Gazzetta n. 294 del 19 dicembre 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 27 novembre 2006
Riconoscimento, al sig. Miron Valeriu, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, e successive modifiche;
Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza del sig. Miron Valeriu, nato il 21 dicembre 1966 a Tirnova (Repubblica Moldova), cittadino moldavo, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico - professionale rumeno di ingegnere elettrico conseguito presso l'«Istituto Politecnico S. Lazo» di Chisinau (Repubblica Moldova) nel 1991 e rilasciato in data 3 luglio 1991, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A settore industriale e l'esercizio in Italia della omonima professione;
Vista l'esperienza professionale maturata dal richiedente in Italia dal 2005 al 2006, come documentato in atti;
Preso atto che da dichiarazione di valore dell'Ambasciata d'Italia a Bucarest datata 3 novembre 2005 risulta che il titolo di cui e' in possesso l'istante conferisce allo stesso la facolta' di esercitare la professione di ingegnere nella Repubblica Moldova;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 7 settembre 2006;
Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri espresso nella nota in atti datata 28 luglio 2006;
Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - settore industriale e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;
Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive modifiche;
Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;
Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 - cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002 - e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Grosseto in data 21 maggio 2003, rinnovato il 21 gennaio 2006 con validita' fino al 21 gennaio 2008 per motivi di lavoro subordinato;
Decreta:
Art. 1.
Al sig. Miron Valeriu, nato il 21 dicembre 1966 a Tirnova (Repubblica Moldova), cittadino moldavo, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.
 
Art. 2.
Detto riconoscimento e' subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di sei mesi volto a fornire all'istante una sufficiente preparazione in materia di reti e sistemi di telecomunicazioni, ordinamento e deontologia professionale; le modalita' di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 27 novembre 2006
Il direttore generale: Papa
 
Allegato A
Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, e' diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze in materia di reti e sistemi di telecomunicazioni, ordinamento e deontologia professionale.
Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonche' la dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgera' presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianita' di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.
 
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