Gazzetta n. 8 del 11 gennaio 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 13 dicembre 2006
Riconoscimento, al sig. Cella Dario, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisisti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza del sig. Cella Dario nato il 2 aprile 1955 a Milano, cittadino italiano diretta a ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo lettone di psihologijas magistra gradu kliniskaja psihologija, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia dell'attivita' di psicologo;
Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico di psihologijas magistra gradu kliniskaja psihologija, conseguito presso la «Latvijas Universitate - Pedagogijas un psihologijas fakultate» di Riga in data 23 aprile 1992;
Rilevato che da informazioni assunte presso la competente autorita' lettone nel caso del sig. Cella Dario, si configura una formazione regolamentata ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), della direttiva 2001/19/CE;
Viste le conformi determinazioni delle Conferenze dei servizi nelle sedute del 23 maggio 2006, 15 giugno2006, 26 ottobre 2006;
Preso atto del conforme parere in atti del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;
Considerato che sussistano differenze tra la formazione professionale richiesta per l'esercizio della professione di psicologo in Italia e quella di cui e' in possesso l'istante, che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative nelle seguenti materie solo orali: 1) psicologia dinamica; 2) psicopatologia; 3) teoria e tecnica dei tests; 4) psicologia di comunita'; 5) deontologia professionale oppure a scelta del richiedente 36 mesi di tirocinio da svolgersi presso una struttura pubblica;
Decreta:
Art. 1.
Al sig. Cella Dario nato il 2 aprile 1955 a Milano, cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sez. A in Italia.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al presente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale, orale, sulle seguenti materie: 1) psicologia dinamica; 2) psicopatologia; 3) teoria e tecnica dei tests; 4) psicologia di comunita'; 5) deontologia professionale oppure a scelta del richiedente 36 mesi di tirocinio da svolgersi presso una struttura pubblica.
Roma, 13 dicembre 2006
Il direttore generale: Papa
 
Allegato A
A) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana.
B) Tirocinio di adattamento ove oggetto di scelta del richiedente, e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2 . Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonche' la dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere tutor. Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.
 
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