Gazzetta n. 287 del 11 dicembre 2006 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 16 ottobre 2006
Integrazioni e modifiche della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 30 settembre 2004, n. 173/04, in esecuzione delle decisioni del Consiglio di Stato rese in materia di aggiornamento del vincolo sui ricavi di distribuzione di gas diversi dal gas naturale. (Deliberazione n. 219/06).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 16 ottobre 2006;
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481/1995;
il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00;
la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
la legge 23 agosto 2004, n. 239;
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 6 maggio 2004, n. 69/04;
la deliberazione dell'Autorita' 29 settembre 2004, n. 170/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 170/04);
la deliberazione dell'Autorita' 30 settembre 2004, n. 173/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 173/04);
la deliberazione dell'Autorita' 2 agosto 2005, n. 171/05 (di seguito: deliberazione n. 171/05);
la deliberazione dell'Autorita' 30 settembre 2005, n. 206/05 (di seguito: deliberazione n. 206/05);
la deliberazione dell'Autorita' 6 giugno 2006, n. 109/06 (di seguito: deliberazione n. 109/06);
la deliberazione dell'Autorita' 31 luglio 2006, n. 172/06 (di seguito: deliberazione n. 172/06);
la deliberazione dell'Autorita' 4 ottobre 2006, n. 218/06 (di seguito: deliberazione n. 218/06);
le sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia) 13 aprile 2005, n. 823/05, n. 824/05;
le decisioni del Consiglio di Stato 16 marzo 2006, n. 1416/06, e 7 giugno 2006, n. 3422/06;
il documento per la consultazione diffuso dall'Autorita' in data 25 luglio 2006, recante integrazioni e modifiche della deliberazione dell'Autorita' n. 170/04 e della deliberazione n. 173/04 (di seguito: documento di consultazione 25 luglio 2006);
Considerato che:
con le decisioni sopra richiamate, rese su appello dell'Autorita', il Consiglio di Stato ha annullato la disciplina di cui alla deliberazione n. 173/04, relativa al tasso di recupero di produttivita' per l'attivita' di distribuzione e di fornitura di gas diversi dal gas naturale per gli anni termici successivi al primo, confermando, in coerenza con i principi generali formulati dal medesimo giudice in materia di distribuzione del gas naturale, la legittimita' della previsione del valore iniziale del recupero di produttivita';
l'Autorita', con deliberazione n. 109/06 ha avviato un procedimento per l'ottemperanza alle suddette decisioni del Consiglio di Stato, nonche' per modificare la disciplina tariffaria prevista per il periodo di avviamento e per il primo anno successivo al completamento del medesimo periodo; e che ha previsto di differire la data, da stabilirsi in esito al medesimo procedimento, per la presentazione delle proposte tariffarie per l'anno termico 2006-2007;
nel documento di consultazione 25 luglio 2006 l'Autorita' ha prospettato le seguenti integrazioni e modifiche che intende apportare alla deliberazione n. 173/04:
(i) definire un tasso di recupero di produttivita' costante per gli anni termici dal 2005-2006 al 2007-2008, calcolato tenendo conto che il tasso medio di recupero di produttivita' del quadriennio deve essere inferiore al tasso medio del primo periodo di regolazione;
(ii) individuare il valore di cui al sub (i) con riferimento al valore minimo del range di incremento di produttivita' registrato nell'ultimo anno del primo periodo di regolazione, ritenendo che tale incremento sia rappresentativo della potenzialita' di recupero di produttivita' per il secondo periodo di regolazione;
(iii) modificare la disciplina prevista per il periodo di avviamento, riconoscendo all'impresa la facolta' di determinare le tariffe delle relative localita', in luogo di quelli vigenti, secondo criteri omogenei a quelli previsti per le restanti localita' e, conseguentemente prevedere:
a) il calcolo annuo del vincolo sui ricavi di distribuzione secondo criteri coerenti con quelli stabiliti con la deliberazione n. 171/05 per garantire il riconoscimento degli investimenti effettuati;
b) criteri per il calcolo della quota rappresentativa dei costi di vendita al dettaglio del gas distribuito;
c) che le imprese possano avvalersi della nuova disciplina tariffaria relativa al periodo di avviamento e di fine avviamento a partire dal calcolo del vincolo sui ricavi dell'anno termico 2005-2006;
con la deliberazione n. 172/06 l'Autorita' ha fissato al 31 agosto 2006 i termini per la ricezione dei dati tariffari nonche' le istanze in regime individuale;
nell'ambito della consultazione, le osservazioni pervenute hanno evidenziato le seguenti considerazioni:
(i) l'andamento del tasso di recupero della produttivita' dovrebbe essere decrescente in coerenza con il dettato della giustizia amministrativa;
(ii) il livello del tasso di recupero proposto e' giudicato da parte di alcuni operatori troppo elevato e non adeguatamente giustificato, e da parte di altri ritenuto accettabile per entrambe le attivita' di distribuzione e fornitura;
(iii) la riduzione del tasso di recupero della produttivita', prospettata dall'Autorita' nel caso di aggregazione delle gestioni del servizio di distribuzione di gas naturale, dovrebbe essere estesa anche al settore della distribuzione e fornitura di gas diversi;
(iv) quanto alla revisione della disciplina relativa alle localita' in avviamento, viene evidenziata l'esigenza che anche le imprese che distribuiscono gas diversi dal gas naturale possano accedere al fondo di compensazione temporanea degli alti costi di distribuzione;
Ritenuto che sia opportuno:
coerentemente con le decisioni del Consiglio di Stato, individuare tassi di recupero di produttivita' decrescenti per gli anni termici dal 2005-2006 al 2007- 2008, determinati in modo da indurre, nel secondo periodo di regolazione, recuperi di produttivita' di entita' complessivamente inferiore a quella imposta nel primo periodo regolatorio;
confermare, per entrambe le attivita' di distribuzione e fornitura di gas diversi dal gas naturale, i livelli di recupero della produttivita' indicati nel documento di consultazione, in quanto le indicazioni fornite dagli operatori, se rappresentative di singole situazioni aziendali, non possono essere estese all'insieme degli operatori. Inoltre parte degli operatori medesimi, tramite la loro associazione di categoria, hanno ritenuto accettabile il livello proposto nel documento di consultazione;
non prevedere per le distribuzioni di gas diverso da gas naturale la riduzione del tasso di recupero della produttivita' per sostenere l'aggregazione societaria, in quanto tali realta', territorialmente circoscritte:
da un lato evidenziano un andamento crescente del numero di operatori, cosa che testimonia come il sistema tariffario permetta margini tali da non stimolare le imprese a ricercare economie di scala;
dall'altro i processi aggregativi, se avvengono, prefigurano in genere una sostituzione della fornitura di gas diversi con gas naturale;
non prevedere per le distribuzioni di gas diversi dal gas naturale l'accesso al fondo per la compensazione temporanea di costi elevati di distribuzione, in quanto tale tematica esula dagli argomenti concernenti il procedimento avviato con deliberazione n. 109/06; inoltre tale istituto e' previsto per un periodo di tempo limitato e gli oneri connessi sono a carico dei soli soggetti che utilizzano gas naturale. Estendere tale norma anche alle distribuzioni di gas diversi dal gas naturale significherebbe attivare una forma di sussidio incrociato tra i due tipi di attivita';
Ritenuto inoltre che sia opportuno:
al fine di dare esecuzione alle sopra richiamate decisioni del Consiglio di Stato prevedere che il tasso di recupero di produttivita' sia fissato pari al 28%, 2,7% e 2,6% rispettivamente per gli anni termici dal 2005-2006, 2006-2007 e 2007-2008, per entrambe le attivita' di distribuzione e fornitura;
riconoscere all'impresa la facolta' di determinare le tariffe delle localita' in avviamento secondo criteri omogenei a quelli previsti per le localita' a regime, prevedendo una metodologia di calcolo del vincolo sui ricavi analoga a quella prevista dalla deliberazione n. 171/05, tenuto conto delle osservazioni trasmesse dagli operatori, e conseguentemente modificare i criteri di calcolo delle tariffe di distribuzione e della quota rappresentativa dei costi di vendita al dettaglio del gas distribuito;
prevedere che la prospettata facolta' per gli esercenti che gestiscono localita' in avviamento decorra dall'anno termico 2004-2005, ma esplichi i suoi effetti a partire dall'anno 2005-2006;
prevedere un termine di presentazione delle proposte tariffarie di distribuzione per l'anno termico 2005-2006 e 2006-2007 tale da garantire certezza dei tempi e non discriminatorieta' delle procedure;
Delibera:
1. Di modificare e integrare la deliberazione 30 settembre 2004, n. 173/04, nei termini di seguito indicati:
a. all'art. 1, comma 1.1, la definizione: «g. periodo di avviamento e' il periodo di 3 (tre) anni successivi alla data di prima fornitura di gas;» e' sostituita con: «g. periodo di avviamento e' il periodo di 3 (tre) anni termici successivi all'anno di prima fornitura di gas;»;
b. all'art. 2, il comma 2.3 e' sostituito dal seguente: «2.3 I vincoli sui ricavi di cui al presente provvedimento non si applicano alle localita' durante il periodo di avviamento. In tali localita' l'esercente applica tariffe di distribuzione liberamente determinate ma soggette alle condizioni di cui all'art. 7, commi 7.2 e 7.3, nonche' una quota rappresentativa dei costi di vendita al dettaglio del gas distribuito, QVD, liberamente determinata.»;
c. all'art. 2, dopo il comma 2.3, e' inserito il seguente comma: «2.4 L'esercente che rinuncia alla liberta' tariffaria di cui al comma 2.3 applica per le localita' in avviamento, dal primo anno termico del periodo di avviamento, le tariffe di distribuzione determinate ai sensi dell'art. 7, nonche' la quota rappresentativa dei costi di vendita al dettaglio del gas distribuito, QVD, calcolata ai sensi dell'art. 11, comma 11.2.2.»;
d. all'art. 7, comma 7.1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) la quota addizionale alla tariffa di distribuzione \gamma a copertura di eventuali oneri associati all'implementazione di specifiche disposizioni normative e regolatorie; per gli anni termici 2004-2005, 2005-2006 e 2006-2007 tale quota assume valore pari a 0,40 euro/cliente/anno, ai sensi della deliberazione 12 dicembre 2003, n. 152/2003.»;
e. all'art. 7, il comma 7.4 e' sostituito dal seguente: «7.4 L'opzione tariffaria di cui al comma 7.1, lettere a) e b), non puo' comportare un ricavo superiore al vincolo sui ricavi di distribuzione di ambito VRDA «t,i», calcolato ai sensi dell'art. 8 del presente provvedimento. Al fine di verificare il rispetto di tale vincolo, gli esercenti calcolano i ricavi convenzionali derivanti dall'applicazione dell'opzione tariffaria, considerando:
a) i clienti attivi, suddivisi per gli scaglioni di consumo previsti dall'opzione tariffaria dell'anno termico di riferimento, calcolati secondo la seguente formula:

----> Vedere Formula a pag. 51 della G.U. <----

dove:
NUA «t-2,i» e' la somma dei clienti attivi delle localita' costituenti l'i-esimo ambito alla data del 30 giugno dell'anno termico t-2, quando t rappresenta gli anni termici 2004-2005 e 2005-2006, ed alla data del 30 settembre dell'anno termico t-2, quando t rappresenta gli anni termici successivi; per le localita' in avviamento di cui all'art. 2, comma 2.4, si considera il numero di clienti determinato ai sensi del comma 7.5;
NUA «2001,t,i» e' la somma dei clienti attivi alla data del 30 giugno 2002 delle localita', costituenti l'i-esimo ambito, a regime nel primo anno termico del secondo periodo regolatorio, incrementata del numero dei clienti attivi, relativi al secondo anno termico antecedente a quello di fine avviamento, delle localita' che terminano e hanno terminato il periodo di avviamento ed ulteriormente incrementata del numero di clienti riferito alle localita' in avviamento di cui all'art. 2, comma 2.4, determinati ai sensi del comma 7.5;
b) i consumi complessivi, suddivisi per gli scaglioni di consumo previsti dall'opzione tariffaria dell'anno termico di riferimento, calcolati secondo la seguente formula:

----> Vedere Formula a pag. 51 della G.U. <----

dove:
EA «t-2,i» sono i consumi complessivi di gas delle localita' costituenti l'i-esimo ambito dell'anno termico t-2, per le localita' in avviamento di cui all'art. 2, comma 2.4, si considerano i consumi determinati ai sensi del comma 7.5;
EA «2001,t,i» sono i consumi complessivi di gas dell'anno termico 2001-2002 delle localita', costituenti l'i-esimo ambito, a regime nel primo anno termico del secondo periodo regolatorio, incrementati dei consumi, relativi al secondo anno termico antecedente a quello di fine avviamento, delle localita' che terminano e hanno terminato il periodo di avviamento ed ulteriormente incrementati dei consumi riferiti alle localita' in avviamento di cui all'art. 2, comma 2.4, determinati ai sensi del comma 7.5»;
f. all'art. 7, dopo il comma 7.4, e' inserito il seguente comma: «7.5 Ai fini della determinazione del numero di clienti e dei consumi di gas nelle localita' in avviamento di cui all'art. 2, comma 2.4, l'esercente, per i primi due anni termici del periodo di avviamento, considera:
a) il numero di clienti finali che l'impresa prevede di allacciare nell'anno termico di riferimento, come da dichiarazione del legale rappresentante, di cui all'art. 12, comma 12.4.1, lettera c);
b) un'energia pari al prodotto tra il numero di clienti finali di cui alla precedente lettera a) e l'energia attribuita a ogni cliente, riportata alla tabella 3 per fascia climatica di appartenenza della localita' in avviamento.
Il numero di clienti e l'energia, determinati secondo quanto indicato ai punti a) e b) del presente comma, vengono attributi alla fascia di consumo indicata nella tabella 3.
Dal terzo anno termico del periodo di avviamento, nelle localita' in avviamento di cui all'art. 2, comma 2.4, il numero di clienti attivi e la quantita' di energia distribuita sono quelli registrati nella localita' stessa nell'anno termico t-2.»;
g. all'art. 8, comma 8.1, le parole: «8.1 Per ciascuna localita',» sono sostituite dalle parole: «8.1 Per ciascuna localita' a regime,»;
h. all'art. 8, comma 8.1 .1, dopo il punto: «- I «t-1» e' il tasso di variazione medio annuo, riferito all'anno termico precedente a quello cui si riferisce la proposta tariffaria, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'Istat;» e' inserito il seguente punto «- RP D e' il tasso annuale di recupero di produttivita' dei costi dell'attivita' di distribuzione, pari al 2,8% per l'anno termico 2005-2006, al 2,7% per l'anno termico 2006-2007 e al 2,6% per l'anno termico 2007-2008;»;
i. all'art. 8, comma 8.1.2, le parole: «necessari allo svolgimento delle attivita' di distribuzione di gas naturale» sono sostituite dalle parole: «necessari allo svolgimento delle attivita' di distribuzione di gas diversi da gas naturale»;
j. all'art. 8, il comma 8.3 e' sostituito dal seguente: «8.3 Le localita' che hanno completato il periodo di avviamento e che non dispongono di un valore VRD approvato dell'Autorita', assumono quale vincolo sui ricavi VRD il valore derivante dall'applicazione, ai clienti attivi alla data del 30 settembre dell'anno termico t-2 e ai consumi complessivi del medesimo anno termico, delle tariffe applicate nell'ultimo anno termico del periodo di avviamento.»;
k. all'art. 8, dopo il comma 8.3.1, sono inseriti i seguenti commi:
«8.3.2. Le localita' che hanno completato il periodo di avviamento e che dispongono di un &i VRD approvato, calcolato ai sensi del comma 8.3.4, procedono all'aggiornamento di CI «t-1», CO «t-1», AMM «t-1», secondo i criteri di cui al comma 8.1.1.
8.3.3. Le localita' che hanno completato il periodo di avviamento e alle quali e' stato attribuito un vincolo sui ricavi ai sensi dell'art. 9, aggiornano il suddetto vincolo secondo i criteri di cui all'art. 8.1.1.
8.3.4. Per ciascuna localita' in avviamento di cui all'art. 2, comma 2.4, l'esercente determina il vincolo sui ricavi di distribuzione considerando:
a) i valori di CI t e di AMM t calcolati ai sensi dell'art. 8 dell'allegato A alla deliberazione n. 171/05, con riferimento all'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla data di presentazione delle proposte tariffarie (anno t-1) e aggiornato secondo i criteri di cui al comma 8.1.1;
b) il valore di CO t calcolato annualmente a partire dal valore delle quote di remunerazione del CI t e di AMM t, tenuto conto che le suddette incidono in media per il 61% del vincolo sui ricavi e che i costi operativi hanno un'incidenza media pari al 39%.»;
l. all'art. 11, il comma 11.2 e' sostituito dal seguente: «11.2 Le localita' che terminano l'avviamento e che non dispongono di un valore della quota rappresentativa dei costi di vendita al dettaglio del gas distribuito, QVD, approvato dall'Autorita', calcolano la quota QVD secondo la seguente formula:
VRVD
QVD= ----
VCV

dove:
VRVD e' il vincolo sui ricavi relativo ai costi riconosciuti di vendita al dettaglio del gas distribuito, calcolato moltiplicando 32,07 euro per il numero dei clienti attivi nella localita' di riferimento al 30 settembre dell'anno termico t-2;
VCV e' il volume del gas venduto ai clienti appartenenti alla localita' in esame, nell'anno termico t-2, espresso in GJ.
Dall'anno termico successivo la quota QVD viene aggiornata ai sensi del comma 11.3.»;
m. all'art. 11, dopo il comma 11.2, sono inseriti i seguenti commi:
«11.2.1. Le localita' che terminano l'avviamento e che dispongono di un valore della quota rappresentativa dei costi di vendita al dettaglio del gas distribuito, QVD, approvato dall'Autorita', procedono al suo aggiornamento secondo i criteri di cui al comma 11.3.
11.2.2. Per ciascuna localita' in avviamento di cui all'art. 2, comma 2.4, l'esercente calcola, per ogni anno termico del periodo di avviamento, la quota rappresentativa dei costi di vendita al dettaglio del gas distribuito QVD, in base alla formula di cui al comma 11.2, assumendo, per la localita' in esame, come numero di clienti e come volume del gas venduto ai clienti stessi, i valori determinati ai sensi dell'art. 7, comma 7.5.»;
n. all'art. 11, comma 11.3, il punto «- RP V e' il tasso annuale di recupero di produttivita' dei costi dell'attivita' di vendita al dettaglio, pari al 3%;» e' sostituito dal seguente: «- RP V e' il tasso annuale di recupero di produttivita' dei costi dell'attivita' di vendita al dettaglio, pari al 2,8% per l'anno termico 2005-2006, al 2,7% per l'anno termico 2006-2007 e al 2,6% per l'anno termico 2007-2008;»;
o. all'art. 12, comma 12.1, le parole: «12.1 Entro il 30 giugno di ogni anno, gli esercenti degli ambiti riforniti a GPL trasmettono all'Autorita» sono sostituite dalle parole: «12.1 Entro il 30 giugno di ogni anno, gli esercenti degli ambiti riforniti a GPL trasmettono all'Autorita', anche con riferimento alle localita' in avviamento di cui all'art. 2, commi 2.3 e 2.4,»;
p. all'art. 12, comma 12.2, le parole: «12.2 Entro il 30 giugno di ogni anno, gli esercenti degli ambiti riforniti a gas manifatturato trasmettono all'Autorita» sono sostituite dalle parole: «12.2 Entro il 30 giugno di ogni anno, gli esercenti degli ambiti riforniti a gas manifatturato trasmettono all'Autorita', anche con riferimento alle localita' in avviamento di cui all'art. 2, commi 2.3 e 2.4,»;
q. all'art. 12, comma 12.3, le parole: «, a partire dal terzo anno termico,» sono eliminate;
r. all'art. 12, comma 12.4.1, dopo la lettera b), e' inserita la seguente lettera:
«c) le seguenti dichiarazioni sottoscritte, anche in forma aggregata, dal rappresentante legale dell'impresa relative a:
rinuncia alla liberta' tariffaria per le localita' in avviamento;
numero di clienti che l'impresa prevede di allacciare nell'anno termico di riferimento, da utilizzare nella determinazione prevista dall'art. 7, comma 7.5, lettera a), con indicazione del documento aziendale nel quale e' riportato il dato e conferma che tale numero e' il piu' alto tra quelli previsti nei documenti di pianificazione.»;
s. all'art. 12, comma 12.7, dopo le parole: «ovvero non sia presentata alcuna proposta,», sono inserite le parole: «ovvero la proposta sia presentata in ritardo,»;
t. all'art. 12, dopo il comma 12.7.1, e' inserito il seguente comma: «12.7.2 L'Autorita' determina, con proprio provvedimento e con riferimento al contesto distributivo in cui viene prestato il servizio, anche le tariffe della localita' in avviamento per la quale l'impresa di distribuzione non ha provveduto all'invio delle tariffe determinate ai sensi dell'art. 2, comma 2.3.»;
u. all'art. 13, la rubrica «Procedimento di approvazione delle proposte tariffarie per gli anni termici 2004-2005 e 2005-2006», e' sostituita dalla seguente: «Procedimento di approvazione delle proposte tariffarie per gli anni termici 2004-2005, 2005-2006 e 2006-2007»;
v. all'art. 13, il comma 13.1, e' sostituito dal seguente: «13.1 In deroga a quanto previsto all'art. 12, commi 12.1, 12.2 e 12.4, le imprese di distribuzione trasmettono i dati necessari alla determinazione delle proposte tariffarie relative all'anno termico 2004-2005 entro trenta giorni dalla pubblicazione della relativa modulistica sul sito internet dell'Autorita', i dati necessari alla determinazione delle proposte tariffarie relative all'anno termico 2005-2006 entro sessanta giorni dalla pubblicazione della relativa modulistica sul sito internet dell'Autorita', nonche' i dati necessari alla determinazione delle proposte tariffarie relative all'anno termico 2006-2007 entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della relativa modulistica sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it).»;
w. all'art. 13, dopo il comma 13.1, sono inseriti i seguenti commi:
«13.1.1 In deroga a quanto previsto all'art. 12, commi 12.1, 12.2 e 12.4, le imprese di distribuzione confermano le proposte tariffarie, determinate dall'Autorita' per la loro approvazione, relative all'anno termico 2005- 2006 e 2006-2007 entro 10 (dieci) giorni dalla loro pubblicazione sul sito internet dell'Autorita' (www. autorita.energia.it).
13.1.2 In deroga a quanto previsto dall'art. 12, comma 12.3, lettere a) e b), per gli anni termici 2004-2005, 2005-2006 e 2006-2007, le imprese di distribuzione presentano i dati necessari alla determinazione delle proposte tariffarie ai sensi del comma 13.1 e applicano le tariffe approvate sulla base dei medesimi dati, fino alla determinazione del vincolo di cui all'art. 9.
13.1.3 Le localita', di cui all'art. 2, comma 2.4, che negli anni termici 2005-2006 e 2006-2007 risultano in avviamento possono calcolare le tariffe di distribuzione relative ai medesimi anni termici ai sensi dell'art. 7, comma 7.4, nonche' la quota rappresentativa dei costi di vendita al dettaglio del gas distribuito ai sensi dell'art. 11, comma 11.2.2. A tal fine, l'impresa di distribuzione interessata trasmette i dati tariffari necessari al calcolo del VRD e del VRVD entro 30 giorni dalla pubblicazione della relativa modulistica sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it).
13.1.4 Le localita', di cui all'art. 2, comma 2.4, che nell'anno termico 2005-2006 risultano in fine avviamento, possono calcolare il VRD2005-2006 aggiornando secondo i criteri di cui al comma 8.1.1 le componenti CI «t-1», CO «t-1», AMM «t-1», calcolate ai sensi dell'art. 8, comma 8.3.4, nonche' la QVD2005-2006, aggiornando secondo i criteri di cui all'art. 11, comma 11.3, la QVD «t-1» calcolata ai sensi dell'art. 11, comma 11.2.2. A tal fine, l'impresa di distribuzione interessata trasmette i dati tariffari necessari al calcolo del VRD e del VRVD entro trenta giorni dalla pubblicazione della relativa modulistica sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it).
13.1.5 Ai soli fini del calcolo del VRD2005-2006 e del QVD2005-2006, le localita', di cui all'art. 2, comma 2.4, che nell'anno termico 2004-2005 risultano in fine avviamento, possono calcolare il VRD2005-2006 aggiornando secondo i criteri di cui al comma 8.1.1 le componenti CI «t-2», CO «t-2», AMM «t-2», calcolate ai sensi dell'art. 8, comma 8.3.4, nonche' la QVD2005-2006, aggiornando secondo i criteri di cui all'art. 11, comma 11.3, la QVD «t-2» calcolata ai sensi dell'art. 11, comma 11.2.2. A tal fine, l'impresa di distribuzione interessata trasmette i dati tariffari necessari al calcolo del VRD e del VRVD entro trenta giorni dalla pubblicazione della relativa modulistica sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it).»;
x. all'art. 13, sono aboliti i commi 13.2 e 13.3;
y. dopo la tabella 2 e' inserita la seguente tabella:

Tabella 3
CONSUMO SPECIFICO PER CLIENTE E FASCIA DI CONSUMO DI ATTRIBUZIONE

===================================================================== Zona climatica |Consumo specifico (GJ/cliente/anno)|Fascia di consumo ===================================================================== B |10 |2 C |16 |3 D |25 |4 E |32 |5 F |27 |4

2. Di prevedere che, per l'anno termico 2006-2007, le imprese di distribuzione e fornitura di gas diversi dal gas naturale applichino le tariffe attualmente in vigore in ciascuna localita' da esse gestite, fino alla conclusione del processo di approvazione delle proposte tariffarie avviato in esito all'emanazione della presente deliberazione.
3. Di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.
4. Di pubblicare sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) il testo della deliberazione n. 170/04, come risultante dalle modifiche apportate ai sensi del punto 1.

Milano, 16 ottobre 2006

Il presidente: Ortis
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone