Gazzetta n. 7 del 10 gennaio 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 17 novembre 2006, n. 304
Regolamento di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di giornalista professionista.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, attuativo della direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE, cosi' come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, attuativo della direttiva 2001/19/CE;
Visto l'articolo 6 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 che, in presenza di determinate condizioni, subordina il riconoscimento dei titoli al superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento;
Visto, in particolare, il combinato disposto degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, secondo il quale sono definite, mediante decreto del Ministro della giustizia, le eventuali ulteriori procedure necessarie per assicurare lo svolgimento e la conclusione delle misure compensative previste per il riconoscimento dei titoli nell'ipotesi di formazione professionale sostanzialmente diversa da quella contemplata nell'ordinamento italiano;
Uditi i pareri resi dal Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 16 maggio 2005 e nell'adunanza dell'11 aprile 2006;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 2268 del 26 aprile 2006);
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «decreto legislativo», il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, cosi' come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, attuativo della direttiva 2001/19/CE;
b) «decreto ministeriale di riconoscimento», il decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;
c) «richiedente», il cittadino comunitario che domanda, ai fini dell'esercizio della professione di giornalista professionista in Italia, il riconoscimento del titolo rilasciato dal Paese di appartenenza attestante una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio o l'accesso alla professione.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- Si riporta il testo degli articoli 6, 11 e 13 del
decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 (Attuazione della
direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale
di riconoscimento della formazione professionale che
integra la direttiva 89/48/CEE):
«Art. 6 (Misure compensative). - 1. Qualora il
richiedente sia in possesso di un titolo di formazione
dello stesso livello o di livello superiore a quello
prescritto per l'accesso o l'esercizio delle attivita' di
cui all'art. 2, il riconoscimento e' subordinato, a scelta
del richiedente, al compimento di un tirocinio di
adattamento della durata massima di tre anni oppure al
superamento di una prova attitudinale:
a) se la formazione professionale attestata dai
titoli di cui all'art. 1 e all'art. 3 verte su materie
sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella
formazione professionale prescritta dalla legislazione
vigente;
b) se la professione cui si riferisce il
riconoscimento dei titoli comprende attivita' professionali
che non esistono nella professione corrispondente del Paese
che ha rilasciato i titoli o nella professione esercitata
ai sensi dell'art. 3, comma 1.
2. Il riconoscimento e', altresi', subordinato, a
scelta del richiedente, al compimento di un tirocinio di
adattamento della durata massima di tre anni, oppure al
superamento di una prova attitudinale, se riguarda
professioni per il cui accesso o esercizio e' richiesto il
possesso di un titolo di formazione rispondente ai
requisiti dell'art. 1, comma 3, lettera a), ed il
richiedente possiede un titolo di formazione rispondente ai
requisiti di cui all'art. 1, comma 3, lettera b) o
lettera c).
2-bis. Quanto previsto al comma 1 e' subordinato alla
verifica del fatto che le conoscenze acquisite dal
richiedente nel corso della propria esperienza
professionale non colmino in tutto o in parte la differenza
sostanziale di cui allo stesso comma 1.».
«Art. 11 (Disposizioni applicative misure
compensative). - 1. Con decreto del Ministro competente di
cui all'art. 13, sono definite, con riferimento alle
singole professioni, le eventuali ulteriori procedure
necessarie per assicurare lo svolgimento e la conclusione
delle misure di cui agli articoli 9 e 10.».
«Art. 13 (Competenze per il riconoscimento). - 1. Sulle
domande di riconoscimento sono competenti a pronunciarsi:
a) il Ministero titolare della vigilanza sulle
professioni di cui all'art. 2, lettera a), individuato
nell'allegato C al presente decreto. L'allegato puo' essere
modificato o integrato, tenuto conto delle disposizioni
sopravvenute nei vari settori professionali, con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri anche con la
individuazione di professioni aventi i requisiti di cui
alla lettera b) del precedente art. 8;
b) il Ministro per la funzione pubblica, per le
professioni che si traducono in rapporti di pubblico
impiego, salvo quanto previsto alle successive lettere c)
e d);
c) il Ministero della sanita' per le professioni
sanitarie;
d) il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca per i docenti tecnico-pratici di istituti di
istruzione secondaria e per il personale non docente delle
scuole materne ed elementari e degli istituti di istruzione
secondaria;
e) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
nei casi di attivita' professionali per il cui accesso o
esercizio e' richiesto il possesso di attestati o
qualifiche professionali conseguiti ai sensi della legge
21 dicembre 1978, n. 845, della legge 28 febbraio 1987, n.
56, o della normativa in materia di contratti aventi
finalita' formativa;
f) il Ministero dei trasporti e della navigazione per
le professioni marittime;
f-bis) il Ministero per i beni e le attivita'
culturali, per le attivita' afferenti il settore del
restauro e manutenzione dei beni culturali e per le
attivita' che riguardano il settore sportivo e in
particolare quelle esercitate con la qualifica di
professionista sportivo;
g) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
in ogni altro caso.».
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 14 del citato decreto
legislativo n. 319 del 1994:
«Art. 14 (Procedura di riconoscimento). - 1. La domanda
di riconoscimento deve essere presentata al Ministero
competente, corredata della documentazione relativa ai
titoli da riconoscere, rispondente ai requisiti indicati
all'art. 12.
2. La domanda deve indicare la professione o le
professioni di cui all'art. 2, in relazione alle quali il
riconoscimento e' richiesto.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda,
il Ministero accerta la completezza della documentazione
esibita, comunicando all'interessato le eventuali
necessarie integrazioni.
4. Per la valutazione dei titoli acquisiti, il
Ministero competente indice una conferenza di servizi ai
sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale
partecipano i rappresentanti:
a) dei Ministeri indicati all'allegato C;
b) del Dipartimento per il coordinamento delle
politiche comunitarie;
c) del Ministero degli affari esteri;
d) del Ministero della pubblica istruzione;
e) del Dipartimento per la funzione pubblica;
f) del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale;
g).
5. Nella conferenza sono sentiti un rappresentante
dell'ordine o della categoria professionale ed un
rappresentante del Consiglio nazionale della pubblica
istruzione designato dal Ministro per la pubblica
istruzione. La conferenza e' integrata da un rappresentante
delle regioni designato dalla Conferenza Stato-regioni per
la valutazione dei titoli di formazione di competenza
regionale.
6. Il riconoscimento viene disposto con decreto del
Ministro competente da emettersi nel termine di quattro
mesi dalla presentazione della domanda, o della sua
integrazione a norma del precedente comma 3.
7. Nei casi di cui all'art. 6, il decreto stabilisce le
condizioni del tirocinio di adattamento o della prova
attitudinale, tenendo conto di quanto disposto dall'art.
10, comma 2, individuando l'ente o organo competente a
norma dell'art. 17.
8. Il decreto di cui al comma 6 e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
9. I commi 4 e 8 non si applicano se la domanda di
riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su
cui e' stato provveduto con precedente decreto.».



 
Art. 2.
Contenuto della prova attitudinale
1. La prova attitudinale prevista dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo ha luogo, almeno due volte l'anno presso il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. L'esame, da svolgersi in lingua italiana, si articola nella prova scritta e nella prova orale.
2. L'esame si svolge nel rispetto delle condizioni stabilite nel decreto ministeriale di riconoscimento e verte sulle materie ivi indicate. Il decreto di riconoscimento individua le materie d'esame tra quelle elencate nell'allegato A al presente regolamento.
3. La prova scritta, della durata massima di tre ore, consiste nella redazione di un articolo su argomenti di attualita' scelti dal candidato tra quelli, in numero non inferiore a sei (interno, esteri, economia-sindacato, cronaca, sport, cultura-spettacolo) proposti dalla Commissione, nonche' sulla base dell'eventuale documentazione dalla stessa fornita. La misura di tale articolo deve essere di sessanta righe per 60 battute.
4. La prova orale verte sulle materie indicate nel decreto ministeriale di riconoscimento quali materie su cui svolgere la prova orale, oltre che su ordinamento e deontologia professionale.
5. Il Consiglio nazionale dell'Ordine provvede a predisporre un programma relativo alle materie d'esame indicate nell'allegato sub A) che dovra' essere consegnato ai candidati, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sessanta giorni prima della prova scritta.
 
Art. 3.
Commissione d'esame
1. Presso il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e' istituita una commissione d'esame per lo svolgimento della prova attitudinale, composta da cinque membri effettivi e da cinque membri supplenti.
2. La nomina di due membri effettivi e di due membri supplenti e' effettuata tra iscritti all'albo dei giornalisti, elenco professionisti, con almeno otto anni di anzianita' di iscrizione in tale elenco, designati dal Consiglio nazionale; la nomina di due membri effettivi e di due membri supplenti e' effettuata tra professori di prima o di seconda fascia o ricercatori confermati presso una Universita' della Repubblica nelle materie elencate nell'allegato A al presente decreto; la nomina di un membro effettivo e di un membro supplente e' effettuata tra i magistrati dei distretto della Corte di Appello di Roma o collocati fuori ruolo presso amministrazioni od organi centrali dello Stato, con qualifica non inferiore a quella di magistrato di appello.
3. La commissione e' nominata con decreto del Ministro della giustizia e dura in carica tre anni. La commissione presieduta dal componente, designato dal Consiglio nazionale, con maggiore anzianita' di iscrizione all'albo professionale, giudica e delibera con la presenza dei cinque componenti effettivi. In caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi, subentrano i corrispondenti componenti supplenti, in ordine di anzianita'. In caso di assenza o impedimento del presidente, la commissione e' presieduta dal componente, effettivo o supplente, con maggiore anzianita' di iscrizione all'albo professionale. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente, designato dal Consiglio nazionale, avente minore anzianita' di iscrizione all'albo professionale. Le deliberazioni e le valutazioni diverse da quelle disciplinate dall'articolo 6 sono adottate a maggioranza.
4. Il rimborso delle spese sostenute dai componenti della commissione, nonche' i compensi, determinati dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti sono a carico del predetto Consiglio.
 
Art. 4.
Vigilanza sugli esami
1. Il Ministro della giustizia esercita l'alta sorveglianza sugli esami e sulla commissione prevista all'articolo 3, in conformita' alle disposizioni contenute nella legge 3 febbraio 1963, n. 69 e successive integrazioni.



Nota all'art. 4:
- La legge 3 febbraio 1963, n. 69, reca: «Ordinamento
della professione di giornalista».



 
Art. 5.
Svolgimento dell'esame
1. Il richiedente presenta al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti domanda di ammissione all'esame redatta secondo lo schema allegato sub B) al presente regolamento, unitamente a copia del decreto ministeriale di riconoscimento, autenticata anche ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ed a copia di un documento di identita'.
2. Entro il termine massimo di sessanta giorni dal ricevimento della domanda, la Commissione si riunisce su convocazione del presidente per la fissazione del calendario delle prove di esame. Tra la data fissata per lo svolgimento della prova scritta e quella della prova orale non puo' intercorrere un intervallo inferiore a trenta e superiore a sessanta giorni. Della convocazione della commissione e del calendario delle prove e' data immediata comunicazione all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda, ed al Ministero della giustizia, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.



Nota all'art. 5:
- Il decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, reca: «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa. (Testo A)».



 
Art. 6.
Valutazione della prova attitudinale
1. Per la valutazione di ciascuna prova ogni componente della commissione dispone di dieci punti di merito. Alla prova orale sono ammessi coloro che abbiano riportato nella prova scritta una votazione minima complessiva pari a trenta. Si considera superato l'esame da parte dei candidati che abbiano conseguito, anche nella prova orale, un punteggio complessivo non inferiore a trenta.
2. Allo svolgimento della prova scritta presenziano almeno due componenti della commissione.
3. Dell'avvenuto superamento dell'esame la commissione rilascia certificazione all'interessato ai fini del l'iscrizione all'albo.
4. In caso di esito sfavorevole, la prova attitudinale puo' essere ripetuta non prima di sei mesi.
5. Il Consiglio dell'ordine da' immediata comunicazione al Ministero della giustizia dell'esito della prova attitudinale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
 
Art. 7.
Oggetto e svolgimento del tirocinio
1. Il tirocinio di adattamento, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo, ha una durata massima di tre anni. Esso consiste nello svolgimento di attivita' giornalistica continuativa e retribuita per uno o piu' organi di informazione, nazionali o locali, regolarmente registrati.
2. Il direttore o i direttori degli organi di informazione, a conclusione del tirocinio di adattamento, predispone una relazione motivata contenente la valutazione, favorevole o sfavorevole, dell'attivita' complessivamente svolta e ne rilascia copia all'interessato.
 
Art. 8.
Obblighi del tirocinante
1. Il tirocinante e' tenuto all'osservanza delle norme di deontologia professionale.
 
Art. 9.
Registro dei tirocinanti
1. Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti istituisce e tiene presso di se' il registro dei tirocinanti nel quale devono essere iscritti coloro che, muniti di decreto ministeriale di riconoscimento di titolo conseguito all'estero, intendono svolgere il tirocinio di adattamento.
2. Nel registro dei tirocinanti sono riportati:
a) numero d'ordine attribuito al tirocinante, cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, titolo di studio e numero di codice fiscale;
b) data di decorrenza dell'iscrizione;
c) indicazione dell'organo o degli organi di informazione per i quali e' svolto il tirocinio di adattamento;
d) eventuali provvedimenti di sospensione del tirocinio;
e) data di compimento del periodo di effettivo tirocinio;
f) data dei rilascio del certificato di compiuto tirocinio;
g) data della cancellazione con relativa motivazione.
 
Art. 10.
Iscrizione
1. L'iscrizione al registro dei tirocinanti si ottiene a seguito di istanza al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, redatta secondo lo schema allegato sub C) al presente regolamento.
2. Nella domanda il richiedente deve dichiarare di impegnarsi ad effettuare il tirocinio di adattamento, indicando il relativo od i relativi organi di informazione.
3. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) copia di un documento di identita';
b) copia autenticata del decreto ministeriale di riconoscimento, ai sensi del decreto legislativo;
c) attestazione di disponibilita' del direttore o dei direttori degli organi di informazione per i quali si svolge il tirocinio;
d) n. 2 fotografie autenticate formato tessera; in alternativa, a richiesta dell'interessato, le fotografie possono essere autenticate dall'ufficio ricevente.
4. Nella domanda, sottoscritta dal richiedente, devono essere elencati i documenti allegati; deve altresi' essere espresso l'impegno a dare comunicazione delle eventuali sopravvenute variazioni entro trenta giorni dal verificarsi delle stesse.
5. La domanda di iscrizione puo' essere inviata al Consiglio nazionale a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure puo' essere presentata direttamente presso gli uffici del Consiglio nazionale. In caso di consegna presso gli uffici, il Consiglio nazionale, previa apposizione sulla domanda del timbro e della data di ricevimento, rilascia ricevuta di presentazione della domanda al praticante stesso o a persona da lui delegata.
6. E' inammissibile la domanda incompleta o difforme dalle previsioni del presente articolo, quando non sia possibile la regolarizzazione.
 
Art. 11.
Delibera di iscrizione
1. Il Presidente del Consiglio nazionale provvede alla iscrizione nel registro dei tirocinanti entro quindici giorni dalla data di presentazione della domanda.
2. L'iscrizione decorre dalla data della delibera del Consiglio nazionale.
3. Il mancato accoglimento della domanda di iscrizione deve essere motivato. La segreteria del Consiglio nazionale provvede entro dieci giorni a dare comunicazione della deliberazione adottata all'interessato, nonche' al direttore o ai direttori degli organi di informazione indicati per il tirocinio di adattamento, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
 
Art. 12. (1)
Modalita' di svolgimento e valutazione del tirocinio

1. Ogni sei mesi, il direttore dell'organo di informazione rilascia al tirocinante una dichiarazione sulle attivita' svolte dallo stesso. Tale dichiarazione e' trasmessa dall'interessato al Consiglio nazionale dell'Ordine.
2. Al compimento del tirocinio, entro il termine massimo di quindici, il direttore trasmette al Consiglio nazionale la relazione sullo svolgimento del tirocinio prevista dall'articolo 7, comma 2. ((1))
3. In caso di valutazione favorevole, il Presidente del Consiglio nazionale rilascia un certificato di compiuto tirocinio entro il termine massimo di quindici giorni dal ricevimento della relazione.
4. In caso di valutazione sfavorevole, il Consiglio nazionale provvede all'audizione del tirocinante. Qualora ritenga di confermare la valutazione del direttore, emette provvedimento motivato di diniego di certificato di compiuto tirocinio; qualora ritenga, al contrario, di disattendere la valutazione sfavorevole del direttore, emette provvedimento motivato sul punto e rilascia certificato di compiuto tirocinio nei termini di cui al comma 3.
5. In caso di valutazione finale sfavorevole, il tirocinio puo' essere immediatamente ripetuto.

----------------- AGGIORNAMENTO (1)
Si riporta il testo del comma 2 del presente articolo a seguito della modifica introdotta dall'Errata Corrige in G.U. 16/1/2007, n. 12:
"2. Al compimento del tirocinio, entro il termine massimo di quindici (( giorni )), il direttore trasmette al Consiglio nazionale la relazione sullo svolgimento del tirocinio prevista dall'articolo 7, comma 2."

N.B. La suddetta modifica entra in vigore il 16/1/2007.
 
Art. 13.
Sospensione e interruzione del tirocinio
1. Tutti gli eventi che impediscono l'effettivo svolgimento del tirocinio per una durata superiore a un sesto e inferiore alla meta' della sua durata complessiva sono causa di sospensione del tirocinio stesso.
2. Tutti gli eventi che impediscono l'effettivo svolgimento del tirocinio per una durata superiore alla meta' della sua durata complessiva sono causa di interruzione del tirocinio stesso.
3. Il direttore dell'organo di informazione presso cui si svolge il tirocinio informa il Consiglio nazionale della causa di sospensione di cui al comma 1 e della causa di interruzione di cui al comma 2, nonche' della ripresa del tirocinio nel caso di cui al comma 1.
4. Il Consiglio nazionale delibera la sospensione per un periodo comunque non superiore ad un anno.
5. La sospensione e l'interruzione del tirocinio sono dichiarate dal Consiglio nazionale con provvedimento comunicato all'interessato e al direttore dell'organo di informazione presso cui si svolge il tirocinio entro quindici giorni con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
 
Art. 14.
Cancellazione dal registro dei tirocinanti
1. Il Consiglio nazionale delibera la cancellazione dal registro dei tirocinanti nei seguenti casi:
a) rinuncia all'iscrizione;
b) dichiarazione di interruzione del tirocinio;
c) condanna definitiva per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, oppure per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo di due anni o nel massimo di cinque anni;
d) rilascio del certificato di iscrizione nell'elenco dei giornalisti professionisti.
2. La delibera del Consiglio nazionale di cancellazione dell'iscrizione nel registro dei tirocinanti deve essere comunicata all'interessato e al direttore dell'organo di informazione presso cui e' stato svolto il tirocinio entro quindici giorni con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, salvo che la delibera di cancellazione sia stata comunicata contestualmente a quella di interruzione del tirocinio.
 
Art. 15.
Sospensione dal registro dei tirocinanti
1. In caso di condanna, anche in primo grado, per uno dei delitti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c), il Consiglio nazionale delibera la sospensione dell'iscrizione dal registro dei tirocinanti.
2. La delibera del Consiglio nazionale di sospensione dell'iscrizione nel registro dei tirocinanti deve essere comunicata all'interessato e al direttore dell'organo di informazione presso cui e' stato svolto il tirocinio entro quindici giorni con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 17 novembre 2006
Il Ministro: Mastella Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2006 Ministeri isitituzionali, registro n. 13, foglio n. 120
 
Allegato A
ELENCO DELLE MATERIE
1) Diritti, doveri, etica e deontologia dell'informazione;
2) Elementi di storia del giornalismo e della comunicazione di massa;
3) Elementi di storia moderna e contemporanea;
4) Elementi di sociologia e psicologia dell'opinione pubblica;
5) Norme giuridiche attinenti all'informazione: elementi di diritto pubblico; norme civili, penali e amministrative concernenti la stampa; ordinamento giuridico della professione di giornalista;
6) Normativa comunitaria sull'informazione;
7) Teoria e tecniche dell'informazione giornalistica;
8) Metodi e strumenti di ricerca per il giornalismo;
9) Elementi di grafica della comunicazione giornalistica;
10) Elementi di informatica applicata al giornalismo;
11) Elementi di fotogiornalismo e di radiogiornalismo.
 
Allegato B
Al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti
Il/la sottoscritto/a .... nato/a .... il .... a ...., cittadino/a .... residente in ....; in possesso del titolo professionale di .... rilasciato da .... a compimento di un corso di studi di .... anni, comprendente le materie sostenute presso l'Universita' .... con sede in ...., iscritto all'associazione professionale di .... dal .... (1) ed in possesso del decreto di riconoscimento del proprio titolo professionale rilasciato dal Ministero della giustizia in data ....
domanda ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di poter partecipare alla prova attitudinale secondo quanto previsto nel decreto di riconoscimento di cui sopra.
Data e Firma
(1) Ove sussista il requisito.
 
Allegato C
Al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti
Il/la sottoscritto/a .... nato/a .... il .... a ...., cittadino/a .... residente in .... in possesso del titolo professionale di .... rilasciato da .... a compimento di un corso di studi di .... anni, comprendente le materie sostenute presso l'Universita' .... con sede in ...., iscritto all'associazione professionale di .... dal .... (1) ed in possesso del decreto di riconoscimento del proprio titolo professionale rilasciato dal Ministero della giustizia in data ....
domanda ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di essere iscritto al registro dei tirocinanti secondo quanto previsto nel decreto di riconoscimento di cui sopra;
dichiara di impegnarsi ad effettuare il tirocinio di adattamento presso i seguenti organi di informazione: .... .... ....
Data e Firma
(1) Ove sussista il requisito.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone