Gazzetta n. 290 del 14 dicembre 2006 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 29 marzo 2006
I Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001) - variante alla linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria, in localita' Cannitello. (Deliberazione n. 83/06).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vlsta la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;
Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;
Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilita' dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attivita' di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che puo' in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', come modificato - da ultimo - dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330;
Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);
Visto il decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189, che apporta modifiche ed integrazioni al citato decreto legislativo n. 190/2002;
Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare:
il comma 134 e seguenti, ai sensi dei quali la richiesta di assegnazione di risorse a questo Comitato, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato;
il comma 176, che autorizza ulteriori limiti di impegno nel biennio 2005-2006 per la realizzazione delle opere strategiche di cui alle leggi citate ai punti precedenti;
il comma 177 - come modificato e integrato dall'art. 1, comma 13, del decreto-legge 12 luglio 2004 n. 168, convertito nella legge 30 luglio 2004, n. 191, nonche' dall'art. 16 della legge 21 marzo 2005, n. 39 - che reca precisazioni sui limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), e visti in particolare:
l'art. 1, comma 78, che autorizza un contributo annuale di 200 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2007 per interventi infrastrutturali tra i quali sono inclusi - tra l'altro - interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla citata legge n. 443/2001;
l'art. 1, comma 85, che integra le richiamate disposizioni sui limiti di impegno;
Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n. 51/2002 - S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del piu' volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche, che include il «Ponte sullo Stretto di Messina» - per il quale indica un costo di 4.957,986 milioni di euro, in assenza di disponibilita' - e, nel Corridoio plurimodale tirrenico - nord Europa, tra i sistemi ferroviari, l'«asse ferroviario Salerno-Reggio CalabriaPalermo-Catania» per il quale indica un costo complessivo di 12.291,674 milioni di euro, e disponibilita' pari a 201,418 milioni di euro;
Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (Gazzetta Ufficiale n. 87/2003, errata corrige in Gazzetta Ufficiale n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;
Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (Gazzetta Ufficiale n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche;
Vista la delibera 1° agosto 2003, n. 66, con la quale questo Comitato ha approvato il progetto preliminare del «Ponte sullo Stretto di Messina»;
Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 11 (Gazzetta Ufficiale n. 230/2004), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003, prevedendo che di norma - a corredo della richiesta di finanziamento a carico delle risorse dell'art. 13 della legge n. 166/2002, come sopra rifinanziato - venga presentato il piano sintetico, ma esplicitando che questo Comitato stesso, in sede di approfondimento, puo' richiedere la presentazione del piano analitico completo;
Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (Gazzetta Ufficiale n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;
Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno il 14 marzo 2003, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e successive modifiche e integrazioni, con il quale - in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 - e' stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;
Vista la sentenza n. 303 del 25 settembre 2003 con la quale la Corte costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilita' dell'intesa tra Stato e singola regione ai fini dell'attuabilita' del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finche' l'intesa non si perfezioni;
Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;
Vista la nota 8 febbraio 2006, n. 100, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, la relazione istruttoria della «variante alla linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria in localita' "Cannitello" - progetto definitivo opera provvisionale»;
Visto l'aggiornamento alla suddetta relazione istruttoria, consegnato in seduta dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il dossier di valutazione sulla «variante di Cannitello», del pari consegnato in seduta dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;
Considerato che le infrastrutture «Ponte sullo Stretto di Messina e relative opere di collegamento» e «Tratta calabrese della linea ad alta capacita' ferroviaria Napoli-Battipaglia-Reggio Calabria» sono comprese nell'Intesa generale quadro tra Governo e regione Calabria, sottoscritta il 16 maggio 2002;
Considerato che l'intervento in oggetto e' stato trattato anche nelle sedute del Comitato del 29 luglio 2005 e del 3 agosto 2005, ma non deliberato in quella sede a causa dell'opposizione anticipata dalla regione Calabria e in presenza di un parere sfavorevole del Ministero per i beni e le attivita' culturali ed e' stato altresi' esaminato nella riunione preparatoria del 24 gennaio 2006 nella quale e' stato preannunciato il parere sfavorevole della regione Calabria dall'assessore presente;
Considerato che in tutte le occasioni sopra citate l'intervento e' stato proposto quale opera provvisionale volta alla risoluzione di interferenza primaria e propedeutica alla costruzione del pilone del ponte sullo stretto di Messina sul versante calabrese;
Considerato che la segreteria del Comitato, con nota 27 gennaio 2006, n. 2897 e con riferimento al citato preannunciato parere sfavorevole della regione Calabria espresso nella seduta preparatoria del 24 gennaio 2006, ha interessato il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a valutare se ricorressero le condizioni per esperire la procedura prevista dal decreto legislativo n. 190/2002, come modificato dal decreto legislativo n. 189/2005, nei casi di dissenso della regione e se quindi la proposta di approvazione potesse essere sottoposta alle definitive determinazioni di questo Comitato ovvero se fosse ipotizzabile una soluzione diversa;
Considerato che la regione Calabria, con nota consegnata nella seduta del 22 marzo 2006, si e' espressa favorevolmente in merito alla realizzazione della «variante di Cannitello» subordinatamente alla condizione che l'opera non sia condizione essenziale alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina ma serva soltanto a migliorare ed implementare il sistema della rete ferroviaria regionale;
Considerato che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'aggiornamento della relazione istruttoria consegnata in seduta, sembra adeguarsi all'impostazione della regione Calabria, presentando l'opera come intervento finalizzato a migliorare ed implementare il sistema della rete ferroviaria regionale e sottolineando che la variante rappresenta la prima fase delle opere atte a consentire la continuita' dell'esercizio ferroviario durante la costruzione della galleria che liberera' la parte piu' cospicua del fronte mare;
Ritenuta quindi coerente con la suddetta impostazione l'individuazione di RFI S.p.A. quale soggetto aggiudicatore e ritenuto altresi' che l'opera, pur mantenendo le caratteristiche tecniche originarie, vada quindi ricondotta ad altra infrastruttura del Programma ed in particolare al citato «asse ferroviario Salerno-Reggio Calabria-Palermo-Catania», in quanto apporta indubbi vantaggi sia al trasporto passeggeri a lunga percorrenza che al trasporto ferroviario regionale;
Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;
Prende atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:
sotto l'aspetto tecnico-procedurale:
che l'intervento in oggetto consiste in una variante della lunghezza di circa 1.150 m dell'esistente linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria in localita' Cannitello, da realizzare in affiancamento alla tracciato esistente;
che - come esposto in premessa - nell'impostazione originaria l'intervento era mirato a liberare le aree interessate dalle opere di fondazione della torre est del Ponte sullo Stretto di Messina;
che, giusta quanto precisato nella relazione istruttoria, il progetto preliminare dell'intervento e' stato approvato nell'ambito del progetto preliminare del suddetto «Ponte sullo Stretto di Messina», di cui alla citata delibera n. 66/2003, in quanto interferenza primaria la cui risoluzione e' propedeutica alla costruzione della torre lato Calabria del Ponte sulla Stretto di Messina;
che, inoltre, tra le prescrizioni alla cui osservanza e' soggetta la suddetta approvazione si fa riferimento alla «variante di Cannitello» e si prevede la stipula di un Accordo di programma tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero dell'economia e delle finanze, regioni Calabria e Sicilia, Rete ferroviaria italiana S.p.A. (RFI) e ANAS S.p.A., per disciplinare gli impegni di relativa competenza in merito alla realizzazione dell'opera, e Accordo di programma poi sottoscritto in data 27 novembre 2003;
che il progetto definitivo all'esame e' stato trasmesso dal soggetto aggiudicatore ai soggetti interessati in data 9 giugno 2004, con eccezione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al quale e' stato trasmesso in data 25 giugno 2004;
che il responsabile del procedimento ha attestato la rispondenza di detto progetto definitivo al citato progetto preliminare approvato;
che al procedimento e' stata data pubblicita' su due quotidiani, di cui uno a tiratura nazionale ed uno a tiratura locale;
che in data 29 luglio 2004 si e' tenuta la Conferenza dei servizi cui ha fatto seguito la presentazione - concordata nella medesima Conferenza - da parte del comune di Villa San Giovanni di proposte alternative di tracciato e di modalita' di realizzazione, finalizzate al recupero del fronte mare;
che il soggetto aggiudicatore, incaricato di analizzare le suddette proposte e di eseguire uno studio di fattibilita' di quelle che risultassero praticabili economicamente e tecnicamente, ha ritenuto realizzabile la proposta denominata «B» con le modifiche apportate con la alternativa «B1», cosiddetta «semintubata a monte»;
che lo studio di fattibilita' sviluppato per la alternativa B1 ipotizza la esecuzione di una galleria naturale a canna singola di lunghezza inferiore a 2.000 m, per un costo stimato di circa 124,5 milioni di euro, e individua un percorso di realizzazione articolato in fasi di esecuzione;
che, a conclusione della istruttoria, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha ritenuto che la prima fase della suddetta alternativa B1, consistente nella esecuzione dei lavori previsti dal progetto definitivo sottoposto a questo Comitato con la denominazione «variante di Cannitello», consenta, liberando gia' una porzione di fronte mare, la continuita' dell'esercizio ferroviario durante la costruzione della galleria che rendera' disponibile la parte piu' cospicua del fronte mare medesimo, mentre la suddetta alternativa B1 nel suo complesso si configura come soluzione finale a livello ambientale e paesaggistico, rispettando le prescrizioni formulate sul progetto preliminare dal Ministero per i beni e le attivita' culturali, dal comune di Villa San Giovanni liberando una cospicua porzione del fronte mare, a livello tecnico, in quanto consente il ripristino della fermata di Cannitello, evita la realizzazione di due canne in galleria, non impegna per la realizzazione delle gallerie i terreni piu' scadenti ed a livello economico, in quanto meno costosa della proposta B;
che il citato Ministero propone a questo Comitato di prendere atto che il progetto definitivo «variante di Cannitello» si configura come opera di prima fase della successiva «variante finale» e di autorizzare, quale soluzione definitiva, l'opera individuata come «alternativa B1» e che prendera' il nome di «variante finale alla linea storica in localita' Cannitello», di cui nel frattempo il soggetto aggiudicatore potra' sviluppare il progetto preliminare;
che il Ministero per i beni e le attivita' culturali, che in sede di Conferenza dei servizi si era espresso negativamente sul progetto, con nota 24 gennaio 2006 si e' espresso positivamente sulla soluzione progettuale proposta con prescrizioni aggiuntive dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
che hanno espresso parere favorevole l'Autorita' di bacino regionale e, con osservazioni, il settore idrogeologico affari tecnici della regione Calabria;
che la Commissione speciale VIA, con nota 28 luglio 2004, ha verificato l'ottemperanza del progetto definitivo all'esame alle prescrizioni del provvedimento di compatibilita' ambientale, senza emettere ulteriori prescrizioni;
che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone le prescrizioni da formulare in sede di approvazione del progetto, esponendo le motivazioni in caso di mancato recepimento di osservazioni avanzate nella fase istruttoria, ed evidenzia le principali interferenze;
che il predetto Ministero, come anticipato in premessa, nella stesura aggiornata della relazione pare aderire all'impostazione concettuale dell'opera proposta dalla regione Calabria;
sotto l'aspetto attuativo:
che, sulla base di quanto sopra riportato, e' quindi legittimo individuare Rete ferroviaria italiana S.p.A. quale soggetto aggiudicatore;
che il CUP del progetto e' J11H03000170000;
sotto l'aspetto finanziario:
che il costo complessivo dell'intervento, e' quantificato in 19.000.000 euro, cosi' articolati:

(importi in euro)

===================================================================== Voce |Importo |Percentuale ===================================================================== opere da appaltare |13.060.741,80|68,7 --------------------------------------------------------------------- oneri sicurezza |198.790,48 |1,0 --------------------------------------------------------------------- opere compensative (punto a somme a | | disposizione) |474.405,00 |2,5 --------------------------------------------------------------------- altre somme a disposizione |5.266.062,72 |27,7

che l'importo di 850.000 euro necessario alla demolizione della parte di opera da dimettere alla entrata in servizio della «variante finale alla linea storica in localita' Cannitello» verra' finanziata nell'ambito del finanziamento della medesima variante finale;
Delibera:
1. Approvazione progetto definitivo.
1.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto legislativo n. 190/2002, come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 189/2005, nonche' ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 32712001, come modificato - da ultimo - dal decreto legislativo n. 330/2004, e' approvato, con le prescrizioni e le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilita' il progetto definitivo «variante di Cannitello», che si' configura come opera di prima fase della successiva «variante finale». Il soggetto aggiudicatore e' autorizzato a sviluppare l'opera individuata come «alternativa B1» in qualita' di soluzione finale con la denominazione «variante finale alla linea storica in localita' Cannitello».
L'approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attivita' previste nel progetto approvato.
1.2. L'importo di 19.000.000 euro costituisce il limite di spesa dell'intervento da realizzare ed e' fissato in relazione ai contenuti del quadro economico dell'intervento stesso sintetizzato nella precedente «presa d'atto».
1.3. Le prescrizioni citate al punto 1.1, a cui e' condizionata l'approvazione del progetto, sono riportate nella prima parte dell'Allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera, e devono essere sviluppate in fase di progettazione esecutiva.
Le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono riportate nella seconda parte del citato Allegato 1: il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito a qualcuna di dette raccomandazioni, fornira', al riguardo, puntuale motivazione in modo da consentire al citato Ministero di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative.
2. Assegnazione contributo.
Per la realizzazione dell'intervento di cui al punto 1 e' attribuito a Rete ferroviaria italiana S.p.A. un contributo di 1,699 milioni di euro per quindici anni a valere sui fondi recati dall'art. 1, comma 78, della legge n. 266/2005, con decorrenza 2007: detto contributo, suscettibile di sviluppare un volume di investimenti di 19 milioni di euro, e' quantificato indicando, nel costo di realizzazione degli interventi, anche gli oneri derivanti da eventuali finanziamenti' necessari.
3. Clausole finali.
3.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto definitivo approvato con la presente delibera.
3.2. Il soggetto aggiudicatore provvedera', prima dell'inizio dei lavori, a fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni e raccomandazioni riportate nel menzionato allegato: il citato Ministero procedera', a sua volta, a dare comunicazione al riguardo alla segreteria di questo Comitato.
3.3. Il medesimo Ministero provvedera' a svolgere le attivita' di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.
3.4. In relazione alle linee guida esposte nella citata nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, il bando di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dell'opera dovra' contenere una clausola che - fermo restando l'obbligo dell'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti, stabilito dall'art. 18, comma 12, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche ed integrazioni - ponga adempimenti ulteriori rispetto alle prescrizioni di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubbhca 3 giugno 1998, n. 252, e intesi a rendere piu' stringenti le verifiche antimafia, prevedendo - tra l'altro - l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali sub-appaltatori e sub-affidatari indipendentemente dai limiti d'importo fissati dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, nonche' forme di monitoraggio durante la realizzazione dei lavori i contenuti di detta clausola sono specificati nell'Allegato 2 che del pari forma parte integrante della presente delibera.
In analogia a quanto previsto dall'art. 9, comma 13-ter, del decreto legislativo n. 190/2002 introdotto dal decreto legislativo n. 189/2005, nel bando di gara dovra' essere prevista, ai fini di cui sopra, un'aliquota forfetaria, non sottoposta al ribasso d'asta, ragguagliata all'importo complessivo dell'intervento.
3.5. Il CUP assegnato al progetto in argomento, ai sensi della delibera n. 24/2004, va evidenziato nella documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento di cui alla presente delibera.

Roma, 29 marzo 2006
Il Presidente
Berlusconi

Il segretario del CIPE
Baldassarri

Registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2006 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 322
 
Allegato 1

PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI PROPOSTE DAL
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

1. PRESCRIZIONI.
1.1. Prescrizioni di carattere generale:
A) il soggetto aggiudicatore sviluppera' lo studio di fattibilita' proposto come «Alternativa B1» in un progetto preliminare denominato «Variante permanente alla linea storica in localita' Cannitello». Tale progetto verra' sottoposto in tempi brevi alla approvazione del CIPE;
B) il progetto preliminare della «Variante permanente alla linea storica in localita' Cannitello» dovra' rivedere la livelletta indicata nello studio di fattibilita', al limite prevedendo una galleria a doppia pendenza, in modo da potersi inserire nella «Variante di Cannitello» soluzione provvisionale alla stessa quota ferro prevista in quest'ultima in prossimita' dell'imbocco lato Villa.
1.2. Prescrizioni da assolvere nel progetto esecutivo:
1) effettuare un leggero spostamento del tracciato per addossare il piu' possibile la linea alla scarpata che sottende la strada comunale esistente, e cio' anche se il tracciato cose modificato comporti una limitazione della velocita' di transito;
2) comportare una riduzione dello scatolare che, come galleria artificiale, si sviluppera' a partire da progr. 0 + 310 circa (lato Scilla) a progr. 0 + 640 circa (lato Villa);
3) eliminare il rivestimento della galleria artificiale con pietrame ed adottare una idonea sistemazione degli imbocchi;
4) prevedere il completo ricoprimento della galleria artificiale in maniera da ottenere un completo mascheramento, estendendo ad un ambito piu' vasto di alcuni chilometri, ove possibile, la riconformazione e ricontestualizzazione morfologica. Tale progetto dovra' essere presentato alle soprintendenze territorialmente competenti e alla Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici prima di essere reso esecutivo;
5) predisporre e sottoporre alla valutazione delle soprintendenze di settore e alla Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici idonei elaborati progettuali accompagnati da uno studio di percezione visiva per il mascheramento e/o la mitigazione a verde delle opere di maggior impatto (imbocchi delle gallerie, rilevati, barriere fonoassorbenti, ecc.) e di ripristino delle aree interessate dai lavori e delle aree dismesse;
6) predisporre uno studio archeologico comprensivo della previsione di una campagna di indagini preliminari quali ricognizioni e saggi di verifica da concordarsi con la competente soprintendenza territoriale e da realizzarsi sotto la direzione scientifica della soprintendenza medesima;
7) verificare le condizioni di rumore relativamente ai recettori piu' sensibili con l'eventuale introduzione di barriere antirumore di tipo a verde e/o trasparente.
Per dar corso all'attuazione delle prescrizioni di cui ai punti 1), 2), 4) e 5) il soggetto aggiudicatore si colleghera' con la Stretto di Messina S.p.A. per definire nel dettaglio le modalita' progettuali.
2. RACCOMANDAZIONI.
Si raccomanda di utilizzare, ove possibile, l'imbocco lato Villa della galleria artificiale provvisoria come imbocco della futura galleria dell'opera permanente, ovvero di affiancare tale imbocco con un'opera artificiale dedicata da realizzare congiuntamente alla opera provvisoria, inserendola nello stesso mascheramento.
2.1. Raccomandazioni in fase esecutiva dei lavori.
2.1.1. Per le future attivita' di cantiere ed in particolare per la circolazione di mezzi pesanti adibiti al trasporto di inerti se ne dovranno concordare sia le modalita' che il ripristino di eventuali danneggiamenti alla piattaforma stradale. L'inizio delle attivita' di cantiere dovra' essere comunicato al Settore progettazione e direzione lavori oo.pp. della provincia di Reggio Calabria.
2.1.2. In ordine alla tutela del rischio sismico per tutte le opere aventi valenza statica il soggetto aggiudicatore, se non esentato, dovra', prima dell'inizio dei lavori, ottemperare agli obblighi di cui agli articoli 17 e 18 della legge n. 64/1974 e dal decreto ministeriale n. 11 marzo 1988, secondo le modalita' e le procedure di cui alla legge regionale n. 7 del 27 aprile 1998 e relativo regolamento regionale n. 1 del 12 novembre 1994.
 
Allegato 2

CLAUSOLA ANTIMAFIA

Contenuti della clausola antimafia, da inserire nel bando di gara, indicati dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere di cui ai DD.II. 14 marzo 2003 e 8 giugno 2004.
L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, prevede l'acquisizione di informazioni antimafia, oltre che nei confronti del soggetto appaltatore, anche nei confronti dei subcontraenti quando l'importo del subappalto superi i limiti di valore precisati al comma 1 dello stesso art. 10, mentre l'art. 18, comma 12, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come successivamente modificato e integrato, pone a carico dell'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti.
La necessita' di analoga estensione delle verifiche preventive antimafia, ad esse applicando le piu' rigorose informazioni del prefetto, deriva dalla constatazione della particolare pericolosita', sotto il profilo del rischio di infiltrazione criminale, dei sub-appalti e dei cottimi, nonche' di talune tipologie esecutive attinenti a una serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli a caldo e a freddo, ecc.) comunque ricorrenti nella fase realizzativa a prescindere dalla finalizzazione dell'intervento (di tipo viario, ferroviario, acquedottistico, ecc.).
Pertanto nel bando di gara per l'appalto dei lavori di cui al progetto definitivo approvato con la presente delibera dovra' essere inserita apposita clausola che -- oltre all'obbligo di conferimento dei dati relativi a tutti i sub-contratti di cui al citato art. 18 della legge n. 55/1990 -- preveda che:
1) tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale siano subordinati all'espletamento delle informazioni antimafia e sottoposti a clausola risolutiva espressa, in maniera da procedere alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo, con conseguente estromissione dell'impresa, in caso di informazioni positive. A fini di accelerazione potra' prevedersi che per i sub-contratti oggetto dell'estensione -- vale a dire di importo inferiore a quello indicato nel richiamato art. 10, comma l, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998 -- l'autorizzazione di cui all'art. 18 della legge, n. 55/1990 possa essere rilasciata previa esibizione del certificato camerale con l'apposita dicitura antimafia, ferma restando la successiva acquisizione delle informazioni prefettizie con gli eventuali effetti rescissori sopra indicati. Tenuto conto dell'ulteriore estensione ditali verifiche anche a tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto, ai sensi del menzionato art. 18 della legge n. 55/1990, si potra' inoltre prevedere una fascia di esenzione dall'espletamento delle verifiche antimafia per gli acquisti di materiale di pronto reperimento fino all'importo di 50.000 euro (fermo restando l'obbligo di conferimento dei dati del fornitore);
2) nel caso di attivazione della clausola risolutiva espressa, l'appaltatore principale applichi, quale ulteriore deterrente, una penale, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, pari al 10% del valore del sub-contratto, salvo il maggior danno;
3) il soggetto aggiudicatore valuti le cd. in formazioni supplementari atipiche -- di cui all'art. 1-septies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni -- ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'art. 11, comma 3, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998;
4) vengano previste apposite misure di monitoraggio relative alla fase di cantierizzazione dell'opera dirette a:
a) controllare gli assetti societari delle imprese sub-affidatarie, fino a completamento dell'esecuzione dell'opera stessa, fermo restando che, in caso di variazioni, dovranno essere aggiornati i dati gia' forniti in attuazione dell'obbligo di comunicazione di cui si e' detto;
b) assicurare, anche attraverso apposite sanzioni che possono arrivare fino alla revoca degli affidamenti, che i tentativi di pressione criminale sull'impresa affidataria e su quelle sub-affidatarie, nella fase di cantierizzazione (illecite richieste di denaro, «offerta di protezione», ecc.), vengano immediatamente comunicati alla prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia alla autorita' giudiziaria.
 
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