Gazzetta n. 3 del 4 gennaio 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO
Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.9604-XV.J(4389) del 4 dicembre 2006, il manufatto esplosivo denominato «PROFI» (massa netta g 4768) e' riconosciuto, su istanza del sig. Monetti Carlo, titolare di esercizio di minuta vendita di esplosivi in Orbetello (Grosseto), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.
La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto e' soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.
Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.9605-XV.J(4390) del 4 dicembre 2006, i manufatti esplosivi denominati: «SQUIB GSF-22» e «limitatore di carica LL 022» (contenente lo squib GSF-22) sono riconosciuti, su istanza del sig. Monetti Carlo, titolare di esercizio di minuta vendita di esplosivi in Orbetello (Grosseto), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella V categoria - gruppo «B» dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0454, 1.4S.
La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti, che sono destinati ad uso esclusivamente pirotecnico, e' soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.
Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.9857-XV.J(4024) del 4 dicembre 2006, i manufatti esplosivi denominati: «PIROTER SFONDO A LAMPEGGIO C/100» (massa netta g 595); «PIROTER SFONDO A LAMPEGGIO E TONANTE C/100» (massa netta g 740); «PIROTER SBRUFFO A STELLE MULTICOLORI 55» (massa netta g 125); «PIROTER SBRUFFO A STRISCIONE MULTICOLORE 55» (massa netta g 80); «PIROTER SBRUFFO A STELLE E STRISCIONE MULTICOLORI 55» (massa netta g 150); «PIROTER SBRUFFO A STELLE E STUCCHIO MULTICOLORI 55» (massa netta g 146); «PIROTER SBRUFFO A STELLE MULTICOLORI E FONTANELLE 55» (massa netta g 175); «PIROTER CAMURO CK + COMETA C/75» (massa netta g 356); «PIROTER BIG CK + COMETA C/75» (massa netta g 356); PIROTER SFERA C/l0 (massa netta g 345); PIROTER SFERA C/13 (massa netta g 700); PIROTER SFERA C/16 (massa netta g 1180); PIROTER SFERA C/21 (massa netta g 2790) sono riconosciuti, su istanza del sig. Iannotta Amato, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Casagiove (Caserta), localita' Boscariello, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.
La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti e' soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.
Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.10746-XV.J(4030) del 4 dicembre 2006, i manufatti esplosivi denominati: «SC 15 SFERA DI MATTEO» (massa netta g 1150); «SC 20 SFERA DI MATTEO» (massa netta g 2150); «SC 25 SFERA DI MATTEO» (massa netta g 4300); «BC 160/F CILINDRICA DI MATTEO» (massa netta g 1756) sono riconosciuti, su istanza del sig. Di Matteo Amodio, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Orta di Atella (Caserta), localita' S. Stefano, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.
La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti e' soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.
Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.10967-XV.J(4057) del 12 dicembre 2006, il manufatto esplosivo denominato «LH1131-5 (d.f.: LH1131-5 Pirotecnica allevi di Daziani C.)» (massa netta g 639,50) e' riconosciuto, su istanza della sig. Daziani Carmine, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.
La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto e' soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.
Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.10966-XV.J(4056) del 12 dicembre 2006, il manufatto esplosivo denominato «LH7704-4 (d.f.: LH7704-4 Pirotecnica allevi di Daziani C.)» (massa netta g 341,40) e' riconosciuto, su istanza della sig. Daziani Carmine, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.
La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto e' soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.
Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.10965-XV.J(4055) del 12 dicembre 2006, il manufatto esplosivo denominato «LH7703-4 (d.f.: LH7703-4 Pirotecnica allevi di Daziani C.)» (massa netta g 341,40) e' riconosciuto, su istanza della sig. Daziani Carmine, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.
La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto e' soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.
Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.10964-XV.J(4054) del 12 dicembre 2006, il manufatto esplosivo denominato «LH7737-4 (d.f.: LH7737-4 Pirotecnica allevi di Daziani C.)» (massa netta g 341,40) e' riconosciuto, su istanza della sig. Daziani Carmine, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.
La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto e' soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.
Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.10963-XV.J(4053) del 12 dicembre 2006, il manufatto esplosivo denominato «YHR-620B (d.f.: YHR-620B Pirotecnica allevi di Daziani C.)» (massa netta g 39,40) e' riconosciuto, su istanza della sig. Daziani Carmine, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.
La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto e' soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.
Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.10962-XV.J(4052) del 12 dicembre 2006, il manufatto esplosivo denominato «YHR-620 (d.f.: YHR-620 Pirotecnica allevi di Daziani C.)» (massa netta g 39,40) e' riconosciuto, su istanza della sig. Daziani Carmine, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.
La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto e' soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.
Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.10961-XV.J(4051) del 12 dicembre 2006, il manufatto esplosivo denominato «YHR-137 (d.f.: YHR-137 Pirotecnica allevi di Daziani C.)» (massa netta g 2,50) e' riconosciuto, su istanza della sig. Daziani Carmine, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.
La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto e' soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.
Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.10960-XV.J(4050) del 12 dicembre 2006, il manufatto esplosivo denominato «LH7308-4 (d.f.: LH7308-4 Pirotecnica allevi di Daziani C.)» (massa netta g 341,40) e' riconosciuto, su istanza della sig. Daziani Carmine, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.
La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto e' soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.
Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.10959-XV.J(4049) del 12 dicembre 2006, il manufatto esplosivo denominato «LH7307-4 (d.f.: LH7307-4 Pirotecnica allevi di Daziani C.)» (massa netta g 324,40) e' riconosciuto, su istanza della sig. Daziani Carmine, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.
La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto e' soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.
 
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