale, dei diversi
settori merceologici e delle differenti aree territoriali;
in mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo
del lavoro e' determinato in relazione al contratto
collettivo del settore merceologico piu' vicino a quello
preso in considerazione.
3. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a
trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla
legge o da fonti autorizzate dalla legge.
4. Non sono ammesse giustificazioni in relazione agli
oneri di sicurezza per i quali non sia ammesso ribasso
d'asta in conformita' all'art. 131, nonche' al piano di
sicurezza e coordinamento di cui all'art. 12, decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e alla relativa stima
dei costi conforme all'art. 7, decreto del Presidente della
Repubblica 3 luglio 2003, n. 222. Nella valutazione
dell'anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi
relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente
indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto
all'entita' e alle caratteristiche dei servizi o delle
forniture.
4-bis. Nell'ambito dei requisiti per la qualificazione
di cui all'art. 40 del presente decreto, devono essere
considerate anche le informazioni fornite dallo stesso
soggetto interessato relativamente all'avvenuto
adempimento, all'interno della propria azienda,degli
obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa.
5. La stazione appaltante che accerta che un'offerta e'
anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un
aiuto di Stato, puo' respingere tale offerta per questo
solo motivo unicamente se, consultato l'offerente,
quest'ultimo non e' in grado di dimostrare, entro un
termine stabilito dall'amministrazione e non inferiore a
quindici giorni, che l'aiuto in questione era stato
concesso legalmente. Quando la stazione appaltante respinge
un'offerta in tali circostanze, ne informa tempestivamente
la Commissione.».
Nota al comma 910:
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626 recante «Attuazione
delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,
89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE,
93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE,
99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE riguardanti
il miglioramento della sicurezza e della salute dei
lavoratori durante il lavoro», cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 7 (Contratto di appalto o contratto d'opera). -
1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori
ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno
della propria azienda, o di una singola unita' produttiva
della stessa, nonche' nell'ambito dell'intero ciclo
produttivo dell'azienda medesima:
a) verifica, anche attraverso l'iscrizione alla
camera di commercio, industria e artigianato, l'idoneita'
tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei
lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in
appalto o contratto d'opera;
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate
informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente
in cui sono destinati ad operare e sulle misure di
prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla
propria attivita'.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro:
a) cooperano all'attuazione delle misure di
prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti
sull'attivita' lavorativa oggetto dell'appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e
prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,
informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare
rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse
imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
3. Il datore di lavoro committente promuove la
cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2. Tale
obbligo non si estende ai rischi specifici propri
dell'attivita' delle imprese appaltatrici o dei singoli
lavoratori autonomi.
3-bis. L'imprenditore committente risponde in solido
con l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli eventuali
ulteriori subappaltatori, per tutti i danni per i quali il
lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal
subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro.».
Nota al comma 911:
- Si riporta il testo dell'art. 29 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276 recante «Attuazione
delle deleghe in materia di occupazione e mercato del
lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30», cosi'
come modificato dalla presente legge:
«Art. 29 (Appalto). - 1. Ai fini della applicazione
delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di
appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'art. 1655
del codice civile, si distingue dalla somministrazione di
lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte
dell'appaltatore, che puo' anche risultare, in relazione
alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in
contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e
direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati
nell'appalto, nonche' per la assunzione, da parte del
medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.
2. In caso di appalto di opere o di servizi il
committente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in
solido con l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli
eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due
anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai
lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi
previdenziali dovuti.
3. L'acquisizione del personale gia' impiegato
nell'appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore,
in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di
lavoro, o di clausola del contratto d'appalto, non
costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda.
3-bis. Quando il contratto di appalto sia stipulato in
violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore
interessato puo' chiedere, mediante ricorso giudiziale a
norma dell'art. 414 del codice di procedura civile,
notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato
la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro
alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica
il disposto dell'art. 27, comma 2.
3-ter. Fermo restando quando previsto dagli articoli 18
e 19, le disposizioni di cui al comma 2 non trovano
applicazione qualora il committente sia una persona fisica
che non esercita attivita' di impresa o professionale.».
Nota al comma 915:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 2 del
decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451 recante
«Disposizioni urgenti per gli addetti ai settori del
trasporto pubblico locale e dell'autotrasporto», convertito
con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come
prorogati dall'art. 45 (che si riporta a seguire), comma 1
lettera c) della legge 23 dicembre 1999, n. 488 recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria 2000)»:
«3. Per l'anno 1998 e' assegnato al comitato centrale
per l'albo degli autotrasportatori l'importo di lire 140
miliardi, da utilizzare entro il 31 dicembre 1999, per la
protezione ambientale e per la sicurezza della
circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle
infrastrutture, da realizzare mediante apposite convenzioni
con gli enti gestori delle stesse. Entro il 31 dicembre
1999 il Ministro dei trasporti e della navigazione presenta
al Parlamento una relazione sull'attuazione del presente
comma. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge di
conversione del presente decreto, emana con apposita
direttiva norme per dare attuazione ad un sistema di
riduzione compensata di pedaggi autostradali e per
interventi di protezione ambientale, al fine di consentire
l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo
tenendo conto dei criteri definiti con precedenti
interventi legislativi in materia.».
«Art. 45 (Disposizioni in materia di autotrasporto). -
1. A decorrere dall'anno 2000 e' autorizzata la spesa annua
di lire:
a) 75 miliardi per la proroga degli interventi
previsti dal comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge
28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40;
b) 83 miliardi per la proroga degli interventi
previsti dal comma 2 dell'art. 2 del citato decreto-legge
n. 451 del 1998;
c) 130 miliardi per la proroga degli interventi
previsti dal comma 3 dell'art. 2 del citato decreto-legge
n. 451 del 1998.».
Nota al comma 916:
- Si riporta il testo del comma 108 dell'art. 1 della
citata legge 23 dicembre 2005, n. 266:
«108. Al fine di agevolare il processo di riforma del
settore dell'autotrasporto di merci, previsto dalla legge
1° marzo 2005, n. 32, favorendo la riqualificazione del
sistema imprenditoriale anche mediante la crescita
dimensionale delle imprese, in modo da renderle piu'
competitive sul mercato interno ed internazionale, e'
istituito nello stato di previsione della spesa del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo
denominato «Fondo per misure di accompagnamento della
riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della
logistica», con una dotazione iniziale di 80 milioni di
euro per l'anno 2006. Con regolamento emanato ai sensi
dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono disciplinate le modalita' di
utilizzazione del Fondo di cui al primo periodo.».
Nota al comma 917:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 2 del gia'
citato decreto-legge n. 451 del 1998, convertito con
modificazioni dalla gia' citata legge n. 40 del 1999, come
prorogati dall'art. 45, comma 1, lettera b) (riportato in
nota al comma 915) della gia' citata legge n. 488 del 2006:
«2. I premi INAIL per i dipendenti delle imprese di
autotrasporto in conto di terzi sono ridotti per il 1999
nei limiti di lire 40 miliardi. I minori introiti derivanti
dall'applicazione del presente articolo sono rimborsati
all'INAIL nei limiti di lire 40 miliardi, per l'anno 1999,
dietro presentazione di apposita rendicontazione.».
Note al comma 918:
- Si riportano gli articoli 87 e 88 del Trattato
istitutivo della Comunita' europea:
«Art. 87. - 1. Salvo deroghe contemplate dal presente
trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella
misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli
aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse
statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune
imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare
la concorrenza.
2. Sono compatibili con il mercato comune:
a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli
consumatori, a condizione che siano accordati
senzadiscriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati
dalle calamita' naturali oppure da altri eventi
eccezionali;
c) gli aiuti concessi all'economia di determinate
regioni della Repubblica federale di Germania che risentono
della divisione della Germania, nella misura in cui sono
necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da
tale divisione.
3. Possono considerarsi compatibili con il mercato
comune:
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo
economico delle regioni ove il tenore di vita sia
anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di
sottoccupazione;
b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione
di un importante progetto di comune interesse europeo
oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia
di uno Stato membro;
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di
talune attivita' o di talune regioni economiche, sempre che
non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria
al comune interesse;
d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la
conservazione del patrimonio, quando non alterino le
condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunita'
in misura contraria all'interesse comune;
e) le altre categorie di aiuti, determinate con
decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza
qualificata su proposta della Commissione.».
«Art. 88. - 1. La Commissione procede con gli Stati
membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti
in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune
misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento
del mercato comune.
2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli
interessati di presentare le loro osservazioni, constati
che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi
statali, non e' compatibile con il mercato comune a norma
dell'art. 87, oppure che tale aiuto e' attuato in modo
abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o
modificarlo nel termine da essa fissato.
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale
decisione entro il termine stabilito, la Commissione o
qualsiasi altro Stato interessato puo' adire direttamente
la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 226 e 227.
A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio,
deliberando all'unanimita', puo' decidere che un aiuto,
istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve
considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga
alle disposizioni dell'art. 87 o ai regolamenti di cui
all'art. 89, quando circostanze eccezionali giustifichino
tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei
riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente
paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato
interessato rivolta al Consiglio avra' per effetto di
sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si
sia pronunciato al riguardo.
Tuttavia, se il Consiglio non si e' pronunciato entro
tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione
delibera.
3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile
perche' presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a
istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto
non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'art.
87, la Commissione inizia senza indugio la procedura
prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro
interessato non puo' dare esecuzione alle misure progettate
prima che tale procedura abbia condotto a una decisione
finale.».
- Per il testo del comma 108 dell'art. 1 della citata
legge n. 266 del 2005 si vedano le note al comma 916.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri»:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.».
Note al comma 920:
- Per il testo del comma 108 dell'art. 1 della legge n.
266 del 2005 si vedano le note al comma 916.
- Si riporta il testo del comma 105 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 266 del 2005:
«105. Per gli interventi previsti dall'art. 2, comma 2,
del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come
prorogati dall'art. 45, comma 1, lettera b), della legge
23 dicembre 1999, n. 488, relativi all'anno 2005, e'
autorizzata una ulteriore spesa di 170 milioni di euro.».
Nota al comma 921:
- Si riporta il testo dell'art. 18 della legge
1° dicembre 1986, n. 870 recante «Misure urgenti
straordinarie per i servizi della Direzione generale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del
Ministero dei trasporti»:
«Art. 18. - 1. La tabella allegata al decreto del
Ministro dei trasporti del 19 dicembre 1980, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 21 marzo 1981, e'
sostituita dalla tabella 3 allegata alla presente legge.
2. Gli aumenti fra gli importi delle singole tariffe
previste dalla suddetta tabella 3 e gli importi delle
corrispondenti tariffe della tabella approvata con il
citato decreto ministeriale 19 dicembre 1980 entrano in
vigore in misura limitata al 60 per cento fino al
31 dicembre 1986 ed in misura intera a decorrere dal
1° gennaio 1987.
3. Con decreto del Ministro dei trasporti, emanato di
concerto con il Ministro del tesoro, puo' essere disposto
il versamento, da parte degli utenti, di diritti aggiuntivi
per le operazioni di cui ai numeri 4), 5) e 6) della
tabella 3 suindicata, quando queste richiedono
l'utilizzazione di particolari attrezzature.
4. Con decreto del Ministro dei trasporti, emanato di
concerto con il Ministro del tesoro, la misura dei diritti
fissata nella tabella 3 e di quelli aggiuntivi di cui al
precedente comma e' adeguata ogni due anni, a partire dalla
data di entrata in vigore della presente legge in relazione
alle variazioni dell'indice ISTAT del costo della vita
nonche' agli incrementi del costo dei servizi considerati
dalla citata tabella.».
Nota al comma 923:
- Si riportano i testi dei commi 8 e 12 dell'art. 80
del codice della strada di cui al decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285 recante «Nuovo codice della strada»:
«8. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
al fine di assicurare in relazione a particolari e
contingenti situazioni operative degli uffici competenti
del Dipartimento per i trasporti terrestri,il rispetto dei
termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a
motore capaci di contenere al massimo sedici persone
compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a
pieno carico fino a 3,5 t, puo' per singole province
individuate con proprio decreto affidare in concessione
quinquennale le suddette revisioni ad imprese di
autoriparazione che svolgono la propria attivita' nel campo
della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e
gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza
attivita' di commercio di veicoli, esercitino altresi', con
carattere strumentale o accessorio, l'attivita' di
autoriparazione. Tali imprese devono essere iscritte nel
registro delle imprese esercenti attivita' di
autoriparazione di cui all'art. 2, comma 1, della legge
5 febbraio 1992, n. 122. Le suddette revisioni possono
essere altresi' affidate in concessione ai consorzi e alle
societa' consortili, anche in forma di cooperativa,
appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno
in una diversa sezione del medesimo registro, in modo da
garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni.».
«12. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
con proprio decreto, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, stabilisce le tariffe per le
operazioni di revisione svolte dal Dipartimento per i
trasporti terrestri e dalle imprese di cui al comma 8,
nonche' quelle inerenti ai controlli periodici sulle
officine ed ai controlli a campione effettuati dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti-
Dipartimento per i trasporti terrestri, ai sensi del
comma 10.».
Note al comma 925:
- Si riporta il testo dell'art. 61 della legge 27
dicembre 2002, n. 289 recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2003)»:
«Art. 61 (Fondo per le aree sottoutilizzate ed
interventi nelle medesime aree). - 1. A decorrere dall'anno
2003 e' istituito il fondo per le aree sottoutilizzate,
coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse
di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, al quale
confluiscono le risorse disponibili autorizzate dalle
disposizioni legislative, comunque evidenziate
contabilmente in modo autonomo, con finalita' di
riequilibrio economico e sociale di cui all'allegato 1,
nonche' la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per
l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di
7.000 milioni di euro per l'anno 2005.
2. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi
dell'art. 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni.
3. Il fondo e' ripartito esclusivamente tra gli
interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui
al comma 1, con apposite delibere del CIPE adottate sulla
base del criterio generale di destinazione territoriale
delle risorse disponibili e per finalita' di riequilibrio
economico e sociale, nonche':
a) per gli investimenti pubblici, ai quali sono
finalizzate le risorse stanziate a titolo di
rifinanziamento degli interventi di cui all'art. 1 della
citata legge n. 208 del 1998, e comunque realizzabili anche
attraverso le altre disposizioni legislative di cui
all'allegato 1, sulla base, ove applicabili, dei criteri e
dei metodi indicati all'art. 73 della legge 28 dicembre
2001, n. 448;
b) per gli incentivi, secondo criteri e metodi volti
a massimizzare l'efficacia complessiva dell'intervento e la
sua rapidita' e semplicita', sulla base dei risultati
ottenuti e degli indirizzi annuali del Documento di
programmazione economico-finanziaria, e a rispondere alle
esigenze del mercato.
4. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE
costituiscono limiti massimi di spesa ai sensi del
comma 6-bis dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n.
468.
5. Il CIPE, con proprie delibere da sottoporre al
controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce i
criteri e le modalita' di attuazione degli interventi
previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1,
anche al fine di dare immediata applicazione ai principi
contenuti nel comma 2 dell'art. 72. Sino all'adozione delle
delibere di cui al presente comma, ciascun intervento resta
disciplinato dalle disposizioni di attuazione vigenti alla
data di entrata in vigore della presente legge.
6. Al fine di dare attuazione al comma 3, il CIPE
effettua un monitoraggio periodico della domanda rivolta ai
diversi strumenti e del loro stato di attuazione; a tale
fine si avvale, oltre che delle azioni di monitoraggio gia'
in atto, di specifici contributi dell'ISTAT e delle Camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Entro
il 30 giugno di ogni anno il CIPE approva una relazione
sugli interventi effettuati nell'anno precedente,
contenente altresi' elementi di valutazione sull'attivita'
svolta nell'anno in corso e su quella da svolgere nell'anno
successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze
trasmette tale relazione al Parlamento.
7. Partecipano in via ordinaria alle riunioni del CIPE,
con diritto di voto, il Ministro per gli affari regionali
in qualita' di presidente della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e il presidente della Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza
della Conferenza stessa. Copia delle deliberazioni del CIPE
relative all'utilizzo del fondo di cui al presente articolo
sono trasmesse al Parlamento e di esse viene data formale
comunicazione alle competenti Commissioni.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, anche con riferimento all'art.
60, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio in termini di residui, competenza e cassa tra le
pertinenti unita' previsionali di base degli stati di
previsione delle amministrazioni interessate.
9. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca
totale o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1 del
decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonche'
quelle di cui all'art. 8, comma 2, della legge 7 agosto
1997, n. 266, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
produttive per la copertura degli oneri statali relativi
alle iniziative imprenditoriali comprese nei patti
territoriali e per il finanziamento di nuovi contratti di
programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di
programma, una quota pari al 70 per cento delle economie e'
riservata alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord,
ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste
dall'art. 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che
istituisce la Comunita' europea, nonche' alle aree
ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.
10. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca
totale o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
produttive, oltre che per gli interventi previsti dal
citato decreto-legge n. 415 del 1992, anche, nel limite del
60 per cento delle economie stesse, per il finanziamento di
nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di nuovi
contratti di programma una quota pari all'85 per cento
delle economie e' riservata alle aree depresse del
Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1, di cui al citato
regolamento (CE) n. 1260/1999, e una quota pari al 15 per
cento alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese
nelle aree ammissibili alle deroghe previste dal citato
art. 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che
istituisce la Comunita' europea, nonche' alle aree
ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al predetto
regolamento.
11. ...;
12. ...;
13. Nei limiti delle risorse di cui al comma 3 possono
essere concesse agevolazioni in favore delle imprese
operanti in settori ammissibili alle agevolazioni ai sensi
del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, ed
aventi sede nelle aree ammissibili alle deroghe previste
dall'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato
che istituisce la Comunita' europea, nonche' nelle aree
ricadenti nell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che investono,
nell'ambito di programmi di penetrazione commerciale, in
campagne pubblicitarie localizzate in specifiche aree
territoriali del Paese. L'agevolazione e' riconosciuta
sulle spese documentate dell'esercizio di riferimento che
eccedono il totale delle spese pubblicitarie dell'esercizio
precedente e nelle misure massime previste per gli aiuti a
finalita' regionale, nel rispetto dei limiti della regola
«de minimis» di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della
Commissione, del 12 gennaio 2001. Il CIPE, con propria
delibera da sottoporre al controllo preventivo della Corte
dei conti, stabilisce le risorse da riassegnare all'unita'
previsionale di base 6.1.2.7 «Devoluzione di proventi»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, ed indica la data da cui decorre la facolta'
di presentazione e le modalita' delle relative istanze. I
soggetti che intendano avvalersi dei contributi di cui al
presente comma devono produrre istanza all'Agenzia delle
entrate che provvede entro trenta giorni a comunicare il
suo eventuale accoglimento secondo l'ordine cronologico
delle domande pervenute. Qualora l'utilizzazione del
contributo esposta nell'istanza non risulti effettuata,
nell'esercizio di imposta cui si riferisce la domanda, il
soggetto interessato decade dal diritto al contributo e non
puo' presentare una nuova istanza nei dodici mesi
successivi alla conclusione dell'esercizio fiscale.».
- Si riporta il testo dell'art. 7 del gia' citato
decreto-legge n. 35 del 2005:
«Art. 7 (Interventi per la diffusione delle tecnologie
digitali). 1. Gli interventi per la realizzazione delle
infrastrutture per la larga banda di cui al programma
approvato con delibera CIPE n. 83/03 del 13 novembre 2003,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio
2004, possono essere realizzati in tutte le aree
sottoutilizzate. Il CIPE stabilisce annualmente le risorse
del Fondo aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, destinate al finanziamento
del citato programma attuato dal Ministero delle
comunicazioni per il tramite della Societa' infrastrutture
e telecomunicazioni per l'Italia S.p.a (Infratel Italia)
del gruppo Sviluppo Italia S.p.a. e dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e
le tecnologie per il tramite della societa' Innovazione
Italia S.p.a.
2. Il contributo dello Stato alla fondazione Ugo
Bordoni previsto dall'art. 41, comma 5, della legge
16 gennaio 2003, n. 3, e' rinnovato, per il triennio
2005-2007 per l'importo di 5.165.000 euro annui. La
fondazione invia, entro il 31 marzo di ogni anno, una
relazione al Governo e alle competenti Commissioni
parlamentari nella quale da' conto delle attivita' svolte
nell'anno precedente.
3. All'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il
comma 502 e' sostituito dal seguente:
"502. Il Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, definisce i
requisiti tecnici dei sistemi elettronici di
identificazione e controllo degli apparecchi da
intrattenimento di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, delle schede di gioco,
intese come l'insieme di tutte le componenti hardware e
software del congegno stesso, e dei documenti attestanti il
rilascio dei nulla osta di cui all'art. 38, commi 3 e 4,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tali da assicurarne
la controllabilita' a distanza, indipendentemente dal
posizionamento sugli apparecchi e dal materiale che si
frappone fra chi e' preposto alla lettura dei dati e
l'apparecchio stesso. I sistemi dovranno poter garantire
l'effettuazione dei controlli anche in forma riservata. Ad
ogni nulla osta dovra' corrispondere almeno un sistema
elettronico di identificazione. Gli eventuali costi di
rilascio dei predetti documenti o sistemi sono a carico dei
richiedenti".
3-bis. All'art. 4, comma 2, della legge 13 dicembre
1989, n. 401, e' aggiunto il seguente periodo: "La stessa
sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, da'
pubblicita' in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da
chiunque accettate all'estero".
3-ter. La cessione a corrispettivo pari a quello di
acquisto di personal computer di nuova fabbricazione
acquistati nello stesso esercizio della cessione,
eventualmente con annessi relativi programmi di
funzionamento, se attuata da imprese o da enti soggetti
all'imposta sul reddito delle societa', in favore di
lavoratori dipendenti, non da' luogo, ai fini delle imposte
sul reddito, a presupposto di imponibilita' per reddito in
natura.
3-quater. Le pubbliche amministrazioni statali, nei
rapporti con i cittadini e con le imprese, sono tenute a
ricevere, nonche' inviare se richiesto, anche in via
telematica, nel rispetto della normativa vigente, la
corrispondenza, i documenti e tutti gli atti relativi ad
ogni adempimento amministrativo, utilizzando all'uopo le
risorse finanziarie gia' disponibili per le esigenze
informatiche. L'obbligo di cui al presente comma decorre,
per ciascuna pubblica amministrazione centrale, dalla data
stabilita con decreto del Ministro per l'innovazione e le
tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e
con il Ministro interessato. Dalle disposizioni di cui al
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.».
Nota al comma 926:
- Per l'art. 61 della legge n. 289 del 2002 si vedano
le note al comma 925.
Note al comma 930:
- Si riporta il testo dell'art. 98 del decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante «Codice delle
comunicazioni elettroniche»:
«Art. 98 (Sanzioni). - 1. Le disposizioni del presente
articolo si applicano alle reti e servizi di comunicazione
elettronica ad uso pubblico.
2. In caso di installazione e fornitura di reti di
comunicazione elettronica od offerta di servizi di
comunicazione elettronica ad uso pubblico senza la relativa
autorizzazione generale, il Ministero commina, se il fatto
non costituisce reato, una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 15.000,00 ad euro 2.500.000,00, da
stabilirsi in equo rapporto alla gravita' del fatto. Se il
fatto riguarda la installazione o l'esercizio di impianti
radioelettrici, la sanzione minima e' di euro 50.000,00.
3. Se il fatto riguarda la installazione o l'esercizio
di impianti di radiodiffusione sonora o televisiva, si
applica la pena della reclusione da uno a tre anni. La pena
e' ridotta alla meta' se trattasi di impianti per la
radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale.
4. Chiunque realizza trasmissioni, anche simultanee o
parallele, contravvenendo ai limiti territoriali o
temporali previsti dal titolo abilitativo e' punito con la
reclusione da sei mesi a due anni.
5. Oltre alla sanzione amministrativa di cui al
comma 2, il trasgressore e' tenuto, in ogni caso, al
pagamento di una somma pari a venti volte i diritti
amministrativi e dei contributi, di cui rispettivamente
agli articoli 34 e 35, commisurati al periodo di esercizio
abusivo accertato e comunque per un periodo non inferiore
all'anno.
6. Indipendentemente dai provvedimenti assunti
dall'Autorita' giudiziaria e fermo restando quanto disposto
dai commi 2 e 3, il Ministero, ove il trasgressore non
provveda, puo' provvedere direttamente, a spese del
possessore, a suggellare, rimuovere o sequestrare
l'impianto ritenuto abusivo.
7. Nel caso di reiterazione degli illeciti di cui al
comma 2 per piu' di due volte in un quinquennio, il
Ministero irroga la sanzione amministrativa pecuniaria
nella misura massima stabilita dallo stesso comma 2.
8. In caso di installazione e fornitura di reti di
comunicazione elettronica od offerta di servizi di
comunicazione elettronica ad uso pubblico in difformita' a
quanto dichiarato ai sensi dell'art. 25, comma 4, il
Ministero irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 30.000,00 ad euro 580.000,00.
9. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 32, ai
soggetti che commettono violazioni gravi o reiterate piu'
di due volte nel quinquennio delle condizioni poste
dall'autorizzazione generale, il Ministero commina una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 ad
euro 600.000,00; ai soggetti che non provvedono, nei
termini e con le modalita' prescritti, alla comunicazione
dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dal
Ministero o dall'Autorita', gli stessi, secondo le
rispettive competenze, comminano una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 15.000,00 ad euro
1.150.000,00.
10. Ai soggetti che nelle comunicazioni richieste dal
Ministero e dall'Autorita', nell'ambito delle rispettive
competenze, espongono dati contabili o fatti concernenti
l'esercizio delle proprie attivita' non corrispondenti al
vero, si applicano le pene previste dall'art. 2621 del
codice civile.
11. Ai soggetti che non ottemperano agli ordini ed alle
diffide, impartiti ai sensi del Codice dal Ministero o
dall'Autorita', gli stessi, secondo le rispettive
competenze, comminano una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 120.000,00 ad euro 2.500.000,00. Se
l'inottemperanza riguarda provvedimenti adottati
dall'Autorita' in ordine alla violazione delle disposizioni
relative ad imprese aventi significativo potere di mercato,
si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione
amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e
non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo
stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente
alla notificazione della contestazione, relativo al mercato
al quale l'inottemperanza si riferisce.
12. Nei casi previsti dai commi 6, 7, 8 e 9, e nelle
ipotesi di mancato pagamento dei diritti amministrativi e
dei contributi di cui agli articoli 34 e 35, nei termini
previsti dall'allegato n. 10, se la violazione e' di
particolare gravita', o reiterata per piu' di due volte in
un quinquennio, il Ministero o l'Autorita', secondo le
rispettive competenze e previa contestazione, possono
disporre la sospensione dell'attivita' per un periodo non
superiore a sei mesi, o la revoca dell'autorizzazione
generale e degli eventuali diritti di uso. Nei predetti
casi, il Ministero o l'Autorita', rimangono esonerati da
ogni altra responsabilita' nei riguardi di terzi e non sono
tenuti ad alcun indennizzo nei confronti dell'impresa.
13. In caso di violazione delle disposizioni contenute
nel Capo III del presente Titolo, nonche' nell'art. 80, il
Ministero o l'Autorita', secondo le rispettive competenze,
comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro
170.000,00 ad euro 2.500.000,00.
14. In caso di violazione degli obblighi gravanti sugli
operatori di cui all'art. 96, il Ministero commina una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 170.000,00 ad
euro 2.500.000,00. Se la violazione degli anzidetti
obblighi e' di particolare gravita' o reiterata per piu' di
due volte in un quinquennio, il Ministero puo' disporre la
sospensione dell'attivita' per un periodo non superiore a
due mesi o la revoca dell'autorizzazione generale. In caso
di integrale inosservanza della condizione n. 11 della
parte A dell'allegato n. 1, il Ministero dispone la revoca
dell'autorizzazione generale.
15. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui
ai commi 1, 4, 5 e 8 dell'art. 95, indipendentemente dalla
sospensione dell'esercizio e salvo il promuovimento
dell'azione penale per eventuali reati, il trasgressore e'
punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500,00 a
euro 5.000,00.
16. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui
agli articoli 60, 61, 70, 71, 72 e 79 il Ministero o
l'Autorita', secondo le rispettive competenze, comminano
una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 58.000,00 ad
euro 580.000,00.
17. Restano ferme, per le materie non disciplinate dal
Codice, le sanzioni di cui all'art. 1, commi 29, 30, 31 e
32 della legge 31 luglio 1997, n. 249.
17-bis. Alle sanzioni amministrative irrogabili
dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni non si
applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta
di cui all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni.».
Nota al comma 931:
- Si riporta il testo del comma 57 dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005)»:
«57. Per il triennio 2005-2007, gli enti indicati
nell'elenco 1 allegato alla presente legge, ad eccezione
degli enti di previdenza di cui al decreto legislativo
30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, e al
decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e successive
modificazioni, delle altre associazioni e fondazioni di
diritto privato e degli enti del sistema camerale, possono
incrementare per l'anno 2005 le proprie spese, al netto
delle spese di personale, in misura non superiore
all'ammontare delle spese dell'anno 2003 incrementato del
4,5 per cento. Per gli anni 2006 e 2007 si applica la
percentuale di incremento del 2 per cento alle
corrispondenti spese determinate per l'anno precedente con
i criteri stabiliti dal presente comma. Per le spese di
personale si applica la specifica disciplina di settore.
Alle regioni e agli enti locali di cui ai commi da 21 a 53,
agli enti del Servizio sanitario nazionale di cui ai
commi da 164 a 188, nonche' agli enti indicati nell'art. 3,
commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si
applica la disciplina ivi prevista.».
Nota al comma 932:
- Si riporta il testo del comma 2 lettera c) dell'art.
5 della legge 21 marzo 2001, n. 84 recante «Disposizioni
per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla
ricostruzione e allo sviluppo di Paesi dell'area
balcanica»:
«2. Con decreto del Ministro del commercio con l'estero
e' definita, tenendo conto degli indirizzi del Comitato, la
ripartizione delle risorse finanziarie di cui al comma 1,
tra le seguenti finalita':
a) e b) (Omissis);
c) istituzione presso la SIMEST Spa di un fondo
autonomo e distinto dal patrimonio della societa' medesima
con finalita' di capitale di rischio (venture capital), per
l'acquisizione, da parte di quest'ultima, di partecipazioni
societarie fino al 40 per cento del capitale o fondo
sociale delle societa' o imprese partecipate. Ciascun
intervento di cui alla presente lettera non puo' essere
superiore ad 1 miliardo di lire e, comunque, le
partecipazioni devono essere cedute, a prezzo non inferiore
a valori correnti, entro otto anni dall'acquisizione. Con
decreto del Ministro del commercio con l'estero sono
determinate, sulla base dei relativi standars
internazionali, le modalita' di remunerazione da
riconoscere alla SIMEST Spa a valere sulle disponibilita'
finanziarie del fondo stesso. Per le finalita' di cui alla
presente lettera, la SIMEST Spa puo' stipulare apposite
convenzioni con finanziarie regionali o interregionali;
da e) a g) (Omissis);
(Omissis).».
Nota al comma 933:
- Il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito
con modificazioni dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e
successive modificazioni, reca «Provvedimenti per il
sostegno delle esportazioni italiane» ed e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 maggio 1981, n. 147.
Nota al comma 934:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 3 della
legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni
recante «Norme sulla promozione della partecipazione a
societa' ed imprese miste all'estero», cosi' come
modificato dalla presente legge:
«5. Gli utili conseguiti dalla SIMEST S.p.a., anche per
la parte degli stessi determinati da plusvalenze sulle
cessioni di partecipazioni effettuate, possono essere
distribuiti gli azionisti diversi dallo Stato. La quota di
utili di competenza del Ministro del commercio con l'estero
affluisce all'entrata del bilancio dello Stato per essere
contestualmente riassegnata ad un apposito capitolo di
spesa del Ministero del commercio con l'estero per
interventi volti a sostenere l'internazionalizzazione del
sistema produttivo italiano».
Nota al comma 935:
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto-legge
28 maggio 1981, n. 251 recante «Provvedimenti per il
sostegno delle esportazioni italiane», convertito con
modificazioni dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e
successive modificazioni, cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 10. - Ai consorzi aventi come scopo esclusivo la
esportazione di prodotti agro-alimentari, costituiti per
settori e comprensori, individuati con provvedimento della
regione tra produttori singoli o associati, cooperative
agricole di commercializzazione e di trasformazione anche
con la partecipazione di enti pubblici territoriali,
possono essere concessi con decreto del Ministro del
commercio con l'estero, sentito il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste, contributi finanziari
annuali, purche' non diretti a sovvenzionare
l'esportazione.
Con decreto del Ministro del commercio con l'estero,
sentito il Ministro del turismo e dello spettacolo, i
contributi di cui al comma precedente possono essere
concessi anche ai consorzi per imprese alberghiere e
turistiche limitatamente alle attivita' volte ad
incrementare la domanda estera del settore.
Ai fini della determinazione dell'ammontare dei
contributi annuali si applicano l'art. 5 della legge
21 febbraio 1989, n. 83, e le relative norme di attuazione.
I fondi occorrenti per la concessione dei contributi di
cui ai precedenti commi saranno annualmente quantificati
dalla legge finanziaria, e stanziati in apposito capitolo
dello stato di previsione del Ministro del commercio con
l'estero, da istituirsi a decorrere dall'esercizio 1982.
Per favorire una promozione sinergica del prodotto
italiano, ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni, possono
essere concessi contributi d'intesa con i Ministri
competenti a progetti promozionali e di
internazionalizzazione realizzati da consorzi misti tra
piccole e medie imprese dei settori agro-ittico-alimentare
e turistico-alberghiero, aventi lo scopo esclusivo
dell'attrazione della domanda estera.».
Nota al comma 936:
- Si riporta il testo del comma 61 dell'art. 4 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2004)»:
«61. E' istituito presso il Ministero delle attivita'
produttive un apposito fondo con dotazione di 20 milioni di
euro per il 2004, 30 milioni di euro per il 2005 e 20
milioni di euro a decorrere dal 2006, per la realizzazione
di azioni a sostegno di una campagna promozionale
straordinaria a favore del "made in Italy»", anche
attraverso la regolamentazione dell'indicazione di origine
o l'istituzione di un apposito marchio a tutela delle merci
integralmente prodotte sul territorio italiano o assimilate
ai sensi della normativa europea in materia di origine,
nonche' per il potenziamento delle attivita' di supporto
formativo e scientifico particolarmente rivolte alla
diffusione del "made in Italy" nei mercati mediterranei,
dell'Europa continentale e orientale, a cura di apposita
sezione dell'ente di cui all'art. 8 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 287, collocata presso due delle sedi
periferiche esistenti, con particolare attenzione alla
naturale vocazione geografica di ciascuna nell'ambito del
territorio nazionale. A tale fine, e per l'adeguamento
delle relative dotazioni organiche, e' destinato
all'attuazione delle attivita' di supporto formativo e
scientifico indicate al periodo precedente un importo non
superiore a 10 milioni di euro annui. Tale attivita' e'
svolta prioritariamente dal personale del ruolo di cui
all'art. 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto
ministeriale 28 settembre 2000, n. 301 del Ministro delle
finanze, al quale, per la medesima attivita', fermi
restando gli incrementi e gli adeguamenti sul trattamento
economico complessivo in godimento secondo l'ordinamento di
provenienza, e il riconoscimento automatico della
progressione in carriera, nessun emolumento ulteriore e'
dovuto. Le risorse assegnate all'ente di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, per l'anno 2004
e successivi, ivi comprese quelle di cui al secondo periodo
del presente comma, allo stesso direttamente attribuite,
possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate agli anni successivi. Si applica il
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1999, n. 469».
Nota al comma 937:
- La legge 9 luglio 1990, n. 188 reca «Tutela della
ceramica artistica e tradizionale e della ceramica italiana
di qualita» ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
17 luglio 1990, n. 165.
Nota al comma 939:
- Si riporta il testo del comma 85 dell'art. 2 del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 recante «Disposizioni
urgenti in materia tributaria e finanziaria», convertito
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286,
cosi' come modificato dalla presente legge:
«85. All'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498,
il comma 5 e' sostituito dai seguenti:
"5. Le societa' concessionarie autostradali sono
soggette ai seguenti obblighi:
a) certificare il bilancio, anche se non quotate in
borsa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
31 marzo 1975, n. 136, in quanto applicabile;
b) mantenere adeguati requisiti di solidita'
patrimoniale, come individuati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture;
c) agire a tutti gli effetti come amministrazione
aggiudicatrice negli affidamenti di lavori, forniture e
servizi e in tale veste attuare gli affidamenti nel
rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;
d) sottoporre all'approvazione di ANAS S.p.a. gli
schemi dei bandi di gara delle procedure di aggiudicazione;
vietare la partecipazione alle gare per l'aggiudicazione
dei contratti nei confronti delle societa', comunque
collegate ai concessionari, che abbiano realizzato la
relativa progettazione. Di conseguenza, cessa di avere
applicazione, a decorrere dal 3 ottobre 2006, la
deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 16 maggio
1997, relativa al divieto di partecipazione all'azionariato
stabile di Autostrade S.p.a. di soggetti che operano in
prevalenza nei settori delle costruzioni e della mobilita';
e) prevedere nel proprio statuto che l'assunzione
della carica di amministratore sia subordinata al possesso
di speciali requisiti di onorabilita', professionalita' ed
indipendenza, ai sensi dell'art. 2387 del codice civile e
dell'art. 10 della direttiva 2003/54/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003;
f) nei casi di cui alle lettere c) e d), le
commissioni di gara per l'aggiudicazione dei contratti sono
nominate dal Ministro delle infrastrutture. Restano fermi i
poteri di vigilanza dell'Autorita' di cui all'art. 6 del
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163. La composizione del consiglio dell'Autorita' e'
aumentata di due membri con oneri a carico del suo
bilancio. Il presidente dell'Autorita' e' scelto fra i
componenti del consiglio.
5-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture
sono stabiliti i casi in cui i progetti relativi alle opere
da realizzare da parte di ANAS S.p.a. e delle altre
concessionarie devono essere sottoposte al parere del
Consiglio superiore dei lavori pubblici per la loro
valutazione tecnico-economica".
5-ter. L'affidamento dei servizi di distribuzione
carbolubrificanti e delle attivita' commerciali e
ristorative nelle aree di servizio delle reti autostradali,
in deroga rispetto a quanto previsto nelle lettere c) ed f)
del comma 5, avviene secondo i seguenti principi:
a) verifica preventiva della sussistenza delle
capacita' tecnico-organizzative ed economiche dei
concorrenti allo scopo di garantire un adeguato livello e
la regolarita' del servizio, secondo quanto disciplinato
dalla normativa di settore;
b) valutazione delle offerte dei concorrenti che
valorizzino l'efficienza, la qualita' e la varieta' dei
servizi, gli investimenti in coerenza con la durata degli
affidamenti e la pluralita' dei marchi. I processi di
selezione devono assicurare una prevalente importanza al
progetto tecnico-commerciale rispetto alle condizioni
economiche proposte;
c) modelli contrattuali idonei ad assicurare la
competitivita' dell'offerta in termini di qualita' e
disponibilita' dei servizi nonche' dei prezzi dei prodotti
oil e non oil.».
Nota al comma 940:
- Si riporta il testo del comma 96 dell'art. 1 della
citata legge n. 311 del 2004:
«96. Per fronteggiare indifferibili esigenze di
servizio di particolare rilevanza ed urgenza, in deroga al
divieto di cui al comma 95, per ciascuno degli anni 2005,
2006 e 2007, le amministrazioni ivi previste possono
procedere ad assunzioni, previo effettivo svolgimento delle
procedure di mobilita', nel limite di un contingente
complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua
lorda pari a 120 milioni di euro a regime. A tal fine e'
costituito un apposito fondo nello stato di previsione
della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con
uno stanziamento pari a 40 milioni di euro per l'anno 2005,
a 160 milioni di euro per l'anno 2006, a 280 milioni di
euro per l'anno 2007 e a 360 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2008. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007,
nel limite di una spesa pari a 40 milioni di euro in
ciascun anno iniziale e a 120 milioni di euro a regime, le
autorizzazioni ad assumere vengono concesse secondo le
modalita' di cui all'art. 39, comma 3-ter, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.».
Note al comma 941:
- Per il testo del comma 61 dell'art. 4 della legge n.
350 del 2003, si veda la nota al comma 936.
- Si riporta il testo del comma 49 del medesimo art. 4
della legge n. 350 del 2003,e successive modificazioni,
cosi' come modificato dalla presente legge:
«49. L'importazione e l'esportazione a fini di
commercializzazione ovvero la commercializzazione o la
commissione di atti diretti in modo non equivoco alla
commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci
indicazioni di provenienza o di origine costituisce reato
ed e' punita ai sensi dell'art. 517 del codice penale.
Costituisce falsa indicazione la stampigliatura "made in
Italy" su prodotti e merci non originari dall'Italia ai
sensi della normativa europea sull'origine; costituisce
fallace indicazione, anche qualora sia indicata l'origine e
la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di
segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a
ritenere che il prodotto o la merce sia di origine
italiana. Le fattispecie sono commesse sin dalla
presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per
l'immissione in consumo o in libera pratica e sino alla
vendita al dettaglio. La fallace indicazione delle merci
puo' essere sanata sul piano amministrativo con
l'asportazione a cura ed a spese del contravventore dei
segni o delle figure o di quant'altro induca a ritenere che
si tratti di un prodotto di origine italiana. La falsa
indicazione sull'origine o sulla provenienza di prodotti o
merci puo' essere sanata sul piano amministrativo
attraverso l'esatta indicazione dell'origine o
l'asportazione della stampigliatura "made in Italy" incluso
l'uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi
della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli.».
Nota al comma 942:
- L'art. 14-vicies semel del decreto-legge 30 giugno
2005 n. 115 «Disposizioni urgenti per assicurare la
funzionalita' di settori della pubblica amministrazione»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° luglio 2005, n. 151
e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1,
legge 17 agosto 2005, n. 168 abrogato dalla presente legge,
recava:
«Art. 14-vicies semel (Disposizioni per il
potenziamento dei centri fieristici).».
Note al comma 944:
- La legge 5 febbraio 1992, n. 139, e successive
modificazioni reca «Interventi per la salvaguardia di
Venezia e della sua laguna» ed e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 20 febbraio 1992, n. 42.
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 3 della
legge 3 agosto 1998, n. 295 recante «Disposizioni per il
finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico»:
«2. Per la prosecuzione dei programmi di intervento per
la salvaguardia di Venezia e il suo recupero
architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico,
sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 10
miliardi con decorrenza dall'anno 1999 e di lire 10
miliardi dall'anno 2000, che affluiscono ad apposito fondo
da istituire nello stato di previsione del Ministero dei
lavori pubblici, da ripartire, sulla base dello stato di
attuazione degli interventi risultante da motivate
relazioni da parte dei soggetti attuatori, su proposta del
comitato di cui all'art. 4 della legge 29 novembre 1984, n.
798, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica.».
Note al comma 946 e 947:
- Si riporta il testo dell'art. 49 della legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 recante «Statuto
speciale della regione Friuli-Venezia Giulia», e successive
modificazioni, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 49. - Spettano alla regione le seguenti quote
fisse delle sottoindicate entrate tributarie erariali
riscosse nel territorio della Regione stessa:
1) sei decimi del gettito dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche;
2) quattro decimi e mezzo del gettito dell'imposta
sul reddito delle persone giuridiche;
3) sei decimi del gettito delle ritenute alla fonte
di cui agli articoli 23, 24, 25 e 29 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed
all'art. 25-bis aggiunto allo stesso decreto del Presidente
della Repubblica con l'art. 2, primo comma, del
decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, come modificato con
legge di conversione 28 febbraio 1983, n. 53;
4) 9,1 decimi del gettito dell'imposta sul valore
aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al
netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'art. 38-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni;
5) nove decimi del gettito dell'imposta erariale
sull'energia elettrica, consumata nella regione;
6) nove decimi del gettito dei canoni per le
concessioni idroelettriche;
7) nove decimi del gettito della quota fiscale
dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei
monopoli dei tabacchi consumati nella regione.
La devoluzione alla regione Friuli-Venezia Giulia delle
quote dei proventi erariali indicati nel presente articolo
viene effettuata al netto delle quote devolute ad altri
enti ed istituti.».
- Si riporta il testo dell'art. 15 del decreto
legislativo 1° aprile 2004, n. 111 recante «Norme di
attuazione dello statuto speciale della regione
Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di
funzioni in materia di viabilita' e trasporti»:
«Art. 15 (Decorrenza dell'efficacia). - 1. Al fine di
garantire il finanziamento delle funzioni di competenza
regionale e dei trasferimenti previsti, le disposizioni del
presente decreto, eccetto quelle che fanno espresso
riferimento alla data di entrata in vigore del medesimo,
hanno effetto dal giorno successivo alla data di entrata in
vigore della legge o delle leggi statali che, ai sensi
dell'art. 63, quinto comma, della legge costituzionale
31 gennaio 1963, n. 1, recante Statuto speciale della
regione Friuli-Venezia Giulia, modificano il Titolo IV
dello Statuto e che possono essere assunte anche in tempi
differenziati in relazione agli intervenuti accordi tra
Stato e regione in merito alla determinazione dei relativi
oneri complessivi, con particolare riferimento alle
competenze aggiuntive derivanti dalla legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3.
2. Per le medesime finalita' e con la decorrenza di cui
al comma 1 in relazione alla rete stradale ricadente sul
territorio regionale di cui agli elenchi allegati sub A) e
B), sono trasferiti alla regione gli stanziamenti disposti
dall'ANAS con i programmi triennali, con riferimento alla
Regione medesima.».
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 9 del
suddetto decreto legislativo n. 111 del 2004:
«7. Dei servizi di trasporto ferroviario interregionale
tra le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto sono
attribuiti alla regione Friuli-Venezia Giulia quelli
individuati sulla base di un'intesa tra il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e le citate regioni, che
tenga conto della prevalenza dei viaggiatori per chilometro
sulle origini/destinazioni esclusivamente dell'utenza
ferroviaria interregionale, ovvero dell'esistenza di
coincidenze nel nodo di Mestre-Venezia con ulteriori treni
di lunga percorrenza, per il collegamento della regione
Friuli-Venezia Giulia con il resto del territorio
nazionale. Fino alla definizione della citata intesa i
servizi interregionali continuano ad essere disciplinati
dal contratto di servizio nazionale.».
Nota al comma 948:
- Per il testo del comma 15 dell'art. 1 della gia'
citata legge n. 266 del 2005 si veda la nota al comma 904.
Nota al comma 949:
- La legge 15 dicembre 1990, n. 396 reca «Interventi
per Roma, capitale della Repubblica» ed e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1990, n. 300.
Note al comma 957:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 19 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni:
«4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6».
- Si riporta il testo del comma 147 dell'art. 3 della
gia' citata legge n. 350 del 2003:
«147. Al fine di garantire la piena operativita' delle
pubbliche amministrazioni che, in relazione a quanto
previsto dall'art. 34, comma 1, lettera a), della legge
27 dicembre 2002, n. 289, siano state interessate da una
rideterminazione o da una diversa distribuzione dei posti
di livello dirigenziale generale, all'art. 19, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, le parole: "50 per cento" sono sostituite
dalle seguenti: "70 per cento". Per le amministrazioni
pubbliche indicate al primo periodo del presente comma, i
cui posti di livello dirigenziale generale
contrattualizzato dell'area 1 non superino le cinque
unita', il predetto art. 19, comma 4, fino al 31 dicembre
2004, trova applicazione prescindendo dai limiti
percentuali indicati.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 del
suddetto decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive
modificazioni:
«2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.».
Nota al comma 958:
- Il decreto del presidente della Repubblica 30 aprile
1958, n. 571 e successive modificazioni reca «Norme di
esecuzione dell'art. 58 delle disposizioni sullo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3» ed
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 giugno 1958, n.
139.
Note al comma 963:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge
25 novembre 1964, n. 1280 recante «Provvidenze per il
Comune di Roma»:
«Art. 1. - E' autorizzata, a decorrere dall'anno solare
1964, la concessione, a favore del Comune di Roma, di un
contributo annuo ordinario di lire 5 miliardi, a titolo di
concorso dello Stato negli oneri finanziari che il Comune
sostiene, in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere
quale sede della Capitale della Repubblica.
Il contributo di cui al comma precedente verra'
iscritto annualmente nello stato di previsione della spesa
del Ministero dell'interno e sara' pagato, per il 1964,
entro il mese di dicembre e, per gli anni successivi, entro
il mese di marzo.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 9 della
legge 16 dicembre 1999, n. 494 recante «Disposizioni
temporanee per agevolare gli interventi ed i servizi di
accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000»:
«1. Il contributo al comune di Roma previsto dall'art.
1 della legge 25 novembre 1964, n. 1280, da ultimo
rideterminato dall'art. 32, comma 26, della legge
28 febbraio l986, n. 41, e confluito nel fondo consolidato
di cui all'art. 1, comma 4, lettera f), del decreto
legislativo 30 giugno 1997, n. 244, e' elevato di lire 200
miliardi a decorrere dall'anno 1999. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri.».
- Si riporta il testo dell'art. 39 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 recante «Riordino
della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4
della legge 23 ottobre 1992, n. 421»:
«Art. 39 (Fondo consolidato). - 1. A decorrere dal
1° gennaio 1994 confluiscono nel fondo consolidato le
risorse relative ai seguenti interventi finanziari erariali
finalizzati, negli importi iscritti nello stato di
previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1993:
contributi per il finanziamento degli oneri derivanti
dall'attuazione del contratto collettivo di lavoro
1988-1990 relativo al comparto del personale degli enti
locali previsti dall'art. 2-bis del citato decreto-legge n.
415 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
38 del 1990;
contributi per il finanziamento degli oneri derivanti
dal personale assunto ai sensi della legge 1° giugno 1977,
n. 285, previsti dall'art. 9 del medesimo decreto-legge n.
415 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
38 del 1990;
contributi per il finanziamento degli oneri derivanti
dal personale assunto ai sensi dell'art. 12, legge
28 ottobre 1986, n. 730, ed ai sensi del comma 1-bis
dell'art. 1, decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986,
n. 472, previsti dall'art. 10 del citato decreto-legge n.
415 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
38 del 1990;
contributi per il finanziamento degli oneri derivanti
dall'applicazione del contratto collettivo di lavoro
1985-1987 relativo al comparto del personale degli enti
locali, previsti dall'art. 11 del decreto-legge n. 415 del
1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del
1990;
contributi in favore del comune di Roma previsti dal
comma 26 dell'art. 32, della legge 28 febbraio 1986, n. 41;
contributi in favore della gente di mare, delle
vittime del delitto e degli invalidi del lavoro, previsti
dal comma 25 dell'art. 6 della legge 22 dicembre 1984, n.
887;
contributi in favore del comune di Pozzuoli previsti
dal comma 5 dell'art. 7 del decreto-legge 26 gennaio 1987,
n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo
1987, n. 120;
contributi per il finanziamento delle spese sostenute
dalle amministrazioni provinciali per gli adempimenti ad
esse affidati dal comma 4 dell'art. 2, legge 15 novembre
1989, n. 373, in relazione al funzionamento degli uffici
scolastici regionali.
2. Gli interventi ordinari di cui al comma 1, pur
confluendo nel fondo consolidato, conservano la
destinazione specifica prevista dalle norme di legge
relative.
3. L'importo relativo, spettante ai singoli enti a
seguito della ripartizione del fondo, e' comunicato,
attraverso il sistema informativo telematico del Ministero
dell'interno entro il mese di settembre, per il triennio
successivo.».
Nota al comma 966:
- Si riporta il testo dell'art. 75 della gia' citata
legge n. 289 del 2002, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 75 (Interventi ferroviari). - 1. Infrastrutture
S.p.a. finanzia prioritariamente, anche attraverso la
costituzione di uno o piu' patrimoni separati, gli
investimenti per la realizzazione della infrastruttura
ferroviaria per il "Sistema alta velocita/alta capacita'",
anche al fine di ridurre la quota a carico dello Stato. Le
risorse necessarie per i finanziamenti sono reperite sul
mercato bancario e su quello dei capitali secondo criteri
di trasparenza ed economicita'.
2. Nei casi di decadenza e revoca della concessione
relativa alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria
nazionale, nella sua interezza o anche solo per la parte
relativa alla realizzazione e gestione del "Sistema alta
velocita/alta capacita'", il nuovo concessionario assume,
senza liberazione del debitore originario, il debito
residuo nei confronti di Infrastrutture S.p.a. e subentra
nei relativi rapporti contrattuali. Le somme eventualmente
dovute dal concedente al precedente concessionario per
l'utilizzo dei beni necessari per lo svolgimento del
servizio, per il riscatto degli stessi o a qualsiasi altro
titolo sono destinate prioritariamente al rimborso del
debito residuo nei confronti di Infrastrutture S.p.a.
3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
esercita anche nell'interesse di Infrastrutture S.p.a. la
funzione di vigilanza e di controllo sull'attuazione della
concessione di cui al comma 2 per la parte relativa alla
realizzazione e gestione del "Sistema alta velocita/alta
capacita'".
4. (Abrogato).
5. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e'
autorizzato a compensare l'onere relativo alla manutenzione
dell'infrastruttura medesima anche attraverso l'utilizzo
del fondo di ristrutturazione di cui all'art. 43, comma 5,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
6. ...».
Note al comma 967:
- Si riporta il testo del comma 79 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 266 del 2005:
«79. Infrastrutture S.p.a. e' fusa per incorporazione
con effetto dal 1° gennaio 2006 nella Cassa depositi e
prestiti S.p.a., la quale assume tutti i beni, diritti e
rapporti giuridici attivi e passivi di Infrastrutture
S.p.a., incluso il patrimonio separato, proseguendo in
tutti i rapporti giuridici attivi e passivi anche
processuali.».
- Per l'art. 75 della legge n. 289 del 2002 si veda la
nota al comma 966.
Nota al comma 970:
- Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 188 recante «Attuazione della
direttiva 2001° dicembre CE, della direttiva 2001/13/CE e
della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria», cosi'
come modificato dalla presente legge:
«Art. 17 (Canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura
ferroviaria). - 1. Ai fini dell'accesso e dell'utilizzo
equo e non discriminatorio dell'infrastruttura ferroviaria
da parte delle associazioni internazionali di imprese
ferroviarie e delle imprese ferroviarie, con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, acquisita
una motivata relazione da parte del gestore
dell'infrastruttura ferroviaria, previo parere del Comitato
interministeriale per la programmazione economica e
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano limitatamente ai servizi di loro competenza, e'
stabilito il canone dovuto per l'accesso all'infrastruttura
ferroviaria nazionale. Il decreto e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee.
2. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, sulla
base di quanto disposto al comma 1, calcola il canone
dovuto dalle associazioni internazionali di imprese
ferroviarie e dalle imprese ferroviarie per l'utilizzo
dell'infrastruttura e procede alla riscossione dello
stesso.
3. Ai fini della determinazione del canone sono presi
in considerazione i costi diretti e indiretti di
circolazione, i costi di energia sostenuti dal gestore
dell'infrastruttura ferroviaria per lo svolgimento della
corrispondente attivita', nonche' le spese generali dirette
e quota di quelle indirette. Dai costi cosi' considerati
devono dedursi gli eventuali indennizzi e gli eventuali
contributi pubblici di qualsiasi natura previsti nel
contratto di programma di cui all'art. 14.
4. Per impedire discriminazioni, deve essere garantito
che gli importi medi e marginali del canone per usi
equivalenti dell'infrastruttura siano comparabili e che i
servizi comparabili sullo stesso segmento di mercato siano
soggetti al pagamento dello stesso canone. Del rispetto di
tali garanzie deve essere data dimostrazione nel prospetto
informativo della rete.
5. Per il calcolo e la fissazione del canone dovuto per
l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, si applicano i
seguenti parametri:
a) qualita' dell'infrastruttura ferroviaria, intesa
come velocita' massima e attrezzatura tecnica ed
impiantistica della linea;
b) saturazione, legata alla densita' dei convogli
sulle singole tratte infrastrutturali all'interno della
giornata e all'intensita' di utilizzo dei nodi ferroviari;
c) usura del binario e della linea elettrica, legata
al peso e alla velocita' del convoglio, nonche' alle
caratteristiche del contatto tra pantografo e catenaria;
d) velocita', intesa come grado di assorbimento di
capacita' sulla linea percorsa in relazione alla tipologia
della fascia oraria in cui si inserisce la traccia oraria
richiesta;
e) consumo energetico, legato alla tipologia di
trazione utilizzata.
6. Il parametro indicato al comma 5, lettera a), viene
utilizzato per il calcolo del diritto di prenotazione
dovuto da ciascun assegnatario di capacita' per le tracce
orarie programmate nell'orario ferroviario. Gli altri
parametri di cui al comma 5 si applicano su base
chilometrica.
7. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
puo' individuare con proprio decreto, sentito il Ministero
dell'economia e delle finanze, previa consultazione del
gestore dell'infrastruttura, le ulteriori eventuali
tipologie di costo da prendere in considerazione ai fini
della determinazione del canone.
8. Il canone dovuto per l'utilizzo dell'infrastruttura
ferroviaria e' soggetto a revisione annuale in base al
tasso di inflazione programmato. L'incremento annuo del
canone dovute per l'utilizzo dell'infrastruttura
ferroviaria Alta Velocita/Alta Capacita' non dovra'
comunque essere inferiore al 2 per cento. Eventuali
modifiche agli elementi essenziali per il calcolo del
canone devono essere rese pubbliche con almeno tre mesi di
anticipo rispetto alla data di applicazione.
9. In sede di applicazione del decreto di cui al
comma 1, il gestore dell'infrastruttura ferroviaria puo',
sulla base dei principi stabiliti dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, adeguare l'ammontare del
canone in funzione dei volumi e della qualita' delle
capacita' richieste, nonche' in relazione alla situazione
del mercato dei trasporti e del livello di congestionamento
dell'infrastruttura, con corrispondenti variazioni dei
corrispettivi globalmente intesi. In ogni caso il canone
per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria deve essere
calcolato, applicato e riscosso in modo trasparente e non
discriminatorio.
10. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al
comma 1, della conseguente determinazione dei canoni da
parte del gestore dell'infrastruttura e del recepimento
delle modalita' e termini di calcolo dei canoni nel
prospetto informativo della rete, e comunque non oltre il
30 giugno 2006, i canoni di utilizzo dell'infrastruttura
ferroviaria continuano ad essere calcolati sulla base dei
criteri dettati dal decreto ministeriale 21 marzo 2000 e
dal decreto ministeriale 22 marzo 2000 del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 94 del 21 aprile
2000, e successive modifiche ed integrazioni.
11. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, sono definiti il quadro per l'accesso
all'infrastruttura ed i principi e procedure per
l'assegnazione della capacita' di cui all'art. 27 e per il
calcolo del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura
ferroviaria e dei corrispettivi per la fornitura dei
servizi di cui all'art. 20. Con lo stesso decreto sono
definite le regole in materia di servizi di cui all'art.
20.».
Note al comma 971:
- Il regolamento CEE n. 1191/69 del Consiglio del
26 giugno 1969 reca «Regolamento del Consiglio relativo
all'azione degli Stati membri in materia di obblighi
inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei
trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile» ed
e' pubblicato nella G.U.C.E. 28 giugno 1969, n. 156.
Entrato in vigore il 1° luglio 1969.
- La direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio
1991 reca «Direttiva del Consiglio relativa allo sviluppo
delle ferrovie comunitarie» ed e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. L 164 del 30 aprile 2004.
Nota al comma 972:
- Il decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 505, convertito
dalla legge 29 gennaio 1994, n. 78 reca «Garanzia dello
Stato su obbligazioni assunte da societa' controllate da
enti a partecipazione pubblica trasformati in societa' per
azioni» ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
9 dicembre 1993, n. 288.
Note al comma 973:
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e successive
modificazioni recante «Conferimento alle regioni ed agli
enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto
pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge
15 marzo 1997, n. 59»:
«Art. 9 (Servizi ferroviari di interesse regionale e
locale in concessione a F.S. S.p.a.). - 1. Con decorrenza
1° giugno 1999 sono delegati alle regioni le funzioni e i
compiti di programmazione e di amministrazione inerenti ai
servizi ferroviari in concessione alle Ferrovie dello Stato
S.p.a. di interesse regionale e locale.
2. Per i servizi di cui al comma 1, che ricomprendono
comunque i servizi interregionali di interesse locale, le
regioni subentrano allo Stato nel rapporto con le Ferrovie
dello Stato S.p.a. e stipulano, entro il 30 settembre 1999,
i relativi contratti di servizio ai sensi dell'art. 19.
Detti contratti di servizio entrano in vigore il 1° ottobre
1999. Trascorso il periodo transitorio di cui all'art. 18,
comma 4, le regioni affidano i predetti servizi con le
procedure di cui al medesimo art. 18, comma 2, lettera a).
3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, al
fine di regolare i rapporti con le Ferrovie dello Stato
S.p.a., fino alla data di attuazione delle deleghe alle
regioni, provvede:
a) a rinnovare fino al 30 settembre 1999 il contratto
di servizio tra la societa' stessa ed il Ministero dei
trasporti e della navigazione;
b) ad acquisire, sui contenuti di tale rinnovo,
l'intesa delle regioni, che possono integrare il predetto
contratto di servizio pubblico con contratti regionali
senza ulteriori oneri per lo Stato;
c) a stipulare con le regioni gli accordi di
programma di cui all'art. 12».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
16 novembre 2000 reca «Individuazione e trasferimento alle
regioni delle risorse per l'esercizio delle funzioni e
compiti conferiti ai sensi degli articoli 8 e 12 del
decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 in materia di
trasporto pubblico locale».
- Si riporta il testo dell'art. 52 della gia' citata
legge n. 388 del 2000:
«Art. 52 (Norme per il trasferimento di funzioni
statali alle regioni e agli enti locali e relativi costi).
- 1. Ove alla data del 31 dicembre 2000 non sia stata
completata la procedura di mobilita' relativa ai
contingenti di personale trasferito ai sensi di uno o piu'
dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri
emanati in attuazione dell'art. 7 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e nelle more del completamento della predetta
procedura, le regioni e gli enti locali possono avvalersi,
senza oneri aggiuntivi, per l'esercizio delle funzioni e
dei compiti ad essi conferiti ai sensi dell'art. 1,
comma 1, della citata legge n. 59 del 1997, delle strutture
delle amministrazioni o degli enti titolari delle funzioni
e dei compiti prima del loro conferimento e comunque solo
eccezionalmente e per non piu' di un anno.
2. Ove alla data del 31 dicembre 2000 non sia stato
completato il processo di aggregazione degli enti locali
nelle forme associative, come previsto dall'art. 3 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalle leggi
regionali, le funzioni e i compiti conferiti dallo Stato e
dalle regioni agli enti locali, subordinatamente alla loro
aggregazione nelle forme associative, sono conferiti in via
transitoria alle province. Nel periodo transitorio, che non
potra' essere protratto per oltre un anno, le province,
d'intesa con le regioni, promuoveranno tutte le iniziative
necessarie per favorire il processo di aggregazione degli
enti locali.
3. Al fine di accelerare il trasferimento di funzioni
statali alle regioni ed agli enti locali, relativamente
alla materia concernente la polizia amministrativa
regionale e locale di cui al titolo V del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in deroga a quanto
previsto dal comma 1, il Governo e' autorizzato ad
effettuare il trasferimento, alle regioni ed agli enti
locali, delle risorse finanziarie occorrenti, valutate in
6.600 milioni di lire, con corrispondente riduzione dei
competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero
dell'interno.
4. All'art. 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ...;
b) il comma 3 e' abrogato.
5. Per il completamento del trasferimento di funzioni
alle regioni e agli enti locali ai sensi dell'art. 7 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e' autorizzata la spesa di lire
515 miliardi per l'anno 2001, lire 2.455,7 miliardi per
l'anno 2002 e lire 4.238,6 miliardi per l'anno 2003, da
iscrivere alla pertinente unita' previsionale di base di
conto capitale dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
6. Le regioni sono autorizzate ad assumere impegni per
nuove opere stradali di interesse regionale, a valere sulle
risorse destinate per il completamento del trasferimento di
funzioni alle regioni ed agli enti locali, per i seguenti
importi: lire 2.248 miliardi per il 2001, lire 2.242
miliardi per il 2002, lire 1.648 miliardi a decorrere dal
2003. Le assegnazioni di cassa di tali somme alle regioni
saranno effettuate con il seguente profilo: lire 1.150
miliardi per il 2001, lire 1.694 miliardi per il 2002, lire
1.648 miliardi a decorrere dal 2003. Pertanto, a titolo di
reintegro all'Ente nazionale per le strade (ANAS) di somme
gia' impegnate, utilizzate per il predetto trasferimento di
funzioni, e' autorizzata la spesa di lire 550 miliardi per
l'anno 2001.
7. Le agevolazioni edilizie e creditizie di cui alla
legge 27 maggio 1975, n. 166, connesse a mutui
venticinquennali, il cui ammortamento non abbia superato la
durata di venti anni, sono prorogate di cinque anni, a
richiesta degli interessati e dell'ente erogante, previa
accettazione del Ministero competente.
8. Al fine di favorire il puntuale esercizio da parte
di regioni ed enti locali delle funzioni loro conferite ai
sensi del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e'
istituito uno specifico fondo annuo dell'ammontare massimo
di lire 65 miliardi, da utilizzare in caso di effettive
sopraggiunte esigenze valutate dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri.
9. Per gli anni 1999 e 2000 la perdita di entrata
realizzata dalle regioni a statuto ordinario derivante
dalla riduzione dell'accisa sulla benzina a lire 242 al
litro, non compensata dal maggior gettito dalle tasse
automobilistiche come determinato dall'art. 17, comma 22,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' assunta a carico
del bilancio dello Stato nella misura complessiva di lire
663.333 milioni annue, secondo gli importi gia' determinati
per l'anno 1998.
10. Nelle more dell'entrata in vigore dei decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 4,
comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143,
l'importo di lire 540,7 miliardi recato per l'anno 2000
dall'art. 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 499,
nei limiti del 70 per cento, e' assegnato, con decreto del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, su proposta del Ministro delle politiche
agricole e forestali, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, alle regioni per
far fronte agli oneri, debitamente certificati e non
finanziati dal Ministero delle politiche agricole e
forestali, per attivita' e per servizi di loro competenza
svolti o in corso di svolgimento per i quali non e' stato
possibile procedere ad erogazioni finanziarie a causa del
predetto ritardo.
11. Nell'ambito del fondo per il federalismo
amministrativo, una quota di lire 80 miliardi e' destinata
al finanziamento dei contratti di servizio per il trasporto
pubblico locale che verranno stipulati dalle singole
regioni a statuto ordinario con la societa' Ferrovie dello
Stato S.p.a., a decorrere dal 1° gennaio 2001, in
sostituzione del contratto gia' vigente a livello
nazionale, per fare fronte ai maggiori servizi regionali
erogati, rispetto agli esercizi precedenti, in conseguenza
dell'entrata in esercizio di nuove linee e degli accordi
tra lo Stato e le regioni raggiunti in conferenze di
servizi per l'alta capacita'. La ripartizione di tale
importo e' effettuata tra le regioni interessate con
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, su proposta del Ministro dei
trasporti e della navigazione, acquisito il parere della
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
12. ...».
Nota al comma 977:
- La legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive
modificazioni, reca «Delega al Governo in materia di
infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed
altri interventi per il rilancio delle attivita'
produttive» ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
27 dicembre 2001, n. 299, S.O.
Note al comma 980:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 13 della
legge 1° agosto 2002, n. 166 recante «Disposizioni in
materia di infrastrutture e trasporti»:
«1. Per la progettazione e realizzazione delle opere
strategiche di preminente interesse nazionale, individuate
in apposito programma approvato dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE), e
per le attivita' di istruttoria e monitoraggio sulle
stesse, nonche' per opere di captazione ed adduzione di
risorse idriche necessarie a garantire continuita'
dell'approvvigionamento idrico per quanto di competenza del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono
autorizzati limiti di impegno quindicennali di 193.900.000
euro per l'anno 2002, di 160.400.000 euro per l'anno 2003 e
di 109.400.000 euro per l'anno 2004. Le predette risorse,
che, ai fini del soddisfacimento del principio di
addizionalita', devono essere destinate, per almeno il 30
per cento, al Mezzogiorno, unitamente a quelle provenienti
da rimborsi comunitari, integrano i finanziamenti pubblici,
comunitari e privati allo scopo disponibili. Con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono individuati i soggetti autorizzati a contrarre mutui o
ad effettuare altre operazioni finanziarie e le quote a
ciascuno assegnate, sono stabilite le modalita' di
erogazione delle somme dovute dagli istituti finanziatori
ai mutuatari e le quote da utilizzare per le attivita' di
progettazione, istruttoria e monitoraggio. Le somme non
utilizzate dai soggetti attuatori al termine della
realizzazione delle opere sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito
capitolo da istituire nello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli
interventi di cui al presente articolo».
- Si riporta il testo del comma 176 dell'art. 4 della
gia' citata legge n. 350 del 2003:
«176. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e
dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2004-2006 i
limiti di impegno di cui alla tabella 1, allegata alla
presente legge, con la decorrenza e l'anno terminale ivi
indicati».
Note al comma 981:
- La delibera CIPE n. 98/06 del 29 marzo 2006 reca
«Primo programma delle opere strategiche (legge n.
443/2001) - Itinerario A 12 Pontina-Appia: variante alla
s.s. 7 Appia, in comune di Formia» ed e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 7 novembre 2006, n. 259.
- Si riporta il testo del comma 92 dell'art. 2 del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 recante «Disposizioni
urgenti in materia tributaria e finanziaria», convertito
con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286:
«92. Le risorse finanziarie inerenti agli impegni
assunti da Fintecna S.p.a. nei confronti di Stretto di
Messina S.p.a., al fine della realizzazione del
collegamento stabile viario e ferroviario fra la Sicilia ed
il continente, una volta trasferite ad altra societa'
controllata dallo Stato le azioni di Stretto di Messina
S.p.a. possedute da Fintecna S.p.a., sono attribuite al
Ministero dell'economia e delle finanze ed iscritte, previo
versamento in entrata, in apposito capitolo di spesa dello
stato di previsione del Ministero delle infrastrutture
«Interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali
e di tutela dell'ambiente e difesa del suolo in Sicilia e
in Calabria.».
Note al comma 982:
- Si riporta il testo del primo comma dell'art. 2 del
decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47 recante «Istituzione
di una tassa di sbarco e imbarco sulle merci trasportate
per via aerea e per via marittima», convertito con
modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117:
«Art. 2. - In tutti i porti, rade e spiagge dello Stato
e' dovuta una tassa erariale, sulle merci sbarcate ed
imbarcate, in misura non superiore a lire 90 per ogni
tonnellata metrica di merce. La frazione di tonnellata
superiore ad un milione e' considerata come tonnellata
intera».
- La legge 9 febbraio 1963, n. 82 e successive
modificazioni reca «Revisione delle tasse e dei diritti
marittimi» ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
23 febbraio 1963, n. 52.
Note al comma 985:
- Per il testo della legge n. 82 del 1963 si vedano le
note al comma 982.
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 5 maggio
1976, n. 355 recante «Estensione alle aziende dei mezzi
meccanici e magazzini portuali di Ancona, Cagliari, La
Spezia, Livorno e Messina di alcuni benefici previsti per
gli enti portuali»:
«Art. 1. - Sulle merci sbarcate ed imbarcate nei porti
indicati dalle disposizioni di cui alla legge 9 ottobre
1967, n. 961, e successive modificazioni, sono dovute le
tasse portuali di cui al capo III, titolo II della legge
9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni. La
misura delle anzidette tasse portuali non potra' eccedere,
in alcun caso, il limite massimo di cui al primo
comma dell'art. 2 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n.
47, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 117, e sara'
determinata per ciascuno dei porti interessati con le
stesse procedure e con i medesimi criteri di cui al terzo
comma dell'art. 2 del predetto decreto-legge 28 febbraio
1974, n. 47.
I proventi delle tasse di cui al precedente
comma saranno devoluti per i due terzi agli enti indicati
dalla legge 9 ottobre 1967, n. 961 e successive
modificazioni, per l'assolvimento dei propri compiti, e per
un terzo allo Stato».
Note al comma 988:
- Per il testo del comma 57 dell'art. 1 della gia'
citata legge n. 311 del 2004, si veda la nota al comma 931.
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279 recante «Individuazione
delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato,
riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione
del rendiconto generale dello Stato»:
«Art. 7 (Nuove modalita' di attuazione del sistema di
tesoreria unica). - 1. Il sistema di tesoreria unica
introdotto dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e'
modificato, per le regioni e gli enti locali, secondo le
disposizioni contenute nel presente articolo e nell'art. 8.
2. Le entrate costituite dalle assegnazioni, contributi
e quanto altro proveniente, direttamente o indirettamente,
dal bilancio dello Stato, devono essere versate, per le
regioni, nei conti correnti infruttiferi ad esse intestati
presso la tesoreria centrale dello Stato e, per gli enti
locali, nelle contabilita' speciali infruttifere ad essi
intestate presso le sezioni di tesoreria provinciale dello
Stato. Tra le predette entrate sono comprese quelle
provenienti da operazioni di indebitamento assistite, in
tutto o in parte, da interventi finanziari dello Stato sia
in conto capitale che in conto interessi. Per le regioni a
statuto speciale e le province autonome si applicano le
norme statutarie e le relative norme di attuazione.
3. Le disponibilita' derivanti dalle entrate diverse da
quelle indicate nel comma 2, che sono escluse dal
riversamento nella tesoreria statale, devono essere
prioritariamente utilizzate per i pagamenti disposti dagli
enti di cui al comma 1. L'utilizzo delle disponibilita'
vincolate resta disciplinato secondo quanto stabilito dalla
vigente normativa.
4. I tesorieri degli enti di cui al comma 1 sono
direttamente responsabili dei pagamenti eseguiti in
difformita' di quanto disposto dal comma 3. In caso di
inadempienza il tesoriere e' tenuto al riversamento nella
tesoreria statale dell'ammontare del pagamento eseguito in
difformita' ed e' tenuto altresi' a versare ad apposito
capitolo dell'entrata statale l'ammontare corrispondente
all'applicazione dell'interesse legale, sull'importo del
pagamento, calcolato per il periodo intercorrente tra la
data del prelevamento dalla tesoreria statale e la data di
riversamento.
5. Ai fini del rispetto del criterio di prioritario
utilizzo di cui al comma 3 sono comprese, tra le liquidita'
derivanti da entrate proprie depositate presso il sistema
bancario, anche quelle temporaneamente reimpiegate in
operazioni finanziarie con esclusione di quelle concernenti
accantonamenti per i fondi di previdenza a capitalizzazione
per la quiescenza del personale dipendente, previsti e
disciplinati da particolari disposizioni, e con esclusione
altresi' dei valori mobiliari provenienti da atti di
liberalita' di privati destinati a borse di studio.
6. Con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica sono stabilite le eventuali
ed ulteriori modalita' che si rendesse necessario
disciplinare per l'attuazione delle norme sulla tesoreria
unica».
Note al comma 989:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri»:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
- Per la legge 9 febbraio 1963, n. 82, si vedano le
note al comma 982.
- Il gia' citato decreto-legge n. 47 del 1974 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 1974, n. 68 e
convertito in legge, con modificazioni con legge 16 aprile
1974, n. 117 (Gazzetta Ufficiale 4 maggio 1974, n. 115).
- La gia' citata legge n. 355 del 1976 e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1976, n. 147.
Nota al comma 991:
- La legge 21 dicembre 2001, n. 443 reca «Delega al
Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti
produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio
delle attivita' produttive» ed e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 27 dicembre 2001, n. 299, S.O.
Nota al comma 992:
- Si riporta il testo del comma 13 dell'art. 3 del
decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90 recante «Disposizioni
in materia di determinazione del reddito ai fini delle
imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore
aggiunto e di contenzioso tributario, nonche' altre
disposizioni urgenti», convertito con modificazioni, dalla
legge 26 giugno 1990, n. 165:
«13. Tra i servizi prestati nei porti, aeroporti,
autoporti e negli scali ferroviari di confine riflettenti
direttamente il funzionamento e la manutenzione degli
impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto,
di cui all'art. 9, n. 6), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si intendono compresi
anche quelli di rifacimento, completamento, ampliamento,
ammodernamento, ristrutturazione e riqualificazione degli
impianti gia' esistenti, pur se tali opere vengono
dislocate, all'interno dei predetti luoghi, in sede diversa
dalla precedente; si intendono compresi altresi', purche'
resi nell'ambito dei luoghi come sopra qualificati, i
servizi relativi al movimento di persone e di assistenza ai
mezzi di trasporto e quelli di cui al numero 5) dello
stesso articolo prescindendo dalla definitiva destinazione
doganale dei beni».
Nota al comma 994:
- Per la gia' citata legge n. 443 del 2001, si veda la
nota al comma 991.
Nota al comma 996:
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge
28 gennaio 1994, n. 84 recante «Riordino della legislazione
in materia portuale», cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 5 (Programmazione e realizzazione delle opere
portuali. Piano regolatore portuale). - 1. Nei porti di cui
alla categoria II, classi I, II e III, con esclusione di
quelli aventi le funzioni di cui all'art. 4, comma 3,
lettera e), l'ambito e l'assetto complessivo del porto, ivi
comprese le aree destinate alla produzione industriale,
all'attivita' cantieristica e alle infrastrutture stradali
e ferroviarie, sono rispettivamente delimitati e disegnati
dal piano regolatore portuale che individua altresi' le
caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree
interessate.
2. Le previsioni del piano regolatore portuale non
possono contrastare con gli strumenti urbanistici vigenti.
3. Nei porti di cui al comma 1 nei quali e' istituita
l'autorita' portuale, il piano regolatore e' adottato dal
comitato portuale, previa intesa con il comune o i comuni
interessati. Nei porti di cui al comma 1 nei quali non e'
istituita l'autorita' portuale, il piano regolatore e'
adottato dall'autorita' marittima, previa intesa con il
comune o i comuni interessati. Il piano e' quindi inviato
per il parere al Consiglio superiore dei lavori pubblici,
che si esprime entro quarantacinque giorni dal ricevimento
dell'atto. Decorso inutilmente tale termine, il parere si
intende reso in senso favorevole.
4. Il piano regolatore relativo a porti di cui alla
categoria II, classi I, II e III, esaurita la procedura di
cui al comma 3, e' sottoposto, ai sensi della normativa
vigente in materia, alla procedura per la valutazione
dell'impatto ambientale ed e' quindi approvato dalla
regione.
5. Al piano regolatore portuale dei porti aventi le
funzioni di cui all'art. 4, comma 3, lettera b), e alle
relative varianti, e' allegato un rapporto sulla sicurezza
dell'ambito portuale ai fini degli adempimenti previsti dal
decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.
175, sui rischi di incidenti rilevanti connessi con
determinate attivita' industriali e dal decreto del
Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991.
6.
7. Sono di competenza regionale le funzioni
amministrative concernenti le opere marittime relative ai
porti di cui alla categoria II, classi II e III.
8. Spetta allo Stato l'onere per la realizzazione delle
opere nei porti di cui alla categoria I e per la
realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei
porti di cui alla categoria II, classi I e II. Le regioni,
il comune interessato o l'autorita' portuale possono
comunque intervenire con proprie risorse, in concorso o in
sostituzione dello Stato, per la realizzazione delle opere
di grande infrastrutturazione nei porti di cui alla
categoria II, classi I e II. Spetta alla regione o alle
regioni interessate l'onere per la realizzazione delle
opere di grande infrastrutturazione nei porti di cui alla
categoria II, classe III. Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano alle regioni a statuto speciale
nei limiti dei rispettivi statuti. Le autorita' portuali, a
copertura dei costi sostenuti per le opere da esse stesse
realizzate, possono imporre soprattasse a carico delle
merci imbarcate o sbarcate, oppure aumentare l'entita' dei
canoni di concessione.
9. Sono considerate opere di grande infrastrutturazione
le costruzioni di canali marittimi, di dighe foranee di
difesa, di darsene, di bacini e di banchine attrezzate,
nonche' l'escavazione e l'approfondimento dei fondali. I
relativi progetti sono approvati dal Consiglio superiore
dei lavori pubblici.
10. Il Ministro dei trasporti e della navigazione,
sulla base delle proposte contenute nei piani operativi
triennali predisposti dalle autorita' portuali, ai sensi
dell'art. 9, comma 3, lettera a), individua annualmente le
opere di cui al comma 9 del presente articolo, da
realizzare nei porti di cui alla categoria II, classi I e
II.
11. Per gli interventi da attuarsi dalle regioni, in
conformita' ai piani regionali dei trasporti o ai piani di
sviluppo economico-produttivo, il Ministro dei trasporti e
della navigazione emana direttive di coordinamento.
11-bis. Nei siti oggetto di interventi di bonifica di
interesse nazionale ai sensi dell'art. 252 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il cui perimetro
comprende in tutto o in parte la circoscrizione
dell'autorita' portuale, le operazioni di dragaggio possono
essere svolte anche contestualmente alla predisposizione
del progetto relativo alle attivita' di bonifica. Al fine
di evitare che tali operazioni possano pregiudicare la
futura bonifica del sito, il progetto di dragaggio, basato
su tecniche idonee ad evitare la dispersione del materiale,
e` presentato dall'Autorita' portuale, o laddove non
istituita, dall'ente competente, al Ministero delle
infrastrutture, che lo approva entro trenta giorni sotto il
profilo tecnico-economico e lo trasmette al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per
l'approvazione definitiva. Il decreto di approvazione del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare deve intervenire entro trenta giorni dalla suddetta
trasmissione. Il decreto di autorizzazione produce gli
effetti previsti dal comma 6 del citato art. 252 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche',
limitatamente alle attivita' di dragaggio inerenti al
progetto, gli effetti previsti dal comma 7 dello stesso
articolo.
11-ter. I materiali derivanti dalle attivita` di
dragaggio, che presentano caratteristiche chimiche, fisiche
e microbiologiche, analoghe al fondo naturale con
riferimento al sito di prelievo e idonee con riferimento al
sito di destinazione, nonche¨non esibiscono positivita` a
test cotossicologici, possono essere immessi o refluiti in
mare ovvero impiegati per formare terreni costieri, su
autorizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, che provvede nell'ambito del
procedimento di cui al comma 11-bis. Restano salve le
eventuali competenze della regione territorialmente
interessata. I materiali di dragaggio aventi le
caratteristiche di cui sopra possono essere utilizzati
anche per il ripascimento degli arenili, su autorizzazione
della regione territorialmente competente.
11-quater. I materiali derivanti dalle attivita' di
dragaggio e di bonifica, se non pericolosi all'origine o a
seguito di trattamenti finalizzati esclusivamente alla
rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi dei
processi finalizzati all'immobilizzazione degli inquinanti
stessi, come quelli di solidificazione/stabilizzazione,
possono essere refluiti, su autorizzazione della regione
territorialmente competente, all'interno di casse di
colmata, di vasche diraccolta, o comunque di strutture di
contenimento poste in ambito costiero, il cui progetto e'
approvato dal Ministero delle infrastrutture, d'intesa con
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare. Le stesse devono presentare un sistema di
impermeabilizzazione naturale o completato artificialmente
al perimetro e sul fondo, in grado di assicurare requisiti
di permeabilita' almeno equivalenti a: K minore o uguale
1,0 x 10-9 m/s e spessore maggiore o uguale a 1 m. Nel caso
in cui al termine delle attivita' di refluimento, i
materiali di cui sopra presentino livelli di inquinamento
superiori ai valori limite di cui alla tabella l, allegato
5, parte quarta, titolo V, del decreto legislativo n. 152
del 2006 deve essere attivata la procedura di bonifica
dell'area derivante dall'attivita' di colmata in relazione
alla destinazione d'uso.
11-quinquies. L'idoneita' del materiale dragato ad
essere gestito secondo quanto previsto ai commi 11-ter e
11-quater viene verificata mediante apposite analisi da
effettuare nel sito prima del dragaggio sulla base di
metodologie e criteri stabiliti con apposito decreto del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione. In caso di
realizzazione, nell'ambito dell'intervento di dragaggio, di
strutture adibite al deposito temporaneo di materiali
derivanti dalle attivita' di dragaggio nonche' dalle
operazioni di bonifica, prima della loro messa a dimora
definitiva, il termine massimo di deposito e' fissato in
trenta mesi senza limitazione di quantitativi, assicurando
il non trasferimento degli inquinanti agli ambienti
circostanti. Sono fatte salve le disposizioni adottate per
la salvaguardia della Laguna di Venezia.
11-sexies. Si applicano le previsioni della vigente
normativa ambientale nell'eventualita' di una diversa
destinazione e gestione a terra dei materiali derivanti
dall'attivita' di dragaggio.».
Nota al comma 997:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 8 della
gia' citata legge n. 84 del 1994, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«3. Il presidente dell'autorita' portuale:
a) presiede il comitato portuale;
b) sottopone al comitato portuale, per
l'approvazione, il piano operativo triennale;
c) sottopone al comitato portuale, per l'adozione, il
piano regolatore portuale;
d) sottopone al comitato portuale gli schemi di
delibere riguardanti il bilancio preventivo e le relative
variazioni, il conto consuntivo e il trattamento del
segretario generale, nonche' il recepimento degli accordi
contrattuali relativi al personale della segreteria
tecnico-operativa;
e) propone al comitato portuale gli schemi di
delibere riguardanti le concessioni di cui all'art. 6,
comma 5;
f) provvede al coordinamento delle attivita' svolte
nel porto dalle pubbliche amministrazioni, nonche' al
coordinamento e al controllo delle attivita' soggette ad
autorizzazione e concessione, e dei servizi portuali;
g) [esprime parere al capo del compartimento
marittimo sugli adeguamenti delle tariffe relative al
servizio di rimorchio marittimo];
h) amministra le aree e i beni del demanio marittimo
compresi nell'ambito della circoscrizione territoriale di
cui all'art. 6, comma 7, sulla base delle disposizioni di
legge in materia, esercitando, sentito il comitato
portuale, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a
55 e 68 del codice della navigazione e nelle relative norme
di attuazione;
i) esercita le competenze attribuite all'autorita'
portuale dagli articoli 16 e 18 e rilascia, sentito il
comitato portuale, le autorizzazioni e le concessioni di
cui agli stessi articoli quando queste abbiano durata non
superiore a quattro anni, determinando l'ammontare dei
relativi canoni, nel rispetto delle disposizioni contenute
nei decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione
di cui, rispettivamente, all'art. 16, comma 4, e all'art.
18, commi 1 e 3;
 
l) promuove l'istituzione dell'associazione del
lavoro portuale di cui all'art. 17;
m) assicura la navigabilita' nell'ambito portuale e
provvede al mantenimento ed approfondimento dei fondali,
fermo restando quanto disposto dall'art. 5, commi 8 e 9. Ai
fini degli interventi di escavazione e anutenzione dei
fondali puo` indire, assumendone la presidenza,una
conferenza di servizi con le amministrazioni interessate da
concludersi nel termine di sessanta giorni. Nei casi
indifferibili di necessita' ed urgenza puo' adottare
provvedimenti di carattere coattivo. Resta fermo quanto
previsto all'art. 5, commi 11-bis e seguenti, ove
applicabili;
n) esercita i compiti di proposta in materia di
delimitazione delle zone franche, sentite l'autorita'
marittima e le amministrazioni locali interessate;
n-bis) esercita ogni altra competenza che non sia
attribuita dalla presente legge agli altri organi
dell'autorita' portuale».
Note al comma 998, 1000 e 1001:
- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge
20 dicembre 1974, n. 684 recante «Ristrutturazione dei
servizi marittimi di preminente interesse nazionale», cosi'
come modificato dalla presente legge:
«Art. 8. - I servizi di collegamento con le isole
maggiori e minori, indicati nell'art. 1, lettera c),
nonche' eventuali prolungamenti tecnicamente ed
economicamente necessari, debbono assicurare il
soddisfacimento delle esigenze connesse con lo sviluppo
economico e sociale delle aree interessate, ed in
particolare del Mezzogiorno.»
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 19 maggio
1975, n. 169, e successive modificazioni recante
«Riordinamento dei servizi marittimi postali e commerciali
di carattere locale», cosi' come modificato dalla presente
legge e il testo dell'art. 8 della stessa legge:
«Art. 1. - L'esercizio delle linee marittime per
l'espletamento dei servizi postali e commerciali con le
isole dell'Arcipelago toscano, Partenopee, Pontine, Eolie,
Egadi, Pelagie, di Ustica e di Pantelleria sara' affidato
dal 1° gennaio 1976, al fine di assicurare il loro graduale
potenziamento, ad apposite societa' di navigazione a
carattere regionale, con sede rispettivamente in Livorno,
Napoli e Palermo, il cui capitale la societa' Tirrenia di
navigazione per azioni del gruppo Finmare partecipa in
misura non inferiore al 51 per cento fino all'attuazione
del processo di privatizzazione del Gruppo Tirrenia e delle
singole societa' che ne fanno parte.
Le societa' che attualmente gestiscono le predette
linee sono preferite nella partecipazione al capitale
azionario della societa' di navigazione di cui al
precedente comma, nel limite del 49 per cento del capitale
stesso.
Per il conseguimento del fine indicato nel primo comma,
la societa' Tirrenia di navigazione per azioni presenta
ogni cinque anni al Ministro per la marina mercantile
programmi che garantiscano la migliore efficienza dei
servizi, anche attraverso la mobilita' del personale e la
fungibilita' dei mezzi navali.
Ciascun programma, da presentarsi non oltre il terzo
trimestre dell'anno precedente l'inizio del quinquennio, e'
approvato con decreto del Ministro per la marina
mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro, per
le partecipazioni statali e per le poste e le
telecomunicazioni, sentite le regioni territorialmente
interessate, il cui parere dovra' essere espresso nel
termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta.
Trascorso detto termine, il Ministro per la marina
mercantile procede comunque all'approvazione del
programma.».
«Art. 8. - Le convenzioni stipulate a norma delle leggi
5 gennaio 1953, n. 34, 26 marzo 1959, n. 178, e 15 dicembre
1959, n. 1111, tra il Ministero della marina mercantile e
le societa' "Linee marittime dell'Adriatico" e "Navigazione
alto Adriatico" per l'esercizio dei servizi marittimi
sovvenzionati di carattere locali dei settori "E" (medio
Adriatico) ed "F" (alto Adriatico) cessano di avere
efficacia alla data del 31 dicembre 1978.
Per regolare la gestione dei servizi di cui al
comma precedente nel periodo 30 giugno 1975 - 31 dicembre
1978, si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate
dagli articoli 7, 16 e 17 della legge 20 dicembre 1974, n.
684.
A decorrere dal 1° gennaio 1979 per assicurare
l'ulteriore sviluppo dell'interscambio commerciale con la
costa orientale dell'Adriatico, il Ministro per la marina
mercantile e' autorizzato a corrispondere previa
convenzione alla societa' per azioni "Lloyd Triestino" di
navigazione il contributo annuo di avviamento previsto
dall'art. 4 lettera a) della legge 20 dicembre 1974, n.
684, e successive modificazioni».
- La legge 5 dicembre 1986, n. 856 recante «Norme per
la ristrutturazione della flotta pubblica (Gruppo Finmare)
e interventi per l'armamento privato» ed e' pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 13 dicembre
1986, n. 289.
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto-legge
4 marzo 1989, n. 77 recante «Disposizioni urgenti in
materia di trasporti e di concessioni marittime», cosi'
come modificato dalla presente legge:
«Art. 9. - 1.-3. (abrogati).
4. Entro un mese dalla data di entrata in vigore del
presente decreto debbono essere stipulate le convenzioni di
cui all'art. 11 della legge 5 dicembre 1986, n. 856.
5. Le tabelle di armamento e i sovrannumeri stagionali
relativi alle navi che svolgono i servizi sovvenzionati di
cui al comma 1 sono definiti sulla base dei medesimi
criteri adottati per la definizione delle tabelle relative
alle navi adibite ai servizi di linea gestiti dalle
societa' non sovvenzionate che operano in regime di libera
attivita' imprenditoriale, previa comparazione
dell'applicazione delle norme internazionali di sicurezza e
dei servizi resi e dei mezzi nautici utilizzati. Il
Ministro della marina mercantile puo' autorizzare, su
motivata richiesta delle societa' sovvenzionate, avanzata
sulla base di situazioni specifiche o di particolare
disagio, incrementi tabellari non superiori al 10 per cento
rispetto alla tabella di armamento prefissata.
6. Fermo restando il disposto di cui all'art. 12 della
legge 5 dicembre 1986, n. 856, al fine di parzialmente
adeguare le tariffe al costo dei servizi offerti, le
tariffe stesse per i servizi sovvenzionati di collegamento
con le isole maggiori e minori sono aumentate, dal
1° gennaio 1989, con una articolazione tale da realizzare
un aumento medio del 25 per cento tenuto conto dei periodi
di bassa, media ed alta stagione. Tali aumenti sono ridotti
per i residenti delle isole e per le merci da e per le
isole, considerando la rilevante importanza di tale
trasporto per l'economia delle stesse, nella misura
stabilita con decreto del Ministro della marina mercantile,
previa intesa con i Ministri del tesoro e delle
partecipazioni statali.
7. Nei porti di arrivo, partenza e toccata delle navi,
per tutti i vettori nazionali esercenti il cabotaggio, a
partire dal 1° aprile 1989, fermo restando l'importo
complessivo delle suindicate tariffe delle societa' del
gruppo FINMARE, il servizio di portabagagli e' facoltativo
e il corrispettivo e' pagato direttamente dal passeggero.
La tariffa per il servizio facoltativo di portabagagli e'
stabilita da chi esercisce il servizio, d'intesa con
l'autorita' concedente. L'autorizzazione e'
prioritariamente concessa ai soggetti attualmente esercenti
il servizio. Entro cinque mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sentite le organizzazioni
sindacali di settore piu' rappresentative a livello
nazionale, le altre parti sociali e le societa'
interessate, il Ministro della marina mercantile emana
norme per la riorganizzazione dei servizi e delle
operazioni portuali, con esclusione del servizio di
portabagagli di cui al presente comma, relativi ai
collegamenti marittimi di cui al presente articolo,
eserciti da naviglio che effettui traffico di cabotaggio,
nonche' per l'unificazione su scala nazionale delle tariffe
concernenti i predetti servizi ed operazioni. In caso di
mancato accordo tra le parti, i criteri organizzativi e le
misure tariffarie unificate saranno determinati con decreto
del Ministro della marina mercantile, sentite le competenti
commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica.
8. Il personale marittimo e amministrativo - distinto,
per il personale marittimo, nelle qualifiche professionali
di ufficiali di coperta (in possesso della patente di
capitano di lungo corso), ufficiali di macchina (in
possesso della patente di capitano di macchina), ufficiali
commissari, ufficiali R.T., sottufficiali e comuni di
coperta, sottufficiali e comuni di macchina, sottufficiali
e comuni del settore alberghiero, e, per il personale
amministrativo, in addetti agli uffici e operai - eccedente
per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e
5, e' posto in pensionamento anticipato secondo i requisiti
previsti dall'art. 3 della legge 5 dicembre 1986, n. 856,
che resta in vigore fino al 31 dicembre 1993 anche per le
societa' esercenti servizi sovvenzionati del gruppo FINMARE
(Tirrenia, Adriatica, Toremar, Caremar, Siremar, Saremar),
nonche' per la SIRM, per gli ufficiali RT utilizzati dalle
stesse. Il pensionamento anticipato ha luogo, con effetto
immediato, secondo programmi concernenti il periodo
1989-1993, il primo dei quali e' approvato entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del Ministro della marina mercantile,
di concerto con i Ministri del tesoro, del lavoro e della
previdenza sociale e delle partecipazioni statali, in
relazione all'effettivo conseguimento di maggiori economie,
per effetto delle disposizioni del presente articolo,
stimate con il medesimo decreto sulla base degli elementi
all'uopo rilevati rispetto a quanto previsto dal comma 10.
Il pensionamento anticipato del personale eccedente
comporta la risoluzione di diritto del rapporto di lavoro.
Con la medesima procedura sono approvati gli ulteriori
programmi. I relativi importi sono iscritti in apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero della
marina mercantile, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto al capitolo 3061 dello stesso stato
di previsione per ciascuno degli anni interessati. Il
trattamento di pensione e' liquidato sulla base
dell'iniziativa contributiva aumentata di un periodo pari a
quello compreso tra la data della risoluzione del rapporto
di lavoro e quella di compimento dell'eta' per la pensione
di vecchiaia, ovvero del minor periodo necessario al
conseguimento di quaranta anni di contribuzione
previdenziale.
8-bis. Le convenzioni di cui ai commi precedenti
tengono conto, per quanto attiene ai parametri medi
obiettivi riguardanti il personale marittimo e
amministrativo, della effettiva consistenza degli organici
quale risulta dalla graduale riduzione degli stessi per
effetto del pensionamento anticipato di cui al comma 8,
nonche' dei contratti collettivi di lavoro gia' stipulati
alla data di sottoscrizione delle convenzioni medesime ed
approvati dal Ministero della marina mercantile e dei
conseguenti accordi sindacali in essere. Dalla data di
entrata in vigore del decreto del Ministro della marina
mercantile di cui al comma 8, cessa nei confronti del
personale eccedente l'effetto della eventuale opzione gia'
esercitata ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge
22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54.
9. I privati imprenditori possono sottoscrivere il
capitale delle societa' esercenti i servizi dovuti,
previsti dalle leggi 20 dicembre 1974, n. 684, 19 maggio
1975, n. 169, e 5 dicembre 1986, n. 856, nel limite massimo
del 49 per cento del capitale stesso, tenuto conto della
normativa vigente. Le societa' finanziarie regionali
possono sottoscrivere il capitale delle societa' regionali
che esercitano i collegamenti nella regione interessata
fino ad un massimo del 10 per cento, facendo comunque salvo
il disposto dell'art. 1, primo comma, della legge 19 maggio
1975, n. 169 e dell'art. 15 della legge 5 dicembre 1986, n.
856. E' abrogato l'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 15
della legge 5 dicembre 1986, n. 856.
10. Le economie nette derivanti dall'attuazione delle
misure previste dal presente articolo sono valutate, a
decorrere dall'anno 1989, in lire 100 miliardi in ragione
d'anno.».
Nota al comma 1002:
- Si riporta il testo dell'art. 163 del gia' citato
decreto legislativo n. 163 del 2006, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 163 (Attivita' del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti) (art. 2, decreto legislativo n. 190/2002;
art. 2, decreto legislativo n. 189/2005). - 1. Il Ministero
promuove le attivita' tecniche e amministrative occorrenti
ai fini della sollecita progettazione e approvazione delle
infrastrutture e degli insediamenti produttivi ed effettua,
con la collaborazione delle regioni o province autonome
interessate con oneri a proprio carico, le attivita' di
supporto necessarie per la vigilanza, da parte del CIPE,
sulla realizzazione delle infrastrutture. Previa intesa da
sottoscriversi tra il Ministero, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, le regioni possono
provvedere alle attivita' di progettazione delle
infrastrutture statali eventualmente anche mediante
l'anticipazione dei finanziamenti previsti dalla legge
21 dicembre 2001, n. 443. Nello svolgimento di tali
funzioni il Ministero impronta la propria attivita' al
principio di leale collaborazione con le regioni e le
province autonome e con gli enti locali interessati e
acquisisce, nei casi indicati dal presente capo, la previa
intesa delle regioni o province autonome interessate.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero:
a) promuove e riceve le proposte degli altri
Ministeri e delle regioni o province autonome, formulando
la proposta di programma da approvare con le modalita'
previste dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443; promuove e
propone intese quadro tra Governo e singole regioni o
province autonome, al fine del congiunto coordinamento e
realizzazione delle infrastrutture;
b) promuove la redazione dei progetti delle
infrastrutture da parte dei soggetti aggiudicatori, anche
attraverso eventuali opportune intese o accordi
procedimentali tra i soggetti comunque interessati;
c) promuove e acquisisce il parere istruttorio dei
progetti preliminari e definitivi da parte dei soggetti
competenti a norma del presente capo e, sulla base dei
pareri predetti, cura a sua volta l'istruttoria ai fini
delle deliberazioni del CIPE, proponendo allo stesso le
eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto. Per
le opere di competenza dello Stato il parere del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, o di altri organi o
commissioni consultive, ove richiesto dalle norme vigenti,
e' acquisito sul progetto preliminare;
d) provvede, eventualmente in collaborazione con le
regioni, le province autonome e gli altri enti interessati
con oneri a proprio carico, alle attivita' di supporto al
CIPE per la vigilanza delle attivita' di affidamento da
parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva
realizzazione delle infrastrutture;
e) ove necessario, collabora alle attivita' dei
soggetti aggiudicatori o degli enti interessati alle
attivita' istruttorie con azioni di indirizzo e supporto, a
mezzo delle proprie strutture ovvero a mezzo dei commissari
straordinari di cui al comma 5;
f) assegna ai soggetti aggiudicatori, a carico dei
fondi, le risorse finanziarie integrative necessarie alle
attivita' progettuali; propone, d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze, al CIPE l'assegnazione ai
soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi, delle risorse
finanziarie integrative necessarie alla realizzazione delle
infrastrutture, previa approvazione del progetto
preliminare e nei limiti delle risorse disponibili. Per le
infrastrutture e gli insediamenti produttivi strategici di
competenza del Ministero delle attivita' produttive, le
attivita' di cui al presente comma sono svolte d'intesa con
il Ministero delle attivita' produttive.
3. Per le attivita' di cui al presente capo il
Ministero, puo':
a) avvalersi di una struttura tecnica di missione
composta da dipendenti nei limiti dell'organico approvato e
dirigenti delle pubbliche amministrazioni, da tecnici
individuati dalle regioni o province autonome
territorialmente coinvolte, nonche', sulla base di
specifici incarichi professionali o rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, da progettisti ed
esperti nella gestione di lavori pubblici e privati e di
procedure amministrative. La struttura tecnica di missione
e' istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti; i costi della struttura tecnica di
missione e degli advisor di cui alla lettera c) sono posti
a carico dei fondi con le modalita' stabilite con il
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
di cui al comma 6;
b) assumere, per esigenze della struttura medesima,
personale di alta specializzazione e professionalita',
previa selezione, con contratti a tempo determinato di
durata non superiore al quinquennio rinnovabile per una
sola volta;
c) avvalersi, quali advisor, di societa'
specializzate nella progettazione e gestione di lavori
pubblici e privati.
4. Per le attivita' di cui al presente capo il
Ministero, inoltre, puo':
a) avvalersi dell'eventuale ulteriore collaborazione
che le regioni o province autonome interessate vorranno
offrire, con oneri a proprio carico;
b) avvalersi, d'intesa con il Ministero dell'economia
e delle finanze, con apposita convenzione ai sensi
dell'art. 47, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, della Cassa depositi e prestiti o di societa' da essa
controllata per le attivita' di supporto
tecnico-finanziario occorrenti al Ministero e ai soggetti
aggiudicatori;
c) richiedere al Ministero dell'economia e delle
finanze la collaborazione dell'Unita' tecnica finanza di
progetto, allo scopo riorganizzata con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, anche in deroga
all'art. 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e all'art.
57 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
5. Al fine di agevolare, sin dall'inizio della fase
istruttoria, la realizzazione di infrastrutture e
insediamenti produttivi, il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, sentiti i Ministri competenti, nonche' i
Presidenti delle regioni o province autonome interessate,
propone al Presidente del Consiglio dei Ministri la nomina
di commissari straordinari, i quali seguono l'andamento
delle opere e provvedono alle opportune azioni di indirizzo
e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti
pubblici e privati interessati. Nell'espletamento delle
suddette attivita', e nel caso di particolare complessita'
delle stesse, il commissario straordinario puo' essere
affiancato da un sub-commissario, nominato dal Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Presidenti
delle regioni o province autonome territorialmente
coinvolte, con oneri a carico delle regioni o province
autonome proponenti. Per le opere non aventi carattere
interregionale o internazionale, la proposta di nomina del
commissario straordinario e' formulata d'intesa con il
presidente della regione o provincia autonoma, o sindaco
della citta' metropolitana interessata.
6. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 3, 4
e 5 sono posti a carico dei fondi e sono contenuti
nell'ambito della quota delle risorse che annualmente sono
destinate allo scopo con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sentiti i Ministri competenti nonche', per le
infrastrutture di competenza dei soggetti aggiudicatori
regionali, i presidenti delle regioni o province autonome
interessate, abilita eventualmente i commissari
straordinari ad adottare, con le modalita' e i poteri di
cui all'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997,
n. 135, in sostituzione dei soggetti competenti, i
provvedimenti e gli atti di qualsiasi natura necessari alla
sollecita progettazione, istruttoria, affidamento e
realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti
produttivi.
8. I commissari straordinari riferiscono al Presidente
del Consiglio, al Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e al CIPE in ordine alle problematiche
riscontrate e alle iniziative assunte e operano secondo le
direttive dai medesimi impartite e con il supporto del
Ministero, e, ove esistenti, della struttura tecnica di
missione e degli advisor, acquisendo, per il tramite degli
stessi, ogni occorrente studio e parere. Nei limiti dei
costi autorizzati a norma del comma 9, i commissari
straordinari e i sub-commissari si avvalgono delle
strutture di cui al comma 3, nonche' delle competenti
strutture regionali e possono avvalersi del supporto e
della collaborazione dei soggetti terzi.
9. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
di nomina del commissario straordinario individua il
compenso e i costi pertinenti alle attivita' da svolgere
dallo stesso, nonche' le modalita' di corresponsione degli
stessi, a carico dei fondi, nell'ambito delle risorse di
cui al comma 6.
10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri e' istituito, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, e senza oneri per il
bilancio dello Stato, un gruppo di lavoro allo scopo di
assicurare ai commissari straordinari che ne facciano
richiesta, l'assistenza e il supporto coordinato da parte
delle amministrazioni statali e regionali interessate.».
Nota al comma 1003:
- Per il comma 3 dell'art. 17 della gia' citata legge
n. 400 del 1988 si veda la nota al comma 989.
Nota al comma 1007:
- La sezione II del capo IV del titolo I della parte II
del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, reca:
Sezione II «Procedimento di approvazione dei progetti e
effetti ai fini urbanistici ed espropriativi».
Note al comma 1008:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 5 della
legge 24 febbraio 1992, n. 225 recante «Istituzione del
Servizio nazionale della protezione civile»:
«2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza
conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si
provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12,
13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad
ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi
generali dell'ordinamento giuridico.».
- Il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142 reca
«Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province
di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto
nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle
zone danneggiate da eccezionali avversita' atmosferiche
dal giugno 1990 al gennaio 1991» ed e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 4 maggio 1991, n. 103, convertito con
modificazioni dalla legge 3 luglio 1991, n. 195.
Nota al comma 1009:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge
31 dicembre 1991, n. 433, e successive modificazioni,
recante «Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita
delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990
nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa»:
«Art. 2 (Piano e programma). - 1. Per la realizzazione
degli obiettivi indicati nell'art. 1, compresi quelli
previsti dalla lettera i-bis), dell'art. 1 e gli interventi
di prevenzione gia' individuati dalla commissione di cui
all'art. 3 del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre
1996, n. 496, relativi al Val di Noto, la regione
siciliana, sulla base dei criteri stabiliti dalla presente
legge, tenuto conto degli accertamenti effettuati a cura
degli uffici del Genio civile unitamente al Gruppo
nazionale per la difesa dai terremoti e delle indicazioni
rappresentate dagli enti locali interessati, sentite le
competenti sovrintendenze ai beni culturali e ambientali
per quanto concerne il patrimonio storico, artistico e
monumentale, definisce un piano con annesso programma di
ricostruzione, con il quale determina le modalita' degli
interventi, i tempi di attuazione, le priorita' e le
relative procedure ispirate a principi di snellezza,
trasparenza ed efficienza, nel rigoroso rispetto della
normativa riguardante la lotta alla criminalita' di tipo
mafioso.
2. Con il piano di cui al comma 1, la regione siciliana
definisce, altresi', gli interventi da affidare agli enti
locali e l'attribuzione agli stessi dei mezzi finanziari
necessari.
3. In conformita' alle previsioni del piano, la regione
siciliana procede al riparto delle somme indicate al
comma 1 dell'art. 1, nonche' delle somme che saranno
destinate agli interventi di riparazione e di ricostruzione
a stralcio di programmi gia' previsti nei bilanci della
regione e degli enti locali.
4. Dei singoli progetti approvati e comunque finanziati
ai sensi della presente legge e' data pubblicita' tramite
la pubblicazione degli estremi essenziali degli stessi, dei
soggetti beneficiari e dell'importo dei contributi sulla
Gazzetta Ufficiale della regione siciliana.».
Note al comma 1010:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 17 della
legge 11 marzo 1988, n. 67 recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1988)»:
«5. Per consentire il completamento degli interventi a
carico dello Stato e per la ricostruzione e riparazione
edilizia da parte dei privati con il contributo dello Stato
nelle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968, le
autorizzazioni di spesa di cui all'art. 6, comma 3, della
legge 22 dicembre 1986, n. 910, sono incrementate aisensi
dell'art. 36 della legge 7 marzo 1981, n. 64, della
complessiva somma di lire 800 miliardi, in ragione di lire
100 miliardi nell'anno 1988, di lire 150 miliardi per
ciascuno degli anni 1989 e 1990 e di lire 200 miliardi per
ciascuno degli anni 1991 e 1992.».
- Si riporta il testo dell'art. 18 della legge 7 marzo
1981, n. 64 recante «Ulteriori finanziamenti per l'opera di
ricostruzione nelle zone del Belice distrutte dal terremoto
del gennaio 1968»:
«Art. 18. - La progettazione, la direzione dei lavori e
l'esecuzione delle opere pubbliche di competenza
dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti
del gennaio 1968, sono eseguite in concessione dai comuni
interessati che non dichiarino di rifiutare entro trenta
giorni dalla richiesta.
L'art. 4 del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299,
convertito, con modificazioni nella legge 4 agosto 1978, n.
464, e' abrogato.
Il compenso ai comuni concessionari per spese generali
di progettazione, direzione, sorveglianza, contabilita' e
collaudo dei lavori sara' determinato nella misura massima
del 10 per cento per opere fino all'ammontare iniziale di 1
miliardo, dell'8 per cento per opere fino all'ammontare
iniziale di 2 miliardi e del 7 per cento Per opere di
importo superiore.
Il collaudatore delle opere di cui al primo comma sara'
nominato dall'Ispettorato generale per le zone colpite dai
terremoti del gennaio 1968 e sara' scelto tra i funzionari
dello Stato.».
Nota al comma 1011:
- Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 recante «Disposizioni
generali in materia di sanzioni amministrative per le
violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3,
comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662»:
«Art. 13 (Ravvedimento). - 1. La sanzione e' ridotta,
sempreche' la violazione non sia stata gia' constatata e
comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o
altre attivita' amministrative di accertamento delle quali
l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto
formale conoscenza:
a) ad un ottavo del minimo nei casi di mancato
pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene
eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua
commissione;
b) ad un quinto del minimo, se la regolarizzazione
degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla
determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro
il termine per la presentazione della dichiarazione
relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la
violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione
periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
c) ad un ottavo del minimo di quella prevista per
l'omissione della presentazione della dichiarazione, se
questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta
giorni ovvero a un ottavo del minimo di quella prevista per
l'omessa presentazione della dichiarazione periodica
prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se
questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta
giorni.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere
eseguito contestualmente alla regolarizzazione del
pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti,
nonche' al pagamento degli interessi moratori calcolati al
tasso legale con maturazione giorno per giorno.
3. Quando la liquidazione deve essere eseguita
dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con
l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni
dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.
4. (Abrogato).
5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge
possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel
presente articolo, ulteriori circostanze che importino
l'attenuazione della sanzione.».
Note al comma 1012:
- Il decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito
con modificazioni dalla legge 30 marzo 1998, n. 61 reca
«Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone
terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone
colpite da eventi calamitosi» ed e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficaile 30 gennaio 1998, n. 24.
- Si riportano i testi del comma 14 dell'art. 14 e del
comma 3 dell'art. 12 del succitato decreto-legge n. 6 del
1998:
«14. Per le attivita' previste dal presente decreto le
regioni e gli enti locali provvedono, per un periodo
massimo di tre anni e in deroga alle vigenti disposizioni
di legge, al potenziamento dei propri uffici attraverso la
dotazione di strumenti e di attrezzature e assunzioni di
personale tecnico e amministrativo a tempo determinato, a
corrispondere al personale dipendente compensi per
ulteriore lavoro straordinario effettivamente prestato, nel
limite di cinquanta ore pro-capite mensili, nonche' ad
avvalersi di liberi professionisti o dei soggetti di cui
all'art. 10 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.
468, o di universita' e di enti pubblici di ricerca, di
societa' e di cooperative di produzione e lavoro. Per le
finalita' di cui al presente comma e' autorizzata una spesa
nel limite del 2 per cento dei fondi assegnati alle
regioni, ai sensi dell'art. 15, comma 1, che provvedono a
ripartirli secondo un piano di fabbisogno all'uopo
predisposto.».
«3. Per il biennio 1997-1998, ai comuni di cui al
comma 1, per i quali le abitazioni inagibili, totalmente o
parzialmente, a seguito della crisi sismica rappresentano
oltre il 15 per cento del totale delle abitazioni, sono
concessi contributi per l'adeguamento alla media delle
risorse relative alla fascia demografica di appartenenza.
Le risorse sono costituite dai contributi ordinari e
consolidati assegnati ai comuni e dall'imposta comunale
sugli immobili al 4 per mille a suo tempo detratta. Agli
stessi comuni e' concesso, per il biennio 1997-1998, un
ulteriore contributo pari al 20 per cento delle risorse in
godimento nell'anno 1997 dopo l'adeguamento alla media
delle risorse della fascia demografica di appartenenza.».
- Si riporta il testo dell'art. 13 e dei commi 1, 2 e 3
dell'art. 14 dell'ordinanza 28 settembre 1997, n. 2668
recante «Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni
conseguenti alla crisi sismica iniziata il giorno
26 settembre l997 che ha colpito il territorio delle
regioni Marche e Umbria»:
«Art. 13. - 1. Nei confronti dei soggetti residenti nei
comuni di cui all'art. 1, commi 2 e 3, e dei soggetti
gravemente danneggiati residenti nei comuni di cui all'art.
1, comma 1, della presente ordinanza sono sospesi, a
decorrere dal 26 settembre 1997 e fino al 31 dicembre 1997,
i pagamenti dei contributi di previdenza ed assistenza
sociale, ivi compresa la quota di contributi a carico dei
dipendenti, nonche' dei contributi per le prestazioni del
servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni. Il
versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto
della predetta sospensione avviene senza aggravio di
sanzioni, interessi o altri oneri. Nel caso di versamenti
effettuati entro la data della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della presente
ordinanza non si da' luogo al rimborso. Gli oneri derivanti
dalla presente disposizione, sono valutati in lire 300
milioni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche
ai soggetti aventi residenza o sede altrove, limitatamente
alle obbligazioni di previdenza e assistenza sociale che
afferiscono in via esclusiva alle attivita' svolte nei
comuni indicati all'art. 1, commi 2 e 3, dell'ordinanza n.
2694 del 13 ottobre 1997.».
«Art. 14. - 1. Nei confronti delle persone fisiche,
anche in qualita' di sostituti d'imposta che alla data del
26 settembre 1997 avevano il domicilio, o la residenza nei
comuni individuati ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, della
presente ordinanza, sono sospesi, a decorrere dal
26 settembre 1997 e fino al 31 dicembre 1997, i termini
relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura
tributaria connessi all'accertamento ed alla riscossione di
imposte e tasse erariali, regionali e locali, ivi compresi
i versamenti di entrate aventi natura patrimoniale ed
assimilata, dovute all'amministrazione finanziaria e ad
enti pubblici anche locali.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano,
altresi', nei confronti dei soggetti, anche in qualita' di
sostituti d'imposta, diversi dalle persone fisiche, aventi
sede alla data del 26 settembre 1997 nei comuni individuati
e ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, della presente
ordinanza, comprese le persone fisiche, aventi residenza o
sede altrove, limitatamente alle obbligazioni che
afferiscono in via esclusiva alle attivita' svolte nei
predetti comuni. I sostituti d'imposta, ovunque fiscalmente
domiciliati, a richiesta degli interessati, non devono
operare le ritenute alla fonte nel periodo di sospensione.
La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi,
effettuata mediante ritenuta alla fonte, si applica
soltanto per le ritenute operate a titolo d'acconto ai
sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 28, comma 2, e 29
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600. La sospensione non si applica ai soggetti che
svolgono attivita' bancarie od assicurative di cui all'art.
2195, commi 1 e 4, del codice civile.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano
anche nei confronti delle persone fisiche e dei soggetti
gravemente danneggiati aventi residenza, domicilio o sede
nei comuni di cui all'art. 1, comma 1, della presente
ordinanza.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2
dell'ordinanza del Ministro dell'interno del 22 dicembre
1997, n. 2728, stesso argomento della precedente:
«Art. 2. - 1. Il termine di cui all'art. 14
dell'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il
coordinamento della protezione civile n. 2668 del
28 settembre 1997 e successive modificazioni ed
integrazioni e' prorogato al 31 marzo 1998 per i soggetti
aventi il domicilio o la residenza nei comuni di cui
all'art. 1, commi 2 e 3, ed al 31 dicembre 1998, per i
soggetti residenti o aventi sede operativa nei comuni di
cui all'art. 1, comma 1 della stessa ordinanza, le cui
abitazioni e i cui immobili, sede di attivita' produttive,
sono stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per
inagibilita' totale o parziale».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 2
dell'ordinanza del Ministro dell'interno 30 dicembre 1998,
n. 2908, stesso argomento della precedente:
«2. Il termine del 31 dicembre 1998 di cui all'art. 2
dell'ordinanza 2728/97 e' prorogato fino al 30 giugno
1999.».
Nota al comma 1013:
- La legge 23 gennaio 1992, n. 32 reca «Disposizioni in
ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo
unico delle le leggi per gli interventi nei territori della
Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli
eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e
del marzo 1982, approvato con decreto legislativo. 30 marzo
1990, n. 76» ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
29 gennaio 1992, n. 23.
Note al comma 1016:
- La legge 26 febbraio 1992, n. 211, e successive
modificazioni reca «Interventi nel settore dei sistemi di
trasporto rapido di massa» ed e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 6 marzo 1992, n. 55.
- La legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive
modificazioni reca «Delega al Governo in materia di
infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed
altri interventi per il rilancio delle attivita'
produttive» ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
27 dicembre 2001, n. 299, supplemento ordinario.
- Il testo dell'art. 9 della legge 26 febbraio 1992, n.
211 «Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido
di massa» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 1992,
n. 55, e' il seguente:
«Art. 9. - 1. Per la realizzazione degli interventi
previsti dagli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge,
possono essere corrisposti contributi, in misura non
superiore al 10 per cento dell'investimento, per la durata
massima di trenta anni, in relazione ad operazioni di mutuo
contratte dagli enti locali e dai soggetti attuatori, a
decorrere dal secondo semestre dell'anno 1992, con la Cassa
depositi e prestiti, con istituti di credito abilitati ai
sensi della normativa vigente ovvero con istituti di
credito esteri. A tal fine sono autorizzati limiti di
impegno trentennali di lire 175 miliardi per l'anno 1993 e
di ulteriori 50 miliardi per l'anno 1994.».
Nota al comma 1017:
- La direttiva 2006/38/CE del 17 maggio 2006, che
modifica la direttiva 1999/62/CE e' pubblicata nella GUCE
n. 157/L del 9 giugno 2006.
Nota al comma 1019:
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto-legge
8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla
legge 8 agosto 2002, n. 178 recante «Interventi urgenti in
materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento
della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia
anche nelle aree svantaggiate», cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 7 (ANAS). - 1. In attuazione delle disposizioni
contenute nel capo III del titolo III della legge
28 dicembre 2001, n. 448, e per assicurare l'urgente
realizzazione degli obiettivi ivi previsti, l'Ente
nazionale per le strade ANAS e' trasformato in societa' per
azioni con la denominazione di: «ANAS Societa' per azioni -
anche ANAS» con effetto dalla data dell'assemblea di cui al
comma 7.
1-bis. (Abrogato).
1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze
conferisce all'ANAS S.p.A., con proprio decreto, in conto
aumento del capitale sociale, in tutto o in parte,
l'ammontare dei residui passivi dovuto all'ANAS S.p.A.
medesima e in essere al 31 dicembre 2002. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze e' quantificato
l'importo da conferire e sono definite le modalita' di
erogazione dello stesso. Per gli anni successivi si
provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera f), della
legge 5 agosto 1978, n. 468.
1-quater. L'ANAS S.p.A. e' autorizzata a costituire, a
valere sul proprio netto patrimoniale, un fondo speciale di
importo pari al valore dei residui passivi dovuto all'ANAS
S.p.A. di cui al comma 1-ter. Detto fondo e' finalizzato
principalmente alla copertura degli oneri di ammortamento,
anche relativamente ai nuovi investimenti, e al
mantenimento della rete stradale e autostradale nazionale,
nonche' alla copertura degli oneri inerenti l'eventuale
ristrutturazione societaria.
1-quinquies. Sono di competenza dell'ANAS S.p.A. le
entrate derivanti dall'utilizzazione dei beni demaniali
relativamente ai quali esercita i diritti ed i poteri
dell'ente proprietario in virtu' della concessione di cui
al comma 2, la cui riscossione e' effettuata con le
modalita' previste dal capo III del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, previa convenzione tra l'ANAS S.p.A.
e l'Agenzia delle entrate.
1-sexies. ....
2. All'ANAS S.p.A. sono attribuiti con concessione ai
sensi dell'art. 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n.
333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1992, n. 359, di seguito denominata «concessione», i
compiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere da a) a g),
nonche l), del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n.
143. L'ANAS S.p.A. approva i progetti di cui al decreto
legislativo 26 febbraio 1994, n. 143. L'ANAS S.p.A. approva
i progetti dei lavori oggetto di concessione anche ai fini
di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo
26 febbraio 1994, n. 143, e ad essa compete l'emanazione di
tutti gli atti del procedimento espropriativo ai sensi del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,
n. 327. La concessione e' assentita entro il 31 dicembre
2002 dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di
intesa, per quanto attiene agli aspetti finanziari, con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
3. La disciplina della concessione di cui al comma 2 e'
stabilita nella convenzione di concessione che prevede, tra
l'altro:
a) le modalita' di esercizio da parte del concedente
dei poteri di vigilanza e di indirizzo sull'attivita' del
concessionario;
b) le modalita', ivi compreso il ricorso ai contratti
di concessione a terzi da parte di ANAS S.p.A., per
gestione, manutenzione, miglioramento ed adeguamento delle
strade ed autostrade statali e per la costruzione di nuove
strade ed autostrade statali;
c) le modalita' per l'erogazione delle risorse
finanziarie occorrenti per l'espletamento dei compiti
affidati in concessione, e per la copertura degli oneri a
carico dell'Ente nazionale per le strade ANAS per i compiti
esercitati fino alla trasformazione;
d) la durata della concessione, comunque, non
superiore a cinquanta anni.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle
finanze, adottato entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, e' approvato lo
schema dello statuto di ANAS S.p.A. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa
con il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto
attiene agli aspetti finanziari, da adottarsi entro lo
stesso termine, e' approvato lo schema della convenzione di
concessione. Con le medesime modalita' sono approvate le
eventuali successive modifiche dello statuto o della
convenzione di concessione anche tenendo conto delle
diverse caratteristiche economiche e tecniche della rete
stradale, nonche' i relativi contratti di servizio.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, e' determinato il capitale sociale di ANAS S.p.A.,
in base al netto patrimoniale risultante dall'ultimo
bilancio. Entro tre mesi dalla prima assemblea, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sono designati uno o piu' soggetti di adeguata
esperienza e qualificazione professionale per effettuare la
stima del patrimonio sociale. Entro tre mesi dal
ricevimento della relazione giurata, il consiglio di
amministrazione della societa' determina il valore
definitivo del capitale sociale nei limiti del valore di
stima contenuto nella relazione stessa e in misura comunque
non superiore a quella risultante dall'applicazione dei
criteri di cui all'art. 11, comma 2, della legge
21 novembre 2000, n. 342.
5-bis. L'ANAS S.p.A., svolge i compiti ad essa affidati
di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), del
decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, relativamente
a talune tratte stradali o autostradali assoggettate o
assoggettabili a pedaggio reale o figurativo o
corrispettivi di servizi.
6. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia
e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista di
concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
7. L'approvazione dello statuto e la nomina dei
componenti degli organi sociali previsti dallo statuto
stesso sono effettuati dalla prima assemblea che viene
convocata, a cura dell'amministratore dell'Ente nazionale
per le strade - ANAS, entro trenta giorni dalla emanazione
dei decreti di cui al comma 4.
8. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
presente decreto tiene luogo degli adempimenti in materia
di costituzione di societa' per azioni previsti dalle
vigenti disposizioni.
9. Il rapporto di lavoro del personale alle dipendenze
dell'Ente nazionale per le strade - ANAS al momento della
trasformazione prosegue con ANAS S.p.A. e continua ad
essere disciplinato dalle precedenti disposizioni.
10. Agli atti ed operazioni connesse alla
trasformazione dell'ANAS in societa' per azioni si applica
la disciplina tributaria di cui all'art. 19 del
decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359,
nell'interpretazione autentica di cui all'art. 4, comma 4,
del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.
11. Il controllo della Corte dei conti si svolge con le
modalita' previste dall'art. 12 della legge 21 marzo 1958,
n. 259. L'ANAS S.p.A. puo' avvalersi del patrocinio
dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 43 del
testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla
rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e
sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al
regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive
modificazioni.
12. In via transitoria, sono confermati per la medesima
durata della carica attualmente ricoperta, quali componenti
del primo consiglio di amministrazione e del primo collegio
sindacale, gli stessi componenti del consiglio e del
collegio dei revisori dell'Ente nazionale per le strade -
ANAS. Sono assicurate per le attivita' oggetto di
concessione ad ANAS S.p.A. le risorse gia' assegnate
all'Ente nazionale per le strade - ANAS. Fino alla
efficacia della concessione di cui al comma 2 l'ANAS S.p.A.
continua nell'adempimento di tutti i compiti e le funzioni
attribuiti all'Ente nazionale per le strade - ANAS
utilizzando le risorse assegnate all'Ente stesso ed ad essa
si applicano le norme ed i provvedimenti pertinenti il
predetto Ente. L'ANAS S.p.A. succede nei rapporti attivi e
passivi dell'Ente nazionale per le strade - ANAS. Ogni
riferimento all'ANAS, contenuto in leggi, regolamenti o
provvedimenti, deve intendersi effettuato all'ANAS S.p.A.
12-bis. I mutui e i prestiti in capo all'Ente nazionale
per le strade in essere alla data di entrata in vigore
della presente disposizione sono da intendere a tutti gli
effetti debiti dello Stato. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita'
per l'ammortamento del debito».
Note al comma 1020:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 10 della
legge 24 dicembre 1993, n. 537 recante «Interventi
correttivi di finanza pubblica»:
«3. A decorrere dal 1° gennaio 1994, gli enti
concessionari di autostrade sono tenuti a corrispondere
allo Stato un canone annuo, nella misura dello 0,50 per
cento per i primi tre anni e dell'1 per cento per gli anni
successivi, da calcolarsi sui proventi netti da pedaggio di
competenza dei concessionari medesimi. A decorrere dalla
stessa data, sono modificate le clausole convenzionali in
materia di canone di concessione o di devoluzione allo
Stato degli utili di esercizio. I rapporti relativi al
periodo precedente sono convenzionalmente definiti
dall'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) anche
in via transattiva.».
- Per il testo del comma 3 dell'art. 163 del gia'
citato decreto legislativo n. 163 del 2006 si veda la nota
al comma 1002.
Note al comma 1021:
- Si riporta il testo dell'art. 15 della legge
12 agosto 1982, n. 531, e successive modificazioni, recante
«Piano decennale per la viabilita' di grande comunicazione
e misure di riassetto del settore autostradale»:
«Art. 15. - In attesa della legge di riordino del
settore autostradale ed in pendenza del perfezionamento
degli atti aggiuntivi di cui al successivo terzo comma,
l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le
autostrade e le ferrovie metropolitane di cui all'art. 1
della legge 23 luglio 1980, n. 389, e successive
modificazioni e integrazioni, e' prorogato al 31 dicembre
1982. Per tale intervento e' assegnata al Fondo centrale di
garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane per
gli esercizi 1981 e 1982 la somma di lire 240 miliardi. Per
far fronte inoltre all'ulteriore accertato fabbisogno di
lire 80 miliardi connesso all'applicazione dell'art. 4
della legge 23 luglio 1980, n. 389, e' assegnata all'ANAS
per l'anno finanziario 1982 una somma di pari importo.
All'onere complessivo di lire 320 miliardi si provvede:
a) per lire 100 miliardi, con corrispondente
riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della
spesa per l'esercizio finanziario 1981 del Ministero del
tesoro;
b) per lire 100 miliardi, con corrispondente
riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della
spesa per l'esercizio finanziario 1982 del Ministero del
tesoro;
c) per lire 120 miliardi, a valere sulle
disponibilita' esistenti ed in formazione sul conto
corrente infruttifero denominato conto speciale per il
ripianamento degli squilibri economici degli enti
autostradali di cui all'art. 1 del decreto-legge
23 dicembre 1978, n. 813, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 51, e
successive modificazioni e integrazioni.
Per accedere ai benefici previsti dalla presente legge,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa
sara' stipulato con ciascun ente concessionario di
autostrade di trafori, ad eccezione dei consorzi per
l'autostrada Messina-Palermo, per l'autostrida
Messina-Catania e per l'autostrada Siracusa-Gela, un atto
aggiuntivo alla vigente convenzione che preveda gli
adeguamenti alle disposizioni contenute nella presente
legge, nonche' la regolamentazione di tutti i rapporti
connessi ad eventuali trasferimenti di concessioni di
autostrade contigue, da porre in essere mediante
accorpamento volontario delle societa' interessate, ivi
compresa la realizzazione, in analogia e ad estensione di
quanto disposto al precedente art. 14, dei completamenti
delle opere previste dalle concessioni originarie.
I piani di rimborso allo Stato dei debiti di cui
all'art. 5, legge 23 luglio 1980, n. 389, da parte dei
concessionari, al netto dei versamenti da ciascuna societa'
effettuati ai sensi dell'art. 1, decreto legge 23 dicembre
1978, n. 813, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 19 febbraio 1979, n. 51, e successive modificazioni
ed integrazioni, saranno articolati sulla base di quote
annue rapportate alle previste risorse derivanti dalla
gestione. I concessionari debitori sono tenuti a versare al
Fondo centrale di garanzia, entro il 31 dicembre di ciascun
anno, l'intera quota prevista in piano finanziario a titolo
di rimborso del debito verso lo Stato.
Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente
legge, sulla rete autostradale in concessione, ad eccezione
delle autostrade assentite al consorzio unico siciliano di
cui al successivo art. 16, alla societa' Tangenziale di
Napoli S.p.A. e alla societa' Autostrade meridionali
S.p.A.:
a) (abrogato);
b) fino all'emanazione della legge di riordino del
settore autostradale e' istituito sulle tariffe di pedaggio
un sovraprezzo di una lira a chilometro per i motoveicoli,
le autovetture, gli autobus ed i veicoli merci fino a 25
quintali di portata o fino a due assi; di tre lire a
chilometro per i veicoli merci oltre 25 quintali di portata
o superiori a due assi.
I maggiori introiti da pedaggio derivanti
dall'eventuale eccedenza delle tariffe effettivamente
applicate rispetto a quelle previste in convenzione,
nonche' dai sovrapprezzi di cui al comma precedente, devono
essere versati sul conto corrente infruttifero denominato
conto speciale per il ripianamento degli squilibri
economici degli enti autostradali di cui all'art. 1 del
decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 51, e
successive modificazioni ed integrazioni, fino alla
copertura degli interventi di cui al primo comma, e
successivamente al Fondo centrale di garanzia per le
autostrade e le ferrovie metropolitane secondo modalita'
che saranno stabilite con apposito decreto del Ministro del
tesoro e saranno dal Fondo stesso impiegati per il
pagamento delle rate dei mutui contratti e delle
obbligazioni emesse dalle societa' concessionarie
autostradali, con garanzia dello Stato, e rimaste insolute.
Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente
legge e' abrogato l'art. 1 del decreto-legge 23 dicembre
1978, n. 813, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 19 febbraio 1979, n. 51, come modificato dall'art. 1
del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 661, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n.
32.
Con la presentazione del piano di cui all'art. 2 della
presente legge il Ministro dei lavori pubblici, di concerto
con il Ministro del tesoro, potra' procedere alla revisione
e ristrutturazione del sistema delle tariffe di pedaggio.
Tale revisione e ristrutturazione non dovra' comportare
alcuna riduzione nel preesistente gettito di introiti di
pedaggio di ciascuna concessionaria.
In vista dell'emanazione della legge di riordino del
settore autostradale, il Ministro dei lavori pubblici -
Presidente dell'ANAS ed il Ministro del tesoro
presenteranno al Parlamento entro il 30 giugno 1983 una
relazione sullo stato di attuazione della presente legge e
sulla situazione economica e finanziaria del settore
autostradale, e, qualora le risultanze dei piani finanziari
di cui ai precedenti commi facciano riscontrare per talune
societa' concessionarie tra quelle indicate all'art. 5 del
decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1981, n. 544,
insufficienti coperture dell'indebitamento in essere,
forniranno proposte che prevedano l'immediato trasferimento
delle relative concessioni ad una o piu' societa' di
gestione a partecipazione pubblica, o, in alternativa, il
loro accorpamento con societa' concessionarie gia'
operanti.
Ove tali proposte non venissero formulate entro i
termini previsti e fino a quando non saranno definiti i
provvedimenti legislativi e amministrativi all'uopo
necessari, il Fondo centrale di garanzia per le autostrade
e le ferrovie metropolitane sospendera' i pagamenti in
favore delle societa' sopra indicate.».
- Si riporta il testo dell'art. 11 della legge
29 dicembre 1990, n. 407 recante «Disposizioni diverse per
l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993»:
«Art. 11 (Fondo garanzia autostrade). - 1. Il Fondo
centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie
metropolitane e' autorizzato a provvedere al pagamento
delle rate dei mutui contratti dalla Societa' autostrade
romane ed abruzzesi (SARA) per la costruzione delle
autostrade Roma-Alba Adriatica e Torano-Pescara, nonche' di
quelli contratti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17
della legge 12 agosto 1982, n. 531.
2. Alle finalita' di cui al comma 1, il predetto Fondo
provvede utilizzando le disponibilita' finanziarie ad esso
affluite, ivi comprese quelle derivanti dai rimborsi di cui
all'art. 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531 . Il
sovrapprezzo di 1 lira e di 3 lire previsto dall'art. 15,
quinto comma, lettera b), della legge 12 agosto 1982, n.
531, e' elevato, rispettivamente, a 3 lire e a 9 lire.
3. (Abrogato).».
Note ai commi 1023, 1024:
- Per il testo dell'art. 7 del gia' citato
decreto-legge n. 138 del 2002, cosi' come modificato dalla
presente legge, si veda la nota al comma 1019.
- Il testo dell'art. 6-ter del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione
fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e
finanziaria, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 ottobre
2005, n. 230) e convertito in legge, con modificazioni,
dall'art. 1, legge 2 dicembre 2005, n. 248 pubblicato nella
GazzettaUfficiale 2 dicembre 2005, n. 281, supplemento
ordinario), entrata in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione, come modificato dalla presente
legge, e' il seguente:
«Art. 6-ter (Disposizioni concernenti l'ANAS S.p.A.). -
1. All'art. 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002,
n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1-bis e' abrogato;
b) al comma 1-quater, nel primo periodo, le parole:
«alla somma del valore netto della rete autostradale e
stradale nazionale di cui al comma 1-bis e del» sono
sostituite dalla seguente: «al» e il secondo periodo e'
soppresso;
c) al comma 1-quinquies, le parole: "La riscossione
delle entrate derivanti dall'utilizzazione dei beni
demaniali trasferiti all'ANAS S.p.A. ai sensi del
comma 1-bis" sono sostituite dalle seguenti: "Sono di
competenza dell'ANAS S.p.A. le entrate derivanti
dall'utilizzazione dei beni demaniali relativamente ai
quali esercita i diritti ed i poteri dell'ente proprietario
in virtu' della concessione di cui al comma 2, la cui
riscossione";
d) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "anche tenendo conto delle diverse caratteristiche
economiche e tecniche della rete stradale, nonche' i
relativi contratti di servizio";
e) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
"5-bis. L'ANAS S.p.A., in conformita' con l'atto di
indirizzo adottato, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, puo' subconcedere
ad una o piu' societa' da essa costituite i compiti ad essa
affidati di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c),
del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143,
relativamente a talune tratte stradali o autostradali
assoggettate o assoggettabili a pedaggio reale o
figurativo. La societa' subconcessionarie, cui saranno
trasferite le pertinenti organizzazioni aziendali, saranno
tenute nei confronti dell'ANAS S.p.A. agli stessi obblighi
e condizioni assunti dall'ANAS S.p.A. nei confronti del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i
medesimi compiti, restando l'ANAS S.p.A. comunque
responsabile dei loro adempimento nei confronti del
Ministero concedente";
f) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. Le azioni sono attribuite al Ministero
dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti
dell'azionista di concerto con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti".
2. Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
sono attribuite le seguenti funzioni:
a) programmazione decennale degli interventi di
progressivo miglioramento, adeguamento e implementazione
della rete delle strade e autostrade statali, della
relativa segnaletica e dei relativi servizi accessori;
b) programmazione triennale attuativa della
lettera a);
c) individuazione delle misure di carattere generale
di miglioramento della sicurezza del traffico e della
segnaletica.
3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
nell'atto di indirizzo di cui al comma 4, puo' prevedere di
esercitare le funzioni di cui al comma 2 avvalendosi del
supporto delle strutture appartenenti all'ANAS S.p.A.. In
tale caso l'ANAS S.p.A. conferisce ad una societa' da essa
costituita il ramo d'azienda relativo alle attivita' di cui
al comma 2. Contestualmente al conferimento, le azioni di
tale societa' sono trasferite a titolo gratuito al
Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i
diritti dell'azionista di concerto con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. Le attivita' di questa
societa' sono svolte sulla base di un contratto di servizio
stipulato con il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze per quanto attiene agli aspetti finanziari.
Ai corrispettivi previsti nel contratto di servizio si fa
fronte tramite una corrispondente riduzione dei
trasferimenti all'ANAS S.p.A.
4.-5. (Abrogati).».
Nota al comma 1025:
- Si riportano i testi degli articoli 6 e 9 della legge
28 marzo 1968, n. 382, e successive modificazioni recante
«Norme per agevolare il finanziamento degli enti
concessionari della costruzione e dell'esercizio di
autostrade»:
«Art. 6. - E' istituito un fondo centrale di garanzia a
cui saranno imputati, previa autorizzazione del Ministero
del tesoro, gli oneri derivanti dall'operativita' della
garanzia statale prevista dalla presente legge.
Il fondo e' altresi' autorizzato a concedere garanzie,
a condizioni di mercato, in relazione alla costruzione,
manutenzione e gestione di infrastrutture autostradali
pedaggiabili, ivi compresi gli interventi per il
miglioramento ambientale e culturale delle infrastrutture
stesse, ovvero alla erogazione delle somme necessarie per
assicurare l'equilibrio dei piani finanziari dei
concessionari interessati al versamento al fondo di cui al
presente comma.
Qualora soggetti interessati ad avvalersi delle
garanzie per finanziamenti per la costruzione, manutenzione
e gestione di infrastrutture diverse da quelle autostradali
versino al fondo specifici apporti, potranno avvalersi
delle garanzie rilasciate dal fondo, in misura
proporzionale a quanto versato.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, il Ministro dell'economia e
delle finanze determina i criteri di assegnazione delle
disponibilita' del fondo, anche con riferimento agli
impegni gia' assunti, da destinare alle attivita'
autorizzate dai commi secondo e terzo ed approva le
modificazioni alle norme regolamentari del fondo stesso,
occorrenti per adeguarne le modalita' d'intervento ai nuovi
compiti.
Il fondo centrale di garanzia ha personalita' giuridica
e gestione autonoma ed e' amministrato da un comitato
composto di cinque membri, dei quali due in rappresentanza
del Ministero del tesoro, uno in rappresentanza del
Consorzio di credito per le opere pubbliche, uno in
rappresentanza degli altri istituti che operano nel settore
ed uno in rappresentanza degli enti concessionari per la
costruzione ed esercizio di autostrade.
Il collegio sindacale del "Fondo" e' composto di tre
membri, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero
del tesoro, degli istituti di credito operanti nel settore
e degli enti concessionari suindicati.
I membri del comitato e del collegio sindacale sono
nominati con decreto del Ministro per il tesoro e durano in
carica tre anni. Con lo stesso decreto viene nominato, tra
i membri, il presidente dei suddetti organi.
Il "Fondo" e' sottoposto alla vigilanza del Ministero
del tesoro.».
«Art. 9. - Le documentazioni, le formalita', gli atti e
contratti occorrenti per l'amministrazione, la gestione ed
il funzionamento del fondo centrale di garanzia, le somme
affluenti al fondo medesimo e i relativi interessi
maturati, i pagamenti effettuati e le quietanze sono esenti
da tasse, imposte ed oneri tributari di qualsiasi genere,
presenti e futuri, ivi incluse le imposte dirette, i
tributi locali e l'imposta generale sull'entrata.».
Nota al comma 1026:
- Si riportano i testi dei commi 86 e 87 dell'art. 1
della gia' citata legge n. 266 del 2005:
«86. Il finanziamento concesso al Gestore
dell'infrastruttura ferroviaria nazionale a copertura degli
investimenti relativi alla rete tradizionale, compresi
quelli per manutenzione straordinaria, avviene, a partire
dalle somme erogate dal 1° gennaio 2006, a titolo di
contributo in conto impianti. Il Gestore
dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, all'interno del
sistema di contabilita' regolatoria, tiene in evidenza la
quota figurativa relativa agli ammortamenti delle
immobilizzazioni finanziate con detta modalita'. La
modifica del sistema di finanziamento di cui al presente
comma avviene senza oneri per lo Stato e per il Gestore
dell'infrastruttura ferroviaria nazionale;
conseguentemente, i finanziamenti di cui al comma 84,
effettuati a titolo di contributo in conto impianti, si
considerano fiscalmente irrilevanti e, quindi, non riducono
il valore fiscale del bene.».
«87. Il costo complessivo degli investimenti
finalizzati alla realizzazione della infrastruttura
ferroviaria, comprensivo dei costi accessori e degli altri
oneri e spese direttamente riferibili alla stessa nonche',
per il periodo di durata dell'investimento e secondo il
medesimo profilo di ammortamento dei costi diretti, degli
oneri connessi al finanziamento dell'infrastruttura
medesima, e' ammortizzato con il metodo «a quote variabili
in base ai volumi di produzione», sulla base del rapporto
tra le quantita' prodotte nell'esercizio e le quantita' di
produzione totale prevista durante il periodo di
concessione. Nell'ipotesi di preesercizio, l'ammortamento
inizia dall'esercizio successivo a quello di termine del
preesercizio. Ai fini fiscali, le quote di ammortamento
sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze in coerenza con le quote di ammortamento di
cui al comma 86.».
Note al comma 1027:
- Si riportano i testi dei commi 86 e 87 dell'art. 2
della gia' citata legge n. 662 del 1996:
«86. Per consentire il finanziamento degli interventi
necessari al completamento e all'adeguamento
dell'autostrada Torino-Savona alle norme di sicurezza del
codice della strada e' concesso alla relativa societa'
concessionaria un contributo pari a lire 20 miliardi annui
per il periodo 19972016, per l'ammortamento di mutui che la
societa' stessa e' autorizzata a contrarre.».
«87. Per consentire l'avvio del nuovo tratto
Aglio-Canova dell'autostrada Firenze-Bologna e' concesso
alla concessionaria Societa' autostrade S.p.A. un
contributo di lire 20 miliardi annui per il periodo
1997-2016 per l'ammortamento di mutui che la societa'
stessa e' autorizzata a contrarre.».
- Si riporta il testo dell'art. 19-bis del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 recante «Disposizioni
urgenti per favorire l'occupazione», convertito con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135:
«Art. 19-bis (Realizzazione e potenziamento di tratti
autostradali). - 1. Per le finalita' e con le modalita'
previste nell'art. 2, comma 87, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, per la realizzazione del tratto Aglio-Canova
e il potenziamento del tratto Firenze Nord-Firenze Sud
dell'autostrada Bologna-Firenze, e' concesso un ulteriore
contributo di lire 100 miliardi annui per il periodo
1998-2017, quali rate di ammortamento di mutui ventennali
che la societa' concessionaria e' autorizzata a contrarre
ai sensi del citato art. 2, comma 87, della legge n. 662
del 1996. E' altresi' autorizzata la spesa di lire 100
miliardi per l'anno 1997.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni
1997, 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997,
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
Nota al comma 1028:
- Per il comma 1-ter dell'art. 7 del gia' citato
decreto-legge n. 138 del 2002, si veda la nota al
comma 1019.
Nota al comma 1029:
- La direttiva 2004/54/CE del 29 aprile 2004 e' stata
pubblicata nella G.U.C.E. 30 aprile 2004, n. L 167.
Nota al comma 1030:
- Si riportano i commi 82, 83, 85, 87, 89 dell'art. 2
del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 recante
«Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria»,
convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,
n. 286, cosi' come modificati dalla presente legge:
«82. In occasione del primo aggiornamento del piano
finanziario che costituisce parte della convenzione
accessiva alle concessioni autostradali, ovvero della prima
revisione della convenzione medesima, successivamente alla
data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' in
occasione degli aggiornamenti periodici del piano
finanziario ovvero delle successive revisioni periodiche
della convenzione, il Ministro delle infrastrutture, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
assicura che tutte le clausole convenzionali in vigore,
nonche' quelle conseguenti all'aggiornamento ovvero alla
revisione, siano inserite in una convenzione unica, avente
valore ricognitivo per le parti diverse da quelle derivanti
dall'aggiornamento ovvero dalla revisione. La convenzione
unica, che sostituisce ad ogni effetto la convenzione
originaria, nonche' tutti i relativi atti aggiuntivi, deve
perfezionarsi entro un anno dalla data di scadenza
dell'aggiornamento periodico ovvero da quella in cui si
creano i presupposti per la revisione della convenzione.».
«83. Al fine di garantire una maggiore trasparenza del
rapporto concessorio, di adeguare la sua regolamentazione
al perseguimento degli interessi generali connessi
all'approntamento delle infrastrutture e alla gestione del
servizio secondo adeguati livelli di sicurezza, di
efficienza e di qualita' e in condizioni di economicita' e
di redditivita', e nel rispetto dei principi comunitari e
delle eventuali direttive del CIPE, le clausole della
convenzione unica di cui al comma 82 sono in ogni caso
adeguate in modo da assicurare:
a) la determinazione del saggio di adeguamento annuo
delle tariffe e il riallineamento in sede di revisione
periodica delle stesse in ragione dell'evoluzione del
traffico, della dinamica dei costi nonche' del tasso di
efficienza e qualita' conseguibile dai concessionari;
b) la destinazione della extraprofittabilita'
generata in virtu' dello svolgimento sui sedimi demaniali
di attivita' commerciali;
c) il recupero della parte degli introiti tariffari
relativi a impegni di investimento programmati nei piani
finanziari e non realizzati nel periodo precedente;
d) il riconoscimento degli adeguamenti tariffari
dovuti per investimenti programmati del piano finanziario
esclusivamente a fronte della effettiva realizzazione degli
stessi investimenti, accertata dal concedente;
e) la specificazione del quadro informativo minimo
dei dati economici, finanziari, tecnici e gestionali che le
societa' concessionarie trasmettono annualmente, anche
telematicamente, ad ANAS S.p.A. per l'esercizio dei suoi
poteri di vigilanza e controllo nei riguardi dei
concessionari, e che, a propria volta, ANAS S.p.A. rende
analogamente disponibili al Ministro delle infrastrutture
per l'esercizio delle sue funzioni di indirizzo, controllo
nonche' vigilanza tecnica ed operativa su ANAS S.p.A.;
l'esercizio, da parte di ANAS S.p.A., del potere di
direttiva e di ispezione in ordine alle modalita' di
raccolta, elaborazione e trasmissione dei dati da parte dei
concessionari;
f) la individuazione del momento successivamente al
quale l'eventuale variazione degli oneri di realizzazione
dei lavori rientra nel rischio d'impresa del
concessionario, salvo i casi di forza maggiore o di fatto
del terzo;
g) il riequilibrio dei rapporti concessori, per
quanto riguarda l'utilizzo a fini reddituali ovvero la
valorizzazione dei sedimi destinati a scopi strumentali o
collaterali rispetto a quelli della rete autostradale;
h) l'introduzione di sanzioni a fronte di casi di
inadempimento delle clausole della convenzione imputabile
al concessionario, anche a titolo di colpa; la graduazione
di tali sanzioni in funzione della gravita'
dell'inadempimento;
i) l'introduzione di meccanismi tesi alla migliore
realizzazione del principio di effettivita' della clausola
di decadenza dalla concessione, nonche' di maggiore
efficienza, efficacia ed economicita' del relativo
procedimento nel rispetto del principio di partecipazione e
del contraddittorio.».
«85. All'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498,
il comma 5 e' sostituito dai seguenti:
"5. Le societa' concessionarie autostradali sono
soggette ai seguenti obblighi:
a) certificare il bilancio, anche se non quotate in
borsa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
31 marzo 1975, n. 136, in quanto applicabile;
b) mantenere adeguati requisiti di solidita'
patrimoniale, come individuati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture;
c) agire a tutti gli effetti come amministrazione
aggiudicatrice negli affidamenti di forniture e servizi di
importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria
nonche¨ di lavori, ancorche¨ misti con forniture o servizi
e in tale veste attuare gli affidamenti nel rispetto del
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e successive modificazioni;
d) sottoporre gli schemi dei bandi di gara delle
procedure di aggiudicazione all'approvazione di ANAS
S.p.A., che deve pronunciarsi entro trenta giorni dal loro
ricevimento: in caso di inutile decorso del termine si
applica l'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
vietare la partecipazione alle gare per l'affidamento di
lavori alle imprese comunque collegate ai concessionari,
che siano realizzatrici della relativa progettazione. Di
conseguenza, cessa di avere applicazione, a decorrere dal
3 ottobre 2006, la deliberazione del Consiglio dei ministri
in data 16 maggio 1997, relativa al divieto di
partecipazione all'azionariato stabile di Autostrade S.p.A.
di soggetti che operano in prevalenza nei settori delle
costruzioni e della mobilita';
e) prevedere nel proprio statuto idonee misure atte a
prevenire i conflitti di interesse degli amministratori, e,
per gli stessi, speciali requisiti di onorabilita` e
professionalita', nonche¨, per almeno alcuni di essi, di
indipendenza;
f) nei casi di cui alle lettere c) e d), le
commissioni di gara per l'aggiudicazione dei contratti sono
nominate dal Ministro delle infrastrutture. Restano fermi i
poteri di vigilanza dell'Autorita' di cui all'art. 6 del
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163. La composizione del consiglio dell'Autorita' e'
aumentata di due membri con oneri a carico del suo
bilancio. Il presidente dell'Autorita' e' scelto fra i
componenti del consiglio.
5-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture
sono stabiliti i casi in cui i progetti relativi alle opere
da realizzare da parte di ANAS S.p.A. e delle altre
concessionarie devono essere sottoposte al parere del
Consiglio superiore dei lavori pubblici per la loro
valutazione tecnico-economica.".».
«87. Nel caso in cui il concessionario, in occasione
dell'aggiornamento del piano finanziario ovvero della
revisione della convenzione di cui al comma 82, non
convenga sulla convenzione unica, ovvero si verifichi
quanto previsto dal comma 88, il rapporto concessorio si
estingue, salvo l'eventuale diritto di indennizzo. ANAS
S.p.A. assume temporaneamente la gestione diretta delle
attivita' del concessionario per il tempo necessario a
consentirne la messa in gara. Nel conseguente bando di gara
devono essere previste speciali garanzie di stabilita'
presso il concessionario subentrante per il personale del
concessionario cessato, dipendente dello stesso da almeno
un anno prima della dichiarazione di cui al primo periodo.
Con decreto del Ministero delle infrastrutture, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono
stabiliti i termini e le modalita' per l'esercizio delle
eventuali istanze di indennizzo del concessionario
cessato.».
«89. All'art. 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n.
355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2004, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Il concessionario comunica al concedente, entro il
30 settembre di ogni anno, le variazioni tariffarie che
intende applicare. Il concedente, nei successivi
quarantacinque giorni, previa verifica della correttezza
delle variazioni tariffarie, trasmette la comunicazione,
nonche' una sua proposta, ai Ministri delle infrastrutture
e dell'economia e delle finanze, i quali, di concerto,
approvano o rigettano le variazioni proposte con
provvedimento motivato nei trenta giorni successivi al
ricevimento della comunicazione. Fermo quanto stabilito nel
primo e secondo periodo, in presenza di un nuovo piano di
interventi aggiuntivi, comportante rilevanti investimenti,
il concessionario comunica al concedente, entro il
31 ottobre di ogni anno, la componente investimenti del
parametro X relativo a ciascuno dei nuovi interventi
aggiuntivi, che va ad integrare le variazioni tariffarie
comunicate dal concessionario entro il 30 settembre. Il
concedente, nei successivi trenta giorni, previa verifica
della correttezza delle integrazioni tariffarie, trasmette
la comunicazione, nonche¨ una sua proposta, ai Ministri
delle infrastrutture e dell'economia e delle finanze, i
quali, di concerto, approvano o rigettano con provvedimento
motivato le integrazioni tariffarie nei trenta giorni
successivi al ricevimento della comunicazione.".
b) i commi 1, 2 e 6 sono abrogati.».
Note al comma 1031:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del gia' citato
decreto legislativo n. 422 del 1997:
«Art. 8 (Servizi ferroviari di interesse regionale e
locale non in concessione a F.S. S.p.A.). - 1. Sono
delegati alle regioni le funzioni e i compiti di
programmazione e di amministrazione inerenti:
a) le ferrovie in gestione commissariale governativa,
affidate per la ristrutturazione alla societa' Ferrovie
dello Stato S.p.A. dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662;
b) le ferrovie in concessione a soggetti diversi
dalle Ferrovie dello Stato S.p.A.
2. Le funzioni e i compiti di cui al comma 1 sono
conferiti:
a) entro i termini di scadenza dei piani di
ristrutturazione di cui all'art. 2 della citata legge n.
662 del 1996 e comunque non oltre il 1° gennaio 2000, per
le gestioni commissariali governative di cui al comma 1,
lettera a);
b) a partire dal 1° gennaio 1998, e comunque entro il
1° gennaio 2000, per le ferrovie in concessione di cui al
comma 1, lettera b).
3. Le regioni subentrano allo Stato, quali concedenti
delle ferrovie di cui al comma 1, lettere a) e b), sulla
base di accordi di programma, stipulati a norma dell'art.
12 del presente decreto, con i quali sono definiti, tra
l'altro, per le ferrovie in concessione di cui al comma 1,
lettera b), i finanziamenti diretti al risanamento
tecnico-economico di cui all'art. 86 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
4. Gli accordi di programma di cui al comma 3 e i
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui
all'art. 12 sono, rispettivamente, perfezionati ed adottati
entro il 30 ottobre 1999. Detti accordi definiranno, in
particolare, il trasferimento dei beni, degli impianti e
dell'infrastruttura a titolo gratuito alle regioni sia per
le ferrovie in ex gestione commissariale governativa, come
gia' previsto all'art. 2, comma 7, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, sia per le ferrovie in concessione a soggetti
diversi dalle Ferrovie dello Stato S.p.A. Tali beni sono
trasferiti al demanio ed al patrimonio indisponibile e
disponibile delle regioni, e, in relazione alla loro natura
giuridica, possono essere dalle regioni dismessi,
sdemanializzati o sottratti alla loro destinazione, previa
intesa con il Ministero dei trasporti e della navigazione,
quando si tratti di beni demaniali o appartenenti al
patrimonio indisponibile. A partire dalla data di
trasferimento, il vincolo di reversibilita' a favore dello
Stato gravante sui beni in questione si intende costituito
a favore della regione competente. I suddetti trasferimenti
sono esentati da ogni imposta e tassa fatto salvo il caso
di dismissione o sdemanializzazione da parte delle regioni.
I beni di cui all'art. 3, commi 7, 8 e 9, della legge n.
385/1990 sono trasferiti alle regioni competenti che
inizieranno o proseguiranno le relative procedure di
alienazione o di diversa utilizzazione, destinandone i
proventi a favore delle aziende ex gestioni governative.
Gli accordi di programma definiscono altresi' l'entita'
delle risorse finanziarie da trasferire alle regioni, tali
da garantire, al netto dei contributi gia' riconosciuti da
regioni ed enti locali, l'attuale livello di tutti i
servizi erogati dalle aziende in regime di gestione
commissariale governativa.
4-bis. La gestione delle reti e dell'infrastruttura
ferroviaria per l'esercizio dell'attivita' di trasporto a
mezzo ferrovia e' regolata dalle norme di separazione
contabile o costituzione di imprese separate di cui al
regolamento recante norme di attuazione della direttiva
91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie
comunitarie, emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 8 luglio 1998, n. 277. I gestori delle reti per
i criteri di ripartizione della capacita' di infrastruttura
ferroviaria e per gli standard e le norme di sicurezza si
adeguano al regolamento recante norme di attuazione della
direttiva 95/19/CEE, emanato con decreto del Presidente
della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146.
4-ter. Le regioni hanno la facolta', previa intesa con
il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, di trasferire alle Ferrovie dello
Stato S.p.A. i beni, gli impianti e l'infrastruttura di cui
al comma 4, fermo restando la natura giuridica dei singoli
beni.
5. Successivamente al perfezionamento degli accordi di
programma e alla emanazione dei decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui al comma 4, le regioni
affidano, trascorso il periodo transitorio previsto
dall'art. 18, comma 3-bis, con le procedure di cui all'art.
18, comma 2, lettera a), la gestione dei servizi ferroviari
di cui al comma 1, lettere a) e b), con contratti di
servizio ai sensi dell'art. 19, alle imprese ferroviarie
che abbiano i requisiti di legge. Dette imprese hanno
accesso alla rete ferroviaria nazionale con le modalita'
fissate dal regolamento emanato con decreto del Presidente
della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277. I contratti di
servizio assicurano che sia conseguito, a partire dal
1° gennaio 2000 il rapporto di almeno 0,35 tra ricavi da
traffico e costi operativi, al netto dei costi di
infrastruttura. Le regioni forniscono al Ministero dei
trasporti e della navigazione - Dipartimento dei trasporti
terrestri, tutte le informazioni relative all'esercizio
delle funzioni a loro delegate. Il Ministro dei trasporti e
della navigazione, in base alle predette informazioni e a
quelle che acquisira' direttamente, relaziona annualmente
alla Conferenza Stato-regioni e al Presidente del Consiglio
dei Ministri sulle modalita' di esercizio della delega e
sulle eventuali criticita'.
6. Con successivi provvedimenti legislativi si provvede
alla copertura dei disavanzi maturati alla data del
conferimento di cui al presente articolo, ivi compresi gli
oneri per il trattamento di fine rapporto, al netto degli
interventi gia' disposti ai sensi della legge 30 maggio
1995, n. 204, e delle successive analoghe disposizioni.
6-bis. Lo Stato e le regioni possono concludere,
d'intesa tra loro, accordi di programma con le Ferrovie
dello Stato S.p.A. per l'affidamento alle stesse della
costruzione, ammodernamento, manutenzione e relativa
gestione delle linee ferroviarie locali concesse e gia' in
gestione commissariale governativa di rilevanza per il
sistema ferroviario nazionale.».
- Per il testo dell'art. 9 del gia' citato decreto
legislativo n. 422 del 1997, si vedano le note al
comma 973.
Note al comma 1032:
- La legge 18 giugno 1998, n. 194, e successive
modificazioni reca «Interventi nel settore dei trasporti»
ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 1998,
n. 146.
- Per la legge 26 febbraio 1992, n. 211, e successive
modificazioni, si vedano le note al comma 1016.
- Si riportano i commi da 3-ter a 3-septies dell'art.
18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 recante
«Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni
e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma
dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»,
introdotti dall'art. 1, comma 393, della citata legge n.
266 del 2005:
«3-ter. Ferme restando le procedure di gara ad evidenza
pubblica gia' avviate o concluse, le regioni possono
disporre una eventuale proroga dell'affidamento, fino a un
massimo di due anni, in favore di soggetti che, entro il
termine del periodo transitorio di cui al comma 3-bis,
soddisfino una delle seguenti condizioni:
a) per le aziende partecipate da regioni o enti
locali, sia avvenuta la cessione, mediante procedure ad
evidenza pubblica, di una quota di almeno il 20 per cento
del capitale sociale ovvero di una quota di almeno il 20
per cento dei servizi eserciti a societa' di capitali,
anche consortili, nonche' a cooperative e consorzi, purche'
non partecipate da regioni o da enti locali;
b) si sia dato luogo ad un nuovo soggetto societario
mediante fusione di almeno due societa' affidatarie di
servizio di trasporto pubblico locale nel territorio
nazionale ovvero alla costituzione di una societa'
consortile, con predisposizione di un piano industriale
unitario, di cui siano soci almeno due societa' affidatarie
di servizio di trasporto pubblico locale nel territorio
nazionale. Le societa' interessate dalle operazioni di
fusione o costituzione di societa' consortile devono
operare all'interno della medesima regione ovvero in bacini
di traffico uniti da contiguita' territoriale in modo tale
che tale nuovo soggetto unitario risulti affidatario di un
maggiore livello di servizi di trasporto pubblico locale,
secondo parametri di congruita' definiti dalle regioni.».
«3-quater. Durante i periodi di cui ai commi 3-bis e
3-ter, i servizi di trasporto pubblico regionale e locale
possono continuare ad essere prestati dagli attuali
esercenti, comunque denominati. A tali soggetti gli enti
locali affidanti possono integrare il contratto di servizio
pubblico gia' in essere ai sensi dell'art. 19 in modo da
assicurare l'equilibrio economico e attraverso il sistema
delle compensazioni economiche di cui al regolamento (CEE)
n. 1191/69 del 26 giugno 1969 del Consiglio, e successive
modificazioni, ai sensi e per gli effetti di quanto
stabilito all'art. 17. Nei medesimi periodi, gli affidatari
dei servizi, sulla base degli indirizzi degli enti
affidanti, provvedono, in particolare:
a) al miglioramento delle condizioni di sicurezza,
economicita' ed efficacia dei servizi offerti nonche' della
qualita' dell'informazione resa all'utenza e
dell'accessibilita' ai servizi in termini di frequenza,
velocita' commerciale, puntualita' ed affidabilita';
b) al miglioramento del servizio sul piano della
sostenibilita' ambientale;
c) alla razionalizzazione dell'offerta dei servizi di
trasporto, attraverso integrazione modale in ottemperanza a
quanto previsto al comma 3-quinquies.».
«3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e
3-quater si applicano anche ai servizi automobilistici di
competenza regionale. Nello stesso periodo di cui ai citati
commi, le regioni e gli enti locali promuovono la
razionalizzazione delle reti anche attraverso
l'integrazione dei servizi su gomma e su ferro individuando
sistemi di tariffazione unificata volti ad integrare le
diverse modalita' di trasporto.».
«3-sexies. I soggetti titolari dell'affidamento dei
servizi ai sensi dell'art. 113, comma 5, lettera c), del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, come modificato dall'art. 14, comma 1, lettera d),
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
provvedono ad affidare, con procedure ad evidenza pubblica,
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, una quota di almeno il 20 per cento
dei servizi eserciti a soggetti privati o a societa',
purche' non partecipate dalle medesime regioni o dagli
stessi enti locali affidatari dei servizi.».
«3-septies. Le societa' che fruiscono della ulteriore
proroga di cui ai commi 3-bis e 3-ter per tutta la durata
della proroga stessa non possono partecipare a procedure ad
evidenza pubblica attivate sul resto del territorio
nazionale per l'affidamento di servizi.».
Nota al comma 1034:
- Si riporta il testo del comma 15 dell'art. 1 della
citata legge n. 266 del 2005:
«15. A decorrere dall'anno 2006, nello stato di
previsione della spesa di ciascun Ministero e' istituito un
fondo da ripartire, nel quale confluiscono gli importi
indicati nell'elenco 3 allegato alla presente legge delle
dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti correnti
alle imprese, con esclusione del comparto della
radiodiffusione televisiva locale e dei contributi in conto
interessi, delle spese determinate con la Tabella C della
presente legge e di quelle classificate spese
obbligatorie.».
Nota al comma 1035:
- Si riporta il testo dell'art. 32 della legge
17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni recante
«Misure in materia di investimenti, delega al Governo per
il riordino degli incentivi all'occupazione e della
normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per
il riordino degli enti previdenziali»:
«Art. 32 (Attuazione del Piano nazionale della
sicurezza stradale). - 1. Al fine di ridurre il numero e
gli effetti degli incidenti stradali ed in relazione al
«Piano di sicurezza stradale 1997-2001» della Commissione
delle Comunita' europee, il Ministero dei lavori pubblici,
sentito il Ministero dei trasporti e della navigazione,
definisce il Piano nazionale della sicurezza stradale che
viene approvato dal CIPE.
2. Il Piano consiste in un sistema articolato di
indirizzi, di misure per la promozione e l'incentivazione
di piani e strumenti per migliorare i livelli di sicurezza
da parte degli enti proprietari e gestori, di interventi
infrastrutturali, di misure di prevenzione e controllo, di
dispositivi normativi e organizzativi, finalizzati al
miglioramento della sicurezza secondo gli obiettivi
comunitari.
3. Il Ministro dei lavori pubblici con proprio decreto,
di concerto con i Ministri dell'interno, dei trasporti e
della navigazione, della pubblica istruzione e della
sanita', definisce gli indirizzi generali del Piano e le
linee guida per l'attuazione dello stesso, da sottoporre al
parere delle competenti Commissioni parlamentari, anche ai
fini della determinazione dei costi e della loro
ripartizione. Il Piano viene attuato attraverso programmi
annuali predisposti dal Ministro dei lavori pubblici,
approvati dal CIPE. Il Piano viene aggiornato ogni tre anni
o quando fattori particolari ne motivino la revisione.
4. Per il finanziamento delle attivita' connesse
all'attuazione del Piano nazionale della sicurezza
stradale, la misura del 5 per cento, fissata dall'art. 2,
comma 1, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, e'
elevata al 15 per cento. I relativi importi sono inclusi, a
titolo di anticipazione, nello stato di previsione della
spesa del Ministero dei lavori pubblici, per la somma
corrispondente al consuntivo dell'esercizio precedente,
commisurato all'aliquota percentuale come sopra elevata.
5. Gli interventi di sicurezza stradale sulla rete
individuata ai sensi del comma 2 dell'art. 3 del decreto
legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, per le finalita'
previste dal Piano nazionale della sicurezza stradale, sono
realizzati con i finanziamenti previsti nell'ambito degli
accordi di programma di cui al comma 3 dell'art. 3 del
decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143. All'onere
relativo alla redazione ed all'attuazione del Piano
nazionale della sicurezza stradale, pari a lire 17.000
milioni annue a decorrere dall'anno 1999, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto
capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente
utilizzando quanto a lire 12.200 milioni l'accantonamento
relativo al Ministero dei lavori pubblici e quanto a lire
4.800 milioni l'accantonamento relativo al Ministero dei
trasporti e della navigazione. Una quota pari al 5 per
cento delle somme stanziate per l'attuazione del Piano e'
destinata a interventi volti alla repressione
dell'abusivismo pubblicitario e al miglioramento
dell'impiantistica pubblicitaria sulle strade, di cui
all'art. 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
6. Il Ministero dei lavori pubblici verifica
annualmente lo stato di attuazione del Piano e la coerenza
degli interventi per la sicurezza stradale con le finalita'
e gli indirizzi del Piano nazionale della sicurezza
stradale. I risultati della verifica vengono inseriti nella
relazione al Parlamento prevista dall'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.».
Nota al comma 1040:
- Si riporta il testo dell'art. 19 della legge
14 giugno 1989, n. 234 recante «Disposizioni concernenti
l'industria navalmeccanica ed armatoriale e provvedimenti a
favore della ricerca applicata al settore navale»:
«Art. 19. - 1. Sono istituiti presso il Ministero della
marina mercantile:
a) l'Albo speciale delle imprese di costruzione
navale;
b) l'Albo speciale delle imprese di riparazione
navale;
c) l'Albo speciale delle imprese di demolizione
navale.
2. L'iscrizione agli albi speciali di cui al comma 1,
riferita al momento della presentazione dell'istanza, e'
obbligatoria al fine dell'ammissibilita' delle provvidenze
a sostegno dell'attivita' navalmec-canica, salvo quanto
previsto dall'art. 8.
3. L'iscrizione puo' essere altresi' consentita per
l'esecuzione dei lavori per conto delle Amministrazioni
dello Stato e degli enti pubblici su richiesta al Ministero
della marina mercantile da parte delle predette
Amministrazioni ed enti.».
Nota al comma 1042:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 5 della
legge 9 gennaio 2006, n. 13 recante «Disposizioni per la
sicurezza della navigazione, per favorire l'uso di navi a
doppio scafo e per l'ammodernamento della flotta»:
«1. Al fine di consolidare le basi tecnologiche
dell'industria marittima e di incrementare il ruolo della
ricerca e dello sviluppo nel miglioramento della sicurezza
e della competitivita' della flotta, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato a concedere,
nel quadro della disciplina comunitaria in materia e nel
limite massimo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni
2005, 2006 e 2007, all'Istituto nazionale per studi ed
esperienze di architettura navale (INSEAN) di Roma e al
Centro per gli studi di tecnica navale S.p.A. (CETENA) di
Genova i contributi di cui all'art. 6, comma 1, della legge
31 luglio 1997, n. 261, nonche' quelli di cui all'art. 5
della legge 30 novembre 1998, n. 413, per i rispettivi
programmi di ricerca relativi al periodo 1° gennaio
2005-31 dicembre 2007.».
Note al comma 1043:
- Per il comma 1 dell'art. 5 della legge n. 13 del 2006
si veda la nota al comma 1042.
- Per il testo del comma 3 dell'art. 17 della gia'
citata legge n. 400 del 1988, si vedano le note al
comma 989.
Nota al comma 1047:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 10 del
citato decreto-legge n. 282 del 1986, convertito con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462:
«1. Presso il Ministero dell'agricoltura e delle
foreste e' istituito un Ispettorato centrale repressione
frodi per l'esercizio delle funzioni inerenti alla
prevenzione e repressione delle infrazioni nella
preparazione e nel commercio dei prodotti agro-alimentari e
delle sostanze di uso agrario o forestale, al controllo di
qualita' alle frontiere ed, in genere, al controllo nei
settori di competenza del Ministero stesso, ivi compresi i
controlli sulla distribuzione commerciale non espressamente
affidati dalla legge ad altri organismi.».
Note al comma 1048:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 4 del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2 recante «Interventi
urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria,
della pesca, nonche' in materia di fiscalita' d'impresa»
convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n.
81:
«4. I controlli di competenza del Ministero delle
politiche agricole e forestali, prescritti dal Regolamento
(CEE) n. 4045/1989 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, e
successive modificazioni, concernenti gli aiuti comunitari
erogati nel settore agricolo, sono svolti dal Corpo
forestale dello Stato e dall'Ispettorato centrale
repressione frodi, secondo le modalita' previste con
decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali,
senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
- Il regolamento CEE n. 4045/89 reca «Regolamento del
Consiglio relativo ai controlli, da parte degli Stati
membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di
finanziamento del fondo europeo agricolo di orientamento e
di garanzia, sezione garanzia, e che abroga la direttiva
77/435/CEE».
Nota al comma 1049:
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge
20 febbraio 2006, n. 82 recante «Disposizioni di attuazione
della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione
comune di mercato (OCM) del vino», cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 14 (Detenzione di vinacce, centri di raccolta
temporanei fuori fabbrica, fecce di vino, preparazione del
vinello). - 1. La detenzione delle vinacce negli
stabilimenti enologici e' vietata a decorrere dal
trentesimo giorno dalla fine del periodo vendemmiale
determinato annualmente con il provvedimento delle regioni
e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui
all'art. 9, comma 1.
2. Fatta eccezione per i casi di esenzione o di ritiro
previo controllo previsti dal citato regolamento (CE) n.
1493/1999, e successive modificazioni, e per le vinacce
destinate ad altri usi industriali, ivi compresi quelli per
l'estrazione dell'enocianina, le vinacce e le fecce di vino
comunque ottenute dalla trasformazione delle uve e dei
prodotti vinosi devono essere avviate direttamente alle
distillerie autorizzate ai sensi dell'art. 27 del medesimo
regolamento (CE) n. 1493/1999, e successive modificazioni,
e dei relativi regolamenti comunitari applicativi.
3. E' consentita alle distillerie l'istituzione di
centri di raccolta temporanei fuori fabbrica previa
autorizzazione, valida per una campagna vitivinicola,
rilasciata dal competente ufficio periferico
dell'Ispettorato centrale repressione frodi, al quale deve
essere presentata domanda in carta da bollo con
specificazione della sede e dell'ubicazione dei locali
interessati, nonche' del quantitativo presunto di
sottoprodotti oggetto di richiesta. L'introduzione dei
sottoprodotti nei locali di deposito e' comunque
subordinata alla tenuta di un registro di carico e scarico,
soggetto alle modalita' di cui al citato regolamento (CE)
n. 884/2001, e successive modificazioni.
4. La detenzione di vinacce destinate ad altri usi
industriali, diversi dalla distillazione, ivi compresa
l'estrazione dell'enocianina, deve essere preventivamente
comunicata dai responsabili degli stabilimenti industriali
utilizzatori all'ufficio periferico dell'Ispettorato
centrale repressione frodi competente in base al luogo di
detenzione delle vinacce. La comunicazione, in carta libera
e valida per una campagna vitivinicola, deve pervenire
all'ufficio periferico con qualsiasi mezzo almeno entro il
quinto giorno antecedente alla prima introduzione di
vinaccia e deve contenere il nome o la ragione sociale
dell'impresa, la sede legale, la partita IVA, l'indirizzo
dello stabilimento di detenzione delle vinacce e la
quantita' complessiva che si prevede di introdurre nel
corso della campagna vitivinicola di riferimento.
5. In ogni caso le fecce di vino, prima di essere
estratte dalle cantine, devono essere denaturate con la
sostanza rivelatrice prescritta dal Ministro delle
politiche agricole e forestali con proprio decreto, da
emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con il quale sono altresi' stabilite
le modalita' da osservare per l'impiego della sostanza
denaturante.
6. Le operazioni di ottenimento, denaturazione e
trasferimento delle fecce di vino sono soggette alla sola
comunicazione prevista dall'art. 10 del citato regolamento
(CE) n. 884/2001.
7. La preparazione del vinello e' consentita:
a) presso le distillerie e gli stabilimenti per lo
sfruttamento dei sottoprodotti della vinificazione;
b) presso le cantine dei viticoltori vinificatori di
uve proprie aventi capacita' ricettiva non superiore a 25
ettolitri di vino, a condizione che ne siano prodotti non
piu' di 5 ettolitri e che siano utilizzati esclusivamente
per uso familiare o aziendale.
8. E' fatto obbligo ai laboratori ufficiali di analisi
autorizzati ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e
ai laboratori di analisi degli organismi di vigilanza di
effettuare sistematicamente la ricerca dei denaturanti
previsti dalla presente legge per ogni prodotto vinoso
ufficialmente analizzato, di riportarne il risultato sul
certificato di analisi chimica e di segnalarne l'eventuale
esito irregolare al competente ufficio periferico
dell'Ispettorato centrale repressione frodi. Sono esentati
da tali obblighi i certificati di analisi rilasciati per
uso interno alle aziende committenti.».
Nota al comma 1050:
- Si riportano i commi 1-bis e 6 dell'art. 18 del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 recante
«Disposizioni in materia di soggetti e attivita',
integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in
agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2,
lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n.
38»:
«1-bis. L'Agecontrol S.p.A., avvalendosi del supporto
dei controlli istituzionali effettuati dall'Ispettorato
centrale repressione frodi ed in coordinamento con
quest'ultimo, effettua i controlli di qualita', sia per
l'esportazione che per il mercato interno, aventi rilevanza
a livello nazionale, sui prodotti ortofrutticoli, ai sensi
della normativa vigente, anche utilizzando parzialmente le
risorse finanziarie destinate ai controlli dell'olio di
oliva».
«6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono trasferiti all'Agecontrol S.p.A. gli
stanziamenti dello stato di previsione della spesa del
Ministero delle politiche agricole e forestali relativi
alle funzioni dell'Agecontrol S.p.A., trasferite in
attuazione del presente articolo. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro delle attivita' produttive, sono altresi'
trasferite all'Agecontrol S.p.A. le risorse umane e
finanziarie relative allo svolgimento dei controlli di cui
al comma 1-bis, precedentemente svolti dall'Istituto
nazionale per il commercio estero ai sensi dell'art. 2,
comma 2, lettera h), della legge 25 marzo 1997, n. 68.».
Nota al comma 1051:
- Il regolamento CE n. 510/2006 reca «Regolamento del
Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni
geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti
agricoli e alimentari».
Nota al comma 1052:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge
9 settembre 2005, n. 182 recante «Interventi urgenti in
agricoltura e per gli organismi pubblici del settore,
nonche' per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle
filiere agroalimentari», convertito con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 3 (Attuazione della politica agricola comune). -
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto l'AGEA, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, istituisce il Registro
nazionale titoli, nel quale, in relazione ai dati
risultanti dal fascicolo aziendale di cui all'art. 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999,
n. 503, sono inscritti, per ciascun agricoltore
intestatario, i relativi titoli di cui al regolamento (CE)
n. 1782/2003 del 29 settembre 2003 del Consiglio,
identificati univocamente e distinti per tipologia e
valore.
2. Il Registro di cui al comma 1 risponde ai requisiti
descritti dall'art. 21 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e
dall'art. 7 del regolamento (CE) n. 796/2004 del 21 aprile
2004 della Commissione.
3. I trasferimenti dei titoli effettuati ai sensi
dell'art. 46 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e secondo le
modalita' riportate nell'art. 10 del decreto ministeriale
5 agosto 2004 del Ministro delle politiche agricole e
forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del
16 agosto 2004, sono registrati nel Registro di cui al
comma 1.
4. Le decisioni amministrative o giurisdizionali
concernenti i ricorsi relativi ai titoli di cui al comma 1,
non notificate all'AGEA entro il trentesimo giorno
precedente la scadenza del termine previsto per ciascun
anno per la comunicazione dei titoli definitivi, non
producono effetti sui risultati delle operazioni effettuate
per il calcolo dei titoli medesimi, che restano fermi nei
confronti degli agricoltori estranei ai procedimenti nei
quali le suddette decisioni sono state emesse.
5. Le decisioni di cui al comma 4 sono eseguite, ai
sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003, in relazione alle
domande presentate, a valere sul massimale nazionale
previsto all'allegato VIII del medesimo regolamento.
5-bis. I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze
finanziarie previste dalla Comunita' europea la cui
erogazione e' affidata all'AGEA, nonche' agli altri
organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento
(CE) n. 1663/95 del 7 luglio 1995 della Commissione, sono
disposti esclusivamente mediante accredito sui conti
correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai
beneficiari e agli stessi intestati.
5-ter. (Abrogato).
5-quater. Gli accrediti disposti ai sensi del
comma 5-bis, hanno per gli organismi pagatori effetto
liberatorio dalla data di messa a disposizione
dell'istituto tesoriere delle somme ivi indicate.
5-quinquies. Le domande di aiuto presentate dai
produttori agricoli per l'accesso al pagamento unico
disaccoppiato sono valide per richiedere gli stessi
contributi comunitari anche per gli anni successivi a
quello di presentazione, a condizione che non sia cambiato
nessuno degli elementi delle domande previsti dalla
normativa comunitaria.
5-sexies. In attuazione di quanto disposto dal presente
articolo, sono di conseguenza modificati il decreto del
Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532, e il
decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974,
n. 727.
5-septies. Per lo svolgimento delle proprie attivita'
l'ISMEA e' autorizzato ad accedere al Registro nazionale
titoli, nonche' alle informazioni e ai dati di cui all'art.
13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.
5-octies. L'art. 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 4 luglio 1973, n. 532, e' abrogato.
5-novies. I crediti degli organismi pagatori,
riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/1995
della Commissione, del 7 luglio 1995, verso i percipienti,
derivanti da pagamenti indebiti di provvidenze finanziarie
previste dall'ordinamento comunitario, sono assistiti da
privilegio generale di grado uguale a quelli enunciati
dall'art. 2752 del codice civile in relazione ai crediti
dello Stato per tributi.
5-decies. All'art. 69 del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440, e' aggiunto il seguente comma:
"Tra le amministrazioni dello Stato devono intendersi
le Agenzie da esso istituite, anche quando dotate di
personalita' giuridica. Alle predette amministrazioni
devono intendersi equiparate l'Agenzia del demanio e
l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in
considerazione sia della natura delle funzioni svolte, di
rilevanza statale e riferibili direttamente allo Stato, sia
della qualita', relativamente all'Agenzia per le erogazioni
in agricoltura, di rappresentante dello Stato italiano nei
confronti della Commissione europea ai sensi del decreto
legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive
modificazioni".
5-undecies. All'art. 8, comma 1, del decreto
legislativo 27 maggio 1999, n. 165, le parole: "15
settembre" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre".
5-duodecies. Il secondo comma dell'art. 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727,
e' sostituito dal seguente:
"Le somme dovute agli aventi diritto in attuazione di
disposizioni dell'ordinamento comunitario relative a
provvidenze finanziarie, la cui erogazione sia affidata
agli organismi pagatori riconosciuti ai sensi del
regolamento (CE) n. 1663/95 del 7 luglio 1995 della
Commissione, non possono essere sequestrate, pignorate o
formare oggetto di provvedimenti cautelari, ivi compresi i
fermi amministrativi di cui all'art. 69, sesto comma, del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, tranne che per il
recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti
indebiti di tali provvidenze".
5-terdecies. Le somme giacenti sui conti correnti
accesi dagli organismi pagatori presso la Banca d'Italia e
presso gli istituti tesorieri e destinate alle erogazioni
delle provvidenze di cui al comma 5-duodecies non possono,
di conseguenza, essere sequestrate, pignorate o formare
oggetto di provvedimenti cautelari».
Nota al comma 1053:
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 51 della
gia' citata legge n. 449 del 1997, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«6. Le universita', gli osservatori astronomici,
astrofisici e vesuviano, gli enti pubblici e le istituzioni
di ricerca di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e
successive modificazioni e integrazioni, l'ENEA e l'ASI,
nonche' il Corpo forestale dello Stato nell'ambito delle
disponibilita' di bilancio, assicurando, con proprie
disposizioni, idonee procedure di valutazione comparativa e
la pubblicita' degli atti, possono conferire assegni per la
collaborazione ad attivita' di ricerca. Possono essere
titolari degli assegni dottori di ricerca o laureati in
possesso di curriculum scientifico professionale idoneo per
lo svolgimento di attivita' di ricerca, con esclusione del
personale di ruolo presso i soggetti di cui al primo
periodo del presente comma. Gli assegni hanno durata non
superiore a quattro anni e possono essere rinnovati nel
limite massimo di otto anni con lo stesso soggetto, ovvero
di quattro anni se il titolare ha usufruito della borsa per
il dottorato di ricerca. Non e' ammesso il cumulo con borse
di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle
concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad
integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca
dei titolari di assegni. Il titolare di assegni puo'
frequentare corsi di dottorato di ricerca anche in deroga
al numero determinato, per ciascuna universita', ai sensi
dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382, fermo restando il superamento delle
prove di ammissione. Le universita' possono fissare il
numero massimo dei titolari di assegno ammessi a
frequentare in soprannumero i corsi di dottorato. Il
titolare in servizio presso amministrazioni pubbliche puo'
essere collocato in aspettativa senza assegni. Agli assegni
di cui al presente comma si applicano, in materia fiscale,
le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto
1984, n. 476, e successive modificazioni e integrazioni,
nonche', in materia previdenziale, quelle di cui all'art.
2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
e successive modificazioni e integrazioni. Per la
determinazione degli importi e per le modalita' di
conferimento degli assegni si provvede con decreti del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica. I soggetti di cui al primo periodo del
presente comma sono altresi' autorizzati a stipulare, per
specifiche prestazioni previste da programmi di ricerca,
appositi contratti ai sensi degli articoli 2222 e seguenti
del codice civile, compatibili anche con rapporti di lavoro
subordinato presso amministrazioni dello Stato ed enti
pubblici e privati. Gli assegni e i contratti non danno
luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti
di cui al primo periodo del presente comma».
Nota al comma 1054:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge
10 gennaio 2006, n. 2 recante «Interventi urgenti per i
settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca,
nonche' in materia di fiscalita' d'impresa» convertito con
modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, cosi' come
modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Interventi urgenti nel settore
bieticolo-saccarifero). - 1. Al fine di fronteggiare la
grave crisi del settore bieticolo-saccarifero e' istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Comitato
interministeriale composto dal Presidente del Consiglio dei
Ministri, che lo presiede, dal Ministro delle politiche
agricole e forestali, con le funzioni di Vice-presidente,
dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro
delle attivita' produttive, dal Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, dal Ministro per le politiche
comunitarie e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio nonche' da tre presidenti di regioni designati
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le
funzioni di segreteria, senza alcun onere per il bilancio
dello Stato, sono svolte da un dirigente del Ministero
delle politiche agricole e forestali, preposto ad un
Ufficio dirigenziale generale.
2. Il Comitato di cui al comma 1:
a) approva, entro quarantacinque giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, il piano per la
razionalizzazione e la riconversione della produzione
bieticolo - saccarifera;
b) coordina le misure comunitarie e nazionali
previste per la riconversione industriale del settore e per
le connesse problematiche sociali;
c) formula direttive per l'approvazione dei progetti
di riconversione.
3. Le imprese saccarifere presentano al Ministero delle
politiche agricole e forestali, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, un progetto
di riconversione per ciascuno degli impianti industriali
ove cessera' la produzione di zucchero. I progetti di
riconversione, finalizzati anche alla salvaguardia
dell'occupazione nel territorio oggetto dell'intervento,
sono approvati dal Ministero delle politiche agricole e
forestali, sentite le Amministrazioni interessate, anche
avvalendosi del supporto tecnico dell'Istituto sviluppo
agroalimentare S.p.A. (ISA).
4. (Abrogato).
4-bis. All'AGEA e' attribuita, per l'anno 2006, una
dotazione finanziaria annuale di 65,8 milioni di euro,
finalizzata ad assicurare l'erogazione degli aiuti
nazionali per la produzione bieticolosaccarifera previsti
dalla normativa comunitaria, nonche' ad assicurare,
relativamente al primo anno di attuazione, la piu' efficace
realizzazione degli obiettivi della riforma
dell'organizzazione comune di mercato dello zucchero. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione per l'anno 2006 dell'autorizzazione di spesa di
cui all'art. 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, come rideterminata ai sensi delle tabelle D e F della
legge 23 dicembre 2005, n. 266.
5. Ai fini dell'attuazione del piano di cui al comma 2,
lettera a), gli aiuti comunitari alla ristrutturazione
delle imprese derivanti dalla attuazione della riforma
della organizzazione comune di mercato dello zucchero non
concorrono alla formazione del reddito.
5-bis. La quota di raffinazione di zucchero di canna
greggio spettante all'Italia a partire dall'anno 2007
nell'ambito dell'organizzazione comune di mercato dello
zucchero e' attribuita con decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali. I criteri da determinare ai
sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
prevedono la assegnazione della quota suddetta garantendo
l'unitarieta' della quota stessa e la priorita' per
l'ubicazione dell'impianto nelle regioni dell'obiettivo
convergenza.».
Note al comma 1055:
- Il decreto-legislativo del Capo Provvisorio dello
Stato 18 marzo 1947, n. 281 reca «Istituzione dell'Ente per
la irrigazione in Puglia e in Lucania» ed e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 7 maggio 1947, n. 104.
- La legge 11 luglio 1952, n. 1005 reca «Ratifica, con
modificazioni del decreto legislativo 18 marzo 1947, n.
281, concernente la istituzione dell'Ente per l'irrigazione
in Puglia, Lucania e ampliamento del comprensorio di
attivita' dell'Ente medesimo» ed e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 5 agosto 1952, n. 180.
Nota al comma 1056:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge n.
381 del 22 ottobre 2001 (Disposizioni urgenti concernenti
l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA),
l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano -
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 2001, n.
247) e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1,
legge 21 dicembre 2001, n. 441 (Gazzetta Ufficiale
22 dicembre 2001, n. 297), entrata in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 5. - 1. Il termine di cui all'art. 3 della legge
18 ottobre 1961, n. 1048, gia' prorogato dall'art. 1 del
decreto-legge 6 novembre 1991, n. 352, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 411, e'
prorogato di sei anni.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, determinato in 75 milioni di lire per l'anno 2001
ed in 232.406 euro per l'anno 2002, si provvede mediante
corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai
fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
Nota al comma 1057:
- Si riporta il testo dell'art. 22 del gia' citato
decreto-legge n. 223 del 2006, convertito con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248:
«Art. 22 (Riduzione delle spese di funzionamento per
enti ed organismi pubblici non territoriali). - 1. Gli
stanziamenti per l'anno 2006 relativi a spese per consumi
intermedi dei bilanci di enti ed organismi pubblici non
territoriali, che adottano contabilita' anche finanziaria,
individuati ai sensi dell'art. 1, commi 5 e 6, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione delle Aziende
sanitarie ed ospedaliere, degli Istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico, dell'Istituto superiore di
sanita', dell'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro, dell'Agenzia italiana del farmaco,
degli Istituti zooprofilattici sperimentali, degli enti e
degli organismi gestori delle aree naturali protette e
delle istituzioni scolastiche, sono ridotti nella misura
del 10 per cento, comunque nei limiti delle disponibilita'
non impegnate alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Per gli enti ed organismi pubblici che adottano
una contabilita' esclusivamente civilistica, i costi della
produzione, individuati all'art. 2425, primo comma, lettera
b), numeri 6), 7) e 8), del codice civile, previsti nei
rispettivi budget 2006, concernenti i beni di consumo e
servizi ed il godimento di beni di terzi, sono ridotti del
10 per cento. Le somme provenienti dalle riduzioni di cui
al presente comma sono versate da ciascun ente, entro il
mese di ottobre 2006, all'entrata del bilancio dello Stato,
con imputazione al capo X, capitolo 2961.
2. Per le medesime voci di spesa e di costo indicate al
comma 1, per il triennio 2007-2009, le previsioni non
potranno superare l'ottanta per cento di quelle iniziali
dell'anno 2006, fermo restando quanto previsto dal comma 57
dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Le somme
corrispondenti alla riduzione dei costi e delle spese per
effetto del presente comma sono appositamente accantonate
per essere versate da ciascun ente, entro il 30 giugno di
ciascun anno, all'entrata del bilancio dello Stato, con
imputazione al capo X, capitolo 2961. E' fatto divieto alle
Amministrazioni vigilanti di approvare i bilanci di enti ed
organismi pubblici in cui gli amministratori non abbiano
espressamente dichiarato nella relazione sulla gestione di
avere ottemperato alle disposizioni del presente
articolo.».
Nota al comma 1058:
- La delibera CIPE n. 74 del 27 maggio 2005 recante
«Programma nazionale degli interventi nel settore idrico,
legge n. 350/2003, art. 4, commi 35-36. (Deliberazione n.
74/2005)» e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
18 gennaio 2006, n. 14.
Note ai commi 1059-1060-1062:
- Si riporta il testo del comma 31 dell'art. 4 della
gia' citata legge n. 350 del 2003:
«31. Per assicurare la prosecuzione degli interventi
infrastrutturali di cui all'art. 141, commi 1 e 3, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono autorizzati i limiti
di impegno quindicennali pari a 50 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2005 e di 50 milioni di euro dal
2006.».
- Si riporta il testo del comma 78 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 266 del 2005:
«78. E' autorizzato un contributo annuale di 200
milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno
2007 per interventi infrastrutturali. All'interno di tale
stanziamento, sono autorizzati i seguenti finanziamenti:
a) interventi di realizzazione delle opere
strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla
legge 21 dicembre 2001, n. 443;
b) interventi di realizzazione del programma
nazionale degli interventi nel settore idrico relativamente
alla prosecuzione degli interventi infrastrutturali di cui
all'art. 141, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, nella misura del 25 per cento delle risorse
disponibili;
c) potenziamento del passante di Mestre e dei
collegamenti dello stesso con i capoluoghi di provincia
interessati in una misura non inferiore all'1 per cento
delle risorse disponibili;
d) circonvallazione orbitale (GRAP) prevista
nell'intesa generale quadro sottoscritta il 24 ottobre 2003
tra Governo e regione Veneto e correlata alle opere del
passante autostradale di Mestre di cui alla tabella 1 del
Programma di infrastrutture strategiche allegato al
Documento di programmazione economico-finanziaria
2006-2009, in una misura non inferiore allo 0,5 per cento
delle risorse disponibili;
e) realizzazione delle opere di cui al "sistema
pedemontano lombardo, tangenziali di Como e di Varese", in
una misura non inferiore al 2 per cento delle risorse
disponibili;
f) completamento del "sistema accessibilita'
Valcamonica, strada statale 42 - del Tonale e della
Mendola", in una misura non inferiore allo 0,5 per cento
delle risorse disponibili;
g) realizzazione delle opere di cui al "sistema
accessibilita' della Valtellina", per un importo pari a 13
milioni di euro annui per quindici anni;
h) consolidamento, manutenzione straordinaria e
potenziamento delle opere e delle infrastrutture portuali
di competenza di Autorita' portuali di recente istituzione
e comunque successiva al 30 giugno 2003, per un importo
pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni
2006, 2007 e 2008;
i) interazione del passante di Mestre, variante di
Martellago e Mirano, di cui alla tabella 1 del Programma di
infrastrutture strategiche allegato al Documento di
programmazione economico-finanziaria 2006-2009, in una
misura non inferiore al 2 per cento delle risorse
disponibili;
l) realizzazione del tratto Lazio-Campania del
corridoio tirrenico, viabilita' accessoria della
pedemontana di Formia, in una misura non inferiore all'1
per cento delle risorse disponibili;
m) realizzazione delle opere di ammodernamento della
strada statale 12, con collegamento alla strada provinciale
450, per un importo di 1 milione di euro annui per quindici
anni, a favore dell'ANAS;
n) opere complementari all'autostrada Asti-Cuneo e al
miglioramento della viabilita' di adduzione e
circonvallazione di Alba, in una misura pari all'1,5 per
cento delle risorse disponibili a favore delle province di
Asti e di Cuneo rispettivamente nella misura di un terzo e
di due terzi del contributo medesimo;
o) interventi per il restauro e la sicurezza di
musei, archivi e biblioteche di interesse storico,
artistico e culturale per un importo di 4 milioni di euro
per quindici anni, nonche' gli interventi di restauro della
Domus Aurea.».
Nota al comma 1063:
- Il testo del comma 4, dell'art. 2 del decreto-legge
10 gennaio 2006 n. 2 recante (Interventi urgenti per i
settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca,
nonche' in materia di fiscalita' d'impresa. - pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 2006, n. 8) e' il
seguente :
«4. E' costituito presso l'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura (AGEA) il Fondo per la razionalizzazione e la
riconversione della produzione bieticolo-saccarifera, al
quale affluiscono le risorse finanziarie comunitarie
destinate alla diversificazione produttiva del settore
bieticolo-saccarifero in Italia, nonche' le risorse
presenti nel Fondo per il risanamento del settore bieticolo
- saccarifero di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge
12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546. Le modalita' di
utilizzo delle risorse del Fondo sono disposte con decreto
di natura non regolamentare del Ministro delle politiche
agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano.».
Nota al comma 1064:
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228 recante «Orientamento e
modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7
della legge 5 marzo 2001, n. 57», cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 4 (Esercizio dell'attivita' di vendita). - 1. Gli
imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel
registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge
29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al
dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i
prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive
aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di
igiene e sanita'.
2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma
itinerante e' soggetta a previa comunicazione al comune del
luogo ove ha sede l'azienda di produzione e puo' essere
effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione. Per la vendita al dettaglio esercitata su
superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di
altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano
la disponibilita' non e' richiesta la comunicazione di
inizio attivita'.
3. La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle
indicazioni delle generalita' del richiedente,
dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi
di ubicazione dell'azienda, deve contenere la
specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la
vendita e delle modalita' con cui si intende effettuarla,
ivi compreso il commercio elettronico.
4. Qualora si intenda esercitare la vendita al
dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in
locali aperti al pubblico, la comunicazione e' indirizzata
al sindaco del comune in cui si intende esercitare la
vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche
mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve
contenere la richiesta di assegnazione del posteggio
medesimo, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114.
5. La presente disciplina si applica anche nel caso di
vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di
attivita' di manipolazione o trasformazione dei prodotti
agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento
del ciclo produttivo dell'impresa.
6. Non possono esercitare l'attivita' di vendita
diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di
societa' di persone e le persone giuridiche i cui
amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle
funzioni connesse alla carica ricoperta nella societa',
condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in
materia di igiene e sanita' o di frode nella preparazione
degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio
dell'esercizio dell'attivita'. Il divieto ha efficacia per
un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della
sentenza di condanna.
7. Alla vendita diretta disciplinata dal presente
decreto legislativo continuano a non applicarsi le
disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 114, in conformita' a quanto stabilito dall'art. 4,
comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo n.
114 del 1998.
8. Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla
vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive
aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160.000
euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di
euro per le societa', si applicano le disposizioni del
citato decreto legislativo n. 114 del 1998.».
Note al comma 1066:
- Si riporta il testo dell'art. 5 e dell'art. 3 della
legge 24 dicembre 2004, n. 313 recante «Disciplina
dell'apicoltura»:
«Art. 5 (Documento programmatico per il settore
apistico). - 1. Per la difesa dell'ambiente e delle
produzioni agroforestali, ai fini dell'applicazione del
regolamento (CE) n. 1221/97 del 25 giugno 1997, del
Consiglio, e successive modificazioni, e della legge
23 dicembre 1999, n. 499, e successive modificazioni, il
Ministro delle politiche agricole e forestali, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e previa concertazione con le organizzazioni
professionali agricole rappresentative a livello nazionale,
con le unioni nazionali di associazioni di produttori
apistici riconosciute ai sensi della normativa vigente, con
le organizzazioni nazionali degli apicoltori, con le
organizzazioni cooperative operanti nel settore apistico a
livello nazionale e con le associazioni a tutela dei
consumatori, adotta, anche utilizzando le risorse stanziate
dalla presente legge nei limiti dell'autorizzazione di
spesa di cui all'art. 11, un documento programmatico
contenente gli indirizzi e il coordinamento delle attivita'
per il settore apistico, con particolare riferimento alle
seguenti materie:
a) promozione e tutela dei prodotti apistici italiani
e promozione dei processi di tracciabilita' ai sensi
dell'art. 18 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.
228;
b) tutela del miele italiano conformemente alla
direttiva 2001/110/CE del 20 dicembre 2001 del Consiglio;
c) valorizzazione dei prodotti con denominazione di
origine protetta e con indicazione geografica protetta, ai
sensi del regolamento (CEE) n. 2081/1992 e del regolamento
(CEE) n. 2082/92 del 14 luglio 1992, del Consiglio, e
successive modificazioni, nonche' del miele prodotto
secondo il metodo di produzione biologico, ai sensi del
regolamento (CEE) n. 2092/91 del 24 giugno 1991 del
Consiglio, e successive modificazioni;
d) sostegno delle forme associative di livello
nazionale tra apicoltori e promozione della stipula di
accordi professionali;
e) sviluppo dei programmi di ricerca e di
sperimentazione apistica, d'intesa con le organizzazioni
apistiche;
f) integrazione tra apicoltura e agricoltura;
g) indicazioni generali sui limiti e divieti cui
possono essere sottoposti i trattamenti antiparassitari con
prodotti fitosanitari ed erbicidi tossici per le api sulle
colture arboree, erbacee, ornamentali, coltivate e
spontanee durante il periodo di fioritura;
h) individuazione di limiti e divieti di impiego di
colture di interesse mellifero derivanti da organismi
geneticamente modificati;
i) incentivazione della pratica dell'impollinazione a
mezzo di api;
l) incentivazione della pratica dell'allevamento
apistico e del nomadismo;
m) tutela e sviluppo delle cultivar delle essenze
nettarifere, in funzione della biodiversita';
n) determinazione degli interventi economici di
risanamento e di controllo per la lotta contro la varroasi
e le altre patologie dell'alveare;
o) potenziamento e attuazione dei controlli sui
prodotti apistici di origine extracomunitaria, comunitaria
e nazionale;
p) incentivazione dell'insediamento e della
permanenza dei giovani nel settore apistico;
q) previsione di indennita' compensative per gli
apicoltori che operano nelle zone montane o svantaggiate;
r) salvaguardia e selezione in purezza dell'ape
italiana (Apis mellifera ligustica Spinola) e dell'Apis
mellifera sicula Montagano e incentivazione dell'impiego di
api regine italiane con provenienza da centri di selezione
genetica.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, da emanare contestualmente all'adozione del
documento di cui al comma 1, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
ripartite le risorse statali tra le materie indicate al
comma 1.
3. Il documento programmatico ha durata triennale e
puo' essere aggiornato ogni anno con le medesime procedure
di cui al comma 1.
4. Al documento programmatico sono allegati:
a) i programmi apistici predisposti, previa
concertazione con le organizzazioni dei produttori
apistici, con le organizzazioni professionali agricole e
con le associazioni degli apicoltori e del movimento
cooperativo operanti nel settore apistico a livello
regionale, da ogni singola regione;
b) i programmi interregionali o le azioni comuni
riguardanti l'insieme delle regioni, da realizzare in forma
cofinanziata.».
«Art. 3 (Apicoltore e imprenditore apistico). - 1. E'
apicoltore chiunque detiene e conduce alveari.
2. E' imprenditore apistico chiunque detiene e conduce
alveari ai sensi dell'art. 2135 del codice civile.
3. E' apicoltore professionista chiunque esercita
l'attivita' di cui al comma 2 a titolo principale.».
- Il testo del punto 5 della tabella allegata al gia'
citato decreto legislativo n. 504 del 1995, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 1995, n. 279,
supplemento ordinario, e' il seguente:
«5. Impieghi in lavori agricoli, orticoli, in
allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella
florovivaistica: gasolio, 30% aliquota normale;
benzina, 55% aliquota normale. L'agevolazione per
la benzina e' limitata alle macchine agricole con potenza
del motore non superiore a 40 CV e non adibite a lavori per
conto terzi; tali limitazioni non si applicano alle
mietitrebbie. L'agevolazione viene concessa, anche
mediante crediti o buoni d'imposta, sulla base di criteri
stabiliti, in relazione alla estensione dei terreni, alla
qualita' delle colture ed alla dotazione delle macchine
agricole effettivamente utilizzate, con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle
risorse agricole, alimentari e forestali, da emanare ai
sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400.».
Nota al comma 1067:
- Si riporta il testo dell'art. 15 del gia' citato
decreto legislativo n. 228 del 2001, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 15 (Convenzioni con le pubbliche
amministrazioni). - 1. Al fine di favorire lo svolgimento
di attivita' funzionali alla sistemazione ed alla
manutenzione del territorio, alla salvaguardia del
paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento
dell'assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a
favore della tutela delle vocazioni produttive del
territorio, le pubbliche amministrazioni possono stipulare
convenzioni con gli imprenditori agricoli.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 definiscono le
prestazioni delle pubbliche amministrazioni che possono
consistere, nel rispetto degli Orientamenti comunitari in
materia di aiuti di Stato all'agricoltura anche in
finanziamenti, concessioni amministrative, riduzioni
tariffarie o realizzazione di opere pubbliche. Per le
predette finalita' le pubbliche amministrazioni, in deroga
alle norme vigenti, possono stipulare contratti d'appalto
con gli imprenditori agricoli di importo annuale non
superiore a 50.000 euro nel caso di imprenditori singoli, e
300.000 euro nel caso di imprenditori in forma associata.».
Nota al comma 1070:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante (Disposizioni in
materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e
semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma
dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della
legge 7 marzo 2003, n. 38 - pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 22 aprile 2004, n. 94), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 3 (Imprenditoria agricola giovanile). - 1. Dopo
l'art. 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e'
inserito il seguente:
"Art. 4-bis (Imprenditoria agricola giovanile). - 1. Ai
fini dell'applicazione della normativa statale, e'
considerato giovane imprenditore agricolo l'imprenditore
agricolo avente una eta' non superiore a 40 anni".
2. All'art. 9, comma 2, del decreto legislativo
21 aprile 2000, n. 185, le parole: "alla data del
1° gennaio 2000", sono sostituite dalle seguenti: "alla
data del subentro".
3. (Abrogato).
4. All'art. 15 della legge 15 dicembre 1998, n. 441,
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Allo scopo di favorire il conseguimento di
efficienti dimensioni delle aziende agricole, anche
attraverso il ricorso all'affitto, i contratti di affitto
in favore dei giovani imprenditori agricoli che non hanno
ancora compiuto i quaranta anni sono soggetti a
registrazione solo in caso d'uso e per la quale e' previsto
l'importo in misura fissa di 51,65 euro.".
5. All'applicazione del presente articolo si provvede
nell'ambito degli stanziamenti finalizzati all'attuazione
dell'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228.».
Nota al comma 1071:
- Si riportano i testi dell'art. 36 e del comma 2
dell'art. 1 del gia' citato decreto legislativo n. 228 del
2001:
«Art. 36 (Disposizioni finanziarie). - 1. Agli oneri
derivanti dal presente decreto, quantificati
complessivamente in lire 83,895 miliardi per l'anno 2001 e
in lire 95,895 miliardi a decorrere dal 2002, di cui lire
68,963 miliardi per l'art. 1, comma 2, lire 7,052 miliardi
per l'art. 3, lire 12 miliardi a decorrere dal 2002 per
l'art. 8, lire 56 milioni per l'art. 9, lire 7,824 miliardi
per l'art. 10, si provvede:
a) per gli anni 2001 e 2002 mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa recata dall'art. 25 della
legge 17 maggio 1999, n. 144, come rifinanziata dalla legge
23 dicembre 2000, n. 388;
b) per l'anno 2003 mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa recata - ai sensi dell'art. 7
del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 - dalla
tabella C della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
«2. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative
di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando
utilizzano per lo svolgimento delle attivita' di cui
all'art. 2135 del codice civile, come sostituito dal
comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei
soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e
servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo
biologico.».
Nota al comma 1072:
- Si riportano i commi 13 e 14 dell'art. 1-bis del gia'
citato decreto-legge n. 2 del 2006, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81:
«13. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8,
pari a 100 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede
nell'ambito delle disponibilita' previste dall'art. 3,
comma 1, della legge 2 giugno 1988, n. 218, incrementate,
per l'anno 2006, di 100 milioni di euro. A tale fine il
livello complessivo della spesa del Servizio sanitario
nazionale, al cui finanziamento concorre lo Stato, di cui
all'art. 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e all'art. 1, comma 278, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, e' incrementato, per l'anno 2006, di 100 milioni di
euro.».
«14. Alla maggiore spesa di cui al comma 13, pari a 100
milioni di euro per il 2006, si fa fronte:
a) quanto a 25 milioni di euro, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
recata dall'art. 48, comma 9, del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come determinata
dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
b) quanto a 10 milioni di euro, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, per
l'anno 2006, di cui all'art. 5, comma 3-quater, del
decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244;
c) quanto a 10 milioni di euro, nell'ambito delle
disponibilita' dell'AGEA per gli interventi di cui all'art.
4, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165,
come rideterminati ai sensi del comma 3. L'AGEA provvede a
versare la somma di 10 milioni di euro all'entrata del
bilancio dello Stato;
d) quanto a 30 milioni di euro, mediante utilizzo di
una quota delle disponibilita' in conto residui relative
all'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 4,
della legge 18 giugno 1998, n. 194, come rifinanziata dalla
tabella D della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che a tale
fine e' versata all'entrata del bilancio dello Stato
nell'anno 2006;
e) quanto a 25 milioni di euro, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.».
Note al comma 1073:
- La legge 27 dicembre 2002, n. 292, reca «Interventi
urgenti per la tutela della bufala mediterranea italiana»
ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 2003,
n. 1.
- La legge regionale della Campania 1° febbraio 2005,
n. 3 reca «Interventi urgenti per la tutela della bufala
mediterranea italiana in Campania» ed e' pubblicata nel
Bollettino ufficiale della Campania 7 febbraio 2005, n. 9.
Note al comma 1075:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del gia' citato
decreto legislativo n. 228 del 2001:
«Art. 1 (Imprenditore agricolo). - 1. ...
2. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative
di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando
utilizzano per lo svolgimento delle attivita' di cui
all'art. 2135 del codice civile, come sostituito dal
comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei
soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e
servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo
biologico.».
- Si riporta il testo dell'art. 11 del gia' citato
decreto-legge n. 138 del 2002, convertito con modificazioni
dalla legge 8 agosto 2002, n. 178:
«Art. 11 (Contributi per gli investimenti in
agricoltura). - 1. Il contributo nella forma di credito di
imposta di cui all'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, come modificato dall'art. 10, e' esteso esclusivamente
alle imprese agricole di cui all'art. 1 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che effettuano, in
tutto il territorio nazionale, nuovi investimenti ai sensi
dell'art. 51 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del
Consiglio, del 17 maggio 1999, ovvero ai sensi di regimi di
aiuto nazionali approvati con decisione della Commissione
delle Comunita' europee nel settore della produzione,
commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli
di cui all'allegato I del Trattato che istituisce la
Comunita' europea e successive modificazioni.
2. Le tipologie degli investimenti ammissibili al
contributo di cui al comma 1 sono determinate ai sensi
dell'art. 8, comma 7-bis, della citata legge n. 388 del
2000.
3. Le imprese agricole sono ammesse al contributo di
cui al comma 1 qualora abbiano presentato domanda su
investimenti ammissibili ad agevolazione ai sensi del
citato regolamento (CE) n. 1257/1999 a valere sui bandi
emanati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e
di Bolzano nonche' ai sensi di regimi di aiuto nazionali
approvati con decisione della Commissione delle Comunita'
europee e purche' la domanda sia stata istruita
favorevolmente dall'Ente incaricato.
3-bis. Per le domande di cui al comma 3 relative a
regimi di aiuto nazionali, nel caso in cui esse siano state
presentate all'ente incaricato, ma non ancora istruite, la
verifica della compatibilita' dei requisiti dei richiedenti
il credito d'imposta con la normativa comunitaria puo'
essere richiesta dai richiedenti stessi al Ministero delle
politiche agricole e forestali, che si esprime entro il
termine di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento
delle domande.
4. Per le imprese agricole soggette a determinazione
del reddito ai sensi dell'art. 29 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il calcolo degli
ammortamenti dedotti e' effettuato sulla base dei
coefficienti di ammortamento previsti dal decreto
ministeriale 31 dicembre 1988 del Ministro delle finanze
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, e la determinazione
degli investimenti dismessi o ceduti si effettua
considerando il valore di acquisto ridotto degli
ammortamenti calcolati applicando i medesimi coefficienti
del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1988 del
Ministro delle finanze.
5. Il contributo di cui al presente articolo e' fissato
nei limiti massimi di spesa pari a 85 milioni di euro per
l'anno 2002 e 175 milioni di euro per ciascuno degli anni
2003 e 2004. A decorrere dal 1° gennaio 2003, con decreto
del Ministro delle politiche agricole e forestali e'
determinato l'ammontare delle risorse destinate agli
investimenti realizzati nelle aree ammissibili alle deroghe
previste dall'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del
Trattato che istituisce la Comunita' europea, e successive
modificazioni. Agli oneri derivanti dall'attuazione del
presente articolo si provvede: quanto a 75 milioni di euro
per l'anno 2002 e 155 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2003 e 2004, mediante utilizzo di parte delle maggiori
entrate di cui all'art. 3; quanto a 10 milioni di euro per
l'anno 2002 e 20 milioni di euro per l'anno 2003, a valere
sulle risorse iscritte sull'unita' previsionale di base
6.1.2.7 «Devoluzione di proventi» - capitolo 3860 dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze; quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2004,
mediante utilizzo delle risorse resesi disponibili dalla
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4
dell'art. 10.
5-bis. La richiesta del contributo di cui al comma 1 ha
validita' annuale. L'Agenzia delle entrate, con riferimento
alle richieste rinnovate ovvero presentate per la prima
volta, provvede a dare attuazione al comma 1-ter dell'art.
8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, introdotto
dall'art. 10 del presente decreto, in base all'ordine
cronologico di presentazione delle domande a decorrere dal
1° gennaio di ogni anno.
6. Per quanto non diversamente disposto, si applicano
le disposizioni dell'art. 8 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, come modificato dall'art. 10.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
- Il regolamento CE n. 1698/2005 del 20 settembre 2005
reca «Regolamento del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR)».
Note ai commi 1076, 1077 e 1078:
- Si riporta il testo del comma 9-bis dell'art. 1 del
decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 recante «Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri»,
cosi' come modificato dalla presente legge:
«9-bis. Il Ministro dello sviluppo economico esercita
la vigilanza sui consorzi agrari di concerto con il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto
2002, n. 220. I consorzi agrari sono societa' cooperative a
responsabilita' limitata, disciplinate a tutti gli effetti
dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile; l'uso
della denominazione di consorzio agrario e' riservato
esclusivamente alle societa' cooperative di cui al presente
comma. Le disposizioni della legge 28 ottobre 1999, n. 410,
e successive modificazioni, sono abrogate ad eccezione
dell'art. 2, dell'art. 5, commi 2, 3, 5 e 6 e dell'art. 6.
E' abrogato, altresi', il comma 227 dell'art. 1 della legge
30 dicembre 2004, n. 311. Per i consorzi agrari attualmente
in stato di liquidazione coatta amministrativa, l'autorita'
di vigilanza provvede. alla nomina di un commissario unico,
ai sensi dell'art. 198, primo comma, del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, in sostituzione dei commissari in
carica alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, con il compito di
chiudere la liquidazione entro il 31 dicembre 2007,
depositando gli atti di cui all'art. 213 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267 la medesima disposizione si applica
anche ai consorzi agrari in stato di concordato,
limitatamente alla nomina di un nuovo commissario unico.
Per tutti gli altri consorzi, i commissari in carica
provvedono, entro il 31 dicembre 2006, alla ricostituzione
degli organi statutari e cessano, in pari data,
dall'incarico. I consorzi agrari adeguano gli statuti alle
disposizioni del codice civile entro il 31 dicembre 2007».
- Si riportano i testi dei commi 242 e 521 dell'art. 1
della gia' citata legge n. 266 del 2005:
«242. Il Corpo forestale dello Stato e' autorizzato ad
avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale a tempo
determinato assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n.
124, nei limiti della spesa sostenuta per lo stesso
personale nell'anno 2005».
«521. All'art. 103, comma 3, del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, come modificato dall'art. 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le
parole: "un ventesimo" sono sostituite dalle seguenti: "un
diciottesimo"».
- La legge 5 aprile 1985, n. 124 reca «Disposizioni per
l'assunzione di manodopera da parte del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste» ed e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 12 aprile 1985, n. 87.
Note al comma 1079:
- Si riporta il testo dell'art. 21 della legge
23 luglio 1991, n. 223 recante «Norme in materia di cassa
integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione,
attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento
al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del
lavoro»:
«Art. 21 (Norme in materia di trattamenti per i
lavoratori appartenenti al settore dell'agricoltura). - 1.
Gli impiegati ed operai agricoli con contratto a tempo
indeterminato hanno diritto al trattamento di integrazione
salariale di cui all'art. 8, legge 8 agosto 1972, n. 457,
anche nei casi di sospensioni operate per esigenze di
riconversione e ristrutturazione aziendale da imprese che
occupino almeno sei lavoratori con contratto a tempo
indeterminato, ovvero che ne occupino quattro con contratto
a tempo indeterminato, e nell'anno precedente abbiano
impiegato manodopera agricola per un numero di giornate non
inferiore a milleottanta. Le predette esigenze devono
essere previamente accertate dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale su proposta del comitato
amministratore della gestione prestazioni temporanee ai
lavoratori dipendenti di cui all'art. 25, legge 9 marzo
1989, n. 88 .
2. I lavoratori con contratto a tempo indeterminato che
vengano licenziati durante il periodo di godimento del
trattamento di integrazione salariale corrisposto ai sensi
del comma 1 hanno diritto al trattamento ordinario di
disoccupazione nella misura del quaranta per cento della
retribuzione.
3. Il trattamento concesso ai sensi del comma 1 puo'
essere corrisposto per una durata massima di novanta
giorni. Le imprese che si avvalgono di tale trattamento
sono tenute a versare alla gestione di cui all'art. 24
della legge 9 marzo 1989, n. 88, in aggiunta al contributo
di cui all'art. 19 della legge 8 agosto 1972, n. 457, un
contributo nella misura del quattro per cento
dell'integrazione salariale corrisposta ai propri
dipendenti ai sensi del comma 1.
4. Agli impiegati ed operai agricoli con contratto di
lavoro a tempo indeterminato dipendenti da imprese site in
comuni dichiarati colpiti da eccezionali calamita' o
avversita' atmosferiche ai sensi dell'art. 4 della legge
15 ottobre 1981, n. 590, puo' essere concesso il
trattamento di cui all'art. 8 della legge 8 agosto 1972, n.
457, per un periodo non superiore a novanta giorni.
5. Il trattamento di integrazione salariale di cui ai
commi 1 e 4 puo' essere erogato, anche in mancanza dei
requisiti di cui al terzo comma dell'art. 8 della legge
8 agosto 1972, n. 457, ai lavoratori che sono alle
dipendenze dell'impresa da piu' di un anno. I periodi di
corresponsione del predetto trattamento non concorrono alla
configurazione del limite massimo di durata previsto dal
primo comma dell'art. 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457 e
costituiscono periodi lavorativi ai fini del requisito di
cui al terzo comma dell'art. 8 della legge medesima.
 
6. Nel caso in cui gli operai agricoli a tempo
determinato iscritti negli elenchi anagrafici dei comuni
dichiarati colpiti da eccezionale calamita' o avversita'
atmosferica ai sensi dell'art. 4 della legge 15 ottobre
1981, n. 590, siano rimasti privi di occupazione in
conseguenza degli eventi medesimi, e' ad essi riconosciuto,
ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle
giornate di lavoro prestate, il numero di giornate
necessarie al raggiungimento del numero di giornate
riconosciute nell'anno precedente. Tale beneficio viene
concesso a condizione che i destinatari abbiano prestato
nell'anno interessato alla provvidenza almeno cinque
giornate di lavoro. Lo stesso diritto alle prestazioni
previdenziali ed assistenziali e' esteso a favore dei
piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende
colpite dalle predette avversita'.
7. I benefici di cui ai commi 4 e 6 si applicano a
decorrere dall'anno 1991.
8. Per i trattamenti di cui ai commi 4, 5 e 6, ivi
compresi quelli relativi alla mancata copertura
assicurativa, si applicano le disposizioni dell'art. 37
della legge 9 marzo 1989, n. 88.».
- Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 102 recante "Interventi finanziari a sostegno
delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2,
lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38" - pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2004, n. 95) e' il
seguente:
«Art. 4 (Piano assicurativo agricolo annuale). - 1.
L'entita' del contributo pubblico sui premi assicurativi e'
determinata attraverso il Piano assicurativo agricolo
annuale, di seguito denominato: "Piano assicurativo",
tenendo conto delle disponibilita' di bilancio,
dell'importanza socio-economica delle produzioni e del
numero di potenziali assicurati.
2. Il Piano assicurativo e' elaborato sulla base delle
informazioni e dei dati di carattere
statistico-assicurativo rilevati dalla Banca dati sui
rischi agricoli, ed e' approvato, entro il 30 novembre di
ogni anno, con decreto del Ministero delle politiche
agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sentite le proposte di una Commissione
tecnica costituita, da:
a) un rappresentante del Ministero delle politiche
agricole e forestali, che la presiede;
b) tre rappresentanti delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano;
c) un rappresentate dell'Istituto di servizi per il
mercato agricolo alimentare (ISMEA);
d) un rappresentante per ciascuna Organizzazione
professionale agricola rappresentata nel Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);
e) un rappresentante della Cooperazione agricola;
f) un rappresentante dell'Associazione nazionale dei
consorzi di difesa (ASNACODI);
g) due rappresentanti dell'Associazione nazionale
delle imprese assicuratrici (ANIA).
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali e' approvato il regolamento di funzionamento
della commissione tecnica e sono nominati i relativi
componenti. Ai componenti della commissione tecnica non
compete alcuna indennita' o compenso ne' rimborso spese.
4. Nel Piano assicurativo sono stabiliti i parametri
per il calcolo del contributo pubblico sui premi
assicurativi distinti per:
a) tipologia di polizza assicurativa;
b) area territoriale identificata sulla base delle
proposte delle regioni e delle province autonome di Trento
e di Bolzano;
c) evento climatico avverso, garanzia;
d) tipo di coltura e/o strutture.
5. Nel Piano assicurativo possono essere disposti
anche:
a) i termini massimi di sottoscrizione delle polizze
per le diverse produzioni e aree;
b) qualsiasi altro elemento ritenuto necessario per
garantire un impiego efficace ed efficiente delle risorse
pubbliche.».
Nota al comma 1080:
- Si riporta il comma 2 dell'art. 1-quinquies del
citato decreto-legge n. 182 del 2005, convertito con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231:
«2. Per lo svolgimento delle proprie attivita'
istituzionali, a decorrere dall'anno 2006, e' autorizzato
un contributo di 4 milioni di euro all'ISMEA, al cui onere
si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa
di cui all'art. 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001,
n. 228, per le finalita' di cui all'art. 1, comma 2, del
medesimo decreto legislativo.».
Nota al comma 1081:
- La legge 14 agosto 1971, n. 817, e successive
modificazioni reca «Disposizioni per il rifinanziamento
delle provvidenze per lo sviluppo della proprieta'
coltivatrice» ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
14 ottobre 1971, n. 261.
Note al comma 1082:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 3 del gia'
citato decreto legislativo n. 227 del 2001:
«1. In relazione alle linee guida emanate dal Ministero
delle politiche agricole e forestali e dal Ministero
dell'ambiente, ciascuno per quanto di propria competenza,
in materia forestale ed alle indicazioni fornite ai sensi
dell'art. 2, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 499,
le regioni definiscono le linee di tutela, conservazione,
valorizzazione e sviluppo del settore forestale nel
territorio di loro competenza attraverso la redazione e la
revisione dei propri piani forestali. A tal fine, le linee
di indirizzo e coordinamento per gli interventi da
realizzare nei settori agricolo, agroindustriale,
agroalimentare e forestale comprendono specifiche linee di
politica forestale nazionale atte a:
a) verificare lo stato e le caratteristiche del bosco
in relazione all'economia nazionale e alla situazione
ambientale generale, con particolare riferimento alla
conservazione della biodiversita';
b) stabilire gli obiettivi strategici della politica
nazionale nel settore forestale, anche in attuazione delle
Risoluzioni delle Conferenze interministeriali di Helsinki
e Lisbona, e indicare gli indirizzi di intervento nazionale
ed i criteri generali di realizzazione, nonche' le
previsioni di spesa».
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante «Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali»:
«Art. 4 (Accordi tra Governo, regioni e province
autonome di Trento e Bolzano). - 1. Governo, regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del
principio di leale collaborazione e nel perseguimento di
obiettivi di funzionalita', economicita' ed efficacia
dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di
Conferenza Stato-regioni accordi, al fine di coordinare
l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere
attivita' di interesse comune.
2. Gli accordi si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei Presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano».
- Per l'art. 61 della citata legge n. 289 del 2002, si
veda la nota al comma 925.
Note al comma 1083:
- Si riportano gli articoli da 9 a 13 del decreto
legislativo 27 maggio 2005, n. 102, recante «Regolazioni
dei mercati agroalimentari, a norma dell'art. 1, comma 2,
lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38»:
«Art. 9 (Intesa di filiera). - 1. L'intesa di filiera
ha lo scopo di favorire l'integrazione di filiera e la
valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari,
tenendo conto degli interessi della filiera e dei
consumatori. L'intesa puo' definire:
a) azioni per migliorare la conoscenza e la
trasparenza della produzione e del mercato;
b) azioni per un migliore coordinamento
dell'immissione dei prodotti sul mercato;
c) modelli contrattuali compatibili con la normativa
comunitaria da utilizzare nella stipula dei contratti di
coltivazione, allevamento e fornitura;
d) modalita' di valorizzazione e tutela delle
denominazioni di origine, indicazioni geografiche e marchi
di qualita';
e) criteri per la valorizzazione del legame delle
produzioni al territorio di provenienza;
f) azioni al fine di perseguire condizioni di
equilibrio e stabilita' del mercato attraverso informazioni
e ricerche per l'orientamento della produzione agricola
alla domanda e alle esigenze dei consumatori;
g) metodi di produzione rispettosi dell'ambiente.
2. L'intesa di filiera e' stipulata nell'ambito del
Tavolo agroalimentare, di cui all'art. 20 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, tra gli organismi
maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei
settori della produzione, della trasformazione, del
commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e
agroalimentari, presenti o rappresentati nel Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro. A tale fine, i
predetti organismi indicano la rappresentanza di filiera a
livello nazionale per il settore di appartenenza. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali,
da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono definite le modalita' per la
stipula delle intese di filiera, nonche' quelle di
costituzione e di funzionamento dei tavoli di filiera.
3. Le intese possono, inoltre, essere stipulate dalle
Organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi
all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.
4. Le intese non possono comportare restrizioni della
concorrenza ad eccezione di quelli che risultino da una
programmazione previsionale e coordinata della produzione
in funzione degli sbocchi di mercato o da un programma di
miglioramento della qualita' che abbia come conseguenza
diretta una limitazione del volume di offerta.
5. Le intese sono comunicate al Ministero delle
politiche agricole e forestali entro i quindici giorni
dalla loro sottoscrizione che ne verifica la compatibilita'
con la normativa comunitaria e nazionale. Le intese di cui
al comma 4 sono approvate con decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali.»
«Art. 10. (Contratti quadro). - 1. Nell'ambito delle
finalita' di cui all'art. 33 del Trattato istitutivo della
Comunita' europea e nei limiti di cui all'art. 2, comma 1,
del regolamento (CEE) n. 26/1962 del 4 aprile 1962, del
Consiglio, e successive modificazioni, i soggetti economici
di cui al capo I possono sottoscrivere contratti quadro
aventi i seguenti obiettivi:
a) sviluppare gli sbocchi commerciali sui mercati
interno ed estero, e orientare la produzione agricola per
farla corrispondere, sul piano quantitativo e qualitativo,
alla domanda, al fine di perseguire condizioni di
equilibrio e stabilita' del mercato;
b) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti;
c) migliorare la qualita' dei prodotti con
particolare riguardo alle diverse vocazioni colturali e
territoriali e alla tutela dell'ambiente;
d) ridurre le fluttuazioni dei prezzi ed assicurare
le altre finalita' perseguite dall'art. 33 del Trattato
sulla Comunita' europea;
e) prevedere i criteri di adattamento della
produzione all'evoluzione del mercato.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali possono essere definite, per singole filiere,
modalita' di stipula dei contratti quadro in mancanza di
intesa di filiera, che prevedano una rappresentativita'
specifica, determinata in percentuale al volume di
produzione commercializzata, da parte dei soggetti
economici di cui al capo I.».
«Art. 11. (Modalita). - 1. Il contratto quadro
definisce il prodotto, le attivita' e l'area geografica nei
cui confronti e' applicabile; nel contratto quadro devono
essere indicate la durata e le condizioni del suo rinnovo.
2. Ai contratti quadro si applicano i seguenti principi
generali:
a) confronto preventivo delle previsioni della
produzione e degli sbocchi commerciali del prodotto in
vista della loro armonizzazione;
b) definizione di prescrizioni al fine di adeguare il
prodotto oggetto del contratto quadro alle esigenze
dell'immissione sul mercato, con riferimento anche alle
caratteristiche qualitative del prodotto ed ai servizi
logistici che incidono sulla determinazione del prezzo di
commercializzazione;
c) obbligo per gli acquirenti di rifornirsi del
prodotto oggetto del contratto quadro tramite un contratto
di coltivazione, allevamento e fornitura, o tramite altro
contratto, comunque denominato, da stipulare per iscritto,
che rispetti i contenuti del contratto quadro e ne preveda
espressamente l'applicazione anche nei confronti degli
imprenditori agricoli non aderenti alle organizzazioni
stipulanti, ai sensi dell'art. 13. Il rispetto delle
condizioni stabilite nei contratti quadro deve essere
garantito dalla previsione espressa, contenuta negli
accordi stessi e confermata nei contratti-tipo e nei
contratti individuali, che considera, ai fini degli
articoli 1453 e 1455 del codice civile, di grave importanza
ogni sua violazione, con diritto al risarcimento degli
eventuali danni;
d) definizione dei criteri per la valutazione delle
diversificazioni di prezzo da stabilire in relazione al
processo produttivo applicato e alle caratteristiche
qualitative dei prodotti considerati per assicurare il
raggiungimento delle finalita' dell'art. 33 del Trattato
istitutivo della Comunita' europea.
3. Sono esclusi dai contratti quadro i quantitativi di
prodotto conferiti dai soci alle cooperative agricole ed ai
loro consorzi per la raccolta, la lavorazione, la
trasformazione e la commercializzazione sul mercato delle
produzioni agricole ed agroalimentari. E' facolta' delle
cooperative agricole e dei loro consorzi aderire ai
contratti quadro.
4. I contratti quadro devono contenere, per ogni
prodotto, disposizioni relative a:
a) il riconoscimento delle cause di forza maggiore
che giustificano il mancato rispetto parziale o totale
delle reciproche obbligazioni delle parti nei singoli
contratti;
b) l'individuazione di un collegio arbitrale terzo
rispetto alle parti al quale rimettere ogni controversia
fra le organizzazioni firmatarie degli accordi quadro, in
ordine alla interpretazione o all'esecuzione degli stessi,
e di rimettere a tale organo indicato in ciascun contratto
quadro ogni controversia tra gli imprenditori che siano
interessati direttamente alla esecuzione dei contratti o
che siano parti dei contratti da essi regolati. La
determinazione del risarcimento del danno derivante dalla
violazione di quanto disposto dal comma 2, la lettera c),
deve essere anch'essa rimessa alla decisione di un collegio
arbitrale nominato nei modi e con le modalita' di procedura
previsti nella presente lettera b). Il danno e' liquidato
con valutazione equitativa;
c) le modalita' di corresponsione, da parte di
ciascun produttore, trasformatore, commerciante e
distributore alle rispettive organizzazioni firmatarie, di
contributi, ove previsto dai contratti quadro, per le spese
previste dagli accordi finalizzate a favorire la
stabilizzazione del mercato e - attraverso studi, controlli
tecnici ed economici, ed azioni per la promozione e lo
sviluppo delle vendite - la valorizzazione dei prodotti
oggetto dei contratti quadro. Il contributo puo' essere
determinato da una quota percentuale del prezzo del
prodotto oggetto dei singoli contratti;
d) la previsione delle sanzioni e degli indennizzi in
caso di inadempimento parziale o totale delle obbligazioni,
anche in relazione alle ipotesi disciplinate dagli
articoli 12 e 13.
5. I contratti quadro stabiliscono il contratto-tipo,
che deve essere adottato nella stipulazione dei contratti
di coltivazione, allevamento e fornitura.
6. I contratti quadro e il contratto-tipo sono
depositati, a cura delle parti contraenti, entro dieci
giorni dalla stipulazione presso il Ministero delle
politiche agricole e forestali, il quale, entro trenta
giorni dal deposito, puo' formulare osservazioni circa la
rappresentativita' delle parti contraenti e la conformita'
degli accordi alla normativa comunitaria e nazionale.
Decorso tale termine senza osservazioni, i contratti quadro
ed il contratto-tipo si intendono efficaci e sono
pubblicati sul sito del Ministero delle politiche agricole
e forestali e su quelli delle regioni interessate.».
«Art. 12. (Recesso, cessione di azienda, e privilegio).
- 1. Ciascuno dei contraenti puo' recedere dal contratto di
coltivazione, allevamento e fornitura mediante preavviso di
un anno e dopo che sia trascorsa almeno una campagna
completa di consegne.
2. In caso di cessione totale o parziale dell'azienda
da parte di un imprenditore che ha sottoscritto un
contratto individuale di coltivazione, allevamento e
fornitura in esecuzione di un contratto quadro, il cedente
e' tenuto a dichiarare nell'atto di cessione l'esistenza di
tale contratto, ed il cessionario deve impegnarsi a
rispettarne le clausole ed a garantirne l'esecuzione.
3. In caso di violazione degli obblighi previsti dai
commi 1 e 2, l'inadempiente e' obbligato al risarcimento
dei danni, da liquidarsi con valutazione equitativa in
mancanza di esatta determinazione, ed e' assoggettato alle
sanzioni ed agli indennizzi fissati dai contratti quadro.
Gli obblighi suddetti gravano, nel caso di cessione
dell'azienda, solidalmente sul cessionario e sul cedente.
4. I crediti degli imprenditori agricoli nei confronti
dei trasformatori, commercianti e dei distributori
acquirenti dei prodotti in forza di contratti stipulati nel
rispetto del presente decreto, hanno privilegio generale
sui mobili, con il grado previsto dall'art. 2751-bis, primo
comma, n. 4), del codice civile.».
«Art. 13. (Obblighi degli acquirenti). - 1. Le parti
acquirenti aderenti ad organizzazioni che abbiano stipulato
un contratto quadro sono obbligate ad applicare tutte le
condizioni in esso previste ai contratti di coltivazione,
allevamento e fornitura e ad ogni altro contratto che
riguardi prodotti di provenienza nazionale contemplati
nell'accordo, anche se stipulati con imprenditori agricoli
non aderenti alle organizzazioni firmatarie del contratto
quadro.
2. Gli imprenditori agricoli non aderenti alle
organizzazioni firmatarie di contratti quadro, ove
concludano contratti di coltivazione, allevamento e
fornitura che riguardi prodotti contemplati in un contratto
quadro, possono pretendere l'applicazione in loro favore
delle clausole contenute in detto accordo, e sono in tal
caso obbligati a corrispondere alle organizzazioni
firmatarie i contributi di cui all'art. 11, comma 4,
lettera c).
3. La violazione degli obblighi di cui ai precedenti
commi costituisce, ai fini degli articoli 1453 e 1455 del
codice civile, grave inadempienza, con diritto delle
organizzazioni dei produttori o loro forme associate
firmatarie del contratto quadro e dei singoli imprenditori
agricoli che ne hanno richiesto l'applicazione, di
richiedere il risarcimento degli eventuali danni.
4. Alle controversie relative alle fattispecie previste
ai commi precedenti si applica quanto disposto dall'art.
11, comma 4, lettera b).».
Nota al comma 1085:
- Si riporta il testo del comma 87 dell'art. 1 della
citata legge n. 311 del 2004:
«87. Nell'ambito del Fondo per lo sviluppo
dell'agricoltura biologica e di qualita' di cui all'art.
59, comma 2-bis, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e
successive modificazioni, e' istituito un apposito capitolo
per l'attuazione del Piano d'azione nazionale per
l'agricoltura biologica e i prodotti biologici con una
dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2005, a valere,
per la somma di 3 milioni di euro, sulle disponibilita' di
cui all'autorizzazione di spesa recate dall'art. 5,
comma 7, della legge 27 marzo 2001, n. 122 che sono a tal
fine versate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate all'apposita unita' previsionale di
base. Le modalita' di spesa inerenti tale capitolo sono
definite con apposito decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali da emanare entro quattro mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.»
Nota al comma 1086:
- Si riporta il testo del comma 24 dell'art. 4 della
citata legge n. 350 del 2003, cosi' come modificato dalla
presente legge:
«24. Le disposizioni di cui ai commi 21, 22 e 23 si
applicano in riferimento ad eventi eccezionali verificatisi
al 31 dicembre 2005.».
Nota al comma 1087:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 9 del
decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49 recante «Riforma della
normativa in tema di applicazione del prelievo
supplementare nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari» convertito con modificazioni, dalla legge
30 maggio 2003, n. 119, cosi' come modificato dalla
presente legge:
«3. L'importo di cui al comma 1, lettera c), decurtato
dell'importo accantonato ai sensi del comma 2, viene
ripartito tra i produttori titolari di quota che hanno
versato il prelievo, secondo i seguenti criteri e
nell'ordine:
a) tra quelli per i quali tutto o parte del prelievo
loro applicato risulti indebitamente riscosso o comunque
non piu' dovuto;
b) tra quelli titolari di aziende ubicate nelle zone
di montagna, di cui all'art. 18 del regolamento n.
1257/1999/CE;
c) tra quelli titolari di aziende ubicate nelle zone
svantaggiate, di cui all'art. 19 del regolamento n.
1257/1999/CE;
c-bis) tra quelli che hanno subito, in base ad un
provvedimento emesso dall'autorita' sanitaria competente,
il blocco della movimentazione degli animali, in aree
interessate da malattie infettive diffuse, per almeno
novanta giorni nel corso di un periodo di
commercializzazione e che, per tale ragione, sono stati
costretti a produrre un quantitativo superiore, fino ad un
massimo del 20 per cento, rispetto a quello di riferimento
assegnato. In caso di superamento di tale limite, la
restituzione del prelievo supplementare non opera per la
parte eccedente il 20 per cento. Le regioni e le province
autonome comunicano all'AGEA entro il 30 aprile del periodo
successivo l'elenco delle aziende interessate ai
provvedimenti riguardanti il blocco della movimentazione,
nonche' i relativi termini di decorrenza».
Nota al comma 1089:
- Per i testi degli articoli da 11 a 13 del citato
decreto legislativo n. 102 del 2005, si veda la nota al
comma 1083.
Nota al comma 1090:
- Per l'art. 1 del citato decreto legislativo n. 228
del 2001 si veda la nota al comma 1075.
Nota al comma 1091:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 13 del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, recante «Misure urgenti
per il riequilibrio della finanza pubblica», convertito con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 e,
successive modificazioni:
«2. L'agevolazione e' riconosciuta secondo l'ordine
cronologico di presentazione della dichiarazione prevista
al presente comma e non e' cumulabile con altre
agevolazioni disposte per le stesse attivita' con norme
dello Stato o delle regioni. Gli interessati presentano al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante
dell'impresa e dal responsabile del progetto di
innovazione, alla quale sono allegati la relativa
certificazione sottoscritta dal presidente del collegio
sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o
da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei
conti o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori
commercialisti, in quello dei ragionieri e periti
commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nonche'
la perizia giurata di un professionista competente in
materia, iscritto al relativo albo professionale,
attestante la congruita' e la inerenza delle spese alle
tipologie ammissibili. Alla consegna delle dichiarazioni il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
accerta esclusivamente la disponibilita' dei fondi».
Nota al comma 1092:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge
10 giugno 1994, n. 357 recante «Disposizioni tributarie
urgenti per accelerare la ripresa dell'economia e
dell'occupazione, nonche' per ridurre gli adempimenti a
carico del contribuente», convertito con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1994, n. 489:
«Art. 3. (Detassazione del reddito d'impresa
reinvestito). - 1. E' escluso dall'imposizione del reddito
d'impresa il 50 per cento del volume degli investimenti
realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto ed in quello
successivo in eccedenza rispetto alla media degli
investimenti realizzati nei cinque periodi d'imposta
precedenti a quello in corso alla predetta data.
L'esclusione, che non compete alle banche e alle imprese di
assicurazione, si applica per il periodo d'imposta in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto e per
il successivo. L'ammontare degli investimenti deve essere
assunto al netto delle cessioni di beni strumentali
effettuate nel medesimo periodo d'imposta.
1-bis. Il beneficio fiscale di cui al comma 1 si
applica anche alle imprese attive alla data di entrata in
vigore del presente decreto anche se con un'attivita'
d'impresa inferiore ai cinque anni. Per tali imprese la
media degli investimenti da considerare e' quella
risultante dagli investimenti effettuati nei periodi
d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata
in vigore del presente decreto o a quello successivo.
2. Per investimento si intende la realizzazione nel
territorio dello Stato di nuovi impianti, il completamento
di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione,
l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni
strumentali nuovi anche mediante contratti di locazione
finanziaria. L'investimento immobiliare e' limitato ai beni
strumentali per natura.
2-bis. I fabbricanti, titolari di attivita' industriali
a rischio di incidenti rilevanti individuate dagli
articoli 4 e 6 del D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175, possono
usufruire delle agevolazioni tributarie di cui al comma 1
solo se e' documentato l'adempimento degli obblighi e delle
prescrizioni di cui al citato decreto».»
Note al comma 1093 e 1096:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del gia' citato
decreto legislativo n. 99 del 2004, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 2. (Societa' agricole). - 1. La ragione sociale o
la denominazione sociale delle societa' che hanno quale
oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attivita' di
cui all'art. 2135 del codice civile deve contenere
l'indicazione di societa' agricola.
2. Le societa' costituite alla data di entrata in
vigore del presente decreto, che abbiano i requisiti di cui
al presente articolo, devono inserire nella ragione sociale
o nella denominazione sociale la indicazione di «societa'
agricola» ed adeguare lo statuto, ove redatto. Le predette
societa' sono esentate dal pagamento di tributi e diritti
dovuti per l'aggiornamento della ragione sociale o
denominazione sociale negli atti catastali e nei pubblici
registri immobiliari e per ogni altro adempimento a tal
fine necessario.
3. L'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto
di cui all'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e
successive modificazioni, ed all'art. 7 della legge
14 agosto 1971, n. 817, spetta anche alla societa' agricola
di persone qualora almeno la meta' dei soci sia in possesso
della qualifica di coltivatore diretto come risultante
dall'iscrizione nella sezione speciale del registro delle
imprese di cui all'art. 2188 e seguenti del codice civile.
Alla medesima societa' sono in ogni caso riconosciute,
altresi', le agevolazioni previdenziali ed assistenziali
stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone
fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto.
4. Alle societa' agricole di cui all'art. 1, comma 3,
qualificate imprenditori agricoli professionali, sono
riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di
imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla
normativa vigente a favore delle persone fisiche in
possesso della qualifica di coltivatore diretto. La perdita
dei requisiti di cui all'art. 1, comma 3, nei cinque anni
dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute in
qualita' di imprenditore agricolo professionale determina
la decadenza dalle agevolazioni medesime.
4-bis. Le agevolazioni di cui al comma 4 sono
riconosciute anche alle societa' agricole di persone con
almeno un socio coltivatore diretto, alle societa' agricole
di capitali con almeno un amministratore coltivatore
diretto, nonche' alle societa' cooperative con almeno un
amministratore socio coltivatore diretto, iscritti nella
relativa gestione previdenziale e assistenziale. La perdita
dei requisiti di cui al presente comma nei cinque anni
dalla data di applicazione delle agevolazioni determina la
decadenza dalle agevolazioni medesime».
- Si riporta il testo dell'art. 32 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni:
«Art. 32 (Reddito agrario). - 1. Il reddito agrario e'
costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei
terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di
organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialita'
del terreno, nell'esercizio di attivita' agricole su di
esso.
2. Sono considerate attivita' agricole:
a) le attivita' dirette alla coltivazione del terreno
e alla silvicoltura;
b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili
per almeno un quarto dal terreno e le attivita' dirette
alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture
fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita
alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno
su cui la produzione stessa insiste;
c) le attivita' di cui al terzo comma dell'art. 2135
del codice civile, dirette alla manipolazione,
conservazione, trasformazione, commercializzazione e
valorizzazione, ancorche' non svolte sul terreno, di
prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del
fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con
riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto
conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del
Ministro delle politiche agricole e forestali.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, e'
stabilito per ciascuna specie animale il numero dei capi
che rientra nei limiti di cui alla lettera b) del comma 2,
tenuto conto della potenzialita' produttiva dei terreni e
delle unita' foraggere occorrenti a seconda della specie
allevata.
4. Non si considerano produttivi di reddito agrario i
terreni indicati nel comma 2 dell'art. 27».»
Nota al comma 1097:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 14 marzo 2001, n. 144 recante «Regolamento
recante norme sui servizi di bancoposta»:
«Art. 2. (Attivita' di bancoposta). - 1. Le attivita'
di bancoposta svolte da Poste comprendono:
a) raccolta di risparmio tra il pubblico, come
definita dall'art. 11, comma 1, del testo unico bancario ed
attivita' connesse o strumentali;
b) raccolta del risparmio postale;
c) servizi di pagamento, comprese l'emissione, la
gestione e la vendita di carte prepagate e di altri mezzi
di pagamento, di cui all'art. 1, comma 2, lettera f),
numeri 4) e 5), del testo unico bancario;
d) servizio di intermediazione in cambi;
e) promozione e collocamento presso il pubblico di
finanziamenti concessi da banche ed intermediari finanziari
abilitati;
f) servizi di investimento ed accessori di cui
all'art. 12».
Note al comma 1098:
- Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto
luogotenenziale 6 settembre 1917, n. 1451 recante
«Istituzione presso il Ministero delle Poste e Telegrafi
del servizio dei conti correnti e assegni postali»:
«Art. 14. I fondi disponibili sono versati in conto
corrente fruttifero alla Cassa depositi e prestiti al tasso
corrispondente al frutto medio annuale, lordo di qualunque
spesa, che la Cassa riceve dalla massa dei capitali da essa
amministrati, dedotti quindici centesimi.
Qualora il tasso dell'apposito conto corrente della
Cassa presso il Tesoro, al quale i detti fondi devono
essere versati, discenda al disotto del tasso medio
percentuale annuo che la Cassa ricava dai capitali da essa
amministrati, la Cassa stessa corrispondera'
all'Amministrazione postale il tasso del conto corrente col
Tesoro diminuito di quindici centesimi».
- Il decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito
con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e
successive modificazioni reca «Disposizioni urgenti per
favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei
conti pubblici» ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
2 ottobre 2003, n. 229, S.O.
Note al comma 1100:
- La legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive
modificazioni reca «Disposizioni per la difesa del mare» ed
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 1983, n.
16, S.O.
- La legge 25 gennaio 1979, n. 30 reca «Ratifica ed
esecuzione della Convenzione sulla salvaguardia del mar
Mediterraneo dall'inquinamento, con due protocolli e
relativi allegati, adottata a Barcellona il 16 febbraio
1976» ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio
1979, n. 40, S.O.
Nota al comma 1101:
- Si riporta il testo del primo comma dell'art. 12
della citata legge n. 979 del 1982:
«Art. 12. Il comandante, l'armatore o il proprietario
di una nave o il responsabile di un mezzo o di un impianto
situato sulla piattaforma continentale o sulla terraferma,
nel caso di avarie o di incidenti agli stessi, suscettibili
di arrecare, attraverso il versamento di idrocarburi o di
altre sostanze nocive o inquinanti, danni all'ambiente
marino, al litorale o agli interessi connessi, sono tenuti
ad informare senza indugio l'autorita' marittima piu'
vicina al luogo del sinistro, e ad adottare ogni misura che
risulti al momento possibile per evitare ulteriori danni ed
eliminare gli effetti dannosi gia' prodotti».
Nota al comma 1102:
- Si riporta il testo dell'art. 14 della succitata
legge, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 14. Alle spese occorrenti per l'adozione delle
misure di cui all'art. 11 nonche' per il rimborso alle
altre amministrazioni delle spese sostenute per gli
interventi ad esse richiesti, si provvede a carico di
apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del
Ministero della marina mercantile, avente natura di spesa
obbligatoria.
Le somme recuperate a carico dei privati per le spese
sostenute per gli interventi di cui all'art. 12 sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono
rassegnate nella misura del 50 per cento con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze allo stato di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare per le attivita' di difesa del mare
dagli inquinamenti.».
Nota al comma 1104:
- Si riporta il testo del sesto comma dell'art. 7 della
legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni
recante «Norme in materia di controllo dell'attivita'
urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle
opere edilizie»:
«Per le opere abusivamente eseguite su terreni
sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo
di inedificabilita', l'acquisizione gratuita, nel caso di
inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si verifica
di diritto a favore delle amministrazioni cui compete la
vigilanza sull'osservanza del vincolo. Tali amministrazioni
provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al
ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili
dell'abuso. Nella ipotesi di concorso dei vincoli,
l'acquisizione si verifica a favore del patrimonio del
comune».
Nota al comma 1106:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 2 maggio
1990, n. 102 recante «Disposizioni per la ricostruzione e
la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle
province di Bergamo, Brescia e Como, nonche' della
provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversita'
atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987»:
«Art. 1. (Autorizzazione di spesa). - 1. Al riassetto
idrogeologico, alla ricostruzione e allo sviluppo dei
comuni della provincia di Sondrio e delle adiacenti zone
delle province di Bergamo, Brescia e Como, come individuati
ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470,
colpiti dalle eccezionali avversita' atmosferiche dei mesi
di luglio ed agosto 1987, e' destinata, nel sessennio
1989-1994, la complessiva somma di lire 2.400 miliardi, in
ragione di lire 240 miliardi per il 1989, di lire 255
miliardi per l'anno 1990, di lire 430 miliardi per ciascuno
degli anni 1991 e 1992, di lire 530 miliardi per l'anno
1993 e di lire 515 miliardi per l'anno 1994.
2. Nello stato di previsione del Ministero del bilancio
e della programmazione economica e' istituito apposito
capitolo denominato «Fondo per gli interventi di
ricostruzione e sviluppo dei comuni della provincia di
Sondrio e delle adiacenti zone delle province di Bergamo,
Brescia e Como colpiti dalle eccezionali avversita'
atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987», al quale
affluiscono, oltre alle somme di cui al presente articolo,
al netto delle autorizzazioni di spesa di cui agli
articoli 9, comma 4, e 13, commi 1 e 4, quelle destinate
dalla Comunita' economica europea quali contributi alla
ricostruzione della Valtellina ove dalla Comunita' stessa
non specificamente destinate».
Note al comma 1107:
- Si riporta il testo del comma 94 dell'art. 1 della
citata legge n. 311 del 2004:
«94. Le disposizioni di cui al comma 93 non si
applicano alle Forze armate, al Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, ai Corpi di polizia, al personale della carriera
diplomatica e prefettizia, ai magistrati ordinari,
amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori
dello Stato, agli ordini e collegi professionali e relativi
consigli e federazioni, alle universita', al comparto
scuola ed alle istituzioni di alta formazione e
specializzazione artistica e musicale».
- Si riporta il testo del comma 36 dell'art. 2 della
legge 9 dicembre 1998, n. 426 recante «Nuovi interventi in
campo ambientale»:
«36. Le funzioni svolte dalle guardie dell'Ente
autonomo del parco nazionale d'Abruzzo e dell'Ente parco
nazionale del Gran Paradiso nel territorio di competenza
dei parchi medesimi sono equiparate a quelle del Corpo
forestale dello Stato».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 29 della
legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante «Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio»:
«Art. 29. (Agenti dipendenti degli enti locali). - 1.
Ferme restando le altre disposizioni della legge 7 marzo
1986, n. 65, gli agenti dipendenti degli enti locali, cui
sono conferite a norma di legge le funzioni di agente di
polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza per
lo svolgimento dell'attivita' di vigilanza venatoria,
esercitano tali attribuzioni nell'ambito territoriale
dell'ente di appartenenza e nei luoghi nei quali sono
comandati a prestare servizio, e portano senza licenza le
armi di cui sono dotati nei luoghi predetti ed in quelli
attraversati per raggiungerli e per farvi ritorno.».
Nota al comma 1110:
- La legge 1° giugno 2002, n. 120 reca «Ratifica ed
esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro
delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a
Kyoto l'11 dicembre 1997.» Ed e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 19 giugno 2002, n. 142, S.O.
Nota al comma 1111:
- Per il testo dell'art. 8 del citato decreto
legislativo n. 281 del 1997 si veda la nota al comma 894.
Nota al comma 1113:
- Si riporta il comma 3 dell'art. 2 della citata legge
n. 120 del 2002:
«3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, entro il 30 marzo di ogni anno, individua con
proprio decreto, di concerto con i Ministri interessati e
sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i programmi
pilota da attuare a livello nazionale e internazionale per
la riduzione delle emissioni e l'impiego di piantagioni
forestali per l'assorbimento del carbonio. I programmi
pilota hanno l'obiettivo di definire i modelli di
intervento piu' efficaci dal punto di vista dei costi, sia
a livello interno che nell'ambito delle iniziative
congiunte previste dai meccanismi istituiti dal Protocollo
di Kyoto».
Nota al comma 1116:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 426 del 1998:
«Art. 1. (Interventi di bonifica e ripristino
ambientale dei siti inquinati). - 1. Al fine di consentire
il concorso pubblico nella realizzazione di interventi di
bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, ivi
compresi aree e specchi d'acqua marittimi, lacuali,
fluviali e lagunari in concessione, anche in caso di loro
dismissioni, nei limiti e con i presupposti di cui all'art.
17, comma 6-bis, del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, e successive modificazioni, nonche' per gli impegni
attuativi del protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici
di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale
per la programmazione economica (CIPE) del 3 dicembre 1997,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio
1998, del piano straordinario di completamento e
razionalizzazione dei sistemi di collettamento e
depurazione di cui all'art. 6 del decreto-legge 25 marzo
1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 maggio 1997, n. 135, e degli accordi e contratti di
programma di cui all'art. 25 del citato decreto legislativo
n. 22 del 1997, sono autorizzati limiti di impegno
ventennali di lire 27.000 milioni a decorrere dall'anno
1998, di lire 5.600 milioni a decorrere dall'anno 1999 e di
lire 16.200 milioni a decorrere dall'anno 2000. Per le
medesime finalita' e' altresi' autorizzata la spesa di lire
130.000 milioni per l'anno 2000; per gli anni successivi,
al finanziamento degli interventi di cui al presente
articolo si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni ed integrazioni.».
Nota al comma 1117:
- La direttiva 2001/77/CE del 27 settembre 2001 reca
«Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla
promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili nel mercato interno
dell'elettricita».
Note al comma 1118:
- Per il testo del comma 3 dell'art. 17 della gia'
citata legge n. 400 del 1988, si veda la nota al comma 989.
- Per la direttiva 2001/77/CE si veda la nota al
comma 1117.
Nota al comma 1119:
- Si riporta il testo del comma 14 dell'art. 11 del
gia' citato decreto-legge n. 35 del 2005, convertito con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80:
«14. Allo scopo di ridurre i costi di fornitura
dell'energia elettrica alle imprese e in generale ai
clienti finali sfruttando risorse del bacino carbonifero
del Sulcis, nel rispetto della normativa comunitaria,
nazionale ed ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, la regione Sardegna, in
coerenza con gli indirizzi e le priorita' del sistema
energetico regionale, assegna una concessione integrata per
la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la
produzione di energia elettrica. Al concessionario e'
assicurato l'acquisto da parte del Gestore della rete di
trasmissione nazionale S.p.a. dell'energia elettrica
prodotta ai prezzi e secondo le modalita' previste dal
citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1994. La regione Sardegna assicura la disponibilita' delle
aree e delle infrastrutture necessarie e assegna la
concessione mediante procedure di gara entro un anno dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. Il Comitato
di coordinamento istituito ai sensi dell'art. 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 esercita
funzioni di vigilanza e monitoraggio, fino all'entrata in
esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica
oggetto della concessione. Gli elementi da prendere in
considerazione per la valutazione delle offerte previo
esame dell'adeguatezza della struttura economica e
finanziaria del progetto, ai fini dell'assegnazione della
concessione sono:
a) massimizzazione del rendimento energetico
complessivo degli impianti;
b) minimizzazione delle emissioni con utilizzo di
tecnologia idonea al contenimento delle polveri e degli
inquinanti gassosi, in forma di gassificazione, ciclo
supercritico o altro equivalente;
c) contenimento dei tempi di esecuzione del progetto;
d) presentazione di un piano industriale per lo
sfruttamento della miniera e la realizzazione e l'esercizio
della centrale di produzione di energia elettrica, che
preveda ricadute atte a promuovere lo sviluppo economico
dell'area del Sulcis Iglesiente, avvalendosi della
disponibilita' di energia elettrica a costo ridotto per le
imprese localizzate nell'Isola;
e) definizione e promozione di un programma di
attivita' finalizzato alle tecnologie di impiego del
carbone ad emissione zero ai sensi della legge 27 giugno
1985, n. 351.»
Note al comma 1120:
- Si riporta il testo dell'art. 17 del gia' citato
decreto legislativo n. 387 del 2003, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 17. Inclusione dei rifiuti tra le fonti
energetiche ammesse a beneficiare del regime riservato alle
fonti rinnovabili. - 1. (abrogato);
2. Sono escluse dal regime riservato alle fonti
rinnovabili:
a) le fonti assimilate alle fonti rinnovabili, di cui
all'art. 1, comma 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 10;
b) i beni, i prodotti e le sostanze derivanti da
processi il cui scopo primario sia la produzione di vettori
energetici o di energia;
c) i prodotti energetici che non rispettano le
caratteristiche definite nel del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002, e successive modifiche
ed integrazioni.
3. 4. (abrogati).».
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 20 del
suddetto decretolegislativo, cosi' come modificato dalla
presente legge:
«6. Al fine di promuovere in misura adeguata la
produzione di elettricita' da impianti alimentati da
biomassa, ad esclusione di quella prodotta da centrali
ibride, con il decreto di cui al comma 8, il periodo di
riconoscimento dei certificati verdi di cui al comma 5 puo'
essere elevato, anche mediante rilascio, dal nono anno, di
certificati verdi su una quota dell'energia elettrica
prodotta anche tenuto conto di quanto previsto al
precedente art. 17. Al medesimo fine, possono anche essere
utilizzati i certificati verdi attribuiti al Gestore della
rete dall'art. 11, comma 3, secondo periodo, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79. La predetta elevazione
del periodo di riconoscimento dei certificati verdi non
puo' essere concessa per la produzione di energia elettrica
da impianti che hanno beneficiato di incentivi pubblici in
conto capitale.»
- Si riportano i testi dei commi 1, 5 e 7 dell'art. 22
della legge 9 gennaio 1991, n. 9 recante «Norme per
l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti
istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti,
idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni
fiscali», cosi' come modificati dalla presente legge:
«1. La produzione di energia elettrica a mezzo di
impianti che utilizzano fonti di energia considerate
rinnovabili, ai sensi della normativa vigente, e in
particolare la produzione di energia elettrica a mezzo di
impianti combinati di energia e calore, non e' soggetta
alla riserva disposta in favore dell'Enel dall'art. 1 della
legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni
e integrazioni, e alle autorizzazioni previste dalla
normativa emanata in materia di nazionalizzazione di
energia elettrica».
«5. I prezzi relativi alla cessione, alla produzione
per conto dell'Enel, al vettoriamento ed i parametri
relativi allo scambio vengono definiti dal CIP entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge ed aggiornati con cadenza almeno biennale,
assicurando prezzi e parametri incentivanti nel caso di
nuova produzione di energia elettrica ottenuta da fonti
energetiche di cui al comma 1».
«7. Ai fini dell'applicazione delle norme di cui agli
articoli 2 e 3 della legge 31 ottobre 1966, n. 940, gli
impianti di produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili ai sensi della normativa vigente con potenza
non superiore a 20 kW vengono esclusi dal pagamento
dell'imposta e dalla categoria di officina elettrica, in
caso di funzionamento in servizio separato rispetto alla
rete pubblica».
- Si riportano le rubriche degli articoli 22 e 23 della
suddetta legge, cosi' come modificate dalla presente legge:
«Art. 22. Regime giuridico degli impianti di produzione
di energia elettrica a mezzo di fonti rinnovabili.»
«Art. 23. Circolazione dell'energia elettrica prodotta
da impianti di produzione di energia elettrica a mezzo di
fonti rinnovabili.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 1 della
legge 10 gennaio 1991, n. 10 recante «Norme per
l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di
uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di
sviluppo delle fonti rinnovabili di energia», cosi' come
modificato dalla presente legge:
«3. Ai fini della presente legge sono considerate fonti
rinnovabili di energia: il sole, il vento, l'energia
idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso
e la trasformazione dei rifiuti organici di prodotti
vegetali. Per i rifiuti organici ed inorganici resta ferma
la vigente disciplina ed in particolare la normativa di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre
1982, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni,
al decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e al
decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475.».
- Si riporta la rubrica dell'art. 11 e il comma 7
dell'art. 26 della suddetta legge, cosi' come modificati
dalla presente legge:
«Art. 11 (Norme per il risparmio di energia e
l'utilizzazione di fonti rinnovabili di energia).».
«7. Negli edifici di proprieta' pubblica o adibiti ad
uso pubblico e' fatto obbligo di soddisfare il fabbisogno
energetico degli stessi favorendo il ricorso a fonti
rinnovabili di energia salvo impedimenti di natura tecnica
od economica».
- Si riporta il testo del comma 15 dell'art. 2 del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 recante
«Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni
per il mercato interno dell'energia elettrica»:
«15. Fonti energetiche rinnovabili sono il sole, il
vento, le risorse idriche, le risorse geotermiche, le
maree, il moto ondoso e la trasformazione in energia
elettrica dei prodotti vegetali o dei rifiuti organici».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 43 della
legge 1° marzo 2002, n. 39 recante «Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee. legge comunitaria
2001», cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 43. (Delega al Governo per il recepimento della
direttiva 2001/77/CE sulla promozione dell'energia
elettrica prodotta da fonti rinnovabili). - 1. Il Governo
e' delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con le modalita' di
cui ai commi 2 e 3 dell'art. 1, uno o piu' decreti
legislativi per il recepimento della direttiva 2001/77/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre
2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da
fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno
dell'elettricita', nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) individuare gli obiettivi indicativi di consumo
futuro di elettricita' da fonti rinnovabili di energia
sulla base di previsioni realistiche, economicamente
compatibili con lo sviluppo del Paese;
b) prevedere che gli obiettivi di cui alla lettera a)
siano conseguiti mediante produzione di elettricita' da
impianti ubicati sul territorio nazionale, ovvero
importazione di elettricita' da fonti rinnovabili
esclusivamente da Paesi che adottino strumenti di
promozione ed incentivazione delle fonti rinnovabili
analoghi a quelli vigenti in Italia e riconoscano la stessa
possibilita' ad impianti ubicati sul territorio italiano;
c) assicurare che i regimi di sostegno siano
compatibili con i principi di mercato dell'elettricita' e
basati su meccanismi che favoriscano la competizione e la
riduzione dei costi;
d) attuare una semplificazione delle procedure
amministrative per la realizzazione degli impianti, nel
rispetto delle competenze di Stato, regioni ed enti locali;
e) (abrogata);
f) prevedere che dall'applicazione delle disposizioni
del presente articolo non derivino nuovi o maggiori oneri,
ne' minori entrate a carico del bilancio dello Stato.».
- Si riporta il testo dell'art. 229 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante «Norme in materia
ambientale», cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 229. (Combustibile da rifiuti e combustibile da
rifiuti di qualita' elevata - cdr e cdr-q.) - 1. Ai sensi e
per gli effetti della parte quarta del presente decreto, il
combustibile da rifiuti (CDR), di seguito CDR, come
definito dall'art. 183, comma 1, lettera r), e'
classificato come rifiuto speciale.
2. Ferma restando l'applicazione della disciplina di
cui al presente articolo, e' escluso dall'ambito di
applicazione della parte quarta del presente decreto il
combustibile da rifiuti di qualita' elevata (CDR-Q), di
seguito CDR-Q, come definito dall'art. 183, comma 1,
lettera s), prodotto nell'ambito di un processo produttivo
che adotta un sistema di gestione per la qualita' basato
sullo standard UNI-EN ISO 9001 e destinato all'effettivo
utilizzo in co-combustione, come definita dall'art. 2,
comma 1, lettera g), del decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato
11 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
292 del 14 dicembre 1999, in impianti di produzione di
energia elettrica e in cementifici, come specificato nel
decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo
2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del
12 marzo 2002. Il Governo e' autorizzato ad apportare le
conseguenti modifiche al citato decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002.
3. La produzione del CDR e del CDR-Q deve avvenire nel
rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti e
rimane comunque subordinata al rilascio delle
autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio
dell'impianto previste dalla parte quarta del presente
decreto. Nella produzione del CDR e del CDR-Q e' ammesso
per una percentuale massima del cinquanta per cento in peso
l'impiego di rifiuti speciali non pericolosi. Per la
produzione e l'impiego del CDR e' ammesso il ricorso alle
procedure semplificate di cui agli articoli 214 e 216.
4. Ai fini della costruzione e dell'esercizio degli
impianti di incenerimento o coincenerimento che utilizzano
il CDR si applicano le specifiche disposizioni, comunitarie
e nazionali, in materia di autorizzazione integrata
ambientale e di incenerimento dei rifiuti. Per la
costruzione e per l'esercizio degli impianti di produzione
di energia elettrica e per i cementifici che utilizzano
CDR-Q si applica la specifica normativa di settore. Le
modalita' per l'utilizzo del CDR-Q sono definite dal citato
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo
2002.
5. Il CDR-Q e' fonte rinnovabile, ai sensi dell'art. 2,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387, in misura proporzionale alla frazione
biodegradabile in esso contenuta.
6. (abrogato).».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 52 del
decreto legislativo n. 504 del 1995, gia' citato in note al
comma 963 e 1066, recante «testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative», cosi'
come modificato dalla presente legge:
«3. Non e' sottoposta ad imposta l'energia elettrica:
a) prodotta con impianti azionati da fonti
rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia,
con potenza non superiore a 20 kW;
lettere da b) a e-ter) (omissis).».
Nota al comma 1123:
- La legge 19 ottobre 1998, n. 366 reca «Norme per il
finanziamento della mobilita' ciclistica» ed e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1998, n. 248.
Nota al comma 1125:
- Per il testo dell'art. 8 del gia' citato decreto
legislativo n. 281 del 1997, si vedano le note al
comma 894.
Nota al comma 1126:
- Il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414 reca
«Attivita' informatiche dell'Amministrazione statale in
materia finanziaria e contabile» ed e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1997, n. 282.
Nota al comma 1132:
- Si riporta il testo degli articoli 55 e 56 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale):
«Art. 55. (Attivita' conoscitiva). - 1. Nell'attivita'
conoscitiva, svolta per le finalita' di cui all'art. 53 e
riferita all'intero territorio nazionale, si intendono
comprese le azioni di:
a) raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione
dei dati;
b) accertamento, sperimentazione, ricerca e studio
degli elementi dell'ambiente fisico e delle condizioni
generali di rischio;
c) formazione ed aggiornamento delle carte tematiche
del territorio;
d) valutazione e studio degli effetti conseguenti
alla esecuzione dei piani, dei programmi e dei progetti di
opere previsti dalla presente sezione;
e) attuazione di ogni iniziativa a carattere
conoscitivo ritenuta necessaria per il conseguimento delle
finalita' di cui all'art. 53.
2. L'attivita' conoscitiva di cui al presente articolo
e' svolta, sulla base delle deliberazioni di cui all'art.
57, comma 1, secondo criteri, metodi e standard di
raccolta, elaborazione e consultazione, nonche' modalita'
di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti
pubblici comunque operanti nel settore, che garantiscano la
possibilita' di omogenea elaborazione ed analisi e la
costituzione e gestione, ad opera del Servizio geologico
d'Italia - Dipartimento difesa del suolo dell'Agenzia per
la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT)
di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, di un unico sistema informativo, cui vanno
raccordati i sistemi informativi regionali e quelli delle
province autonome.
3. E' fatto obbligo alle Amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, nonche' alle istituzioni ed
agli enti pubblici, anche economici, che comunque
raccolgano dati nel settore della difesa del suolo, di
trasmetterli alla regione territorialmente interessata ed
al Servizio geologico d'Italia - Dipartimento difesa del
suolo dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i
servizi tecnici (APAT), secondo le modalita' definite ai
sensi del comma 2 del presente articolo.
4. L'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI)
contribuisce allo svolgimento dell'attivita' conoscitiva di
cui al presente articolo, in particolare ai fini
dell'attuazione delle iniziative di cui al comma 1,
lettera e), nonche' ai fini della diffusione
dell'informazione ambientale di cui agli articoli 8 e 9 del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di recepimento
della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 28 gennaio 2003, e in attuazione di quanto
previsto dall'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e
altresi' con riguardo a:
a) inquinamento dell'aria;
b) inquinamento delle acque, riqualificazione
fluviale e ciclo idrico integrato;
c) inquinamento acustico, elettromagnetico e
luminoso;
d) tutela del territorio;
e) sviluppo sostenibile;
f) ciclo integrato dei rifiuti;
g) energie da fonti energetiche rinnovabili;
h) parchi e aree protette.
5. L'ANCI provvede all'esercizio delle attivita' di cui
al comma 4 attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati
necessari al monitoraggio della spesa ambientale sul
territorio nazionale in regime di convenzione con il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio sono definiti i criteri e le modalita' di
esercizio delle suddette attivita'. Per lo svolgimento di
queste ultime viene destinata, nei limiti delle previsioni
di spesa di cui alla convenzione in essere, una somma non
inferiore all'uno e cinquanta per cento dell'ammontare
della massa spendibile annualmente delle spese
d'investimento previste per il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio. Per l'esercizio finanziario
2006, all'onere di cui sopra si provvede a valere sul fondo
da ripartire per la difesa del suolo e la tutela
ambientale.».
«Art. 56. (Attivita' di pianificazione, di
programmazione e di attuazione). - 1. Le attivita' di
programmazione, di pianificazione e di attuazione degli
interventi destinati a realizzare le finalita' di cui
all'art. 53 riguardano, ferme restando le competenze e le
attivita' istituzionali proprie del Servizio nazionale di
protezione civile, in particolare:
a) la sistemazione, la conservazione ed il recupero
del suolo nei bacini idrografici, con interventi
idrogeologici, idraulici, idraulico-forestali,
idraulico-agrari, silvo-pastorali, di forestazione e di
bonifica, anche attraverso processi di recupero
naturalistico, botanico e faunistico;
b) la difesa, la sistemazione e la regolazione dei
corsi d'acqua, dei rami terminali dei fiumi e delle loro
foci nel mare, nonche' delle zone umide;
c) la moderazione delle piene, anche mediante
serbatoi di invaso, vasche di laminazione, casse di
espansione, scaricatori, scolmatori, diversivi o altro, per
la difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti;
d) la disciplina delle attivita' estrattive nei corsi
d'acqua, nei laghi, nelle lagune ed in mare, al fine di
prevenire il dissesto del territorio, inclusi erosione ed
abbassamento degli alvei e delle coste;
e) la difesa e il consolidamento dei versanti e delle
aree instabili, nonche' la difesa degli abitati e delle
infrastrutture contro i movimenti franosi, le valanghe e
altri fenomeni di dissesto;
f) il contenimento dei fenomeni di subsidenza dei
suoli e di risalita delle acque marine lungo i fiumi e
nelle falde idriche, anche mediante operazioni di
ristabilimento delle preesistenti condizioni di equilibrio
e delle falde sotterranee;
g) la protezione delle coste e degli abitati
dall'invasione e dall'erosione delle acque marine ed il
rifacimento degli arenili, anche mediante opere di
ricostituzione dei cordoni dunosi;
h) la razionale utilizzazione delle risorse idriche
superficiali e profonde, con una efficiente rete idraulica,
irrigua ed idrica, garantendo, comunque, che l'insieme
delle derivazioni non pregiudichi il minimo deflusso vitale
negli alvei sottesi nonche' la polizia delle acque;
i) lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia
idraulica, di navigazione interna, nonche' della gestione
dei relativi impianti;
l) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle
opere e degli impianti nel settore e la conservazione dei
beni;
m) la regolamentazione dei territori interessati
dagli interventi di cui alle lettere precedenti ai fini
della loro tutela ambientale, anche mediante la
determinazione di criteri per la salvaguardia e la
conservazione delle aree demaniali e la costituzione di
parchi fluviali e lacuali e di aree protette;
n) il riordino del vincolo idrogeologico.
2. Le attivita' di cui al comma 1 sono svolte secondo
criteri, metodi e standard, nonche' modalita' di
coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici
comunque competenti, preordinati, tra l'altro, a garantire
omogeneita' di:
a) condizioni di salvaguardia della vita umana e del
territorio, ivi compresi gli abitati ed i beni;
b) modalita' di utilizzazione delle risorse e dei
beni, e di gestione dei servizi connessi.».
Note al comma 1133:
- Si riporta il testo del comma 596, dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«596. Per l'anno 2006 i contratti di collaborazione
coordinata e continuativa stipulati nell'anno 2005 dal
Ministero per i beni e le attivita' culturali, ai sensi
dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio
2000, n. 81, sono trasformati in rapporto di lavoro a tempo
determinato nel limite massimo di 95 unita'.».
- Si riporta il testo del comma 94, dell'art. 2 del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti
in materia tributaria e finanziaria):
«94. Ai fini della riduzione della spesa relativa agli
incarichi di dirigenza generale nel Ministero per i beni e
le attivita' culturali, l'art. 54 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 54. (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola
in non piu' di dieci uffici dirigenziali generali centrali
e in diciassette uffici dirigenziali generali periferici,
coordinati da un Segretario generale, nonche' in due uffici
dirigenziali generali presso il Gabinetto del Ministro.
Sono inoltre conferiti, ai sensi dell'art. 19, comma 10,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, due incarichi di funzioni dirigenziali di
livello generale presso il collegio di direzione del
Servizio di controllo interno del Ministero.
2. L'individuazione e l'ordinamento degli uffici del
Ministero sono stabiliti ai sensi dell'art. 4"».
Nota al comma 1134:
- Si riporta il testo del comma 98, lettere b) e c),
dell'art. 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262
(Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria),
cosi' come modificato dalla presente legge:
«98. All'art. 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n.
181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2006, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) (Omissis);
b) al comma 19-quater, il primo periodo e' sostituito
dal seguente: «Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del
turismo sono trasferite le risorse finanziarie
corrispondenti alla riduzione della spesa derivante
dall'attuazione del comma 1, nonche' le dotazioni
strumentali e di personale della soppressa Direzione
generale del turismo del Ministero delle attivita'
produttive»;
c) al comma 19-quater, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato a provvedere, per l'anno 2006, con
propri decreti, al trasferimento alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri delle risorse finanziarie della
soppressa Direzione generale del turismo iscritte nello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico
nonche' delle risorse corrispondenti alla riduzione della
spesa derivante dall'attuazione del comma 1 dell'art. 54
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, da destinare all'istituzione del
Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del
turismo».
Note al comma 1135:
- Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 3 del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 (Disposizioni urgenti
per l'universita' e la ricerca, per i beni e le attivita'
culturali, per il completamento di grandi opere
strategiche, per la mobilita' dei pubblici dipendenti, e
per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di
bollo e tasse di concessione, nonche' altre misure
urgenti.):
«Art. 3. (Interventi per i beni e le attivita'
culturali). - 1. Per l'utilizzazione delle risorse da
assegnare alla Societa' per lo sviluppo dell'arte, della
cultura e dello spettacolo - ARCUS S.p.a., ai sensi del
comma 4 dell'art. 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
per l'anno 2005 e per l'anno 2006, continuano ad
applicarsi, fino alla data di entrata in vigore del
regolamento ivi previsto, le disposizioni di cui all'art. 3
del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128.
2. Fermo restando quanto disposto dalle norme
richiamate nel comma 1, per gli esercizi finanziari 2005 e
2006, un ulteriore due per cento, a valere sugli
stanziamenti previsti per le finalita' di cui alla legge
21 dicembre 2001, n. 443, e' destinato a progetti di
intervento rivolti ad agevolare o promuovere la
conservazione o fruizione dei beni culturali e a favore
delle attivita' culturali e dello spettacolo.».
Nota al comma 1139:
- Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 5, della
legge 11 dicembre 2000, n. 381 (Istituzione del «Parco
nazionale della pace», a S. Anna di Stazzema - Lucca):
«2. Per le spese di funzionamento del «Parco nazionale
della pace» e' autorizzato un contributo in favore del
comune di Stazzema nel limite massimo di lire 100 milioni
in ragione di anno a decorrere dal 2000. Al relativo onere
si provvede, per gli anni 2000, 2001 e 2002, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.».
Note al comma 1140:
- Si riporta il testo dei commi 1 e 4, dell'art. 12 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della
disciplina in materia di attivita' cinematografiche, a
norma dell'art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137):
«1. E' istituito presso il Ministero il Fondo per la
produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie
tecniche.».
«4. Con decreto ministeriale, sentita la Consulta, sono
stabilite annualmente le quote percentuali del Fondo di cui
al comma 1, in relazione alle finalita' di cui al
comma 3.».
Note al comma 1141:
- Si riporta il contenuto del n. 86, della tabella A,
allegata alla legge 16 ottobre 2003, n. 291 (Disposizioni
in materia di interventi per i beni e le attivita'
culturali, lo sport, l'universita' e la ricerca e
costituzione della Societa' per lo sviluppo dell'arte,
della cultura e dello spettacolo - ARCUS S.p.a..):
| |Soggetto |Anno e importo | |
|Finalita' |beneficiario |(migliaia di | |
|dell'intervento|della spesa |euro) | | --------------------------------------------------------------------- 2003 |2004 |2005 | | | --------------------------------------------------------------------- 86. | | | | | --------------------------------------------------------------------- Istituzione, | | | | | presso il | | | | | Ministero per | | | | | i beni e le | | | | | attivita' | | | | | culturali, di | | | | | un Fondo in | | | | | favore | | | | | dell'editoria | | | | | per ipovedenti| | | | | e non vedenti,| | | | | finalizzato | | | | | alla | | | | | concessione di| | | | | contributi per| | | | | l'adeguamento | | | | | delle | | | | | strutture | | | | | delle case | | | | | editrici che | | | | | svolgono in | | | | | particolare | | | | | attivita' di | | | | | stampa di | | | | | testi in | | | | | caratteri |Ministero per i| | | | idonei alla |beni e le | | | | lettura degli |attivita' | | | | ipovedenti |culturali |1.500 |1.500 |1.500|
Nota al comma 1143:
- Si riporta il testo del comma 8, dell'art. 3 del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 (Disposizioni urgenti
per favorire l'occupazione), cosi come modificato dalla
presente legge:
«8. Al fine di accelerare l'avvio e la realizzazione
degli interventi di restauro, di recupero e di
valorizzazione dei beni culturali, e' autorizzata
l'apertura di contabilita' speciali intestate ai capi degli
Istituti centrali e periferici del Ministero per i beni
culturali e ambientali nonche' ai funzionari delegati
dell'assessorato per i beni culturali e ambientali e per la
pubblica istruzione della Regione siciliana, per la
gestione dei Fondi loro assegnati in applicazione dei piani
di spesa approvati ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 237. All'apertura delle
contabilita' si provvede anche nel caso in cui i fondi da
accreditare siano stanziati in un unico capitolo di spesa,
in deroga a quanto previsto dall'art. 10, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
367 ; si applicano le disposizioni dei commi 4 e 5 del
medesimo art. 10. L'apertura delle contabilita' e' disposta
con decreto del Ministro del tesoro, su proposta
dell'amministrazione interessata. Le risorse finanziarie
giacenti nelle contabilita' speciali dei capi degli
Istituti centrali e periferici del Ministero per i beni e
le attivita' culturali, ai sensi delle disposizioni di cui
al presente comma e all'art. 7 del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 237, ove non impegnate con obbligazioni
giuridicamente perfezionate entro il termine del
30 novembre 2006, sono riprogrammate con decreto del
Ministro per i beni e le attivita' culturali nell'ambito
dell'aggiornamento del piano e dell'assegnazione dei fondi
di cui al penultimo periodo del comma 1 dell'art. 7 del
citato decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993, e, con
modalita' di cui alla legge 3 marzo 1960, n. 169, possono
essere trasferite da una contabilita' speciale ad un'altra
ai fini dell'attuazione dei nuovi interventi individuati
con la riprogrammazione ove possibile, nell'ambito della
stessa regione. Entro e non oltre il 30 gennaio 2007 i capi
degli Istituti centrali e periferici del Ministero per i
beni e le attivita' culturali titolari delle predette
contabilita' speciali sono tenuti a comunicare all'ufficio
di gabinetto e all'ufficio centrale di bilancio del
medesimo Ministero l'ammontare delle risorse finanziarie
non impegnate con obbligazioni giuridicamente perfezionate
da riprogrammare.».
Nota al comma 1144:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 17 aprile
2003, n. 91 (Istituzione del Museo Nazionale dell'Ebraismo
Italiano e della Shoah), cosi come sostituito dalla
presente legge:
«Art. 1. E' istituito in Ferrara il Museo Nazionale
dell'Ebraismo Italiano e della Shoah, di seguito denominato
«Museo», quale testimonianza delle vicende che hanno
caratterizzato la bimillenaria presenza ebraica in Italia.
2. Il Museo ha i seguenti compiti: a) far conoscere la
storia, il pensiero e la cultura dell'ebraismo italiano; in
esso un reparto dovra' essere dedicato alle testimonianze
delle persecuzioni razziali ed alla Shoah in Italia; b)
promuovere attivita' didattiche nonche' organizzare
manifestazioni, incontri nazionali ed internazionali,
convegni, mostre permanenti e temporanee, proiezioni di
film e di spettacoli sui temi della pace e della
fratellanza tra i popoli e dell'incontro tra culture e
religioni diverse.
3. Per le attivita' di ricerca e documentazione
scientifica il Museo si avvale della collaborazione
dell'Unione delle Comunita' Ebraiche Italiane (UCEI) e
della fondazione Centro di documentazione ebraica
contemporanea (CDEC) di Milano.
Nota al comma 1145:
- La legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante «Riforma
delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di
danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli
Istituti superiori per le industrie artistiche, dei
Conservatori di musica e degli Istituti musicali
pareggiati», e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4
gennaio 2000, n. 2.
Nota al comma 1146:
- La legge 14 aprile 2004, n. 98, recante «Interventi a
sostegno dell'attivita' dell'Accademia nazionale di Santa
Cecilia.», e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
20 aprile 2004, n. 92.
Nota al comma 1147:
- La legge 14 agosto 1967, n. 800, reca: Nuovo
ordinamento degli enti lirici e delle attivita' musicali.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile
1994, n. 394, reca: «Regolamento recante semplificazione
dei procedimenti di concessione di contributi a favore di
attivita' teatrali di prosa, cinematografiche, musicali e
di danza, circensi e di spettacolo viaggiante, nonche' dei
procedimenti di autorizzazione per l'esercizio di attivita'
circensi e per parchi di divertimento».
- I titoli III e IV del decreto del Ministro per i beni
e le attivita' culturali 21 dicembre 2005, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 29
del 4 febbraio 2006, (criteri e modalita' di erogazione di
contributi in favore delle attivita' di spettacolo
viaggiante, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo
unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985,
n. 163, ed in materia di autorizzazione all'esercizio dei
parchi di divertimento), abrogati dalla presente legge,
recavano, rispettivamente:
«Parchi di divertimento».
«Autorizzazione».
Nota al comma 1148:
-Il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367
(Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano
nel settore musicale in fondazioni di diritto privato), e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio 1996,
n. 161.
Note al comma 1149:
- Si riporta il testo del comma 219, dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2005):
«219. Il CIPE, in sede di riparto annuale delle
risorse per le aree sottoutilizzate, tenuto conto dei
programmi pluriennali predisposti dall'Istituto italiano
per gli studi storici e dall'Istituto italiano per gli
studi filosofici, aventi sede in Napoli, assegna risorse
per la realizzazione delle rispettive attivita' di ricerca
e formazione di rilevante interesse pubblico per lo
sviluppo dell'integrazione europea e mediterranea delle
aree del Mezzogiorno. Con la delibera di assegnazione delle
risorse sono disposte le relative modalita' di
erogazione.».
Note al comma 1150:
- Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 18 del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4 (Misure urgenti in
materia di organizzazione e funzionamento della pubblica
amministrazione), cosi' come modificato dalla presente
legge:
«2. Lo sfruttamento dei diritti di cui al comma 1 e'
oggetto di apposita convenzione stipulata tra il Ministero
per i beni e le attivita' culturali - Direzione generale
per il cinema e Cinecitta' Holding S.p.a., sentita la
Consulta territoriale per le attivita' cinematografiche di
cui all'art. 4 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
28, e successive modificazioni. In tale convenzione sono
stabilite, altresi', per tutte le deliberazioni di risorse
statali ad imprese cinematografiche di produzione,
distribuzione ed esportazione avvenute entro il 31 dicembre
2006, per le quali non vi sia stata completa restituzione,
in base a quanto accertato e comunicato alla Direzione
generale per il cinema del Ministero per i beni e le
attivita' culturali dall'istituto gestore del Fondo di cui
all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 28, le modalita' per pervenire all'estinzione del
debito maturato, per le singole opere finanziate secondo un
meccanismo che preveda, tra l'altro, l'attribuzione della
totalita' dei diritti del film in capo, alternativamente,
all'impresa ovvero al Ministero per i beni e le attivita'
culturali, per conto dello Stato.».
Note al comma 1151:
- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della
disciplina in materia di attivita' cinematografiche, a
norma dell'art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137), cosi'
come modificato dalla presente legge:
«Art. 12. (Fondo per la produzione, la distribuzione
l'esercizio e le industrie tecniche). - 1. E' istituito
presso il Ministero il Fondo per la produzione, la
distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche.
2. Al Fondo di cui al comma 1 affluiscono le risorse
finanziarie disponibili ed esistenti alla data di entrata
in vigore del presente decreto:
a) sul fondo speciale di cui all'art. 27 della legge
4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;
b) sul fondo particolare di cui all'art. 28 della
legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;
c) sul fondo di intervento di cui all'art. 2 della
legge 14 agosto 1971, n. 819, e successive modificazioni;
d) sul fondo di sostegno di cui all'art. 1 della
legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni;
e) sul fondo di garanzia di cui all'art. 16 del
decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153.
I fondi di cui alla citata legge n. 1213 del 1965,
legge n. 819 del 1971, legge n. 378 del 1980 e legge n. 153
del 1994, sono contestualmente soppressi. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Il Fondo di cui al comma 1 e' destinato:
a) al sostegno degli investimenti promossi dalle
imprese cinematografiche per la produzione di opere
filmiche, anche con riferimento alla realizzazione di
colonne sonore, e per lo sviluppo di sceneggiature
originali di particolare rilievo culturale e sociale;
b) alla corresponsione di contributi a favore di
imprese di distribuzione ed esportazione, anche per la
realizzazione di versioni dei film riconosciuti di
interesse culturale in lingua diversa da quella della
ripresa sonora diretta;
c) alla corresponsione di contributi sugli interessi
dei mutui ed alla concessione di contributi in conto
capitale a favore delle imprese di esercizio e dei
proprietari di sale cinematografiche, per la realizzazione
di nuove sale o il ripristino di sale inattive, nonche' per
l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo delle
apparecchiature, con particolare riguardo all'introduzione
di impianti automatizzati o di nuove tecnologie;
d) alla concessione di mutui decennali a tasso
agevolato o contributi sugli interessi a favore delle
industrie tecniche cinematografiche, per la realizzazione,
la ristrutturazione, la trasformazione o l'adeguamento
strutturale e tecnologico di teatri di posa, di
stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione, di
post-produzione;
e) alla corresponsione di contributi destinati ad
ulteriori esigenze del settore delle attivita'
cinematografiche, salvo diversa determinazione del Ministro
con riferimento ad altri settori dello spettacolo.
3-bis. Alle risorse finanziarie del Fondo di cui al
comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'art. 72
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni.
4. Con decreto ministeriale, sentita la Consulta, sono
stabilite annualmente le quote percentuali del Fondo di cui
al comma 1, in relazione alle finalita' di cui al comma 3.
5. Con decreto del Ministro sono stabilite, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalita'
tecniche di gestione del Fondo di cui al comma 1 e di
erogazione dei contributi, nonche' le modalita' tecniche di
monitoraggio dell'impiego dei contributi concessi.
6. Le risorse giacenti sui fondi di cui al comma 2 alla
data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nel
presente decreto, nonche' la percentuale della quota cinema
del fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163,
destinata alle imprese di produzione e distribuzione, nella
misura residuata all'esito delle domande valutate secondo
il regime transitorio di cui all'art. 27, confluiscono nel
Fondo di cui al comma 1. Nel medesimo Fondo confluiscono,
altresi', le eventuali risorse relative a rientri di
finanziamenti erogati sui fondi di cui al comma 2, previo
versamento dell'entrata del bilancio dello Stato. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare le necessarie variazioni al bilancio dello Stato.
7. Il Ministero gestisce il Fondo di cui al comma 1
avvalendosi di appositi organismi e mediante la stipula di
convenzioni con uno o piu' istituti di credito,
selezionati, ai sensi delle disposizioni vigenti, in base
ai criteri delle piu' vantaggiose condizioni di gestione
offerte e della adeguatezza delle strutture
tecnico-organizzative ai fini della prestazione del
servizio. Le risorse del medesimo Fondo sono versate su
apposita contabilita' speciale, intestata all'organismo
affidatario del servizio, per il funzionamento della quale
si applicano le modalita' previste dall'art. 10 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
8. La gestione finanziaria del Fondo di cui al comma 1
resta affidata, fino al 31 dicembre 2006, alla Banca
nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e
teatrale S.p.a.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della
disciplina in materia di attivita' cinematografiche, a
norma dell'art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137), cosi
come modificato dalla presente legge:
«Art. 8. (Commissione per la cinematografia). - 1.
Presso il Ministero e' istituita la Commissione per la
cinematografia, di seguito denominata: «Commissione». La
Commissione e' composta dalle seguenti sottocommissioni:
a) la sottocommissione per il riconoscimento
dell'interesse culturale, che provvede, con apposite
sezioni, al riconoscimento dell'interesse culturale, in
fase progettuale, dei lungometraggi, delle opere prime e
seconde e dei cortometraggi, ed alla definizione della
quota massima di finanziamento assegnabile, anche in
relazione alla comprovata valenza artistica degli autori,
nonche' alla valutazione delle sceneggiature di cui
all'art. 13, comma 6;
b) la sottocommissione per la promozione e per i film
d'essai. Essa, suddivisa in apposite sezioni, esprime
parere sulle istanze relative ai contributi di cui all'art.
19, e ne definisce l'importo assegnabile; verifica la
rispondenza sostanziale dell'opera realizzata al progetto
gia' valutato dalla sottocommissione di cui alla
lettera a), ed i requisiti di cui all'art. 9, comma 1;
provvede all'individuazione dei film d'essai.
2. Le sottocommissioni svolgono l'attivita' di
valutazione secondo un calendario di sedute suddiviso in
due distinti semestri, che si concludono il 31 maggio ed il
30 novembre di ogni anno. La sottocommissione di cui al
comma 1, lettera a), valuta il riconoscimento
dell'interesse culturale mediante apposita istruttoria, con
audizione del regista e di un rappresentante dell'impresa
di produzione, sulla base dei seguenti criteri:
a) valutazione della qualita' artistica, in relazione
ai diversi generi cinematografici;
b) valutazione della qualita' tecnica del film;
c) coerenza delle componenti artistiche e di
produzione con il progetto filmico;
d) qualita' dell'apporto artistico del regista e
dello sceneggiatore, nonche' valutazione del trattamento o
della sceneggiatura, con particolare riferimento a quelli
riconosciuti di rilevanza sociale e culturale, ai sensi
dell'art. 13, comma 6, ed a quelli destinati alla
realizzazione di film per ragazzi ovvero tratti da opere
letterarie.
3. Le sottocommissioni sono presiedute dal Direttore
generale competente, e sono composte da un numero di membri
da definirsi con il decreto ministeriale di cui al comma 4,
scelti per due terzi dal Ministro e per un terzo dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano tra
esperti altamente qualificati nei vari settori delle
attivita' cinematografiche, anche su indicazione delle
associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
Partecipano alle sedute della sottocommissione di cui al
comma 1, lettera b), relative alla promozione delle
attivita' cinematografiche, un rappresentante delle
regioni, un rappresentante delle province ed un
rappresentante dei comuni, designati dalla Conferenza
unificata, particolarmente qualificati in materia di
promozione cinematografica. Alle sedute della medesima
sottocommissione, relative alla promozione all'estero,
partecipa un rappresentante del Ministero degli affari
esteri. Le sottocommissioni durano in carica dodici mesi.
Il trattamento economico spettante ai componenti delle
sottocommissioni e' stabilito annualmente con decreto del
Ministro per i beni e le attivita' culturali, a valere
sulla quota del settore cinema del Fondo di cui alla legge
30 aprile 1985, n. 163.
4. Con decreto ministeriale sono stabiliti gli
indicatori del criterio di cui al comma 2, lettera d), e
dei relativi valori percentuali, per un'incidenza
complessiva non superiore al 50% della valutazione finale,
nonche' l'arco temporale di riferimento del criterio stesso
e la composizione e le modalita' di organizzazione e
funzionamento delle sottocommissioni di cui al comma 1.
5. Il calendario delle attivita' e gli esiti delle
valutazioni delle sedute della Commissione, corredati di
adeguate motivazioni, sono resi noti mediante forme di
pubblicita' definite con il decreto ministeriale di cui al
comma 4.
6. Con la costituzione della Commissione sono soppresse
la Commissione consultiva per il cinema e la Commissione
per il credito cinematografico di cui al decreto-legge
23 ottobre 1996, n. 545, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650,
nonche' la Commissione lungometraggi, cortometraggi e film
per ragazzi, di cui al decreto legislativo 21 novembre
1998, n. 492.».
- Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della
disciplina in materia di attivita' cinematografiche, a
norma dell'art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137), cosi'
come modificato dalla presente legge:
Art. 17. (Premi di qualita). - 1. A valere sul fondo di
cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, sono attribuiti,
previa valutazione della giuria di cui all'art. 13,
comma 7, i premi di qualita' di cui al comma 3.
2. Entro quindici giorni dalla data di presentazione
della copia campione, l'impresa di produzione iscritta agli
elenchi di cui all'art. 3 puo' presentare istanza al
Direttore generale competente, per il rilascio
dell'attestato di qualita' dei lungometraggi realizzati.
3. Ai lungometraggi riconosciuti di nazionalita'
italiana, ai quali sia stato rilasciato l'attestato di
qualita' previsto dal comma 2, ed effettivamente
programmati nelle sale cinematografiche, sono assegnati
premi il cui ammontare e' fissato annualmente con decreto
del Ministro.
4. Con decreto ministeriale sono stabilite le quote
percentuali di ripartizione del premio di cui al comma 3
tra i seguenti soggetti: impresa di produzione; regista;
autore del soggetto; autore della sceneggiatura; autore del
commento musicale; autore della fotografia cinematografica;
autore della scenografia; autore del montaggio.».
- Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 20 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della
disciplina in materia di attivita' cinematografiche, a
norma dell'art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137), cosi'
come modificato dalla presente legge:
Art. 20. (Denuncia di inizio lavorazione del film). -
1. Ai fini della corresponsione dei benefici di cui al
presente decreto, le imprese di produzione denunciano al
Direttore generale competente l'inizio di lavorazione del
film, almeno un giorno prima dell'inizio delle riprese, a
pena di decadenza, presentando, nel contempo, il soggetto,
il trattamento, la sceneggiatura, il piano di
finanziamento, il piano di lavorazione, nonche' ogni altro
elemento per l'accertamento della nazionalita' di cui
all'art. 5. Tale previsione non si applica per i
finanziamenti di cui all'art. 13, comma 6.».
Nota al comma 1155:
- Si riporta il testo dei commi 92 e 93, dell'art. 2
del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni
urgenti in materia tributaria e finanziaria), cosi' come
modificati dalla presente legge:
«92. Le risorse finanziarie inerenti agli impegni
assunti da Fintecna S.p.a. nei confronti di Stretto di
Messina S.p.a., al fine della realizzazione del
collegamento stabile viario e ferroviario fra la Sicilia ed
il continente, una volta trasferite ad altra societa'
controllata dallo Stato le azioni di Stretto di Messina
S.p.a. possedute da Fintecna S.p.a., sono attribuite al
Ministero dell'economia e delle finanze ed iscritte, previo
versamento in entrata, in due distinti capitoli di spesa
del Ministero delle infrastrutture e del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
denominati rispettivamente «Interventi per la realizzazione
di opere infrastrutturali in Sicilia e in Calabria» e
«Interventi di tutela dell'ambiente e difesa del suolo in
Sicilia e in Calabria».
«93. Le risorse di cui al comma 92, nel rispetto del
principio di addizionalita', sono assegnate per il 90 per
cento alla realizzazione di opere infrastrutturali e per il
10 per cento ad interventi a tutela dell'ambiente e della
difesa del suolo. Le suddette risorse sono destinate,per il
70 per cento, ad interventi nella regione Sicilia e, per la
restante parte, ad interventi nella regione Calabria. Le
modalita' di utilizzo sono stabilite, per la parte relativa
agli interventi infrastrutturali, con decreto del Ministro
delle infrastrutture, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa con le regioni
Sicilia e Calabria, e, per la parte relativa agli
interventi in materia ambientale, con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previa intesa con le regioni Sicilia e Calabria.».
Note al comma 1156:
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 1 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a
sostegno dell'occupazione):
«7. Per le finalita' di cui al presente articolo e'
istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle
risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al
comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi
comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di
cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i
contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnati al predetto Fondo.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8. (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 del
decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 (Interventi urgenti in
materia di politiche del lavoro e sociali):
«Art. 1. - 1. Nel limite di spesa di 43 milioni di euro
a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, nel caso di cessazione dell'attivita' dell'intera
azienda, di un settore di attivita', di uno o piu'
stabilimenti o parte di essi, il trattamento straordinario
di integrazione salariale per crisi aziendale puo' essere
prorogato, sulla base di specifici accordi in sede
governativa, per un periodo fino a dodici mesi nel caso di
programmi, che comprendono la formazione ove necessaria,
finalizzati alla ricollocazione dei lavoratori, qualora il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali accerti nei
primi dodici mesi il concreto avvio del piano di gestione
delle eccedenze occupazionali. A tale finalita' il Fondo
per l'occupazione e' integrato di 63 milioni di euro per
l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai
fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 12 del
decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 (Revisione
della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma
dell'art. 22 della L. 24 giugno 1997, n. 196):
«4. Ai lavoratori di cui al comma 1, gli stessi enti
pubblici che li hanno utilizzati riservano una quota del 30
per cento dei posti da ricoprire mediante avviamenti a
selezione di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987,
n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 16 della legge
28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del
mercato del lavoro):
«Art. 16. (Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti
pubblici). - 1. Le Amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a
carattere nazionale, e quelli che svolgono attivita' in una
o piu' regioni, le province, i comuni e le unita' sanitarie
locali effettuano le assunzioni dei lavoratori da
inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali
non e' richiesto il titolo di studio superiore a quello
della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni
effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed
in quelle di mobilita', che abbiano la professionalita'
eventualmente richiesta e i requisiti previsti per
l'accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati
numericamente alla sezione secondo l'ordine delle
graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni
territorialmente competenti.
2. I lavoratori di cui al comma 1 possono trasferire la
loro iscrizione presso altra circoscrizione ai sensi
dell'art. 1, comma 4. L'inserimento nella graduatoria nella
nuova sezione circoscrizionale avviene con effetto
immediato.
3. Gli avviamenti vengono effettuati sulla base delle
graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di enti la
cui attivita' si esplichi nel territorio di piu'
circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie delle
circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attivita'
si esplichi nell'intero territorio regionale, con
riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni
della regione, secondo un sistema integrato definito ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
di cui al comma 4.
4. Le modalita' di avviamento dei lavoratori nonche' le
modalita' e i criteri delle selezioni tra i lavoratori
avviati sono determinati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sentite le
confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul
piano nazionale.
5. Le Amministrazioni centrali dello Stato, gli enti
pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che
svolgono attivita' in piu' regioni, per i posti da
ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei
lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione sulla base
della graduatoria delle domande presentate dagli
interessati. Con il decreto di cui al comma 4 sono
stabiliti i criteri per la formazione della graduatoria
unica nonche' i criteri e le modalita' per la
informatizzazione delle liste.
6. Le offerte di lavoro da parte della pubblica
Amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale
la cadenza dei bandi, secondo le direttive impartite dal
Ministro per la funzione pubblica.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno
valore di principio e di indirizzo per la legislazione
delle regioni a statuto ordinario.
8. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo
le assunzioni presso le Forze armate e i corpi civili
militarmente ordinati.».
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 7 del
decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (Integrazioni e
modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a
norma dell'art. 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n.
144):
«6. Il contributo di cui al comma 1 e' riconosciuto
anche ai soggetti di cui all'art. 6, comma 2, a fronte
dell'onere relativo alla copertura contributiva. La
corresponsione del predetto contributo comporta la
decadenza da qualunque altro beneficio previsto dal
presente decreto legislativo a carico del Fondo di cui
all'art. 1, comma 1.».
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 1 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a
sostegno dell'occupazione):
«7. Per le finalita' di cui al presente articolo e'
istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle
risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al
comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi
comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di
cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i
contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnati al predetto Fondo.».
Note al comma 1157:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 63 del
decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina
dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della L. 30 luglio
1998, n. 274):
«4. Nell'ambito delle consultazioni relative al
trasferimento d'azienda previste dall'art. 47 della legge
29 dicembre 1990, n. 428, il commissario straordinario,
l'acquirente e i rappresentanti dei lavoratori possono
convenire il trasferimento solo parziale dei lavoratori
alle dipendenze dell'acquirente e ulteriori modifiche delle
condizioni di lavoro consentite dalle norme vigenti in
materia.».
- Si riporta il testo dei commi 4 e 4-bis dell'art. 8
della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di
cassa integrazione, mobilita', trattamenti di
disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita'
europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in
materia di mercato del lavoro):
«4. Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto ai
sensi del comma 1, assuma a tempo pieno e indeterminato i
lavoratori iscritti nella lista di mobilita' e' concesso,
per ogni mensilita' di retribuzione corrisposta al
lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per
cento della indennita' di mobilita' che sarebbe stata
corrisposta al lavoratore. Il predetto contributo non puo'
essere erogato per un numero di mesi superiore a dodici e,
per i lavoratori di eta' superiore a cinquanta anni, per un
numero superiore a ventiquattro mesi, ovvero a trentasei
mesi per le aree di cui all'art. 7, comma 6. Il presente
comma non trova applicazione per i giornalisti.
4-bis. Il diritto ai benefici economici di cui ai
commi precedenti e' escluso con riferimento a quei
lavoratori che siano stati collocati in mobilita', nei sei
mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o di
diverso settore di attivita' che, al momento del
licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente
coincidenti con quelli dell'impresa che assume ovvero
risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o
controllo. L'impresa che assume dichiara, sotto la propria
responsabilita', all'atto della richiesta di avviamento,
che non ricorrono le menzionate condizioni ostative.».
- Si riporta il testo del comma 9 dell'art. 25 della
legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa
integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione,
attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento
al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del
lavoro):
«9. Per ciascun lavoratore iscritto nella lista di
mobilita' assunto a tempo indeterminato, la quota di
contribuzione a carico del datore di lavoro e', per i primi
diciotto mesi, quella prevista per gli apprendisti dalla
legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni».
Note al comma 1161:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
Nota al comma 1162:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 13 della
legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro
dei disabili), cosi' come modificato dalla presente legge:
«4. Per le finalita' di cui al presente articolo e'
istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per
il cui finanziamento e' autorizzata la spesa di lire 40
miliardi per l'anno 1999, euro 37 milioni per l'anno 2007
ed euro 42 milioni a decorrere dall'anno 2008.
Note al comma 1163:
- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto-legge
22 dicembre 1981, n. 791 (Disposizioni in materia
previdenziale):
«Art. 12. Alle esigenze di cui all'art. 22 della legge
21 dicembre 1978 n 845 si provvede annualmente con apposita
norma da inserire nella legge di approvazione del bilancio
dello Stato».
- Si riporta il testo della lettera d) del comma 3
dell'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di
alcune norme di contabilita' generale dello Stato in
materia di bilancio):
3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) - c) (omissis);
d) la determinazione, in apposita tabella, della
quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui
quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
e) - i-ter) (omissis);
i-quater) norme recanti misure correttive degli
effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11-ter,
comma 7.
Note al comma 1164:
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 11-ter
della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme
di contabilita' generale dello Stato in materia di
bilancio):
«7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate
dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria,
il Ministro competente ne da' notizia tempestivamente al
Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento
con propria relazione e assume le conseguenti iniziative
legislative. La relazione individua le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
dell'economia e delle finanze puo' altresi' promuovere la
procedura di cui al presente comma allorche' riscontri che
l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
di programmazione economico-finanziaria e da eventuali
aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni
parlamentari. La stessa procedura e' applicata in caso di
sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
costituzionale recanti interpretazioni della normativa
vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».
- Si riporta il testo del numero 2) del secondo
comma dell'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468
(Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello
Stato in materia di bilancio):
«Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi
alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che
di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
1) (Omissis);
2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di
spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con
l'accertamento e la riscossione delle entrate.».
Note al comma 1165:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 117 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2001):
«5. Al fine di potenziare lo sviluppo dei servizi per
l'impiego assicurando l'esercizio delle funzioni
esplicitate nell'Accordo in materia di standard minimi di
funzionamento dei servizi per l'impiego tra il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, le regioni, le
province, le province autonome, i comuni e le comunita'
montane sancito il 16 dicembre 1999 dalla Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e' stanziata, nell'esercizio
finanziario 2001, la somma di lire 100 miliardi, a far
carico sul Fondo per l'occupazione, ai sensi dell'art. 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236.».
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 1 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a
sostegno dell'occupazione):
«7. Per le finalita' di cui al presente articolo e'
istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle
risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al
comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi
comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di
cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i
contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnati al predetto Fondo».
Note al comma 1166:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 10 del
decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 (Revisione
della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma
dell'art. 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196):
«3. Per l'affidamento a terzi dello svolgimento di
attivita' uguali, analoghe o connesse a quelle gia' oggetto
dei progetti di lavori socialmente utili da essi promossi,
gli enti interessati possono, nel rispetto della disciplina
comunitaria in materia di appalti, stipulare convenzioni di
durata non superiore a 60 mesi con societa' di capitale,
cooperative di produzione e lavoro, consorzi di artigiani,
a condizione che la forza lavoro in esse occupata sia
costituita nella misura non inferiore al 40 per cento da
lavoratori gia' impegnati nei progetti stessi, ovvero in
progetti di contenuti analoghi ancorche' promossi da altri
enti e nella misura non superiore al 30 per cento da
soggetti aventi titolo ad esservi impegnati, in qualita' di
dipendenti a tempo indeterminato, o di soci lavoratori, o
di partecipanti al consorzio.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 78 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001):
«2. Ferma restando la possibilita' di stipulare
convenzioni ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato
decreto legislativo n. 81 del 2000, tenendo conto dei
conguagli derivanti dall'applicazione dell'art. 45,
comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale e' autorizzato a
stipulare, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo
nell'ambito del Fondo per l'occupazione, convenzioni con le
regioni in riferimento a situazioni straordinarie che non
consentono, entro il 30 giugno 2001, di esaurire il bacino
regionale dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del
citato decreto legislativo n. 81 del 2000;
conseguentemente, a tal fine, il termine del 30 aprile
2001, di cui all'art. 8, comma 3, del citato decreto
legislativo n. 81 del 2000 e' differito al 30 giugno 2001 e
il rinnovo di cui all'art. 4, comma 2, del citato decreto
legislativo potra' avere una durata massima di otto mesi.
In particolare le convenzioni prevedono:»
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 1 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a
sostegno dell'occupazione):
«7. Per le finalita' di cui al presente articolo e'
istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle
risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al
comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi
comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di
cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i
contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnati al predetto Fondo.».
Nota al comma 1167:
- Si riporta il testo della lettera a) del comma 2
dell'art. 13 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35
(Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per
lo sviluppo economico, sociale e territoriale):
«2. In attesa della riforma organica degli
ammortizzatori sociali e del sistema degli incentivi
all'occupazione, per gli anni 2005 e 2006, con decorrenza,
in ogni caso, non anteriore alla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono adottati i seguenti interventi:
a) per i trattamenti di disoccupazione in pagamento
dal 1° aprile 2005 al 31 dicembre 2006 la durata
dell'indennita' ordinaria di disoccupazione con requisiti
normali, di cui all'art. 19, primo comma, del regio
decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272 e
successive modificazioni, e' elevata a sette mesi per i
soggetti con eta' anagrafica inferiore a cinquanta anni e a
dieci mesi per i soggetti con eta' anagrafica pari o
superiore a cinquanta anni. La percentuale di
commisurazione alla retribuzione della predetta indennita'
e' elevata al cinquanta per cento per i primi sei mesi ed
e' fissata al quaranta per cento per i successivi tre mesi
e al trenta per cento per gli ulteriori mesi. Resta
confermato il riconoscimento della contribuzione figurativa
per il periodo di percezione del trattamento nel limite
massimo di sei mesi per i soggetti con eta' anagrafica
inferiore a cinquanta anni e di nove mesi per i soggetti
con eta' anagrafica pari o superiore a cinquanta anni. Gli
incrementi di misura e di durata di cui al presente
comma non si applicano ai trattamenti di disoccupazione
agricoli, ordinari e speciali, ne' all'indennita' ordinaria
con requisiti ridotti di cui all'art. 7, comma 3, del
decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.
L'indennita' di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di
perdita e sospensione dello stato di disoccupazione
disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra
domanda e offerta di lavoro. Per le finalita' di cui alla
presente lettera, e' istituita, nell'ambito dell'INPS, una
speciale evidenza contabile a cui affluisce per l'anno 2005
l'importo di 307,55 milioni di euro e per l'anno 2006
l'importo di 427,23 milioni di euro;».
Nota al comma 1168:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 44 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni
urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici):
«5. Al fine di contrastare il lavoro sommerso e
l'evasione contributiva, le aziende, istituti, enti e
societa' che stipulano contratti di somministrazione di
energia elettrica o di forniture di servizi telefonici,
nonche' le societa' ad esse collegate, sono tenute a
rendere disponibili agli Enti pubblici gestori di forme di
previdenza e assistenza obbligatorie i dati relativi alle
utenze contenuti nei rispettivi archivi. Le modalita' di
fornitura dei dati, anche mediante collegamenti telematici,
sono definite con apposite convenzioni da stipularsi entro
60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. Le stesse convenzioni prevederanno il rimborso dei
soli costi diretti sostenuti per la fornitura dei dati. Gli
Enti previdenziali in possesso dei dati personali e
identificativi acquisiti per effetto delle predette
convenzioni, in qualita' di titolari del trattamento, ne
sono responsabili ai sensi dell'art. 29 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.».
Nota al comma 1170:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 10 del
decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124
(Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di
previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'art. 8 della
L. 14 febbraio 2003, n. 30):
«1. Al fine di razionalizzare gli interventi ispettivi
di tutti gli organi di vigilanza sul territorio, e'
istituita, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello
Stato, nell'ambito delle strutture del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali ed avvalendosi delle risorse del
Ministero stesso, una banca dati telematica che raccoglie
le informazioni concernenti i datori di lavoro ispezionati,
nonche' informazioni e approfondimenti sulle dinamiche del
mercato del lavoro e su tutte le materie oggetto di
aggiornamento e di formazione permanente del personale
ispettivo. Alla banca dati, che costituisce una sezione
riservata della borsa continua nazionale del lavoro di cui
all'art. 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, hanno accesso esclusivamente le amministrazioni che
effettuano vigilanza ai sensi del presente decreto. Con
successivo decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il
Ministro per l'innovazione e le tecnologie, previo parere
del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione, previa intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, vengono definite le
modalita' di attuazione e di funzionamento della predetta
banca dati, anche al fine di consentire il coordinamento
con gli strumenti di monitoraggio di cui all'art. 17 del
citato decreto legislativo n. 276 del 2003.».
Nota al comma 1171:
- Si riporta il testo dell'art. 28 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali):
«Art. 28 (Titolare del trattamento). - 1. Quando il
trattamento e' effettuato da una persona giuridica, da una
pubblica amministrazione o da un qualsiasi altro ente,
associazione od organismo, titolare del trattamento e'
l'entita' nel suo complesso o l'unita' od organismo
periferico che esercita un potere decisionale del tutto
autonomo sulle finalita' e sulle modalita' del trattamento,
ivi compreso il profilo della sicurezza.».
Note al comma 1172:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge
12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia
previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa
pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica
amministrazione e proroga di taluni termini), cosi' come
modificato dalla presente legge:
«Art. 2. - 1. Le ritenute previdenziali ed
assistenziali operate dal datore di lavoro sulle
retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le
trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22
della legge 30 aprile 1969, n. 153, debbono essere comunque
versate e non possono essere portate a conguaglio con le
somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal
datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni
previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate
alle gestioni stesse, tranne che a seguito di conguaglio
tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro
e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del
datore di lavoro.
1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al
comma 1 e' punito con la reclusione fino a tre anni e con
la multa fino a lire due milioni. Il datore di lavoro non
e' punibile se provvede al versamento entro il termine di
tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto
accertamento della violazione.
1-ter. La denuncia di reato e' presentata o trasmessa
senza ritardo dopo il versamento di cui al comma 1-bis
ovvero decorso inutilmente il termine ivi previsto. Alla
denuncia e' allegata l'attestazione delle somme
eventualmente versate.
1-quater. Durante il termine di cui al comma 1-bis il
corso della prescrizione rimane sospeso.
[2] 2. Il datore di lavoro che non provveda al
pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni
previdenziali ed assistenziali entro il termine stabilito,
o vi provveda in misura inferiore, e' tenuto al versamento
di una somma aggiuntiva, in sostituzione di quella prevista
dalle disposizioni che disciplinano la materia fino a due
volte l'importo dovuto, ferme restando le ulteriori
sanzioni amministrative e penali. Per la graduazione delle
somme aggiuntive dovute sui premi resta in vigore la legge
21 aprile 1967, n. 272.
[3] 3. (abrogato)
[4] 4. Le sanzioni amministrative previste per
violazione delle norme di cui al D.Lgs.C.P.S. 16 luglio
1947, n. 708, e successive modificazioni ed integrazioni,
sono versate all'Ente nazionale di previdenza e di
assistenza per i lavoratori dello spettacolo.
[5] 5. Entro il 30 novembre 1983 i datori di lavoro che
abbiano effettuato il versamento dei contributi afferenti
al periodo successivo al 1° febbraio 1983 sono ammessi a
regolarizzare la loro posizione debitoria relativa ai
periodi di paga precedenti. La regolarizzazione estingue il
reato e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per
ogni altro onere accessorio connessi con la denuncia ed il
versamento dei contributi stessi, ivi compresi quelli di
cui all'art. 18, decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918,
convertito, con modificazioni, nella L. 25 ottobre 1968, n.
1089, in materia di sgravi degli oneri sociali, con
esclusione delle spese di giudizio e degli aggi connessi
alla riscossione dei contributi a mezzo ruoli esattoriali.
La regolarizzazione e' effettuata con versamento in unica
soluzione dei contributi dovuti.
[6] 6. Il versamento dei contributi puo' essere
effettuato anche in rate mensili eguali e consecutive, in
numero non superiore a nove, delle quali la prima entro il
30 novembre 1983, con applicazione sull'importo delle rate
successive degli interessi di dilazione previsti dall'art.
13, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402,
convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre
1981, n. 537. Il mancato versamento anche di una sola rata
comporta la decadenza dai benefici economici di cui al
comma che precede. La regolarizzazione delle posizioni
debitorie relative ai contributi agricoli unificati e'
effettuata in unica soluzione entro il 30 giugno 1984
secondo le modalita' stabilite dall'ente impositore.
[7] 6-bis. Le imprese sottoposte ad amministrazione
straordinaria in data successiva al 1° febbraio 1983 sono
ammesse a regolarizzare la loro posizione debitoria
relativa ai periodi di paga precedenti con gli effetti di
cui al secondo periodo del comma 5, a condizione che
provvedano al versamento dei contributi afferenti al
periodo successivo alla data suindicata entro il
30 novembre 1983.
[8] 6-ter. Le imprese sottoposte ad amministrazione
straordinaria possono usufruire dei benefici di cui al
comma 5 anche se non sono in regola con i versamenti dei
contributi previsti nello stesso comma, alla condizione che
sia stata autorizzata dal CIPI la continuazione
dell'esercizio dell'impresa e che esse, od il gruppo di cui
fanno parte, abbiano usufruito delle garanzie del Tesoro di
cui all'art. 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n.
26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile
1979, n. 95, in misura non superiore al 20 per cento degli
importi dei contratti di finanziamento autorizzati dal CIPI
ed abbiano fatto ricorso alla Cassa integrazione guadagni
per una percentuale non superiore al 30 per cento del
personale in forza.
[9] 7. Per le imprese che alla data del 30 novembre
1983 si trovino in stato di amministrazione controllata o
di amministrazione straordinaria, il termine per la
regolarizzazione della posizione debitoria e' differito
all'ultimo giorno del mese successivo a quello di
cessazione dell'amministrazione controllata o
straordinaria.
[10] 7-bis. Per gli istituti di patronato e di
assistenza sociale, istituiti ai sensi del D.Lgs.C.P.S.
29 luglio 1947, n. 804, e successive integrazioni, in
attesa della emanazione del decreto del Presidente della
Repubblica previsto dall'art. 2 della L. 27 marzo 1980, n.
112, il termine per la regolarizzazione dell'intera partita
debitoria e' differito al 31 ottobre 1984. Nel frattempo il
10 per cento delle somme che sono erogate a qualsiasi
titolo dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale
agli istituti di patronato e di assistenza sociale deve
essere utilizzato a scomputo della posizione debitoria ed
entro i limiti della relativa esposizione .
[11] 8. Per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali e' differito al
30 novembre 1983 il termine utile per la presentazione
della richiesta di cui al primo comma dell'art. 14, L.
10 maggio 1982, n. 251.
[12] 9. La regolarizzazione estingue le obbligazioni
per le sanzioni civili di cui agli articoli 50 e 51 del
testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1965, n. 1124, le sanzioni amministrative di cui
alla L. 24 novembre 1981, n. 689, ed all'art. 2,
decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con
modificazioni, nella L. 4 agosto 1978, n. 467, nonche' i
provvedimenti adottati a norma del sesto comma dell'art. 28
del predetto testo unico, afferenti a periodi assicurativi
fino al 31 dicembre 1982, compresa la regolazione dei premi
relativa all'anno 1982, e per i quali non sia stato gia'
effettuato il pagamento, con la esclusione delle spese di
giudizio e degli aggi esattoriali. La regolarizzazione
estingue, altresi', le obbligazioni per le sanzioni
amministrative di cui all'ultimo comma dell'art. 16, L.
10 maggio 1982, n. 251, relative ad inadempienze commesse
entro il 30 aprile 1983.
[13] 10. Per il pagamento rateale dei premi, per lo
stato di regolarita' fino al 31 dicembre 1983 e per le
imprese che alla data del 30 novembre 1983 si trovino in
stato di amministrazione controllata o di amministrazione
straordinaria valgono le disposizioni di cui al presente
articolo.
[14] 11. Le disposizioni di cui ai commi precedenti
trovano applicazione anche in fase di contenzioso
previdenziale e, nel caso in cui il debito sia in corso di
soluzione a mezzo di pagamento rateale, relativamente alle
sole rate non ancora versate.
[15] 12. Decade dal beneficio della regolarizzazione di
cui al presente articolo il datore di lavoro che ometta di
effettuare, alle scadenze di legge, il versamento dei
contributi di previdenza ed assistenza dovuti per il
periodo compreso tra la data di effettuazione del
versamento di cui al presente articolo ed il 31 luglio
1984.
[16] 13. Gli enti previdenziali e assistenziali
impositori determinano le modalita' per i versamenti.
[17] 14. Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 13 si
applicano anche ai coltivatori diretti, ai mezzadri e
coloni e rispettivi concedenti, agli artigiani, agli
esercenti attivita' commerciali ed ai liberi professionisti
iscritti negli appositi albi o elenchi professionali, per
la regolarizzazione delle posizioni debitorie relative a
periodi di contribuzione anteriori al 1° gennaio 1983. I
relativi contributi sono versati entro il 30 giugno 1984.
Per coloro che non abbiano ottemperato all'obbligo di
iscrizione presso le rispettive commissioni, le
disposizioni si applicano purche' la denuncia pervenga
entro il 30 novembre 1983 e la relativa regolarizzazione
avvenga comunque entro sessanta giorni dall'iscrizione
stessa.
[18] 15. Il datore di lavoro, tenuto alla denuncia ed
al versamento dei contributi con le modalita' previste nel
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
5 febbraio 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67
del 13 marzo 1969, il quale non abbia presentato
all'Istituto nazionale della previdenza sociale le denunce
individuali dei lavoratori occupati nei periodi anteriori
all'entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 1978, n.
352, convertito, con modificazioni, nella L. 4 agosto 1978,
n. 467, deve presentare, per tali periodi, una denuncia dei
lavoratori interessati, delle retribuzioni individuali,
nonche' di tutti i dati necessari all'applicazione delle
norme in materia di previdenza e assistenza sociale. La
denuncia, redatta su modulo predisposto dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale, deve essere presentata
entro il 30 giugno 1984.
[19] 16. Al datore di lavoro che non provveda, entro il
termine stabilito, a quanto previsto nel comma precedente
ovvero vi provveda fornendo dati infedeli o incompleti, si
applicano le disposizioni previste dall'art. 4, secondo
comma, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito,
con modificazioni, nella L. 4 agosto 1978, n. 467, e
successive modificazioni ed integrazioni.
[20] 17. I termini per la presentazione all'Istituto
nazionale della previdenza sociale della denuncia
nominativa di cui all'art. 4 del decreto-legge 6 luglio
1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella legge
4 agosto 1978, n. 467, sono fissati al 30 giugno di ciascun
anno e, per le amministrazioni dello Stato, al 31 dicembre
di ciascun anno. Alle stesse date sono fissati i termini
per la consegna ai lavoratori della copia della denuncia
predetta. Per l'anno 1983 il termine del 30 giugno e'
differito al 30 novembre 1983.
[21] 18. Alle amministrazioni dello Stato, che abbiano
presentato o presentino, entro il 31 dicembre 1983, le
denunce nominative degli anni 1978, 1979, 1980 e 1981, non
si applicano le sanzioni previste dal citato art. 4. Alle
predette amministrazioni non si applicano, altresi', le
sanzioni previste dall'art. 30 della legge 21 dicembre
1978, n. 843, qualora abbiano presentato o presentino entro
il 30 novembre 1983, le denunce contributive relative a
periodi di paga scaduti anteriormente alla data di entrata
in vigore del presente decreto.
[22] 19. I termini di prescrizione relativi ai
contributi dovuti o la cui riscossione e' affidata a
qualsiasi titolo all'Istituto nazionale della previdenza
sociale ed all'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro sono sospesi per un
triennio dalla data di entrata in vigore del presente
decreto ed e' corrispondentemente prolungato il periodo
durante il quale il datore di lavoro ha l'obbligo di
conservare i libri paga e di matricola.
[23] 20. Dalla data di entrata in vigore della L.
21 dicembre 1978, n. 843, al 31 dicembre 1983, in deroga
all'art. 23 della stessa legge, e successive modificazioni
e integrazioni, i soprappremi di rateazione di cui al
secondo comma dell'art. 28 del testo unico delle
disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
n. 1124, restano invariati nelle misure ivi previste.
[24] 21. Le variazioni di carattere generale del
trattamento economico di attivita' di servizio a favore
delle categorie di dipendenti iscritti alle casse pensioni
facenti parte degli istituti di previdenza, derivanti da
leggi, da norme regolamentari o da contratti collettivi di
lavoro, che intervengano a partire dal 1° gennaio 1984,
sono assoggettate a contributo, anche nel corso dell'anno,
dalla data di effetto dei miglioramenti stessi, con le
modalita' di cui all'art. 27 dell'ordinamento delle stesse
casse approvato con R.decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680,
convertito nella L. 9 gennaio 1939, n. 41, e successive
modificazioni.
[25] 22. Per le cessazioni dal servizio a partire dal
1° gennaio 1983, nei riguardi degli iscritti negli elenchi
dei contributi della Cassa per le pensioni ai dipendenti
degli enti locali, della Cassa per le pensioni ai sanitari
e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di
scuole elementari parificate, l'eventuale recupero
contributivo con le modalita' previste dal comma primo
dell'art. 30 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, si
effettua limitatamente al periodo non anteriore al
1° gennaio 1970.
[26] 23. Per le cessazioni dal servizio anteriori al
1° gennaio 1983, il recupero contributivo, qualora riguardi
emolumenti ammessi a far parte della retribuzione annua
contributiva, si effettua, relativamente alla quota a
carico dell'ente datore di lavoro, in 24 semestralita', al
saggio del sei per cento annuo.».
Note al comma 1178:
- Si riporta il testo degli articoli 20 e 21 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali):
«Art. 20. I datori di lavoro soggetti alle disposizioni
del presente titolo debbono tenere:
1) un libro di matricola nel quale siano iscritti,
nell'ordine cronologico della loro assunzione in servizio e
prima dell'ammissione al lavoro, tutti i prestatori d'opera
di cui all'art. 4. Il libro di matricola deve indicare, per
ciascun prestatore d'opera, il numero d'ordine di
iscrizione, il cognome e il nome, la data e il luogo di
nascita, la data di ammissione in servizio e quella di
risoluzione del rapporto di lavoro, la categoria
professionale e la misura della retribuzione;
2) un libro di paga il quale, per ogni dipendente,
deve indicare il cognome, il nome e il numero di matricola;
il numero delle ore in cui ha lavorato in ciascun giorno,
con indicazione distinta delle ore di lavoro straordinario;
la retribuzione effettivamente corrispostagli in danaro e
la retribuzione corrispostagli sotto altra forma.
Nel caso in cui al prestatore d'opera sia corrisposta
una retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi
superiori, e' segnata solo la giornata di presenza al
lavoro.
Per ogni apprendista o dipendente comunque minore degli
anni diciotto, oltre la retribuzione effettiva ad esso
eventualmente corrisposta, e' indicata la retribuzione
della qualifica iniziale prevista per le persone assicurate
di eta' superiore agli anni diciotto non apprendisti
occupate nella medesima lavorazione, cui gli apprendisti o
i minori sono addetti e comunque una retribuzione non
inferiore a quella piu' bassa stabilita dal contratto
collettivo di lavoro per prestatori d'opera di eta'
superiore ai diciotto anni della stessa categoria e
lavorazione.
«Art. 21. Il libro di paga e quello di matricola
debbono essere presentati nel luogo in cui si esegue il
lavoro, ad ogni richiesta, agli incaricati dell'Istituto
assicuratore; a tal fine i libri non possono essere
rimossi, neanche temporaneamente, dal luogo di lavoro.
Il datore di lavoro deve dare tutte le prove, esibendo
anche i libri contabili ed altri documenti, e fornire ogni
altra notizia complementare nonche' i chiarimenti necessari
per dimostrare l'esattezza delle registrazioni.
Gli incaricati dell'Istituto assicuratore debbono, a
richiesta, presentare un documento di riconoscimento
rilasciato dall'Istituto; essi debbono mettere la data e la
firma sotto l'ultima scritturazione del libro di paga.
L'Istituto assicuratore, a mezzo degli incaricati
predetti, ha diritto di trarre copia conforme del libro di
paga, la quale deve essere controfirmata dal datore di
lavoro.
Gli incaricati medesimi fanno constare gli avvenuti
accertamenti mediante relazione che deve essere
controfirmata dal datore di lavoro, il quale ha diritto di
fare iscrivere in essa le dichiarazioni che crede
opportune. Se il datore di lavoro si rifiuta di firmare,
l'incaricato ne fa menzione indicando il motivo del
rifiuto.».
- Si riporta il testo dell'art. 134 del regio decreto
28 agosto 1924, n. 1422 (Approvazione del regolamento per
la esecuzione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184,
concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria
contro l'invalidita' e la vecchiaia):
«Art. 134. L'esercente di un'azienda o impresa
industriale o commerciale, il quale abbia alla propria
dipendenza persone da assicurare a norma del regio decreto
30 dicembre 1923, n. 3184, deve tenere un libro di
matricola e un libro di paga, con l'osservanza delle
disposizioni per questi contenute negli articoli 25, 26 e
28 del regolamento 13 marzo 1904, n. 141, per l'esecuzione
della legge per gli infortuni sul lavoro.
I libri predetti, per gli esercenti di aziende
industriali e commerciali non soggette alla legge per gli
infortuni del lavoro, prima di essere messi in uso devono
essere presentati all'istituto di previdenza sociale, il
quale li fara' contrassegnare in ogni pagina da un proprio
delegato dichiarando nell'ultima pagina il numero dei fogli
che compongono il libro e facendo apporre a tale
dichiarazione la data e la firma dello stesso delegato.
I circoli di ispezione dell'industria e del lavoro
possono esonerare dalla osservanza delle disposizioni del
presente articolo le aziende che ne facciano domanda e che
offrano altri mezzi egualmente efficaci di controllo. Copia
dell'autorizzazione sara', a cura del circolo, trasmessa al
competente istituto di previdenza sociale.».
- Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124 (Razionalizzazione delle
funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di
lavoro, a norma dell'art. 8 della legge 14 febbraio 2003,
n. 30):
«Art. 13 (Diffida). - 1. In caso di constatata
inosservanza delle norme in materia di lavoro e
legislazione sociale e qualora il personale ispettivo
rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni
amministrative, questi provvede a diffidare il datore di
lavoro alla regolarizzazione delle inosservanze comunque
sanabili, fissando il relativo termine.
2. In caso di ottemperanza alla diffida, il datore di
lavoro e' ammesso al pagamento dell'importo delle sanzioni
nella misura pari al minimo previsto dalla legge ovvero
nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in
misura fissa. Il pagamento dell'importo delle sanzioni
amministrative estingue il procedimento sanzionatorio.
3. L'adozione della diffida interrompe i termini di cui
all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, fino alla
scadenza del termine per la regolarizzazione di cui al
comma 1.
4. Il potere di diffida nei casi previsti al comma 1, e
con le modalita' di cui ai commi 2 e 3, e' esteso,
limitatamente alla materia della previdenza e
dell'assistenza sociale, anche agli ispettori degli enti
previdenziali, per le inadempienze da loro rilevate.».
Nota al comma 1179:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 7 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a
sostegno dell'occupazione):
«Art. 7. Per le finalita' di cui al presente articolo
e' istituito presso il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato
dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita
al comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi
comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di
cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i
contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnati al predetto Fondo.».
Note al comma 1182:
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 4-bis del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni
per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro,
in attuazione dell'art. 45, comma 1, lettera a), della L.
17 maggio 1999, n. 144):
«7. Al fine di assicurare l'unitarieta' e l'omogeneita'
del sistema informativo lavoro, i moduli per le
comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro e delle
imprese fornitrici di lavoro temporaneo, nonche' le
modalita' di trasferimento dei dati ai soggetti di cui al
comma 6 da parte dei servizi competenti sono definiti con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro per l'innovazione e le
tecnologie, d'intesa con la Conferenza Unificata.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 14 del
decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (Disposizioni
in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali, a norma dell'art. 55, comma 1,
della L. 17 maggio 1999, n. 144):
«2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, i datori di lavoro soggetti
alle disposizioni del testo unico debbono comunicare
all'INAIL, ferme restando le disposizioni di cui all'art.
12 del medesimo testo unico, il codice fiscale dei
lavoratori assunti o cessati dal servizio contestualmente
all'instaurazione del rapporto di lavoro o alla sua
cessazione. In caso di omessa o errata comunicazione e'
applicata una sanzione amministrativa di lire centomila per
lavoratore. Ai proventi derivanti dalla comminazione di
detta sanzione si applicano le disposizioni di cui all'art.
197 del testo unico e successive modificazioni e
integrazioni.».
Note al comma 1183:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 4-bis del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni
per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro,
in attuazione dell'art. 45, comma 1, lettera a), della L.
17 maggio 1999, n. 144), cosi come modificato dalla
presente legge:
«5. I datori di lavoro privati, gli enti pubblici
economici e le pubbliche amministrazioni, per quanto di
competenza, sono tenuti, anche in caso di trasformazione da
rapporto di tirocinio e di altra esperienza professionale a
rapporto di lavoro subordinato, a comunicare, entro cinque
giorni, al servizio competente nel cui ambito territoriale
e' ubicata la sede di lavoro le seguenti variazioni del
rapporto di lavoro:
a) proroga del termine inizialmente fissato;
b) trasformazione da tempo determinato a tempo
indeterminato;
c) trasformazione da tempo parziale a tempo pieno;
d) trasformazione da contratto di apprendistato a
contratto a tempo indeterminato;
e) trasformazione da contratto di formazione e lavoro
a contratto a tempo indeterminato;
e-bis) trasferimento del lavoratore;
e-ter) distacco del lavoratore;
e-quater) modifica della ragione sociale del datore
di lavoro;
e-quinquies) trasferimento d'azienda o di ramo di
essa.».
Note al comma 1186:
- Si riporta il testo del secondo comma dell'art. 197
del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
n. 1124 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali), cosi' come modificato dalla presente legge:
«Sul fondo di cui al comma precedente, il Ministro per
il lavoro e la previdenza sociale puo' erogare somme:
a) per contribuire al finanziamento dello speciale
assegno corrisposto ai superstiti dei grandi invalidi del
lavoro deceduti per cause estranee all'infortunio o alla
malattia professionale;
b) per sovvenire istituzioni aventi per scopo il
mantenimento e l'educazione di orfani di infortunati morti
sul lavoro e l'assistenza in genere agli infortuni;
c) per contribuire allo sviluppo ed al
perfezionamento degli studi delle discipline
infortunistiche e di medicina sociale in genere e per il
finanziamento di attivita' promozionali ed eventi in
materia di salute e sicurezza del lavoro, con particolare
riferimento ai settori a piu' elevato rischio
infortunistico, nel rispetto della legge 7 giugno 2000, n.
150, del relativo regolamento di attuazione, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001,
n. 422, e dei criteri e delle procedure individuati ogni
due anni con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale.».
Nota al comma 1187:
- Il citato decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1965, n. 1124, e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 13 ottobre 1965, n. 257, S.O.
Nota al comma 1188:
- Si riporta il testo del comma 16 dell'art. 118 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2001), cosi come modificato dalla
presente legge:
«16. Il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, con proprio decreto, destina nell'ambito delle
risorse di cui all'art. 68, comma 4, lettera a), della
legge 17 maggio 1999, n. 144, una quota fino a lire 200
miliardi, per l'anno 2001 e di 100 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007, per le
attivita' di formazione nell'esercizio dell'apprendistato
anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno
di eta', secondo le modalita' di cui all'art. 16 della
legge 24 giugno 1997, n. 196.».
Note al comma 1189:
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 23 luglio
1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione,
mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di
direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed
altre disposizioni in materia di mercato del lavoro):
«Art. 4 (Procedura per la dichiarazione di mobilita). -
1. L'impresa che sia stata ammessa al trattamento
straordinario di integrazione salariale, qualora nel corso
di attuazione del programma di cui all'art. 1 ritenga di
non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i
lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure
alternative, ha facolta' di avviare le procedure di
mobilita' ai sensi del presente articolo.
2. Le imprese che intendano esercitare la facolta' di
cui al comma 1 sono tenute a darne comunicazione preventiva
per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali
costituite a norma dell'art. 19, legge 20 maggio 1970, n.
300, nonche' alle rispettive associazioni di categoria. In
mancanza delle predette rappresentanze la comunicazione
deve essere effettuata alle associazioni di categoria
aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative
sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di
categoria puo' essere effettuata per il tramite
dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa
aderisce o conferisce mandato.
3. La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere
indicazione: dei motivi che determinano la situazione di
eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi,
per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee
a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in
tutto o in parte, la dichiarazione di mobilita'; del
numero, della collocazione aziendale e dei profili
professionali del personale eccedente, nonche' del
personale abitualmente impiegato; dei tempi di attuazione
del programma di mobilita'; delle eventuali misure
programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano
sociale della attuazione del programma medesimo del metodo
di calcolo di tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da
quelle gia' previste dalla legislazione vigente e dalla
contrattazione collettiva. Alla comunicazione va allegata
copia della ricevuta del versamento all'INPS, a titolo di
anticipazione sulla somma di cui all'art. 5, comma 4, di
una somma pari al trattamento massimo mensile di
integrazione salariale moltiplicato per il numero dei
lavoratori ritenuti eccedenti.
4. Copia della comunicazione di cui al comma 2 e della
ricevuta del versamento di cui al comma 3 devono essere
contestualmente inviate all'Ufficio provinciale del lavoro
e della massima occupazione.
5. Entro sette giorni dalla data del ricevimento della
comunicazione di cui al comma 2, a richiesta delle
rappresentanze sindacali aziendali e delle rispettive
associazioni si procede ad un esame congiunto tra le parti,
allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a
determinare l'eccedenza del personale e le possibilita' di
utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua
parte, nell'ambito della stessa impresa, anche mediante
contratti di solidarieta' e forme flessibili di gestione
del tempo di lavoro. Qualora non sia possibile evitare la
riduzione di personale, e' esaminata la possibilita' di
ricorrere a misure sociali di accompagnamento intese, in
particolare, a facilitare la riqualificazione e la
riconversione dei lavoratori licenziati. I rappresentanti
sindacali dei lavoratori possono farsi assistere, ove lo
ritengano opportuno, da esperti.
 
6. La procedura di cui al comma 5 deve essere esaurita
entro quarantacinque giorni dalla data del ricevimento
della comunicazione dell'impresa. Quest'ultima da'
all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione comunicazione scritta sul risultato della
consultazione e sui motivi del suo eventuale esito
negativo. Analoga comunicazione scritta puo' essere inviata
dalle associazioni sindacali dei lavoratori.
7. Qualora non sia stato raggiunto l'accordo, il
direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della
massima occupazione convoca le parti al fine di un
ulteriore esame delle materie di cui al comma 5, anche
formulando proposte per la realizzazione di un accordo.
Tale esame deve comunque esaurirsi entro trenta giorni dal
ricevimento da parte dell'Ufficio provinciale del lavoro e
della massima occupazione della comunicazione dell'impresa
prevista al comma 6.
8. Qualora il numero dei lavoratori interessati dalla
procedura di mobilita' sia inferiore a dieci, i termini di
cui ai commi 6 e 7 sono ridotti alla meta'.
9. Raggiunto l'accordo sindacale ovvero esaurita la
procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa ha facolta'
di collocare in mobilita' gli impiegati, gli operai e i
quadri eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di
essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso.
Contestualmente, l'elenco dei lavoratori collocati in
mobilita', con l'indicazione per ciascun soggetto del
nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del
livello di inquadramento, dell'eta', del carico di
famiglia, nonche' con puntuale indicazione delle modalita'
con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di
cui all'art. 5, comma 1, deve essere comunicato per
iscritto all'Ufficio regionale del lavoro e della massima
occupazione competente, alla Commissione regionale per
l'impiego e alle associazioni di categoria di cui al
comma 2.
10. Nel caso in cui l'impresa rinunci a collocare in
mobilita' i lavoratori o ne collochi un numero inferiore a
quello risultante dalla comunicazione di cui al comma 2, la
stessa procede al recupero delle somme pagate in eccedenza
rispetto a quella dovuta ai sensi dell'art. 5, comma 4,
mediante conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, da
effettuarsi con il primo versamento utile successivo alla
data di determinazione del numero dei lavoratori posti in
mobilita'.
11. Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle
procedure di cui al presente articolo, che prevedano il
riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti
eccedenti, possono stabilire, anche in deroga al secondo
comma dell'art. 2103 del codice civile, la loro
assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte.
12. Le comunicazioni di cui al comma 9 sono prive di
efficacia ove siano state effettuate senza l'osservanza
della forma scritta e delle procedure previste dal presente
articolo.
13. I lavoratori ammessi al trattamento di cassa
integrazione, al termine del periodo di godimento del
trattamento di integrazione salariale, rientrano in
azienda.
14. Il presente articolo +non trova applicazione nel
caso di eccedenze determinate da fine lavoro nelle imprese
edili e nelle attivita' stagionali o saltuarie, nonche' per
i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo
determinato.
15. Nei casi in cui l'eccedenza riguardi unita'
produttive ubicate in diverse province della stessa regione
ovvero in piu' regioni, la competenza a promuovere
l'accordo di cui al comma 7 spetta rispettivamente al
direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima
occupazione ovvero al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. Agli stessi vanno inviate le
comunicazioni previste dal comma 4.
15-bis. Gli obblighi di informazione, consultazione e
comunicazione devono essere adempiuti indipendentemente dal
fatto che le decisioni relative all'apertura delle
procedure di cui al presente articolo siano assunte dal
datore di lavoro o da un'impresa che lo controlli. Il
datore di lavoro che viola tali obblighi non puo' eccepire
a propria difesa la mancata trasmissione, da parte
dell'impresa che lo controlla, delle informazioni relative
alla decisione che ha determinato l'apertura delle predette
procedure.
16. Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della legge
12 agosto 1977, n. 675, le disposizioni del decreto-legge
30 marzo 1978, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 maggio 1978, n. 215, ad eccezione dell'art. 4-bis,
nonche' il decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979,
n. 36.».
- Si riporta il testo dell'art. 1-bis del decreto-legge
14 febbraio 2003, n. 23 (Disposizioni urgenti in materia di
occupazione):
«Art. 1-bis. - 1. Ai fini della collocazione in
mobilita' entro il 31 dicembre 2004 ai sensi dell'art. 4
della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni, le disposizioni di cui all'art. 1-septies
del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, e
successive modificazioni, si applicano, avuto anche
riguardo ai processi di ristrutturazione, riorganizzazione,
crisi o modifica degli assetti societari e aziendali
derivanti da un andamento involutivo del settore di
appartenenza, nel limite di 7.000 unita' a favore di
imprese o gruppi di imprese i cui piani di gestione delle
eccedenze occupazionali siano stati oggetto di esame in
sede di Presidenza del Consiglio dei Ministri o di
Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel corso
dell'anno 2002 e fino al 15 giugno 2003. Gli oneri relativi
alla permanenza in mobilita', ivi compresi quelli relativi
alla contribuzione figurativa, sono posti a carico delle
imprese per i periodi che eccedono la mobilita' ordinaria.
Ai lavoratori ammessi alla mobilita' in base alla presente
norma si applicano, ai fini del trattamento pensionistico,
le disposizioni di cui all'art. 11 della legge 23 dicembre
1994, n. 724, e relativa tabella A, nonche' le disposizioni
di cui all'art. 59, commi 6 e 7, lettere a) e b), e 8 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449. Le imprese o gruppi di
imprese che intendono avvalersi della presente disposizione
devono presentare domanda al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali entro il 30 giugno 2003.».
- Il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova
disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi
imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della
legge 30 luglio 1998, n. 274), e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1999, n. 185.
- Il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 (Misure
urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi
imprese in stato di insolvenza), e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 2003, n. 298 e convertito in
legge, con modificazioni dall'art. 1, legge 18 febbraio
2004, n. 39 (Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2004, n. 42).
- Si riporta il testo dell'art. 11 della legge
23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica):
«Art. 11 (Eta' per il pensionamento di vecchiaia). - 1.
La tabella A allegata al decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503, e' sostituita dalla tabella A allegata alla
presente legge.».
- Si riporta il testo della tabella A allegata al
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il
riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori
privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge
23 ottobre 1992, n. 421
«Tabella A Eta richiesta per il pensionamento di vecchiaia Periodo di riferimento |Uomini |Donne dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1995 |61° anno |56° anno dal 1° luglio 1995 al 31 dicembre 1996 |62° anno |57° anno dal 1° gennaio 1997 al 30 giugno 1998 |63° anno |58° anno dal 1° luglio 1998 al 31 dicembre 1999 |64° anno |59° anno dal 1° gennaio 2000 in poi |65° anno | 60° anno}
- Si riporta il testo dei commi 6, 7, lettere a) e b),
e 8, dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449
(Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica):
«6. Con effetto sui trattamenti pensionistici di
anzianita' decorrenti dal 1° gennaio 1998, a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori dipendenti e
autonomi e delle forme di essa sostitutive ed esclusive, il
diritto per l'accesso al trattamento si consegue, salvo
quanto previsto al comma 7, al raggiungimento dei requisiti
di eta' anagrafica e di anzianita' ovvero di sola
anzianita' contributiva indicati nella tabella C allegata
alla presente legge per i lavoratori dipendenti iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme di
essa sostitutive e nella tabella D allegata alla presente
legge per i lavoratori dipendenti pubblici iscritti alle
forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria;
per i lavoratori autonomi l'accesso al trattamento si
consegue al raggiungimento di un'anzianita' contributiva
non inferiore a 35 anni e al compimento del
cinquantottesimo anno di eta'. Per il periodo dal
1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2000 resta fermo il
requisito anagrafico di 57 anni ed i termini di accesso di
cui al comma 8 sono differiti di quattro mesi. E' in ogni
caso consentito l'accesso al pensionamento al
raggiungimento del solo requisito di anzianita'
contributiva di 40 anni. Al fine di favorire la
riorganizzazione ed il risanamento della Societa' Ferrovie
dello Stato S.p.A. in considerazione del processo di
ristrutturazione e sviluppo del sistema di trasporto
ferroviario, con accordo collettivo da stipulare entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
con le organizzazioni sindacali di categoria, e' istituito
un fondo a gestione bilaterale con le finalita' di cui
all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662
. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge e, successivamente, con cadenza annuale, si
procede ad una verifica degli effetti sul piano
occupazionale degli interventi attuati anche con
riferimento alle misure, a carico del medesimo fondo,
istituito per il perseguimento di politiche attive del
lavoro e per il sostegno al reddito per il personale
eccedentario, da individuare anche sulla base di criteri
che tengano conto della anzianita' contributiva o
anagrafica; a tale personale, nei cui confronti operino le
predette misure, trovano applicazione i previgenti
requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti
pensionistici non oltre quattro anni dalla medesima data di
entrata in vigore della presente legge. Sull'esito delle
verifiche il Governo riferisce alle competenti Commissioni
parlamentari.».
«7. Le disposizioni in materia di requisiti per
l'accesso al trattamento pensionistico di cui alla tabella
B allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, trovano
applicazione nei confronti:
a) dei lavoratori dipendenti pubblici e privati
qualificati dai contratti collettivi come operai e per i
lavoratori ad essi equivalenti, come individuati ai sensi
del comma 10;
b) dei lavoratori dipendenti che risultino essere
stati iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per non
meno di un anno in eta' compresa tra i 14 ed i 19 anni a
seguito di effettivo svolgimento di attivita' lavorativa;»
«8. - I lavoratori, per i quali sono liquidate le
pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori
dipendenti, che risultino in possesso dei requisiti di cui
ai commi 6 e 7, lettere a) e b), entro il primo trimestre
dell'anno, possono accedere al pensionamento di anzianita'
dal 1° luglio dello stesso anno, se di eta' pari o
superiore a 57 anni; entro il secondo trimestre, possono
accedere al pensionamento dal 1° ottobre dello stesso anno,
se di eta' pari o superiore a 57 anni; entro il terzo
trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio
dell'anno successivo; entro il quarto trimestre, possono
accedere al pensionamento dal 1° aprile dell'anno
successivo. Per l'anno 1998 i diversi termini di accesso al
pensionamento di anzianita' sono comunque differiti di tre
mesi, salvo che per i lavoratori di cui al comma 7,
lettera c), nonche' per quelli che abbiano raggiunto una
anzianita' contributiva non inferiore a 40 anni, per i
quali restano confermati i termini di cui alle previgenti
disposizioni. I lavoratori che conseguono il trattamento di
pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i
commercianti e i coltivatori diretti e che risultino in
possesso dei requisiti di cui al comma 6 entro il primo
trimestre dell'anno possono accedere al pensionamento dal
1° ottobre del medesimo anno; entro il secondo trimestre,
dal 1° gennaio dell'anno successivo; entro il terzo
trimestre, dal 1° aprile dell'anno successivo; entro il
quarto trimestre, dal 1° luglio dell'anno successivo. Ai
dipendenti che abbiano maturato i requisiti per l'accesso
al trattamento pensionistico previsti dai commi 6 e 7 entro
il 31 dicembre 1997, l'accesso al pensionamento e'
consentito a decorrere dal 1° aprile 1998. Le disposizioni
di cui al presente comma ed ai commi 6 e 7 trovano
applicazione ai casi di pensionamento anticipato di cui al
comma 185 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n.
662.».
Note al comma 1190:
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 1 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a
sostegno dell'occupazione):
«7. Per le finalita' di cui al presente articolo e'
istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle
risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al
comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi
comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di
cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i
contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnati al predetto Fondo.».
- Si riporta il testo del comma 410 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«410. In attesa della riforma degli ammortizzatori
sociali e nel limite complessivo di spesa di 480 milioni di
euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art.
1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, e successive modificazioni, il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, puo' disporre entro il
31 dicembre 2006 e, per gli accordi governativi di settore
o di area, fino al 31 dicembre 2007, in deroga alla vigente
normativa, concessioni, anche senza soluzione di
continuita', dei trattamenti di cassa integrazione guadagni
straordinaria, di mobilita' e di disoccupazione speciale,
nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi
occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi
ed aree territoriali, ovvero miranti al reimpiego di
lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in
specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il
30 giugno 2006 che recepiscono le intese gia' stipulate in
sede istituzionale territoriale, ovvero nei confronti delle
imprese agricole e agro-alimentari interessate
dall'influenza aviaria. Nell'ambito delle risorse
finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi
ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e successive modificazioni, possono essere
prorogati con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, qualora i piani di gestione
delle eccedenze gia' definiti in specifici accordi in sede
governativa abbiano comportato una riduzione nella misura
almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei
trattamenti scaduti il 31 dicembre 2005. La misura dei
trattamenti di cui al secondo periodo e' ridotta del 10 per
cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso
di seconda proroga, del 40 per cento per le proroghe
successive. All'art. 3, comma 137, quarto periodo, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, come da ultimo modificato
dall'art. 7-duodecies, comma 1, del decreto-legge
31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 marzo 2005, n. 43, le parole: «31 dicembre 2005»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».».
- Si riporta il testo del primo periodo del comma 155
dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005), cosi
come modificato dalla presente legge:
«155. In attesa della riforma degli ammortizzatori
sociali e nel limite complessivo di spesa di 460 milioni di
euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art.
1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
puo' disporre entro il 31 dicembre 2005 e per gli accordi
di settore entro il 31 dicembre 2007, anche in deroga alla
vigente normativa, concessioni, anche senza soluzione di
continuita', dei trattamenti di cassa integrazione guadagni
straordinaria, di mobilita' e di disoccupazione speciale,
nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi
occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e
ad aree territoriali ovvero miranti al reimpiego di
lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in
specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il
30 giugno 2005 che recepiscono le intese intervenute in
sede istituzionale territoriale. Nell'ambito delle risorse
finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi
ai sensi dell'art. 3, comma 137, quarto periodo, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni,
possono essere prorogati con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, qualora i piani di
gestione delle eccedenze gia' definiti in specifici accordi
in sede governativa abbiano comportato una riduzione nella
misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari
dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2004. La misura dei
trattamenti di cui al secondo periodo e' ridotta del 10 per
cento nel caso di prima proroga e del 30 per cento per le
proroghe successive.».
Note al comma 1191:
- Per l'art. 1, comma 7 del decreto-legge n. 148 del
1993, si vedano le note al comma 1190.
- La legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della
legislazione in materia portuale), e' stata pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1994, n. 28, S.O.
Note al comma 1194:
- Si riporta il testo degli articoli 410 e 411 del
codice di procedura civile:
«Art. 410 (Tentativo obbligatorio di conciliazione). -
Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai
rapporti previsti dall'art. 409 e non ritiene di avvalersi
delle procedure di conciliazione previste dai contratti e
accordi collettivi deve promuovere, anche tramite
l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisca
mandato, il tentativo di conciliazione presso la
commissione di conciliazione individuata secondo i criteri
di cui all'art. 413.
La comunicazione della richiesta di espletamento del
tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e
sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e
per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il
decorso di ogni termine di decadenza.
La commissione, ricevuta la richiesta tenta la
conciliazione della controversia, convocando le parti, per
una riunione da tenersi non oltre dieci giorni dal
ricevimento della richiesta.
Con provvedimento del direttore dell'ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione e'
istituita in ogni provincia presso l'ufficio provinciale
del lavoro e della massima occupazione, una commissione
provinciale di conciliazione composta dal direttore
dell'ufficio stesso, o da un suo delegato, in qualita' di
presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da
quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro
rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei
lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.
Commissioni di conciliazione possono essere istituite,
con le stesse modalita' e con la medesima composizione di
cui al precedente comma, anche presso le sezioni zonali
degli uffici provinciali del lavoro e della massima
occupazione.
Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessita',
affidano il tentativo di conciliazione a proprie
sottocommissioni, presiedute dal direttore dell'ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione o da un
suo delegato che rispecchino la composizione prevista dal
precedente terzo comma.
In ogni caso per la validita' della riunione e'
necessaria la presenza del presidente e di almeno un
rappresentante dei datori di lavoro e di uno dei
lavoratori.
Ove la riunione della commissione non sia possibile per
la mancata presenza di almeno uno dei componenti di cui al
precedente comma, il direttore dell'ufficio provinciale del
lavoro certifica l'impossibilita' di procedere al tentativo
di conciliazione.».
«Art. 411 (Processo verbale di conciliazione). - Se la
conciliazione riesce, si forma processo verbale che deve
essere sottoscritto dalle parti e dal presidente del
collegio che ha esperito il tentativo, il quale certifica
l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro
impossibilita' di sottoscrivere.
Il processo verbale e' depositato a cura delle parti o
dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione nella cancelleria del tribunale nella cui
circoscrizione e' stato formato. Il giudice, su istanza
della parte interessata, accertata la regolarita' formale
del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo [c.p.c.
474] con decreto.
Se il tentativo di conciliazione si e' svolto in sede
sindacale, il processo verbale di avvenuta conciliazione e'
depositato presso l'ufficio provinciale del lavoro e della
massima occupazione a cura di una delle parti o per il
tramite di un'associazione sindacale. Il direttore, o un
suo delegato, accertatane l'autenticita', provvede a
depositarlo nella cancelleria del tribunale nella cui
circoscrizione e' stato redatto. Il giudice su istanza
della parte interessata accertata la regolarita' formale
del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo [c.p.c.
474] con decreto.».
Note al comma 1197:
- Si riporta il testo dell'art. 51 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (testo
unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali):
«Art. 51. - I datori di lavoro, i quali dopo essere
incorsi in una inadempienza prevista nell'art. precedente,
incorrano nella medesima inadempienza, sono tenuti, oltre
ad eseguire i versamenti disposti dall'art. medesimo, a
rimborsare all'Istituto assicuratore l'ammontare delle
prestazioni liquidate per infortuni avvenuti durante il
periodo dell'inadempienza ai propri dipendenti. Ai fini
delle disposizioni del presente articolo si considerano
come indennita' liquidate le somme gia' pagate e quelle da
pagare, capitalizzando le rendite in base alle tabelle di
cui all'art. 39.».
- Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto-legge
30 agosto 1968, n. 918 (Provvidenze creditizie,
agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali per
favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del
commercio e dell'artigianato):
«Art. 18. A decorrere dal periodo di paga successivo a
quello in corso alla data del 31 agosto 1968 e fino a tutto
il periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1972,
e' concesso uno sgravio sul complesso dei contributi da
corrispondere all'Istituto nazionale della previdenza
sociale dalle aziende industriali ed artigiane che
impiegano dipendenti nei territori indicati dall'art. 1 del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523.
Lo sgravio contributivo e' stabilito nella misura del
10 per cento delle retribuzioni assoggettate alla
contribuzione per l'assicurazione obbligatoria contro la
disoccupazione involontaria corrisposta ai dipendenti che
effettivamente lavorano nei territori di cui al precedente
comma al netto dei compensi per lavoro considerato
straordinario dai contratti collettivi e, in mancanza,
dalla legge.
Il predetto sgravio contributivo si distribuisce fra i
datori di lavoro e i lavoratori tenuto conto della
percentuale in cui rispettivamente concorrono al complesso
dei contributi per le assicurazioni sociali obbligatorie,
nella misura dell'8,50 per cento e dell'1,50 per cento
delle retribuzioni.
A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in
corso alla data del 31 ottobre 1968 e fino a tutto il
periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1972,
alle aziende industriali ed artigiane e' concesso un
ulteriore sgravio contributivo, nella misura del 10 per
cento delle retribuzioni, calcolate con i criteri di cui al
secondo comma del presente articolo, corrisposto al solo
personale assunto posteriormente alla data del 30 settembre
1968 e risultante superiore al numero complessivo dei
lavoratori occupati dalla azienda nei sopra indicati
territori del Mezzogiorno alla data medesima, ancorche'
lavoranti ad orari ridotti o sospesi.
Ai fini della determinazione della misura dello sgravio
aggiuntivo di cui al precedente comma, si considera il
compenso dei lavoratori dipendenti dalla stessa impresa
ancorche' distribuiti in diversi stabilimenti, cantieri ed
altre unita' operative svolgenti la propria attivita' nei
territori anzidetti.
Per ognuno dei lavoratori in attivita' di servizio alla
data del 30 settembre 1968, licenziato successivamente alla
data stessa, si esclude dalla determinazione della misura
delle retribuzioni, sulle quali calcolare l'ulteriore
sgravio contributivo di cui al precedente quarto comma, la
retribuzione corrisposta ad uno dei lavoratori, assunti
dopo la data suddetta seguendo l'ordine di assunzione fino
a concorrenza della copertura dei posti in essere alla data
del 30 settembre 1968.
Gli imprenditori sono tenuti a fornire all'Istituto
nazionale della previdenza sociale tutte le notizie e le
documentazioni necessarie a dimostrare il diritto
all'applicazione degli sgravi e l'esatta determinazione
degli stessi.
I datori di lavoro deducono l'importo degli sgravi dal
complesso delle somme dovute per contributi all'Istituto
nazionale della previdenza sociale.
Il datore di lavoro che applichi gli sgravi in misura
maggiore di quella prevista a norma del presente decreto,
sara' tenuto a versare una somma pari a cinque volte
l'importo dello sgravio indebitamente applicato.
I proventi derivanti all'Istituto nazionale della
previdenza sociale dall'applicazione delle sanzioni
previste dal comma precedente sono devoluti alla gestione
per l'assicurazione contro la disoccupazione
involontaria.».
Nota al comma 1198:
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
14 ottobre 1997, n. 412 (Regolamento recante
l'individuazione delle attivita' lavorative comportanti
rischi particolarmente elevati, per le quali l'attivita' di
vigilanza puo' essere esercitata dagli ispettorati del
lavoro delle direzioni provinciali del lavoro), e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° dicembre 1997, n.
280.
Note al comma 1201:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124 (Razionalizzazione delle
funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di
lavoro, a norma dell'art. 8 della legge 14 febbraio 2003,
n. 30):
«Art. 5 (Coordinamento provinciale dell'attivita' di
vigilanza). - 1. La direzione provinciale del lavoro,
sentiti i Direttori provinciali dell'INPS e dell'INAIL,
coordina l'esercizio delle funzioni ispettive e fornisce le
direttive volte a razionalizzare l'attivita' di vigilanza,
al fine di evitare duplicazione di interventi ed
uniformarne le modalita' di esecuzione. A tale fine, le
direzioni provinciali del lavoro consultano, almeno ogni
tre mesi, i direttori provinciali dell'INPS, dell'INAIL e
degli altri enti previdenziali.
2. Qualora si renda opportuno coordinare, a livello
provinciale, l'attivita' di tutti gli organi impegnati
nell'azione di contrasto del lavoro irregolare, i CLES, cui
partecipano il Comandante provinciale della Guardia di
finanza, il comandante provinciale dell'Arma dei
carabinieri, un rappresentante degli Uffici locali
dell'Agenzia delle entrate presenti sul territorio
provinciale ed il presidente della Commissione provinciale
per la emersione del lavoro non regolare di cui all'art.
78, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
forniscono, in conformita' con gli indirizzi espressi dalla
Commissione centrale di cui all'art. 3, indicazioni utili
ai fini dell'orientamento dell'attivita' di vigilanza. Alle
sedute del CLES puo', su questioni di carattere generale
attinenti alla problematica del lavoro illegale, essere
invitato il Questore.
3. Il CLES redige, con periodicita' trimestrale una
relazione sullo stato del mercato del lavoro e sui
risultati della attivita' ispettiva nella provincia di
competenza, anche avvalendosi degli esiti delle attivita'
di analisi e ricerca delle citate Commissioni provinciali
per l'emersione del lavoro. Al termine di ogni anno il CLES
redige una relazione annuale di sintesi.
4. Ai componenti dei CLES, ed ai soggetti che
eventualmente li integrano ai sensi del comma 2, non spetta
alcun compenso, rimborso spese o indennita' di missione. Al
funzionamento dei CLES si provvede con le risorse assegnate
a normativa vigente sui pertinenti capitoli di bilancio.».
Nota al comma 1203:
- Per gli articoli 410 e 411 del codice di procedura
civile, si vedano le note al comma 1194.
Nota al comma 1204:
- Si riporta il testo dell'art. 61 e dell'art. 63 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione
delle deleghe in materia di occupazione e mercato del
lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30):
«Art. 61 (Definizione e campo di
applicazione). - 1. Ferma restando la disciplina per gli
agenti e i rappresentanti di commercio, i rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente
personale e senza vincolo di subordinazione, di cui
all'art. 409, n. 3, del codice di procedura civile devono
essere riconducibili a uno o piu' progetti specifici o
programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal
committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in
funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con
la organizzazione del committente e indipendentemente dal
tempo impiegato per l'esecuzione della attivita'
lavorativa.
2. Dalla disposizione di cui al comma 1 sono escluse le
prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti
di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel
corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che
il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno
solare sia superiore a 5 mila euro, nel qual caso trovano
applicazione le disposizioni contenute nel presente capo.
3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente
capo le professioni intellettuali per l'esercizio delle
quali e' necessaria l'iscrizione in appositi albi
professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, nonche' i rapporti e le
attivita' di collaborazione coordinata e continuativa
comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore
delle associazioni e societa' sportive dilettantistiche
affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle
discipline sportive associate e agli enti di promozione
sportiva riconosciute dal C.O.N.I., come individuate e
disciplinate dall'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n.
289. Sono altresi' esclusi dal campo di applicazione del
presente capo i componenti degli organi di amministrazione
e controllo delle societa' e i partecipanti a collegi e
commissioni, nonche' coloro che percepiscono la pensione di
vecchiaia.
4. Le disposizioni contenute nel presente capo non
pregiudicano l'applicazione di clausole di contratto
individuale o di accordo collettivo piu' favorevoli per il
collaboratore a progetto.».
«Art. 63 (Corrispettivo). - 1. Il compenso corrisposto
ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla
quantita' e qualita' del lavoro eseguito, e deve tenere
conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe
prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del
rapporto.».
Note al comma 1205:
- Si riporta il testo del comma 26 dell'art. 2 della
legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare):
«26. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti
all'iscrizione presso una apposita Gestione separata,
presso l'INPS, e finalizzata all'estensione
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni ed integrazioni, nonche' i
titolari di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'art. 49
del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a
domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n.
426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di
borse di studio, limitatamente alla relativa attivita'.».
Note al comma 1207:
- Per gli articoli 410 e 411 del codice di procedura
civile si vedano le note al comma 1194.
- Per il decreto del Presidente della Repubblica n.
1124 del 1965 si veda la nota al comma 1187.
- Per l'art. 18 del decreto-legge n. 918 del 1968, si
vedano le note al comma 1197.
Nota al comma 1211:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 del
decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4 (Disposizioni urgenti
in materia di sostegno al reddito, di incentivazione
all'occupazione e di carattere previdenziale), cosi' come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Disposizioni in materia di sostegno al
reddito). - 1. Il termine previsto dalle disposizioni di
cui all'art. 4, comma 17, del decreto-legge 1° ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 novembre 1996, n. 608, relative alla possibilita' di
iscrizione nelle liste di mobilita' dei lavoratori
licenziati da imprese che occupano anche meno di quindici
dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a
riduzione, trasformazione o cessazione di attivita' o di
lavoro, e' prorogato fino alla riforma degli ammortizzatori
sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2007 ai fini
dei benefici contributivi in caso di assunzione dalle liste
medesime, nel limite complessivo massimo di 9 miliardi di
lire per l'anno 1998 e di 9 miliardi di lire per ciascuno
degli anni 1999, 2000 e 2001 nonche' di 60,4 milioni di
euro per l'anno 2002 e di 45 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2003, 2004 e 2005 e di 45 milioni di euro per il
2006 nonche' di 37 milioni di euro per il 2007 a carico del
Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. A tal
fine il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
rimborsa i relativi oneri all'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), previa rendicontazione.».
Note al comma 1212:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 del
decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4 (Disposizioni urgenti
in materia di sostegno al reddito, di incentivazione
all'occupazione e di carattere previdenziale), cosi' come
modificato dalla presente legge:
«2. Le disposizioni di cui all'art. 5, commi 5 e 8, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come
modificato dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge
16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, trovano applicazione
fino al 31 dicembre 2007. Alle finalita' del presente comma
si provvede nei limiti delle risorse finanziarie
preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per
l'occupazione di cui al comma 1, e comunque entro il limite
massimo di 30 miliardi di lire.».
- Per l'art. 1, comma 7 del decreto-legge n. 148 del
1993, si vedano le note al comma 1190.
Note al comma 1213:
- Si riporta il testo dell'art. 226 del Trattato
25 marzo 1957 istitutivo della Comunita' europea:
«Art. 226 (ex art. 169). - La Commissione, quando
reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli
obblighi a lui incombenti in virtu' del presente trattato,
emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo
Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni.
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere
nel termine fissato dalla Commissione, questa puo' adire la
Corte di giustizia.».
- Si riporta il testo del paragrafo 1 dell'art. 228 del
Trattato 25 marzo 1957 istitutivo della Comunita' europea:
«Art. 1. Quando la Corte di giustizia riconosca che uno
Stato membro ha mancato ad uno degli obblighi ad esso
incombenti in virtu' del presente trattato, tale Stato e'
tenuto a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della
sentenza della Corte di giustizia comporta.».
Note al comma 1214:
- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 5 giugno
2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla legge Costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3):
«Art. 8 (Attuazione dell'art. 120 della Costituzione
sul potere sostitutivo). - 1. Nei casi e per le finalita'
previsti dall'art. 120, secondo comma, della Costituzione,
il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle
Regioni o degli enti locali, assegna all'ente interessato
un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o
necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio
dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del
Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei
ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche
normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla
riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente
della Giunta regionale della Regione interessata al
provvedimento.
2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda
necessario al fine di porre rimedio alla violazione della
normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui
al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche
comunitarie e del Ministro competente per materia. L'art.
11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' abrogato.
3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto
speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi
riguardi Comuni, Province o Citta' metropolitane, la nomina
del commissario deve tenere conto dei principi di
sussidiarieta' e di leale collaborazione. Il commissario
provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali
qualora tale organo sia stato istituito.
4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento
sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in
pericolo le finalita' tutelate dall'art. 120 della
Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o
degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che
sono immediatamente comunicati alla Conferenza
Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Citta' e autonomie
locali, allargata ai rappresentanti delle Comunita'
montane, che possono chiederne il riesame.
5. I provvedimenti sostitutivi devono essere
proporzionati alle finalita' perseguite.
6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non
possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.».
- Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 11 della
legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla
partecipazione dell'Italia al processo normativo
dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli
obblighi comunitari):
«8. In relazione a quanto disposto dall'art. 117,
quinto comma, della Costituzione, gli atti normativi di cui
al presente articolo possono essere adottati nelle materie
di competenza legislativa delle regioni e delle province
autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei
suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In
tale caso, gli atti normativi statali adottati si
applicano, per le regioni e le province autonome nelle
quali non sia ancora in vigore la propria normativa di
attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine
stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa
comunitaria, perdono comunque efficacia dalla data di
entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna
regione e provincia autonoma e recano l'esplicita
indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato
e del carattere cedevole delle disposizioni in essi
contenute. I predetti atti normativi sono sottoposti al
preventivo esame della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano.».
Nota al comma 1216:
- Si riporta il testo del paragrafo 2 dell'art. 228 del
Trattato 25 marzo 1957 istitutivo della Comunita' europea:
«2. Se ritiene che lo Stato membro in questione non
abbia preso detti provvedimenti, la Commissione, dopo aver
dato a tale Stato la possibilita' di presentare le sue
osservazioni, formula un parere motivato che precisa i
punti sui quali lo Stato membro in questione non si e'
conformato alla sentenza della Corte di giustizia.».
Nota al comma 1217:
- La legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed
esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali firmata a
Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla
Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952), e'
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 settembre
1955, n. 221.
Nota al comma 1218:
- La legge 20 ottobre 1984, n. 720 (Istituzione del
sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici),
e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 ottobre
1984, n. 298.
Nota al comma 1221:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
Note al comma 1223:
- Si riporta il testo dell'art. 87 del Trattato
25 marzo 1957 che istituisce la Comunita' europea:
«Art. 87 (ex art. 92). - 1. Salvo deroghe contemplate
dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato
comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati
membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante
risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo
talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di
falsare la concorrenza.
2. Sono compatibili con il mercato comune:
a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli
consumatori, a condizione che siano accordati senza
discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati
dalle calamita' naturali oppure da altri eventi
eccezionali;
c) gli aiuti concessi all'economia di determinate
regioni della Repubblica federale di Germania che risentono
della divisione della Germania, nella misura in cui sono
necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da
tale divisione.
3. Possono considerarsi compatibili con il mercato
comune:
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo
economico delle regioni ove il tenore di vita sia
anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di
sottoccupazione;
b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione
di un importante progetto di comune interesse europeo
oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia
di uno Stato membro;
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di
talune attivita' o di talune regioni economiche, sempre che
non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria
al comune interesse;
d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la
conservazione del patrimonio, quando non alterino le
condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunita'
in misura contraria all'interesse comune;
e) le altre categorie di aiuti, determinate con
decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza
qualificata su proposta della Commissione.».
- Si riporta il testo dell'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa - Testo A):
«Art. 47 (R) (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'art. 38. (R).
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza. (R).
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. (R).
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva. (R)».
Note al comma 1224:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 3 della
legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione
in caso di violazione del termine ragionevole del processo
e modifica dell'art. 375 del codice di procedura civile),
cosi' come modificato dalla presente legge:
«3. Il ricorso e' proposto nei confronti del Ministro
della giustizia quando si tratta di procedimenti del
giudice ordinario, al Ministro della difesa quando si
tratta di procedimenti del giudice militare. Negli altri
casi e' proposto nei confronti del Ministro dell'economia e
delle finanze.».
Nota al comma 1226:
- Si riporta il testo degli articoli 4 e 6 del decreto
del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357
(Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE
relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali, nonche' della flora e della fauna
selvatiche):
«Art. 4 (Misure di conservazione). - 1. Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano assicurano per i
proposti siti di importanza comunitaria opportune misure
per evitare il degrado degli habitat naturali e degli
habitat di specie, nonche' la perturbazione delle specie
per cui le zone sono state designate, nella misura in cui
tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative
per quanto riguarda gli obiettivi del presente regolamento.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sulla base di linee guida per la gestione delle
aree della rete «Natura 2000», da adottarsi con decreto del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, adottano per le zone speciali di conservazione,
entro sei mesi dalla loro designazione, le misure di
conservazione necessarie che implicano all'occorrenza
appropriati piani di gestione specifici od integrati ad
altri piani di sviluppo e le opportune misure
regolamentari, amministrative o contrattuali che siano
conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat
naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui
all'allegato B presenti nei siti.
2-bis. Le misure di cui al comma 1 rimangono in vigore
nelle zone speciali di conservazione fino all'adozione
delle misure previste al comma 2.
3. Qualora le zone speciali di conservazione ricadano
all'interno di aree naturali protette, si applicano le
misure di conservazione per queste previste dalla normativa
vigente. Per la porzione ricadente all'esterno del
perimetro dell'area naturale protetta la regione o la
provincia autonoma adotta, sentiti anche gli enti locali
interessati e il soggetto gestore dell'area protetta, le
opportune misure di conservazione e le norme di gestione.».
«Art. 6 (Zone di protezione speciale). - 1. La rete
«Natura 2000» comprende le Zone di protezione speciale
previste dalla direttiva 79/409/CEE e dall'art. 1, comma 5,
della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
2. Gli obblighi derivanti dagli articoli 4 e 5 si
applicano anche alle zone di protezione speciale di cui al
comma 1.».
Nota al comma 1227:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.»
Nota al comma 1228:
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137), e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.
Nota al comma 1229:
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 12 del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti
nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico,
sociale e territoriale):
«7. Con decreto emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con il Ministro degli affari
esteri, con il Ministro per gli italiani nel mondo e con il
Ministro per gli affari regionali, se nominati, sentite le
organizzazioni sindacali di categoria maggiormente
rappresentative, acquisita l'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede
all'organizzazione e alla disciplina dell'Agenzia, con
riguardo anche all'istituzione di un apposito comitato
tecnico-consultivo e dell'Osservatorio nazionale del
turismo e alla partecipazione negli organi dell'agenzia di
rappresentanti delle regioni, dello Stato, delle
associazioni di categoria e delle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, anche in deroga a
quanto stabilito dall'art. 13, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419. Tra i compiti
dell'Agenzia sono in particolare previsti lo sviluppo e la
cura del turismo culturale e del turismo congressuale, in
raccordo con le iniziative di valorizzazione del patrimonio
culturale.».
Note al comma 1230:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Si riporta il testo dell'art. 23 del decreto-legge
24 dicembre 2003, n. 355 (Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative):
«Art. 23 (Finanziamento del rinnovo contrattuale per il
settore del trasporto pubblico locale, proroga di termine
in materia di servizi di trasporto pubblico regionale e
locale e differimento del nuovo regime di ricorsi in
materia di invalidita' civile). - 1. Al fine di assicurare
il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del
trasporto pubblico locale e' autorizzata la spesa di euro
337.500.000 per l'anno 2004 e di euro 214.300.000 annui a
decorrere dall'anno 2005; i trasferimenti erariali
conseguenti sono effettuati con le procedure e le modalita'
stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. L'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 42,
comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e' differita al 31 dicembre 2004. A tal fine
e' autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno
2004.
3. All'onere complessivo, pari a euro 339.500.000 per
l'anno 2004 e a euro 214.300.000 annui a decorrere
dall'anno 2005 derivante dal presente articolo, si provvede
con le maggiori entrate per accisa conseguenti all'aumento
a euro 558,64 per mille litri dell'aliquota di accisa sulla
benzina e sulla benzina senza piombo di cui all'allegato I
del testo unico delle disposizioni legislative concernenti
le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni.
3-bis. Il termine del 31 dicembre 2003, previsto
dall'art. 18, comma 3-bis, del decreto legislativo
19 novembre 1997, n. 422, per l'affidamento dello
svolgimento dei servizi di trasporto automobilistici e'
prorogato al 31 dicembre 2005. Il Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente alla
ricognizione e alla individuazione delle risorse al fine di
emanare provvedimenti per contribuire al risanamento e allo
sviluppo del trasporto pubblico locale, al potenziamento
del trasporto rapido di massa nonche' al corretto
svolgimento delle procedure di affidamento dei servizi.».
Nota al comma 1231:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 1 del
decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16 (Interventi urgenti
per la tutela dell'ambiente e per la viabilita' e per la
sicurezza pubblica), cosi' come modificato dalla presente
legge:
«3. Le risorse di cui al comma 2 sono assegnate alle
regioni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Le risorse sono attribuite con riferimento alla consistenza
del personale in servizio alla data del 30 novembre 2004
presso le aziende di trasporto pubblico locale e presso le
aziende ferroviarie, limitatamente a quelle che applicano
il contratto autoferrotranviari di cui all'art. 23 del
decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47. Le
spese sostenute dagli enti territoriali per la
corresponsione alle aziende degli importi assegnati sono
escluse dal patto di stabilita' interno.».
Nota al comma 1232:
- Si riporta il testo delle lettere a), b) e c) del
comma 74 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), cosi'
come modificato dalla presente legge:
«74. A decorrere dall'esercizio 2007 le dotazioni di
cui al comma 73 sono rideterminate applicando alla media
delle somme incassate nell'ultimo triennio consuntivato,
rilevata dal rendiconto generale delle amministrazioni
dello Stato, relativamente alle unita' previsionali di base
dello stato di previsione dell'entrata, indicate
nell'elenco 4 allegato alla presente legge, le seguenti
percentuali e comunque con una dotazione non superiore a
quella dell'anno precedente incrementata del 5 per cento:
a) Agenzia delle entrate 0,7201 per cento;
b) Agenzia del territorio 0,1592 per cento;
c) Agenzia delle dogane 0,1668 per cento.».
Nota al comma 1233:
- Si riporta il testo del comma 69 dell'art. 2 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2004): cosi' come modificato dalla
presente legge:
«69. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 47,
secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222,
relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per
mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF), e' ridotta di 35 milioni di euro per l'anno 2007 e
di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009».
Note al comma 1234:
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della
disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale):
«Art. 10 (Organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale). - 1. Sono organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le
fondazioni, le societa' cooperative e gli altri enti di
carattere privato, con o senza personalita' giuridica, i
cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma
dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o
registrata, prevedono espressamente:
a) lo svolgimento di attivita' in uno o piu' dei
seguenti settori:
1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
2) assistenza sanitaria;
3) beneficenza;
4) istruzione;
5) formazione;
6) sport dilettantistico;
7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose
d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno
1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409;
8) tutela e valorizzazione della natura e
dell'ambiente, con esclusione dell'attivita', esercitata
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,
speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
9) promozione della cultura e dell'arte;
10) tutela dei diritti civili;
11) ricerca scientifica di particolare interesse
sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse
affidata ad universita', enti di ricerca ed altre
fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e
secondo modalita' da definire con apposito regolamento
governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400;
b) l'esclusivo perseguimento di finalita' di
solidarieta' sociale;
c) il divieto di svolgere attivita' diverse da quelle
menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse
direttamente connesse;
d) il divieto di distribuire, anche in modo
indiretto, utili e avanzi di gestione nonche' fondi,
riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a
meno che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte per legge o siano effettuate a favore di altre
ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte
della medesima ed unitaria struttura;
e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di
gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali
e di quelle ad esse direttamente connesse;
f) l'obbligo di devolvere il patrimonio
dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per
qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale o a fini di pubblica utilita', sentito
l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge;
g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto
annuale;
h) disciplina uniforme del rapporto associativo e
delle modalita' associative volte a garantire
l'effettivita' del rapporto medesimo, escludendo
espressamente la temporaneita' della partecipazione alla
vita associativa e prevedendo per gli associati o
partecipanti maggiori d'eta' il diritto di voto per
l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei
regolamenti e per la nomina degli organi direttivi
dell'associazione;
i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia
segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della
locuzione «organizzazione non lucrativa di utilita'
sociale» o dell'acronimo «ONLUS».
2. Si intende che vengono perseguite finalita' di
solidarieta' sociale quando le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi relative alle attivita' statutarie
nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione,
della formazione, dello sport dilettantistico, della
promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei
diritti civili non sono rese nei confronti di soci,
associati o partecipanti, nonche' degli altri soggetti
indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad
arrecare benefici a:
a) persone svantaggiate in ragione di condizioni
fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
b) componenti collettivita' estere, limitatamente
agli aiuti umanitari.
3. Le finalita' di solidarieta' sociale s'intendono
realizzate anche quando tra i beneficiari delle attivita'
statutarie dell'organizzazione vi siano i propri soci,
associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla
lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nelle
condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del
comma 2.
4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e
3, si considerano comunque inerenti a finalita' di
solidarieta' sociale le attivita' statutarie istituzionali
svolte nei settori della assistenza sociale e
sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione
e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico
di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le
biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, della tutela e
valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione
dell'attivita', esercitata abitualmente, di raccolta e
riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di
cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, della ricerca scientifica di particolare interesse
sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse
affidate ad universita', enti di ricerca ed altre
fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e
secondo modalita' da definire con apposito regolamento
governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, nonche' le attivita' di promozione
della cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti
apporti economici da parte dell'amministrazione centrale
dello Stato.
5. Si considerano direttamente connesse a quelle
istituzionali le attivita' statutarie di assistenza
sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico,
promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti
civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del
comma 1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni
previste ai commi 2 e 3, nonche' le attivita' accessorie
per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto
integrative delle stesse. L'esercizio delle attivita'
connesse e' consentito a condizione che, in ciascun
esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati
alla lettera a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti
rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi
non superino il 66 per cento delle spese complessive
dell'organizzazione.
6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta
di utili o di avanzi di gestione:
a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a
soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti
gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a
qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano
parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a
favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo
grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonche'
alle societa' da questi direttamente o indirettamente
controllate o collegate, effettuate a condizioni piu'
favorevoli in ragione della loro qualita'. Sono fatti
salvi, nel caso delle attivita' svolte nei settori di cui
ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi
accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti
che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari,
aventi significato puramente onorifico e valore economico
modico;
b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi
che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al
loro valore normale;
c) la corresponsione ai componenti gli organi
amministrativi e di controllo di emolumenti individuali
annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto
del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e
dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla
legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e
integrazioni, per il presidente del collegio sindacale
delle societa' per azioni;
d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche
e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi
passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie,
superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di
salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a
quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le
medesime qualifiche.
7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1
non si applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle
lettere h) ed i) del medesimo comma 1 non si applicano agli
enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali
lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.
8. Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto
della loro struttura e delle loro finalita', gli organismi
di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266,
iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni
non governative riconosciute idonee ai sensi della legge
26 febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui
alla legge 8 novembre 1991, n. 381, nonche' i consorzi di
cui all'art. 8 della predetta legge n. 381 del 1991 che
abbiano la base sociale formata per il cento per cento da
cooperative sociali. Sono fatte salve le previsioni di
maggior favore relative agli organismi di volontariato,
alle organizzazioni non governative e alle cooperative
sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266
del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.
9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose
con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese
e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli
enti di cui all'art. 3, comma 6, lettera e), della legge
25 agosto 1991, n. 287, le cui finalita' assistenziali
siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sono
considerati ONLUS limitatamente all'esercizio delle
attivita' elencate alla lettera a) del comma 1; fatta
eccezione per la prescrizione di cui alla lettera c) del
comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano le
disposizioni anche agevolative del presente decreto, a
condizione che per tali attivita' siano tenute
separatamente le scritture contabili previste all'art.
20-bis del decreto del Presidente delle Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'art. 25,
comma 1.
10. Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti
pubblici, le societa' commerciali diverse da quelle
cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge
30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici,
le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di
lavoro e le associazioni di categoria.».
- Si riporta il testo dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 7
della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle
associazioni di promozione sociale):
«Art. 7 (Registri). - 1. Presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari
sociali e' istituito un registro nazionale al quale possono
iscriversi, ai fini dell'applicazione della presente legge,
le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale
in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, costituite ed
operanti da almeno un anno. Alla tenuta del registro si
provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e
strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.
2. Per associazioni di promozione sociale a carattere
nazionale si intendono quelle che svolgono attivita' in
almeno cinque regioni ed in almeno venti province del
territorio nazionale.
3. L'iscrizione nel registro nazionale delle
associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di
automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi
livelli di organizzazione territoriale e dei circoli
affiliati, mantenendo a tali soggetti i benefici connessi
alla iscrizione nei registri di cui al comma 4.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano istituiscono, rispettivamente, registri su scala
regionale e provinciale, cui possono iscriversi tutte le
associazioni in possesso dei requisiti di cui all'art. 2,
che svolgono attivita', rispettivamente, in ambito
regionale o provinciale.».
Note al comma 1238:
- Si riporta il testo del comma 46 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«46. A decorrere dall'anno 2006, l'ammontare
complessivo delle riassegnazioni di entrate non potra'
superare, per ciascuna amministrazione, l'importo
complessivo delle riassegnazioni effettuate nell'anno 2005
al netto di quelle di cui al successivo periodo. La
limitazione non si applica alle riassegnazioni per le quali
l'iscrizione della spesa non ha impatto sul conto economico
consolidato delle pubbliche amministrazioni, nonche' a
quelle riguardanti l'attuazione di interventi cofinanziati
dall'Unione europea.»
Note al comma 1241:
- Il decreto-legge 5 luglio 2006, n. 224 (Disposizioni
urgenti per la partecipazione italiana alle missioni
internazionali), e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 6 luglio 2006, n. 155.
- La legge 4 agosto 2006, n. 247 (Disposizioni per la
partecipazione italiana alle missioni internazionali), e'
stato pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2006,
n. 186.
- Il decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253 (Disposizioni
concernenti l'intervento di cooperazione allo sviluppo in
Libano e il rafforzamento del contingente militare italiano
nella missione UNIFIL ridefinita dalla citata risoluzione
1701 (2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni
Unite), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
28 agosto 2006, n. 199.
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge
28 agosto 2006, n. 253 (Disposizioni concernenti
l'intervento di cooperazione allo sviluppo in Libano e il
rafforzamento del contingente militare italiano nella
missione UNIFIL ridefinita dalla citata risoluzione 1701
(2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite):
«Art. 5. (Disposizioni in materia penale). - 1. Al
personale militare che partecipa alla missione di cui
all'art. 2 si applicano il codice penale militare di pace e
l'art. 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del
decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.
2. I reati commessi dallo straniero nel territorio in
cui si svolgono gli interventi di cui all'art. 1 e la
missione di cui all'art. 2, a danno dello Stato o di
cittadini italiani partecipanti agli interventi e alla
missione stessi, sono puniti sempre a richiesta del
Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa
per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze
armate.
3. Per i reati di cui al comma 2 e per i reati
attribuiti alla giurisdizione dell'autorita' giudiziaria
ordinaria, commessi nel territorio e per il periodo in cui
si svolgono gli interventi di cui all'art. 1 e la missione
di cui all'art. 2 dal cittadino che partecipa agli
interventi o alla missione stessi, la competenza per
territorio e' attribuita al Tribunale di Roma.».
Note al comma 1242:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 della
legge 11 luglio 1998, n. 224 (Trasmissione radiofonica dei
lavori parlamentari e agevolazioni per l'editoria):
«Art. 1. - 1. Allo scopo di garantire la continuita'
del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute
parlamentari, e confermando lo strumento della convenzione
da stipulare a seguito di gara pubblica, i cui criteri
saranno definiti nel quadro dell'approvazione della riforma
generale del sistema delle comunicazioni, in via
transitoria la convenzione tra il Ministero delle
comunicazioni e il Centro di produzione S.p.a., stipulata
ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre
1994, n. 602, ed approvata con decreto del Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni del 21 novembre 1994, e'
rinnovata con decorrenza 21 novembre 1997 per un ulteriore
triennio, intendendosi rivalutato in legge 11.500.000.000
l'importo di cui al comma 4 dello stesso art. 9. I
contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compreso, per
i redattori, il contratto unico nazionale di lavoro dei
giornalisti, si applicano ai dipendenti del Centro di
produzione S.p.a. fino alla scadenza della convenzione.».
Note al comma 1243:
- Si riporta il testo del comma 341 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«341. Allo scopo di promuovere lo sviluppo della
ricerca avanzata nel campo delle biotecnologie, nell'ambito
degli accordi di cooperazione scientifica e tecnologica
stipulati con gli Stati Uniti d'America, il Presidente del
Consiglio dei Ministri e' autorizzato a costituire una
fondazione secondo le modalita' da esso stabilite con
proprio decreto. Al relativo onere si provvede mediante
riduzione della dotazione del Fondo per le aree
sottoutilizzate, di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, per gli importi di 30 milioni di euro per
l'anno 2006, 60 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008, e
180 milioni di euro per l'anno 2009, in coerenza con il
punto 5.3.6 della delibera CIPE n. 35 del 27 maggio 2005.».
Note al comma 1244:
- Si riporta il testo del comma 18 dell'art. 52 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2002):
«18. Il finanziamento annuale di cui all'art. 27,
comma 10, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n.
488, e successive modificazioni, e' incrementato, a
decorrere dal 2002, di un importo pari a 20 milioni di euro
in ragione di anno. La previsione di cui all'art. 145,
comma 19, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, si estende agli esercizi finanziari 1999 e 2000. Delle
misure di sostegno di cui al presente comma possono
beneficiare, a decorrere dall'anno 2002, anche le emittenti
radiofoniche locali legittimamente esercenti alla data di
entrata in vigore della presente legge, nella misura
complessivamente non superiore ad un decimo dell'ammontare
globale dei contributi stanziati. Per queste ultime
emittenti, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, vengono stabiliti le modalita'
e i criteri di attribuzione ed erogazione.».
- La legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2003).
- La legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2004).
- La legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2005).
- La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2006).
Note al comma 1246:
- Si riporta il testo degli articoli 3, 4, 7 e 8 della
legge 7 agosto 1990, n. 250 (Provvidenze per l'editoria e
riapertura dei termini, a favore delle imprese
radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili
di cui all'art. 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987,
n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'art. 11 della
legge stessa):
«Art. 3. - 1. Per l'anno 1990 alle imprese editrici di
quotidiani o periodici di cui al comma 6 dell'art. 9 della
legge 25 febbraio 1987, n. 67, e alle imprese radiofoniche
di cui al comma 2 dell'art. 11 della medesima legge, sono
concessi ulteriori contributi integrativi pari a quelli
risultanti dai predetti commi degli articoli 9 e 11 della
citata legge n. 67 del 1987, sempre che tutte le entrate
pubblicitarie non raggiungano il 40 per cento dei costi
complessivi dell'esercizio relativo all'anno 1990, compresi
gli ammortamenti risultanti a bilancio.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2002, i contributi di cui
al comma 8 e al comma 11 del presente articolo, il cui
ammontare non puo' comunque superare il 50 per cento dei
costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti
dal bilancio dell'impresa stessa, sono concessi,
limitatamente ad una sola testata, alle imprese editrici di
giornali quotidiani che, con esclusione di quanto previsto
dalle lettere a) e b) per le cooperative editrici
costituite ai sensi e per gli effetti dell'art. 153,
comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possiedano i
seguenti requisiti:
a) siano costituite come cooperative giornalistiche
da almeno tre anni;
b) editino la testata stessa da almeno tre anni;
c) abbiano acquisito, nell'anno di riferimento dei
contributi, entrate pubblicitarie che non superino il 30
per cento dei costi complessivi dell'impresa risultanti dal
bilancio dell'anno medesimo;
d) abbiano adottato con norma statutaria il divieto
di distribuzione degli utili nell'esercizio di riscossione
dei contributi e nei dieci esercizi successivi;
e) la testata edita abbia diffusione formalmente
certificata pari ad almeno il 25 per cento della tiratura
complessiva per le testate nazionali e ad almeno il 40 per
cento per quelle locali. Ai fini del presente articolo, si
intende per diffusione l'insieme delle vendite e degli
abbonamenti e per testata locale quella cui almeno l'80 per
cento della diffusione complessiva e' concentrata in una
sola regione;
f) [le testate nazionali che usufruiscono di
contributi di cui al presente articolo non siano poste in
vendita congiuntamente con altre testate];
g) abbiano sottoposto l'intero bilancio di esercizio
cui si riferiscono i contributi alla certificazione di una
societa' di revisione scelta tra quelle di cui all'elenco
apposito previsto dalla CONSOB;
h) [la testata edita sia posta in vendita a un prezzo
non inferiore alla media dal prezzo base degli altri
quotidiani, senza inserti e supplementi, di cui viene
accertata la tiratura, prendendo a riferimento il primo
giorno di pubblicazione dall'anno di riferimento dei
contributi].
2-bis. I contributi previsti dalla presente legge e in
misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi
complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal
bilancio dell'impresa stessa, sono concessi anche alle
imprese editrici di giornali quotidiani la cui maggioranza
del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti
morali non aventi scopo di lucro che possiedano i requisiti
di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del
presente articolo.
2-ter. I contributi previsti dalla presente legge, con
esclusione di quelli previsti dal comma 11, e in misura,
comunque, non superiore al 50 per cento dei costi
complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal
bilancio dell'impresa stessa, sono concessi alle imprese
editrici, comunque costituite, che editino giornali
quotidiani in lingua francese, ladina, slovena e tedesca
nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia
e Trentino-Alto Adige, a condizione che le imprese
beneficiarie non editino altri giornali quotidiani e
possiedano i requisiti di cui alle
lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del presente
articolo. A decorrere dal 1° gennaio 2002 i contributi di
cui ai commi 8 e 11 e in misura, comunque, non superiore al
50 per cento dei costi complessivi, compresi gli
ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa,
sono concessi ai giornali quotidiani italiani editi e
diffusi all'estero a condizione che le imprese editrici
beneficiarie possiedano i requisiti di cui alle
lettere b), c), d) e g) del comma 2 del presente articolo.
Tali imprese devono allegare alla domanda i bilanci
corredati da una relazione di certificazione da parte di
societa' abilitate secondo la normativa dello Stato in cui
ha sede l'impresa.
2-quater. Le norme previste dal presente articolo per i
quotidiani per quanto attiene ai requisiti e ai contributi
si applicano anche ai periodici editi da cooperative
giornalistiche ivi comprese quelle di cui all'art. 52 della
legge 5 agosto 1981, n. 416, con il limite di 310.000 euro
e di 207.000 euro rispettivamente per il contributo fisso e
per il contributo variabile di cui al comma 10; a tali
periodici non si applica l'aumento previsto dal comma 11.
3. A decorrere dal 1° gennaio 1991, alle imprese
editrici di periodici che risultino esercitate da
cooperative, fondazioni o enti morali, ovvero da societa'
la maggioranza del capitale sociale delle quali sia
detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali che non
abbiano scopo di lucro, sono corrisposte annualmente 0,2
euro per copia stampata fino a 30.000 copie di tiratura
media, indipendentemente dal numero delle testate. Le
imprese di cui al presente comma devono essere costituite
da almeno tre anni ovvero editare testate diffuse da almeno
cinque anni. I contributi di cui al presente comma sono
corrisposti a condizione che le imprese editrici:
a) non abbiano acquisito, nell'anno precedente
introiti pubblicitari superiori complessivamente al 40 per
cento dei costi, compresi gli ammortamenti, dell'impresa
per l'anno medesimo, risultanti dal bilancio;
b) editino periodici a contenuto prevalentemente
informativo;
c) abbiano pubblicato nei due anni antecedenti
l'entrata in vigore della presente legge e nell'anno di
riferimento dei contributi, non meno di 45 numeri ogni anno
per ciascuna testata per i plurisettimanali e settimanali,
18 per i quindicinali e 9 per i mensili.
3-bis. Qualora le societa' di cui al comma 3 siano
costituite da persone fisiche e giuridiche, ciascuna delle
quali possieda quote di capitale inferiori al 3 per cento,
e' sufficiente che la cooperativa, fondazione o ente morale
detenga la maggioranza relativa del capitale sociale.
4. La commissione di cui all'art. 54 della legge
5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'art. 11 della
legge 30 aprile 1983, n. 137, esprime parere
sull'accertamento della tiratura e sull'accertamento dei
requisiti di ammissione ai contributi disposti dal comma 3.
5. Le imprese editrici in possesso dei requisiti di cui
ai commi 2 e 3 devono trasmettere alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e
l'editoria, lo statuto della societa' che escluda
esplicitamente la distribuzione degli utili fino allo
scioglimento della societa' stessa. Le disposizioni di cui
all'art. 2 della presente legge si applicano anche alle
imprese editrici di giornali quotidiani e periodici che
gia' abbiano presentato domanda per accedere ai contributi
di cui agli articoli 9 e 10 della citata legge n. 67 del
1987. Non possono percepire i contributi di cui al comma 8
le imprese editrici che siano collegate con imprese
editrici di altri giornali quotidiani o periodici ovvero
con imprese che raccolgono pubblicita' per la testata
stessa o per altri giornali quotidiani o periodici. Non
possono percepire i suddetti contributi le imprese
editoriali collegate con altre imprese titolari di rapporti
contrattuali con l'impresa editoriale stessa, il cui
importo ecceda il 10 per cento dei costi complessivi
dell'impresa editrice, compresi gli ammortamenti, ovvero
nel caso in cui tra i soci e gli amministratori
dell'impresa editoriale figurino persone fisiche nella
medesima condizione contrattuale.
6. Ove nei dieci anni dalla riscossione dell'ultimo
contributo la societa' proceda ad operazioni di riduzione
del capitale per esuberanza, ovvero la societa' deliberi la
fusione o comunque operi il conferimento di azienda in
societa' il cui statuto non contempli l'esclusione di cui
al comma 5, la societa' dovra' versare in conto entrate al
Ministero del tesoro una somma pari ai contributi disposti,
aumentati degli interessi calcolati al tasso doppio del
tasso di riferimento di cui all'art. 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e
successive modificazioni, a partire dalla data di ogni
riscossione, e capitalizzati annualmente; ove nello stesso
periodo la societa' sia posta in liquidazione, dovra'
versare in conto entrate al Ministero del tesoro una somma
parimenti calcolata nei limiti del risultato netto della
liquidazione, prima di qualunque distribuzione od
assegnazione. Una somma parimenti calcolata dovra' essere
versata dalla societa' quando, nei dieci anni dalla
riscossione dell'ultimo contributo, dai bilanci annuali o
da altra documentazione idonea, risulti violata
l'esclusione della distribuzione degli utili.
7. I contributi di cui al comma 8 sono corrisposti a
condizione che gli introiti pubblicitari di ciascuna
impresa editoriale, acquisiti nell'anno precedente, non
superino il 40 per cento dei costi complessivi dell'impresa
risultanti dal bilancio per l'anno medesimo, compresi gli
ammortamenti. Se le entrate pubblicitarie sono comprese tra
il 35 per cento ed il 40 per cento dei costi, i contributi
di cui al comma 8, lettera b), sono ridotti del 50 per
cento.
8. I contributi alle imprese editrici di cui al comma 2
sono determinati nella seguente misura:
a) un contributo fisso annuo di importo pari al 30
per cento dei costi risultanti dal bilancio, inclusi gli
ammortamenti, e comunque non superiore a lire 2 miliardi
per ciascuna impresa;
b) contributi variabili nelle seguenti misure:
1) lire 500 milioni all'anno da 10.000 a 30.000
copie di tiratura media giornaliera e lire 300 milioni
all'anno, ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera,
dalle 30.000 alle 150.000 copie;
2) lire 200 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di
tiratura media giornaliera, oltre le 150.000 copie e fino
alle 250.000 copie;
3) lire 100 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di
tiratura media giornaliera, oltre le 250.000 copie.
9. L'ammontare totale dei contributi previsti dal
comma 8 non puo' comunque superare il 60 per cento dei
costi risultanti dal bilancio, dei costi come determinati
dal medesimo comma 8.
10. Fatta salva l'applicazione a regime della normativa
in vigore al 31 dicembre 1997 a favore delle imprese
editrici di quotidiani o periodici a quella data organi di
movimenti politici i quali organi siano in possesso dei
requisiti per l'accesso ai contributi previsti, nonche' a
favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici
pubblicati per la prima volta in data successiva al
31 dicembre 1997 e fino al 30 giugno 1998 quali organi di
partiti o movimenti ammessi al finanziamento pubblico, a
decorrere dal 1° gennaio 1998 alle imprese editrici di
quotidiani o periodici che, oltre che attraverso esplicita
menzione riportata in testata, risultino essere organi o
giornali di forze politiche che abbiano il proprio gruppo
parlamentare in una delle Camere o nel Parlamento europeo
avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento
italiano, nell'anno di riferimento dei contributi nei
limiti delle disponibilita' dello stanziamento di bilancio,
e' corrisposto:
a) un contributo fisso annuo di importo pari al 40
per cento dei costi risultanti dal bilancio, inclusi gli
ammortamenti, e comunque non superiore a lire 2 miliardi e
500 milioni per i quotidiani e lire 600 milioni per i
periodici;
b) un contributo variabile, calcolato secondo i
parametri previsti dal comma 8, per i quotidiani, ridotto
ad un sesto, un dodicesimo od un ventiquattresimo
rispettivamente per i periodici settimanali, quindicinali o
mensili; per i suddetti periodici viene comunque
corrisposto un contributo fisso di lire 400 milioni nel
caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie.
11. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate
pubblicitarie siano inferiori al 30 per cento dei costi
d'esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, sono
concessi, per ogni esercizio, ulteriori contributi
integrativi pari al 50 per cento di quanto determinato
dalle lettere a) e b) del comma 10.
11-bis. [Ai fini dell'applicazione dei commi 10 e 11,
il requisito della rappresentanza parlamentare della forza
politica, la cui impresa editrice dell'organo o giornale
aspiri alla concessione dei contributi di cui ai predetti
commi, e' soddisfatto, in assenza di specifico collegamento
elettorale, anche da una dichiarazione di appartenenza e
rappresentanza di tale forza politica da parte dei
parlamentari interessati, certificata dalla Camera di cui
sono componenti].
11-ter. A decorrere dall'anno 1991 sono abrogati gli
ultimi due periodi del comma 5. Dal medesimo anno i
contributi previsti dal comma 2 sono concessi a condizione
che non fruiscono dei contributi previsti dal predetto
comma imprese collegate con l'impresa richiedente, o
controllate da essa, o che la controllano, o che siano
controllate dalle stesse imprese, o dagli stessi soggetti
che la controllano.
12. La somma dei contributi previsti dai commi 10 e 11
non puo' comunque superare il 70 per cento dei costi, come
determinati dai medesimi commi 10 e 11.
13. I contributi di cui ai commi 10 e 11 e di cui
all'art. 4 sono concessi a condizione che le imprese non
fruiscano, ne' direttamente ne' indirettamente, di quelli
di cui ai commi 2, 5, 6, 7 e 8, ed a condizione che i
contributi di cui ai commi stessi non siano percepiti da
imprese da esse controllate o che le controllano ovvero che
siano controllate dalle stesse imprese o dagli stessi
soggetti che le controllano.
14. I contributi di cui ai commi 10 e 11 e di cui
all'art. 4 sono corrisposti alternativamente per un
quotidiano o un periodico o una impresa radiofonica,
qualora siano espressione dello stesso partito politico.
15. Le imprese editrici di cui al presente articolo, ad
eccezione di quelle previste dal comma 3, sono comunque
soggette agli obblighi di cui al quinto comma dell'art. 7,
legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'art. 4,
legge 30 aprile 1983, n. 137, a prescindere dall'ammontare
dei ricavi delle vendite. Sono soggette agli obblighi
medesimi, a prescindere dall'ammontare dei ricavati delle
vendite, anche le imprese di cui al comma 2 dell'art. 11,
legge 25 febbraio 1987, n. 67.
15-bis. A decorrere dall'anno 1998 entro il 31 marzo di
ogni anno e purche' sia stata inoltrata domanda valida ai
sensi delle vigenti disposizioni, e' corrisposto un importo
pari al 50 per cento dei contributi di cui ai commi 2, 8,
10 e 11 spettanti per l'anno precedente. La liquidazione
del contributo residuo verra' effettuata entro tre mesi
dalla presentazione del bilancio dell'impresa editoriale e
della necessaria certificazione nonche' della
documentazione richiesta all'editore dalle norme vigenti.
La certificazione, eseguita a cura di una societa' di
revisione, e' limitata alla verifica ed al riscontro dei
soli costi a cui si fa riferimento per il conteggio del
contributo complessivo relativo ad ogni esercizio.».
«Art. 4. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, viene
corrisposto, a cura del Dipartimento dell'informazione e
dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
un contributo annuo pari al 70 per cento della media dei
costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi,
inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 4
miliardi, alle imprese radiofoniche che risultino essere
organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo
del Parlamento e che:
a) abbiano registrato la testata giornalistica
trasmessa presso il competente tribunale;
b) trasmettano quotidianamente propri programmi
informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici,
sociali, sindacali o culturali per non meno del 50 per
cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le
ore 20;
c) non siano editori o controllino, direttamente o
indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6
dell'art. 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.
2. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate
pubblicitarie siano inferiori al 25 per cento dei costi di
esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, e' concesso
un ulteriore contributo integrativo pari al 50 per cento
del contributo di cui al comma 1. La somma di tutti i
contributi non puo' comunque superare l'80 per cento dei
costi come determinati al medesimo comma 1.
3. Le imprese di cui al comma 1 hanno diritto alle
riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della legge
5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni,
applicate con le stesse modalita' anche ai consumi di
energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento
ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi
compresi i sistemi via satellite, nonche' alle agevolazioni
di credito di cui all'art. 20 della legge 25 febbraio 1987,
n. 67, ed al rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1
dell'art. 11 della medesima legge n. 67 del 1987.
4. I metodi e le procedure per l'accertamento del
possesso dei requisiti per l'accesso alle provvidenze di
cui al presente articolo, nonche' per la verifica periodica
della loro persistenza, sono disciplinati dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n.
410, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del
7 ottobre 1987.».
«Art. 7. - 1... ».
«Art. 8. - 1. Le imprese di radiodiffusione sonora a
carattere locale che abbiano registrato la testata
radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente
tribunale, trasmettano quotidianamente propri programmi
informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici,
sociali, sindacali o letterari, per non meno del 15 per
cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le
ore 20, hanno diritto a decorrere dal 1° gennaio 2007:
a) alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della
legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni,
applicate con le stesse modalita' anche ai consumi di
energia elettrica;
b) al rimborso del 60 per cento delle spese per
l'abbonamento ai servizi di due agenzie di informazione a
diffusione nazionale o regionale.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 23 della
legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema
radiotelevisivo pubblico e privato):
«3. Ai concessionari per la radiodiffusione televisiva
in ambito locale, ovvero ai soggetti autorizzati per la
radiodiffusione televisiva locale di cui all'art. 32, che
abbiano registrato la testata televisiva presso il
competente tribunale e che trasmettano quotidianamente,
nelle ore comprese tra le 07,00 e le 23,00 per almeno
un'ora, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti
politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o
culturali, si applicano i benefici di cui al comma 1
dell'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, cosi'
come modificato dall'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n.
250, nonche' quelli di cui agli articoli 28, 29 e 30 della
legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed
integrazioni.».
- Si riporta il testo del comma 13 dell'art. 7 della
legge 3 maggio 2004, n. 112 (Norme di principio in materia
di assetto del sistema radiotelevisivo e della
RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al
Governo per l'emanazione del testo unico della
radiotelevisione):
«13. L'accesso alle provvidenze di cui all'art. 11
della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive
modificazioni, agli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto
1990, n. 250, e all'art. 7 del decreto-legge 27 agosto
1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 ottobre 1993, n. 422, e' altresi' previsto anche per i
canali tematici autorizzati alla diffusione via satellite,
con esclusione di quelli ad accesso condizionato, come
definiti dall'art. 1, lettera c), del regolamento
concernente la promozione della distribuzione e della
produzione di opere europee, di cui alla Del.Aut.gar.com.
16 marzo 1999, n. 9/1999, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1999, che si impegnano a
trasmettere programmi di informazione alle condizioni
previste dall'art. 7 del citato decreto-legge n. 323 del
1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 422 del
1993.».
- Si riporta il testo del comma 454 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«454. A decorrere dai contributi relativi all'anno
2005, non e' piu' corrisposta l'anticipazione di cui
all'art. 3, comma 15-bis, della legge 7 agosto 1990, n.
250. I contributi sono comunque erogati in un'unica
soluzione entro l'anno successivo a quello di
riferimento.».
Note al comma 1247:
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 7 agosto
1990, n. 250 (Provvidenze per l'editoria e riapertura dei
termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la
dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'art. 9,
comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso
ai benefici di cui all'art. 11 della legge stessa):
«Art. 4. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, viene
corrisposto, a cura del Dipartimento dell'informazione e
dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
un contributo annuo pari al 70 per cento della media dei
costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi,
inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 4
miliardi, alle imprese radiofoniche che risultino essere
organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo
del Parlamento e che:
a) abbiano registrato la testata giornalistica
trasmessa presso il competente tribunale;
b) trasmettano quotidianamente propri programmi
informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici,
sociali, sindacali o culturali per non meno del 50 per
cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le
ore 20;
c) non siano editori o controllino, direttamente o
indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6
dell'art. 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.
2. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate
pubblicitarie siano inferiori al 25 per cento dei costi di
esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, e' concesso
un ulteriore contributo integrativo pari al 50 per cento
del contributo di cui al comma 1. La somma di tutti i
contributi non puo' comunque superare l'80 per cento dei
costi come determinati al medesimo comma 1.
3. Le imprese di cui al comma 1 hanno diritto alle
riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della legge
5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni,
applicate con le stesse modalita' anche ai consumi di
energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento
ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi
compresi i sistemi via satellite, nonche' alle agevolazioni
di credito di cui all'art. 20 della legge 25 febbraio 1987,
n. 67, ed al rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1
dell'art. 11 della medesima legge n. 67 del 1987.
4. I metodi e le procedure per l'accertamento del
possesso dei requisiti per l'accesso alle provvidenze di
cui al presente articolo, nonche' per la verifica periodica
della loro persistenza, sono disciplinati dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n.
410, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del
7 ottobre 1987.».
- Per l'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, si
vedano le note al comma 1246.
- Si riporta il testo del comma 13 dell'art. 7 della
legge 3 maggio 2004, n. 112 (Norme di principio in materia
di assetto del sistema radiotelevisivo e della
RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al
Governo per l'emanazione del testo unico della
radiotelevisione):
«13. L'accesso alle provvidenze di cui all'art. 11
della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive
modificazioni, agli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto
1990, n. 250, e all'art. 7 del decreto-legge 27 agosto
1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 ottobre 1993, n. 422, e' altresi' previsto anche per i
canali tematici autorizzati alla diffusione via satellite,
con esclusione di quelli ad accesso condizionato, come
definiti dall'art. 1, lettera c), del regolamento
concernente la promozione della distribuzione e della
produzione di opere europee, di cui alla Del.Aut.gar.com.
16 marzo 1999, n. 9/1999, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1999, che si impegnano a
trasmettere programmi di informazione alle condizioni
previste dall'art. 7 del citato decreto-legge n. 323 del
1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 422 del
1993.».
Nota al comma 1248:
- Si riporta il testo degli articoli 19 e 20 della
legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di
diffusione radiofonica e televisiva):
«Art. 19. La societa' concessionaria, oltre che alla
gestione dei servizi in concessione, e' tenuta alle
seguenti prestazioni:
a) a sistemare, secondo piani tecnici approvati dal
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, le reti
trasmittenti televisive nelle zone di confine bilingui, per
renderle idonee a ritrasmettere programmi di organismi
esteri confinanti; ad attuare la ristrutturazione ed
assumere la gestione degli impianti di terzi eventualmente
ad essa affidati, esistenti in dette zone alla data di
entrata in vigore della presente legge;
b) a predisporre annualmente, sulla base delle
direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
sentita la Commissione parlamentare per l'indennizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,
programmi televisivi e radiofonici destinati a stazioni
radiofoniche e televisive di altri Paesi per la diffusione
e la conoscenza della lingua e della cultura italiana nel
mondo e ad effettuare, sentita la stessa Commissione
parlamentare, trasmissioni radiofoniche speciali;
c) ad effettuare trasmissioni radiofoniche e
televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia di
Bolzano, in lingua francese per la regione autonoma Valle
d'Aosta ed in lingua slovena per la regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia.».
«Art. 20. I corrispettivi dovuti alla societa' per gli
adempimenti di cui al precedente articolo sono stabiliti
come segue.
Per quanto previsto al punto a) si provvede mediante
separate pattuizioni da effettuarsi d'intesa con i
rappresentanti degli enti locali delle zone di confine
interessate.
Per quanto previsto al punto b), i programmi televisivi
e radiofonici destinati a stazioni radiofoniche e
televisive di altri Paesi sono regolati mediante
convenzioni aggiuntive da stipularsi con le competenti
amministrazioni dello Stato entro novanta giorni dalla
stipula della convenzione di cui al successivo art. 46.
Per gli adempimenti di cui al punto c), le trasmissioni
in lingua tedesca per la provincia di Bolzano sono regolate
mediante convenzione aggiuntiva da stipularsi con le
competenti amministrazioni dello Stato entro lo stesso
termine di cui al precedente comma, mentre le trasmissioni
in lingua slovena da radio Trieste sono regolate secondo le
modalita' previste dalla legge 14 aprile 1956, n. 308.
L'ammontare dei rimborsi della spesa per le
trasmissioni in lingua tedesca effettuate dalla sede di
Bolzano, nel periodo 7 febbraio 1966-31 dicembre 1972, e'
forfettariamente stabilito in lire 6.710 milioni oltre
all'imposta sul valore aggiunto.
La misura del rimborso forfettario annuo, previsto per
le trasmissioni radiofoniche da radio Trieste dalla legge
14 aprile 1956, n. 308, in considerazione dell'intervenuto
aumento del numero di trasmissioni con l'inclusione nei
programmi de «l'Ora della Venezia Giulia», viene elevata a
lire 250 milioni l'anno oltre all'imposta sul valore
aggiunto, a partire dal 1968 e puo' essere soggetta a
revisione triennale su richiesta di ciascuna parte
contraente a far tempo dal 1° gennaio 1977.
L'ammontare dei rimborsi della spesa sostenuta per le
trasmissioni in lingua francese per la regione autonoma
Valle d'Aosta e per le trasmissioni televisive in lingua
slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e'
regolato con apposite convenzioni con le competenti
amministrazioni dello Stato.
La somma di 8.300 milioni, iscritta al capitolo 2554
dello stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro dell'anno finanziario 1973 e di cui al capitolo
aggiunto 7480 dell'anno finanziario 1974, resta destinata
ed impegnata per la liquidazione degli oneri di cui al
precedente quinto comma nonche' a quello di cui al sesto
comma per il periodo 1968-1972. All'onere derivante
dall'applicazione dello stesso sesto comma per il periodo
successivo al 1972, si provvede a carico dello stanziamento
del capitolo 2549 dello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974 e
corrispondenti capitoli degli anni successivi.
Ai nuovi o maggiori oneri derivanti dalle altre
convenzioni da stipulare ai sensi dei precedenti commi, si
provvede con utilizzo dei proventi del canone dovuto dalla
concessionaria allo Stato e da determinare, ai sensi del
precedente art. 16 con la convenzione di cui al successivo
art. 46. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Per i servizi speciali radiotelevisivi, non compresi
fra quelli suindicati, le amministrazioni dello Stato
richiedenti concordano, attraverso apposite convenzioni,
con la societa' concessionaria le modalita' delle
prestazioni e l'entita' dei relativi rimborsi, sentito il
parere obbligatorio della Commissione parlamentare.».
Note al comma 1249:
- Si riporta il testo dell'art. 26 della legge
10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della
concorrenza e del mercato):
«Art. 26 (Pubblicita' delle decisioni). - 1. Le
decisioni di cui agli articoli 15, 16, 18, 19 e 25 sono
pubblicate entro venti giorni in un apposito bollettino, a
cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nello
stesso bollettino sono pubblicate, ove l'Autorita' lo
ritenga opportuno, le conclusioni delle indagini di cui
all'art. 12, comma 2.»
- Si riporta il testo del comma 26 dell'art. 2 della
legge 14 ottobre 1995, n. 481 (Norme per la concorrenza e
la regolazione dei servizi di pubblica utilita'.
Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di
pubblica utilita):
«26. La pubblicita' di atti e procedimenti delle
Autorita' e' assicurata anche attraverso un apposito
bollettino pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri.»
- Si riporta il testo del comma 21 dell'art. 1 della
legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi
delle telecomunicazioni e radiotelevisivo):
«21. All'Autorita' si applicano le disposizioni di cui
all'art. 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, non
derogate dalle disposizioni della presente legge. Le
disposizioni del comma 9, limitatamente alla deroga alle
norme sulla contabilita' generale dello Stato, nonche' dei
commi 16 e 19 del presente articolo si applicano anche alle
altre Autorita' istituite dalla legge 14 novembre 1995, n.
481, senza oneri a carico dello Stato.»
Note al comma 1250:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 19 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti
per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'
interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale):
«Art. 19 (Fondi per le politiche della famiglia, per le
politiche giovanili e per le politiche relative ai diritti
e alle pari opportunita). - 1. Al fine di promuovere e
realizzare interventi per la tutela della famiglia, in
tutte le sue componenti e le sue problematiche
generazionali, nonche' per supportare l'Osservatorio
nazionale sulla famiglia, presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo denominato
«Fondo per le politiche della famiglia», al quale e'
assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e
di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.»
- Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 8 marzo
2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternita'
e della paternita', per il diritto alla cura e alla
formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta):
«Art. 9. (Misure a sostegno della flessibilita' di
orario). - 1. Al fine di promuovere e incentivare forme di
articolazione della prestazione lavorativa volte a
conciliare tempo di vita e di lavoro, nell'ambito del Fondo
per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e'
destinata una quota fino a lire 40 miliardi annue a
decorrere dall'anno 2000, al fine di erogare contributi, di
cui almeno il 50 per cento destinato ad imprese fino a
cinquanta dipendenti, in favore di aziende che applichino
accordi contrattuali che prevedono azioni positive per la
flessibilita', ed in particolare:
a) progetti articolati per consentire alla
lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno
dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in
affidamento o in adozione un minore, di usufruire di
particolari forme di flessibilita' degli orari e
dell'organizzazione del lavoro, tra cui part time
reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario
flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore,
flessibilita' sui turni, orario concentrato, con priorita'
per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di
eta' o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di
adozione;
b) programmi di formazione per il reinserimento dei
lavoratori dopo il periodo di congedo;
c) progetti che consentano la sostituzione del
titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che benefici
del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi
parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la
solidarieta' sociale e per le pari opportunita', sono
definiti i criteri e le modalita' per la concessione dei
contributi di cui al comma 1.».
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 3 agosto
1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della
prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in
danno di minori, quali nuove forme di riduzione in
schiavitu):
«Art. 17 (Attivita' di coordinamento). - 1. Sono
attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
fatte salve le disposizioni della legge 28 agosto 1997, n.
285, le funzioni di coordinamento delle attivita' svolte da
tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla
prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei
minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso sessuale.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta ogni anno
al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta ai sensi
del comma 3.
1-bis. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunita'
l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della
pornografia minorile con il compito di acquisire e
monitorare i dati e le informazioni relativi alle
attivita', svolte da tutte le pubbliche amministrazioni,
per la prevenzione e la repressione della pedofilia. A tale
fine e' autorizzata l'istituzione presso l'Osservatorio di
una banca dati per raccogliere, con l'apporto dei dati
forniti dalle amministrazioni, tutte le informazioni utili
per il monitoraggio del fenomeno. Con decreto del Ministro
per le pari opportunita' sono definite la composizione e le
modalita' di funzionamento dell'Osservatorio nonche' le
modalita' di attuazione e di organizzazione della banca
dati, anche per quanto attiene all'adozione dei dispositivi
necessari per la sicurezza e la riservatezza dei dati.
Resta ferma la disciplina delle assunzioni di cui ai
commi da 95 a 103 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311. Per l'istituzione e l'avvio delle attivita'
dell'Osservatorio e della banca dati di cui al presente
comma e' autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno
2006 e di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come rideterminata
dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2005, n.
266. A decorrere dall'anno 2009, si provvede ai sensi
dell'art. 11-ter, comma 1, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato; ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Le multe irrogate, le somme di denaro confiscate e
quelle derivanti dalla vendita dei beni confiscati ai sensi
della presente legge sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate su un apposito fondo da
iscrivere nello stato di previsione della Presidenza del
Consiglio dei ministri e destinate, nella misura di due
terzi, a finanziare specifici programmi di prevenzione,
assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori degli
anni diciotto vittime dei delitti di cui agli
articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies del
codice penale, introdotti dagli articoli 2, comma 1, 3, 4 e
5 della presente legge. La parte residua del fondo e'
destinata, nei limiti delle risorse effettivamente
disponibili, al recupero di coloro che, riconosciuti
responsabili dei delitti previsti dagli articoli 600-bis,
secondo comma, 600-ter, terzo comma, e 600-quater del
codice penale, anche se relativi al materiale pornografico
di cui all'art. 600-quater.1 dello stesso codice, facciano
apposita richiesta. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1,
la Presidenza del Consiglio dei Ministri:
a) acquisisce dati e informazioni, a livello
nazionale ed internazionale, sull'attivita' svolta per la
prevenzione e la repressione e sulle strategie di contrasto
programmate o realizzate da altri Stati;
b) promuove, in collaborazione con i Ministeri della
pubblica istruzione, della sanita', dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, di grazia e
giustizia e degli affari esteri, studi e ricerche relativi
agli aspetti sociali, sanitari e giudiziari dei fenomeni di
sfruttamento sessuale dei minori;
c) partecipa, d'intesa con il Ministero degli affari
esteri, agli organismi comunitari e internazionali aventi
compiti di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale.
4. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi 1
e 3 e' autorizzata la spesa di lire cento milioni annue. Al
relativo onere si fa fronte mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo
utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del
Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
5. Il Ministro dell'interno, in virtu' dell'accordo
adottato dai Ministri di giustizia europei in data
27 settembre 1996, volto ad estendere la competenza di
EUROPOL anche ai reati di sfruttamento sessuale di minori,
istituisce, presso la squadra mobile di ogni questura, una
unita' specializzata di polizia giudiziaria, avente il
compito di condurre le indagini sul territorio nella
materia regolata dalla presente legge.
6. Il Ministero dell'interno istituisce altresi' presso
la sede centrale della questura un nucleo di polizia
giudiziaria avente il compito di raccogliere tutte le
informazioni relative alle indagini nella materia regolata
dalla presente legge e di coordinarle con le sezioni
analoghe esistenti negli altri Paesi europei.
7. L'unita' specializzata ed il nucleo di polizia
giudiziaria sono istituiti nei limiti delle strutture, dei
mezzi e delle vigenti dotazioni organiche, nonche' degli
stanziamenti iscritti nello stato di previsione del
Ministero dell'interno.».
- La legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della
Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio
nazionale per l'infanzia), e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302.
Note al comma 1251:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.»
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 8 della
legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3):
«6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non
possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.».
Note al comma 1253:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.»
Note al comma 1254:
- La legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il
sostegno della maternita' e della paternita', per il
diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento
dei tempi delle citta), e' stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 13 marzo 2000, n. 60.
Note al comma 1257:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 7 della
legge 3 dicembre 1999, n. 493 (Norme per la tutela della
salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione
contro gli infortuni domestici), cosi come modificato dalla
presente legge:
«4. L'assicurazione comprende i casi di infortunio
avvenuti nell'ambito domestico in occasione ed a causa
dello svolgimento delle attivita' di cui all'art. 6,
comma 2, lettera a), e dai quali sia derivata una
inabilita' permanente al lavoro non inferiore al 27 per
cento. Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni
verificatisi al di fuori del territorio nazionale.».
Note al comma 1258:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 28 agosto
1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e
di opportunita' per l'infanzia e l'adolescenza):
«Art. 1 (Fondo nazionale per l'infanzia e
l'adolescenza). - 1. E' istituito, presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, il Fondo nazionale per l'infanzia e
l'adolescenza finalizzato alla realizzazione di interventi
a livello nazionale, regionale e locale per favorire la
promozione dei diritti, la qualita' della vita, lo
sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione
dell'infanzia e dell'adolescenza, privilegiando l'ambiente
ad esse piu' confacente ovvero la famiglia naturale,
adottiva o affidataria, in attuazione dei principi della
Convenzione sui diritti del fanciullo resa esecutiva ai
sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e degli
articoli 1 e 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2. Il Fondo e' ripartito tra le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. Una quota pari al 30 per
cento delle risorse del Fondo e' riservata al,
finanziamento di interventi da realizzare nei comuni di
Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma,
Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania,
Palermo e Cagliari. La ripartizione del Fondo e della quota
riservata avviene, per il 50 per cento, sulla base
dell'ultima rilevazione della popolazione minorile
effettuata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e
per il 50 per cento secondo i seguenti criteri:
a) carenza di strutture per la prima infanzia secondo
le indicazioni del Centro nazionale di documentazione e di
analisi per l'infanzia della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
b) numero di minori presenti in presidi residenziali
socio-assistenziali in base all'ultima rilevazione
dell'ISTAT;
c) percentuale di dispersione scolastica nella scuola
dell'obbligo come accertata dal Ministero della pubblica
istruzione;
d) percentuale di famiglie con figli minori che
vivono al di sotto della soglia di poverta' cosi' come
stimata dall'ISTAT;
e) incidenza percentuale del coinvolgimento di minori
in attivita' criminose come accertata dalla Direzione
generale dei servizi civili del Ministero dell'interno,
nonche' dall'Ufficio centrale per la giustizia minorile del
Ministero di grazia e giustizia.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministro per la
solidarieta' sociale, con proprio decreto emanato di
concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, di grazia
e giustizia e con il Ministro per le pari opportunita',
sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano nonche' le Commissioni parlamentari competenti,
provvede alla ripartizione delle quote del Fondo tra le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di
quelle riservate ai comuni, ai sensi del comma 2.
4. Per il finanziamento del Fondo e' autorizzata la
spesa di lire 117 miliardi per l'anno 1997 e di lire 312
miliardi a decorrere dall'anno 1998.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 11 della
legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio):
«3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
competenza, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni
contabili pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e
degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla
determinazione del quantum della prestazione, afferenti
imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in
vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui
essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte
conseguenti all'andamento dell'inflazione;
c) la determinazione, in apposita tabella, per le
leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle
quote destinate a gravare su ciascuno degli anni
considerati;
d) la determinazione, in apposita tabella, della
quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui
quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
e) la determinazione, in apposita tabella, delle
riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella,
per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per
le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno
stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
tra le spese in conto capitale;
g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art.
11-bis e le corrispondenti tabelle;
h) l'importo complessivo massimo destinato, in
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al
rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma
dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle
modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente da pubbliche amministrazioni non
compreso nel regime contrattuale;
i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate
alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o
riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si
caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento
dei saldi di cui alla lettera a);
i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o
riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato
direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con
esclusione di interventi di carattere localistico o
microsettoriale;
i-quater) norme recanti misure correttive degli
effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11-ter,
comma 7.».
Note al comma 1259:
- Si riporta il testo dell'art. 119 della Costituzione
della Repubblica italiana:
«Art. 119 (I Comuni, le Province, le Citta'
metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di
entrata e di spesa). - I Comuni, le Province, le Citta'
metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome.
Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in
armonia con la Costituzione e secondo i principi di
coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di
tributi erariali riferibile al loro territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo,
senza vincoli di destinazione, per i territori con minore
capacita' fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai
commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle
Citta' metropolitane e alle Regioni di finanziare
integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la
solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici
e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti
della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse
aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di
determinati Comuni, Province, Citta' metropolitane e
Regioni.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le
Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i
principi generali determinati dalla legge dello Stato.
Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare
spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato
sui prestiti dagli stessi contratti.».
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 8 della
legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla legge Costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3):
«6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non
possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.»
Nota al comma 1261:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 19 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti
per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'
interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale):
«3. Al fine di promuovere le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunita', presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo denominato
«Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunita», al quale e' assegnata la somma di 3 milioni
di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a
decorrere dall'anno 2007.»
Nota al comma 1263:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 9 gennaio
2006, n. 7 (Disposizioni concernenti la prevenzione e il
divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile):
«Art. 2 (Attivita' di promozione e coordinamento). - 1.
La Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per
le pari opportunita' promuove e sostiene, nell'ambito degli
ordinari stanziamenti di bilancio, il coordinamento delle
attivita' svolte dai Ministeri competenti dirette alla
prevenzione, all'assistenza alle vittime e all'eliminazione
delle pratiche di mutilazione genitale femminile.
2. Ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui al
comma 1, la Presidenza del Consiglio dei
ministri-Dipartimento per le pari opportunita' acquisisce
dati e informazioni, a livello nazionale e internazionale,
sull'attivita' svolta per la prevenzione e la repressione e
sulle strategie di contrasto programmate o realizzate da
altri Stati.»
Nota al comma 1265:
- Per l'art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997,
si vedano le note al comma 1251.
Nota al comma 1266:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 42 del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (testo unico
delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternita' e della paternita', a norma
dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), cosi come
modificato dalla presente legge:
«5. La lavoratrice madre o, in alternativa, il
lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei
fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in
situazione di gravita' di cui all'art. 3, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'art.
4, comma 1, della legge medesima e che abbiano titolo a
fruire dei benefici di cui all'art. 33, comma 1, del
presente testo unico e all'art. 33, commi 2 e 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza del figlio,
hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2
dell'art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta
giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il
richiedente ha diritto a percepire un'indennita'
corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo
medesimo e' coperto da contribuzione figurativa;
l'indennita' e la contribuzione figurativa spettano fino a
un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per
il congedo di durata annuale. Detto importo e' rivalutato
annualmente, a decorrere dall'anno 2002, sulla base della
variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati. L'indennita' e' corrisposta
dal datore di lavoro secondo le modalita' previste per la
corresponsione dei trattamenti economici di maternita'. I
datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva,
detraggono l'importo dell'indennita' dall'ammontare dei
contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale
competente. Peri dipendenti dei predetti datori di lavoro
privati, compresi quelli per i quali non e' prevista
l'assicurazione per le prestazioni di maternita',
l'indennita' di cui al presente comma e' corrisposta con le
modalita' di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre
1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 febbraio 1980, n. 33. Il congedo fruito ai sensi del
presente comma alternativamente da entrambi i genitori non
puo' superare la durata complessiva di due anni; durante il
periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire
dei benefici di cui all'art. 33, comma 1, del presente
testo unico e all'art. 33, commi 2 e 3, della legge
5 febbraio 1992, n. 104, fatte salve le disposizioni di cui
ai commi 5 e 6 del medesimo articolo. I soggetti che
usufruiscono dei permessi di cui al presente comma per un
periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto
ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al
numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero
maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza
riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa»
Nota al comma 1269:
- Si riporta il testo del comma 429 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006), cosi come modificato dalla
presente legge:
«429. Per lo svolgimento delle attivita' istituzionali
della Fondazione di cui all'art. 1, comma 160, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, e' assegnato un contributo di 3
milioni di euro per l'anno 2006 e di 750.000 euro per
ciascuno degli anni 2007 e 2008. A tal fine e'
corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di
cui all'art. 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n.
328. Le risorse pari a 2,25 milioni di euro per gli anni
2007 e 2008 confluiscono nel Fondo nazionale per le
politiche sociali di cui all'art. 20, comma 8, della legge
8 novembre 2000, n. 328».
Nota al comma 1270:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 3 agosto
2004, n. 206 (Nuove norme in favore delle vittime del
terrorismo e delle stragi di tale matrice), cosi some
modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - 1. Le disposizioni della presente legge si
applicano a tutte le vittime degli atti di terrorismo e
delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio
nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini
italiani, nonche' ai loro familiari superstiti.
1-bis. Le disposizioni della presente legge si
applicano inoltre ai familiari delle vittime del disastro
aereo di Ustica del 1980 nonche' ai familiari delle vittime
e ai superstiti della cosiddetta «banda della Uno bianca».
Ai beneficiari vanno compensate le somme gia' percepite
2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente
legge si applicano le disposizioni contenute nella legge
20 ottobre 1990, n. 302, nella legge 23 novembre 1998, n.
407, e successive modificazioni, nonche' l'art. 82 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, ad eccezione del comma 6.».
Nota al comma 1276:
- Si riporta il testo del comma 343 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«343. Per indennizzare i risparmiatori che, investendo
sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi
finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non
altrimenti risarcito, e' costituito, a decorrere dall'anno
2006, un apposito fondo nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze. Il fondo e'
alimentato con le risorse di cui al comma 345, previo loro
versamento al bilancio dello Stato.».
Note al comma 1277:
- La legge 8 agosto 1985, n. 440 (Istituzione di un
assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano
illustrato la Patria e che versino in stato di particolare
necessita), e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
23 agosto 1985, n. 198.
- Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 20 della
legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali):
«8. A decorrere dall'anno 2002 lo stanziamento
complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali e'
determinato dalla legge finanziaria con le modalita' di cui
all'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, assicurando
comunque la copertura delle prestazioni di cui all'art. 24
della presente legge.»
Note al comma 1278:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge
31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone
montane):
«Art. 2 (Fondo nazionale per la montagna). - 1. E'
istituito presso il Ministero del bilancio e della
programmazione economica il Fondo nazionale per la
montagna.
2. Il Fondo e' alimentato da trasferimenti comunitari,
dello Stato e di enti pubblici, ed e' iscritto in un
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
del bilancio e della programmazione economica. Le somme
provenienti dagli enti pubblici sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate al suddetto
capitolo.
3. Le risorse erogate dal Fondo hanno carattere
aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o
speciale dello Stato a favore degli enti locali. Le risorse
sono ripartite fra le regioni e le province autonome che
provvedono ad istituire propri fondi regionali per la
montagna, alimentati anche con stanziamenti a carico dei
rispettivi bilanci, con i quali sostenere gli interventi
speciali di cui all'art. 1.
4. Le regioni e le province autonome disciplinano con
propria legge i criteri relativi all'impiego delle risorse
di cui al comma 3.
5. I criteri di ripartizione del Fondo tra le regioni e
le province autonome sono stabiliti con deliberazione del
Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE), sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, su proposta del Ministro per gli affari regionali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
il Ministro delle politiche agricole e forestali.
6. I criteri di ripartizione tengono conto
dell'esigenza della salvaguardia dell'ambiente con il
conseguente sviluppo delle attivita' agro-silvo-pastorali
eco-compatibili, dell'estensione del territorio montano,
della popolazione residente, anche con riferimento alle
classi di eta', alla occupazione ed all'indice di
spopolamento, del reddito medio pro capite, del livello dei
servizi e dell'entita' dei trasferimenti ordinari e
speciali.»
Nota al comma 1284:
- Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, si vedano le note al comma 1251.
Note al comma 1285:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 80 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2001), cosi come modificato dalla
presente legge:
«Art. 80 (Disposizioni in materia di politiche
sociali). - 1. Nei limiti di lire 350 miliardi per l'anno
2001 e di lire 430 miliardi per l'anno 2002 e fino alla
data del 31 dicembre 2002, ovvero fino alla conclusione dei
processi attuativi della sperimentazione e comunque non
oltre il 30 giugno 2007, fermi restando gli stanziamenti
gia' previsti:
a) i comuni individuati ai sensi dell'art. 4 del
decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, sono
autorizzati, nell'ambito della disciplina prevista dal
predetto decreto legislativo, a proseguire l'attuazione
dell'istituto del reddito minimo di inserimento;
b) la disciplina dell'istituto del reddito minimo di
inserimento di cui al citato decreto legislativo n. 237 del
1998 si applica anche ai comuni compresi nei territori per
i quali sono stati approvati, alla data del 30 giugno 2000,
i patti territoriali di cui all'art. 2, comma 203, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni,
che i medesimi comuni hanno sottoscritto o ai quali hanno
aderito e che comprendono comuni gia' individuati o da
individuare ai sensi dell'art. 4 del medesimo decreto
legislativo n. 237 del 1998.»
Nota al comma 1286:
- Si riporta il testo del comma 44 dell'art. 59 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica):
«44. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e'
istituito il Fondo per le politiche sociali, con una
dotazione di lire 28 miliardi per l'anno 1998, di lire 115
miliardi per l'anno 1999 e di lire 143 miliardi per l'anno
2000.».
Nota al comma 1287:
- Si riporta il testo del comma 333 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«333. Il Ministero dell'economia e delle finanze
comunica per iscritto, entro il 15 gennaio 2006, la sede
dell'ufficio postale di zona presso il quale gli assegni
possono essere riscossi con riferimento all'assegno di cui
al comma 331 e, previa verifica dell'ordine di nascita,
entro la fine del mese successivo a quello di nascita o di
adozione con riferimento all'assegno di cui al comma 332.
Gli assegni possono essere riscossi, in deroga ad ogni
disposizione vigente in materia di minori, dall'esercente
la potesta' sui figli di cui ai commi 331 e 332, sempreche'
residente, cittadino italiano ovvero comunitario ed
appartenente a un nucleo familiare con un reddito
complessivo, riferito all'anno 2004 ai fini dell'assegno di
cui al comma 331 e all'anno 2005 ai fini dell'assegno di
cui al comma 332, non superiore ad euro 50.000. Per nucleo
familiare s'intende quello di cui all'art. 1 del decreto
ministeriale 22 gennaio 1993 del Ministro della sanita',
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio
1993. La condizione reddituale di cui al presente comma e'
autocertificata dall'esercente la potesta', all'atto della
riscossione dell'assegno, mediante riempimento e
sottoscrizione di apposita formula prestampata in calce
alla comunicazione del Ministero dell'economia e delle
finanze, da verificare da parte dell'Agenzia delle entrate
secondo procedure definite convenzionalmente. Per
l'attuazione del presente comma il Ministero dell'economia
e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione
generale, del personale e dei servizi del tesoro si avvale
di SOGEI Spa.».
Note al comma 1288:
- Si riporta il testo dell'art. 18 della legge
24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale):
«Art. 18 (Ordinanza-ingiunzione). - Entro il termine di
trenta giorni dalla data della contestazione o
notificazione della violazione, gli interessati possono far
pervenire all'autorita' competente a ricevere il rapporto a
norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono
chiedere di essere sentiti dalla medesima autorita'.
L'autorita' competente, sentiti gli interessati, ove
questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti
inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se
ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza
motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge
il pagamento, insieme con le spese, all'autore della
violazione ed alle persone che vi sono obbligate
solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di
archiviazione degli atti comunicandola integralmente
all'organo che ha redatto il rapporto.
Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la
restituzione, previo pagamento delle spese di custodia,
delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo
stesso provvedimento. La restituzione delle cose
sequestrate e' altresi' disposta con l'ordinanza di
archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.
Il pagamento e' effettuato all'ufficio del registro o
al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione,
entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di
detto provvedimento, eseguita nelle forme previste
dall'art. 14; del pagamento e' data comunicazione, entro il
trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto,
all'autorita' che ha emesso l'ordinanza.
Il termine per il pagamento e' di sessanta giorni se
l'interessato risiede all'estero.
La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione puo' essere
eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le
modalita' di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.
L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo.
Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa
esecutiva dopo il decorso del termine per proporre
opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione e' proposta,
con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale
si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale
viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato
il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o e'
dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la
stessa.».
- Per il comma 333 dell'art. 1 della citata legge n.
266 del 2005, si veda la nota al comma 1287.
Nota al comma 1290:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 19 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti
per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'
interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale):
«2. Al fine di promuovere il diritto dei giovani alla
formazione culturale e professionale e all'inserimento
nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad
agevolare la realizzazione del diritto dei giovani
all'abitazione, nonche' a facilitare l'accesso al credito
per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo
denominato «Fondo per le politiche giovanili», al quale e'
assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e
di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.».
Nota al comma 1292:
- Si riporta il testo dell'art. 11-quaterdecies del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di
contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in
materia tributaria e finanziaria):
 
«Art. 11-quaterdecies (Interventi infrastrutturali, per
la ricerca e per l'occupazione). - 1. Per consentire
l'organizzazione e l'adeguamento degli impianti e
attrezzature necessari allo svolgimento dei Campionati
mondiali di nuoto che si terranno a Roma nel 2009 e dei
Giochi del Mediterraneo che si terranno a Pescara nel
medesimo anno, il Dipartimento della protezione civile e'
autorizzato a provvedere con contributi quindicennali nei
confronti dei soggetti competenti. A tal fine e'
autorizzata la spesa annua di 2 milioni di euro per
quindici anni a decorrere dal 2007, nonche' quella annua di
2 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno
2008, da ripartire in eguale misura tra le manifestazioni
di cui al primo periodo del presente comma.
2. [Per l'organizzazione e l'adeguamento
infrastrutturale necessario alla realizzazione del convegno
internazionale interconfessionale, e' autorizzata la spesa
di 5 milioni di euro per l'anno 2006].
3. Per la prosecuzione degli interventi previsti
dall'art. 1, comma 279, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e' autorizzata la spesa di ulteriori 3 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2006; e' altresi' autorizzata la
spesa di ulteriori 1,5 milioni di euro per la prosecuzione
degli interventi previsti dall'art. 1, comma 278, della
citata legge n. 311 del 2004 in favore della Facolta' ivi
indicata della Seconda Universita' degli studi di Napoli.
4. Al comma 2 dell'art. 2 del decreto-legge 24 dicembre
2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «1° luglio 2003» sono
sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2005»;
b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2005»
sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006»;
c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2005» sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006».
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la
fauna selvatica o, se istituti, degli istituti regionali,
possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento
selettivi, distinti per sesso e classi di eta',
regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati
appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei
periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992,
n. 157.
6. Al comma 1 dell'art. 70 del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, e' aggiunta la seguente lettera:
«e-ter) dell'esecuzione di vendemmie di breve durata e a
carattere saltuario, effettuata da studenti e pensionati».
A tal fine e' autorizzata la spesa annua di 200.000 euro
dal 2006.
7. Al fine di garantire i livelli occupazionali nel
parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, e' erogata a
favore dell'ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise
la somma di euro 2.500.000, a decorrere dall'anno 2006, per
consentire la stabilizzazione del personale fuori ruolo
operante presso l'ente. Le relative stabilizzazioni sono
effettuate nei limiti delle risorse assegnate con il
presente comma e nel rispetto delle normative vigenti in
materia di assunzioni, anche in soprannumero. I rapporti di
lavoro in essere con il personale che presta attivita'
professionale e collaborazione presso l'ente parco sono
regolati, sulla base di nuovi contratti che verranno
stipulati dall'ente, a decorrere dal 1° gennaio 2006, fino
alla definitiva stabilizzazione del suddetto personale e,
comunque, non oltre il 31 dicembre 2007 nei limiti delle
risorse di cui al primo periodo. Al relativo onere si
provvede attraverso la riduzione del fondo di cui al
comma 96 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
8. Il comma 12 dell'art. 9 della legge 6 dicembre 1991,
n. 394, e' sostituito dal seguente:
«12. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque
anni».
9. All'art. 17, commi 1, 2 e 6, lettera a), del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive
modificazioni, le parole: «31 dicembre 2005» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006». La
disposizione del presente comma non si applica alle
discariche di II categoria, di tipo A, di tipo ex 2A e alle
discariche per inerti, cui si conferiscono materiali di
matrice cementizia contenenti amianto, per le quali il
termine di conferimento e' fissato alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
10. Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993,
n. 379, e' aumentato, a decorrere dall'anno 2006, ad euro
2.300.000. Per le attivita' e il conseguimento delle
finalita' scientifiche del Polo nazionale di cui alla
tabella A prevista dall'art. 1 della legge 29 ottobre 2003,
n. 291, viene riconosciuto alla Sezione italiana
dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della
cecita' un contributo annuo di euro 750.000. E' concesso un
contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni
2006, 2007 e 2008 in favore dell'ente morale riconosciuto
con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1967,
n. 516. Il contributo di cui all'art. 1, comma 113, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, deve essere inteso come
contributo statale annuo ordinario; a decorrere dall'anno
2006 esso e' pari a 400.000 euro. Per le finalita' di cui
all'art. 1, comma 187, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e' autorizzata per il 2006 la spesa di 15 milioni di
euro e per ciascuno degli anni 2007 e 2008 la spesa di un
milione di euro. In favore della Lega italiana tumori e'
autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno
degli anni 2006, 2007 e 2008.
11. In considerazione del rilievo nazionale e
internazionale nella sperimentazione sanitaria di elevata
specializzazione e nella cura delle patologie nel campo
dell'oftalmologia, per l'anno 2006 e' autorizzata la
concessione di un contributo di 1 milione di euro in favore
della Fondazione «G.B. Bietti» per lo studio e la ricerca
in oftalmologia, con sede in Roma. Allo scopo di promuovere
il miglioramento della salute e di offrire ai cittadini
alti livelli di assistenza ospedaliera, e' autorizzata la
concessione di un contributo associativo nel limite di
50.000 euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008
in favore del Comitato permanente degli Ospedali
dell'Unione europea (Hope) con sede in Belgio. E'
autorizzata la spesa di 219.000 euro per l'anno 2006,
500.000 euro per l'anno 2007 e 500.000 euro per l'anno 2008
per l'interconnessione e la formazione sanitaria tra centri
sanitari all'estero e in Italia che il Ministro della
salute, il Ministro per gli italiani nel mondo, il Ministro
degli affari esteri, il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e il Ministro per
l'innovazione e le tecnologie attuano congiuntamente
avvalendosi, in particolare, dell'Associazione denominata
«Alleanza degli Ospedali italiani nel mondo», da essi
congiuntamente costituita in data 2 febbraio 2004.
12. Il prestito vitalizio ipotecario ha per oggetto la
concessione da parte di aziende ed istituti di credito
nonche' da parte di intermediari finanziari, di cui
all'art. 106 del testo unico di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, di finanziamenti a medio e lungo
termine con capitalizzazione annuale di interessi e spese,
e rimborso integrale in unica soluzione alla scadenza,
assistiti da ipoteca di primo grado su immobili
residenziali, riservati a persone fisiche con eta'
superiore ai 65 anni compiuti.
13. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, emana
uno o piu' decreti, ai sensi dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:
a) il riordino delle disposizioni in materia di
attivita' di installazione degli impianti all'interno degli
edifici;
b) la definizione di un reale sistema di verifiche
degli impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo
primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti
garantendo una effettiva sicurezza;
c) la determinazione delle competenze dello Stato,
delle regioni e degli enti locali secondo i principi di
sussidiarieta' e di leale collaborazione, anche tramite lo
strumento degli accordi in sede di Conferenza unificata di
cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281;
d) la previsione di sanzioni in caso di violazione
degli obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti dalle
lettere a) e b).
14. Per la prosecuzione ed il completamento degli
interventi di cui all'art. 52, comma 21, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, e' autorizzata la spesa di 10
milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
15. Al comma 4 dell'art. 1 della legge 9 dicembre 1998,
n. 426, dopo la lettera p-terdecies), e' aggiunta la
seguente:
«p-quaterdecies) area del territorio di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 19 maggio 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio
2005».
16. Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, la disposizione prevista
dall'art. 2, comma 1, lettera b), dello stesso decreto si
interpreta nel senso che un'area e' da considerare comunque
fabbricabile se e' utilizzabile a scopo edificatorio in
base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente
dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
17. E' autorizzato un contributo quindicennale di 1
milione di euro a decorrere dall'anno 2006 in favore
dell'ANAS Spa per la realizzazione di lavori di raccordo
stradale tra le strade pugliesi SP 231 e SP 238.
18. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive
e' determinata annualmente la quota di risorse del Fondo
speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui
all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, da
destinare, a valere sulla quota erogata a fondo perduto,
agli interventi previsti dal comma 270 dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311.
19. Il primo periodo del comma 1 dell'art. 155 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e' sostituito dal seguente: "Il reddito imponibile dei
soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera a), derivante
dall'utilizzo in traffico internazionale delle navi
indicate nell'art. 8-bis, comma 1, lettera a), del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, iscritte nel registro
internazionale di cui al decreto-legge 30 dicembre 1997, n.
457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1998, n. 30, e dagli stessi armate, nonche' delle navi
noleggiate il cui tonnellaggio non sia superiore al 50 per
cento di quello complessivamente utilizzato, e' determinato
ai sensi della presente sezione qualora il contribuente
comunichi un'opzione in tal senso all'Agenzia delle entrate
entro tre mesi dall'inizio del periodo d'imposta a partire
dal quale intende fruirne con le modalita' di cui al
decreto previsto dall'art. 161".
20. Per la prosecuzione degli interventi previsti
dall'art. 2 della legge 30 luglio 2002, n. 174, nonche' per
la realizzazione di opere di natura sociale, culturale e
sportiva, e' autorizzato un contributo quindicennale di 1
milione di euro a decorrere dall'anno 2006.
21. All'art. 1 del decreto legge 24 dicembre 2003, n.
353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2004, n. 46, al comma 3, dopo le parole: «dell'ambiente
naturale» sono inserite le seguenti: «, le associazioni
riconosciute a carattere nazionale aventi per oggetto
statutario, da piu' di quaranta anni, lo svolgimento o la
promozione di attivita' di ricerca oncologica.».
Nota al comma 1293:
- Si riporta il testo del comma 556 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006), cosi come modificato dalla
presente legge:
«556. Al fine di prevenire fenomeni di disagio
giovanile legato all'uso di sostanze stupefacenti, e'
istituito presso il Ministero della solidarieta' sociale
l'«Osservatorio per il disagio giovanile legato alle
dipendenze». Con decreto del Ministro della solidarieta'
sociale, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e' disciplinata la composizione e
l'organizzazione dell'Osservatorio. Presso il Ministero di
cui al presente comma e' altres` istituito il «Fondo
nazionale per le comunita' giovanili», per azioni di
promozione della salute e di prevenzione dei comportamenti
a rischio e per favorire la partecipazione dei giovani in
materia di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno
delle dipendenze. La dotazione finanziaria del Fondo per
ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 e' fissata in 5
milioni di euro, di cui il 25 per cento e' destinato ai
compiti istituzionali del Ministero della solidarieta'
sociale di comunicazione, informazione, ricerca,
monitoraggio e valutazione, per i quali il Ministero si
avvale del parere dell'Osservatorio per il disagio
giovanile legato alle dipendenze; il restante 75 per cento
del Fondo viene destinato alle associazioni e reti
giovanili individuate con decreto del Ministro della
solidarieta' sociale, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Con tale decreto, di natura regolamentare,
vengono determinati anche i criteri per l'accesso al Fondo
e le modalita' di presentazione delle istanze.».
Nota al comma 1295:
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge
24 dicembre 1957, n. 1295 (Costituzione di un Istituto per
il credito sportivo con sede in Roma):
«Art. 5. L'Istituto puo' concedere contributi per
interessi sui mutui anche se accordati da altre aziende di
credito e dalla Cassa depositi e prestiti per le finalita'
istituzionali, con le disponibilita' di un fondo speciale
costituito presso l'Istituto medesimo e alimentato con il
versamento da parte dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato dell'aliquota ad esso spettante a norma
dell'art. 5 del regolamento di cui al decreto ministeriale
19 giugno 2003, n. 179 del Ministro dell'economia e delle
finanze, nonche' con l'importo dei premi riservati al CONI
a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948,
n. 496, colpiti da decadenza per i quali resta salvo il
disposto dell'art. 90, comma 16, della legge 27 dicembre
2002, n. 289.
Per i mutui assistiti dal contributo agli interessi di
cui al primo comma del presente articolo la relativa rata
di ammortamento verra' ridotta di un ammontare pari
all'importo annuale del contributo concesso.
La concessione del contributo agli interessi puo'
essere sospesa o revocata dall'Istituto nei casi piu' gravi
anche con effetto retroattivo, nei confronti di quei
mutuatari che non si trovassero, a seguito di successivi
controlli, nelle condizioni previste dal contratto di
concessione del finanziamento.».
Nota al comma 1296:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n.
179 (Regolamento recante la disciplina dei concorsi
pronostici su base sportiva):
«Art. 5 (Ripartizione della posta). - 1. La posta dei
concorsi pronostici e' ripartita, secondo quanto gia'
disposto dagli articoli 2 e 5 della legge 24 dicembre 1957,
n. 1295, dall'art. 2 della legge 29 settembre 1965, n.
1117, dall'art. 3 della legge 29 dicembre 1988, n. 555,
dall'art. 27 della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
dall'art. 2 del decreto legislativo 2 dicembre 1999, n. 464
e dall'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,
convertito, con modificazioni, con la legge 8 agosto 2002,
n. 178, nelle seguenti percentuali:
a) aggio al punto di vendita 8%;
b) montepremi: 50%;
c) imposta unica: 33,84%;
d) contributo all'Istituto per il credito sportivo:
2,45%;
e) contributo alle spese di gestione di AAMS:
5,71%.».
Nota al comma 1297:
- Si riporta il testo della lettera a) del comma 19
dell'art. 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181
(Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
dei Ministeri):
«19. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei
Ministri:
a) le funzioni di competenza statale attribuite al
Ministero per i beni e le attivita' culturali dagli
articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, in materia di sport. Entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, lo statuto dell'Istituto
per il credito sportivo e' modificato al fine di prevedere
la vigilanza da parte del Presidente del Consiglio dei
Ministri e del Ministro per i beni e le attivita'
culturali.».
Nota al comma 1298:
- Si riporta il testo del comma 580 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«580. Al Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), cui la
legge 15 luglio 2003, n. 189, ha attribuito compiti
relativi alla promozione dell'attivita' sportiva tra le
persone disabili e di riconoscimento e coordinamento di
tutte le organizzazioni sportive per disabili, e' concesso
un contributo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2006,
2007 e 2008, per la promozione della pratica sportiva di
base e agonistica.».
Note al comma 1299:
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 3 della
legge 9 ottobre 2000, n. 285 (Interventi per i Giochi
olimpici invernali «Torino 2006»):
«7. L'Agenzia termina la propria attivita' il
31 dicembre 2006.».
- Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 10
della legge 9 ottobre 2000, n. 285 (Interventi per i Giochi
olimpici invernali «Torino 2006»):
«Art. 10 (Risorse finanziarie). - 1. Per il
finanziamento degli interventi necessari allo svolgimento
dei Giochi olimpici e delle opere connesse e' autorizzato
il limite d'impegno quindicennale di lire 110 miliardi per
l'anno 2001, quale limite massimo del concorso dello Stato
agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o altre
operazioni finanziarie che l'Agenzia e l'Ente nazionale per
le strade (ANAS) e la Societa' italiana per il traforo
autostradale del Frejus (SITAF), nonche', limitatamente
alle opere connesse di cui all'art. 1, comma 1, la regione
Piemonte, la provincia di Torino, il comune di Torino e la
societa' Gruppo Torinese Trasporti spa, sono autorizzati ad
effettuare, nei limiti della quota che sara' a ciascuno
assegnata con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da emanare successivamente alla predisposizione
del piano degli interventi; le relative rate di
ammortamento per capitale ed interessi sono corrisposte
agli istituti finanziatori da parte del Ministero
dell'economia e delle finanze. Per le medesime finalita' e
per il funzionamento dell'Agenzia e' altresi' concesso
all'Agenzia un contributo straordinario nel limite massimo
di lire 5 miliardi per l'anno 2000, di lire 20 miliardi per
l'anno 2001 e di lire 10 miliardi per l'anno 2002.
2. Per lo svolgimento delle sue funzioni sono inoltre
attribuite all'Agenzia le somme previste alla voce «spese
generali» compresa nel quadro economico di ciascun progetto
delle opere di cui agli allegati 1, 2 e 3, ed eventuali
successive variazioni. Tale importo e' commisurato al 3 per
cento dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle
forniture e dell'importo delle indennita' di
espropriazione. La relativa documentazione e' sottoposta
alla certificazione del collegio dei revisori dei conti al
fine della definitiva quantificazione della somma.».
Nota al comma 1300:
- L'art. 7 della legge 9 ottobre 2000, n. 285
(Interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006»
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 2000, n.
242), abrogato dalla presente legge, recava:
«Art. 7 (Comitato di alta sorveglianza e garanzia).».
Nota al comma 1301:
- Si riporta il testo dell'art. 5 della citata legge
9 ottobre 2000, n. 285:
«Art. 5 (Comitato direttivo). - 1. Il comitato
direttivo provvede alla programmazione annuale delle
attivita' dell'Agenzia, all'approvazione dei bilanci,
all'approvazione delle operazioni finanziarie necessarie
per l'acquisizione delle risorse, secondo i propri atti
organizzativi, e ad ogni altra attivita' necessaria per il
perseguimento dei compiti di cui all'art. 3.
2. Il comitato direttivo e' composto dal direttore
generale, nominato a norma dell'art. 6, dai due
vicedirettori generali, nominati a norma dell'art. 6-bis,
nonche' da nove membri nominati con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, di cui uno su designazione del
Presidente del Consiglio dei ministri, uno su designazione
del Ministro dell'economia e delle finanze, uno su
designazione del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, quattro su designazione, rispettivamente, del
presidente della regione Piemonte, del presidente della
provincia di Torino, del sindaco di Torino e del presidente
del CONI, e due su designazione effettuata d'intesa tra i
legali rappresentanti delle comunita' montane e dei comuni
interessati dalle opere di cui all'art. 1 o sedi di gara.
Il comitato direttivo e' regolarmente costituito quando
sono nominati almeno sette componenti. Il comitato
direttivo delibera a maggioranza dei presenti. In caso di
parita' prevale il voto del direttore generale.
3. I membri del comitato direttivo sono scelti tra
esperti particolarmente qualificati nelle discipline
tecniche, giuridiche ed economiche. Per la validita' delle
deliberazioni del comitato direttivo e' necessaria la
presenza di sette componenti.».
Note al comma 1302:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 della
legge 18 marzo 1991, n. 99 (Interventi urgenti per opere
connesse alla esposizione internazionale «Colombo '92»):
«Art. 1. - 1. Per l'immediata realizzazione di
interventi diretti al completamento dell'area espositiva
della esposizione internazionale «Colombo '92», nonche'
alla realizzazione di opere strettamente correlate
all'evento, il comune di Genova e' autorizzato a stipulare,
anche oltre i limiti di indebitamento previsti dalla
normativa vigente, mutui quindicennali fino all'importo di
lire quattrocentosettanta miliardi, di cui centocinquanta
miliardi a decorrere dal secondo semestre del 1991, con
onere di ammortamento a totale carico dello Stato.
L'importo eventualmente dovuto a titolo di interessi di
preammortamento - maggiorato degli ulteriori interessi
dalla data di inizio dell'ammortamento a quella di scadenza
della prima rata dello stesso, calcolati al medesimo tasso
applicabile, ai sensi di quanto previsto per le operazioni
di mutuo, nel primo semestre dell'ammortamento - sara'
corrisposto unitamente alla prima rata di ammortamento. In
relazione agli oneri di ammortamento e di preammortamento
sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di lire
50 miliardi a decorrere dall'anno 1991 e di lire 23
miliardi a decorrere dall'anno 1992.».
Note al comma 1305:
- Si riporta il testo dell'art. 7-viciesquater del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 (Disposizioni urgenti
per l'universita' e la ricerca, per i beni e le attivita'
culturali, per il completamento di grandi opere
strategiche, per la mobilita' dei pubblici dipendenti, e
per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di
bollo e tasse di concessione, nonche' altre misure
urgenti), cosi come modificato dalla presente legge:
«Art. 7-vicies quater. (Disposizioni in materia di
carte valori). - 1. All'atto del rilascio delle carte
valori di cui all'art. 7-vicies ter da parte delle
competenti amministrazioni pubbliche, i soggetti
richiedenti sono tenuti a corrispondere un importo pari
almeno alle spese necessarie per la loro produzione e
spedizione, nonche' per la manutenzione necessaria
all'espletamento dei servizi ad esse connessi. L'importo e
le modalita' di riscossione sono determinati annualmente
con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per
le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione,
da adottare, in sede di prima attuazione, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
2. Le somme percepite dalle amministrazioni pubbliche
in applicazione del comma 1 sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato e riassegnate con decreti del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero dell'interno, anche in aggiunta alle somme gia'
stanziate, nell'ambito dell'unita' previsionale di base
3.1.5.17 - servizi del Poligrafico dello Stato - dello
stato di previsione del medesimo Ministero. Una quota pari
a euro 1,85 dell'imposta sul valore aggiunto inclusa nel
costo della carta d'identita' elettronica e' riassegnata al
Ministero dell'interno per essere destinata per euro 1,15
alla copertura dei costi di gestione del Ministero medesimo
e per euro 0,70 ai comuni, per la copertura delle spese
connesse alla gestione e distribuzione del documento. Con
decreto del Ministro dell'interno di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le
modalita` di attuazione della presente disposizione. Alle
riassegnazioni previste dal presente comma non si applica
il limite di cui all'art. 1, comma 46, della legge
23 dicembre 2005, n. 266.
3. Al fine di contenere i prezzi di cessione delle
carte valori ed i costi di attivazione, di produzione,
emissione e manutenzione dei centri gestione delle stesse
e' in facolta' dell'Istituto poligrafico e Zecca dello
Stato Spa di stipulare accordi o indire gare con pubbliche
amministrazioni ed anche con soggetti privati, anche allo
scopo di estendere l'operativita' delle carte valori alla
fruizione di servizi, ivi compresi quelli di natura
privatistica. [Gli accordi sono soggetti a ratifica da
parte del Ministero dell'economia e delle finanze di
concerto con il Ministero dell'interno].
4. L'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato Spa puo'
continuare ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura
dello Stato, ai sensi del titolo I del testo unico di cui
al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e con
applicazione dell'art. 417-bis, commi primo e secondo, del
codice di procedura civile.
5. E' abrogato il regio decreto 7 marzo 1926, n. 401.
6. Dall'attuazione dell'art. 7-vicies-ter e del
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.».
Nota al comma 1306:
- Si riporta il testo del comma 65 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«65. A decorrere dall'anno 2007 le spese di
funzionamento della Commissione nazionale per le societa' e
la borsa (CONSOB), dell'Autorita' per la vigilanza sui
lavori pubblici, dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni e della Commissione di vigilanza sui fondi
pensione sono finanziate dal mercato di competenza, per la
parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio
dello Stato, secondo modalita' previste dalla normativa
vigente ed entita' di contribuzione determinate con propria
deliberazione da ciascuna Autorita', nel rispetto dei
limiti massimi previsti per legge, versate direttamente
alle medesime Autorita'. Le deliberazioni, con le quali
sono fissati anche i termini e le modalita' di versamento,
sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei Ministri,
sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per
l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal
ricevimento. Decorso il termine di venti giorni dal
ricevimento senza che siano state formulate osservazioni,
le deliberazioni adottate dagli organismi ai sensi del
presente comma divengono esecutive.».
Nota al comma 1307:
- Si riporta il testo del comma 6-bis dell'art. 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115 (testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia. - Testo A),
cosi come modificato dalla presente legge:
«6-bis. Per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali
amministrativi regionali e al Consiglio di Stato il
contributo dovuto e' di euro 500; per i ricorsi previsti
dall'art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, per
quelli previsti dall'art. 25, comma 5, della legge 7 agosto
1990, n. 241, per i ricorsi aventi ad oggetto il diritto di
cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel
territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella
sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo
dovuto e' di euro 250; per i ricorsi previsti dall'art.
23-bis, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,
nonche¨ da altre disposizioni che richiamano il citato art.
23-bis, il contributo dovuto e' di euro 1.000; per i
predetti ricorsi in materia di affidamento di lavori,
servizi e forniture, nonche¨ di provvedimenti delle
Autorita', il contributo dovuto e' di euro 2.000. L'onere
relativo al pagamento dei suddetti contributi e' dovuto in
ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di
compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si
e' costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza
si determina con il passaggio in giudicato della sentenza.
Non e' dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti
dall'art. 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il
diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della
direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico
all'informazione ambientale.».
Nota al comma 1309:
- Si riporta il testo dei commi 306, 307, 308 e 309
dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005):
«306. All'art. 10, comma 4, del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, le parole: «il processo di valore inferiore a euro
1.100 e» sono soppresse.».
«307. I commi 1 e 2 dell'art. 13 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
n. 115, sono sostituiti dai seguenti:
1. Il contributo unificato e' dovuto nei seguenti
importi:
a) euro 30 per i processi di valore fino a 1.100
euro;
b) euro 70 per i processi di valore superiore a euro
1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria
giurisdizione, nonche' per i processi speciali di cui al
libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura
civile;
c) euro 170 per i processi di valore superiore a euro
5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di
valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice
di pace;
d) euro 340 per i processi di valore superiore a euro
26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e
amministrativi di valore indeterminabile;
e) euro 500 per i processi di valore superiore a euro
52.000 e fino a euro 260.000;
f) euro 800 per i processi di valore superiore a euro
260.000 e fino a euro 520.000;
g) euro 1.110 per i processi di valore superiore a
euro 520.000.
2. Per i processi di esecuzione immobiliare il
contributo dovuto e' pari a euro 200. Per gli altri
processi esecutivi lo stesso importo e' ridotto della
meta'. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il
contributo dovuto e' pari a euro 120.».
«308. L'art. 46, comma 1, della legge 21 novembre 1991,
n. 374, e' sostituito dal seguente:
1. Le cause e le attivita' conciliative in sede non
contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro
1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono
soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato,
secondo gli importi previsti dall'art. 13 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, e successive modificazioni.».
«309. Il maggior gettito derivante dall'applicazione
delle disposizioni di cui ai commi da 306 a 308 e' versato
al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato
di previsione del Ministero della giustizia per il
pagamento di debiti pregressi nonche' per l'adeguamento
delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari e allo
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per le spese riguardanti il funzionamento del
Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi
regionali.».
Note al comma 1310:
- La legge 25 luglio 2000, n. 209 (Misure per la
riduzione del debito estero dei Paesi a piu' basso reddito
e maggiormente indebitati), e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 28 luglio 2000, n. 175.
Nota al comma 1314:
- La legge 31 dicembre 1998, n. 477 (Autorizzazione di
spesa per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione
di immobili da adibire a sedi di rappresentanze
diplomatiche e di uffici consolari, nonche' di alloggi per
il personale), e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
12 gennaio 1999, n. 8.
Nota al comma 1315:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 2 maggio
1983, n. 185 (Modifica della tabella dei diritti da
riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari):
«Art. 1. La tabella dei diritti da riscuotere dagli
uffici diplomatici e consolari di cui all'art. 56 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
200, relativo alle disposizioni sulle funzioni e sui poteri
consolari, e' sostituita da quella annessa alla presente
legge.
Detta tabella dovra' essere munita del visto dei
Ministri degli affari esteri, del tesoro e delle finanze.».
Note al comma 1317:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 1 del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti
nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico,
sociale e territoriale):
«5. E' istituito presso il Ministero dell'economia e
delle finanze un apposito Fondo con la dotazione di
34.180.000 euro per l'anno 2005, di 39.498.000 euro per
l'anno 2006, di 38.700.000 euro per l'anno 2007 e di
42.320.000 euro a decorrere dall'anno 2008, per le esigenze
connesse all'istituzione del Sistema d'informazione visti,
finalizzato al contrasto della criminalita' organizzata e
della immigrazione illegale attraverso lo scambio tra gli
Stati membri dell'Unione europea di dati relativi ai visti,
di cui alla decisione 2004/512/CE dell'8 giugno 2004 del
Consiglio. Al riparto del Fondo di cui al presente comma si
provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta dei Ministri competenti. All'onere di
cui al presente comma si provvede:
a) quanto a euro 4.845.000 per il 2005, a euro
15.000.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo
parzialmente utilizzando, per euro 1.345.000 per il 2005 e
per euro 15.000.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007,
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri
e, per euro 3.500.000 per il 2005, l'accantonamento
relativo al Ministero dell'interno;
b) a euro 22.566.000 per il 2007 e ad euro 42.320.000
a decorrere dal 2008, mediante utilizzo di parte delle
maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'art. 7,
comma 3;
c) quanto a euro 29.335.000 per il 2005, a euro
24.498.000 per il 2006 e ad euro 1.134.000 per il 2007,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto
capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al predetto Ministero.».
- Si riporta il testo dell'art. 152 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
(Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri):
«Art. 152 (Contingente e durata del contratto). - Le
rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima
categoria e gli istituti italiani di cultura possono
assumere personale a contratto per le proprie esigenze di
servizio, previa autorizzazione dell'Amministrazione
centrale, nel limite di un contingente complessivo pari a
2.277 unita'. Gli impiegati a contratto svolgono le
mansioni previste nei contratti individuali, tenuto conto
dell'organizzazione del lavoro esistente negli uffici
all'estero.
Il contratto di assunzione e' stipulato a tempo
indeterminato, con un periodo di prova di nove mesi, alla
scadenza del quale, sulla base di una relazione del capo
dell'ufficio, si provvede a disporre la conferma o la
risoluzione del contratto.».
Note al comma 1322:
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 della legge
28 luglio 2004, n. 193 (Proroga e rifinanziamento della
legge 16 marzo 2001, n. 72, recante interventi a tutela del
patrimonio storico e culturale delle comunita' degli esuli
italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia, e della
legge 21 marzo 2001, n. 73, recante interventi in favore
della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia),
pubblicata nella Gazzazzetta Ufficiale 3 agosto 2004, n.
180:
«Art. 1. (Proroga e rifinanziamento della legge
16 marzo 2001, n. 72). - 1. Per le finalita' di cui
all'art. 1, comma 1, della legge 16 marzo 2001, n. 72, e'
autorizzata la spesa di euro 1.550.000 per ciascuno degli
anni 2004, 2005 e 2006.
2. All'art. 1, comma 4, della legge 16 marzo 2001, n.
72, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «da stipulare tra», sono inserite
le seguenti: «il Ministero degli affari esteri,»;
b) la parola: «sentiti» e' sostituita dalla seguente:
«sentita»;
c) le parole: «e il Ministero degli affari esteri»
sono soppresse;
d) dopo le parole: «Alla ripartizione delle somme
stanziate provvede annualmente il Ministro per i beni e le
attivita' culturali» sono aggiunte le seguenti: «, con
proprio decreto, di concerto con il Ministro degli affari
esteri».
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1,
pari a euro 1.550.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e
2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2004, allo scopo parzialmente utilizzando 1'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
«Art. 2. Proroga e rifinanziamento della legge 21 marzo
2001, n. 73. - 1. Le disposizioni di cui all'art. 1 della
legge 21 marzo 2001, n. 73, sono prorogate al 31 dicembre
2006. A tale scopo e' autorizzata la spesa di euro
4.650.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1,
pari a euro 4.650.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e
2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
Note al comma 1323:
- Si riporta il testo dell'art. 56 della legge
27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2003):
«Art. 56 (Fondo per progetti di ricerca). - 1. E'
istituito un fondo finalizzato al finanziamento di progetti
di ricerca, di rilevante valore scientifico, anche con
riguardo alla tutela della salute e all'innovazione
tecnologica, con una dotazione finanziaria di 225 milioni
di euro per l'anno 2003 e di 100 milioni di euro per l'anno
2004, 92,758 milioni di euro per l'anno 2005, 97,934
milioni di euro per l'anno 2006 e 100 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2007. Alla ripartizione del fondo,
istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, tra le diverse finalita'
provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, con
proprio decreto, su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, sentiti i Ministri
dell'economia e delle finanze, della salute e per
l'innovazione tecnologica. Con lo stesso decreto sono
stabiliti procedure, modalita' e strumenti per l'utilizzo
delle risorse, assicurando in via prioritaria il
finanziamento dei progetti presentati da soggetti che
abbiano ottenuto, negli anni precedenti, un eccellente
risultato nell'utilizzo e nella capacita' di spesa delle
risorse comunitarie assegnate e delle risorse finanziarie
provenienti dai programmi quadro di ricerca dell'Unione
europea o dai Fondi strutturali.».
Nota al comma 1324:
- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi):
«Art. 12. (Deduzioni per oneri di famiglia). - 1. Dal
reddito complessivo si deducono per oneri di famiglia i
seguenti importi:
a) 3.200 euro per il coniuge non legalmente ed
effettivamente separato;
b) 2.900 euro per ciascun figlio, compresi i figli
naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o
affiliati, nonche' per ogni altra persona indicata
nell'art. 433 del codice civile che conviva con il
contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti
da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria da ripartire
tra coloro che hanno diritto alla deduzione.
2. La deduzione di cui al comma 1, lettera b), e'
aumentata a:
a) 3.450 euro, per ciascun figlio di eta' inferiore a
tre anni;
b) 3.200 euro, per il primo figlio se l'altro
genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il
contribuente non e' coniugato o se coniugato, si e'
successivamente legalmente ed effettivamente separato,
ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del
solo contribuente e questi non e' coniugato o, se
coniugato, si e' successivamente legalmente ed
effettivamente separato;
c) 3.700 euro, per ogni figlio portatore di handicap
ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
3. Le deduzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano a
condizione che le persone alle quali si riferiscono
possiedano un reddito complessivo, computando anche le
retribuzioni corrisposte da enti e organismi
internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e
missioni, nonche' quelle corrisposte dalla Santa Sede,
dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti
centrali della Chiesa cattolica, non superiore a lire
5.500.000, al lordo degli oneri deducibili.
4. Le deduzioni di cui ai commi 1 e 2 sono rapportate a
mese e competono dal mese in cui si sono verificate a
quello in cui sono cessate le condizioni richieste.
4-bis. Dal reddito complessivo si deducono, fino ad un
massimo di 1.820 euro, le spese documentate sostenute dal
contribuente per gli addetti alla propria assistenza
personale nei casi di non autosufficienza nel compimento
degli atti della vita quotidiana. Le medesime spese sono
deducibili anche se sono state sostenute nell'interesse
delle persone indicate nell'art. 433 del codice civile.
4-ter. Le deduzioni di cui ai commi 1, 2 e 4-bis
spettano per la parte corrispondente al rapporto tra
l'ammontare di 78.000 euro, aumentato delle medesime
deduzioni e degli oneri deducibili di cui all'art. 10, e
diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 78.000
euro. Se il predetto rapporto e' maggiore o uguale a 1, la
deduzione compete per intero; se lo stesso e' zero o minore
di zero, la deduzione non compete; negli altri casi, ai
fini del predetto rapporto, si computano le prime quattro
cifre decimali.».
Nota al comma 1327:
- Si riporta il testo dell'art. 21 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per
favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei
conti pubblici), cosi come modificato dalla presente legge:
«Art. 21 (Assegno per ogni secondo figlio e incremento
del Fondo nazionale per le politiche sociali). - 1. Per
ogni figlio nato dal 1° dicembre 2003 e fino al 31 dicembre
2004, secondo od ulteriore per ordine di nascita, e,
comunque, per ogni figlio adottato nel medesimo periodo,
alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie, e'
concesso un assegno pari ad euro 1.000.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, e' istituita,
nell'ambito dell'INPS, una speciale gestione con una
dotazione finanziaria complessiva di 308 milioni di euro.
3. L'assegno e' concesso dai comuni. I comuni
provvedono ad informare gli interessati invitandoli a
certificare il possesso dei requisiti all'atto
dell'iscrizione all'anagrafe dei nuovi nati.
4. L'assegno, ferma restando la titolarita' in capo ai
comuni, e' erogato dall'I.N.P.S. sulla base dei dati
forniti dai comuni medesimi, secondo modalita' da definire
nell'ambito dei decreti di cui al comma 5.
5. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono emanate le necessarie disposizioni per l'attuazione
del presente articolo.
6. Per il finanziamento delle politiche in favore delle
famiglie il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui
all'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni, e' incrementato di 232
milioni di euro per l'anno 2004.
6-bis. (abrogato).
6-ter. Gli imprenditori artigiani iscritti nei relativi
albi provinciali possono avvalersi, in deroga alla
normativa previdenziale vigente, di collaborazioni
occasionali di parenti entro il terzo grado, aventi anche
il titolo di studente, per un periodo complessivo nel corso
dell'anno non superiore a novanta giorni. Le collaborazioni
suddette devono avere carattere di aiuto, a titolo di
obbligazione morale e percio' senza corresponsione di
compensi ed essere prestate nel caso di temporanea
impossibilita' dell'imprenditore artigiano all'espletamento
della propria attivita' lavorativa. E' fatto, comunque,
obbligo dell'iscrizione all'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali.
7. Per le finalita' del presente articolo e'
autorizzata la spesa di 287 milioni di euro per l'anno 2003
e di 253 milioni di euro per l'anno 2004. Al relativo onere
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello Stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.».
Nota al comma 1328:
- Si riporta il testo del comma 11 dell'art. 2 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2004):
«11. E' istituita l'addizionale comunale sui diritti
d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili. L'addizionale e'
pari a 2,50 euro per passeggero imbarcato ed e' versata
all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva
riassegnazione quanto a 30 milioni di euro, in un apposito
fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti destinato a compensare ENAV Spa, secondo
modalita' regolate dal contratto di servizio di cui
all'art. 9 della legge 21 dicembre 1996, n. 665, per i
costi sostenuti da ENAV Spa per garantire la sicurezza ai
propri impianti e per garantire la sicurezza operativa e,
quanto alla residua quota, in un apposito fondo istituito
presso il Ministero dell'interno e ripartito sulla base del
rispettivo traffico aeroportuale secondo i seguenti
criteri:
a) il 40 per cento del totale a favore dei comuni del
sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la
media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie
del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale
sul totale del sedime; percentuale della superficie totale
del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati;
b) al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela
dell'incolumita' delle persone e delle strutture, il 60 per
cento del totale per il finanziamento di misure volte alla
prevenzione e al contrasto della criminalita' e al
potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali
e nelle principali stazioni ferroviarie.».
Nota al comma 1333:
- Si riporta il testo del comma 52 dell'art. 145 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001):
«52. Il programma speciale di reindustrializzazione di
cui all'art. 5 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989,
n. 181, e' integrato con la previsione dello sviluppo di un
polo di ricerca e di attivita' industriali ad alta
tecnologia nel territorio del comune di Genova anche in
relazione all'attuazione dell'art. 4 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Per finanziare gli
interventi previsti da tale integrazione e' autorizzata la
spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2001,
2002 e 2003. Le risorse di cui al presente comma non
possono essere utilizzate per altre finalita' fino al
31 dicembre 2006.».
Nota ai commi 1334 - 1335 - 1336 - 1337 - 1338:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143 (Disposizioni in materia
di commercio con l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4,
lettera c), e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59), cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Funzioni). - 1. La societa' e' autorizzata a
rilasciare garanzie, nonche' ad assumere in assicurazione i
rischi di carattere politico, catastrofico, economico,
commerciale e di cambio ai quali sono esposti, direttamente
o indirettamente secondo quanto stabilito ai sensi del
comma 3, gli operatori nazionali e le loro controllate e
collegate estere nella loro attivita' con l'estero e di
internazionalizzazione dell'economia italiana; la societa'
e' altresi' autorizzata a rilasciare, a condizioni di
mercato, garanzie e coperture assicurative per imprese
estere relativamente ad operazioni che siano di rilievo
strategico per l'economia italiana sotto i profili
dell'internazionalizzazione, della sicurezza economica e
dell'attivazione di processi produttivi e occupazionali in
Italia. Le garanzie e le assicurazioni possono essere
rilasciate anche a banche nazionali, nonche' a banche
estere od operatori finanziari italiani od esteri quando
rispettino adeguati principi di organizzazione, vigilanza,
patrimonializzazione ed operativita', per crediti concessi
sotto ogni forma e destinati al finanziamento delle
suddette attivita', nonche' quelle connesse o strumentali.
2. La societa' puo' concludere accordi di
riassicurazione e di coassicurazione con enti o imprese
italiani, autorizzati, nonche' con enti od imprese esteri
ed organismi internazionali; la societa' puo' altresi'
stipulare altri contratti di copertura del rischio
assicurativo, a condizioni di mercato con primari operatori
del settore.
3. Le operazioni e le categorie di rischi assicurabili
sono definite con delibera del Comitato interministeriale
per la programmazione economica, su proposta del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
di concerto con il Ministero del commercio con l'estero,
tenendo anche conto degli accordi internazionali, nonche'
della normativa e degli indirizzi dell'Unione europea in
materia di privatizzazione dei rischi di mercato e di
armonizzazione dei sistemi comunitari di assicurazione dei
crediti all'esportazione gestiti con il sostegno dello
Stato.».
Note al comma 1339:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge
27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni
(Istituzione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di
Stato):
«Art. 2 (Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato).
- 1. E' istituito presso la Banca d'Italia un conto
denominato «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato»,
di seguito denominato «Fondo». Esso ha lo scopo di ridurre,
secondo le modalita' previste dalla presente legge, la
consistenza dei titoli di Stato in circolazione.
2. L'amministrazione del Fondo di cui al comma 1 e'
attribuita al Ministro del tesoro, coadiuvato da un
Comitato consultivo composto:
a) dal Direttore generale del tesoro, che lo
presiede;
b) dal Ragioniere generale dello Stato;
c) dal Direttore generale delle entrate del Ministero
delle finanze;
d) dal Direttore generale del territorio del
Ministero delle finanze.
3. Il Ministro del tesoro presenta annualmente al
Parlamento, in allegato al conto consuntivo, una relazione
sull'amministrazione del Fondo.»
- Si riporta il testo del terzo comma dell'art. 2445
del codice civile:
«La deliberazione puo' essere eseguita soltanto dopo
novanta giorni dal giorno dell'iscrizione nel registro
delle imprese, purche' entro questo termine nessun
creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto
opposizione.».
Note al comma 1340:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 9 del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80
(Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per
lo sviluppo economico, sociale e territoriale):
«3. Per fruire del contributo, l'impresa concentrataria
inoltra, a decorrere dalla data di ultimazione del processo
di concentrazione, un'apposita istanza in via telematica al
Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, che
ne rilascia, in via telematica, certificazione della data
di avvenuta presentazione. L'Agenzia delle entrate esamina
le istanze secondo l'ordine cronologico di presentazione, e
comunica, in via telematica, entro trenta giorni dalla
presentazione dell'istanza, il riconoscimento del
contributo ovvero il diniego del contributo stesso per
carenza dei presupposti desumibili dall'istanza ovvero per
l'esaurimento dei fondi stanziati, pari a 34 milioni di
euro per l'anno 2005, 110 milioni di euro per l'anno 2006 e
57 milioni di euro per l'anno 2007.».
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 2 del
decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156
(Disposizioni urgenti in materia di entrate):
«4. Per fruire del contributo, l'impresa concentrataria
inoltra un'apposita istanza in via telematica al Centro
operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, che ne
rilascia, in via telematica e con procedura automatizzata,
certificazione della data di avvenuta presentazione.
L'Agenzia delle entrate esamina le istanze secondo l'ordine
cronologico di presentazione, fino ad esaurimento dei fondi
stanziati, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2005, 242
milioni di euro per l'anno 2006 e 122 milioni di euro per
l'anno 2007, e comunica, in via telematica, entro trenta
giorni dalla presentazione dell'istanza, il diniego del
contributo per carenza dei presupposti desumibili
dall'istanza, ovvero per l'esaurimento dei fondi
stanziati.».
Nota al comma 1343:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 della
legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti), cosi'
come modificato dalla presente legge:
«2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive
in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui
e' stata realizzata la condotta produttiva di danno,
ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla
data della sua scoperta.».
Nota al comma 1344:
- Si riporta il testo del comma 27 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006), cosi' come modificato dalla
presente legge:
«27. Nello stato di previsione del Ministero
dell'interno e' istituito un Fondo da ripartire per le
esigenze correnti connesse all'acquisizione di beni e
servizi dell'amministrazione, con una dotazione, per l'anno
2006, di 100 milioni di euro, di 30 milioni di euro per
l'anno 2007 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni
2008 e 2009. Con decreti del Ministro dell'interno, da
comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero
dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale
del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni
parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla
ripartizione del Fondo tra le unita' previsionali di base
interessate del medesimo stato di previsione.».
Note al comma 1346:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.».
- Si riporta il testo dell'art. 27 della legge 7 agosto
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi):
«Art. 27 (Commissione per l'accesso ai documenti
amministrativi). - 1. E' istituita presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri la Commissione per l'accesso ai
documenti amministrativi.
2. La Commissione e' nominata con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio
dei Ministri. Essa e' presieduta dal sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed e'
composta da dodici membri, dei quali due senatori e due
deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere,
quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile
1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi di
autogoverno, due fra i professori di ruolo in materie
giuridiche e uno fra i dirigenti dello Stato e degli altri
enti pubblici. E' membro di diritto della Commissione il
capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei
Ministri che costituisce il supporto organizzativo per il
funzionamento della Commissione. La Commissione puo'
avvalersi di un numero di esperti non superiore a cinque
unita', nominati ai sensi dell'art. 29 della legge
23 agosto 1988, n. 400.
3. La Commissione e' rinnovata ogni tre anni. Per i
membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di
scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso
del triennio.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, a decorrere dall'anno 2004, sono determinati i
compensi dei componenti e degli esperti di cui al comma 2,
nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5. La Commissione adotta le determinazioni previste
dall'art. 25, comma 4; vigila affinche' sia attuato il
principio di piena conoscibilita' dell'attivita' della
pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati
dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla
trasparenza dell'attivita' della pubblica amministrazione,
che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei
Ministri; propone al Governo modifiche dei testi
legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la
piu' ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'art.
22.
6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare
alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le
informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione
di quelli coperti da segreto di Stato.
7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di
cui al comma 1 dell'art. 18, le misure ivi previste sono
adottate dalla Commissione di cui al presente articolo.».
Nota al comma 1347:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 10 del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica):
«5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
Note al comma 1349:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 3 del
decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4
(Interventi straordinari per il riordino e il risanamento
economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino), cosi'
come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Provvedimenti urgenti per il risanamento
dell'Ordine Mauriziano). - 1. Dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e per un periodo di trentasei
mesi:
a) non possono essere intraprese o proseguite azioni
esecutive nei confronti della Fondazione per debiti
dell'Ente, insoluti alla data predetta;
b) le procedure esecutive pendenti, per le quali sono
scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte
dell'Ordine Mauriziano, ovvero la stessa opposizione,
benche' proposta, sia stata rigettata, sono dichiarate
estinte dal giudice; gli importi dei relativi debiti sono
inseriti nella massa passiva di cui alla lettera e), a
titolo di capitale, accessori e spese;
c) i pignoramenti eventualmente gia' eseguiti non
hanno efficacia e non vincolano la Fondazione ed il
tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini
della Fondazione e le finalita' di legge;
d) i debiti insoluti alla data di entrata in vigore
del presente decreto non producono interessi, ne' sono
soggetti a rivalutazione monetaria;
e) il legale rappresentante della Fondazione assume
le funzioni di Commissario straordinario e provvede al
ripiano dell'indebitamento pregresso con i mezzi consentiti
dalla legge. A tale fine provvede all'accertamento della
massa passiva risultante dai debiti insoluti per capitale,
interessi e spese ed istituisce apposita gestione separata,
nella quale confluiscono i debiti e i crediti maturati fino
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Nell'ambito di tale gestione separata e', altresi', formata
la massa attiva con l'impiego anche del ricavato
dall'alienazione dei cespiti appartenenti al patrimonio
disponibile della Fondazione, delle sovvenzioni
straordinarie e delle altre eventuali entrate non vincolate
per legge o per destinazione, per il pagamento anche
parziale dei debiti, mediante periodici stati di
ripartizione, secondo i privilegi e le graduazioni previsti
dalla legge;
f) avverso il provvedimento del legale rappresentante
della Fondazione che prevede l'esclusione, totale o
parziale, di un credito dalla massa passiva, i creditori
esclusi possono proporre ricorso, entro il termine di
trenta giorni dalla notifica, al Ministro dell'interno, che
si pronuncera' entro sessanta giorni dal ricevimento
decidendo allo stato degli atti;
g) il legale rappresentante della Fondazione e'
autorizzato a definire transattivamente, con propria
determinazione, le pretese dei creditori, in misura non
superiore al 70 per cento di ciascun debito complessivo,
con rinuncia ad ogni altra pretesa e con la liquidazione
obbligatoria entro trenta giorni dalla conoscenza
dell'accettazione della transazione.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 del gia'
citato decreto-legge n. 277 del 2004:
«Art. 1 (Ente Ordine Mauriziano di Torino). - 1. L'Ente
Ordine Mauriziano di Torino, ente ospedaliero di seguito
denominato «Ente» e' costituito dai presidi ospedalieri
Umberto I di Torino e Istituto per la ricerca e la cura del
cancro (IRCC) di Candiolo (Torino).»
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2 del gia'
citato decreto-legge n. 277 del 2004:
«Art. 2 (Costituzione della Fondazione Ordine
Mauriziano). - 1. E' costituita la Fondazione Ordine
Mauriziano con sede in Torino, di seguito denominata:
«Fondazione.».
Nota al comma 1350:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 2 del gia'
citato decreto-legge n. 277 del 2004:
«2. Il patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ente,
con esclusione dei presidi ospedalieri di cui all'art. 1,
comma 1, e' trasferito alla Fondazione di cui al comma 1,
sulla cui gestione vigila un comitato costituito da cinque
membri di cui: uno nominato dal Presidente del Consiglio
dei Ministri, con funzioni di presidente del comitato; uno
nominato dal Ministro dell'interno; uno nominato dal
Ministro per i beni e le attivita' culturali; uno nominato
dalla regione Piemonte; uno nominato dall'Ordinario
diocesano di Torino. Gli eventuali oneri per il
funzionamento di detto comitato sono a carico della
gestione dell'Ente Ordine Mauriziano. Il comitato presenta
una relazione annuale al Presidente del Consiglio dei
Ministri che provvede alla trasmissione alle competenti
commissioni parlamentari.».
Nota al comma 1351:
- Si riporta il testo dell'art. 117 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle
assicurazioni private pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
13 ottobre 2005, n. 239, S.O.), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 117 (Separazione patrimoniale). - 1. I premi
pagati all'intermediario e le somme destinate ai
risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese di
assicurazione, se regolati per il tramite
dell'intermediario, sono versati in un conto separato, del
quale puo' essere titolare anche l'intermediario
espressamente in tale qualita', e che costituiscono un
patrimonio autonomo rispetto a quello dell'intermediario
medesimo.
2. Sul conto separato non sono ammesse azioni,
sequestri o pignoramenti da parte di creditori diversi
dagli assicurati e dalle imprese di assicurazione. Sono
ammesse le azioni da parte dei loro creditori ma nei limiti
della somma rispettivamente spettante al singolo assicurato
o alla singola impresa di assicurazione.
3. Sul conto separato non operano le compensazioni
legale e giudiziale e non puo' essere pattuita la
compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal
depositario nei confronti dell'intermediario.
3-bis. Sono esenti dagli obblighi previsti dal comma 1
gli intermediari di cui all'art. 109, comma 2,
lettere a), b) e d), che possano documentare in modo
permanente con fideiussione bancaria una capacita'
finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un
minimo di euro 15.000.».
Nota al comma 1352:
- La legge della regione Piemonte 16 giugno 2006, n. 21
reca «Interventi per lo sviluppo economico post-olimpico»
ed e' pubblicata nel B.U. Piemonte 22 giugno 2006, n. 25.
Nota al comma 1353:
- Si riporta il testo dell'art. 11-bis della legge
5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio)
introdotto dall'art. 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362:
«Art. 11-bis. (Fondi speciali). - 1. La legge
finanziaria in apposita norma prevede gli importi dei fondi
speciali destinati alla copertura finanziaria di
provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati
nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio
pluriennale ed in particolare di quelli correlati al
perseguimento degli obiettivi del documento di
programmazione finanziaria deliberato dal Parlamento. In
tabelle allegate alla legge finanziaria sono indicate,
distintamente per la parte corrente e per la parte in conto
capitale, le somme destinate alla copertura dei predetti
provvedimenti legislativi ripartiti per Ministeri e per
programmi. Nella relazione illustrativa del disegno di
legge finanziaria, con apposite note, sono indicati i
singoli provvedimenti legislativi che motivano lo
stanziamento proposto per ciascun Ministero e per i singoli
programmi. I fondi speciali di cui al presente comma sono
iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro
in appositi capitoli la cui riduzione, ai fini della
integrazione per competenza e cassa di capitoli esistenti o
di nuovi capitoli, puo' avvenire solo dopo la pubblicazione
dei provvedimenti legislativi che li utilizzano.
2. Gli importi previsti nei fondi di cui al comma 1
rappresentano il saldo fra accantonamenti di segno positivo
per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e
accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o
incremento di entrate. Gli accantonamenti di segno negativo
sono collegati mediante apposizione della medesima lettera
alfabetica, ad uno o piu' accantonamenti di segno positivo
o parte di essi, la cui utilizzazione resta subordinata
all'entrata in vigore del provvedimento legislativo
relativo al corrispondente accantonamento di segno negativo
e comunque nei limiti della minore spesa o delle maggiori
entrate da essi previsti per ciascuno degli anni
considerati. A seguito dell'approvazione dei provvedimenti
legislativi relativi ad accantonamenti negativi, con
decreto del Ministro del tesoro, gli importi derivanti da
riduzioni di spesa o incrementi di entrata sono portati
rispettivamente in diminuzione ai pertinenti capitoli di
spesa ovvero in aumento dell'entrata del bilancio e
correlativamente assegnati in aumento alle dotazioni dei
fondi di cui al comma 1.
3. Gli accantonamenti di segno negativo possono essere
previsti solo nel caso in cui i corrispondenti progetti di
legge siano stati presentati alle Camere.
4. Le quote dei fondi di cui al presente articolo non
possono essere utilizzate per destinazioni diverse da
quelle previste nelle relative tabelle per la copertura
finanziaria di provvedimenti adottati ai sensi dell'art.
77, secondo comma, della Costituzione, salvo che essi
riguardino spese di primo intervento per fronteggiare
calamita' naturali o improrogabili esigenze connesse alla
tutela della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza
economico-finanziaria.
5. Le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se
non corrispondono a progetti di legge gia' approvati da un
ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale non
utilizzate entro l'anno cui si riferiscono costituiscono
economie di bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad
obblighi internazionali ovvero ad obbligazioni risultanti
dai contratti o dai provvedimenti di cui al comma 3,
lettera h), dell'art. 11, la copertura finanziaria prevista
per il primo anno resta valida anche dopo il termine di
scadenza dell'esercizio a cui si riferisce purche' il
provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno
ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno
successivo. Le economie di spesa da utilizzare a tal fine
nell'esercizio successivo formano oggetto di appositi
elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro del
tesoro entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono allegati
al conto consuntivo del Ministero del tesoro. In tal caso,
le nuove o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei
relativi provvedimenti legislativi sono comunque iscritte
nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in
vigore i provvedimenti stessi e sono portate in aumento dei
limiti dei saldi previsti dal comma 3, lettera b),
dell'art. 11.».
Nota al comma 1355:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 11 della
gia' citata legge n. 468 del 1978:
«3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
competenza, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni
contabili pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e
degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla
determinazione del quantum della prestazione, afferenti
imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in
vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui
essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte
conseguenti all'andamento dell'inflazione;
c) la determinazione, in apposita tabella, per le
leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle
quote destinate a gravare su ciascuno degli anni
considerati;
d) la determinazione, in apposita tabella, della
quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui
quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
e) la determinazione, in apposita tabella, delle
riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella,
per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per
le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno
stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
tra le spese in conto capitale;
g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art.
11-bis e le corrispondenti tabelle;
h) l'importo complessivo massimo destinato, in
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al
rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma
dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle
modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente da pubbliche amministrazioni non
compreso nel regime contrattuale;
i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate
alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o
riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si
caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento
dei saldi di cui alla lettera a);
i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o
riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato
direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con
esclusione di interventi di carattere localistico o
microsettoriale;
i-quater) norme recanti misure correttive degli
effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11-ter,
comma 7.».
Nota al comma 1356:
- Per la lettera e), comma 3 dell'art. 11 della legge
5 agosto 1978, n. 468, si veda la nota al comma 1355.
Nota al comma 1359:
- Per la lettera i-quater), comma 3 dell'art. 11 della
gia' citata legge n. 468 del 1978, si veda la nota al
comma 1355.
Nota al comma 1360:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 46 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002):
«4. In apposito allegato al disegno di legge
finanziaria sono analiticamente indicati le autorizzazioni
di spesa e gli stanziamenti che confluiscono in ciascuno
dei fondi di cui al presente articolo.».
Nota al comma 1361:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 11 della
gia' citata legge n. 468 del 1978:
«5. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della
Costituzione, la legge finanziaria puo' disporre, per
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale,
nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e
nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art.
11-bis, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti
delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie
e contributive e delle riduzioni permanenti di
autorizzazioni di spesa corrente.».
 
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