Gazzetta n. 289 del 13 dicembre 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA DIFESA
DECRETO 16 ottobre 2006
Provvidenze in favore dei grandi invalidi, di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 288 - Anno 2006.

IL MINISTRO DELLA DIFESA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, concernente: «Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra»;
Vista la legge 2 maggio 1984, n. 111, concernente «Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834»,
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 288, concernente «Provvidenze in favore dei grandi invalidi» e, in particolare, l'art. 1, il quale, nel prevedere in favore di alcune categorie di grandi invalidi di guerra e per servizio un assegno sostitutivo dell'accompagnatore, demanda a un decreto interministeriale l'accertamento del numero degli assegni composti al 30 aprile di ciascun anno di quelli che potranno essere ulteriormente liquidati nell'anno,
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente «Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonche' delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore», la quale, con l'art. 1, ha sospeso dal 1° gennaio 2005 il servizio obbligatorio di leva;
Vista la legge 7 febbraio 2006, n. 44, concernente «Nuove disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare», che ha rideterminato la misura dell'assegno sostitutivo, per gli anni 2006-2007, con onere valutato in 21.595.000 euro per gli anni 2006 e 2007;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 29 dicembre 2005, recante la ripartizione delle unita previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006, con il quale e stato iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il capitolo 1319 Economia, UPB 2.1.2.3 «pensioni di guerra»;
Visti i decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 28 agosto 2003, 3 settembre 2004 e 19 dicembre 2005, di cui all'art. 1, comma 4, della predetta legge n. 288 del 2002;
Viste le comunicazioni dei competenti Uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze, rispettivamente, in data 2 maggio 2006 e in data 26 aprile 2006;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», che ha conferito un nuovo assetto all'organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;
Decreta:
Art. 1.
1. Alla data del 30 aprile 2006, il numero dei grandi invalidi affetti dalle infermita' di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis della tabella E allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, aventi titolo all'assegno mensile di 900 euro sostitutivo dell'accompagnatore ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 288, e della legge 7 febbraio 2006, n. 44, e' di 563 unita', per l'importo annuo complessivo di euro 6.080.400.
2. Gli assegni sostitutivi erogabili con le restanti disponibilita' relative all'anno 2006, pari ad euro 15.514.600, sono liquidati, in via prioritaria, nella misura di 900 euro mensili, ai grandi invalidi affetti dalle infermita' di cui al comma 1 che prevedibilmente verranno a trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 1, comma 2, della legge n. 288 del 2002, dopo il 30 aprile 2006 e, successivamente, nell'ordine, e secondo la data di presentazione delle domande per ottenere il servizio di accompagnamento, alle seguenti categorie di aventi diritto affetti dalle invalidita' di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma; A-bis; B), numero 1); C); D); ed E), numero 1) della citata tabella E:
a) grandi invalidi che hanno fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente al 15 gennaio 2003 e ai quali gli enti preposti non sono stati in grado di assicurarlo;
b) grandi invalidi che hanno fatto richiesta del servizio di accompagnamento per la prima volta dopo l'entrata in vigore della citata legge n. 288 del 2002, senza ottenerlo;
c) grandi invalidi che abbiano richiesto il servizio stesso per la prima volta nell'anno 2006, senza ottenerlo.
3. Gli assegni sostitutivi di cui ai commi 1 e 2, nella misura mensile di 900 euro ovvero nella misura ridotta del 50%, sono corrisposti, a domanda degli interessati, a decorrere dal 1° gennaio 2006 e fino al 31 dicembre dello stesso anno, con esclusione dei periodi in cui il grande invalido ha fruito del servizio di accompagnamento, ovvero dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda per l'accompagnamento per gli invalidi indicati nella lettera c) del comma 2.
4. Ai fini della determinazione della data di presentazione delle domande per l'accompagnamento fa fede la data del timbro postale.
 
Art. 2.
1. Le domande per la liquidazione degli assegni per l'anno 2006, redatte secondo il modello allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, debbono essere presentate entro il 31 dicembre 2006 al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi del tesoro - Direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del tesoro - Ufficio VII, previa specificazione delle infermita' da cui e' affetto il richiedente. A tal fine, l'Ufficio nazionale per il servizio civile inoltra al citato Ufficio VII l'elenco nominativo aggiornato dei grandi invalidi appartenenti alle categorie di cui all'art. 1, comma 1, che, hanno perso l'accompagnatore entro il 30 aprile 2006. Sono ammissibili le istanze presentate anche oltre il 31 dicembre 2006, purche' sia data dimostrazione di avere avviato entro tale data la procedura prescritta per ottenere l'accompagnatore. Fino al 31 dicembre 2006, gli enti titolari dei progetti di servizio civile comunicano, entro trenta giorni dall'attivazione del progetto stesso, all'Ufficio nazionale del servizio civile e al citato Ufficio VII del Ministero dell'economia e delle finanze, per quanto di rispettiva competenza, i nominativi dei beneficiari del servizio di accompagnamento, indicando il periodo di fruizione del servizio stesso.
2. Il pagamento dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore viene anticipato dalle amministrazioni e dagli enti che provvedono all'erogazione del trattamento pensionistico, previa comunicazione autorizzatoria da parte dell'Ufficio VII, indicato al comma 1, che curera' il successivo rimborso alle amministrazioni e agli enti medesimi, a valere sul fondo di cui al capitolo 1319/Economia.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2006

Il Ministro della difesa
Parisi

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoa Schioppa

Il Ministro della solidarieta' sociale
Ferrero

Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2006 Ministeri istituzionali, registro n. 12 Difesa, foglio n. 325
 
Allegato
Modello di domanda volta ad ottenere l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore
Al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento
dell'amministrazione generale del
personale e dei servizi del tesoro -
Direzione centrale degli uffici locali
e dei servizi del tesoro - Ufficio VII
- Via Casilina n. 3 - 00182 Roma

Oggetto: richiesta assegno sostitutivo dell'accompagnatore (legge 27 dicembre 2002, n. 288, e legge 7 febbraio 2006, n. 44).

Il/la sottoscritto/a: cognome .................. nome ................... nato/a il ............... a .... (prov. .........................) residente a ................. (prov. .........................) in via/piazza ........... n. .......... (c.a.p. ...............) tel. ......................... grande invalido/a di Tabella E, lettera .......... (iscrizione n. ...............) come da allegato mod. 69 o decreto concessivo di pensione, chiede, ai sensi della citata legge n. 288 del 2002 e della legge 7 febbraio 2006, n. 44, l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore civile per l'anno 2006.
Al riguardo dichiara (barrare le caselle che interessano):
di avere usufruito per l'anno 2005 dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore o di aver ricevuto comunicazione dall'Ufficio VII di cui all'art. 2, comma 2, di averne titolo;
di aver espletato gli adempimenti, prescritti dalla legge suddetta, per ottenere l'assegnazione dell'accompagnatore, come risulta dalla documentazione allegata (dichiarazioni dell'Ufficio nazionale per il servizio civile e dell'ente titolare del progetto di servizio civile, ovvero copia autenticata della domanda per l'assegnazione dell'accompagnatore e della relativa raccomandata, recante un timbro postale di data antecedente di almeno sessanta giorni a quella della presente domanda);
di aver titolo alla precedenza stabilita dall'art. 1, comma 2, della legge n. 288 del 2002 richiamata, in favore di coloro che alla data di entrata in vigore della legge fruivano di accompagnatore militare o civile. Allo scopo dichiara che alla data di entrata in vigore della legge (15 gennaio 2003) fruiva di un accompagnatore, come attestato dagli atti allegati;
di aver titolo alla precedenza stabilita dall'art. 1, comma 4, della legge sopra richiamata, in favore di coloro che abbiano fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge, senza ottenerlo, come attestato dagli atti allegati.
Si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione all'Ufficio VII di cui all'art. 2, comma 2, dell'eventuale assegnazione dell'accompagnatore e, comunque, a restituire le somme eventualmente percepite dopo tale assegnazione.
Con osservanza

Data e firma ...............................

Avvertenze
In caso di impedimento alla sottoscrizione, la stessa
deve essere compilata secondo le modalita' di cui all'art.
4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
2000, n. 445.
 
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