Gazzetta n. 8 del 11 gennaio 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 16 novembre 2006
Certificazione di bilancio per gli enti cooperativi.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'art. 15, comma 2, della legge n. 59 del 1992, che stabilisce l'assoggettamento annuale alla certificazione del bilancio delle societa' cooperative e dei loro consorzi che si trovino nelle condizioni ivi contemplate, cosi' come innovate dall'art. 11, comma 1, del decreto legislativo n. 220 del 2002;
Considerato che ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 220/2002 gli enti cooperativi possono aderire ad una delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo riconosciute con decreto del Ministro dello sviluppo economico nonche' a quelle riconosciute in base a leggi emanate dalle regioni a statuto speciale;
Visto il decreto legislativo del 27 gennaio 1992, n. 88, istitutivo del registro dei revisori contabili;
Visto l'art. 11, comma 2, del decreto legislativo n. 220 del 2002, che definisce la relazione di certificazione atto complementare della vigilanza;
Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1993 con il quale e' stato adottato lo schema di convenzione ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge n. 59 del 1992;
Visto l'art. 11, comma 4, del decreto legislativo n. 220 del 2002, che prevede venga definito con decreto del Ministro dello sviluppo economico lo schema di convenzione di cui all'art. 15, comma 2, della legge n. 59 del 1992;
Preso atto dell'invito dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato del 30 marzo 1995 con il quale si segnala l'opportunita' di definire criteri chiari e non discriminatori per l'ammissione delle societa' di revisione alla convenzione con le associazioni delle societa' cooperative;
Ritenuto necessario provvedere a definire lo schema di convenzione in relazione a quanto disposto dal citato art. 11, comma 4, del decreto legislativo n. 220/2002, individuando criteri e modalita' per le societa' di revisione, anche ai fini dell'iscrizione nell'apposito elenco previsto dal citato art. 15, comma 2, della legge n. 59 del 1992;
Decreta:
Art. 1.
Elenco societa' di revisione
Gli enti cooperativi non aderenti ad alcuna associazione riconosciuta, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo n. 220 del 2002, sono assoggettati alla certificazione annuale del bilancio da parte di una delle societa' di revisione iscritta nell'apposito elenco di cui all'art. 15, comma 2, della legge n. 59 del 1992.
Ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, le societa' di revisione devono presentare apposita domanda, allegando idonea documentazione a dimostrazione del possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo n. 88 del 1992;
b) esperienza, nell'ultimo quinquennio, nell'attivita' di certificazione di bilancio, ovvero di revisione o controllo contabile in almeno dieci enti cooperativi.
Per gli enti cooperativi sottoposti alla vigilanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, sono fatte salve le relative competenze in materia.
 
Art. 2.
Convenzioni con le associazioni nazionali
Gli enti cooperativi aderenti ad una delle associazioni riconosciute, che hanno l'obbligo di certificare il bilancio, devono avvalersi di una delle societa' di revisione convenzionate con l'associazione cui aderiscono.
A tale scopo, e' definito lo schema di convenzione allegato, che fa parte integrante del presente decreto.
 
Art. 3.
Durata e modalita' degli incarichi
Gli enti cooperativi possono avvalersi, per la certificazione del bilancio, della stessa societa' di revisione per un periodo massimo non superiore a sei anni consecutivi.
La societa' di revisione incaricata della certificazione di bilancio non puo' svolgere per il medesimo ente cooperativo attivita' di consulenza diretta o indiretta a qualsiasi titolo, fatto salvo l'eventuale incarico di cui all'art. 2409-bis del codice civile.
 
Art. 4.
Criteri per la stipula delle convenzioni
Le associazioni nazionali devono stipulare la convenzione con le societa' di revisione che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del presente decreto e che dispongano di una struttura organizzativa adeguata allo svolgimento dell'attivita'.
Le associazioni nazionali devono stipulare la convenzione con almeno una societa' di revisione ogni trenta cooperative aderenti obbligate alla certificazione del bilancio e, comunque, con non meno di tre societa' di revisione.
Almeno il cinquanta per cento delle societa' di revisione convenzionate con ciascuna associazione nazionale deve disporre di unita' operative, in almeno due regioni del territorio nazionale, di cui una nel Mezzogiorno.
Ogni societa' di revisione puo' ricevere incarichi da piu' associazioni nazionali e, altresi', presentare domanda di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 1.
 
Art. 5.
Adempimenti delle associazioni
e delle societa' di revisione
Le associazioni nazionali trasmettono al Ministero dello sviluppo economico una relazione sulle modalita' operative adottate, seguendo criteri di trasparenza ed imparzialita', per l'individuazione delle societa' di revisione convenzionate, nel rispetto di quanto stabilito dal presente decreto.
Le associazioni nazionali inviano al Ministero copia della relazione di certificazione, qualora contenga rilievi o osservazioni da parte della societa' di revisione.
Il Ministero e le associazioni possono accedere alla documentazione relativa alla certificazione di bilancio ai fini dell'espletamento dell'attivita' di vigilanza sugli enti cooperativi.
 
Art. 6.
Sanzioni
Gli enti cooperativi che pur trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo n. 220 del 2002, non si sottopongano alla certificazione annuale da parte di una societa' di revisione iscritta nell'elenco di cui all'art. 1 del presente decreto, ovvero convenzionata con l'associazione cui aderiscono, ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, incorrono nella sanzione prevista dal comma 3 del citato art. 11 del decreto legislativo n. 220/2002.
 
Art. 7.
Decorrenza e disposizioni transitorie
Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2007.
Le societa' di revisione gia' iscritte nell'apposito elenco di cui all'art. 15, comma 2, della legge n. 59 del 1992, sono tenute a presentare una nuova domanda di iscrizione, allegando la documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del presente decreto, entro e non oltre il 30 giugno 2007.
Le convenzioni vigenti alla data del presente decreto restano in vigore fino alla data della scadenza e comunque non oltre i termini previsti per la certificazione del bilancio 2006.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 novembre 2006
Il Ministro: Bersani Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 2006 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 308
 
Allegato
SCHEMA DI CONVENZIONE ALLEGATO
AL DECRETO MINISTERIALE 16 NOVEMBRE 2006
C o n v e n z i o n e
ai sensi dell'art 11, comma 4, del decreto legislativo n. 220/2002
TRA la .... con sede in .... via .... rappresentata dal Presidente ....
E la societa' di revisione ...., con sede in ...., rappresentata dal Presidente ....,
PREMESSO
che la .... e' associazione di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo riconosciuta ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 220 del 2002;
che l'art. 15 della legge n 59/1992, modificato dall'art. 11 del decreto legislativo n. 220/2002, nel quadro della vigilanza esercitata nei confronti degli enti cooperativi stabilisce l'obbligo di certificazione di bilancio per tutte le cooperative che possiedano uno dei seguenti requisiti:
a) valore della produzione superiore a Euro 60.000.000;
b) partecipazioni di controllo in societa' per azioni;
c) prestiti o conferimenti di soci finanziatori superiori a Euro 2.000.000;
d) riserve indivisibili superiori a Euro 4.000.000;
che e' stato fatto obbligo per le cooperative aderenti di utilizzare le societa' di revisione convenzionate con la (nome dell'associazione cooperativa);
che la legge n 59/1992, e successive modificazioni, dispone che le societa' di revisione siano iscritte al registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo n. 88/1992;
che la societa' di revisione .... risulta in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dal decreto ministeriale ............... per l'esercizio della certificazione.
Tutto cio' premesso si conviene quanto segue: 1. Principi di revisione.
La societa' di revisione .... attuera' i suoi interventi presso le cooperative allo scopo di emettere un giudizio sulla correttezza del bilancio e delle sue note illustrative e sulla rispondenza a corretti principi contabili.
In particolare, la societa' di revisione deve fare riferimento ai principi di revisione previsti dagli ordini professionali necessari per esprimere un giudizio professionale sul bilancio. 2. Relazione della societa' di revisione.
La relazione di revisione deve essere redatta secondo quanto previsto dai principi di revisione emessi dagli ordini professionale, integrati dalle comunicazioni della Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) inerenti la revisione contabile.
La relazione deve altresi' indicare:
a) se sono state di fatto osservate le disposizioni di legge e di statuto in materia di cooperazione;
b) se sono state rispettate in particolare le disposizioni di legge e di statuto relative agli articoli 4, 5, 7, 8, 9 e 11 della legge n. 59/1992;
c) l'avvenuta verifica di quanto dichiarato dagli amministratori ai sensi dell'art. 2513 del codice civile.
La relazione deve essere indirizzata alla cooperativa ed alla (nome dell'associazione cooperativa). 3. Collaborazione nell'attivita' di vigilanza.
Alla societa' di revisione ...., a cui compete il rispetto dei principi e delle norme deontologiche della revisione contabile, e' fatto obbligo di prestare tutta la collaborazione necessaria alla .... fine di favorire l'attivita' di vigilanza che compete a quest'ultima, in base alle disposizioni normative vigenti.
La societa' di revisione .... dovra' trasmettere copia delle lettere di proposta e conferimento dell'incarico e delle relazioni alla (nome dell'associazione cooperativa).
Le carte di lavoro, di proprieta' della societa' di revisione .... dovranno essere rese disponibili alla .... 4. Conferimento degli incarichi.
Gli incarichi dovranno essere conferiti dalla assemblea dei soci.
Gli incarichi non potranno superare la durata di un triennio; ogni societa' di revisione non potra' accettare dalla stessa cooperativa piu' incarichi consecutivi che superino la durata complessiva di sei anni. 5. Tariffe e costi della certificazione.
La societa' di revisione .... si impegna ad effettuare i propri interventi alle tariffe professionali indicate nel regolamento attuativo della presente convenzione sottoscritto tra la .... e la societa' di revisione .... 6. Pubblicita'.
La (nome dell'associazione cooperativa), al fine del migliore espletamento del servizio certificazione del bilancio delle cooperative, si impegna:
a) ad informare tutte le societa' cooperative, obbligate alla certificazione di bilancio ai sensi della legge n. 59/1992, circa la stipula della presente convenzione con la societa' di revisione ....;
b) a verificare affinche' le cooperative nel rispetto delle norme di legge si avvalgano esclusivamente delle societa' di revisione convenzionate con la (nome dell'associazione cooperativa);
c) ad informare le cooperative degli obblighi cui sono soggette.
Piu' precisamente:
1) conferire tempestivamente ad una delle societa' convenzionate l'incarico di certificazione di bilancio, al fine di consentire alla stessa una corretta applicazione delle procedure di revisione;
2) fornire i documenti di bilancio completi di tutti gli allegati e l'ulteriore documentazione richiesta dalla societa' di revisione entro la data stabilita;
3) fornire la collaborazione del proprio personale amministrativo e l'assistenza necessaria ai preposti della societa' di revisione;
4) comunicare tempestivamente le particolari modifiche incidenti significativamente sull'attivita' di certificazione;
5) rispettare le condizioni previste nell'atto di conferimento e di accettazione dell'incarico. 7. Revoca.
E' fatto divieto alla societa' di revisione .... proporre od accettare servizi diversi dalla certificazione di bilancio direttamente o indirettamente fatto salvo l'eventuale incarico di cui all'art. 2409-bis del codice civile. Il mancato rispetto di tale disposizione sara' causa di recesso unilaterale della convenzione tra la (nome dell'associazione cooperativa) e la societa' di revisione ....
Il mancato rispetto delle norme di comportamento previste dal presente accordo, comporta la revoca del mandato ad effettuare la certificazione dei bilanci delle cooperative aderenti alla (nome dell'associazione cooperativa). 8. Regolamento attuativo.
La presente convenzione e' integrata da un regolamento attuativo che definisce le modalita' operative e attuative di quanto previsto dai punti 3, 4 e 5. Il regolamento deve essere trasmesso al Ministero dello sviluppo economico. 9. Durata.
La presente convenzione ha durata triennale, salvo disdetta di una delle parti da effettuarsi tramite raccomandata con r.r. -- entro il ............................ di ogni anno.
La presente convenzione decorre dal ......................... 10. Clausola compromissoria.
Ogni controversia relativa alla applicazione della presente convenzione sara' demandata ad un collegio arbitrale irrituale composto di tre membri cosi' nominati: uno dal ricorrente, uno dal resistente ed il terzo di comune accordo, in mancanza, dal direttore generale per gli enti cooperativi del Ministero dello sviluppo economico.
......................, li'
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone